REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 GIUGNO 2000 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11.
Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 2000.
Approvazione dell'accordo di programma rettificativo dell'accordo di programma relativo al programma di recupero urbano in contrada Ferraro del comune di Sciacca  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 4 aprile 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 19 aprile 2000.
Approvazione dell'accordo di programma avente per oggetto le attività concernenti l'attuazione del P.T.O. Calatino Sud Simeto - Sottoprogramma 4.3  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 14 aprile 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di contrada Scorciavacca ricadente nel territorio comunale di Mascali  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 5 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa, per l'anno 2000.  pag. 13 


DECRETO 6 aprile 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana  pag. 15 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 30 marzo 2000.
Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione del Centro di formazione per la polizia municipale, contenente l'avviso per l'iscrizione nell'elenco dei docenti dei corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia municipale della Sicilia  pag. 17 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 5 maggio 2000.
Istituzione presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.  pag. 21 

Assessorato della sanità

DECRETO 19 aprile 2000.
Rideterminazione delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap  pag. 22 


DECRETO 19 aprile 2000.
Aggiornamento delle tariffe relative al servizio di trasporto in regime convenzionale degli emodializzati.
  pag. 23 


DECRETO 8 maggio 2000.
Individuazione di una zona carente di medici di medicina dei servizi presso l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, da coprire mediante trasferimento, al primo semestre 1998  pag. 24 


DECRETO 25 maggio 2000.
Aggiornamento dell'elenco degli aspiranti alla nomina dei revisori contabili nei collegi sindacali delle aziende ed enti sanitari  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 10 aprile 2000.
Approvazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Mascalucia.  pag. 27 

DECRETO 10 aprile 2000.
Istituzione, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dello staff redazionale per l'organizzazione, gestione, sviluppo e promozione della comunicazione on line attraverso il sistema Internet e Intranet  pag. 36 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 19 aprile 2000.
Approvazione della circolare concernente la formulazione dei programmi operativi di cui all'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e snellimento delle procedure per l'erogazione dei relativi contributi per il trasporto di turisti in Sicilia  pag. 37 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana  pag. 41 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1999  pag. 41 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta  pag. 44 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 11 aprile 2000, n. 3.
Leggi regionali di spesa e relative coperture finanziarie  pag. 45 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 marzo 2000, n. 1.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1999-2000.  pag. 49 


CIRCOLARE 16 maggio 2000, n. 12.
Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 8 Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 10 aprile 2000, prot. n. 2382.
Enti Parco - Immobili acquisiti da comuni in dipendenza di programmi d'intervento di prima applicazione - Legge regionale n. 98/81  pag. 74 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 15 maggio 2000, n.10.
Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive.Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento  pag. 75 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 23 marzo 1998, n. 953.
Linee guida per il settore n. 3 farmaceutica di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1983, n. 30, e per i servizi di farmacie delle aziende ospedaliere.  pag. 75 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 11 maggio 2000.
Piano sanitario regionale 2000-2002.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 1999.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2000, n. 11.
Regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30;
Ritenuta l'opportunità di emanare norme procedurali per l'attuazione degli adempimenti di competenza della Regione siciliana previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal relativo regolamento interministeriale di esecuzione;
Visto il parere n. 936/1996 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 18 maggio 1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15 febbraio 2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Monta naturale privata

1. I riproduttori destinati alla monta naturale privata devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)  essere iscritti nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico, o nel registro anagrafico delle razze di appartenenza o nel registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato, genealogico o anagrafico, rilasciato dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.);
b)  essere identificati ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
2.  I possessori dei riproduttori della specie bovina, bufalina, suina, nonché ovi-caprina, appartenenti al libro genealogico, registro anagrafico, registro dei meticci e registro dei suini ibridi, devono comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'A.R.A.S., l'elenco dei soggetti adibiti alla monta naturale privata.
3.  L'A.R.A.S. comunica annualmente, entro 90 giorni, agli Assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, i dati relativi ai soggetti ed alle aziende che effettuano la monta naturale privata. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e l'Assessorato regionale della sanità comunicano rispettivamente agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle Aziende UU.SS.LL. i dati di cui sopra.
Art. 2.
Monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-caprina, suina e bufalina: autorizzazioni

1.  Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, ovi-caprina, suina e bufalina, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (IPA) competente per territorio, previa presentazione di richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'IPA, ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. L'Azienda U.S.L., entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, comunicandone l'esito all'IPA.
2.  Il capo dell'IPA, viste le risultanze dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale, comunicando entro trenta giorni agli Assessorati regionali dell'agricoltura e foreste e della sanità l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
Art. 3.
Monta naturale per la specie equina pubblica o privata: autorizzazioni

1.  Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale equina deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania previa presentazione di richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Istituto incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Le istanze devono pervenire all'Istituto per l'incremento ippico di Catania entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività. L'Azienda U.S.L., entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, comunicandone l'esito all'Istituto incremento ippico di Catania.
2. Il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania, viste le risultanze dell'istruttoria, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna stazione di monta un numero di codice univoco a livello nazionale, comunicando entro trenta giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, all'Assessorato regionale della sanità, all'IPA competente per territorio, al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, nonché all'A.R.A.S., l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
3.  L'Istituto per l'incremento ippico di Catania provvede, annualmente, al rilascio del modello CIF (certificato di intervento fecondativo). I gestori delle stazioni di fecondazione equina, autorizzate ai sensi del comma 1, nelle quali opereranno gli stalloni equini o asinini iscritti al libro genealogico o registro anagrafico ed i soggetti di interesse locale di cui al successivo art. 4 dovranno, entro il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività, inoltrare istanza di rilascio del bollettino CIF, specificando il numero di bollette richieste; tale istanza dovrà essere inoltrata in carta semplice all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmetterà all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, apposita certificazione attestante che i soggetti rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato 6 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.
4. I gestori delle stazioni di monta autorizzate sono tenuti a comunicare all'Istituto per l'incremento ippico di Catania le tariffe di monta e l'elenco dei riproduttori impiegati. Le tariffe saranno comunicate dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, all'IPA competente per territorio, nonché all'A.R.A.S..
5. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania è autorizzato, nella persona del proprio rappresentante legale, all'istituzione e gestione annuale di proprie stazioni di monta pubblica equina, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal presente regolamento. L'istituzione e gestione delle stazioni di monta pubblica dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania è subordinata al parere sanitario rilasciato dal capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. E' fatto obbligo all'istituto di comunicare agli Assessorati regionali dell'agricoltura e foreste e della sanità la dislocazione delle sopraddette stazioni di monta.
Art. 4.
Identificazione ed autorizzazione alla monta naturale dei riproduttori equini di interesse locale

1. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende impiegare dei riproduttori equini maschi, non iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania. Le domande devono essere presentate in triplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, ed in copia autenticata, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nonché al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Le istanze devono pervenire all'Istituto per l'incremento ippico di Catania entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività.
2. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania ricevuta l'istanza provvede alla registrazione ed identificazione dei soggetti nel modo seguente:
-  stalloni equini ed asinini: marcatura al labbro inferiore riportante i seguenti caratteri:
Per la monta pubblica:
-  P: stazione monta pubblica;
-  numero progressivo di tre cifre;
-  codice della razza.
Per la monta naturale allo stato brado:
-  B: monta naturale brada;
-  numero progressivo di tre cifre;
-  codice della razza.
3. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, apposita certificazione attestante che i soggetti rispondono ai requisiti sanitari prescritti dall'al legato 6 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.
4.  La verifica dei requisiti occorrenti per l'autorizzazione di cui al comma 1 viene eseguita da una commissione costituita da:
-  direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania (con funzioni di presidente);
-  capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o suo delegato;
-  capo del settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o suo delegato;
-  direttore dell'Istituto zootecnico sperimentale della Sicilia o suo delegato;
-  presidente dell'A.R.A.S. o suo delegato.
La commissione, accertati i requisiti, esprime un parere sulla richiesta in questione.
5.  Il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania, visto il parere espresso dalla commissione, provvede al rilascio di un "attestato di approvazione".
6. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati ai sensi dei commi precedenti, nonché delle stazioni di monta autorizzate ai sensi del precedente art. 3, dandone comunicazione agli Assessorati regionali della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, all'IPA competente per territorio, nonché all'A.R.A.S.. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a rendere pubblici i dati trasmessi dall'Istituto.
7. L'allevatore o il gestore di una stazione di monta equina che impiega i riproduttori approvati, non iscritti al libro genealogico o registro anagrafico, deve presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed all'IPA competente per territorio, apposita dichiarazione sul numero degli stalloni che intende impiegare per la monta naturale.
Art. 5.
Impianti per l'inseminazione artificiale

1. I centri adibiti alla produzione ed alla distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale (Centri di produzione dello sperma e recapiti) devono essere autorizzati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio. Esclusivamente per i centri di produzione e/o distribuzione dello sperma equino, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania. L'Istituto per l'incremento ippico di Catania è autorizzato, nella persona del proprio rappresentante legale, all'istituzione di un centro di produzione dello sperma e/o recapito della specie equina, nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche. L'istituzione di tale centro e/o recapito è subordinata al parere sanitario rilasciato dal capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
2.  Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'IPA, o all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. 

3.  Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, solo su richiesta regolarmente autorizzata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto.
4.  L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA o all'Istituto per l'incremento ippico di Catania apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.
5.  Il capo dell'IPA competente per territorio o, nel caso di riproduttori equini, il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico di Catania, viste le risultanze del l'istruttoria espletata dall'Azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascun centro un numero di codice univoco a livello nazionale.
6.  Al fine di dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero della sanità, gli IPA e l'Istituto per l'incremento ippico di Catania comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco degli impianti autorizzati o revocati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della sanità.
7.  Per gli impianti già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge n. 25 luglio 1952, n. 1009 e successive integrazioni e modifiche, previa richiesta degli interessati da inoltrare all'IPA competente per territorio o all'Istituto per l'incremento di Catania ed in copia al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, occorre:
-  verificare la rispondenza tecnico-organizzativa ai nuovi requisiti della normativa vigente;
-  acquisire la necessaria certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L. di competenza;
-  attribuire il codice di identificazione.
L'adeguamento dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento.
Art. 6.
Fecondazione artificiale suina aziendale

1.  L'azienda ove viene praticata l'inseminazione artificiale ha l'obbligo di comunicare all'IPA competente per territorio, al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio ed all'A.R.A.S., entro 60 giorni dall'inizio di detta attività, lo svolgimento di tale pratica.
2. Le aziende che in atto effettuano l'inseminazione artificiale sono tenute, entro 60 giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento, a darne comunicazione agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio nonché al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
Art. 7.
Raccolta materiale seminale riproduttori razze autoctone

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in relazione agli indirizzi zootecnici della Regione, sentito il Ministero delle politiche agricole, può autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano.
2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed una copia autenticata all'Assessorato regionale della sanità. L'Ispettorato regionale veterinario dell'Assessorato della sanità dispone i controlli previsti dall'allegato 7 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, che verranno effettuati dal settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione dandone notifica agli interessati.
Art. 8.
Pratica della fecondazione artificiale

1.  La pratica dell'inseminazione artificiale può essere effettuata da:
a)  veterinari iscritti all'albo professionale;
b)  operatori pratici di inseminazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive integrazioni e modifiche.
2. I veterinari e gli operatori pratici che intendano esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti presso il settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo univoco a livello nazionale. Le richieste di iscrizione in detti elenchi devono essere presentate al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, in carta legale ed autenticate e complete della documentazione richiesta.
3. I veterinari e gli operatori che già esercitano l'attività di inseminazione artificiale, nelle more della prevista iscrizione, devono presentare la richiesta entro 60 giorni dalla data di emanazione della circolare applicativa del presente regolamento; successivamente a tale data l'autorizzazione all'attività resta subordinata alla presentazione della richiesta ed all'ottenimento dell'iscrizione negli elenchi suddetti.
4. Il capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio può sospendere o revocare l'iscrizione negli elenchi qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa in materia, previo parere di un comitato costituito da:
-  capo settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio (con funzioni di presidente);
-  veterinario dirigente di 2° livello dell'Azienda U.S.L. competente per territorio;
-  capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
-  presidente dell'A.R.A.S. o suo delegato;
-  un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici veterinari o, per gli operatori pratici, dell'Unione operatori di fecondazione artificiale animale (UOFAA).
5. I settori veterinari delle Aziende UU.SS.LL. competenti provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare l'elenco dei veterinari e degli operatori pratici all'Assessorato regionale della sanità ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 9.
Produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o oociti

1. Le organizzazioni adibite alla produzione, raccolta, conservazione e distribuzione degli embrioni e/o oociti devono essere autorizzate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.
2. Gli interessati alle autorizzazioni devono presentare apposita richiesta da produrre in duplice copia, di cui una in carta legale ed autenticata, all'IPA ed una copia autenticata al settore veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.
3. L'Azienda U.S.L., espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
4.  Il capo dell'IPA, viste le risultanze dell'istruttoria eseguita dall'Azienda U.S.L., provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, avendo cura altresì di attribuire a ciascuna organizzazione un numero di codice univoco a livello nazionale.
5.  Al fine di dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole ed al Ministero della sanità, gli IPA inviano, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle autorizzazioni e delle revoche all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale della sanità.
Art. 10.
Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi

1.  La modulistica di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) e b), del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, predisposta a livello nazionale dall'A.I.A. (Associazione italiana allevatori) al fine di un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, è distribuita tramite l'A.R.A.S., l'Istituto per l'incremento ippico di Catania e gli IPA.
2.  Le modalità di addebito e le relative tariffe saranno stabilite con successivo decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 11.
Flusso delle informazioni

1.  Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o del trasferimento di embrioni, entro 60 giorni dalla data di compilazione, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'A.R.A.S. - ufficio provinciale, che provvede alle incombenze previste dall'art. 30, comma 2, del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, effettuando altresì la trasmissione dei dati elaborati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità.
2.  I dati aggregati a livello regionale dall'A.R.A.S. sono trasmessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, entro i 120 giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole.
3.  I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di oociti ed embrioni devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i 30 giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere c) ed e) dell'art. 14, comma 3, del decreto 13 gennaio 1994, n. 172. 
4.  I dati aggregati a livello regionale sono trasmessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni semestre, entro i 90 giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole, all'Assessorato regionale della sanità ed all'A.R.A.S. 

Art. 12.
Controlli di qualità

1. L'Assessorato regionale della sanità e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvedono, tramite l'Istituto sperimentale "Lazzaro Spallanzani", alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 32 del decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 13.
Controlli sanitari

1. Le Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, avvalendosi anche della collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia "A. Mirri", esercitano i controlli e gli accertamenti di cui all'art. 33 del decreto 17 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche.
2. Le stesse Aziende UU.SS.LL. provvedono annualmente, entro i 60 giorni successivi, a trasmettere apposita relazione sull'attività dei controlli all'Ispettorato regionale veterinario dell'Assessorato regionale della sanità, il quale avrà cura di trasmettere copia, entro trenta giorni, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 14.
Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione del materiale seminale difforme

1.  La distribuzione delle dosi di materiale seminale deve avvenire alla presenza di un dirigente veterinario di 2° livello dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, di un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nonché di un rappresentante dell'A.R.A.S. o di un altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico della razza o specie interessata.
2. Sono fatti salvi, ovviamente, gli adempimenti previsti dalle leggi tributarie relativi alla denuncia di distruzione da presentare agli uffici dell'amministrazione finanziaria, che ha facoltà di inviare propri delegati ad assistere alle operazioni di distruzione per conto dell'Ufficio imposte dirette, della Guardia di Finanza e dell'ufficio I.V.A. competente.
3. I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale debbono obbligatoriamente farlo tramite restituzione al centro di produzione che le ha fornite. Gli allevatori che intendono distruggere del materiale seminale debbono restituire le dosi al recapito fornitore. I centri di produzione e i recapiti collegati debbono apporre specifiche annotazioni di tale movimentazione e distruzione sui registri di carico e scarico.
Art. 15.
Modalità operative

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, gli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste e della sanità provvederanno ad emanare apposita circolare contenente le modalità operative non previste o specificate nel presente regolamento.
2. Si rimanda alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 ed al decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive integrazioni e modifiche, per le parti non trattate dal presente regolamento.

Art. 16.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Agrigento, 6 marzo 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la sanità  LO MONTE 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CUFFARO 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 maggio 2000. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 50.
(2000.21.1117)
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DECRETO PRESIDENZIALE 3 marzo 2000.
Approvazione dell'accordo di programma rettificativo dell'accordo di programma relativo al programma di recupero urbano in contrada Ferraro del comune di Sciacca.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 del decreto legge n. 398 del 1993, convertito in legge n. 493/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 764 del 23 giugno 1994;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 16 marzo 1999 dalla Regione siciliana, dal comune diSciacca, dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento e dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativo al programma di recupero urbano in contrada Ferraro del comune di Sciacca;
Vista la delibera del commissario straordinario del comune di Sciacca n. 24 del 14 aprile 1999 di ratifica dell'adesione del vice sindaco di Sciacca al citato accordo;
Visto il D.P. n.620/D.R.P. dell'8 ottobre 1999, vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza in data 4 novembre 1999 al n. 3531, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale è stato approvato il suddetto accordo;
Rilevato che nel suddetto accordo di programma i riferimenti puntuali menzionati negli artt. 2, 8 e 9 non corrispondono all'elenco delle tavole di progetto allegate e facenti parte integrante dello stesso, così come riportato nella tabella di cui all'art. 2 di pagina 4 dell'accordo stesso;
Considerato che tale mancata corrispondenza è di mera natura formale, non inficiando le finalità, l'oggetto e gli adempimenti contenuti nell'accordo;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 22 febbraio 2000 finalizzato alla rettifica dell'A.d.P. già sottoscritto in data 16 marzo 1999;
Considerata la natura meramente rettificativa del superiore accordo di programma, non inficiando le finalità, l'oggetto e gli adempimenti dell'accordo già sottoscritto in data 16 marzo 1999 e già ratificato con delibera del commissario straordinario del comune diSciacca;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma rettificativo;
Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma rettificativo sottoscritto in data 22 febbraio 2000 dalla Regione siciliana, dal comune di Sciacca, dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento e dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente finalizzato alla rettifica dell'A.d.P. già sottoscritto in data 16 marzo 1999 e relativo al programma di recupero urbano in contrada Ferraro del comune diSciacca, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per la registrazione.
Palermo, 3 marzo 2000.
  CAPODICASA 

(2000.17.968)
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 aprile 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere contributi sino ad un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;
Ritenuto opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;
Decreta:
Art. 1
Beneficiari e oggetto del contributo

Possono accedere al contributo di cui all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le associazioni antiracket riconosciute, le fondazioni, i centri e le altre strutture associative, costituite con atto pubblico che:
-  abbiano sede in Sicilia;
- svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste od atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;
-  non ricevano contributi in via ordinaria dallo Stato, dalla Regione, dalle province regionali o dai comuni;
-  abbiano già posto in essere, da almeno un anno, analoghe iniziative, atteso che il fine della norma è valorizzare e sostenere le attività volte alla crescita della conoscenza del fenomeno estorsivo.
Art. 2
Istanza

L'istanza di ammissione al contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, della fondazione del centro e di altre strutture associative, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, ed inoltrata a decorrere dall'anno 2001, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 3
Allegati

All'istanza devono essere allegati:
a)  copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, della fondazione, del centro o di altre strutture associative, e gli eventuali atti modificativi;
b)  certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante l'iscrizione negli appositi elenchi;
c)  relazione programmatica relativa alle attività che si intendono svolgere con annesso preventivo di spesa debitamente approvato dagli organi statutari competenti;
d)  relazione illustrativa relativa alle attività svolte nell'anno precedente e all'utilizzo del contributo erogato nell'anno precedente;
e)  bilancio consuntivo e rendiconto delle somme ricevute corredato da idonei documenti giustificativi;
f)  codice fiscale;
g)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiari che l'associazione o la fondazione non riceva contributi in via ordinaria dallo Stato, dalla Regione, dalle province regionali o dai comuni.
Art. 4
Istruttoria

1)  Il Presidente della Regione, avvalendosi dell'Ufficio speciale, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 20/99, dopo aver ricevuto l'istanza di cui all'art. 2, corredata degli allegati di cui all'art. 3, procederà ad esaminare la documentazione prescritta e accerterà i requisiti previsti dalla legge e predisporrà un progetto di riparto del contributo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 20/99, in relazione al programma relativo all'attività che si intende svolgere ed al preventivo di spesa, entro i limiti dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio di previsione della Regione, per l'anno corrente.
2)  Il contributo verrà erogato a seguito di decreto presidenziale mediante emissione del relativo titolo di spesa.
Art. 5
Revoca del contributo

Si procederà alla revoca del contributo:
a)  qualora venga accertata la falsità della documentazione prodotta al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel presente decreto;
b)  qualora venga accertata la mancata destinazione del contributo per le finalità indicate dall'art. 17 della legge regionale n. 20/99;
c)  nella ipotesi di cui alla lettera g) del precedente art. 3, ossia di mancata comunicazione di eventuali provvedimenti di concessione, in via ordinaria, di altri contributi;
d)  qualora si verifichi la mancata presentazione del rendiconto finanziario delle somme ricevute per l'anno precedente o la mancata restituzione delle somme non utilizzate.
Art. 6
Norma transitoria

In sede di prima applicazione, le istanze per le iniziative da realizzare per l'anno in corso, corredate degli allegati di cui alle lettere a, b, c, f, g dell'art. 3 del presente decreto, devono essere presentate entro il 31 luglio 2000.
Nello stesso termine potranno essere integrate le eventuali istanze già presentate.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2000.
  CAPODICASA 

(2000.15.826)
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DECRETO PRESIDENZIALE 19 aprile 2000.
Approvazione dell'accordo di programma avente per oggetto le attività concernenti l'attuazione del P.T.O. Calatino Sud Simeto - Sottoprogramma 4.3.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Viste le delibere di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici nn. 126 del 21 ottobre 1999, 132 del 29 ottobre 1999 e 133 del 3 novembre 1999 del C.C. di Caltagirone, n. 70 del 13 novembre 1999 del C.C. di Licodia Eubea, n. 49 del 18 novembre 1998 del C.C. di S. Michele di Ganzaria e n. 43 del 26 ottobre 1999 del C.C. di Vizzini;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi, svoltasi in data 15 novembre 1999, su convocazione della Presidenza della Regione, nel corso della quale sono stati esaminati ed approvati n. 15 progetti, inseriti nel P.T.O. Calatino Sud Simeto;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 15 novembre 1999 tra il Presidente della Regione siciliana e l'Agenzia di sviluppo integrato S.p.A., in qualità di soggetto intermediario del P.T.O. Calatino Sud Simeto, nella persona del presidente avv. Maria Samperi, avente per oggetto le attività concernenti l'attuazione del P.T.O. Calatino Sud Simeto - Sottoprogramma n. 3 con i relativi interventi pubblici e privati;
Visto la nota prot. n. 739 del 24 marzo 2000, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha trasmesso i pareri, condivisi dallo stesso, resi dal C.R.U. con il voto n. 237 dell'1 marzo 2000 per le opere riguardanti il comune diCaltagirone e dal gruppo XXVIII/DRU con il parere n. 1 del 24 febbraio 2000 relativamente agli interventi ricadenti nei comuni di Licodia Eubea,S. Michele di Ganzaria e Vizzini;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;
Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 15 novembre 1999 tra il Presidente della Regione siciliana e l'Agenzia di sviluppo integrato S.p.A., in qualità di soggetto intermediario del P.T.O. Calatino Sud Simeto, nella persona del presidente avv. Maria Samperi, avente per oggetto le attività concernenti l'attuazione del P.T.O. Calatino Sud Simeto - Sottoprogramma n. 3, con i relativi interventi pubblici e privati.

Art. 2

Il presente decreto determina le variazioni agli strumenti urbanistici dei comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, S. Michele in Ganzaria e Vizzini, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2000.
  CAPODICASA 

(2000.17.968)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 14 aprile 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di contrada Scorciavacca ricadente nel territorio comunale di Mascali.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D.3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;
Esaminato il verbale n. 63 del 6 febbraio 1999, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area di contrada Scorciavacca ricadente nel territorio comunale di Mascali, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Mascali dal 30 marzo 1999 al 30 giugno 1999 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 6 febbraio 1999 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999 e correttamente approfondite nelle planimetrie ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico "l'area di contrada Scorciavacca", in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nella seduta del 6 febbraio 1999;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area di contrada Scorciavacca ricadente nel territorio comunale di Mascali, descritta nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata nelle planimetrie allegate sub A e sub B, che insieme al verbale citato formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lett. C e D, del T.U. approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale del 6 febbraio 1999 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria sub A, di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 delR.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Mascali, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi allpretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mascali ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mascali.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2000.
  MORINELLO 


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(2000.15.874)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 5 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa, per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura»;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che approva la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che prevede interventi a favore delle aziende agricole singole ed associate che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto il decreto ministeriale n. 100235 del 7 febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna alla Regione siciliana la somma complessiva di L. 24.441.000.000 per la concessione delle provvidenze contributive di cui al predetto art. 3;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 478 del 29 febbraio 2000, con la quale si propone il riparto della somma di L. 24.441.000.000 per le seguenti finalità:
-  lire 14.082 milioni per contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 185/92;
-  lire 6.729 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d) e art. 4 della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 2000 al 2004);
-  lire 500 milioni per contributi in conto capitale per il ripristino, la ricostituzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 185/92;
-  lire 3.130 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi e contributo annuo costante sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. c) della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 2000 al 2004);
Considerato che la somma di L. 24.441.000.000 risulta versata in data 22 febbraio 2000 sul conto corrente n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4781 Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore del- 
l'agricoltura      + 24.441.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  55474 Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- 
desimi      + 14.582.000.000  
  55475 Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai col- 
tivatori diretti, ecc.      + 6.729.000.000  
  55476 Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti od enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agri- 
cole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc.      + 3.130.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III - Categoria 14      + 24.441.000.000 

Spesa
Titolo II - Amministrazione - Agricoltura e foreste      + 24.441.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.15.855)
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DECRETO 6 aprile 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, «recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria, e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati 4°e 5° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 6489 del 18 febbraio 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che i nominativi, di cui agli elenchi trasmessi dalla Associazione italiana tabaccai, trovano riscontro con i nominativi comunicati dall'ECOMAP con le note n. 4255 del 18 febbraio 2000;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti pervenute a questa Regione direttamente e/o per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al tabaccaio che con acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 



ALLEGATO

ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA

Cod. Lottomatica  N. ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune Provincia 
PA1180  1185 Simone Vullo Liliana corso Vittorio Emanuele n. 152 Sciacca AG 
PA1173  1178 Tavormina Gioacchino via della Vittoria n. 264 Menfi AG 
PA1183  1188 Venezia Rosa corso T. Fazzello n. 41 Sciacca AG 
PA0514  519 Scalmato Filippo piazza Cordova n. 26 Aidone EN 
PA1211  1216 Cordaro Giuseppa contrada S. Giuseppe Tafalia n. 117 Marsala TP 


(2000.15.835)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 30 marzo 2000.
Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione del Centro di formazione per la polizia municipale, contenente l'avviso per l'iscrizione nell'elenco dei docenti dei corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia municipale della Sicilia.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1 agosto 1990, n. 17, recante disposizioni in materia di polizia municipale;
Visto l'art. 11 della citata legge regionale n. 17/90, che prevede l'istituzione, quale organismo di questo Assessorato, del Centro regionale di formazione per la polizia municipale, il quale è chiamato a tenere corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione superiore dei funzionari dei corpi di polizia municipale;
Visti i decreti presidenziali nn. 53 e 54 del 12 aprile 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 22 luglio 1995, con i quali vengono adottati, rispettivamente, lo statuto ed il regolamento del Centro regionale di formazione per la polizia municipale;
Visto il decreto presidenziale n. 574/G.R.VII/S.G. del 12 ottobre 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del Centro predetto;
Vista la deliberazione n. 8 del 3 marzo 2000 del consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione per la polizia municipale, con la quale il consiglio predetto ha approvato l'avviso, ed allegato schema di domanda, per l'iscrizione nell'elenco dei docenti dei corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia municipale della Sicilia, nel testo allegato che fa parte integrante della stessa delibera;
Ritenuto di dovere approvare la suddetta delibera unitamente all'avviso per l'iscrizione nell'elenco dei docenti dei corsi di formazione alla stessa allegato e relativo schema di domanda;
Decreta:


Articolo unico

E' approvata la delibera n. 8 del 3 marzo 2000 del consiglio di amministrazione del Centro di formazione per la polizia municipale, unitamente all'avviso per l'iscrizione nell'elenco dei docenti dei corsi di formazione nel testo allegato, e che fa parte integrante del presente decreto e allo schema di domanda.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 marzo 2000.
  BARBAGALLO 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 17 aprile 2000 con nota n. 252.
Clicccare qui per visualizzare gli Allegati

(2000.21.1088)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 5 maggio 2000.
Istituzione presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 79, comma 1, che testualmente recita «Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le Aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla Regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, che all'art. 1 dispone che «Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della Regione siciliana, dall'Amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello Statuto»;
Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, le attività in materia ispettiva del lavoro e di controllo degli adempimenti contributivi devono essere svolte dall'Amministrazione regionale attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati;
Preso atto che l'art. 79, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che le sopra dette attività ispettive e di controllo vanno raccordate, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con le Aziende sanitarie locali tramite i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 250 del 23 ottobre 1999;
Considerata la necessità di assicurare una migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla citata legge e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi in materia contributiva;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla istituzione di una Commissione regionale di coordinamento per la repressione dell'evasione contributiva e per la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, composta da rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati, avente sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
Decreta:


Art. 1

E' istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione o dal Direttore regionale preposto alla Direzione regionale I lavoro, dallo stesso delegato.

Art. 2

La Commissione è composta dai seguenti membri:
per l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale dell'emigrazione
-  Direttore regionale del lavoro;
-  Direttore, o vice direttore, dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  dirigente coordinatore del gruppo VII/L "rapporti di lavoro, previdenza e assistenza";
-  direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
-  capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
-  comandante nucleo regionale dei carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro;
per l'INPS
- direttore della sede regionale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
per l'INAIL
-  direttore della sede regionale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
per l'Assessorato regionale della sanità
-  tre componenti in rappresentanza dell'Assessore regionale per la sanità;
-  tre componenti in rappresentanza delle Aziende unità sanitarie locali territoriali della regione.
Per determinate specifiche problematiche la Commissione potrà essere, di volta in volta, integrata dai competenti dirigenti degli enti pubblici interessati o da un loro delegato.
La Commissione si riunisce presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed i compiti di segreteria sono svolti da un dipendente del predetto Assessorato.

Art. 3

La Commissione regionale di coordinamento della vigilanza ha il compito di:
a)  svolgere, in raccordo con le indicazioni della Commissione centrale, attività di indirizzo e coordinamento attraverso l'individuazione di una linea interpretativa uniforme in materia di legislazione del lavoro sociale e fiscale direttamente connessa con l'attività di vigilanza, effettuando studi, ricerche e ogni altro compito attinente il fenomeno dell'evasione contributiva;
b)  predisporre, in raccordo con le indicazioni della Commissione centrale, criteri generali di programmazione della vigilanza privilegiando l'indicazione degli obiettivi da conseguire in tema di lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero da realizzarsi anche mediante gruppi ispettivi integrati;
c)  analizzare ed acquisire i dati forniti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al comitato di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
d)  individuare le aree territoriali ovvero i settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal comitato di cui al citato art. 78 della legge n. 448/98, nonché delle attività espletate dalla Commissione centrale e dalle commissioni provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo;
e)  predisporre specifiche iniziative formative comuni del personale addetto alla vigilanza in argomento.

Art.  4

La Commissione regionale può costituire comitati ristretti con il compito di predisporre documenti di lavoro, di sintesi e di proposta sugli aspetti tecnici degli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione stessa e di formulare, sulla base dei criteri e degli orientamenti di carattere generale fissati dalla commissione, ipotesi di soluzione su questioni anche di interesse locale.

Art.  5

Per la partecipazione dei membri ai lavori della Commissione non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Gli oneri derivanti dalle eventuali spese di missione sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Il presente decreto non è soggetto al controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti ai sensi della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2000.
  PAPANIA 

(2000.20.1061)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 aprile 2000.
Rideterminazione delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati che erogano assistenza sanitaria ai portatori di handicap.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9;
Visti i decreti n. 21843 del 28 marzo 1997, n. 24467 del 28 gennaio 1998 e n. 30350 del 22 ottobre 1999, relativi alla determinazione e/o aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione;
Ravvisata l'esigenza di ridefinire la retta da riconoscere ai centri di riabilitazione convenzionati per l'anno 2000, tenendo conto dell'incremento del costo del personale nella misura del 3,3% per l'applicazione del nuovo C.C.N.L. del comparto da calcolare sulle spese del personale, dell'incremento dell'indice ISTAT da calcolare sulle spese generali;
Rilevato che il tasso di inflazione nell'anno 1999, secondo l'ISTAT, è del +1,7%;
Ritenuto di mantenere nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e, comunque, riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità. Tale incremento sarà previsto sino al massimo del 25% dei posti letto convenzionati e sempreché i centri di riabilitazione siano in regola con l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Ritenuto, sulla base dei sopra citati elementi, di determinare la nuova retta che le Aziende U.S.L. corrisponderanno ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il C.C.N.L. per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
-  internato       L. 184.800 

-  internato per gravi (maggiorazione del
30%)       » 240.000 
-  seminternato       » 112.200 

-  ambulatoriale ed extramurale (indivi-
duale)       » 68.700 

-  ambulatoriale ed extramurale (piccolo
gruppo)       » 24.000 
-  domiciliare      » 88.600 

Ritenuto che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni vigenti;
Decreta:


Art. 1

La misura della retta che le Aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio del 1° gennaio 2000, ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che rispettino il C.C.N.L. per la categoria, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:
-  internato       L. 184.800 

-  internato per gravi (maggiorazione del
30%)       » 240.000 
-  seminternato       » 112.200 

-  ambulatoriale ed extramurale (indivi-
duale)       » 68.700 

-  ambulatoriale ed extramurale (piccolo
gruppo)       » 24.000 
-  domiciliare      » 88.600 


Art. 2

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2000.
  LO MONTE 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 4 maggio 2000, al n. 172.
(2000.20.1065)
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DECRETO 19 aprile 2000.
Aggiornamento delle tariffe relative al servizio di trasporto in regime convenzionale degli emodializzati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visto l'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, che attribuisce all'Assessorato regionale della sanità il compito di determinare, annualmente, le tariffe relative al servizio di trasporto, in regime convenzionale, degli emodializzati;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9;
Visto il decreto n. 16220 dell'8 luglio 1995, con il quale sono state determinate le tariffe per il trasporto degli emodializzati a decorrere dal 1° gennaio 1995, utilizzando gli aumenti ISTAT a tutto il 31 dicembre 1994;
Visto il decreto n. 30258 del 12 ottobre 1999, con il quale sono state determinate le tariffe per il trasporto degli emodializzati a decorrere dal 1° novembre 1999, utilizzando gli aumenti ISTAT a tutto il 31 dicembre 1998;
Rilevato che le variazioni percentuali medie dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale nel settore "spese di esercizio per i mezzi di trasporto privato" per l'anno 1999 è pari al +3%;
Visto il decreto n. 30258 del 12 ottobre 1999, con il quale sono state determinate le tariffe relative al servizio di trasporto come segue:
  A FORFAIT 
  (fino a 30 km. 
  andata e ritorno) 
A)  ambulanze ordinarie L. 30.400 
B)  pulmini, con solo autista, per traspor ti collettivi » 35.300 
C)  autovettura, con solo autista, per trasporti collettivi (fino a 3 emodializzati) o singoli » 25.800 

Aumenti per soste, lunghe percorrenze e trasporti collettivi:
1)  quando la percorrenza in andata e ritorno, con uno dei mezzi di cui sopra, sia inferiore a 30 km., verrà corrisposta la tariffa relativa al doppio viaggio;
2)  per percorrenze in andata e ritorno superiori ai 30 km., oltre alla tariffa indicata ai punti A o B o C, verrà corrisposta a forfait - sosta e maggiore percorrenza - la somma di lire 40.900;
3)  per i trasporti effettuati con pulmini o autovettura verrà corrisposta per ciascun trasportato, oltre il primo, la somma di lire 6.500;
Ritenuto che, applicando la variazione percentuale sopra indicata, si rideterminano, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le tariffe relative al servizio di trasporto come segue:
  A FORFAIT 
  (fino a 30 km. 
  andata e ritorno) 
A)  ambulanze ordinarie L. 31.300 
B)  pulmini, con solo autista, per trasporti collettivi » 36.400 
C)  autovettura, con solo autista, per trasporti collettivi (fino a 3 emodializzati) o singoli » 26.600 

Aumenti per soste, lunghe percorrenze e trasporti collettivi:
1)  quando la percorrenza in andata e ritorno, con uno dei mezzi di cui sopra, sia inferiore a 30 km., verrà corrisposta la tariffa relativa al doppio viaggio;
2)  per percorrenze in andata e ritorno superiori ai 30 km., oltre alla tariffa indicata ai punti A o B o C, verrà corrisposta a forfait - sosta e maggiore percorrenza - la somma di lire 42.100;
3)  per i trasporti effettuati con pulmini o autovettura verrà corrisposta per ciascun trasportato, oltre il primo, la somma di lire 6.700;
Decreta:


Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2000, le tariffe relative al servizio di trasporto dei soggetti sottoposti al trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale eseguiti da associazioni di volontariato, in regime di convenzionamento, per le motivazioni indicate in premessa, sono le seguenti:
  A FORFAIT 
  (fino a 30 km. 
  andata e ritorno) 
A)  ambulanze ordinarie L. 31.300 
B)  pulmini, con solo autista, per trasporti collettivi » 36.400 
  A FORFAIT 
  (fino a 30 km. 
  andata e ritorno) 
C)  autovettura, con solo autista, per trasporti collettivi (fino a 3 emodializzati) o singoli L. 26.600 

Aumenti per soste, lunghe percorrenze e trasporti collettivi:
1)  quando la percorrenza in andata e ritorno, con uno dei mezzi di cui sopra, sia inferiore a 30 km., verrà corrisposta la tariffa relativa al doppio viaggio;
2)  per percorrenze in andata e ritorno superiori ai 30 km., oltre alla tariffa indicata ai punti A o B o C, verrà corrisposta a forfait - sosta e maggiore percorrenza - la somma di lire 42.100;
3)  per i trasporti effettuati con pulmini o autovettura verrà corrisposta per ciascun trasportato, oltre il primo, la somma di lire 6.700.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana provvederanno a dare esecuzione al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2000.
  LO MONTE 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 4 maggio 2000, al n. 173.
(2000.20.1065)
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DECRETO 8 maggio 2000.
Individuazione di una zona carente di medici di medicina dei servizi presso l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, da coprire mediante trasferimento, al primo semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato Nal D.P.R. n.484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra Aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996 e prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996, n.1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la delibera n. 591 del 20 marzo 2000, trasmessa con nota prot. n. 1386 del 27 marzo 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ha comunicato un posto di medicina dei servizi resosi vacante nel primo semestre 1998, attribuibile per trasferimento;
Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinati dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96 allegato N.

Art. 2

Per quanto sopra indicato, si dispone la pubblicazione nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta del sottoindicato posto di medicina dei servizi, resosi vacante nel primo semestre 1998, attribuibile per trasferimento, medicina di base - ex Unità sanitaria locale n. 17 - presidio di Niscemi - 24 ore settimana.

Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda unità sanitaria locale di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2000.
  LO MONTE 

(2000.20.1064)
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DECRETO 25 maggio 2000.
Aggiornamento dell'elenco degli aspiranti alla nomina dei revisori contabili nei collegi sindacali delle aziende ed enti sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Visto l'art. 6 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto la legge 30 luglio 1998, n. 266;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto 29 marzo il 2000, con il quale è stato indetto avviso per l'aggiornamento dell'elenco di aspiranti alla nomina di revisori contabili nei collegi sindacali delle aziende ed enti sanitari, in applicazione degli artt. 7 e 8 del decreto 1 marzo 1999;
Preso atto che sono pervenute n. 265 istanze di partecipanti aspiranti all'inserimento nell'elenco per eventuali designazioni o nomine da parte dell'Assessorato regionale della sanità nei collegi sindacali delle aziende ed enti sanitari;
Atteso che sono state ritenute ricevibili le istanze pervenute entro il 2 maggio 2000 o inviate entro tale data a mezzo servizio postale e sono stati ammessi i partecipanti in possesso dei requisiti di legge indicati nell'avviso di cui al decreto 1 marzo 1999 ed in regola con la dichiarazione completa prevista nell'avviso medesimo;
Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accluso elenco degli aspiranti alla nomina dei revisori contabili nei collegi sindacali delle aziende ed enti sanitari che costituisce parte integrante del presente decreto composto dall'allegato A, che contiene i partecipanti non ammessi, e dall'allegato B, che contiene quelli ammessi.

Art. 2

Il presente elenco integra quello approvato con il decreto 29 marzo 2000 che diventa conseguentemente elenco unico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2000.
  LO MONTE 

Cliccare qui per visualizzare l'Allegato


(2000.21.1127)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 aprile 2000.
Approvazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Mascalucia.

Cliccare qui per visualizzare il Provvedimento

(2000.15.847)
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DECRETO 10 aprile 2000.
Istituzione, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dello staff redazionale per l'organizzazione, gestione, sviluppo e promozione della comunicazione on line attraverso il sistema Internet e Intranet.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO PER L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10/99 del 27 aprile 1999, art. 56, commi 1 e 7, con i quali viene demandato al coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, il compito di gestire il sito Internet ufficiale della Regione siciliana in collaborazione con le Amministrazioni regionali;
Viste le finalità dell'utilizzazione dei sistemi automatizzati di cui al comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 10/DRU del 25 febbraio 2000, con cui è stato approvato per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente il servizio di connessione ad Internet proposto dalla Telecom, per le necessità di divulgare i contenuti del piano territoriale urbanistico in corso di realizzazione e per stabilire rapidi collegamenti con il sistema dei comuni e delle organizzazioni che si occupano di problemi territoriali ed ambientali;
Visto che tale servizio denominato Interbusiness Netway, da connettere opportunamente al coordinamento dei sistemi informatici regionali, soddisfa nel medio periodo le esigenze di connettività e visibilità dell'Assessorato;
Considerata l'importanza strategica rappresentata dalla comunicazione via Internet che costituisce uno strumento trasparente e celere non solo per fornire informazioni, ma anche per ricevere richieste, documenti e dati, attribuendo un valore aggiunto al servizio reso, nel rispetto delle finalità istituzionali;
Considerato, inoltre, che occorre potenziare anche il sistema interno di comunicazione on line, la Intranet dell'Assessorato, prevedendone l'estensione e l'implementazione dei servizi resi;
Considerata la necessità di garantire per i compiti istituzionali di tutela ambientale sia standard più elevati di efficacia ed efficienza nell'erogazione di nuovi servizi all'utenza attivabili attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, sia lo sviluppo di una relazione bidirezionale con il cittadino;
Considerata la necessità di definire il coordinamento strategico della comunicazione istituzionale promossa dall'Assessorato;
Decreta:


Art. 1

Per le finalità in premessa rappresentate, è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente lo staff redazionale per l'organizzazione, gestione, svilup-po e promozione della comunicazione on line attraverso il sistema Internet e Intranet. Lo staff redazionale è costituito oltre che dai Direttori regionali del territorio e dell'ambiente e dell'urbanistica o da funzionari loro delegati, dai:
-  Responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.);
-  Referente statistico;
-  Responsabile dei sistemi informativi e della rete informatica;
-  Responsabile del servizio protocollo informatizzato;
-  Responsabili della redazione e aggiornamento grafici e testuali delle informazioni.
Si procederà all'individuazione dei singoli operatori, ove già non effettuata, mediante specifico ordine di servizio.

Art. 2

Lo staff redazionale, in particolare, per i diversi ambiti di competenza istituzionale e sulle diverse reti informatiche:
-  definirà l'immagine coordinata dell'Assessorato, attraverso la redazione di un piano di comunicazione istituzionale;
-  individuerà le priorità e i fabbisogni informativi per l'utenza esterna ed interna;
-  promuoverà la costruzione di informazioni chiare, complete e coerenti, facendo sistema tra tutti i gruppi di lavoro dell'Assessorato, coinvolgendo le risorse umane e professionali presenti;
-  promuoverà lo sviluppo di omogeneità e uguali standard di prestazione nei servizi di comunicazione on line;
-  garantirà l'aggiornamento dei dati per evitare i rischi di efficacia derivanti dal deterioramento delle informazioni;
-  individuerà i soggetti pubblici e privati con cui sperimentare e promuovere lo sviluppo di un sistema di rete informativa in ambito regionale, a servizio del cittadino.

Art. 3

Sul sito Internet verrà definito uno spazio per la comunicazione diretta tra l'Assessore e il cittadino e sarà individuata una specifica modalità per l'apprezzamento della customer satisfaction, strumento di verifica e di miglioramento del servizio reso, sulla base di predefiniti indicatori della soddisfazione dell'utenza.

Art. 4

Lo staff redazionale, nello svolgimento dei suoi compiti, potrà avvalersi di collaborazioni periodiche o saltuarie con esperti del linguaggio e delle tecnologie informatiche; delle problematiche giuridiche connesse all'uso delle tecnologie informatiche nella Pubblica Amministrazione (legge sulla privacy, firma digitale, sicurezza banche dati, validità dei documenti informatici, ecc.); dei temi afferenti l'efficacia comunicativa del messaggio informatico.
Tali esperti verranno individuati negli ambiti della Pubblica Amministrazione, del mondo universitario, delle associazioni e organizzazioni no profit, tra coloro che vorranno coadiuvare lo staff redazionale per orgoglio di collaborazione con la Regione siciliana, quindi senza oneri per l'Amministrazione.
Con essi verranno sottoscritti appositi protocolli di intesa per definire le modalità della collaborazione, assicurando la più ampia pubblicità all'intesa e al contributo di competenza offerto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso per la sua pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, strumento di garanzia per la comunicazione normativa. Sarà inserito sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it, e sul sito Internet a servizio dello Sportello unico per le attività produttive degli EE.LL., promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, all'indirizzo www.area.pa.cnr.it/sicilimprese.
Palermo, 10 aprile 2000.
  MARTINO 

(2000.16.935)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 19 aprile 2000.
Approvazione della circolare concernente la formulazione dei programmi operativi di cui all'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e snellimento delle procedure per l'erogazione dei relativi contributi per il trasporto di turisti in Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46;
Visto l'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31;
Visto l'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che i contributi di cui alle sopracitate disposizioni di legge sono diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo voli charter ed I.T. dei turisti diretti in Sicilia;
Considerato che occorre provvedere alla formulazione di nuove procedure finalizzate allo snellimento ed alla velocizzazione della liquidazione delle pratiche relative ai contributi predetti;
Ritenuto di dovere approvare la relativa circolare attuativa;
Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, è approvata la circolare attuativa n. 1 del 19 aprile 2000, facente parte integrante del presente provvedimento, concernente la formulazione dei programmi operativi di cui all'art. 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e snellimento delle procedure per l'erogazione dei relativi contribuiti per il trasporto di turisti in Sicilia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo per la registrazione e successivamente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 19 aprile 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 5 maggio 2000, con nota n. 188.
Clicccare qui per visualizzare l'Allegata Circolare


(2000.21.1093)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana.

Con decreto presidenziale n. 114/Gr. IV/S.G. del 16 maggio 2000, su proposta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come segue:
1)  provincia di Palermo;
2)  provincia di Catania;
3)  provincia di Messina;
4)  province diSiracusa e Ragusa;
5)  provincia di Enna;
6)  province di Agrigento e Caltanissetta;
7)  provincia di Trapani.
(2000.20.1081)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1999.

Cliccare qui per visualizzare le Tabelle

(2000.19.1023)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Caltanissetta.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 638/2000/VII/L del 4 maggio 2000, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi luglio-agosto 2000 in Caltanissetta, così composta:
Presidente
-  ing. Cacopardo Dino, dirigente superiore, capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta;
Membri esperti
-  ing; Sferruzza Giuseppe, dirigente I.S.P.E.S.L. di Palermo;
-  ing. Buffa Emanuele, funzionario A.U.S.L. n.6 di Palermo.
E' nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Calì Giuseppe, funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta.
(2000.19.1024)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO DELLE FINANZE


CIRCOLARE 11 aprile 2000, n. 3.
Leggi regionali di spesa e relative coperture finanziarie.

Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Direzione bilancio e tesoro -  gruppo 2° - Affari comuni della Direzione
Alla Direzione finanze e credito
Alle Ragionerie centrali
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
e, p.c.  All'Assemblea regionale - Commissione legislativa bilancio 

Alla Corte dei conti
L'articolo 63 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 ha sostituito l'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 modificando significativamente la cornice giuridica entro la quale deve svolgersi l'iter formativo delle leggi regionali recanti oneri a carico del bilancio della Regione ed introducendo rilevanti innovazioni che è opportuno evidenziare ed approfondire per ribadire la necessità dello scrupoloso rispetto delle medesime da parte degli uffici in indirizzo.
Le modalità di copertura delineate nel 1° comma dell'art.7 della legge regionale n. 47/77 in esame possono sostanzialmente ricondursi alle seguenti ipotesi:
a)  ricorso ai fondi globali per provvedimenti legislativi in corso;
b)  diminuzione di spese;
c)  aumento di entrate;
d)  possibili combinazioni delle tre ipotesi precedenti.
La prima ipotesi (punto a) non pone problemi nel caso in cui nei fondi globali esista uno specifico accantonamento per l'intervento previsto dal disegno di legge, ovvero vi sia comunque la necessaria disponibilità delle somme accantonate per finalità generiche.
A tal proposito, occorre precisare che non si può utilizzare il fondo globale del conto capitale per dare copertura finanziaria a spese correnti previste da nuove iniziative legislative.
Nel caso di cui alla lettera b) si può dare copertura agli oneri previsti da nuove iniziative legislative solo mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nel caso in cui la copertura sia data con nuove o maggiori entrate (punto c), resta esclusa la possibilità di finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale, intendendosi per tali quelle comprese nel titolo 3° "alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
Il 2° comma dell'articolo in esame stabilisce che i disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, siano inviati all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze accompagnati da una relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione competente. L'Assessorato del bilancio e delle finanze, dopo avere verificato la quantificazione degli oneri e le relative coperture finanziarie, esprimerà il proprio parere e lo trasmetterà alla Giunta di Governo che lo esaminerà assieme al relativo disegno di legge.
La predetta relazione dovrà specificare, per le spese correnti e per le minori entrate, gli oneri destinati a prodursi annualmente fino al momento della completa attuazione della legge, e per le spese in conto capitale, sia l'onere complessivo sia la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale. Ciò significa che l'onere da quantificare nella relazione dovrà essere quello che deriva dalla completa attuazione della norma, mentre la copertura finanziaria farà riferimento agli oneri compresi nel bilancio pluriennale.
Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, esitati dalle Commissioni legislative di merito, che prevedono nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, è previsto che la Commissione legislativa bilancio, finanze e programmazione, prima di esaminarli, deve acquisire la relativa relazione tecnica da parte del Governo regionale e chiedere al medesimo l'aggiornamento della stessa qualora i disegni di legge di iniziativa governativa o parlamentare abbiano subito emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri.
Stante la complessità tecnica delle verifiche da effettuare, gli schemi dei disegni di legge e le relative relazioni dovranno essere inviati all'Assessorato regionale del bilancio e dellefinanze con un congruo margine di tempo rispetto all'esame degli stessi da parte della Giunta di Governo o della Commissione legislativa bilancio.
La necessità di pervenire ad una più approfondita conoscenza degli effetti finanziari delle iniziative legislative ha indotto il legislatore a porre in essere un'articolata disciplina onde evitare il rischio che gli oneri finanziari e la relativa copertura siano inferiori all'effettivo fabbisogno.
Per questo motivo viene anche attribuito un ruolo decisivo alle Amministrazioni proponenti cui è richiesto di provvedere in prima istanza all'accertamento delle implicazioni finanziarie scaturenti dalle nuove iniziative legislative.
Con la circolare n. 1233 del 27 marzo 1992, le Amministrazioni sono state a suo tempo invitate a compilare una scheda di valutazione economico-finanziaria dei disegni di legge.
Alla presente circolare si allega un'analoga scheda in sostituzione di quella allegata alla precedente circolare n. 1233 che dovrà essere trasmessa, debitamente compilata, all'Assessorato del bilancio e delle finanze per la prescritta verifica.
Le Amministrazioni potranno integrare detta scheda con eventuali ulteriori elementi che riterranno opportuni.
Il citato art. 7 prevede inoltre, al quinto ed al sesto comma, che le leggi autorizzative di spese per un solo esercizio indichino anche la copertura finanziaria per l'esercizio medesimo, mentre le leggi che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantifichino l'ammontare complessivo della spesa, come già detto, nonché le quote relative al primo anno ed agli altri anni considerati nel bilancio pluriennale vigente, indicando la relativa copertura finanziaria.
L'ottavo comma dispone che le leggi regionali che autorizzano spese correnti a carattere permanente devono quantificare l'onere, e prevedere la relativa copertura finanziaria, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale. Inoltre, devono quantificare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui si tratti di spese non aventi natura di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.
Infine, si ritiene opportuno far presente che l'ultimo comma dell'articolo in esame prevede che le leggi di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza in corso; solo in casi di particolare urgenza e necessità dette leggi possono autorizzare spese a carico del bilancio predetto.
Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.
La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati Fons.
  L'Assessore: PIRO 




(Si omettono gli allegati)
La circolare con gli allegati potrà esser reperita sul sito Ufficiale della Regione siciliana- Cliccare qui per accedervi

(2000.15.867)

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 8 marzo 2000, n. 1.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Anno formativo 1999-2000.

Cliccare qui per visualizzare la Circolare

(2000.21.1110)
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CIRCOLARE 16 maggio 2000, n. 12.
Primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare

(2000.20.1062)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 10 aprile 2000, prot. n. 2382.
Enti Parco - Immobili acquisiti da comuni in dipendenza di programmi d'intervento di prima applicazione - Legge regionale n. 98/81.

All'Ente Parco dell'Etna
All'Ente Parco delle Madonie
All'Ente Parco dei Nedrodi
e p.c.  Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti 

Com'è noto, a norma degli artt. 24 e 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituiti dagli artt. 27 e 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, questo Assessorato ha approvato per le finalità ivi richiamate alcuni programmi d'intervento volti all'attuazione di iniziative dirette a garantire la valorizzazione e fruizione dei costituendi parchi regionali, provvedendo altresì, a termini del 3° e 4° comma del sopracitato disposto di cui all'art. 27, alla predisposizione stessa dei programmi in sostituzione degli Enti Parco nelle more della loro compiuta istituzione.
Nell'ambito di detti programmi d'intervento, riferiti alla prima fase di applicazione dell'art. 27, sono state, tra le altre, individuate varie iniziative, riguardanti tipologie di opere tra quelle previste al comma 6, lett. A), del medesimo articolo (nella fattispecie acquisizioni di immobili), da intraprendersi nei territori di alcuni comuni ricompresi nelle aree destinate a Parco, disponendo, successivamente, a favore degli stessi, l'erogazione delle relative provvidenze economiche correlate alla misura finanziaria ex art. 27.
Le attività che sono discese dall'attuazione dei programmi in questione hanno fatto emergere, recentemente, alcuni elementi di problematicità concernenti la titolarità formale, la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili frutto delle realizzazioni operate dai suddetti comuni nelle aree di Parco, avvalendosi dei finanziamenti di che trattasi.
A tal riguardo, sulla base degli apporti interpretativi resi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni di principio intese a uniformare ed eventualmente a ricondurre ad unitarietà di indirizzo l'azione degli Enti Parco.
Giova innanzitutto ribadire che l'individuazione dei comuni alla stregua di enti destinatari dei presidi finanziari ex art. 27, ed attuatari delle relative previsioni acquisitive, è avvenuta in virtù del presupposto della loro appartenenza alle istituende aree protette e nell'ambito di programmi d'intervento formulati e determinati per preservare e valorizzare le risorse e i beni inerenti il Parco, in vista del suo definitivo insediamento ed assetto gestionale. E' muovendo da tale assunto che merita di essere evidenziato il nesso di correlazione intercorrente tra realizzazioni derivanti dall'impiego delle risorse in parola e loro destinazione alle già citate finalità di valorizzazione e fruizione dell'area protetta.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la competenza alla tutela, alla conservazione e alla migliore fruizione delle aree protette è attribuzione cui l'Ente Parco, una volta costituito, è preposto d'istituto e che lo stesso è tenuto a perseguire per la crescita e sviluppo dei territori interessati, nel rispetto delle specificità che li denotano.
E' di tutta evidenza, pertanto, che è di interesse per l'Ente Parco (referente a termini di legge, della generale disciplina di pianificazione ed uso del territorio protetto) assicurare, in linea generale, consona destinazione ed impiego, (secondo le proprie direttive e disposizioni) agli immobili derivanti dalle realizzazioni di cui trattasi, in quanto strumentali, in via previsionale, al parco medesimo.
Peraltro, riguardo alla possibilità per il Parco di disporre l'utilizzo degli immobili in parola ha rilevanza il precetto di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 21 della legge regionale n. 98/81 e successive modificazioni, in base al quale all'Ente Parco è attribuito, appunto, il potere di disporre, per il raggiungimento dei fini istituzionali, dei beni "costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette".
Tra questi, è ovvio, restano ricompresi anche i beni in discussione, non acquisiti al patrimonio dell'Ente Parco.
In merito alla questione inerente il titolo formale di appartenenza delle realizzazioni effettuate dai comuni, vi è da ritenere che, nei casi riguardati, non possa, di principio, trovare applicazione la previsione normativa contemplata al 9° comma del citato art. 21, secondo cui gli "immobili acquisiti", ove ricadano entro le aree di parco e pre-parco, sono "destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente Parco"; e ciò atteso che promotore dell'acquisizione è stato il comune e non l'Ente Parco.
Quanto sopra, fa sì che non appaia, di diritto, ravvisabile, a fronte della norma appena citata, il trasferimento della categoria di immobili di cui trattasi al conto patrimoniale degli Enti Parco.
Ciò non esclude tuttavia che nei singoli casi, così come fattivamente operato già da alcune istituzioni interessate, in dipendenza delle previsioni e delle formulazioni dei singoli interventi, possano essere rinvenuti, caso per caso, elementi probanti la prefigurazione di detto trasferimento.
E' riservata pertanto agli Enti Parco nonché ai comuni appartenenti al Parco ed intestatari di pregressi finanziamenti la facoltà di valutare, nell'ambito di un costruttivo confronto, la sussistenza, in relazione alle fattispecie concrete, dei presupposti e delle condizioni di disponibilità che consentano di operare secondo le superiori indicazioni.
Con riferimento poi alle specifiche questioni riguardanti le forme e le modalità più consone per pervenire, con il consenso dei comuni interessati, al trasferimento degli immobili al patrimonio dell'Ente Parco, si rileva, in conformità alle risultanze del consulto acquisito, che l'istituto della delega (all'espletamento delle procedure espropriative) non può in generale trovare applicazione se non in forza di una previsione normativa che autorizzi la possibilità di un tale spostamento di competenze, atteso, peraltro, che titolari dei finanziamenti regionali sono stati, nei casi in esame, i comuni interessati.
Per cui si suggerisce di ricorrere, in ipotesi, per dare concreta attuazione alle fattispecie concordate ed eventualmente ancora in itinere alla soluzione di indicare, nel decreto di esproprio, l'Ente Parco quale beneficiario finale del trasferimento medesimo.
In dipendenza da quanto sopra, gli Enti Parco in indirizzo sono invitati ad assumere le iniziative ritenute più idonee, con riguardo alle singole specificità, acchè di concerto con le amministrazioni comunali possa pervenirsi a soluzioni che garantiscano l'ottimale valorizzazione degli immobili acquisiti.
Gli Enti Parco sono infine tenuti a dare opportuna diffusione della presente presso i comuni interessati.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.16.960)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 15 maggio 2000, n.10.
Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive.Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.


Nei lavori preparatori relativi alla legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000, a pag. 29, dove è riportato: «Relatore: Bufardeci» deve intendersi rettificato come segue: «Relatore: Ortisi».
(2000.21.1128)
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ERRATA-CORRIGE
ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 23 marzo 1998, n. 953.
Linee guida per il settore n. 3 farmaceutica di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1983, n. 30, e per i servizi di farmacie delle aziende ospedaliere.


Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1998, a pag.36, sub Distretto, rigo 12, anziché: «farmaci della fascia 2ª» leggasi: «farmaci della fascia H».
(2000.21.1107)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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