REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 14 MARZO 1998 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 28 gennaio 1998.
Autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei compartimenti marittimi della Sicilia, per il periodo 5 febbraio - 5 aprile 1998  pag.


DECRETO 2 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Cantina sociale S. Leonardo, con sede in Partinico, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 12 febbraio 1998.
Modifica del decreto 28 gennaio 1998, concernente autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei compartimenti marittimi della Sicilia per il periodo 5 febbraio - 5 aprile 1998  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 18 febbraio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Calatafimi, al 31 dicembre 1995.
  pag.


DECRETO 18 febbraio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Grotte, al 31 dicembre 1995.
  pag.


DECRETO 18 febbraio 1998.
Annullamento parziale del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag.

DECRETO 18 febbraio 1998.
Rettifica parziale del decreto 28 dicembre 1989, relativo ai ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
  pag.


DECRETO 25 febbraio 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1997 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta attribuibili per trasferimento  pag.


DECRETO 25 febbraio 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1997 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania attribuibili per trasferimento  pag.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto della SNAM S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nel comune di Messina.
  pag.


DECRETO 3 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 6  pag. 10 


DECRETO 3 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Niscemi  pag. 11 


DECRETO 9 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Milazzo  pag. 12 

DECRETO 9 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto polisportivo nel comune di Regalbuto  pag. 14 


DECRETO 13 febbraio 1998.
Revoca del decreto 11 agosto 1993, concernente rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l., con sede in Genova, per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi  pag. 16 


DECRETO 17 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Salvatore di Fitalia  pag. 17 


DECRETO 17 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'ufficio del Genio civile di Catania relativo alla realizzazione di un'area attrezzata per la protezione civile  pag. 18 

ORDINANZE ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

ORDINANZA 24 dicembre 1997.
Sospensione della concessione di nuovi riconoscimenti per la gestione di corsi di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 per gli insegnanti di sostegno  pag. 20 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Integrazione dei componenti della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Siracusa  pag. 21 
Approvazione di modifica allo statuto organico dell'opera pia Ignazio Foti di Basicò  pag. 21 
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Istituto Regina Margherita di Castiglione di Sicilia  pag. 21 
Estinzione di opere pie del comune di Erice  pag. 21 
Estinzione dell'opera pia Scuola professionale femminile S. Mirone di Viagrande  pag. 21 
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'albo delle istituzioni socio-assistenziali.  pag. 21 

Costituzione dell'Osservatorio regionale sul volontariato.
  pag. 21 

Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Acquaviva Platani del piano di ripartizione riguardante l'area di impianto di proprietà regionale di n. 6 alloggi popolari.
  pag. 22 

Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 3 del 9 gennaio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  pag. 22 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1997  pag. 22 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 25 

Assessorato dei lavori pubblici:
Occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, di beni immobili siti nel comune di Partanna  pag. 25 
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di lavori stradali nel comune di Calamonaci  pag. 26 
Trasferimento di titolarità del beneficio dell'intervento costruttivo dall'impresa Società costruzioni sud S.p.A. all'impresa Siciliana grandi lavori s.r.l. di Siracusa.  pag. 26 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per maggiori oneri espropriativi relativi a lavori nel comune di San Cataldo  pag. 26 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 1998 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30  pag. 26 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1997  pag. 29 

Assessorato della sanità:
Istituzione del sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale della sanità  pag. 33 
Autorizzazione alla dott.ssa Paternostro Beatrice a reperire nella zona Cruillas di Palermo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione al comune di Piraino ad effettuare lo scarico delle acque reflue urbane nel collettore avente recapito finale nel territorio del comune di Piraino  pag. 33 
Nulla osta al progetto per la realizzazione di lavori nel territorio del comune di Paternò  pag. 33 

Nulla osta al progetto per la realizzazione delle infrastrutture nella zona artigianale del comune di Ragusa.
  pag. 34 
Nulla osta alla ditta Pepi Alfio per l'impianto di una cava nel territorio del comune diCaltagirone  pag. 34 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 34 
Comunicato relativo del Piano regionale di propaganda turistica per l'anno 1998  pag. 37 

CIRCOLARI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 16 gennaio 1998, n. 248.
Sistema sanzionatorio nell'ambito del territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33  pag. 38 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 3 marzo 1998, n. 4/Gab.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 1998 del cap. 69901, concernente spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza degli enti locali della Regione  pag. 42 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 2 marzo 1998, n. 296.
Borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani - Premio assicurativo INAIL  pag. 43 

Assessorato del turismo,

delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 12 gennaio 1998, n. 1.
Propaganda turistica nella Regione siciliana per l'anno 1998  pag. 44 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI



ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 28 gennaio 1998.
Autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei compartimenti marittimi della Sicilia, per il periodo 5 febbraio - 5 aprile 1998.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto, in particolare, l'art. 15, lett. c), della legge n. 963/65, che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio di novellame di qualunque specie marina;
Visto il Regolamento CE n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, che, nell'approvare il regolamento di esecuzione della legge n. 963/65, ha disciplinato, agli artt. 125, 126 e 127, le modalità e le forme di attuazione della pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarde (bianchetto);
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;
Visto il D.M. 28 agosto 1996, recante norme sulla "Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto";
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 25/90, con il quale viene vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nei golfi di Catania, Castellammare e Patti, così come delimitati dal comma 1 dello stesso art. 9;
Visto il decreto n. 1064 del 22 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 24 settembre 1988, concernente disposizioni per l'esercizio della pesca nelle acque dei compartimenti marittimi della Regione siciliana;
Viste le istanze di diverse marinerie siciliane, con le quali si richiede l'autorizzazione all'esercizio della pesca del bianchetto per un periodo di mesi due a decorrere dall'1 febbraio 1998;
Sentito il parere favorevole espresso dal C.R.P. nella seduta del 27 gennaio 1998;
Ritenuto di dover autorizzare, nelle more di una più organica disciplina, l'esercizio della pesca in argomento, costituendo questa attività un importante sostegno dei livelli occupazionali in un comparto primario dell'economia regionale;
Ritenuto, altresì, di dover disciplinare l'attività summenzionata in funzione anche della tutela ecosistemica, per un uso pianificato delle risorse biologiche del mare;
Per i motivi di cui in narrativa;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, lett. c), della legge 14 luglio 1965, n. 963 e dell'art. 126 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 92 del citato D.P.R. n. 1639/68, è autorizzato l'esercizio della pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei compartimenti marittimi della Sicilia per il periodo compreso tra il 5 febbraio 1998 e il 5 aprile 1998, con esclusione delle zone di mare così come delimitate dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/90.

Art. 2

L'attività superiore potrà essere esercitata con natanti di stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL, ovvero con natanti aventi stazza lorda fino a 15 TSL purché non autorizzati alla pesca a strascico.

Art. 3

La superiore attività di pesca è consentita nella fascia oraria compresa tra le 4 e le 18, esclusivamente in giorni feriali.

Art. 4

Nel periodo temporale di cui all'art. 1 del presente decreto è sospeso il divieto di cui alla lett. C del punto 2, art. 1 del decreto n. 1064/88 in narrativa citato; è consentito, inoltre, l'impiego della sciabica e delle reti da circuizione, sempreché le maglie delle reti abbiano una apertura non inferiore a 5 mm. intendendosi per tale dimensione quella risultante dalle operazioni di misurazione condotte secondo la metodologia prevista dall'art. 100 del regolamento di esecuzione n. 1639 del 2 ottobre 1968 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche.
Gli anzidetti attrezzi devono essere privi di denti, catene e qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento e possono essere completati da un sacco con rete velata, dalle dimensioni massime di metri cinque per metri tre, atta a permettere la raccolta di esemplari già circuiti dalla rete.

Art. 5

Nel periodo di cui all'art. 1 sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarde (bianchetto).

Art. 6

La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 gennaio 1998.
  FLERES 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 2.
(98.10.482)
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DECRETO 2 febbraio 1998.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Cantina sociale S. Leonardo, con sede in Partinico, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione del 10 luglio 1997 del rag. Carlo Lo Verde, commissario straordinario della cooperativa cantina sociale S. Leonardo, con sede in Partinico, con la quale lo stesso, dopo avere esposto compiutamente la situazione contabile, amministrativa e sociale della stessa, rappresenta l'impossibilità di ripristino degli organi sociali mentre sussistono i presupposti per sottoporre il sodalizio alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la relazione del 20 giugno 1997 del collegio sindacale della cooperativa S. Leonardo, con la quale si concorda con le valutazioni e le proposte del commissario straordinario;
Visto il parere n. 2316 espresso il 29 gennaio 1998 dalla Commissione regionale della cooperazione, favorevole allo scioglimento della cooperativa S. Leonardo ed alla sua sottoposizione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa cantina sociale S. Leonardo, con sede in Partinico, viale dei Platani n. 10, costituita il 16 marzo 1982 con atto omologato dal tribunale di Palermo il 2 aprile 1982, iscritta al n. 21854 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 9923 del 24 giugno 1982, ricevuta B.U.S.A. n. 4294 dell'8 maggio 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale a procedura conclusa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  FLERES 

(98.8.362)
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DECRETO 12 febbraio 1998.
Modifica del decreto 28 gennaio 1998, concernente autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei compartimenti marittimi della Sicilia per il periodo 5 febbraio - 5 aprile 1998.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Sentito il parere favorevole del C.R.P. nella seduta del 27 gennaio 1998;
Visto il decreto n. 109/II/V del 28 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998, reg. n. 1, fg. n. 2;

Decreta:


Articolo unico

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto n. 109/II/V del 28 gennaio 1998, l'esercizio della pesca del novellame di sarda, autorizzato con lo stesso decreto, è consentito anche nelle zone di mare così come delimitate dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/90, con esclusione dei sistemi di pesca nel medesimo articolo contemplati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 1998.
  BENINATI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 3.
(98.10.483)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 18 febbraio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Calatafimi, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 9205 del 16 dicembre 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie del comune di Calatafimi;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Calatafimi al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 7.379 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 29 ottobre 1997, 13 novembre 1997 e 20 novembre 1997 dal comune di Calatafimi, secondo il quale occorre assegnare una propria circoscrizione a ciascuna delle tre farmacie esercenti nel territorio comunale rideterminando la vigente pianta organica;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, giusta deliberazione n. 17 del 15 gennaio 1998;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Calatafimi;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Calatafimi al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarietà e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Calatafimi (provincia di Trapani):
a)  popolazione: abitanti n. 7.379;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 3.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede farmaceutica
-  farmacia dott. Gallo Antonino, via Avv. Giovanni Gallo n. 1;
-  comprende la porzione di territorio posto a sud della linea di confine che va dalla via Tiro a Segno, via Segesta, un tratto del corso Garibaldi con inizio dall'incrocio con la via Parroco Pampalone, via ten. G. Renda, piazza Plebiscito, via Meli, via Cabasino, un tratto di via Oreste con inizio dall'incrocio con la via Pilade compresa, oltre alla porzione di territorio della zona SASI, posta a sud della dividente formata dalla via Farmacista Mazzara e parte della via Piersanti Mattarella, a partire dall'incrocio con la predetta via Farmacista Mazzara;
2ª sede farmaceutica
-  farmacia dott.ssa D'Angelo Francesca, corso Vittorio Emanuele n. 53;
-  comprende la porzione di territorio posta a nord della linea di confine che va dalla via Cabasino non compresa, un tratto della via Oreste, via Meli non compresa, via Ten. G. Renda non compresa, il tratto del corso Garibaldi non compreso che va dall'incrocio con la via ten. G. Renda all'incrocio con la via Avv. Mazzara, corso Vittorio Emanuele, via Cap. Adamo non compresa, piazza Ben. Vivona non compresa, un tratto della via Dante, via Immacolata, via De Pretis non compresa, un tratto della via A. Garibaldi, via F. Crispi non compresa fino all'incrocio con la via L. Biffi, oltre alla porzione di territorio della zona SASI posta a nord della dividente formata dalla via Farmacista Mazzara non compresa e parte della via Piersanti Mattarella a partire dall'incrocio di quest'ultima con la predetta via Farmacista Mazzara;
3ª sede farmaceutica
-  farmacia Autori di Paolo e C. s.n.c., via Raffaello n. 14.
-  comprende la porzione di territorio delimitata dalle linee di confine delle altre due farmacie e posta, fra la via Tiro a Segno non compresa, un tratto della via Segesta non compresa, piazza Duca degli Abruzzi, via Avv. Mazzara non compresa, piazza Cangemi, un tratto del corso Vittorio Emanuele non compreso, via Cap. Adamo, piazza B. Vivona, un tratto della via Dante non compreso, un tratto della via Immmacolata non compreso, via De Pretis, un tratto della via Anita Garibaldi, via F. Crispi.
Il presente decreto, che consta di n. 2 pagine, verrà inviato al comune di Calatafimi per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.8.393)
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DECRETO 18 febbraio 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Grotte, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 6701 del 23 giugno 1993, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1989 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visti i dati I.S.T.A.T. relativi alla popolazione residente nel comune di Grotte al 31 dicembre degli anni 1991, 1993 e 1995;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Visti i verbali di conferenza dei servizi del 15 ottobre 1997, 24 ottobre 1997, 7 novembre 1997, 16 dicembre 1997 e 30 gennaio 1998;
Acquisito il parere favorevole, in sede di conferenza dei servizi del 30 gennaio 1998, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91, del comune di Grotte, dell'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento e dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Grotte al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Grotte (provincia di Agrigento):
a)  popolazione: abitanti n. 7.339;
b)  sedi farmaceutiche urbane esistenti: n. 2;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 1;
d)  sedi farmaceutiche soprannumerarie: n. 1.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott.ssa Ciraolo Maria Rita, via Collegio n. 6;
-  comprende la via Di Vittorio inclusa fino all'incrocio di via S. Venera, prosegue per via S. Venera inclusa, via M. delle Grazie inclusa, viale della Vittoria incluso, corso Garibaldi incluso fino alla piazza Marconi inclusa, corso Garibaldi escluso, via Crispi esclusa fino al confine con il comune di Racalmuto all'incrocio di via Ingrao;
2ª sede
-  titolare dott.ssa Vinci Calogera & Spoto Mario s.n.c., via Crispi n. 8;
-  abitato compreso dalla strada comunale Lumia dal confine con il comune di Favara, via Di Vittorio esclusa, via Santa Venera esclusa, via Madonna delle Grazie esclusa, viale della Vittoria escluso, corso Garibaldi escluso fino a piazza Marconi esclusa, corso Garibaldi incluso, via Crispi inclusa fino al confine con il comune di Racalmuto all'incrocio di via Ingrao; a sud del territorio di Racalmuto e Favara.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Grotte ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso. Il presente decreto verrà, inoltre, inviato all'ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.8.394)
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DECRETO 18 febbraio 1998.
Annullamento parziale del decreto 4 luglio 1989, concernente ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 76 sull'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 luglio 1982, n. 84;
Visto il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, di iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983;
Vista la deliberazione n. 415 del 12 maggio 1986, con la quale la ex unità sanitaria locale n. 60 proponeva l'inquadramento della dott.ssa Schirò Vita nella posizione funzionale di psicologo coadiutore a far data dal 12 giugno 1985 in applicazione dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207;
Viste le note assessoriali n. 125/1156 e n. 125/1157 entrambe del 9 luglio 1994, nelle quali si rappresentava che l'inquadramento della dott.ssa Schirò Vita nella posizione funzionale di psicologo coadiutore in applicazione dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, effettuato con la deliberazione n. 415 del 12 maggio 1986, è illegittimo e, pertanto, anche la delibera andava annullata, atteso che tale norma consente l'inquadramento straordinario in ruolo del personale non di ruolo soltanto in posizione iniziale;
Vista la deliberazione n. 750 del 14 giugno 1995, con la quale la ex unità sanitaria locale n. 60 di Palermo, in esecuzione delle note assessoriali n. 125/1156 e n. 125/1157 entrambe del 9 luglio 1994, riconduceva la dott.ssa Schirò Vita dalla posizione funzionale di psicologo coadiutore a quella di psicologo collaboratore con decorrenza 12 giugno 1985;
Considerato che alla dott.ssa Schirò non possono essere applicate le tabelle di equiparazione allegato 2 al D.P.R. n. 761/79 in quanto al momento del transito alla ex unità sanitaria locale n. 60 di Palermo, non era dipendente di ruolo e, pertanto, soltanto in applicazione della legge n. 20 maggio 1985, n. 207 ha titolo all'inquadramento nella posizione funzionale iniziale di psicologo collaboratore a far data dal 12 giugno 1985;
Considerata l'illegittimità della deliberazione n. 1749 del 23 ottobre 1995, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo revocava la deliberazione n. 750 del 14 giugno 1985 e, nel contempo, ribadiva il contenuto della deliberazione n. 415 del 12 maggio 1986, inquadrando la dott.ssa Schirò Vita nella posizione funzionale di psicologo coadiutore a far data dal 12 giugno 1985;
Atteso di aver provveduto, in ossequio ai dettami della legge regionale n. 10/91, a comunicare alla dott.ssa Schirò Vita con nota n. 1N16/0898 del 9 ottobre 1997 gli intendimenti dell'amministrazione e che l'interessata non ha fatto pervenire le controdeduzioni contenenti eventuali elementi utili a legittimare la posizione funzionale di psicologo coadiutore;
Visto il decreto n. 75570, con il quale la dott.ssa Schirò Vita è stata iscritta, illegittimamente, nei ruoli nominativi regionali nella posizione funzionale di psicologo collaboratore con decorrenza 1 gennaio 1983;
Ritenuto necessario, pertanto, cancellare dai ruoli nominativi regionali alla data dell'1 gennaio 1983 la dipendente Schirò Vita annullando, nel contempo, il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989 nella parte in cui include la dipendente nel ruolo: sanitario, nel profilo professionale: psicologi e nella posizione funzionale: psicologo collaboratore;

Decreta:


Art. 1

Annullare il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989 nella parte in cui include la dott.ssa Schirò Vita nel ruolo: sanitario, nel profilo professionale: psicologi e nella posizione funzionale: psicologo collaboratore alla data dell'1 gennaio 1983.

Art. 2

La dott.ssa Schirò Vita, nata il 10 marzo 1952, in servizio presso la ex unità sanitaria locale n. 60 di Palermo è inquadrata nel ruolo: sanitario, profilo professionale: psicologi e nella posizione funzionale: psicologo collaboratore con decorrenza dal 12 giugno 1985, data di inquadramento in ruolo e verrà iscritta nel prossimo aggiornamento dei ruoli nominativi del personale delle ex unità sanitarie locali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.8.395)
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DECRETO 18 febbraio 1998.
Rettifica parziale del decreto 28 dicembre 1989, relativo ai ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 76 sull'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle unità sanitarie locali;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 luglio 1982, n. 84;
Vista la riserva di cui all'art. 2 del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;
Visto il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, di iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983, dal quale risulta che il dipendente sig. Puglisi Giovanni è stato iscritto nella posizione funzionale di commesso;
Vista la sentenza T.A.R. Sicilia n. 436 del 22 dicembre 1986, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal ricorrente e, di conseguenza, è stata attribuita allo stesso la posizione funzionale di coadiutore amministrativo a far data dal 25 settembre 1984;
Visto il D.P.R.S. n. 402 del 3 ottobre 1997, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario del sig. Puglisi Giovanni e per l'effetto è stato annullato il decreto n. 78865 del 28 dicembre 1989, nella parte in cui è stata erroneamente indicata la data di nascita e la decorrenza del rapporto di pubblico impiego del ricorrente;
Considerato che occorre dare esecuzione al D.P.R.S. n. 402 del 3 ottobre 1997, procedendo di conseguenza a rettificare la data di nascita e la decorrenza del rapporto di pubblico impiego;
Ritenuto che occorre rettificare il decreto n. 78865 del 28 dicembre 1989 nella parte in cui viene indicata per il ricorrente quale data di nascita il 26 marzo 1928 anzicché il 25 marzo 1928 e quale decorrenza del rapporto di pubblico impiego il 25 marzo 1928 anzicché l'1 agosto 1957;
Ritenuto che occorre dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Sicilia n. 436/86 attribuendo, di conseguenza, al sig. Puglisi Giovanni la posizione funzionale di coadiutore amministrativo con decorrenza dal 25 settembre 1984;

Decreta:


Art. 1

A parziale rettifica del decreto n. 78865 del 28 dicembre 1989, la data di nascita del sig. Puglisi Giovanni è il 25 marzo 1928 e la data di decorrenza del pubblico impiego è l'1 agosto 1957.

Art. 2

Fermo restando l'inquadramento nella posizione funzionale di commesso alla data dell'1 gennaio 1983 operato con il decreto n. 75570 del 4 luglio 1989, il sig. Puglisi Giovanni, nato il 25 marzo 1928 e dipendente della ex unità sanitaria locale n. 41 di Messina, è inquadrato nel ruolo: amministrativo, profilo professionale: coadiutori amministrativi e nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo a far data del 25 settembre 1984 e verrà iscritto nel prossimo aggiornamento dei ruoli nominativi del personale delle ex unità sanitarie locali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.8.396)
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DECRETO 25 febbraio 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1997 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato N al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996 e prot. n. 1N10/1904 del 31 dicembre 1996 e n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 12129 datata 24 novembre 1997 e pervenuta il 20 gennaio 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ha comunicato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel I semestre 1997;

Decreta:


Art. 1


Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinati dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato N.

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex unità sanitarie locali e per servizi, le sedi resesi vacanti nel I semestre 1997, nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta.
Azienda U.S.L. n. 2 di Caltanissetta
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 17 di Gela  Medicina del lavoro 1 24 
Medicina fiscale  1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda unità sanitaria locale di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.9.439)
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DECRETO 25 febbraio 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel 1° semestre 1997 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato N al D.P.R. n. 484/96 ed, in particolare, l'art. 9 nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996 e prot. n. 1N10/1904 del 31 dicembre 1996 e n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 654 del 13 febbraio 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha comunicato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel I semestre 1997;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato N.

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex unità sanitarie locali e per servizi, le sedi resesi vacanti nel I semestre 1997, nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.
Azienda U.S.L. n. 3 di Catania
  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 29 di Caltagirone  Igiene pubblica 4 24 
Medicina fiscale  5 24 
Medicina di base  5 24 
Pediatria  1 24 
N. 30 di Palagonia  Medicina di base 4 24 
N. 34 di Catania  Medicina di base 1 24 
N. 35 di Catania  Medicina di base 1 24 
N. 37 di Acireale  Medicina di base 1 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azienda unità sanitaria locale di destinazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 1998.
  LEONTINI 

(98.9.439)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto della SNAM S.p.A. relativo alla realizzazione di opere nel comune di Messina.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1990, n. 878 e 1 luglio 1977, n. 683;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota della SNAM, assunta a questo Assessorato in data 16 dicembre 1994, prot. n. 85069, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad eseguire le opere relative al progetto per la realizzazione di uffici per il Centro manutenzione - Gruppo realizzazione gasdotti - ricadenti nel comune di Messina, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il decreto n. 106 del 21 marzo 1978, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Messina;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Messina n. 153/c del 13 novembre 1995, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta dell'11 dicembre 1995, decisione n. 51266, prot. n. 52776, con la quale viene espresso parere contrario al progetto di che trattasi;
Visti gli atti ed elaborati tecnici qui di seguito elencati:
 1)  planimetria generale e calcoli;
 2)  pianta piano interrato;
 3)  pianta piano terra;
 4)  pianta piano copertura;
 5)  sezioni;
 6)  prospetti;
 7)  particolare 1:20 A;
 8)  particolari 1:20 B;
 9)  deposito bombole;
10)  relazione descrittiva;
11)  stralcio delle norme di attuazione del P.R.G.;
12)  delibera C.C. n. 153/c del 13 novembre 1995;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 520 del 17 luglio 1997 che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  In data 15 dicembre 1994, prot. n. 29070, la SNAM ha presentato copia del progetto in argomento al comune di Messina, ripartizione urbanistica, chiedendo di esprimere parere ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, allegando la necessaria documentazione.
-  In data 16 dicembre 1994, prot. archivio n. 85069, la SNAM ha presentato istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di ottenere l'autorizzazione assessoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche (art. 6, legge regionale n. 15/91), inerente il progetto in argomento.
-  Dalla relazione del Centro manutenzione gasdotti di Messina si rileva che le principali esigenze a cui deve soddisfare il centro di manutenzione tipo sono:
-  avere fabbricati idonei ad ospitare uffici per il personale e magazzini per materiali e mezzi di lavoro;
-  disporre di spazi pianeggianti per parco tubi e per manovra automezzi;
-  avere facile accesso alle principali reti viarie per facilitare eventuali interventi di emergenza.
-  Per tali motivi la SNAM è interessata a realizzare un centro di manutenzione nel comune di Messina, l'edificio ha una struttura in cemento armato in parte in tradizionale a maglia 3.60/7.20 ed in parte in prefabbricato (zona industriale), le facciate sono in calcestruzzo in parte gettate in opera a vista o in pannelli prefabbricati, le coperture sono del tipo piano ad un'unica quota, l'area esterna ai fabbricati è sistemata in parte a verde ed in parte con piazzali pavimentati in elementi in calcestruzzo provvisti di fognatura ed impianti di illuminazione, è prevista la recinzione del lotto, sui piazzali è realizzato un deposito bombole in cemento armato, atto a contenere bombole di gas viari, da usarsi per i lavori da effettuare in aperta campagna, sui metanodotti.
-  Nella seduta del 13 novembre 1995, delibera n. 153/c, il consiglio comunale di Messina deliberava di "esprimere, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere contrario per l'approvazione in deroga da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, afferente il progetto per la edificazione del Centro manutenzione gasdotti di Messina".
-  Con assessoriale prot. n. 5963 del 19 giugno 1995, il gruppo 23° ha chiesto al comune di Messina l'elenco di tutti gli eventuali vincoli gravanti sulla zona oggetto dell'intervento discendenti sia da leggi specifiche che da provvedimenti amministrativi.
-  Dalla relazione della ripartizione urbanistica, direzione tecnica, del comune di Messina, risulta che l'intervento contrasta con le norme di "zona" del P.R.G. e che "nella zona è fatto obbligo l'applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, al riguardo si precisa che in termini di volume questa limitazione viene rispettata".
-  Dalla proposta di deliberazione risulta che "con rapporto prot. n. 29070/7046 del 7 aprile 1995 della divisione tecnica urbanistica, emerge che l'area interessata dall'intervento edilizio ricade, nel P.R.G. vigente, in zona D2 industriale di espansione, ove, ai sensi dell'art. 43.2 delle norme di attuazione, i nuovi insediamenti industriali sono soggetti a piano di lottizzazione convenzionato e, a giudizio dell'amministrazione comunale, a piano particolareggiato".
-  Dal medesimo rapporto si evince ancora che "trattasi di progetto esecutivo a destinazione direzionale, che non rispetta, peraltro, la normativa sulle barriere architettoniche (legge n. 13/89)".
-  Dalla proposta di deliberazione risulta ancora che, con nota prot. n. 3738 della Direzione civico acquedotto, si rileva che la zona su cui ricade l'intervento è servita da rete idrica; con nota prot. n. 5973 del 3 agosto 1995 della ripartizione strade ed impianti si evince l'esistenza e la ricettività della fognatura comunale; con nota prot. n. 7893 del 24 ottobre 1995 l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina prescrive:
-  tutti i w.c., privi di aria e luce diretta, devono essere forniti di idoneo sistema di aerazione forzata secondo le modalità di legge;
-  qualora i quattro vani indicati in pianta come laboratori a piano interrato vengano adibiti ad uso artigianale o industriale, l'altezza risulti conforme a quanto previsto dall'art. 34 del vigente R.E.;
-  qualora dovesse esserci anche una attività produttiva, venga ottenuta l'autorizzazione da parte della divisione ecologica, prima dell'entrata in servizio.
-  Nella deliberazione vengono poste le seguenti condizioni:
1)  che venga rispettata la normativa sulle barriere architettoniche, ai sensi della legge n. 13/89;
2) che vengano osservate le prescrizioni dettate con la nota prot. n. 7893 del 24 ottobre 1995, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina.
-  Si prescrive inoltre che la volumetria degli edifici dovrà essere contenuta entro i limiti previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Per tutto quanto precede, è del parere che le opere relative alla costruzione "Centro manutenzione gruppo realizzazione gasdotti" della SNAM in Messina, in variante al P.R.G., proposta dalla SNAM, ai sensi dell'ex art. 7, legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40/85, sono compatibili con l'assetto territoriale alle condizioni e nel rispetto dei considerata che precedono.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore voto;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 520 del 17 luglio 1997, in premessa riportato, il progetto presentato dalla SNAM per la realizzazione di uffici per il centro manutenzione nel territorio del comune di Messina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente provvedimento gli atti ed elaborati tecnici elencati in premessa, nonché il parere del C.R.U. n. 520 del 17 luglio 1997.

Art. 3

La SNAM resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla SNAM ed al comune di Messina per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, con esclusione degli allegati.
Palermo, 2 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.8.392)
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DECRETO 3 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano urbanistico comprensoriale n. 6.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973, con
il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 6 del quale fa parte il territorio del comune di Cala-monaci;
Vista la delibera del consiglio comunale di Calamonaci n. 42 del 30 ottobre 1994, con la quale viene approvato il progetto per il riattamento della scuola materna di viale Europa in variante allo strumento urbanistico vigente ex art. 1 legge n. 1/78, resa esecutiva dal CO.RE.CO. centrale con delibera n. 17047 del 6 dicembre 1994;
Visti gli atti progettuali riguardanti le opere da realizzare;
Vista la nota assessoriale del gruppo XXXI della D.R.U. prot. n. 1515/u dell'1 febbraio 1996, con la quale è stato invitato il sindaco del comune di Calamonaci a rettificare la procedura di pubblicazione in ottemperanza all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota sindacale prot. n. 5102 del 26 novembre 1996, con la quale il comune di Calamonaci ha trasmesso gli atti di avvenuta pubblicazione a norma di legge;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Visto che avverso la suddetta variante non sono state presentate né opposizioni, né osservazioni, come risulta da attestazione a firma del segretario del comune di Calamonaci;
Vista la nota sindacale prot. n. 2379 del 5 giugno 1997, con la quale viene prodotta l'attestazione dell'U.T.C. sulla assenza di vincoli di alcun genere sull'area inerente alla variante di che trattasi;
Visto il parere favorevole, a condizioni, n. 7 del 16 luglio 1997 reso dal gruppo 31° della D.R.U. che in parte si trascrive:
«...Omissis...
-  Considerato che il progetto in argomento risulta essere compatibile con l'assetto urbanistico del territorio di Calamonaci e che l'area interessata dallo stesso non risulta gravata da alcun vincolo;
-  Considerato, che pur ricadendo l'opera in aree già classificate edificabili, per le stesse non è stato espresso il parere ex art. 13 della legge n. 64/74;
-  si è del parere che il progetto dell'opera di che trattasi possa essere autorizzato in variante ai sensi dell'art. 4, comma 5°, della legge n. 1/78 così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78 a condizione che venga acquisito il parere del competente Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.»;
Visto il parere favorevole n. 902 espresso dal Genio civile di Agrigento prot. n. 06812/97 del 10 ottobre 1997, a condizioni:
-  che nella progettazione esecutiva si tenga conto delle necessarie opere di canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali;
-  che in fase esecutiva vengano espletati gli accertamenti geognostici a norma del D.M. 11 marzo 1988 in modo da verificare puntualmente gli assetti stratigrafici locali;
-  che vengano protetti da opere di sostegno tutti i ponti di scavo;
-  che venga preventivamente acquisito ove necessario il nulla osta della Soprintendenza ai beni ambientali della provincia di Agrigento;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e nel rispetto delle condizioni di cui al parere del Genio civile di Agrigento n. 902 prot. 06812/97 del 10 ottobre 1997, è autorizzato il progetto in variante al P.U.C. n. 6, per il riattamento della scuola materna di viale Europa ricadente nel territorio del comune di Calamonaci.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  A1  - relazione tecnica; 
-  A1.1  - relazione geotecnica; 
-  A2  - relazione d'impatto ambientale; 
-  A3  - analisi dei prezzi; 
-  A4  - elenco prezzi; 
-  A5  - piano particellare di esproprio; 
-  A6  - computo metrico estimativo; 
-  A7  - capitolato speciale d'appalto; 
-  A8  - adempimenti legge regionale n. 21/85; 
-  A9  - competenze tecniche; 
-  B1  - stato esistente (piante prospetti sezioni); 
-  B2.1  - stato futuro (piante); 
-  B2.2  - stato futuro (prospetti); 
-  B2.3  - stato futuro (sezioni); 
-  B3.1  - piano complessivo dell'opera (piante); 
-  B3.2  - piano complessivo dell'opera (prospetti); 
-  B3.3  - piano complessivo dell'opera (sezioni); 
-  B3.4  - assonometria e prospettiva; 
-  C1  - particolari costruttivi; 
-  D1.1  - calcolo opere in c.a.; 
-  D1.2  - disegni esecutivi in c.a.; 
-  D1.3  - carpenterie opere in c.a.; 
-  D2.1  - calcolo opere in ferro; 
-  D2.2  - disegni esecutivi opere in ferro; 
-  D2.3  - carpenterie opere in ferro; 
-  D2.4  - particolari costruttivi opere in ferro; 
-  D3  - calcolo ascensore; 
-  D4  - interventi sull'edificio esistente; 
-  D5.1  - schemi impianti tecnici; 
-  D5.2  - calcolo impianto di riscaldamento; 
-  D5.3  - calcolo e relazione impianto elettrico e antifulmine; 

-  stralci planimetrici;
-  delibera C.C. n. 42 del 30 ottobre 1994;
-  parere ufficio Genio civile di Agrigento n. 902 prot. n. 06812/97 del 10 ottobre 1997;
-  parere n. 7 del 16 luglio 1997 del gruppo XXXI della D.R.U.

Art. 3

Il comune di Calamonaci resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Calamonaci per l'esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.294)
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DECRETO 3 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Niscemi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 117 del 23 settembre 1974, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Niscemi;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Niscemi n. 45 del 30 dicembre 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 303/2114 del 22 febbraio 1995, relativa ad un'area per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso in contrada Piano Mangione;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del segretario generale del comune di Niscemi, datata 11 agosto 1997, con la quale si attesta che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visti gli atti ed elaborati relativi alla variante che qui di seguito si elencano:
-  relazione tecnica;
-  planimetria generale, scala 1:500;
-  palazzina corpo A (piante), scala 1:100;
-  palazzina corpo A (prospetti e sezioni), scala 1:100;
-  palazzina corpo B (piante), scala 1:100, e relazione;
-  palazzina corpo B (prospetti e sezioni), scala 1:100;
-  planimetria tipo box vendita, scala 1:100;
-  box vendita gruppo da 6, scala 1:200;
-  particolare ingresso principale, scala 1:50;
-  celle frigo - piante, prospetti e sezioni, scala 1:100;
-  sistemazione pavimentazione esterna e pavimentazione marciapiedi e orlatura, scala 1:500;
-  particolari costruttivi, scala 1:20;
-  rete idrica e fognante, scala 1:500;
-  piano particellare d'esproprio;
-  cartografia scala 1:2.000 con indicata l'area in variante;
-  tav. 14 del P.R.G. vigente scala 1:5.000 con segnata l'area in oggetto;
-  stralcio scala 1:2.000 della revisione generale del P.R.G. adottato con delibera n.164/85 e restituito a seguito voto C.R.U. n. 39/89;
-  stralcio scala 1:2.000 della revisione generale del P.R.G. già adottato ed in itinere per l'approvazione;
-  relazione geologica;
-  delibera consiliare n. 46 del 30 dicembre 1994;
-  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 8 del 16 aprile 1996.
Visto il parere n. 8/96 del 16 aprile 1996, espresso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il parere n. 566 del 19 novembre 1997 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che così recita:
«...Omissis...
Considerato:
-  che in relazione all'economia prettamente agricola del comune, e alle colture specializzate che vengono praticate ed in via di ammodernamento, la realizzazione del mercato ortofrutticolo costituisce una importante struttura di supporto alle attività economiche legate all'agricoltura, anche se sarebbe auspicabile che la realizzazione di tali infrastrutture venisse programmata nell'ambito di specifici piani di settore inquadrati in un contesto sovracomunale che tenga conto delle diverse realtà economiche che operano in quel campo;
-  che sotto il profilo urbanistico l'opera si trova ai margini del centro abitato in direzione sud-est e prossima alle arterie principali di collegamento extraurbane in atto esistenti, in una posizione che si ritiene condivisibile.
Tuttavia, per la migliore funzionalità dell'opera appare necessario che vengano resi operativi tutti gli accessi previsti in progetto.
Quanto sopra visto, premesso e considerato, il Consiglio è del parere che il progetto per la realizzazione del mercato ortofrutticolo del comune di Niscemi, adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 30 dicembre 1994, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 possa essere condiviso con le raccomandazioni di cui ai superiori considerata, fatta salva la proroga dell'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Con le raccomandazioni e prescrizioni di cui al superiore parere, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Niscemi individuante una zona da destinare a mercato ortofrutticolo all'ingrosso in contrada Piano Mangione, come da progetto aggiornato dal comune con delibera n. 45 del 30 dicembre 1994.

Art. 2

Il comune di Niscemi resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori relativi a detto insediamento, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria alla realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 3

Fanno parte del presente decreto gli atti ed elaborati in premessa indicati, nonché il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 546 del 19 novembre 1997.

Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Niscemi per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo 3 febbraio 1998.
  GRIMALDI 

(98.7.280)
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DECRETO 9 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Milazzo.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 41661/6785 del 12 novembre 1996, con la quale il sindaco del comune di Milazzo chiede a questo Assessorato l'approvazione della variante al P.R.G. relativa alla congiungente tra le vie Mimiti e S. Giovanni - destinazione dell'area antistante piazza Duomo a zona archeologica - previsione di una zona archeologica in prossimità del cimitero comunale;
Visto il decreto n. 958 del 24 settembre 1989, con cui è stato approvato il P.R.G. di Milazzo;
Vista la delibera n. 118 del 31 luglio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 11622/11402 del 29 luglio 1996, con la quale il consiglio comunale di Milazzo adotta la variante al P.R.G. relativa al congiungimento tra le vie Mimiti e S. Giovanni a modificare l'area antistante il duomo in "zona archeologica", a destinare a "zona archeologica" in prossimità del cimitero comunale l'area ubicata tra il viale dei Cipressi e la via Cambria distinta in catasto al foglio 4, particelle 398, 402, 33;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale del 12 novembre 1996, relativa alle pubblicazioni effettuate ai sensi della legge regionale n. 71/78 dal giorno 5 al 26 ottobre 1996 ininterrottamente e che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni durante il periodo di deposito né nei successivi dieci giorni;
Viste le note n. 278 del 26 gennaio 1996 e n. 747 del 7 marzo 1996, con le quali la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina invita il comune di Milazzo a realizzare nelle aree interessate delle zone archeologiche;
Visti gli atti ed elaborati consistenti in:
-  tav.  1  -  relazione generale;
-  tav.  2  -  stralcio della relazione generale del P.R.G.;
-  tav.  3  -  riferimenti relazioni geologiche e parere ex art. 13, legge n. 64/74;
-  tav.  4  -  congiungente vie Mimiti e S. Giovanni (via Tomasi di Lampedusa) - stato di fatto, scala 1:2.000;
-  tav.  5  -  zone archeologiche piazza Duomo e viale dei Cipressi - stato di fatto, scala 1:2.000;
-  tav.  6  -  congiungente vie Mimiti e S. Giovanni (via Tomasi di Lampedusa) - variante, scala 1:2.000;
-  tav.  7  -  zone archeologiche piazza Duomo e viale dei Cipressi - variante, scala 1:2.000;
Visto il voto n. 574 del 23 ottobre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la zona nella quale è compreso il comparto in cui ricade la via Tomasi di Lampedusa, oggetto della variante, è stata già interessata da precedente variante al P.R.G. adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 185 del 13 ottobre 1990, approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 987/91 del 15 giugno 1991;
-  il vigente P.R.G. non rappresenta, in svariati casi, la viabilità pubblica o adibita all'uso pubblico esistente all'interno dei vari comparti del centro urbano, indicando le relative aree con la stessa simbologia (retinatura) delle zone territoriali omogenee confinanti o circostanti;
-  il tratto di strada di proprietà privata della lunghezza di circa ml. 85 da anni denominato "via Tomasi di Lampedusa" congiungente le vie Ten. Mimiti e S. Giovanni, risulta aperto al transito pubblico sia pedonale che veicolare;
-  l'intera area, in atto, risulta nel P.R.G. retinata quale zona territoriale omogenea BOa "residenziale del centro urbano totalmente edificato a meno dei lotti interclusi";
-  la strada oggetto della richiesta variante è destinata a rivestire, così come dichiarato in relazione dal progettista, maggiore importanza sotto l'aspetto della circolazione veicolare non appena verrà ultimato il tratto terminale del costruendo asse di collegamento tra l'autostrada, il porto, la città ed i previsti parcheggi;
-  la richiesta di variante al P.R.G. propone la modifica della classificazione dell'area da zona territoriale omogenea BOa a "viabilità pubblica" con la contemporanea previsione della rettifica del tracciato al fine di uniformare la sezione stradale ad una larghezza costante di ml. 10;
-  la variante di cui al punto 2 interessa la zona territoriale omogenea "centro storico" nel cui ambito il P.R.G. vigente prevede un parcheggio di modeste dimensioni;
-  nel corso di esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio sono venuti alla luce alcuni reperti archeologici e la sezione archeologica della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha sospeso i lavori e con nota n. 278 del 26 gennaio 1996 ha invitato l'amministrazione comunale di Milazzo a realizzare nell'area interessata un piccolo parco archeologico urbano variando l'originaria destinazione;
- la variante di cui al punto 3 interessa un'area destinata dal vigente P.R.G. parte a zona di rispetto cimiteriale e parte a zona territoriale omogenea A "centro storico".
La stessa viene proposta dall'amministrazione comunale che ha recepito i suggerimenti della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 747 del 7 marzo 1996 a zona archeologica.
Per quanto sopra, è del parere che la variante in oggetto, adottata dal consiglio comunale di Milazzo con delibera n. 118 del 31 luglio 1996, possa essere condivisa a condizione che sia rispettata la normativa sismica di cui al D.M. 16 gennaio 1996, relativamente ai limiti dell'altezza degli edifici rispetto alla larghezza della sede stradale.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le condizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 574 del 27 ottobre 1997 in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Milazzo adottata con delibera del consiglio comunale n. 118 del 31 luglio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 11622/11402 del 29 luglio 1996, relativa al congiungimento tra le vie Mimiti e S. Giovanni, a modificare l'area antistante piazza Duomo in "zona archeologica", a destinare a "zona archeologica" in prossimità del cimitero comunale l'area ubicata tra il viale dei Cipressi e la via Cambria distinta in catasto al foglio 4, particelle 398, 402 e 33.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Milazzo è onerato, per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.7.330)
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DECRETO 9 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto polisportivo nel comune di Regalbuto.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica, in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 144/77 del 15 luglio 1977, con il quale è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione nel comune di Regalbuto;
Vista la nota prot. n. 4413 del 4 aprile 1996, con la quale il Presidente della Provincia di Enna ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, per la realizzazione di un impianto polisportivo in contrada Piano Arena nel comune di Regalbuto;
Vista la delibera n. 38 del 9 luglio 1996, con cui il consiglio comunale di Regalbuto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, alla realizzazione dell'impianto polisportivo in contrada Piano Arena;
Vista la nota prot. n. 6761 del 26 maggio 1997, con cui la Provincia regionale di Enna ha trasmesso i seguenti elaborati:
 1)  relazione tecnico-illustrativa; 
 2)  corografia, dati urbanistici; 
 3)  localizzazione dell'edificio, sistemazione ester-na plano altimetria; 

-  grafici architettonici:
 4a)  pianta quotata; 
 4b)  pianta arredata; 
 4c)  pianta della copertura; 
 4d)  prospetti: sud ed est; 
 4e)  prospetti nord ed ovest; 
 4f)  sezioni; 
 4g)  sezioni quotate; 
 4h)  particolari costruttivi e decorativi; 
 4i)  verifica condizioni e visibilità; 

-  calcoli strutturali:
 5a)  relazione geomorfologica; 
 5b)  relazione di calcolo delle strutture gettate in opera e sulle fondazioni; 
 5c)  relazione di calcolo delle travi prefabbricate; 
 5d)  relazione di calcolo dei muri di sostegno; 

-  esecutivi strutturali:
 6a)  pianta generale delle fondazioni; 
 6b)  pianta e tabella dei pali; 
 6c)  pianta piastre; 
 6d)  carpenteria di fondazione per il cantiere e tabella pilastri 
 6e)  carpenteria di fondazione; 
 6f)  armatura piastra 1/1t; 
 6g)  armatura piastra 2; 
 6h)  armatura piastra 3; 
 6i)  travi e cordoli di fondazione; 
 6l)  piastra pilastri; 
 6m)  armatura pilastro 1; 
 6n)  armatura pilastro 1t; 
 6o)  armatura pilastro 2; 
 6p)  carpenteria del livello intermedio per il cantiere e tabella pilastri; 
 6q)  carpenteria del livello intermedio; 
 6r)  travi del livello intermedio; 
 6s)  carpenteria della copertura; 
 6t)  travi gettate in opera di copertura; 
 6u)  solai gettati in opera; 
 6v)  travi prefabbricate: dettagli; 
 6z)  pilastri dei telai; 

-  impianto elettrico:
 7a)  illuminazione esterna e rete di terra; 
 7b)  quadri; 
 7c)  illuminazione interna; 
 7d)  relazioni; 

-  impianti termico ed idrico:
 8a)  condotte esterne idrica, gas e fognaria; 
 8b)  centrale termica e schemi di funzionamento; 
 8c)  esecutivi riscaldamento; 
 8d)  relazione; 
 8e)  canalizzazioni acque bianche; 
 9)  studio d'impatto ambientale; 

-  elaborati espropriativi:
10a)  relazione; 
10b)  piano particellare; 
10c)  elenco delle ditte; 
11)  computo estimativo generale; 
12)  computo estimativo impianti elettrico e termico; 
13)  determinazione dei prezzi; 
14)  capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi; 
15)  determinazione delle indennità tecniche; 

-  elaborati richiesti dalla C.P.P.S.;
16a)  relazione sul rispetto delle norme di sicurezza (D.M.I. 25 agosto 1989); 
16b)  carta topografica del comune; 
16c)  planoaltimetria dell'area e dintorni; 
16d)  sezioni della strada pubblica attigua al complesso; 
17a)  stralcio P. di F. relativo allo stato attuale della zona di intervento; 
17b)  stralcio P. di F. contenente la nuova previsione urbanistica; 
18)  stralcio planimetrico tracciato metanodotti fg. 58, scala 1:2.000; 
19)  planimetria vincoli imposti dalla Soprintendenza con l'indicazione del costruendo impianto polisportivo scala 1:25.000; 
20)  estratto del P. di F. con l'ubicazione dell'impianto polisportivo scala 1:5.000; 
21)  parere dell'ufficio del Genio civile di Enna; 
22)  certificazione del sindaco attestante insussistenza di vincoli; 

Vista la nota prot. n. 4932 del 14 maggio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Enna esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 2613 del 4 marzo 1995, con cui il sindaco del comune di Regalbuto attesta che sull'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto polisportivo di che trattasi non insiste vincolo ambientale e paesaggistico;
Vista la nota assessoriale prot. n. 10775/U del 16 settembre 1997, con cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'ubicazione dell'impianto sportivo;
Vista la nota prot. n. 11647, con cui il comune di Regalbuto rappresenta le motivazioni relative alla scelta del luogo che qui si riportano:
1)  modesta acclività e morfologia del terreno che consentirà un unico livello di pavimentazione in sede propria naturale, evitando, così la costosa realizzazione di un solaio di calpestio su rilivellamento del suolo con rischi di assestamento non uniformi e con ulteriori costi per opere di contenimento;
2)  attraversamento in zona delle condotte del gas metano algerino che ha imposto delle distanze minime da osservare;
3)  esistenza del vincolo paesistico per la presenza del lago Pozzillo;
Vista la nota commissariale prot. n. 11647 del 10 novembre 1997, con cui sono state trasmesse le planimetrie relative alla zona di intervento, riportanti il tracciato dei metanodotti e le zone vincolate dalla Soprintendenza;
Visto il parere n. 14 del 12 dicembre 1997, reso dal gruppo XXIX della D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato:
-  che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto polisportivo in contrada Piano Arena, nell'area individuata in catasto al foglio 58, partt. 91, 92, 129, 130, 502;
-  che il P. di F. vigente nel territorio comunale di Regalbuto, approvato con decreto n. 144/77, destina l'area dove viene ubicato l'impianto sportivo di mq. 7.000 a zona C3 attrezzature di uso pubblico, zona C2 insediamenti per la villeggiatura, zona di rispetto della viabilità di previsione;
- che alla data del 31 dicembre 1993 sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio;
-  che l'area interessata dal progetto investe la zona C3 per una estensione pari a circa mq. 5.775, la zona C2 per circa mq. 1.125, e la zona di rispetto della viabilità di previsione per circa mq. 100;
- che l'area ricade all'interno della Cittadella dello sport ed è facilmente accessibile dal centro abitato;
-  che l'area oggetto dell'intervento in argomento non risulta gravata da vincoli derivanti da leggi o decreti;
-  che con il parere prot. n. 4932 del 14 maggio 1997, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 relativa alla variante al P. di F., l'ufficio del Genio civile di Enna si è espresso favorevolmente;
- con nota del 6 ottobre 1997, prot. n. 11647 e successiva dell'11 novembre 1997 sono state rappresentate le motivazioni per le quali l'impianto polisportivo non ricade tutto in zona C3.
Considerato:
-  che l'opera ricade su un'area già destinata ad attrezzature di uso pubblico per mq. 5775 del P. di F. che la variazione di destinazione d'uso interessa la zona C2 insediamenti per la villeggiatura per circa mq. 1.125 e la zona di rispetto della viabilità di previsione per circa mq. 100;
-  che sussistono le condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 40/95;
- che l'opera appare in generale compatibile con l'assetto del territorio;
- che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;
Questo gruppo di lavoro XXIX della D.R.U. per tutto quanto premesso, visto, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale e pertanto sia meritevole di approvazione.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 14 del 12 dicembre 1997 reso dal gruppo XXIX della D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, dell'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 15 e dell'art. 10 della legge re-gionale 21 aprile 1995, n. 40, ed in conformità al pa-rere n. 14 del 12 dicembre 1997 reso dal gruppo XXIX/DRU, il progetto per la realizzazione di un impianto polisportivo in contrada Piano Arena, approvato in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Regalbuto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati e gli atti elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

La Provincia regionale di Enna e il comune di Regalbuto sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.7.327)
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DECRETO 13 febbraio 1998.
Revoca del decreto 11 agosto 1993, concernente rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l., con sede in Genova, per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»; così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;
Visto, in particolare, il comma 15 dell'art.30 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti prevede che:
-  le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 915/82 in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti o a quella della decisione definitiva del provvedimento di diniego di iscrizione;
-  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione;
Vista la delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989;
Visto il proprio decreto n. 451/18 del 29 giugno 1993;
Visto il proprio decreto n. 509/18 del 6 agosto 1996, che prevede la proroga della validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. n. 915/82, fino alla pronunzia positiva di iscrizione, ovvero di diniego, all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, a condizione che sia stata presentata domanda di iscrizione allo stesso albo;
Visto il decreto interministeriale n. 324 del 21 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1994 di operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone tra l'altro che le Regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Considerato, altresì, che l'art. 57, comma 1, del citato decreto dispone che «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi»;
Visto il decreto n. 604/18 dell'11 agosto 1993, con il quale questo Assessorato ha autorizzato la ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l., con sede legale in Taranto, via G. Sabato n. 30 e sede amministrativa in Genova, via Groppallo n. 10/2, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio provvisorio della stessa Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. di Genova e della Servizi Costieri di Porto Maghera (VE);
Visti i successivi decreti di variazione dell'autorizzazione di cui sopra n. 241/18 del 3 maggio 1995 e n. 836/18 del 16 dicembre 1995;
Vista la nota prot. n. 0084/07/97 del 16 luglio 1997 ed i relativi allegati, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 29 settembre 1997 al n. 73958, con la quale la ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. di Taranto ha chiesto, avendo ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, lo svincolo della polizza fidejussoria n. 46338051 rilasciata dalla Lloyd Adriatico S.p.A., agenzia di Genova, a garanzia dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi svolta dalla stessa società nell'ambito della Regione siciliana;
Vista la copia della disposizione di iscrizione n. 0015 del 7 marzo 1996, da parte del presidente della sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, con la quale la ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. di Taranto è stata iscritta all'albo prima citato, tra le altre categorie, anche alla categoria 4ª (raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente prot. n. 6689/ARS/DI/VDA/Albo/FJ del 13 giugno 1997, con il quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate dalla ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. a favore del Ministero dell'ambiente, nonché è stato reso efficace il provvedimento di iscrizione all'albo sopracitato;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 4°, del decreto legislativo n. 22/97, per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi rilasciata alla ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. con decreto n. 604/18 dell'11 agosto 1993 e al relativo svincolo per le garanzie prestate dalla stessa a favore di questo Assessorato per lo svolgimento della suddetta attività;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 604/18 dell'11 agosto 1993, con il quale la ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. di Taranto, via G. Sabato, n. 30 e sede amministrativa in Genova, via Groppallo, n. 10/2, è stata autorizzata per il periodo di 5 anni, ai sensi degli artt. 6, lett. d), e 16 lett. a), del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui ai punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 ,16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 dell'allegato al DP.R. n. 915/82 per le fasi di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti siti fuori dalla Regione siciliana. La ditta Rochem Chemicals and Equipement s.r.l. di Taranto è, conseguentemente, svincolata per le garanzie finanziarie prestate, per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi nell'ambito della Regione siciliana, a favore di questo Assessorato e rilasciata con polizza fidejussoria n. 46338051 dalla Lloyd Adriatico S.p.A., agenzia di Genova.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per esteso.
Palermo, 13 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.8.381)
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DECRETO 17 febbraio 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Salvatore di Fitalia.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto il decreto n. 233 del 30 maggio 1983, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di S. Salvatore di Fitalia;
Vista la nota prot. n. 8442 del 13 novembre 1997, con la quale il comune di S. Salvatore di Fitalia ha inoltrato a questo Assessorato richiesta di approvazione in variante ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, relativa alla localizzazione dell'impianto di depurazione della frazione Bufana;
Vista la delibera n. 46 del 14 ottobre 1997 riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 13 novembre 1997, con cui il consiglio comunale diS. Salvatore di Fitalia approvava la localizzazione dell'impianto di depurazione della frazione Bufana;
Vista la nota prot. n. 22877 del 27 agosto 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 a condizione che:
- in fase esecutiva vengano eseguiti tutti i sondaggi ed indagini geotecniche e di laboratorio atti ad acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazione da adottare;
-  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
- vengano osservati i consigli espressi dal geologo nella sua relazione;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche con particolare riferimento al vallone adiacente l'impianto, recapito finale dei reflui trattati, dove sono previste opere per le quali è necessario il rilascio del nulla osta idraulico;
- si fa divieto di eseguire manufatti assorbenti o disperdenti che immettendo acque in genere nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità dei terreni;
Vista la nota prot. n. 18901 del 18 settembre 1997, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina autorizza la localizzazione dell'impianto di depurazione in località Bufana, a condizione che:
1)  l'attuazione degli interventi dovrà rispettare le indicazioni riportate negli elaborati progettuali;
2)  il materiale di risulta proveniente dallo scavo, se non riutilizzato in loco, dovrà essere trasportato a rifiuto nelle discariche, oppure, se le proprietà fisico-chimiche lo consentono, potrà essere reimpiegato come terreno agrario;
3)  le eventuali scarpate con pendenza superiore al 25% si dovranno rinsaldare mediante la messa in opera di graticciate e/o muretti a secco e se necessario rinverdite con specie indigene atte al consolidamento;
4)  non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque, né durante l'esecuzione dei lavori, né ad ultimazione degli stessi;
5)  si dovranno mettere in atto i necessari accorgimenti per un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
6)  a tergo dei muri di sostegno si dovrà realizzare un adeguato veguaio per consentire il deflusso delle acque d'infiltrazione;
7)  si dovranno acquisire preventivamente le autorizzazioni prescritte dalla normativa urbanistica ed antisismica;
8)  l'inizio dei lavori si dovrà comunicare al Comando distaccamento forestale di Naso che acquisirà gli atti copia dei predetti nulla osta;
Vista la certificazione a firma del tecnico comunale, in data 12 novembre 1997, con cui si attesta che la zona relativa alla localizzazione dell'impianto di depurazione nella frazione Bufana non è sottoposta a vincoli di cui alle leggi n. 1437 e n. 1089 del 1939 e n. 431/85;
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 46 del 13 novembre 1997;
Visto il parere n. 04 del 23 gennaio 1998 reso dal gruppo XXX/DRU che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
-  che con decreto n. 589/89 del 27 aprile 1989 questo Assessorato ha approvato il programma di attuazione della rete fognaria del comune di S. Salvatore di Fitalia;
-  che il progetto così proposto riguarda la localizzazione e la costruzione di una fossa settica di tipo Imhoff (ml. 7,30x3,90), quasi totalmente incassata, dei letti di essiccamento, della rampa e del piazzale;
-  che l'area interessata dall'intervento ha una superficie di mq. 1.150, è ubicata a valle della frazione Bufara e dista mt. 200 dalle zone abitate;
-  che dalla relazione tecnica allegata al progetto di che trattasi si evince che "la fossa settica è equiparabile ad un impianto di depurazione di terzo livello";
Rilevato:
- che l'impianto risulta ricadere in una zona che sotto il profilo urbanistico è destinata a zona agricola E;
-  che le opere proposte appaiono, in generale, compatibili con l'assetto urbanistico del territorio;
-  che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina si è espresso favorevolmente in merito alla localizzazione dell'impianto, come si rileva dall'autorizzazione n. 18901 del 18 settembre 1997;
-  che l'ufficio del Genio civile di Messina ha rilasciato, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74, proprio parere favorevole con prot. n. 22877 del 27 agosto 1997;
-  che il tecnico comunale del comune di S. Salvatore diFitalia ha attestato che la zona di che trattasi non è sottoposta a vincoli derivanti dalle leggi n. 1437 e n. 1089 rispettivamente del 1939 e n. 431/85;
Ritenuto:
-  che per detto impianto la larghezza della fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità è di mt. 100 ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86 per gli impianti di terzo livello;
E' del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art.45 della legge regionale n. 27/86.»;
Rilevato che la procedura seguita appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere n. 04 del 23 gennaio 1998 reso dal gruppo XXX/DRU, con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, la variante al P.R.G. del comune di S. Salvatore di Fitalia relativa alla localizzazione dell'impianto di depurazione della frazione Bufana, adottata con delibera consiliare n. 46 del 14 ottobre 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
1)  relazione tecnico-urbanistica;
2) tavola del P.R.G. vigente;
3)  tavola del P.R.G. in variante;
4)  corografia, scala 1:10.000;
5)  planimetria impianto di depurazione.

Art. 3

Il comune di S. Salvatore di Fitalia resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.8.401)
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DECRETO 17 febbraio 1998.
Autorizzazione del progetto dell'ufficio del Genio civile di Catania relativo alla realizzazione di un'area attrezzata per la protezione civile.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 16012 del 17 maggio 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un'area attrezzata per la protezione civile e relativa bretella di innesto alla tangenziale, in contrada Bicocca;
Vista la delibera n. 106 del 9 dicembre 1996, ratificata dal CO.RE.CO. di Catania nella seduta del 3 gennaio 1997, prot. n. 34897, con cui il consiglio comunale di Catania ha espresso parere favorevole limitatamente alla realizzazione dell'area attrezzata, mentre è stato espresso parere sfavorevole per quanto riguarda il collegamento viario;
Vista la nota prot. n. 10227, n. 73, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul progetto di che trattasi;
Visti gli elaborati consistenti in:
-  tav.  1 - relazione tecnica; 
-  tav.  2 - inquadramento territoriale con previsione di viabilità - scala 1:25.000; 
-  tav.  3/A - corografia - scala 1:10.000; 
-  tav.  3/B - stralcio P.R.G.; 
-  tav.  4 - viabilità esistente - scala 1:2.000; 
-  tav.  5 - bretelle viarie di collegamento; 
-  tav.  6 - planimetria generale - scala 1:1.000; 
-  tav.  7 - rete idrica - scala 1:1.000; 
-  tav.  8 - rete smaltimento acque piovane - scala 1:1.000; 
-  tav.  9 - rete fognaria - scala 1:1.000; 
-  tav.  10 - impianto elettrico - scala 1:1.000; 
-  tav.  11 - isolato tipo; 
-  tav.  12 - particolari esecutivi, pozzetti e caditorie stradali; 
-  tav.  13 - corpo logistico, piante - scala 1:100; 
-  tav.  14/A - corpo logistico, prospetti e sezioni - scala 1:100; 
-  tav.  14/B - corpo logistico, prospetti e sezioni - scala 1:100; 
-  tav.  15/A - corpo logistico, esecutivi strutturali impalcati - scala 1:100; 
-  tav.  15/B - corpo logistico, esecutivi strutturali travi; 
-  tav.  15/C - corpo logistico, esecutivi strutturali, relazione di calcolo; 
-  tav.  16 - relazione di stima, piano particellare di esproprio; 
-  tav.  17 - elenco dei prezzi unitari; 
-  tav.  18 - analisi prezzi; 
-  tav.  19 - computo metrico estimativo; 
-  tav.  20 - capitolato speciale d'appalto; 
-  tav.  21 - programma dei lavori; 
-  tav.  22 - relazione geologica, geotecnica; 
-  tav.  23 - descrizione dei vincoli urbanistici; 
-  tav.  24 - dichiarazione di presa visione dei luoghi; 
-  tav.  25 - dichiarazione ex D.P.R. n. 384/78; 
-  tav.  26 - documentazione fotografica; 
-  tav.  27 - schema parcelle; 
-  tav.  28 - V.I.A.; 

Visto il voto n. 571 del 6 novembre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
«...Omissis...
Premesso che:
-  con la nota sopracitata l'ufficio del Genio civile di Catania ha richiesto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la realizzazione dell'opera in oggetto;
-  il progetto prevede la realizzazione di un'area attrezzata per le emergenze di protezione civile, in attuazione della legge n. 433/91 a seguito del sisma del 13 dicembre 1990, composta da un fabbricato detto "corpo logistico", piastre in cemento armato per l'appoggio dei containers già predisposte per gli allacciamenti agli impianti tecnologici, aree destinate a funzioni specifiche, reti tecnologiche, recinzione esterna, aree destinate a parcheggio, viabilità interna e bretella di collegamento con l'asse dei servizi e con la tangenziale;
-  viene così prevista la sistemazione di 36 "isolati", in ciascuno dei quali possono trovare collocazione 12 containers per un totale di 432 unità abitative monofamiliari. E' anche prevista la sistemazione a tendopoli di una parte dell'area per ospitare 256 tende. Si realizza così una ricettività massima complessiva di 3.600 persone circa;
-  il progetto, come riferito dal gruppo XXVIII dell'A.R.T.A., risulta corredato del parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 e del parere di conformità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 rilasciato dallo stesso ufficio del Genio civile di Catania;
-  l'opera è stata inclusa nel piano di riferimento di cui all'art. 2 della legge n. 433/91, fa parte dell'obiettivo "h" delle opere di rilevanza ai fini della protezione civile e risulta già finanziata per un importo complessivo di L. 6.000.000.000;
-  la localizzazione dell'area, estesa 14 ettari circa ed ubicata in località Bicocca, in prossimità dell'incrocio tra la tangenziale ovest e l'asse dei servizi, è stata individuata di concerto con la Prefettura e con il Comando provinciale dei V.V.F.;
-  il comune di Catania è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 166 del 17 settembre 1969, i cui vincoli sono decaduti;
-  con la delibera consiliare n. 106 del 12 dicembre 1996 il comune di Catania ha espresso parere favorevole limitatamente alla realizzazione dell'area attrezzata, ma sfavorevole relativamente al collegamento viario previsto tra l'area attrezzata e la grande viabilità, ritenendo necessario riprogettare il collegamento possibilmente secondo le indicazioni di massima contenute nella relazione dell'U.T.C. allegata alla delibera stessa;
-  dalla relazione dell'U.T.C. suddetta emerge come l'area nello strumento urbanistico era destinata a "verde agricolo", non essendo nello stesso presente aree attrezzate per la protezione civile;
-  l'U.T.C. ha espresso, altresì, alcune perplessità sul collegamento tra l'area attrezzata e la grande viabilità, dato che il progetto riporta "previsioni di grande viabilità che non risultano previste in alcuno strumento urbanistico vigente, né comunale né sovracomunale";
-  lo stesso U.T.C. ha tuttavia rilevato come l'ubicazione dell'area prescelta sia urbanisticamente corretta e sicura in quanto esente da rischi di carattere idrogeologico e geomorfologico. Anche l'impatto ambientale dell'opera è contenuto entro limiti accettabili;
-  l'area è interessata dal vincolo aeronautico in quanto si trova nell'ambito della superficie di avvicinamento; tuttavia l'unica costruzione prevista, il corpo logistico, non supera l'altezza di 4 mt. rispetto al terreno circostante e pertanto rientra nei limiti previsti da detto vincolo;
-  l'U.T.C. ribadisce infine le proprie perplessità sul collegamento viario, rilevando che l'unica bretella prevista in progetto consente l'accesso all'area soltanto dall'asse dei servizi proveniendo da Catania e l'uscita solo dalla tangenziale, in direzione nord, e propone una soluzione alternativa costituita sia da uno svincolo a trombetta, che consentirebbe il collegamento con l'asse dei servizi in entrambi i sensi di marcia, sia dall'adeguamento dell'attuale svincolo a losandra tra asse e tangenziale realizzando uno svincolo a quadrifoglio;
Considerato che:
-  la realizzazione dell'area attrezzata per la protezione civile costituisce opera di rilevante interesse pubblico;
-  l'area interessata, individuata dal Genio civile di Catania, appare senz'altro idonea allo scopo essendo molto vicina ad importanti assi viari ed è stata scelta di concerto con la prefettura e con il comando dei V.V.F.; anche il comune di Catania ha condiviso la scelta del sito;
-  sotto l'aspetto geotecnico e geomorfologico l'area non presenta problemi di alcun genere;
-  le opere previste in progetto sono compatibili con l'assetto territoriale della zona e non producono impatto di particolare rilevanza nell'ambiente circostante; inoltre non superano i limiti imposti dal vigente vincolo aeronautico;
-  effettivamente la bretella di collegamento prevista in progetto consente l'accesso diretto all'area attrezzata solo dall'asse dei servizi, e nella direzione proveniente da Catania; così come l'uscita è consentita solo sulla tangenziale, in direzione nord;
-  nella redazione del progetto viene tuttavia presupposta la realizzazione da parte dell'A.S.I. di Catania di uno svincolo, ubicato nelle immediate vicinanze dell'area attrezzata, che dovrebbe in futuro consentire il collegamento tra tangenziale ed asse dei servizi. La bretella progettata dal Genio civile, secondo questa ipotesi, dovrebbe essere quindi integrata in questo futuro svincolo A.S.I., di cui non si hanno però precise notizie;
-  la bretella di progetto assicura comunque l'utilizzazione dell'area attrezzata. Con percorsi non di molto più lunghi possono infatti essere utilizzati anche gli svincoli in atto esistenti, a distanza non eccessiva, sia sulla tangenziale che sull'asse dei servizi, che consentono in ogni caso l'accesso all'area per entrambi i versi di percorrenza su tutti e due gli assi viari suddetti (vedi la tavola integrativa di visualizzazione n. 2: "inquadramento territoriale con previsioni di viabilità" R. 1:25.000);
-  detta bretella, in ogni caso, può essere considerata come uno dei rami di un apposito più complesso svincolo che è opportuno che venga comunque realizzato a servizio dell'area stessa, sia secondo la soluzione prospettata dall'U.T. del comune di Catania, sia secondo eventuali altre soluzioni che dovessero venire adottate dagli enti competenti.
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che il progetto per la realizzazione dell'area attrezzata per la protezione civile con bretella di innesto alla tangenziale, ubicato in contrada Bicocca di Catania, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, proposto dal Genio civile di Catania sia meritevole di autorizzazione, fatti salvi eventuali altri pareri previsti per legge.»;
Rilevato che la procedura appare regolare;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e in conformità al parere reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 571 del 6 novembre 1997 in premessa riportato, il progetto di area attrezzata per la protezione civile con bretella di innesto alla tangenziale in contrada Bicocca.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il Genio civile di Catania resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il Genio civile di Catania e il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 1998.
  LO GIUDICE 

(98.8.399)
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ORDINANZE ASSESSORIALI



ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 24 dicembre 1997.
Sospensione della concessione di nuovi riconoscimenti per la gestione di corsi di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 per gli insegnanti di sostegno.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 che, pur facendo salva le norme di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la promozione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per le attività di sostegno in istituti di istruzione secondaria di 2° grado;
Visto il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 470, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996, reg. 103, fg. 1 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale è stato emanato il regolamento concer-nente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione di insegnanti della scuola secondaria;
Visto il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996, reg. 103, fg. 2 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;
Vista l'ordinanza assessoriale 25 settembre 1995, n. 1502, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 7 ottobre 1995;
Vista l'ordinanza assessoriale n. 45 del 14 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 17 ottobre 1997, reg. 1, fg. 208 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 15 novembre 1997, con la quale sono state apportate modifiche alla predetta ordinanza assessoriale n. 1502 del 1995;
Dato atto che il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza n. 185 del 17 marzo 1997, registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997, reg. 1, fg. 102, in attesa della emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31 luglio 1996, ha sospeso, per l'anno scolastico 1997/98, le procedure di nuovi riconoscimenti di corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno, sospensione reiterata per l'anno scolastico 1998/99 con ordinanza ministeriale n. 782 del 9 dicembre 1997, in corso di registrazione;
Considerato che organi dell'Amministrazione statale recentemente non hanno considerato validi diplomi di specializzazione polivalenti rilasciati a conclusione di corsi di specializzazione autorizzati dalla Regione siciliana nella considerazione che non risulterebbero trasferite alla Regione le materie disciplinate dal D.P.R. n. 970 del 1975 ma solo quelle di cui ai DD.PP.RR. n. 416 e n. 419 del 1974;
Ritenuto che tale posizione assunta da alcuni organi decentrati del Ministero della pubblica istruzione oltre a determinare un nocumento al prestigio dell'Amministrazione regionale reca senza dubbio un considerevole danno agli interessi di coloro i quali hanno frequentato o potrebbero in seguito frequentare corsi di specializzazione ex D.P.R. n. 970 del 1975;
Ritenuto, pertanto, in via cautelativa e sino a quando non sarà risolto il conflitto di attribuzioni che andrà a proporsi, di dovere procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'effettuazione di corsi di specializzazione polivalenti ex D.P.R. n. 970 del 1975;
Ritenuto inoltre di dovere recepire il principio sancito dal Ministro della P.I. con l'art. 1 dell'O.M. n. 782 del 9 dicembre 1997 che, in attesa della emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 31 luglio 1996, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, ha sospeso su tutto il territorio nazionale anche per l'anno scolastico 1998/99 le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per gli insegnanti di sostegno;
Ritenuto di dover far decorrere tale sospensiva dalla data della presente ordinanza, in ciò adeguandosi alle motivazioni contenute nelle ordinanze del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana in sede giurisdizionale nn. 989/97 e 990/97 del 13 novembre - 18 novembre 1997;

Ordina:


Articolo unico

A decorrere dalla data della presente ordinanza, per i motivi in premessa enunciati non si farà luogo a concessioni di nuovi riconoscimenti per la gestione di corsi di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 previsti dall'ordinanza assessoriale 25 settembre 1995, n. 1502, modificata con l'ordinanza assessoriale n. 45 del 14 ottobre 1997 per gli insegnanti di sostegno.
La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 1997.
  D'ANDREA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 8.
(98.7.324)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI




PRESIDENZA

Integrazione dei componenti della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Siracusa.

Con D.P. n. 8/Gr. XV/S.G. del 14 gennaio 1998, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo diSiracusa è stata integrata dall'avv. Umberto Di Giovanni, nato a Roma il 7 maggio 1943.
(98.7.339)
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Approvazione di modifica allo statuto organico dell'opera pia Ignazio Foti di Basicò.

Con decreto presidenziale n. 42 del 21 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 30 gennaio 1998 al n. 74, è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto organico dell'opera pia Ignazio Foti di Basicò.
(98.7.342)
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Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Istituto Regina Margherita di Castiglione di Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 43 del 21 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 30 gennaio 1998 al n. 75, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Istituto Regina Margherita di Castiglione di Sicilia.
(98.7.343)
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Estinzione di opere pie del comune di Erice.

Con decreto presidenziale n. 44 del 21 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 30 gennaio 1998 al n. 76, sono state dichiarate estinte le sottoelencate 20 opere pie istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza diErice:
 1)  Istituto San Carlo;
 2)  Infermeria civica Arcangelo San Raffaele;
 3)  Istituto San Rocco;
 4) Istituto invalidi Nicolò Cusenza;
 5)  cav. Vincenzo Curatolo;
 6)  Gian Giacomo Cusenza;
 7)  mons. Natale Ancona;
 8) Paolo Benivegna;
 9)  Vito Coduti;
10)  parr. Francesco Fontana;
11)  sac. Giuseppe Giuffrè;
12)  Pollina Nicolò;
13)  Spagnolo notar Rosario;
14)  Todaro Donna Clemenza;
15) Scuderi Donna Bartolomea;
16)  Paola Rosalia Nigro e Guastella;
17)  Gian Giacomo Badalucco;
18)  Surdo Donna Maria;
19)  sac. Silvestro Sugameli;
20)  Curatolo suor Margherita.
Il residuo patrimonio delle opere pie estinte, con esclusione dell'immobile urbano sito in Erice, denominato ex Casa di Padre Maestro Castronovo, che per volontà del donatore testamentario passerà alla locale parrocchia S. Cataldo, è devoluto al comune di Erice, con il vincolo di mantenerne la destinazione originaria.
(98.7.340)
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Estinzione dell'opera pia Scuola professionale femminile S. Mirone di Viagrande.

Con decreto presidenziale n. 45 del 21 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 30 gennaio 1998 al n. 77, l'opera pia Scuola professionale femminile S. Mirone di Viagrande è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio è devoluto al comune di Viagrande con il vincolo di mantenerne la destinazione originaria.
(98.7.341)
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Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'albo delle istituzioni socio-assistenziali.

Con D.P. n. 72/Gr. XV/S.G. del 21 gennaio 1998, il dott. Antonio Arrigo, dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali, è stato nominato componente della Commissione regionale per l'albo delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 27/90, in sostituzione del dott. Umberto Barberi.
(98.7.337)
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Costituzione dell'Osservatorio regionale sul volontariato.

Con D.P. n. 77/Gr. XV/S.G. del 21 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, il nuovo Osservatorio regionale sul volontariato è stato costituito secondo la seguente composizione:
-  Assessore regionale per gli enti locali, presidente;
-  Direttore regionale degli affari sociali, vice presidente;
-  dott.ssa Mancuso Rosalia, dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali, segretario;
-  sig. Siringo Ferdinando, componente;
-  sig. Panebianco Mario, componente;
-  sig. Alfonzo Domenico, componente;
-  sig. Borruso Vincenzo, componente;
-  sig. Moscatt Carmelo, componente;
-  sig. Guarasci Vincenzo, componente;
-  sig. Volante Mario, componente;
-  sig. Costarelli Francesco, componente;
-  sig. Longo Vittorio, componente;
-  dott. Demaria Fabrizio, psicologo. Esperto sez. a) solidarietà sociale;
-  dott. Truden Benito Paolo, sociologo. Esperto sez. b) socio-sanitaria;
-  prof. Ingria Anna Maria, docente lettere. Esperto sez. c) socio-culturale ed educativa;
-  sig.ra Scucces Maria Ausilia, geometra. Esperto sez. d) ambientale;
-  dott. Scaletta Giovanni, psicologo. Esperto sez. e) promozione dei diritti civili e della persona;
-  prof. Corallo Francesco, architetto. Esperto sez. f) protezione civile.
(98.7.338)
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Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Acquaviva Platani del piano di ripartizione riguardante l'area di impianto di proprietà regionale di n. 6 alloggi popolari.

Si rende noto che presso l'albo pretorio del comune di Acquaviva Platani (CL) è depositato il piano di ripartizione riguardante l'area di impianto di proprietà regionale del plesso di n. 6 alloggi popolari, costruito ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, sito in Acquaviva Platani, via Fratelli Bandiera e raffigurante le porzioni di area da assegnare in proprietà agli aventi diritto.
Gli atti ed elaborati relativi resteranno depositati alla libera visione di chiunque possa averne interesse, per sessanta giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, chi ne avesse interesse, può presentare, su carta legale, osservazioni od opposizioni al predetto piano di riparto a questa Presidenza D.P. e SS.GG., gruppo IV-U.O. III ed, in copia, all'ufficio del Genio civile competente per provincia.
(98.10.499)
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Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 3 del 9 gennaio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso il decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.

Con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale mediante ricorso alla Corte costituzionale avverso il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF ed istituzione di una addizionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».
(98.7.275)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1997.
ESERCIZIOFINANZIARIO

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

ERARIO - F.R.A.O. - F.S.N. - P.I.M.


  Regione siciliana Incassi Pagamenti Differenze 
1.  Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      29.601.946.935 -.000.000 -.000.000 

2. Gestione di bilancio:
2.1 entrate finali      11.576.665.007.168 -.000.000 -.000.000 
2.2 spese finali (a)      -.000.000 10.123.294.867.528 1.453.370.139.640 
2.3 rimborso di prestiti      -.000.000 -.000.000 -.000.000 
2.4 accessione di prestiti      -.000.000 -.000.000 -.000.000 
Totale     11.576.665.007.168 10.123.294.867.528 1.453.370.139.640 

3. Gestione di tesoreria:
3.1 debiti di tesoreria      3.492.903.323.027 4.255.573.140.431 -762.669.817.404 
3.2 crediti di tesoreria      -.000.000 -.000.000 -.000.000 
Totale     3.492.903.323.027 4.255.573.140.431 -762.669.817.404 
4. Giro fondi fra B.S. e C.C.R.V.E.      4.243.280.346.288 4.243.280.346.288 -.000.000 
Totale complessiv     19.342.450.623.418 18.622.148.354.247 690.700.322.236 
5.  Fondo di cassa al 30 settembre 1997      -.000.000 720.302.269.171 690.700.322.236 
Totale a pareggi     19.342.450.623.418 19.342.450.623.418 -.000.000 


(a)  di cui lire 16.269.787.305 pagate in conto sospeso.

  Aziende foreste demaniali Incassi Pagamenti Differenze 
1.  Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      138.310.446.609 -.000.000 -.000.000 

2. Gestione di bilancio:
2.1 entrate      2.742.498.420 -.000.000 -.000.000 
2.2 spese (a)      -.000.000 87.380.019.019 -84.637.520.599 
3. Fondo di cassa al 30 settembre 1997      -.000.000 53.672.926.010 -.000.000 
Totale a pareggi     141.052.945.029 141.052.945.029 -.000.000 


(a)  di cui lire 72.373.020 pagate in conto sospeso.

SITUAZIONE GENERALE DELLE DISPONIBILITA' AL 30 SETTEMBRE 1997

1. Fondo di cassa regionale      720.302.269.171 
2. Fondo di cassa Azienda foreste demaniali      53.672.926.010 
3. Saldo dei c/c dei comuni ed altri enti considerati fra le risorse disponibili della Regione      10.484.823.838 
Total     784.460.019.019 


SITUAZIONE DEI DEBITI DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE 1997

BANCO DISICILIA

SICILCASSA


1. Depositi provvisori
1.1  Ai sensi legge regionale
n. 119/80      8.814.903.261. 9001 -000000. 99001 5.056.371.228 3.758.532.033 
1.2  Altri depositi provvisori      2.199.540.138.421 9009 3.441.824.334 99009 2.164.758.762.609 38.223.200.146 
Totale     2.208.355.041.682 719110 3.441.824.334 819110 2.169.815.133.837 41.981.732.179 

2.  Contabilità speciali
2.1  Prefetture      18.704.771.235 9101 130.306.733 99101 18.408.835.936 426.242.032 
2.2  Ispettorati ripartimentali foreste      10.538.930 9102 -000000. 99102 -000000. 10.538.930 
2.3  Medici provinciali      -000000. 9103 -000000. 99103 -000000. -000000. 
2.4  Lavori pubblici      -000000. 9104 -000000. 99104 -000000. -000000. 
Totale     18.715.310.165 719120 130.306.733 819120 18.408.835.936 436.780.962 

3.  Anticipazioni di cassa da
comuni, province ed altri
enti      2.075.091.053.652 9201 1.871.899.109.188 99201 742.705.782.873 3.204.284.379.967 
Totale     2.075.091.053.652 719130 1.871.899.109.188 819130 742.705.782.873 3.204.284.379.967 

4.  Altri movimenti di tesoreria
4.1  Prelievi da cc postali e
vaglia del tesoro      15.225.134.498     1.617.432.082.772 99301 1.324.643.387.785 308.013.829.485 
Totale     15.225.134.498 719140 1.617.432.082.772 819140 1.324.643.387.785 308.013.829.485 
Totale general     4.317.386.539.997 719100 3.492.903.323.027 819100 4.255.573.140.431 3.554.716.722.593 


SITUAZIONE DEI CREDITI DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE 1997

BANCO DISICILIA

SICILCASSA


1. Anticipazioni di cassa
1.1  Ad ospedali, legge regionale n. 38/72      -000000. -000000. -000000. -000000. 
1.2  Ad altri enti      489.404.639 -000000. -000000. 489.404.639 
Totale     489.404.639 -000000. -000000. 489.404.639 

2.  Conti correnti tesoreria centrale dello Stato
2.1  C/C 526 - Conto generale      39.236.458.051 -000000. -000000. 39.236.458.051 
2.2  C/C 489 - leggi nn. 492, e 493/75      -000000. -000000. -000000. -000000. 
2.3  C/C 531 - legge n. 183/76      -000000. -000000. -000000. -000000. 
Totale     39.236.458.051 -000000. -000000. -000000. 
Totale general     39.725.862.690 -000000. -000000. -000000. 


SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI

CONI COMUNI ED ALTRI ENTI AL 30 SETTEMBRE 1997


Saldo figurativo al 31 dicembre 199     2.116.629.460.038 
(+)  Accreditamenti della Regione, storni e rettifiche      28.362.755.218 
(-)  prelevamenti degli enti, storni e rettifiche      418.111.283.253 
(+)  Interessi maturati esercizio 1996 + sem. 1997      169.445.392 
(-)  Interessi versati all'erario      169.445.392 
Saldo figurativo al 30 settembre 199     1.726.880.932.003 

(-)  Prelevamenti della Regione (anticipazioni di cassa per esigenze tesoreria unica):
-  esercizi precedenti      6.326.807.033.652 
-  esercizio in corso      1.871.899.109.188 

(+)  Versamenti della Regione (rimborso anticipazioni di cassa per esigenze degli enti):
-  esercizi precedenti      4.252.716.000.000 
-  esercizio in corso      742.705.782.873 
(+)  Partite da sistemare      1.486.888.251.802 
Saldo effettivo al 30 settembre 199     10.484.823.838 


SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI

INTESTATI ALLA REGIONE SICILIANA PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997


n. 22721/526      1.655.140.500.275 193.488.303.413 8.751.660.158 1.839.877.143.530     11,16 
n. 23010/531      62.282.048.397 -000,000 -000,000 62.282.048.397     0,00 
n.  22866/489      -000,000 -000,000 -000,000 -000,000     DIV 
n.  22923/1012      422.933.056.387 479.601.731.869 156.833.659.735 745.701.128.521     76,32 
n. 22945/1034      1.967.635.173.770 4.309.314.164.226 5.399.929.850.708 877.019.487.288     (55,43) 
n. 20414      -000,000 294.137.340.295 142.956.340.295 151.181.000.000     (DIV) 
Total     4.107.990.778.829 5.276.541.539.803 5.708.471.510.896 3.676.060.807.736     (10,51) 


CONTABILITA' P.I.M.

A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 1997


  Dal 1° gennaio al 30 settembre 1997 
      Incassi Pagamenti  

1. Gestione di bilancio:
Entrate      -.000.000 -.000.000  
Spese correnti      -.000.000 3.390.308  
Spese in c/capitale      -.000.000 186.814.281  
Totale incassi e pagament     -.000.000 190.204.589  
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996      -    83.325.228.550 -.000.000  
Fondo di cassa al 30 settembre 1997      -.000.000 -    83.515.433.139  
Totale a pareggi     -    83.325.228.550 -    83.515.433.139  


(98.10.463)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,


DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 99/I/VI del 27 gennaio 1998, il dott. Andrea Lo Faso, nato a Catania il 4 giugno 1965 e residente in Catania, corso delle Province, 203, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.S. Campobello di Mazara, con sede nel comune di Campobello di Mazara in aggiunta ai commissari liquidatori, rag. Francesca Mandina e rag. Antonino Campochiaro.
(98.7.284)


Con decreto n. 119/I/V del 28 gennaio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la gestione commissariale della cooperativa Orchidea, con sede in Milazzo, già avviata con decreto n. 1468 del 19 giugno 1997, in testa al rag. Matasso, nato in Castel di Lucio il 24 luglio 1945 e residente in Messina, via Osservatorio n. 7, viene prorogata con incarico al predetto professionista sino al 30 giugno 1998.
(98.7.298)


Con decreto n. 134 del 2 febbraio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e pesca, è stata ulteriormente prorogata la gestione commissariale della cooperativa La Cascina di Bronte, avviata con decreto n. 3096 del 18 luglio 1997 e prorogata con decreto n. 1672 del 18 luglio 1997, confermando l'avv. Gaetano Cundari nella qualità di commissario straordinario fino al 31 marzo 1998.
(98.7.293)


Con decreto n. 137 del 2 febbraio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato fino al 30 aprile 1998, quale commissario straordinario della cooperativa Viaggiare di Agrigento, il dott. Sebastiano Truglio, nato a Catania il 15 febbraio 1961 ed ivi residente in via V. Brancati, n. 15.
(98.7.285)


Con decreto n. 138 del 2 febbraio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato fino al 30 aprile 1998, quale commissario straordinario della cooperativa La Pepita di Canicattì, il dott. Antonino Scaglione, nato in Catania il 3 gennaio 1961 e residente in Tremestieri Etneo, via Nuova Luce, n. 66.
(98.7.286)


Con decreto n. 139 del 2 febbraio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato fino al 30 aprile 1998, quale commissario straordinario della cooperativa Accettazione di Aragona, l'avv. Gaetano Cundari, nato ad Agrigento il 15 agosto 1953 e residente in Acireale, via R. Wagner, n. 6.
(98.7.287)


Con decreto n. 140 del 2 febbraio 1998 dell'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato fino al 30 aprile 1998, quale commissario straordinario della cooperativa Le Muse di Vittoria, il dott. Carmelo Fiorentino, nato in Catania il 15 gennaio 1953 ed ivi residente in via Milano, n. 1.
(98.7.288)


Con decreto n. 141 del 2 febbraio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato fino al 30 aprile 1998, quale commissario straordinario della cooperativa La Pergola diCanicattì, il rag. Placido Matasso, nato a Castel di Lucio il 24 luglio 1945 e residente in Messina, via del Vespro, n. 57.
(98.7.289)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, di beni immobili siti nel comune di Partanna.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2553/16 del 26 novembre 1997, è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva dei beni immobili siti nel comune di Partanna di proprietà delle ditte sottoelencate a favore del demanio della Regione siciliana:
1)  Badalamenti Giuseppe, nato il 16 giugno 1930, c.f. BDL GPP 30H16 B780U e Francesco, nato il 2 giugno 1945, c.f. BDL FNC 45H02 B780T, entrambi a Carini ed ivi residenti in via R. Pilo n. 61: art. 5777, fg. 74, part. 53, mq. 780, indennità L. 2.500.000;
2)  Bonura Antonina Concetta Maria, nata il 28 settembre 1925 a Castelvetrano, c.f. BNR NNN 25P68 C286 F, residente a Marsala in via A. Diaz n. 59 - Marsala: art. 9363, fg. 74, part. 64, mq. 200, indennità L. 400.000;
3)  Di Lisi Vito, nato il 13 marzo 1938 a Carini, c.f. DLS VTI 38C13 B780Y, ed ivi residente in via S. Giovanni Bosco n. 12: art. 5777, fg. 74, part. 219, mq. 1.100, indennità L. 4.800.000;
4)  Emanuele Luigia, nata il 10 settembre 1919, c.f. MNL LGU 19P50 C286Z; Antonietta, nata il 20 aprile 1906, c.f. MNL MNT 06D60 C286I; Teresa, nata il 13 gennaio 1917, c.f. MNL TRS 17A53 C286A e Licia, nata l'11 giugno 1923, c.f. MNL LCI 23H51 C286P, tutte a Castelvetrano ed ivi residenti in piazza Regina Margherita n. 45: art. 9064, fg. 74, part. 175, mq. 530; part. 57, mq. 1.500 e part. 58, mq. 840, indennità L. 8.000.000;
5)  Messina Emilia, nata il 18 ottobre 1940 a Castelvetrano, c.f. MSS MLE 40R58 C286J, residente a Marsala, contrada Dammusello n. 550: art. 6272, fg. 75, part. 42, mq. 460, indennità lire. 1.500.000;
6)  Messina Gioacchino, nato il 10 febbraio 1911 a Carini, c.f. MSS GCH 11B10 C286V, residente a Castelvetrano in piazza Garibaldi n. 21: art. 6272, fg. 75, part. 34, mq. 380; art. 4306, fg. 74, part. 43, mq. 105 e part. 147, mq. 540, indennità L. 3.000.000;
7)  Italia Vincenza, nata il 28 novembre 1936 a Castelvetrano, c.f. TLI VCN 36S68 C286H, residente a S. Stefano di Camastra in via Garofalo n. 95: art. 3248, fg. 74, part. 36, mq. 3.550, indennità L. 3.000.000.
(98.7.309)
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Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di lavori stradali nel comune di Calamonaci.

Con decreto n. 74/13 del 20 gennaio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato il progetto relativo ai lavori di riparazione dei danni arrecati alla strada di collegamento tra contrada Canali e la S.S. 386 degli eventi alluvionali dell'ottobre 1993 nel comune di Calamonaci, redatto dall'ing. Giuseppe Lumera per conto del comune di Calamonaci, ed ha disposto il finanziamento di lire 1.273.314.000 sul cap. 70301.
(98.7.347)
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Trasferimento di titolarità del beneficio dell'intervento costruttivo dall'impresa Società costruzioni sud S.p.A. all'impresa Siciliana grandi lavori s.r.l. di Siracusa.

Con decreto n. 105 del 22 gennaio 1998 dell'Assessore per i lavori pubblici, è autorizzato il trasferimento del beneficio costruttivo di cui godeva l'impresa Società costruzioni sud S.p.A. (S.C.S.) di Siracusa, inserita al 1° posto della graduatoria delle imprese dei comuni della provincia di Siracusa, reso noto con decreto assessoriale n. 1065 del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, all'impresa Siciliana grandi lavori s.r.l. (S.G.L.) di Siracusa.
(98.7.307)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per maggiori oneri espropriativi relativi a lavori nel comune di San Cataldo.

Con decreto n. 136/13 del 27 gennaio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per maggiori oneri espropriativi relativi ai lavori di consolidamento del versante sotteso del torrente Niscima a valle di via Babbaurra nel comune di San Cataldo, dell'importo complessivo di L. 8.685.289.390 ed ha autorizzato l'impegno della maggiore somma di L. 185.289.390 per espropriazioni sul cap. 70301 del bilancio della Regione, esercizio in corso.
Con il medesimo decreto è stata confermata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge e sono stati stabiliti in anni due decorrenti dalla data del decreto medesimo i termini per il compimento della procedura espropriativa.
(98.7.344)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni dei costi della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane con decorrenza 1 gennaio 1998 per la determinazione della revisione prezzi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.
PROVINCIA DI AGRIGENTO


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1339 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1358 
Pietrame in genere        1397 
Legnami        1106 
Materiali metallici        963 
Mat. metall. per linee elettriche        1532 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1476 
Laterizi        1164 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1760 
Tub. acq. in ghisa        1499 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1151 
Stradali        1354 

NOLI

Escavatore        1191 
Bulldozer        1300 
Rullo compressore        1373 
Betoniera        1313 
Gru a torre        1271 
Rimorchiatore        1161 
Pontone        1141 
Draga        1134 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1256 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1173 
Pietrame in genere        1168 
Legnami        1107 
Materiali metallici        962 
Mat. metall. per linee elettriche        1532 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1476 
Laterizi        1207 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1760 
Tub. acq. in ghisa        1498 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1175 
Stradali        1366 

NOLI

Escavatore        1207 
Bulldozer        1309 
Rullo compressore        1390 
Betoniera        1330 
Gru a torre        1286 
Rimorchiatore        1178 
Pontone        1152 
Draga        1140 

PROVINCIA DI CATANIA


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1351 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1186 
Pietrame in genere        1112 
Legnami        1106 
Materiali metallici        982 
Mat. metall. per linee elettriche        1531 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1475 
Laterizi        1164 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1761 
Tub. acq. in ghisa        1497 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1171 
Stradali        1362 

NOLI

Escavatore        1198 
Bulldozer        1305 
Rullo compressore        1380 
Betoniera        1324 
Gru a torre        1280 
Rimorchiatore        1173 
Pontone        1151 
Draga        1137 

PROVINCIA DI ENNA


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1304 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1186 
Pietrame in genere        1120 
Legnami        1106 
Materiali metallici        983 
Mat. metall. per linee elettriche        1532 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1383 
Agglomeranti        1475 
Laterizi        1164 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1761 
Tub. acq. in ghisa        1498 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1132 
Stradali        1333 

NOLI

Escavatore        1174 
Bulldozer        1285 
Rullo compressore        1350 
Betoniera        1282 
Gru a torre        1253 
Rimorchiatore       
Pontone       
Draga       

PROVINCIA DI MESSINA


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1249 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1547 
Pietrame in genere        1585 
Legnami        1106 
Materiali metallici        982 
Mat. metall. per linee elettriche        1532 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1475 
Laterizi        1164 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1761 
Tub. acq. in ghisa        1497 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1106 
Stradali        1296 

NOLI

Escavatore        1148 
Bulldozer        1263 
Rullo compressore        1310 
Betoniera        1232 
Gru a torre        1228 
Rimorchiatore        1120 
Pontone        1100 
Draga        1093 

PROVINCIA DI PALERMO


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1317 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1138 
Pietrame in genere        1238 
Legnami        1107 
Materiali metallici        944 
Mat. metall. per linee elettriche        1531 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1476 
Laterizi        1163 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1760 
Tub. acq. in ghisa        1498 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1155 
Stradali        1338 

NOLI

Escavatore        1183 
Bulldozer        1289 
Rullo compressore        1358 
Betoniera        1297 
Gru a torre        1265 
Rimorchiatore        1156 
Pontone        1136 
Draga        1125 

PROVINCIA DI RAGUSA


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1305 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1564 
Pietrame in genere        1431 
Legnami        1106 
Materiali metallici        972 
Mat. metall. per linee elettriche        1531 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1475 
Laterizi        1200 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1761 
Tub. acq. in ghisa        1497 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1148 
Stradali        1333 

NOLI

Escavatore        1176 
Bulldozer        1287 
Rullo compressore        1351 
Betoniera        1284 
Gru a torre        1253 
Rimorchiatore        1148 
Pontone        1127 
Draga        1122 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1286 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1402 
Pietrame in genere        1305 
Legnami        1107 
Materiali metallici        944 
Mat. metall. per linee elettriche        1530 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1475 
Laterizi        1192 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1761 
Tub. acq. in ghisa        1497 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1139 
Stradali        1321 

NOLI

Escavatore        1169 
Bulldozer        1281 
Rullo compressore        1339 
Betoniera        1265 
Gru a torre        1247 
Rimorchiatore        1138 
Pontone        1123 
Draga        1111 

PROVINCIA DI TRAPANI


        Indici calcolati sulla 
  DENOMINAZIONE   base delle variazioni 
        dei prezzi rilevati 
        al 1° gennaio 1998 
            Mano d'opera       1300 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1102 
Pietrame in genere        1093 
Legnami        1107 
Materiali metallici        963 
Mat. metall. per linee elettriche        1531 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1382 
Agglomeranti        1476 
Laterizi        1164 
Asfalti e bitumi        1082 
Tub. acq. in acciaio        1760 
Tub. acq. in ghisa        1498 
Tub. acq. in cem. amianto        1075 
Tub. fogna in grès        1527 
Tub. fogna in cemento        1393 
Tub. fogna in resina        1817 

TRASPORTI

Ferroviari        1334 
Marittimi        1160 
Stradali        1329 

NOLI

Escavatore        1182 
Bulldozer        1285 
Rullo compressore        1344 
Betoniera        1279 
Gru a torre        1256 
Rimorchiatore        1154 
Pontone        1134 
Draga        1123 


I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della Commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 18 febbraio 1998.
  Visto: MANZULLO 

(98.9.438)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre novembre-dicembre 1997.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100.Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre novembre-dicembre 1997.

  COSTI EFFETTIVI         COSTI NOTI 
                      
  Decorrenza   Indice         Decorrenza   Indice 
                          
                           
  1-11-1997   19713   AG   1-12-1997   19623 
  1-12-1997   19713   »   1-12-1997   19713 
                           
  1-11-1997   19815   CL   1-12-1997   19752 
  1-12-1997   19815   »   1-12-1997   19815 
                           
  1-11-1997   19107   CT   1-12-1997   18961 
  1-12-1997   19107   »   1-12-1997   19107 
                           
  1-11-1997   19331   EN   1-12-1997   19243 
  1-12-1997   19331   »   1-12-1997   19331 
                           
  1-11-1997   19588   ME   1-12-1997   19476 
  1-12-1997   19588   »   1-12-1997   19588 
                           
  1-11-1997   17153   PA   1-12-1997   17053 
  1-12-1997   17153   »   1-12-1997   17153 
                           
  1-11-1997   18897   RG   1-12-1997   18802 
  1-12-1997   18897   »   1-12-1997   18897 
                           
  1-11-1997   17572   SR   1-12-1997   17472 
  1-12-1997   17572   »   1-12-1997   17572 
                           
  1-11-1997   19062   TP   1-12-1997   18973 
  1-12-1997   19062   »   1-12-1997   19062 

PROVINCIA DI AGRIGENTO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        12029 
Pietrame in genere        8420 
Legnami        2762 
Materiali metallici        1904 
Mat. metall. per linee elettriche        4472 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        4606 
Agglomeranti        1622 
Laterizi        5155 
Asfalti e bitumi        3977 
Tub. acq. in acciaio        4380 
Tub. acq. in ghisa        2161 
Tub. acq. in cem. amianto        1478 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2932 
Stradali        13003 

NOLI

Escavatore        486 
Bulldozer        487 
Rullo compressore        540 
Betoniera        533 
Gru a torre        379 
Rimorchiatore        354 
Pontone        355 
Draga        339 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        7922 
Pietrame in genere        5858 
Legnami        1561 
Materiali metallici        687 
Mat. metall. per linee elettriche        1585 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1577 
Agglomeranti        1168 
Laterizi        4401 
Asfalti e bitumi        1798 
Tub. acq. in acciaio        2623 
Tub. acq. in ghisa        1931 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2541 
Stradali        10370 

NOLI

Escavatore        486 
Bulldozer        476 
Rullo compressore        530 
Betoniera        520 
Gru a torre        369 
Rimorchiatore        351 
Pontone        341 
Draga        333 

PROVINCIA DI CATANIA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2435 
Pietrame in genere        5804 
Legnami        1934 
Materiali metallici        1138 
Mat. metall. per linee elettriche        2607 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        2595 
Agglomeranti        1008 
Laterizi        6717 
Asfalti e bitumi        1567 
Tub. acq. in acciaio        4339 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1202 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2944 
Stradali        7172 

NOLI

Escavatore        489 
Bulldozer        485 
Rullo compressore        547 
Betoniera        534 
Gru a torre        378 
Rimorchiatore        366 
Pontone        357 
Draga        340 

PROVINCIA DI ENNA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3880 
Pietrame in genere        4182 
Legnami        1625 
Materiali metallici        1680 
Mat. metall. per linee elettriche        3690 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        3672 
Agglomeranti        1342 
Laterizi        3260 
Asfalti e bitumi        1891 
Tub. acq. in acciaio        4110 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1073 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2849 
Stradali        9204 

NOLI

Escavatore        479 
Bulldozer        477 
Rullo compressore        543 
Betoniera        523 
Gru a torre        372 
Rimorchiatore       
Pontone       
Draga       

PROVINCIA DI MESSINA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2935 
Pietrame in genere        2343 
Legnami        2104 
Materiali metallici        600 
Mat. metall. per linee elettriche        1364 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1357 
Agglomeranti        1621 
Laterizi        3854 
Asfalti e bitumi        1434 
Tub. acq. in acciaio        3937 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        977 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2330 
Stradali        5984 

NOLI

Escavatore        472 
Bulldozer        472 
Rullo compressore        516 
Betoniera        505 
Gru a torre        366 
Rimorchiatore        345 
Pontone        340 
Draga        330 

PROVINCIA DI PALERMO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3257 
Pietrame in genere        3358 
Legnami        1802 
Materiali metallici        557 
Mat. metall. per linee elettriche        1416 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1409 
Agglomeranti        1502 
Laterizi        2129 
Asfalti e bitumi        1513 
Tub. acq. in acciaio        3867 
Tub. acq. in ghisa        1913 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        430 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2719 
Stradali        8015 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        475 
Rullo compressore        524 
Betoniera        513 
Gru a torre        367 
Rimorchiatore        354 
Pontone        347 
Draga        333 

PROVINCIA DI RAGUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1971 
Pietrame in genere        2540 
Legnami        1809 
Materiali metallici        599 
Mat. metall. per linee elettriche        1368 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1360 
Agglomeranti        1266 
Laterizi        4866 
Asfalti e bitumi        1296 
Tub. acq. in acciaio        3876 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1210 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        4493 
Stradali        7562 

NOLI

Escavatore        482 
Bulldozer        475 
Rullo compressore        543 
Betoniera        524 
Gru a torre        376 
Rimorchiatore        356 
Pontone        354 
Draga        332 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1862 
Pietrame in genere        2222 
Legnami        1267 
Materiali metallici        439 
Mat. metall. per linee elettriche        1047 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1041 
Agglomeranti        1187 
Laterizi        4799 
Asfalti e bitumi        1751 
Tub. acq. in acciaio        4268 
Tub. acq. in ghisa        1589 
Tub. acq. in cem. amianto        1064 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        3205 
Stradali        8060 

NOLI

Escavatore        481 
Bulldozer        467 
Rullo compressore        513 
Betoniera        506 
Gru a torre        367 
Rimorchiatore        347 
Pontone        338 
Draga        331 

PROVINCIA DI TRAPANI


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Novembre-Dicembre 
        1997 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3133 
Pietrame in genere        2975 
Legnami        1894 
Materiali metallici        586 
Mat. metall. per linee elettriche        1548 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1541 
Agglomeranti        1401 
Laterizi        2280 
Asfalti e bitumi        850 
Tub. acq. in acciaio        4108 
Tub. acq. in ghisa        1913 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        548 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        438 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2824 
Stradali        7713 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        462 
Rullo compressore        527 
Betoniera        527 
Gru a torre        373 
Rimorchiatore        352 
Pontone        348 
Draga        338 


I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della Commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 18 febbraio 1998.
Visto: MANZULLO
(98.9.438)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Istituzione del sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale della sanità.

Con decreto n. 24413 del 21 gennaio 1998, l'Assessore per la sanità ha istituito, presso il gruppo 54° della Direzione Osservatorio epidemiologico, il sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale della sanità. Responsabile del predetto sito è il coordinatore del gruppo 54° OER.
(98.7.276)
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Autorizzazione alla dott.ssa Paternostro Beatrice a reperire nella zona Cruillas di Palermo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.

In esecuzione della sentenza del Tar Sicilia, sez. I di Palermo, n. 1711/97 del 7 ottobre 1997, il dr. Giacomo Scalzo, commissario delegato dal Direttore regionale f.f. della prima Direzione dell'Assessorato della sanità, ha autorizzato, con provvedimento n. 01/98 del 5 febbraio 1998, la dott.ssa Paternostro Beatrice, titolare della 39ª sede farmaceutica urbana di Palermo, sita in via Cala n. 120, a reperire nella zona Cruillas di nuovo insediamento abitativo i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.7.281)
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ASSESSORATO


DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione al comune di Piraino ad effettuare lo scarico delle acque reflue urbane nel collettore avente recapito finale nel territorio del comune di Piraino.

Con decreto 20 gennaio 1998, n. 16/7, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni il comune di Piraino (ME), ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, ad effettuare lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dalle pubbliche fognature del centro urbano e delle frazioni dello stesso comune nel collettore avente recapito finale nell'impianto di depurazione consortile sito in territorio di Piraino, a servizio anche dei comuni di Brolo e Sant'Angelo di Brolo.
(98.7.296)
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Nulla osta al progetto per la realizzazione di lavori nel territorio del comune di Paternò.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 46/V.I.A. del 2 febbraio 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto riguardante i lavori di sistemazione e ammodernamento della S.P. n. 137/II nel territorio del comune di Paternò, con prescrizioni.
(98.7.314)
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Nulla osta al progetto per la realizzazione delle infrastrutture nella zona artigianale del comune di Ragusa.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 47/V.I.A. del 2 febbraio 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto delle infrastrutture nella zona artigianale istituita nella 3ª fase di attuazione dell'agglomerato di Ragusa, nel comune di Ragusa, con prescrizioni.
(98.7.313)
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Nulla osta alla ditta Pepi Alfio per l'impianto di una cava nel territorio del comune diCaltagirone.

Con decreto n. 50/41 del 2 febbraio 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Pepi Alfio per l'apertura di una cava di arenaria in contrada Moschitta Pepi A in territorio del comune di Caltagirone (CT), ad integrazione del decreto n. 77/91 del 23 gennaio 1991.
(98.7.297)
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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI


E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto n. 459/2TR del 3 ottobre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, l'art. 1 del decreto n. 95/2TR del 22 aprile 1997 è così sostituito: si accorda in via provvisoria alla società A. Cacciatore e C. s.a.s., con sede in Raffadali, la concessione dell'autolinea extraurbana scolastica Cattolica Eraclea - Raffadali - Favara da esercitarsi come segue:
-  percorso: Cattolica Eraclea - S.P. 29 - Raffadali - S.S. 118 bv. S.S. 122 - S.S. 640 - S.P. per Favara;
-  programma di esercizio: 1 c.c. scolastica da effettuarsi dal giorno di apertura a quello di chiusura dell'anno scolastico così come stabilito dal Ministero della pubblica istruzione;
-  tariffa: regionale;
-  materiale rotabile: quello in dotazione;
-  prescrizioni di esercizio: divieto di servizio locale tra Raffadali e Favara, estremi inclusi.
Sono conseguentemente rigettate le opposizioni delle aziende S. Lumia e Camilleri & Argento e l'istanza in contrapposizione di quest'ultima.
L'autolinea gestita dalla ditta Camilleri e Argento indicata nelle premesse del citato decreto n. 95/2TR del 22 aprile 1997 come S. Biagio Platani - Raffadali - Agrigento è rettificata come dagli atti concessivi in Cammarata - S. Stefano Quisquina - Raffadali - Agrigento. Resta interamente confermato quanto altro oggetto del decreto n. 95/2TR del 22 aprile 1997.

Con decreto n. 466/2TR del 23 ottobre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, a modificare ed intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana S. Croce Camerina - Ragusa - Catania. Pertanto, la suddetta autolinea sarà esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1 c.c. f. S. Croce Camerina - Ragusa - superstrada - Catania (con arretramento del capolinea a Marina di Ragusa dall'1 giugno al 30 settembre);
-  8 c.c. gg. sul tratto Ragusa - superstrada - aeroporto Fontanarossa - Catania;
-  6 c.c. fer. sul tratto Ragusa - superstrada - aeroporto Fontanarossa - Catania;
-  2 c.c. scol. sul tratto Ragusa - superstrada - Catania nei giorni di lunedì e post-festivi di venerdì e prefestivi;
-  3 c.c. feriali sul tratto Ragusa - Giarratana - Monterosso Almo - Vizzini - Lentini - Catania;
-  1 c.c. fer. sul tratto Giarratana - Monterosso Almo - Vizzini - superstrada - Catania;
-  1 c.c. fer. sul tratto Vizzini - Francofonte - Lentini - Catania;
-  1 c.c. fer. sul tratto Monterosso Almo - Giarratana - Ragusa;
-  2 c.c. scol. sul tratto Monterosso Almo - Giarratana - Ragusa;
-  3 c.c. scol. sul tratto Giarratana - Ragusa.
Inoltre deve modificarsi la dizione di fermata sul disciplinare di concessione da Vizzini FS in Bv. Vizzini FS. Il provvedimento precario n. 2867 in data 10 aprile 1991 è revocato.
Restano confermate tutte le altre modalità condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.

Con decreto n. 467/2TR del 23 ottobre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, si approva, in via definitiva, ai soli fini concessionali, la concessione della titolarità delle concessioni dalla Sarp Autolinee s.r.l. alla Sarp Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, via Portello, 32/A, unico socio Sais Trasporti S.p.A., delle sottoelencate autolinee:
-  Mazzarino - Barrafranca - Caltanissetta;
-  Riesi - Pietraperzia - Caltanissetta;
-  Sommatino - Riesi - Pietraperzia - Barrafranca - Piazza Armerina;
-  Sommatino - Riesi - Barrafranca - Pietraperzia - A 19 Catania;
-  Riesi - Caltanissetta (scorrimento veloce);
-  Riesi - Gela;
-  Riesi - Mazzarino - Barrafranca - Pietraperzia - Caltanissetta.
La sig.ra Scelfo Samuela, nata ad Enna l'8 ottobre 1970 è riconosciuta amministratore unico e direttore d'esercizio della società Sarp Trasporti s.r.l.. E' fatto obbligo alla società Sarp Trasporti s.r.l. di riconoscere, giusto impegno assunto, al personale dipendente tutto quello già in servizio, i diritti acquisiti, la continuità del rapporto di lavoro, l'anzianità maturata, TFR compreso e il trattamento economico e normativo vigente.

Con decreto n. 482/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria la società Sais Viaggi S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea, con sede a Enna, ad unificare i fogli di concessione della autolinee: Giardini - Francavilla - Randazzo e Francavilla - Randazzo.
La risultante autolinea sarà denominata: Giardini - Francavilla - Randazzo con diramazione Moio Alcantara, e sarà esercitata sul seguente percorso: Giardini, Fiascora, Gaggi, bivio Graniti, centrale elettrica, bivio Motta Camastra, Francavilla, Verzella, bivio Passopisciaro, Moio Alcantara, bivio Passopisciaro, bivio Castiglione, Castiglione, Cerro, Rovitello, Solicchiata, Monte Dolce, Passopisciaro, Monte Guardia, Randazzo. L'autolinea sarà esercitata secondo le modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio in atto vigenti sulle 2 autolinee predette.

Con decreto n. 483/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza in via provvisoria la società Sarp Autolinee s.r.l., con sede a Caltanissetta, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Riesi - S. Pietro - Gela, mediante l'aggiunta di 1 c.c. gg. sull'intero percorso.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 484/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Autolinee S.p.A., con sede ad Enna nell'esercizio dell'autolinea Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo dir. Enna e dev. Enna Villarosa, ad instradare sull'autostrada A20 - SS. 113 - autostrada A19 la c.c. feriale Messina - A18 - A19 - Palermo, senza transito da Catania, nonché ad instradare sull'autostrada A20 - S.S. 113 - autostrada A19 3 delle 4 c.c. gg. Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 485/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, concessionaria di pubblici servizi di linea, con sede a Palermo, ad apportare le modifiche al programma e al percorso delle autolinee appresso specificate, nei termini come segue:
-  autolinea Catania - Nicolosi - Etna: intensificazione del programma di esercizio con l'aggiunta di 1 c.c. gg. sull'intero percorso nel periodo 15 giugno - 15 settembre ed eliminazione della c.c. domenicale e di quella effettuata il sabato durante il periodo invernale;
-  autolinea Pozzallo - Modica - Catania: intensificazione del programma di esercizio mediante la trasformazione della c.c. bisettimanale (lunedì e venerdì) Modica - Catania in feriale annuale, con prolungamento del capolinea da Modica e Pozzallo;
-  autolinea Modica - Ragusa - Palermo: intensificazione mediante la trasformazione in 1 c.c. fer. annuale della c.c. che si effettua il lunedì, della corsa semplice nel senso Modica - Palermo che si effettua il venerdì e della corsa semplice del venerdì e del sabato nel senso Palermo-Modica;
-  autolinea Mirabella Imbaccari - Caltagirone - aeroporto Fontanarossa - Catania: intensificazione con 2 c.c. gg. sul tratto Caltagirone - aeroporto Fontanarossa - Catania;
-  autolinea Catania - Siracusa: di intensificazione con l'aggiunta di 1 c.c. scolastica Buccheri - Lentini, di 1 c.c. scol. Buccheri Palazzolo Acreide, senza transito dal comune di Buscemi;
-  autolinea Siracusa - Augusta: soppressione del servizio nei giorni festivi; trasformazione delle 5 c.c. gg. Siracusa - Augusta in c.c. fer. e 3 c.c. scol. trasformazione in feriali delle 3 c.c. gg. Siracusa - Sincat P.N.; eliminazione delle 2 c.c.; fer. Siracusa - Sincat Sud e trasformazione delle 3 c.c. fer. Siracusa - Priolo in scolastiche diramate da Priolo al quartiere San Focà di Priolo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee predette.

Con decreto n. 486/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autolinee F.lli Giamporcaro, con sede a Vittoria, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Scoglitti - Ragusa - Ospedale Arezzo, mediante l'aggiunta di 2 c.c. gg. sul tratto Vittoria - Scoglitti.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 487/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Saic s.r.l., con sede a Butera, ad instradare sulla S.S. 122 da bivio Iudeca a Caltanissetta l'esercizio dell'autolinea Vittoria - Acate - Caltanissetta. Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 488/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Sais Autolinee S.p.A., con sede ad Enna, a trasformare in feriale la c.c. scolastica dell'autolinea Raddusa - S.S. 192 - Enna.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto in vigore sull'autolinea medesima.

Con decreto n. 489/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Sais Viaggi S.p.A., con sede a Enna, nell'esercizio dell'autolinea Pachino - Siracusa, a limitare al tratto Noto - Avola - Siracusa l'esercizio di 2 delle 6 c.c. fer. in atto autorizzate sul tratto Pachino - Siracusa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 490/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, l'Azienda Zappalà e Torrisi, con sede in Acireale, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Zafferna - Riposto, mediante la soppressione di 1 delle 4 c.c. feriali, e a trasformare 4 delle 8 c.c. in gg feriali nell'esercizio dell'autolinea Acireale - Riposto. Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima. E' fatto obbligo alla ditta Zappalà e Torrisi di non effettuare licenziamento di unità lavorative in relazione a quanto sopra disposto, giusto impegno assunto.

Con decreto n. 491/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Zappalà e Torrisi s.r.l., con sede in Acireale, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Acireale - Zafferana, mediante la trasformazione di 1 delle 6 c.c. fer. in scolastica, nonché a deviare per piazza Dante, nell'ambito dell'agglomerato di Acireale, nel periodo scolastico 1 corsa in andata e 1 corsa in ritorno sui seguenti percorsi:
-  andata: piazza A. Pennisi, viale Libertà, via V. Emanuele, piazza Vigo, via R. Settimo, piazza Duomo, via Currò, via P. Vasta, piazza Dante, via L. Ariosto, via Lazzaretto, viale Colombo, via Loreto Balatello;
-  ritorno: via Loreto Balatelle, viale Colombo, via Lazzaretto, via Ariosto, piazza Dante, via Tasso, via Raciti, corso Italia, corso Savoia, piazza Duomo, via R. Settimo, piazza Vigo, via V. Emanuele, viale Libertà, piazza Pennisi.
Restano confermate tutte le altre prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
Con decreto n. 492/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Zappalà e Torrisi s.r.l., ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Acireale - Fornazzo, mediante l'aggiunta di 1 c.c. scolastica diretta Acireale - Zafferana, nonché a trasformare in scolastica la c.c. feriale limitata a Zafferana.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 493/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, a trasformare l'autolinea di Gran Turismo Palermo - Piano Battaglia in ordinaria stagionale con il seguente programma di esercizio: 1 c.c. bisettimanale (sabato e domenica) dall'1 gennaio al 31 marzo e dall'1 novembre al 31 dicembre; 1 c.c. gg. dall'1 luglio al 31 agosto. Conseguentemente, l'autolinea di Gran Turismo Palermo - Piano Battaglia accordata per l'anno 1997 è revocata.

Con decreto n. 494/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad unificare i fogli di concessione delle autolinee Fiumedinisi - Messina con diramazione Itala M. Itala Sup. e Itala S. - Itala M. - Messina. La risultante autolinea sarà esercitata come segue:
-  denominazione: autolinea extraurbana Fiumedinisi - Alì Terme - Itala Marina - Messina con diramazione Itala Mar. Itala Sup.;
-  percorso: Fiumedinisi - Nizza - Alì Terme - Itala M. - Scaletta Zanclea Giampilieri - Messina con diramazione Itala M. Itala Sup.;
-  programma: 4 c.c. fer. Fiumedinisi - Messina; 1 c.c. fer. Fiumedinisi - Itala Sup.; 1 c.c. fer. Alì Terme - Fiumedinisi; 2 c.c. scol. Fiumedinisi Alì Terme; 4 c.c. fer. Itala Sup. Messina; 3 c.c. fer. Itala Sup. Scaletta Zanclea.
Tariffa regionale ordinaria vigente, orari come da prospetto orario allegato all'istanza.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee unificate.

Con decreto n. 495/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Messina - Barcellona Pozzo di Gotto con l'aggiunta di 2 c.c. gg. + 1 c.c. fer. + 1 c.c. scol. sulla relazione Messina A20 Barcellona Pozzo di Gotto.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 496/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, ad arretrare l'autolinea Fantina - Milici - Barcellona Pozzo di Gotto - Messina da Fantina a Fondachelli.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 497/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa A.T.A. s.r.l., con sede in Agrigento, ad istituire, nell'esercizio dell'autolinea Gela - Licata - Palma - Palermo, un frazionamento tariffario tra Villaggio Mosé e Palermo e viceversa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 498/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa A.T.M. di Maida Angela e C. s.a.s., con sede in Mussomeli, nell'esercizio dell'autolinea Mussomeli - Soria - Tumarrano - bivio Gargia - Vallelunga - Villalba - Mussomeli, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. sul tratto Vallelunga - Villalba - Mussomeli e viceversa, per il periodo scolastico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto già vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 499/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autoservizi Castellammare di F. Tarantola s.r.l., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede in Castellammare del Golfo - Alcamo, a trasformare da giornaliere in scolastiche le 2 c.c. feriali sul percorso via A29 da esercitare per il periodo 15 settembre - 31 dicembre e 1 gennaio - 15 giugno.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 500/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'azienda Cavaleri Giuseppe s.r.l., con sede a Naro, ad apportare le seguenti modifiche al programma di esercizio dell'autolinea Canicattì - Naro - Palma Montechiaro - Licata:
-  inversione del senso di marcia delle corse scolastiche Canicattì - Naro, Canicatti - Camastra, Naro - Camastra, di cui al decreto del 6 luglio 1994;
-  inversione del senso di marcia di una coppia di corse Canicattì - Palma dell'orario antimeridiano ore 11,15 ad orario pomeridiano ore 18,15 e Palma - Canicattì dalle ore 12,00 anticipato alle ore 6,30;
-  fermata di Torre di Gaffe abitato (località balneare a metà strada tra Palma Montechiaro - Licata distante Km. 0,8 dalla S.S. 115) da effettuarsi soltanto nel periodo primavera-estate e precisamente dal 1° lunedì di aprile all'ultimo sabato di settembre;
-  esercitare la coppia di corse scolastica Camastra - Naro - Canicattì e viceversa con eliminazione del transito di Naro (centro) attuando la sola fermata case popolari nel rione S. Calogero di Naro;
-  aggiunta di 1 c.c. Naro - Canicattì e viceversa nel periodo scolastico;
-  modifica nel periodo stagionale delle corse estive Camastra - Naro - Canicattì, feriali e festive in atto limitato ai mesi di luglio e agosto: ampliandolo dal 15 giugno al 15 settembre in concomitanza con l'apertura e chiusura della piscina comunale di Camastra;
-  differimento di 15 minuti della corsa Licata - Palma - Naro - Canicattì al momento effettuata alle ore 11,45;
-  soppressione, limitatamente al 15 agosto di ogni anno, di tutte le corse festive previste nell'esercizio dell'autolinea.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sulle autolinee predette.

Con decreto n. 501/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Gallo s.r.l., con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea Sciacca - S.S. 115 - A29 - Palermo, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 2 c.c. gg. intero percorso e 2 c.c. feriali intero percorso.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 502/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Gallo s.r.l., con sede in Enna, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Bisacquino - Roccamena, mediante trasformazione da 2 c.c. gg. ad 1 c.c. scolastica da esercitare nel senso inverso Roccamena - Bisacquino e l'autolinea, pertanto, assume la caratteristica di autolinea extraurbana scolastica.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni di esercizio in atto vigenti sull'autolinea predetta, con l'obbligo per l'impresa Gallo di non effettuare, in relazione a quanto precede, licenziamento di unità lavorative, giusto impegno assunto.
Con decreto n. 503/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa S. Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Agrigento - Trapani, mediante l'aggiunta di 1 c.c. festiva da effettuarsi, con agente unico, sul tratto Sciacca - Trapani e viceversa, con orari da approvare in relazione al traffico da soddisfare.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 504/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa S. Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Siculiana - Palermo, mediante l'aggiunta di 1 c.c. festiva da effettuarsi, con agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 505/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa S. Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, nell'esercizio dell'autolinea Montevago - Sambuca - Agrigento, ad inserire la fermata a Sciacca Autostazione e ad abolire il divieto di carico da Sambuca ad Agrigento.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.
Con decreto n. 506/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autolinee Magistro, con sede a Brolo, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea contrada Forte - Messina con l'aggiunta di 1 c.c. scolastica sul tratto Ficarra - Brolo - Capo d'Orlando ed 1 c.c. scolastica sul tratto contrada Forte Sinagra - Ponte Naso - Capo d'Orlando.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 507/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autolinee Magistro, con sede a Brolo, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea S. Angelo di Brolo - Capo d'Orlando con 2 c.c. scolastiche intero percorso.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 508/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autoservizi Cuffaro s.a.s., con sede in Casteltermini, a ridurre il programma di esercizio delle autolinee Agrigento - Palermo, Palermo - Favara - Canicattì e Canicattì - Favara - Palermo, mediante la soppressione del servizio nelle giornate festive di 1° gennaio, Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta, con l'obbligo per la ditta Cuffaro s.a.s. di non effettuare in relazione a quanto sopra disposto licenziamento di unità lavorative, giusto impegno assunto.

Con decreto n. 509/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autolinee Magistro, con sede a Brolo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea contrada Forte - Messina mediante la soppressione delle c.c. scolastiche sui tratti: Sinagra - Brolo - Patti e Ficarra - Brolo - Patti.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta, con l'obbligo per la ditta Magistro di non effettuare, in relazione a quanto sopra disposto licenziamento di unità lavorative.

Con decreto n. 510/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Autolinee Magistro, con sede a Brolo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Cavallo Pastorio - Patti con diramazioni S. Giorgio e S. Angelo di Brolo, mediante la soppressione delle corse scolastiche sui tratti: Cavallo Pastorio - Patti con diramazione S. Giorgio, Cavallo Pastorio - Patti senza diramazione, S. Angelo di Brolo - Patti.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta, con obbligo per la ditta Magistro di non effettuare, in relazione a quanto sopra disposto licenziamento di unità lavorative.

Con decreto n. 511/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa Nancini Giuseppe e C. s.n.c., con sede in Termini Imerese, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea scolastica Collesano - Cefalù con l'aggiunta di 2 c.c.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 512/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società Randazzo Filippo di Bravin Francesca e C. s.a.s., con sede a Caccamo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Caccamo - Palermo con diramazione Termini Imerese stazione FS e stabilimento Fiat di Buonfornello, mediante la soppressione nel solo mese di agosto (4 settimane) della coppia di corse per lo stabilimento Fiat di Buonfornello.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta, con obbligo per la ditta Randazzo di non effettuare, in relazione a quanto sopra disposto licenziamento di unità lavorative.

Con decreto n. 513/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIC s.r.l., con sede a Butera, ad instradare l'autolinea Niscemi - Caltanissetta sulla S.S. da Butera a Caltanissetta.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 514/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIC s.r.l., con sede a Butera, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea Pietraperzia - Mazzarino - Butera - Gela - Vittoria, mediante l'aggiunta di 2 c.c. scolastiche sul tratto Butera - Gela.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 515/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Autolinee S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo, con dir. Taormina ed Enna e dev. Enna - Villarosa, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 4 c.c. gg. sul tratto Catania - A19 - Palermo e 4 c.c. fer. sul tratto Catania - A18 - Messina, da esercitarsi con agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 516/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Autolinee S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Alimena - Villarosa - Enna A19 - Catania, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. scolastica Villarosa - Enna - A19 - Catania, di 1 c.c. scol. Enna - A19 - Catania, di 1 c.c. scol. Villapriolo - Villarosa - Enna, con impiego di agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 517/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Autolinee S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Messina - A18 - Catania - A19 - Palermo con dir. Enna e dev. Enna - Villarosa, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 3 c.c. gg. Catania - A18 - Messina, 3 c.c. gg. Catania - A19 - Palermo, 1 c.c. scolastica Enna - A19 - Palermo, 2 c.c. scol. Enna - Villarosa - A19 - Palermo, 2 c.c. scol. Enna - A19 - Catania, con impiego di agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 518/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Campobello di Licata - Sommatino - Delia - Caltanissetta - A19 - Palermo, ad intensificare il programma di esercizio mediante la trasformazione da feriale in giornaliera dell'attuale coppia di corse, con impiego di agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 519/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Alimena - Gangi scolastica, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. scol. Blufi - Gangi, con l'impiego di agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 520/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Petralia Soprana - Polizzi - Caltavuturo - Cefalù, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. fer. sul tratto Petralia Soprana - Petralia Sottana - Castellana - Polizzi, con impiego di agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 521/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Polizzi - Palermo ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. gg. Polizzi - Scillato - A19 - Palermo e la trasformazione della c.c. sul tratto intero da feriale a giornaliera.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 522/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Alimena - Palermo ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 1 c.c. fer. Alimena - A19 - Palermo e la trasformazione della c.c. sul tratto intero da feriale a giornaliera.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 523/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea Petralia Soprana - Caltavuturo - Palermo con diramazione Chiusa Sclafani e Scillato, ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 2 c.c. fer. e 1 c.c. gg. sul tratto Sclafani Bagni - Caltavuturo - Cerda - A19 - Termini Imerese - Palermo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 524/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Viaggi S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede a Enna, nell'esercizio dell'autolinea Mandanici - Roccalumera - Messina con dir. Locadi - S. Teresa Riva ad intensificare il programma di esercizio con l'aggiunta di 3 c.c. fer. sul tratto Mandanici - Pagliara - Rocchenere - Roccalumera - S. Teresa Riva.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 525/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Viaggi S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede ad Enna, nell'esercizio dell'autolinea S. Domenica Vittoria - Forza d'Agrò con dir. Taormina Castelmola Mongiuffi, ad intensificare il programma di esercizio con 2 c.c. fer. sul tratto Taormina - Castelmola nel periodo 1 aprile - 30 settembre con impiego di agente unico.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 526/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, la società SAIS Viaggi S.p.A., concessionaria di pubblici servizi di linea con sede a Enna, nell'esercizio dell'autolinea Malvagna - Messina con dir. Guidomandri e Scaletta, ad instradare sulla A18 sv. Roccalumera e viceversa l'attuale c.c. fer. sul tratto Malvagna - Castiglione - Francavilla - Gaggi - Giardini - Giardini FS - S. Teresa Riva - Roccalumera - Scaletta - Messina.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta.

Con decreto n. 527/2TR del 7 novembre 1997 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, si autorizza, in via provvisoria, l'impresa ATAN, con sede in Piazza Armerina, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Piazza Armerina - Mazzarino, mediante la soppressione di 1 delle 3 coppie di corse feriali.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea predetta, con obbligo per la ditta ATAN di non effettuare, in relazione a quanto sopra disposto licenziamento di unità lavorative.
(98.7.282)
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Comunicato relativo del Piano regionale di propaganda turistica per l'anno 1998.
Ai fini dell'attuazione del Piano regionale di propaganda turistica 1998, approvato con decreto n. 005/12/TUR del 12 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998, reg. n. 1, fg. n. 19, si rende noto che eventuali iniziative in linea con il piano sopracitato, visionabile presso il gruppo XII dell'Assessorato, ed in linea altresì con la circolare n. 1 del 12 gennaio 1998, e prospettate da enti pubblici e/o privati, che potrebbero vedere il coinvolgimento dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 45 giorni precedenti la data certa di inizio delle stesse.
(98.10.548)
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CIRCOLARI



ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 16 gennaio 1998, n. 248.
Sistema sanzionatorio nell'ambito del territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Ripartizioni faunistico-venatorie
Alle Provincie regionali
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Al Comando legione carabinieri di Palermo
Al Comando legione carabinieri di Messina
Al Comando della zona sicula
della Guardia di finanza
Al Compartimento doganale di Palermo
Ai Comuni della Regione
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, che detta «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale», prevede un organico sistema sanzionatorio in materia venatoria e di tutela della fauna agli artt. 5, comma 3°, 32, 33, comma 6°, 39, commi 3° e 4°, e 49 (rinvio alla legge 11 febbraio 1992, n. 157).
La citata legge introduce una importante novità individuando nel Corpo forestale della Regione siciliana l'organo preposto alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge (art. 8, comma 2°, lett. l).
A mente delle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo forestale della Regione siciliana, in sede provinciale l'applicazione delle sanzioni amministrative compete al funzionario responsabile del Corpo forestale della Regione, vale a dire all'ispettore ripartimentale delle foreste.
L'esigenza di una corretta applicazione delle norme contenute nella citata legge regionale determina l'opportunità di emanare la presente circolare contenente le necessarie indicazioni attuative.
1.  I dirigenti tecnici forestali, i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale della Regione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli agenti dipendenti dagli enti locali preposti ai sensi dell'art. 44, comma 2° della legge regionale 30 marzo 1997 alla vigilanza venatoria e cioè le guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, ai quali ai sensi dell'art. 27, comma 1°, lett. a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene riconosciuta la qualifica di agenti di P.G. e di P.S., le guardie addette ai parchi regionali, le guardie giurate comunali, forestali e campestri, ai quali tutti competono i poteri ed i compiti di cui agli artt. 28 e 29 della citata legge n. 157/92, dovranno inviare il verbale di contestazione, con l'indicazione della somma da pagare quale sanzione amministrativa, unitamente al prospetto dimostrativo ed all'eventuale processo verbale di sequestro, con comunicazione immediata e contestuale, all'ispettore ripartimentale delle foreste della provincia ove é stata commessa l'infrazione, quale autorità amministrativa competente per territorio, e, per conoscenza, alla Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia. Analogamente dovranno comportarsi le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 27, comma 2°, legge n. 157/92).
Sempre all'ispettore ripartimentale delle foreste dovrà essere inviata la ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa o il rapporto con la prova dell'eseguita contestazione o notificazione in caso di non avvenuta conciliazione da parte del trasgressore.
Nei casi in cui la legge regionale n. 33/97 prevede anche il ritiro del tesserino e nell'ipotesi di esercizio della caccia in forma diversa da quella prevista dall'art. 17 della più volte citata legge regionale n. 33/97 comportante, a mente dell'art. 31, comma 1°, lett. a) della legge n. 157/92, la sospensione della licenza di caccia, gli organi di P.G. e di P.S. accertanti daranno immediata comunicazione all'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti, nonché alla Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia.
Nel caso in cui la trasgressione commessa rivesta il carattere di fatto delittuoso, per le violazioni previste dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli ufficiali e gli agenti di P.G. e di P.S. invieranno notizia di reato alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale della giurisdizione ove è stato commesso il fatto, con l'eventuale materiale sequestrato nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura penale, mettendo a conoscenza il competente ispettore ripartimentale delle foreste e la Ripartizione faunistico-venatoria della medesima provincia, fermo restando che l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative resta subordinata e condizionata alle risultanze tutte delle determinazioni assunte dal giudice ordinario. Resta evidente che eventuali altre trasgressioni - commesse coevamente - non rientranti in fatti costituenti reato vanno perseguite secondo la regola ordinaria.
In caso di sequestro di fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali e gli agenti di P.G. e di P.S. la consegneranno alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, provvedendo però alla liberazione se la fauna sequestrata in campagna è viva e risulta liberabile, dando atto della consegna o della liberazione in apposito verbale, ai sensi del comma 4° dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2.  La Ripartizione faunistico-venatoria, appena ricevuta la comunicazione del verbale di contestazione, entro le successive 48 ore, relazionerà all'ispettore ripartimentale delle foreste sull'eventuale recidività del trasgressore come desunta dallo schedario anagrafico generale dei titolari di licenza di caccia (art. 8, comma 2°, lett. g ed art. 13, comma 1°, lett. i della legge regionale n. 33/97).
E' da puntualizzare che si è in presenza di recidiva allorquando venga reiterata «nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva» la medesima violazione (infrazione) sanzionata dall'art. 32 della legge regionale n. 33/97 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9). La Ripartizione faunistico-venatoria comunicherà, pertanto, se risulta già commessa nella stessa stagione venatoria o in quella immediatamente precedente la medesima violazione rientrante nelle fattispecie sopra elencate. Relazionerà, altresì, sulle infrazioni commesse dal trasgressore nell'arco temporale di cinque anni al fine di fornire elementi di valutazione per l'applicazione, da parte dell'ispettore ripartimentale delle foreste, della sanzione nella misura superiore al minimo.
L'ispettore ripartimentale delle foreste provvederà quindi a tutti gli incombenti connessi agli adempimenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tutti i provvedimenti adottati dall'ispettore ripartimentale delle foreste (ordinanze, ingiunzioni al pagamento, decreti di archiviazione, ecc.) dovranno comunque essere portate a conoscenza (notificati) di tutte le Ripartizioni faunistico-venatorie. Nel caso di cacciatori provenienti da altre regioni, l'ispettore ripartimentale delle foreste comunicherà i provvedimenti adottati anche agli enti elencati nell'allegato "A" ed al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Nell'ipotesi di sussistenza della recidiva, l'ispettore ripartimentale delle foreste provvederà a notificare apposito verbale di contestazione della recidiva al trasgressore entro 60 giorni dalla data dell'accertamento della violazione contestata o notificata; notificherà cioè apposito verbale di contestazione per la differenza fra la sanzione prevista in caso di recidiva (da 1 a 3 milioni, comma 6°, art. 32 della citata legge regionale n. 33/97) e la sanzione precedentemente contestata.
L'ispettore ripartimentale delle foreste provvede inoltre a comminare - ove prevista - la pena accessoria del ritiro del tesserino, disponendo il ritiro del tesserino regionale per il periodo stabilito con ordinanza ingiunzione da notificare al trasgressore e da trasmettere per l'esecuzione agli enti di seguito indicati.
Il ritiro per i cacciatori residenti nella Regione siciliana dovrà essere eseguito dal sindaco del comune di residenza del trasgressore, incaricato altresì, della restituzione dello stesso tesserino al termine del periodo di ritiro, o della consegna del tesserino relativo alla successiva stagione venatoria ove l'arco temporale durante il quale il tesserino regionale deve essere ritirato superi la stagione venatoria. Lo stesso sindaco, in quest'ultimo caso, procederà all'invio alla Ripartizione faunistico-venatoria del tesserino ritirato al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 31, comma 6°, secondo periodo.
Il sindaco, inoltre, resta obbligato a dare comunicazione dell'avvenuto ritiro e della successiva restituzione o consegna del tesserino regionale, all'ispettore ripartimentale delle foreste.
Relativamente ai cacciatori provenienti da altre regioni, l'ispettore ripartimentale delle foreste, notificherà il provvedimento di ritiro al trasgressore ed agli enti preposti elencati nell'allegato A, per la sua esecuzione; copia del provvedimento dovrà pervenire al competente gruppo di lavoro di questo Assessorato.
L'ispettore ripartimentale delle foreste provvede, altresì ad effettuare le comunicazioni al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore, previste dal comma 5° dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nell'ipotesi di cui all'art. 42, comma 7°, l'ordinanza ingiunzione di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, notificata al trasgressore, dovrà essere eseguita dal sindaco del comune dal quale è stata rilasciata la licenza.
3.  Ciascuna Ripartizione faunistico-venatoria, nelle more della informatizzazione del settore, dovrà comunicare la notizia dell'avvenuta contestazione, ricevuta dagli organi di P.G. e di P.S., a tutte le altre Ripartizioni faunistico-venatorie in modo di assicurare il continuo aggiornamento delle notizie sui cacciatori trasgressori recidivi, relative a tutti i cacciatori residenti nella Regione siciliana, nonché ai cacciatori di altre regioni ammessi all'esercizio venatorio nell'isola.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno, ove non lo abbiano già fatto, a trasmettere immediatamente all'ispettore ripartimentale delle foreste tutti i verbali di contestazione elevati a far data dal 2 settembre 1997, in proprio possesso, ovviamente corredati dalle relazioni, nonché le contestazioni per le quali alla data del 2 settembre 1997 non è stata emessa ordinanza ingiunzione ovvero archiviazione. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà, altresì, a dare immediata comunicazione all'ispettore ripartimentale delle foreste dell'avvenuto pagamento delle sanzioni comminate con i verbali di contestazione elevati, allorquando ne abbia conoscenza dalla quietanza di pagamento della Cassa regionale eventualmente trasmessa a detto ufficio anzicché all'ispettore ripartimentale delle foreste.
4.  Al fine di uniformare la procedura e la relativa modulistica, si allegano:
1)  schema verbale di contestazione;
2)  schema prospetto dimostrativo per il calcolo delle sanzioni;
3)  schema verbale di sequestro;
4)  elenco dei conti correnti postali intestati al «cassiere della Regione siciliana, capo 8, capitolo 2306», su cui il trasgressore deve effettuare il versamento delle oblazioni.
Si allega, inoltre, il prospetto riepilogativo dei divieti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, nonché elenco riepilogativo delle sanzioni previste dalle citate leggi.
Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie venatorie volontarie, con apposita circolare saranno diramate specifiche disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato A
Regione Abruzzo
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 66100 Chieti;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 67100 L'Aquila;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 65100 Pescara;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 64100 Teramo;
Regione Basilicata
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 85100 Potenza;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia e pesca - 75100 Matera;
Regione Calabria
-  Assessorato regionale agricoltura, caccia e pesca (galleria Mancuso), via San Nicola n. 9 - 88100 Catanzaro;
Regione Campania
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 80100 Napoli;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 82100 Benevento;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 81100 Caserta;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 83100 Avellino;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia - 84100 Salerno;
Regione Emilia Romagna
-  Provincia di Piacenza, servizio vigilanza, caccia e pesca, corso Garibaldi n. 50 - 29100 Piacenza;
-  Provincia di Parma, Assessorato caccia e pesca, piazzale della Pace n. 1 - 43100 Parma;
-  Provincia di Reggio Emilia, servizio caccia e pesca, piazza Gioberti n. 4 - 42100 Reggio Emilia;
-  Provincia di Modena, IV dipartimento, servizio caccia e pesca, via Rainusso, n. 144 - 41100 Modena;
-  Provincia di Bologna, III dipartimento, servizio tutela e sviluppo fauna, via Malvasia n. 4 - 40131 Bologna;
-  Provincia di Ferrara, servizio gestione territorio protezione flora e fauna, via Bologna n. 534 - 44100 Chiesuol del Fosso;
-  Provincia di Ravenna, settore agricoltura, caccia e pesca, piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 - 48100 Ravenna;
-  Provincia di Forlì, settore agricoltura e forestazione, servizio programmazione e gestione flora e fauna - 47100 Forlì;
-  Provincia di Rimini, servizio caccia e pesca, piazzale Bornaccini n. 1 - 47037 Rimini;
Regione Friuli Venezia Giulia
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 33100 Udine;
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 34170 Gorizia;
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 34100 Trieste;
-  Amministrazione provinciale, comitato provinciale della caccia - 33170 Pordenone;
Regione Lazio
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, via Aurelio Saffi n. 49 - 01100 Viterbo;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, via Salaria n. 5 - 02100 Rieti;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia (palazzo della provincia), via A. Costa n. 6 - 04100 Latina;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia, piazza Gramsci n. 15 - 03100 Frosinone;
Regione Liguria
-  Amministrazione provinciale, area ambiti naturali, via G. Maggio n. 3 - 16147 Genova;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 18100 Imperia;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 19100 La Spezia;
-  Amministrazione provinciale, servizio caccia e pesca - 17100 Savona;
Regione Lombardia
-  Amministrazione provinciale, settore agro-silvo-pastorale caccia e pesca, via Fratelli Calvi n. 10 - 24100 Bergamo;
-  Amministrazione provinciale, Assessorato caccia e pesca, servizio caccia e pesca, via Milano n. 13 - 25100 Brescia;
-  Amministrazione provinciale, Assessorato turismo, caccia e pesca, settore risorse ambientali, via Borgovico n. 148 - 22100 Como;
-  Amministrazione provinciale, settore 4°, ambiente ed ecologia, servizio faunistico, corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona;
-  Amministrazione provinciale, settore ambiente ed ecolo-gia, ufficio caccia e pesca, via Marco D'Oggiono n. 15 - 23900 Lecco;
-  Amministrazione provinciale, settore programmazione territoriale ed urbanistica, difesa dell'ambiente, caccia e pesca vigilanza, servizio caccia, pesca, parchi e riserve, via Achille Grandi n. 6 - 20075 Lodi;
-  Amministrazione provinciale, settore natura tempo libero e sport, servizio tempo libero, ufficio caccia e pesca, via Principe Amedeo n. 30 - 46100 Mantova;
-  Amministrazione provinciale, settore ecologia, unità organizzativa caccia e pesca, viale Piceno n. 60 - 20129 Milano;
-  Amministrazione provinciale, Assessorato agricoltura e riserve naturali, ufficio caccia e pesca, via Taramelli n. 2 - 27100 Pavia;
-  Amministrazione provinciale, settore attività produttive, servizio agricoltura, caccia e pesca, via Vittorio Veneto - 23100 Sondrio;
-  Amministrazione provinciale, servizio gestione faunistica e tutela ambientale, via Campigli n. 5 - 21100 Varese;
Regione Marche
-  Regione Marche, servizio sport, caccia, pesca e tempo libero, via Gentile da Fabriano n. 9 - 60100 Ancona;
Regione Molise
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Roma - 86100 Campobasso;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Berta - 86019 Isernia;
Regione Piemonte
-  Assessorato regionale agricoltura, settore caccia e pesca, ufficio contenzioso della caccia, piazza Castello n. 165 - 10100 Torino;
Regione Puglia
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Amendola n. 189 - 70100 Bari;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, presso I.P.A.I., via 1° Longobardo n. 23 - 72100 Brindisi;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Umberto I n. 16 - 73100 Lecce;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza XX Settembre - 71100 Foggia;
-  e per conoscenza alla Regione Puglia, settore caccia e pesca, viale Unità d'Italia, n. 24/D - 70124 Bari;
Regione Sardegna
-  Assessorato regionale difesa dell'ambiente, Comitato regionale faunistico, via Biasi n. 7 - 09100 Cagliari;
Regione Toscana
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza Libertà n. 3 - 52100 Arezzo;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Galliano n. 78 - 50100 Firenze;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Trieste n. 5 - 58100 Grosseto;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Grande n. 110 - 57100 Livorno;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Matteucci n. 176 - 55100 Lucca;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza Aranci - 54100 Massa;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, piazza V. Emanuele II n. 14 - Pisa;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, corso Gramsci n. 110 - 51100 Pistoia;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Baldinucci n. 10 - 50047 Prato;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via delle Sperandie n. 47 - 53100 Siena;
Regione Umbria
-  Amministrazione provinciale, servizio programmazione faunistica, via Palermo n. 21 - 06100 Perugia;
-  Amministrazione provinciale, servizio programmazione faunistica, via Plinio il Giovane n. 21 - 05100 Terni;
Regione Val d'Aosta
-  Regione autonoma Val d'Aosta, Presidenza della Giunta regionale, servizio sanzioni amministrative, piazza Deffeyes n. 1 - 11100 Aosta;
Regione Veneto
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via dei Colli n. 4 - 35100 Padova;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Casalini n. 10 - 45100 Rovigo;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via C. Battisti n. 30 - 31100 Treviso;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, viale Mazzini n. 75 - 36100 Vicenza;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via Leani n. 10 - 37100 Verona;
-  Amministrazione provinciale, ufficio caccia, via San Marco n. 2662 - 30100 Venezia;
Provincia autonoma di Bolzano
-  Amministrazione provincia autonoma Bolzano, ufficio caccia e pesca, via Brennero n. 6 - 39100 Bolzano;
Provincia autonoma di Trento
-  Amministrazione provincia autonoma Trento, servizio faunistico, ufficio contenzioso, via G. B. Trener n. 3 - 38100 Trento.

Allegato 1

INTESTAZIONE UFFICIO

N. ............... reg.
VERBALE DI CONTESTAZIONE

per violazione degli artt.   legge regionale n. 33/97; 
artt.   calendario venatorio 19....../19......; 

artt. ............................................................ legge n. 157/92.
NATURA DELL'INFRAZIONE

   
   
Trasgressore    
   
In concorso di persona con:    
verbale n. .............................. del    
2)  -     
verbale n. .............................. del    
3)  -     
verbale n. .............................. del    
4)  -     
verbale n. .............................. del    
Munito di porto d'armi n.   di libretto. 
Rilasciato dalla questura di    
in data   dell'anno millenovecentonovanta ............ 
dichiariamo noi sottoscritti    
   
ufficial.../agent... di polizia giudiziale, in servizio c/o    
   
che il giorno   del  
mese di   dell'anno 19......... 
alle ore ............... nella contrada    
in territorio del comune di    
abbiamo accertato quanto segue    
   

Questo fatto costituisce violazione agli articoli di legge e regolamenti sopra citati.
Al momento della contestazione il trasgressore, a titolo di discolpa ha dichiarato    
   
quanto sopra abbiamo redatto il presente verbale che viene sottoscritto da noi accertanti, ad ogni effetto di legge, oggi    
   

AVVISO DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

In applicazione degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa, determinata in L. .................................... ( 
da versare sul conto corrente postale n.    
intestato a «cassiere della Regione siciliana Banco di Sicilia», specificando la causale del versamento ed inviando la ricevuta all'ispettore ripartimentale delle foreste di    
entro la data del   pari 

a sessanta giorni della contestazione della violazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento come sopra indicato, si procederà secondo il disposto degli artt. 17 e 10 della legge n. 689/81.
Entro 30 giorni dalla contestazione e notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'ispettore ripartimentale delle foreste di    

scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.
Fatti salvi l'applicazione della sanzione amministrativa da 1 a 3 milioni ed il ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi ove venisse accertato che la violazione è stata nuovamente commessa nella stagione venatoria in corso o in quella immediatamente precedente (art. 32, comma 6°, legge regionale n. 33/97).
  I verbalizzanti Il trasgressore 
           
   

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto    
in servizio c/o    
ho notificato/contestato il presente verbale al sopracitato trasgressore consegnandone copia nelle mani di    
   

...................................., lì ..............................
  Il notificato Il notificatore 
           


Allegato 2

INTESTAZIONE UFFICIO

Prospetto dimostrativo per violazioni legge sulla caccia commesse da    
   
nato a   provincia (.........) 
il   relativo al processo verbale 
di contestazione n. ............... del    


La somma da pagare in misura ridotta, specificata nel verbale, è stata determinata in armonia al disposto degli artt. 8 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come sotto specificato:
1.  Valutazione comparativa
a)  cumulo delle sanzioni previste per le violazioni commesse:
b)  sanzione prevista per la violazione più grave:
minimo £. .............................. massimo £. ..............................
1/3 del massimo  £. ........................ elevata sino al triplo 

doppio del minimo
c)  sanzione unica prevista per la violazione commessa:
minimo £. .............................. massimo £. ..............................
1/3 del massimo  = ........................ £. .............................. 

doppio del minimo
2.  Somma contestata/notificata per il pagamento in misura ridotta
Per la determinazione della sanzione la somma presa in considerazione è stata desunta dal precedente punto «.................................» perché più favorevole al trasgressore. Pari a £.    
spese di procedimento    

£. .................................... Totale £. ....................................
...................................., lì ..............................
  I verbalizzanti 
   
   
   
      Visto 
       


Allegato 3
INTESTAZIONE UFFICIO

VERBALE DI SEQUESTRO

A carico di (1)    
   
attinente al reato di cui all'art.   della legge n. 157/92 
giusta notizia di reato in data    
del (2)  
per (3)    
il giorno    
in località    
territorio del comune    


L'anno millenovecentonovanta ............... addì    
del mese di    
alle ore (4)    
i sottoscritti    
del (2)    
ufficial...... ed agent...... di polizia giudiziaria, ha    

proceduto al sequestro, ai sensi degli artt. 354 e 355 del C.P.P. dei sotto elencati oggetti e/o selvaggina, perché attinenti alla violazione sopra riportata ed al fine di assicurarne la prova:
1)  selvaggina viva liberabile    
2)  selvaggina viva non liberale    
3)     
4)     
Gli oggetti sequestrati, confezionati e sigillati, saranno depositati presso (5)    
   
La selvaggina di cui al punto 1) è stata liberata in loco. La selvaggina di cui al punto 2) non immediatamente liberabile sarà consegnata alla Ripartizione faunistico-venatoria di    
   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in quattro copie di cui l'originale per (6)    
una copia per il trasgressore, una copia per l'ispettore ripartimentale delle foreste di    

e una per gli atti di questo ufficio.
  Il trasgressore I verbalizzanti 
           
       

NOTE
1)  Specificare sommariamente le cose sequestrate.
2)  Indicare l'ufficio di appartenenza degli organi accertanti.
3)  Natura dell'infrazione.
4)  Indicare il luogo dove viene redatto il verbale.
5)  Cancelleria della procura della Repubblica di    

6)  L'autorità giudiziaria.
Allegato 4
CAPO 8° - CAPITOLO 2306

-  Agrigento  c/c postale 00229922 
-  Caltanissetta  c/c postale 00217935 
-  Catania  c/c postale 12202958 
-  Enna  c/c postale 11191947 
-  Messina  c/c postale 11669983 
-  Palermo  c/c postale 00302901 
-  Ragusa  c/c postale 10694974 
-  Siracusa  c/c postale 11429966 
-  Trapani  c/c postale 00221911 


Allegato 5
DIVIETI

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
-  art. 3;
-  art. 21;
-  art. 5, comma 3°;
-  art. 19, comma 3°;
-  art. 20, commi 1° e 3°;
-  art. 21;
-  art. 22;
-  art. 25;
-  art. 26;
-  art. 28, comma 7°;
-  art. 33;
-  art. 39;
-  art. 42;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
-  art. 21.

Allegato 6
SANZIONI

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
-  art. 5, comma 3°;
-  art. 32;
-  art. 33, comma 6°;
-  art. 39, commi 3° e 4°;
-  art. 42, comma 7°;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
-  art. 30;
-  art. 31;
-  art. 32.
(98.7.348)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 3 marzo 1998, n. 4/Gab.
Programma regionale di finanziamento per l'anno 1998 del cap. 69901, concernente spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza degli enti locali della Regione.
Agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85
Alla Corte dei conti
Ufficio controllo atti lavori pubblici
Per le opere necessarie alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza degli enti locali della Regione, questoAssessorato concede il finanziamento ai sensi della legge regionale n. 23/69.
Al fine di redigere il programma regionale di finanziamento regionale del capitolo 69901 per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti interessati dovranno trasmettere a questo Assessorato:
1)  istanza di finanziamento a firma del legale rappresentante dell'ente; nella stessa istanza deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata istanza di finanziamento ad enti diversi dalla Regione e ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
2)  delibera della giunta municipale di incarico al professionista munita del visto di esecutività;
3)  delibera del consiglio comunale di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche (triennio 1998-2000) munita del visto di esecutività;
4)  originale e 1 copia del progetto corredato da:
a)  delibera della giunta municipale di approvazione in linea amministrativa del progetto stesso munita del visto di esecutività;
b)  parere tecnico espresso da uno degli uffici od organi fra quelli indicati dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e di igiene ai sensi dell'art. 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
d)  nulla osta dell'ente parco nel caso in cui l'opera ricada all'interno del parco stesso;
e)  parere igienico-sanitario reso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
f)  nulla osta dell'Ispettorato regionale alle foreste nel caso in cui l'opera ricada in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
g)  nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali quando l'opera ricade in zone sottoposte a vincolo (zone di interesse naturale, ambientale e paesaggistico, zone vicine a corsi d'acqua, ecc.);
h)  dichiarazione resa ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 21/85 attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata purché sia pendente il perfezionamento della procedura prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775: "Approvazione del T.U. delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici";
i)  potabilità dell'acqua utilizzata rilasciata dal L.I.P.;
l)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente concernente la presenza nell'ufficio tecnico di ingegnere o architetto ai fini dell'attribuzione delle funzioni di ingegnere capo nel caso in cui l'importo dell'opera sia superiore a 1 milione di E.C.U.
Le istanze che riguardino la concessione di finanziamenti per ricerche idriche in aree soggette a tutela della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 94 del T.U. n. 1775/33 devono essere corredate dal nulla osta rilasciato dall'ufficio del Genio civile competente per territorio nonché del nulla osta, ai sensi dell'art. 102 del predetto T.U. n. 1775/33, rilasciato dal Provveditorato OO.PP.
Nel caso le istanze riguardino opere per l'utilizzo di risorse idriche che ricadono nell'ambito dello stesso comune, sempre che le stesse siano utilizzate esclusivamente da utenze dello stesso comune, occorre l'autorizzazione sanitaria da rilasciarsi dal sindaco; nel caso le opere ricadano in comune diverso da quello che fa istanza l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Assessorato regionale della sanità; nel caso le istanze riguardino opere per l'utilizzazione di acque superficiali e profonde di cui all'art. 2, lettera "t", del decreto 18 novembre 1994 dell'Assessorato regionale della sanità, occorre la classificazione delle acque stesse per il successivo utilizzo del consumo umano rilasciata dal medesimo Assessorato regionale della sanità.
La richiesta di finanziamento, con i relativi allegati, deve pervenire inAssessorato entro e non oltre il 30 giugno 1998. Si precisa che non verranno prese in considerazione integrazioni di documenti trasmessi successivamente al suddetto termine; pertanto, la mancanza di uno dei documenti sopra elencati comporterà l'esclusione dell'istanza stessa.
  L'Assessore: MANZULLO 

(98.10.546)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 2 marzo 1998, n. 296.
Borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani - Premio assicurativo INAIL.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro
e formazione professionale
Si porta a conoscenza che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38, serie generale, parte prima del 16 febbraio 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai datori di lavoro, per le borse di lavoro, e ai soggetti utilizzatori, per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, è concessa una riduzione del 50% del premio INAIL, determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.10.503)
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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 12 gennaio 1998, n. 1.
Propaganda turistica nella Regione siciliana per l'anno 1998.

Attraverso l'elaborazione del Piano regionale di propaganda turistica 1998, l'Amministrazione regionale intende avviare una politica di programmazione a lungo, medio e breve termine che prefiguri obiettivi chiaramente individuati e percorsi strategici nettamente delineati.
Tra gli obiettivi prioritari che si prefigge l'Amministrazione regionale si individuano:
- avvio di un serio processo di destagionalizzazione dei flussi turistici;
- riconquista di quote di mercato relative ai tradizionali bacini di utenza;
-  identificazione di standards qualitativi dei servizi che consentono il riposizionamento strategico del prodotto.
Inoltre bisognerà tenere conto dell'assoluta esigenza di valorizzare le aree turistiche minori con la duplice finalità:
- di inserire nei circuiti turistici le località della Sicilia ritenute marginali ma che sono in grado di offrire realtà diversificate di notevole interesse;
-  di decongestionare le aree turistiche particolarmente sovraffollate nei periodi di alta stagione.
Le strategie che l'Amministrazione intende attuare per il raggiungimento degli obiettivi sono:
A)  confezionamento nuova immagine;
B)  unificazione formato e caratteristiche materiale di propaganda;
C) realizzazione di guide turistiche tematiche e/o per itinerari;
D)  realizzazione CD Rom informativo;
E) spedizione e distribuzione materiale promoturistico.
Per l'attuazione di tali strategie si rende necessario pervenire a:
1)  individuazione del prodotto turistico;
2)  marketing turistico;
3)  sostegno del prodotto turistico;
4)  individuazione dei mercati;
5)  destagionalizzazione.
Per quanto riguarda l'individuazione del prodotto turistico si prevede, a breve termine, di sostenere taluni segmenti turistici già individuati e sperimentati negli anni precedenti e per i quali esistono già le condizioni (strutturali e dei servizi connessi) di pronta commercializzazione, quali:
1)  turismo culturale;
2) turismo mare - sole - ambiente;
3)  turismo termale.
Inoltre si ritiene di privilegiare nuovi segmenti e in particolare:
1)  turismo sportivo;
2)  agriturismo, turismo religioso;
3)  così detto turismo bianco.
Per quanto riguarda il markenting turistico si intende pervenire a:
1) informatizzazione dell'Osservatorio turistico;
2) realizzazione servizi informativi mediante reti telematiche;
3) iniziative di informazione e di sostegno all'offerta turistica;
4)  indagini di mercato e studi.
Per quanto riguarda il sostegno del prodotto turistico si prevede:
1)  organizzazione e/o partecipazione a borse e fiere del turismo;
2)  organizzazione e/o partecipazione a iniziative promozionali in Italia e all'estero in occasione di grandi eventi sportivi, culturali, spettacolari, mostre ed enogastronomici;
3)  realizzazione di educational tours;
4) realizzazione di workshops;
5) incentivi agli operatori;
6)  accoglienza in Sicilia;
7)  coinvolgimento e valorizzazione di gruppi folk, teatri popolari tradizionali e associazioni di tradizioni popolari;
8)  partecipazione a progetti di settore in collaborazione con Enit, Dipartimento del turismo, Unione europee O.N.U.
Per quanto riguarda l'individuazione dei mercati di intervento saranno presi in considerazione il mercato estero e il mercato italiano, per i quali è prevista rispettivamente una quota pari al 70% e al 30% dello stanziamento di bilancio.
Relativamente al mercato estero l'intervento è destinato prioritariamente a:
-  Germania, Gran Bretagna, Francia, Belgio;
-  USA e Canada;
-  Russia e C.S.I.;
-  Giappone ed Estremo oriente;
- Penisola scandinava (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia).
Relativamente al mercato italiano sarà esclusivamente attenzionato il centro e nord Italia.
Per ogni singolo mercato precedentemente individuato la promozione si svilupperà, secondo le specifiche caratteristiche e in sinergia con l'Enit, con il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le Aziende provinciali per l'incremento turistico, con le Aziende di soggiorno e turismo, con le Aziende termali, con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in campo regionale, (Uras, Fiavet, Faita, Anac, Asnat, Assoturismo, Assoviaggi etc.).
Le strategie individuate saranno realizzate direttamente dall'Assessorato che si avvarrà, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi, dei mezzi ritenuti più idonei, avvalendosi anche delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.
Soltanto per quanto attiene gli interventi operativi ed incentivi a favore degli operatori turistici si indicano le direttive che di seguito si riportano:
Interventi operativi ed incentivi agli operatori turistici
Attività promozionale e propagandistica degli operatori turistici.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti interviene a sostegno dell'attività promozionale e propagandistica, svolta fuori dell'ambito della Sicilia da associazioni di albergatori e da operatori turistici, agrituristici, campeggiatori, agenti di viaggio, singoli e associati, nazionali ed esteri, destinando a tal fine il 20% dello stanziamento previsto nel P.R.P.T. per "il sostegno del prodotto turistico", di cui il 70% per il mercato estero e il 30% per il mercato italiano.
La Regione siciliana è interessata alla realizzazione di iniziative promopubblicitarie volte ad incrementare il movimento turistico verso la Sicilia che si intendano porre in essere nei mercati sottospecificati, specialmente nel periodo di bassa stagione e ciò al fine di consentire l'apertura delle strutture ricettive anche nel periodo suindicato:
Mercato italiano  percentuale 30% 
Mercato estero  percentuale 70% 

di cui
-  Germania, Gran Bretagna,  percentuale 40% 

Francia, Belgio
-  USA e Canada  percentuale 20% 
-  Russia e C.S.I.  percentuale 10% 
-  Giappone ed Estremo oriente  percentuale 15% 
-  Penisola scandinava (Svezia,  percentuale 10% 

Norvegia, Danimarca e Finlandia)
-  Altri mercati  percentuale  5% 

Gli interventi finanziari regionali, destinati all'incentivazione dei mercati sopraindividuati, verranno ripartiti tra le iniziative promopubblicitarie sottoelencate secondo le relative percentualizzazioni a fianco indicate, tenendo presente che sarà data priorità alle iniziative che mirano a convogliare un considerevole flusso di turisti verso la Sicilia nel periodo di bassa stagione:
1) produzione e stampa di materiale promopubblicitario (brochures, depliants, pieghevoli etc.), nonché spese relative alla distribuzione, acquisto spazi pubblicitari, negli stampati dei tour-operators o su riviste specializzate di settore (la riproduzione di tutto di materiale promopubblicitario dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato previa presentazione degli esecutivi di stampa in uno all'istanza) - 15%;
2)  Educational tours per agenti di viaggio e giornalisti (il numero dei partecipanti non può essere superiore a n. 20 unità e l'inizio degli stessi deve essere comunicato all'Assessorato almeno 15 giorni prima dell'arrivo in Sicilia) - 45%;
3)  partecipazione a borse del turismo e/o works shop (riservato agli operatori siciliani che dovranno presentare copia dei pacchetti da proporre con indicazione del segmento turistico da promozionare; l'intervento assessoriale viene previsto soltanto per le spese di viaggio) - 40%.
Si specifica che l'intervento finanziario relativo al precedente punto 1) terrà conto esclusivamente della promozione riguardante la Sicilia. Nell'ipotesi di promozione di prodotti concernenti altre destinazioni turistiche non viene previsto alcun intervento finanziario da parte dell'Amministrazione regionale.
Questa Amministrazione determinerà la misura percentuale dei singoli interventi finanziari sulla base di elementi atti ad individuare le potenzialità operative dei singoli richiedenti, tenendo presente che ogni singolo intervento finanziario regionale non potrà superare il 60% della spesa prevista da parte dell'ente richiedente.
Le associazioni di albergatori, gli operatori turistici, agrituristici, campeggiatori e agenti di viaggio, singoli od associati, nazionali ed esteri, che intendono accedere direttamente ai finanziamenti regionali per l'anno 1998, previsti dalla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare pervenire la sottoelencata documentazione, in duplice copia:
1)  istanza in carta legale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 642/72, da redigere secondo l'allegato schema e da presentare, per l'anno 1998, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno, concernente la richiesta di intervento finanziario per l'attività promozionale che si intende realizzare nel singolo Paese individuato all'interno di ciascun mercato turistico. Ogni istanza dovrà altresì contenere:
- dichiarazione di impegno ad apporre, su tutto il materiale promopubblicitario prodotto, il logotipo della Regione siciliana che potrà essere richiesto al gruppo di lavoro 12 di questo Assessorato;
- la dichiarazione che il bilancio del piano promozionale da realizzare è stato redatto sulla base degli attuali costi ed a seguito di indagine di mercato;
2) dettagliato piano tecnico-economico sull'attività promozionale da svolgere, con l'indicazione dei singoli costi previsti per ogni iniziativa promozionale, per cui occorre specificare:
-  quantità e formato del materiale promopubblicitario e canale di distribuzione;
-  modalità operative delle altre iniziative che si intendono realizzare in conformità dei criteri della presente circolare.
Detto piano dovrà essere corredato di ogni elemento atto ad individuare i mezzi da impiegare e le modalità da seguire, nonché gli obiettivi che si intendono perseguire con specifico riferimento al mercato turistico prescelto;
3)  relazione sulla precedente attività svolta dall'operatore, con particolare riguardo all'attività promozionale già svolta in favore della Sicilia nell'ultimo triennio, specificando il numero delle presenze turistiche assicurate nell'Isola ed i risultati raggiunti ai fini turistici;
4)  relazione sulla struttura commerciale e di distribuzione posseduta dall'operatore, con particolare riguardo al mercato di intervento considerato;
5)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la titolarità del richiedente a rappresentare legalmente l'ente, ovvero, nel caso di richiedenti stranieri, altra documentazione equipollente, non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione dell'istanza;
6)  dichiarazione, autenticata nelle forme di legge, circa l'insussistenza di procedure concorsuali in corso ovvero di procedimenti penali in corso;
7)  stato di famiglia e certificato di residenza del legale rappresentante, ovvero, nei casi di richiedenti stranieri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68, con la quale il rappresentante legale dell'ente richiedente attesta la propria residenza anagrafica e la composizione del proprio nucleo familiare.
Nel caso di operatori stranieri l'autenticazione della firma sull'istanza di cui ai punti 1) e 6) della presente dovrà essere effettuata presso i consolati e/o le ambasciate d'Italia all'estero ai sensi dell'art. 17 della legge n. 15/68.
La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti comporta il rigetto dell'istanza.
Per ogni singola richiesta di intervento finanziario per ciascun mercato considerato dovrà essere inoltrata apposita e specifica istanza. Istanze contenenti richieste per diversi mercati verranno rigettate.
I programmi promozionali devono essere realizzati interamente entro il 31 dicembre 1998 (termine perentorio).
Sulla scorta delle richieste regolarmente pervenute si provvederà a determinare il piano degli interventi finanziari di questo Assessorato. Le insindacabili determinazioni di questa Amministrazione verranno tempestivamente comunicate agli interessati, i quali, in caso di accettazione dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, dichiarazione di accettazione dell'intervento finanziario assessoriale resa nelle forme di legge, con obbligo di realizzare l'intero programma promopubblicitario proposto ed approvato da questo Assessorato.
Poiché non è previsto alcun intervento finanziario parziale in relazione ad una parziale esecuzione del programma promopubblicitario sottoposto e approvato, la realizzazione dell'intero programma o quanto meno dell'80% dello stesso è condizione essenziale per la corresponsione dell'intero intervento o della quota parte proporzionale a quanto realizzato.
Si ravvisa l'opportunità che gli educational tours vengano possibilmente realizzati in occasione delle manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale che si svolgeranno in Sicilia.
A carattere generale si specifica che tutta la documentazione prodotta in lingua estera dovrà essere tradotta in lingua italiana.
Liquidazione degli interventi finanziari
La liquidazione degli interventi finanziari avverrà, dopo la realizzazione dell'intero programma promopubblicitario sottoposto ed approvato, entro i 60 giorni successivi alla presentazione del conto consuntivo generale corredato della seguente documentazione in duplice copia:
1)  dettagliata e analitica relazione finale sull'intero programma promozionale realizzato;
2)  conto consuntivo finanziario dell'intero programma promozionale realizzato, sottoscritto dal legale rappresentante;
3)  elenco di tutte le fatture prodotte. A detto elenco devono essere allegate le relative fatture in originale sino alla copertura dell'intervento finanziario regionale e in fotocopia, per il riscontro contabile, sino alla copertura dell'intero conto consuntivo relativo al programma promopubblicitario realizzato;
4)  dichiarazione, resa ai sensi di legge, che nei confronti dei dipendenti sono stati applicati i contratti di lavoro del settore.
Le fatture dovranno essere quietanzate con timbro e firma della ditta emittente, regolarizzate agli effetti fiscali e dovranno contenere l'esplicito riferimento all'iniziativa promozionale realizzata.
Tipologia documentazione da produrre
1)  Produzione e stampa di materiale pubblicitario (brochures, depliants, pieghevoli, etc.) nonché spese relative alla distribuzione, acquisto di spazi pubblicitari negli stampati dei tours operators o su riviste specializzate di settore.
Alle fatture inerenti pagamenti relativi a produzione e stampa di materiale pubblicitario ed acquisto di spazi pubblicitari negli stampati dei tours operators devono essere allegati i campioni del materiale prodotto con l'apposizione del logotipo della Regione siciliana - Assessorato regionale turismo e trasporti - mentre i giustificativi di spesa relativi a spedizione e distribuzione del materiale pubblicitario devono essere corredati dell'elenco dei destinatari del materiale, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e da specifica dichiarazione sulle modalità dell'attuata distribuzione.
2)  Educational tours - Ospitalità per agenti di viaggio, operatori turistici.
Le fatture relative ai servizi alberghieri, con esclusione degli extras, ed, in genere, ad ospitalità/trasporti visite guidate, devono essere corredate da apposito elenco nominativo dei beneficiari che hanno usufruito dei servizi stessi, indicando la qualifica e gli organismi di appartenenza. Eventuali biglietti aerei dovranno essere prodotti esclusivamente in originale, con esclusione di qualsiasi pre-pagato o di altra documentazione di spesa.
3)  Partecipazione a borse del turismo e works shop.
Devono essere prodotti biglietti di viaggio in originale, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta.
La presente circolare rimane in vigore anche per gli anni successivi al 1998, con riserva di integrarla e modificarla, ove occorra.
  L'Assessore: STRANO 


Allegato
SCHEMA DELLA DOMANDA

(per operatori turistici da riprodurre in carta legale

e in duplice copia)

All'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Gruppo XII - Propaganda
Via Notarbartolo n. 9
90141 PALERMO
OGGETTO: Richiesta intervento finanziario per piano promozionale nel mercato turistico    

Esercizio finanziario 1998.
............... sottoscritt......    
nat...... a    
il ................................................ codice fiscale    
nella sua qualità di    
del......    
codice fiscale o partita I.V.A.    
recapito telefonico ................................. fax n.    

ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni
CHIEDE

l'intervento finanziario di questo Assessorato per la realizzazione di un piano promozionale e propagandistico in favore della Regione siciliana per l'anno 1998 nel mercato turistico    

Pertanto dichiara:
-  di impegnarsi ad apporre su tutto il materiale promopubblicitario che verrà prodotto il logotipo della Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
-  che il bilancio del piano promozionale è stato redatto sulla base degli attuali costi ed a seguito di indagine di mercato.
Si allegano, in duplice copia, i sottoelencati documenti:
-  piano tecnico economico sul piano promozionale da realizzare;
-  dettagliata ed analitica relazione illustrativa sul piano promozionale da realizzare;
-  relazione sulla precedente attività promozionale svolta in favore della Sicilia;
-  relazione sulla struttura commerciale e di distribuzione posseduta;
-  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti la titolarità dell'istante a rappresentare legalmente l'ente, oppure nel caso di richiedenti stranieri, documentazione equipollente;
-  dichiarazione, autenticata ai sensi di legge, circa l'insussistenza di procedure concorsuali, nonché di procedimenti penali in corso o di condanne;
-  certificato di residenza e stato di famiglia del legale rappresentante dell'ente, ovvero nel caso di richiedenti stranieri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il legale rappresentante dell'ente richiedente attesta la propria residenza anagrafica e la composizione del proprio nucleo familiare.
Data, ............................................................
Firma del legale rappresentante

   

(autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68)

(98.10.548)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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