PARTE PRIMA |
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SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO
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Statuto del Comune di Racalmuto | Pag. | 3 | |
Statuto della Provincia regionale di Agrigento. Modifiche | » | 24 |
Il Comune di Racalmuto è ente autonomo locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto, fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune di Racalmuto è costituito dalla
comunità e dal territorio delimitato con legge.
Il territorio risulta dalla pianta planimetrica
depositata presso il palazzo di città.
Si estende per Kmq. 67,520 e confina con i territori
dei Comuni di Milena, Bompensiere, Montedoro e Grotte a nord, Montedoro
e Castrofilippo a est, Castrofilippo, Favara e Grotte a sud, Grotte e Comitini
a ovest.
La circoscrizione territoriale del Comune può
essere modificata secondo la normativa regionale, su proposta del consiglio
comunale e previa consultazione popolare, attraverso l'istituto del referendum,
come previsto dal presente statuto.
La sede del Comune è ubicata nel palazzo
di città, sito in via Vittorio Emanuele n. 15.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali
si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze, il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome "Racalmuto" ed ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone
riconosciuti con D.P.C.M. n. 4945.A del 12 maggio 1970, iscritto al registro
araldico dell'archivio centrale il 6 luglio 1970.
Stemma: scudo sannitico contenente un
giovane nudo che indica il silenzio, di fronte ad una torre civica su due
piani, nello sfondo un colle e su questo il castello dei Barresi. Detto
scudo è sormontato da una corona e circondato negli altri tre lati
da un nastro azzurro con la scritta: «Universitas Racalmuti ob mutui
ed silui cor meum enituit».
Gonfalone: consiste in un drappo di un
metro per due del colore degli smalti dello stemma, disposti secondo le
normali partizioni araldiche, ornato di ricami d'argento con al centro
lo stemma come sopra descritto e sormontato dall'iscrizione in argento
«Comune di Racalmuto». Le parti di metallo, le frange ed i
cordoni sono argentati.
Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze,
nelle iniziative rilevanti di carattere sociale, accompagnato dal sindaco
o assessore delegato o consigliere delegato, si può esibire il gonfalone
del Comune nella foggia autorizzata.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini
non istituzionali, sono vietati.
Il Comune di Racalmuto promuove lo sviluppo ed
il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità,
ispirandosi ai principi di libertà, giustizia ed eguaglianza sanciti
dalla Costituzione.
Obiettivi preminenti sono il rispetto della persona
umana e dei suoi valori, il miglioramento della qualità della vita,
nonché il soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione
delle attività per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini,
assicurando una adeguata partecipazione dei medesimi all'organizzazione
sociale, culturale, amministrativa e politica della comunità comunale.
Il Comune di Racalmuto riconosce il ruolo e la
funzione di enti e formazioni sindacali, sociali, culturali, sportivi e
ricreativi, anche come occasione di incontro e di integrazione dei cittadini
e favorisce la loro partecipazione attiva all'amministrazione.
Il Comune riconosce e sostiene, nell'ambito della
sua attività politico-amministrativa, i diritti della famiglia.
Il Comune di Racalmuto persegue, infine, la sostanziale
uguaglianza tra uomini e donne, mediante l'adozione di misure ed azioni
positive per le donne al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscano
la realizzazione delle pari opportunità, ciò, anche, ai sensi
e per gli effetti della legge n. 125/91.
Il Comune di Racalmuto, in conformità ai
principi costituzionali, alle norme internazionali ed ai valori universali
del rispetto e dei diritti inviolabili della persona umana, sancisce il
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
e regionali, condanna i regimi totalitari e riconosce nella pace un diritto
fondamentale dei popoli e delle nazioni. A tal fine, il Comune promuove
la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani, mediante
iniziative di ricerca, di studio, di solidarietà concreta, di educazione,
di informazione, di confronto e di cooperazione con altri enti che tendano
a fare del Comune un territorio di pace, di tolleranza e di non violenza.
Il Comune indica nelle organizzazioni criminali,
comuni e mafiose, un serio ostacolo sulla via del progresso e dello sviluppo
sociale, civile ed economico della Sicilia.
Pertanto, persegue con costanza il raggiungimento
di un elevato grado di cultura antimafiosa e di massimo rispetto delle
legalità ai vari livelli.
Il Comune persegue, in particolare, attraverso
idonee iniziative, una diversa e più avanzata formazione socio-culturale
delle giovani generazioni, per sconfiggere definitivamente il pernicioso
fenomeno mafioso.
Il Comune di Racalmuto realizza le proprie finalità
attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, anche mediante
l'adozione di regolamenti per i vari settori di intervento.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
Per lo svolgimento delle attività e per
l'esercizio delle funzioni proprie, il Comune, può avviare forme
di consultazione, cooperazione e coordinamento politico, programmatico
e gestionale con altri Comuni e con altri enti pubblici.
In particolare i rapporti con gli altri Comuni,
con gli altri enti pubblici e con la Regione siciliana sono informati ai
principi di cooperazione, equi-ordinazione, complementarietà e sussidiarietà
tra le diverse sfere di autonomina.
Il Comune, infine, indirizza la propria azione
alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica
e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico
e di cooperazione.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso
civile, sociale ed economico della propria comunità anche mediante
istituzione di corsi di formazione professionale.
Il Comune di Racalmuto è titolare di proprie
funzioni secondo le leggi statali e regionali ed esercita le funzioni attribuite
o delegate dallo Stato o dalla Regione. Esso concorre alla determinazione
dei fini inclusi nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione
e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Le funzioni proprie del Comune e quelle ad esso
delegate dallo Stato e dalla Regione, sono esercitate nel rispetto delle
leggi e delle norme del presente statuto.
Lo Stato e la Regione concorrono alla disponibilità
delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi
precedenti.
In particolare il Comune esercita le seguenti
funzioni:
A) Igiene, sanità e sicurezza
sociale
Nell'esercizio di tale funzione il Comune predispone
idonee azioni per garantire la pulizia, l'igiene e la salubrità
del centro urbano, delle periferie e degli esercizi pubblici, promuovendo
una adeguata sensibilizzazione della popolazione ed una vera e propria
educazione igienico-sanitaria ed alimentare.
Il Comune promuove, altresì, una generale
politica di prevenzione sanitaria, anche attraverso le strutture della
Unità sanitaria locale operanti nel territorio, quali: il consultorio
familiare, l'equipe pluridisciplinare, l'equipe di tutela dell'igiene mentale,
nonché, anche attraverso le strutture della Provincia regionale
operanti nel territorio quale l'equipe scolastico psico-pedagogica, ecc.
Il Comune assicura un efficiente funzionamento
dell'asilo nido comunale.
Attua, infine, una adeguata vigilanza nell'osservanza
di tutte le norme di legge per il rispetto della sicurezza delle condizioni
di lavoro.
B) Ambiente e sviluppo territoriale
ed urbanistico
Il Comune di Racalmuto condivide il concetto
di limite determinato dalla non rinnovabilità a breve termine delle
risorse naturali fondamentali (aria, acqua, ecc.). Rifiuta, pertanto, l'obiettivo
di sviluppo quantitativo illimitato, puntando al miglioramento della qualità
della vita, alla distribuzione più equa delle risorse, al rigoroso
rispetto dell'ambiente, anche attraverso la piantumazione di un albero
nel territorio comunale per ogni bambino nato.
Subordina lo sviluppo territoriale ed urbanistico
alla corretta valutazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche
ed agrarie del territorio.
Vigila con determinazione allo scopo di prevenire
qualunque tipo di abuso, ambientale o urbanistico.
Promuove un programma di opere pubbliche limitato
alle effettive e comprovate esigenze di sviluppo e di progresso civile
e sociale.
C) Tutela del patrimonio culturale,
storico, artistico, archeologico, architettonico ed archivistico e fondazione
Sciascia
Il Comune di Racalmuto promuove il censimento
scientifico, il restauro, ove necessario, la valorizzazione e lo sviluppo
del patrimonio culturale (anche nelle sue espressioni di dialetto, costumi
e tradizioni popolari), storico, artistico, archeologico, architettonico
ed archivistico, garantendone il godimento da parte della collettività
e utilizzandolo come riferimento per le proprie scelte di indirizzo turistico.
Nell'ambito della propria programmazione culturale,
il Comune dà particolare rilievo all'attività della «Fondazione
Leonardo Sciascia», nonché all'attività dell'Ente autonomo
teatro comunale, dell'Istituto mineralogico comunale, del Museo etno-antropologico,
della Biblioteca comunale, dell'Associazione pro-loco, del Comitato festeggiamenti
Maria SS. del Monte e ad altre associazioni ed istituzioni che si potranno
costituire.
D) Sport e tempo libero
Il Comune di Racalmuto promuove l'attività
sportiva e contribuisce alla formazione educativa e culturale dei giovani
per un miglior impiego del tempo libero anche nel versante della prevenzione
delle tossicodipendenze e delle devianze minorili, sostenendo enti, associazioni
e società che, senza scopo di lucro, promuovano attività
sportive, ricreative e culturali.
E) Servizi sociali
Il Comune nel pieno rispetto delle leggi regionali
nn. 87/81, 14/86, 68/81, 16/86 e 22/86, promuove un programma integrato
per l'attivazione nel territorio dei servizi socio-assistenziali, nel nobile
intento di venire incontro alle esigenze delle categorie più deboli
di cittadini quali: portatori di handicap, inabili, minori, anziani, emarginati,
facendosi carico di un'azione adeguata di prevenzione e lotta alle tossicodipendenze.
F) Agricoltura e cooperazione
Il Comune promuove lo sviluppo agricolo del territorio,
attraverso studi e ricerche sulle vocazioni delle colture e l'ammodernamento
delle aziende agricole anche attraverso lo strumento cooperativistico.
G) Vivibilità
Il Comune persegue, per i propri cittadini, un
ottimale livello di vivibilità, attraverso:
a) la pulizia accurata di strade,
piazze, periferie e la collocazione di cestini portarifiuti;
b) la raccolta differenziata del
vetro, dei medicinali e delle pile scariche;
c) la manutenzione accurata delle
strade interne e della pubblica illuminazione;
d) la realizzazione e la cura del
verde pubblico in genere e di una adeguata villa comunale in particolare;
e) la realizzazione di impianti
sportivi decentrati, fruibili anche da parte dei bambini, illuminati, per
la loro utilizzazione notturna;
f) la realizzazione di strutture
sociali, culturali e ricreative.
H) Relazioni internazionali e solidarietà
tra i popoli
Il Comune di Racalmuto, nel rispetto delle normative
vigenti e con le prescritte autorizzazioni dei Ministeri interno ed esteri,
sviluppa rapporti di gemellaggio con altre città di Stati esteri,
in special modo Canada, Belgio e Germania, dove vivono numerose comunità
di racalmutesi emigrati.
In tale ottica promuove forme di integrazione
per emigrati assicurandone anche l'assistenza burocratica.
Opera una costante iniziativa per la cooperazione
fondata sulla libertà, sul rispetto e la pace dei popoli; promuove
interventi atti a favorire l'apertura della comunità locale, verso
persone di altre etnie e culture, favorendo l'accesso degli immigrati alla
casa, al lavoro, all'integrazione sociale.
Nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.
8, il Comune promuove il responsabile coinvolgimento delle associazioni
di volontariato, riconoscendone la funzione sociale, anche ai sensi e per
gli effetti della legge n. 266/91.
Il Comune riconosce, altresì, la funzione
sociale delle società cooperative.
Il Comune può stipulare con le associazioni
di volontariato e con le cooperative apposite convenzioni per la prestazione
di servizi nell'ambito dei principi previsti dalle leggi generali e regionali.
Le attività del Comune si svolgono nel
rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità
e trasparenza degli atti. A tale scopo il Comune ha un proprio "albo pretorio",
cioè uno spazio all'interno del palazzo di città per la pubblicazione
delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e degli avvisi che per
legge devono essere portati a conoscenza del pubblico.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità,
l'integralità e la facilità di lettura.
Il segretario comunale cura l'affissione degli
atti avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica
l'avvenuta pubblicazione.
Il Comune, allo scopo di portare a conoscenza
della cittadinanza i principali atti, programmi, azioni ed interventi adottati
dal sindaco, dalla giunta comunale o dal consiglio comunale e per il coinvolgimento
e la vigilanza della collettività sulle attività amministrative,
pubblica un bollettino, mensile o bimestrale.
Il bollettino è distribuito gratuitamente
a tutti gli uffici del Comune e a tutti i consiglieri comunali; viene inviato,
per abbonamento, alle associazioni e ai cittadini che ne facciano richiesta,
al prezzo di copertina più le spese postali; è in vendita
presso le edicole del territorio ed una copia è disponibile per
la libera consultazione presso la segreteria del Comune e presso la biblioteca
comunale.
Il Comune pone il proprio ordinamento con lo statuto,
nel rispetto della Costituzione e delle leggi nazionali e regionali. Lo
statuto contiene, le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, ed in
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli
uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con altri enti, la partecipazione
popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
Ad esso devono conformarsi i regolamenti e tutti
gli atti normativi del Comune.
La legge determina l'esercizio della potestà
statutaria.
E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3
dei consiglieri comunali o da parte di almeno 500 cittadini iscritti nelle
liste elettorali, con firme autenticate nelle forme di legge, per proporre
modificazioni dello statuto, in alcune parti o in toto, mediante un progetto
redatto in articoli.
La proposta di modifica deve essere portata all'esame
del consiglio comunale entro 60 giorni dalla sua presentazione.
Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni
successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
La potestà regolamentare è esercitata
per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
I regolamenti costituiscono atti fondamentali
del Comune; i medesimi sono approvati dal consiglio comunale che su di
essi ha la competenza esclusiva.
Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate
dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di
competenza comunale che si vogliono disciplinare, appunto, con regolamento.
Nelle materie di competenza riservata dalle leggi
nazionali e regionali sugli enti locali, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni
statutarie.
Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono
adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle
altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente
competenza nelle materie stesse.
L'iniziativa dei regolamenti spetta al sindaco,
alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, iscritti nelle liste
elettorali del Comune, in numero di almeno 500, con firme autenticate nelle
forme di legge.
Nella formazione dei regolamenti debbono essere
consultati i soggetti interessati.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione
all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità
alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché
per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è
divenuta esecutiva.
I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo
all'ultimo di pubblicazione.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti
a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Il Comune, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, adegua ad esse lo statuto, i regolamenti e la propria attività amministrativa, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario,
in applicazione di norme legislative e regolamentari.
Le ordinanze di cui al primo comma del presente
articolo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
Durante tale periodo devono, altresì,
essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili
e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili
ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma
dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita
dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente
motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può
superare il periodo in cui perdura la necessità.
In caso di assenza del sindaco, le ordinanze
sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
Quando l'ordinanza ha carattere individuale,
essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene
pubblicata nelle forme previste nel precedente comma secondo.
Lo statuto disciplina l'attribuzione della competenza
degli organi dell'ente per l'adozione degli atti amministrativi secondo
il principio che le attività di indirizzo e di controllo spettano
agli organi elettivi, mentre quella di gestione agli organi burocratici.
Con atti fondamentali saranno individuate dal
consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto,
le competenze degli organi dell'ente nell'ambito dei diversi procedimenti
amministrativi.
La competenza all'adozione del provvedimento
finale del procedimento amministrativo comporta la competenza all'emanazione
degli atti con cui si determina l'interpretazione delle norme legislative
e regolamentari che trovano applicazione nel procedimento stesso.
Con i regolamenti, gli organigrammi, gli atti
dei funzionari capisettore o responsabili dei servizi, sono determinate
le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché, se del caso, dell'adozione del
provvedimento finale.
Gli atti di organizzazione sono pubblicati all'albo
pretorio per 15 giorni e pubblicizzati, adeguatamente, con le forme di
volta in volta ritenute più idonee.
I conflitti di competenza fra i funzionari capisettore
o responsabili dei servizi, sono decisi dal segretario generale.
I conflitti di competenza nei quali sia parte
il segretario generale e quelli che concernono gli organi elettivi monocratici,
sono decisi dal consiglio comunale.
Il consiglio comunale decide i conflitti di competenza
in cui siano parte gli organi collegiali.
Il Comune riconosce nella corretta informazione
sulla propria attività amministrativa, uno degli elementi essenziali
per la reale e democratica partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.
L'informazione dell'amministrazione comunale
ai cittadini deve essere esatta, inequivocabile, completa, tempestiva e,
per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve
avere carattere di generalità.
Oltre ad apposito spazio all'interno del Comune
da destinare ad albo pretorio, al fine di garantire a tutti i cittadini
un'informazione adeguata e diffusa nel territorio comunale, sarà
pubblicato un bollettino di informazione mensile o bimestrale.
Al fine di garantire trasparenza alla propria
azione amministrativa, il Comune rende pubblici:
a) i dati di natura economica attinenti
le scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione
delle risorse complessivamente disponibili, di natura ordinaria e straordinaria;
b) i parametri assunti per il riparto
delle risorse tra i diversi settori di intervento dell'amministrazione
ed i dati relativi ai costi di gestione dei servizi, nonché i dati
sul loro andamento e sulla loro funzionalità;
c) i dati relativi ai servizi offerti
sul territorio dall'amministrazione ai cittadini ed alle attività
produttive;
d) i criteri e le modalità
di affidamento e l'elenco degli appalti di opere pubbliche e di fornitura
di beni e servizi, nonché, con riferimento a singoli contratti,
i dati relativi all'identità degli aggiudicatari, ai tempi di esecuzione,
ed ai costi comprese le perizie suppletive e di revisione prezzi;
e) i criteri e le modalità
di concessione di strutture, beni strumentali, contributi, servizi ad associazioni
e/o ad organismi privati o pubblici;
f) i criteri e le modalità
di accesso al servizio ed alle prestazioni rese dal Comune;
g) l'albo delle associazioni e/o
degli organismi operanti nel territorio;
h) il testo dei rilievi, delle raccomandazioni,
delle proposte messe a punto dalle consulte di settore e le conseguenti
determinazioni dell'amministrazione comunale o dei suoi organi;
i) le richieste ed il relativo testo
di consultazione popolari, interrogazioni, istanze, petizioni, progetti
di deliberazioni e referendum consultivi, presentati all'amministrazione
o ai suoi organi e l'esito delle stesse;
l) gli oggetti di tutte le deliberazioni
adottate dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio o da altri enti dipendenti
dal Comune;
m) i bandi di concorso per l'assunzione
del personale dipendente con tutte le indicazioni utili e, ad espletamento
avvenuto, le relative graduatorie e nomine dei vincitori;
n) l'elenco degli incarichi pubblici
ricoperti dai consiglieri comunali e dagli amministratori presso enti,
con l'indicazione della natura dell'incarico, della sua durata e l'eventuale
compenso;
o) l'elenco degli incarichi esterni
conferiti a professionisti;
p) gli atti predisposti dall'ufficio
del difensore civico.
Il Comune per rendere pubblici i suddetti atti
utilizzerà il bollettino di informazione ed altri mezzi ritenuti
idonei.
Il Comune, in aggiunta, potrà prevedere
altre forme di pubblicità, quali la stipula di apposite convenzioni
con radio-Tv e giornali locali.
Il Comune garantisce e promuove la effettiva partecipazione
dei cittadini all'attività dell'ente, per la migliore tutela degli
interessi collettivi, per la salvaguardia delle proprie situazioni giuridiche
e per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini,
dei sindacati, delle organizzazioni sociali e culturali, nell'esercizio
delle sue funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali.
A tal fine esso favorisce:
a) il collegamento dei propri organi
con gli organismi a vari livelli presenti nel territorio;
b) le consulte di settore;
c) le assemblee cittadine e le consultazioni
popolari;
d) l'iniziativa popolare.
Il Comune riconosce e garantisce il diritto di
udienza a tutti i livelli, quale diritto fondamentale di partecipazione
dei cittadini alla vita democratica dell'ente.
Tale diritto viene assicurato a tutti i singoli
cittadini ed agli enti, organismi ed associazioni che operano nel Comune.
Il Comune promuove, valorizza ed incentiva tutte
le forme di aggregazione sociale, con particolare riguardo a quelle portatrici
di interessi e valori collettivi e diffusi, nonché le associazioni
di volontariato e ne favorisce le forme di partecipazione e consultazione
alle attività dell'ente.
Il Comune istituisce un apposito albo comunale
delle associazioni e degli organismi sociali, culturali, sportivi e ricreativi,
diviso in settori di intervento. L'iscrizione avviene su istanza dell'organismo
interessato.
L'albo è di volta in volta aggiornato.
L'iscrizione all'albo è presupposto di legittimazione per la rappresentanza
di interessi diffusi nel procedimento e nei ricorsi amministrativi.
Le scelte amministrative che incidono o possono
produrre effetti sull'attività delle associazioni e degli organismi
sociali, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli
organismi collegiali degli stessi, entro15 giorni dalla richiesta ai soggetti
interessati (5 giorni nei casi di urgenza).
Alle associazioni e agli organismi di partecipazione
sociale iscritti all'albo comunale, possono essere erogate forme di incentivazione
con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale,
organizzativa, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge e delle norme contenute nel regolamento comunale
per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.
Il Comune adotta il regolamento di partecipazione
nel quale definire, dettagliatamente, le forme e le modalità del
rapporto con le associazioni e le aggregazioni sociali.
Le consulte di settore concretizzano la rappresentanza
di tutti gli organismi (associazioni e gruppi) e di tutte le persone singole
che, a livello locale, dimostrano di avere conoscenza, competenza e continuità
di lavoro in determinati campi di attività, al fine di integrare
ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto
di competenze specifiche. Le consulte di settore sono istituite con deliberazione
del consiglio comunale.
Le consulte sono costituite dal sindaco o assessore
delegato e da un numero di componenti compreso tra un minimo di 4 ed un
massimo di 10, secondo i vari settori.
I componenti della consulta sono nominati dal
sindaco e devono essere inseriti i presidenti o loro delegati delle associazioni,
enti od organismi maggiormente rappresentativi operanti nel settore. Nella
prima seduta le consulte eleggono, a maggioranza, al loro interno, il presidente
ed il segretario.
Il presidente convoca la consulta di norma ogni
3 mesi e tutte le volte che lo ritiene necessario. La consulta può
essere convocata anche su richiesta del sindaco, della giunta o del consiglio
comunale.
Delle riunioni della consulta va redatto apposito
verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Per la validità delle sedute delle consulte,
è necessaria la presenza di almeno la metà più uno
dei componenti. Assessori e consiglieri comunali possono intervenire alle
sedute senza diritto di voto.
Alle consulte di settore sono attribuite, nei
rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:
a) rilascio di pareri consultivi
richiesti da organi dell'amministrazione comunale;
b) emissione di rilievi, raccomandazioni
e proposte relativamente alle attività, ai servizi ed agli atti
del Comune; rilievi, raccomandazioni e proposte sono attivati per iniziativa
autonoma delle consulte;
c) verifica e controllo della coerenza
e rispondenza tra il piano di programmazione adottato dall'amministrazione
comunale e l'attività concretamente svolta; tali funzioni sono attivate
per iniziativa autonoma o a seguito di richiesta specifica degli organi
dell'amministrazione comunale.
I pareri richiesti alle consulte da parte di
organi dell'amministrazione comunale devono essere formulati e rimessi
per iscritto a quest'ultima entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di urgenza, la richiesta può prevedere una risposta in tempi
più ristretti, fino ad un massimo di 5 giorni. Trascorso il termine
previsto, l'organo che ha richiesto il parere sarà legittimato ad
operare, anche prescindendone.
La richiesta del parere delle consulte da parte
degli organi dell'amministrazione ha carattere obbligatorio nei seguenti
casi:
a) predisposizione ed emanazione
di regolamenti comunali relativi ad attività e funzionamento dei
servizi che rientrano nei settori di competenza delle singole consulte;
b) predisposizione del bilancio
preventivo annuale e del piano pluriennale degli investimenti;
c) deliberazione di singoli investimenti
finanziari eccedenti la somma di L. 50.000.000 per settori in cui abbiano
competenza le singole consulte;
d) impiego di contributi destinati
all'attività di associazioni o gruppi che operano nei settori di
competenza delle singole consulte;
e) convenzioni per la gestione di
impianti e servizi connessi ad attività di competenza di singole
consulte;
f) deliberazioni concernenti tariffe,
orari e uso di servizi di pubblica utilità, connessi ad attività
di interesse di singole consulte.
I pareri, le proposte, le raccomandazioni e i
rilievi provenienti dalle consulte, nonché i verbali delle loro
assemblee devono essere tempestivamente trasmessi al sindaco per il successivo
inoltro agli organi dell'amministrazione comunale competenti, i quali hanno
l'obbligo di comunicare alle consulte le determinazioni conseguentemente
adottate, non oltre 10 giorni dopo la loro adozione.
Pareri, raccomandazioni, proposte e rilievi provenienti
dalle consulte e rispettive deliberazioni adottate dal Comune devono essere
pubblicate nel bollettino ufficiale del Comune.
Le consulte possono accedere agli atti dell'amministrazione
comunale, con le stesse modalità con cui ciò è consentito
ai consiglieri comunali.
E' fatto obbligo a ciascuna consulta di convocare
periodicamente (almeno una volta l'anno) l'assemblea delle associazioni,
enti od organismi iscritti all'albo comunale nel settore di competenza.
Più consulte possono autonomamente decidere di convocarsi in seduta
comune per discutere e deliberare su argomenti e problemi di comune interesse.
Tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali
sono titolari del diritto di promuovere assemblee e riunioni in piena libertà
ed autonomia, per lo svolgimento in forma democratica delle attività
politiche, sociali, sportive e ricreative secondo il dettato costituzionale.
L'amministrazione comunale facilita l'esercizio
di tale attività mettendo a disposizione di cittadini, dei gruppi
e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nella costituzione
della Repubblica, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura
e spazio idoneo compatibilmente con le disponibilità proprie dell'ente.
Apposito regolamento dovrà precisare le condizioni e le modalità
d'uso e l'eventuale corrispettivo.
L'amministrazione comunale convoca assemblee
di cittadini, lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati,
commissioni e consulte;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi,
consuntivi, deliberazioni.
Il consiglio comunale dovrà riunirsi entro
i successivi 30 giorni dalla data dell'assemblea per discutere le relative
risultanze, dandone tempestiva pubblicità.
Le assemblee cittadine richieste da almeno 200
elettori con firme autenticate dal segretario comunale o suo delegato,
possono approvare un atto formale di richiamo nei confronti del sindaco,
di un assessore, della giunta comunale, del consiglio comunale per atti
compiuti o per inerzia, dopo un approfondito dibattito ed udite le controdeduzioni
degli interessati o del legale rappresentante quando si tratta di organi
collegiali.
L'atto formale di richiamo deve essere portato
a conoscenza della cittadinanza, a cura del Comune, con pubblici manifesti,
qualora venga richiesto dall'assemblea stessa per iscritto ed a firma di
almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Per l'attuazione del presente articolo verrà
adottato apposito regolamento.
L'amministrazione prevede e promuove forme di
consultazione temporanea e permanente sulle materie di propria competenza.
I risultati delle consultazioni devono essere
riportati negli atti del Comune, che ne fa esplicita menzione nelle susseguenti
deliberazioni, nonché comunicati agli interessati entro 30 giorni
dalla consultazione.
Possono essere indette consultazioni di giovani
non ancora elettori su materie e problematiche che li riguardano.
I costi delle consultazioni sono a carico del
Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi
a loro spese.
Il Comune adotterà il regolamento per
le consultazioni.
I cittadini del Comune possono rivolgere istanze,
petizioni e proposte al consiglio comunale, alla giunta comunale od al
sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con espresso
riferimento ai problemi di rilevanza locale nonché proporre deliberazioni
nuove o di revoca delle precedenti.
Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate
dal consiglio comunale, dalla giunta comunale o dal sindaco, a seconda
della competenza, che provvedono a deliberare nel merito entro 30 giorni.
Qualora la materia dell'istanza, della petizione o della proposta non sia
di competenza del sindaco, del consiglio comunale o della giunta comunale,
questa provvede ad inoltrarla entro 30 giorni, con motivata decisione,
all'organo competente, che provvederà entro i susseguenti 30 giorni.
Agli effetti dei precedenti commi, le istanze
potranno essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni
e le proposte, anche di deliberazione di giunta, di consiglio o del sindaco
da non meno di 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
In tutti i casi la richiesta dà diritto
sempre ad una risposta.
Una copia delle istanze, delle petizioni e delle
proposte và presentata allo «sportello per la tutela dei diritti
del cittadino», di cui al successivo art. 39. Le richieste e le relative
risposte vengono pubblicate sul primo numero utile del bollettino.
Il Comune adotterà, comunque, il regolamento
per le istanze, le petizioni proposte.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto
a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
secondo le modalità stabilite dal regolamento sul diritto ai documenti
amministrativi, adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Il diritto di accesso si esercita mediante visione
e/o estrazione di copia degli atti e documenti.
Le modalità per la richiesta, l'autorizzazione
e l'accesso agli atti, i tempi entro i quali ciò deve avvenire e
gli eventuali costi sono determinati dal regolamento.
Copia delle deliberazioni del consiglio, della
giunta comunale e del sindaco nonché copia delle leggi, degli statuti
delle aziende ed istituzioni e dei contratti saranno a libera visione dei
cittadini.
La consultazione degli atti non è soggetta
al pagamento di alcun diritto, tributo o altro emolumento.
Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti,
sottratti al diritto di accesso o per i quali può esserne previsto
il differimento.
Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi
dall'accesso e dal diritto all'informazione gli atti la cui riservatezza
sia prevista da speciali disposizioni di legge o regolamenti.
La tutela del diritto di partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi concernenti l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere
comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento
debbono intervenirvi e a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio
dall'emanazione dell'atto finale.
Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sanità, edilizia e polizia
locale emessi al fine di prevenire o eliminare pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini.
Sono altresì esclusi i regolamenti e gli
atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
La comunicazione è inviata dal responsabile
del procedimento contestualmente all'avvio del medesimo.
La comunicazione deve indicare:
a) l'oggetto del procedimento, ovvero
il nome ed il contenuto dell'atto;
b) l'ufficio, il responsabile del
procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
c) l'ufficio in cui si può
prendere visione degli atti con orari di apertura al pubblico;
d) il diritto di presentare memorie
scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.
Gli uffici, i responsabili, i termini per l'emanazione
del provvedimento finale dei singoli procedimenti sono individuati dal
regolamento adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita
con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Ogni soggetto portatore di interessi pubblici e privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o consulte cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
I soggetti che ricevono comunicazione di avviso
di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo
precedente hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti
del procedimento;
b) di presentare memorie scritte
e documenti, purché attinenti al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati
dal responsabile del procedimento.
Dell'audizione di cui sub c), che deve tenersi
entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque prima dell'emanazione dell'atto,
deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento
e dall'interessato.
Contro gli atti di diniego o comportamenti comunque
ostativi di funzionari responsabili, del segretario comunale, degli amministratori
che limitano l'accesso o la partecipazione agli atti e/o al procedimento,
l'interessato può adire, con ricorso d'urgenza, il collegio di garanzia
di cui al successivo art. 40 per ottenere il riconoscimento del proprio
diritto.
Il collegio pronuncia entro 20 giorni il proprio
parere di legittimità e lo trasmette al sindaco che provvede in
senso conforme, salvo che per gravi motivi non ritenga di reiterare il
diniego, nel qual caso è obbligato ad investire il consiglio comunale
alla prima seduta utile.
Il responsabile o l'organo che emette l'atto, deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni nelle premesse dell'atto. A tale scopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o audizioni, deve essere dichiarata la loro esistenza, i motivi degli stessi, nonché il loro rigetto o accoglimento.
Sono ammessi referendum consultivi sulle materie
di esclusiva competenza locale.
Non possono essere oggetto di referendum consultivo
le materie per le quali la legge ne inibisce lo svolgimento, nonché
quelle relative ai diritti delle minoranze etniche e religiose. In particolare
non possono essere soggetti a referendum: lo statuto, il regolamento dei
lavori del consiglio, il bilancio comunale, tasse e tributi, organizzazione
dei servizi e degli uffici, le norme in materia del personale dipendente,
i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende o istituzioni.
I quesiti referendari il cui oggetto comporti
nuove spese o minori entrate per il Comune, devono indicare il costo presunto
e le modalità delle relative coperture.
I referendum sono indetti con deliberazione del
consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta degli assegnati ovvero
quando ne facciano richiesta almeno 700 iscritti nelle liste elettorali
del Comune.
La richiesta deve contenere il quesito o i quesiti
(massimo 5) che si intendano sottoporre alla popolazione, esposti in termini
chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti
e del loro riconoscimento. Il regolamento ne determina la forma, nonché
le modalità di sottoscrizione e di presentazione.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il collegio di garanzia decide sull'ammissibilità
del referendum con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
L'amministrazione comunale è tenuta ad
effettuare la massima informazione sulle materie oggetto della consultazione.
Nell'arco di 1 anno è consentita una sola
consultazione referendaria.
Il provvedimento relativo alla consultazione referendaria
viene regolato in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione,
secondo i principi contenuti nel presente articolo.
Il referendum è valido se vi ha partecipato
almeno un terzo degli aventi diritto.
Il voto favorevole al quesito da parte della
maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il consiglio comunale alla
discussione dei risultati.
Se l'esito è stato favorevole, il sindaco
è tenuto a proporre al consiglio entro 30 giorni dalla proclamazione
dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
L'esito del referendum è proclamato e
reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché
tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
Ciascun elettore ha il potere di far valere le
azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative,
nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse
legittimo dell'ente.
La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione
intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistono motivi
e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente
entro i termini di legge.
A tal fine, è in ogni caso necessario
accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel
qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi
popolare. Ove la giunta decide di assumere direttamente la tutela degli
interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari,
ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che
non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di
tutela degli interessi predetti, lo fà constare a mezzo di proprio
atto deliberativo motivato.
E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore
civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della
tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Segnala,
su richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, abusi, disfunzioni,
carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Il difensore civico non è sottoposto ad
alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi comunali.
Il difensore civico è eletto con deliberazione
del consiglio comunale a maggioranza assoluta di consiglieri assegnati
al Comune, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità
e compatibilità con la carica di consigliere comunale e che per
preparazione, probità ed esperienza, diano la massima garanzia di
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza
giuridico-amministrativa, comprovati da apposito curriculum.
Gruppi, associazioni ed assemblee di cittadini
possono proporre al consiglio comunale uno o più nominativi per
la carica de qua.
Il difensore civico, prima del suo insediamento,
presta giuramento nelle mani del sindaco, alla presenza di almeno 10 testimoni,
con la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello
Stato e della Regione, lo statuto e i regolamenti comunali e di adempiere
le mie funzioni con scrupolo al solo scopo del bene pubblico».
Il difensore civico dura in carica quanto il
consiglio comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del successore e
può essere riconfermato per almeno una sola volta.
Il difensore civico non potrà candidarsi
a sindaco o consigliere comunale né essere nominato assessore nella
successiva legislatura.
Il difensore civico può essere revocato
per comprovata inerzia con motivata deliberazione del consiglio comunale
adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari nazionali e regionali,
i consiglieri provinciali, comunali, i garanti delle Unità sanitarie
locali e i candidati alle ultime elezioni comunali;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti
di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché
di enti o imprese private, che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione
comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni
o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività
di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività
professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici
con l'amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti
ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori,
segretario generale, dipendenti con qualifica non inferiore alla VII, revisori
dei conti del Comune.
Il difensore civico decade per le stesse cause
per le quali si perde la qualità di consigliere comunale, per sopravvenienza
di una delle cause di ineleggibilità di cui al comma precedente,
per perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento ad altro Comune.
Il difensore civico è dispensato dall'ufficio
in caso di dimissioni.
Verificatosi la vacanza dell'ufficio, il consiglio
comunale dovrà essere riunito entro 30 giorni per la nomina del
successore.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso
idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente
ad attrezzature d'ufficio, personale e quant'altro necessario per il buon
funzionamento dell'ufficio stesso.
Il difensore civico può intervenire, su
richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso
l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari
di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito
del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente
emanati.
A tal fine può convocare il responsabile
del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti,
senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
Può, altresì, proporre di esaminare
congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna
verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto
l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere
entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le
disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione,
se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore,
che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora
ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Tutti i responsabili di servizio sono tenuti
a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore
civico.
Al difensore civico viene corrisposta la stessa
indennità prevista per gli assessori comunali.
Il difensore civico presenta, entro il mese di
febbraio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione
e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità
dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio comunale
che adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
In casi di particolare importanza o comunque
meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi
momento, farne relazione al consiglio comunale.
Per assicurare anche al singolo cittadino concrete
opportunità di consultazione, controllo e partecipazione all'attività
della pubblica amministrazione, è istituito presso l'ufficio del
difensore civico lo "sportello per la tutela dei diritti del cittadino",
gestito dal Comune in collaborazione con la consulta degli utenti e convenzionato
con il Ministero della difesa per l'accoglienza degli obiettori di coscienza.
Lo sportello ha una dotazione organica propria di impiegati comunali addetti
ai servizi interni.
Lo sportello raccoglie interrogazioni, istanze,
richieste, proposte dirette al difensore civico, che le riceve suo tramite.
Lo sportello fornisce servizio di informazione,
assistenza e consulenza al cittadino-utente per tutti i problemi riconducibili
ai rapporti con l'amministrazione locale. Contribuisce inoltre alla redazione
del bollettino ufficiale del Comune.
Lo sportello è dotato di funzioni, strumenti
e personale qualificato tali da consentire, su richiesta dei cittadini
singoli o associati, il controllo dello stato dell'esito dei provvedimenti
amministrativi del Comune, provvedendo alla loro eventuale pubblicazione
ai sensi della legge regionale n. 10/91, secondo apposito regolamento.
Il Comune istituisce il collegio di garanzia,
quale organismo di verifica referendaria, di conciliazione e di giustizia.
Esso è presieduto dal difensore civico
e ne fanno parte quattro componenti eletti dal consiglio comunale con voto
limitato a uno, scelti tra magistrati, professori di università
o di scuole di istruzione di 2° grado di discipline giuridiche o sociali,
avvocati, dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione muniti
di laurea in discipline giuridiche o sociali, tutti con almeno 10 anni
di attività o professione o anche a riposo.
Per i requisiti di nomina, giuramento, durata
in carica, revoca, ineleggibilità, decadenza valgono le stesse norme
del difensore civico.
L'indennità di funzione è fissata
nella misura del 50% di quella corrisposta al difensore civico.
Il collegio di garanzia:
a) dichiara l'ammissibilità
dei referendum consultivi;
b) svolge le funzioni di conciliazione
e promuove la formazione degli accordi di cui all'art. 12 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10, quando ne sia investito su istanza dell'interessato
cui aderisce l'amministrazione, nelle forme disciplinate da apposito regolamento;
c) svolge l'istruttoria ed esprime
parere per la decisione nei ricorsi amministrativi rivolti al sindaco.
Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
Il consiglio comunale, rappresentando l'intera
comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
Il consiglio, costituito in conformità
alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.
Il consiglio comunale esercita la potestà
e le competenze previste dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come recepita ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48
e successive modifiche ed integrazioni e svolge le sue attribuzioni conformandosi
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti
dal presente statuto e nelle norme regolamentari.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi
di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
il buon andamento e l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia
il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e
statale.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la provenienza
e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da
svolgere.
Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo
con atti quali risoluzioni od ordini del giorno, contenenti obiettivi,
principi e criteri informatori delle attività dell'ente ai quali
può essere attribuito con espressa dichiarazione, il valore di direttiva,
direttiva alla quale l'attività degli organi e degli uffici dell'ente
dovrà conformarsi.
L'attività di indirizzo si estrinseca,
inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti
ovvero di atti di programmazione, contenenti l'individuazione degli obiettivi
e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli
strumenti dell'azione, delle previsioni da osservare, ed individuanti gli
elementi la cui variazione richieda nuovamente l'attivazione della competenza
del consiglio comunale.
Nell'esercizio della funzione di indirizzo il
consiglio esamina i rilievi e le proposte del collegio dei revisori tendenti
a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione dell'ente. Le risultanze di tale esame possono assumere
la forma di risoluzioni o ordini del giorno, con valore di direttiva.
Nell'ambito dell'attività di controllo,
a richiesta della giunta o di almeno 1/5 dei consiglieri, il collegio dei
revisori può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione
del bilancio o di singole poste o servizi.
Il regolamento determina le modalità di
esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni
della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti da atti fondamentali.
Il consiglio comunale esplica, inoltre, la propria
attività di controllo anche con le interrogazioni, le interpellanze,
le indagini conoscitive, le quali ultime possono comportare anche l'audizione
di componenti gli organi di governo del Comune, del segretario comunale,
dei capisettori e dei funzionari responsabili dei servizi.
Il consiglio può procedere ad inchieste
nominando, con apposita deliberazione, una commissione speciale. Il regolamento
stabilisce la composizione e disciplina il funzionamento delle commissioni
d'inchiesta.
Il consiglio è convocato dal presidente
del consiglio, mediante avviso contenente l'elenco degli affari da trattare,
da notificarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,
alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
Gli elenchi degli affari da trattarsi, in aggiunta
a quelli già iscritti all'ordine del giorno, debbono essere comunicati
ai consiglieri con avvisi da notificarsi almeno 3 giorni prima. Nessuna
proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia iscritta
all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione
dei consiglieri almeno 3 giorni prima.
Nei casi di urgenza, la notifica dell'avviso
con gli elenchi previsti dai commi precedenti e il deposito degli atti
può aver luogo anche 24 ore prima; la sussistenza dei motivi di
urgenza è approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
L'avviso di convocazione del consiglio comunale
è pubblicato all'albo pretorio e portato a conoscenza dei cittadini
attraverso pubblici manifesti.
Il consiglio comunale può istituire nel
suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
Il regolamento ne determina il numero e la composizione,
nel rispetto del criterio proporzionale e ne disciplina il funzionamento
assicurando comunque la partecipazione di ciascun gruppo consiliare ai
lavori di ciascuna commissione.
Il regolamento disciplina altresì la possibilità,
per le commissioni, di avvalersi, di apporti esterni al consiglio, anche
in relazione alla spesa eventualmente necessaria.
Il regolamento disciplina altresì:
1) la costituzione ed il funzionamento
di commissioni temporanee o speciali che possono essere istituite per particolari
esigenze o su specifiche materie;
2) la costituzione di consulte con presenza
di membri esterni al consiglio, per l'esercizio di funzioni consultive
su materie determinate riguardanti l'ambiente, il problema dei giovani,
delle donne ecc.;
3) l'effettuazione da parte delle commissioni
di indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione
utile all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di
soggetti pubblici e privati e, previa autorizzazione del sindaco sentiti
i funzionari responsabili dei servizi, degli uffici dell'ente;
4) il quorum funzionale delle commissioni,
le forme di pubblicità dei lavori, la pubblicità delle sedute
e le eccezioni a tale principio, le modalità di voto.
(La possibilità del cosiddetto "voto ponderato"
nelle commissioni in rapporto cioè non al numero dei presenti ma
all'entità della rappresentanza consiliare di cui fanno parte).
I consiglieri comunali rappresentano l'intera
comunità racalmutese ed esercitano la loro funzione nell'esclusivo
interesse di quest'ultima, senza vincolo di mandato, con piena libertà
di opinione e di voto.
L'elezione, l'entrata in carica e la cessazione
dello status di consigliere per cause non volontarie sono disciplinate
dalla legge. Il regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione
di decadenza per assenza ingiustificata ai lavori del consiglio.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono
presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci
e non necessitano di presa d'atto. Nella stessa seduta il consiglio provvede
alla surrogazione del consigliere dimissionario. L'eventuale rinunzia del
subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero
successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
Il regolamento disciplina il potere di iniziativa
dei singoli consiglieri, l'esercizio di tale potere anche in relazione
alle necessità di assistenza da parte degli uffici dell'ente (ad
esempio stabilendo la necessità di autorizzazione preventiva del
sindaco, sentiti i funzionari responsabili dei servizi), l'accesso alle
informazioni ed alla documentazione (che potrebbe non essere soggetto ad
autorizzazione preventiva, ma solo a concordamento con i funzionari e i
responsabili dei servizi).
Il consigliere comunale che sia stato nominato
assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina,
per quale ufficio intende optare; in mancanza di tale dichiarazione, decade
dalla carica di assessore.
I consiglieri comunali non possono essere nominati
dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti,
anche se in rappresentanza del Comune.
Le modalità e le forme di esercizio del
diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti
dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
I consiglieri comunali hanno il diritto di presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
L'esame delle proposte di deliberazione e degli
emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato
all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio
del "giusto procedimento".
Ai sensi del presente statuto s'intende per "giusto
procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata
alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di
legittimità e alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo
consiliari.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere
un domicilio nel territorio comunale.
Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere
deve comunicare all'inizio e alla fine del mandato i redditi con la specifica
indicazione dei beni mobili e immobili posseduti.
Ogni consigliere deve altresì dichiarare
l'appartenenza a qualunque società comprese quelle massoniche.
E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto,
nelle elezioni da cui è scaturito il consiglio comunale, la più
alta cifra elettorale individuale fra i componenti il collegio o fra i
presenti e, in caso di parità, il più anziano di età.
Il consigliere anziano esercita le funzioni di
presidenza del consiglio comunale, nella prima seduta dopo le elezioni
per la convalida degli eletti e per l'elezione del presidente.
Il consiglio comunale è presieduto dal
presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente ed
in caso di assenza o di impedimento di questo, dal consigliere anziano.
Il regolamento disciplina l'esercizio, da parte
del presidente dell'assemblea, dei poteri di direzione e di polizia delle
adunanze.
Il presidente del consiglio ha diritto ad una
sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici.
Su richiesta del presidente del consiglio, il
sindaco e la giunta adottano i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli
l'esercizio delle funzioni istituzionali.
I consiglieri si riuniscono, per l'organizzazione
dei lavori del consiglio, in gruppi consiliari presieduti da un capogruppo.
Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione.
L'amministrazione comunale deve mettere a disposizione,
nel palazzo municipale, almeno una sede per tutti i gruppi regolarmente
costituiti, dotandola di adeguati mezzi tecnico-operativi (personale, suppellettili,
carta intestata e quanto altro necessario per adempiere le funzioni di
consigliere comunale).
E' istituita la conferenza dei capigruppo, convocata
dal presidente del consiglio comunale e composta dai capigruppo o da loro
rappresentanti.
Il regolamento disciplina le funzioni, i poteri
e le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche,
salvo che il medesimo non deliberi di riunirsi in seduta segreta, per motivi
di ordine pubblico o di tutela della riservatezza di persone fisiche o
giuridiche o enti.
Delle sedute consiliari va redatto il verbale
a cura del segretario generale, il quale per l'esercizio di tale funzione
può avvalersi dell'ausilio di funzionari da esso designati.
La giunta è l'organo di Governo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi
della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio
comunale.
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre
al consiglio comunale.
La giunta è nominata dal sindaco con le
modalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità,
la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di
dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
La giunta è composta dal sindaco e da 6
assessori.
I componenti della giunta devono essere in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica
di consigliere comunale.
Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili,
definitive e non necessitano di presa d'atto.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare
e sostituire uno o più assessori secondo le modalità dell'art.
12, comma 9, della legge regionale n. 7/92. Ad analoga nomina il sindaco
provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di uno o più assessori.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi
motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento
del commissario straordinario, il vicesindaco e la giunta esercitano le
attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Non possono far parte della giunta il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al 2° grado
del sindaco e dei consiglieri comunali.
Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti
gli atti di amministrazione previsti dalla legge.
La giunta comunale disciplina, con propria deliberazione,
le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine
del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso
al proprio funzionamento. Tale deliberazione cessa di avere effetto con
la decadenza della giunta che l'ha deliberata.
La giunta esercita le proprie funzioni in forma
collegiale, con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui
al 2° comma del precedente articolo.
Le adunanze della giunta sono valide quando vi
partecipa la maggioranza dei competenti. Le deliberazioni sono valide quando
riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che
norme speciali non dispongano altrimenti.
La giunta è convocata dal sindaco, che
la presiede, con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui
al precedente articolo.
La giunta può richiedere la presenza,
alle proprie riunioni, dei funzionari dell'ente e dei consulenti dell'amministrazione.
La carica di componente della giunta è
incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato
assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina,
per quale ufficio intende optare; in mancanza di tale dichiarazione, decade
dalla carica di assessore. I componenti della giunta devono essere in possesso
dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica
di consigliere comunale.
Gli assessori esercitano, per delega del sindaco,
le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici
ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale
nell'ambito dei settori di attività specificatamente definiti dalla
delega predetta.
Gli assessori sono personalmente responsabili
degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate.
L'assessore esercita le funzioni relative alla
carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità
alla stessa connessi. Partecipa alle sedute della giunta comunale con ogni
diritto, compreso quello di voto. Può essere destinatario delle
deleghe di cui al presente articolo, con le modalità precedentemente
stabilite. Partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni
di relazione e diretto di replica, ma senza diritto di voto.
Il sindaco è il capo del governo locale
ed in tale veste esercita funzione di rappresentanza, di presidenza, di
sovraintendenza e di amministrazione.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
La legge regionale n. 7/92 e successive modifiche
ed integrazioni disciplina le modalità per l'elezione, i casi di
incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco,
il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
La durata in carica del sindaco è fissata
in 4 anni.
Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale
di Governo che la legge gli attribuisce.
Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono
assegnate dal presente statuto (e dai regolamenti), attribuzioni quale
organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione
delle competenze connesse all'ufficio.
Le competenze del sindaco ed i suoi poteri sono stabiliti dalla legge, in particolare dalla legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissione o morte e le modalità per la sua sostituzione sono stabilite dall'art. 16 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Le modalità e gli effetti per la consultazione elettorale sulla rimozione del sindaco sono stabiliti dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice
sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora
si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco
in successione l'assessore più anziano di età.
Delle deleghe rilassciate al vice sindaco ed
agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi
previsti dalla legge.
I candidati alle cariche di sindaco e di consigliere
comunale sono tenuti a dichiarare se intendono personalmente sostenere
spese o assumere obbligazioni per la propaganda elettorale ovvero avvalersi
esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica di cui fanno parte. La dichiarazione
con l'indicazione dell'entità, anche presuntiva, delle spese o delle
obbligazioni eventuali, è depositata nella segreteria comunale entro
il 20° giorno precedente la data delle consultazioni ed è affissa
all'albo pretorio contestualmente ai manifesti recanti le candidature.
I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori
entro 3 mesi, decorrenti rispettivamente dalla proclamazione e dalla nomina,
depositano nella segreteria comunale una dichiarazione consuntiva concernente
le spese e le obbligazioni previste al comma precedente ovvero l'attestazione
di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi messi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica di cui fanno parte. Alla dichiarazione
sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art.
4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi
ricevuti. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio comunale.
I soggetti di cui al precedente comma 2°
sono altresì obbligati a presentare le dichiarazioni previste dalla
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, concernenti la situazione patrimoniale
dell'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società
proprie, del coniuge non separato e dei figli conviventi se gli stessi
vi consentono.
Decorsi i termini previsti dallo statuto e dalla
legge per la presentazione delle dichiarazioni il sindaco diffida gli inadempienti
assegnando il termine di 30 giorni per provvedervi con espressa comminatoria
di decadenza nell'ipotesi di persistente inadempienza. Della decadenza
dei consiglieri comunali viene data notizia al presidente del consiglio
comunale. Su segnalazione del segretario comunale, la diffida al sindaco
è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali.
L'amministrazione del Comune disciplina con appositi
regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità
allo statuto, l'organizzazione dei settori, degli uffici e dei servizi,
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
In particolare, l'amministrazione del Comune
si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata
ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non
più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per
programmi;
b) analisi e individuazione delle
produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità
strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione
rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale;
e) perseguimento del costante avanzamento
dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni,
alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento
dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione
da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
Il regolamento individua forme e modalità
di organizzazione di gestione della struttura interna.
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire
i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento è
articolata in 4 settori:
— settore 1°: amministrativo
ed affari generali;
— settore 2°: finanziario
e programmazione;
— settore 3°: pianificazione
territoriale, lavori pubblici e servizi tecnici esterni;
— settore 4°: interventi
sociali.
Nell'ambito dei settori operano i vari servizi
ed uffici che sono sottoordinati al settore, collegati funzionalmente al
fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Il Comune promuove e realizza il miglioramento
delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture,
la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione
dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata
agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Il regolamento dello stato giuridico ed economico
del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione giuridica;
c) modalità di assunzione
e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative
della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.
La responsabilità dei dipendenti comunali
è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio
delle funzioni attribuite: è individuata e definita rispetto agli
obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto
compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di
pubbliche funzioni supera tali limiti.
La gerarchia tra i dipendenti comunali è
determinata dalla qualifica funzionale posseduta nell'ambito dell'area
di attività e degli incarichi conferiti.
L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto
del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo
e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario
comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici in base agli indirizzi
del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle
direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza
dei criteri dettati nel presente statuto.
Il segretario comunale, nel rispetto della legge
che ne disciplina stato giridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico
che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente,
esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa
ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità
di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che
ne riferisce alla giunta.
E' responsabile dell'istruttoria delle proposte
di deliberazioni da sottoporsi al consiglio, alla giunta ed al sindaco
ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare
la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere
i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere
il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone
i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità
della proposta.
Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati
dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, disponendo l'esecuzione
sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del caposettore
o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a
tal fine necessari.
Partecipa alle riunioni del consiglio comunale
e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito
alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante
tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo
le norme stabilite dal regolamento.
Convoca e presiede la conferenza dei capisettore.
Allo stesso organo sono affidate attribuzioni
di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento,
di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente
statuto.
Al segretario comunale compete l'adozione di atti
di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività
deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad
organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità
tecnica.
In particolare il segretario adotta i seguenti
atti:
a) predisposizione di programmi
di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla
base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale
e dei beni strumentali messi a disposizione dagli organi elettivi per la
realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) ordinazioni di beni e servizi
nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
d) adozione e sottoscrizione di
tutti gli atti e dei provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali
gli sia stata attribuita competenza dalla legge e/o dal presente statuto;
e) verifica di tutta la fase istruttoria
dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e dei provvedimenti anche
esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza
dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
g) liquidazione dei compensi e dell'indennità
al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
h) sottoscrizione dei mandati di
pagamento e reversali d'incasso;
i) costituzione delle commissioni
di gara per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione.
Il segretario comunale partecipa, se richiesto,
a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, e, con l'autorizzazione
della giunta, a quelle esterne.
Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni
di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli
assessori ed ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari e speciali,
alle consulte ed alle assemblee cittadine.
Il segretario comunale esercita funzioni di impulso,
coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie,
i congedi, con l'osservanza delle norme vigenti e, del regolamento.
Adotta provvedimenti di mobilità interna
con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata
inefficienza nei confronti dei dipendenti comunali. Solleva contestazioni
di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del
richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con l'osservanza
delle norme regolamentari.
Il segretario partecipa alla seduta degli organi
collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, in quanto previsto
dalla legge e dal presente statuto. Cura, altresì, la verbalizzazione.
Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della giunta soggetto al controllo eventuale.
Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in
occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
Riceve l'atto di dimissioni del sindaco.
Cura la trasmissione degli atti deliberativi
alla sezione provinciale o centrale del Comitato regionale di controllo
ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione
all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
Il vicesegretario comunale coadiuva il segretario comunale, ne esercita le funzioni vicarie sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento per motivi di fatto e di diritto.
I funzionari capisettore organizzano e dirigono
gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri
e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento organico.
Esercitano con la connessa potestà di
decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento degli uffici
e dei servizi dei quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità,
la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico.
E' attribuita ai funzionari capisettore l'autonoma
responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti
ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli
stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi
elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
Al capo settore 3° (pianificazione territoriale,
lavori pubblici e servizi tecnici esterni) o suo sostituto in caso di assenza
o impedimento, è attribuita in particolare la presidenza delle commissioni
di gara previste dal regolamento dei contratti.
I dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali
apicali dell'area amministrativa o tecnico contabile sono delegati alla
stipula dei contratti in qualità di rappresentanti dell'ente.
I funzionari capisettore nell'esercizio dell'attività
di gestione amministrativa, elaborano studi, ricerche, progetti e piani
operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi, predispongono
proposte di atti deliberativi esprimendo sugli stessi il parere in ordine
alla regolarità tecnica, contabile e ne assicurano l'esecuzione;
disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna del settore di
cui sono responsabili assicurando la migliore utilizzazione e più
efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Con
propri ordini di servizio assegnano al personale del settore compiti e
funzioni, propongono al segretario comunale le missioni da effettuare da
parte dei dipendenti, autorizzano i permessi degli stessi.
Allo scopo di coordinare l'attività di
direzione dei settori è istituita la conferenza dei funzionari capisettore.
La conferenza studia e dispone le semplificazioni
procedurali a tutti i livelli e propone le innovazioni tecnologiche ritenute
necessarie per realizzare la costante evoluzione nell'organizzazione del
lavoro.
Essa è convocata dal segretario comunale,
che la presiede, ogni qualvolta questi ne ravvisa la necessità,
o su richiesta del sindaco, ma comunque almeno una volta l'anno.
Ai lavori della conferenza possono partecipare
il sindaco e/o gli assessori.
Il Comune per il conseguimento di obiettivi determinati,
ampiamente giustificati con circonstanziate mitivazioni e con convenzioni
a termine, può valersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità.
Il provvedimento di incarico definisce la durata
– limitato al tempo strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo
– il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura
dell'ente.
L'attività diretta a conseguire, nell'interesse
della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione
dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene
svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti
anche con diritto di privativa, dal Comune ai sensi di legge.
I servizi pubblici sono atti dovuti del Comune
e non benefici. Essi sono, quindi, improntati a criteri della generalità,
legalità, imparzialità, trasparenza, massima pubblicità
nelle procedure e devono assicurare idonee forme di partecipazione a tutela
degli utenti.
Allo scopo di attuare un opportuno coordinamento
nella gestione dei servizi, è approvato dal consiglio comunale,
a seguito di parere della conferenza dei capisettore di cui al precedente
art. 76, un piano generale annuale e/o pluriennale dei servizi, contenente
le motivazioni di attivazione di ciascun servizio, la scelta in ordine
alle forme di gestione, il piano finanziario degli investimenti e delle
spese di gestione, organi e forme di controllo.
La scelta della forma di gestione per ciascun
servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse
forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale
la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione
di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico
locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà
tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento
in appalto o in concessione nonché tra la forma singola o quella
associata, mediante convenzione ovvero consorzio.
Pur tuttavia, nella scelta della forma di gestione
dei servizi, ricorrendone le condizioni di economicità e qualità
offerta, il Comune indirizzerà la propria preferenza verso la concessione,
quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni
di volontariato, ed imprese senza fine di lucro.
L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.
Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme
legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali
per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e dai propri regolamenti
interni approvati dal consiglio d'amministrazione delle aziende e ratificati
dal consiglio comunale.
I membri del consiglio di amministrazione sono
nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione
a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nel settore
nel quale l'azienda opera.
Tale carica è incompatibile con lo status
di consigliere comunale.
Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi
sociali, ivi compresi quelli educativi, sportivi, turistici e culturali,
senza rilevanza imprenditoriale che necessitano di particolare autonomia
gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il
relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività
dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario
dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le
dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente comma determina,
altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo
dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale,
l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica
dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso
a personale assunto, a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità,
nonché a forme di collaborazione, raccordo o convenzione con associazioni
di volontariato e cooperative sociali o culturali.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal
consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede
di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio
di amministrazione, il presidente ed il direttore.
I membri del consiglio di amministrazione sono
nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione
a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nel settore
nel quale l'azienda opera.
Tale carica è incompatibile con lo status
di consigliere comunale.
Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali
ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica,
la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione,
nonché le modalità di funzionamento dell'organo, l'eventuale
indennità di carica.
Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli
atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Il direttore delle istituzioni è nominato
dal sindaco con le modalità previste dal regolamento.
Dirige tutta l'attività dell'istituzione,
è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità
dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione
degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
I regolamenti istitutivi delle istituzioni e gli
statuti delle aziende speciali stabiliscono il periodo di durata in carica
degli amministratori e del direttore che non può superare comunque
quello dell'organo che lo ha nominato.
Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni
sono nominati dal sindaco.
Gli amministratori ed il direttore delle aziende
e delle istituzioni sono impegnati ad informare la propria attività
a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed
hanno l'obbligo del pareggio dei bilanci da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
La revoca del direttore e degli amministratori
nelle aziende e nelle istituzioni è disposta dal sindaco con provvedimento
motivato da comunicare, entro giorni 15 dalla sua adozione, al consiglio
comunale.
Per assicurare la massima trasparenza il presidente,
i consiglieri ed il direttore delle aziende e delle istituzioni, devono
comunicare all'inizio ed alla fine dei loro mandati i redditi con la specifica
indicazione dei beni mobili ed immobili posseduti.
Il Comune può promuovere la costituzione
o partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per
la gestione di servizi pubblici a carattere imprenditoriale che richiedono
di essere gestiti in regime di mercato con l'apporto di altri soggetti
pubblici o privati che condividono il rischio di impresa.
Negli statuti delle società a prevalente
capitale pubblico locale oltre le norme sulla istituzione, funzionamento,
gestione, nomina e revoca degli amministratori e quant'altro necessario,
devono essere previste le forme di raccordo e collegamento fra le società
stesse ed il Comune.
Nella costituzione delle società per azioni
a prevalente capitale pubblico il Comune valuterà positivamente
la partecipazione di società cooperative.
Il Comune promuove ed organizza l'attività
culturale, artistica e teatrale attraverso gli enti comunali già
costituiti quali: la fondazione L. Sciascia ed il Museo etno-antropologico,
nonché attraverso i seguenti enti da istituire:
— Ente autonomo teatro comunale;
— Istituto mineralogico comunale;
— Istituto archivistico comunale;
— Comitato festeggiamenti Maria SS. del
Monte;
— Centro di documentazione sulle comunità
racalmutesi all'estero.
La fondazione Leonardo Sciascia riconosciuta giuridicamente
con decreto del Presidente della Regione dell'11 dicembre 1991, n. 82,
rappresenta la più alta, nobile e scientifica istituzione culturale
della città.
Essa è organizzata e gestita secondo le
indicazioni dello scrittore Leonardo Sciascia contenute nella lettera di
intenti del 6 settembre 1989, con le finalità sancite nelle delibere
di consiglio comunale n. 156 del 20 dicembre 1989 e n. 213 del 9 ottobre
1990, trasferite nell'atto costitutivo notar Maria Armanno del 15 novembre
1990, sottoscritto dal sindaco pro-tempore su mandato del consiglio comunale.
Il Comune è impegnato a sostenere la fondazione
con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto, di collaborazione,
secondo le richieste ed i programmi del consiglio di amministrazione e
del comitato scientifico e di vigilanza, compatibilmente con le norme di
legge e con le effettive disponibilità dell'ente.
L'Ente autonomo teatro comunale ha affidata la
gestione del teatro comunale "Regina Margherita" secondo lo statuto ed
il regolamento all'uopo adottati dal consiglio comunale e che conterranno
le norme di funzionamento, di gestione, di nomina e revoca degli amministratori
e del direttore artistico, l'assunzione del personale di controllo, di
informazione sull'attività e quant'altro necessario.
Il Comune è impegnato a sostenere l'Ente
autonomo teatro comunale con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto,
di collaborazione, secondo le richieste ed i programmi del consiglio di
amministrazione e del direttore artistico e compatibilmente con le norme
di legge e con l'effettiva disponibilità dell'ente.
L'Istituto mineralogico comunale ha affidati i
compiti di studio, ricerca, proposta sulle miniere allo scopo di dotare
il Comune di un piano programmatico sull'utilizzo delle risorse minerarie
nel territorio da confrontare con la società concessionaria dello
sfruttamento delle miniere e con la Regione siciliana.
Racalmuto riafferma con orgoglio la sua radice
di paese minerario, non soltanto sul piano storico-culturale, ma anche
attraverso la concreta percorribilità di nuove strade di sviluppo
e di occupazione nel settore.
L'istituto, anche mediante l'eventuale costituzione
di un consorzio con i paesi viciniori interessati, promuoverà l'istituzione
di un museo delle miniere e mineralogico.
L'istituto per la sua attività potrà
avvalersi di consulenti di alta professionalità.
Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione,
di nomina, revoca degli amministratori e dell'eventuale direzione, di assunzione
del personale, di controllo, di informazione sull'attività, e quant'altro
necessario, sono stabiliti nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati
dal consiglio comunale.
Il Comune è impegnato a sostenere l'Istituto
mineralogico comunale con ogni mezzo finanziario, strutturale, di supporto,
di collaborazione secondo le richieste del consiglio di amministrazione,
compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità
dell'ente.
L'Istituto archivistico comunale ha affidati i
compiti di riordino, gestione e promozione storico-culturale dell'archivio
storico e dell'archivio corrente del Comune ed in seguito ad apposita convenzione
con l'archivio notarile anche dell'archivio notarile mandamentale.
L'istituto per la sua attività potrà
avvalersi di consulenze di alta professionalità.
Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione,
di nomina e revoca degli amministratori e dell'eventuale direttore, di
assunzione del personale, di controllo, d'informazione sull'attività
e quant'altro necessario sono stabilite nello statuto e nel regolamento
all'uopo approvati dal consiglio comunale.
Il Comune è impegnato a sostenere l'Istituto
archivistico comunale con ogni mezzo: finanziario, strutturale di supporto
e di collaborazione secondo le richieste del consiglio di amministrazione,
compatibilmente con le norme di legge e con le effettive disponibilità
dell'ente.
Il Museo etno-antropologico, istituito con delibera
del consiglio comunale n. 268 del 6 novembre 1990, ha lo scopo di raccogliere
e conservare memorie, opere ed oggetti che documentino ed illustrino nel
tempo la storia e la cultura locale e che contribuiscano all'istruzione
ed alla educazione dei cittadini, assicurandone il godimento pubblico in
maniera stabile e regolare.
In particolare il museo avrà i seguenti
fini:
a) curare l'inventariazione, la
catalogazione e la classificazione dei materiali in esso conservati;
b) esporre e valorizzare i materiali
suddetti garantendo con mezzi adeguati la loro sicurezza;
c) incrementare con acquisti, donazioni,
legati il proprio patrimonio con particolare riferimento alle testimonianze
culturali del territorio;
d) promuovere iniziative culturali
e attività didattiche anche in collaborazione con altre istituzioni
culturali.
Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione,
di direzione, di vigilanza, di assegnazione del personale, di controllo,
di informazione sulle attività e quant'altro necessario sono contenute
nello statuto-regolamento approvato con la predetta delibera di consiglio
comunale n. 268/90 e che allegati alla stessa ne sono parti integranti
e sostanziali.
Il Comune è impegnato a sostenere il museo
con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione
secondo le richieste della commissione di consulenza e del direttore, compatibilmente
con le norme di legge e con l'effettiva disponibilità dell'ente.
Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica
una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali
dei cittadini ed una via attraverso la quale:
a) adempiere alle proprie responsabilità
nei confronti degli amministrati;
b) mettere a disposizione di tutte
le testimonianze del pensiero dell'uomo;
c) conservare la memoria della propria
comunità;
d) promuovere l'amore per la cultura
e favorire l'accrescimento del bagaglio di conoscenze dei cittadini.
Il Comune assicura l'autonomia culturale della
propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria
la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare
i propri servizi quali sistema informativo.
Il Comune gestisce il servizio di biblioteca
pubblica a mezzo di istituzione.
Le norme di funzionamento, di gestione, di nomina
e revoca degli amministratori e del direttore, di assunzione del personale,
di controllo, di informazione sull'attività e quant'altro necessario,
sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio
comunale.
Il Comune è impegnato a sostenere l'istituzione
bibliotecaria con ogni mezzo, finanziario, strutturale, di supporto, di
collaborazione secondo le richieste degli amministratori e del direttore
e dei programmi annualmente predisposti, compatibilmente con le norme di
legge e con le effettive disponibilità dell'ente.
Il Comune riconosce l'alto valore e l'incisiva
azione svolta sotto il profilo turistico, culturale e promo-pubblicitario
della città, dell'associazione pro-loco.
Il Comune si impegna, compatibilmente con le
norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente, a sostenere
la pro-loco con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto e di
collaborazione.
In ogni caso il Comune si impegna ad assicurare
alla pro-loco la disponibilità di un locale per la propria sede,
sia esso di proprietà comunale o preso in locazione, ed un contributo
annuo determinato di anno in anno in relazione ai programmi presentati
dall'associazione ed alle effettive disponibilità dell'ente.
Il Comitato festeggiamenti Maria SS. del Monte
è istituzionalizzato ai sensi della vigente normativa regionale,
anche allo scopo di far inserire la festa del Monte nel calendario delle
feste regionali.
Il comitato nell'organizzazione della festa deve
privilegiare i momenti folkloristico-tradizionali tipici della festa quali:
presa del cero, salita dei cavalli, ecc.
Il Comune riconosce il ruolo e la funzione del
clero e del santuario per l'organizzazione della parte religiosa dei festeggiamenti;
mentre la parte storico-rievocativa, delle tradizioni popolari e delle
manifestazioni culturali, sportive e ricreative è curata direttamente
del comitato.
I rapporti tra clero e comitato sono stabiliti
nell'atto costitutivo del comitato stesso.
Il Comune, per l'alto valore religioso, morale,
sociale, culturale e promo-turistico della festa, è impegnato a
sostenerla con ogni mezzo finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione,
secondo il programma annualmente predisposto dal comitato e compatibilmente
con le norme di legge e l'effettiva disponibilità dell'ente.
Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione,
di nomina e revoca degli amministratori, di assunzione del personale, di
controllo e di informazione sull'attività e quant'altro necessario,
sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio
comunale.
Il centro ha affidati i compiti di raccolta, custodia
e pubblicazione di atti e documenti legati al fenomeno dell'emigrazione
ed alle iniziative ed attività svolte da comunità di emigrati
racalmutesi all'estero, autonomamente o in collaborazione con il Comune
di Racalmuto.
Il centro promuove convegni, conferenze, seminari,
mostre e quant'altro ritenuto utile, nonché scambi culturali con
i paesi nei quali le comunità di emigrati racalmutesi risiedono,
allo scopo di rinsaldare i legami tra la terra di origine ed i paesi ove
gli stessi risiedono.
Le norme istitutive, di funzionamento, di gestione,
di nomina e revoca degli amministratori, di assunzione del personale, di
controllo, di informazione sull'attività e quant'altro necessario
sono stabilite nello statuto e nel regolamento all'uopo approvati dal consiglio
comunale.
Il Comune è impegnato a sostenere il centro
con ogni mezzo: finanziario, strutturale, di supporto e di collaborazione
secondo le richieste del consiglio di amministrazione, compatibilmente
con le norme di legge e con le effettive disponibilità dell'ente.
Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia regionale di Agrigento per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbietivi da raggiungere.
Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento
e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività
di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche,
la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando
la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e devono stabilire, i
fini, la durata, le forme di consultazione tra enti, i rapporti finanziari,
i reciproci obblighi e garanzie, ogni altro obbligo previsto dalla legge.
Il consiglio comunale, in coerenza ai principi
statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare
e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale,
ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione
di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative
per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.
La convenzione relativa, oltre al contenuto prescritto
dal secondo comma del precedente art. 98, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione
degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti
e nel bollettino comunale d'informazione.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati unitamente alla convenzione, approva lo statuto
del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale
del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni,
in quanto compatibili.
Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea
del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione
e ne approva gli atti procedimentali previsti dallo statuto.
E' inibita la possibilità di partecipare
alla costituzione di più di un consorzio con gli stessi Comuni.
Il Comune partecipa a consorzi obbligatori in
presenza di un rilevante interesse pubblico sancito dalla legge o per disposizione
dell'Assessorato regionale degli enti locali, quando si rende necessario
provvedere a determinare funzioni e servizi di carattere obbligatorio.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto
dell'ente.
Il consiglio comunale deve, in ogni caso, essere
unito.
Il consorzio assume carattere polifunzionale
quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità
di servizi attraverso il modulo consortile.
Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi d'intervento che richiedono per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti
pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente
del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento
ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo, oltre le finalità
perseguite, deve prevedere forme per l'attivazione di eventuale arbitrato.
A tal fine, il sindaco convoca una conferenza
tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo consiste nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del
sindaco previa delibera di intenti del consiglio comunale. Qualora l'accordo
comporti variazione agli strumenti urbanistici l'adesione del sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal consiglio entro 30 giorni a pena di decadenza.
La delibera è sottoposta successivamente all'esame dell'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente.
La disciplina degli accordi di programma, prevista
dall'art. 27 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale
n. 48/91 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma
previsti da leggi vigenti, relative ad opere, interventi o programmi di
intervento di competenza del Comune.
L'accordo approvato con atto formale del sindaco
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, dagli enti
interessati e dal prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministrazioni
pubbliche o enti pubblici nazionali.
La contabilità comunale è disciplinata
da apposito regolamento in conformità allo statuto ed alle leggi
dello Stato; esso determina il procedimento per la formazione e l'approvazione
della relazione programmatica, del bilancio di previsione e del piano degli
investimenti nei quali l'attività finanziaria, patrimoniale ed economica
del Comune deve trovare rappresentazione in modo da consentire la lettura
e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed investimenti,
realizzando oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla
gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
Il regolamento disciplina l'applicazione dei
tributi comunali e la gestione delle entrate extratributarie, prevedendo
la partecipazione in quota degli utenti alla copertura dei costi dei servizi,
secondo le norme di legge.
Il regolamento determina, altresì, le
modalità di utilizzazione dei beni comunali, di gestione e conservazione
del patrimonio comunale, disciplinando la tenuta degli inventari dei beni
immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
Il regolamento disciplina le forme del controllo
economico interno della gestione indicando le metodologie di analisi e
di valutazione, gli indicatori ed i parametri di riferimento.
Esso stabilisce, altresì, le scritture
contabili che consentano la valutazione dei costi di tutte le attività
svolte e da svolgere, dell'uso delle risorse umane e patrimoniali, nonché
la verifica dei risultati.
In particolare la tecnica del controllo di gestione
deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze
rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica
dei costi sostenuti per la verifica di coerenza per i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed
efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali
scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione di eventuali
responsabilità.
Il collegio dei revisori dei conti è l'organo
di vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività
amministrativa del Comune e delle istituzioni comunali.
Il regolamento disciplina l'organizzazione e
le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti,
individuando la funzione di consulenza, di indirizzo e di controllo, e
le modalità per la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria nella gestione dell'ente, nonché i sistemi ed i meccanismi
tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli
organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.
Il regolamento disciplina, altresì, le
cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di
revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza,
nonché le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai
revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai
sindaci revisori delle società per azioni.
In particolare non possono esercitare le funzioni
di revisori i consiglieri comunali e gli assessori in carica nella precedente
legislatura.
Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori
avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle
loro competenze.
Ai componenti il collegio dei revisori dei conti
è corrisposto il trattamento economico previsto dal relativo decreto
del Ministro dell'Interno del 4 ottobre 1991.
Per quanto riguarda il controllo sugli organi e sugli atti del Comune, si rinvia alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla legge 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente statuto entra in vigore dopo aver
ottemperato agli adempimenti di legge.
Fino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente
alle materie e discipline ad esso espressamente demandete, continuano ad
applicarsi le norme vigenti precedentemente.
Dall'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione
delle norme transitorie e sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili.
Il consiglio comunale approva entro 1 anno i
regolamenti previsti dal presente statuto. Fino all'adozione dei suddetti
regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la
precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
Approvato con delibera consiliare n. 5 del 25
gennaio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, il
14 gennaio 1996, con decisione n. 147/15646.
(98.10.528)
Allo statuto della Provincia regionale di Agrigento,
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 1996, parte I, sono state apportate
le seguenti modifiche agli artt. 25, 35, 47 e 66, approvate con delibere
consiliari nn. 124 del 3 ottobre 1997 e n. 142 del 27 ottobre 1997, rese
esecutive dal CO.RE.CO., sezione centrale, rispettivamente con decisione
n. 11616/11508 e n. 11615/11509 del 4 dicembre 1997:
1) all'art. 25 viene aggiunto il seguente
4° comma: «Resta, altresì, alla competenza del consiglio
l'elezione del collegio dei revisori e la nomina del difensore civico»;
2) al primo comma dall'art. 35 viene sostituita
la parola "sei" con la parola "otto";
3) al 3° comma dell'art. 47 viene aggiunta
la seguente lettera: «n) gli atti di impegno da assumere con le modalità
stabilite dal regolamento di contabilità, in esecuzione di disposizioni
di legge o regolamentari, e di contratti già perfezionati, nonché
in attuazione dei piani esecutivi di gestione affidati ai sensi dell'art.
11 del decreto legislativo n. 77/95»;
4) il primo comma dell'art. 66 viene sostituito
dal seguente: «Il consiglio elegge, con voto limitato ad uno, un
collegio di revisori, il cui presidente sarà l'eletto che avrà
riportato il maggior numero di voti, composto da tre membri scelti:
a) uno tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili;
b) uno tra gli iscritti nell'albo
dei dottori commercialisti e nel registro dei revisori contabili;
c) uno tra gli iscritti nell'albo
dei revisori dei ragionieri e nel registro dei revisori contabili».
(98.8.357)