REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 31 MARZO 1998 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 marzo 1998, n. 5.
Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della sanità

DECRETO 25 giugno 1997.
Approvazione della circolare 25 giugno 1997, n. 932, concernente «Articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25 - Servizio di psicologia»  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina di un componente esperto del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani.  pag. 11 
Autorizzazione all'opera pia Collegio di Maria - SS. Annunziata di Misilmeri ad alienare degli immobili  pag. 11 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Ricostituzione del Consiglio regionale della pesca  pag. 11 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Recepimento dell'accordo sindacale concernente l'orario di lavoro dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  pag. 11 
Nomina del consiglio di amministrazione dell'A.A.P.I.T. di Agrigento  pag. 11 





LEGGE 30 marzo 1998, n. 5 .
Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricorso al mercato finanziario

1.  Per l'anno 1998 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in misura non superiore a lire 2.050 miliardi.
2.  Il livello del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 può essere elevato di lire 650 miliardi da destinare al finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni previste dal Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 e ad altri interventi dell'Unione Europea nonché al finanziamento di nuove iniziative legislative destinate allo sviluppo e all'occupazione.

Art. 2.

Attenuazione della rigidità delle spese

1.  Per l'esercizio finanziario 1998 le spese continuative annue, le cui quantificazioni sono fissate da norme regionali, sono determinate con la legge di bilancio e non possono essere ridotte di una misura superiore al 25 per cento dell'ammontare autorizzato dalle relative leggi.
2.  Le spese pluriennali con quote annue predeterminate, escluse le spese in annualità derivanti da limiti poliennali di impegno, sono determinate annualmente con la legge di bilancio, tenendo conto, per la loro quantificazione, delle effettive necessità e della compatibilità con l'equilibrio del bilancio regionale, fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta, in allegato alla proposta di bilancio, una relazione da cui risultino le motivazioni della rideterminazione dello stanziamento.
4.  E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di rinegoziare con gli istituti e le aziende di credito le condizioni concordate, con particolare riguardo ai tassi di interesse, per i mutui a pareggio di bilancio e per la concessione di mutui e prestiti a vari soggetti assistiti da contributi o garanzie a carico della Regione. I nuovi tassi di interesse concordati devono essere allineati alle migliori condizioni di mercato.

Art. 3.

Riduzione oneri per il personale, per acquisto di beni

e servizi per trasferimenti correnti

1.  Alla Regione e a tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione si applica il comma 2 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La percentuale del 12,01 per cento prevista dal predetto comma 2 è elevata al 13,50 per cento.
2.  Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, salvo quanto previsto dal comma 1, sono ridotte, per l'anno 1998, in misura non inferiore al 6 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1997; per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere si applica il disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.  All'articolo 16, comma 8, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a carico dei dipendenti e" sono aggiunte le seguenti "del 50 per cento".

Art. 4.

Eliminazione residui passivi e perenti

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 11, quarto comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, non si applicano per l'esercizio 1997.
2.  Le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, si applicano alle somme eliminate per perenzione amministrativa nell'esercizio 1987 e non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1997; i relativi importi sono eliminati dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1997.
3.  I residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1997 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati rispettivamente dal conto consuntivo del bilancio e dal conto del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.

Art. 5.

Previsione e gestione del bilancio in termini di cassa

1.  Al bilancio della Regione per l'anno 1998 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa relative alle entrate distinte per titoli, categorie, rubriche e natura fondi e alle spese distinte per amministrazioni, titoli, rubriche e natura fondi, a confronto con le corrispondenti previsioni di competenza e dei residui presunti al 1° gennaio dell'anno di riferimento; fra le entrate è altresì indicato l'ammontare dei crediti di tesoreria che si prevede di incassare e dei debiti di tesoreria che si prevede di pagare nell'esercizio 1998.
2.  Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento; il limite posto a livello di ciascuna rubrica si estende a tutti i capitoli compresi nella rubrica stessa.
3.  Nella parte della spesa del quadro previsionale di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva da utilizzare, su proposta dell'Assessore del ramo di amministrazione e dandone contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio nonché per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione e dei debiti di tesoreria in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  Entro il limite delle previsioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, dandone contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
5.  Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione per gli organi previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Regione siciliana.
6.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "del settore pubblico regionale" e il comma 3 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
«3. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono individuati i soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti».

Art. 6.

Bilanci

1.  All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "entro trenta giorni dalla data di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione".

Art. 7.

Anticipazione somme riscosse dai concessionari

e modalità di riscossione dei tributi

1.  Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
2.  La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.
3.  Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.

Art. 8.

Modifiche alla disciplina del tributo speciale

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.  Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è così sostituito:
«7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni».
2.  Nell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, richiamato ai commi 1, 3 e 7, deve intendersi sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia

di programmazione negoziata

1.  La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo.
2.  In attesa dell'approvazione della legge di riforma della contabilità regionale, dei controlli e delle procedure della programmazione regionale per l'esercizio in corso, il Governo, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea regionale, che lo esamina secondo le norme del proprio regolamento interno entro 30 giorni, un documento di programmazione economico-finanziaria che costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6. Il documento indica gli obiettivi da conseguire, le priorità da osservare ed i programmi di intervento, tenendo conto degli indicatori, indirizzi ed obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sottoscritta congiuntamente tra il Governo nazionale e la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico finanziario di cui al comma 2. L'intesa istituzionale di programma costituisce il necessario momento di raccordo degli strumenti di programmazione negoziata posti in essere nelle varie tipologie negoziali in ambito regionale.
4.  I programmi di intervento indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria sono di norma attuati attraverso gli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché attraverso gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria.
5.  Gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettere b), c), d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stipulati in coerenza con le linee guida del documento di programmazione economico-finanziaria.
6.  Gli atti di programmazione negoziata di cui al presente articolo, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle delibere adottate dal comitato interministeriale della programmazione economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale, qualora prevedano oneri finanziari a carico della Regione, trovano copertura in un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione - amministrazione del bilancio. Ove necessario, il fondo costituisce fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 10.

Programmi triennali delle opere pubbliche

1.  I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1998 possono includere oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 medesima.
2.  Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1998.

Art. 11.

Interventi a sostegno delle autonomie locali

per l'anno 1998

1.  Per l'esercizio 1998, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1996 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998.
2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.
3. E' ripristinata la validità dei commi 11, 12 e 13 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
4. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ad integrazione della quota ordinaria attribuita e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 15.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa.
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1997 ed in conformità alle previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
6.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
7. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
8.  L'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, è abrogato.
9.  L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è così sostituito:
«Il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dai seguenti commi:
«14.  Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
14bis. Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni».
10.  I commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono abrogati.
11. Per la costituzione e la partecipazione dei comuni e delle province regionali a società di capitali per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.
12.  Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
13.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza, alla tutela ed al controllo della Regione, nonché gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica nelle società di gestione, che operano in settori economici liberalizzati dalla normativa comunitaria, con esclusione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di cassa, dopo aver avviato le procedure di dismissione delle loro partecipazioni azionarie.

Art. 12.

Attività di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C.

1. All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
«2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione».
2.  Per l'attività di gestione e di recupero dei crediti è riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,75 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3.  L'I.R.C.A.C. è autorizzato a fare gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sui fondi stessi.

Art. 13.

Compensi all'Artigiancassa

1.  All'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso».

Art. 14.

Agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea

1.  Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonché da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accredita ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale.
2.  Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse.
3.  La presente normativa sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 15.

Fondo di rotazione istituito presso l'E.S.A.

1. Il fondo di rotazione istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è ridotto di lire 25.000 milioni.
2.  Le disponibilità liquide del predetto fondo, limitatamente a lire 25.000 milioni, sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione.

Art. 16.

Anticipazione del tesoriere

1.  I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa azienda.
2.  Il direttore generale può ricorrere a tale anticipazione nel caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e per evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda.

Art. 17.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 marzo 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanz TRICOLI 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 41, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così dispone:
«Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 del cento, con le predette esclusioni».
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così dispone:
«Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali e regionali nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrali e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate».
Nota all'art. 3, comma 3:
Il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:
La dotazione finanziaria del fondo, di cui al presente articolo, per gli anni 1980 e successivi non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dei contributi per fondo credito a carico dei dipendenti e del 50 per cento dei rientri per rate di ammortamento dei prestiti concessi accertati nell'anno precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento.
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 11, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche, così dispone:
«Le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nel solo esercizio successivo – mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni – al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa».
Nota all'art. 4, comma 2:
L'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così dispone:
«Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari dal 1977 al 1986 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1996 sono cancellate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1996.
All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate per effetto del comma 1 si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreto del'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468».
Nota all'art. 4, comma 3:
L'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così dispone:
«Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti dai limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini al pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991».
Nota all'art. 5, comma 6:
L'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle disposte modifiche è il seguente:
«A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.
Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
Con decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono individuati i soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti».
(Omissis)
Nota all'art. 6:
L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi ed i regolamenti di enti ed aziende regionali prima della approvazione da parte degli organi di tutela e vigilanza dovranno essere trasmessi all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del competente parere che dovrà essere espresso entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso detto termine, il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazioni – che possono essere effettuate una sola volta – il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti e delle aziende regionali.
Le variazioni di bilancio effettuate da enti ed aziende regionali, discendenti da utilizzazione del fondo di riserva o da storni, sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante, in uno al parere del collegio dei revisori.
(Omissis)».
Nota all'art. 7, comma 1.
L'art. 9 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, ai commi 1 e 2, così dispone:
«1.  I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo».
Nota all'art. 7, comma 3:
L'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera c) prevede come remunerazione ai concessionari una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguali per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo ed un importo massimo.
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1996, n. 6, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«1.  Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
2.  Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3.  Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
4.  I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in triplice copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.
6.  Copia della dichiarazione di cui al comma 5 dovrà essere trasmessa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica.
7.  Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis)».
Note all'art. 8, comma 2:
L'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, così dispone:
«L'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dall'ottanta al centosessanta per cento dell'ammontare del maggior tributo dovuto, ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua determinazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per cento del tributo relativo all'operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.».
L'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.».
Nota all'art. 9:
L'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», così dispone:
«Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a)  "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b)  "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
c)  "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lett. b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lett. f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lett. f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d)  "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lett. c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e)  "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f)  "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lett. c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.».
Nota all'art. 10, comma 2:
L'art. 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, così dispone:
«I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1993 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono all'immediato finanziamento delle opere comprese nei suddetti programmi regionali di spesa.
Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purché i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello Stato, nonché dell'approvazione amministrativa. Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'art. 149.».
Nota all'art. 11, comma 3:
L'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ai commi 11, 12 e 13, così dispone:
«11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale l'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.
12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali.
13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.».
Nota all'art. 11, comma 9:
L'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni il cui comma 14 risulta in ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, a seguito delle modifiche apportate dalla norma che qui si annota, risulta il seguente:
«1. Nei limiti dell'importo contrattuale, nonché di quello per imprevisti compreso fra le somme a disposizione dell'amministrazione, purché effettivamente disponibile, il direttore dei lavori provvede direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, per l'effettuazione di varianti o di maggiori opere o di lavori non pattuiti quando ciò non alteri la natura e la destinazione dell'opera, sia reso necessario da una circostanza imprevista e purché la variante sia indispensabile per il compimento dell'opera, ovvero si tratti di opere o lavori per i quali sia impossibile o gravemente pregiudizievole per la regolarità dell'opera separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale. L'importo per imprevisti compreso fra le somme a disposizione non deve eccedere di norma il 5 per cento dell'importo a base d'asta.
2. Inoltre le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1 non possono comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15 per cento dell'importo contrattuale e non possono comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.
3. Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dal direttore dei lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi degli enti, non può in ogni caso globalmente superare il 20 per cento dell'importo contrattuale.
4. Il direttore dei lavori, ove sia indispensabile eseguire una specie di lavoro non prevista in contratto o adoperare materiali di specie diversa, determina con apposito verbale i nuovi prezzi osservando le modalità ed i criteri di cui all'art. 21 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, previamente discutendo i prezzi con l'appaltatore ed utilizzandoli per la redazione della perizia e inserendoli, quindi, a titolo provvisorio, in contabilità in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma successivo.
5. I nuovi prezzi devono essere in ogni caso approvati dall'amministrazione appaltante, su parere del competente organo tecnico, e sono soggetti al ribasso d'asta. Per i lavori realizzati dagli enti di cui all'art. 1 con utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla Regione il parere è di competenza dell'Ufficio del Genio Civile per le opere di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e, negli altri casi, dell'Ispettorato tecnico regionale, o dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze.
6. Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 22 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.
7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni di cui al presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori, salvo il parere dell'ingegnere capo.
8. Le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'Ufficio del Genio Civile od all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici nei casi di loro competenza.
9. Non è consentita la sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori per ragioni che possono essere superate con la redazione di perizie suppletive e di variante previste dal comma 1.
10. I pagamenti alle imprese, ai fornitori, ai professionisti, e comunque tutti quelli previsti nel progetto approvato, vengono eseguiti dagli enti su certificazione del direttore e dell'ingegnere capo dei lavori, senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approvazione del progetto e della contabilità finale, rispettivamente compiuti prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione.
11. Tutti i pagamenti alle imprese e ai professionisti devono essere effettuati nei tempi previsti dalle rispettive norme. Il certificato di collaudo deve contenere espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.
12. I pagamenti in acconto in corso d'opera all'impresa appaltatrice vengono effettuati in base a stati di collaudazione dei lavori dello Stato, ogni volta che il credito dell'impresa ammonta all'importo previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.
13.  L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
«14.  Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'Amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5 bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle Camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.
14bis.  Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni».
15.  Sono abrogati gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10; l'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22; l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8; il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32; il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19».
Nota all'art. 12
L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
«I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28 con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione».
Nota all'art. 13:
L'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, previa stipula di apposita convenzione, a costituire presso l'Artigiancassa un fondo per la concessione delle agevolazioni aggiuntive di cui all'articolo precedente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 7.500 milioni da ripartirsi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 657
"Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 6 marzo 1998.
Trasmesso alla Commissione bilancio (II) il 9 marzo 1998.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 96 del 12 marzo 1998.
Relatore: Stancanelli.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 161 del 17 marzo, n. 162 del 18 marzo e n. 163 del 19 marzo 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 163 in data 19 marzo 1998.
(98.13.662)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 giugno 1997.
Approvazione della circolare 25 giugno 1997, n. 932, concernente «Articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25 - Servizio di psicologia».
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consultori familiari»;
Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 «Istituzione dei consultori familiari in Sicilia»;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215 «Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione Sicilia»;
Visto il proprio decreto 8 luglio 1981, n. 31003 «Approvazione del piano relativo alla programmazione sul territorio delle strutture per la realizzazione del servizio territoriale di tutela della salute mentale», registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1981 (reg. n. 6, fg. n. 111);
Visto il proprio decreto 21 ottobre 1986 «Rideterminazione delle piante organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali della Regione» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 15 novembre 1986);
Visto il proprio decreto 3 dicembre 1986 «Modifiche al decreto 21 ottobre 1986, concernente la rideterminazione delle piante organiche dei servizi territoriali di tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali della Regione» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 13 dicembre 1986);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 «Approvazione del progetto obiettivo tutela salute mentale 1994-1996»;
Visto il proprio decreto 31 gennaio 1997, n. 21238 «Approvazione del progetto regionale tutela della salute mentale» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 24 maggio 1997);
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 «Piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Primi interventi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444 «Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 1991, n. 94758, con il quale sono state determinate le piante organiche dei servizi per le tossicodipendenze di nuova istituzione e sono state stabilite le integrazioni di organico per i servizi già esistenti, ai sensi della citata legge regionale n. 64/84;
Visto il proprio decreto 29 giugno 1992, n. 233 «Disposizioni relative ai servizi per le tossicodipendenze della Sicilia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 24 ottobre 1992);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 «Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità sanitarie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali»;
Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, il quale, modificando l'art. 7, comma 7, lett. b, della citata legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, stabilisce che il servizio di psicologia è un servizio intersettoriale autonomo posto alle dirette dipendenze del direttore generale;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 «Ordinamento della professione di psicologo»;
Vista la circolare assessoriale 20 giugno 1996, n. 884 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 13 luglio 1996), con la quale, in attesa dell'emanazione del piano sanitario regionale che dovrà stabilire le competenze dei settori delle aziende Unità sanitarie locali, le modalità del loro funzionamento, nonché la loro articolazione e la loro organizzazione in servizi, sono state emanate linee guida per l'attivazione del servizio intersettoriale autonomo di psicologia;
Considerato che in fase di prima attuazione la predetta circolare ha dato luogo a dubbi interpretativi, a difficoltà applicative e talvolta a conflitti di competenza, con rischi di possibili refluenze negative nell'erogazione dei servizi;
Considerato che, nell'interpretazione della disposizione normativa del citato art. 15 della legge 6 aprile 1996, n. 25, occorre stabilire un opportuno coordinamento con le leggi quadro nazionali e con la normativa regionale, riguardanti i servizi e/o le strutture in cui è prevista la figura professionale dello psicologo;
Ritenuto, pertanto, necessario sostituire la predetta circolare 20 giugno 1996, n. 884, con le disposizioni contenute nella circolare 25 giugno 1997, n. 932, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la circolare 25 giugno 1997, n. 932, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le direttive contenute nella circolare 25 giugno 1997, n. 932 sostituiscono quelle emanate con la circolare 20 giugno 1996, n. 884, nonché ogni altra precedente disposizione assessoriale eventualmente in contrasto con le medesime.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. "C", della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 7.

Allegato
CIRCOLARE 25 giugno 1997, n. 932.
Articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25 - Servizio di psicologia.
Ai Direttori generali
delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Ai Collegi dei revisori
delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
L'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, modificando l'art. 7, comma 7, lett. b, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, stabilisce che il servizio di psicologia è un servizio intersettoriale autonomo posto alle dirette dipendenze del direttore generale.
In attesa dell'emanazione del piano sanitario regionale, che dovrà stabilire le competenze dei settori, le modalità del loro funzionamento, nonché la loro articolazione e la loro organizzazione in servizi, questo Assessorato ha diramato la circolare 20 giugno 1996, n. 884 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 13 luglio 1996, n. 36) «linee guida per l'attivazione del servizio intersettoriale autonomo di psicologia».
In fase di prima attuazione la predetta circolare ha dato luogo a dubbi interpretativi, a difficoltà applicative e talvolta a conflitti di competenza, con rischi di possibili refluenze negative nell'erogazione dei servizi.
Poiché, nell'interpretazione della disposizione normativa del citato art. 15 della legge regionale n. 25/96, occorre stabilire un opportuno coordinamento con le leggi quadro nazionali e con la normativa regionale, riguardante i servizi e/o le strutture in cui è prevista la figura professionale dello psicologo, si ritiene necessario – anche alla luce delle esperienze fin qui maturate – sostituire la predetta circolare 20 giugno 1996, n. 884 con le disposizioni di seguito indicate.
*  *  *

1.  I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali adottano i provvedimenti necessari a garantire la funzionalità e l'operatività del servizio di psicologia, di cui all'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25.
Il servizio, del quale fanno parte gli psicologi dell'Azienda unità sanitaria locale, è diretto da uno psicologo dirigente di secondo livello dirigenziale.
La consistenza numerica degli operatori viene determinata in sede di verifica dei carichi di lavoro e di approvazione della pianta organica dell'Azienda unità sanitaria locale, secondo la vigente normativa.
2.  Gli psicologi svolgono la loro attività con autonomia e responsabilità professionale specifica, in relazione anche a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15 del testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1994, supplemento ordinario n. 3), nella parte in cui stabilisce che:
«al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza».
3.  La presenza degli psicologi continua ad essere assicurata – in maniera stabile e continuativa – nei servizi e/o nelle strutture in cui è prevista dalla vigente normativa statale e/o regionale (salute mentale, sert, consultorio, .....).
Nell'esclusivo interesse degli utenti, le diverse figure professionali dei predetti servizi e/o strutture dovranno assicurare la massima collaborazione operativa, al fine di conseguire l'unitarietà nella programmazione, nell'articolazione e nell'attuazione dei progetti di intervento, nel rispetto delle direttive del responsabile ed in conformità a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 15 del testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ved. precedente punto 2).
4.  Gli psicologi, che svolgono la loro attività nei servizi e/o nelle strutture di cui al precedente punto 3, fanno riferimento ai responsabili dei medesimi servizi e/o strutture per quanto attiene agli aspetti organizzativi (turni, presenze, nulla osta per congedi e permessi, .....).
5.  Il servizio svolge i propri compiti in maniera autonoma. Nell'ambito della specifica professionalità, esplica le attività che non rientrano nelle competenze attribuite ai servizi e alle strutture di cui al precedente punto 3.
Cura tra l'altro le seguenti attività, riguardanti tutti gli psicologi dell'azienda:
—  il coordinamento tecnico scientifico delle attività e degli operatori;
—  la programmazione delle iniziative di formazione degli operatori;
—  il monitoraggio, la valutazione e la promozione delle prestazioni psicologiche;
—  l'elaborazione di modelli e la raccolta dei dati funzionali alla specificità della professione;
—  il coordinamento delle attività di tirocinio;
—  la programmazione dell'attività di ricerca su territorio.
Ove necessario, per lo svolgimento delle predette attività, dovranno essere assicurate opportune intese con i responsabili degli altri servizi e/o strutture delle Aziende unità sanitarie locali.
*  *  *

Le predette direttive sostituiscono quelle emanate con la citata circolare 20 giugno 1996, n. 884, nonché ogni altra precedente disposizione assessoriale eventualmente in contrasto con le medesime.
  L'Assessore: PAGANO 

(98.11.560)
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PRESIDENZA

Nomina di un componente esperto del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani.
Con D.P. n. 14/GR. XV-S.G. del 21 gennaio 1998, il dott. Carlo Turriciano è stato nominato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, componente esperto del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani.
(98.10.541)
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Autorizzazione all'opera pia Collegio di Maria - SS. Annunziata di Misilmeri ad alienare degli immobili.
Con decreto presidenziale n. 41 del 21 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1998, reg. n. 1, fg. n. 83, l'opera pia Collegio di Maria - SS. Annunziata di Misilmeri è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ad alienare gli immobili siti in Misilmeri, via Ampola nn. 21 e 23 e via Machiavelli nn. 5, 7, 13 e 15 per il prezzo totale di L. 60.000.000.
L'opera pia alienante destinerà il ricavato della vendita alla definizione delle opere di ristrutturazione per l'adeguamento agli standards strutturali (legge regionale 9 maggio 1986, n. 22).
(98.10.500)
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ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,


DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Ricostituzione del Consiglio regionale della pesca.
Con decreto n. 2962 del 30 dicembre 1997, vistato in data 31 dicembre 1997 dalla Ragioneria centrale, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha provveduto alla ricostituzione del Consiglio regionale della pesca, per il quadriennio 1998-2002, nominando i nuovi componenti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, dell'art. 7 della legge regionale
27 maggio 1987, n. 26 e dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
Il Consiglio regionale della pesca è così composto:
—  Assessore regionale per la cooperazione;
—  Direttore regionale della Direzione pesca;
—  comandante della Direzione marittima di Palermo o suo delegato;
—  comandante della Direzione marittima di Catania o suo delegato;
—  dirigente coordinatore del gruppo di lavoro "Opere marittime" dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
—  direttore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC);
—  sig. Angelo Mancuso - rappresentante Associazione generale cooperative italiane;
—  sig. Salvatore Sarcì - rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
—  sig. Vincenzo Marinello - rappresentante sindacale Si.Ge.-Ma.;
—  sig. Matteo Culotta - rappresentante sindacale U.G.L.;
—  sig. Giuseppe Indelicato - rappresentante sindacale C.I.S.A.S.;
—  sig. Francesco Gioia - rappresentante sindacale C.G.I.L.;
—  dott. Franco Andaloro - rappresentante ICRAM;
—  sig. Giuseppe Moscuzza - esperto;
—  C.F. (CP) Antonio Zanghì - esperto;
—  sig. Salvatore Paturzo - esperto;
—  sig. Rosario Scuderi - esperto;
—  sig. Carmelo Micalizzi - esperto;
—  sig. Francesco Quintavalle - esperto;
—  dott. Vincenzo Minagra - esperto;
—  prof.ssa Grazia Cantone - rappresentante Università degli studi di Catania.
Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Ciro Fortunato, assistente tecnico, in servizio presso la Direzione pesca dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Con successivi provvedimenti si curerà l'integrazione del Consiglio regionale della pesca non appena perverranno le designazioni da parte degli organismi ancora mancanti.
(98.10.507)
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ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI


E DEI TRASPORTI

Recepimento dell'accordo sindacale concernente l'orario di lavoro dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Con decreto n. 2194/III Tur dell'1 dicembre 1997, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha recepito l'accordo sindacale, stipulato in data 14 novembre 1997, concernente l'articolazione dell'orario di lavoro in cinque giornate con decorrenza 17 novembre 1997.
(98.10.491)
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Nomina del consiglio di amministrazione dell'A.A.P.I.T. di Agrigento.
Con decreto n. 084/VII Tur. del 16 febbraio 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento, che è così costituito:
a) presidente pro tempore della provincia di Agrigento;
b) legale rappresentante dell'A.A.S.T. di Agrigento;
legale rappresentante dell'A.A.C.S.T. di Sciacca;
c)  sindaco del comune di Agrigento;
d)  sindaco del comune di Aragona (AG);
e)  presidente della camera di commercio, dell'industria ed artigianato;
presidente della commissione provinciale artigianato;
g)  esperti:
1)  dott. Cantone Carmelo;
2)  sig. Tortorici Arturo;
3)  geom. Infurna Giuseppe.
Segretario: direttore dell'A.A.P.I.T. di Agrigento.
(98.10.489)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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