REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 18 APRILE 1998 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della sanità

DECRETO 16 gennaio 1998.
Direttive per l'organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici universitari ai sensi degli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.  pag.


DECRETO 25 marzo 1998.
Rettifica del decreto 9 luglio 1997, concernente elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di guardia medica delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia per il periodo 1o gennaio 1996 - 30 giugno 1996.  pag.


DECRETO 9 aprile 1998.
Presidi ed ausili prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito  pag.


DECRETO 9 aprile 1998.
Direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica, per l'anno 1998  pag.

ORDINANZE ASSESSORIALI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

ORDINANZA 31 marzo 1998.
Trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1998/1999 ed assegna zioni provvisorie  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina di componenti del Comitato regionale di protezione civile  pag. 23 
Proroga alla Commissione tecnico-scientifica regionale per individuare le modalità di intervento regionale nel campo della protezione civile  pag. 23 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione al comune di Frazzanò di un finanziamento per la realizzazione di lavori nel centro abitato  pag. 23 
Proroga dell'occupazione temporanea, indifferibilità ed urgenza per la realizzazione di opere idriche nel comune di Spadafora  pag. 23 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori di somma urgenza nel comune di Palermo  pag. 23 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta.  pag. 23 

Assessorato della sanità:
Rettifica con riserva del punteggio attribuito ad un medico nella graduatoria unica regionale di medicina generale.pag.  24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti per l'anno 1997, ai sensi della legge regionale n. 70/94. Catasto rifiuti (M.U.D.)  pag. 24 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Recepimento di accordo sindacale decentrato relativo al conferimento delle funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicaziooni e dei trasporti  pag. 24 
Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Azienda termale di Sciacca  pag. 24 

CIRCOLARI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 8 aprile 1998, n. 253.
Reg. CE n. 950/97, artt. 17, 18, 19 - Indennità compensativa - Presentazione delle istanze anno 1998  pag. 24 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali

e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 7.
Sussidi ordinari di gestione alle scuole materne non statali. Art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
  pag. 25 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. 300.
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 - Ulteriori direttive in materia di occupazione forestale  pag. 28 


CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. 301.
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 - Occupazione forestale - Idoneità fisica e professionale  pag. 30 

CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. 302.
Avviamenti presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni. Modalità procedurali ed aggiornamento delle relative graduatorie. Conferma periodica dello stato di disoccupazione. Censimento generale dei disoccupati  pag. 31 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato della cooperazione,

del commercio, dell'artigianato e della pesca

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa  pag. 39 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Cefalù.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 gennaio 1998.
Direttive per l'organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici universitari ai sensi degli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 1978;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, l'art. 4, comma 10, dello stesso, a mente del quale le Regioni, nel provvedere alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, organizzano gli stessi presidi in dipartimenti;
Visti gli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, mediante i quali, nel dare applicazione al precitato art. 4 del decreto legislativo n. 502/92, si è definita la natura del dipartimento ospedaliero, indicandone, altresì, l'organizzazione, i compiti e le finalità;
Vista la legge n. 20/94;
Ritenuto di dovere emanare specifiche direttive al fine di porre una uniforme disciplina per l'attuazione nella Regione siciliana delle norme concernenti l'organizzazione in dipartimenti ospedalieri, nel quadro di un'azione volta alla realizzazione di insiemi operativi finalizzati di risorsa concorrenti allo scopo di favorire la globalità dell'intervento rispetto al bisogno assistenziale e all'economicità della gestione;

Decreta:


Art. 1

Per l'organizzazione, secondo il modello dipartimentale previsto dagli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici universitari operanti nella Regione siciliana, sono adottate le direttive allegate al presente decreto, che dello stesso fanno parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 20/94, e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione.
Palermo, 16 gennaio 1998.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 9.
Allegato
DIRETTIVE

PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DIPARTIMENTALE NELLE AZIENDE OSPEDALIERE,

NELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI

E NEI POLICLINICI UNIVERSITARI

Al fine di rendere omogenea nel territorio della Regione l'applicazione delle norme relative all'istituzione dei dipartimenti e garantire l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo si dispone quanto segue.
Premesse
«Il dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le unità operative costituenti il dipartimento, mirano a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale».
L'individuazione dei dipartimenti sarà in funzione delle unità operative presenti nelle singole aziende e degli obiettivi che queste ultime debbono conseguire.
Nelle Aziende unità sanitarie locali si possono costituire "dipartimenti transmurali", cioè di raccordo ospedale-territorio, quali ad esempio:
—  dipartimento di riabilitazione e lungodegenza;
—  dipartimento di salute mentale;
—  dipartimento materno-infantile.
Complessivamente i compiti del dipartimento possono riassumersi in:
—  assistenza;
—  formazione e aggiornamento;
—  didattica;
—  ricerca;
—  educazione ed informazione sanitaria.
a)  Assistenza
L'assistenza dovrà essere garantita attraverso l'individuazione ed il coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie nell'ambito di un approccio globale al paziente, per mezzo delle seguenti attività:
—  preospedalizzazione;
—  attività ambulatoriale;
—  day hospital;
—  day surgery;
—  ricovero ordinario;
—  riabilitazione;
—  ospedalizzazione a domicilio.
b)  Formazione e aggiornamento
La formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito delle differenti unità operative, trova nel dipartimento la sede idonea al suo svolgimento in quanto consente una concentrazione maggiore di iniziative ed esperienze al riguardo.
c)  Didattica
La didattica è rivolta alle figure professionali, nell'ambito dei rispettivi diplomi universitari, ed ai medici specializzandi. Quanto sopra disciplinato dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
d)  Ricerca
La ricerca deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi propri dell'istituzione dipartimentale, attraverso il coordinamento delle iniziative più significative e l'attivazione dei necessari collegamenti con altre istituzioni.
e)  Educazione ed informazione sanitaria
Il dipartimento contribuisce alla promozione e diffusione dell'educazione alla salute, istituendo una serie di iniziative, indirizzate al singolo paziente o in collaborazione con enti ed istituzioni diverse, riguardanti specifiche tematiche identificate come prioritarie rispetto agli obiettivi e mirate alle tipologie dei pazienti assistiti nell'ambito del dipartimento.
Le attività del dipartimento possono, in particolare, essere ricondotte a:
a)  l'utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali e delle apparecchiature, che deve essere finalizzata ad una migliore gestione delle risorse a disposizione al fine di consentire una più completa assistenza al malato; a tal fine, ove possibile, si tenderà alla allocazione delle unità operative facenti parte del dipartimento in spazi contigui;
b)  il coordinamento con le relative attività extraospedaliere per un'integrazione dei servizi dipartimentali con quelli del territorio.
Una delle caratteristiche principali del dipartimento è, infatti, costituita dalla possibilità offerta ai pazienti di garantire la loro continuità assistenziale. Tale funzione è svolta in modo peculiare nell'ambito dei dipartimenti "transmurali";
c)  lo studio, l'applicazione e la verifica di sistemi per conferire la maggiore possibile omogeneità alle procedure organizzative, ed assistenziali;
d)  la promozione di iniziative finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza all'interno delle strutture dipartimentali;
e)  l'individuazione e la promozione di nuove attività o di nuovi modelli operativi nello specifico campo di competenza;
f)  l'organizzazione della didattica, la ricerca e l'educazione e l'informazione sanitaria.
CRITERI ATTUATIVI
La legge regionale n. 30/93 identifica agli artt. 29, 30 e 31 i dipartimenti ospedalieri, l'organizzazione e le finalità degli stessi. Occorre in questa sede sottolineare la centralità che occupa questo modello organizzativo nella programmazione e nello sviluppo dell'aggiornamento e della ricerca scientifica nelle discipline afferenti al dipartimento.
L'obiettivo che si vuole raggiungere è la costituzione del dipartimento per funzioni omogenee cioè sostanzialmente l'accorpamento di più funzioni in un unico contenitore senza che le unità operative ospedaliere perdano la loro autonomia.
Ciascuna unità operativa afferente al dipartimento metterà a disposizione il 10% dei propri posti letto per le finalità comuni dell'attività dipartimentale; atteso che il residuo 90% dei posti letto è destinato alle finalità proprie di ciascuna unità operativa anche al fine di garantire i preventivi annuali delle prestazioni, nel rispetto della legge finanziaria 1998.
In conseguenza di quanto sopra detto, si ribadisce che la disponibilità di posti letto utilizzabile per le finalità comuni dell'attività dipartimentale, tra le varie unità operative, rimane limitato al 10%.
Al di là della dipartimentalizzazione all'interno del singolo presidio, è evidente che nel caso di accorpamenti di più presidi ospedalieri o nel caso della presenza di più presidi nell'ambito della stessa azienda si procederà ad una dipartimentalizzazione interpresidio.
Premesso che l'istituzione di un dipartimento impegna anche risorse economiche, va evitato il proliferare dell'istituto dipartimentale, pertanto, nell'ottica di limitarne il numero a quelli realmente necessari, appare ovvia l'opportunità di tendere alla realizzazione di grandi dipartimenti con obiettivi comuni, miranti all'integrazione ed omogeneizzazione di discipline equipollenti ed affini, ed integrando negli stessi il maggior numero di unità operative, che conservano la propria autonomia. Quanto sopra in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1996 e cioè dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che sottolinea come tale modello organizzativo sia in grado di «consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie».
Rimane in capo all'autonomia gestionale del direttore generale il compito di modellare il dipartimento sull'assetto organizzativo dell'azienda, privilegiando l'istituzione dei seguenti dipartimenti:
—  dipartimento di medicina;
—  dipartimento di chirurgia;
—  dipartimento dei servizi.
Per ciò che concerne i dipartimenti di emergenza, vanno realizzati nel rispetto delle specifiche leggi regionali in materia.
Nelle Aziende ospedaliere formate da più ospedali non può essere individuato più di un dipartimento per ciascuna delle organizzazioni dipartimentali sopra indicate (medicina, chirurgia, servizi).
Le unità operative sono incardinate nel relativo dipartimento in ragione della prevalenza dell'attività svolta; pertanto, ciascuna unità operativa non può fare parte di più dipartimenti.
Si ritiene, altresì, che gli ospedali specializzati, insistenti all'interno di Aziende ospedaliere, devono avere, ove possibile, un'organizzazione dipartimentale propria coerentemente con le disposizioni di cui alle presenti direttive.
Il coordinatore del dipartimento è il portavoce che rappresenta alla direzione dell'azienda le istanze formalmente deliberate dal comitato di dipartimento.
Per ciò che concerne i dipartimenti interaziendali, tra Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie locali o tra più Aziende ospedaliere, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge regionale n. 25/96.
Sulla base degli aspetti finanziari sopra richiamati i direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende unità sanitarie locali dovranno adeguare ogni atto deliberativo, ivi compresi quelli già eventualmente adottati in materia, alle presenti direttive.
Si rimane in attesa di puntuale, corretto adempimento.
(98.12.630)
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DECRETO 25 marzo 1998.
Rettifica del decreto 9 luglio 1997, concernente elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di guardia medica delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia per il periodo 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali con i medici di guardia medica reso esecutivo con D.P.R. n. 41/91;
Vista la norma transitoria n. 2 dell'A.C.N. di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il proprio decreto n. 22592 del 9 luglio 1997, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 26 luglio 1997 l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di guardia medica delle Aziende UU.SS.LL. della Sicilia relativamente al periodo 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996;
Vista la nota n. 715 del 13 marzo 1998, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda USL n. 6 di Palermo ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato e pubblicato con il citato decreto n. 22592 del 9 luglio 1997, che il posto vacante di guardia medica nel presidio di Montelepre (PA) è a 12 ore e non a 24;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione della rettifica conseguente alla suddetta segnalazione;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato n. 22592 del 9 luglio 1997, l'incarico da attribuire per il periodo 1° gennaio 1996 - 30 giugno 1996 nel presidio di guardia medica di Montelepre dell'Azienda USL n. 6 di Palermo è a 12 ore e non a 24 ore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 1998.
  LEONTINI 

(98.15.833)
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DECRETO 9 aprile 1998.
Presidi ed ausili prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito;
Visto il decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 1988, n. 23;
Viste le direttive emanate con le circolari assessoriali n. 469 e n. 529, rispettivamente del 19 gennaio 1989 e 17 marzo 1990, concernenti i prodotti, presidi ed ausili per diabetici ammessi alla fornitura gratuita, tramite le farmacie della Regione convenzionate, e le modalità di erogazione degli stessi;
Visto il proprio decreto n. 21644 del 6 marzo 1997, con il quale sono stati determinati i presidi e gli ausili erogabili ai soggetti diabetici, nonché le tariffe da corrispondere alle farmacie per le forniture, in regime di assistenza diretta, dei suddetti presidi ed ausili;
Viste le note con le quali le ditte interessate hanno provveduto a richiedere l'inserimento in elenco dei nuovi prodotti, presidi ed ausili, nonché a precisare il prezzo aggiornato per quelli in esso già esistenti;
Visto il parere di approvazione, espresso dal gruppo 38° I.R.S. con nota 4N38.1243 dell'1 ottobre 1997, circa l'opportunità dell'introduzione dei prodotti di cui sopra nell'elenco dei presidi sanitari prescrivibili ed erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito;
Vista l'intesa raggiunta con la Federfarma Sicilia in ordine alle tariffe che le A.S.L. dovranno corrispondere alle farmacie per i prodotti, presidi ed ausili inclusi nell'allegata tabella A;
Constatato che i vari sistemi portatili per la somministrazione di insulina con i relativi aghi, già presenti nel listino, non hanno subito alcun ritocco rispetto al prezzo determinato con il precedente decreto e che, limitatamente alle strisce, non esiste più in commercio la confezione da 50 pezzi di tipo BM test BG della ditta Boeringer Mannheim;
Considerato che il mancato adeguamento delle tariffe risulta giustificato dalla indagine che il competente gruppo finanziario, giusta nota 2N21/0408 del 28 gennaio 1998, sta effettuando circa l'opportunità di eventuali aumenti e tenuto conto del probabile aggravio contabile, peraltro totalmente insostenibile nell'attuale particolare momento, che ne deriverebbe per il S.S.R.;
Ritenuto, quindi, che la dispensazione dei prodotti, presidi ed ausili di cui in precedenza non comporta consumi supplementari né produce effetti economici aggiuntivi per la spesa del S.S.R.;

Decreta:


Art. 1

Ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità ed i limiti di erogazione dei presidi e degli ausili destinati ai soggetti diabetici, la tabella A, concernente l'elencazione di tutti i presidi ed ausili erogabili ai soggetti anzidetti secondo le vigenti disposizioni, allegata al decreto del 6 marzo 1997 in premessa citato, è sostituita da quella acclusa al presente decreto per formarne parte integrate ed inscindibile.
Le autorizzazioni rilasciate da parte delle Aziende UU.SS.LL. competenti per il prelievo dei presidi sopra descritti non devono riguardare presidi o ausili di altro genere anche se destinati allo stesso soggetto e se analoghe risultano le procedure per ottenere l'autorizzazione.
Le Aziende UU.SS.LL. dovranno provvedere a liquidare nei tempi previsti dalla normativa vigente alle farmacie gli importi contabilizzati nelle distinte secondo i prezzi della tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 1998.
  LEONTINI 


Allegato
Tabella A
LISTINO PREZZI DEI PRODOTTI PRESCRIVIBILI

AI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO

      '     ' Prezzo 
  N.     Descrizione prodotto     compreso  
      '     ' IVA 
  1 Reattivi per la determinazione estemporanea della 

glicemia epatica:
Confezione da 25 striscie
–  tipo Dextrostik  34.000 
–  tipo Optimac Imaco  25.000 
–  tipo Glucostik  33.000 
–  tipo Haemoglukotest 20/80  32.000 
–  tipo Haemoglukotest 20/800  32.000 
–  tipo Glucoscan e One Touch  36.000 
–  tipo Glucofilm  33.000 
–  tipo Glucopat  36.000 
–  tipo Glucocard Strips  38.500 
–  tipo Medisense  33.000 
–  tipo Glucometer elite  36.500 
–  tipo Gluco Card memory strips  38.500 
–  tipo Glucotrend glucose  34.000 

Confezione da 50 striscie
–  tipo Glucotrend glucose  67.000 
–  tipo Optimac Imaco  50.000 
–  tipo Sensimac  69.000 
–  tipo Glucopat  62.000 
–  tipo Glucofilm  63.500 
–  tipo Glucocard Strips  69.500 
–  tipo Accutrend Glucose  63.500 
–  tipo Gluco Card memory strips  69.500 
–  tipo Glucometer Esprit  69.500 
–  tipo Medisense  69.500 
  2 Reattivi per la determinazione della glicosuria e 

chetonuria:
Confezione da 25 striscie
–  tipo Glucurtest  7.000 
–  tipo Keturtest  7.500 
–  tipo Chroma 1 glucose  8.500 
–  tipo Chroma 1 Ketones  8.500 

Confezione da 50 striscie
–  tipo Clinistix  12.500 
–  tipo Diastix  15.000 
–  tipo Ketostix  12.500 
–  tipo Tes - tape 100  9.000 

Confezione da 25 striscie a due aree reattive
–  tipo Chroma 2 glucose/Ketones  11.250 

Confezione da 50 striscie a due aree protettive
–  tipo Keta-diastik  22.000 
–  tipo Gluketurtest  20.500 
–  tipo Keta-diabur 5000  23.000 
  3 Siringhe da insulina monouso 1 CC 25 G 300 
  4 Siringhe da insulina monouso 2 CC 25 G 300 
  5 Siringhe da insulina monouso spazio zero ago 2728-29-30 380 
  6 Set per microinfusione con siringa tipo Pharma-plast 
ago 27 G x 15 mm. lunghezza tubo cm. 55 circa  7.000 
  7 Cerotto anallergico - rocchetti cm. 2,5 x 5 m. 4.500 
  8 Lancette pungidito - varie marche 100 
  9 Aghi monouso - varie marche 100 
  10 Sistema portatile per la somministrazione di insulina (tipo Novopen 2) 47.500 
  11 Aghi monouso per sistema portatile (tipo Novopen 
2) x 100  30.600 
  12 Sistema portatile per la somministrazione di insulina BD PEN 74.000 
  13 Aghi monouso micro-fine per sistema portatile BD 
PEN x 100 pz.  36.000 
  14 Sistema portatile per la somministrazione di insulina Novopen 1,5 120.000 
  15 Aghi Novofine G30 0,3 x 8 mm. per sistema portatile Novopen 1,5 e G30 TM TW 6 mm. 36.000 
  16 Aghi a farfalla - varie marche 500 
  17 Lancette per dispositivo puntura pungidito indolore - tutte le marche 240 

(98.15.852)
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DECRETO 9 aprile 1998.
Direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica, per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della sanità n. 121, prot. n. 586 del 15 aprile 1983, relativamente al punto "c", pagg. 5 e 6 compiti ed obblighi dei sanitari;
Considerato che occorre dettare anche per il 1998 una disciplina uniforme per tutte le Aziende unità sanitarie locali della Sicilia sulle modalità di funzionamento dei servizi di guardia medica turistica e sul reperimento dei sanitari;
Vista la nota n. 2N21/4262 del 18 dicembre 1997 del gruppo 21°, II dir.;
Ritenuta l'opportunità di attivare anche per il corrente anno i presidi di guardia turistica, al fine di non privare di un servizio essenziale gli utenti ospiti delle maggiori località turistiche della Regione, con riserva di pubblicare con successivo provvedimento l'elenco dei presidi di guardia medica turistica per il 1998 non appena gli stessi saranno individuati dai competenti uffici;

Decreta:


Art. 1

L'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa è individuata quale Unità sanitaria locale capofila ed è incaricata della formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica situati nell'ambito del territorio della Regione siciliana, nonché dell'individuazione degli aventi diritto agli incarichi stessi.

Art. 2

Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 1998 debbono far pervenire a mezzo raccomandata A.R. all'Azienda unità sanitaria locale capofila apposita domanda in carta da bollo. Le domande pervenute dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno prese in considerazione. Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo alligato "A", i medici dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per il 1996, specificando il punteggio conseguito. La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3

Si fa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 1998, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 4

L'Azienda unità sanitaria locale capofila esaminerà le istanze pervenute nel termine di cui all'art. 2 e formerà una graduatoria esclusivamente in base al punteggio conseguito dagli interessati nella graduatoria unica regionale di medicina generale approvata in via definitiva per il 1996. A parità di punteggio prevalgono nell'ordine il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.

Art. 5

L'Azienda unità sanitaria locale capofila, approntata la graduatoria, inviterà i medici aventi titolo a presentarsi per la scelta della sede di servizio.
I medici, in sede di convocazione, dovranno produr-re, altresì, la dichiarazione riprodotta (sub alligato "L" dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale - D.P.R. n. 484/96), resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Nei casi di conferimento di incarico in un presidio attivo nel periodo invernale siffatta dichiarazione dovrà essere ripresentata dal medico all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, dieci giorni prima dell'inizio del servizio.
La mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo è considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.
Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di esclusione, far pervenire all'Azienda unità sanitaria locale capofila, entro la data fissata per la convocazione:
1)  motivata giustificazione circa la mancata presentazione;
2)  la dichiarazione di cui al comma precedente;
3)  formale autorizzazione all'Unità sanitaria locale ad assegnare la sede di servizio d'ufficio.

Art. 6

L'Azienda unità sanitaria locale capofila, verificata ai sensi dell'art. 57 dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale (D.P.R. n. 484/96) l'inesistenza di altro incarico o rapporto convenzionale, assegnerà ai medici le sedi di servizio e segnalerà tempestivamente i nominativi degli aventi diritto agli incarichi alle Aziende unità sanitarie locali competenti territorialmente che provvederanno alla nomina degli stessi.
Per i presidi attivati dalle ore 8 alle ore 20 dovranno essere incaricati n. 4 medici, mentre per quelli funzionanti 24 ore su 24 resta confermato il numero di sette medici da incaricare.

Art. 7

Gli incarichi di guardia medica turistica, sia per la stagione estiva che per quella invernale, sono conferibili per un periodo non superiore a tre mesi e per un orario settimanale non superiore a 24 ore.
Il medico che accetta l'incarico si obbliga ad espletare il servizio per l'intero periodo di attivazione dello stesso, e non può recedere se non per sopravvenuti e comprovati motivi di lavoro dovuti a conferimento di incarico convenzionale o di dipendenza, a tempo indeterminato. L'eventuale recesso deve, comunque, essere comunicato dal medico all'Azienda unità sanitaria locale interessata e all'Azienda unità sanitaria locale capofila con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Art. 8

Sono confermate le istruzioni impartite dall'Assessorato regionale della sanità con circolare n. 121 del 15 aprile 1983, gruppo 13°, prot. n. 586, limitatamente ai seguenti punti, ed in quanto non modificati dal presente decreto:
—  punto "a", pag. 4, modalità di funzionamento del servizio;
—  punto "c", pagg. 5 e 6, compiti ed obblighi dei sanitari.

Art. 8bis

Le Aziende unità sanitarie locali sedi di guardia medica turistica dovranno formalmente confermare all'Azienda unità sanitaria locale capofila l'attivazione dei presidi turistici di competenza entro giorni 15 dalla pubblicazione di cui all'art. 3.

Art. 9

Il trattamento economico dei medici addetti ai servizi temporanei di assistenza sanitaria nelle località turistiche è regolato dalle disposizioni contenute nel decreto 24 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 5 luglio 1997 (parte 1ª, pag. 13).

Art. 10

I medici che svolgono il servizio di guardia medica turistica debbono – dalle Aziende unità sanitarie locali dove prestano servizio – essere assicurati contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata, ivi compresi, semprecché l'attività sia espletata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i medici addetti ai servizi di guardia medica turistica valgono le disposizioni di cui all'art. 59 dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale (D.P.R. n. 484/96).

Art. 11

Gli incarichi di cui al presente decreto rientrano nella previsione del comma 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché della direttiva dell'Assessorato regionale della sanità n. 120406 del 22 novembre 1994.

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 1998.
  LEONTINI 


Allegato "A"
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

DA INVIARSI IN CARTA DA BOLLO RACCOMANDATA A.R.

Sig. direttore generale
Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa
Via G. Di Vittorio n. 51
97100 RAGUSA
Il sottoscritto dott.    
nato a    
il ………………………………… residente nel comune di    
in via   n. …………… 
c.a.p.   Tel. …………………………………………… 

Chiede

ai sensi delle disposizioni emanate per il 1998 dall'Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di guardia medica turistica sito nell'ambito territoriale della Regione siciliana.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara di essere incluso col punteggio di   nella graduatoria unica 

regionale definitiva valida per il 1996 dei medici di medicina generale e di avere avuto nel corso dell'anno i seguenti rapporti di lavoro autonomo:
—     
—     
—     
—     
Data    

Firma

   

(da autenticare ai sensi dell'art. 20

della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(98.15.847)
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ORDINANZE ASSESSORIALI




ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 31 marzo 1998.
Trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1998/1999 ed assegna zioni provvisorie.
L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge regionale n. 16 agosto 1975, n. 67;
Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 46 dell'8 febbraio 1984;
Vista la legge regionale n. 15 del 1990;
Visto il ruolo degli insegnanti e degli assistenti delle scuole materne regionali di cui alla legge regionale n. 67/75 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che occorre procedere ai trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 1998/1999;
Sentite le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
Ritenuto di dover procedere ai trasferimenti ed alle assegnazioni provvisorie;
Ordina:

Che per l'anno scolastico 1998/1999 i trasferimenti a domanda degli insegnanti e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali sono effettuati secondo le disposizioni seguenti:

Art. 1

Atti propedeutici di competenza provveditoriale

Le disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate, in ciascuna provincia, dal Provveditore agli studi con propria ordinanza da affiggere all'albo dell'ufficio scolastico entro il 30 aprile 1998.
In ciascuna provincia il Provveditore agli studi istituirà tanti posti in soprannumero fino a coprire il numero del personale insegnante e assistente che non trova sede. Detti posti vengono denominati D.P.S. (Dotazione provinciale soprannumeraria).
Copia degli atti suddetti sarà inviata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Scuole materne regionali.
Copia dell'ordinanza sarà immediatamente inviata ai direttori didattici della provincia, per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Art. 2

Trasferimenti dei titolari di sede

Può chiedere il trasferimento il personale di cui alla legge regionale n. 67 del 1975 ed alla legge regionale n. 15 del 1990. Il trasferimento può essere richiesto per altra sede nell'ambito della provincia di titolarità, sia per altra provincia, diversa da quella di attuale titolarità.
Il trasferimento può essere altresì chiesto per sedi dello stesso comune di titolarità e viene disposto con precedenza rispetto ai trasfe rimenti da comune diverso.
A tal fine saranno attribuiti i soli punteggi previsti dalla tabella di valutazione allegata (all. 1).
Il personale che si trovi ad occupare posti della Dotazione provinciale soprannumeraria deve presentare domanda di trasferimento entro i termini previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3

Presentazione della domanda

Alla domanda compilata in carta semplice ed in conformità allo schema allegato (all. A), deve essere unita in duplice copia la scheda di cui all'allegato B.
A tal fine la domanda deve essere corredata della documentazione (anche in carta semplice) relativa ai titoli di cui si chiede la valutazione e dall'elenco degli stessi.
La documentazione può essere sostituita con dichiarazione personale autenticata di cui alla legge n. 15/68.

Art. 4

Istruzioni per la compilazione della domanda

Il personale che chiede di trasferirsi dalla scuola nella quale è titolare ad altra scuola funzionante nello stesso comune deve indicare nella domanda, in ordine di preferenza, le sedi alle quali aspira nel numero massimo di 20.
Anche le sedi richieste per i trasferimenti, sia nell'ambito della provincia di titolarità o per altra provincia devono essere contenute nel limite massimo di 20 in stretto ordine di preferenza.
Per sede deve intendersi il plesso, il comune o il distretto. In mancanza di indicazioni di preferenza analitiche, il personale è trasferito in una qualsiasi sede della provincia o in una qualsiasi scuola del comune richiesto, dopo che siano state soddisfatte le preferenze analitiche espresse dagli aspiranti al trasferimento.
Il trasferimento può essere richiesto, oltre che per le sedi vacanti, anche per i posti che si renderanno disponibili per effetto dei movimenti.

Art. 5

Tempi, modalità e destinatario della domanda

Le domande di trasferimento devono essere prodotte entro il 30 maggio 1998.
Le domande di trasferimento nell'ambito del comune o della provincia di attua le appartenenza devono essere dirette al Provveditore agli studi della provin cia di titolarità per il tramite della direzione didattica presso cui si presta servizio nell'anno scolastico in corso.
Le domande di trasferimento interprovinciale, redatte su apposito modulo domanda a parte, devono essere compilate con le stesse modalità di cui al presente articolo e devono essere dirette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VI - Scuole materne regionali.
La domanda va presentata brevi manu ovvero spedita alla Direzione didattica di servizio. Nel primo caso si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione, nel secondo caso fa fede dell'osservanza del termine di scadenza il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande presentate dopo la scadenza del termine o non trasmesse per il tramite della Direzione didattica di servizio non sono prese in considerazio ne.
L'eventuale istanza di rinunzia, vistata dal capo d'istituto, dovrà pervenire per il trasferimento provinciale al Provveditore agli studi e per quello interprovinciale all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VI, entro il 20 giugno 1998.

Art. 6

Adempimenti dei direttori didattici

e dei Provveditori agli studi

Le domande di trasferimento del personale insegnante e assistente, redatte in conformità agli appositi modelli allegati all'ordinanza e corredate della relativa documentazione saranno trasmesse entro 5 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai Provvedito rati agli studi territorialmente competenti.
Le domande di trasferimento interprovinciale del personale insegnante e assistente, redatte in conformità agli appositi modelli allegati all'ordinanza e corredate della relativa documentazione saranno trasmesse entro 5 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VI - Scuole materne regionali.
Le domande di trasferimento del personale insegnante ed assistente in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai Provveditorati, entro gli stessi termini, con plico a parte.
Il Provveditore agli studi, mano a mano che riceve le domande, procede alla assegnazione del punteggio sulla base delle annesse tabelle ed al ricono scimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza: indi comunica alla scuola di servizio dell'interessato per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.
Il personale ha facoltà di far pervenire al Provveditore entro 5 gg. dalla ricezione, motivato reclamo ed eventuali integrazioni alla documentazio ne precedentemente prodotta.
Il Provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche e procede al movimento dei trasferimenti di propria competenza mediante l'emis sione del relativo decreto che sarà notificato per il tramite delle Direzioni didattiche competenti ai soggetti interessati entro il 10 luglio 1998.
Copia di detto decreto sarà tempestivamente trasmessa all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicata all'albo del Provveditorato.
L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VI - ricevuta la copia di cui sopra, in relazione alle eventuali disponibilità, procede al movimento interprovinciale e, successivamente, a quello per compensazione.

Art. 7

Ordine dei trasferimenti

Il movimento dei trasferimenti si attua con il seguente ordine:
–  1a fase: trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti nell'ambito del comune di titolarità;
–  2a fase: trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti a comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia ovvero a posti della Dotazione provinciale soprannumeraria e viceversa nell'ambito della stessa provincia;
–  3a fase: trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti a comuni di una provincia diversa da quella di titolarità.
Sono disponibili per trasferimento i posti di organico che saranno privi di titolari alla data dell'1 settembre 1998, nonché quelli che si renderanno disponibili nel corso del movimento per effetto dei trasferimenti stessi.

Art. 8

Effettuazione dei movimenti

1a fase:
Le operazioni di cui alla prima fase dei trasferimenti comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine dei movimenti sarà, in analogia con la normativa statale, il seguente:
—  trasferimenti a domanda del personale trasferito nell'ultimo triennio in quanto soprannumerario, nel plesso di precedente titolarità;
—  trasferimenti a domanda, del personale che ha titolo a precedenza assolu ta (personale privo di vista, o personale handicappato di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 104/92, o personale emodializzato, ex art. 61 della legge n. 270/82, o il personale beneficiario dell'art. 333, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/92);
—  trasferimenti a domanda, in sede;
—  trasferimenti a domanda del personale trasferito nell'ultimo triennio in quanto soprannumerario, nel comune di precedente titolarità;
—  trasferimenti d'ufficio, in sede del personale in soprannumero che non ha prodotto domanda o, pur avendola prodotta, non è stato soddisfatto per le preferenze espresse nel modulo domanda.
2a fase:
La seconda fase del movimento concerne i movimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti del personale titolare nella provincia medesima ed è relativo anche al personale su posti della D.P.S..
In tale fase ha precedenza:
—  il personale coniuge convivente rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ex art. 1, comma 5, legge 10 marzo 1987, n. 100 ed ex art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 325/87, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402;
3a fase:
Nella terza fase dei trasferimenti sono attuati i possibili movimenti del personale proveniente da altra provincia in due movimenti di stinti nel seguente ordine:
—  trasferimenti da disporre per i posti disponibili dopo l'effettuazione dei movimenti delle singole province;
—  trasferimenti per compensazione.
I trasferimenti per compensazione sono disposti dopo aver concluso le operazioni relative ai trasferimenti.
Per l'attuazione dei trasferimenti da altre province, l'Assessore regio nale per i beni culturali ed ambientali per la pubblica istruzione compila apposite graduatorie per ciascun comune nel quale include gli aspiranti titolari in altre provincie in base al punteggio a ciascuno spettante per ogni comune. L'ordine in cui vengono esaminate le domande degli aspiranti al trasferimento che provengono da altre province è dato dal più alto punteggio.
Dei trasferimenti disposti nei confronti di personale titolare in altre province è data comunicazione dall'Assessore al Provveditore della provincia di titolarità.
Il personale insegnante o assistente che ottiene il trasferimento dovrà raggiungere la nuova sede il 1° settembre.
L'assegnazione del personale insegnante e assistente che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, avviene su una singola sezione, relativamente al turno antimeridiano o pomeridiano è demandata al direttore didattico, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio delle insegnanti e degli assistenti.

Art. 9

Posti d'insegnamento costituiti con attività di sostegno

Qualora a conclusione dei trasferimenti risultino disponibili anche i posti per il cui accesso sia richiesta la specializzazione ex D.P.R. n. 970/75, si dispone l'assegnazione su tali tipi di posto a condizione, ovviamente, che l'interessato abbia titolo e che li richieda e che vi sia disponibilità di personale soprannumerario da assegnare alla sezione comune dalla quale si muove il richiedente, a condizione che ne sia possibile la sostituzione con personale a disposizione.

Art. 10

Individuazione del personale insegnante e assistente

della scuola materna perdente posto

a) Personale in soprannumero su posto di organico-sede
Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nella sezione la necessità di procedere alla soppressione di posti in organi co, il Provveditore agli studi predispone i relativi atti da sottoporre all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la emissione dei relativi atti formali, e, successivamente alla emissione del provvedimento assessoriale ne dà comunicazione ai direttori didattici interessati, perché la portino a cono scenza di tutto il personale titolare nelle scuole, nei plessi e nei circoli in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della dire zione.
Il direttore didattico provvede entro 5 gg. alla formazione e alla pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative alle insegnanti e/o alle assistenti interessate al fenomeno delle soppressio ni, invitando il personale interessato a presentare i titoli valutabili.
Allo scopo di graduare il personale in soprannumero, tenuti presenti i benefici previsti dalla legge n. 104/92 e quelli previsti per il personale emodializzato, sono presi in considerazione tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.
Qualora il perdente posto non abbia provveduto a dichiarare o a docu mentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del pun teggio spettante sulla base degli atti in suo possesso e formulerà la relativa graduatoria.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.
Avverso le suddette graduatorie i docenti interessati potranno presen tare, entro 5 gg. dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al direttore didattico.
Esaminati gli eventuali reclami, il direttore didattico, entro 10 gg. provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate al Provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.
Il personale individuato come perdente posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente 2o comma, è da considerare riammesso nei termini per la presentazione – entro 5 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo delle graduatorie – del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti.
Nel caso in cui il perdente posto abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
Il personale perdente posto che non presenterà domanda sarà assegnato d'ufficio secondo l'anzianità di servizio, accertato dall'ufficio scolastico provinciale.
b) Personale in soprannumero sui posti della D.P.S.
Allo scopo di procedere alla identificazione del personale eventualmen te in soprannumero sui posti della D.P.S. di scuola materna regionale della provincia, ciascun direttore didattico del circolo nel cui ambito prestino servizio insegnanti o assistenti appartenenti alle anzidette categorie dovrà provvedere alla formazione di un elenco comprendente tutto il predetto perso nale.
Tale elenco dovrà indicare il punteggio spettante a ciascun appartenen te alle categorie di cui al comma precedente in servizio nel circolo, nonché il comune o il distretto a partire dal quale l'interessato desideri essere trasferito d'ufficio qualora dovesse venire a trovarsi in posizione di sopran numerarietà.
Per la determinazione del punteggio il direttore didattico competente dovrà prendere in esame gli elementi di cui alla tabella allegata e relativa ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti limitazioni:
—  1 anzianità di servizio: si valutano solo le lettere A e B;
—  2 esigenze di famiglia: si valutano solo le lettere B e C;
—  3 titoli culturali: si valutano integralmente.
Il Provveditore agli studi, dopo avere accertato che gli elenchi com prendono tutto il personale sulle D.P.S. e dopo avere effettuato ogni altro controllo che si dovesse rendere necessario, procederà alla formazione di una graduatoria che sarà pubblicata all'albo dell'ufficio.
Detta graduatoria, dopo il termine per gli eventuali reclami, sarà utilizzata per gli eventuali trasferimenti d'ufficio su posto d'organico-sede della provincia già titolare su posti della D.P.S. della scuola materna regio nale.

Art. 11

Trasferimenti d'ufficio

a) Personale in soprannumero su posti dell'organico-sede
Il personale, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal direttore didattico, qualora non presenti domanda di trasferimento, deve in ogni caso compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduato ria.
Il personale insegnante e assistente individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare ai trasferimenti a domanda presentando il modulo doman da compilato integralmente.
Il perdente posto non può richiedere l'assegnazione provvisoria conte stualmente al trasferimento, ma solo successivamente ed entro il termine previsto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, a condizione, ovviamente, che non sia stata accolta la domanda di trasferimento non condizionata o che sia avvenuto il trasferimento d'ufficio.
Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto nella scuola di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionato.
Nell'eventualità che il personale perdente posto non presenti domanda di trasferimento, ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, l'inte ressato sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei trasferimenti. In subordine il perdente posto verrà trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di preceden te titolarità sulla base delle tabelle di viciniorità predisposte e pubbliciz zate prima delle effettuazioni dei movimenti delle scuole materne statali.
Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il personale perdente posto verrà assegnato a posti della D.P.S.
b) Personale in soprannumero su posti della D.P.S.
Il personale insegnante o assistente titolare su di un posto della D.P.S., qualora venga a trovarsi in posizione di soprannumero e non sia già stato trasferito a domanda, sarà trasferito su un posto dell'organico-sede della provincia, sulla base del già citato elenco di viciniorità a partire dal comune o distretto validamente indicato dall'interessato.
In mancanza di tale indicazione il trasferimento d'ufficio sarà invece disposto, sempre sulla base dell'apposita tabella, a partire dal comune capo luogo della provincia di titolarità.
Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al presente punto verrà effettuato dopo la seconda fase dei movimenti a domanda nell'ambito della provincia e prima della terza fase dei movimenti da fuori provincia.

Art. 12

Documentazione delle domande

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate alla presente ordinanza, e sarà effet tuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda.
Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedi carsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla USL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il biso gno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente pubblico ospedaliero o dall'USL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
L'interessato dovrà, altre sì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indi cate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.
A norma della citata legge n. 15/68 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, convivente, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, le promozioni per merito distinto e l'inclusione nella graduatoria di merito di pubblico concorso per esami.
La sottoscrizione di tali dichiarazioni personali deve essere autenticata, a pena di nullità, in conformità all'art. 20 della citata legge n. 15 del 4 gennaio 1968, dal capo d'istituto che riceve la domanda o da un notaio, cancelliere, segreta rio comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco a norma dell'art. 6 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 13

Anzianità di servizio

L'anzianità di servizio deve essere attestata dall'interessato con certificato di servizio o con dichiarazione personale, formulata dall'interes sato sotto la propria personale responsabilità ed autenticata nei modi di legge.

Art. 14

Esigenze di famiglia

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della perso na alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale certificato dovrà essere precisata la decorrenza della iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore almeno tre mesi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricon giungersi.
Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricon giungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Nei trasferimenti nell'ambito del comune di titolarità non si valutano le esigenze di famiglia.

Art. 15

Precedenze

1. A norma dell'art. 483 del decreto legislativo n. 297/94, i docenti privi di vista hanno titolo alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda in ciascuna fase dei trasferimenti, definitivi e annuali e nelle assegnazioni provvisorie, relativamente al movimento interprovinciale, intercomunale e comunale.
In relazione al disposto dell'art. 21, comma 2, della legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94 i docenti handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex art. 61, della legge n. 270/82, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, in ciascuna fase dei trasferimenti, alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda. In relazione al disposto dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, i genitori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità, di cui al comma 6, hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale. I soggetti di cui ai commi 5 e 7 del citato art. 33, legge 104/92, possono usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui sono effettivamente conviventi con l'handicappato, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il relativo comune di convivenza oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, che in ogni caso deve essere espresso dopo le singole preferenze; analoga disposizione vale anche per i soggetti di cui al comma 6, del citato art. 33, relativamente al comune di residenza. Alle medesime condizioni la precedenza vale anche per i comuni di un'altra provincia, che sia confinante con quella di domicilio, richiesta immediatamente dopo la predetta provincia (1).
2. Il personale di cui al precedente comma non deve essere inserito nella graduatoria di plesso per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (es. soppressione scuola, ecc.).
3. Per fruire di tali precedenze i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dal successivo comma 4 del presente articolo. Le precedenze di cui ai citati commi non si cumulano tra di loro ed in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenze anche diverse si fa riferimento al punteggio e, in caso di ulteriore parità, all'età.
4. L'attribuzione delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 è effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla domanda. Il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le unità sanitarie locali, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l' U.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato oltre alla situazione di handicap anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte. Per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6 nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap. Per le persone handicappate assistite, dalle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92. Il genitore anche adottivo, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, o mediante certificato rilasciato dalle competenti U.S.L..
Debbono, altresì, essere comprovate sia l'assistenza continuativa sia la convivenza con la persona handicappata:
a)  lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato è comprovata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68. E' necessario, inoltre che, qualora non si tratti di coniuge o genitori, venga dimostrato dall'interessato mediante certificato di stato di famiglia o mediante autocertificazione, che non vi siano nell'ordine, altri conviventi con l'handicappato parenti o affini tenuti per legge a dare assistenza o di grado più stretto, ovvero parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al disabile e pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato; pertanto il richiedente la precedenza dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta, ai sensi della legge n. 15/68, in conformità al fac-simile riportato nella nota (2);
b)  per convivenza anagrafica, al fine di beneficiare delle precedenze nelle operazioni di mobilità territoriale, derivanti dall'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, occorre che, al momento della presentazione della domanda di trasferimento o al momento dell'individuazione del soprannumero, esista una effettiva convivenza con la persona handicappata bisognevole di assistenza. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, il personale interessato deve comprovare tale effettiva convivenza con una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68 conforme all'allegato riportato nella nota (3) da documentare con certificazione anagrafica di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 223/89 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di certificato di residenza dai quali si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento. Sarà cura degli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio della precedenza, risultino le attestazioni sopra richieste. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare agli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro i relativi termini di inizio delle operazioni di mobilità.
5. Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima – con l'esclusione del decesso del coniuge o del figlio o figlia assistiti –, il docente viene reintegrato nel plesso o posto D.P.S. in cui era titolare al momento dell' avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal capo d'istituto o dal provveditore per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempreché non abbia ottenuto quello a domanda.
6. Il trasferimento ottenuto nella nuova sede di titolarità, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto riportato nel successivo comma.
7. Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento è necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
8. La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico nel quale viene revocata la conferma.
9. La documentazione prevista dai precedenti commi deve essere prodotta anche ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di plesso per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, ovvero sui posti della D.P.S. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nel plesso di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di plesso, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d'ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza.
11. In base al disposto dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 100/87, e dell'art. 10, 2° comma, D.L. n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 482/87 il personale insegnante e assistente coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'inden nità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha il titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale alla precedenza nel trasferimento ai comuni richie sti a condizione che la prima preferenza espressa nella domanda si riferisce alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
Per fruire di tale precedenza il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito d'autorità nella nuova sede, indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria respon sabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
Le precedenze di cui ai citati commi non si cumulano tra di loro ed in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenze, anche diverse, si fa riferimento al punteggio, ed in caso di ulteriore parità, all'età.

NOTE
(1) Tale precedenza opera, ovviamente, in ciascuna fase (comunale, intercomunale, interprovinciale) dei trasferimenti.
(2) il/la i/le sottoscritt   
(specificare la relazione di parentela o affinità)    
convivente/i con il/la sig.  (familiare disabile) 
unitamente al/alla quale abita nel comune di   
via  dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi della legge n. 15/68, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi   
  e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti 

nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
In fede
firma   
(3) il/la sottoscritt   
docente di ruolo nella scuola o istituto   
aspirante al trasferimento per l'anno scolastico  , avendo chiesto di 

beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68,
di essere effettivamente convivente con il/la sig.   
(specificare la relazione di parentela o affinità) 
unitamente al/alla quale abita nel comune di   
via  e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe 
del comune di  avendo il/la sotto- 
scritt  adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/89. 

In fede
firma   


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA


Art. 16

Motivazioni, modalità e identificazione dei richiedenti

Le assegnazioni provvisorie di sede possono essere chieste solo per i seguenti motivi:
a)  per il ricongiungimento al coniuge;
b)  per il ricongiungimento alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o totalmente e permanentemente inabili o ai genitori anziani;
b)  per gravi esigenze di salute del richiedente.
Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni ovvero quelli totalmente e permanentemente inabili a carico.
Gli insegnanti e gli assistenti delle scuole materne regionali che hanno chiesto e non ottenuto il trasferimento per l'anno scolastico 1998/1999 possono ottenere l'assegnazione provvisoria per le medesime preferenze già indicate nella domanda di trasferimento. La relativa domanda va formulata contestual mente a quella di trasferimento.
L'assegnazione provvisoria, in analogia alla normativa statale, può essere chiesta anche per una provincia diversa da quella di titolarità e subordinatamente alle disponibilità dei posti.
Può, altresì, chiedere l'assegnazione provvisoria entro il 30 luglio 1998 sempre per una sola provincia e per un massimo di 20 preferenze, il personale insegnante ed assistente che non abbia chiesto il trasferimento per l'anno scolastico 1998/1999, qualora siano sopraggiunti i motivi di cui al 1° comma del presente articolo.
Parimenti, il personale insegnante ed assistente che ha chiesto il trasferimento sia che l'abbia ottenuto sia che non l'abbia ottenuto, può chiedere l'assegnazione provvisoria anche per prefe renze diverse da quelle richieste per il trasferimento, qualora siano soprag giunti i motivi di cui al 1° comma del presente articolo.
In caso di ricongiungimento al coniuge, destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la presentazione del certificato rilasciato dal datore di lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra. Alla domanda di assegnazione provvisoria, sia contestuale a quella di trasferimento sia successiva, devono essere allegati i documenti e gli eventuali allegati in carta semplice, attestanti i requisiti prescritti per ottenere i punteggi indicati nella tabella di valutazione dei titoli.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

Art. 17

Graduatorie degli aspiranti

alla assegnazione provvisoria

Il Provveditore agli studi, dopo la pubblicazione dei trasferimenti procede alla compilazione di due graduatorie:
—  nella prima sono compresi gli insegnanti o gli assistenti che aspirano all'assegnazione provvisoria nell'am bito della provincia di titolarità,
—  nella seconda gli aspiranti aventi sede di titolarità in altra provincia.
In entrambe le graduatorie, gli interessati sono iscritti secondo l'ordine determinato dal totale dei punteggi attribuiti in base alla tabella allegata di valutazione dei titoli. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età.
In ogni graduatoria sarà data la precedenza, a prescindere dal punteggio conseguito, alle categorie già previste dall'art. 14 della presente ordinanza assessoriale ed inoltre alle lavoratrici madri i cui figli, alla data del 1° settembre dell'anno in corso, non abbiano compiuto il primo anno di vita, sempre che abbiano titolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria. L'età è documentata con certificato anagrafico.

Art. 18

Pubblicazione delle graduatorie

Il Provveditore agli studi entro il 10 agosto 1998 determina con proprio decreto le graduatorie e le pubblica all'albo dell'ufficio scolastico provin ciale indicando il punteggio complessivo attribuito, nonché le eventuali precedenze di cui all'articolo 16.
Con le medesime modalità procede alla formazione ed alla pubblicazione dell'elenco degli esclusi.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli interessati potranno pre sentare le loro osservazioni al Provveditore agli studi il quale, esaminate tali osservazioni, si limita ad apportare, in sede di pubblicazione definiti ve, le eventuali modifiche.

Art. 19

Effettuazione delle assegnazioni provvisorie

Sono utilizzabili per le assegnazioni provvisorie tutti i posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo l'effettuazione dei trasferi menti di cui alla presente ordinanza.
Sono altresì disponibili, ai fini dell'assegnazione provvisoria, i posti di organico sede, lasciati di fatto vacanti da titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) comandi previsti da decreti delegati e da leggi speciali;
b) esoneri sindacali;
c) esoneri per partecipazione a commissione di concorsi presso l'amministrazione scolastica;
d) esoneri per incarichi di insegnamento universitario;
e) aspettative per mandato parlamentare o mandato amministrativo che comporti esonero dal servizio.
Sono altresì disponibili per le assegnazioni provvisorie i posti che si renderanno disponibili nel corso del movimento per effetto delle stesse asse gnazioni provvisorie.
Le assegnazioni provvisorie sono disposte dal Provveditore agli studi prima nei confronti di insegnanti e assistenti iscritti nella graduatoria dei titolari nella provincia e successivamente nei confronti di insegnanti e assistenti titolari in altre province secondo l'ordine delle rispettive gra duatorie e delle preferenze espresse dagli interessati.

Art. 20

Pubblicazione

del movimento di assegnazione provvisoria

Il Provveditore agli studi pubblicherà l'elenco degli insegnanti e degli assistenti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, della sede assegnata, del pun teggio complessivo attribuito e delle eventuali precedenze in data 20 agosto 1998.
Copia di detto elenco sarà contemporaneamente inviata all'Assessorato regiona le dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Contemporaneamente all'assegnazione provvisoria disposta sarà data diretta comunicazione agli interessati nella scuola in cui prestano servizio e, se l'interessato proviene da altra provincia, al Provveditore agli studi della provincia di titolarità.
Le assegnazioni provvisorie hanno validità annuale.
Non sono consentite né revoche né rinunzie per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie operate.

Art. 21

Ricorsi

Avverso l'operato del Provveditore agli studi in materia di trasferi menti e di assegnazioni provvisorie, gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.
Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto di reclamo.
Gli interessati hanno facoltà di prendere visione degli atti in base ai quali i movimenti sono stati disposti.
In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai contro interessati presso la scuola di servizio.
Il Provveditore agli studi competente trasmetterà all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione – Scuola materna regionale – l'intera documentazione comprendente la data di presentazione del ricorso, la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso, nonché tutti gli elementi utili per la decisione del ricorso medesi mo.
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione concluderà il procedimento nei modi e nei termini di cui all'art. 2, della legge regionale n. 10/91.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'analoga ordinanza ministe riale n. 300 del 29/10/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Per eventuali operazioni di utilizzazione del personale della scuola materna regionale si applica la normativa prevista per la scuola materna statale.
Gli allegati della presente ordinanza ne fanno parte integrante.
CROCE

Allegato A
MODULO DOMANDA DI TRASFERIMENTO E/O DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

per la Scuola materna regionale - Anno scolastico 1998/99

AL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI ..................................................................................

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
           
  cognome di nascita     nome 
      il / /  
  luogo di nascita 
           
  indirizzo tel. 
                   
  comune titolarità Direzione didattica Plesso scolastico 
L'aspirante intende partecipare al movimento interprovinciale?       
L'aspirante intende partecipare al trasferimento per compensazione?       

DATI DI SERVIZIO
Anni di servizio prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina   

nel ruolo di appartenenza
Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo   

riconosciuti o riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera
Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità   

nella scuola di titolarità
Numero di anni di servizio di ruolo oltre il triennio nella scuola di titolarità   
Numero di anni di servizio di ruolo oltre il quinquennio nella scuola di titolarità   


ESIGENZE DI FAMIGLIA
Ricongiungimento al coniuge o al familiare nel comune di   
Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, il coniuge, ecc.   
Numero dei figli che non hanno compiuto i 6 anni di età   
Numero dei figli che hanno compiuto i 6 anni ma non i 18   


TITOLI
Idoneità in concorsi pubblici per esami relativi al ruolo di appartenenza o a
ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne,       

elementari, secondarie ed artistiche
Numero diplomi di laurea   
Possesso di diploma di scuola di II grado (solo per gli assistenti)   


PRECEDENZE
Diritto alla precedenza prevista per i non vedenti       
Diritto alla precedenza ex legge n. 104/92 o legge n. 270/82       
Diritto alla precedenza prevista per coniugi conviventi del personale militare       

o che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza

PERSONALE PERDENTE POSTO
Punteggio nella graduatoria di personale perdente posto formulata dal Direttore  Á     ˜ 

didattico sulla base di tutti i titoli
L'istante, perdente posto, intende comunque partecipare al movimento a domanda?       


ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Nell'ipotesi di mancato trasferimento si richiede l'assegnazione provvisoria       
Precedenza lavoratrice madre       
Personale avente necessità delle cure mediche previste dalla O.A. effettuabili nel comune di   
Comune di ricongiungimento al coniuge, alla famiglia, o al genitore anziano   


SEDI RICHIESTE
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)      
19)       10)  
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)  
19)       20)  


ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
11) Certificato di servizio
12) Dichiarazione personale
13) Allegato F
14)    
15)    
16)    
17)    
18)    
19)    
10)    


Data   
       

firma


Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

DEGLI INSEGNANTI/ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE

Anno scolastico 1998/99

Cognome   Nome  
nat  a (Prov. ), il  


dichiarato/accertato


a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza     p.

(non si valuta l'anno in corso)
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera     p. 3  
c)  Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici 
  nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     p.
d)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.
e)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il quinquennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.


a)  Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di persona senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, e per ricongiungimento ai 
  genitori o ai figli (3)     p.
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     p.
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     p.
d)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assi- 
  stiti soltanto nel comune richiesto (5)     p.


a)  diploma di laurea (per ogni diploma)     p. 5  
b)  inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superio- 
  ri a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche     p. 12 
c)  diploma di scuola secondaria di 2o grado (solo per assistenti)     p.


  TOTALE PUNTI 
       

Firma interessato


Allegato B/2
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI/ASSISTENTI

DI SCUOLA MATERNA REGIONALE SOPRANNUMERARI

Anno scolastico 1998/99

La sottoscritta:
Cognome   Nome  
nata a   (Prov. ), il  
Titolare presso la Scuola materna regionale   di dall'a.s. /  
con decorrenza giuridica dal   immesso in ruolo ai sensi dell'art. comma della leg- 
ge regionale n.   


dichiarato/accertato


a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza     p.

(non si valuta l'anno in corso)
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera     p. 3  
c)  Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici 
  nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     p.
d)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.
e)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il quinquennio, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle let- 
  tere a) e b)     p.
f)  Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza, senza soluzione di continuità, 
  nella sede di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     p.


a)  Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di persona senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, e per ricongiungimento ai 
  genitori o ai figli (3)     p.
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     p.
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     p.
d)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assi- 
  stiti soltanto nel comune richiesto (5)     p.


a)  diploma di laurea (per ogni diploma)     p. 5  
b)  inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superio- 
  ri a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche     p. 12 
c)  diploma di scuola secondaria di 2o grado (solo per assistenti)     p.


  TOTALE PUNTI 


Allega i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli:
   
   
   
   
   


Elenco delle sedi a cui desidera essere assegnato per l'utiliz zazione :
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)  
19)       10)  
11)       12)  
13)       14)  
15)       16)  
17)       18)  
19)       20)  
Data      Firma interessato 
   


Allegato 1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DEGLI INSEGNANTI

E DEGLI ASSISTENTI DELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI


1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a)  per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina, nel ruolo di appartenenza     punti 6  
b)  per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 11 della 
  legge regionale n. 67/75 e art. 11 della legge regionale n. 15/90     punti
c)  per il servizio prestato senza soluzione di continuità degli ultimi tre anni scolastici delle scuole di attuale tito- 
  larità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti
d)  per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza oltre il triennio, senza soluzione di continuità, nelle 
  scuole di attuale titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) oltre il triennio     punti
      oltre il quinquennio.     punti 3  

2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA (2)
a)  per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel caso di persona senza coniuge o separata giudizialmente o con- 
  sensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (3)     punti
b)  per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     punti
c)  per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     punti
d)  per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o dei genitori total- 
  mente o permanentemente inabili al lavoro che possano essere assistiti soltanto nel comune richiesto. (5)     punti

3 - TITOLI CULTURALI
a)  diploma di laurea (per ogni diploma)     punti
b)  inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per posti pari o superiori a quello di ap- 
  partenenza     punti 12 
c) diploma di scuola secondaria di 2° grado (solo per le assistenti)      punti

NOTE
1) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
2) Le situazioni di cui al titolo 2° – esigenze di famiglia – non si valutano per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
3) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della presente ordinanza, vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emissione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili; in tal caso il punteggio sarà attribuito per la scuola sita nel comune più vici no, purché compresa nelle preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata una preferenza zonale (distretto o comune) che comprenda la predetta scuola.
4) L'età riferita al 1° settembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, ricoverati permanente mente in un istituto di cura;
b) figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto a programma riabilitativo presso la residenza abituale.

Allegato 1/bis
TABELLA DI VALUTAZIONE PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO DEI TITOLI RELATIVI
AI TRASFERIMENTI DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI

1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a)  per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina, nel ruolo di appartenenza     punti
b)  per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibi le ai fini della carriera ai sensi dell'art. 11 della 
  legge regionale n. 67/75 e art. 11 della legge regionale n. 15/90     punti

c) per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (1) in aggiunta
  a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti
d)  per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (1), dopo un 
  quinquennio, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)     punti
e)  per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità nella sede di attuale 
  titolarità (1) in aggiunta a quello previsto dalla lettera a) e b)     punti

2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA (2)
a)  per ricongiungimento al coniuge, ovvero nel caso di persona senza coniuge o separata giudizialmente o con- 
  sensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (3)     punti
b)  per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     punti
c)  per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18o anno di età (4)     punti
d)  per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o dei genitori total- 
  mente o per manentemente inabili al lavoro che possano essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)     punti 6  

3 - TITOLI CULTURALI
a)  diploma di laurea (per ogni diploma)     punti
b)  inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superiori a quello di ap- 
  partenenza in scuole materne, elementari secondarie ed artistiche     punti 12 
c)  diploma di scuola secondaria di 2o grado (solo per gli assi stenti)     punti

NOTE
1) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servi zio continuativo coincidono per il periodo considerato.
2) Le situazioni di cui al titolo 2° – esigenze di famiglia – non si valutano per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
3) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della presente ordinanza, vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emissione dell'ordinanza. I punteg gi per le esigenze di famiglia di cui alla lettera a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scola stiche richiedibili; in tal caso il punteggio sarà attribuito per la scuola sita nel comune più vicino, purché compresa fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata una preferenza zonale (distretto o comune) che comprenda la predetta scuola.
4) L'età riferita al 1 settembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comporta re di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto a programma riabilitativo presso la residenza abituale.
Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE


a)  Per ricongiungimento al coniuge o ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli mino- 
  ri o inabili ed ai genitori anziani (1) (2) (3)     punti
b)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     punti
c)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18o anno di età (4)     punti
d)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore to talmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune 
  richiesto (5)     punti


NOTE
1) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei fami liari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordi nanza, vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza.
In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
2) L'inabilità deve essere totale e permanente.
3) Si considerano anziani i genitori di età superiore a 65 anni (v. n. 4). Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
4) L'età è riferita al 1 settembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore a carico, ricovera to permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato ovvero coniuge o genitore a carico, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da compor tare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesi mo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto a programma riabilitativo presso la residenza abituale.

Allegato F
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di prestare servizio, nel corrente anno scolastico 199....../199......, presso la unità scolastica  , ubicata nel comune di

di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica conservandone la titolarità nei seguenti anni scolastici (a):
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
17) Anno scolastico 19  /     18) Anno scolastico 19 /     19) Anno scolastico 19 /  
10) Anno scolastico 19  /     11) Anno scolastico 19 /     12) Anno scolastico 19 /  

Dichiaro, altresì, di avere prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati:
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
Data   
       

(Firma del docente)

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

(da utilizzare nel caso di docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 31 del C.C.D.N.)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di prestare servizio, nel corrente anno scolastico 199....../199......,
presso la unità scolastica  ubicata nel comune di  
di attuale titolarità nella quale sono stato trasferito d'ufficio nell'anno scolastico ................../.................. proveniente dall'unità scolastica  ubicata nel comune di nella quale 

conservo il diritto alla continuità di servizio ininterrotto per i seguenti anni scolastici:
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
17) Anno scolastico 19  /     18) Anno scolastico 19 /     19) Anno scolastico 19 /  

Dichiaro, altresì, di avere prestato ininterrottamente servizio nel succitato comune, dove era ubicata la scuola di precedente titolarità conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati (A):
11) Anno scolastico 19  /     12) Anno scolastico 19 /     13) Anno scolastico 19 /  
14) Anno scolastico 19  /     15) Anno scolastico 19 /     16) Anno scolastico 19 /  
17) Anno scolastico 19  /     18) Anno scolastico 19 /     19) Anno scolastico 19 /  
Data   
       

(Firma del docente)

NOTA
(A)  La dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata ai docenti individuati come perdenti posto.

DICHIARAZIONE PERSONALE

..........l.......... sottoscritt..........   nato a il  
in servizio con la qualifica di  presso  

dichiara, ai sensi della legge 4/1/1968, n.15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390,

A)  che il/la nat....... il a e a cui 
  chiede di ricongiungersi si trova nel seguente rapporto di parentela con lo/la dichiarante  


B)  di essere genitore dei seguenti figli minori: 
  a)   nat il a  
  b)   nat il a  
  c)   nat il a  
  d)   nat il a  
  e)   nat il a  


C)  di essere genitore dei seguenti figli maggiorenni che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibili tà a dedicarsi ad un proficuo lavoro, giusta allegata certificazione o copia autentica rilasciata dall'U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie PR.
  a)   nat il a  
  b)   nat il a  


D)  di essere  
               (indicare lo stato civile di celibe, nubile, vedovo, divorziato o separato consensualmente o giudizialmente con atto omologato dal tribunale) 


E)  di essere stat............ inclus............ nella graduatoria di merito del concorso (1)  
  al posto con punti bandito ai sensi dell'O.M. del Provveditorato agli studi di  

(1)  Indicare per la scuola secondaria la dizione in chiaro delle materie e la classe di concorso.

F)  di avere ottenuto la promozione per merito distinto per il passaggio dalla alla classe di stipendio nel concorso relativo all'anno  


G)  che il proprio  
      (indicare le generalità del figlio, del coniuge o del genitore) 
  può essere assistito soltanto nel comune di in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. 


  li  
       

(Firma)


VISTO, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiaro autentica la firma del      apposta in mia presenza in data odierna previo accertamento dell'identità personale mediante  
rilasciato da  il
  li     IL CAPO D'ISTITUTO 
       


DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA CON LA PERSONA HANDICAPPATA

(Art. 48, nota 1, D. M. n. 382 del 19 dicembre 1995)

il/la sottoscritt..........   docente di ruolo nella scuola 
o istituto  aspirante al trasferimento per l'anno scolastico 19.............../..............., avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, di essere effettivamente convivente con il/la sig.  
  (specificare la relazione di parentela o affinità) , unitamente al/alla quale 
abita nel comune di  via e che la descritta situazione 
risulta agli atti dell'anagrafe del comune di  avendo il/la sottoscritt............ adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/89. 

In fede.
Data   
       

(Firma)

DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

IN PRESENZA DI PARENTE O AFFINE HANDICAPPATO CONVIVENTE

(Art. 48, nota 2, D. M. n. 382 del 19 dicembre 1995)

il/la i/le sottoscritt   

(specificare la relazione di parentela o affinità)

convivente/i con il/la sig.  (familiare disabile) unita- 
mente al/alla quale abita nel comune di  via dichiara/dichiarano, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza conti-
nuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi   
   
   
   
   
  e pertanto 

di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge n. 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
In fede.
DData   
       

(Firma)


Allegato B/3
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE

DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE TITOLARI SU D.P.S.

Anno scolastico 1998/99

La sottoscritta:
Cognome   Nome  
nat  a (Prov. ), il  

Dichiara:


dichiarato/accertato


a)  Per ogni anno di servizio prestato, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza     p.

(non si valuta l'anno in corso)
b)  Per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera     p. 3  


dichiarato/accertato


a)  Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (4)     p.
b)  Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4)     p.
c)  Per le cure e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assi- 
  stiti soltanto nel comune richiesto (5)     p.


a)  diploma di laurea (per ogni diploma)     p. 5  
b)  inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami per posti pari o superio- 
  ri a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche     p. 12 


  TOTALE PUNTI 


Data   
       

Firma interessato


(98.14.774)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina di componenti del Comitato regionale di protezione civile.
Il Presidente della Regione, con decreto n. 293/Gr. IX/SG del 17 ottobre 1997, ha nominato i seguenti componenti del Comitato regionale di protezione civile, istituito con D.P. n. 148/Gab del 20 maggio 1996:
—  Tanasi Francesco - coordinatore nazionale dell'Associazione di protezione civile Euroafi-Codacons;
—  Vella Marcello - presidente dell'Associazione di volontariato di protezione civile European Radio Amateurs Association;
—  Staro Giampaolo - dirigente coordinatore del Gr. 23° dell'Assessorato regionale della sanità, responsabile del servizio 118.
(98.12.617)
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Proroga alla Commissione tecnico-scientifica regionale per individuare le modalità di intervento regionale nel campo della protezione civile.
Il Presidente della Regione, con decreto n. 294/Gr. IX/SG del 17 ottobre 1998, ha prorogato di un anno il termine stabilito dall'art. 5 della disposizione presidenziale n. 147/Gab del 20 maggio 1996, istitutiva della Commissione tecnico-scientifica regionale per individuare le modalità di intervento regionale nel campo della protezione civile.
(98.12.618)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione al comune di Frazzanò di un finanziamento per la realizzazione di lavori nel centro abitato.
Con decreto n. 3002/13 del 24 dicembre 1997 l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di Frazzanò il finanziamento di L. 1.315.000.000 con riserva di disporre l'accreditamento di tale somma in favore del legale rappresentante del comune medesimo con le modalità previste dalla legge regionale n. 2/92 per la realizzazione dei lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via Conte Ruggero.
(98.10.493)
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Proroga dell'occupazione temporanea, indifferibilità ed urgenza per la realizzazione di opere idriche nel comune di Spadafora.
Con decreto n. 142/6 del 28 gennaio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha prorogato al 31 dicembre 1998 i termini fissati all'art. 1 del decreto n. 67/6 del 3 febbraio 1995 riguardanti l'occupazione temporanea e d'urgenza e riconferma la pubblica utilità, indifferibilità dell'opera della realizzanda condotta esterna per l'approvvigionamento idrico dell'abitato del Consorzio Vena di Spadafora.
(98.12.623)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo relativa a lavori di somma urgenza nel comune di Palermo.
Con decreto n. 252 del 24 febbraio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/95 e relativa ai lavori di somma urgenza per la bonifica e consolidamento di prima fase del costone in località Piano Mollica incombente sulla galleria Isola delle Femmine Km. 2+400 dell'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo, nonché sulla sede ferroviaria Palermo-Trapani nel comune di Palermo, ed ha disposto il finanziamento di L. 548.531.200 sul cap. 70314, esercizio 1997.
(98.11.555)
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ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 24/98/8°/L del 27 gennaio 1998, si è proceduto alla modifica del decreto n. 479/96/8°/L, concernente la ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di Caltanissetta, per la sostituzione del componente sig. Marchese Giuseppe con il sig. Randazzo Salvatore, nato a Favara il 5 dicembre 1933.
(98.12.647)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Rettifica con riserva del punteggio attribuito ad un medico nella graduatoria unica regionale di medicina generale.
Con decreto n. 24468 del 28 gennaio 1998, l'Assessore per la sanità ha provveduto a rettificare con riserva, nelle more della definizione del giudizio di merito, il punteggio attribuito alla dott.ssa Caruso Gioacchina nella graduatoria unica regionale di medicina generale, approvata con decreto del 26 marzo 1997, che passa da p. 11.66 a p. 13.26.
(98.12.615)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti per l'anno 1997, ai sensi della legge regionale n. 70/94. Catasto rifiuti (M.U.D.).
L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente informa che, ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 22/97, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 389/97 (testo aggiornato in S.O. n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997), i soggetti obbligati dovranno fare riferimento, per le modalità di compilazione della stessa, oltre che alla propria circolare n. 8530/U del 16 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 19 aprile 1997), anche alla circolare n. 3434/C del 5 marzo 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 1998. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 22/97, analoga comunicazione va resa dai produttori e dagli utilizzatori degli imballaggi nonché dai soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio.
(98.16.883)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,


DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Recepimento di accordo sindacale decentrato relativo al conferimento delle funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 38/III TUR del 21 gennaio 1998, si è approvato l'accordo decentrato per il conferimento delle funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro della sede centrale di questo Assessorato.
(98.12.646)
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Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Azienda termale di Sciacca.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 223/7° del 16 marzo 1998, per un triennio decorrente dalla data del provvedimento, è stato ricostituito il collegio dei revisori dell'Azienda termale di Sciacca secondo la seguente composizione:
Revisori effettivi
—  dott. Salvatore Marcinnò - designato dalla Corte dei conti;
—  rag. Salvatore Calzarano - designato Assessorato regionale del bilancio;
Revisori supplenti
—  dott. Salvatore Montalto - designato Assessorato regionale del bilancio.
Il collegio de quo sarà integrato appena acquisite le designazioni di competenza del comune di Sciacca.
(98.12.645)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 8 aprile 1998, n. 253.
Reg. CE n. 950/97, artt. 17, 18, 19 - Indennità compensativa - Presentazione delle istanze anno 1998.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
e, p.c.  AlMinistero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie  

e internazionali - Servizio strutture
All'Ispettorato regionale della sanità
- Ispettorato veterinario
Ai Direttori generali delle aziende UU.SS.LL.
Ai capi settore veterinario delle aziende UU.SS.LL.
Alla Federazione regionale Confagricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione italiana coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
I produttori che già aderiscono al regime di aiuto previsto dal regolamento citato in oggetto o che intendono aderirvi a partire dal corrente anno, per avere diritto all'aiuto per l'anno 1998, devono far pervenire apposita istanza agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entro 30 giorni dalla predetta data.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente compilando gli appositi modelli – anno 1998 – forniti dall'AIMA e già reperibili in numero adeguato presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. La presentazione su modello non conforme costituirà motivo di archiviazione dell'istanza.
Ciascuna sezione della domanda di aiuto dovrà essere compilata in ogni sua parte, sbarrando le parti delle sezioni o le sezioni che non interessano.
Per le aziende zootecniche, sotto il codice a barre dovrà indicarsi il codice aziendale attribuito dall'Azienda USL competente per territorio.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle sezioni V (Ripartizione della superficie aziendale) e VI (Patrimonio zootecnico aziendale) nelle quali dovranno essere indicati i dati richiesti.
Nell'allegato P4 dovranno essere riportati gli estremi catastali delle particelle per le quali si chiede l'aiuto, nonché il tipo di conduzione e il codice coltura. La superficie riportata nell'allegato P4 costituisce la base per il calcolo della superficie da ammettere all'aiuto.
L'identificazione dei capi bovini, per i quali si richiede l'aiuto in questione, dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 317/96. Imedesimi devono essere riportati singolarmente nel registro aziendale (art. 3 del D.P.R.n. 317/96) vidimato dalla AUSL competente per territorio.
Tuttavia, per l'annualità 1998, sono comunque validi i marchi di identificazione già appositi sugli animali al momento della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 317//96.
Nell'allegato P5 dovranno essere puntualmente indicati tutti i dati richiesti (data di nascita dell'animale, numero della marca e il codice bestiame) relativi ai capi bovini per i quali si chiede l'aiuto.
Nel caso in cui il richiedente abbia già presentato domanda per l'ottenimento del premio zootecnico, marchiare ed indicare nell'allegato P5 i soli capi bovini non indicati nella domanda di premio PAC zootecnica 1998, di cui comunque dovrà allegarsi copia alla domanda di indennità compensativa.
Il numero dei capi riportati nell'allegato P5 e nelle domande dei premi zootecnia sarà preso in considerazione per il calcolo delle UBA da ammettere ai benefici dell'aiuto previsto dal Reg. CE n. 950/97 artt. 17, 18, 19.
Il numero dei capi bovini indicati nell'allegato P5 e nelle domande dei premi zootecnici dovrà essere riportato, così come richiesto, nella sezione VI della domanda di indennità compensativa.
Nel quadro C dell'allegato P5 nella colonna "codice bestiame" dovrà essere riportato oltre al codice anche la lettera:
—  U - se la marca è stata apposta ai fini della profilassi zootecnica (codice numerico);
— G - per la marca relativa agli animali iscritti al libro genealogico (codice alfanumerico);
—  N - se la marca è stata apposta ai fini della PAC zootecnia (codice alfanumerico);
—  N - per gli animali marcati esclusivamente ai fini dell'indennità compensativa (codice alfanumerico).
I codici delle marche devono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 317/96.
Il registro aziendale deve essere conservato dal detentore presso l'azienda (comma 10° dell'art. 3 del D.P.R. n. 317/96); l'assenza del predetto registro costituirà motivo di archiviazione dell'istanza.
Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico ovi-caprino ed equino dovrà indicarsi esclusivamente il numero dei capi nella sezione VI della domanda.
Per gli animali che devono essere identificati nel corrente anno si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 317/96.
Si ricorda che l'assenza degli allegati (P4, P5 e della copia della domanda dei premi zootecnici) all'atto della presentazione dell'istanza sarà motivo di archiviazione della stessa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.15.849)
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ASSESSORATO

DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 7.
Sussidi ordinari di gestione alle scuole materne non statali. Art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Ai Provveditori agli studi della Sicilia
A norma dell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, richiamato dall'art. 32 della legge 18 marzo 1968, n. 444, bisogna predisporre annualmente il piano delle assegnazioni dei sussidi ordinari di gestione alle scuole materne non statali.
Con la presente si intendono fornire le necessarie istruzioni aventi carattere permanente, da valere pertanto anche per gli anni successivi.
Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere annualmente diramate da questo Assessorato entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
A)  Generalità
1)  I sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa e sono destinati a parziale copertura delle normali spese di funzionamento. Pertanto, tali sussidi non possono compensare l'intera spesa di gestione né alleviare altri oneri.
B) Requisiti
1)  Possono aspirare all'assegnazione dei sussidi di gestione soltanto le istituzioni educative non statali per l'infanzia le quali, a norma delle disposizioni del testo unico approvato con regio decreto del 5 febbraio 1928, n. 577, siano state debitamente autorizzate a funzionare come scuole materne.
2) Le scuole materne non statali autorizzate ai sensi del R.D. n. 577/28 possono ottenere i sussidi a condizione che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche tutti o parte alla frequenza e alla refezione, o soltanto alla frequenza o soltanto alla refezione.
3)  La condizione, di cui al precedente n. 2, tassativamente prescritta dall'art. 31 della legge n. 1073/62 non può intendersi soddisfatta nei casi in cui:
a)  la gratuità è limitata ad un solo bambino;
b)  le scuole richiedano, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette contributi ad altro titolo;
c)  i bambini risultino accolti a titolo semigratuito.
C)  Presentazione delle domande
1)  Le domande, redatte in carta libera su modello conforme all'allegato A ed indirizzate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale istruzione - gruppo VI P.I., devono essere presentate al direttore didattico del circolo in cui le scuole funzionano dagli enti, associazioni e privati annualmente nel periodo dal 2 gennaio all'1 febbraio.
Per l'anno 1998 le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2)  La domanda, conforme al modello allegatoA, deve essere esattamente compilata in ogni sua parte: i dati risultanti dovranno essere esattamente rispondenti alle effettive situazioni delle scuole, attese le responsabilità connesse con le dichiarazioni da prendere a fondamento di erogazioni a carico del bilancio della Regione.
3)  Per le scuole materne che aderiscono alla Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.) le domande possono essere presentate ai direttori didattici per il tramite delle federazioni provinciali ed essere redatte sul modello predisposto dalle federazioni.
4)  Le domande possono essere presentate direttamente al provveditore agli studi nel caso che un ente gestisca più scuole materne in una stessa provincia. In tale ipotesi, l'ente gestore presenterà un'unica domanda direttamente al provveditore agli studi competente. La domanda, conforme al suddetto allegatoA, dovrà contenere l'elenco delle scuole cui si riferisce la richiesta di sussidio.
D) Criteri di valutazione
1)  Ai fini della valutazione delle domande e della formulazione delle relative proposte i direttori didattici ed i provveditori agli studi, nell'ambito delle proprie competenze, devono attenersi ai seguenti elementi:
—  numero dei bambini iscritti o frequentanti, intendendo per frequentanti la media dei bambini presenti a scuola, calcolata alla data di presentazione della domanda di sussidio o sulla base delle presenze risultanti dai registri della scuola;
—  numero delle sezioni di cui la scuola è costituita, assumendo come riferimento, per la razionale costituzione delle sezioni nelle scuole plurisezionali, il numero di bambini prescritto dalle vigenti disposizioni per le scuole materne statali, dovendosi ritenere, in linea di massima, non giustificata da effettive esigenze la costituzione di più sezioni con un numero di bambini di molto inferiore;
—  numero dei bambini di disagiate condizioni economiche accolti gratuitamente alla frequenza e alla refezione o alla sola frequenza o alla sola refezione, rispetto alla media dei bambini iscritti e frequentanti secondo i dati che devono risultare dai documenti all'uopo tenuti da ciascuna scuola;
—altre entrate di cui la scuola dispone (per rette dei bambini, per rendite patrimoniali proprie, per contributi, sussidi o altro tipo di sovvenzioni di enti o privati, ecc.);
— dislocazione delle scuole nelle fasce delle grandi città, nelle zone interne, nei piccoli comuni;
— oneri sostenuti o da sostenere nella gestione della scuola per remunerazione del personale, per refezione gratuita ai bambini, per servizio di trasporto gratuito, per dotazione di sussidi didattici e materiale di esercitazioni. Utili indicazioni, a tal fine, possono essere tratte anche dal rendiconto dei susssidi ricevuti per il precedente esercizio finanziario.
2)  I criteri sopra indicati, pur non consentendo la determinazione di parametri rigidi, dovranno concorrere a determinare la ripartizione comparativamente più rispondente alle condizioni di funzionamento ed ai bisogni delle singole scuole.
3)  A tal fine, i provveditori agli studi, tenute presenti, in linea di massima, le assegnazioni globali disposte per ciascuna provincia nell'esercizio finanziario precedente, definiscono preventivamente, in una riunione con i direttori didattici, l'applicazione omogenea dei criteri ai fini dell'esame delle richieste dei gestori. Ciò consentirà una prima comparazione tra le scuole di uno stesso circolo e, quindi, un'ulteriore comparazione anche tra le scuole di diversi circoli di una stessa provincia.
E)  Competenze dei direttori didattici
1)  Annualmente, non oltre il 30 marzo, i direttori didattici trasmettono le domande e la relativa documentazione al provveditore agli studi, dopo avere redatto la propria relazione, nello spazio a ciò riservato nel modello conforme all'allegato A, sulla richiesta avanzata dagli enti interessati.
Per l'anno 1998 il termine di cui al precedente comma è fissato al 60° giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2)  La relazione dei direttori didattici deve essere fondata sulla diretta conoscenza delle condizioni di funzionamento delle scuole e sulle effettive esigenze di ciascuna di esse.
3)  I direttori didattici possono, quindi, esperire accertamenti in ordine ai dati comunicati dai gestori nella domanda conforme all'allegato A di cui alla precedente lettera C).
4)  Detta relazione, avendo rilevanza determinante ai fini delle proposte che devono essere formulate in sede provinciale, dovrà offrire, sia pure in termini sintetici, gli elementi indispensabili ai fini indicati.
F) Competenze dei provveditorati agli studi
1)  Fermo restando le competenze di cui alla lettera D n. 3 ed alla lettera H n. 3, i provveditori agli studi ricevono le domande trasmesse dai direttori didattici, nonché quelle direttamente loro inviate (vedi lettera C n. 4) ed esperiscono nell'ambito della propria competenza, gli accertamenti che ritengono opportuni, anche per il tramite dei competenti direttori didattici, in ordine ai dati comunicati dai gestori nelle domande conformi all'allegato A.
2)  Iprovveditori agli studi, con motivata relazione, sottopongono tutte le domande di sussidio al parere del consiglio scolastico provinciale.
3)  Ottenuto il parere del suddetto organo, ovvero, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni di cui all'art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 dal ricevimento da parte dell'organo consultivo predetto delle richieste di parere, iprovveditori agli studi formulano le proposte di sussidio all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione - gruppo VI - nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
4)  Tali proposte devono essere formulate sulla parte della domanda conforme all'allegato A, a ciò riservata, e devono essere raccolte in due distinti elenchi (allegato B), in triplice copia ciascuno, dei quali uno contenente le proposte di sussidio in favore delle scuole gestite dagli enti di cui alla lettera C n. 4 ivi compresi gli enti autarchici territoriali, l'altro le proposte in favore di tutte le altre scuole materne non statali.
5)  Per le proposte di riduzione del sussidio corrisposto alle scuole nell'anno precedente devono essere indicati i motivi della riduzione.
6)  In ogni caso le proposte di sussidio non devono essere superiori alle richieste dei gestori.
G)  Adempimenti dell'Assessorato e liquidazione dei sussidi
1)  L'Assessorato, esaminate le proposte dei provveditorati agli studi, compila il piano generale previsto dall'art. 31, quarto comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e restituisce ai provveditori agli studi una copia di ciascuno dei due elenchi conformi all'allegato B con l'indicazione della somma complessiva assegnata e degli importi dei sussidi da erogare alle singole scuole.
2)  Il pagamento dei sussidi per l'intero ammontare è effettuato in una unica soluzione.
Nel caso in cui le scuole interessate non abbiano ripreso il funzionamento con l'inizio dell'anno scolastico successivo, il pagamento del sussidio dovrà essere effettuato nei limiti dei due terzi della somma assegnata.
3)  Si raccomanda vivamente che sia dato il più sollecito corso alle operazioni di erogazione dei sussidi, segnalando l'opportunità che gli adempimenti preliminari all'emissione degli ordini di pagamento siano compiuti non appena ricevuti gli elenchi modello B e senza attendere l'avviso di esigibilità delle somme accreditate dall'Assessorato. Inoltre, nei casi di più scuole gestite dallo stesso ente o associazione (vedi precedente n. 2, lett. c) può essere ammesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare complessivo dei sussidi assegnati alle scuole da ciascuno di essi dipendenti.
4)  Le somme resesi disponibili per sussidi in tutto o in parte non erogate per qualsiasi causa devono essere messe a disposizione di questo Assessorato il quale si riserva di disporre la destinazione. La relativa comunicazione deve essere fatta non appena espletate le operazioni di pagamento.
H)  Adempimenti finali
1) Entro due mesi dalla riscossione delle somme assegnate a titolo di sussidio, i beneficiari presentano al provveditorato agli studi una relazione sull'impiego delle somme così ottenute.
2)  Tali relazioni, dopo l'esame dell'ufficio di ragioneria del provveditorato agli studi, sono acquisite agli atti e possono costituire utile fonte di consultazione per la valutazione di richieste di sussidi che saranno presentate negli anni successivi.
3)  I provveditori agli studi possono disporre accertamenti sull'effettiva utilizzazione delle somme corrisposte e riferire all'Assessorato su eventuali irregolarità.
La presente circolare sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi della lettera C) dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: D'ANDREA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 20.

Allegato A

Al Direttore didattico di   

per il successivo inoltro
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione - Gruppo VI/P.I.
Tramite il Provveditore agli studi di   

OGGETTO: Domanda di sussidio ordinario di gestione per l'esercizio finanziario 1998. Legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 31 e legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 32.
.......l....... sottoscritt.......    
nat....... a  il ................................................................ 
nella qualità di presidente/gestore della scuola materna    
  sita in ....................................................,  
provincia di   e debitamente autorizzata al funzionamento per l'anno scolastico 199....../9......, chiede per l'esercizio finanziario 199...... la concessione di un sussidio di lire  

a parziale copertura delle spese di gestione.
Si impegna a presentare, entro due mesi dalla riscossione della somma assegnata a titolo di sussidio, una relazione sull'impiego della stessa al Provveditorato agli studi di  

Al fine della concessione del richiesto sussidio fornisce le seguenti notizie:
— Provveditorato agli studi di   
comune di   frazione .............................................. 
denominazione della scuola   
indirizzo  n. c/c postale ................................ 
intestato a    
gestione ed organico della scuola    
ente gestore    
qualifica (1)    
sezioni funzionanti n........ ; direttrice con/senza insegnamento    
insegnanti (ivi compresa la direttrice nel caso abbia l'insegnamento)   assistenti ....................; inservienti ....................; data di inizio 

di funzionamento .....................
Alunni (dati relativi all'anno scolastico)
—  frequenza: iscritti n. .............. di cui di disagiate condizioni economiche accolti gratuitamente n. ..............;
—  refezione: ammessi n. .............. di cui di disagiate condizioni economiche ammessi gratuitamente n. ..............;
—  trasporto: fruenti n. .............. di cui di disagiate condizioni economiche gratuitamente n. ..............;
Rette corrisposte dalle famiglie per ogni bambino (indicare la quota singola mensile)
—  per la frequenza  L. per n. .............. bambini; 
—  per la refezione  L. per n. .............. bambini; 
—  per il trasporto  L. per n. .............. bambini; 

Entrate (dati relativi all'anno scolastico 199...../9......):
a) proventi propri della scuola per rendite patrimoniali, per rette e contributi corrisposti dai genitori, ecc. (indicare la somma complessiva)  L.  

b) sussidi alla scuola da:
—  Ministero della pubblica istruzione  L.  
—  Ministero dell'interno  L.  
—  Regione  L.  
—  Provincia  L.  
—  Comune  L.      
  Totale L.  

Data ...............................................................
Per l'ente gestore

 
 

(firma della persona a ciò qualificata)

(1) Indicare se la scuola è gestita da: comune, IPAB (scuola eretta in ente morale o gestita da ente morale), ente privato laico, persona fisica, ente privato religioso (con o senza riconoscimento giuridico), ecc.
Relazione del direttore didattico sulle condizioni di funzionamento e sulle effettive esigenze della scuola:
   
   
       
   
           
   
   

Data ...............................................................
Il direttore didattico

 
 

Proposta e motivato avviso del Provveditore agli studi sull'entità del sussidio da corrispondere:
   
   
   
   
   
   
       
   

Data ...............................................................
Il provveditore agli studi

 
 


Allegato B
PROVVEDITORATO AGLI STUDI ...................................................................................

SUSSIDI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI PER L'ANNO SCOLASTICO 199............

(Si omette il tracciato della Tabella B)





(1)  Qualora trattasi di scuole gestite da enti indicare il numero globale delle scuole gestite dall'ente medesimo.
Data ................................................................................
      Visto: si approva 
  Il provveditore agli studi L'Assessore 
           

(98.12.631)
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ASSESSORATO DEL LAVORO,

DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. 300.
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 - Ulteriori direttive in materia di occupazione forestale.
Al Direttore dell'U.R.L.M.O.
Ai Direttori degli UU.PP.L.M.O.
e, p.c.  All'Assessorato regionale dell'agricoltura 

e delle foreste
Direzione foreste
Alle Organizzazioni sindacali di categoria
Ai Componenti della Commissione regionale
per l'impiego
A seguito di numerosi quesiti pervenuti, si ritiene necessario emanare le seguenti direttive ai fini di un comportamento univoco di codesti UU.PP.L.M.O.
1)  Dichiarazione sussistenza diritto a rimanere nei contingenti e nella graduatoria (art. 50, commi 4 e 5) - Qualifiche
Con le istanze presentate entro la data prevista del 15 novembre di ogni anno, i lavoratori forestali, ai fini dell'avviamento, possono indicare anche qualifiche diverse da quelle utilizzate nell'anno in corso, a condizione che le stesse risultino già possedute, alla data di presentazione dell'istanza, secondo le disposizioni vigenti.
2)  Dichiarazione permanenza nella graduatoria unica distrettuale di cui all'art. 49 - EE.AA.
La dichiarazione prevista dall'art. 50, comma 5, da presentare entro il 15 novembre di ogni anno (modello "F"), è da intendere, circa la permanenza negli elenchi anagrafici, riferita all'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
Nel caso in cui la permanenza dell'iscrizione negli elenchi anagrafici venisse impedita da gravi e documentati motivi, non dovrà procedersi alla cancellazione dei lavoratori dalla graduatoria dell'art. 49.
3)  Rilevanza anzianità di iscrizione in 1ª classe ai fini dell'aggiornamento dei contingenti e delle graduatorie di cui all'art. 49 e all'art. 59, comma 4
Le graduatorie e i contingenti sono da considerare immodificabili, a condizione che i lavoratori in essi inseriti mantengano i requisiti di accesso e le condizioni di non incompatibilità previste dalla legge per le singole figure.
La perdita dell'anzianità di iscrizione nella 1ª classe delle liste di collocamento (art. 10, legge n. 56/87), per effetto del solo superamento delle 120 giornate annue, non determina la variazione della posizione occupata dai singoli lavoratori nei contingenti o nelle graduatorie.
Pertanto, la cancellazione dei lavoratori dai contingenti o dalle graduatorie è determinata dalla perdita dei requisiti, o per decadenza.
4)  Trasferimenti all'interno dello stesso distretto o ad altri distretti
Non sono consentiti trasferimenti di lavoratori da un distretto ad un altro, in quanto determinerebbero alterazioni di posizioni acquisite dai singoli lavoratori in tutte le graduatorie distrettuali, con lesione dell'interesse legittimo all'ascesa al contingente superiore, derivante dalle istanze presentate e scadute alla data del 13 maggio 1996.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori inseriti nella graduatoria dell'art. 49, è consentito il trasferimento nello stesso distretto, rimanendo salvo il diritto di precedenza ai fini dell'avviamento nel comune in cui è stata presentata l'istanza alla data del 13 maggio 1996, come disciplinato dalla delibera C.R.I. del 17 marzo 1997.
5)  Lavoratori che transitano dai contingenti antincendio ai contingenti di cantieri forestali ai sensi dell'art. 57, comma 7, e dell'art. 61, comma 2
I lavoratori individuati nel presente paragrafo, i quali in base alle previsioni degli artt. 57, comma 7, e 61, comma 2, transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'art. 46, comma 2, lett. c), vanno collocati dopo l'ultimo dei lavoratori 101sti già inseriti, fruendo, ovviamente, della relativa garanzia occupazionale.
I suddetti lavoratori, nel caso in cui siano stati già cancellati dalla graduatoria ex art. 49 di appartenenza, dovranno essere ricollocati nella posizione che compete in base ai requisiti soggettivi già posseduti.
Gli stessi ascendono nel contingente in caso di disponibilità di posti ai sensi dell'art. 52, se la posizione ricoperta nella graduatoria ex art. 49 risulti utile a tale ascesa; in tal caso verranno depennati quali soprannumerari.
I lavoratori in questione non concorrono, in qualità di soprannumerari, con gli altri lavoratori inseriti nella graduatoria ex art. 49, ai fini dell'ascesa al contingente ordinario con garanzia di n. 101 giornate lavorative.
6)  Lavoratori inseriti nel contingente antincendio - Avviamento al lavoro - Turni di lavoro
L'avviamento al lavoro degli operai appartenenti ai contingenti previsti dall'art. 56, comma 4, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 16/96 sarà disposto, di norma, per turni di lavoro pari a n. 101 giornate, come espressamente previsto dalla medesima legge, al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività lavorativa per l'intera durata della campagna antincendio e quindi una adeguata tutela del patrimonio boschivo, salve particolari esigenze manifestate dai competenti uffici dell'Amministrazione forestale, che al riguardo attiveranno le opportune intese con i competenti organi del collocamento. Va al riguardo puntualizzato che la speciale disciplina contenuta nella legge regionale n. 16/96 deve ritenersi prevalente rispetto alla normativa generale di settore, anche nella considerazione che il limite temporale recato dalla legge n. 205/62 viene richiamato dalla stessa legge n. 16/96 soltanto all'art. 55, 1° comma, che come è noto disciplina l'assunzione nei cantieri forestali degli operai al di fuori dei contingenti di garanzie, inseriti nelle liste ordinarie del collocamento agricolo.
7)  Istanza art. 60, comma 2, legge regionale n. 16/96
Possono presentare l'istanza prevista dall'art. 60, comma 2, i lavoratori già inclusi nelle graduatorie ex art. 49 della legge regionale n. 16/96, i quali ritengono di possedere i requisiti fisici e professionali per l'inclusione in uno dei contingenti antincendio.
I requisiti professionali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 31 gennaio di ogni anno.
I lavoratori in possesso dei requisiti verranno inclusi nella graduatoria unica, prevista dall'art. 59, comma 4, previo superamento della prova di idoneità professionale.
Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica i suddetti lavoratori dovranno presentare, congiuntamente all'istanza e, comunque, prima dell'inclusione nel contingente per cui concorrono, la certificazione medica prevista dall'art. 57, comma 3.
I lavoratori risultati idonei verranno inseriti in graduatoria al posto corrispondente ai requisiti soggettivi posseduti, in base alle previsioni dell'art. 59, commi 1 e 2.
Per gli stessi fini e con le stesse modalità, potranno presentare l'istanza anche i lavoratori già inseriti nella graduatoria unica di riserva, i quali ritengono di possedere i requisiti fisici e professionali per concorrere con qualifica diversa da quella con la quale risultano già inseriti.
Al riguardo si allega, ai fini della presentazione dell'istanza, il modello "H".
Si chiarisce che entro la stessa data del 31 gennaio per la copertura dell'eventuale carenza di unità per addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi speciali, visto il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1996, n. 12, possono essere accettate le istanze dei lavoratori in possesso del certificato professionale (CAP) del tipo KD, secondo le procedure predette.
Per il c.a. 1998 l'istanza potrà essere presentata entro il 31 marzo p.v.
Infine, per quanto concerne i lavoratori O.T.I. che non risultino idonei al duplice accertamento previsto dall'art. 51, comma 1, sarà emanata apposita circolare, alla luce del parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Modello "H"

(Da presentare entro il 31 gennaio)

All'U.P.L.M.O.    
Tramite recapito periodico di    

OGGETTO: Istanza inclusione nella graduatoria unica prevista dall'art. 59, comma 4, legge regionale n. 16/96.
Il sottoscritto    
nato a    
il ……………………………………… residente a    
via   n. …………… 

Chiede

ai sensi del 2° comma dell'art. 60, della legge regionale n. 16/96 di essere incluso nella graduatoria unica prevista dall'art. 59, comma 4, quale:
n  addetto alle squadre di pronto intervento;
n  addetto alla guida delle autobotti e dei mezzi speciali per trasporto squadre di pronto intervento;
n  addetto alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.
(Barrare il riquadro che interessa).
Data    

Firma

   
Ricevuta presentazione istanza ex art. 59, legge regionale n. 16/96 del sig.    

Il funzionario incaricato

   

(98.14.777)
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CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. 301.
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 - Occupazione forestale - Idoneità fisica e professionale.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  All'Assessorato regionale dell'agricoltura 

e delle foreste
Direzione foreste
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Questo Assessorato, premesso che l'art. 51, 1° comma, della legge regionale n.16/96 richiede l'accertamento della idoneità fisica e professionale del lavoratore ai fini dell'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato, mentre invece nulla è previsto in tal senso dalla legge regionale n. 16/96 per il contingente di operai con garanzia occupazionale per 151 giornate lavorative, ha richiesto il parere dell'Ufficio legislativo sui seguenti punti:
a)  se i lavoratori, che avrebbero diritto ad essere inquadrati nel contingente di operai a tempo indeterminato, possano essere iscritti, in caso di accertamento negativo della idoneità fisica o professionale, nel contingente con garanzia occupazionale per 151 giornate lavorative;
b)  se, nell'ipotesi di applicazione del meccanismo di mobilità previsto dall'art. 52 della citata legge regionale n. 16/96 per la copertura dei posti resisi disponibili, il lavoratore che sia risultato fisicamente o professionalmente inidoneo a ricoprire il posto vacante nel contingente a tempo indeterminato, possa permanere nella fascia di appartenenza immediatamente inferiore e cioè in quella con garanzia per 151 giornate lavorative.
Al riguardo l'Ufficio legislativo, dopo avere richiamato le linee essenziali del sistema introdotto dalla normativa interessata in relazione alle prestazioni lavorative nel settore forestale, ha formulato le argomentazioni che di seguito si riportano.
«L'art. 46 della legge regionale n. 16/96 dispone che, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascuno dei distretti forestali, dell'opera di tre distinti contingenti, costituiti rispettivamente da operai a tempo indeterminato, da operai con garanzia occupazionale per 151 giornate lavorative e da operai con garanzia occupazionale per 101 giornate lavorative.
Le modalità di formazione dei predetti contingenti, in sede di prima applicazione della stessa legge regionale, sono disciplinate dagli artt. 47 e 48, mentre l'art. 52, prevede, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, un apposito meccanismo di sostituzione attraverso lo scorrimento dalla fascia inferiore a quella superiore, stabilendo nel contempo che la rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza del diritto di permanere nei livelli di appartenenza.
Ciò premesso, passando all'esame del primo quesito, non sembra che il lavoratore risultato idoneo ad essere inquadrato nel contingente di operai a tempo indeterminato possa essere iscritto nella fascia inferiore; ed infatti anche a prescindere dalla considerazione che le condizioni per potere accedere al contingente con garanzia occupazionale per 151 giornate lavorative sono state espressamente previste dall'art. 48, 1° e 2° comma, della legge regionale n. 16/96 per l'ipotesi di prima applicazione della stessa legge regionale, vengono in rilievo al riguardo due ulteriori argomentazioni.
Anzitutto va osservato che l'iscrizione nella fascia inferiore del lavoratore che avrebbe diritto ad essere inquadrato in quella superiore violerebbe – se disposta in esubero alle dotazioni predeterminante – quanto previsto dall'art. 46, 2° comma, lett. b), il quale individua appunto in maniera specifica, nell'ambito di ciascuna provincia, la dotazione del contingente con garanzia occupazionale per 151 giornate lavorative e la relativa ripartizione provinciale.
In secondo luogo il passaggio di lavoratori da un contingente ad un altro è stato espressamente previsto solo dal citato art. 52 per la copertura dei posti resisi disponibili, attraverso lo scorrimento della fascia inferiore a quella superiore; ciò che sembra escludere la possibilità di realizzare il passaggio stesso al di fuori della copertura dei posti vacanti ed, a fortiori, attraverso uno scorrimento dal contingente superiore a quello inferiore.
Sul punto si è in sostanza dell'avviso che il lavoratore inidoneo fisicamente o professionalmente ad essere inquadrato nel contingente di operai a tempo indeterminato, per lo svolgimento delle mansioni attinenti alla qualifica richiesta, non potendo transitare nella fascia inferiore, possa soltanto essere utilizzato nello stesso contingente superiore per un'altra qualifica, atteso che, ai sensi dell'art. 53, 3° comma, i lavoratori vengono iscritti nella graduatoria prevista dallo stesso art. 53, 1° comma, ai fini dell'avviamento al lavoro, con un massimo di due qualifiche, a scelta del lavoratore stesso; ciò ovviamente, semprecché il soggetto interessato sia idoneo allo svolgimento delle mansioni attinenti alla seconda, eventuale, qualifica posseduta.
La soluzione sopra accolta risulta del resto confermata alla luce di una interpretazione sistematica delle norme in questione.
Ed infatti l'art. 61, 2° comma, della più volte citata legge regionale n. 16/96 prevede che i lavoratori impegnati nei servizi antincendio, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica accertata a mezzo del Servizio sanitario, transitano "nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'art. 46"; conseguentemente sembra da escludere, anche per i lavoratori de quibus, il passaggio ad un contingente diverso qualora venga accertata l'inidoneità fisica o professionale.
Passando alla seconda questione, atteso che la decadenza dal diritto di permanere nella fascia inferiore è espressamente prevista dall'art. 52, 4° comma, solo nell'ipotesi di rinuncia al passaggio al contingente superiore, può ritenersi che, in caso di scorrimento ex art. 52, il lavoratore risultato inidoneo ai fini dell'inclusione nel contingente a tempo indeterminato, mantiene il diritto di permanere nella fascia di appartenenza.
Il mantenimento della garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative appare però, ovviamente, subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale del lavoratore anche in relazione alle mansioni da svolgere nella fascia in questione.
Ed infatti, la mancata specifica precisione dell'accertamento dell'idoneità degli operai ai fini dell'inclusione nel contingente con garanzia occupazionale per 151 giornate lavorative non sembra possa far concludere nel senso che tale accertamento non debba essere effettuato; piuttosto, considerato che, ai sensi dell'art. 53, 3° comma, legge regionale n. 16/96, l'avviamento al lavoro degli operai con garanzia occupazionale avviene, per quanto non previsto, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento dei lavoratori agricoli, appare coerente ritenere, in virtù del rinvio operato, che nell'ipotesi in questione trovi applicazione l'art. 9, 2° comma, della citata legge n. 83/70, il quale attribuisce alla commissione locale per la manodopera agricola (rectius: commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura, vedi art. 2, 2° comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56) il compito di determinare la qualifica professionale del lavoratore ai fini dell'avviamento al lavoro.
Per quanto concerne, invece, l'idoneità fisica del lavoratore non sembra che il relativo accertamento sia di diretta competenza dell'Amministrazione forestale, atteso che, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore solo attraverso enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Del resto, giova conclusivamente rilevare che il controllo circa il mantenimento dei requisiti necessari per permanere nei livelli di appartenenza è assicurato, in ogni caso, dall'art. 50, 4° comma, della legge regionale n. 16/96, il quale, a tale proposito, prevede che entro il 15 novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti stessi».
Si invitano, pertanto, codesti uffici, nell'assolvimento dei compiti d'istituto, ad attenersi alle indicazioni formulate nel citato parere, dandone conoscenza alle competenti commissioni provinciali.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.14.776)
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CIRCOLARE 20 marzo 1998, n. 302.
Avviamenti presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni. Modalità procedurali ed aggiornamento delle relative graduatorie. Conferma periodica dello stato di disoccupazione. Censimento generale dei disoccupati.
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alle Organizzazioni sindacali di lavoratori 

Agli Istituti di patronato
Ai componenti della Commissione regionale
per l'impiego
Con delibera esitata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo u.s., sono state adottate le determinazioni occorrenti per l'effettuazione del censimento generale dei disoccupati, nonché, in tale quadro, per l'applicazione, dal c.a. 1998, dei nuovi criteri dettati dalla delibera della Commissione centrale per l'impiego in data 9 luglio 1996 e dalla circolare ministeriale n. 150/96, ai fini della formazione delle graduatorie e degli adempimenti di cui all'oggetto e nel contempo, per l'effettuazione della conferma periodica dello stato di disoccupazione.
Nel trasmettere, pertanto, in allegato, copia della citata delibera della CRI, si impartiscono, ai fini della relativa esecuzione, le seguenti direttive.
1)  Censimento
Sulla scorta della citata delibera adottata dalla C.R.I., il censimento generale dei disoccupati assolve, complessivamente, alle seguenti finalità:
— ricognizione della situazione e della consistenza disoccupativa in Sicilia e, in tale ambito, effettuazione della conferma periodica dello stato di disoccupazione;
— aggiornamento delle graduatorie annuali di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della formazione della graduatoria valevole per il 1999 e riferita al 31 dicembre 1998, conformemente ai nuovi criteri introdotti dalla delibera della Commissione centrale per l'impiego e dalla circolare ministeriale sopra richiamata;
—  iscrizione o reiscrizione nelle liste di collocamento e/o inclusione nella predetta graduatoria di coloro i quali aspirino ad esservi ricompresi.
In conseguenza di quanto sopra, sono destinatari del censimento i lavoratori i quali si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
— siano iscritti nelle liste di collocamento alla data dell'1 aprile 1998;
—  intendano iscriversi nelle medesime liste, a partire da tale data;
— siano iscritti nella graduatoria annuale di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni, valevole per il 1998 (e riferita al 31 dicembre 1997), o, comunque, nell'ultima graduatoria esistente;
— aspirino essere inclusi nella graduatoria del 1999 (riferita al 31 dicembre 1998).
I suddetti lavoratori presenteranno alla competente Sezione circoscrizionale, anche per il tramite del recapito di pertinenza, entro l'arco temporale compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 1998, l'unito modello (mod. censimento), unitamente alla documentazione di pertinenza.
Al modello dovrà, altresì, essere allegato, ai fini della conferma dello stato di disoccupazione, il modello C/1 (tesserino rosa), in originale, tranne che, ovviamente, per i lavoratori i quali chiedano l'iscrizione nelle liste di collocamento. Il modello C/1 dovrà parimenti essere prodotto da coloro i quali, essendo già iscritti nelle liste di collocamento, intendano ottenere l'iscrizione nella sopracitata graduatoria, valevole per il 1999.
Gli uffici procederanno alla vidimazione ed alla restituzione del modello C/1 agli interessati, nei modi ordinari, previa verifica delle dichiarazioni rese con il modello (mod. censimento) in ordine alla sussistenza dello stato di disoccupazione.
I lavoratori disoccupati, i quali siano impegnati nella frequenza di corsi di formazione professionale, produrranno, in sostituzione del modello C/1, l'attestazione dell'ente comprovante tale frequenza. I competenti uffici provvederanno, in tal caso, all'effettuazione delle operazioni di conferma dello stato di disoccupazione apportando le previste annotazioni sulla scheda (mod. C/3), mentre faranno luogo successivamente alla vidimazione del mod. C/1, che sarà esibito dagli interessati alla prima occasione utile.
E' appena il caso di rilevare che la mancata conferma dello stato di disoccupazione, comportando la cancellazione dalle liste di collocamento, determina anche la cancellazione dalle graduatorie.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO.
Dovrà espressamente richiamarsi l'attenzione degli interessati sulla assoluta esigenza che gli stessi provvedano alla compilazione del citato modello in maniera corretta e completa, curando di allegare tutta la documentazione occorrente, al fine di evitare l'esclusione dalle graduatorie o penalizzazioni in sede di attribuzione dei punteggi, come riportato nelle avvertenze che accompagnano il modello stesso.
Si evidenzia, al riguardo, che, tenuto conto dei nuovi criteri di valutazione introdotti, con particolare riferimento al carico familiare, la parte del modello ad esso pertinente dovrà essere compilata, a titolo di conferma, anche da coloro per i quali non si sia verificata alcuna variazione nella relativa consistenza, con la precisazione che, in ogni caso, la mancata o incompleta indicazione dei dati occorrenti, o la mancanza della documentazione occorrente, comporteranno la non attribuzione, totale o parziale, dei punteggi per il medesimo carico familiare.
Comporterà, altresì, l'esclusione dalla graduatoria, oltre che la mancata presentazione del modello, la mancata indicazione del reddito posseduto. In particolare, qualora nel periodo di riferimento non vi sia stata percezione di alcun reddito, nell'apposito spazio dovrà riportarsi la dizione "zero", "nessuno" o altra equivalente.
Le dichiarazioni attinenti ai redditi eventualmente posseduti dovranno essere riferite all'anno in corso.
Sarà, invece, verificato d'ufficio, sia per gli interessati, sia per i familiari laddove richiesto, lo "status" di disoccupato iscritto nella prima classe delle liste di collocamento e la relativa anzianità di iscrizione.
DOCUMENTAZIONE
Quanto alla documentazione da allegare al modello, essa, oltre al modello C/1, in originale, o in copia autenticata, è la seguente:
a) codice fiscale;
b)  documento d'identità;
c)  titolo di studio;
d)  attestati inerenti a titoli professionali e abilitativi, relativamente alle qualifiche non fatte valere precedentemente;
e) certificato di stato di famiglia aggiornato, di data non anteriore a sei mesi;
f) per il convivente "more uxorio": dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa separatamente o congiuntamente da entrambi i soggetti interessati, attestante il relativo "status";
g)  per i figli, fratelli, sorelle, genitori, invalidi con percentuale superiore al 66%: certificazione rilasciata dagli organi competenti, attestante la percentuale di invalidità.
PRESENTAZIONE DEI MODELLI
Il predetto modello, completo della documentazione occorrente, sarà presentato personalmente, presso gli sportelli dei competenti uffici, da parte degli interessati, cui i responsabili degli uffici addetti alla ricezione, dopo aver proceduto all'identificazione ed alle relative annotazioni e verifiche, rilasceranno ricevuta secondo lo schema apposto in calce al modello stesso.
I dirigenti preposti alle Sezioni circoscrizionali adotteranno ogni utile iniziativa volta a far sì che gli addetti alla ricezione del modello e della relativa documentazione svolgano la dovuta azione di consulenza, di supporto, di informazione e di verifica nei confronti dell'utenza, specificatamente per quanto attiene alla completezza dei dati da inserire nel modello, secondo indicazioni e criteri uniformi, segnalando tempestivamente agli organi superiori difficoltà, inconvenienti o incertezze che dovessero verificarsi.
Analoga azione svolgeranno, ovviamente, gli Istituti di patronato, cui gli interessati si rivolgano, nell'ambito delle attività di assistenza e di tutela loro demandate.
Il modello potrà essere presentato anche per il tramite degli Istituti di patronato legalmente riconosciuti, corredato, oltre che dalla documentazione di pertinenza e del modello C/1, della delega.
I modelli, con la predetta documentazione, saranno rimessi a cura dei patronati, con elenco nominativo in duplice copia, alle competenti Sezioni circoscrizionali, che provvederanno a restituire agli stessi copia degli elenchi con il visto di avvenuta ricezione, unitamente ai modelli C/1 debitamente vidimati, da riconsegnare agli interessati.
MODALITÀ OPERATIVE
Codesti uffici provvederanno tempestivamente, con ogni mezzo consentito, alla stampa o alla riproduzione del modello conformemente allo schema allegato, in quantità idonee a consentirne la massima diffusione ed una adeguata e tempestiva disponibilità da parte degli uffici e degli interessati, anche in relazione alle scadenze sopra previste.
I responsabili degli uffici ai vari livelli territoriali adotteranno le opportune iniziative ed eserciteranno le conseguenti azioni di direttiva e di vigilanza, tendenti ad evitare episodi di "accaparramento" del modello, tali da determinare disagi, proteste e disorientamento nell'utenza, oltre che fenomeni speculativi assolutamente indesiderabili.
Con criteri analoghi potranno provvedere alla stampa o alla riproduzione del modello le strutture territoriali degli Istituti di patronato legalmente riconosciuti e delle OO.SS. dei lavoratori.
In relazione al prevedibile afflusso dell'utenza, codesti uffici potranno disporre che la presentazione del modello venga articolata secondo criteri e con diverse scadenze temporali preventivamente determinati e pubblicizzati adeguatamente, così da evitare resse agli sportelli ed eventuali disservizi.
Si invitano, infine, gli UPLMO a dare la massima diffusione alla presente, attraverso idonee forme di pubblicizzazione presso le Sezioni stesse ed i recapiti.
In particolare, dovranno essere affissi tempestivamente appositi avvisi, volti ad informare con chiarezza ed esaurientemente, l'utenza sulle modalità ed i tempi degli adempimenti che gli interessati sono chiamati ad espletare.
Ovviamente codesti uffici provvederanno, altresì, attraverso apposite conferenze di servizio con i responsabili delle SCICA, ad individuare le modalità organizzative occorrenti affinché alle date stabilite gli adempimenti previsti, che costituiscono un significativo ed importante momento ai fini dell'aggiornamento degli archivi e delle banche dati dei servizi del collocamento, possano ricevere puntuale e regolare esecuzione.
2)  Avviamenti fra i presenti per l'anno 1998
Con effetto dal 1° aprile 1998 e fino al 31 marzo 1999, i lavoratori aspiranti all'avviamento al lavoro manifesteranno la loro disponibilità a partecipare ai reclutamenti, di cui al punto 6, lett. b), della medesima delibera della CRI, mediante presentazione alla competente Sezione circoscrizionale, anche per il tramite del recapito di pertinenza, dell'unito modello (mod. avv.), corredato della documentazione occorrente, entro i termini fissati negli avvisi contenenti la pubblicazione delle richieste, al fine di comprovare il possesso dei requisiti che danno luogo all'attribuzione dei punteggi secondo i nuovi criteri introdotti dalla circolare ministeriale n. 150/96.
Quanto sopra non riguarda la sezione circoscrizionale per l'impiego n. 42 di Palermo, per la quale la CRI, nelle more dell'espletamento del censimento, ha provvisoriamente confermato la vigenza della delibera n. 38 del 22 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione e adempimento.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegati
Delibera n. 139 del 18 marzo 1998


La commissione regionale per l'impiego

Visto l'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 9 bis, commi 11 e 12, della legge n. 608/96;
Vista la deliberazione della Commissione centrale per l'impiego in data 9 luglio 1996;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 150 del 1996;
Viste le proprie delibere n. 4 del 23 gennaio 1997 e n. 8 del 20 marzo 1997, con le quali è stata disposta l'effettuazione del censimento generale dei disoccupati, nonché l'applicazione dei nuovi criteri per la formazione delle graduatorie introdotti dalla citata delibera della Commissione centrale;
Ritenuto che, nel quadro di detto censimento, occorre procedere, con decorrenza 1° aprile 1998, all'aggiornamento delle graduatorie secondo i nuovi criteri introdotti dalla citata delibera della Commissione centrale, nonché agli adempimenti concernenti la conferma periodica dello stato di disoccupazione;
Considerato che il predetto aggiornamento delle graduatorie è possibile, a partire dal 1° aprile 1998, qualora si proceda alla formazione delle graduatorie ed agli avviamenti tra i presenti alla chiamata, in quanto la documentazione esistente nelle banche informatiche e quella presentata durante il 1997, fanno riferimento alle disposizioni previgenti in materia di formazione delle graduatorie, di cui al D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 ed al D.P.R. n. 487/94 e tabelle ad essi allegate, riconoscendo altresì validità, ai fini della fruizione della citata precedenza, alle graduatorie del 1998 (riferite al 31 dicembre 1997), fino al 31 marzo 1999;
Ritenuto che dal 1999 occorrerà parimenti provvedere alla redazione delle graduatorie annuali di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 in conformità ai nuovi criteri, e che si dovrà procedere agli avviamenti da effettuarsi in sede locale, per le assunzioni a tempo determinato, con il sistema della chiamata tra i presenti, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato vanno confermate le modalità precedentemente individuate, di cui alla deliberazione assunta in data 7 settembre 1995;
Ritenuto di dovere stabilire la data del 1° aprile 1998 quale termine iniziale per l'effettuazione della conferma periodica dello stato di disoccupazione, nonché per l'acquisizione della documentazione necessaria per la formazione, secondo i nuovi criteri, delle graduatorie ex art. 16 della legge n. 56/87, valevoli per il 1999 e riferite al 31 dicembre 1998;
Ritenuto di dovere confermare provvisoriamente, nelle more dell'effettuazione del censimento generale dei disoccupati, la delibera n. 38 del 22 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni, riguardante le modalità di avviamento presso la SCICA di Palermo;
Ritenuto, altresì, di dovere confermare la deliberazione precedentemente adottata in ordine al computo dell'intera anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento ai fini della formazione delle predette graduatorie, relativamente agli avviamenti da effettuarsi sia presso le sedi centrali delle Amministrazioni ed enti statali, sia in sede locale;

Delibera

Nel quadro del censimento generale dei disoccupati, da effettuarsi a decorrere dal 1° aprile 1998, agli adempimenti concernenti la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie, gli avviamenti e la conferma periodica dello stato di disoccupazione, si farà luogo, con effetto dalla medesima data, secondo la seguenti modalità:
1.  A decorrere dal 1° aprile 1998 alla redazione delle graduatorie valevoli ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, da effettuarsi presso l'Amministrazione e gli enti pubblici, si farà luogo tra i presenti alla chiamata, secondo gli elementi di valutazione e di punteggio previsti dalla delibera della Commissione centrale per l'impiego del 9 luglio 1996 e dalla circolare del Ministero del lavoro n. 150/96, citate in premessa.
2.  Ai fini della precedenza accordata dall'art. 9 bis, comma 11, della legge n. 608/96, si terrà conto delle risultanze della graduatoria valevole per il 1998, fino al termine del 31 marzo 1999.
3.  A decorrere dal 1999 si provvederà alla redazione delle graduatorie annuali ex art. 16 della legge n. 56/87 conformemente ai nuovi criteri adottati in sede nazionale, previa acquisizione preventiva della documentazione occorrente, secondo le direttive che saranno emanate dall'Assessore regionale per il lavoro. Agli avviamenti da effettuarsi in sede locale per assunzioni a tempo determinato si farà luogo mediante chiamata tra i presenti previa ampia pubblicizzazione delle richieste da effettuarsi attraverso i mezzi di informazione radio-televisivi e di stampa; mentre per gli avviamenti riguardanti assunzioni a tempo indeterminato restano confermate le modalità individuate con la precedente delibera in data 7 settembre 1995.
4.  Rimane provvisoriamente confermata, nelle more dell'effettuazione del censimento generale dei disoccupati, la delibera n. 38 del 22 aprile 1997 e successive modifiche, riguardante gli avviamenti presso la SCICA di Palermo, fermo restando quanto previsto al punto 5.
5.  L'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento sarà computata integralmente per la formazione delle graduatorie e gli avviamenti da effettuarsi sia in sede locale, sia presso le sedi centrali di Amministrazioni ed enti statali.
6. Per la formazione delle graduatorie e per gli avviamenti di cui al punto 1) saranno adottate le seguenti modalità procedurali:
a)  i lavoratori aspiranti all'avviamento, i quali risultino iscritti nelle liste di collocamento alla data della richiesta, si presenteranno agli sportelli della competente Sezione circoscrizionale nel giorno o nei giorni, o nei luoghi prefissati, previa ampia pubblicità da darsi anche attraverso i mezzi di informazione;
b)  la disponibilità a partecipare ai reclutamenti sarà data da ciascun lavoratore attraverso presentazione personale da parte dell'interessato di dichiarazione redatta su apposito modulo distribuito dalla Sezione, sottoscritta in presenza del funzionario competente a riceverla, previa identificazione del richiedente, al quale sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;
c)  le graduatorie, redatte sulla base della documentazione da individuarsi ai sensi del punto 3 ed approvate dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego, verranno pubblicate all'albo della Sezione per 10 giorni consecutivi ed avverso le medesime è ammesso ricorso, secondo le ordinarie modalità, alla Commissione provinciale per l'impiego, per il tramite della medesima Sezione;
d)  la Sezione circoscrizionale provvederà all'esame ed alla valutazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e titoli che danno diritto alla partecipazione all'avviamento ed alla determinazione del relativo punteggio, relativamente ai lavoratori utilmente collocati in graduatoria, in numero corrispondente a quello delle unità oggetto della richiesta;
e)  la valutazione del reddito verrà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dall'aspirante con riferimento all'anno precedente;
f)  nel caso di graduatoria unica integrata, il reclutamento dei soggetti da individuare per avviamenti a selezione avverrà con le medesime modalità, ma allo scopo di determinare il punteggio riferito a ciascun aspirante da comunicare all'U.P.L.M.O. e all'U.R.L.M.O. secondo le rispettive competenze, entro il limite del doppio degli avviandi, secondo le disposizioni attualmente vigenti;
g)  alla evasione delle richieste si procederà secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricezione della nota dell'ente;
h)  per quanto non previsto dalla presente deliberazione, trovano applicazione le disposizioni in vigore.
8.  Alle operazioni concernenti la conferma periodica dello stato di disoccupazione si farà luogo a partire dal 1° aprile 1998 con validità fino al 31 marzo 1999. I relativi adempimenti saranno espletati nell'arco temporale compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 1998.
  Il presidente: BRIGUGLIO 
  Il segretario: GUIDI 


Mod. Censimento
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI.............................................................

Sez. Circoscrizionale di ..................................................................................

DOMANDA DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

(SI OMETTE IL MODELLO ALLEGATO)


Il sottoscritto, consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false documentazioni è punito a termine degli articoli 495 e 496 del codice penale, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.Inoltre, per l'inclusione nella graduatoria dell'art. 16, legge n. 56/87, dichiara di possedere i requisiti generali di ammissione agli impieghi e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno. 

Data ...............................................................................................
Firma dell'interessato    

(da apporre in presenza dell'impiegato, previa esibizione del documento di riconoscimento)
Riconosciuto a mezzo C.I./Pat. n.   del ........................................................................................................................... 

Data .................................................................................................................... prot. n. ..............................................................
Il funzionario   $  
Attenzione 

Il presente modello, completo della documentazione di rito, deve essere presentato personalmente dall'interessato presso gli sportelli dei competenti uffici, o tramite gli istituti di patronato legalmente riconosciuti.
  Avvertenze 

(1)  Per l'inclusione nella graduatoria dell'art. 16, legge n. 56/87 è necessario crocettare la casella SI nel riquadro Q1, possedere i requisiti di ammissione agli impieghi pubblici, in quanto non sussiste alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 487/94. Detta graduatoria è valida per la copertura dei posti per i quali occorre un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo.
Sarà comunque accertato d'ufficio lo "status" di disoccupato iscritto in prima classe del dichiarante, nonché, laddove richiesto, dei familiari per i quali si richiede il riconoscimento del carico ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
La mancata dichiarazione in ordine al reddito comporta l'esclusione della graduatoria.
La mancata o incompleta indicazione dei dati occorrenti comporta la non attribuzione, totale o parziale, del punteggio relativo al carico familiare.
Documenti da allegare 

— Mod. C/1 (tesserino rosa) in originale per la conferma periodica dello stato di disoccupazione, ovvero, attestato ente gestore qualora l'interessato frequenti corsi di formazione professionale o cantieri-scuola;
—  fotocopia del codice fiscale;
—  fotocopia del documento di identità;
—  fotocopia autenticata del titolo di studio;
—  attestati inerenti a titoli professionali o abilitativi in copia autenticata relativamente alle qualifiche non fatte valere precedentemente;
—  certificato di stato di famiglia aggiornato, di data non anteriore a mesi sei (o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio);
—  eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa separatamente o congiuntamente da entrambi i soggetti interessati, attestanti il relativo "status" di conviventi "more uxorio";
—  eventuale copia autenticata o certificato originale comprovante l'invalidità superiore al 66%, per i componenti maggiorenni del nucleo familiare;
—  fotocopia dei mod. C/1 (tesserino rosa) o attestato ente gestore dei componenti maggiorenni del nucleo familiare per i quali si chiede l'attribuzione del punteggio.
Legenda simboli:
Compilare 
Crocettare 
Leggere con attenzione 
Documentazione da allegare 
Avvertenze 
 
Si attesta che il sig.   nato il ..................................................................................................... 
ha presentato in data   prot. n. .......................................................................................... il mod. "censimento". 
Il funzionario    
  (timbro tondo e firma leggibile) 

CENSIMENTO GENERALE DEI DISOCCUPATI 1998

NOTE ESPLICATIVE AL MODELLO "CENSIMENTO"'

Premessa
Tutti coloro che alla data dell'1 maggio 1998 sono iscritti nelle liste di collocamento, o che intendano iscriversi/reiscriversi nelle medesime liste da tale data, o che siano iscritti nella graduatoria annuale di cui all'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni, valevoli per l'anno 1998, o comunque nell'ultima graduatoria esistente ed aspirino ad essere inclusi nella graduatoria valevole per il 1999, sono tenuti a presentare l'apposto modello, denominato "mod. censimento" corredato dalla prevista documentazione e dal mod. C/1 (tesserino rosa) in originale ovvero, in sostituzione, qualora essi frequentino corsi di formazione professionale o si trovino avviati presso cantieri-scuola, attestazione dell'ente gestore comprovante tale situazione.
Gli interessati dovranno presentare il previsto modello compilato in ogni sua parte. La mancata presentazione del modello, la incompletezza dei dati, possono causare la cancellazione dalle liste e la cancellazione o l'esclusione dalla graduatorie, ovvero penalizzazioni in sede di attribuzione dei punteggi.
Note al quadro 1
Indicare il tipo di iscrizione richiesta, segnando "O" se trattasi di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario, "A" se trattasi di liste del collocamento agricolo, "B" nel caso in cui si chieda l'iscrizione in entrambe le liste. Crocettare la casella "altri motivi", qualora l'interessato intenda iscriversi temporaneamente nelle liste.
Crocettare "SI" nella casella "inclusione grad. art. 16", se si intende essere inclusi nelle graduatorie valide per le assunzioni a posti per i quali occorre un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, semprecché si sia in possesso dei requisiti di ammissione ai pubblici impieghi.
Nel caso in cui l'istante goda del diritto a riserve previste dalla normativa vigente, deve barrare la casella di pertinenza. Andrà barrata la casella "altro" in caso di riserva spettante ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 468/97, trattandosi di soggetto che ha partecipato a progetti per L.S.U. per almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 1997.
Note al quadro 2
Riportare i dati anagrafici completi del richiedente, compreso il codice fiscale.
Note al quadro 3
Trascrivere il titolo o i titoli di studio posseduti, avendo cura di specificarne il tipo (es. diploma di licenza media inferiore, laurea in ingegneria civile, diploma di geometra, diploma di perito agrario, maturità classica, ecc.).
Note al quadro 4
Riquadro finalizzato ad accertare anche le qualifiche e profili professionali relativi agli avviamenti presso la pubblica amministrazione, con la specifica che è possibile indicare un massimo di tre qualifiche.
Nel caso si intenda partecipare ad avviamenti per qualifiche a basso contenuto professionale come ad esempio: manovalanza in genere, netturbino, bidello, operaio comune, ecc. è sufficiente indicarne una.
Qualora si tratti di profili o qualifiche che hanno uno specifico contenuto di professionalità, occorre indicare la modalità di acquisizione delle stesse, ed in particolare se siano state acquisite tramite corso di formazione professionale, un precedente lavorativo, oppure, tramite l'accertamento della professionalità od altro.
Si evidenzia che saranno riconosciute valide tutte le qualifiche presenti nel prontuario dei codici in uso presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le qualifiche non previste, potranno essere ricondotte per equipollenza, ad altre esistenti, previa richiesta dai competenti uffici, dalla Commissione regionale per l'impiego.
Note al quadro 5
Riquadro finalizzato alla conoscenza di notizie personali, come da frequenza scolastica o universitaria, il tipo di patente posseduta e gli adempimenti agli obblighi di leva.
Note al quadro 6
Riquadro finalizzato all'acquisizione di notizie personali dell'interessato e del coniuge. Occorre crocettare, le caselle di pertinenza. Si evidenzia che la mancata o incompleta compilazione del riquadro determina la cancellazione o non iscrizione nelle liste. Trascrivere inoltre il cognome, nome e codice fiscale del proprio coniuge o convivente "more uxorio".
Note al quadro 7
Riquadro finalizzato alla classificazione dell'iscritto. Crocettare la casella di pertinenza.
Note al quadro 8
Nel presente riquadro occorre crocettare la eventuale disponibilità all'avviamento a tempo parziale, tempo determinato o di breve durata.
Note al quadro 9
Importantissimo riquadro, volto alla determinazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria. Occorre trascrivere la data di iscrizione o reiscrizione nelle liste di collocamento, rilevabile dal mod. C/1 (tesserino rosa), semprecché sia stato regolarmente revisionato nei periodi prestabiliti.
Trascrivere, inoltre, pena l'esclusione dalla graduatoria, il reddito lordo di qualsiasi genere e natura percepito nell'anno in corso alla data di presentazione del modello. In caso di mancanza di reddito, occorrerà indicare "Nessuno", "Zero" o altra espressione equivalente.
Crocettare, inoltre, la casella relativa all'eventuale occupazione del coniuge.
Per quanto riguarda il carico familiare, occorre indicare con il "SI" o "NO" le varie caselle, trascrivendo il numero delle persone a carico per ogni singola voce, avendo cura di allegare oltre allo stato di famiglia la relativa documentazione attestante il relativo "status";le persone rilevate dallo stato di famiglia da considerare a carico, devono essere prive di reddito con esclusione dei redditi non assoggettabili all'I.R.P.E.F. La mancata dichiarazione e/o la mancata presentazione della documentazione determina la non attribuzione del relativo punteggio.
Avvertenze
Il modello "censimento", completo della documentazione di rito, deve essere presentato personalmente dall'interessato presso gli sportelli dei competenti uffici, o tramite gli Istituti di patronato legalmente riconosciuti.
Documenti da allegare
—  mod. C/1 (tesserino rosa) in originale, ovvero, in sostituzione, qualora si frequenti un corso di formazione professionale o si sia stati avviati presso un cantiere di lavoro, attestato rilasciato dall'ente gestore (per la conferma dello stato di disoccupazione);
—  fotocopia del codice fiscale;
—  fotocopia del documento di identità;
—  fotocopia del titolo di studio in copia autenticata;
—  attestati inerenti a titoli professionali o abilitativi, in copia autenticata, relativamente a qualifiche non fatte valere precedentemente;
—  certificato di stato di famiglia aggiornato, di data non anteriore a sei mesi (o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio);
—  eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa separatamente o congiuntamente da entrambi i soggetti interessati, attestanti il relativo "status" di conviventi "more uxorio";
—  eventuale copia autenticata o certificato originale comprovante l'invalidità superiore al 66%, per i componenti il nucleo familiare maggiorenni;
— fotocopia dei mod. C/1 (tesserino rosa) dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, per i quali si chiede il riconoscimento del carico familiare ai fini dell'attribuzione del punteggio, ovvero, in sostituzione, qualora essi frequentino corsi di formazione professionale o si trovino avviati presso cantieri-scuola, attestazione dell'ente gestore comprovante tale situazione.

Mod. Avv.
Alla Sezione circoscrizionale per l'impiego di...................................................................................................
Per il tramite del Recapito di ..................................................................................
DISPONIBILITA' PER AVVIAMENTO TRA I PRESENTI


Il sottoscritto   
nato a.  Prov. () il  
Codice fiscale   Sesso   Stato civile   
Residente in  via tel.  
Iscritto presso codesta Circoscrizione in classe dal con la qualifica di   
  ed in possesso del titolo di studio  

chiede

di partecipare all'avviamento tra i presenti per le seguenti qualifiche:
  da avviare c/o  
  da avviare c/o  
  da avviare c/o  

a tal fine dichiara:

—  che il proprio reddito individuale complessivo lordo dell'anno 199.......... è stato di L.   

—  che il codice fiscale del proprio coniuge e/o convivente è il seguente  
—  di essere stato ininterrottamente disoccupato dalla suddetta data di iscrizione (tranne nei casi previsti dalla vigente normativa);
—  di avere a proprio carico le seguenti persone, conviventi e prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili all'I.R.P.E.F. rilevate dallo stato di famiglia:
–  Coniuge o convivente "more uxorio" disoccupato iscritto in prima classe       
  SI/NO 
–  Figlio/a minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%      n.  
  SI/NO 

–  Figlio/a maggiorenne a carico fina al compimento del ventiseiesimo anno di età se disoccupato iscritto
in prima classe      n.  
  SI/NO 
–  Fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%      n.  
  SI/NO 
–  Genitore o ascendente ultrasessacinquenne a carico ovvero di età anche inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%      n.  
  SI/NO 

dichiara inoltre:

Di essere iscritto nella graduatoria vigente ex art. 16, legge n. 56/87 con punti..................... e con le seguenti qualifiche:
1)   2)  3)  

Di avere diritto alla seguente riserva:      mobilità con indennità  q,      mobilità senza indennità  q,      ex art. 23  q.
Consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false documentazioni è punito a termine degli articoli 495 e 496 del codice penale, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Allega pertanto alla presente:
—  Fotocopia mod. C/1 (tesserino rosa);
—  Certificato di stato di famiglia aggiornato, di data non anteriore a tre mesi;
—  Eventuale copia autenticata o certificato originale comprovante l'invalidità superiore al 66% per i componenti il nucleo familiare maggiorenni;
—  Eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa separatamente o congiuntamente da entrambi i soggetti interessati attestanti il relativo "status" di convivente "more uxorio".
AVVERTENZE:
La decorrenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento sarà accertata d'ufficio.
Sarà parimenti accertata d'ufficio lo "status" di disoccupato iscritto in 1a classe, laddove richiesto, per i familiari per i quali si chiede il riconoscimento del carico ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
La mancata dichiarazione in ordine al reddito, comporta la esclusione dalla graduatoria di merito.
L'incompletezza dei dati, nonché la mancanza o l'irregolarità della documentazione relativamente ai familiari, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
  li  

Firma

   


RISERVATO ALL'UFFICIO


Iscritto nella graduatoria       

Punti..........................................
1)  qualifica   
2)  qualifica   
3)  qualifica   


Anzianità ........................................................................
Reddito L. .....................................................................
Fam. monoparentale    q
C.F. da 12 .......................................
C.F. da 16 .......................................
Riserva mobilità        q                      Riserva ex art. 23        q

Riconosciuto a mezzo C.I./Pat. n.   del ........................................................................................................................... 

Data .................................................................................................................... prot. n. ..............................................................
Il funzionario    
 
Si attesta che il sig.   nato il.......................................................................................... 
ha presentato in data   prot. n. .................................... il mod. "avv.". 
Il funzionario    
  (timbro tondo e firma leggibile) 

(98.14.786)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE,


DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa.

Nell'estratto del decreto n. 77 del 23 gennaio 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9, parte I, del 21 febbraio 1998, pag. 13, relativamente al nominativo del rappresentante degli artigiani in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Ragusa anziché: «Ravelli Carmelo» leggasi «Ravalli Carmelo».
(98.15.807)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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