REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 18 APRILE 1998 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Cefalù



Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi

1.  La città di Cefalù afferma la propria autonomia di ente locale fondata sui valori spirituali, culturali, storici, sociali, ambientali, religiosi, politici ed economici che ne caratterizzano l'identità e sui principi di libertà, di democrazia e di legalità che ne sostanziano la secolare tradizione civile.
2.  Consapevole della sua naturale, sperimentata e riconosciuta vocazione turistica, di costituire luogo di richiamo internazionale e di soggiorno, centro di studi, forte di una antica e nobile tradizione marinara, di attività agricole e commerciali, punto di accesso a un vasto entroterra in cui è già operante il Parco naturale delle Madonie. Essa intende tutelare e valorizzare questa sua specifica e inconfondibile identità, che la colloca in posizione di riferimento e di apertura del circondario madonita.
3.  Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune progettare e promuovere i più alti livelli di qualità della vita della cittadinanza in tutte le sue espressioni umane.
4.  Fiera della sua antica tradizione di pace, legata a secolari consuetudini la città di Cefalù intende tutelare e difendere la propria identità, favorendo il processo di integrazione e mantenendo il primato della sua tradizione culturale.
Come centro turistico internazionale intende privilegiare il turismo di qualità, il più consono alla sua immagine, sicché accoglierà sempre quei turisti che trovano il maggiore e più forte motivo di richiamo nel suo rilevante patrimonio monumentale, storico e artistico e che sono in grado di apprezzarne il valore e di farsi a loro volta messaggeri, in Italia e all'Estero, del suo prestigio e della sua immagine.
5.  In coerenza con i principi della Costituzione italiana e del preambolo dello statuto dell'ONU, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. La città opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti o congegni nucleari civili e militari; opera altresì per impedire che nel proprio territorio vengano impiantati depositi di scorie radioattive. Il Comune promuove a tal fine la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative di incontro, di ricerca, di educazione e di informazione, che tendono a fare di Cefalù una terra di civile, esemplare e pacifica convivenza, di tutela dei valori umani e dei metodi democratici, rigettando l'intermediazione delle forze occulte, la strumentalizzazione e la demagogia della politica e della funzione amministrativa, esaltando l'impegno di mobilitazione delle energie sane, soprattutto quelle giovanili, privilegiando i valori umani, il rispetto reciproco, promuovendo l'elevamento del senso civico della popolazione, la formazione della professionalità, valorizzando lo spirito di iniziativa, praticando ad ogni livello i principi di onestà, di trasparenza, di correttezza, di competenza, di partecipazione, di pubblicità dell'attività amministrativa, stimolando l'associazionismo e valorizzando e organizzando il volontariato in funzione sociale, avendo prioritariamente di mira gli interessi morali.
6.  Il Comune pone a base della sua organizzazione e dei principi che regolano la sua rappresentanza politica e la gestione amministrativa, il rifiuto della cultura mafiosa e riconosce nelle finalità costitutive l'azione permanente contro le associazioni criminali comunque denominate o definibili e contro ogni potere occulto o palese che opera al di fuori del rigoroso principio della legalità.
7.  Il Comune riconosce il diritto e l'attitudine dei cittadini a partecipare responsabilmente alla gestione degli affari pubblici secondo le affermazioni della Carta europea delle autonomie locali (Strasburgo 15 ottobre 1985, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989); assume i metodi della programmazione e del coordinamento secondo il principio di sussidiarietà, che colloca la soluzione dei problemi al livello dove si pongono, articola il decentramento gestionale del territorio e si collega organicamente e funzionalmente alla Provincia regionale e alla Regione.
8.  Il Comune è consapevole che per costruire la nuova società è necessario che tutti i livelli di relazione, dal quartiere alle formazioni sovracomunali, si esprimano con la maggiore autonomia possibile e con coordinazione paritaria.
9.  L'appartenenza del Comune a un più vasto territorio lo impegna a favorire occasioni di incontro sia con i paesi europei che con i paesi marittimi circostanti ed a curare rapporti di gemellaggio, senza discriminazioni di natura razziale o religiosa.
10.  Il Comune considera obiettivi primari, nell'esercizio della propria azione, la salvaguardia e la difesa del proprio territorio, del patrimonio naturale, urbanistico, storico, archeologico, artistico, con particolare riferimento alla fondazione culturale Mandralisca ed alla vitalità e fruibilità del suo museo e della sua biblioteca, al lascito Ortolani - Bordonaro, al Santuario di Gibilmanna con gli annessi museo e biblioteca, alla valorizzazione della ciclopica mole della Rocca e della Cattedrale normanna di Ruggero II, patrimonio inestimabile della propria popolazione ed irrinunciabile testimonianza della storia del territorio e della sua gente, nonché il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la valorizzazione dell'ambiente quale premessa per l'effettiva tutela della vita e della salute degli abitanti.
Assume conseguentemente il patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico e monumentale del proprio territorio come complesso unitario di risorse da tutelare e valorizzare e sottopone il proprio operato a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale.
11.  Il Comune si adopera per favorire la permanenza delle popolazioni rurali nelle aree di sviluppo agricolo e sostiene, in tale aree, attività di servizio rivolte alla conservazione e valorizzazione del territorio rurale e attività promozionale nel settore agricolo e agrituristico.
Art. 2

Finalità

1.  Alla luce di questi principi, il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, orienta la propria azione nell'intento di:
a)  favorire il processo di formazione e di inserimento del cittadino nella realtà sociale e quindi il diritto allo studio e al lavoro;
b)  prestare la massima attenzione alla famiglia tutelandone i diritti;
c)  superare, mediante interventi singoli o coordinati, gli squilibri economici, sociali e territoriali;
d)  concorrere a garantire il diritto alla salute, favorendo tra l'altro l'attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso un'adeguata e moderna cura del territorio e attraverso l'informazione ecologica e sanitaria;
e)  favorire la solidarietà sociale nell'ottica di assicurare a tutti un'esistenza serena e dignitosa promuovendo efficaci servizi di assistenza sociale anche in collaborazione con l'associazionismo, la cooperazione e il volontariato sociale;
f)  incentivare e coordinare l'attività sportiva e le attività ricreative per un sano impiego del tempo libero in impianti e palestre o strutture aperte alla pubblica fruizione;
g)  promuovere, favorire e coordinare le attività culturali, anche in collegamento con le scuole e con altri soggetti sociali, creando strutture aperte alla pubblica fruizione;
h)  superare ogni discriminazione di fatto ancora esistente fra i sessi, riconoscendo la differenza sessuale come un valore, determinando, anche con azioni specifiche, condizioni di pari opportunità per l'uomo e per la donna nel mondo delle attività lavorative e delle attività professionali, favorendo la presenza e l'iniziativa culturale e sociale delle associazioni femminili. Il Comune istituisce inoltre la commissione per le pari opportunità;
i)  individuare le destinazioni d'uso del proprio territorio e le proprie direzioni di intervento in modo da favorire uno sviluppo omogeneo delle diverse aree, valorizzarne le differenti vocazioni e salvaguardarne le peculiari caratteristiche ambientali ed insediative;  
l)  promuovere, favorire e indirizzare lo sviluppo delle attività economiche, tenendo presenti i limiti fisiologici del carico antropico sul territorio, in rapporto alle infrastrutture e ai servizi e la compatibilità tra questo carico e la vocazione culturale turistica della città. Guardare con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, ai disoccupati, ai giovani in cerca di lavoro, agli anziani, all'infanzia ed ai portatori di handicap;
m)  valorizzare il mare che insieme alla Rocca con ai piedi la cattedrale normanna di Ruggero II, triade emblematica, caratterizza l'ambiente di Cefalù; ridefinire ed attrezzare il porto di Presidiana salvaguardandone i valori ambientali e paesaggistici, dotandolo dei servizi essenziali al fine di agevolare le attività pescherecce e marinare e del turismo marittimo da diporto. Il Comune, inoltre, vigilerà sul possibile inquinamento costiero e marino, individuandone le cause e provvedendo per garantire la balneazione ed una sicura fruizione delle spiagge e delle scogliere.
2.  Il Comune conforma la sua attività ai valori della partecipazione democratica e della solidarietà, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali ed economiche.
Il Comune valorizza il diritto della persona singola o associata a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività della amministrazione locale. L'esercizio di tale diritto contiene anche la facoltà del cittadino di richiedere al Comune di costituirsi parte civile in caso di fatti di corruzione o di violazione della legalità da parte di singoli o più esponenti politici nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza politico-istituzionale locale o da parte dei componenti dell'organizzazione amministrativa nell'esercizio delle loro funzioni.
3.  Il Comune si ripropone di stipulare apposita convenzione con la fondazione culturale Mandralisca, che da anni custodisce la maggior parte del patrimonio artistico dello stesso, avente ad oggetto metodi e programmi contributivi di spesa per la pubblica fruizione della stessa.
Art. 3

Metodi e strumenti

Il Comune al fine di rispettare i principi fondamentali e di perseguire gli scopi sanciti dal presente statuto ed in armonia con le leggi dello Stato, della Regione e con la Provincia:
a)  adotta il metodo della programmazione garantendo la partecipazione dei Comuni consorziati e valutando le indicazioni e le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle formazioni sociali e da altri soggetti pubblici o privati, nelle forme previste dalla legge, alle procedure di programmazione e di sviluppo;
b)  organizza la propria attività, con particolare riferimento a quella contrattuale, i propri servizi ed i propri uffici, in modo da assicurare la trasparenza e la pubblicità, nonché il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e rapidità nelle procedure.
Art. 4

Funzioni del Comune

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e delle sue risorse, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2.  Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione.
3.  Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede alla loro attuazione.
4.  Il Comune coordina le proprie scelte statutarie con quelle di altri organismi pubblici operanti nel territorio.
5.  Il Comune attua forme di cooperazione e di progresso parallelo con altri Comuni e in modo particolare ed immediato con quelli delle Madonie e con la Provincia regionale.
Art. 5

Elementi distintivi - stemma e gonfalone

Lo stemma della città di Cefalù (consulta araldica del 4 maggio 1870) è costituito da tre pesci argentati su fondo azzurro, ordinati in pergola con la testa al bisante in abisso d'oro. Tale stemma è riportato sul Gonfalone (1882) della città ed è riprodotto sulla base della mazza senatoria concessa ai giurati della città nel 1612 dal general parlamento di Sicilia e portata nelle solennità da un mazziere in cappa di velluto rosso con bordi gialli, accompagnato da quattro paggi con cappa azzurra e bordi gialli, recanti ognuno il bastone sormontato dall'insegna in argento della Città.
Art. 6

Territorio - Sede comunale

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 658,12 e confina a Nord con il Mar Tirreno, a Sud con il Comune di Gratteri ed Isnello, ad Est con il Comune di Castelbuono e Pollina e ad Ovest con il Comune di Lascari. Tale territorio comprende le seguenti frazioni o nuclei o contrade: Sant'Ambrogio, Allegracuore, Aranciotto, Barreca, Batria, Calura, Campella, Capo, Capo Plaia, Carbonara, Cilluzzo, Cippone, Cisterna, Colla, Colombo, Cozzo Monaco, Croceparrino, Ferla, Figurella, Fiume Carbone, Fontanasecca, Gallizza, Gazzana, Giambellino, Giardinello, Gibilmanna, Granato, Grugno, Guarneri, Gurgo, Lancellaro, Lanceria, Liazzi, Luogo, Magarà, Manche, Mangiaferro, Mazzaforno, Mazzatore, Mollo, Monte, Ogliastrillo, Pietra Pollastra, Parandola, Pernicaniglia, Piano Mandrie, Piano Pero, Picciolo, Piraro, Pisciotto, Plaia, Plaia degli Uccelli, Presidiana o Prissuliana, Presti, Prima Croce, Retromarina, Ristaneo, Roccazzo, Romito, Ronzavalle, Ruggeri, Santa Barbara, S. Biagio, S. Calogero, S. Cosimo, S. Elia, Santa Lucia, S. Nicola, Sant'Oliva, Salaverde, Salinelle, Saratto, Serra Guarneri, Serre, Settefrati, SS. Salvatore, Testardita, Timparossa, Torrazza, Tre Fontane, Vallone di Falco, Valle Grande, Vatalara, Vicinale Marsala.
La sede comunale è ubicata nel Palazzo di Città sito in Piazza Duomo.
Art. 7

Ambito di applicazione

1.  Il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici che delimitano la superficie del suo territorio.
2.  Le disposizioni statutarie relative ai diritti dei cittadini e agli istituti di partecipazione si applicano, salvo diversa ed esplicita indicazione a:
a)  cittadini residenti nel Comune;
b)  cittadini non residenti che con il Comune abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di servizio e di utenza dei servizi;
c)  stranieri e apolidi che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b).
Art. 8

Valorizzazione del patrimonio edilizio

Il Comune, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, favorisce il recupero abitativo del patrimonio edilizio esistente nel centro-storico avendo di mira la sua migliore vivibilità e qualificando il suo decoro urbano.
Art. 9

Tutela del patrimonio comunale

Il Comune:
a)  si attiva per la ricognizione ed il censimento prima, l'utilizzazione e la valorizzazione poi, dei propri beni mobili ed immobili;
b)  tutela il residuo patrimonio di verde pubblico esistente nella città, affidandone la cura anche al volontariato giovanile o anziano;
c)  considera parte privilegiata del proprio territorio il patrimonio boschivo, troppo frequentemente esposto al devastante insorgere degli incendi. Inserisce quindi tra i suoi principali compiti la salvaguardia dei boschi e del manto arboreo delle sue colline, elemento essenziale del suo paesaggio, anche attraverso l'istituzione di un distaccamento del corpo dei vigili del fuoco, impegnandosi al reperimento delle strutture necessarie.
Titolo II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 10

Statuto

1.  Il Comune regola il proprio ordinamento nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, attraverso lo statuto, i regolamenti e le attività amministrative che da esso discendono.
2.  Le deliberazioni di modifica o revisione dello statuto, previa idonea pubblicità, sono approvate dal consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorrono almeno sei mesi dalla deliberazione di reiezione.
3.  Fino all'approvazione di un nuovo statuto, che sostituisce o abroga quello precedente, lo stesso rimane in vigore.
4.  Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 37.
Art. 11

Regolamenti

1.  Il consiglio comunale, nella concreta attuazione dei principi e delle finalità di cui agli artt. 1-2 del presente statuto, adotta, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, appositi regolamenti e specificamente, i seguenti:
a)  regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
b)  regolamento per il funzionamento delle strutture organizzative e per il personale;
c)  regolamento dei contratti;
d)  regolamento di contabilità;
e)  regolamento per il referendum e le altre forme di partecipazione;
f)  regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
g)  regolamento per la disciplina dell'attività della giunta;
h)  regolamento per l'affidamento degli incarichi tecnici e professionali.
2.  I regolamenti devono essere deliberati dal consiglio comunale entro un anno dalla data di approvazione del presente statuto, nel rispetto delle scadenze legali.
3.  I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa nonché le previsioni della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10 in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi, procedere alla programmazione e stabilire la priorità delle opere da eseguire, istituire gli albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia e improntare al principio di rotazione l'attività amministrativa di progettazione, consulenza e collaudo.
4.  Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente e/o prevalente competenza nelle materie stesse.
5.  I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
6.  Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7.  I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione e dopo l'esecutività della medesima, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio.
Art. 12

Adeguamento delle fonti normative comunali

a leggi sopravvenute

Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, di adeguamento, di integrazione, di rinvio ricettizio e di coordinamento in dipendenza di nuove leggi e fonti normative.
Art. 13

Fonti di interpretazione e di applicazione

1.  Spetta al consiglio, alla giunta, al sindaco, al segretario comunale ed ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme.
2.  Nell'ambito delle proprie attribuzioni compete al segretario comunale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai dirigenti responsabili dei servizi.
Titolo III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - GLI ORGANI

Art. 14

Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge e, in particolare, esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo. Esso dura in carica quattro anni.
2.  Il consiglio delibera i seguenti atti fondamentali:
a)  lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  i programmi, gli atti di coordinamento, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni e gli storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali, la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d)  le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e)  l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
m)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 78 della legge regionale n. 10/93.
3.  Per l'esercizio delle funzioni di controllo delle attività dell'amministrazione il regolamento disciplinerà le modalità di esame e di controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni, le indagini conoscitive che prevedano, altresì, l'audizione del sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può procedere ad inchieste nominando apposita commissione d'indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse commissioni sono indicate nel regolamento del consiglio comunale.
4.  Ogni singolo consigliere comunale ha facoltà di proporre delibere da inserire all'ordine del giorno del consiglio che saranno trattate nella prima seduta utile immediatamente successiva alla data di presentazione della stessa.
5.  Il consiglio esercita la potestà di auto-organizzazione secondo le modalità determinate dall'apposito regolamento.
6.  I lavori del consiglio sono pubblici, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Al fine di consentire la presenza dei cittadini ai lavori del consiglio comunale, il presidente, contestualmente alla diramazione degli avvisi di convocazione, adotta le più idonee iniziative per la pubblicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno dell'adunanza.
7.  Il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione sullo stato di attuazione del programma, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 15

Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge pure un vice presidente.
2.  Le attribuzioni del presidente del consiglio comunale sono regolate dalla legge regionale n. 7/92 e successive modificazioni.
Art. 16

Gabinetto del Presidente

E' istituito presso la sede comunale il gabinetto di presidenza che avrà a disposizione idonei locali di rappresentanza e per l'attività propria. Allo stesso saranno addetti stabilmente, per lo svolgimento delle funzioni di legge e di regolamento, tre dipendenti dei quali uno con mansioni di segretario, un dattilografo e un usciere. Essi riceveranno i compiti dal presidente e, in via sussidiaria, dal vicepresidente. Il segretario curerà, tra l'altro, i rapporti con gli uffici comunali e con i soggetti esterni e terrà debitamente il protocollo sottoponendo la corrispondenza all'esame del presidente, o nei casi di lui assenza o impedimento, al vicepresidente. Gli stessi locali saranno accessibili a ciascun consigliere comunale, che potrà consultare gli atti in giacenza e avere la totale e tempestiva visione dei carteggi relativi l'ordine del giorno dei lavori consiliari.
Art. 17

Gruppi consiliari

1.  Ciascun consigliere ha diritto di costituire con altri consiglieri un gruppo consiliare. Ciascun gruppo consiliare va formato da almeno tre consiglieri ed indica all'atto della sua costituzione il capogruppo.
2.  I consiglieri sono tenuti a dichiarare, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in caso di mutamento di appartenenza al gruppo. Può essere costituito un gruppo misto.
3.  Possono essere convocate conferenze di capigruppo con scadenze periodiche, come da regolamento interno.
4.  A ciascun gruppo consiliare devono essere garantite idonee strutture per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, da allocare, ove possibile, in contiguità al gabinetto del presidente.
Art. 18

Commissioni consiliari

1.  Sono istituite, in seno al consiglio, le commissioni permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento secondo le previsioni del regolamento del consiglio comunale che ne disciplina la costituzione ed il funzionamento.
2.  Il sindaco ed i componenti della giunta municipale non fanno parte di alcuna commissione.
3.  Eventuali commissioni temporanee o speciali, su esplicito mandato del consiglio comunale, effettuano indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utili all'attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati e di rilevamenti popolari.
4.  Alle riunioni delle commissioni consiliari possono partecipare, su richiesta delle stesse e senza diritto di voto, esperti e consulenti.
Possono partecipare, altresì, alle predette riunioni, senza diritto di voto, il sindaco e/o gli assessori interessati alla materia.
Art. 19

Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione; essi rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato; l'entità e i tipi di indennità che spettano ai consiglieri comunali nonché ogni altro beneficio giuridico ed economico sono stabiliti dalla legge e dallo statuto.
2.  E' dovere del consigliere comunale intervenire alle sedute del consiglio e partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
Qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto con pronuncia del consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, decorsi dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza. Le motivazioni dell'assenza devono essere presentate per iscritto o per telegramma o telefax. Devono essere comunicate al consiglio dal presidente dopo l'appello e riferite in verbale.
3.  Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi;
b)  esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
4.  Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto e sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione al presidente del consiglio, il quale deve inserire la surroga nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio. Le dimissioni dei consiglieri comunali non necessitano di presa d'atto.
5.  E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni amministrative; a parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.
6.  Le modalità di iniziativa e di accesso agli atti amministrativi del consigliere sono disciplinate dal regolamento. Il consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune, nonché dalle amministrazioni indicate nel successivo art. 23, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili, a giudizio del consigliere, all'espletamento del proprio mandato. Tali notizie e informazioni possono essere richieste, tanto verbalmente quanto per iscritto, dal consigliere e devono essere fornite secondo quanto specificato dalla richiesta, in forma verbale o scritta, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta, salvo casi particolari esplicitamente previsti dal regolamento. Il diritto di copia si intende esercitato senza onere economico per il consigliere, che è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, secondo quanto previsto dal regolamento.
7.  Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.
8.  Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e le variazioni eventuali, durante lo svolgimento del mandato, mediante deposito presso l'ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; si fa obbligo, altresì, di dichiarare l'appartenenza o meno a logge massoniche anche se coperte.
9.  Il Comune assicura i consiglieri comunali per tutti i rischi connessi all'espletamento del mandato.
Art. 20

La giunta

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco e da sei assessori in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Ogni assessore è tenuto agli obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 dell'art. 18 del presente statuto.
2.  La giunta municipale adotta tutti gli atti deliberativi che sono riservati alla sua competenza dalla vigente normativa.
3.  Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
4.  La giunta provvede, su proposta del sindaco, con propria deliberazione da comunicare al consiglio, all'organizzazione delle proprie attività per settori analoghi, provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.
5.  La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
6.  Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.
7.  La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto annesso al proprio funzionamento. Le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale debbono essere accompagnate da una relazione scritta illustrativa e di fattibilità amministrativa.
8.  La giunta rimane in carica quattro anni, salve revoche sindacali.
9.  Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio, la giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi.
Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
10.  E' data facoltà ad ogni singolo amministratore di avvalersi della collaborazione degli impiegati comunali e di utilizzare gli strumenti di lavoro in dotazione agli uffici.
Art. 21

Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza generale del Comune.
2.  Il sindaco:
a)  nomina gli assessori componenti la giunta municipale, affidando loro il compito di sovrintendere a determinati settori di amministrazione e può revocarli in qualsiasi momento facendoli decadere dalle funzioni con provvedimento motivato da comunicare al consiglio comunale; il sindaco può modificare le attribuzioni dei singoli assessori;
b)  impartisce alla giunta le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale;
c)  convoca e presiede la giunta municipale fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento dei lavori; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della giunta e ne coordina l'attività;
d)  compie tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei dirigenti;
e)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, fatte salve le competenze del consiglio comunale;
f)  conferisce incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, a esperti estranei all'amministrazione, giusta il disposto dalla legge regionale n. 7/92 e successive modifiche per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza; annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti incaricati;
g)  presenta al consiglio comunale le proposte di deliberazione a iniziativa della giunta municipale;
h)  ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori sottoponendo all'esame della giunta nella riunione immediatamente successiva;
i)  presenta ogni sei mesi una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
l)  è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro venti giorni dalla loro presentazione. Le ripetute e persistenti violazioni dell'obbligo di cui sopra e di cui al precedente comma i) sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 legge n. 142/90 e dell'art. 1 lett. g) legge regionale n. 48/91;
m)  adotta gli atti amministrativi ed i provvedimenti disciplinari e di gestione del personale che non siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del segretario o dei dirigenti;
n)  ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, ai singoli consiglieri comunali, al segretario generale o ai singoli dirigenti o funzionari, l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito;
o)  indice e convoca i comizi per i referendum comunali;
p)  promuove ed assume, sentita la giunta, iniziative, contatti ed incontri per concludere accordi di programma o altre forme di collaborazione con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, salvo quanto di competenza del consiglio comunale;
q)  determina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sentito il consiglio comunale e le istanze delle associazioni di categoria. Fissa, nel rispetto delle leggi vigenti, l'apertura e la chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali, lasciando tale facoltà agli stessi esercenti nel rispetto delle norme contrattuali sul lavoro dipendente;
r)  rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza comunale quando la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedono la competenza di altri organi; adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale non collegiale o gestionale, che il presente statuto non abbia esplicitamente attribuito al segretario o ai dirigenti;
s)  stipula accordi con i soggetti interessati, sentito il parere degli uffici competenti, per determinare il contenuto dei provvedimenti finali e degli accordi sostitutivi nei casi previsti dalla legge;
t)  nomina la commissione di cui all'art. 4 legge n. 112/91 sulla base dei criteri fissati dal relativo regolamento, che stabilisce il numero dei membri e le modalità di funzionamento;
u)  nomina, designa e revoca i componenti delle commissioni consultive comunali, che hanno durata pari al mandato del sindaco e decadono ad ogni elezione dello stesso.
3.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. Il sindaco è pure tenuto agli obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto.
4.  Il sindaco ha la rappresentanza del Comune e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore, convenuto o interveniente.
5.  Il sindaco può delegare la sottoscrizione di particolari atti o certificazioni non rientranti nelle attribuzioni delegate, ai singoli assessori o al segretario comunale, ai dirigenti e funzionari e anche ai singoli impiegati, per lo snellimento dei servizi.
6.  Il sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge, dei regolamenti o dello statuto o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni. Nella sua qualità di ufficiale di Governo, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e pulizia urbana al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini o la salubrità dell'ambiente. E' in facoltà del sindaco, anche su impulso del consiglio comunale, che, in ogni caso, ne determina i criteri, istituire una commissione di esperti sui temi dell'ecologia e della sanità.
7.  Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e pubblicati all'albo pretorio per almeno dieci giorni.
Art. 22

Vice sindaco - Assessori

1.  Il sindaco attribuisce ad un assessore le funzioni vicarie di vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice-sindaco è sostituito dall'assessore più anziano per età in caso di sua assenza o impedimento.
2.  Il conferimento della delega agli assessori comporta fino alla revoca, il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie delegate. Il sindaco conserva tuttavia la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza delegata.
3.  Ciascun assessore è tenuto inoltre agli obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto.
Titolo IV

INFORMAZIONE E ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23

Informazioni e diritto d'accesso

ai documenti amministrativi del Comune

1.  Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
2.  Per la realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle proprie aziende, istituzioni e dei concessionari di pubblici servizi comunali.
Art. 24

Pubblicità dei documenti amministrativi del Comune

1.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, compresi quelli relativi ai concorsi ed agli appalti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi di legge e segnatamente in relazione al corretto e riservato svolgimento dell'istruttoria.
2.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.  In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti del consiglio comunale, della giunta municipale, dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di carattere economico di qualunque genere a persona o a enti pubblici e privati, nonché di qualsiasi provvedimento che incida sul territorio, sull'ambiente o autorizzi qualsiasi attività economica.
Art. 25

Accesso all'informazione

ed ai procedimenti amministrativi

1.  Il Comune garantisce l'accesso agli atti e documenti amministrativi dello stesso e degli enti da esso dipendenti o collegati e in generale alle informazioni di cui detti enti sono in possesso.
2.  Le norme regolamentari disciplinano le modalità di accesso, in modo da assicurare un più diffuso e agevole esercizio di tale diritto e prevedono le modalità di rilascio delle copie al solo costo di riproduzione. Prevedono, inoltre, le categorie di atti dei quali è vietata l'esibizione nonché l'individuazione del responsabile del procedimento.
3.  Il Comune istituisce l'ufficio per l'informazione, la partecipazione dei cittadini e le relazioni con il pubblico, secondo il modello e con le strutture previste dal decreto legislativo n. 29/93. Nel suddetto ufficio debbono essere tenute e messe a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana.
4.  Le norme regolamentari garantiscono e assicurano il diritto di udienza dei cittadini.
5.  Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture il Comune programma e attua iniziative di pubblica utilità.
Art. 26

Obbligo di ricevuta

1.  Ferme restando le disposizioni di legge che consentono la autocertificazione dei documenti già presentati agli atti del Comune, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento.
2.  All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo motivato anticipato prelievo di eventuale pratica successiva.
Art. 27

Informazione al pubblico sull'attività del Comune

1.  L'amministrazione comunale, avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di ogni altra idonea e tempestiva iniziativa, oltre che attraverso quotidiani ed emittenti radiotelevisive, fornisce la più ampia informazione ai cittadini sulla propria attività, con particolare riguardo a:
a)  finanziamenti, mutui, bilanci preventivi e consuntivi;
b)  strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, commerciale e opere pubbliche;
c)  valutazione di impatto ambientale;
d)  regolamenti;
e)  ogni iniziativa di carattere generale, che attenga ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e, in genere, ogni iniziativa di pubblico interesse.
Art. 28

Ufficio stampa

Per un'assidua, doverosa opera di informazione della cittadinanza il Comune istituisce presso l'ufficio di gabinetto del sindaco un servizio-stampa, con il compito di pubblicare con periodicità da stabilire un esauriente e circostanziato notiziario di vita amministrativa (attività della giunta e del consiglio, iniziative di programmazione, notizie di interesse collettivo, ordinanze, ecc.) da distribuire gratuitamente nella Città. Questo servizio sarà regolamentato, su proposta della giunta, dal consiglio comunale.
Titolo V

ASSOCIAZIONISMO E ORGANISMI

DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

Art. 29

Albo delle associazioni

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la collaborazione all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
2.  E' istituito l'albo comunale delle associazioni secondo le modalità stabilite dallo statuto e dall'apposito regolamento allo scopo di:
a)  organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica e comunale;
b)  promuovere la nascita di altri organismi associativi, comitati e rappresentanze di base nel contesto della comunità comunale.
3.  Hanno diritto a far parte dell'albo tutte le associazioni costituite con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata che siano dotate di statuto, operante nel territorio comunale sia in via esclusiva sia quale articolazione di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale, purché abbiano svolto e svolgano una comprovata attività. Hanno pure diritto a far parte dell'albo le associazioni di volontariato di cui alla legge n. 256/90.
4.  Dell'iscrizione all'albo prende atto la giunta su proposta del segretario comunale che la registra. L'iscrizione o il diniego avviene secondo le procedure previste nell'apposito regolamento. L'albo viene affidato al segretario comunale.
Si determinano i seguenti criteri di iscrizione:
–  l'associazione non abbia scopo di lucro e non sia emanazione di enti o associazioni aventi tale scopo;
–  l'associazione non costituisca settore o movimento di partito politico;
–  l'associazione depositi presso la segreteria del Comune copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo.
5.  Il consiglio comunale può revocare il riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività di una libera associazione non corrisponda ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività.
6.  Ogni anno l'albo viene aggiornato secondo le modalità fissate dal regolamento.
7.  Alla fine di ogni biennio le associazioni registrate sono tenute a presentare una relazione sull'attività effettivamente svolta. La mancata presentazione della relazione scritta causa l'immediata cancellazione dall'albo senza necessità di dichiarazione formale.
Art. 30

Diritti delle associazioni

1.  Il Comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell'albo:
a)  il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazioni di memorie, istanze, petizioni, altri mezzi presso le amministrazioni indicate nell'art. 23, le quali sono tenute ad esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;
b)  il diritto di essere ascoltate anche attraverso conferenze ed assemblee interassociative, su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali delle amministrazioni indicate nell'art. 23 e, comunque, su quelle aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione.
2.  E' riconosciuta alle associazioni portatrici di interessi pubblici collettivi e diffusi la facoltà di avvalersi in ogni circostanza di tutti i diritti di cui al primo comma, alla cui tutela sarà provveduto secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.
Art. 31

Albo delle cooperative sociali

1.  Il Comune riconosce l'alto valore sociale delle cooperative costituite ai sensi della legge n. 381/91, regolarmente iscritte al registro prefettizio nella sezione cooperazione sociale.
2.  A tal fine si istituisce l'albo comunale delle cooperative sociali aventi sede nel comune o comunque operanti nel suo territorio. L'albo sarà articolato in due distinte sezioni:
a)  cooperative aventi per oggetto sociale la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi;
b)  cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
3.  Il Comune finanzia e sostiene lo sviluppo di dette cooperative e può chiedere di essere ammesso come socio delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 11 della predetta legge 381/91.
4.  Il Comune dà priorità a quegli interventi tesi al recupero delle potenzialità sociali e lavorative dei soggetti portatori di svantaggio sociale, evitando forme di assistenzialismo che favoriscono processi di marginalizzazione e cronicizzazione.
Art. 32

Diritti delle cooperative sociali

I diritti e le facoltà medesime, previsti per le associazioni dall'art. 30 del presente statuto, si intendono estesi alle cooperative sociali incluse nel relativo albo tenuto presso il Comune ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 33

Consulta

1.  Per coordinare tutti i livelli di relazione nella vita del Comune e per consentire un più diretto contatto tra consiglio comunale e realtà di base opera la consulta come organo che riunisce un rappresentante per ciascuna delle associazioni e delle cooperative sociali iscritte all'albo, a prescindere dalla maggiore o minore consistenza numerica dei soci.
2.  L'attività e l'organizzazione della stessa saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dalla maggioranza assoluta del consiglio comunale.
3.  Il sindaco mette a disposizione della consulta locali, strutture e personale adeguato, salve le previsioni finanziarie.
Art. 34

Volontariato

1.  Le diverse forme di volontariato costituiscono una civile manifestazione di disponibilità a contribuire al miglioramento della qualità della vita. Il volontariato va assunto come impegno attivo e come attività produttiva, in qualunque settore si esplichi.
2.  Sarà opportuno, ai fini di una utilizzazione programmata e razionale del volontariato, istituire una anagrafe dei volontari.
3.  Il Comune, riconoscendo il valore dell'obiezione di coscienza, si impegna ad attivare il servizio civile sostitutivo della leva militare, attraverso la costituzione di gruppi da utilizzare per servizi di carattere collettivo secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 35

Disabili

Il Comune si impegna a garantire il recupero e l'integrazione sociale dei disabili attivandosi per l'immediato abbattimento di tutte le barriere architettoniche e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione.
Art. 36

Anziani

1.  Il Comune ha grande riguardo per la condizione degli anziani e del loro bene-persona, essendo tra l'altro, i depositari della memoria storica e della tradizione della città nonché prezioso patrimonio di esperienza umana e permanente presidio di valori.
2.  L'attenzione del Comune per gli anziani si deve esplicare in tutte le forme più opportune volte a valorizzare e favorire la loro posizione.
Agli anziani validi potranno essere affidati, a loro libera richiesta, forme di lavoro compatibili con le loro condizioni fisiche e mentali. Il Comune istituisce luoghi di aggregazione per l'impiego del tempo libero.
Titolo VI

LE FORME DI CONSULTAZIONE

E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ED IL REFERENDUM

Art. 37

Proposte di iniziativa popolare

1.  I cittadini possono presentare proposte di deliberazione su atti di competenza del consiglio comunale individuati come tali dalla legge e dal presente statuto.
2.  A tal fine presentano al presidente del consiglio comunale un progetto, corredato da relazione illustrativa e da non meno di 500 firme raccolte e certificate nei modi di legge, nei 45 giorni precedenti la presentazione.
3.  Il presidente del consiglio comunale, definita l'ammissibilità, provvede entro 30 giorni all'inserimento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del consiglio comunale.
Art. 38

Petizioni

1.  Possono essere presentate petizioni e interrogazioni al sindaco sottoscritte da almeno 200 cittadini con firme raccolte e certificate nei modi di legge nei 45 giorni precedenti la presentazione, depositandone il testo scritto presso la segreteria del Comune.
2.  Il sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni nell'unico domicilio che gli stessi avranno cura di eleggere, o in difetto, mediante affissione all'albo per dieci giorni consecutivi.
Art. 39

Referendum

1.  Il Comune intende promuovere, attraverso l'istituto del referendum consultivo, la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti il territorio e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città.
2.  Il referendum viene indetto dal sindaco, quando lo richiedono:
a)  almeno il 10 % (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b)  almeno 2/3 (due-terzi) dei consiglieri comunali.
3.  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4.  Il referendum può venire richiesto su argomenti concernenti le materie di interesse locale e, in ogni caso, su problemi sentiti come propri della comunità comunale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti da parte del sindaco, della giunta o del consiglio comunale. Tutte le materie in quanto attinenti alla vita, allo sviluppo e agli interessi della comunità locale possono essere materia di referendum.
5.  Non possono essere indetti referendum:
a)  in materia di tributi locali e tariffe;
b)  su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c)  su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.
6.  Il quesito referendario deve essere formulato in modo da contenere precise indicazioni circa l'argomento, la deliberazione, il provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da consentire risposte chiare e univoche da parte dei votanti.
7.  L'ammissibilità dei quesiti promossi ad iniziativa popolare con giudizio limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura è valutata da una commissione la cui composizione è demandata all'apposito regolamento.
8.  Salvo casi di particolare necessità ed urgenza decisi con delibera adottata a maggioranza assoluta del consiglio comunale, il provvedimento che dichiara l'ammissibilità del referendum, comunicato al sindaco, comporta la sospensione dell'attività deliberativa della giunta e del consiglio sul medesimo oggetto.
9.  Avverso la dichiarazione di inammissibilità è consentita opposizione.
In merito si pronuncia il consiglio comunale con le modalità e i termini stabiliti dall'emanando regolamento.
10.  Entro sessanta giorni dalla celebrazione del referendum il consiglio comunale prende atto dell'esito del referendum stesso.
11.  Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.
12.  Il consiglio comunale regolamenta con apposita normativa l'istituto del referendum comunale.
Titolo VII

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 40

Istituzione del difensore civico

1.  E' istituto il difensore civico cui sono assegnate le funzioni indicate nel presente titolo, che si avvale del personale dipendente del Comune e di ufficio dotato di idonei locali.
Art. 41

Funzioni

1.  Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buono andamento della gestione delle amministrazioni indicate nell'art. 23.
2.  L'attività del difensore civico è rivolta alla migliore realizzazione degli interessi nella collettività amministrata, nonché alla tutela di diritti e interessi di cittadini o utenti, di associazioni o gruppi, anche portatori di interessi diffusi, che ne facciano richiesta. Il difensore civico agisce in particolare, a garanzia della piena attuazione dei principi e delle norme del presente statuto e della legislazione in materia di trasparenza e buono andamento dell'attività amministrativa, nonché a garanzia della piena realizzazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, di informazione e di accesso di cui alla legge n. 241/90 e alla legge regionale n. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.
3.  Per l'espletamento delle sue funzioni il difensore civico deve poter accedere agli atti delle amministrazioni indicate nell'art. 23 e, in nessun caso, può essere opposto il segreto di ufficio. L'amministrazione pone in essere le misure necessarie per consentire all'ufficio del difensore civico di perseguire efficacemente le proprie finalità.
Art. 42

Modalità di intervento

1.  Il difensore civico interviene in seguito a sollecitazione di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.
2.  Ove, effettuati gli opportuni accertamenti, vengono ravvisati atti, fatti, o comportamenti in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ed in violazione della vigente normativa, egli segnala agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, precisa le modalità operative per sanarle e sollecita che si proceda in conformità. Nell'esercizio delle sue funzioni può stimolare l'azione disciplinare, mentre è tenuto a informare l'autorità giudiziaria circa l'eventuale consumazione di reati di cui sia venuto a conoscenza.
3.  Le strutture amministrative e gli organi sottoposti alla vigilanza dell'ufficio sono tenuti a prendere formalmente atto delle sue segnalazioni ed a conformarsi al contenuto delle medesime. Qualora siano di diverso avviso, dovranno fornire idonea motivazione scritta.
Art. 43

Relazione annuale

1.  Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sulla propria attività contenente anche eventuali pareri e proposte. Il consiglio pone la relazione all'ordine del giorno della prima seduta successiva utilmente convocata ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
2.  E' altresì tenuto a relazionare al consiglio comunale ogni qualvolta ne venga richiesto.
Art. 44

Elezione del difensore civico e indennità di carica

1.  Il difensore civico è eletto tra le persone in possesso di idonei titoli giuridico-amministrativi e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere comunale.
2.  Il difensore civico viene eletto a suffragio popolare contestualmente all'elezione del consiglio comunale con scheda separata, dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. Le modalità di elezione sono demandate all'emanazione di apposito regolamento da parte del consiglio comunale.
3.  La prima elezione del difensore civico è riservata alla competenza del consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e il suo mandato cessa alla scadenza della consiliatura.
4.  Nelle ipotesi di cessazione anticipata dalla carica il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza di cui al 3° comma.
5.  Il difensore civico è tenuto a rendere la dichiarazione prevista per i consiglieri comunali dal comma 8 dell'art. 19 del presente statuto.
6.  Al difensore civico viene corrisposta la medesima indennità di carica prevista per il sindaco.
7.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  quando il consiglio comunale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati ne dichiara la decadenza per gravi violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
Art. 45

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1.  Non sono eleggibili a difensore civico:
a)  i membri del parlamento europeo, del parlamento nazionale, dell'assemblea regionale, del consiglio provinciale e comunale;
b)  gli amministratori e i dipendenti apicali delle unità sanitarie locali, nonché degli organi istituzionali delle amministrazioni indicate all'art. 23;
c)  i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali in carica o che abbiano ricoperto tali uffici nell'anno precedente l'elezione;
d)  i membri del comitato regionale di controllo;
e)  i dipendenti delle amministrazioni indicate all'art. 23.
Titolo VIII

RAPPORTI CON I CITTADINI

NELLO SVOLGIMENTO

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 46

Responsabilità del provvedimento

1.  Alla conduzione e alla istruttoria del procedimento amministrativo provvede la struttura organizzativa competente per materia, secondo quanto stabilito dal regolamento sulle strutture e sul personale. Il sindaco, sentito il segretario comunale e il difensore civico, determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, per regolamento, o per programma, il termine entro cui esso deve concludersi e che decorre dall'avvio, d'ufficio o su domanda, del procedimento.
2.  Per la realizzazione di particolari procedimenti o di programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più strutture organizzative, la giunta, su proposta del sindaco, acquisito il parere del difensore civico, con propria motivata deliberazione determina – sulla base del principio della competenza prevalente – la struttura organizzativa responsabile della conduzione e della eventuale adozione dei provvedimenti conclusivi, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine di conclusione del procedimento ed il personale allo scopo necessario.
3.  Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal regolamento sulle strutture organizzative e del personale il dirigente o il funzionario responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e della istruttoria del singolo procedimento, entro i termini fissati ai sensi del secondo comma. Contestualmente all'assegnazione il predetto propone il personale necessario per lo svolgimento del procedimento.
4.  Agli interessati è comunicata la struttura organizzativa responsabile del singolo procedimento ed il nome del funzionario specificatamente preposto. Tale comunicazione è effettuata, ove possibile, all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento, e in ogni caso, all'atto dell'assegnazione di cui al terzo comma e a richiesta di chiunque vi abbia interesse.
Art. 47

Collaborazione nelle relazioni interamministrative

Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'art. 11 lett. f) del presente statuto.
Art. 48

Istruttoria pubblica

1.  L'adozione di piani territoriali ed urbanistici e di qualsiasi altro atto normativo amministrativo a carattere generale deve essere preceduta da istruttoria pubblica. Prima dell'approvazione consiliare è pubblicizzata mediante apposito manifesto, per consentire ai cittadini singoli od associati, di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono congiuntamente agli atti in oggetto, sottoposti all'esame del consiglio comunale.
2.  Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.
Titolo IX

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 49

Organizzazione dell'attività amministrativa

1.  Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle leggi e allo statuto.
2.  L'attività del Comune si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono esercitate dagli organi elettivi, da quella di gestione che è svolta dal segretario generale e dai dirigenti nelle forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e dal regolamento.
3.  La funzione di gestione consiste in un'attività tecnico-amministrativa e contabile, a carattere vincolato, strumentale al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'ente.
4.  L'amministrazione comunale assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, essa opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
5.  L'attività delle strutture organizzative comunali è improntata ai seguenti criteri:
a)  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b)  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
c)  trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità dello stesso;
d)  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi della CEE, nonché con quelle del lavoro privato;
e)  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f)  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale anche tra amministrazioni ed enti diversi.
Art. 50

Struttura dell'ente

1.  La struttura organizzativa del Comune si articola in:
–  aree funzionali;
–  settori;
–  servizi;
–  unità operative.
2.  Il regolamento del personale disciplina l'organizzazione del personale dell'ente in base ai diversi livelli di struttura determinati dallo statuto. Esso, inoltre, definisce:
a)  le caratteristiche delle categorie strutturali;
b)  i parametri per la valutazione dei carichi di lavoro al fine di consentire la verifica della produttività di ogni singolo dipendente;
c)  i rapporti tra il segretario generale, il vicesegretario, i dirigenti, i funzionari e gli uffici;
d)  le attribuzioni gestionali e le responsabilità dei dirigenti e l'eventuale costituzione di organismi consultivi;
e)  le modalità di conferimento e di direzione di aree funzionali;
f)  l'azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.
3.  Il regolamento disciplina la dotazione organica del personale, nonché le modalità di assunzione e cessazione dal servizio e quant'altro la legge demanda agli atti normativi dell'ente in materia di personale.
4.  Il Comune promuove l'aggiornamento, la formazione e la professionalità dei dipendenti valorizzandone le capacità.
5.  L'ordinamento del personale si conforma alle leggi dello Stato in materia di pubblico impiego.
Art. 51

Incompatibilità

La qualità di dipendente comunale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente o di impiego privato. E' altresì incompatibile l'esercizio di qualunque professione, commercio e industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o altro consimile, sia o non sia retribuita in tutte le società costituite a fine di lucro. E' consentito ai dipendenti comunali di svolgere soltanto le funzioni e gli incarichi di cui all'ultimo comma dell'art. 224 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità in esso specificate.
Art. 52

Organizzazione sindacale

e responsabilità dei dipendenti

1.  Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati.
2.  La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende a ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
3.  La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4.  Per quanto attiene alla contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale, lo statuto si conforma al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e alla legislazione vigente.
Art. 53

Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2.  Il segretario comunale esprime il parere sotto il profilo di legittimità, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale e alla giunta municipale. E' responsabile dell'istruttoria delle stesse deliberazioni.
3.  Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, richiedendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dei dirigenti e/o funzionari competenti.
4.  Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal regolamento.
5.  Sospende l'adozione di atti di competenza dei dirigenti nel caso di palese contrasto con gli obiettivi programmatici.
6.  Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
a)  roga i contratti nell'interesse del Comune;
b)  assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici delle norme sul procedimento amministrativo;
c)  vigila per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
d)  sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
e)  ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
f)  adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.
Art. 54

Il vice segretario

Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 55

I dirigenti

1.  I dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro affidate, nonché dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti e della regolarità degli atti adottati.
2.  Per l'esercizio delle loro funzioni adottano gli atti e i provvedimenti a contenuto vincolato, anche a rilevanza esterna a eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano espressamente agli organi di governo e con esclusione comunque dei provvedimenti che comportano valutazione o scelte discrezionali.
3.  Ai dirigenti sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze, che sono esercitate nel rispetto dell'esigenza di buon andamento degli uffici e dei servizi:
a)  direzione tecnico-amministrativa, con autonomia operativa, sia di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti;
b)  adozione di atti interni di carattere organizzativo-gestionale e anche a rilevanza esterna, consistenti nell'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi elettivi, nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, nella predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive degli organi elettivi;
c)  espletamento delle procedure relative alle gare di appalto e stipulazione dei contratti deliberati dagli organi elettivi, nel rispetto della vigente normativa di legge e dei regolamenti;
d)  partecipazione a commissioni di studio o di esperti;
e)  formulazione e sottoscrizione dei pareri e delle attestazioni sulle proposte di deliberazione secondo quanto previsto dalla legge;
f)  attribuzione di sovrintendenza, direzione, coordinamento e impulso nei confronti degli uffici e servizi a livello sottordinato;
g)  adozione di provvedimenti di gestione del personale nei limiti imposti dalla disciplina regolamentare;
h)  vigilanza e controllo di tutta l'attività di gestione amministrativa posta in essere dalla struttura diretta, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale.
4.  I dirigenti sono sottoposti agli stessi obblighi previsti per i consiglieri comunali al comma 8 art. 19 del presente statuto.
Art. 56

Responsabilità dei dirigenti

1.  I dirigenti sono responsabili dello svolgimento delle attività di competenza della struttura organizzativa alla quale sono preposti, con particolare riguardo all'attuazione dei piani di azione ed al raggiungimento degli speciali obiettivi indicati nei programmi dell'amministrazione.
2.  Al termine di ogni esercizio finanziario il dirigente presenta una relazione con la quale dà conto dell'attività svolta in relazione agli indirizzi, ai programmi ed agli obiettivi prefissati, illustra i risultati raggiunti, le ragioni delle distinzioni e degli insuccessi eventualmente registrati e le misure adottate per porvi rimedio.
3.  L'incarico di direzione può essere revocato dal sindaco quando il livello dei risultati conseguiti appare inadeguato.
Art. 57

Personale a contratto

1.  Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, con provvedimento motivato del sindaco, in caso di provata necessità, attraverso contratti di diritto privato disciplinati dagli artt. 2230 e seguenti codice civile di durata non superiore a tre anni.
2.  Il contratto è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti con l'accesso al posto da ricoprire.
3.  L'incarico può essere rinnovato per uguale periodo solo a seguito di provvedimento motivato del sindaco contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi.
4.  Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura comunale.
Art. 58

Conferenza dei responsabili dei servizi

1.  E' istituita la conferenza permanente dei dirigenti responsabili delle aree e dei settori presieduta e diretta dal segretario comunale, con compiti di coordinamento e controllo.
2.  Nel rispetto delle competenze previste dalla legge per gli organi elettivi, alla conferenza sono attribuite funzioni propositive consultive e di coordinamento e verifica.
3.  Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza permanente.
4.  I verbali delle riunioni sono trasmessi al sindaco.
Titolo X

SERVIZI

Art. 59

Organizzazione dei servizi

1.  Il Comune gestisce i propri servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva.
2.  La scelta delle forme di gestione è deliberata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
4.  In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
5.  A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.
Art. 60

Forme di gestione

1.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione e costituzione di aziende o di società a prevalente capitale locale.
2.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di società, l'affidamento in appalto o concessione nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni.
3.  In particolare il Comune incoraggia la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi affidati a costituende società di capitale favorendo l'azionariato popolare.
4.  Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri e forme di raccordo, fra il soggetto gestore e il Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 61

Regolamentazione

Le forme di gestione dei servizi di cui al presente titolo sono disciplinate dall'apposito regolamento emanando dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Titolo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

Termine per l'approvazione dei regolamenti

1.  Il consiglio comunale approva, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti in esso previsti, a eccezione del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti che saranno approvati nei termini fissati dalla legge.
2.  Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le disposizioni di quelli in atto esistenti che non siano in contrasto con la legislazione vigente.
Art. 63

Verifica dello statuto

1.  Il presidente del consiglio comunale inserisce all'ordine del giorno della seduta successiva all'approvazione definitiva del presente statuto, la nomina di una commissione consiliare che entro sei mesi dal suo insediamento relazionerà sullo stato di attuazione dello statuto e sulle eventuali proposte di modifica da apportare in conseguenza di nuove disposizioni normative ed anche di osservazioni eventualmente provenienti dal consiglio comunale o dalla cittadinanza.
2.  Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione e per discutere sulle proposte di revisione per possibili integrazioni, adeguamenti e modifiche.
Art. 64

Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo al riscontro tutorio dell'organo di controllo.
2.  Il presidente del consiglio comunale ed il sindaco provvederanno a dare idonea pubblicità allo statuto anche mediante la distribuzione di copie alla cittadinanza.
Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 108 del 29 dicembre 1993, annullata parzialmente dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 6273/1749 del 5 maggio 1994. Modificato ed integrato con delibera del consiglio comunale n. 135 del 2 ottobre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 2956/2707 del 20 marzo 1997.
(98.14.724)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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