REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 9 MAGGIO 1998 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 10 novembre 1997.
Conferma dell'autorizzazione dell'istituzione di una stazione di inanellamento presso l'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo  pag.


DECRETO 9 febbraio 1998.
Riconoscimento dell'associazione venatoria C.P.A.S. Caccia, Pesca, Ambiente, Sport, con sede regionale in Palermo  pag.


DECRETO 9 febbraio 1998.
Riconoscimento dell'associazione venatoria Federazione italiana della caccia, con sede regionale in Messina  pag.


DECRETO 16 febbraio 1998.
Elenchi nominativi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli  pag.


DECRETO 18 marzo 1998.
Disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni.
  pag.


DECRETO 18 marzo 1998.
Modalità relative allo svolgimento degli esami per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'ottenimento della licenza di tassidermista  pag.


DECRETO 19 marzo 1998.
Costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Casale nel comune di Buscemi  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 28 aprile 1998.
Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 24 dicembre 1997.
Progetto per la costruzione di un sistema per la qualità totale nel Servizio sanitario regionale. Direttiva per lo sviluppo del programma di adozione della Carta dei servizi sanitari  pag. 12 


DECRETO 5 marzo 1998.
Modifica del decreto 9 febbraio 1996, concernente disposizioni per l'iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire protesi, presidi ed ausili, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, previsti nel nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1992  pag. 14 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 marzo 1998.
Approvazione del programma costruttivo adottato con delibera del consiglio comunale di Caltagirone n. 89 del 28 lu glio 1997  pag. 16 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta  pag. 18 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Catania  pag. 18 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Caltanissetta  pag. 18 

Assessorato della sanità:
Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag. 18 
Autorizzazione alla ditta Gecofarm, con sede in Belpasso, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali  pag. 18 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  pag. 18 
Nulla osta alla ditta Ferreri Granulati s.r.l., con sede in Pantelleria, per la prosecuzione dell'attività della cava sita in Pantelleria  pag. 18 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Malfa  pag. 18 
Autorizzazione alla ditta Arena Antonino, con sede in Misterbianco, per il proseguimento di emissioni in atmosfera  pag. 18 

Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Messina per il progetto relativo a lavori urgenti nel comune di Messina.
  pag. 18 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 aprile 1998, n. 308.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Incentivi per l'occupazione  pag. 19 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 17 marzo 1998, n. 951.
Farmacovigilanza  pag. 30 


CIRCOLARE 23 marzo 1998, n. 953.
Linee guida per il settore n. 3 farmaceutica di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e per i servizi di farmacie delle Aziende ospedaliere.
  pag. 34 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 24 aprile 1998.
Graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1997.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 10 novembre 1997.
Conferma dell'autorizzazione dell'istituzione di una stazione di inanellamento presso l'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33/97 ed, in particolare, gli artt. 50, comma 3°, 48, 5, comma 1°, 9, comma 4°, lett. e;
Visto il proprio decreto n. 185/Gr. 11° Dir. 1ª del 5 marzo 1996, con il quale è stata autorizzata l'istituzione presso l'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo di una stazione di inanellamento per il periodo di anni tre, con scadenza il 28 febbraio 1999, con la finalità di svolgere attività di inanellamento e costituire un organismo ufficiale di riferimento per quanto riguarda l'inanellamento in Sicilia, e su cui l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso avviso favorevole alla creazione della struttura con funzioni di coordinamento che, pur mantenendo inalterato il rapporto individuale tra il singolo inanellatore ed il Centro nazionale di inanellamento, sappia rendere più organici ed omogenei gli scambi di dati e materiali;
Ritenuto di poter confermare l'autorizzazione all'istituzione della citata stazione di inanellamento presso l'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo, apportando gli opportuni adeguamenti alle disposizioni recate dalla legge regionale n. 33/97 ed, in particolare, alle disposizioni dell'art. 9, comma 4°, lettera e, che riserva all'Osservatorio faunistico siciliano il coordinamento delle attività di inanellamento nella Regione siciliana e senza fissare termini di scadenza dell'autorizzazione medesima;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Resta confermata l'istituzione di una stazione di inanellamento presso l'istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo, che deve operare secondo le direttive di coordinamento delle attività di inanellamento emanate dall'Osservatorio faunistico siciliano ed in stretta collaborazione con il detto Osservatorio.

Art. 2

La gestione della stazione di inanellamento resta affidata al prof. Bruno Massa che provvede a trasmettere periodiche relazioni sull'attività svolta all'Osservatorio faunistico siciliano ed al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3

La presente autorizzazione sarà revocata per inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto o al venir meno delle condizioni che hanno consentito l'istituzione della stazione di inanellamento presso l'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 1997.
  CUFFARO 

(98.14.734)
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DECRETO 9 febbraio 1998.
Riconoscimento dell'associazione venatoria C.P.A.S. Caccia, Pesca, Ambiente, Sport, con sede regionale in Palermo.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo forestale»;
Vista l'istanza dell'associazione C.P.A.S. Caccia, Pesca, Ambiente, Sport del 13 ottobre 1997, con sede regionale in Palermo, via Castellana, n. 94/96, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 34 della citata legge regionale n. 33/97, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;
Visto lo statuto della predetta associazione, come modificato nell'assemblea straordinaria del 25 gennaio 1995 tenuta in Montecatini Terme alla presenza del dott. Raffaele Lenzi, notaio in Montecatini Terme, verbale di assemblea straordinaria repertorio n. 17.794, raccolta n. 7.426, registrato all'ufficio registro di pesca il 13 febbraio 1995, n. 153, serie 1ª, conforme al punto a) del 1° comma dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97;
Visto l'elenco degli associati alla C.P.A.S., il cui numero dei tesserati ammonta a n. 4103, come da punto b) del comma 1° dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 20 gennaio 1998 si è espresso favorevolmente;
Considerato che tale associazione possiede i requisiti richiesti dall'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'associazione C.P.A.S. Caccia, Pesca, Ambiente, Sport, con sede regionale in Palermo, via Castellana, n. 94/96, viene riconosciuta come associazione venatoria operante in Sicilia, ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, citata nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1998.
  CUFFARO 

(98.13.653)
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DECRETO 9 febbraio 1998.
Riconoscimento dell'associazione venatoria Federazione italiana della caccia, con sede regionale in Messina.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo forestale»;
Vista l'istanza dell'associazione Federazione italiana della caccia dell'8 ottobre 1997, con sede regionale in Messina, via Cicerone, n. 6, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 34 della citata legge regionale n. 33/97, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;
Visto lo statuto della predetta associazione, approvato dal C.O.N.I. in data 29 aprile 1982, conforme al punto a) del 1° comma dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97;
Visto l'elenco degli associati alla Federazione italiana della caccia, il cui numero dei tesserati ammonta a n. 4103, come da punto b) del comma 1° dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 20 gennaio 1998 si è espresso favorevolmente;
Considerato che tale associazione possiede i requisiti richiesti dall'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'associazione Federazione italiana della caccia, con sede regionale in Messina, via Cicerone, n. 6, viene riconosciuta come associazione venatoria operante in Sicilia ai sensi della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, citata nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 1998.
  CUFFARO 

(98.13.652)
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DECRETO 16 febbraio 1998.
Elenchi nominativi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 42 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, che ha previsto l'istituzione in Sicilia dell'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Visto il decreto n. 115 del 4 febbraio 1993, che ha istituito in Sicilia l'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli, con cui sono state approvate le disposizioni concernenti l'istituzione e la tenuta del suddetto albo;
Considerato che il punto 5 delle suddette disposizioni ha previsto che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvederà periodicamente a pubblicare in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco nominativo degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Considerato che con il decreto n. 312 del 22 febbraio 1997 si è provveduto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, degli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 31 dicembre 1996;
Ritenuta l'esigenza di integrare gli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 31 dicembre 1997;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 115 del 4 febbraio 1993, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale della Regione siciliana degli elenchi nominativi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli.

Art. 2

L'iscrizione all'albo di cui sopra costituisce requisito indispensabile per l'accesso a qualsiasi provvidenza contributiva o creditizia prevista dalla legislazione regionale.
Palermo, 16 febbraio 1998.
  CUFFARO 


Allegati

ALBO REGIONALE DEI VIVAISTI ORTO-FLORICOLI
E VITICOLI
Sezione albo vivaisti orticoli

—  Consorzio Interp. Trinacria, sede in Biancavilla, via Vittorio Emanuele, 594, autorizzazione n. CT 0145 del 13 gennaio 1997;
—  Cooplant di Criscenti Gaetano, sede in Scicli, contrada Boscorotondo, autorizzazione n. RG 0192 del 18 dicembre 1996;
—  Cooperativa Area Verde a r.l., sede in Pachino, via Garrano n. 208, autorizzazione n. SR 0011 del 12 dicembre 1996;
—  Maggio Martino, sede in Marsala, contrada Cutusio n. 355, autorizzazione n. TP 0132 del 22 aprile 1997;
—  Società cooperativa Agrovivai a r.l., sede in Marsala, contrada Bufalata n. 41, autorizzazione n. TP 0137 del 21 gennaio 1997.
Sezione albo vivaisti floricoli

—  Grimaldi Antonio, sede in Catania, via Trieste n. 21, autorizzazione n. CT 0011 del 5 settembre 1997;
—  Azienda agricola Cattafi Gaetano, sede in Riposto, contrada S. Margherita, autorizzazione n. CT 0121 del 20 gennaio 1997;
—D'Amico Antonino, sede in Furnari, via Nazionale Km. 59,25, autorizzazione ME 0063 del 25 febbraio 1997;
—  Galletta Paolo, sede in Rometta, via Lifia II n. 60, autorizzazione n. ME 0093 dell'11 agosto 1997;
—  Mantineo Pasquale, sede n Messina, via Denaro Ganzirri, autorizzazione n. ME 0208 del 3 novembre 1995;
—  L'Esotica diSchembari Giuseppe, sede in Ragusa, via Salvatore n. 112, autorizzazione n. RG 0038 del 20 dicembre 1996;
—  Società cooperativa Agrovivai a r.l., sede in Marsala, contrada Bufalata n. 41, autorizzazione TP 0137 del 21 gennaio 1997.
Sezione albo vivaisti viticoli

—  Società cooperativa Vivai Cooperativi Rauscedo a r.l., sede in Rauscedo (PN), via Udine n. 39, autorizzazione n. TP 0139 del 15 marzo 1997.
(98.14.730)
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DECRETO 18 marzo 1998.
Disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio.Disposizioni per il settore agricolo e forestale»;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 5°, lettera d), che testualmente prevede "il cacciatore di altra Regione viene ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale", nonché il successivo comma 6° che testualmente prescrive: «Per i cacciatori provenienti da altra Regione si applica il principio di reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella Regione di residenza non sia consentito l'accesso a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana»;
Visto, inoltre, il citato art. 22, comma 5°, lettera b), secondo periodo, che testualmente recita: «Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre Regioni nell'ambito del principio di reciprocità»;
Ravvisata la necessità di individuare l'organo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste competente ad ammettere i cacciatori provenienti da altra Regione ove le disposizioni di legge e/o amministrative attuino il principio di reciprocità, e che facciano richiesta di ammissione all'esercizio venatorio in uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana, entro il limite della riserva del 10 per cento del numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale, e di emanare le opportune direttive per consentire l'accesso dei cacciatori medesimi;
Visto l'art. 18, comma 1°, secondo periodo, della legge regionale n. 33/97, con il quale viene determinato che l'annata venatoria inizia il 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo;
Visto l'art. 8, comma 2°, lettera t), della citata legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto presidenziale n. 72/SG del 23 luglio 1991, con il quale sono stati rideterminati il numero e le competenze dei gruppi di lavoro della Direzione regionale per gli interventi strutturali in agricoltura;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

I cacciatori provenienti dalle altre Regioni che applicano il principio di reciprocità, per poter essere ammessi in uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana, devono fare pervenire istanza, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, recante cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed indirizzo, estremi della licenza di caccia e contenente l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto per l'annata venatoria, nonché l'impegno a pagare la tassa di concessione regionale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni della Regione siciliana, corredata da fotocopia informale della licenza di caccia. I cacciatori devono, altresì, indicare l'eventuale esistenza di procedimenti per i quali è prevista l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione, il ritiro temporaneo o la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia; la sospensione o il ritiro del tesserino venatorio.

Art. 2

Le istanze pervenute entro il termine del 14 giugno di ciascun anno saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rilevato dal timbro datario di arrivo apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato medesimo o di altro ufficio regionale in caso di errata presentazione. Le istanze pervenute dopo la data del 15 giugno saranno considerate riferite all'annata venatoria successiva a quella iniziata e decorrente fino al 14 giugno dell'anno seguente.
A parità di data di arrivo saranno applicati i seguenti criteri di ammissione e nell'ordine di priorità che segue:
1)  nascita in Sicilia;
2)  anzianità.
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
Sono ammessi i cacciatori provenienti dalle Regioni che applicano il principio di reciprocità fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia, come previsto dall'art. 22, comma 5°, lettera b), secondo periodo, della legge regionale n. 33/97.

Art. 3

Le graduatorie di ammissione, una per ciascun ambito territoriale di caccia, compilate dal competente gruppo di lavoro della Direzione interventi strutturali in agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed approvate dal Direttore regionale della citata Direzione entro il termine del 15 luglio di ciascun anno, saranno trasmesse alle Ripartizioni faunistico-venatorie, le quali provvederanno, per l'ambito territoriale di caccia di rispettiva competenza, a notificare agli interessati l'avvenuta ammissione; nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione.
La mancata inclusione nelle graduatorie comporta la non ammissione all'ambito territoriale di caccia richiesto.

Art. 4

Per esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione, i cacciatori, provenienti dalle altre Regioni dovranno recarsi presso una delle Ripartizioni faunistico-venatorie della Regione, muniti della notifica dell'avvenuta ammissione che sarà trattenuta dalla Ripartizione faunistico-venatoria stessa, della licenza di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio della Regione di provenienza, della/e polizza/e assicurativa/e con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7° ed 8°, della legge regionale n. 33/97, dell'attestazione o ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale nella misura prevista a carico dei cacciatori siciliani per l'ambito territoriale di caccia di residenza di cui la Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a trattenerne copia, nonché in caso di cani da caccia al seguito, del certificato di vaccinazione contro la rabbia effettuata almeno 20 giorni prima.
Il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria o un suo delegato, dopo aver verificato la vigenza e la validità dei documenti e l'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale, provvederà a segnare sul tesserino venatorio della Regione di provenienza dei cacciatori ammessi, la sigla provinciale dell'ambito territoriale di caccia di ammissione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 1998.
  CUFFARO 

(98.14.779)
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DECRETO 18 marzo 1998.
Modalità relative allo svolgimento degli esami per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'ottenimento della licenza di tassidermista.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale»;
Visto, in particolare, l'art. 42 che detta disposizioni circa l'attività di tassideremia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;
Considerato che per ottenere la licenza rilasciata dalle competenti autorità comunali in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio successivamente all'entrata in vigore alla citata legge regionale n. 33/97, occorre che l'interessato sia in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio a seguito dell'accertamento di competenza ed affidabilità dell'interessato sulla base delle risultanze di uno specifico esame comprovante la conoscenza delle specie cacciabili, delle specie particolarmente protette e delle specie protette, dei periodi di tempo nei quali la caccia viene consentita dal calendario venatorio, nonché delle zone dove la caccia è consentita e dei mezzi vietati;
Considerato che l'esame viene svolto davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio costituita presso ogni Ripartizione faunistico-venatoria ai sensi dell'art. 29 della citata legge regionale n. 33/97;
Ravvisata l'opportunità di stabilire le modalità di svolgimento degli esami al fine di garantire uniformità di comportamento del rilascio della citata autorizzazione;
Ravvisata, altresì, l'opportunità della adozione di un registro obbligatorio conforme in tutto il territorio della Regione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a sostenere l'esame specifico per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'ottenimento della licenza di tassidermista gli aspiranti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano presentato alla Ripartizione faunistico-venatoria della provincia di residenza la seguente documentazione in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo:
1)  istanza, recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza, con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 a meno che non venga apposta in presenza del dipendente addetto della Ripartizione faunistico-venatoria, con la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'ottenimento della licenza di tassidermista, e contenente, a pena di non ammisione, la dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. 42 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ed in particolare: di doversi munire del registro obbligatorio conforme a quello adottato nella Regione siciliana, a pagine numerate prima dell'uso e vidimato entro il 30 gennaio di ciascun anno solare dalla Ripartizione faunistico-venatoria nel cui territorio di competenza è ubicata la sede dell'attività; di dovere segnalare alla Ripartizione faunistico-venatoria entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero relative a specie cacciabili ma avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie medesime, ovvero di specie palesemente uccise o catturate con mezzi non consentiti; di non dovere riconsegnare le spoglie delle specie sopra dette prima del rilascio di nulla-osta della Ripartizione faunistico-venatoria;
2)  elenco di tutti gli animali, vivi o morti o già preparati a qualsiasi titolo posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 15/68, di non possedere alcun animale, vivo o morto o già preparato.

Art. 2

Il candidato deve sostenere l'esame per il rilascio dell'autorizzazione per l'ottenimento della licenza di tassidermista dinanzi alla commissione costituita ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 presso la Ripartizione faunistico-venatoria della provincia di residenza.
Il candidato deve essere invitato a sostenere l'esame alla prima delle sedute di esami previste nel calendario degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, per il trimestre immediatamente successivo alla data di presentazione o di perfezionamento dell'istanza. L'ammissione alla seduta di esami si computa nel caso di un numero di domande di ammissione all'esame per l'abilitazione di cui all'art. 28 della legge regionale n. 33/97 inferiore a dieci, mentre invece non si computa in caso di domande superiori a dieci, non importando in tale ipotesi ai fini del numero massimo di candidati da potere esaminare in ciascuna seduta di esame.
Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, in mancanza del quale non potrà sostenere gli esami.

Art. 3

La commissione di cui all'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ha il compito di accertare l'idoneità del candidato a svolgere l'attività di tassidermista con competenza, con correttezza e senso di responsabilità, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed altresì che il candidato sia in possesso dei necessari requisiti di affidabilità e di una adeguata conoscenza civica e naturalistica.
L'esame verterà sulle seguenti materie:
—  legislazione venatoria con particoalre riguardo alla classificazione della fauna selvatica, alla disciplina dell'attività venatoria (esercizio dell'attività venatoria, calendario venatorio, periodi di attività venatoria, modalità di caccia, mezzi di caccia, divieti e sanzioni) ed alla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
—  zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento di specie cacciabili, specie protette e specie particolarmente protette;
—  armi e munizioni da caccia e loro uso;
—  tutela e principi di salvaguardia della natura;
—  calendario venatorio regionale in vigore.
Durante lo svolgimento dell'esame al candidato devono essere presentate per il riconoscimento preparazioni tassidermiche, illustrazioni, tavole, tabelle, diapositive delle specie protette e particolarmente protette, armi e munizioni da caccia e può essere presentato altro materiale didattico.

Art. 4

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato abbia conseguito una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia ed il giudizio globale di idoneità.
Per ogni esame viene redatto apposito specifico verbale che deve indicare i dati del candidato, gli estremi del documento di riconoscimento, il voto conseguito in ciascuna materia ed il giudizio globale di "idoneo" e "non idoneo" all'esercizio dell'attività di tassidermista.
Il giudizio della commissione è inappellabile.
Il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria rilascia al candidato idoneo l'autorizzazione per l'ottenimento della licenza di tassidermista.

Art. 5

I tassidermisti titolari di licenza ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, i possessori di licenza di tassidermista alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 33/97 (2 settembre 1997), nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina, sono tenuti ad adottare il registro obbligatorio di cui al comma 4° dell'art. 42 della legge regionale n. 33/97, conforme allo schema allegato A, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 1998.
  CUFFARO 


Allegato A
(Si omette lo schema di Registro allegato)
(98.14.778)
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DECRETO 19 marzo 1998.
Costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Casale nel comune di Buscemi.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale n. 33/97;
Visto l'art. 50 della predetta legge regionale n. 33/97;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 39 della ormai abrogata legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, dal sig. Cappello Antonino, nato ad Avola il 24 settembre 1951 ed ivi residente in contrada Piano di Renzo che, nella qualità di titolare concessionario responsabile, assume nelle forme di legge come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica, tendente alla costituzione di un'azienda faunistico-venatoria;
Vista l'istanza reiterata in data 31 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, trasmessa con nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. 1687 del 17 novembre 1997, con la quale il sig. Cappello Antonino si impegna tra l'altro a rispettare i criteri che l'Assessorato andrà a stabilire;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie;
Visto il piano annuale di attività ed il disciplinare presentati dalla ditta;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzate al potenziamento della fauna;
Visti:
—  il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, dal quale si evince il parere favorevole all'accoglimento dell'iniziativa in parola;
—  il verbale n. 3/96 del Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Siracusa, che nella seduta del 31 ottobre 1996 ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Casale in agro di Buscemi;
—  la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa n. prot. 3046 del 28 dicembre 1996;
—  il verbale n. 88 del Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta dell'8 maggio 1997 ha espresso, con prescrizione, parere favorevole alla costituzione dell'azienda di cui sopra e all'apposito piano annuale;
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con nota n. prot. n. 2621/T - B 87A del 17 giugno 1997, ha espresso parere favorevole alla costituzione della medesima azienda faunistico-venatoria;
Considerato che il territorio agro-silvo-pastorale della regione in atto è distinto per il 20,13% a protezione della fauna selvatica e per l'1,13% a caccia riservata a gestione privata e centri privati di produzione di selvaggina;
Vista la nota n. prot. 1219 del 4 settembre 1997 della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, dalla quale si evince che il territorio agro-silvo-pastorale della provincia ammonta ad Ha. 185.480 il quale è distinto per il 10,6% circa a protezione della fauna selvatica e per lo 0,41% circa a caccia riservata (aziende faunistico-venatorie);
Ritenuto di poter costituire, nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 10 della legge n. 157/92, l'azienda faunistico-venatoria Casale per finalità naturalistiche e faunistiche limitatamente alla stagione venatoria 1997/98;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. n. 264/98 del 5 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Casale in agro di Buscemi (SR) contrade: Casale, Cuffari, Caravelli e Mogli, estesa Ha. 263.07.64 circa, comprendente le seguenti particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 del foglio di mappa n. 35, 67, 68 e 69 del foglio di mappa n. 13 del catasto terreni del comune di Buscemi giusta certificazione rilasciata dall'U.T.E. di Siracusa in data 1 ottobre 1996. Titolare concessionario responsabile è il sig. Cappello Antonino, nato ad Avola il 24 settembre 1951 ed ivi residente in contrada Piano di Renzo.

Art. 2

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria limitatamente al coniglio selvatico e con le clausole prescrittive di cui al disciplinare citato nelle premesse, con l'ulteriore prescrizione che la vigilanza venatoria all'interno dell'azienda dovrà essere effettuata ai sensi della legge regionale n. 33/97.

Art. 3

La presente concessione ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà comunque a scadere il 31 gennaio 1999.

Art. 4

Il presente decreto decadrà automaticamente qualora, redatto il piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l'azienda diventasse incompatibile con le determinazioni ed i principi di questo.

Art. 5

Il titolare concessionario responsabile dell'azienda faunistico-venatoria sig. Cappello Antonino è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con l'istanza e la relativa documentazione allegata, ivi compresi quelli assunti con il disciplinare.

Art. 6

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi assunti e di cui al presente decreto, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere comporta la revoca della concessione.

Art. 7

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione in via amministrativa del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione. Lo stesso ufficio avrà cura, altresì, di portare a conoscenza del concessionario i criteri approvati con il decreto n. 571 del 5 marzo 1998 citato nelle premesse, facendogli sottoscrivere una dichiarazione di accettazione e di puntuale applicazione degli stessi e di fare pervenire tale dichiarazione allo scrivente Assessorato.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 1998.
  CUFFARO 

(98.14.781)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 28 aprile 1998.
Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, che stabilisce l'obbligo per l'Assessore regionale per gli enti locali di provvedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative;
Visto il decreto n. 16 dell'11 ottobre 1997, con il quale si è provveduto all'adeguamento dei modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative;
Considerato che le tabelle A, B e D, allegate al prefato decreto, relative alla elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio provinciale presentano la necessità di modifiche ed integrazioni, in particolare nelle note in calce alle tabelle medesime, per una migliore esplicitazione dei criteri per la stampa delle stesse;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla sostituzione dei modelli di schede di votazione, parte interna e parte esterna, relative alla elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio provinciale e del turno di ballottaggio del presidente della provincia regionale, di cui alle tabelle A, B e D, allegate al precitato decreto enti locali n. 16 dell'11 ottobre 1997;

Decreta:

Le tabelle A, B e D, allegate al decreto n. 16 dell'11 ottobre 1997, relative alla elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio provinciale, parte interna ed esterna della scheda di votazione, sono sostituite dalle nuove tabelle A, B e D, allegate al presente decreto.
Palermo, 28 aprile 1998.
  MISURACA 


(SI OMETTONO GLI ALLEGATI)
(98.18.952)

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 dicembre 1997.
Progetto per la costruzione di un sistema per la qualità totale nel Servizio sanitario regionale. Direttiva per lo sviluppo del programma di adozione della Carta dei servizi sanitari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 33 e, in particolare, l'art. 10 con il quale si introduce nel sistema sanitario regionale "un sistema di verifiche basato su indicatori di risultato e di qualità delle prestazioni".
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con legge 11 luglio 1995, n. 273, con il quale di stabilisce che tutti gli enti erogatori di servizi pubblici dovranno adottare le rispettive carte dei servizi sulla base dei principi e dello schema generale di riferimento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, con il quale è stato emanato lo schema generale di riferimento denominato «Carta dei servizi pubblici sanitari», in rapporto al quale tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari, anche in regime di concessione o mediante convenzione, devono adottare proprie «Carte dei servizi»;
Visto il proprio decreto 20 gennaio 1997, n. 21206;
Considerato che il programma di attuazione della «Carta dei servizi pubblici sanitari» implica lo sviluppo di metodologie per la valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni e per il miglioramento continuo della qualità come chiaramente indicato dalle norme sopra richiamate;
Considerato che, in conseguenza di quanto precede, l'azione di indirizzo e coordinamento che la Regione deve esercitare per l'attuazione del programma «Carta dei servizi pubblici sanitari» deve orientarsi a sviluppare, nel Sistema sanitario regionale, la cultura e le
tecniche per la valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni e per il miglioramento continuo della qualità;
Vista la relazione prot. n. 5N51/0128/CS del 20 dicembre 1997, nella quale si evidenzia l'opportunità di adottare una direttiva per lo sviluppo di un "Sistema per la qualità totale" nel Servizio sanitario regionale, assumendo come obiettivo l'adozione e l'implementazione delle logiche e degli strumenti della qualità totale ed orientando in tal senso lo sviluppo del programma Carta dei servizi nella Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la ricerca della qualità è strumento imprescindibile per affrontare la sfida dell'aziendalizzazione delle strutture pubbliche e per fronteggiare le necessità di rinnovamento delle modalità di erogazione dell'assistenza in un contesto di crescente complessità delle tecnologie e di ormai strutturale scarsità di risorse;
Considerato, infine, che la ricerca della qualità, lungi dall'essere antitetica alla ricerca di produttività, può viceversa creare efficaci ed insostituibili sinergie per il contenimento dei costi, contribuire ad accrescere anche l'efficacia del servizio prestato, nonché la sicurezza degli utenti e degli operatori;
Ritenuto, dunque, opportuno adottare una direttiva per lo sviluppo di un "Sistema per la qualità totale" nel Servizio sanitario regionale, assumendo come obiettivo strategico l'adozione e l'implementazione delle logiche e degli strumenti della qualità totale ed orientando in tal senso lo sviluppo del programma Carta dei servizi nella Regione, al fine di dare un impulso decisivo alla
attuazione dei principi sanciti dalle leggi sopra richiamate;

Decreta:


Art. 1

La ricerca della qualità e l'adozione e l'implementazione delle logiche e degli strumenti della qualità totale sono obiettivo strategico per lo sviluppo del Sistema sanitario regionale.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui riportate e confermate, è approvata l'allegata direttiva riguardante "Progetto per la costruzione di un sistema per la qualità totale nel Servizio sanitario regionale - Direttiva per lo sviluppo del programma di adozione della Carta dei servizi sanitari", che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 1997.
  PAGANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 11.

Allegato
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
DI UN SISTEMA PER LA QUALITÀ TOTALE
NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Direttiva per lo sviluppo del programma
di adozione della Carta dei servizi sanitari

L'erogazione di servizi sanitari è una attività complessa, che vede l'intervento di numerosi soggetti, costituita dall'intersecarsi di diversi processi strettamente interdipendenti che devono sinergicamente orientarsi alla determinazione di un risultato difficilmente quantificabile e misurabile quale è la produzione di salute. La qualità in sanità presenta, infatti, diverse sfaccettature che vanno dall'aspetto propriamente clinico, all'appropriatezza delle cure, al servizio al paziente/cliente, alla valutazione del rapporto costo-efficacia, all'efficienza, alla sicurezza del paziente e degli operatori. La valutazione della qualità di un servizio sanitario, dunque, non può che essere multidimensionale e il perseguimento della qualità in sanità non può non richiedere un approccio sistemico, incisivo, scientifico se ci si prefigge obiettivi di successo.
La ricerca della qualità è, peraltro, oltre che obiettivo, strumento imprescindibile per affrontare la sfida della aziendalizzazione delle strutture pubbliche e per fronteggiare la necessità di rinnovamento delle modalità di erogazione dell'assistenza in un contesto di crescente complessità delle tecnologie e di ormai strutturale scarsità di risorse. La ricerca della qualità, infatti, lungi dall'essere antitetica alla ricerca di produttività, può viceversa creare efficaci ed insostituibili sinergie per il contenimento dei costi. Essa diventa dunque obiettivo strategico per lo sviluppo del sistema sanitario regionale.
Il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni deve essere inoltre un processo continuo, dinamico e permanente, che coinvolga progressivamente tutti gli erogatori di assistenza sanitaria nella Regione e, all'interno di ciascuna realtà, tutti i livelli aziendali e professionali e gli utenti, e deve investire inoltre i diversi aspetti del programmare e dell'agire, dall'efficienza all'efficacia, all'umanizzazione.
Un sistema sanitario orientato a fornire un livello di prestazioni qualitativamente elevato, deve essere in grado di orientare lo svolgimento delle attività al soddisfacimento dei bisogni degli utenti; deve integrare la ricerca della qualità nel comportamento degli operatori, quale parte integrante dell'attività di lavoro; deve creare una tensione positiva verso il miglioramento continuo dei servizi e delle prestazioni; deve, in sostanza, adottare logiche di qualità totale (QT) dotandosi degli strumenti che consentano di presidiare, in modo continuativo e non episodico, tutte e ciascuna delle variabili che concorrono a determinare il risultato dell'attività dell'azienda sanitaria, affinché questa nuova filosofia di gestione pervada l'intera organizzazione. Questi obiettivi, peraltro puntualmente riscontrati in ormai numerose norme nazionali (legge n. 241/90, decreto legislativo n. 502/92, decreto legislativo n. 29/93, decreto legge n. 163/95) e regionali (legge regionale n. 33/90, legge regionale n. 7/91, legge regionale n. 30/93), trovano un concreto strumento di attuazione nel programma di adozione della carta dei servizi pubblici sanitari.
La carta dei servizi sanitari, il primo ad essere avviato tra tutti i programmi di adozione delle carte dei servizi pubblici, nell'affermare la centralità della tutela dei diritti degli utenti contemporaneamente afferma la centralità del miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni nella attività degli erogatori dei servizi sanitari e costituisce dunque uno strumento imprescindibile per l'implementazione di un sistema per la qualità totale all'interno del sistema sanitario regionale. E' significativo, peraltro, che la presente direttiva nasca, quale logica conseguenza, proprio dallo sviluppo del programma di attuazione della carta dei servizi sanitari.
Il quadro normativo di riferimento, nel suo complesso, crea dunque le condizioni favorevoli, ed anche una conseguente legittima e crescente aspettativa da parte degli utenti e degli operatori stessi, affinché la ricerca della qualità diventi un obiettivo prioritario ed una attività ordinaria nelle strutture che erogano, a qualsiasi titolo, assistenza sanitaria. Esistono dunque le condizioni, oltre che la necessità, affinché sia profuso ogni sforzo per la costruzione di un sistema per la qualità totale nella sanità
regionale.
L'adozione della filosofia e degli strumenti della QT è dunque obiettivo prioritario ed elemento qualificante ed irrinunciabile della attività di programmazione affinché:
1)  si riconosca e si affermi il principio che il cittadino/paziente è la componente più importante del sistema sanitario;
2)  l'attenzione alla qualità divenga parte integrante ed essenziale delle modalità di gestione delle strutture sanitarie.
In tale direzione dovrà dunque svilupparsi, nella Regione
siciliana, il programma di attuazione della carta dei servizi sa-nitari.
Funzioni critiche per la realizzazione del progetto
Affinché si possa affermare che in una organizzazione, quale essa sia, opera un sistema per la qualità totale, deve esistere ed essere attivato un insieme di processi reali che presidiano l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità. Devono esistere procedure per la qualità ben definite e convalidate da tutti gli operatori attraverso la formazione; devono essere individuati (e periodicamente aggiornati) standard riferiti alle tre aree chiave per la qualità: strutturale, professionale, gestionale; devono essere attivati gruppi per la qualità che agiscono sulle criticità ritenute di volta in volta prioritarie definendo obiettivi e responsabilità in modo chiaro ed esplicito; devono essere eseguiti processi reali di miglioramento continuo della qualità che rispettino il ciclo della qualità in tutti i suoi passaggi; devono essere periodicamente rilevati ed analizzati i bisogni ed il livello di soddisfazione degli utenti attraverso rilevazioni dirette (indagini mirate) ed indirette (reclami); devono essere attivi meccanismi di premio/sanzione collegati ad obiettivi di miglioramento della qualità.
Il direttore generale (legale rappresentante) di ciascuna azienda sanitaria (pubblica equiparata o accreditata) dovrà dunque presidiare ed assolvere le seguenti funzioni:
—  promuovere lo sviluppo di un contesto ricettivo e diffondere i processi di miglioramento ai settori aziendali, coinvolgendo progressivamente tutti gli operatori (siano essi dipendenti, convenzionati, o a rapporto libero-professionale) attraverso un intervento organico di informazione-sensibilizzazione-reclutamento. L'obiettivo è far si che ogni operatore sanitario orienti la propria attenzione a cogliere ogni opportunità di miglioramento: tutti devono contribuire allo sforzo per il miglioramento continuo della qualità nella convinzione che prevenire i problemi è meglio che risolverli;
— definire un programma di formazione degli operatori dell'Azienda affinché questi acquisiscano metodologie e strumenti indispensabili per il buon esito dei programmi di miglioramento qualitativo;
— contribuire a definire, unitamente agli operatori dei servizi aziendali, standard ed indicatori che possano supportare il processo di valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi in riferimento a tutti gli ambiti della qualità strutture, processi ed esiti;
—  coordinare, promuovere, supportare e verificare i programmi di miglioramento qualitativo e l'aggiornamento degli standard presi in carico dai diversi servizi aziendali;
— coordinare, promuovere, supportare e verificare i programmi di analisi e monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti, finalizzati all'attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità;
—  attivare forme concrete di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza degli utenti;
—  individuare modalità concrete per l'esercizio, da parte degli utenti, del diritto alla tutela, sempre finalizzate all'attivazione di programmi di miglioramento della qualità;
—  fornire indicazioni alla Direzione generale per l'attivazione dei sistemi premianti.
Gli strumenti per la creazione di un sistema per la qualità totale nel Servizio sanitario regionale
LA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI SANITARI
Gli obiettivi delineati in questa direttiva trovano un concreto strumento di attuazione nel programma di adozione della carta dei servizi pubblici sanitari. La carta dei servizi sanitari, il primo ad essere avviato tra tutti i programmi di adozione delle carte dei servizi pubblici, nell'affermare la centralità della tutela dei diritti degli utenti contemporaneamente afferma la centralità del miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni nell'attività degli erogatori dei servizi sanitari e costituisce dunque uno strumento imprescindibile per l'implementazione di un sistema per la qualità totale all'interno del sistema sanitario re-gionale.
La complessità e le difficoltà di attuazione di un tale programma, dovute anche alla grande carica innovativa ed alle naturali resistenze che ogni processo di cambiamento comporta, richiedono che l'obiettivo sia adeguatamente presidiato. Affinché si realizzi la rapida implementazione del processo di miglioramento qualitativo, è necessario dunque che ogni Azienda sanitaria si doti di una unità operativa (U.O.) dimensionata in rapporto alla tipologia specifica ed alla grandezza della struttura stessa, coordinata da un responsabile qualificato, che trova la sua naturale collocazione a livello di staff della Direzione generale, e che abbia come caratteristiche salienti la composizione multiprofessionale e la specificità d'impegno sulla qualità.
UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) E UFFICIO PUBBLICA TUTELA (UPT)
Lo schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari (D.P.C.M. 19 maggio 1995) attribuisce all'URP il compito di assicurare l'informazione, l'accoglienza, la tutela e la partecipazione degli utenti, analogamente, almeno in parte, a quanto stabilito dalla legge regionale n. 7/91 come modificata dalla legge regionale n. 30/93. La rilevanza di queste funzioni evidenzia la necessità di presidiarle attivamente e quindi di costituire un ufficio, come peraltro stabilito dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla stessa legge regionale n. 7/91 e nella Regione siciliana, dal decreto assessoriale sanità 20 gennaio 1997, n. 21206. L'ufficio deve essere coordinato da un responsabile qualificato e non può trovare altra collocazione che non sia a livello di staff della Direzione generale. L'URP/UPT è l'altro strumento essenziale del processo di costruzione di un sistema per la qualità totale nel Servizio sanitario regionale in quanto finalizzato al superamento dell'autoreferenzialità dell'Azienda ed alla raccolta di elementi necessari alla analisi della qualità dei servizi e delle prestazioni ed alla individuazione ed implementazione dei programmi di miglioramento della qualità, con particolare riferimento agli aspetti della personalizzazione e della umanizzazione dell'assistenza sanitaria. L'URP/UPT può e deve contribuire a svolgere attività di ricerca ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e alla formulazione di programmi di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni. E' essenziale ed indispensabile dunque una profonda integrazione con i programmi e le azioni condotte dalla U.O. che cura l'attuazione del programma Carta dei servizi.
LA VERIFICA E REVISIONE DI QUALITÀ
La verifica e revisione di qualità (VRQ) è uno strumento di miglioramento della qualità dei servizi che, partendo dalla valutazione della performance di un processo, nè veridica la conformità rispetto a standard di riferimento e, in caso di mancato rispetto dello standard, intraprende i programmi di miglioramento. E' un processo che ricerca dunque l'elemento di "non qualità" per rimuoverlo, con un approccio più orientato al caso particolare rispetto alla QT che si propone invece di studiare ed intensificare, con un processo continuo, ogni possibilità di miglioramento della qualità all'interno dell'organizzazione.
Le logiche e gli strumenti della VRQ possono dunque costituire la base per lo sviluppo di un approccio sistemico al problema e per la costituzione nell'azienda, di un sistema per la qualità totale. La VRQ consente infatti di sviluppare le tecniche di costruzione degli indicatori, strumento indispensabile per la valutazione; fornisce criteri per l'individuazione delle criticità all'interno dell'organizzazione; fornisce strumenti per la progettazione dei sistemi informativi in modo che siano supporto efficace all'attività di valutazione.
INTEGRAZIONE CON LE FUNZIONI DI STAFF
L'attuazione di un progetto per l'implementazione di logiche e strumenti di QT in una organizzazione richiede, come già detto, il coinvolgimento di tutte e ciascuna delle componenti dell'Azienda e richiede inoltre che ciascun intervento, qualsiasi parte dell'organizzazione esso riguardi, sia coerente con il progetto di sistema. L'integrazione tra l'attività di coloro che, con specifico mandato, si occupano all'interno dell'Azienda di attuare il progetto di sistema per la qualità totale, deve innanzi tutto essere garantita nei confronti di tutte le altre funzioni collocate a livello di staff del vertice aziendale (formazione, educazione alla salute, sistema informativo, ufficio budget, controllo di gestione, nucleo di valutazione), sia perché tutte queste funzioni sono diretta espressione della impostazione che il vertice dell'azienda intende dare all'attività di gestione, sia perché le funzioni di staff hanno rapporti ed influenzano ogni componente dell'azienda stessa e quindi possono creare intense sinergie per la rapida ed efficace attuazione del progetto.
Di seguito si indicano dunque le azioni strategiche che le aziende dovranno esercitare al fine di dare attuazione alla presente direttiva.
1)  Il direttore generale (legale rappresentante) di ciascuna azienda sanitaria (pubblica, equiparata o accreditata) della Regione siciliana dovrà adottare con atto formale il programma per la creazione di un "Sistema per la qualità totale" delineato nella presente direttiva, assumendo come obiettivo proprio l'adozione e l'implementazione delle logiche e degli strumenti della qualità totale. In tal senso, e con specifico mandato ed individuazione delle responsabilità, dovrà essere orientato e sviluppato il programma di adozione della carta dei servizi e le attività dell'URP/UPT, nonché le azioni di tutti gli altri attori del sistema, nel rispetto di due principi irrinunciabili:
—  necessità di evitare duplicazioni di competenze e sovrapposizioni di compiti;
—  necessità di raggiungere il massimo di coordinamento e di sinergia di azione tra tutti gli operatori.
2)  Tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari dovranno adottare una carta dei servizi e dovranno dotarsi di un URP/UPT. La Carta dei servizi, quale strumento per l'attuazione del miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni, dovrà essere aggiornata almeno una volta l'anno.
3)  Tutte le aziende sanitarie dovranno convocare, almeno una vola l'anno, la conferenza dei servizi con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti (ex art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 502/92) per la valutazione della qualià dei servizi erogati; la conferenza dei servizi è infatti strumento essenziale per l'attuazione del diritto di partecipazione degli utenti e per il superamento dell'autoreferenzialità dell'azienda.
4)  Ogni azienda sanitaria dovrà programmare ed attuare un piano di formazione specifico per i responsabili dell'attuazione del progetto di sistema e per gli altri operatori dell'azienda.
5)  I sistemi premianti adottati dalle aziende dovranno essere orientati a promuovere e rafforzare i comportamenti coerenti con il sistema di QT.
La verifica sui risultati conseguiti dalle aziende nell'attuazione della presente direttiva e la relativa attività di indirizzo e coordinamento è affidata al referente regionale per la Carta dei servizi sanitari.
(98.13.661)
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DECRETO 5 marzo 1998.
Modifica del decreto 9 febbraio 1996, concernente disposizioni per l'iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate a fornire protesi,
presidi ed ausili, con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale, previsti nel nomenclatore tariffario
di cui al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1992.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.M.S. 30 maggio 1984;
Visto il D.M.S. 28 dicembre 1992;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il decreto n. 11751 del 18 luglio 1994, con il quale è stata istituita la Commissione tecnica regionale prevista dal D.M.S. 28 dicembre 1992;
Visto il decreto n. 18397 del 7 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996;
Ritenuto di dover chiarire, semplificare ed integrare quanto disposto con il decreto n. 18397 del 9 febbraio 1996, in ordine alle modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle aziende pubbliche e private, abilitate a fornire presidi e/o protesi con totale spese a carico del S.S.N.;
Visto il parere favorevole reso nella seduta del 13 giugno 1997 dalla Commissione tecnica regionale istituita con il citato decreto n. 11751 del 18 luglio 1994;

Decreta:


Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto 9 febbraio 1996, n. 18397 sono sostituite con quelle del presente provvedimento:
A)  relativamente alle aziende che intendano fornire gli ausili tecnici di cui all'allegato B del nomenclatore tariffario, le stesse sono tenute ad inoltrare in bollo domanda di iscrizione all'Assessorato regionale della sanità - gruppo 12° della 1ª Direzione.
Le istanze dovranno attestare il possesso dei requisiti per la vendita degli ausili all'assistito, nonché l'integrale accettazione delle modalità stabilite dal nomenclatore tariffario.
Le istanze, presentate per conoscenza anche all'azienda USL territorialmente competente, possono essere inoltrate a questo Assessorato in qualunque momento, corredate dalla seguente documentazione:
1)  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 3 mesi;
2a)  copia, autenticata nei modi di legge, dell'autorizzazione alla vendita, rilasciata dal comune competente per la fornitura degli ausili tecnici che si intendono fornire;
b)  nell'ipotesi di cui al successivo art. 5 del presente decreto, in sostituzione della superiore autorizzazione comunale, l'Azienda potrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva, autenticata nelle forme di legge, dalla quale risulti l'avvenuta presentazione al comune territorialmente competente dell'istanza tesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione alla vendita. Detta dichiarazione dovrà altresì contenere l'impegno a trasmettere copia della nuova licenza comunale non appena rilasciata e, comunque, di rendere una successiva dichiarazione entro un anno dalla stessa;
3)  per le aziende farmacie, inoltre, deve essere prodotta copia autenticata nei modi di legge, del provvedimento di riconoscimento della titolarità e dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia;
4)  stato di famiglia e certificato di residenza di ogni socio di data non anteriore a tre mesi, se trattasi di società in nome collettivo, di ogni socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita, di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se trattasi di società a responsabilità limitata o di S.p.A., del titolare solamente, se trattasi di impresa individuale;
B)  relativamente alle aziende che intendano fornire i presidi predisposti e/o personalizzati, di cui all'allegato A del nomenclatore tariffario, la documentazione di cui al punto A) dovrà venire integrata da:
1)  copia dell'autorizzazione sanitaria alla produzione e/o alla vendita dei presidi, rilasciata dal 1° settore sanitario dell'Azienda USL territorialmente competente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dalla tabella A o dalla tabella B (a seconda che si intendano fornire presidi personalizzati o presidi predisposti) del nomenclatore tariffario, e previa altresì verifica della conformità alle norme contenute nell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per quanto riguarda l'accessibilità ai locali;
2)  elenco delle eventuali succursali dell'Azienda con la presentazione, per ciascuna di esse, della stessa documentazione prevista per la sede;
3)  l'indicazione del tecnico per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata, accompagnata dalla copia, autenticata nei modi di legge, del titolo di abilitazione;
4) dichiarazione del titolare dell'azienda dalla quale risulti che il tecnico abilitato è il titolare o un terzo che opera esclusivamente in nome e per conto dell'azienda, mediante un rapporto di dipendenza o di tipo professionale che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura;
5)  l'elenco di eventuali altri dipendenti con l'indicazione delle rispettive competenze;
6)  l'elenco dei presidi personalizzati e/o predisposti e/o finiti che l'azienda intende fornire;
7) elenco delle attrezzature e macchinari;
8)  copia della planimetria dei locali dove opera l'azienda con l'indicazione della superficie; redatta da un tecnico.
Le aziende ottiche sono inoltre tenute a presentare, in aggiunta a quanto sopra richiesto, la documentazione attestante l'iscrizione degli esercenti l'attività di ottico nel registro speciale previsto dall'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Art. 2

I recapiti sono finalizzati al rilievo delle misure dei modelli o impronte, e, quando è tecnicamente possibile, anche per le prove, con esclusione della fatturazione e vendita.
Le aziende interessate sono tenute a produrre istanza in bollo all'Assessorato regionale della sanità e all'Azienda USL territorialmente competente, indicando l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che dovrà avere almeno cadenza mensile.
Detta istanza dovrà, altresì, essere corredata dalla documentazione attestante i requisiti minimi previsti nella tabella B di cui all'allegato A del nomenclatore tariffario.
Nei recapiti è condizione necessaria che il servizio venga svolto da un tecnico abilitato diverso da quello che presta servizio presso l'azienda iscritta nell'elenco regionale.
I recapiti non iscritti nell'elenco regionale non possono operare nell'ambito di applicazione del nomenclatore tariffario.
E' fatto obbligo alle aziende UU.SS.LL. e aziende ospedaliere di comunicare eventuali difformità, relative ai recapiti dei quali non si è disposta l'iscrizione all'Assessorato regionale della sanità, che adotterà i conseguenziali provvedimenti sanzionatori (dalla sospensione alla cancellazione dell'azienda principale dall'elenco regionale).

Art. 3

Le domande non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto verranno respinte.
L'Assessorato, fermo restando quanto sopra, può richiedere l'integrazione della documentazione eventualmente carente.
L'azienda è tenuta, a pena di esclusione, alla regolarizzazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 4

Resta inteso, inoltre, che le aziende le quali intendono fornire i presidi personalizzati dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella tabella A del nomenclatore tariffario, mentre quelle che intendono fornire soltanto i presidi predisposti dovranno avere i requisiti di cui alla tabella B.
Qualora l'azienda venga a trovarsi priva del pieno e libero esercizio dei propri diritti o venga a perdere uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, l'Assessore per la sanità, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e da notificare all'interessato, disporrà la cancellazione dall'elenco regionale fornitori.
A tal fine il 1° settore sanitario dell'Azienda USL dove insiste la ditta, qualora venisse a conoscenza di uno dei fatti di cui prima, è tenuto ad inoltrare rapporto motivato all'Assessorato della sanità.
Allo stesso fine, almeno una volta l'anno, il predetto settore sanitario dell'azienda USL è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 1 sub B dell'art. 1 del presente decreto, trasmettendo, in caso di accertata irregolarità, rapporto motivato all'Assessorato della sanità.

Art. 5

L'azienda è obbligata a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi, i cambiamenti o le modificazioni nell'attività esercitata, o nell'oggetto sociale o nell'attività gestionale o nella titolarità della stessa.
L'Assessore verificherà il cambiamento o la modificazione in funzione della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'azienda.
La mancata comunicazione da parte dell'azienda delle modificazioni intervenute, determinerà l'immediata sospensione dall'elenco.

Art. 6

Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'elenco regionale dei fornitori, ovvero di cancellazione o sospensione, è ammessa richiesta di riesame entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'Assessorato si pronuncerà entro 30 giorni dall'acquisizione agli atti del gruppo competente.

Art. 7

L'Assessorato potrà eseguire i controlli di qualità sui presidi forniti, avvalendosi della commissione di esperti nominata con decreto n. 11751 del 18 luglio 1994.

Art. 8

All'aggiornamento si provvederà entro 90 giorni dall'acquisizione al gruppo 12° di questo Assessorato delle relative richieste con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza e successivamente sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 marzo 1998.
  LEONTINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 16 marzo 1998 al n. 92.
(98.13.675)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 marzo 1998.
Approvazione del programma costruttivo adottato con delibera del consiglio comunale di Caltagirone n. 89 del 28 lu glio 1997.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/86 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge regionale n. 22/96 del 6 aprile 1996 ed, in particolare, l'art. 25, commi 1° e 2°;
Vista la legge regionale n. 25/97 del 24 luglio 1997 ed, in particolare, l'art. 3, comma 3°;
Viste le direttive assessoriali prot. n. 370 del 2 settembre 1997;
Vista la nota prot. n. 1297 del 29 agosto 1997, con cui il comune di Caltagirone ha trasmesso il programma costruttivo di iniziativa pubblica in variante al P.R.G. vigente, adottato con delibera consiliare n. 89 del 28 lu glio 1997, e rielaborato in adeguamento al parere della Soprintendenza prot. n. 13913 del 16 agosto 1996;
Visti gli atti trasmessi con la suddetta nota:
—  delibera consiliare n. 89 del 28 luglio 1997 di adozione del programma costruttivo;
—  parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 25192 del 26 luglio 1996, relativo al programma costruttivo precedente, adottato con delibera consiliare n. 132 del 27 giugno 1996;
—  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, prot. n. 410 del 31 gennaio 1997;
Visti gli elaborati tecnici redatti dall'U.T.C., datati giugno 1997:
1)  allegato A: relazione tecnica con allegato il piano particellare d'esproprio, l'elenco delle ditte da espropriare, il calcolo degli oneri espropriativi, le norme tecniche di attuazione e il piano finanziario;
2)  relazione geologica con allegati, datata lu glio 1996, a firma del geologo dott. R. Libertini;
3)  tav. n. 1: stralcio P.R.G., stralcio mappale, programma costruttivo su base catastale in scala 1:2.000;
4)  tav. n. 2: programma costruttivo su base catastale e aerofotogrammetrica. Individuazione lotti e quantificazione aree a servizi, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, scala 1.1.000;
5)  tav. n. 3: piano quotato con indicazione di sezioni e profili regolatori, scala 1:1.000;
6)  tav. n. 4: servizi a rete, scala 1:1.000;
7)  stralcio del nuovo P.R.G. con annesse P.E. in fase di adozione;
Visto il parere del gruppo 28/D.R.U. n. 3/98, prot. n. 85 del 2 marzo 1998, che si riporta per stralci;
«Premesso:
—  il comune di Caltagirone è dotato di P.R.G., approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984, i
cui vincoli per le aree soggette ad esproprio sono decaduti;
—  il comune è dotato di un P.E.E.P. in località Semini ed in località Boschigliola, approvato, per competenza, con delibera consiliare n. 232 del 4 novembre 1994, essendo conforme alle previsioni urbanistiche generali di cui alla variante ordinaria approvata con decreto n. 588/93;
—  a seguito delle istanze delle imprese Strazzurro e Di Blasi e della cooperativa Delta, l'U.T.C. ha redatto un programma costruttivo in località Santa Rita, in zona destinata dal P.R.G. vigente a verde agricolo, che è stato adottato con delibera C.C. n. 132 del 27 settembre 1996;
Detto piano, esaminato dal C.R.U., è stato restituito al comune non approvato con nota assessoriale prot. n. 7345 del 5 giugno 1997, nella considerazione che la Soprintendenza già con nota prot. n. 410 del 30 gennaio 1997 aveva espresso parere favorevole su un nuo-vo progetto, rielaborato a seguito del parere negativo reso sul piano all'esame, prot. n. 13913 del 16 agosto 1996;
—  il comune ha rielaborato il piano e con delibera consiliare n. 89 del 28 luglio 1997 ha riapprovato il programma costruttivo ex art. 25, commi 1° e 2°, della legge regionale n. 22/96 in variante al P.R.G. vigente;
—  l'area del piano ricade nell'ambito delle prescrizioni esecutive del P.R.G., in fase di adozione, destinate all'edilizia economica e popolare.
—  il piano recepisce lo schema urbanistico generale di dette P.E. e prevede, soltanto, un diverso assetto planivolumetrico per l'area residenziale;
—  l'area del piano è adiacente ad insediamenti abitativi, già serviti da fognatura pubblica ed acquedotto;
—  l'area è estesa complessivamente mq. 29.362;
—  il progetto urbanistico prevede una strada con andamento curvilineo, che separa l'area per la residenza dall'area per le attrezzature pubbliche. Inoltre, dal lato opposto, a confine con l'area residenziale esistente, è prevista una fascia destinata a verde pubblico;
—  si prevede la realizzazione di n. 84 alloggi, distribuiti in otto corpi edilizi a tre e/o quattro elevazioni;
—  il totale della cubatura è di mc. 42.600. Il numero degli abitanti è n. 426, avendo assegnato 100 mc. ad abitante;
—  la superfice residenziale, estesa mq. 14.200, è suddivisa in tre lotti da assegnare alle imprese e alla cooperativa;
—  la superfice per attrezzature pubbliche è di mq. 9.665, così ripartita: per verde attrezzato mq. 3.270; per istruzione (asilo nido) mq. 2.970; per attrezzature civiche (centro sociale) mq. 1.730; per parcheggi pubblici, ubicati lungo la strada di piano, mq. 1.695;
—  dalla tabella di verifica standards risulta una dotazione di mq. 22,69/ab.;
—  le norme d'attuazione prevedono i seguenti parametri edilizi: tipologia a schiera e in linea; indice fondiario 3 mc./mq.; altezza max 13,00 mt.; numero massimo dei piani 4; rapporto di copertura 40%; distanza dai confini mt. 5,00;
Considerato:
1)  il procedimento amministrativo appare regolare anche se si è rilevata l'assenza del parere del Genio civile. Pur tuttavia, atteso che il comune ha trasmesso il parere dell'ufficio del Genio civile prot. n. 25192 del 26 luglio 1996, che riguarda la precedente versione del programma costruttivo, si ritiene che detto provvedimento possa essere ritenuto valido anche per il presente piano, in quanto, sostanzialmente, la rielaborazione riguarda soltanto una diversa aggregazione dei corpi edilizi residenziali, corrispondenti alla medesima cubatura totale;
2)  appare condividibile la scelta dell'area, che ricade in zona di "verde agricolo" del P.R.G. vigente, essendo, tra l'altro, contigua ad aree già urbanizzate e dotate delle reti primarie;
3)  avendo rilevato che il progetto generale urbanistico del programma costruttivo è conforme in linea di massima alle previsioni del P.R.G., già trasmesso al C.C. per l'adozione, risulta verificata la condizione di cui all'art. 25, comma IV, della legge regionale n. 22/96, di effettuare il coordinamento dei programmi costruttivi con il piano urbanistico generale in itinere, né d'altronde la modifica del planivolumetrico dell'area residenziale rispetto alle P.E. può essere considerata elemento contrastante con il P.R.G.;
4)  appare condividibile il progetto urbanistico che prevede una strada, con i relativi parcheggi pubblici, che separa l'area residenziale dall'area per le attrezzature pubbliche (asilo nido e centro sociale);
5)  appare condividibile la distribuzione ordinata e simmetrica dei corpi edilizi con le relative diversificazioni tipologiche, che prefigura un assetto planivolumetrico e spaziale che qualifica il nuovo ambito urbano.
Pertanto, affinché il progetto sia realizzato senza essere stravolto nella fase esecutiva, appare opportuno integrare le norme di attuazione con un articolo aggiuntivo, e precisamente "l'assetto planivolumetrico e tipologico di cui agli elaborati tecnici è vincolante";
6)  il prospetto di calcolo degli standards, in riferimento alla destinazione per l'edilizia economica e popolare deve essere rettificato, avendo assegnato 100 mc./ab. e non già 80 mc./mq. Pertanto gli abitanti da insediare sono in totale n. 532.
Tuttavia dal conteggio effettuato risultano comunque rispettati i minimi standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, essendo in presenza di una eccedenza di area per le attrezzature pubbliche per ogni abitante da 18 mq./ab. a 22,69 mq./ab.
Per tutto quanto su considerato, il gruppo 28°/D.R.U. è del parere che il programma costruttivo, adottato con delibera consiliare n. 89 del 28 luglio 1997, sia meritevole di approvazione con la modifica alle norme di attuazione e con la rettifica in ordine ai dati di base relativi al dimensionamento del piano di cui ai superiori considerata.»;
Ritenuto di condividere il suddetto parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, commi 1° e 2°, della legge regionale n. 22/96, è approvato, con la modifica alle norme di attuazione e con la rettifica dei dati di base per il dimensionamento di cui ai superiori considerata, il programma costruttivo di iniziativa pubblica in variante al P.R.G. vigente del comune di Caltagirone, località Santa Rita, adottato con delibera C.C. n. 89 del 28 luglio 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, gli atti ed elaborati citati in premessa.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato di provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione del programma costruttivo di che trattasi.
Palermo, 17 marzo 1998.
  LO GIUDICE 

(98.13.669)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caltanissetta.
Con decreto n. 78/98/8°/L del 19 marzo 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione, rispettivamente, del componente effettivo, sig. Salvatore Genco, con la sig.na Clara Loredana Calì, nata a Caltanissetta il 2 gennaio 1949, rappresentante della C.I.A., e del componente, sig. Giusto Ignazio, con il sig. Arcorese Salvatore Gerardo, nato a San Cataldo il 22 aprile 1971, rappresentante della U.G.L.
(98.13.686)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Catania.
Con decreto n. 79/98/8°/L del 19 marzo 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente della commissione provinciale per l'impiego di Catania, sig. Valenti Sebastiano, con la sig.na Raia Concetta, nata a Grammichele il 15 marzo 1965, in rappresentante della C.G.I.L.
(98.13.688)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Caltanissetta.
Con decreto n. 80/98/8°/L del 19 marzo 1998 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla sostituzione del componente della commissione provinciale per l'impiego di Caltanissetta, sig. Giusto Ignazio, con il sig. Rotondo Claudio, nato a Wallsburg il 25 luglio 1974, rappresentante della U.G.L.
(98.13.687)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione di un nominativo nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.
Con decreto n. 24758 dell'11 marzo 1998 dell'Assessore per la sanità, a parziale modifica del decreto n. 98105 del 9 marzo 1992, il dipendente Arezzo Giorgio, nato il 21 luglio 1937, in servizio presso l'Azienda ospedaliera Civile-OMPA di Ragusa (ex Unità sanitaria locale n. 23), già nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo, è iscritto nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di assistente amministrativo e nella poosizione funzionale di assistente amministrativo a far data dall'1 gennaio 1983.
(98.13.657)
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Autorizzazione alla ditta Gecofarm, con sede in Belpasso, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali.
Con decreto n. 24885 del 23 marzo 1998, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Gecofarm, con sede legale ed amministrazione in Belpasso (CT), contrada Rinaudo, zona industriale Piano Tavola e deposito in Bagheria, S.S. 113, Km. 245,500, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nel territorio Regione Sicilia.
(98.13.680)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 40/1 del 30 gennaio 1998, il consiglio di direzione di cui al decreto n. 761/1 del 14 novembre 1997 è integrato con i sottoelencati rappresentanti sindacali:
—  sig. Paolo Montera;
—  dr.ssa Maria Busetta;
—  sig. Vittorio Paola;
—  dott. Gioacchino Genchi;
—  dott. Giuseppe Gradante.
(98.13.655)
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Nulla osta alla ditta Ferreri Granulati s.r.l., con sede in Pantelleria, per la prosecuzione dell'attività della cava sita in Pantelleria.

Con decreto n. 133/41 del 5 marzo 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ex art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Ferreri Granulati s.r.l., con sede legale in Pantelleria, contrada Rekale, via Rizzo n. 9, per la prosecuzione dell'attività della cava di basalto sita in contrada Cuddia d'Almanza nel comune di Pantelleria.
(98.13.670)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Malfa.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 143/DRU del 19 marzo 1998, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, la variante al programma di fabbricazione del comune di Malfa, relativa al miglioramento della sentieristica della Baia Pollara, approvata con delibera consiliare n. 74 del 16 novembre 1997.
(98.13.654)
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Autorizzazione alla ditta Arena Antonino, con sede in Misterbianco, per il proseguimento di emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 156/17 del 19 marzo 1998, si concede l'autorizzazione provvisoria alla ditta Arena Antonino, con sede legale nel comune di Misterbianco, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fornace per laterizi svolta nell'impianto sito nel comune di Misterbianco.
(98.13.668)
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Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Messina
per il progetto relativo a lavori urgenti nel comune di Messina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 158/VIA del 20 marzo 1998, ha concesso all'ufficio del Genio civile di Messina il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni, per il progetto: lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bordonaro - Realizzazione vasca di dissi pazione e opere trasversali. Alluvione ottobre 1996. Comune di Messina.
(98.13.671)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 30 aprile 1998, n. 308.
Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Incentivi per l'occupazione.
Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e ai collegi professionali
Alle Imprese individuali, societarie e cooperative
All'Agenzia per l'impiego e la F.P.
All'Ufficio regionale del lavoro e M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento delle misure
di politica attiva del lavoro
e, p.c.  Ai Gruppi di lavoro della Direzione I e II 

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 al titolo I reca, tra l'altro, disposizioni in materia di incentivi, sotto forma di sgravi contributivi, ai datori di lavoro che pongano in essere nuova occupazione aggiuntiva.
Vengono di seguito emanate le procedure per dare attuazione al disposto legislativo.
1)  Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro interessati all'applicazione della predetta normativa sono individuati dall'art. 3:
1)  imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
2)  lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
3)  organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Non verranno prese in considerazione le istanze provenienti dai datori di lavoro appartenenti ai settori CECA, costruzione navale, fibre sintetiche e automobilistico, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di cumulo.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 sono ricompresi fra i beneficiari della legge in questione anche i datori di lavoro società cooperative per le assunzioni dei soci.
Al fine di godere dei benefici i datori di lavoro non devono avere, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, proceduto a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministro del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
Nel silenzio della legge si ritiene, comunque, doversi prescindere da quelle riduzioni di personale non derivanti dalla diretta volontà del datore di lavoro (quali, per esempi, quelle riduzioni dovute a pensionamenti, dimissioni, giusta causa, etc.).
I commi primo e secondo dell'art. 4 prevedono che le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni. Nel computo della media non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo le previsioni contenute nell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche.
Ai sensi del 4° comma dell'art. 4, i datori di lavoro devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali al fine di potere accedere ai benefici della legge.
E' necessario, per la fruizione dei benefici della legge di che trattasi, che le attività trovino attuazione nel territorio della Regione siciliana.
2)  Lavoratori interessati
I lavoratori interessati ai benefici derivanti dall'applicazione della normativa di che trattasi sono:
a)  apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b)  soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato; disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e proroghe; soggetti svantaggiati come definiti dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
c)  lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;
d)  soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro;
e)  soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
f) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
g)  lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
h)  lavoratori assunti con contratto part-time a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato.
In fase di prima attuazione verranno autorizzati gli incentivi per i datori di lavoro che pongono in essere le assunzioni o le trasformazioni di soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori sub lett. a), b), d), f), g) e h) dell'art. 1 della legge.
Per quanto concerne l'assunzione di soggetti appartenenti alla categoria sub lett. b), verranno autorizzati il godimento dei benefici per le assunzioni a tempo indeterminato di quei soggetti disoccupati i quali non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223 e per i quali il datore di lavoro si impegna a fornire apposito periodo di qualificazione, da svolgersi secondo le modalità previste per i contratti di formazione e lavoro (sia per i contratti di tipo A che per quelli di tipo B), che risulti dalla domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo (allegato C).
Stante che le assunzioni di soggetti, la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, sono in attesa di chiarimenti e regolamentazione da parte dei competenti organi dello Stato, le richieste di autorizzazione per le assunzioni di soggetti di che trattasi verranno evase appena rese note le disposizioni di cui sopra.
3)  Contributo
La norma in esame, in aggiunta all'intervento statale, prevede per i datori di lavoro che abbiano soddisfatto i requisiti di legge contributi secondo quanto stabilito agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
In particolare:
1)  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 1 verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione (art. 6);
2)  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 1, con le precisazioni fatte al paragrafo precedente, verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 1° a 72° mese dalla data di assunzione (art. 7);
3)  per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time, verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione (art. 8);
4)  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione (art. 9);
5)  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione (art. 10);
6)  per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione (art. 11);
7)  per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato verranno concessi contributi pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di trasformazione (art. 3, comma 2).
Infine, è prevista la possibilità di erogare benefici a favore di datori di lavoro per la parte del periodo lavorativo per il quale non è prevista o è prevista in parte la copertura del relativo onere da parte dello Stato (art. 13), in questo caso occorre che consti nell'allegato B della domanda di autorizzazione allo sgravio il relativo onere e relativa decorrenza.
4)  Cumulabilità
I benefici di cui al titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione che trovano applicazione in periodi diversi da quelli oggetto della legge in questione.
Potranno, pertanto, applicarsi quegli aiuti ricadenti in periodi diversi da quelli presi in considerazione dalla legge di che trattasi sempre che compatibili con la legge che li disciplina quali, per esempio, quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 per il periodo temporale non coincidente.
5)  Procedimento di erogazione
Il datore di lavoro che intenda provvedere ad effettuare una assunzione a tempo indeterminato di un soggetto che rientri nella previsione della presente legge o che intenda trasformare a tempo indeterminato un contratto di formazione e lavoro secondo le previsioni della legge medesima e che, pertanto, voglia richiedere il contributo di che trattasi deve produrre istanza in bollo secondo l'allegato schema (vedi allegato A) all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro, gruppo IX, via Pernice n. 5 - Palermo. Medesima istanza in carta semplice va presentata all'ufficio provinciale del lavoro e M.O. e all'Ispettorato provinciale del lavoro rispettivamente competenti.
La predetta istanza non potrà contenere richieste di autorizzazione con decorrenza del beneficio superiore ai sei mesi successivi a quello di presentazione.
Il beneficio può essere richiesto anche per assunzioni e/o trasformazioni effettuate prima della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con decorrenza del beneficio medesimo dalla data della autorizzazione.
Vanno allegati all'istanza:
a)  prospetto contenente gli elementi per la determinazione dell'importo dei contributi richiesti (vedi allegato B);
b)  certificato C.C.I.A.A.;
c)  certificato fallimentare;
d)  certificato iscrizione ordine o collegio professionale;
e)  atto costitutivo e statuto per le ONLUS;
f)  certificato iscrizione registro prefettizio se società cooperativa;
g)  certificato penale e carichi pendenti per il titolare o il/i legale/i rappresentante/i;
h)  dichiarazione resa nelle modalità di legge attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti del datore di lavoro per avere diritto al contributo di che trattasi, nonché l'esistenza e la sussistenza dei requisiti dei lavoratori da assumere;
i)  prospetto di cui all'allegato C nell'ipotesi di assunzioni di cui alla lett. b) dell'art. 1 della legge in questione.
Il gruppo IX, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede ad istruire la pratica e dell'inizio del procedimento nonché del relativo provvedimento finale da notizia al datore di lavoro interessato.
Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a positiva conclusione dell'istruttoria, viene concessa l'autorizzazione a godere del contributo al datore di lavoro richiedente avente i requisiti.
Contestualmente viene data comunicazione all'INPS dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione con gli elementi utili all'istituto per attivare la procedura di sgravio contributivo.
Il datore di lavoro, una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà curare di avere rilasciato da parte dell'INPS competente per territorio i codici che permettano allo stesso di conguagliare il pagamento dei contributi.
6)  Divieti
I benefici della legge 7 agosto 1997, n. 30 non sono computabili ad alcun fine fra le partite debitorie e creditorie tra il datore di lavoro e l'INPS.
Non vengono riconosciuti i benefici della legge di cui sopra per le assunzioni con contratto di apprendistato di un soggetto che abbia già instaurato con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato ancorché per il conseguimento di una qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore e per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di un soggetto che abbia già instaurato con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro con contratto di formazione e lavoro ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore. Non verranno riconosciuti i benefici di che trattasi a quei datori di lavoro che in sede di controlli risultino non possedere i requisiti previsti dalla legge.
Analogamente si provvederà nell'ipotesi in cui i requisiti posseduti all'atto dell'autorizzazione vengano meno. In questo caso al datore di lavoro verrà revocata l'autorizzazione con efficacia dalla data in cui vengono meno i requisiti. Qualora siano stati usufruiti benefici dalla data del venire meno dei requisiti alla data di cessazione di utilizzazione dello sgravio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei predetti benefici secondo le modalità che verranno comunicate con lo stesso provvedimento con il quale si revocherà l'autorizzazione al conguaglio contributivo.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegato A
Spazio riservato al bollo
All'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale,
della formazione professionale
e dell'emigrazione
Gruppo IX
Interventi promozionali dell'occupazione
All'Ufficio provinciale del lavoro
di    

All'Ispettorato provinciale del lavoro
di    

OGGETTO:  Richiesta autorizzazione sgravio contributivo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 30/97.
Il sottoscritto    
nella qualità di    
nato a   il  
residente in   via     n. ........ 
telef. ........../.................... partita IVA   
posizione assicurativa       posizione INPS  
sede S.A.P.       e con unità produttiva 
sita in   via     n. ........ 
telef. ........../....................   esercente attività di  


Chiede

l'autorizzazione allo sgravio totale contributivo a decorrere dal    
  per le seguenti assunzioni o trasformazioni 

di rapporti di lavoro:
(Barrare la casella che interessa)
n    1)  assunzione a tempo indeterminato di n. ............... a tempo pieno e n. ............... part-time apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo che va dal tredicesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    
n    2)  assunzione a tempo indeterminato di n. ............... a tempo pieno e n. ............... part-time soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223 per i quali è previsto apposito periodo di qualificazione da svolgersi secondo le modalità previste per i contratti di formazione e lavoro di cui all'allegato schema (allegato C), per il periodo che va dal primo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    
n    3)  trasformazione a tempo indeterminato di n. ............... a tempo pieno e n. ............... part-time soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro, per il periodo che va dal trentasettesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    
n    4)  assunzione a tempo indeterminato di n. ............... a tempo pieno e n. ............... part-time lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, per il periodo che va dal trentasettesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    
n    5)  assunzione a tempo indeterminato di n. ............... a tempo pieno e n. ............... part-time lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi, per il periodo che va dal venticinquesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    
n    6)  assunzione a tempo indeterminato di n. ............... a tempo pieno e n. ............... part-time lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo che va dal diciannovesimo al settantaduesimo mese dalla data di assunzione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    
n    7)  trasformazione a tempo indeterminato di n. ............... lavoratori assunti con contratto part-time a tempo determinato, per il periodo che va dal primo al settantaduesimo mese dalla data di trasformazione, per un importo di L. (cifre)    
(lettere)    

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, pena decadenza del diritto e restituzione delle somme oggetto dello sgravio:
1)  di prestare incondizionata adesione a tutte le disposizioni contenute nella normativa regionale;
2)  le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o le trasformazioni (art. 4, comma 1, legge regionale n. 30/97);
3)  di non avere proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale (art. 4, comma 3, legge regionale n. 30/97);
4)  di applicare i contratti collettivi di lavoro e gli accordi interconfederali (art. 4, comma 4, legge regionale n. 30/97);
5)  l'attività dell'impresa si svolge nel territorio della Regione siciliana (art. 3, comma 3, legge n. 30/97);
6) di non beneficiare per le stesse assunzioni e gli stessi periodi di altre agevolazioni, anche fiscali, previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria (art. 14, comma 1, legge regionale n. 30/97);
7)  la documentazione da esibire in sede di controlli è disponibile presso    
 

Allega:
—  prospetto contenete gli elementi per la determinazione dello sgravio richiesto (allegato B);
—  certificato di iscrizione alla CC.I.AA.;
—  certificato di iscrizione all'albo, ordine o collegio professionale (per i professionisti)
—  certificato di iscrizione al registro prefettizio (per le società cooperative);
—  statuto o atto costitutivo (per le ONLUS);
—  certificato fallimentare:
—  certificato penale e carichi pendenti del/i titolare/i o rappresentante/i legale/i;
—  dichiarazione resa nei modi di legge dal/i titolare/i o rappresentante/i legale/i attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti del datore di lavoro nonché dei lavoratori per avere diritto allo sgravio contributivo;
—  schema progetto formazione per le assunzioni dei lavoratori di cui al punto 2 (allegato C).
........................................, lì .......................................................
   

(Firma autenticata)


Allegato B.1
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. A), LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Apprendisti qualificati) 

Sgravio previsto dal 13° al 72° mese di assunzione

(Si omette l'allegato)
Allegato B.2
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. B), LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge n. 223/91) 

(Si omette l'allegato)
Allegato B.3
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. D), LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Trasformazioni a T.I. di assunzioni con C.F.L.) 

(Si omette l'allegato).

Allegato B.4
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. E), LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi) 

(Si omette l'allegato)
Allegato B.5
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. F), LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi) 

(Si omette l'allegato)

Allegato B.6
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1, LETT. G), LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, legge n. 223/91) 

(Si omette l'allegato)


Allegato B.7
LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 30/97
  (Trasformazioni a T.I. di lavoratori assunti a T.D. part-time) 

(Si omette l'allegato)

Allegato C

PROGETTO-PROGRAMMA FORMATIVO
PER L'ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI DA QUALIFICARE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ISTANZA

(Si omette l'allegato)


(98.18.970)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 17 marzo 1998, n. 951.
Farmacovigilanza.
Ai Direttori generali
Ai Direttori sanitari
Ai Comitati di bioetica
delle Aziende unità sanitarie locali
ed ospedaliere
Ai Capi settore medicina di base
Ai Capi settore medicina ospedaliera
Ai Capi settore farmaceutici
delle Aziende unità sanitarie locali
Ai Direttori responsabili di farmacia interna
delle Aziende ospedaliere
e, p.c.  Agli Ordini provinciali dei medici 

Agli Ordini provinciali dei farmacisti
Alle Organizzazioni sindacali dei medici
Alle Organizzazioni sindacali dei farmacisti
Al Ministero della sanità
Dipartimento per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza
All'Istituto superiore di sanità
Agli Assessorati regionali della sanità
Alla Farmindustria
All'A.I.I.S.F.
A seguito dell'aziendalizzazione delle strutture sanitarie, delle nuove direttive europee, del riordino del Ministero della sanità ai sensi dall'art. 28 della legge n. 52/96 e dei DD.PP.RR. n. 518/96 e n. 530/96, con i quali viene fra l'altro istituzionalizzato il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ad integrazione e modifica delle circolari assessoriali n. 791/95 e n. 856/96 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 325/94, convertito con la legge n. 467/94, nonché del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e relativa circolare esplicativa n. 12/97, vengono individuati quali uffici referenti per la farmacovigilanza i settori farmaceutici per le Aziende unità sanitarie locali e le farmacie interne per le Aziende ospedaliere.
Responsabili uffici
Sarà cura dei responsabili degli uffici individuati comunicare i propri dati identificativi al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ed all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 37° I.R.S., quale ufficio regionale referente per la farmacovigilanza.
Ogni eventuale variazione dei responsabili degli uffici dovrà essere comunicata entro 15 giorni.
Scheda di segnalazione ADRs
La scheda di segnalazione delle ADRs, mod. A di cui al decreto del Ministero della sanità del 24 aprile 1991, è sostituita dalla scheda di cui al D.M. del 7 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 18 ottobre 1997, n. 244 (allegato 1).
Sarà cura degli uffici referenti individuati per la farmacovigilanza (settori farmaceutici e farmacie interne) fornire le schede di segnalazione ADRs di cui al citato D.M. 7 agosto 1997 ai propri sanitari.
Continua invece ad applicarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. n. 93/91, l'obbligo da parte delle aziende farmaceutiche a fornire le schede di segnalazione ADR ai sanitari che operano sul territorio.
Nulla è modificato circa la possibilità di segnalazioni spontanee da parte dei cittadini mediante l'impiego del mod. B (allegato 3) previsto dal D.M. 20 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 1991, n. 133, da inviarsi all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Modalità di trasmissione delle schede ADRs
La trasmissione delle schede di segnalazione dovrà seguire il flusso indicato nello schema allegato (allegato 2).
Soggetti segnalatori
I soggetti tenuti a segnalare ogni presunta ADR sono tutti i medici e farmacisti.
In particolare:
a)  nel caso di medici e farmacisti operanti sul territorio, la trasmissione va effettuata all'Azienda unità sanitaria locale, settore farmaceutico, nel cui ambito territoriale opera il sanitario;
b)  nel caso di medici e farmacisti operanti in aziende ospedaliere, aziende policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) la trasmissione della scheda di segnalazione va effettuata in originale alla farmacia interna, quale ufficio individuato per la farmacovigilanza;
c)  nel caso di medici e farmacisti operanti in presidi ospedalieri delle Aziende unità sanitarie locali ed in case di cura private la trasmissione va effettuata in originale al settore farmaceutico ed in copia alla direzione sanitaria del presidio stesso e/o della casa di cura.
La direzione sanitaria potrà delegare per ogni attività di farmacovigilanza la farmacia interna della propria struttura sanitaria dandone comunicazione a questo Assessorato;
d)  il farmacista operante nel territorio è tenuto all'obbligo delle segnalazioni avverse anche per i farmaci OTC e SP.
Destinatari schede
Gli uffici referenti individuati presso le strutture sanitarie di cui sopra dovranno provvedere a trasmettere le comunicazioni di ADRs ricevute all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 37° I.R.S., referente regionale per la farmacovigilanza, ed al Ministero della sanità, dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, il quale provvederà a darne comunicazione all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), all'Organizzazione mondiale della sanità, (OMS) ed alle aziende farmaceutiche interessate.
Farmaci in fase sperimentale
I medici sono tenuti a segnalare ogni presunta/sospetta reazione avversa della quale vengono a conoscenza nell'esercizio dell'attività professionale anche per i medicinali oggetto di sperimentazione clinica. Tale adempimento, per i farmaci in fase sperimentale, è obbligo primario anche per i farmacisti relativamente ai medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Compilazione schede ADRs
I responsabili degli uffici referenti per la farmacovigilanza (settori farmaceutici e/o farmacie ospedaliere) dovranno verificare la corretta e completa compilazione delle schede di segnalazione delle ADRs ed, altresì, sono tenuti, nei casi gravi e mortali, a compilare una relazione sul caso verificatosi entro 15 giorni (art. 9, comma 2 del D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito dalla legge n. 531/87) ed a trasmetterla al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza e per conoscenza a questo Assessorato, gruppo 37° I.R.S.
Per evitare errori interpretativi e per una rapida verifica e revisione di qualità, essenziale per una esaustiva valutazione delle ADRs segnalate, le schede dovranno essere compilate preferibilmente a stampatello o dattiloscritte.
In caso di non completa compilazione, ovvero di difficoltà interpretative delle schede ADRs, i responsabili degli uffici di farmacovigilanza dovranno contattare il sanitario compilatore per i relativi chiarimenti.
Tempi di segnalazione
Gli intervalli di tempo che i sanitari segnalatori devono rispettare per la segnalazione di ADR sono i seguenti:
a)  medici e farmacisti: entro 3 giorni lavorativi in caso di ADR gravi e 6 giorni in caso di ADR non gravi; tali termini decorrono dal momento in cui il sanitario viene a conoscenza della ADR;
b)  per le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli IRCSS: entro 3 giorni lavorativi in caso di ADR gravi ed entro 5 giorni lavorativi per tutte le altre ADR.
Nel caso in cui gli uffici individuati per la farmacovigilanza dovessero ricevere segnalazioni di ADRs da parte dei responsabili dell'immissione in commercio di farmaci, le stesse dovranno essere trasmesse seguendo i flussi indicati con la presente circolare.
Sanzioni
Data la delicatezza e l'importanza della materia, non appare superfluo ricordare le sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 44/97, art. 11, in particolare al comma 2 che si riporta integralmente:
—  art. 11, comma 2: «i medici, i farmacisti ed i legali rappresentanti delle Aziende sanitarie locali e delle direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazioni delle reazioni avverse di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 e con l'arresto fino a 6 mesi».
Le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere nonché tutti coloro cui la presente circolare è indirizzata sono tenuti a darne la massima diffusione.
La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: LEONTINI 


Allegato 3
EFFETTI INDESIDERATI DA FARMACI
(Da compilarsi a cura del cittadino)

(Si omette l'allegato)

Allegato 2
ORGANIZZAZIONE FLUSSI

(Si omette l'allegato)


(98.13.664)
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CIRCOLARE 23 marzo 1998, n. 953.
Linee guida per il settore n. 3 farmaceutica di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e per i servizi di farmacie delle Aziende ospedaliere.
Ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere,
USL e Policlinici della Regione siciliana
In applicazione della legge regionale n. 30/93 sono state istituite nel luglio 1995 le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere.
Considerato che ad oggi non è stato ancor emanato il piano sanitario regionale, che avrebbe dovuto stabilire il funzionamento, i compiti, l'articolazione e l'organizzazione del settore 3° farmaceutico ai sensi della sopra citata legge regionale n. 30/93, nonché l'organizzazione, le funzioni, le competenze e l'articolazione dei servizi di farmacia sia dei presidi ospedalieri ricadenti nelle AUSL che nelle Aziende ospedaliere, e considerata altresì la decadenza al 31 dicembre 1996 del D.P.R. n. 128/69 (ordinamento interno dei presidi ospedalieri) che impone la ridefinizione del "sistema farmacie",anche alla luce del D.P.R. 14 gennaio 1997 sull'accreditamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, si è ritenuto emanare le seguenti linee guida allegate e che fanno parte integrante della presente circolare, alle quali, pur nella piena autonomia gestionale, i direttori generali, dovranno fare riferimento nelle more dell'approvazione del P.S.R.
Quanto sopra al fine di garantire un modello organizzativo omogeneo e funzionale su tutto il territorio della Regione siciliana per i settori farmaceutici e per i servizi di farmacia ospedaliera.
  L'Assessore: LEONTINI 


Allegati
LINEE GUIDA PER IL SETTORE 3° FARMACEUTICA AUSL
E PER LE FARMACIE OSPEDALIERE

Ai sensi della legge n. 30/93, art. 7, punto 4, lettera D, è istituito in ogni USL il settore farmaceutico.
Il settore farmaceutico è diretto ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, comma 5, da un capo settore, dirigente di 2° livello, in possesso di laurea in farmacia.
Il capo settore ha la responsabilità generale della programmazione, nonché della gestione complessiva del personale e delle risorse, del sistema informativo e dei rapporti esterni per le materie a lui assegnate.
Lo stesso capo settore potrà, con opportuna motivazione, delegare un capo servizio in seno alle commissioni secondo la specificità del servizio cui lo stesso è assegnato.
Il capo settore mantiene in genere la responsabilità del servizio cui è preposto.
Si suggerisce per le Aziende USL di Palermo,Catania e Messina che il capo settore non abbia anche la responsabilità del servizio considerata la complessità delle attività svolte dal capo settore anche in relazione al bacino di utenza.
Alle dirette dipendenze del capo settore operano un ufficio amministrativo di supporto all'attività del capo settore ed un modulo organizzativo funzionale per il controllo di gestione - acquisti farmaceutici.
Il settore è articolato in servizi a loro volta articolati in uffici (o moduli).
Caposettore: dirigente 2° livello.
Caposervizio: dirigente 2° livello.
Capoufficio (o modulo): dirigente 1° livello.
Attività e competenze del settore
Le competenze del settore farmaceutico riguardano la sfera dell'assistenza farmaceutica sul territorio, inoltre così come previsto dal comma 6 dell'art. 7 della legge n. 30/93, il settore assicura il raccordo, le integrazioni, il razionale svolgimento delle diverse funzioni di sua spettanza su base dipartimentale, in particolare per quanto concerne il rapporto con le farmacie della rete ospedaliera intra USL.
Competenze dei servizi del settore
Per lo svolgimento dei compiti amministrativi e contabili propri del settore presso ciascun servizio deve essere previsto ed attivato un ufficio amministrativo del servizio dotato di adeguato personale con a capo un amministrativo di qualifica dirigenziale che risponde gerarchicamente al capo del servizio a cui è assegnato.
Nell'ambito del settore farmaceutico per le diverse competenze sono individuati i seguenti servizi:
—  servizio farmacie;
—  servizio gestione farmaci.
SERVIZIO FARMACIE (questo servizio ha come compito quello inerente i rapporti tra AUSL e farmacie sul territorio):
—  vigilanza sulle farmacie pubbliche (comunali) e private;
— vigilanza sulle case di cura private accreditate e non, sulle strutture residenziali per anziani e disabili, sulle case protette, per quanto attiene la corretta gestione del farmaco e delle sostanze stupefacenti (anche presso gli istituti di pena);
—  controllo sulla distribuzione del farmaco;
—  ispezioni preventive ordinare e straordinarie;
—  distruzione di sostanze stupefacenti, veleni e psicotrope;
—  attività istruttoria in materia di farmacia, inclusi gli aspetti amministrativi, già di competenza del medico provinciale (piante organiche, apertura e chiusura e quanto altro previsto dalle norme vigenti);
—  collaborazione e sviluppo di piani di intervento in comune con il settore veterinario per la vigilanza e controllo della farmaceutica veterinaria;
— vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della convenzione nazionale e regionale farmaceutica;
—  vigilanza e ispezione sui depositi all'ingrosso di specialità medicinali;
— tenuta e gestione dei registri concernenti i titolari delle farmacie, i direttore responsabili, i collaboratori e gli altri addetti;
— rilascio delle certificazioni nella materia di competenza;
— vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dei disposti nazionali, regionali e comunali anche attraverso visite mirate alle farmacie e al domicilio degli utenti;
—  rapporti con la commissione provinciale tecnica e di vigilanza;
—  istruttoria delle pratiche per la commissione provinciale tecnica di vigilanza D.P.R. n. 94/89;
—informazione alle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché alle categorie del settore ed agli stessi operatori professionali di AUSL, riguardante variazioni, sequestri e revoche di prodotti farmaceutici, materiale sanitario vario nonché ogni altra informazione utile per la salvaguardia della pubblica salute (e l'aggiornamento del prontuario);
—  segnalazione alle farmacie ed agli ordini professionali su furti di ricettari, farmaci, presidi medico-chirurgici e quanto altro inerente il settore farmaceutico;
—  rapporti con gli ordini professionali;
—  rapporti con il settore di medicina di base;
—  aggiornamento del personale del settore in materia di legislazione farmaceutica e comunque di quanto legiferato e disposto sia a livello nazionale che regionale inerente al settore farmaceutico;
—  programmazione dell'attività di base tramite le farmacie convenzionate;
—  prelievi e controlli di farmaci e altro materiale sanitario per i necessari ed eventuali controlli anche su disposizione del Ministero della sanità e dell'Assessorato regionale della sanità;
— quanto altro previsto dalla normativa vigente e dalle direttive o disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dall'Assessorato regionale della sanità.
SERVIZIO GESTIONE FARMACO (prestazioni farmaceutiche, farmacoeconomia, farmacoepidemiologia, farmaceutica ospedaliera)
E' il servizio che si occupa di quanto concerne il farmaco e la prestazione farmaceutica e ciò che da essa deriva:
—  controllo della spesa farmaceutica e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine del nulla osta per il rimborso alle farmacie convenzionate, dalla ricezione delle ricette alla elaborazione contabile e statistico-epidemiologica;
—  monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche attraverso sistemi informatici integrati con i sistemi di lettura ottica e banche dati (SI.M.PRE.FAR.: Sistema di monitoraggio e prescrizioni farmaceutiche);
— controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche;
—  controlli di validità (formali, materiali e logici) degli elementi costituenti la ricetta, della ricetta stessa, e sotto il profilo della corretta prescrizione spedizione e tariffazione;
— elaborazione dei dati rilevabili delle ricette;
—  rilevazioni statistiche sulle prescrizioni farmaceutiche e relative elaborazioni finalizzate alla programmazione di controlli sanitari-farmaceutici;
—  indagini statistiche sui criteri e modalità d'uso dei farmaci e del materiale sanitario erogato in regime SSN;
—  esame tecnico sanitario sull'andamento della erogazione farmaceutica anche attraverso i dati statistici elaborati per una valutazione quali-quantitativa delle prestazioni in argomento;
—  farmacovigilanza; reazioni avverse dei farmaci (ADRS);
— indagini epidemiologiche finalizzate anche all'individuazione, attraverso l'indicatore farmaco, di aree morbose altrimenti silenti e comunque emergenti;
—  indagini ed individuazione attraverso l'elaborazione dei dati di aree di iperconsumo e di iper prescrizione;
— elaborazione, predisposizione ed attuazione di progetti di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia anche secondo programmi disposti dall'Assessorato della sanità;
—  registri USL e relative elaborazioni dei dati in essi contenuti;
—  "sportello documentazione farmaco" per utenti e operatori sanitari, comprensivo di piani di informazione scientifica e di educazione al corretto uso del farmaco;
—  predisposizione e realizzazione di piani di aggiornamento professionale multidisciplinari finalizzati alle strutture e soggetti convenzionati nonché di collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci indetti dall'Assessorato ed attuati attraverso le Aziende UU.SS.LL.;
—  proposte e coordinamento per la realizzazione di protocolli terapeutici per la medicina e farmaceutica territoriale anche in collaborazione con gli operatori del settore e con il settore medicina di base;
—  coordinamento, consulenza tecnico-sanitaria nonché proposte e predisposizione dei capitolati tecnici per l'approvvigionamento dei farmaci, parafarmaci, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e materiale di consumo in genere, d'intesa con i direttori delle farmacie ospedaliere della AUSL;
—  rapporti e predisposizione degli atti, anche di natura propositiva, per la materia di competenza, con e per il consiglio dei sanitari di cui all'art. 9, legge regionale n. 30/93;
—  rilevamento ed elaborazione dei dati di consumo quali-quantitativo dei farmaci, e di quanto di competenza del settore farmaceutico, negli ospedali, servizi e presidi della AUSL secondo disposizioni regionali in materia;
— predisposizione e realizzazione di piani di aggiornamento professionale con particolare riferimento all'attività inerente la farmacia ospedaliera d'intesa con i direttori di farmacia e anche in riferimento a piani predisposti e diretti dall'Assessorato della sanità;
— funzioni didattiche e di collaborazione con le strutture di insegnamento aventi sede nelle UU.SS.LL. per la realizzazione dei relativi programmi di insegnamento in ambito farmaceutico;
— collaborazione, anche con gli altri settori sanitari, alla realizzazione di particolari progetti obiettivo dell'AUSL (tossico dipendenze, psicofarmaci ed altro);
—  consulenza farmacologica sull'uso dei farmaci e collaborazione professionale con gli operatori sanitari dei presidi e servizi USL;
— studi costo/beneficio, coordinati con le farmacie ospedaliere, e relative proposte per l'aggiornamento e variazioni del formulario terapeutico della USL nonché la predisposizione degli atti per la C.T.O. ed il consiglio dei sanitari;
— coordinamento e sviluppo del piano, in collaborazione con le farmacie ospedaliere, per l'attivazione del laboratorio di farmaceutica per la produzione di preparazioni di nutrizione parenterale ed enterale, preparazioni sterili infusionali e disinfettanti nella AUSL;
—  coordinamento delle farmacie ospedaliere per lo sviluppo e la realizzazione di piani per il controllo delle infezioni ospedaliere;
—  coordinamento e gestione delle unità operative farmaceutiche di distretto/USL, per la distribuzione dei farmaci e di quanto altro di competenza presso le strutture, presidi e servizi AUSL ed all'utenza per quanto previsto dalle norme vigenti;
—  attività di centro di costo per la farmaceutica ospedaliera ed extraospedaliera;
—  coordinamento e predisposizione del piano per la istituzione del servizio di informazione e documentazione sul farmaco in ambito ospedaliero;
—  predisposizione atti nonché relazioni e rapporti, d'intesa con i farmacisti ospedalieri, per e con il consiglio dei sanitari ed il direttore generale, per l'approvazione ed attuazione di sperimentazioni cliniche controllate concernenti i farmaci;
— controllo e vigilanza d'intesa e attraverso le farmacie ospedaliere delle sperimentazioni cliniche sui farmaci in ambito ospedaliero;
— relazione annuale sui consumi AUSL.
Il rapporto tra il "Servizio gestione farmaco" e le farmacie ospedaliere è di natura dipartimentale quindi di coordinamento e raccordo nonché di indirizzo al fine di uniformare ed omogeneizzare l'attività farmaceutica ospedaliera su tutto il territorio della AUSL.
E' invece di natura organizzativa e gestionale nonché direttiva per le funzioni che non rientrano fra quelle specifiche della farmacia ospedaliera e per le unità operative farmaceutiche di distretto/AUSL.
Farmacie ospedaliere dei PP.OO. delle Aziende USL
La farmacia ospedaliera essendo inserita, quale servizio di diagnosi e cura, nell'ambito del presidio ospedaliero mantiene la propria autonomia tecnico-organizzativa nonché gestionale e funzionale.
Pertanto i servizi di farmacia non mantengono alcun rapporto gerarchico con il settore farmaceutico, essendo logisticamente coordinati dalle direzioni sanitarie di presidio (dirigente sanitario di presidio - direttore sanitario).
Il rapporto con il settore farmaceutico è di stretta collaborazione e di partecipazione attiva finalizzata alle scelte programmatiche per quanto riguarda i capitolati tecnici per l'acquisto farmaci e quanto altro di competenza che dovrà avvenire con gara unica per tutta l'AUSL.
Ai compiti previsti dal D.P.R. n. 128/69, che sono rigorosamente mantenuti si vanno ad aggiungere i compiti individuati dalle linee guida e dai criteri per l'accreditamento (D.P.Rep. 14 gennaio 1997) nonché l'attuazione di piani per il controllo delle infezioni ospedaliere.
Distretto
L'AUSL provinciale assicura, utilizzando le proprie strutture extra ospedaliere, le seguenti prestazioni:
— approvvigionamento e distribuzione dei farmaci, presidi medico chirurgici del materiale sanitario e quanto altro di competenza del settore alle strutture extraospedaliere (poliambulatori, consultori, guardie mediche, etc.);
— assistenza integrativa con fornitura dei prodotti dietetici dei presidi sanitari e quanto altro previsto dalla normativa vigente agli aventi diritto;
—  dispensazione diretta all'utenza dei farmaci secondo quanto previsto dalla normativa vigente sia nazionale che regionale come:
—  farmaci della fascia 2ª;
—  prodotti per la fibrosi cistica
—  prodotti per emofilici;
—  prodotti per talassemici;
— ossigenoterapia domiciliare;
—  assistenza domiciliare;
—  altri.
Tale tipo di assistenza e prestazioni verrà assicurata dalle unità operative farmaceutiche (UU.OO.FF.) di distretto - AUSL.
Le unità operative farmaceutiche (UU.OO.FF.) di distret to/AUSL, gestite e dirette da almeno un farmacista, dovranno essere individuate nell'ambito dei poliambulatori laddove esistono, ovvero delle farmacie degli ex presidi ospedalieri manicomiali le quali non dovranno essere soppresse ma riconvertite appunto in UU.OO.FF. di AUSL;
Per i presidi ospedalieri con posti letto inferiori a 120 e che dovranno essere riconvertiti, la farmacia ospedaliera, a discrezione del direttore generale valutati i costi benefici, potrà non essere soppressa ma eventualmente mantenuta e riconvertita in U.O.F. per assicurare l'assistenza alla neo struttura e le prestazioni di distretto/AUSL.
Aziende ospedaliere
FARMACIE
La farmacia nell'ambito delle aziende ospedaliere mantiene la propria autonomia funzionale, gestionale, organizzativa.
L'organizzazione, ai sensi dell'art. 29, legge n. 30/93, dovrà essere di natura dipartimentale istituendosi quindi il: "Dipartimento dell'assistenza farmaceutica" che potrà, in base alle dimensioni ed esigenze dell'azienda, essere così articolato:
—  unità operativa di "Farmacia ospedaliera";
—  unità operativa di "Laboratorio farmaceutico nutrizionale galenica";
—  unità operativa di "Centro documentazione farmaco";
— modulo organizzativo funzionale "controllo di gestione - acquisti".
UNITÀ OPERATIVA "FARMACIA OSPEDALIERA"
Diretta da un dirigente di 2° livello svolge le attività classiche della farmacia già individuate nel D.P.R.n. 128/69 adattati all'attuale realtà e che comunque vengono riconfermate ed integrate dalle linee guida e dai criteri dell'accreditamento D.P.Rep. 14 gennaio 1997 nonché l'attuazione dei piani per il controllo delle infezioni ospedaliere.
Di fatto questa unità operativa:
—  determina i fabbisogni ed i capitolati tecnici per i farmaci, i diagnostici i P.M.C. (presidi medico chirurgici) D.P.R.n. 128/86 e successive modifiche, nonché del materiale sanitario;
— ricezione dei prodotti e loro controllo di qualità;
—  gestione magazzino e depositi;
— distribuzione - consegne;
—  logistica;
—  attività di farmacia ambulatoriale;
—  vigilanza ed attività ispettiva.
UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO FARMACEUTICO NUTRIZIONALE E GALENICA
Responsabile: farmacista dirigente 2° livello.
Attività: affronta le problematiche inerenti la farmacoterapia, farmaco cinetica ma anche la nutrizione artificiale ed altro con attività di laboratorio per la produzione farmaci ed in particolare:
—  preparazioni nutrizionali enterali e parenterali;
—  preparati antiblastici;
—  prodotti e miscele infusionali;
—  farmaci monodose come antibiotici;
—  galenica magistrale e specialistica;
— disinfettanti, antisettici e sterilizzanti;
—  farmacoepidemiologia ospedaliera;
UNITÀ OPERATIVA CENTRO DOCUMENTAZIONE FARMACO
Responsabile: farmacista dirigente 2° livello
Attività:
—  centro di informazione e documentazione farmaco;
—  informazione ed aggiornamento permanente al corpo sanitario per tutto quanto concerne il "settore farmaco" (farmaci veri e propri, p.m.c., dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario in genere, disinfettanti, antisettici, sterilizzanti etc.);
—  attività di informazione e documentazione ai pazienti e comunque all'utenza sulle terapie prescritte nonché delle attrezzature biomedicali ad esse associate come ventilatori polmonari, pompe di infusione etc.;
—  predisposizione atti, organizzazione, vigilanza, statistica ed analisi dati dei protocolli terapeutici sperimentali in collaborazione con la direzione sanitaria;
—  attività di segreteria, documentazione analisi dati e organizzazione delle commissioni e comitati;
— etica e sperimentazione clinica;
— prontuario terapeutico;
—  infezioni ospedaliere;
—  prontuario p.m.c.;
—  prontuario diagnostici;
—  capo dipartimento e modulo controllo gestione-acquisti.
Fra i dirigenti di 2° livello viene nominato il capodipartimento che avrà compiti di coordinamento delle unità operative che operano con autonomia funzionale ai sensi della legge regionale n. 30/93.
Il capodipartimento dirigerà il "Modulo controllo di gestione e acquisti" collaborato da un dirigente amministrativo.
Attività:
—  analisi consumi;
—  analisi spesa;
—  budget farmacia e budget reparti;
—  centro di costo;
— analisi costi DRG,s;
—  progetti di farmacoeconomia;
— sistema informativo;
—  procedure amministrative forniture;
—  procedure amministrative gare;
— ordini e fatture.

Allegato 1
ORGANIZZAZIONE GERARCHICO-FUNZIONALE DELLE USL

(Si omette l'allegato)

Allegato 2
ORGANIZZAZIONE SETTORE FARMACEUTICO

(Si omette l'allegato)

Allegato 3
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE FARMACO
DISTRETTO

(Si omette l'allegato)

Allegato 4
PRESTAZIONI DELLE UNITA' OPERATIVE DI DISTRETTO O INTERDISTRETTO

(Si omette l'allegato)

Allegato 5
LABORATORIO FARMACEUTICO DI NUTRIZIONE PARENTERALE/ENTERALE

(Si omette l'allegato)

Allegato 6
AUSL PROVINCIALE LABORATORIO FARMACEUTICO N.P.E.

(Si omette l'allegato)

Allegato 7
AZIENDA OSPEDALIERA
DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

(Si omette l'allegato)

(98.13.663)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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