REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 23 MAGGIO 1998 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

DECRETO 1 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente nei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana  pag.


DECRETO 1 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio interessanti le manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume, ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso  pag. 23 


DECRETO 6 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante, ricadente nel territorio comunale di Francavilla di Sicilia  pag. 30 


DECRETO 6 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Biancavilla interessata dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla  pag. 35 

Assessorato della sanità

DECRETO 7 maggio 1998.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 1998.
  pag. 39 


DECRETO 15 maggio 1998.
Pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, al 31 dicembre 1995  pag. 41 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadente nel territorio dei comuni di Cefalà Diana e Villafrati  pag. 52 


DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari.  pag. 59 


DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio dell'isola di Ustica  pag. 65 


DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Serre di Ciminna, ricadente nel territorio del comune di Ciminna.  pag. 70 


DECRETO 20 novembre 1997.
Affidamento della gestione della riserva Cavagrande del Cassibile all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.  pag. 78 

Assessorato del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 6 aprile 1998.
Tariffe delle autolinee suburbane ed extraurbane nel territorio della Regione  pag. 79 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Legambiente - Comitato regionale siciliano ed altra c/ Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana  pag. 81 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Palermo  pag. 85 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta al progetto relativo a lavori di sistemazione di alcune strade nel comune di S. Domenica Vittoria  pag. 85 
Variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di San Salvatore di Fitalia  pag. 85 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 4 maggio 1998, n. 255.
Legge regionale n. 65 del 27 settembre 1995 - Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura - Circolare applicativa per il settore apistico  pag. 85 

CIRCOLARE 4 maggio 1998, n. 256.
Programma operativo plurifondo 1994/99. Modulistica relativa alla misura 9.3 - Azioni a sostegno dell'apicoltura  pag. 91 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 310.
Mobilità nei e tra i progetti di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 - Riapertura dei termini  pag. 95 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di S. Giovanni La Punta.
Statuto del comune diAcicatena (Modifiche).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 1 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente nei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R 805/75;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5436 del 20 marzo 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;
Visto il verbale della seduta del 27 giugno 1996, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha individuato come area di notevole interesse paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una porzione di territorio a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente tra i fiumi Imera Meridionale e Salso e comprendente i comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana;
Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Alimena dall'8 luglio 1996 all'8 ottobre 1996; Blufi dal 10 luglio 1996 al 10 ottobre 1996; Bompietro dal 10 luglio 1996 al 10 ottobre 1996; Castellana Sicula dal 9 luglio 1996 al 9 ottobre 1996; Petralia Soprana dal 9 luglio 1996 al 9 ottobre 1996; Petralia Sottana dal 5 luglio 1996 al 3 ottobre 1996;
Considerato che con decreto n. 1489 del 9 novembre 1989, è stato istituito, ai sensi della legge regionale n. 6 maggio 1981, n. 98, e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, il "Parco regionale naturale delle Madonie";
Considerato che con decreto n. 2272 del 17 maggio 1989 è stata vincolata, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina;
Considerato che con decreto n. 5479 del 6 marzo 1996 è stata ugualmente dichiarata di notevole interesse paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/39, l'area limitrofa a sud-ovest al Parco delle Madonie ricadente nei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa;
Considerato che l'area in esame presenta emergenze naturali, paesaggistiche e floro-faunistiche di eccezionale rilievo e che, pertanto, essa rimane assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Ritenuto che l'anzidetta proposta assolve la funzione di uniformare dal punto di vista della tutela ambientale territori aventi caratteristiche ambientali equivalenti, il cui interesse pubblico paesaggistico viene dichiarato con modalità identiche.
In particolare, si intende assicurare adeguata tutela a un ambiente naturale compatto ed omogeneo, che ingloba gli interi territori comunali di Alimena, Blufi e Bompietro per intero e parte dei comprensori di Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, dichiarando il pubblico interesse ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 della porzione di territorio adiacente al Parco delle Madonie, non ancora aggredita da cospicui fenomeni di cementificazione, peraltro ben possibili, che, se incontrollati determinerebbero un'irreparabile alterazione dell'aspetto originario dei luoghi;
Ritenute oltremodo congrue le motivazioni della proposta di vincolo, che comprende un'area che include il limite sud orientale della provincia di Palermo, lungo il confine con le provincie di Caltanissetta ed Enna.
In particolare, la delimitazione del territorio in argomento, partendo da Castellana Sicula, percorre in senso orario una linea ideale che si distacca per 300 m. a valle della SS 120 e che coincide in parte con il confine della zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/39 con il citato decreto n. 2272/89. La perimetrazione procede sino all'intersezione con il confine comunale di Geraci Siculo al Km. 72 della S.S. 120 per seguire, quindi, il confine comunale che separa Petralia Soprana da Geraci Siculo fino a quota 881, Petralia Soprana da Gangi fino a quota 798, Alimena da Gangi fino a quota 831, e infine la frazione di Petralia Soprana da Gangi, fino ad intersecare il confine provinciale di Enna. Prosegue ancora lungo il confine provinciale che separa la frazione di Petralia Soprana da Enna fino a quota 362, e da qui fino ad incrociare il confine provinciale di Caltanissetta a quota 346, nei pressi della masseria Ficuzza; quindi corre lungo il confine tra la provincia di Caltanissetta e il comune di Alimena fino a raggiungere il confine tra Petralia Soprana e Caltanissetta.
All'altezza di Portelia dell'Infemo la perimetrazione dell'area in questione abbandona il confine provinciale di Caltanissetta e procede seguendo il tracciato della strada che attraversa il territorio di Petralia Sottana per giungere in contrada Portella del Morto, al confine tra Resuttano e Petralia Sottana; prosegue poi fino al vallone San Giorgio a quota 506 e, risalito questo vallone lungo il corso del torrente Avanella, interseca la S.S. 120 all'altezza della sorgente Frazucchi nel territorio di Castellana Sicula fino a ricongiungersi con il punto di partenza;
Considerato che la suddetta perimetrazione corrisponde alle valli dell'Alto Salso e dell'Imera, le quali rappresentano un unicum, non soltanto dal punto di vista geomorfologico, ma anche da quello storico-antropologico: tangibilmente, infatti, le creste montuose che chiudono i valloni dell'Imera Meridionale e del Salso hanno conferito a detti territori uno sviluppo unitario, che nei secoli si è connotato per la compattezza del tessuto sociale.
Il paesaggio è caratterizzato dai rilievi delle Madonie meridionali, che degradano dolcemente verso il Mare Mediterraneo: esso si manifesta in una sequenza di suggestivi quadri naturali, godibili dalle sommità delle colline e dai numerosi percorsi che, districandosi da un vallone all'altro, consentono di apprezzare l'amenità dei luoghi. Si propongono allo sguardo fonti d'acqua, torrenti e fiumi, mentre una vegetazione varia e differenziata in dipendenza delle altimetrie, degli ecosistemi, della vicinanza ai borghi e ai nuclei abitativi (tamerici, frassini, giunchi, rovi, querce, etc.), sia in forma spontanea che nei coltivi, lascia percepire la vitalità di questo ambiente agreste, dove rimangono tangibili i trascorsi eventi storici e temporali.
Sull'Imera, nel territorio comunale di Castellana Sicula, sorgono le borgate storiche di Calcarelli, Nociazzi e Catalani, nonché una fitta catena di mulini ed abbeveratoi che origina un'immagine di acqua continuamente filtrante e rotante sul territorio, caduta giù dagli alti rilievi che lo chiudono a nord per scorrere nella profonda valle dove i borghi si susseguono in una maglia invisibile di antropizzazione diffusa.
Analogamente, ad est, si apre a ventaglio sul Salso la corona montuosa da dove esso scaturisce, arabescata di contrade e nuclei abitati direttamente legati allo scorrere del fiume, che è il motivo conduttore della vita di queste comunità.
La viabilità interna è costituita in massima parte da una rete secondaria di strade e trazzere che collegano le numerosissime frazioni, contrade, borgate e case sparse per tutta l'estensione del territorio.
Il paesaggio, prevalentemente agricolo, è caratterizzato da colture di tipo cerealicolo ed in particolare fave, frumento e foraggi; diffuso è l'allevamento di ovini, suini e bovini, sia nelle forme di grosse mandrie, che nella conduzione di aziende di tipo familiare.
La valle ha con l'altopiano un rapporto antico, che si apprezza nel perdurare della transumanza, quando, nella stagione delle "restucce", i vaccari delle valli ormai brulle si trasferiscono con le loro mandrie nelle valli più alte e più umide, dove l'erba assicura un buon pascolo. La spazialità dei campi, frazionati in un vasto mosaico le cui tessere corrispondono alle varie proprietà, viene accentrata dalla grande luminosità irradiata puntualmente e il cui cromatismo muta con il susseguirsi delle stagioni; così che le campagne si mostrano con un vivace colore porpora a maggio quando la pianta del fieno (sulla) è fiorita, per poi assumere un luminosissimo giallo oro nel periodo estivo, quando i campi sono ricchi di messi, e quindi svelare il colore della terra, disegnata dai solchi degli aratri dopo il raccolto, infine i campi si colorano di verde quando sono ricoperti di erba e ricomincia il ciclo stagionale della crescita del grano.
Il territorio preso in esame nella proposta di vincolo paesaggistico è racchiuso tra l'Imera Meridionale ed il Salso (Acqua Amara), i quali, riunendosi, si chiudono ad imbuto e delimitano due ampie vallate aventi caratteri omogenei e che possono essere considerate come l'impluvio delle cime madonite: esse costituiscono un'entità naturale, antropologica, storica, economica e sociale difficilmente scorporabile e scientificamente inscindibile.
Il fiume Salso, un tempo ricco di anguille, è lungo 144 Km.; esso nasce dalle Madonie, presso Portella dei Bifolchi a circa 1350 mt. di altitudine, con il nome di Fiume di Petralia, attraversa con un corso tortuoso la Piana di Licata e sfocia nel Mediterraneo a sud di Licata. Oltre ad essere il limite amministrativo di comuni e province, il Salso e sempre stato ed è ancora l'elemento geografico di confine tra la Sicilia, orientale e l'occidentale.
Il suo nome deriva dai terreni ricchi di salgemma in cui il fiume si addentra prima di giungere alle coste meridionali; esso era quindi la "via del sale" per le carovane arabe che seguendo il percorso del fiume lungo le trazzere parallele, andavano a rifornirsi nelle miniere di salgemma, e attraversato Raffo, punto obbligato di passaggio e di ristoro, giungevano dal "Passo della lettiga" nell'antichissima località detta "Pirina", oggi forse identificabile con la borgata di "Pira". Gli arabi hanno qui lasciato molte tracce della loro cultura come si può riscontrare nei manufatti, ma anche nel modo di vestire dei contadini, nel linguaggio, nel riserbo e nella sottomissione della donna all'uomo, nel modo di usare lo scialle e di pettinarsi, nei lamenti, nei canti e negli stessi nomi imposti alle terre dove essi si soffermavano.
Prima ancora, il fiume Salso era stato l'autostrada percorsa dai mercanti di ossidiana prima e dai Greci poi, che ne fecero uno dei principali strumenti per la loro penetrazione; e, in epoca più recente, anche i normanni, gli angioini e gli aragonesi hanno lasciato tangibili testimonianze del loro passaggio.
In particolare, si possono cogliere evidenti impronte della civiltà aragonese a Salici, a Addauro e a Principato (Petralia Soprana): lì antiche residenze nobiliari in pietra con cipressi posti quasi a loro sentinella, qui balconi con splendide inferriate in ferro battuto e fiori di ferro agli angoli.
Il Salso costituisce la massima emergenza paesaggistica dell'area presa in considerazione, cui fanno da sfondo naturale le alte e incombenti vette delle Madonie, che, con le loro candide cime innevate, creano nel periodo invernale uno straordinario e suggestivo scenario in conflitto con i verdissimi pascoli delle valli.
La zona delimitata, oltre ad avere una notevole importanza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, anche per la presenza delle numerose balze che la caratterizzano, presenta numerose altre valenze di tipo architettonico e archeologico: sono infatti presenti numerosi siti archeologici, in parte evidenziati ed in parte ancora in fase di studio, specialmente nella zona più a sud, nel territorio di Alimena. Rilevante è inoltre l'interesse antropologico del territorio, soprattutto per la massiccia presenza di borgate e di case sparse, caratteristiche semplici abitazioni in pietra che fanno parte integrante di un territorio nel quale sembrano esistere da sempre.
Fanno parte del paesaggio anche i numerosi pozzi scavati nei campi e ricoperti in pietra ed i cumuli di pietre che denunziano la presenza continua dell'uomo che strappa alle zolle ogni centimetro per rendere la terra produttiva e trarne sostentamento, senza però alterare l'aspetto dei luoghi, così che il paesaggio, pur mutando continuamente, sembra sempre rimanere lo stesso, sereno e silente.
Anche i rapporti sociali ed economici rimangono legati strettamente alla fisicità della valle, che diviene "piazza", luogo d'incontro e di scambio, di rapporti interpersonali che si concretizzano nello spostamento da una contrada all'altra per la conduzione dei propri poderi, nel susseguirsi delle feste di borgata, a cui partecipano in massa tutte le altre, nella fitta rete di matrimoni che legano a catena un borgo con un altro e via di seguito fino a chiudere la maglia, così che ognuno sente come proprio l'intero territorio della valle. Gli stretti rapporti e scambi esistenti tra i vari centri, borghi e frazioni vengono istituzionalizzati appunto mediante i matrimoni, che tessono nel territorio una fitta rete di relazioni derivanti dagli interessi sorti per la cura dei poderi ereditati altrove e divenuti propri nella percezione visuale.
Tutte le antiche borgate avevano con il loro centro un rapporto di stile medievale: la parte dominante della società era accentrata nel paese, mentre i ceti più poveri, erano relegati nelle borgate. in un rapporto di distinzione di qualità dei rapporti sociali.
La classe nobiliare ha legato storicamente a sé quella contadina in un rapporto apparentemente egualitario, ma di tipo funzionale, concedendo la possibilità di edificare e di potere fruire, anche in quantità minima, dei prodotti della terra.
E' questo, quindi, un ambiente naturale in cui affiorano le caratteristiche di una antica cultura contadina che, attivamente presente, mostra la sua laboriosità, la solidarietà, la generosità, la semplicità e le buone maniere, il rispetto per le persone, per le cose e per la natura, la condivisione dei sentimenti di gioia e di dolore, caratteristiche queste che la rapida trasformazione sociale, avvenuta in tempi relativamente recenti, tende a sopprimere e relegare al ruolo di arretratezza.
La valle del Salso e dell'Imera presenta inconfutabilmente un paesaggio luminoso e gradevole, fortemente caratterizzato e differenziato da altre zone brulle dell'entroterra siciliano: spazi e luci, vuoti e presenza umana, tracciano una mappa che il tempo non ha ancora modificato, grazie anche alla distanza e all'isolamento rispetto ad aree fortemente antropizzate e degradate.
Questo territorio merita, pertanto, un intervento di salvaguardia e tutela per il mantenimento di un'oasi naturale contrapposta al degrado generalizzato che minaccia inesorabilmente la storia, la tradizione e la cultura dei luoghi; tutela che tuttavia non deve risolversi nell'acritica ibernazione di tutto quanto il tempo e la storia hanno lasciato come loro testimonianza e di tutto quanto la naturale trasformazione ha determinato nella formazione della valle.
Scopo di questa, così come di ogni altra azione di salvaguardia ambientale, è principalmente quello di prevenire l'eventuale dilagare di costruzioni prive di qualità architettoniche, incompatibili con il notevole interesse paesaggistico del contesto ambientale perché non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali, alle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi, che tuttavia certamente e inevitabilmente subiranno delle trasformazioni per mano dell'uomo.
La futura trasformazione dell'ambiente dovrà quindi essere programmata, regolata e controllata in maniera congrua, evitando che le testimonianze storiche e le bellezze naturali possano subire quelle manomissioni irreversibili che hanno investito tante parti del territorio siciliano e in particolare, proprio i margini settentrionali, nei pressi del bivio Madonnuzza. Da qui, infatti, un insediamento dichiarato produttivo ha cominciato a dilagare nelle valli sottostanti, continuando a riproporre tipologie estranee al contesto e architettonicamente squalificate; e altre aree di espansione, seppure caratterizzate da volumetrie di proporzioni ridotte rispetto a quelle della sella di Madonnuzza, emergono purtroppo nel territorio sia per i materiali adottati che per il modo di rapportarsi coi nuclei storici preesistenti: si pensi all'espansione di Fasanò verso la valle di Saccù oppure ai recenti insediamenti periferici di Alimena.
Alcuni interventi costruttivi estranei alla cultura dei luoghi trovano ragione d'essere nella necessità di adeguare i vecchi fabbricati alle attuali esigenze funzionali e statiche: ma ciò sovente si traduce in opere del tutto inadeguate alla realtà del territorio. I paramenti murari vengono così sistematicamente sottoposti all'introduzione lacerante di cordoli in cemento armato di sopraelevazioni e di ampliamenti improntati alla massima approssimazione costruttiva, con l'effetto di squalificare i centri abitati, privati delle loro caratteristiche originarie;
Viste le opposizioni ritualmente avanzate avverso la suddetta proposta, e precisamente:
1) opposizione avanzata dall'ing. Giuseppe Marino, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Soc. cons. a.r.l. diga di Blufi, che, con atto datato 4 ottobre 1996, premesso di essere affidataria dei lavori di costruzione della c.d. diga di Blufi e quindi legittimata a proporre opposizione avverso la proposta di vincolo paesaggistico di tale località, rileva il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la commissione proponente: essa infatti non ha considerato che, dall'inizio del 1991, è stato impiantato il cantiere per la costruzione della c.d. diga di Blufi, opere rilevantissime, che sono immediatamente visibili e che daranno vita, a seguito della costruzione della diga a una radicale modificazione dell'asta dell'Imera Meridionale, da Mulino Oliva sino alla confluenza del torrente Maimone, che verrà coperta dall'invaso.
La proposta è carente anche riguardo alle cave dalle quali è prevista l'estrazione del materiale necessario per la formazione dello sbarramento: viene infatti indicata solo quella in località Cozzo Celsi, in territorio di Petralia Sottana, mentre non sono menzionate altre cave dalle quali bisognerà approvvigionarsi del materiale per la diga;
2) opposizione avanzata con nota n. 4373 datata 4 ottobre 1996 dal sindaco di Blufi, il quale, premessa una ricostruzione delle competenze e delle funzioni esercitate nella Regione siciliana in materia di tutela dell'ambiente, rileva che rimane ancora incompresa, anche a causa della frammentazione dei poteri, la "filosofia" dei beni culturali e ambientali, dalla cui gestione rimangono incomprensibilmente esclusi gli enti locali.
In particolare, la contestata proposta, che ha comportato il vincolo paesaggistico sull'intero territorio blufese senza alcun contatto preliminare con l'amministrazione comunale, sarebbe oltremodo lesiva degli interessi delle comunità interessate.
Risulterebbe infatti soggetto alle misure di salvaguardia della legge n. 1497/39 l'intero abitato di Blufi, privo in realtà di qualsiasi valore estetico o tradizionale, e comunque già oggetto di specifica considerazione da parte dell'amministrazione comunale, la quale, se consultata, sarebbe stata in grado di collaborare alla definizione delle aree meritevoli di tutela.
Queste, per il comune di Blufi, coinciderebbero con le zone territoriali omogenee "E" - verde agricolo, nonché con l'area circostante il complesso monumentale santuario Madonna dell'Olio, da proteggere come preminente emergenza architettonica e storico-religiosa delle Madonie.
Da rigettare è invece la proposta di tutela ai sensi della legge n. 1497/39 dell'intero territorio comunale, dalla quale debbono essere stralciate quelle aree degli agglomerati urbani costituenti le zone territoriali omogenee, come delimitate nelle previsioni dello strumento urbanistico ai sensi del D.M. n. 1444/68, in conformità a, quanto del resto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 431/85.
Il comune di Blufi, che chiede di essere sentito e di collaborare alla ridefinizione del perimetro del vincolo, fa presente di potere introdurre nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico norme d'uso e di valorizzazione ambientale idonee a assicurare, in sede di rilascio della concessione ad edificare, il rispetto delle valenze paesaggistiche presenti nelle aree considerate;
3)  osservazioni avanzate con nota n. 17380 del 4 ottobre 1996 dal prof. Vincenzo Liguori, nella qualità di commissario straordinario pro-tempore dell'Ente acquedotti siciliano, detentore per il demanio della Regione siciliana dei siti occorrenti alla realizzazione della diga e del serbatoio di Blufi.
L'E.A.S. ha in avanzato corso di esecuzione la realizzazione del sistema acquedottistico di Blufi, interventi assai rilevanti e complessi.
In particolare, la costruzione della diga di Blufi è stata dichiarata opera di pubblica utilità urgente ed indifferibile con decreto lavori pubblici 29 marzo 1989, n. 360/6; la diga e l'acquedotto di Blufi sono stati dichiarati dalla Giunta regionale con delibera 9 agosto 1994, n. 369 opera strategica e priva di alternative per l'alimentazione idropotabile di una zona critica della Sicilia.
In questa veste, l'ente rileva preliminarmente che la commissione che ha formulato la proposta di vincolo risulta irregolarmente costituita, perché di essa dovevano far parte, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1497/39, i sindaci dei comuni interessati, nonché i rappresentanti di particolari categorie professionali, soggetti istituzionali della cui presenza non vi è traccia nei verbali della presenza né di questi soggetti istituzionali, con la conseguente nullità della proposta adottata da tale organo.
Gli elementi del territorio da vincolare, così come elencati nelle relazioni allegate alla proposta contestata, non coincidono con quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 1497/39: infatti, i beni archeologici e paleontologici sono tutelati dalla legge n. 1089/39, e così pure i bagli storici e i beni di interesse storico e artistico; mentre la geomorfologia e la idrografia sono protette dalla normativa sulla difesa del suolo, contenuta nella legge 18 maggio 1989, n. 183, che non attribuisce alcuna funzione alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Anche la tutela geoambientale, sulla quale si diffonde la proposta contestata, sembra esulare dalle funzioni della protezione del paesaggio: in ogni caso, la descrizione dell'attività estrattiva assunta dalla commissione non corrisponde alla realtà dei fatti ed è quindi paradigmatica dell'inattendibilità degli accertamenti su cui si fonda la proposta di vincolo, la cui motivazione risulterebbe quindi retorica, ricca di argomenti tecnico-scientifici, che però non coincidono con gli elementi di notevole interesse pubblico richiesti dalla legge n. 1497/39 per l'apposizione di un vincolo di tutela.
La relazione risulterebbe tra l'altro quanto mai svincolata dallo stato dei luoghi: essa esalta la organizzazione arcadica della vita sociale ed economica all'interno della valle, ma tace della presenza dell'autostrada A19 che attraversa il territorio che si vuole tutelare e tace parimenti della disoccupazione, che avrebbe raggiunto valori superiori al 50% della forza lavoro.
Il vincolo, insieme alla disposizione contenuta nella legge regionale n. 24/91, che vieta il rilascio di autorizzazioni a cavare in siti ove è apposto il vincolo della legge n. 1497/39, renderebbe ineseguibile il completamento dell'acquedotto e della diga di Blufi e l'apertura delle cave occorrenti per la sua costruzione, opera di interesse generale, dichiarata di pubblica utilità e urgenza. Il pubblico interesse affermato dalla proposta si porrebbe così in aperta contraddizione con quello, altrettanto rilevante, all'esecuzione di tale importante infrastruttura dichiarata di valore strategico dal Governo regionale; e ciò in aperto dispregio dell'art. 13 della legge n. 1497/39;
4) opposizione avanzata dal sindaco di Bompietro con nota n. 5519 datata 7 ottobre 1996.
L'opponente rileva che tutti i comuni delle Madonie sono stati già interessati dal vastissimo vincolo pesaggistico precedentemente adottato e, in larga parte, essi sono ricompresi all'interno del Parco delle Madonie; i vincoli della c.d. legge Galasso e quelli urbanistici di protezione delle coste dei boschi concorrono a definire un vasto quadro di divieti, ai quali sia aggiunge la proposta di vincolo contestata, che, inopinatamente, contraddicendo il precedente vincolo paesistico delle Madonie, comprende anche il territorio di Bompietro.
La proposta di vincolo non corrisponderebbe ad alcun particolare carattere di pregio del paesaggio, spopolato da un'emigrazione massiccia, frutto della depressione dell'economia rurale, che mal può sopportare i costi indotti dalla tutela paesaggistica ai limitati, ma pur sempre necessari, interventi edilizi.
Il comune opponente osserva quindi che il vincolo d'insieme di cui al decreto assessoriale del 17 maggio 1989 aveva espressamente escluso un'isola formata dai territori dei comuni di Blufi, Bompietro, Alimena e dalle contigue cimose di terreni marginali di Castellana Sicula, Petralia Soprana e Sottana; in tal modo veniva espresso, sostanzialmente, un giudizio di non esteticità di tali territori, che, al contrario vengano adesso dichiarati di pubblico interesse paesaggistico senza che la commissione abbia ritenuto di fornire un'ampia e dettagliata motivazione dei motivi di questa inversione di tendenza, decisamente contraddittoria e illogica rispetto agli atti precedenti.
La relazione storico-tecnica posta a fondamento della proposta, se illustrare i vari lineamenti del territorio, non dà conto delle modalità attraverso le quali il vincolo intende incidere positivamente su tali elementi di pregio, che la proposta si limita quindi a elencare.
Resta ad esempio inspiegato in che modo il vincolo paesaggistico possa incidere su un territorio che viene descritto in stato di diffuso dissesto, situazione questa che giustificherebbe l'intervento del competente ufficio del Genio civile, ma che rende viziata per sviamento di potere una proposta di vincolo così motivata.
Le due cave in esercizio, evocate nella relazione come concause del dissesto geologico, non giustificano la proposta di vincolo, perché la Soprintendenza sarebbe potuta intervenire comunque, anche senza apporre un vincolo di bellezza d'insieme, per arginare i dissesti creati da quelle attività estrattive (artt. 8 e 11 della legge n. 1497/39).
La citata relazione sarebbe poi carente di una scheda dalla quale poteva evincersi la critica realtà socio-economica del territorio da vincolare e, in particolare, l'assenza di una concreta attività edilizia o industriale e, quindi, l'insussistenza di possibili manomissioni del territorio agricolo.
Sotto questo profilo, la proposta di vincolo comporterebbe limiti esiziali alle attività economiche, che necessitano invece di incentivazioni e sostegni;
5)  osservazioni avanzate dal sindaco di Alimena, che, con nota n. 6238 datata 7 ottobre 1996, ripete e ribadisce quanto rappresentato dal sindaco del comune di Bompietro;
6)  opposizione avanzata dal sindaco di Petralia Soprana, che, con nota n. 10482 datata 4 ottobre 1996, afferma che l'apposizione di un vincolo indiscriminato su tutto il territorio si risolverebbe nell'istituzione di un centro di potere assolutamente sterile, e, riteniamo senza alcuna valenza di efficacia.
Secondo l'opponente, infatti, le comunità madonite sono le migliori garanti della conservazione del loro territorio, nel quale non si sono mai riscontrati grandi fenomeni di abusivismo; al contrario, sono state le grandi infrastrutture, realizzate dallo Stato o dalla Regione, ad arrecare danni gravissimi al paesaggio, ai quali nessun vincolo è mai stato in condizione di porre argine o rimedio.
In realtà, l'indiscriminato vincolo paesaggistico sarebbe quanto mai penalizzante per l'economia locale, incentiverebbe l'esodo che ha colpito la comunità di Petralia, che perde circa 70 residenti l'anno, e soprattutto costituirebbe una grave lesione dei poteri della amministrazione locale, delegata per legge alla pianificazione territoriale: infatti la Soprintendenza diverrebbe la pianificatrice dell'assetto territoriale comunale, mortificando con ritardi, pastoie e vessazioni le popolazioni madonite.
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo, prodotte con la nota n. 962 del 25 luglio 1997, dove tra l'altro è cenno di alcune istanze miranti alla salvaguardia paesaggistica o monumentale del territorio in argomento, e precisamente:
—  nota prot. n. 264 del 25 ottobre 1993 del comune di Blufi, contenente la richiesta di apporre un vincolo ai sensi della legge n. 1089/39 sull'area in cui ricade il complesso monastico della Madonna dell'Olio;
—  nota del 21 settembre 1993, con la quale l'associazione culturale Nuciforo di Alimena ha richiesto di apporre un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 su una porzione del territorio di Alimena a ridosso del centro abitato, e successivi solleciti della stessa associazione;
—  nota prot. n. 2711 del 2 marzo 1994, con la quale il comune di Castellana Sicula ha richiesto l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/39 su una porzione del territorio del suddetto comune che non era stata inglobata nel vincolo di cui al decreto n. 1489 del 9 novembre 1989;
Accertato che per la definizione della proposta di vincolo i tecnici della Soprintendenza hanno effettuato diversi sopralluoghi e acquisito molteplici studi del territorio, miranti alla conoscenza dei diversi aspetti del territorio, considerato dal punto di vista geomorfologico, naturalistico, etnoantropologico, storico-artistico e archeologico. Anche i componenti della commissione per la protezione delle bellezze naturali hanno effettuato una ricognizione dell'area da vincolare;
Ritenute infondate le argomentazioni e le censure alla proposta di vincolo palesate nelle suesposte opposizioni e osservazioni.
In particolare si rileva che:
A) come ebbe modo di osservare la Corte costituzionale con la nota decisione n. 15 del 1968, i provvedimenti dichiarativi del pubblico interesse paesaggistico di una data area non hanno natura espropriativa, perché rientrano tra gli atti con i quali la pubblica amministrazione, accertata una qualità insita in un determinato bene, che preesiste all'insorgere di qualsiasi pretesa giuridica sullo stesso, ne fa' discendere le conseguenze previste dall'ordinamento, che ha posto la protezione del paesaggio tra i principi fondamentali della Costituzione.
E le conseguenze del vincolo si risolvono, per legge, nella subordinazione degli interventi che possono modificare l'aspetto dei luoghi al preventivo nulla osta dell'autorità sovraordinata: non si tratta quindi di un divieto assoluto di edificazione, ma di un vincolo di controllo, che in linea di principio non impedisce la realizzazione di nessun tipo di progettualità, fermo restando che gli interventi sottoposti al parere della Sovraintendenza dovranno rispettare la qualità del paesaggio protetto, secondo quanto espresso dalle motivazioni della proposta di vincolo.
Nessun divieto impedisce, per le stesse ragioni, la prosecuzione delle opere e delle attività legittimamente intraprese prima dell'entrata in vigore del vincolo, siano esse di rilevante interesse pubblico o meno.
Ne discende che la circostanza che la descrizione del paesaggio effettuata nella proposta avanzata dalla Commissione non abbia adeguatamente considerato l'esistenza del cantiere di una grande opera infrastrutturale e di tutte le cave esistenti, attive o meno, non incide affatto sulla congruità e legittimità della proposta medesima.
Essa infatti costituisce uno strumento di analisi e di salvaguardia dei valori paesistici del territorio, che sussistono comunque, anche con la pur incombente presenza dell'invaso in fase di realizzazione e con la negativa incidenza di pesanti detrattori ambientali quali le cave esercite, che la proposta di vincolo non manca peraltro di sottolineare.
Essa, in particolare, dà conto dell'esistenza della cava in locali Cannatello Garrasia, autorizzata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/80, previo parere favorevole rilasciato nel 1994 dalla Soprintendenza, e di recente in attività; di quella in località Serra S. Filippo, anch'essa a suo tempo regolarmente autorizzata ai sensi della legge regionale n. 127/80, ma da poco fuori esercizio; e infine della cava di sabbia da utilizzare per la costruzione della diga, ricadente in località Cozzo Gelsi ed esercita dalla diga di Blufi soc. cons. a r.l., che è stata autorizzata dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/80, con parere del 1994 e risulta in attività.
Altri progetti di coltivazione di cava, ricadenti nella valle dell'Imera e del Salso, sono stati a suo tempo rigettati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, e in particolare quello destinato a incidere in località Fasanò nel comune di Petralia Soprana, predisposto dalla diga di Blufi soc. cons. a r.l. e rigettato dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/80, con parere del 1991; e la cava prevista dalla diga di Blufi soc. cons. a r.l. in località Balza Areddula nei comuni di Alimena e Bompietro, sulla quale la Soprintendenza si è espressa negativamente con parere del 1993. In sede di elaborazione della proposta di vincolo non si è tenuto conto di questi progetti, che non sono stati approvati, e neppure dell'intendimento frattanto manifestato dalla società diga di Blufi di aprire una cava di conglomerati in località Cozzo Serre Rosse nel comune di Castellana Sicula.
Non si sono parimenti considerate le attività estrattive esercitate abusivamente, e comunque senza il prescritto parere vincolante della Soprintendenza, tra le quali rileva quella ricadente in località Salaci. Al di là del riferimento ai vari progetti approvati o respinti, la pesante incidenza dell'attività estrattiva sul delicato assetto paesistico e geologico della valle è compiutamente valutata nella proposta di vincolo, che, in particolare, rileva come "le cave producono, inevitabilmente, effetti dequalificanti sull'ambiente; gli scavi spesso realizzati nella più assoluta noncuranza del valore estetico del paesaggio, deturpano versanti ben visibili". E' da ritenersi che il sopraggiungere del vincolo non mancherà di introdurre migliori forme di controllo tanto sulle cave in esercizio quanto su quelle non attive. E' noto, a questo riguardo, che la legge regionale n. 24/91 impedisce l'apertura di nuovi fronti di cava in aree dichiarate di interesse paesaggistico, fino all'approvazione del piano regionale dei materiali di cave, la cui predisposizione quella legge voleva presumibilmente sollecitare.
E' evidente peraltro che la potestà di dichiarare il notevole interesse pubblico del paesaggio di una determinata area non è e non può essere impedita né dal perdurante ritardo nella redazione del piano delle cave, né dalle conseguenze che ciò determina sulle attività estrattive, né, infine, dal collegamento tra l'apertura di nuove cave impedita dalla legge regionale n. 24/91 e la realizzazione della diga di Blufi.
Non sfugge la complessità di questo progetto, approvato nel 1987 dal C.T.A.R. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 21/85, la cui esecuzione, dichiarata di rilevante pubblico interesse, è rimasta peraltro a lungo sospesa, né tanto meno l'incidenza sul paesaggio dell'opera ultimata: ma gli opponenti non spiegano perché la preesistenza del cantiere di un'opera pubblica debba escludere l'adozione di misure di salvaguardia di quell'ambiente, esigenza che da questa e altre concomitanti situazioni riesce anzi rafforzata: una precedente situazione di degrado è stata infatti ritenuta (Cons. St. VI, 13 febbraio 1976, n. 87, Cons. St., VI, 11 giugno 1990, n. 600) circostanza che legittima, piuttosto che escludere, l'adozione di provvedimenti atti a porre fine a quella situazione di degrado (opposizioni sub 1 e 3);
B)  la tutela paesistica del territorio regionale è espressamente conferita all'Assessorato dei beni culturali, mentre la disciplina urbanistica rimane nelle attribuzioni comunali.
Questo assunto scaturisce dall'esame delle disposizioni di legge intervenute nel tempo e che hanno comportato l'attribuzione al suddetto Assessorato della esclusiva competenza nel settore del paesaggio, e in particolare dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, che intesta tutte le attribuzioni della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale è titolare delle funzioni previste dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637. Con la legge regionale n. 80/77 è stato quindi individuato un ambito esclusivo di competenza, scelta questa che non appare casuale ed è funzionale al particolare grado di autonomia di cui gode la Regione siciliana, nonché al rango di legge costituzionale dello Statuto, che, all'art. 14, lett. n), enuclea la disciplina del paesaggio tra le materie rimesse in via esclusiva al legislatore regionale.
La tutela del paesaggio è dunque demandata all'Assessorato e ai suoi organi periferici competenti per materia, le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, e, più precisamente, alle loro competenti articolazioni, e cioè le sezioni per i beni paesistici architettonici e ambientali (artt. 2 e 16 della legge regionale n. 116/80), le quali svolgono le funzioni attribuite alle soprintendenze dal D.P.R. n. 805/75. A questi uffici è dunque affidata (art. 31 D.P.R. n. 805/75) la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonché di quelli contemplati da leggi speciali. Il primato dell'interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente, fondato sull'art. 9 della Costituzione e specificatamente affermato dalla legge n. 431/85, comporta che alla tutela del paesaggio viene rimesso di determinare norme minime inderogabili per la gestione del territorio, con funzione di limite ed indirizzo rispetto ai piani urbanistici.
Il vincolo non impedisce tuttavia un successivo approfondimento e recepimento delle problematiche che esso pone da parte degli strumenti urbanistici, i quali sono peraltro del tutto autonomi, anche se la garanzia costituzionale apprestata all'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio conferisce priorità ed urgenza all'adeguamento della pianificazione urbanistica ai suesposti criteri; adempimento questo che non mancherà di essere colto da questa Amministrazione, il cui ufficio periferico manterrà evidentemente con gli enti locali interessati ogni possibile forma di collaborazione, ciò che non è in alcun modo impedito dal vincolo paesistico (opposizione sub 2);
C) la composizione della Commissione per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, riunitasi nella seduta del 27 giugno 1996, è da ritenersi senza meno legittima, in quanto corrispondente ai soggetti che ne fanno parte ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 805/75, norma che è intervenuta, modificandola, sulla previgente disposizione contenuta nella legge n. 1497/39 (opposizione sub 3);
D)  le motivazioni addotte nella relazione allegata alla proposta di vincolo, riferite agli aspetti etno-antropologici, e alle emergenze archeologiche o storico-architettoniche presenti nella valle non sono state le sole a determinare la necessità di tutelare l'ambiente in questione. La descrizione di quei valori infatti rappresenta soltanto una parte delle argomentazioni prese in esame al fine di motivare la validità della proposta.
La legge 8 agosto 1985, n. 431 ha sancito l'espresso superamento del concetto di "bellezza naturale" fatto proprio dalla legge 1497/39. Mentre la concezione sociale, essenzialmente statica, contenuta negli enunciati di quest'ultima legge, comportava una tutela espressa in giudizi di valore estetici e puntuali, e quindi quanto mai astratti e discrezionali, il concetto dinamico di paesaggio espresso dalla legge n. 431/85 determina un'azione di salvaguardia incentrata sulla pianificazione delle trasformazioni assentibili del territorio. Oggetto di tutela è il paesaggio, inteso come la forma del territorio creata dalla società umana che vi si è insediata, e quindi frutto della continua interazione tra la natura e l'uomo; valore dunque che comprende il fatto fisico, oggettivo, ma, al tempo stesso, richiama e postula il continuo processo creativo con il quale viene a configurarsi la percezione visibile del territorio. In tal modo la legge Galasso ha anche introdotto il principio che l'oggetto della tutela debba essere il territorio complessivamente considerato e non più unicamente le bellezze naturali ivi contenute,..."tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese" (circolare Ministero beni culturali ed ambientali n.7472 del 31 agosto 1985, applicazione legge 8 agosto 1985, n. 431).
Ne discende che la tutela paesaggistica deve promuovere i valori ambientali del territorio, con la determinazione non solo di limiti di segno negativo ma anche di prescrizioni positive, di usi privilegiati dei beni. Essa tende quindi a risolversi nella regolamentazione delle scelte d'uso del territorio, considerato nella sua interezza e globalità sotto il profilo morfologico e strutturale. Il superamento del modello "statico-conservativo" che caratterizzava la legge del 1939 e la opzione della legge n. 431/85 per forme di salvaguardia gestionale-dinamica comporta l'evidente necessità di pervenire a una analisi complessiva dell'intero territorio protetto, del quale debbono enuclearsi tutte le componenti paesistiche con le loro interconnessioni e i loro reciproci condizionamenti, al fine di delineare una trama che consenta la effettiva valorizzazione dei beni ambientali. Si rende necessario a tal fine un completo monitoraggio di tipo ambientale-paesaggistico idoneo a indirizzare le scelte che dovranno incidere, direttamente, sulla preservazione e la riscoperta degli elementi strutturali del territorio meritevoli di tutela per il loro valore estetico-culturale, e, indirettamente, sulle opzioni di sviluppo economico e sociale. Per fare ciò occorre procedere il più possibile su vasta scala e per ambiti territoriali omogenei, con una considerazione dell'intero eco-sistema: flora, fauna, regime delle acque, elementi climatici e atmosferici, suolo e sottosuolo, ecc. (opposizione sub 3);
E)  il precedente vincolo dell'area delle Madonie, approvato con decreto n. 2272 del 27 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 2 settembre 1989, non ha inglobato i territori di Blufi, Bompietro e Alimena, non perché essi furono ritenuti in quella sede non meritevoli di tutela e privi di elementi di pregio paesaggistico, ma probabilmente perché le caratteristiche ambientali e geomorfologiche di questi territori risultavano differenti da quelle presenti nel versante madonita, oggetto di quel provvedimento, caratterizzato da un ambiente montano più che collinare (opposizioni sub 4 e 5);
F)  nell'analizzare il paesaggio e le sue trasformazioni le motivazioni del vincolo prendono in considerazione anche la realtà socio-economica della valle. Ma tale valutazione, in corrispondenza ai limiti del potere esercitato da questa Amministrazione, è incentrata sulle risorse naturali e culturali del territorio e sulle loro migliori utilizzazioni, che, trattandosi di beni infungibili, deve avere ad oggetto principale la conservazione delle caratteristiche essenziali dei beni stessi, senza disattendere tuttavia tutte le loro potenzialità.
Spetta ad altri e più specifici strumenti di programmazione indirizzare lo sviluppo socio-economico in modo compatibile con le realtà culturali e paesaggistiche, mediante studi, analisi e raffronti atti a specificare i dati economici del territorio in questione e a proporre concrete soluzioni per lo sviluppo della valle; ed è altrettanto chiaro che ciascun piano o programma deve obbedire alle funzioni che ad esso assegna l'ordinamento. Da questo punto di vista, la meticolosa elencazione degli studi economici dei quali difetterebbe la motivazione della proposta di vincolo, non corrisponde ad alcun criterio, né di legge, non essendo essi imposti da nessuna specifica normativa, né di logica, essendo detti studi del tutto inafferenti la causa del potere esercitato da questa Amministrazione, chiamata a definire l'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio e, quindi, tenuta a individuare secondo criteri scientifici tali risorse, la cui economicità, come beni infungibili di interesse pubblico, comporta la necessità di impedire la loro compromissione a causa di altre confliggenti considerazioni poste in essere da operatori pubblici o privati (opposizioni sub 4 e 5);
G) la necessità di salvaguardare la configurazione del territorio delle valli dell'Imera e del Salso emerge dalla relazione che accompagna la proposta di vincolo, dove è evidenziato l'alto interesse paesaggistico del contesto ambientale in argomento, che deve essere protetto da modificazioni incontrollate. La proposta, prendendo le mosse dall'analisi degli aspetti geologici, morfologici, vegetazionali e storico-testimoniali, nonché delle trasformazioni antropiche, definisce i corretti criteri tecnico-scientifici dello sviluppo compatibile di una zona a rischio dal punto di vista geomorfologico, il cui dissesto può essere evitato grazie ad un'azione di tutela preventiva che valga a impedire i rischi costituiti da un'eventuale ed incontrollata urbanizzazione.
I vizi motivazionali della proposta non hanno in realtà ragion d'essere: soccorre, sul punto, la sentenza del TAR di Palerrno n. 9 del 16 gennaio 1998, dove tra l'altro si rileva che "…la motivazione non costituisce per l'ordinamento un valore in sé, ma solo uno strumento attraverso il quale è possibile perseguire il controllo dell'amministrazione tutte le volte in cui la medesima disponga di un potere di scelta più o meno ampio… l'obbligo della motivazione viene meno nei confronti degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con una disposizione che trova la sua ratio nell'intendimento di separare la regola posta da tale categoria di atti, astrattamente idonea a disciplinare una pluralità indefinita di casi, dalle ragioni storiche contingenti del soggetto emanante… non puo essere revocato in dubbio che… un atto a contenuto generale (si sottrae) già solo per questo aspetto al generale obbligo di motivazione (T.G.A Trento, 14 dicembre 1992, n. 456; Cons, St., Sez. IV, 13 maggio 1992, n. 511). Peraltro… è possibile rinvenire …una motivazione, la quale, nella specie, non è contenuta nel solo atto conclusivo del procedimento, ma può essere ricavata anche dagli elaborati tecnici che lo accompagnano" (opposizioni sub 4 e 5);
H) in conformità alle leggi n. 1497/39 e 431/85, dalla proposta di vincolo emergono le valenza paesaggistiche e ambientali del territorio, e, conseguentemente, le ragioni di una disciplina d'uso del territorio compatibile con il rispetto e la promozione di tali valori; che, nel rispetto delle norme anzidette non può essere lasciato alla capacità e alla sensibilità delle comunità locali, ma richiede l'intervento dell'autorità a ciò deputata, la quale non mancherà peraltro, durante la gestione del vincolo, di porre in essere utili momenti di confronto e di verifica con la popolazione e con gli enti locali.
A questo riguardo, è stato precisato che le disposizioni contenute nella legge n. 241/90 non conferiscono ai cittadini, come pure agli enti esponenziali, una indiscriminata facoltà di controllo sugli organi e sui procedimenti amministrativi (TAR Toscana, III, 30 giugno 1995, 167; TAR Lazio, II, 10 ottobre 1995, n. 1945): tali norme non sono applicabili nei casi in cui la disciplina dettata per particolari settori sia strutturata in modo da soddisfare diversamente le stesse specifiche esigenze avute di mira col modello procedimentale disegnato dalla legge medesima (TAR Milano, 3 giugno 1995, n. 778). Ciò vale con riferimento alla tutela del paesaggio e alle procedure per il suo esercizio (TAR Palermo, 16 gennaio 1998, n. 9): ma non significa che gli uffici di questa Amministrazione si sottrarranno all'obbligo generale di motivare adeguatamente gli atti che daranno attuazione al vincolo, e a quello, altrettanto rilevante, di assicurare concretamente il rispetto del principio di trasparenza dell'azione di amministrativa (opposizione n. 6);
I) la proposta in esame non è lesiva dell'autonomia comunale, ma corrisponde alle funzioni proprie del vincolo-paesaggistico, che infatti serve a impedire usi pregiudizievoli della bellezza panoramica dei luoghi. Ciò comporta, evidentemente, che le prescrizioni dell'autorità sovraordinata si sovrappongono a quella comunale in tema di controllo urbanistico del territorio, ma ciò non è affatto arbitrario (Cons. St., II, 28 giugno 1995, n. 6195; Tar Puglia, I, 11 aprile 1990, n. 282; TAR Liguria, 26 ottobre 1993, n. 356; TAR Puglia, I, 17 novembre 1993, n. 845; TAR Trento, 27 maggio 1994, n. 212; TAR Calabria, 27 maggio 1996, n. 564) ma costituisce bensì l'applicazione delle disposizioni di legge che demandano alla Soprintendenza di individuare criteri di tutela delle aree di pubblico interesse paesaggistico (opposizione n. 6);
Rilevato che l'imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 non determina la imposizione di limiti, specifici alle proprietà, ma comporta soltanto l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendano apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania V, 17 maggio 1994, n. 197; T.A.R Calabria, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R Lombardia, 21 novembre 1988, n. 927; T.A.R Campania, V, 28 luglio 1992, n. 249);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere approvare la proposta avanzata dalla Commissione per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo nella seduta del 27 giugno 1996 e di dichiarare il rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39, dell'area meglio perimetrata e descritta nel verbale della seduta anzidetta, che si allega al presente decreto sub 1;
Per questi motivi

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1) nn. 3 e 4 della legge n. 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente nei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, meglio descritta nel verbale del 27 giugno 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo (allegato 1), all'interno del perimetro visualizzato nelle planimetrie denominate tavola I e tavola II (allegato 2), documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla planimetria allegata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/39 nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione all'albo comunale della copia di quella Gazzetta Ufficiale.
Palermo, 1 aprile 1998.
  CROCE 


Allegati

Verbale della riunione del 27 giugno 1996

L'anno 1996, il giorno 27 del mese di giugno, presso i locali di via Ausonia, 122, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Palermo, su invito del presidente dott.ssa C.A. Di Stefano, diramato con nota prot. n. 2283 del 21 giugno 1996 con il seguente ordine del giorno:
—  apposizione vincolo sulla porzione di territorio a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie e ricadenti tra i fiumi Imera Meridionale Salso e comprendente i comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Petralia Soprana.
Alle ore 16,30 sono presenti i signori:
—  dott.ssa C.A. Di Stefano, presidente;
—  prof.ssa M. Giuffrè, componente;
—  prof. S. Inzerillo, componente;
—  dott. S. Garofalo capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, membro aggregato;
—  dott. M.R. Camillo, segretario.
La commissione procede all'esame e alla verifica delle cartografie e delle relazioni storico-tecniche e tecnico- scientifiche predisposte dai dirigenti tecnici della Sezione beni PAU della Soprintendenza beni culturali ed ambientali diPalermo e relative ai territori nei quali apporre il vincolo di che trattasi.
Pertanto, le sopracitate cartografie e relazioni tecnico-scientifiche vengono qui di seguito riportate e diventano parte integrante del presente verbale.
STRALCIO DELLA RELAZIONE STORICO-TECNICA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO
LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939
Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula,
Petralia Sottana (porzione), Petralia Soprana (porzione).

Perimetrazione
Il territorio per il quale si propone il vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39, è compreso entro il confine che, partendo da Castellana Sicula, percorre, in senso orario, a nord, la linea ideale che dista 300 m. a valle della S.S.120 e che coincide con una parte del confine della zona, delle Madonie, compresa tra i fiumi Imera e Pollina, vincolata ai sensi della legge n. 1497/39 con decreto n. 2272 del 17 maggio 1989, fino all'intersezione con il confine comunale di Geraci Siculo al Km. 72, segue quindi il confine comunale che separa: in un primo tratto Petralia Soprana e Geraci Siculo fino a quota 881, in un secordo tratto il comune di Petralia Soprana e Gangi fino a quota 798, in un terzo tratto il comune di Alimena da Gangi, fino a quota 831, ed infine in un ultimo tratto la frazione di Petralia Soprana da Gangi, fino all'intersezione col confine provinciale di Enna.
Prosegue ancora lungo il confine provinciale che separa la frazione di Petralia Soprana da Enna fino a quota 362, prosegue fino all'incrocio con il confine provinciale di Caltanissetta a quota 346 nelle vicinanze della Masseria Ficuzza, prosegue lungo il confine tra Caltanissetta e Alimena fino ad incontrare il limite tra Petralia Soprana e Caltanissetta.
All'altezza di Portella dell'Inferno lascia il confine provinciale di Caltanissetta per proseguire lungo la strada che attraversando il territorio di Petralia Sottana giunge fino alla contrada Portella del Morto, punto di intersezione con il confine comunale e provinciale che separa il comune di Resuttano dalla stessa Petralia Sottana, quindi la percorre interamente fino all'incrocio, a quota 506, con il vallone San Giorgio, per poi risalire lungo lo stesso vallone, prosegue per il torrente Avanella fino allintersezione con la S.S. 120 (sorgente Frazucchi) che attraversa il territorio di Castellana Sicula fino a ricongiungersi con il punto di partenza.
Motivazione
La proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/39 dell'area precedentemente delimitata, nasce dalla necessità di tutelare un ambiente naturale, compatto ed omogeneo, in massima parte integro, non ancora aggredito dal fenomeno della cementificazione, che tutto ingloba e divora, distruggendo e modificando irreparabilmente l'aspetto originario dei luoghi.
Nella zona in esame ricadono interamente i territori di Alimena, Blufi, Bompietro ed in parte quelli di Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.
Il territorio comprende le valli dell'Alto Salso e dell'Imera ed è caratterizzato dai morbidi rilievi delle Madonie Meridionali, che degradano dolcemente verso il mare Mediterraneo.
La perimetrazione risulta dall'individuazione delle valli, che rappresentano un "unicum", non solo dal punto di vista geomorfologico, ma anche storico-antropologico, infatti tangibilmente le creste di chiusura dei valloni del braccio dell'Imera Meridionale e del Salso hanno avuto nei secoli sviluppo unitario e compatto al loro interno.
Il paesaggio riflette una sequenza di suggestivi quadri naturali, godibili dalle sommità delle colline e dei cocuzzoli, e dai numerosi percorsi che districandosi e passando da un vallone all'altro mostrano l'amenità dei luoghi.
Fonti d'acqua, torrenti e fiumi, e una vegetazione varia e differenziata (tamerici, frassini, giunchi, rovi, querce, etc.) sia nella sua spontaneità che nelle colture agrarie in dipendenza delle altimetrie, ecosistemi, vicinanza ai borghi e ai nuclei abitativi, si propongono allo sguardo dando la sensazione di un vitale ambiente agreste, in cui i trascorsi eventi storici e temporali sono autenticamente tangibili.
L'Imera accoglie le borgate storiche del comune di Castellana Sicula: Calcarelli, Nociazzi, Catalani ed una catena di mulini ed abbeveratoi così fitta da dare un'immagine di acqua continuamente filtrante e rotante sul territorio, caduta giù dalle alti valli che la chiudono a nord fino a scorrere nella profonda valle dove i borghi si susseguono su una maglia invisibile di antropizzazione diffusa.
Analogamente il Salso, ad est, si apre a ventaglio sulla corona che ne accoglie le origini, arabescate di contrade e nuclei abitati, direttamente legati allo scorrere del fiume.
E' quindi l'acqua il motivo conduttore della vita intesa in ogni suo aspetto.
La viabilità interna è costituita in massima parte da una rete secondaria di strade e trazzere, che collegano le numerosissime frazioni, contrade, borgate e case sparse per tutta l'estensione del territorio. (tav. V).
Il paesaggio, prevalentemente agricolo, è caratterizato da colture di tipo cerealicolo ed in particolare fave, frumento e foraggi.
L'allevamento di ovini, suini e bovini è diffuso tradizionalmente, sia nelle forme di grosse mandrie, che nella conduzione di aziende di tipo familiare.
La valle ha con l'altipiano un rapporto storico, che ancora risulta tangibile con il perdurare del fenomeno della transumanza, quando cioè i vaccari delle valli ormai brulle, si trasferiscono con le loro mandrie, nel periodo detto delle "restucce", alle valli più alte, più umide, dove l'erba verde assicura un buon pascolo.
La spazialità dei campi, estremamente frazionati, in un vasto mosaico le cui tessere corrispondono alle varie proprietà, viene accentrata dalla grande luminosità irradiata puntualmente e caratterizzata nel suo cromatismo al susseguirsi delle stagioni.
Così che essi si mostrano con un vivace colore porpora nel periodo di maggio quando la pianta del fieno "la sulla" è fiorita, per poi mutarsi in un luminosissimo giallo oro nel periodo estivo, quando i campi sono ricchi di messi, per svelare il colore della terra, disegnata dai solchi degli aratri dopo il raccolto, infine si colorano di verde quando sono ricoperti di erba e quando ricomincia il ciclo stagionale della crescita del grano.
Il territorio preso in esame in questa proposta di vincolo paesaggistico è racchiuso tra i due importanti fiumi: l'Imera Meridionale ed il Salso (Acqua - Amara), i quali riunendosi, si chiudono ad imbuto, delimitando queste due ampie vallate che, per omogeneità caratteriali, possono essere rappresentate come un enorme impluvio delle cime madonite.
La sua delimitazione è data dall'entità naturale, antropologica, storica, economica e sociale che una valle rappresenta, difficilmente scorporabile e scientificamente inscindibile.
Il Salso, un tempo ricco di anguille, la cui lunghezza è di 144 Km., nasce dalle Madonie, presso Portella dei Bifolchi a circa 1.350 m. di altitudine, con il nome di Fiume di Petralia, attraversa con un corso tortuoso la Piana di Licata e sfocia nel Mediterraneo a sud di Licata.
Esso deve il suo nome ai terreni ricchi di salgemma, in cui si addentra prima di giungere alle coste meridionali, e oltre ad essere limite amministrativo tra comuni e province è sempre stato ed è ancora l'elemento geografico di confine tra la Sicilia Orientale e l'Occidentale, ben caratterizzate entrambe non solo a livello fisico, ma anche storico e culturale.
Il Salso era la così detta "via del sale" e la località di Raffo era probabilmente punto obbligato di passaggio e di ristoro per le carovane arabe che seguendo il percorso del fiume, lungo le trazzere parallele, andavano a rifornirsi nelle miniere di salgemma e da qui attraverso il Passo della lettiga giungevano nell'antichissima località detta Pirina, oggi forse identificabile con la borgata Pira.
Il popolo arabo ha lasciato molte tracce della sua cultura anche in questa zona del palermitano e lo si può riscontrare oltre che nei manufatti, anche nel modo di vestire dei contadini, nel linguaggio, nel riserbo e nella sottomissione della donnna all'uomo, nel modo di usare lo scialle e di pettinarsi, nei lamenti, nei canti e negli stessi nomi imposti nelle terre dove essi si soffermavano.
Ma anche i normanni, i francesi, gli spagnoli hanno lasciato del loro passaggio tangibili testimonianze.
A Salici, Addauro, a Principato (Petralia Soprana) si possono notare le impronte della civiltà spagnola nelle costruzioni nobiliari in pietra e balconi con le splendide inferriate in ferro battuto, i fiori di ferro agli angoli e alle pance di queste e i cipressi posti quasi a sentinella di antiche residenze.
Il fiume Salso fu l'autostrada percorsa dai mercanti di ossidiana prima e dai Greci poi, che ne fecero uno dei principali strumenti per la penetrazione della loro civiltà all'interno dell'isola.
Questo fiume è quindi il grande protagonista dell'area presa in considerazione, nello scenario della quale fanno da sfondo naturale le alte e incombenti vette delle Madonie, che nel periodo invernale, con le loro candide cime innevate, creano uno straordinario e suggestvo scenario, in contrasto con i verdissimi pascoli delle valli.
Molto attive erano fino a poco tempo fa le carcare che ricavavano il gesso da una particolare pietra locale, specialmente nella zona di Acquamara (Petralia Soprana).
La zona delimitata, oltre ad avere una notevole importanza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, anche per la presenza delle numerose balze che la caratterizzano, (Cap. I), presenta numerose altre valenze di tipo architettonico, (Cap. II), archeologico, (in essa infatti sono presenti numerosi siti archeologici, in parte evidenziati ed in parte ancora in corso di studi e ricerche, specialmente nella zona più a sud, nel territorio di Alimena), (Cap. IV) ed ancora essa presenta valenze antropologiche, per la massiccia presenza di borgate e case sparse, nuclei dalle caratteristiche semplici case in pietra, parte integrante del territorio nel quale sembrano esistere da sempre.
Fanno parte del paesaggio anche i numerosi pozzi scavati nei campi e ricoperti in pietra ed i cumuli di pietre che denunziano la presenza continua dell'uomo che strappa alle zolle ogni centimetro per renderla produttiva, per trarne sostentarnento per sè e la famiglia, senza alterare l'aspetto dei luoghi e non infliggendo stravolgenti trasformazioni, così che il paesaggio, pur mutando continuamente sembra sempre rimanere lo stesso, sereno e silente, (Cap. III).
Anche i rapporti sociali ed economici permangono legati strettamente alla fisicità della valle che diviene piazza, intesa come possibilità d'incontro, scambio, rapporti interpersonali che si concretizzano, con lo spostamento da una contrada all'altra per la conduzione dei propri poderi, nel susseguirsi delle feste di borgata, a cui partecipano in massa tutte le altre, nella fitta rete di matrimoni che legano a catena un borgo con un altro e via di seguito fino a chiudere la maglia, così che ognuno senta proprio l'intero territorio della valle.
Questi stretti rapporti e scambi esistenti tra i vari centri, borghi e fazioni pervengono quindi ad una omeostatica istituzionalizzazione mediante appunto i matrimoni, che finiscono per tessere nel territorio una fitta rete di relazioni derivanti dagli interessi sorti per la cura dei poderi ereditati altrove e divenuti propri nelle percezioni visuali.
Tutte le antiche borgate avevano con il loro centro un rapporto di stile medievale, il paese accentrava la parte dominante della società escludendo gli elementi produttivi dei ceti più poveri, relegandoli nelle borgate, in un rapporto di distinzione di quaIità dei rapporti sociali.
Qui, in particolare, la classe nobiliare ha legato storicamente a sè quella contadina in un rapporto apparentemente equalitario, ma di tipo funzionale, concedendo la possibilità di edificare e di potere fruire, anche in quantità minima, dei prodotti della terra, affidandogli "un fazzoletto" d'orto tutto per sè.
E' questo quindi un ambiente naturale in cui affiorano le caratteristiche di una antica cultura contadina che, attivamente presente, mostra la sua laboriosità, la solidarietà, la generosità, la semplicità e le buone maniere, il rispetto per le persone, per le cose e per la natura, la condivisione dei sentimenti di gioia e di dolore, caratteristiche queste che, la rapida trasformazione sociale, avvenuta in tempi relativamente recenti, tende a sopprimere e relegare al ruolo di "arretratezza".
La valle del Salso e dell'Imera presenta inconfutabilmente un paesaggio luminoso e gradevole, contrariamente ad altre zone brulle dell'entroterra siciliano, fortemente caratterizzato e differenziato da esse.
Qui, spazi e luci, vuoti e presenza umana tracciano una mappa che il tempo non ha ancora modificato, grazie anche alla distanza e all'isolamento rispetto ad aree fortemente antropizzate e degradate.
Pertanto essa merita un intervento di salvaguardia e tutela per il mantenimento di un'oasi naturale contrapposta alla cementificazione ed infrastutturazione massiccia che la minaccia inesorabilmente senza rispetto della storia, della tradizione e della cultura dei luoghi.
Si sottolinea comunque che lo scopo fondamentale della presente proposta di vincolo, non è tanto quello di conservare, quasi come ibernando tutto quanto il tempo e la storia hanno lasciato come testimonianza e tutto quanto la naturale trasformazione ha determinato nella formazione della valle, ma è principalmente quello di salvaguardare con un'azione di prevenzione, l'eventuale dilagare di costruzioni prive di qualità architettoniche ed estranee ai luoghi, che potrebbero compromettere l'aspetto attuale del paesaggio, il quale certamente e inevitabilmente subirà delle trasformazioni naturali e per mano dell'uomo, ma un'azione di tutela potrà permettere il rispetto di quei criteri e dei canoni che risultino più consoni all'essere dei luoghi.
L'eventuale trasformazione futura dell'ambiente, quindi potrà essere programmata, regolata e controllata in maniera congrua, evitando che testimonianze storiche e bellezze naturali, possano subire manomissioni irreversibili a danno dell'area oggetto della presente proposta di vincolo, così come è avvenuto in tante parti del nostro territorio isolano ed in particolare in quest'area proprio ai margini del confine a nord, nei pressi del bivio Madonnuzza, con la presenza di un insediamento dichiarato produttivo, che ha cominciato a dilagare nelle valli sottostanti, continuando a riproporre tipologie estranee al contesto e architettonicamente squalificate, nonchè in altre aree di espansione, caratterizzate da volumetrie che, di proporzioni ridotte rispetto a quelle precedentemente accennate per la sella di Madonnuzza, pur tuttavia emergono nel territorio sia per i materiali adottati che per il modo di rapportarsi col tessuto minuto dei nuclei storici preesistenti (si pensi all'espansione di Fasanò verso la valle di Saccù, oppure ai recenti insediamenti periferici di Alimena).
Per il resto, alcuni interventi estranei alla cultura dei luoghi trovano spazio e ragione d'essere per il dovere adeguare, in maniera inadeguata, i vecchi fabbricati alle esigenze funzionali e statiche.
Pertanto i paramenti murari vengono sottoposti sistematicamente all'introduzione lacerante di cordoli in c.a, sopraelevazioni ed ampliamenti improntati alla sommarietà e approssimatività costruttiva, con l'effetto squalificante di centri privati delle condizioni originarie e pur tuttavia privi di una loro connotazione specifica.

Capitolo I
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOSTRUTTURALE

La storia geologica del territorio per il quale si propone il vincolo ai sensi della legge n. 1497/39 è strettamente connessa a quella dell'intero sistema madonita, interessante segmento della Catena Montuosa Siciliana che condensa sia i caratteri geologici e stratigrafico strutturali dell'estremo settore occidentale dell'Isola (Monti di Trapani e Monti di Palermo) che quelli della porzione orientale e meridionale (Nebrodi e Fossa di Caltanissetta).
L'assetto geostrutturale delle Madonie è legato alle vicissitudini tettoniche che a partire dal Mesozoico hanno coinvolto l'area mediterranea determinando la messa in posto dei corpi geologici che, oggi, rappresentano i rilievi siciliani.
Per caratterizzare dal punto di vista geologico il settore madonita non si può prescindere dall'inserirlo nel piu vasto quadro geologico-strutturale della Sicilia schematizzabile, nelle linee generali, in una porzione meridionale, rappresentata dall'insieme Avanpaese-Avanfossa, e da una porzione settentrionale, caratterizzata da estesi corpi geologici che, vergenti verso sud, si sovrappongono gli uni sugli altri secondo uno stile tettonico denominato a falde di ricoprimento.
L'Avanpaese, coincidente con l'angolo sud-orientale della Sicilia (Altopiano Ibleo), è interrotto, ad Ovest, dall'Avanfossa (bacino di Caltanissetta ed Enna) nella quale si raccolgono potenti spessori di sedimenti tardo pliocenici e pleistocenici non deformati.
La Catena si sviluppa in senso est-ovest, essa è costituita dalla sovrapposizione di differenti corpi geologici, riconosciuti come unità stratigrafico strutturali, che hanno raggiunto gli attuali rapporti giaciturali in un intervallo di tempo compreso tra l'inizio del Miocene ed il Pliocene. Successivamente, per gli effetti della neotettonica quaternaria si verificò il sollevamento dell'edificio montuoso, con conseguenti smembramenti delle unità stratigrafico-strutturali e l'impostazione di estesi sistemi di faglie dirette a forte rigetto.
Le analisi delle facies e gli studi stratigrafici dei terreni della Sicilia centrosettentrionale identificano differenti ambienti paleogeografici nei quali, durante il Mesozoico, si depositarono i sedimenti dei rilievi; in particolare si distinguono ambienti deposizionali di mare profondo (bacino Imerese e bacino Sicano) da altri tipici di piattaforma carbonatica (Piattaforma Carbonatica Panormide, Piattaforma Carbonatica Trapanese, Piattaforma Carbonatica Saccense).
Il modello geologico-strutturale delle Madonie è rappresentato da una serie di unità tettoniche che, con complessi rapporti, si susseguono dal basso verso l'alto nel seguente ordine statigrafico:
Unità Monte Cervi
—  costituita da terreni carbonatici e silico-carbonatici di età compresa fra il Trias medio sup. ed il Miocene, derivanti dalla deformazione del bacino Imerese;
Unità Monte Dipilo-Monte Mufara
—  costituita da terreni carbonatici, più raramente marnosi, di età compresa fra il Trias sup. ed il Miocene, derivanti dalla deformazione della Piattaforrna Carbonatica Panormide;
Unità del Flysch Numidico
—  costituita da successioni terrigene distinguibili in varie facies: pelitica, arenacea, arenaceo-conglomeratica depositatesi prima della deformazione miocenica in un intervallo di tempo compreso fra l'Oligocene ed il Miocene;
Unità Sicilidi
—  diffusamente rappresentate da depositi noti in letteratura geologica col nome di "argille variegate" per la loro caratteristica colorazione cangiante dal verde al rosso vinaccia. Queste argille affiorano in un areale molto esteso e sono ascrivibili al Cretaceo sup. Eocene sup.;
—  calcari marnosi e marne bianche (formazione di Polizzi) dell'Eocene sup. Oligocene;
—  arenarie tufitiche (tufiti di Tusa) dell'Eocene sup. Oligocene.
Unità postorogene
—  comprendente tutti i depositi depositatisi negli ultimi 12 milioni di anni in un intervallo di tempo compreso fra il Tortoniano sup. ed il Pleistocene. Tali depositi sono rappresentati da:
–  argille, sabbie, conglomerati della formazione Terravecchia;
–  calcareniti e calcari organogeni del Messiniano inf.;
–  evaporiti del Messiniano;
–  calcilutiti e marne bianche del Pliocene (trubi);
–  calcareniti e sabbie calcaree con intercalazioni argillose del Pliocene sup. - Pleistocene;
–  terrazzi marini, terrazzi fluviali, spiagge e depositi detritici recenti.
Ai fini di una più chiara visualizzazione di quanto esposto si allega al presente capitolo la carta geologico-strutturale della Sicilia. redatta dal prof. R. Catalano dell'Istituto di geologia - Università di Palermo.

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI ED IDROGRAFICI
La porzione di territorio da sottoporre al vincolo paesaggistico ricade nel settore meridionale delle Madonie ed è prevalentemente rappresentato da terreni argillosi terziari e dai termini miocenici della gessoso-solfifera.
Il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla presenza di due importanti elementi naturali: il fiume Imera Meridionale ed il fiume Salso o Acqua Amara che delimitano rispettivamente ad ovest e ad est il territorio di nostro interesse. Questi fiumi rivestono una fondamentale importanza per l'evoluzione geomorfologica del paesaggio, i loro bacini idrografici rappresentano, infatti, le due unità morfodinamiche di riferimento all'interno delle quali possono essere valutati i processi che modellano le forme del rilievo. Inoltre, questi corsi d'acqua hanno notevolmente influenzato lo sviluppo del territorio madonita costituendo, sin dall'antichità, due grosse arterie di comunicazione.
L'assetto geomorfologico del contesto in esame è riconducibile ad una morfogenesi recente ed alla combinazione di azioni tettoniche, compressive e distensive, responsabili del sollevamento dell'edificio strutturale e del sistema di faglie dirette a forte rigetto che in maniera articolata configura tutto il sistema madonita.
I processi morfogenetici hanno modellato il paesaggio agendo in maniera differenziata sulle diverse litologie affioranti. Si distinguono, infatti, forme diverse: da quelle collinari, ad andamento morbido e sinuoso in coincidenza delle formazioni plastiche a quelle più aspre ed acclivi in corrispondenza dei massicci lapidei (di natura calcarea, gessosa ed arenacea) che hanno opposto una maggiore resistenza all'aggressione degli agenti di degradazione.
Il paesaggio è nell'insieme caratterizzato da estese zone collinari intercalate ad ampie e poco profonde vallate; in forte contrasto morfologico si innalzano isolati rilievi rocciosi che, con le loro aspre forme, rappresentano caratteristici motivi morfologici nel generale contesto ondulato.
La rete idrografica si sviluppa sui terreni argillosi miocenici, sui termini della gessoso solfifera e sulle argille varicolori. Il territorio è solcato da numerose incisioni torrentizie connesse a linee di drenaggio ad andamento parallelo e/o di tipo "dendritico".
Il corso d'acqua più occidentale è il torrente Avanella che nasce dal versante sud-occidentale del complesso Monte S. Salvatore - Monte Cavallo, ad ovest dell'abitato di Castellana Sicula. A sud di Portella dei Mandarini si origina il fiume Imera Meridionale che, con asse idrografico disposto in direzione nord-sud, scorre al limite tra i depositi arenacei (in sinistra idraulica) e quelli argillosi (in destra idraulica) del Flysch Numidico. Il reticolo idrografico ha dunque uno sviluppo asimmetrico, con una organizzazione del drenaggio più marcatamente sub-dendritica sul versante destro. In prossimità delle Petralie il fiume attraversa i terreni evaporitici miocenici e deviando verso sud sud-ovest riceve sulla destra il vallone Pomo, sviluppato tributario che nasce sul versante sud-orientale di Monte Cavallo. Oltre alla confluenza col vallone Pomo l'Imera Meridionale perde i suoi caratteri di spiccata torrenzialità per scorrere su di un modesto letto alluvionale.
Il fiume Salso, o Acqua Amara, percorre la porzione più orientale del territorio in esame; esso nasce dalla dorsale interposta fra Pizzo Catarineci e Pizzo Corvo e con asse idrografico principale orientato all'incirca nord nord-est - sud sud-ovest scorre in testata sulle sequenze arenaceo-argillose del Flysch Numidico. Proseguendo il suo corso esso attraversa le argille varicolori ed i calcari evaporitici per poi deviare verso sud-ovest e ripercorrere i depositi argillosi miocenici.
Nell'insieme, il paesaggio riflette una immagine composta e tranquilla, poco disturbata dalla presenza dell'uomo, ma ad una più attenta osservazione non sfuggono i segni di un diffuso dissesto, soprattutto in coincidenza dei versanti argillosi ed argilloso-arenacei lungo i quali l'azione erosiva dei corsi d'acqua innesca processi di scalzamento al piede e conseguenti movimenti franosi che possono coinvolgere anche estese zone.
Movimenti in massa, perlopiù quiescenti e/o stabilizzati, sono frequenti lungo le testate degli affluenti dell'Imera Meridionale e non escludono i centri abitati (Castellana, Petralia Soprana e Petralia Sottana, Blufi) in prossimità dei quali, tali movimenti possono assumere toni particolarmente allarmanti. Le zone argillose più acclivi e sprovviste di copertura vegetale sono sottoposte ad un intenso dilavamento che provoca processi erosivi di incipiente o spinta calanchizzazione.
Fenomenologie carsiche interessano i depositi evaporitici miocenici; la dissoluzione chimica di tali rocce favorisce, infatti, tali processi morfogenetici che si manifestano sia con forme superficiali che con forme sotterranee a sviluppo orizzontale e/o verticale.
Tra le forrne ipogeiche è da segnalare la "Grotta del Vecchiuzzo" (Petralia Sottana) che si sviluppa in una alternanza di conglomerati gessosi e gessareniti grossolane della Rocca delle Balate. Oltre che per i suoi importanti significati geomorfologici, idrogeologici e paleontologici, questa grotta assume anche un interesse archeologico per gli importanti giacimenti ivi rinvenuti negli anni passati.
Altre manifestazioni carsiche sono variamente dislocate nelle successione evaporitiche, tra queste sono degne di nota il Gorgo di Venerosa, il Gorgo del Consiglio e la Dolina di Monte Acquasanta ricadenti nel territorio comunale di Alimena.

INTERESSI PALEONTOLOGICI
Oltre agli elementi geomorfologici che caratterizzano il paesaggio con forme suggestive e di pregio estetico, sono da segnalare, per il loro interesse scientifico, le seguenti emergenze paleontologiche:
Pizzo di Corvo, ad est delle Petralie:
—  affioramento di calcari di scogliera del Messiniano inf., interessante per la presenza di colonie coralline del genere Porites che conservano le impalcature originarie;
—  stazione paleontologica fra contrada Madonna delle Grazie ed il fiume Imera Meridionale (Petralia Sottana);
—  stazione paleontologica in contrada Abbadia (Petralia Soprana);
Grotta del Vecchiuzzo (Petralia Sottana):
—  giacimento di vertebrati fossili del Pleistocene medio sup.

ASPETTI RELATIVI ALLA TUTELA GEOAMBIENTALE
Un'ampia interpretazione culturale del paesaggio deve indiscutibilmente fondarsi su di una approfondita e complessiva analisi degli elementi, naturali e/o antropici, che lo compongono. In questa analisi trovano una significativa collocazione anche gli aspetti relativi ai caratteri fisici del territorio, sia che essi rappresentino, per vari aspetti, elementi di pregio che, invece, denuncino una fragilità geoambientale.
Al di là della quantità e della qualità delle emergenze geologico-ambientali presenti nel territorio in questione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui diffusi segni di dissesto ivi presenti, attribuibili, come già esposto, ai processi morfodinamici che interessano i versanti. L'evoluzione dei versanti è regolata da vari fattori interdipendenti come ad esempio: l'assetto strutturale, le caratteristiche litologiche degli affioramenti, il regime delle precipitazioni, l'assenza o meno di una copertura vegetale e non ultimo l'azione antropica.
Le problematiche relative ai dissesti coinvolgono dunque sia l'ambito prettamente geoambientale che quello socio-economico; tali manifestazioni appartengono al normale ciclo geomorfologico, la loro dinamica non può essere arrestata definitivamente, ma può essere controllata o ritardata. L'azione antropica spesso accelera i processi di modellamento del rilievo producendo effetti che alterano l'aspetto del paesaggio e destabilizzano l'equilibrio ambientale.
In Sicilia non mancano gli esempi di una scorretta utilizzazione del territorio (attività private non sufficientemente controllare, speculazioni edilizie, lottizzazioni su terreni non adatti all'edificazione, discariche abusive, irrazionale uso delle risorse idriche, intensa attività estrattiva. A quest'ultimo riguardo, si sottolinea che nel territorio in esame sono attualmente in esercicio le seguenti attività estrattive:
  Comune Località Esercente Posizione 
Alimena  Cannatello Seminara Autorizzata ma non  
   Garrasia  Antonino  ancora in esercizio 
Bompietro  Serra Seminara Autorizzata ed in eser-  
   Sanfilippo  Antonino  cizio 
Castellana  Cozzo Gelsi S.c.r.l. Diga Autorizzata ed in eser-  
 Sicula       di Blufi  cizio 

Le cave producono, inevitabilmente, effetti dequalificanti sull'ambiente; gli scavi spesso realizzati nella più assoluta non-curanza dei valori estetici del paesaggio, deturpano versanti ben visibili.
E' dunque evidente la necessità di esercitare un controllo sulle attività umane soprattutto in quei contesti che, come nel nostro caso, presentano una propensione al dissesto. Tracce di trascorse e recenti attività: sono, infatti, osservabili sul territorio in esame, esse si rivelano come profonde cicatrici che testimoniano un irreversibile danno ambientale. Sarebbe auspicabile, a tal proposito, che in futuro si provveda, con mirati progetti di recupero ambientale a riqualificare le aree manomesse al fine di reinserirle armoniosamente nel contesto generale del paesaggio.
Una corretta azione di tutela del paesaggio non può limitarsi esclusivamente alla salvaguardia del suo valore scenico e panoramico o a quella delle singole valenze individuabili, ma deve sorreggersi su di una più alta concezione, nella quale gli aspetti fisici, naturalistici, ambientali, estetici, storici, socio-economici del territorio siano fortemente connessi e inscindibili. Tra questi aspetti, assumono particolare e significativa importanza, quelli relativi ai caratteri fisici e naturalistici del territorio giacché sono proprio quelli che, immediatamente, trasmettono all'ossevatore l'immagine del paesaggio.
A garanzia dell'aspetto del paesaggio e dei suoi elementi di pregio occorre dunque tutelare la naturale dinamica evolutiva del contesto fisico in cui il paesaggio si configura.
Sulla base di questa concezione si è ritenuto opportuno estendere la proposta di vincolo ad un territorio che comprenda almeno le due unità morfodinamiche fondamentali, all'interno delle quali si esplicano i processi di modellamento del paesaggio naturale e ricadono gli elementi più rappresentativi dal punto di vista geomorfologico, idrografico ed idrogeologico.
Per quanto esposto si sottolinea la necessità di disciplinare l'utilizzazione del territorio in esame attraverso provvedimenti legislativi che non si limitino ad una tutela giuridica di mera formalità, ma che indirizzino effettivarnente verso una consapevole ed organica gestione delle risorse naturali, nel rispetto del paesaggio e dei suoi valori ambientali, naturali ed estetici.

Capitolo II
CENNI STORICI SUI COMUNI
COMPRESI NELLA PROPOSTA DI VINCOLO,
EMERGENZE ARCHITETTONICHE E BORGATE

Petralia Soprana
Petralia Soprana sorge sul ciglio di un monte a 1147 m. di altitudine, nel cuore delle Madonie, e un piccolo centro con 32 borgate dislocate in un territorio di 56,86 Kmq., ad economia agricola, artigianale e terziaria, meta di un turismo legato alle numerose opere d'arte che esso gelosamente conserva, al tessuto urbano quasi intatto, alla suggestione del suo paesaggio montuoso e collinare, alla vicinanza con la stazione sciistica di Piano Battaglia, alla modesta distanza con il mare di Cefalù, all'agriturismo e al Parco delle Madonie in cui ricade parte del territorio.
E' il comune più alto della provincia di Palermo e per la sua posizione fu centro strategico fin dal tempo dei romani.
Si ritiene che Petralia Soprana si sia sviluppata attorno al posto in cui un tempo, gli uomini per meglio difendersi fondarono l'acropoli dell'antica Petra, tutto ciò lo fa supporre la posizione di dominio rispetto ad una intera vallata, ed anche i resti di un acquedotto forse medievale o romano, che doveva portare l'acqua nel centro abitato ed anche i ruderi delle fortificazioni normanne e vari ritrovamenti di monete greche, conservate in vari musei.
Petra passò dal dominio cartaginese a quello romano poiché si arrese ai consoli Aulo Attilio e Gneo Cornelio, fu città decumena e stipendiaria, dovendo rifornire Roma di grano.
Le notizie sul periodo medioevale sono poche, si sa però che il momento di massimo splendore lo si ebbe con il passaggio dalla dominazione araba a quella normanna.
Con gli arabi e poi con i normanni, fu la base militare per il controllo di una vasta regione circostante.
Nel 1062 il Conte Ruggero d'Altavilla ne ebbe possesso, ne fortificò le mura, costruì un secondo castello ed edificò la chiesa di S. Teodoro, rese al culto cristiano la moschea che sarà del S. Salvatore e vi rimase per circa cinque anni, prima di partire per l'assedio di Palermo.
Petralia Soprana divenne in seguito terra demaniale e nel 1258 passò alla contea dei Ventimiglia di Geraci, per staccarsene nel 1396 e passare alla contea di Collesano.
Nel 1600, sotto i Moncada, il territorio cominciò a smembrarsi e sorsero Alimena e Resuttano, per ridursi a meno di un terzo nel 1800, sotto i Borboni, quando furono cedute terre al nuovo comune di Bompietro e a Petralia Sottana.
Seguì poi l'adesione all'Italia unita e un feudalesimo baro-
nale che perdurò fino alla caduta del fascismo, quando i grossi feudi furono scissi con la riforma agraria, per essere ceduti ai contadini.
Il centro abitato di Petralia Soprana (celebre anche perchè diede i natali a Frate Umile Pontorno da Petralia, appartenente al convento dei Padri Riformati scultore ligneo di Crocifissi sparsi in tutta la Sicilia e vissuto fino al 1639), che conserva numerosi beni di interesse storico artistico come: la Chiesa Madre dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo, la Chiesa del S.S. Salvatore, la Chiesa di S. Teodoro del XII sec., la Chiesa di S. Maria di Loreto, la Chiesa e il Convento di S. Maria di Gesù, la Chiesa della Pinta, la Chiesa di S. Lucia, la Chiesa della S.S. Trinità, Villa Sgadari del 1700-1750, i due palazzi Pottino, la Chiesa dei Riformati con facciata del 1712, etc., non è compreso nella nostra proposta di vincolo in quanto esso rientra nell'area del Vincolo delle Madonie, ma una buona porzione del suo territorio lo ritroviamo nella valle, oggetto della presente proposta di vincolo, con la quale i rapporti molto stretti non sono solo di natura arnministrativa, ma sociale ed economica.
Notevole il belvedere di Petralia Soprana dal quale si gode una vista particolarmente ampia e spettacolare, che spazia dalla Rocca Busambra all'Etna e dal quale è possibile acquisire una visione di insieme della valle.
Da Petralia Soprana sono raggiungibili le trentadue borgate che ancora conservano intatte tradizioni ed usi dell'antico mondo contadino e ove si possono ancora trovare prodotti alimentari fatti secondo le antiche usanze.
Sono frazioni di Petralia Soprana: Cipampini, Fasanò, Madonnuzza, Naro, Pianello, Raffo, Saccù, San Giovanni, San Giovanni Sgadari, Santa Caterina, Lo Dico, Salinella, Acquamara, Bonicozzo, Borgo Verdi, Giotti, Girarello, Gulini, Lucia, Miranti, Peri, Principato, Pellizzara, Sabatini, Salici, SS. Trinità, Scarcini, Serra di Lio, Verdi I, Verdi II.
Fasanò, Pianello, Raffo e San Giovanni sono diventate dei piccoli ed evoluti centri, cresciuti anche in virtù di uno sviluppo creatosi attorno alla grande Miniera di salgemma di Raffo ed al centro artigianale e industriale di Madonnuzza.
La contrada Raffo, dista 2 Km. da Petralia Soprana, alla quale si giunge seguendo la vecchia trazzera per Bonicozzo a 12 Km. circa, seguendo la rotabile attuale.
Essa è situata su un pendio compreso tra i 700 e i 900 m. s.l.m., sulla sponda destra del fiume Salso.
Le strade in quest'area si snodano verso il bivio Madonnuzza in espansione a nord-ovest verso San Giovanni Verdi e Gangi a sud-est, verso la miniera di salgemrna ad est e verso Pellizzara, Pianello e Fasanò a sud-ovest.
Il cav. dr. F. Ferruzza Sabatino scrive testualmente: "Antonio Ventimiglia con privilegio dato dallo stesso Re Martino a Catania il 9 luglio 1399 venne nominato Signore delle Saline site in Petralia Soprana, con la terra di Gurafi o forse "Torre di Gurafi" (di cui oggi restano soltanto le fondamenta circolari) ubicata sulla Balza che sovrasta le case Sgaderi = Ciafarri".
Fino al 1890 nel vecchio catasto fabbricati risultava col nome di Gurraffo, nel 1929 con l'impianto del N.C.F. è diventato Raffo.
Gurraffo è certamente un vocabolo di origine araba formato da Gur = sotto e dal nome Raffo = gradinata, stanza, scaffale, per altri il nome potrebbe derivare da Giarraf = caraffa che è un manufatto di argilla per contenere acqua.
In realtà osservando la conformazione fisica del villaggio si nota la sua forma oblunga, circoscritta dalle alture rocciose di Bovolito, Scaletta, Sgaderi, Macone, Bonicozzo e Cozzo che espongono la loro crosta aspera e dirupata ad anfiteatro poggiato a declivio sull'impluvio del Salso.
Raffo era comunque un punto obbligato di arrivo o di transito di gente in tutti i tempi.
A sud passava la regia trazzera della Zingara o dei Forestieri, densa di traffici commerciali che probabilmente ripercorreva un antico tracciato romano, considerato i ritrovamenti (pozzo a forma di capanna, in contrada Cozzo Fondaco, e un Sarcofago con lucerna, al bevaio di Pellizzaro) effettuati nella zona.
Raffo è stata anche denoninata la Marina di Petralia Soprana dove infatti svernano. le greggi dei monti viciniori.
Essa era composta da tanti quartieri a breve distanza uno dall'altro: Scatozzi, Scarpella, Vizzini, Puma, Piano Vruchi, Ciuli, Cozzo, Lucia, Addauro, Casuzzi, Raffo Sgaderi, Acquamara, Casuzza, Macone, Principato e Bonicozzo.
Bonicozzo è sita a 1010 m. s.l.m. e dista da Petralia Soprana 1147 m., essa è posta nella trazzera selciata di comunicazione tra Raffo e Petralia Soprana.
Da qui lo sguardo può spaziare per valli e per monti fìno ad Enna, all'Etna e alle Madonie, di essa si dice che sia stata terra di spiriti e folletti, tanto che il Barone Sabatini per tranquillizzare i passanti notturni fece porre a breve distanza l'una dall'altra una croce di ferro, una pietra scolpita raffigurante le anime dei Purgatorio e una pietra raffigurante il Sacramento, simboli questi che testimoniano credenze religiose di una cultura contadina semplice e credente.
Verso sud-est di Raffo si trova la Serra della Zingara dove sorgono delle bianche casette, frutto degli interventi della riforrna agraria, poste ad uguale distanza l'una dall'altra, in posizione quasi di vedetta a controllo di un lunghissimo tratto della regia trazzera della Zingara e dei Forestieri, da lì infatti si possono osservare 2 Km. circa di strada che va verso Catania e 6 Km. di trazzera che passa a sud di Raffo per S. Marina, Pellizzara, bivio Trinità, verso Palermo.
Nei pressi sono i resti "U Funnacu", a sinistra del Salso, nei pressi di Raffo e le grotte di "U Cuozzu u funnacu", nei pressi di Pellizzara, luogo di sosta di molta gente, in passato.
Qui vi erano sette Fontanelle (fosse in fila di circa mezzo metro cubo scavate nel terreno) che accoglievano l'acqua potabile di una piccola sorgente del luogo e lo scarico di un pozzo romano (a forma di campana appesa), questo doveva certamente essere punto di refrigerio e di riferimento.
La vicina zona rocciosa di Bovolito era ricca di selvaggina e di grotte e nascondigli per pastori e delinquenti.
Molto probabilmente il nome Serra che indica la zona superiore, spesso pianeggiante delle colline spartiacque, fu aggiunto a quello della Zingara verso la seconda metà dell'800.
Grande rilevanza ha rivestito nello sviluppo socio-economico della zona la presenza anche della Salina, sicuramente sfruttata da sempre, fino a non molti anni fa in modo manuale, oggi invece a livello industriale.
La grande importanza del sale è riconosciuta attraverso la storia, ed è risaputo che il sale, le spezie e l'incenso erano tra le principali necessità economiche del mondo antico.
Il convergere di tante trazzere verso la salina, è un'altra dimostrazione del valore che il minerale ha avuto e certamente avrà sempre.
Il feudo Verdi era diviso in tre parti, di cui una lavorata a grano, una a fave e l'altra ad erba per fieno e pascolo, nella rotazione agraria, al pascolo seguiva la coltura delle fave, alle fave quella del grano, la contemporaneità delle colture assicurava la presenza di tre prodotti fondamentali.
Una parte di terra "u bonificatu" era riservata a piantagioni di olivi, vigne, mandorli e frutti vari.
La terra, comprese le petraie, era assegnata agli inquilini che coltivavano solo la terra ed ai mitatèra che allevavano anche le vacche e le pecore.
Tra i borghi ricordiamo anche Borgo S. Lucia, che prende il nome dalla piccola chiesa che lo genera e che determina l'aggregarsi di unità abitative a schiera, l'origine del borgo è da collegare alla costruzione della chiesa dedicata a S. Lucia avvenuta attorno al 1647, a cui si sono aggiunte, in epoca più tarda le costruzioni ospitanti i contadini del fondo annesso.
Ed ancora il Borgo Miranti, il Borgo Peri, il Borgo Lo Dico che deve la sua quasi integrale modificazione ad una devastante frana, il Borgo Salinella.
Inoltre sono da segnalare anche Villa Sgadari, costruita nella prima metà del XVIII sec. da Don Matteo Sgadari;
le Case Ferracci, una piccola masseria caratterizzata da forme ben controllate, in pietra, arricchita da una raffinata chiesetta collegata alle case da un vialetto, bordato e ritmato da pilastrini in pietra da taglio;
le Case Fiscelli, sebbene non arricchite da particolari raffinati sono di buona fattura, costruite presumibilmente nella prima metà dell'800 e via via ampliate per gemmazione fino alla configurazione attuale, rappresentano la continuità con la tradizione costruttiva, pur nella sapiente conservazione di un vialetto segnato da filari di cipressi.
Petralia Sottana
Petralia Sottana, a 1.000 m. di altitudine, esiste come parte integrante di Petralia Soprana a partire dal trecento.
Il centro, lambito dalla Reginale 120 (Termini Imerese - Nicosia) è situato a 111 Km. da Palermo, nella regione orientale delle Madonie, nell'alto bacino del Fiume Imera Meridionale.
La sua storia è assimilabile a quella di Petralia Soprana, ed è la storia della Contea Ventimiliana di Geraci.
Precedente all'attuale centro, un primitivo insediamento arcaico permase, col nome di Petraea, fino al periodo romano di Antonino.
L'attuale centro ha origine attorno al Castello Ruggeriano del 1066, successivamente infeudato ai duchi di Ferrandina.
Il centro si espanse nel settecento con due nuovi quartieri e nel secolo successivo precisamente nel 1840, si staccò da Petralia Soprana per formare comune a sè stante con un vasto territorio sotto il suo controllo, acquisito da gran parte di quello di Petralia Soprana.
L'impianto urbanistico è di tipo medievale, in cui la disposizione dei comparti, per lo più con posti di case a schiera e a blocco, è condizionato dalle accidentalità naturali del sito orografico di giacitura, con fuochi di convergenza intorno alla Matrice e tra il complesso di S. Francesco e la Chiesa di S. Maria la Fontana.
Il centro storico coincide con l'intero centro abitato e mantiene i suoi caratteri di centralità rispetto alle funzioni abitative, civili e commerciali, numerosi sono gli edifici di interesse storico artistico presenti.
Il comune ha economia agricola e zootecnica integrata da forme artigianali e attività estrattive (calcari) ed è sorretta da iniziative turistiche, amministrative e sanitarie.
Le due Petralie sono unite dalla storia e vincolate tra loro non da un rapporto ibrido, ma da forti legami, sebbene la storia di Soprana la pone in posizione, non solo fisica di subordinazione.
Dai documenti risalenti al periodo dei Romani sì può evincere che sia Petralia Soprana che Petralia Sottana avevano di già un loro spessore politico-sociale-economico, ciò lo si può riscontrare anche a Petralia Sottana dall'esistenza di una moneta di bronzo coniata dai Petrini (Petre-in).
Certamente le Petralie subirono il dominio greco, romano e arabo.
Petralia Sottana, nel corso dei secoli, ha cambiato molti nomi: in età greca si chiamò Petrae-polis (Terre dell'abbondanza di pietre che la circondavano), in età romana si chiamò Petra, nel periodo della dominazione araba si chiamò Batraliah.
Successivamente prese il nome di Petralja, Petraglia, quindi Petra steria, poi Petra di Elia, Petra Heliae per i normanni (bolla di Eugenio II) ed infine Petralia.
Petra, sia in greco che in latino, significa pietra e così certamente è stata chiamata per la sua posizione sulla roccia e in un luogo ricco di pietre.
Tra i beni di interesse storico artistico, Petralia Sottana conserva: il Duomo dal portale gotico, ricostruito tra il 1633 e il 1681, la Chiesa di San Francesco, con opere di G. Salerno, la chiesa di S.M della Fontana o della Vittoria, di gusto ispanizzante, la Chiesa dei Cappuccini, la chiesa della Badia, con icona gaginesca.
Fuori Petralia Sottana e dalla nostra perimetrazione è il Santuario della Madonna dell'Alto del sec. XIV.
Tra le frazioni e località di questo comune ritroviamo: Piano Battaglia (fuori dalla nostra perimetrazione di vincolo), Portella di Recattivo e Recattivo (feudo omonimo) (tav. V)
Castellana Sicula
Il centro di Castellana Sicula, raggiungibile dalla S.R.117, a 103 Km. da Palermo, si presenta morfologicarnente di tipo collinare.
La zona è ricca di siti archeologici, nel territorio infatti sono state rinvenute traccie di antiche forme di vita insediata (periodo romano e cristiano).
Il Borgo di origine seicentesco nasce come insediamento dello "ius populandi" e di questa tipologia conserva leggibile l'impianto urbano, accresciutosi nel XIX e XX sec., in maniera modesta, fu una frazione di Petralia Sottana fìno al 1947, anno in cui acquistò la sua autonomia.
La sua fondazione è sicuramente da attribuire al Duca di Ferrandina da cui proviene il nome di Castellana, in quanto il Duca sposò Gemma di Castellana di Spagna.
Il suo impianto urbanistico si presenta a trama viaria regolare con ricorsi di tracciati rettilinei e paralleli e comparti ad andamento rettangolare allungato e disposizione modulare ripetitiva in direzione est ovest.
La fascia nord, attraversata dalla statale, presenta aggregazione più diradata, la sacca sud, viceversa, è occupata più fittamente.
Lo stato di conservazione è discreto, il centro conserva i caratteri di integrazione fra spazio costruito e qualità dell'ambiente naturale.
Nel centro di Castellana Sicula, degna di nota è la chiesa Madre, dedicata a San Francesco di Paola.
Il borgo ha economia prevalenternente agricola e zootecnica integrata da forme imprenditoriali di lavorazione dei vari prodotti di settore, da imprese artigianali e da iniziative turistiche di tipo stagionale.
Le borgate hanno origine più antica del centro abitato, Nociazzi, Calcarelli, Catalani, sono insediamenti di origine feudale con preesistenze archeologiche disseminate per i territori delle loro contrade.
I nuclei propulsori di queste borgate conservano ancora le caratteristiche minute architetture murali, gli spazi stretti e le volumetrie fitte e basse.
Sono puntellati da abbeveratoi e lavatoi in pietra che testimoniano una vita sociale collettiva che trasloca di continuo tra ambiente chiuso, privato e spazi aperti, comunitari.
Tra le numerose località interessate alle preesistenze storiche, ricordiamo la contrada Muratore, Passo l'Abide, Margi.
Il borgo di Nociazzi Superiore è un piccolo Borgo di Castellana Sicula abbarbicato deliziosamente su un terreno in forte pendio, distrutto in parte da una frana, ma che riesce ancora a rivelare la bellezza di un borgo madonita (tav. V).
Blufi
Blufi, un tempo denominato "Littorio", il più giovane dei comuni della provincia di Palermo eretto a comune il 7 marzo 1972, era anch'esso una frazione di Petralia Sottana.
Il centro è raggiungibile dalla trasversale madonita al bivio omonimo, lungo la strada comunale Vaccarella.
Esso sorge su terreni di argille sabbiose con lenti di salgemma e gesso in cristalli, ha modesta economia agricola e zootecnica integrata dal reddito degli addetti pendolari nel territorio e sorretta dalle rimesse degli emigrati.
Più prossimo al centro di Bompietro che a quello di appartenenza amministrativa, fa parte del sistema pede-montano delle Madonie, costituendone uno degli insediamenti minori emarginati, per lungo tempo il luogo era denominato "malpasso", poi nel 1428 e 1527, compaiono i nomi di Belufi e Balufi e infine nel 1752 Blufi, forse per dire fiume azzurro, in quanto vicino all'Imera.
Ha impianto urbanistico di tipo lineare, aggregativo di posti di casa a schiera, lungo un asse viario di attraversamento del territorio comunale e due modeste sacche edilizie all'inizio e alla fine dell'insediamento, le unità abitative si presentano in genere con fronte verso l'urbano costruito e l'altro fronte verso l'extraurbano della campagna circostante.
Esso è stato per secoli meta di pellegrinaggi, per la presenza del Santuario della Madomma dell'Olio, situato a circa Km. 2 dal centro abitato e che si adagia su una collina a 660 m. di altitudine, in una zona un tempo ricca di oliveti, nella cui pianura scorre il fiume Imera Meridionale e nei pressi del Santuario il torrente dell'Olio.
La sua fama è dovuta alla presenza di un liquido reputato miracoloso, che sgorga dalla Fontana dell'Olio, utilizzato per curare le malattie cutanee, che periodicamente veniva raccolto dai frati e dato ai fedeli.
Il complesso è costituito dalla Chiesa, di stile settecentesco, ma di più antiche origini, al suo fianco un campanile recentemente edificato, in quanto l'originario piccolo artistico campanile era stato colpito da un fulmine.
Davanti la chiesa è un ampio piazzale su cui si aprono il vecchio ed il nuovo convento.
A poca distanza dalla chiesa si trova un piccolo monumentale cimitero e alla base di un'altura, a quota 717 m., dove è situata la Croce, è la Fontana dell'Olio, probabilmente sede di uno dei tempietti sacri a Diana Fatalina.
Nel centro abitato è da rilevare la presenza della Chiesa Madre Cristo Re, risalente alla fine del sec. XIX.
Il territorio di Blufi vide certamente la presenza di differenti popolazioni, perchè anch'essa è ricca di tracce che denunziano più antichi insediamenti umani.
Ci sono infatti indizi che stimolano verso ricerche più approfondite soprattutto di carattere archeologico, in zone precise, come in contrada Reginese.
Esistono, quasi adiacenti al fiume Imera i resti di un ponte in pietra di età romana, come testimonianza dei trascorsi di questo comune, esso è immerso in una lussureggiante vegetazione ripariale, mentre in contrada Marabuto vi è una presunta zona archeologica che desta tutt'oggi interesse e curiosità.
Tra le sue frazioni e località sono: Firrarello e Nero (tav. V).
Bompietro
Il centro di Bompietro è raggiungibile dalla A19 (Palermo - Catania) all'uscita per Alimena, a 123 Km. da Palermo, esso sorge sui rilievi delle Madonie nel bacino del Salso.
Il borgo di fondazione feudale del XVIII sec. si accrebbe attomo ad un casale di poco più antico (sec. XVII).
Diveniva comune autonomo nel 1804, poichè fino ad allora era anch'esso Borgata di Petralia Soprana.
La sua formazione risale quindi al 1600, epoca nella quale il rapporto contado-città, istituzionalizzato dalla "ius populandi", era più stretto e i grandi proprietari terrieri attendevano più direttamente alla cura dell'amministrazione delle proprietà, allettati dalla possibile acquisizione di titoli nobiliari, epoca in cui alcuni di essi si interessarono a queste contrade.
Si trattò di un'attenzione determinata dalla salubrità del clima, oltre che dalla mitezza rispetto alle Petralie, il cui clima è molto più rigido durante i periodi invernali.
Questi signorotti si trasferirono in questa conca e attorno alle prime ville sorsero anche case coloniche che, in breve tempo, formarono un villaggio: il villaggio di Buon Pietro, su cui aleggiano numerose leggende.
L'impianto urbanistico si presenta ad aggregazioni irregolari di piccoli comparti fortemente articolati disposti attorno al fulcro centrale della Piazza Matrice e lungo i margini dell'asse mediano di crescita ad andamento curvilineo da ovest a sud, il centro mantiene integri i propri caratteri di centralità abitativa, commerciale e civile, anche nei riguardi delle fasce della recente espansione (a sud ovest del primo nucleo di impianto).
Tra i suoi beni di interesse storico artistico sono da ricordare: la Chiesa Madre e il Palazzo Gangi.
Il comune di Bompietro ha economia agricola e zootecnica retta da attività piccolo-industriali e dalle rimesse dei numerosi emigrati.
Sono frazioni di Bompietro: Locati e Galati.
Locati è un piccolo centro, sede un tempo di un carcere, in un luogo malsano e malarico, bonificato sembra, a poco a poco, dai familiari dei carcerati, che si stabilirono nelle vicinanze di quel carcere.
Tra le sue contrade sono da ricordare: Gangi, Guarraia, Librizzi, Piraino, Purgatorio, Salerina, Segneferi, Sanfilippo (tav. V).
Alimena
Il territorio di Alimena, che rientra interamente nella perimetrazione dell'area del vincolo proposto, è lontano dalla capitale e vicinissimo alle province di Enna e di Caltanissetta, esso è raggiungibile dalla A19 (Palermo-Catania) al bivio omonimo, a 120 Km. da Palermo.
Alimena, a 750 m. di altitudine è situata sulle propaggini delle Madonie, in mezzo a sterminate distese di grano, tra il Salso Settentrionale e l'Imera Meridionale.
Il centro di Alimena sorge quindi nella regione sud orientale delle Madonie, in prossimità della Balza di Areddula, sullo spartiacque fra i fiumi suddetti.
Il borgo rurale sorto per ragioni di prestigio feudale legato all'agricoltura, fu fondato nel 1603 ad opera di Pietro Alimena, a seguito della concessione del Re di Spagna Filippo IV, il 21 febbraio 1628 e comprendeva le zone di Portella Nuciforo, San Filippo, il fondo della Mazza e l'antica Imaccara (Garrosia e Bulfara), nel 1628 il successore Antonio ebbe il titolo di Marchese.
Il suo impianto urbanistico, da manuale, si presenta a schema pressocchè regolare, a trama viaria ortogonale e allineamenti lungo un asse principale che termina nel fuoco centrale a ridosso della fiancata est della Chiesa Madre, presenta tagli viari irregolari nelle aree di margine e tessuto edilizio adattato alle acclività del sito di giacitura.
Il centro mantiene tutt'oggi le sue funzioni residenziali e commerciali e presenta i segni di riuso edilizio con scarse sostituzioni, lo stato di conservazione è discreto.
Tra i suoi monumenti più notevoli sono: la Chiesa Madre, che conserva una statua dell'Immacolata di Francesco Sorgi; La Chiesa dell'ex Convento dei PP. Riformati, che coserva un Cristo spirante di autore ignoto del sec. XVII-XVIII, e la Chiesa delle Anime Sante.
Il comune ha modesta economia agricola e zootecnica, con piccole aziende di settore e presenta forte emigrazione.
Nelle sue campagne si producono in particolare, granaglie, mandorle, fave, olive e si producono vini.
Un tempo la zona era molto fertile sia per il clima che per la posizione tra quattro fiumi: Pellizzara, il Salso di Gangi, il Segnaferi e l'Imera Meridionale e per la presenza delle miniere di sale e zolfo.
Tra le sue contrade quella di "Bolfara" ha sicuramente origini più antiche.
Nella contrada "Burgarito", sita in aperta campagna, è una piccola abside costruita su una roccia a strapiombo su un torrente.
Nei pressi del santuario sono situate alcune grotte rupestri di notevole interesse e di altrettanto interesse è la chiesa dedicata a S. Alfonso De' Liguori, a pianta esagonale, che originariamente fu una torre posta a guardia di un territorio amplissimo comprendente, oltre alle propaggini meridionali delle Madonie, anche i monti Erei.
Altre contrade sono: Destri, Chiappara, Garrasia, Vaccarizzo, Celsi (tav. V).

Capitolo III
AMBIENTE ANTROPIZZATO
ED ASPETTI ETNO-ANTROPOLOGICI

Tutte le contrade presenti nell'area, oggetto della proposta di vincolo, sono percorse da innumerevoli sentieri, strade, trazzere e mulattiere e disseminate qua e là spiccano piccole costruzioni realizzate semplicemente in pietra, fattorie, antiche ville, casali, masserie e minuscoli borghi dove si respira un'aria campestre (tav. \ /).
Tali insediamenti abitativi e le sparse costruzioni, per le loro caratteristiche tipologiche ed il perfetto inserimento nel paesaggio, legano in mirabile sintesi i valori naturali e gli elementi costruiti e testimoniano una presenza dell'uomo in perfetta arrnonia con il territorio.
Si nota come l'uomo intrattiene con l'ambiente un rapporto che non è soltanto di territorio in cui vive, ma anche quello da cui trae i mezzi per vivere, esso pertanto rappresenta oltre che un quadro naturale anche un quadro di vita.
L'equilibrio tra ambiente naturale e antropizzato in quest'area si è mantenuto fino a che l'economia vigente di tipo agricolo ha imposto all'uomo una limitazione spontanea oltre la quale lo sfruttamento della terra si sarebbe trasmutato in danno.
Due sono gli elementi fondamentali di questa area: l'acqua e la pietra.
L'acqua è indispensabile alla vita domestica e per i campi, quindi, cisterne, lavatoi, abbeveratoi pozzi, fontanelle e pile non possono mancare nelle case rustiche.
L'acqua è anche l'energia dei mulini e, oltre a quelli in seguito elencati, tra i mulini ad acqua era di notevole importanza anche quello sito nel quartiere Scatozzi (disattivato nella seconda metà dell'800 e definitivamente nel 1935 da una frana scesa a V dal monte Bovolito, che riunendosi a valle ha interrotto il flusso d'acqua) ed un altro di fronte alla miniera di salgemma, di essi erano visibili, fino a pochi anni fa, i ruderi in pietra rifinita con la "mazzetta".
La pietra è invece il simbolo della proprietà, il segno tangibile della conquista della natura, ed il fulcro della famiglia.
La casa rurale in pietra si adagia mollemente sul territorio senza farle violenza, anzi collabora con il paesaggio, non sconvolgendo nè alterando il quadro d'insieme, quasi come se essa fosse sempre esistita in quei luoghi, le sue aperture si presentano in genere poche e strette per motivi di clima, di sicurezza, di economia e di spazio.
Le borgate rurali frutto di aggregazione per piccoli nuclei elementari, sono direttamente legate al sistema economico, basato sullo sfruttamento agricolo del territorio.
Numerose sono le contrade presenti in quest'area in cui si ritrovano organismi rurali polifunzionali.
In contrada Guarraia, ad esempio, incontriamo un nucleo di case contadine del sec. XIX - XX, costituito da costruzioni destinate a: residenza, attività agricole, allevamento bestiame.
Il nucleo edilizio si compone di semplici elementi (abitazione, stalla, fienile, pollaio, deposito attrezzi) organicamente giustapposti in relazione agli spazi minimi esterni, acciottolati, necessari al funzionamento dell'intero complesso che si sviluppa a tenaglia attorno al piccolo cortile.
Ogni singola unità si compone di un ambiente, di dimensioni standard di 6,00 x 4,00 m., delimitato dalle quattro mura perimetrali (spesso in comune con altri ambienti) che reggono la copertura a falda semplice in legno, canne e coppi.
Le murature costruttivamente sono caratterizzate dalla cosiddetta "doppia camicia" in cui si distingue un paramento esterno in pietra di natura calcarea, squadrata, dalle faccie perfettamente in aderenza ed un paramento interno costituito da pietrame informe legato da malta di calce mista a pietrisco di fiume e residui di cotto in granulometria fine.
Gli architravi delle aperture sono in legno a vista e gli infissi sempre in legno vengono verniciati per protezione.
Il manto superficiale di coppi, poggia su un sottofondo di canne legate insieme con cordame fino, (filamenti di zabara) secondo linee geometriche ordinate ed allineate, a costituire, nella funzionalità dell'abitazione, una coibentazione naturale.
Prive di documentazioni, le notizie storiche di questi manufatti sono generalmente legate alle vicende feudali ed al susseguirsi delle vicende storiche che hanno interessato l'area rurale dell'estremo versante meridionale delle Madonie, in maniera macroscopica sin dal XVIII sec.
Lo sviluppo demografico ed edilizio che ha caratterizzato e spesso generato le numerose borgate rurali della zona, ne ha mantenuto in pieno la vitalità produttiva fino a qualche decennio addietro.
Il mutarsi del tipo di economia, a cui gli abitanti sono dediti ha determinato il successivo spostamento delle unità lavorative verso grossi centri urbani ed i mutati standards di vita, (condizioni igienico-sanitarie richieste alle abitazioni) ha pure inibito notevolmente lo sviluppo delle borgate ancora oggi abitate, ma solamente nelle unità edilizie più grosse e più comode.
Le unità edilizie più semplici quando non siano crollate, sono utilizzate per il ricovero degli animali, di attrezzi agricoli o come fienile, quelle dirute diventano cave di materiale da costruzione.
Gli interventi architettonici recenti hanno, quasi sempre, carattere di manomissione dei sistemi costruttivi originari.
Questi manufatti sono collocati su declivi alto-collinari, in aree caratterizzate dallo sfruttamento estensivo e seminativo umido-asciutto (cereali e foraggio) con forme sparse di coltura promiscua (seminati, piante da frutto e da foglia).
Nella località di Raffo (Petralia Soprana), le case in genere si affacciavano su uno spazio comune "u ballu" o "bagghiu" (baglio), quasi a ferro di cavallo; l'acqua era convogliata a valle da una canaletta di circa un metro di larghezza, le pietre adoperate nelle costruzioni erano blocchi di tufo calcareo di formazione terziaria, di colore bianco giallastro, molto duro, cementati "ccu issu d'a carcara".
Quasi sempre le case erano composte o da un solo vano terra con al centro "u cufularu" (fossa scavata nel pavimento, rivestita di gesso e senza camino centrale, dove accendere la paglia per riscaldarsi in inverno, oppure da un piano terra (stalla, cantina, deposito attrezzi) e dal primo piano al quale si accedeva con una scala esterna anche a due rampe, più i pianerottoli (ànnati).
Il piano di abitazione era in genere composto da una stanza principale multiuso (granaio, sala da pranzo, etc.) e da un cucinino "ccu cufuni" di pietra sul quale si poggiavano le pentole di terracotta o la padella di ferro, o dalla "tannura", cucina a legna murata in cui venivano inserite le pentole di rame.
L'approvvigionamento d'acqua avveniva a spalla con i cosiddeteti "bummila e lanceddi", o con animali carichi di "cufina" (ceste a forma di campana ove si mettevano i contenitori).
Nella zona di Raffo le fontane più frequentate erano quelle di S. Marina, Addauro, le fontane di Masi e Salaci e quella di Cicuta.
Caratteristicamente queste case presentavano, ove possibile, le aperture rivolte verso sud per permettere una migliore illuminazione e un migliore riscaldamento.
Il frazionamento delle proprietà fondiarie dovuto alle concessioni enfiteutiche a partire dalla seconda metà del sec. XIX e la divisione delle terre dopo i patti agrari e le lotte contadine qui vissute attivamente, hanno sottolineato la tendenza, nella popolazione rurale della zona presa in esame, ad abbandonare i grossi comuni montani, per insediarsi nei pressi delle terre da coltivare, in aggregati edilizi e borgate che hanno poi caratterizzato il paesaggio dei rialzi montuosi tra i fiumi Imera e Salso.
Lungo le strade, le trazzere, i viottoli si incontrano, di tanto in tanto, tabernacoli rustici, spesso in pietra con immagini scolpite.
Molte di queste edicole votive sono, a volte, munite di grate, esse sono meta di pellegrinaggi e a volte vengono innalzate in segno di ringraziamento per grazie ricevute.
Sono anche questi simboli puntuali sul territorio, pietre miliari, dove si soffermavano e ancor oggi si soffermano i contadini quando si avviavano al lavoro e al ritorno da esso.
Anche le masserie presenti o di cui rimangono i resti testimoniano un'attivita agricola e pastorale prevalentemente dedita al frumento e all'allevamento delle pecore.
Particolare importanza rivestono anche i Palmenti, locali adibiti alla spremitura delle uve e successive fasi della lavorazione del vino, essi si presentano in genere come due ampie vasche di diversa profondità collegate tra loro in cui si pigia l'uva e si raccoglie il mosto.

Allegato A al Capitolo III

Si riportano qui di seguito gli elenchi dei beni di interesse etno-antropologico forniti dalla sezione etno-antropologica di questa Soprintendenza, per i quali detta sezione si è attivata a fine di effettuarne una verifica.
Le schede conoscitive relative ai singoli beni sono state redatte dalla cooperativa Agritour.

PALMENTI

 1)  Bene: Palmento.
Località: Fasanò.
Datazione: 1920.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: La struttura è in pietra a faccia vista, successivamente fu rivestito con malta cementizia, è costituito da una vasca (Pitatura) e dalla tina.
 2)  Bene: Palmento.
Località: Fasanò.
Datazione: 1950.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Il portone d'ingresso del Palmento, originariamente in legno, è stato sostituito con una saracinesca, le finestre sono invece rimaste allo stato originario, vi si trova una vasca rettangolare dove veniva pigiata l'uva, un'altra vasca più piccola serviva a raccogliere il mosto dove rimaneva 24 ore, prima di essere travasato nelle botti.
La vasca più ampia ha dimensioni 3,10 x 3,20 x 0,30 h., quella più piccola 2,83 x 1,90 x 1,25 h.
 3)  Bene: Palmento "Ramusa".
Località: Verdi, nel centro della borgata.
Datazione: 1930-36.
Proprietà: Privata.
Centri storici: Il Palmento si trova all'interno di un casolare. E' formato da due vasche comunicanti tramite una canaletta e vi è anche un torchio.
 4)  Bene: Palmento.
Località: Raffo, contrada Macuni.
Datazione: 1876.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova all'interno di una casa rurale oggi in disuso.
 5)  Bene: Palmento.
Località: Cipampini, via Massimo D'Azeglio (all'interno della borgata).
Datazione: metà '800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: La struttura è in conci di pietra squadrata e malta aerea (calce), fu fatto costruire da Vittorio
Sabatino.
 6)  Bene: Palmento.
Località: Cipampini, nel centro abitato.
Datazione: 1889.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: La struttura è in pietra intagliata ed è rivestita da calce e cemento. Fu fatta costruire dal signor Sabatino Biagio.
 7)  Bene: Palmento.
Località: Girarello, in aperta campagna.
Datazione: 1700-1800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: La piattaforma del palmento è in pietra, di forma circolare, di 1,20 m. di diametro.

POZZI

 1)  Bene: Pozzo "Ragonese".
Località: Fasanò, in aperta campagna.
Datazione: 1940.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Il pozzo è in pietra a faccia vista, di forma circolare e a forma di ampolla, circondato da aste di ferro.
 2)  Bene: Pozzo
Località Fasanò, contrada Saccù, in aperta campagna.
Datazione: 1750 circa.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Il pozzo è realizzato in conci di pietra squadrata a secco, di forma circolare ricoperta da lastre di pietra in disuso.
 3)  Bene: Pozzo.
Località: Saccù, in aperta campagna.
Datazione: 1750.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Ha una forma circolare, è in disuso, ed è situato vicino ad una sorgente con accanto una pila per il bucato.
 4)  Bene: Pozzo.
Località: Saccù, via Montenero - via Canalotto.
Datazione: 1700.
Cenni stonci: E' situato all'interno del centro abitato, presenta una struttura in pietra non squadrata, a forma cupoliforme, con apertura rettangolare.
 5)  Bene: Pozzo.
Località: Verdi.
Datazione: 1900.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova in aperta campagna, è di forma circolare, rivestito con malta cementizia.
 6)  Bene: Pozzo.
Località: Verdi.
Datazione: 1790.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova in aperta campagna, la parte incassata è costituita da pietre scolpite, la parte sottostante in pietre di tufo poste a forma circolare con una piccola apertura.
 7)  Bene: Pozzo.
Località: Verdi.
Datazione: 1790.
Cenni storici: Si trova in aperta campagna, "u stagnuni" è in pietra, nella parte frontale rettangolare c'è uno sportello in ferro ed accanto vi è uno scivo ricavato da una sola pietra, era la sorgente del bevaio che si trova nel centro della frazione. Anticamente dal pozo si attingeva l'acqua che veniva versata nello scivo antistante per l'abbeveraggio degli animali.
 8)  Bene: Pozzo "Barnissa"
Località: Bonicozzo.
Datazione: 1882.
Proprietà: Privata.
Centri storici: Si trova all'interno della villa baronale, è di forma circolare, costruito in pietre murate con malta cementizia, coperto con pietre meurate a forma di meza cupola, apertura a forma rettangolare con a sinistra uno scivo a mezza luna ricavato in una sola pietra. Il pozzo apparteneva alla baronessa Sabatini, oggi è in disuso, ristrutturato e conservato come elemento caratteristico della villa.
 9)  Bene: Pozzo.
Località: San Giovanni.
Datazione: 1985.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova nel centro abitato di fronte l'unica chiesa, è realizzato in conci di pietra circolare, è situato all'esterno della villa ed è stato costruito per l'irrigazione delle piante. Ha un diametro di 1,10 x 2,10 di altezza.
10)  Bene: Pozzo "A Funtana".
Località: Salinella.
Datazione: 1960.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova nel centro abitato, è di forma rettangolare con pietre grossolanamente squadrate legate con gesso, oggi in disuso.
11)  Bene: Pozzo.
Località: Salinella.
Datazione: 1970.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Si trova nel centro abitato, è di forma circolare, con apertura rettangolare.
12)  Bene: Pozzo.
Località: Serra di Lio.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova in aperta campagna, è in pietra con apertura rettangolare.
13)  Bene: Pozzo.
Località: Cipampini.
Datazione: 1700.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Si trova nella parte bassa della borgata, ha forma quadrata con la parte superiore a forma di cono, in pietra regolare, dà l'acqua a due bevai vicini (uno privato, l'altro comunale), nelle vicinanze c'erano due fontane ("Funtanazza" e "Pasqualiddi", la cui acqua è oggi inquinata.
14)  Bene: Pozzo.
Localita: Sabatino, contrada Cassaloro.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: In aperta campagna, in pietra a forma cilindrica, oggi in disuso.
15)  Bene: Pozzo.
Località: Gioiotti.
Datazione: 1800.
Proprietà: privata.
Cenni storici: Nel centro abitato, in pietra squadrata, con sabbia e gesso, oggi in disuso.
16)  Bene: Pozzo.
Località: Gioiotti.
Datazione: 1903.
Proprietà: privata.
Centri storici: Centro abitato, è in pietra squadrata, la parte superiore è aperta per favorire l'accumulo di acqua piovana, oggi in disuso.
17)  Bene: Pozzo "Casini".
Località: Pianello contrada Cascini.
Datazione: 1920.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Il pozzo è sito in una sorgente naturale, ha forma irregolare, in pietra, in disuso, l'acqua veniva incanalata in una gibbia.
18)  Bene: Pozzo "Casceni".
Località: Pianello contrada Cascini.
Datazione: 1970.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: In aperta campagna, in disuso, attualmente l'acqua del pozzo alimenta un bevaio sottostante.
19)  Bene. Pozzo.
Località: Pellizzara.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Nel centro abitato, oggi in disuso.

BEVAI

 1)  Bene: Bevaio.
Località: Fasanò.
Datazione: 1923.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: La forma definitiva è del 1981.
 2)  Bene: Bevaio di Paola.
Località: Fasanò contrada Pozzillo.
Datazione: Circa cento anni fa.
Proprietà: Privata.
Cenni Storici: Presenta i cannoli in pietra scolpita in altorilievo, adoperato per l'irrigazione e uso potabile.
 3)  Bene: Bevaio.
Località: Fasanò, contrada Pozzillo.
Datazione: 1912.
Proprietà: privata.
Cenni storici: E' costituito da uno scivo ed una vasca collegati con canaletta.
 4)  Bene: Bevaio.
Località: Fasanò, contrada Saccù.
Datazione: 1860.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Ha forma rettangolare, è ancora attivo.
 5)  Bene: Bevaio.
Località: Saccù.
Datazione: 1956.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Si trova a valle della borgata
 6)  Bene: Bevaio.
Località: Saccù.
Datazione: 1800 c.
Proprietà: privata.
Cenni storici: Costituita da due vasche una quadrata ed una rettangolare.
 7)  Bene: Bevaio.
Località: Verdi.
Datazione: 1960.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Caratteristico per la forma costituita da tre scivi ricavati in pietra dove l'acqua fluisce tramite feritoie.
 8)  Bene: Bevaio.
Località: Verdi.
Datazione: 1960.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Adoperato per l'irrigazione e l'abbeveraggio, l'acqua proviene dalla contrada Vaccarizzo.
 9)  Bene: Bevaio.
Località: Borgo Verdi.
Datazione: 1955.
Proprietà: ESA.
Cenni storici: E' realizzato in pietra con due vasche di altezza differenziata, più alta per le mucche, più bassa per gli ovini.
10)  Bene: Bevaio.
Località: Verde, contrada Praino.
Datazione: 1921.
Proprietà: privata.
11)  Bene: Bevaio Scifa.
Località: Verdi.
Datazione: oltre 100 anni
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Costituita da quattro vasche (scivi) rettangolari.
12)  Bene: Bevaio.
Località: Borgo Pala.
Datazione: 1790.
Proprietà: comunale.
13)  Bene: Bevaio.
Località: Borgo Pala.
Datazione: 1960.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: In cemento con due vasche per l'abbeveraggio e l'irrigazione.
14)  Bene: Bevaio.
Località: Salaci (vicino la chiesa).
Datazione: 1950.
Proprietà: comunale.
15)  Bene: Bevaio Cerami.
Località: Salaci (Quartiere Cerami).
Datazione: 1950.
Proprietà: Comunale.
16)  Bene: Bevaio Chiano Salaci.
Località: Salaci.
Datazione: 1946.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costruito nel periodo della riforma agraria, usato per l'abbeveraggio degli animali.
17)  Bene: Fontana a timpa.
Località: Salaci
Datazione: metà '700.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Oggi in disuso, era usata per l'abbeveraggio degli animali e per usi domestici.
18)  Bene: Bevaio Gennaro.
Località: Salaci.
Datazione: 1965.
Proprietà: comunale.
19)  Bene: Bevaio "Chiano Vruchi".
Località: Raffo.
Datazione: 1955.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: E' costituito da uno scivo e da un bevaio.
20)  Bene: Bevaio "Gran Signora".
Località: Raffo.
Datazione: 1977.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da una vasca rettangolare, l'acqua proviene dalla sorgente Vaccarizzo. Intorno al 1950/52 era situato accanto alla chiesa.
21)  Bene: Bevaio Ciuli.
Località: Raffo.
Datazione: 1952.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da un bevaio e da uno scivo.
22)  Bene: Bevaio Sgadari.
Località: Raffio, contrada Sgadari.
Datazione: 1700.
Proprietà: Privata.
23)  Bene: Bevaio.
Località: Raffo contrada Macuni.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Costituito da un bevaio e da uno scivo.
24)  Bene: Bevaio "a Valle".
Località: Raffo.
Datazione: 1981.
Proprietà: Comunale.
25)  Bene: Scivi "Vucca a buffa".
Località: Raffo, contrada Acquamara.
Datazione: Risalente a circa 300 anni fa.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Usata per l'abbeveraggio degli animali.
26)  Bene: Bevaio.
Località Raffo, contrada Casuzza.
Datazione: 1950.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da un bevaio e da uno scivo.
27)  Bene: Bevaio "Vizzini".
Località: Raffo.
Datazione: 1953 ristrutturata nel 1987.
Proprietà: Comunale.
28)  Bene: Scivo.
Località: Raffo, contrada Raffo, contrada Lucia.
Datazione: 1879.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: In aperta campagna a forma semicircolare con pietra triangolare frontale, dove fuoriesce il cannolo per l'acqua.
29)  Bene: Bevaio "o cannuolu".
Località: Raffo.
Datazione: Anni '50.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Situata più su del vecchio mulino della miniera vicino la fontana.
30)  Bene: Bevaio.
Località: Raffo, contrada Lucia.
Datazione: 1878.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da due scivi.
31)  Bene: Bevaio "Acqua mara".
Località: Raffo.
Datazione: 1945.
Cenni storici: Sito nel centro abitato.
32)  Bene-: Bevaio "Papassi".
Località: S. Giovanni, contrada Papassi.
Datazione: 1886.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Apparteneva alla Marchesa Pottino.
33)  Bene: Bevaio "U cuozzu".
Località: S. Giovanni.
Datazione: 1956.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Sito nel centro della borgata, è costituito da una vasca e da uno scivo.
34)  Bene: Bevaio.
Località: Salinella.
Datazione: 1972.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da una vasca rettangolare e da uno scivo.
35)  Bene: Scivo e Mulino.
Località: Giaia.
Datazione: Ha circa 100 anni.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: In pietra scolpita a forma circolare, usato per l'abbeveraggio dei cavalli.
36)  Bene: Beaio.
Località: Cipampini.
Datazione: 1789 ricostruito nel 1971.
Proprietà: Comunale.
37)  Bene: Bevaio "Gragano".
Località: Cipampini, contrada Gragano.
Datazione: 1760.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Il bevaio è interrato ed emerge solo il cannolo, presenta un buco nella pietra per legare gli animali.
38)  Bene: Bevaio.
Località: Sabatini.
Datazione: 1930.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Ricavato da una sola pietra scolpita con un lato rotondeggiante.
39)  Bene: Scivi.
Località Cipampini, contrada Don Bosco.
Datazione: 1789.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova in aperta campagna, sono in numero di tre, scolpiti in un'unica pietra, collegate da canalette, il primo a forma circolare, gli altri due rettangolari, la fontana è sita nelle vicinanze delle grotte della contrada Don Bobo, usate come rifugio durante la guerra.
40)  Bene: Bevaio "Funtanedda".
Località: Girarello.
Datazione: 1872.
Proprietà: Comunale.
41)  Bene Bevaio.
Località: Girarello.
Datazione: 1970.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Presenta una fronte triangolare e riquadro riportante la data di costruzione.
42)  Bene: Bevaio.
Località: Girarello.
Datazione: 1935.
Proprietà: Comunale.
43)  Bene: Bevaio.
Località: Pianello.
Datazione: 1973.
Proprietà: Privata.
44)  Bene: Bevaio.
Località: Gioitti.
Datazione: 1940.
Proprietà: Comunale.
45)  Bene: Bevaio.
Località: Pianello, contrada Cascini.
Datazione: 1980.
Proprietà: Privato.
46)  Bene: Bevaio.
Località: Pianello.
Datazione: 1920.
Proprietà: comunale.
Ceni storici: realizzato in cemento su un preesistente bevaio usato dai primi abitanti della borgata Arsi.
47)  Bene: Bevaio "Zà Annorfa".
Località: Pianello, contrada Casceni.
Datazione: 1930.
Proprietà: Privata.
48)  Bene: Bevaio Gioiotti.
Località: Pianello, contrada Gioiotti.
Datazione: 1920.
Proprietà: comunale.
49)  Bene: Bevaio.
Localita: Scarcini.
Datazione: 1934.
Proprietà: Comunale.
50)  Bene: Bevaio "S. Marina".
Datazione: 1868.
Proprietà: Privato.
Cenni storici: Della baronessa Messineo, è costituito da due vasche di cui quella più piccola usata come lavatoio.
51)  Bene: Bevaio.
Località: Pellizzara, quartiere Scelfo.
Datazione: 1954.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da uno scivo a mezza luna ricavato da una sola pietra.
52)  Bene: Bevaio.
Località: Pira.
Datazione: 1945.
Proprietà: comunale.
Cenni Storici: Alimentato dalla sorgente Tre Fontane.
53)  Bene: Bevaio "Pira".
Località: Pira
Datazione: inizio '900.
Cenni storici: Usato per le mandrie.
54)  Bene: Bevaio.
Località: Fiumicello.
Datazione: 1911.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Presenta una cornice ottagonale riportante lo stemma e la data finemente scolpite, con cannoli decorati.
55)  Bene: Bevaio.
Località: S. Caterina, contrada Miranti.
Datazione: del 1884 ristrutturato nel 1952.
Proprietà: Comunale.

MULINI

 1)  Bene: Mulino.
Località: Saccù.
Datazione: Metà dell'800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: E' sito a valle del centro abitato, lungo il corso del fiume, attualmente è in parte diroccato, caratteristico è l'arco dove era situato la ruota in legno, che azionava il mulino.
 2)  Bene: Mulino "Casuzza".
Località: Raffo.
Datazione: 1750.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: si trova in aperta campagna, è un rudere in pietra, destinato alla macinazione del grano.
 3)  Bene: Mulino.
Località: Raffo.
Datazione: 1° impianto del 1974 - 2° impianto del 1960.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Realizzato in legno, con meccanismi in ferro, destinato alla macinazione del grano.

AZIENDE AGRICOLE

 1)  Azienda agricola, con stalle e mangiatoie.
Località: Pianello, contrada Pianello basso.
Datazione: 1930.
Praprietà: privata.
 2)  Azienda agricola, per allevamento ovini
Località: Pianello, contrada Stretti.
Datazione: 1960.
Proprietà: Privata.
 3)  Azienda agricola.
Località: Saccù sita nel centro abitato.
Datazione: 1985.
Proprietà: Privata.

BORGHI

 1)  Borgo Pala (alloggi per contadini).
Località: Borgo Pala in aperta campagna.
Datazione: 1949.
Cenni storici: Alloggi in muratura costruiti e assegnati assieme alle terre nel periodo della riforma agraria.
 2)  Borgo Mativitti.
Località: Cipampini, contrada Mativitti.
Datazione: 1700 c.
Cenni storici: sito in aperta campagna, inizialmente abitato dalla famiglia Sabatino, poi molti abitanti del borgo si trasferirono a Bompietro.
 3)  Borgo Arsi.
Località: Pianello.
Datazione: 1800.
Cenni storici: Precedentemente a monte di esso esistevano due borghi più piccoli: "Pauliddi" e "S. Michele", oggi inesistenti. Il borgo si chiamò Arsi a causa forse di un incendio, all'interno esistevano diversi cortili (balli) che servivano da ingresso a più famiglie.

CASE NOBILIARI

 1)  Bene: Casa Ragonese.
Località: Fasanò.
Datazione: Risalente a circa 100 anni fa.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: E' costruita in pietra, a tre piani, con tetto a falde, inferriate in ferro battuto del 1900/1910, era l'abitazione estiva degli Ragonesi.
 2)  Bene: Casa nobiliare della Baronessa Sabatini Carolina.
Località: S. Giovanni.
Datazione: 1797.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Apparteneva alla Baronessa Sabatini Carolina che la donò alla figlia sposatasi con il signor Cataliotti.
 3)  Bene: Casa nobiliare (Villa Messineo).
Località: S. Marina.
Datazione: primi del '900.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Costruita dal Barone Pottino Ernesto.
 4)  Bene: Casa nobiliare "Villa Lucietta".
Località: Serradama.
Datazione: Primi dell'800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Fatta costruire dal cav. Castrogiovanni dedicandola alla sorella Lucietta.

CASE RURALI

 1)  Bene: Casa rurale.
Località: Salici.
Datazione: 1800 circa.
Proprieta: Privata.
Cenni storici: Fatta costruire dalla famiglia Intrabartolo.
 2)  Bene: Casa rurale Macuni.
Località: Raffo.
Datazione: 1700
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Fatta costruire dal medico signor Gennaro.
 3)  Bene: Casa rurale Sgadari.
Località: Raffo.
Datazione: 1700.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: in origine costituita da abitazione, stalle, chiesa e palmento di cui esistono i ruderi.

EDICOLE VOTIVE

 1)  Bene: Edicola votiva.
Località: Fasanò.
Datazione: 1955.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Sita nel centro abitato, all'interno di una villetta, vi è posizionata la statua della Madonna di Fatima.
 2)  Bene: Edicola Maria SS. della Consolazione.
Località: Fasanò.
Datazione: 1959.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: E' sita all'interno del centro abitato, ha forma circolare su base di quattro colonne.
 3)  Bene: Edicola "San Giuseppe".
Località: Borgo Verdi.
Datazione: 1952
Proprietà: privata.
Cenni storici: E' sita all'interno del borgo, ha forma prismatica con tetto a falde.
 4)  Bene: Edicola Madonna di Fatima.
Località: Verdi.
Datazione: 1850.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Fu costruita perchè la borgata è priva di chiese.
 5)  Bene: Edicola votiva.
Località: Verdi.
Datazzione: 1954.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Ha la forma di parallelepipedo.
 6)  Bene: Edicola "S. Gemma Galgani".
Località: Raffo.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: E' situata nel centro abitato ed è posta in un muro.
 7)  Bene: Edicola "Madonna Immacolata".
Località: Raffo, contrada Acquamara.
Datazione: 1986.
Proprietà: Privata.
 8)  Bene: Edicola SS. Croce.
Località: Raffo.
Datazione: 1700.
Proprietà: Comunale.
 9)  Bene: Edicola SS. Sacramento.
Località: Raffo.
Datazione: 1959.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Ha forma di parallelepipedo terminante a forma tronco conica, in pietra scolpita.
10)  Bene: Edicola S.M. Carmelina.
Località: Raffo.
Datazione: 1970.
Proprietà: Comunale.
11)  Bene: Edicola "Bedda Matiri".
Località: Raffo.
Datazione: fine 1700.
Proprietà: Comunale.
12)  Bene: Edicola del Crocifisso.
Località: Raffo.
Datazione: 1979.
Proprietà: Privata.
13)  Bene: Edicola S. Giuseppe.
Localita: Raffo.
Datazione: 1960 rifatta nel 1990.
Proprietà: Privata.
14)  Bene: Edicola Spirito Santo.
Località: Salinella.
Datazione: 1900.
Proprietà: Comunale.
15)  Bene: Edicola "A Madonna".
Località: Salinella.
Datazione: 1950.
Proprietà: Privata.
16)  Bene: Edicola San Giuseppe
Località: Cipampini.
Datazione: 1870.
Proprietà: Comunale.
17)  Bene: Edicola San Giuseppe.
Località: Cipampini, contrada Sabatini.
Datazione: 1975.
Proprietà: Privata.
18)  Bene: Edicola "Sacra Famiglia".
Località: Cipampini.
Datazione: 1926.
Proprietà: Privata.
19)  Bene: Edicola San Giuseppe (rudere).
Località: Girarello.
Datazione: 1800.
Proprietà: Comunale.
20)  Bene: Edicola SS. Sacramento.
Località: Pianello, contrada Stretti.
Datazione: Primi '800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: E' in pietra scolpita ed è sita nel centro abitato.
21)  Bene: Edicola Madonna della Lume.
Località: Stretti Pianello.
Datazione: 1880.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Sita nel centro abitato.
22)  Bene: Edicola Gesù Maria e Giuseppe.
Località: Pianello, contrada SS. Trinità.
Datazione: 1880.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: sita nel centro abitato.
23)  Bene: Edicola Madonna di Fatima.
Località: Mirandi.
Datazione: Recente.

CHIESE

 1)  Bene: Chiesa del Carmelo.
Località: Fasanò - Q.re Serra.
Datazione: 1981 su impianto primo '900.
Proprietà: Comunale.
 2)  Bene: Chiesa SS. Trinità.
Località: SS. Trinità.
Datazione: 1790.
Proprietà: Parrocchia SS. Trinità.
 3)  Bene: Chiesa M. SS. del Rosario di Tagliavia.
Località: Saccù.
Datazione: 1927.
Proprietà: Privata.
 4)  Bene: Chiesa Madonna della Scala.
Località: Salaci.
Datazione: Primo '800.
Proprietà: Parrocchia.
 5) Bene: Chiesa Sacro Cuore di Gesù.
Località: Salaci.
Datazione: 1912
Proprieta: Parrocchia.
 6)  Bene: Chiesa Madonna Addolorata.
Località: Raffo.
Datazione: Ristrutturata nel 1980.
Proprietà: Parrocchia.
 7)  Bene: Chiesa Madonna del Ponte.
Localita: Raffo.
Datazione: 1950.
Proprietà: Comunale.
 8)  Bene: Chiesa S. Rita.
Località: S. Giovanni, in aperta campagna.
Datazione: 1948.
Proprietà: Privata.
 9)  Bene: Chiesa S. Giovanni.
Località: S. Giovanni.
Datazione: 1991.
Proprietà: Comunale.
10)  Bene: Chiesa S. Giuseppe.
Località: Salinella.
Datazione: 1900.
Proprietà: Privata.
11)  Bene: Chiesa S. Giuseppe.
Località: Cipampini.
Datazione: 1988.
Proprietà: Comunale.
12)  Bene: Chiesa SS. della Catena.
Località: Pianello.
Datazione: 1850.
Proprietà: Parrocchia.
13)  Bene: Chiesa Nascaredda.
Località: Madonnuzza, contrada Nascaredda.
Datazione: 1900.
Proprietà: Privata.
14)  Bene: Chiesa Madonna delle Grazie.
Località: Bivio Madonnuza.
Datazione: 1930.
Proprietà: Privata.
15)  Bene: Chiesa SS. Addolorata.
Località: S. Caterina.
Datazione: 1964.
Proprietà: Comunale.
16)  Bene: Monastero di Saccù (diroccato).
Località: Saccù.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privato.
24)  Bene: Sacramento.
Località: Bonicozzo.
Datazione: 1987.
Proprietà: Comunale.
25)  Bene: Croce Bonicozzo.
Località: Bonicozzo.
Datazione: 1935.
Proprietà: Comunale.

Capitolo IV
SITI ARCHEOLOGICI

L'area delimitata nella proposta di vincolo e quella circo-
stante è disseminata di siti archeologici che testimoniano la
presenza dell'uomo, in questa zona, in epoche molto remote (tav. VII).
In particolare sono da menzionare, anche se alcuni siti sono al di fuori dalla nostra perimetrazione le seguenti località:
Castellana Sicula
—  in contrada Zara-Zarotta (17), fuori dalla nostra peri-metrazione, sono state rinvenute tombe a lastroni del II-I
sec. a.C.;
—  in località Ponte Grande, al limite della perimetrazione, affiora invece, una colonna probabilmente del periodo romano (per questa zona si dovrebbe procedere a scavi più attenti);
—  in località Cozzo Re (15) ed in quella di Rotola Vecchia (19) si trovano insediamenti archeologici indiziati e in particolare nella località Rotolo Vecchia sono stati recuperati grossi pithoi (grandi; giare per la conservazione dell'olio);
—  in località Verde Muratore-Calcarelli (16), fuori dalla nostra perimetrazione è stato rinvenuto un insediamento romano con tracce di necropoli;
—  in località Cozzo Morto (18) sono state rinvenute tombe a lastroni del periodo romano tardoantico;
—  a Villa Padura sono stati rinvenuti pigiatoi scavati nella roccia, il tutto a dimostrazione che nella tarda antichità la zona era abitata.
Petralia Sottana
—  in contrada Maimone Cozzo Celsi (1) è stato rinvenuto un insediamento indigeno ellenizzato e delle tombe a camera;
—  in localita Cipampini (2) è stato ritrovato un insediamento rupestre tardo antico alto-medievale;
—  in contrada San Filippo (3), molto prossimo a Bompietro, è stato ritrovato un insediamento preistorico;
—  al di fuori della perimetrazione proposta si trova anche la Grotta del Vecchiuzzo (20), di importante interesse preistorico, sita sul versante orientale della Rocca delle Balate, al centro di una vecchia cava di gesso, scoperta ed esplorata nel 1936.
Bompietro
—  nella Balza di Areddula (9), già sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39, è stato rinvenuto un insediamento indigeno di età arcaica ellenizzato durante il secolo VI a.C., con reperti del IV secolo e ritrovamenti di età punica, e una necropoli ellenica, è stata rinvenuta ceramica corinzia;
—  nella contrada Re Giovanni è stato invece rinvenuto un insediamento preistorico e medievale;
—   in contrada Alburchia (21) è stato rinvenuto un centro abitato di età greco romana;
—  nell'area Sangallo o Gangallo.
Alimena
Nel territorio di Alimena sono stati rinvenuti resti di precedenti urbanizazioni di età arcaica (rinvenimenti corinzi), da rimarcare sono le presenze dei seguenti siti archeologici:
—  vicinale Balza (8) ove è stato rinvenuto un insediamento rurale di età arcaica - classica;
—  contrada Macco (7) in cui è stato messo in luce un insediamento età arcaico- classica;
—  contrada Destri (10) ove sono state ritrovate delle tombe a lastre ellenistiche;
—  case Vaccarizzo (11) ove sono state scoperte grotte e tombe e ipogei;
—  Serra Burgarito (5) con ritrovamenti dell'età del bronzo e del ferro;
—  cozzo Celsa (6) con ritrovamenti dell'età del bronzo e tombe a grotticella;
—  contrada Cannatello (12) con ritrovamenti dell'età del bronzo e dell'età classica (già vincolato);
—  mulino Garrasia (13) XVII - XVIII;
—  contrada Terravecchia (14).
Blufi
—  contrada Marabuto (4) presunta zona archeologica.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Vito Amico - "Dizionario Topografico della Sicilia". Traduzioni e annotazioni di G. Di Marzo - Palermo 1853.
Nicotra - "Dizionario illustrato dei comuni Siciliani" - Soc. Ed. del dizionario dei comuni siciliani - Palermo 1909.
Domenico Portera - I comuni della provincia di Palermo.
Ente Parco delle Madonie - "Nel parco, la storia, la terra, le leggi, gli itinerari" - 1992.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Alimena.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Blufi.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Bompietro.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Castellana Sicula.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Geraci Siculo.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Petralia Soprana.
Scheda C.S.U. di Catalogo comune di Petralia Sottana.
Scheda A di Catalogo - Case contadine, contrada Guarraia - Bompietro.
Giorgio Valussi - "La casa rurale nella Sicilia occidentale" - Firenze 1968, vol. 24, pagg.125 e seg.
La provincia di Palermo - Guida Turistica - Istituto geografico De Agostini.
Comune di Petralia Soprana - "Petralia Soprana, Cenni Storici" - Grafiche Renna S.p.A. - Palermo.
Giuseppe La Placa - "Un mondo che scompare, Nel ba-
cino dell'alto Salso" - Edizione a cura del comune di Petralia Soprana.
Guido Macaluso - "Petralia Soprana, Guida alla storia e all'arte" - Edizione a cura del comune di Petralia Soprana - Palermo 1986.
Francesco Ferruzza Sabatini - "Cenni storici su Petralia Soprana" - Arti Grafiche S. Pezzino e F. - Palermo 1983.

I componenti della Commissione ultimato l'esame e la verifica delle predette relazioni e cartografie determinano all'unanimità di apporre il vincolo paesaggistico sul territorio dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Petralia Soprana ai sensi della legge n. 1497/39 secondo il perimetro indicato nelle succitate relazioni così come descritto nell'allegata cartografia.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 18,30.
Il presidente della commissione: Di Stefano
Componenti: Giuffrè: Inzerillo
Membro aggregato: Garofalo
Segretario: Camillo
(98.15.800)
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DECRETO 1 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio interessanti le manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume, ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Esaminato il verbale n. 58 redatto nella seduta dell'1 marzo 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio interessate dalle manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso, delimitate perimetralmente secondo la descrizione che segue:
Comune di Paternò - Salinella di Paternò
L'area proposta, situata a nord-ovest dell'abitato di Paternò nei pressi del campo sportivo comunale, ricade nel foglio di mappa n. 49 del comune di Paternò.
Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la particella 111 e la particella 117 il limite del vincolo segue, in direzione sud, il ciglio occidentale della strada che collega la strada comunale Vercoco con la regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite inferiore della particella 116. Da questo punto il limite segue in direzione ovest il ciglio settentrionale della regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite tra il foglio 58 e la particella 128, di cui ne segue il limite fino alla intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, in prossimità dell'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue il ciglio occidentale di detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo, sino ad incontrare la strada comunale Vercoco. Da questo punto prosegue verso nord lungo il ciglio meridionale fino al punto di partenza.
Comune di Paternò - Salinella del Fiume
L'area ricade vicino al fiume Simeto e per intero nel foglio di mappa n. 69 del comune di Paternò.
Partendo dal punto di confine sulla strada vicinale Salinella fra la particella 179 e le particelle 23 e 22, il perimetro del vincolo segue detto confine verso nord e attraversando la particella 178, prosegue lungo il confine tra le particelle 183 e 184. Quindi prosegue verso ovest seguendo il confine tra le particelle 183 e 176, 25 e 19, 21 e 19, 85 e 19 fino ad incontrare la strada vicinale. Da qui scende lungo il confine della particella 85 e, in direzione ovest, lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 43, proseguendo quindi lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 200, 42 e 200, 44 e 45, 53 e 45, 53 e 54, 53 e 55, 55 e 61, fino al punto di incrocio tra la strada vicinale e la strada vicinale Salinella. Da qui il perimetro del vincolo segue la strada vicinale Salinella lungo il confine di questa con la particella 23 fino al punto di partenza.
Comune di Belpasso - Salinella di S. Biagio
L'area interessata dalla Salinella di S. Biagio ricade tutta all'interno del foglio n. 71, nel territorio comunale di Belpasso.
Il perimetro di vincolo parte dal punto di intersezione della particella 99 con la strada comunale S. Todaro e segue in direzione sud-ovest il confine tra le particelle 99 e 263, 103 e 265, 10 e 265, 10 e 193, 10 e 194, 194 e 195. Da qui in direzione sud segue il confine della particella 94 con le particelle 195, 196, 291, 206, 290, 289 e 288, quindi fra le particelle 44 e 288, 88 e 89, poi, in direzione sud-est, lungo il confine della particella 118 – piuttosto che "n. 110" come riportato, per mero errore materiale, nel citato verbale n. 58 dell'1 marzo 1997 – con le particelle 89, 209, 90, 91 e 197, ed infine lungo il confine tra le particelle 197 e 92. Quindi segue il corso del vallone Salato al confine con le particelle 97, 98 fino ad incontrare la particella 64, di cui ne segue il confine tra le particelle 20 e 64 fino al punto di incontro con la strada comunale S. Todaro. Da qui percorre il ciglio meridionale, in direzione nord-ovest della strada comunale S. Todaro fino al punto di partenza.
Accertato che il verbale dell'1 marzo 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Paternò dal 21 maggio 1997 al 20 agosto 1997 e all'albo pretorio del comune di Belpasso dal 19 maggio 1997 al 19 agosto 1997 e depositato nelle segreterie dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale dell'1 marzo 1997 a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire, come di rito, il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992 contestualmente al divieto di temporanea indifferibilità di quel territorio, ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, riproponendo per intero la stessa perimetrazione;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale della seduta dell'1 marzo 1997 e correttamente approfondite nei disegni e negli stralci planimetrici allegati al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio interessate dalle manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso in conformità alla proposta dell'1 marzo 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, le aree descritte nel verbale dell'1 marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, delimitate con pallinato nero evidenziato in rosso negli estratti di mappa catastale allegati che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla copia in stralcio del verbale redatto nella seduta dell'1 marzo 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alle planimetrie di cui sopra è cenno, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Paternò e Belpasso, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Paternò e Belpasso ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Paternò e Belpasso.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 1998.
  CROCE 


Allegati
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA
Verbale n. 58 dell'1 marzo 1997

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 9,30 nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita a seguito di avvisi di convocazione dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215 (raccomandata A.R.), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975, art. 31, con decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
(Raccomandata dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215)

1)  Licodia Eubea
—  Proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle.
2)  Paternò - Belpasso
—  Proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle.
3)  Biancavilla
—  Proposta di vincolo di parte del territorio comunale ("Lahars" e colata piroclastica vallone S. Filippo).
4)  Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1)  dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
2)  prof. Giuseppe Dato, componente;
3)  prof. Nunzio Famoso, componente;
4)  ing. Ignazio Sansone, direttore del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;
5)  dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania (nomina prot. n. 3115, pos. III-1-9 del 28 febbraio 1997).
Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 1357/40, il dott. Franco La Fico Guzzo, funzionario della soprintendenza, nominato con nota prot. n. 351 dell'1 marzo 1997.
Partecipano alla riunione, per chiarimenti sui vari aspetti relativi alle proposte dei vincoli in esame, i signori:
—  dott. S. Fazzina, geologo della Soprintendenza di Catania;
—  dott. G. Li Rosi, geologo della Soprintendenza di Catania.
Alle ore 10,00 il presidente, dott.ssa Francesca Migneco, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, dichia-
ra aperta la seduta, porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.
(Omissis)
Passando alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle ricadenti nei territori comunali di Paternò e Belpasso, il presidente invita il dott. Li Rosi ad esporre le ragioni della proposta di vincolo.
Il dott. Li Rosi interviene esponendo le ragioni che hanno determinato la proposta di vincolo.
Le "Salinelle" si manifestano con dei vulcanetti di fango chiamati scientificamente anche "salse" e con voce araba "maccalube", presenti in tre diversi punti, due ricadenti nel territorio di Paternò ed un altro in quello di Belpasso, e precisamente i primi due si trovano alla periferia nord-ovest dell'abitato di Paternò, nei pressi del campo sportivo (Salinella di Paternò) ed in contrada Salinella, vicino al corso del fiume Simeto (Salinella del Fiume). L'altro in località Pioppo-Fossa Creta, nei pressi del vallone di S. Biagio o vallone Salato (Salinella di S. Biagio).
Si tratta di fenomeni geologici, dovuti alla presenza di gas naturali in pressione nel sottosuolo, che in terreni sedimentari, come nel presente caso, danno origine ad una morfologia superficiale caratterizzata da vulcanetti di fango, attraverso i quali fuoriescono i gas. La particolarità del fenomeno è dovuta alla presenza nel sottosuolo di strati rocciosi permeabili (in generale per porosità) contenenti i gas naturali, che tendono a sfuggire verso la superficie attraverso vie preferenziali (giunti di stratificazioni, piani di faglia, fratture e fessurazioni), trascinando con sé sedimenti argillosi e sabbiosi e liquidi (come acque freatiche e/o idrocarburi).
Il materiale raggiunge la superficie, dove si accumula in edifici di forma conica (piccoli vulcani) dalla cui sommità fuoriescono continuamente gas, fango e liquidi. Molte volte l'emissione di gas è accompagnata da colate di fango, molto fluido, formatosi per il contatto fra strati argillosi ed acque salate, con conseguente abbasamento della viscosità e flocculazione delle particelle argillose.
La morfologia delle aree interessate dai fenomeni appena descritti presenta caratteristiche tipologiche ben definite:
—  litologia in genere a componente principale argillo-marnosa;
—  assenza di vegetazione di qualsiasi natura;
—  aspetto caotico dei terreni;
—  presenza di mud cracks, cioè di fessurazioni poligonali delle argille dovute a rapido essiccamento.
L'attività delle manifestazioni gassose è variabile nel tempo ed è legata anche alle variazioni di stress tettonico nel sottosuolo. Ciò spiega l'interesse delle istituzioni scientifiche competenti per
lo studio di questi fenomeni, che si cerca di correlare agli
eventi sismici dell'area, ai fini della possibile previsione dei ter-remoti.
Sotto l'aspetto geologico l'area in cui insistono le Salinelle è costituita in parte (Salinella di Paternò) da colate laviche basal-tiche di varie epoche, intercalate a sedimenti argillo-marnosi
del Pliocene Inferiore (argille azzurre), mentre per il resto (Salinella del Fiume e Salinella di S. Biagio) la litologia comprende
in superficie depositi alluvionali terrazzati di origine con-
tinentale e marina, formati da sedimenti incoerenti argillosi e sabbiosi.
Generalmente la morfologia è tipica dei litotipi argillosi ed argillo-sabbiosi, che presentano aree molto degradate con intensi processi erosivi di dilavamento ed assenza pressoché totale di vegetazione.
In tutte e tre le località le manifestazioni gassose hanno dato origine a diversi vulcanetti di fango di dimensioni variabili (alcuni superano in altezza il metro), sormontati da una cavità craterica imbutiforme, al fondo della quale si localizza il condotto della Maccaluba e presentano incrostazioni policrome di sali in superficie. L'elevazione dei conetti è dovuta all'accumularsi del fango attorno alla bocca della cavità craterica, che spesso si presenta piena di acqua gorgogliante per la continua emissione di gas. Lo scarico dell'acqua avviene attraverso degli squarci sull'orlo della sommità, dai quali si dipartono i canali di scolo che tracciano singolari forme astratte, continuamente cangianti, anche per le diverse e molteplici sfumature cromatiche. Attualmente si presentano molto attive, con notevoli emissioni di fluidi fangosi che, depositandosi attorno ai coni, creano delle aree paludose, dando luogo alla formazione di un paesaggio molto suggestivo.
Tali manifestazioni gassose sono note fin dall'antichità, ma soltanto nel secolo XIX sono state oggetto di studi da parte di scienziati e naturalisti. Uno dei primi studiosi che descrisse i fenomeni succitati fu G. C. Gemmellaro nel 1846 con il suo "Saggio sulla costituzione fisica dell'Etna", nel quale scrisse di vulcanetti idroargillosi che emettono grandi quantitativi di fango molto fluido e collegò questa attività al vulcanismo etneo.
Successivamente, nel 1866, O. Silvestri in un suo lavoro specifico sulle manifestazioni gassose di Paternò collega questi fenomeni ad una forza vulcanica del sottosuolo ed avanza l'ipotesi che tali fenomeni rappresentino l'anello di congiunzione fra l'attività dell'Etna e gli ultimi segni di un'antica attività vulcanica locale (fenomeni vulcanici di secondo ordine).
Da alcune analisi chimiche effettuate, in quel periodo, il gas risultò costituito per il 95% da anidride carbonica, che Silvestri ipotizzò di origine vulcanica.
Le Salinelle di Paternò furono oggetto di ricerche anche da parte di Gumbel (1874) e di Eredia (1931). Quest'ultimo descrisse i fenomeni in rapporto ai terreni affioranti ed alla geologia dell'area circostante. Escludendo ogni relazione con l'attività dell'Etna, egli collega le manifestazioni gassose di Paternò con una sorgente vicina, localmente chiamata Acqua Grassa, ricca di anidride carbonica.
Completata la lettura della relazione e l'esame della ricca documentazione fotografica prodotta, il dott. Li Rosi presenta gli elaborati inerenti le previsioni urbanistiche nelle aree delle Salinelle. Tali previsioni prevedono il rispetto di queste aree, infatti esse sono destinate a zone agricole (Salinella del Fiume e Salinella di S. Biagio) e a zona agricola di interesse ambientale (Salinella di Paternò). In quest'ultima area è prevista nel P.R.G. la realizzazione di una strada comunale che potrebbe interferire con le manifestazioni gassose.
Interviene il prof. Dato chiedendo alla soprintendenza di intervenire, mediante i poteri attribuiti al proprio ufficio, presso il comune di Paternò per far variare il tracciato di questa piccola arteria di P.R.G. per evitare che la realizzazione della stessa possa interferire negativamente con le manifestazioni effusive.
La soprintendente conferma la propria intenzione ad interessare la sezione P.A.U. della soprintendenza affinché in sede preventiva o in ultima analisi in sede C.R.U. si provveda a far variare il tracciato della strada prevista.
Il dott. Bonanno prendendo la parola, chiede che sulle aree direttamente interessate dalle Salinelle di S. Biagio e del fiume venga prevista una tutela rigorosa per evitarne eventuali modificazioni e venga inoltre prevista una zona intermedia a destinazione agricola così da creare una zona di rispetto intorno a quelle interessate dai fenomeni sub-vulcanici.
Il dott. Li Rosi chiarisce che il vincolo di singolarità geologica prevede la tutela assoluta delle manifestazioni in oggetto e pertanto in tali aree non potrà essere autorizzata alcuna modifica dell'assetto del territorio; aggiunge inoltre che le zone con termini sono destinate dagli strumenti urbanistici ad aree agricole con bassissimo indice di edificabilità e che pertanto appaiono sufficientemente tutelate.
Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alla tesi esposte.
A questo punto il presidente, ritenuta esaurita la fase di discussione, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato:
—  proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle nei territori comunali di Paternò e Belpasso e più precisamente delle aree della Salinella di Paternò, della Salinella di Fiume e della Salinella di S. Biagio.
Sono presenti e votanti:
1)  dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
2)  prof. Giuseppe Dato, componente;
3)  prof. Nunzio Famoso, componente;
4)  ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;
5)  dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.
Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La commissione:

—  considerato che le tre aree denominate Salinelle risultano di grande pregio naturalistico e scientifico;
—  considerato che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;
—  condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;
—  esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla soprintendenza.

Delibera

All'unanimità con il voto favorevole dei signori:
1)  dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
2)  prof. Giuseppe Dato, componente;
3)  prof. Nunzio Famoso, componente;
4)  ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;
5)  dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;
di proporre al competente Assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 1 e n. 4 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, le parti di territorio interessate dalle manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio nel territorio comunale di Belpasso, evidenziate in giallo nelle corografie in scala 1:25.000 e riportate sugli estratti di mappa catastale in scala 1:2.000 delimitate con pallinato nero evidenziato rosso.
La delimitazione proposta per le aree in oggetto è stata ampliata intorno a quelle strettamente interessate dai fenomeni sopradescritti, al fine di preservare un contorno naturale.
Essa ripropone gli stessi identici limiti delle aree che sono allo stato attuale sottoposte al vincolo di immodificabilità ai sensi della legge regionale n. 15/91, art. 5. Con tale delimitazione si è voluto tutelare esclusivamente il fenomeno geologico nei suoi aspetti manifesti individuando dei limiti certi sulla cartografia attualmente esistente.
Pertanto viene approvata la seguente delimitazione:
Comune di Paternò - Salinella di Paternò
—  l'area proposta, situata a nord-ovest dell'abitato di Paternò nei pressi del campo sportivo comunale, ricade nel foglio di mappa n. 49 del comune di Paternò.
Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la particella 111 e la particella 117 il limite del vincolo segue, in direzione sud, il ciglio occidentale della strada che collega la strada comunale Vercoco con la regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite inferiore della particella 116. Da questo punto il limite segue in direzione ovest il ciglio settentrionale della regia trazzera Centuripe -Paternò fino al limite tra il foglio 58 e la particella 128, di cui ne segue il limite fino alla intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, in prossimità dell'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue il ciglio occidentale di detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo, sino ad incontrare la strada comunale Vercoco. Da questo punto prosegue verso nord lungo il ciglio meridionale fino al punto di partenza.
Comune di Paternò - Salinella del Fiume
—  l'area ricade vicino al fiume Simeto e per intero nel foglio di mappa n. 69 del comune di Paternò.
Partendo dal punto di confine sulla strada vicinale Salinella fra la particella 179 e le particelle 23 e 22, il perimetro del vincolo segue detto confine verso nord e attraversando la particella 178, prosegue lungo il confine tra la particella 183 e 184. Quindi prosegue verso ovest seguendo il confine tra le particelle 183 e 176, 25 e 19, 21 e 19, 85 e 19 fino a incontrare la strada vicinale. Da qui scende lungo il confine della particella 85 e, in direzione ovest, lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 43, proseguendo quindi lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 200, 42 e 200, 44 e 45, 53 e 45, 53 e 54, 53 e 55, 55 e 61, fino al punto di incrocio tra la strada vicinale e la strada vicinale Salinella. Da qui il perimetro del vincolo segue la strada vicinale Salinella lungo il confine di questa con la particella 23 fino al punto di partenza.
Comune di Belpasso - Salinella di S. Biagio
—  l'area interessata dalla Salinella di S. Biagio ricade tutta all'interno del foglio n. 71, nel territorio comunale di Belpasso.
Il perimetro di vincolo parte dal punto di intersezione della particella 99 con la strada comunale S. Todaro e segue in direzione sud-ovest il confine tra le particelle 99 e 263, 103 e 265, 10 e 265, 10 e 193, 10 e 194, 194 e 195. Da qui in direzione sud, segue il confine della particella 94 con le particelle 195, 196, 291, 206, 290, 289 e 288, quindi fra le particelle 44 e 288, 88 e 89, poi, in direzione sud-est, lungo il confine della particella 110 con le particelle 89, 209, 90, 91 e 197, ed infine lungo il confine tra le particelle 197 e 92. Quindi segue il corso del vallone Salato al confine con le particelle 97, 98, fino ad incontrare la particella 64, di cui ne segue il confine fra le particelle 20 e 64 fino al punto di incontro con la strada comunale S. Todaro. Da qui percorre il ciglio meridionale, in direzione nord-ovest della strada comunale S. Todaro fino al punto di partenza.
(Omissis)

Allegati
(Si Omettono gli allegati)


(98.15.838)
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DECRETO 6 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante, ricadente nel territorio comunale di Francavilla di Sicilia.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante nor-me di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 luglio 1996, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino idrografico del S. Paolo e il territorio circostante nel territorio comunale di Francavilla di Sicilia (ME) delimitato perimetralmente secondo quanto descritto nella relazione tecnica allegata al presente decreto di cui fa parte integrante e alla quale si rimanda;
Accertato che il verbale del 26 luglio 1996 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Francavilla di Sicilia (ME) dal 9 gennaio 1997 al 9 aprile 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 luglio 1996, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni espresse, in maniera sufficiente e congrua, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Messina nel verbale della seduta del 26 luglio 1996 e correttamente approfondite nella relazione tecnica, nei disegni e negli stralci planimetrici allegati al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino idrografico del San Paolo e il territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia (ME) in conformità alla proposta del 26 luglio 1996 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale del 26 luglio 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e nella relazione tecnica e delimitata con linea tratteggiata rossa nella planimetria di cui all'allegato A e con pallinato nero nella planimetria di cui all'allegato B, documenti che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 26 luglio 1996, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui allegato A di cui sopra è cenno, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40, sopra citati.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Francavilla di Sicilia (ME), perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Francavilla di Sicilia ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Francavilla di Sicilia.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 1998.
  CROCE 

Allegati
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI MESSINA
Verbale del 26 luglio 1996

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 26 del mese di luglio; in esecuzione del decreto n. 8608 del 24 dicembre 1994, con cui si ricostituisce la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina sita in viale Boccetta n. 38, sono presenti:
—  la dott.ssa Giovanna Maria Bacci, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina; in qualità di presidente della sopradetta commissione;
—  l'arch. Macrì Placido e l'arch. Antonino Marino componenti della commissione;
—  il sig. Mario Silvestri in qualità di segretario;
—  l'arch. Antonino Ilacqua e l'arch. Alessandra Ministeri, dirigenti tecnici della sezione per i beni paesistici architettonici ed urbanistici della Soprintendenza di Messina;
—  il dott. Roberto Viani in qualità di geologo dirigente tecnico della Soprintendenza di Messina.
Vista la nota del 20 giugno 1996, prot. n. 11612, gr. AD, con la quale il presidente convoca la commissione e il successivo rinvio alla data odierna, si dà inizio alla lettura del primo punto dell'ordine del giorno.
(Omissis)
Esaurito l'argomento si passa ad esaminare il terzo punto dell'ordine del giorno, (Francavilla di Sicilia, territorio comunale bacino idrografico del San Paolo e del territorio circostante). Il relatore dott. Viani, illustra e dà lettura della relazione tecnica del vincolo proposto per l'inserimento negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria.
Il dott. Viani letta e illustrata la relazione tecnica si allontana dalla stanza in cui è riunita la commissione.
La commissione dopo ampia e varia discussione e alcune osservazioni di carattere illustrativo e descrittivo ritiene in coerenza in quanto già deliberato con l'applicazione del vincolo del bacino torrente Zavianni che presenta analoghe condizioni naturalistiche ed ambientali di condividere le proposte di vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 per il bacino idrografico del fiume San Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia. Ultimata anche questa fase si dà inizio al quarto punto dell'ordine del giorno (Novara di Sicilia, territorio comunale). I relatori arch. Ministeri e il dott. Viani illustrano il territorio da vincolare e danno lettura della relazione tecnica illustrativa del vincolo proposto per l'inserimento dello stesso negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina, i cui confini sono delimitati nell'allegata planimetria coincidenti integralmente con i confini comunali. Dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento trattato, previo allontanamento dalla stanza della commissione dei relatori, i componenti deliberano e approvano all'unanimità di inserire il sopradetto vincolo negli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Messina ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
Letto e confermato e firmato.
Il presidente: Bacci
I componenti: Macrì - Marino
I relatori: Ilacqua - Ministeri - Viani
Il segretario: Silvestri

RELAZIONE TECNICA
Proposta di vincolo paesaggistico panoramico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
del bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia (ME)


Descrizione del perimetro
L'area da sottoporre a vincolo inizia alla confluenza del fiume S. Paolo col fiume Alcantara a valle dell'abitato di Francavilla di Sicilia, in località Fondaco Motta, e in senso orario segue la riva destra dell'Alcantara e prosegue lungo il limite amministrativo provinciale quasi fino alla confluenza fra lo stesso Alcantara e il torrente Fondachelli.
Risale quindi verso nord seguendo il confine comunale, arrivato all'altezza di monte Tre Finaite volge a sud sullo spartiacque fra il S. Paolo e il torrente Zavianni attraversando le località Schisina, monte S. Giovanni, monte Chiappe di Venere fino all'abitato di Francavilla.
Qui aggirando il cimitero del paese si supera il torrente Zavianni e si richiude l'area di vincolo percorrendo la base dei rilievi posti alla sinistra del S. Paolo.
La zona è individuata geograficamente nelle tavolette IGM di Rocca di Novara n. 262 IV N.E., di Malvagna n. 262 IV S.O., di Castiglione di Sicilia n. 262 IV S.E. e di Roccella Valdemone n.262 IV N.O.
Inquadramento fisico del territorio
L'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 interessa tutto il bacino idrografico del fiume S. Paolo, ricadente interamente nel comune di Francavilla di Sicilia, oltre ad alcune zone adiacenti che per omogeneità di elementi sono assimilabili.
Nel perimetro dell'area da assoggettare alla tutela ricadono, oltre che il fiume S. Paolo, anche alcuni tributari quali il torrente Iatro, il fosso di Mancina, il vallone Fradale, il fosso Scapuzzo e il fosso Ferrozzeddo.
Il fiume S. Paolo e i suoi tributari rientrano nel più esteso bacino idrografico del fiume Alcantara, che interessa buona parte del versante meridionale dei Nebrodi orientali e dei Peloritani.
In questo settore le formazioni geologiche e i rapporti giaciturali che intercorrono fra loro si inquadrano nello schema geostrutturale proposto da Ogniben (1960) per la Sicilia nord orientale riconosciuto dalla comunità scientifica.
In particolare i terreni che il fiume incide riguardano sia formazioni "alloctone", ovvero interessate da trasporto orogenetico e da una tettonica a "falde di ricoprimento", che formazioni "autoctone" cioè depositate là dove oggi si rinvengono.
Le formazioni autoctone sono costituite dalle vulcaniti, che si rilevano nei pressi di Francavilla di Sicilia, fino all'innesto col fiume Alcantara, attribuibili all'attività effusiva del Mongibello Antico (Olocene inf.).
Si tratta di basalti grigi, compatti, a tratti colonnari, localmente bollosi, ed interessati da fessurazioni subverticali, dovute a fenomeni di ritiro e raffreddamento.
Altra formazione autoctona è rappresentata dalle alluvioni, sia di fondovalle che terrazzate, distinguendosi queste ultime dalle precedenti per essere ubicate lateralmente al fiume, dove oggi non scorre più l'acqua se non in casi eccezionali.
Le alluvioni, in generale, sono costituite da associazioni granulometriche eterometriche ed eterogenee, litologicamente riferibili a sabbie con ghiaie e ciottoli o a ghiaie con sabbie.
I terreni alloctoni sono rappresentati da lembi di argille scagliose, appartenenti al complesso sud Liguride, che si riscontrano nella valle del torrente Iatro.
La maggior parte del territorio inciso dal fiume S. Paolo è costituito da un'altra formazione alloctona, appartenente al complesso Calabride, nota in letteratura come Flysch di Capo d'Orlando, ascrivibile all'Oligo-Miocene.
Si tratta di alternanze di banchi di arenarie micacee e litiche intercalati a sottili livelli di siltiti argillose; nelle parti basali esse passano localmente ad un conglomerato a tratti ben cementato.
La formazione fliscioide si presenta di colore giallo ocra, grigiastra al taglio fresco, con le arenarie costituite da grani medio-fini, ed è intensamente fratturata a causa di stress tettonico.
Strutturalmente si presenta di tipo monoclinalica, con immersione degli strati verso sud-ovest e con un contatto di sovrascorrimento tettonico con le argille scagliose limitato solamente in una porzione di territorio a ovest dell'abitato di Francavilla di Sicilia.
I lineamenti della zona evincono un sistema di faglie principali dirette, con direttrici nord-ovest sud-est, ed uno secondario ortogonale; lungo il corso del fiume S. Paolo, dalle correlazioni stratigrafiche, si evince la presenza di una presunta faglia che diviene certa in località Mitogio.
In corrispondenza del vallone S. Giovanni si rileva un elevato grado di fratturazione delle rocce con la presenza di numerose faglie secondarie.
I caratteri idrogeologici del settore sono regolati oltre che dal regime pluviometrico, dalla permeabilità delle rocce affioranti e dalla loro disposizione strutturale, che determinano un sistema di sorgenti perenni che alimentano il fiume S. Paolo.
Ad eccezione delle argille scagliose, tutti gli altri terreni presentano la possibilità di una circolazione idrica sotterranea, seppure con diverso grado di permeabilità.
Al frysch di Capo d'Orlando si può attribuire una permeabilità variabile di tipo secondario, ovvero legata alla fratturazione della roccia, nonché orientata a secondo della disposizione giaciturale degli strati e delle intercalazioni pelitiche presenti.
Sono terreni permeabili anche le alluvioni, soprattutto quelle di fondovalle, che costituiscono un bacino idrico rilevante laddove il materasso alluvionale diviene più spesso.
Da un punto di vista fisico, il corso d'acqua del fiume S. Paolo ed i suoi tributari si possono suddividere nei seguenti tratti:
1)  dalla confluenza col fiume Alcantara presso Fondaco Motta e per circa 2 km. a monte scorre fra pareti laviche ed in alcuni punti in gole profondamente incise.
2)  il tratto immediatamente a monte, a causa della confluenza col torrente Zavianni, presenta un alveo ampio ma purtroppo deturpato da accumuli di rifiuti solidi urbani e da sbancamenti per il prelievo abusivo del brecciolino.
3)  a monte dell'abitato di Francavilla di Sicilia fino al ponte S. Paolo sulla strada statale n. 185 il fiume presenta caratteristiche di naturalità, sebbene siano stati realizzati alcuni interventi di sistemazione idraulica che hanno in parte alterato tali caratteri.
4)  dal ponte S. Paolo fino al ponte Laurelli l'alveo si presenta incassato ed interessato da una densa vegetazione ripale arborea.
5)  in corrispondenza del ponte Laurelli il S. Paolo riceve il fosso di Mancina che presenta caratteristiche di fiumara.
6)  a monte del fosso di Mancina si ha il vallone Fradale, fiumara che presenta la tipica vegetazione dei greti ciottolosi, ed il fosso Scavuzzo che presenta invece un alveo incassato con bosco ripale.
7)  l'altro ramo del fiume S. Paolo che si sviluppa a nord-ovest del ponte Laurelli presenta caratteristiche di torrente montano con elevata pendenza e numerose piccole cascate nonché aree di bosco ripale di elevata estensione.
8)  il torrente Iatro si immette nel S. Paolo poco a monte dell'omonimo ponte e le litologie pelitiche che esso incide determinano una valle ampia, scarsamente interessata da vegetazione.
Aspetti naturalistici
Gli aspetti naturalistici della zona delimitata dalla presente proposta di vincolo, presentano una notevole varietà degli ambienti naturali e rivestono nell'insieme rilevanti valenze sia paesaggistiche che botaniche-faunistiche.
Il fiume S. Paolo, malgrado in passato alcune zone siano state oggetto di insistenti interventi antropici, presenta tutt'oggi una vegetazione di tipo ripale ben tipizzata e varia, in relazione alle diverse condizioni ecologiche in cui esse si realizzano.
Il clima che può essere definito di tipo meso-mediterraneo-umido, associato alla costante presenza di acqua nel fiume, ha favorito lo svilupparsi di un completo sistema floristico e vegetazionale, nel quale spiccano alcune essenze rare e di rilevante interesse naturalistico.
Nei tratti in cui il fiume scorre in un alveo incassato e sui terrazzi alluvionali posti in adiacenza ad esso e soggetti a periodiche esondazioni, si rileva un bosco ripale costituito da diversi alberi igrofili quali splendidi pioppi misti, varie specie di salici, e profumati oleandri che con i loro colori ravvivano le scure rocce basaltiche.
Sono inoltre presenti diversi arbusti tipici di questi ambienti (Hypericum hircinum, Ficus carica, Nerium oleander), liane che rendono difficoltoso l'accesso al bosco (Solanum dulcamara, Vitis vinifera sylvestris, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Tamus comunis, Clematis vitalba, Rosa sempervirens) e specie erbacee igrofile e nemorali (Lamium pubescens, Carex pendula, Arum italicum, Symphytum bulbosum, Brachipodium sylvaticum, Vinca minor, Alliaria petiolata, Equisetum telmateja, ecc.).
Da un punto di vista floristico, in questi boschi è di rilievo la presenza di Salix gussonei, specie endemica dei corsi d'acqua della Sicilia nord orientale che rischia l'estinzione in seguito alla distruzione del suo habitat.
La vera ricchezza della zona è la macchia mediterranea che esplode di colori all'inizio della primavera, quando le numerose specie di euforbie, ciclamini, cisti, viole, crochi, papaveri ed anemoni riempiono di vari colori il territorio.
Notevole interesse ha la presenza di diverse specie igrofile, come il Platano d'Oriente un tempo comune a molti corsi d'acqua della Sicilia orientale, che in seguito ala distruzione degli ambienti riparali con ripetuti incendi e con inopportuni interventi idraulico-forestali, è divenuto sempre più raro; oggi il Platano è presente solo frammentariamente lungo il corso del fiume S. Paolo e lungo tutta la valle dell'Alcantara, sicché negli ambienti ripali in cui ancora è presente costituisce uno degli aspetti vegetazionali, che meglio li caratterizza paesaggisticamente e naturalisticamente.
Nei tratti in cui il fiume forma un cospicuo materasso alluvionale, assumendo le sembianze di una fiumara, nonché sui terrazzi posti lateralmente dove il sistema idrico porta a saltuarie esondazioni, mantenendo comunque un ambiente alquanto arido, si sviluppa una vegetazione molto specializzata e selezionata, caratterizzata da specie glareicole, cioè da specie pioniere legati a substrati sciolti poco coerenti e privi di humus.
Tra le specie sopra citate particolare interesse riveste la Epilobium dodonei, rarissima Onagracea dalla stupenda fioritura autunnale, nota in Sicilia solamente sul fiume S. Paolo e nella vicina fiumara di Fondachelli-Fantina.
Questa vegetazione è stata riferita dagli studiosi al Loto-Helichrysetum italici, associazione diffusa lungo le fiumare della Sicilia nord orientale.
Sui terreni rialzati, posti sulle pendici laterali del fiume, e sui terrazzi posti a quota più elevata, sono presenti i cespugli ripali dello Spartio-Nerietum oleandri.
Si tratta di una associazione vegetale caratterizzata da diverse specie arbustive tra le quali Nerium oleander (oleandro) assume un ruolo dominante.
Altri arbusti che si rilevano sono Spartium junceum (Ginestra odorosa), Calicotome villosa, Tamarix africana e Tamarix gallica.
Lo Spartio-Nerietum oleandri costituisce una vegetazione da un punto di vista paesaggistico molto bella e appariscente, soprattutto nei periodi di fioritura dell'oleandro e dell'odorosa ginestra. Inoltre, sono da ricordare le bocche di lupo, il gladiolo dei campi, la malva dai fiori rosa pallido e il pruno selvatico che si ricopre di fiorellini bianchi nella stagione invernale.
Questa associazione, come quelle precedentemente descritte, trova diffusione nella Sicilia nord orientale soprattutto per le condizioni climatiche di tipo meso-mediterranee umide nettamente più mesiche delle altri parti dell'isola, a cui corrisponde una diversità anche nella vegetazione ripale.
In molte zone, la diminuzione delle attività agricole sta permettendo una ripresa delle specie autoctone ed ecco zone dove il carrubo, l'olivastro, il mirto, il lentisco, la roverella riprendono a vegetare con vigore.
Anche i caratteri faunistici della zona sono vari ed articolati, e soprattutto l'ornitofauna presenta una notevole varietà di specie, sia migratorie che stanziali.
Nelle aree più inaccessibili, le specie stanziali, che a stento sopravvivono alla pressione venatoria, va segnalata la presenza di una razza locale di cuturnice (Alectoris graeca whitakeri) alla quale si associano altre specie prettamente fluviali quali il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) e il comune gheppio (Falco tinnunculus). Troviamo inoltre il colombaccio (Culumba palumbus) specie che abitualmente si rinviene nelle zone boschive e la rapace poiana (Buteo buteo).
Spesso tra le discariche è possibile incontrare la volpe, la saettante donnola o stormi di gazze. Fra i rettili presenti nella zona sono da ravvisare la vipera meridionale, la biscia d'acqua e la lucertola ed altri tipici delle zone.
La notte è un vociare di piccoli rapaci notturni, come i barbagianni, gli assioli, le civette e gli allocchi, che nidificano tra le rocce di arenaria.
Tra i mammiferi si segnala la presenza del ghiro (Glis glis italicus), della martora (Martes martes), del rarissimo gatto selvatico (Felix silvestris), dell'istrice (Hystrix cristata), del coniglio selvatico (Oryctolagus coniculus huxleyi) della lepre (Lepus europaeus), della donnola (Mustella nivalis boccamela) del riccio (Erinaceus europaeus consolei), e del topo campagnolo siculo (Pitymis nebrodensis).
Aspetti paesaggistico-ambientali
L'area oggetto di vincolo, inserita in un contesto territoriale di notevole pregio naturale, ambientale e paesaggistico, ha un rilevante interesse storico, architettonico e documentario.
L'ambiente costruito nelle sue varie architettoniche e produttive si fonde armoniosamente con quello naturale, e nel loro insieme determinano un'area tra le più belle e interessanti di tutta la Sicilia e pertanto meritevole di tutela.
Gli elementi decorativi del paesaggio, costituiti sia da parametri locali (rocce, colli, pendii, corsi d'acqua vegetazione spontanea arborea e arbustiva) che di cornice (monte Etna, Peloritani e Nebrodi).
A tali elementi, meglio descritti nei paragrafi precedenti, si aggiungono quelli del paesaggio costruito, come i vecchi ponticelli in pietrame e i numerosi muretti in pietra lavica che delimitano sia le strade rurali che i terrazzamenti dei versanti, e si fondono armoniosamente con quelli naturali.
Lungo i versanti del fiume S. Paolo sono presenti ampie estensioni di agrumeti e uliveti, e casolari rurali, alcune di recente costruzione ed alquanto anonimi, ed altri più antichi, realizzate con la caratteristica muratura in pietra lavica o arenacea, riferibili alla semplicità dell'architettura rurale.
Nelle parti alte del bacino sono presenti sparuti casolari tipici del versante nebroideo, tutt'oggi utilizzati come rifugio, da coloro che esercitano ancora le attività silvo-pastorali.
Lungo le sponde del fiume si riscontrano le strutture fatiscenti di villaggi rurali a schiera realizzati negli anni venti nell'ambito della riforma agraria, che costituiscono significative testimonianze di particolari tipologie edilizie legate al particolare momento storico, e pertanto nonostante lo stato attuale rivestono un particolare interesse storico-documentario.
L'area è contraddistinta da un centro urbano di rilevante interesse documentario, architettonico, quale il centro storico di Francavilla di Sicilia.
L'immagine della città è quella di una struttura urbana medievale in cui si innestano emergenze architettoniche tardobarocche e ottonovecentesche, che insieme ai resti del tessuto edilizio cosiddetto minore, rappresenta una notevole testimonianza culturale storica e architettonica.
Il nucleo medievale della città si è sviluppato nell'area denominata "Contarado", delimitato dalla confluenza dei tre corsi d'acqua principali, Alcantara, San Paolo e Zavianni, alle pendici della collina Castello, sulla quale si attestano i ruderi del castello normanno che, con il loro profilo scabro stagliato nel cielo, offrono uno degli scorci paesaggistici di suggestiva bellezza.
Ai ruderi, morfologicamente e stilisticamente riferibili al secolo XI, si giunge percorrendo un ripido e panoramico sentiero, da cui si possono ammirare stupendi quadri panoramici della vallata e dei comuni limitrofi.
Anticamente il Castello, collegato visivamente con quello di Motta Camastra e l'altro di Castiglione di Sicilia, costituiva per la sua posizione dominante un polo militare difensivo della rigogliosa vallata, unica via di collegamento tra il mare e i centri montani.
La collina era collegata con la "trazzera regia", che partendo da Toarmina percorreva la vallata raggiungendo l'interno della Sicilia.
Tutt'oggi l'antico quartiere del "Contarato" ha l'impianto urbanistico medioevale, ed è caratterizzato da piccole costruzioni addossate una all'altra ed allineate secondo le curve di livello del colle, e dalla tortuosa tessitura viaria, ancora rimasta intatta, che offrendo scorci suggestivi ingloba pregevoli elementi architettonici, come la quattrocentesca Chiesa Madre arricchita sia sul fronte che lateralmente da due portali quattrocenteschi e la più recente Villa Luisa Maria, realizzata su disegno dell'arch. E. Basile.
Altre emergenze architettoniche monumentali rivestono particolare rilevanza come i palazzi signorili Cagnone, Sgroi e Prescimonni, che consentono di individuare temporalmente le successive espansioni, e nell'insieme offrono scorci e quinte prospettiche.
All'interno del tessuto urbano le tipologie edilizie, tramandano il modello insediativo di tipo agricolo dei secoli XVII e XVIII, tipico della Sicilia orientale, costituite da due o più piani con accesso al piano superiore direttamente dalla strada, mediante una scala esterna in muratura con relativo ballatoio detto "astricu", sostenuto da arco a tutto sesto che fungeva da riparo e da accesso al vano sottostante, le funzioni erano nettamente separate tra piano terra di servizio, originariamente anche ricovero di animali, ed il piano soprastante adibito esclusivamente ad abitazione.
Architetture chiesastiche pregevoli articolate lungo il percorso dal castello al piano, come la già menzionata chiesa Madre del l'Assunta, la chiesa della Madonna del Carmelo, che si erge sul costone del colle, con l'annesso convento dei Carmelitani fondato nei primi decenni del secolo XVII. In epoca successiva, per le mutate condizioni storico-politiche, la città si sviluppa nell'area di fondo valle, con una tipologia a schiera allineata su percorsi concentrici. I due impianti interdipendenti si sono saldati con la realizzazione nel secolo XVI della Chiesa SS. dell'Annunziata, attuale Cattedrale. Di particolare rilievo è la chiesa di S. Paolo con la cinquecentesca fontana Sperlinga, situata nella piazza S. Francesco, e antistante la settecentesca chiesa di S. Francesco.
Di notevole importanza storica è l'area dei Cappuccini in cui si combatte la storica battaglia di Francavilla del 1719, in cui è situato su una collinetta di natura alluvionale, alla confluenza dello Zavianni con il S. Paolo, l'imponente convento dei Cappuccini edificato, nel 1570 dal visconte Antonio Balsamo, sui resti dell'antica chiesetta della Madonna delle Preci.
Parte integrante del convento si può considerare il ponte a tre arcate sul fiume San Paolo, costruito sotto il regno di Filippo IV intorno al 1640, fiancheggiato da due aggiustamenti architettonici in pietra lavica accuratamente squadrata, con i bordi esterni sagomati, nella parte destra vi sono collocate due lapidi commemorative, con a destra lo stemma reale di Spagna e a sinistra un'icona marmorea della Madonna delle Grazie.
Suggestivi per ubicazione, al centro di un vasto territorio solcato dai fiumi Alcantara e San Paolo a circa 3 km. dal centro abitato di Francavilla, su una rocca denominata Badia, caratteristica per la sua conformazione e per le numerose grotte rifugio, ancora oggi utilizzate dai pastori e nidificate da diverse specie di rapaci, si attestano i resti del monastero di San Salvatore De Placa, fra i più antichi cenobi Basiliani di Sicilia.
Di particolare significato ambientale è la più antica fontana detta "Vena", costruita nel quattrocento e chiamata anche dei "18 schicci" per il numero delle uscite d'acqua.
E' da evidenziare che recenti interventi di sostituzione e di ristrutturazione non hanno rispettato le qualità architettoniche intrinsiche, pertanto, creando delle lacerazioni all'omogeneità del tessuto edilizio.
Anche nel paesaggio costruito purtroppo sono stati inseriti alcuni elementi negativi, rappresentati da opere idraulico-forestali e da manomissioni eseguite nell'alveo del fiume, soprattutto nei pressi dell'abitato di Francavilla di Sicilia.
In particolare tali opere sono rappresentate da muri d'argine e da sezioni trasversali (briglie) in cemento, nonché da un grande serbatoio ubicato sul bordo sinistro del fiume; ma è da segnalare che il danno maggiore per l'ecosistema fluviale è arrecato dalle opere necessarie per l'impostazione dei cantieri, atteso che per arrivare sui luoghi si sono dovute aprire piste nell'alveo con la relativa distruzione di molte specie arboree ed arbustive.
Sono altresì da segnalare anche alcune manomissioni eseguite lungo lo stesso fiume, come alcuni sbancamenti per il prelievo abusivo di brecciolino, che ha alterato il profilo longitudinale con la determinazione di squilibri morfologici ed idrologici.
Infine un'altra valenza negativa è rappresentata dagli accumuli di rifiuti solidi urbani che sono presenti lungo l'alveo e sulle scarpate laterali, che degradano il paesaggio oltre a rendere malsani gli ambienti circostanti.
Considerazioni conclusive
Per le motivazioni sopra espresse ed in considerazione che recenti manomissioni degli ultimi decenni hanno ridotto la naturalità dell'ambiente, soprattutto con l'esecuzione di opere idraulico-forestali, col prelievo indiscriminato di brecciolino dall'alveo del fiume e con la malsana abitudine di accatastare in tali luoghi i rifiuti solido urbani, si ritiene necessario attivare un'incisiva azione tutoria atta a salvaguardare il rilevante interesse naturalistico e le valenze storico architettoniche.
Pertanto, si propone di sottoporre a vincolo l'area perimetrata con linea tratteggiata di colore rosso nella planimetria a scala 1:10.000 ed evidenziata graficamente con pallinato nero nella planimetria a scala 1:25.000, di cui rispettivamente agli allegati A e B della presente relazione.
I relatori: Signorino - Viani
Il direttore: Campo

Si omette l' Allegato A

(98.15.839)
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DECRETO 6 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Biancavilla interessata dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Esaminato il verbale n. 58 redatto nella seduta dell'1 marzo 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla;
Accertato che il verbale n. 58 dell'1 marzo 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Biancavilla dal 18 maggio 1997 al 18 agosto 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 58 dell'1 marzo 1997, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni alla proposta di vincolo de qua, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a ratificare il vincolo paesaggistico dell'area medesima, dichiarato giusta decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, introducendo alcune modifiche alla perimetrazione della zona protetta dettate dall'accertata trasformazione urbanistica di una porzione territoriale, che viene quindi esclusa dall'area di rilevante interesse pubblico paesaggistico;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 58 della seduta dell'1 marzo 1997, al quale si rimanda e la cui copia in stralcio è allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
Rilevato dall'esame dell'estratto di mappa catastale unito alla suddetta proposta, e anch'esso allegato al presente decreto, che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel citato verbale necessita di alcune specificazioni e chiarimenti, atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima né la correttezza della perimetrazione;
Ritenuto in particolare che, dal confronto tra la parte scritta e quella grafica che insieme compongono la proposta in argomento, si rileva che la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 per le motivazioni espresse nel verbale n. 58 dell'1 marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, debba essere così rappresentata:
—  il perimetro del vincolo, partendo dallo svincolo della superstrada Paternò-Adrano, in prossimità della particella n. 68 del foglio n. 34, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata "del Bosco" sino all'incrocio della stessa con la regia trazzera Biancavilla-Nicolosi, che attraversa in prossimità del confine occidentale della particella n. 124. Da qui lo stesso prosegue lungo il margine delle particelle nn. 1012, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468 comprese per intero nell'area vincolata sino a raggiungere la ferrovia Circumetnea. Il perimetro prosegue lungo il limite meridionale delle particelle nn. 118, 820, 755, 756, 80, 540, 942 da dove in direzione nord segue il limite orientale delle particelle nn. 942 e 541; e ancora verso est, segue il confine meridionale della particella n. 545. Procedendo verso sud la perimetrazione continua lungo il limite occidentale delle particelle nn. 544, 643, 863, 5000 (quest'ultima confinante con la 863, 524 e 529), 524, 925, 767 e lungo il confine settentrionale delle particelle nn. 531, 577, 579. Quindi il margine dell'area vincolata prosegue in direzione sud lungo il limite occidentale delle particelle nn. 579 e 578, sino a raggiungere il ciglio della strada vicinale "Vadalato" che percorre sino ad incontrare la particella n. 165 (esclusa dall'area vincolata). Da questo punto la delimitazione del vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle nn. 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 949, 183, 184, 185, 186, 887, 187, 348 tutte escluse dall'area vincolata e ancora lungo il confine delle particelle nn. 346, 342, 341, 231 che sono, invece, incluse nel perimetro di vincolo e infine lungo il confine delle particelle nn. 138, 245, 254, 780, 255 che non fanno parte dell'area vincolata. Qui la perimetrazione taglia la stradella n. 104 e prosegue lungo il confine delle particelle nn. 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 392 e 394 che sono anch'esse escluse dal perimetro dell'area vincolata.
Infine, il limite della perimetrazione raggiunge il ciglio meridionale della strada denominata del Bosco che percorre sino a raggiungere il punto di partenza;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti del territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento di Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla in conformità alla proposta dell'1 marzo 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitate secondo quanto riportato nell'estratto di mappa catastale unito all'allegata proposta e nella perimetrazione sopra descritta;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale n. 58 dell'1 marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, la cui perimetrazione è meglio riportata nelle premesse del presente decreto e delimitata con pallinato nero evidenziato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla copia in stralcio del verbale n. 58 redatto nella seduta dell'1 marzo 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40, sopra citati.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Biancavilla, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Biancavilla ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Biancavilla.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 1998.
  CROCE 


Allegati
COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA
Verbale n. 58 dell'1 marzo 1997

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 9,30 nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita, a seguito di avvisi di convocazione dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215 (raccomandata A.R.), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975, art. 31, con decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
(Raccomandata dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215)

1)  Licodia Eubea
—  Proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle.
2)  Paternò - Belpasso
—  Proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle.
3)  Biancavilla
—  Proposta di vincolo di parte del territorio comunale ("Lahars" e colata piroclastica vallone S. Filippo).
4)  Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1)  dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
2)  prof. Giuseppe Dato, componente;
3)  prof. Nunzio Famoso, componente;
4)  ing. Ignazio Sansone, direttore del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;
5)  dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania (nomina prot. n. 3115, pos. III-1-9 del 28 febbraio 1997).
Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 1357/40, il dott. Franco La Fico Guzzo, funzionario della Soprintendenza, nominato con nota prot. n. 351 dell'1 marzo 1997.
Partecipano alla riunione, per chiarimenti sui vari aspetti relativi alle proposte dei vincoli in esame, i signori:
—  dott. S. Fazzina, geologo della Soprintendenza si Catania;
—  dott. G. Li Rosi, geologo della Soprintendenza di Catania.
Alle ore 10,00 il presidente, dott.ssa Francesca Migneco, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta, porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.
(Omissis)
Il presidente invita il dott. Fazzina ad esporre, sulla scorta della documentazione fotografica e cartografica, il 3° punto posto all'ordine del giorno, inerente la proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Biancavilla: ("Lahars" e colata piroclastica nel vallone S. Filippo).
Il dott. S. Fazzina relaziona sulla proposta di vincolo chiarendo gli aspetti salienti.
Tale area risulta di grande interesse scientifico, geovulcanologico naturalistico, paesaggistico ed ambientale.
Dal punto di vista geovulcanologico la zona in oggetto, che fa parte dell'area dell'Etna, il più grande vulcano d'Europa ed uno dei più interessanti del mondo, offre all'osservatore una vasta serie di attrattive che vanno da una suggestiva veduta paesaggistica alla specifica singolarità di carattere scientifico.
Quest'ultimo aspetto è determinato dal fatto che quella etnea è un'area vulcanica alquanto complessa dove si sono succeduti vari edifici vulcanici principali antichi (Trifoglietto I e Calanna) collegati ai quali sono stati riconosciuti diversi centri eruttivi minori ognuno con caratteristiche proprie sia dal punto di vista della genesi che dei prodotti emessi.
Dagli studi fatti sui suddetti apparati vulcanici, si è appurato che verso la fine dell'attività dei centri eruttivi del Trifoglietto si ebbe uno spostamento verso nord-ovest dell'asse eruttivo, che portò alla formazione del vulcano strato denominato "Mongibello Antico". Nell'ambito di quest'ultimo apparato sono stati identificati due distinti centri eruttivi: il "Leone" e l'"Ellittico".
I prodotti vulcanici affioranti nella zona, hanno la loro origine nelle violente e imponenti esplosioni che hanno determinato la caldera dell'Ellittico e, conseguentemente, la distruzione dell'omonimo apparato eruttivo.
Tali materiali sono costituiti da tufi e piroclastiti di colore rosso-bruno (colate piroclastiche e/o "Lahars").
Il Lahar, una formazione litologica originata da smottamenti o frane di detrito vulcanico misto ad acqua, si verifica prevalentemente in vulcani-strato come l'Etna.
La formazione del Lahar può avvenire o per la miscelazione di colate piroclastiche a temperatura elevata con acqua, ovvero per il mescolamento di pioggia o acqua superficiale con una massa di cenere consolidata e instabile.
Nell'area dell'Etna i depositi di questo tipo sono costituiti da materiali di varie dimensioni (frammenti di lava, bombe vulcaniche, pomici, scorie, sabbie) e presentano una distribuzione caotica dei vari elementi e la mancanza di una netta stratificazione.
Nell'affioramento di colate piroclastiche e/o "lahars", presso Biancavilla, contornato da colate laviche più recenti, che si sovrappongono, con spessori variabili da 2 a 15 metri, alle cupole di ristagno di lave autobrecciate affioranti nella stessa area (monte Calvario ormai smantellato da lavori di cava), è possibile distinguere due unità con caratteristiche diverse. Il passaggio da una unità all'altra non è netto e quindi è da presumere che siano fasi di uno stesso evento eruttivo esplosivo parossistico.
Una recente datazione, eseguita con il metodo del C14 di un albero carbonizzato rinvenuto all'interno della unità superiore, ha permesso di attribuirgli una età di circa 15.000 anni dal presente.
L'unità inferiore, nella quale i vari elementi mostrano una distribuzione eterogenea, appare essere un "lahar", mentre quella superiore, con una distribuzione più omogenea dei vari elementi e una maggiore compattezza, ha le caratteristiche di una colata piroclastica. In alcuni punti questo deposito si manifesta diviso in larghe colonne prismatiche interessanti sia la parte superiore che inferiore delle unità.
Dal punto di vista vegetazionale e naturalistico il vallone S. Filippo, nel tratto in oggetto, assume una morfologia a "Canyon" determinata dall'azione di una intensa erosione idrica favorita dalla natura alquanto incoerente dei terreni affioranti.
Tali terreni, in passato, sono stati utilizzati a scopo agricolo, in particolare, per la coltivazione di agrumi, viti e uliveti poi abbandonati.
Tale abbandono ha favorito la ricostituzione di aspetti di vegetazione naturale e la comparsa di numerose aree con vegetazione ruderale e con aspetti propri degli stadi di degradazione della vegetazione mediterranea, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai Thero Brachypodietea e ai Tuberatietea Guttatae.
La coltura predominante nell'area era costituita dalla vite, sostituita in parte dagli agrumi e dagli ulivi. In queste due colture, che ospitano una tipica vegetazione infestante si rileva l'alternarsi, nel corso dell'anno, di due tipi di vegetazione ben differenziate dagli agricoltori in "erbe estive" ed "erbe invernali". L'aspetto della zona nel periodo invernale-primaverile è caratterizzato da Fumario Euphorbion, mentre quello del periodo estivo-autunnale da Erogrostio.
La vegetazione antropogena dell'area, inoltre, è costituita da aggruppamenti dei Brometalia rubentitectorii, che si rinvengono nelle colture abbandonate o in quelle carenti di pratiche colturali oltre che negli ambienti ruderali veri e propri.
E' presente nell'area anche il tipico e caratteristico ficodindia.
Questo habitat vegetale, ancora non sottoposto alla pressione antropica, conserva la sua naturalità e come un fenomeno diversificato, comprende mammiferi quali il coniglio selvatico ed uccelli quali l'upupa, il cardellino, l'averla, la ghiandaia, la cianciallegra, la capinera, il verdone, la gazza ed il merlo.
La protezione di questa area è essenziale per i vari aspetti significativi relativi sia alle valenze puramente paesistiche, data la particolare complessità strutturale dell'area, sia a quelle scientifiche.
Completata la lettura della relazione e l'esame della ricca documentazione fotografica prodotta, il dott. Fazzina chiarisce che la proposta riguarda la ratifica del vincolo, ai sensi della legge n. 1497/39, dell'area già tutelata dall'art. 5, legge regionale n. 15/91.
Interviene l'ing. Sansone chiedendo di non inserire nell'area di vincolo la zona interessata dalle coltivazioni di cave di inerti lavici, ormai degradate e che andrebbe a ledere i diritti dei proprietari con grave danno anche per l'occupazione. Lo stesso conferma che parte della cava ubicata nella porzione nord dell'area in oggetto è attualmente stata estrapolata dal Corpo regionale delle miniere per preservare i singolari giacimenti di ematite in essa presenti.
Interviene pertanto il dott. Fazzina chiarendo che l'area delle cave ricade interamente nella fascia di 150 metri di rispetto dagli argini del vallone S. Filippo, iscritto al n. 278 dell'elenco delle acque pubbliche di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 15 novembre 1933 e pertanto vincolata ai sensi della lett. c), art. 1, della legge n. 431/85. Di conseguenza allo scadere della concessione l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ai sensi della legge regionale n. 24/91, art. 7, lett. a). Lo stesso aggiunge che le aree adiacenti alle cave sono interessate da una intensa urbanizzazione per cui appare inconciliabile l'esercizio dell'attività mineraria con l'esigenza di tutelare i residenti che subiscono giornalmente l'aggressione delle "polveri".
Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.
Il dott. Fazzina chiarisce che dal vincolo art. 5 della legge regionale n. 15/91, è stata estrapolata, nella presente proposta, una piccola area interessata dal piano di recupero di una zona abusivamente edificata situata al margine inferiore del perimetro. Tale area non presenta particolari pregi paesaggistici ed il piano di recupero previsto garantisce sufficientemente la riqualificazione della stessa.
Interviene il prof. Dato chiedendo se la perimetrazione proposta esclude solamente l'area interessata dal piano di recupero o se interessa anche altre zone di espansione.
Il dott. Fazzina chiarisce che l'unica area esclusa riguarda solamente il piano di recupero mentre le altre aree in cui è prevista nel P.R.G. l'edificazione sono state lasciate all'interno del perimetro di vincolo.
Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.
A questo punto il presidente, ritenuta esaurita la fase di discussione, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato:
—  proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Biancavilla e più precisamente delle aree dell'affioramento dei Lahars e della colata piroclastica nel vallone S. Filippo.
Sono presenti e votanti:
1)  dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
2)  prof. Giuseppe Dato, componente;
3)  prof. Nunzio Famoso, componente;
4)  ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;
5)  dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.
Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La commissione:

—  considerato l'interesse paesaggistico ed ambientale delle zone del vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars, cui alla odierna proposta, caratterizzate da notevoli valenze paesaggistico-ambientali ancora integre nelle peculiarità vulcanologiche e naturalistiche che rappresentano l'espressione di significativo scenario panoramico e di singolarità geologica;
—  condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;
—  esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza.

Delibera

All'unanimità con il voto favorevole dei signori:
1)  dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;
2)  prof. Giuseppe Dato, componente;
3)  prof. Nunzio Famoso, componente;
4)  ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;
5)  dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;
di proporre al competente Assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 1° e n. 4° e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, le parti di territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars evidenziate in giallo nelle corografie in scala 1:25.000 e riportate sugli estratti di mappa catastale in scala 1:2.000 delimitate con pallinato nero evidenziato rosso.
Pertanto, viene approvata la seguente delimitazione:
—  il perimetro del vincolo, partendo dallo svincolo della superstrada Paternò-Adrano, in prossimità della particella n. 68 del foglio n. 34, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata "del Bosco" sino all'incrocio della stessa con la regia trazzera Biancavilla-Nicolosi.
Da qui lo stesso prosegue lungo il confine occidentale delle particelle nn. 124, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468, comprese per intero, sino alla ferrovia Circumetnea. Il perimetro prosegue lungo il limite meridionale delle particelle nn. 118, 820, 755, 756, 552, 80, 540, 942, da dove, in direzione nord, segue il limite orientale delle particelle nn. 942, 541, ancora verso est segue il confine meridionale della particella n. 545. Procedendo verso nord la perimetrazione continua lungo il limite occidentale delle particelle nn. 544, 643, 863, 524, 925, e lungo il confine settentrionale delle particelle nn. 531, 577, 579.
Quindi lo stesso prosegue in direzione sud lungo il limite occidentale delle particelle nn. 579 e 578 sino ad intersecare la strada vicinale "Vadalato", che percorre lungo il ciglio sinistro sino ad incontrare la particella n. 165. Da qui il perimetro del vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle nn. 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 887, 187, 348, 346, 342, 341, 231, 138, 245, 254, 780, 255, 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 292 e 394. Infine, il limite incrocia la strada denominata regia trazzera Biancavilla-Nicolosi che percorre in direzione est-ovest sino al punto di partenza.
Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13,00.
Il presidente: Migneco
Il segretario: La Fico Guzzo
I componenti: Dato - Famoso - Sansone - Bonanno

Allegato
AFFIORAMENTO DI "LAHARS" E COLATA PIROCLASTICA NEL VALLONE DI S. FILIPPO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. PROPOSTA DI VINCOLO


(Si Omette l'allegato)
(98.15.840)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 maggio 1998.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 1998.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Visto l'art. 57 dell'Accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996, secondo il quale in ogni regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 25208 del 9 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 18 aprile 1998, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 1998, con espressa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei relativi presidi da attivare per il corrente anno, non appena gli stessi fossero stati individuati dai competenti uffici;
Vista la nota prot. n. 4N39/0651 del 23 aprile 1998 del gruppo 39° I.R.S., relativamente alla comunicazione dei presidi di guardia medica turistica da attivare per il 1998, sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende UU.SS.LL. interessate;

Decreta:


Art. 1

Con allegato A al presente decreto è reso noto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 1998, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 2

Al fine di evitare disarmonie organizzative in sede di conferimento degli incarichi, le Aziende UU.SS.LL. interessate sono tenute a segnalare formalmente all'Azienda USL capofila di Ragusa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i presidi di guardia medica turistica che eventualmente non potessero essere attivati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 1998.
  LEONTINI 


Allegato A
ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE ESTIVE
SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIANA


Azienda U.S.L  Comune Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 
N.1 Agrigento  Sciacca Sciacca 8 - 20
Menfi  Portopalo 24 su 24
Sambuca di Sicilia  Adragna 8 - 20
Sciacca  S. Giorgio 8 - 20
Ribera  Secca Grande 24 su 24
Cattolica Eraclea  Eraclea Minoa 24 su 24
Agrigento  S. Leone 24 su 24
Porto Empedocle  Porto Empedocle 8 - 20
Siculiana  Siculiana 8 - 20
Realmonte  Realmonte 8 - 20
Palma di Montechiaro  Marina di Palma 24 su 24
Licata  Plaja 8 - 20
Licata  Mollarella 8 - 20
N. 2 Caltanissetta  Gela Macchitella 8 - 20
Niscemi  Vituso 8 - 20
Butera  De Susino - Falconara 8 - 20
N. 3 Catania  Nicolosi Nicolosi Nord 8 - 20
Nicolosi  Nicolosi Sud 8 - 20
Trecastagni  Trecastagni 8 - 20
Pedara  Pedara 8 - 20
Viagrande  Viagrande 8 - 20
Catania  Playa 8 - 20
Acicastello  Acitrezza 8 - 20
Zafferana Etnea  Zafferana Etnea 8 - 20 4 Torre Archirafi 24 su 24
Mascali  Fondachello 24 su 24
Calatabiano  S. Marco 8 - 20
N. 4 Enna  Enna Pergusa 8 - 20
Piazza Armerina  Piazza Armerina 8 - 20
N. 5 Messina  Taormina Taormina 8 - 20
Giardini Naxos  Giardini Naxos 8 - 20
S.Alessio Siculo  S. Alessio Siculo 8 - 20
Letojanni  Letojanni 8 - 20
Rometta  Rometta Marea 8 - 20
Messina  Rometta (Acqua Ladroni) 8 - 20
Lipari  Vulcano 8 - 20
Furnari  Tonnarella 8 - 20
Gioiosa Marea  Gioiosa Marea 8 - 20
Oliveri  Oliveri 8 - 20
Capo d'Orlando  Capo d'Orlando 8 - 20
N. 6 Palermo  Cefalù Cefalù 8 - 20
Castelbuono  Castelbuono 8 - 20
Pollina  Finale di Pollina 8 - 20
Petralia Sottana  Piano Battaglia 8 - 20
Trabia  Trabia 24 su 24
Bagheria  Aspra - Ficarazzi 8 - 20
S. Flavia  S. Flavia - Porticello 8 - 20
Casteldaccia  Casteldaccia 8 - 20
Altavilla Milicia  Altavilla Milicia 8 - 20
Balestrate  Balestrate 8 - 20
Trappeto  Trappeto 8 - 20
Montelepre  Sagana 8 - 20
Carini  Villagrazia - Punta Raisi 8 - 20
Capaci  Capaci 8 - 20
Terrasini  Terrasini 8 - 20
Isola delle Femmine  Isola delle Femmine 8 - 20
Cinisi  Cinisi 8 - 20
Lampedusa  Lampedusa 24 su 24
Lampedusa  Linosa 24 su 24
Ustica  Ustica 24 su 24
Monreale  S. Martino delle Scale 8 - 20
Monreale  Giacalone 8 - 20
Palermo  Sferracavallo - Tommaso Natale 8 - 20
Palermo  Mondello - Valdesi 24 su 24
N. 7 Ragusa  Vittoria Scoglitti 24 su 24
Acate  Marina di Acate 24 su 24
Ragusa  Marina di Ragusa 24 su 24
S. Croce Camerina  Kamarina 24 su 24
Ragusa  Punta Braccetto 24 su 24
Modica  Marina di Modica 24 su 24
Pozzallo  Marina di Pozzallo 24 su 24 7 Donnalucata - Plaja Grande 8 - 20
Scicli  Cava D'Aliga 8 - 20
Scicli  Sampieri 8 - 20
Ispica  S. Maria del Focallo 24 su 24
N. 8 Siracusa  Pachino Marzamemi 24 su 24
Portopalo di Capo Passero  Portopalo di Capo Passero 24 su 24
Siracusa  Fontane Bianche 24 su 24
Siracusa  Arenella 24 su 24
Augusta  Brucoli 24 su 24
Augusta  Agnone Bagni 8 - 20
N. 9 Trapani  S. Vito Lo Capo S. Vito Lo Capo 8 - 20
S. Vito LoCapo  S. Vito Lo Capo 24 su 24
Trapani  Marausa 24 su 24
Favignana  Favignana 8 - 20
Pantelleria  Pantelleria 8 - 20
Mazara delVallo  Tonnarelle 24 su 24
Castelvetrano  Triscina Manicalunga 24 su 24
Campobello di Mazara  Tre Fontane 24 su 24
Castelvetrano  Selinunte 8 - 20
Alcamo  Marina di Alcamo 24 su 24
Castellammare del Golfo  Scopello 24 su 24
Castellammarte del Golfo  Castellammare del Golfo 8 - 20


ELENCO DELLE LOCALITA' TURISTICHE INVERNALI
SEDI DI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA NELLA REGIONE SICILIANA

Azienda U.S.L.  Comune Località turistica Orario di attività N. medici da incaricare 


N. 3 Catania  Nicolosi Nicolosi Nord (16-9/15-12) 8 - 20
Nicolosi  Nicolosi Nord (16-12/15-3) 8 - 20
Nicolosi  Nicolosi Nord (16-3/15-6) 8 - 20
Linguaglossa  Linguaglossa 8 - 20
N.  6 Palermo  Petralia Sottana Piano Battaglia 8 - 20

(98.20.1053)
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DECRETO 15 maggio 1998.
Pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visti il parere n. 5652 del 21 marzo 1997 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana e la relativa circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visti i decreti del medico provinciale di Palermo nn. 21900 del 9 novembre 1968 e 10136 del 9 giugno 1970, con i quali è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, prevedente 163 sedi farmaceutiche urbane, sulla base del rapporto legale abitanti/farmacie, prescritto dall'art. 1 della legge n. 475/68;
Visto il decreto del medico provinciale di Palermo n. 25500 del 28 novembre 1977, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1975 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo e, in tale contesto, istituite, tra l'altro, quattro nuove sedi farmaceutiche urbane;
Visto il successivo decreto del medico provinciale di Palermo del 29 giugno 1982, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1977 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo e, in tale contesto, istituite, tra l'altro, ulteriori tre nuove sedi farmaceutiche urbane;
Visto il decreto assessoriale n. 83482 del 23 luglio 1990 con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo e, in tale contesto, istituite, tra l'altro, otto nuove sedi farmaceutiche urbane in aggiunta alle 170 sedi farmaceutiche urbane già esistenti;
Visto il decreto assessoriale n. 92490 del 14 maggio 1991, così come integrato dal successivo decreto assessoriale n. 94710 del 18 settembre 1991, con i quali è stato indetto il relativo bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle predette 8 sedi farmaceutiche;
Visto il comma 2° dell'art.1 della legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3° dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2° dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo il quale le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati relativi alla popolazione residente nel comune di Palermo al 31 dicembre 1995, resi pubblici dall'ISTAT, pari a 689.301 abitanti, il che legittima, in base al criterio della popolazione, l'esistenza di 172 sedi farmaceutiche urbane;
Rilevato che, sulla base dei suddetti dati ISTAT, sei delle otto farmacie di che trattasi, istituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 362/91, risultano eccedenti il parametro di corrispondenza proporzionale alla popolazione e suscettibili quindi di soppressione in sede di revisione della pianta organica, ancorché non assegnate ed aperte;
Vista la decisione n. 910 del 13 dicembre 1989, del Consiglio di Stato sezione IV;
Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo n. 1573 del 27 gennaio 1993;
Visto il decreto assessoriale n. 226363 del 12 luglio 1997 con il quale sono state sospese le procedure concorsuali di cui ai decreti assessoriali nn. 92490/91 e 94710/91 nelle more della soppressione di sei sedi farmaceutiche soprannumerarie in sede di revisione di pianta organica;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Vista la nota n. 4000 del 17 settembre 1996, con la quale il comune di Palermo ha comunicato i dati per quartiere relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 1995;
Preso atto che con il sopra indicato decreto assessoriale n.83482/90, si è proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo fino al 31 dicembre 1983;
Ritenuto necessario procedere alle revisioni delle piante organiche delle farmacie del comune di Palermo relative ai bienni 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1993/94 e 1995/96 anche in relazione agli intervenuti mutamenti, nel tempo, della distribuzione della popolazione nel comune, a seguito dello spopolamento del centro storico e della conseguente migrazione della popolazione stessa verso nuove zone della città;
Considerato che i citati provvedimenti di revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, adottati negli anni 1968, 1977, 1982 e 1990 non hanno realizzato appieno lo scopo di garantire l'assistenza farmaceutica in tutte le zone del comune di Palermo, atteso che ancora oggi risultano zone carenti di servizio o completamente prive di servizio, talune sin dall'approvazione della pianta organica del 1968, per cui è indispensabile procedere alla revisione generale di tutte le zone della città individuando anche le circoscrizioni che da sempre sono prive di servizio farmaceutico;
Preso atto dell'attuale distribuzione nel territorio urbano delle 170 farmacie effettivamente aperte al pubblico, dei dati demografici delle diverse zone della città, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti, delle direttrici di traffico;
Preso atto dell'incremento demografico avvenuto nel periodo intercorrente tra il censimento del 1981 ed il 31 dicembre 1995 nei seguenti quartieri: Settecannoli e Villagrazia-Falsomiele (circa 8.000 residenti in più per quartiere), Mezzomonreale-Villatasca (circa 10.000 residenti in più), Cruillas-CEP, Tommaso Natale-Sferra-cavallo e Pallavicino (circa 7.000 residenti in più per quartiere);
Preso atto che nei seguenti quartieri, ove pure non si è verificato incremento demografico si riscontra un alto rapporto residenti/farmacie: Santa Rosalia-Montegrappa (9.000 residenti per farmacia), Noce (10.300 residenti per farmacia);
Preso atto che negli ulteriori seguenti quartieri, Zisa, Malaspina-Palagonia, Uditore-Passo di Rigano, Resuttana-S. Lorenzo, Montepellegrino, pur essendo il rapporto tra i residenti complessivi del quartiere e le farmacie non molto distante dall'ottimale rapporto di 4.000:1, alcune aree di più recente insediamento edilizio e demografico risultano assolutamente prive di servizio, specie nei quartieri, come Montepellegrino e Malaspina-Palagonia, nei quali non è stata istituita alcuna farmacia dopo l'approvazione della pianta organica del 1968;
Considerato che a seguito delle precedenti valutazioni sono state individuate 22 zone carenti di esercizi farmaceutici così distribuite nei seguenti quartieri: Boccadifalco (1), Cruillas-CEP (2), Malaspina-Palagonia (1), Mezzomonreale Villatasca (3), Montepellegrino (2), Noce (1), Pallavicino (1), Resuttana-S.Lorenzo (2), Santa Rosalia-Montegrappa (2), Settecannoli (2), Tommaso Natale-Sferracavallo (1), Uditore-Passo di Rigano (1), Villagrazia-Falsomiele (2), Zisa (1);
Considerato che, sulla base della popolazione residente nel comune, nelle 22 zone attualmente carenti di cui sopra, il servizio farmaceutico deve essere assicurato con il decentramento di 20 farmacie a norma dell'art. 5 della legge n. 362/91 e con il conferimento delle rimanenti 2 sedi farmaceutiche attraverso pubblico concorso, a norma delle leggi vigenti;
Preso atto che la popolazione residente al 31 dicembre 1995 all'interno della 1ª circoscrizione urbana del comune di Palermo, cui afferiscono i quartieri Tribunali-Castellammare e Palazzo Reale-Monte di Pietà, si è ridotta a circa 23.000 abitanti, per il noto esodo degli abitanti dal centro storico e che in detta circoscrizione esercitano 37 farmacie urbane;
Ritenuto necessario, in relazione alle esigenze della popolazione ivi residente, decentrare dalla 1ª circoscrizione, un numero complessivo di 17 esercizi farmaceutici, atteso che le rimanenti 20 sedi risultano in numero sufficiente a garantire un adeguato servizio nel centro storico, tenuto conto anche della presenza di attività commerciali ed istituzionali;
Ritenuto necessario decentrare 3 sedi farmaceutiche tra le 27 presenti nel quartiere Politeama, ricavandole dalla parte più affollata di farmacie corrispondente alla unità di primo livello n. 25 (Borgo Vecchio-Principe di Scordia);
Vista la delibera del consiglio comunale di Palermo n. 183 del 20 maggio 1994 recante, tra l'altro, parere favorevole al trasferimento delle farmacie che ne hanno fatto richiesta e con la quale è stato ritenuto necessario ed indifferibile procedere al decentramento delle stesse per dare risposta ai bisogni dell'utenza a seguito delle nuove situazioni demografiche della città di Palermo;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi del 18 giugno 1997, 24 novembre 1997, 10 dicembre 1997, 20 dicembre 1997, 23 dicembre 1997 e 13 gennaio 1998 di cui ai relativi verbali;
Visto il decreto assessoriale n. 22671 del 19 luglio 1997;
Visto il parere del sindaco del comune di Paler-
mo, giuste note n. V.N.10 - 201/98 del 10 gennaio 1998, n. 1159 del 6 febbraio 1998 e n. 3496 del 20 aprile 1998;
Visti i pareri favorevoli dell'Azienda USL 6 di Palermo e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, resi ai sensi della legge n. 362/91 e legge regonale n.10/91;
Sentito il Movimento federativo democratico del tribunale per i diritti del malato, giusta protocollo d'intesa stipulato ai sensi del decreto legislativo n. 502/92;
Visti l'autorizzazione commissariale n. 01/98 del 5 febbraio 1998 ed i decreti assessoriali nn. 24704, 24705, 24706, 24707, 24708, 24709, 24710, 24711, 24712, 24713, 24714 del 5 marzo 1998, con i quali 12 farmacie del centro storico di Palermo sono state autorizzate a reperire i locali per l'ubicazione delle proprie farmacie nelle zone di nuovo insediamento abitativo quali: Autonomia Siciliana, Basile, Busacca, CEP, Cruillas, Don Orione, l'Emiro, Marinella, Palagonia, Paruta, San Lorenzo, ZEN;
Ritenuto che gli effetti dei sopra citati provvedimenti soddisfano le esigenze di servizio in alcune delle zone carenti di cui alle precedenti premesse e coincidono con le finalità di cui al presente provvedimento;
Ritenuto assolutamente indispensabile di dovere, in sede di revisione della presente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, attribuire alle farmacie sopra citate propri ambiti territoriali opportunamente delimitati, mantenendo le originarie numerazioni di: 3ª, 20ª, 22ª, 27ª, 31ª, 34ª, 38ª, 39ª, 43ª, 48ª, 54ª, 67ª sedi farmaceutiche urbane del comune di Palermo;
Vista la nota 192 del 13 marzo 1998, con la quale il municipio di Palermo, circoscrizione VIII, chiede che la zona Palagonia, compresa tra le vie Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, De Saliba e viale Regione Siciliana, assolutamente priva di servizio farmaceutico, venga preferita a quella già individuata in precedenti studi per il decentramento di una farmacia, atteso che questa risulta meglio servita dai 5 esercizi già esistenti;
Preso atto che i dodici decentramenti delle farmacie richiesti ed autorizzati a norma del comma 2° dell'art. 5 della legge n. 362/91, non sono sufficienti a garantire un servizio farmaceutico adeguato nei diversi quartieri urbani e che di conseguenza è necessario modificare le circoscrizioni di altre otto sedi farmaceutiche urbane per migliorare il servizio, a norma del comma 1° dell'art. 5 legge n. 362/91;
Visti i dati relativi alla popolazione residente in ciascuna delle otto sedi farmaceutiche urbane attualmente vacanti, forniti dal comune di Palermo ripartizione statistica e censimenti;
Preso atto che le sedi ex nn. 172 e 173, che insistono entrambe nel quartiere Uditore Passo di Rigano, annoverano una popolazione residente che ammonta, rispettivamente, a 2.410 e 1.341 abitanti;
Ritenuto che il mantenimento in detto quartiere di una sola sede farmaceutica tra le due previste, è sufficiente a garantire il servizio farmaceutico alla popolazione ivi residente;
Ritenuto pertanto, di dover sopprimere, tra le sedi predette, la sede ex n. 173 tenuto conto del più esiguo numero di abitanti ivi residenti sulla base dei dati demografici forniti dal comune, Ufficio ripartizione e statistica e della circostanza che il servizio è ivi assicurato sufficientemente dalle farmacie limitrofe già esistenti, rispetto alla sede n. 172;
Preso atto che nel quartiere Boccadifalco, risiedono complessivamente circa n. 7.144 abitanti, sulla base dei dati demografici forniti dal comune, con la presenza di una sola farmacia aperta al pubblico, per cui è giustificato il mantenimento in detto quartiere di un'ulteriore sede farmaceutica corrispondente alla sede ex n. 178;
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dovere mantenere in pianta organica, tra le otto sedi vacanti a concorso, le sedi n. 172 ed ex n. 178 che assumerà, quest'ultima, la numerazione di 171ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo e le cui titolarità verranno conferite mediante pubblico concorso secondo le norme vigenti;
Vista la richiesta n. 175 del 26 maggio 1994 con la quale il Presidente del consiglio di quartiere Mezzomonreale-Villatasca n. 14 del comune di Palermo, chiede l'allocazione di servizi farmaceutici nelle zone Borgo Molara, Pagliarelli e Villatasca in considerazione della notevole distanza della farmacia più vicina ubicata in corso Calatafimi reiterando, con nota n. 117 dell'8 aprile 1997, per la sola zona di Pagliarelli, ricadente nel territorio corrispondente alla sede ex n. 177, la suddetta richiesta;
Ritenuto di dover fornire un adeguato servizio farmaceutico nelle zone ricadenti nelle sedi ex nn. 171 e 177, tenuto conto dei relativi dati demografici forniti dal comune, con l'assegnazione, a ciascuna, di una farmacia tra quelle che necessitano di essere rimosse dal centro storico a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Preso atto che nella zona ricadente nella sede ex n. 176, il servizio farmaceutico viene assicurato con il decentramento nella zona di piazza Busacca, di una farmacia del centro storico già autorizzato a norma del comma 2°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Ritenuto di dover migliorare il servizio farmaceutico nel quartiere Mezzomonreale-Villatasca nella zona di alta densità abitativa in prossimità delle vie Maria SS. Mediatrice, Regione Siciliana, Calatafimi, data anche la rilevante distanza con le farmacie esistenti, individuando la circoscrizione di una sede farmaceutica urbana, nella quale decentrare una farmacia a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Ritenuto di non dover prevedere in pianta organica la zona su via Carmelo Lazzaro, già individuata in precedenti studi, atteso che detta zona risulta oggi sufficientemente dotata di servizio farmaceutico, sia per la previsione di una sede per decentramento a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91 nel territorio coincidente con quella della sede ex 175, sia per lo spostamento, nell'ambito del proprio territorio, della farmacia sede n. 18;
Valutati anche i risultati di precedenti studi effettuati nel corso della lunga e complessa istruttoria relativa alla presente revisione di pianta organica;
Considerato che nel quartiere S. Rosalia-Montegrappa le zone maggiormente carenti sono tra le vie Raiti, Artale, E. Basile e Roccella dato l'alto rapporto residenti/farmacie nel quartiere, la viabilità, la distanza dalle altre farmacie e la posizione centrale della zona stessa rispetto al quartiere e la zona tra via Tricomi e via Li Bassi di alta densità abitativa, utile anche per garantire il servizio in prossimità dell'Ospedale Civico;
Considerato che nel quartiere Zisa la zona maggiormente carente è quella ad alto sviluppo demografico ed abitativo lungo la via E. L'Emiro;
Considerato che nel quartiere Noce è priva di servizio la parte ad alta densità abitativa attorno a piazza Busacca;
Considerato che nel quartiere Malaspina-Palagonia risulta carente l'area ad alta densità abitativa e di importante viabilità che si sviluppa attorno al quadrivio di via Leonardo da Vinci, via Galilei e via Pacinotti, data anche la presenza di diversi centri istituzionali;
Considerato che nel quartiere Settecannoli le aree di sviluppo edilizio e demografico sono quelle attorno a via Portella della Ginestra e a via dei Picciotti;
Considerato che nel quartiere Mezzomonreale-Villatasca sono necessarie tre sedi delle quali una per garantire il servizio nell'area di sviluppo edilizio e demografico attorno a via Paruta, una per servire la zona priva di servizio di Pagliarelli, data la distanza dalle altre farmacie, l'altra per migliorare il servizio nell'area ad alta densità abitativa tra le vie Maria SS. Mediatrice, viale Regione Siciliana e corso Calatafimi;
Considerato che nel quartiere Villagrazia-Falsomiele dove si è verificato un notevole incremento demografico, le zone maggiormente carenti sono quelle di nuova espansione edilizia ed abitativa di Chiavelli e Bonagia attorno a via del Levriere e quella tra Borgo Ulivia e via Villagrazia, per altro già prevista nella preceden-
te pianta organica, data anche la distanza dalle altre farmacie;
Considerato che nei quartieri Boccadifalco e Uditore-Passo di Rigano vengono confermate le zone già individuate come carenti nella precedente pianta organica, da assegnare mediante pubblico concorso;
Considerato che nel quartiere Cruillas-CEP vengono individuate due zone carenti per l'alto rapporto residenti/farmacie e di queste una, nella parte di espansione edilizia e demografica del CEP, l'altra, attorno a via Cruillas anche per le notevoli distanze con le altre farmacie e tenuto conto della modificata viabilità;
Considerato che nel quartiere Resuttana-S. Lorenzo le due zone individuate sono una nei pressi di via Di Giovanni data l'alta densità abitativa e la notevole distanza tra le farmacie di piazza S. Lorenzo e di piazza A. De Gasperi, l'altra nella parte di più recente definizione urbanistica attorno alle vie Nebrodi, Belgio e Francia, già peraltro prevista nella precedente pianta organica;
Considerato che nel quartiere Tommaso Natale-Sferracavallo la zona individuata corrisponde al nuovo insediamento Marinella ad alta densità abitativa è priva di servizio;
Considerato che nel quartiere Pallavicino la zona individuata serve a garantire il servizio sia per i residenti dello ZEN 2, di recente costruzione, sia nelle aree di sviluppo urbanistico attorno a via Patti e a via Lanza di Scalea;
Considerato che nel quartiere Montepellegrino le due sedi servono una, la zona ad alta densità abitativa e sprovvista di farmacia compresa tra la via Don Orione e la piazza dell'Acquasanta, l'altra, la parte del quartiere attorno a via Cirrincione, D'Amelio e Imperatore Federico, dove per l'alta densità abitativa e la particolare viabilità risulta indispensabile prevedere una farmacia;
Ritenuto di dover modificare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del centro storico confinanti con quelle il cui decentramento è stato autorizzato a norma del comma 2°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Ritenuto di dovere modificare le circoscrizioni di altre sedi farmaceutiche ricadenti nei quartieri Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà e Politeama, a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91, onde consentire una equilibrata ridistribuzione del servizio, con il decentramento di ulteriori 8 sedi, delle quali 4 da ricavare dal quartiere Tribunali-Castellammare, 3 dal quartiere Palazzo Reale-Monte di Pietà ed 1 dal quartiere Politeama;
Ritenuto di dover individuare le 8 sedi farmaceutiche da trasferire, tra quelle che rendono un minor servizio all'utenza, sulla base del dato obiettivo del minor fatturato SSN nell'ultimo triennio antecedente a quello di emissione del presente provvedimento e della minore distanza con le farmacie limitrofe, avendo cura di non privare dell'adeguato servizio i principali assi viari (via Roma, via Maqueda, via Cavour, corso Vittorio Emanuele), le piazze più importanti (Massimo e Politeama) e le zone in prossimità dei centri di servizi pubblici (stazione ferroviaria e marittima, università, poste centrali e municipio);
Ritenuto che nei quartieri Tribunali Castellammare, Palazzo Reale Monte di Pietà e Politeama, l'equilibrata ridistribuzione del servizio, si debba realizzare accorpando il territorio di alcune sedi tra loro confinanti, per effetto del decentramento delle complessive 8 sedi di cui sopra;
Ritenuto di dovere prevedere, nell'eventualità in cui il titolare della farmacia al quale viene proposto il trasferimento non dovesse aderire, che il servizio nella corrispondente zona carente può essere assicurato dal trasferimento dell'altra farmacia alla quale il territorio viene accorpato ed in particolare tra le sedi: 4 e 5, 30 e 35, 52 e 53, 56 e 57, risultando in questi casi egualmente soddisfatto l'interesse pubblico a seguito del decentramento dell'una o dell'altra delle sedi accorpate;
Ritenuto di dover modificare i confini della sede farmaceutica n. 58, oggi in corso Calatafimi 17, onde renderne possibile l'eventuale trasferimento nella zona di corso Pisani non dotata di servizio, allontanandola dalla sede n. 113ª allocata nello stesso corso Calatafimi al civico 71;
Preso atto che la sede farmaceutica n. 65 risulta ubicata fuori dalla sede di pertinenza assegnatale dalla vigente pianta organica ed attualmente allocata in via Emerico Amari n. 121;
Ritenuto di dover regolarizzare i confini della medesima sede 65ª e di dovere modificare di conseguenza le confinanti sedi 59ª e 64ª;
Ritenuto di potere procedere con il presente provvedimento alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo fino al 31 dicembre 1995, con la contrazione del numero complessivo di sedi farmaceutiche a n. 172 sedi farmaceutiche urbane ed alla contestuale revoca del bando di concorso di cui ai decreti assessoriali n. 92490/91 e 94710/91 limitatamente al conferimento delle sei sedi farmaceutiche urbane ex nn. 171, 173, 174, 175, 176 e 177, unitamente ai relativi atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti;
Visto il parere favorevole del comune di Palermo, giusta nota del sindaco n. 2767 dell'1 aprile 1998;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda USL 6 di Palermo, giusta nota n. 1083 del 7 aprile 1998;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N13/01881 del 21 aprile 1998 con la quale vengono inoltrati all'Azienda USL 6 chiarimenti a seguito del parere già reso dalla stessa;
Vista la nota del comune di Palermo n. 3495 del 20 aprile 1996 con la quale vengono apportati chiarimenti al citato parere reso con nota n. 2767/98;
Considerato che nel citato parere del comune di Palermo viene formulata l'indicazione circa l'opportunità di mantenere il rapporto residenti-farmacie in ognuno dei 25 quartieri entro i limiti di 3.000-5.000 residenti per farmacia;
Ritenuto che tale indicazione viene rispettata con scostamenti marginali per la maggior parte dei quartieri ed esattamente per i quartieri Oreto-Stazione, Santa Rosalia-Montegrappa, Cuba-Calatafimi, Zisa, Malaspina-Palagonia, Libertà, Brancaccio-Ciaculli, Mezzomonreale-Villatasca, Altarello, Boccadifalco, Uditore-Passo di Rigano, Resuttana-San Lorenzo, Tommaso Natale-
Sferracavallo, Partanna-Mondello, Montepellegrino e Arenella;
Ritenuto che la citata indicazione non può essere rispettata per i quartieri del vecchio centro storico, Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà e Politeama nei quali il maggior numero di farmacie è giustificato per il richiamo che detti quartieri esercitano, anche dalla provincia, in quanto sedi di servizi e di centri istituzionali;
Considerato che nei cinque ulteriori quartieri il rapporto residenti-farmacie è stato fortemente diminuito a seguito delle previste nuove sedi, riducendosi da 10.342 a 7.758 per il quartiere Noce, da 7.609 a 5.918 per il quartiere Settecannoli, da 12.930 a 7.758 per il quartiere Villagrazia-Falsomiele, da 16.177 a 8.088 per il quartiere Cruillas-Cep e da 8.954 a 6.715 per il quartiere Pallavicino;
Preso atto che le zone carenti di servizio farmaceutico sono state individuate non soltanto sulla base dei dati demografici dei singoli quartieri, ma anche valutando l'estensione dei quartieri stessi, le distanze tra le farmacie insistenti nel quartiere e in quelli limitrofi e le direttrici di traffico;
Ritenuto che, sulla base delle precedenti valutazioni, risultano adeguatamente serviti a seguito del presente provvedimento anche i quartieri nei quali il rapporto residenti-farmacie resta superiore a 5.000 residenti per farmacia ed esattamente i quartieri Settecannoli, Villagrazia-Falsomiele, Cruillas-Cep e Pallavicino nei quali l'esistenza di ampie aree di territorio ad edilizia sparsa impedisce attualmente la previsione di ulteriori sedi farmaceutiche, il quartiere Borgonuovo, servito oltre che dalle tre farmacie insistenti nello stesso, anche dalle farmacie di viale Michelangelo e di via Leonardo da Vinci, tenuto conto della tendenza centripeta delle direttrici di traffico, il quartiere Noce che per la sua limitata estensione di appena 1,062 Kmq non consente più di una nuova sede, essendo peraltro previste due ulteriori sedi farmaceutiche nei confinanti quartieri Zisa e Malaspina-Palagonia, al fine sia di servire le zone carenti dei rispettivi quartieri, sia di migliorare il servizio ai residenti delle parti sud-est e nord-ovest del citato quartiere Noce;
Vista l'assessoriale n. 1.N13.01882 del 21 aprile 1998 e la successiva n. 1.N13.01941 del 23 aprile 1998, inviate ai titolari delle farmacie delle quali è stato previsto il decentramento a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91, al fine di consentire l'indicazione di eventuali preferenze tra le zone carenti, non avendo la pubblica amministrazione alcun interesse a che una farmacia venga decentrata in una o altra zona, stante che l'unico interesse pubblico è che ad ogni zona carente venga garantito un adeguato servizio farmaceutico;
Preso atto delle preferenze formulate, tra le zone carenti, da parte dei titolari delle farmacie da decentrare;
Preso atto che il titolare della sede farmaceutica n. 5 ha manifestato un'unica preferenza per la zona indicata con la lettera E nell'assoriale 1N13/01982/98 citata e che tale zona è stata già prescelta ed assegnata ad altro titolare di farmacia che precede in graduatoria;
Preso atto che sulla base delle preferenze manifestate, l'unica zona carente non assegnata risulta quella indicata alla lettera F di cui alla citata nota assessoriale n. 1.N13.01882/98, ricadente nel quartiere Villagrazia-Falsomiele cui risulta indispensabile assegnare tramite il presente provvedimento due ulteriori sedi farma-
ceutiche sia per l'alto rapporto residenti/farmacie (12.930 residenti/farmacia) sia per il notevole incremento demografico (circa 8.000 residenti in più dal 1981 al 1995) sia per le considerevoli distanze tra le farmacie esistenti;
Preso atto che la necessità di servizio farmaceutico nella predetta zona è già stata ampiamente rilevata all'atto dell'approvazione della precedente pianta organica con la previsione in essa di una sede farmaceutica non assegnata per il mancato espletamento della relativa procedura concorsuale;
Ritenuto di dover garantire il servizio nella predetta zona con il trasferimento della sede farmaceutica n. 5, attualmente insistente nel quartiere Tribunali-Castellamare nel quale si è verificato un notevole decremento demografico;
Preso atto che la preferenza del titolare della predetta sede farmaceutica n. 5, manifestata per una singola sede, non costituisce impedimento alla rideterminazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche e alla conseguente modifica dell'assegnazione ad esse delle farmacie, in considerazione dell'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico di dover garantire il servizio farmaceutico nella predetta zona a fronte della concreta manifestazione di volontà del titolare dell'esercizio a trasferirvisi;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata, al 31 dicembre 1995, la nuova pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, il cui numero è fissato in complessive 172 sedi farmaceutiche urbane e conseguentemente vengono soppresse le sedi nn. 171, 173, 174, 175, 176 e 177.

Art. 2

Vengono revocati, limitatamente al conferimento delle sedi farmaceutiche soppresse di cui all'art. 1 del presente provvedimento, il bando di concorso di cui ai decreti assessoriali nn. 92940/91 e 94710/91 unitamente ai relativi atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti.

Art. 3

La sede farmaceutica vacante ex n. 178 viene confermata in pianta organica con la nuova numerazione di sede farmaceutica urbana n. 171 mentre la sede vacante ex n. 172 viene confermata mantenendo la stessa numerazione di sede farmaceutica urbana n. 172 del comune di Palermo e verranno conferite con procedura concorsuale secondo le norme vigenti.
Alle stesse vengono assegnati i seguenti ambiti territoriali:
SEDE FARMACEUTICA N. 171:
—  dall'angolo di via S. Isidoro con via Falconara lungo il prolungamento ideale verso sud della via S. Isidoro fino a raggiungere la via Baracca all'altezza della particella catastale 323, indi devia verso sud-ovest per raggiungere il confine con il territorio del comune di Monreale, segue quest'ultimo fino all'incrocio con la via Falconara, via Falconara verso est fino all'angolo con via S. Isidoro.
SEDE FARMACEUTICA N. 172:
—  da viale Regione Siciliana angolo viale Michelangelo, viale Michelangelo fino all'incrocio con via Bernini, via Bernini e suo prolungamento ideale fino alla via Giorgione, segue quest'ultima fino all'incrocio con via Uditore, via Uditore fino all'incrocio con via Leonardo da Vinci e quest'ultima fino all'incrocio con viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con viale Michelangelo.

Art. 4

In relazione al riordino complessivo della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo vengono attribuite definitivamente alle sedi farmaceutiche nn. 3, 20, 22, 27, 31, 34, 38, 39, 43, 48, 54, 67, i cui decentramenti sono stati approvati a norma del comma 2°, dell'art. 5 della legge n. 362/91, i seguenti confini:
SEDE FARMACEUTICA N. 3:
—  da via Raiti angolo via E. Basile, via Basile fino all'angolo con via Artale, via Artale (ambo i lati) fino all'angolo con via Vitale, via Vitale fino all'angolo con via G. Roccella e da questo punto linea ideale di congiunzione fino all'asse del fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto fino al punto d'incrocio con il prolungamento ideale di via Raiti, detto prolungamento, via Raiti fino all'angolo con via Ernesto Basile.
SEDE FARMACEUTICA N. 20:
—  da via Adamo Smith angolo via Lanza di Scalea, via Smith fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Cerboni, detto prolungamento, via Cerboni, via PV8 e suo prolungamento ideale fino via Castelforte,. via Castelforte fino all'angolo con via Epifanio, via Epifanio e suo prolungamento ideale fino alla via PV5, via PV5 fino all'angolo con via Patti, via Patti ambo i lati fino all'angolo con via Casino Grande, via Casino Grande fino all'angolo con via Lanza di Scalea, via Lanza di Scalea fino all'angolo con via A. Smith.
SEDE FARMACEUTICA N. 22:
—  dall'angolo di via Brunelleschi con il prolungamento ideale di via Cammarata, via Cammarata (esclusa) fino all'angolo con via Filippo Paladini, via Paladini (esclusa) fino all'angolo con via Calandrucci, via Calandrucci e suo prolungamento ideale fino a via Borsellino, via Borsellino fino all'ideale linea di raccordo tra il canale della Castellana ed il viale Caltagirone, segue questa linea ideale fino al confine con il comune di Torretta, limite di confine con Torretta fino a raggiungere il punto di incrocio con il prolungamento ideale di via Besio, detto prolungamento fino a via Besio, via Besio (ambo i lati) fino all'angolo con via Brunelleschi, via Brunelleschi esclusa fino al prolungamento ideale di via Cammarata.
SEDE FARMACEUTICA N. 27:
—  via Siccheria angolo con il cimitero dei Cappuccini, via Siccheria, via Portello fino all'angolo con via Regione Siciliana, via Regione Siciliana fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via degli Emiri, via degli Emiri fino all'angolo con via Giarrusso, via Giarrusso e suo prolungamento ideale fino al cimitero dei Cappuccini, questo fino all'angolo con via Siccheria.
SEDE FARMACEUTICA N. 31:
—  via Monteverdi angolo via Boito, via Boito, prosegue quest'ultima attraverso piazza Malaspina fino ad incontrare via Bixio, via Bixio fino all'angolo con via Aurispa, via Aurispa fino all'angolo con via G.B Garufi, via Garufi e suo prolungamento ideale, attraverso villa Malfitano fino a via Dante, via Dante fino ad incontrare la strada ferrata, detta strada ferrata fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Monteverdi, via Monteverdi fino all'angolo con via Boito.
SEDE FARMACEUTICA N. 34:
—  da via dei Quartieri angolo via Di Giovanni, via dei Quartieri (esclusa) fino all'angolo con viale del Fante, viale del Fante fino al punto d'incrocio con il prolungamento ideale di via Aldisio, detto prolungamento fino a via San Lorenzo, via San Lorenzo fino all'angolo con via Di Giovanni, questa ambo i lati fino all'angolo con via dei Quartieri.
SEDE FARMACEUTICA N. 38:
—  da via Don Minzoni angolo via Imperatore Federico, via Don Minzoni sino all'angolo con via Cirrincione, via Cirrincione sino all'angolo con via Ferri, via Ferri sino all'angolo con via Autonomia Siciliana, via Autonomia Siciliana sino all'angolo con via D'Amelio, via D'Amelio (ambo i lati) e suo prolungamento ideale sino a via Cirrincione, via Cirrincione (ambo i lati) sino all'angolo con piazza Generale Cascino, questa sino all'incrocio con via Imperatore Federico, via Imperatore Federico (ambo i lati) sino all'angolo con via Don Minzoni.
SEDE FARMACEUTICA N. 39:
—  via Salerno angolo viale Michelangelo, via Salerno sino all'angolo con via Cruillas, quest'ultima sino all'angolo con vicolo Parisi, vicolo Parisi sino all'incrocio con via Mango, via Mango e suo prolungamento ideale sino all'angolo di viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana sino all'incrocio con viale Michelangelo, viale Michelangelo sino all'angolo con via Salerno.
SEDE FARMACEUTICA N. 43:
—  via Partanna Mondello angolo via Scordia, via Scordia fino all'angolo con via Faraone, da questo punto lungo il prolungamento ideale di via Crocetta, sino all'angolo di via Tommaso Natale, via Tommaso Natale sino alla strada ferrata, segue la strada ferrata sino a via Partanna Mondello, via Partanna Mondello sino a via Scordia.
SEDE FARMACEUTICA N. 48:
—  da viale Regione Siciliana angolo Leonardo da Vinci, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via De Saliba, via De Saliba fino all'angolo con via G. Galilei, via G. Galilei (ambo i lati), continua su via Pacinotti (ambo i lati) fino all'angolo con via Angelitti, da questo punto linea ideale di congiunzione con l'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Migliaccio, via Leonardo da Vinci fino all'angolo con viale Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 54:
—  da via Paruta, angolo corso Calatafimi, via Paruta fino a via Palmerino, via Palmerino fino all'incrocio con il canale Boccadifalco, detto canale fino a corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'incrocio con via Paruta.
SEDE FARMACEUTICA N. 67:
—  da via Don Orione angolo via Ammiraglio Rizzo, via Don Orione (ambo i lati) fino all'angolo con via Rallo, via Rallo e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue quest'ultimo fino al prolungamento ideale di via Ammiraglio Rizzo, detto prolungamento, via Ammiraglio Rizzo (esclusa) fino all'angolo con via Don Orione.

Art. 5

Secondo le previsioni del comma 2° dell'art. 1 del D.P.R. n. 1275/71 e del comma 1° dell'art. 5 della legge n. 362/91, dato lo spopolamento avvenuto nei quattro ex mandamenti del centro storico (Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà) vengono decentrate le sedi nn. 5, 19, 26, 35, 45, 53, 57 e 69, alle quali vengono assegnati i seguenti confini:
SEDE FARMACEUTICA N. 53:
—  da via Santa Maria di Gesù angolo viale Regione Siciliana, via Santa Maria di Gesù fino al costone montano, costone montano fino all'incrocio con via Chiavelli, via Chiavelli (ambo i lati) fino all'incrocio con via Bagnara, via Bagnara fino all'incrocio col prolungamento ideale di via del Segugio, prolungamento ideale di via del Segugio, via del Segugio ambo i lati e suo prolungamento ideale fino a viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via Santa Maria di Gesù.
SEDE FARMACEUTICA N. 45:
—  dall'incrocio del litorale col prolungamento ideale di via Orsi Ferrari, via Orsi Ferrari (ambo i lati) fino all'angolo con via Portella della Ginestra, via Portella della Ginestra fino all'angolo con via Amedeo D'Aosta, via Amedeo D'Aosta (ambo i lati) e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue quest'ultimo fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Orsi Ferrari.
SEDE FARMACEUTICA N. 57:
—  dall'incrocio del litorale col prolungamento ideale di via Amedeo D'Aosta, detto prolungamento, via Amedeo D'Aosta (esclusa) fino all'angolo con via dei Picciotti, via dei Picciotti (ambo i lati) fino all'angolo con via S T 16, via S T 16 (ambo i lati) e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue questo fino all'incrocio col prolungamento ideale di via Amedeo D'Aosta.
SEDE FARMACEUTICA N. 35:
—  da via Maria S.S. Mediatrice angolo viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'angolo con via Marinuzzi, via Marinuzzi fino all'angolo con via Maria SS. Mediatrice, via Maria SS. Mediatrice fino all'angolo con viale Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 69
—  da via Belgio angolo via dei Nebrodi, segue quest'ultima fino all'incrocio con viale Francia, viale Francia e suo prolungamento ideale fino al viale Regione Siciliana, scende lungo viale Regione Siciliana fino all'angolo con il prolungamento ideale di via Belgio, via Belgio fino all'angolo con via dei Nebrodi.
SEDE FARMACEUTICA N. 5
—  da viale Regione Siciliana angolo via dell'Allodola, via dell'Allodola, attraversa l'incrocio con via dell'Usignolo e via Airone, prosegue per via dell'Allodola fino all'incrocio con via Villagrazia e suo prolungamento ideale fino al fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto, attraversa il ponte di Corleone e prosegue lungo l'asse del fiume Oreto fino all'altezza del prolungamento ideale di via Etna, quest'ultima fino all'incrocio con via Agnetta e suo prolungamento ideale fino all'incrocio tra via Aloi e viale Regione Siciliana, segue viale Regione Siciliana fino all'angolo con via dell'Allodola.
SEDE FARMACEUTICA N. 19
—  dall'incrocio tra l'asse del fiume Oreto con il prolungamento ideale di via Ernesto Tricomi, segue tale prolungamento e la stessa via Ernesto Tricomi fino all'incrocio con via Carmelo Lazzaro, via Carmelo Lazzaro fino all'incrocio con via Pietro Messineo, via Pietro Messineo, fino all'incrocio con via Monfenera, via Monfenera, attraversa piazza Montegrappa (esclusa) prosegue per via Giuseppe Li Bassi fino all'incrocio con via Diego D'Amico, prolungamento ideale di via Diego D'Amico fino all'asse del fiume Oreto e quest'ultimo fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via E. Tricomi.
SEDE FARMACEUTICA N. 26
—  da via Palmerino angolo con viale Regione Siciliana, prosegue lungo la via Palmerino fino all'angolo di via Filippo Paruta, segue il prolungamento di detta via Filippo Paruta, attraversa via Olio di Lino, fino all'incrocio con il fiume Oreto, segue quest'ultimo fino al ponte Corleone in corrispondenza di viale Regione Siciliana, prosegue per viale Regione Siciliana fino all'angolo con via Palmerino.

Art.  6

A seguito dei decentramenti delle 20 sedi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente provvedimento, le seguenti sedi insistenti nei quartieri Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà e Politeama subiscono le seguenti modifiche:
Quartiere n. 1
TRIBUNALI-CASTELLAMMARE

SEDE FARMACEUTICA N. 37 (assorbe parte della sede n. 38 e parte della n. 39)
—  da via Roma angolo corso Vittorio Emanuele, via Roma fino all'angolo con via Pozzo di Gotto, via Pozzo di Gotto fino all'angolo con via Gagini, da questo punto linea ideale fino a piazza Valverde, via S. Alessandro e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino al prolungamento perpendicolare di via S. Sebastiano, via S. Sebastiano, piazza Fonderia, via Cassari fino a piazza Garraffello, segue via Argenteria fino a piazza Caracciolo, vicolo Mezzani fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via Roma.
SEDE FARMACEUTICA N. 40 (assorbe parte della sede n. 38 e parte della n. 39)
—  da via Pozzo di Gotto angolo via Roma, via Pozzo di Gotto fino all'angolo con via Gagini, da questo punto linea ideale fino a piazza Valverde, via S. Alessandro e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Cavour, detto prolungamento, via Cavour fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Pozzo di Gotto.
SEDE FARMACEUTICA N. 46 (assorbe la sede n. 45)
—  da via Rosolino Pilo angolo via Roma, via Rosolino Pilo fino all'angolo con via Ruggero Settimo, via Ruggero Settimo fino all'angolo con piazza G. Verdi, da tale angolo per via Maqueda fino all'angolo con via S. Spinuzza, via Spinuzza fino a piazza Valenti, via S. Spinuzza fino a piazza Olivella e, tagliando diagonalmente detta piazza, fino a via Bara, via Bara fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con il prolungamento di via Rosolino Pilo.
SEDE FARMACEUTICA N. 47 (assorbe la sede n. 48)
—  da via Roma angolo con via Bandiera, via Roma fino all'angolo di via Bara, via Bara fino all'angolo con piazza Olivella, da questo punto sale fino a raggiungere via S. Spinuzza attraversando diagonalmente la piazza, via S. Spinuzza fino all'angolo con piazza Verdi, piazza Verdi e via Ruggero Settimo (lato Teatro Massimo) fino all'angolo con via Sperlinga, via Sperlinga fino all'angolo con via Vaglica, via Vaglica fino all'angolo con piazza Verdi, da questo punto attraversa la piazza fino all'angolo tra piazza Verdi e via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con via Bandiera, via Bandiera fino all'angolo con via Roma.
SEDE FARMACEUTICA N. 30 (assorbe la sede n. 34 e la sede n. 35)
—  da via Roma angolo via Cagliari, via Roma fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con vicolo Mezzani, vicolo Mezzani fino a piazza Caracciolo, segue via Argenteria, attraversa piazza Garraffello fino all'angolo con via dei Cassari, via Cassari per raggiungere piazza Fonderia, via S. Sebastiano fino a via Cala e suo prolungamento ideale fino a Porta Felice, Foro Italico fino al prolungamento ideale di via Alloro, via Alloro (esclusa) fino a piazza Aragona, da questa attraverso piazza Croce dei Vespri fino all'angolo con via Cagliari, via Cagliari fino all'angolo con via Roma.
SEDE FARMACEUTICA N. 4 (assorbe la sede n. 3 e la n. 5)
—  da via Lincoln angolo con il Foro Italico, via Lincoln fino all'angolo con via Garibaldi, via Garibaldi fino a piazza Rivoluzione tutta compresa, segue via Aragona fino all'angolo con via Alloro, via Alloro ambo i lati e salita Mura delle Cattive fino al Foro Italico, Foro Italico fino all'angolo con via Lincoln.
SEDE FARMACEUTICA N. 28 (assorbe la sede n. 26 e la sede n. 27)
—  da corso Vittorio Emanuele angolo via Maqueda, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Divisi, via Divisi fino all'angolo con via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele.
SEDE FARMACEUTICA N. 32 (assorbe la sede n. 31)
—  da via Roma angolo via Cagliari, via Roma fino all'angolo con via Divisi, via Divisi fino all'angolo con piazza Rivoluzione (esclusa), via Aragona fino a piazza Aragona, da questa attraverso piazza Croce dei Vespri fino all'angolo di via Cagliari, via Cagliari fino all'angolo con via Roma.
Quartiere n. 2
PALAZZO REALE-MONTE DI PIETA'

SEDE FARMACEUTICA N. 21 (assorbe la sede n. 19 e la n. 20)
—  da piazza S. Antonino angolo corso Tukory, corso Tukory fino a Porta S. Agata, linea ideale congiungente detta Porta S. Agata con via Porta di Castro angolo via Benfratelli, via Porta di Castro fino a piazza Ballarò, via Casa Professa fino all'angolo con via Maqueda all'altezza di via Giardinaccio, via Maqueda fino a piazza S. Antonino angolo corso Tukory.
SEDE FARMACEUTICA N. 23 (assorbe la sede n. 22)
—  da corso Vittorio Emanuele angolo via del Protonotaro, scende da via del Protonotaro fino all'angolo con via Saladino, via Benfratelli fino all'angolo con via Porta di Castro, via Porta di Castro fino a piazza Ballarò, via Casa Professa fino all'angolo con via Maqueda all'altezza di via Giardinaccio, via Maqueda fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, quest'ultimo fino all'angolo con salita S. Antonino, salita S. Antonino, piazza Parlatoio, salita Castellana e, oltrepassando via Maqueda, via del Celso fino all'angolo con vicolo Ragusi, quest'ultimo fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via del Protonotaro.
SEDE FARMACEUTICA N. 52 (assorbe la sede n. 53)
—  da via Maqueda angolo via del Celso, via del Celso fino all'angolo con vico Ragusi, vico Ragusi fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele (escluso) fino all'angolo con via delle Scuole, via delle Scuole, via S. Agata alla Guilla, via Beati Paoli, piazza Beati Paoli, via Porta Carini fino all'angolo con via S. Gregorio, via S. Gregorio fino all'angolo con piazza delle Stigmate, da questo punto diagonalmente fino all'angolo con via Ugo Antonio Amico, via Amico fino all'angolo con via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con via del Celso.
SEDE FARMACEUTICA N. 56 (assorbe la sede n. 57)
—  da via delle Scuole angolo corso Vittorio Emanuele, via delle Scuole, via S. Agata alla Guilla, via Beati Paoli fino all'angolo con piazza Capo, piazza Capo, via delle Cappuccinelle fino all'angolo con via dei Quattro Coronati, quest'ultima fino all'angolo con via Cannatella, via Cannatella, attraverso piazza Noviziato, fino all'angolo con via Papireto, via Papireto fino a Porta Guccia, Porta Guccia, risale per corso Alberto Amedeo fino all'angolo con piazza Luigi La Porta, piazza Porta Nuova e attraverso Porta Nuova scende per il corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via delle Scuole.
SEDE FARMACEUTICA N. 85 (assorbe la sede n. 54)
—  da piazza S. Francesco di Paola angolo via Cluverio, via Cluverio fino all'angolo con via Goethe, via Goethe fino all'angolo di Porta Guccia, via Papireto fino all'angolo di piazza Noviziato, piazza Noviziato, via Cannatella, quest'ultima fino all'angolo con via dei Quattro Coronati, via dei Quattro Coronati fino all'angolo con via Cappuccinelle, via Cappuccinelle fino all'angolo di piazza Capo con via Porta Carini, via Porta Carini fino all'angolo con via S. Gregorio, via S. Gregorio fino all'angolo di piazza delle Stigmate, da questo punto diagonalmente fino all'angolo con via Ugo Antonio Amico, via Amico fino all'angolo con via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con piazza G. Verdi, piazza G. Verdi angolo con via Volturno, via Volturno fino all'angolo con via Saverio Balsamo, via Balsamo, via villa Filippina fino all'angolo con via Cluverio per piazza San Francesco di Paola.
Quartiere n. 10
POLITEAMA

SEDE FARMACEUTICA N. 41 (assorbe la sede n. 43)
—  da via Cavour al suo inizio al mare, via Cavour fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Principe di Belmonte, quest'ultima fino all'angolo con via Principe di Scordia, quest'ultima fino all'angolo con via F. Guardione, via F. Guardione fino all'angolo con via F. Crispi, via F. Crispi lato mare fino all'angolo con via Mariano Stabile, da questo punto fino al mare, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento con via Cavour.
SEDE FARMACEUTICA N. 64 (assorbe la sede n. 69)
—  da via Isidoro La Lumia, angolo via Emerico Amari, via Isidoro La Lumia fino all'angolo con via Turati, via Turati fino all'angolo con via Gaetano Daita, quest'ultima fino all'angolo con via Ricasoli, via Ricasoli fino all'angolo con via Isidoro Carini, via Isidoro Carini fino all'angolo con via Archimede, via Archimede fino all'angolo con via E. Ximenes, via Ximenes attraversa piazza Ximenes fino a via Principe di Scordia, via Principe di Scordia fino all'angolo con via Rosina Muzio Salvo, questa fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio attraversando via Roma fino all'angolo con via Emerico Amari, via Emerico Amari fino all'angolo con via Isidoro La Lumia.
SEDE FARMACEUTICA N. 66 (assorbe la sede n. 67)
—  da via E. Amari angolo via Roma, via E. Amari fino all'angolo con via La Masa, via La Masa fino all'angolo con via dello Speziale, via dello Speziale e suo prolungamento ideale fino al mare, segue il litorale fino al congiungimento con il prolungamento ideale perpendicolare al litorale di via Domenico Scinà, detto prolungamento, via Scinà fino all'angolo con via Principe di Scordia, via Principe di Scordia fino all'angolo con via Rosina Muzio Salvo, quest'ultima fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via E. Amari.

Art. 7

In dipendenza dei decentramenti di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente provvedimento, le seguenti sedi subiscono le modifiche di seguito indicate:
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 3
SEDE FARMACEUTICA N. 145
—  da corso Pisani, angolo via Trasselli, segue il corso Pisani fino a via Onorato, corso Pisani (escluso) fino a Villa D'Orleans, corso Tukory fino all'incrocio con viale delle Scienze, detto viale idealmente prolungato fino al punto d'incrocio col prolungamento ideale di via Generale Ameglio, detto prolungamento, via Generale Ameglio, attraversa piazza Montegrappa (inclusa), prosegue lungo tutta la via G. Li Bassi fino all'incrocio con via Diego D'Amico, prolungamento ideale della via D'Amico fino all'asse del fiume Oreto, segue questo asse fino alla linea ideale di congiunzione con il punto d'incrocio tra via G. Roccella e via Vitale, via Vitale fino all'angolo con via Artale, via Artale (esclusa) fino all'angolo con via E. Basile, via E. Basile (esclusa) fino all'angolo con via Raiti e da questo punto congiungimento ideale con corso Pisani, angolo via Trasselli.
SEDE FARMACEUTICA N. 164
—  da corso Pisani angolo via Trasselli, corso Pisani (escluso ambo i lati), via Altofonte (escluso ambo i lati) fino all'incrocio con il viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con l'asse del fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto fino ad incrociare il prolungamento ideale di via Raiti, detto prolungamento, via Raiti (esclusa) fino all'incrocio con via E. Basile da questo punto congiungimento ideale con corso Pisani, angolo via Trasselli.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 20
SEDE FARMACEUTICA N. 17
—  da via P .V. 5 angolo via Patti, via P. V. 5 e suo prolungamento ideale fino a via Epifanio, via Epifanio fino all'angolo con via Castelforte, via Castelforte, via Duca degli Abruzzi (escluso ambo i lati) fino a raggiungere piazza Niscemi, da questo punto prolungamento ideale fino ad incontrare via Florio, via Florio (esclusa) fino a via Cottolengo, quindi via Florio fino all'angolo con via Resurrezione, via Resurrezione fino all'angolo con la strada statale n. 113 (esclusa), strada statale n. 113 fino ad incontrare via Lanza di Scalea, via Lanza di Scalea fino all'angolo con via Casino Grande, via Casino Grande fino all'angolo con via Patti, via Patti esclusa fino all'angolo con via P. V. 5.
SEDE FARMACEUTICA N. 137
—  da via Adamo Smith angolo via Lanza di Scalea, via Smith fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Cerboni, detto prolungamento, via Cerboni, via P. V. 8 e suo prolungamento ideale fino a via Castelforte, via Castelforte fino all'angolo con via Landolina, via Landolina, via Partanna Mondello fino all'angolo con via Scordia, via Scordia fino all'angolo con via Farao-ne, via Faraone fino all'angolo con via Lanza di Scalea, via Lanza di Scalea fino all'angolo con via Adamo Smith.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 39
SEDE FARMACEUTICA N. 124
—  da viale Michelangelo angolo via Salerno, viale Michelangelo fino all'angolo con via Badia, via Badia fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via C. R. 44, detto prolungamento ideale fino all'incrocio con via Brunelleschi (o via Vanvitelli) via Brunelleschi e suo prolungamento ideale ambo i lati fino a via Trabucco, via Trabucco fino all'incrocio con viale Regione Siciliana, quest'ultima fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Mango, detto prolungamento, via Mango fino all'incrocio con vicolo Parisi, vicolo Parisi fino all'incrocio con via Cruillas, via Cruillas fino all'angolo con via Salerno, via Salerno fino all'incrocio con viale Michelangelo.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 54
SEDE FARMACEUTICA N. 117
—  da viale Regione Siciliana angolo via Palmerino, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con corso Calatafimi, quest'ultimo fino all'incrocio con il canale Boccadifalco, segue quest'ultimo fino all'incrocio con via Palmerino, via Palmerino fino all'angolo con viale Regione Siciliana.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 27
SEDE FARMACEUTICA N. 160
—  da viale Regione Siciliana angolo via Pitrè, viale Regione Siciliana sino all'angolo di via Portello, via Portello, via Siccheria sino al cimitero dei Cappuccini, segue il confine di detto cimitero fino a piazza Cappuccini, detta piazza fino all'incrocio con via Pindemonte, via Pindemonte fino all'incrocio con via Pitrè, via Pitrè fino all'incrocio con viale della Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 112
—  da piazza Cappuccini angolo via Cipressi, via Cipressi fino all'angolo con via Regina Bianca, via Regina Bianca fino all'angolo con via Stefano De Perche, via Stefano De Perche, via Re Tancredi fino all'angolo di via Colonna Rotta, via Colonna Rotta fino all'angolo di via D'Ossuna, via D'Ossuna fino all'angolo di vicolo Caccamo, vicolo Caccamo, via G. Albimonte fino all'angolo con via Salamone, via Salamone fino all'angolo con via Guglielmo il Buono, via Guglielmo il Buono fino all'angolo di via Normanni, via Normanni fino a piazza Zisa, da tale piazza prolungamento fino al punto di incrocio di via Mulini con via Polito, da tale punto lungo la via degli Emiri fino all'angolo con via Giarrusso, via Giarrusso e suo prolungamento ideale fino a piazza Cappuccini angolo via Cipressi.
SEDE FARMACEUTICA N. 169
—  da via Regione Siciliana angolo via Perpignano, via Perpignano fino all'angolo con via Rinaldo d'Aquino, via Rinaldo d'Aquino (ambo i lati) fino all'angolo con via degli Emiri, via degli Emiri idealmente prolungata fino all'angolo con via Regione Siciliana, via Regione Siciliana fino all'angolo con via Perpignano.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 31
SEDE FARMACEUTICA N. 82
—  da via A. Cantore angolo via Cusmano, via Cantore fino all'angolo con via Malaspina, quest'ultima fino alla linea ferrata, segue la linea ferrata fino ad incrociare via Dante, prosegue per via Dante (ambo i lati) fino all'angolo con via Brunetto Latini, piazza Virgilio fino all'angolo con via G. Cusmano, via G. Cusmano fino all'angolo con via A. Cantore.
SEDE FARMACEUTICA N. 91
—  da via Notarbartolo angolo via Terrasanta, via Terrasanta fino a piazza Diodoro Siculo, risale per via A. Cantore fino all'angolo con via Malaspina, quest'ultima fino alla linea ferrata, segue la linea ferrata fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Monteverdi, detto prolungamento, via Monteverdi fino all'angolo con via Boito, via Boito fino all'angolo con via Malaspina, via Malaspina fino all'incrocio con via Notarbartolo, via Notarbartolo fino all'angolo con via Terrasanta.
SEDE FARMACEUTICA N. 93
—  da via Aurispa angolo via Serradifalco, via Serradifalco fino a piazza Ottavio Ziino, via Malaspina fino a piazza Malaspina, via Bixio fino all'angolo con via Aurispa, via Aurispa fino all'angolo con via Serradifalco.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 34
SEDE FARMACEUTICA N. 130
—  da via del Fante angolo via De Gasperi, via del Fante fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Aldisio, detto prolungamento fino a via San Lorenzo, via San Lorenzo fino all'angolo con via Ingegneros, via Ingegneros fino all'incrocio con viale Strasburgo, quest'ultimo (appartenente peraltro e ambo i lati alle sedi 128ª e 129ª) fino all'incrocio con via Val di Mazara, detta via fino all'incrocio con via Ausonia, via Ausonia fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via A. De Gasperi, detto prolungamento, via De Gasperi fino all'angolo con viale del Fante.
SEDE FARMACEUTICA N. 131
—  da viale Strasburgo angolo via Ingegneros, viale Strasburgo (escluso ambo i lati) fino all'angolo di viale Resurrezione, quest'ultimo fino all'angolo con via Florio, via Florio fino all'incrocio con via Cottolengo, segue via Florio (ambo i lati) idealmente prolungata fino a raggiungere viale Duca degli Abruzzi angolo piazza Niscemi, via dei Quartieri (ambo i lati) fino all'angolo di via Di Giovanni, via Di Giovanni (esclusa) fino all'angolo con via San Lorenzo, via San Lorenzo fino all'angolo con via Ingegneros, via Ingegneros fino all'angolo con viale Strasburgo.
A seguito del decentramento della sede n. 38
SEDE FARMACEUTICA N. 101
—  da via La Marmora angolo via Libertà, via Lamarmora, via Cirrincione fino all'angolo con via Don Minzoni, via Don Minzoni fino all'angolo con via Imperatore Federico, via Imperatore Federico (esclusa fino all'angolo con piazza Generale Cascino) fino all'ingresso della Favorita alle spalle della Fiera del Mediterraneo, via Diana fino al punto dal quale ad angolo retto, secondo una linea ideale che sfiora il lato nord dell'ippodromo e dello stadio comunale, si congiunge con il viale del Fante, quest'ultimo fino a piazza Leoni (angolo via dell'Artigliere), via dell'Artigliere fino a piazza Vittorio Veneto, via Libertà fino all'angolo con via Lamarmora.
SEDE FARMACEUTICA N. 156
—  da via D'Amelio angolo via Cirrincione, via D'Amelio (esclusa) fino all'angolo con via Autonomia Siciliana, via Autonomia Siciliana fino all'angolo con via Ferri, da questo punto prolungamento ideale fino a piazza Giachery, da qui risale per via Montepellegrino, prosegue per piazza Generale Cascino tutta fino all'angolo con via Nicastro, prosegue fino all'angolo con via Imperatore Federico, da qui, sempre lungo la piazza, fino all'angolo con via Cirrincione, via Cirrincione (esclusa) fino all'angolo con via D'Amelio.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 43
SEDE FARMACEUTICA N. 170
—  da via Stazione San Lorenzo angolo strada statale n. 113, strada statale n. 113 sino alla via Faraone, (prolungamento ideale di viale Strasburgo), via Faraone (esclusa) sino all'angolo di via Scordia, da questo punto segue il prolungamento ideale di via Crocetta, via
Crocetta sino all'angolo con via Tommaso Natale, via Tommaso Natale sino alla strada ferrata, segue questa sino ad incontrare via Stazione San Lorenzo, via Stazione San Lorenzo sino all'angolo con la strada statale n. 113.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 48
SEDE FARMACEUTICA N. 151
—  da viale Regione Siciliana angolo via Lazio, via della Regione Siciliana fino all'incrocio con via De Saliba, via De Saliba fino all'angolo con via Galileo Galilei, via Galilei (esclusa) fino all'angolo con via Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci fino a piazza Ottavio Ziino, da dove, attraverso piazza Malaspina, segue per via Principe di Palagonia, via Principe di Palagonia fino all'incrocio con il viale Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 152
—  via Serradifalco al punto di incrocio con il prolungamento ideale di via Rosso, via Serradifalco fino a piazza Ottavio Ziino, via Leonardo da Vinci sino all'angolo con via Pacinotti, via Pacinotti (esclusa) fino all'angolo con via Angelitti, da questo punto linea ideale di congiunzione con l'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Migliaccio, via Migliaccio, via Lancia di Brolo, quest'ultima sino all'angolo con via Rosso e prolungamento ideale di questa fino all'incrocio con via Serradifalco.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 22
SEDE FARMACEUTICA N. 1
—  da via Michelangelo angolo via Badia, via Badia sino all'incrocio con il prolungamento ideale di via CR. 44, via CR 44 (ambo i lati) sino al Passaggio CR 5, prolungamento ideale di quest'ultimo sino a via Besio, via Besio (esclusa) fino all'angolo con via Brunelleschi, via Brunelleschi (ambo i lati) fino all'angolo con viale Michelangelo, viale Michelangelo fino all'angolo con via Badia.
SEDE FARMACEUTICA N. 142
—  da via Leonardo da Vinci angolo via Caltagirone, via Leonardo da Vinci fino all'angolo con via Casalini, via Casalini, via Brunelleschi (esclusa) fino all'angolo con via Cammarata, via Cammarata (ambo i lati) fino all'angolo con via Filippo Paladini, via Paladini (ambo i lati) fino a via Calandrucci, via Calandrucci e suo prolungamento ideale fino a via Borsellino, via Borsellino fino all'ideale linea di raccordo tra il canale della Castellana ed il viale Caltagirone, segue questa linea ideale fino a viale Caltagirone, viale Caltagirone fino all'angolo con via Leonardo da Vinci.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 67
SEDE FARMACEUTICA N. 72
—  dall'incrocio tra via Sebastiano Bagolino e via Venanzio Marvuglia, segue la via Marvuglia fino all'angolo con via Loria, via Loria, prosegue per via Rallo ed il suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via N. Spedalieri, via Spedalieri fino all'angolo con via Tommaso Laureto, via Laureto fino all'angolo con via Bagolino, via Bagolino fino all'angolo con via Marvuglia.
SEDE FARMACEUTICA N. 73
—  da via Montalbo angolo con via Montepellegrino, via Montalbo fino all'angolo con via Marvuglia, via Marvuglia fino all'angolo con via R. Loria, via R. Loria fino all'angolo con via Don Orione, via Don Orione (esclusa) fino all'angolo con via Ammiraglio Rizzo, via Ammiraglio Rizzo fino all'angolo con piazza Generale Cascino, continua per via Montepellegrino sino all'angolo con via Montalbo.
SEDE FARMACEUTICA N. 74
—  da piazza Generale Cascino angolo via Ammiraglio Rizzo, piazza Generale Cascino fino all'angolo con via Pietro Bonanno, via Bonanno, prosegue per via Cardinale Rampolla, quest'ultima idealmente prolungata fino al litorale, litorale fino all'incontro con il prolungamento di via Ammiraglio Rizzo, detto prolungamento, via Ammiraglio Rizzo (ambo i lati) fino all'angolo con piazza Generale Cascino.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 53
SEDE FARMACEUTICA N. 36
—  da viale Regione Siciliana angolo via Aloi, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via del Segugio, detto prolungamento, via del Segugio idealmente prolungata fino a via Bagnara, via Bagnara fino all'incrocio con via Chiavelli, via Chiavelli (esclusa) fino al costone montano, segue quest'ultimo fino all'angolo con via Aloi, via Aloi fino all'angolo con via Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 146
—  dal ponte della Guadagna per via Oreto fino all'incrocio con via dell'Orsa Minore, via dell'Orsa Minore, fino all'angolo con via S. Maria di Gesù, via Santa Maria di Gesù (esclusa) fino all'angolo con viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via San Filippo, via San Filippo (esclusa) e suo prolungamento ideale fino al fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto fino al ponte della Guadagna.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 35
SEDE FARMACEUTICA N. 144
—  da viale Regione Siciliana angolo via Maria S.S. Mediatrice, via Maria S.S. Mediatrice fino all'angolo con via Marinuzzi, via Marinuzzi fino a corso Pisani, corso Pisani (ambo i lati), via Altofonte (ambo i lati) fino a viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via Maria S.S. Mediatrice.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 57
SEDE FARMACEUTICA N. 105
—  linea ideale congiungente il ponte della ferrovia sull'Oreto, segue la ferrovia fino all'incrocio con via L. Patti, via L. Patti fino all'incrocio con corso dei Mille, corso dei Mille fino all'incrocio con via Amedeo d'Aosta, via A. d'Aosta fino all'angolo con via dei Picciotti, via dei Picciotti (esclusa) fino all'angolo con via S. T. 16, via S. T. 16 (esclusa) ed il suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino alla foce del fiume Oreto, fiume Oreto fino al ponte della ferrovia.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 45
SEDE FARMACEUTICA N. 154
—  da via Salvatore Conti, dall'incrocio con la strada ferrata Palermo-Messina, via S. Conti, via Diaz fino al litorale, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Orsi Ferrari, detto prolungamento, via Orsi Ferrari (esclusa) fino all'angolo con via Portella della Ginestra, via Portella della Ginestra fino all'angolo con via Amedeo d'Aosta, via A. d'Aosta fino all'angolo con il corso dei Mille, corso dei Mille fino all'angolo con via L. Patti, via L. Patti fino all'incrocio con la strada ferrata Palermo-Messina, segue quest'ultima fino all'incrocio con via S. Conti.

Art. 8

A seguito della soppressione della sede ex n. 173, la sede n. 119 subisce la seguente modifica:
SEDE FARMACEUTICA N. 119
—  da viale Regione Siciliana angolo via G. Evangelista di Blasi, via E. di Blasi fino all'angolo con via Leonardo Ruggeri, da detto angolo prolungamento ideale di via Ruggeri fino ad incrociare via Belvedere, via Belvedere, via Portello fino all'incrocio con via Regione Siciliana, via Regione Siciliana fino all'angolo con via Evangelista di Blasi.

Art. 9

A seguito della soppressione della sede n. 176, la sede n. 111 subisce la seguente modifica:
SEDE FARMACEUTICA N. 111
—  da piazza Principe di Camporeale angolo via Serradifalco, via Serradifalco fino all'angolo con via Dante, via Dante fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Garufi, detto prolungamento, via Garufi fino all'angolo con via Aurispa, segue via Aurispa, via Cataldo Parisio fino all'angolo con via Accardi, via Accardi fino all'angolo con via Uditore, via Uditore, piazza Noce, via Noce fino a piazza Principe di Camporeale, angolo via Serradifalco.

Art. 10

Per migliorare il servizio nella zona di corso Pisani vengono modificati i confini delle sedi nn. 58, 113 e 115:
SEDE FARMACEUTICA N. 58
—  da Porta Nuova lungo piazza Indipendenza, doppiando Palazzo Reale, fino all'angolo con corso Pisani, corso Pisani (ambo i lati) fino all'angolo con via Onorato, via Onorato fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi (escluso) fino all'angolo con piazza Indipendenza, da questo punto linea ideale di congiunzione con la scalinata che, da via Colonna Rotta, immette a piazza Indipendenza, via Colonna Rotta fino all'angolo con via Padre Cangemi, via Padre Cangemi fino all'angolo con via Danisinni, via Danisinni fino a piazza Danisinni, da questo punto linea diagonale che attraversa piazza Danisinni e piazza Grotta Danisinni fino all'angolo con via Regina Bianca, da questo punto lungo la via Stefano De Perche e la via Re Tancredi fino all'angolo con via Colonna Rotta, via Colonna Rotta fino all'angolo con via D'Ossuna, via D'Ossuna fino all'angolo con corso Alberto Amedeo, corso A. Amedeo fino a piazza L. La Porta, via Porta Nuova fino all'angolo con Porta Nuova.
SEDE FARMACEUTICA N. 113
—  da corso Calatafimi angolo via Pindemonte, corso Calatafimi fino all'angolo con via Onorato, segue corso Calatafimi ambo i lati fino a piazza Indipendenza all'altezza della scalinata che congiunge detta piazza con via Colonna Rotta, segue quest'ultima fino all'angolo con via Padre Cangemi, via Padre Cangemi sino all'angolo con via Danisinni, via Danisinni e, attraverso piazza Danisinni e piazza Grotte Danisinni, raggiunge il punto d'incrocio di via Stefano De Perche con via Regina Bianca, quest'ultima fino all'angolo con via Cipressi, via Cipressi sino a piazza Cappuccini, via Pindemonte sino all'angolo con il corso Calatafimi.
SEDE FARMACEUTICA N. 115
—  da corso Calatafimi angolo via Marinuzzi, quest'ultima fino all'angolo di corso Pisani, scende per corso Pisani fino all'angolo con via Onorato, via Onorato fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'angolo con via Marinuzzi.

Art. 11

Al fine di regolarizzare i confini della sede n. 65 vengono così modificate le circoscrizioni della stessa sede n. 65 e delle limitrofe sedi n. 59 e n. 64, quest'ultima anche in dipendenza del trasferimento della sede n. 69:
SEDE FARMACEUTICA N. 65
—  da via Principe di Belmonte angolo via Roma, via Principe di Belmonte fino all'angolo con via La Masa, via La Masa fino all'angolo con via E. Amari, via E.Amari fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio fino all'angolo con via E. Amari, via E. Amari fino all'angolo con via Wagner, detta via fino all'angolo con via Ammiraglio Gravina, questa fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Principe di Belmonte.
SEDE FARMACEUTICA N. 59
—  da piazza Granatelli angolo via Ruggero Settimo, via Principe di Granatelli fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Ammiraglio Gravina, questa fino all'angolo con via Wagner, via Wagner fino all'angolo con via E. Amari, via E. Amari fino all'angolo con via R. Settimo, quest'ultima fino all'angolo con via Principe di Granatelli.
SEDE FARMACEUTICA N. 64
—  da via Isidoro La Lumia, angolo via Emerico Amari, via Isidoro La Lumia fino all'angolo con via Turati, via Turati fino all'angolo con via Gaetano Daita, quest'ultima fino all'angolo con via Ricasoli, via Ricasoli fino all'angolo con via Isidoro Carini, via Isidoro Carini fino all'angolo con via Archimede, via Archimede fino all'angolo con via E. Ximenes, via Ximenes attraversa piazza Ximenes fino a via Principe di Scordia, via Principe di Scordia fino all'angolo con via Rosina Muzio Salvo, questa fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio attraversando via Roma fino all'angolo con via Emerico Amari, via Emerico Amari fino all'angolo con via Isidoro La Lumia.

Art. 12

Le sedi farmaceutiche urbane del comune di Palermo, non citate nel presente provvedimento, si intendono confermate nei loro attuali confini.
Il presente decreto, viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione per estratto, al comune di Palermo ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 per la pubblicazione nei relativi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione, al Ministero della sanità, alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani.
La pubblicazione vale come comunicazione per tutti i partecipanti al concorso.
Palermo, 15 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.21.1103)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadente nel territorio dei comuni di Cefalà Diana e Villafrati.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella ricadente nei comuni di Cefalà Diana e Villafrati, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 10 luglio 1996 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Palermo;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Palermo le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadente nel territorio dei comuni di Cefalà Diana e Villafrati, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 259 IV N.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
—  la serie di sorgenti fredde che sgorga nelle immediate vicinanze della sorgente calda, alle falde di Pizzo Chiarastella;
—  la componente algale termofila dei condotti e dei serbatoi delle acque termali, di interesse botanico.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigo-
no le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88 alla Provincia regionale di Palermo (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati, nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
—  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
—  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
—  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
—  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
—  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
—  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive, nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella "B" della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
—  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
—  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si av-
vale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 3.
DECRETO 15 maggio 1998.
Pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visti il parere n. 5652 del 21 marzo 1997 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana e la relativa circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visti i decreti del medico provinciale di Palermo nn. 21900 del 9 novembre 1968 e 10136 del 9 giugno 1970, con i quali è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, prevedente 163 sedi farmaceutiche urbane, sulla base del rapporto legale abitanti/farmacie, prescritto dall'art. 1 della legge n. 475/68;
Visto il decreto del medico provinciale di Palermo n. 25500 del 28 novembre 1977, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1975 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo e, in tale contesto, istituite, tra l'altro, quattro nuove sedi farmaceutiche urbane;
Visto il successivo decreto del medico provinciale di Palermo del 29 giugno 1982, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1977 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo e, in tale contesto, istituite, tra l'altro, ulteriori tre nuove sedi farmaceutiche urbane;
Visto il decreto assessoriale n. 83482 del 23 luglio 1990 con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Palermo e, in tale contesto, istituite, tra l'altro, otto nuove sedi farmaceutiche urbane in aggiunta alle 170 sedi farmaceutiche urbane già esistenti;
Visto il decreto assessoriale n. 92490 del 14 maggio 1991, così come integrato dal successivo decreto assessoriale n. 94710 del 18 settembre 1991, con i quali è stato indetto il relativo bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle predette 8 sedi farmaceutiche;
Visto il comma 2° dell'art.1 della legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3° dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2° dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo il quale le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati relativi alla popolazione residente nel comune di Palermo al 31 dicembre 1995, resi pubblici dall'ISTAT, pari a 689.301 abitanti, il che legittima, in base al criterio della popolazione, l'esistenza di 172 sedi farmaceutiche urbane;
Rilevato che, sulla base dei suddetti dati ISTAT, sei delle otto farmacie di che trattasi, istituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 362/91, risultano eccedenti il parametro di corrispondenza proporzionale alla popolazione e suscettibili quindi di soppressione in sede di revisione della pianta organica, ancorché non assegnate ed aperte;
Vista la decisione n. 910 del 13 dicembre 1989, del Consiglio di Stato sezione IV;
Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo n. 1573 del 27 gennaio 1993;
Visto il decreto assessoriale n. 226363 del 12 luglio 1997 con il quale sono state sospese le procedure concorsuali di cui ai decreti assessoriali nn. 92490/91 e 94710/91 nelle more della soppressione di sei sedi farmaceutiche soprannumerarie in sede di revisione di pianta organica;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie per quei comuni per i quali solo successivamente si sono realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Vista la nota n. 4000 del 17 settembre 1996, con la quale il comune di Palermo ha comunicato i dati per quartiere relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 1995;
Preso atto che con il sopra indicato decreto assessoriale n.83482/90, si è proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo fino al 31 dicembre 1983;
Ritenuto necessario procedere alle revisioni delle piante organiche delle farmacie del comune di Palermo relative ai bienni 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1993/94 e 1995/96 anche in relazione agli intervenuti mutamenti, nel tempo, della distribuzione della popolazione nel comune, a seguito dello spopolamento del centro storico e della conseguente migrazione della popolazione stessa verso nuove zone della città;
Considerato che i citati provvedimenti di revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, adottati negli anni 1968, 1977, 1982 e 1990 non hanno realizzato appieno lo scopo di garantire l'assistenza farmaceutica in tutte le zone del comune di Palermo, atteso che ancora oggi risultano zone carenti di servizio o completamente prive di servizio, talune sin dall'approvazione della pianta organica del 1968, per cui è indispensabile procedere alla revisione generale di tutte le zone della città individuando anche le circoscrizioni che da sempre sono prive di servizio farmaceutico;
Preso atto dell'attuale distribuzione nel territorio urbano delle 170 farmacie effettivamente aperte al pubblico, dei dati demografici delle diverse zone della città, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti, delle direttrici di traffico;
Preso atto dell'incremento demografico avvenuto nel periodo intercorrente tra il censimento del 1981 ed il 31 dicembre 1995 nei seguenti quartieri: Settecannoli e Villagrazia-Falsomiele (circa 8.000 residenti in più per quartiere), Mezzomonreale-Villatasca (circa 10.000 residenti in più), Cruillas-CEP, Tommaso Natale-Sferra-cavallo e Pallavicino (circa 7.000 residenti in più per quartiere);
Preso atto che nei seguenti quartieri, ove pure non si è verificato incremento demografico si riscontra un alto rapporto residenti/farmacie: Santa Rosalia-Montegrappa (9.000 residenti per farmacia), Noce (10.300 residenti per farmacia);
Preso atto che negli ulteriori seguenti quartieri, Zisa, Malaspina-Palagonia, Uditore-Passo di Rigano, Resuttana-S. Lorenzo, Montepellegrino, pur essendo il rapporto tra i residenti complessivi del quartiere e le farmacie non molto distante dall'ottimale rapporto di 4.000:1, alcune aree di più recente insediamento edilizio e demografico risultano assolutamente prive di servizio, specie nei quartieri, come Montepellegrino e Malaspina-Palagonia, nei quali non è stata istituita alcuna farmacia dopo l'approvazione della pianta organica del 1968;
Considerato che a seguito delle precedenti valutazioni sono state individuate 22 zone carenti di esercizi farmaceutici così distribuite nei seguenti quartieri: Boccadifalco (1), Cruillas-CEP (2), Malaspina-Palagonia (1), Mezzomonreale Villatasca (3), Montepellegrino (2), Noce (1), Pallavicino (1), Resuttana-S.Lorenzo (2), Santa Rosalia-Montegrappa (2), Settecannoli (2), Tommaso Natale-Sferracavallo (1), Uditore-Passo di Rigano (1), Villagrazia-Falsomiele (2), Zisa (1);
Considerato che, sulla base della popolazione residente nel comune, nelle 22 zone attualmente carenti di cui sopra, il servizio farmaceutico deve essere assicurato con il decentramento di 20 farmacie a norma dell'art. 5 della legge n. 362/91 e con il conferimento delle rimanenti 2 sedi farmaceutiche attraverso pubblico concorso, a norma delle leggi vigenti;
Preso atto che la popolazione residente al 31 dicembre 1995 all'interno della 1ª circoscrizione urbana del comune di Palermo, cui afferiscono i quartieri Tribunali-Castellammare e Palazzo Reale-Monte di Pietà, si è ridotta a circa 23.000 abitanti, per il noto esodo degli abitanti dal centro storico e che in detta circoscrizione esercitano 37 farmacie urbane;
Ritenuto necessario, in relazione alle esigenze della popolazione ivi residente, decentrare dalla 1ª circoscrizione, un numero complessivo di 17 esercizi farmaceutici, atteso che le rimanenti 20 sedi risultano in numero sufficiente a garantire un adeguato servizio nel centro storico, tenuto conto anche della presenza di attività commerciali ed istituzionali;
Ritenuto necessario decentrare 3 sedi farmaceutiche tra le 27 presenti nel quartiere Politeama, ricavandole dalla parte più affollata di farmacie corrispondente alla unità di primo livello n. 25 (Borgo Vecchio-Principe di Scordia);
Vista la delibera del consiglio comunale di Palermo n. 183 del 20 maggio 1994 recante, tra l'altro, parere favorevole al trasferimento delle farmacie che ne hanno fatto richiesta e con la quale è stato ritenuto necessario ed indifferibile procedere al decentramento delle stesse per dare risposta ai bisogni dell'utenza a seguito delle nuove situazioni demografiche della città di Palermo;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi del 18 giugno 1997, 24 novembre 1997, 10 dicembre 1997, 20 dicembre 1997, 23 dicembre 1997 e 13 gennaio 1998 di cui ai relativi verbali;
Visto il decreto assessoriale n. 22671 del 19 luglio 1997;
Visto il parere del sindaco del comune di Paler-
mo, giuste note n. V.N.10 - 201/98 del 10 gennaio 1998, n. 1159 del 6 febbraio 1998 e n. 3496 del 20 aprile 1998;
Visti i pareri favorevoli dell'Azienda USL 6 di Palermo e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo, resi ai sensi della legge n. 362/91 e legge regonale n.10/91;
Sentito il Movimento federativo democratico del tribunale per i diritti del malato, giusta protocollo d'intesa stipulato ai sensi del decreto legislativo n. 502/92;
Visti l'autorizzazione commissariale n. 01/98 del 5 febbraio 1998 ed i decreti assessoriali nn. 24704, 24705, 24706, 24707, 24708, 24709, 24710, 24711, 24712, 24713, 24714 del 5 marzo 1998, con i quali 12 farmacie del centro storico di Palermo sono state autorizzate a reperire i locali per l'ubicazione delle proprie farmacie nelle zone di nuovo insediamento abitativo quali: Autonomia Siciliana, Basile, Busacca, CEP, Cruillas, Don Orione, l'Emiro, Marinella, Palagonia, Paruta, San Lorenzo, ZEN;
Ritenuto che gli effetti dei sopra citati provvedimenti soddisfano le esigenze di servizio in alcune delle zone carenti di cui alle precedenti premesse e coincidono con le finalità di cui al presente provvedimento;
Ritenuto assolutamente indispensabile di dovere, in sede di revisione della presente pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, attribuire alle farmacie sopra citate propri ambiti territoriali opportunamente delimitati, mantenendo le originarie numerazioni di: 3ª, 20ª, 22ª, 27ª, 31ª, 34ª, 38ª, 39ª, 43ª, 48ª, 54ª, 67ª sedi farmaceutiche urbane del comune di Palermo;
Vista la nota 192 del 13 marzo 1998, con la quale il municipio di Palermo, circoscrizione VIII, chiede che la zona Palagonia, compresa tra le vie Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, De Saliba e viale Regione Siciliana, assolutamente priva di servizio farmaceutico, venga preferita a quella già individuata in precedenti studi per il decentramento di una farmacia, atteso che questa risulta meglio servita dai 5 esercizi già esistenti;
Preso atto che i dodici decentramenti delle farmacie richiesti ed autorizzati a norma del comma 2° dell'art. 5 della legge n. 362/91, non sono sufficienti a garantire un servizio farmaceutico adeguato nei diversi quartieri urbani e che di conseguenza è necessario modificare le circoscrizioni di altre otto sedi farmaceutiche urbane per migliorare il servizio, a norma del comma 1° dell'art. 5 legge n. 362/91;
Visti i dati relativi alla popolazione residente in ciascuna delle otto sedi farmaceutiche urbane attualmente vacanti, forniti dal comune di Palermo ripartizione statistica e censimenti;
Preso atto che le sedi ex nn. 172 e 173, che insistono entrambe nel quartiere Uditore Passo di Rigano, annoverano una popolazione residente che ammonta, rispettivamente, a 2.410 e 1.341 abitanti;
Ritenuto che il mantenimento in detto quartiere di una sola sede farmaceutica tra le due previste, è sufficiente a garantire il servizio farmaceutico alla popolazione ivi residente;
Ritenuto pertanto, di dover sopprimere, tra le sedi predette, la sede ex n. 173 tenuto conto del più esiguo numero di abitanti ivi residenti sulla base dei dati demografici forniti dal comune, Ufficio ripartizione e statistica e della circostanza che il servizio è ivi assicurato sufficientemente dalle farmacie limitrofe già esistenti, rispetto alla sede n. 172;
Preso atto che nel quartiere Boccadifalco, risiedono complessivamente circa n. 7.144 abitanti, sulla base dei dati demografici forniti dal comune, con la presenza di una sola farmacia aperta al pubblico, per cui è giustificato il mantenimento in detto quartiere di un'ulteriore sede farmaceutica corrispondente alla sede ex n. 178;
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dovere mantenere in pianta organica, tra le otto sedi vacanti a concorso, le sedi n. 172 ed ex n. 178 che assumerà, quest'ultima, la numerazione di 171ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo e le cui titolarità verranno conferite mediante pubblico concorso secondo le norme vigenti;
Vista la richiesta n. 175 del 26 maggio 1994 con la quale il Presidente del consiglio di quartiere Mezzomonreale-Villatasca n. 14 del comune di Palermo, chiede l'allocazione di servizi farmaceutici nelle zone Borgo Molara, Pagliarelli e Villatasca in considerazione della notevole distanza della farmacia più vicina ubicata in corso Calatafimi reiterando, con nota n. 117 dell'8 aprile 1997, per la sola zona di Pagliarelli, ricadente nel territorio corrispondente alla sede ex n. 177, la suddetta richiesta;
Ritenuto di dover fornire un adeguato servizio farmaceutico nelle zone ricadenti nelle sedi ex nn. 171 e 177, tenuto conto dei relativi dati demografici forniti dal comune, con l'assegnazione, a ciascuna, di una farmacia tra quelle che necessitano di essere rimosse dal centro storico a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Preso atto che nella zona ricadente nella sede ex n. 176, il servizio farmaceutico viene assicurato con il decentramento nella zona di piazza Busacca, di una farmacia del centro storico già autorizzato a norma del comma 2°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Ritenuto di dover migliorare il servizio farmaceutico nel quartiere Mezzomonreale-Villatasca nella zona di alta densità abitativa in prossimità delle vie Maria SS. Mediatrice, Regione Siciliana, Calatafimi, data anche la rilevante distanza con le farmacie esistenti, individuando la circoscrizione di una sede farmaceutica urbana, nella quale decentrare una farmacia a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Ritenuto di non dover prevedere in pianta organica la zona su via Carmelo Lazzaro, già individuata in precedenti studi, atteso che detta zona risulta oggi sufficientemente dotata di servizio farmaceutico, sia per la previsione di una sede per decentramento a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91 nel territorio coincidente con quella della sede ex 175, sia per lo spostamento, nell'ambito del proprio territorio, della farmacia sede n. 18;
Valutati anche i risultati di precedenti studi effettuati nel corso della lunga e complessa istruttoria relativa alla presente revisione di pianta organica;
Considerato che nel quartiere S. Rosalia-Montegrappa le zone maggiormente carenti sono tra le vie Raiti, Artale, E. Basile e Roccella dato l'alto rapporto residenti/farmacie nel quartiere, la viabilità, la distanza dalle altre farmacie e la posizione centrale della zona stessa rispetto al quartiere e la zona tra via Tricomi e via Li Bassi di alta densità abitativa, utile anche per garantire il servizio in prossimità dell'Ospedale Civico;
Considerato che nel quartiere Zisa la zona maggiormente carente è quella ad alto sviluppo demografico ed abitativo lungo la via E. L'Emiro;
Considerato che nel quartiere Noce è priva di servizio la parte ad alta densità abitativa attorno a piazza Busacca;
Considerato che nel quartiere Malaspina-Palagonia risulta carente l'area ad alta densità abitativa e di importante viabilità che si sviluppa attorno al quadrivio di via Leonardo da Vinci, via Galilei e via Pacinotti, data anche la presenza di diversi centri istituzionali;
Considerato che nel quartiere Settecannoli le aree di sviluppo edilizio e demografico sono quelle attorno a via Portella della Ginestra e a via dei Picciotti;
Considerato che nel quartiere Mezzomonreale-Villatasca sono necessarie tre sedi delle quali una per garantire il servizio nell'area di sviluppo edilizio e demografico attorno a via Paruta, una per servire la zona priva di servizio di Pagliarelli, data la distanza dalle altre farmacie, l'altra per migliorare il servizio nell'area ad alta densità abitativa tra le vie Maria SS. Mediatrice, viale Regione Siciliana e corso Calatafimi;
Considerato che nel quartiere Villagrazia-Falsomiele dove si è verificato un notevole incremento demografico, le zone maggiormente carenti sono quelle di nuova espansione edilizia ed abitativa di Chiavelli e Bonagia attorno a via del Levriere e quella tra Borgo Ulivia e via Villagrazia, per altro già prevista nella preceden-
te pianta organica, data anche la distanza dalle altre farmacie;
Considerato che nei quartieri Boccadifalco e Uditore-Passo di Rigano vengono confermate le zone già individuate come carenti nella precedente pianta organica, da assegnare mediante pubblico concorso;
Considerato che nel quartiere Cruillas-CEP vengono individuate due zone carenti per l'alto rapporto residenti/farmacie e di queste una, nella parte di espansione edilizia e demografica del CEP, l'altra, attorno a via Cruillas anche per le notevoli distanze con le altre farmacie e tenuto conto della modificata viabilità;
Considerato che nel quartiere Resuttana-S. Lorenzo le due zone individuate sono una nei pressi di via Di Giovanni data l'alta densità abitativa e la notevole distanza tra le farmacie di piazza S. Lorenzo e di piazza A. De Gasperi, l'altra nella parte di più recente definizione urbanistica attorno alle vie Nebrodi, Belgio e Francia, già peraltro prevista nella precedente pianta organica;
Considerato che nel quartiere Tommaso Natale-Sferracavallo la zona individuata corrisponde al nuovo insediamento Marinella ad alta densità abitativa è priva di servizio;
Considerato che nel quartiere Pallavicino la zona individuata serve a garantire il servizio sia per i residenti dello ZEN 2, di recente costruzione, sia nelle aree di sviluppo urbanistico attorno a via Patti e a via Lanza di Scalea;
Considerato che nel quartiere Montepellegrino le due sedi servono una, la zona ad alta densità abitativa e sprovvista di farmacia compresa tra la via Don Orione e la piazza dell'Acquasanta, l'altra, la parte del quartiere attorno a via Cirrincione, D'Amelio e Imperatore Federico, dove per l'alta densità abitativa e la particolare viabilità risulta indispensabile prevedere una farmacia;
Ritenuto di dover modificare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del centro storico confinanti con quelle il cui decentramento è stato autorizzato a norma del comma 2°, dell'art. 5, della legge n. 362/91;
Ritenuto di dovere modificare le circoscrizioni di altre sedi farmaceutiche ricadenti nei quartieri Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà e Politeama, a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91, onde consentire una equilibrata ridistribuzione del servizio, con il decentramento di ulteriori 8 sedi, delle quali 4 da ricavare dal quartiere Tribunali-Castellammare, 3 dal quartiere Palazzo Reale-Monte di Pietà ed 1 dal quartiere Politeama;
Ritenuto di dover individuare le 8 sedi farmaceutiche da trasferire, tra quelle che rendono un minor servizio all'utenza, sulla base del dato obiettivo del minor fatturato SSN nell'ultimo triennio antecedente a quello di emissione del presente provvedimento e della minore distanza con le farmacie limitrofe, avendo cura di non privare dell'adeguato servizio i principali assi viari (via Roma, via Maqueda, via Cavour, corso Vittorio Emanuele), le piazze più importanti (Massimo e Politeama) e le zone in prossimità dei centri di servizi pubblici (stazione ferroviaria e marittima, università, poste centrali e municipio);
Ritenuto che nei quartieri Tribunali Castellammare, Palazzo Reale Monte di Pietà e Politeama, l'equilibrata ridistribuzione del servizio, si debba realizzare accorpando il territorio di alcune sedi tra loro confinanti, per effetto del decentramento delle complessive 8 sedi di cui sopra;
Ritenuto di dovere prevedere, nell'eventualità in cui il titolare della farmacia al quale viene proposto il trasferimento non dovesse aderire, che il servizio nella corrispondente zona carente può essere assicurato dal trasferimento dell'altra farmacia alla quale il territorio viene accorpato ed in particolare tra le sedi: 4 e 5, 30 e 35, 52 e 53, 56 e 57, risultando in questi casi egualmente soddisfatto l'interesse pubblico a seguito del decentramento dell'una o dell'altra delle sedi accorpate;
Ritenuto di dover modificare i confini della sede farmaceutica n. 58, oggi in corso Calatafimi 17, onde renderne possibile l'eventuale trasferimento nella zona di corso Pisani non dotata di servizio, allontanandola dalla sede n. 113ª allocata nello stesso corso Calatafimi al civico 71;
Preso atto che la sede farmaceutica n. 65 risulta ubicata fuori dalla sede di pertinenza assegnatale dalla vigente pianta organica ed attualmente allocata in via Emerico Amari n. 121;
Ritenuto di dover regolarizzare i confini della medesima sede 65ª e di dovere modificare di conseguenza le confinanti sedi 59ª e 64ª;
Ritenuto di potere procedere con il presente provvedimento alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo fino al 31 dicembre 1995, con la contrazione del numero complessivo di sedi farmaceutiche a n. 172 sedi farmaceutiche urbane ed alla contestuale revoca del bando di concorso di cui ai decreti assessoriali n. 92490/91 e 94710/91 limitatamente al conferimento delle sei sedi farmaceutiche urbane ex nn. 171, 173, 174, 175, 176 e 177, unitamente ai relativi atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti;
Visto il parere favorevole del comune di Palermo, giusta nota del sindaco n. 2767 dell'1 aprile 1998;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda USL 6 di Palermo, giusta nota n. 1083 del 7 aprile 1998;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N13/01881 del 21 aprile 1998 con la quale vengono inoltrati all'Azienda USL 6 chiarimenti a seguito del parere già reso dalla stessa;
Vista la nota del comune di Palermo n. 3495 del 20 aprile 1996 con la quale vengono apportati chiarimenti al citato parere reso con nota n. 2767/98;
Considerato che nel citato parere del comune di Palermo viene formulata l'indicazione circa l'opportunità di mantenere il rapporto residenti-farmacie in ognuno dei 25 quartieri entro i limiti di 3.000-5.000 residenti per farmacia;
Ritenuto che tale indicazione viene rispettata con scostamenti marginali per la maggior parte dei quartieri ed esattamente per i quartieri Oreto-Stazione, Santa Rosalia-Montegrappa, Cuba-Calatafimi, Zisa, Malaspina-Palagonia, Libertà, Brancaccio-Ciaculli, Mezzomonreale-Villatasca, Altarello, Boccadifalco, Uditore-Passo di Rigano, Resuttana-San Lorenzo, Tommaso Natale-
Sferracavallo, Partanna-Mondello, Montepellegrino e Arenella;
Ritenuto che la citata indicazione non può essere rispettata per i quartieri del vecchio centro storico, Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà e Politeama nei quali il maggior numero di farmacie è giustificato per il richiamo che detti quartieri esercitano, anche dalla provincia, in quanto sedi di servizi e di centri istituzionali;
Considerato che nei cinque ulteriori quartieri il rapporto residenti-farmacie è stato fortemente diminuito a seguito delle previste nuove sedi, riducendosi da 10.342 a 7.758 per il quartiere Noce, da 7.609 a 5.918 per il quartiere Settecannoli, da 12.930 a 7.758 per il quartiere Villagrazia-Falsomiele, da 16.177 a 8.088 per il quartiere Cruillas-Cep e da 8.954 a 6.715 per il quartiere Pallavicino;
Preso atto che le zone carenti di servizio farmaceutico sono state individuate non soltanto sulla base dei dati demografici dei singoli quartieri, ma anche valutando l'estensione dei quartieri stessi, le distanze tra le farmacie insistenti nel quartiere e in quelli limitrofi e le direttrici di traffico;
Ritenuto che, sulla base delle precedenti valutazioni, risultano adeguatamente serviti a seguito del presente provvedimento anche i quartieri nei quali il rapporto residenti-farmacie resta superiore a 5.000 residenti per farmacia ed esattamente i quartieri Settecannoli, Villagrazia-Falsomiele, Cruillas-Cep e Pallavicino nei quali l'esistenza di ampie aree di territorio ad edilizia sparsa impedisce attualmente la previsione di ulteriori sedi farmaceutiche, il quartiere Borgonuovo, servito oltre che dalle tre farmacie insistenti nello stesso, anche dalle farmacie di viale Michelangelo e di via Leonardo da Vinci, tenuto conto della tendenza centripeta delle direttrici di traffico, il quartiere Noce che per la sua limitata estensione di appena 1,062 Kmq non consente più di una nuova sede, essendo peraltro previste due ulteriori sedi farmaceutiche nei confinanti quartieri Zisa e Malaspina-Palagonia, al fine sia di servire le zone carenti dei rispettivi quartieri, sia di migliorare il servizio ai residenti delle parti sud-est e nord-ovest del citato quartiere Noce;
Vista l'assessoriale n. 1.N13.01882 del 21 aprile 1998 e la successiva n. 1.N13.01941 del 23 aprile 1998, inviate ai titolari delle farmacie delle quali è stato previsto il decentramento a norma del comma 1°, dell'art. 5, della legge n. 362/91, al fine di consentire l'indicazione di eventuali preferenze tra le zone carenti, non avendo la pubblica amministrazione alcun interesse a che una farmacia venga decentrata in una o altra zona, stante che l'unico interesse pubblico è che ad ogni zona carente venga garantito un adeguato servizio farmaceutico;
Preso atto delle preferenze formulate, tra le zone carenti, da parte dei titolari delle farmacie da decentrare;
Preso atto che il titolare della sede farmaceutica n. 5 ha manifestato un'unica preferenza per la zona indicata con la lettera E nell'assoriale 1N13/01982/98 citata e che tale zona è stata già prescelta ed assegnata ad altro titolare di farmacia che precede in graduatoria;
Preso atto che sulla base delle preferenze manifestate, l'unica zona carente non assegnata risulta quella indicata alla lettera F di cui alla citata nota assessoriale n. 1.N13.01882/98, ricadente nel quartiere Villagrazia-Falsomiele cui risulta indispensabile assegnare tramite il presente provvedimento due ulteriori sedi farma-
ceutiche sia per l'alto rapporto residenti/farmacie (12.930 residenti/farmacia) sia per il notevole incremento demografico (circa 8.000 residenti in più dal 1981 al 1995) sia per le considerevoli distanze tra le farmacie esistenti;
Preso atto che la necessità di servizio farmaceutico nella predetta zona è già stata ampiamente rilevata all'atto dell'approvazione della precedente pianta organica con la previsione in essa di una sede farmaceutica non assegnata per il mancato espletamento della relativa procedura concorsuale;
Ritenuto di dover garantire il servizio nella predetta zona con il trasferimento della sede farmaceutica n. 5, attualmente insistente nel quartiere Tribunali-Castellamare nel quale si è verificato un notevole decremento demografico;
Preso atto che la preferenza del titolare della predetta sede farmaceutica n. 5, manifestata per una singola sede, non costituisce impedimento alla rideterminazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche e alla conseguente modifica dell'assegnazione ad esse delle farmacie, in considerazione dell'assoluta prevalenza dell'interesse pubblico di dover garantire il servizio farmaceutico nella predetta zona a fronte della concreta manifestazione di volontà del titolare dell'esercizio a trasferirvisi;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata, al 31 dicembre 1995, la nuova pianta organica delle farmacie del comune di Palermo, il cui numero è fissato in complessive 172 sedi farmaceutiche urbane e conseguentemente vengono soppresse le sedi nn. 171, 173, 174, 175, 176 e 177.

Art. 2

Vengono revocati, limitatamente al conferimento delle sedi farmaceutiche soppresse di cui all'art. 1 del presente provvedimento, il bando di concorso di cui ai decreti assessoriali nn. 92940/91 e 94710/91 unitamente ai relativi atti endoprocedimentali antecedenti e conseguenti già compiuti.

Art. 3

La sede farmaceutica vacante ex n. 178 viene confermata in pianta organica con la nuova numerazione di sede farmaceutica urbana n. 171 mentre la sede vacante ex n. 172 viene confermata mantenendo la stessa numerazione di sede farmaceutica urbana n. 172 del comune di Palermo e verranno conferite con procedura concorsuale secondo le norme vigenti.
Alle stesse vengono assegnati i seguenti ambiti territoriali:
SEDE FARMACEUTICA N. 171:
—  dall'angolo di via S. Isidoro con via Falconara lungo il prolungamento ideale verso sud della via S. Isidoro fino a raggiungere la via Baracca all'altezza della particella catastale 323, indi devia verso sud-ovest per raggiungere il confine con il territorio del comune di Monreale, segue quest'ultimo fino all'incrocio con la via Falconara, via Falconara verso est fino all'angolo con via S. Isidoro.
SEDE FARMACEUTICA N. 172:
—  da viale Regione Siciliana angolo viale Michelangelo, viale Michelangelo fino all'incrocio con via Bernini, via Bernini e suo prolungamento ideale fino alla via Giorgione, segue quest'ultima fino all'incrocio con via Uditore, via Uditore fino all'incrocio con via Leonardo da Vinci e quest'ultima fino all'incrocio con viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con viale Michelangelo.

Art. 4

In relazione al riordino complessivo della pianta organica delle farmacie del comune di Palermo vengono attribuite definitivamente alle sedi farmaceutiche nn. 3, 20, 22, 27, 31, 34, 38, 39, 43, 48, 54, 67, i cui decentramenti sono stati approvati a norma del comma 2°, dell'art. 5 della legge n. 362/91, i seguenti confini:
SEDE FARMACEUTICA N. 3:
—  da via Raiti angolo via E. Basile, via Basile fino all'angolo con via Artale, via Artale (ambo i lati) fino all'angolo con via Vitale, via Vitale fino all'angolo con via G. Roccella e da questo punto linea ideale di congiunzione fino all'asse del fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto fino al punto d'incrocio con il prolungamento ideale di via Raiti, detto prolungamento, via Raiti fino all'angolo con via Ernesto Basile.
SEDE FARMACEUTICA N. 20:
—  da via Adamo Smith angolo via Lanza di Scalea, via Smith fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Cerboni, detto prolungamento, via Cerboni, via PV8 e suo prolungamento ideale fino via Castelforte,. via Castelforte fino all'angolo con via Epifanio, via Epifanio e suo prolungamento ideale fino alla via PV5, via PV5 fino all'angolo con via Patti, via Patti ambo i lati fino all'angolo con via Casino Grande, via Casino Grande fino all'angolo con via Lanza di Scalea, via Lanza di Scalea fino all'angolo con via A. Smith.
SEDE FARMACEUTICA N. 22:
—  dall'angolo di via Brunelleschi con il prolungamento ideale di via Cammarata, via Cammarata (esclusa) fino all'angolo con via Filippo Paladini, via Paladini (esclusa) fino all'angolo con via Calandrucci, via Calandrucci e suo prolungamento ideale fino a via Borsellino, via Borsellino fino all'ideale linea di raccordo tra il canale della Castellana ed il viale Caltagirone, segue questa linea ideale fino al confine con il comune di Torretta, limite di confine con Torretta fino a raggiungere il punto di incrocio con il prolungamento ideale di via Besio, detto prolungamento fino a via Besio, via Besio (ambo i lati) fino all'angolo con via Brunelleschi, via Brunelleschi esclusa fino al prolungamento ideale di via Cammarata.
SEDE FARMACEUTICA N. 27:
—  via Siccheria angolo con il cimitero dei Cappuccini, via Siccheria, via Portello fino all'angolo con via Regione Siciliana, via Regione Siciliana fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via degli Emiri, via degli Emiri fino all'angolo con via Giarrusso, via Giarrusso e suo prolungamento ideale fino al cimitero dei Cappuccini, questo fino all'angolo con via Siccheria.
SEDE FARMACEUTICA N. 31:
—  via Monteverdi angolo via Boito, via Boito, prosegue quest'ultima attraverso piazza Malaspina fino ad incontrare via Bixio, via Bixio fino all'angolo con via Aurispa, via Aurispa fino all'angolo con via G.B Garufi, via Garufi e suo prolungamento ideale, attraverso villa Malfitano fino a via Dante, via Dante fino ad incontrare la strada ferrata, detta strada ferrata fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Monteverdi, via Monteverdi fino all'angolo con via Boito.
SEDE FARMACEUTICA N. 34:
—  da via dei Quartieri angolo via Di Giovanni, via dei Quartieri (esclusa) fino all'angolo con viale del Fante, viale del Fante fino al punto d'incrocio con il prolungamento ideale di via Aldisio, detto prolungamento fino a via San Lorenzo, via San Lorenzo fino all'angolo con via Di Giovanni, questa ambo i lati fino all'angolo con via dei Quartieri.
SEDE FARMACEUTICA N. 38:
—  da via Don Minzoni angolo via Imperatore Federico, via Don Minzoni sino all'angolo con via Cirrincione, via Cirrincione sino all'angolo con via Ferri, via Ferri sino all'angolo con via Autonomia Siciliana, via Autonomia Siciliana sino all'angolo con via D'Amelio, via D'Amelio (ambo i lati) e suo prolungamento ideale sino a via Cirrincione, via Cirrincione (ambo i lati) sino all'angolo con piazza Generale Cascino, questa sino all'incrocio con via Imperatore Federico, via Imperatore Federico (ambo i lati) sino all'angolo con via Don Minzoni.
SEDE FARMACEUTICA N. 39:
—  via Salerno angolo viale Michelangelo, via Salerno sino all'angolo con via Cruillas, quest'ultima sino all'angolo con vicolo Parisi, vicolo Parisi sino all'incrocio con via Mango, via Mango e suo prolungamento ideale sino all'angolo di viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana sino all'incrocio con viale Michelangelo, viale Michelangelo sino all'angolo con via Salerno.
SEDE FARMACEUTICA N. 43:
—  via Partanna Mondello angolo via Scordia, via Scordia fino all'angolo con via Faraone, da questo punto lungo il prolungamento ideale di via Crocetta, sino all'angolo di via Tommaso Natale, via Tommaso Natale sino alla strada ferrata, segue la strada ferrata sino a via Partanna Mondello, via Partanna Mondello sino a via Scordia.
SEDE FARMACEUTICA N. 48:
—  da viale Regione Siciliana angolo Leonardo da Vinci, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via De Saliba, via De Saliba fino all'angolo con via G. Galilei, via G. Galilei (ambo i lati), continua su via Pacinotti (ambo i lati) fino all'angolo con via Angelitti, da questo punto linea ideale di congiunzione con l'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Migliaccio, via Leonardo da Vinci fino all'angolo con viale Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 54:
—  da via Paruta, angolo corso Calatafimi, via Paruta fino a via Palmerino, via Palmerino fino all'incrocio con il canale Boccadifalco, detto canale fino a corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'incrocio con via Paruta.
SEDE FARMACEUTICA N. 67:
—  da via Don Orione angolo via Ammiraglio Rizzo, via Don Orione (ambo i lati) fino all'angolo con via Rallo, via Rallo e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue quest'ultimo fino al prolungamento ideale di via Ammiraglio Rizzo, detto prolungamento, via Ammiraglio Rizzo (esclusa) fino all'angolo con via Don Orione.

Art. 5

Secondo le previsioni del comma 2° dell'art. 1 del D.P.R. n. 1275/71 e del comma 1° dell'art. 5 della legge n. 362/91, dato lo spopolamento avvenuto nei quattro ex mandamenti del centro storico (Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà) vengono decentrate le sedi nn. 5, 19, 26, 35, 45, 53, 57 e 69, alle quali vengono assegnati i seguenti confini:
SEDE FARMACEUTICA N. 53:
—  da via Santa Maria di Gesù angolo viale Regione Siciliana, via Santa Maria di Gesù fino al costone montano, costone montano fino all'incrocio con via Chiavelli, via Chiavelli (ambo i lati) fino all'incrocio con via Bagnara, via Bagnara fino all'incrocio col prolungamento ideale di via del Segugio, prolungamento ideale di via del Segugio, via del Segugio ambo i lati e suo prolungamento ideale fino a viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via Santa Maria di Gesù.
SEDE FARMACEUTICA N. 45:
—  dall'incrocio del litorale col prolungamento ideale di via Orsi Ferrari, via Orsi Ferrari (ambo i lati) fino all'angolo con via Portella della Ginestra, via Portella della Ginestra fino all'angolo con via Amedeo D'Aosta, via Amedeo D'Aosta (ambo i lati) e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue quest'ultimo fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Orsi Ferrari.
SEDE FARMACEUTICA N. 57:
—  dall'incrocio del litorale col prolungamento ideale di via Amedeo D'Aosta, detto prolungamento, via Amedeo D'Aosta (esclusa) fino all'angolo con via dei Picciotti, via dei Picciotti (ambo i lati) fino all'angolo con via S T 16, via S T 16 (ambo i lati) e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue questo fino all'incrocio col prolungamento ideale di via Amedeo D'Aosta.
SEDE FARMACEUTICA N. 35:
—  da via Maria S.S. Mediatrice angolo viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'angolo con via Marinuzzi, via Marinuzzi fino all'angolo con via Maria SS. Mediatrice, via Maria SS. Mediatrice fino all'angolo con viale Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 69
—  da via Belgio angolo via dei Nebrodi, segue quest'ultima fino all'incrocio con viale Francia, viale Francia e suo prolungamento ideale fino al viale Regione Siciliana, scende lungo viale Regione Siciliana fino all'angolo con il prolungamento ideale di via Belgio, via Belgio fino all'angolo con via dei Nebrodi.
SEDE FARMACEUTICA N. 5
—  da viale Regione Siciliana angolo via dell'Allodola, via dell'Allodola, attraversa l'incrocio con via dell'Usignolo e via Airone, prosegue per via dell'Allodola fino all'incrocio con via Villagrazia e suo prolungamento ideale fino al fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto, attraversa il ponte di Corleone e prosegue lungo l'asse del fiume Oreto fino all'altezza del prolungamento ideale di via Etna, quest'ultima fino all'incrocio con via Agnetta e suo prolungamento ideale fino all'incrocio tra via Aloi e viale Regione Siciliana, segue viale Regione Siciliana fino all'angolo con via dell'Allodola.
SEDE FARMACEUTICA N. 19
—  dall'incrocio tra l'asse del fiume Oreto con il prolungamento ideale di via Ernesto Tricomi, segue tale prolungamento e la stessa via Ernesto Tricomi fino all'incrocio con via Carmelo Lazzaro, via Carmelo Lazzaro fino all'incrocio con via Pietro Messineo, via Pietro Messineo, fino all'incrocio con via Monfenera, via Monfenera, attraversa piazza Montegrappa (esclusa) prosegue per via Giuseppe Li Bassi fino all'incrocio con via Diego D'Amico, prolungamento ideale di via Diego D'Amico fino all'asse del fiume Oreto e quest'ultimo fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via E. Tricomi.
SEDE FARMACEUTICA N. 26
—  da via Palmerino angolo con viale Regione Siciliana, prosegue lungo la via Palmerino fino all'angolo di via Filippo Paruta, segue il prolungamento di detta via Filippo Paruta, attraversa via Olio di Lino, fino all'incrocio con il fiume Oreto, segue quest'ultimo fino al ponte Corleone in corrispondenza di viale Regione Siciliana, prosegue per viale Regione Siciliana fino all'angolo con via Palmerino.

Art.  6

A seguito dei decentramenti delle 20 sedi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente provvedimento, le seguenti sedi insistenti nei quartieri Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà e Politeama subiscono le seguenti modifiche:
Quartiere n. 1
TRIBUNALI-CASTELLAMMARE

SEDE FARMACEUTICA N. 37 (assorbe parte della sede n. 38 e parte della n. 39)
—  da via Roma angolo corso Vittorio Emanuele, via Roma fino all'angolo con via Pozzo di Gotto, via Pozzo di Gotto fino all'angolo con via Gagini, da questo punto linea ideale fino a piazza Valverde, via S. Alessandro e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino al prolungamento perpendicolare di via S. Sebastiano, via S. Sebastiano, piazza Fonderia, via Cassari fino a piazza Garraffello, segue via Argenteria fino a piazza Caracciolo, vicolo Mezzani fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via Roma.
SEDE FARMACEUTICA N. 40 (assorbe parte della sede n. 38 e parte della n. 39)
—  da via Pozzo di Gotto angolo via Roma, via Pozzo di Gotto fino all'angolo con via Gagini, da questo punto linea ideale fino a piazza Valverde, via S. Alessandro e suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Cavour, detto prolungamento, via Cavour fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Pozzo di Gotto.
SEDE FARMACEUTICA N. 46 (assorbe la sede n. 45)
—  da via Rosolino Pilo angolo via Roma, via Rosolino Pilo fino all'angolo con via Ruggero Settimo, via Ruggero Settimo fino all'angolo con piazza G. Verdi, da tale angolo per via Maqueda fino all'angolo con via S. Spinuzza, via Spinuzza fino a piazza Valenti, via S. Spinuzza fino a piazza Olivella e, tagliando diagonalmente detta piazza, fino a via Bara, via Bara fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con il prolungamento di via Rosolino Pilo.
SEDE FARMACEUTICA N. 47 (assorbe la sede n. 48)
—  da via Roma angolo con via Bandiera, via Roma fino all'angolo di via Bara, via Bara fino all'angolo con piazza Olivella, da questo punto sale fino a raggiungere via S. Spinuzza attraversando diagonalmente la piazza, via S. Spinuzza fino all'angolo con piazza Verdi, piazza Verdi e via Ruggero Settimo (lato Teatro Massimo) fino all'angolo con via Sperlinga, via Sperlinga fino all'angolo con via Vaglica, via Vaglica fino all'angolo con piazza Verdi, da questo punto attraversa la piazza fino all'angolo tra piazza Verdi e via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con via Bandiera, via Bandiera fino all'angolo con via Roma.
SEDE FARMACEUTICA N. 30 (assorbe la sede n. 34 e la sede n. 35)
—  da via Roma angolo via Cagliari, via Roma fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con vicolo Mezzani, vicolo Mezzani fino a piazza Caracciolo, segue via Argenteria, attraversa piazza Garraffello fino all'angolo con via dei Cassari, via Cassari per raggiungere piazza Fonderia, via S. Sebastiano fino a via Cala e suo prolungamento ideale fino a Porta Felice, Foro Italico fino al prolungamento ideale di via Alloro, via Alloro (esclusa) fino a piazza Aragona, da questa attraverso piazza Croce dei Vespri fino all'angolo con via Cagliari, via Cagliari fino all'angolo con via Roma.
SEDE FARMACEUTICA N. 4 (assorbe la sede n. 3 e la n. 5)
—  da via Lincoln angolo con il Foro Italico, via Lincoln fino all'angolo con via Garibaldi, via Garibaldi fino a piazza Rivoluzione tutta compresa, segue via Aragona fino all'angolo con via Alloro, via Alloro ambo i lati e salita Mura delle Cattive fino al Foro Italico, Foro Italico fino all'angolo con via Lincoln.
SEDE FARMACEUTICA N. 28 (assorbe la sede n. 26 e la sede n. 27)
—  da corso Vittorio Emanuele angolo via Maqueda, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Divisi, via Divisi fino all'angolo con via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele.
SEDE FARMACEUTICA N. 32 (assorbe la sede n. 31)
—  da via Roma angolo via Cagliari, via Roma fino all'angolo con via Divisi, via Divisi fino all'angolo con piazza Rivoluzione (esclusa), via Aragona fino a piazza Aragona, da questa attraverso piazza Croce dei Vespri fino all'angolo di via Cagliari, via Cagliari fino all'angolo con via Roma.
Quartiere n. 2
PALAZZO REALE-MONTE DI PIETA'

SEDE FARMACEUTICA N. 21 (assorbe la sede n. 19 e la n. 20)
—  da piazza S. Antonino angolo corso Tukory, corso Tukory fino a Porta S. Agata, linea ideale congiungente detta Porta S. Agata con via Porta di Castro angolo via Benfratelli, via Porta di Castro fino a piazza Ballarò, via Casa Professa fino all'angolo con via Maqueda all'altezza di via Giardinaccio, via Maqueda fino a piazza S. Antonino angolo corso Tukory.
SEDE FARMACEUTICA N. 23 (assorbe la sede n. 22)
—  da corso Vittorio Emanuele angolo via del Protonotaro, scende da via del Protonotaro fino all'angolo con via Saladino, via Benfratelli fino all'angolo con via Porta di Castro, via Porta di Castro fino a piazza Ballarò, via Casa Professa fino all'angolo con via Maqueda all'altezza di via Giardinaccio, via Maqueda fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, quest'ultimo fino all'angolo con salita S. Antonino, salita S. Antonino, piazza Parlatoio, salita Castellana e, oltrepassando via Maqueda, via del Celso fino all'angolo con vicolo Ragusi, quest'ultimo fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via del Protonotaro.
SEDE FARMACEUTICA N. 52 (assorbe la sede n. 53)
—  da via Maqueda angolo via del Celso, via del Celso fino all'angolo con vico Ragusi, vico Ragusi fino all'angolo con corso Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele (escluso) fino all'angolo con via delle Scuole, via delle Scuole, via S. Agata alla Guilla, via Beati Paoli, piazza Beati Paoli, via Porta Carini fino all'angolo con via S. Gregorio, via S. Gregorio fino all'angolo con piazza delle Stigmate, da questo punto diagonalmente fino all'angolo con via Ugo Antonio Amico, via Amico fino all'angolo con via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con via del Celso.
SEDE FARMACEUTICA N. 56 (assorbe la sede n. 57)
—  da via delle Scuole angolo corso Vittorio Emanuele, via delle Scuole, via S. Agata alla Guilla, via Beati Paoli fino all'angolo con piazza Capo, piazza Capo, via delle Cappuccinelle fino all'angolo con via dei Quattro Coronati, quest'ultima fino all'angolo con via Cannatella, via Cannatella, attraverso piazza Noviziato, fino all'angolo con via Papireto, via Papireto fino a Porta Guccia, Porta Guccia, risale per corso Alberto Amedeo fino all'angolo con piazza Luigi La Porta, piazza Porta Nuova e attraverso Porta Nuova scende per il corso Vittorio Emanuele fino all'angolo con via delle Scuole.
SEDE FARMACEUTICA N. 85 (assorbe la sede n. 54)
—  da piazza S. Francesco di Paola angolo via Cluverio, via Cluverio fino all'angolo con via Goethe, via Goethe fino all'angolo di Porta Guccia, via Papireto fino all'angolo di piazza Noviziato, piazza Noviziato, via Cannatella, quest'ultima fino all'angolo con via dei Quattro Coronati, via dei Quattro Coronati fino all'angolo con via Cappuccinelle, via Cappuccinelle fino all'angolo di piazza Capo con via Porta Carini, via Porta Carini fino all'angolo con via S. Gregorio, via S. Gregorio fino all'angolo di piazza delle Stigmate, da questo punto diagonalmente fino all'angolo con via Ugo Antonio Amico, via Amico fino all'angolo con via Maqueda, via Maqueda fino all'angolo con piazza G. Verdi, piazza G. Verdi angolo con via Volturno, via Volturno fino all'angolo con via Saverio Balsamo, via Balsamo, via villa Filippina fino all'angolo con via Cluverio per piazza San Francesco di Paola.
Quartiere n. 10
POLITEAMA

SEDE FARMACEUTICA N. 41 (assorbe la sede n. 43)
—  da via Cavour al suo inizio al mare, via Cavour fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Principe di Belmonte, quest'ultima fino all'angolo con via Principe di Scordia, quest'ultima fino all'angolo con via F. Guardione, via F. Guardione fino all'angolo con via F. Crispi, via F. Crispi lato mare fino all'angolo con via Mariano Stabile, da questo punto fino al mare, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento con via Cavour.
SEDE FARMACEUTICA N. 64 (assorbe la sede n. 69)
—  da via Isidoro La Lumia, angolo via Emerico Amari, via Isidoro La Lumia fino all'angolo con via Turati, via Turati fino all'angolo con via Gaetano Daita, quest'ultima fino all'angolo con via Ricasoli, via Ricasoli fino all'angolo con via Isidoro Carini, via Isidoro Carini fino all'angolo con via Archimede, via Archimede fino all'angolo con via E. Ximenes, via Ximenes attraversa piazza Ximenes fino a via Principe di Scordia, via Principe di Scordia fino all'angolo con via Rosina Muzio Salvo, questa fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio attraversando via Roma fino all'angolo con via Emerico Amari, via Emerico Amari fino all'angolo con via Isidoro La Lumia.
SEDE FARMACEUTICA N. 66 (assorbe la sede n. 67)
—  da via E. Amari angolo via Roma, via E. Amari fino all'angolo con via La Masa, via La Masa fino all'angolo con via dello Speziale, via dello Speziale e suo prolungamento ideale fino al mare, segue il litorale fino al congiungimento con il prolungamento ideale perpendicolare al litorale di via Domenico Scinà, detto prolungamento, via Scinà fino all'angolo con via Principe di Scordia, via Principe di Scordia fino all'angolo con via Rosina Muzio Salvo, quest'ultima fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via E. Amari.

Art. 7

In dipendenza dei decentramenti di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente provvedimento, le seguenti sedi subiscono le modifiche di seguito indicate:
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 3
SEDE FARMACEUTICA N. 145
—  da corso Pisani, angolo via Trasselli, segue il corso Pisani fino a via Onorato, corso Pisani (escluso) fino a Villa D'Orleans, corso Tukory fino all'incrocio con viale delle Scienze, detto viale idealmente prolungato fino al punto d'incrocio col prolungamento ideale di via Generale Ameglio, detto prolungamento, via Generale Ameglio, attraversa piazza Montegrappa (inclusa), prosegue lungo tutta la via G. Li Bassi fino all'incrocio con via Diego D'Amico, prolungamento ideale della via D'Amico fino all'asse del fiume Oreto, segue questo asse fino alla linea ideale di congiunzione con il punto d'incrocio tra via G. Roccella e via Vitale, via Vitale fino all'angolo con via Artale, via Artale (esclusa) fino all'angolo con via E. Basile, via E. Basile (esclusa) fino all'angolo con via Raiti e da questo punto congiungimento ideale con corso Pisani, angolo via Trasselli.
SEDE FARMACEUTICA N. 164
—  da corso Pisani angolo via Trasselli, corso Pisani (escluso ambo i lati), via Altofonte (escluso ambo i lati) fino all'incrocio con il viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con l'asse del fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto fino ad incrociare il prolungamento ideale di via Raiti, detto prolungamento, via Raiti (esclusa) fino all'incrocio con via E. Basile da questo punto congiungimento ideale con corso Pisani, angolo via Trasselli.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 20
SEDE FARMACEUTICA N. 17
—  da via P .V. 5 angolo via Patti, via P. V. 5 e suo prolungamento ideale fino a via Epifanio, via Epifanio fino all'angolo con via Castelforte, via Castelforte, via Duca degli Abruzzi (escluso ambo i lati) fino a raggiungere piazza Niscemi, da questo punto prolungamento ideale fino ad incontrare via Florio, via Florio (esclusa) fino a via Cottolengo, quindi via Florio fino all'angolo con via Resurrezione, via Resurrezione fino all'angolo con la strada statale n. 113 (esclusa), strada statale n. 113 fino ad incontrare via Lanza di Scalea, via Lanza di Scalea fino all'angolo con via Casino Grande, via Casino Grande fino all'angolo con via Patti, via Patti esclusa fino all'angolo con via P. V. 5.
SEDE FARMACEUTICA N. 137
—  da via Adamo Smith angolo via Lanza di Scalea, via Smith fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Cerboni, detto prolungamento, via Cerboni, via P. V. 8 e suo prolungamento ideale fino a via Castelforte, via Castelforte fino all'angolo con via Landolina, via Landolina, via Partanna Mondello fino all'angolo con via Scordia, via Scordia fino all'angolo con via Farao-ne, via Faraone fino all'angolo con via Lanza di Scalea, via Lanza di Scalea fino all'angolo con via Adamo Smith.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 39
SEDE FARMACEUTICA N. 124
—  da viale Michelangelo angolo via Salerno, viale Michelangelo fino all'angolo con via Badia, via Badia fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via C. R. 44, detto prolungamento ideale fino all'incrocio con via Brunelleschi (o via Vanvitelli) via Brunelleschi e suo prolungamento ideale ambo i lati fino a via Trabucco, via Trabucco fino all'incrocio con viale Regione Siciliana, quest'ultima fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Mango, detto prolungamento, via Mango fino all'incrocio con vicolo Parisi, vicolo Parisi fino all'incrocio con via Cruillas, via Cruillas fino all'angolo con via Salerno, via Salerno fino all'incrocio con viale Michelangelo.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 54
SEDE FARMACEUTICA N. 117
—  da viale Regione Siciliana angolo via Palmerino, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con corso Calatafimi, quest'ultimo fino all'incrocio con il canale Boccadifalco, segue quest'ultimo fino all'incrocio con via Palmerino, via Palmerino fino all'angolo con viale Regione Siciliana.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 27
SEDE FARMACEUTICA N. 160
—  da viale Regione Siciliana angolo via Pitrè, viale Regione Siciliana sino all'angolo di via Portello, via Portello, via Siccheria sino al cimitero dei Cappuccini, segue il confine di detto cimitero fino a piazza Cappuccini, detta piazza fino all'incrocio con via Pindemonte, via Pindemonte fino all'incrocio con via Pitrè, via Pitrè fino all'incrocio con viale della Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 112
—  da piazza Cappuccini angolo via Cipressi, via Cipressi fino all'angolo con via Regina Bianca, via Regina Bianca fino all'angolo con via Stefano De Perche, via Stefano De Perche, via Re Tancredi fino all'angolo di via Colonna Rotta, via Colonna Rotta fino all'angolo di via D'Ossuna, via D'Ossuna fino all'angolo di vicolo Caccamo, vicolo Caccamo, via G. Albimonte fino all'angolo con via Salamone, via Salamone fino all'angolo con via Guglielmo il Buono, via Guglielmo il Buono fino all'angolo di via Normanni, via Normanni fino a piazza Zisa, da tale piazza prolungamento fino al punto di incrocio di via Mulini con via Polito, da tale punto lungo la via degli Emiri fino all'angolo con via Giarrusso, via Giarrusso e suo prolungamento ideale fino a piazza Cappuccini angolo via Cipressi.
SEDE FARMACEUTICA N. 169
—  da via Regione Siciliana angolo via Perpignano, via Perpignano fino all'angolo con via Rinaldo d'Aquino, via Rinaldo d'Aquino (ambo i lati) fino all'angolo con via degli Emiri, via degli Emiri idealmente prolungata fino all'angolo con via Regione Siciliana, via Regione Siciliana fino all'angolo con via Perpignano.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 31
SEDE FARMACEUTICA N. 82
—  da via A. Cantore angolo via Cusmano, via Cantore fino all'angolo con via Malaspina, quest'ultima fino alla linea ferrata, segue la linea ferrata fino ad incrociare via Dante, prosegue per via Dante (ambo i lati) fino all'angolo con via Brunetto Latini, piazza Virgilio fino all'angolo con via G. Cusmano, via G. Cusmano fino all'angolo con via A. Cantore.
SEDE FARMACEUTICA N. 91
—  da via Notarbartolo angolo via Terrasanta, via Terrasanta fino a piazza Diodoro Siculo, risale per via A. Cantore fino all'angolo con via Malaspina, quest'ultima fino alla linea ferrata, segue la linea ferrata fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Monteverdi, detto prolungamento, via Monteverdi fino all'angolo con via Boito, via Boito fino all'angolo con via Malaspina, via Malaspina fino all'incrocio con via Notarbartolo, via Notarbartolo fino all'angolo con via Terrasanta.
SEDE FARMACEUTICA N. 93
—  da via Aurispa angolo via Serradifalco, via Serradifalco fino a piazza Ottavio Ziino, via Malaspina fino a piazza Malaspina, via Bixio fino all'angolo con via Aurispa, via Aurispa fino all'angolo con via Serradifalco.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 34
SEDE FARMACEUTICA N. 130
—  da via del Fante angolo via De Gasperi, via del Fante fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Aldisio, detto prolungamento fino a via San Lorenzo, via San Lorenzo fino all'angolo con via Ingegneros, via Ingegneros fino all'incrocio con viale Strasburgo, quest'ultimo (appartenente peraltro e ambo i lati alle sedi 128ª e 129ª) fino all'incrocio con via Val di Mazara, detta via fino all'incrocio con via Ausonia, via Ausonia fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via A. De Gasperi, detto prolungamento, via De Gasperi fino all'angolo con viale del Fante.
SEDE FARMACEUTICA N. 131
—  da viale Strasburgo angolo via Ingegneros, viale Strasburgo (escluso ambo i lati) fino all'angolo di viale Resurrezione, quest'ultimo fino all'angolo con via Florio, via Florio fino all'incrocio con via Cottolengo, segue via Florio (ambo i lati) idealmente prolungata fino a raggiungere viale Duca degli Abruzzi angolo piazza Niscemi, via dei Quartieri (ambo i lati) fino all'angolo di via Di Giovanni, via Di Giovanni (esclusa) fino all'angolo con via San Lorenzo, via San Lorenzo fino all'angolo con via Ingegneros, via Ingegneros fino all'angolo con viale Strasburgo.
A seguito del decentramento della sede n. 38
SEDE FARMACEUTICA N. 101
—  da via La Marmora angolo via Libertà, via Lamarmora, via Cirrincione fino all'angolo con via Don Minzoni, via Don Minzoni fino all'angolo con via Imperatore Federico, via Imperatore Federico (esclusa fino all'angolo con piazza Generale Cascino) fino all'ingresso della Favorita alle spalle della Fiera del Mediterraneo, via Diana fino al punto dal quale ad angolo retto, secondo una linea ideale che sfiora il lato nord dell'ippodromo e dello stadio comunale, si congiunge con il viale del Fante, quest'ultimo fino a piazza Leoni (angolo via dell'Artigliere), via dell'Artigliere fino a piazza Vittorio Veneto, via Libertà fino all'angolo con via Lamarmora.
SEDE FARMACEUTICA N. 156
—  da via D'Amelio angolo via Cirrincione, via D'Amelio (esclusa) fino all'angolo con via Autonomia Siciliana, via Autonomia Siciliana fino all'angolo con via Ferri, da questo punto prolungamento ideale fino a piazza Giachery, da qui risale per via Montepellegrino, prosegue per piazza Generale Cascino tutta fino all'angolo con via Nicastro, prosegue fino all'angolo con via Imperatore Federico, da qui, sempre lungo la piazza, fino all'angolo con via Cirrincione, via Cirrincione (esclusa) fino all'angolo con via D'Amelio.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 43
SEDE FARMACEUTICA N. 170
—  da via Stazione San Lorenzo angolo strada statale n. 113, strada statale n. 113 sino alla via Faraone, (prolungamento ideale di viale Strasburgo), via Faraone (esclusa) sino all'angolo di via Scordia, da questo punto segue il prolungamento ideale di via Crocetta, via
Crocetta sino all'angolo con via Tommaso Natale, via Tommaso Natale sino alla strada ferrata, segue questa sino ad incontrare via Stazione San Lorenzo, via Stazione San Lorenzo sino all'angolo con la strada statale n. 113.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 48
SEDE FARMACEUTICA N. 151
—  da viale Regione Siciliana angolo via Lazio, via della Regione Siciliana fino all'incrocio con via De Saliba, via De Saliba fino all'angolo con via Galileo Galilei, via Galilei (esclusa) fino all'angolo con via Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci fino a piazza Ottavio Ziino, da dove, attraverso piazza Malaspina, segue per via Principe di Palagonia, via Principe di Palagonia fino all'incrocio con il viale Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 152
—  via Serradifalco al punto di incrocio con il prolungamento ideale di via Rosso, via Serradifalco fino a piazza Ottavio Ziino, via Leonardo da Vinci sino all'angolo con via Pacinotti, via Pacinotti (esclusa) fino all'angolo con via Angelitti, da questo punto linea ideale di congiunzione con l'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Migliaccio, via Migliaccio, via Lancia di Brolo, quest'ultima sino all'angolo con via Rosso e prolungamento ideale di questa fino all'incrocio con via Serradifalco.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 22
SEDE FARMACEUTICA N. 1
—  da via Michelangelo angolo via Badia, via Badia sino all'incrocio con il prolungamento ideale di via CR. 44, via CR 44 (ambo i lati) sino al Passaggio CR 5, prolungamento ideale di quest'ultimo sino a via Besio, via Besio (esclusa) fino all'angolo con via Brunelleschi, via Brunelleschi (ambo i lati) fino all'angolo con viale Michelangelo, viale Michelangelo fino all'angolo con via Badia.
SEDE FARMACEUTICA N. 142
—  da via Leonardo da Vinci angolo via Caltagirone, via Leonardo da Vinci fino all'angolo con via Casalini, via Casalini, via Brunelleschi (esclusa) fino all'angolo con via Cammarata, via Cammarata (ambo i lati) fino all'angolo con via Filippo Paladini, via Paladini (ambo i lati) fino a via Calandrucci, via Calandrucci e suo prolungamento ideale fino a via Borsellino, via Borsellino fino all'ideale linea di raccordo tra il canale della Castellana ed il viale Caltagirone, segue questa linea ideale fino a viale Caltagirone, viale Caltagirone fino all'angolo con via Leonardo da Vinci.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 67
SEDE FARMACEUTICA N. 72
—  dall'incrocio tra via Sebastiano Bagolino e via Venanzio Marvuglia, segue la via Marvuglia fino all'angolo con via Loria, via Loria, prosegue per via Rallo ed il suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via N. Spedalieri, via Spedalieri fino all'angolo con via Tommaso Laureto, via Laureto fino all'angolo con via Bagolino, via Bagolino fino all'angolo con via Marvuglia.
SEDE FARMACEUTICA N. 73
—  da via Montalbo angolo con via Montepellegrino, via Montalbo fino all'angolo con via Marvuglia, via Marvuglia fino all'angolo con via R. Loria, via R. Loria fino all'angolo con via Don Orione, via Don Orione (esclusa) fino all'angolo con via Ammiraglio Rizzo, via Ammiraglio Rizzo fino all'angolo con piazza Generale Cascino, continua per via Montepellegrino sino all'angolo con via Montalbo.
SEDE FARMACEUTICA N. 74
—  da piazza Generale Cascino angolo via Ammiraglio Rizzo, piazza Generale Cascino fino all'angolo con via Pietro Bonanno, via Bonanno, prosegue per via Cardinale Rampolla, quest'ultima idealmente prolungata fino al litorale, litorale fino all'incontro con il prolungamento di via Ammiraglio Rizzo, detto prolungamento, via Ammiraglio Rizzo (ambo i lati) fino all'angolo con piazza Generale Cascino.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 53
SEDE FARMACEUTICA N. 36
—  da viale Regione Siciliana angolo via Aloi, viale Regione Siciliana fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via del Segugio, detto prolungamento, via del Segugio idealmente prolungata fino a via Bagnara, via Bagnara fino all'incrocio con via Chiavelli, via Chiavelli (esclusa) fino al costone montano, segue quest'ultimo fino all'angolo con via Aloi, via Aloi fino all'angolo con via Regione Siciliana.
SEDE FARMACEUTICA N. 146
—  dal ponte della Guadagna per via Oreto fino all'incrocio con via dell'Orsa Minore, via dell'Orsa Minore, fino all'angolo con via S. Maria di Gesù, via Santa Maria di Gesù (esclusa) fino all'angolo con viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via San Filippo, via San Filippo (esclusa) e suo prolungamento ideale fino al fiume Oreto, segue l'asse del fiume Oreto fino al ponte della Guadagna.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 35
SEDE FARMACEUTICA N. 144
—  da viale Regione Siciliana angolo via Maria S.S. Mediatrice, via Maria S.S. Mediatrice fino all'angolo con via Marinuzzi, via Marinuzzi fino a corso Pisani, corso Pisani (ambo i lati), via Altofonte (ambo i lati) fino a viale Regione Siciliana, viale Regione Siciliana fino all'angolo con via Maria S.S. Mediatrice.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 57
SEDE FARMACEUTICA N. 105
—  linea ideale congiungente il ponte della ferrovia sull'Oreto, segue la ferrovia fino all'incrocio con via L. Patti, via L. Patti fino all'incrocio con corso dei Mille, corso dei Mille fino all'incrocio con via Amedeo d'Aosta, via A. d'Aosta fino all'angolo con via dei Picciotti, via dei Picciotti (esclusa) fino all'angolo con via S. T. 16, via S. T. 16 (esclusa) ed il suo prolungamento ideale fino al litorale, segue il litorale fino alla foce del fiume Oreto, fiume Oreto fino al ponte della ferrovia.
A seguito del decentramento della sede farmaceutica n. 45
SEDE FARMACEUTICA N. 154
—  da via Salvatore Conti, dall'incrocio con la strada ferrata Palermo-Messina, via S. Conti, via Diaz fino al litorale, segue il litorale fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Orsi Ferrari, detto prolungamento, via Orsi Ferrari (esclusa) fino all'angolo con via Portella della Ginestra, via Portella della Ginestra fino all'angolo con via Amedeo d'Aosta, via A. d'Aosta fino all'angolo con il corso dei Mille, corso dei Mille fino all'angolo con via L. Patti, via L. Patti fino all'incrocio con la strada ferrata Palermo-Messina, segue quest'ultima fino all'incrocio con via S. Conti.

Art. 8

A seguito della soppressione della sede ex n. 173, la sede n. 119 subisce la seguente modifica:
SEDE FARMACEUTICA N. 119
—  da viale Regione Siciliana angolo via G. Evangelista di Blasi, via E. di Blasi fino all'angolo con via Leonardo Ruggeri, da detto angolo prolungamento ideale di via Ruggeri fino ad incrociare via Belvedere, via Belvedere, via Portello fino all'incrocio con via Regione Siciliana, via Regione Siciliana fino all'angolo con via Evangelista di Blasi.

Art. 9

A seguito della soppressione della sede n. 176, la sede n. 111 subisce la seguente modifica:
SEDE FARMACEUTICA N. 111
—  da piazza Principe di Camporeale angolo via Serradifalco, via Serradifalco fino all'angolo con via Dante, via Dante fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Garufi, detto prolungamento, via Garufi fino all'angolo con via Aurispa, segue via Aurispa, via Cataldo Parisio fino all'angolo con via Accardi, via Accardi fino all'angolo con via Uditore, via Uditore, piazza Noce, via Noce fino a piazza Principe di Camporeale, angolo via Serradifalco.

Art. 10

Per migliorare il servizio nella zona di corso Pisani vengono modificati i confini delle sedi nn. 58, 113 e 115:
SEDE FARMACEUTICA N. 58
—  da Porta Nuova lungo piazza Indipendenza, doppiando Palazzo Reale, fino all'angolo con corso Pisani, corso Pisani (ambo i lati) fino all'angolo con via Onorato, via Onorato fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi (escluso) fino all'angolo con piazza Indipendenza, da questo punto linea ideale di congiunzione con la scalinata che, da via Colonna Rotta, immette a piazza Indipendenza, via Colonna Rotta fino all'angolo con via Padre Cangemi, via Padre Cangemi fino all'angolo con via Danisinni, via Danisinni fino a piazza Danisinni, da questo punto linea diagonale che attraversa piazza Danisinni e piazza Grotta Danisinni fino all'angolo con via Regina Bianca, da questo punto lungo la via Stefano De Perche e la via Re Tancredi fino all'angolo con via Colonna Rotta, via Colonna Rotta fino all'angolo con via D'Ossuna, via D'Ossuna fino all'angolo con corso Alberto Amedeo, corso A. Amedeo fino a piazza L. La Porta, via Porta Nuova fino all'angolo con Porta Nuova.
SEDE FARMACEUTICA N. 113
—  da corso Calatafimi angolo via Pindemonte, corso Calatafimi fino all'angolo con via Onorato, segue corso Calatafimi ambo i lati fino a piazza Indipendenza all'altezza della scalinata che congiunge detta piazza con via Colonna Rotta, segue quest'ultima fino all'angolo con via Padre Cangemi, via Padre Cangemi sino all'angolo con via Danisinni, via Danisinni e, attraverso piazza Danisinni e piazza Grotte Danisinni, raggiunge il punto d'incrocio di via Stefano De Perche con via Regina Bianca, quest'ultima fino all'angolo con via Cipressi, via Cipressi sino a piazza Cappuccini, via Pindemonte sino all'angolo con il corso Calatafimi.
SEDE FARMACEUTICA N. 115
—  da corso Calatafimi angolo via Marinuzzi, quest'ultima fino all'angolo di corso Pisani, scende per corso Pisani fino all'angolo con via Onorato, via Onorato fino all'angolo con corso Calatafimi, corso Calatafimi fino all'angolo con via Marinuzzi.

Art. 11

Al fine di regolarizzare i confini della sede n. 65 vengono così modificate le circoscrizioni della stessa sede n. 65 e delle limitrofe sedi n. 59 e n. 64, quest'ultima anche in dipendenza del trasferimento della sede n. 69:
SEDE FARMACEUTICA N. 65
—  da via Principe di Belmonte angolo via Roma, via Principe di Belmonte fino all'angolo con via La Masa, via La Masa fino all'angolo con via E. Amari, via E.Amari fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio fino all'angolo con via E. Amari, via E. Amari fino all'angolo con via Wagner, detta via fino all'angolo con via Ammiraglio Gravina, questa fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Principe di Belmonte.
SEDE FARMACEUTICA N. 59
—  da piazza Granatelli angolo via Ruggero Settimo, via Principe di Granatelli fino all'angolo con via Roma, via Roma fino all'angolo con via Ammiraglio Gravina, questa fino all'angolo con via Wagner, via Wagner fino all'angolo con via E. Amari, via E. Amari fino all'angolo con via R. Settimo, quest'ultima fino all'angolo con via Principe di Granatelli.
SEDE FARMACEUTICA N. 64
—  da via Isidoro La Lumia, angolo via Emerico Amari, via Isidoro La Lumia fino all'angolo con via Turati, via Turati fino all'angolo con via Gaetano Daita, quest'ultima fino all'angolo con via Ricasoli, via Ricasoli fino all'angolo con via Isidoro Carini, via Isidoro Carini fino all'angolo con via Archimede, via Archimede fino all'angolo con via E. Ximenes, via Ximenes attraversa piazza Ximenes fino a via Principe di Scordia, via Principe di Scordia fino all'angolo con via Rosina Muzio Salvo, questa fino all'angolo con via dello Spezio, via dello Spezio attraversando via Roma fino all'angolo con via Emerico Amari, via Emerico Amari fino all'angolo con via Isidoro La Lumia.

Art. 12

Le sedi farmaceutiche urbane del comune di Palermo, non citate nel presente provvedimento, si intendono confermate nei loro attuali confini.
Il presente decreto, viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione per estratto, al comune di Palermo ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 per la pubblicazione nei relativi albi, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione, al Ministero della sanità, alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani.
La pubblicazione vale come comunicazione per tutti i partecipanti al concorso.
Palermo, 15 maggio 1998.
  LEONTINI 

(98.21.1103)

   

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadente nel territorio dei comuni di Cefalà Diana e Villafrati.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella ricadente nei comuni di Cefalà Diana e Villafrati, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 10 luglio 1996 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Palermo;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Palermo le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadente nel territorio dei comuni di Cefalà Diana e Villafrati, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 259 IV N.O. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
—  la serie di sorgenti fredde che sgorga nelle immediate vicinanze della sorgente calda, alle falde di Pizzo Chiarastella;
—  la componente algale termofila dei condotti e dei serbatoi delle acque termali, di interesse botanico.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigo-
no le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88 alla Provincia regionale di Palermo (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati, nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
—  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
—  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
—  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
—  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
—  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
—  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive, nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella "B" della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
—  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
—  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si av-
vale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 3.
Si omette l' Allegato 1
Allegato 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
BAGNI DI CEFALA' DIANA E CHIARASTELLA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportate materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, con divieto assoluto di captazioni idriche.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso agro-silvo-pastorale oltre che di fruizione e di gestione della riserva unicamente da parte dell'ente gestore.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale i comuni dovranno tenere conto dell'esclusiva destinazione agro-silvo-pastorale della zona:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche, nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto un purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltre le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.10
Misure speciali

10.1  Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
10.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
10.3  L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
10.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  prelevare fauna vertebrata ed invertebrata. Il prelievo di un numero definito di esemplari può essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per motivi scientifici;
h)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art.11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art.12
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)
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DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio ricadente nel comune di Lipari, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91, giusta parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) reso nella seduta del 15 aprile 1997;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 15 aprile 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in ordine alla perimetrazione e al regolamento, e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata «saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire»;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari, provincia di Messina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, f.g. 244 I S.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata nel territorio dell'isola di Stromboli e come riserva naturale integrale lo scoglio di Strombolicchio al fine di tutelare:
—  il vulcano in attività persistente da almeno due millenni con importanti testimonianze di strutture appartenenti a un edificio vulcanico estinto, in parte sprofondato;
—  gli interessanti endemismi quali: cytisus aeolicus, genista ephedroides, koekia saxicola (particolarmente diffusa a Strombolicchio) e centaurea aeolica;
—  gli aspetti di vegetazione e matthiola rupestri, satureja graeca var, cosentinei e talpis virgata gussonei nonché quelli riferibili agli aggruppamenti a quercus ilex e a centaurea aeolica;
—  la macchia a genista ephedroides ed euphorbia dendroides;
—  il piccolo scoglio di Strombolicchio, di natura vulcanica che rappresenta un ecosistema integro e isolato in cui si è evoluta una sottospecie endemica della lucertola delle mura (lacerta sicula raffonei).

Art. 4

Nei territori della riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione della riserva. Il progetto relativo redatto dall'Azienda sarà approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
b)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
–  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
–  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
–  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
–  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
–  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
–  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
—  individuare il responsabile della gestione della riserva;
—  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
—  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 1.
Allegato 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
BAGNI DI CEFALA' DIANA E CHIARASTELLA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportate materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, con divieto assoluto di captazioni idriche.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso agro-silvo-pastorale oltre che di fruizione e di gestione della riserva unicamente da parte dell'ente gestore.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale i comuni dovranno tenere conto dell'esclusiva destinazione agro-silvo-pastorale della zona:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche, nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto un purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltre le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.10
Misure speciali

10.1  Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
10.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
10.3  L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
10.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  prelevare fauna vertebrata ed invertebrata. Il prelievo di un numero definito di esemplari può essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per motivi scientifici;
h)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art.11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art.12
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)

   

DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio ricadente nel comune di Lipari, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91, giusta parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) reso nella seduta del 15 aprile 1997;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 15 aprile 1997, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in ordine alla perimetrazione e al regolamento, e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata «saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire»;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari, provincia di Messina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, f.g. 244 I S.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata nel territorio dell'isola di Stromboli e come riserva naturale integrale lo scoglio di Strombolicchio al fine di tutelare:
—  il vulcano in attività persistente da almeno due millenni con importanti testimonianze di strutture appartenenti a un edificio vulcanico estinto, in parte sprofondato;
—  gli interessanti endemismi quali: cytisus aeolicus, genista ephedroides, koekia saxicola (particolarmente diffusa a Strombolicchio) e centaurea aeolica;
—  gli aspetti di vegetazione e matthiola rupestri, satureja graeca var, cosentinei e talpis virgata gussonei nonché quelli riferibili agli aggruppamenti a quercus ilex e a centaurea aeolica;
—  la macchia a genista ephedroides ed euphorbia dendroides;
—  il piccolo scoglio di Strombolicchio, di natura vulcanica che rappresenta un ecosistema integro e isolato in cui si è evoluta una sottospecie endemica della lucertola delle mura (lacerta sicula raffonei).

Art. 4

Nei territori della riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione della riserva. Il progetto relativo redatto dall'Azienda sarà approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
b)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
–  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
–  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
–  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
–  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
–  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
–  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
—  individuare il responsabile della gestione della riserva;
—  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
—  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 1.
Si Omette l' Allegato 1
Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE
ORIENTATA E INTEGRALE
ISOLA DI STROMBOLI E STROMBOLICCHIO
TITOLO I
NORME PER LA RISERVA INTEGRALE


Art. 1

Nel territorio della riserva naturale integrale "Strombolicchio" sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
Ove quest'ultimo ritenesse, anche la fruizione potrà essere regolamentata per il conseguimento delle finalità di conservazione dell'integrità degli habitat.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA A
DELLA RISERVA ORIENTATA


Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 3, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva nonché sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
m)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. L'ente gestore provvederà a regolamentare inoltre l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
n)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
o)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazioni di particolare esigenze gestionali e di tutela.

Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio;
ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;
ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche;
3.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO III
NORME PER LA ZONA B


Art. 4
Attività consentite

4.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
4.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 5
Divieti

5.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 4.1 e 4.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO IV
NORME COMUNI


Art. 6
Attività di ricerca scientifica

6.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.7
Colture agricole biologiche

7.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
7.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Patrimonio faunistico domestico

8.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
8.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
8.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.9
Indennizzi

9.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
9.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.10
Gestione della fauna selvatica

10.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
10.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
10.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
10.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
10.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.11
Misure speciali

11.1  Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
11.2  E' compito dell'ente gestore la manutenzione di tutta la sentieristica esistente all'interno della riserva.
11.3  L'accesso alle zone ad alto rischio vulcanico sarà definito dalla commissione grandi rischi che provvederà a determinare le misure occorrenti per la loro eventuale fruizione. Eventuali presidi in questo senso dovranno essere autorizzati dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art.12
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

12.1  Nelle more dell'istituzione della riserva marina isole Eolie prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dell'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno impartite dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 13
Attività di controllo e sanzioni

13.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
13.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
13.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
13.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
13.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art.14

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)

   

DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio dell'isola di Ustica.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Ustica ricadente nel comune di Ustica, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 31 maggio 1996 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la pro-tezione del patrimonio naturale nella seduta del 16
febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Palermo;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Palermo le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio del comune di Ustica, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 249 IV N.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
—  la presenza di limonium bocconei, specie endemica ad areale circoscritto a Ustica, Favignana, Levanzo e Palermitano;
—  le numerose entità della crithmo limonietea che conferiscono notevole interesse alle cenosi rupestri dell'isola;
—  i notevoli aspetti di macchia a lentisco, sparzio, alaterno ed euphorbia arborea, che tendono a riconquistare le pendici rimboschite.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Provincia regionale di Palermo (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrare nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  concordare con l'ente gestore della riserva marina gli interventi finalizzati a ottimizzare le misure di tutela dell'ecosistema marino-costiero.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
—  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
—  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
—  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
—  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
—  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
—  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella "B" della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzate dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
—  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
—  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 2.
Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE
ORIENTATA E INTEGRALE
ISOLA DI STROMBOLI E STROMBOLICCHIO
TITOLO I
NORME PER LA RISERVA INTEGRALE


Art. 1

Nel territorio della riserva naturale integrale "Strombolicchio" sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
Ove quest'ultimo ritenesse, anche la fruizione potrà essere regolamentata per il conseguimento delle finalità di conservazione dell'integrità degli habitat.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA A
DELLA RISERVA ORIENTATA


Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 3, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva nonché sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
m)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. L'ente gestore provvederà a regolamentare inoltre l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
n)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
o)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazioni di particolare esigenze gestionali e di tutela.

Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio;
ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;
ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche;
3.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO III
NORME PER LA ZONA B


Art. 4
Attività consentite

4.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
4.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 5
Divieti

5.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 4.1 e 4.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO IV
NORME COMUNI


Art. 6
Attività di ricerca scientifica

6.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.7
Colture agricole biologiche

7.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
7.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Patrimonio faunistico domestico

8.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
8.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
8.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.9
Indennizzi

9.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
9.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.10
Gestione della fauna selvatica

10.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
10.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
10.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
10.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
10.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.11
Misure speciali

11.1  Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
11.2  E' compito dell'ente gestore la manutenzione di tutta la sentieristica esistente all'interno della riserva.
11.3  L'accesso alle zone ad alto rischio vulcanico sarà definito dalla commissione grandi rischi che provvederà a determinare le misure occorrenti per la loro eventuale fruizione. Eventuali presidi in questo senso dovranno essere autorizzati dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art.12
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

12.1  Nelle more dell'istituzione della riserva marina isole Eolie prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dell'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno impartite dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 13
Attività di controllo e sanzioni

13.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
13.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
13.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
13.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
13.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art.14

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)
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DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio dell'isola di Ustica.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Ustica ricadente nel comune di Ustica, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 31 maggio 1996 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la pro-tezione del patrimonio naturale nella seduta del 16
febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Palermo;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Palermo le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio del comune di Ustica, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 249 IV N.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
—  la presenza di limonium bocconei, specie endemica ad areale circoscritto a Ustica, Favignana, Levanzo e Palermitano;
—  le numerose entità della crithmo limonietea che conferiscono notevole interesse alle cenosi rupestri dell'isola;
—  i notevoli aspetti di macchia a lentisco, sparzio, alaterno ed euphorbia arborea, che tendono a riconquistare le pendici rimboschite.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Provincia regionale di Palermo (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrare nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  concordare con l'ente gestore della riserva marina gli interventi finalizzati a ottimizzare le misure di tutela dell'ecosistema marino-costiero.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
—  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
—  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
—  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
—  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
—  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
—  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella "B" della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzate dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
—  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
—  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 2.
Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO
ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE
ORIENTATA E INTEGRALE
ISOLA DI STROMBOLI E STROMBOLICCHIO
TITOLO I
NORME PER LA RISERVA INTEGRALE


Art. 1

Nel territorio della riserva naturale integrale "Strombolicchio" sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
Ove quest'ultimo ritenesse, anche la fruizione potrà essere regolamentata per il conseguimento delle finalità di conservazione dell'integrità degli habitat.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA A
DELLA RISERVA ORIENTATA


Art. 2
Attività consentite

2.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 3, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva nonché sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare la balneazione, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni disposte dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
m)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. L'ente gestore provvederà a regolamentare inoltre l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
n)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
o)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazioni di particolare esigenze gestionali e di tutela.

Art. 3
Divieti

3.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio;
ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentite;
ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche;
3.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO III
NORME PER LA ZONA B


Art. 4
Attività consentite

4.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
4.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 5
Divieti

5.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 4.1 e 4.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO IV
NORME COMUNI


Art. 6
Attività di ricerca scientifica

6.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.7
Colture agricole biologiche

7.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
7.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Patrimonio faunistico domestico

8.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
8.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
8.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.9
Indennizzi

9.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
9.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.10
Gestione della fauna selvatica

10.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
10.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
10.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
10.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
10.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.11
Misure speciali

11.1  Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
11.2  E' compito dell'ente gestore la manutenzione di tutta la sentieristica esistente all'interno della riserva.
11.3  L'accesso alle zone ad alto rischio vulcanico sarà definito dalla commissione grandi rischi che provvederà a determinare le misure occorrenti per la loro eventuale fruizione. Eventuali presidi in questo senso dovranno essere autorizzati dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art.12
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

12.1  Nelle more dell'istituzione della riserva marina isole Eolie prevista dalla normativa statale al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dell'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno impartite dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art. 13
Attività di controllo e sanzioni

13.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
13.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
13.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
13.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
13.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art.14

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)

   

DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio dell'isola di Ustica.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Ustica ricadente nel comune di Ustica, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 31 maggio 1996 in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la pro-tezione del patrimonio naturale nella seduta del 16
febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva la Provincia regionale di Palermo;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Palermo le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio del comune di Ustica, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 249 IV N.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
—  la presenza di limonium bocconei, specie endemica ad areale circoscritto a Ustica, Favignana, Levanzo e Palermitano;
—  le numerose entità della crithmo limonietea che conferiscono notevole interesse alle cenosi rupestri dell'isola;
—  i notevoli aspetti di macchia a lentisco, sparzio, alaterno ed euphorbia arborea, che tendono a riconquistare le pendici rimboschite.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Provincia regionale di Palermo (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrare nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
g)  concordare con l'ente gestore della riserva marina gli interventi finalizzati a ottimizzare le misure di tutela dell'ecosistema marino-costiero.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
—  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
—  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
—  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
—  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
—  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
—  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella "B" della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzate dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
—  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
—  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 2.
Si omette l'Allegato 1
Allegato 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
ISOLA DI USTICA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2 e quanto previsto dal regolamento della riserva marina, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa.
Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolare esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e in particolare, dalla norma di legge e di regolamento concernenti la riserva marina e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportate materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio in particolare, delle norme di legge e di regolamento concernenti la riserva marina e fermi restando restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.7
Indennizzi

7.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
7.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.8
Gestione della fauna selvatica

8.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
8.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
8.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
8.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.9
Misure speciali

9.1  Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
9.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
9.3  L'accesso alle zone ipogee sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
9.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  prelevare fauna vertebrata ed invertebrata. Il prelievo di un numero definito di esemplari può essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per motivi scientifici;
h)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art.10
Attività di controllo e sanzioni

10.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
10.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
10.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art.11
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)
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DECRETO 20 novembre 1997.
Istituzione della riserva naturale Serre di Ciminna, ricadente nel territorio del comune di Ciminna.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato Piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Serre di Ciminna ricadente nel comune di Ciminna, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 7 marzo 1995 in ordine alla perimetrazione definitiva della riserva;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Associazione nazionale Rangers d'Italia;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso il parere che la gestione della riserva in questione venisse affidata alla Provincia regionale di Palermo, reputando che tale ente sia più abilitato per disponibilità di personale e di mezzi alla conduzione della costituenda riserva;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine alla perimetrazione definitiva e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, punto 3), lett. d), della legge regionale n. 9/86, le Province regionali provvedono alla gestione di riserve naturali;
Ritenuto di accreditare alla Provincia regionale di Palermo le somme occorrenti alla gestione della riserva citata successivamente alla presentazione all'Assessorato del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Serre di Ciminna, ricadente nel territorio del comune di Ciminna, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, F.g. 259 IV S.O., IV S.E. di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare gli interessanti fenomeni carsici in un vasto affioramento di gessi macrocristallini di età messiniana nonché la serie di "doline di crollo" testimoni di una notevole attività carsica epigea e un inghiottitoio.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, alla Provincia regionale di Palermo (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  redigere entro sei mesi dalla notifica del presente decreto il progetto di tabellazione e recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato), che provvederà a trasferire all'ente gestore le necessarie risorse finanziarie;
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;
d)  predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;
e)  concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;
f)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione.

Art. 7

L'ente gestore per le convenute funzioni di gestione di cui al presente decreto può avvalersi, previa autorizzazione dell'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

Art. 8

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del presente decreto, dovrà fornire al consiglio provinciale scientifico (C.P.S.), istituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
—  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
—  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
—  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
—  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
—  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
—  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.
Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.
Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.
L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con la relazione annuale di cui alla lett. b) varianti e/o aggiornamenti al piano stesso, previamente approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 9

Ai compiti di gestione individuati con il presente decreto e al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, l'ente gestore attenderà con proprie risorse umane e con il personale di cui alla tabella "B" della legge regionale n. 14/88 che l'Assessorato, ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale n. 14/88, provvederà a ripartire tra le Province regionali con provvedimento specifico.
Il personale sopra citato dovrà essere reclutato con le procedure di cui all'art. 41 della legge regionale n. 14/88 e dovrà svolgere le funzioni di cui alla tabella "A" allegata alla stessa legge.

Art. 10

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità che verranno impartite in seguito.
L'ammontare del citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato.

Art. 11

La determinazione ed erogazione degli indennizi individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 saranno autorizzati dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 12

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.
Allo svolgimento degli interventi sopra citati l'ente gestore concorrerà con i presidi tecnici a propria disposizione.

Art. 13

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
Dette limitazioni qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.
Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 14

L'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

Art. 15

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 16

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata ricadenti nelle aree protette, concorderà con l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96.
L'ente gestore al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96 darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 17
Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore:
—  le somme per il trattamento economico del personale assunto;
—  le somme per le immobilizzazioni tecniche, ricerche, studi e spese gestionali che l'ente gestore determinerà in uno alla relazione annuale di cui all'art. 6 del presente decreto.
I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione dell'affidamento, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Art. 18

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi dell'Assessorato, nonché di risorse proprie.
Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 4.
Si omette l'Allegato 1
Allegato 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
SERRE DI CIMINNA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportate materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso all'attività agro-silvo-pastorale e alla fruizione e all'attività di gestione della riserva esclusivamente per quanto riguarda l'ente gestore.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale il comune dovrà tenere conto dell'esclusiva destinazione agro-silvo-pastorale della zona:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche natu-
rali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto un purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.10
Misure speciali

10.1  Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
10.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
10.3  L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
10.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  prelevare fauna vertebrata ed invertebrata. Il prelievo di un numero definito di esemplari può essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per motivi scientifici;
h)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art.11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art.12
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)
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DECRETO 20 novembre 1997.
Affidamento della gestione della riserva Cavagrande del Cassibile all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 649 del 13 luglio 1990, con il quale è stata costituita la riserva naturale Cavagrande del Cassibile, ricadente nel territorio dei comuni di Noto, Avola e Siracusa, provincia di Siracusa;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 22 marzo 1988 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legisla-
tiva IV dell'A.R.S. in data 24 ottobre 1990 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Considerato ancora che il Consiglio regionale per
la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 15 aprile 1997, ha confermato il proprio parere favo-revole all'affidamento della gestione della riserva in argomento all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la gestione della riserva Cavagrande del Cassibile è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 2

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
—  provvedere alla tabellazione e/o recinzione della riserva. Il progetto relativo redatto dall'azienda sarà approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
—  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
–  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
–  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
–  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
–  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
–  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
–  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
—  individuare il responsabile della gestione della riserva;
—  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
—  determinare ed erogare gli indennizi per danni provocati alla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 3

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 4

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31, legge regionale
n. 16/96.

Art. 5

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 5.
(98.14.722)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 6 aprile 1998.
Tariffe delle autolinee suburbane ed extraurbane nel territorio della Regione.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Visto il decreto n. 562/1TR del 18 novembre 1991, con il quale sono state fissate, con decorrenza 20 novembre 1991, le tariffe di cui all'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la nota n. 661/2TR/38.1SA del 6 marzo 1998, con la quale è stata indetta apposita riunione con gli uffici interessati, relativa alla disamina della problematica inerente l'aggiornamento delle tariffe, art. 30 della legge regionale n. 68/83;
Preso atto delle risultanze emerse in sede di riunione di cui al verbale redatto in data 13 marzo 1998;
Vista la nota n. 831/2TR dell'1 aprile 1998 indirizzata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;
Ritenuto necessario aggiornare le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575;

Decreta:


Art. 1

Con decorrenza 15 aprile 1998, le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575, del territorio della Regione siciliana, sono quelle risultanti dalle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 1998.
  STRANO 

Allegato 2
REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI
VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
SERRE DI CIMINNA
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente ge store;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto alla lett. g), art.1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportate materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla-osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessario il preventivo nulla-osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
p)  impiantare serre;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco;
u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione dell'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonché di difesa antincendio.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso all'attività agro-silvo-pastorale e alla fruizione e all'attività di gestione della riserva esclusivamente per quanto riguarda l'ente gestore.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art.7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni, per il quale il comune dovrà tenere conto dell'esclusiva destinazione agro-silvo-pastorale della zona:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.20 della legge regionale n.71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche natu-
rali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.
TITOLO III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto un purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art.8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art.22 della legge regionale n.14/88.

Art.9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.10
Misure speciali

10.1  Durante il periodo di riproduzione della fauna l'ente gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.
10.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore.
10.3  L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.
10.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;
b)  illuminare direttamente i chirotteri;
c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;
d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici;
e)  fumare;
f)  creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
g)  prelevare fauna vertebrata ed invertebrata. Il prelievo di un numero definito di esemplari può essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per motivi scientifici;
h)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia.

Art.11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  Iprovvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art.12
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(98.14.722)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI




DECRETO 20 novembre 1997.
Affidamento della gestione della riserva Cavagrande del Cassibile all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 649 del 13 luglio 1990, con il quale è stata costituita la riserva naturale Cavagrande del Cassibile, ricadente nel territorio dei comuni di Noto, Avola e Siracusa, provincia di Siracusa;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 22 marzo 1988 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legisla-
tiva IV dell'A.R.S. in data 24 ottobre 1990 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Considerato ancora che il Consiglio regionale per
la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 15 aprile 1997, ha confermato il proprio parere favo-revole all'affidamento della gestione della riserva in argomento all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la gestione della riserva Cavagrande del Cassibile è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 2

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
—  provvedere alla tabellazione e/o recinzione della riserva. Il progetto relativo redatto dall'azienda sarà approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
—  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
–  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
–  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
–  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
–  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
–  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
–  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
—  individuare il responsabile della gestione della riserva;
—  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
—  determinare ed erogare gli indennizi per danni provocati alla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 3

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 4

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31, legge regionale
n. 16/96.

Art. 5

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lett. d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 20 novembre 1997.
  GRIMALDI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 gennaio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 5.
(98.14.722)


ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 aprile 1998.
Tariffe delle autolinee suburbane ed extraurbane nel territorio della Regione.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Visto il decreto n. 562/1TR del 18 novembre 1991, con il quale sono state fissate, con decorrenza 20 novembre 1991, le tariffe di cui all'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la nota n. 661/2TR/38.1SA del 6 marzo 1998, con la quale è stata indetta apposita riunione con gli uffici interessati, relativa alla disamina della problematica inerente l'aggiornamento delle tariffe, art. 30 della legge regionale n. 68/83;
Preso atto delle risultanze emerse in sede di riunione di cui al verbale redatto in data 13 marzo 1998;
Vista la nota n. 831/2TR dell'1 aprile 1998 indirizzata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;
Ritenuto necessario aggiornare le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575;

Decreta:


Art. 1

Con decorrenza 15 aprile 1998, le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575, del territorio della Regione siciliana, sono quelle risultanti dalle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 1998.
  STRANO 

Allegati
Tabella A - ORDINARIA

  BIGLIETTO ABBONAMENTO 
  Distanza C.S. A.R. Settimanale Mensile 
  Km. L. L. 10 corse 12 corse 50 corse 60 corse 
  0-  10 2.000 3.500 12.000 14.500 60.000 72.000 
  11-  15 2.500 4.000 15.000 18.000 75.000 90.000 
  16-  20 3.000 5.000 18.000 21.500 90.000 108.000 
  21-  25 3.500 6.000 21.000 25.000 105.000 126.000 
  26-  30 4.000 7.000 24.000 29.000 120.000 144.000 
  31-  35 4.500 7.000 27.000 32.500 135.000 162.000 
  36-  40 4.500 7.000 27.000 32.500 135.000 162.000 
  41-  45 5.000 8.500 30.000 36.000 150.000 180.000 
  46-  50 5.500 9.500 33.000 39.500 165.000 198.000 
  51-  55 6.000 10.000 36.000 43.000 180.000 216.000 
  56-  60 6.000 10.000 36.000 43.000 180.000 216.000 
  61-  65 6.500 11.000 36.000 43.000 180.000 216.000 
  66-  70 7.000 12.000 36.000 43.000 180.000 216.000 
  71-  75 7.500 12.500 37.500 45.000 187.500 225.000 
  76-  80 8.000 13.500 40.000 48.000 200.000 240.000 
  81-  85 8.500 14.500 42.500 51.000 212.500 255.000 
  86-  90 8.500 14.500 42.500 51.000 212.500 255.000 
  91-  95 9.000 15.500 45.000 54.000 225.000 270.000 
  96-100 9.500 16.000 47.500 57.000 237.500 285.000 
  101-110 10.000 17.000 47.500 57.000 237.500 285.000 
  111-120 11.000 18.500 47.500 57.000 237.500 285.000 
  121-130 11.500 19.500 47.500 57.000 237.500 285.000 
  131-140 12.500 21.000 50.000 60.000 250.000 300.000 
  141-150 13.500 23.000 54.000 65.000 270.000 324.000 
  151-160 14.000 24.000 56.000 67.000 280.000 336.000 
  161-170 14.500 24.500 58.000 69.500 290.000 348.000 
  171-180 15.500 26.500 62.000 74.500 310.000 372.000 
  181-190 16.000 27.000 64.000 77.000 320.000 384.000 
  191-200 17.000 29.000 68.000 81.500 340.000 408.000 
  201-210 17.500 29.500 70.000 84.000 350.000 420.000 
  211-220 18.000 30.500 72.000 86.500 360.000 432.000 
  221-230 18.500 31.500 74.000 89.000 370.000 444.000 
  231-240 19.500 33.000 78.000 93.500 390.000 468.000 
  241-250 20.000 34.000 80.000 96.000 400.000 480.000 
  251-260 20.500 35.000 82.000 98.500 410.000 492.000 
  261-270 21.500 36.500 86.000 103.000 430.000 516.000 
  271-280 22.000 37.500 88.000 105.500 440.000 528.000 
  281-290 22.500 38.000 90.000 108.000 450.000 540.000 
  291-300 23.000 39.000 92.000 110.500 460.000 552.000 

Tabella B - SPECIALE

  BIGLIETTO ABBONAMENTO 
  Distanza C.S. A.R. Settimanale Mensile 
  Km. L. L. 10 corse 12 corse 50 corse 60 corse 
  0-  15 2.400 4.100 16.000 19.000 78.000 94.000 
  16-  20 3.000 5.100 20.000 23.000 98.000 118.000 
  21-  25 3.500 6.000 23.000 27.000 114.000 137.000 
  26-  30 4.000 6.800 26.000 31.000 130.000 156.000 
  31-  35 4.500 7.600 29.000 35.000 144.000 173.000 
  36-  40 4.900 8.300 32.000 39.000 158.000 190.000 
  41-  45 5.300 9.000 35.000 42.000 172.000 207.000 
  46-  50 5.700 9.700 38.000 46.000 186.000 224.000 
  51-  55 6.100 10.400 40.000 49.000 200.000 241.000 
  56-  60 6.500 11.100 43.000 53.000 214.000 258.000 
  61-  65 7.500 12.500 43.000 53.000 214.000 258.000 
  66-  70 8.000 13.500 43.000 53.000 214.000 258.000 
  71-  75 8.500 14.500 43.000 53.000 214.000 258.000 
  76-  80 9.000 15.500 45.000 54.000 225.000 270.000 
  81-  85 9.500 16.000 47.500 57.000 237.500 285.000 
  86-  90 10.000 17.000 50.000 60.000 250.000 300.000 
  91-  95 10.500 18.000 52.500 63.000 262.500 315.000 
  96-100 11.000 18.500 55.000 66.000 275.000 330.000 
  101-110 12.000 20.500 55.000 66.000 275.000 330.000 
  111-120 12.500 21.000 55.000 66.000 275.000 330.000 
  121-130 13.500 23.000 55.000 66.000 275.000 330.000 
  131-140 14.500 24.500 58.000 69.500 290.000 348.000 
  141-150 15.000 25.500 60.000 72.000 300.000 360.000 
  151-160 16.000 27.000 64.000 77.000 320.000 384.000 
  161-170 17.000 29.000 68.000 81.500 340.000 408.000 
  171-180 17.500 29.500 70.000 84.000 350.000 420.000 
  181-190 18.500 31.500 74.000 89.000 370.000 444.000 
  191-200 19.000 32.500 76.000 91.000 380.000 456.000 
  201-210 20.000 34.000 80.000 96.000 400.000 480.000 
  211-220 20.500 35.000 82.000 98.500 410.000 492.000 
  221-230 21.500 36.500 86.000 103.000 430.000 516.000 
  231-240 22.000 37.500 88.000 105.500 440.000 528.000 
  241-250 23.000 39.000 92.000 110.500 460.000 552.000 
  251-260 23.500 40.000 94.000 113.000 470.000 564.000 
  261-270 24.500 41.500 98.000 117.500 490.000 588.000 
  271-280 25.000 42.500 100.000 120.000 500.000 600.000 
  281-290 25.500 43.500 102.000 122.500 510.000 612.000 
  291-300 26.500 45.000 106.000 127.000 530.000 636.000 

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Legambiente - Comitato regionale siciliano ed altra c/ Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana.
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n.312/98
Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione III, composto dai signori magistrati:
—  dott. Vincenzo Zingales - presidente;
—  dott. Biagio Campanella - consigliere relatore;
—  dott. Salvatore Schillaci - consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 5292/97, proposto dalla Legambiente - Comitato regionale siciliano e dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found, delegazione Sicilia (W.W.F.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Lidia La Rocca e Pierfrancesco La Spina, elettivamente domiciliati in Catania, via V. Giuffrida n. 37, presso lo studio dell'avv. Edoardo Nigra;

contro

l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento:

1)  del decreto 2 settembre 1997 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nonché dell'allegato "A" facente parte integrante del decreto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 3 settembre 1997, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana per la stagione 1997/98;
2)  di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale con il provvedimento suindicato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la camera di consiglio del 27 novembre 1997, il consigliere Biagio Campanella; uditi, altresì, gli avvocati A. Bonanno, L. La Rocca e P. La Spina per le parti ricorrenti; l'avvocato dello Stato M. V. Lumetti per la Regione intimata;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato l'8 novembre 1997 e depositato il 14 novembre successivo, la Legambiente e l'Associazione Italiana per il World Wildlife Found (individuate come associazioni di protezione ambientale con decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, come previsto dall'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5 della stessa legge) impugnano il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 2 settembre 1997, anch'esso indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana, per la stagione 1997/98.
Il gravame si fonda unicamente sull'asserita incostituzionalità dell'art. 50, 4° comma, della legge regionale siciliana n. 33 del 1° settembre 1997, di cui l'impugnato decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione.
Si sottolinea, al riguardo, che non soltanto è stato illeggittimamente ampliato l'arco temporale della stagione faunistica nel territorio siciliano, con conseguente massiccia estensione ed intensificazione dell'attività venatoria medesima, ma, soprattutto, che non sono stati adottati in Sicilia i piani faunistico-venatori provinciali e regionali previsti dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (e da realizzare «mediante la destinazione differenziata del territorio»: 2° comma del predetto art. 10) e che non è stata neppure effettuata la determinazione del territorio – anch'essa a livello regionale e provinciale – in ambiti territoriali di caccia di dimensioni subprovinciali, così come prescritto dal successivo art. 14, 1° comma.
La menzionata legislazione di riferimento violerebbe, pertanto, l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con R.D. L.vo 15 maggio 1946, n. 455) e l'art. 10 della Costituzione, sia pure in via indiretta e mediata, a seguito della violazione della legge-quadro n. 157/92, direttamente disciplinatrice della materia in questione.
L'Assessorato regionale intimato si è costituito in giudizio, con memoria di pura forma, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 3121 del 27 novembre 1997, depositata il 5 dicembre successivo, è stata accolta provvisoriamente e temporaneamente la domanda di sospensione, in tutto il territorio della Regione siciliana, dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, ed è stata rinviata l'ulteriore e definitiva trattazione della questione cautelare alla prima Camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione della questione di costituzionalità sollevata.
DIRITTO

1)  Come già esposto nelle premesse di fatto, con il ricorso indicato in epigrafe, notificato l'8 novembre 1997 e depositato il 14 novembre successivo, la Legambiente e l'Associazione italiana per il World Wildlife Found (individuate come associazioni di protezione ambientale con decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, come previsto dall'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18, commi 4 e 5, della stessa legge) impugnano il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 2 settembre 1997, anch'esso indicato in epigrafe, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana, per la stagione 1997/98.
Il gravame si fonda unicamente sull'asserita incostituzionalità dell'art. 50, 4° comma, della legge regionale siciliana n. 33 del 1° settembre 1997, di cui l'impugnato decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione.
2)  La legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dopo aver affermato, all'art. 1, 1° comma, che «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale», nel comma successivo recita nel senso che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».
Il terzo comma dello stesso art. 1 stabilisce, fra l'altro, che «le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti».
Il successivo 4° comma prescrive, poi, che «le direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e n. 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503».
L'art. 10 della medesima legge n. 157/92 («piani faunistico-venatori») così recita, fra l'altro:
«1.  Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria...
2.  Le regioni e le province realizzano la pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio.
3.  Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20 al 30 percento, a protezione della fauna selvatica...».
L'art. 36 della legge, infine, ai commi 6° e 7°, ha fissato in un anno, dalla data d'entrata in vigore della legge medesima, il termine entro cui le Regioni dovranno adeguarsi ai principi e alle norme da essa stabiliti; per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, viene evidenziato che tale adeguamento deve avvenire «nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti».
Va subito sottolineato che tale termine, dopo essere stato più volte prorogato, è definitivamente scaduto alla data del 31 luglio 1997 per effetto dell'art. 11 bis della legge n. 649/96.
Talché la Regione Sicilia, con la legge 1° settembre 1997, n. 33 («Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 settembre 1997, si è intesa conformare ai principi ed alle norme della menzionata legge-quadro in materia di caccia.
L'art. 50 ("disposizioni transitorie") della legge regionale medesima, tuttavia, così recita al 4° comma:
«In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del Comitato regionale faunistico-venatorio...».
Secondo tale disposizione transitoria, pertanto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste viene "autorizzato" ad applicare il calendario e le modalità venatorie stabilite per l'anno 1996/97, a suo tempo adottati in base all'ormai abrogata normativa contenuta nella legge regionale siciliana n. 37/81.
Il decreto 2 settembre 1997 ha regolamentato il prelievo venatorio per il 1997/98 e fissato il relativo calendario nell'allegato "A", con espresso riferimento al surriportato 4° comma dell'art. 50 della legge regionale n. 33/97.
Tale decreto, che costituisce l'oggetto immediato dell'impugnativa in oggetto, sarebbe, secondo le associazioni ambientalistiche ricorrenti, illegittimo, a causa dell'illegittimità costituzionale della norma "transitoria" che, con esso, si è intesa applicare.
Rilevano le predette associazioni che, con l'impugnato decreto assessoriale, l'Amministrazione regionale non ha inteso dare giusta attuazione alla recente normativa di settore (le cui disposizioni più rilevanti in materia di periodi di attività venatoria, di specie cacciabili, etc., sono state impugnate, dinanzi alla Corte costituzionale, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), con ricorso del 22 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 53 del 27 settembre 1997, bensì sostanzialmente ad una sola disposizione, per di più a carattere transitorio, secondo la quale, per la stagione venatoria 1997/98, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sarebbe "autorizzato" ad applicare il calendario e le modalità venatorie stabilite per l'anno 1996/97.
Affermano ancora le ricorrenti che da tale premessa di base, testualmente contenuta, come già evidenziato, nel preambolo del decreto 2 settembre 1997, è scaturita una regolamentazione dell'attività venatoria che, per alcuni specifici punti, si appalesa in netto contrasto non solo con i principi generali sanciti dalla legge n. 157/92, ma anche con le direttive comunitarie che quest'ultima ha integralmente recepito.
Si deduce, conseguentemente, l'illeggittimità del decreto assessoriale per incostituzionalità dell'art. 50, comma 4°, della legge regionale n. 33/97, in riferimento tanto all'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia (sotto il profilo dell'inosservanza di norme fondamentali di riforma economico-sociale; artt. 10 e seguenti della legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157) quanto all'art. 10 della Costituzione (sotto il profilo dell'inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalle direttive comunitarie, specificamente indicate all'art. 1, 4° comma, della predetta legge n. 157/92, in materia di tutela della fauna selvatica).
3)  Così riassunte le doglianze poste a fondamento del gravame, il Collegio ritiene che la predetta questione di costituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, 2° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ciò per le considerazioni che seguono.
4)  Quanto alla rilevanza di tale questione, occorre osservare che il ricorso in oggetto è esclusivamente affidato alla dedotta incostituzionalità di una norma: l'art. 50, comma 4°, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33.
Orbene, non appare superfluo sottolineare che, per costante giurisprudenza, la dedotta incostituzionalità di una norma può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di un'eventuale pronuncia cautelare (confronta Corte costituzionale, sentenze n. 444 del 26 settembre - 12 ottobre 1990, e n. 367 dell'11-23 luglio 1991).
In particolare, con la predetta sentenza n. 367/91 la Corte costituzionale ha esaminato il caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, aveva disposto con separato provvedimento la sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità. La Corte ha nell'occasione affermato che permaneva il requisito della rilevanza, poiché la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non aveva determinato l'esaurimento del potere cautelare del giudice a quo.
Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte medesima ha affermato che la sussistenza del requisito della rilevanza va valutata allo stato degli atti al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, restano quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente.
Nel caso di specie, in verità, la violazione non concerne in via diretta le disposizioni costituzionali, bensì le norme di legge ordinaria statale al cui contenuto la Regione siciliana avrebbe dovuto uniformarsi a mente della stessa Costituzione.
Tuttavia, anche in questo caso l'eccezione di costituzionalità può validamente porsi, versandosi nella tipica fattispecie di "violazione di norma interposta".
Ed invero, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il contrasto di una legge regionale con una norma dello Statuto della Regione stessa si risolve in una violazione "indiretta" della Costituzione (confrontare, la sentenza n. 993 del 12-27 ottobre 1988, con la quale è stata riconosciuta la denunciata violazione dell'art. 123 della Costituzione attraverso la norma interposta dell'art. 55 dello statuto regionale del Veneto).
La risoluzione della questione in esame, quindi, si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale necessaria pregiudiziale per la definizione della controversia portata alla cognizione del Collegio, dato che, come si è detto, soltanto la declaratoria di illeggittimità costituzionale della disposizione di legge denunciata consentirà al Collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sulla predetta domanda cautelare (temporaneamente accolta, come si è già precedentemente accennato, sino alla prima Camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale a seguito della decisione in ordine alla sollevata questione di costituzionalità) e sul merito del ricorso.
5)  Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di esaminare se la questione medesima sia o meno «non manifestamente infondata».
5.1)  L'art. 10 della legge n. 157/92 (la "norma interposta" del caso di specie), dopo aver stabilito, al 1° comma, che «tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria», impone alle Regioni, al 2° comma, l'obbligo di realizzare la suddetta pianificazione «mediante la destinazione differenziata del territorio».
Il 3° comma della stessa disposizione normativa, più in particolare, impone la delimitazione, nell'ambito del territorio di ciascuna Regione, delle zone da destinarsi alla protezione della fauna selvatica (nella misura dal 20% al 30%), nelle quali è assolutamente vietata ogni forma di attività venatoria, mentre il successivo 5° comma consente la delimitazione delle zone in cui è possibile la gestione privata della caccia (nella misura massima del 15%del territorio).
Soltanto in seguito a tale individuazione, operata attraverso apposito strumento pianificato (il piano faunistico-venatorio, appunto), è quindi possibile delimitare le aree in cui le Regioni potranno promuovere «forme di gestione programmata della caccia».
Spetta dunque alle Regioni, in forza dell'art. 14, 7° comma, della legge-quadro n. 157/92, approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo regolamento d'attuazione, ripartendo il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata, in ambiti territoriali di caccia «di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali» (1° comma dello stesso art. 14).
Ed il comma 16° dello stesso art. 14 stabilisce inequivocabilmente che «a partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito».
Il menzionato termine, che non può non essere ritenuto perentorio, non è stato mai prorogato, come sottolineano le stesse parti ricorrenti.
La preventiva predisposizione di tali piani appare, altresì, necessaria laddove, come d'altra parte concretamente avvenuto in Sicilia, la Regione intenda ampliare l'ambito temporale in cui la caccia è permessa (art. 18, 2° comma, della legge, in relazione al 1° comma dello stesso articolo, che fissa alla terza domenica di settembre il normale termine iniziale della stagione venatoria).
Appare evidente che non solo tale pianificazione non è avvenuta, ma che non sono stati neppure istituiti quegli organismi, previsti dalla predetta normativa e dotati delle necessarie competenze tecniche, il cui apporto è necessario per l'attuazione di tali piani.
La legge regionale n. 33/97, pertanto, non ha sostanzialmente recepito alcuna prescrizione del legislatore statale, e, con l'art. 50, comma 4°, ha utilizzato il precedente calendario venatorio, con relativa anticipazione dei termini di apertura della caccia, «nelle more dell'adozione del piano faunistico-venatorio» e «prescindendo dal parere del Comitato regionale faunistico-venatorio».
5.2)  Il primo aspetto della dedotta incostituzionalità si identifica, secondo le parti ricorrenti, nella violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale siciliano (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), sotto il profilo dell'inosservanza di norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Tale tesi va condivisa.
La legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, ha posto "principi generali" suscettibili di vincolare, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni legislative in materia di caccia delle regioni ordinarie.
La legge nazionale, peraltro – in relazione agli aspetti innovativi dei suoi contenuti, nonché ai suoi scopi e alle sue motivazioni politico-sociali, riferite ad un settore che ha assunto nel corso del tempo sempre maggiori implicazioni di ordine economico e sociale, quale quello relativo alla protezione della fauna selvatica ed all'esercizio della caccia – viene anche a caratterizzarsi, secondo gli orientamenti ripetutamente espressi dalla Corte costituzionale (confronta, sentenza n. 1002 del 12-27 ottobre 1988, emessa in relazione alla precedente legge quadro n. 968 del 27 dicembre 1977), come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia.
Rilevano, a tal fine, in particolare: l'esplicita affermazione dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, 1° comma); l'affievolimento del tradizionale "diritto di caccia", subordinato all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario, e, conseguentemente, sottoposto a regime concessorio (art. 12); l'imposizione di un regime di caccia controllata per tutto il territorio nazionale.
Tali norme – per la loro natura e rilevanza nonché per il carattere unitario degli interessi alle stesse sottesi – si presentano tali da vincolare non solo la legislazione concorrente delle Regioni ordinarie, ma anche la legislazione esclusiva delle Regioni e delle province a speciale autonomia.
E con sentenza n. 153 dell'8 maggio 1995, la Corte costituzionale, di fronte ad un diretto contrasto tra alcune disposizioni di leggi regionali siciliane impugnate ed i principi di riforma economico-sociale, ha proceduto a dichiarare l'illegittimità costituzionale di tali norme sottoposte al proprio giudizio.
Giustamente sostengono le parti ricorrenti che la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge n. 157/92 determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, della legge regionale n. 33/97.
Né potrebbe giungersi a diversa conclusione in considerazione dell'asserita natura "transitoria" della norma regionale in questione. Ed invero, il legislatore regionale ha, nella fattispecie, proceduto ad una deroga inammissibile, non potendo revocarsi in dubbio che il legislatore medesimo non abbia alcun potere di ritardare l'attuazione delle norme fondamentali poste dal legislatore statale.
5.3)  Anche le considerazioni con cui viene dedotta la violazione dell'art. 10 della Costituzione, sotto il profilo dell'innosservanza degli obblighi internazionali, vanno condivise.
Costituiscono ormai "jus receptum" i principi secondo cui:
a)  nel contrasto tra diritto interno e comunitario, la prevalenza spetta a quest'ultimo, anche se la norma interna confliggente venga emanata in epoca successiva (confronta, Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 1984);
b)  l'applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo di quello interno da disapplicare, e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, e ciò anche d'ufficio, indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte (Consiglio di Stato, sezione IV n. 54 del 18 gennaio 1996).
Né potrebbe validamente affermarsi un'ipotetica "autonomia" delle Regioni a statuto speciale rispetto al diritto comunitario.
Anche questa questione è stata da tempo affrontata e risolta dalla Corte costituzionale la quale, chiamata ad esprimersi circa l'obbligatorietà della legge 8 agosto 1977, n. 584, ha affermato che le disposizioni fondamentali ivi contenute sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale per la decisiva considerazione che la legge stessa costituisce un puntuale adempimento dello Stato agli obblighi internazionali, alla cui osservanza sono tenute anche le Regioni a statuto speciale, e ciò indipendentemente dal fatto che tale normativa possa costituire per esse una legge quadro oppure no (Corte costituzionale, n. 86 del 12-26 luglio 1979).
Il T.A.R. per la Sardegna, poi, con sentenza n. 1991 del 20 dicembre 1995, ha affermato che è immediatamente applicabile, all'interno dell'ordinamento giuridico della Regione Sardegna, il disposto normativo di cui all'art. 18, 2° comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, quale specifica e puntuale previsione normativa adottata dal legislatore nazionale in esecuzione ed attuazione di direttive della C.E.E. (quale la direttiva 2 aprile 1979, n. 409), con conseguente immediata disapplicazione della previgente normativa regionale con essa confliggente (nella fattispecie, è stato, pertanto, dichiarato illegittimo il calendario regionale venatorio 1995/96, nella parte in cui consentiva la durata del periodo di esercizio della caccia, per le specie di cui allo stesso art. 18, 1° comma, della legge n. 157 del 1992, oltre il termine del 31 gennaio 1996).
Appare, quindi, incontestabile l'inesistenza di una qualsiasi forma di autonomia delle Regioni a statuto speciale nei confronti dell'ordinamento comunitario; e ciò non è sfuggito neppure al legislatore nazionale, in sede di adozione della disciplina generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione dei relativi obblighi (legge 9 marzo 1989, n. 86).
L'art. 9 di tale legge, infatti, sancisce in pratica il principio secondo il quale tutte le Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, risultano egualmente vincolate ai principi espressi dall'ordinamento comunitario, nonché alla legge statale che di essi costituisce attuazione.
Può a ragione affermarsi, quindi, che il disegno costituzionale relativo alle competenze delle Regioni debba ritenersi, nella materia in questione, del tutto superato, e che il rispetto degli obblighi internazionali è assolutamente necessario ed imprescindibile, pur in difetto di espressa e specifica disposizione statutaria (in questi termini si è espressa autorevole dottrina).
D'altra parte, come già rilevato al precedente punto 1, la legge n. 157/92, al 4° comma dell'art. 1, recepisce integralmente le direttive C.E.E. concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, e costituisce attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, nonché della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
6)  Conclusivamente, atteso che la dedotta questione di costituzionalità appare rilevante per la decisione del ricorso, e non manifestamente infondata, si rende necessario sospendere il presente giudizio (sia nella fase cautelare che in quella di merito) in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale siciliano (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) e dell'art. 10 dalla Costituzione, dell'art. 50, comma 4°, della legge regionale n. 33 del 1° settembre 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 settembre successivo).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sezione 3ª, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, per violazione dell'art. 14 dello statuto regionale siciliano (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) e dell'art. 10 della Costituzione italiana, dispone, a norma dell'art. 23, 2° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il presente giudizio (sia nella fase cautelare che in quella di merito).
Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione Sicilia.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 27 novembre 1997.
  L'estensore: Il presidente: 
Campanella  Zingales 

(98.20.1047)
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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Palermo.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2/790 del 30 aprile 1998, sono state accolte le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Palermo, presentate in data 27 aprile 1998 dal prof. Gianni Lapis.
Con il medesimo provvedimento, in sostituzione del dimissionario, il dr. Michele Sarrica, nato Collesano il 23 gennaio 1943 e domiciliato in Palermo, via S.M. Mazzarello, 3, è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Palermo, società cooperativa a r.l., con sede in Palermo, via Archirafi, 11, con autorizzazione di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
(98.18.967)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta al progetto relativo a lavori di sistemazione di alcune strade nel comune di S. Domenica Vittoria.

L'Assessore per il territorio e dell'ambiente, con decreto n. 150/V.I.A. del 17 marzo 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto riguardante i lavori di sistemazione delle strade esterne comunali Margio Piatto-Antonio Basile e Margio Piatto-Masinaro in contrada Pizzoleo nel comune di S. Domenica Vittoria (ME), con prescrizioni.
(98.14.717)
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Variante al programma di attuazione della rete fognante del comune di San Salvatore di Fitalia.

Con decreto n. 183/7 del 30 marzo 1998, l'Assessore per il territorio e dell'ambiente ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, una variante del programma di attuazio-ne della rete fognante del comune di San Salvatore di Fitalia (ME), adottata con deliberazione consiliare n. 45 del 14 ottobre 1997.
(98.14.791)
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CIRCOLARI






ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 4 maggio 1998, n. 255.
Legge regionale n. 65 del 27 settembre 1995 - Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura - Circolare applicativa per il settore apistico.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai Gruppi di lavoro
della Direzione interventi strutturali
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alle Sezioni periferiche di assistenza tecnica
All'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo
All'Istituto zooprofilattico di Palermo
All'Assessorato regionale della sanità
Ispettorato veterinario
Alle Università degli studi
Facoltà di agraria
Istituto di zootecnica di Palermo e Catania
Ai Collegi dei periti agrari
Ai Collegi dei geometri
All'Associazione regionale allevatori
Alle Camere di commercio dell'Isola
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana allevatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione coltivatori italiani
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli Ordini dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi provinciali e interprovinciali
degli agrotecnici dell'Isola
Alle Prefetture dell'Isola
All'Ente di sviluppo agricolo
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

Sezione controllo atti agricoltura
PREMESSA
Allo scopo di pervenire alla necessaria uniformità nelle modalità di applicazione della legge regionale n. 65 del 2 ottobre 1995, recante disposizioni concernenti la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura in Sicilia, si ritiene di dover fornire le opportune indicazioni alle quali dovranno attenersi le singole iniziative, nonché, per quanto di competenza, gli uffici di questa Amministrazione.
1  -  Beneficiari
Possono accedere agli incentivi previsti dalla summenzionata legge, nei limiti degli articoli da 5 a 9 del regolamento CE n. 950/97 (ex regolamento CEE n. 2328/91):
1.1  -  i produttori apistici, singoli o associati, esercitanti l'attività apistica, in forma stanziale o nomade, che posseggano almeno 150 alveari, nonché gli apicoltori, singoli o associati, che a miglioramento ultimato devono possedere almeno 150 alveari;
1.2  -  le unioni e le associazioni di apicoltori;
1.3  -  i consorzi e le associazioni ortofrutticoli, riconosciuti o legalmente costituiti.
I titolari di allevamenti apicoli rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 1.1 devono inoltre:
a)  esercitare l'attività agricola a titolo principale, cioè:
—  ricavare dall'attività agricola un reddito pari o superiore al 50% del reddito totale annuo;
—  impegnare per attività extraziendali, un tempo di lavoro inferiore alla metà del tempo di lavoro totale annuo (tempo di lavoro totale: 2.200 ore lavorative annue);
b)  possedere una sufficiente capacità professionale:
—  poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 65/95, gli incentivi sono rivolti esclusivamente ai produttori apistici di cui alla definizione dell'art. 2, lett. b), della medesima, o al limite agli apicoltori che intendono diventarlo, cioè a figure già operanti nel settore, tale requisito si considera già acquisito all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento;
—  (nel caso di associazioni, società di persone, cooperative agricole o aziende a conduzione associata, di cui al punto 2.4 dell'art. 2 della circolare assessoriale n. 190/DR del 24 ottobre 1995, devono essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) almeno i due terzi dei membri costituenti);
c)  impegnarsi a tenere una contabilità semplificata;
d)  presentare un piano di sviluppo aziendale comprendente:
—  una descrizione della situazione iniziale;
—  una descrizione della situazione a piano ultimato;
—  indicazione degli investimenti previsti;
e)  avere denunciato il possesso degli alveari secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge in oggetto, pena l'esclusione dai benefici previsti dalla norma.
2  -  Oggetto delle sovvenzioni
Ciascuno di detti raggruppamenti può beneficiare di sovvenzioni per alcune delle iniziative previste dalla norma.
I soggetti di cui al punto 1.1 possono ottenere aiuti per:
a)  l'impianto, la ristrutturazione, l'ammodernamento o il rinnovo di apiari:
—  acquisto arnie e famiglie di api;
b)  l'acquisto, l'allevamento e la selezione di api regine;
—  apis mellifera sicula (a.m.s.);
—  apis mellifera ligustica (a.m.l.);
c)  l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche per l'esercizio dell'apicoltura e l'effettuazione della prima lavorazione del miele e dei prodotti;
d)  l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti finiti da commercializzare;
e)  la realizzazione e/o il riattamento di locali destinati al processo produttivo:
—  locali per la prima lavorazione del miele e dei prodotti;
—  locali per la conservazione del miele e dei prodotti;
—  locali per il confezionamento dei prodotti finiti;
—  magazzini per deposito attrezzature.
Tutti gli interventi di cui sopra devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi dei decreti legislativi n. 625/94 e n. 242/96.
Le unioni e le associazioni di apicoltori possono ottenere aiuti per:
f)  l'attuazione di programmi di impollinazione delle colture agricole mediante le api mellifiche;
g)  l'assistenza tecnica;
h)  lo svolgimento di attività promozionali legate alla divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
i)  programmi di ricerca finalizzati alla tutela ed allo sviluppo dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
j)  strutture di servizi finalizzati all'assistenza agli apicoltori.
I consorzi e le associazioni ortofrutticoli, riconosciuti o legalmente costituiti, possono ottenere aiuti per le iniziative di cui alla lett. f) del punto 2 della presente circolare.
3  -  Concessione degli aiuti per i soggetti di cui al punto 1.1
Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale il cui ammontare si calcola sulla base del valore degli investimenti ammessi, moltiplicato per le aliquote contributive di cui agli artt. 7 e 11 del regolamento CE n. 950/97, e precisamente:
  Zone  
  svantaggiate Altre zone 
  (Dir. CEE n. 268/75) 

–  sulla spesa ammessa
per opere e/o beni im-
ni immobili  45% (56,25%)* 35% (43,75)* 

–  sulla spesa ammessa
per altri tipi di inve-
stimenti  30% (37,50%)* 20% (25,00)* 

3.1  -  Limiti di spesa.
I limiti di spesa massima ammissibile sono quelli stabiliti dal regolamento CE n. 950/97 (ex regolamento CEE n. 2328/91):
—  90.000 ECU per U.L.U. fino ad un massimo di 180.000 ECU per azienda e, per le aziende a conduzione associata, 180.000 ECU per il numero delle aziende associate fino ad un massimo di 720.000 ECU. E' possibile accedere, per investimenti diversi, sia ai benefici previsti dalla legge regionale n. 65/95 che a quelli di cui alla misura 9.3 del P.O.P. n. 1994/99, fino al periodo di esecuzione dello stesso, nei limiti cumulativi dei livelli massimi di spesa ammissibile di cui sopra.
   


(*)  Solo nel caso in cui il beneficiario sia un giovane agricoltore che non abbia compiuto 40 anni alla data di definizione dell'istruttoria relativa all'accertamento della qualifica professionale, di cui al punto 4) della circolare assessoriale n. 128/DR dell'11 giugno 1993, come modificato dalla circolare assessoriale n. 159/DR del 6 aprile 1994, e il piano aziendale venga presentato entro i primi 5 anni dall'insediamento.
3.2  -  Calcolo delle U.L.U.
Considerato che il fabbisogno lavorativo medio annuo per alveare (espletamento di tutte le operazioni necessarie alla cura delle famiglie di api) risulta, per un'arnia a 10 telaini, di circa 8 ore, cioè una giornata lavorativa, si deduce che il numero massimo di alveari allevabili da una U.L.U. in un anno è di 275.
Per ricavare il numero delle U.L.U. occorrenti basterà quindi applicare la seguente formula:
n. U.L.U. = n. alveari da allevare

(Si omette tabella relativa)


4  -  Aiuti straordinari
Oltre ai benefici di cui sopra gli apicoltori e i produttori apistici, singoli o associati, possono richiedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissibile per:
a)  la sopravvivenza degli alveari in annate avverse;
b)  la distruzione di api, arnie e di alveari, eliminati a seguito di provvedimenti delle autorità sanitarie, affinché possano venire sostituiti.
In merito al punto a) si precisa che sono da considerarsi "annate avverse":
—  quelle caratterizzate da eventi climatici di straordinaria eccezionalità, per durata ed intensità che, arrecando gravi danni alle colture e/o alle produzioni fiorali, pregiudicano la possibilità di pascolamento delle api e determinano un aggravio dei costi di gestione dovuto al ricorso straordinario all'alimentazione artificiale degli sciami.
Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto al contributo, di cui all'art. 4 della legge in oggetto, verrà riscontrata la pertinenza delle richieste di aiuto con quanto stabilito con declaratoria del Mi.P.A. redatta ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e recante disposizioni in materia di avversità atmosferiche e/o calamità naturali in agricoltura;
—  quelle correlate all'insorgenza di patologie apistiche, per le quali non si renda obbligatoria la distruzione di api, arnie e di alveari a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria di cui al punto b), paragrafo 2 dell'art. 4, nonché di patologie vegetali che compromettono le produzioni fiorali, aventi entrambe carattere di straordinaria eccezionalità per diffusione territoriale e morbilità e che, costituendo grave pregiudizio per la sopravvivenza delle api, determinano un onere finanziario aggiuntivo dovuto al ricorso straordinario all'alimentazione artificiale degli sciami o all'acquisto dei presidi sanitari necessari alla sopravvivenza degli stessi.
La presenza e lo stato di diffusione di tali malattie verranno accertate all'occorrenza dai competenti uffici della Regione (Aziende unità sanitarie locali - Osservatori delle malattie delle piante).
5  -  Nomadismo
Nel caso di attività apistica esercitata mediante la pratica della transumanza (allevamento nomade senza terra) i produttori apistici devono produrre oltre alla documentazione prevista dalla legge:
a)  autorizzazione allo stazionamento degli apiari, rilasciata dal possessore del fondo;
b)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare dell'allevamento di api, specificante:
—  numero del foglio di mappa, partita catastale e particella ove ricade la zona di stazionamento;
—  il numero delle arnie;
—  la durata del periodo di pascolamento.
6  -  Competenze istruttorie e presentazione delle domande
Per importi di progetto inferiori a lire cinquecento milioni la competenza istruttoria è affidata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per importi superiori all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Ai fini del monitoraggio degli investimenti nel settore, gli I.P.A. trasmetteranno al gruppo zootecnia di questo Assessorato, entro 10 giorni dalla ricezione, copia di ogni richiesta di finanziamento presentata, sia ai sensi della legge in oggetto che ai sensi della misura 9.3 del P.O.P.
Le domande di contributo devono essere presentate ai rispettivi uffici, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare.
  L'Assessore: CUFFARO 

Si omettono i Modelli Allegati
((98.19.1032)


CIRCOLARE 4 maggio 1998, n. 256.
Programma operativo plurifondo 1994/99. Modulistica relativa alla misura 9.3 - Azioni a sostegno dell'apicoltura.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai Gruppi di lavoro
della Direzione interventi strutturali
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alle Sezioni periferiche di assistenza tecnica
All'Istituto sperimentale zootecnico di Palermo
All'Istituto zooprofilattico di Palermo
All'Assessorato regionale della sanità
Ispettorato veterinario
Alle Università degli studi
Facoltà di agraria
Istituto di zootecnica di Palermo e Catania
Ai Collegi dei periti agrari
Ai Collegi dei geometri
All'Associazione regionale allevatori
Alle Camere di commercio dell'Isola
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana allevatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione coltivatori italiani
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli Ordini dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi provinciali e interprovinciali
degli agrotecnici dell'Isola
Alle Prefetture dell'Isola
All'Ente di sviluppo agricolo
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

Sezione controllo atti agricoltura
Ad integrazione di quanto disposto con circolare assessoriale 27 giugno 1997, n. 236 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 18 ottobre 1997), in applicazione della misura 9.3 del P.O.P. 1994/99, riguardante le azioni a sostegno dell'apicoltura, onde venire incontro alle esigenze degli imprenditori agricoli, si trasmette il fac-simile di domanda che gli stessi dovranno utilizzare per l'ammissione al regime di aiuti previsti dalla sopracitata norma.
E' appena il caso di precisare che vengono fatte salve le domande di contributo già introitate presso gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che avranno, comunque, facoltà di richiedere integrazioni nell'ipotesi di eventuali carenze in esse riscontrate.
La presente circolare, con annesso allegato, verrà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: CUFFARO 

Si omettono i Modelli Allegati
((98.19.1032)

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 310.
Mobilità nei e tra i progetti di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 - Riapertura dei termini.
Agli Enti promotori ed attuatori di progetti
di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale per l'impiego
Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II
dell'Assessorato regionale del lavoro
Con riferimento alle circolari assessoriali n. 291 del 28 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 31 gennaio 1998 e n. 294 del 18 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 1998, premesso che il monitoraggio dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'oggetto è arrivato alla fase conclusiva, si comunica che i provvedimenti di mobilità nei e tra i progetti possono essere effettuati a far data dal 1° aprile 1998 e che, pertanto, coloro che intendono trasferirsi nei e tra i progetti possono farne domanda secondo le procedure previste nelle circolari precedenti.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.21.1105)

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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