REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 30 MAGGIO 1998 - N. 28 
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO
DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

DECRETO 6 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della penisola della Maddalena, ricadente nel territorio del comune di Siracusa  pag. 

Assessorato della sanità

DECRETO 24 aprile 1998.
Graduatoria regionale per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore di studio medico.  pag.  10 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni
e dei trasporti

DECRETO 27 marzo 1998.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea  pag.  15 

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

ORDINANZA 19 maggio 1998.
Parifiche scuole elementari  pag.  15 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 73 del 26 febbraio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 8, del D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, così come modificato dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5  pag.  22 
Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 86 del 5 marzo 1998, autorizzativa all'elevazione del conflitto di attribuzione nei confronti della nota n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997 del Ministero della pubblica istruzione  pag.  22 
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo  pag.  22 
Ricostituzione della Commissione regionale per la finanza locale  pag.  22 
Sostituzione di un componente del collegio dei sindaci dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo  pag.  22 
Incarico a presiedere il Comitato Stato-Regione di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433  pag.  22 
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili  pag.  22 
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Elenco delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale operanti in Sicilia per l'anno 1997.
  pag.  23 
Assessorato del bilancio e delle finanze:
Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore regionale del bilancio e del tesoro ad un dirigente del ruolo tecnico del bilancio  pag.  23 
Sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze.
  pag.  23 
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Costituzione del servizio prevenzione e protezione presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca  pag.  23 
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede in Ribera  pag.  24 
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag.  24 
Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di Randazzo.  pag.  24 
Concessione di un finanziamento al comune di Acireale per l'esecuzione di lavori idrici nella frazione di Aciplatani.
  pag.  24 
Concessione di un finanziamento al comune di Furci Siculo per l'esecuzione di lavori idrici  pag.  24 
Concessione di un finanziamento al comune di Mazzarino per l'esecuzione di lavori idrici  pag.  25 
Concessione di un finanziamento al comune di Ribera per l'esecuzione di lavori idrici  pag.  25 
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Messina  pag.  25 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Messina  pag.  25 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Trapani  pag.  25 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 20 aprile 1998, n. 3.
Contributi per le attività dei complessi folklorici e per l'acquisto da parte dei comuni di strumenti e/o costumi tradizionali. Legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.  pag.  25 

Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 6 aprile 1998, prot. n. 2619.
Modifica della circolare 25 novembre 1993, n. 1, di applicazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 43, e legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, art. 3  pag.  27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 27 marzo 1998, prot. n. 6006.
Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati, la rimozione e la relativa competenza e chiarimenti sull'applicazione dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25  pag.  28 
 

CIRCOLARE 27 marzo 1998, prot. n. 6008.
Bonifica delle discariche. Articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, art. 17, decreto legislativo n. 22/97  pag.  29 
 

CIRCOLARE 31 marzo 1998, prot. n. 6326.
Direttive sugli impianti per le operazioni preliminari di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti solidi urbani non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97  pag.  30 

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di S. Agata Li Battiati.

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 6 aprile 1998.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della penisola della Maddalena, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Esaminati i verbali redatti nelle sedute del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 e le allegate relazioni tecniche, nei quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la penisola della Maddalena ricadente nel comune di Siracusa delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 17 dicembre 1996, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che i verbali del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Siracusa dal 17 gennaio 1997 al 17 aprile 1997 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992 contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio, ex art. 5, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ampliando, peraltro, la perimetrazione della zona descritta in quel decreto;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 e correttamente approfondite nei disegni e negli stralci planimetrici allegati ai verbali stessi, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la penisola della Maddalena, ricadente nel comune di Siracusa, in conformità alle proposte del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 verbalizzate dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nei verbali del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata con linea continua nera nella planimetria allegata che insieme al verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali redatti nelle sedute del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40, sopra citati.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Siracusa perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Siracusa ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Siracusa.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 aprile 1998.
  CROCE 
 

Allegati

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI SIRACUSA
Vincolo paesaggistico
della penisola della Maddalena - Siracusa

L'anno millenovecentonovantasei il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 10,00 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione provinciale BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 17502/Amm. del 29 ottobre 1996, inviata a ciascuno dei componenti della commissione:
1)  prof. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione della provincia di Siracusa - presidente;
2)  prof. Salvatore Russo - componente;
3)  ing. Gaetano Capodicasa - componente;
4)  ing. Gaetano Maltese, in rappresentanza del distretto minerario convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 (delega prot. n. 10928 del 20 novembre 1996) - membro aggregato;
5)  ing. Domenico Turibio, in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;
6)  sig.ra Lidia La Ferla, assistente amministrativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la sezione II, beni P.A.U. della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, dirigente tecnico, direttore F.F., sezione II, beni P.A.U. di Siracusa, dott. Antonio Mamo, dirigente tecnico, arch. Salvatore Cancemi, dirigente tecnico, dott.ssa Alessandra Trigilia, dirigente tecnico, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.
Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a passare all'esame dell'ordine del giorno, che prevede la trattazione della proposta di vincolo della penisola della Maddalena in Siracusa.
Il presidente fa presente che, scopo della riunione è la verifica collegiale circa la sussistenza delle condizioni volute dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la sottoposizione a tutela della penisola della Maddalena.
Introduce la discussione l'arch. Santalucia che illustra le caratteristiche della penisola della Maddalena, sito importante nella vita di Siracusa, ricco di elementi archeologici, in quanto fa parte di un sistema di siti, e costituente una eccezionalità dal punto di vista geologico e morfologico. La zona è interessata da un bradisismo, attualmente in fase negativa, che ha modificato la morfologia dei luoghi nel tempo, come ha rilevato anche uno studio del C.N.R. Infatti le latomie esistenti lungo la costa oggi sono sommerse, il che dimostra che c'è stato un cambiamento della linea di costa, un processo di erosione e di allargamento della bocca del porto, dovuto, come chiarisce il geologo Mamo, ad un sistema di faglie che hanno determinato da un lato l'abbassamento del fondo del porto grande, quest'ultimo accentuato anche dall'accumularsi dei sedimenti provenienti dai corsi d'acqua che sfociano nel porto, in particolare l'Anapo, dall'altro parziali sollevamenti della terraferma, come testimoniato dai terrazzi marini e dai solchi di battigia oggi emersi nel settore meridionale della penisola. L'area, inoltre, continua Mamo, è interessata da una peculiarità geologica di tipo carsico, con la presenza di grotte attraverso cui, durante le mareggiate, si sviluppa un sistema idropneumatico che dà luogo alla formazione di imponenti colonne d'acqua simili, per forme e dimensioni, accerti geyser islandesi.
Dall'inizio del secolo il sito, nella parte settentrionale, è stato utilizzato come zona di villeggiatura, infatti vi furono costruite, ed esistono ancora oggi, le ville delle famiglie più in vista di Siracusa, alcune molto rappresentative.
Questa vocazione turistica della Maddalena venne presa in considerazione dal P.R.G. di Siracusa, che prevedeva nella zona un insediamento di tipo alberghiero, di cui è testimonianza l'esistenza del villaggio turistico "Il Minareto".
Tuttavia, come giustamente fa rilevare l'arch. Cancemi, la fascia costiera che dà sul porto grande è stata invasa dalla costruzione di ville di tipo moderno, alcune anche di grandi dimensioni che hanno operato un'aggressione edilizia tale da trasformare il paesaggio circostante. Senza considerare, inoltre, che nella zona insistono un serbatoio d'acqua molto alto ed un insediamento di tipo religioso che, oltre a risultare antiestetici e invasivi, sono altamente aggressivi dal punto di vista urbanistico, trattandosi di zona a prevalente destinazione agricola.
Pertanto, l'imposizione del vincolo si rende necessaria per evitare che questa area, e soprattutto la fascia costiera, venga snaturata in maniera irreversibile, con la realizzazione di strutture turistiche, dettando delle norme che consentano di regolamentare l'urbanistica della zona in maniera tale che essa si sviluppi armonicamente con il paesaggio circostante.
La zona è in parte già sottoposta a tutela con il vincolo del porto grande e successivamente è stata vincolata ai sensi dell'art. 5 della legge legge regionale n. 15/91. Tuttavia, poiché il vincolo di cui alla legge citata è di immodificabilità assoluta, molto limitativo e della durata di due anni, la cui scadenza è prevista per gennaio 1997, ai fini di una migliore tutela della penisola della Maddalena è utile che essa venga inserita nell'elenco delle BB.NN. della provincia di Siracusa, ai sensi della legge n. 1497/39, con il provvedimento che si viene a proporre, anche perché il comune di Siracusa ha elaborato per la zona del Plemmirio e del Sacramento dei piani particolareggiati di recupero che hanno avuto l'approvazione del consiglio comunale e della Soprintendenza, e questi ultimi, assieme all'imposizione del vincolo paesaggistico, forniranno indicazioni utili per la successiva variante al P.R.G.
Inoltre l'emanazione del vincolo ha anche la funzione di tutelare l'area dal punto di vista naturalistico-ambientale, preservando la flora tipica della zona, la cui esistenza è legata all'habitat e agli equilibri ecologico-ambientali.
A tal proposito la dott.ssa Trigilia informa la commissione sull'aspetto botanico, anche con l'ausilio della proiezione di alcune diapositive realizzate in contrada Massoliveri, sulla cui flora l'università di Catania ha svolto delle ricerche. La flora di quest'area è caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea degradata, la cosiddetta "gariga", vicino al mare e da cespugli vicino alle rocce affioranti, oltre che alla presenza del "limonium siracusanum", specie endemica molto delicata, e, proseguendo dal mare verso l'interno, dalla presenza della macchia arbustiva dell'olivastro e del mirto. Si tratta di una flora particolare, tipica dell'area del siracusano, di un tipo di vegetazione che rischia di sparire se viene modificato l'ecosistema circostante e a tutela della quale è stata avanzata proposta di riserva dell'habitat naturale.
Senza considerare, poi, che quest'area ha sempre avuto una destinazione agricola, anche per ragioni storiche; infatti la città non si è mai, nel tempo estesa in questa direzione in quanto si doveva attraversare la parte sud della città, i Pantanelli, malsana e paludosa, per cui la Maddalena è stata utilizzata come zona di villeggiatura e agricola, da raggiungere via mare. E che l'agricoltura in questi luoghi sia stata fiorente risulta evidente per la presenza in essi di numerose masserie. Anche il toponimo "Case Vacche", con il quale viene denominata una delle masserie, sta ad indicare la produzione di carne nell'area, oltre al vino: era questa, infatti, la zona di produzione del famoso moscato di Siracusa. E ancora oggi la zona viene utilizzata per la produzione, in larga scala, di ortaggi, soprattutto lungo la costa. Accanto agli insediamenti di tipo agricolo nell'area sono presenti le "ville di campagna" delle famiglie benestanti della città nel secolo scorso, per alcune delle quali come villa "La Torretta", con l'annesso giardino, e villa Conigliaro è stata avanzata proposta di vincolo, in quanto costituiscono esempi di una forma storica di architettura e come tali degne di tutela.
Come fa rilevare il presidente della commissione, dott. Voza, la penisola della Maddalena riveste notevole interesse dal punto di vista archeologico. Infatti, come testimonia la presenza di un villaggio preistorico dell'epoca di Stentinello, la penisola reca tracce consistenti di frequentazioni nel periodo neolitico, così pure nell'età del bronzo e nel periodo greco-romano, in età medievale, addirittura, ha vissuto un momento di ricchezza, si ricorda infatti lo ius concessionis da parte di Federico II di Svevia per l'utilizzo delle acque del porto e per l'estrazione di materiale dalle latomie, per la costruzione del castello Maniace.
Aggiunge il prof. Russo che il territorio della Maddalena ha anche una sua storia in quanto è annoverato, già nel '500, tra i nove feudi dell'università di Siracusa e se ne ha notizia fino ai primi del '700. Chiarisce, inoltre, che quest'area viene impropriamente definita "Isola" forse per la presenza, in passato, di zone paludose che creavano un paesaggio discontinuo e che, quindi, facevano sembrare la penisola della Maddalena un'isola.
In ogni caso, conclude il prof. Russo, il territorio del Plemmirio fa tutt'uno con Ortigia, fa corpo con la città e ne è parte integrante e già in questo trova ragione d'essere il vincolo, ed in questo rapporto trova la sua migliore giustificazione.
A conclusione dell'ampia discussione sui vari aspetti archeologico, geologico, naturalistico, architettonico e storico della penisola della Maddalena, fatte le opportune valutazioni, il presidente, dott. Voza, ritiene doveroso procedere alla proposizione del vincolo in questione per attuare una forma di tutela da parte della Soprintendenza sul territorio, per arginare e regolamentare l'edilizia della zona, evitando che venga del tutto modificato l'ambiente naturale di questa parte di Siracusa che presenta un notevole interesse paesaggistico e storico culturale, e che tanto rilievo ha avuto nella sua storia.
Visto l'approssimarsi della scadenza del vincolo ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 15/91, il dott. Voza, rappresentata l'urgenza della proposizione del vincolo di bellezza naturale, invita la commissione a riunirsi in data 17 dicembre 1996 per la deliberazione del vincolo, dopo aver preso visione delle relazioni tecnico scientifiche approntate dalla Soprintendenza a supporto di tale proposta.
La commissione passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede varie ed eventuali.
Il presidente prospetta la necessità di correggere la perimetrazione del vincolo dei monti Climiti; in particolare bisogna sostituire l'espressione "tracciato autostradale" contenuta nel vincolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con la seguente «esistente tracciato della strada statale 114 Siracusa-Augusta, nel tratto in cui questa ha caratteristiche autostradali, al fine di aderire alla reale perimetrazione del vincolo».
La commissione concorda con il presidente sulla proposta di modifica.
Alle ore 11,30 la commissione, esauriti gli argomenti, si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto.
Voza - presidente
Russo - componente
Capodicasa - componente
Turibio - membro aggregato
Maltese - membro aggregato
La Ferla - segretario

Vincolo paesaggistico
della penisola della Maddalena - Siracusa

L'anno millenovecentonovantasei il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 10,00 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione provinciale BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 20055/Amm. del 2 dicembre 1996, inviata a ciascuno dei componenti della commissione:
1)  dott. prof. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione della provincia di Siracusa - presidente;
2)  prof. Salvatore Russo - componente;
3)  ing. Gaetano Capodicasa - componente;
4)  ing. Gaetano Maltese, in rappresentanza del distretto minerario convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 (delega prot. n. 10928 del 20 novembre 1996) - membro aggregato;
5)  ing. Domenico Turibio, in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;
6)  sig.ra Lidia La Ferla, assistente amministrativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la sezione II, beni P.A.U. della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa: dott. Antonio Mamo, dirigente tecnico, arch. Salvatore Cancemi, dirigente tecnico, dott.ssa Alessandra Trigilia, dirigente tecnico, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.
Il presidente, accertata la presenza dei componenti di cui alla sopra citata convocazione, ad eccezione dell'ing. Turibio Domenico, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a passare all'esame del primo punto all'ordine del giorno, che prevede la ratifica della correzione relativamente al perimetro del vincolo dei monti Climiti. La commissione all'unanimità approva di sostituire l'espressione "tracciato autostradale" contenuta nel vincolo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con la seguente «esistente tracciato della strada statale 114 Siracusa-Augusta, nel tratto in cui questa ha caratteristiche di strada di grande percorrenza a quattro corsie, al fine di aderire alla reale perimetrazione del vincolo». La modifica, rispetto a quanto verbalizzato nella precedente seduta, scaturisce da informazioni assunte presso l'ufficio competente dell'ANAS.
Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede la delibera del vincolo della penisola della Maddalena in comune di Siracusa, la cui proposta è stata ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione.
Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura delle relazioni tecniche che costituiscono il presupposto per la proposta di emanazione del vincolo e sono parte integrante del presente verbale, unitamente alla cartografia in scala 1:25.000 relativa alla:
—  perimetrazione della proposta di vincolo - Tav. I
Copia di dette relazioni tecniche e delle cartografie ad esse allegate relative alla perimetrazione della proposta di vincolo – tav. I –, carta tematica contenente i siti di interesse archeologico, le ville, le masserie e giardini storici – tav. II –, carta riassuntiva dei vincoli paesaggistici – tav. III – e carta dell'uso dei suoli – tav. IV – verranno anche depositate presso gli uffici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.
PREMESSA
Le linee guida del piano paesistico regionale riconoscono alla regione Iblea una sostanziale unità morfologica di paesaggio con la differenzazione dei vari paesaggi antropizzati nelle varie epoche.
Uno di questi è quello caratterizzato dalla crescita lineare della città distesasi lungo la costa a formare quasi un elemento continuo, che stacca il mare dall'entroterra costituito da pianori e dal primo zoccolo collinare, generalmente destinato all'agricoltura.
Se in varie parti d'Italia la città a nastro, la città in estensione si è sviluppata lungo i reticoli commerciali e quelli dell'artigianato e della piccola e media industria (vedi Marche, Lombardia, Trentino), in questo territorio come in altri consimili del sud e in parte anche del centro Italia, la struttura lineare della città è legata ad un uso privato, residenziale della costa e alla fruizione della rendita di posizione determinata dal valore aggiunto costituito dal mare, risorsa economica per i possibili sfruttamenti e le attività che ad esso si possono legare.
Le fascie costiere italiane costituiscono da sempre una delle maggiori risorse territoriali sia per le possibilità di commerci e la pesca che per la residenza e le cure.
Solo nel tardo '800 però l'aprirsi di nuove possibilità economiche ad una borghesia di recente costituzione, cominciò a selezionare le località di maggior pregio climatico e paesaggistico, dove furono insediate stazioni di villeggiatura, piccole vere città di vacanza.
Altra cosa è, negli anni dopo il 1960, l'immensa crescita delle seconde case legate soprattutto ad un problema di investimento di capitali che veniva realizzato soprattutto in quelle aree che offrivano la sicurezza di una migliore resa economica.
Le seconde case si attestano così nei pressi dei grandi siti di villeggiatura, presso gli alberghi, nei siti di richiamo turistico e culturale, distribuendo in un nastro senza fine, quella logica insediativa dell'essere il più vicino possibile all'area centrale.
La penisola del Plemmirion mostra tutti i caratteri di tale evoluzione.
Fu alla fine dell'800 luogo di insediamenti radi legati ad una redditizia agricoltura, testimoniata oggi soprattutto da alcuni grandi casali, in parte trasformati in ville.
Ma già all'inizio di questo secolo nella parte sommitale, probabilmente meno adatta alla coltivazione per esposizione, natura e spessore dei suoli, la penisola cominciò a popolarsi di residenze borghesi o nobiliari giacché solo allora ci si poteva permettere il lusso della villa o della casa di villeggiatura.
In prossimità di tali aree, appunto in quegli anni, inizia la realizzazione di insediamenti stagionali.
Sul fronte del porto grande alcune ville di alta qualità occupano la sommità di una falesia fragilissima il cui degrado venne probabilmente accentuato ed accelerato da scarichi, fondazioni, perforazioni, sull'estremità di Punta della Mola si insedia anche un villaggio turistico e su questo fronte la spinta insediativa si arresta a questo punto.
Sull'altro fronte, sul golfo di Terrauzza, viene prima costruito un piccolo villaggio legato a presenze stagionali, poi vengono realizzate fino al faro di Murro di Porco decine di piccole abitazioni di qualità sempre minori e che insistono su spazi sempre più stretti.
Questi insediamenti completano il quadro di seconde case intanto formatosi in contrada Isola attorno alle saline di Siracusa.
Da ultimo e più di recente una concessione edilizia in area agricola permette la realizzazione nella parte sommitale della penisola, prospiciente la città, di una struttura edilizia destinata a fini religiosi ed assistenziali di grandi dimensioni.
Una serie di circostanze blocca, poi, lo sviluppo ulteriore di tali insediamenti, fortunatamente non paragonabile a quelle di altre grandi aree metropolitane.
Una blanda normativa urbanistica impedisce la crescita a macchia d'olio di tali insediamenti mentre una serie di azioni vincolistiche mette sotto tutela prima le saline ed il Ciane, poi l'intiero arco del porto grande e lo stesso specchio d'acqua.
Lo stesso P.R.G. però prevede, pur nel rispetto della normativa della inedificabilità della fascia costiera, la possibilità di insediare complessi alberghieri in quelle aree poste sul fronte del mare aperto.
E' dal degrado del paesaggio delle falesie, dalla necessità di regolamentare le aree già occupate e dalla opportunità di contenere in questa area rimasta unica per caratteri e stato di conservazioni, ogni ulteriore insediamento, che nascono le ragioni della tutela che si impone su un territorio che ha in sé ragioni storiche e naturali tali da costituire una unità morfologica fortemente strutturata, dotata, cioè, di forti legami interni tra le parti con l'insieme del territorio.
RELAZIONE ARCHEOLOGICA
La penisoletta della Maddalena, toponimo derivato da una chiesetta esistita sino all'ottocento dedicata alla Maddalena (C. Voza, Guida di Siracusa, 1994, p. 226), o contrada Isola, antico Plemmyrion cantato da Virgilio, costituisce il limite meridionale del porto grande di Siracusa ed è articolata da brevi balze rocciose, desinenti in una terrazza di modica elevazione, da cui si gode una veduta suggestiva e nel contempo strategica, sia del porto naturale che della terraferma e dell'immediato retroterra con le estreme propaggini degli Iblei.
Il luogo ben si prestava, sin dall'età preistorica, ad un insediamento che doveva esistere proprio sulla sommità della penisoletta, come già intuito da Paolo Orsi, che, alla fine del secolo scorso, ipotizzava l'esistenza di due villaggi alle due estremità della lingua di terra (P. Orsi B.P.I. XVII, 1891, p. 115 ssg.).
Fondazioni di una capanna preistorica della cultura dell'età del bronzo medio sono state individuate a nord del promontorio in prossimità dell'insenatura nei pressi dello scoglio della Galera (S. Lazzarini, A. La Rosa, G. Cappellani, in Archivio Storico Siracusano, XI 1965, pp. 142-143).
All'insediamento corrispondevano le necropoli; già Francesco Saverio Cavallari nella "Topografia Archeologica di Siracusa", 1883, p. 80, tav. XII, segnalava e documentava l'esistenza di tombe a grotticella artificiale e con accesso a pozzetto nel margine settentrionale della terrazza.
Gli scavi di Paolo Orsi (art. cit.), hanno evidenziato due nuclei di tombe a grotticella, risalenti alla media età del bronzo, l'uno nei pressi dell'insediatura di Massoliveri, l'altro lungo la costa meridionale attorno a Capo Murro di Porco.
Si tratta di tombe ricavate nel calcare con accesso a pozzetto e talvolta fornite di una anticella prima della camera di deposizione, articolata da nicchie talora con riquadratura apicata, che hanno restituito significativi corredi funerari anche con oggetti d'importazione di provenienza egea, inquadrabili nell'ambito della cultura di Thapsos (XV-XIV sec. a.C.).
Tombe, talvolta riutilizzate in epoche successive, sono scavate anche su brevi costoni di formazione calcarea, lungo la dorsale della penisola, che degradano in prossimità delle coste sia a nord che a sud.
L'originaria estensione del banco roccioso è attualmente apprezzabile solo in alcune zone a seguito dello sviluppo di edilizia residenziale nella penisoletta. Ed all'interno di proprietà private ricade un discreto numero di sepolture (cfr. Villa La Torretta e viciniori) per le quali è in corso di predisposizione il procedimento di vincolo ai fini della tutela archeologica ai sensi della legge n. 1089/39.
La presenza di profonde carraie nel banco roccioso e con varie direzioni testimonia della viabilità antica a datare probabilmente dall'età preistorica, mantenuta in epoche successive e collegata anche allo sfruttamento di cave di pietra attualmente sommerse, la cui arcaicità è attestata dall'utilizzo del materiale in antiche costruzioni siracusane (ad es. edifici templari del VI sec. a.C.) (G. Lena, B. Basile, G. Di Stefano, in Archivio Storico Siracusano, s. III, II, 1988, p. 51).
Nel V sec. a.C. il sito fu scenario della guerra del Peloponneso e ne è documento un monumento circolare tutelato in località Mondjo, alla estremità NW dell'isola, che l'Orsi interpreta come fossa sepolcrale per i caduti appunto nella lotta contro gli Ateniesi (413 a.C.) (P. Orsi, in Nsc, 1899, pp. 36-41).
Decine di fornaci di calce di età tardo-imperiale, nella contrada Massoliveri, in parte ora sommerse, altre parzialmente erose dall'azione marina, servite in origine da una strada, di cui restano tracce di carraie (G. Lena, B. Basile, G. Di Stefano, art. cit., pp. 54-55) testimoniano la continuità di frequentazione ed utilizzazione del sito anche per attività "industriali".
Mentre in età normanna si sa dell'erezione della «Chiesa della Maddalena sulla punta del Plemmirio», G. Agnello, Siracusa Medievale, Monumenti inediti, 1926, p. 35.
ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI
L'attuale particolare configurazione della penisola della Maddalena è strettamente legata all'attività tettonica e morfologica esercitata, su questo tratto di territorio siracusano, da agenti endogeni ed atmosferici prevalentemente dal Miocene medio ai giorni nostri. La penisola in questione rappresenta, difatti, una particolare struttura geologica nota in letteratura scientifica come "horst", costituita da un'ammasso roccioso fagliato ai margini e sollevato rispetto alle zone circostanti, oggi per tre quarti sommerse, ad opera dell'attività tettonica prevalentemente distensiva manifestatasi in epoca Pliopleistocenica su direttrici ad andamento nordovest-sudest, nordest-sudovest ed est-ovest. Risulta interessante a tal proposito citare, fra gli studi condotti sull'area in questione negli ultimi decenni, quelli di I. Di Geronimo, F. Ghisetti, M. Grasso, F. Lentini, G. Scamarda e L. Vezzani, (1980 - Dati preliminari sulla neotettonica della Sicilia sud orientale, ecc.), i quali hanno anche ricostruito la polarità dei movimenti verticali dei terrazzi marini tirreniani in epoca tardo olocenica e protostorica, stabilendo quali margini della penisola della Maddalena hanno subito abbassamenti (e conseguente ingressione marina) e sollevamenti. Nel citato lavoro si riporta che: «l'inversione di tendenza che caratterizza alcuni settori della costa Iblea era già stata documentata dalla sommersione sia di terrazzi tirreniani che di insediamenti e manufatti collocabili tra il X d il II sec. a.C. ..."syloi" sommersi (–2 metri) si hanno alla stazione di Targia ed al Plemmirio, all'estremità nord della penisola della Maddalena, i syloi del Plemmirio risalgono al II-III sec. a.C. Presso Ortigia un'altra costruzione del II-III sec. a.C., il Gymnasium timoleonteum, è attualmente invasa dalle acque. Nella parte meridionale della penisola della Maddalena, a Capo Murro di Porco, il terrazzo tirreniano del 1° ordine si trova a 10-15 metri, quello di 2° ordine a quota 3-4 metri, mentre intorno a –10 metri si rinviene un solco di battente collegabile col terrazzo del 3° ordine».
La geometria della linea di costa ha pertanto subito qualche significativa modifica durante i trascorsi millenni, nascondendo, o qualche volta cancellando del tutto, tracce di presenze antropiche di epoca storica.
A tal proposito occorre rilevare che, nel corso della storia, si è persa quasi completamente memoria della toponomastica dei luoghi, fenomeno piuttosto diffuso ai tempi odierni, soprattutto in ordine a quella delle forme della costa. La rilettura di un interessante quanto poco noto testo datato 1709 e realizzato ad opera di tale Giovanni Andrea Mazza, religioso della Compagnia di Gesù e titolato «La Sicilia in prospettiva cioè le città, castella, terre e luoghi esistenti e non esistenti in Sicilia, la topografia del littorale, li scogli, isole e penisole intorno ad essa», ha consentito la restituzione dei loro nomi ai rispettivi luoghi di appartenenza, almeno limitatamente al tratto di costa relativo alla penisola della Maddalena: si apprende così che il promontorio nei pressi della tonnara di Terrauzza in realtà si chiama "Punta della Fico" e che fra questa ed il successivo promontorio, chiamato "Capo Mele" ci sono la "Grotta delle Ciaule" e la "Grotticella della Giommara", che gli alti scogli che seguono fino a "Capo Murro di Porco" si chiamano "Palazzotti" e che formano la "Cala del Banchitello" e "Capo Piccolo", che immediatamente a seguire è possibile individuare il "Pergolo", cioè «...uno scoglio sulla riviera, figurato a similitudine del Pergamo, dove nelle chiese si sta, a far dicerie, proprio dè predicatori, cui in alcuni luoghi di Sicilia nell'idioma materno appellano "Pergolo"»; riteniamo siano davvero pochi coloro che oggi riconoscerebbero la "Spiaggia del Catinascaro" o la "Grotta della Taverniera o del Milione", ubicate lungo il versante orientale della penisola a qualche centinaio di metri da Capo Murro di Porco, e ancora "Capo del Taglitello o del Piliero" e la "Grotta della Cannata o del Piliero", localizzati più avanti, procedendo verso l'imboccatura del porto grande di Siracusa, nel completare il quadro delle località citate occorre segnalare anche la "Grotta del Gigante", nei pressi dell'omonima "Punta", quest'ultima così chiamata per «la sua altura, dov'è la capanna, in cui per tutto l'anno si fermano li Guardiani contro li pirati», la successiva "Cala del Lignazzo", la "Punta di Altavilla" con «tre oscure caverne con ridotto e cala del medesimo nome», la "Cala del Tufazzo", lo "Scoglio, Grotta e Bocche della Traversa" con «la sua cala per sette galeotte», lo "Scoglio della Pietre Rizze", la "Punta di Mazzamarello" «che molto si allunga in mare», la "Cala di Mazzamarello", la "Grotta e la Punta della Pellegrina", probabilmente una delle poche oggi ancora riconoscibili, la "Spiaggia del Pozzillo", la "Punta e le Bocche della Calella", per giungere alla nota "Punta della Mola".
Oggi dei succitati luoghi possiamo apprezzarne la bellezza, talora l'imponenza, soprattutto attraverso una vista dal mare, circumnavigando la penisola, ed in particolare il fascino delle alte falesie e delle incantevoli grotte costiere. Alcune di queste, soprattutto nel tratto compreso fra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco, si estendono nell'entroterra, lungo antichi piani di frattura dando luogo, in occasione di violente mareggiate di Grecale o di Libeccio, ad un particolare effetto idropneumatico causato dal fronte d'onda che si introduce all'interno delle cavità costiere e genera spettacolari colonne d'acqua, talora alte anche 20 e più metri, che non mancano di attrarre spesso gruppi di curiosi che conoscono il fenomeno.
Una cavità carsica nota agli speleologi e di interessante valore naturalistico è la Grotta del Pellegrino, ubicata in prossimità di Punta del Gigante e con uno sviluppo orizzontale di circa 120 metri, mentre altri ingrottamenti, molti di pregevole valore paesaggistico, si trovano ubicati lungo la fascia costiera meridionale, con accesso dal mare (Costa Bianca e Plemmirio). Fra tutte corre l'obbligo di citare le grotte nei pressi di Case Fichera, una delle quali utilizzata in passato come abituro troglodita, un'altra, con ingresso dal mare, all'apice dell'insenatura di punta del Gigante altre due ancora a monte di quest'ultima; splendidi archi naturali risultano ubicati nel tratto di costa compreso fra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco e lungo il costone roccioso osservabile dalla S.P. n. 58.
In quest'area le citate forme geomorfologiche, spesso associate a promontori di singolare bellezza, sono oggi minacciati da un'edificazione selvaggia che negli ultimi decenni ha arrecato profondi mutamenti alla zona e turba l'assetto paesaggistico dei luoghi. Occorre inoltre segnalare che alcune delle grotte presenti nella zona di Massoliveri, fra Punta della Mola e Punta Tavernara, presentano fenomeni di dissesto statico che comporterà inevitabilmente la loro scomparsa ad opera dell'azione combinata degli agenti meteomarini e della pressione antropica crescente in tutta l'area.
Una elencazione delle peculiarità geomorfologiche non può non contemplare gli ampi terrazzi costieri della fascia settentrionale fino a Capo Murro di Porco, che ancora oggi conservano gli originari caratteri di naturalità, anche biologica, nonché l'ampio terrazzo sommitale della penisola, oggi seriamente minacciato da una disordinata edilizia stagionale e residenziale.
In conclusione, relazionando in ordine all'attività estrattiva, un tempo diffusa nella penisola, occorre precisare che nell'area sono rilevabili tracce di antiche cave costiere a cielo aperto nella zona nord, fra Punta della Mola e Punta Tavola, ad est nei pressi di Punta del Gigante, oggi in parte sommerse e, a sud, nei pressi di Case Giaracà, ove presentano in parte anche sviluppo in galleria. Un interessante ed antico sistema di miniere di calcare a prevalente sviluppo orizzontale risulta localizzato in località Massoliveri e presenta un interessante sistema di pozzi di aerazione di presumibile periodo medievale.
TOPONOMASTICA ED EMERGENZE ARCHITETTONICHE
Il Plemmirio - Maddalena, toponimo di una tozza penisola a sud di Siracusa, vanta millenni di storia, giacché era abitata dall'età del bronzo. Attualmente con contrada Maddalena o contrada Isola o contrada Isola della Maddalena, si intende quel tratto di territorio costretto fra il seno Dascone del porto grande (spiaggia del Sacramento) e la retrostante strada provinciale che porta alla Costa Bianca del Plemmirio. Tale penisola è chiamata della Maddalena in quanto lì nel periodo normanno, sulle rovine del preesistente tempio di Ercole, venne edificata una chiesa in onore a Santa Maria Maddalena. Il termine Isola, secondo alcuni, starebbe in vernacolo per penisola ma si può ritenere che il toponimo derivi dal vocabolario basso latino Isula che in italiano sta per "appezzamento di terreno rinchiuso (in siciliano chiusa). Toponimi uguali si trovano sparsi per tutta l'area sud-orientale della Sicilia.
Col termine penisola della Maddalena si intende quel promontorio che già dai Greci venne chiamato Plemmirio. La contrada, salubre per la buona esposizione ai venti, si eleva nella parte più alta in un territorio denominato Mondio e fu famosa in passato per la produzione di rinomati vini bianchi.
Il toponimo "Isola", più conosciuto, pare si ricolleghi alla presenza di un istmo tra l'attuale penisola e la terraferma, poi ricoperto da terreno alluvionale e fangoso.
Da un punto di vista naturalistico la penisola aveva, fino a quindici-venti anni fa, grande importanza in quanto rappresentava un punto di riferimento alla linea migratoria di molti uccelli che dall'Africa andavano in Europa (e viceversa).
L'area in trattazione conserva ancora tutte le caratteristiche storiche, naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono; infatti sono presenti nel territorio localizzati fenomeni di antropizzazione, che comunque non scompongono quelle che sono le peculiarità paesaggistiche della zona.
Il territorio della contrada, nonostante le trasformazioni economiche e sociali accentuatesi particolarmente nel secondo dopoguerra, conserva ancora qualche espressione originale del paesaggio ottocentesco.
Le ultime masserie, qualche coltura pregiata e la tonnara sono manifestazioni segniche di valori umani e territoriali impiantati su tradizioni secolari.
Le caratteristiche architettoniche delle ville settecentesche, rispetto alla Sicilia occidentale, si ritrovano anche se in tono minore, nelle ville-masserie e nelle case padronali, diffuse nella Sicilia orientale.
Tra la metà dell'ottocento e gli inizi del novecento la classe borghese siciliana costruisce dimore di "villeggiatura" meno rappresentative, più piccole ma più funzionali, più adatte, in definitiva, ad uno stile di vita comoda, senza eccessi di spazi e di volumi. Questo tipo edilizio, si trova sparso all'interno dell'area in trattazione.
La suddivisione territoriale dell'isola rispecchia, ai primi del secolo scorso, una complessa situazione fondiaria. Esistevano il burgensatico del barone Antonio Milocca e il feudo della Maddalena del barone Giuseppe Bonanno. Vi erano inoltre vari possedimenti religiosi: il convento di S. Agostino, la congregazione del S.S. Sacramento del circolo delle Quartarone e il conservatorio delle Zitelle nel luogo nominato Carrozze.
Le masserie settecentesche e le case rurali dominavano le coltivazioni, segnando il dominio della grande e media proprietà feudale.
Il gruppo rurale più antico insiste sul fondo "Lenze di Fava" presso il faro Massoliveri, nella contrada Carrozze, appartenente al nobile Innoccenzo Pallavicini Carrozza, che, abitando a Messina, lo vendette a Santi Tronco, da cui alla famiglia Farruggia, di origine maltese, e poi ai Quattrocchi.
Il gruppo rurale consta di una serie di caseggiati, di una chiesa semidiruta, dedicata a S. Giacomo e di un arco di ingresso, dove fino a qualche anno fa era leggibile la data del 1650. Il complesso, forse sorto per ospitare un antico convento, fu convertito in una grossa fattoria, gravitante attorno alla chiesa-parrocchia. All'isola, infatti, vivevano permanentemente gruppi familiari, ancora nel 1929 era abitata da "gente agricola" ed era anche provvista di una scuola rurale. Nel maggio dello stesso anno la baronessa Caterina Beneventano del Bosco donava 1.484 mq. per costruirvi una chiesa con annessa canonica. Tra le molte ville ricordiamo quella dei Beneventano del Bosco. Ceduta la villa Pedemontana in contrada delli Teracati, il barone Corrado, che ben conosceva le terre della Maddalena, verso il 1820 acquistò la proprietà del convento di S. Agostino. Il gruppo rurale oltre alla casa di masseria presentava anche una torre, contenente due camerette ed una cucina, dove alloggiavano i religiosi all'epoca del raccolto.
Su questa torre di guardia il barone fece costruire una casa di campagna, rimaneggiando anche le precedenti costruzioni. Il giardino costituito da muri, ingraziositi da un belvedere, integra il verde dei suoi pini italici e delle sue palme con gli elementi della natura, stabilendo nell'ordine visuale e nel rapporto con la villa l'incontro uomo-natura.
Pressappoco allo stesso periodo risale la villa dello storico siracusano Parlato, che vanta un elegante quanto semplice schema costruttivo costituito da un blocco mosso da un corpo sopravanzante con grande terrazza, quasi una meditazione con il giardino.
Anche i Bonanno-Maeggio possedevano masserie e i fondi Scicli e Uccello, provvisti di case d'abitazione e relativi servizi, che passarono poi a Orazio e Michele Nava.
LA TONNARA DI TERRAUZZA
La tonnara di Terrauzza, inserita nel feudo Milocca, tra il mare a sud e le terre del feudo di Milocca a est e a nord, pur con le sue danneggiate strutture agricole e peschereccie, contribuisce a testimoniare la forza di eredità umane molto resistenti.
Nel 1689 l'esercizio di pesca di Terrauzza fu venduto dalla Regia Corte all'ordine dei minimi (sotto il titolo di San Francesco di Paola della città di Siracusa) e rimane appannaggio di quel convento a lungo, figurando ancora nell'elenco dei beni e delle rendite arcivescovili della diocesi siracusana nel 1871.
Nonostante l'indubbio vantaggio di calare le reti prima delle altre tonnare, in quanto protetta dai venti di greco e levante dalla costa di Capo Meli, l'impianto di Terrauzza era danneggiato dalla sua posizione all'interno di una baia un po' distante dagli abituali itinerari dei tonni, inoltre era molestato dal marrobio (erba perenne).
Dopo parecchie vicissitudini legate ad altalenanti periodi di pescosità dei tonni, la tonnara ebbe il suo periodo più fecondo con la gestione dei due fratelli Francesco e Sebastiano Quadarella intorno ai primi del 1900. In quel periodo infatti, si definiscono le abilità tecniche e finanziarie, potenziate anche da un abbondante passo dei tonni. L'esercizio registrò una pesca straordinariamente ricca nel mese di luglio del 1904, furono pescati 4.000 tonni. Le pesche continuano ad essere proficue e in un clima di crescente ottimismo Francesco Quadarella prende in affitto il grande esercizio del principe di Villadorata a Marzamemi. Quando dopo gli anni 20, improvvisamente e inspiegabilmente per gli operatori dell'epoca, il passo dei tonni si ridusse in modo sensibile, Francesco Quadarella in accordo con il fratello Sebastiano adottò l'accorgimento di ampliare il tratto di mare a sua disposizione prendendo in affitto l'esercizio della vicina tonnara di Fontane Bianche e quello di Avola ceduto in gabella dall'avvocato Loreto.
L'esito dell'operazione fu negativo: il pescato, per quanto praticato con notevole riduzione di spese non riuscì che minimamente a diminuire i pesanti esiti. Gli sfortunati gestori persero tutti i frutti del loro appassionato lavoro.
Le fabbriche della masseria tonnara
L'edificio settecentesco strutturato in un corpo unico, anomalo rispetto a quello delle grandi tonnare, fu adattato per servire funzionalmente una piccola azienda di pesca, alla quale non fu necessario affiancare uno stabilimento.
Quando la pesca era particolarmente ricca, si sollevava la camera della morte non completamente in modo da creare una specie di vivaio, da cui catturare con calma i tonni nella quantità richiesta.
Sulla fronte rivolta alla strada erano le casette dei marinai, (attualmente semitrasformate da un recupero abitativo interrotto), sul lato prospiciente il mare era una grande loggia, preceduta da una statua di San Francesco da Paola, con il "bilico" per la pesa del pesce, i magazzini per il deposito degli ordigni e sotto l'impennata un piccolo ricovero invernale per le barche. Tutte le altre imbarcazioni, comprese le muciare attendevano il ritorno dell'estate, tirate a secco sulla sottostante riva erbosa. Al piano superiore era l'abitazione dei proprietari, fornita di due cucine e di grandi camere. All'interno un piccolo tesoro nascosto: un piccolo giardino-orto dove viti e fichi fornivano dolci frutti.
La destinazione agricola-peschereccia della piccola tonnara, messa in opera da una ciurma di 20 uomini, consentiva contemporaneamente lo svolgimento del lavoro nei campi, che consistente in età ottocentesca trova conferma negli atti di gabella dove il proprietario si riservava di escludere dal contratto la stalla, la pagliera e la casa rurale.
Oggi tali locali sono diruti e in cattivo stato di conservazione, con tracce di muri perimetrali, non facilmente riconoscibili nelle forme originarie.
Intorno al 1960 la tonnarella divenne il punto di appoggio di pescatori part-time, protagonisti di una pesca solitaria e modesta, ben diversa dalla grandiosa e rituale cattura dei tonni.
ASPETTI VEGETAZIONALI
La forma prevalente del suolo è quella del tavolato, che termina all'intorno con una scarpata più o meno alta; ad esso fanno corona piattaforme più basse ad altezza variabile sul livello marino; in sostanza sono delle terrazze marine che si rompono direttamente sul mare, con una riva rocciosa, articolata in piccole insenature. La prevalenza di calcari interviene marcatamente negli aspetti immediatamente sensibili del paesaggio, poiché la roccia affiora con grande frequenza sul terreno pianeggiante. Gran parte della superficie è coltivata ad arboree specializzate, quali il mandorlo, l'ulivo e gli agrumi, qualche seminativo asciutto, le colture irrigue e quelle protette oggi in espansione.
La penisola della Maddalena costituisce uno dei più caratteristici ambienti naturali, oltre che agricoli, della costa siracusana. Il clima tipico del siracusano è caratterizzato da venti invernali e primaverili, con sporadiche mareggiate, piogge prevalentemente autunno-invernali, siccità da maggio ad agosto, temperature elevate nel periodo estivo e miti negli altri mesi, umidità elevata.
Aspetti naturali del paesaggio - La vegetazione
Da uno studio del '74 a firma di Barbagallo, Fagotto e Antonino Rizza, poi aggiornato da Attardo nel '93, la vegetazione della penisola Maddalena presenta un peculiare aggruppamento alofilo, tipico degli ambienti costieri rupestri, risultato della selezione degli ultimi due secoli, dell'ambiente vegetale della lecceta siciliana oggi degradata a macchia mediterranea e gariga, le cui specie rappresentative risultano adattate ai suoli poco fertili e di spessore quasi nullo ed ai potenti venti marini.
Il critmo-limonietum riscontrato sia sulle coste basse che nelle falesie, (Massoliveri, Capo Murro di Porco, contrada La Rocca) rappresenta un tipo di vegetazione durevole, legato alla alofilia del suolo.
Limonietum syracusani (Bartolo, Brullo e Marcenò)
Sul versante ionico del territorio il limonietum hyblei è vicariato da un'altra associazione del crithmo-limonion, proposta come limonietum syracusani, il cui areale gravita su tutta la costa siracusana, compresa fra Morghella (Pachino) e Brucoli (Augusta), caratterizzando l'associazione limonium syracusanum, interessante endemismo affine a limonium bocconei, mentre fra le caratteristiche di ordine superiore sono presenti:
—  linomium oleifolium;
—  crithmum maritimum;
—  plantago mecrorhiza;
—  anthemis securdiranea;
—  frankenia laevis;
—  latus cytisoides;
—  silene sedaides.
Il limonietum syracusani, che si rinviene in prevalenza su calcareniti e calcari, occupa una stretta fascia vicina alla riva, mentre verso l'interno è a contatto con il chameropo-sarcopoterium spinosi, vegetazione a piccoli pulvini.
Rosmarino-thymetum capitati (Furnari)
Nelle stazioni costiere più interne caratterizzate da substrati marnosi, marnoso-argillosi si ritrovano garighe a rosmarinus officinalis, erica multiflora, thymo capitatus, cistus, globularia alypum ecc.
E' un tipo di vegetazione arbustiva che, mentre nelle zone interne della Sicilia costituisce in genere un aspetto di sostituzione a seguito del degradare del quercetum ilicis, nelle stazioni costiere assume un ruolo primario. Lo stato più evoluto del rosmarino-thimetum capitati è infatti una pineta a pinus halepensis, in cui le specie arbustive costituiscono un fitto sottobosco.
Myrto-lentiscetum (Moliner o Bolos)
E' indifferente al tipo di substrato sul versante ionico. Rappresenta una macchia termofila climatica, legata all'ambiente costiero.
E' caratterizzata da pistacia lentiscus e myrtus communis. Si ritrovano anche specie del paesaggio dell'olivo e del carrubbo, alleanza del pistacio-rhammetalia alaterni le cui specie caratteristiche sono:
—  chamerops humilis;
—  ephedra fragilis;
—  prasium majus;
—  teucrim fruticans.
Benché oggi si rinvengono piccole aree ricoperte da questa associazione, nel passato la sua estensione doveva essere notevole come è attestato dalla presenza di numerosi cespugli di mirto e di lentisco in prossimità di muri e/o stazioni semirupestri. Solo in pochissime stazioni, che coincidono con quelle meno disturbate, è possibile osservare dei grossi e vecchi esemplari arborei di lentisco, mirto fillirea e olivastro esempio di quel che costituiva in passato, la struttura di questa vegetazione.
Chameropo-sarcopoterium spinosi (Barbagallo, Brullo e Fagotto)
Al limonietum siracusani, associazione prettamente alofila, segue verso l'interno una particolare vegetazione arbustiva di tipo termo-xerofilo.
E' un aspetto molto particolare, in Sicilia esclusivo della provincia di Siracusa dove si rinviene sia lungo il litorale che in stazioni dell'interno. Esso è caratterizzato fisionomicamente da thymus capitatus e sarcopoterium spinosum che assumono un habitus pulvinare (dal latino pulvinus-cuscino).
La specie più interessante dell'associazione è il sarcopoterium spinosum, specie ad ampia distribuzione mediterraneo-orientale, mentre è rara e sempre molto localizzata nel mediterraneo centrale.
Appartiene all'alleanza fitosociologia dell'oleo-ceratonion per la presenza di alcuni elementi termofili e all'ordine pistacio-rhamnetalia alaterni, le cui specie più rappresentative sono:
—  teucrium fruticans;
—  chaemerops humilis;
—  asparagus.
Chaemeropo-sarcopoterietum spinosi comprende le specie sarcopoterium spinosum e thimus capitatus.
Differenziali, rispetto a quelle egee e palestinesi, per la presenza di alcuni elementi mediterraneo-occidentali quali chaemerops humilis, teucrium fruticans.
Nel 1974/76 veniva segnata nello studio condotto da Barbagallo, Fagotto e Antonino Rizza località Capo Murro di Porco, in corrispondenza di una leggera depressione del suolo, un minuscolo stagno, oggi scomparso, in cui si rinveniva una tipica vegetazione alo-igrofita estesa per circa 2-3 ettari, insolita per la zona.
Specie caratteristiche segnalate sono:
—  bolboschoemus maritimum;
—  limonium serotinum.
In posizione eccentrica, si rinvengono grossi arbusti di tamarix africana.
La flora
Fra le specie tipiche delle zone costiere della Sicilia orientale si rinvengono:
—  limonium serotium;
—  allium maritimun;
—  plantago macrorrhiza;
—  bolboschoemus maritinus;
—  damasonium stellatum;
—  tamarix africana;
—  lentarius erythrae;
—  juncus subnulatus;
—  iris sysirinchium.
Dinamica della vegetazione serie della costa rocciosa orientale
Lungo il versante orientale del territorio che corrisponde al tratto ionico compreso fra Capo Passero e Marina di Noto, si realizzano condizioni di minore xericità ambientale rispetto alla corrispondente costa rocciosa meridionale.
Ciò è probabilmente dovuto alla minore influenza dei venti meridionali e occidentali provenienti dal nord-Africa, i quali influiscono in modo determinante, conferendo una spiccata aridità ambientale alla costa meridionale.
Questa diversità del clima si manifesta in modo palese sulla vegetazione, che qui risulta uniformemente distribuita su tutto il litorale roccioso, indipendentemente dalla natura del substrato.
Sulla costa ionica si rinviene il limonietum syracusani seguito dal chamerops humilis, che è pure presente in stazioni abbastanza interne del territorio siracusano, essendo un'associazione non strettamente costiera.
In particolare il chameropo-sarcopoterium spinosi lungo il litorale, limitatamente alla stretta fascia interposta fra il limonium siracusani e la macchia costiera, assume un ruolo primario (edafoclimax), mentre nelle stazioni interne assume in prevalenza un ruolo secondario, relativo ai processi di degradazione della lecceta.
La vera formazione climacica di questa parte del territorio è il myrto-lentiscetum, che si rinviene qui su qualsiasi tipo di substrato (sin. edafo da edaphs = suolo e climax, dal greco = klimaks scala).
E' importante sottolineare, in conclusione, che l'ambiente vegetazionale prima descritto rappresenta un unico ambiente di rilevante interesse per la biodiversità, segnalata come biotopo di importante interesse naturalistico, oltre a rappresentare un paesaggio peculiare della costa del siracusano, in atto legata alle attuali condizioni di uso dell'area, che, se modificate, ne comprometterebbero, irrimediabilmente, l'esistenza.
A conclusione della suddetta lettura il dott. Mamo, l'arch. Cancemi e la dott.ssa Trigilia si allontanano dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione del vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:
PERIMETRAZIONE
Il limite del vincolo in questione si diparte da Punta della Mola e segue la linea di costa dell'intera penisola della Maddalena fino alla tonnara di Terrauzza, comprendendola; qui, seguendo una linea ideale perpendicolare alla suddetta linea di costa, raggiunge la vicina strada provinciale Plemmirio-Fanusa, segue quest'ultima sulla destra fino all'incrocio e svolta sulla sinistra percorrendo la S.P. n. 58, comprendendola, fino a ricongiungersi con il precedente confine del vincolo del porto grande, di cui al decreto 30 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 3 dicembre 1988; piega, cioè, verso nord-est, prosegue lungo la linea ideale che congiunge quest'ultimo punto col punto in cui è ubicata l'edicola della Madonnina su via Isola e da qui imbocca la strada che conduce alla Punta della Mola sino a raggiungerla nel punto di inizio del litorale.
Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità.
DELIBERA
di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, la penisola della Maddalena, così come descritta nella perimetrazione sopra riportata.
Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, il presidente dott. Giuseppe Voza, alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Voza - presidente
Russo - componente
Capodicasa - componente
Turibio - membro aggregato
Maltese - membro aggregato
La Ferla - segretario

Allegato

VINCOLO DELLA PENISOLA DELLA MADDALENA
Tav. 1 - Scala 1/25000
PERIMETRAZIONE

Visualizza tavola di perimetrazione
(98.15.841)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 24 aprile 1998.
Graduatoria regionale per la corresponsione dell'indennità annua di collaboratore di studio medico.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto, in particolare, l'art. 45, comma 3, lett. l), del predetto accordo, ai sensi del quale ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti, sentito il Comitato consultivo regionale ex art. 12, i quali utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua di L. 2.400 per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale;
Preso atto del parere espresso dal Comitato consultivo regionale nella seduta del 6 marzo 1997;
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 ottobre 1997, con il quale i medici interessati alla corresponsione di detta indennità, in possesso dei requisiti prescritti, sono stati invitati a presentare apposita istanza all'Assessorato regionale della sanità entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e quindi entro il 14 novembre 1997;
Considerato che la Regione ha individuato quale criterio selettivo ai fini della corresponsione della suddetta indennità l'anzianità di laurea;
Preso atto, altresì, che a questo Assessorato regionale sono state presentate, entro i termini prescritti, numero 269 istanze;
Dato atto che la percentuale contrattualmente determinata del 5% è pari a n. 291 aventi diritto per 5.829 iscritti al 31 dicembre 1997 e, pertanto, tutti i medici interessati hanno titolo ad essere inseriti nella presente graduatoria;

Decreta:
Art. 1

E' approvata la graduatoria della selezione indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 ottobre 1997 per la corresponsione dell'indennità annua di collaborazione di studio medico prevista all'art. 45, comma 3, lett. l), D.P.R. n.484/96 di cui all'elenco che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Tutti i medici inseriti nella graduatoria di cui al predetto art. 1 hanno titolo alla corresponsione della predetta indennità, essendo le istanze pervenute inferiori alla percentuale massima del 5% degli iscritti.

Art. 3

Le Aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere all'erogazione della maggiorazione prevista dalla citata normativa contrattuale, dovranno verificare che gli studi professionali dei medici individuati dispongono di personale di collaborazione secondo le condizioni di cui all'art. 45, comma 3, lett. l), D.P.R. n. 484/96.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 1998.
  LEONTINI 
 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 6 maggio 1998 al n. 181.

Allegato

GRADUATORIA REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA'
PER IL COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO
 
 
  Codice medico  Cognome e nome  Anzianità  Data di nascita  Data di laurea  A.S.L. 
 
  210790  Virzi Antonino  46  13-5-1924  12-2-1952 
  900750  Nobile Lorenzo  43  6-2-1928  11-3-1955 
  901559  Cosentino Benedetto  42  12-11-1928  26-7-1955 
  804495  Pollara Rocco  42  5-10-1925  3-11-1955 
  801907  Cassone Donato  42  25-3-1929  25-11-1955 
  901640  Grimaudo Ignazio  42  6-3-1930  7-12-1955 
  901902  Vallone Vito  42  27-5-1931  7-12-1955 
  901480  Blunda Diego  41  13-3-1929  6-7-1956 
  106129  Garofalo Gioacchino  41  2-8-1928  27-11-1956 
  903408  Ottoveggio Salvatore  41  3-7-1928  27-11-1956 
  210244  Severino Luigi  41  12-6-1931  28-2-1957 
  802784  Paparoni Roberto  41  5-1-1930  13-3-1957 
  901731  Migliore Vincenzo  40  21-2-1930  23-11-1957 
  403013  Vecchio Carmelo  40  9-2-1933  7-12-1957 
  700269  Cicala Francesco  40  13-2-1932  8-3-1958 
  202531  Di Cara Calogero  39  27-11-1927  11-2-1959 
  117480  Messina Paolo  39  13-2-1931  7-3-1959 
  111309  Puleo Giuseppe  39  1-1-1930  7-3-1959 
  803413  Buccheri Luigi  38  18-2-1930  23-2-1960 
  201948  Coco Carmelo  37  18-9-1934  13-7-1960 
  308275  Romeo Nunzio  36  27-1-1937  30-11-1961 
  801279  Cantone Biagio  36  27-5-1936  20-2-1962 
  900419  Di Stefano Salvatore  36  4-10-1935  6-3-1962 
  117504  Sciortino Giuseppe  35  18-11-1931  10-7-1962 
  903783  Di Natale Antonino  35  8-1-1938  20-7-1962 
  103687  Crapa Salvatore  35  12-1-1935  8-3-1963 
  902597  Parla Francesco  34  1-1-1929  5-3-1964 
  113088  Solito Pasquale  33  22-9-1938  27-11-1964 
  106789  Graceffa Salvatore  32  22-3-1940  8-7-1965 
  109506  Mogavero Filiberto  32  13-2-1939  9-7-1965 
  601803  Schillaci Eusebio Santo  32  6-8-1940  14-7-1965 
  803801  Amenta Sebastiano  32  23-2-1934  9-11-1965 
  203341  Gambera Salvatore  32  23-4-1940  9-11-1965 
  308764  Scattarreggia Vito  32  27-7-1929  30-11-1965 
  103517  Conti Salvatore  32  29-5-1940  14-12-1965 
  214657  Cicero Giuseppe  32  5-7-1941  28-2-1966 
  800071  Cappellani Daniele  30  14-10-1941  22-11-1967 
  802147  Fichera Giuseppe  30  15-12-1934  22-11-1967 
  204572  Lombardo Antonino Giuseppe  30  18-2-1936  23-11-1967 
  404141  Sidoti Francesco  30  22-8-1938  23-11-1967 
  802580  Marano Carmelo  29  6-7-1928  26-7-1968 
  117526  Terruso Salvatore  29  10-11-1942  30-10-1968 
  902369  Di Giovanni Giovanni  29  25-11-1940  17-3-1969 
  213722  Russo Alfio  28  6-10-1942  17-7-1969 
  803754  Sullo Francesco  28  25-3-1943  13-3-1970 
  310455  Di Tommaso Giuseppe  27  19-10-1944  22-3-1971 
  903750  Catalano Giuseppe  26  6-2-1946  13-11-1971 
  117092  Provenzale Antonetto  26  21-3-1944  17-12-1971 
  903533  Sarullo Paolo  26  20-1-1937  31-12-1971 
  903590  Trapani Giuseppe  26  26-1-1947  17-3-1972 
  113487  Termine Gioacchino  25  13-5-1943  21-7-1972 
  130771  Maini Luigi  25  28-2-1948  8-11-1972 
  501466  Grasso Alfredo  25  20-11-1947  11-11-1972 
  803436  Columba Giuseppe  25  22-10-1948  22-12-1972 
  502755  Scuvera Carmelo  25  28-3-1947  4-4-1973 
  804883  Valvo Rosa  24  13-1-1949  16-7-1973 
  600355  Sodaro Salvatore Maria  24  8-4-1938  23-7-1973 
  901218  Martorana Biagio  24  14-11-1947  5-11-1973 
  800891  Sipione Sebastiano  24  13-4-1948  28-11-1973 
  201219  Campisi Vincenzo  24  24-11-1942  4-12-1973 
  903021  Buffa Vito  24  14-7-1947  20-2-1974 
  802307  Gissara Antonino  24  12-10-1948  2-4-1974 
  903909  Sciacca Salvatore  24  26-2-1948  5-4-1974 
  114559  Zito Alfonso  24  30-1-1946  8-4-1974 
  502106  Morgana Ignazio Salvatore  23  5-4-1950  12-7-1974 
  903818  Gancitano Salvatore  23  15-12-1945  16-7-1974 
  903715  Buffa Gianni  23  26-5-1946  18-7-1974 
  118336  Cammalleri Rosario  23  1-9-1949  18-7-1974 
  802512  Madeddu Francesco  23  18-1-1946  19-7-1974 
  109277  Miceli Ignazio  23  15-9-1948  19-7-1974 
  117548  Viola Francesco  23  18-8-1949  29-7-1974 
  101987  Buscemi Vincenzo  23  2-7-1949  8-11-1974 
  900830  Pocorobba Tonino  23  10-10-1946  8-11-1974 
  802499  Lopes Francesco  23  30-3-1947  5-12-1974 
  801952  Colomasi Giuseppe  23  7-12-1948  7-12-1974 
  803139  Spicuglia Bruno  23  13-1-1950  7-12-1974 
  800788  Gozzo Paolino  23  3-2-1945  13-12-1974 
  600138  Miroddi Salvatore  23  6-5-1948  13-12-1974 
  114218  Vincenzino Claudio  23  11-5-1949  10-3-1975 
  114914  D'Amato Giuseppe  23  18-1-1950  12-3-1975 
  402760  Iapichino Giuseppe  23  5-1-1949  4-4-1975 
  308468  Sacca Felice Antonino  23  19-7-1949  4-4-1975 
  900567  Guarnotta Antonino  22  29-4-1947  27-7-1975 
  210676  Basile Lorenzo  22  15-9-1950  5-11-1975 
  211178  Privitera Vittorio  22  21-7-1945  28-11-1975 
  902450  Stallone Giuseppe  22  16-1-1950  13-12-1975 
  118962  Porto Giuseppe  22  21-2-1950  22-12-1975 
  904241  Bono Vincenzo  22  7-6-1950  12-3-1976 
  900522  Giacomelli Giuseppe  22  2-1-1951  13-3-1976 
  403649  Alaimo Augusto  22  20-8-1949  27-3-1976 
  211281  Vita Gaetano  22  9-2-1945  13-4-1976 
  206626  Ricciardolo Maria  21  30-10-1950  7-7-1976 
  700543  La Terra Bella Bernardo  21  2-5-1949  8-7-1976 
  803812  Battaglia Mario  21  24-4-1951  10-7-1976 
  106698  Giuliano Antonia  21  2-3-1952  24-7-1976 
  202656  Di Mauro Claudio  21  14-12-1950  23-10-1976 
  803721  Morelli Salvatore  21  31-10-1951  25-10-1976 
  100299  Albano Rosaria  21  7-10-1951  28-10-1976 
  500736  Cinardi Antonio  21  23-12-1948  30-10-1976 
  403456  Criscimanna Massimo  21  19-4-1952  30-10-1976 
  902211  Dattolo Mariano  21  22-6-1949  18-12-1976 
  109642  Morana Giovanni  21  13-4-1949  18-12-1976 
  904365  Romagnosi Girolamo Francesco  21  28-11-1949  20-12-1976 
  903830  Giacalone Giovan Battista  21  2-7-1950  21-3-1977 
  206808  Romano Sebastiano  21  26-7-1949  28-3-1977 
  804212  Cilleri Cirino  21  29-11-1951  29-3-1977 
  905871  Romagnosi Salvatore  21  18-4-1951  4-4-1977 
  304829  De Meo Ferruccio  21  31-1-1951  14-4-1977 
  500268  Bambili Carmelo  21  25-10-1951  16-4-1977 
  904480  Di Maio Nicolo  20  27-1-1949  1-7-1977 
  213983  Abate Gaetano  20  6-4-1953  11-7-1977 
  801736  Caia Angelo  20  7-9-1952  13-7-1977 
  903749  Castelli Mariano  20  4-5-1952  14-7-1977 
  902768  Leone Dina  20  11-4-1951  14-7-1977 
  112028  Sacco Giuseppe  20  5-5-1948  14-7-1977 
  903602  Trapani Giuseppe Salvatore  20  18-1-1952  18-7-1977 
  903259  Licari Francesco  20  13-2-1952  20-7-1977 
  114845  Carollo Francesco Paolo  20  5-6-1952  27-7-1977 
  115176  Provino Vincenzo  20  23-11-1951  20-8-1977 
  124918  Giangreco Isidoro  20  28-1-1948  16-10-1977 
  102319  Capaci Domenico  20  16-4-1952  20-10-1977 
  115461  Cirincione Salvatore  20  27-2-1950  20-10-1977 
  900624  Lucchese Francesco  20  29-10-1952  20-10-1977 
  110192  Orlando Gaetano  20  22-5-1953  20-10-1977 
  135221  Becchina Ignazio  20  25-7-1953  26-10-1977 
  102092  Calamusa Lidia  20  10-2-1951  26-10-1977 
  500645  Carvello Angelo  20  30-11-1952  26-10-1977 
  900977  Tartamella Antonino  20  5-6-1949  26-10-1977 
  110328  Palazzo Caterina  20  6-10-1951  3-11-1977 
  500018  Abbate Giuseppe  20  30-7-1949  4-11-1977 
  804781  Salemi Gaetano  20  30-8-1952  7-11-1977 
  804223  Coco Salvatore  20  5-6-1952  12-11-1977 
  203034  Fidelbo Melchiorre  20  1-3-1953  12-11-1977 
  802488  Lo Monaco Riccardo  20  6-2-1954  12-11-1977 
  104782  Di Miceli Pietro  20  5-11-1952  14-12-1977 
  109471  Modica Francesco  20  23-8-1952  14-12-1977 
  900692  Minaudo Giovan Battista  20  17-9-1945  20-12-1977 
  403592  Vella Lorenzo  20  20-8-1949  1-3-1978 
  901491  Cammisa Nicolò  20  16-3-1952  18-3-1978 
  901764  Mirrione Antonio  20  1-11-1947  18-3-1978 
  215148  Romano Vincenzo  20  9-11-1951  18-3-1978 
  106767  Gorgone Salvino  20  21-5-1953  30-3-1978 
  107189  Imburgia Giovanni  20  31-8-1951  30-3-1978 
  901617  Fulco Sebastiano  20  18-12-1952  31-3-1978 
  700407  Di Stefano Carmelo Elio  20  1-7-1953  3-4-1978 
  802250  Gianderico Alberto  20  28-5-1953  5-4-1978 
  801758  Caligiore Giuseppe  20  22-3-1953  7-4-1978 
  806378  Galioto Antonino  20  26-10-1952  7-4-1978 
  901025  Vassallo Giovanni Salvatore  20  19-8-1946  8-4-1978 
  711737  Rapisarda Francesco  20  18-10-1951  12-4-1978 
  806575  Rametta Salvatore  19  5-11-1953  1-7-1978 
  123777  Intravaia Giuseppe  19  2-1-1951  7-7-1978 
  123868  Marciano Alberto  19  26-1-1952  7-7-1978 
  124110  Sangiorgi Luciana  19  27-5-1954  7-7-1978 
  805329  Judica Manlio  19  19-1-1953  11-7-1978 
  602179  La Mattina Giuseppe  19  10-9-1953  11-7-1978 
  702983  Trombatore Alberto  19  21-5-1953  11-7-1978 
  806162  Trombatore Carmelo  19  30-11-1951  13-7-1978 
  124304  Vazzana Pietro  19  4-6-1954  25-7-1978 
  904605  Campo Franco Antonio  19  3-9-1952  27-7-1978 
  904889  De Vita Antonio Giovanni  19  5-4-1953  28-7-1978 
  125205  Ognibene Giuseppe  19  23-4-1954  28-7-1978 
  904640  La Rosa Maria  19  6-2-1953  29-7-1978 
  904639  Milazzo Vito  19  3-1-1953  29-7-1978 
  313386  Lipari Luigi  19  29-5-1952  31-7-1978 
  217214  Oliva Giuseppe  19  27-8-1953  30-10-1978 
  503473  Cinardo Finuccia Maria  19  17-11-1951  2-11-1978 
  805625  Miano Alessandro  19  12-2-1930  3-11-1978 
  602021  Filetti Vincenzo  19  3-4-1952  4-11-1978 
  904731  Marino Pietro Ignazio  19  11-4-1953  6-11-1978 
  904753  Colicchia Sebastiano  19  16-11-1953  7-11-1978 
  904764  Daidone Gioacchino  19  29-11-1953  7-11-1978 
  904775  Valenti Biagio  19  18-2-1954  7-11-1978 
  130123  Stella Luisa  19  21-3-1953  8-11-1978 
  312872  Briguglio Antonio  19  26-9-1950  11-11-1978 
  303973  Caudo Giacomo  19  10-11-1954  29-11-1978 
  904890  Vesco Giuseppe  19  5-3-1950  15-12-1978 
  503872  Di Mauro Filippo  19  22-4-1952  21-2-1979 
  125216  Badali Salvatore  19  16-4-1951  15-3-1979 
  127531  Fasulo Gerlando  19  6-5-1954  15-3-1979 
  904969  Galuppo Alberto  19  29-7-1953  15-3-1979 
  127611  Galvano Luigi  19  1-1-1951  22-3-1979 
  904970  Mistretta Antonino  19  25-8-1953  22-3-1979 
  806971  Blundo Luigi  19  4-6-1953  28-3-1979 
  602088  Adamo Gaetano  19  13-10-1953  29-3-1979 
  806298  Pistritto Gaspare  19  22-5-1949  4-4-1979 
  503440  Virone Amedeo  19  6-6-1950  10-4-1979 
  905200  Di Figlia Giuseppe  18  17-10-1953  4-7-1979 
  905427  Adamo Saverio  18  11-4-1953  13-7-1979 
  904992  Moscato Giuseppa Silvana  18  6-10-1954  14-7-1979 
  905780  Piccione Antonino  18  8-2-1951  14-7-1979 
  215547  Lupo Nunzio  18  9-5-1951  17-7-1979 
  806390  Malandrino Giuseppe  18  15-9-1952  19-7-1979 
  905164  Lo Giudice Giuseppe  18  31-1-1952  23-7-1979 
  503781  Bennici Calogero  18  2-1-1954  24-7-1979 
  805933  Caruso Giuseppe  18  14-4-1955  30-10-1979 
  503576  Bevelacqua Rocco  18  30-3-1953  5-11-1979 
  126743  Caputo Salvatore  18  10-5-1954  5-11-1979 
  905596  Pipitone Leonardo  18  4-1-1954  5-11-1979 
  133225  Camizzi Giuseppa  18  17-11-1955  7-11-1979 
  602168  Milazzo Rosalba  18  4-10-1955  7-11-1979 
  905415  Sciacca Renato  18  5-4-1954  7-11-1979 
  503519  Caccamo Orazio Antonio  18  6-1-1954  8-11-1979 
  806322  Claudio Sergio  18  6-6-1954  8-11-1979 
  905518  Noto Giuseppe Nicolo  18  18-2-1953  8-11-1979 
  806231  Pagliaro Luigi  18  4-1-1954  8-11-1979 
  313626  Panama Letterio  18  7-9-1953  8-11-1979 
  905131  Ancona Giuseppe  18  16-10-1953  9-11-1979 
  905369  Pellegrino Francesca  18  12-8-1954  9-11-1979 
  906395  Mancuso Salvatore  18  9-11-1952  26-11-1979 
  905358  Biondo Giuseppe  18  4-6-1953  17-12-1979 
  905449  Santangelo Gaspare Antonio  18  2-12-1952  17-12-1979 
  905120  Fiore Antonino  18  29-9-1953  18-12-1979 
  125170  Innati Maria  18  27-3-1955  18-12-1979 
  904274  Cernigliaro Michele  18  16-2-1955  22-3-1980 
  504000  Cinardo Enzo  18  23-9-1954  27-3-1980 
  503974  Messina Angelo Luigi  18  14-4-1952  10-4-1980 
  313147  Monastra Antonino  18  3-6-1952  10-4-1980 
  313660  Maneri Giandomenico  18  1-7-1955  11-4-1980 
  907070  Lipari Antonino  18  13-2-1952  15-4-1980 
  316911  Cucinotta Carmelo  18  21-7-1953  30-6-1980 
  806139  Latino Salvatore  17  18-1-1953  8-7-1980 
  906715  Impicciche Giuseppe  17  7-3-1952  21-7-1980 
  504671  Leonardi Giuseppe  17  3-9-1952  21-7-1980 
  905973  Marrocco Angelo  17  7-10-1954  21-7-1980 
  906578  Sciacca Sebastiano Silvio  17  21-2-1952  21-7-1980 
  905995  Siena Giovanni  17  10-6-1954  22-7-1980 
  905814  Aleo Fausto  17  2-3-1955  25-7-1980 
  906726  La Vela Francesco  17  10-5-1951  5-11-1980 
  807451  Lo Nigro Sebastiano  17  12-3-1955  5-11-1980 
  128283  Mazzola Vincenzo  17  1-4-1954  6-11-1980 
  906635  Pellegrino Paolo  17  25-10-1955  6-11-1980 
  217884  Territo Giacomo  17  20-3-1954  7-11-1980 
  216711  Marranzano Mario  17  21-3-1953  11-11-1980 
  131400  Citarda Michele  17  4-10-1954  15-12-1980 
  907536  Angileri Benedetta  17  26-10-1955  16-12-1980 
  806458  Corazzini Grazia  17  27-8-1955  6-4-1981 
  133327  Oliveri Pietro  17  4-11-1951  8-4-1981 
  313728  Pollicita Mario  17  9-9-1955  14-4-1981 
  704524  Bitetti Rocco  16  8-7-1957  7-7-1981 
  905916  Palermo Giovanni  16  31-10-1955  16-7-1981 
  906932  De Vita Sebastiano  16  3-11-1956  24-7-1981 
  504796  Gattuso Salvatore  16  4-11-1953  27-7-1981 
  906498  Di Maria Domenico  16  16-11-1955  4-11-1981 
  906237  Fontana Biagio  16  27-11-1951  4-11-1981 
  131968  Cangemi Claudio  16  16-12-1955  5-11-1981 
  128397  Di Paola Giuseppe  16  20-7-1954  6-11-1981 
  135391  Lo Truglio Francesco  16  13-12-1951  6-11-1981 
  705072  Morello Rosario  16  10-11-1954  6-11-1981 
  219299  Cauchi Antonio  16  9-7-1950  9-11-1981 
  219016  Privitera Daniela  16  1-2-1956  10-11-1981 
  219335  Gentile Francesco  16  21-3-1957  11-11-1981 
  906248  Rizzo Francesco  16  11-8-1956  19-12-1981 
  129812  Badali Salvatore  16  13-5-1955  8-4-1982 
  218217  Palazzo Sergio  15  20-5-1958  5-7-1982 
  806594  Tringali Sebastiano  15  19-4-1957  6-7-1982 
  316330  Spinnicchia Renato  15  7-8-1953  19-7-1982 
  907434  Di Natale Vincenza  15  12-12-1952  23-7-1982 
  906317  Marchica Franco  15  10-10-1956  23-7-1982 
  812254  Miranda Salvatore  15  3-1-1952  2-11-1982 
  908370  Pavia Giovanni  15  10-12-1954  5-11-1982 
  907013  Ditta Rosalia  15  17-9-1957  6-11-1982 
  908039  Cusumano Mariano  15  19-5-1956  26-3-1983 
  219881  Salerno Sebastiano  15  22-2-1958  12-4-1983 
  810087  Marino Santo  14  2-10-1952  7-7-1983 
  134376  Lisanti Giovanni  14  30-12-1955  21-12-1983 
  510627  Mastrosimone Giuseppe  14  3-11-1955  29-3-1984 
  704945  Lo Monaco Giacobbe Carmelo  12  1-3-1961  13-11-1985 
  505390  Torregrossa Giuseppa  18-2-1956  8-7-1992 
 

(98.20.1052)

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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 27 marzo 1998.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista  le  legge  regionale  14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista le legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto  il decreto n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I, del 18 ottobre 1997;
Viste le istanze prodotte dalle aziende sottoelencate concernenti le richieste a fianco di ciascuna specificate:
—  istanza 12 novembre 1997 s.r.l. Giuntabus-Messina, richiesta di accoglimento della percorrenza di Km. 51.972 relativa alla linea Milazzo (porto) - Catania (aeroporto) non effettuata nell'anno 1995 per sentenza di sospensione del TAR di Catania, successivamente annullata dal C.G.A.;
—  istanza del 15 novembre 1997 Argento & Incorvaia - Ravanusa, richiesta rettifica classificazione del servizio per Km. 49.440 da urbano in extraurbano;
—  istanza del 14 novembre 1997 ATIS s.n.c. - Sciara, richiesta aumento di Km. 12.384 per subentro nella concessione dell'autolinea Collasano-Cefalù già eser ci ta t a dall'Azienda Nancini;
—  istanza del 29 ottobre 1997 autolinee Drepanum s.r.l. - Trapani, richiesta di classificazione urbana del servizio di Favignana per Km. 196.722,9 già incluso nella percorrenza complessiva extraurbana di Km. 472.231,8;
—  istanza del 15 novembre 1997 Mercorillo Giacomo & C. s.a.s. - Acate, richiesta aumento di Km. 21.210 per subentro nella concessione dell'autolinea Acate-Comiso già esercitata dall'A.S.T.;
—  istanza del 17 febbraio 1998 Autoservizi Russo s.r.l. - Castellammare del Golfo, richiesta aumento di Km. 56.940 per subentro nella concessione dell'autolinea Castellammare del Golfo-Scopello-Fraginesi già esercitata dall'A.S.T.;
Considerato di potere accogliere le summenzionate richieste, procedendo contestualmente alla diminuizione nei casi di aziende che hanno ceduto i propri servizi;
Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto n. 457 del 2 ottobre 1997 secondo il prospetto sotto riportato che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, le percorrenze di cui al decreto n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I, del 18 ottobre 1997, attribuite alle aziende sottoelencate sono modificate secondo i dati chilometrici a fianco di ciascuna indicati:
  Chilometri per tipo di servizio 
Azienda  Provincia  Urbani  Suburbani  Extraurbani  Totale Km. 
Giuntabus s.r.l.  ME  0,00  16.108,00  862.547,00  888.655,00 
Argento & Incorvaia s.r.l.  AG  0,00  0,00  49.440,00  49.440,00 
ATIS s.r.l.  PA  0,00  0,00  80.515,60  80.515,60 
Depranum s.r.l.  TP  196.722,90  0,00  275.508,00  472.231,80 
Mercorillo G. & S. s.a.s.  RG  0,00  0,00  43.110,00  43.110,00 
Autoservizi Russo s.r.l.  TP  0,00  29.619,00  392.841,00  422.460,00 
Nancini s.n.c.  PA  0,00  0,00  55.099,20  55.099,20 
A.S.T.  PA  4.741.821,00  3.336.820,00  15.751.726,00  23.830.367,00 
 

Art. 2

I dati chilometrici, di cui al precedente art. 1, costituiranno, ai sensi del comma 3°, art. 18, legge regionale n. 16/97, i limiti di percorrenza effettiva che potrà beneficiare dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83 e saranno utilizzati come base di calcolo a decorrere dalla determinazione del consuntivo 1997.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 1998.
  STRANO 
(98.15.811)

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ORDINANZE ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA 19 maggio 1998.
Parifiche scuole elementari.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il R.D. 26 aprile 1928, n. 1297;
Visto il R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1196;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104;
Visto l'art. 14 della legge 5 giugno 1990, n. 148;

Ordina:

a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 le scuole elementari parificate o da parificare sono regolate, in via permanente, dalle seguenti disposizioni.
Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Art. 1
Parte generale

1.  Scuole elementari parificate sono quelle gestite da enti ed associazioni aventi personalità giuridica, riconosciuta ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione stipulata tra il Provveditore agli studi ed il rappresentante dell'ente gestore, previo nulla osta da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana.
2.  Le scuole elementari parificate sono obbligate:
a)ad accogliere gratuitamente i bambini soggetti all'obbligo scolastico nel limite delle classi previste dalla convenzione e con priorità per i residenti nella zona di competenza;
b)  ad adottare i programmi didattici approvati con D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985;
c)  ad adottare l'orario delle attività didattiche stabilite dall'art.7 della legge 5 giugno 1990, n. 148;
d)  ad utilizzare locali, arredi ed attrezzature didattiche rispondenti ai requisiti di funzionalità, di igiene e di sicurezza richiesti per le scuole elementari di Stato;
e)  a consentire incondizionatamente l'accesso alle sedi delle scuole del personale ispettivo, incaricato dall'Assessorato dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana o dal provveditorato agli studi competente per territorio.
Per le scuole già parificate la convenzione è tacitamente prorogata ove non intervengano motivi ostativi al riconoscimento di parifica.

Art. 2
Classi di scuola elementare parificata

1.  Le iscrizioni degli alunni nelle scuole elementari parificate si svolgono nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni stabilite per le scuole di Stato.
2. Quanto alle iscrizioni degli alunni ed alla formazione delle classi nelle scuole aventi particolari finalità, si richiamano le norme di cui alla C.M. n. 328 del 30 ottobre 1984, alla C.M. n. 250 del 3 settembre 1985 nelle parti compatibili, nonché tutte le altre disposizioni legislative e ministeriali riguardanti la materia.
3.  Non sono ammesse a parifica pluriclassi, ad eccezione di quelle funzionanti in istituti con ricovero di minori a tempo pieno (internato).
4.  Non sono ammesse a parifica classi di nuova formazione nelle quali, conclusesi le iscrizioni, non sia stato raggiunto il numero di iscritti pari al minimo stabilito per la media provinciale del rapporto alunno-classe. A tal fine farà fede il numero degli alunni regolarmente iscritti, risultante dal verbale ispettivo. In casi assolutamente particolari, eventuali pareri positivi esplicitamente motivati espressi concordemente dai soggetti preposti alla vigilanza e controllo, potranno dar luogo a deroga del presente comma. In virtù dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 44 che ha abrogato l'art.72 del decreto legislativo n. 297/94, è abolito il limite massimo di 20 alunni in classi con presenze di portatori di handicap.
Classi elementari autorizzate possono funzionare solo ad estinzione di parifica. Pertanto, detto funzionamento non potrà essere contestuale ad eventuale parifica di classi di nuova formazione.

Art. 3
Organizzazione delle attività didattiche

1.  L'organizzazione delle attività didattiche è stabilita dall'ente gestore, sentiti i docenti della scuola parificata, tenuto conto delle unità di personale docente – il cui organico non supera quello stabilito per la scuola di Stato – e comunque nel rispetto delle soglie orarie minime settimanali per ciascuna materia prevista dall'art. 2 del D.M. 10 settembre 1991, nonché dei tempi stabiliti per l'insegnamento della religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono e di quelli fissati con il D.M.28 giugno 1991 per la lingua straniera.
2.  Le eventuali attività integrative organizzate in aggiunta all'orario delle attività didattiche di cui al precedente art. 1, 2° comma, punto c), possono non essere gratuite e ad esse non si applicano i limiti numerici di cui ai commi precedenti.
3.  Qualora tale organizzazione sia conforme a quanto disposto nell'art. 4, 3° comma, della legge 5 giugno 1990, n. 148, saranno certificate nel verbale di visite ispettive le unità di personale necessario, fermo restando che il contributo assessoriale è rapportato ai criteri di cui al già richiamato decreto n. 902 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 3 novembre 1993.
4.  Gli elementi essenziali dell'organizzazione, quali l'assegnazione degli insegnanti alle classi, la ripartizione dei compiti fra più insegnanti in una o più classi, l'orario settimanale delle lezioni ed i tempi assegnati a ciascuna disciplina, devono essere comunicati prime dell'inizio dell'anno scolastico al direttore didattico competente per territorio.
5.  L'insegnamento della lingua straniera deve essere introdotto secondo i criteri e le modalità stabiliti con il D.M. 28 giugno 1991, ed affidato ad un insegnante in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 4, della specifica preparazione richiesta dall'art. 5 del D.M. citato.
6.  Tutti gli insegnanti delle scuole elementari parificate devono essere i possesso dei requisiti di cui all'art. 157, R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.
7.  Il rapporto di lavoro degli insegnanti delle scuole elementari parificate riveste natura privatistica ed è disciplinato dai contratti nazionali di lavoro, integrati dal regolamento di ciascuna scuola.
Le disposizioni di cui all'art. 95 del T.U. n. 577/28, richiamato in convenzione di parifica, operano come imperative assicurando ai docenti delle scuole parificate il minimo retributivo pari a quello iniziale percepito dal corrispondente personale delle scuole di Stato.
Le nomine degli insegnanti sono sottoposte all'approvazione del competente Provveditore agli studi, non incidendo ciò sulla natura privatistica del rapporto di lavoro.
Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, la durata del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato (CNNL –  comparto scuola – in vigore) con refluenza diretta sul trattamento economico.
8.  La vigilanza sulle scuole elementari parificate è affidata al Provveditore agli studi, che la esercita per mezzo del direttore didattico competente per territorio.

Art.4
Scuole di nuova parifica

Per opportunità di bilancio, e anche in coincidenza dello sviluppo della scuola di Stato nel territorio, che per se stesso fa venire meno lo spirito della legge istitutiva delle scuole in parola si intende soprassedere per nuove scuole parificate. Farà eccezione una dichiarazione di responsabilità, rilasciata dai soggetti preposti alla vigilanza e controllo, di estrema esigenza vista la densità di popolazione tale da non potere essere la stessa accolta nella scuola di Stato. Solo ed esclusivamente in tali circostanze gli enti e le associazioni che tendono ad ottenere la parifica della scuola gestita, seguiranno la seguente procedura:
a)  istanza di parifica, in conformità alle vigenti norme sul bollo indirizzata, per il tramite del Provveditorato agli studi, all'Assessorato dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana.
Il termine di presentazione è stabilito perentoriamente entro il 5 marzo (farà fede il timbro postale o il prot. di ingresso al provveditorato competente). L'eventuale convenzione di parifica decorrerà dall'a.s. successivo. L'istanza va prodotta in duplice copia;
b)  all'istanza devono essere allegati i seguenti documenti anch'essi in duplice copia:
1)  documento comprovante il possesso della personalità giuridica da parte dell'ente richiedente, corredato dallo statuto e dall'atto costitutivo;
2)  per gli enti religiosi, nulla osta della competente autorità ecclesiastica; per gli istituti gestiti da enti locali, deliberazione consiliare e deliberazione di giunta, con ratifica consiliare e dell'organo di controllo previsto dalla legge;
3)  documentazione antimafia prodotta secondo il decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994 recante disposizioni attuative legge n. 47/94 e successive modifiche;
4) certificato di vigenza nella carica del rappresentante legale dell'ente;
5)  dichiarazione del rappresentante legale da cui risulti che non esistono per lo stesso incompatibilità con altri incarichi;
6)  certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso le procure competenti relativo al legale rappresentante;
7)  planimetria dei locali recante la firma del tecnico che l'ha eseguita, con l'indicazione dei dati di iscrizione all'albo professionale;
8)  certificato di agibilità dei locali rilasciato dal comune, con destinazione compatibile con l'uso scolastico. Nel caso di cambiamenti di destinazione d'uso e di ritardo nel rilascio di detto documento, i gestori dovranno esibire una perizia tecnica giurata:
9)  certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali ad uso scolastico rilasciata dall'ufficiale sanitario, ad esclusione degli edifici con abitabilità ad uso scolastico;
10)  certificato di sicurezza antincendi dei locali, rilasciato dal corpo dei vigili del fuoco;
11)  certificato prevenzione di infortuni, ex art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 rilasciato dalla A.S.L.;
12)  prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
13)  prospetto nominativo del personale docente da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 157 del Reg. Gen. 26 aprile 1928, n. 1297; nonché per gli insegnanti di lingua straniera i requisiti di cui all'art. 5 cit. D.M.;
14)  contratto collettivo nazionale di lavoro regolante il rapporto di lavoro del personale docente e copia autenticata del contratto individuale di assunzione per i lavoratori dipendenti.
In pari data, copia della predetta documentazione deve essere depositata presso la competente Direzione didattica, unitamente alla relativa istanza. Si ricorda che il gestore delle scuole parificate, in quanto datore di lavoro, ha gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'osservanza del decreto legislativo n. 626/94.

Art. 5
Proroghe di parifica

1.  Gli enti interessati alla richiesta di modifica della convenzione conseguente a variazione del numero delle classi già parificate, presenteranno a tal fine, in duplice copia, istanza per il tramite del competente Provveditorato agli studi a questo Assessorato nei tempi del prec. art. 4, lett. a). Separatamente, in pari data, una copia dell'istanza, corredata della prevista documentazione, andrà depositata presso la Direzione didattica competente.
2.  Nel caso di funzionamento di nuove classi non successive a classi già parificate, pur restando invariato il numero delle classi previste nella convenzione in vigore, dovrà essere richiesta la sola autorizzazione al funzionamento senza richiedere modifiche di convenzione, ciò in quanto il numero delle classi è invariato.
3.  Tutti gli enti gestori di scuole già convenzionate, a prescindere da eventuale richiesta di modifica, sono obbligati a produrre la documentazione di cui al precedente art. 4, punti 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, a inizio anno scolastico.
I certificati di cui ai punti 9, 10, 11 andranno prodotti solo se i precedenti risultino scaduti.

Art. 6
Adempimenti dei competenti organi
preposti al controllo e vigilanza

1.  I direttori didattici, utilizzando l'allegato modello 1) esprimeranno ampio e motivato parere sulla necessità di nuova parifica e di ampliamento numero classi, tenuto conto dei servizi e delle istituzioni scolastiche viciniori alle scuole parificate. Esplicito riferimento dovrà esprimersi per i casi di cui al precedente art. 2.
Una copia del suddetto parere sarà trasmessa dalla Direzione didattica entro il 15 marzo, direttamente sia al Provveditorato agli studi competente che alla segreteria tecnica degli ispettorati presso la Sovrintendenza scolastica regionale.
2.  I Provveditori agli studi, cui è affidata l'istruttoria degli atti, entro il termine perentorio del 30 marzo di ciascun anno, conferiranno gli incarichi ispettivi, per il tramite della competente segreteria tecnica, agli ispettori. Entro il 30 maggio successivo, termine perentorio, dovranno essere trasmessi dai Provveditorati a questo Assessorato i seguenti atti:
—  istanze degli enti gestori;
—  verbali ispettivi;
—  pareri dei direttori didattici;
—  copie dei documenti relativi soltanto alla scuola di nuova parifica.
Le visite ispettive devono essere svolte nel mese di aprile.
3.  Gli incarichi ispettivi, volti all'accertamento e alla valutazione dei requisiti di funzionalità didattica delle scuole, sono conferiti esclusivamente al personale con qualifica di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riconosciuto incondizionatamente l'accesso alle sedi delle scuole ed è autorizzato, in relazione alla natura dell'incarico, l'uso di mezzo proprio di trasporto, previa dichiarazione di esonero di responsabilità derivante dal detto uso, per l'Amministrazione regionale. Le ispezioni sono espletate presso tutte le scuole già parificate e da parificare; dovranno eseguirsi preferibilmente in un solo giorno e non potrà effettuarsi per ciascun anno scolastico più di una ispezione per Istituto. La visita accerterà le condizioni di funzionamento dell'anno scolastico in corso e sarà volta ad acquisire gli elementi di valutazione per il funzionamento dell'anno scolastico successivo. Le missioni saranno liquidate dai competenti Provveditorati che utilizzeranno le aperture di credito emesse da questo Assessorato sul cap. 36223.
Resta inteso che l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana si riserva il diritto di affidare incarichi ispettivi a sua volta ed in qualsiasi momento, anche su richiesta dei provveditori.
4.  Non appena l'Assessorato avrà acquisito i necessari atti di cui al precedente comma 2), provvederà all'erogazione del contributo secondo i criteri pubblicati nel decreto n. 902 del 6 ottobre 1993. Il Provveditorato competente, prima di liquidare le somme spettanti alle singole scuole, dovrà accertare che gli enti gestori abbiano ottemperato a tutti gli obblighi su essi gravanti. Inoltre, qualora dai verbali ispettivi risulti la cessata attività della scuola ad anno scolastico già avviato o che abbia funzionato con un numero di iscritti notevolmente al di sotto del minimo consentito (risultante nel verbale ispettivo dell'anno precedente) la scuola non avrà diritto a contributo. Va ribadito, infatti, l'obbligo di comunicare nei termini di legge la disdetta della parifica, l'inosservanza non può, pertanto, costituire presupposto di diritto.

Art. 7

1.  L'apertura delle scuole elementari private rimane disciplinata dall'art. 108 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dagli artt. da 237 a 241 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni.
2.  L'obbligo di conformarsi di massima ai programmi ed agli orari vigenti per le scuole pubbliche, previsto dall'art. 237, 3° comma, del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, per effetto dell'art. 14, 2° comma, della legge n. 148/90, è limitato per le scuole private (non parificate) agli obiettivi dei programmi con esclusione degli orari.
3.  Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad aprire scuole private devono comunicare al direttore didattico, all'inizio di ciascun anno scolastico, il calendario e l'orario settimanale delle lezioni, nonché ogni altra variazione intervenuta rispetto all'anno precedente.

Art. 8

Lo schema di convenzione e i modd. 1) e 2) allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.

Disposizioni A.S. 1998/99

Attesi i tempi di emanazione della presente ordinanza, esclusivamente per l'a.s. 1998/99 la visita ispettiva prevista per il mese di aprile sarà disposta entro il mese di maggio ed effettuata entro giugno. I termini di cui all'art. 4, lett. a), sono prorogati al 15 giugno. I Provveditorati trasmetteranno a questo Assessorato i dovuti atti entro il 31 luglio. La presente ordinanza sarà affissa all'albo dei Provveditorati agli studi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  CROCE 
Allegati

ISCRIZIONE
 
PER LA PARIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GESTITA IN  (1) 
DALL'ENTE   
Visto l'art. 75 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 597;
Visto l'art. 2 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1196;
Visti gli artt. 156 e segg. del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la nota n.  con la quale è stato comunicato il nulla 
osta dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
Tra il Provveditore agli studi di  (2) 
e l'ente gestore  (2) nella 
persona del rappresentante legale  (3) 
si èconvenuto quanto appresso:
Art. 1
 
Le  (4) classi elementari gestite in   
  (1)   dall'ente sono 
riconosciute parificate;
Art. 2

L'ente gestore si obbliga:
a)  ad accettare i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, gratuitamente, favorendo prioritariamente i residenti nel territorio di  (1) entro i limiti numerici 
previsti per ogni classe dalle disposizioni vigenti per le scuole elementari di Stato;
b)  ad adottare i programmi didattici approvati con D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985 e l'orario delle attività didattiche di cui all'art. 7 della legge n. 148/90 secondo quanto disposto all'art. 14 della citata legge; le eventuali attività integrative in orario aggiuntivo non sono gratuite;
c)  a fornire locali idonei, convenientemente arredati, ed il materiale scolastico necessario;
d)  ad adibire all'insegnamento maestri forniti dei requisiti prescritti dall'art. 157 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297;
e)  a non far funzionare nella scuola altre classi oltre quelle parificate con la presente convenzione.

Art. 3

La nomina, la cessazione dal servizio, la retribuzione del personale insegnante e tutta la normativa che regola il rapporto di lavoro è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i C.C.N.L. sono integrati dal regolamento interno di ciascuna scuola.

Art. 4
 
Le  (4) classi parificate sono soggette alla vigilanza 
del Provveditore agli studi, che la esercita a mezzo del Direttore didattico competente per territorio.
Art. 5

L'Assessorato si impegna a corrispondere all'ente gestore, nei limiti della disponibilità dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, un contributo che sarà determinato con apposito decreto e accreditato in favore del Provveditore agli studi mediante apertura di credito.

Art. 6

Il pagamento del contributo come sopra determinato è subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente gestore beneficiario dell'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle della presente convenzione.

Art. 7

Gli insegnanti delle classi elementari parificate devono essere iscritti agli istituti di previdenza ed assistenza, ai sensi delle vigenti disposizioni. La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla cassa per le pensioni degli insegnanti delle scuole elementari parificate è sostenuta interamente dall'ente gestore salvo rivalsa, da parte dell'ente, della quota a carico del personale medesimo, nella misura stabilita dall'art. 19 del decreto legge 30 giugno 1972, n. 167 convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485, modificata con decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1983 in esecuzione del disposto dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, modificato dall'art. 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

Art. 8
 
La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico   
e si considera tacitamente rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico successivo, salvo che intervenga disdetta o denuncia nei termini di cui all'art. 160 nel R.G. 26 aprile 1928, n. 1297;
Art. 9

Per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi l'ente stipulerà con il competente Provveditore agli studi un atto modificativo della convenzione. Si provvederà analogamente in caso di variazione del numero degli insegnanti.


(1)  Comune o frazione o circolo didattivo dove funziona la scuola parificata.
(2)  Aggiungere l'indicazione del codice fiscale del Provveditore agli studi e dell'ente gestore.
(3)  Nome e cognome del rappresentante legale.
(4)  Numero delle classi.

Modello 1
Al Provveditore agli studi di
     
Alla segreteria degli ispettori
c/o Sovrintendenza scolastica regionale
Via Fattori - Palermo
Dichiarazione di necessità di parifica scuola elementare   
   
Classi funzionanti nell'anno in corso   
N. totale alunni .........................
Iscrizioni per l'anno scolastico successivo classi   
N. totale alunni .........................
Visto l'art. 6 dell'ordinanza assessoriale relativa alle scuole elementari parificate si esprime parere 
così motivato:   
   
   
   
   
     
   
Relativamente all'art. 2 delle citate ordinanze, si precisa   
   
   
   
   
Data   

Il direttore didattico
 
   
Modello 2
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione regionale istruzione
Gruppo 7°, P.I.
ISPEZIONI A SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE
 
Ispezione all.....   
città    via   
compiuta da   
nei giorni   
Notizie della scuola
 
Ente con personalità giuridica che gestisce la scuola   
   
   
Rappresentante legale della scuola   
Numero complessivo delle aule scolastiche   
La scuola è gratuita     
La scuola è aperta agli abitanti della località     
I programmi e gli orari sono conformi alle disposizioni vigenti (legge n. 148/90 - D.P.R. n. 204/91)     
Numero delle classi funzionanti  di cui: 
a)  parificate con contributo della Regione n. .........................
b)  parificate senza contributo n. .........................
c)  private o autorizzate n. ......................... (ammesse solo in caso di estinzione di parifica).
Le classi suddette hanno già funzionato regolarmente in anni precedenti a quelli in corso   
   
   
Locali
 
Servono esclusivamente per la scuola ispezionata oppure per altre scuole o corsi   
   
   
Fanno parte di un edificio appositamente costruito per uso scolastico oppure di edifici adibiti anche ad abitazione privata (solo per le nuove parifiche o trasferimenti di sede)   
   
Indicare la scadenza del certificato di sicurezza antincendi dei locali rilasciato dal Corpo dei vigili del fuoco   
   
Il limite di recettività massima di alunni globale e distinta per aule, di cui al certificato dell'ufficiale sanitario relativo all'idoneità igienica dei locali in relazione all'uso scolastico, è rispettato
   
Indicare la data dell'ultima visita dell'U.S.L. competente.
Arredamento delle aule e dei locali accessori
in riferimento alla programmazione didattica della scuola
 
   
   
Sussidi didattici - Biblioteche della scuola e degli alunni
 
Dichiarare se esistono, quale consistenza hanno, se e come funzionano:   
   
   
Personale direttivo
 
Cognome e nome del direttore o coordinatore didattico delle scuole parificate:   
titolo di studio:   
docente della stessa scuola     
Insegnanti
 
Preparazione e idoneità   
   
Il numero dei docenti risulta non superiore e quello previsto nella
corrispondente normativa statale     
(riportare il numero dei docenti)   
Alunni
 
Regolarità delle iscrizioni e dei documenti   
   
Il numero degli alunni è conforme e quello stabilito per le classi
delle scuole elementari di Stato     
Programmazione didattica (valutazione delle modalità per mezzo delle quali si intendono conseguire le mete fissate dal programma)   
   
   
Rilevazione degli apprendimenti in relazione agli obiettivi programmati e ai contenuti prescrittivi indicati dai programmi:   
   
   
Valutazione degli alunni (modalità e periodicità della raccolta di informazioni relative allo sviluppo dei quadri di conoscenza e abilità alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé)   
   
   
   
Utilizzazione degli strumenti di documentazione didattica e amministrativa (O.M. 2 agosto 1993, n. 236)   
   
Presenza di alunni portatori di handicap   
   
Presenza di fenomeni di dispersione scolastica   
   
Pubblicazione carta dei servizi (direttive M.P.I. n. 254/95, art. 1, comma 5)   
   
Segreteria
 
Organizzazione:   
   
Personale ausiliario

E' adeguato per numero e per attività alle necessità della scuola
     
(indicare le generalità degli addetti)   
   
   
Giudizio complessivo (con esplicito riferimento all'art. 2 ordinanza assessoriale, tenuto altresì conto del parere espresso dal direttore didattico sulla necessità di parifica):   
   
   
   
   
   
   
   
Relativamente alla proroga di parifica   
   
alla soppressione delle classi   
   
alla parifica di classi di nuova formazione   
   
Data   

L'ispettore
 
   
 

Allegato al verbale ispettivo
SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE DELL'ISTITUTO   
DI 
 

Prospetto di ogni singola classe funzionante nell'anno in corso
 
 

DECRETI ASSESSORIALI

 
 
  Classe funzionante  Numero alunni  Nominativo insegnante 
    iscritti effettivamente  (specificare anche il docente di lingua straniera) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Totale  Totale  Totale 
L'Ispettore
 
 
 
ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO RISULTANTI AL 30 MARZO

Per ciascuna classe segnare se trattasi di
  Classe  Numero  Corso successivo  Nuova parifica  Autorizzata 
    iscritti  a classe già parificata 
 

Tale numero di iscritti nelle classi iniziali non può diminuire in media al di sotto di n. .......................... alunni.
Si avverte che qualora già all'inizio dell'a.s. il numero dovesse contrarsi al di sotto della media consentita, l'ente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al competente Provveditore agli studi la richiesta di modifica alla convenzione per soppressione della classe, a pena della perdita del diritto al contributo, fatto salvo quello giuridico.
Data   

L'Ispettore
 
 
 
   

N.B. - Una copia del presente prospetto va rilasciata all'ente.
Parte integrante dell'allegato 2
SPAZIO RISERVATO AL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Viste le risultanze del verbale ispettivo allegato alla presente;
Considerato che le compilazione dell'organico docenti – la cui nomina o revoca è sottoposta ad approvazione preventiva del sottoscritto Provveditore – è da ritenersi 
Vista la dichiarazione di necessità della parifica rilasciata dal competente direttore didattico;
Considerato che la formazione delle classi è da ritenersi conforme / non conforme al minimo della media provinciale per il rapporto alunno-classe;
Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata agli atti prodotti dall'ente e conservati presso questo Ufficio, si esprime parere (1)
  al mantenimento della parifica / alla nuova stipula / all'atto modificativo per soppressione delle classi 
classi  / per nuova parifica delle classi   
Data   

Il Provveditore agli studi
 
 
 
   

(1)  In caso di parere negativo alla proroga della convenzione i Provveditori denunceranno la convenzione con apposito decreto che, unitamente al presente verbale, sarà trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione.
(98.21.1130)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 73 del 26 febbraio 1998, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 8, del D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, così come modificato dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.
Con deliberazione n. 73 del 26 febbraio 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale mediante ricorso innanzi alla Corte costituzionale avverso le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 8, del D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, così come modificato dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.
(98.15.870)

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Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 86 del 5 marzo 1998, autorizzativa all'elevazione del conflitto di attribuzione nei confronti della nota n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997 del Ministero della pubblica istruzione.
Con deliberazione n. 26 del 5 marzo 1998, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale avverso la nota n. 8414/H/2 del 23 ottobre 1997, con la quale il Ministero della pubblica istruzione non riconosce la competenza della Regione siciliana ad autorizzare i corsi di specializzazione di insegnante di sostegno previsti dal D.P.R. n. 970/75.
(98.15.869)

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Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo.
Con D.P.Reg. n. 103/Gr. XV/S.G. del 6 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1998, reg. 1, foglio 126, il rag. Carmelo Castorina è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) in rappresentanza della Federazione nazionale coltivatori diretti.
(98.15.836)

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Ricostituzione della Commissione regionale per la finanza locale.
Con D.P.Reg. n. 106/Gr. XV/S.G. del 16 marzo 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.Reg. n. 977/56, la Commissione regionale per la finanza locale è stata ricostituita, per la durata di un quadriennio, nella seguente composizione:
—  Assessore regionale per gli enti locali - presidente;
—  dott. Mario Cavallaro, presidente della Provincia regionale di Siracusa designato dall'Assessore regionale per gli enti locali - componente;
—  dott. Salvatore Zinna, sindaco del comune di Catenanuova, designato dall'Assessore per gli enti locali - componente;
—  avv. Alfredo Galasso, componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana designato dal presidente del consiglio stesso - componente;
—  dott. Fabio Costantini, dirigente superiore - vice prefetto - designato dal Ministero dell'interno - componente;
—  dott.ssa Luciana Savagnone, consigliere della Corte dei conti designata dal Consiglio di presidenza della stessa Corte dei conti - componente;
—  direttore regionale tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - componente;
—  direttore regionale degli enti locali dell'Assessorato regionale degli enti locali - componente;
—  dott. Salvatore Nicosia, dirigente superiore dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali, designato dall'Assessore regionale per gli enti locali - componente;
—  dott.ssa Benedetta Cannata, dirigente dell'Amministrazione regionale in servizio presso la Direzione regionale delle finanze, designata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze - componente.
Disimpegna le funzioni di segretario della commissione il dott. Rosolino Greco, dirigente dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione della Commissione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16 maggio 1978, n. 5.
(98.15.837)

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Sostituzione di un componente del collegio dei sindaci dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo.
Con D.P. n. 109/GR.XV/S.G. del 17 marzo 1998, il dott. Eustachio Cilea è stato nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 6°, lett. a), della legge n. 865/71, componente del collegio dei sindaci dell'I.A.C.P. di Palermo, in sostituzione del dott. Giuseppe Caiozzo.
Il predetto rimarrà in carica fino alla scadenza del collegio dei revisori nominato con D.P. n. 217/Gab. dell'8 agosto 1995.
(98.15.810)

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Incarico a presiedere il Comitato Stato-Regione di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.
Con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 88/II D.R. 4 dell'8 aprile 1998, l'Assessore destinato alla Presidenza è stato incaricato a presiedere il Comitato Stato-Regione di cui all'art. 4 della legge n. 433/91 del 31 dicembre 1991.
(98.20.1094)

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ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili.
Con decreto n. 412 del 24 marzo 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha pronunciato l'occupazione permanente e definitiva, a favore de demanio della Regione siciliana – ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti nel comune di Calascibetta, di proprietà delle ditte di cui all'elenco allegato sub A, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Allegato A
Acquisizione terreni per la formazione del demanio regionale, prog. 4 ottobre 1993 di L. 409.150.000, legge regionale 5 giugno 1989, n. 11. Comune di Calascibetta.
1)  Latoria Maria, nata il 20 agosto 1920 a Villarosa, c.f. LTR MRA 2M60 M011R: fg. 78, part. 164, superficie Ha. 0.34.40; fg. 81, part. 8, superficie Ha. 0.00.90, indennità L. 1.482.600, ordinanza n. 82 del 3 novembre 1997.
(98.15.858)

Con decreto n. 413 del 24 marzo 1998 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 2833 del 12 novembre 1993, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana – ramo agricoltura e foreste, dei beni immobili siti in comune di Leonforte.
Pertanto, il decreto n. 2833 del 12 novembre 1993 viene riformato alla ditta di cui al numero d'ordine 6 dell'elenco sub A, che allegato al decreto ne costituisce parte integrante così come appresso specificato:
6)  Oglialoro Vincenza, nata a Leonforte l'8 gennaio 1907. Comune di Leonforte, fg. 51, part. 82, Ha. 0.08.45; fg. 51, part. 84, Ha. 0.08.64; fg. 51, part. 85, Ha. 0.08.89. Totale superficie espropriata Ha. 0.25.98, indennità L. 2.398.660, quietanza n. 45 del 5 maggio 1993.
(98.15.848)

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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale operanti in Sicilia per l'anno 1997.
Con decreto n. 5285 del 12 marzo 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono stati approvati gli elenchi delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale operanti in Sicilia per l'anno 1997.

Capitolo 38108
Elenco delle associazioni concertistiche
di interesse regionale operanti in Sicilia nell'anno 1997

—  Associazione Accademia Filarmonica di Messina;
—  Associazione Filarmonica A. Laudano di Messina;
—  Associazione siciliana Amici della Musica di Palermo;
—  Associazione siciliana per la Musica del Novecento The Brass Group Città di Palermo, di Palermo.

Elenco delle associazioni concertistiche
di interesse provinciale operanti in Sicilia nell'anno 1997

—  Associazione musicale Etnea di Catania;
—  Associazione Etnea Musica Jazz The Brass Group di Catania;
—  Associazione musicale V. Bellini di Messina;
—  Associazione messinese Musica Jazz The Brass Group di Messina;
—  Associazione corale polif. G.P. da Palestrina di Messina;
—  Associazione Amici della Musica S. Cicero di Cefalù;
—  Associazione Amici della Musica R. Lucchesi di Vittoria;
—  Associazione Concerti Città di Noto, di Noto;
—  Associazione siracusana Amici della Musica di Siracusa;
—  Associazione Amici della Musica di Trapani;
—  Associazione per le musiche contemporanee The Brass Group di Trapani.

Elenco delle associazioni concertistiche
di interesse locale operanti in Sicilia nell'anno 1997

—  Orchestra e coro delle terme di Sciacca;
—  Associazione Anagrumba di Agrigento;
—  Associazione Amici della Musica di Caltanissetta;
—  Associazione Amici della Musica G. Navarra di Gela;
—  Associazione Istituto S. Ganassi di Catania;
—  Cooperativa Coopersound di Catania;
—  A.GI.MUS. di Trecastagni;
—  A.GI.MUS. di S. Giovanni La Punta;
—  Associazione Calatina Amici della Musica di Caltagirone;
—  A.GI.MUS. di Acireale;
—  Amici musica corale pol. Jonia di Giarre;
—  A.GI.MUS. di Linguaglossa;
—  Associazione Teatro Piscator di Catania;
—  Associazione musicale Jazz The Brass Group di Acireale;
—  Associazione A.GI.MUS. di Enna;
—  Nova Academia Musices di Enna;
—  Associazione Amici della Musica di Milazzo;
—  Associazione Ars Musica di Messina;
—  Associazione Milazzese The Brass Group di Milazzo;
—  Associazione musicale di Taormina Nova Academia di Messina;
—  Associazione Amici della Musica di Capo d'Orlando;
—  Associazione corale S. Andrea Avellino di Messina;
—  Associazione Orchestra da Camera di Messina;
—  Associazione Almoetia di Taormina di Messina;
—  Associazione Django Reinhardt di Palermo;
—  Associazione Musiche di Palermo;
—  Cooperativa Agricantus di Palermo;
—  Associazione Ethos di Monreale (S. Martino);
—  Associazione Amici della Musica B. Albanese di Caccamo;
—  Associazione Alea di Palermo;
—  Associazione Musica Insieme di Palermo;
—  Associazione Antonio Il Verso di Palermo;
—  Associazione Orchestra barocca siciliana di Partinico;
—  Associazione Gli Armonici di Palermo;
—  Associazione Amici della Musica G. Mulé di Termini Imerese;
—  Associazione Rosa Balistreri di Palermo;
—  Associazione Ester Mazzoleni di Palermo;
—  Associazione Albert Schweitzer di Palermo;
—  Fondazioni culturali Arnone di Marineo;
—  Associazione Progetto musica di Palermo;
—  Associazione Nova di Palermo;
—  Associazione Kandinsky di Palermo;
—  Associazione Amici della Musica di Ragusa;
—  Associazione The Brass Group di Vittoria;
—  Associazione Amici della Musica P. Floridia di Modica;
—  Associazione siracusana The Brass Group di Siracusa;
—  Associazione The Brass Group di Alcamo;
—  Associazione Amici della Musica di Alcamo.
(98.15.835)

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ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore regionale del bilancio e del tesoro ad un dirigente del ruolo tecnico del bilancio.
Con decreto n. 111 dell'11 febbraio 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, considerato che in data 13 febbraio 1998 sono scaduti i tre mesi previsti dal decreto n. 3628 del 13 novembre 1997, con il quale sono state attribuite provvisoriamente al dott. Granà Giovanni, per un periodo di tre mesi, le funzioni di direttore regionale della Direzione bilancio e tesoro, si è provveduto, ad attribuire provvisoriamente le funzioni di direttore regionale della Direzione bilancio e tesoro, a far data dal 14 febbraio 1998, al dott. Sapienza Giovannino, nelle more della formalizzazione del decreto presidenziale di nomina a direttore regionale della Direzione bilancio e tesoro in esecuzione della delibera di Giunta del 4 febbraio 1998.
(98.15.873)

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Sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 167 del 26 febbraio 1998, i dott. Lo Conti Francesco e Fratantonio Giovanni cessano dall'incarico di responsabile e sostituto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze, istituito con decreto n. 3502 del 14 ottobre 1997, nell'ambito del gruppo 4/B affari generali della Direzione bilancio e tesoro, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. Nello stesso decreto è designato quale responsabile del servizio medesimo il dott.Sciacca Orazio, dirigente amministrativo e coordinatore del gruppo 4/B affari generali della Direzione bilancio e tesoro.
Tale servizio di prevenzione e protezione presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze risulta, pertanto, composto da:
—  dott. Sciacca Orazio, responsabile;
—  rag. La Rocca Roberto, addetto;
—  sig.ra Mandalari Francesca, addetto.
(98.15.874)

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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Costituzione del servizio prevenzione e protezione presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 400/I/II del 2 marzo 1998, è stato costituito nell'ambito del gruppo IV economato e servizi della Direzione I il servizio prevenzione e protezione presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Sono stati, altresì, designati addetti allo stesso servizio i sigg. Provenzale Maurizio, Randazzo Salvatore e Guadalupi Giovanni.
(98.15.804)

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Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede in Ribera.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 575/I/VI del 23 marzo 1998, l'avv. Fausto Princiotta, nato a Piraino il 16 gennaio 1958, residente in Messina, viale P.pe Umberto, is. 137, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Angelo Distefano.
(98.15.805)

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Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 641/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa R.E.D. Service, con sede in Catania, costituita in data 3 ottobre 1989, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 642/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa La Nuova, con sede in Catania, costituita in data 21 luglio 1972, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 643/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa La Riabilitazione, con sede in Catania, costituita in data 17 dicembre 1981, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 644/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Fleur Coop, con sede in Catania, costituita in data 12 ottobre 1984, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 645/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Nadir, con sede in Catania, costituita in data 20 agosto 1992, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 646/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Labor, con sede in Catania, costituita in data 21 settembre 1984, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 647/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa International Style, con sede in Catania, costituita in data 27 gennaio 1987, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 648/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Prometeo 91, con sede in Catania, costituita in data 28 giugno 1991, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 649/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa M.S., con sede in Catania, costituita in data 12 giugno 1971, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 650/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Ippocrate 85, con sede in Catania, costituita in data 1 luglio 1985, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 651/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Socio sanitaria Salus Belpasso, con sede in Belpasso (CT), costituita in data 3 dicembre 1985, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 652/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa EN.T.R.A., con sede in Catania, costituita in data 10 dicembre 1980, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 653/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Ercole Patti, con sede in Trecastagni (CT), costituita in data 4 gennaio 1979, è sciolta.
(98.15.803)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 654/I/V del 2 aprile 1998, la cooperativa Muratori Randazzo, con sede in Randazzo (CT), costituita in data 30 aprile 1972, è sciolta.
(98.15.803)

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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di Randazzo.

Con decreto n. 250/13 del 24 febbraio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 3 dicembre 1997 redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza di regimazione delle acque superficiali, captazione di acque di falda e sagomatura e stabilizzazione emissario del fiume Alcantara, finalizzati al superamento dello stato di emergenza per il movimento franoso in contrada Torrazze nel comune di Randazzo, ed ha disposto il finanziamento di L. 400.000.000 sul cap. 70314, esercizio 1996.
(98.15.857)

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Concessione di un finanziamento al comune di Acireale per l'esecuzione di lavori idrici nella frazione di Aciplatani.

Con decreto n. 403/18 del 2 aprile 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 5.700.000.000 sui capitoli 69936, 69937, 69938, esercizio finanziario 1998, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento con intervento di supervisione e telecontrollo della rete idrica interna della frazione Aciplatani del comune di Acireale (POP Sicilia 94/99, 1ª fase, misura 3.1).
(98.15.853)

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Concessione di un finanziamento al comune di Furci Siculo per l'esecuzione di lavori idrici.

Con decreto n. 404/18 del 2 aprile 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 4.995.000.000 sui cap. 69936, 69377, 69398, esercizio finanziario 1997 e 1998, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento, completamento ed automazione acquedotto interno nel comune di Furci Siculo.
(98.15.856)

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Concessione di un finanziamento al comune di Mazzarino per l'esecuzione di lavori idrici.
Con decreto n. 405/18 del 2 aprile 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 4.000.000.000 sui cap. 69936, 69397, 69398, esercizio finanziario 1997 e 1998, per l'esecuzione dei lavori di normalizzazione, ampliamento e completamento della rete di distribuzione idrica e del sistema di raccolta e smaltimento acque reflue, 3° stralcio rete idrica nel comune di Mazzarino.
(98.15.855)

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Concessione di un finanziamento al comune di Ribera per l'esecuzione di lavori idrici.
Con decreto n. 417/18 del 2 aprile 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 8.800.000.000 sui cap. 69936, 69397, 69398, esercizio finanziario 1997, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento, completamento ed automazione acquedotto interno, 1° lotto, nel comune di Ribera (P.O.P. Sicilia 94/99, 1ª fase, misura 3.1).
(98.15.854)

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ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Messina.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 136/98/VIII/L del 18 marzo 1998, si è proceduto alla sostituzione del componente sig. Trovato Gaetano, dimissionario, con il sig. Donia Giuseppe, nato a Messina il 20 ottobre 1963, quale componente supplente in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Messina, in rappresentanza dell'O.S. S.A.D.A. - C.A.S.A.
(98.15.843)

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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'impiego di Messina.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 138/98/VIII/L del 18 marzo 1998, si è proceduto alla sostituzione del componente dott. Scaramuzza Francesco, dimissionario, con il sig. Mercadante Salvatore, nato a Messina il 12 marzo 1953, quale componente effettivo in seno alla commissione provinciale per l'impiego di Messina, in rappresentanza dell'O.S. U.G.L.
(98.15.844)

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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la manodopera agricola di Trapani.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 139/98/VIII del 18 marzo 1998, si è proceduto alla sostituzione del componente sig. Ferreri Antonino, dimissionario, con il sig. Barresi Damiano Gesuito, nato ad Erice (TP) il 12 ottobre 1957, quale membro supplente in seno alla commissione provinciale per la manodopera agricola di Trapani, in rappresentanza della C.I.S.A.L., ricostituita con decreto n. 105/97/8/L del 12 marzo 1997.
(98.15.845)

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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 20 aprile 1998, n. 3.
Contributi per le attività dei complessi folklorici e per l'acquisto da parte dei comuni di strumenti e/o costumi tradizionali. Legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

Titolo I
AVVERTENZE GENERALI

La presente circolare disciplina gli adempimenti e le procedure per accedere ai contributi erogati dalla Regione siciliana tramite l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed E.P., in attuazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, commi 5° e 6°, recante: «Contributi per l'attività dei complessi folklorici e per l'acquisto da parte dei comuni di strumenti e/o costumi tradizionali».
Le istanze per l'ammissione alle provvidenze previste dalla legge regionale n. 19/96, da redigere singolarmente per ogni intervento cui si intenda accedere, potranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, gruppo XI/BB.CC., via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (farà fede in ogni caso il timbro postale) per la programmazione dell'anno 1998.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di documenti derivanti dall'uso di ogni altro mezzo di spedizione diverso e/o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
L'attuazione dei programmi di spesa di cui alla presente circolare è subordinata all'approvazione del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1998 e, pertanto, la stessa non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione in caso di mancato stanziamento di fondi negli appositi capitoli della rubrica dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Le istanze di contributo, corredate della completa documentazione preventiva, dovranno tassativamente essere prodotte, in originale e copia, entro i termini suddetti, pena la non ammissibilità delle stesse al programma annuale degli interventi finanziari cui si intende accedere.
I soggetti beneficiari dovranno effettuare la relativa spesa entro l'anno per il quale è stato richiesto il contributo o entro la data indicata nella comunicazione assessoriale di concessione del contributo stesso.
I soggetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo.

Titolo II
CONTRIBUTI AI COMUNI, PARI AL 95% DELLA SPESA
NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI
E/O COSTUMI TRADIZIONALI, FINALIZZATI
ALLA FORMAZIONE O AL POTENZIAMENTO DI PROPRI COMPLESSI FOLKLORICI CHE ASSICURINO
CONCERTI GRATUITI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ
Capitolo 38139, ex legge regionale n. 19/96, art. 8, comma 5°

Documentazione preventiva per la richiesta dei contributi:
1)  istanza di contributo a firma del sindaco;
2)  delibera, munita del visto del CO.RE.CO., con la quale si autorizzi il sindaco a presentare istanza e nella quale si evidenzi la destinazione precisa degli strumenti e/o dei costumi tradizionali da acquistare e l'impegno da parte dell'amministrazione comunale ad assicurare concerti folklorici gratuiti in favore della comunità, nonché si determini di porre a carico del proprio bilancio una somma non inferiore al 5% della spesa che si andrà a sostenere per l'acquisto dei suddetti strumenti musicali e/o costumi tradizionali;
3)  dettagliata relazione a firma del sindaco sulla destinazione d'uso degli strumenti musicali e/o dei costumi tradizionali eventualmente acquistati e sull'attività del complesso folklorico;
4)  preventivo di spesa per l'acquisto di strumenti musicali e/o costumi tradizionali, rilasciato da ditte specializzate nel settore, munito del visto di congruità dei prezzi rilasciato dagli uffici competenti.
Documentazione per l'erogazione del saldo:
1)  dichiarazione di accettazione del contributo a firma del sindaco (secondo l'allegato A);
2)  ordinanza del sindaco, con la quale l'ente beneficiario determini e autorizzi l'acquisto degli strumenti musicali e/o dei costumi tradizionali, ai sensi della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, art. 11, integrativa della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996, art. 12;
3)  mandato di pagamento con relativa fattura, in originale e copia, conforme alle vigenti disposizioni di legge;
4)  dichiarazione del sindaco di presa in carico degli strumenti musicali e/o costumi tradizionali acquistati e dei relativi numeri di inventariazione al patrimonio mobiliare del comune.

Titolo III
CONTRIBUTI A COMPLESSI FOLKLORICI,
IVI COMPRESI QUELLI COSTITUITI IN COOPERATIVA CHE, ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON I COMUNI, SVOLGONO UNA ADEGUATA ATTIVITÀ CONCERTISTICA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, CON PARTICOLARE RECUPERO DI OPERE SCRITTE PER GRUPPI
FOLKLORICI E DI TRASCRIZIONE DI ALTO LIVELLO
Capitolo 38140, ex legge regionale n. 19/96, art. 8, comma 6°

Documentazione preventiva per la richiesta di contributo:
1)  istanza in bollo di contributo a firma del legale rappresentante;
2)  copia autentica dell'atto notarile di costituzione e dello statuto sociale, da cui risulti espressamente che non viene perseguito fine di lucro; le associazioni che hanno avuto assegnati contributi ai sensi dell'art. 8, comma 6°, nell'anno 1996, potranno inviare in sostituzione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che non sono intervenute variazioni statutarie e/o delle cariche sociali, ovvero le eventuali variazioni apportate;
3)  soltanto i soggetti costituiti in forma di cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente tribunale, rilasciato dalla Camera di commercio;
4)  dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 6°, della legge regionale n. 19/96 e dettagliato programma dell'attività che si intende svolgere;
5)  copia autenticata di bilancio preventivo, estratto dai libri sociali, da cui risultino analiticamente tutte le previsioni "entrate e uscite" e non solo le risultanze finali. Detto bilancio dovrà essere debitamente approvato dagli organi statutariamente preposti e ne dovrà essere documentata la conformità alle corrispondenti deliberazioni sociali; in sostituzione di quanto sopra, i soggetti beneficiari potranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante, previa ammonizione ex art. 26 della legge n. 15/68, secondo l'allegato modello B, corredata da copia del suddetto bilancio.
Documentazione consuntiva per l'erogazione del saldo:
1)  dichiarazione in bollo di accettazione del contributo concesso a firma autenticata del legale rappresentante, secondo l'allegato modello C;
2)  dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno e relativo calendario;
3)  documentazione giustificativa di spesa, in originale e copia debitamente quietanzata e conforme alle vigenti disposizioni di legge;
4)  copia autenticata di bilancio consuntivo, estratto dai libri sociali, da cui risultino analiticamente tutte le entrate e le uscite, debitamente approvato dagli organi statutariamente preposti; in sostituzione di quanto sopra, i soggetti beneficiari potranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante, previa ammonizione ex art. 26 della legge n. 15/68, secondo l'allegato modello B, corredato da copia del suddetto bilancio;
5)  dichiarazione in bollo a firma autenticata del legale rappresentante comprovante:
a)  assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;
b)  che le voci di bilancio per quanto non prodotto a questa Amministrazione trovano riscontro nella documentazione agli atti, regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
c)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa presentata a questa Amministrazione non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
6)  documentazione atta a comprovare l'effettiva attività svolta: SIAE o attestazione di pubblica autorità;
7)  copia di materiale a stampa da cui risulti il patrocinio dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
8)  certificato di agibilità ENPALS;
9)  ove la documentazione giustificativa della spesa venga rendicontata comprensiva di IVA, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previa ammonizione, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15/68, resa dal legale rappresentante attestante che l'ente non è soggetto alla detrazione dell'imposta IVA, ai sensi del D.P.R. n. 600 e successive modificazioni.
  L'Assessore: CROCE 
Allegato A
All'Assessorato regionale dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione
Gruppo XI/BB.CC.
Via delle Croci, 8
90139 Palermo
(in duplice copia di cui una in bollo, tranne che per i soggetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)
Il sottoscritto   
nato a  il   
quale rappresentante legale del   
codice fiscale dell'ente   
in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dall'art. ........... della legge regionale
n. 19 del 6 aprile 1996 ed alla comunicazione assessoriale della concessione di un contributo di L.  sul 
cap.  esercizio finanziario   

Dichiara
 
1)  di accettare il contributo di L.  sul 
cap. 
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, commi 5 e 6, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale che regola le modalità dei contributi relativi;
3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e la clausola che qualora l'Assessorato non riconosca le finalità dell'iniziativa potrà revocare in tutto o in parte il contributo disposto e che a tal fine l'Assessorato potrà incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti.
  , lì   
Firma autenticata
 
 
 
 

Allegato B

Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 
Il sottoscritto   
nato a  il   
quale rappresentante legale dell'Associazione   
con sede a  via   
codice fiscale o partita IVA dell'ente   
in riferimento all'istanza di contributo presentata da questa Associazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sul cap.  , esercizio 
finanziario   
Dichiara
 
che il bilancio preventivo o consuntivo relativo all'anno   
è stato approvato dagli organi statutariamente preposti nella seduta del  , come da verbale n. 
che si allega in copia.
Firma autenticata
 
 
 
 

Allegato C
All'Assessorato regionale dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione
Gruppo XVII/BB.CC.
Via delle Croci, 8
90139 Palermo
(in duplice copia di cui una in bollo, tranne che per i soggetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)
Il sottoscritto   
nato a  il   
quale rappresentante legale del   
codice fiscale dell'ente   
in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dall'art. ........... della legge regionale
6 aprile 1996, n. 19 ed alla comunicazione assessoriale della concessione di un contributo di L.  sul 
cap.  esercizio finanziario   

Dichiara
 
 1)  di accettare il contributo di L.  sul 
cap. 
 2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, commi 5 e 6, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale che regola le modalità dei contributi relativi;
 3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante;
 4)  che la responsabilità dell'iniziativa è esclusivamente dell'ente dichiarante;
 5)  che resta a carico dell'ente l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;
 6)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
 7)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa presentata a codesta Amministrazione non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
 8)  che il regime IVA per il quale l'Associazione ha optato, relativamente all'anno di contribuzione, è il seguente:
   
 9)  modalità di pagamento:   
10)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e la clausola che qualora l'Assessorato non riconosca le finalità dell'iniziativa potrà revocare in tutto o in parte il contributo disposto e che a tal fine l'Assessorato potrà incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
11)  che, qualora l'attività non dovesse svolgersi nei termini e nei modi previsti, salvo giustificate ragioni da comunicare tempestivamente, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvederà alla revoca del decreto di concessione del contributo e al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati.
  , lì   
Firma autenticata
 
 
 
 

(98.20.1078)

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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 6 aprile 1998, prot. n. 2619.
Modifica della circolare 25 novembre 1993, n. 1, di applicazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 43, e legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, art. 3.

Fermo restando quant'altro contenuto nella circolare n. 1 del 25 novembre 1993:
—  il termine di ripianamento è spostato al 31 dicembre 1994 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale del 27 settembre 1995, n. 68;
—  il tasso da applicare alle operazioni di consolidamento delle situazioni debitorie delle imprese ammesse al ripianamento è quello fissato periodicamente dal Ministero del tesoro per il settore commercio, fermo restando che può provvedersi alla concessione di contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali.
Il contributo regionale sugli interessi sarà determinato in misura pari al 50 per cento del predetto tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio, vigente al momento della concessione delle agevolazioni da parte del comitato amministrativo preposto alla gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 26/78.
  L'Assessore: BENINATI 
(98.15.806)

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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 27 marzo 1998, prot. n. 6006.
Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati, la rimozione e la relativa competenza e chiarimenti sull'applicazione dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1995, n. 25.
Ai Comuni della Sicilia
Alle Provincie regionali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione siciliana 
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
Alle Procure della Repubblica della Sicilia
Alle Prefetture della Sicilia
Il corretto smaltimento dei rifiuti costituisce certamente una delle problematiche emergenti della nostra Isola tale da richiedere un impegno qualitativo e quantitativo sempre maggiore di risorse per la tutela dell'ambiente.
Già il D.P.R. n. 915/82, nel recepire l'equivalente direttiva C.E.E. n. 75/442 del 15 luglio 1975, aveva dato indicazioni precise sulle responsabilità soggettive ed oggettive di chi abbandona o effettua depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche e/o in aree private; stabilendo il principio secondo il quale chi inquina ne deve pagare le conseguenti sanzioni.
Con circolare n. 13624 del 10 marzo 1989, questo Assessorato aveva provveduto a dare istruzioni in materia di "controllo e repressione dello scarico abusivo in aree pubbliche o private".
Stabilito, infatti, che il decreto legislativo n. 22/97 ha voluto dare un riordino sistematico del problema rifiuti, all'art. 14 ha ribadito il divieto di abbandono e deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto e, ai successivi artt. 50 e 51, ha previsto per i contravventori rilevanti sanzioni penali oltre che pecuniarie.
A tal proposito, si evidenzia la mutata condizione dell'applicazione dell'art. 160 della legge regionale n. 25/93 con l'abrogato art. 9 del D.P.R. n. 915/82 ed il nuovo decreto legislativo n. 22/97, art. 14; si è conseguentemente provveduto a chiarire tramite parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione:
a)  se i rifiuti abbandonati su suolo pubblico o privato devono essere rimossi dalla provincia o dal comune ed ove possibile a carico del soggetto obbligato;
b)  se risulta tutt'ora vigente la circolare n. 16364 del 10 marzo 1989;
c)  se l'identificabilità del soggetto che ha operato l'abbandono dei rifiuti, indipendentemente dal sito, determini la potestà ordinatoria del sindaco e, quindi, la competenza del comune nel cui territorio ricade.
Nella considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il D.P.R. n. 915/82 ha perso la sua efficacia (fatti salvi taluni casi previsti), vengono quindi a decadere i principi contenuti nell'art. 9 del citato D.P.R. n. 915/82, per i quali era prevista una precisa e puntuale conoscenza della proprietà del sito oggetto di discarica abusiva (area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico) ed a seguito di tale distinzione si venivano ad innescare i procedimenti sulla responsabilità sullo sgombero dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi.
L'art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza porre distinzione alcuna sulla proprietà o uso del suolo sancendo il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per la riduzione in pristino dei luoghi, anche con l'esecuzione in danno degli obbligati, in caso di inadempienza, semprecché sia individuabile il soggetto obbligato.
Vengono, quindi, a decadere quei principi di responsabilità in funzione al titolo di proprietà: area pubblica o area privata soggetta ad uso privato o soggetta ad uso pubblico.
Il legislatore ha però voluto soffermarsi maggiormente sulla figura del responsabile del dolo evidenziando la responsabilità del proprietario in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area mentre ove la responsabilità del fatto è da attribuirsi ad amministratori o rappresentanti di figure giuridiche, il solido rapporto di responsabilità è da attribuirsi tra la figura giuridica e la figura fisica che trae diritti e godimenti dalla proprietà.
Risulta necessario, altresì, precisare che ai suddetti soggetti obbligati, oltre agli oneri derivanti dalla raccolta e dal conferimento dei rifiuti in discarica, dovranno essere computati gli oneri del tributo sul deposito in discarica dei rifiuti solidi, dove tale tributo è applicabile.
Conseguentemente alle disposizioni del decreto "Ronchi" talune circolari assessoriali perdono pertanto la loro efficacia con il decadere di alcuni principi legislativi come il D.P.R. n. 915/82 che appunto dal suddetto decreto viene abrogato.
Pertanto, muta anche il sistema applicativo dell'art. 160 della legge regionale n. 25/93 che attribuisce alle provincie regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti (ivi compresi quelli abbandonati), nonché l'eventuale risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive.
Pervengono, da parte di amministrazioni comunali e provinciali, richieste di maggiore chiarezza al proposito della delimitazione del "territorio esterno ai perimetri dei centri abitati" di cui all'art. 160 legge regionale n. 25/93, comma 1, ed altresì, se la perimetrazione del centro abitato deve essere quella porzione di territorio del centro urbanizzato o altro.
Risulta evidente che il centro abitato comprende tutte le zone residenziali (zona A, B, C, etc.) del piano regolatore generale vigente nel comune; mentre, nel caso in cui il territorio comunale non risulta disciplinato in tutto o in parte dallo strumento urbanistico di cui sopra, il centro abitato viene delimitato dalla perimetrazione adottata ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 della legge n. 865/71.
Le disposizioni di cui all'art. 160 della legge regionale n. 25/93 sono senz'altro da intendersi coordinate con il decreto legislativo n. 22/97 in quanto se da un lato l'art. 160 attribuisce alle province regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti (anche quelli abbandonati) ed il risanamento ambientale di aree abusivamente utilizzate a discariche, dall'altro, l'art. 14 del decreto legislativo presuppone, necessariamente, l'individuazione del soggetto o dei soggetti obbligati.
Conseguentemente, ove all'accertamento dell'abbandono di rifiuti, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, possa identificarsi il soggetto obbligato alla rimessione in pristino, l'ordine allo sgombero ed i successivi oneri sono di precipua competenza del sindaco.
Ove, invece, non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui ordinare lo sgombero, rimangono operative le condizioni di cui all'art.160 della legge regionale n. 25/93, che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.
  L'Assessore: LO GIUDICE 
(98.16.880)

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CIRCOLARE 27 marzo 1998, prot. n. 6008.
Bonifica delle discariche. Articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, art. 17, decreto legislativo
n. 22/97.
Ai Comuni della Sicilia
Alle Provincie regionali della Sicilia
Ai Laboratori provinciali di igiene
e profilassi della Sicilia
Alle Unità sanitarie locali della Sicilia
Agli Uffici dei medici provinciali della Sicilia
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alla Presidenza della Regione siciliana
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
e, p.c.  Alle Procure della Repubblica della Sicilia 
Alle Prefetture della Sicilia
L'art. 7 della legge regionale n. 40, modificato dal V comma dell'art. 7 della legge regionale n. 71 ha previsto che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 40/95, le provincie regionali avrebbero dovuto predisporre progetti di bonifica e recupero di tutte le discariche realizzate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 915/82.
Le provincie regionali, individuate le discariche ex art. 12 D.P.R. n. 915/82 che necessitano di interventi di bonifica, hanno pertanto trasmesso a questo Assessorato l'elenco delle stesse, in ordine prioritario di interventi, opportunamente motivato da considerazioni tecniche, igienico-ambientali ed economiche.
Questo Assessorato ha quindi predisposto, con le procedure di cui alla legge regionale n. 10/93, il relativo programma triennale di spesa di cui al comma 2 dello stesso articolo 7; detto programma è stato approvato con decreto n. 737/10 del 10 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997 al registro 1, fo glio 88, notificato alle provincie regionali, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
All'erogazione dei finanziamenti si provvederà secondo il programma triennale di spesa, in base alle disponibilità per ciascuno esercizio finanziario, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.
Ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7, legge regionale n. 40/95, i progetti verranno approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, in conferenza servizi, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 40/95.
Premesso che una corretta realizzazione e gestione delle discariche, ex art. 12 del D.P.R. n. 915/82, non avrebbe dovuto comportare danni all'ambiente e quindi la necessità di interventi di bonifica, tuttavia con l'art. 7 suddetto il legislatore ha reso possibile, anche con la immediata disponibilità di risorse economiche, la bonifica di siti già adibiti a discarica ex art. 12, che attualmente arrecano danno all'ambiente, ma non ha altresì trasferito, in via generale, le competenze in materia dalle amministrazioni comunali a quelle provinciali.
La competenza comunale è stata poi confermata dall'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97, in base al quale i comuni che abbiano la necessità di effettuare gli interventi di bonifica di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 devono seguire la procedura prevista nello stesso.
Nelle more che vengano emanate le direttive tecniche riguardanti la bonifica dei siti inquinati, di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97, si riportano qui di seguito alcuni indirizzi riguardanti la messa in sicurezza e/o la bonifica di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.
I casi reali presentano infatti una serie innumerevole di problematiche diverse tra loro la cui analisi deve essere finalizzata all'individuazione della più idonea soluzione tecnico-economica. Quest'ultima può essere più agevolmente individuata da un apposito bilancio costi-benefici e tenendo, altresì, conto delle disponibilità finanziarie.
La chiusura delle attività di una discarica deve realizzarsi attraverso la "messa in sicurezza" della stessa, per la cui realizzazione questo Assessorato ritiene opportuno dare alcune linee guida relative all'elaborazione dei progetti e proporre i criteri tecnici di seguito riportati.
Per la "messa in sicurezza" delle discariche disattivate si devono considerare i seguenti aspetti:
—  la stabilità del corpo della discarica;
—  l'impermeabilizzazione della superficie della stessa;
—  la raccolta del percolato;
—  la fuoriuscita di emissioni gassose;
—  il canale di gronda acque meteoriche e di ruscellamento;
—  l'eventuale monitoraggio di corsi d'acqua e falde inquinate sottostanti.
Le operazioni che si ritengono necessarie per la chiusura dell'attività sono:
a)  accurata pulizia dell'area, non solo nel perimetro interessante la discarica, ma anche nelle sue immediate adiacenze;
b)  smontaggio dei fabbricati e delle strutture accessorie;
c)  verifica della stabilità del corpo della discarica, che non deve presentare fenomeni di instabilità, né potenziali né in atto, eseguendo apposite indagini, estese anche alle aree limitrofe, e provvedendo con interventi specifici di contenimento e stabilizzazione nel caso in cui l'area in oggetto si presentasse instabile;
d)  si ritiene opportuno che sia valutata la necessità di un rimodellamento della forma della discarica adattandosi il più possibile al carattere del paesaggio locale:
—  nei casi di riempimento di cavità si procederà con il livellamento di queste al piano campagna in modo da ripristinare la forma del paesaggio preesistente;
—  nei casi di rilevato si adotteranno comunque forme di tipo tabulare e non conico, il più possibile basse, (tanto più alta risulta la discarica tanto più piatte dovrebbero essere le scarpate), con pendenza comunque non superiore a 1÷3;
—  nei casi di scarpata si procederà con la realizzazione di terrazzamenti e banchine che, interrompendo la struttura artificiale della superficie, conferiscano alla discarica maggiore stabilità; le scarpate parziali dovranno avere pendenze decrescenti dall'alto in basso, mentre le banchine devono essere realizzate con una leggera pendenza (circa 2%) verso monte intercettando una cunetta di raccolta;
e)  impermeabilizzazione della superficie della di sca ri ca con materiale impermeabilizzante (argilla o "telo impermeabile") messo in posto preferibilmente al termine del periodo estivo ed esteso sull'intera superficie della discarica, ciò al fine di evitare la percolazione delle acque piovane attraverso la massa dei rifiuti e di diminuire (fino all'esaurimento) il percolato inquinante interrompendo quindi l'inquinamento prima nel suolo e nelle eventuali falde immediatamente dopo (nei casi di discariche impiantate direttamente sul terreno e sprovviste di impianto di raccolta per il percolato sotto la massa dei rifiuti) evitando così ulteriori infiltrazioni di acqua o umidità nella massa dei rifiuti ed al contempo utilizzando il potere autodepurante del terreno, che determina generalmente una riduzione delle concentrazioni attraverso il transito delle sostanze inquinanti nello stesso.
Il tempo per considerare "inerte" una discarica è in funzione della estensione della massa dei rifiuti, dello spessore degli stessi, della natura e porosità del terreno su cui insiste, accertato che all'interno non si infiltri più acqua ed è previsto per un periodo molto lungo che come ordine di grandezza, si può indicare in periodi di 20-30 anni e può anche essere di gran lunga superiore.
Al di sopra del materiale impermeabile verrà posto uno strato di terreno vegetale di almeno cm. 150 sul quale verranno piantumate fittamente essenze vegetali a sviluppo basso cespugli con radici orizzontali.
In particolare:
—  tappeti erbosi misti (miscugli di erbe diverse) che richiedono scarsa manutenzione e risultano essere resistenti alla siccità ed eventualmente anche al calpestio; oppure leguminose annuali o biennali che con le loro radici esercitano un'azione meccanica sul terreno sviluppandone la struttura grumosa.
Il semplice inerbimento non è sufficiente ad assicurare la stabilità contro le erosioni, quindi sono necessarie piantumazioni di essenze legnose scelte in funzione del luogo del substrato e dello scopo di utilizzazione finale, ricorrendo ad individui abbastanza giovani (2÷3 anni) che garantiscono maggiori probabilità di riuscita;
—  al fine di evitare l'erosione a cui è soggetto il materiale di copertura o lo smottamento di questo per scorrimento lungo la superficie impermeabilizzante o lo "sradicamento delle essenze arboree", può essere posta su tutta la superficie una griglia alveolare di geotessile che inibisce tali fenomeni;
c)  al fine di allontanare ulteriormente le acque di ruscellamento superficiale dal corpo della discarica per quelle che ne fossero sprovviste, è indispensabile realizzare un impianto di drenaggio e un canale di gronda perimetralmente alla massa dei rifiuti che convogli tali acque a valle della stessa.
L'impianto di drenaggio e captazione dovrà essere mantenuto in esercizio per il periodo di tempo che sarà stabilito dall'autorità competente.
Si ritengono opportune analisi periodiche sulle caratteristiche fisiche e biochimiche del percolato;
d)  al fine di liberare la massa dei rifiuti dai ristagni di gas, deve essere valutata la possibilità di realizzare un impianto di smaltimento del biogas.
E' necessario che il biogas venga ad essere contenuto entro i confini della discarica.
La captazione può avvenire mediante un sistema di sonde formate da tubi verticali forati di modesto impegno economico.
Può anche essere consentita la libera dispersione in atmosfera del biogas, purché venga accertato preventivamente e controllato in fase di esercizio, che tale dispersione non comporta pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e comunque non arrechi molestia.
Il periodo di attività di esercizio del sistema di smaltimento delle emissioni gassose sarà previsto in progetto e verrà comunque verificato dall'autorità competente al controllo;
e)  sistema di collettamento del percolato. Deve es sere valutata la possibilità di realizzare per le discariche sprovviste un impianto di collettamento con pozzetto di spurgo per la raccolta del percolato prodotto fino all'esaurimento dello stesso a valle della massa dei rifiuti.
Si ritiene opportuno che a supporto dei dati si elabori una relazione idrogeologica, corredata di carta idrogeologica dell'area su cui insiste la discarica, comprendente quindi sia i corsi d'acqua superficiali che le falde idriche eventualmente presenti.
Si ritiene altresì necessario prevedere una campagna di indagini, effettuata attraverso "certificazione dell'Unità sanitaria locale o dei L.I.P." per attestare il non inquinamento sia dei corsi d'acqua superficiali che scorrono a valle del corpo dei rifiuti che delle eventuali falde sotterranee presenti.
Nel caso in cui i flussi idrici superficiali e/o sotterranei dovessero presentare dei valori di inquinamento dimostrabili, si deve provvedere alla predisposizione di un sistema di monitoraggio degli stessi.
Si rimanda naturalmente al rispetto della normativa vigente per gli eventuali divieti relativi all'utilizzo delle acque per uso irriguo, zootecnico, potabile, etc.
  L'Assessore: LO GIUDICE 
(98.16.880)

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CIRCOLARE 31 marzo 1998, prot. n. 6326.
Direttive sugli impianti per le operazioni preliminari di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti solidi urbani non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97.
Ai Comuni della Sicilia
Alle Provincie regionali della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione siciliana 
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale degli enti locali
Alle Procure della Repubblica della Sicilia
Alle Prefetture della Sicilia
Con circolare assessoriale n. 13138 dell'11 giugno 1997, sono state emanate "direttive riguardanti la raccolta differenziata", a seguito dell'emanazione del de creto legislativo che ha innovato la normativa in materia di rifiuti.
Con la presente vengono impartite ulteriori direttive in ordine alle problematiche inerenti il regime autorizzatorio al fine dell'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione.
In proposito il decreto legislativo n. 22/97 stabilisce all'art. 27 che devono essere sottoposti ad approvazione e autorizzazione alla realizzazione i progetti di nuovi impianti di smaltimento e recupero; attività così definite dallo stesso decreto legislativo all'art. 6, commi g) e h):
g)  smaltimento: le operazioni previste nell'allega to B;
h)recupero: le operazioni previste nell'allegato C con la precitata circolare n. 13138/97, che con la presen te si integra e modifica, era stata prevista la realizzazione di "centri comunali di raccolta" (cosiddetti CCR, a servizio ognuno di un bacino d'utenza di almeno 10.000 abitanti e di piattaforme di trattamento, più opportunamente ridefiniti quali "Centri sovracomunali di raccolta" (ognuno a servizio sempre di un bacino di utenza di 100.000-150.000 abitanti).
In detti centri dovranno afferire le frazioni di rifiuti differenziati (quali vetro, carta e cartone, contenitori per liquidi in PET, PVC etc., lattine in alluminio, materiali ferrosi, pile, farmaci scaduti, rifiuti ingombranti), con l'esclusione di residui vegetali e frazioni organiche, anche se da raccolta mirata, che dovranno essere avviati direttamente agli impianti di recupero o di smaltimento.
Conseguentemente, considerato che nei centri di raccolta differenziata non si svolgono attività che rientrano negli allegati B e C i luoghi di allocazione di tali centri e le opere connesse alla loro realizzazione non sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si intende meglio specificare tipologie di impianti e relative operazioni che vi si possono compiere attinenti alla raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e assimilati, recuperabili, la quale si articole rà in:
a)  centri zonali di raccolta multimateriale ove la singola utenza può conferire frazioni di rifiuti differenziati;
c)  centri comunali di raccolta (C.C.R.) ove si svolgono le operazioni elementari di cernita e raggruppamento per il successivo trasferimento;
d)  centro sovracomunale di raccolta:
—  impianti di selezione, triturazione, compattazione e raggruppamento del secco recuperabile proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e assimilabili; per partite omogenee (campane vetro, plastica, lattine, carta, cartone, etc.) o per partite disomogenee (contenitori per sacchetti multimateriale) per il successivo trasferimento ad impianti di recupero;
—  raggruppamento materiali pericolosi provenienti da raccolta differenziata (pile, farmaci scaduti, siringhe abbandonate...) per il successivo trasferimento agli impianti di smaltimento;
—  divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione dell'aliquota recuperabile ed attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas di lampade (a gas, tubi catodici ecc.).
Il decreto legislativo n. 22/97, all'art. 6, elenca le definizioni inerenti il rifiuto:
a)  rifiuto;
b)  produttore;
c)  ...
Premesso che, all'art. 6, lett. e), il decreto legislativo n. 22/97 definisce "raccolta" l'operazione di prelievo, di cernita e raggruppamento per il loro trasporto, mentre le operazioni di prelievo e trasporto per definizione propria sono inequivocabili, si ritiene opportuno invece precisare che la cernita consiste in operazioni meccaniche di selezione, controllo preliminare, riduzione volumetrica, asportazione dei materiali recuperabili, taglio, frantumazione, triturazione ecc. finalizzate al "raggruppa men to" in partite omogenee per il successivo trasporto e conferimento in impianti di recupero o smaltimento.
I centri di raccolta prima elencati attengono quindi esclusivamente alla fase di raccolta del rifiuto urbano e la loro finalità è quella di ottimizzare la fase di trasporto dello stesso attraverso quelle operazioni di semplice raggruppamento o di cernita e raggruppamento che consentono di ottenere flussi omogenei di materiali verso il recupero o lo smaltimento.
Tali impianti, inoltre, hanno poca rilevanza sotto il profilo dell'impatto ambientale, e, comunque, non sono soggetti a N.O. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 poiché le attività che vi si svolgono non figurano nel decreto assessoriale n. 827/94 che elenca appunto le attività da sottoporre al N.O. suddetto.
Al fine comunque di garantire in ogni caso un'elevata protezione dell'ambiente nonché controlli efficaci così come previsto dal decreto legislativo n. 22/97, gli impianti dovranno possedere tutti quei requisiti atti alla salvaguardia ambientale.
A tale scopo i soggetti titolari di tali impianti, comuni e/o province, così come previsto dal decreto legislativo n. 22/97, dovranno effettuare la scelta dei siti con riferimento al rapporto tra gli stessi ed il territorio circostante in ordine soprattutto ai seguenti fattori:
—  interazione con l'assetto urbanistico esistente e/o previsto;
—  interazione con eventuali zone soggette a protezione e/o vincoli (paesaggistici, monumentali ecc.).
I progetti dovranno essere sottoposti al parere igienico sanitario ex art. 15 legge regionale n. 10/93, nonché a tutti quei pareri ed autorizzazioni degli organi competenti come previsti dalla vigente in materia di opere pubbliche.
Detti progetti dovranno prevedere, altresì, tutti quei requisiti ed accorgimenti necessari per la salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari ed ambientali.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle eventuali porzioni di area di tali impianti destinata al raggruppamento di materiali pericolosi provenienti da raccolta differenziata (pile, farmaci, ecc.).
Tali porzioni di area dovranno essere specificatamente recintate e inaccessibili a personale non autorizzato, munite di tettoie di copertura, mentre le superfici di pertinenza al deposito dei materiali pericolosi dovranno essere dotate di pavimentazioni resistenti impermeabili, dotate di sistema di raccolta e convogliamento in modo che eventuali sversamenti di liquidi confluiscano in apposito pozzetto di raccolta, il tutto comunque nel rispetto delle direttive già impartite con circolare assessoriale n. 47214 del 13 luglio 1990 e quant'altro previsto dalla vigente normativa.
Infine, attese le competenze alle province regionali ai sensi degli artt. 20 e 23 del decreto legislativo n. 22/97, gli impianti di che trattasi, essendo una fase del ciclo della gestione dei rifiuti, dovranno essere in accordo con la programmazione provinciale e, pertanto, i progetti relativi dovranno essere muniti del necessario visto di congruità da parte della provincia competente.
Dell'attivazione di tali impianti dovrà essere data comunicazione alla Regione.
  L'Assessore: LO GIUDICE 
(98.16.880)
 

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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