REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 30 MAGGIO 1998 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Sant'Agata Li Battiati  Pag.






Statuto del Comune di Sant'Agata Li Battiati

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Sant'Agata Li Battiati, ente autonomo riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta i cittadini che vivono nel territorio comunale e ne cura gli interessi.
2.  Il Comune opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, del pluralismo, del riconoscimento del valore delle differenze e sulla solidarietà.
3.  Il Comune riconosce i principi della Carta europea delle autonomie approvata dal Consiglio d'Europa il 15 ot tobre 1985.
Art. 2
Principi sull'azione e sull'organizzazione del Comune

1.  L'azione del Comune si esercita in ogni campo dei diritti e dei bisogni della comunità locale.
2.  Il Comune uniforma la sua attività e la sua organizzazione ai criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e trasparenza, garantendo la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale e riconoscendo nell'informazione la condizione essenziale per assicurarla.
3.  Il Comune informa la propria azione al metodo della programmazione, avvalendosi, per la individuazione degli obiettivi, dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
4.  L'azione amministrativa deve tendere alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti garantendo la piena attuazione dei diritti di cittadinanza.
5.  Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni:
a)  concorre a garantire la tutela della salute del cittadino per un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento ai minori, agli inabili ed invalidi, agli anziani ed alla famiglia;
b)  promuove l'integrazione degli interventi sociali e sanitari attraverso il coordinamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.
c)  tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio am bientale, storico, artistico e culturale della comunità e promuove le attività finalizzate alla loro valorizzazione e fruizione.
d)  riconosce nel diritto allo studio, nell'attività cultu rale e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed in particolare dei giovani;
e)  il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed a tal fine assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale qualificare i propri servizi e realizzare l'integrazione delle risorse in un sistema informativo;
f)  attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano e per tutelare e valorizzare le zone agricole esistenti;
g)  favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;
h)  promuove e assume come finalità pubblica la tutela dell'ambiente e del suo diritto alla salubrità sotto ogni forma e sotto ogni aspetto. Previene, nell'interesse della collettività, qualsiasi azione atta a determinarne il suo deterioramento sia nelle componenti elementari, aria, acqua, suolo, che in quelle organizzate insistenti sul suo territorio: cose, piante, animali, persone. A tal fine si avvale anche della collaborazione delle associazioni che abbiano come finalità primaria la tutela dell'ambiente e del suo diritto alla salubrità.
i)  promuove e assume come finalità pubblica la tu tela dei diritti degli animali di qualsiasi genere e specie riconoscendone il diritto all'esistenza e preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza o che sia in contrasto con le caratteristiche etologiche della specie. A tal fine si avvale anche della collaborazione delle associazioni che abbiano come finalità primaria il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali.
j)  promuove azione per favorire pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;
k)  favorisce la formazione e l'attività di libere associazioni dei cittadini che abbiano finalità sociali, culturali ricreative e sportive;
l)  favorisce le attività sportive che si esplicano nello spirito dell'aggregazione spontanea ed amatoriale, giovanile e non, nel soddisfacimento del bisogno elementare di motorietà come elemento indispensabile dell'equilibrio psicofisico della persona, nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro. Assicura l'accesso agli impianti sportivi comunali a tutti i cittadini, e privilegia, come metodo le forme di gestione diretta di tali impianti da parte delle associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva. Promuove attività e manifestazioni sportive come elemento di sviluppo so ciale, civile ed anche economico della collettività.
m)  istituisce ed organizza i servizi per rispondere ai diritti ed ai bisogni dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, delle lavoratrici e dei lavoratori, e promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
n)  promuove la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati;
o)  promuove iniziative di lotta contro la tossicodipendenza anche con il coinvolgimento del volontariato;
p)  favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, concorrendo nella tutela del diritto al lavoro e alla salute, nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri;
q)  favorisce ogni iniziativa volta a promuovere l'integrazione nel contesto degli Stati europei anche attraverso scambi socio-culturali e/o gemellaggio finalizzati alla reciproca conoscenza della cultura, cooperazione, usi e tradizioni con comunità di Stati esteri;
r)  determina con appositi piani generali ed esecutivi rassetto del territorio e la localizzazione degli impianti ed opere di interesse comunale e sovracomunali, valutandone la compatibilità con le normative settoriali ed i vincoli ambientali e paesaggistici delle zone interessate;
s)  il Comune, in applicazione della normativa relativa all'obiezione di coscienza, stipula convenzioni con il Ministero competente al fine di ottenere l'assegnazione di obiettori da destinare ad alcune attività di servizio civile di cui l'ente non può farsi carico mediante la dotazione del personale in pianta organica. Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è il nodo centrale da affrontare per un itinerario di superamento del degrado sociale in atto, informa tutta la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente statuto la Carta internazionale dei diritti del bambino; attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare le piaghe dell'evasione dell'obbligo scolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile, privilegiando, altresì, la permanenza del minore nella famiglia fornendo a tal fine mezzi rilevanti sul piano delle strutture, dei supporti organizzativi e delle risorse finanziarie.
6.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede per quanto di sua competenza all'esecuzione ed attuazione di essi. Esso inoltre promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato.
Art. 3
Pari opportunità

1.  Il Comune promuove iniziative ed azioni tese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi dettati dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
2.  Le pari opportunità tra uomo e donna devono essere promosse e garantite tanto nell'ambito dei rapporti sociali e culturali della comunità, quanto nel mondo del lavoro e delle professioni, nonché negli organi ed enti istituzionali.
3.  Nella formazione delle liste e in tutte le elezioni o nomine di organi collegiali, nonché degli enti ed istituzioni dipendenti dal Comune, si deve tendere a garantire pari opportunità di rappresentanza tra uomo e donna.
Art. 4
Rapporti con altri enti

1.  Il Comune per assicurare economicità ai servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con i comuni viciniori, con la Provincia e con la Regione.
2.  Collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 5
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2.  L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato al Comune secondo il regolamento.
Art. 6
Sede comunale

1.  Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Bellini.
2.  La sede comunale è il luogo in cui ha ufficio il sindaco ed in cui si riuniscono ordinariamente il consiglio comunale e la giunta.
3.  In casi eccezionali il presidente del consiglio comunale, anche su richiesta dei singoli consiglieri può convocare il consiglio anche in luoghi diversi nel rispetto delle procedure di legge.
CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 7
Soggetti titolari

1.  Salvo che non sia stabilito diversamente le disposizioni del presente capo si applicano:
a)  ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Co mu ne;
b)  ai cittadini non residenti che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio o siano utenti dei servizi;
c)  agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune;
d)  alle associazioni ed agli organismi di partecipazione di cui ai successivi artt. 17 e 18.
Art. 8
Pubblicità trasparenza
e comunicazione pubblica dell'azione comunale

1.  L'azione del Comune si informa al principio della pubblicità della trasparenza.
2.  I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che, conformemente al regolamento, ne vieti la pubblicità.
3.  Gli atti del consiglio, i provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque specie ed in genere tutti i provvedimenti che comportano spese, sono in ogni caso pubblici.
4.  La pubblicità degli atti e la conoscenza dell'azione amministrativa sono assicurate attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, l'accesso, l'informazione e la comunicazione pubblica e istituzionale.
Art. 9
Albo pretorio

1.  Nel Palazzo civico apposito spazio viene destinato ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'in tegralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 10
Diritto di accesso

1.  Il Comune garantisce il diritto di accesso e di informazione a tutti i cittadini, il regolamento comunale disciplina le modalità d'accesso ai documenti amministrativi a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; individua i responsabili dei procedimenti; detta le norme per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e sull'ordine di esame delle domande; detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie; indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali; istituisce l'ufficio per le pubbliche relazioni.
Art. 11
Diritto di informazione

1.  Il Comune deve rendere pubblici i propri atti attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e, nei casi previsti dalla legge, servendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurarne la piena conoscenza e pubblicità.
Il Comune altresì adotta le forme più opportune per informare la cittadinanza sulla propria attività. E' fatto salvo l'obbligo di comunicazione o notificazione personale per i provvedimenti singoli.
2.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa. Il Comune cura la più ampia informazione nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti:
a)  dei bilanci;
b)  degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c)  delle valutazioni di impatto ambientale nelle gran di opere pubbliche;
d)  dei regolamenti;
e)  delle decisioni riguardanti i servizi pubblici locali;
f)  di ogni altra iniziativa che attenga ai rapporti fra amministrazione e cittadini.
3.  Il regolamento detta norme idonee a dare concreta attuazione al diritto di informazione e disciplina, altresì, la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
4.  Il cittadino che intende far valere le azioni ed i ri corsi che spettano al Comune ha diritto di ottenere copia di atti e documenti nonché ogni altra notizia, utile a tal fine, di cui è in possesso l'amministrazione.
Art. 12
Partecipazione al procedimento

1.  La partecipazione ai procedimenti amministrativi è disciplinata dal titolo III della legge regionale 30 apri le 1991, n. 10.
2.  Le associazioni e gli organismi di cui agli artt. 19 e 20 dello statuto, hanno il diritto di intervenire nei procedimenti che investono interessi di cui sono portatori.
3.  Le previsioni dei precedenti commi non si applicano alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, e ai provvedimenti adottati nel presupposto di oggettive ra gioni di somma urgenza.
Art. 13
Difensore civico

1.  Il consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e dei servizi comunque gestiti.
2.  Il difensore civico ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento ad abusi, disfunzioni, errori, negligenze, carenze, ritardi, omissioni, irregolarità od ogni altro comportamento non corretto posto in essere nello svolgimento dell'azione amministrativa.
3.  Il difensore civico tutela i cittadini singoli o associati nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti od organismi controllati dal Comune, nonché sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
4.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, tra cittadini residenti nel Comune da almeno cinque anni, muniti di di ploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, di provata moralità ed imparzialità, con la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.
5.  Il regolamento disciplina la presentazione delle candidature, i requisiti soggettivi per designazione e le cause di incompatibilità.
6.  Il difensore civico dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
Cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni o morte;
c)  per revoca della designazione da parte del consiglio comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, per gravi violazioni di legge, dello statuto e dei regolamenti;
d)  per sopravvenuta causa di incompatibilità o ca ren za dei requisiti soggettivi accertati con deliberazione del consiglio comunale.
7.  Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto di ufficio se non in casi espressamente previsti dalla legge. In ogni caso il difensore civico è tenuto a non divulgare il segreto di ufficio.
8.  Non può svolgere la sua azione a richiesta dei consiglieri comunali. Il regolamento potrà prevedere la dotazione ed il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni. La giunta gli attribuisce una indennità in misura non superiore a quella prevista per gli assessori.
9.  Il difensore civico invia al consiglio comunale una relazione annuale sulla attività svolta, corredata dalle relative proposte. Della relazione si dà ampia pubblicità. Può inviare al sindaco o alla giunta relazioni dettagliate su argomenti di notevole rilievo o su irregolarità o negligenze negli uffici o nei servizi. Sollecita il consiglio, la giunta o il sindaco, nei casi in cui hanno l'obbligo di provvedere, ad adottare i provvedimenti di propria competenza, con proposte motivate, informando in ogni caso il consiglio comunale.
10.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei soggetti di cui all'art. 7. Qualora riscontri comportamenti od omissioni in violazione di leggi, dello statuto e dei regolamenti, invia al responsabile del procedimento dell'ufficio o del servizio una comunicazione scritta, indicando le violazioni riscontrate ed i possibili rimedi per eliminarle. Copia di questa comunicazione viene trasmessa al sindaco.
11.  Il difensore civico può richiedere la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle sue funzioni.
12.  I cittadini singoli od associati possono attivare davanti l'ufficio del difensore civico, procedure per qualsiasi questione riguardante il funzionamento dei servizi pubblici comunali.
Il regolamento ne disciplinerà il procedimento.
13.  Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna for ma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
14.  Non sono eleggibili alla carica di difensore civico tutti coloro che:
a)  si trovino in condizioni di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali con l'amministrazione comunale,
c)  siano dipendenti comunali.
15.  Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi po litici.
16.  Il Comune, al fine di consentire l'espletamento del le sue funzioni, mette a disposizione del difensore civico un idoneo locale arredandolo del necessario e provvedendo alle spese correnti.
Art. 14
Referendum consultivo e propositivo

1.  Il Comune, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette e indice referendum consultivi e propositivi.
2.  I limiti e le modalità di attuazione della presente disposizione, oltre quelli di seguito riportati, saranno fissati da apposito regolamento.
3.  E' ammesso referendum consultivo e propositivo su materie di interesse dell'intera collettività comunale e su provvedimenti generali di competenza del Comune.
4.  Il referendum può essere richiesto dal 3% dei soggetti di cui all'art. 7, lett. a)  o dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 3/5 dei consiglieri assegnati.
5.  Sono escluse dal referendum le decisioni in materia di bilanci, tributi locali e tariffe; i provvedimenti concernenti il personale; provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e remissione di prestiti obbligazionari; provvedimenti relativi ad appalti, concessioni; provvedimenti di nomina o revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni ed in genere deliberazioni e questioni concernenti le persone; materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge ovvero in vista di finanziamenti; materie già soggette a referendum negli ultimi tre anni.
6.  Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia la commissione di cui al successivo art. 15.
La commissione, a richiesta dell'organismo promotore, può pronunciarsi sulla ammissibilità del referendum prima della raccolta delle firme. La commissione dichiara inammissibile il referendum se, nel frattempo, gli organi competenti hanno provveduto in senso conforme alla richiesta referendaria.
7.  Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento dell'operazione di voto e tutto quanto non previsto dallo statuto.
8.  Il referendum è indetto dal sindaco e deve svolgersi entro 120 giorni da quando è stato dichiarato ammissibile.
Non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
9.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei soggetti di cui al comma 1° e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10.  Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il sindaco dovrà richiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale della discussione sulla questione oggetto del referendum. Se di propria competenza il consiglio dovrà deliberare a riguardo; se la competenza è di altro organo questo dovrà deliberare sull'argomento oggetto del referendum entro trenta giorni dall'avvenuta discussione in consiglio comunale.
11.  Il consiglio comunale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi con le procedure previste dal regolamento.
12.  Non è consentita più di una tornata referendaria per anno solare. In ogni tornata non possono essere indetti più di sei quesiti referendari. I referendum non possono essere indetti nell'anno precedente la scadenza del consiglio comunale.
Art. 15
Presentazione della proposta e giudizio d'ammissibilità

1.  La proposta di referendum, indicante la materia, deve essere presentata al sindaco del Comune che lo trasmette entro dieci giorni alla commissione, di cui al comma successivo, per il giudizio d'ammissibilità.
2.  Un'apposita commissione speciale formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione, nonché dal segretario ge nerale o dal suo vice, dichiarerà con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del sindaco.
Art. 16
Consultazione dei cittadini

1.  Il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco possono proporre sugli atti di propria competenza la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali, cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2.  L'apposito regolamento definisce i modi, le forme e i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per il Comune.
Art. 17
Altre forme di consultazione

1.  Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti riguardanti materie di competenza locale che interessano specifiche categorie di cittadini procede alla consultazione di particolari settori della popolazione o di ambiti territoriali o di utenti di servizi comunali in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni o in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero della consulta di settore.
2.  Le consultazioni di cui al comma precedente non si effettuano per i procedimenti per i quali la legge o lo statuto prevedono specifiche forme di consultazione.
Art. 18
Libere forme associative

1.  Il Comune valorizza le libere forme associative garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali nei modi previsti dal regolamento. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali associazioni anche per migliorare il funzionamento dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente.
2.  Il regolamento stabilisce i criteri che la giunta deve seguire per accertare la rappresentatività di dette associazioni e per erogare eventuali sovvenzioni e l'iscrizione nell'apposito albo e la possibilità di utilizzo di locali e strutture del Comune.
3.  Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività di dette associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri che gli organismi delle stesse dovranno formulare entro 30 giorni dalla richiesta.
4.  Il regolamento disciplina la consultazione permanente delle associazioni ed in particolare delle organizzazioni sindacali locali, delle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici pubblici e delle organizzazioni di volontariato per ciò che riguarda la gestione dei servizi sociali.
Art. 19
Organismi di partecipazione: consulte di settore

1.  Il Comune promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini e delle cittadine all'amministrazione locale.
2.  Il consiglio comunale istituisce con regolamento consulte di settore a carattere temporaneo o permanente. Ogni consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni sindacali e professionali riconosciute, degli organismi portatori di interessi settoriali e da cittadini con particolare qualificazione ed esperienza. Le consulte restano in carica quattro anni e, comunque, non oltre la naturale scadenza del mandato amministrativo. Le consulte comunali di settore sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte sugli indirizzi politici di settore.
3.  Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali. Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
Art. 20
Petizioni, istanze, interrogazioni

1.  I soggetti di cui all'art. 7 possono rivolgere al sindaco ed al presidente del consiglio comunale istanze o petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Inoltre possono presentare interrogazioni al sindaco depositandone il testo con almeno 50 sottoscrizioni.
2.  Ai proponenti è data risposta per iscritto entro 30 giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 21
Iniziativa popolare

1.  I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza degli organi comunali presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa sottoscritta da almeno il 3% dei soggetti di cui all'art. 7, lett. a).
2.  L'esercizio dell'iniziativa va attribuito anche alle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 19, sottoscritto da almeno cinque associazioni.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione della proposta e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché la verifica delle stesse.
4.  L'organo competente adotterà entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, formale provvedimento an che negativo.
5.  Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a)  revisione dello statuto;
b)  tributi e bilancio;
c)  designazioni e nomine.
Art. 22
Diritto d'udienza

1.  I soggetti di cui all'art. 6 possono chiedere motivatamente, nelle forme previste dal regolamento, udienza al sindaco, alla giunta o al consiglio comunale a secondo delle rispettive competenze.
2.  Qualora il provvedimento sia di competenza del sindaco o della giunta i soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di essere ascoltati dal sindaco o da un assessore da lui designato. Nei casi in cui ad adottare il provvedimento sia il consiglio comunale, i soggetti saranno sentiti dal presidente del consiglio comunale.
Capo III
ORGANI DEL COMUNE
Art. 23
Il sindaco

1.  Il sindaco è organo esecutivo del Comune, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'amministrazione e la rappresenta.
2.  Il sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo al tal fine direttive al segretario generale ed ai responsabili dei servizi.
3.  Il sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti e compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari;
4.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti di competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere.
5.  Il sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere, con atto motivato, l'esecuzione di atti di competenza dei responsabili dei servizi, nonché, sempre con atto motivato, avocare a sé l'adozione dei medesimi.
6.  Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento.
7.  In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dell'assessore più anziano per età.
Art. 24
Nomina collaboratori esterni e funzionari apicali

Il sindaco, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 circa gli incarichi ad esperti anche su richiesta della giunta municipale o del consiglio comunale, può nominare collaboratori esterni per esigenze cui non possa farsi fronte col personale in servizio o per la realizzazione di obiettivi determinati, la cui complessità richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale comunale.
Il provvedimento di nomina dovrà essere preceduto dal curriculum della persona da nominare e dovrà stabilire la durata, il luogo, il compenso globale della prestazione e l'assunzione dell'impegno di spesa.
Al provvedimento di nomina è allegato un disciplinare contenente l'oggetto, la durata e le modalità delle prestazioni.
La durata della prestazione non può essere superiore al termine normale di scadenza della carica del sindaco ed è rinnovabile una sola volta.
Il sindaco, inoltre, definisce e attribuisce gli incarichi dei responsabili dei settori in conformità a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 51 della legge n. 142/90 e valutando la professionalità mediante il curriculum del candidato per appurare la professionalità e l'esperienza acquisita nel settore oggetto dell'incarico.
Art. 25
La giunta municipale

1.  La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da sei assessori.
2.  Gli assessori possono partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni permanenti e consultive senza diritto di voto.
3.  La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di proposta nei confronti del consiglio medesimo.
4.  Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale della giunta, ad ogni assessore vengono attribuite da parte del sindaco materie omogenee, corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovraintendere agli uffici.
Art. 26
Competenze

La giunta esercita le competenze attribuitele esplicitamente dalla legge; dall'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni e dallo statuto.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; in dica nei suoi provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive e i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge e dallo statuto al segretario generale e ai funzionari; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge e dallo statuto.
In particolare, nella attività propositiva:
—  predispone gli schemi di regolamento;
—  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
—  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
—  elabora e sottopone al consiglio, per eventuali direttive e indirizzi, i criteri generati per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
—  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi.
Nell'attività di amministrazione:
—  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
—  approva progetti e le relative variazioni;
—  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni le servitù di ogni genere e tipo, le locazioni attive e passive, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
—  delibera contributi, compensi, indennità, come stabilito dalla normativa vigente;
—  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati fatta salva la materia riservata alla competenza esclusiva del consiglio comunale;
—  procede alla variazione delle tariffe, dei corrispettivi dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e secondo le direttive o i regolamenti approvati dal consiglio comunale per lo svolgimento del servizio.
Art. 27
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta, però può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio purché la loro presenza sia necessaria allo svolgimento dei lavori;
3.  Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario.
4.  La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
5.  La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
Art. 28
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo direttamente rappresentativo della collettività locale, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune in relazione alle competenze attribuite dalla legge.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
3.  Nell'ordine del giorno sono prima iscritte le proposte di deliberazione del sindaco, poi quelle degli assessori ed infine dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.
Art. 29
Consigliere aggiunto

1.  E' istituita la figura del consigliere aggiunto con la finalità di perseguire il raggiungimento dell'effettiva parità dei diritti civili dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio comunale di fronte alle istituzioni.
2.  Il consigliere aggiunto rappresenta gli extracomunitari che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a Sant'Aga ta Li Battiati in maniera continuativa. In particolare:
a)  interviene nel merito di tutte le questioni nel consiglio comunale con pari dignità e pari funzione dei consiglieri eletti, ad eccezione del voto;
b)  non viene nominato a far parte di alcuna commissione consiliare, ma può partecipare a qualsiasi seduta di tutte le commissioni se invitato; in queste occasioni assume il ruolo e la funzione di qualsiasi altro consigliere, ferma restando l'esclusione del voto.
3.  Il consigliere aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini extracomunitari residenti a Sant'Agata Li Battiati. I candidati vengono presentati dai cittadini extracomunitari residenti mediante proposta formale al sindaco accompagnata da un adeguato numero di firme di presentazione, comunque non inferiore al 3% dei residenti extracomunitari, debitamente autenticate. Il candidato dovrà essere maggiorenne, residente nel Comune di Sant'Agata Li Battiati ed in regola con la legislazione vigente. Il consigliere aggiunto viene eletto entro tre mesi dall'esecutività dello statuto, dura in carica due anni, non è immediatamente rieleggibile, per consentire una rotazione nelle responsabilità connesse alle comunità presenti.
Art. 30
Attività ispettiva

1.  Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni d'indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
2.  La commissione ha potere di convocare i capi settori e di acquisire dagli uffici copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa all'ispezione.
3.  Alla commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, che la stessa è tenuta a non divulgare.
4.  La commissione è composta:
a)  dal presidente del consiglio comunale o suo delegato con funzione di presidente;
b)  da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
Il segretario della commissione sarà nominato dal sindaco fra i dipendenti in servizio nell'ente, di qualifica non inferiore alla VI .
5.  La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti, redige relazione da sottoporre al consiglio comunale con i risultati delle indagini ispettive e propone eventuali provvedimenti di adottare.
Art. 31
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale è organo in terno con compiti di convocazione e direzione del consiglio. Nei casi di affari attinenti alla composizione e all'articolazione del consiglio comunale il presidente può attivare direttamente gli uffici comunali; negli altri casi il potere di attivazione è esperito soltanto per il tramite del sindaco.
2.  Il presidente del consiglio comunale dispone di una adeguata struttura di personale e mezzi per l'espletamento dei propri compiti.
Art. 32
Regolamento consiliare

1.  L'organizzazione e il regolamento del consiglio co munale sono disciplinati da apposito regolamento.
2.  In particolare il regolamento disciplina:
a)  il funzionamento del consiglio;
b)  la pubblicità delle sedute;
c)  l'esercizio delle funzioni ispettive;
d)  i diritti e i doveri dei consiglieri, dei gruppi consiliari, del sindaco e della giunta in consiglio;
e)  le procedure d'informazione relative alle spese elettorali ed alla situazione patrimoniale dei consiglieri.
3.  Il regolamento deve assicurare ai gruppi consiliari di minoranze di portare le proprie proposte alla votazione del consiglio.
Art. 33
Iniziativa delle deliberazioni

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio comunale, spetta al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri.
2.  Gli schemi di proposta di deliberazione da sottopor re al consiglio comunale sono depositate in segreteria comunale per l'acquisizione dei prescritti pareri di legge.
3.  Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici comunali e del rilascio dei pareri richiesti.
Art. 34
Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

1.  Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2.  Il presidente ha facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere e sciogliere l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordini, garantendo i diritti dei consiglieri secondo il regolamento.
3.  Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui la discussione verta su questioni implicanti giudizi valutativi su persone.
4.  Alle sedute del consiglio possono essere invitati ove necessario e per singoli argomenti i revisori dei conti e i funzionari responsabili dei settori e dei servizi.
5.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 35
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  Nell'adempimento delle civiche funzioni ogni consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.
3.  I consiglieri comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del consiglio comunale.
4.  I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, nei modi e nelle forme previste dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi in cui siano a conoscenza di atti per cui è esclusa la pubblicità.
5.  I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e interpellanze.
6.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 36
Doveri del consigliere e decadenza

1.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale.
2.  Nelle ipotesi di astensione obbligatoria prevista dalla legge per interesse connesso ad un argomento posto all'ordine del giorno, il consigliere ha l'obbligo di allontanarsi dall'aula consiliare prima dell'inizio della discussione.
3.  Il consigliere che non interviene, senza darne motivata comunicazione, a tre sedute consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto.
4.  La decadenza o l'accoglimento delle giustificazioni è pronunciato dal consiglio comunale, su proposta del presidente o di ciascun consigliere comunale, dopo il termine di 10 giorni e non oltre 60 giorni dalla notifica all'interessato dell'invito a produrre le giustificazioni delle assenze.
5.  Il consigliere, nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di esporre in sede consiliare le proprie ragioni giustificative.
6.  Contestualmente alla pronuncia della decadenza, il consiglio comunale provvede alla surrogazione del consigliere decaduto.
Art. 37
Gruppi consiliari

1.  Nell'ambito del consiglio comunale sono istituiti i gruppi consiliari.
2.  I consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
3.  Salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei consiglieri, si considera gruppo consiliare, il gruppo di consiglieri appartenenti ad una stessa lista e capogruppo, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
4.  I gruppi consiliari che si costituiscono con una diversa manifestazione di volontà devono essere costituiti da almeno due consiglieri. E' prevista, in casi particolari e motivati, la figura del singolo consigliere indipendente.
5.  I consiglieri che si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento ne danno comunicazione al presidente del consiglio comunale.
6.  Ciascun gruppo provvede a designare un capo gruppo ed un vice capo gruppo per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti.
7.  La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
8.  Il Comune si obbliga a predisporre idonei locali per i gruppi consiliari corredandoli del necessario e provvedendo al loro funzionamento.
9.  Il consiglio comunale può formare un numero qualsiasi di commissioni di studio e propositive (consultive), elette con maggioranza semplice, su argomenti inerenti l'attività amministrativa. Le proposte possono essere presentate anche da un singolo consigliere comunale.
Art. 38
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale istituisce al suo interno commissioni permanenti con il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo e ne stabilisce, secondo le norme del regolamento, il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio.
2.  Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
3.  I gruppi designano i componenti delle commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo e, entro lo stesso termine, li comunicano al presidente.
4.  La conferenza dei capi gruppo esamina le designa zioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5.  Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del gior no della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
6.  Il presidente di ciascuna commissione viene eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.
7.  Il regolamento determina le funzioni e poteri delle commissioni, assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti, ne disciplina l'attività e le modalità di partecipazione per gli esterni a titolo consultivo.
8.  Le commissioni consiliari permanenti hanno, co munque, funzioni propositive, consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento degli organi istituzionali
9.  Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società e concordano con gli stessi il calendario dei lavori.
10.  Le commissioni esprimono parere obbligatorio su gli atti a loro sottoposti nel termine perentorio di venti giorni, salvo eventuale proroga di giorni cinque avanzata dal presidente della commissione.
11.  Il regolamento del consiglio comunale determina le procedure da seguire nel lavoro delle commissioni a cui vanno garantiti personale, sedi e mezzi adeguati.
12.  La commissione consiliare permanente può promuovere indagini conoscitive in tutti i settori dell'amministrazione, compreso enti o aziende direttamente collegati al Comune, previa comunicazione scritta ai rispettivi uffici.
13.  Possono partecipare alle riunioni delle com missio ni, se invitati, il consigliere aggiunto, i rappresentanti delle associazioni, nonché i rappresentanti delle consulte.
14.  E' costituita la commissione permanente per l'ag giornamento e la vigilanza dell'attuazione normativa dello statuto e dei regolamenti. Nella commissione sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.
Art. 39
Pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1.  In occasione delle elezioni del consiglio comunale e del sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione dei candidati e delle liste, i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale debbono rendere una dichiarazione preventiva circa le spese che intendono sostenere per la campagna elettorale, anche se negativa.
2.  La dichiarazione dovrà contenere distinte le spese preventivate per ogni forma e mezzo di propaganda indicando le ditte cui il candidato intende rivolgersi per forniture e servizi.
3.  Le dichiarazioni preventive pervenute saranno pubblicate in copia all'albo del Comune unitamente all'elenco dei candidati che non hanno fatto pervenire entro i termini la dichiarazione, fino alla data delle votazioni.
4.  I candidati eletti entro dieci giorni dall'insediamento nella carica dovranno far pervenire il rendiconto delle spese di propaganda sostenute, corredato da copia dei documenti giustificativi in regola con le norme fiscali.
5.  I rendiconti saranno pubblicati all'albo del Comune per un periodo di trenta giorni unitamente all'elenco degli inadempienti.
6.  La dichiarazione preventiva ed il rendiconto, con le stesse modalità stabilite nei commi precedenti, devono essere presentate dai responsabili dei partiti o gruppi politici relativamente alle liste ammesse ed a quelle rappresentate nel consiglio comunale, ai fini della pubblicazione.
Capo IV
UFFICI
Art. 40
Principi di organizzazione

1.  Le attività amministrative del Comune sono organizzate in uffici e servizi riuniti per settori funzionali secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'as sorbimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenea; i settori hanno anche autonomia operativa e contabile che consenta impegni di spesa del responsabile nei limiti della spesa autorizzata dalla giunta.
2.  I settori sono individuati nello schema organizzativo approvato con deliberazione del consiglio comunale e possono essere coordinati fra loro per aree funzionali.
3.  La pianta organica viene determinata per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione e può ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti dei dipendenti preposti ai diversi uffici o servizi e settori.
4.  Nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili definiti dalla pianta organica, le dotazioni di personale di ciascun settore sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione con provvedimento della giunta municipale.
5.  Per la realizzazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti, con deliberazione della giunta municipale, uffici speciali temporanei cui sono preposti con incarico temporaneo conferito dal sindaco dipendenti scelti in considerazione della specifica preparazione professionale, del merito e dell'esperienza.
Art. 41
Segretario generale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2.  Al segretario generale spettano la sintesi ed il coordinamento dell'attività di gestione amministrativa affidata ai settori.
3.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settori e ne coordina l'attività;
b)  stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti necessari all'istruttoria delle deliberazioni svolta dai settori e vigila sullo svolgimento delle relative procedure;
c)  cura gli atti e le procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario preposto;
d)  partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio curandone la verbalizzazione ed esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione;
e)  roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti riguardanti le forniture, i servizi, le locazioni, e ap palti di opere;
f)  emana direttive al fine di garantire la unitarietà di indirizzo dell'azione amministrativa;
g)  dirime i conflitti di competenza interni all'apparato organizzativo degli uffici e dei servizi dell'ente;
h)  promuove eventuali verifiche volte ad accertare la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai capi settori.
4.  Al segretario generale spettano poteri di coordinamento, di indirizzo e di controllo, che esercita, nei confronti dei funzionari preposti ai vertici delle strutture organizzative, osservando la disciplina del regolamento.
5.  Per lo svolgimento dei propri compiti il segretario generale si avvale di un apposito ufficio di segreteria.
6.  Il segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
Art. 42
Vice segretario generale

1.  Il vice segretario generale oltre a svolgere le funzioni di capo del settore degli affari generali e del personale svolge le funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, nei modi e forme di legge.
Art. 43
Capi settori

1.  Ai capi settori spetta la gestione e la direzione degli uffici in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
2.  I capi settori rispondono dell'attuazione dei programmi e delle direttive, della produttività e del buon andamento degli uffici cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3.  I capi settori sono assunti:
1)  per concorso pubblico;
2)  mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato; in questo caso l'assunzione avviene con determinazione sindacale in conformità ai criteri e con le procedure di cui all'art. 25 del presente statuto.
4.  I capi settori, ciascuno nell'ambito dei compiti del settore di appartenenza, presiedono le gare, propongono le procedure di appalto e stipulano i contratti deliberati dagli organi del Comune, nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario e gli altri atti previsti dalla legge.
5.  In particolare compete ai capi settori:
a)  dare attuazione ai programmi e agli indirizzi espressi dagli organi politico-amministrativi;
b)  organizzare le risorse umane, finanziarie e strutturali ad essi assegnate;
c)  formulare proposte di spesa per lavori, forniture, prestazioni;
d)  esercitare le funzioni di iniziativa, coordinamen to, direttiva e controllo nei confronti dei dipendenti uffici e servizi;
e)  esprimere parere, per la rispettiva competenza, di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione e di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa assunti;
f)  rilasciare copia di documenti, fornire notizie ai cittadini ed ai consiglieri comunali, in conformità ai principi del diritto di accesso e di informazione;
g)  concorrere a determinare gli indicatori di efficien za ed efficacia per la verifica dei risultati;
h)  controllare e vigilare tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'ufficio;
i)  attuare le opportune misure organizzative nei casi di inefficienza ed inefficacia della attività gestionale dei livelli sottordinati;
j)  curare, in conformità delle direttive degli organi del Comune, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza dei medesimi e le successive fasi di esecuzione;
k)  curare i rapporti con l'esterno, firmando i relativi atti;
l)  adottare gli atti di gestione riservati dalla legge o dai regolamenti;
m)  contestare gli addebiti disciplinari, istruire i relativi procedimenti, applicare le sanzioni del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale del proprio settore, e nel caso in cui la sanzione da applicare sia più grave della censura, segnalare all'ufficio del personale i fatti da contestare per l'istruzione dei procedimenti.
6.  In caso di assenza, vacanza od impedimento dei capi settori, le loro funzioni sono disimpegnate dai capi uffici avente qualifica funzionale immediatamente inferiore. A parità di qualifica funzionale precede l'anzianità' di servizio.
Art. 44
Commissione consultiva

1.  La commissione consultiva è composta da tutti i capi settori e dal segretario generale che la convoca e la presiede al fine di esaminare e dare pareri su problemi organizzativi e di gestione delle risorse, sulla mobilità del personale e su ogni altra materia stabilita dai regolamenti.
Art. 45
Servizio di controllo interno

1.  E' istituito il servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2.  Tale organo sarà composto da funzionari apicali o da esperti, anche esterni all'amministrazione.
Capo V
SERVIZI
Art. 46
Gestione dei servizi

1.  I servizi sono organizzati in modo da assicurarne l'esercizio più efficiente, efficace ed economico.
2.  Il Comune può gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni.
3.  La scelta della forma di gestione spetta al consiglio comunale che deve assicurare la più ampia partecipazione della collettività nelle forme previste dal capo II dello statuto.
Art. 47
Azienda speciale

1.  L'azienda speciale è un ente strumentale del Co mune per la gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2.  Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Gli amministratori dell'azienda sono nominati fra i tecnici ed esperti del settore, di assoluta probità, sulla base di curricula personali che evidenzino le capacità dei candidati. I curricula sono resi pubblici. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri; non superiore a cinque, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione. Il direttore, che ha la responsabilità gestionale, è nominato dal consiglio di amministrazione. Lo statuto dell'azienda stabilirà i requisiti che il direttore deve possedere. Si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa.
3.  L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale, sulla base di uno schema elaborato dal consiglio di amministrazione del l'azienda. Qualora il consiglio intende discostarsi dallo schema deve previamente sentire il consiglio di amministrazione dell'azienda.
Art. 48
Istituzione

1.  L'istituzione è un organismo strumentale del Co mune per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2.  Le istituzioni godono di autonomia gestionale.
3.  Il regolamento disciplina la nomina e la revoca degli amministratori, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni.
4.  Un membro del consiglio di amministrazione deve essere rappresentante di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano inerenti con quelle dell'istituzione stessa. Il consiglio di amministrazione ha la stessa durata del consiglio comunale.
Art. 49
Protezione civile

Il Comune, entro un anno dall'approvazione del presente statuto:
a)  predispone un servizio di protezione civile formato da tecnici e personale del Comune oltreché da volontari;
b)  predispone corsi di formazione ed aggiornamento;
c)  fornisce il gruppo di idonei locali, di attrezzature e apparecchiature per espletare il servizio;
d)  organizza periodicamente simulazioni di disastri con la partecipazione dei cittadini;
e)  informa i cittadini sulle procedure da adottare in caso di calamità;
f) il sindaco nomina il responsabile del servizio il quale lo organizza secondo il regolamento attuativo.
Art. 50
Partecipazione a società per azioni

1.  Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali. Può altresì partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
2.  La partecipazione a società per azioni per la gestio ne di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3.  L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
4.  Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono sottoscritti con i soggetti partecipanti appositi accordi approvati, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
5.  I candidati alla carica di amministratore, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dai suddetti accordi.
CAPO VI
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 51
Convenzioni

1.  Per la gestione di servizi specifici e per tempi determinati, su deliberazione del consiglio comunale, possono essere stipulate convenzioni con uno o più comuni e/o con la Provincia.
Art. 52
Consorzi

1.  Il Comune per una gestione più efficiente, efficace, economica dei servizi promuove la costituzione di consorzi con altri enti territoriali.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento del consorzio sono disciplinati da uno statuto approvato a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli comunali.
Art. 53
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni ed enti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma.
Capo VII
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 54
Principi

1.  L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge dello Stato.
2.  Il Comune, nell'ambito del coordinamento statale della finanza pubblica, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria attraverso la propria potestà impositiva, le risorse autonome, le risorse trasferite dallo Stato e quelle attribuite dalla Regione, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ispirandosi nell'impiego di tali mezzi, a criteri di efficienza, efficacia e razionalità delle scelte.
3.  Per il finanziamento dei programmi di investimen to, il Comune attiva le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie per il reperimento di risorse da impiegare.
Art. 55
Ordinamento contabile

1.  Nell'ambito delle disposizioni di legge, la contabilità forma oggetto di apposito regolamento.
2.  Il regolamento di contabilità è informato ai seguenti criteri ed indirizzi:
a)  la formazione tempestiva dei documenti previsio nali e programmatori con il rispetto dei termini nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione e proposizione, deve consentirne l'approvazione da parte del consiglio comunale entro le scadenze di legge;
b)  i tempi di preparazione del conto consuntivo
de vono consentirne l'approvazione entro i termini di legge;
c)  la specificazione dei contenuti e degli effetti del l'im pegno contabile e provvisorio, dell'attestazione di co per tura finanziaria e dell'impegno definitivo, deve garantire la valida assunzione di obbligazioni passive nel rispetto degli equilibri finanziari del bilancio;
d)  lo snellimento delle procedure contabili di esazione e di pagamento;
e)  l'individuazione dei criteri da seguire circa la priorità dei pagamenti;
f)  l'unitarietà della programmazione finanziaria e delle fasi operative della gestione del bilancio.
Art. 56
Programmazione economico-finanziaria

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che sono acquisibili nel periodo preso in considerazione dai documenti di programmazione.
2.  Il bilancio di previsione annuale è lo strumento attraverso il quale si svolge la gestione economico finanziaria del Comune. Esso è redatto con l'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità della veridicità, del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico di cassa.
3.  I documenti di programmazione pluriennale previste da leggi statali e regionali sono predisposti con il bilancio di previsione annuale. La programmazione degli interventi, per spese correnti e per investimenti, deve essere coerente con le risorse realisticamente acquisibili e, in mancanza di indicazioni riduttive o incrementative certe, deve essere operata a valori costanti. Sono improponibili le programmazioni di interventi e di opere carenti dei superiori requisiti.
Art. 57
Controllo della gestione

1.  Il Comune attua il controllo di gestione secondo le modalità dettate dalla legge e determinate dal regolamen to di contabilità.
2.  Il controllo di gestione è inteso ad accertare lo sta to di attuazione dei piani, programmi e progetti; a riscontrare la persistenza dell'equilibrio finanziario, economico e di cassa; ad eseguire raffronti sulla base di indici e di parametri prefissati.
3.  Delle risultanze del controllo di gestione viene data periodicamente informazione, secondo cadenze e modalità stabilite dal regolamento, agli organi comunali.
Art. 58
Collegio dei revisori

1.  La nomina, la composizione, la durata in carica, le incompatibilità, le funzioni e la presidenza del collegio dei revisori dei conti del Comune sono regolati dalla legge.
2.  Il collegio dei revisori, nell'ambito delle proprie funzioni, può disporre ispezioni, acquisire documenti, richiedere l'audizione di funzionari del Comune e delle istituzioni ad essa collegate, nonché di rappresentanti del Comune nelle aziende speciali, nelle società di capitale o enti cui il Comune partecipa o eroga contributi. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce al consiglio comunale.
3.  I revisori partecipano alle sedute del consiglio e della giunta su richiesta del sindaco o del presidente del consiglio comunale; alle riunioni del consiglio di amministrazione delle istituzioni, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione.
4.  I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni, hanno l'obbligo del segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio e devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e secondo le modalità stabilite dalla legge.
5.  L'organo competente alla nomina dei revisori può disporre la decadenza di uno o di tutti i componenti l'organo di revisione in caso di gravi ed accertate violazioni o inadempienze, previa contestazione degli addebiti.
Art. 59
Servizio finanziario

1.  Il capo settore del servizio finanziario coordina e gestisce l'attività finanziaria del Comune, sottoscrive gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.
2.  A tutti o ad alcuni capi settori possono essere affidati da parte dell'amministrazione le dotazioni necessarie a seguito dell'eventuale definizione del piano esecutivo di gestione. I capi settore, a seguito dell'affidamento di cui al comma precedente, adottano le determinazioni con le quali impegnano le spese nei limiti delle assegnazioni disposte e possono proporre modifiche della dotazione assegnata.
Art. 60
Accertamento e riscossione delle entrate

1.  E' compito di ogni responsabile di ogni procedimento, qualora accerti entrate a favore del Comune, trasmettere al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione prevista dalle norme dell'ordinamento finanziario e contabile ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
Il sindaco nomina con proprio provvedimento i dipendenti incaricati delle riscossioni che di norma i debitori versano direttamente a seguito di apposizione marche segnatasse negli atti richiesti o di ricevute tratte da appositi bollettari.
Art. 61
Liquidazione ed ordinazioni delle spese

1.  I capi settore che hanno dato esecuzione ai provvedimenti di spesa adottano le determinazioni relative alla loro liquidazione nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto e sottoscrivono, unitamente al responsabile del servizio finanziario, il mandato di pagamento
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 62
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio con la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione.
2.  Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
3.  Le proposte di revisione dello statuto totale o parziale non possono essere approvate prima che sia trascor so un anno dall'entrata in vigore dello stesso e sei mesi dall'ultima modifica o integrazione ad eccezione degli adeguamenti ad intervenute disposizioni normative.
4.  Le proposte di revisione dello statuto, respinte dal consiglio comunale, non possono essere rinnovate prima di un anno dalla delibera di reiezione.
5.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente, dalla cui entrata in vigore decorre l'effetto abrogativo.
Art. 63
Regolamenti di attuazione dello statuto
Rinvio a leggi

1 Il consiglio comunale procede alla approvazione dei regolamenti, entro un anno dalla approvazione dello statuto, predisponendo apposite commissioni miste, formate da consiglieri e tecnici del Comune in numero limitato.
2.  Per quanto non riportato espressamente nel presente statuto si rinvia alle leggi di settore.
Art. 64
Entrata in vigore dello statuto

1.  Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'or gano regionale, il presente statuto viene affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  Il presente statuto, verrà inviato all'Assessorato re gionale degli enti locali e al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 75 del 23 ottobre 1997 e parzialmente annullata dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 000200/11490 del 5 gennaio 1998. Modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 1891/1685 del 2 aprile 1998.
(98.17.927)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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