REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 11 LUGLIO 1998 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Roccavaldina  Pag.
Statuto del Comune di Brolo. Modifiche  Pag. 10 
Statuto del Comune di Floridia. Modifica  Pag. 10 
Statuto del Comune di Poggioreale. Modifiche  Pag. 11 
Statuto del Comune di Siculiana. Modifica  Pag. 12 




Statuto del Comune di Roccavaldina
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune di Roccavaldina

Questo Comune, ente autonomo locale e circoscrizione di decentramento statale e regionale, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.
Il territorio del Comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata scheda. La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.
La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.
Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti e avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.
Art. 2
Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Il Comune in particolare opera per:
—  rimuovere eventuali ostacoli allo sviluppo assicurando le pari opportunità;
—  promuovere e sostenere le attività turistiche culturali, sportive, ricreative valorizzandone la funzione sociale;
—  valorizzare la capacità culturale e professionale degli artigiani;
—  organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari;
—  garantire un efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;
—  diffondere e propagare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali, storici, architettonici e paesaggistici del luogo.
Art. 3
Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
Le modifiche statutarie non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale.
Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91.
I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE
Art. 4
Forme associative

Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e i gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.
Art. 5
Consultazione

Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione e territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
Art. 6
Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi possono rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
a)  istanze su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni su questioni di carattere generale.
Le risposte dovranno essere fornite entro 60 giorni direttamente all'istante nel caso a), mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi nel caso b).
Art. 7
Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 20% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età.
Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta, verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 60 giorni dalla sua presentazione.
Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
Art. 8
Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti, su appuntamento, per illustrare problemi di interesse generale.
In caso di particolare rilevanza per la collettività possono richiedere di essere ascoltati in udienza pubblica dalla giunta e/o dal consiglio. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e sarà pubblicato all'albo pretorio, insieme alla richiesta, per almeno 15 giorni.
Art. 9
Referendum

Il referendum consultivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nella C.E.C.
Il referendum potrà essere indetto quando:
a)  lo richieda almeno il 30% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;
b)  lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni.
La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.
La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata, in assenza di difensore civico, dal segretario comunale, mentre il consiglio delibererà la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Il consiglio dovrà motivare adeguatamente eventuali decisioni non conformi all'esito della consultazione.
Art. 10
Limiti ed esclusioni

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi e bilancio;
b)  espropriazioni per pubblica utilità;
c)  designazione e nomine o questioni concernenti persone;
d)  annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi;
e)  stato giuridico del personale;
f)  attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
Art. 11
Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

Tutti gli atti definitivi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.
Tutti i cittadini interessati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, secondo le modalità stabilite con il regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91 e previo pagamento dei costi fissati con atto deliberativo.
Art. 12
Difensore civico

Può essere istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta scritta dei cittadini, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.
La carica è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le emissioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 13
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di promozione e di amministrazione.
Il sindaco, organo monocratico a competenza residuale generale, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
Tutti i candidati alle elezioni amministrative dovranno allegare alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione con la quale specificano in che modo intendano affrontare le spese per la propaganda elettorale.
Successivamente, entro 3 mesi dall'elezione, dovranno depositare presso la segreteria comunale la seguente documentazione:
1)  dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, le funzioni di amministratore o di sindaco di società;
2)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF;
3)  dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
Tutta la documentazione di cui ai commi precedenti è pubblica.
Art. 14
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere copia degli atti deliberativi, secondo i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio.
I consiglieri si possono costituire in gruppi composti da almeno 4 consiglieri.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
A norma dell'art. 4 della legge regionale n. 23/97, 1/4 dei consiglieri può richiedere che siano sottoposte al controllo del CO.RE.CO., nei limiti delle illegittimità denunciate, le delibere di giunta relative a:
1)  acquisti, alienazioni, appalti, contratti;
2)  contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni a favore di amministratori, dipendenti o terzi;
3)  assunzione del personale.
La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare e motivare le norme che si ritiene siano state violate.
Art. 15
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenze per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del nuovo consiglio, convocato ai sensi dell'art. 19, legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede dapprima all'elezione del presidente e, subito dopo, a quella del vice-presidente; durante tali operazioni la presidenza è assunta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze.
Tutte le adunanze sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, che esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni consiliari.
Art. 17
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente.
La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda, motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice-presidente a cui il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare sia per il presidente che per il vice-presidente la revoca dell'incarico, da pronunziarsi con delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere notificato (art. 155 c.p.c.) a ciascun consigliere nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria e almeno 24 ore prima nei casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. In quest'ultimo caso il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario.
Gli atti dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima.
Art. 18
Numero legale per la validità delle adunanze

Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
Nella seduta di cui al quarto comma non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
Art. 19
Attività ispettiva del consiglio

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno una commissione di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, precisando di volta in volta l'oggetto, le modalità dell'indagine ed i termini entro cui dovrà relazionare il consiglio. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale.
La commissione è composta da 3 consiglieri comunali, scelti in modo tale da garantire la rappresentanza di ogni gruppo consiliare singolo o associato, ed è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato che ne coordina e dirige l'attività.
Per facilitare l'espletamento dell'attività ispettiva, la commissione ha diritto di accesso a tutti i documenti in possesso degli uffici comunali e potrà avvalersi della collaborazione di un dipendente comunale, indicato di volta in volta per iscritto, dal segretario comunale.
Art. 20
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da n. 4 assessori scelti e nominati dallo stesso sindaco, tra i consiglieri ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed alla carica di sindaco.
In ossequio alla disciplina sulla pari opportunità, la giunta dovrà essere formata da rappresentanti di entrambi i sessi.
La composizione della giunta viene comunicata entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta e contemporaneamente provvedere alla nomina dei nuovi assessori.
Sulle ragioni di tale provvedimento dovrà relazionare al consiglio, entro 7 giorni dalla sua adozione.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale.
Il rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica.
Art. 21
Durata in carica

La giunta rimane in carica 4 anni.
La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale, pertanto il consigliere che venga nominato assessore deve dichiarare entro 10 giorni per quale delle due cariche intenda optare, in caso di mancata dichiarazione decade dalla carica di assessore.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art. 22
Funzionamento

La giunta è convocata anche informalmente ed è presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria e già regolarmente istruite.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 23
Attribuzioni

Restano attribuiti alla giunta gli atti sottoelencati e quant'altro espressamente previsto da norme statali o regionali:
a)  schema di bilancio e la relazione programmatica, il progetto di programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
b)  variazione di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
c)  approvazione progetti e preventivi;
d)  formazione di ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adeguamento delle tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
e)  accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;
f)  autorizzazione al sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, transazioni che non impegnino più bilanci;
g)  tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e, previa adeguata motivazione e nel rispetto dei relativi regolamenti, quelli disciplinari nei confronti dei dipendenti;
h)  concessione contributi, commisurazione delle indennità (nel rispetto degli equilibri di bilancio), compensi, rimborsi ed esenzione ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
i)  trattativa privata per la concessione dei servizi socio-assistenziali;
l)  locazione di immobili, alienazioni, acquisti, appalti e, in generale, tutti i contratti.
Art. 24
Decadenza e dimissioni degli amministratori

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato: essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente ai servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'Ordinamento degli enti locali; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
Qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti, previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7/92, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 25
Il sindaco

Il sindaco, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 7/92, è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
La carica del sindaco è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.
Prima di assumere le proprie funzioni, il sindaco deve prestare giuramento dinanzi al prefetto della provincia, salvo diverse disposizioni di legge.
Esercita, altresì, le funzioni attributegli dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 26
Funzioni

1)  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione:
a)  rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
b)  convoca e presiede la giunta municipale;
c)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
d)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
e)  adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
f)  rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune;
g)  emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;
h)  stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli atti prodromici e conseguenziali;
i)  promuove accordi di programma con altri enti;
l)  propone alla giunta l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale (sospensione dal servizio, riduzione dello stipendio);
m)  attribuisce le funzioni di messo comunale e di economo;
n)  può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92;
o)  conferisce ogni altro incarico professionale;
p)  provvede alla nomina degli organi consultivi;
q)  designa i rappresentanti del Comune presso enti ed organismi vari.
2-A)  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
e)  ai piani di protezione civile.
2-B)  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2-C)  Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Art. 27
Attribuzioni

Il sindaco, oltre alle funzioni e ai doveri propri della carica:
a)  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione dei singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b)  rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi;
c)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
d)  assume il ruolo di datore di lavoro e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo ed in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
e)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
f)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
g)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
h)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Art. 28
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in casi di assenza o impedimento del sindaco.
Il vice sindaco sostituisce il sindaco in casi di assenza o impedimento, nonché di sospensione per i casi di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Art. 29
Il segretario comunale

Secondo la normativa vigente (legge n. 142/90, legge n. 127/97) il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal sindaco, collabora con l'amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi programmatici ed ha competenza gestionale generale residuale.
Il segretario può essere revocato soltanto per gravi e continue violazioni dei doveri d'ufficio, con le procedure di garanzia all'uopo espressamente previste dal D.P.R. n. 465/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30
Competenze gestionali e di direzione

Il segretario comunale, in qualità di direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti apicali e ne coordina l'attività, anche mediante conferenze dei servizi; in particolare:
 1)  esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti del personale dipendente e di quant'altri, a qualsiasi titolo, cooperino con l'ente;
 2)  può esercitare il potere di avocazione e di sostituzione nei casi di temporanea assenza o inefficienza dei preposti a servizi;
 3)  dirige l'ufficio relazioni con il pubblico;
 4)  autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie per specifiche esigenze di servizio, nei limiti derivanti dal verbale di contrattazione decentrata o da preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;
 5)  autorizza, con l'osservanza delle norme vigenti, i congedi, i permessi e i recuperi compensativi del personale;
 6)  dispone gli accertamenti sanitari, con l'osservanza delle norme vigenti, e obbligatoriamente per le malattie superiori a 3 giorni;
 7)  adotta provvedimenti di mobilità interna, sentito il personale interessato ed i rappresentanti sindacali aziendali;
 8)  richiama il personale ai doveri d'ufficio, contesta gli addebiti, proponendo, nei casi più gravi, l'adozione di provvedimenti disciplinari;
 9)  liquida lo straordinario preventivamente autorizzato ed effettivamente prestato;
10)  liquida i progetti-obiettivo, dopo aver valutato, di concerto con l'amministrazione, i risultati raggiunti;
11)  coopera con l'amministrazione per la promozione turistica e l'organizzazione di convegni e giornate di studio;
12)  svolge, altresì, ogni altra competenza prevista dalla legge statale e regionale.
Art. 31
Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale, nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa:
 1)  partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute degli organi collegiali, curando altresì la redazione dei verbali;
 2)  formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco, in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa;
 3)  presiede le commissioni di gara, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale dei contratti;
 4)  roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, forma ed autentica le scritture private;
 5)  collabora con le commissioni di studio e di lavoro e col revisore dei conti;
 6)  se in possesso del relativo titolo professionale, può assumere, a titolo gratuito, la difesa dell'ente in giudizio;
 7)  predispone e redige in articoli tutti gli atti normativi del Comune, che saranno poi sottoposti all'esame dell'organo consiliare;
 8)  coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
 9)  riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri;
10)  riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
11)  cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO., attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
12)  verbalizza il giuramento degli assessori;
13)  è tenuto, alla scadenza dei termini di legge, ad inoltrare all'Assessorato degli enti locali rapporti sull'esatta osservanza da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri degli adempimenti ex leggi regionali nn. 128/82 e 26/93 in tema di pubblicità della situazione patrimoniale e di spese per la campagna elettorale;
14)  comunica alle autorità preposte le violazioni urbanistiche (legge regionale n. 37/85);
15)  svolge ogni altra attribuzione prevista dalla legge statale o regionale.
Art. 32
Il vice segretario

In caso di assenza o impedimento del segretario, le funzioni vicarie saranno svolte dal funzionario apicale dell'area amministrativa e degli affari generali, limitatamente alle competenze gestionali e di direzione di cui all'art. 30, punti: 1, 3, 5 e 6 e all'art. 31, punti: 8, 10, 11 e 14.
Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 33
Principi strutturali e organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.
L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
—  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
—  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
—  superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.
Art. 34
Personale

Il personale dell'ente è suddiviso in tre aree, ciascuna delle quali è diretta da un dipendente apicale:
1)  amministrativa e degli affari generali;
2)  finanziaria, tributaria e contabile;
3)  tecnico-manutentiva.
Art. 35
Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
Art. 36
Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90, sono resi dal dipendente, non inferiore al 6° livello ovvero capo area, che è proposto al servizio.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.
Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta.
Ove le proposte vengano modificate nel corso della seduta dell'organo deliberante, i pareri possono essere acquisiti contestualmente se il segretario, e i funzionari eventualmente presenti, vi consentano.
Art. 37
Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può istituire, gestire e organizzare i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.
La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.
L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberati dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/90, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.
Art. 38
Disciplina dei servizi

Un apposito regolamento, oltre alle forme di gestione, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:
a)  l'ordinamento e il funzionamento dei servizi. Per quelli gestiti in economia, il regolamento prevederà le varie modalità di esecuzione, di individuazione di fornitori e esecutori, l'istituzione di appositi albi di ditte locali, le forme di contratto e i modi di pagamento;
b)  la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione, formato da 4 membri, oltre al presidente, eletti per 5 anni dal consiglio con voto limitato fra coloro che abbiano competenza tecnica e amministrativa e posseggano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni comunali. Lo stesso consiglio provvederà anche alla nomina del presidente e del direttore;
c)  la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;
d)  le attribuzioni e il funzionamento degli organi, del presidente e del direttore;
e)  la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;
f)  le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia gestionale e l'ordinamento finanziario e contabile;
g)  le modalità dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo nonché la verifica dei risultati della gestione.
Art. 39
Forme associative

Il Comune, per lo svolgimento, in modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.
La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.
Art. 40
Gestione finanziaria

Le risorse finanziarie del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Le norme relative alla contabilità sono contenute in apposito regolamento.
Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi.
I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.
Art. 41
Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.
L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del codice civile, i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dalla legge.
Art. 42
I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.
La stipulazione dei contratti e delle convenzioni deve essere preceduta da deliberazione di giunta o da determina sindacale, secondo la rispettiva competenza.
Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per 3 giorni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.
Art. 43
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, se posteriore.
Nuovo statuto, approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 23 marzo 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 4 giugno 1998, con decisione n. 4269/4097.
(98.25.1325)
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Statuto del Comune di Brolo. Modifiche



L'art. 12, 3° comma, dello statuto del Comune di Brolo, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 18 giugno 1994, adottato con delibera del consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 1998 e successiva presa d'atto decisione CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, (delibera di consiglio comunale n. 37 del 15 aprile 1998), è stato modificato come appresso:
«Art. 12
Difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale scrutinio segreto e a maggioranza dei 5/6 dei consiglieri in carica, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, fra cittadini, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e di età non inferiore ai 35 anni.
Qualora nessun cittadino, in possesso dei predetti requisiti, ottenga nella prima votazione detta maggioranza, si procederà a successive votazioni, in cui risulterà nominato quello che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti».
(98.24.1238)
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Statuto del Comune di Floridia. Modifica


Nello statuto del Comune di Floridia, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 17 settembre 1994, va modificato il comma n. 5 dell'art. 1:
«Il Comune ha per emblema uno stemma plurinquartato rappresentante in ogni quarto le famiglie feudatarie e nel cuore l'autorità emanante la cessione feudataria e precisamente:
—  il primo quarto di colore azzurro a nove perle al naturale ordinate in losanga 1 su 2 su 3 su 2 su 1 rappresenta la famiglia Perno;
—  il secondo quarto di color oro a tre cipressi di verde nascente dalla punta, quello del centro sinistrato da un leone di rosso poggiato contro il tronco, rappresenta la famiglia Bonaiuto;
—  il terzo quarto di color oro con gatto passante di nero rappresenta la famiglia Bonanno;
—  il quarto di colore azzurro con pianta di miglio d'oro rappresenta la famiglia Migliaccio;
—  il quinto quarto o cuore rappresenta la Real Casa d'Aragona, autorità emanante l'indizione V in Messina il 16 aprile 1297 da Federico II d'Aragona, con la quale viene creato il feudo di Floridia, il tutto racchiuso in scudo sannitico sormontato da corona reale ispanica rappresentante la provenienza della casata d'Aragona (1297) e di Filippo IV Re XXIX di Sicilia e Re di Spagna emanante la licentia populandi in Madrid il 5 agosto 1628. La corona è con cerchio d'oro bicordonato, rabescato, tempestato di gemme, sostenente otto fioroni d'oro (5 visibili), caricati, ciascuno, da una perla nel cuore;
—  ai piedi dello stemma è posizionato il motto: Xiridia dilecta su una lista d'azzurro posta sotto lo scudo e composta in tutte lettere latine maiuscole e d'oro.
Il gonfalone è di seta verde scuro, orlato d'oro, caricato dello stemma sopra descritto, ricamato a colori, con l'iscrizione in alto centrata, composta in tutte lettere latine: Comune di Floridia. Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati con l'asta verticale cimata da un'aquila d'oro e ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale; cravatte e nastri tricolorati dai colori nazionali e frangiati d'oro».
Approvata con delibera del consiglio comunale n. 48 del 5 maggio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta del 28 maggio 1998, con decisione n. 4141/3895.
(98.28.1431)
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Statuto del Comune di Poggioreale. Modifiche



Nello statuto del Comune di Poggioreale, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 31 luglio 1993, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 23/bis
Revoca del presidente del consiglio comunale

Soppressione dell'articolo (perché contra legem - vedi circolare Assessorato degli enti locali n. 5/96, paragrafo 3°, commi 11, 12 e 13).
Art. 25
Dimissioni

Aggiungere il seguente comma:
«Le dimissioni dalla carica del presidente e del vice presidente del consiglio sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto».
Art. 26
Giunta comunale

Sostituire il 2° comma con il seguente:
«Sono riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1994, n. 44 e successive modificazioni, configurabili come atti di amministrazione e non quali atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria contabile, come tali rientranti nella competenza dei responsabili di settore/servizio».
Aggiungere il seguente comma:
«Adotta i provvedimenti di variazione delle tariffe dei tributi comunali».
Art. 28
Elezione del sindaco e della giunta a suffragio universale

Sostituire l'articolo con il seguente:
«L'elezione a suffragio universale del sindaco e la nomina della giunta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la revoca di uno o più componenti della giunta e la nomina di nuovi assessori, la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta sono regolate dalla legge».
Art. 23
Attribuzioni

Sostituire la lettera y) con la seguente:
«y) compie gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili di settore/servizio».
Sostituire la lettera q) con la seguente:
«q) nomina il funzionario responsabile dei tributi».
Aggiungere la seguente lettera:
«ac)  nomina il segretario comunale».
Art. 39
Struttura dell'ente

Sopprimere nel 7° comma le seguenti parole:
«attuativi del piano esecutivo di gestione» ed aggiungere le seguenti:
«Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate nell'ambito di ciascun settore in apposito registro annuale della cui tenuta risponde il responsabile di settore».
Art. 39/bis
Compiti dei responsabili di settore

Aggiungere dopo il 3° comma il seguente:
«Ai responsabili di settore/servizio sono attribuiti tutti i compiti (atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria contabile) di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegno di spesa;
d)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
e)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
f)  gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco».
Sostituire il 4° comma con il seguente:
«I provvedimenti con i quali i responsabili di settore/servizio assumono atti di impegno hanno la forma della "determinazione", debbono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».
Dopo il 4° comma, aggiungere il seguente:
«Nel caso in cui la determinazione o l'atto di liquidazione coinvolge interessi personali del capo o del responsabile del settore o del comandante del servizio di polizia, il provvedimento è adottato dal sindaco».
Sopprimere il 5° comma.
Sostituire il 6° comma con il seguente:
«Le determinazioni, dopo l'apposizione del visto di cui al 4° comma, sono affisse all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi».
Art. 40
Segretario comunale

Sostituire il 1° ed il 2° comma con i seguenti:
«Il Comune ha un segretario titolare funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia e iscritto all'albo di cui all'art. 17, 75° comma, della legge n. 127/97.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
—  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
—  roga tutti i contratti in cui il Comune è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
—  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari o dei referendum;
—  è competente per la contestazione di addebito ai dipendenti e per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione della sanzione superiore al rimprovero verbale ed al rimprovero scritto, nel caso al procedimento disciplinare sia, comunque, interessato il dipendente responsabile del settore "personale";
—  esprime sulle proposte di deliberazione della giunta del consiglio parere preventivo in merito alla loro legittimità, e non avendo il Comune funzionari responsabili degli uffici/servizi inquadrati nella 8ª qualifica funzionale o superiore, in merito alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze;
—  esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Si applicano al segretario comunale le disposizioni previste dai commi dal 69 all'83 dell'art. 17 della legge n. 127/97».
Art. 44
Revisore del conto

Sostituire il 1° comma con il seguente:
«La revisione economico finanziaria è affidata ad un revisore unico nominato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 7/96».
Approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale nella seduta del 7 maggio 1998, con decisione n. 3276/3168.
(98.26.1391)
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Statuto del Comune di Siculiana. Modifica


Nello statuto del comune di Siculiana, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 65 del 31 dicembre 1994, a seguito della delibera del consiglio comunale n. 10 del 5 marzo 1998, riscontrata leggittima dal CO.RE.CO. centrale di Palermo con decisione n. 2213/1963 del 9 aprile 1998, va apportata la seguente modifica:
«Art. 53

Comma 1 - La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori nominati dal sindaco tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco. In giunta, ove sussistono le condizioni, è assicurata la presenza di entrambi i sessi».
(98.21.1143)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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