REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 25 LUGLIO 1998 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 giugno 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Pa-gliarazzi, in agro del comune di Rosolini  pag.


DECRETO 8 giugno 1998.
Autorizzazione alla ristrutturazione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena - Giardinelli - Macchiafava di Bronte e proroga della relativa concessione  pag.


DECRETO 8 giugno 1998.
Revoca del decreto 29 luglio 1991, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvati co e della coturnice nel comune di Casteldaccia 
  pag.


DECRETO 8 giugno 1998.
Revoca del decreto 24 giugno 1992, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune diCorleone  pag.


DECRETO 8 giugno 1998.
Revoca del decreto 12 novembre 1994, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Caccamo  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione

DECRETO 20 maggio 1998.
Modifica del decreto 13 gennaio 1998, concernente riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1997/98  pag.


DECRETO 10 giugno 1998.
Conferma del vincolo paesaggistico sulla località MafiSciarrotta nel comune di Valderice  pag.


DECRETO 24 giugno 1998.
Calendario scolastico 1998/99  pag. 11 

Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca

DECRETO 27 aprile 1998.
Annullamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26  pag. 11 

Assessorato dell'industria

DECRETO 4 giugno 1998.
Proroga all'Enel, Compartimento di Palermo, per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di una cabina primaria nel comune di Palermo  pag. 12 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 14 aprile 1998.
Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 8 aprile 1998.
Delega alle Aziende unità sanitarie locali delle competenze relative al riconoscimento degli stabilimenti e dei centri che producono latte e prodotti a base di latte  pag. 14 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 4 giugno 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Oliveri  pag. 14 


DECRETO 4 giugno 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del comune di Vallelunga Pratameno  pag. 15 


DECRETO 4 giugno 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Giarratana  pag. 17 

DECRETO 10 giugno 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato denominato "n. 1 Epipoli" del comune di Siracusa  pag. 18 


DECRETO 23 giugno 1998.
Autorizzazione del progetto relativo al collegamento con linea a 150 Kv mista cavo aereo tra la costruenda centrale Sondel di Milazzo e l'impianto Enel di Sorgente  pag. 20 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Presentazione di istanze per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (I.G.P.) del pomodoro e melone di Pachino, reg. CEE n. 2081/92  pag. 23 
Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica n. 5 di Gela  pag. 23 
Riforma del decreto 30 settembre 1995, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Assoro, Barrafranca, Calascibetta,Centuripe, Aidone, Assoro e Villarosa  pag. 23 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Rometta e Spadafora e determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione  pag. 23 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 1998  pag. 24 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre marzo-aprile 1998  pag. 27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta S.E.A. Time s.r.l., con sede in Catania, per la realizzazione di uno stabilimento di officina di produzione di derattizzanti  pag. 31 
Nulla osta alla ditta Soyamil s.r.l., con sede in Marsala, per la realizzazione di uno stabilimento nel comune di Marsala  pag. 31 

Nulla osta alla Raffineria di Milazzo S.p.A., con sede in Roma, per la realizzazione di opere nel comune di Milazzo.
  pag. 31 
Nulla osta alla Provincia regionale diSiracusa per lavori stradali nella S.P. Sottochiaramonte-Acate  pag. 31 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 21 luglio 1998, n. 315.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Circolare assessoriale 23 marzo 1998, n. 303 - Ulteriori direttive  pag. 31 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 giugno 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi, in agro del comune di Rosolini.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale n. 33/97;
Visto l'art. 50 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1988, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 39 della ormai abrogata legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, dal sig. Scollo Giorgio, nato a Modica il 12 ottobre 1963, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale Pagliarazzi, con sede in Modica, via Resistenza Partigiana n. 25/L, il quale assume nelle forme di legge come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica, tendente alla costituzione di un'azienda faunistico-venatoria;
Visto il piano annuale di attività ed il disciplinare presentati dalla ditta;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture;
Visti:
—  il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, dal quale si evince il parere favorevole all'accoglimento dell'iniziativa in parola;
—  il verbale n. 7/95 del Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Siracusa, che, nella seduta del 29 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi in agro di Rosolini;
—  la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, n. prot. 31 dell'11 gennaio 1996;
—  il verbale n. 88 del Comitato regionale faunistico-venatorio, che, nella seduta dell'8 maggio 1997, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda di cui sopra e all'apposito piano annuale;
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con nota n. prot. 5963/T-B87 A del 10 dicembre 1996, ha espresso parere favorevole alla costituzione della medesima azienda faunistico-venatoria;
Considerato che il territorio agro-silvo-pastorale della regione in atto è distinto per il 20,13% a protezione della fauna selvatica e per l'1,13% a caccia riservata a gestione privata e centri privati di produzione di selvaggina;
Vista la nota n. prot. 1219 del 4 settembre 1997 della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, dalla quale si evince che il territorio agro-silvo-pastorale della provincia ammonta ad Ha. 185.480, il quale è distinto per il 10,6% circa a protezione della fauna selvatica e per lo 0,41% circa a caccia riservata (aziende faunistico-venatorie);
Ritenuto di poter accogliere l'istanza e quindi di potere costituire, nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi per finalità naturalistiche e faunistiche limitatamente alla stagione venatoria 1998/99;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo n. prot. n. 2717/1998 del 9 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Pagliarazzi in agro di Rosolini (SR), contrade: Pagliarazzi, Campisi, Randisa e Terrenazzo estesa Ha. 331.26.92 circa, comprendente le seguenti particelle: 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 78, 81, 83, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 134, 135, 136, 137, 143, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 e 181 del foglio di mappa n. 7, 1, 2, 3, 4, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 93 e 94 del foglio di mappa n. 8, 1, 2, 6, 20, 27, 28, 29, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, e 135 del foglio di mappa n. 9 del catasto terreni del comune di Rosolini, giusta certificazione rilasciata dall'U.T.E. di Siracusa in date diverse. Titolare concessionario responsabile è il sig. Scollo Giorgio, nato a Modica il 12 ottobre 1963 ed ivi residente in via Resistenza Partigiana n. 25/L, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale Pagliarazzi, con sede in Modica in via Resistenza Partigiana n. 25/L.

Art. 2

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria limitatamente al coniglio selvatico e con le clausole prescrittive di cui al disciplinare citato nelle premesse.

Art. 3

La presente concessione ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà comunque a scadere il 31 gennaio 1999.

Art. 4

Il presente decreto decadrà automaticamente qualora, redatto il piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l'azienda diventasse incompatibile con le determinazioni ed i principi di questo.

Art. 5

Il titolare concessionario responsabile dell'azienda faunistico-venatoria sig. Scollo Giorgio, nella qualità, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con l'istanza e la relativa documentazione allegata, ivi compresi quelli assunti con il disciplinare.

Art. 6

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi assunti e di cui al presente decreto, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere comporta la revoca della concessione.

Art. 7

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione in via amministrativa del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione. Lo stesso ufficio avrà cura altresì di portare a conoscenza del concessionario i criteri approvati con il decreto n. 571 del 5 marzo 1998 citato nelle premesse, facendogli sottoscrivere una dichiarazione di accettazione e di puntuale applicazione degli stessi e di fare pervenire tale dichiarazione allo scrivente Assessorato.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.24.1255)
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DECRETO 8 giugno 1998.
Autorizzazione alla ristrutturazione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena - Giardinelli - Macchiafava di Bronte e proroga della relativa concessione.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della legge regionale
n. 33/97;
Visto l'art. 50 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il proprio decreto n. 24/21 dell'8 agosto 1988, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena - Giardinelli - Macchiafava di Bronte, scaduto l'8 agosto 1995;
Considerato che il concessionario pro-tempore della predetta azienda faunistico-venatoria, con istanza presentata in data 11 luglio 1994 presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, ha chiesto la ristrutturazione della medesima azienda mediante lo scorporo di alcuni terreni occupati in via definitiva dalla forestale: particelle nn. 10, 21, 22 e 148 del foglio di mappa n. 75 e l'inclusione di altri terreni: particelle nn. 272, 273, 274, 275, 276, 277 e 278 del foglio di mappa n. 105 e particelle nn. 90 e 92 del foglio di mappa n. 75;
Considerato che su tale ristrutturazione si è espresso favorevolmente l'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota prot. n. 151/TB 87 del 23 gennaio 1995;
Visto il proprio decreto n. 1747 del 4 agosto 1995 di proroga della concessione per mesi 4 dell'azienda faunistico-venatoria in parola, con la sola esclusione dei terreni occupati in via definitiva dalla forestale;
Vista la richiesta di rinnovo ed ampliamento della superficie dell'anzidetta azienda, presentata dal concessionario in data 26 luglio 1995 alla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, mediante l'inclusione di altri terreni: particelle nn. 11, 12, 17, 35, 36, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 95, 98, 99, 103 e 146 del foglio di mappa n. 75; e particelle nn. 100, 246, 247, 250, 339, 340, 341, 358, e 359 del foglio di mappa n. 105;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo dell'istanza;
Visti:
—  il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania dal quale si evince il parere favorevole all'accoglimento della richiesta;
—  il verbale n. 12 del Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Catania che nella seduta del 24 novembre 1995 ha espresso parere favorevole al rinnovo e all'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria in argomento;
—  la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania prot. n. 869 del 2 maggio 1996 di trasmissione della documentazione;
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con nota n. prot. 5961/T-B87 A del 10 dicembre 1996, ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione e all'ampliamento della superficie della citata azienda faunistico-venatoria;
Visto il proprio decreto n. 1408 del 14 agosto 1996, di proroga della concessione per ulteriori mesi 4;
Considerato che il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta dell'8 maggio 1997 ha espresso parere favorevole al rinnovo e all'ampliamento dell'azienda di cui sopra;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria;
Considerato che il territorio agro-silvo-pastorale della regione in atto è distinto per il 20,13% a protezione della fauna selvatica e per l'1,13% a caccia riservata a gestione privata e centri privati di produzione di selvaggina;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania n. prot. 1649 del 17 aprile 1998, con la quale vengono forniti, tra l'altro, i dati relativi al territorio provinciale con riferimento all'azienda faunistico-venatoria in parola e viene trasmessa l'assunzione degli impegni scaturenti dall'applicazione del decreto n. 571 del 5 marzo 1998 citato sottoscritta dal concessionario;
Ritenuto di poter rinnovare e ampliare nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, la azienda faunistico-venatoria Acquavena - Giardinelli - Macchiafava per finalità naturalistiche e faunistiche limitatamente alla stagione venatoria 1998/99;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo prot. n. 5379/1998 del 16 marzo 1998 ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse ed in accoglimento delle richieste avanzate dal concessionario pro-tempore, è autorizzata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria Acquavena-Giardinelli - Macchiafava di Bronte di cui al decreto n. 24/21 dell'8 agosto 1988 con le modifiche, le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Sono escluse dall'azienda faunistico-venatoria, come sopra già costituita, le seguenti particelle: nn. 10, 21, 22 e 148 del foglio di mappa n. 75 e vengono incluse le seguenti: 11, 12, 17, 35, 36, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 103 e 146, del foglio di mappa n. 75, 100, 246, 247, 250, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 339, 340, 341, 358 e 359 del foglio di mappa n. 105 del catasto terreni del comune di Bronte.

Art. 3

Per effetto del presente decreto l'estensione complessiva dell'azienda ammonta ad Ha. 511.39.42.

Art. 4

Il presente decreto ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà comunque a scadere il 31 gennaio 1999.

Art. 5

Il presente decreto decadrà automaticamente qualora, redatto il piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda diventasse incompatibile con le determinazioni ed i principi di questo.

Art. 6

Per la durata del presente decreto sono confermati gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dal decreto n. 24/21 dell'8 agosto 1988, che si richiama in ogni sua parte non in contrasto con le disposizioni del presente decreto e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 citato nelle premesse.

Art. 7

L'innosservanza delle vigenti disposizioni in materia e delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere comporta la revoca della concessione.

Art. 8

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione in via amministrativa del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.24.1257)
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DECRETO 8 giugno 1998.
Revoca del decreto 29 luglio 1991, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico e della coturnice nel comune diCasteldaccia.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 1151 del 29 luglio 1991, di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziati-va del sig. Tomasello Alfonso, nato a Casteldaccia il
15 febbraio 1932 ed ivi residente in via Serradifalco
n. 31;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, n. prot. 2055 dell'8 settembre 1997, di trasmissione della richiesta di revoca del decreto di cui sopra n. 1151 del 29 luglio 1991, avanzata dal titolare dell'allevamento;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

E' revocato il decreto n. 1151 del 29 luglio 1991 citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.24.1259)
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DECRETO 8 giugno 1998.
Revoca del decreto 24 giugno 1992, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune diCorleone.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 1205 del 24 giugno 1992, di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa del sig. Vallone Fortunato, nato a Prizzi l'1 gennaio 1930 ed ivi residente in via Gullo n. 4;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, n. prot. 2055 dell'8 settembre 1997, di trasmissione della richiesta di revoca del decreto di cui sopra n. 1205 del 24 giugno 1992, avanzata dal titolare dell'allevamento;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

E' revocato il decreto n. 1205 del 24 giugno 1992 citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.24.1260)
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DECRETO 8 giugno 1998.
Revoca del decreto 12 novembre 1994, concernente riconoscimento di un allevamento contadino del coniglio selvatico nel comune di Caccamo.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 2433 del 12 novembre 1994, di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa del sig. Bertolino Pietro, nato a Vicari il 7 giugno 1962 ed ivi residente in via G. Galilei n. 34;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, n. prot. 2055 dell'8 settembre 1997, di trasmissione della richiesta di revoca del decreto di cui sopra n. 2433 del 12 novembre 1994, avanzata dal titolare dell'allevamento;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

E' revocato il decreto n. 2433 del 12 novembre 1994 citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.24.1258)
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 20 maggio 1998.
Modifica del decreto 13 gennaio 1998, concernente riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania per l'anno scolastico 1997/98.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il precedente decreto interassessoriale n. 7 del 13 gennaio 1998, registrato alla Ragioneria centrale il 27 gennaio 1998, n. 21, con cui si è provveduto alla riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Catania con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, prevedendo, tra l'altro, la concessione di nuova autonomia all'istituto tecnico commerciale Radice di Randazzo;
Vista la nota prot. n. 847 del 17 marzo 1998, con cui il dirigente scolastico dell'istituto suddetto precisa che lo stesso è intitolato "Enrico Medi" e non "Radice";
Ritenuto di dover apportare la relativa modifica al decreto interassessoriale n. 7 del 13 gennaio 1998;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, il decreto interassessoriale n. 7 del 13 gennaio 1998, alla lettera h), è modificato come segue:
—  nuova autonomia dell'I.T.C. "Enrico Medi di Randazzo, in atto sezione staccata dell'Istituto tecnico commerciale di Bronte, con aggregazione allo stesso delle sedi coordinate di Randazzo e di Bronte dipendenti dall'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Fermi" di Catania.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.
Palermo, 20 maggio 1998.
  CROCE 



Registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione l'8 giugno 1998, al n. 861
(98.25.1313)
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DECRETO 10 giugno 1998.
Conferma del vincolo paesaggistico sulla località MafiSciarrotta nel comune di Valderice.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante nor-me di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, lett. g), della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono stati dichiarati di rilevante interesse paesaggistico-ambientale:
  a) i territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
  b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
  c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna: 
  d) le montagne, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
  e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
  f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
  g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 
  h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
  i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 418; 
  l) i vulcani; 
  m) le zone di interesse archeologico; 

Visti gli atti di diffida e messa in mora del 26 novembre 1996 e del 12 dicembre 1996, con i quali PaoloSpanò ha inteso chiedere, come anche chiarito con decreto n. 5670 del 24 marzo 1997, la riperimetrazione dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. g), della legge n. 431/85, ricadente nel comune di Valderice, località Mafi, limitrofa al fondo affittato alloSpanò, distinto al N.C.T., fg. 20, p.lle 11, 12 e 146, argomentando che la porzione territoriale in questione, riportata come bosco nella cartografia riepilogativa illustrativa dei vincoli paesaggistici della legge n. 431/85, a suo tempo adottata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani – su supporto I.G.M. 1:25.000 –, non avrebbe in realtà i requisiti e la natura di area boscata;
Visto l'art. 14 del regolamento d'esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;
Vista la circolare n. 8 del 31 agosto 1985, con la quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha precisato, in ordine all'applicazione dei vincoli previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che «Tali vincoli agiscono ope legis… tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica. Spetta quindi all'Amministrazione individuare quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto.
E' necessario, pertanto, che presso ogni Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si istituisca un gruppo di studio… ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1»;
Vista la circolare n. 1691/IV del 16 ottobre 1985, con la quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali ha demandato la rappresentazione cartografia dei vincoli discendenti dalla legge n. 431/85 alle commissioni provinciali per la tutela della bellezze naturali e panoramiche, disponendo altresì la pubblicazione dei relativi elenchi all'albo dei comuni interessati;
Ritenuto che la procedura suddetta debba essere rispettata tanto nel caso di elaborazione dei supporti cartografici in questione, quanto in quello di loro integrazione;
Visto il decreto n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;
Sentita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, che, nella seduta del 22 maggio 1997, ha preso atto che sulla base del parere reso sulla questione dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, cons. n. 2744/96, il sito di che trattasi resta vincolato ope legis ex art. 1, lettera g), legge n. 431/85 e, conseguentemente, ha proposto di non rettificare i dati cartografici così come richiesto dallo Spanò negli atti anzi citati;
Accertato che il predetto verbale è rimasto affisso all'albo comunale di Valderice, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal 16 luglio 1997 al 17 ottobre 1997;
Vista l'opposizione prodotta avverso il summenzionato parere da Paolo Spanò, che, con atto del 29 dicembre 1997, ha ribadito che i dati cartografici riepilogativi del vincolo boschivo non corrispondono alla realtà dei luoghi e ha sottolineato la illeggittimità del parere, in quanto esso, anziché risolversi, come dovuto, in un accertamento tecnico sul merito della questione, ha espresso delle considerazioni di natura giuridica che non spetta alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche. Conclusivamente, rilevato che sotto il profilo del diritto l'avvenuta concessione di un contributo per la formazione di un nuovo bosco non comporta, al contrario di quanto ritenuto dalla commissione, l'insorgere di un vincolo boschivo, l'opponente reitera la richiesta di riperimetrazione;
Acquisite, al riguardo, le controdeduzioni espresse dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con nota n. 1501 del 21 aprile 1998;
Vista la carta illustrativa dei vincoli di cui alla legge n. 431/85 gravanti sul territorio comunale di Valderice, a suo tempo redatta su supporto I.G.M., fg. n. 248 III S.E. - Qdr 294+295, 4216+4215, a scala 1:25.000 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani e approvata dalla locale commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nonché trasmessa per la rituale pubblicazione al comune di Valderice, dove sono riportati i vincoli ex art. 1, lett. g), della legge n. 431/85 esistenti nella contrada Mafi di quel comune;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 14 delR.D. n. 1357/40, di dovere respingere, anche sulla scorta del conforme parere della sopra mensionata commissione provinciale, la richiesta di riperimetrazione dei vincoli previsti dall'art. 1, lett. g), della legge n. 431/85 nella località Sciarrotta Mafi nel comune di Valderice (TP).
La Soprintendenza ha infatti accertato, circostanza questa incontestata, che, nei terreni in questione, sono stati concessi finanziamenti per opere di rimboschimento ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (cfr. soprintendentizia n. 13619 del 28 ottobre 1996). Alla luce di quanto precisato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo nei consulti da essa resi sulla questione (nota n. 27147/96, nota n. 2744/96 e con nota n. 30518/97, cons. n.2287/97), nonché dal Ministero AA.FF. con direttiva n. 117 dell'11 aprile 1987, il vincolo paesaggistico di cui alla lett. g) dell'art. 1 della legge n. 431/85 si riferisce a terreni per i quali siano stati corrisposti finanziamenti per opere di rimboschimento, l'area in argomento sia assoggettata ope legis al vincolo paesaggistico, così come emerge dalle risultanze cartografiche a suo tempo predisposte, a scopi meramente illustrativi, che meritano quindi di essere confermate, con l'avvertenza che non da esse, ma dalla legge discende l'individuazione del regime vincolistico gravante su un determinato territorio.
Sul punto sono irrilevanti le contrarie valutazioni espresse dall'istante.
Infatti, la perizia dello stato dei luoghi da parte di un tecnico della Soprintendenza, oltre che essere un atto intraprocedimentale, e per ciò stesso non autonomamente produttivo di diritti o aspettative per i terzi interessati, ai quali esso non è stato indirizzato, si riferisce alla situazione di fatto e non, evidentemente, a quella di diritto, dalla quale deriva, per quanto sopra esposto, l'assoggettamento dell'agro de quo al vincolo paesaggistico; e inoltre le argomentazioni giuridiche piuttosto che tecniche espresse nel parere della commissione provinciale BB.NN.PP., se possono palesare il vizio di incompetenza di quell'organo consultivo, non incidono sulla determinazione richiesta dall'art. 14 del R.D. n. 1357/40, sia perché quel parere non è vincolante rispetto al precedente provvedimento, sia perché il merito della decisione risiede appunto nella situazione giuridica dell'area, che quindi coincide con la prospettazione della commissione.
Va, infine, rilevato che l'individuazione di un vincolo paesaggistico su una determinata area non significa di per sè l'automatico insorgere sulla stessa zona di limitazioni di natura diversa.
Ciò vale soprattutto con riferimento alle aree boscate, oggetto di concorrenti disposizioni normative che non accedono ad una unitaria definizione di tale realtà naturale. Pertanto, se la legge n. 431/85 ha voluto ricomprendere nel concetto di "bosco e fasce forestali" anche le aree sottoposte a vincolo di rimboschimento, tra le quali rientrano anche quelle destinatarie di appositi finanziamenti, ciò ha determinato l'insorgere dell'obbligo di acquisire il preventivo nulla osta dell'autorità sovraordinata per gli interventi che si intendono eseguire in dette aree; ma ciò non significa il coesistere su un territorio della stessa ampiezza, dei diversi e pregnanti divieti urbanistici che scaturiscono dall'art. 15, lett. e), della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96, che infatti assume un significato diverso di "bosco".
Le argomentazioni che lo Spanò ha tratto dalla citata legge regionale n. 16/96 sono dunque irrilevanti rispetto alla interpretazione dell'art. 1, lett. g), della legge n. 431/85;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, visto il parere reso dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale della seduta del 22 maggio 1997, è respinta l'istanza di riperimetrazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.1, lett. g), della legge 8 agosto 1985, n. 431, ricadenti nel territorio comunale di Valderice, in località Mafi Sciarrotta, così come riportato nella cartografia illustrativa redatta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani.

Art. 2

E' confermata l'individuazione dei vincoli paesaggistici sorti ai sensi dell'art. 1, lett. g), della legge 8 agosto 1985, n. 431 sulla località Mafi Sciarrotta nel comune diValderice, così come riportati nella carta I.G.M. fg. n. 248 III S.E. - Qdr 294+295, 4216+4215 -, a scala 1:25.000, avente natura meramente illustrativa e non costitutiva del vincolo in esame, a suo tempo approvata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 22 maggio 1997, e che si allega al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente ai suoi allegati, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, ai sensi del medesimo art. 4, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Valderice, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta sarà depositata presso gli uffici del comune diValderice, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del nu-mero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune diValderice.

Art. 4

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i sei mesi successivi alla data di affissione all'albo pretorio, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 1998.
  CROCE 


Allegati

REGIONE SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI TRAPANI
Verbale della seduta dell'8 maggio 1997

L'anno 1997 il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 10,30, nei locali della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani, nominata con decreto assessoriale n. 8611 del 24 dicembre 1994 e convocata con nota n. DR/143 del 30 aprile per trattare il seguente ordine del giorno:
1)  vincolo località Mafi, comune diValderice, richiesta di riperimetrazione;
2)  devincolizzazione dell'area denominata Trenta Salme nel comune di Castelvetrano;
3)  varie ed eventuali.
Sono presenti: la dott.ssa R. Camerata Scovazzo,Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani, in qualità di presidente dalla citata commissione; l'arch. Nicolò Abita, componente della commissione medesima. Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario, l'arch. Gaspare Bianco della Soprintendenza per i beni culturali di Trapani nominato con nota prot. n. 145/DR del 5 maggio 1997.
Alle ore 11,30, il presidente informa i presenti che i componenti la commissione, dott.ssa De Luca - direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani ha comunicato la sua indisponibilità a presenziare ai lavori odierni per improcrastinabili esigenze di servizio, mentre l'arch. Caradonna non ha fatto pervenire alcuna comunicazione.
Per quanto sopra il presidente, constatata la mancanza del numero legale dispone di rinviare ad altra data e con il medesimo ordine del giorno la convocazione della commissione con idoneo provvedimento di cui si darà avviso nei modi e termini di legge.
La seduta viene sciolta alle ore 11,40.
Il presente verbale viene letto, approvato sottoscritto.
Il presidente: Camerata Scovazzo
Il segretario: Bianco
I componenti la commissione: Abita
REGIONE SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI TRAPANI
Verbale della seduta del 22 maggio 1997

L'anno 1997 il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 11,00, nei locali della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, nominata con decreto assessoriale n. 8611 del 24 dicembre 1994, giusta convocazione della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su proposta della sezione P.A.U. con note prot. nn. 3866/II e 3865 del 29 aprile 1997 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)  vincolo località Mafi, comune di Valderice, richiesta di riperimetrazione;
2)  devincolizzazione dell'area denominata Trenta Salme, comune di Castelvetrano;
3)  varie ed eventuali.
Sono presenti: la dott.ssa R. Camerata Scovazzo,Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani, in qualità di presidente dalla citata commissione; l'arch. Salvatore Caradonna e l'arch. Nicolò Abita, componenti della commissione medesima e la dott.ssa De Luca, direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, in qualità di componente aggregato. Assiste, disimpegnando le funzioni di segretario, l'arch. Gaspare Bianco, funzionario della Soprintendenza per i beni culturali di Trapani designato dal presidente con nota n. 145/DR del 5 maggio 1997.
Alle ore 11,00 il presidente apre la seduta.
In merito al primo punto all'ordine del giorno la dott.ssa R. Camerata Scovazzo illustra che a seguito delle diffide ed istanze avanzate dalla ditta Spanò, la Soprintendenza ha richiesto parere formale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo al fine di esprimere le proprie valutazioni in merito all'esistenza o meno di vincolo boschivo su località contrada Mafi.
Per le motivazioni meglio esposte nel suddetto parere, che per una migliore comprensione si allega al presente verbale, l'avvocatura ha sostenuto che il vincolo n. 431/85 nell'area in questione sussiste.
La commissione tiene conto che le carte Galasso sono state oggetto di approvazione da parte dell'allora Commissione bellezze naturali e panoramiche e che con verbale del 28 novembre 1987 in particolare deliberava:
1)  di approvare la documentazione riportante i vincoli ope legis imposti dalla legge n. 431/85;
2)  di inviare tale documentazione ai comuni della provincia per l'affissione all'albo pretorio; che con riferimento al vincolo paesistico di cui all'art. 1, lett. "c" della legge n. 431/85 (fiumi, torrenti, ecc.) detto vincolo debba essere inteso in base all'effettivo attuale stato dei luoghi.
La commissione prende atto di quanto affermato dalla nota prot. n. 1219 del 25 marzo 1997 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nella quale si rappresenta la necessità che questa commissione esprima le proprie valutazioni sui contenuti delle richieste o diffide avanzate dalla ditta Spanò, nonché valutare quanto rappresentato
dalla Soprintendenza nei provvedimenti inerenti la pratica di cui trattasi.
La commissione presa visione:
a)  degli atti di diffida e messa in mora dell'8 ottobre 1996 e del 26 novembre 1996, della ditta Spanò;
b)  della nota prot. n. 13619/UA del 28 ottobre 1996 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con la quale si comunica alla ditta Spanò che l'area in questione per effetto dell'art. 10 legge regionale n. 16/96, comma 10 è soggetta a vincolo paesaggistico;
c) della richiesta di parere dell'Avvocatura distretturale dello Stato di Palermo formulata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con nota prot. n. 14829/Ua del 18 novembre 1996;
d)  del parere cons. n. 2744/96 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Prende atto di quanto espresso nel citato parere dell'Avvocatura e precisamente che il sito di che trattasi resta vincolato ope legis ex art. 1 lettera "g" legge n. 431/85 e conseguentemente ritiene, concordando con detto parere, di non dover proporre la rettifica dei dati cartografici così come richiesto dalla ditta Spanò negli atti citati.
Stante l'ora tarda, la commissione si autoconvoca per il giorno 4 giugno 1997 alle ore 9,00 per continuare la trattazione dei successivi punti posti all'ordine del giorno.
Il presente verbale è composto di n. 2 pagine e da n. 1 allegato (cons. n. 2744/96 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo).
La seduta viene sciolta alle ore 13,45.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente: Camerata Scovazzo
Il segretario: Bianco

(98.25.1283)
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DECRETO 24 giugno 1998.
Calendario scolastico 1998/99.
L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 72 del 23 febbraio 1998, emanata ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85 nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lett. r), ed all'art. 17, lett. d), dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, che la determinazione della data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, ai sensi degli artt. 74 e 77 del citato decreto legislativo n. 297/94, spetta, conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana all'Amministrazione regionale e per essa all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni;
Visti i pareri dei Provveditori agli studi della Sicilia e del Sovrintendente scolastico regionale;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 1998/99 le lezioni avranno inizio il 21 settembre 1998.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole materne si svolgerà nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 ed il 30 giugno 1999. A decorrere dal 1° settembre 1998, il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti nell'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94; in particolare, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 21 settembre, sarà svolta attività propedeutica, di programmazione e di aggior-namento. L'attività scolastica inizierà il 21 settembre 1998.

Art. 3

Restano fermi il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività, ivi compresa la festa del Santo Patrono, e degli esami determinati dal Ministero della pubblica istruzione con propria ordinanza n. 72 del 23 febbraio 1998. L'attività scolastica nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono sospese nei seguenti periodi:
—  dal 24 dicembre 1998 al 7 gennaio 1999 inclusi (vacanze natalizie);
—  dal 1° aprile 1999 al 6 aprile 1999 inclusi (vacanze pasquali).

Art. 4

Nell'ambito del calendario regionale, e fermo restando quanto disposto dall'art. 74, 3° comma, del citato decreto legislativo n. 297/94 relativamente allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, i consigli di circolo e d'istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica de liberata dal collegio dei docenti, in coerenza con i rispettivi piani di studio disciplinari ed interdiscipli-nari, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale della scuola, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario sco-lastico.
In particolare, gli adattamenti potranno essere volti a:
a)  organizzare attività curriculari in collaborazione con la Regione e/o con il sistema produttivo;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali l'edificio in occasione di elezioni politiche o amministrative, di referendum popolari, nonché di eventi straordinari;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 1998
  CROCE 

(98.26.1387)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 aprile 1998.
Annullamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.
L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, che ha approvato le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;
Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di contabilità di Stato;
Vista la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante interventi nel settore della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 14 della legge regionale n. 26/87, relativo al riconoscimento dei premi di fermo temporaneo in favore delle imprese iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e delle indennità in favore degli equipaggi dei natanti;
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 25/90, che prevede la decadenza da ogni agevolazione, prevista dalle leggi regionali n. 26/87 e n. 25/90, nel caso di violazione delle norme interessanti l'esercizio della pesca e delle attività connesse dalle succitate leggi;
Visto l'art. 4 del decreto n. 1649/90/XI del 29 dicembre 1990;
Visto l'art. 5 del decreto n. 001/II/Dir. II del 9 gennaio 1992;
Visto l'art. 6 del decreto n. 75/II/IV del 28 gennaio 1993;
Visto l'art. 5 del decreto n. 1915/II/V del 29 novembre 1993;
Visto l'art. 5 del decreto n. 199 del 27 gennaio 1995;
Visto l'art. 5 del decreto n. 38/II/V del 19 gennaio 1996;
Visto l'art. 4 del decreto n. 1627/II/V del 14 luglio 1997;
Considerato che i succitati articoli prevedono per
i trasgressori delle disposizioni contenute nei predetti decreti la perdita dell'indennità spettante per i due anni successivi a quelli dell'accertamento della violazione;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato con parere n. 23366 del 22 ottobre 1996, ha ritenuto che l'espressione "decadenza" utilizzata dal legislatore nell'art. 12 della legge regionale n. 25/90 deve essere limitata ai contributi afferenti l'anno in cui è stata accertata la violazione, ed agli ulteriori contributi per l'erogazione dei quali è in corso l'istruttoria, al momento della violazione;
Ritenuto che l'estensione della norma sanzionatrice alla perdita del beneficio «per i due anni successivi a quello dell'accertamento della violazione», permanendo l'obbligo del fermo temporaneo del naviglio da pesca, sia palesemente illegittima, non essendo supportata da alcuna fonte primaria né ordinaria né regionale;
Per i motivi di cui in premessa e in via di autotutela;

Decreta:


Art. 1

E' annullata la sanzione amministrativa, di cui ai calendari di fermo citati in premessa (diramati in applicazione della legislazione regionale - leggi regionali n. 26/87 e n. 25/90), che disponeva la perdita dei benefici, previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 26/87, «per i due anni successivi oltre l'anno dell'accertamento dell'infrazione» nei casi di trasgressione delle norme succitate.

Art. 2

Nei casi di violazione della legislazione regionale sulla pesca ai trasgressori verrà applicato l'istituto della decadenza disciplinato dall'art. 12 della legge regionale n. 25/90.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 aprile 1998.
  BENINATI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 7
(98.29.1534)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 4 giugno 1998.
Proroga all'Enel, Compartimento di Palermo, per l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di una cabina primaria nel comune di Palermo.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R.1 luglio 1977, n. 683;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto interassessoriale (Assessorato dei lavori pubblici e Assessorato dell'industria) n. 145 dell'8 febbraio 1995, con il quale l'ENEL - Compartimento di Palermo è stato autorizzato a costruire una nuova stazione elettrica di trasformazione 150/20 Kv in territorio del comune di Palermo, all'interno del centro storico, in un'area che risulta da eventi bellici ricadente tra la via D'Alessi, vicolo Trugliari e vicolo S. Giuseppe;
Visto il decreto n. 792 dell'1 giugno 1995, con il quale l'ENEL - Compartimento di Palermo è stato autorizzato ad occupare temporaneamente ed immediatamente gli immobili di proprietà privata, di cui all'elenco delle ditte e piano particellare allegati al citato decreto;
Visto il decreto n. 1076 del 31 luglio 1997, che proroga di mesi dodici, e cioè fino al 30 maggio 1998, la data di ultimazione dei lavori specificata nel decreto n. 145 dell'8 febbraio 1995;
Vista la nota n. 12375 del 26 marzo 1998, con la quale l'ENEL - Compartimento di Palermo, in considerazione delle obiettive difficoltà pratiche connesse ai tempi tecnici necessari al perfezionamento dell'iter amministrativo ed espropriativo ed alla realizzazione del programmato impianto, ha chiesto una ulteriore proroga della data di ultimazione dei lavori specificata nel decreto n. 145 dell'8 febbraio 1995;
Ritenuto che i lavori di che trattasi possono definirsi di pubblica utilità;
Ritenuto che, ricorrendo le circostanze e le condizioni volute dalle vigenti disposizioni di legge, può darsi luogo alla richiesta di proroga;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

E' accordata all'ENEL - Compartimento di Palermo, c.f. n. 00811720580, con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 121, la proroga di mesi dodici a partire dalla data del 30 maggio 1998, indicata nel decreto n. 1076 del 31 luglio 1997, per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della cabina primaria a 150/20 Kv nel territorio del comune di Palermo all'interno del centro storico nell'area in premessa specificata.

Art. 2

I lavori di realizzazione dell'impianto sopracitato dovranno, pertanto, essere ultimati il 30 maggio 1999.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1998.
  CASTIGLIONE 

(98.24.1242)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 14 aprile 1998.
Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che, all'art. 33, ha previsto la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista la propria circolare n. 2627 del 19 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 7 agosto 1993, con la quale il limite massimo di intervento ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in L. 103.000.000 da elevare a L. 110.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa;
Visto il decreto del 10 settembre 1997 dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, con il quale, in applicazione dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, il limite massimo d'intervento, indicato negli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 86/80, ammissibile a contributo per gli alloggi fruenti delle agevolazioni previste dalle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, è stato determinato in L.148.000.000, da elevare ulteriormente a L. 156.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 164.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Considerato che il sopracitato limite massimo d'intervento va applicato, per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78, in misura proporzionale alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);
Considerato che in relazione alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95), il limite massimo d'intervento è determinato in L. 127.800.000, da elevare ulteriormente a L. 134.700.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 141.600.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo previsto per i beneficiari delle agevolazioni delle leggi statali sulla casa;

Decreta:


Art. 1

Per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di intervento è determinato in L. 127.800.000, da elevare ulteriormente a L. 134.700.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 141.600.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori. A tali limiti di intervento non si applica alcuna maggiorazione.

Art. 2

Il limite massimo d'intervento di cui all'art. 1 si applica anche per i programmi costruttivi i cui lavori non erano ultimati alla data del 5 agosto 1994 ed ancora in corso alla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84.
L'entità dei mutui agevolati integrativi da concedere agli operatori che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84 sarà determinata in ragione diretta delle sole opere realizzate o ancora da eseguire successivamente al 5 agosto 1994.

Art. 3

Il mutuo concedibile, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 1, non potrà superare l'importo relativo al costo effettivo dell'opera o il prezzo di prima cessione convenzionato con l'Amministrazione comunale interessata.

Art. 4

Le istanze, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84, per la determinazione o rideterminazione del limite massimo d'intervento, dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, gruppo X/A, allegando:
1)  certificato rilasciato dal direttore lavori, con firma autenticata a norma di legge, attestante che i lavori di costruzione degli alloggi, di cui si chiede il finanziamento integrativo, sono ancora in corso alla data della predetta istanza, con dettagliata descrizione delle opere eseguite e di quelle da eseguire;
2)  documentazione relativa alle erogazioni effettuate dall'istituto mutuante sino alla data della istanza;
3)  nell'ipotesi di lavori in corso d'esecuzione oltre il termine fissato, per le cooperative nel contratto di appalto e per le imprese nella concessione edilizia, una relazione dell'operatore istante, con firma autenticata a norma di legge, contenente le motivazioni della ritardata ultimazione dei lavori con allegata la documentazione comprovante le giustificazioni addotte per tale ritardo;
4)  (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi, con gli estremi di registrazione fiscale, per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse, interessi di pre-ammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);
5)  (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;
6)  quadro tecnico aggiuntivo;
7)  quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 5

La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contestualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.

Art. 6

Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata alla data del 5 agosto 1994, occorre produrre:
1)  relazione, sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, in cui si evinca lo stato d'avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;
2)  documentazione giustificativa (stati d'avanzamento, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).

Art. 7

L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto si trasmette alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 1998.
  MANZULLO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 giugno 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 27.
(98.30.1569)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 8 aprile 1998.
Delega alle Aziende unità sanitarie locali delle competenze relative al riconoscimento degli stabilimenti e dei centri che producono latte e prodotti a base di latte.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, con il quale vengono trasferite alle Unità sanitarie locali le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
Visto l'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, con il quale sono attribuite, nel settore dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria, all'Assessorato regionale della sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti;
Visto l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, con il quale sono state delegate alla U.S.L. le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, compresi i poteri autorizzativi, demandati alla competenza regionale dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306, con il quale sono state disciplinate anche le competenze e le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, regolamento recante attuazione delle direttive n. 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte, con il quale all'art. 10 viene attribuita, tra l'altro, alla Regione la competenza al rilascio del "riconoscimento attribuendo il relativo numero" agli stabilimenti e ai centri che trattano tali prodotti;
Considerato che tale riconoscimento sostituisce, ai fini del D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, funzione già delegata alle Aziende unità sanitarie locali con le norme sopracitate;
Ritenuto opportuno delegare alle Aziende unità sanitarie locali i compiti autorizzativi in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, sono delegate alle Aziende unità sanitarie locali le competenze attribuite alla Regione dall'art. 10 del D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 relative al riconoscimento degli stabilimenti e dei centri che producono latte e prodotti a base di latte.
Il responsabile del centro o dello stabilimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere H, I, L, M, del D.P.R. n. 54/97 presenta, con le procedure indicate nello stesso decreto, all'Azienda U.S.L. competente per territorio istanza di riconoscimento corredata della documentazione fissata dalMinistero della sanità.
Nel rispetto dei termini fissati dall'art. 10 dello stesso decreto, l'Azienda unità sanitaria locale, tramite il competente servizio veterinario, provvede all'istruttoria e al rilascio o al diniego del provvedimento di riconoscimento. Entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento di riconoscimento, l'Azienda unità sanitaria locale trasmetterà gli atti all'Assessorato regionale dalla sanità che provvederà nel termine massimo di 10 giorni all'attribuzione del numero di riconoscimento regionale notificando il provvedimento all'Azienda U.S.L. e comunicandolo alMinistero della sanità.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 1998.
  LEONTINI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 maggio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 20.
(98.24.1271)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 giugno 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Oliveri.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 161 del 13 gennaio 1998, con la quale il sindaco del comune di Oliveri chiede a questo Assessorato l'approvazione della variante al P.R.G. per la realizzazione della strada lungomare torrente Elicona Residence La Tonnara.
Vista la delibera n. 39 del 17 ottobre 1997, esecutiva nei termini di legge, con cui il consiglio comunale di Oliveri adotta la variante al P.R.G. per la realizzazione di una strada comunale torrente Elicona - Residence La Tonnara - Riproposizione vincolo;
Visti gli elaborati di cui alla delibera n. 39 del 17 ottobre 1997, consistenti in:
1)  corografia scala 1:10.000;
2)  stralcio P.R.G.;
Visti gli atti di pubblicità di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, in data 12 gennaio 1998, che attesta che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota prot. n. 9585 dell'11 febbraio 1997, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, parere favorevole relativo alla variante di che trattasi;
Rilevato che la procedura seguita per la pubblicazioone della variante è conforme alla legge;
Visto il parere n. 8 del 27 aprile 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
«…Omissis…
Considerato che:
— il comune di Oliveri è dotato di P.R.G., approvato con decreto n. 169 del 22 aprile 1985, i cui vincoli sono divenuti inefficaci;
—  la variante di che trattasi riguarda la riproposizine del vincolo di P.R.G. relativo al tratto viario che collega la strada provinciale, che si diparte dalla S.S. 113, con il lungomare di Oliveri;
—  trattandosi di una previsione già inserita nel P.R.G., per quanto attiene il parere, ex art. 13 della legge n. 64/74, si fa riferimento al parere n. 28008 del 19 gennaio 1983 dell'ufficio del Genio civile di Messina relativo al P.R.G., approvato con decreto n. 169 del 22 aprile 1985, nel quale non sono mossi rilievi in ordine alla strada di che trattasi;
—  la variante è munita del parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina reso con nota n. 9585 dell'11 febbraio 1987;
— che la realizzazione di detto tratto viario consente di evitare l'attraversamento dal centro abitato del traffico veicolare in direzione della spiaggia di Oliveri ed i laghetti di Marinella;
— che la variante suddetta risulta essere ammis sibile sotto il profilo urbanistico-territoriale; è del pa rere che la variante per la realizzazione della strada lungomare - torrente Elicona - Residence La Tonnata, adottata dal comune di Oliveri con delibera consiliare n. 39 del 17 ottobre 1997 sia meritevole di approvazione»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e del parere n. 8 del 27 aprile 1998 espresso dal gruppo XXX di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40, riportata in premessa, la variante relativa alla realizzazione della strada lungomare torrente Elicona - residence La Tonnara e la riproposizione del vincolo, adottata dal consiglio comunale di Oliveri con delibera n. 39 del 17 ottobre 1997.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 39 del 17 ottobre 1997 e gli elaborati ad essa allegati che verranno timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Oliveri resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli atti ed elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.24.1266)
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DECRETO 4 giugno 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del comune di Vallelunga Pratameno.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 153 del 21 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune diVallelunga Pratameno;
Vista la delibera commissariale del comune diVallelunga Pratameno n. 1 del 16 gennaio 1997, con la quale il commissario ad acta ha adottato il piano particolareggiato di recupero del centro storico (zona A1 parte dell'intera zona A), resa esecutiva dal CO.RE.CO. provinciale di Caltanissetta nella seduta del 27 febbraio 1997 decis. n. 202/1778;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti il piano di che trattasi;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione del piano particolareggiato di recupero e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso il suddetto piano particolareggiato di recupero sono state presentate n. 5 osservazioni o opposizioni nei termini di legge;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 12/96, reso ai sensi della legge n. 64/74, art. 13;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta prot. n. 2042 del 28 maggio 1996;
Visto il parere n. 7 del 21 aprile 1998, espresso dal gruppo 31° della D.R.U. che in parte si trascrive:
«…Omissis…
Rilevato
— che risulta completato l'iter amministrativo del P.P.R. in esame;
—  che il progetto risulta conforme alla normativa vigente;
—  che sono stati prodotti tutti gli adeguamenti richiesti dal C.R.U. salvo quello relativo alla estensione del piano particolareggiato alla ex zona A1 del P.R.G.;
— che sono stati compiuti gli approfondimenti richiesti in ordine alla reale consistenza dei fabbricati per i quali tutti è stata prodotta una dettagliata schedatura con relativa documentazione fotografica;
— che il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 2042 del 28 maggio 1996 risulta favorevole restando subordinata l'acquisizione del parere ex art. 55, legge regionale n. 71/78 esclusivamente per gli interventi edilizi sui fabbricati di cui al seguente elenco:
 1)  chiesa del Crocifisso, via C. Cottone, fg. 25/A, part. B;
 2)  chiesa SS. Sacramento, via Cavour, fg. 25/A, part. C;
 3)  chiesa Madre S. Maria di Loreto, piazza Umberto I, fg. 25/A, part. D;
 4)  Madonna del Rosario, corso Garibaldi, fg. 25/A, part. E;
 5)  chiesa S. Maria del Carmelo, piazza Vittorio Emanuele III, fg. 25/A, part. F;
 6)  fontana, piazza Umberto I, fg. 25/A, part. I;
 7)  casa signorile, corso Garibaldi, 24 angolo via Nasi, fg. 25/A, partt. 73, 74, 75 e 76;
 8)  casa signorile, corso Cavour, fg. 25/A, part. 78;
 9)  palazzo Principe di Valdina, piazza Umberto I n. 3, fg. 25/A, part. 343;
10)  portale Palazzo Audino, via Palmeri, fg. 25/A, part. 493;
11)  casa signorile, corso Garibaldi n. 61, fg. 25/A, part. 518;
12)  casa signorile, piazza Iolanda Margherita n. 4, fg. 25/A, part. 1169;
13)  casa signorile, via C. Battisti n. 71, fg. 25/A, part. 1178;
14)  palazzoSinatra, via Cavour, fg. 25/A, part. 1179;
15)  casa signorile, via Puccini n. 9, fg. 25/A, partt. 1240, 1243, 1246;
16)  palazzo Buonasera, via Orlando n. 143, fg. 25/A, part. 1291;
17)  casa signorile, piazza V. Emanuele III, fg. 25/A, part. 1308;
18)  scuola elementare, via Archimede n. 50, fg. 25/A, part. 1335;
19)  collegio di Maria, via C. Battisti n. 126, fg. 25/A, part. 1557;
20)  palazzo Sinatra, via Garibaldi, fg. 25/A, partt. 1590, 1591, 1592, 1593;
e su quelli oggetto di richiesta di concessione in sanatoria ai sensi della legge regionale n. 37/85;
—  che il parere del Genio civile diCaltanissetta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 risulta essere favorevole;
— che il piano non comporta ristrutturazioni urbanistiche del tessuto urbano del centro storico;
— che il piano, così come configurato, si presta alla tutela del centro storico per le finalità di cui alla legge regionale n. 70/76 rendendo possibili esclusivamente interventi volti al recupero edilizio, alla salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici e ambientali;
—  che la dotazione di standard discendente dalD.M. n. 1444/68 viene garantita all'interno del P.R.G. vigente approvato con decreto n. 153/94;
Considerato:
—  che l'interesse preminente a dotare il C.S. di uno strumento attuativo, anche soltanto per la parte esaminata, non può che far ritenere superata la prescrizione a suo tempo impartita dal C.R.U. relativamente alla necessità di estendere lo studio del C.S. a tutta la zona A dell'abitato;
— che l'elaborato integrativo allegato E, sebbene non introduca alcun elemento nuovo, dovrà costituire parte integrante del piano particolareggiato in argomento si è del parere che il piano particolareggiato del centro storico del comune di Vallelunga Pratameno, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 16 gennaio 1997 e costituito dagli elaborati in premessa elencati, sia meritevole di approvazione alle condizioni di cui al parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta prot. n. 2042 del 28 maggio 1996, con i chiarimenti e le esplicitazioni di cui all'allegato E.
Per le motivazioni riportate nel corpo del presente parere si ritiene di poter accogliere le osservazioni n. 1, 2 e 3, accogliere parzialmente l'osservazione n. 4 e respingere l'osservazione n. 5.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Alle condizioni di cui al parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diCaltanissetta n. 2042 del 28 maggio 1996 e con i chiarimenti dell'allegato E, è approvato, ai sensi dell'art. 12, comma 7°, della legge 27 dicembre 1978, n. 71, il piano particolareggiato di recupero del comune di Vallelunga Pratameno, adottato con delibera commissariale n.1 del 16 gennaio 1997.

Art. 2

Con le motivazioni di cui al parere n. 7 del 21 aprile 1998, reso dal gruppo 31° della D.R.U., sono accolte integralmente le osservazioni n. 1, 2, 3 e parzialmente la n. 4 e viene respinta l'osservazione n. 5.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
All.  A - relazione illustrativa (criteri di impostazione); 
All.  B - norme di attuazione; 
All.  C - documentazione fotografica generale del centro storico A; 
All.  D1 - schede di analisi, documentazione e prescrizione relative alle singole unità edilizie, raggruppate per isolato (isolato dall'1 al 10); 
All.  D2 - schede di analisi, documentazione e prescrizione relative alle singole unità edilizie, raggruppate per isolato (isolato dall'11 a 20); 
All.  D3 - schede di analisi, documentazione e prescrizione relative alle singole unità edilizie, raggruppate per isolato (isolato dal 21 al 30); 
All.  D4 - schede di analisi, documentazione e prescrizione relative alle singole unità edilizie, raggruppate per isolato (isolato dal 31 al 40); 

Relazione geologica
Tav.   1 - inquadramento territoriale, scala 1:350.000; 
Tav.   2 - emergenze archeologiche, architettoniche ed ambientali del territorio comunale, scala 1:25.000; 
Tav.   3 - stralcio del P.R.G. approvato con D.A. n. 153/DRU del 21 febbraio 1994; 
Tav.   4 - planimetria catastale del centro storico con numerazione degli isolati, scala 1:1.000; 
Tav.   5a - planimetria generale della struttura edilizia al piano terra - zona nord, scala 1:200; 
Tav.   5b - planimetria generale della struttura edilizia al piano terra - zona sud, scala 1:200; 
Tav.   6 - planimetria d'uso dei piani terra, scala 1:500; 
Tav.   7 - condizioni statiche e di conservazione degli edifici, scala 1:500; 
Tav.   8 - condizioni igieniche degli edifici, scala 1:500; 
Tav.   9 - condizioni di occupazione degli edifici, scala 1:500; 
Tav.  10 - numero dei piani utili fuori terra, scala 1:500; 
Tav.  11 - valori ambientali, architettonici, monumentali, storici degli edifici, scala 1:500; 
Tav.  12 - analisi delle trasformazioni operate nel patrimonio edilizio, scala 1:500; 
Tav.  13 - analisi delle trasformazioni della struttura catastale (U.T.E. 1987), scala 1:500; 
Tav.  14a - prospetti dei fabbricati prospicienti, via Cavour (lato ovest), scala 1:200; 
Tav.  14b - prospetti dei fabbricati prospicienti, via Cavour e via Ugdulena (lato est), scala 1:200; 
Tav.  14c - prospetti dei fabbricati prospicienti, via Garibaldi (lato ovest), scala 1:200; 
Tav.  14d - prospetti dei fabbricati prospicienti, via Garibaldi (lato est), scala 1:200; 
Tav.  15a - prospetti dei fabbricati prospicienti, via Trento e Trieste e via Castrogiovanni (lato sud), scala 1:200; 
Tav.  15b - prospetti dei fabbricati prospicienti, via Crispi e via Cottone (lato nord), scala 1:200; 
Tav.  16 - indicazione degli interventi di interesse e riqualificazione urbana previsti, scala 1:1.000; 
Tav.  17 - indicazione delle attrezzature e dei servizi esistenti, in corso di realizzazione e previsti nel piano, scala 1:1.000; 
Tav.  18 - indicazione su mappa catastale del numero di individuazione delle schede di cui agli allegati D, scala 1:500; 
Tav.  19 - progetto tipo di riferimento relativo al riuso della edilizia residenziale esistente con esempio di regolarizzazione del profilo dell'isolato 38 su via Ugdulena, scala 1:200; 
Tav.  20 - carta della toponomastica esistente ed antica, scala 1:1.000; 

—  allegato E - elaborato integrativo;
—  parere del Genio civile diCaltanissetta n. 12/96;
—  parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta n. 2042 del 28 settembre 1996;
—  parere n. 7 del 21 aprile 1998 del Gr. 31/D.R.U.;
— delibera commissariale n. 1 del 16 gennaio 1997.

Art. 4

Il piano particolareggiato approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente provvedimento; entro tale termine dovranno essere compiute le espropriazioni.

Art. 5

Il comune di Vallelunga Pratameno resta onerato di tutti gli altri adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.24.1236)
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DECRETO 4 giugno 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Giarratana.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 619 del 26 luglio 1995, con cui è stato approvato il P.R.G. del comune di Giarratana;
Visto il decreto assessoriale n. 93885 del 9 luglio 1991, con cui l'Assessorato della sanità ha autorizzato il comune di Giarratana a ridurre la zona di rispetto cimiteriale limitatamente all'area lato sud, da m. 200 a m. 50;
Viste le istanze prot. n. 4128 del 29 maggio 1977 e n. 555 del 26 gennaio, con le quali il sindaco del comune di Giarratana chiede l'approvazione della variante al P.R.G. relativa all'ampliamento del cimitero, alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e alla ridestinazione urbanistica delle aree non più soggette a vincolo;
Vista la delibera n. 91 del 28 novembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, in data 19 dicembre 1996 con decisione n. 17422/16952, con cui il consiglio comunale di Giarratana adotta la variante al piano regolatore generale relativa all'ampliamento del cimitero comunale e modifica della fascia di rispetto cimiteriale;
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 91 del 28 dicembre 1996, consistenti in tav. P2 - stato esistente e tav. P2 - variante, riportante l'ampliamento del cimitero e la relativa fascia di rispetto cimiteriale;
Visti gli atti di pubblicità di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la delibera n. 28 del 28 marzo 1997, con cui il consiglio comunale di Giarratana ha preso atto della mancata presentazione di opposizioni ed osservazioni ed avverso la delibera n. 91 del 28 novembre 1996;
Vista la delibera n. 62 del 24 settembre 1997 del CO.RE.CO., con cui il consiglio comunale di Giarratana adotta la variante al piano regolatore generale riportante la riduzione della fascia cimiteriale e la ridestinazione urbanistica delle aree non più soggette a vincolo cimiteriale;
Visti gli elaborati allegati alla delibera n. 62 del 24 settembre 1997, consistenti in: Tav. P2, riportante la delimitazione dell'area di rispetto cimiteriale esistente e la Tav. P2, variante riportante la nuova delimitazione dell'area di rispetto cimiteriale e la rideterminazione urbanistica delle aree non più soggette a vincolo cimiteriale;
Visti gli atti di pubblicità di cui all'art.3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la delibera n. 86 del 30 dicembre 1997, con cui il consiglio comunale di Giarratana ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni avverso la delibera n. 62 del 24 settembre 1996;
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Visto il parere n. 20, prot. n. 97/98 del 15 aprile 1998 del gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
«…Omissis…
Considerato:
1) che con decreto assessoriale n. 93885 del 9 luglio 1991, agli atti di questo ufficio, l'Assessorato della sanità ha autorizzato il comune di Giarratana a ridurre la zona di rispetto cimiteriale, limitatamente all'area del lato sud, da m. 200 a m. 50;
2)  che con delibera di consiglio n. 14 del 31 gennaio 1992 è stata adottata la ridestinazione a zona E agricola delle aree non più ricadenti nella fascia di rispetto;
3)  che le previsioni della delibera n. 14 sono state inserite nel piano regolatore generale e con esso approvate con decreto n. 619 del 26 luglio 1995;
4)  che con decreto sindacale n. 158/95 del 23 novembre 1995, agli atti di questo ufficio, è stato autorizzato l'ampliamento del cimitero del comune di Giarratana e la conseguente modifica della fascia di rispetto cimiteriale;
5)  che con decreto sindacale n. 86/96 del 24 aprile 1996 è stata autorizzata la riduzione della parte nord della fascia di rispetto da ml. 100 a ml. 50;
6)  che con delibera consiliare n. 91 del 28 novembre 1996 è stata introdotta in variante, tra le previsioni del piano regolatore generale vigente, la previsione dell'ampliamento del cimitero comunale e della modifica della fascia di rispetto conformemente all'ampliamento, così come autorizzata con decreto sindacale n. 158/95 del 23 novembre 1995. Cosicchè la fascia di rispetto veniva riportata a 100 m. nella parte nord del cimitero, e non si teneva conto che già era stata autorizzata con decreto sindacale n. 86/96 del 24 aprile 1996 la sua riduzione a m. 50;
7)  che con delibera consiliare n. 62 del 24 settembre 1997, il comune di Giarratana ha nuovamente variato le previsioni del piano regolatore generale vigente, riducendo la fascia di rispetto cimiteriale a nord del cimitero da ml. 100 a ml. 50 e dando nuove destinazioni urbanistiche alle aree non più soggette al vincolo cimiteriale;
8)  che alla luce degli atti sopradescritti, si può assumere che il comune di Giarratana ha manifestato la volontà di: ampliare il cimitero comunale; ridurne la fascia di rispetto; destinare le aree già soggette a vincolo di rispetto cimiteriale conformemente alle destinazioni limitrofe e cioè: parte a parco urbano, parte a zona territoriale omogenea E, parte a zona C, in gran misura in atto edificata;
9)  che detta volontà è compiutamente rappresentata nella tav. P2 - variante allegata alla delibera n. 62 del 24 settembre 1997.
Tutto ciò visto, premesso e considerato, questo gruppo XXVII valuta che la previsione proposta per l'approvazione dal comune di Giarratana risponde ad esigenze di pubblico interesse, è compatibile con l'assetto territoriale quale configurato dallo strumento urbanistico approvato con decreto n. 619/95, pertanto, poiché nulla-osta sotto il profilo della regolarità degli atti e delle procedure, è del parere che sia meritevole di approvazione la variante alle previsioni del vigente strumento urbanistico del comune di Giarra-tana consistente nell'ampliamento del cimitero comunale, nella riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da ml. 100 a ml. 50, nella rizonizzazione urbanistica delle aree già destinate a fascia di rispetto cimiteriale così come compiutamente rappresentato nella Tav. P2 - variante allegata alla delibera n. 62 del 24 settembre 1997».
Ritenuto di potere condividere il parere di cui sopra reso dal gruppo XXVII/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e del parere n. 20 prot. n. 97/98 del 15 aprile 1998 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U., ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40, la variante al piano regolatore generale del comune di Giarratana, relativa all'ampliamento del cimitero, alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e alla rideterminazione urbanistica delle aree non più soggette a vincolo.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 62 del 24 settembre 1997 e gli elaborati ad essa allegati, che verrà timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Giarratana resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per esteso, con esclusione degli atti ed elaborati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 1998.
  LOGIUDICE 

(98.24.1265)
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DECRETO 10 giugno 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato denominato "n. 1 Epipoli" del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Visto la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune diSiracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato denominato n. 1 Epipoli, approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 2 maggio 1995;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 197 del 6 settembre 1994, di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 10913/U del 18 settembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questoAssessorato, esaminato il piano, contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in quanto:
—  l'individuazione degli agglomerati include aree libere, che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali non risulta indicata la destinazione urbanistica;
—  errato criterio di perimetrazione;
—  prima dell'approvazione non è stato acquisito il parere della Soprintendenza;
— i rilievi dello stato di fatto sono stati riferiti alla data del luglio 1994, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 14 della legge regionale n. 37/85, ossia alla data del 1° ottobre 1983;
2.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85, in quanto il programma finanziario quinquennale allegato al piano non ha suddiviso la spesa complessiva in 5 esercizi finanziari;
3.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94, in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile del 1995.
Con deliberazione consiliare n. 117 del 17 ottobre 1996, il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
—  Violazione dell'art. 14 della legge n. 37/85
La perimetrazione del P.P.R. si riferisce all'anno 1987 sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici del 1986, non essendo possibile di fatto una preliminare distinzione tra edifici esistenti alla data dell'1 ottobre 1983 e quelli successivamente realizzati entro il 1986.
L'aggiornamento al luglio 1994 si sarebbe reso necessario per la verifica delle aree, destinate a servizi nella prima stesura del P.P.R., non adottato dal commissario ad acta perché dichiarato improponibile con atto deliberativo n. 300 dell'11 settembre 1989.
La perimetrazione del P.P.R.è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate come le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
Il P.P.R. ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato non definibili intercluse; mentre per i lotti interclusi ne ha stabilito l'edificabilità in conformità alla variante al P.R.G. adottata con la delibera n. 190/93.
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del
2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 415 del 24 gennaio 1995 sul P.P.R. in ar-gomento.
Il P.P.R. inoltre è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.
— Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il P.P.R. contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994.
—  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il P.P.R. è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 è cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano han-no formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie
dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del P.P.R.»;
Vista la nota prot. n. 4445 del 10 aprile 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente su segnalazione del C.R.U., contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art.9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetria inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine alla integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 4445 del 10 aprile 1998;
Viste le note prot. n. 119/int. del 6 novembre 1996 e prot. n. 121/int. del 13 novembre 1996, con le quali il gruppo XXV di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato di recupero agglomerato n. 1 Epipoli, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal C.R.U. con voto n. 628 del 3 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis…
Che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'Isola, con la legge regionale n. 37/85 è stata prevista una apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nella individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere una adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d) nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti:
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 in ordine ai requisiti per
la redazione dei piani particolareggiati di recupero
degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per et-taro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
Ritenuto:
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero si ritiene non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995 essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
— che per quanto riguarda le altre contestazioni formulate con la nota prot. 10913 del 18 settembre 1996, si ritiene che le controdeduzioni al riguardo formulate dal comune di Siracusa appaiono esaustive;
— che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14 comma 6 della legge regionale n. 37/85 come integrato dall'art. 9, comma 7 della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica di circa 5.000 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
– le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, escluse oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
— che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 197 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 66 del 2 maggio 1995, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere quindi procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 628 del 3 giugno 1998 in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato denominato n. 1Epipoli del comune di Siracusa, adottato con delibera consiliare n. 197 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 66 del 2 maggio 1995.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.24.1269)
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DECRETO 23 giugno 1998.
Autorizzazione del progetto relativo al collegamento con linea a 150 Kv mista cavo aereo tra la costruenda centrale Sondel di Milazzo e l'impianto Enel di Sorgente.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Viste le note prot. n. 00503 del 27 febbraio 1997 e n. 00793 del 7 aprile 1997, con le quali l'Enel S.p.A. ha fatto istanza, a questo Assessorato, per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla realizzazione del "collegamento con linea a 150 Kv mista cavo aereo tra la costruenda centrale Sondel di Milazzo e l'impianto Enel di Sorgente".
Vista la delibera n. 127 del 7 agosto 1997, con la quale il consiglio comunale di Milazzo esprime parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto di che trattasi;
Vista la delibera n. 78 del 30 settembre 1997, con la quale il consiglio comunale di San Filippo del Mela esprime parere contrario alla realizzazione nel proprio territorio, dell'elettrodotto di che trattasi;
Vista la delibera n. 7 del 27 ottobre 1997, con cui il consiglio generale del Consorzio A.S.I. di Messina esprime parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto di che trattasi a condizione che sulla particella 970 del foglio 2 diSan Filippo del Mela il cavo aereo passi ad una altezza non inferiore a mt. 29 del piano di calpestio e che per quanto attiene il traliccio contrassegnato con il n. 3 l'autorizzazione venga richiesta alla ditta Russo Francesco, proprietario del suolo;
Vista la nota prot. n. 1121 del 18 aprile 1995, con cui la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali sezione beni archeologici di Messina esprime, ai sensi della legge n. 1089/39, parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi a condizione che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del personale tecnico della stessa Soprintendenza;
Viste le note del gruppo sezione II prot. n. 1940 del 20 settembre 1995 e n. 7105 cc. del 20 maggio 1997, con cui la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina esprime parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 5820 del 30 maggio 1997, con cui il Consorzio autostradale Palermo-Messina esprime parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi a condizione che il traliccio identificato con il n. 4 venga ubicato, in conformità alle leggi in vigore, ad almeno ml. 25 dall'opera autostradale ed in ogni caso al confine della fascia di rispetto;
Vista la nota prot. n. 8125 del 21 aprile 1997, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina esprime parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 02191 del 15 aprile 1997, con cui il Corpo regionale delle miniere esprime parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 6258/1759 dell'11 maggio 1995, con cui il gruppo VII - fonti di energia dell'Assessorato regionale dell'industria esprime parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. TR3 - 142/108 d d/A 23 - 7/2 - 1 - 6 - 95 con cui il Comando III Regione aerea - Stato maggiore di Bari esprime parere favorevole all'elettrodotto di che trattasi a condizioni che sulla parte in aereo dell'impianto progettato, sia posta la segnaletica prescritta dalle direttive di riferimento e precisamente:
—  verniciatura, a striscie orizzontali alternate, in bianco ed arancione, del terzo superiore dei tralicci;
— segnalazione del conduttore aereo più alto mediante l'installazione di palloncini di diametro di cm. 40 colorato in bianco ed arancione distanti l'uno dall'altro non più di metri 45;
Vista la nota prot. n. 12393 rep. B del 10 maggio 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina dà il proprio nulla osta ai sensi della normativa vigente in materia, relativa all'elettrodotto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 9169/77/RBN del 6 otto bre 1997, con cui il Ministero delle comunicazioni dà il proprio nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto, ai sensi della normativa vigente, limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti ed avvicinamenti, le linee di telecomunicazione statali, sociali e privati;
Vista la nota prot. n. 3337 del 14 luglio 1997, con cui l'ANAS dà il proprio nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto di che trattasi;
Vista la nota n. 0002718 del 9 aprile 1997, con cui l'Ente ferrovie dello Stato concede il proprio nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto in argomento;
Vista la nota prot. n. 42/1203/01/2-5 del 16 settembre 1997, con cui il Ministero dei trasporti, Direzione generale dell'aviazione civile esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto di che trattasi;
Visto il progetto predisposto dall'ENEL costituito dai seguenti elaborati:
1)  relazione tecnico descrittiva;
2)  relazione descrittiva;
3) corografia, scala 1:10.000;
4)  planimetria generale, scala 1:200;
5)  profilo altimetrico;
6)  planimetria stralcio P.R.G. di San Filippo del Mela, scala 1:2.000;
7)  rilievo fotografico;
8)  calcolo dei valori di campo magnetico;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 616 del 26 marzo 1998, che di seguito si trascrive:
«…Omissis…
Premesso che:
— con le note sopracitate l'Enel S.p.A., Divisione trasmissione - Direzione di Palermo, ha richiesto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
—  il progetto prevede la costruzione dell'elettrodotto a 150 Kv per Km. 2,58 circa al fine di collegare l'impianto di sorgente dell'Enel, sito in contrada Rosa Isolera di San Filippo del Mela, con la costruenda centrale di cogenerazione della Sondel di Milazzo;
—  il tracciato proposto attraversa i territori dei comuni di S. Filippo del Mela e di Milazzo nonché l'area A.S.I. di Messina;
—  l'elettrodotto si sviluppa per Km. 1 in cavidotto (tra la stazione Enel di sorgente e la stazione diCorriolo) e per il restante tratto di Km. 1,58 in linea aerea, fino a raggiungere l'impianto Sondel; nel tratto aereo i sostegni sono previsti del tipo a traliccio, di varie altezze, tali comunque a garantire il franco minimo prescritto dalle norme vigenti; il tratto in cavo sarà posato ad una profondità di circa 150 cm. ed il ricoprimento soprastante avverrà con sabbia a bassa resistività termica, lastre di cemento e terreno di controllate caratteristiche termiche;
—  il tracciato nel tratto in cavo si sviluppa quasi tutto la strada comunale denominata Rosa Isolera nel comune di S. Filippo del Mela;
—  in corrispondenza della stazione Enel di Corriolo è previsto il passaggio in linea aerea; il tracciato di questo secondo tratto interessa in gran parte un'area già fortemente industrializzata; più in dettaglio il percorso aereo in uscita dalla stazione di Corriolo attraversa un'area destinata a verde attrezzato ed attualmente occupata da un agrumeto, quindi aree in atto occupate da un demolitore, di auto, da un vivaio e da alcuni terreni di pertinenza dell'ASI di Messina destinati ad un futuro insediamento industriale; lungo il percorso l'elettrodotto sovrappassa la SS. 113, l'autostrada Palermo-Messina e la ferrovia;
—  lungo il tracciato dell'elettrodotto si ha presenza di abitazioni solo in prossimità della stazione di Corriolo; si tratta di alcuni edifici ad un solo piano da cui il tracciato previsto rimane distante circa 23 mt. superiore al minimo prescritto dal D.P.C.M. 23 aprile 1992;
—  il comune di Milazzo ed il consorzio ASI di Messina, con le rispettive deliberazioni citate in precedenza, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto;
—  il comune di S. Filippo del Mela, dopo aver due volte rinviato l'argomento (vedi deliberazioni n. 47/97 e n. 68/97), con la deliberazione n. 78 del 30 settembre 1997 ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dell'elettrodotto; dal corpo della delibera emergono perplessità relativamente al già esistente degrado ambientale determinato dalla presenza di impianti industriali ed agli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo umano;
—  il progetto per la costruzione dell'elettrodotto in oggetto ha ottenuto i nulla osta dei seguenti enti: Anas (di massima), autostrada Palermo-Messina (di massima) Ferrovie dello Stato, Provincia regionale di Messina, Corpo regionale delle miniere, Assessorato regionale dell'industria, Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, Comando III Regione aerea di Bari, Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali - Sezioni paesistica ed archeologica (di massima), Ministero delle comunicazioni (di massima), Genio civile;
—  la costruzione della centrale di cogenerazione Sondel di Milazzo è stata autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 716 del 5 ottobre 1995;
Considerato che:
—  l'impianto in oggetto riveste carattere di pubblica utilità e rilevante interesse regionale;
—  trattasi effettivamente di opera pubblica non prevedibile negli strumenti urbanistici;
—il tracciato previsto in linea aerea attraversa aree che non risultano destinate alla residenza né rivestono particolare interesse paesaggistico ed ambientale;
— come si evince dalla documentazione fotografica allegata al progetto, i terreni interessati dal tracciato presentano natura prevalentemente agricola ovvero sono attualmente impegnati da insediamenti non particolarmente qualificati sul piano ambientale (demolizione di auto) ovvero, ancora, sono destinati a futuri insediamenti industriali nell'ambito delle aree ASI e pertanto il previsto elettrodotto non muta sostanzialmente le caratteristiche ambientali della zona, né pregiudica gli assetti prefigurati dal vigente strumento urbanistico;
—il posizionamento dei sostegni, il cui numero è stato ridotto al minimo, come si legge sulla relazione di progetto, è stato effettuato tenendo conto dell'esistenza di altre linee di alta tensione;
— gli edifici residenziali più vicini, ubicati in prossimità del sostegno n. 6, rimangono ad una distanza di circa 23 mt. dal tracciato previsto dall'elettrodotto, a fronte della distanza minima di mt. 12 prevista dal D.P.C.M.23 aprile 1992;
—  sullo studio, proposto dall'ENEL, relativo al campo elettromagnetico prodotto dall'elettrodotto in progetto, vengono riportati relativamente al punto più vicino agli edifici residenziali, valori calcolati nel campo magnetico e del campo elettrico di gran lunga inferiori ai limiti prescritti dalle norme vigenti;
—  il progetto risulta corredato dei nulla osta della Soprintendenza (Sezione paesistica ed archeologica), dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, del Genio civile nonché di diversi altri enti interessati, di cui dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte; dovranno inoltre essere acquisiti tutti gli eventuali altri permessi, pareri e nulla osta previsti dalle leggi vigenti;
— da quanto sopra evidenziato consegue il superamento delle perplessità, estremamente generiche, espresse dal comune di S. Filippo del Mela;
—  è comunque opportuno che in fase esecutiva vengano attuate tutte le misure atte a ridurre il più possibile ogni rischio di aumento dei valori del campo elettromagnetico;
—  la centrale di cogenerazione Sondel, cui l'elettrodotto in progetto deve fornire l'alimentazione elettrica, è stata regolarmente autorizzata dall'Arta ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 (decreto assessoriale n. 716 del 5 ottobre 1995);
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che il progetto del collegamento con linea a 150 Kw mista cavo aerea tra la costruenda centrale Sondel di Milazzo e l'impianto Enel diSorgente sia meritevole di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei superiori considerata»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 616 del 26 marzo 1998 e con le condizioni poste dagli enti, i cui pareri risultano in premessa riportati, il progetto relativo al collegamento con linea a 150 Kv mista cavo aereo tra la costruenda centrale Sondel di Milazzo e l'impianto Enel di Sorgente.

Art. 2

La società Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

La società Enel S.p.A., il comune di Milazzo, il comune di San Filippo del Mela ed il Consorzio ASI diMessina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.27.1424)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Presentazione di istanze per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (I.G.P.) del pomodoro e melone di Pachino, reg. CEE n. 2081/92.

Si rende noto che è stata presentata all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, da parte dell'Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino, comprendente una pluralità di produttori ortofrutticoli costituitisi in comitato promotore, la domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (I.G.P.) per il melone ed il pomodoro di Pachino, ai sensi del reg. n. 2081/92.
Il disciplinare di produzione dei due prodotti comprende l'intero territorio dei comuni di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte del territorio dei comuni di Ispica e Noto.
Chiunque abbia interesse al precitato riconoscimento può prendere visione degli atti presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo VII, ed entro il termine di 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana potrà presentare eventuali osservazioni.
(98.29.1548)
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Sostituzione dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica n. 5 di Gela.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 937 del 18 maggio 1998, il dr. Vincenzo Miceli è stato nominato amministratore provvisorio con funzioni di commissario liquidatore del Consorzio di bonifica n. 5 di Gela, in sostituzione del dr. Giuseppe Castellana, dimissionario, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(98.24.1272)
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Riforma del decreto 30 settembre 1995, relativo all'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Assoro, Barrafranca, Calascibetta,Centuripe, Aidone, Assoro e Villarosa.

Con decreto n. 714 dell'1 giugno 1998, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha riformato il decreto n. 1838 del 30 settembre 1995, con il quale veniva pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste dei beni immobili siti nei comuni diAssoro, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Aidone, Assoro e Villarosa.
Pertanto, il decreto n. 1838 del 30 settembre 1995 viene riformato con la modifica alla ditta di cui al numero d'ordine 6, così come appresso specificato:
6)  Dello Spedale Catalano Giovanni, Maria e Rosa, nati a Calascibetta rispettivamente il 2 luglio 1938, il 21 novembre 1931, l'11 giugno 1934. Comune di Calascibetta: foglio 83, particella 150, superficie espropriata Ha. 0.65.10. Indennità L. 2.374.200, ordinativo n. 6 del 7 giugno 1995.
(98.24.1273)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Rometta e Spadafora e determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione.

Con decreto n. 676/6 del 14 maggio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha autorizzato ad occupare in via temporanea e d'urgenza i beni siti nei comuni di Rometta e Spadafora occorrenti per la costruzione della condotta esterna per l'approvvigionamento idrico dell'abitato e le determinazioni delle indennità provvisorie spettanti alle ditte elencate in allegato:
Allegato
Terreni ricadenti nel comune di Spadafora
1)  ditta Scattarreggia Santa maritata Gasbale, nata a Spadafora il 28 ottobre 1937: foglio 5, articolo 5594, particella 684, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.03.90, superficie complessiva da espropriare mq. 340, superficie già occupata mq. 50, superficie da occupare mq. 290, indennità L. 1.671.780;
2)  ditta Scattarreggia Santa maritata Gasbale, nata a Spadafora il 28 ottobre 1937: foglio 5, articolo 5794, particella 680, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.06.50, superficie complessiva da espropriare mq. 280, superficie già occupata mq. 10, superficie da occupare mq. 270, indennità L. 1.376.760;
3)  ditta Russo Anna Maria di Giovanni, comproprietaria; Russo Domenico di Giovanni, comproprietario; Russo Elio di Giovanni, comproprietario; Russo Elisa di Giovanni, comproprietaria; Russo Franca di Giovanni, comproprietaria; Russo Giuseppe di Giovanni, comproprietario; Russo Marinella di Giovanni, comproprietaria. Oggi: Raiano Francesco; Raiano Antonio, Raiano Giovanni; Raiano Mariagabriella; Russo Domenico; Russo Elio; Crispino Paola; Crispino Emanuela; Russo Franca; Russo Giuseppe; Russo Marina: foglio 5, articolo 4268, particella 679, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.06, superficie complessiva da espropriare mq. 320, superficie già occupata mq. 240, superficie da occupare mq. 80, indennità L. 1.573.440;
4)  ditta Russo Anna Maria di Giovanni, comproprietaria; Russo Domenico di Giovanni, comproprietario; Russo Elio di Giovanni, comproprietario; Russo Elisa di Giovanni, comproprietaria; Russo Franca di Giovanni, comproprietaria; Russo Giuseppe di Giovanni, comproprietario; Russo Marinella di Giovanni, comproprietaria. Oggi: Raiano Francesco; Raiano Antonio, Raiano Giovanni; Raiano Mariagabriella; Russo Domenico; Russo Elio; Crispino Paola; Crispino Emanuela; Russo Franca; Russo Giuseppe; Russo Marina: foglio 5, articolo 4268, particella 346, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.04.20, superficie complessiva da espropriare mq. 420, superficie già occupata mq. 420, indennità L. 2.065.140;
5)  ditta Russo Anna Maria di Giovanni, comproprietaria; Russo Domenico di Giovanni, comproprietario; Russo Elia di Giovanni, comproprietaria; Russo Elisa di Giovanni, comproprietaria; Russo Franca Marinella di Giovanni, comproprietaria; Russo Giuseppe di Giovanni, comproprietario. Oggi: Raiano Francesco; Raiano Antonio, Raiano Giovanni; Raiano Mariagabriella; Russo Domenico; Russo Elio; Crispino Paola; Crispino Emanuela; Russo Franca; Russo Giuseppe; Russo Marina: foglio 5, articolo 3568, particella 683, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.02.60, superficie complessiva da espropriare mq. 80, superficie già occupata mq. 250, superficie da restituire mq. 170, indennità L. 393.360;
6)  ditta Russo Anna Maria di Giovanni, comproprietaria; Russo Domenico di Giovanni, comproprietario; Russo Elia di Giovanni, comproprietaria; Russo Elisa di Giovanni, comproprietaria; Russo Franca Marinella di Giovanni, comproprietaria; Russo Giuseppe di Giovanni, comproprietario. Oggi: Raiano Francesco; Raiano Antonio, Raiano Giovanni; Raiano Mariagabriella; Russo Domenico; Russo Elio; Crispino Paola; Crispino Emanuela; Russo Franca; Russo Giuseppe; Russo Marina: foglio 5, articolo 3568, particella 678, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.11.50, superficie complessiva da espropriare mq. 25, superficie già occupata mq. 60, superficie da restituire mq. 35, indennità L. 122.925;
7)  ditta Ruggeri Francesca, nata a Spadafora il 3 settembre 1920: foglio 5, articolo 5494, particella 1086 ex 233/a, coltura uliveto 1ª, superficie Ha. 0.27, superficie già occupata mq. 60, superficie da restituire mq. 60;
8) ditta Consorzio autostrada Messina-Patti: foglio 5, articolo 5237, particella 1083 ex 232/a, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.65.46, superficie complessiva da espropriare mq. 600, superficie già occupata mq. 511, superficie da occupare mq. 89, indennità L. 2.950.200;
9)  ditta Consorzio autostrada Messina-Patti: foglio 5, articolo 5237, particella 1085 ex 232/c, coltura uliveto 2ª, superficie centiare 35, superficie già occupata mq. 35, superficie da restituire mq. 35;
10)  ditta Battaglia Carmela, nata a Giarre il 2 maggio 1914, proprietaria 1/3; Gentile Maria Concetta, nata negli Stati Uniti d'America il 27 agosto 1931, proprietaria 1/3; Gentile Rodolfo, nato a Sapdafora il 19 luglio 1944, proprietario 1/3. Oggi: Gentile Maria Concetta e Gentile Rodolfo: foglio 5, articolo 6022, particella 184, coltura uliveto 3ª, superficie Ha. 0.74.10, superficie complessiva da espropriare mq. 935, superficie già occupata mq. 935, indennità L. 4.557.395;
11)  ditta Saya Fraz Italo, nato a Villafranca Tirrena il 26 dicembre 1916, proprietario; Saya Pietro di Francesco, usufruttuario parziale; Saya Pietro di Pietro, usufruttuario parziale. Oggi: Saija Franz Italo e Saija Pietro di Pietro: foglio 9, articolo 5576, particella 871, coltura agrumeto 4ª, superficie Ha. 0.34.25, superficie già occupata mq. 740, superficie da restituire mq. 740;
12)  ditta Saya Fraz Italo, nato a Villafranca Tirrena il 26 dicembre 1916, proprietario; Saya Pietro di Francesco, usufruttuario parziale; Saya Pietro di Pietro, usufruttuario parziale. Oggi: Saija Franz Italo e Saija Pietro di Pietro: foglio 9, articolo 6576, particella 617, coltura agrumeto 4ª, superficie centiare 50, superficie complessiva da espropriare mq. 50, superficie da occupare mq. 50, indennità L. 1.062.000.
Sommano: superficie complessiva da espropriare mq. 3.030, superficie già occupata mq. 3.311, superficie da occupare mq. 779, superficie da restituire mq. 1.014, indennità L. 15.813.090.
(98.24.1261)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre gennaio-febbraio 1998.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100.Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.
Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai «materiali, ai trasporti ed ai noli» viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.
Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre gennaio-febbraio 1998.

  COSTI EFFETTIVI   PRO-   COSTI NOTI 
                      
  Decorrenza   Indice   VINCIA   Decorrenza   Indice 
                          
                           
  1-1-1998   19537   AG   1-1-1998   19537 
  1-2-1998   19537   »   1-1-1998   19537 
                           
  1-1-1998   19815   CL   1-1-1998   19815 
  1-2-1998   19815   »   1-2-1998   19815 
                           
  1-1-1998   19236   CT   1-1-1998   19236 
  1-2-1998   19236   »   1-1-1998   19236 
                           
  1-1-1998   19092   EN   1-1-1998   19092 
  1-2-1998   19092   »   1-1-1998   19092 
                           
  1-1-1998   19335   ME   1-1-1998   19335 
  1-2-1998   19335   »   1-1-1998   19335 
                           
  1-1-1998   17348   PA   1-1-1998   17348 
  1-2-1998   17348   »   1-1-1998   17348 
                           
  1-1-1998   18680   RG   1-1-1998   18680 
  1-2-1998   18680   »   1-1-1998   18680 
                           
  1-1-1998   17352   SR   1-1-1998   17352 
  1-2-1998   17352   »   1-1-1998   17352 
                           
  1-1-1998   18943   TP   1-1-1998   18943 
  1-2-1998   18943   »   1-1-1998   18943 

PROVINCIA DI AGRIGENTO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        12029 
Pietrame in genere        8420 
Legnami        2762 
Materiali metallici        1877 
Mat. metall. per linee elettriche        4472 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        4606 
Agglomeranti        1622 
Laterizi        5155 
Asfalti e bitumi        3857 
Tub. acq. in acciaio        4743 
Tub. acq. in ghisa        2227 
Tub. acq. in cem. amianto        1478 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2891 
Stradali        12864 

NOLI

Escavatore        485 
Bulldozer        485 
Rullo compressore        537 
Betoniera        528 
Gru a torre        376 
Rimorchiatore        349 
Pontone        349 
Draga        333 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        7922 
Pietrame in genere        5858 
Legnami        1561 
Materiali metallici        677 
Mat. metall. per linee elettriche        1585 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1577 
Agglomeranti        1168 
Laterizi        4401 
Asfalti e bitumi        1744 
Tub. acq. in acciaio        2840 
Tub. acq. in ghisa        1991 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2515 
Stradali        10297 

NOLI

Escavatore        487 
Bulldozer        475 
Rullo compressore        529 
Betoniera        520 
Gru a torre        366 
Rimorchiatore        347 
Pontone        337 
Draga        329 

PROVINCIA DI CATANIA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2435 
Pietrame in genere        5804 
Legnami        1934 
Materiali metallici        1122 
Mat. metall. per linee elettriche        2607 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        2595 
Agglomeranti        1008 
Laterizi        6717 
Asfalti e bitumi        1519 
Tub. acq. in acciaio        4699 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1202 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2933 
Stradali        7166 

NOLI

Escavatore        492 
Bulldozer        486 
Rullo compressore        549 
Betoniera        539 
Gru a torre        378 
Rimorchiatore        364 
Pontone        356 
Draga        338 

PROVINCIA DI ENNA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3880 
Pietrame in genere        4182 
Legnami        1625 
Materiali metallici        1656 
Mat. metall. per linee elettriche        3690 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        3672 
Agglomeranti        1342 
Laterizi        3260 
Asfalti e bitumi        1834 
Tub. acq. in acciaio        4451 
Tub. acq. in ghisa        1638 
Tub. acq. in cem. amianto        1073 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2802 
Stradali        9088 

NOLI

Escavatore        478 
Bulldozer        475 
Rullo compressore        539 
Betoniera        517 
Gru a torre        367 
Rimorchiatore        — 
Pontone        — 
Draga        — 

PROVINCIA DI MESSINA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2935 
Pietrame in genere        2343 
Legnami        2104 
Materiali metallici        591 
Mat. metall. per linee elettriche        1364 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1357 
Agglomeranti        1621 
Laterizi        3854 
Asfalti e bitumi        1390 
Tub. acq. in acciaio        4263 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        977 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2292 
Stradali        5914 

NOLI

Escavatore        471 
Bulldozer        469 
Rullo compressore        512 
Betoniera        499 
Gru a torre        361 
Rimorchiatore        339 
Pontone        334 
Draga        324 

PROVINCIA DI PALERMO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3257 
Pietrame in genere        3358 
Legnami        1802 
Materiali metallici        549 
Mat. metall. per linee elettriche        1416 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1409 
Agglomeranti        1502 
Laterizi        2129 
Asfalti e bitumi        1467 
Tub. acq. in acciaio        4188 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        430 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2717 
Stradali        8044 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        477 
Rullo compressore        528 
Betoniera        519 
Gru a torre        368 
Rimorchiatore        354 
Pontone        346 
Draga        331 

PROVINCIA DI RAGUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1971 
Pietrame in genere        2540 
Legnami        1809 
Materiali metallici        590 
Mat. metall. per linee elettriche        1368 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1360 
Agglomeranti        1266 
Laterizi        4866 
Asfalti e bitumi        1257 
Tub. acq. in acciaio        4197 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1210 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        4422 
Stradali        7481 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        472 
Rullo compressore        538 
Betoniera        518 
Gru a torre        372 
Rimorchiatore        350 
Pontone        348 
Draga        326 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1862 
Pietrame in genere        2222 
Legnami        1267 
Materiali metallici        433 
Mat. metall. per linee elettriche        1047 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1041 
Agglomeranti        1187 
Laterizi        4799 
Asfalti e bitumi        1698 
Tub. acq. in acciaio        4622 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1064 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        3154 
Stradali        7960 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        459 
Rullo compressore        505 
Betoniera        500 
Gru a torre        363 
Rimorchiatore        341 
Pontone        333 
Draga        325 

PROVINCIA DI TRAPANI


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Gennaio-Febbraio 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3133 
Pietrame in genere        2975 
Legnami        1894 
Materiali metallici        577 
Mat. metall. per linee elettriche        1548 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1541 
Agglomeranti        1401 
Laterizi        2280 
Asfalti e bitumi        825 
Tub. acq. in acciaio        4449 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2790 
Stradali        7649 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        455 
Rullo compressore        521 
Betoniera        524 
Gru a torre        370 
Rimorchiatore        347 
Pontone        344 
Draga        333 


I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 25 giugno 1998.
Visto: MANZULLO
(98.28.1461)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre marzo-aprile 1998.
N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della «mano d'opera» a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100.Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla «mano d'opera» per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai «materiali, ai trasporti ed ai noli» viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre marzo-aprile 1998

  COSTI EFFETTIVI   PRO-   COSTI NOTI 
                      
  Decorrenza   Indice   VINCIA   Decorrenza   Indice 
                          
                           
  1-3-1998   19537   AG   1-1-1998   19537 
  1-4-1998   19537   »   1-1-1998   19537 
                           
  1-3-1998   19815   CL   1-1-1998   19815 
  1-4-1998   19815   »   1-2-1998   19815 
                           
  1-3-1998   19236   CT   1-1-1998   19236 
  1-4-1998   19236   »   1-1-1998   19236 
                           
  1-3-1998   19092   EN   1-1-1998   19092 
  1-4-1998   19092   »   1-1-1998   19092 
                           
  1-3-1998   19335   ME   1-1-1998   19335 
  1-4-1998   19335   »   1-1-1998   19335 
                           
  1-3-1998   17348   PA   1-1-1998   17348 
  1-4-1998   17348   »   1-1-1998   17348 
                           
  1-3-1998   18680   RG   1-1-1998   18680 
  1-4-1998   18680   »   1-1-1998   18680 
                           
  1-3-1998   17352   SR   1-1-1998   17352 
  1-4-1998   17352   »   1-1-1998   17352 
                           
  1-3-1998   18943   TP   1-1-1998   18943 
  1-4-1998   18943   »   1-1-1998   18943 

PROVINCIA DI AGRIGENTO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        12029 
Pietrame in genere        8420 
Legnami        2762 
Materiali metallici        1818 
Mat. metall. per linee elettriche        4474 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        4399 
Agglomeranti        1622 
Laterizi        5289 
Asfalti e bitumi        3857 
Tub. acq. in acciaio        5107 
Tub. acq. in ghisa        2227 
Tub. acq. in cem. amianto        1478 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2891 
Stradali        12864 

NOLI

Escavatore        485 
Bulldozer        485 
Rullo compressore        537 
Betoniera        528 
Gru a torre        376 
Rimorchiatore        349 
Pontone        349 
Draga        333 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        7922 
Pietrame in genere        5858 
Legnami        1561 
Materiali metallici        656 
Mat. metall. per linee elettriche        1586 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1506 
Agglomeranti        1168 
Laterizi        4496 
Asfalti e bitumi        1744 
Tub. acq. in acciaio        3058 
Tub. acq. in ghisa        1991 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2518 
Stradali        10315 

NOLI

Escavatore        487 
Bulldozer        475 
Rullo compressore        530 
Betoniera        520 
Gru a torre        366 
Rimorchiatore        347 
Pontone        337 
Draga        329 

PROVINCIA DI CATANIA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        2435 
Pietrame in genere        5804 
Legnami        1934 
Materiali metallici        1086 
Mat. metall. per linee elettriche        2608 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        2479 
Agglomeranti        1008 
Laterizi        6892 
Asfalti e bitumi        1519 
Tub. acq. in acciaio        5059 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1202 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2933 
Stradali        7166 

NOLI

Escavatore        492 
Bulldozer        486 
Rullo compressore        549 
Betoniera        539 
Gru a torre        378 
Rimorchiatore        364 
Pontone        356 
Draga        338 

PROVINCIA DI ENNA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3880 
Pietrame in genere        4182 
Legnami        1625 
Materiali metallici        1603 
Mat. metall. per linee elettriche        3691 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        3507 
Agglomeranti        1342 
Laterizi        3345 
Asfalti e bitumi        1834 
Tub. acq. in acciaio        4792 
Tub. acq. in ghisa        1638 
Tub. acq. in cem. amianto        1073 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2802 
Stradali        9088 

NOLI

Escavatore        478 
Bulldozer        475 
Rullo compressore        539 
Betoniera        517 
Gru a torre        367 
Rimorchiatore        — 
Pontone        — 
Draga        — 

PROVINCIA DI MESSINA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3039 
Pietrame in genere        2372 
Legnami        2104 
Materiali metallici        572 
Mat. metall. per linee elettriche        1364 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1296 
Agglomeranti        1621 
Laterizi        3954 
Asfalti e bitumi        1390 
Tub. acq. in acciaio        4590 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        977 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2292 
Stradali        5914 

NOLI

Escavatore        471 
Bulldozer        469 
Rullo compressore        512 
Betoniera        499 
Gru a torre        361 
Rimorchiatore        339 
Pontone        334 
Draga        324 

PROVINCIA DI PALERMO


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3306 
Pietrame in genere        3358 
Legnami        1802 
Materiali metallici        531 
Mat. metall. per linee elettriche        1417 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1345 
Agglomeranti        1502 
Laterizi        2185 
Asfalti e bitumi        1467 
Tub. acq. in acciaio        4509 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        430 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2717 
Stradali        8044 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        477 
Rullo compressore        528 
Betoniera        519 
Gru a torre        368 
Rimorchiatore        354 
Pontone        346 
Draga        331 

PROVINCIA DI RAGUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1971 
Pietrame in genere        2540 
Legnami        1809 
Materiali metallici        572 
Mat. metall. per linee elettriche        1368 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1298 
Agglomeranti        1266 
Laterizi        4970 
Asfalti e bitumi        1257 
Tub. acq. in acciaio        4519 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1210 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        4422 
Stradali        7481 

NOLI

Escavatore        480 
Bulldozer        472 
Rullo compressore        538 
Betoniera        518 
Gru a torre        372 
Rimorchiatore        350 
Pontone        348 
Draga        326 

PROVINCIA DI SIRACUSA


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        1862 
Pietrame in genere        2222 
Legnami        1267 
Materiali metallici        419 
Mat. metall. per linee elettriche        1047 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        994 
Agglomeranti        1187 
Laterizi        4907 
Asfalti e bitumi        1698 
Tub. acq. in acciaio        4976 
Tub. acq. in ghisa        1637 
Tub. acq. in cem. amianto        1064 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        3154 
Stradali        7960 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        459 
Rullo compressore        505 
Betoniera        500 
Gru a torre        363 
Rimorchiatore        341 
Pontone        333 
Draga        325 

PROVINCIA DI TRAPANI


        BIMESTRE 
  DENOMINAZIONE   DI RIFERIMENTO 
        Marzo-Aprile 
        1998 

MATERIALI

Sabbia e ghiaia        3133 
Pietrame in genere        2975 
Legnami        1894 
Materiali metallici        559 
Mat. metall. per linee elettriche        1549 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento        1471 
Agglomeranti        1401 
Laterizi        2339 
Asfalti e bitumi        825 
Tub. acq. in acciaio        4790 
Tub. acq. in ghisa        1972 
Tub. acq. in cem. amianto        1215 
Tub. fogna in grès        570 
Tub. fogna in cemento        431 
Tub. fogna in resina        447 

TRASPORTI

Ferroviari        1461 
Marittimi        2790 
Stradali        7649 

NOLI

Escavatore        475 
Bulldozer        455 
Rullo compressore        521 
Betoniera        524 
Gru a torre        370 
Rimorchiatore        347 
Pontone        344 
Draga        333 


I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 25 giugno 1998.
Visto: MANZULLO
(98.28.1461)
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta S.E.A. Time s.r.l., con sede in Catania, per la realizzazione di uno stabilimento di officina di produzione di derattizzanti.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 247/9 del 21 maggio 1998, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta S.E.A. s.r.l., con sede legale in Catania, via A. Pacinotti n. 15/B, per la realizzazione di uno stabilimento di officina di produzione di derattizzanti (presidi medico-chirurgici) da sorgere nel polo industrializzato A.S.I. di Caltagirone (CT) con prescrizioni.
(98.23.1199)
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Nulla osta alla ditta Soyamil s.r.l., con sede in Marsala, per la realizzazione di uno stabilimento nel comune di Marsala.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 271/9 del 3 giugno 1998, ha concesso alla ditta Soyamil s.r.l., con sede amministrativa in Marsala, piazza Carmine, 8, e sede operativa in Marsala, contrada Ciancio - San Silvestro, il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di latte di soia, nel comune di Marsala.
(98.24.1234)
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Nulla osta alla Raffineria di Milazzo S.p.A., con sede in Roma, per la realizzazione di opere nel comune di Milazzo.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 273/9 del 4 giugno 1998, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Raffineria di Milazzo S.p.A., con sede legale in Roma, via Mariano Ghetaldi, 64 per la ristrutturazione ed adeguamento dell'esistente parco stoccaggi G.P.L. presso lo stabilimento in contrada Mangiavacca diMilazzo.
(98.24.1268)
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Nulla osta alla Provincia regionale diSiracusa per lavori stradali nella S.P. Sottochiaramonte-Acate.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 274/VIA del 4 giugno 1998, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, alla Provincia regionale di Ragusa per i lavori di ammodernamento e rettifica curva nella S.P. Sottochiaramonte-Acate dal Km. 5+400 al Km. 5+500 con prescrizioni e condizione.
(98.24.1235)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 21 luglio 1998, n. 315.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 - Circolare assessoriale 23 marzo 1998, n. 303 - Ulteriori direttive.
A tutti gli enti promotori di progetti
di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa 

dell'Assemblea regionale siciliana
Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro
Direzione generale per l'impiego
Divisione II
Agli Uffici di Gabinetto
degli onorevoli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II
dell'Assessorato regionale del lavoro
Al fine dell'applicazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e facendo seguito alla circolare assessoriale 23 marzo 1998, n. 303, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 15 del 28 marzo 1998, si emanano le seguenti ulteriori direttive in armonia con gli indirizzi contenuti nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 38/98 del 20 marzo 1998 e su conforme determinazione della Commissione regionale per l'impiego, adottata nella seduta dell'1 luglio 1998.
A tal fine la Commissione regionale per l'impiego:
1.  con la deliberazione n. 125 del 25 febbraio 1998 ha definito l'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 568/97, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 3/98;
2.  con la deliberazione n. 146 del 27 marzo 1998 ha approvato le linee del programma globale di interventi per gli anni 1998 e 1999 volti alla fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei predetti lavoratori prioritari.
La Commissione regionale per l'impiego, all'atto dell'approvazione dei singoli progetti, avrà riguardo di assicurare che le iniziative progettuali si svolgano in ambiti differenziati in modo da evitare sovrapposizioni tra i progetti di lavori di pubblica utilità che dovranno essere approvati secondo la nuova normativa e quelli già previsti dal piano straordinario ex art. 26 della legge n. 196/97, nonché tra i progetti di LPU a carattere locale e i progetti LPU a carattere interregionale.
Lo scrivente Assessorato ha già trasmesso, con nota prot. n. 5370/Coord. reg. del 27 marzo 1998, le predette delibere programmatiche, al fine di consentire al Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale di pro-cedere all'emanazione dei decreti di ripartizione delle risorse per l'anno 1998 a carico del fondo per l'occupazione.
Allo scopo, inoltre, di non ampliare ulteriormente la platea dei lavoratori utilizzati in progetti approvati secondo la previgente disciplina, dovrà con effetto immediato cessare qualsiasi residua operazione di assegnazione successiva all'esito totalmente o parzialmente negativo del primo reperimento delle unità previste nei progetti e non potrà più essere effettuata la sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo abbiano interrotto la partecipazione ai progetti.
Si trasmette, infine, una scheda tipo che dovrà essere compilata personalmente dai lavoratori utilizzati nelle attività di LSU avviate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 608/96 e appartenenti alle categorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 alla presenza di un responsabile dell'ente realizzatore del progetto di LSU (scheda A).
Pertanto, a cura degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sarà distribuita la scheda a tutti gli enti realizzatori di progetti di LSU i quali, dopo aver provveduto alla raccolta delle schede compilate, trasmetteranno la documentazione alle sedi INPS territorialmente competenti entro e non oltre il 31 agosto 1998, ai fini della prosecuzione del pagamento dei sussidi.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a trasmettere la scheda-tipo agli enti promotori di progetti interregionali di LSU.
Si ribadisce quanto già contenuto nella circolare ministeriale n. 37/97 del 13 marzo 1997 a proposito della necessità di rafforzare l'azione di monitoraggio e del controllo sullo svolgimento dei lavori socialmente utili, non trascurando le attività di vigilanza e di ispezione sulla regolarità dell'attivazione e dello svolgimento dei progetti.
Si trasmette, altresì, una scheda che dovrà analogamente essere distribuita agli enti promotori a cura degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con preghiera di compilazione e successivo inoltro a questo Assessorato - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro (scheda B).
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegati
SCHEDA A
SCHEDA INFORMATIVA

—  l'Ente utilizzatore provvede alla raccolta ed alla trasmissione all'INPS delle schede informative;
— la compilazione è a cura dei soggetti utilizzati nelle attività di l.s.u. avviate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 608/96.
Sez. I - Dati personali

Sesso  n  M n F 
Cognome e nome    
Luogo di nascita    
Data di nascita    
Codice fiscale    
Indirizzo:  via n.  
  comune ( ) cap  
Iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego di    
Stato civile    

Persone a carico: (indicare il numero nell'apposito riquadro)
  Numero 
  n Coniuge o convivente "more uxorio" disoccupato iscritto in prima classe      
  n Figlio/a minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%      
  n Figlio/a minorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se disoccupato iscritto in prima classe      
  n Fratelo o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore a 66%      
  n Genitore o ascendente ultra sessantacinquenne a carico ovvero di età anche inferiore se invalido/a 
con percentuale superiore al 66%       


Sez. II - Dati culturali e professionali

Titolo di studio    
Attestato di qualifica    
Qualifiche di iscrizione alle liste di collocamento    

CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI SENZA ATTESTATO DI QUALIFICA

  Denominazione del corso Ente formativo Durata del corso 
   
   
   

EVENTUALI PRECEDENTI LAVORATIVI

Azienda di provenienza    
Qualifica    
Settore    
Periodo di attività    


Sez. III - Impegno in lavori socialmente utili

 
POSIZIONE PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI Decorrenza 
  n Iscritto nella lista di mobilità con indennità dal  
  n Iscritto nella lista di mobilità senza indennità dal  
  n Lavoratore sospeso con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale dal  
  n In trattamento di disoccupazioe speciale edile dal  
  n In trattamento di disoccupazione ordinaria dal  
  n Iscritto nelle liste di collocamento dal  
  n Appartenente a particolare categoria di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), della legge n. 223/91 dal  


PERIODI DI FRUIZIONE DI SUSSIDIO PER ATTIVITÀ DI L.S.U. PRECEDENTI AL PROGETTO ATTUALE


  Ente utilizzatore Qualifica/Mansione Dal Al 
   
   
   
       
   


Attualmente svolge attività di L.S.U. presso:

n  Progetto locale  n Progetto interregionale 
Ente utilizzatore    
Qualifica richiesta al momento dell'assegnazione   
Mansioni effettivamente svolte    


Si rilascia il consenso all'uso dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Data    

Firma

 
 


SCHEDA B
SCHEDA INERENTE I PROGETTI CHE UTILIZZANO LAVORATORI PRIORITARI


Ente proponente    
Denominazione    
Indirizzo:  via n.  
  comune ( ) cap  
Recapiti telefonici    

TIPOLOGIA DELL'ENTE

Comune sotto i 10.000 abitanti n Comune tra i 10.000 e 50.000 abitanti 
Comune tra 50.000 e 100.000 abitanti n Comune tra i 100.000 e 500.000 abitanti 
Comune tra 500.000 e 1.000.000 abitanti n Amministrazione centrale dello Stato 
Amministrazione periferica dello Stato n Regione 
Provincia n Ente Parco 
Azienda sanitaria locale n Comunità montane 
Altre pubbliche amministrazioni n Società a prevalente partecipazione pubblica 
Cooperative sociali n Enti pubblici 
Enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità n Cooperative costituite esclusivamente da disoccupati di lun di particolare valore sociale     ga durata 
Collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed n Enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di 
  enti bilaterali     protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale 


PROGETTO ATTUALE

Ambito   n  Nazionale n  Interregionale n  Locale 
Atto approvativo    
Delibera C.R.I.    
Durata progetto dal   al  


TIPOLOGIA DEL PROGETTO

   
   
   
   
  Settore: Altro (da indicare)  


LAVORATORI ADDETTI AL PROGETTO


  Qualifica e mansione Numero 
   
   
   
   
   
   
  Totale lavoratori addetti al progetto 


Modalità svolgimento attività  n sede centrale n  sede distaccata n  sede peroferica n  uffici interni 
Persone applicate  n singolarmente     n in gruppo 
Operatività  n singolarmente n singolarmente n singolarmente 
  n singolarmente n singolarmente 


Eventuale ricaduta occupazionale  n SI n NO 
Progetto frutto di rinnovo  n SI n NO 
Previsione di eventuale rinnovo  n SI n NO 
Eventuale integrazione  n SI n NO 
Corsi di formazione attivati dall'Ente  n SI n NO 


Progetti pregressi  n SI n NO 
Numero progetti pregressi n. ............................  Estremi atto approvazione ultimo progetto  
  Data delibera CRI ultimo progetto  


(98.30.1590)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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