REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 AGOSTO 1998 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 agosto 1998, n. 13.
Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1995  pag.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 8 giugno 1998.
Riconoscimento dell'Associazione ambientalista E.N.P.A. Ente nazionale protezione animali, con sede inCatania  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 3 aprile 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 25 maggio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 25 maggio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 10 


DECRETO 11 giugno 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998  pag. 12 

Assessorato della sanità

DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Siracusa al 31 dicembre 1995.  pag. 12 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 giugno 1998.
Autorizzazione alla Provincia regionale diPalermo del progetto per la costruzione di una piscina coperta nel comune di Polizzi Generosa.  pag. 18 


DECRETO 19 giugno 1998.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cassaro  pag. 19 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 14-24 luglio 1998, n. 344  pag. 24 
SENTENZA 14-24 luglio 1998, n. 338  pag. 26 
SENTENZA 14-24 luglio 1998, n. 339  pag. 27 

Presidenza:
Approvazione dello statuto dell'opera pia Collegio di Maria di Francavilla diSicilia  pag. 29 
Fusione dell'opera pia Ricovero Gente di Mare Simone Gulì di Palermo con l'opera pia Istituto Pignatelli Principessa diRoviano  pag. 29 

Provvedimenti concernenti trasferimento di opere della soppressa Cassa per il Mezzogiorno all'Enel diCatania.
  pag. 29 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina del commissario straordinario della cooperativa S. Giacomo, con sede in Sambuca di Sicilia.
  pag. 29 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Siracusa  pag. 29 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Palermo  pag. 29 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti sedi farmaceutiche.
  pag. 29 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Sostituzione di un componente del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Sicilia  pag. 30 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 28 luglio 1998, prot. n. 1792.
Olii di oliva vergine ed extravergine riconosciuti ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92 e della legge n. 169/92. Direttive e procedure  pag. 30 

CIRCOLARE 28 luglio 1998, prot. n. 1793.
Controlli del prodotto ad indicazione geografica protetta - I.G.P. "Cappero di Pantelleria" riconosciuto ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92  pag. 32 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 1 settembre 1997, n. 33.
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna salvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale  pag. 39 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 11 agosto 1998, n. 13.
Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1995.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e il rendiconto dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1995 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.
Entrate

1.  Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nel-l'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria del-l'esercizio, risultano stabilite in lire 17.307.983.671.943.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1994 in lire 19.859.579.416.386 risultano stabiliti – per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1995 – in lire 17.279.249.780.301.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a lire 16.225.569.822.408 così risultanti:
Accertamenti
—  somme versate      L. 14.967.073.467.765 
—  somme rimaste da versare      » 860.216.068.768 
—  somme rimaste da riscuotere      » 1.480.694.135.410 
Totale      L. 17.307.983.671.943 
Residui attivi dell'esercizio 1994      L. 3.394.590.162.071 
—  somme rimaste da versare      » 2.178.122.320.275 
—  somme rimaste da riscuotere      » 11.706.537.297.955 
Totale      L. 17.279.249.780.301 
Residui attivi al 31 dicembre 1995      L. 16.225.569.822.408 


Art. 3.
Spese

1.  Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 20.295.436.932.126.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1994 in lire 10.948.827.791.343 risultano stabiliti – per effetto di economie e perenzioni, verificatesi nel corso della gestione 1995 – in lire 6.261.005.933.989.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a lire 8.773.840.676.992 così risultanti:
Impegni
—  somme pagate      L. 14.921.550.031.775 
—  somme rimaste da pagare      » 5.373.886.900.351 
Totale      L. 20.295.436.932.126 

Residui passivi dell'esercizio 1994
—  somme pagate      L. 2.861.052.157.348 
—  somme rimaste da pagare      » 3.399.953.776.641 
Totale      L. 6.261.005.933.989 
Residui passivi al 31 dicembre 1995      L. 8.773.840.676.992 


Art. 4.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1995 ha determinato un disavanzo di lire 2.987.453.260.183 come segue:
—  entrate tributarie      L. 9.410.229.049.304 
—  entrate extratributarie      » 6.605.538.405.507 

—  entrate provenienti dall'alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e
rimborso di crediti      » 1.292.216.217.132 
—  accensione di prestiti      » —000000.. 
Totale entrate      L. 17.307.983.671.943 
—  spese correnti      L. 15.254.433.907.898 
—  spese in conto capitale      » 4.686.003.024.228 
—  rimborso di prestiti      » 355.000.000.000 
Totale spese      L. 20.295.436.932.126 
Disavanzo della gestione di competenza      L. 2.987.453.260.183 


Art. 5.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1995 di lire 4.128.555.930.340 risulta stabilito come segue:
— disavanzo della gestione di
competenza      L. 2.987.453.260.183 
—  avanzo finanziario dell'esercizio 1994      » 5.008.516.969.254 

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1994
Accertati:
—  al 1° gennaio 1995      L. 19.859.579.416.386 
—  al 31 dicembre 1995      » 17.279.249.780.301 
  L. 2.580.329.636.085 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1994
Accertati:
—  al 1° gennaio 1995      L. 10.948.827.791.343 
—  al 31 dicembre 1995      » 6.261.005.933.989 
  + L. 4.687.821.857.354 

Avanzo finanziario effettivo dello
esercizio 1994      L. 7.116.009.190.523 
Avanzo finanziario al 31 dicem bre 1995      L. 4.128.555.930.340 


Art. 6.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 279.156.569.664 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1995 come risulta dai seguenti dati:
Attività
—  residui attivi al 31 dicembre 1995:
a)  per somme rimaste da riscuotere      L. 13.187.231.433.365 
b)  per somme riscosse e non versate      » 3.038.338.389.043 
—  crediti di tesoreria      » 532.877.169 

—  fondo di cassa al 31 dicembre
1995      » 279.156.569.664 
Totale       L. 16.505.259.269.241  

Passività
—  residui passivi al 31 dicembre
1995      L. 8.773.840.676.992 
—  debiti di tesoreria      » 3.602.862.661.909 
—  avanzo finanziario al 31 dicembre 1995      » 4.128.555.930.340 
Totale       L. 16.505.259.269.241 

DISPOSIZIONI SPECIALI


Art. 7.

1.  E' approvato l'allegato n.1 di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1995.

Art. 8.

1.  E' approvato l'allegato n. 2 di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
APPENDICE AL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1995
AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA


Art. 9.
Entrate

1.  Le entrate correnti ed in conto capitale accertate nell'esercizio finanziario 1995, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 65.623.673.545.
2.  I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1994 in lire 6.325.361.521, risultano stabiliti per effetto di maggiori entrate verificatesi nel corso della gestione 1995 in lire 6.348.111.521.
3.  I residui attivi al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a lire 27.321.471.886, così risultanti:
Accertamenti
—  somme versate      L. 44.621.700.045 
—  somme rimaste da versare      » 1.973.500 
—  somme rimaste da riscuotere      » 21.000.000.000 
Totale      L. 65.623.673.545 

Residui attivi dell'esercizio 1994
—  somme versate      L. 28.613.135 
—  somme rimaste da versare      » 1.063.845.497 
—  somme rimaste da riscuotere      » 5.255.652.889 
Totale      L. 6.348.111.521 
Residui attivi al 31 dicembre 1995      L. 27.321.471.886 


Art. 10.
Spese

1.  Le spese correnti e in conto capitale, impegnate nell'esercizio finanziario 1995 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 92.270.268.076.
2.  I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1994 in lire 83.511.183.646 risultano stabiliti – per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1995 – in lire 76.674.277.586.
3.  I residui passivi al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a lire 79.088.044.862 così risultanti:
Impegni
—  somme pagate      L. 32.998.324.981 
—  somme rimaste da pagare      » 59.271.943.095 
Totale      L. 92.270.268.076 
Residui passivi dell'esercizio 1994      L. 56.858.175.819 
—  somme rimaste da pagare      » 19.816.101.767 
Totale      L. 76.674.277.586 
Residui passivi al 31 dicembre 1995      L. 79.088.044.862 


Art. 11.
Disavanzo della gestione di competenza

1.  La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1995 ha determinato un disavanzo di lire 26.646.594.531 come segue:
—  entrate correnti      L. 63.223.673.545 
—  entrate in conto capitale      » 2.400.000.000 
Totale entrate      L. 65.623.673.545 
—  spese correnti      L. 49.991.482.219 
—  spese in conto capitale      » 42.278.785.857 
Totale spese      L. 92.270.268.076 
Disavanzo della gestione di competenza      L. 26.646.594.531. 


Art. 12.
Situazione finanziaria

1.  L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1995 di lire 742.667.417 risulta stabilito come segue:
— disavanzo gestione di competenza      L. 26.646.594.531 

—  avanzo finanziario esercizio
1994      » 41.529.605.888 

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1994:
—  al 1° gennaio 1995      L. 6.325.361.521 
—  al 31 dicembre 1995      » 6.348.111.521 
      L. 22.750.000 

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1994
Accertati:
—  al 1° gennaio 1995      L. 83.511.183.646 
—  al 31 dicembre 1995      » 76.674.277.586 
      L. 6.836.906.060 

Avanzo finanziario effettivo dello
esercizio 1994      L. 48.389.261.948 
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1995      L. 21.742.667.417 


Art. 13.
Fondo di cassa

1.  E' accertato nella somma di lire 73.509.240.393 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1995 come risulta dai seguenti dati:
Attività
—  residui attivi al 31 dicembre 1995:
a)  per somme riscosse e non versate      L. 1.065.818.997 
b)  per somme rimaste da riscuotere      » 26.255.652.889 

—  fondo di cassa al 31 dicembre
1995      » 73.509.240.393 
  L. 100.830.712.279  

Passività
—  residui passivi al 31 dicembre
1995      L. 79.088.044.862 
—  avanzo finanziario al 31 dicembre 1995      » 21.742.667.417 
  L. 100.830.712.279 


Art.14.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Pozzallo, 11 agosto 1998
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio  TRICOLI 

e le finanze
Allegato n. 1
Elenco di cui all'articolo 9, ultimo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1995, per far fronte ad inderogabili esigenze dell'Amministrazione regionale, è stato disposto con decreto del Presidente della Regione n. 2441 del 28 settembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1995, registro 6, foglio 196, un prelevamento a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di lire 600.000.000 per il conseguente impinguamento del capitolo 18204 "Spese telefoniche".

Allegato n. 2
Elenco di cui all'articolo 12, ultimo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Nel corso dell'anno finanziario 1995, per assicurare una congrua dotazione finanziaria ai capitoli n. 21252 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e n. 60759 "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", sono state disposte variazioni integrative, a norma dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, con i seguenti decreti presidenziali:
—  decreto del Presidente della Regione 17 giugno 1995, n. 1362, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1995, registro 4, foglio 25:
capitolo n. 21252 lire 200.000 milioni
capitolo n. 60759 lire 200.000 milioni
—  decreto del Presidente della Regione 15 novembre 1995, n. 3362, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1995, registro 8, foglio 68:
capitolo n. 21252 lire 120.000 milioni
capitolo n. 60759 lire 80.000 milioni.
  Visto: DRAGO 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 531
Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1995.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 23 luglio 1997.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 25 luglio 1997.
Esaminato ed esitato per l'aula nella seduta n. 101 del 12 giugno 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 173 del 1° luglio 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 183 del 31 luglio - 1° agosto 1998.
(98.32.1682)
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA





ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 178 del 23 luglio 1998, ha approvato le seguenti modifiche al proprio Regolamento:
—  all'articolo 6, lettera b), la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "nove'.
—  all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "impone l'osservanza del Regolamento" sono aggiunte le seguenti: "giudica della ricevibilità dei testi".
—  all'articolo 40, comma 1, le parole "ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "dieci giorni".
—  all'articolo 61 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora detto periodo sia trascorso infruttuosamente, l'elezione s'intende senz'altro convalidata, salvo quanto previsto dall'articolo 53. Della convalida è data comunicazione all'Assemblea a norma dell'articolo 51
e, nel termine di cinque giorni dal prescritto annunzio in seduta pubblica, alle parti. In caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, il termine di
cui al precedente comma decorre dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale».
il comma 4 è soppresso.
—  all'articolo 62 bis, alla fine del comma 2 le parole "ad una ad una, a scrutinio segreto" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente, a scrutinio nominale".
—  all'articolo 69, comma 2, dopo la parola "componenti" è aggiunta la seguente: "assegnati".
—  all'articolo 98 quinquies è aggiunto il seguente comma:
«5.  Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle Commissioni per l'Aula».
—  all'articolo 103 il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2.  Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un disegno di legge non può eccedere i venti minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento».
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Per gli interventi da effettuare in sede di dichiarazione di voto, il termine è di cinque minuti.
2 ter. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
2 quater. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.
2 quinquies. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori di ciascun emendamento per non più di dieci minuti e
nel corso della quale ciascun deputato può intervenire una sola volta anche se sia proponente di più emendamenti.
2 sexies. Ciascun deputato può altresì intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 112.
2 septies. Il Presidente comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 quinquies».
—  all'articolo 112 sono aggiunti i seguenti commi:
«2 bis. Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo.
3 bis. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale».
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte del Governo e della Commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati».
—  all'articolo 119, comma 1, dopo la parola "commissioni" sono aggiunte le seguenti: "ed i relativi testi dei disegni di legge".
—  all'articolo 144 bis il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. In sede di formulazione del calendario di cui all'articolo 98 quinquies saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali di norma saranno riservate non meno di due sedute mensili».
—  dopo l'articolo 154, è aggiunto il seguente:

«Art. 154 bis.

1. Le mozioni possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.
2.  Itermini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.
3.  Itermini di cui ai precedenti commi sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o di sfiducia».
TESTOCOORDINATO

Il testo degli articoli 6, 7, 40, 61, 62bis, 69, 98quinquies, 103, 112, 119, 144bis e 154bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quale risulta dalle modificazioni qui pubblicate, è il seguente:

Art. 6.

1.  L'Ufficio di Presidenza prende possesso delle sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta l'elezione. In tale seduta il Presidente comunica all'Assemblea:
a)  i nomi di otto deputati da lui scelti a far parte della Commissione per il Regolamento, garantendo per quanto possibile la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;
b)  i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la verifica dei poteri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;
c)  i nomi di tre deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca dell'Assemblea.

Art. 7.

1.  Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.
2.  Egli la convoca e la presiede; dirige e tempera la discussione; mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni.
3.  Sovraintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari e provvede al buon andamento dei lavoratori dell'Assemblea.
4.  Il Presidente ha l'obbligo della residenza nel capoluogo della Regione.

Art. 40.

1.  La Commissione per la verifica dei poteri è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o da un Vice Presidente da lui delegato che la convoca, entro dieci giorni della nomina, per l'inizio immediato dei lavori.
2.  Nella sua prima riunione la Commissione procede, secondo le norme dell'articolo 31, all'elezione del vicepresidente e del segretario.

Art. 61.

1.  La relazione scritta è trasmessa al Presidente dell'Assemblea, che, previa iscrizione all'ordine del giorno, ne dà comunicazione all'Assemblea medesima per la definitiva deliberazione. Detta relazione è distribuita ai deputati almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione.
2.  La Commissione per la verifica dei poteri esaurisce l'esame dell'elezione dei deputati proclamati dagli uffici centrali circoscrizionali entro un anno dalla data del suo insediamento, decidendo anche sugli eventuali ricorsi o reclami.
3.  Qualora detto periodo sia trascorso infruttuosamente, l'elezione s'intende senz'altro convalidata, salvo quanto previsto dall'articolo 53. Della convalida è data comunicazione all'Assemblea a norma dell'articolo 51 e, nel termine di cinque giorni dal prescritto annunzio in seduta pubblica, alle parti. In caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale.
4.  I ricorsi ed i reclami presentati nel corso della legislatura sono decisi dalla Commissione entro un anno dalla data di presentazione.

Art. 62bis.

1.  L'Assemblea procede all'elezione di tali commissioni, a norma dell'articolo 4 dello Statuto, dopo la costituzione dei gruppi parlamentari.
2.  A tal fine il Presidente, sentiti i vice presidenti dell'Assemblea, determina, in modo da rispecchiare il più possibile in ciascuna commissione la proporzione dei gruppi parlamentari, il numero dei seggi spettanti a ciascuno di questi nelle singole commissioni. Indi comunica detta ripartizione ai gruppi stessi, invitandoli a designare i nominativi relativi ai seggi a ciascuno di essi attribuiti nelle singole commissioni. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila le liste dei componenti delle singole commissioni, le sottopone all'Assemblea la quale le vota complessivamente, a scrutinio nominale.
3.  Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario sostituire dei componenti di una commissione, la nomina è effettuata dal Presidente dell'Assemblea il quale vi provvede sulla base delle designazioni sostitutive fornite dal gruppo o dai gruppi parlamentari cui appartengono o appartenevano i deputati da sostituire.

Art. 69.

1.  Le sedute di ciascuna commissione non sono valide se non sono presenti almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente.
2.  Le deliberazioni sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati alla commissione.
3.  All'esame dei disegni di legge partecipa, stabilmente, il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia.
4.  Il Presidente di ciascuna commissione, dopo ogni adunanza, comunica al Presidente dell'Assemblea, che ne dà partecipazione in seduta pubblica, i nomi dei deputati assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo, nonché le eventuali sostituzioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo 62ter.
5.  Le commissioni, per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge, informazioni, notizie e documenti.
6.  Hanno, inoltre, facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo.
7.  Indipendentemente dalla facoltà della commissione, di cui al precedente comma, il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione.
8.  Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.
9.  La commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perché dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione.
10.  Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla commissione senza partecipare né al dibattito, né al voto e senza il diritto al gettone di presenza.
11.  Ciascun deputato può presentare alla commissioni legislative delle quali non è componente, con le modalità di cui all'articolo 112, emendamenti o articoli aggiuntivi a disegni e proposte di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse.
12.  Tale facoltà non è ammessa per i disegni e le proposte di legge all'esame, per il parere, della Commissione "Bilancio", nonché per quelli relativi al bilancio della Regione ed ai connessi documenti finanziari nella fase finale dell'esame presso la stessa Commissione "Bilancio".
13.  Il Governo regionale può chiedere che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.
14.  Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.
15.  La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti.

Art. 98quinquies.

1.  Sulla base del programma dei lavori concordati, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'Aula e quelle di commissione.Per le riunioni dell'Assemblea sono indicate di norma il numero e la data delle singole sedute, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi; per quelle relative alle Commissioni, le iniziative che debbono essere esaminate e l'eventuale ordine di priorità.
2.  Il progetto di calendario viene sottoposto dal Presidente alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente.
3.  Il calendario, se approvato alla unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse nella Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di due settimane.
4.  Il calendario adottato a norma dei comma precedenti è stampato e distribuito ed è impegnativo sia per l'Assemblea che per le commissioni legislative.
5.  Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle Commissioni per l'Aula.

Art. 103.

1.  Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.
2.  Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un disegno di legge non può eccedere i venti minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento.
3.  Per gli interventi da effettuare in sede di dichiarazione di voto, il termine è di cinque minuti.
4.  Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
5.  Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.
6.  Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori di ciascun emendamento per non più di dieci minuti e nel corso della quale ciascun deputato può intervenire una sola volta anche se sia proponente di più emendamenti.
7.  Ciascun deputato può altresì intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 112.
8.  Il Presidente comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
9.  I termini previsti nei commi precedenti non si applicano per i disegni di legge che modificano il sistema elettorale in Sicilia.

Art. 112.

1.  Gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati, di norma, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge cui si riferiscono, al Presidente dell'Assemblea che li trasmette alla Commissione ed al Governo.
2.  Essi non possono essere accettati se non contengono gli estremi del disegno di legge in discussione e sono immediatamente distribuiti ai deputati.
3.  Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo.
4.  Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare.
5.  Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale.
6.  Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati, anche a norma del successivo comma, o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.
7.  I termini di cui ai commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte del Governo e della Commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati.
8.  La Commissione competente e il Governo possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati, ai sensi dei comma precedenti, sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
9.  Nell'interesse della discussione, il Presidente dell'Assemblea può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, ovvero può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

SEZIONE II.
Della discussione dei disegni di legge


Art. 119.

1.  Le relazioni delle commissioni ed i relativi testi dei disegni di legge devono essere distribuiti almeno quarantotto ore prima della discussione, tranne che, per l'urgenza, l'Assemblea abbia deliberato altrimenti.
2.  Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale disposizione non si applica, allorché la distribuzione avviene appena quarantotto ore prima della discussione.
3.  L'Assemblea procede prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale, si segue il medesimo procedimento subito dopo che sia stata fatta; la discussione generale allora è aperta dal relatore a termini dell'ultimo comma dell'art. 100 del presente Regolamento.

Art. 144bis.

1.  In sede di formulazione del calendario o dello schema dei lavori, è inserita la risposta del Governo a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.
2.  Il Presidente dell'Assemblea, sentiti i gruppi parlamentari e d'intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.
3.  Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presenteranno alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.
4.  Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.
5.  Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma precedente, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione fra i gruppi cui appartengono i presentatori.
6.  In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo infine dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.
7.  In sede di formulazione del calendario di cui all'articolo 98quinquies saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali di norma saranno riservate non meno di due sedute mensili.
8.  Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 154bis.

1. Le mozioni possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.
2.  I termini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.
3.  I termini di cui ai precedenti commi sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o di sfiducia.
(98.31.1641)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 8 giugno 1998.
Riconoscimento dell'Associazione ambientalista E.N.P.A. Ente nazionale protezione animali, con sede inCatania.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, avente per oggetto «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale»;
Vista la comunicazione datata 23 ottobre 1997, prot. n. 105/97 dell'Associazione ambientalista E.N.P.A. Ente nazionale protezione animali, con sede in via Rametta, 49/B - Catania;
Vista la legge 11 aprile 1938, n. 612, che istituisce E.N.P.A. Ente nazionale protezione animali e l'art. 37 della legge n. 157 del 1992, che conferma le disposizioni che disciplinano l'attività dell'ente;
Visto l'elenco delle sedi dei responsabili provinciali che comprovano la presenza organizzata di E.N.P.A. Ente nazionale protezione animali in cinque provincie della Regione Sicilia, nonché lo statuto dell'associazione dal quale si desumono le modalità di organizzazione strutturale e funzionale della stessa;
Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 34, comma 3°, legge regionale n. 33/97;

Decreta:


Articolo unico

Sulla base dei suddetti elementi l'E.N.P.A. Ente nazionale protezione animali è dichiarato associazione riconosciuta in virtù della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 1998.
  CUFFARO 

(98.26.1390)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 3 aprile 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 marzo 1998, n. 4, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1998, fino al 30 aprile 1998;
Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978;
Visto l'art. 18, lettera c) e lettera g), della predetta legge n. 845/78, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza in materia di rapporti con il Fondo sociale europeo e di inoltro alla Comunità economica europea di progetti formativi ammessi al concorso di fondi comunitari;
Visto l'art. 24 della menzionata legge n. 845/78, che attribuisce alle Regioni l'autorizzazione a presentare, ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego;
Visto l'art. 25 della citata legge n. 845/78, con il quale, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo, è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 25 novembre 1971;
Visto il Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti;
Considerato che la Commissione delle comunità europee ha approvato con decisione n. 89/638/CEE del 31 ottobre 1989, il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1993;
Considerato che la Commissione della comunità europea ha approvato con decisione n. c(90) 2342 del 20 novembre 1990 e con decisione n. c(90) 2057 del 15 ottobre 1990 i programmi operativi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1993, relativi, rispettivamente, all'obiettivo 1 ed agli obiettivi 3 e 4 del Quadro comunitario di sostegno;
Vista la nota n. 593 del 30 gennaio 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'anno 1998 della somma di lire 2.732.000.000 sul capitolo di spesa 34120 e di lire 4.283.000.000 sul capitolo di spesa 34121;
Viste le note prot. n. 4629/18 e n. 4628/18 del 7 ottobre 1997, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invita la Direzione generale del tesoro - Div. VI - del Ministero del tesoro ad accreditare nel c/c n. 22923/1012 intestato alla Regione siciliana rispettivamente la somma di lire 4.283.000.000, quale saldo del contributo accordato con decreto interministeriale n. 488/95 dell'1 settembre 1995 progetto 906020/11 (ob. 10 e 4) e di lire 2.732.000.000, quale saldo del contributo accordato con decreto interministeriale n. 471/95 dell'1 settembre 1995 progetto 901007/11 (ob. 1);
Considerato che le predette somme di lire 4.283.000.000 e di lire 2.732.000.000, regolarmente versate in data 10 ottobre 1997 nel citato c/c n. 22923/1012 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, hanno costituito alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 maggiore accertamento di entrata ai rispettivi capitoli 3236 e 3235;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA 2 —  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 — Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. (In- 
terventi dello Stato)      7.015.000.000 

ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I — Spese correnti
RUBRICA 5 — FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 —  Trasferimenti

(Nuova istituzione)
  34120 Finanziamenti integrativi, a valere sulFondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei programmi formativi previsti dall'obiettivo 1 del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari (Interventi dello Stato) 
11163208050307002      + 2.732.000.000  

(Nuova istituzione)
  34121 Finanziamenti integrativi, a valere sulFondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei programmi formativi previsti dagli obiettivi 3 e 4 del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari. (Interventi dello Stato) 
11163208050307002      + 4.283.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 aprile 1998.
Reg. n. 2, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 329.
(98.26.1357)
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DECRETO 25 maggio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge n. 236/93, recante norme per gli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
Vista la circolare n. 174 del 23 dicembre 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale n. 293/V/97 del 30 luglio 1997, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha attribuito alla Regione siciliana, in qualità di capofila, la somma complessiva di lire 1.200 milioni per il finanziamento dei progetti relativi ad "Azioni di sistema", individuati nella tabella A allegata al decreto ministeriale;
Vista la nota n. 32 dell'8 gennaio 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, chiede l'iscrizione della somma di lire 1.200 milioni nel bilancio della Regione siciliana;
Viste le note prot. n. 8685/18 e 8688/18 del 18 febbraio 1998, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invita ilMinistero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Div. VI, a volere trasferire sul c/c 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato le somme rispettivamente di lire 242.808.500 e 36.500.000 quali primi anticipi dei contributi accordati con il citato decreto ministeriale n. 293/V/97 del 30 luglio 1997;
Viste le quietanze di versamento mod. 80/T.C. nn. 4144 e 4145 del 24 febbraio 1998, con le quali vengono accreditate le predette somme di lire 242.808.500 e lire 36.500.000 nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II — Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 —  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 — Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3256 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di "Azioni di sistema" 
112310210012      + 1.200.000.000 L. n. 236/93, art. 9, c. 3. 

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I — Spese correnti
RUBRICA 5 — FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
CATEGORIA 4 —  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  34134 Contributi per il finanziamento di "Azioni di sistema" (Interventi dello Stato). 
1116320805030700      + 1.200.000.000 L. n. 236/93, art. 9, c. 3. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 maggio 1998.
Reg. n. 3, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 377.
(98.26.1359)
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DECRETO 25 maggio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, ed, in particolare, gli artt. 3 e 4 relativi alla predisposizione della Carta della natura;
Vista la nota prot. n. SCN/ST797/3046 del 26 febbraio 1997, con la quale il Ministero dell'ambiente, servizio conservazione della natura, affida alla Regione siciliana l'incarico di effettuare il censimento dei biotopi sulla base del contratto n. B4-3200/94/758;
Considerato che per l'espletamento delle attività oggetto della predetta lettera contratto è stato stabilito un corrispettivo in favore della Regione di lire 217.670.240, quale contributo comunitario;
Visto il decreto n. 146 del 3 giugno 1997, con il quale il Ministero dell'ambiente approva la lettera contratto prot. n. SCN/ST/97/3046 del 26 febbraio 1997;
Vista la nota prot. n. 1958 del 3 febbraio 1998, con la quale l'Assessorato del territorio e dell'ambiente chiede l'istituzione nel bilancio della Regione di un apposito capitolo di spesa;
Vista la nota prot. n. 270361 del 2 marzo 1998, con la quale la Ragioneria centrale territorio ed ambiente trasmette, con parere favorevole, la citata nota assessoriale;
Vista la quietanza di versamento mod. 80/T in entrata n. 5114 del 4 marzo 1998, con la quale viene ac-creditata sul c/c infruttifero n. 22923/1012, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale
dello Stato, la somma di lire 21.767.020 pari al 10% del contributo comunitario versato alla Regione a titolo di anticipo;
Ritenuto di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato, al fine di dare attuazione alla normativa sopra menzionata;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II — Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 —  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 — Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3258 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del progetto: "Programma Bioitaly". 
113410314092      + 217.670.240 L. n. 394/91, art. 3. 

AMMINISTRAZIONE 11
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO I — Spese correnti
RUBRICA 4 — ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 3 —  Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  45264 Spese per la realizzazione del progetto: "Programma Bioitaly" (Interventi dello Stato). 
21142208290606012      + 217.670.240 L. n. 394/91, art. 3. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 1998.
  TRICOLI 
   

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 29 maggio 1998.
Reg. n. 3, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 378.
(98.26.1360)
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DECRETO 11 giugno 1998.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.
L'ASSESSORE
PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto l'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Considerato che dalla situazione impegni e pagamenti al 31 maggio 1998 del bilancio della Regione per l'anno in corso, risultano reiscritti residui perenti per complessive lire 275.272 milioni (lire 70.736 milioni per titolo I e lire 204.536 milioni per il titolo II) così suddivisi per Amministrazione e per titolo in milioni di lire:
      TITOLO I TITOLO II 
  Assessorati regionali     Spese 
      Spese correnti in c/capitale 
Presidenza della Regione  + 5.936 + 2.865 
Agricoltura e foreste  + 2.917 + 30.765 
Enti locali  + 3.392 + 6.687 
Bilancio e finanze  + 16.069 + 10.097 
Industria      —609 + 6.767 
Lavori pubblici  + 819 + 60.772 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione  + 9.165     —000 
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca  + 4.039 + 10.556 
Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione  + 10.537 + 23.425 
Sanità  + 1.422 + 36.129 
Territorio ed ambiente  + 2.522 + 13.331 
Turismo, comunicazioni e trasporti  + 13.891 + 3.142 
Totale  + 70.736 + 204.536 

Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 le variazioni per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio alla data del 31 maggio 1998;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1998, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
      TITOLO I TITOLO II 
  Assessorati regionali     Spese 
      Spese correnti in c/capitale 
Presidenza della Regione  + 5.936 + 2.865 
Agricoltura e foreste  + 2.917 + 30.765 
Enti locali  + 3.392 + 6.687 
Bilancio e finanze  + 16.069 + 10.097 
Industria      —609 + 6.767 
Lavori pubblici  + 819 + 60.772 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione  + 9.165     —000 
Cooperazione, commercio, artigianato e pesca  + 4.039 + 10.556 
Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione  + 10.537 + 23.425 
Sanità  + 1.422 + 36.129 
Territorio ed ambiente  + 2.522 + 13.331 
Turismo, comunicazioni e trasporti  + 13.891 + 3.142 
Totale  + 70.736 + 204.536 
Fondo di riserva di cassa   275.272 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 1998.
  TRICOLI 

(98.26.1347)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 giugno 1998.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Siracusa al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 94061 del 17 luglio 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Siracusa;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Siracusa al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 127.448 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre istituire la 30ª, 31ª e 32ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti, indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 30 gennaio 1997, 28 ottobre 1997, 20 novembre 1997, 28 novembre 1997, 26 marzo 1998 e 30 marzo 1998 dal comune di Siracusa, secondo il quale occorre allocare le istituende 30ª, 31ª e 32ª sedi farmaceutiche urbane in funzione della particolare conformazione orografica del territorio comunale e delle aree di espansione urbanistica carenti di servizio farmaceutico ed interessate da un maggior numero di opere di urbanizzazione secondarie;
Preso atto della relazione tecnica, redatta dal V dipartimento pianificazione urbanistica del comune di Siracusa del 20 novembre 1997 e delle risultanze emerse dalla conferenza dei servizi del 28 novembre 1997, dalle quali si evince che la zona costiera Isola-Arenella comprende tutti gli insediamenti edilizi abitativi autorizzati e non in atto adibiti a prima residenza, la quantificazione dei quali è quella di cui al censimento 1991 (3.729 abitanti in agglomerati molto sparsi, esclusa la zona di Fontane Bianche); che per dette aree il consiglio comunale ha adottato più piani recupero, redatti ai sensi delle leggi regionali nn. 37/85 e 27/94 in atto all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per approvazione di legge; che risultano in corso di assegnazione i finanziamenti per la costruzione della rete fognaria della zona costiera che interessa le località Fontane Bianche, Arenella e Isola; che la mancanza di opere di urbanizzazione primarie e secondarie non consente, unitamente ai fattori di cui sopra, l'insediamento in dette aree di una sede farmaceutica urbana;
Ritenuto di dover rimandare in altra sede la valutazione in ordine ai provvedimenti da porre in essere, sussistendone i presupposti, al fine di assicurare comunque alla popolazione residente nelle suddette aree costiere, il servizio farmaceutico limitatamente ai periodi dell'anno di maggiore flusso turistico;
Preso atto della ripartizione del territorio comunale in sette quartieri circoscrizionali quali Ortigia, Santa Lucia, Grotta Santa, Tiche, Acradina, Epipoli e Neapolis, della popolazione residente e del numero di farmacie insistenti in ciascun quartiere;
Preso atto che nel quartiere Ortigia che annovera 5.696 abitanti, insistono quattro farmacie, la cui presenza è giustificata dal notevole flusso turistico;
Preso atto che nel quartiere Santa Lucia che annovera 14.175 abitanti, insistono cinque farmacie giustificate dalla presenza di attività commerciali e pubblici uffici;
Preso atto che nel quartiere Neapolis che annovera 15.989 abitanti insistono quattro farmacie nel pieno rispetto del rapporto popolazione/farmacie previsto dalla legge;
Preso atto che i quartieri Tiche, Acradina e Grotta Santa che annoverano rispettivamente 24.860 abitanti con cinque farmacie, 26.560 abitanti con cinque farmacie e 23.978 abitanti con tre farmacie, necessitano dell'istituzione di almeno una ulteriore sede farmaceutica ciascuno;
Preso atto che il quartiere Epipoli annovera 4.683 abitanti con una sola farmacia nel pieno rispetto del rapporto popolazione/farmacie previsto dalla legge;
Preso atto che per l'allocazione della nuova sede farmaceutica urbana nel quartiere Tiche, il comune ha confermato le determinazioni già assunte dal consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 6 aprile 1993, prevedente l'istituzione della 30ª sede farmaceutica urbana nella zona ad alta espansione urbanistica nella contrada La Pizzuta proponendo che la stessa sede, piuttosto che svilupparsi esclusivamente nella traversa La Pizzuta - via Monti, ricomprenda anche viale Scala Greca attesa la notevole distanza delle farmacie nn. 18 e 22 ed un breve tratto di viale Santa Panagia, interessato quest'ultimo dall'apertura del nuovo tribunale;
Preso atto che per l'allocazione della nuova sede farmaceutica urbana nel quartiere Acradina, il comune ha confermato le determinazioni già assunte dal consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 6 aprile 1993 prevedente l'istituzione della 31ª sede farmaceutica urbana nella contrada Palazzo di cui alle sezioni censuarie (1991) nn. 68, 69, 70 e 71;
Preso atto delle determinazioni assunte dal comune di Siracusa in sede di conferenza dei servizi del 26 marzo 1998, in ordine all'istituzione della 32ª sede farmaceutica urbana nel quartiere Grotta Santa, secondo cui l'ubicazione di cui alle sedi 27, 14 e 7 non soddisfa le esigenze della popolazione residente nella parte sud del quartiere a confine con il quartiere Santa Lucia, nè tantomeno quella posta a ridosso delle vie Lazio, Grotta Santa e Servi di Maria pur considerando, per quest'ultima, la sede n. 11 insistente nel quartiere limitrofo Acradina, ragione per cui, considerato che la suddetta zona risulta maggiormente dotata di infrastrutture secondarie rispetto alla zona sud confinante con il quartiere Santa Lucia, quest'ultimo con una farmacia in esubero, e alla zona nord Mazzarrone caratterizzata da edilizia popolare e priva di infrastrutture secondarie e servizi commerciali, ove non è possibile né giustificata la previsione dell'istituenda sede farmaceutica, la predetta zona a ridosso delle vie Lazio, Grotta Santa e Servi di Maria di cui alle sezioni censuarie (1991) nn. 48, 49, 50, 59 viene prescelta per l'allocazione dell'istituenda 32ª sede farmaceutica urbana;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Siracusa, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Siracusa;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Siracusa al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Siracusa:
a)  popolazione: abitanti n. 127.448;
b)  sedi farmaceutiche esistenti n. 29;
c)  sedi farmaceutiche spettanti n. 32.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
—  dr. Gibbiino Francesco;
—  ubicazione: via Roma, n. 81;
—  confini: linea che partendo dalla radice del Molo Zanagora segue, escludendone tutti i fronti, per largo Porta Marina, per via Ruggero Settimo, incrocio di questa con via Gemellaro, quindi via Scinà fino all'angolo nord-ovest di piazza Archimede. Da qui, attraversandola diagonalmente, si congiunge all'angolo sud-est di detta piazza nel punto di incrocio fra via Roma e via delle Maestranze. Segue tutta la via Roma, includendone i due fronti e attraverso lungomare di Ortigia fino al mare. Da qui segue a sud la costa fino al Molo Zanagora.
2ª sede
—  dott.ssa Terranova Flavia;
—  ubicazione: via delle Maestranze, n. 42;
—  confini: linea che, partendo a sud dal mare, attraversa il lungomare di Ortigia e tutta la via Roma, escludendone i due fronti, fino all'incrocio con via delle Maestranze. Segue quindi quest'ultima, includendone i fronti, fino all'incrocio con piazza F. Corpaci, via T. Gargallo fino all'incrocio con via Mendoza. Attraversa via V. Veneto e per vicolo alla Mastrarua, fino al mare.
3ª sede
—  dr. Carbone Enzo;
—  ubicazione: viale Teracati, n. 156;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra via Necropoli Grotticelle, viale Teracati e via Costanza Bruno, segue via Necropoli Grotticelle, escludendone i fronti, fino al suo incrocio con la linea ideale che intercetta alle spalle il complesso residenziale avente accesso da viale Teracati n. 51. Segue il perimetro esterno di tale complesso fino all'altezza del prolungamento della linea ideale che, attraversando viale Teracati, intercetta l'incrocio tra via E. Bufardeci e via Impellizzeri. Segue lungo via Impellizzeri, escludendone i fronti, attraversa viale Santa Panagia, prosegue lungo viale Tica, escludendone i fronti, fino al suo incrocio con il ronco II a viale Tica che segue fino al suo incrocio con la via L. Spagna. Incorpora il complesso edilizio avente accesso da via L. Spagna n. 50 e da qui segue lungo la linea ideale che intercetta via Costanza Bruno. Da qui, includendone i fronti, piega verso il suo incrocio con viale Teracati e via Necropoli Grotticelle.
4ª sede
—  dr. Storaci Giuseppe;
—  ubicazione: via Archia, n. 32;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra corso Gelone e via Agatocle, segue escludendone i fronti corso Gelone fino al suo incrocio con via Epicarmo e via Epicarmo fino al suo incrocio con via Archia. Prosegue, includendone tutti i fronti, lungo via Archia, fino a suo incrocio con via Mons. Carabelli, via Mons. Carabelli e via Mauceri. Attraversa via Testaferrata, e segue, escludendone tutti i fronti, via del Santuario e viale Teocrito, fino al suo incrocio con viale L. Cadorna. Prosegue, escludendone i fronti, lungo viale Luigi Cadorna fino al suo incrocio con via Agatocle e quindi prosegue, includendone i fronti, lungo via Agatocle fino al suo incrocio con corso Gelone.
5ª sede
—  dr.ssa Mangiafico Serafina;
—  ubicazione: corso Matteotti, n. 53;
—  confini: linea che, partendo ad est dal mare per vicolo alla Mastrarua ed attraversando via Vittorio Veneto, segue escludendone tutti i fronti, via Mendoza fino al suo incrocio con via Gargallo, quest'ultima fino al suo incrocio con via delle Maestranze, e prosegue lungo la stessa fino all'incrocio con via Roma all'angolo sud-est di piazza Archimede. Congiunge poi tale angolo con quello nord-ovest della stessa, attraversandola diagonalmente, quindi includendone tutti i fronti segue via Scinà fino all'incrocio con via Cavour, lo percorre fino a via Campisi e da qui lungo via Dione fino a suo incrocio con via Resalibera e segue quest'ultima fino al mare attraversando via Vittorio Veneto e vicolo II alla Mastrarua.
6ª sede
—  dr.ssa La Monica Grazia;
—  ubicazione: largo XXV Luglio, n. 6;
—  confini: linea che, partendo dal Molo Zanagora segue, includendovi tutti i fronti, via Ruggero Settimo fino al suo incrocio con via Gemellaro e questa via fino al suo incrocio con via Cavour. Prosegue, escludendone tutti i fronti, lungo via Cavour fino a via Campisi, lungo via Campisi fino al suo incrocio con via Dione e prosegue lungo via Resalibera fino al mare, attraversando via Vittorio Veneto e vicolo II alla Mastrarua.
7ª sede
—  dott.ssa Scariolo Palmira;
—  ubicazione: viale Tisia, n. 54;
—  confini: linea che, partendo da piazzale Medaglia d'Oro Carmelo Ganci, segue includendone i fronti via M. Politi Laudien, il muro di cinta di Villa Politi e, attraverso via Delfica, raggiunge via Zopiro. Da qui segue escludendone tutti i fronti via Zopiro, via Tucidide, piazza Matila, via Filisto fino al suo incrocio con via Servi di Maria e questa fino al suo incrocio con via Alcibiade. Prosegue, escludendone i fronti, lungo via Alcibiade fino al suo incrocio con via Filisto e via Filisto, fino al suo incrocio con via Pitia. Includendone tutti i fronti segue via Pitia, viale Tisia, fino al suo incrocio con via Damone, attraversa largo G.B. Bozzanca, raggiunge via Polibio che segue fino al suo innesto su viale Tica. Prosegue escludendone i fronti lungo viale Tica fino al suo incrocio con piazzale Medaglia d'Oro Ganci.
8ª sede
—  dr. Lo Bello s.n.c.;
—  ubicazione: corso Umberto n. 92;
—  confini: linea che segue Riva della Darsena e, attraversando il Ponte Umbertino, prosegue lungo la costa del Porto Piccolo fino alla linea ideale che intercetta il sottopasso ferroviario che congiunge via Riviera Dionisio il Grande con via Fuggetta. Da qui segue costeggiando la linea ferrata fino al passaggio a livello di via Catania. Prosegue includendone i fronti lungo via Catania e piazzale Marconi, attraversa corso Umberto e via Elorina, segue quest'ultima fino al suo incrocio con via Molo, piega verso il mare e lo raggiunge a sud di largo Arezzo della Targia.
9ª sede
—  dr.ssa Paravizzini Teresa;
—  ubicazione: via Piave, n. 57;
—  confini: linea che segue, escludendone i fronti, via Isonzo, dall'incrocio con via Agatocle, all'incrocio con via Trapani. Prosegue, includendone tutti i fronti, lungo via Trapani, fino al suo incrocio con via Carso e lungo quest'ultima fino al suo incrocio con via Ragusa, lungo via Ragusa e, rinnestandosi su via Isonzo fino al suo incrocio con via Enna, lungo via Enna fino al suo incrocio con via Piave. Segue ancora, includendone i fronti, via Piave fino al suo incrocio con via Gorizia, via Gorizia che segue fino a reimmettersi su via Isonzo, via Isonzo fino al suo incrocio con via Monfalcone. Da qui segue, escludendone i fronti, via Monfalcone, via Montegrappa, via dello Stadio, piazza S. Lucia, via Bignami, via Torino, via Bologna, via Milano e via Ancona. Da qui, attraversando la linea ferroviaria, segue includendone i fronti, via Riviera Dionisio il Grande fino al suo incrocio con il piazzale Cappuccini in corrispondenza del quale piega verso il mare.
10ª sede
—  dr.ssa Garro Santa;
—  ubicazione: viale Teocrito, n. 114;
—  confini: linea che segue escludendone i fronti via Christiane Reimann e via Costanza Bruno fino al suo incrocio con viale Teracati. Prosegue includendone tutti i fronti lungo viale Teracati fino al suo incrocio con via Demostene, lungo via Demostene fino al suo incrocio con via del Santuario, lungo via del Santuario fino al suo incrocio con viale Teocrito, lungo viale Teocrito fino al suo incrocio con via Von Platen, lungo via Von Platen fino al suo incrocio con via C. Reimann.
11ª sede
—  dr. Martin Giuseppe (Zecchino);
—  ubicazione: viale Zecchino, n. 199;
—  confini: linea che, dall'incrocio tra via Tisia e via Pitia, segue escludendone i fronti via Pitia fino all'incrocio con via Filisto. Da qui, includendone tutti i fronti, segue via Filisto fino al suo incrocio con via Alcibiade, via Alcibiade fino al suo incrocio con via Servi di Maria, via Servi di Maria fino al suo incrocio con via Temistocle, via Temistocle fino al suo incrocio con via Filisto, via Filisto fino al suo incrocio con la linea immaginaria che intercetta via Montorsoli. Prosegue, escludendone i fronti, lungo via Montorsoli fino al suo incrocio con via A. Specchi, lungo via A. Specchi fino al suo incrocio con via P. Novelli, via P. Novelli fino al suo incrocio con viale Zecchino. Segue ancora includendone i fronti viale Zecchino, fino al suo incrocio con via Tiziano, e via Tiziano fino al suo incrocio con via Raffaello. Prosegue, escludendone i fronti, lungo via Raffaello, via Polibio, via Damone e viale Tisia fino al suo incrocio con via Pitia.
12ª sede
—  Fichera s.a.s.;
—  ubicazione: corso Gelone, n. 91;
—  confini: linea che, dall'incrocio tra corso Gelone e via Eumelo, segue includendovi i fronti, via Eumelo fino al suo incrocio con via Re Ierone l'Etneo e via Mauceri. Da qui, escludendone i fronti, segue via Mauceri, via del Santuario fino al suo incrocio con via Demostene, via Demostene fino al suo incrocio con viale Teracati, viale Teracati fino all'incrocio con via Necropoli Grotticelle, via Necropoli Grotticelle fino al suo innesto su via G.E. Rizzo. Da qui prosegue, sempre escludendone i fronti, lungo via G.E. Rizzo, largo Mauceri, viale Agnello, e quindi lungo la linea immaginaria che interseca la S.S. 124 Siracusa Floridia e via Necropoli del Fusco raggiunge e segue la strada ferrata. Segue ancora, escludendone i fronti, via Sele e largo Due Giugno e, includendone i fronti, via Tagliamento e corso Gelone fino al suo incrocio con via Eumelo.
13ª sede
—  dr. Poidomani Leonardo;
—  ubicazione: corso Gelone, n. 1;
—  confini: linea che, partendo dal mare in corrispondenza del Canale Pantanelli, segue includendovi i fronti, via Elorina fino all'incrocio con via Columba, e via Columba fino a raggiungere la strada ferrata. Da qui, costeggiando la strada ferrata, raggiunge e segue includendone i fronti via Sele e largo Due Giugno. Prosegue escludendone i fronti, lungo via Tagliamento fino al suo incrocio con corso Gelone, corso Gelone fino al suo incrocio con via Eumelo, via Eumelo fino al suo incrocio con via Re Ierone l'Etneo e via Mons. Carabelli, via Mons. Carabelli fino al suo incrocio con via Archia, via Archia fino al suo incrocio con via Epicarmo, via Epicarmo fino al suo incrocio con corso Gelone sul quale segue includendovi entrambi i fronti fino al suo innesto su via Catania. Prosegue ancora escludendone i fronti lungo via Catania, piazzale Marconi, attraversa corso Umberto e via Elorina, dove all'altezza del suo incrocio con via Molo, piega verso il mare raggiungendolo a sud di largo Arezzo della Targia.
14ª sede
—  dr. Paravizzini Giovanni;
—  ubicazione: via Grotta Santa, n. 69;
—  confini: linea che segue includendovi tutti i fronti, via Maria Politi Laudien, muro di cinta Villa Politi, via Zopiro, via Tucidide, via Filisto fino al suo incrocio con via Servi di Maria e via dell'Addolorata. Prosegue, escludendone tutti i fronti, lungo via dell'Addolorata quindi, attraversando via Grotta Santa, lungo via Suor Maria Zangara, viale Algeri e, attraverso viale Algeri, lungo via Fillioley.
15ª sede
—  Rizzo s.n.c.;
—  ubicazione: viale Santa Panagia, n. 204;
—  confini: linea che da viale Santa Panagia angolo via Mazzanti segue viale Santa Panagia escludendone i fronti fino all'altezza del complesso Garofalo avente ingresso al civico 136 ed includendone i fronti fino all'incrocio con via Ungheria. Da qui segue includendone tutti i fronti via Ungheria, via Inghilterra, via Jugoslavia, via Irlanda e via A. da Messina fino al suo incrocio con via P. Sgandurra. Da qui prosegue escludendone i fronti lungo via A. da Messina fino al suo incrocio con via Mazzanti e lungo via Mazzanti fino al suo incrocio con viale Santa Panagia.
16ª sede
—  dr. Scacco Salvatore;
—  ubicazione: piazza Euripide, n. 5;
—  confini: linea che dall'incrocio tra piazza Euripide e via Agatocle, segue lungo entrambi i fronti via Agatocle fino al suo incrocio con via Isonzo e via Isonzo fino al suo incrocio con via Trapani. Da qui, escludendone tutti i fronti segue via Trapani fino al suo incrocio con via Carso, via Carso fino al suo incrocio con via Ragusa, via Ragusa fino a reinnestarsi su via Isonzo, via Isonzo fino al suo incrocio con via Enna, via Enna fino al suo incrocio via Piave, via Piave fino al suo incrocio con via Gorizia, via Gorizia e si reimmette su via Isonzo. Prosegue, sempre escludendone i fronti, lungo via Isonzo fino al suo incrocio con via Monfalcone, lungo via Monfalcone fino al suo incrocio con via Piave, via Piave fino ad intercettare viale Teocrito fino al suo incrocio con viale Luigi Cadorna. Da qui segue includendovi tutti i fronti viale Luigi Cadorna e piazza Euripide.
17ª sede
—  dott.ssa Lupo Franca;
—  ubicazione: viale Teocrito, n. 31;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra via Von Platen e viale Teocrito, segue includendone i fronti viale Teocrito fino al suo incrocio con via Piave, via Piave fino al suo incrocio con via Monfalcone, via Monfalcone fino al suo incrocio con via Montegrappa, via Montegrappa fino al suo incrocio con via dello Stadio, via dello Stadio fino a raggiungere piazza S. Lucia. Prosegue attraversando, senza includerla, lungo piazza S. Lucia e quindi, includendone i fronti, lungo via Bignami, via Torino, via Bologna, via Milano, via Ancona. Da qui segue escludendola la linea ferroviaria fino ad intercettare via Politi Laudien. Prosegue ancora escludendone i fronti lungo via Politi Laudien, ingloba piazzale Medaglia d'Oro Ganci e costeggia escludendone i fronti via Von Platen fino al suo incrocio con viale Teocrito.
18ª sede
—  dr. Caruso Corrado;
—  ubicazione: via Necropoli Grotticelle, n. 25;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra via Necropoli Grotticelle e via E. Rizzo, segue includendone i fronti via Necropoli Grotticelle fino al suo incrocio con la linea ideale di collegamento che intercetta alle spalle il complesso residenziale avente accesso da viale Teracati n. 51 e, descrivendone il perimetro, si congiunge con il prolungamento della linea ideale che collega viale Teracati con via Bufardeci. Segue una linea immaginaria che collega via Bufardeci con viale Scala Greca, e percorre quest'ultima su entrambi i fronti fino al suo incrocio con via S. Freud. Da qui segue escludendone i fronti via S. Freud e via Fleming fino al suo incrocio con traversa La Pizzuta. Segue lungo entrambi i fronti via Traversa la Pizzuta fino al suo incrocio con via Corfù e da qui prosegue lungo una linea immaginaria che attraversa viale Epipoli ed intercetta e ingloba l'acquedotto comunale; lungo via dell'Acquedotto, lungo largo Mauceri e via V.E. Rizzo fino al suo incrocio con via Necropoli Grotticelle.
19ª sede
—  dr. Piazza Alberto;
—  ubicazione: viale Tica, n. 56;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra viale Tica e via C. Reimann, segue includendone i fronti via Christian Reimann, fino alla linea immaginaria che intercetta e costeggia escludendolo il complesso edilizio avente accesso da via Spagna n. 50, incrocia via Spagna e segue vicolo II a viale Tica. Da qui prosegue includendone i fronti lungo viale Tica e, attraversando viale Santa Panagia, lungo via Impellizzeri, via Bufardeci e via Mazzanti fino al suo incrocio con via A. Da Messina. Segue via A. Da Messina, escludendone i fronti, prosegue lungo entrambi i fronti di viale Zecchino, di via Tiziano e di via Raffaello ed escludendone i fronti di via Polibio fino al suo incrocio con viale Tica. Includendone i fronti percorre viale Tica fino al suo incrocio con via C. Reimann.
20ª sede
—  dott.ssa Turco Angela;
—  ubicazione: via S. Monteforte, n. 11;
—  confini: linea che, dall'incrocio tra via Servi di Maria e via Filisto, segue includendone i fronti via Servi di Maria fino all'incrocio con via De Capraio, via L. De Capraio fino alla linea immaginaria che intercetta via Don Sturzo, via Don Luigi Sturzo fino alla linea immaginaria che la congiunge a via Conigliaro, via Conigliaro fino all'incrocio con via Monteforte, via Monteforte fino all'incrocio con via B. Cannizzo. Da qui escludendone i fronti prosegue lungo via B. Cannizzo fino all'incrocio con via Immordini, in corrispondenza del quale seguendo una linea immaginaria che intercetta via Jugoslavia, via Jugoslavia, via Irlanda e via A. Da Messina fino al suo incrocio con via P. Scandurra. Segue includendone i fronti via P. Sgandurra fino a via A. Specchi che segue escludendone i fronti fino al suo incrocio con via Montorsoli. Segue ancora includendone i fronti via Montorsoli fino alla confluenza della linea immaginaria che la congiunge con via Filisto segue via Filisto escludendone i fronti fino al suo incrocio con via Temistocle e da qui includendovi i fronti fino al suo incrocio con via Servi di Maria.
21ª sede
—  dott.ssa Rizza Irene;
—  ubicazione: viale dei Comuni, n. 34;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra viale Scala Greca e traversa Belvedere Scala Greca, segue escludendone i fronti viale Scala Greca fino al suo incrocio con la traversa che lo congiunge a via Mascalucia. Da qui segue includendone i fronti via Mascalucia, via S. Orsola e, attraversando viale dei Comuni, via Caltagirone fino al sul incrocio con viale S. Panagia. Prosegue lungo entrambi i fronti di viale Santa Panagia fino al suo incrocio con via Marzamemi e da qui, seguendo una linea immaginaria che coincide con il limite est del quartiere Tiche, intercetta la linea immaginaria di prolungamento della traversa Belvedere Scala Greca e prosegue ancora lungo entrambi i fronti della Traversa Belvedere Scala Greca fino a ricongiungersi con viale Scala Greca.
22ª sede
—  dott.ssa Nigro Maria;
—  ubicazione: viale Scala Greca, n. 341;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra via Piazza Armerina e viale Scala Greca, segue escludendone tutti i fronti, via Piazza Armerina e, attraversando Traversa La Pizzuta, via Troina ed il suo prolungamento ideale con via Ozanam, via Ozanam fino al suo incrocio con via Canonico N. Agnello. Da qui includendone i fronti prosegue lungo via Canonico N. Agnello e via Traversa La Pizzuta fino al suo incrocio con via S. Randone, via S. Randone e la linea di viabilità già tracciata che si innesta al centro della bretella di collegamento tra via Piazza Armerina e via Gela fino a raggiungere via Gela. Segue escludendone i fronti via Gela e via Avola fino al suo incrocio con viale Scala Greca e includendone i fronti viale Scala Greca fino al suo incrocio con via Piazza Armerina.
23ª sede
—  dr. Pappalardo Agatino;
—  ubicazione: viale Epipoli, n. 180/B
—  confini: linea che, partendo dall'intersezione tra la linea immaginaria di collegamento viale Epipoli e via Troina e quella tra la stessa e via Ozanam, segue lungo entrambi i fronti via Ozanam, ingloba l'abitato di contrada Demetrio, il limite ovest e sud del centro abitato prospiciente viale Epipoli, si ricongiunge alla linea immaginaria di collegamento con via Troina.
24ª sede
—  dr. Favara Francesco;
—  ubicazione: viale Scala Greca, n. 399;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra via Avola e viale Scala Greca, segue includendone i fronti via Avola e via Gela fino al suo incrocio con la bretella di collegamento tra via Gela e via Piazza Armerina, segue quest'ultima a sud fino all'innesto della 1ª traversa. Prosegue, escludendone i fronti, lungo la 1ª Traversa fino ad intercettare via S. Randone, lungo via S. Randone fino ad intercettare Traversa La Pizzuta, lungo Traversa La Pizzuta che percorre fino all'incrocio con via Canonico Nunzio Agnello. Da qui segue, escludendone i fronti, lungo via Canonico Nunzio Agnello, via Monti Nebrodi, il confine nord di contrada Demetrio. Prosegue ancora lungo la linea immaginaria che la congiunge all'agglomerato urbano che si sviluppa sull'asse di via Pasquale Salibra, inglobandolo, e segue il limite nord del centro abitato fino a raggiungere viale Scala Greca, che percorre su entrambi i fronti fino al suo incrocio con via Avola.
25ª sede
—  dr. Guccione Giuseppe;
—  ubicazione: via Sofio Ferrero, n. 26;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra viale Zecchino e via A. Da Messina, segue escludendone i fronti, viale Zecchino fino al suo incrocio con via P. Novelli. Da qui includendone i fronti segue via Pietro Novelli fino al suo incrocio con via A. Specchi, via A. Specchi fino al suo incrocio con via P. Sgandurra. Da qui segue via P. Sgandurra escludendone i fronti fino al suo incrocio con via A. Da Messina e prosegue lungo entrambi i fronti di via A. Da Messina fino al suo incrocio con viale Zecchino.
26ª sede
—  dr. Gioia Luigi;
—  ubicazione: via Misterbianco, n. 5;
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra viale Scala Greca a via Augusta, segue includendone i fronti via Augusta fino al suo incrocio viale Santa Panagia. Prosegue lungo viale Santa Panagia, escludendone i fronti fino al suo incrocio con via Calatabiano ed includendone i fronti fino al suo incrocio con via Caltagirone. Da qui segue escludendone i fronti via Caltagirone fino al suo incrocio con via S. Orsola, lungo via S. Orsola fino al suo incrocio con via Mascalucia, via Mascalucia fino al suo incrocio con la linea immaginaria che la collega a viale Scala Greca, viale Scala Greca fino al suo incrocio con via Augusta.
27ª sede
—  eredi dr. Ciulla;
—  ubicazione: viale Algeri, n. 50;
—  confini: linea che segue ed include il collegamento ideale tra la linea ferroviaria e via Grottasanta in corrispondenza con l'incrocio con via Beneventano del Bosco. Prosegue escludendone i fronti lungo via Grotta Santa, via Luigi De Capraio, il suo prolungamento su via Don Luigi Sturzo e via Don Luigi Sturzo fino al suo incrocio con largo L. Russo. Da qui segue includendone i fronti largo L. Russo, il primo tratto di via Luigi Cassia, il suo prolungamento fino al limite nord del centro abitato.
28ª sede - frazione Belvedere
—  dr. Di Luca Vincenzo;
—  ubicazione: via Indipendenza, n. 22;
—  confini: limiti centro abitato della frazione;
29ª sede - frazione Cassibile
—  dott.ssa Li Destri Anna Maria;
—  ubicazione: via Nazionale, n. 177;
—  confini: limite centro abitato della frazione;
30ª sede di nuova istituzione
—  confini: linea che, partendo dall'incrocio tra viale Santa Panagia e via Bufardeci, segue escludendone i fronti, via Bufardeci ed il suo prolungamento su viale Scala Greca e viale Scala Greca fino al suo incrocio con via S. Freud. Prosegue includendone i fronti lungo via S. Freud fino al suo incrocio con via Fleming e lungo via Fleming fino al suo incrocio con via Traversa La Pizzuta. Escludendone i fronti prosegue lungo via Traversa La Pizzuta fino al suo incrocio con viale Epipoli. Include entrambi i fronti di viale Epipoli fino al suo incrocio con la linea immaginaria di collegamento con via Troina, attraversa Traversa la Pizzuta, e prosegue lungo entrambi i fronti di via Piazza Armerina. Attraversando viale Scala Greca, prosegue escludendone i fronti lungo via Augusta fino al suo incrocio con viale Santa Panagia e lungo viale Santa Panagia fino all'altezza del complesso edilizio Garofalo avente accesso dal civico 136. Prosegue ancora includendone i fronti luogo viale Santa Panagia fino al suo incrocio con via Bufardeci.
31ª sede di nuova istituzione
—  confini: linea che, partendo dal punto di incontro tra il limite nord del centro abitato e l'inserzione su di esso del prolungamento di viale Algeri, segue escludendone i fronti quest'ultimo, via Cassia, largo L. Russo, via Don Luigi Sturzo, la sua linea immaginaria di collegamento con via Conigliaro, via Conigliaro e via Monteforte fino al suo incrocio con via B. Cannizzo e prosegue includendone i fronti lungo via B. Cannizzo fino al suo incrocio con via Immordini. Da qui, seguendo una linea immaginaria di collegamento con via Jugoslavia, prosegue escludendone i fronti lungo via Jugoslavia, lungo via Inghilterra, lungo via Ungheria fino al suo incrocio con viale Santa Panagia, lungo viale Santa Panagia ed il suo prolugamento sul limite nord del centro abitato che coincide con il limite tra i quartieri Tiche ed Akradina.
32ª sede di nuova istituzione
—  confini: linea che, partendo dalla linea ferroviaria all'altezza di via Fillioley, segue includendone i fronti via Fillioley fino al suo incrocio con viale Algeri, viale Algeri fino alla linea di prolungamento su di esso di via Suor M. Zangara, via Suor M. Zangara fino al suo incrocio con via Grotta Santa, via Grotta Santa fino al suo incrocio con via dell'Addolorata, via dell'Addolorata fino al suo incrocio con via Servi di Maria. Da qui prosegue escludendone i fronti lungo via Servi di Maria fino al suo incrocio con via Filisto, via Filisto fino al suo incrocio con via Servi di Maria, e via Servi di Maria fino al suo incrocio con via Grotta Santa. Prosegue ancora escludendone i fronti lungo via Grotta Santa fino al suo incrocio con via Beneventano del Bosco, all'altezza del quale segue una linea immaginaria che la che la congiunge alla linea ferroviaria intercettando via Algeri.
Il presente decreto, verrà inviato al comune di Siracusa per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 15 giugno 1998.
  LEONTINI 

(98.26.1377)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 giugno 1998.
Autorizzazione alla Provincia regionale diPalermo del progetto per la costruzione di una piscina coperta nel comune di Polizzi Generosa.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 65/81, art. 7;
Vista la legge regionale n. 15/91, art. 6;
Visto l'art. 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 2276 del 10 luglio 1997, con la quale la Provincia regionale di Palermo ha trasmesso un progetto di localizzazione di un'area in variante al P.R.G. del comune di Polizzi Generosa, per la realizzazione di una piscina coperta per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il decreto n. 65 del 20 febbraio 1996 di approvazione del P.R.G. del comune di Polizzi Generosa;
Visti gli elaborati progettuali riguardanti le opere in argomento;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 79 del 18 agosto 1997 di assenso sul progetto;
Visto il parere favorevole a condizioni della Soprintendenza prot. n. 16457/T dell'8 novembre 1996;
Visto il successivo parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, prot. n. 8402/T dell'11 dicembre 1997;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni prot. n. 19073/28574/97 del 21 gennaio 1998, reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale con verbale n. 15 del 25 luglio 1997;
Visto il parere n. 14 del 13 maggio 1998, espresso dal gruppo 26°/D.R.U., che in proposito così recita:
«…Omissis…
Rilevato:
—  che sull'area in argomento sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali (prot. n. 8402/T dell'11 dicembre 1997) e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste (prot. n. 20999 dell'11 dicembre 1996) e, pertanto, non risulta soggetta al preventivo parere previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95);
—  che il progetto ha ottenuto il parere favorevole espresso dalla C.E.C. nella seduta del 25 luglio 1997, verbale n. 15;
Visto:
—  la delibera del consiglio comunale n. 79 del 18 agosto 1997, con la quale è stato approvato il progetto secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza con parere prot. n. 16457/T dell'8 novembre 1996, per la realizzazione di una piscina coperta da sorgere in località "Zacca";
—  il parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 8402/T dell'11 dicembre 1997;
—  l'autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste prot. n. 20999 dell'11 dicembre 1996;
—  la nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 19073/28574 del 21 gennaio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
—  la relazione geologico-tecnica esecutiva ed il quadro generale delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e meccaniche del territorio, ed, in particolare, dell'area in cui andrà a ricadere l'edificio in oggetto e le considerazioni conclusive con suggerimenti, raccomandazioni e verifiche preliminari alla predetta realizzazione;
—  il parere favorevole espresso dalla C.E.C. con verbale n. 15 del 25 luglio 1997;
—  gli elaborati di progetto costituiti da:
 1)  relazione tecnica;
 2)  relazione geologica;
 3)  tav.  1/A: rilievo, stralcio P.R.G., stralcio P.R.G. - previsione, stralcio catastale, piano quotato, planimetria di progetto, scala 1:25.000; 
 4)  tav.  1/B: sistemazione esterna e pianta coperta, scala 1:100; 
 5)  tav.  2/B: pianta uffici amministrativi, pianta quotata, copertura, scala 1:100; 
 6)  tav.  3/B: pianta e quota, stralcio locale, trattamento acqua, scala 1:100; 
 7)  tav.  4/B: prospetti, sezioni, scala 1:100; 
 8)  tav.  5/B: prospetti, sezioni, scala 1:100; 
 9)      parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali n. 28807 del 26 giugno 1997; 
10)  tav.  9.4: progetto di P.R.G., quadrante n. 4; 
11)      norme tecniche di attuazione; 

Considerato:
—  che l'opera in questione riveste carattere sovracomunale per la sua centralità rispetto i comuni di Castellana Sicula e delle Petralie;
—  che l'opera è stata inclusa nel programma dei finanziamenti della Provincia regionale diPalermo;
—  che il progetto riveste carattere di pubblica utilità;
Ritenuto:
—  che la scelta dell'area per la realizzazione dell'impianto riveste sostanzialmente caratteristiche di riqualificazione della stessa;
—  questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dagli artt.6 della legge regionale n. 15/91 e 10 della legge regionale n. 40/95.
Occorre inoltre l'osservanza delle indicazioni e suggerimenti di cui alla relazione geologica e geotecnica e delle considerazioni conclusive con suggerimenti, raccomandazioni e verifiche preliminari alla predetta realizzazione, nonché dei pareri rilasciati dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali già inseriti in progetto, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ufficio del Genio civile.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, nonché dall'art.10 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 40, è autorizzato il progetto per la costruzione di una piscina coperta, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 14 del 13 maggio 1998 riportato in premessa, in variante al P.R.G. del comune di Polizzi Generosa.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
All.  1 - delibera del consiglio comunale n. 79 del 18 agosto 1997; 
All.  2 - parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 16457/T dell'8 novembre 1996; 
All.  3 - parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 8402/T dell'11 dicembre 1997; 
All.  4 - autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, prot. n. 20999 dell'11 dicembre 1996; 
All.  5 - parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo, prot. n. 19073/28574/97 del 21 gennaio 1998; 
All.  6 - relazione geologico-tecnica esecutiva; 
All.  7 - parere favorevole espresso dalla C.E.C. con verbale n.15 del 25 luglio 1997; 
All.  8 - relazione tecnica; 
All.  9 - relazione geologica; 
All.  10 - tav.   1/A: rilievo, stralcio P.R.G., stralcio P.R.G. - previsione, stralcio catastale, piano quotato, planimetria di progetto, scala 1:25.000; parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 55419 del 13 giugno 1997; 
All.  11 - tav. 1/B: sistemazione esterna e pianta coperta, scala 1:100; 
All.  12 - tav. 2/B: pianta uffici amm., pianta quotata, coperture, scala 1:100; 
All.  13 - tav. 3/B: pianta e quota, stralcio locale, trattamento acque, scala 1:100; 
All.  14 - tav. 4/B: prospetti, sezioni, scala 1:100; 
All.  15 - tav. 5/B: prospetti, sezioni, scala 1:100; 
All.  16 - tav. 9.4: progetto di P.R.G., quadrante n. 4; 
All.  17 -   norme tecniche di attuazione; 
All.  18 - parere n. 14 del 13 maggio 1998 espresso dal gruppo XXVI. 


Art. 3

Il comune di Polizzi Generosa è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali alla emissione del presente decreto.

Art. 4

La Provincia regionale di Palermo resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, ad acquisire ogni eventuale ulteriore parere o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere.

Art. 5

Il presente decreto verrà trasmesso alla Provincia regionale diPalermo per l'esecuzione, al comune diPolizzi Generosa interessato per territorio, nonché alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 8 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.26.1362)
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DECRETO 19 giugno 1998.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cassaro.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e 17 luglio 1977, n. 683;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota del gruppo XXVII della D.R.U., prot. n. 267/96 del 7 settembre 1996, con la quale sono stati trasmessi alla segreteria del C.R.U. per il parere di competenza il progetto del P.R.G., con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottati con delibera consiliare n. 45 del 18 settembre 1995 del comune di Cassaro, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa con decisione n. 14499/14159 del 3 novembre 1995;
Visti gli elaborati progettuali allegati al superiore atto deliberativo e di seguito elencati:
—  elaborati P.R.G.:
 1)  tav.  0 - inquadramento regionale (scala 1:250.000); 
 2)  tav   1 - vincoli archeologici (scala 1:10.000); 
 3)  tav.  2 - delimitazione delle aree vincolate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85 (scala 1:10.000); 
 4)  tav.  3 - delimitazione delle aree della riserva orientata di Pantalica - Valle dell'Anapo (scala 1:10.000); 
 5)  tav.  4 - viabilità esistente (scala 1:10.000); 
 6)  tav.  5 - progetto del territorio comunale (scala 1:10.000); 
 7)  tav.  6 - previsioni del programma di fabbricazione (scala 1:2.000); 
 8)  tav.  7 - carta base e servizi esistenti (scala 1:2.000); 
 9)  tav.  8 - progetto di piano, zonizzazione (scala 1:2.000); 
10)  tav.  9 - progetto di piano per i servizi (scala 1:2.000); 
11)  tav.  10 - normativa di piano; 
12)  all.  1 - relazione di piano; 
13)  all.  2 - regolamento edilizio; 
14)  all.  3 - norme tecniche di attuazione; 

—  piano particolareggiato zona C:
15)  tav.  1 - stato di fatto, stralcio P.R.G. (scala 1:1.000); 
16)  tav.  2 - progetto di piano, schema planivolumetrico (scala 1:1.000); 
17)  tav.  3 - progetto di piano su planimetria catastale (scala 1:1.000); 
18)  tav.  4 - impianti tecnologici (scala 1:1.000) (rete idrica, fognante, pubblica illuminazione); 
19)  tav.  5 - piano particellare di esproprio (scala 1:1.000); 
20)  all.  1 - relazione di piano, stima delle indennità di esproprio, elenco ditte da espropriare, previsioni di spesa, norme tecniche di attuazione; 

—  studio geologico costituito dai seguenti elaborati:
21)  relazione generale;
22)  profili geolitologici 1:10.000;
23)  carta idrogeologica 1:10.000;
24)  carta della suscettività di utilizzazione del territorio 1:10.000;
25)  carta del reticolo idrografico 1:10.000;
26)  carta dell'acclività 1:10.000;
27)  carta della suscettività 1:2.000;
—  studio agricolo forestale costituito dai seguenti elaborati:
—  tav.  1/a - carta altimetrica; 
—  tav.  2/b - carta clivometrica; 
—  tav.  3/c - carta del reticolo idrogeologico; 
—  tav.  4/d - carta dei suoli; 
—  tav.  5/e - carta delle colture; 
—  tav.  6/f - carta delle infrastrutture; 
—  tav.  7/g - carta delle unità di paesaggio; 
—  tav.  8/h - relazione tecnica; 

Visto il parere favorevole espresso in data 21 luglio 1995, prot. n. 7134/95 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 18 settembre 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa con decisione n. 14499/14769 del 3 novembre 1995, con la quale il comune di Cassaro ha adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Rilevato che la procedura di pubblicazione seguita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 è regolare, e che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Visto il voto n. 455 del 26 marzo 1997, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«…Omissis…
Considerato
—  sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare stante che:
—  l'adozione del P.R.G. è avvenuta contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizio-ni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale
n. 71/78;
—  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  avverso il piano non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni giusta attestazione del segretario comunale del 23 febbraio 1996;
—  la legittimità sulla regolarità dell'adunanza consiliare relativa alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 45 del 18 settembre 1995, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. di Siracusa con decisione n. 14499/14159 del 3 novembre 1995, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78;
—  il Genio civile di Siracusa, con nota prot. n. 7134/95 del 21 luglio 1995, ha espresso il parere favorevole ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2)  Dimensionamento
Per quanto attiene il dimensionamento del P.R.G. non si ritiene accettabile la stima complessiva del fabbisogno residenziale pur prevedendosi nell'arco temporale di efficacia del piano una capacità insediativa totale di 1.000 abitanti a fronte dei 900 abitanti censiti (dato comunale 1995), stante che il comune ha registrato nei decenni passati un continuo e progressivo decremento demografico. Si registrano infatti al 1961 n. 1.583 abitanti, al 1971 n. 1.292 abitanti, al 1981 n. 1.003 abitanti, al 1991 n. 989 abitanti, al 1995 n. 900 abitanti.
L'esigenza di eventuali fabbisogni di nuovi vani nel ventennio di previsioni del P.R.G. tali da comportare incrementi demografici attendibili, potranno essere reperiti nell'ambito del patrimonio edilizio esistente mediante opportuni interventi di recupero, di risanamento conservativo, e ove si rendesse necessario anche attraverso interventi minimi di ristrutturazione edilizia sotto il controllo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali per rendere adeguate le abitazioni ai requisiti igienico-sanitari. Ciò consentirà da un lato a garantire un alloggio ai futuri abitanti, e dall'altro a perseguire la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nonché la permanenza degli attuali abitanti insediati. Tutto ciò in un contesto territoriale caratterizzato da elementi naturalistici di interesse ambientale, nonché archeologico (Valle dell'Anapo e l'insediamento preistorico di Pantalica), che nel loro insieme potranno costituire un polo di interesse culturale con ritorni di natura turistica e non ultima benefici di natura economica.
Quanto sopra, si rende oltretutto opportuno in quanto l'area per l'espansione edilizia e quelle per la ricettività turistica, risultano localizzate in suoli utilizzati per colture specializzate ed in particolare un recente impianto di alberi di ulivo con sistemazioni a terrazzamenti che a termine di legge (art. 2 della legge regionale n. 71/78) non possono essere destinate ad usi extragricoli.
3)  Zonizzazione
Per quanto attiene alle singole zone omogenee enucleate nel piano si osserva:
3.1) Zona A - Il P.R.G. individua e perimetra una zona A, che risulta limitata. Il comune di Cassaro, presenta un tessuto urbano, caratterizzato in ogni parte dal centro edificato da particolari emergenze architettoniche e di edilizia minore, che vanno salvaguardate ai fini della conservazione e dell'identità complessiva dell'ambiente urbano e del contesto paesaggistico e del suo recupero secondo la perimetrazione indicata in colore rosso nella tav. 8 di piano in scala 1:2.000.
Pertanto, ne consegue che il centro storico di Cassaro debba essere ampliato e sottoposto a specifica disciplina urbanistica.
Si sottolinea a tal uopo, che i centri storici svolgono funzioni prevalentemente residenziali con la possibilità di reperire per lo più attrezzature e servizi connessi sia alla residenza permanente o temporanea. Infatti possono consentirsi, con specifico strumento attuativo, residenze speciali, come case-albergo, trattorie, ristoranti, centri studi per associazioni ambientali, case per studenti, alloggi comunitari per anziani, attrezzature collettive e servizi pubblici, ovviamente compatibili con il carico urbanistico tollerabile dell'impianto urbano.
Inoltre, potranno consentirsi attrezzature culturali e per lo spettacolo, quali biblioteche pubbliche, musei, accademie, cinema e teatri, attrezzature commerciali e attività artigianali quali negozi di uso quotidiano e di uso saltuario, botteghe artigianali di tipo tradizionale.
Si rende indispensabile per il recupero del centro storico compilare un elenco che faccia parte del piano, di tutti gli edifici e delle pertinenze inedificate, di valore architettonico di interesse storico ed etno-antropologico, per i quali vanno previsti interventi secondo i criteri di cui alle lettere a, b e c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 da visualizzare sulla tav. 8.
In tale elenco andrebbero compresi, in ogni caso, gli edifici censiti dalla Soprintendenza che di seguito si elencano, con l'avvertenza che anche la conoscenza degli edifici demoliti o pesantemente danneggiati è utile per ricostruire la storia dell'insediamento:
 1)  chiesa Madre (S. Pietro in Visconti), sec. XVIII (parzialmente ricostruita nel 1932);
 2)  casa Tartaglia, prima metà del sec. XX;
 3)  casa Bellofiore, sec. XVIII;
 4)  palazzo Gibilisco, sec. XVIII (oggi Orfanotrofio, ristrutturazioni e parziali ricostruzioni recenti);
 5)  palazzo della Baronessa Bordonaro, sec. XVIII;
 6)  casa Miceli, sec. XIX;
 7)  casa Lolicato, sec. XIX;
 8)  palazzo Lolicato, sec. XVIII;
 9)  casa Santoro, sec. XIX;
10)  casa Cimino, sec. XIX;
11)  palazzo Santoro, sec. XIX-XX;
12)  casa Giliberto, prima metà del sec. XX;
13)  casa Giansiracusa, sec. XIX-XX;
14)  chiesa di S. Maria della Grazia, sec. XVIII;
15)  convento dei frati minori osservanti di S. Maria della Grazia, sec. XVIII (oggi Municipio, ristrutturazioni del sec. XIX);
16)  casa Campo, sec. XIX;
17)  casa Santoro, sec. XIX;
18)  palazzo Lanza, sec. XVIII;
19)  palazzo Lanza, sec. XVIII;
20)  chiesa di S. Antonio Abate, sec. XVIII;
21)  chiesa di S. Sebastiano Martire, 1760;
22)  casa Canonica, sec. XVIII.
Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, non va sottovalutato il fatto che la normativa urbanistica (art. 5 della legge n. 37/85) non prevede concessione onerosa così che il criterio conservativo si coniuga con quello della semplificazione e gratuità delle procedure.
Da non sottovalutare infine la convenienza economica che può derivare ai privati dal fatto di possedere immobili ricadenti all'interno di zone A. Infatti la legislazione regionale, per favorire concretamente il recupero edilizio a fini residenziali all'interno dei centri storici, negli artt. 121 e 122 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (finanziaria bis) ha previsto l'erogazione di contributi finanziari per interventi di recupero a proprietari di immobili ricadenti nelle zone A.
Si ritiene necessario inoltre che vengano individuati anche gli immobili di interesse storico, architettonicamente rilevanti, di interesse ambientale, etno-antropologiche, che insistono nelle zone esterne al centro abitato (masserie e altri) così come normati dall'art. 19 delle N.T.A. allegati al piano. Nella tavola di piano n. 1 è necessario che vengano inseriti i siti di interesse archeologico di Cozzo Nitta e Cozzo Bianco.
3.2)  Zona B - Parte delle zone B individuate dal piano, coincidono con il tessuto urbano di antica formazione ben identificabile e definito nei suoi margini, che presenta così come perimetrato nella proposta di ampliamento del centro storico le caratteristiche di zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e pertanto va così riconsiderata.
3.3.1) Zona C - Fermo restando le considerazioni svolte al punto 2 dei considerata in ordine al dimensionamento del piano, va osservato che la localizzazione dell'area da destinare a espansione per l'edilizia residenziale, costituente prescrizioni esecutive del piano, interessa suoli utilizzati (uliveto) per colture specializzate e, pertanto, in contrasto con i criteri di formazione del P.R.G. Detta zona è disattesa per le considerazioni citate, pertanto, l'area rimane con destinazione a verde agricolo.
3.3.2) Per le medesime considerazioni, vanno disattese le aree destinate a verde attrezzato per il turismo e vanno classificate a verde agricolo.
4)  Zone F - Occorre innanzitutto premettere, che negli elaborati grafici, non risultano localizzate le zone e sottozone così come classificate nell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano, che costruiscono le attrezzature di piano ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tuttavia, si osserva che l'individuazione della zona F per area per sevizi sanitari e istruzione superiore con antistante zona a parcheggio estesa circa 4 ettari, risulta sovradimensionata in rapporto alla popolazione del territorio servito e parzialmente ricadenti entro la fascia di inedificabilità assoluta del cimitero. Pertanto, dette zone sono disattese e le aree classificate a zona di verde agricolo.
Ove fosse dimostrata l'esigenza di realizzare opere di interesse intercomunale, si dovranno rispettare gli standards minimi previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e correlarsi con i comuni con termini al fine di pervenire a soluzioni che portino ad un razionale dimensionamento delle strutture e a evitare nel contempo vincoli e duplicazioni di attrezzature, nonché spreco di risorse territoriali. Tale esigenza potrà in futuro, ove si renda necessario, attuarsi mediante procedura di variante urbanistica.
La fascia di rispetto cimiteriale sul lato nord fissata in ml. 120 circa è inferiore a quella regolamentare di ml. 200.
Pertanto, fino all'ottenimento dell'autorizzazione alla sua riduzione, ai sensi della vigente normativa sanitaria, tutte le previsioni urbanistiche, ricadenti all'interno della fascia regolamentare, sono da considerare non operative.
5)  Norme tecniche di attuazione
Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, poiché il piano è stato adottato anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 avente per oggetto "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", la predetta normativa prevale sulle disposizioni contenute nelle "norme tecniche di attuazione" e nel "regolamento edilizio" annesse al P.R.G. ove in contrasto. Inoltre si ritiene utile precisare, che tutto il territorio del comune compreso il centro edificato, ad eccezione dell'area a sud del torrente Ferla, delimitata dal confine ovest del centro abitato e dalla strada che collega Cassaro alla strada statale 124 del tratto Buccheri-Buscemi, è oggetto della proposta di vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39, trasmessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della citata legge al comune di Cassaro per la pubblicazione all'albo pretorio il 23 dicembre 1996.
Pertanto, per gli interventi ricadenti nelle aree oggetto di vincolo, è necessario acquisire il preventivo parere della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
Va prescritto inoltre quanto segue:
—  art. 6 - occorre precisare che le opere di urbanizzazione secondaria territoriale sono le zone F e cioè le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, pertanto vanno classificate come tali quelle dettate dall'art. 4, punto 5, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
—  art. 7 - aggiungere alla fine del punto 2) "e successive modifiche ed integrazioni";
—  art. 12 - cassare "della legge regionale n. 37/85" poiché trattasi di refuso;
—  art. 13 - si ritiene utile precisare, in relazione ai contenuti del punto 2 dei considerata del presente voto, che all'interno della zona A del comune di Cassaro, possano consentirsi per gli edifici residenziali opere di ristrutturazione edilizia sotto il controllo della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali;
— art. 15 - va cassato in quanto la zona C è stata disattesa;
—  art. 19 - il piano non individua le masserie ed i fabbricati rurali di pregio ambientale, tuttavia in relazione ai contenuti della norma, per ovvi motivi di tutela si prescrive che tutti gli interventi progettuali siano sottoposti alla preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza;
—  art. 20 - occorre precisare che le prime 4 voci dell'articolo in questione classificate F, non sono quelle dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono invece spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio e cioè corrispondono alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge n. 847/64 e dell'art. 44 della legge n. 865/71, di cui l'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 che fissa i rapporti massimi tra i medesimi e gli insediamenti residenziali secondo la ripartizione di cui alle lettere "a", "b", "c" e "d";
—  art. 24 - cassare al punto 2) "in elevazione" per ragioni di evidente impatto ambientale;
—  art. 25 - va eliminato in relazione a quanto considerato al punto 3;
— art. 26 - negli elaborati di piano non risultano evidenziati le zone destinate a parco, pertanto la norma va cassata;
—  art. 33 - aggiungere "e successive modifiche ed integrazioni".
6)  Regolamento edilizio
Per quanto riguarda il regolamento edilizio si rileva:
—  art. 20 - va modificato e coordinato con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
—  art. 23 - aggiungere al 3° rigo dopo urbanistico- edilizia: "e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente";
—  art. 33 - va modificato e coordinato con le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94;
—  art. 70 - occorre precisare che la larghezza utile delle scale non deve essere inferiore a 100 cm.; per le scale che servono più di una unità immobiliare tale larghezza non può essere inferiore a 120 cm., e debbono essere illuminate e ventilate dall'esterno; potranno essere illuminate artificialmente ed areate con dispositivi meccanici, le scale che servono edifici con due soli piani fuori terra;
—  artt. 152, 153, 154, 155 - vanno cassati in quanto si tratta di materia già regolamentata per legge e non rientrante nel contenuto dei regolamenti edilizi comunali ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che il P.R.G., P.E. e R.E., adottati con deliberazione consiliare n. 45 del 18 settembre 1995 dal comune di Cassaro, possa ritenersi meritevole di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai sopra considerata».
Vista la deliberazione n. 29 del 3 ottobre 1997 del consiglio comunale di Cassaro di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 455 del 26 marzo 1997, riscontrata positivamente dal CO.RE.CO. nella seduta del 30 ottobre 1997;
Vista la relazione redatta dai tecnici progettisti del P.R.G. datata 3 ottobre 1997;
Vista la nota del 3 ottobre 1997, con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha espresso parere favorevole alle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 455 del 26 marzo 1988 formulate dai progettisti del piano;
Vista la relazione istruttoria prot. n. 85 del 3 aprile 1998, con la quale il gruppo di lavoro XXVII della Direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso al C.R.U. la deliberazione consiliare n. 29 del 3 ottobre1997 in ordine al P.R.G. del comune di Cassaro;
Visto il voto n. 619 del 6 maggio 1998, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, esaminate le controdeduzioni del consiglio comunale di Cassaro, così si esprime:
«…Omissis…
Considerato che:
— in ordine alle controdeduzioni articolate per punti nella relazione dei progettisti si esprimono i seguenti pareri:
1)  punto 2 - Dimensionamento.
In ordine al dimensionamento i progettisti rilevano, che le nuove previsioni edificatorie sono finalizzate a migliorare in termini di qualità il rapporto volume-abitante per invertire il processo migratorio degli abitanti e per l'impossibilità di recupero di parte del patrimonio immobiliare. Pur condividendosi parzialmente tali assunti, si evidenzia che gli eventuali fabbisogni edilizi futuri, potranno essere soddisfatti nelle aree B di completamento urbano, condivise in massima parte da questo Consiglio, oltre che nell'ambito del patrimonio edilizio esistente. Pertanto si riconfermano le considerazioni svolte nel precedente voto n. 455/97;
2)  punto 3 - Zonizzazione.
La zona A è stata delimitata dai progettisti mediante rilevazione diretta sul campo, con lo scopo di salvaguardare lo sviluppo della città post-terremoto e dei poli di interesse religioso.
Le motivazioni addotte sono generiche, pertanto si ripropone la perimetrazione già effettuata da questo Consiglio per le considerazioni contenute nel voto n. 455 del 26 marzo 1997.
— punto 3.2.
La zona C viene riproposta in quanto di ridottissima dimensione e in posizione di cerniera e di completamento con il tessuto urbano.
In riferimento alla zona C, si ritiene di potere addivenire alle controdeduzioni inoltrate dal comune con le seguenti limitazioni che tengono conto della immediata adiacenza della zona C al centro storico;
1)  conferma della destinazione di zona residenziale omogenea C;
2) ristudio della progettazione esecutiva attraverso la proposta di un disegno urbano che rispetti le regole morfologiche e tipologiche rilevabili nel patrimonio edilizio del centro storico. Deve essere proposta una rete viaria a maglie ortogonali che rispetti le misure più diffuse esistenti nella rete viaria del centro storico;
3)  cassare il punto 7 dell'art. 15 delle N.T.A.;
4)  sostituire il contenuto della lett. C del punto 6 nell'art. 15 delle norme di attuazione con il seguente: "L'edificazione residenziale deve essere realizzata all'interno di isolati costituiti da tipi edilizi costruiti in aderenza. La tipologia residenziale deve essere costituita da case a schiera in aderenza o da case in linea. I nuovi corpi di fabbrica devono essere allineati su filo stradale; eventuali spazi aperti di pertinenza possono essere ricavati nelle parti interne degli isolati";
— punto 3.3.2 - verde attrezzato per il turismo.
Le motivazioni addotte per il mantenimento di tali zone non risultano congruamente motivate, pertanto si ripropone la destinazione a verde agricolo.
3)  punto 4 - Zone F.
Occorre precisare, per fugare ogni equivoco che la zona F comprensiva dell'area per servizi sanitari e parcheggio è estesa complessivamente 4 ettari, e non il solo parcheggio.
Tali previsioni, per le motivazioni già esposte nel voto n. 455/97 sono disattese e le aree classificate a zona di verde agricolo.
Per quanto attiene alle previsioni ricadenti entro la fascia di rispetto cimiteriale, esse sono da considerarsi non operative fino all'ottenimento dell'autorizzazione alla sua riduzione.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere di accogliere le controdeduzioni dei progettisti relativa alla zona C di cui al punto 3.2) della relazione, fatta eccezione delle P.E. che dovranno essere rielaborate per le motivazioni sopraesposte.
Accogliere le previsioni urbanistiche esterne alla attuale fascia di rispetto cimiteriale. Rigettare le rimanenti controdeduzioni e riconfermare per esse quanto contenuto nel voto n. 455 del 26 marzo 1997, ritenendo pertanto meritevole di approvazione il P.R.G., il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione così come modificate con il precedente voto e con il presente, adottato dal comune di Cassaro con deliberazione consiliare n. 45 del 18 settembre 1995, considerata del presente voto».
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 455 del 26 marzo 1997 e n. 619 del 6 maggio 1998 sopra riportati;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvati, con le considerazioni e modificazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 455 del 26 marzo 1997 e n. 619 del 6 maggio 1998, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione del comune di Cassaro adottati con delibera consiliare n. 45 del 18 settembre 1995.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa, che vengono timbrati e vistato da questo Assessorato.

Art. 3

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Cassaro resta onerato di tutti gli adempimenti relativi al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 1998.
  LO GIUDICE 

(98.26.1363)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 14-24 luglio 1998, n. 344.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  dott. Renato Granata, presidente;
—  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), e dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 dicembre 1996 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, nei procedimenti relativi ai decreti n. 2600 del 30 agosto 1995, n. 1934 del 27 giugno 1995 e n. 4107 dell'11 novembre 1994 della Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione siciliana, iscritte ai nn. 511 e 613 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 e n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento di Di Bella Pietro, della Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori, Sezione regionale per la Sicilia, di Montalto Maria Rosa ed altre e della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Giacomo D'Asaro per Di Bella Pietro e per la Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori, Sezione regionale per la Sicilia, Pompeo Mangano per Montalto Maria Rosa ed altre e gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione sici liana;
Ritenuto che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 1996 (iscritta al r.o. n. 511 del 1997) – in sede di riscontro successivo di legittimità sul decreto di liquidazione del trattamento di pensione, con decorrenza 1° luglio 1995, del signor Pietro Di Bella, emesso il 30 agosto 1995 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione siciliana –  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), e, in subordine, dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale);
—  che il rimettente – nel richiamare la legislazione statale intervenuta in materia pensionistica, a partire dal decreto legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992 (sul c.d. blocco dei pensionamenti), seguito, poi, dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla legge n. 724 del 1994, dal decreto-legge n. 262 del 1995 (non convertito) ed infine dalla legge n. 335 del 1995 – è dell'avviso che la normativa statale sulla sospensione dei pensionamenti anticipati emanata nel periodo 1992/1995 possa includersi nella categoria delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" della Repubblica, sicché la stessa, prevalendo sulla contrastante legislazione regionale, anche in virtù del meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), è da reputare, come tale, immediatamente applicabile al personale della Regione siciliana;
—  che, ciò nonostante, il rimettente ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale n. 2 del 1962, il quale stabilisce che "per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato";
—  che, ad avviso dell'ordinanza, la disposizione regionale, costantemente interpretata nel senso che la compatibilità sussiste solo in presenza di disposizioni statali più favorevoli, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non considerando "che la funzione precipua della categoria delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali» è da ricercare nella sicura volontà del legislatore di una reductio ad unitatem di situazioni disciplinate in modo palesemente o tendenzialmente diversificato proprio da parte delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della competenza legislativa primaria";
—  che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 5 della Costituzione, in riferimento al principio di unità e indivisibilità dello Stato, tenuto conto della circostanza per cui "la normativa sulla sospensione dei pensionamenti anticipati ha riguardato tutti i lavoratori dello Stato, privati e pubblici";
—  che, subordinatamente alla evidenziata prospettazione, viene censurato, altresì, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione e sotto gli stessi profili enunciati per l'art. 36 della legge regionale n. 2 del 1962, anche l'art. 1 della legge della Regione siciliana 25 maggio 1995, n. 46, avendo questo recato alla normativa statale in materia di sospensione dei pensionamenti anticipati "non adeguamenti di mero dettaglio, ma modifiche idonee a stravolgere l'impianto di tale normativa nella sua portata complessiva";
—  che, secondo il rimettente, la rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità, nonostante l'affermata diretta applicabilità della normativa statale nei confronti dei pensionati della Regione siciliana, va ricercata in una esigenza di "certezza del diritto", così come valorizzata dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 1995;
—  che hanno spiegato intervento la Regione siciliana, in persona del Presidente p.t., il signor Pietro Di Bella (depositando, altresì, memoria integrativa nell'imminenza dell'udienza) e la Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori (C.A.S.I.L.) - sezione regionale per la Sicilia, in persona del segretario regionale p.t., invocando tutti una declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente;
—  che la medesima Sezione di controllo, con altra ordinanza in pari data (iscritta al r.o. n. 613 del 1997) – in sede di riscontro successivo di legittimità sui decreti di liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei signori Salvatore Meli e Concetta Ficarra, emessi, rispettivamente, il 27 giugno 1995 e l'11 novembre 1994 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione siciliana – ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e, in subordine, dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione;
—  che il rimettente – evidenziata la diretta incidenza sul trattamento di pensione della Ficarra dell'art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993, concernente la riduzione dell'importo del trattamento di quiescenza anticipato, quale disposizione da scriversi anch'essa alla categoria delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" della Repubblica – svolge, a sostegno delle sollevate questioni di costituzionalità, argomentazioni identiche a quelle dell'ordinanza iscritta al r.o. n. 511 del 1997;
—  che sono intervenuti in questo giudizio, oltre alla Regione siciliana, le pensionate regionali Maria Rosa Montalto, Angela Scardino, Contessa Pecorella, Anna Maria Ferrini, Vincenza Corda, Carmela Scaletta, Giovanna Ingrassia, Anna Maria Di Stefano, Elena Alagna, Maria Rita Trapani, Anna Lombardo, Rosa Maria Gerardi, nonché, con separato atto, Giuliana Sirianni e Margherita Noto, concludendo per una declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità;
—  che, con ordinanza pronunciata in udienza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dalla C.A.S.I.L. e da tutte le predette pensionate già dipendenti della Regione siciliana;
Considerato che i giudizi, in quanto propongono le medesime questioni, vanno riuniti;
—  che l'intervento spiegato dal signor Pietro Di Bella va dichiarato inammissibile, non essendo egli legittimato ad intervenire in questa sede;
—  che le ordinanze, per un verso, danno per scontata la diretta applicabilità della normativa statale in materia di "blocco" dei pensionamenti di anzianità e di riduzione dei relativi trattamenti al personale della Regione siciliana, stante il riconosciuto carattere di "norme fondamentali delle riforme economiche sociali" prevalenti sulla contrastante legislazione regionale, in virtù del meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, dall'altro, ritengono, comunque, di sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, nonché, in subordine, dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46;
—  che devesi, preliminarmente, rilevare la evidente contraddizione della prospettazione del rimettente, il quale, pur mostrando di ritenere direttamente applicabili le norme statali, e dunque non quelle regionali impugnate, solleva nondimeno le questioni nei termini di cui in premessa;
—  che non appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di certezza del diritto" cui fa riferimento l'invocata sentenza n. 153 del 1995, perché in quel caso il rimettente, diversamente da quanto reputato dalla Sezione di controllo siciliana, aveva espressamente affermato essere "non abrogate" le disposizioni di legge regionali ritenute in corso con la Costituzione;
—  che, conclusivamente, l'attivazione del giudizio di costituzionalità da parte del rimettente appare volta a cercare l'avallo di questa Corte sulla bontà delle ragioni dal medesimo esposte in punto di prevalenza della normativa statale in materia di pensionamenti di anzianità, in vista, perciò, di una finalità estranea al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, deputato a risolvere effettivi dubbi di costituzionalità sulle norme denunciate e non a suffragare tesi interpretative (cfr., ex plurimis, ordinanze nn. 70 del 1998 e 410 del 1994, nonché sentenze nn. 321 del 1995, 456 e 242 del 1989);
—che, pertanto, le questioni sollevate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana sono manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
  Granata, presidente 

Vari, relatore
Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 


Allegato
Reg. ord. nn. 511 e 613 del 1997
Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998

Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana – con ordinanza del 19 dicembre 1996 (r.o. n. 511 del 1997), emessa in occasione del riscontro di legittimità sul decreto concernente la liquidazione del trattamento di pensione di Di Bella Pietro – hanno depositato memoria di intervento:
a)  il medesimo Di Bella, il quale assume di essere legittimato a partecipare al presente giudizio di costituzionalità in ragione dello specifico interesse derivante dall'incidenza di un eventuale accoglimento della sollevata questione sulla decorrenza ed ammontare del suo trattamento pensionistico;
b)  la Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori (C.A.S.I.L.) sezione regionale per la Sicilia, assumendo, in punto di legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio, che la decisione della Corte potrebbe avere ripercussioni dirette sul trattamento di quiescenza già liquidato in favore dei pensionati regionali collocati a riposo dopo il 30 giugno 1995, cosicché appare giustificato che costoro, tramite il sindacato al quale hanno aderito, possano tutelare i propri diritti "che verrebbero posti in discussione dopo anni e che, invece, debbono considerarsi ormai intangibili";
Ritenuto, altresì, che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana – con altra ordinanza, emessa del pari il 19 dicembre 1996 (r.o. n. 613 del 1997), in occasione del riscontro di legittimità sui decreti concernenti la liquidazione del trattamento di pensione di Meli Salvatore e Ficarra Concetta – hanno depositato memorie di intervento:
1)  Montalto Maria Rosa ed altri 11 pensionati già dipendenti della Regione siciliana (Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria) assumendo di avere titolo per partecipare al giudizio, essendo il proprio interesse ad intervenire "direttamente collegato con l'oggetto del giudizio di costituzionalità", atteso che "un'eventuale pronuncia di accoglimento comporterebbe la riduzione della pensione cui esse hanno diritto in base alla normativa regionale";
2)  Sirianni Giuliana e Noto Margherita, anch'esse pensionate già dipendenti della Regione siciliana, che hanno sviluppato argomentazioni in tutto identiche a quelle contenute nell'atto di intervento di Montalto Maria Rosa ed altri, come innanzi riferito.
Considerato che, alla luce dei precedenti della giurisprudenza costituzionale, non sussistono ragioni per ammettere gli interventi:
a)  della Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori (C.A.S.I.L.) sezione regionale per la Sicilia;
b) di Montalto Maria Rosa, Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria, Siriani Giuliana e Noto Margherita;
Riservata, in considerazione della diversa posizione del Di Bella Pietro, ogni decisione, sull'intervento del medesimo, all'esito della discussione del giudizio.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

ammette, con riserva, l'intervento di Di Bella Pietro; dichiara inammissibili gli altri atti di intervento.
Granata, presidente

(98.32.1686)
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SENTENZA 14-24 luglio 1998, n. 338.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
—  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1997, recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (art. 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 19 giugno 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1997;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1.  Con ricorso del 19 giugno 1997, ritualmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato – per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con l'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale – l'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1997, recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (art. 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29".
Il Commissario dello Stato censura l'art. 11 – di contenuto eterogeno rispetto alle altre disposizioni della predetta legge regionale – osservando che il legislatore regionale, in virtù della potestà esclusiva riconosciutagli dallo statuto, ha introdotto "ex abrupto una prima asserita applicazione dei principi della legge n. 421 del 1992, senza considerare che non sono ancora state emanate le norme di raccordo necessarie per consentire un passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime".
Nel ricorso si sottolinea la peculiarità della disciplina siciliana del pubblico impiego, ed in particolare della dirigenza pubblica, che la legge impugnata si propone di riformare radicalmente. Al riguardo, si rileva che da un esame comparato delle varie figure professionali – dell'ordinamento regionale e dell'amministrazione statale – "emerge inequivocabilmente che le funzioni svolte dai dirigenti e dai dirigenti superiori, ai sensi, rispettivamente degli artt. 13 della legge regionale n. 7 del 1971 e 9 della legge regionale n. 41 del 1985, non possono considerarsi dirigenziali, essendo piuttosto riconducibili a quelle proprie dei funzionari amministrativi di 8° e di 9° livello dello Stato".
Richiamando la sentenza di questa Corte n. 12 del 1980, il ricorrente rileva inoltre – sempre con riferimento all'assetto della dirigenza che la denunciata disposizione si propone di riformare – che anche le attribuzioni dei funzionari di vertice dell'amministrazione regionale e i direttori preposti alle singole direzioni regionali istituite presso ogni assessorato "sono notevolmente diverse ed inferiori rispetto a quelle proprie dei dirigenti generali dell'amministrazione statale, i quali assumono anche la qualità di organi esterni dell'amministrazione medesima".
Tutto ciò premesso sull'attuale ordinamento degli uffici della Regione siciliana, il Commissario dello Stato prospetta nei confronti della disciplina impugnata le seguenti censure.
Dall'esame del denunciato art. 11 – si legge nel ricorso – emerge l'intento del legislatore regionale di "effettuare ope legis e per relationem una generalizzata equiparazione dei propri dipendenti, in atto con funzioni riconducibili a quelle della carriera direttiva, ai dirigenti previsti dalla normativa statale, in assenza della prescritta e necessaria selezione con criteri obiettivi di valutazione". Qualora dovesse darsi applicazione alla previsione dell'art. 11 – si paventa nel ricorso – l'effetto immediato sarebbe quello di una proliferazione – seppure di carattere nominalistico, in mancanza della contestuale definizione dei compiti – dei dirigenti, il cui numero potrebbe ulteriormente aumentare in virtù della previsione del comma 2, il quale, premesso che "ai dirigenti sono attribuite le funzioni di studio, programmazione e controllo, o le funzioni dirigenziali", proibisce "la contemporanea assegnazione di più funzioni equiparate".
Il legislatore regionale, osserva il ricorrente, "in evidente dissonanza con i principi della normativa statale di riferimento, scinde nell'ambito delle funzioni dirigenziali, che per loro natura non possono che essere un unicum composito, quelle di studio, programmazione e controllo da quelle propriamente dirigenziali", consistenti "nell'emanazione ed attuazione degli atti aventi per oggetto singoli provvedimenti, ivi inclusi quelli riguardanti impegni di somme" (art. 11, comma 1). Aggiunge il Commissario dello Stato che "siffatta artificiosa distinzione… dovrebbe essere posta a fondamento della rideterminazione delle piante organiche (comma 3) causando inevitabilmente un incremento, se non addirittura il raddoppio, del numero dei dirigenti, così vanificando uno degli obiettivi primari della legge n. 421 del 1992".
Il Commissario dello Stato censura la stessa distinzione tra funzioni dell'Assessore regionale e funzioni dei dirigenti delineata dal comma 1 dell'art.11 – secondo il quale "l'Assessore regionale esercita le sue funzioni di capo dell'Amministrazione attraverso l'emanazione di atti generali", mentre "l'emanazione ed attuazione degli atti aventi per oggetto singoli provvedimenti, ivi inclusi quelli riguardanti impegni di somme, compete ai dirigenti in relazione alle funzioni ad essi attribuite" – ritenendola inidonea a realizzare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale, in ordine alla separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, all'art.2, comma 1, lettera g), numero 1, della legge n. 421 del 1992.
La disciplina impugnata, in conclusione, appare al ricorrente intrinsecamente contraddittoria ed irragionevole, oltre che gravemente pregiudizievole per il buon andamento dell'amministrazione regionale.
2.  In data 20 giugno 1997, il Presidente regionale ha promulgato parzialmente la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 giugno 1997, n. 30), con l'omissione dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio costituzionale.
3.  Non si è costituita nel presente giudizio costituzionale la Regione Sicilia.
4.  In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato – per il Commissario dello Stato della Regione siciliana – una memoria per dedurre che, in seguito all'intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile un'autonoma, successiva, promulgazione delle disposizioni censurate, e per chiedere, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

1.  Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1997 recante "Criteri per la nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (art. 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché con l'art.2, comma 1, lettera g), punti 1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto della Regione siciliana alla potestà legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
2.  Dopo l'instaurazione del presente giudizio costituzionale, la legge impugnata – come anticipato nelle premesse in fatto – è stata promulgata come legge 20 giugno 1997, n. 19, con integrale omissione dell'art. 11, censurato dal Commissario delloStato.
Indipendentemente da ogni questione prospettabile in merito alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso in via principale dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti oggetto di impugnazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 216 del 1998, nn. 306 e 205 del 1996, n. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dell'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
  Vassalli, presidente 

Contri, redattore
Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 

(98.32.1685)
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SENTENZA 14-24 luglio 1998, n. 339.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
—  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della legge della Regione siciliana, approvata il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 luglio 1997, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n.48 del registro ricorsi 1997;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 3 luglio 1997, e depositato il 10 luglio 1997, ha impugnato gli artt.18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare".
La prima delle norme censurate, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt.3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.457 (Norme per l'edilizia residenziale) e con il D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in relazione ai limiti stabiliti dagli artt.14 e 17 dello Statuto di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nonchè con l'art.3 della Costituzione. Essa, infatti, destinando a finalità di edilizia economica e popolare gli alloggi realizzati per scopi diversi, e prevedendo che gli stessi siano assegnati a coloro che li occupano, se in possesso dei requisiti di legge, violerebbe la legge n.457 del 1978, secondo la quale il due per cento dei finanziamenti nel settore devono essere destinati alla predisposizione di immobili da destinare al soddisfacimento delle esigenze derivanti da situazioni imprevedibili. Inoltre, la norma si porrebbe anche in contrasto con i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare stabiliti dal D.P.R. n.1035 del 1972, in quanto non prevede una comparazione tra coloro i quali attualmente li occupano e gli altri aspiranti e, in tal modo, realizza una sanatoria di situazioni illegittimamente protrattesi nel tempo, in danno di coloro che non hanno fruito di dette assegnazioni ed in violazione dell'art.3 della Costituzione.
L'art.21 della legge regionale in oggetto reca una norma di interpretazione autentica dell'art.22 della legge regionale n.22 del 1996, che, a sua volta, interpreta l'art.131 della legge regionale n.25 del 1993, di disciplina dei finanziamenti in favore delle cooperative a proprietà indivisa, ed è censurato in riferimento agli art.81, quarto comma, e 97 della Costituzione.
Il ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione, esplicitando che il finanziamento è pari al costo complessivo risultante dal quadro tecnico economico, oltre eventuali "maggiorazioni di legge", sembra incrementare la misura dell'erogazione, senza però quantificare i relativi oneri, né indicare la copertura finanziaria e, quindi, reca vulnus all'art.81, quarto comma, della Costituzione. In linea gradata, secondo il Commissario dello Stato, qualora non sia questo il significato della norma, deve concludersi per la sua ambiguità, perché essa rende controversa la disposizione che interpreta e, quindi, lede il "valore costituzionale della certezza del diritto".
2.  Il Presidente della Regione Sicilia si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
L'art.18 della legge in esame, ad avviso del resistente, reca una norma di carattere eccezionale, diretta a rimuovere la condizione di precarietà nella quale versano coloro i quali sono stati costretti a lasciare le loro case, perché pericolanti, o allo scopo di favorirne il risanamento. Pertanto, prosegue la Regione, essa non sana situazioni illegittime, è giustificata da una ragionevole ponderazione di fattispecie particolari e neppure realizza l'eccepita disparità di trattamento, in quanto non sono comparabili le situazioni di coloro i quali sono stati sfrattati per ragioni di emergenza e quelle, meramente ipotetiche, degli eventuali futuri senza-tetto.
L'art. 21, osserva il Presidente della Regione, esplicita invece gli elementi dei quali occorre tenere conto nella quantificazione del finanziamento e chiarisce la norma interpretata. La disposizione, nella parte in cui prevede che a detto fine può tenersi conto delle "maggiorazioni di legge" del costo di costruzione, a suo avviso, non è quindi irragionevole e non vulnera l'art.97 della Costituzione.
La censura riferita all'art.81, quarto comma, della Costituzione, conclude infine la Regione, è anzitutto inammissibile, perché generica, e, comunque, è infondata, in quanto il ricorrente non ha dimostrato che la norma denunziata determini oneri finanziari aggiuntivi.In ogni caso, essa neppure realizza tale risultato, sia perché concerne ipotesi meramente eventuali che potrebbero non verificarsi mai, sia perché l'art.131 della legge reg. n. 25 del 1993, come modificato dall'art.22 della legge n.22 del 1996, permette di ricondurre il finanziamento nei limiti dello stanziamento, dato che l'intervento finanziario regionale può anche restare al di sotto del 100% delle spese sostenute.
3.  Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla Corte, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 24 luglio 1997, n.25, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n.38 del 26 luglio 1997, omettendone gli articoli 18 e 21, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ed i difensori della Regione hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di leggittimità costituzionale degli artt.18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare", per violazione degli artt.3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.457 e del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt.14 e 17 dello Statuto di autonomia, nonchè degli artt.3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione. Successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997 è stata promulgata come legge n.25 del 24 luglio 1997, con omissione delle due disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario e istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendo ormai esaurito in riferimento alla legge in esame, si preclude la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (tra le più recenti, sentenze n.216 del 1998 e n.306 del 1996). Pertanto, poiché le disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono più in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come, del resto, richiesto concordemente dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla Regione Sicilia.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
  Vassalli, presidente Capotosti, relatore 

Fruscella, cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
  Il cancelliere: FRUSCELLA 

(98.32.1684)
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PRESIDENZA

Approvazione dello statuto dell'opera pia Collegio di Maria di Francavilla diSicilia.
Con decreto presidenziale n. 152 del 14 maggio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 5 giugno 1998 al n. 2601, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Collegio di Maria di Francavilla di Sicilia, composto da n. 21 articoli.
(98.26.1382)
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Fusione dell'opera pia Ricovero Gente di Mare Simone Gulì di Palermo con l'opera pia Istituto Pignatelli Principessa diRoviano.
Con decreto presidenziale n. 153 del 14 maggio 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 5 giugno 1998 al n. 2600, l'opera pia Ricovero Gente di Mare Simone Gulì di Palermo è stata dichiarata fusa con l'opera pia Istituto Pignatelli Principessa di Roviano dello stesso comune.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia nata dalla predetta fusione.
(98.26.1381)
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Provvedimenti concernenti trasferimento di opere della soppressa Cassa per il Mezzogiorno all'Enel diCatania.
Con decreto n. 146/IV DR4 del 4 giugno 1998, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento dell'opera Elettrificazione comprensorio Catania - Belpasso - Paternò - Ramacca, prog. ex Casmez n. 3892, all'Enel diCatania, che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1346)


Con decreto n. 147/IV DR4 del 4 giugno 1998, l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 marzo 1978, n. 218, ha disposto il trasferimento delle opere ex Casmez Elettrificazione comprensorio 1° stralcio Adrano - Bronte e Elettrificazione comprensorio 2° stralcio Bronte, progg. nn. 1389 e 1489, all'Enel di Catania, che provvederà all'iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originaria ed assumendone l'onere della gestione e della manutenzione secondo le competenze attribuitegli dalla legislazione vigente.
(98.26.1345)
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ASSESSORATO
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del commissario straordinario della cooperativa S. Giacomo, con sede in Sambuca di Sicilia.
Con decreto n. 1248 del 2 giugno 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stato nominato quale commissario straordinario della cooperativa S. Giacomo, con sede inSambuca diSicilia, il dott. Romualdo Marrella, nato in Aragona l'8 giugno 1968 e residente in Agrigento, via S.Lucia n. 25.
(98.26.1373)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Siracusa.
Con decreto n. 1414/1/XII del 17 giugno 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il sig. Dato Giuseppe, nato a Noto il 20 febbraio 1939, è nominato quale rappresentante dell'U.P.L.M.O.in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Siracusa, in sostituzione del sig. Eugenio Messina.
(98.26.1372)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato di Palermo.
Con decreto n. 1417/1/XII del 17 giugno 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il sig. Nunzio Reina, nato a Palermo il 20 giugno 1951, è nominato quale rappresentante degli artigiani in seno alla commissione provinciale per l'artigianato di Palermo, in sostituzione del sig. Vitale Simone Giuseppe.
(98.26.1372)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti sedi farmaceutiche.
Con decreto n. 25797 del 19 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità la dott.ssa Bono Dorotea, titolare dell'omonima farmacia sita in costo Umberto I, n. 11, 4ª sede farmaceutica urbana del comune di Mazara del Vallo, è stata autorizzata, a norma del comma 2°, art. 5, legge n. 362/91, a reperire nella zona "Trasmazaro" i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.26.1349)


Con decreto n. 25798 del 19 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità il dr. Vaccarello Roberto Maria Antonio, titolare dell'omonima farmacia, sita in via dei Mille, 85, 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Vittoria, è stato autorizzato, a norma del comma 2°, art. 5, legge n. 362/91, a reperire nella zona "sub 3", i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.26.1350)


Con decreto n. 25799 del 19 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità il dr. Rosario Guastella, titolare dell'omonima farmacia, sita in via R. Settimo n. 59, 8ª sede farmaceutica urbana del comune di Vittoria, è stato autorizzato, a norma del comma 2°, art. 5, legge n. 362/91, a reperire nella zona "sub 4", i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.26.1352)


Con decreto n. 25800 del 19 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità il dr. Croce Enrico Ferraro, titolare dell'omonima farmacia, sita in via Garibaldi n. 161, 9ª sede farmaceutica urbana del comune di Vittoria, è stato autorizzato, a norma del comma 2°, art. 5, legge n. 362/91, a reperire nella zona "sub 2", i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.26.1348)


Con decreto n. 25801 del 19 giugno 1998 dell'Assessore per la sanità la dr.ssa Lombardo Carmela, titolare dell'omonima farmacia, sita in via R. Cancellieri n. 59, 10ª sede farmaceutica urbana del comune di Vittoria, è stata autorizzata, a norma del comma 2°, art. 5, legge n. 362/91, a reperire nella zona "sub 1", i locali per l'ubicazione del proprio esercizio farmaceutico.
(98.26.1351)

Con decreto n. 25802 del 19 giugno 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato l'apertura della farmacia succursale stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini per il periodo estivo dell'anno 1998 al dott. Cagnone Vincenzo, titolare della 2ª sede farmaceutica di Giardini.
(98.26.1379)


Con decreto n. 25805 del 22 giugno 1998 l'Assessore per la sanità ha revocato il decreto n. 21154 del 31 dicembre 1996 ed autorizzato alla gestione provvisoria della farmacia rurale dell'isola di Linosa la dott.ssa Di Stefano Grazia, in sostituzione del dott. Savì Antonino Bartolomeo dimissionario.
(98.26.1378)
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Sicilia.

Con decreto n. 702/VII turismo del 16 giugno 1998, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il rag. Gaetano La Mantia segretario del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Sicilia, in sostituzione del rag. Luciano Manenti.
(98.26.1337)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 28 luglio 1998, prot. n. 1792.
Olii di oliva vergine ed extravergine riconosciuti ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92 e della legge n. 169/92. Direttive e procedure.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI
della I Direzione
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alla Corte dei conti
–  Ufficio controllo atti agricoltura
All'Azienda foreste demaniali
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Istituto regionale vite e vino
All'Università degli studi di Palermo
All'Università degli studi di Catania
All'Università degli studi di Messina
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Alle Organizzazioni sindacali
Agli organismi promotori delle DOC e DOP
All'Ispettorato centrale repressioni frodi di Catania, Palermo
Al Ministero per le politiche agricole
Premessa
La legge 5 febbraio 1992, n. 169 ha introdotto per gli olii vergini ed extravergini che possiedono determinate caratteristiche un sistema di protezione a livello nazionale (D.O.C.).
Con il Reg. C.E.E. n. 2081/92 del 14 luglio 1992, contenente norme relative alla protezione delle denominazioni di origine (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche (I.G.P.), è possibile estendere la protezione delle produzioni, ivi compreso l'olio, a tutta l'Unione europea.
Per la Regione siciliana, attualmente, sono stati riconosciuti come D.O.P. gli olii extravergini "Monti Iblei" e "Valli Trapanesi", mentre sono in fase di riconoscimento gli olii extravergini "Monte Etna" e "Val di Mazara", in atto D.O.C., nonché gli olii extravergini Valdemone e Valle del Belice.
Premesso quanto sopra, considerato che è necessario attivare le procedure per consentire agli olii già approvati sia a livello nazionale (D.O.C.) che comunitario (D.O.P.) di poter utilizzare le rispettive denominazioni, con la presente circolare si impartiscono le direttive per una corretta applicazione delle disposizioni attuative della legge n. 169/92 contenute nel decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 e nelle circolari ministeriali n. 10 del 30 ottobre 1996 e n. 1 del 15 gennaio 1997.
Si precisa, comunque, che lo Stato italiano non può più esercitare la prerogativa conferitagli dalla legge n. 169/92 di poter sancire la protezione di nuove denominazioni di origine sul territorio italiano, essendo lo stesso parte integrante della UE.
Generalità
Per potersi fregiare della denominazione D.O.P. gli olii oltre ad avere le caratteristiche proprie del prodotto riconosciuto devono rispondere alle condizioni e ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione ed inoltre l'olio deve essere ottenuto da olive provenienti dalla zona delimitata dal disciplinare di produzione e deve essere prodotta all'interno di detto areale.
Quanto sopra va riferito anche agli olii extravergine di oliva a D.O.C. "Val di Mazara" e "Monte Etna", per i quali si rimane in attesa dell'approvazione dell'Unione europea.
Il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1994) contiene le modalità e gli adempimenti da porre in atto al fine di utilizzare le denominazioni riconosciute.
Le procedure da attuare riguardano i seguenti aspetti:
a) verifica della rispondenza degli oliveti ai requisiti indicati nel disciplinare, sia al momento dell'iscrizione all'albo sia successivamente all'iscrizione;
b)  denuncia di produzione delle olive e rispondenza del prodotto ai requisiti indicati nel disciplinare.
Denuncia degli oliveti e iscrizione all'albo
La denuncia degli oliveti è l'adempimento primario e fondamentale con cui gli olivicoltori manifestano l'intenzione di utilizzare la disciplina delle denominazioni di origine per qualificare le loro produzioni.
Pertanto, i conduttori a qualsiasi titolo di oliveti, ricadenti nell'area delimitata dal disciplinare di produzione e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal medesimo disciplinare, che intendono utilizzare la denominazione di origine devono presentare agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 169/92 e dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 573/93, la denuncia degli oliveti per l'iscrizione in un apposito albo, istituito presso la Camera di commercio.
La denuncia dei terreni ad oliveto deve essere redatta in quattro esemplari a cura dei conduttori sugli appositi modelli "A" allegati al decreto ministeriale n. 573/93 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 1994 - serie generale, supplemento ordinario) e corredata dalla cartografia in scala 1:2.000, certificati catastali o scheda dello schedario olivicolo.
In fase di prima applicazione la denuncia degli oliveti deve essere presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento di riconoscimento e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno.
Nella fase di prima applicazione della presente circolare è consentita, in via eccezionale, la presentazione delle domande di iscrizione entro il 30 settembre 1998, al fine di permettere l'utilizzazione della denominazione riconosciuta anche per la produzione della corrente annata agraria.
L'ispettorato, eseguiti gli accertamenti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 573/93, al fine di verificare la corrispondenza della superficie e degli altri requisiti tecnici previsti dal disciplinare di produzione, da effettuarsi entro 90 giorni dalla richiesta, trasmette alla Camera di commercio n. 2 copie delle denuncie di iscrizione ritenute conformi ai requisiti previsti dal disciplinare.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ispettorato procede all'archiviazione delle domande, dandone comunicazione agli interessati.
In fase di prima applicazione, è consentito che gli Ispettorati, nell'impossibilità di effettuare materialmente gli accertamenti tecnici relativi alle denuncie degli oliveti presentati dai conduttori interessati, possano inviare alla competente Camera di commercio le denuncie degli oliveti che risultino sufficientemente documentate.
A tal fine, si potranno ritenere validi i riferimenti catastali oppure gli elementi conoscitivi dell'ultima denuncia di coltivazione delle superfici olivicole di cui al Reg. CEE n. 2261/84.
In tal modo la Camera di commercio competente può istituire l'albo degli oliveti con iscrizione provvisoria, recependo le denuncie di produzione delle olive presentate dagli olivicoltori e rilasciando la relativa ricevuta di produzione.
Tale procedura potrà essere adottata solo per la corrente annata agraria.
Successivamente si dovrà procedere secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 573/93.
L'albo degli oliveti
L'albo degli oliveti è istituito, attivato ed aggiornato dalla Camera di commercio nel cui territorio ricadono gli oliveti, a seguito della dichiarazione di idoneità degli oliveti che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura avranno cura di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 573/93, e comprende tutti i terreni le cui caratteristiche consentono la produzione conforme alla denominazione di origine controllata o protetta.
Nell'albo, oltre al cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del conduttore, devono essere riportati tutti i dati e gli elementi di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 573/93.
Denuncia di produzione delle olive
I conduttori di oliveti iscritti nell'apposito albo che intendono commercializzare olive da destinare alla produzione di olio vergine ed extravergine a denominazione di origine controllata o protetta devono presentare alla Camera di commercio competente, immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di raccolta e, comunque, non oltre il 30 gennaio di ogni anno, la denuncia di produzione redatta su apposito modello (allegato B al decreto ministeriale n. 573/93) specificando, tra l'altro, il quantitativo di olive raccolte e gli eventuali acquirenti ove abbia alienato il prodotto nonché l'oliveto di provenienza del prodotto stesso, come prescritto dal comma 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 573/93.
Il conduttore avrà cura di indicare nella denuncia di produzione delle olive se intende o meno richiedere il frazionamento della ricevuta di produzione, in relazione agli eventuali diversi acquirenti delle olive.
La Camera di commercio provvede a rilasciare al produttore le ricevute della denuncia di produzione delle olive.
Il prodotto così denunciato può essere destinato alla trasformazione purché risponda ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.
Il produttore che cede a terzi a qualunque titolo le olive denunciate o l'olio ottenutone deve trasferire all'acquirente la ricevuta della denuncia di produzione annotandovi gli estremi della cessione, trasmettendo apposita dichiarazione alla Camera di commercio, così come previsto dall'art. 10 della legge n. 169/92. La ri-cevuta è allegata al registro di magazzino di carico e scarico.
Il produttore che, invece, vende olio a denominazione di origine controllata o protetta deve presentare la dichiarazione prevista dall'art. 11 della legge n. 169/92 alla competente Camera di commercio che rilascia apposita ricevuta.
Si precisa, inoltre, che, oltre alla documentazione di rito, l'utilizzo delle denominazioni di origine è sempre subordinata al superamento dell'esame organolettico e dell'esame chimico-fisico previsti dagli artt. 19 e 20 del decreto ministeriale n. 573/93 ed effettuate secondo le procedure tecniche disposte dal Reg. CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni, così come richiamate dalla legge n. 169/92 (art. 5, par. 1, lett. E).
Registro di magazzino di carico e scarico
Gli operatori che provvedono a molire le olive proprie o acquistate o che acquistano olio a denominazione sono tenuti a istituire un registro di magazzino di carico e scarico vidimato dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
La tenuta di detti registri deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 573/93.
Si fa presente che i rivenditori al minuto di olio D.O.C. o D.O.P. già confezionato non sono tenuti alla tenuta del registro ma devono conservare per tre anni le fatture di acquisto.
Variazioni
Per le variazioni aziendali riguardanti la superficie agraria è fatto obbligo agli interessati di comunicare entro 60 giorni all'Ispettorato provinciale agricoltura le modifiche verificatesi specificando la nuova situazione.
Nel caso in cui, invece, la variazione aziendale riguardi il cambio del conduttore, è fatto obbligo allo stesso di darne comunicazione alla competente Camera di commercio entro 60 giorni specificando la nuova situazione per come previsto dal comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 573/93.
Coloro i quali non ottemperano all'obbligo di cui sopra entro i termini previsti saranno esclusi dall'albo.
La commercializzazione
L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in confezioni rispondenti alle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
Sulle confezioni deve figurare in caratteri chiari indelebili e nettamente distinguibili la denominazione del prodotto.
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione "denominazione di origine protetta" o "denominazione di origine controllata".
E' vietata l'aggiunta all'indicazione di cui sopra di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quella espressamente prevista nel disciplinate di produzione.
Commissione di degustazione
Per l'attività delle commissioni di degustazione si rinvia a quanto previsto dal capo IV del decreto ministeriale n. 573/73.
Controlli
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvedono ad effettuare i controlli per verificare il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dal disciplinare di produzione, e dalla presente circolare.
Inoltre, al fine di assicurare la rispondenza fra certificati di idoneità e le relative partite di olio nonché l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori delle partite devono:
—  conservare agli atti documentali i certificati di idoneità;
—  annotare nei registri di carico e scarico e nei registri di confezionamento il riferimento al certificato di idoneità per ogni partita o frazione di essa oggetto di commercializzazione.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alla legge n. 169/92, al decreto ministeriale n. 573/93 e alle relative disposizioni applicative.
Si confida nella massima diffusione della presente ai fini di una corretta applicazione della norma per l'utilizzazione da parte degli operatori della denominazione di origine degli olii vergini ed extravergine.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(98.31.1670)
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CIRCOLARE 28 luglio 1998, prot. n. 1793.
Controlli del prodotto ad indicazione geografica protetta - I.G.P. "Cappero di Pantelleria" riconosciuto ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
Alla Direzione interventi strutturali
Alla Direzione interventi infrastrutturali
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI
della I Direzione
All'Ispettorato centrale repressioni frodi di Catania, Palermo
Al Ministero per le politiche agricole
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alla Corte dei conti
–  Ufficio controllo atti agricoltura
All'Azienda foreste demaniali
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Istituto regionale vite e vino
All'Università degli studi di Palermo
All'Università degli studi di Catania
All'Università degli studi di Messina
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Alle Organizzazioni sindacali
Agli organismi promotori delle DOC e DOP
Premessa
Con Reg. CE n. 1107/96 la Commissione europea ha ammesso a riconoscimento l'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Cappero di Pantelleria" ai sensi dell'art. 17 del Reg. CEE n. 2081/92, di cui è stato già approvato il relativo disciplinare di produzione con decreto ministeriale 2 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1993).
Con la presente circolare si impartiscono le direttive e le procedure per l'applicazione del decreto ministeriale 2 dicembre 1993 che riguardano i seguenti aspetti:
a)  verifica della rispondenza dei cappereti ai requisiti indicati nel disciplinare, sia al momento dell'iscrizione all'albo sia successivamente all'iscrizione;
b)  denuncia di produzione dei capperi e rispondenza del prodotto ai requisiti indicati nel disciplinare, effettuando gli opportuni controlli di conformità.
Denuncia dei cappereti e iscrizioni all'albo.
I produttori di capperi che intendono avvalersi della indicazione geografica protetta (I.G.P.) devono essere iscritti, a termini degli artt. 2, 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1993, "nell'albo dei produttori di cappero" già istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trapani.
L'albo dei cappereti è pubblico e viene tenuto ed aggiornato dalla Camera di commercio di Trapani.
Nell'albo, oltre al cognome, nome ed indirizzo del produttore, sono riportate le seguenti indicazioni:
1)  data e numero di iscrizione all'albo;
2)  località (frazione-contrada) nella quale ricadono i cappereti;
3)  estremi catastali, forma di conduzione, entità delle superfici intestate specificando se si tratta di impianti specializzati o di impianti consociati;
4)  annotazioni delle denuncie di variazione intervenute;
5)  sesto (laddove presente) ed anno di impianto.
La denuncia dei terreni a cappereto da iscrivere all'albo deve essere redatta in quadruplice copia a cura dei produttori sugli appositi modelli (allegato 1) e deve contenere tutti gli elementi sopra specificati.
Le denuncie devono essere trasmesse all'Ispettorato provinciale agricoltura di Trapani entro il 30 giugno dell'anno a partire dal quale si intende usufruire della indicazione geografica protetta.
L'Ispettorato, eseguiti gli accertamenti, da effettuarsi entro 90 giorni dalla richiesta, trasmette alla Camera di commercio copia delle denuncie di produzione ritenute conformi ai requisiti previsti dal disciplinare.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ispettorato provinciale agricoltura di Trapani, competente per territorio, procede all'archiviazione delle domande, dandone comunicazione all'interessato.
In caso di variazioni aziendali riguardanti sia la superficie agraria che il produttore è fatto obbligo agli interessati di comunicare entro 60 giorni alla Camera di commercio e all'Ispettorato provinciale agricoltura di Trapani le modifiche verificatesi specificando la nuova situazione.
Coloro i quali non ottemperano all'obbligo di cui sopra entro i termini previsti saranno esclusi dall'albo dei produttori di cappero.
Denunzia di produzione dei capperi e rispondenza ai requisiti del disciplinare.
I produttori iscritti all'albo dei cappereti I.G.P. "Cappero di Pantelleria" entro la data ultima del 15 novembre devono trasmettere alla Camera di commercio di Trapani la denuncia di produzione, redatta su apposito modello (allegato 2) specificando, tra l'altro, il quantitativo dei capperi raccolti e gli acquirenti.
Il produttore, nel corso di una campagna agraria può effettuare un'unica denuncia finale di produzione o anche più denuncie parziali di produzione e, comunque, entro il 15 novembre di ogni anno.
La Camera di commercio di Trapani provvede a rilasciare al produttore la ricevuta di denuncia di produzione il prodotto così denunciato può essere destinato alla lavorazione purché risponde ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.
Le ricevute di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 dicembre 1993 rilasciate dalla Camera di commercio di Trapani recano un numero progressivo e sono completate dalle ultime due cifre dell'anno di riferimento.
Le ditte prima del confezionamento del prodotto devono richiedere alla Camera di commercio il rilascio di una ricevuta riassuntiva di più ricevute di pro-duzione, allegando un elenco e le dichiarazioni di produzione.
Tali ricevute riassuntive rilasciate dalla Camera di commercio dopo avere accertato la veridicità delle dichiarazioni di produzione, recano un numero progressivo identificativo del "lotto" e sono completate dalle ultime due cifre dell'annata agraria di riferimento.
Per ciascun lotto, prima del confezionamento del prodotto, verranno individuati i numeri progressivi da assegnare a ciascuna confezione.
Tale numerazione deve essere riportata nell'etichettatura del prodotto, in aggiunta alle indicazioni stabilite nel disciplinare.
Sulle confezioni deve figurare in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili la denominazione "Cappero di Pantelleria".
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione "indicazione geografica protetta".
E' vietata l'aggiunta all'indicazione di cui sopra di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quella espressamente prevista nel disciplinare di produzione.
Il cappero di Pantelleria è commercializzato in confezioni rispondenti alle vigenti disposizioni.
In ogni fase della commercializzazione del "Cappero di Pantelleria" devono essere indicati sui contenitori o sulle confezioni del prodotto gli elementi identificativi della provenienza secondo le modalità previste dalla presente circolare.
Gli operatori sono tenuti ad istituire un registro di carico e scarico vidimato.
Al fine di assicurare la rispondenza fra le ricevute di produzione e le relative partite nonché l'espletamento dei controlli, i detentori delle medesime partite devono:
a)  conservare agli atti documentali le ricevute di produzione;
b)  annotare nei registri di carico e scarico e nei registri di confezionamento il riferimento alla ricevuta di produzione per ogni partita o frazione di essa oggetto di commercializzazione.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani provvede ad effettuare i controlli per verificare il rispetto di quanto previsto dal decreto e dal disciplinare di produzione, nonché dalla presente circolare.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 


(Si omettono gli Allegati)

(98.31.1670)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
ERRATA CORRIGE


LEGGE 1 settembre 1997, n. 33.
Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna salvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997, all'art. 8, comma 2, la lettera "l)" deve leggersi: "i)" ed il successivo punto "1)" deve leggersi: "l)".
(97.34.1709)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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