REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 25 AGOSTO 1998 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 giugno 1998.
Calendario venatorio 1998/99  pag.


DECRETO 7 agosto 1998.
Modifiche del decreto 15 giugno 1998, relativo al calendario venatorio 1998/99  pag.

Assessorato del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1998/99, relative alle associazioni sportive, enti di promozione sportiva, centri di preparazione, centri di avviamento e di addestramento sportivo ed attività sportiva nella scuola  pag.


DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale  pag.


DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero  pag. 11 


DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1997/98, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A  pag. 13 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 15 giugno 1998.
Calendario venatorio 1998/99.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo»;
Visti, in particolare, l'art. 2, comma 5 e l'art. 49, nonché gli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 41, 50, commi 1 e 2;
Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio, in fase di predisposizione, viene approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/97 (2 settembre 1998);
Visto l'art. 22 della citata legge regionale n. 33/97, con il quale il territorio della Regione siciliana viene costituito in ambiti territoriali di caccia di dimensione provinciale, delimitati dai confini della provincia e destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è dato diritto di accesso;
Visti i propri decreti nn. 2479 e 1105, rispettivamente del 14 novembre 1997 e del 30 aprile 1998, con il primo dei quali è stato definito l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99 - 2002/03, e con il secondo l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1998/99;
Viste le notizie e proposte utili alla formulazione del ca lendario venatorio 1998/99 inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie;
Ravvisata la necessità di determinare il temporaneo esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Considerato che l'Istituto nazionale della fauna selvatica è stato chiamato ad esprimere il preventivo parere sulla determinazione di consentire l'esercizio venatorio per determinate specie (coniglio selvatico, quaglia, tortora, merlo, volpe, colombaccio) a partire dal 2 settembre 1998;
Viste le proposte di individuazione delle zone del demanio forestale ove consentire l'esercizio venatorio, formulate dalle ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali, nonché i criteri per consentire l'esercizio venatorio nelle zone del demanio forestale sottoposti al parere del Comitato regionale faunistico-venatorio nelle sedute del 19 maggio 1998;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, su cui si è espresso favorevolmente l'Istituto nazionale della fauna selvatica, di elevare, per il notorio aumento delle popolazioni del coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria, il numero di capi abbattibili nel rispetto delle normative vigenti e del calendario venatorio;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola e secondo la regolamentazione stabilita con il calendario venatorio;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento di allenamenti, di addestramenti e gare di cani in attesa che venga emanato l'apposito regolamento regionale;
Considerato che in assenza dei non costituiti comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la regolamentazione e gestione della caccia al cinghiale rientra nella competenza delle ripartizioni faunistico-venatorie;
Ritenuto di dover consentire a termini dell'art. 24, comma 8, legge regionale n. 33/97 e nelle more dell'emanazione del Piano regionale faunistico, l'esclusione dalla fruizione venatoria dei fondi ove il proprietario o il conduttore intenda vietare l'esercizio dell'attività venatoria;
Considerato, altresì, quanto disposto dal 2° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nel le riunioni del 4 giugno 1998 e dell'11 giugno 1998 ha espresso il proprio parere alla proposta di calendario venatorio 1998/99 ed alle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione e preso atto dei contenuti dei verbali relativi alle predette riunioni di Comitato regionale faunistico-venatorio;
Visto l'art. 18, comma 1°, legge regionale n. 33/97, che prescrive l'emanazione del calendario venatorio relati vo all'intera annata venatoria entro e non oltre la da ta del 15 giugno, data di inizio dell'annata venatoria;
Ritenuto di riservarsi ogni provvedimento consequenziale in base alle eventuali osservazioni che l'Istituto na zio nale della fauna selvatica dovesse esprimere in se de di parere già richiesto, ma in atto non ancora pervenuto, relativamente all'anticipazione dell'esercizio venatorio per determinate specie al 2 settembre 1998;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 1998/99 è regolamentata secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B", parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, dopo l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato "B", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 1998.
  CUFFARO 


Allegato "A"
CALENDARIO VENATORIO 1998/99


Art. 1

Negli ambiti territoriali di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  Dal 2 settembre 1998 al 13 dicembre 1998 in cluso
1)  mammiferi: coniglio selvatico;
2)  uccelli: quaglia, tortora, merlo;
b)  Dal 2 settembre 1998 al 13 gennaio 1999 in cluso
1)  mammiferi: volpe;
2)  uccelli: colombaccio;
c)  Dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 in cluso
1)  uccelli: gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, fischione, frullino codone, moriglione, beccaccino, combattente, beccaccia, pavoncella;
2)  fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie;
d)  Dal 1° ottobre 1998 al 13 dicembre 1998 in cluso
1)  mammiferi: lepre;
e)  Dal 1° ottobre 1998 al 29 novembre 1998 in cluso
1)  uccelli: coturnice.
La caccia alla coturnice è vietata nell'ambito territoriale di caccia di Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, e nei territori comunali di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta dell'ambito territoriale di caccia di Trapani;
f)  Dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 in cluso
1)  uccelli: allodola;
g)  Dal 1° novembre 1998 al 31 gennaio 1999 in cluso
1)  mammiferi: cinghiale - in questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata nell'ambito territoriale di caccia di Caltanissetta ed Enna.

Art. 2

Il cacciatore residente è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. A partire dal 1° no vembre 1998 è autorizzato ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria oltre che nell'ambito territoriale di residenza ed in quelli di ammissione anche negli altri ambiti della Regione siciliana.
I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22 , comma 5°, lett. d) della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 3

Nell'isola di Ustica (PA) la caccia alle specie di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 1 è consentita dal 21 settembre 1998. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia alle specie di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 1, nelle zone di "Calagrande e Calarotonda", "Punta Fanfalo" e "Miramare" del comune di Favignana (TP) è consentito a partire dal 1° ottobre 1998.
Nei soli giorni feriali, dal 1° ottobre 1998 per la selvaggina stanziale e migratoria e dal 1° novembre per il cinghiale, la caccia è consentita nelle seguenti zone ricadenti nel demanio forestale:
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta
—  comune di San Cataldo: zone forestate in contrade Quartarone e Cioccafa;
—  comune di Mussomeli: zona forestata in contrada Conigliera;
—  comune di Mazzarino: zona forestata in contrada Garrasia-Gibliscemi;
Ambito territoriale di caccia di Catania
—  comune di Caltagirone: zone forestate in contrade Cutuminello, Scala, Santa Maria di Gesù, Staccheria;
—  comune di Mineo: zona forestata in contrade Pignato, Saia, Cozzarelli, Fontanazza Profeta;
—  comu ne di San Michele di Ganzaria: zone forestate in contrade Santitta, Fabbaiano, Innamorato, Ganzaria, Montagna, Circiano, Consorto;
—  comune di Vizzini: zone forestate in contrade Passanitello, Santa Domenica, Risicone, Ganzeria, Granvilla, Ponte Novellone, Maguli;
Ambito territoriale di caccia di Messina
—  comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Santa Lucia del Mela: zona forestata denominata "Aria Colla e Milioso";
—  comune di Castroreale: zona forestata denominata "Zaccani";
—  comune di Messina: zona forestata denominata "Demanio dei Peloritani orientali", località Candelara e località Ferraro;
—  comune di San Pier Niceto: zona forestata denominata "Demanio dei Peloritani orientali" località Rocca Padiglione, M. Rossimanno, S.ro Lacco, P.zo Mortaretti, Sciara Cambria, P.zo Salicone, P. Poverello, R.ca Mammone, P.la Femmina Morta, Sorg. Acquedotto di Messina, P.zo Prinzi, P.zo Sale, Iuzzolino, Siggia, P.zo Margiotta, Ula Canniditi, P.zo Pendola, P.zo Cammarone, Naca Palmenti;
—  comuni di Furci Siculo e Casalvecchio Siculo: zona forestata denominata "Zaraò, Stramaci, Fossa Lupo, Cretazzo, Salici";
—  comune di Santa Domenica Vittoria: zona forestata denominata "Villano e Juncara", località Villano;
—  comune di Roccella Valdemone: zona forestata denominata "Nocerazzo", località Rocche Don Carlo;
—  comune di Caronia: zona forestata denominata "Sant'An-drea-Crocitti";
Ambito territoriale di caccia di Palermo
—  co mune di Castronovo di Sicilia: zone forestate denominate "Melia" e "Frattasa";
—  comune di Misilmeri: zone forestate denominate "Monte Gulino e Raffi";
—  comune di Monreale: zone forestate denominate "Serra dell'Occhio" e "Aglisotto-Renda";
Ambito territoriale di caccia di Trapani
—  co mune di Custonaci: zona forestata denominata "Monte Sparacio" per un'area estesa Ha 400, interamente delimitata dalla chiudenda.
Dal 1° gennaio 1999 al 31 gennaio 1999 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 4

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:
  Selvaggina migratoria Limite massimo giornaliero 
quaglia 
beccaccia  2 con il tetto massimo di 20 

capi annui
allodola  10 
"palmipedi" e/o "trampolieri" 

(germano reale, alzavola, fischione, codone, moriglione, gallinella d'acqua, folaga, frullino, pavoncella, combattente e beccaccino).
  Selvaggina stanziale Limite massimo giornaliero 
coniglio 
lepre 
coturnice  1 con un tetto massimo di 4  

capi annui
cinghiale 

Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a tre, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia e nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici.

Art. 5

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 6

L'attività di addestramento, di allenamento e delle gare dei cani da caccia si esercita nelle zone stabili individuate ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e con le modalità nello stesso articolo indicate. Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo, l'attività esercitata nelle zone stabili è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie.
L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, limitatamente al periodo dei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita anche nelle zone che le ripartizioni faunistico-venatorie andranno ad individuare anche sulla base delle proposte dei sindaci, delle associazioni venatorie e da quelle cinofile in aggiunta a quelle individuate.

Art. 7

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico munito di idonea ed efficiente museruola è consentito nel periodo compreso fra il 2 settembre e il 29 novembre 1998 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti territoriali di caccia sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicate:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento
—  è consentito in tutto il territorio con l'esclusione del comune di Camastra;
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta
—  è consentito nel territorio dei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Caltanissetta, Delia, Marianopoli, Mile na, Mussomeli, Montedoro, Niscemi, San Cataldo, Riesi, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera (con l'esclusione delle località: Mutufuna e Rocca di Cola), Vallelunga e Villalba;
Ambito territoriale di caccia di Catania
—  è consentito in tutto l'ambito con esclusione dei comuni di Mazzarone e Mineo;
Ambito territoriale di caccia di Trapani
—  è consentito nel territorio dei seguenti comuni: Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa (consentito esclusivamente nel le località: Molo, Mostra, Castellaccio, Buturro, Menta, Biviere, Mondura, Rampinzeri, Musuta, Mannirazzi e Zafferana), San Vito Lo Capo; Trapani (consentito esclusivamente nelle località: Fastaiazza, Rocca Che Parla, Casale Monaco, Corvo e Agnone), Valderice e Vita.
L'uso del furetto è invece vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia di Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.
L'uso del furetto è comunque vietato nelle zone del demanio forestale in cui viene consentito l'esercizio venatorio.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 8

Nelle more della costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la caccia al cinghiale in battuta ove consentita è regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 1998, dalla ripartizione faunistico-venatoria nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
—  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero distintivo, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
—  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di dieci ed un massimo di trentacinque cacciatori, fra cui devono essere previsti:
1)  il caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2)  i cacciatori di cinghiale in squadra, i quali non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3)  i conduttori di cani da traccia, i quali sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
—  la caccia in battuta non può avere inizio prima delle ore dieci previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
—  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 9

Per la stagione venatoria 1998/99 l'esercizio della caccia è vietato nelle seguenti zone:
1)  foce del "Fiume Alcantara", ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:
Per la provincia di Catania
–  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la strada provinciale n. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le provincie di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
–  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della strada provinciale n. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
–  sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la strada provinciale n. 127, attraversando la strada statale n. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il Castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla strada provinciale n. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
–  ovest: dal detto bivio percorrendo la strada provinciale n. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
Per la provincia di Messina
–  nord: con la strada statale n. 114 che da Messina porta a Catania;
–  ovest: con il limite di confine delle due provincie;
–  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
–  est: con la stradella che dal Km. 54 della strada statale n. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
2)  invaso ed area di pertinenza del bacino del lago di Piana degli Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi e di S. Cristina Gela (PA) per la parte delimitata dalla linea di confine che parte dalla diga Guadalami, percorrendo verso la direzione nord il tratto della ex strada ferrata fino ad incontrare la nuova strada comunale, nella località Chiramita, si innesta nella strada provinciale n. 5 (Km. 25,5) nei pressi della segheria dei marmi, percorrendola fino al Fosso Maganoce (Km. 28,3) ed innestandosi con la stradella privata dell'ENEL fino alla suddetta diga (punto di partenza) avente un perimetro di Km. 12;
3)  invaso diga Rubino, ricadente in località Margi di Trapani;
4)  lago Soprano (o Cuba) di Serradifalco (CL);
5)  località "Monte S. Calogero", ricadente nei territori comunali di Caccamo, Termini Imerese e Sciara (PA), per una superficie di ettari 506 circa, delimitata a nord dal limite del rimboschimento forestale e parte del Vallone Calcasacco, ad ovest dallo stesso vallone, dal monte Stingi dalla quota 698, dalla Masseria Cosentino, dalle Case Catalano, dalla mulattiera situata a quota 836, dalle Case Ribaldo, dalle quote 827, 814, 872 e 1.047, a Sud dal versante Nord della Rocca di Mezzogiorno, a Est dalla stessa Rocca di Mezzogiorno da quota 888, dal Pizzo dell'Eremita, dal Pizzo del Fungo, dalle Case Serra Sagghia, dalla quota 994, dal confine comunale di Sciara, dalla Rocca Fera, posta a quota 1.059, dalla curva di livello che passa dalla quota 1007 e dal confine del demanio forestale comunale;
6)  invaso idrico "Faustina", contrada Faustina del comune di Castronovo di Sicilia (PA), per una superficie di ettari 13 circa;
7)  località "Bacino Lago Arancio", ricadente nel territorio dei comuni di Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice e Sciacca (AG);
8)  località denominata "Castellaccio", ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale campo sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
9)  zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia, ricadenti nel territorio del comune di Castelmola (ME);
10)  zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica, ricadenti nel territorio del comune di Forza d'Agrò (ME);
11)  zona compresa nell'Azienda agricola "Regaleali" ricadente nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA);
12)  zona compresa nelle contrade "Insulidda" e "Calamancina", ricadenti nel territorio del comune di S. Vito Lo Capo (TP);
13)  località denominata "S. Maria", coincidente con la zona boscata del demanio comunale ricadente nel territorio comunale di Buccheri (SR);
14)  zona denominata "Saline di Priolo", ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR);
15)  zona denominata "Saline di Augusta", ricadente nel territorio del comune di Augusta (SR);
16)  zone denominate "Pantano Morghella", "Pantano Cuba", "Pantano Longarini" ricadenti nel territorio del comune di Pachino (SR).
Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.
L'esercizio della caccia è inoltre vietato nei fondi per i quali i proprietari o i conduttori chiedano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente calendario venatorio ed ottengano entro i successivi trenta giorni il riconoscimento del divieto di caccia, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97, nelle more dell'emanazione del Piano regionale faunistico-venatorio.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio regionale, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 10

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito – oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17 , commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 – dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì ne il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì.
Sul tesserino il cacciatore deve registrare i capi abbattuti immediatamente dopo l'abbattimento.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Art. 11

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie e nel territorio affidato in gestione sociale alla "Associazione venatoria Proserpina" (EN), entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento.
Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della selvaggina migratoria, se previsto nel programma di massima di utilizzo delle specie, è ammesso secondo le prescrizioni del presente calendario venatorio, mentre per la fauna di allevamento immessa l'abbattimento è consentito durante tutto l'anno limitatamente al fagiano ed alla quaglia, dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 incluso solo per il coniglio selvatico, sotto il controllo della ripartizione faunisticovenatoria competente.
(98.34.1785)
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DECRETO 7 agosto 1998.
Modifiche del decreto 15 giugno 1998, relativo al calendario venatorio 1998/99.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo»;
Visto il proprio decreto n. 2226 del 15 giugno 1998, che regolamenta, con le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B" parte integrante del citato decreto, l'annata venatoria 1998/99;
Visti il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, prot. n. 3459/T-A 11 del 19 giugno 1998 e le successive precisazioni in merito al citato parere, prot. n. 4257/T-A 11 del 31 luglio 1998, con cui l'I.N.F.S. si è espresso sulla determinazione di consentire la preapertura della stagione venatoria nei confronti di determinate specie (coniglio selvatico, quaglia, tortora, merlo, volpe, colombaccio) a partire dal 2 settembre 1998, esprimendo il proprio parere favorevole per il coniglio selvatico, dettando condizioni e prescrizioni per consentire la preapertura alla tortora, al merlo e al colombaccio ed esprimendosi negativamente sull'anticipazione del prelievo venatorio alla quaglia ed alla volpe;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie di Messina, Palermo e Siracusa circa i censimenti di consistenza della coturnice siciliana effettuati nei territori di rispettiva competenza;
Vista la comunicazione dell'Associazione venatoria circoli riuniti cacciatori di Noto e Avola (SR) riguardante la proroga della gestione sociale del territorio;
Considerato di doversi adeguare alle prescrizioni formulate dall'I.N.F.S. riguardo alla tortora, al merlo e al colombaccio e di non potere consentire il prelievo venatorio anticipato della quaglia e della volpe;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio nella riunione del 7 agosto 1998;
Considerato che è già in corso l'annata venatoria 1998/99, iniziata il 15 giugno 1998, per cui si rende necessaria ed opportuna l'immediata esecuzione del decreto n. 2226 del 15 giugno 1998 con le modifiche appresso indicate;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse all'allegato "A" parte integrante del decreto n. 2226 del 15 giugno 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
—  L'art. 1 è sostituito dal seguente:
«Negli ambiti territoriali di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)1.  Dal 2 settembre 1998 al 13 dicembre 1998 incluso
—  mammiferi: coniglio selvatico;
a)2.  Nei giorni 12 e 13 settembre 1998 e dal 20 settembre 1998 al 26 dicembre 1998 incluso
—  uccelli: tortora, merlo;
a)2.  Nei giorni 12 e 13 settembre 1998 la caccia è consentita solo da appostamenti temporanei come regolamentati dall'art. 33 della legge regionale n. 33/97
a)3.  Dal 20 settembre 1998 al 31 dicembre 1998 incluso
—  uccelli: quaglia;
b)2.  Nei giorni 12 e 13 settembre 1998 e dal 20 settembre 1998 al 28 gennaio 1999 incluso
—  uccelli: colombaccio;
a)2.  Nei giorni 12 e 13 settembre 1998 la caccia è consentita solo da appostamenti temporanei come regolamentati dall'art. 33 della legge regionale n. 33/97, limitatamente agli ambiti territoriali di caccia di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa
c)2.  Dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 incluso
—  uccelli: gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, fischione, codone, moriglione, beccaccino, combattente, beccaccia, pavoncella;
—  fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
—  mammiferi: volpe;
d)2.  Dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 1998 incluso
—  mammiferi: lepre;
—  uccelli: coturnice.
La caccia alla coturnice è vietata nell'ambito territoriale di caccia di Catania, Enna, Ragusa e nei territori comunali di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta dell'ambito territoriale di caccia di Trapani;
e)2.  Dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 incluso
—  uccelli: allodola;
f)2.  dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 1998 incluso
—  mammiferi: cinghiale, in questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata nell'ambito territoriale di caccia di Caltanissetta ed Enna».
—  All'art. 3, quarto capoverso, le parole "ed al cinghiale" sono soppresse.
—  All'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:
«Nei giorni 12 e 13 settembre 1998 il limite massimo di capi prelevabili per la tortora è fissato in n. 10 capi giornalieri per cacciatore».
—  All'art. 10, quarto periodo le parole "immediatamente dopo l'abbattimento" sono sostituite dalle altre "nei modi previsti dall'art. 31, comma 10 della legge regionale n. 33/97".
—  All'art. 11 dopo le parole "all'Associazione venatoria Proserpina (EN)" sono aggiunte le seguenti "e all'Associazione circoli riuniti cacciatori di Noto e Avola (SR)".

Art. 2

Nell'allegato "B" parte integrante del decreto n. 2226 del 15 giugno 1998, alla scheda relativa alla Provincia regionale di Siracusa prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente:
«L'esercizio venatorio nel territorio affidato in gestione sociale all'Associazione circoli riuniti cacciatori di Noto e Avola ricadente nei comuni di Noto ed Avola è riservato ai soli soci, nel rispetto delle condizioni del presente decreto».

Art. 3

Il decreto n. 2226 del 15 giugno 1998 che regolamenta l'annata venatoria 1998/99 con le modifiche apportate dal presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato "B", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 1998.
  CUFFARO 

(98.34.1785)
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ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI


DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1998/99, relative alle associazioni sportive, enti di promozione sportiva, centri di preparazione, centri di avviamento e di addestramento sportivo ed attività sportiva nella scuola.
L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n.8, art. 13, comma I;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta dei 23 e 25 maggio 1998, sulla richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1998/99;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per l'anno sportivo 1998/99, relative alle associazioni sportive, enti di promozione sportiva, centri di preparazione, centri di avviamento e di addestramento sportivo ed attività sportiva nella scuola di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 1998.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 agosto 1998.
Reg. n.1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 100.

Allegato 1
PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
EX LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1978, N. 8,
DESTINATI AL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE
PER L'ANNO SPORTIVO 1998/99

Le società e le associazioni sportive costituite con atto pubblico registrato, gli enti, le organizzazioni promozionali, con esclusione dei distretti scolastici (confronta nota 1), che, per l'anno sportivo 1998/99, intendono avvalersi delle provvidenze previste dagli artt.13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n.8, dovranno inoltrare domanda all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre il 31 gennaio 1999, pena la decadenza dal diritto al contributo.
A  -  DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI
A.1  -  Società ed associazioni sportive
Le società e le associazioni sportive possono accedere al contributo per l'attività agonistica svolta attraverso i campionati e le manifestazioni sportive indette esclusivamente dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI. Le società possono accedere altresì al contributo previsto per i centri di addestramento sportivo e di formazione fisico-sportiva regolarmente autorizzati dalle competenti federazioni sportive e/o dagli enti di promozione sportiva e che svolgono attività da almeno due anni.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il 31 gennaio 1999, la seguente documentazione resa in originale e copia.
A.2  -  Attività agonistica
1)  Domanda in carta legale (confrontareallegato A) a firma del legale rappresentante della società o della associazione richiedente, autenticata ai sensi della legge n. 15/68.
2)  Certificazione (confrontare allegato B) rilasciata dalla competente federazione, attestante (confrontare nota 4):
a)  il parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'affiliazione della società, di cui va indicata l'esatta denominazione, per la stagione agonistica 1998/99;
c)  la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
d)  l'attività programmata per la stagione per la quale si richiede il contributo.
3)  Atto pubblico costitutivo della società, regolarmente registrato, comprensivo dello statuto, da produrre in duplice copia (confrontare nota 2).
A.3  -  Centri di addestramento e formazione fisica e sportiva
1)  Domanda in carta legale (confrontare allegato A) a firma del legale rappresentante della società o dell'associazione richiedente, autenticata ai sensi della legge n. 15/68.
2)  Certificazione (confrontare allegato B), rilasciata dalla competente federazione o dal competente ente di promozione sportiva, attestante:
a)  il parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'affiliazione della società, di cui va indicata l'esatta denominazione, per la stagione agonistica 1998/99;
c)  l'autorizzazione all'apertura e gestione del centro per la stagione sportiva 98/99;
d)  la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
e)  l'attestazione che detto centro è attivo e funzionante da almeno due anni;
f)  la disciplina sportiva praticata;
g)  la valutazione sintetica attribuita al centro.
3)  Atto pubblico costitutivo della società, regolarmente registrato, comprensivo dello statuto, da produrre in duplice copia (confrontare nota 2).
A.4  -  Enti di promozione sportiva
Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI possono accedere ai contributi per l'attività sportiva istituzionale.
I comitati regionali interessati potranno far pervenire, entro il 31 gennaio 1999, la seguente documentazione in originale e copia:
1)  domanda in carta legale (confrontare allegato A) a firma del legale rappresentante dell'ente, autenticata ai sensi della legge regionale n. 15/68;
2)  elenco dettagliato delle attività sportive programmate per la stagione 1998/99;
3)  elenco dei comitati provinciali e delle strutture territoriali dell'ente, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;
4)  composizione nominativa del comitato richiedente;
5)  programma di massima, espresso percentualisticamente, dal quale si evince l'utilizzo e la distribuzione del contributo;
6)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge n. 15/68, dalla quale si evinca il numero delle società affiliate ed il totale dei tesserati (confronta nota 3), che svolgono attività sportiva, riferito alla stagione precedente.
A.5  -  Federazioni sportive e comitati provinciali degli enti di promozione
I comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive ed i comitati provinciali degli EE.PP.SS. possono accedere ai contributi previsti per l'organizzazione e la conduzione di centri e corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ed alta specializzazione di atleti, tecnici ed animatori.
A tal fine la documentazione richiesta, in duplice copia, è la seguente:
1)  domanda in carta legale (confrontare allegato A) a firma del legale rappresentante del comitato richiedente, autenticata ai sensi della legge n. 15/68;
2)  relazione a firma del legale rappresentante del comitato richiedente da cui risulti la tipologia dei corsi organizzati e la relativa previsione di spesa;
3)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comitato richiedente resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risulti la composizione del consiglio direttivo;
4)  elenco degli iscritti al centro, con con l'indicazione del luogo, della data di nascita, del domicilio e della società di provenienza.
A.6  -  C.O.N.I.
Il C.O.N.I. regionale può accedere ai contributi per l'attività sportiva svolta, per la formazione, la qualificazione, per l'organizzazione dei giochi della gioventù e per lo svolgimento delle attività sportive studentesche.
A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:
1)  domanda in carta legale (confrontare allegato A) a firma del legale rappresentante del comitato richiedente, autenticata ai sensi della legge n. 15/68;
2)  elenco dettagliato delle attività sportive programmate per la stagione sportiva 1998/99;
3)  previsione di spesa a firma del legale rappresentante;
4)  composizione nominativa del comitato a firma del legale rappresentante.
A.7  -  Enti locali
Gli enti locali possono accedere ai contributi per l'istituzione e l'organizzazione di centri di addestramento sportivo e di formazione fisico sportiva.
Gli enti interessati dovranno fare pervenire, entro il 31 gennaio 1999, la seguente documentazione in originale e copia:
1)  domanda in carta semplice (confrontare allegato A) a firma del legale rappresentante;
2)  delibera di autorizzazione della costituzione del centro;
3)  previsione di spesa approvata con delibera di giunta.
A.8  -  Distretti scolastici
I distretti scolastici possono accedere ai contributi per l'attività sportiva svolta dalle scuole e dagli istituti ricadenti nel distretto.
I distretti interessati dovranno fare pervenire, entro il 31 ottobre 1998, la seguente documentazione, in originale e copia:
1)  domanda in carta legale (confrontare allegato A) a firma del legale rappresentante del distretto richiedente, autenticata ai sensi della legge n. 15/68;
2)  elenco dettagliato delle attività sportive programmate per la stagione sportiva 1998/99, e relativa previsione di spesa, a firma del legale rappresentante del distretto;
3)  dichiarazione, a firma del legale rappresentante, da cui si evincano i nominativi dei componenti la giunta esecutiva del distretto ed il recapito sociale degli istituti e delle scuole operanti nel distretto.
B  -  EROGAZIONE
Al pagamento dei contributi per il potenziamento dell'attività sportiva si provvederà a presentazione della seguente documentazione, resa in originale e copia:
1)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, attestante:
a)  l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica);
b)  nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante;
c)  recapito postale e telefonico della società.
2)  relazione a firma del legale rappresentante che illustri dettagliatamente l'attività sportiva per la quale è stato assegnato il contributo, la localizzazione degli impianti utilizzati ed i nominativi dei tecnici, degli istruttori e degli allenatori impegnati; la suddetta relazione dovrà riportare in calce il visto con l'attestazione che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato, rilasciata dai competenti organi sportivi di appartenenza (confrontare nota 4);
3)  elenco degli atleti tesserati, distinto per disciplina sportiva praticata, che hanno partecipato all'attività agonistica, a firma del legale rappresentante;
4)  eventuale elenco degli allievi che hanno partecipato al centro di addestramento e di formazione fisico-sportiva con l'indicazione del luogo, della data di nascita e del domicilio, a firma del legale rappresentante dell'ente o società sportiva, autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68;
5)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, attestante che la somma equivalente al contributo assegnato dall'Assessorato regionale del turismo, per la stagione sportiva 1998/99, è stata utilizzata per l'attività effettuata nel periodo corrispondente;
6)  fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A.;
7)  rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1998/99, distinto per disciplina sportiva, corredato dei documenti giustificativi, in originale o in copia conforme all'originale, e della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, che attesti che gli stessi non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti.
Il rendiconto e la dichiarazione dovranno essere a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68.
Si elencano di seguito le voci di spesa ammissibili, i cui giustificativi di spesa saranno soggetti a controllo di legittimità ai fini dell'erogazione dei contributi assegnati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
B.1  -  Voci di spesa ammissibili per attività agonistica
1)  Affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.
2)  Tesseramento alle FF.SS.NN.
3)  Tasse disposte dalle FF.SS.NN.
4)  Rimborsi e spese corrisposti in applicazione della legge n. 80/86.
5)  Spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati.
6)  Spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori.
7)  Assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società.
8)  Retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti e dipendenti.
9)  Assistenza medica.
10)  Indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n. 398/91.
11)  Affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici (confrontare nota 5).
12)  Affitto e gestione sedi sociali (confrontare nota 5);
13)  Abbigliamento sportivo ed accessori limitatamente al numero dei tesserati.
14)  Materiale sportivo di facile consumo.
15)  Attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto (i medesimi giustificativi non possono essere prodotti per attività agonistica e C.A.S.).
B.2  -  Voci di spesa ammissibili per C.A.S.
1)  Affiliazione o adesione alle FF.SS.NN. e/o agli EE.PP.SS.
2)  Tesseramento iscritti al C.A.S.
3)  Retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposti nel rispetto della legge n. 80/86.
4)  Assicurazioni obbligatorie e/o integrative per iscritti al C.A.S.
5)  Affitto e gestione degli impianti sportivi (confrontare nota 5).
6)  Affitto e gestione sedi sociali (confrontare nota 5);
7)  Materiale sportivo di facile consumo.
8)  Attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto (i medesimi giustificativi non possono essere prodotti per attività agonistica e C.A.S.).
B.3  -  Voci di spesa ammissibili per EE.PP.SS. - FF.SS. - C.O.N.I.
1)  Rimborsi e/o compensi corrisposti ad allenatori ed istruttori nel rispetto della legge n. 80/86.
2)  Spese di trasferta per partecipazione a gare e manifestazioni sportive (viaggi, trasporti, vitto e alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori ed istruttori.
3)  Affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici (confrontare nota 5).
4)  Affitto e gestione sedi sociali (confrontare nota 5).
5)  Acquisto materiale sportivo, abbigliamento sportivo e materiale di premiazione con la specifica destinazione.
6)  Spese per acquisto servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni sportive, ad esclusione di spese sostenute per ricevimenti e simili.
7)  Materiale promo-pubblicitario a carattere informativo finalizzato alla promozione della pratica sportiva (manifesti, depliantes, calendari gare etc.).
8)  Attribuzione da parte dei comitati regionali degli EE.PP.SS. di contributi ai propri organi periferici ed alle proprie associazioni secondo il programma percentuale presentato: ricevute dei comitati provinciali e/o delle società ed associazioni.
9)  Retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti, giudici e dipendenti.
B.4  -  Voci di spesa ammissibili per attività sportiva scolastica
1)  Compensi corrisposti ad allenatori ed istruttori.
2)  Spese di trasporto per partecipazione ad attività sportive.
3)  Spese di trasferta per partecipazione a gare e manifestazioni sportive (viaggi, trasporti, vitto e alloggio).
4)  Acquisto materiale, abbigliamento sportivo e attrezzature sportive.
Avvertenze
La mancata presentazione, entro il termine sopra previsto, o la non conformità od incompletezza della documentazione richiesta, costituiscono motivo di non accoglimento dell'istanza di contributo.
Note
1)  I distretti scolastici che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 dovranno inoltrare la domanda, corredata dalla documentazione prevista, entro e non oltre il mese di ottobre 1998, pena la decadenza del diritto al contributo.
2)  Solamente per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo o che abbiano effettuato modifiche statutarie.
3)  Con esclusione del C.U.S.I. per la sua peculiare natura istituzionale.
4)  Il visto è reso dai comitati regionali o dai comitati provinciali competenti per territorio.
5)  Rientrano tra le spese di gestione le spese generali che comprendono esclusivamente le spese sostenute per consumi di acqua, energia elettrica, telefonia fissa e gas. Tali spese non possono superare il 15% del contributo concesso.

Allegato A
N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DOMANDA DA RIPRODURRE
IN CARTA LEGALE E COPIA

Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO
Il sottoscritto    
nella qualità di legale rappresentante    
(indicare l'organo richiedente risultante dall'atto costitutivo), regolarmente costituito con atto    

(precisare tutti i dati relativi alla registrazione; tale indicazione
non è richiesta per le federazioni, EE.PP. ed enti locali) con sede in   via ................................................................ c.a.p. codice fiscale e/o partita I.V.A. (della società) ........................, 

in conformità alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8,

CHIEDE

che gli venga concesso un contributo per l'attività sportiva da effettuare nel corso dell'anno 1998/99.
Si significa di essere stati ammessi a partecipare a    
   
   

(specificare la disciplina sportiva, il tipo di campionato o torneo, l'attività a livello provinciale – regionale o nazionale, l'organizzazione per il funzionamento dei centri di preparazione – di avviamento e di addestramento, l'attività sportiva scolastica o l'attività per l'ente di promozione sportiva).
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1)  di essere a conoscenza della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
2)  di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce, approvate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
3)  di accettare l'erogazione del contributo successivamente alla presentazione del rendiconto delle somme ricevute e della relazione tecnico-sportiva sull'attività svolta (sul documento tecnico-sportivo dovrà essere apposto, da parte degli organi competenti, il visto di attestazione dell'attività effettuata nonché l'attestazione di avere ultimato l'attività e l'indicazione della posizione riportata in classifica);
4)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale, è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri;
5)  di accettare la condizione che l'Assessorato può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli sulla consistenza e funzionalità delle attrezzature sportive e che, ove non riconoscesse raggiunte le finalità del potenziamento dell'attività sportiva o dovesse risultare una attività inferiore a quella relazionata, potrà procedere alla revoca, parziale o totale, del contributo assegnato.
.................................................. lì ..................................................
Firma
(autenticata ai sensi della legge n.15/68)

   


Allegato B

N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE
O ENTE DI PROMOZIONE

Si attesta che la società    
(esatta denominazione del richiedente) è affiliata a questa federazione/ente per la stagione sportiva   (anno 

agonistico) e che il consiglio direttivo in carica è il seguente:
—  presidente    
—  vice presidente    
—  consigliere    
—  segretario    
Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale n. 8/78 per la stagione sportiva    

(anno agonistico).
La società partecipa/ha acquisito il diritto a partecipare ai seguenti campionati    

L'attività che svolgerà la società è classificabile secondo il seguente schema di merito (barrare una categoria solo nel caso di attività non organizzata a campionati).
  n 1ª categoria n 2ª categoria 
  n 3ª categoria n 4ª categoria 
La società è autorizzata all'apertura e gestione di un centro di addestramento sportivo per la seguente disciplina  
stagione sportiva   (riportare tale dicitura nel 

caso di società che gestiscono centri di addestramento).
La stessa svolge attività da anni   (almeno due). 

La valutazione sintetica da attribuire a detto centro è, nel rispetto dei parametri approvati (tale valutazione va espressa nel caso di società che gestiscono un centro di addestramento, avviamento e formazione, tenendo conto di: consolidata esperienza del centro, numero degli iscritti, impianto utilizzato, disponibilità di attrezzature, istruttori utilizzati, discipline praticate).
  n sufficiente n discreto n buono 
  n distinto n ottimo 

.................................................. lì ..................................................
Firma
(per esteso da parte del presidente
o delegato regionale e/o provinciale)

   

(98.34.1787)
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DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale.
L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n.8;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta dei 23 e 25 giugno 1998, sulla richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale;
Considerato che le provvidenze previste per gli artt. 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, non sono cumulabili;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 1998.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 agosto 1998.
Reg. n.1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 101.

Allegato 1
PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
EX LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1986, N. 18, ART.1
PER LA STAGIONE SPORTIVA 1998/99

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 1998/99, dovranno inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre la data del 31 agosto 1998, la seguente documentazione in duplice copia,a mezzo di lettera raccomandata e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1)  domanda in carta legale (confrontareallegato A) a firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge n.15/68, artt. 20 e 26; nell'istanza dovrà essere specificata la località di particolare interesse turistico e monumentale o la produzione tipica che si intende propagandare (dicitura oggetto della convenzione), evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo;
2)  dichiarazione (confrontare allegato B) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'autorizzazione a potere apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura della località o della produzione tipica che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 1998/99 (le società le cui federazioni prevedono l'affiliazione successivamente al 31 agosto 1998 potranno consegnare tale atto contestualmente alla stipula della convenzione);
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara;
3)  dichiarazione rilasciata da legale rappresentante della socie tà sportiva, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato cui il contributo richiesto si riferisce. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive che potrà essere inviato entro e non oltre il 30 settembre 1998.
La società sportiva richiedente dovrà stipulare apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con l'indicazione specifica della località o della produzione tipica concordata (dicitura oggetto della convenzione) ed inoltre dovrà portare stampigliata sull'abbigliamento sportivo la scritta "Regione Sicilia", con relativo logotipo, delle dimensioni non inferiori ai 50 cmq.
Detta convenzione dovrà essere stipulata entro i termini indicati dall'Assessorato regionale e registrata ai sensi di legge.
In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca della somma assegnata.
La dicitura concordata, oggetto della convenzione, dovrà essere riprodotta ben visibile, sull'abbigliamento sportivo e dovrà avere dimensioni di almeno 100 cmq.; dovrà essere di colore contrastante con quello di fondo e, comunque, non potrà essere di dimensioni inferiori a quella di altri sponsors.
Nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione minore, la dicitura di cui sopra non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a tale limite; ciò dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione.
Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.
Modalità di erogazione
Al pagamento dei contributi si provvederà successivamente alla presentazione della documentazione sottoelencata:
1)  attestazione, resa dal legale rappresentante della società ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risulti che in tutte le gare interne ed esterne della stagione sportiva 1998/99 la società ha apposto e mantenuto sull'abbigliamento sportivo la scritta "Regione Sicilia" ed il marchio e la dicitura convenuta (confrontare nota 2).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, a campione, alla verifica dell'effettivo rispetto di tale previsione richiedendo tutta l'idonea documentazione probatoria;
2)  documentazione o dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risulti che la società stessa ha mantenuto, nel corso di tutta la stagione agonistica i prezzi dei biglietti di ingresso alle gare di campionato nei limiti raccomandati dalla competente federazione sportiva;
3)  dichiarazione rilasciata dal Comitato regionale della com petente federazione attestante che la società ha svolto e portato a termine l'attività sportiva programmata per la stagione sportiva 1998/99;
4)  dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, attestante:
a)  l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica); il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante; il recapito postale e telefonico della società;
b)  l'adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, previsti dalle normative vigenti, nei confronti di atleti, tecnici o quanti altri abbiano avuto rapporti con la società;
c)  l'adempimento, per l'intera stagione sportiva 1998/99, degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18/86;
5)  rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1998/99 corredato dei documenti giustificativi (confrontare nota 3), in originale o in copia autenticata, e della dichiarazione che attesti che gli stessi non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti; entrambe i documenti dovranno essere a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n.15/68;
6)  fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società sportiva;
7)  elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la società per la stagione sportiva 1998/99, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal Comitato regionale della federazione competente.
Avvertenze
La mancata presentazione, entro il termine sopra previsto, o la non conformità od incompletezza della documentazione richiesta, o la mancata indicazione della località o produzione da propagandare costituiscono motivo di non accoglimento dell'istanza di contributo.
Note
1)  Il computo chilometrico relativo alle trasferte sarà effettuato sulla base del prontuario ufficiale delle distanze pubblicato dall'A.C.I.
Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per quelle società che operano dalle isole minori.
2)  L'attestazione dovrà, su richiesta dell'ufficio, essere suffragata da idoneo materiale fotografico, capi di abbigliamento e quant'altro idoneo alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei termini della convenzione.
Per gli sports individuali tutto il materiale dovrà essere relativo ai campionati italiani assoluti 1999.
3)  Le voci di spesa ammissibili al contributo sono le seguenti:
—  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
—  tesseramento alle FF.SS.NN.;
—  tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
—  rimborsi e spese corrisposti in applicazione della legge n. 80/86;
—  spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati;
—  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori;
—  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società;
—  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti e dipendenti;
—  assistenza medica;
—  indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n.398/91;
—  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici;
—  affitto e gestione sedi sociali;
—  abbigliamento sportivo ed accessori limitatamente al numero dei tesserati;
—  materiale sportivo di facile consumo;
—  attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto;
—  spese per la pubblicizzazione del marchio concordato, og get to della convenzione.
Allegato A
N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DOMANDA DA RIPRODURRE
IN CARTA LEGALE E COPIA

Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO
Il sottoscritto    
nella qualità di legale rappresentante    
(indicare l'organo richiedente risultante dall'atto costitutivo), regolarmente costituito con atto   (precisare 
tutti i dati relativi alla registrazione) con sede in    
via   n.  
c.a.p. .............................. tel.   codice fiscale e/o 
partita I.V.A. (della società)  
partecipante al campionato   (indicare 
se professionistico o dilettantistico della massima serie od assegnazione di titolo italiano assoluto) nella disciplina  

per la stagione agonistica 1998/99,

CHIEDE

che gli venga concesso un contributo per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art.1.
La società si propone di propagandare    
   

(deve essere riportata, pena l'esclusione, la località turistica o la produzione tipica che si intende propagandare).
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1)  di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce, approvate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
2)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri.
.................................................. lì ..................................................
Firma
(autenticata ai sensi della legge n.15/68)

   


Allegato B
N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATA
DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società    
(esatta denominazione e sede del richiedente) è affiliata a questa federazione per la stagione sportiva   (anno 
agonistico); ha acquisito il diritto a partecipare al campionato di serie   (specificare oltre alla serie l'aspetto 
professionistico o dilettantistico della massima serie o titolo di campione italiano assoluto) nella disciplina    

Il consiglio direttivo in carica è il seguente:
—  presidente    
—  vice presidente    
—  consigliere    
—  segretario    
Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art.1 per la stagione sportiva   (anno agonistico). 
Si autorizza la società ad apporre sull'abbigliamento e sul materiale sportivo la dicitura    

Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max. di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n. .........................
.................................................. lì ..................................................
Firma
(per esteso da parte del presidente
o delegato regionale)

   

(98.34.1787)
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DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero.
L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art. 4;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n.8;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta dei 23 e 25 giugno 1998, sulla richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero;
Considerato che le provvidenze previste per gli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 non sono cumulabili;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1998/99, alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 1998.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 agosto 1998.
Reg. n.1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 102.
Allegato 1
PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
EX LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1986, N. 18, ART.4
PER LA STAGIONE SPORTIVA 1998/99

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall'art.4 della legge regionale 28 marzo 1986, n.18, per la stagione sportiva 1998/99, dovranno inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre la data del 31 agosto 1998, la seguente documentazione in duplice copia, a mezzo di lettera raccomandata e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1)  domanda in carta legale (confrontareallegato A) a firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge n.15/68, artt.20 e 26; nell'istanza dovrà essere specificata l'attività od il prodotto di rilevanza regionale che si intende propagandare (dicitura oggetto della convenzione), evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo;
2)  dichiarazione (confrontare allegato B) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'autorizzazione a potere apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura dell'attività o del prodotto di rilevanza regionale che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 1998/99 (le società le cui federazioni prevedono l'affiliazione successivamente al 31 agosto 1998 potranno consegnare tale atto contestualmente alla stipula della convenzione);
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara;
3)  dichiarazione rilasciata da legale rappresentante della società sportiva, resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato cui il contributo richiesto si riferisce. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti Federazioni sportive che potrà essere inviato entro e non oltre il 30 settembre 1998;
4) contratto (o convenzione), in originale e copia, redatto in carta legale e registrato ai sensi di legge, finalizzato a propagandare attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo alberghiero. Da tale atto dovranno inequivocabilmente desumersi i termini contrattuali della sponsorizzazione con la valutazione economica degli importi convenuti e/o della quantificazione di sponsorizzazione dei beni e/o dei servizi resi;
5)  certificato di iscrizione alla camera di commercio da cui risulti il tipo di attività svolta dalla ditta sponsorizzatrice.
Al fine dell'ottenimento del contributo la società sportiva richiedente dovrà inoltre stipulare con l'Assessorato una convenzione che stabilisca il marchio che si intende pubblicizzare da parte dello sponsor nonché le caratteristiche della stampa della scritta "Regione Sicilia" e del logotipo della Regione siciliana stessa (confrontare nota 2).
Detta convenzione dovrà essere stipulata entro i termini indicati da questa Amministrazione e registrata ai sensi di legge.
In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca del contributo assegnato.
La scritta ed il logo della Regione Sicilia, in uno con la dicitura concordata con la ditta sponsorizzatrice, dovranno essere riprodotte ed apposte in maniera ben visibile sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori; le dimensioni dovranno essere di almeno 100 cmq. e cromaticamente dovranno avere colori contrastanti con quelli di fondo.
Nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione minore, la dicitura di cui sopra non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a tale limite; ciò dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione.
Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.
Modalità di erogazione
Al pagamento dei contributi si provvederà successivamente alla presentazione della documentazione sottoelencata:
1)  attestazione resa dal legale rappresentante della società, ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risulti che in tutte le gare interne ed esterne della stagione sportiva 1998/99 la società ha apposto e mantenuto sull'abbigliamento sportivo e negli accessori la scritta "Regione Sicilia" ed il marchio e la dicitura convenuta; l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, a campione, alla verifica dell'effettivo rispetto di tale previsione richiedendo tutta l'idonea documentazione probatoria (confrontare nota 2);
2)  documentazione o dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, dalla quale risulti che la società stessa ha mantenuto, nel corso di tutta la stagione agonistica, i prezzi dei biglietti di ingresso alle gare di campionato nei limiti raccomandati dalla competente Federazione sportiva;
3)  dichiarazione rilasciata dal Comitato regionale della competente Federazione attestante che la società ha svolto e portato a termine l'attività di massima serie programmata per la stagione sportiva 1998/99;
4)  dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/68, attestante:
a)  l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica); il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante; il recapito postale e telefonico della società;
b)  l'adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, previsti dalle normative vigenti, nei confronti di atleti, tecnici o quanti altri abbiano avuto rapporti con la società;
c)  l'adempimento, per l'intera stagione sportiva 1998/99, degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18/86;
5)  rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1998/99 corredato dei documenti giustificativi (confrontare nota 4), in originale o in copia autenticata, e della dichiarazione che attesti che gli stessi non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti; entrambe i documenti dovranno essere a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n.15/68;
6)  fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società sportiva;
7)  elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la società per la stagione sportiva 1998/99, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal Comitato regionale della federazione competente.
Avvertenze
La mancata presentazione, entro il termine sopra previsto, o la non conformità od incompletezza della documentazione richiesta, o la mancata indicazione della località o produzione da propagandare costituiscono motivo di non accoglimento dell'istanza di contributo.
Note
1)  Il computo chilometrico relativo alle trasferte sarà effettuato sulla base del prontuario ufficiale delle distanze pubblicato dall'A.C.I.
Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per quelle società che operano dalle isole minori.
2)  l'attestazione dovrà, su richiesta dell'ufficio, essere suffragata da idoneo materiale fotografico, capi di abbigliamento e quant'altro idoneo alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei termini della convenzione.
Per gli sports individuali tutto il materiale dovrà essere relativo ai campionati italiani assoluti 1999.
3)  La scritta Regione Sicilia ed il logotipo dovranno essere stampigliati sull'abbigliamento sportivo che dovrà avere idonee caratteristiche cromatiche. Le dimensioni non dovranno essere inferiori a 50 cmq.
4)  Le voci di spesa ammissibili al contributo sono le seguenti:
—  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
—  tesseramento alle FF.SS.NN.;
—  tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
—  rimborsi e spese corrisposti in applicazione della legge n.80/86;
—  spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati;
—  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori;
—  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società;
—  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti e dipendenti;
—  assistenza medica;
—  indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n.398/91;
—  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici;
—  affitto e gestione sedi sociali;
—  abbigliamento sportivo ed accessori limitatamente al numero dei tesserati;
—  materiale sportivo di facile consumo;
—  spese per la pubblicizzazione del marchio concordato, oggetto della convenzione;
—  attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto.

Allegato A

N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DOMANDA DA RIPRODURRE
IN CARTA LEGALE E COPIA

Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO
Il sottoscritto    
nella qualità di legale rappresentante    
(indicare l'organo richiedente risultante dall'atto costitutivo), regolarmente costituito con atto   (precisare 
tutti i dati relativi alla registrazione) con sede in    
via   n. .................... 
c.a.p. .............................. tel.   codice fiscale e/o 
partita I.V.A. (della società)  
partecipante al campionato   (indicare 
se professionistico o dilettantistico della massima serie od assegnazione di titolo italiano assoluto) nella disciplina  

per la stagione agonistica 1998/99,

CHIEDE

che gli venga concesso un contributo per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art.4.
Si significa di avere in corso una sponsorizzazione con la ditta    

(indicare la denominazione completa della ditta sponsorizzatrice e lo slogan che sarà posto sul materiale sportivo).
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1)  di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce, approvate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
2)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale, è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri.
.................................................. lì ..................................................
Firma
(autenticata ai sensi della legge n.15/68)

   


Allegato B

N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società    
(esatta denominazione e sede del richiedente) è affiliata a questa federazione per la stagione sportiva   (anno 
agonistico) ha acquisito il diritto a partecipare al campionato di serie    
   

(specificare oltre alla serie l'aspetto professionistico o dilettantistico della massima serie o titolo di campione italiano assoluto)
nella disciplina    

Il consiglio direttivo in carica è il seguente:
—  presidente    
—  vice presidente    
—  consigliere    
—  segretario    
Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n.18, art.4 per la stagione sportiva   (anno agonistico). 
Si autorizza la società ad apporre sull'abbigliamento e sul materiale sportivo la dicitura    

Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max. di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n. .........................
.................................................. lì ..................................................
Firma
(per esteso da parte del presidente
o delegato regionale)

   

(98.34.1787)
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DECRETO 25 giugno 1998.
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1997/98, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A.
L'ASSESSORE
PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI
ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 17 maggio 1984, n.31;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n.8;
Visto il parere espresso dal Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta dei 23 e 25 giugno 1998, sulla richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1997/98, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, per l'anno agonistico 1997/98, alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano ai campionati nazionali di serie A di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 1998.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 agosto 1998.
Reg. n.1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 103.
Allegato 1
PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
EX LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N. 31, ART.21
PER LA STAGIONE SPORTIVA 1997/98

Le società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali di serie A che intendono avvalersi delle provvidenze previste dall'art.21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, per la stagione sportiva 1997/98, dovranno inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, entro e non oltre la data del 31 agosto 1998, la seguente documentazione in duplice copia, a mezzo di lettera raccomandata e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1)  domanda in carta legale (confrontareallegato A) a firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge n.15/68, artt.20 e 26;
2)  dichiarazione (confrontare allegato B) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 1997/98;
c)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha partecipato;
d)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara;
e)  l'ultimazione del campionato stesso ed il risultato conseguito con particolare riferimento all'eventuale promozione ottenuta;
3)  calendario ufficiale 1997/98, completo di eventuali fasi successive e/o play-off/play-out con l'indicazione delle sedi di gioco.Debitamente vistato dalla competente federazione.
Modalità di erogazione
Al pagamento dei contributi si provvederà successivamente alla presentazione della documentazione sottoelencata:
1)  dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n. 15/68, attestante:
a)  l'esatta denominazione della società o dell'ente richiedente (in caso di variazione allegare copia autenticata dell'atto di modifica); il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante; il recapito postale e telefonico della società;
b)  l'adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, previsti dalle normative vigenti, nei confronti di atleti, tecnici o quanti altri abbiano avuto rapporti con la società;
c)  che le entrate derivanti da altre eventuali attività della società, unitamente a contributi e somme erogate da enti pubblici e/o privati non producono, nel bilancio complessivo dell'anno cui si riferisce l'intervento, un utile economico (in caso contrario specificare l'utilizzazione);
2)  rendiconto della somma assegnata per la stagione sportiva 1997/98 corredato dei documenti giustificativi (confrontare nota 2), in originale o in copia autenticata, e della dichiarazione che attesti che gli stessi non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri enti; entrambi i documenti dovranno essere a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli artt.20 e 26 della legge n.15/68;
3)  fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società sportiva;
4)  elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con la società per la stagione sportiva 1998/99, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal Comitato regionale della federazione competente.
Avvertenze
La mancata presentazione, entro il termine sopra previsto, o la non conformità od incompletezza della documentazione richiesta, o la mancata indicazione della località o produzione da propagandare costituiscono motivo di non accoglimento dell'istanza di contributo.
Note
1)  Il computo chilometrico relativo alle trasferte sarà effettuato sulla base del prontuario ufficiale delle distanze pubblicato dall'A.C.I.
Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per quelle società che operano dalle isole minori.
2)  Le voci di spesa ammissibili al contributo sono le seguenti:
—  affiliazione o adesione alle FF.SS.NN.;
—  tesseramento alle FF.SS.NN.;
—  tasse disposte dalle FF.SS.NN.;
—  rimborsi e spese corrisposti in applicazione della legge n.80/86;
—  spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati;
—  spese per trasferte (viaggi, trasporti, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori;
—  assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti e società;
—  retribuzioni, compensi, prestazioni e collaborazioni corrisposte, nel rispetto della vigente legislazione, in favore di tecnici, allenatori, atleti e dipendenti;
—  assistenza medica;
—  indennità di preparazione corrisposte in applicazione della legge n.398/91;
—  affitto e gestione degli impianti sportivi e dei centri tecnici;
—  affitto e gestione sedi sociali;
—  abbigliamento sportivo ed accessori limitatamente al numero dei tesserati;
—  materiale sportivo di facile consumo;
—  attrezzature sportive, limitatamente al 20% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto.

Allegato A
N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DOMANDA DA RIPRODURRE
IN CARTA LEGALE E COPIA

Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Via Notarbartolo n. 9
PALERMO
Il sottoscritto    
nella qualità di legale rappresentante    
(indicare l'organo richiedente risultante dall'atto costitutivo), regolarmente costituito con atto   (precisare 
tutti i dati relativi alla registrazione) con sede in    
via   n. .................... 
c.a.p. .............................. tel.   codice fiscale e/o 
partita I.V.A. (della società)  
partecipante al campionato   (indicare 
la serie) nella disciplina   , per la 

stagione agonistica 1997/98,

CHIEDE

che gli venga concesso un contributo per le finalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1984, n.31, art.21.
Il sottoscritto inoltre

DICHIARA

1)  di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo per l'anno sportivo cui la presente istanza si riferisce, approvate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
2)  di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale, è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri.
.................................................. lì ..................................................
Firma
(autenticata ai sensi della legge n.15/68)

   


Allegato B
N. pratica    

(solo se la società o l'ente hanno inol-
trato precedenti istanze)
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA

Si attesta che la società    
(esatta denominazione e sede del richiedente) è stata affiliata a questa federazione per la stagione sportiva   (anno 
agonistico) ed ha partecipato al campionato di serie   per 
la stagione agonistica   nella 
disciplina    

Il consiglio direttivo in carica è il seguente:
—  presidente    
—  vice presidente    
—  consigliere    
—  segretario    
Si esprime parere favorevole alla fruizione del contributo di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n.31, art.21 per la stagione sportiva   (anno agonistico). 

Si certifica che, alla luce della normativa federale vigente, il numero max. di atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara è di n. .........................
Si certifica altresì che la predetta società nella stagione agonistica   ha ultimato il campionato di cui sopra 
conseguendo il seguente risultato:    

(indicare eventuale promozione conseguita).
.................................................. lì ..................................................
Firma
(per esteso da parte del presidente
o delegato regionale)

   

(98.34.1787)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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