REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 26 SETTEMBRE 1998 - N. 48
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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Baucina  Pag.
Statuto del Comune di Oliveri. Modifiche      » 14 
Statuto del Comune di Resuttano. Modifiche      » 15 




Statuto del Comune di Baucina
Titolo I
NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
Capo I
Principi fondamentali
Art. 1
Il Comune

Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.
Il Comune esercita le funzioni mediante propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

Il territorio del Comune comprende la parte delimitata con il piano topografico di cui all'art. 29 della legge 20 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha una superfice complessiva di Ha. 2400 e confina ad "est" con i territori di Ventimiglia di Sicilia e Caccamo, "ovest" con quello di Villafrati, a "sud" con Ciminna e a "nord" con Bolognetta e Ventimiglia di Sicilia.
Il Comune ha la sede attuale in via Umberto I n. 78.
Il Comune di Baucina ha un suo gonfalone e un suo stemma. Lo stemma del Comune è araldicamente così descritto nella sua blasonatura "d'azzurro, al monte Falcone di rosso, fondato sulla pianura di verde e uscente dai fianchi, con la sommità propinqua al lembo superiore, caricato dal leone di S. Marco, d'oro, nimbato dello stesso, alato di oro, con la testa in maestà, con l'estremità dell'ala sinistra attraversante sull'azzurro, esso leone fermo sulla pianura. Ornamenti esteriori da Comune".
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, sia civile che religiose, del proprio gonfalone nell'osservanza delle norme previste dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Art. 3
I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
Art. 4
I principi fondamentali dell'azione comunale

1.  Il Comune fonda la propria azione sui principi di democrazia, di pace, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne delimitano la realizzazione.
2.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3.  Riconosce e garantisce la partecipazione della formazione sociale nella quale si svolge la personalità umana, delle istituzioni, delle libere associazioni e gruppi che sono presenti nella comunità locale e che perseguono la cura, la promozione e la crescita della persona umana, singola o associata; ne sostiene l'attività e ne favorisce lo sviluppo con propri interventi finanziari, nel rispetto delle leggi e dell'apposita normativa regolamentare.
4.  Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di massa, delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriali e presenti nella comunità con le loro strutture organizzative; delle associazioni di volontariato, istituzioni, fondazioni, associazioni ed enti presenti ed operanti nell'ambito del territorio comunale.
5.  Promuove la tutela della vita umana, della persona, della famiglia.
6.  Promuove, anche in collaborazione con gli enti, le istituzioni, gli organismi e le associazioni presenti nel territorio, la salvaguardia dell'ambiente, l'organico ed equilibrato assetto del territorio; tutela e valorizza le risorse naturali; concorre alla rimozione delle cause di ogni tipo di inquinamento, adotta misure di prevenzione per la sicurezza dell'abitato.
7.  Promuove la cultura della pace e della solidarietà anche attraverso la stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio civile, nell'ambito della comunità, in tutte quelle attività di servizio e di promozione sociale previste dalla legislazione vigente.
8.  Il Comune promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle cooperativistiche e private, per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.
10.  Il Comune tutela il patrimonio scientifico, storico, religioso, artistico, monumentale, librario ed archivistico esistente nel suo territorio, mirando sempre alla piena valorizzazione.
11.  Assicura la tutela, la conservazione e lo sviluppo del centro urbano ed il paesaggio circostante come espressione della storia, cultura ed identità della comunità locale. Concorre alla salvaguardia della memoria storica della comunità con divulgazione della storia comunale e della cultura locale, anche con propri interventi finanziari.
12.  Per il raggiungimento delle sue finalità il Comune, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme regolamentari, si avvale delle associazioni di volontariato consentendo l'utilizzo di strutture, servizi e mezzi ed utilizzandone la disponibilità nella gestione di servizi ed attività attraverso il convenzionamento diretto.
13.  Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.
14.  Il Comune favorisce i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, l'assistenza dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ai sensi della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55. Il consiglio comunale può, con deliberazione motivata, chiedere l'istituzione di un comitato per l'emigrazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1981, n. 193.
15.  Il Comune annette tra i suoi compiti anche ogni iniziativa volta alla formazione-addestramento professionale dei giovani avvalendosi di contributi e provvidenze comunque demandate dalla Regione siciliana, dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché promuove iniziative di utilità collettiva che mirino alla temporanea occupazione di giovani in attesa di occupazione ed alla loro formazione professionale.
16.  Il Comune, d'intesa con le autorità consolari italiane all'estero, promuove e favorisce, nei limiti di bilancio, iniziative a favore di cittadini di Baucina singoli od associati, nonché promuove gemellaggi con Comuni della Comunità economica europea.
Art. 5
Albo pretorio ed informazioni

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione comunale.
3.  Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
Art. 6
I regolamenti

1.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto.
2.  I regolamenti costituiscono atti normativi del Comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed approvarli.
3.  I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DI INIZIATIVA POPOLARE
INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 7
Principi

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, assicurando la partecipazione dei cittadini stessi e delle organizzazioni sociali alla formazione degli atti amministrativi a carattere generale, nel rispetto delle modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.
2.  L'effettiva partecipazione è anche assicurata attraverso l'esercizio e i diritti di udienza, esclusivamente se condo le modalità previste dal regolamento di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 8
Partecipazione popolare - Referendum consultivi

1.  La partecipazione e l'iniziativa popolare si esplica attraverso la presentazione di istanze, petizioni o proposte, nelle materie di esclusivo interesse locale e di rilevanza generale, purché di competenza del Comune, secondo le modalità previste dal successivo art. 9. Per quanto concerne la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi, trovano applicazione le disposizioni del titolo III della legge regionale 30 apri le 1991, n. 10.
2.  Quando il consiglio è chiamato a deliberazione su questioni di notevole interesse che abbiano le caratteristiche di cui sopra, esso stesso può anche indire un referendum consultivo, al quale sono chiamati i cittadini elettori, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
3.  Il referendum è indetto anche, nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta 1/5 degli elettori risultanti al mo mento della richiesta, le cui firme devono essere autenticate ai sensi della legge n. 15/68.
4.  Non possono essere sottoposti a referendum: lo statuto, i regolamenti, i bilanci, i provvedimenti riguardanti tariffe e tributi e le altre entrate in genere, gli atti concernenti nomine e designazioni, gli atti inerenti materie oggetto di esecuzione di leggi statali o regionali e gli atti riguardanti materie sulle quali in consiglio è chiamato a deliberare entro termini stabiliti.
5.  Il regolamento disciplina le modalità di presentazione, di svolgimento del referendum; mentre sulla sua ammissibilità delibera il consiglio comunale se si tratta di referendum ad iniziativa consiliare.
6.  Il referendum non può avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche, amministrative, o referendarie nazionali.
7.  Sull'oggetto del referendum che abbia avuto esito positivo a norma del regolamento, il consiglio è chiamato a deliberare entro 45 giorni dal suo svolgimento, conformemente alla volontà popolare.
Art. 9
Iniziativa popolare

1.  I cittadini singoli o associati possono inoltrare al l'assemblea comunale petizioni o proposte per sollecitare o promuovere la più efficace tutela degli interessi collettivi.
2.  Tali mezzi di iniziativa popolare devono essere sottoscritti dai proponenti nelle forme previste dalla legge n. 15/68 e devono illustrare in modo chiaro ed esaustivo le specifiche questioni sollevate e le eventuali soluzioni suggerite.
3.  I proponenti devono rivolgere le loro istanze al sindaco, il quale dovrà decidere nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento; entro il suddetto termine dovrà rimettere la questione alla giunta municipale o al consiglio, secondo la loro competenza ex legge, i quali dovranno deliberare rispettivamente entro i successivi 30 giorni.
Art. 10
Diritto d'informazione

1.  Il Comune, per quanto di propria competenza ga rantisce e promuove in tutti i suoi aspetti il diritto all'informazione, quale fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e quale strumento essenziale per l'effettiva partecipazione democratica.
2.  Il regolamento comunale disciplinerà organicamen te la materia, secondo i principi di cui all'art. 7 della legge n. 142/90.
Art. 11
Azione popolare

1.  Ciascun elettore, a tutela di interessi del Comune può far valere, innanzi ad organi di giurisdizione amministrativi, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 12
Diritto di accesso

1.  L'accesso agli atti, dei cittadini singoli e associati, si concreta sia nella consultazione che nel rilascio di copie.
2.  Tutti gli atti degli organi comunali sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese, ovvero sia di pregiudizio dell'interesse del Comune o di enti da esso dipendenti.
3.  Il regolamento deve riguardare le disposizioni generali contenute nel titolo V e nell'art. 34 del successivo titolo VI della legge regionale n. 10/91.
4.  L'accesso dei cittadini singoli o associati, senza la dimostrazione di interesse di cui all'art. 25 della citata legge regionale, si ritiene riferibile agli atti amministrativi terminali dei vari organi, non a qualsiasi documento amministrativo, né agli atti endo-procedimentali.
5.  Per il rilascio di copie di tali atti, il regolamento deve indicare i costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge, sono esenti da bollo gli atti rilasciati in forma non autentica.
6.  Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
7.  Per l'accesso dei consiglieri permangono le disposizioni dei commi 2 e seguenti dell'art. 199 dell'O.R.EE.LL.
8.  I consiglieri stessi non possono in ogni caso, al fine di escludere le disposizioni di cui al presente articolo richiedere copia degli atti, per conto terzi, in qualità di consigliere comunale.
Art. 13
Il difensore civico

Il Comune può prevedere l'istituzione dell'ufficio del difensore civico, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'a.c. stessa.
Compito del difensore civico è quello di segnalare su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciuti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Tali "segnalazioni" il difensore civico può avanzarle anche di propria iniziativa.
Il difensore civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alla giurisdizione amministrativa azione popolare e ricorsi che spetterebbero al Comune.
L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto egli è pubblico ufficiale.
Art. 14
L'elezione del difensore civico

Il difensore civico è eletto, con voto a maggioranza dei due terzi, dal consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni.
Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione di consigliere comunale. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e di sindaco.
Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale tra le terne di nominativi congiuntamente o separatamente segnalati dalle organizzazioni sindacali, associazioni di massa ed associazioni di categoria presenti con proprie strutture organizzative nel territorio comunale.
Il difensore civico resta in carica 4 anni: può essere revocato e può essere rieletto con le stesse forme non più di un'altra volta.
Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al consiglio comunale prima di assume re l'incarico, secondo la forma dell'art. 11 del D.P.R. 10 gen naio 1957, n. 3.
Al difensore civico spetta lo stesso compenso del sindaco del Comune in relazione alle leggi vigenti.
Al difensore civico spetta di diritto la conoscenza di tutte le deliberazioni di giunta municipale e consiglio comunale e di averne fotocopie.
Il difensore civico, entro 30 giorni dalla sua elezione presenta una sintesi di programma con l'indicazione delle linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al consiglio comunale, entro il 10 ottobre di ogni anno una relazione annuale, illustrando sia l'attività svolta che le proposte rivolte al sindaco, alla giunta municipale e al consiglio comunale per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza e produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
Qualora il difensore civico presenti le dimissioni, entro 45 giorni, il consiglio comunale ne elegge un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio", mantenendo tutti i poteri.
Art. 15
La conferenza dei servizi

L'amministrazione indice annualmente entro il mese di aprile una conferenza dei servizi locali, di intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
La conferenza dei servizi, avviata dal sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento, della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di esse.
Il difensore civico ha l'obbligo nell'occasione della conferenza dei servizi di svolgere una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi.
Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano alla conferenza dei servizi con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal consiglio comunale su proposta della giunta per eventuali decisioni in merito.
Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi e per tutti gli istituti di partecipazione.
Titolo III
FUNZIONE E SERVIZI PUBBLICI
Art. 16
Principi di organizzazione dell'attività comunale

1.  Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e sulla base delle risorse disponibili, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.
2.  Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle se guenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c)  a mezzo azienda speciale, per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Alle aziende speciali di cui agli artt. 22 e 23, legge 8 giu gno 1990, n. 142, si applicano le disposizioni del l'art. 12 bis, decreto legislativo 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE CONVENZIONI,
CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 17
Principi di organizzazione delle forme associative

1.  L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modelli e degli istituti previsti dalla legge e dallo statuto, attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2.  Il Comune riconosce ed annette grande importanza ai soggetti singoli o associati in imprese economiche comunque denominate di cui può avvalersi, fermo restando il fine della solidarietà umana e sociale nelle più svariate forme di assistenza e di protezione delle fasce più deboli della cittadinanza.
Art. 18
Convenzioni

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Restano salve le disposizioni dell'art. 17 della legge regionale n. 9/86 e dell'art. 20 della legge regionale n. 22/86.
Art. 19
Consorzi

1.  Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni o con altre Province un consorzio, secondo le norme previste per la costituzione di aziende speciali di cui all'art. 23, legge n. 142/90, in quanto compatibili.
2.  Il consorzio è un ente strumentale dotato di personalità giuridica distinta da quella degli enti che lo costituiscono ed è dotato di autonomia gestionale ed imprenditoriale.
3.  Per quanto riguarda gli organi del consorzio ed il funzionamento dello stesso, si applicano le norme di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 20
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la completa realizzazione, l'azio ne integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  A tal fine, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3.  L'accordo che consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco stesso, deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per territorio ed ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni.
Per la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, si applicano le norme di cui al VI comma dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91.
Titolo V
ORGANI DEL COMUNE
Art. 21
Organi di Governo

Sono organi del Comune: il sindaco e la sua giunta, il consiglio.
Spetta ad essi la rappresentanza democratica della comunità di Baucina e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione siciliana, nonché degli accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma.
Capo I
Il consiglio
Art. 22
Composizione e durata del consiglio

Il consiglio comunale, la cui composizione, elezione e durata sono stabilite dalla legge, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Art. 23
Competenze del consiglio

Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
In particolare, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 1)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 2)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali pluriennali e relative variazioni e storni di fondi fra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 3)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 4)  le convenzioni fra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 5)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 6)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 7)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 8)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 9)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionali;
10)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
11)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art. 24
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
2.  Le commissioni sono formate da 5 membri, scelti all'interno del consiglio, con voto limitato a due.
La commissione elegge il presidente nel suo seno a maggioranza assoluta.
3.  Alle commissioni competono i più ampi poteri di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, che vengono esercitati dal presidente su conforme deliberazione della commissione stessa.
4.  Il segretario della commissione è scelto dal presidente fra i dipendenti comunali con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
5.  Il consiglio esercita l'attività ispettiva nei confronti dell'esecutivo attraverso gli atti previsti dall'art. 30 del presente statuto, a cui il sindaco deve rispondere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
6.  Ogni sei mesi il sindaco ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 7/92 presenta al consiglio una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti rilevanti, sulla quale egli esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica entro 10 giorni dalla presentazione.
7.  Il sindaco è, inoltre, tenuto a comunicare entro 7 giorni, i motivi che lo hanno indotto a revocare qualcuno degli assessori a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92. Sulla relazione del sindaco il consiglio esprime le proprie valutazioni rilevanti al fine di attivare la consultazione popolare sulla rimozione del sindaco e della giunta, secondo quanto previsto dall'art. 18 della citata legge regionale n. 7/92.
8.  Le ripetute e persistenti violazioni dell'obbligo di cui ai due commi precedenti sono rilevanti agli effetti dell'ap plicazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 25
Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente secondo le disposizioni previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente dirige il dibattito, nonché dirama gli avvisi di convocazione del consiglio comunale.
Art. 26
Cessazione dalla carica di presidente

Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, le quali vengono presentate al consiglio comunale mediante deposito presso la segreteria comunale ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute di organi collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il presidente cessa dalla carica anche per perdita della qualità di consigliere comunale e per dimissioni.
Art. 27
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio è convocato:
1)  per determinazione del presidente;
2)  su richiesta del sindaco;
3)  su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica.
Nei casi sub b) e sub c) la riunione del consiglio deve avvenire nel termine perentorio di 20 giorni.
Il presidente convoca e presiede il consiglio ponendo all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco e, ove esistenti, alle richieste di 1/5 dei consiglieri in carica.
L'attività del consiglio comunale si articola in sessione ordinaria e urgente.
Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso contenente gli affari da trattare, da consegnare almeno 3 giorni prima da quello stabilito per l'adunanza al domicilio eletto dei consiglieri.
Nei casi d'urgenza la consegna degli avvisi di convocazione, può aver luogo anche 24 ore prima, rispetto all'ora fissata per l'adunanza.
Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno devono essere notificati fino a 24 ore prima della seduta non di prosecuzione, fermo restando in tal caso che ogni deliberazione relativa agli argomenti aggiuntivi può, su richiesta della maggioranza dei presenti, essere differita al giorno seguente.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri, almeno 3 giorni prima, durante le ore d'ufficio.
A richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a convocare e riunire il consiglio, entro il termine perentorio di 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e gli assessori possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto, con facoltà di parola.
Art. 28
Quorum strutturale

1.  Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2.  Qualora non dovesse essere raggiunto il quorum strutturale suddetto, la seduta è rinviata al giorno successivo, come previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 9/86, con l'intervento dei 2/5 dei consiglieri.
3.  Nella seduta di prosecuzione non si applica la disposizione sul rinvio di un'ora, rispetto all'ora fissata con l'avviso di convocazione.
Art. 29
I consiglieri

1.  I consiglieri hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute consiliari ed in caso di assenza sono tenuti a comunicarlo tempestivamente, giustificando la stessa.
2.  Ad inizio di ogni sessione, il presidente comunica i nominativi dei consiglieri assenti che hanno giustificato la loro assenza.
3.  L'elenco dei consiglieri assenti senza giustificato motivo è affisso a cura del sindaco all'albo pretorio, per tutto il periodo in cui il consiglio è aggiornato.
4.  I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive saranno sottoposti al pro cedimento di decadenza, ex art. 173 del vigente O.R.E.L.
5.  A tal fine, il presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno la proposta di decadenza dei consiglieri, le cui assenze sono ingiustificate, man mano che queste raggiungono il prescritto numero di tre, non computando fra esse le sedute di prosecuzione ex art. 30, legge regionale n. 9/86.
Art. 30
Attività dei consiglieri

1.  Il consigliere esercita il diritto di intervento per ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio e mozioni, nelle forme previste dal regolamento interno consiliare.
2.  Egli è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio nei specifici casi determinati dalla legge o da ogni altro atto idoneo in tal senso.
3.  Il consigliere può proporre anche emendamenti alle questioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.
4.  Nel caso che gli emendamenti dovessero incidere sostanzialmente sulle proposte stesse, è il collegio che decide in tal senso, sentito il segretario.
5.  Il consigliere ha il diritto-dovere di esaminare, prima della seduta, gli atti messi a disposizione nei termini di legge concernenti gli affari iscritti all'ordine del giorno.
6.  Il consigliere che ha ottemperato al dovere di prenderne visione non può, nel corso della seduta, richiedere la produzione di atti oggetto della deliberazione né di altri documenti da egli ritenuti indispensabili ai fini della deliberazione.
Art. 31
Dichiarazione dei redditi

1.  Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve, entro il mese di luglio di ogni anno, presentare copia della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta determinato dalle vigenti norme fiscali, nonché quella dei familiari conviventi.
2.  Le relative dichiarazioni sono pubblicate a cura del segretario comunale all'albo pretorio per un mese consecutivo, unitamente all'elenco degli eventuali consiglieri inadempienti.
I consiglieri sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1982, n. 128 integrata con legge regionale n. 26/93, art. 54, secondo le modalità, previste da apposito regolamento di settore, che dovrà disciplinare, altresì, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
Art. 32
Regolamento interno

1.  Le norme relative al funzionamento ed all'organizzazione del consiglio comunale sono contenute in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei voti.
La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche di esso.
Art. 33
Dimissioni

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate per iscritto al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente in tervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
Capo II
La giunta
Art. 34
Composizione della giunta - Cause d'incompatibilità

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori da lui nominati, scelti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
2.  La carica di componente della giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3.  Il consigliere comunale nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. In mancanza di opzione decade dalla carica di assessore.
4.  Ai componenti della giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di sindaco, le quali devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla loro nomina.
5.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
6.  La composizione della giunta viene comunicata dal sindaco entro 10 giorni dal suo insediamento al consiglio, il quale in seduta pubblica può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
7.  Gli atti sindacali di nomina e revoca degli assessori sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, oltre al consiglio, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
8.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune o come componenti di organi consultivi del Comune.
Art. 35
Durata della giunta comunale

1.  La durata della giunta è fissata in quattro anni.
2.  La cessazione dalla carica del sindaco per un qualsiasi motivo comporta la decadenza dell'intera giunta.
Art. 36
Cessazione dalla carica di assessore

1.  Gli assessori nominati dal sindaco a norma del l'art. 12 della legge regionale n. 7/92, cessano dalla carica per:
a)  revoca da parte del sindaco;
b)  per dimissioni;
c)  per rimozione o sospensione a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
d)  per decadenza collegata ad ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità.
2.  L'applicazione della misura di sospensione e/o ri mozione degli assessori a norma dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91, non determina la decadenza dell'intera giunta.
3.  In questo come in ogni altro caso di cessazione dalla carica, il sindaco provvederà alla nomina di un altro assessore.
4.  In caso di revoca, il sindaco è tenuto a comunicare al consiglio nel termine di 7 giorni, le ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio potrà esprimere valutazioni formali.
5.  Le dimissioni dalla carica di assessore sono depositate presso la segreteria comunale ed assunte tempestivamente al protocollo generale.
Possono, altresì, essere formalizzate in seduta di organi collegiali.
6.  Le dimissioni sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 37
Competenze della giunta

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dal l'art. 13, comma 3° della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti:
—  nell'attività propositiva e di impulso:
a)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b)  formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e sulle relative tariffe;
c)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
—  nell'attività di amministrazione:
a)  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, non di competenza del consiglio, e precisamente:
—  effettua gli acquisti e le alienazioni;
—  dispone tutti gli appalti e i contratti, ivi compresi gli incarichi per prestazioni professionali e legali autorizzando in quest'ultimo caso il sindaco a stare in giudizio;
—  eroga contributi;
—  adotta nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, assunzioni e sullo stato giuridico ed economico del personale;
—  eroga indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi;
—  adotta tutti gli atti attribuiti alla sua competenza specificamente dalla legge o dallo statuto;
b)  approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi:
—  adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lett. "l" e "m" dell'art. 32 della legge regionale n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e quelli di competenza del sindaco, del segretario o dei funzionari;
c)  delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco, al segretario o ai funzionari;
d)  forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza lo cale;
e)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
f)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
g)  adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
h)  recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;
i)  prende atto dei provvedimenti disciplinari irrogati dall'ufficio competente; inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 38
Funzionamento della giunta

1.  La giunta comunale si riunisce validamente senza alcuna formalità procedurale e delibera in ordine agli affari di sua competenza, i cui atti regolamentari istruiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono messi a disposizione della giunta stessa dal segretario.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco, od in mancanza di questi, dal vice sindaco, od in mancanza ancora dall'assessore anziano per età.
Capo III
Il sindaco
Art. 39
Condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco

1.  Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
2.  Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e di sindaco.
3.  Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta, salvo che sia stato revocato dalla carica secondo l'art. 40, legge n. 142/90 nonché legge regionale n. 48/91 sostituito dall'art. 15, legge regionale n. 35/97.
4.  Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali all'elezione per la carica di sindaco.
5.  Nessuno può candidarsi alla carica di sindaco contemporaneamente in più di un Comune. Chi è già eletto in un Comune non può candidarsi in altri comuni.
6.  E' consentita la candidatura contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere, ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere.
Art. 40
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e dura in carica 4 anni.
2.  Per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 della legge regionale n. 7/92 (art. 1, legge regionale n. 35/95 così come sostituito dall'art. 1, legge regionale n. 35/97).
3.  Viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 2, comma 4).
Art. 41
Secondo turno di votazione

1.  Il secondo turno di votazione è disciplinato dal l'art. 2, comma 4, legge regionale n. 35/97.
Art. 42
Proclamazione dell'eletto

1.  La proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili ricorsi per motivi di irregolarità delle operazioni elettorali innanzi agli organi giurisdizionali, a norma delle vigenti disposizioni.
2.  La sezione provinciale del CO.RE.CO. procede alla convalida dell'eletto, pronunciandosi in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità.
Art. 43
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare, per decadenza (secondo la procedura di cui al successivo art. 47), dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa prevista dalla legge, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
2.  Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del CO.RE.CO. Nell'ipotesi di dimissione dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del CO.RE.CO. e dell'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale.
3.  Le dimissioni del sindaco sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 44
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della Provincia e delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco, il presidente della Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma 4.
Art. 45
Competenze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e successive modifiche ed integrazioni, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario ed ai dipendenti.
In particolare:
1)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, a parità di qualifica funzionale;
2)  attribuisce e definisce gli incarichi ai funzionari e quelli di collaborazione esterna;
3)  effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, eccettuate le elezioni, riservate alla competenza consiliare;
4)  nomina e designa i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Co mune o della Provincia, fermo restando il divieto di nominare presso questi organismi ed altre commissioni il proprio coniuge e i parenti e affini fino al secondo grado;
5)  revoca e sostituisce i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;
6)  sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche e del Comune;
7)  impartisce direttive alla polizia municipale;
8)  rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli atti di rappresentanza politica;
9)  rappresenta il Comune in giudizio, promuovendo o resistendo alle liti, con facoltà di conciliare, transigere e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi;
10)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
11)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
12)  adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
13)  rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni e licen ze di competenza del Comune;
14)  emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;
15)  indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune, attuando gli indiriz zi dell'organo comunale competente;
16)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
17)  comunica accertamenti e decisioni;
18)  emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
19)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
20)  incarica i funzionari comunali per l'autenticazione delle sottoscrizioni, giusto art. 20 della legge n. 15/68;
21)  attribuisce le funzioni di messo comunale;
22)  fornisce chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo;
23)  esplica le funzioni attribuite al ministro dal decreto legislativo n. 29/93;
24)  nomina l'ufficio per i provvedimenti disciplinari;
25)  promuove gli accordi di programma di cui al l'art. 27 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. "e" della legge regionale n. 48/91;
26)  compie in genere tutti gli atti di amministrazione, con un provvedimento chiamato "determinazione", che la legge o lo statuto non attribuiscano alla competenza di altri organi del Comune, del segretario o dei funzionari;
27)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione delle relative graduatorie;
28)  può sospendere l'adozione di specifici atti dei singoli assessori, nell'esercizio del potere di vigilanza, controllo ed indirizzo dell'attività agli stessi delegata;
29)  conclude accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto del provvedimento amministrativo finale, a norma della legge regionale n. 10/91;
30)  assicura la gestione e conservazione del patrimonio comunale, nonché la regolare tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili;
31)  può nominare fino a due esperti di sua fiducia ex art. 14 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
Art. 46
Vice sindaco e delegati

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate secondo l'art. 15, comma 4 bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.
2.  Il vice sindaco può essere revocato dal sindaco il quale contestualmente all'atto di revoca dovrà provvedere alla sua sostituzione salvo l'obbligo di comunicare al consiglio le ragioni del provvedimento.
3.  Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, in ordine di età.
4.  Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materia raggruppate per settori per progetti integrati.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione agli organi previsti dalla legge.
Titolo VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE
ORGANI DI GESTIONE
Art. 47
Organizzazione degli uffici

1.  Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, adeguatezza alla necessità dei cittadini ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
Art. 48
Organizzazione del personale

1.  Il regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi e i criteri di cui al precedente articolo tenendo conto delle esigenze dell'uten za, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria elasticità organizzativa.
2.  Spettano agli organi elettivi del Comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti di stanziamento di bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.
Art. 49
Incarichi di direzione degli uffici

1.  Gli incaricati di direzione degli uffici provvedono a tutti i compiti di gestione amministrativa relativa alla struttura cui sono preposti secondo i criteri e le norme stabilite nel presente statuto e nel regolamento, ed in particolare:
—  attendono a compiti di studio e ricerca, consulenza, progettazione, programmazione, emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, propulsione, coordinamento e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, la speditezza, la rispondenza all'interesse pubblico e la regolarità amministrativa delle attività dei dipendenti e della struttura cui sono rispettivamente preposti.
2.  L'incarico di direzione degli uffici è disciplinato dalle normative previste dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 50
Responsabilità degli incaricati di direzione degli uffici

1.  Gli incaricati di direzione degli uffici sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza ed efficacia della gestione, in relazione agli obiettivi del Comune. Del loro operato e dell'efficienza degli uffici e dei servizi ai quali sono preposti rispondono direttamente al sindaco dal quale dipendono funzionalmente.
Entro il 15 gennaio di ogni anno essi presentano al sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Art. 51
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1.  Il regolamento disciplina le dotazioni organiche del personale ed i modi di inquadramento dello stesso nelle qualifiche funzionali con criteri di flessibilità e valorizzazione della professionalità.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali.
Art. 52
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale, nel rispetto delle attribuzioni degli incarichi di direzione degli uffici e delle direttive impartite dal sindaco dal quale dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento degli incarichi di direzione e ne coordina l'attività onde garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e ne cura l'attuazione.
3.  Esprime parere in ordine alla legittimità delle proposte di deliberazione e di provvedimenti sottoposti al consiglio, alla giunta.
4.  Il segretario comunale, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:
a)  vigila sull'osservanza dei doveri d'ufficio dei dipendenti comunali, promuove atti e provvedimenti riguardanti il personale sui quali esprime parere obbligatorio non vincolante;
b)  provvede all'espletamento delle procedure relative alla gara di appalto, approvate dagli organi competenti, secondo le disposizioni previste dal regolamento, presiedendo le stesse, assistito dal dipendente con qualifica non inferiore alla sesta con funzioni di segretario, appositamente incaricato con proprio provvedimento;
c)  roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti stipulati dal sindaco, riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti ed appalti di opere;
d)  effettua nei confronti del personale addebiti e contestazioni ed applica la sanzione disciplinare del richiamo scritto;
e)  provvede all'esecuzione delle deliberazioni curandone l'attuazione;
f)  esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalla legge, che non siano espressamente riservate dal presente statuto ad altri organi.
Art. 53
Obbligo di astensione del segretario

1.  Al segretario si applicano le disposizioni cui al l'art. 176 dell'O.EE.LL. nella Regione siciliana.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 54
Ordinamento finanziario

1.  La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera annualmente.
2. Il bilancio di previsione è l'atto fondamentale amministrativo, giuridico, contabile e politico mediante il quale il Comune programma la propria attività finanziaria allo scopo di perseguire i propri fini. Esso costituisce norma e guida per l'azione amministrativa.
3.  La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.
Art. 55
Contabilità - Bilancio preventivo e conto consuntivo

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento adottato dal consiglio comunale.
2.  La gestione del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio comunale nell'osservanza dei principi delle universalità, dell'integralità, della veridicità, e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati debbono consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  I fatti di gestione sono rilevati attraverso la contabilità economica con dimostrazione nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
5.  Per l'approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio comunale, la giunta predispone una relazione illustrativa nella quale vengono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta. Al conto consuntivo deve altresì essere allegata la relazione del revisore dei conti.
Art. 56
Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ed il controllo di gestione ad un revisore dei conti, eletto secondo le disposizioni dell'art. 57 della legge n. 142/90.
2.  Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  verifica l'equilibrio finanziario del bilancio ponen do a confronto le entrate previste, compreso l'eventuale avanzo di amministrazione, con le uscite, nonché le variazioni della previsione, per i conseguenziali interventi correttivi da parte del consiglio;
d)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficacia, produttività ed economicità nella loro azione. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco ed al presidente del consiglio perché ne informino il consesso.
3.  Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio delle relative funzioni.
5.  Il regolamento di contabilità disciplina partitamente l'organizzazione dell'ufficio del revisore ed i relativi adempimenti, alla stregua di quanto disposto dall'art. 100 e seguenti del decreto legislativo n.77 del 25 febbraio 1995.
6.  Il compenso al revisore viene determinato secondo quanto stabilito dall'art. 107 del richiamato decreto legislativo n. 77/95.
Art. 57
Responsabilità

1.  Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 58
Responsabilità - Difetto di legittimazione

1.  Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni cagionino ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa grave, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  A tal fine la giunta municipale adotta i provvedimenti conseguenti, in conformità all'art. 23, decreto legislativo n. 66/89 e, ove sia stato notificato decreto ingiuntivo o atto di citazione, in sede di costituzione in giudizio dovrà far recepire il difetto di legittimazione passiva.
3.  Tale procedura è adottata anche in caso di ricorso da parte di creditori per il pagamento di prestazioni o forniture eseguite in violazione delle norme in materia di ordinazione di spese.
4.  In caso di inosservanza della suindicata procedura i componenti la giunta che riconosceranno il debito adottando atto deliberativo di liquidazione, saranno responsabili solidamente con coloro i quali hanno ordinato la spesa in deroga alle norme vigenti in materia.
5.  Sono parimenti responsabili i dipendenti che renderanno i pareri sulle proposte di deliberazione relative, in contrasto con i suindicati principi.
6.  Resta salvo quanto previsto dall'art. 37, decreto legislativo n. 77/95.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1.  Il presente statuto approvato dal consiglio comunale e legittimo in sede tutoria, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2.  Il consiglio approva subordinativamente alla definizione dello statuto i regolamenti ivi previsti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme regolamentari precedenti, purché compatibili con i principi del presente statuto.
3.  Il consiglio adotterà il regolamento interno consiliare, tenendo conto della disciplina statutaria, uniformandosi ai relativi principi.
4.  Per le modifiche statutarie si applicano le norme previste per l'approvazione dello statuto stesso, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge n. 48/91.
5.  Lo statuto e le relative modifiche, entro 15 giorni successivi dalla loro esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la piena ed effettiva conoscibilità.
6.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
7.  Gli artt. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 redatti secondo la formulazione della legge regionale n. 35/97 si applicheranno ai sensi dell'art. 18, legge regionale n. 35/97 a decorrere dalla scadenza naturale dei relativi organi, mentre in via transitoria verranno applicate fino alla scadenza naturale del mandato quanto disposto dalla legge regionale n. 7/92.
8.  Con l'entrata in vigore del presente vengono abrogate tutte le norme e atti con esso incompatibili.
Approvato con delibere di consiglio comunale n. 4 del 19 gennaio 1998 e n. 5 del 22 febbraio 1998, rese esecutive dal CO.RE.CO. con nota n. 5458 del 21 luglio 1998.
(98.35.1816)


Statuto del Comune di Oliveri. Modifiche



Nello statuto del Comune di Oliveri, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana n. 31 del 26 giugno 1993, parte I, vanno apportate le seguenti modifiche:
—  art. 14, dopo le parole: «... non necessitano di presa d'atto», inserire: «I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, cioè tutti quegli atti la cui adozione non può essere rinviata senza grave nocumento per l'ente»;
—  art. 15, dopo le parole: «... dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92» inserire: «e art. 45 della legge regionale n. 26/93. Delibera, come previsto dalla legge, le nomine in seno alla commissione elettorale e il revisore dei conti»;
—  art. 18, dopo le parole: «... è convocato dal Presidente» inserire: «Può essere riunito, in ogni periodo dell'anno», i righi seguenti fino a: «a) per determinazione del Presidente» devono intendersi cessati fino alla parola «I verbali delle sedute»;
—  art. 19, è modificato come segue: «Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o dovesse venir meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Nella seduta di prosecuzione non possono essere ag giunti argomenti a quelli già inseriti all'ordine del giorno.
Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti.
Fanno eccezioni le deliberazioni per le quali la legge prescrive maggioranze speciali di votanti.
Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese salvo che la legge o il regolamento del consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisce la seduta segreta»;
—  art. 21, dopo le parole: «..., dai dipendenti dell'ente» inserire: «Restano riservate alla giunta municipale le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, nel testo modificato dall'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, che non siano di competenza del consiglio»;
—  art. 22, il punto c) è cosi modificato:
C)  Spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso, relative alla somministrazione e forniture al Comune di beni e servizi a carattere continuativo, nonché quelle concernenti la locazione di immobili;
i punti G) ed H) sono così modificati:
G)  Autorizza il sindaco a sottoscrivere transazioni che non impegnino più bilanci;
H)  Adotta le deliberazioni che vengono finalizzate a sottoscrivere quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lett. f) della legge 8 giu gno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91»;
—  art. 23, dopo le parole: «... cause di cessazione dalla carica.» inserire: «Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta»;
—  art. 25, prima delle parole: «Il sindaco, quale capo dell'amministrazione...» inserire: «Le competenze del sindaco sono disciplinate dall'art. 13 della legge regionale n. 7/92 così come integrate e modificate dalla legge regionale n. 26/93, art. 4, legge regionale n. 32/94».
—  Dopo il punto 14: «... con quelli del consiglio comunale» inserire:
«15)  Nomina i componenti degli organi consultivi, di partecipazione e di vigilanza sul funzionamento dei servizi comunali come previsto dai rispettivi regolamenti nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge tenendo presente competenza, rappresentatività e territorialità.
16)  Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché del presente statuto e dei regolamenti afferenti del Comune.
17)  Effettua i prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa.
18)  Storno di fondi relativi a stanziamenti degli stessi servizi»;
—  art. 26, al punto B) prima delle parole: «... sovraintende al funzionamento dei servizi» inserire: «Assume il ruolo di datore di lavoro e»;
dopo il punto H) inserire: «I) conferire ogni altro incarico professionale»;
—  art. 30, dopo il punto 3 inserire: «4)  Dirige l'ufficio relazioni con il pubblico»;
—  art. 36 dopo le parole: «... e per la raccolta dei relativi pareri ...» inserire: «Mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione della richiesta, le proposte previste dall'art. 179 dell'O.A.EE.LL. sono inserite nella prima seduta ordinaria utile.
Non è consentito deliberare su proposte modificate nel corso di trattazione dell'argomento se la modifica sostanziale è priva dei necessari pareri».
Approvate con delibera del consiglio comunale n. 35 del 12 maggio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 9 luglio 1998 con decisione n. 5258/5108.
(98.34.1786)


Statuto del Comune di Resuttano. Modifiche


Con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1994, approvata dal CO.RE.CO. con decisione n. 5889/5803 del 28 aprile 1994 (rettificata in data 23 giugno 1994), sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni allo statuto del comune di Resuttano, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, parte I:
a)  all'art. 29 è soppresso il 5° comma;
b)  all'art. 30, comma 7°, le parole "quando lo richiede un quinto dei consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "quando ne fa domanda motivata un quinto dei consiglieri in carica o lo richieda il sindaco";
c)  all'art. 31 è soppresso il 4° comma;
d)  all'art. 32 è aggiunto il seguente comma: "3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esigenti nel Comune";
e)  all'art. 36 è aggiunto il seguente comma: "5. Nelle sedute di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno";
f)  all'art. 41, comma 2°, dopo le parole "in rappresentanza del Comune", sono aggiunte le seguenti: "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune";
g)  all'art. 43, comma 4°, le parole "ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo ed all'art. 40";
h)  all'art. 44, comma 1°, dopo il 1° periodo, è aggiunto il seguente: "Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta";
i)  all'art. 45, comma 5°, dopo le parole "assenza o impedito" sono aggiunte le seguenti: "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche";
j)  all'art. 46 è aggiunto il seguente comma: "3. Re stano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche, che non siano di competenza del consiglio";
k)  all'art. 51, comma 1°, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: "r) Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché del presente statuto e dei regolamenti comunali afferenti. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto". Al comma 2° è soppresso il secondo periodo;
l)  all'art. 54, comma 2°, le parole "superiore a uno" sono sostituite con le seguenti: "superiore a due".
Il 3° comma è sostituito come segue: "3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato".
E' aggiunto il seguente comma: "5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'in dennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della 2ª qualifica dirigenziale";
m)  l'art. 83 è così sostituito: "1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, su proposta del presidente del consiglio, fra i soggetti aventi i requisiti di cui al successivo art. 84, in seduta pubblica da tenersi entro sessanta giorni dalla seduta di convalida degli eletti.
2.  L'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3.  Se non viene raggiunta la maggioranza richiesta, si procede, in distinta seduta, ad una seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  La durata in carica del difensore civico è fissata in quattro anni.
5.  Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza naturale del mandato, il consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell'incarico, da tenersi entro trenta giorni. Per l'elezione si osservano le modalità di cui al presente articolo";
n)  all'art. 84 è aggiunto il seguente comma: "6.  Non possono essere nominati difensore civico coloro che ricoprono la carica di segretario e/o di componente di organi direttivi dei partiti politici".
o)  gli artt. 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 sono soppressi;
p)  all'art. 92, il comma 3° è così sostituito: "3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune".
Il 4° comma è abrogato;
q)  all'art. 93, il 3° comma è così modificato: "3. Al difensore civico compete una indennità di carica pari al 25% di quella percepita dal sindaco";
r)  l'art. 143 è abrogato.
(98.35.1835)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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