REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1 ottobre 1998, n. 25.
Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 22 in contrada Arenella del comune di Siracusa.  pag.

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 29 settembre 1998, n. 319.
Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo 1998 e successive - Prosecuzione degli interventi  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 1 ottobre 1998, n. 25.
Provvedimenti in favore della pesca tradizionale del tonno.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Al fine della salvaguardia e del recupero della valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse, secondo le tradizioni locali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni, nei cui territori si trovano tonnare attive, contributi per l'esercizio delle stesse, compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono mediante convenzioni con cooperative di pescatori o soggetti economici che operano negli specifici settori di attività.
3.  I contributi di cui al presente articolo sono anticipati nella misura massima dell'80 per cento, sulla base di preventivi vistati per la congruità dall'ufficio tecnico del comune interessato, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4.  Le somme corrispondenti sono erogate da parte dei comuni ai legali rappresentanti delle cooperative dei pescatori o dei soggetti economici interessati.
5.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle direttive occorrenti per la sua attuazione.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38360 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
7.  Per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 ottobre 1998
  DRAGO 
Assessore regionale per i beni culturali  CROCE 

ed ambientali
e per la pubblica istruzione
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 727
«Provvedimenti in favore delle tonnare siciliane».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Croce) il 18 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 23 giugno 1998.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 69 del 21 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 69 del 21 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 113 del 30 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 71 del 30 luglio 1998.
Relatore: Michele Cimino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 183 del 31 luglio - 1 agosto 1998; n. 185 del 2-3 settembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 186 del 22 settembre 1998.
(98.40.1993)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 agosto 1998.
Annullamento del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 22 in contrada Arenella del comune di Siracusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la nota prot. n. 3309/31047 del 28 marzo 1996, con la quale il sindaco del comune di Siracusa ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, copia del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 22 in contrada Arenella;
Vista la deliberazione consiliare n. 79 del 2 maggio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 4 novembre 1995, con prot. n. 12581/14437, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato di recupero in oggetto;
Vista la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 208 del 6 settembre 1994 di adozione del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 13865/U del 5 dicembre 1996, indirizzata al comune di Siracusa ed ai progettisti del piano particolareggiato, con la quale questo Assessorato esaminato il piano contestava la legittimità dello stesso rilevando in particolare le seguenti violazioni:
«1.  Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in quanto:
—  la individuazione degli agglomerati include aree libere, che non hanno le caratteristiche di lotto intercluso e per le quali non risulta indicata la destinazione urbanistica;
—  prima dell'approvazione non è stato acquisito il parere della Soprintendenza.
2.  Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, in quanto sono state previste opere all'interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia.
3.  Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85, in quanto il piano di esproprio non rispetta la perimetrazione del piano di recupero e non riporta una chiara visualizzazione delle aree di esproprio, le norme tecniche presentano delle discrasie, la visualizzazione delle opposizioni è incompleta.
4.  Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85, in quanto manca il programma finanziario quinquennale.
5.  Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94, in quanto il piano non è stato approvato entro il 30 aprile del 1995.
Con deliberazione consiliare n. 8 del 3 gennaio 1997 il comune di Siracusa controdeduceva alle contestazioni assessoriali, ritenute infondate, rilevando nella sostanza quanto segue:
Violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero si riferisce all'anno 1987, sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici del 1986, non essendo possibile di fatto una preliminare distinzione tra edifici esistenti alla data dell'1 ottobre 1983 e quelli successivamente realizzati entro il 1986.
L'aggiornamento al luglio 1994, si sarebbe reso necessario per la verifica delle aree, destinate a servizi nella prima stesura del piano particolareggiato di recupero, non adottato dal commissario ad acta perché dichiarato improponibile con atto deliberativo n. 309 dell'11 settembre 1989.
La perimetrazione del piano particolareggiato di recupero è stata effettuata in conformità alle direttive assessoriali emanate con le circolari n. 2/85 e n. 1/86.
Il piano particolareggiato di recupero ha escluso dall'edificazione aree libere interne all'agglomerato non definibili intercluse; mentre per i lotti interclusi ne ha stabilito l'edificabilità in conformità alla variante al piano regolatore generale adottata con la delibera n. 190/93.
La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere con nota n. 6259 del 2 novembre 1994 sui piani di recupero in generale e con nota n. 416 del 24 gennaio 1995 sul piano particolareggiato di recupero in argomento.
Il piano particolareggiato di recupero inoltre è adeguato alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza.
Violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
Il piano ha previsto opere a servizio dell'attività di balneazione ed opere di urbanizzazione in quanto esistono costruzioni realizzate anteriormente al 1976. Inoltre la previsione di reti tecnologiche entro la fascia dei 150 metri sono ammissibili ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 78/76.
Violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85
La discordanza cartografica è apparente, in quanto deriva dall'inclusione delle superfici di esproprio relative ai servizi non indicate nella perimetrazione dell'agglomerato.
Violazione dell'art. 19 della legge regionale n. 37/85
Il piano particolareggiato di recupero contiene l'elaborato relativo alla spesa di urbanizzazione, che va intesa ripartita in parti uguali nel quinquennio, in assenza di specifica indicazione da parte del consiglio comunale.
Il programma finanziario quinquennale, richiesto dall'art. 19 della legge regionale n. 37/85, può essere approvato con separata deliberazione come rilevasi dalla circolare assessoriale n. 2585 del 3 maggio 1994.
Violazione dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94
Il piano particolareggiato di recupero è stato approvato entro i termini di legge previsti il 30 aprile 1995, in quanto il relativo atto è stato deliberato dal consiglio comunale il 2 maggio 1995 e cioè entro il giorno successivo non festivo.
Con apposita relazione i progettisti del piano hanno formulato proprie controdeduzioni, fatte proprie dal consiglio comunale, alle contestazioni assessoriali, rilevando la legittimità degli aspetti redazionali del piano particolareggiato di recupero;
Vista la nota prot. n. 5559 del 4 maggio 1998, con la quale questo Assessorato, successivamente, su segnalazione del Consiglio regionale dell'urbanistica, contestava ulteriormente: la violazione dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94 per mancanza degli asseriti requisiti in ordine alle gravi carenze igienico-sanitarie per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, che costituisce il presupposto di legge per la redazione obbligatoria di un piano di recupero di un agglomerato abusivo con consistenza volumetrica inferiore ai 12 mila metri cubi per ettaro;
Visto che nessuna controdeduzione risulta allo stato degli atti pervenuta in ordine all'integrazione di contestazione formulata da questo Assessorato con l'ultima nota prot. n. 5559 del 4 maggio 1998;
Viste le note prot. n. 27/int. del 5 febbraio 1997 e prot. n. 58/int. del 12 giugno 1998, con le quali il gruppo XXV/D.R.U. ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti e gli elaborati del piano particolareggiato di recupero agglomerato n. 22, contrada Arenella, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 667 del 17 giugno 1998, che parzialmente si trascrive:
«…Omissis
Considerato:
—  che per porre in essere idonei strumenti di riqualificazione urbanistica degli agglomerati abusivi sorti nell'Isola, con la legge regionale n. 37/85, è stata prevista un'apposita procedura consistente essenzialmente:
a)  nella individuazione, entro il 30 novembre 1985, a mezzo di delibera consiliare, degli agglomerati sorti abusivamente alla data del 1° ottobre 1983 ed aventi una consistenza volumetrica minima di 12 mila metri cubi per ettaro;
b)  nella successiva redazione di appositi piani particolareggiati di recupero orientati principalmente a prevedere un'adeguata urbanizzazione, tenuto conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
c)  nell'adozione e approvazione dei predetti piani in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti secondo le procedure prescritte per i piani particolareggiati (artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78) da parte dei consigli comunali;
d)  nella successiva trasmissione degli stessi per conoscenza all'A.R.T.A.;
—  che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, sono stati tra l'altro previsti:
e)  la proroga al 30 aprile 1995 del termine di adozione e approvazione dei piani di recupero (così modificato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 43/94);
f)  l'inserimento nel redigendo piano regolatore generale dei progetti dei piani di recupero non approvati entro il termine di legge;
g)  l'integrazione del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, in ordine ai requisiti per la redazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi, che, nel caso di consistenza volumetrica inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, devono essere almeno caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie "per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria" e da degrado ambientale;
—  che per quanto riguarda il termine di approvazione del piano di recupero non sussista violazione di legge in quanto il previsto termine del 30 aprile 1995, essendo festivo dovevasi intendere automaticamente spostato al primo giorno utile successivo non festivo, ricadente il giorno 2 maggio 1995;
—  che per quanto risulta dagli atti trasmessi il piano di recupero è munito del prescritto parere della Soprintendenza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia pure a condizioni;
—  che relativamente agli artt. 14, 16 e 19 della legge regionale n. 37/85, le controdeduzioni al riguardo formulate dal comune di Siracusa appaiono esaustive;
—  che appare fondata la contestazione dell'A.R.T.A. in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76, in quanto le opere di urbanizzazione previste non rientrano tra le opere ammissibili entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Inoltre non è dimostrato che l'agglomerato abusivo entro detta fascia di inedificabilità sia costituito prevalentemente da costruzioni sanabili, e cioè iniziate entro la data del 12 giugno 1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;
—  che appare fondata la contestazione formulata dall'A.R.T.A. in ordine all'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 37/85, come integrato dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 17/94, in quanto l'agglomerato abusivo ha una consistenza volumetrica di circa 7.300 metri cubi per ettaro ben al di sotto del minimo di legge; inoltre lo stesso non è caratterizzato dall'assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
–  gran parte delle strade risultano realizzate, quale esito di lottizzazioni abusive, e la loro precarietà deriva dal loro lungo stato d'uso;
–  le abitazioni finite, che rappresentano la massima parte, risultano allacciate alla rete elettrica ed alla rete telefonica;
–  le strade principali hanno l'illuminazione pubblica;
—  che inoltre la tipologia costruttiva costituita da costruzioni isolate e sufficientemente distanziate tra di loro con bassi rapporti di copertura, escluse oggettivamente la sussistenza di quelle condizioni ulteriori di "degrado ambientale", prescritte per la redazione obbligatoria dei piani di recupero ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85;
—  che sussista un interesse pubblico concreto e attuale per l'annullamento degli atti deliberativi di adozione e approvazione del piano di recupero in oggetto al fine di evitare un indebito costo per la collettività, non giustificato da reali condizioni di degrado igienico-sanitario e ambientale;
—  che alla più adeguata sistemazione urbanistica dell'agglomerato oltre i 150 metri dalla battigia si possa pervenire con gli usuali strumenti di pianificazione urbanistica anche mediante prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, prevedendosi contestualmente l'accollo del costo delle opere di urbanizzazione da parte degli stessi abusivi.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto esprime parere che il piano di recupero in oggetto, adottato con delibera consiliare n. 208 del 6 settembre 1994 ed approvato con delibera consiliare n. 79 del 2 maggio 1995, sia da annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 2 della legge regionale n. 28/91.»;
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e di dovere, quindi, procedere all'annullamento del piano particolareggiato di recupero di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' annullato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 e per le motivazioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 667 del 17 giugno 1998, in premessa riportato, il piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato n. 22, contrada Arenella del comune di Siracusa, adottato con delibera consiliare n. 208 del 6 settembre 1994, approvato con delibera consiliare n. 79 del 2 maggio 1995.

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere notificato al comune di Siracusa che resta onerato, dalla data della notifica, degli adempimenti discendenti e connessi allo stesso, che verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.33.1762)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 29 settembre 1998, n. 319.
Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo 1998 e successive - Prosecuzione degli interventi.
Al Coordinamento regionale
delle misure di politica attiva del lavoro
Al Gruppo X della Direzione regionale del lavoro
Agli enti gestori dei progetti di lavori
socialmente utili in oggetto segnati
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione
e, p.c.  Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

Direzione generale per l'impiego
Divisione II
All'Assemblea regionale siciliana
V commissione legislativa permanente
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Alla Sede regionale I.N.A.I.L.
Ai gruppi delle Direzioni I e II
dell'Assessorato regionale del lavoro
Con circolare assessoriale 18 marzo 1998, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14, del 24 marzo 1998, questo Assessorato ha attivato progetti disciplinati dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale n. 85/95, la cui platea è stata approvata dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 18 marzo 1998.
Ai progetti in parola, così come precisato dal punto 1 della circolare assessoriale n. 299/98, trova applicazione – con esclusione delle norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, che hanno immediata vigenza – la normativa previgente al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
La Commissione regionale per l'impiego con deliberazione n. 248 del 22 settembre 1999 ha disposto la prosecuzione dei progetti in parola sino al 30 marzo 1998, condizionandone l'efficacia:
1.  al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il periodo 1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999;
2.  all'adozione di deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, da parte degli enti promotori ed attuatori, con cui si dispone la prosecuzione dei progetti in parola;
3.  all'assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla copertura del periodo di prosecuzione (1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999).
Relativamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il periodo 1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999, sono in corso le necessarie iniziative legislative in relazione al prossimo esame del disegno di legge n. 702 da parte dell'Assemblea regionale siciliana.
In dipendenza di ciò, nelle more delle necessarie determinazioni dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di evitare tumulti e proteste, con grave pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico, si dispone di dar corso ai progetti fino al 31 ottobre 1998.
Gli enti gestori, pertanto, faranno pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Direzione regionale lavoro, gruppo X, via Pernice n. 5 - Palermo, deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, redatta secondo l'allegato schema, predisposto per i comuni e che gli altri soggetti dovranno adeguare ai rispettivi ordinamenti (allegato 1).
Detta deliberazione va rimessa, a cura dell'ente attuante, altresì, alle seguenti competenti strutture:
—  ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
—  sede dell'I.N.P.S.;
—  Ispettorato provinciale del lavoro;
—  sede I.N.A.I.L.;
—  sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura (S.C.I.C.A.).
I progetti prevedono l'erogazione del solo assegno per lavori socialmente utili di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori utilizzati.
Per la gestione degli interventi in parola restano salve le disposizioni precedentemente impartite.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegato 1
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
DI PROSECUZIONE DEI PROGETTI

OGGETTO: Prosecuzione dei progetti per lavori socialmente utili inerenti l'utilizzazione dei lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Il responsabile del procedimento sottopone il seguente documento istruttorio:
Documento istruttorio
Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dà facoltà alle pubbliche amministrazioni, tra cui rientra questo ente, a promuovere progetti socialmente utili.
Con deliberazione della giunta municipale n.    
del   si è proceduto ad approvare 
i progetti di utilizzazione dei lavoratori prioritari ex art. 12, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per mesi sei, in conformità alla circolare assessoriale 21 gennaio 1998, n. 291, che in atto risultano essere complessivamente n.   , come  

si evince dall'allegato elenco che sub "A" forma parte integrante alla presente deliberazione.
Con la circolare assessoriale n. 319 del 29 settembre 1998, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ha comunicato che la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 22 settembre 1998 ha disposto la prosecuzione dei progetti in parola sino al 30 marzo 1999, condizionandone l'efficacia:
1.  al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il periodo 1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999;
2.  all'adozione di deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, da parte degli enti promotori ed attuatori, con cui si dispone la prosecuzione dei progetti in parola;
3.  all'assunzione, a carico del bilancio dell'ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla copertura del periodo di prosecuzione (1 ottobre 1998 - 30 marzo 1999).
Nella considerazione che persistono le esigenze d'istituto per cui si è predisposto il progetto per lavori socialmente utili di che trattasi, si propone la prosecuzione degli interventi fino al 30 marzo 1999, salva diversa disposizione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, assumendo a carico del bilancio dell'ente gli oneri assicurativi come per legge.
All'uopo si dichiara che:
1.  questo ente non ha personale eccedente rispetto alle attività di cui al progetto in parola;
2.  l'attività che si intende svolgere rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente;
3.  alla spesa per gli oneri assicurativi si farà fronte con fondi propri del bilancio dell'ente, mentre il sussidio graverà sui fondi all'uopo destinati dall'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
4.  il progetto in esame ha il carattere della temporaneità ed ha durata fino al 30 marzo 1999;
5.  la scelta progettuale dell'utilizzazione di n.   lavoratori  

di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223, cioè i lavoratori individuati con deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego del 14 dicembre 1995 e 28 marzo 1996, trae origine dalle priorità rientranti nelle previsioni della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
6.  che il progetto è munito dei visti previsti dalla vigente normativa, nonché è stato sottoposto a confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, giusto verbale del    

che sub "B" forma integrante e sostanziale al presente atto;
7.  che l'ente non ha personale in esubero.
Si precisa che l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si sottopone il presente documento per la proposta dell'Assessore preposto al competente ramo di amministrazione e per le conseguenti determinazioni della giunta comunale.
(Data e firma del responsabile del procedimento)

   
L'Assessore   ,  

visto il documento istruttorio che precede, propone alla giunta comunale, acquisiti i pareri di legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.
La giunta comunale

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visto l'allegato parere del responsabile del settore personale, reso ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91;
Visto l'allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 53, primo comma, ed art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepiti dalla legge regionale n. 44/91, in ordine rispettivamente alla regolarità contabile ed alla sufficiente copertura finanziaria della spesa dallo stesso derivante;
Visto l'allegato parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91, sulla presente proposta di deliberazione, dal quale si evince che la stessa è stata redatta in coerenza con le vigenti normative in materia;
Udita la proposta dell'Assessore preposto al competente ramo di amministrazione;
A voti    

espressi nelle modalità di legge;
Delibera

per le motivazioni esposte in premessa e nel documento istruttorio, che qui si intendono ripetute e trascritte:
1)  autorizzare la prosecuzione fino al 30 marzo 1999, salva diversa disposizione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei progetti di lavori socialmente utili in premessa citati, dando atto che i lavoratori utilizzati all'atto dell'adozione della presente deliberazione sono quelli di cui all'elenco, che sub "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)  approvare, come in effetti approva, il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del  

che sub "B" forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3)  assumere a carico di questa amministrazione gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, impegnando la spesa complessiva, ammontante a
L.   , al capitolo ........................................ 
del corrente esercizio finanziario "  " che presenta la  

necessaria disponibilità;
4)  autorizzare l'Assessore (o il dirigente)    

a trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione nonché ad adottare ogni iniziativa volta alla effettiva operatività del progetto che si approva;
(ove si ritiene necessario)

5)  dichiarare, con separata unanime votazione, previa acquisizione di parere favorevole di legittimità del segretario comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, ultimo comma, della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91.

Allegato A
ELENCO DEI LAVORATORI UTILIZZATI NEI PROGETTI

  Progetto: pag.  
  Titolo di studio di utilizzazione  


  n. Cognome e nome Data di nascita Annotazioni 
  01 
  02 
  03 
  04 
  05 
  06 
  07 
  08 
  09 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 


Allegato B
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI
IN PROGETTI SOCIALMENTE UTILI

L'anno 1998, il giorno   del mese di   , nei locali  
  , sono presenti: 
Per l'Amministrazione    

i signori:
   
   
       
   
   

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
i signori:
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
Funge da segretario il sig.    
Il   , in rappresentanza 

dell'ente attuante, comunica che la Commissione regionale per l'impiego ha disposto la prosecuzione, fino al 30 marzo 1999, dei progetti di lavori socialmente utili rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, a condizione che vengano reperite le risorse finanziarie necessarie e i soggetti utilizzatori adottino apposita deliberazione di proroga, assumendo i relativi oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Si apre il dibattito durante il quale si registrano i seguenti interventi:
   
   
       
       
                           
   
   
Conclusivamente, in relazione a quanto sopra esposto, le OO.SS.LL. esprimono parere   alla suesposta 

prosecuzione del progetto di lavori socialmente utili in parola.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l'Amministrazione
   
   
   
   

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  in rappresentanza della ……………………………………………………… 
  Il segretario 
   

(98.40.2022)


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