REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 ottobre 1998, n. 26.
Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52  pag.


LEGGE 9 ottobre 1998, n. 27.
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 3 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Pier Niceto  pag. 12 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e locale  pag. 13 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la distribuzione di specialità medicinali per uso umano.
  pag. 13 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari straordinari presso Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione  pag. 14 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 9 ottobre 1998, n. 26.
Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 2.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 4.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 5.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 6.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 7.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 8.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 9.

1.  La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie.

Art. 10.

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 11.

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

Art. 12.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 13.

1.  La Regione siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche.
2.  L'Istituto svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.
3.  Le finalità ed il funzionamento dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4.  L'Istituto avrà un proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo ed un rappresentante dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.
5.  L'Università degli studi di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere alla direzione scientifica dell'Istituto.

Art. 14.

1.  Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 «Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana» è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Art. 15.

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i parametri previsti dall'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 16.

1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite:
articolo  3 - lire    250 milioni;
articolo  4 - lire    250 milioni;
articolo  5 - lire      20 milioni;
articolo  8 - lire      30 milioni;
articolo  9 - lire      20 milioni;
articolo 10 - lire    100 milioni;
articolo 11 - lire      80 milioni;
articolo 13 - lire    250 milioni;
articolo 14 - lire    200 milioni;
articolo 15 - lire 15.000 milioni.
2.  All'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998:
capitolo 37971 - lire 500 milioni;
capitolo 38360 - lire 500 milioni;
capitolo 38371 - lire 100 milioni;
capitolo 47653 - lire 100 milioni.
3.  Per gli anni successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4.  Alla spesa derivante dall'articolo 15 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento del capitolo 60791 codice 5015 di pari importo del bilancio della Regione.

Art. 17.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 ottobre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per i beni culturali ed  CROCE 

ambientali e per la pubblica istruzione
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 10 e all'art. 13, comma 4:
I comuni di cui all'art. 2, comma 2, della legge che si annota – omesso in quanto impugnato dal Commissario della Stato per la Regione siciliana – sono quelli di Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela.
Nota all'art. 14:
L'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, recante: «Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale e della cultura cristiana» così dispone:
«L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche tecnologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 100 milioni quale concorso all'attività ordinaria dell'Associazione.
Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione da parte dell'Associazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di massima di attività, approvato dal comitato esecutivo dell'Associazione stessa.
Per l'anno finanziario in corso si prescinde dalla presentazione della relazione e del programma di cui al comma precedente».
Nota all'art. 15, comma 2:
L'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante «Istituzione della provincia regionale», come modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così dispone:
«Risorse finanziarie. – Per l'assegnazione alle province delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge, sono istituiti, per l'esercizio finanziario 1986, due appositi fondi, uno per spese correnti, l'altro per spese in conto capitale, da iscriversi, per un ammontare, rispettivamente, di lire 80.000 milioni e 200.000 milioni, nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.
Il Presidente della Regione, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con propri decreti i fondi anzidetti, per il 50 per cento in base alla popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.
In vista della presentazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, il Governo della Regione predispone per l'esame della Commissione legislativa permanente «Finanza, bilancio e programmazione» dell'Assemblea regionale siciliana, l'elenco dei capitoli di spesa da sopprimere perché corrispondenti a funzioni trasferite alla provincia (19).
Lo schema di bilancio terrà conto delle eventuali osservazioni della Commissione.
Le somme attribuite in conto capitale possono essere delegate a garanzia di mutui contratti per investimenti.
Il consiglio provinciale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo, che deve essere comunicato alla Presidenza della Regione.
Le province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile successivo all'anno di utilizzazione, una relazione sull'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal Presidente e dal segretario, da cui risulti l'utilizzazione delle somme assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in conformità del programma di cui al precedente comma.
A decorrere dal 1° gennaio 1987 la Regione non potrà esercitare le funzioni amministrative riguardanti le materie trasferite in attuazione della presente legge».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 203
«Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Di Martino, Petrotta, il 23 ottobre 1996.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 5 novembre 1998.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 70 del 22 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 70 del 22 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 113 del 30 luglio 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 71 del 30 luglio 1998.
Relatore: Gianfranco Zanna.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 183 del 31 luglio - 1 agosto 1998; n. 185 del 2/3 settembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 186 del 22 settembre 1998.
(98.40.1994)
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LEGGE 9 ottobre 1998, n. 27.
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Utilizzo dei fondi globali

1.  Per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 38.000 milioni.
2.  Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000 milioni. La spesa autorizzata dal presente comma è iscritta in apposito capitolo del bilancio della Regione nel quale confluiscono altresì le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei capitoli 33725, 33726, 33727, 33728, 33729, 33730 e 33731 del bilancio della Regione per l'esercizio 1998.
3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavoro socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E' altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 per progetti approvati ai sensi del citato decreto legislativo e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1998.
4.  Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato per l'esercizio finanziario 1998 di lire 12.000 milioni, destinati a fare fronte ad oneri urgenti connessi alle proprie finalità istituzionali, esclusi eventuali interventi in favore delle società collegate.
5.  L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere al Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Catania un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1998 da destinare al ripianamento delle obbligazioni pregresse maturate fino al 31 dicembre 1997.
6.  Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'As sessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 1998, al comune di Siracusa la somma di lire 5.500 milioni.
7.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli enti ed associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, entro i limiti del contributo assegnato, e sempreché tali spese siano state documentate e giustificate nei termini e nei modi previsti dalla circolare dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti n. 46378 del 5 giugno 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 12 giugno 1993, con espressa esclusione di ogni onere e spese aggiuntivi. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, di lire 3.500 milioni per il 1999, di lire 3.500 milioni per il 2000.
8.  Per le finalità di cui all'articolo 65, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 59.000 milioni.
9.  Per le medesime finalità di cui al comma 8 è destinata l'ulteriore somma di lire 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998 cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
10.  Per le finalità di cui alla legge regionale 1 lu glio 1972, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1998, il limite ventennale di impegno di lire 4.500 milioni.
11.  Il contributo annuo a favore del Teatro Stabile di Palermo previsto dal comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, di lire 1.200 milioni. All'onere di lire 1.200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1998, si fa fronte mediante l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 21257, codice 1014 del bilancio della Regione. L'onere di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 080100 (codice 1003). Per gli anni successivi si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 lu glio 1977, n. 47.
12.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed am bientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Teatro Pirandello di Agrigento un contributo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.
13.  Il contributo disposto in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è incrementato per l'esercizio finanziario 1998 della somma di lire 2.000 milioni. L'ISMIG deve presentare entro e non oltre il 31 dicembre 1998 un piano di riordino e di rilancio operativo tendente alla realizzazione di nuovi servizi nel settore della prevenzione e della riabilitazione anche attraverso convenzioni con il servizio sanitario. Il piano sopradescritto deve anche comprendere una previsione di entrate derivanti dall'organizzazione dei predetti servizi, con l'obiettivo di garantire una graduale e contestuale riduzione dell'intervento regionale. Per la realizzazione dei fini istituzionali e dei servizi nel settore della prevenzione e riabilitazione l'ISMIG è autorizzato ad operare con le modalità previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonché con la costituzione di società miste. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 40, relativo al divieto di alienazione di immobili e di affitti superiori a tre anni è abrogato.
14.  Per mantenere un assortimento librario adeguato alla domanda di consumi culturali, è consentito il finanziamento alla formazione di scorte delle imprese librarie siciliane per un importo, documentato con fatture, non inferiore a lire 200 milioni e non superiore a lire 400 milioni per ciascuna impresa, attraverso un finanziamento bancario da parte degli istituti di credito operanti in Sicilia da estinguersi in cinque anni, compreso l'anno di preammortamento, con rate semestrali. La Regione siciliana interviene con un contributo in conto interessi pari al 40 per cento del totale degli interessi pagati dalle imprese librarie, con esclusione degli eventuali interessi di mora e di ogni altro onere. Prima di concedere il finanziamento gli istituti di credito devono richiedere preventivo nulla osta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze indicando l'importo del contributo in conto interessi. L'autorizzazione viene infatti concessa, nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di nulla osta pervenute. Il contributo in conto interessi viene corrisposto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze direttamente agli istituti di credito su richiesta degli stessi corredata dagli estratti conto controfirmati dai titolari delle imprese librarie. Per le finalità del presente comma è autorizzato, per l'anno finanziario 1998, il limite quinquennale di impegno di lire 200 mi lioni.
15.  Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e comunque a tutti coloro i quali hanno subito danni a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta in alcune zone della provincia di Agrigento nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1997, che non siano coperti da assicurazione, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell'ammontare dei danni. Le domande per l'ammissione a detti contributi devono essere presentate alla Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate di una perizia giurata, resa da tecnici regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il 1998, lire 5.300 milioni per il 1999 e lire 5.300 milioni per il 2000.
16.  Allo scopo di consentire l'ulteriore sviluppo delle attività inerenti al bacino idro-termo-minerale di Acireale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale un ulteriore finanziamento di lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. L'intervento di cui al presente comma può essere destinato, nel limite massimo di lire 150 milioni, alla predisposizione di studi e ricerche volti alla redazione di un razionale piano di sviluppo.
17.  Per consentire lo sviluppo delle attività inerenti allo sfruttamento delle acque termali di Sciacca, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. All'onere di cui al presente comma si provvede per lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 87502 e per lire 500 milioni mediante l'utilizzazione di parte delle disponibilità del capitolo 60791 (codice 5001) del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
18.  Le disposizioni dettate all'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche con riguardo alle Aziende autonome delle Terme di Acireale e Sciacca.
19.  Per il pagamento dei contributi spettanti alle imprese che hanno effettuato assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni a carico dell'esercizio 1999 cui si provvede mediante riduzione di pari importo della somma accantonata nel bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00, codice 1003.
20.  Alle medesime finalità di cui al comma 19 è destinata la somma di lire 100.000 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 60759 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
21.  Al fine di consentire il completamento degli interventi inseriti nel programma operativo plurifondo della Sicilia 1990/1993 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(90)2516/3 del 14 dicembre 1990, le cui obbligazioni, giuridicamente vincolanti, sono state assunte anteriormente alla chiusura dello stesso (31 dicembre 1995) e per i quali i lavori sono stati avviati entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzate, negli esercizi 1998 e 1999, le seguenti spese distinte per competenti amministrazioni:

  1998 1999 Totale 
  (importi in milioni di lire)   
Presidenza della Regione  5.600   —   5.600         
Assessorato industria  10.000 10.000 
Assessorato lavori pubblici  8.000 8.000 
Assessorato cooperazione  1.300 1.300 

Assessorato BB.CC. e P.I.
—  Direzione BB.CC.  500 500 
—  Direzione P.I.  1.000 4.000 5.000 
Assessorato territorio  15.000 12.366 27.366 
Assessorato turismo  5.000 5.000 
  Totale 46.400 16.366 62.766 

I lavori finanziati con gli importi sopra indicati devono essere completati e collaudati entro il 31 dicembre 1999.
22.  I rientri finanziari relativi a finanziamenti concessi dall'Unione europea e/o dallo Stato, per effetto di programmi cofinanziati dalla Regione, sono destinati ad interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale regionale in modo da garantire il rispetto del principio di addizionalità delle risorse comunitarie. Le predette somme, all'avvenuto versamento nei conti correnti intrattenuti dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono iscritte in bilancio, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, e destinate ad apposito fondo da utilizzare, mediante iniziative legislative, per le finalità di cui al presente comma.
23.  Le spese autorizzate dal presente articolo sono riepilogate nella tabella sottoindicata:

Art. 1:
          Oneri in milioni di lire 
  Comma OGGETTO     1998 1999 2000 anni succ. 
  1 Progetti utilità collettiva (art. 12, legge regionale n. 85/95)     38.000 — 
  2 Legge regionale n. 30/97     1.000 — 
  3 Lavori socialmente utili     6.200 — 
  4 Fondo dotazione EMS     12.000 — 
  5 Consorzio A.S.I. di Catania     5.000 — 
  6 Interventi per Ortigia     5.500 — 
  7 Manifestazioni turistiche     3.000 3.500 3.500 — 
  8 Fermo biologico     59.000 — 
  9 Fermo biologico     50.000 — 
  10 Iniziative turistico-alberghiere (lim. impegno)     4.500 4.500 4.500 4.500 
  11 Teatro Stabile di Palermo     1.200 1.200 1.200 1.200 
  12 Teatro "Pirandello" di Agrigento     1.000 1.000 — 
  13 Ismig     2.000 — 
  14 Imprese librarie (lim. impegno)     200 200 200 200 
  15 Danni Agrigento     1.500 5.300 5.300 — 
  16 Azienda Autonoma Terme Acireale     3.500 — 
  17 Azienda Autonoma Terme Sciacca     1.500 — 
  19 Contributi imprese legge regionale n. 27/91, art. 9     90.000 — 
  20 Contributi imprese legge regionale n. 27/91, art. 9     100.000 — 
  21 Finanz. Progetti P.O.P. 90/93     46.400 16.366 — 
  Totale     341.500 122.066 14.700 5.900 


24.  Agli oneri ricadenti nel triennio 1998-2000 derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 del presente articolo si provvede mediante riduzione dei capitoli indicati nella tabella di seguito riportata per gli importi segnati a fianco di ciascuno di essi:

Art. 1:
        Oneri in milioni di lire 
  Comma Fondo Codice OGGETTO     1998 1999 2000 anni succ. 
      globale 
  3 21257 1025 Lavori socialmente utili     200 — 
  7 21257 1023 Manifestazioni turistiche     3.000 3.500 3.500 — 
  12 21257 1022 Teatro Pirandello di Agrigento     1.000 1.000 — 
  13 21257 1021 Ismig     2.000 — 
  14 21257 1021 Imprese librarie (lim. impegno)     200 200 200 200 
  15 21257 1021 Danni Agrigento     1.500 5.300 5.300 — 
      Totale fondo globale cap. 21257             7.900 10.000 9.000 200 
  1 60791 5001 Progetti utilità collettiva (art. 12 legge regionale n. 85/95)     38.000 — 
  2 60791 5001 Legge regionale n. 30/97     1.000 — 
  3 60791 5001 Lavori socialmente utili     6.000 — 
  4 60791 5001 Fondo dotazioone EMS     12.000 — 
  5 60791 5001 Consorzioo ASI diCatania     5.000 — 
  6 60791 5001 Interventi per Ortigia     5.500 — 
  8 60791 5001 Fermo biologico     59.000 — 
  10 60791 5001 Iniziative turistico alberghiere (lim. impegno)     4.500 — 
  16 60791 5001 Azienda autonoma Terme Acireale     3.500 — 
  21 60791 5017 Fin. progetti P.O.P. n. 90/93     46.400 16.366 — 
      Totale fondo globale cap. 60791             180.900 16.366 — 
  10 60751 2009 Iniziative turistico alberghiere (lim. impegno)     4.500 4.500 4.500 
      Totale fondo globale cap. 60751             4.500 4.500 4.500 
  Totale complessivo                 188.800 30.866 13.500 4.700 



25.  In dipendenza del presente articolo le somme accatonate nei fondi globali come da elenco n. 5 annesso al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-2000, sono così utilizzate:

Art. 1:
  Oneri in milioni di lire 
  Comma Fondo Codice OGGETTO     1998 1999 2000 anni succ. 
      globale 
  3 21257 1025 Lavori socialmente utili     200 — 
  7 21257 1023 Manifestazioni turistiche     3.000 3.500 3.500 — 
  11 21257 1014 Teatro stabile di Palermo     1.200 — 
  11 21257 1003 Teatro stabile di Palermo     1.200 1.200 1.200 
  12 21257 1022 Teatro Pirandello di Agrigento     1.000 1.000 — 
  13 21257 1019 Ismig     2.000 — 
  14 21257 1021 Imprese librarie (lim. impegno)     200 200 200 200 
  15 21257 1021 Danni Agrigento     1.500 5.300 5.300 — 
  19 21257 1003 Contributi imprese (art. 9, legge regionale     90.000 — 
      Totale fondo globale cap. 21257             9.100 101.200 10.200 1.400 
  1 60791 5001 Progetti utilità collettiva (art. 12 legge regionale n. 85/95)     38.000 — 
  2 60791 5001 Legge regionale n. 30/97     1.000 — 
  3 60791 5001 Lavori socialmente utili     6.000 — 
  4 60791 5001 Fondo dotazioone EMS     12.000 — 
  5 60791 5001 Consorzioo ASI diCatania     5.000 — 
  6 60791 5001 Interventi per Ortigia     5.500 — 
  8 60791 5001 Fermo biologico     59.000 — 
  10 60791 5001 Iniziative turistico alberghiere (lim. impegno)     4.500 — 
  16 60791 5001 Azienda autonoma Terme Acireale     3.500 — 
  17 60791 5001 Azienda autonoma Terme Sciacca     500 — 
  21 60791 5017 Fin. progetti P.O.P. n. 90/93     46.400 16.366 — 
      Totale fondo globale cap. 60791             181.400 16.366 — 
  10 60751 2009 Iniziative turistico alberghiere (limite impegno)     4.500 4.500 4.500 
      Totale fondo globale cap. 60751             4.500 4.500 4.500 
  Totale complessivo                 190.500 122.066 14.700 5.900 



Art. 2.
Variazioni di bilancio - Rubrica Presidenza

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
—  capitolo 10004 + 150 milioni;
—  capitolo 10005 + 100 milioni;
—  capitolo 10006 + 200 milioni;
—  capitolo 10151 + 300 milioni;
—  capitolo 10152 +  50 milioni;
—  capitolo 10675 + 300 milioni.
2.  All'onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede con la riduzione di pari importo, della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 6 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513).

Art. 3.
Interventi nel settore dell'imprenditoria giovanile

1.  All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:
«8.  Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50».

Art. 4.
Intervento in favore di cantina sociale

1.  L'ente di sviluppo agricolo (ESA), socio della "Cantina sociale del coltivatore diretto", società cooperativa a responsabilità limitata in Vallelunga Pratameno, è autorizzato a trasferire in proprietà alla predetta società l'immobile e le attrezzature dello stabilimento enologico già concesso in gestione a titolo gratuito.
2.  L'ESA è autorizzato a sottoscrivere le quote sociali equivalenti al valore dei beni trasferiti per l'aumento del capitale della cooperativa di cui al comma 1.
3.  La valutazione dei beni da trasferire è effettuata dai competenti uffici in base alle disposizioni di legge.

Art. 5.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 6.
Provvedimenti per il personale del settore zolfifero

1.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
2.  Il personale che in atto usufruisce delle previsioni normative di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, cessa dai relativi benefici all'atto del conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo la normativa previdenziale comune e generale per l'assicurazione obbligatoria. La disposizione del presente comma ha efficacia anche per i prepensionati ai quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi.

Art. 7.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 8.
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 10

1.  Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, le parole "le somme relative ad obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1994, afferenti gli esercizi finanziari del triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti:
«Le somme relative ad obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1995 afferenti gli esercizi finanziari del triennio precedente il 31 dicembre 1994. Al fine dell'applicazione del presente articolo si considerano obbligazioni anche le somme relative ai processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici od a licitazioni private. La predisposizione dei relativi provvedimenti di variazione al bilancio rientrano tra quelli previsti dall'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30».

Art. 9.
Rideterminazione del reddito per l'assegnazione di alloggi
per gli appartenenti alle forze dell'ordine

1.  All'articolo 5 bis della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26 e successive modifiche, il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3.  Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica incrementato del 60 per cento. Nel caso in cui il reddito risulti superiore al limite sopra determinato l'assegnatario può richiedere di occupare l'abitazione a titolo di locazione».

Art. 10.
Pubblicazione di decreti in materia di acque pubbliche

1.  Le disposizioni contenute nell'articolo 18 del Testo Unico n. 1775 del 1933 e nell'articolo 20 del Regolamento 1920/1285 relative alla pubblicazione dei decreti di concessione di derivazione di acque pubbliche, si applicano esclusivamente alle grandi derivazioni, mentre la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei decreti assessoriali di concessione per piccole derivazioni va eseguita per estratto e a stralcio.

Art. 11.
Formazione all'autoimpiego

1.  Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.500 milioni cui si fa fronte mediante riduzione delle spese autorizzate dagli articoli della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e per gli importi riportati a fianco degli stessi:
—  articoli 9-16, lire 2.900 milioni (capitolo 33656);
—  articoli 3-16, lire 1.450 milioni (capitolo 33716);
—  articoli 5-16, lire 1.950 milioni (capitolo 33717);
—  articoli 8-16, lire 2.200 milioni (capitolo 33718).

Art. 12.
Attività culturali in favore degli emigrati siciliani
e degli immigrati in Sicilia

1.  Il capitolo 34364 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 è incrementato di lire 790 milioni cui si fa fronte:
—  per lire 540 milioni mediante corrispondente riduzione per lo stanziamento del capitolo 33007;
—  per lire 250 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi degli articoli 8/16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (capitolo 33718).

Art. 13.
Incremento capitoli di bilancio

1.  I capitoli 33655 e 34051 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 sono incrementati rispettivamente di lire 990 milioni e di lire 300 milioni, cui si fa fronte:
—  per lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 33007;
—  per lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi degli articoli 3-16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (capitolo 33716);
—  per lire 290 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 34052.

Art. 14.
Interventi in favore dell'artigianato

1.  Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le relative disponibilità finanziarie con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 5, della legge regionale 7 ago sto 1990, n. 25.

Art. 15.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1996, n. 3

1.  Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è sostituito dal seguente:
«1.  La Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione delle centrali operative e degli altri servizi, funzioni ed attività non di carattere sanitario del servizio urgenza-emergenza sanitario "118", può utilizzare anche il personale già occupato al 30 giugno 1995 presso la società concessionaria del servizio di elisoccorso. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare alla convenzione stipulata con la CRI le conseguenti modifiche».

Art. 16.
Norme sul conferimento di incarico
di progettazione di strutture sanitarie

1.  Al fine di consentire una più veloce fruibilità, anche per parti funzionali, di presidi ospedalieri e delle altre strutture sanitarie da realizzare con finanziamenti a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni o con altre provvidenze finanziarie regionali e nazionali, i direttori generali delle aziende ospedaliere e delle aziende unità sanitarie locali sono autorizzati, limitatamente agli interventi già indicati nella delibera della giunta di governo n. 423 del 29 ottobre 1997 di approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, al conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva. Per il pagamento degli oneri di progettazione delle opere che non dovessero giungere a finanziamento si farà fronte con le disponibilità dei fondi spettanti agli enti medesimi ai sensi dell'articolo 11, comma 9 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

Art. 17.
Elettrificazione della frazione di Ginostra
del comune di Lipari

1.  Al fine di consentire l'elettrificazione nell'isola di Stromboli della frazione di Ginostra del comune di Lipari l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), da rilasciarsi entro quindici giorni dalla richiesta – trascorsi i quali si prescinde dal parere – anche in deroga a quanto previsto dal regolamento concernente la Riserva naturale orientata dell'isola di Stromboli e Strombolicchio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché la realizzazione dei lavori di costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nella frazione da parte dell'Enel.

Art. 18.
Variazioni di bilancio - Rubrica Turismo

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per gli anni 1996/97, utilizzando le disponibilità del capitolo 87502 Rubrica turismo dell'esercizio finanziario 1998.
2.  Per le finalità dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, il capitolo 47653 è incrementato, per l'esercizio 1998, di lire 14.150 milioni. Al relativo onere si provvede:
—  per lire 3.000 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 47706);
—  per lire 6.200 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 47709);
—  per lire 3.000 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 88258);
—  per lire 1.950 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 87521).
3.  Per le finalità dell'articolo 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19 e dell'articolo 32 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni il capitolo 47704 è incrementato, per l'esercizio 1998, di lire 3.250 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 47706).
4.  Per le finalità dell'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni il capitolo 47211 è incrementato, per l'esercizio 1998, di lire 285 milioni. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 88259).

Art. 19.
Interventi finanziari in favore
delle aziende ricettive e turistiche

1.  Il comma 1, dell'articolo 17, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 è così sostituito:
«1.  Al fine di adeguare le aziende ricettive e turistiche colpite dalla crisi del settore che abbiano contratto mutui alberghieri ovvero mutui ipotecari, edilizi e/o fondiari, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli interessati che ne facciano richiesta l'importo degli interessi dovuti dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1995, 1996 e 1997 che non può superare lire 200 milioni per azienda.
1bis.  Tale contributo viene erogato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a presentazione della relativa certificazione bancaria.
1ter.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 2.000 milioni cui si provvede quanto a lire 550 milioni con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, dalla legge regionale n. 6 del 1990 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513) e quanto a lire 1.450 milioni con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
—  capitolo 10612  –  200 milioni;
—  capitolo 10697  –  350 milioni;
—  capitolo 10698  –  900 milioni».

Art. 20.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 ottobre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  TRICOLI 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, integrato dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, disciplina le modalità di realizzazione dei progetti di utilità collettiva.
Nota all'art. 1, comma 2:
La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: «Misure di politiche attuative del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie», agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, prevede incentivi rispettivamente per: l'assunzione di apprendisti; per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare; le assunzioni con contratto di formazione e lavoro; l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi; l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi; l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità; la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Note all'art. 1, comma 3:
— L'importo integrativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196», è previsto nel caso d'impegno per un orario superiore a quello risultante dalla proporzione fra trattamento previdenziale percepito a livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali, ed è corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
— La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, reca: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia».
Nota all'art. 1, comma 6:
La legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento», agli articoli 8 e 10, quali risultano a seguito delle sostituzioni operate dall'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, autorizza il comune di Siracusa a concedere contributi in conto capitale per opere di restauro, ripristino di facciate esterne e per le altre opere da realizzarsi nel quartiere Ortigia.
Nota all'art. 1, comma 8:
L'articolo 65 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, rubricato: «Fermo temporaneo del naviglio» al comma 2 proroga fino al 31 dicembre 1997 la possibilità di concessione di premi di fermo temporaneo alla imprese di pesca.
Nota all'art. 1, comma 10:
La legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, reca: «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica della Regione siciliana».
Nota all'art. 1, comma 13:
L'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 40, in relazione al cui terzo comma opera, in parte qua, la recata abrogazione, così dispone:
«L'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma di ristrutturazione delle attività produttive, dell'organico del personale e dei relativi servizi, al fine di conseguire l'economicità della gestione ed il contenimento dei costi di produzione degli arti ortopedici, dei presidi e delle forniture in genere, e formula, inoltre, proposte sull'assetto definitivo dell'Istituto stesso nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Il piano di ristrutturazione è approvato dal Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali per gli enti locali e per la sanità, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
E' fatto divieto all'Istituto:
a)  di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1979. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;
b)  di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.».
Nota all'art. 1, comma 18:
L'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dall'art. 16, comma 10, della legge 15 maggio 1987, n. 127, così dispone:
«Direttore generale. – 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2.  Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3.  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4.  Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.».
Nota all'art. 3, comma 1:
L'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 – in relazione al quale si richiama l'attenzione sull'interpretazione autentica del comma 5 bis recata dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e nella circostanza che, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, le competenze del nucleo di valutazione risultano trasferite, mediante convenzione, alla Società per l'imprenditoria giovanile S.p.A. – a seguito delle recate modifiche è il seguente:
«Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile – 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2.  I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.
3.  Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
4.  I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
4.bis.  Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5.  Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;
b)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
c)  contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
d)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
5bis.  Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
6.  E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
7.bis.  Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8.  Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50.».
Nota all'art. 6, comma 2:
La legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 reca: «Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nel bacino minerario zolfifero siciliano».
Nota all'art. 8:
L'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«Riproduzione e utilizzazione di somme. – 1. In attesa del riordino del sistema di controllo interno degli atti della Regione possono essere riprodotte, a norma degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni purché esistenti nella situazione patrimoniale della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le somme relative ad obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1995 afferenti gli esercizi finanziari del triennio precedente il 31 dicembre 1994. Al fine dell'applicazione del presente articolo si considerano obbligazioni anche le somme relative ai processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici od a licitazioni private. La predisposizione dei relativi provvedimenti di variazione al bilancio rientrano tra quelli previsti dall'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2.  Gli impegni assunti dall'Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 1993 e 1994 in difformità al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 possono essere ritirati, entro e non oltre il 15 aprile 1996, purché esistenti nella situazione finanziaria della Regione; le relative somme sono reiscritte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e riassegnate ai rispettivi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed utilizzate per le medesime finalità e con le stesse modalità ed a favore dei medesimi soggetti beneficiari già individuati con provvedimenti formali derivanti dagli atti di impegno di cui al presente comma.
3.  Le somme eliminate ai sensi del comma 2 interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.».
Nota all'art. 9:
L'articolo 5 bis della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1992, n. 26, e successive modifiche, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«1.  All'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche.
2.  In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere assegnazione dell'alloggio, se conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.
3.  Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica incrementato del 60 per cento. Nel caso in cui il reddito risulti superiore al limite sopra determinato l'assegnatario può richiedere di occupare l'abitazione a titolo di locazione.
4.  Allorché per carenza dei requisiti previsti dai commi precedenti deve provvedersi ai rilascio dell'alloggio, ciò deve avvenire entro sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato la cessazione del diritto all'assegnazione.».
Note all'art. 14:
—  Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 autorizzano i presidenti delle Camere di commercio siciliane ad erogare contributi alle imprese artigiane per l'assunzione di lavoratori apprendisti e di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto, presso le stesse, il periodo di apprendistato.
—  Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, dispone che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, anche per il pagamento delle indennità relative agli anni precedenti e non soddisfatte.
Nota all'art. 15:
L'art. 54 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«1.  La Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione delle centrali operative e degli altri servizi, funzioni ed attività non di carattere sanitario del servizio urgenza-emergenza sanitario '118', può utilizzare anche il personale già occupato al 30 giugno 1995 presso la società concessionaria del servizio di elisoccorso. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare alla convenzione stipulata con la CRI le conseguenti modifiche.
2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 42730 – servizio sanitario di emergenza – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.».
Nota all'art. 18, comma 1:
I contributi di cui all'articolo 117 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli charters e sono destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia.
Nota all'art. 18, comma 2:
L'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la predisposizione annuale e la realizzazione di un organico piano di propaganda, da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana.
Nota all'art. 18, comma 3:
Gli articoli 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, e 32 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, autorizzano la concessione di contributi, da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per il funzionamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti provinciali per il turismo della Regione.
Nota all'art. 18, comma 4:
L'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è rubricato "Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori...".
Nota all'art. 19:
L'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, a seguito della disposta modifica è il seguente:
«1.  Al fine di adeguare le aziende ricettive e turistiche colpite dalla crisi del settore che abbiano contratto mutui alberghieri ovvero mutui ipotecari, edilizi e/o fondiari, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli interessati che ne facciano richiesta l'importo degli interessi dovuti dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1995, 1996 e 1997 che non può superare lire 200 milioni per azienda.
1bis.  Tale contributo viene erogato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a presentazione della relativa certificazione bancaria.
1ter.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 2.000 milioni cui si provvede quanto a lire 550 milioni con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998 dalla legge regionale n. 6 del 1990 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513) e quanto a lire 1.450 milioni con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
—    capitolo 10612 – L.  200 milioni 
—    » 10697 – L.  350 » 
—    » 10698 – L.  900 » 

2.  All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione.».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 576
«Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 24 settembre 1997.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio"(II) il 22 ottobre 1997.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 114 del 31 luglio 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 184 del 20 agosto 1998 e n. 185 del 2 settembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 186 del 22 settembre 1998.
(98.40.1992)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 agosto 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di S. Pier Niceto.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Viste le note prot. n. 965 del 10 febbraio 1998 e n. 2425 del 10 marzo 1998, con le quali il comune di S. Pier Niceto ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione della variante al piano regolatore generale per la costruzione di un campo di calcetto, in adiacenza al campo di calcio, ed adeguamento di tutto il complesso;
Vista la delibera n. 45 del 17 novembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina in data 17 dicembre 1996 con decisione n. 44124/42200, con cui il consiglio comunale di S. Pier Niceto ha approvato la localizzazione dell'area per i lavori di campo di calcetto adiacente al campo di calcio e sistemazione di tutto il complesso;
Vista la delibera n. 34 del 28 giugno 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale nella seduta del 7 maggio 1998, con decisione n. 3269/2926, con cui il consiglio comunale di S. Pier Niceto ha approvato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, il progetto di variante al piano regolatore generale per la costruzione di un campo di calcetto in adiacenza al campo di calcio ed adeguamento di tutto il complesso;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione del 10 febbraio 1998 a firma del segretario comunale del deposito e pubblicazione e sulla mancata presentazione di opposizione e/o osservazioni;
Vista la nota prot. n. 18827 del 26 giugno 1997, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole alle seguenti condizioni:
—  che vengano osservate le prescrizioni dettate dal geologo relativamente alla bonifica dell'area su cui è prevista la realizzazione della scalinata in passato utilizzata come discarica e di prevedere nella medesima area una struttura che incida sul terreno in maniera non rilevante;
Vista la nota prot. n. 5551 Pos IV-4-72 del 19 marzo 1998, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina esprime parere favorevole al progetto di che trattasi alle seguenti condizioni che:
—  gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle previsioni progettuali e dovranno essere messi in atto i suggerimenti riportati nelle considerazioni conclusive dello studio geologico;
—  il materiale di risulta proveniente dallo scavo, se non riutilizzato in loco, dovrà essere trasportato a rifiuto nelle discariche autorizzate oppure, se le caratteristiche agronomiche lo consentono, potrà essere riutilizzato come substrato per le coltivazioni agrarie e/o forestali;
—  le eventuali scarpate, con pendenza superiore al 25%, dovranno essere rinsaldate mediante la messa in opera di graticciate e/o muretti a secco ed eventualmente rinverdite con specie indigene atte al consolidamento;
—  non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque, né durante l'esecuzione dei lavori, né ad ultimazione degli stessi;
—  si dovranno mettere in atto i necessari accorgimenti per la regimazione delle acque meteoriche;
—  a tergo dei muri di sostegno si dovrà realizzare un adeguato vespaio, per consentire il deflusso delle acque di infiltrazione;
—  l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Distaccamento forestale di Rometta;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia urbanistica;
Visto il parere n. 16 del 30 giugno 1998 prot. n. 456 del 30 giugno 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito si trascrive:
«Considerato che:
—  Il comune di S. Pier Niceto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 44 del 3 aprile 1975 i cui vincoli sono divenuti inefficaci a far data dal 31 dicembre 1993;
—  Il progetto in esame approvato con D.C. n. 34 del 28 giugno 1997, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, interessa un'area destinata dal piano regolatore generale vigente a zona "B" di completamento;
—  detta variante interessa gli immobili risultanti in catasto al foglio 9, particelle 767, 768, 769, 770, 771, 773, 775, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 1094;
—  Le suddette particelle da quanto si legge nella relazione tecnica, secondo il piano regolatore generale adottato con delibera n. 1 dell'11 novembre 1997 hanno destinazione urbanistica "sportiva".
Ritenuto che:
—  Avverso alla D.C. n. 34 del 28 giugno 1997 non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;
—  Che l'area oggetto di variante si presta favorevolmente ad accogliere l'impianto di calcio e che l'intervento può ritenersi compatibile con l'assetto territoriale;
—  La variante di che trattasi è un'opera di pubblica utilità e che pertanto risponde alle esigenze richieste dalla comunità;
E' del parere che il progetto per la costruzione di un campo di calcetto, in adiacenza al campo di calcio, ed adeguamento di tutto il complesso, approvato con delibera consiliare n. 34 del 28 giugno 1997, riscontrata legittima nella seduta del 7 maggio 1998 prot. n. 3269/2926, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, pervenuta dal comune di S. Pier Niceto con nota prot. n. 2425 del 13 maggio 1998, costituito dagli elaborati sopra elencati, sia meritevole di approvazione a condizione che le opere vengano effettuate in conformità alle prescrizioni espresse dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con provvedimento prot. n. 5551 del 19 marzo 1998.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 16 del 30 giugno 1998 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del combinato disposto della legge 1 gennaio 1978, n. 1, V comma e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere del gruppo XXX/D.R.U., n. 16 del 30 giugno 1998, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina in premessa riportati, la variante urbanistica approvata dal consiglio comunale di S. Pier Niceto con delibera n. 34 del 28 giugno 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO centrale nella seduta del 7 maggio 1998 con decisione n. 3269/2926.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  relazione generale (con indagini geologiche e compensi geologo);
 2)  espropriazioni;
 3)  analisi nuovi prezzi;
 4)  elenco prezzi;
 5)  computo metrico estimativo;
 6)  spese tecniche;
 7)  capitolato speciale d'appalto;
 8)  calcolo strutture in C.A.;
 9)  relazione di calcolo gradinata e serbatoio interrato;
10)  relazione tecnica e calcolo impianto di illuminazione;
11)  schemi unifamiliari impianto di illuminazione;
12)  relazione geologica:
—  indagini geognostiche;
—  prove geotecniche;
—  dichiarazione del progettista;
13)  planimetria stato di fatto e piano quotato, 1:200;
14)  planimetria di progetto, 1:200;
15)  profili muri di sostegno, 1:200;
16)  disegni esecutivi muri di sostegno e particolare parapetto e rampa, 1:50;
17)  particolari e disegni esecutivi gradinata, 1:50;
18)  disegni esecutivi serbatoio interrato, 1:50;
19)  particolari costruttivi;
20)  disegni esecutivi scala A e B e particolare locali prefabbricati, 1:20/50;
21)  particolari tecnici impianto di illuminazioni;
22)  disegni esecutivi plinti per torri faro, 1:50.

Art.  3

Il comune di S. Pier Niceto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1771)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e locale.

Con decreto presidenziale n. 302/Gr. VII S.G. del 7 ottobre 1998, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale e locale da realizzare nel corso del 1999 è eccezionalmente prorogato al 31 ottobre 1998.
Non saranno prese in considerazione le istanze non corredate dalla documentazione prevista dal D.P. n. 44 del 3 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 62 del 12 novembre 1997. Sono fatte salve le istanze regolarmente presentate entro il termine del 31 maggio 1998.
Conseguentemente, il termine stabilito dall'art. 8 del D.P. n. 44/97 per la pubblicazione del relativo calendario regionale è differito al 20 dicembre 1998.
(98.41.2080)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la distribuzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 26190 del 28 luglio 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società La Mattina s.n.c. E C., con sede legale in Canicattì (AG), via Francia, n. 15, e magazzino in Canicattini (AG) contrada Madonna dell'Aiuto, a detenere, per la successiva distribuzione, gas medicale (ossigeno, protossido di azoto, ossigeno liquido confezionati) per uso umano, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 532/92, per il territorio delle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.
(98.32.1677)


Con decreto n. 26191 del 28 luglio 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società cooperativa farmaceutica Trinacria s.r.l., con sede legale e magazzino in Acireale (CT), via G. Carducci, n. 2, alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n. 538/92, per il territorio della provincia di Catania.
(98.32.1652)


Con decreto n. 26192 del 28 luglio 1998 l'Assessore per la sanità ha autorizzato la società Vivisol s.r.l., con sede legale in Monza, via Quintino Sella, n. 5, e magazzino in Carini (PA), contrada Dominici Foresta, a detenere, per la successiva distribuzione di gas medicali (ossigeno) per uso umano, ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo n. 538/92, per il territorio delle province di Palermo, Trapani,Agrigento, Caltanissetta.
(98.32.1676)
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ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti nomina di commissari straordinari presso Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione

Con decreto n. 748/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca il sig. Francesco Giarraffa.
(98.33.1727)


Con decreto n. 749/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma Terme di Acireale il sig. Francesco Seminara.
(98.33.1721)


Con decreto n. 750/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Sciacca il sig. Gaspare Bruccoleri.
(98.33.1729)


Con decreto n. 751/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Milazzo il sig. La Cava Sergio.
(98.33.1720)


Con decreto n. 752/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Palermo e Monreale il sig. Stapino Greco.
(98.33.1723)


Con decreto n. 753/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Gela il sig. Boscia Filippo.
(98.33.1724)


Con decreto n. 754/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Cefalù il sig. Pasquale Giuseppe Curcio.
(98.33.1725)

Con decreto n. 755/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Capo D'Orlando il sig. Giuseppe Privitera.
(98.33.1726)


Con decreto n. 756/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Agrigento il sig. Salvatore Palillo.
(98.33.1722)


Con decreto n. 757/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Catania e Acicastello il sig. Salvatore Tiralosi.
(98.33.1719)


Con decreto n. 758/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo delle Isole Eolie il sig. Agostino Giorgianni.
(98.33.1717)


Con decreto n. 759/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Patti il sig. Egidio Bernava Morante.
(98.33.1728)


Con decreto n. 760/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Enna il sig. Lorenzo Granata.
(98.33.1718)


Con decreto n. 761/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Siracusa il sig. Maurizio Scollo.
(98.33.1730)


Con decreto n. 762/VII TUR del 23 giugno 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Taormina il sig. Orlando Russo.
(98.33.1731)


Con decreto n. 829/VII TUR del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Messina il sig. Francesco Franchina.
(98.33.1710)


Con decreto n. 830/VII TUR del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Caltagirone il sig. Alessandro Marco Gaglio.
(98.33.1713)

Con decreto n. 831/VII TUR del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Acireale il sig. Mario Coco.
(98.33.1711)


Con decreto n. 832/VII TUR del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Nicolosi il sig. Vincenzo Cirà.
(98.33.1714)


Con decreto n. 833/VII TUR del 3 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Piazza Armerina il sig. Filippo Sammarco.
(98.33.1712)


Con decreto n. 913/VII TUR del 21 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Erice il sig. Gino Solitro.
(98.33.1715)


Con decreto n. 914/VII TUR del 21 luglio 1998 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ha nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo di Giardini Naxos il sig. Giovanni Minutoli.
(98.33.1716)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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