REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1998 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 ottobre 1998, n. 29.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e dell'Azienda delle foreste demaniali. Primo provvedimento  pag.


LEGGE 26 ottobre 1998, n. 30.
Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca  pag.


LEGGE 26 ottobre 1998, n. 31.
Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 13 agosto 1998.
Centri privati di produzione di selvaggina. Criteri applicativi e disciplinare delle autorizzazioni  pag.


DECRETO 31 agosto 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Diana, in agro di Vizzini e Mineo  pag.

Assessorato dell'industria

DECRETO 16 settembre 1998.
Approvazione delle graduatorie delle istanze ammissibili ai contributi previsti dal POP Sicilia 1994/1999, Sottomisure 3.2.a e 3.2.b ed elenchi delle istanze non ammissibili  pag.


DECRETO 16 settembre 1998.
Approvazione della circolare relativa a criteri e modalità di concessione di contributi per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani  pag. 14 

Assessorato territorio e dell'ambiente

DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero denominato "ambito E" - Gazzi - Fucile - via Taormina nel comune di Messina  pag. 20 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 22 settembre 1998, n. 262.
P.O.P. 1994/99 FEOGA - Misura 9.4, iniziative per il sostegno dell'attività agrituristica ad integrazione del reddito agricolo - Modifica scheda tecnica  pag. 25 


CIRCOLARE13 ottobre 1998, n. 264.
Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 258/Dr del 19 maggio 1998  pag. 28 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 22 settembre 1998, n. 11.
Variazioni di bilancio e concessione di nulla-osta al pagamento dei residui passivi perenti. Termini da rispettare dalle Amministrazioni per l'inoltro delle richieste riferite all'esercizio finanziario 1998  pag. 30 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 settembre 1998, n. 318.
Rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro  pag. 31 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Presidenza

DECRETO PRESIDENZIALE 4 marzo 1998.
Approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, relativa a «Programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia - Piani di azione locale ammissibili al finanziamento»  pag. 31 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 26 ottobre 1998, n. 29.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e dell'Azienda delle foreste demaniali. Primo provvedimento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione della spesa
Agricoltura

1.  Per l'esercizio 1998 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.660 milioni quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana (Cap. 56901).
2.  L'incremento del contributo di cui al comma 1 è finalizzato alle spese per la ricostituzione di boschi demaniali nella disponibilità dell'Azienda deteriorati e distrutti, nonché per l'effettuazione di piccole opere di bonifica connesse e per risarcimenti ed altre opere ivi compreso il miglioramento di boschi e di arboreti da seme (Cap. 2005).
3.  Per l'esercizio 1998 è, altresì, autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Cap. 14727).
4.  All'onere di lire 21.160 milioni per l'esercizio finanziario 1998, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si provvede quanto a lire 860 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 54571 e quanto a lire 20.300 milioni con la riduzione delle spese autorizzate dalle leggi appresso elencate per gli importi indicati a fianco di ciascuna di esse:
—  Legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, articoli 1, 2, 3, 13 e successive modifiche (cap. 15715) lire 1.000 milioni;
—  Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, articoli 8, 22 (cap. 16261) lire 1.000 milioni;
—  Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 27 e successive integrazioni (cap. 55690) lire 1.300 milioni;
—  Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 30 e successive integrazioni (cap. 55691) lire 2.000 milioni;
—  Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 31 e successive modifiche (cap. 56760) lire 10.000 milioni;
—  Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 26 e successive modifiche (cap. 56786) lire 5.000 milioni.
5.  In applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nel bilancio della Regione ed in quello dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
BILANCIO DELLA REGIONE
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 14727  +  2.500 milioni; 
Cap. 15715  –  1.000 milioni; 
Cap. 16261  –  1.000 milioni; 
Cap. 54571  –    860 milioni; 
Cap. 55690  –  1.300 milioni; 
Cap. 55691  –  2.000 milioni; 
Cap. 56760  – 10.000 milioni; 
Cap. 56786  –  5.000 milioni; 
Cap. 56901  + 18.660 milioni. 

BILANCIO FF.DD. REGIONE SICILIANA
(appendice n. 1)
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 1101  +  18.660 milioni. 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2005  +  18.660 milioni. 


Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa
Beni culturali

1.  Cap. 21160  –  3.000 milioni; 
   Cap. 21162  –  2.000 milioni; 
   Cap. 37002  +  5.000 milioni. 


Art. 3.
Progetti di utilità collettiva

1.  Il fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 è ridotto di lire 35.000 milioni e le relative somme sono versate in entrata nel bilancio della Regione, senza oneri di commissione.
2.  Per le finalità degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 35.000 milioni.
3.  All'onere di lire 35.000 milioni derivante dal comma 2, ricadente sull'esercizio finanziario 1998, si farà fronte con le maggiori entrate del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 derivanti dai rientri del fondo di rotazione di cui al comma 1.
4.  Il comitato amministrativo per la gestione del fondo di cui al comma 1 è soppresso. I compiti inerenti la gestione del suddetto fondo vengono svolti dall'Amministrazione regionale.
5.  I capitoli 32216, 33651 e 34051 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 sono incrementati rispettivamente di lire 50 milioni, lire 50 milioni e lire 350 milioni.
6.  All'onere di lire 450 milioni derivante dal comma 5, ricadente nell'esercizio finanziario 1998, si fà fronte con la pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.
Interventi a favore del Teatro Stabile di Catania
e dell'Ente Teatro di Messina

1.  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, il contributo integrativo in favore del Teatro Stabile di Catania è incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.200 milioni.
2.  Il contributo integrativo in favore dell'Ente Teatro di Messina è incrementato, per l'anno 1998, di lire 1.000 milioni.
3.  All'onere di lire 2.200 milioni derivante dai commi precedenti per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione.

Art. 5.
Variazioni al quadro sintetico di cassa
del bilancio della Regione

1.  Al fine di adeguare le previsioni del quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1998 alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare al medesimo quadro, con propri decreti, variazioni compensative tra le previsioni delle singole amministrazioni nonché tra i titoli. L'Assessore per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad apportare variazioni correlate alle previsioni di entrate ed alle spese derivanti da leggi approvate nel corso dell'esercizio finanziario corrente.

Art. 6.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 ottobre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  TRICOLI 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
L'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, reca norme volte a favorire i processi di ristrutturazione delle cooperative agricole, cantine sociali, e loro consorzi e costituisce un fondo destinato ad incentivare interventi che consentano l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo 1989 anche mediante forme di pensionamento anticipato.
Nota all'art. 3, comma 1:
Il fondo di rotazione a gestione separata di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, istituito, in misura paritaria, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è volto alla concessione di credito agevolato in favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.
Nota all'art. 3, comma 2:
Le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, individuano le aree operative di intervento e disciplinano le modalità di realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Nota all'art. 4:
Le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, sono quelle di assicurare l'attività dei teatri stabili.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 698
Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Primo provvedimento.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 6 maggio 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 19 maggio 1998.
Esaminato nella seduta n. 117 del 29 settembre; nella seduta n. 119 del 16 ottobre.
Stralcio esitato per l'Aula nella seduta n. 119 del 16 ottobre 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 ottobre 1998.
(98.43.2182)
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LEGGE 26 ottobre 1998, n. 30.
Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Misure di accompagnamento

1.  Le misure di accompagnamento sociale previste dalla legge 21 maggio 1998, n. 164 per il caso di interruzioni tecniche delle attività di pesca si applicano alle unità di pesca iscritte nei Compartimenti marittimi della Sicilia, secondo i parametri e le procedure fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
2.  I periodi di interruzioni tecniche della pesca previsti all'articolo 3 della legge n. 164 del 1998 decorrono, per l'anno 1998, dalla data di pubblicazione della presente legge. Le imprese di pesca sono autorizzate a beneficiare di un periodo di interruzione tecnica anche inferiore a 45 giorni, nel qual caso la relativa indennità sarà commisurata ai giorni di effettiva sospensione dell'attività di pesca.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 30.000 milioni.
4.  All'onere di lire 30.000 milioni si provvede: quanto a lire 500 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75230); quanto a lire 4.000 milioni con riduzione di pari importo per la spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75231); quanto a lire 11.250 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75240) e quanto a lire 10.250 milioni mediante riduzione degli importi di lire 9.500 milioni e di lire 750 milioni degli stanziamenti previsti nell'anno 1998 rispettivamente ai capitoli di spesa 75415 e 75419.
5.  L'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera d) dell'articolo 6, della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 è ridotta di lire 13.300 milioni (capitolo 75669).
6.  Ai sensi del comma 2, dell'articolo 9, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativo del comma 148, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fondi relativi ad assegnazioni finanziarie dello Stato inerenti leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, sono destinate nell'esercizio finanziario 1998 quanto a lire 9.800 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e quanto a lire 3.500 milioni al finanziamento delle finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23 mediante l'utilizzo di parte delle economie statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.
Divieto di pesca nei golfi

1.  Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, è concesso, per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75 per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione del comma 2, dell'articolo 65, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 6.750 milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680 milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del capitolo 35510, quanto a lire 2.750 milioni del capitolo 75419, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75617 e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370).

Art. 3.
Norma di salvaguardia comunitaria

1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 ottobre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per la cooperazione,  BENINATI 

il commercio, l'artigianato e la pesca
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
L'articolo 3 della legge 21 maggio 1998, n. 164, recante: «Misure in materia di pesca e di acquacoltura», così dispone:
«1.  E' istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
2.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono dispose le modalità tecniche di attuazione del comma 1.
3.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni».
Note all'art. 1, comma 4:
—  Gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, recante: «Elargizioni alle vittime di richieste estorsive, contributo per la costituzione di parte civile e provvidenze a favore di familiari di vittime di naufragio», disciplinano la concessione di elargizioni pecuniarie in favore delle vittime di richieste estorsive.
—  Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante: «Interventi in materia di credito agrario», disciplinano la concessione di agevolazioni creditizie in favore di cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori e loro unioni, che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici, nonché agevolazioni creditizie e finalizzate alla valorizzazione delle produzioni vitivinicoli siciliane.
—L'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante: «Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento delle spese, così dispone:
«1.  Al fine di consentire all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) il concorso nel pagamento degli interessi a favore delle aziende di credito operanti in Sicilia, che effettuano operazioni di credito in favore delle cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa annua di L. 15.000 milioni da versare all'IRCAC».
Nota all'art. 1, comma 5:
La lettera d) dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000», così dispone:
«lire 20.698 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 75669), mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281».
Note all'art. 1, comma 6:
—  L'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione, così dispone:
«1.  Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2.  Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.  Con la medesima legge di cui al comma 2 saranno altresì determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi ordinari della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997, a sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto, integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1».
—  Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così dispone:
«148. Le assegnazioni finanziarie alla Regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria».
— Gli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca», allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali e artigiane della Regione, favorendone l'accesso al credito di esercizio, disciplinano la possibilità di procedere da parte della Regione all'integrazione dell'ammontare del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva.
—  Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. Provvedimenti per il credito alla cooperazione», mirano alla promozione del processo di ristrutturazione del commercio all'ingrosso della Sicilia tramite l'approvazione di apposite indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale e la concessione da parte dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di finanziamenti per le spese relative alla realizzazione dei centri commerciali.
—  L'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario», prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Note all'art. 2, comma 1:
—  L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca», così dispone:
«1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
a)  golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
b)  golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
c)  golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.
2.  Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.
3.  Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modificazioni.
4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.
5.  Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.
6.  I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni».
—  Il comma secondo dell'articolo 65 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», così dispone:
«2.  Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attività marinare, le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1997».
Nota all'art. 2, comma 2:
Per gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, vedi la prima nota all'art. 1, comma 4, della legge che qui si annota.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 368
Disposizioni organiche in materia di pesca e attività marinare. Norme in materia di acque interne.
D.D.L. n. 662
Interventi a sostegno dei familiari delle vittime del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia e dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio Raffaele.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 13 marzo 1998.
D.D.L. n. 675
Norme sul consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'1 aprile 1998.
Trasmessi alla Commissione "Attività produttive" (III) rispettivamente il 3 aprile 1997, 31 marzo 1998 e 10 aprile 1998.
Abbinati nella seduta n. 112 del 30 luglio 1998.
Esaminati in Commissione nelle sedute n. 110 del 21 luglio 1998, n. 112 del 30 luglio 1998, n. 115 e n. 116 del 29 settembre 1998.
Deliberato l'invio di norme stralciate del testo coordinato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 116 del 29 settembre 1998.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 119 del 16 ottobre 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 118 del 16 ottobre 1998.
Relatore: Fleres.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 ottobre 1998.
(98.43.2179)
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LEGGE 26 ottobre 1998, n. 31.
Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  La data a decorrere dalla quale i consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili, a norma della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, deve intendersi quella della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, da parte dei sindaci dei singoli comuni.

Art. 2.

1.  Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali di fissazione della data delle elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco.

Art. 3.

1.  La presente legge si applica anche agli atti deli-berativi adottati dai consigli comunali per i quali sia stata pronunciata ordinanza di annullamento da parte della competente sezione del comitato regionale di controllo.

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 ottobre 1998.
  DRAGO 
Assessore regionale per gli enti locali  MISURACA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
Il comma 3 dell'art. 31 della legge 8 giugno 1991, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così dispone:
«3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 777
«Interpretazione autentica della lettera e), del comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ricevuto, D'Andrea, Sanzarello, D'Aquino, Leanza, Trimarchi, Martino, Lo Monte il 23 settembre 1998.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 25 settembre 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 134 del 30 settembre 1996.
Relatore: Cintola.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 ottobre 1998.
(98.43.2181)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 agosto 1998.
Centri privati di produzione di selvaggina. Criteri applicativi e disciplinare delle autorizzazioni.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visti, in particolare, 1 commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 38 dell'anzidetta legge regionale n. 33/97 che demandano all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'autorizzazione ad istituire centri privati per la produzione di selvaggina a scopo di ripopolamento e che prevedono tra l'altro che il comparto sia normato da un disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Sentito ilComitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta del 26 maggio 1998 ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta dell'amministrazione e sulle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione;
Ritenuto di dovere adottare, al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai citati commi dell'art. 38 della richiesta legge regionale n. 33/97, apposito disciplinare;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è adottato il disciplinare di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 agosto 1998.
  CUFFARO 


Allegato A

Al fine di conseguire univocità di indirizzo nell'applicazione dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si indicano di seguito i criteri e gli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione dei centri privati di produzione di selvaggina, a scopo di ripopolamento e per scopi venatori, nonché la disciplina per la loro gestione.
1)  CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA

Finalità
I centri privati di produzione di selvaggina che in seguito per brevità verranno indicati con la sigla C.P.P.S. hanno lo scopo di produrre sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica di cui esiste già una presenza anche se limitata nel territorio regionale, a scopo di ripopolamento.
I C.P.P.S. possono produrre anche il fagiano per fini venatori esclusivamente per rifornire le aziende faunistiche venatorie, le aziende agrovenatorie e le zone cinologiche ove sono previste gare con abbattimento.
Territorio
I C.P.P.S. debbono essere costituiti da uno o più appezzamenti di fondi contigui, organizzati in forma di azienda agricola, aventi in complesso una superficie non inferiore ad Ha 5 e non superiore ad Ha 50 e debbono essere recintati in modo da evitare la fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di predatori.
Gli accorgimenti volti ad evitare l'ingresso dei predatori e/o la fuoriuscita di selvaggina consisteranno in:
—  interramento della rete metallica zincata per almeno ml. 0,50 in profondità in presenza di terreni sciolti o sabbiosi. La stessa verrà rivolta orizzontalmente per almeno 30 cm. in modo da creare una ulteriore barriera alla fuga dei selvatici verso l'esterno;
—  in presenza di terreni ove non è possibile l'interramento della rete, si provvederà a realizzare un cordolo in calcestruzzo di dimensioni ml. 0,20x0,30.
La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o materiali ammissibili, di altezza fuori terra ml. 2, con interdistanza massima di ml. 3.
Le maglie della rete metallica zincata devono avere una dimensione tale da non permettere la fuoriuscita di selvatici.
La parte terminale del paletto della recinzione dovrà presentare una inclinazione di almeno 45°, su questa verrà fissata della rete con funzione antipredatoria (come da indicazione dell'INFS). Tale accorgimento va esteso anche ai cancelli di ingresso. Le tipologie delle reti di recinzioni, adeguate alla specie da allevare, saranno determinate dall'Amministrazione in seguito, in relazione alla concessione dei contributi.
Deve essere assicurata altresì la disponibilità del terreno per almeno 5 anni dalla data di notifica del decreto di costituzione.
E' preferibile che i C.P.P.S. sorgano su aree ricadenti in zone svantaggiate e delimitate ai sensi della Direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1984 e/o in zone montane di cui alla legge n. 1102/71 e successive modifiche ed integrazioni e/o su terreni sottoposti a set-aside.
Fauna
E' indispensabile che venga garantito il mantenimento in purezza delle specie allevate e, inoltre, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie ed evitare possibili turbe del comportamento è indispensabile che venga mantenuta una densità limitata e comunque non superiore ai seguenti parametri riferiti agli spazi riservati all'inselvatichimento:
—  coniglio: n. 1 capo x mq. 50;
—  lepre: n. 1 capo x mq. 200;
—  coturnice siciliana oltre i 60 giorni: n. 1 capo x mq. 3;
—  quaglia oltre i 60 giorni: n. 5 capi x mq. 1;
—  fagiano: n. 1 capo x mq. 2.
Programmi
Unitamente alla richiesta di costituzione, deve essere presentato un programma di produzione che tenga conto dei parametri capi/mq. di cui sopra ed offra concrete soluzioni dei diversi problemi connessi agli "allevamenti", ivi compresi quelli sanitari ed ogni altro aspetto relativo alla produzione in purezza dei soggetti con particolare riguardo alla salvaguardia del genoma delle specie allevate ed al controllo delle principali malattie.
Tipologia dell'allevamento
In via generale i criteri da seguire per l'allevamento sono i seguenti:
—  riproduttori in gabbia al fine di potere in ogni momento controllare le caratteristiche di riconoscimento degli stessi, lo stato sanitario e la produzione;
—  gabbie di svezzamento dove i giovani soggetti, di età compresa tra 9 e 12 settimane, completeranno il ciclo di vaccinazione;
—  immissione nei recinti di sgambettamento dei coniglietti svezzati e tatuati, eventualmente alla presenza di personale delle ripartizioni competenti per territorio. In relazione ad allevamenti di coturnice (Alectoris graeca Whitakeri) e di lepre (Lepus corsicanus) sarà compito dell'istituendo Centro pubblico produzione selvaggina sperimentare le tecniche di allevamento e creare un parco di riproduttori ai quali tutti i Centri di produzione e gli allevamenti potranno attingere.
Le gabbie dei riproduttori e quelle di svezzamento devono essere mantenute all'interno di strutture o ricoveri esistenti o da realizzare. Tali strutture devono assicurare una ottimale coibentazione.
E' possibile tuttavia che l'allevatore adotti altre tipologie di allevamento che comunque devono consentire il controllo.
Documenti
Unitamente alla richiesta di costituzione ed al programma di produzione deve essere presentata la seguente documentazione:
— titolo di proprietà dei terreni. In caso di conduzione degli stessi ad altro titolo deve essere prodotta idonea documentazione;
— certificati catastali;
—  planimetria catastale;
—  carta I.G.M. 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda;
— disegni planimetrici in scala adeguata degli eventuali locali destinati al C.P.P.S.;
—  relazione tecnica dettagliatissima sullo stato dell'azienda agricola, del comprensorio ove ricade, della flora e della fauna presenti, dei metodi di conduzione, giacitura, esposizione e natura del terreno, piovosità, approvvigionamento idrico, viabilità interna ed esterna, dotazione aziendale di eventuali fabbricati e pertinenze, prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzate al potenziamento della capacità produttiva ed ogni altra notizia utile al fine di fornire chiaro il quadro della situazione;
—  dichiarazione contenente i seguenti impegni:
1) di attuare tutti i programmi e le attività conseguenti;
2) di rispettare gli impegni assunti, gli obblighi che scaturiscono dalla legge e dal decreto di costituzione e da eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare;
3) di allevare la selvaggina nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze delle specie, nei limiti di cui ai parametri di densità massimi mq. x capo di cui sopra e nel rispetto delle norme sanitarie;
4)  di iscriversi entro un mese dalla notifica del provvedimento di costituzione del C.P.P.S. alla Camera di commercio e di produrre, entro 5 giorni dall'ottenimento del relativo certificato di iscrizione, il certificato stesso;
5) di allevare esclusivamente le specie previste nel decreto di costituzione;
6)  a dotarsi di riproduttori anche mediante azione di cattura da effettuare sotto il diretto controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio con metodologie e mezzi tecnici tali da garantire l'incolumità dei selvatici. Nel caso di acquisto, i riproduttori debbono essere muniti di certificazione sanitaria e di attestato di provenienza;
7)  di essere sempre disponibile ai controlli che l'Amministrazione intenderà effettuare avvalendosi eventualmente anche di consulenti scientifici;
8)  di contraddistinguere i volatili ed i mammiferi con anelli e marchi recanti un codice alfanumerico in conformità a quanto previsto nel decreto di costituzione;
9) di rendicontare semestralmente l'attività produttiva svolta, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
10)  di delimitare il C.P.P.S. con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di mt. 2 - 3, apposte a non più di 100 mt.una dall'altra e comunque in modo tale che da una ne siano visibili le due contigue a fondo rosso recante la seguente dicitura in nero:
   

11)  di pagare annualmente la tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il primo versamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica del D.A. di costituzione. Le relative ricevute in originale, debbono essere inviate entro 15 giorni dall'effettuazione del versamento alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
12) di garantire che almeno il 10% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, provenga dall'azienda agricola stessa;
13) di sottoporre, con periodicità almeno annuale, a visita sanitaria, i locali e le attrezzature del C.P.P.S. La relativa certificazione deve essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che deve essere trasmesso alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 5 giorni dall'avvenuto controllo;
14) di tenere presso il C.P.P.S. un registro di carico e scarico della fauna appositamente numerato, vidimato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel quale debbono essere annotate: nascite, vendite, mortalità, spostamenti, ecc.;
15) di depositare annualmente i prezzi di vendita della selvaggina, sia presso la Camera di commercio che presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
16) i capi di selvaggina venduti sia ad enti pubblici che a privati debbono essere catturati dagli appositi recinti o voliere di inselvatichimento, alla presenza degli interessati.
Adempimenti
La Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, introitata l'istanza in carta legale, unitamente alla documentazione di cui sopra in triplice esemplare di cui una in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni cura l'istruttoria conformemente al disposto dell'art. 8, comma 2°, lettera e) con particolare riguardo alla condizione che l'iniziativa rientri nella percentuale agro-silvo-pastorale provinciale destinata a caccia riservata a gestione privata assegnata a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e cioè il 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia regionale; detto termine è sospeso ove la Ripartizione chieda integrazione alla documentazione o chiarimenti.
La Ripartizione quindi trasmette, con il proprio parere di merito il carteggio (istanza e documentazione, quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo, più una copia) all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge ed eventuali ulteriori approfondimenti, da richiedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio, provvede alla costituzione del C.P.P.S.
CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA OPERANTI
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N. 33,
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1981, N. 37

I centri di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 40 della medesima legge regionale continuano ad operare fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
Controlli
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; nelle more della istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9, comma 4, lettera d), della stessa legge, i compiti di controllo ascritti a quest'ultimo organismo vengono assunti dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Inadempienze e revoche
La non osservanza della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dei presenti criteri, la inadempienza degli impegni assunti nonché l'inattività per tre anni consecutivi, comporta la revoca del provvedimento di istituzione.
(98.36.1867)
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DECRETO 31 agosto 1998.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Diana, in agro di Vizzini e Mineo.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 50 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania n. prot. 1890 del 9 settembre 1996;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 39 dell'ormai abrogata legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, dal sig. Finocchiaro Innocenzo, nato a Catania il 18 novembre 1936 e residente a S. Gregorio di Catania, in via Tevere, 170, il quale, nella qualità di titolare concessionario responsabile assume nelle forme di legge come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica tendente alla costituzione di un'azienda faunistico-venatoria;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria;
Vista la nota di questo Assessorato n. prot. 1790 del 17 marzo 1998, con la quale viene richiesto alle Ripartizioni faunistico-venatorie l'adeguamento della istruttoria delle pratiche ai nuovi criteri;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania n. prot. 1908 del 4 giugno 1998, con la quale vengono trasmessi il disciplinare ed il piano di vigilanza adeguati alla nuova normativa e vengono forniti i dati relativi al territorio provinciale a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della richiamata legge regionale n. 33/97;
Visti il piano annuale di abbattimento ed il disciplinare presentati dalla ditta;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica amministrativa di parte sullo stato attuale dei luoghi e sulle prospettive di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture finalizzati al potenziamento della fauna;
Visti:
—  il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, dal quale si evince, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento della istanza in parola;
—  il verbale n. 2 del 28 agosto 1996 del Comitato ripartimentale faunistico-venatorio di Catania, che ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Diana in agro di Vizzini e Mineo;
Considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con nota n. prot. 6617/TB87A del 20 dicembre 1996, ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria di cui sopra;
Ritenuto di potere accogliere l'istanza e quindi di potere costituire, nelle more della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda faunistico-venatoria Diana per finalità naturalistiche e faunistiche limitatamente alla stagione venatoria 1998/99;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo n. prot. 7808 del 26 marzo 1998, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 90;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Diana in agro di Vizzini e Mineo, contrade Callari e Nicchiana, estesa complessivamente Ha. 252.44.93 circa, comprendente le seguenti particelle: 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116 del foglio di mappa n. 3 del comune di Vizzini; n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 75, 76, 81, 96 del foglio di mappa 117 del comune di Mineo. Titolare concessionario responsabile dell'azienda è il sig. Finocchiaro Innocenzo, nato a Catania il 18 novembre 1936 e residente a S. Gregorio di Catania, in via Tevere, n. 170.

Art. 2

Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico-venatoria limitatamente al coniglio selvatico e con le clausole prescrittive di cui al disciplinare sottoscritto dal concessionario in data 8 giugno 1998 e trasmesso all'Assessorato dell'agricoltura dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania con nota n. prot. 1908 del 4 giugno 1998, citata nelle premesse.

Art. 3

La presente concessione ha la durata di un anno salvo proroga ed andrà comunque a scadere il 31 gennaio 1999.

Art. 4

Il presente decreto decadrà automaticamente, qualora, redatto il piano faunistico regionale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/97, l'azienda diventasse incompatibile con le determinazioni ed i principi di questo.

Art. 5

Il titolare concessionario responsabile dell'azienda, sig. Finocchiaro Innocenzo, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con l'istanza e la relativa documentazione allegata, ivi compresi quelli assunti con il disciplinare.

Art. 6

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto assessoriale n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi assunti e di cui al presente decreto, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 7

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 agosto 1998.
  CUFFARO 

(98.37.1902)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 16 settembre 1998.
Approvazione delle graduatorie delle istanze ammissibili ai contributi previsti dal POP Sicilia 1994/1999, Sottomisure 3.2.a e 3.2.b ed elenchi delle istanze non ammissibili.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto regionale;
Visto il Piano operativo plurifondo Sicilia 1994-1999 - Misura 3.2 "Interventi nel settore dell'energia";
Visto il bando per la presentazione delle richieste di finanziamento pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 19 luglio 1997 che al punto 7.2 prevede che le istanze presentate saranno inserite in graduatoria a seguito dell'esame di una apposita commissione all'uopo costituita dall'Assessore per l'industria fra tecnici di qualificata esperienza;
Visto il decreto assessoriale n. 1507 del 30 ottobre 1997, con il quale è stata costituita la predetta commissione;
Vista la nota della commissione di valutazione del 27 marzo 1998, con la quale sono state trasmesse le graduatorie formulate secondo le indicazioni di cui al punto 9) del bando sopra richiamato;
Vista la successiva nota del 3 giugno 1998, con la quale la commissione di valutazione, con riferimento alle osservazioni effettuate dalla Corte dei conti con nota n. 5 del 22 maggio 1998, ha apportato alcune correzioni alla precedente richiamata nota del 27 marzo 1998;
Considerato che delle 78 istanze presentate ne sono state ammesse in graduatoria 25, così suddivise:
—  Sottomisura 3.2.a - sistemi di gassificazione, cogenerazione, biomasse e rifiuti solidi urbani;
—  cogenerazione: n.9 istanze per un totale di 10,612 MW installati con un importo ammesso pari a lire 14.136.000.000 rispetto ad una richiesta di lire 21.207.032.376;
—  Sottomisura 3.2.b - sistemi di produzione da energia solare, eolica e geotermica:
1) solare n. 4 istanze per un totale di 1,32 MW installati di fotovoltaico e 2.418 mq. di pannelli solari termici con un importo ammesso di L. 15.867.320.000 rispetto ad una richiesta di L. 22.237.271.511;
2) eolica n. 12 istanze per un totale di 55,2 MW installati con un importo ammesso di L. 78.768.000.000 rispetto ad una richiesta di L. 107.031.000.000;
Visto l'art. 17 della legge n. 10/91 che stabilisce per i contributi la cumulabilità con altre incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato fino al 75 per cento dell'investimento complessivo, per cui nella fase di erogazione del contributo dovrà tenersi conto dell'eventuale componente incentivante del prezzo di cessione all'Enel dell'energia prodotta;
Viste le graduatorie delle istanze ritenute ammissibili, formulate distintamente dalla sopraddetta commissione per le Sottomisure 3.2.a e 3.2.b, che fanno parte integrante del presente decreto quali allegato n. 1 e allegato n. 3;
Visti gli elenchi delle istanze ritenute non ammissibili dalla predetta commissione per le stesse Sottomisure 3.2.a e 3.2.b, che fanno parte integrante del presente decreto quali allegato n. 2 e allegato n. 4;
Ritenuto di dovere provvedere all'approvazione delle graduatorie summenzionate sulla scorta, nel rispetto delle risultanze della valutazione tecnica espresse dalla commissione all'uopo costituita;

Decreta


Art. 1

Sono approvate le graduatorie delle istanze ammissibili ai contributi previsti dal POP Sicilia 1994/1999, rispettivamente per le Sottomisure 3.2.a. sistemi di gassificazione, cogenerazione, biomasse e rifiuti solidi urbani e 3.2.b sistemi di produzione da energia solare, eolica e geotermica di cui agli allegati n. 1 e n. 3 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono approvati gli elenchi delle istanze non ammissibili ai contributi previsti dal POP Sicilia 1994/1999 rispettivamente per le Sottomisure 3.2.a e 3.2.b, come individuate nel precedente art. 1, di cui agli allegati n. 2 e n. 4, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3

In caso di cessione all'Enel dell'energia prodotta con prezzo incentivato, il contributo pubblico da erogare sarà ridotto al 45 per cento della spesa ammessa.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto e verrà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 1998.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 ottobre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 67.

Allegato 1
Domande ammesse 3.2.a


                      Punteggio Investimento 
  Prog. Tipologia Titolo progetto Proponente Ubicazione impianto     ammesso contributo 
                      di merito (lire) 


  1 Cogen Impianto di cogenerazione da 1.000 kWe alimentato a Keyes Italia S.p.A. Stabilimento di Fiumefreddo, con- 293,17 1.400.000.000  
metano         trada Feotto 
  2 Cogen Impianto di cogenerazione da 1.060 kW alimentato a ga- Brick Industry S.p.A Stabilimento S.S. 121 Km. 33, Zona 262,21 1.356.800.000  
solio - impianto di produzione laterizi         Industriale - Adrano (CT) 
  3 Cogen Impianto di cogenerazione da 636 kW alimentato a ga- D.B. Group S.p.A Adrano (CT), contrada Contrasto S.S. 231,50 1.017.600.000  
solio         121 Km. 39 
  4 Cogen Impianto di cogenerazione a servizio di derivati agruma- Ruby s.r.l. Catania, Zona Industriale - Blocco 195,3 1.178.000.000  
ri costituito da un gruppo turbogas da 620 kW         Palma I - stradale Alfieri Maserati 
  5 Cogen Impianto di cogenerazione per autoconsumo alimenta- Cyanamid Italia S.p.A Stabilimento di Catania, via F. Gor- 164,82 6.770.000.000  
to a metano della potenza di 5.416 kWe         gone - Zona Industriale - Blocco 
         Pantano 
  6 Cogen Impianto di cogenerazione da 320 kWe alimentato a ga- Nuova meccanica s.n.c. di Maz- Stabilimento di Adrano (CT) S.S. 103,38 384.000.000 
solio     zarino Giovanni    121 Km. 39 
  7 Cogen Impianto di cogenerazione da 848 kW alimentato a ga- D.B. Group S.p.A Paternò, contrada Cannizzola S.P. 100,35 1.356.800.000  
solio per lavorazione argilla ed inerti         228 Paternò-Catania 
  8 Cogen Impianto di cogenerazione da 544 kWe alimentato a ga- Casa vinicola Duca Di Salaparu- Stabilimento di Casteldaccia (PA) 93,70 404.000.000 
solio     ta S.p.A. 
  9 Cogen Impianto di cogenerazione da 168 kW alimentato a ga- Brick Industry Spa Stabilimento S.S. 121 Km. 33 Zona 85,14 268.800.000 
solio per lavorazione cotto         Industriale - Adrano (CT) 


Allegato 2
Domande non ammesse 3.2.a


  Prog. Tipologia Titolo progetto Proponente Ubicazione impianto 


  1 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 60 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Ospedale civico V. Emanuele  III, comune di Salemi 
  2 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 90 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero, via Salvatore Cimino, comune di Termini 
         Imerese 
  3 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 90 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Azienda ospedaliera S.Abbate, via Cosenza, comune di Termini 
      Imerese 
  4 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero Enrico Albanese, via Papa Sergio I, 
         comune di Palermo 
  5 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero Basso Ragusa Mario, viale Regina  
      Margherita, comune di Militello Val di Catania 
  6 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio Ospedaliero Santissimo Salvatore, via Livorno, 
         comune di Paternò (CT) 
  7 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Ospedale civico S. Vito e S. Spirito, via Francesco Crispi, 
         comune di Alcamo (TP) 
  8 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero Casa del Sole , via Roccazzo, comune  
         di Palermo 
  9 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 60 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero G.F. Ingrassia, corso Calatafini - Palermo 
  10 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 60 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero Villa Sofia, piazzetta Salerno - Palermo 
  11 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 60 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero traumatologico ortopedico CTO, viale del 
         Fante - Palermo 
  12 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 90 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Ospedale Vittorio Emanuele II, via Marinella 5 - Castelvetrano 
  13 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 60 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero, via Circonvallazione - Partinico 
  14 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 60 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Presidio ospedaliero S. Marta e S. Venera, via Martinez 1 -  
         Acireale (CT) 
  15 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Ospedale Civico e Benfratelli G. Di Cristina, piazza Montalto        Palermo 
  16 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Cooperativa Duecci a r.l. Ospedale civico Abele Aiello, via Salemi - Mazzara del Vallo 
  17 Cogenerazione Impianto di trasformazione di biomasse in energia elettri- E.P. Sistemi s.r.l. Comune di S. Salvatore Fitalia (ME) 

ca e utilizzo calore residuo per riscaldamento colture in
serra
  18 Cogenerazione Enegia pulita dai boschi di Sicilia Energia Verde S.p.A. Comune di Enna - ASI - Dittaino 
  19 Cogenerazione Realizzazione di un impianto di cogenerazione per il pasti- Cerere Srl Area industriale Dittaino - Enna 

ficio sito nell'Area Industriale di Dittaino (EN)
  20 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da residui gassosi denominato Compagnia per l'energia rinno- Zona industriale Ragusa 
SOM/RG     vabile s.r.l. 
  21 Cogenerazione Impianto di cogenerazione e gassificazione da 550 MW Isab Energy s.r.l. Comune Priolo Gargallo (SR) 
  22 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 30 Kw Casearia Ragusana s.r.l. Stabilimento zona industriale di Ragusa 
  23 Cogenerazione Oasi Città aperta - G.R.E.E.N. Oasi Maria S.S. s.r.l. Complesso della Cittadella dell'Oasi città aperta, contrada S. 
          Michele - Troina (EN) 
  24 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 90 Kw e alimentato a metano Società cooperativa latterie riu- Zona industriale - Ragusa 
     nite a r.l. 
  25 Cogenerazione Impianto di cogenerazione da 130 Kw Ausonia s.r.l. Via Favara 452/c - Zona industriale - Marsala (TP) 
  26 Rifiuti solidi urbani Impianto per la selezione dei rifiuti solidi urbani e termodi- Provincia regionale dDi Ragusa Vittoria (RG) 

struzione

Allegato 3
Domande ammesse 3.2.b


                      Punteggio Investimento 
  Prog. Tipologia Titolo progetto Proponente Ubicazione impianto     ammesso contributo 
                      di merito (lire) 


  1 Eolico Impianto eolico da 600 Kw Anit s.r.l. Isola di Pantelleria in località Cud- 347,30 1.104.000.000 
         dia Attolara 
  2 Eolico Impianto eolico da 600 Kw Anit s.r.l. Isola di Lampedusa in località Albe- 347,30 1.104.000.000 
         ro Sole 
  3 Fotovolt. Impianto fotovoltaico da 300 Kwp SO.FI.P. S.p.A. Isola di Pantelleria 162,68 4.140.000.000 
  4.1 Sol. term. Impianto solare termico da mq. 301,30 Unipol S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto 732,54 42.182.000 
         n. 6 Sicilia e Sardegna 
  4.2 Sol. term. Impianto solare termico da mq. 1.395 Unipol S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto 714,67 195.300.000  
         n. 7 Arca, Victor e Potomac 
  4.3 Sol. term. Impianto solare termico da mq 167,4 Unipol S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto 707,25 23.436.000 
         n. 1 Nina. Pinta e S. Maria 
  4.4 Sol. term. Impianto solare termico da mq 308,80 Unipol S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto 678,32 43.232.000 
         n. 5 Elba, Caori e Ischia 
  4.5 Sol. term. Impianto solare termico da mq 245,50 Unipol S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto 626,27 34.370.000  
         n. 4 Stromboli, Ustica, Lipari, Vul        cano e Sporting 
  5 Eolico Impianto eolico da 6.6 MW Ansaldo Invest S.p.A. Marsala (TP) in località Borgonasco 440,30 9.240.000.000 
  6 Eolico Impianto eolico da 4.8 MW Ansaldo Invest S.p.A. Noto (SR) contrada Aguglia 370,49 6.720.000.000  
  7 Eolico Impianto eolico da 3 MW Conphoebus s.c.r.l. Custonaci (TP) in contrada Piano 365,54 4.800.000.000 
         delle Ferle  
  8 Eolico Impianto eolico da 6.6 MW Ansaldo Invest S.p.A. Mazara del Vallo (TP) contrada Bian- 355,11 9.240.000.000  
  9 Eolico Impianto eolico da 4.8 MW Ansaldo Invest S.p.A. ca Giarratana (RG) in località Serra 346,24 6.720.000.000  
         Casale 
  10 Eolico Impianto eolico da 6.6 MW Ansaldo Invest S.p.A. Mazara del Vallo (TP) località Piano 342,41 9.240.000.000 
          Inferno 
  11 Eolico Impianto eolico da 6.6 MW ISMES S.p.A. Caltabellotta (AG) 334,74 9.240.000.000 
  12 Eolico Impianto eolico da 6.6 MW ISMES S.p.A. Sclafani Bagni (PA) 332,04 9.240.000.000 
  13 Eolico Impianto eolico da 6.6 MW ISMES S.p.A. Carlentini (SR) 282,71 9.240.000.000 
  14 Eolico W.E.F. Project Wind Eolon Farm 3 x 600 Kw Eolica S.p.A. Petrosino (TP) 256,87 2.880.000.000 
  15 Fotovolt. Impianto fotovoltaico da 1 MWp AGIP S.p.A. Centro Direzionale AGIP Gela (CL) 160,65 11.000.000.000 
  16 Fotovolt. Impianto fotovoltaico da 21,6 KWp Edilfin s.a.s. Avola (SR) contrada Cugno di Fasso 136,91 388.800.000 


Allegato 4
Domande non ammesse Sottomisura 3.2.b


  1 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Trapanotto Salvatore Azienda agricola-zootecnica 

gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica
  2 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- L.R. Garofalo Francesco Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Casale di Buscemi  
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         (SR) 
  3 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Fascetto Giacomo Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Campaneto di Ni-gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica        cosia (EN) 
  4 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Orsina Alfio Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Pietro Rizzo di  
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Forcella Valdemone (ME) 
  5 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Nibali Lupica Vincenzo Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Cardoneta di 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Caronia (ME) 
  6 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Calabrese Michele Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Sciarette di 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Troina (EN) 
  7 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Maiorana Andrea Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Bosco Scorace nel 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         comune di Buseto Palizzolo (TP) 
  8 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Mancuso Giacomo Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Ratto in Piazza 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Armerina (EN) 
  9 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Terracina Salvatore Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Armizzo in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Gratteri (PA) 
  10 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Manetto Antonino Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Cardoneta Cilento 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         in Caronia (ME) 
  11 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Colombo Antonino Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Volpignano-Rocca 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Accosco in Collesano (PA) 
  12 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Scorciapiano Giuseppe Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Manoce in Cerami 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         (EN) 
  13 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Testapulici Giuseppe Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Cologno-Raffo in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Cerami (EN) 
  14 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Regalbuto Carmelo Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Morizzi in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Caronia (ME) 
  15 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Musarra Gino Azienda agricola-zootecnica 

gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica
  16 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Trovato Paolo Azienda agricola-zootecnica sita in contrada S. Basilio in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Cesarò (ME) 
  17 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Invidiata Grazia Azienda agricola-zootecnica sita in contrada S. Anastasia gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica        Mondoletto di Collesano (PA) 
  18 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Seminara Salvatore Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Volpignano in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Collesano (PA) 
  19 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Calì Vito Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Ruggirà in Cesarò 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         (ME) 
  20 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- L.R. Buttaccio Tardio Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Pirato-Giulio in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Capizzi (ME) 
  21 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Longo Salvatore Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Mastatico in  
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica         Troina (EN) 
  22 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 20 Kwp per la produzione di ener- Trecarichi Francesco Azienda agricola-zootecnica sita in contrada Malacosta in 
gia elettrica a servizio dell'azienda agricola-zootecnica.         Cesarò (ME) 
  23 Fotovoltaico Impianto ibrido fotovoltaico-diesel Enel S.p.A. Lipari in località Ginostra 
  24 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 100 Kwp ANIT s.r.l. Isola di Alicudi (ME) 
  25 Fotovoltaico Impianto fotovoltaico da 100 Kwp con accumulo ANIT s.r.l. Isola di Levanzo (TP) 
  26 Eolico Parco eolico da 3.3 MW Riva Calzoni S.p.A. Avola (SR) in contrada Cugni di Fassio 
  27.1 Solare termico Impianto solare termico da 197,20 mq. UNIPOL S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto n. 2 Albatros, Bounty e 
         Kontiky 
  27.2 Solare termico Impianto solare termico da 130,20 mq. UNIPOL S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto n. 3-a-c Argo e Palinuro 
  27.3 Solare termico Impianto solare termico da 63,20 mq. UNIPOL S.p.A. Città del Mare - Terrasini, impianto n.3-b Nautilus 
  28 Eolico Impianto eolico da 350 Kw Provincia Regionale di Ragusa Pozzallo (RG) 





(98.42.2165)
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DECRETO 16 settembre 1998.
Approvazione della circolare relativa a criteri e modalità di concessione di contributi per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il Piano operativo plurifondo Sicilia 1994/1999 nell'ambito del Q.C.S. 1994/1999 Italia Ob. 1, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996;
Vista la Misura di detto P.O.P. n. 3.2 "Interventi nel settore dell'energia;
Vista, in particolare, la Misura 3.2c. "Metanizza zione";
Considerato che occorre procedere alla formulazione di una circolare che detti criteri e modalità per la concessione di contributi per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani;
Ritenuto di dover meglio specificare quanto disposto al punto IV della circolare in argomento;

Decreta:


Art. 1

E' approvata e forma parte integrante del presente la circolare relativa a criteri e modalità di concessione di contributi per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 1998.
  CASTIGLIONE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 ottobre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 68.

Allegato
PIANO OPERATIVO PLURIFONDO SICILIA 1994-1999
MISURA 3.2
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA


Circolare relativa a criteri e modalità di concessione dei contributi relativi alle opere di metanizzazione dei comuni siciliani

I - PREMESSA
Nell'ambito della riprogrammazione del POP Sicilia 1994 - 1999 è stata deliberata la concessione di contributi per la metanizzazione dei comuni della Regione Sicilia.
Obiettivo generale della Regione Sicilia è quello di avviare in tempi rapidi il processo di diffusione dell'uso del gas metano, soprattutto in quelle zone caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli.
II - CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Le agevolazioni finanziarie da destinare ai singoli interventi consistono nella concessione ai comuni e loro consorzi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 65% della spesa preventivata, di cui il 25% a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale e il 40% a carico dei fondi nazionali.
La concessione del contributo avverrà sulla base della normativa di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ove applicabile, e successive integrazioni e modificazioni e secondo i criteri e le modalità indicati nella presente circolare.
III - AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La responsabilità per l'erogazione dei contributi è assegnata all'Assessorato dell'industria della Regione Sicilia.
IV - ENTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono essere ammessi al predetto contributo:
a) i comuni classificati dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988 come comuni metanizzabili singolarmente;
b)  i comuni facenti parte di bacini d'utenza a gestione unitaria, individuati dalla delibera CIPE 18 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazione:
c)  i comuni metanizzabili per estensione da altro comune metanizzato o metanizzabile (cioè incluso negli elenchi di cui ai precedenti punti a) e b)), costituitisi in gestione unitaria secondo i criteri previsti dal punto 4 della delibera CIPE 25 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni;
d)  i completamenti delle reti di comuni già metanizzati, nei limiti prescritti nell'allegato A;
e)  i comuni costituitisi in bacini d'utenza secondo i criteri previsti dal punto 5 di cui alla delibera CIPE 18 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazioni;
f)  i comuni non previsti negli elenchi di cui ai punti precedenti, che deliberino la metanizzazione per estensione da altro comune metanizzato o metanizzabile, purché sia assicurata l'unitarietà della gestione del servizio.
Condizione per l'ammissione al predetto contributo è che i comuni non abbiano ancora ottenuto i finanziamenti previsti dalla legge 28 novembre 1980, n 784.
I comuni di cui ai punti c), d) ed f) del presente paragrafo, prima, o contestualmente, della domanda per l'ottenimento dei contributi, dovranno trasmettere all'Assessorato industria della Regione siciliana le delibere esecutive di metanizzazione per estensione o di adesione al bacino, indicando nominativamente il comune estensore, di cui dovrà essere prodotto l'atto di assenso, o tutti gli altri comuni del bacino d'utenza, impegnandosi a partecipare alla gestione unitaria per un periodo non inferiore a 20 anni e a perfezionare gli atti necessari, nel caso di gestione diretta, per la costituzione del consorzio, ovvero, in caso di gestione in concessione, per la delibera di approvazione della convezione con unico operatore.
La delibera di adesione al consorzio ovvero la delibera di approvazione della convenzione con unico operatore dovranno essere adottate contestualmente alla presentazione degli atti di collaudo da parte del primo comune riunito in bacino che abbia ultimato i lavori e, comunque, in tempo utile per garantire l'effettiva gestione unitaria degli impianti.
I comuni inseriti nei bacini d'utenza a gestione unitaria di cui all'allegato 1 della delibera CIPE del 18 dicembre 1986 che non intendano aderire ai predetti bacini, possono presentare domanda per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare come comuni in estensione da comune metanizzato o come comuni singoli.
Condizione fondamentale per l'istruttoria dei progetti è che i comuni o i loro concessionari abbiano acquisito dalla società fornitrice del gas metano l'impegno di fornitura.
Per quei comuni ove si rendano necessarie opere di allacciamento alla rete dei metanodotti, che rivestano particolare importanza al fine della metanizzazione, le delibere comunali di approvazione del progetto dovranno prevedere le necessarie risorse finanziarie da destinare alla società fornitrice del gas, quale contributo per la realizzazione dell'allacciamento, non essendo tale onere ammissibile a contributo.
Sono esclusi gli interventi affidati in concessione a norma dell'art. 42 ter della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, nonché i comuni che per estensione tecnica si metanizzino da questi, o i comuni che vanno a costituire, con gli stessi, bacino d'utenza a gestione unitaria.
V - DOCUMENTAZIONE
Per essere ammessi al contributo i comuni devono presentare all'Assessorato regionale industria una domanda di finanziamento corredata dalla seguente documentazione:
A)  progetto esecutivo
Il progetto per la realizzazione delle opere di metanizzazione, redatto secondo i criteri indicati nell'allegato "A" da un ingegnere iscritto nell'apposito albo di categoria, dovrà essere trasmesso in un unico esemplare e corredato da due copie del computo metrico estimativo.
Il progetto dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:
1)  relazione generale del progetto che dovrà evidenziare i seguenti elementi:
a)criteri di valutazione delle utenze da servire con la previsione dei consumi immediati ed a saturazione in base a previsioni di sviluppo;
b)  dati di fornitura concordati con la società fornitrice del gas e tempi di attivazione dell'impianto;
c)  concetti generali informatori del progetto e criteri di scelta delle soluzioni adottate;
d)  dati tecnici e parametrici caratterizzanti il progetto;
e)  criteri sui calcoli di portata e dimensionamento della rete;
f)  descrizione delle caratteristiche degli impianti, compresi quelli di protezione e sicurezza;
g)  riepilogo delle spese previste per l'intervento;
h)  criteri per la determinazione dei prezzi unitari;
2)  documentazione tecnica, che dovrà comprendere:
a)  cartografia in scala 1:25.000/1:10.000, nella quale sarà evidenziato l'eventuale punto di consegna del gas;
b)  planimetria dell'abitato in scala 1:1.000/1:2.000 con i tracciati di tutte le tubazioni stradali riferite alle strade urbane ed extraurbane e con l'indicazione dei relativi diametri; la planimetria deve rispettare quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente;
c)  studio geognostico;
d)  progetto in scala 1:100/1:50 delle varie opere edili;
e)  calcoli delle fondazioni e delle strutture della cabina di prelievo;
f)  schemi funzionali della cabina di prelievo e/o degli impianti di riduzione;
g)  particolari costruttivi relativi agli schemi di posa delle tubazioni stradali;
h)  descrizione particolareggiata delle caratteristiche, dei materiali e delle norme di realizzazione degli impianti;
i)  computo metrico estimativo delle opere murarie, degli impianti e delle strumentazioni, suddiviso tra le singole opere e voci di spesa;
j)  elenco dei prezzi unitari;
k)  previsione circa l'acquisizione dei terreni occorrenti, ove necessario, con indicazione delle aree, della loro destinazione e delle valutazioni di esproprio secondo le normative di legge; previsioni delle servitù di passaggio, ecc.;
l) in caso di comuni costituiti in bacini d'utenza a gestione unitaria, la relazione generale sul coordinamento delle progettazioni, ove esistente;
m) in caso di gestione diretta, capitolato speciale d'appalto;
n) tempi di esecuzione dei lavori, nei quali dovranno essere inclusi – in presenza di gare d'appalto – anche i tempi necessari all'espletamento delle formalità di affidamento dei lavori, che dovranno essere proporzionati all'entità delle opere da realizzare e, comunque, non superiori ai 3 anni;
o) programma dei tempi di esecuzione dell'opera
p) piano di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
3)  autorizzazioni:
a)  approvazioni, autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità locali, relativamente alle opere edili ed agli impianti previsti;
b)  parere preventivo del Comando provinciale dei vigili del fuoco sugli impianti progettati limitatamente alle competenze previste dalla normativa vigente.
Qualora la documentazione di cui al punto 3 ed ai punti 2e e 2p che precedono non fosse disponibile all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, dovrà essere acquisita dal comune e presentata all'Assessorato regionale dell'industria prima dell'inizio dei lavori;
4)  convenzione di gestione.
Nel caso in cui il richiedente opti per la gestione in concessione della rete di distribuzione del gas metano, dovrà essere stipulata, ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, la convenzione che disciplina i rapporti tra l'amministrazione locale ed il concessionario, nonché il regolamento d'utenza.
Tale convenzione, che dovrà essere allegata alla documentazione progettuale, dovrà tenere conto dei benefici concessi ai comuni ai sensi della predetta circolare e dovrà prevedere:
—  la possibilità per il comune alla scadenza della convenzione di rilevare la rete esistente, valutata, ove previsto, secondo il criterio della stima industriale, per la quota parte realizzata inizialmente con fondi del concessionario;
—  le modalità di trasferimento al concessionario dei contributi previsti per la realizzazione dell'opera, contestualmente al loro incasso.
Nel caso in cui già siano stati stipulati la convenzione e il regolamento di utenza, le parti (comune e concessionario) dovranno impegnarsi per adeguare i predetti documenti per tenere conto dei benefici assicurati al comune ai sensi della presente circolare e per inserire le previsioni di cui al punto che precede.
B)  atto deliberativo del comune da assumersi in conformità alle norme vigenti
I comuni, con esclusione di quelli che abbiano affidato la concessione del servizio ai sensi dell'art. 42/ter della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dovranno adottare atto deliberativo di approvazione del progetto che dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
a)  forma scelta dai richiedenti per la gestione della rete di distribuzione del gas metano (gestione diretta o gestione in concessione);
b)  impegno del richiedente a costituirsi – in caso di estensione della rete da parte di un comune metanizzato o metanizzabile ai sensi della delibera CIPE del 25 ottobre 1984, ai territori di altri comuni – in gestione unitaria per un periodo che in caso di gestione in concessione non dovrà essere inferiore alla durata della concessione mentre in caso di gestione diretta non dovrà essere inferiore a 20 anni;
c)  impegno di fornitura del metano da parte della società fornitrice, adeguato al fabbisogno necessario ed eventuale individuazione delle necessarie risorse finanziarie, ove si rendano necessarie opere che rivestano particolare importanza;
d)  dichiarazione dalla quale risulti che i terreni interessati alla realizzazione delle opere previste non sono soggetti a vincoli storici, archeologici o paesaggistici o comunque hanno richiesto il relativo nulla-osta da inoltrare prima dell'inizio dei lavori;
e)  nel caso di gestione diretta, la specificazione se l'aggiudicazione dei lavori è già stata effettuata o se deve essere effettuata, indicando nel secondo caso come sarà effettuata;
f)  nel caso di ricorso alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui integrativi a copertura della differenza tra il costo delle opere e il contributo concesso, dichiarazione del segretario comunale attestante che con il rilascio delle delegazioni di pagamento relative alle accensioni dei predetti mutui integrativi il complesso degli interessi passivi non superi il quarto delle entrate, relativamente ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
g)  approvazione degli elaborati predisposti e delle relative voci di spesa ammesse al contributo;
h)  piano finanziario per la copertura della spesa complessiva, come specificato al paragrafo VI.
i)  in caso di gestione in concessione, delega al concessionario per la trasmissione dell'elaborato progettuale e della relativa documentazione;
j)  impegno del concessionario ad erogare il finanziamento residuo necessario per la copertura totale della spesa.
VI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
La domanda di finanziamento contenente anche la documentazione richiesta dovrà essere inoltrata in busta chiusa e riportante l'indicazione del mittente a mezzo raccomandata A.R. all'Assessorato dell'industria della Regione Sicilia al seguente indirizzo: Regione Siciliana - Assessorato regionale industria - viale della Regione Siciliana n. 4580 - 90146 Palermo.
La domanda dovrà pervenire al suindicato indirizzo entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Al termine di tale periodo ed entro i 60 giorni successivi, tali istanze verranno istruite e, sulla base dei criteri di priorità di seguito previsti nell'allegato A, saranno sottoposte all'esame di una apposita commissione di tre esperti, nominati dall'Assessore regionale per l'industria, che dovrà specificarne la congruità delle spese accertate, nonché la percentuale e gli importi ammissibili alle agevolazioni di legge e provvedere ad avviare le pratiche per la concessione dei contributi al FERS.
L'Assessorato regionale dell'industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dalla commissione di esperti, provvederà ad emettere il decreto formale di ammissione al contributo in conto capitale.
La concessione del contributo avverrà secondo le seguenti priorità:
1)  comuni metanizzabili singolarmente o per estensione da altri comuni, che non abbiano ancora ottenuto i finanziamenti di cui alla legge n. 784/80 e che non presentino necessità della realizzazione, da parte della società fornitrice, di opere che rivestano particolare importanza;
2)  comuni costituiti in bacini d'utenza a gestione unitaria individuati dalla delibera CIPE 18 dicembre 1986 e successive modifiche e integrazioni, nonché i comuni costituitisi in bacini d'utenza secondo i criteri previsti dal punto 5 della sopracitata delibera CIPE del 18 dicembre 1986, che non abbiano ancora ottenuto i finanziamenti di cui alla legge n. 784/80 e che non presentino necessità di realizzazione, da parte delle società fornitrici, di opere che rivestano particolare importanza;
3)  comuni costituiti in bacini d'utenza a gestione unitaria individuati dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni nonché i comuni costituitisi in bacini di utenza secondo i criteri previsti dal punto 5 della sopracitata delibera CIPE del 18 dicembre 1986, che non abbiano ancora ottenuto i finanziamenti di cui alla legge n. 784/80;
4)  completamenti delle reti ed adeguamenti e potenziamenti degli impianti di opere non configurabili come interventi di manutenzione;
5)  comuni inseriti nei bacini d'utenza di cui all'allegato 1 della delibera CIPE del 18 dicembre 1986 che abbiano presentato istanza per l'ammissione ai presenti contributi come comuni singoli.
I progetti presentati dai comuni appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 verranno esaminati dalla commissione di esperti già citata che redigerà, per ciascuna categoria di comuni, una graduatoria sulla base del rapporto tra il costo dell'investimento risultante dal progetto e la popolazione residente sull'intero territorio comunale.
La popolazione residente va rilevata dai "Fascicoli provinciali" - popolazione e abitazione del 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 20 ottobre 1991, edito dall'Istituto nazionale di statistica, sommando le famiglie dei centri abitati con esclusione delle case sparse, mentre dal costo del progetto va escluso l'onere relativo all'eventuale contributo alla società fornitrice del gas, l'onere della condotta di avvicinamento, nonché l'eventuale accantonamento, previsto, per revisione prezzi.
VII - SPESE AMMISSIBILI
Saranno ammesse alle agevolazioni le seguenti voci di spesa:
1)  Spese tecniche
Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, da calcolarsi sull'importo dei lavori di cui al successivo punto 3.
Tali spese saranno calcolate sulla base degli onorari dei professionisti incaricati.
Per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato della progettazione e direzione lavori si applicherà la tabella A, classe 8, della tariffa di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato del collaudo si applicherà la tabella C, lettera a) della richiamata tariffa.
2)  Spese relative ai terreni.
Spese, da valutarsi mediante i parametri dell'espropriazione, per l'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione delle opere edili e degli impianti.
Eventuali spese (concessioni, contributi, ecc.) connesse all'acquisizione dei diritti di passaggio con esclusione dei canoni periodici.
3)  Spese relative ai lavori di costruzione o potenziamento della rete di distribuzione e delle opere accessorie, materiali, impianti e strumentazioni.
In particolare:
—  costruzione della cabina di decompressione ed opere connesse, sia di prelievo che intermedie, compresi impianti e strumentazioni;
—  condotte principali, di adduzione, gruppi di regolazione e rete di distribuzione a bassa pressione;
—  diramazioni stradali;
—  tubazioni di allacciamento per raggiungere le singole utenze private, a partire dalle diramazioni;
—  fornitura e posa in opera dei misuratori per le utenze di cui al punto precedente;
—  nel caso di completamento o di estensione della rete ad altro comune, adeguamento e potenziamento degli impianti già funzionanti con esclusione di opere configurabili come interventi di manutenzione.
4)  Spese per la sicurezza dei cantieri ai sensi del decreto legislativo n. 494/96, art. 12, punto 1).
5)  Spese di allacciamento ai metanodotti.
Il limite massimo di investimento ammesso ai contributi previsti dalla presente circolare non potrà essere superiore a 15 miliardi di lire.
Ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, non dovrà essere esposto l'onere derivante dall'I.V.A. fra le voci di spesa ammissibili.
VIII -  CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Le percentuali di contributo in conto capitale concedibili sono determinate sulla base della griglia parametrica indicata nell'allegato "B".
IX - COPERTURA DELLA SPESA COMPLESSIVA
Alla copertura della spesa complessiva prevista si potrà fare fronte inoltre:
—  nell'ipotesi di gestione diretta: con un eventuale mutuo integrativo concedibile dalla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero del tesoro dell'1 febbraio 1985;
—  nell'ipotesi di gestione in concessione: con un finanziamento del concessionario.
Le opere finanziate con eventuali diversi interventi, sia nazionali che comunitari, non potranno essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente circolare.
X - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
1)  Tempi di attuazione
Gli interventi previsti nel progetto dovranno essere attuati nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, decorrente dalla data di trasmissione dello stesso.
Il mancato avvio dei lavori entro tre mesi dalla notifica del decreto di concessione dei contributi o la mancata pubblicazione dei bandi di gara comporteranno la decadenza dalle agevolazioni concesse che verrà dichiarata dall'Assessore per l'industria. Le somme resesi disponibili verranno destinate al proseguimento del programma.
Costituirà altresì causa di decadenza dai benefici, da pronunciarsi sempre dall'Assessore per l'industria, la mancata presentazione del primo stato di avanzamento nei tempi stabiliti dallo stesso Assessorato dell'industria in relazione alla durata dei lavori.
L'erogazione del gas dovrà in ogni caso essere anticipata rispetto alla completa ultimazione dei lavori, adottando quelle soluzioni tecniche che consentano l'utilizzazione delle parti di rete man mano realizzate, allo scopo, soprattutto di permettere le necessarie modifiche degli apparecchi da parte dei singoli utenti.
Analogo criterio circa l'avviamento dell'erogazione del gas naturale dovrà essere adottato anche per i progetti stralcio relativi alla realizzazione delle reti nei grandi centri urbani.
2)  Proroghe
L'Assessorato regionale dell'industria, in casi eccezionali, potrà concedere, su richiesta dei comuni interessati proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento nonché del termine previsto nel decreto di ammissione ai benefici per il completamento dei lavori.
Le richieste di proroga potranno essere concesse solo in casi eccezionali, se opportunamente motivate dal sindaco del comune richiedente ed accompagnate dal parere dell'ufficio tecnico comunale.
3)  Affidamento dei lavori
In caso di gestione diretta, la realizzazione dei lavori previsti nel progetto verrà affidata dal comune a terzi in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche.
In tal caso l'amministrazione appaltante dovrà attivare le procedure per l'affidamento dei lavori con la massima sollecitudine.
In caso di concessione per la gestione, alla realizzazione delle opere provvederà il concessionario, che opera quale imprenditore privato ed a cui fa capo l'intera responsabilità dell'attuazione degli interventi.
La nomina del progettista e del direttore dei lavori sarà di competenza del concessionario, mentre il collaudatore verrà nominato dal comune.
4)  Erogazione dei contributi
Entro 60 giorni dalla registrazione del decreto di finanziamento, l'importo del contributo verrà trasferito al comune in forma frazionata secondo il programma di spesa dell'anno di riferimento.
Nel caso di gestione in concessione, la presentazione al comune della documentazione di cui al successivo punto 5, comporterà l'erogazione del suddetto contributo, con pari valuta, al concessionario previo presentazione al comune di una idonea garanzia fidejussoria per il completamento della quota parte dell'opera non coperta da contributi.
5)  Stati di avanzamento
I contributi disposti saranno erogati dal comune ogni volta che l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25% dell'importo complessivo della spesa ammessa a contributo, nella misura pari alla percentuale decretata.
Nel caso di gestione in concessione lo stato d'avanzamento dovrà essere predisposto dal direttore dei lavori, presentato dal legale rappresentante della società concessionaria e corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi incaricato allo scopo dallo stesso concessionario, attestante la corrispondenza della contabilità ai lavori eseguiti.
Il citato professionista dovrà essere persona diversa dal direttore dei lavori.
I certificati di pagamento dovranno prevedere una trattenuta del 5% quale ulteriore garanzia sui lavori, per la parte degli stessi non coperta dal contributo di cui alla presente circolare.
Il primo stato di avanzamento dovrà essere presentato entro il termine indicato nel decreto di concessione dei contributi decorrente dalla data di consegna dei lavori.
6)  Varianti
Le varianti in corso d'opera che comportino modifiche sostanziali al progetto, quali le modifiche dell'impostazione progettuale e/o una diversa modalità del sistema di distribuzione del gas naturale, dovranno essere approvate dal comune e dovranno essere comunicate all'Assessorato dell'industria.
L'approvazione di varianti non darà comunque luogo a modifiche del decreto di concessione già emesso, anche nel caso in cui le stesse comportino aumenti di spese.
Le varianti che comportino adeguamenti al progetto iniziale che non mutino sostanzialmente il progetto approvato, quali le effettive qualità e quantità delle opere eseguite, eventuali spostamenti di alcuni impianti, della rete distributiva in relazione a particolari difficoltà di posa che non consentano l'installazione in sicurezza, l'esatta determinazione degli allacciamenti di utenza realizzati, ecc. dovranno essere approvate dal comune nel caso in cui vengano realizzate dal concessionario ed evidenziate dal comune o dal concessionario nella relazione finale, anche qualora comportino modifiche alla ripartizione delle voci di spesa già ammesse per le opere. Non saranno comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute eccedenti l'importo globale approvato con il decreto originario.
L'eventuale riduzione del contributo di allacciamento da versare alla società fornitrice dovrà essere immediatamente comunicata all'Assessorato regionale dell'industria e determinerà la rettifica del decreto di concessione.
In caso di gestione diretta, le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere destinate soltanto alla realizzazione di una maggiore entità delle opere che dovranno essere eseguite sempre nel rispetto dei criteri indicati nella presente circolare.
Nel caso di gestione in concessione la mancata esecuzione di opere comporterà la corrispondente riduzione dell'importo previsto dal decreto di finanziamento.
Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario il ricorso a prezzi unitari non indicati negli elaborati progettuali approvati, gli stessi dovranno essere determinati dal direttore dei lavori in relazione a quelli già ammessi e saranno evidenziati nella relazione finale.
XI - COLLAUDO
Sia in caso di gestione diretta che in caso di gestione in concessione, la nomina di un unico collaudatore sarà di competenza del comune.
Il collaudo delle opere dovrà essere espletato entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione lavori.
Nel caso di gestione diretta il collaudo verrà effettuato in conformità alla normativa in materia di opere pubbliche.
In caso di gestione in concessione il concessionario dovrà fornire al collaudatore nominato dal comune la documentazione atta a verificare:
a)  che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto approvato ed alle varianti intervenute in corso d'opera;
b)  che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
c) la corrispondenza dei lavori realizzati alla documentazione contabile (stato finale dei lavori).
Sulla scorta delle risultanze del collaudo delle opere effettuato dal professionista incaricato, il comune procederà con apposita delibera all'approvazione del collaudo stesso, nonché della copertura finanziaria definitiva (che nel caso di superamento dell'importo ammesso con il decreto di approvazione dell'iniziativa, relativamente alle quote dei contributi e dell'eventuale mutuo agevolato, dovrà essere rapportata alle somme indicate nel provvedimento originario).
XII - DOCUMENTAZIONE FINALE
Dopo l'approvazione del collaudo, il comune ovvero, in caso di gestione in concessione, il concessionario, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria, la seguente documentazione:
a)  delibera della giunta municipale di approvazione del collaudo e delle spese finali, dalla quale, in caso di costituzione di bacini d'utenza, dovrà risultare l'avvenuta costituzione del consorzio per la gestione unitaria o la delibera di approvazione della convenzione con unico operatore, nel caso di gestione in concessione;
b)  relazione di collaudo o, in caso di gestione diretta, certificato di regolare esecuzione dell'opera;
c)  relazione del direttore dei lavori che illustri le motivazioni tecniche alla base delle compensazioni di spesa intervenute e che evidenzi l'eventuale ricorso a nuovi prezzi ed i confronti tra le quantità e spese relative a ciascuna voce lavori in base a quanto inizialmente ammesso ed a quanto realizzato, nonché la data di ultimazione lavori e quella di inizio di erogazione del gas metano;
d)  planimetria indicante la rete e gli impianti effettivamente realizzati.
L'Assessorato regionale dell'industria, sulla base delle predette risultanze istruttorie, emetterà il provvedimento di accertamento della situazione finale e autorizzerà lavori, lo svincolo delle garanzie fidejussorie sulla parte dei lavori non coperta dai contributi.
XIII - COORDINATORE DEL PROCEDIMENTO
Ogni comune richiedente i benefici previsti dalla presente circolare dovrà comunicare all'Assessorato regionale dell'industria un coordinatore del procedimento che dovrà svolgere un'opera di monitoraggio sull'avanzamento delle spese e dei lavori, provvedere all'informazione periodica sull'attuazione del progetto, alla tenuta della documentazione contabile, al controllo del rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento.
In caso di gestione in concessione il coordinatore del procedimento sarà nominato dal concessionario ed avrà le stesse funzioni di cui al comma precedente.

Allegato A
I - CRITERI DI REDAZIONE DEI PROGETTI
I progetti per le nuove reti dovranno prevedere una corretta impostazione degli interventi, in riferimento alle buone norme tecniche ed all'obiettivo del programma di metanizzazione della Regione Sicilia, tendente ad avviare nei tempi più rapidi il processo di diffusione dell'uso del gas metano. L'effettiva rapidità di tale processo dipende dall'aderenza delle progettazioni alle situazioni reali non disgiunte, peraltro, dalla possibilità di espansione delle reti realizzate.
Gli elaborati progettuali dovranno, pertanto, essere rapportati sia alla consistenza esistente del potenziale di consumo urbano sia alla corretta impostazione delle future estensioni, in connessione allo sviluppo dei centri interessati.
Le progettazioni dovranno essere redatte con riferimento ad una struttura abitativa aggregata al fine di consentire le soluzioni tecniche economicamente più convenienti tenendo conto anche di un'eventuale successiva estensione della rete al restante territorio comunale. Pertanto il dimensionamento delle tubazioni e delle altre strutture tecniche previste dovrà essere effettuato ipotizzando, nei vincoli e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali, anche un eventuale futuro ampliamento della rete.
In relazione a tale quadro di riferimento si dovrà tenere conto:
a)  del numero delle famiglie servibili, agli effetti della determinazione dei livelli di contributo previsti dalla presente circolare, individuato in base al 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991, sommando le famiglie dei centri abitati con esclusione delle case sparse;
b)  del rapporto ottimizzato metri lineari/numero di famiglie servibili dalla rete stessa, desumibile dalla tabella allegata sub C).
Si precisa che il progetto dovrà basarsi sui dati di sviluppo normale della rete indicati nella tabella di cui all'allegato C. Sarà consentito uno sviluppo eccezionale della rete pari al 20% del primo, solo in condizioni territoriali assolutamente anormali e da giustificarsi caso per caso.
Nel computo della lunghezza totale della rete di primo impianto si intendono incluse anche le condotte principali di media pressione, aventi sostanzialmente funzione di trasporto e sviluppantisi nel perimetro urbano dopo il primo gruppo di riduzione.
II  -  CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO E L'ESTENSIONE AD ALTRI TERRITORI COMUNALI.
Per la realizzazione degli impianti già realizzati si adotteranno i criteri sopra indicati per la realizzazione dei nuovi impianti, tenendo conto, ovviamente, della lunghezza delle reti già esistenti.
La concentrazione abitativa delle nuove zone, alle quali estendere la rete di distribuzione già in esercizio nel concentrico, non dovrà essere inferiore a servire n. 100 famiglie residenti.
I consumi produttivi (da dichiararsi a cura del comune interessato) sono rapportati convenzionalmente a 600 mc./anno per famiglia e, nel caso di estensione a frazioni, sia l'eventuale collegamento che la rete di distribuzione non potranno superare complessivamente i 25 ml/famiglia.
III - LIMITE DELL'IMPIANTO E SUE COMPONENTI.
Sono comprese nell'impianto tutte le opere necessarie per l'effettiva distribuzione ai singoli utenti, a partire dalla valvola di intercettazione sul piano di consegna del metano da parte della società fornitrice del gas.
Costituiscono parti rilevanti dell'impianto di distribuzione:
1)  la cabina di prelievo, decompressione e misura in prossimità del punto di consegna della società fornitrice del gas e le eventuali cabine di riduzione intermedia nonché le attrezzature accessorie di controllo, di misura, di protezione, di odorizzazione, ecc., compresi gli allacciamenti al servizio;
2)  le condotte stradali con funzione essenziale di trasporto del gas in prossimità del centro urbano da servire;
3)  i gruppi di regolazione per l'alimentazione della rete di distribuzione vera e propria;
4)  le tubazioni della rete di distribuzione nell'abitato;
5)  gli impianti di derivazione di utenze, compresi i misuratori;
6)  nel caso di ampliamenti di reti, le eventuali parti come sopra definite necessarie al potenziamento ed all'estensione degli impianti già funzionanti;
7)  nel caso di trasformazione di impianti attualmente alimentati a gas di città, le eventuali parti come sopra definite necessarie all'adeguamento degli stessi per renderli atti all'uso.
IV - LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONE VIGENTI
Il progetto dovrà essere redatto in modo tale che le opere da realizzare consentano, anche in sede di gestione dell'impianto, il rispetto della legislazione e della normativa vigenti e, per quanto pertinente ed applicabile, come previsto da leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc.
V  -  DESCRIZIONE DELLE OPERE DA PROGETTARE
1)  Cabina di prelievo
E' l'impianto predisposto per ricevere e ridurre la pressione nonché per misurare il gas fornito dalla rete di trasporto all'ente erogatore del gas metano per uso civile, a valle del quale esiste un altro impianto di riduzione che lo immette nelle reti di distribuzione a pressione più bassa. L'ubicazione e le caratteristiche costruttive devono rispettare le norme vigenti.
I componenti principali dell'impianto sono:
a)  tratto di collegamento al metanodotto: comprende tutti gli apparati inseriti tra la valvola di intercettazione al punto di consegna del gas metano e l'impianto di filtraggio (giunto dielettrico, valvole di intercettazione, valvola di emergenza di monte);
b)  gruppo di filtraggio (separazione di condensa e polveri);
c)  sezione di preriscaldamento del gas naturale;
d)  sezione di regolazione della pressione: comprende oltre ai regolatori principali monitorizzati, quelli di riserva con eventuali dispositivi di blocco;
e)  valvola di sicurezza;
f)  impianto di misura con relativo by-pass;
g)  tratto di uscita, comprendente l'impianto di odorizzazione, la valvola di emergenza a valle, le valvole di intercettazione ed il giunto dielettrico;
e)  impianto termico di alimentazione della sezione di preriscaldamento.
Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti in modo conforme alle norme CEI per installazioni con pericolo di scoppio ed incendio. Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme e le procedure ANCC per gli apparecchi a pressione, per quanto applicabili. Per l'impianto termico, in particolare, dovranno, altresì, essere rispettate le norme ANCC per gli impianti termici ad acqua calda.
Dovranno, infine, essere previsti tutti gli impianti di protezione e controllo che garantiscano, in ogni caso, le condizioni di sicurezza di esercizio.
2)  Gruppi di regolazione della pressione.
Sono gli impianti di riduzione della pressione, funzionanti di norma con pressione di entrata non superiore a 5 bar e di uscita non superiore a 40 mbar (o 500 mbar, a seconda del tipo di distribuzione) impiegati per alimentare una rete di distribuzione cittadina ovvero direttamente le utenze.
Per i gruppi di riduzione devono essere previsti le valvole di intercettazione, i giunti elettrici, i filtri, le valvole di blocco, i riduttori regolatori di pressione, le linee di by-pass e tutti quei dispositivi che garantiscano in ogni caso le condizioni di sicurezza e di continuità dell'impianto. Tutti i gruppi di riduzione devono essere sistemati in appositi alloggiamenti (cabina o armadio, preferibilmente fuori terra) le cui ubicazioni e caratteristiche costruttive devono rispettare le condizioni di sicurezza richieste.
3)  Tubazioni stradali
Sono rappresentate dal complesso di tubazioni posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla cabina di prelievo, portano il gas agli impianti di derivazione d'utenza.
Le soluzioni adottate nel progetto dovranno derivare da una ricerca di ottimizzazione sia tecnica che economica (tanto in fase di costruzione che di gestione) delle scelte possibili a fronte delle variabili esistenti (pressione di esercizio, scelta del percorso, scelta del materiale, dimensionamento del diametro nominale), nella forma e nella rilevanza in cui esse si presentano in ogni caso.
Per il complesso delle tubazioni di distribuzione dovrà essere previsto, ove necessario in relazione alla natura del materiale utilizzato per le tubazioni, l'impianto di protezione catodica e dovranno, comunque, garantirsi tutte le condizioni di massima sicurezza per l'esercizio degli impianti.
Il dimensionamento delle tubazioni dovrà essere effettuato sulla base della portata unitaria massima istantanea, del numero dei possibili utenti nel lungo periodo e delle utenze speciali (artigianato e piccola industria, scuole, ospedali, edifici sociali, uffici, negozi, ecc., inseriti nell'agglomerato urbano).
Per quanto attiene alla portata unitaria si terrà conto della situazione climatica della località e della struttura attuale e futura del mercato dei combustibili sostituibili dal gas naturale.
3)  Impianti di derivazione o di utenza
Sono rappresentati dal complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi a partire dalla tubazione stradale sino al misuratore d'utenza compreso, costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas agli utenti.
Allegato B
Livelli di contributo in conto capitale

  Coefficiente climatico ' Numero delle famiglie servibili (*) 
  media (gradi giorno) (**) '  
  ' fino a 1.500 ' da 1.500 ' da 3.001 ' oltre 9.000 
              a 3.000     a 9.000      
fino a 900      65% 62% 59% 56% 
da 901 a 1.400      62% 59% 56% 53% 
oltre 1.400      59% 56% 53% 50% 


(*)  Il "Numero delle famiglie servibili" sarà rilevato dai "Fascicoli provinciali" - Popolazione e abitazioni del 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 20 ottobre 1991 edito dall'Istat, sommando le famiglie dei centri abitati con esclusione delle case sparse.
(**)  Igradi giorno sono quelli indicati D.P.R.S. 22 marzo 1989.
Per i progetti di ampliamento sarà concesso un contributo fino al 40% del costo preventivato dell'opera.
Allegato C
Tabella Numero famiglie servibili
Lunghezza rete di primo impianto

  Famiglie X exp ml/ut Lunghezza 
  servibili (-0,26)     rete (ml) 
  100 0,301995172 19,9 1.993 
  110 0,294603500 19,4 2.139 
  120 0,288013521 19,0 2.281 
  130 0,282081581 18,6 2.420 
  140 0,276698440 18,3 2.557 
  150 0,271779235 17,9 2.691 
  160 0,267256825 17,6 2.822 
  170 0,263077242 17,4 2.952 
  180 0,259196509 17,1 3.079 
  190 0,255578351 16,9 3.205 
  200 0,252192520 16,6 3.329 
  210 0,249013552 16,4 3.451 
  220 0,246019824 16,2 3.572 
  230 0,243192828 16,1 3.692 
  240 0,240516612 15,9 3.810 
  250 0,237977336 15,7 3.927 
  260 0,235562920 15,5 4.042 
  270 0,233262766 15,4 4.157 
  280 0,231067525 15,3 4.270 
  290 0,228968912 15,1 4.382 
  300 0,226959556 15,0 4.494 
  310 0,225032870 14,9 4.604 
  320 0,223182946 14,7 4.714 
  330 0,221404465 14,6 4.822 
  340 0,219692627 14,5 4.930 
  350 0,218043080 14,4 5.037 
  360 0,216451874 14,3 5.143 
  370 0,214915408 14,2 5.248 
  380 0,213430393 14,1 5.353 
  390 0,211993821 14,0 5.457 
  400 0,210602927 13,9 5.560 
  410 0,209255170 13,8 5.662 
  420 0,207948209 13,7 5.764 
  430 0,206679880 13,6 5.866 
  440 0,205448183 13,6 5.966 
  450 0,204251261 13,5 6.066 
  460 0,203087393 13,4 6.166 
  470 0,201954975 13,3 6.265 
  480 0,200852517 13,3 6.363 
  490 0,199778625 13,2 6.461 
  500 0,198731998 13,1 6.558 
  520 0,196715749 13,0 6.751 
  540 0,194794918 12,9 6.942 
  560 0,192961698 12,7 7.132 
  580 0,191209172 12,6 7.319 
  600 0,189531184 12,5 7.505 
  620 0,187922231 12,4 7.690 
  640 0,186377382 12,3 7.873 
  660 0,184892194 12,2 8.054 
  680 0,183462659 12,1 8.234 
  700 0,182085142 12,0 8.412 
  720 0,180756345 11,9 8.590 
  740 0,179473261 11,8 8.765 
  760 0,178233143 11,8 8.940 
  780 0,177033479 11,7 9.114 
  800 0,175871960 11,6 9.286 
  820 0,174746465 11,5 9.457 
  840 0,173655037 11,5 9.627 
  860 0,172595871 11,4 9.797 
  880 0,171567295 11,3 9.965 
  900 0,170567761 11,3 10.132 
  920 0,169595828 11,2 10.298 
  940 0,168650160 11,1 10.463 
  960 0,167729510 11,1 10.627 
  980 0,166832716 11,0 10.791 
  1.000 0,165958691 11,0 10.953 
  1.050 0,163866728 10,8 11.356 
  1.100 0,161896665 10,7 11.754 
  1.150 0,160036322 10,6 12.147 
  1.200 0,158275202 10,4 12.535 
  1.250 0,156604197 10,3 12.920 
  1.300 0,155015358 10,2 13.300 
  1.350 0,153501711 10,1 13.677 
  1.400 0,152057103 10,0 14.050 
  1.450 0,150676082 9,9 14.420 
  1.500 0,149353799 9,9 14.786 
  1.550 0,148085917 9,8 15.149 
  1.600 0,146868549 9,7 15.509 
  1.650 0,145698196 9,6 15.867 
  1.700 0,144571698 9,5 16.221 
  1.750 0,143486191 9,5 16.573 
  1.800 0,142439076 9,4 16.922 
  1.850 0,141427984 9,3 17.268 
  1.900 0,140450750 9,3 17.613 
  1.950 0,139505394 9,2 17.954 
  2.000 0,138590098 9,1 18.294 
  2.050 0,137703188 9,1 18.631 
  2.100 0,136843125 9,0 18.966 
  2.150 0,136008484 9,0 19.300 
  2.200 0,135197949 8,9 19.631 
  2.250 0,134410298 8,9 19.960 
  2.300 0,133644399 8,8 20.287 
  2.350 0,132899197 8,8 20.613 
  2.400 0,132173709 8,7 20.936 
  2.450 0,131467020 8,7 21.258 
  2.500 0,130778273 8,6 21.578 
  2.550 0,130106667 8,6 21.897 
  2.600 0,129451453 8,5 22.214 
  2.650 0,128811926 8,5 22.529 
  2.700 0,128187424 8,5 22.843 
  2.750 0,127577327 8,4 23.155 
  2.800 0,126981049 8,4 23.466 
  2.850 0,126398039 8,3 23.775 
  2.900 0,125827776 8,3 24.083 
  2.950 0,125269769 8,3 24.390 
  3.000 0,124723553 8,2 24.695 
  3.050 0,124188689 8,2 24.999 
  3.100 0,123664760 8,2 25.302 
  3.150 0,123151372 8,1 25.603 
  3.200 0,122648151 8,1 25.903 
  3.250 0,122154741 8,1 26.202 
  3.300 0,121670803 8,0 26.500 
  3.350 0,121196018 8,0 26.796 
  3.400 0,120730078 8,0 27.092 
  3.450 0,120272693 7,9 27.386 
  3.500 0,119823585 7,9 27.679 
  3.550 0,119382489 7,9 27.971 
  3.600 0,118949152 7,9 28.262 
  3.650 0,118523333 7,8 28.552 
  3.700 0,118104801 7,8 28.841 
  3.750 0,117693335 7,8 29.129 
  3.800 0,117288725 7,7 29.416 
  3.850 0,116890768 7,7 29.702 
  3.900 0,116499270 7,7 29.987 
  3.950 0,116114045 7,7 30.271 
  4.000 0,115734916 7,6 30.554 
  4.100 0,114994269 7,6 31.117 
  4.200 0,114276041 7,5 31.677 
  4.300 0,113579042 7,5 32.234 
  4.400 0,112902174 7,5 32.787 
  4.500 0,112244416 7,4 33.337 
  4.600 0,111604823 7,4 33.883 
  4.700 0,110982514 7,3 34.427 
  4.800 0,110376668 7,3 34.967 
  4.900 0,109786520 7,2 35.505 
  5.000 0,109211356 7,2 36.040 
  5.200 0,108103345 7,1 37.101 
  5.400 0,107047769 7,1 38.152 
  5.600 0,106040340 7,0 39.193 
  5.800 0,105077256 6,9 40.224 
  6.000 0,104155132 6,9 41.245 
  6.500 0,102009948 6,7 43.762 
  7.000 0,100063228 6,6 46.229 
  7.500 0,098284282 6,5 48.651 
  8.000 0,096648831 6,4 51.031 
  8.500 0,095137356 6,3 53.372 
  9.000 0,093733956 6,2 55.678 
  9.500 0,092425511 6,1 57.951 
  10.000 0,091201084 6,0 60.193 
  11.000 0,088968835 5,9 64.591 
  12.000 0,086978693 5,7 68.887 
  13.000 0,085187275 5,6 73.091 
  14.000 0,083561593 5,5 77.211 
  15.000 0,082076017 5,4 81.255 
  16.000 0,080710271 5,3 85.230 
  17.000 0,079448057 5,2 89.141 
  18.000 0,078276094 5,2 92.992 
  19.000 0,077183428 5,1 96.788 
  20.000 0,076160923 5,0 100.532 
  30.000 0,068540690 4,5 135.711 
  40.000 0,063601067 4,2 167.907 
  50.000 0,060016104 4,0 198.053 


Legenda:
ml/ut = fs*EXP (-0,26).
Lunghezza rete = ml/ut*Fs.
(98.42.2165)
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 agosto 1998.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero denominato "ambito E" - Gazzi - Fucile - via Taormina nel comune di Messina.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 6 luglio 1990, n. 10;
Visto il decreto n. 106/78, con cui è stato approvato il P.R.G. del comune di Messina;
Vista l'istanza sindacale del 16 gennaio 1996 con cui si chiede a questo Assessorato l'approvazione del piano particolareggiato di risanamento in variante al P.R.G. denominato ambito "E" - Gazzi - Fucile, via Taormina;
Vista la delibera n. 108/c del 21 aprile 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta del 19 maggio 1994 con decisione n. 21208/20215, con cui il consiglio comunale di Messina ha adottato il piano particolareggiato di risanamento denominato "ambito E - Gazzi - Fucile - via Taormina";
Visti gli atti relativi alla pubblicazione di cui ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista l'attestazione del 16 gennaio 1996 a firma del segretario generale, dott. Filippo Ribaudo e del sindaco, dott. Franco Provvidenti, relativa alle opposizioni ed osservazioni;
Viste le n. 8 opposizioni presentate entro i termini e cioè;
1) società I.S.P.A. s.r.l.;
2)  Guglielmo Stagno d'Alcontres;
3)  Print Center di Zaccone Francesco;
4)  Sifam;
5)  Sicilstampa;
6)  Alberto Stagno D'Alcontres;
7)  società Studi e Costruzioni S.p.A.;
8)  società Alfa s.r.l.;
Viste le n. 9 opposizioni presentate fuori termine e cioè:
1)  società D'Angelo;
2)  Frigogel;
3)  I.B.A.G.;
4)  Gugliandolo Gaetano;
5)  dipendenti ditte con sede nella Z.I.R.;
6)  ditta EL.SI. s.r.l.;
7)  ditta Cucinotta Angela e D'Arrigo Giuseppe;
8)  Galletta Antonino;
9)  Assessorato regionale dell'industria;
Vista la delibera n. 97/c del 6 luglio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta dell'11 ottobre 1995 con decisione n. 13349/13379, con cui il consiglio comunale di Messina ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate;
Viste le note prot. n. 9211 del 16 marzo 1994 e n. 11529 dell'1 aprile 1994, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 478 del 7 maggio 1997, con il quale il suddetto consesso così si esprime:
«…Omissis…
Premesso
Allo scopo di consentire il risanamento delle zone del territorio della città di Messina caratterizzate da un notevole degrado igienico e da un generalizzato degrado urbanistico nonché per l'assenza o inadeguatezza delle necessarie infrastrutture, con legge regionale n. 10 del 6 luglio 1990, è stata autorizzata a favore del comune una spesa, destinata alla costruzione di alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali, da destinare ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare.
Il comune di Messina, con deliberazione consiliare n. 172/c del 20 settembre 1990, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 10/90, ha individuato e delimitato n. 7 ambiti dei piani particolareggiati di attuazione, denominati A, B, C, D, E, F, G, successivamente modificati con deliberazione consiliare n. 10/c del 17 gennaio 1994, fermo restando il numero e la denominazione degli ambiti.
Essi sono stati individuati alla stregua delle seguenti considerazioni:
—  individuazione di n. 68 aree caratterizzate prevalentemente da baracche e casette ultrapopolari, sparse sul territorio da nord a sud;
—  rendere abitabili e socialmente vivibili insediamenti esistenti ricadenti ai margini della città e lungo i versanti collinari, molti dei quali realizzati dall'I.A.C.P., da cooperative e da edificazione recente, senza le necessarie opere di urbanizzazione, e con la pressoché totale carenza di servizi ed attrezzature pubbliche;
—  esercitare nell'ambito di una azione di integrazione sociale, e un ruolo di nuova centralità ed il mantenimento nelle stesse zone degli abitanti residenti nelle aree degradate, stante i consolidati rapporti sociali instauratisi nel corso degli anni;
—  per quanto riguarda la situazione urbanistica attuale, il comune di Messina è dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 106 del 21 marzo 1978.
Nel tempo sono state apportate varianti urbanistiche riguardanti interventi residenziali pubblici, l'area artigianale, i nodi di traffico, la normativa urbanistica e le attrezzature sportive.
Rilevato
Dall'esame degli atti e dal contenuto delle relazioni allegate al progetto si rileva quanto segue:
1. Il comune di Messina, con deliberazione del consiglio comunale n. 108/C del 21 aprile 1994, riscontrata senza vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta del 19 maggio 1994, decisione n. 21208/20215, ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7°, lett. b) della legge regionale n. 71/78, in variante al P.R.G. vigente approvato con decreto assessoriale n. 106/78 del 21 marzo 1978, il piano particolareggiato di risanamento denominato ambito "E", di cui alla legge regionale n. 10 del 6 luglio 1990.
2.  L'ambito interessato dal piano particolareggiato contraddistinto con la lettera "E" riguarda un'area che si estende per tutta la vallata del torrente Gazzi, e precisamente dalla zona a monte dello svincolo autostradale Gazzi fino al tracciato ferroviario di via Taormina.
L'area interessa zone di recentissima edificazione, zone urbanizzate e pianificate negli anni cinquanta e zone di vecchio impianto successive alla ricostruzione post- terremoto. E' caratterizzata da massicci interventi di edilizia residenziale pubblica, da forte degrado sociale e da una carenza complessiva di servizi, dalla forte presenza di baracche, la maggioranza delle quali localizzate nelle aree destinate a servizi, mai realizzati, delle opere di "167" di Villaggio Aldisio, Mangialupi Nuovo ed altri.
La popolazione residente nell'ambito risulta al 1992 di circa 23.000 abitanti di cui 4.000 residenti in baracche o casette ultrapopolari. La composizione media familiare nell'area in questione risulta di 3,5 abitanti per nucleo e l'indice di affollamento ab./vani è di poco superiore al livello ottimale di 1 ab./vano.
3.  Progetto di piano
Il criterio adottato dai progettisti ai fini della pianificazione attuativa dell'ambito "E", è stato quello di mantenere quasi integralmente le scelte operate dalla variante generali (urbani) sull'area, per la possibilità di riqualificare l'area tutta, sia dal punto di vista funzionale (riequilibrio residenze, servizi, attrezzature sociali, verde) sia dal punto di vista formale conferendo un'immagine urbana unitaria ad una parte di città divenuta nel tempo "zona centrale" rispetto alle nuove marginalità createsi.
All'interno dell'area interessata dall'intervento di risanamento e limitrofa alla stessa insistono attrezzature di interesse urbano e territoriali, quali il policlinico universitario, lo stadio Celeste, il carcere Gazzi e due istituti per l'istruzione superiore. Sono, invece, carenti come precedentemente evidenziato le attrezzature e servizi di quartiere (verde, collettive, mercati, parcheggi).
Il piano si pone come obiettivo, di adeguare i servizi agli standards minimi richiesti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Dalla relazione si desumono i seguenti dati per quanto attiene alle previsioni di aree da destinare alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nella misura di 9,00 mq./ab.:
—  area per l'istruzione - esistenti mq. 45.306 - di progetto mq. 9.242 per un totale di mq. 54.548 a fronte di un fabbisogno minimo di mq. 53.561 tenuto conto della popolazione residente di 23.805 e di 2,25 mq./ab.;
—  area per attrezzature comunitarie - esistenti mq. 8.856 - di progetto mq. 32.207 per un totale di mq. 41.063 a fronte di un fabbisogno minimo di mq. 23.805 tenuto conto della popolazione residente di 23.865 e di 1 mq./ab.;
— area per verde e attrezzature sportive - esistenti mq. 6.300 - di progetto mq. 122.519 per un totale di mq. 128.819 a fronte di un fabbisogno minimo di mq. 107.122 tenuto conto della popolazione di 23.805 e di 4,50 mq./ab.;
— area per parcheggio - esistenti mq. 0 - di progetto mq. 33.150 a fronte di un fabbisogno minimo di mq. 32.693 tenuto conto della popolazione residente di 23.805 ab. e di 1,25 mq./ab.
In conclusione vengono reperite 12,21 mq./ab.
Nel progetto di piano vengono previste oltre al risanamento le seguenti zone omogenee:
Zone A
Le zone A comprendono parti del territorio interessate da complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e/o segnalati dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Zone B1 sature urbane
Comprendono aree di più o meno recente edificazione, comprensive dei piani di zona o dei piani di lottizzazione già edificati ed in via di completamento, che hanno esaurito la loro capacità edificatoria.
In queste zone il piano si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione).
Zone B2 di completamento
Comprendono aree totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie, densità edilizia, indice di fabbricabilità, epoca di costruzione notevolmente differenziate.
Il P.P. si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione), nel rispetto dei seguenti indici:
—  indice di fabbricabilità fondiaria:
–  sottozona B2a  I.F. = mc./mq. 3 
–  sottozona B2b  I.F. = mc./mq. 5 

—  altezza massima e numero dei piani fuori terra compresi eventuali porticati:
–  sottozona B2a  m. 14 - 4 piani fuori terra 
–  sottozona B2b  m. 21,70 - 6 piani fuori terra 

La costruzione di un piano fuori terra destinato a parcheggio deroga dai limiti di altezza e numero di piani previsti per le singole zone.
Zone B3 di ristrutturazione urbanistica
Comprendono le parti edificate del territorio comunale caratterizzate da una struttura edilizia ed urbanistica degradata ed inadeguata ad interventi edificatori lotto per lotto, con edilizia post-terremoto e di baraccamento, che presenta comunque livelli di abitabilità molto bassi. Il P.P. si attua nel rispetto dei seguenti indici:
—  indice di fabbricabilità fondiaria I.F. = mc./mq. 7;
—  Hm = m. 18,75 con 6 piani fuori terra, compreso eventuale porticato.
Zona B4 centralità di via Taormina
Comprende aree totalmente o parzialmente edificate del centro urbano destinate alla formazione della nuova centralità urbana in cui dovranno integrarsi funzioni miste commerciali, direzionali, residenziali di servizio e terziarie superiori.
L'area di via Taormina è caratterizzata da edilizia disomogenea per caratteri tipologici e per destinazioni d'uso edilizia post-terremoto di ridotta consistenza volumetrica e baraccamenti, uffici, capannoni industriali che, in alcune parti, presentano anche fenomeni di abbandono, di marginalità e di degrado.
Il P.P. destina la zona a ristrutturazione urbanistica con funzioni di centralità urbana e localizza un centro direzionale destinato ad accogliere funzioni pubbliche e private, con presenze residenziali e servizi.
Il P.P. si attua nel rispetto dei seguenti indici:
—  indice di fabbricabilità territoriale I.T. = 5 mc./mq.; I.F. = 7 mc./mq.;
—  altezza massima Hm = m. 22,50 - numero massimo di piani fuori terra 7.
I volumi destinati all'edilizia abitativa non possono superare il 50% del totale.
Zone C1 per l'edilizia economica e popolare in corso di attuazione
Le zone C1 in corso di attuazione comprendono i piani di zona ex legge n. 167/62, programmi costruttivi ex legge regionale n. 86/81, piani di lottizzazione già operanti alla data di adozione del presente piano. specificatamente s'intendono operanti:
—  i piani di lottizzazione, i programmi costruttivi ed i piani di zona già deliberati dal consiglio comunale.
Tali zone, nella loro attuazione, sono disciplinate dalla normativa e dalle indicazioni cartografiche dei relativi strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
Zone F servizi urbani e territoriali esistenti
Comprendono le aree di pertinenza di servizi urbano-territoriali esistenti, come il campo sportivo e le attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo e gli altri impianti pubblici urbano-territoriali.
Sono ammessi interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di completamento, nei limiti dei parametri previsti dal P.R.G. vigente. Deve essere rispettata la legge regionale n. 78/76.
Zone SP servizi di quartiere
Comprendono le aree destinate a spazi pubblici o riservate alle attività collettive di quartiere, suddivise nelle seguenti categorie con riferimento al decreto ministeriale 2 aprile 1968;
a)  aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo;
b)  aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi;
c)  aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport;
d) aree per parcheggi.
Nelle planimetrie di P.P. sono indicate le aree SP attualmente esistenti e quelle di progetto.
Zone E1 di verde ambientale e paesistico
Comprendono le aree di interesse naturale e paesistico e/o di pertinenza e protezione di monumenti di carattere storico, artistico e di pregio ambientale. Non è ammessa alcuna alterazione delle caratteristiche naturali ed ambientali, né alcuna nuova edificazione. Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica. E' ammessa inoltre la utilizzazione agricola dei terreni senza nuova edificazione e nel rigoroso rispetto ambientale e in particolare del patrimonio arboreo. Per gli edifici di interesse storico, artistico o ambientale compresi in tale zone sono ammesse opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo che ne rispettino i caratteri architettonici e tipologici originari.
E' consentita la demolizione delle sole parti prive di valore storico, artistico o ambientale o di epoca recente.
L'Amministrazione comunale promuoverà le opportune convenzioni con gli enti o i singoli proprietari di tali edifici per ottenere il recupero parziale o totale all'uso collettivo.
Capacità insediativa del piano
La capacità insediativa teorica totale del piano è pari a 5.900 abitanti, di cui 4.000 circa sono gli abitanti in zone baraccate e casette ultrapopolari e il restante numero di abitanti da alloggiare è proveniente dall'attuale zona di Gazzi case popolari nella quale insistono 1.400 abitanti da rialloggiare.
Il progetto prevede di realizzare complessivamente nelle zone B del piano una volumetria di mc. 903.364 con indici fondiari edificatori variabili da 5,65 mc./mq. a un massimo di 7 mc./mq. distribuita nella misura di mc. 637.599 per residenze, mc. 3.582 nei piani terra per attrezzature e mc. 265.000 per attività terziarie e commerciali.
Considerato:
1.  Sotto il profilo procedurale si rileva:
—  l'adozione del piano particolareggiato denominato ambito "E" è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, comma 7, lett. b;
—  il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
—  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
—  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano, visualizzate in apposite planimetrie, il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni;
—  la legittimità sulla regolarità delle adunanze consiliari, relative alla seduta deliberativa di adozione del piano n. 108/C del 21 aprile 1994 e di deduzioni sulle osservazioni e opposizioni al P.P. n. 97/C del 6 luglio 1995, è stata positivamente riscontrata dal CO.RE.CO. centrale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 71/78.
2.  La compatibilità delle previsioni urbanistiche, contenute nel progetto di piano, con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio di Messina, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con il parere favorevole a condizione prot. n. 10176 del 28 marzo 1994.
Il comune di Messina è sottoposto ad elevati rischi geologici.
In particolare elevata è la pericolosità sismica e notevoli sono le problematiche idrogeologiche, in specie quelle connesse alla presenza di torrenti e corsi d'acqua, spesso ricoperti in modo poco accorto, con inadeguati dimensionamenti delle opere idrauliche e con cattiva o assente manutenzione. Per questi motivi tutta la pianificazione deve porre particolare attenzione a tali problematiche ed evitare, o adeguatamente progettare, gli interventi sulle fiumare. Dovrà inoltre tenere in debito conto il problema del rischio sismico, ovviamente adeguandosi alle norme sismiche in vigore, ma anche recependo le indicazioni di tutti gli studi specifici rispetto alla interazione terreni strutture in caso di sisma.
Rispetto alla compatibilità delle scelte urbanistiche del piano particolareggiato di risanamento con l'assetto geologico del territorio in esame si rileva quanto segue.
Il piano è accompagnato da una adeguata relazione geologica completa di elaborati tecnici e carte tematiche in scala adeguata, nonché della documentazione relativa ad indagini geognostiche e geofisiche utili alla definizione delle problematiche geologico-tecniche esistenti.
Per questo ambito valgono come pregiudiziale le considerazioni di carattere urbanistico, per cui la compatibilità della pianificazione territoriale eseguita, rispetto all'assetto geologico risulta, nello specifico, superata. Non si può fare a meno però di segnalare che l'ambito risulta gravato da numerose zone ad elevata pericolosità sismica e geologica e che le previsioni di piano non sempre hanno adeguatamente tenuto in conto tali situazioni. Si raccomanda pertanto che ogni intervento futuro in tale ambito sia adeguatamente confrontato con gli studi e le indicazioni geologiche riducendo al massimo gli impatti e gli appesantimenti urbanistici del territorio in esame.
3.  Il problema della residenza a Messina, a quasi 90 anni dalla distruzione della città operata dal sisma del 1908, non è ancora stato compiutamente risolto; infatti, tuttora in numerose zone della città localizzate nelle direttrici del precedente piano Spadaro ed ai margini delle varie fiumare che dai monti Peloritani scendono al mare, resistono agglomerati derivanti dalle baraccopoli sorte all'indomani del terremoto, che negli anni hanno conosciuto diverse vicissitudini che ne hanno a volte dilatato la consistenza, tant'è che secondo i dati del censimento del 1971 le baracche erano ancora 3.444 e in esse abitavano 12.000 persone.
Oggi le zone dove sono presenti le baracche riguardano in particolare il villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Bordonaro, torrente S. Filippo, Zafferia, Bisconte, Camaro, S. Paolo, S. Luigi e sul torrente Giostra.
Il tema dello sbaraccamento e il conseguente risanamento resta il più grave nella città di Messina tant'è che il consiglio comunale, con atto consiliare n. 458/C del 25 luglio 1979, ha deliberato di ripartire il territorio comunale in 3 zone ove effettuare il risanamento delle aree caratterizzate da degrado edilizio mediante lotti funzionali e riservare il 60% degli alloggi da realizzare per gli abitanti residenti nelle baracche.
L'Assemblea regionale già con legge n. 261/79, in conseguenza della citata deliberazione n. 458/C/79, ha consentito che il comune procedesse all'esecuzione di tre parziali sbaraccamenti, di fatto avvenuti (fondo Basile, Bisconte e via Taormina).
Con successivo atto deliberativo n. 961/C del 6 dicembre 1984, il comune di Messina ha individuato alcune zone e le priorità attraverso cui era possibile pervenire al risanamento, la cui importanza economica e sociale non era trascurabile per la città.
A seguito di tale delibera, la Regione siciliana ha emanato la legge n. 10 del 6 luglio 1990, allo scopo di consentire il completamento dello sbaraccamento della città, affidando al comune il compito di individuare le aree da risanare, nonché delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati, definire gli obiettivi e le strategie gestionali dei programmi e affidando all'I.A.C.P. il compito di eseguire le opere programmate nei piani esecutivi.
Con la legge regionale n. 10/90, la Regione siciliana, allo scopo di consentire il risanamento delle aree attualmente occupate dalle baracche, ha demandato al comune di Messina il compito di individuare in base ad un ordine di priorità le aree da risanare e di delimitare gli ambiti dei relativi piani particolareggiati di attuazione.
Il comune, muovendo dalla suddetta norma, ha inteso delimitare gli ambiti dei piani particolareggiati in modo da raggiungere l'obiettivo del risanamento delle aree baraccate, così come previsto dalla legge regionale n. 10/90, ritenendo di innescare contestualmente un processo di riqualificazione della periferia urbana, che ha conosciuto nei trascorsi decenni una crescita tumultuosa e disordinata, che al pari di molte altre periferie delle città contemporanee, ha prodotto effetti di degrado economico e sociale.
Appare senz'altro apprezzabile la scelta di utilizzare l'occasione fornita dal risanamento con l'emanazione della legge regionale n. 10/90 per avviare una significativa iniziativa di riqualificazione urbanistica della periferia urbana storicamente degradata sotto l'aspetto fisico e sociale non solo per l'insediamento delle baracche realizzate a seguito del terremoto del 1908 ma anche per la crescita disordinata delle urbanizzazioni, in assenza di adeguate dotazioni di infrastrutture in grado di conferire qualità e dignità urbana.
Tuttavia tale intervento, programmato in presenza di un quadro territoriale di riferimento costituito dalla variante "urbani", allo stato attuale si scontra con la mancanza di uno strumento urbanistico generale efficace, essendo stata restituita per rielaborazione totale la variante generale al P.R.G., adottata con la deliberazione consiliare n. 2/C del 6 febbraio 1990.
Pertanto, le previsioni del piano in esame, che afferiscono a fatti più generali come la previsione di servizi a scala territoriale, la rititolazione di zone territoriali omogenee, il cambio di destinazione della porzione della zona industriale (Z.I.R.) inclusa nell'ambito, in zone con funzioni miste commerciali direzionali, residenziali di servizio e terziario, la previsione di zone di espansione residenziale anche se destinata ad edilizia pubblica, comportano variazioni sostanziali dello strumento urbanistico generale oggi vigente (piano Tekne), che in nessun modo possono essere ricondotte alle variazioni puntuali di cui all'art. 12, comma 7°, lettera b) della legge regionale n. 71/78.
Infatti il piano particolareggiato in variante non può alterare i rapporti esistenti tra le zone territoriali omogenee mutandone il carico urbanistico, o variando il rapporto tra spazi pubblici o residenziali, in quanto per sua natura dovrebbe essere rivolto innanzitutto a dare coerenza alle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Peraltro occorre precisare che tematiche quali il risanamento, la riqualificazione urbanistica attraverso le "centralità" individuate secondo precise strategie, primarie nella variante "urbani", non sono presenti con altrettanta valenza nel tuttora vigente P.R.G. del 1978.
Di conseguenza il P.R.G. vigente, che risulta ancorato a previsioni di assetto territoriale ormai datate, non appare in grado di supportare adeguatamente nelle connessioni infrastrutturali, interventi di così ampia portata che interessano circa il 40% del territorio comunale urbanizzato.
Nell'ambito oggetto di intervento, pur rilevandosi situazioni di degrado e la presenza di aree di baraccamento, non è stato possibile enucleare dal complesso degli interventi progettuali previsti, le previsioni direttamente riconducibili alle finalità proprie della legge regionale n. 10/90.
Infatti, a causa dell'unitarietà che caratterizza il progetto, che sotto l'aspetto morfologico prevede una serie di grandi edifici a blocco o a corte interna e la riproposizione di esedre che riprendano frequentemente l'unica esistente, di cui però viene proposta la sostituzione, oltre ad apparire fuori scala rispetto alla grana minuta dei vari disegni che coesistono all'interno degli ambiti di riqualificazione, non consente di individuare, anche sotto il profilo della normativa tecnica di attuazione gli interventi le cui finalità siano discendenti dalla legge regionale n. 10/90, secondo il criterio generale assunto da questo consesso nell'esame dei piani di risanamento del comune di Messina.
In conseguenza delle superiori considerazioni le opposizioni presentate avverso il piano non vengono esaminate.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il consiglio è del parere che il piano particolareggiato di risanamento relativo all'ambito "E" Gazzi - Fondo Fucile - via Taormina, sia da restituire al comune per la rielaborazione ai sensi dell'art. 12, comma 12 della legge regionale n. 71/78 per le motivazioni di cui ai superiori considerata.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6155/U del 14 maggio 1997, con cui viene restituito unitamente al voto C.R.U. n. 478 del 7 maggio 1997 al comune l'ambito di che trattasi, per la rielaborazione;
Vista la nota prot. n. 854 del 4 agosto 1997, con la quale il sindaco di Messina chiede a questo Assessorato il riesame del piano particolareggiato di risanamento ambito "E" onde approvarlo limitatamente agli interventi da realizzare con le finalità di cui alla legge regionale n. 10/90;
Vista la nota di prot. n. 22711 del 17 novembre 1997, con cui il comune di Messina invia a questo Assessorato la delibera di giunta municipale n. 2993 del 14 novembre 1997, con cui viene condivisa e fa propria la richiesta di riesame del piano particolareggiato di risanamento ambito "E", e seguenti elaborati;
Visti gli elaborati allegati alla delibera di cui sopra e di seguito riportati:
1)  tav. n. C1 - Zonizzazioni in aereofotogrammetria, scala 1:2.000 del 30 luglio 1997 con annessa relazione a firma dell'arch. Di Leo Giuseppina Laura;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 575 del 17 dicembre 1997, con il quale il suddetto Consesso così si esprime:
«…Omissis…
Premesso
Questo Consiglio, sul piano in questione, con voto n. 478 del 7 maggio 1997, ha espresso parere di restituire il piano particolareggiato di risanamento per la rielaborazione ai sensi dell'art. 12, comma 12, della legge regionale n. 71/78, in quanto "nell'ambito oggetto di intervento non era stato possibile enucleare interventi progettuali, riconducibili alle finalità proprie della legge regionale n. 10/90".
Rilevato
Il comune di Messina, con nota sindacale prot. n. 854 del 4 agosto 1997, ha chiesto il riesame del piano particolareggiato di risanamento, ambito "E", e a tal fine ha trasmesso i chiarimenti forniti dal gruppo di progettazione nella planimetria e nella nota prot. n. 842 del 31 luglio 1997.
Con successiva nota prot. n. 22711 del 17 novembre 1997, il comune di Messina ha integrato la citata richiesta di riesame con una relazione dei progettisti prot. n. 16176 del 10 novembre 1997, e copia della delibera di giunta municipale n. 2993 del 14 novembre 1997. Con tale atto la giunta condivide e fa propria la richiesta di riesame n. 854 del 4 agosto 1997 da parte dell'amministrazione comunale.
A tal fine i professionisti incaricati specificano nell'elaborato grafico tav. C1 in scala 1:2.000 e nella citata relazione prot. n. 16176 del 10 novembre 1997 le aree di immediata esecutività secondo la legge regionale n. 10/90.
In particolare sono state evidenziate le aree di esclusiva proprietà dell'I.A.C.P. e/o del comune, caratterizzate esclusivamente da occupazione di baracche per un totale di 2.645 abitanti.
I perimetri delle aree comprendono le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e del centro polivalente localizzato nell'intervento di via Taormina.
Considerato
Innanzitutto, non può non rilevarsi che le enucleazioni riportate nella tav. C1 zonizzazione in aerofotogrammetria non risultano vistate dal comune né tantomeno asseverate dai professionisti mediante firma e timbratura sulle linee di perimetrazione. Pertanto si dovrà provvedere alla conseguenziale regolarizzazione.
Tuttavia, in coerenza alle decisioni già assunte da questo Consiglio, con i precedenti pareri espressi per gli ambiti "A, B, C, F e G", alla luce delle richieste di riesame formulate dalla G.M. con la deliberazione n. 2993, si ritiene possano essere condivise solo le previsioni, riconducibili alle zone B3 e relativi servizi di edilizia residenziale di ristrutturazione urbanistica perimetrate in rosso nella tav. C1 allegata alla nota del gruppo di progettazione assunta al protocollo del municipio di Messina al n. 842 del 31 luglio 1997, in quanto direttamente derivanti dalle finalità proprie della legge regionale n. 10/90.
Per quanto attiene alla perimetrazione delle aree destinate a zona B4 (centralità residenziale di ristrutturazione) esse non sono condivisibili, in quanto l'intervento progettuale fa parte di un più ampio contesto comprendente la zona industriale regionale e presenta una configurazione spaziale ben definita, della quale la parte perimetrata non riesce ad assumere una configurazione autonoma.
Inoltre le destinazioni d'uso di cui alla zona B4, con funzioni miste commerciali, direzionali, residenziali di servizi e terziarie superiori, non possono ricondursi alle finalità proprie della legge regionale n. 10/90.
Le osservazioni e/o opposizioni non vengono prese in esame in quanto tutte esterne alle zone ritenute condivisibili.
Tutto ciò premesso e considerato il consiglio è del parere:
1)  che per le motivazioni di cui ai superiori considerata, limitatamente e con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90 del 6 luglio 1990, siano condivisibili le aree perimetrate in rosso nella tav. C1 comprendenti le zone "B3" e relative urbanizzazioni primarie con esclusione delle aree relative alla centralità di via Taormina, di cui al piano particolareggiato di risanamento relativo nell'ambito E Gazzi - fondo Fucile - via Taormina;
2)  le determinazioni conseguenziali assunte dall'As-sessorato dovranno essere portate a conoscenza del comune di Messina ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 71/78, anche in relazione all'individuazione degli ambiti riconducibili alla legge regionale n. 10/90 di cui alla deliberazione di G.M. n. 2993.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 3305 del 16 marzo 1998 con cui viene trasmesso al comune di Messina il voto n. 575 del 17 dicembre 1997 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il proprio parere sul piano di che trattasi;
Rilevato che il comune di Messina non ha ottemperato a quanto disposto dai commi 10 e 11 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Ritenuto di potere condividere i pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 478 del 7 maggio 1997 e n. 575 del 17 dicembre 1997;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 ed in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 478 del 7 maggio 1997 e n. 575 del 17 dicembre 1997, con le condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina, è approvato il piano particolareggiato di risanamento di Messina "ambito E Gazzi - Fucile - via Taormina" adottato con delibera consiliare n. 108/c del 21 aprile 1994.

Art. 2

Le osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 478 del 7 maggio 1997.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati in premessa riportati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 4

Il piano particolareggiato di risanamento approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato con tutti gli elaborati relativi a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dal piano particolareggiato di risanamento di che trattasi.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Messina per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 11 agosto 1998.
  LO GIUDICE 

(98.34.1797)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 22 settembre 1998, n. 262.
P.O.P. 1994/99 FEOGA - Misura 9.4, iniziative per il sostegno dell'attività agrituristica ad integrazione del reddito agricolo - Modifica scheda tecnica.
Alla Direzione regionale interventi strutturali
Alla Direzione foreste
Ai Gruppi di lavoro I, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X della 1ª Direzione
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alla Commissione regionale per l'agriturismo
Alle Condotte agrarie
Alle S.O.A.T.
Alle SOPAT
All'Azienda foreste demaniali
All'Ente sviluppo agricolo
All'Istituto regionale della vite e del vino
All'Università degli studi
facoltà di agraria di Palermo
All'Università degli studi
facoltà di agraria di Catania
All'Università degli studi
facoltà di agraria di Messina
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai collegi provinciali dei periti agrari
Ai collegi provinciali degli agrotecnici
e, p.c.  Alla corte dei conti, sezione controllo 

atti agricoltura
Si rappresenta che la Direzione per i rapporti extraregionali della Presidenza della Regione ha comunicato la chiusura della procedura prevista dall'art. 7 del regolamento del comitato di sorveglianza per gli interventi strutturali in Sicilia, attivata a seguito di apposita richiesta di questo Assessorato, che si è conclusa con l'approvazione delle modifiche apportate alla scheda tecnica relativa alla Misura 9.4 del P.O.P. 1994/99.
Le innovazioni riguardano principalmente l'introduzione di nuove opere ammesse a contributo e l'aumento di intervento pubblico, quest'ultimo differenziato secondo i soggetti beneficiari e il tipo di opera da realizzare.
In particolare, oltre alle opere già previste nella precedente scheda tecnica, adesso è possibile ammettere a contributo:
1)  acquisto di macchinari, arredi e corredi necessari per l'esercizio delle attività agrituristiche, ivi compresa la realizzazione e/o adeguamento delle cucine per la preparazione di pasti da somministrare nell'ambito dell'attività di cui alle lettere c) e d) del 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n.25/94;
2)  acquisto di macchinari ed utensili da parte di singole aziende o di associazioni di esse, per la preparazione ed il confezionamento di prodotti da vendere nell'ambito dell'attività di cui alla lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25/94;
3) interventi di pubblicizzazione e di promozione delle attività agrituristiche realizzati da parte di operatori agrituristici singoli o associati;
4)  realizzazione di quegli interventi, in aziende agrituristiche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, che all'atto dell'approvazione da parte degli enti parco e degli enti gestori delle riserve vengono messi come prescrizione tecnico-costruttive, paesaggistiche e ambientali per la salvaguardia del territorio.
Per le tipologie di intervento sopra elencate il limite di spesa ritenuto ammissibile è pari a 400.000 ECU per azienda, con un contributo in conto capitale pari al 60%.
Altri interventi ammissibili sono rappresentati da:
5)  realizzazione di reti telematiche al servizio di aziende agrituristiche riunite in associazione, al fine di promuoverne e razionalizzarne l'offerta agrituristica;
6)  elaborazione e diffusione di materiale divulgativo e/o promozionale dell'attività agrituristica realizzato da organizzazioni professionali agricole a carattere nazionale presenti nel CNEL.
Per tali interventi il limite contributivo è rappresentato dal 75% della spesa ammessa.
Altri interventi ammissibili sono:
7)  indagine ed inventario dei siti, degli itinerari e/o degli edifici a carattere agricolo di interesse storico, paesaggistico e tipologico, utilizzabili a fini agrituristici, da realizzare attraverso i servizi di assistenza tecnica dell'Assessorato e dell'E.S.A.
In questo caso il contributo è pari all'intera spesa ammessa.
Per quanto attiene i criteri e le procedure da seguire per le pratiche relative alle richieste di aiuti finanziari, si rimanda alle precedenti disposizioni, in quanto compatibili con le modifiche in argomento.
E' appena il caso di ricordare che tutti gli interventi ammessi a contributo devono risultare funzionali e dimensionati alle attività risultanti dal N.O. ex art. 4 della legge regionale n. 25/94 e/o all'autorizzazione comunale ex art. 5 della predetta legge regionale n. 25/94.
Ovviamente, per quanto riguarda le opere previste al superiore punto 2), destinate ad essere utilizzate da più aziende agrituristiche, le verifiche si dovranno effettuare considerando la sommatoria delle singole potenzialità aziendali.
Per tale tipologia di opere qualora le stesse siano a servizio di aziende ricadenti in più di una provincia, semprecchè l'importo delle opere in progetto sia compreso nei limiti di competenza ispettoriale, la relativa richiesta di contributo deve essere esaminata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, avuto riguardo alla ubicazione delle opere ammesse a contributo.
Principio analogo va seguito per gli interventi di cui al punto 3); nella fattispecie l'Ispettorato competente viene individuato tenuto conto dell'ubicazione dell'azienda agricola più grande in termini di numero di giornate lavorative annualmente impiegate nelle attività agrituristiche esercitate.
Le richieste relative alle opere di cui ai punti 5), 6) e 7), indipendentemente dall'importo progettuale, vengono valutate direttamente da questo Assessorato.
Si trasmette copia della scheda tecnica relativa alla Misura 9.4 P.O.P. 1994/99, così come risulta a seguito delle modificazioni introdotte.
  L'Assessore: CUFFARO 


Allegato
POP SICILIA 1994/99
Scheda tecnica della misura

9.4 - Iniziative per il sostegno dell'attività agrituristica ad integrazione del reddito agricolo
QCS: Italia 94/99 obiettivo 1.
Asse prioritario: 4 - Diversificazione, valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale.
P.O.: Plurifondo Sicilia.
Sottoprogramma: 9 - Sviluppo rurale.
Misura: 9.4.
Titolo: Iniziative per il sostegno dell'attività agrituristica ed integrazione del reddito agricolo.
Durata: anni 5.
Campo d'azione: Investimenti sia di carattere strutturale nelle aziende agricole che per la dotazione delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo, nonché indagine sugli edifici a carattere agricolo di interesse storico, paesaggistico e tipologico utilizzabili a fini agrituristici ed inventario degli stessi.
Misura collegata A: Sottoprogramma: 9 e 11.
Costo totale: 24,949 milioni di ECU.
Piano di finanziamento
(milioni di ecu)
  % 1996 1997 1998 1999 Totale 
FEAOG      1,200 2,610 2,595 2,655 9,060 
Amm. nazionali      0,800 1,740 1,730 1,770 6,040 
Totale pubblico      2,000 4,350 4,325 4,425 15,100 
Privati      1,333 2,900 2,666 2,950 9,849 
  Totale     3,333 7,250 6,991 7,375 24,949 

di cui:
—  per gli interventi aziendali
(milioni di ecu)
  % 1996 1997 1998 1999 Totale 
FEAOG      —0, —0, —0, —0, —0, 
Amm. nazionali      —0, —0, —0, —0, —0, 
Totale pubblico      60 2,000 4,350 3,825 4,425 14,600 
Privati      40 1,333 2,900 2,550 2,950 9,733 
  Totale     3,333 7,250 6,375 7,375 24,333 

—  per la realizzazione di servizi telematici ed azioni di divulgazione e promozione dell'attività agrituristica
(milioni di ecu)
  % 1996 1997 1998 1999 Totale 
FEAOG      —0, —0, —0, —0, —0, 
Amm. nazionali      —0, —0, —0, —0, —0, 
Totale pubblico      75 —0, —0, 0,350 —0, 0,350 
Privati      25 —0, —0, 0,116 —0, 0,116 
  Totale     —0, —0, 0,466 —0, 0,466 

—  per indagine ed inventario degli edifici utilizzabili a fini agrituristici
(milioni di ecu)
  % 1996 1997 1998 1999 Totale 
FEAOG      —0, —0, —0, —0, —0, 
Amm. nazionali      —0, —0, —0, —0, —0, 
Totale pubblico      100 —0, —0, 0,150 —0, 0,150 
Privati      —0, —0, —0, —0, —0, 
  Totale     —0, —0, 0,150 —0, 0,150 

Autorità responsabile della gestione e dell'attuazione: Regione siciliana - Assessorato agricoltura e foreste.
Legislazione di riferimento: legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 per gli aspetti meramente procedurali.
Localizzazione geografica: Territorio regionale.
Beneficiari: Impreditori agricoli singoli o riuniti in associazioni, imprese familiari, cooperative agricole nonché le organizzazioni professionali.
Descrizione della misura:
Situazione iniziale: Presenza sul territorio di strutture rurali da destinare ad attività agrituristica per l'offerta di ospitalità sia per soggiorni di breve e media durata che per lo svolgimento di attività ricreativa a stretto contatto con la natura e l'ambiente circostante.
Descrizione tecnica: Realizzazione d'interventi volti a favorire l'attività agrituristica all'interno di aziende agricole ed in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento.
Le linee d'azione sono finalizzate a:
—  recupero del patrimonio edilizio rurale compresa l'installazione e ripristino di impianti termici e telefonici;
—  adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale da destinare a spazi agrituristici;
—  inserimento nelle aziende di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla consumazione sul posto di cibi e bevande prodotti in prevalenza dall'azienda;
—  realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
—  acquisto di macchinari, arredi e corredi necessari per l'esercizio delle attività agrituristiche ivi compresa la realizzazione e/o adeguamento delle cucine per la preparazione di pasti da somministrare nell'ambito dell'attività di cui alle lettere c) e d) del 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25/94;
—  acquisto di macchinari ed utensili da parte di singole aziende o di associazioni di esse, per la preparazione ed il confezionamento di prodotti da vendere nell'ambito dell'attività di cui alla lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25/94;
—  interventi di pubblicizzazione e di promozione delle attività agrituristiche realizzati da parte di operatori agrituristici singoli o associati;
—  realizzazione di quegli interventi, in aziende agrituristiche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, che all'atto dell'approvazione da parte degli enti parco e degli enti gestori delle riserve vengono messi come prescrizione tecnico-costruttive, paesaggistiche e ambientali per la salvaguardia del territorio.
Per le tipologie di intervento sopra elencate il limite di spesa ritenuto ammissibile è pari a 400.000 ECU per azienda, con un contributo in conto capitale pari al 60%.
Altri interventi:
—  realizzazione di reti telematiche al servizio di aziende agrituristiche riunite in associazione, al fine di promuovere e razionalizzarne l'offerta agrituristica;
—  elaborazione e diffusione di materiale divulgativo e/o promozionale dell'attività agrituristica realizzato da organizzazioni professionali agricole a carattere nazionale presenti nel CNEL;
—  indagine ed inventario dei siti, degli itinerari e/o degli edifici a carattere agricolo di interesse storico, paesaggistico e tipologico utilizzabili a fini agrituristici, da realizzare attraverso i servizi di assistenza tecnica dell'Assessorato e dell'E.S.A.
Gli edifici e le aree attrezzate devono essere fruibili anche alle persone non deambulanti e portatori di handicap.
Obiettivi: Sostegno alla diffusione dell'attività agrituristica anche attraverso il recupero di fabbricati rurali o masserie da destinare all'agriturismo.
Risultati attesi: Gli interventi a favore dell'agriturismo hanno lo scopo di:
—  garantire nelle aree rurali la presenza di produttori agricoli per lo svolgimento delle attività conviviali, la promozione e la vendita dei prodotti tipici al fine di integrare i redditi aziendali;
—  valorizzare e recuperare il patrimonio rurale;
—  favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio;
— recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;
—  ottimizzazione delle tecniche di gestione aziendale;
—  miglioramento della qualità della vita.
Impatto ambientale: Positivo, in quanto gli interventi previsti permetteranno un razionale recupero delle masserie esistenti nelle zone interne per consentire l'avvio di attività economiche con fini agrituristici nel rispetto del paesaggio circostante, rivitalizzato dalla presenza antropica nel territorio.
L'impatto sarà, inoltre, positivo sul recupero architettonico nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie.
Indicatori di monitoraggio e di valutazione:
—  indicatori fisici della misura: numero di aziende agrituristiche (di nuova realizzazione o recuperate);
—  quantificazione degli obiettivi fisici: n. 300 aziende di nuova realizzazione o ristrutturate.
Gli obiettivi fisici indicati possono subire modifiche in funzione dell'effettiva domanda di intervento e della possibilità di realizzazione nei termini temporali previsti dal programma.
Indicatori d'impatto:
—  aumento dei servizi di ospitalità rurale: n. …… posti letto; n. …… posti per campeggiatori.

MODIFICHE MARZO 1998 ECU

SOTTOPROGRAMMA  9 - Sviluppo rurale 
MISURA  9.4 - Promozione e sostegno dell'attività agrituristica 

milioni di ECU

                          SPESAPUBBLICA 
  Costo totale Totale         Contributi comunitari             Amministrazioni nazionali     Privati 
          Totale FESR FSE FEAOG Altri Totale Stato Regione Altri 
  1=2+12 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12 
1994      —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 —,0 
1995      0,000 0,000 0,000 —,0 —,0 0,000 —,0 0,000 0,000 —,0 —,0 0,000 
1996      3,333 2,000 1,200 —,0 —,0 1,200 —,0 0,800 0,800 —,0 —,0 1,333 
1997      7,250 4,350 2,610 —,0 —,0 2,610 —,0 1,740 1,740 —,0 —,0 2,900 
1998      6,991 4,325 2,595 —,0 —,0 2,595 —,0 1,730 1,730 —,0 —,0 2,666 
1999      7,374 4,425 2,655 —,0 —,0 2,655 —,0 1,770 1,770 —,0 —,0 2,950 
  Totale     24,949 15,100 9,060 0,000 0,000 9,060 0,000 6,040 6,040 0,000 0,000 9,849 

(98.40.2048)
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CIRCOLARE13 ottobre 1998, n. 264.
Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 258/Dr del 19 maggio 1998.
Alla Commissione europea
Direzione generale agricoltura - Bruxelles
Al Ministero per le politiche agricole - Roma
All'AIMA - Roma
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
All'Assessorato regionale dei beni culturali
Alla Direzione foreste
Ai gruppi di lavoro
della Direzione interventi strutturali
Agli Osservatori regionali per le malattie delle piante
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Servizio regionale repressione frodi vinicole
All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia
All'Istituto incremento ippico - Catania
Alla Stazione sperimentale di granicoltura
All'Istituto regionale vite e vino
Alle Condotte agrarie
Alle sezioni operative di assistenza tecnica
e divulgazione agricola
All'Ente di sviluppo agricolo
Alle sezioni operative periferiche
per l'assistenza tecnica
Al Consorzio obbligatorio produttori manna Castelbuono
Ai comuni di Pollina e Castelbuono
Alla Confederazione italiana dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione regionale allevatori
Agli Ordini provinciali
dei dottori agronomi e forestali
Agli Ordini provinciali dei dottori veterinari
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
Agli organismi abilitati al controllo
di cui al Regolamento CEE n. 2092/91
Alle associazioni ambientaliste
Alle associazioni di difesa dei consumatori
PREMESSA
Alla circolare n. 258/Dr del 19 maggio 1998, "Disposizioni attuative del testo modificato del programma regionale pluriennale. Reg. CE n. 2078/92", sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
Il paragrafo C - Presentazione delle domande viene così sostituito:
C - Presentazione delle domande - Priorità amministrativa
Le richieste di aiuto, redatte sugli appositi moduli in originale predisposti dall'AIMA e disponibili presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (I.P.A.), devono essere presentate esclusivamente alle sedi centrali degli I.P.A. competenti per territorio, corredate della documentazione in seguito specificata.
A partire dal secondo anno d'impegno dovrà essere presentata una domanda annuale di pagamento, come precisato al paragrafo I - Obblighi dei beneficiari.
Le istanze iniziali devono essere presentate, per la campagna agraria in corso, entro il 15 novembre 1998, mentre, per le successive campagne agrarie, dal 15 settembre al 15 novembre dell'anno d'inizio impegno, unitamente alla documentazione di seguito specificata. Tale termine è da considerare perentorio, per assicurare il rispetto dei tempi procedurali necessari per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione.
Ai fini dell'accelerazione dei tempi d'istruttoria le organizzazioni professionali agricole e i tecnici consulenti sono tenuti a presentare le istanze compilate anche su supporto magnetico utilizzando il software AIMA distribuito da questa Amministrazione.
Gli uffici istruttori provvederanno a protocollare, nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione, ogni domanda di aiuto al momento della presentazione della stessa.
Nelle domande iniziali, la data d'inizio impegno non può essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza, né successiva a trenta giorni dopo la medesima data di presentazione della domanda.
Il Cod. Ente da apporre nei modelli AIMA di domanda iniziale e di conferma impegno, è così individuato per provincia: AG 073, CL 074, CT 075, EN 076, ME 077, PA 078, RG 079, SR 081, TP 082. A riguardo, si invitano gli uffici istruttori a verificare la presenza del codice ente prima dell'invio delle istanze all'A.I.M.A., onde evitare la restituzione delle stesse ed aggravare il procedimento amministrativo.
Ai fini istruttori potrà essere considerata valida la documentazione, se non soggetta a scadenza, già prodotta per il medesimo regime di aiuti con istanze, anche se archiviate, relative ad esercizi precedenti.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.P.A. nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale.
In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore.
La codifica delle misure da riportare nel modello P1 è quella indicata in allegato n. 1.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della modulistica AIMA, si fa presente che i codici colturali da riportare nell'allegato P1 dovranno essere riferiti alle coltivazioni presenti nel corso della campagna agraria oggetto di richiesta di aiuto.
Con riferimento alle sole misure di conversione dei seminativi in pascoli estensivi (B1) e di ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni (F), i codici coltura dovranno indicare le colture ammesse al ritiro o alla conversione presenti negli anni di riferimento, mentre per la misura E, cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, i codici coltura dovranno indicare la destinazione produttiva immediatamente precedente l'inizio dell'impegno. Per la sola misura di mantenimento della produzione (B2), il codice coltura da utilizzare nei casi del frassino da manna è FR.
Per quanto concerne l'allegato P1, nella colonna 6 dovranno essere riportate solo le superfici nelle quali s'intende attuare la misura prescelta, al netto delle tare e delle porzioni non assoggettabili all'impegno (stradelle frangiventi, etc.), nonché delle fasce di rispetto relative alla misura A2 la cui entità dovrà essere indicata nelle note dell'allegato stesso.
L'eventuale restante superficie aziendale, comprensiva di tutti i terreni condotti dal richiedente, dovrà essere indicata in un ulteriore allegato P1 con codice tipo d'intervento "ZZZ" e descrizione "Altre superfici non interessate alle misure".
La data di acquisizione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che ciascun ufficio sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, o comunque in conformità a quanto disposto dalla legge n. 191 del 16 giugno 1998.
L'accoglimento delle istanze è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria assegnata alla Regione.
Come prescritto dal programma, dovranno essere istruite con carattere di priorità le istanze relative alle aziende localizzate, per almeno il 50% della superficie sottoposta alle misure, all'interno delle sottozone di rilevante interesse ambientale.
Queste ultime sono individuate nei parchi, riserve (comprese le aree di preparco e preriserva), oasi naturali, aree di protezione e rifugio della fauna selvatica (legge regionale n. 37/81, art. 5), aree sottoposte a vincolo paesaggistico (legge n. 431/85), idrogeologico ed aree di rispetto comprese in fasce di larghezza massima pari a 500 metri circostanti i bacini artificiali con capacità d'invaso superiore a 100.000 mc..
Per garantire il rispetto delle suesposte priorità, gli uffici istruttori provvederanno ad adottare le necessarie procedure.
CONTROLLI E SANZIONI
Relativamente ai controlli operati successivamente alla liquidazione, il verbale di contestazione dovrà essere redatto dall'I.P.A. competente, anche se la verifica è stata effettuata da un altro ufficio deputato al controllo.
In tal caso le risultanze della verifica in loco dovranno essere trasmesse entro 90 giorni all'I.P.A. competente, che provvederà a redigere il verbale di contestazione e a notificare il medesimo all'A.I.M.A. e all'interessato a termini di legge, nonché all'ufficio che ha effettuato il controllo.
Qualora in sede di accertamento vengano accertate delle difformità che richiedono ulteriori controlli da parte dell'I.P.A. competente, le risultanze della verifica dovranno essere trasmesse al predetto ufficio entro 60 giorni.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'Assessore: CUFFARO

Allegato n. 1
Reg. CE n. 2078/92
Tabella 3 - RELATIVA ALLA CODIFICA DA UTILIZZARE NELL'ALLEGATO P1
Compilare un modello P1 per ogni codice tipo d'intervento
(Si omette la tabella)


(98.42.2119)
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ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 22 settembre 1998, n. 11.
Variazioni di bilancio e concessione di nulla-osta al pagamento dei residui passivi perenti. Termini da rispettare dalle Amministrazioni per l'inoltro delle richieste riferite all'esercizio finanziario 1998.
Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Agli Assessorati regionali
All'Azienda delle FF.DD.
Alle Ragionerie centrali
Alla Direzione regionale finanze e credito
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana
La scrivente Amministrazione ritiene opportuno stabilire con congruo anticipo rispetto alla chiusura dell'esercizio in corso i termini entro i quali le Amministrazioni regionali dovranno provvedere ad inoltrare alle rispettive Ragionerie centrali le richieste sia di nulla-osta al pagamento di residui perenti ex art. 6 della legge regionale n. 256/79, che di variazioni al bilancio per l'impinguamento dei capitoli aventi natura di spesa obbligatoria e/o per la reiscrizione di residui passivi perenti.
Considerati i tempi occorrenti per la predisposizione ed il perfezionamento dei provvedimenti citati si dispone che le Amministrazioni inoltrino alle rispettive Ragionerie centrali le richieste di nulla-osta entro il 22 ottobre 1998 e quelle riguardanti le variazioni di bilancio entro il 30 ottobre 1998.
Le Ragionerie centrali provvederanno all'emissione dei conseguenti provvedimenti.
Dopo il 30 ottobre 1998 e comunque entro il 6 novembre 1998, pur in assenza di apposite richieste delle Amministrazioni tendenti ad ottenere il reintegro degli stanziamenti di competenza utilizzati per il pagamento di somme perente a seguito di nulla-osta concessi, le Ragionerie centrali ne faranno apposita richiesta ai competenti gruppi bilancio dello scrivente Assessorato.
Per quanto riguarda le variazioni di bilancio inerenti l'impinguamento dei capitoli aventi natura di spesa obbligatoria e la riproduzione di economie riferite a fondi statali e/o dell'Unione europea, le relative richieste dovranno essere inoltrate dalle Amministrazioni alle rispettive Ragionerie centrali entro il 30 ottobre 1998.
Le Ragionerie centrali, dopo l'istruttoria di loro competenza, dovranno provvedere alla sollecita trasmissione di tali richieste (corredate dall'apposito parere) ai gruppi bilancio entro il 6 novembre 1998.
Va precisato che i termini sopra indicati non sono derogabili, per cui le Amministrazioni regionali dovranno astenersi dall'inoltrare richieste in data successiva a quelle sopra fissate.
Inoltre, per evitare che le somme riprodotte in prossimità della fine dell'esercizio finanziario in corso non si traducano in pagamenti entro lo stesso esercizio, si raccomanda di inoltrare solo quelle richieste che, una volta perfezionati i provvedimenti di variazioni di bilancio, presentino tutte le condizioni per l'effettivo pagamento
  L'Assessore: TRICOLI 

(98.43.2241)
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ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 11 settembre 1998, n. 318.
Rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
All'Ispettorato regionale del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e p.c.  Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

- Gabinetto del Ministro
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Segreteria del Sottosegretario
prof. Alessandro Garilli
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale per l'impiego
Alle OO.SS. dei lavoratori
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Come è noto l'art. 10 del decreto legislativo n. 469/97 (cui è stata data attuazione con D.M. dell'8 maggio 1998 e con circolare n. 65/98 in data 13 maggio 1998), ha disciplinato le condizioni e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro da parte dei soggetti privati ivi previsti.
L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, condividendo l'orientamento espresso da questo Assessorato, ha manifestato l'avviso che per effetto dello Statuto e delle relative norme di attuazione in materia di lavoro, contenute nei DD.PP.RR. nn. 1138/52 e 76/79, i provvedimenti autorizzativi di che trattasi, rimessi al Ministero del lavoro dalla normativa sopra richiamata, debbono essere adottati, in Sicilia, dall'Assessore regionale per il lavoro, in luogo del corrispondente organo statale, qualora la richiesta e la relativa autorizzazione riguardino un'attività da svolgersi esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione siciliana.
Al riguardo l'Ufficio legislativo ha rilevato come con la norma in esame il legislatore statale, attribuendo a determinati enti la facoltà di svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, abbia abolito l'assetto istituzionale di monopolio pubblico del collocamento, enunciando in materia un nuovo principio generale, quello, appunto, della coesistenza di uffici di mediazione pubblici e privati, che è da ritenere, in quanto tale, alla luce dei principi generali, di immediata applicazione nella Regione siciliana.
Tale competenza assessoriale, ovviamente, deve essere esercitata, come sottolinea l'Ufficio legislativo, oltre che entro il generale limite territoriale già richiamato, nel rispetto delle specifiche disposizioni statali dettate da esigenze di carattere unitario, quali, in particolare, quelle relative alle comunicazioni al S.I.L. ed all'accesso ai dati, di cui agli artt. 4 e 5 del decreto attuativo.
In tali ambiti sono, pertanto, demandati alla competenza di questo Assessorato gli adempimenti concernenti l'istruttoria delle istanze, l'adozione dei decreti autorizzativi, nonché ogni altro provvedimento conseguenziale e successivo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative già richiamate.
Nei casi in esame le istanze di autorizzazione saranno, pertanto, inoltrate a questo Assessorato, via Pernice n. 5, Direzione lavoro, gruppo I – affari della Direzione – a mezzo raccomandata, corredate della documentazione occorrente.
L'attività di vigilanza e controllo prevista dall'art. 2 del decreto attuativo, sarà esercitata, ovviamente, dagli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.
Restano ferme le attribuzioni della Regione circa i pareri previsti dal comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/97 ed ogni altro intervento della Regione, in ordine a quegli enti che sono chiamati ad operare, oltre che in altre Regioni, anche in Sicilia.
In tale ultima ipotesi l'esito dei controlli ispettivi sarà inviato a cura degli Ispettorati direttamente al competente Ministero e per conoscenza a questo Assessorato.
Sarà cura, infine, di questo Assessorato inviare copia dei provvedimenti autorizzativi o di diniego dell'autorizzazione, nonché degli eventuali atti di revoca, al Ministero del lavoro, al fine di consentire una visione complessiva della situazione esistente su tutto il territorio nazionale.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

(98.38.1951)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  —  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENZA
AVVISO DI RETTIFICA


DECRETO PRESIDENZIALE 4 marzo 1998.
Approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 1998, relativa a «Programma di iniziativa comunitaria Leader II Sicilia - Piani di azione locale ammissibili al finanziamento».
Nel decreto presidenziale in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 12 settembre 1998, a pagina 4, al 24° rigo dell'Allegato "A1", in corrispondenza dell'"I.T.I. E. Majorana" alla colonna "soggetti", anziché: "GAL" leggasi "OC".
(98.43.2174)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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