REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 30 GENNAIO 1998 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
DIRETTORE RESPONSABILE TEL 6964939 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INFORMAZIONI TEL 6964930 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 24 ottobre 1997.
Compenso spettante ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui agli artt. 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, come modificati dall'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 30 dicembre 1997.
Decadenza del consiglio comunale di Montemaggiore Belsito e nomina del commissario straordinario.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 dicembre 1997.
Sospensione temporanea del decreto 2 settembre 1997, concernente il calendario venatorio 1997/1998, e dei successivi decreti di modifica ed integrazione 16 settembre 1997 e 31 ottobre 1997  pag.


DECRETO 17 dicembre 1997.
Convalida delle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica già costituite nel territorio della Regione.
  pag.


DECRETO 17 dicembre 1997.
Valori unitari massimi per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui al 1° comma, punti 1 e 2, dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, relativi al 4° trimestre 1997  pag.


DECRETO 19 dicembre 1997.
Annullamento del decreto n. 3053 del 9 dicembre 1997  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio,

dell'artigianato e della pesca

DECRETO 27 ottobre 1997.
Conferma delle direttive sul fermo prolungato del naviglio da pesca per l'anno 1997  pag.

DECRETO 15 dicembre 1997.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Zagara, con sede in Paternò, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 19 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Bronte al 31 dicembre 1995.  pag.


DECRETO 19 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Solarino al 31 dicembre 1995.
  pag. 10 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1995  pag. 11 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 17 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquedolci  pag. 12 


DECRETO 18 dicembre 1997.
Annullamento delle delibere consiliari del comune di Acate relative all'adozione del piano particolareggiato di recupero urbanistico di località Macconi  pag. 14 


DECRETO 19 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta  pag. 15 


DECRETO 19 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli, adottata dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide  pag. 16 


DECRETO 19 novembre 1997.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Reitano  pag. 17 

DECRETO 19 dicembre 1997.
Modifica del decreto 3 febbraio 1995, concernente modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991  pag. 18 


DECRETO 30 dicembre 1997.
Disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nel-l'ambito del demanio marittimo regionale  pag. 19 


DECRETO 31 dicembre 1997.
Modalità per il rilascio del nulla osta per gli interventi di ripascimento dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale  pag. 20 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni

e dei trasporti

DECRETO 27 novembre 1997.
Nuovi criteri per la concessione delle incentivazioni a favore delle aziende ricettivo-alberghiere  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 23 dicembre 1997, recante: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia»  pag. 24 

Presidenza:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del-l'Ente acquedotti siciliani  pag. 24 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Enna  pag. 25 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Palermo  pag. 25 
Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Trapani  pag. 25 

Costituzione della sezione centrale del CO.RE.CO.
  pag. 25 
Estinzione dell'opera pia Orfanotrofio femminile Cangelosi di Poggioreale  pag. 25 
Fusione delle opere pie Blundo, Maria S.S. Immacolata, Infermeria civica Lo Truglio e Casa di riposo Saccaro di Calatafimi  pag. 25 
Estinzione dell'opera pia Istituto delle Artigianelle di Palermo  pag. 25 
Estinzione dell'opera pia Casa di riposo Flavia Martinez di Pietraperzia  pag. 26 
Deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 dicembre 1997, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso l'art. 7 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410  pag. 26 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per la spesa in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 - Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ulteriore modifica deliberazione n. 225 del 3 maggio 1997  pag. 26 
Costituzione del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile  pag. 26 
Nomina di un componente del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile  pag. 26 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative  pag. 26 
Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa San Domenico, con sede in Canicattì  pag. 26 

Assessorato degli enti locali:
Aggiornamento dell'elenco generale delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 al 2° semestre 1997  pag. 27 

Assessorato dell'industria:
Rigetto del ricorso gerarchico della ditta SI.E.I. s.r.l., con sede in S. Agata di Militello, per ottenere l'apertura di una cava nel comune di San Fratello  pag. 28 
Rigetto del ricorso gerarchico della ditta Lo Bello Vincenzo e C. s.n.c., con sede in Termini Imerese, per l'autorizzazione all'esercizio di una cava nel comune di Campofelice di Roccella  pag. 28 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione del finanziamento per la realizzazione di lavori nel comune di Antillo  pag. 28 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per lavori urgenti nel comune di Licata  pag. 28 
Provvedimenti concernenti approvazione di perizie dell'ufficio del Genio civile di Catania relative a lavori previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile  pag. 28 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per lavori urgenti nel comune di Mussomeli.
  pag. 30 
Graduatoria definitiva per l'accesso ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ex art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativa alla provincia di Trapani  pag. 31 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione alla ditta Agrumaria Corleone, con sede in Palermo, all'utilizzo di fanghi di depurazione.  pag. 35 

CIRCOLARI

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 gennaio 1998, n. 1.
Attività corsuali ex legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature  pag. 35 


CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 291.
Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24  pag. 47 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).





DECRETO PRESIDENZIALE 24 ottobre 1997.
Compenso spettante ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui agli artt. 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, come modificati dall'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 ed, in particolare, gli artt. 20 e 29;
Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ed, in particolare, l'art. 1;
Vista la legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 ed, in particolare, l'art. 8, comma 3, il quale prevede: «Parimenti la Giunta regionale determina l'ammontare del compenso ancora da corrispondere ai predetti componenti per l'attività svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 22 luglio 1997, con la quale, per le materie specificate nella premessa alla medesima, la Giunta regionale ha revocato la precedente deliberazione n. 157 del 16 aprile 1996, ed ha determinato, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, in L. 200.000 onnicomprensive lorde il compenso da attribuire ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui agli artt. 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, così come modificati dall'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, per l'attività svolta antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 76/95, a titolo di gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta;
Considerato che, a seguito del parere n. 22839/281.96.11 del 14 dicembre 1996, reso, su richiesta della Segreteria della Giunta regionale, dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, ed in attesa delle ulteriori determinazioni della Giunta regionale, non si era ritenuto di emanare il provvedimento presidenziale di formalizzazione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 157 del 16 aprile 1996, ora revocata;
Ritenuto che occorre emanare il provvedimento presidenziale di formalizzazione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 305 del 22 luglio 1997, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76;

Decreta:


Art. 1

Il compenso ai componenti esterni del comitato e del nucleo di valutazione di cui agli artt. 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, come modificati dall'art. 8 della legge regionale n. 76/95, è stabilito come determinato dalla Giunta regionale nella deliberazione
n. 305 del 22 luglio 1997, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata legge regionale n. 76/95, in L. 200.000 onnicomprensive lorde per l'attività svolta antecedentemente all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 76/95, a titolo di gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta.

Art. 2

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, giusta legge n. 20/94, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 ottobre 1997.
  PROVENZANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 novembre 1997.
Reg. n. 2, Presidenza regionale, fg. n. 84.
(97.53.2702)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO PRESIDENZIALE 30 dicembre 1997.
Decadenza del consiglio comunale di Montemaggiore Belsito e nomina del commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92 e n. 26/93;
Rilevato che il consiglio comunale di Montemaggiore Belsito, composto per legge di n. 15 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994, ha perso per dimissioni oltre la metà dei propri componenti;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dagli artt. 42 e 50 della legge regionale n. 26/93, si deve procedere alla nomina di un commissario straordinario che eserciti le competenze del consiglio sino alla prima tornata elettorale utile;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Visto l'art. 55 del richiamato O.R.E.L.;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L.;

Decreta:


Articolo unico

Il consiglio comunale di Montemaggiore Belsito è dichiarato decaduto.
Il dott. Calogero Ricciardo è nominato commissario straordinario del predetto comune, con il compito di esercitare le attribuzioni e i poteri del consiglio.
La spesa di gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PROVENZANO 
  BURGARETTA APARO 
  Allegato 


Relazione dell'Assessore per gli enti locali

Al Presidente della Regione siciliana
Il segretario del comune di Montemaggiore Belsito, con note n. 9826 del 19 settembre 1997, n. 9867 del 22 settembre 1997 e n. 10169 del 29 settembre 1997, ha comunicato che i seguenti consiglieri hanno rassegnato, in date diverse, le dimissioni dalla carica: Grisanti Francesco, Grisanti Cruciano, Spinuzza Giuseppe, Tiberio Giovanni, Cutrona Francesco, Traina Salvatore, Notaro Croce, Millonzi Salvatore, Di Pasquale Giuseppe.
La circostanza segnalata trova disciplina nell'art. 16, 5° comma, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, per cui si deve procedere alla nomina di un commissario che eserciti le competenze del consiglio con la procedura di cui all'art. 55 dell'O.R.E.L., in correlazione alla disposizione di cui all'art. 42 della legge regionale n. 26/93, che statuisce che, nell'ipotesi di cessazione dalla carica del consiglio, le attribuzioni dello stesso vengono esercitate da un solo commissario nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.
Alla stregua di quanto sopra, è necessario procedere alla nomina, presso il comune di Montemaggiore Belsito, di un commissario che eserciti le competenze del consiglio sino alla prima tornata elettorale utile, quale termine introdotto dall'art. 50 della soprarichiamata legge regionale n. 26/93.
Si propone che commissario straordinario presso il comune di cui trattasi, con i compiti sopra indicati, venga nominato il dott. Calogero Ricciardo.
Palermo, 10 dicembre 1997.
  L'Assessore: BURGARETTAAPARO 

(98.2.23)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 9 dicembre 1997.
Sospensione temporanea del decreto 2 settembre 1997, concernente il calendario venatorio 1997/1998, e dei successivi decreti di modifica ed integrazione 16 settembre 1997 e 31 ottobre 1997.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 1499/Gr. 11° - Dir. 1ª del 2 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 3 settembre 1997, con il quale è stato emanato il calendario venatorio per la stagione 1997/98, nonché i decreti di modifica ed integrazione: decreto n. 1537 del 16 settembre 1997 e decreto n. 2255 del 31 ottobre 1997;
Vista l'ordinanza del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania, sezione III, n. 3121/97 reg. ord. (n. 5292/97 reg. ric.) del 27 novembre 1997, con la quale è stata sospesa, a seguito di ricorso presentato dalla Legambiente (Comitato regionale siciliano) e dal W.W.F. (Delegazione Sicilia), l'esecuzione del sopra menzionato decreto assessoriale del 2 settembre 1997;
Atteso che è già stata formalizzata all'avvocatura distrettuale dello Stato apposita richiesta finalizzata all'impugnazione della predetta ordinanza presso il Consiglio di giustizia amministrativa;
Ritenuto che, nelle more della decisione dell'appello e con esplicita riserva dell'esito dello stesso, occorre procedere all'esecuzione dell'ordinanza del TAR;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania, sezione III, n. 3121/97 reg. ord. (n. 5292/97 reg. ric.) del 27 novembre 1997, il decreto n. 1499/Gr. 11° - dr. 1ª del 2 settembre 1997 e l'allegato A facente parte integrante del decreto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 3 settembre 1997, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana per la stagione 1997/98, nonché i decreti di modifica e di integrazione successivi: decreto n. 1537 del 16 settembre 1997 e decreto n. 2255 del 31 ottobre 1997 sono temporaneamente sospesi con effetto immediato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 dicembre 1997.
  CUFFARO 

(97.51.2619)
Torna al Sommariohome





DECRETO 17 dicembre 1997.
Convalida delle oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica già costituite nel territorio della Regione.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto l'art. 45 della citata legge regionale n. 33/97;
Visti i propri decreti con i quali sono state costituite le oasi per la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica nel territorio della Regione siciliana, di seguito specificati, suddivisi per provincia e ricadenti nei comuni riportati:
Provincia di Agrigento
-  decreto n. 215 del 21 marzo 1991, in agro di Siculiana e Montallegro, denominata Oasi Torre Salsa;
Provincia di Caltanissetta
-  decreto n. 5 del 26 gennaio 1971, in agro di Mussomeli, denominata Oasi Scala;
Provincia di Catania
-  decreto n. 52 del 28 novembre 1975, in agro di Catania, denominata Oasi del Simeto;
Provincia di Enna
-  decreto n. 41 del 9 agosto 1976, in agro di Aidone e in minima parte di Ramacca e Raddusa in provincia di Catania, denominata Oasi Diga Don Sturzo;
Provincia di Messina
-  decreto n. 78 del 31 gennaio 1992, in agro di Castelmola;
-  decreto n. 75 del 31 gennaio 1992, in agro di Tripi;
-  decreto n. 37/21 del 5 ottobre 1988, in agro di Novara di Sicilia, denominata Oasi Rocca Salvatesta;
-  decreto n. 71 del 21 dicembre 1972, in agro di Francavilla e Novara di Sicilia, denominata Oasi Mandrazzi;
-  decreto n. 56 del 28 agosto 1972, in agro di Castroreale, denominata Oasi Loco Mandali S. Venera;
Provincia di Palermo
-  decreto n. 2236 del 26 ottobre 1994, in agro di Partinico, Monreale, S. Giuseppe Jato, denominata Oasi Invaso Poma;
Provincia di Siracusa
-  decreto n. 1 dell'11 gennaio 1977, in agro di Noto, denominata Oasi faunistica di Vendicari;
Provincia di Trapani
-  decreto n. 4/20 dell'8 marzo 1977, in agro di Mazara del Vallo, denominata Oasi Capo Feto;
-  decreto n. 16/21 del 2 agosto 1988, nell'isola di Pantelleria, denominata Oasi Lago Specchio di Venere;
Visti i decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 14 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 19 maggio 1984 e del 14 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia n. 15 del 19 maggio 1984, di costituzione e di affidamento della gestione della R.N.O. Oasi del Simeto e della R.N.O. Oasi faunistica di Vendicari, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14;
Considerato che la superficie dell'oasi faunistico-venatoria Oasi del Simeto ricade totalmente all'interno della R.N.O. omonima, la cui gestione è stata affidata alla Provincia regionale di Catania e che la superficie dell'oasi faunistico-venatoria Oasi faunistica di Vendicari ricade quasi per intero nella R.N.O. omonima, la cui gestione è stata affidata all'Azienda delle foreste demaniali della Regione e che gli enti gestori delle RR.NN.OO. sopracitate, in dipendenza delle citate leggi regionali, perseguono le medesime finalità di tutela e miglioramento ambientale previsti dalla legge regionale n. 33/97 per le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;
Considerato che occorre procedere alla convalida delle oasi di protezione e rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti ed a disciplinarle secondo le disposizioni recate dall'art. 45 della citata legge regionale n. 33/97 con esclusione della Oasi del Simeto e della Oasi faunistica di Vendicari, quest'ultima limitatamente alla superficie occupata dalla R.N.O. omonima al fine di evitare una duplicazione di interventi nonché conflitti con gli enti gestori delle citate riserve;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Sono convalidate le oasi di protezione e rifugio per la fauna selvatica costituite con proprio decreto ai sensi della legge regionale n. 37/81 di seguito elencate e suddivise per provincia:
Provincia di Agrigento
-  decreto n. 215 del 21 marzo 1991, in agro di Siculiana e Montallegro, denominata Oasi Torre Salsa;
Provincia di Caltanissetta
-  decreto n. 5 del 26 gennaio 1971, in agro di Mussomeli, denominata Oasi Scala;
Provincia di Enna
-  decreto n. 41 del 9 agosto 1976, in agro di Aidone e in minima parte di Ramacca e Raddusa in provincia di Catania, denominata Oasi Diga Don Sturzo;
Provincia di Messina
-  decreto n. 78 del 31 gennaio 1992, in agro di Castelmola;
-  decreto n. 75 del 31 gennaio 1992, in agro di Tripi;
-  decreto n. 37/21 del 5 ottobre 1988, in agro di Novara di Sicilia, denominata Oasi Rocca Salvatesta;
-  decreto n. 71 del 21 dicembre 1972, in agro di Francavilla e Novara di Sicilia, denominata Oasi Mandrazzi;
-  decreto n. 56 del 28 agosto 1972, in agro di Castroreale, denominata Oasi Loco Mandali S. Venera;
Provincia di Palermo
-  decreto n. 2236 del 26 ottobre 1994, in agro di Partinico, Monreale, S. Giuseppe Jato, denominata Oasi Invaso Poma;
Provincia di Siracusa
-  decreto n. 1 dell'11 gennaio 1977, in agro di Noto, denominata Oasi faunistica di Vendicari, con esclusione della superficie posta all'interno della R.N.O.;
Provincia di Trapani
-  decreto n. 4/20 dell'8 marzo 1977, in agro di Mazara del Vallo, denominata Oasi Capo Feto;
-  decreto n. 16/21 del 2 agosto 1988, nell'isola di Pantelleria, denominata Oasi Lago Specchio di Venere.

Art. 2

Ai fini dell'individuazione delle oasi di cui all'art. 1, sono valide, fino alla loro sostituzione, con le tabelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 33/97, le tabelle già esistenti ed indicanti il divieto di caccia.

Art. 3

Alla gestione delle oasi provvede la Ripartizione faunistico venatoria competente per il territorio ove ricade in tutto o nella maggiore estensione l'oasi stessa, la quale dovrà predisporre un apposito piano di miglioramento ambientale finalizzato al mantenimento e alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

Art. 4

Non si convalida l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, Oasi del Simeto, costituita con proprio decreto n. 52 del 28 novembre 1975.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso in copia agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente, nonché ai comuni interessati.
Palermo, 17 dicembre 1997.
  CUFFARO 

(97.53.2699)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 17 dicembre 1997.
Valori unitari massimi per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui al 1° comma, punti 1 e 2, dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, relativi al 4° trimestre 1997.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dalla legge regionale n. 47 del 12 dicembre 1994, che prevede anticipazioni e spese di gestione in favore di cooperative e loro consorzi, associazioni di produttori e loro unioni, che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci;
Visto il 4° comma dell'art. 18 della predetta legge regionale n. 13/86, che prevede, tra l'altro, la determinazione dei valori unitari massimi per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi prestiti agevolati di cui ai punti 1 e 2 del primo comma del predetto art. 18;
Visto l'art. 1 della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1990, che modifica il 4° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 13/86, prevedendo, in particolare, la determinazione, per i diversi prodotti, dei valori unitari massimi dei prestiti agevolati, di cui ai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 13/86;
Visti i propri decreti n. 644 del 24 dicembre 1986, n. 117 del 25 settembre 1989 e n. 863 del 6 maggio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana rispettivamente il 10 gennaio 1987, il 14 ottobre 1989 e 3 giugno 1995, con i quali vengono fissati l'inizio della campagna di commercializzazione per i prodotti agricoli e zootecnici;
Visto il decreto n. 1362 del 14 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 luglio 1994, n. 37, con il quale vengono modificati gli inizi delle campagne di commercializzazione di alcuni prodotti agricoli;
Visto il proprio decreto n. 42 del 6 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 febbraio 1987, con il quale è stata fissata la durata massima dei prestiti agrari agevolati, di cui ai punti 1 e 2 del primo comma del predetto art. 18 della legge regionale n. 13/86;
Sentite, nelle sedute del 27 e 31 ottobre 1997, le organizzazioni professionali di categoria, gli organismi maggiormente rappresentativi sul piano della cooperazione agricola, gli istituti di credito e l'I.R.C.A.C.;
Ritenuto opportuno fissare i valori unitari massimi dei prestiti per la campagna di commercializzazione 1996/97, per i prodotti agricoli e zootecnici per i quali possono essere concessi i prestiti agevolati di cui ai punti 1 e 2 del predetto art. 18 della legge regionale n. 13/86, modificato dalla legge regionale n. 47/94, le cui campagne di commercializzazione, fissate con decreto n. 644 del 24 dicembre 1986, decreto 117 del 25 settembre 1989, decreto n. 1362 del 14 luglio 1994 e decreto n. 863 del 6 maggio 1995, hanno inizio nel quarto trimestre del-l'anno 1997;
Ritenuto, inoltre, opportuno adottare determinate procedure ai fini dell'erogazione delle agevolazioni creditizie, di cui ai punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 13/86, modificato con legge regionale n. 47/94;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, i valori unitari massimi dei prestiti per i diversi prodotti agricoli e zootecnici per i quali la campagna di commercializzazione ha inizio nel quarto trimestre dell'anno 1997, fissato con decreto n. 644 del 24 dicembre 1986, con decreto n. 117 del 25 settembre 1989, decreto n. 1362 del 14 luglio 1994 e decreto n. 863 del 6 maggio 1995, per i quali possono essere concessi i prestiti a tasso agevolato per anticipazione e spese di gestione connesse alla lavorazione e vendita collettiva di cui al primo comma, punti 1 e 2, dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dalla legge regionale n. 47/94, per un periodo non superiore a quello fissato con il precitato decreto n. 42 del 6 febbraio 1987 e, comunque, entro la fine delle relative campagne di commercializzazione, sono i seguenti:
IV Trimestre 1997
      Valore unitario Valore unitario 
      massimo dei prestiti, massimo dei prestiti, 
  Prodotto punto 1, art. 18, punto 2, art. 18, 
      L.R. n. 13/86 L.R. n. 13/86 
      Lire Lire 

Mandarini:
-  varietà Avana  30.000/q.le 20.000/q.le 
-  varietà tardico di Ciaculli  45.000/q.le 20.000/q.le 
Clementine  30.000/q.le 20.000/q.le 

Arance:
-  varietà Navel e moro  35.000/q.le 20.000/q.le 
-  tarocco  35.000/q.le 20.000/q.le 
-  varietà ovale calabrese  35.000/q.le 20.000/q.le 

-  varietà sanguinello
moscato e simili  20.000/q.le 20.000/q.le 

-  varietà biondo comune e
sanguigno  20.000/q.le 18.000/q.le 

Uva da tavola:
-  giugno-ottobre  460/kg. 150/kg. 
-  novembre-dicembre  650/kg. 150/kg. 
Capperi  4.500/kg. 700/kg. 
Carciofi  250/capolino 20/capolino 

Olive da mensa:
-  metodo sivigliano  100.000/q.le 50.000/q.le 

Olive da mensa:
-  metodo normale  100.000/q.le 30.000/q.le 


Art. 2

L'ammontare del prestito agevolato destinato alla corresponsione dell'anticipazione ai produttori conferenti è fissato nella misura del 60% del prezzo di mercato.

Art. 3

Gli organismi associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 18, punti 1 e 2, della legge regionale n. 13/86 dovranno presentare all'I.R.C.A.C., agli istituti di credito finanziatori ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio (provincia dove ricade la sede sociale dell'organismo associativo che intende beneficiare delle precitate agevolazioni creditizie) copia del catastino soci redatto e sottoscritto da un tecnico agrario. Relativamente agli organismi associativi del settore zootecnico, ovviamente ove necessario, in alternativa ai dati catastali, si indicheranno altri elementi quali il luogo dove viene svolta l'attività di ciascun produttore, il numero dei capi. Si precisa che la data ultima di ammissione a socio deve essere almeno 30 giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

Art. 4

Gli organismi di 1° e 2° grado dovranno inviare all'I.R.C.A.C. ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio copia dei bollettini di conferimento quietanzanti presso gli sportelli bancari. Gli organismi di 2° grado e le cooperative alle quali aderiscono altre cooperative oltre ai bollettini di conferimento di cui sopra, debbono trasmettere un elenco dei soci produttori conferenti, riportante per ogni singolo socio l'importo, i dati catastali, (ovvero altri dati di cui al precitato art. 3 se trattasi di organismi associativi che operano nel settore zootecnico) l'indicazione delle quantità e delle caratteristiche del prodotto conferito, nonché le modalità di pagamento. In calce al precitato elenco dovrà essere riportata dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, a firma del presidente legale rappresentante dell'organismo associativo, attestante che i dati sono veri e reali.

Art. 5

Gli istituti di credito potranno effettuare gli accertamenti che riterranno opportuni. L'I.R.C.A.C. e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, effettueranno i controlli, ai sensi delle normative vigenti e secondo le direttive che saranno impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - I Direzione - gruppo 8°. Inoltre, nell'ipotesi in cui le aziende o la residenza del socio della cooperativa o dell'associazione di produttori o soci associati agli organismi di 2° grado o delle cooperative aderenti ad altre cooperative ricadono in territorio provinciale diverso, i controlli saranno effettuati dal relativo I.P.A., su richiesta dell'I.P.A. dove ricade la sede sociale dell'organismo associativo che intende beneficiare delle agevolazioni creditizie di cui al precitato art. 3.

Art. 6

Gli organismi associativi che intendono usufruire delle agevolazioni creditizie di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986, modificato dalla legge regionale n. 47 del 12 dicembre 1994, sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico legalmente vidimato.

Art. 7

La mancata ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 6 sopra citati comporta l'esclusione dei benefici previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 13/86, modificato dalla legge regionale n. 47 del 12 dicembre 1994, relativamente all'anno di commercializzazione di cui al presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 dicembre 1997.
  CUFFARO 

(98.3.51)
Torna al Sommariohome





DECRETO 19 dicembre 1997.
Annullamento del decreto n. 3053 del 9 dicembre 1997.
L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il proprio decreto n. 1499/Gr. 11°-Dir. 1ª del 2 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 3 settembre 1997, con il quale è stato emanato il calendario venatorio per la stagione 1997/98, nonché i decreti di modifica ed integrazione: decreto n. 1537 del 16 settembre 1997 e decreto n. 2255 del 31 ottobre 1997;
Vista l'ordinanza del TAR Sicilia -Sezione staccata diCatania, sezione III, n. 3132/97 reg.ord. (n. 5292/97 reg. ric.) del 27 novembre 1997, con la quale è stata sospesa, a seguito di ricorso presentato dalla Legambiente (Comitato regionale siciliano) e dal W.W.F. (Delegazione Sicilia), l'esecuzione del sopra menzionato decreto assessoriale del 2 luglio 1997;
Visto il decreto n. 3053/Gr. 11°-Dir. 1ª del 9 dicembre 1997, con il quale sono stati temporaneamente sospesi il decreto n. 1499 del 2 settembre 1997, l'allegato A facente parte integrante del decreto medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 3 settembre 1997 (con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione siciliana per la stagione 1997/98), nonché i decreti di modifica e di integrazione successivi;
Vista l'ordinanza n. 1041/97 reg. ord. del 18 dicembre 1997 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la quale è stato accolto l'appello proposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'annullamento dell'ordinanza del TAR di Catania sopra indicata;
Ritenuto che occorre procedere all'esecuzione della suddetta ordinanza del C.G.A.;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa, in esecuzione dell'ordinanza del C.G.A. n. 1041/97, reg. ord. del 18 dicembre 1997, è annullato con effetto immediato il decreto n. 3053/Gr. 11°-Dir. 1ª del 9 dicembre 1997 sopra citato. Per l'effetto riacquistano efficacia i decreti n. 1499 del 2 settembre 1997, n. 1537 del 16 settembre 1997 e n. 2255 del 31 ottobre 1997.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  CUFFARO 

(98.3.98)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 27 ottobre 1997.
Conferma delle direttive sul fermo prolungato del naviglio da pesca per l'anno 1997.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state trasferite alla Regione siciliana le funzioni in materia di pesca marittima;
Visto il regolamento comunitario n. 3699/93 ed, in particolare, la tabella 2, dell'allegato 4, relativa ai premi per le imprese da pesca, modificata dal regolamento CE 1624/95;
Vista, in particolare, la tabella 2 bis dell'allegato del succitato regolamento CE 1624/95, relativa ai premi di fermo per i natanti con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 m.;
Vista la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 14 della citata legge regionale n. 26/87, concernente la concessione del premio e dell'indennità per il fermo temporaneo del naviglio;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e, in particolare, l'art. 9 della stessa, che vieta l'esercizio della pesca a strascico nei Golfi di Castellammare, Patti e Catania;
Visto l'art. 49 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, con il quale sono state apportate modifiche alla legge regionale 7 agosto 1990, n. 25;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 36, con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni ai commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/87;
Vista la legge 6 aprile 1995, n. 33 di interpretazione autentica dell'art.9 della legge regionale 7 agosto 1990, n.25;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 36, concernente interventi per il ripopolamento ittico nei Golfi diCatania, Castellammare e Patti;
Visto l'art.65 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che proroga le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del 14 luglio 1997, n. 1627/II/V approvativo del calendario del fermo temporaneo delle imbarcazioni per l'anno 1997, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1997, reg. 1, fg. 91;
Viste le direttive applicative relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per gli anni 1995 e 1996 diramate con il decreto n. 2148/II/V del 10 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1996, reg. 1, fg. 18;
Visto il decreto n. 887/II/V del 22 aprile 1997, che apporta integrazioni al decreto n. 2148 del 10 ottobre 1996;
Ritenuto che possa confermarsi anche per l'anno 1997, la direttiva applicativa approvata, per gli anni 1995 - 1996, con decreto n. 2148/96 per il fermo prolungato del naviglio da pesca, effettuato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 25/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, altresì, di dover integrare il decreto n. 2148/96 con la tabella 2 bis dell'allegato IV del regolamento CE n. 3699/93, così come modificata dal regolamento CE n. 1624/95;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 1997, il fermo prolungato del naviglio da pesca, previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 25/90 (e successive modifiche ed integrazioni) è disciplinato dalla direttiva applicativa approvata con decreto n. 2148/II/V del 10 ottobre 1996, salvo quanto disposto con decreto n. 1627/II/V del 14 luglio 1996 relativamente al calendario di fermo previsto per lo stesso anno 1997.

Art. 2

Per i natanti con una lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, il premio di fermo, maturato nel corso dell'anno 1997, sarà commisurato, in ragione della stazza-GT e dei giorni di arresto supplementare, alla tabella 2 bis dell'allegato IV del regolamento CE n. 3699/93, così come modificata dal regolamento CE n. 1624/25 del 29 giugno 1995.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, dopo la registrazione della Corte dei conti.
Palermo, 27 ottobre 1997.
  FLERES 



Registrato alla corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 dicembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 110.

Allegato

Tabella 2 bis

Regolamento CE n. 1624/95

  Categorie di navi Importo massimo 
  classificate in base del premio per una nave 
  alla stazza GT al giorno in ECU  
  0 < 10 5,2/GT + 20 
  10 < 25 4,3/GT + 30 
  25 < 50 3,2/GT + 55 
  50 < 100 2,5/GT + 90 
  100 < 250 2,0/GT + 140 
  250 < 500 1,5/GT + 265 
  500 < 1.500 1,1/GT + 465 
  1.500 < 2.500 0,9/GT + 765 

(98.3.101)
Torna al Sommariohome




DECRETO 15 dicembre 1997.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Zagara, con sede in Paternò, e nomina del commissario liquidatore.
L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 12 settembre 1997, con la quale il tribunale di Catania ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa La Zagara, società a r.l., con sede in Paternò (CT);
Considerato che, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 195, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la sentenza che accerta lo stato di insolvenza vincola l'autorità amministrativa all'emanazione del provvedimento che pone la società in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota prot. n. 3369 del 10 ottobre 1997, con la quale questo Assessorato ha chiesto all'Unione regionale siciliana della cooperazione la segnalazione di una terna di nominativi, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, per la nomina del commissario liquidatore della cooperativa citata;
Non essendo pervenuta la terna richiesta della ricordata associazione;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa agricola La Zagara, società a r.l. con sede in Paternò (CT), via Vittorio Emanuele, n. 308, costituita il 22 ottobre 1984 con atto omologato dal tribunale di Catania il 20 novembre 1984, iscritta al n. 17018 del registro di società e nel registro prefettizio alla sezione agricola n. 494, ric. BUSC n. 4230 del 23 gennaio 1985, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Caruso Giuseppe Davide, nato a Catania il 7 agosto 1969 e residente in Palagonia (CT) in via Lamarmora, n. 4, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della coo-perativa di cui all'articolo precedente, con il compito
di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento assessoriale a procedura conclusa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 dicembre 1997.
  FLERES 

(98.2.29)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Bronte al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 95948 del 12 novembre 1991, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Bronte;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Bronte al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 19.962 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre istituire la 5ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 22 gennaio 1997, 23 settembre 1997, 13 ottobre 1997, 22 ottobre 1997 e 31 ottobre 1997 dal comune di Bronte, secondo il quale occorre allocare la istituenda 5ª sede farmaceutica nella zona Sciarotta-S. Nicola che, tra le aree di espansione urbanistica carenti di servizio farmaceutico, è quella più interessata da un maggior numero di opere di urbanizzazione secondaria e nella quale la popolazione residente risulta avere minori possibilità di accesso alle farmacie viciniori;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, nella formula del silenzio/assenso, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Bronte;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Bronte al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarietà e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Bronte (provincia di Catania):
a)  popolazione: abitanti n. 19.962;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 4;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 5.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dr. Ciraldo Guido, via Umberto n. 146;
-  via Matrice, via San Giuseppe, via A. Gabriele, piazza Gagini, via Miraggio, via Fontanelle, via Oriente, viale Catania, contrada Poggio S. Marco, contrada Colla con proseguimento lungo la linea ferrata della circumetnea fino all'intersezione con il viale Indipendenza, via G. Cesare, via Treviso, via Medusa, viale Cav. di Vittorio Veneto fino all'incrocio con la via Merano, via Merano, viale Sardegna, via Bottego, viale della Regione, via Omero, via S. Agata, via Einaudi, via Beato Angelico, via S. Barbara, via Pindemonte, via Santi fino all'incrocio con la via P. Calanna, via Matrice.
Le vie di confine in comune con altre sedi farmaceutiche sono attribuite a questa sede.
2ª sede
-  titolare dr. Scalisi, piazza Rosario n. 5;
-  via P. Mattarella, via Simeto, via S. Caterina, via Sac. Prestianni, via Annunziata, via Cavallotti, via Grisley, via Sac. V. Schilirò, via Tacito, via Agamennone, via Deledda, via S. Francesco D'Assisi, via Cosenza, via Matteotti, via Alfieri, via S. Ten. N. Russo, via Erodoto, via Paternò, viale J. Kennedy, viale Indipendenza, via Cav. Di Vittorio Veneto, via Merano, viale Sardegna, via Bottego, viale della Regione, via Omero, via S. Agata, via Einaudi, via Beato Angelico, via S. Barbara, via Pindemonte, via Santi, via P. Calanna, via Matrice, via S. Giuseppe, via A. Gabriele, via Miraggio, via Fontanelle, via P. Mattarella.
Le vie a confine con la sede n. 1 vengono assegnate sede n. 1 mentre tutte le altre vie vengono assegnate alla sede n. 2.
3ª sede
-  titolare dr. Rizzo Vincenzo, via Umberto n. 271;
-  via Mondello, via Palermo, piazza Cadorna, via Martiri di via Fani, via Simeto, via S. Caterina, via Sac. Prestianni, via Annunziata, via Cavallotti, via Grisley, via Sac. V. Schilirò, via Tacito, via Agamennone, via Deledda, via S.F. D'Assisi, via Cosenza, via Siracusa, via Santi, via prof. Placido De Luca, via G. D. D'Annunzio, via Tasso, corso Umberto, via Messina, via Caravaggio, contrada Salice, via Mondello.
Le vie sul confine sud che va da via Simeto fino alla via S.F. D'Assisi vengono assegnate alla sede n. 2.
Le vie sul confine est che va da via Cosenza fino alla via Caravaggio vengono assegnate alla sede n. 4.
Le vie sul confine nord che va da via Caravaggio fino alla via Mondello vengono assegnate alla sede n. 3.
Le vie sul confine ovest da via Simeto fino a piazza Cadorna vengono assegnate alla sede n. 3, mentre la via Palermo e la via Mondello vengono assegnate alla sede n. 5.
4ª sede
-  titolare dr. Biondi s.n.c., via Umberto n. 258;
-  via Cosenza, via Siracusa, via Santi, piazza Azzia, via Prof. Placido De Luca, via G. D'Annunzio, via Tasso, corso Umberto, via Messina, via Caravaggio, contrada Salice, contrada Pomaro Borgonuovo, contrada Borgonuovo, fino all'ingresso dell'area 167 di contrada Sciara S. Antonio con proseguimento lungo la linea ferrata della circumetnea, viale J. Kennedy, via Paternò, viale A. Grassia, via Erodoto, via S. Ten. N. Russo, via Alfieri, via Matteotti, via del Salvatore, via Cosenza.
Le vie sul confine est che va da viale J. Kennedy a contrada Pomaro Borgonuovo vengono assegnate alla sede n. 4.
Le vie sul confine ovest che va dal corso Umberto alla contrada Salice vengono assegnate alla sede n. 4.
Le vie sul confine nord che va da contrada Salice a contrada Pomaro Borgonuovo vengono assegnate alla sede n. 4.
Le vie sul confine sud dal corso Umberto alla via Cosenza vengono assegnate alla sede n. 4 mentre le vie che vanno dalla via Cosenza al viale J. Kennedy vengono assegnate alla sede n. 2.
5ª sede
-  di nuova istituzione;
-  via Cilea (ambo i lati inclusi), viale R. Margherita (tratto incrocio provinciale 54 alloggi I.A.C.P. ambo i lati inclusi, territorio comunale meglio individuato con la sezione censuaria n. 29 vigente fino al campo sportivo S. Nicola (ambo i lati inclusi), via Palermo, territorio comunale meglio individuato con la sezione censuaria n. 29 vigente fino alla via Mondello (ambo i lati inclusi), inizio via Mondello, incrocio via Palermo (ambo i lati inclusi), via Palermo (incrocio via Mondello), piazza Cadorna, ambo i lati inclusi, piazza Cadorna esclusa.
Il presente decreto, verrà inviato al comune di Bronte per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  PAGANO 

(97.53.2712)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Solarino al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 12024 dell'11 agosto 1994, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie del comune di Solarino;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, che stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Solarino (provincia di Siracusa) al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 7.576 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996, in base ai quali occorre istituire la 2ª sede farmaceutica nello stesso comune;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 22 ottobre 1997 e 31 ottobre 1997 dal comune di Solarino (provincia diSiracusa), secondo il quale occorre allocare la istituenda 2ª sede farmaceutica nella zona sud-ovest lungo la via Cavour ambo i lati fino alla via Machiavelli perché maggiormente interessata dal fenomeno di espansione urbanistica e priva di servizio farmaceutico;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'Ordine provinciale dei farmacisti di Siracusa, ai sensi della legge n. 362/91 e della legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Solarino;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Solarino al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarietà e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Solarino (provincia di Siracusa):
a)  popolazione: abitanti n. 7.576;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 1;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 2.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede
-  titolare dott. Mangiafico Vincenzo, piazza Plebiscito n. 1;
-  trazzera Cozzo Coniglio Maltese dal confine del comune di Floridia fino ad incontrare la via Palermo, via Palermo esclusa, continua su via Piave esclusa fino all'incrocio con via Cavour, via Cavour esclusa fino all'incrocio con via Machiavelli, via Machiavelli esclusa fino all'incrocio con via Cavour fino ad immettersi su via Verga, via Verga esclusa fino a via Trieste, via Trieste esclusa, da via Verga fino ad immettersi nella trazzera Soliardo, continua sulla trazzera Cozzo Amena fino ai confini del comune di Sortino;
2ª sede (urbana, di nuova istituzione)
-  rimanente territorio comunale compreso da: trazzera Cozzo Coniglio Maltese dal confine del comune di Floridia fino ad incontrare la via Palermo, via Palermo ambo i lati, continua su via Piave ambo i lati fino all'incrocio con via Cavour, via Cavour ambo i lati fino all'incrocio con via Machiavelli ambo i lati, dall'incrocio con via Cavour fino ad immettersi su via Verga, via Verga ambo i lati fino a via Trieste, via Trieste ambo i lati, da via Verga fino ad immettersi sulla trazzera Soliardo, continua sulla trazzera Cozzo Amena fino al comune di Sortino.
Il presente decreto, verrà inviato al comune di Solarino per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  PAGANO 

(97.53.2714)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 dicembre 1997.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1995.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Visto il decreto n. 63428 del 22 luglio 1987, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, il quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1995, pari rispettivamente a 8.145 abitanti, comunicati dall'ISTAT con nota n. 299 del 21 agosto 1996 in base ai quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge n. 362/91, occorre provvedere al riassorbimento della sede farmaceutica già aperta in base al solo criterio della distanza, nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con nota n. 6392 del 15 marzo 1986, ha espresso parere favorevole in base a cui si può procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie, per quei comuni per i quali solo successivamente si siano realizzati i presupposti indipendentemente dalle determinazioni degli altri comuni;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi in data 1 ottobre 1997 e 10 novembre 1997 dagli organi ed enti istituzionali preposti convenuti, secondo cui occorre procedere alla riperimetrazione delle due sedi farmaceutiche esistenti per il centro urbano dello stesso comune;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91 con nota prot. n. 5695/60914 del 22 novembre 1997;
Acquisito il parere favorevole dell'ordine provinciale dei farmacisti di Messina, ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Considerato che per le intervenute esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dall'incremento della popolazione e dalle modificazioni topografiche, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche del comune di Santa Teresa di Riva;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva al 31 dicembre 1995, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata fino al 31 dicembre 1995, come di seguito riportata, la pianta organica del comune di Santa Teresa di Riva (provincia di Messina):
a)  popolazione: abitanti n. 8.145;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 2;
d)  la sede farmaceutica rurale viene riassorbita nel computo delle urbane.
Delimitazioni delle sedi:
1ª sede urbana
-  titolare dott. La Falce Cosmo, via F. Crispi, n. 451;
-  dal confine con il comune di S. Alessio Siculo fino alla via dei Fabbri esclusa.
2ª sede urbana
-  titolare dott.ssa Parisi Giuseppa, via Lungomare - Barracca;
-  al nord confina con il comune di Furci Siculo, ad est con il mare Ionio, a sud con via dei Fabbri ambo i lati, via Nazionale (R. Margherita) ambo i lati, da via dei Fabbri a via Sparagonà, via Sparagonà ambo i lati fino al collegamento (ambo i lati) con la strada provinciale, segue quest'ultima ambo i lati fino alle frazioni di "Misserio" e "Fantarì" includendole tutte.
Il presente decreto, verrà inviato al comune di Santa Teresa di Riva per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione Sicilia.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  PAGANO 

(98.2.34)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 17 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquedolci.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Vista la legge regionale 27 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 2998 dell'1 aprile 1997, con la quale il comune di Acquedolci ha trasmesso per l'approvazione una variante al P.R.G. per la riconferma del vincolo relativo alla strada intercomunale Acquedolci-S. Agata di Militello;
Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Acquedolci n. 2 del 21 gennaio 1997, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Messina in data 18 febbraio 1997, con la quale è stato deliberato di confermare le previsioni urbanistiche inerenti il tracciato della strada intercomunale Acquedolci-S. Agata di Militello, in variante al P.R.G. vigente, essendo scaduti i vincoli decennali preordinati alle espropriazioni;
Visto il decreto n. 615 del 2 ottobre 1986, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Acquedolci;
Visto il parere negativo n. 351 del 3 luglio 1997, espresso dal gruppo IX/VIA di questo Assessorato in ordine alla valutazione di impatto ambientale ex art. 30 della legge regionale n. 10/93;
Vista la nota dell'A.R.T.A. n. 10175/U del 12 agosto 1997, con la quale è stata restituita la variante di che trattasi non approvata al comune di Acquedolci;
Vista la successiva nota n. 471 del 22 settembre 1997 del gruppo IX, con la quale a seguito di sopralluogo è stato espresso nulla-osta con prescrizione in ordine alla valutazione di impatto ambientale;
Vista la successiva nota del 10 ottobre 1997, con la quale il comune di Acquedolci ha ritrasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione non sono state presentate osservazioni od opposizioni come da attestazione del segretario comunale dell'1 aprile 1997;
Visto il parere favorevole a condizioni reso dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota prot. n. 18635 del 26 giugno 1997, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. n. 4220/cc del 25 luglio 1997;
Vista l'attestazione del 29 ottobre 1997, con la quale il comune di Acquedolci dichiara che le opere di cui alla variante urbanistica adottata non ricadono entro la fascia dei 150 mt. dal mare di cui all'art. 15, legge regionale n. 78/76;
Visto il parere n. 25 del 4 novembre 1997, reso dal gruppo XXX della D.R.U. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la variante di che trattasi viene proposta per la riconferma del vincolo relativo alla strada intercomunale "Acquedolci-S. Agata di Militello", divenuto oggi inefficace essendo decorso il termine decennale di va-lidità;
-  in particolare la variante di che trattasi interessa il corpo stradale, come evidenziato in giallo nelle planimetrie allegate alla delibera consiliare n. 2/97, con esclusione delle strade secondarie con le relative piazzuole di parcheggio che da esse si dipartono;
-  il tratto stradale che interessa il territorio comunale di S. Agata di Militello risulta già realizzato;
-  sulla variante hanno espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni l'ufficio del Genio civile di Messina, con provvedimento n. 18635 del 26 giugno 1997 e la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 4220/cc del 25 luglio 1997;
-  il progetto della strada è munito di N.O. in ordine alla V.I.A., di cui all'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con le prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:
"1)  le opere previste all'interno dell'alveo fluviale devono essere realizzate con gabbionate metalliche riempite di pietrame calcareo. E' in ogni caso escluso l'uso del c.a.;
2)  il materiale fluviale asportato deve essere riutilizzato per la regolarizzazione dell'alveo;
3)  il muro di contenimento previsto in sinistra idraulica del torrente Inganno deve essere interamente realizzato con gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo da riempire sul posto";
-  sulla variante di che trattasi non è stata presentata alcuna osservazione o opposizione, come risulta dall'attestazione a firma del segretario comunale del sindaco;
Ritenuto che:
-  la procedura seguita dal comune risulta legittimamente regolare;
-  la variante proposta, trattandosi di riconferma di un vincolo già imposto dallo strumento urbanistico, non altera l'attuale assetto territoriale dallo stesso prefigurato;
-  il tratto stradale di che trattasi viene a completare una viabilità intercomunale, già interamente realizzata per la parte che interessa il territorio comunale di S. Agata di Militello, che costituisce una importante strada di collegamento tra i due comuni in alternativa alla S.S. 113.
E' del parere che la variante adottata dal comune di Acquedolci con delibera consiliare n. 2 del 21 gennaio 1997, ai sensi della legge regionale n. 71/78, relativa alla strada intercomunale "Acquedolci-S. Agata di Militello", costituita dagli atti ed elaborati sopra elencati, sia meritevole di approvazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina, con provvedimento n. 18635 del 26 giugno 1997, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, con nota n. 4220/cc del 25 luglio 1997, e quelle in ordine alla V.I.A. precedentemente riportati.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è approvata la variante urbanistica prodotta dal comune di Acquedolci con la delibera consiliare n. 2 del 21 gennaio 1997, nonché la relativa valutazione dell'impatto ambientale, con le condizioni e prescrizioni di cui al parere in premessa riportato, espresso dal gruppo XXX con nota prot. n. 25 del 4 novembre 1997.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  deliberazione consiliare n. 2 del 21 gennaio 1997 con allegato lo stralcio planimetrico;
-  parere del Genio civile di Messina n. 18635 del 26 giugno 1997;
-  parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali n. 4220/cc del 25 luglio 1997;
-  parere del gruppo IX-V.I.A. n. 471 del 22 settembre 1997;
-  parere n. 25 del gruppo XXX della D.R.U.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Acquedolci per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 17 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.17)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 18 dicembre 1997.
Annullamento delle delibere consiliari del comune di Acate relative all'adozione del piano particolareggiato di recupero urbanistico di località Macconi.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la legge regionale 21 aprile 1991, n. 40;
Viste le note prot. n. 14431 del 14 dicembre 1995 e prot. n. 3359 del 14 gennaio 1997, con cui il comune di Acate ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 37/85, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato di recupero di località Macconi;
Vista la delibera n. 36 del 6 agosto 1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo con decisione n. 7260/7058 del 21 dicembre 1993, con cui il consiglio comunale di Acate ha adottato a seguito di rielaborazione il piano particolareggiato di località Macconi;
Vista la delibera n. 26 del 28 aprile 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo con decisione n. 9572/9323 del 13 luglio 1995, con cui il consiglio comunale di Acate ha approvato in via definitiva il piano particolareggiato di recupero di località Macconi respingendo l'opposizione presentata contro il piano di che trattasi;
Vista l'assessoriale prot. n. 3791 del 21 marzo 1996, con cui si sono contestate le violazioni agli artt. 14, 16 e 19 della legge regionale n. 37/85 e all'art. 5 della legge regionale n. 65/81 relative al predetto P.P.R. del comune di Acate;
Vista la nota prot. n. 35080 del 24 novembre 1994, con cui l'ufficio del Genio civile di Ragusa esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, relativo al progetto di che trattasi;
Visti gli atti ed elaborati consistenti in:
 1)  tav.  n.  1 - rilievo stato di fatto - scala 1:1.000; 
 2)  tav.  n.  2a - perimetrazione del P.R. individuazione dell'abusivismo e delle costruzioni realizzate prima del 1976 - scala 1:1.000; 
 3)  tav.  n.  2b - indagine sulle superfici e sui volumi costruiti; 
 4)  tav.  n.  3 - azzonamento - scala 1:1.000; 
 5)  tav.  n.  4 - viabilità di progetto - scala 1:1.000; 
 6)  tav.  n.  5a - rete elettrica - scala 1:1.000; 
 7)  tav.  n.  5b - rete telefonica - scala 1:1.000; 
 8)  tav.  n.  5c - rete illuminazione - scala 1:1.000; 
 9)  tav.  n.  5d - rete idrica - scala 1:1.000; 
10)  tav.  n.  5e - rete acque nere - scala 1:1.000; 
11)  tav.  n.  6 - piano particellare di esproprio - scala 1:1.000; 
12)  tav.  n.  6a - elenco ditte; 

13)  relazione - relazione tecnico finanziaria - Norme di attuazione;
14)  piano finanziario;
15)  relazione geologico-tecnica;
16)  relazione geologica aggiuntiva;
17)  sezione geologica strutturale - scala 1:1.000;
18)  carta geologica con ubicazione delle indagini geognostiche - scala 1:2.000;
Visto il voto n. 554 del 19 novembre 1997, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
«...Omissis...
Premesso che:
-  Con assessoriale prot. n. 3791/U del 21 marzo 1996, sono state contestate le violazioni agli artt. 14, 16 e 19 della legge regionale n. 37/85 e all'art. 5 della legge regionale n. 65/81 relative al P.P.R.U. dell'agglomerato Macconi adottato con delibera consiliare n. 36 del 6 agosto 1993 ed approvato con delibera consiliare n. 26 del 28 aprile 1995.
Considerato che:
-  Alle violazioni di cui in premessa il comune ha controdedotto con foglio sindacale prot. n. 3359 del 21 marzo 1996, trasmettendo gli atti integrativi sopra specificati;
-  Nessuna controdeduzione da parte del gruppo di progettazione è pervenuta a questo Assessorato;
-  L'unica violazione di natura urbanistica riguarda la contestazione all'art. 14 della legge regionale n. 37/85 e cioè la mancanza della delimitazione della perimetrazione dell'agglomerato abusivo nella tav. n. 3 "azzonamento" in scala 1:1.000 al fine della conseguenziale valutazione da parte di questo Assessorato.
Nell'assessoriale prot. n. 3791/U del 21 marzo 1996 di contestazione alle violazioni sopra riportate veniva precisato, peraltro, che deve essere acquisito il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali competente in conformità al 5° comma dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85 già citato;
-  Con foglio sindacale n. 3359/96 di cui sopra veniva trasmessa una nuova tavola n. 3 "azzonamento" in scala 1:1.000 con la delimitazione degli agglomerati abusivi; di contro non veniva trasmesso il nulla-osta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali;
-  Dall'esame di tale azzonamento si evince che il perimetro degli agglomerati abusivi in argomento, dovendo escludere la fascia di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76, taglia alcuni edifici esistenti con le relative opere di urbanizzazione, ubicati parzialmente all'interno di detta fascia e di conseguenza in violazione all'art. 14 della legge regionale n. 37/85.
Quanto sopra premesso e considerato, è del parere di annullare, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78 e della legge regionale n. 28/91, le delibere consiliari n. 36 del 6 agosto 1993 e n. 26 del 28 aprile 1995, relative rispettivamente all'adozione ed all'approvazione del P.P.R.U. di località Macconi.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Sono annullate, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e della legge regionale 15 maggio 1991, n. 28 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 554 del 19 novembre 1997, in premessa riportato, le delibere consiliari del comune di Acate n. 36 del 6 agosto 1993 e n. 26 del 28 aprile 1995, relative rispettivamente all'adozione del piano particolareggiato di recupero urbanistico di località Macconi nel comune di Acate.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Acate resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.20)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltanissetta.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il decreto n. 345 del 30 settembre 1982, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caltanissetta;
Vista l'istanza avanzata dal comune di Caltanissetta con nota n. 2167 del 17 gennaio 1996, con la quale viene trasmessa per l'approvazione una variante al P.R.G. di Caltanissetta per destinazione di area ad edilizia sovvenzionata dell'I.A.C.P. in località Petronilla;
Visti gli atti a corredo dell'istanza e precisamente:
-  delibera di C.C. n. 71 del 27 luglio 1995;
-  relazione;
-  tabella superficie per attrezzature di interesse comune del P.R.G. - allegato 1;
-  P.R.G. vigente - allegato 2;
-  P.R.G. vigente - allegato 3;
-  planimetria P. di Z. S. Petronilla con evidenziato il perimetro del P. di Z. e l'area oggetto di variante - allegato 4;
-  tipologia P. di Z. S. Petronilla con evidenziate
le tipologie del piano terra destinate ad attività commerciale e l'esatta ubicazione dei supermercati - allegato 6;
-  nulla osta del Genio civile (22 luglio 1992, n. 8948) per i 40 alloggi I.A.C.P. - allegato 7;
-  stralcio relazione geologica ed alloggi I.A.C.P. - allegato 8;
-  stralcio relazione geologica 42 alloggi I.A.C.P. - allegato 9;
Rilevato che in relazione alla stima della regolarità degli atti la variante di che trattasi è stata sottoposta all'esame del C.R.U., il quale con voto n. 443 del 27 febbraio 1997 ha ritenuto non meritevole di approvazione la medesima per le seguenti ragioni:
«Considerato che:
-  Preliminarmente è da rilevarsi l'evidente infondatezza della formazione del silenzio-assenso, cui fa riferimento il comune di Caltanissetta. Ed invero l'invocato art. 19 della legge regionale n. 71/78 secondo cui "decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione all'approvazione... da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti", trova applicazione, stante la sua eccezionalità, soltanto per gli strumenti ivi previsti e non anche per le varianti. E' indubbio, infatti, che le evidenziate argomentazioni rispondono alla ratio del primo comma del citato art. 19, nel senso che non può lasciarsi per lungo tempo il territorio comunale privo di disciplina urbanistica, esigenza che, per contro, non ricorre nell'ipotesi di adozione della delibera di variante, tenuto conto che in tal caso ed in attesa del provvedimento approvativo delle introdotte modifiche, continua ad applicarsi la precedente normativa al piano regolatore generale, fatte salve ovviamente le norme di salvaguardia;
-  Con la riproposizione della variante continuano a sussistere le motivazioni che hanno precedentemente indotto questo C.R.U. a ritenerla non meritevole di approvazione, nonostante l'area sia inserita nello schema di massima approvato il 18 novembre 1994 con "destinazione d'uso residenziale", infatti si rinvia espressamente al P.R.G. per l'adeguamento e la dotazione di servizi;
-  E' da rilevarsi, infine, che l'approvazione dello schema di massima non può avere altro effetto che quello di indurre lo stesso comune ad accelerare l'adozione del P.R.G. (si veda anche il parere C.G.A. - Sezione consultiva n. 145/96 del 16 aprile 1996).»;
Considerato che il superiore voto è stato trasmesso al comune di Caltanissetta per le conseguenti determinazioni;
Rilevato che il comune di Caltanissetta ha relazionato ulteriormente sul provvedimento ai sensi della legge regionale n. 22 del 16 aprile 1996 e significando l'osservanza della legge;
Visto il voto espresso dal C.R.U., nella seduta del 6 novembre 1997, con n. 568 del 6 novembre 1997, in sede di riesame della proposta di variante che testualmente così si esprime:
«...Omissis...
Considerato che:
-  la invocata revisione del P.R.G. di Caltanissetta procede con enorme ritardo, essendo allo stato attuale avvenuta soltanto nel lontano 1994 l'approvazione dello schema di massima e non essendo ancora avvenuta neanche l'adozione. Pertanto sono venuti meno i presupposti che avrebbero fatto ritenere non approvabile la variante, nelle more della revisione del P.R.G., ed inoltre sono da tenere in conto gli elementi innovativi introdotti dalla recente disciplina in materia di programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica.
-  Dovendo procedere al richiesto riesame della variante, è apparso opportuno a questo consiglio verificare se esistessero nuovi elementi di valutazione urbanistica, al di là di quelli reiteratamente forniti in passato dal comune di Caltanissetta e ritenuti sempre insufficienti.
-  E' stato, pertanto, effettuato un sopralluogo il 16 ottobre 1997, allo scopo di raccogliere ulteriori elementi di valutazione da utilizzare per il riesame della variante. Nel corso di tale sopralluogo è stato espressamente richiesto ai rappresentanti dell'amministrazione comunale di fornire elementi di verifica riferiti alla situazione urbanistica attuale e dettagliatamente sull'effettiva dotazione di servizi all'interno dell'ambito interessato dall'intervento residenziale già in corso di realizzazione sull'area destinata ad attrezzature dal P.R.G. e di cui si chiede il cambiamento di destinazione.
-  Dal sopralluogo è stato anche possibile rilevare direttamente che l'area in corso di edificazione ricade in un contesto urbano di recente e completa formazione, sviluppatosi in generale in maniera regolare e non intensiva, dotato di tutte le attrezzature ed i servizi necessari alle residenze, in particolare gli edifici in linea già realizzati (intervento di 40 alloggi I.A.C.P.) viene a completare, anche altimetricamente, il profilo su via De Cosmi, mentre gli edifici da realizzare (42 alloggi appaltati sempre dall'I.A.C.P.) andrebbero a definire di fronte su via De Roberto. Inoltre la zona è già fornita di attrezzature commerciali, sia ai piani terra degli edifici residenziali, sia in sede propria, e pertanto la nuova destinazione dell'area non limiterebbe tale settore di attività.
-  Dalla relazione tecnica richiesta e fornita dall'ufficio tecnico, corredata di una planimetria aggiornata nei rilievi e nelle indicazioni tipologiche delle aree per attrezzature, si evince che sono state effettuate verifiche urbanistiche rapportate ad un ambito i cui confini coincidono col perimetro del piano di zona "S. Petronilla", approvato con decreto n. 457 del 29 aprile 1967 e ormai scaduto. All'interno di tale zona, identificata come "B" nel P.R.G. adeguato con decreto n. 345 del 30 settembre 1982, sono stati considerati insediati i 4.874 abitanti che lo stesso strumento urbanistico aveva indicato, oltre a 328 abitanti dovuti ai nuovi 82 alloggi (4 abitanti per alloggio). Nella relazione viene evidenziato che il confronto tra l'estensione delle aree per attrezzature effettivamente realizzate e/o previste e tra quelle calcolate applicando gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 (nella misura del 50% perché in zona "B") dimostra una sufficiente dotazione di servizi nella zona. In generale la relazione evidenzia valori maggiori rispetto agli standards per parcheggi, attrezzature scolastiche e d'interesse comune, mentre di poco superiori sono quelli per il verde (di circa 1.000 mq.).
-  Prima dell'esecuzione delle opere ancora da realizzare nell'area dovranno essere effettuate opportune indagini geologiche al fine di valutare la compatibilità della variante con le caratteristiche geo-morfologiche dei luoghi.
-  Viene ribadito e qui espressamente richiamato quanto rilevato nel presente voto C.R.U. n. 443/97, circa l'infondatezza della formazione del silenzio-assenso ex art. 19 della legge regionale n. 71/78 per le varianti urbanistiche, cui fa riferimento il comune di Caltanissetta.
Quanto sopra visto, premesso e considerato, è del parere che la variante al P.R.G. per destinazione di area ad edilizia sovvenzionata dell'I.A.C.P. in località S. Petronilla, adottata con delibera consiliare n. 71 del 27 luglio 1995, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai precedenti considerata.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 568 del 6 novembre 1997, in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Caltanissetta, per destinazione di area ad edilizia sovvenzionata dell'I.A.C.P. in località S. Petronilla, adottata con delibera consiliare n. 71 del 27 luglio 1995.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto oltre i voti del C.R.U. n. 443 del 27 febbraio 1997 e n. 568 del 6 novembre 1997 tutti gli atti e gli elaborati già elencati in premessa.

Art. 3

Il comune di Caltanissetta resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Caltanissetta per l'esecuzione, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.16)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 dicembre 1997.
Approvazione di variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli, adottata dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente;
Vista la nota prot. n. 12138 del 20 settembre 1996, con cui il comune di Palazzolo Acreide trasmette a questo Assessorato gli atti relativi alla variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli;
Vista la delibera n. 48 del 5 giugno 1995, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta dell'11 luglio 1995, prot. n. 9413, con cui il consiglio comunale di Palazzolo Acreide adotta la variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale del 24 novembre 1995, con cui ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 si certifica l'avvenuto deposito degli atti presso la segreteria e l'avvenuta presentazione di n. 2 osservazioni;
Viste le osservazioni presentate dalle seguenti ditte a seguito della delibera consiliare n. 48 del 5 giugno 1995:
1)  Pernich Anna Maria;
2)  Tinè Angela Lucia e Tinè Paola Rosa;
Vista la delibera n. 57 del 27 giugno 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta del 24 luglio 1996, prot. n. 9249, con cui il consiglio comunale di Palazzolo Acreide ha controdedotto alle opposizioni alla variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli;
Vista la nota prot. n. 4738 dell'8 luglio 1997, con cui l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa ha espresso il proprio parere di competenza;
Visti gli atti ed elaborati consistenti in:
-  tav.    1  -  stralcio P.R.G.;
-  tav.    2  -  stralcio catastale;
-  tav.    3  -  planimetria di progetto;
-  tav.    4  -  planivolumetrico con verde;
-  tav.    5  -  profili e sezioni stradali;
-  tav.    6  -  piano particellare di esproprio;
-  tav.    7  -  rete idrica;
-  tav.    8  -  rete di smaltimento acque bianche;
-  tav.    9  -  rete di smaltimento acque nere;
-  tav.  10  -  impianto illuminazione pubblica;
Visto il parere n. 14, prot. n. 378 del 7 ottobre 1997, espresso dal gruppo XXVII/DRU ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, che di seguito si trascrive:
«...Omissis...
Considerato:
-  che con la delibera n. 48 del 5 giugno 1995 il comune di Palazzolo Acreide ha espresso la volontà di variare il perimetro del piano particolareggiato della zona C2 immettendo all'interno della zona C2 per intero la particella 247, foglio 14, poiché il proprietario della stessa particella, a mezzo di ricorso, aveva denunziato che la perimetrazione del P.P. della zona C2 aveva tagliato in due parti il fabbricato di sua proprietà, realizzato con regolare concessione, lasciandone una parte in zona agricola;
-  che l'adozione della variante suddetta costituisce vera e propria variante al P.R.G. in quanto con la stessa si varia la destinazione urbanistica di piano di una parte di territorio da zona territoriale omogenea E3 a zona territoriale omogenea C2;
-  che per quanto sopra essa necessita di approvazione da parte di questo Assessorato e pertanto con nota n. 2015/U del 7 marzo 1997 questo gruppo ha diffidato il sindaco di Palazzolo Acreide dal dare attuazione all'atto deliberativo n. 48 del 5 giugno 1995 prima della conclusione dell'iter approvativo;
-  che tuttavia l'atto n. 48 del 5 giugno 1995 ha seguito l'iter procedurale della pubblicità stabilita dalla legge regionale n. 71/78 per le varianti al P.R.G. e pertanto la procedura si può considerare corretta e gli atti legittimi;
-  che nulla si ha da obiettare nel merito (della decisione del comune di Palazzolo Acreide con l'adozione) della variante in oggetto, la quale prende atto di una situazione di fatto preesistente al P.R.G.;
-  che riguardo le osservazioni presentate si condividono le controdeduzioni, adottate dal comune di Palazzolo Acreide con delibera n. 57 del 27 giugno 1996, con le quali le stesse vengono respinte.
Per quanto visto, premesso e considerato, questo gruppo XXVII è del parere che la variante, adottata dal consiglio comunale i Palazzolo Acreide con atto deliberativo n. 48 del 5 giugno 1995, con la quale si modifica il perimetro della zona C2 Cugnarelli, normata a mezzo di piano attuativo, immettendo all'interno di detta zona la restante parte di particella 247 del foglio 14 destinata dal P.R.G. a zona omogenea E3, così come dalle tavole di progetto allegate alla delibera di adozione, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere n. 14, prot. n. 378 del 7 ottobre 1997, espresso dal gruppo XXVII/DRU ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, la variante al piano particolareggiato zona C2 Cugnarelli, adottata dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide con la delibera n. 48 del 5 giugno 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa nella seduta dell'11 luglio 1995, prot. n. 9413.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Palazzolo Acreide è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.19)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 novembre 1997.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Reitano.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente;
Viste le note prot. n. 1529 del 2 maggio 1996 e n. 2800 del 29 settembre 1996, con cui il comune di Reitano ha trasmesso a questo Assessorato per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, gli atti inerenti alla variante allo strumento urbanistico per la localizzazione dell'impianto di pretrattamento della frazione di Villa Margi;
Vista la delibera n. 12 del 22 febbraio 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità limitatamente a quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 71/78 nella seduta del 21 marzo 1996 con decisione n. 3517/3201, con cui il consiglio comunale di Reitano ha approvato, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, la localizzazione dell'impianto di pretrattamento della frazione di Villa Margi;
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 12 del 22 febbraio 1996, consistenti in:
1)  corografia - scala 1:10.000;
2)  planimetria - scala 1:2.000;
3)  stralcio catastale - scala 1:2.000;
4)  grafici impianto di pretrattamento;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 537 del 24 settembre 1997, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  dalla deliberazione C.C. n. 12/96 si evince che la localizzazione dell'impianto di che trattasi nel comune di Reitano è stata convenuta in sede di conferenza di servizio tenutasi presso l'A.R.T.A. in data 27 ottobre 1995 e che, conseguentemente a tale individuazione, ha provveduto l'U.T.C. di concerto con il progettista del P.A.R.F. e con il supporto dei tecnici incaricati della redazione del P.R.G.;
-  l'opera da realizzare è interamente di sottosuolo, senza volumi fuori terra e impatto visivo di alcun genere, come rilevasi dalla sindacale prot. n. 2800 del 12 settembre 1996;
-  per quanto risulta dagli elaborati grafici allegati alla citata delibera C.C. n. 12/96 non si rileva la presenza di fabbricati nel raggio di oltre m. 100 dall'impianto in oggetto;
-  che la localizzazione proposta appare compatibile con l'assetto territoriale;
Ritenuto l'obbligo degli accertamenti geognostici preventivi.
Per tutto quanto precedentemente visto, premesso, considerato e ritenuto, è del parere di ritenere meritevole di autorizzazione la localizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento in località Villa Margi del territorio comunale di Reitano, con la condizione che venga prevista una fascia di rispetto circostante l'area dell'impianto con vincolo assoluto di inedificabilità, giusto quanto disposto dall'art. 46 della legge regionale n. 27/86, e che sia realizzata, tutt'attorno all'impianto stesso, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente.
E' altresì prescritto che l'inizio dei lavori venga subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e con le prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 539 del 24 settembre 1997, la variante allo strumento urbanistico relativa alla localizzazione dell'impianto di pretrattamento in località Villa Margi adottata dal comune di Reitano con deliberazione consiliare n. 12 del 22 febbraio 1996, riscontrata priva di vizi di legittimità limitatamente a quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 71/78 nella seduta del 21 marzo 1996 con decisione n. 3517/3202.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati elencati in premessa, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Reitano resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.9)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 dicembre 1997.
Modifica del decreto 3 febbraio 1995, concernente modalità per il rilascio alle imprese delle autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
Visto il D.P.R. 25 luglio 1991 ed, in particolare, l'art. 4 dello stesso che individua le attività a ridotto inquinamento atmosferico;
Visto il decreto 3 febbraio 1995, con il quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, le modalità ai fini dell'accesso all'autorizzazione generale delle attività individuate all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 ed in particolare l'art. 6 che dispone il trasferimento alle province regionali delle autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale;
Visti i DD.P.Reg. n. 73/GR. VII/S.G. del 24 marzo 1997 e n. 250/GR. VII/S.G. del 3 settembre 1997, con i quali sono state individuate nell'allegato 1a) le attività per le quali le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 sono rilasciate dalle province regionali;
Vista la circolare n. 26638 del 21 novembre 1997, con la quale sono state fornite direttive in materia di trasferimento delle competenze autorizzatorie delle suddette attività alle province regionali, ivi comprese quelle discendenti dall'applicazione del decreto 3 febbraio 1995;
Considerato che talune tra le attività individuate dall'allegato 1a) ai predetti DD.P.Reg. sono ricomprese fra quelle a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, per le quali è possibile accedere all'autorizzazione in linea generale prevista dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.P.R. 25 luglio 1991;
Ritenuto, pertanto, che anche per le predette attività la verifica dei requisiti ai fini dell'accesso all'autorizzazione generale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è delle province regionali per cui dovrà procedersi ad una modifica del più volte richiamato decreto 3 febbraio 1995;

Decreta:


Articolo unico

All'art. 3 del decreto 3 febbraio 1995 è aggiunto il seguente comma:
«Per le attività di cui al comma 1 che figurano nell'allegato 1a), del D.P.Reg. n. 73/GR. VII/S.G. del 24 marzo 1997, come modificato dal D.P.Reg. n. 250/GR. VII/S.G. del 3 settembre 1997, la comunicazione di cui allo stesso comma 1 dovrà essere inoltrata alla provincia regionale competente per territorio.
Copia della predetta comunicazione, completa della documentazione allegata, deve essere inoltrata alla commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, al comune ed al laboratorio di igiene e profilassi territorialmente competenti».
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.13)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 dicembre 1997.
Disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell'ambito del demanio marittimo regionale.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 9 luglio 1994, n. 731/18, inerente le materie prime secondarie;
Visto il D.L. 3 maggio 1996, n. 246;
Considerate la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione e ad un riordino della normativa riguardante le operazioni di dragaggio nell'ambito dei porti ed in mare libero, gli interventi di ripascimento artificiale di arenili in erosione ed ogni altro tipo di movimentazione di materiali naturali nell'ambito del demanio marittimo regionale, allo scopo di addivenire ad una precisa definizione delle competenze in materia e di snellire le procedure relative;
Considerato che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtù delle norme di cui ai visti precedenti, discendenti dal vigente Statuto speciale della Regione siciliana, possiede piena potestà legislativa nell'ambito del D.M.R., nonché nella difesa dell'integrità territoriale e della tutela ambientale delle aree costiere siciliane;
Ritenuto che i sedimenti provenienti dai dragaggi dei fondali marini e dagli interventi di manutenzione agli alvei fluviali costituiscono una risorsa primaria nel quadro del bilancio sedimentario costiero;
Ritenuto auspicabile, ove possibile, il recupero dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei fondali marini e portuali e di manutenzione degli alvei fluviali, ed il relativo reimpiego in progetti di ripascimento di arenili in erosione;
Ritenuto di dover privilegiare le fonti sottomarine di approvvigionamento naturale per il rifornimento delle spiagge, ove siano reperibili sedimenti in possesso di caratteristiche compatibili con i previsti siti di ricezione;

Decreta:


Art. 1

I progetti che prevedono operazioni di dragaggio dei fondali marittimi o portuali, nonché interventi di ripascimento artificiale degli arenili marini nelle zone costiere siciliane sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nulla osta che è da intendersi come comprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro provvedimento al riguardo, ivi compresa l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente di cui al decreto del 24 gennaio 1996.

Art. 2

I lavori di movimentazione dei depositi naturali emersi nell'ambito di uno stesso arenile o corpo sedimentario litoraneo sono autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il tramite delle Capitanerie di porto competenti. Essi non vanno sottoposti alla procedura di nulla osta ex legge regionale n. 10/93.

Art. 3

Lo sversamento, alla foce marina dei corsi d'acqua, dei materiali naturalmente depositatisi in alveo, previsto nell'ambito degli interventi manutentori, è auspicabile e consentito previa semplice autorizzazione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, resa ai sensi del presente decreto, esaustiva di ogni altro provvedimento al riguardo.

Art. 4

I lavori di movimentazione, escavo ed accumulo di depositi sciolti sottomarini necessari per la posa in opera di condotte sommerse od impianti similari sono soggetti alla sola autorizzazione delle Capitanerie di porto competenti, resa in sede di parere rilasciato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86. Non si applica, pertanto, a questa fattispecie il disposto di cui al decreto del 24 gennaio 1996 del Ministero del-l'ambiente.

Art. 5

Nei progetti che contemplano il dragaggio dei fondali marini o portuali dovranno essere effettuate analisi preliminari di fattibilità a campione sulle caratteristiche chimico-batteriologiche degli stessi, onde stabilire l'opportunità di un relativo recupero in operazioni di ripascimento artificiale di arenili in erosione. In caso di esito positivo, in sede di progettazione esecutiva tali analisi saranno completate con altre più esaustive, nel quadro degli adempimenti occorrenti al rilascio del citato nulla osta.

Art. 6

Nei progetti finalizzati al ripascimento di litorali in erosione sarà data priorità al ricorso a fonti di approvvigionamento naturale subacquee date da fondali marini e portuali. E' consentito utilizzare cave di prestito subaeree solo limitatamente, nell'ipotesi in cui, a fronte di dichiarazione redatta dall'organo tecnico competente, non sia reperibile un quantitativo sufficiente di materiali nei fondali limitrofi al sito di ricezione. I lavori di ripascimento potranno essere successivamente integrati da periodici interventi di sversamento di sedimenti, onde provvedere alla manutenzione delle spiagge interessate, qualora siano ancora disponibili le medesime fonti di approvvigionamento dei materiali, previo esito favorevole delle analisi chimico-batteriologiche e granulometriche appositamente ripetute ed a seguito di autorizzazione da parte di questo Assessorato.

Art. 7

Gli adempimenti necessari al rilascio del nulla osta ex art. 30, legge regionale n. 10/93 e delle autorizzazioni, per gli interventi di cui al presente decreto, nonché le modalità di prelievo dei campioni per le relative analisi saranno esattamente e dettagliatamente definiti in un apposito decreto assessoriale che si fa riserva di emanare successivamente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.10)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 31 dicembre 1997.
Modalità per il rilascio del nulla osta per gli interventi di ripascimento dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale.
L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente 9 luglio 1994, n. 713/18;
Visto il D.L. 3 maggio 1996, n. 246;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997;
Considerata la necessità di definire esattamente e di standardizzare gli adempimenti necessari al rilascio del nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, inerente i progetti finalizzati al ripascimento artificiale dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale e soggetti alla regolamentazione di cui al decreto territorio ed ambiente n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997;
Considerata la necessità di disciplinare le operazioni previste all'art. 3 del decreto n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997 sopra citato, inerenti lo sversamento alla foce marina dei corsi d'acqua dei materiali naturalmente depositatisi in alveo, nell'ambito di interventi manutentori;
Ritenuto di dover condividere la filosofia progettuale delle perizie mirate al ripascimento di arenili in arretramento, le quali rappresentano una soluzione ottimale, se correttamente predisposte, per i problemi di erosione costiera, in quanto interventi di restauro ambientale non recanti di per sé l'introduzione di manufatti estranei, con impatti limitati ed a costi contenuti;

Decreta:


Art. 1

Ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per gli interventi di ripascimento artificiale dei litorali con materiali provenienti da cave di prestito, da dragaggi di fondali portuali e da dragaggi di fondali marini liberi, dovrà essere prodotta la documentazione sotto elencata:
1)  caratteristiche fisico-chimico-batteriologiche dei materiali;
2)  caratteristiche granulometrico-sedimentologiche dei materiali;
3)  volume e peso secco dei materiali;
4)  eventuali trattamenti e/o lavorazioni preventive dei materiali;
5)  modalità di sversamento in rapporto al profilo di equilibrio del litorale;
6)  studio idraulico-marittimo del sito;
7)  analisi costi-benefici;
8)  biocenosi bentoniche presenti nel sito di ripascimento;
9)  studio del bilancio sedimentario litorale e delle ripercussioni sulla linea di costa;
10)  impatti di cantiere;
11)  fruizione della costa;
12)  impatto paesaggistico;
13)  biocenosi bentoniche presenti nel sito di prelevamento (solo se mare aperto);
14)  impatti dovuti all'apertura ed alla coltivazione di cave di prestito (solo per le cave di prestito).

Art. 2

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione resa da parte di questo Assessorato ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997, per gli interventi di sversamento alla foce marina dei corsi d'acqua dei materiali naturalmente depositatisi in alveo dovrà essere prodotta la documentazione di seguito specificata:
1)  caratteristiche fisico-chimico-batteriologiche dei materiali;
2)  caratteristiche granulometriche dei materiali;
3)  volume e peso secco dei materiali;
4)  modalità di sversamento in rapporto al profilo di equilibrio dell'asta fluviale;
5)  impatti conseguenti alle fasi di esecuzione dei lavori.

Art. 3

Modalità di campionamento per le analisi preliminari di fattibilità di cui all'art. 5 del decreto n. 941/V.I.A. del 30 dicembre 1997.
Dovranno essere sottoposti ad analisi preliminari di tipo chimico-batteriologico n. 4 campioni prelevati nell'ambito dell'area di fondale da dragare a fronte di una superficie complessiva inferiore o uguale a mq. 100.000. Nel caso in cui l'area da dragare possieda una superficie superiore a 100.000 mq. al numero minimo di 4 campioni dovrà essere aggiunto n. 1 campione ogni 20.000 mq. in più, anche per le frazioni di questa cifra rimaste in eccesso.
Soltanto nell'ipotesi in cui tutti i campioni analizzati fornissero risultati negativi sotto il profilo chimico-batteriologico, dovrà essere scartata la soluzione progettuale di un eventuale riutilizzo dei materiali dragati.

Art. 4

Modalità di campionamento per le analisi definitive di cui all'art. 1 del presente decreto.
Le analisi definitive a campione sulle caratteristiche indicate ai punti nn. 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto, dovranno essere eseguite con le seguenti modalità: si suddividerà idealmente la superficie dei fondali interessati dall'escavo in maglie quadrate di 100 ml. di lato, con un'area unitaria pari a 10.000 mq., per ognuna delle quali dovranno essere prelevati due campioni non ravvicinati e lontani dai lati della maglia; per le aree residue maggiori di 5.000 mq. si osserverà lo stesso criterio; per quelle inferiori a 5.000 mq. sarà sufficiente il prelievo di un solo campione all'incirca centrato. I campionamenti verranno effettuati con la tecnica del carotaggio. Ogni carotaggio dovrà spingersi fino alla profondità da raggiungere con l'escavazione per ogni determinata zona. Per ogni carota prelevata di lunghezza inferiore ad 1,5 ml. dovranno essere sottoposti ad analisi due livelli, il più superficiale (20 cm. di spessore) e quello di fondo (i 20 cm. di spessore basale); per le carote di lunghezza da 1,5 ml. a 2 ml. si analizzeranno tre livelli: di fondo, intermedio e superiore (20 cm. di spessore ognuno); infine per le carote superiori a 2 ml. di lunghezza si esamineranno quattro livelli, i primi tre come per il caso precedente, il quarto ad una profondità maggiore di 2 ml. (sempre per uno spessore di 20 cm.). Sarà considerata comunque rappresentativa la media ponderata dei valori delle analisi dei vari strati esaminati per ogni singolo campionamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 1997.
  GRIMALDI 

(98.2.10)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO

DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI


DECRETO 27 novembre 1997.
Nuovi criteri per la concessione delle incentivazioni a favore delle aziende ricettivo-alberghiere.
L'ASSESSORE

PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI

ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46;
Vista la legge regionale 1 luglio 1972, n. 32;
Vista la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
Visti il decreto n. 66 del 21 giugno 1978, il decreto n. 1143 del 10 ottobre 1990 ed il decreto n. 1043 del 20 settembre 1994;
Visto l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 27;
Visto l'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38;
Visto il decreto n. 1379/6° del 23 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1997, reg. n. 1, fg. n. 10;
Visto il decreto del 15 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1296/6° dell'11 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1997, reg. n. 1, fg. n. 103, con il quale sono approvati i requisiti determinati per attribuzione della classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive elencate all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, integrata dall'art. 11 della legge regionale n. 38/96;
Visto l'art. 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e l'art. 13 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario rivedere e riformulare i criteri per la concessione delle incentivazioni a favore delle iniziative delle aziende ricettivo-alberghiere, alla luce anche della soppressione del comitato tecnico alberghiero di cui all'art. 8 della legge regionale n. 78/76 e aggiornare i parametri di costo ammissibili come limite massimo per la determinazione della spesa per opere murarie, impianti fissi, arredamento ed attrezzature da considerare ai fini delle incentivazioni a favore di aziende ricettivo-alberghiere e delle strutture complementari, da ammettere a mutuo nei limiti delle percentuali massime concedibili previste dall'art. 6 della legge regionale n. 46/67 e dall'art. 3 della legge regionale n. 78/76;

Decreta:


Articolo unico

Nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto sono fissati i nuovi criteri per la concessione delle incentivazioni a favore delle aziende ricettivo-alberghiere, nonché i parametri di costo ammissibili come limite massimo per la determinazione della spesa per opere murarie, impianti fissi, arredamento ed attrezzature, da ammettere a mutuo nei limiti delle percentuali massime concedibili previste dall'art. 6 della legge regionale n. 46/67 e dall'art. 3 della legge regionale n. 78/76.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per il prescritto controllo di legittimità e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 novembre 1997.
  STRANO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 dicembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 109.

Allegati

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE INCENTIVAZIONI

DELLE INIZIATIVE TURISTICO-RICETTIVO ALBERGHIERE

1)DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni creditizie di cui alle leggi regionali nn. 32/72 e 78/76 dovranno pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, secondo lo schema di cui al punto 5, tramite l'Azienda provinciale per l'incremento turistico territorialmente competente, la quale, con deliberazione, esprime entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 78/76.
Tali domande saranno prese in esame in stretto ordine cronologico di arrivo.

A)

Le istanze che, preliminarmente verranno esaminate dall'ufficio competente per la conseguenziale adesione di massima dell'istituto di credito prescelto dal richiedente per il finanziamento, dovranno essere corredate, in questa prima fase, dalla seguente documentazione:
1)  relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa;
2)  piano economico-finanziario e di gestione;
3)  progetto di massima dell'iniziativa da realizzare;
4)  preventivo di spesa;
Per le istanze prodotte da società dovranno altresì essere allegati:
5)  copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
6)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio attestante le persone autorizzate a rappresentare la società stessa.
L'amministrazione, successivamente all'istruttoria preliminare, provvederà a richiedere all'istituto di credito prescelto l'adesione di massima alla eventuale operazione di mutuo.

B)

Ricevuta l'adesione di massima suindicata l'amministrazione, al fine di definire l'ammissibilità dell'iniziativa al finanziamento, procederà a richiedere la seguente documentazione in duplice copia di cui una in originale e in bollo:
a)  piano economico finanziario e di gestione;
b)  relazione tecnico-illustrativa, in cui vengono descritti i lavori che si intendono realizzare, la superficie ed il volume totale dell'immobile, la superficie ed il numero delle camere, specificando quante sono doppie e quante singole, la superficie ed il volume di eventuali dotazioni aggiuntive, ecc.;
c)  elaborati tecnici costituiti da piante di tutti i piani in scala non inferiore ad 1:100, con l'esatta indicazione dell'uso a cui vengono adibiti i vari locali, sezioni, prospetti e planimetrie generali, completi di quote e misure, sottoscritti da un tecnico abilitato secondo le vigenti leggi. I grafici di progetto dovranno essere muniti del visto di approvazione da parte della commissione edilizia comunale e, ove prescritto, dalla competente Soprintendenza e dal Genio civile;
d)  computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario regionale e, ove necessario, corredato di analisi ed elenco prezzi;
e)  perizia giurata resa da un libero professionista iscritto in apposito albo presso il tribunale, estraneo alla redazione del progetto, attestante la rispondenza del computo metrico al prezziario regionale;
f)  preventivi offerta delle ditte fornitrici vistati dalla competente Camera di commercio, e/o fatture per gli arredi e le attrezzature;
g)  concessione edilizia, autorizzazione o comunicazione secondo le disposizioni di legge ed il regolamento edilizio vigente;
h)  certificato storico catastale da cui risulti la proprietà dell'area destinata all'iniziativa, ovvero la disponibilità del terreno o dell'immobile;
i)  estratto del foglio di mappa con l'indicazione delle particelle interessate e di quelle limitrofe. Nel caso in cui il richiedente del beneficio non sia il proprietario occorre il contratto d'affitto in copia conforme all'originale con congrua durata della locazione uguale o maggiore alla durata del mutuo. Se si dovessero eseguire opere murarie non soggette al rilascio di concessione edilizia occorre presentare l'assenso scritto del proprietario del-l'immobile;
l)  dichiarazione autentica attestante l'adesione del proprietario alla trascrizione del vincolo di destinazione dell'impianto per tutta la durata del mutuo;
m)  indicazione delle garanzie offerte per l'operazione di mutuo;
n)  titoli di proprietà e relative note di trascrizione degli immobili offerti in garanzia.
L'ufficio competente provvederà, in questa seconda fase, all'esame istruttorio della pratica ed a proporre la spesa da ammettere a mutuo tenendo conto della classifica dell'impianto e della tipologia dell'opera da realizzare.
Tali importi saranno comunicati mediante nota assessoriale all'istituto di credito prescelto dal richiedente che dovrà formulare dettagliata proposta in ordine all'ammontare dei mutui e delle quote di interessi a carico dell'Assessorato regionale per il turismo, per l'emissione del decreto di impegno della spesa occorrente per la concessione dei contributi rateali richiesti ai sensi della legge regionale n. 32/72 e del mutuo da concedere ai sensi della legge regionale n. 78/76.

C)

Nell'ipotesi in cui le richieste perverranno corredate da tutta la documentazione di cui ai punti sub A e sub B verranno prese in esame in unica fase istruttoria.
2)ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procederà, per mezzo dell'ufficio competente per materia, all'esame istruttorio-amministrativo delle istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui alle leggi regionali nn. 32/72 e 78/76.
Previo accertamento dei requisiti minimi e delle dotazioni fisse richiesti per la categoria di appartenenza, secondo quanto stabilito con decreto n. 1296/6° dell'11 settembre 1997, si applicano i parametri di costo fissati come limite massimo per le costruzioni ex novo, alla cubatura massima ammissibile che non dovrà superare i 60 mc. v.p.p. a posto letto.
Parametri di costo per gli alberghi, motel, villaggi-alberghi
5  stelle L. 957.600 mc./posto  letto 
A  bis  5  stelle  L L. 1.005.480 » 
4  stelle L. 680.400 » 
3  stelle L. 478.800 » 
2  stelle L. 378.000 » 
1  stella L. 302.400 » 

Dotazioni aggiuntive
Per le dotazioni aggiuntive potrà essere ammessa la cubatura dichiarata utile alla loro realizzazione, alla quale verrà applicato, come limite massimo, il parametro di costo riferito alla categoria di appartenenza.
Nel caso di dotazioni aggiuntive per le quali non è possibile accertare la cubatura reale, la spesa potrà essere ammessa con riferimento al computo metrico estimativo.
Parametri di costo per l'arredamento e le attrezzature riferiti alla dotazione minima richiesta per alberghi, motel, villaggi turistici
5  stelle L. 25.200.000 c. doppia con suite 
5  stelle  con  suite L. 26.460.000 » con suite 
4  stelle L. 23.940.000 » 
4  stelle  con  suite L. 25.200.000 » con suite 
3  stelle L. 17.640.000 » 
2  stelle L. 7.560.000 » 
1  stella L. 5.670.000 » 

Su tali parametri viene applicata:
-  una diminuizione del 20% per le camere singole;
-  un maggiorazione del 15% per il letto supplementare e per le camere singole con suite;
-  una previsione di L. 2.000.000 per ciascuna camera a due letti destinata al personale.
Dotazioni aggiuntive riferite agli arredi
Gli arredi e le attrezzature, dotazioni aggiuntive, saranno ammesse a mutuo a presentazione di preventivi offerte delle ditte fornitrici, vistate dalle competenti Camere di commercio.
Aziende ricettive-alberghiere, art. 3, legge regionale n. 27/96 (punti 6, 10, 11, 12, 13 e 14) e art. 11 della legge regionale n. 38/96
Per la parte ricettiva, delle aziende indicate nel titolo, la determinazione delle spese da ammettere a mutuo, sia per le opere murarie ed impianti fissi, che per l'arredamento e le attrezzature, sarà quantificata facendo riferimento ai parametri di costo fissati, come limite massimo, per gli alberghi di pari categoria.
Anche la spesa riferita alle dotazioni aggiuntive ed al relativo arredamento terrà conto di quanto previsto per gli alberghi.
Impianti termali ed alberghi ad essi annessi
Per quanto concerne i complessi termali e gli alberghi annessi ad essi, per la parte ricettiva come limite massimo di spesa ammissibile, si applica il parametro fissato per gli alberghi con la maggiorazione del 15%, stante la particolarità di taluni lavori e rifiniture.
Campeggi
Per i campeggi regolati dalla legge regionale n. 14/82 i parametri di costo sono riferiti al numero delle piazzole.
I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
Parametri per campeggi
1 stella  L.  2.100.000 a piazzola 
2 stelle  L.  3.990.000 » 
3 stelle  L.  5.670.000 » 
4 stelle  L.  7.980.000 » 

Aziende ricettive-alberghiere, art. 3, legge regionale n. 27/96 (punti 8 e 9)
Trattandosi di nuove classificazioni alberghiere i parametri di valutazione sono in fase di elaborazione.
Rimodernamenti, ristrutturazioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti
Per i lavori di rimodernamenti, ristrutturazioni, ecc., la spesa da ammettere a mutuo per le opere murarie ed impianti fissi sia per la parte ricettiva e non, sarà determinata con l'applicazione del parametro, come limite massimo di spesa, fissato per gli impianti alberghieri di pari categoria, alla cubatura reale.
Per tutte le iniziative sopra elencate sono consentite come spese ammissibili a mutuo, in aggiunta a quella determinata per le opere murarie ed impianti fissi ed eventuali dotazioni aggiuntive, le seguenti:
-  sino al 6% dell'importo della spesa ammissibile, per competenze tecniche per progettazione comprese consulenza, direzione lavori, indagini geognostiche e geologiche. Tale percentuale potrà essere ammessa anche nella spesa per arredamento se risultano sufficientemente motivate ed adeguatamente documentate da elaborati grafico progettuali;
-  oneri di urbanizzazione.
Maggiorazioni di spesa consentite
Le maggiorazioni di spesa consentite e da documentare sono:
-  sino al 40% per complessi che ricadono nelle isole minori, sempre che risultino sufficientemente motivate attraverso analisi dei prezzi unitari nei computi metrici adeguatamente illustrate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della iniziativa in rapporto alla ubicazione con particolare riferimento agli oneri di trasporto ed alla reperibilità della mano d'opera. Tale percentuale, nel caso la spesa ammissibile venga riconosciuta sulla base del computo metrico, sarà del 30% così come previsto nel prezziario regionale stesso;
-  dell'8% e 12% per i complessi ubicati in zone con particolari difficoltà orografiche, sempre se risultano sufficientemente motivate e documentate;
-  10% per grado di sismicità S 12.
La spesa ammissibile a mutuo per la parte riguardante l'acquisizione dell'area non può superare il 10% di quella per le opere murarie ed impianti fissi, elevabili fino al 40% per gli impianti ricreativi sportivi e per i campeggi, escluso di eventuali maggiorazioni. Nel caso che il costo reale dell'area, comprovato da atto di acquisto, sia inferiore al 10% e al 40% della spesa ammessa, verrà riconosciuto il costo reale.
Il costo dell'immobile da ristrutturare sarà riconosciuto per intero, sempre se comprovato da atto notarile e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera, nel qual caso non sarà riconosciuta nessuna spesa, ovvero nel caso di immobile già con destinazione alberghiera ma la cui attività risulti cessata da un periodo non inferiore ad un triennio.
Qualora si tratti di opere ed impianti per i quali non è possibile applicare il parametro come limite massimo consentito, perché non quantificabili in cubatura, la spesa sarà valutata caso per caso tenendo conto del computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario regionale, e, ove necessario, integrato da analisi dei prezzi.
3)LIMITI TEMPORALI
Saranno ammesse al finanziamento opere realizzate non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza.
4)NORME TRANSITORIE
Le disposizioni e gli indirizzi contenuti nel presente allegato entrano in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le richieste di finanziamento già pervenute in Assessorato in attesa o in fase di istruttoria, le ditte richiedenti saranno invitate ad uniformarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alle presenti direttive.
La richiesta di adeguamento del mutuo ai nuovi parametri, senza variazioni progettuali, potrà essere presa in esame, previo adeguamento ed integrazione della documentazione, per la parte delle opere non realizzate alla data di pubblicazione, fermo restando le priorità cronologiche già acquisite.
SCHEMA DI ISTANZA

(In bollo)

Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Via Notarbartolo n. 9
90100 PALERMO
per il tramite  Azienda autonoma provinciale 

per l'incremento turistico
di    
......l...... sottoscritt......    
nat...... a    
il ............................................. e residente in    
in qualità di    
della   con sede in ................................................ 
via    

CHIEDE

la concessione di un mutuo 20/le e di un mutuo 10/le in base alla legge regionale    
e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione dei lavori di   

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
-  che per le opere di cui alla presente istanza non ha usufruito di altre agevolazioni previste dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici;
-  che tutte le notizie e le cifre fornite corrispondono a verità;
-  di consentire, sia durante il periodo di esame e di istruttoria della pratica di finanziamento, sia durante il periodo di ammortamento e sino alla estinzione del mutuo, che l'istituto mutuante e codesto Assessorato compiano indagini e controlli tecnici, economici ed amministrativi per i quali si impegna a fornire ogni assistenza
A tal fine allega la seguente documentazione:
   
   
   
   
   

Firma

   

(98.2.22)
Torna al Sommariohome





CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 23 dicembre 1997, recante: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia».
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 2 depositato l'8 gennaio 1998
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 dicembre 1997, ha approvato il disegno di legge n. 579 dal titolo «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997.
Nel provvedimento legislativo, originariamente predisposto, in sostanziale conformità con i precetti costituzionali, per dare immediata risposta alle aspettative degli oltre 30.000 c.d. articolisti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili di ormai imminente scadenza nonché per recepire nell'ordinamento siciliano le innovazioni apportate nella materia dal decreto legislativo di cui all'art. 22, legge n. 196/97, è stato inserito, nel corso del dibattito in aula, un emendamento attinente ad un diverso settore di competenza regionale, che presumibilmente per l'assenza del necessario approfondimento nelle commissioni di merito, dà adito a censure di costituzionalità.
La disposizione contenuta nel 6° comma dell'art. 11, che di seguito si trascrive, appare macroscopicamente in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e 114 della Costituzione, laddove esplicitamente si prevede l'ulteriore proroga di un termine fissato da una norma statale:

«Art. 11

Il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla data del 31 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».
Il comma 37°, lett. h), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha fissato al 31 dicembre 1997 la data entro la quale i comuni debbono determinare in via definitiva i contributi di concessione edilizia in sanatoria e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti previsti dai precedenti commi 9 e 10.
Pur in astratto ritenendosi ammissibile l'intervento legislativo della Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva attribuita dall'art. 14, lett. f) e g) dello Statuto speciale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, mediante l'introduzione di norme che adattino alla peculiare realtà regionale le disposizioni statali circa le procedure amministrative sul condono edilizio, tale intervento deve per ciò stesso rivestire carattere di organicità - come in passato già operato con legge regionale n. 37/85 che ha disciplinato le modalità procedurali dalla legge nazionale n. 47/85 - e non limitarsi a modificare un termine stabilito dalla normativa statale che, fino all'emanazione della disciplina regionale, è immediatamente operativa e vigente anche nelle regioni ad autonomia speciale.
Limitandosi, dopo un silenzio di due anni dal-l'entrata in vigore delle nuove norme sul condono edilizio, ad un episodico intervento sui termini non motivato e perciò stesso oltretutto irragionevole, la norma in esame opera piuttosto una estemporanea espressa modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti del diritto stabilita dalla Costituzione.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

l'art. 11 del disegno di legge n. 579 dal titolo: «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997, per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e dell'art. 114 della Costituzione.
Palermo, 31 dicembre 1997.
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(98.5.158)
Torna al Sommariohome



   


PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del-l'Ente acquedotti siciliani.
Con D.P. n. 378/Gr. XV/S.G. del 17 novembre 1997, è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, nella seguente composizione:
-  dott. Vincenzo Liguori - presidente;
-  dott. Carmelo Bongiorno - vice presidente;
-  dott. Michele Bisignano - esperto;
-  ing. Sergio Carta - esperto;
-  sig. Emanuele Cristaldi - esperto;
- dott. Sergio Mulè - esperto;
-  sig. Giovanni Garifo - in rappresentanza dell'A.I.G.A.;
-  ing. Michele Carrara - in rappresentanza dell'A.N.C.I.;
-  dott. Giuseppe Li Calzi - in rappresentanza dell'A.S.A.C.E.L.;
-  dott. Nicola D'Anna - in rappresentanza del Ministero dei trasporti e comunicazioni;
-  dott. Francesco Latino - in rappresentanza del Ministero del tesoro;
-  sig. Salvatore Pecoraro - in rappresentanza della U.I.L.;
-  sig. Giovanni Riggio - in rappresentanza della U.G.L.;
-  sig. dott. Angelo Collura - in rappresentanza della C.I.S.A.S.
Con successivo provvedimento, il consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani sarà integrato con la nomina dell'esperto mancante.
(98.2.33)
Torna al Sommariohome




Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Enna.

Con D.P. n. 409/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Enna è stata costituita come segue:
- avv. Filippo Aleo, nato a Barrafranca (EN) il 5 gennaio 1928 - presidente;
-  avv. Angelo Trovato, nato a Troina (EN) il 3 luglio 1956 - componente;
-  avv. Dante Tranchida, nato ad Enna il 4 ottobre 1936 - componente;
-  avv. Giuseppe Sposito, nato a Caltanissetta l'1 agosto 1935 - componente;
-  avv. Calogero Cavallaro, nato ad Agira (EN) il 22 febbraio 1947 - componente;
-  avv. Filippo Di Matteo, nato a Monreale (PA) l'1 gennaio 1954 - componente;
-  avv. Francesco Cipolla, nato a Catania il 28 aprile 1966 - componente;
-  avv. Salvatore Cittadino, nato a Cesarò il 26 luglio 1955 - componente;
-  avv. Filippo Pulvirenti, nato a Regalbuto il 2 agosto 1940 - componente;
-  avv. Alfio Giovanni Tirrò, nato a Lentini (SR) il 25 giugno 1948 - componente.
(97.52.2682)
Torna al Sommariohome





Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Palermo.

Con D.P. n. 410/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Palermo è stata costituita come segue:
- avv. Santi Magazzù, nato a Palermo il 31 ottobre 1935 - presidente;
-  avv. Enrico Sanseverino, nato a Palermo il 28 maggio 1951 - componente;
-  avv. Ludovico Mineo, nato a Palermo il 16 febbraio 1939 - componente;
-  avv. Mario Lupo, nato a Castelbuono il 26 febbraio 1938 - componente;
-  avv. Roberto Tricoli, nato a Comiso l'1 giugno 1943 - componente;
-  avv. Luigi Sciarrino, nato a Palermo il 30 agosto 1941 - componente;
-  avv. Santi Gioacchino Geraci, nato a Castelbuono il 25 febbraio 1957 - componente;
-  avv. Giuseppe Verde, nato a Palermo il 22 ottobre 1963 - componente;
-  avv. Camillo Bellomo, nato a Palermo l'11 marzo 1926 - componente.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Palermo, non appena l'Assemblea regionale siciliana avrà provveduto alla elezione del relativo componente.
(97.52.2681)
Torna al Sommariohome





Costituzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. di Trapani.

Con D.P. n. 412/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo di Trapani è stata costituita come segue:
- avv. Nicolò Vella, nato a Trapani il 7 settembre 1935 - presidente;
-  avv. Michele Ruvolo, nato ad Alcamo l'8 maggio 1959 - componente;
-  avv. Salvatore Castiglione, nato a Trapani il 29 marzo 1963 - componente;
-  avv. Giuseppe Di Bella, nato a Castelvetrano il 16 settembre 1952 - componente;
-  avv. Antonio Dalì, nato a Trapani il 10 marzo 1968 - componente;
-  avv. Gaetano Armao, nato a Palermo il 14 gennaio 1962 - componente;
-  avv. Filippo Cangemi, nato a Palermo il 14 aprile 1955 - componente;
-  avv. Giuseppe Colbertaldo, nato a Trapani il 2 dicembre 1931 - componente;
-  avv. Anna Marino, nata a Trapani il 4 giugno 1935 - componente;
-  avv. Girolamo Fazio,nato a Trapani il 7 luglio 1954 - componente.
(97.52.2680)
Torna al Sommariohome





Costituzione della sezione centrale del CO.RE.CO.

Con D.P. n. 413/Gr. XV-S.G. del 26 novembre 1997, la sezione centrale del Comitato regionale di controllo è stata costituita come segue:
- avv. Gaetano Lo Coco, nato a S. Flavia (PA) il 25 gennaio 1924 - presidente;
-  avv. Riccardo Orso, nato a Palermo il 20 agosto 1926 - componente;
-  avv. Francesco Emanuele Muscolino, nato a Palermo il 9 giugno 1941- componente;
-  avv. Giorgio Cutrano, nato a Palermo il 12 luglio 1948 - componente;
-  avv. Mario Libertini, nato a Catania il 24 luglio 1942 - componente;
-  avv. Vincenzo Gervasi, nato a Palermo il 14 luglio 1952 - componente;
-  avv. Vito Punzi, nato a Regalbuto (EN) il 31 marzo 1934 - componente;
-  avv. Francesco Restuccia, nato a Messina il 2 febbraio 1949 - componente;
-  avv. Gianfranco Barbagallo, nato a Catania il 6 febbraio 1957 - componente;
-  avv. Angela Maria Lombardo, nata a Grammichele il 24 marzo 1954 - componente.
(97.52.2679)
Torna al Sommariohome





Estinzione dell'opera pia Orfanotrofio femminile Cangelosi di Poggioreale.

Con decreto presidenziale n. 427 del 28 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 12 dicembre 1997 al n. 10160, l'opera pia Orfanotrofio femminile Cangelosi di Poggioreale è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio è devoluto al comune di Poggioreale.
(97.53.2703)
Torna al Sommariohome




   

Fusione delle opere pie Blundo, Maria S.S. Immacolata, Infermeria civica Lo Truglio e Casa di riposo Saccaro di Calatafimi.

Con decreto presidenziale n. 428 del 28 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 12 dicembre 1997 al n. 10161, le opere pie Blundo, Maria S.S. Immacolata, Infermeria civica Lo Truglio e Casa di riposo Saccaro di Calatafimi sono state dichiarate fuse.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie vengono intestati alla nuova opera pia nata dalla predetta fusione.
(97.53.2710)
Torna al Sommariohome




   

Estinzione dell'opera pia Istituto delle Artigianelle di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 429 del 28 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 12 dicembre 1997 al n. 10164, l'opera pia Istituto delle Artigianelle di Palermo è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio è devoluto al comune di Palermo con il vincolo di mantenerne la destinazione originaria.
Il comune di Palermo assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.
(97.53.2704)
Torna al Sommariohome




Estinzione dell'opera pia Casa di riposo Flavia Martinez di Pietraperzia.

Con decreto presidenziale n. 430 del 28 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 12 dicembre 1997 al n. 10162, l'opera pia Casa di riposo Flavia Martinez di Pietraperzia è stata dichiarata estinta e il residuo patrimonio è devoluto al comune di Pietraperzia con il vincolo di mantenerne la destinazione originaria.
(97.53.2705)
Torna al Sommariohome




   

Deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 dicembre 1997, concernente ricorso alla Corte costituzionale avverso l'art. 7 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.

Con deliberazione n. 458 del 22 dicembre 1997, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a promuovere la questione di legittimità costituzionale, mediante ricorso innanzi alla Corte costituzionale, avverso la norma contenuta nell'art. 7 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410, recante «Disposizioni tributarie urgenti».
(98.2.45)
Torna al Sommariohome





Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per la spesa in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 - Assessorato regionale dei lavori pubblici - Ulteriore modifica deliberazione n. 225 del 3 maggio 1997.

Con deliberazione n. 462 del 22 dicembre 1997, la Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione n. 225 del 3 maggio 1997 "Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 - Assessorato regionale dei lavori pubblici" - relativamente al capitolo 68355 - secondo la proposta contenuta nella nota n. 002061 del 10 dicembre 1997 del medesimo Assessorato, nella considerazione che le istanze di inserimento nel programma di spesa per l'anno corrente, relative alla provincia di Ragusa, non sono state corredate da progettazione di massima e/o esecutiva in merito, ed ha proceduto ad una ulteriore ripartizione territoriale della somma destinata per la provincia di Ragusa ammontante a L. 820.000.000 nel modo seguente:
-  provincia di Agrigent L. 1.520.000.000
  » 129.321.544
  L. 1.649.321.544 
-  provincia di Caltanissett L. 700.000.000
  » 59.789.070
  L. 759.789.070 
-  provincia di Catani L. 1.730.000.000
  » 147.479.709
  L. 1.877.479.706 
-  provincia di Enn L. 710.000.000
  » 60.231.952
  L. 770.231.952 
-  provincia di Messin L. 1.230.000.000
  » 103.634.388
  L. 1.333.634.388 
-  provincia di Palerm L. 1.970.000.000
  » 167.409.396
  L. 2.137.409.396 
-  provincia di Siracus L. 870.000.000
  » 74.227.024
  L. 944.227.024 
-  provincia di Trapan L. 850.000.000
  » 72.632.648
  L. 922.632.648 

(98.2.42)
Torna al Sommariohome




Costituzione del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 205/ST/DR4 del 7 agosto 1997 è stato costituito presso la Presidenza della Re-gione, il nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile di
cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, composto da:
Presidente
-  prof. Antonino D'Asero - dottore commercialista;
Componenti
-  avv. Sebastiano Fisichella - Associazione piccola e media industria;
-  dott.ssa Antonia Di Miceli - Confindustria;
-  dr. Pasquale Amico - AGCI, Conf. Cooperative, Lega Coop. UMCI;
-  dr. Alfonso Zarbà - Università di Catania;
-  prof. Antonio Li Calzi - Università di Palermo;
-  ing. Antonio Castiglione - dir. tecnico Assessorato dei lavori pubblici.
(97.49.2517)
Torna al Sommariohome





Nomina di un componente del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile.

Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 268/ST/DR4 del 21 ottobre 1997 il prof. Luigi Ferlazzo Natoli, ordinario di diritto tributario della facoltà di economia dell'Università di Messina, è stato nominato componente del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
(97.49.2517)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO


DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2922/I/V del 18 dicembre 1997, la cooperativa Istituto Archimede, con sede in Mazara del Vallo, costituita in data 3 dicembre 1993, è sciolta.
(98.2.30)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2923/I/V del 18 dicembre 1997, la cooperativa Metallo, con sede in Castelvetrano, costituita in data 18 ottobre 1979, è sciolta.
(98.2.30)
Torna al Sommariohome





Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa San Domenico, con sede in Canicattì.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2314/I/VI del 26 novembre 1997, è stato modificato l'art. 1 del decreto n. 2743/I/VI del 4 dicembre 1996, come segue:
Il dott. Giuseppe D'Alessandro, nato il 7 novembre 1967 a Palermo e residente in Ribera, viale Garibaldi, 68, è nominato; dalla data di notifica del presente decreto ed in sostituzione del dott. Santo Calabrese, commissario liquidatore della cooperativa San Domenico, con sede in Canicattì, costituita in data 21 febbraio 1972 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione.
(98.2.28)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Aggiornamento dell'elenco generale delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, al 2° semestre 1997.

  211 TP Favignana Associazione Giuseppe Barraco Campo sportivo comunale 1239/XII AA.SS. 8-8-1997
  212 CT Catania Lega italiana per la lotta contro l'AIDS - L.I.L.A. Catania Via G. Sanfilippo, 10 1240/XII AA.SS. 8-8-1997 A-B 
  213 ME Barcellona Pozzo di Gotto A.V.I.S. - Sezione comunale Via G. Spagnolo, 52 1241/XII AA.SS. 8-8-1997
  214 RG Giarratana A.V.I.S. - Sezione comunale Corso Umberto I, 37 1242/XII AA.SS. 8-8-1997
  215 SR Palazzolo Acreide A.V.I.S. - Sezione comunale Piazza S. Antonio, 8 1243/XII AA.SS. 8-8-1997
  216 PA Godrano A.V.I.S. - Sezione comunale Via Croce, 15 1244/XII AA.SS. 8-8-1997
  217 SR Siracusa A.V.I.S. - Sezione provinciale Via Von Platen, 33 1245/XII AA.SS. 8-8-1997
  218 PA Palermo Associazione Santa Chiara Piazza S. Chiara, 11 1246/XII AA.SS. 8-8-1997 A-C-E 
  219 RG Ragusa Associazione Spazio - Ass.ne volontariato educatori Via del S. Cuore, 46 1247/XII AA.SS. 8-8-1997
  220 ME S. Teresa Riva Comitato d'iniziativa psichiatrica Via dell'Agro, 3 1248/XII AA.SS. 8-8-1997 A-E 
  221 PA Marineo Auser - Circolo di Marineo Corso Vittorio Emanuele, 7 1249/XII AA.SS. 8-8-1997
  222 CT Paternò Confraternita di Misericordia Via Collegio, 43 1250/XII AA.SS. 8-8-1997 A-C 
  223 RG Ragusa Associazione Mondo Nuovo Via Spadafora, 11 1251/XII AA.SS. 8-8-1997 A-C 
  224 RG S. Croce Camerina Associazione volontari del soccorso Piazza Vittorio Emanuele, 37 1294/XII AA.SS. 9-8-1997 A-C 
  225 SR Carlentini A.V.I.S. - Sezione comunale Piazza Diaz, 25 1409/XII AA.SS. 23-9-1997
  226 TP Trapani A.V.I.S. - Sezione comunale Via Passo Enea, 56 1410/XII AA.SS. 23-9-1997
  227 PA Montelepre A.V.I.S. - Sezione comunale Via Roma, 40 1411/XII AA.SS. 23-9-1997
  228 SR Lentini A.V.I.S. - Sezione comunale Via Manzoni, 12 1412/XII AA.SS. 23-9-1997
  229 TP Campobello di Mazara A.V.I.S. - Sezione comunale Piazza Nino Buffa, 1 1413/XII AA.SS. 23-9-1997
  230 PA Marineo A.V.I.S. - Sezione comunale Via Cavour, 58 1414/XII AA.SS. 23-9-1997
  231 PA Palermo A.V.I.S. - Sezione provinciale Via Salinas, 68 1415/XII AA.SS. 23-9-1997
  232 PA Palermo G.V.V. - Gruppi di volontariato Vincenziano Discesa dei Giudici, 56 1416/XII AA.SS. 23-9-1997 A-E 
  233 SR Rosolini Confraternita di Misericordia Via G. Maltese, 63 c/o Oratorio Buon Pa- 1569/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
     store 
  234 CT Gravina di Catania Fraternità di Misericordia Via Zangrì, 10 1570/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
  235 TP Marsala Club C.B. Whiskey Mike Via Trapani, 133/F 1571/XII AA.SS. 20-10-1997 A-F 
  236 TP Mazara delVallo A.V.I.S. - Sezione comunale Corso Vittorio Veneto, 61 1572/XII AA.SS. 20-10-1997
  237 CL Gela Centro accoglienza Paradiso di Gesù Via Plinio, 13 1573/XII AA.SS. 20-10-1997
  238 PA Palermo Associazione Siciliana stomizzati e incontinenti - A.S.I. Via Maggiore Toselli, 159 1574/XII AA.SS. 20-10-1997
  239 PA Palermo Associazione famiglie persone Down Via S. Meccio 1575/XII AA.SS. 20-10-1997
  240 CL Gela Auser Gela Via Pitagora n. 19 1576/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
  241 SR Avola Confraternita di Misericordia Via Linneo c.le Morale, 2 1577/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
  242 PA Palermo Associazione Mondo C Piazza Casa Professa, 21 1578/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
  243 ME Messina A.V.I.S. -Sezione provinciale Via Lucania, 13 is. 25 1579/XII AA.SS. 20-10-1997
  244 PA Palermo Missione di Speranza e Carità Via Archirafi, 31 1580/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
  245 CT Catania Associazione Giuseppe Grasso Via G. De Felice, 77/A 1581/XII AA.SS. 20-10-1997
  246 PA Palermo Associazione volontariato per anziani Via Libertà, 175 1582/XII AA.SS. 20-10-1997 A-C 
  247 PA S. Flavia Associazione vol. soccorso civile Contrada Bellacera 2025/XII AA.SS. 19-11-1997 A ** 

**  Iscritta in esecuzione sentenza TAR Palermo, se. 1ª, n. 690/96
Legenda:  Sezione A - solidarietà sociale.
Legenda:  Sezione B - socio-sanitaria.
Sezione C - socio-culturale ed educativa.
Sezione D - ambientale.
Sezione E - promozione dei diritti civili e della persona.
Sezione F - protezione civile.
(98.2.6)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Rigetto del ricorso gerarchico della ditta SI.E.I. s.r.l., con sede in S. Agata di Militello, per ottenere l'apertura di una cava nel comune di San Fratello.

Con decreto n. 1616 del 18 novembre 1997 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria il 12 dicembre 1997, n. 161, il ricorso gerarchico presentato dalla ditta SI.E.I. s.r.l., corrente in S. Agata di Militello (ME), contrada Torrente Inganno, avverso il provvedimento n. 2306 del 2 maggio 1989, con il quale il distretto minerario di Catania ha rigettato l'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una cava di calcare nel comune di San Fratello, contrada Boggiotto (ME), ai sensi della legge regionale n. 127/80, è stato respinto.
(98.3.63)
Torna al Sommariohome





Rigetto del ricorso gerarchico della ditta Lo Bello Vincenzo e C. s.n.c., con sede in Termini Imerese, per l'autorizzazione all'esercizio di una cava nel comune di Campofelice di Roccella.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1617 del 18 novembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'industria il 12 dicembre 1997, n. 162, il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Lo Bello Vincenzo e C. s.n.c., con sede in Termini Imerese, contrada Cozzo Bevuto, avverso il provvedimento del 10 luglio 1990, n. 1988, con il quale il distretto minerario di Palermo ha rigettato l'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia da attivare in contrada Pistavecchia nel comune di Campofelice di Roccella (PA), ai sensi della legge regionale n. 127/80, è respinto.
(98.3.64)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione del finanziamento per la realizzazione di lavori nel comune di Antillo.

Con decreto n. 2081/13 del 30 ottobre 1997 l'Assessore per i lavori pubblici, per le finalità di cui all'art. 2 della legge n. 471/94, ha concesso al comune di Antillo il finanziamento di L. 200.000.000 ed ha disposto l'accreditamento di tale somma in favore del legale rappresentante del comune medesimo con le modalità previste dalla legge regionale n. 2/92 per la realizzazione dei lavori di riparazione danni alle opere idrauliche in prossimità dell'impianto di depurazione nel torrente Antillo.
(98.3.103)
Torna al Sommariohome





Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per lavori urgenti nel comune di Licata.

Con decreto n. 2691 del 9 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta in data 31 luglio 1997 dall'Ufficio del Genio civile di Agrigento relativa ai lavori urgenti per l'eliminazione del pericolo di frana lungo la strada Monserrato nel comune di comune di Licata e ha disposto il finanziamento di L. 374.000.000 sul cap. 70301, esercizio finanziario 1997.
(98.3.105)
Torna al Sommariohome





Provvedimenti concernenti approvazione di perizie dell'ufficio del Genio civile di Catania relative a lavori previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile.

Con decreto n. 2742 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 185.600.000, relativa ai lavori di ripristino del tratto di strada ex sede della ferrovia circumetnea (in corrispondenza della galleria) con sistemazione della scarpata a valle nel comune di Linguaglossa previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2743 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.500.000.000, relativa ai lavori di ripristino e di sistemazione della viabilità con regimentazione delle acque piovane nella frazione Nunziata nel comune di Mascali previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2744 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 2.000.000.000, relativa ai lavori di completamento della rete di smaltimento acque bianche ex torrente Monte Arena nel comune di Aci S. Antonio previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2745 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 500.000.000, relativa ai lavori di ripristino della viabilità, sistemazione di via Croce e fognatura acque bianche nel comune di Acicatena previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2746 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 239.400.000, relativa ai lavori di manutenzione della terrazza di copertura delle aule della scuola media statale Galileo Galilei nel comune di Acireale previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2747 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 150.000.000, relativa ai lavori di completamento della ricostruzione delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area interessata dall'alluvione del 13 marzo 1995 nel comune di Piedimonte Etneo previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2748 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 250.000.000, relativa ai lavori di sistemazione idraulica del vallone Grande (torrente Linera) in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 49/II del comune di S. Venerina previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2749 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 2.200.000.000, relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Lavinaio Platani nel territorio dei comuni di Aci S. Antonio, Acicatena, Viagrande ed Acireale previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2750 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 560.000.000, relativa ai lavori di consolidamento e contenimento di un tratto della sponda destra del torrente Minissale nel comune di Fiumefreddo di Sicilia previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2751 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.000.000.000, relativa ai lavori di consolidamento del versante franoso nella Timpa in corrispondenza nella frazione di S. Tecla nel comune di Acireale previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2752 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 150.000.000, relativa ai lavori di sistemazione idraulica nel torrente delle Forche nel territorio di Fiumefreddo diSicilia previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2753 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.000.000.000, relativa ai lavori di consolidamento del versante franoso nella Timpa in corrispondenza della sorgente Mulino in S.M. La Scala nel comune di Acireale, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2754 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.500.000.000, relativa ai lavori di consolidamento del versante franoso nella Timpa in corrispondenza della via Tocco sull'abitato di S.M. La Scala nel comune di Acireale, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2755 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 800.000.000, relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente S. Leonardello nel territorio dei comuni di Giarre e Riposto previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2756 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 2.000.000.000, relativa ai lavori di consolidamento e ripristino del canale di scarico acque bianche dalla via Paolo Vasta alla Timpa sull'abitato di S.M. La Scala nel comune diAcireale, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2757 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 258.591.796, relativa ai lavori di manutenzione nella terrazza di copertura delle aule della scuola media statale PaoloVasta nel comune diAcireale previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2758 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.000.000.000, relativa ai lavori di realizzazione del canale di gronda a protezione dell'abitato di S. Maria La Scala nel comune diAcireale previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2759 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 170.000.000, relativa ai lavori di ripristino della viabilità, sistemazione della via Monaci Mantia e via Cilea nel comune di San Giovanni La Punta previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2760 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 5.000.000.000, relativa ai lavori di realizzazione del canale di gronda per lo smaltimento delle acque bianche dallo svincolo Sud della SS. 114 a mare località Gazzena (Capo Mulini) nel comune di Acireale, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2761 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.000.000.000, relativa ai lavori di ripristino della funzionalità idraulica del tratto terminale del torrente Fungo immissione dal collettore di By-Pass in Riposto e sistemazione attraversamento di via Trieste in Giarre, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2762 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 1.000.000.000, relativa ai lavori di ripristino della viabilità ed opere a protezione e salvaguardia della S.P. 4/1 in contrada Codavolpe nel comune di Santa Venerina, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2763 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 3.000.000.000, relativa ai lavori di 1° stralcio di sistemazione idraulica del torrente Salto del Corvo nel territorio di Mascali, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2764 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 373.553.909, relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Pricoco nel territorio di Riposto, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2765 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 916.000.000, relativa ai lavori di sistemazione idraulica nel torrente Babbo-Cozzi e nel vallone Babbo nel territorio di Torre Archirafi nei comuni di Riposto e Giarre, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)


Con decreto n. 2766 del 15 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania dell'importo di L. 3.220.000.000 relativa ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Macchia nei comuni di Giarre e Mascali, previsti nell'elenco degli interventi di cui alle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Roma, n. 2440 del 30 maggio 1996, e n. 2700 del 29 ottobre 1997.
Alla spesa relativa farà fronte direttamente il Dipartimento della protezione civile con fondi allo stesso assegnati dal C.I.P.E., cap. 7615, rubrica n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997.
(97.52.2693)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per lavori urgenti nel comune di Mussomeli.

Con decreto n. 2991 del 24 dicembre 1997, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia redatta in data 28 novembre 1997 dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895, relativa ai lavori di rifacimento dell'attraversamento del piazzale Annivina nel comune di Mussomeli, ed ha disposto il finanziamento di L. 128.000.050 sul cap. 70301 - esercizio 1997.
(98.3.65)
Torna al Sommariohome





Graduatoria definitiva per l'accesso ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ex art. 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativa alla provincia di Trapani.

  1 232 27-10-1995 Lanfranca Caterina 6-4-1923 13.400.000 si 2 6.040.000 gennaio 1997 1 1 3 23 
  2 116 24-10-1995 Fontana Mariano 7-8-1930 15.788.000 si 1 8.472.800 dicembre 1977 1 1 3 23 
  3 113 24-10-1995 Zacchino Vincenzo 27-11-1919 23.348.000 si 1 13.008.800 gennaio 1977 1 2 3 23 
  4 175 25-10-1995 Ragona Pietro 18-11-1946 9.627.000 si 2 3.776.200 gennaio 1977 0 1 4 20 
  5 200 25-10-1995 Roppolo Vincenza 29-12-1915 8.480.000 si 0 5.088.000 gennaio 1977 1 0 1 13 
  6 213 25-10-1995 De Luca Antonino 2-1-1925 8.934.000 si 1 4.360.400 gennaio 1977 1 0 3 13 
  7 78 20-10-1995 Russotto Michele 24-11-1929 9.636.540 no 0 9.636.540 agosto 1978 2 0 2 13 
  8 67 18-10-1995 Como Maria 12-3-1930 14.532.000 si 1 7.719.200 agosto 1988 1 0 2 13 
  9 193 25-10-1995 Pizzolato Paolo 22-4-1929 16.135.570 si 3 6.681.342 gennaio 1977 1 0 5 13 
  10 136 25-10-1995 Santangelo Pietro 6-7-1923 16.425.000 si 0 9.855.000 gennaio 1977 1 0 2 13 
  11 166 25-10-1995 Cataldo Giacoma 11-11-1919 17.962.250 si 0 10.777.350 gennaio 1984 1 0 1 13 
  12 170 25-10-1995 Galia Pietro 12-8-1918 19.038.000 si 0 11.422.800 novembre 1968 2 0 2 13 
  13 172 25-10-1995 Bonino Caterina 28-3-1929 19.231.000 si 0 11.538.600 gennaio 1977 1 0 1 13 
  14 142 25-10-1995 Santangelo Giuseppa 16-3-1926 21.704.000 si 0 13.022.400 gennaio 1977 1 0 1 13 
  15 181 25-10-1995 Mangogna Tommaso 12-2-1926 22.457.080 si 0 13.474.248 gennaio 1977 1 0 2 13 
  16 151 25-10-1995 Tramonte Mario 9-4-1926 26.574.000 si 1 14.944.400 gennaio 1977 1 0 3 13 
  17 48 16-10-1995 Pecorella Emanuele 24-2-1959 36.747.258 si 1 21.048.355 marzo 1988 0 1 5 12 
  18 145 25-10-1995 Amodeo Castrenze 16-4-1940 -.000 no 2 -  2.000.000 luglio 1983 0 0 4 10 
  19 163 25-10-1995 Tramonte Girolamo 13-6-1933 -.000 no 1 -  1.000.000 gennaio 1986 0 0 3 10 
  20 205 25-10-1995 Genovese Giuseppe 10-9-1946 -.000 no 1 -  1.000.000 novembre 1981 0 0 3 10 
  21 95 21-10-1995 Fontana Francesca 21-11-1970 -.000 no 0 -.000 gennaio 1977 0 0 1 10 
  22 127 24-10-1995 Scavuzzo Paolo 2-2-1938 4.275 no 1 -    995.725 gennaio 1977 0 0 3 10 
  23 124 24-10-1995 Scordato Antonio 3-7-1946 1.187.000 si 3 -  2.287.800 gennaio 1977 0 0 5 10 
  24 162 25-10-1995 Oliveri Rosario 27-1-1951 2.642.000 si 2 -    414.800 gennaio 1977 0 0 4 10 
  25 126 24-10-1995 Messina Filippo 5-5-1939 2.697.000 no 2 697.000 gennaio 1977 0 0 4 10 
  26 139 25-10-1995 Costa Bartolomeo 25-1-1954 3.039.000 si 4 -  2.176.600 gennaio 1977 0 0 6 10 
  27 158 25-10-1995 Corona Antonino 6-4-1951 3.069.000 si 2 -    158.600 gennaio 1977 0 0 4 10 
  28 150 25-10-1995 Criscenti Vito 31-12-1946 4.824.000 no 3 1.824.000 dicembre 1981 0 0 5 10 
  29 68 18-10-1995 Piazza Gaspare 24-2-1955 6.046.000 si 3 627.600 ottobre 1988 0 0 5 10 
  30 123 24-10-1995 Fontana Matteo 16-12-1950 6.421.000 si 3 852.600 gennaio 1977 0 0 5 10 
  31 212 25-10-1995 Bonanno Calogero 4-8-1938 6.813.000 si 4 87.800 gennaio 1977 0 0 6 10 
  32 77 20-10-1995 Renda Anna Maria 14-8-1952 7.388.000 no 0 7.388.000 novembre 1981 0 0 2 10 
  33 121 24-10-1995 Calamia Michele 1-7-1946 7.442.000 si 2 2.465.200 gennaio 1977 0 0 4 10 
  34 149 25-10-1995 Fanara Vincenzo 26-8-1937 7.893.590 si 0 4.736.154 gennaio 1982 0 0 2 10 
  35 83 20-10-1995 Virzì Giuseppe 12-5-1950 7.894.000 si 4 736.400 agosto 1988 0 0 6 10 
  36 111 24-10-1995 Curatolo Leonardo 30-8-1942 8.125.000 si 0 4.875.000 luglio 1980 0 0 3 10 
  37 69 18-10-1995 Regina Giuseppe 14-2-1947 8.305.000 si 2 2.983.000 agosto 1988 0 0 4 10 
  38 188 25-10-1995 Fontana Vincenzo 18-10-1939 8.334.000 si 2 3.000.400 marzo 1976 0 0 4 10 
  39 129bis 24-10-1995 Abate Giacomo 15-3-1950 8.350.000 si 3 2.010.000 gennaio 1977 0 0 5 10 
  40 202 25-10-1995 Bonanno Civello 25-5-1941 8.719.000 si 4 1.231.400 gennaio 1977 0 0 5 10 
  41 110 24-10-1995 Campo Benedetto 7-2-1938 9.388.424 si 2 3.633.054 gennaio 1977 0 0 4 10 
  42 174 25-10-1995 Bonanno Nicolò 26-7-1945 9.455.000 no 3 6.455.000 gennaio 1977 0 0 5 10 
  43 164 25-10-1995 Oliveri Vincenzo 3-2-1943 9.715.000 si 2 3.829.000 gennaio 1977 0 0 4 10 
  44 99 21-10-1995 Fontana Vito 2-1-1944 9.985.000 si 1 4.991.000 gennaio 1977 0 0 3 10 
  45 94 21-10-1995 Ienna Caterina 25-1-1948 10.491.000 * 1 9.491.000 giugno 1983 0 0 2 10 
  46 178 25-10-1995 Ienna Giuseppe 25-2-1940 10.996.000 si 1 5.597.600 luglio 1987 0 0 3 10 
  47 173 25-10-1995 Fiducia Giuseppe 16-1-1958 11.386.000 si 3 3.831.600 giugno 1987 0 0 5 10 
  48 180 25-10-1995 Marino Giuseppe 26-1-1936 11.629.000 si 1 5.977.400 aprile 1982 0 0 3 10 
  49 216 25-10-1995 Zummo Vito 25-6-1944 11.938.000 si/parz. 2 7.839.200 gennaio 1977 0 0 4 10 
  50 96 21-10-1995 Nastasi Vito 13-5-1949 12.000.000 no 2 10.000.000 giugno 1987 0 0 4 10 
  51 146 25-10-1995 Fazio Antonino 29-5-1948 12.658.772 si 1 6.595.263 novembre 1981 0 0 3 10 
  52 140 25-10-1995 Casciola Leonardo 18-4-1951 12.913.000 si 2 5.747.800 gennaio 1977 0 0 4 10 
  53 122 24-10-1995 Tramonte Nicolò 20-11-1939 13.997.000 si 2 6.398.200 gennaio 1977 0 0 4 10 
  54 129 24-10-1995 DiGiovanni Vincenzo 15-6-1942 14.992.000 no 3 11.992.000 gennaio 1977 0 0 5 10 
  55 190 25-10-1995 Ferro Rosario 28-5-1933 15.788.000 si 1 8.472.800 gennaio 1977 0 0 3 10 
  56 176 25-10-1995 Bonino Salvatore 12-8-1939 16.111.000 si 1 8.666.600 gennaio 1977 0 0 3 10 
  57 153 25-10-1995 Accardi Filippo 3-3-1944 16.447.000 no 2 14.447.000 aprile 1976 0 0 4 10 
  58 133 24-10-1995 Rotella Domenico 21-6-1952 17.465.000 no 3 14.465.000 ottobre 1985 0 0 5 10 
  59 131 24-10-1995 Gianquinto F. Paolo 2-4-1936 17.554.000 no 2 15.554.000 aprile 1977 0 0 4 10 
  60 220 26-10-1995 Lombardo Giuseppe 18-11-1945 17.734.000 si 1 9.640.400 gennaio 1977 0 0 3 10 
  61 184 25-10-1995 Baldassone Umberto 29-9-1934 18.259.000 si 0 10.955.400 febbraio 1974 0 0 4 10 
  62 177 25-10-1995 Parisi Giovanna 27-12-1931 19.096.000 si 0 11.457.600 gennaio 1977 0 0 1 10 
  63 203 25-10-1995 Fontana Filippo 13-5-1954 19.779.420 si 0 11.867.652 settembre 1985 0 0 3 10 
  64 194 25-10-1995 Pace Pasquale 15-6-1950 20.315.000 si 2 10.189.000 gennaio 1977 0 0 4 10 
  65 152 25-10-1995 Salunto Giuseppe 21-2-1949 20.615.907 si 2 10.369.544 gennaio 1977 0 0 4 10 
  66 154 25-10-1995 Fontana Tommaso 27-4-1932 21.185.000 si 2 10.711.000 gennaio 1977 0 0 3 10 
  67 90 21-10-1995 Billeci Giuseppe 20-12-1928 21.847.000 si 1 12.108.200 novembre 1981 0 0 3 10 
  68 182 25-10-1995 Fontana Tommaso 6-2-1940 22.181.000 si 2 11.308.600 gennaio 1977 0 0 4 10 
  69 135 24-10-1995 Pizzolato Vincenzo 29-3-1941 22.242.000 si 1 12.345.200 gennaio 1977 0 0 3 10 
  70 119 24-10-1995 De Simone Vito 18-2-1948 22.319.000 si 2 11.391.400 gennaio 1977 0 0 4 10 
  71 157 25-10-1995 Guardì Giuseppe 6-12-1936 22.521.000 si 0 13.512.600 luglio 1980 0 0 4 10 
  72 74 19-10-1995 Valenti Vincenzo 11-9-1948 22.704.540 si 3 10.622.724 gennaio 1981 0 0 5 10 
  73 130 24-10-1995 De Luca Benedetto 4-5-1950 22.877.884 si 3 10.726.730 gennaio 1977 0 0 5 10 
  74 137 25-10-1995 Schirò Maria 30-1-1948 23.080.000 si 2 11.848.000 gennaio 1977 0 0 3 10 
  75 138 25-10-1995 Di Franco Santo 13-4-1939 23.491.000 si 0 14.094.600 gennaio 1977 0 0 2 10 
  76 134 24-10-1995 Bonino Antonino 26-9-1939 23.524.000 si 1 13.114.400 gennaio 1977 0 0 3 10 
  77 143 25-10-1995 Abate Giacomo 19-3-1948 23.655.000 si 2 12.193.000 gennaio 1977 0 0 4 10 
  78 70 18-10-1995 Pagano Salvatore 3-5-1945 23.967.000 si 2 12.380.200 febbraio 1980 0 0 4 10 
  79 125 24-10-1995 Fiorenza Antonino 27-11-1937 24.445.000 si 2 12.667.000 gennaio 1977 0 0 4 10 
  80 214 25-10-1995 Lanzarone M. Caterina 15-10-1944 24.628.093 si 4 10.776.856 maggio 1980 0 0 5 10 
  81 147 25-10-1995 Canzoneri Salvatore 12-1-1936 24.886.000 si 0 14.931.600 aprile 1977 0 0 2 10 
  82 36 13-10-1995 Calamela Giuseppe 9-10-1936 25.726.471 si 0 15.435.883 novembre 1981 0 0 2 10 
  83 92 21-10-1995 Galuppo Salvatore 1-10-1939 26.260.060 si 1 14.756.036 novembre 1981 0 0 3 10 
  84 49 17-10-1995 DiFelice Girolamo 2-11-1945 26.360.000 si 3 12.816.000 febbraio 1980 0 0 5 10 
  85 191 25-10-1995 Ienna Francesco 25-1-1943 26.480.000 si 2 13.888.000 gennaio 1977 0 0 4 10 
  86 161 25-10-1995 Balsamo Ignazio 1-12-1939 26.771.000 si 2 14.062.600 aprile 1977 0 0 4 10 
  87 75 19-10-1995 Santoro Francesco 30-9-1940 28.233.194 si 2 14.939.916 settembre 1980 0 0 4 10 
  88 160 25-10-1995 Tramonte Salvatore 4-12-1920 27.544.427 si 0 16.526.656 gennaio 1977 2 0 2
  89 88 21-10-1995 Papa Sebastiano 14-5-1946 20.159.000 no 4 16.159.000 gennaio 1980 0 0 6
  90 58 18-10-1995 Guerino Emanuele 9-5-1932 27.127.943 si 0 16.276.766 novembre 1981 0 0 2
  91 112 24-10-1995 Bonanno Antonino 23-11-1946 28.054.000 si 1 15.832.400 gennaio 1977 0 0 3
  92 105 23-10-1995 Mulè Salvatore 24-5-1945 30.992.000 si 2 16.595.200 febbraio 1988 0 0 4
  93 189 25-10-1995 Fontana Giuliano 16-6-1936 31.635.000 si 3 15.981.000 gennaio 1977 0 0 5
  94 141 25-10-1995 Ippolito Antonino 19-2-1941 31.969.000 si 1 18.181.400 gennaio 1977 1 0 4
  95 39 13-10-1995 Miraglia Michele 3-5-1964 32.070.000 si 2 17.242.000 maggio 1988 0 0 4
  96 80 20-10-1995 Cavasino Antonina 1-11-1927 32.113.394 - 2 30.113.394 novembre 1981 1 0 5
  97 169 25-10-1995 Galia Salvatore 30-7-1951 33.623.000 si 3 17.173.800 dicembre 1978 0 0 5
  98 109 24-10-1995 Messina Arcangela 16-4-1930 34.355.952 si 1 19.613.571 febbraio 1980 1 0 5
  99 2 29-9-1995 Mendola Pippo 7-8-1958 35.803.659 si 4 17.482.195 maggio 1988 0 0 5
  100 197 25-10-1995 Montalbano Salvatore 11-2-1921 36.944.090 si 0 22.166.454 gennaio 1977 1 0 2
  101 165 25-10-1995 Palermo Giovanni 14-6-1916 37.027.000 si 1 21.216.200 gennaio 1977 2 0 3
  102 185 25-10-1995 Malabotti Gastone 4-6-1922 56.170.000 si 1 32.702.000 gennaio 1976 1 0 6
  103 186 25-10-1995 Saverino Giusto 11-2-1939 17.701.000 si/parz. 0 15.554.200 gennaio 1977 0 0 5
  104 168 25-10-1995 Di Pasquale Vito 29-7-1936 21.898.000 no 2 19.898.000 maggio 1978 0 0 4
  105 104 23-10-1995 Mustazza Giuseppe 18-4-1942 22.050.911 no 2 20.050.911 settembre 1985 0 0 4
  106 187 25-10-1995 Saluto Giuseppe 26-12-1954 22.283.000 no 3 19.283.000 giugno 1987 0 0 5
  107 199 25-10-1995 Ditta Bartolomeo 25-9-1947 26.979.000 no 0 26.979.000 dicembre 1981 0 0 4
  108 204 25-10-1995 Parisi Pietro 26-3-1937 28.266.000 si/parz. 0 21.284.400 gennaio 1977 0 0 2
  109 159 25-10-1995 Parrinello Giovanni 24-7-1939 29.190.163 si 0 17.514.098 aprile 1982 0 0 2
  110 115 24-10-1995 Morana Giuseppe 5-5-1938 30.285.000 si 0 18.171.000 gennaio 1977 0 0 1
  111 201 25-10-1995 Fazzino Giuseppe 8-5-1937 31.819.000 si 0 19.091.400 luglio 1978 0 0 2
  112 79 20-10-1995 Gruppuso Salvatore 5-1-1938 32.106.000 no 1 31.106.000 maggio 1982 0 0 3
  113 21 10-10-1995 Marino Liberale 26-8-1957 33.804.160 si 2 18.282.496 aprile 1988 0 0 4
  114 87 21-10-1995 Passafiume Vincenzo 18-1-1964 35.203.426 si 2 19.122.056 maggio 1988 0 0 4
  115 61 18-10-1995 Prinzivalli Antonio 8-12-1963 35.263.013 si 2 19.157.808 maggio 1988 0 0 4
  116 207 25-10-1995 Marchese Antonino 25-11-1957 35.633.000 si 2 19.379.800 maggio 1988 0 0 4
  117 17 7-10-1995 Tudisco Giuseppe 19-8-1961 35.731.647 si 0 21.438.988 ottobre 1988 0 0 3
  118 84 20-10-1995 Vassallo Michele 19-4-1959 36.143.148 si 2 19.685.889 maggio 1988 0 0 4
  119 11 5-10-1995 Bulades Rosario 2-4-1956 36.360.459 si 0 21.816.275 maggio 1988 0 0 4
  120 9 4-10-1995 Costa Salvatore 1-9-1957 36.373.434 si 2 19.824.060 maggio 1988 0 0 4
  121 4 2-10-1995 Genna Vito 25-12-1956 36.463.625 si 3 18.878.175 novembre 1988 0 0 5
  122 38 13-10-1995 Cangelosi Salvatore 10-12-1956 36.506.000 si 2 19.903.600 aprile 1988 0 0 4
  123 26 11-10-1995 Pace Maria Pia 19-1-1941 36.747.590 si 1 21.048.554 novembre 1981 0 0 3
  124 62 18-10-1995 Lionetto Vincenzo 8-4-1956 36.799.989 si 2 20.079.993 maggio 1988 0 0 4
  125 43 14-10-1995 Centonze Michele 11-2-1959 36.872.252 si 1 21.123.351 aprile 1988 0 0 3
  126 52 17-10-1995 Di Giovanni Giuseppe 6-8-1949 37.194.468 si 2 20.316.681 aprile 1988 0 0 4
  127 44 14-10-1995 Solitro Pietro 9-11-1958 37.356.336 si 2 20.413.802 aprile 1988 0 0 4
  128 13 5-10-1995 Mazzeo Andrea 1-8-1960 37.472.936 si 2 20.483.762 aprile 1988 0 0 4
  129 171 25-10-1995 Cocozza Giuseppe 20-12-1957 37.645.000 si 2 20.587.000 maggio 1988 0 0 4
  130 12 5-10-1995 D'Aprea Francesco Paolo 27-12-1942 37.757.000 si 3 19.654.200 novembre 1981 0 0 5
  131 37 13-10-1995 Lanza Antonino 27-8-1950 37.965.000 si 3 19.779.000 maggio 1988 0 0 5
  132 108 23-10-1995 Montalbano Andrea 9-2-1953 37.988.000 si 2 20.792.800 luglio 1983 0 0 4
  133 144 25-10-1995 Palmeri Giuseppe 10-12-1957 38.061.817 si 3 19.837.090 maggio 1988 0 0 5
  134 32 12-10-1995 Ficara Giuseppe 26-5-1958 38.093.212 si 2 20.855.927 maggio 1988 0 0 4
  135 28 11-10-1995 Renda Mario 5-2-1952 38.137.670 si 2 20.882.602 aprile 1988 0 0 4
  136 55 17-10-1995 Balistreri Salvatore 2-2-1951 38.280.673 si 2 20.968.404 aprile 1988 0 0 4
  137 42 14-10-1995 Camardi Angelo 1-2-1954 38.294.416 si 2 20.976.650 maggio 1988 0 0 4
  138 91 21-10-1995 Matteucci Mario 26-12-1946 38.363.635 si 3 20.018.181 maggio 1988 0 0 5
  139 34 12-10-1995 Favara Pietro 15-7-1944 38.371.000 si 1 22.022.600 giugno 1988 0 0 3
  140 35 12-10-1995 Traina Farina Gaetano 20-9-1956 38.739.000 si 2 21.243.400 maggio 1988 0 0 4
  141 5 2-10-1995 Culcasi Giuseppe 15-2-1957 38.740.089 si 0 23.244.053 maggio 1988 0 0 4
  142 73 19-10-1995 De Nicolò Vito 8-6-1954 38.742.944 si 3 20.245.766 maggio 1988 0 0 5
  143 20 9-10-1995 Campo Angelo Salvatore 18-12-1953 38.817.479 si 0 23.290.487 maggio 1988 0 0 5
  144 15 6-10-1995 Savalli Nicolò 14-4-1947 38.918.904 si 2 21.351.342 ottobre 1988 0 0 4
  145 27 11-10-1995 Todaro Vicenzo Salvatore 6-4-1952 39.092.000 si 0 23.455.200 aprile 1988 0 0 5
  146 82 20-10-1995 Pellegrino Francesco 12-8-1958 39.109.851 si 0 23.465.911 aprile 1988 0 0 4
  147 47 16-10-1995 Lombardo Girolama 24-6-1952 39.199.985 si 2 21.519.991 maggio 1988 0 0 4
  148 206 25-10-1995 Allegretti Mario 11-8-1952 39.378.497 si 2 21.627.098 aprile 1988 0 0 4
  149 56 17-10-1995 Tripi Gaetano 4-8-1951 39.440.448 si 2 21.664.269 aprile 1988 0 0 4
  150 10 5-10-1995 Mazza Cosimo 18-6-1957 39.537.352 si 0 23.722.411 ottobre 1988 0 0 2
  151 31 11-10-1995 Enna Salvatore 5-8-1947 39.641.302 si 3 20.784.781 maggio 1988 0 0 5
  152 128 24-10-1995 La Monica Carlo 16-11-1947 39.911.000 si 2 21.946.600 gennaio 1977 0 0 4
  153 155 25-10-1995 Albero Agostino 30-5-1962 40.031.924 si 2 22.019.154 maggio 1988 0 0 4
  154 59 18-10-1995 Amato Giuseppe 20-8-1961 40.043.463 si 2 22.026.078 maggio 1988 0 0 4
  155 23 10-10-1995 Vantaggiato Giovanni 29-4-1943 40.198.000 si 2 22.118.800 aprile 1988 0 0 4
  156 60 18-10-1995 Ronzino Carlo 15-1-1963 40.216.000 si 2 22.129.600 maggio 1988 0 0 4
  157 41 14-10-1995 DiGirolamo Francesco 20-12-1954 40.245.000 si 2 22.147.000 aprile 1988 0 0 4
  158 102 23-10-1995 Sciacca Salvatore 11-8-1946 40.428.000 si 3 21.256.800 maggio 1988 0 0 5
  159 64 18-10-1995 Crimaudo Francesco 18-11-1948 40.468.530 si 4 20.281.118 maggio 1988 0 0 6
  160 198 25-10-1995 D'Antoni Salvatore 9-5-1943 41.062.609 si 0 24.637.565 novembre 1973 0 0 1
  161 22 10-10-1995 Cubeddu Francesco Angelo 20-8-1954 41.482.878 si 2 22.889.727 aprile 1988 0 0 4
  162 19 7-10-1995 Ruggirello Paolo 26-12-1948 41.775.455 si 1 24.065.273 aprile 1988 0 0 3
  163 18 7-10-1995 DiPaola Vincenzo 15-8-1955 42.344.592 si 2 23.406.755 agosto 1988 0 0 4
  164 208 25-10-1995 Corvitto Gaetano 5-2-1951 42.358.000 si 2 23.414.800 maggio 1988 0 0 4
  165 53 17-10-1995 Migliaccio Francesco 27-3-1955 42.823.961 si 2 23.694.377 maggio 1988 0 0 4
  166 50 17-10-1995 Plisteni Andrea 2-1-1949 42.855.937 si 3 22.713.562 maggio 1988 0 0 5
  167 156 25-10-1995 LoIacono Baldassare 29-1-1954 42.963.071 si 1 24.777.843 maggio 1988 0 0 3
  168 24 10-10-1995 Sapuppo Salvatore 3-7-1951 43.187.912 si 2 23.912.747 aprile 1988 0 0 4
  169 85 20-10-1995 Mulone Pietro 18-3-1950 43.970.000 si 2 24.382.000 maggio 1988 0 0 3
  170 71 18-10-1995 Mineo Diego 28-1-1950 44.889.205 si 1 25.933.523 maggio 1988 0 0 3
  171 167 25-10-1995 Bicio Silvano 29-6-1939 45.046.000 si 2 25.027.600 novembre 1981 0 0 4
  172 120 24-10-1995 Bulgarella Filippo 20-1-1946 45.295.000 si 3 24.177.000 febbraio 1988 0 0 5
  173 14 6-10-1995 Romano Vincenzo 11-11-1951 45.319.705 si 2 25.191.823 maggio 1988 0 0 4
  174 192 25-10-1995 Tramonte Antonino 16-3-1947 45.654.000 si 2 25.392.400 gennaio 1977 0 0 4
  175 29 11-10-1995 Marino Filippo 4-1-1940 45.994.000 si 1 26.596.400 aprile 1988 0 0 3
  176 1 14-9-1995 Giordano Salvatore 16-2-1934 46.184.000 si 0 27.710.400 ottobre 1988 0 0 2
  177 215 25-10-1995 Girlando Carlo 18-3-1951 47.939.000 si 2 26.763.400 gennaio 1977 0 0 4
  178 30 11-10-1995 Di Terlizzi Antonio 29-4-1955 48.680.000 si 2 27.208.000 aprile 1988 0 0 4
  179 86 21-10-1995 Pellegrino Vito 2-1-1950 51.410.308 si 2 28.846.185 aprile 1988 0 0 4
  180 72 19-10-1995 Carpitella Vincenzo 8-9-1941 57.300.000 si 0 34.380.000 aprile 1977 0 0 2
  181 209 25-10-1995 Alabrese Emidio 19-1-1941 58.000.000 si 3 31.800.000 novembre 1981 0 0 5
  182 51 17-10-1995 Spoto Giuseppe 5-1-1951 60.943.000 si 2 34.565.800 maggio 1988 0 0 4
  183 132 24-10-1995 Parisi Giuseppe 2-10-1941 66.784.000 si 1 39.070.400 gennaio 1977 0 0 3
  184 65 18-10-1995 Millocca Giuseppe 3-1-1954 80.569.216 si 1 47.341.530 maggio 1988 0 0 3
  185 54 17-10-1995 Russo Giuseppe A. 25-2-1951 96.600.750 si 3 54.960.450 maggio 1988 0 0 5

(97.52.2694)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Agrumaria Corleone, con sede in Palermo, all'utilizzo di fanghi di depurazione.
Con decreto n. 903/15 del 19 dicembre 1997, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e per un periodo limitato ad anni tre dalla data del presente decreto e ad integrazione del decreto n. 640/15 del 16 ottobre 1997, la ditta Agrumaria Corleone, con sede a Palermo in via S. Corleone, 12, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima ditta anche nei terreni della ditta Cassarà Rocco Antonello situati nel comune di Alcamo. (98.2.14)

ASSESSORATO

DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 8 gennaio 1998, n. 1.
Attività corsuali ex legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e M.O.
Allo scopo di assicurare l'applicazione di criteri uniformi e certi di valutazione nel rilascio della certificazione attestante il possesso della idoneità tecnico-didattica da parte degli enti gestori di attività formative promosse e istituite ai sensi della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, questo Assessorato ha affidato, all'apposito gruppo di lavoro già costituito, il compito di formulare tali criteri.
I relativi lavori hanno prodotto l'elaborazione:
1)  di un quadro di riferimento giuridico-tecnico-amministrativo dal quale sono stati ricavati e fissati i requisiti occorrenti per il riconoscimento dell'idoneità dei locali;
2)  di apposite monografie per le qualifiche pù ricorrenti con le quali, in funzione dei contenuti formativi dettati con la circolare assessoriale n. 1/97/III/F.P. del 4 giugno 1997, sono state fissate le attrezzature minime occorrenti per le attività di che trattasi.
Detti elaborati, allegati alla presente circolare (All. 1 - All. 2) vengono trasmessi agli enti gestori di corsi di F.P. perchè le prescrizioni negli stessi contenute siano osservate e rispettate nella realizzazione delle iniziative formative incluse nel piano regionale 1997/98 ai fini della certificazione dell'idoneità dei locali e delle attrezzature.
Ci si riserva di diramare tempestivamente l'elenco delle attrezzature riguardanti le tipologie in corso di esame, non appena l'apposito gruppo di lavoro esiterà i relativi minimi.
Nel raccomandare la puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, si ribadisce che l'eventuale parere negativo, da parte degli Ispettorati del lavoro competenti, dell'idoneità dei locali e delle attrezzature comporterà il disconoscimento delle attività corsuali e la conseguente revoca dei contributi assegnati.
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari assessoriali n.11/94 del 15 ottobre 1994 e n. 13/94 del 23 dicembre 1994.
Nel caso in cui fossero state già rilasciate certificazioni di idoneità locali ed attrezzature per l'A.F. 1997/98, gli Ispettori provinciali del lavoro sono tenuti ad acquisire la documentazione prescritta dalla presente circolare nonché, ove necessario, effettuare ulteriori sopralluoghi al fine di uniformare le predette certificazioni alle disposizioni impartite con la presente.
Resta inteso che gli Ispettorati provinciali del lavoro che abbiano già provveduto a rilasciare pareri di idoneità locali ed attrezzature antecedentemente alla emanazione delle presenti disposizioni, provvederanno a dare tempestiva comunicazione a questo Gruppo III/F.P. del permanere della validità dei pareri già espressi, anche alla luce delle disposizioni in oggetto.
Gli Ispettorati provinciali del lavoro provvederanno, nel più breve tempo possibile, a rendere nota la presente circolare a tutti gli enti di F.P. ex legge regionale n. 24/76 operanti nel territorio di competenza.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 


Allegato 1
REQUISITI PER L'IDONEITA' DEI LOCALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

GIURIDICO-TECNICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSA
Gli enti gestori sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene in quanto occupano lavoratori (personale docente e non docente) o ad essi equiparati (allievi, uditori).
Tale obbligo riguarda sia i locali che le attrezzature.
L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della propria attività istituzionale e di vigilanza, ai fini del rilascio del parere in merito all'idoneità dei locali e delle attrezzature, verifica, attraverso l'esame della documentazione prodotta dall'ente gestore e l'esito dei sopralluoghi effettuati, l'esistenza dei presupposti per il rilascio del parere di cui trattasi.
L'attività di verifica sopra indicata riguarderà, contestualmente, ove non si sia già provveduto, l'accertamento sulle attrezzature acquistate dall'ente sia con contratti di noleggio, ai sensi delle circolari n. 2/96 e n. 9/96, sia con i contributi di cui all'art. 9, lett. f) della legge regionale n. 24/76.
GENERALITA'
Com'è noto, a seguito della modifica riguardante la soppressione delle parole "di proprietà pubblica", introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 1997), contenente "Misure urgenti per l'economia", all'art. 1bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, la nuova stesura di quest'ultimo articolo è la seguente:
«Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999».
Poiché tale modifica ha, ovviamente, refluenze sulle attività formative, onde evitare interpretazioni difformi o non strettamente aderenti allo spirito della norma, si ritiene utile chiarire la portata e i limiti di tale proroga, fornendo le necessarie istruzioni operative.
Alla luce di notevoli perplessità operative segnalate da più parti, si ritiene, inoltre, utile fornire chiarimenti e istruzioni in ordine ai certificati di agibilità dei locali, al concetto di "attività formativa o compatibile", alle problematiche sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulla cubatura ed altezza dei locali, nonché sulle attrezzature per le tipologie non ancora regolamentate.
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' ART. 31, COMMA 2, LEGGE 7 AGOSTO 1997
1) Considerazioni generali
E' appena il caso di sottolineare che la proroga al 31 dicembre 1999 riguarda esclusivamente l'esecuzione di lavori di adeguamento degli edifici alle tre norme citate, rimanendo, pertanto, esclusi da tale beneficio tutti gli altri adempimenti diversi da quelli di natura strutturale.
Rimane inteso che, nelle more, devono essere intraprese tutte le possibili iniziative atte a sopperire alle eventuali deficienze strutturali degli edifici in modo da mantenere, comunque, la sicurezza ambientale entro limiti accettabili.
2) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Nulla è innovato per quanto riguarda tutti gli adempimenti di carattere formale - documentale, organizzativo ed operativo previsti, quali valutazione dei rischi, elaborazione del "documento" ex art. 4, comma 2, piano di evacuazione ed emergenza, designazione delle persone preposte all'emergenza, eventuale nomina del medico competente...
Al riguardo, anche alla luce della recente circolare emanata dal Ministero del lavoro (prot. n. 2400 del 22 luglio 1997) riguardante la documentazione da produrre per le attività formative a titolarità ministeriale, si ritiene di precisare -- a ulteriore chiarimento delle istruzioni impartite dall'Ispettorato regionale del lavoro con nota n. 1291 del 5 maggio 1997 - che gli enti gestori dovranno far pervenire agli Ispettorati provinciali del lavoro i documenti elencati alla successiva voce: "Documentazione da produrre dagli enti gestori agli Ispettorati provinciali del lavoro ai fini del rilascio del parere di idoneità locali e attrezzature".
3)  Decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992
Devono essere attuate tutte le norme riguardanti il numero degli estintori, le misure di sicurezza per la sistemazione di archivi, depositi...
4)  Legge 5 marzo 1990, n. 46
Trattandosi di attività lavorative subordinate e, pertanto, soggette comunque alle norme di prevenzione infortuni sul lavoro di cui in particolare al D.P.R. n. 547/55, la suddetta proroga non può che riguardare esclusivamente adempimenti non già contemplati nel citato D.P.R. n. 547/55.
Pertanto, anche in regime di proroga, non potrà essere consentito, in particolare, derogare sull'impiego dell'impianto di messa a terra, in quanto espressamente previsto dall'art. 271 del citato decreto.
AGIBILITA'
Si premette che il punto 8, lett. c), del paragrafo 5 procedure della circolare n. 9/96, prevede che tutti gli enti per l'anno 1997/98 dovranno essere in possesso di "certificato di agibilità per attività formative o compatibili".
Al riguardo, da parte degli enti gestori sono state rappresentate notevoli difficoltà relativamente al rilascio da parte delle Amministrazioni comunali dei certificati di cui trattasi.
Dall'esame dei casi più ricorrenti è risultato che tali difficoltà sono dovute, sostanzialmente, al fatto che i piani regolatori generali in atto vigenti nei comuni dell'isola non prevedono la destinazione d'uso "attività formativa" semmai, nella maggior parte di tali comuni sono previste destinazioni d'uso per studi professionali e commerciali, laboratori, uffici...
In tali destinazioni d'uso, comunque, anche adottando il criterio della compatibilità, non è possibile far rientrare tutte le variegate tipologie di attività formative.
Soltanto limitatamente alle zone non residenziali (molti Centri di formazione hanno sede in zone residenziali) è prevista la destinazione ad uso scolastico.
Peraltro, anche per i casi in cui i comuni hanno già dato la disponibilità al rilascio delle certificazioni de quo, gli enti paventano il rischio di non essere in grado di produrre entro l'A.F. 1997/98 i certificati stessi, a causa dei lunghi tempi necessari per il loro rilascio.
Ciò posto, si ritiene che la problematica sopra esposta può essere efficacemente semplificata ove si operi un opportuno distinguo tra sedi stabili e sedi occasionali, conformemente alla definizione che può desumersi dall'interpretazione dell'art. 7 della stessa legge n. 24/76.
A) Sedi stabili
L'art. 7 della legge regionale n. 24/76 prevede che i corsi si svolgono normalmente presso centri di formazione, intesi come complessi di locali e attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative.
Lo stesso art.7 prevede che in casi particolari possono essere svolti corsi presso sedi occasionali.
Da quanto precede si desume che il legislatore ha inteso differenziare i centri di formazione (per i quali esiste la presunzione di sede stabile) dalle sedi occasionali.
Da quanto precede si desume che il legislatore ha inteso differenziare i centri di formazione (per i quali esiste la prescrizione di sede stabile) dalle sedi occasionali.
Alla luce di quanto precede, sono da intendersi come stabili le sedi di cui gli enti di formazione hanno permanente disponibilità unitamente alle relative attrezzature: è il caso, per esempio, delle sedi in cui solitamente operano i centri di formazione.
Per tali sedi, anche in considerazione della notevole quantità di utenza, si ritiene necessario il possesso del certificato di agibilità ad uso formativo o compatibile, con riferimento alle tipologie dei corsi, o, meglio ancora, ad uso scolastico.
A tale riguardo si ritiene che la circolare n. 9/96 - nella parte in cui prevede che per l'anno formativo 1997/98 gli enti debbano essere provvisti, per i locali in uso, dei relativi certificati di agibilità ad uso formativo o compatibile rilasciati dalla competente autorità - necessiti dei seguenti chiarimenti e precisazioni:
a) la disposizione deve intendersi riferita a quei locali per i quali gli enti acquisiscono la disponibilità nel corrente anno formativo 1997/98;
b) limitatamente a locali già precedentemente in uso da parte degli enti e non ancora provvisti del certificato de quo e sempreché gli enti stessi dimostrino di aver presentato per tali locali lo scorso anno formativo 1996/97 (per come previsto dalla circolare n. 9/96) istanza ai comuni per il rilascio del predetto certificato, potrà essere consentita la prosecuzione delle attività formative, soltanto se gli enti faranno pervenire apposita attestazione da parte dell'autorità comunale dalla quale si evinca che la pratica per il rilascio del certificato di agibilità è in corso, oppure in subordine, per quelle sedi in attesa di esito dell'eventuale pratica in sanatoria, dimostrazione del pagamento dei relativi oneri da parte del proprietario dei locali.
B) Sedi occasionali
Da un'attenta interpretazione del precitato art. 7 della legge regionale n. 24/76 si desume che, in buona sostanza, possano configurarsi quali sedi occasionali tutte le sedi adibite ad attività formative per le quali l'ente gestore non abbia una disponibilità permanente e non possegga organizzazione e strutturazione logistica stabili.
Per esempio, una stanza a piano terra - facente parte di un locale - concessa in affitto temporaneo ad un ente gestore per lo svolgimento di un corso di formazione agricola costituisce una sede occasionale, sia perché l'ente non ne dispone stabilmente, sia perché non è destinato esclusivamente ad attività formativa, sia perché non è stabilmente attrezzato.
In pratica, per sede occasionale deve intendersi una sede che possieda tutti i seguenti requisiti:
a) per la quale l'ente gestore non abbia permanentemente la disponibilità.
Non risulta preclusiva, pertanto, perché una sede sia considerata occasionale, la circostanza che la stessa venga eventualmente utilizzata in anni diversi, anche per diversi anni formativi e comunque non oltre 4 anni formativi consecutivi a decorrere dall'attività formativa 1997/98;
b) per la quale l'ente gestore non abbia l'uso esclusivo;
c) che non sia attrezzata (attrezzature per i corsi) e logisticamente organizzata (arredi, suppellettili) in maniera stabile per lo svolgimento dell'attività formativa dell'ente gestore.
Rientrano nelle fattispecie di sedi occasionali, quelle di cui l'ente ne ha disponibilità in forza di contratti di durata non superiore a 12 mesi.
Per le sedi occasionali, tenuto conto che di norma sono frequentati da un limitato numero di allievi e considerata la temporanea disponibilità dell'uso da parte degli enti nonché il limitato arco temporale della disponibilità stessa, si è dell'avviso che possa prescindersi dal possesso del requisito dell'agibilità, a condizione che i locali siano provvisti almeno del requisito dell'abitabilità e fermo restando che rispondano, comunque, a tutti i requisiti per la fruibilità in materia di igiene e sicurezza e in relazione alla tipologia dei corsi.
Ovviamente per i locali per i quali l'amministrazione comunale non abbia ancora rilasciato l'abitabilità o il certificato in sanatoria, sarà sufficiente che gli enti producano un'attestazione da parte del comune da cui si evinca che è in corso l'iter per il rilascio della certificazione suddetta, oppure in subordine, per quelle sedi in attesa di esito dell'eventuale pratica in sanatoria, dimostrazione del pagamento dei relativi oneri da parte del proprietario del locale.
C) Attività formative presso scuole pubbliche
Per quanto riguarda i corsi tenuti presso scuole pubbliche di ogni ordine e grado in attività di esercizio, si ritiene possa prescindersi dalle certificazioni relative all'agibilità dei locali, nella considerazione che a tali adempimenti risulta, già tenuta, primariamente e maggiormente, la stessa amministrazione scolastica.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
L'argomento è stato oggetto di preventivo studio per la stesura di linee guida alla luce delle vigenti disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture sociali, contenute nel decreto ministeriale LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 27 luglio 1996, n. 503.
L'adattamento di tali norme alle peculiari esigenze delle attività formative ha portato alle seguenti conclusioni, diversificate per le sedi stabili e per le sedi occasionali.
1) Sedi stabili (Centri di formazione)
Tenuto conto della ripetitività con cui in ogni anno formativo possono presentarsi allievi in situazione di handicap nonché dei diversi tipi di handicap e della consistenza numerica degli allievi frequentanti i centri di formazione, e considerati i tempi tecnici necessari per adeguare le sedi formative in caso di allievi in situazione di handicap, si ritiene improponibile, per i centri di formazione, rimandare l'abbattimento delle barriere architettoniche al momento dell'ammissione degli allievi da parte degli UU.PP.L.M.O.
Pertanto, si ravvisa la necessità che i centri di formazione attuino nelle loro sedi stabili i sottoelencati requisiti minimi essenziali per assicurare sufficiente fruibilità degli ambienti a soggetti in situazione di handicap, indipendentemente dalla loro effettiva presenza e dallo specifico handicap, fatti salvi eventuali interventi integrativi in relazione al tipo di handicap posseduto dagli allievi effettivamente avviati.
a) Sedi formative utilizzate prima dell'1 gennaio 1993
Con decorrenza dall'1 gennaio 1997 i centri di formazione professionale devono possedere almeno i seguenti requisiti essenziali di accessibilità per consentire una sufficiente fruibilità dei locali da parte dei soggetti in situazione di handicap motori e sensoriali:
-  spazi esterni di pertinenza: deve esistere un percorso agevolmente fruibile;
-  parti comuni: deve essere assicurata l'accessibilità ai piani superiori, con ascensori, e/o mediante l'installazione di particolari meccanismi, quali servoscala, piattaforme elevatrici...
In alternativa, occorre predisporre un'aula a piano terra.
-  ambienti destinati ad attività sociali (mense, spogliatoi, luoghi ricreativi, tutti i servizi di pertinenza, sale riunioni...): deve essere assicurata l'accessibilità a tali ambienti, oltre che alle aule scolastiche e ad almeno un servizio igienico ogni piano;
-  porte: devono avere larghezza sufficiente (almeno 80 cm.) per consentire il passaggio e le manovre con la sedia a ruote;
-  pavimenti: devono essere antisdrucciolevoli e non presentare un dislivello superiore a 2.5 cm.;
-  servizi igienici: devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari; in particolare deve essere garantito lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia ruote alla tazza, lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia ruote al lavabo; quest'ultimo deve essere di tipo a mensola, senza colonna, dotato di rubinetteria con manovra a leva, di sifone di scarico preferibilmente accostato o incassato a parete;
-  rampe di accesso: devono essere larghe almeno 90 cm. per consentire il passaggio di una sedia a ruote; la pendenza ottimale deve essere non superiore all'8%, sono ammesse pendenze superiori nei casi di adeguamento, purchè rapportate allo sviluppo lineare della rampa secondo il grafico di cui al punto 8.1.11 D.M. LL.PP. n. 236/89 se al lato della rampa è presente un parapetto, questo deve essere integrato con un cordolo alto almeno 10 cm.
b) Sedi formative utilizzate a far data dall'1 gennaio 1993 e fino al 27 settembre 1996
Oltre all'obbligo di attuare quanto esposto per il caso A), si ritiene ragionevole un graduale adeguamento ai requisiti di cui al successivo punto C)
c) Sedi formative di nuova costruzione o utilizzate a far data dal 28 settembre 1996
Ai sensi dell'art. 30, comma 4, decreto legislativo n. 626/94 e con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 503/96, le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 7, 15, 17 e le strutture esterne quelle di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 503/96.
Tali disposizioni riguardano scale e rampe, unità ambientali e loro componenti e segnaletica.
In particolare:
Rampe
Devono rispondere ai requisiti di progettazione e alle specifiche tecniche rispettivamente previsti dagli artt. 4.1.10 e 8.1.10 del D.M. LL.PP. n. 236/89.
Scale
Devono rispondere ai requisiti di progettazione e alle specifiche tecniche rispettivamente previsti dagli artt. 4.1.10 e 8.1.11 del D.M. LL.PP. n. 236/89.
I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati con corrimano centrale.
Unità ambientali e loro componenti
Devono rispondere ai requisiti di progettazione e alle specifiche tecniche rispettivamente previsti dagli artt. 4.1 e 8.1 del D.M. LL.PP. n. 236/89.
Segnaletica
Deve rispondere ai requisiti fissati dall'art. 4.3 del D.M. n. 236/89.
Parcheggi
Devono rispondere ai requisiti di progettazione e alle specifiche tecniche rispettivamente previsti dagli artt. 4.2.3 e 8.2.3. del D.M. LL.PP. n. 236/89.
Nota 1) - CENTRI DI FORMAZIONE A PI   PIANI
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.P.R. n. 503/96, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata a pianterreno facilmente raggiungibile.
Nota 2) - MISURE ANTINCENDIO
I centri di formazione devono preferire, nelle misure antincendio, l'attuazione della compartimentazione ai sistemi di vie d'uscita.
2) Sedi occasionali
Alla luce del concetto di sede occasionale sopra definito,
-  considerato il minor numero di allievi mediamente occupati in tali sedi a confronto dei centri di formazione;
-  ritenuta, pertanto, limitata la probabilità di presenza di soggetti in situazione di handicap e considerato che, trattandosi di norma di locali di modeste dimensioni, risulti agevole effettuare eventuali interventi di adeguamento in tempi brevi;
-  si dispone che per le sedi occasionali eventuali interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche possano essere effettuati in relazione allo specifico tipo di handicap.
Rimane fermo, comunque, l'obbligo che, in caso di allievi in situazione di handicap motori, i locali dispongano almeno di:
-  un'aula a piano terra
-  un servizio igienico con le caratteristiche riportate per il caso 1
-  porte di larghezza non inferiore a cm. 80.
L'ente gestore ha l'obbligo di produrre, in ogni caso, agli Ispettorati provinciali del lavoro e agli UU.PP.L.M.O. competenti, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti se fra gli allievi che hanno fatto richiesta di partecipazione ai corsi vi siano soggetti in situazione di handicap, specificando, in caso positivo, il tipo di handicap.
COMPATIBILITA'
Si precisa che sono da ritenersi compatibili con la formazione professionale quelle destinazioni d'uso che, in relazione alle attrezzature impiegate nelle specifiche attività formative, alle caratteristiche delle esercitazioni pratiche, alle eventuali emissioni o emanazioni connesse con le attività stesse (fumi, vapori, polveri, altri prodotti nocivi, rumori...), consentono la fruizione dei locali nel rispetto delle norme sulla salute e sicurezza ambientali e in condizioni non inferiori (equivalenti) a quelle di un ambiente formativo vero e proprio.
Pertanto, potrà essere consentito svolgere in un locale provvisto di agibilità ad uso ufficio un corso di formazione professionale nel quale gli allievi facciano uso di attrezzature tipiche del lavoro d'ufficio, quali computer, fotocopiatrici, calcolatrici, macchine per videoscrittura, proiettori, lavagne luminose...
Analogamente, un corso di formazione professionale del settore industria (p.e. un corso per operatore macchine utensili) nel quale si faccia uso di attrezzature quali torni, presse, saldatrici..., potrà svolgersi in locali provvisti di agibilità, p.e. ad uso laboratorio, ma non ad uso ufficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono e fermo restando l'efficacia - ovviamente - delle certificazioni di agibilità ad uso formazione che rimangono valide per qualsiasi settore formativo, si ritiene di emanare le seguenti esemplificazioni, per fornire criteri univoci all'individuazione della compatibilità.
Attività formative del settore industria
Possono ritenersi adeguati i locali provvisti di certificati di agibilità ad uso laboratori, i locali all'interno di aziende (sempreché regolarmente autorizzati per l'attività dell'azienda).
Attività formative del settore commercio e servizi
Possono ritenersi adeguati locali provvisti di certificati di agibilità ad uso uffici, i locali all'interno delle sedi di attività commerciali o di attività di servizi (sempreché regolarmente autorizzati per l'attività commerciale o di servizi).
Attività formative del settore turismo
Possono ritenersi adeguati i locali di strutture ricettive e/o ricreative o le sedi degli enti turistici (sempreché regolarmente autorizzati per l'attività alberghiera, turistica...).
Attività formative del settore agricoltura
Possono ritenersi adeguati locali ubicati all'interno di aziende agrituristiche o di aziende agricole (sempreché il conduttore sia regolarmente autorizzato per attività agrituristiche o risulti in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di aziende agricole).
Attività formative di tipo teorico (di qualsiasi settore) e/o che impegnano attrezzature tipiche del lavoro d'ufficio
Possono ritenersi adeguati i locali in possesso di certificato di agibilità ad uso uffici, quelli ricavati all'interno di uffici, di strutture polifunzionali (sempreché tutti regolarmente autorizzati per la relativa attività), nonché i locali sede di istituzioni religiose, di case circondariali...
CUBATURA E ALTEZZA DEI LOCALI
Limiti di applicablità dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 303/56
Perplessità sono insorte in ordine all'applicabilità del requisito tecnico dei "10 metri cubi" nelle attività formative.
In proposito si premette che il decreto legislativo n. 626/94 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 242/96, ha confermato la validità dell'applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 303/56 per quanto riguarda i parametri dimensionali di altezza, superficie e cubatura nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori e, in ogni caso, in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'art. 33.
Tali parametri dimensionali sono:
-  altezza netta dei locali non inferiore a 3 m.;
-  superficie per ciascun lavoratore non inferiore a 2 mq.;
-  cubatura per ciascun lavoratore non inferiore a 10 mc.
Quanto sopra premesso, nessun dubbio sussiste sull'interpretazione della locuzione aziende industriali. Peraltro, anche il Ministero del lavoro con circolare n. 89/96 del 27 giugno 1996 ha chiarito la portata dell'aggettivo industriali (con riferimento alle aziende industriali con più di 200 addetti), specificando che con tale aggettivo si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali.
Alla luce delle considerazioni che precedono non v'è dubbio che i centri di formazione non si configurano quali aziende industriali e, pertanto, per essi non trova applicazione, in via di principio, il limite minimo di altezza e cubatura dei locali.
Tuttavia, gli obblighi generali di tutela che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 626/94 sono in capo a tutti i datori di lavoro e la necessità che questi ultimi assicurino comunque condizioni ambientali salubri anche in relazione alla giovane età dei soggetti in formazione, suggeriscono che può essere utile (con modalità da valutare di volta in volta) tenere conto dei parametri cubatura e altezza nei casi in cui le attività formative comportino l'emissione di fumi, vapori, polveri, gas, rumori..., come nei corsi per saldatori con diverse postazioni lavorative, nei corsi per meccanici d'auto con prove motori..., nonché in quelle in cui si utilizzino o manipolino sostanze il cui impiego è regolamentato da particolari e specifiche norme igienico - sanitarie.
ATTREZZATURE
E' in corso di predisposizione, da parte dell'apposito gruppo di lavoro permanente sulla F.P., l'elenco completo delle attrezzature minime necessarie per l'espletamento degli interventi for-mativi più frequentemente inseriti nei piani ex legge regionale
n. 24/76.
Tuttavia, poiché l'elenco in atto approntato non contempla tutte le tipologie corsuali - in quanto variegate e talvolta complesse - si dispone di seguire il criterio di adottare i medesimi minimi di attrezzature relativamente a tipologie similari, di tenere conto dei programmi didattici predisposti e di verificare che le attrezzature messe a disposizione consentano il regolare svolgimento della parte pratica.
Nelle more, gli enti, per le tipologie non ancora regolamentate, potranno produrre apposita dichiarazione sottoscritta da tutto il corpo docente di materie tecnico - pratiche, dalla quale risulti che le attrezzature di seguito elencate messe a disposizione dall'ente sono sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso n. ......... per   , anche in relazione  

ai programmi didattici predisposti.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAGLI ENTI GESTORI AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO AI FINI DEL RILASCIO DEL PARERE DI IDONEITA' LOCALI E ATTREZZATURE
Si premette che l'attuazione e la programmazione di tutto quanto riguarda la sicurezza e l'igiene delle sedi formative ricadono nella sfera di competenza e degli obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione designato da parte degli enti gestori.
Gli EE.GG. cureranno, pertanto, che il R.S.P.P. attesti, con dichiarazione apposita firma congiunta con il rappresentante legale, che l'ente stesso è in possesso per i locali di cui trattasi, e relativi impianti, di tutta la documentazione e certificazione riguardante la sicurezza degli stessi (es.: eventuali verifiche di messa a terra, ove necessario, certificato di prevenzione incendi etc.)
Alla luce di tutto quanto sopra, gli enti gestori dovranno far pervenire preventivamente all'avvio delle attività e comunque per le attività iniziate, entro 30 giorni dalla presente circolare agli Ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio la seguente documentazione:
1) generalità complete del responsabile legale dell'ente gestore, con indicazione del domicilio personale;
2) data di effettivo inizio dell'attività corsuale ed elenco degli allievi avviati, vistato dagli UU.PP.L.M.O. competenti;
3) indirizzo completo della sede formativa per la teoria e per la pratica;
4) dettagliato calendario delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, con l'esatta indicazione dei docenti delle ore, dei giorni e delle sedi di svolgimento. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere preventivamente comunicate agli Ispettorati provinciali del lavoro ed agli UU.PP.L.M.O. competenti;
5) planimetria dei locali, a scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione degli ambienti utilizzati per le attività formative.
Tale planimetria deve essere controfirmata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e deve evidenziare che sono rispettati i seguenti parametri di superficie:
-  1.3 mq./allievo per le aule di teoria;
-  2.0 mq./allievo per i reparti destinati alle esercitazioni;
6) programma didattico dettagliato, suddiviso per materia, con distinzione tra materie teoriche e pratiche e indicazione delle relative ore, sottoscritto dai docenti delle singole materie;
7) per i corsi agricoli, indicazione dell'estensione del terreno o azienda, tipo di coltivazione, cognome e nome del proprietario o del conduttore, distanza dal comune, itinerario da percorrere e titolo che consente l'uso del terreno o dell'azienda. Detto titolo deve essere sottoscritto dal proprietario con firma autenticata e supportato dal titolo di proprietà ed estratto di mappa;
8) titolo di disponibilità dei locali per la teoria e per la pratica (atto di acquisto nel caso di proprietà; contratto di locazione, di uso e/o comodato, e/o convenzione regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente.)
Non sono ammesse sub - locazioni, salvo che non siano autorizzate dalla proprietà;
9) elenco, in quattro copie, di cui una da inviare al gruppo III/F.P. dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi, distinto per sedi formative e, all'interno della sede, per reparto, indicando:
-  il relativo numero di matricola o di inventario;
-  il titolo di acquisizione e/o disponibilità e/o provenienza con indicazione della fonte di finanziamento.
In caso di noleggio autorizzato dall' Assessorato, il relativo contratto deve essere regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.
Tutte le attrezzature e gli arredi devono essere provvisti di numero di matricola o, in mancanza, di un numero di inventario apposto su targhetta metallica fissa o impresso in modo indelebile al fine di consentirne con certezza l'individuazione anche nel caso di convenzione.
Si precisa che per le attrezzature che, pur incluse nell'elenco, si trovino temporaneamente in riparazione, deve essere esibita la relativa documentazione prevista per il trasferimento dei beni mobili.
Per le tipologie non ancora regolamentate, dichiarazione sottoscritta da tutto il corpo docente di materie tecnico - pratiche, dalla quale risulti che le attrezzature di seguito elencate messe a disposizione dall'ente sono sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso n. ......... per  

Se durante l'anno formativo per motivi imprevisti e documentati l'ente gestore non fosse in grado di disporre di alcune delle attrezzature previste e ritenesse di potere conseguire ugualmente gli obiettivi con le attrezzature esistenti in reparto, si dovrà produrre una dichiarazione dei docenti tecnico-pratici del corso controfirmata dal legale rappresentante.
10) agibilità per le sedi stabili, ovvero abitabilità per le sedi occasionali; oppure documentazione già prevista al punto b) lettera A (sedi stabili) ed al punto c) lettera B (sedi occasionali);
11) documentazione inerente gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, consistente in:
-  comunicazione dell'avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del piano di sicurezza.
Rimane ferma la facoltà dell'ente che occupi fino a 10 dipendenti (gli allievi sono esclusi dal computo) di produrre un'autocertificazione in merito alla valutazione dei rischi e all'adempimento degli obblighi ad essa collegati. A titolo esemplificativo, si ritiene che tra i casi in cui far ricorso all'autocertificazione possano rientrare i centri di formazione di corsi agricoli operanti nelle province più piccole, sempreché sussistano i presupposti previsti dall'art. 4, comma 11 del decreto legislativo n. 626/94.
Nel caso in cui i legali rappresentanti degli enti gestori producano autocertificazioni considerata la semplificazione che ne deriva per quanto riguarda gli adempimenti, e atteso che potrebbe - per tale ragione - ingenerarsi un improprio ricorso a tale autocertificazione, gli ispettorati provinciali del lavoro, in sede di accertamento, verificheranno:
a)  che sussistano le condizioni per il ricorso all'autocertificazione (fino a 10 addetti);
b)  che il rappresentante legale dell'ente gestore, in qualità di datore di lavoro, abbia frequentato l'apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n.626/94.
In mancanza, l'ente gestore dovrà produrre tutta la documentazione di cui al presente punto 11.
-  comunicazione del nominativo del medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente in relazione alle tipologie dei corsi;
-  comunicazione dei nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza, evacuazione e pronto soccorso;
-  comunicazione dei nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
12) limitatamente alle sedi occasionali, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore, dalla quale risulti se fra gli allievi che hanno fatto richiesta di partecipazione ai corsi vi siano soggetti in situazione di handicap, specificando, in caso positivo, il tipo di
handicap;
13) per quanto riguarda le attrezzature utilizzate per l'attività formativa pratica, i legali rappresentanti degli enti gestori devono produrre una dichiarazione a firma congiunta con il R.S.P.P., dalla quale risulti che le stesse sono rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Allegato 2
SETTORE AGRICOLTURA

ATTREZZATURE MINIME


Ortofrutticoltore

Dotazione collettiva:
-  disponibilità azienda agricola con alberi da frutto;
-  pompa per irrorare 
-  respiratore antiveleni 
-  zappe  1 ogni 5 allievi 
-  zappette  1 ogni 5 allievi 
-  pale  1 ogni 5 allievi 
-  rastrelli  1 ogni 5 allievi 
-  piantabulbi  1 ogni 5 allievi 
-  coltello da innesto  1 ogni 5 allievi 
-  forbici da potatore  1 ogni 5 allievi 
-  grembiule resistente 
-  copricapo con visiera 

Dotazione individuale:
-  guanti
-  scarponcini o stivaletti
Addetto agricoltura e lotta biologica

Dotazione collettiva:
-  disponibilità azienda agricola e almeno 2 stage presso aziende agricole con culture biologiche
-  zappe  1 ogni 5 allievi 
-  zappette  1 ogni 5 allievi 
-  pale  1 ogni 5 allievi 
-  rastrelli  1 ogni 5 allievi 
-  piantabulbi  1 ogni 5 allievi 

Dotazione individuale:
-  guanti
-  scarponcini o stivaletti
-  mascherine antipolvere
Giardiniere

Dotazione collettiva:
-  disponibilità appezzamento di terreno con giardino e annesso rustico;
-  forbicione tagliasiepi 
-  tagliaerbe 
-  zappe  1 ogni 5 allievi 
-  zappette  1 ogni 5 allievi 
-  pale  1 ogni 5 allievi 
-  rastrelli  1 ogni 5 allievi 
-  piantabulbi  1 ogni 5 allievi 
-  forbici da potatore  1 ogni 5 allievi 
-  grembiule resistente 
-  copricapo con visiera 

Dotazione individuale:
-  guanti
-  scarponcini
Erborista

Dotazione collettiva:
-  disponibilità locale cucina attrezzato;
-  pentolame vario;
-  bilancino di precisione;
-  calici graduati varie misure;
-  setacci e filtri;
-  barattoli ermetici;
-  bottiglie ermetiche;
-  pestelli e mortai
Dotazione individuale:
-  grembiule o camice

Motoseghista decespugliatore meccanico

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di appezzamento di terreno boschivo;
-  motosega  
-  decespugliatore  
-  grembiule resistente  
-  schermo facciale per l'uso degli utensili  

Dotazione individuale:
-  guanti
-  scarponcini
-  copricapo con visiera
-  mascherine antipolvere (usa e getta)
-  occhiali di protezione
Floricoltore

Dotazione collettiva:
-  disponibilità azienda agricola con coltivazioni floreali
-  zappe  1 ogni 5 allievi 
-  zappette  1 ogni 5 allievi 
-  pale  1 ogni 5 allievi 
-  rastrelli  1 ogni 5 allievi 
-  piantabulbi  1 ogni 5 allievi 
-  innaffiatoi  1 ogni 5 allievi 
-  grembiule resistente 

Dotazione individuale:
-  guanti
-  scarponcini
Addetto azienda agrituristica

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di un'azienda agrituristica regolarmente iscritta alla CCIAA e almeno 2 stage presso aziende come sopra
Dotazione individuale:
-  scarponcini
-  guanti
-  tute
-  cappellini di tela
-  grembiule e cuffiette (per cucina)
Apicoltore

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di un'azienda agricola specializzata in apicoltura oppure almeno 10 stage presso aziende apicole
-  equipaggiamento specifico completo 

Dotazione individuale:
-  scarponcini
-  guanti
Serricoltore

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di un'azienda agricola specializzata in coltivazioni in serra oppure almeno 10 stage presso aziende come sopra
-  possibilità di montaggio e smontaggio serre
-  zappe  1 ogni 5 allievi 
-  zappette  1 ogni 5 allievi 
-  pale  1 ogni 5 allievi 
-  piantabulbi  1 ogni 5 allievi 
-  innaffiatoi  1 ogni 5 allievi 
-  forbici da potatore  1 ogni 5 allievi 
-  copricapo con visiera 
-  grembiule resistente 

Dotazione individuale:
-  scarponcini
-  guanti
Vivaista viticolo - Viticoltore

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di un'azienda viticola
Dotazione individuale:
-  scarponcini
-  guanti
-  cappellini di tela

Agrumicoltore

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di azienda agricola con agrumeti
-  irroratore 
-  respiratore antiveleni 
-  zappe  1 ogni 5 allievi 
-  forbici da potatore  1 ogni 5 allievi 
-  grembiuli resistenti 

Dotazione individuale:
-  scarponcini
-  guanti
-  copricapo in tela

Addetto alla lotta fitosanitaria

Dotazione collettiva:
-  disponibilità di azienda agricola con coltivazioni varie
-  irroratore 
-  respiratore antiveleni 

Dotazione individuale:
-  scarponcini
-  guanti
-  tute
-  copricapo in tela

Addetto alla tecnica casearia

Dotazione collettiva:
-  disponibilità azienda agricola zootecnica attrezzata o casearia attrezzata
-  scarponcini
-  guanti
-  tute
SETTORE COMMERCIO

ATTREZZATURE MINIME


Sistemista unix

-  server con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguati al numero dei posti di lavoro col-
legati 
-  posto di lavoro collegato al server   1 ogni 2 allievi 
-  stampante di sistema 
-  stampante locale 

-  sistema operativo UNIX o LINUX e relati-
ve licenze d'uso 

-  software applicativo gestionale e relative li-
cenze d'uso 


Operatore grafico CAD

-  P.C. con processore, memoria RAM e disco rigido adeguati all'applicativo CAD utilizzato, con video colore non inferiore a 15" mouse e sistema operativo DOS o WIN-
DOWS o UNIX con relative licenze d'uso  1 ogni 2 allievi  
-  tavoletta grafica  1 ogni  computer  

-  stampante (oppure 2 stampanti complessivamente se i computer sono connessi in
rete locale)  1 ogni 2 computer 
-  plotter  

-  software applicativo CAD con relative licen-
ze d'uso  1 ogni  computer 


Programmatore CAD (linguaggi autolisp e/o C)

-  P.C., con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguati all'applicativo CAD utilizzato, con video colore non inferiore a 15" mouse e sistema operativo DOS o WINDOWS o UNIX con
relative licenze d'uso  1 ogni 2 allievi  
-  tavoletta grafica   1 ogni computer  

-  stampante (oppure 2 stampanti complessivamente se i computer sono connessi in
rete locale)  1 ogni 2 computer 
-  plotter  

-  software applicativo CAD con ambiente di sviluppo Autolisp e/o C e relative licenze
d'uso   1 ogni computer 

Operatore grafico DTP

-  P.C., con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguati agli applicativi utilizzati, con video colore non inferiore a 15" mouse, lettore CD, scheda audio e sistema operativo WINDOWS (95 o NT Workstation) o equivalente in am-
biente McIntosh, con relative licenze d'uso  1 ogni 2 allievi  
-  stampante laser 

-  stampante a getto d'inchiostro a colori (oppure 2 stampanti complessivamente se
i computer sono connessi in rete locale)  1 ogni 2 computer 

-  scanner con software di tipo OCR con rela-
tiva licenza d'uso 

-  software applicativo (elaborazione testi, impaginazione, grafica e di presentazione)
con relative licenze d'uso   1 ogni computer 

Operatore informatico di gestione

-  P.C. con processore, memoria RAM e disco rigido adeguati agli applicativi specifici utilizzati, e sistema operativo DOS o WINDOWS o UNIX o LINUX con relative licen-
ze d'uso  1 ogni 2 allievi  

-  stampante di cui almeno 1 a getto d'inchiostro o laser (oppure 2 stampanti complessivamente se i computer sono connessi
in rete locale)  1 ogni 2 computer 

-  software specifico (gestione, contabilità, paghe e contributi) con relative licenze
d'uso  1 ogni computer  

-  software applicativo standard di elaborazione testi, foglio elettronico, data base con
relative licenze d'uso  1 ogni computer  

Programmatore informatico (C,C++, CA Visual Object,

Cobol, Pascal, Visual Basic, RPG, Java)

-  P.C. con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguati al linguaggio di programmazione oggetto di studio con sistema operativo DOS o WINDOWS o UNIX o LINUX con relative licenze d'uso, ogni due allievi oppure, in alternativa, sistema proprietario, tipo AS 400, in rete con un posto di lavoro connesso al
server   1 ogni 2 allievi 

-  stampante (oppure 2 stampanti complessi-vamente se i computer sono connessi in
rete locale)  1 ogni 2 computer 

-  compilatore e/o relativo ambiente di sviluppo per il linguaggio di programmazione
utilizzato con relative licenze d'uso  1 ogni computer 


Programmatore data base

-  P.C., con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguati al DBMS oggetto di studio, con sistema operativo DOS o WINDOWS o UNIX o LINUX con relative licenze d'uso, ogni due allievi oppure, in alternativa, sistema proprietario, tipo AS 400, in rete con un po-
sto di lavoro connesso al server   1 ogni 2 allievi 

-  stampante (oppure 2 stampanti complessivamente se i computer sono connessi in
rete locale)  1 ogni 2 computer 

-  ambiente di sviluppo per il DBMS utilizzato (SQL o INFORMIX o 4GL o PARADOX o ORACLE o CLIPPER), con relative
licenze d'uso  1 ogni computer 

Sistemista Windows (o sistemista reti Windows)

-  server con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguato al numero dei posti di lavoro collegati, con sistema operativo Windows NT
server e relative licenze d'uso 

-  posto di lavoro Windows 95 o Windows NT
Workstation collegato al server   1 ogni 2 allievi 
-  hub per la connessione a stella della rete  1  
-  stampante laser di sistema 
-  stampante locale 

-  software applicativo gestionale o standard generico, installato in rete con relative li-
cenze 

Operatore grafico Internet

-  P.C., con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguato agli applicativi utilizzati, con video colore non inferiore a 15" mouse, lettore CD, scheda audio e sistema operativo WINDOWS (95 o NT Workstation) o equivalente in ambiente McIntosh, con relativa licen-
za d'uso  1 ogni 2 allievi  

n. 1 stampante Laser
-  stampante a getto d'inchiostro a colori (oppure 2 stampanti complessivamente se
i computer sono connessi in rete locale)  1 ogni 2 computer 

-  scanner con software di tipo OCR con rela-
tiva licenza d'uso 

-  software applicativo (elaborazione testi, impaginazione, grafica, di presentazione, browser internet e di produzione pagine
HTML) con relative licenze d'uso   1 ogni computer 

Esperto Internet/Intranet (Webmaster)

-  server con processore Pentium o equivalente, con memoria RAM e disco rigido adeguato al numero dei posti di lavoro collegati, con sistema operativo Windows NT server o LINUX o UNIX e software specifici (Web Server, FTP Server e Mail Server)
con relative licenze d'uso 

-  posto di lavoro Windows 95 o Windows NT Workstation, oppure X-WINDOWS, server, con browser internet e relative licenze
d'uso  1 ogni 2 allievi 
-  hub per la connessione a stella della rete 
-  stampante laser di sistema 
-  stampante locale 

-  software specifico per la creazione di pagine HTML, installato in rete, con relative
licenze d'uso 

-  software specifico per lo sviluppo di programmi di tipo CGI con relative licenze
d'uso 

Addetto contabilità azienda

Attrezzature minime
-  calcolatrice elettrica da tavolo   1 ogni allievo 

-  computer ogni due allievi corredato di pro-
grammi applicativi 
-  stampante ogni due computer. 

Addetto marketing

Attrezzature minime:
-  una calcolatrice elettrica da tavolo   1 ogni allievo 

-  un computer ogni due allievi corredato di programmi applicativi (solo se il programma prevede applicazioni pratiche col computer)
-  una stampante ogni due computer (solo se il programma prevede applicazioni pratiche col computer)
Segretario di direzione

Attrezzature minime:
-  una macchina da scrivere meccanica elettrica o elettronica con un minimo di due
elettriche e due elettroniche   1 ogni allievo 

-  computer ogni due allievi corredato di pro-
grammi applicativi 
-  stampante ogni due computer 

Estetista (biennale)

Attrezzature minime dotazione collettiva:
-  sterilizzatore 
-  vaporizzatori 
-  scaldacera 
-  depilatori 
-  disincrostanti 
-  lettini a uno snodo 
-  lenti ingrandimento a luce fredda su stativo 
-  lettini fisiologici 
-  carrelli 

-  stimolatore per uso estetico per il viso e per
il corpo. 
-  poltrone per trucco con specchio. 

Dotazione individuale:
-  un set per manicure
-  un set per pedicure
-  1 grembiule
-  1 conf. guanti monouso
Estetista (specializzazione)

Stante che tra le discipline di base del corso è prevista quella relativa all'utilizzo di apparecchi elettromeccanici che è prescritta dal D.M. 2 marzo 1994 -  regolamento di attuazione della legge n. 4 gennaio 1990, n. 1, l'elenco delle attrezzature, già previsto per i corsi di durata biennale, viene integrato da quello allegato alla predetta legge che di seguito si riporta:
Attrezzature minima dotazione collettiva:
-  vaporizzatore con vapore normale è ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad 1 cm. e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
-  disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
-  apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un cm.;
-  doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
-  apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
-  apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente, accessori piatti o spazzole;
-  lampade abbronzanti UV-A;
-  lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
-  apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
-  apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
-  scaldacera per cerette;
-  rulli elettrici e manuali;
-  vibratori elettrici oscillanti;
-  attrezzi per ginnastica estetica;
-  attrezzature per manicure e pedicure;
-  apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
-  apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
-  apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
-  apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
-  stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
-  apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 cmq.;
-  depilatori elettrici ed elettronici;
-  apparecchi per massaggi subacquei;
-  apparecchi per presso -  massaggio;
-  elettrostimolatore ad impulsi.
-  apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
-  laser estetico;
-  saune.
In merito all'elenco sopra riportato si fa presente:
1)  l'utilizzo del laser estetico e delle saune comporta la compresenza di un medico;
2) ove il C.F.P. non sia dotato delle suddette attrezzature (saune e laser), non ricorre l'obbligo del medico (sono fatti salvi gli enti che già dispongono in organico di un medico-direttore di cabina); tuttavia l'ente dovrà documentare di avvalersi di centri estetici autorizzati per effettuarvi stage allo scopo di acquisire la necessaria conoscenza pratica d'uso delle suddette attrezzature.
Il ricorso a stage in centri estetici specializzati si rende necessario per quei C.F.P. che non siano dotati di alcune delle attrezzature di cui all'elenco sopra indicato.
Figurinista

Attrezzature minime collettive:
-  3 manichini ogni quattro allievi di cui uno snodabile
-  assi da stiro 
-  specchi da sartoria 
-  ferri da stiro 
-  manichino da disegno   1 ogni 4 allievi 

-  due macchine da cucire di cui una per tagli e cuci
Stenotipista

Attrezzature minime:
-  macchina stenotype   1 ogni allievo 
-  computer con stampante. 

Addetto segreteria azienda

Attrezzature minime:
-  calcolatrice elettrica da tavolo  1 ogni allievo 

-  macchina da scrivere meccanica o elettrica o elettronica con un minimo di due elet-
triche e due elettroniche  1 ogni allievo 

-  computer corredato di programmi applicativi (solo se il programma prevede appli-
cazioni pratiche col computer)  1 ogni 2 allievi 

-  stampante (solo se il programma prevede
applicazioni pratiche col computer)  1ogni 2 computer 

Addetto amministrazione del personale

Attrezzature minime collettive:
-  calcolatrice elettrica da tavolo   l ogni allievo 

-  computer corredato di programmi applica-
tivi  1 ogni 2 allievi 
-  stampante   1 ogni 2 computer 

Parrucchiera per signora

Attrezzature minime collettive:
-  poltrona da lavoro completa di specchio a
muro per ogni tre allievi
-  sistema di lavaggio a due posti 
-  carrello porta utensili   1 ogni 5 allievi 

-  phon elettrico portatile ogni tre allievi completo di un diffusore con chiodi
-  caschi elettrici   1 ogni 5 allievi 
-  bacinelle per tintura  1 ogni 5 allievi 
-  piastre   1 ogni 5 allievi 
-  specchi portatili da parrucchiera 
-  sterilizzatore 
-  testine per esercitazione   1 ogni 2 allievi 
-  apparecchio a raggi infrarossi 

SETTORE INDUSTRIA

ATTREZZATURE MINIME


Conduttore impianti termici

N.B. Il programma didattico deve essere analogo a quello dell'allegato A al decreto ministeriale 12 agosto1968.
Attrezzatura minima:
-  manometro  
-  barometro  
-  bruciatore  
-  valvola di sicurezza  
-  indicatore di livello  
-  termostato  
-  pressostato  
-  schema di caldaia e di bruciatore  

N.B. - I presidi tecnici indicati devono essere disponibili in due esemplari di diversa costruzione.
Fotocompositore

Dotazione collettiva:
-  laboratorio di fotocomposizione elettronica applicata alla editoria con computers, in linea o in rete, in numero di uno ogni due allievi.
(Per le caratteristiche dell'hardware vedasi operatore grafico D.T.P.)
-  stampante laser 
-  sviluppatrice a giorno 
-  reprocamera 
-  tavoli luminosi 

-  fotounità per la realizzazione di materiale
sensibile e pellicole 
-  densitometro 

-  aula da disegno attrezzata o aula informatizzata con p.c. (1 ogni 2 allievi) aventi processori, memoria RAM e disco rigido adeguati all'applicativo specifico utilizzato nonché 1 stampante ogni 2 p.c.
Dotazione individuale:
-  guanti monouso
-  tuta o camice
Operatore grafico

Dotazione collettiva:
-  macchine tipografiche piane ed a piano cilindrico di diverso formato (minimo 26x
38)   1 ogni 5 allievi 

-  macchina per stampa offset di piccolo (26x
34) e medio formato   1 ogni 5 allievi 

-  tagliacarta automatico
-  aula da disegno attrezzata o aula informatizzata con p.c. (1 ogni 2 allievi) aventi processori memoria RAM e disco rigido adeguati all'applicativo specifico utilizzato nonché 1 stampante ogni 2 p.c.
-  aula di informatica con computers 1/2 allievi (per le caratteristiche dell'hardware vedasi operatore grafico D.T.P)
Dotazione individuale:
-  guanti monouso
-  tuta o camice
-  dispositivi otoprotettori ove accertato nel piano di sicurezza
Stampatore offset

Dotazione collettiva:
Macchine da stampa offset a foglio monocolore e pluricolore di piccolo e medio formato (1 monocolore ogni 3 allievi e 1 pluricolore per ogni 5 allievi)
-  torchio tipografico  
-  lavarulli  
-  bromografo e sviluppatore di lastre  
-  densitometro per riflessione con testa colore 
-  tavoli controllo colore 
-  tavoli luminosi da montaggio e da disegno   1 ogni 2 allievi 
-  tagliacarte automatico 

-  computer (1 ogni 2 allievi con possibilità di stampa, sia su stampanti a colori che su stampanti laser, da tutte le postazioni di lavoro)
Dotazione individuale:
-  guanti monouso
-  tuta o camice
Manutentore apparecchiature elettroniche

Dotazione collettiva:
-  aula con posti di lavoro per tensioni continue ed alternate con strumenti di controllo, misura e collaudo in numero di uno per allievo
-  oscilloscopio   1 ogni 5 allievi 
-  generatore di funzioni  
-  tester digitali e analogici   1 ogni allievo 
-  frequenzimetro  
-  wattmetro  
-  ponte RCL  
-  trachimetro  
-  luxometro  
-  taglierina manuale  
-  piegatrice manuale  
-  trapano da banco  

-  banco di aggiustaggio con attrezzatura
completa  
-  serie completa di chiavi a tubo  
-  serie completa di chiavi a stella e piatte  
-  stazione saldante e dissaldante per integrati  

Dotazione individuale:
-  guanti appositi
-  tuta o camice
-  calzature a norma
-  tappetino isolante per ogni posto di lavoro ove accertato nel piano di sicurezza
Elettromeccanico

Dotazione collettiva (elettrica):
-  posti di lavoro con pannelli di montaggio
circuiti  1 ogni 2 allievi 
-  banco prova motori 

-  banco con matassatrice per avvolgimenti
elettrica 
-  contatore elettrico monofase 
-  contatore elettrico trifase 
-  voltmetri portata multipla  1 ogni 5 allievi 
-  amperometri portata multipla  1 ogni 5 allievi 
-  tester  1 ogni 5 allievi 
-  wattometri  1 ogni 5 allievi 
-  cosfimetri  1 ogni 5 allievi 
-  megahometro 
-  misuratore di resistenza a terra attrezzato 
-  trasformatore monofase 
-  trasformatore trifase 
-  sequenziometro 
-  prova-indotti 
-  trainer frigorifero 
-  freno per prova potenza 

-  resistenze addizionali per strumenti di
misura  (serie) 
-  motore a commutazione statorica 
-  motori a corrente monofase  1 ogni 5 allievi 
-  motori a corrente trifase  1 ogni 5 allievi 
-  saldatrici per terminali di motori elettrici 

Dotazione collettiva (meccanica):
-  posti di aggiustaggio attrezzati  1 ogni 3 allievi 

-  posti di lavoro per saldatura ossiacetileni-
ca attrezzati  1 ogni 5 allievi 

-  posti di lavoro per saldatura elettrica at-
trezzati
-  tornio parallelo 
-  taglialamiera manuale 
-  piegalamiera manuale 
-  trapano a colonna e a banco 
-  trapani elettrici portatili 
-  goniometri 

-  serie completa di chiavi piatte
-  serie completa di chiavi a tubo
-  serie completa di chiavi a brugola
-  cassetta universale per filettatura
-  schermi per saldatura (1 per ogni posto di saldatura)
-  visiera da utilizzare in occasione delle pro-
ve motorie  

Dotazione individuale:
-  occhiali protettivi
-  tuta o camice
-  guanti appositi
-  scarponcini a norma
-  casco
Elettrauto

Dotazione collettiva:
-  banchi di lavoro dotati di morse parallele e serie completa di utensili, chiavi ed attrezzi per smontaggio e montaggio non-
ché riparazione apparecchiature varie 
-  cacciavite a percussione 
-  serie di martelli in acciaio 
-  serie di martelli in plastica 
-  serie di lime da correzione 
-  serie di chiavi fisse 
-  serie chiavi a bussola 
-  archetto per seghetto a mano 
-  oliatore 
-  cassetta universale per filettatrice 
-  pinze per anelli seger 
-  lampada elettrica portatile 
-  spessimetro 
-  estrattore 
-  serie di chiavi a snodo a crik 
-  serie di chiavi per candele 
-  serie di chiavi a T e combinate 
-  serie di chiavi a brugole 
-  serie di chiavi esagonali 
-  carrelli portattrezzi 
-  pinze autobloccanti 
-  cacciaspine 
-  serie di cavetti per batterie 
-  pannelli di montaggio e smontaggio circuiti  1 ogni allievo 
-  pressa universale per elettrauto 

-  banco di prova con attrezzatura varia completo di strumentazione sia analogica che
digitale  
-  centrafari  
-  sincronizzatore carburatore 
-  tester multifunzionale 
-  prova/carica batterie 
-  centro diagnostico con oscilloscopio 
-  analizzatore gas di scarico (CO) 
-  analizzatore diagnostico 
-  pistola stroboscopica per motori benzina 
-  pistola stroboscopica per motori diesel 
-  prova iniezione elettronica 
-  prova diodi 
-  prova condensatori 
-  opacimetro 
-  cavalletti sollevamento auto 
-  sollevatore idraulico portatile 
-  multimetro 
-  sonda lambda  
-  impianto aria compressa 
-  lettighe 
-  mola a colonna 
-  magnetizzatore a 2, 4, 6 poli 
-  vasca di lavaggio per pulizia pezzi 
-  trapano a colonna 
-  trapano portatile 
-  simulatore di impianto 

-  motori completi per prove sia statiche chedinamiche
-  visiera da utilizzare in occasione delle pro-
ve motori 

Dotazione individuale:
-  tuta
-  guanti appositi
-  scarponcini a norma
Addetto impianti elettronici di sicurezza

Dotazione collettiva:
-  trapano da banco 
-  morsa da banco 
-  banco di prova circuiti  1 ogni 5 allievi 
-  generatore multifunzioni 
-  oscilloscopio a doppia traccia 

-  banco da lavoro per collaudo impianti con
alimentatori fisso e variabile  1 ogni 5 allievi 

-  pannelli didattici dimostrativi di particola-
ri circuiti elettronici 

-  posti di lavoro per esercitazioni pratiche in
banchi corredati di alimentatori variabili  1 ogni allievo 
-  tester digitali o analogici  1 ogni allievo 
-  trapano portatile a batteria  1 ogni 5 allievi 

Dotazione individuale:
-  tuta
-  guanti appositi
-  scarponcini a norma
Elettricista

Dotazione collettiva
-  pannelli per esercitazioni di montaggio circuiti elettrici con alimentazione a c.c 24\ 12
Volts completi di prova circuiti.  1 ogni 2 allievi  

-  postazione a norma con alimentazione c.a.
220 Volts  

-  postazione a norma con alimentazione c.a.
380 Volts 
-  trapano 
-  cesoia 
-  serie completa di chiavi a tubo e piatte 
-  tester  1 ogni 3 allievi 
-  megahometro 

-  posti di aggiustaggio completi di morse pa-
rallele e attrezzatura 
-  kit utensili per elettricisti  1 ogni 5 allievi 
-  kit per installazione di impianto citofonico  1 ogni 5 allievi 

-  kit per montaggio centralina ed accessori
per impianto di allarme 

-  kit di accessori di montaggio circuito per
cancello automatico 

-  kit di accessori di montaggio circuito per
impianto di sollevamento acqua 

Dotazione individuale:
-  guanti isolanti 500 V
- tuta o camice
-  cercafase
-  scarponcini a norma
-  casco (2° anno)
Elettricista di bordo

Dotazione collettiva:
-  banchi da lavoro dotati di morse parallele e serie completa di utensili, chiavi ed attrezzi per smontaggio e montaggio non-
ché riparazione apparecchiature varie  4  
-  cacciavite a percussione 
-  serie di martelli in acciaio 
-  serie di martelli in plastica  
-  serie di lime da correzione 
-  serie di chiavi fisse 
-  serie chiavi a bussola 
-  archetto per seghetto a mano 
-  oliatore 

-  cassetta filiere e maschi con giramaschi e
girafiliere  
-  pinze per anelli segher 
-  lampada elettrica portatile 
-  spessimetro 
-  estrattore 
-  serie di chiavi a snodo a crik 
-  serie di chiavi per candele 
-  serie di chiavi a T 
-  serie di chiavi a brugole 
-  serie di chiavi esagonali 
-  carrelli portattrezzi 
-  pinze autobloccanti 
-  serie cacciaspine 
-  serie di cavetti per batterie 

-  pannelli di montaggio e smontaggio e cir-
cuiti  1 ogni allievo 
-  pressa universale per elettrauto 

-  banco di prova con attrezzatura varia completo di strumentazione sia analogica che
digitale 
-  sincronizzatore carburatore 
-  tester multifunzionale 
-  prova/carica batterie 
-  centro diagnostico con oscilloscopio 
-  pistola stroboscopica per motori benzina  
-  pistola stroboscopica per motori diesel 
-  prova iniezione elettronica 
-  prova diodi 
-  prova condensatori 
-  multimetro 
-  sonda lambda 
-  impianto aria compressa 
-  mola a colonna 
-  magnetizzatore a 2,46 poli 
-  vasca di lavaggio per pulizia pezzi 
-  trapano a colonna 
-  trapano portatile 

Dotazione individuale:
-  tuta
-  guanti
-  scarponcini a norma
-  casco
Meccanico navale

Dotazione collettiva:
-  banco con morsa parallela uno per allievo
-  tornio parallelo 
-  trapano a colonna e da banco 
-  trapani elettrici portatili 
-  smerigliatrice fissa 
-  smerigliatrice portatile 
-  serie completa di chiavi piatte  1 ogni 5 allievi 
-  serie completa di chiavi a tubo  1 ogni 5 allievi 
-  serie completa di chiavi a brugola  1 ogni 5 allievi 
-  carrelli portautensili 
-  vaschetta lavaggio pezzi 
-  freno per prova potenza 
-  carica batterie 
-  analizzatore messa in fase di accensione 
-  rettificatrice per valvole 
-  alesometro controllo cilindri 
-  banco prova motore 
-  pompa per regolazione iniettori 
-  piani di riscontro  1 ogni 2 allievi 
-  chiave dinamometrica 
-  motori a scoppio e diesel  1 ogni 5 allievi 
-  estrattori universali  1 ogni 5 allievi 
-  comparatore a quadrante con supporti 
-  impianto di distribuzione aria compressa 
-  truschini semplici 
-  tavoli da disegno  1 ogni 3 allievi 

Dotazione individuale:
-  occhiali protettivi
-  tuta
-  guanti
-  scarponcini a norma
Tubista termoidraulico

Dotazione collettiva:
-  serie completa di pezzi sanitari (lavabo, bidet, WC, sifoni, filetti, cassetta di scarico, rubinetteria, scaldabagno elettrico murale, scaldabagno a gas murale).
-  pannello didattico per montaggio e smon-
taggio circuiti impianti  1 ogni 4 allievi  

-  caldaia a basamento da 100.00 kcal con
gruppo termico  
-  impianto scaldaacqua a pannelli solari  
-  impianto autoclave con polmone da 5b LT.  
-  filettatrice elettrica a banco  
-  banco da lavoro con morse per idraulici  1 ogni 5 allievi 
-  filiere per tubi con giratubi a mano   1 ogni 3 allievi 

-  piegatubi idraulica manuale per tubi in
rame  

-  piegatubi idraulica elettrica per tubi in
acciaio  
-  tagliatubi manuale  1 ogni 3 allievi 
-  serie completa seghette vario tipo  
-  spazzole di acciaio  1 ogni 5 allievi 
-  sbavatore per tubi  1 ogni 5 allievi 
-  pinze bordatrici per tubo in piombo 

-  cannelli gas propano per  saldobrasatura a
stagno 

-  cannelli gas propano per saldatura tubi pla-
stica  
-  posto per saldatura ossiacetilenica  
-  saldatrici elettriche 
-  schermi per saldatura  1 per ogni posto 

di saldatura
-  corpi scaldanti in ghisa   1 ogni 5 allievi 
-  corpi scaldanti in acciaio pressofuso  1 ogni 5 allievi 
-  cesoia a leva 
-  cesoia elettrica 
-  smerigliatrice portatile 
-  trapano elettrico da banco 
-  banco per tracciature lamiere 
-  pompa per spurgo 

Dotazione individuale:
-  occhiali protettivi
-  tuta
-  guanti
-  scarponcini a norma
Saldatore elettrico - Saldatore brevettato

Dotazione collettiva:
-  posto con supporto orientabile portapezzo  1 ogni 2 allievi 
-  posto per saldatura elettrica 
-  posto per saldatura ossiacetilenica 
-  posto per ossitaglio 
-  saldatrice statica a corrente continua  1 ogni 2 allievi 
-  impianto di distribuzione aria compressa 
-  smerigliatrici  1 ogni 5 allievi 
-  trapano a colonna o a banco 
-  seghetto alternativo 
-  banco di tracciatura 
-  livella a bolla d'aria 
-  posto banco con morsa parallela  1 ogni 5 allievi 

-  troncatrice a disco
-  impianto di taglio al plasma (*) 
-  gruppi di saldatura metodo TIG e MAG (*) 
-  schermi per saldatura   1 per ogni posto 

di saldatura
-  grembiule di cuoio 

-  pedana isolante (ove accertato nel piano di
sicurezza) 

Dotazione individuale:
-  guanti contro le aggressioni meccaniche
-  scarponcini antiperforazione e antischiacciamento
-  occhiali protettivi
-  casco o idoneo copricapo a norma
N.B. (*) non necessari al primo anno
Operatore al banco e macchine utensili

Dotazione collettiva:
-  torni 
-  tornio a controllo numerico 
-  fresatrici 
-  trapani  1 ogni 3 allievi 
-  posto per saldatura ossiacetilenica 
-  gruppi di saldatura metodo TIG e MAG  1 ogni 3 allievi 
-  schermi per saldatura  1 per ogni posto 

di saldatura
-  impianto di distribuzione aria compressa 
-  mole per utensili 
-  trapano a colonna 
-  banco di tracciatura 
-  posto banco con morsa parallela  1 ogni allievo 
-  piega-lamiere 

-  tavoli da disegno 1 ogni allievo (o aula informatizzata con 1 PC ogni 2 allievi con caratteristiche adeguate all'applicativo spe-cifico e n. 2 stampanti)

-  grembiule di cuoio  1 per ogni posto 

di saldatura
-  pedana isolante  1 per ogni macchina 

Dotazione individuale:
-  guanti contro le aggressioni meccaniche
-  scarponcini antiperforazione e antischiacciamento
-  occhiali protettivi
-  tuta o camice
Meccanico d'auto

Dotazione collettiva:
-  banco con morsa parallela  1 ogni allievo 
-  tornio parallelo con acces. 
-  trapano a colonna 
-  trapani elettrici portatili 
-  smerigliatrice fissa 
-  smerigliatrice portatile 
-  serie completa di chiavi piatte  1 ogni 5 allievi 
-  serie completa di chiavi a tubo  1 ogni 5 allievi 
-  serie completa di chiavi a brugola  1 ogni 5 allievi 
-  carrelli portautensili 
-  vaschetta lavaggio pezzi 
-  carica batterie 
-  analizzatore messa in fase di accensione 
-  rettificatrice per valvole 
-  alesometro controllo cilindri 
-  piani di riscontro  2 ogni allievo 
-  chiave dinamometrica 
-  motori a scoppio  1 ogni 5 allievi 
-  motori diesel  1 ogni 5 allievi 
-  estrattori universali 
-  impianto di distribuzione aria compressa 
-  truschini semplici 

-  tavoli da disegno 1 ogni 3 allievi (o aula informatizzata con 1 PC ogni 2 allievi con caratteristiche adeguate all'applicativo specifico e n. 2 stampanti)
-  posto saldatura ossiacetilenica 
-  grembiule in cuoio 
-  schermo per saldatura 
-  cavalletti sostegno motori 
-  gruetta mobile 
-  sollevatore idraulico portatile 
-  cavalletti sostegno telai 
-  aspiratore gas di scarico 
-  analizzatore gas di scarico 
-  apparecchio spurgo circuito freni 
-  telai completi 
-  serie di maschi e filiere per meccanico d'auto 
-  cassetta per filettare 

-  comparatori a quadrante a supporto ma-
gnetico 
-  truschino ad asta millimetrata 
-  alzatrici controllo cilindri 
-  manometro misura compressione olio 
-  manometro misura compressione cilindri 

Dotazione individuale:
-  occhiali protettivi
-  tuta o camice
-  guanti
-  scarponcini antischiacciamento e antiscivolo
Confezionista in serie

Dotazione collettiva:
-  macchine da cucire elettriche per biancheria 
-  macchine per punti a zig-zag 
-  asolatrice 
-  attaccabottoni 
-  taglia e cuci 
-  tavolo per taglio tessuti con portastoffa 
-  taglierina alternativa verticale 
-  taglierina rotativa 
-  supporti per stiratura 
-  ferri da stiro a vapore  1 ogni 5 allievi 
-  specchio 
-  manichini 
-  pedana isolante  1 per ogni posto 

di stiratura
Maglierista

Dotazione collettiva:
-  macchina per maglieria a doppia frontura  1 ogni 2 allievi 
-  macchina per maglieria a scheda 
-  bobinatrici elettriche e/o manuali 
-  ferro da stiro a vapore 
-  asse da stiratura 
-  rimagliatrice 
-  macchina da cucire elettrica 
-  pedana isolante 

Sarta

Dotazione collettiva:
-  macchine da cucire manuali o elettriche
(almeno 3 elettriche)  1 ogni 3 allievi 
-  tavolo da taglio e disegno da 8 posti 
-  asolatrice 
-  ferri da stiro a vapore 
-  asse da stiro 
-  specchio 
-  manichini 

N.B -. Si specifica che, per quanto riguarda la dotazione di dispositivi individuali di protezione (DPI), le attrezzature minime qui riportate sono soltanto indicative. Durante lo svolgimento dei corsi dovrà infatti essere assicurato il pieno rispetto della normativa antinfortunistica previgente ed in particolare del decreto legislativo n. 626/94 con specifico riferimento agli allegati IV e V dello stesso, e delle successive modifiche ed integrazioni.
SETTORE TURISMO

ATTREZZATURE MINIME


Commis. di sala/bar

Attrezzature minime:
-  un bar e sala ristoranti arredati e completi di tovaglieria, posateria, stoviglieria, e quant'altro necessario per le esercitazioni pratiche di sala e bar
Commis. di cucina

Attrezzature minime:
-  una cucina industriale completa di pentolame, piatti di portata e quant'altro necessario per le esercitazioni pratiche di cucina
Cuoco capo partita

Attrezzature minime:
-  una cucina industriale completa di pentolame, piatti di portata e quant'altro necessario per le esercitazioni pratiche di cucina
Hostess steward di banco

Attrezzature minime:
-  un laboratorio linguistico o sistema interattivo informatico. In alternativa registratore da tavolo completo di cuffia e microfono per ogni allievo
-  un computer ogni due allievi corredato di programmi applicativi
-  una stampante ogni quattro computer
-  un televisore
-  un video-registratore o un video-proiettore con schermo da proiezione
-  un episcopio o lavagna luminosa
Addetto ai servizi di biglietteria e prenotazioni

Attrezzature minime:
-  un laboratorio linguistico o sistema interattivo informatico. In alternativa registratore da tavolo completo di cuffia e microfono per ogni allievo
-  un computer ogni due allievi corredato dÌ programmi applicativi
-  una stampante ogni due computer
-  una calcolatrice elettrica da tavolo (solo se il programma prevede applicazioni pratiche di contabilità)
-  un televisore
-  un video-registratore o un video-proiettore con schermo da proiezione
-  un episcopio o lavagna luminosa
Accompagnatore turistico - Animatore turistico

Attrezzature minime:
-  un laboratorio linguistico o sistema interattivo informatico (1 P.C. ogni due allievi + 1 stampante ogni 4 allievi). In alternativa un registratore da tavolo completo di cuffia e microfono per ogni allievo
-  un televisore
-  un video-registratore o un video-proiettore con schermo da proiezione
-  un episcopio o lavagna luminosa
Assistente congressuale

Tecnico servizi fieristico-congressuali

Attrezzature minime:
-  un laboratorio linguistico o sistema interattivo informatico. In alternativa un registratore da tavolo completo di cuffia e microfono per ogni allievo
-  un computer ogni due allievi corredato di programmi applicativi
-  una stampante ogni quattro computer
-  un televisore
-  un video-registratore o un video-proiettore con schermo da proiezione
-  un episcopio o lavagna luminosa.
(98.3.60)
Torna al Sommariohome





CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 291.
Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24.
Agli enti promotori ed attuatori di progetti
di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della m.o.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della m.o.
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Agli uffici di Gabinetto degli Assessori regionali
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II
dell'Assessorato regionale del lavoro
Il settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recita che "le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998".
Nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è intendimento di questa Amministrazione acquisire progettualità di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale n. 85/95, e successive modifiche ed integrazioni, ispirata ai progetti di prossima scadenza.
A tal fine si emanano le seguenti direttive, su conforme avviso di massima reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 22 gennaio 1998 e del 27 gennaio 1998.
1. Presentazione dei progetti
I progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire, entro il termine massimo del 20 febbraio 1998, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, via Imperatore Federico, 70 - Palermo.
Oltre la predetta data risulterà possibile istruire e valutare progetti attuati da soggetti di cui alle lettere e), f) e g) del successivo punto 5, sempre che sussistano le disponibilità di platea, anche attraverso procedure di mobilità, da operarsi secondo le vigenti disposizioni.
I progetti dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi:
1)  deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, approvativa dei progetti, redatta per i comuni e che gli altri soggetti dovranno adeguare ai rispettivi ordinamenti (allegato C);
2)  scheda-progetto di lavori socialmente utili (allegato A);
3)  verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B).
I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti ed in particolare:
- per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica):
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca che la società sia a prevalente partecipazione pubblica;
- per gli enti di cui sub c) (cooperative sociali):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e cioè:
-  che la cooperativa - o le cooperative facenti parte del consorzio - rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni e sia stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
-  che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30% o al 15% dei lavoratori dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge;
-  che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto;
-  che non abbiano gestito un progetto di l.s.u., ovvero, nel caso che lo abbiano gestito, che almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore;
- per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale);
-  che l'ente non persegua finalità politiche e/o sindacali;
-  che non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione nel progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
- per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria;
-  che l'ente non persegua scopi di lucro;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione nel progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati;
-  per gli enti di cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza della presente circolare):
1) statuto ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica;
2)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti:
-  che tutti i soci abbiano i requisiti per essere impegnati nel progetto;
-  che la cooperativa non rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
-  che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego;
5)  relazione o documentazione inerente gli sbocchi occupazionali dell'intervento;
-  per gli enti di cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali):
1) statuto ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dell'ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti:
-  che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali;
-  che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa anche attraverso azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione;
-  che l'ente non abbia operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione nel progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati.
2) Categoria di lavoratori da utilizzare
Possono accedere alla misura i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, in possesso dei requisiti prescritti dalle predette norme e che non fruiscono di altre misure di sostegno al reddito o assistenziali (CIGS, indennità di mobilità etc.).
I predetti lavoratori sono stati individuati come particolari categorie di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223, con deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, adottate nelle sedute del 14 dicembre 1995 e 28 marzo 1996, approvate e rese esecutive con decreti dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 1/96 del 4 gennaio 1996 e n. 382 del 3 aprile 1996, vistati, rispettivamente, dalla Ragioneria centrale presso l'Assessorato del lavoro il 15 gennaio 1996 al n. 1 e il 16 aprile 1996 al n. 136.
3)  Durata dei progetti
I progetti avranno la durata di mesi sei. Essi avranno inizio il 16 marzo 1998. L'assegnazione, comunque, non può avere luogo se non sia trascorso un periodo di almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente progetto (cfr. art. 1, comma 4, della legge regionale n. 3/98).
4) Oggetto degli interventi
Le iniziative sono volte al perseguimento di obiettivi socialmente utili nei settori in cui le attività, rientranti tra quelle istituzionali, tendono a migliorare la qualità dei servizi ed a consentirne una maggiore fruibilità, ovvero hanno lo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro tramite misure innovative di formazione, di esperienze lavorative e di acquisizione di professionalità appetibili per l'accesso al mercato del lavoro.
L'oggetto progettuale, attesa la limitata estensione temporale, dovrà sostanzialmente ricalcare quello del precedente intervento.
5) Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili
Possono promuovere i progetti di lavori socialmente utili in parola:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) le società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
c) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi;
d) gli enti pubblici economici e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti (v. decreto assessoriale n. 81/96/Gab./L del 22 febbraio 1996);
e) tutti i soggetti indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. decreto assessoriale n. 585/96 del 15 novembre 1996);
f)  i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. decreto assessoriale n. 585/96 del 15 novembre 1996);
g)  le cooperative costituite esclusivamente da lavoratori prioritari di cui alla presente circolare, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego (v. decreto assessoriale n. 585/96 del 15 novembre 1996);
h) i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 15 della legge n. 451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, gli interventi a sostegno della piccola e media impresa, azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. decreto assessoriale n. 77/97 del 21 febbraio 1997).
6) Qualifiche e livelli dei lavoratori da utilizzare
I progetti dovranno fare riferimento alle professionalità precedentemente impegnate nei progetti in scadenza facendo riferimento ai titoli di studio richiesti per l'accesso, in base al c.c.n.l. dell'ente utilizzatore ed ai profili professionali richiesti per l'espletamento delle mansioni progettuali.
7) Attività formative e di orientamento
I progetti, ove necessiti, in relazione alle mansioni ed i compiti assegnati, possono prevedere, altresì, attività formative e tirocini formativi e di orientamento volti all'acquisizione di professionalità ed esperienze appetibili per l'accesso nel mercato del lavoro, o volte all'autoimpiego, ovvero che consentano l'impiego in società miste e nelle cooperative di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili. In tale ipotesi gli enti potranno avanzare apposita richiesta alla competente Direzione regionale della formazione professionale.
Per quanto attiene le attività di orientamento, che saranno organizzate dalle competenti strutture, saranno poste in essere in base al modulo allegato alla circolare assessoriale 16 novembre 1996, n. 244/96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 26 novembre 1996.
8) Assegnazione ai progetti
Ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 608/96, che trova anche in atto applicazione in forza dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, la Commissione regionale per l'impiego, al fine di non vanificare le attività formative e di non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti, ha disposto che all'assegnazione provvederà la competente Sezione circoscrizionale per l'impiego individuando i soggetti già impegnati nei precedenti interventi gestiti dallo stesso Ente e per l'espletamento di analoghe mansioni.
Si precisa che non si può dare corso, in ogni caso, ad individuazioni parziali di lavoratori.
Nel caso in cui l'ente gestore dei precedenti progetti non provveda a presentare nuovi interventi ai sensi della presente circolare, il coordinamento regionale per le misure di politica attiva del lavoro predisporrà appositi progetti di utilizzazione dei lavoratori che non hanno trovato allocazione nei nuovi progetti.
Nell'approvazione dei progetti si terrà conto, comunque, delle qualificazioni e della platea dei lavoratori rinvenibili nell'ambito del comune in cui i lavoratori intendono essere utilizzati. Nel caso in cui il progetto preveda l'utilizzazione di qualificazioni non disponibili e la mancata assegnazione sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti progettuali, lo stesso sarà rigettato.
Pertanto, i progetti potranno essere rimodulati, a cura del il coordinamento regionale per le misure di politica attiva del lavoro, in relazione alle unità di lavoratori ed alle qualifiche richieste in dipendenza della platea di lavoratori disponibili.
Si ribadisce che l'assegnazione, comunque, non può avere luogo se non sia trascorso un periodo di almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente progetto (cfr. art. 1, comma 4, della legge regionale n.3/98).
10) Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati
Gli uffici periferici del lavoro ed i soggetti utilizzatori provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati.
I lavoratori interessati entro, e non oltre, 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, a pena di esclusione dai progetti, dovranno produrre la dichiarazione di disponibilità alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente.
Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'allegato modulo "D", sia per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85/95 che per quelli di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 85/95 e dell'art. 1 della legge regionale n. 24/96.
Appare pleonastico qui ricordare che se i lavoratori siano iscritti in una sezione circoscrizionale per l'impiego non ricadente nell'ambito territoriale in cui gli stessi aspirano ad essere utilizzati, dovranno procedere al trasferimento di iscrizione prima della presentazione della dichiarazione di disponibilità.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno a rimettere, debitamente compilato, il modello allegato E inerente i dati delle disponibilità d'utilizzo pervenute.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

DENOMINAZIONE
   




DESCRIZIONE


   


FINALITA'
DA PERSEGUIRE
   

AREA INTERESSATA
       
  U.P.L.M.O. - Sezione circoscrizionale per l'impiego di 
SOGGETTI  Organizzazioni sindacali del lavoro 
INTERESSATI  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della f.p. e dell'emigrazione 
  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 
  Commissione regionale per l'impiego 

ENTE PROMOTORE
           

ENTE ATTUATORE
       
ENTE PROGETTISTA   
       
DURATA      Mesi 6 
       

S.C.I.C.A.
COMPETENTE
       
CATEGORIA DEI.  Particolari categorie di lavoratori n. .................................... 
LAVORATORI  (art. 25, comma 5, lett. c) della legge n. 223/91 - lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96) 


QUALIFICHE
E LIVELLI DEI
LAVORATORI
DA UTILIZZARE   
  Le attività di orientamento saranno organizzate dalle competenti strutture, saranno poste in essere in base al modello (all. "C") allegato alla circolare assessoriale 16 novembre 1996, n. 244/96. 

ESIGENZE
FORMATIVE E DI
ORIENTAMENTO


FINANZIAMENTO  Totale finanziamento per indennità per l.s.u. L.. ........................................................................................ 
NECESSARIO  (n........................ lavoratori x mesi 6 x L. 890.000) 
       
FONTE  n Fondi propri del bilancio dell'ente utilizzatore per gli oneri assicurativi 
DI FINANZIAMENTO  n Fondi regionali o fondo nazionale per l'occupazione per l'indennità per l.s.u. 






FINALITA'   

OCCUPAZIONALI
A BREVE E MEDIO
TERMINE




Si dichiara che la presente scheda progettuale ricalca per l'oggetto l'intervento di l.s.u. inerente l'impiego degli stessi lavoratori prioritari per l'anno 1997 e prevede l'utilizzazione di tutti i lavoratori precedentemente impegnati per la medesima mansione.
.........................................................., ..........................................................
  Il legale rappresentante 
   

Allegato B
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI

IN PROGETTI SOCIALMENTE UTILI

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno   del mese di nei locali ...  
  sono presenti: 
per l'Amministrazion  

i signori:
                   
   

per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
i signori:
  in rappresentanza della ............................................................... 
  in rappresentanza della ............................................................... 
  in rappresentanza della ............................................................... 
  in rappresentanza della ............................................................... 
  in rappresentanza della ............................................................... 
  in rappresentanza della ............................................................... 
Funge da segretario il sig.   
Il   , in rappresentanza 

dell'ente promovente, illustra il progetto dei lavori socialmente utili rivolto ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, diramato alle Organizzazioni sindacali.
Si apre il dibattito durante il quale si registrano i seguenti interventi:
   
   
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
Conclusivamente, in relazione a quanto sopra esposto, le OO.SS.LL. esprimono parere  alla realizzazione 

del progetto di lavori socialmente utili che sub "A" forma parte integrante del presente protocollo.
Letto, confermato e sottoscritto.
   

Allegato C

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

OGGETTO: Approvazione progetto per lavori socialmente utili inerente l'utilizzazione di n.................................... lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, ai sensi dell'art.12, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Il responsabile del procedimento sottopone il seguente documento istruttorio:
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, faculta le pubbliche amministrazioni, tra cui rientra questo ente, a promuovere progetti socialmente utili.
Stante le esigenze d'istituto connesse con (specificare le esigenze istituzionali)    
   

si è predisposto l'allegato progetto di lavori socialmente utili che, sub "A", forma parte integrante e sostanziale al presente atto (gli enti che intendono presentare più progetti dovranno presentare più schede progettuali).
All'uopo si dichiara che:
1)  l'attività che si intende svolgere rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente;
2)  alla spesa si farà fronte con fondi propri del bilancio dell'ente per gli oneri assicurativi, mentre l'indennità per l.s.u. graverà con i fondi all'uopo destinati dalla Regione siciliana;
3)  il progetto in esame ha il carattere della temporaneità ed ha la durata di mesi 6;
4)  la scelta progettuale dell'utilizzazione di n.   lavoratori 

di cui all'art. 25, comma 5, lett. c), della legge 23 luglio 1991, n.223, cioè i lavoratori individuati con deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego del 14 dicembre 1995 e 28 marzo 1996, trae origine dalla priorità rientrante nella previsione della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e dell'art.1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24;
5)  che il progetto è munito dei visti previsti dalla vigente normativa, nonché è stato sottoposto a confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, giusto verbale del   che sub "B" forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 

6)  che l'ente non ha personale in esubero.
Si precisa che l'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Si sottopone il presente documento per la proposta dell'Assessore preposto al competente ramo di amministrazione e per le conseguenti determinazioni della giunta comunale.
 
 

(Data e firma del responsabile del procedimento)

L'Assessore  

visto il documento istruttorio che precede, propone alla giunta comunale, acquisiti i pareri di legge, di adottare il conseguente atto deliberativo.
LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visto l'allegato parere del responsabile del settore personale, reso ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91;
Visto l'allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 53, primo comma, ed art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepiti dalla legge regionale n. 44/91, in ordine rispettivamente alla regolarità contabile ed alla sufficiente copertura finanziaria della spesa dallo stesso derivante;
Visto l'allegato parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91, sulla presente proposta di deliberazione, dal quale si evince che la stessa è stata redatta in coerenza con le vigenti normative in materia;
Udita la proposta dell'Assessore preposto al competente ramo di amministrazione;
A voti   espressi nelle modalità di legge; 

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e nel documento istruttorio, che qui si intendono ripetute e trascritte:
1)  approvare, come in effetti approva, il progetto di lavori socialmente utili in premessa citato, che sub "A" forma parte integrante e sostanziale al presente atto, dando corso all'utilizzazione dei lavoratori in progetto per mesi 6;
2)  approvare, come in effetti approva, il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del  

che sub "B" forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
3)  prendere atto che gli oneri a carico di questa amministrazione comprendono gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
4)  impegnare la spesa complessiva, ammontante a lire.........................................................., al capitolo ...................... del corrente esercizio finanziario ".............................................................." che presenta la necessaria disponibilità;
5)  autorizzare l'Assessore (o il dirigente) .................................................................................................................... a trasmettere, per la relativa approvazione, copia del progetto e del presente provvedimento alla Commissione regionale per l'impiego, per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione nonché ad adottare ogni iniziativa volta alla effettiva operatività del progetto che si approva;
(ove si ritiene necessario)

7)  dichiarare, con separata unanime votazione, previa acquisizione di parere favorevole di legittimità del segretario comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, ultimo comma, della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 44/91.
Modello D
REPUBBLICA ITALIANA


REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sezione circoscrizionale per l'impiego di 
     


DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'UTILIZZAZIONE IN PROGETTI DI L.S.U.


EX ART. 12, COMMA 10, LEGGE REGIONALE N. 85/95

Codice fiscale          Sesso    M  n    F   n 
Cognome e nome       
Luogo e data di nascita       
Comune di residenza e indirizzo       
Comune di utilizzazione       
c.a.p.      telefono     stato civile     cittadinanza  
Codice fiscale          Sesso    M  n    F   n 
Cognome e nome       
Luogo e data di nascita       
Comune di residenza e indirizzo       
Comune di utilizzazione       
c.a.p.      telefono     stato civile     cittadinanza  

Il sottoscritto dichiara altresì:
1.  di essere in atto utilizzato nel progetto di lavori socialmente utili gestito da ..............................................................................................................................;
2.  la propria disponibilità ad essere impegnato in un progetto gestito dallo stesso ente per l'espletamento di analoghe mansioni;
3.  di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 85/95 ovvero dall'art. 1 della legge regionale n. 24/96;
4.  di essere iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale   

.............................................................................................. per l'impiego di con decorrenza dal ...................................................................;
5.  di non essere iscritto negli elenchi degli albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti a far data dall'inizio dell'impegno nel progetto suindicato ovvero essere iscritto nell'elenco dell'albo di............................................................................................................; ma alla suddetta iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale.
.........................................................., li .......................................................................
   

Modello E
REPUBBLICA ITALIANA


REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sezione circoscrizionale per l'impiego di 
     


TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA' ALL'UTILIZZAZIONE IN L.S.U.


(art. 12, comma 10, legge regionale n. 85/95)









  Totali 
  , lì  

Il dirigente della S.C.I.C.A.

   

(98.5.180)



Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al Menuhome