REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 19 DICEMBRE 1998 - N. 63
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 25 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 25 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 4 marzo 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 26 marzo 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 19 giugno 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 28 luglio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag.


DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 10 


DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 12 

DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 13 


DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 14 


DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 15 


DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 16 


DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 17 


DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 18 


DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998  pag. 19 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 30 settembre 1998.
Ripartizione fra i comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti di fondi per l'occupazione, esercizio finanziario 1998  pag. 20 

Assessorato della sanità

DECRETO 22 giugno 1998.
Accordo regionale per l'area della medicina generale  pag. 21 


DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del documento che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale  pag. 27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 ottobre 1998.
Approvazione di varianti al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del comune di Lercara Friddi.  pag. 33 


DECRETO 26 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alessandria della Rocca  pag. 33 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Costituzione del Comitato tecnico direzionale per la programmazione  pag. 36 
Pareggiamento delle scuole di arpa, viola, clavicembalo, organo e composizione organistica e percussioni presso l'Istituto musicale V. Bellini, con sede in Catania, a quelle dei conservatori di musica statali  pag. 36 
Pareggiamento delle scuole di didattica della musica e musica elettronica presso l'Istituto musicale V. Bellini, con sede in Catania, a quelle dei conservatori di musica statali.  pag. 36 
Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Azienda siciliana trasporti  pag. 36 
Nuova ripartizione territoriale delle spese in conto capitale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/62 e successive modifiche, per l'anno 1998 - cap. 73752  pag. 36 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione dell'indennità provvisoria per l'espropriazione di immobili siti nel comune di Monreale.  pag. 41 
Determinazione dell'indennità provvisoria per l'espropriazione di immobili siti nel comune di S. Giuseppe Jato.  pag. 41 
Istituzione dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, anno 1997  pag. 41 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Sostituzione di componenti del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria  pag. 41 
Costituzione del consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Sicilia  pag. 41 
Nomina del commissario ad acta della scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania  pag. 41 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo SS. Immacolata di Belpasso nella Banca agricola popolare di Ragusa  pag. 42 
Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo  pag. 42 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo S. Nicola L'Arena, con sede in Trabia  pag. 42 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per il commercio  pag. 42 

Assessorato dell'industria:
Autorizzazione per la rimozione degli impianti del Primo centro raccolta olio  pag. 42 
Attribuzione temporanea delle funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta  pag. 42 
Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina  pag. 42 

Assessorato dei lavori pubblici:
Finanziamento del progetto relativo alla realizzazione di lavori nel comune di Tortorici  pag. 42 
Concessione del finanziamento per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Marianopoli  pag. 42 
Conferma del finanziamento al comune di Cammarata per la realizzazione di lavori stradali  pag. 43 
Occupazione temporanea e d'urgenza a favore della Provincia regionale di Palermo di beni immobili siti nei comuni di Caltavuturo e Scillato  pag. 43 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Proroga dell'incarico al commissario ad acta del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) di Priolo  pag. 45 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro  pag. 45 
Nulla osta al progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Ucria  pag. 46 
Nulla osta alla ditta Carfì Mario, con sede in Mirabella Imbaccari, per l'apertura di una cava nel comune di Aidone.   pag. 46 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Fratello  pag. 46 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 46 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana  pag. 46 
Iscrizione dell'associazione turistica AS.I.TUR.S. nell'albo regionale del turismo sociale  pag. 46 
Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Capo d'Orlando.  pag. 46 
Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana  pag. 46 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 15 ottobre 1998, n. 321.
Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per l'occupazione  pag. 47 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 25 settembre 1998, n. 2.
Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della documentazione  pag. 49 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 25 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 fino al 28 febbraio 1998;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la legge n. 488 del 19 dicembre 1992, che all'art. 1 prevede la riallocazione delle risorse provenienti da revoche disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione 20 novembre 1995, con la quale il CIPE, nel riprogrammare i fondi provenienti da revoche sui fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64, assegna alla Regione siciliana la somma di lire 148.618 milioni, per la realizzazione delle seguenti opere, come segue:
a)  lire 30.000 milioni per opere di consolidamento della rete idrogeologica nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 1995, n. 42;
b)  lire 11.200 milioni al comune di Canicattì per la costruzione della strada comunale esterna Gulfi-Bonavia-Giacchetto completamento tra la S.S. 122 - S.S. 110, direzione S.S. 123, secondo lotto;
c)  lire 17.968 milioni all'Ente porto di Palermo per lavori di rettifica della banchina quattro enti ed approfondimenti fondali antistanti a m. 15;
d)  lire 243 milioni al Consorzio di bonifica paludi di Ispica per lavori urgenti di adeguamento del caseificio, contrada Zappulla S. Filippo in agro di Modica;
e)  lire 12.187 milioni al comune di Enna per l'impianto di depurazione città di Enna e collettori emissari, secondo stralcio di completamento;
f)  lire 20.000 milioni al comune di Trapani-Paceco-Erice per il completamento impianto depurazione consortile;
g)  lire 27.000 milioni al comune di Giarre per il progetto di insedimento artigianale;
h)  lire 30.000 milioni al comune di Riposto per lavori marittimi e di completamento delle opere marittime foranee a protezione dello specchio acqueo del porto di Riposto;
Visto il decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 24 dell'1 ottobre 1997, con il quale a valere sulla superiore assegnazione di lire 148.618 milioni viene impegnata la somma di lire 118.618.000.000 pari alle somme occorrenti per la realizzazione degli interventi menzionati, ad eccezione delle opere di consolidamento della rete idrogeologica nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995, la cui somma di lire 30.000 milioni è stata assegnata con delibera CIPE 23 aprile 1997 al Dipartimento della protezione civile;
Considerato che con delibera CIPE del 23 aprile 1997 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi relativi ad opere nel comune di Canicattì per lire 11.200 milioni (lett. b) e nel comune di Giarre per lire 27.000 milioni (lett. g); che con delibera CIPE 5 agosto 1997 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi relativi alle opere nel comune di Riposto per lire 30.000 milioni (lett. h) e nel Consorzio di bonifica Paludi di Ispica per lire 243 milioni (lett. d); che con delibera CIPE del 16 ottobre 1997 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi relativi al comune di Trapani-Paceco-Erice per lire 20.000 milioni (lett. f) e che pertanto i finanziamenti degli interventi ammontano a complessive lire 88.463 milioni;
Considerato che il Ministero del bilancio e della programmazione economica autorizza con provvedimento del 18 novembre 1997 e 24 novembre 1997 il versamento, sul conto corrente n. 526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente di lire 68.463 milioni e di lire 20.000 milioni;
Visto l'art. 3, comma 214, della legge n. 662/96;
Vista la nota n. 108 del 26 gennaio 1998, con la quale la Presidenza della Regione chiede l'iscrizione della somma di lire 88.463 milioni per la realizzazione degli interventi sopra menzionati;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover iscrivere nel bilancio della Regione la somma di lire 88.463 milioni per consentire alla Presidenza della Regione di finanziare gli interventi richiesti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)





Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 202.
(98.43.2240)
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DECRETO 25 febbraio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 gennaio 1998, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto il Regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975 del Consiglio delle Comunità europee, che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale;
Considerato che la Commissione europea nell'esercizio 1997 ha erogato a valere sul FESR la somma complessiva di lire 25.502.690.018 relativa a contributi concessi ad enti locali o loro consorzi;
Vista la nota della Presidenza della Regione n. 1185 del 28 ottobre 1997, integrata dalla nota n. 208 del 26 gennaio 1998, con la quale viene richiesta l'iscrizione in bilancio della somma di lire 25.502.690.018 per consentire il trasferimento dei contributi spettanti agli enti locali;
Considerato che le predette somme sono state accreditate nell'esercizio 1997 sul c/c n. 523 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Visto il primo comma dell'art. 8 della citata legge regionale n. 47/77;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 25 febbraio 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 203.
(98.43.2239)
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DECRETO 4 marzo 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 marzo 1998, n. 4, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998, fino al 30 aprile 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, così come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal Regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato Regolamento CEE n. 2052/88, così come modificato, da ultimo, dal Regolamento CEE n. 3193/94, l'intervento dei fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di programmi operativi;
Considerato che con decisione della Comunità n. C(96) 890 del 30 aprile 1996 viene approvato il Programma operativo plurifondo Urban Italia per il periodo 15 novembre 1994 - 31 dicembre 1999, cofinanziato dai fondi strutturali F.E.S.R. e F.S.E. dell'Unione europea;
Considerato che nell'ambito di tale programma viene previsto, tra l'altro, il Sottoprogramma 12 - Siracusa, con una dotazione finanziaria di 22.510 MECU cofinanziato per 9.188 MECU dall'U.E., per 12.972 MECU dalle Amministrazioni nazionali, di cui 0,930 MECU a carico della Regione siciliana e per 0,350 MECU dai privati;
Vista la deliberazione CIPE del 12 luglio 1996, con la quale viene autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico fino al 1998 del citato programma di iniziativa comunitaria Urban, rinviato a successive deliberazioni, la specificazione della restante quota per l'anno 1999;
Considerato che le quote comunitarie e dello Stato vengono direttamente accreditate all'ente locale beneficiario;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 9 luglio 1997, con la quale viene approvato il Sottoprogramma 12 - Siracusa della citata iniziativa comunitaria ed autorizzato il cofinanziamento regionale pubblico per il quadriennio 1996/1999 pari a 0,930 MECU;
Vista la nota n. 0077 con la quale il Presidente della Regione chiede l'iscrizione della quota regionale occorrente per il cofinanziamento degli interventi previsti nel citato Programma operativo come segue:
—  anno 1998 (quote 96, 97, 98)  lire 1.652.517.260; —  anno 1999 lire 230.866.380; 

al cambio di ECU 1 = lire 1.985,435 incrementato dal 2 per cento per indicizzazioni e oscillazioni cambi come da delibera di Giunta n. 282/97;
Considerato che per il cofinanziamento regionale degli interventi strutturali dell'U.E. si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 60786 del bilancio della Regione;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, necessario, per consentire i conseguenziali adempimenti alla Presidenza della Regione iscrivere l'importo di lire 1.652.517.260 pari alle somme previste per il cofinanziamento degli interventi relativi all'esercizio 1998 rimandando l'iscrizione di lire 230.866.380 all'esercizio 1999;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 marzo 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 324.
(98.43.2223)
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DECRETO 26 marzo 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 marzo 1998, n. 4, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 fino al 30 aprile 1998;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione 13 marzo 1996, con la quale il CIPE, prendendo atto di quanto già deliberato dalla Giunta regionale, revoca i finanziamenti di alcune opere comprese nell'azione organica 6 - 3 del secondo piano annuale di attuazione ex legge n. 64/86, per un importo complessivo di lire 152.615 milioni;
Considerato che a fronte di tali revoche e con le risorse resesi disponibili il CIPE, su proposta della Regione siciliana, con la stessa deliberazione del 13 marzo 1996, ammette a finanziamento nove interventi di completamento coerenti con gli obiettivi della predetta azione organica 6 - 3, per un importo complessivo di lire 124.001 milioni, tra i quali l'intervento articolato per la conservazione dei beni architettonici nella Val di Noto precedentemente revocato con deliberazione CIPE 28 dicembre 1993;
Considerato che il precedente intervento prevedeva un primo stralcio di lire 25.786 milioni la cui realizzazione competeva all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed un secondo stralcio (infrastrutture) di lire 17.646 milioni di competenza della Presidenza della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 21 settembre 1995, con la quale nel proporre al CIPE la riutilizzazione delle somme provenienti da revoche di finanziamenti, prevede che gli interventi riprogrammati saranno realizzati dagli Assessorati competenti;
Vista la nota n. 685 del 28 gennaio 1998, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dà contezza dei disimpegni effettuati nel primo stralcio a seguito della citata revoca, con decreti nn. 7725, 7726, 7727 e 7728 del 5 novembre 1997;
Vista la nota n. 210 dell'11 febbraio 1997, con la quale la Presidenza della Regione trasmette in allegato il decreto n. 393 del 27 novembre 1997, con cui viene revocato l'accordo di programma sottoscritto tra la Presidenza della Regione, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed i comuni di Ispica, Noto, Pozzallo e Sortino per la realizzazione delle infrastrutture dell'intervento revocato;
Considerato che con lo stesso decreto sugli impegni originari relativi al secondo lotto, pari a lire 17.646 milioni vengono approvate riduzioni pari a lire 12.625.709.310, in quanto la somma di lire 5.020.290.690 è stata trasferita e già utilizzata dal comune di Ispica (nota Presidenza n. 2011 del 15 ottobre 1997) e che pertanto tale importo dovrà essere ricompreso nel rendiconto finale che l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, responsabile dell'intervento rifinanziato con la citata delibera CIPE 13 marzo 1996, predisporrà ad ultimazione dei lavori;
Vista la nota n. 5507 dell'8 settembre 1997, reiterata con nota n. 476 del 21 gennaio 1997, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione chiede l'iscrizione della somma di lire 44.151 milioni per la realizzazione del citato intervento articolato per la consulenza dei beni architettonici nella Val di Noto;
Considerato da quanto sopra esposto che la somma di lire 5.020.290.690 è già stata utilizzata e verrà rendicontata tra le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento menzionato e che pertanto la somma da iscrivere risulta essere di lire 39.130.709.310, di cui lire 12.625.709.310 dovranno essere destinate al finanziamento del secondo stralcio "infrastrutture";
Considerato, altresì, che l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione proponeva con la richiamata nota n. 5507/97 l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma in tre annualità compreso l'esercizio 1997;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio in corso la somma di lire 26.087.139.540 pari a due terzi della disponibilità di lire 39.310.709.310, rimandando l'iscrizione della restante somma, pari a lire 13.043.569.770, all'esercizio 1999;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 aprile 1998.
Reg. n. 2, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 113.
(98.43.2238)
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DECRETO 19 giugno 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto il Regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975 del Consiglio delle Comunità europee, che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale;
Considerato che la Commissione europea in data 30 dicembre 1997 ha erogato a valere sul FESR la somma complessiva di lire 145.824.076 relativa a contributi concessi ad enti locali o loro consorzi;
Vista la nota della Presidenza della Regione n. 895 del 31 marzo 1998, con la quale viene richiesta l'iscrizione in bilancio della somma di lire 145.824.076 per consentire il trasferimento dei contributi spettanti agli enti locali;
Considerato che le predette somme sono state accreditate nell'esercizio 1997 sul c/c n. 21923 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Visto il primo comma dell'art. 8 della citata legge regionale n. 47/77;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 19 giugno 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 luglio 1998.
Reg. n. 5, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 369.
(98.43.2237)
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DECRETO 28 luglio 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, così come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal Regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 ed, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Vista la decisione n. 94/629/CE del 29 luglio 1994, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha adottato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia, per il periodo dal 1994 al 1999;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del citato Regolamento CEE n. 2052/88, così come modificato, da ultimo, dal Regolamento CEE n. 3193/94, l'intervento dei fondi strutturali può assumere la forma di cofinanziamento di programmi operativi;
Vista la decisione della Comunità n. C(93) 2155 del 27 luglio 1993, con cui viene approvato il programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex per le regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1;
Vista la successiva decisione della Comunità n. C(97) 3752 del 18 dicembre 1997, che modifica la precedente decisione n. 2155/93, rimodulando, tra l'altro, la vigenza del P.O. per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1998;
Considerato che nell'ambito di tale iniziativa viene inserito anche il programma operativo Retex della Regione Sicilia, che interessa le province di Palermo, Enna e Messina e prevede 2 misure, così distinte:
—  Misura "A" - Interventi di promozione del programma e di sensibilizzazione degli imprenditori – tutoraggio delle imprese beneficiarie, con una dotazione finanziaria di 512.000 ECU, di cui il 50% a carico dell'U.E. (FESR) ed il 50% a carico dello Stato (legge n. 183/87) – durata della misura: 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1999;
—  Misura "B" - Sostegno alla domanda di servizi reali da parte delle PMI operanti nelle province interessate, con una dotazione finanziaria di 5.624.000 ECU di cui il 50% a carico dell'U.E. (FESR), il 20% a carico dello Stato (legge n. 183/87) ed il 30% a carico dei privati – durata dell'intervento: 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1999;
Vista la deliberazione CIPE del 13 marzo 1996, con la quale viene autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico del citato programma di iniziativa comunitaria Retex, assegnando alla Sicilia, a carico del fondo di rotazione, la somma di lire 2.496 milioni pari al 100% della quota nazionale, fino al 1997, ad un tasso di conversione ECU 1 = lire 2.000;
Considerato che lo Stato ha accreditato nell'esercizio 1997 sul conto corrente n. 22923 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato lire 333.000.000, pari al 50% dei contributi per l'anno 1994;
Vista la nota n. 557 del 30 giugno 1998, con la quale il Presidente della Regione chiede l'iscrizione delle somme già accreditate, per il cofinanziamento degli interventi previsti nel citato programma operativo;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, necessario per consentire i conseguenziali adempimenti all'Assessorato dell'industria, iscrivere la somma di lire 333.000.000 a carico dello Stato, pari alla quota statale già accreditata, rimandando l'iscrizione delle rimanenti somme a carico dello Stato nonché le quote a carico dell'U.E., previste nel piano finanziario e non ancora accreditate, ad un successivo provvedimento amministrativo, previa proposta del Presidente della Regione;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 luglio 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 ottobre 1998.
Reg. n. 8, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 59.
(98.43.2236)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(94)3491 del 16 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo multiregionale a titolarietà del Ministero del lavoro – formazione formatori e funzione pubblica amministrazione – nell'ambito dell'assistenza comunitaria prevista nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1;
Considerato che con nota prot. n. 10558 del 19 dicembre 1995, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato la conformità del progetto presentato dalla Regione siciliana, in data 24 novembre 1995, al P.O. 94.002211 – Sottoprogramma formazione formatori 1995 – approvato con la citata decisione e di conseguenza la sua approvazione per un importo complessivo di lire 8.540.581.333 di cui lire 6.405.436.000 a carico del F.S.E. e lire 2.135.145.333 a carico della Regione;
Visto il decreto n. 625 del 26 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996, reg. n. 1, fg. n. 22, con il quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione approva i progetti per la realizzazione del sottoprogramma formazione formatori 1995;
Visto il decreto di variazione n. 2336 del 30 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1997, reg. n. 6, fg. n. 217, con il quale si è provveduto ad iscrivere nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 l'importo di lire 3.202.718.000, pari al 50% del contributo a totale carico del F.S.E.;
Viste le note nn. 32443 e 32464 del 21 maggio 1998, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiede al Ministero del tesoro R.G.S. - I.G.R.O.R., divisione VII, l'erogazione in favore della Regione siciliana del 2° acconto della quota comunitaria per gli interventi previsti dal Programma operativo 94002211 – Sottoprogramma formazione formatori – anno 1995 pari a lire 1.000.000.000;
Vista la nota prot. n. 7059 del 27 luglio 1998, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione chiede l'iscrizione della somma di lire 1.000.000.000 sul capitolo 34129;
Vista l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il capitolo aggiunto 34129 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, corrispondente al capitolo 34129 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti all'1 gennaio 1997 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 34129 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 settembre 1998.
Reg. n. 7, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 118.
(98.43.2222)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE n. 2430/97 della Commissione dell'8 dicembre 1997, che stabilisce, per il 1998, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva;
Visto, in particolare, l'art. 12 del Regolamento CEE n. 2430/97, con il quale si stabilisce che i pagamenti avverranno su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute ed eventuali anticipi nei limiti del 30% potranno essere versati dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente e sempre a condizione che lo Stato membro disponga dei relativi documenti giustificativi delle spese effettuate;
Vista la nota prot. n. 2467 del 26 maggio 1998, con la quale l'AIMA trasmette il provvedimento amministrativo di messa a disposizione dei fondi comunitari previsti per il periodo 1 marzo 1998 - 30 aprile 1999 di cui al regolamento CEE n. 2430/97;
Considerato che in base alla tabella allegata al su menzionato provvedimento amministrativo la Regione siciliana risulta assegnataria della somma di lire 2.199.018.000;
Vista la nota prot. n. 1578 del 6 luglio 1998, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste chiede l'iscrizione nel bilancio regionale delle somme che dovranno servire allo svolgimento delle azioni previste nel progetto per l'importo di lire 2.199.018.000;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il capitolo aggiunto 4841 dell'entrata compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998, corrispondente al capitolo 4841 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti all'1 gennaio 1998 sul predetto soppresso capitolo aggiunto e le riscossioni imputate sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 4841 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 settembre 1998.
Reg. n. 7, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 55.
(98.43.2231)
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DECRETO 11 agosto 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Visto il Regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 1 - Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, con il quale è stata finanziata la Misura 2 «Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca», nell'ambito del Programma operativo multiregionale «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura»;
Vista in particolare la Misura 2 del predetto Programma operativo, con la quale si prevede la produzione ed il trasferimento di innovazioni di interesse multiregionale nonché lo sviluppo di indagini e analisi sui fenomeni socio-economici;
Visto che il predetto Programma operativo individua l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) quale responsabile dell'attuazione della sopracitata Misura 2 e le istituzioni scientifiche e gli organismi specializzati quali beneficiari finali;
Visto il decreto MIPA prot. n. 2010 del 26 marzo 1998, con il quale viene approvata la lista dei 37 progetti validi finanziabili ai sensi della Misura 2 del Programma operativo multiregionale «Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura»;
Vista la decisione della Commissione della Comunità europea n. 200 del 24 gennaio 1997;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1997, che definisce, coordina e finanzia, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1999 in relazione al Programma operativo multiregionale, Misura 2, di cui al Regolamento CEE n. 2081/93;
Visto il piano finanziario allegato al Programma operativo multiregionale - Misura 2, dove viene indicata la spesa annualmente prevista per i servizi di sviluppo per l'agricoltura siciliani nell'ambito dei progetti approvati dal MIPA per un totale complessivo assegnato nel triennio 1998/2000 di lire 1.788.000.000, di cui lire 380.000.000 relativi alla prima annualità. La prima assegnazione sarà pari al 50% della spesa approvata dall'INEA per la prima annualità e dovrà essere utilizzata entro il 31 dicembre 1998;
Viste le copie dei piani di costi per singolo progetto trasmessi dall'INEA;
Vista la nota prot. n. 8174 del 7 luglio 1998, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di permettere il trasferimento ed il successivo utilizzo dei predetti fondi, chiede l'istituzione di appositi capitoli di bilancio onde consentire l'avvio delle attività di competenza dei servizi allo sviluppo;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 settembre 1998.
Reg. n. 7, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 56.
(98.43.2230)
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DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 2 settembre 1998, n. 22 «Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale»;
Visto l'art. 2 della predetta legge regionale n. 22/98 relativo alla copertura finanziaria della spesa a carico del bilancio della Regione;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le opportune variazioni per l'attuazione della citata legge regionale 2 settembre 1998, n. 22;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 14 settembre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 settembre 1998.
Reg. n. 7, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 200.
(98.43.2235)
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DECRETO 14 settembre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, concernente: «Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio»;
Visto l'art. 15 della predetta legge regionale n. 15, che autorizza una riduzione di somme dovute per sanzioni;
Visto l'art. 24, con cui si quantifica in lire 10 milioni la minore entrata e si provvede alla copertura finanziaria mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 14208 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1998, le opportune variazioni per l'attuazione della medesima legge regionale n. 15 del 31 agosto 1998;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 14 settembre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 settembre 1998.
Reg. n. 8, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 1.
(98.43.2232)
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DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26»;
Visto l'art. 1 della predetta legge regionale n. 23/98, che proroga al 31 dicembre 1998 il termine di validità del Comitato regionale di controllo;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le opportune variazioni per l'attuazione dell'articolo 1 della citata legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 1 ottobre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 ottobre 1998.
Reg. n. 8, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 27.
(98.43.2233)
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DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
Vista la delibera del 26 giugno 1996, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire la complessiva somma di lire 10.043.000.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, assegnando alla Regione Sicilia la somma di lire 599.000.000;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della sanità, Direzione finanziaria, n. 2N21/2656 dell'11 giugno 1998, con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio della predetta somma di lire 599.000.000;
Vista la nota della Ragioneria centrale della sanità n. 260720 del 18 giugno 1998, con la quale si trasmette la documentazione relativa alla richiesta d'iscrizione in bilancio;
Considerato che l'importo di lire 599.000.000 risulta regolarmente accreditato in data 30 ottobre 1996 sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato per cui ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui alla citata delibera CIPE del 26 giugno 1996;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 ottobre 1998.
Reg. n. 8, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 62.
(98.43.2229)
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DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamenti, modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Vista la delibera CIPE del 13 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 novembre 1992, n. 263, con la quale è stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di lire 25.459.000.000 per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti (SERT);
Vista la nota n. 140326/1 del 30 giugno 1998, con la quale il Ministero del tesoro comunica che è stata erogata la somma di lire 25.459.000.000;
Vista la nota prot. n. 1N11/1473 del 20 luglio 1998, con la quale l'Assessorato della sanità, 1ª Direzione, chiede l'iscrizione in bilancio della somma di lire 25.459.000.000;
Considerato che in data 10 luglio 1998 risultano versate nel conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, lire 25.459.000.000;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le necessarie variazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 ottobre 1998.
Reg. n. 8, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 63.
(98.43.2228)
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DECRETO 1 ottobre 1998.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge regionale 7 settembre 1998, n. 24, concernente «Norme per l'attivazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26»;
Visto l'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le opportune variazioni per l'attuazione della già citata legge regionale n. 24/98;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità di cui al predetto art. 1 della legge regionale n. 24/98, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1998, le seguenti variazioni:

(Si omette la tabella)
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 1 ottobre 1998.
  TRICOLI 
   


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 ottobre 1998.
Reg. n. 8, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 29.
(98.43.2234)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 30 settembre 1998.
Ripartizione fra i comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti di fondi per l'occupazione, esercizio finanziario 1998.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.L.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1968, n. 17 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
Visto il proprio decreto n. 906 del 22 settembre 1993;
Viste le circolari n. 212 del 14 febbraio 1995 e n. 222 del 12 gennaio 1996;
Considerato che l'art. 4 della citata legge regionale n. 3/98 prevede l'istituzione nei bilanci degli enti locali territoriali di un apposito "Fondo per l'occupazione", in cui deve confluire, tra l'altro, una quota delle somme assegnate da questo Assessorato a valere sulle disponibilità del "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati", istituito ai sensi del decreto legislativo n. 25/51, per il perseguimento delle finalità dallo stesso articolo indicate;
Ritenuto di dovere adottare le relative modalità procedurali per l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi disponibili, a partire dal c.a. 1998;
Considerato che lo stanziamento del cap. 73752 del bilancio della Regione siciliana per il c.a. 1998, concernente la somma da versare al "Fondo siciliano" per la realizzazione di cantieri di lavoro, ammonta a L. 18.359 milioni;
Considerato, altresì, che non è stata ancora accertata la disponibilità derivante dalle economie per l'anno 1997, afferente alla gestione ordinaria dei cantieri di lavoro (art. 103) ed utilizzabili per le medesime finalità nel corrente esercizio, dovendosi a ciò provvedere in sede di approvazione, tuttora in corso, del bilancio consuntivo del "Fondo siciliano" per l'anno 1997;
Ritenuto, nella fase di prima applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98, di limitare l'intervento della Regione, a titolo sperimentale, ai comuni con popolazione non superiore a n. 15.000 abitanti – riservando loro una quota pari al 70% delle somme disponibili, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 25/93 – e ripartendo la stessa in misura paritaria, anche in considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie cui potere attingere;

Decreta:


Art. 1

1.  Gli stanziamenti descritti in premessa, iscritti nel capitolo 73752 del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario 1998, sono ripartiti come segue:
a)  70%: amministrazioni comunali di cui in premessa;
b)  20%: enti diversi dagli enti locali territoriali;
c)  10%: riservato a questo Assessorato per interventi straordinari, o di particolare valore sociale.
2.  Le somme di cui alla lett. a) del comma 1 sono ripartite tra i comuni interessati attribuendo a ciascun comune la quota unitaria di L. 39.664.500.

Art. 2

1.  I comuni interessati, in relazione alla quota assegnata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, con proprio atto deliberativo, da adottarsi in conformità ai rispettivi ordinamenti entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, approvano il programma delle attività da porre in essere durante il c.a. 1998, in coerenza con le finalità indicate al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1998.
2. In tale ambito gli enti provvederanno a determinare e ad impegnare sui propri bilanci la quota di cofinanziamento a loro carico, in misura non inferiore a quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo, che dovrà confluire, unitamente al finanziamento regionale, nel "Fondo per l'occupazione" appositamente istituito nei rispettivi bilanci, per il perseguimento delle finalità previste.

Art. 3

1.  Sulla base dei citati atti deliberativi, debitamente approvati a norma di legge, questo Assessorato provvederà ad assegnare ed erogare ai comuni le quote di pertinenza.
2.  Questo Assessorato potrà disporre ulteriori assegnazioni, secondo le modalità già indicate, facendo ricorso alle quote non utilizzate, nonché alle disponibilità derivanti dalle economie di cui in premessa, previa integrazione da parte degli enti interessati dei programmi di attività già deliberati, sempreché le stesse siano destinate a coprire oneri afferenti all'esercizio finanziario cui si riferisce l'intervento principale e, comunque, fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 2.

Art. 4

1.  Fermo restando ogni altro adempimento amministrativo-contabile scaturente dalla vigente normativa, gli enti destinatari dei finanziamenti dovranno presentare a questo Assessorato, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, una relazione dettagliata contenente la descrizione analitica delle iniziative realizzate, in termini di contenuti e finanziari, così da consentire il monitoraggio degli interventi e la verifica dei relativi risultati.

Art. 5

1.  Il presente decreto sarà tramesso per il visto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 1998.
  BRIGUGLIO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 dicembre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 147.
(98.42.2162)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 giugno 1998.
Accordo regionale per l'area della medicina generale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 19 settembre 1996;
Visto il capo IV del predetto accordo concernente gli accordi regionali cui è demandata la definizione delle attività svolte dai medici di medicina generale convenzionati secondo le previsioni degli artt. 69 e seguenti;
Considerato che le trattative sugli istituti oggetto di contrattazione regionale si sono concluse in data 15 giugno 1998 con la stipula dell'accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante firmato dall'Assessore regionale per la sanità e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria FIMMG, SNAMI, Fed. Medici (CUMI-AMFUP, CGIL Medici), CISL Medici e sottoscritto, per gli aspetti di deontologia professionale, dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Palermo;
Ritenuto di dovere rendere esecutivo il succitato accordo di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Articolo unico

E' reso esecutivo l'accordo regionale, di cui alla parte motiva del presente decreto, e di seguito allegato quale parte integrante dello stesso, sottoscritto in data 15 giugno 1998, relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo IV dell'A.C.N. dei medici di medicina generale, emanato con D.P.R. n. 484/96.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 1998.
  LEONTINI 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 ottobre 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 86.
Allegati
ACCORDO REGIONALE PER L'AREA DELLA MEDICINA GENERALE

Il ruolo del MMG nell'assistenza territoriale è fondamentale non solo per l'erogazione dell'assistenza, ma anche per l'elaborazione e partecipazione a tipologie organizzative assistenziali, che incidano positivamente sulla evoluzione degli stati morbosi, diminuendone contemporaneamente i costi sociali e sanitari.
Nella Regione siciliana il presente accordo, che in base al capo VI del D.P.R. n. 484/96 viene stipulato tra l'Assessorato regionale della sanità e le OO.SS. firmatarie dell'A.C.N., sottolinea il ruolo centrale del MMG, che si prende carico della salute globale del proprio assistito attraverso programmi di prevenzione, educazione sanitaria e potenziamento delle cure domiciliari integrate.
Con l'istituzione dell'associazionismo medico vengono assicurate, con l'ampliamento dell'orario di accesso all'ambulatorio, una maggiore disponibilità del servizio, che realizzerà unitamente alla possibilità di erogare ulteriori prestazioni e di utilizzare nuove tecnologie informatiche, un miglioramento dell'assistenza sanitaria primaria.
Prestazioni ed attività aggiuntive (art. 70 D.P.R. n. 484/96)
Tra le attività aggiuntive vengono ritenute prioritarie l'attivazione ed il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).
Gli obiettivi fondamentali delle cure domiciliari sono: migliorare la qualità della vita degli assistiti e ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri impropri o comunque evitabili e delle istituzionalizzazioni.
I medici di assistenza primaria possono inoltre effettuare le seguenti prestazioni aggiuntive:
A)  attività di prevenzione organizzate a livello regionale;
B)  attività di educazione sanitaria organizzata a livello regionale.
La programmazione, il coordinamento e la valutazione di tali attività aggiuntive sono affidati alla commissione professionale di cui all'art. 15 dell'accordo collettivo nazionale.
A detta commissione sono pertanto aggiunti i seguenti compiti:
a)  definire le linee strategiche di educazione sanitaria e le informazioni da divulgare (notizie di servizi offerti, informazioni di carattere burocratico, carte dei servizi, segnalazioni di possibili emergenze sanitarie, ecc.);
b)  definire i contenuti e le modalità dei messaggi di educazione sanitaria;
c) definire gli strumenti di divulgazione;
d)  stabilire la durata di ogni singola divulgazione;
e)  definire i programmi dell'eventuale formazione per i medici di medicina generale, preliminare ad attività di prevenzione ed educazione sanitaria;
f)  promuovere progetti sperimentali di impiego di strumenti diversi di comunicazione quali audiovisivi o conferenze-lezioni offerte dal medico a gruppi di assistiti;
g) valutare ed autorizzare progetti di educazione sanitaria e prevenzione formulati a livello di singole Aziende USL.
Assistenza domiciliare integrata
Prestazioni
1) L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 39, comma 1, lett. c) è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:
—  di medicina generale;
— di medicina specialistica;
—  infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
—  di aiuto domestico da parte dei familiari, del volontariato, degli obiettori di coscienza, di altri operatori, o del competente servizio comunale, secondo intese da raggiungere con le competenti istituzioni;
—  di assistenza sociale.
Le prestazioni sanitarie sono quelle previste da mansionari, contratti di lavoro, convenzioni e nomenclatori tariffari.
2)  Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
3)  L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dall'Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente, d'intesa con il comitato consultivo di ASL.
Attivazione dell'assistenza integrata
1)  Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
2)  Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento di riferiscono a:
—  patologie e pluripatologie cronico-degenerative, che determinano limitazioni dell'autonomia;
—  patologie acute temporaneamente invalidanti;
— dimissioni protette da divisioni ospedaliere;
—  patologie oncologiche in fase avanzata.
3)  Il servizio viene iniziato, con consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile della medicina di base del distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni;
b)  medico di medicina generale;
c)  servizi sociali;
d)  familiari del paziente.
4)  Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto sottopone alle unità di valutazione (U.V.G. e U.V.M.) multidimensionali il caso clinico.
Entro mesi due dalla pubblicazione del presente accordo le Aziende USL provvederanno ad attivare in ogni distretto le unità di valutazione geriatrica (U.V.G.) e multidimensionale (U.V.M.).
Le figure fondamentali dell'U.V.G. sono:
—  geriatria (responsabile);
—  M.M.G. dell'assistito;
—  infermiere professionale;
—  assistenza sociale.
Il geriatra verrà reperito tra personale dipendente anche della medicina dei servizi (in possesso di specializzazione), nonché tra specialisti convenzionati interni ed eventualmente, qualora ritenuto necessario, tra specialisti in altre aziende.
Ad integrazione, laddove possibile, verrà prevista la presenza di un terapista della riabilitazione.
Laddove non reperito verrà nominato tra specialisti in medicina interna (o branche equipollenti), configurandosi la istituzione di una unità valutativa multidimensionale (U.V.M.), che dovrà comunque valutare le richieste di A.D.I. per i soggetti di età inferiore ai 65 anni.
A consulenza viene previsto, inoltre, l'intervento di altri medici specialisti (oncologi, fisiatri, cardiologi, chirurghi, otorino, oculisti, etc.) da reperire tra i medici dipendenti o convenzionati interni.
Momento fondamentale per l'accesso dell'A.D.I. è la valutazione multidimensionale, di cui si prevede l'eventuale istituzione di un modello unico a livello regionale.
Il piano assistenziale del servizio di A.D.I. non può essere attivato in caso di dissenso motivato del medico di M.G. dell'assistito.
Nell'ambito delle singole unità valutative verrà decisa la modalità di somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale, che potrà essere affidata ad un coordinatore del caso ("case manager"), identificato in una delle figure professionali non mediche dell'unità valutativa.
5)  La U.V.G. o U.V.M. predispone, acquisito il consenso informato scritto dell'assistito o dei suoi familiari, il piano individualizzato assistenziale, che dovrà prevedere:
1)  la durata presumibile del periodo di erogazione della assistenza integrata;
2)  gli interventi degli altri operatori sanitari;
3)  le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile comunale;
4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio.
Il numero massimo di accessi del MMG per il servizio A.D.I. è di n. 50 per assistito e per anno.
Per l'assistenza a malati terminali l'intervento del M.M.G. è previsto nell'A.D.P.e nell'A.D.I., come indicato nella legge regionale n. 26/96, e con modalità da concordare nell'assistenza domiciliare continuativa (A.D.C.).
Gli interventi del MMG per i malati terminali, seppure preventivamente autorizzati nell'ambito di un piano assistenziale concordato, non subiscono le limitazioni previste per l'ADP (art. 45, lett. G) e l'ADI riferite ad altre patologie.
Il periodo di rivalutazione del programma diADI viene stabilito con cadenza al massimo trimestrale.
6)  Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di interventi predisposto dalla unità valutativa:
—  ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
—  tiene la scheda degli accessi fornita dall'Azienda presso il domicilio del paziente sulla quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi;
—  di concerto con gli altri componenti della unità valutativa, attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati e coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Il finanziamento ADI viene distribuito a ciascuna Azienda secondo il numero di pazienti assistibili, nell'ambito del progetto.
Retribuzione
Al MMG spettano L. 150.000 per la valutazione, l'elaborazione del piano assistenziale e la presa in carico, di concerto con la unità valutativa, di ogni caso.
Per la valutazione, l'elaborazione del piano assistenziale e la presa in carico del paziente terminale L. 250.000.
Tale retribuzione forfettaria copre i costi dell'accesso del MMG presso il distretto per i compiti di valutazione, elaborazione del piano assistenziale, coordinamento degli interventi infermieristici e riabilitativi, nonché la presenza al domicilio del paziente durante i consulti specialistici richiesti.
Tale attività non dovrà comunque avere refluenze sulla normale attività ambulatoriale e domiciliare indicata all'art. 31 dell'A.C.N.
Per ciascun accesso domiciliare, nei limiti massimi di cui sopra, verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo di L. 35.000.
Le prestazioni aggiuntive erogate in regime di ADI e previste alle lettere A e B dell'allegato D del D.P.R. n. 484/96 sono retribuite in aggiunta al compenso previsto per l'accesso di cui all'art. 5 dell'allegato G.
Tali prestazioni non soggiacciono alle limitazioni previste dal comma 6 dell'allegato D.
Tra le prestazioni aggiuntive, di cui alla lettera G del nomenclatore viene indicata la trasfusione di sangue o di emocomponenti, per la quale viene corrisposto un compenso di L.70.000.
1)  Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite.
2)  Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale o al venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutata.
3)  Il medico della continuità assistenziale ha diritto ad un compenso per l'accesso e per le prestazioni aggiuntive eseguite, nella stessa misura di quanto previsto per il MMG.
Modalità di pagamento
1)  Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e norme dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
2) Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio dell'Azienda per la liquidazione.
3)  Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti.
4)  In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
5)  La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo all'effettuazione della prestazione che deve essere sempre documentata all'azienda nei tempi previsti.
Documentazione di distretto
1)  Presso ogni distretto è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata.
2)  Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.
Riunioni periodiche
1)  Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attività sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato consultivo diAzienda al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.
2)  Alla riunione sono invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.
3)  Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.
Verifiche
1)  Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessità degli interventi attivati.
2)  Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
In sede di prima applicazione le prestazioni e attività aggiuntive previste dall'art. 70, così come regolamentate dal presente accordo regionale, sono destinate prevalentemente alla popolazione anziana ultrasettantacinquenne, nonché ai malati terminali. Con successivo accordo tra le parti – in sede di verifica dei risultati – potranno essere individuate ulteriori patologie cui destinare prestazioni ed attività aggiuntive.
Le parti si impegnano a verificare, ad un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la effettiva realizzazione dell'ADI.
Assistenza in case di riposo, strutture protette ed altre residenze protette iscritte all'albo comunale degli enti socio-assistenziali
Gli ospiti usufruiscono per le prestazioni medico-generiche del MMG di scelta o, in caso di indisponibilità, di medici individuati con le procedure, di cui al capo IV dell'A.C.N., che regolamenta l'assistenza territoriale programmata.
In caso di pazienti non deambulabili, potranno essere attivate le stesse modalità assistenziali, indicate nell'allegato G, di cui vanno richiamate anche la medesima corresponsione economica, senza le limitazioni previste dall'art. 45, lett. G).
Attività di prevenzione organizzata a livello regionale
I medici di assistenza primaria collaborano alle attività di prevenzione oncologica, metabolica e cardiovascolare.
Il comitato consultivo regionale designa i rappresentanti dei medici di medicina generale per le attività di prevenzione. Tali rappresentanti devono raccordarsi con gli altri operatori sanitari per la buona riuscita di tali attività.
I medici di assistenza primaria che collaborano sono tenuti a partecipare alla formazione specifica del progetto, forniscono tutte le informazioni utili e svolgono la funzione di sentinella per la ricerca in questi settori. La programmazione ed il coordinamento di tali attività è compito della commissione professionale (art. 15, D.P.R. n. 484/96).
Per i processi assistenziali riguardanti patologie sociali (diabete, ipertensione, GPCO, asma, forme neurologiche) vanno definite a livello regionale linee guida che permettono al medico di assistenza primaria il controllo domiciliare di tali patologie anche attraverso l'attivazione dell'ADI e/o la partecipazione a progetti obiettivo finalizzati per tali patologie.
Il medico di assistenza primaria partecipa a:
—  procedure di verifica della qualità onde poter promuovere la qualità del servizio stesso e la razionalizzazione nella erogazione delle prestazioni. A tal fine è necessario stabilire con precisione obiettivi, percorsi e indicatori di processi onde poter valutare la qualità dei servizi;
—  ricerche epidemiologiche;
—  attivazione di un sistema informatico che preveda la possibilità di costituire banche dati.
Medicina in associazione
Al fine di conseguire nel territorio una maggiore disponibilità nel servizio di assistenza primaria, con una più pronta e continua risposta ai bisogni del cittadino e con la possibilità di conseguire anche un più elevato e articolato livello di prestazioni mediche, la Regione sperimenta la medicina in gruppo, che consiste nell'articolazione di studi medici allocati in sedi diverse e collegati tramite modem.
I medici di assistenza primaria possono concordare forme di lavoro associato finalizzato a garantire una o più delle seguenti forme organizzate di assistenza espresse in obiettivi:
1)  coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici che fanno parte dell'associazione, tale da garantire un orario complessivo di apertura degli stessi di almeno sei ore giornaliere distribuite nel mattino e nel pomeriggio, per cinque giorni la settimana, secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita; nei giorni prefestivi è assicurata l'attività ambulatoriale in quel giorno, se ordinariamente prevista, fino alle ore 14; ciascun medico si impegna a svolgere la propria attività ambulatoriale anche nei confronti di tutti gli assistiti degli altri medici dell'associazione, nei casi in cui, per urgenza clinica, siano impossibilitati a rivolgersi al proprio medico in tempo utile. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 D.P.R. n. 484/96, i medici associati possono coordinarsi nell'effettuazione delle visite domiciliari in modo da assicurare la disponibilità di uno o più medici dell'associazione a soddisfare le chiamate domiciliari per tutti gli assistiti dell'associazione, in caso di impegno del proprio medico. Coordinamento dell'attività dei medici dell'associazione, per garantire una più continua assistenza ai pazienti in assistenza domiciliare integrata; ciascun medico si impegna a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici dell'associazione che si trovino in regime di ADI, in termini di collaborazione continua nell'attività di assistenza e di organizzazione della disponibilità per le eventuali urgenze;
2)  acquisizione per tutti gli assistiti dei medici dell'associazione della collaborazione di figure professionali diverse: mediche, infermieristiche, segretariali o tecniche; la collaborazione può essere garantita attraverso un rapporto di dipendenza, o libero professionale, o da personale fornito da società o cooperative o associazioni di servizio o dalle ASL comunque utilizzato secondo le normative vigenti;
3)  realizzazione di un sistema informatico comune ed integrato tale da consentire a ciascun medico l'accesso alle informazioni cliniche di assistiti di altri medici dell'associazione; questo obiettivo può essere programmato solo ad integrazione di quello previsto al punto 1) del presente articolo e nella medicina di/in gruppo di cui all'art. 40, D.P.R. n. 484/96.
L'associazione fra i medici è costituita sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:
a)  l'associazione è libera, volontaria e paritaria;
b)  l'accordo che costituisce la medicina in associazione è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso l'azienda e l'ordine dei medici;
c)  esso dichiara negli scopi uno o più degli obiettivi sopra elencati;
d)  dell'associazione possono far parte soltanto medici convenzionati nello stesso ambito determinato dalla Regione e/o in ambiti limitrofi della stessa azienda, o di aziende limitrofe facenti parte dello stesso comune; specifiche deroghe possono essere autorizzate dal Comitato consultivo regionale di cui all'art. 12;
e)  dell'associazione possono far parte da due a non più di sei medici di medicina generale; la composizione delle associazioni deve comunque essere tale da consentire sempre al cittadino almeno una alternativa per esercitare la libera scelta del medico; deve essere evitata l'emarginazione di un solo medico nell'ambito di scelta, fatto salvo il caso in cui questi, specificamente interpellato dall'azienda, manifesti chiaramente la sua volontà ad esercitare individualmente;
f)  ciascun medico può far parte di una sola associazione;
g)  nell'interno dell'associazione è eletto un medico rappresentante cui l'azienda dovrà fare riferimento;
h)  devono essere previste riunioni periodiche fra i medici associati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;
i)  ciascun partecipante all'associazione è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici associati, nei limiti previsti da ciascun obiettivo di assistenza dichiarato;
j)  a ciascun medico dell'associazione vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
k)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito fatte salve le regole generali che derivano dall'ACN; tale vincolo si protrae per un anno dall'eventuale scioglimento dell'associazione o dall'uscita di uno dei partecipanti;
l)  l'organizzazione del lavoro è stabilita autonomamente all'interno dell'associazione, compresa la definizione delle necessarie compensazioni dovute alle differenze del numero di scelte in carico a ciascun componente del gruppo; all'interno del gruppo stesso può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione;
m)  in caso di conflitti insorti all'interno dell'associazione è arbitro l'ordine provinciale dei medici.
Ai medici operanti nella medicina di gruppo spettano:
—  le indennità di cui all'art. 45, D.P.R. n. 484/96.
L'azienda può procedere in qualsiasi momento alla verifica dell'effettiva realizzazione degli obiettivi programmati dall'associazione.
Periodicamente l'associazione può modificare gli obiettivi programmati.
Livelli di spesa programmati
Criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati
La Regione, sentita la commissione professionale di cui all'art. 15 ACN, determina il livello di spesa programmato nel medio periodo tenendo conto dei seguenti parametri:
—  spesa storica;
—  popolazione pesata per età, sesso, patologia;
—  spesa programmata.
Spesa indotta
I criteri per il riconoscimento delle prestazioni indotte sono definiti dalla commissione professionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 494/96, in relazione ai particolari aspetti di assistenza in esame.
Sulla base di tale definizione potrà essere richiesto a tutti i medici od a parte rappresentativa di essi, di certificare tale condizione all'atto della richiesta o in modo cumulativo, fatta salva la possibilità della commissione di verificare le singole certificazioni con criterio campionario.
In caso di sistematica certificazione errata, oltre alla correzione del calcolo, la commissione potrà valutare l'opportunità di segnalare il caso per gli opportuni provvedimenti a norma dell'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale.
Al fine di semplificare le procedure di definizione della spesa è possibile attribuire ad ogni richiesta del medico – che potrebbe determinare spese indotte di difficile identificazione – un valore arbitrario, concordato tra le parti, purché identico nel calcolo della spesa storica e di quella effettiva.
Valutazione della spesa per Azienda unità sanitaria locale
Sarà valutata tenendo conto dei seguenti parametri:
—  spesa indotta;
—  spesa storica;
—  particolari patologie ad alto costo.
In ogni Azienda unità sanitaria locale il direttore generale provvede alla costituzione della commissione per il rispetto dei livelli programmati di spesa. Detta commissione è composta da:
1)  direttore generale o suo delegato;
2)  un funzionario dell'azienda;
3)  due componenti designati dalla commissione professionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 484/96.
Nel caso in cui sia raggiunto l'obiettivo del livello di spesa programmato dal singolo distretto o ex unità sanitaria locale, la quota risparmiata rispetto al tetto previsto sarà reinvestita nell'assistenza primaria secondo forme, modalità, incentivazioni stabilite dal comitato consultivo di ASL.
Collaborazione informatica
Al fine di facilitare alle aziende l'analisi del comportamento prescrittivo dei MMG in relazione ai livelli di spesa programmati, la rivelazione dei dati epidemiologici sulla popolazione adulta, di documentare l'attività di prevenzione svolta dai medici generici, nonché di incentivare l'informatizzazione degli studi professionali, ai sensi dell'art. 45, lett. I), D.P.R. n. 484/96, ai MMG, individuati dalla Regione entro la percentuale del 20% degli iscritti, oltre all'indennità forfettaria per la collaborazione informatica di L. 100.000 mensili spetta un'ulteriore indennità di collegamento di L. 100.000 mensili nel caso in cui diano la propria disponibilità a fornire le seguenti prestazioni, fermo restando la possibilità di contrattare di volta in volta il compenso per le suddette prestazioni:
a)  gestione delle cartelle individuali con mezzi informatici;
b)  memorizzazione e stampa su modulario del servizio sanitario nazionale delle prescrizioni farmaceutiche, delle richieste di consulenze, e/o di esami strumentali, di laboratorio e/o di terapia riabilitativa;
c)  memorizzazione dei referti relativi alle consulenze specialistiche, esami di laboratorio e strumentali nella cartella clinica individuale informatizzata.
Tali prestazioni sono liberamente fornite dai MMG che dovranno notificarle all'Azienda unità sanitaria locale; il diritto al compenso, salva la possibilità dell'azienda di procedere a verifiche in qualsiasi momento, decorrerà dalla data di recepimento della comunicazione da parte dell'azienda stessa;
d)  redazione di statistiche relative ai dati registrati di tipo epidemiologico;
e)  redazione di statistiche delle prescrizioni farmaceutiche;
f)  redazione di statistiche delle richieste di esami.
Tali prestazioni saranno facoltativamente fornite su richiesta dei responsabili di distretto, d'intesa con la commissione professionale, il diritto al compenso decorrerà dal momento della consegna delle statistiche richieste.
Medicina in gruppo
Al fine di sperimentare la medicina in gruppo, la Regione eroga, per tale tipo di associazionismo, la somma di L. 150.000 mensili a copertura dell'indennità di collegamento telematico tra gli studi di medicina generale.
Ai medici operanti nella medicina in gruppo spettano:
—  le indennità di cui al capitolo "collaborazione informatica" del presente accordo, secondo le percentuali previste dall'art. 45, comma 3, lett. i), del D.P.R. n. 484/96;
—  le indennità di cui all'art. 45, D.P.R. n. 484/96, lett. A2, D2, E2.
Prestazioni libero professionali
Il medico può effettuare in forma non gratuita:
1)  le visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite nei giorni e negli orari coperti dal servizio di continuità assistenziale;
2)  tutte le visite occasionali e le certificazioni non previste espressamente dall'A.C.N.
Il medico di medicina generale può eseguire attività in libera professione, nell'orario destinato alle funzioni convenzionate e fatte salve le necessarie autorizzazioni sanitarie nonché la corretta informazione all'utente, solo e soltanto se queste rientrano nella diagnostica semplice a basso contenuto tecnologico o nelle prestazioni terapeutiche elementari non previste nell'elenco delle prestazioni aggiuntive.
Tale attività deve prevedere modalità organizzative proprie, autonomamente decise dal medico, specificatamente identificabili da parte dell'assistito, e non deve rappresentare ostacolo alla corretta erogazione dell'assistenza.
Il medico convenzionato è tenuto a informare preliminarmente il paziente della possibilità di fruire di prestazioni analoghe a carico del servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche e/o private accreditate.
Prestazioni garantite in convenzione
Il medico deve garantire in forma gratuita:
1)  le visite ambulatoriali e domiciliari (non trasferibilità del paziente) ai propri assistiti, nell'orario coperto dalla convenzione;
2)  i certificati per incapacità temporanea al lavoro previsti dalla legge per i lavoratori dipendenti;
3)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione agli asili nido, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori;
4)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 febbraio 1983, art. 1, lett. a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, che evidenzi il tipo di attività, ai fini di permettere al medico la corretta individuazione dei certificati gratuiti secondo i termini di legge;
5)  la prescrizione, su ricettario regionale, delle cure termali;
6)  il consulto con lo specialista;
7)  la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale, cartacea o computerizzata;
8)  l'accesso presso i presidi ospedalieri in fase di accettazione, degenza e dimissione.
Prestazioni occasionali
Il medico deve inoltre garantire in forma gratuita per l'assistito le seguenti prestazioni, che saranno rimborsate al medico dalla Azienda sanitaria locale secondo le tariffe omnicomprensive di cui all'art. 43, comma 3:
1)  visite occasionali a favore degli assistiti temporaneamente in Italia che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali;
2)  visite occasionali a favore dei militari di leva.
Comitato tecnico-scientifico per l'aggiornamento obbligatorio e la formazione permanente dei medici di medicina generale
E' istituito presso il gruppo 53°/OER formazione dell'Assessorato della sanità il comitato tecnico scientifico per l'aggiornamento obbligatorio dei medici di medicina generale.
Detto comitato è composto da:
a)  il presidente dell'ordine dei medici della provincia capoluogo della Regione, o suo delegato, che lo presiede;
b)  due funzionari regionali appartenenti ai competenti gruppi dell'IRS e dell'OER;
c)  tre rappresentanti dei medici di medicina generale (di cui due di assistenza primaria ed uno di continuità assistenziale) nominati dai sindacati dei medici di medicina generale maggiormente rappresentativi a livello regionale.
Il comitato tecnico-scientifico potrà avvalersi della consulenza e collaborazione occasionale di altre figure professionali.
Compiti del comitato tecnico-scientifico sono:
a)  promuovere la formazione di nuovi animatori di formazione e la formazione permanente obbligatoria;
b)  proporre i temi della formazione, sia in relazione ai bisogni organizzativi del servizio che ai bisogni professionali dei medici, privilegiando la formazione mirata alla migliore attuazione degli obiettivi ispiratori degli accordi regionali.
Albo degli animatori di formazione (di medicina generale)
In applicazione dell'art. 8, comma 10, è istituito l'albo regionale degli animatori di formazione, affidato al Comitato consultivo regionale di cui all'art. 12, D.P.R. n. 484/96, che ne cura la tenuta.
Annualmente l'albo degli animatori viene aggiornato, in seguito alle richieste di iscrizione che dovranno pervenire entro il 30 novembre di ciascun anno.
Possono essere iscritti all'albo medici iscritti negli elenchi di medicina generale della Sicilia che ne facciano domanda, previo accertamento del possesso dei requisiti di seguito indicati:
—  possesso del titolo di animatore di formazione e iscrizione all'albo degli animatori secondo modalità da determinarsi da parte del gruppo 53°/OER previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Attività di formazione ed aggiornamento
La Regione garantisce ai medici di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e medici di emergenza territoriale, la realizzazione annuale di quattro temi definiti a livello regionale. Gli obiettivi delle attività di formazione obbligatoria, per la durata del presente accordo, devono essere finalizzati alla migliore applicazione dello stesso.
Animatore di formazione
Per i compiti previsti al capo precedente, al medico di medicina generale animatore di formazione spettano i seguenti compensi:
a)  L. 50.000 di cui al decreto assessoriale n. 21911 dell'11 aprile 1997 per ogni ora di impegno nella realizzazione delle lezioni;
b)  rimborso della sostituzione secondo i parametri previsti all'allegato c), dell'A.C.N.;
c)  rimborso delle eventuali spese di viaggio qualora il corso sia effettuato fuori dal proprio domicilio.
Attività tutoriale
Ai medici di assistenza primaria che svolgono attività tutoriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 484/96, è corrisposto un importo mensile di L. 300.000 per il periodo di assegnazione del discente.
Tale cifra è attribuita indipendentemente dal numero di medici in formazione affidati alla loro tutela.
L'attività tutoriale è affidata al medico di medicina generale che sia in possesso dell'attestato di formazione acquisito a seguito della frequenza dei corsi specifici istituiti dalla Regione.
La Regione, pertanto, si impegna a programmare e ad espletare, secondo fabbisogno, i corsi predetti.
Rapporto ottimale
Il rapporto ottimale deve essere calcolato sulla base dell'effettiva consistenza della popolazione assistita quale risulta dagli elenchi delle Aziende unità sanitarie locali.
Il calcolo di tale rapporto va effettuato detraendo anche i giovani in servizio di leva, emigrati che fruiscono della residenza non definitiva o con permesso temporaneo di soggiorno, personale assistito dal servizio sanitario marittimo, emigrati che mantengono la residenza nei comuni di appartenenza, soggetti in restrizione carceraria ed ogni altra eventuale quota di assistibili che non hanno dimora stabile nel territorio.
Revoche e recusazioni
La revoca del militare di leva deve intendersi come sospensione limitata al periodo di ferma con riattribuzione automatica dalla data del congedo salvo diversa scelta operata dall'assistito.
Le revoche per morte dell'assistito hanno effetto economico non retrodatabile oltre 12 mesi dalla data di comunicazione al medico curante.
Le revoche d'ufficio per cambio di residenza o di medico decorrono sempre dalla data di attribuzione della nuova scelta, se comunicata al medico revocato entro 30 giorni; altrimenti le quote da trattenere al medico revocato decorrono dalla data della comunicazione allo stesso.
Per quanto attiene al cambiamento di residenza all'interno della stessa azienda, viene lasciata facoltà all'assistito di mantenere la scelta del medico del comune di provenienza.
Studio medico
Lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato ai sensi del D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78 e pertanto non necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 193 del R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265; deve solo rispondere ai requisiti fissati art. 22, comma 2, D.P.R. n. 484/96.
Continuità assistenziale
Le attività di continuità assistenziale sono svolte da medici convenzionati in base all'art. 48, punto 3 e prioritariamente secondo i punti c), b) e a), disciplinate dagli articoli successivi del capo III del D.P.R. n. 484/96.
Al fine di garantire una migliore copertura delle urgenze che insorgono dopo le ore 10,00 del sabato e dei giorni prefestivi, negli stessi l'attività si articola come segue:
—  orario prefestivo: dalle ore 10,00 alle ore 8,00 del giorno successivo;
—  orario festivo: dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo;
—  orario feriale: dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.
Resta fermo, nei giorni prefestivi, l'obbligo di effettuare l'attività ambulatoriale per i medici di assistenza primaria che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
Si ritiene assolutamente necessario favorire il costituirsi di rapporti sinergici tra medici della medicina generale, medici della continuità assistenziale e, laddove sia possibile, con i medici del dipartimento di emergenza-urgenza al fine di assicurare:
—  lo scambio di informazioni cliniche relative agli assistiti;
—  l'informazione del medico della medicina generale circa eventuali ricoveri dei propri assistiti o interventi di particolare rilievo verificatisi durante il servizio.
Il medico della medicina generale e il medico di continuità assistenziale si scambiano tutte le informazioni necessarie per ottimizzare l'intervento a domicilio dei pazienti con pluripatologie (art. 42, D.P.R. n. 484/96).
L'azienda dovrà procurare strumenti idonei per garantire la sicurezza del personale rispetto a possibili episodi di violenza presso i presidi di guardia medica eccessivamente decentrati ed attualmente privi di necessarie misure di sicurezza.
Zone carenti
La zona carente non può comprendere un ambito inferiore al territorio comunale; qualunque altra determinazione di ambito, mai inferiore al distretto, può indicare «la zona in cui deve comunque essere assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale».
Le procedure per il conferimento degli incarichi devono essere espletate in maniera da assicurare la copertura della zona carente entro 6 mesi dalla pubblicazione; le zone carenti eventualmente rimaste scoperte devono essere rimesse a concorso per il semestre successivo.
Moduli certificazione di malattia
I moduli sub allegato F devono essere spediti al medico dell'INPS o, in alternativa, consegnati dall'Azienda sanitaria locale contestualmente al prelievo dei ricettari standardizzati regionali.
Esenzioni dai tickets
La registrazione sul ricettario regionale del diritto all'esenzione è un compito che deve essere reso il meno gravoso possibile, in maniera da non sottrarre tempo alla visita del paziente.
Per i motivi di cui sopra:
1)  gli attestati di esenzione devono riportare, pena la validità, terapia e indagini esenti dai tickets; ciò anche per la disomogeneità, a livello nazionale, dei codici adottati, per definire la patologia esente;
2)  il numero del documento di esenzione non va riportato nella casella apposita, che sarà sbarrata in caso di assenza di diritto alle esenzioni di cui alle caselle "A" e "R";
3)  lo stato di gravidanza, ai fini dell'esenzione tickets, deve essere espresso nella diagnosi, con la sola precisazione della data dell'ultima mestruazione; nessun altro onere può essere a carico del curante e nessun attestato di esenzione è previsto dalle leggi;
4)  lo stato di gravidanza a rischio deve essere attestato direttamente dal ginecologo.
Rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, convenzionati esterni, ospedalieri, universitari
I rapporti tra specialista e medico di famiglia devono essere fondati sul reciproco rispetto, nell'osservanza piena della deontologia medica e delle leggi in vigore, e sulla salvaguardia del diritto del paziente alla semplificazione delle procedure per la propria assistenza.
Il medico di famiglia è il responsabile primario dell'assitenza personale integrale dei propri assistiti e coordina tutti gli interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si è affidato.
La richiesta di visita o indagini specialistiche deve essere corredata della diagnosi o del sospetto diagnostico: ove ne riscontri l'opportunità, il medico di famiglia potrà illustrare il quesito clinico allo specialista tramite colloquio personale o telefonico o lettera di accompagnamento.
L'accesso alla consulenza specialistica non può essere consentito senza la richiesta del medico curante salvo i casi rientranti nell'accesso diretto e previsti nell'A.C.N.
La consulenza richiesta dal medico curante è rivolta allo stesso e quindi la risposta al quesito gli deve essere consegnata in busta chiusa tramite il paziente che deve essere successivamente informato dal proprio medico di fiducia.
In caso di accessi diretti lo specialista formula direttamente sul ricettario regionale le relative richieste, nei limiti della legge vigente e sempre facendo salva la completa informazione del medico curante.
Quando il medico curante richieda solo indagini, lo specialista deve limitarsi all'esecuzione di esse, senza trascurare l'annotazione del "range" di normalità.
Al termine della consulenza (presa visione, senza altra richiesta del curante, di eventuali indagini o ulteriori consulenze richieste), lo specialista formula la diagnosi consigliando l'indirizzo terapeutico, indicando i principi attivi, e l'eventuale programma di monitoraggio.
Non è consentita la riprenotazione automatica del paziente, senza il preventivo consenso del medico di famiglia, salvo i casi di "passaggio in cura", più avanti esplicitati.
La relazione del consulente specialista deve essere leggibile e deve obbligatoriamente riportare: data, nome e cognome del paziente, intestazione dell'ente o del reparto, timbro per l'identificazione dello specialista, firma; non sono consentiti moduli che prevedano la selezione dei singoli esami prestampati mediante biffatura o altra evidenziazione.
In nessun caso si potrà far carico al medico di famiglia di prescrizioni che non vengano condivise (principio di scienza e coscienza) o che siano improprie (piani terapeutici odontoiatrici e fisia trici).
L'assunzione in cura del paziente da parte dello specialista (cosiddetto "passaggio in cura") può avvenire solo su richiesta motivata del medico di famiglia oppure, in casi eccezionali, per urgenti necessità terapeutiche e/o diagnostiche; in tal caso lo specialista darà motivata comunicazione, in busta chiusa, al medico di famiglia, che non sarà tenuto a formulare ulteriori richieste di consulenze per lo stesso specialista né ulteriori proposte di accerta menti.
La relazione di dimissione del paziente dalla struttura pubblica dovrà contenere diagnosi completa, terapia praticata e consigliata, monitoraggio programmato evitando di proporre al medico un successivo controllo del paziente in ambiente ospedaliero.
Per i pazienti per i quali, comunque, siano previsti e programmati, per la definizione della diagnosi e per necessità terapeutiche, successivi controlli o interventi motivati, l'accesso alla struttura pubblica deve essere diretto.
Dopo la dimissione del paziente, anche da reparti di alta specializzazione, esclusivamente il medico di famiglia seguirà il paziente, sulla scorta del monitoraggio consigliato, salvo terapie specialistiche solo in ospedale eseguibili o esigenze dello stesso curante che possono sfociare nell'assistenza domiciliare integrata.
Deve rendersi reale la possibilità di accesso del medico di medicina generale negli ambienti di ricovero nelle fasi di accettazione, degenza e dimissione (applicazione dell'art. 35, D.P.R. n. 484/96).
Per quanto non previsto qui sopra fanno testo l'A.C.N. (specialmente si richiama l'art. 37, comma 7) e il codice di deontologia medica.
I direttori generali delle Aziende USL e ospedaliere vigileranno sull'attuazione delle disposizioni che regolano i rapporti tra medici di medicina generale e specialisti, qui sopra riassunti, onde eliminare disagi per gli assistiti ed eventuali conflitti tra gli operatori professionali.
I comitati consultivi d'azienda sono tenuti ad esaminare eventuali conflitti di natura professionale riguardanti i rapporti tra medici di medicina generale e gli altri settori sanitari.
Se i problemi non saranno risolti in tale sede, i comitati sono tenuti ad informare i competenti gruppi dell'Assessorato e dell'ispettorato.
Richiesta di indagini e proposte
Le indagini clinico-strumentali vanno raggruppate per branca e non secondo l'ubicazione dei locali nella struttura pubblica.
Le indagini e/o visite specialistiche possono essere fruite entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del medico curante.
Per le prestazioni fruibili presso le strutture pubbliche il termine di 15 giorni deve essere inteso dalla prenotazione della prestazione stessa (nota assessoriale 1N10/266 del 16 aprile 1998).
Le indagini possono essere richieste dal medico anche per la prevenzione, oltre che per la diagnosi.
L'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, nei casi di prestazioni erogate o proposta direttamente dallo specialista, è di competenza dello stesso.
Le indagini ai fini di ricerca clinica saranno effettuate nei centri stessi e non possono essere richieste al medico di medicina generale.
Assistenza farmaceutica e modulario
Sul ricettario standardizzato regionale le prescrizioni (come le richieste, le proposte e le certificazioni) saranno effettuate con mezzo meccanico (computer) o a mano, utilizzando inchiostro scuro (blu o nero); inoltre, finché sarà in uso il codice fiscale, non saranno usate le caselle per il sesso, mentre quelle per l'età saranno usate solo sino a quando saranno contrassegno di esenzioni dai tickets; ancora, non saranno usate le caselle per l'USL e provincia, se l'assistito è residente nell'ambito della stessa provincia, l'indirizzo sarà riportato solo nei casi previsti dalla legge; nessuna sanzione per imperfezioni formali (centratura caselle) si applicherà a carico dei medici sino all'adozione eventuale, generalizzata, di un mezzo meccanico fornito dalla ASL a proprie spese, fermo restando l'obbligo da parte del medico di scrivere nel modo più chiaro possibile.
Sullo stesso ricettario potranno essere prescritti farmaci concedibili o no dal SSN.
La necessità di erogazione di presidi, siringhe, prodotti dietetici e di ogni altro ausilio (prescrizioni improprie), si limita all'indicazione generica del tipo di ausilio, assolutamente senza ulteriori precisazioni descrittive e senza quantizzazione in quanto stabilita dall'azienda sanitaria.
Le richieste e le certificazioni riguardanti le dialisi, sia preventive che a consuntivo, non sono compito del medico di famiglia, ma dei responsabili dei reparti di nefrologia o dei centri emodialitici.
I farmaci ad elevato costo saranno distribuiti, per il periodo necessario al trattamento trapeutico, direttamente dalle farmacie della ASL quando possibile secondo elenco che verrà definito successivamente.
Sostituzioni
Sostituto può essere qualunque medico abilitato, convenzionato o no, che non abbia incompatibilità; anche il medico massimalista può svolgere attività di sostituzione.
Norma finale n.1
Assegnazione zone carenti
I criteri di assegnazione delle zone carenti relative al 2° semestre 1996 ed al 1° semestre 1997, saranno definiti dopo l'acquisizione di apposito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, cui le parti dichiarano di rimettersi incondizionatamente.
Norma finale n.2
Le parti convengono che ai medici di assistenza primaria, neo inseriti, vengono attribuite e retribuite le scelte entro trenta giorni dall'acquisizione delle stesse; qualora ciò eccezionalmente non avvenga, l'azienda è tenuta a corrispondere, a titolo di acconto e salvo conguaglio, gli emolumenti relativi a n.200 scelte a decorrere dal presente accordo.
Norma finale n.3
La Regione siciliana riapre i termini per la presentazione delle domande di collaborazione informatica e di studio medico, fermo restando le percentuali contrattualmente stabilite.
Fatte salve le istanze già pervenute, si potrà presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente accordo.
Norma finale n.4
In relazione al compenso aggiuntivo di cui all'art.45, lett. c), art.58, comma 4, allegati N e L, la parte pubblica si impegna a formulare apposito quesito al Ministero della sanità al fine di diramare le determinazioni acquisite.
Dichiarazione tra le parti
Per i punti di cui al D.P.R. n. 484/96 non trattati nel presente accordo, le parti si impegnano a trattarli entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Dichiarazione a verbale n.1
FIMMG, in ordine al fatto che la proposta di compilazione della scheda multidimensionale dell'anziano non sia stata accettata, ritiene di dover precisare come la stessa sia da considerare un elemento fondamentale per monitorare la condizione della popolazione anziana ai fini dell'equa distribuzione delle risorse. (Allegato n. 1).
Dichiarazione a verbale n.2
Cumi-Amfup sostiene che al fine di garantire che l'ADI sia effettivamente una reale alternativa al ricovero ospedaliero, le aziende entro tre mesi dalla pubblicazione del presente accordo sono obbligate a garantire i seguenti standards:
1)  entro 48 ore dalla richiesta:
—  l'intervento dell'infermiere professionale;
—  l'esecuzione di prelievi domiciliari di laboratorio;
—  il trasporto in autolettiga e l'accesso in corsia preferenziale per l'esecuzione delle indagini strumentali nel più vicino ospedale;
—  in tempi reali la fornitura in prestito d'uso (indipendentemente dalla condizione di invalidità civile del paziente) di tutti i presidi sanitari necessari, in particolare: letti articolati, materazzi antidecubito, carrozzelle, aste per flebo, pompe infusionali, aspiratori;
— la fornitura diretta, attraverso l'Azienda sanitaria locale di materiale di consumo (garze, cerotti, aghi, buterfy, cateteri uretrali, siringhe, cannule tracheali, pannolini e traverse, materiale di consumo per la piccola chirurgia) e dei farmaci e sostituti dietetici, previsto da apposito prontuario definito a livello regionale, compresi gli stupefacenti;
2)  entro 48 ore della richiesta le eventuali consulenze specialistiche domiciliari;
3)  la possibilità di programmare, in accordo con i medici della continuità assistenziale accessi nei giorni festivi. In tal caso il medico della continuità assistenziale che effettua l'accesso ha diritto ad un compenso omnicomprensivo di L.35.000 per ogni accesso ed al pagamento delle prestazioni aggiuntive eseguite, come previste nell'allegato D del D.P.R. n.484/96.
Dichiarazione a verbale n.3
La federazione medici, in merito ai livelli di spesa programmati, non essendo rappresentata nell'organismo di cui all'art. 15 D.P.R. n. 484/96 chiamato all'organizzazione e gestione dei livelli stessi, si dissocia da qualunque responsabilità rispetto a tale articolo dell'accordo decentrato.
Dichiarazione a verbale n.4
La CGIL medici non si ritiene garantita rispetto ai criteri di rappresentanza relativi all'attività di prevenzione organizzata a livello regionale e sottolinea che tale attività esula dai compiti del comitato consultivo regionale.
Dichiarazione a verbale n.5
Lo SNAMI rifiuta il ruolo di copista del medico della medicina generale per quanto riguarda la prescrizione dei piani odontoiatrici per i quali non ha specifica competenza (tant'é che si tratta di branca di libero accesso) e si rimette al parere dell'ordine dei medici, che decide se può accettarsi il ruolo di puro copista per il medico della medicina generale.

Allegato n. 1
CONSIDERAZIONI SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELL'ANZIANO DA PARTE DELLA FIMMG

La popolazione anziana deve poter disporre di cure primarie di qualità, attrezzate per dare risposte diversificate ma unitarie, dev'essere favorita la diffusione di una competenza clinica geriatrica ai medici di famiglia, il distretto diventa il centro di programmazione, organizzazione e valutazione delle attività territoriali, superando il modello della specializzazione per livello di disabilità degli ospiti. La condizione della popolazione anziana nei suoi aspetti sanitari e sociali, la prevalenza della disabilità e delle situazioni a rischio deve essere studiata in ogni ambito territoriale, a garanzia di una efficace programmazione, di un'equa distribuzione delle risorse, di una verifica degli interventi.
Si propone di monitorare lo stato di salute, di malattia e di disabilità della popolazione anziana a rischio (gli ultrasettantacinquenni), per verificare la rispondenza tra uso delle risorse disponibili e bisogni reali, per evidenziare situazioni di emarginazione dal circuito delle cure, per programmare l'assistenza e studiare modelli di integrazione evoluti tra comparto sanitario e socio-assistenziale. La compilazione periodica di una scheda di valutazione multidimensionale, a cura dei medici di famiglia, per la popolazione assistita ultrasettantacinquenne, può conseguire questi risultati, evidenziando situazioni di rischio per motivi socioambientali, deficit e disabilità, polipatologia, consumo di farmaci, fenomeni di autoesclusione o emarginazione da procedure ed interventi utili, livello di autonomia ed entità dei supporti spontanei esistenti. La compilazione della scheda può poi rappresentare un momento importante per svolgere educazione sanitaria coinvolgendo le famiglie ed informare sui servizi esistenti e su come accedervi.
L'avviamento di un processo di formazione culturale dei medici di famiglia verso la "condizione anziana", porterebbe inoltre ad una maggiore condivisione e partecipazione dei medici alla buona riuscita del progetto con almeno il 70% di adesione, accorciando i tempi di partecipazione dei resistenti al cambiamento e alle innovazioni stimati in genere oltre il 60%.
La valutazione annuale migliora la qualità della vita dell'anziano come dimostrato in studi controllati basati sulla medicina della evidenza (ad esempio Stock ed altri pubblicato su BMJ) e si è dimostrata più efficace della terapia tradizionale nel ritardare i ricoveri in lungo-degenza o permanenti ed ha migliorato le condizioni funzionali delle persone anziane che vivono al proprio domicilio anche attraverso una medicina di iniziativa che il medico intraprende una volta rilevati i bisogni spesso latenti.
Da ciò se ne deduce che i costi del processo sarebbero in gran parte assorbiti dalla riduzione dei ricoveri e delle cure secondarie che la semplice valutazione comporta.
Oggi valutare e misurare per potere ottenere qualità non è più un optional ma diventa una esigenza imprescindibile laddove, in tempi di risorse limitate e di aumento della domanda, per potere forniture livelli di assistenza adeguati ed uniformi ed equità nell'accesso ai servizi, bisogna proprio operare in questo senso e recuperare quella che viene definitiva qualità "marginale"; e questo sarebbe possibile con uno strumento efficace come si è dimostrata la valutazione annuale dell'ultrasettantacinquenne.
La rinunzia alla valutazione multidimensionale annuale dell'ultrasettantacinquenne comporta:
—  inadeguata conoscenza dei bisogni socio-sanitari degli anziani;
—  inadeguatezza degli interventi sanitari e sociali;
—  inadeguatezza di risposte da parte del medico di medicina generale rispetto alla condizione anziana che sarebbe superata dal forte coinvolgimento culturale che la valutazione annuale comporta;
—  disparità e diseguaglianza nell'attuazione del progetto socio-sanitario;
—  scarsa adesione al progetto e di conseguenza minore credibilità tra coloro che forniranno l'ADI e coloro che ne usufruiranno;
—  aumento della variabilità nella valutazione dei bisogni socio-sanitari;
—  non rilevazione nei bisogni inespressi;
—  scarsa integrazione socio-sanitaria.
La mancata valutazione dei bisogni e la mancata programmazione degli interventi porterà inevitabilmente la nostra regione a non potersi confrontare con le altre anche per quanto riguarda la ripartizione del fondo sanitario nazionale e ciò comporterà, per i nostri cittadini, una discriminazione ancora maggiore nei confronti dei cittadini delle altre regioni ove tale strumento viene utilizzato e che sono la quasi totalità.
Infine, si precisa che l'ADI è un istituto già previsto ed attuato in molte realtà italiane già al D.P.R. n. 314/90.
Detto istituto è attuabile anche secondo quanto al D.P.R. n. 484/96 come già avvenuto in alcune realtà provinciali.
Infatti la valutazione multidimensionale annuale degli ultrasettantacinquenni non è assolutamente in contrasto nè in alternativa all'immediata attuazione dell'ADI ove ciò sia possibile nella nostra regione ma ne costituisce un elemento modulatore di appropriatezza della allocazione delle risorse e di qualità del servizio ed un forte strumento di pressione politica per tutte quelle A.S.L., distretti, comuni ove l'ADI stenterà a partire come già è avvenuto nelle altre regioni.
(98.44.2299)
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DECRETO 11 novembre 1998.
Approvazione del documento che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, recante l'"Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza";
Visto il decreto n° 99114 del 4 maggio 1992, con il quale sono stati istituiti i dipartimenti di emergenza sanitaria;
Visto il decreto n. 2802 del 23 ottobre 1992, che individua i responsabili delle CO;
Vista la legge regionale n. 30/93 ed in particolare l'art. 36 che individua gli obiettivi degli interventi nell'area di emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico di chiamata telefonica per l'emergenza sanitaria 118 per il territorio della Regione siciliana;
Viste le linee guida sul sistema di emergenza-urgenza emanate dal Ministero della sanità, recepite dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 aprile 1996 ed inoltrate alle Regioni con nota 100/SCPS/3.6248 del 6 maggio 1996;
Vista la circolare n. 913 dell'8 febbraio 1997, contenente direttive per l'attivazione in via sperimentale e provvisoria del Servizio urgenza emergenza sanitaria 118 (S.U.E.S. - 118);
Visto il decreto n. 21486/97, con il quale sono state individuate le Aziende sanitarie che hanno attivato in via sperimentale e provvisoria, nell'agosto 1997, il S.U.E.S. - 118;
Vista la legge regionale n. 30/97;
Vista la circolare n. 926 del 20 maggio 1997;
Vista la circolare n. 961 del 29 maggio 1998;
Visto il decreto assessoriale n. 25572 del 29 maggio 1998;
Vista la circolare n. 964 dell'1 luglio 1998;
Considerato che, effetto delle disposizioni normative ed amministrative richiamate, in atto, il sistema di emergenza sanitaria regionale, in via sperimentale e provvisoria, con una limitata dotazione di mezzi di soccorso terrestri, è stato attivato, dall'agosto 1997, solo nelle quattro provincie sedi di CO;
Considerato che in data 1 luglio 1998 è stato avviato il Servizio di elisoccorso regionale con le basi operative allocate presso le seguenti Aziende ospedaliere:
—  A.O. Cervello di Palermo;
—  A O. Cannizzaro di Catania;
—  A.O. S.Elia di Caltanissetta;
oltre una postazione elicotteristica, in modalità operativa H24, presso l'aeroporto civile di Lampedusa al fine di far fronte, prioritariamente, alle emergenze sanitarie delle isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa;
Visto il decreto n. 26166 del 24 luglio 1998, con il quale è stato istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, così come previsto dalle già richiamate linee guida n. 1/96;
Considerato che, nell'attuale configurazione del S.U.E.S. - 118, per l'operatività della Centrale operativa (CO) di Palermo, si sono evidenziate delle discrasie derivanti da un accavallarsi di competenze tra le aziende sanitarie interessate dalla gestione della CO;
Ritenuto di dare atto della buona operatività dell'A.U.S.L. n. 6 nella gestione di competenza relativa all'attività della CO di Palermo;
Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare la configurazione operativa del S.U.E.S. - 118, individuare l'Azienda di riferimento nazionale e di alta specialità (A.R.N.A.S.) Civico e Benfratelli, quale azienda sanitaria di riferimento della CO di Palermo;
Considerato, per la precedente individuazione, che le aziende sanitarie di riferimento per le CO del S.U.E.S. - 118, risultano le Aziende ospedaliere di seguito elencate:
—  A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli per il bacino d'utenza di Palermo-Trapani;
—  A.O. S. Elia per il bacino d'utenza di Caltanissetta - Enna - Agrigento;
—  A.O. Cannizzaro per il bacino d'utenza di Catania - Siracusa - Ragusa;
—  A.O. Papardo per il bacino d'utenza di Messina;
Visto il documento tecnico elaborato in sede dei lavori di sottocommissione del Comitato di cui al decreto n. 26166/98;
Ritenuto opportuno che il sistema di emergenza sanitaria regionale venga regolamentato secondo gli indirizzi del documento indicato al punto precedente;
Considerato che la dislocazione dei mezzi di soccorso, in quantità e qualità, secondo le indicazioni del documento tecnico di cui al presente decreto, è stabilita dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria entro 10 giorni dalla data di adozione del presente decreto;
Considerato che, per quanto attiene le risorse umane da impiegare nel sistema di emergenza sanitaria regionale, risulta opportuno che i direttori generali delle Aziende ospedaliere, individuate come aziende sanitarie di riferimento per le CO, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, adottino ogni provvedimento amministrativo atto a quantificare la dotazione di personale medico e parasanitario necessario al funzionamento del sistema di emergenza a regime e, conseguentemente, a variare le piante organiche del reparto di anestesia e rianimazione di riferimento per ogni CO del sistema;
Considerato che i provvedimenti di cui al punto precedente potranno essere recepiti ed autorizzati, secondo le indicazioni della vigente legislazione, da questo Assessorato che ne assicurerà, altresì la necessaria copertura finanziaria, in modo che il S.U.E.S. - 118, nelle sue componenti, possa contare su personale che svolga la sua attività professionale nell'ambito dei compiti d'istituto;
Ritenuto necessario, nelle more che si realizzi la previsione di cui al punto precedente, che, in via sperimentale e provvisoria, il personale sanitario e parasanitario, in quantità e qualità idonea per l'attività del S.U.E.S. - 118, sia individuato attraverso gli istituti incentivanti previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro, secondo i parametri economici attualmente concordati con le OO.SS. di categoria;
Ritenuto, pertanto, necessario che, con successivo provvedimento amministrativo, venga data opportuna copertura finanziaria al fabbisogno di personale sanitario da impiegare immediatamente nel S.U.E.S. - 118, nelle more di approvazione delle summenzionate piante organiche;
Considerato che, nell'ambito del territorio regionale, esiste una carenza di laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione e che, pertanto, al fine di assicurare la realizzazione della previsione di cui ai punti precedenti, per la componente medica del sistema, sia da ritenere opportuno incentivare le università privilegiando le borse di studio tendenti a formare medici specialisti in anestesia e rianimazione;
Ritenuto opportuno incaricare le Aziende sanitarie, come prima individuate, per la gestione amministrativa, organizzativa, logistica, e strumentale delle rispettive CO di riferimento, ad esclusione dei mezzi di soccorso;
Considerato che per l'ottimale funzionalità operativa del S.U.E.S. - 118, tutti i mezzi di soccorso sia terrestri che aerei, devono essere dotati di un'adeguata scorta di presidi sanitari e farmacologici;
Ritenuto, altresì, opportuno che il succitato Comitato regionale per l'emergenza sanitaria regolamenti, con un proprio documento tecnico da trasmettere a tutte le Aziende sanitarie della Regione, le caratteristiche tecniche nonché le modalità operative di scorta e di ricambio dei presidi sanitari e farmacologici;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il documento tecnico, elaborato in sede dei lavori di sottocommissione del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria di cui al decreto n. 26166/98, che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale.

Art. 2

E' attivato, in forma sperimentale, su tutto il territorio regionale, il Servizio di urgenza emergenza sanitaria (S.U.E.S.) regionale, basato sul numero unico di chiamata telefonica di emergenza 118, secondo le modalità indicate nel documento tecnico, art. 1, che diviene parte integrante del presente decreto e riportato nell'allegato A.

Art. 3

Ogni precedente provvedimento assessoriale in contrasto con il presente decreto è da ritenersi annullato.

Art. 4

Per i fini del presente decreto, le aziende sanitarie di riferimento per le CO del S.U.E.S. - 118, risultano le Aziende ospedaliere di seguito elencate:
—  A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli per il bacino d'utenza di Palermo - Trapani, CO di Palermo;
—  A.O. S. Elia per il bacino d'utenza di Caltanissetta - Enna - Agrigento, CO di Caltanissetta;
—  A.O. Cannizzaro per il bacino d'utenza di Catania - Siracusa - Ragusa, CO di Catania;
—  A.O. Papardo per il bacino d'utenza di Messina, CO di Messina.

Art. 5

Alle Aziende sanitarie, così come individuate all'art. precedente, è demandata la gestione amministrativa, organizzativa, logistica e strumentale delle rispettive CO di riferimento.

Art. 6

La dislocazione dei mezzi di soccorso da impiegare nel S.U.E.S. - 118, in quantità e qualità, secondo le indicazioni del documento tecnico di cui all'allegato A, è proposta dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria.


Art. 7

Le caratteristiche tecniche nonché le modalità operative di scorta e di ricambio dei presidi sanitari e farmacologici, utilizzati dai mezzi di soccorso del S.U.E.S. - 118 saranno regolamentate con un documento tecnico, da parte del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, che verrà trasmesso a tutte le Aziende sanitarie della Regione.

Art. 8

I direttori generali delle Aziende ospedaliere, individuate come aziende sanitarie di riferimento per le CO, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, dovranno adottare tutti i provvedimenti amministrativi atti a quantificare la dotazione di personale medico e parasanitario necessario al funzionamento del S.U.E.S. - 118 a regime, così come regolamentato dal documento tecnico di cui all'art. 1, e, conseguentemente, a variare le piante organiche del reparto di anestesia e rianimazione di riferimento per ogni CO.

Art. 9

I provvedimenti amministrativi di cui all'articolo precedente saranno recepiti ed autorizzati, secondo le indicazioni della vigente legislazione, da questo Assessorato che ne assicurerà, altresì la necessaria copertura finanziaria, in modo che il S.U.E.S. - 118, nelle sue componenti, possa contare su personale che svolga la sua attività professionale nell'ambito dei compiti d'istituto.

Art. 10

Nelle more che si realizzi la previsione di cui all'articolo precedente, le Aziende sanitarie di cui all'art. 4, in via sperimentale e provvisoria, dovranno individuare il personale sanitario e parasanitario, in quantità e qualità idonea per l'attività del S.U.E.S. - 118, attraverso gli istituti incentivanti previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro, secondo i parametri economici attualmente concordati con le OO.SS. di categoria, anche tramite opportune collaborazioni con le altre Aziende viciniori.

Art. 11

Nelle more di approvazione delle summenzionate piante organiche, con successivo provvedimento amministrativo, sarà data opportuna copertura finanziaria al fabbisogno di personale sanitario, individuato ai sensi dell'articolo precedente ed in relazione alla quantificazione del fabbisogno di personale medico e parasanitario stabilito in sede di Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, da impiegare immediatamente nel S.U.E.S. - 118.

Art. 12

Annualmente, al fine di eliminare la carenza di laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione nell'ambito del territorio regionale, saranno privilegiati, secondo le previsioni del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, i progetti di borse di studio delle Università della Regione tendenti a formare medici specialisti in anestesia e rianimazione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 novembre 1998.
  LEONTINI 


Allegato A
RETE PER L'EMERGENZA E 118

Definizioni
Il sistema di emergenza-urgenza è l'insieme, organizzato e diretto, di attività, strutture e presidi pubblici e delle associazioni di volontariato, a supporto degli stessi, che, con compiti differenziati, assolvono unitariamente alle funzioni di:
—  intervento di soccorso, sul posto ove si verifica un evento di gravità rilevante, reale o supposta, per la salute di un soggetto;
—  filtro, per le strutture di emergenza-urgenza ospedaliera, delle richieste di intervento non necessarie o altrimenti gestibili;
—  messa in sicurezza del paziente e ripristino delle funzioni vitali compromesse nel minor tempo possibile.
Obiettivo primario delle attività di emergenza-urgenza è quello di garantire un intervento tempestivo ed adeguatamente qualificato che affronti i casi di:
—  emergenza sanitaria, comportante la compromissione di una o più funzioni vitali, che richiede immediato intervento di valutazione e stabilizzazione delle medesime, la cui carenza determinerebbe in breve tempo la morte del paziente;
—  urgenza, che determina la necessità di un intervento sanitario senza il quale sorge un rischio per la vita del paziente e/o danni permanenti.
Struttura del sistema
In aderenza alle linee guida ministeriali n. 1/1996 l'insieme delle strutture preposte agli interventi di emergenza-urgenza deve essere considerato un sistema complesso ed unitario, composto da:
a) allarme sanitario, con numero telefonico unificato, diretto da una centrale operativa (CO) con compiti di valutazione, filtro ed allertamento del sistema;
b)  una rete di mezzi di trasporto attrezzati in grado di garantire l'intervento di soccorso, di salvaguardia e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse, nonché il trasporto nel minor tempo possibile nel punto della rete ospedaliera o territoriale adeguatamente qualificato ed attrezzato per affrontare e risolvere la situazione di urgenza e/o emergenza;
c) una rete ospedaliera e territoriale dotata di strutture dedicate al pronto soccorso, all'accettazione ed al successivo trattamento dello stato di emergenza-urgenza.
Il sistema di emergenza-urgenza è quindi costituito dall'insieme dei Dipartimenti di emergenza-urgenza che si costituiranno nelle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specialità (A.R.N.A.S.) e di Rilievo regionale per l'emergenza, che saranno collegati con le rispettive CO di bacino.
Partecipano al sistema anche i medici dell'emergenza sanitaria territoriale cioè medici che, avendo superato un apposito corso di formazione, per le attività di emergenza-urgenza, potranno operare sui mezzi di trasporto attrezzato e nelle strutture ospedaliere e territoriali dell'emergenza-urgenza.
A) Allarme sanitario
Il sistema di allarme sanitario è costituito dalle CO, raggiungibili dal numero telefonico 118, e tra loro collegate. A queste strutture confluiscono le richieste di intervento provenienti dal territorio e/o degli ospedali.
Ogni CO è, inoltre, collegata ai vari reparti dei Dipartimenti di emergenza-urgenza.
Ogni CO dirige la rete dei trasporti fino alla presa in carico della situazione di emergenza-urgenza da parte della rete ospedaliera ed è operativa 24 ore su 24.
Compito della CO è anche il coordinamento delle attività connesse con il trasporto urgente di sangue nonché di quelle relative al prelievo e trapianto di organi, compreso il trasporto del personale sanitario deputato al prelievo in ambito intra ed extra regionale.
A-1) La centrale operativa
Il servizio di emergenza sanitaria regionale mediante il numero unico di chiamata telefonica 118, che assume la denominazione di Servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118 (S.U.E.S. - 118), fa capo alle 4 centrali operative (CO), una per ciascun bacino infraregionale (Palermo-Trapani, Catania-Siracusa-Ragusa, Messina, Caltanissetta-Agrigento-Enna), che sono state realizzate secondo le modalità indicate dalla conferenza Stato-Regioni e riprese dall'art. 36, comma 2, lett. b, della legge regionale n. 30/93.
Le CO, attive 24 ore su 24, devono essere raccordate fra loro e con la protezione civile e adottano gli standard di comunicazione e di servizi definiti dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, compatibili tra loro e con quelli delle altre regioni (ex D.P.R. 27 marzo 1992).
Le CO hanno le importanti funzioni di raccogliere e valutare le chiamate per emergenze nel bacino di appartenenza, di identificare il presidio a cui avviare i soggetti in emergenza, di organizzare il loro trasporto e di mettere in allarme il presidio stesso; il tutto seguendo criteri di gravità, del numero delle vittime, di tipo e complessità di intervento e di prossimità dei presidi al luogo dell'emergenza.
Nell'eventualità di catastrofi, la CO è una delle stazioni sentinella a cui può pervenire la prima segnalazione, che essa deve diffondere alle altre strutture competenti (es.: prefetture) e fa parte comunque della rete per l'organizzazione dei soccorsi.
Per la gestione e il funzionamento delle CO, si applica quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1992.
Fra i compiti delle CO rientrano anche:
—  il coordinamento e la gestione delle ambulanze disponibili in ognuno dei bacini infraregionali per le finalità proprie delle emergenze;
—  la decisione sull'impiego di elicotteri per il trasporto di infermi in emergenza, ove richiesto dalla distanza e dalla viabilità nonché dalla gravità del caso clinico.
La CO deve essere costantemente a conoscenza della disponibilità della rete di trasporto e di quella ospedaliera e della situazione dei servizi territoriali di guardia medica e della rete dei presidi territoriali di emergenza-urgenza in grado di assicurare prestazioni mediche adeguate; deve altresì essere a conoscenza in tempo reale della disponibilità dei posti letto di terapia intensiva ed alta specialità anche sui territori di competenza delle altre CO della rete.
Le CO sono, quindi, dotate di adeguati collegamenti telefonici e radiofonici, con i punti della rete e gli apparati radio-telefonici dotati di registrazione continua, nonché di adeguati collegamenti telematici.
Per ciascuna CO, tra l'altro, sono utilizzate le attrezzature di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8/86.
Per i collegamenti radiofonici, inoltre, è utilizzata l'apposita banda di frequenza che il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha assegnato, in ogni regione, al SSN con il recente decreto interministeriale del 6 ottobre 1998 in corso di pubblicazione.
Per la scelta del personale di CO, si fa riferimento alle disposizioni indicate nel D.P.R. 27 marzo 1992; il personale infermieristico è costituito da operatori adeguatamente addestrati cui è affidata, come previsto dal citato D.P.R., la responsabilità operativa della centrale nell'ambito dei protocolli operativi formulati dal medico responsabile di CO in coordinamento con gli altri medici responsabili di CO nell'ambito dei lavori del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria di recente istituito con decreto n. 26166 del 24 luglio 1998.
All'interno della CO deve essere garantita la presenza continua di un medico rianimatore o, nell'impossibilità, di un medico dell'emergenza sanitaria territoriale cioè medici di guardia medica che abbiano superato il corso di formazione obbligatorio, organizzato dall'Assessorato regionale della sanità.
B) La rete dei trasporti
E' costituita, in aderenza alle linee guida ministeriali n. 1/96, dalle seguenti risorse:
—  ambulanze di tipo B (da trasporto) con equipaggio costituito da un autista soccorritore e barelIiere soccorritore;
—  standard internazionale: in area urbana, 1/50.000 abitanti;
—  ambulanze di tipo A (per il soccorso avanzato): con equipaggio costituito da un autista-soccorritore e barelliere soccorritore, da uno dei medici dell'emergenza territoriale e da un infermiere professionale;
—  standard internazionale: in area urbana, 1/100.000 abitanti;
—  centro mobile di rianimazione: con equipaggio costituito da un autista-soccorritore e barelliere soccorritore, da un medico anestesista-rianimatore e da un infermiere professionale;
—  standard: un mezzo ogni centro urbano sede di DEA di III livello o, comunque, con popolazione residente superiore a 200.000 e fino a 250.000 abitanti; per i centri urbani con popolazione superiore a 250.000 abitanti, è previsto un mezzo aggiuntivo ogni ulteriori 250.000 o frazione;
—  eliambulanza, con equipaggio costituito, oltre che dall'equipaggio di volo, da un medico anestesista-rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione.
Ogni CO, in via sperimentale, potrà utilizzare, altresì, degli automezzi di soccorso avanzato (auto medicalizzate) con a bordo un medico dell'emergenza territoriale ed un autista soccorritore.
Queste unità mobili di soccorso devono possedere i requisiti e le dotazioni di attrezzature e materiale previsti dalle vigenti norme e riportate in appendice.
Componente del sistema di emergenza sanitaria, il sistema regionale di elisoccorso è uno strumento di importanza strategica per una ottimale gestione dell'emergenza nella considerazione della complessità e grandezza della Regione nonché della presenza delle isole minori che devono essere raggiungibili in tempi brevi.
A tal fine, sono già state costruite elisuperfici in vari ospedali ed in varie località della Regione, isole minori comprese.
Sono basi operative del sistema di elisoccorso regionale le basi esistenti presso le Aziende ospedaliere (A.O.) Cervello di Palermo, S. Elia di Caltanissetta e Cannizzaro di Catania oltre una postazione elicotteristica allocata presso l'aeroporto dell'isola di Lampedusa per far fronte, prioritariamente, alle emergenze sanitarie delle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, soprattutto nei mesi estivi, ed alle problematiche sanitarie scaturenti dai continui sbarchi di extracomunitari su tali isole.
Tutte le Aziende ospedaliere sedi di dipartimento di III livello, così come di seguito definite, dovranno tendere a realizzare, ove possibile, nell'area ospedaliera, una elisuperficie secondo le specifiche norme.
La dislocazione dei mezzi di soccorso è stabilita dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria su proposta dei responsabili delle CO.
Tali dislocazioni potranno essere aggiornate in base alla verifica periodica dell'andamento del servizio, con la possibilità di spostare le ambulanze anche per brevi periodi e/o necessità stagionali, secondo le esigenze delle CO.
In via sperimentale e transitoria per un periodo di almeno 1 anno, gli standard numerici dei mezzi di trasporto di cui saranno operativi sino alla misura max del 90%.
C) I presidi territoriali per l'emergenza-urgenza (PTE)
Si prevede, a regime, l'istituzione di una rete di presidi territoriali per l'emergenza (PTE). Tali presidi, attivi 24 ore su 24, hanno la funzione di effettuare interventi di primo soccorso che possono essere esaustivi o seguiti dall'avvio a strutture sanitarie in grado di effettuare interventi più complessi.
Le sedi dei PTE sono individuate dalle Aziende USL territoriali, di concerto con i responsabili della CO del relativo bacino d'utenza, nel rispetto dei criteri di assegnazione di cui al precedente punto B) e degli indirizzi dettati dalla DGR n. 446 del 28 dicembre 1996.
I responsabili delle CO faranno coincidere, compatibilmente con le esigenze legate alla realtà territoriale, le postazioni dei mezzi di soccorso con ogni sede di PTE.
Nelle aree sufficientemente vicine a presidi ospedalieri di USL ed in cui non vengono istituiti dei PTE, il servizio di soccorso domiciliare ha sede presso i servizi di urgenza ospedalieri ed è svolto dai medici della emergenza territoriale specificatamente assegnati.
Al PTE dovrà essere assegnato personale medico esperto in pronto soccorso, ivi compresi i medici dell'emergenza territoriale come sopra definiti, e personale infermieristico, in relazione alle necessità operative per ciascun turno.
Il personale medico dovrà essere in condizione di fare fronte, con tempestività, alle più frequenti emergenze medico-chirurgiche, ponendo in essere attività diagnostico-terapeutiche di primo soccorso ed utilizzare un linguaggio e delle modalità operative attraverso l'applicazione di protocolli operativi stabiliti dai responsabili di CO nell'ambito del Comitato regionale per l'emergenza.
Il PTE effettuerà, tra l'altro, soccorsi domiciliari di emergenza, per richiesta della CO con la quale deve essere direttamente collegato.
Tale soccorso domiciliare farà parte del servizio assistenziale di base offerto in ambito distrettuale e sarà coordinato all'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che operano sullo stesso territorio.
La sede più appropriata dei PTE è presso le strutture sanitarie del distretto. Ove esistano ospedali da riconvertire l'allocazione in essi dei PTE risponde a criteri di opportunità e di economicità.
I criteri generali per decidere la loro allocazione sono: la distanza dagli ospedali, lo stato della viabilità, le zone disagiate (area montana e/o isole minori) e la densità della popolazione residente, con la possibilità di creazione di sedi stagionali di PTE o di potenziamento di quelle esistenti, in funzione di modificazioni significative della popolazione presente.
I medici dell'emergenza territoriale operanti sui mezzi di soccorso e presso i PTE, da un punto di vista amministrativo e organizzativo, dipenderanno dalla Azienda USL territorialmente competente; mentre, dal punto di vista tecnico-operativo, risponderanno alle indicazioni della CO di riferimento.
La rete ospedaliera per le emergenze
La componente ospedaliera della rete regionale per le emergenze si articola in 3 livelli di complessità crescente, come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 30/93, e cioè:
—  servizi di urgenza di 1° livello;
—  dipartimenti di emergenza di 2° livello;
—  dipartimenti di emergenza di 3° livello.
SERVIZI DI URGENZA
In tutti i presidi ospedalieri di USL deve essere presente un servizio di urgenza operante in tutto l'arco delle 24 ore, con turni di medici e personale parasanitario che dovranno essere forniti dalle unità operative ospedaliere.
Oltre ai turni predetti di guardia attiva con presenza di almeno un medico dell'unità operativa di medicina e/o di un medico dell'unità operativa di chirurgia (o comunque delle rispettive aree funzionali) deve essere prevista la reperibilità medica o chirurgica, a seconda che il turno sia coperto rispettivamente da un chirurgo o da un medico, e la reperibilità di un cardiologo e di un anestesista rianimatore.
L'organizzazione di cui sopra può essere, nei presidi strutturalmente più complessi, eventualmente rafforzata con un doppio turno continuo (medico e chirurgico), con la pronta disponibilità delle guardie interne delle divisioni di cui è dotato l'ospedale e con la reperibilità dei servizi diagnostico-terapeutici.
DIPARTIMENTI DI 2° E 3° LIVELLO
Con le leggi regionali n. 34/95 e n. 39/95 sono stati individuati e classificati, funzionalmente, i presidi ospedalieri, costituenti la rete ospedaliera regionale per l'emergenza, che pertanto sono stati scorporati quali Aziende ospedaliere dotati di autonomia gestionale.
I rimanenti presidi ospedalieri fanno parte della rete di emergenza in quanto sedi di un servizio di urgenza di primo livello.
ORGANIZZAZIONE
Il Dipartimento di emergenza (DE) è concepito come Dipartimento operativo, in cui unità operative diverse trovano modo di integrarsi in un complesso funzionale unitario multinazionale.
Per ragioni economiche e secondo le indicazioni fornite dall'art. 36 della legge regionale n. 30/93, tali unità operative devono essere in linea di massima già presenti negli ospedali individuati come ospedali di riferimento regionale per l'emergenza di 2° o di 3° livello.
Al funzionamento del dipartimento è preposto il comitato di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30/93.
Nel corso del triennio di validità del piano sanitario in corso di emanazione, da parte dell'Assessorato regionale della sanità, verrà valutata l'opportunità ove sussistano particolari condizioni orografiche e di viabilità favorevoli fermo restando le norme organizzative sopraindicate che i direttori generali delle aziende UU.SS.LL. possono individuare un unico servizio di urgenza per più presidi ospedalieri nelle ore notturne e festive.
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA DI 2° LIVELLO
Il DE di 2° livello deve garantire le funzioni di primo soccorso e accettazione, di osservazione breve, di rianimazione e deve pure assicurare interventi diagnostico terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. Sono inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini e trasfusionali.
Il DE dovrà comprendere l'area di osservazione che è una area di degenza nella quale devono essere previsti posti letto attrezzati per il trasferimento delle patologie ad alto rischio e per l'osservazione temporanea nella attesa di definizione diagnostica. In questa area la degenza non deve eccedere le 12-24 ore.
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA DI 3° LIVELLO
Negli ospedali in cui esso è previsto verrà attivato un DE di 3° livello. Esso avrà le stesse caratteristiche di quello descritto al punto precedente, con l'aggiunta degli ulteriori presidi diagnostici e con il supporto delle divisioni altamente specializzate presenti in ospedale o in ospedali viciniori (neurologia, emodialisi, camere iperbariche, neurochirurgia, cardiochirurgia).
Tutti i DE ospedalieri, indipendentemente dal livello di specializzazione, dovranno prevedere al loro interno la funzione di triage come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento.
Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal responsabile del dipartimento.
Questo personale sarà affiancato, al bisogno, da un medico anestesista o, nell'impossibilità, da un medico dell'emergenza sanitaria territoriale. II servizio garantirà l'opportuna priorità delle emergenze-urgenze che giungono in pronto soccorso ed opererà a stretto contatto con "l'area filtro" dell'ospedale per lo smistamento dei problemi non a carattere di emergenza-urgenza.
E' fatto obbligo alle Aziende ospedaliere, che ancora non avessero provveduto, all'attivazione dei Dipartimenti di emergenza, dovendo i coordinatori di detti dipartimenti collaborare con il responsabile di CO del bacino di pertinenza alla formulazione dei protocolli operativi.
In un sistema di emergenza organizzato sul territorio in modo organico e razionale è necessario il raggiungimento di un elevato livello di operatività attraverso la qualificazione di operatori sanitari che ricevano un'accurata formazione nelle metodiche di rianimazione ed assistenza delle funzioni vitali per la sopravvivenza. Compete, quindi, al dipartimento di emergenza di 3° livello fornire agli operatori impegnati nell'emergenza le conoscenze basilari di supporto della vita mediante corsi di base, quali BLS (Basic Life Support) e corsi avanzati quali ACLS (Advanced Cardiac Life Support) ed ATLS (Advanced Trauma Life Support).
Trasporti assistiti delle emergenze neonatali
Nelle more che venga attivato, nel territorio regionale, il Servizio di trasporto assistito delle emergenze neonatali (STEN) ed al fine di far fronte alle emergenze che nel frattempo si prospetteranno, i trasporti assistiti delle emergenze neonatali potranno essere effettuali con ognuno dei mezzi di soccorso di cui al precedente punto B) sotto la condizione che la struttura ospedaliera richiedente il trasporto fornisca al S.U.E.S. - 118 un neonatologo od, in alternativa, un pediatra ai quali compete l'assistenza al neonato patologico ed al quale il personale sanitario in servizio sul mezzo adoperato deve fornire ogni collaborazione.
Nello stesso periodo, saranno, inoltre, a carico, della stessa struttura ospedaliera richiedente le attrezzature elettromedicali con le quali effettuare il trasporto.

Appendice 1
DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA, DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DELLA STRUMENTAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO

Caratteristiche delle autoambulanze
Le caratteristiche delle autoambulanze da utilizzarsi per il soccorso sanitario d'urgenza ed emergenza sono quelle individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 e definite dallo stesso di tipo A, nonché da quanto previsto dalle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; sono, per altro, in fase di sperimentazione le linee di indirizzo del nuovo standard europeo prEN 1789 stabiliti in applicazione del 2 ° comma dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 1992.
Oltre ai requisiti previsti del citato D.M. le autoambulanze devono avere le caratteristiche e le dotazioni di seguito descritte:
COMPARTO DI GUIDA
Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:
—  n. 1 estintore da almeno 3 Kg. a norma;
—  n. 2 paia di guanti da lavoro;
—  n. 2 fumogeni di segnalazione (ove richiesto);
—  apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle concessioni ministeriali all'uopo rilasciate;
—  lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;
—  n. 1 forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);
COMPARTO SANITARIO
Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:
—  almeno 2 prese elettriche 12 V per apparecchiatura;
—  batteria maggiorata per il funzionamento di apparecchiatura 12 V;
—  riscaldamento autonomo;
—  sistema aerazione e ventilazione;
—  contenitori porta rifiuti a norma delle vigenti disposizioni;
—  microfono/altoparlante per le radiocomunicazioni con la centrale operativa da utilizzare da parte del personale che assiste il paziente.
DOTAZIONE MINIMALE DEL MATERIALE DELLE AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO: ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL TRASPORTO
—  n. 1 barella di tipo rigido articolata e cinture;
—  n. 1 barella a cucchiaio più cinture;
—  n. 1 tavola spinale con fermacapo (opzionale);
—  mezzi per immobilizzazione arti a depressione o stecco bende pneumatiche o stecco bende rigide;
—  immobilizzatore spinale tipo "kendrickx";
—  materassino a depressione con pompa di aspirazione più cinghie (ove richiesto);
—  telo da trasporto a sei maniglie;
—  collari cervicali di varie misure, rigidi;
—  supporti portaflebo;
—  n. 1 pappagallo;
—  n. 1 padella;
—  alcune confezioni di ghiaccio sintetico;
—  n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana, lenzuola.
ATTREZZATURE SANITARIE
—  n. 2 bombole di ossigeno della capacita totale di 14 litri, fisse, dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento di almeno 150 atmosfere;
—  n. 1 bombola di ossigeno della capacità di 2 litri, portatile, dotata di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento di almeno 150 atmosfere;
—  impianto di ossigeno a parete con almeno 2 prese per innesto rapido del flussometro collegato alle bombole fisse;
—  maschere per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo;
—  n. 1 pallone manuale tipo "Ambu" con sistema di raccordo per collegamento alla bombola di ossigeno più "reservoire";
—  maschere per pallone tipo "Ambu" di tre misure (piccola - media - grande);
—  n. 1 maschera tipo Laerdal Pocket-mask;
—  apribocca;
—  cannula di Majo (almeno tre misure);
—  aspiratore per secreti, asportabile;
—  cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;
—  n. 2 mantelline anti ustione termica;
MATERIALE DI MEDICAZIONE
—  pacchi di garze sterili e non sterili;
—  bende di varie misure;
—  bende a rete di varie misure;
—  bendaelastica;
—  guanti monouso sterili e non sterili;
—  mascherine;
—  cerotti di varie misure;
—  1 paio di forbici bottonute;
—  1 paio di forbici curve a punte smusse;
—  2 lacci emostatici;
—  disinfettanti cutanei;
—  3 paia occhiali protettivi;
—  3 camici monouso;
—  2 klemmer;
—  3 cappelli monouso;
—  3 lenzuola sterili;
—  3 teli sterili;
—  3 maschere monouso;
—  cinghia antiemorragica.
ATTREZZATURE SUPPLEMENTARI IN DOTAZIONE (utilizzabili sulle ambulanze con medico a bordo)
Oltre alle attrezzature indicate al precedente punto le autoambulanze a disposizione 24 ore su 24 con medico a bordo dovranno poter accogliere il materiale sanitario necessario messo a disposizione dal presidio ospedaliero, indicativamente:
—  cardio-monitor munito di carta millimetrata per registrazione E.C.G., defibrillatore;
—  set per intubazione adulti e bambini compreso laringoscopio a piu lame;
—  apparecchio di monitoraggio (saturimetro, capnometro, pressione incruenta, ecc );
—  ventilatore automatico;
SEGNI DISTINTIVI
Scritte esterne con il logo regionale del Servizio urgenza ed emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118, titolare come da indicazioni della Direzione generale sanità fornite con circolari alle AO sedi di centrale operativa.

Appendice 2
DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA, DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DELLA STRUMENTAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO

Auto medicalizzata
L'auto medicalizzata è un veicolo leggero con identificatori di emergenza (colorazione vistosa, sirena bitonale, lampeggiante azzurro) che consente il diretto ed immediato intervento sul luogo dell'evento destinata, quindi, al trasporto di professionalità e tecnologia e non al trasporlo dei pazienti.
L'equipaggio sarà costituito da: autista soccorritore e medico.
Essa trova impiego soprattutto nell'area urbana per la maggiore facililà di spostamento; garantisce in tempi brevi l'arrivo del medico, secondo il concetto di diversificazione del mezzo di soccorso primario dove è il medico che va dal paziente e non viceversa.
I notevoli vantaggi derivanti dall'uso dell'auto medicalizzata sono evidenziati dalle considerazioni che seguono:
—  svincola l'equipe medica dal trasporto diretto dei pazienti;
—  rende l'equipaggio estremamente mobile e agile sul territorio;
—  è possibile attivare l'equipe solo su richieste motivate ed eventualmente interrompere l'intervento o dirottarlo su altri eventi;
—  offre una notevole versatilità operativa, infatti può essere attivata:
direttamente dalla centrale operativa:
–  eventualmente in contemporanea con l'ambulanza di soccorso periferica, nei casi di evidente gravità, su indicazione dell'ambulanza di soccorso inviata sul luogo dell'evento qualora, oltre la stabilizzazione, siano ritenuti necessari provvedimenti più specifici; in questi casi si può effettuare la medicalizzazione in itinere, con il trasbordo sull'ambulanza del medico e degli strumenti medicali necessari;
se a partenza da sede ospedaliera:
–  puo integrare il mezzo mobile di rianimazione nel soccorso primario avanzato ed eventualmente inviare specifiche competenze mediche (pediatra, cardiologo, rianimatore, ecc.);
—  riduce notevolmente i costi di acquisto; ogni ambulanza di soccorso puo trasformarsi, con il trasbordo dei materiali descritti appresso, in mezzo mobile di rianimazione.
Criteri di assegnazione
Un mezzo ogni centro urbano con popolazione superiore 100.000 abitanti o comunque sede di DEA di II livello.
Le auto medicalizzate avranno una distribuzione sovrazonale e localizzazione preferibilmente ospedaliera o in alcuna delle sedi periferiche strategiche.
Dotazioni strumentali
Il veicolo è dotato delle seguenti attrezzature mediche alloggiate nel vano posteriore:
—  cardiodefibrillatore;
—  elettroaspiratore;
—  valigie farmaci-strumentario;
—  pallone Ambu adulti;
—  pallone Ambu pediatrico;
—  set intubazione completo in acciaio inox monouso;
—  respiratore ed accessori per assistenza respiratoria;
—  collari cervicali;
—  bombola 02 da 5 litri con riduttore di flusso;
—  flussometro;
—  accessori tecnici (eventuali prese corrente 12 V e 220 V);
—  sistemi di comunicazione (radiofrequenza ed eventuale 900 MHz).
(98.48.2571)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 ottobre 1998.
Approvazione di varianti al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del comune di Lercara Friddi.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto il decreto n. 767 del 9 novembre 1995, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Lercara Friddi con allegati: il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione;
Visti il regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione;
Vista la delibera consiliare n. 126 del 21 ottobre 1997 del comune di Lercara Friddi, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta del 20 novembre 1997 con decisione n. 11400/11332, che adotta le modifiche al regolamento edilizio, tav. 7, ed alle norme tecniche di attuazione, tav. 6, del P.R.G. in conformità al decreto n. 767/95 ed alle vigenti disposizioni di legge, relativamente agli spazi da destinare ai parcheggi, alle opere di urbanizzazione ed al silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia, del certificato di agibilità, abitabilità e conformità, ed alle procedure per il rilascio del certificato di agibilità, abitabilità e conformità;
Visto il combinato disposto dell'art. 12, legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e dell'art. 40 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993;
Visto il rapporto n. 274 dell'11 settembre 1998 del gruppo XXVI della D.R.U., con il quale è stato espresso parere favorevole;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di legge sono approvate le varianti: al regolamento edilizio (tav. 7) e alle norme tecniche di attuazione (tav. 6) adottate con delibera consiliare n. 126 del 21 ottobre 1997.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto la delibera del consiglio comunale n. 126 del 21 ottobre 1997, le norme di attuazione (tav. 6) ed il regolamento edilizio (tav. 7) modificati e il rapporto n. 274 dell'11 settembre 1998 del gruppo XXVI della D.R.U.

Art. 3

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.43.2202)
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DECRETO 26 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Alessandria della Rocca.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 198 del 14 luglio 1976, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Alessandria della Rocca;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Alessandria della Rocca n. 62 dell'1 dicembre 1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 12049/11980 del 17 dicembre 1997, avente per oggetto: lavori di costruzione della strada esterna di collegamento alla grande viabilità regionale S.S. 118-bivio Cianciana alla S.P. 21 per Casteltermini in territorio di Alessandria della Rocca – progetto 2° lotto – adozione di variante allo strumento urbanistico generale;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del segretario del comune di Alessandria della Rocca, con la quale si attesta che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visti gli atti ed elaborati relativi alla variante di cui sopra;
Visto il parere favorevole a condizioni espresso dall'ufficio del Genio civile di Agrigento, prot. n. 6057/97 dell'1 agosto 1997;
Visto il nulla osta a condizioni rilasciato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, prot. n. 5897 dell'11 giugno 1998;
Visto il nulla osta a condizioni rilasciato dal gruppo IX di questo Assessorato, sulla valutazione d'impatto ambientale, prot. n. 429 del 29 settembre 1998;
Visto il parere n. 17 del 2 ottobre 1998 reso dal gruppo 31° della D.R.U., che così recita:
«Omissis...
Strumento urbanistico
Il comune di Alessandria della Rocca è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 198 del 14 luglio 1976.
Con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 12 dicembre 1996 è stato approvato lo schema di massima del P.R.G. in formazione, che contiene la previsione della strada in oggetto.
Parere Genio civile
Il Genio civile di Agrigento con nota n. 6057/97 dell'1 agosto 1997 ha espresso il proprio avviso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Con tale parere riportante il n. 898 dell'1 agosto 1997 il Genio civile si esprime nel senso che, in linea di massima, l'elaborato prodotto dall'amministrazione comunale di Alessandria della Rocca relativo alla variante al P.R.G. vigente è compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio a condizione:
—  che nella progettazione esecutiva si tenga conto delle necessarie opere di canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali;
—  che in fase esecutiva si tenga conto nel progettare le opere dei risultati delle indagini geognostiche e delle analisi e prove di laboratorio già eseguite;
—  che vengano protetti da opere di sostegno tutti i fronti di scavo;
—  che venga preventivamente acquisito ove necessario il nulla-osta della Sovrintendenza ai beni ambientali della provincia di Agrigento.
Parere Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali
Con nota n. 5897 dell'11 giugno 1998 la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento ha espresso il proprio avviso, approvando limitatamente alle aree sottoposte a tutela ex legge n. 431/85 alle condizioni appresso specificate:
—  il rilevato stradale, laddove previsto, dovrà essere realizzato con ultimo strato di adeguato terreno vegetale al fine di favorire l'inerbimento naturale della scarpate;
—  tutte le opere d'arte in c.a., compresi i tombini e relativi ancoraggi, dovranno essere rivestite in pietrame calcareo come previsto dall'art. 13 della legge n. 37/85, collocato ad opus incertum e con materiale proveniente da cave di prestito autorizzate.
Pubblicazione
La pubblicazione è stata effettuata ai sensi della legge regionale n. 71/78 e risultano pervenuti:
—  avviso di avvenuta pubblicazione a firma del sindaco, datato 5 dicembre 1997;
—  manifesto murale datato 5 dicembre 1997;
—  pubblicazione sul quotidiano "Giornale di Sicilia" del 6 febbraio 1998;
—  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 7 febbraio 1998;
—  attestazione a firma del segretario comunale sulla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, datata 9 marzo 1998.
Sopralluogo
In sede di sopralluogo è stata acquisita in copia la sottoelencata documentazione che viene inserita tra gli atti di questo Assessorato:
1)  voto C.T.A.R. n. 18030 del 19 ottobre 1990 in ordine al progetto generale;
2)  deliberazione di G.M. n. 274 del 14 dicembre 1990 di approvazione del progetto generale;
3)  relazione tecnica relativa al 1° lotto;
4)  delibera commissariale n. 1 del 12 dicembre 1996 con relativo stralcio avente per oggetto "determinazioni sullo schema di massima".
Valutazione di impatto ambientale
Con nota prot. n. 429 del 29 settembre 1998 il gruppo IX di questo Assessorato ha espresso il proprio avviso sul progetto allegato alla variante in oggetto e nella considerazione che il progetto riguarda il completamento di una strada già esistente e che pertanto la mancata realizzazione del lotto in questione vanificherebbe l'utilità della parte già realizzata, considerato inoltre che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento ha concesso il proprio nulla-osta per le parti ricadenti in area vincolata, ha ritenuto di potere concedere il nulla-osta richiesto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
—  dovrà essere preservato il reticolo idrografico esistente; le opere in progetto dovranno prevedere tutti gli accorgimenti necessari a consentire il libero deflusso delle acque;
—  dovrà essere previsto l'inerbimento delle scarpate mediante la piantumazione di specie vegetali autoctone e dovrà essere curato il successivo attecchimento. In particolare nel tratto stradale che corre parallelo al "Vallone del Sale" dovranno essere piantumate specie alofile quali ad esempio Mioporo, Acacia Saligna, Nerium Olenader, Ligeum Sparticum, ecc.;
—  il materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, se ritenuto tecnicamente idoneo, dovrà essere riutilizzato nell'ambito dei lavori. Prima dell'affidamento dei lavori dovrà comunque essere individuata una discarica autorizzata ai sensi della vigente normativa, per lo smaltimento dei materiali non riutilizzabili;
—  tutte le parti a vista dei muri di contenimento in c.a. dovranno essere rivestiti in pietrame calcareo con esclusione dei paramenti a valle dei muri di controripa che dovranno essere occultati con essenze vegetali;
—  durante le fasi di cantiere dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione del tratto stradale che corre parallelamente al "Vallone del Sale" affinché non venga arrecato alcun danno e non vengano apportate modificazioni all'alveo del vallone medesimo;
—  dovrà essere comunicata a questo Assessorato la data di inizio e fine dei lavori, accompagnata da adeguata documentazione fotografica che illustri i lavori eseguiti.
Il progetto
Il progetto principale delle opere di che trattasi è stato elaborato in data 22 settembre 1990.
Nelle linee generali l'opera riguarda il collegamento tra la S.S. 118 Corleonese-Agrigentina e la S.P. 21 Agrigento-Casteltermini nel territorio del comune di Alessandria della Rocca.
L'elaborato è stato sottoposto all'approvazione tecnica del competente C.T.A.R., che ha espresso parere favorevole con voto n. 18030 espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1990.
Conseguentemente, il progetto è stato approvato in linea amministrativa dall'organo esecutivo dell'ente con delibera n. 274 del 14 dicembre 1990, esecutiva.
Il progetto è stato suddiviso in due stralci funzionali, di cui il primo approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/85 con regolare attestato di conformità espresso dall'U.T.C.
L'approvazione amministrativa è intervenuta con atto deliberativo n. 274 del 14 dicembre 1990, esecutivo.
Il primo lotto dei lavori è stato finanziato dall'Assessorato regionale lavori pubblici con decreto n. 00382/14 del 26 marzo 1991.
La strada di collegamento proposta si sviluppa per intero nel territorio del comune di Alessandria, ad altitudine compresa tra la quota 190 e 450 s.l.m.
Essa si collega alla S.S. 118 Corleonese-Agrigentina saldandosi ad un primo tronco esistente, in coincidenza del vallone Ciniè già attraversato da un viadotto esistente. Tale tronco sia per le caratteristiche tipologiche della sua sede stradale, che per le pendenze longitudinali contenute entro il 10% ha permesso la saldatura alla nuova strada.
L'andamento planimetrico, oltre alla necessità di ordine funzionale, è stato improntato principalmente dalla classificazione dell'asse viario riportato come strada di tipo VI, ad unica carreggiata.
Le opere relative al primo lotto alla data attuale sono in avanzata fase di completamento. Sono state realizzate già tutte le opere relative al corpo stradale, tutti i muri di contenimento, le opere di canalizzazione delle acque meteoriche, i fossi di guardia, le fondazioni stradali, mentre restano da eseguire le pavimentazioni bituminose, le segnaletiche, la sistemazione dell'innesto alla S.P. 21 oltre ad opere varie di finitura.
I lavori di secondo lotto inizieranno a partire dal tronco già eseguito fino alla saldatura alla strada comunale Cianciana-San Biagio tramite la quale avverrà il collegamento alla S.S. 118, come previsto in progetto generale.
Le opere realizzate con il primo lotto riguardano il tronco compreso tra la S.P. 21 fino alla contrada Grassura, per uno sviluppo di ml. 1.701,84. In atto la percorribilità del tronco viene già assicurata fino alla strada comunale Ciniè.
Il secondo lotto delle opere riguarda il tronco compreso tra la strada comunale Ciniè (fine del primo lotto) e la strada comunale Cianciana-San Biagio, ammodernata fino al vallone Ciniè, dove si innesterà con il secondo lotto in esame.
Il lotto risulta funzionale completando il collegamento previsto nel progetto generale approvato, con uno sviluppo complessivo di ml. 3.015,68.
In particolare il tracciato del secondo lotto, così come previsto nel progetto generale, segue l'attuale direttrice di collegamento della strada comunale Cianciana-Casteltermini. Da questa si discosta nei tratti di eccessiva pendenza, dove il recupero della livelletta ha comportato l'allontanamento del tracciato delle linee di massima pendenza dei pendii attraversati.
Elaborati di variante
La variante in oggetto viene cartograficamente individuata sugli elaborati allegati all'atto deliberativo di C.C. n. 62/97.
Visti:
—  la delibera C.C. dell'1 dicembre 1997;
—  il decreto n. 198 del 14 luglio 1976, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Alessandria della Rocca.
Ritenuto:
—  di poter condividere le motivazioni prodotte a base della variante in oggetto sia per quanto riguarda le relazioni tecniche, sia per quanto attiene l'atto deliberativo di C.C. n. 62/97.
Considerato che:
—  la variante pubblicata nelle forme di legge non ha raccolto osservazioni né opposizioni giusta attestazione del segretario comunale datata 9 marzo 1998;
—  risulta completato l'iter amministrativo della variante in esame;
—  sulla variante risultano acquisiti i pareri di legge;
—  la variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Alessandria della Rocca e non confligge con l'ordinato sviluppo urbanistico dello stesso.
Si è del parere:
—  che la variante proposta, approvata con la deliberazione n. 62 dell'1 dicembre 1997 del comune di Alessandria della Rocca sia meritevole di approvazione, così come individuata graficamente sugli elaborati allegati all'atto deliberativo n. 62/97;
—  che sulla stessa vengano imposte le condizioni di cui ai pareri del gruppo IX di questo Assessorato, del Genio civile di Agrigento e della Soprintendenza di Agrigento riportati per esteso nel corpo del presente pa-rere.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, è approvata ai fini urbanistici la variante al P.R.G. del comune di Alessandria della Rocca, adottata dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 62 dell'1 dicembre 1997, alle condizioni espresse dal Genio civile di Agrigento e dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento riportate nel parere n. 17 del 2 ottobre 1998 del gruppo 31° della D.R.U.

Art. 2

E' altresì approvata, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con le prescrizioni poste dal gruppo di lavoro IX di questo Assessorato con nota prot. n. 429 del 29 settembre 1998, la valutazione di impatto ambientale espressa sul progetto della variante di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati qui di seguito elencati:
Allegati alla variante urbanistica
—  tav. 11  –  relazione tecnica;
—  tav. 16  –  planimetria generale 1:10.000;
—  tav. 18  –  planimetria di progetto 1:2.000;
—  tav. 19  –  profilo longitudinale;
—  tav. 10  –  sezioni trasversali;
—  tav. 11  –  sezioni stradali tipo;
—  tav. 17  –  elaborati espropriativi:
—  tav. 11  –  17.1 - relazione di esproprio ed elenco ditte;
—  tav. 11  –  17.2 - piano particellare di esproprio;
Allegati alla richiesta di parere, art. 13, legge n. 64/74
1)  relazione tecnica;
2)  planimetria stralcio P.R.G.;
3)  planimetria 1:10.000;
4)  planimetria 1:2.000;
5)  studio geologico;
—  parere ufficio del Genio civile di Agrigento, prot. n. 6037/97 dell'1 agosto 1997;
—  nulla osta Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, prot. n. 5897 dell'11 giugno 1998;
—  parere gruppo IX A.R.T.A., prot. n. 429 del 29 settembre 1998;
—  parere n. 17 del 2 ottobre 1998 espresso dal gruppo 31° della D.R.U.;
—  delibera C.C. di Alessandria della Rocca n. 62 dell'1 dicembre 1997.

Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Alessandria della Rocca per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 26 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.45.2346)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Costituzione del Comitato tecnico direzionale per la programmazione.
Con decreto del Presidente della Regione n. 60/DRP del 31 agosto 1998 è stato costituito il Comitato direzionale tecnico per la programmazione.
Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore della programmazione, è composto dai seguenti direttori regionali:
—  Presidenza: direttore dei rapporti extraregionali; direttore dell'ufficio legislativo e legale;
—  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: direttore degli interventi strutturali in agricoltura; direttore degli interventi infrastrutturali in agricoltura; direttore delle foreste;
—  Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: direttore dei beni culturali ed ambientali;
—  Assessorato del bilancio e delle finanze: direttore del bilancio e tesoro;
—  Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca: direttore della cooperazione, commercio e artigianato; direttore della pesca;
—  Assessorato dell'industria: direttore dell'industria;
—  Assessorato dei lavori pubblici: direttore dei lavori pubblici;
—  Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione: direttore della formazione professionale;
—  Assessorato del territorio e dell'ambiente: direttore del territorio e ambiente; direttore dell'urbanistica;
—  Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti: direttore del turismo, sport e spettacolo; direttore dei trasporti e comunicazioni.
Il Comitato tecnico direzionale per la programmazione assicura alla Giunta regionale il supporto tecnico per l'adozione delle deliberazioni previste dall'art. 4 della legge regionale n. 28/62, come integrato e modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 6/97, previa valutazione unitaria delle problematiche connesse all'azione programmatoria.
Assicura, inoltre, una costante azione di raccordo tra gli uffici dell'Amministrazione regionale e la Cabina di regia regionale prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 6/97.
(98.44.2293)
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Pareggiamento delle scuole di arpa, viola, clavicembalo, organo e composizione organistica e percussioni presso l'Istituto musicale V. Bellini, con sede in Catania, a quelle dei conservatori di musica statali.
Con decreto presidenziale n. 294 del 30 settembre 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 20 ottobre 1998 al n. 4324, le scuole di arpa, viola, clavicembalo, organo e composizione organistica e percussioni funzionanti presso l'Istituto musicale V. Bellini, con sede in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 3, gestito dal Consorzio per l'Istituto musicale V. Bellini di Catania, sono pareggiate a quelle dei conservatori di musica statali ai sensi del R.D. 15 maggio 1930, n. 1170 con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1998/99.
(98.44.2297)
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Pareggiamento delle scuole di didattica della musica e musica elettronica presso l'Istituto musicale V. Bellini, con sede in Catania, a quelle dei conservatori di musica statali.
Con decreto presidenziale n. 295 dell'1 ottobre 1998, registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 20 ottobre 1998 al n. 4325, le scuole di didattica della musica e musica elettronica funzionanti presso l'Istituto musicale V. Bellini, con sede in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 3, gestito dal Consorzio per l'Istituto musicale V. Bellini di Catania, sono pareggiate a quelle dei conservatori di musica statali ai sensi del R.D. 15 maggio 1930, n. 1170 con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1998/99.
(98.44.2296)
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Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Azienda siciliana trasporti.
Con D.P. n. 320/Gr. XV/S.G. del 28 ottobre 1998, il collegio dei revisori dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) è stato costituito, per la durata di un quadriennio, come segue:
—  dott.Giovanni Liguori - componente effettivo;
—  dott.Stefano Carraffa - componente effettivo.
(98.44.2298)
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Nuova ripartizione territoriale delle spese in conto capitale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/62 e successive modifiche, per l'anno 1998 - cap. 73752.
Con deliberazione n. 324 del 30 settembre 1998, la Giunta regionale ha approvato la nuova ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1998 - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, secondo la proposta contenuta nella nota n. 2448/XII/FS del 30 settembre 1998:
—  la nuova ripartizione che sostituisce la precedente già approvata dalla Giunta di Governo con la deliberazione n. 227 del 6 luglio 1998, è stata effettuata nel rispetto dell'art. 12 della legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993 che riserva ai comuni ed alle province regionali una quota non inferiore al 70% dei finanziamenti da destinare alla realizzazione di cantieri di lavoro, e più precisamente al fondo per l'occupazione ex art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3; nonché del D.A. n. 1214/98/I-L del 30 settembre 1998 in corso di registrazione alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che prevede che lo stanziamento per i comuni e le Amministrazioni provinciali di cui sopra, pari al 70%, sia diviso in quote unitarie di L.39.650.500 per ogni singolo comune con non più di 15.000 abitanti.
La seconda parte del finanziamento sul capitolo 73752, pari al 20%, sarà destinato agli enti diversi di cui al quarto comma del citato art. 12 della legge regionale n. 25/93 per il finanziamento di cantieri di lavoro e ripartito a livello provinciale in proporzione col tasso di disoccupazione ed alla popolazione attiva, attribuendo il 75% ed il 25% rispettivamente al primo ed al secondo parametro.
Il restante 10%, seguendo il succitato decreto assessoriale, costituisce riserva da utilizzare per interventi straordinari o di particolare valore sociale.
Si allegano le tavole 1 e 2 della ripartizione di che trattasi.
Tavola 1
RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE SOMME ASSEGNATE PER ISTITUZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE 1998
Cap. 73752 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1998

NOTA (modalità di ripartizione adottate):
1) Finanziamento iscritto nel 1998 sul capitolo 73752 del bilancio di previsione della Regione siciliana, da assegnare ai cantieri di lavoro gestiti dagli enti diversi dai comuni e dalle Amministrazioni provinciali ed al Fondo per l'occcupazione dei comuni e delle Amministrazioni provinciali (ex art. 4 della legge regionale n. 3/98), L. 18.359.000.000.
2)  Ripartizione preventiva dello stanziamento, giusto il combinato disposto della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e del decreto assessoriale n. .............. del ................................................ nelle seguenti quote:
a) una prima quota del 70%, a favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali, per L. 12.851.300.000;
b)  una seconda quota del 20%, a favore degli enti diversi dai comuni e dalle amministrazioni provinciali, per L. 3.671.800.000;
c) una terza quota del 10%, che costituisce quota di riserva per le aree c.d. a rischio, per L. 1.835.900.000.
n. abitanti dei comuni < = 15.00 abitanti divisi per provincia

  ï Abitanti ï % abitanti ï Totale attribuito     residenti     residenti     ai comuni ï Istat 91 ï su base ï ï     ï regionale ï Lire 

Sicilia
Tutti i comuni  4.937.008 100,00 12.851.300.000 

Sicilia
Comuni < = 15.000 abitanti  1.616.589 32,74 12.851.300.000 
      ï Abitanti ï % abitanti PROVINCE     residenti     residenti     ï Istat 91 ï su base     ï     ï regionale 
Agrigento      198.553 4,02 
Caltanissetta      94.916 1,92 
Catania      262.302 5,31 
Enna      105.378 2,13 
Messina      343.093 6,95 
Palermo      357.980 7,25 
Ragusa      45.052 0,91 
Siracusa      82.342 1,67 
Trapani      126.973 2,57 
Totale      1.616.589 32,74 


PROVINCIA DI AGRIGENTO

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Agrigento      55.283 — 
Licata      41.300 — 
Sciacca      38.256 — 
Canicattì      32.344 — 
Favara      32.237 — 
Palma di Montechiaro      24.077 — 
Ribera      21.004 — 
Porto Empedocle      16.755 — 
Ravanusa      16.389 — 
Raffadali      13.952 39.664.506 
Menfi      13.251 39.664.506 
Campobello di Licata      12.275 39.664.506 
Racalmuto      10.752 39.664.506 
Aragona      10.416 39.664.506 
Casteltermini      10.132 39.664.506 
Naro      10.071 39.664.506 
San Giovanni Gemini      8.420 39.664.506 
Grotte      7.449 39.664.506 
Sambuca di Sicilia      6.797 39.664.506 
Santa Margherita di Belice      6.784 39.664.506 
Cammarata      6.332 39.664.506 
Cattolica Eraclea      6.188 39.664.506 
Santo Stefano Quisquina      5.628 39.664.506 
Lampedusa e Linosa      5.624 39.664.506 
Alessandria della Rocca      5.153 39.664.506 
Cianciana      5.103 39.664.506 
Bivona      5.076 39.664.506 
Siculiana      5.070 39.664.506 
Caltabellotta      5.059 39.664.506 
Realmonte      4.393 39.664.506 
San Biagio Platani      4.128 39.664.506 
Burgio      3.582 39.664.506 
Castrofilippo      3.581 39.664.506 
Montallegro      3.515 39.664.506 
Santa Elisabetta      3.417 39.664.506 
Montevago      3.325 39.664.506 
Camastra      3.034 39.664.506 
Lucca Sicula      2.299 39.664.506 
Sant'Angelo Muxaro      2.007 39.664.506 
Villafranca Sicula      1.693 39.664.506 
Calamonaci      1.541 39.664.506 
Joppolo Giancaxio      1.460 39.664.506 
Comitini      1.046 39.664.506 

Provincia: Agrigento
Tutti i comuni      476.198 
Comuni < = 15.000 abitanti (34)      198.553 1.348.593.210 


PROVINCIA DI CALTANISSETTA

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Gela      72.535 — 
Caltanissetta      61.319 — 
Niscemi      26.998 — 
SanCataldo      22.507 — 


Mazzarino      13.373 39.664.506 
Riesi      12.506 39.664.506 
Mussomeli      11.537 39.664.506 
Sommatino      8.226 39.664.506 
Santa Caterina Villaermosa      6.541 39.664.506 
Serradifalco      6.441 39.664.506 
Butera      5.673 39.664.506 
Delia      4.537 39.664.506 
Vallelunga Pratameno      4.397 39.664.506 
Campofranco      4.150 39.664.506 
Milena      3.644 39.664.506 
Resuttano      2.752 39.664.506 
Marianopoli      2.675 39.664.506 
Villalba      2.152 39.664.506 
Montedoro      2.010 39.664.506 
Sutera      2.010 39.664.506 
Acquaviva Platani      1.570 39.664.506 
Bompensiere      722 39.664.506 

Provincia: Caltanissetta
Tutti i comuni      278.275 
Comuni < = 15.000 abitanti (18)      94.916 713.961.111 


PROVINCIA DI CATANIA

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Catania      333.075 — 
Acireale      46.199 — 
Paternò      44.266 — 
Misterbianco      40.785 — 
Caltagirone      36.898 — 
Adrano      32.717 — 
Giarre      26.853 — 
Gravina diCatania      26.627 — 
Biancavilla      22.226 — 
Acicatena      20.760 — 
Mascalucia      19.286 — 
Belpasso      19.183 — 
San Giovanni La Punta      18.858 — 
Bronte      18.689 — 
Aci Castello      17.927 — 
Scordia      16.786 — 
Tremestieri Etneo      16.695 — 
Palagonia      15.535 — 
Riposto      14.048 39.664.506 
Grammichele      13.609 39.664.506 
Aci Sant'Antonio      12.459 39.664.506 
Randazzo      11.550 39.664.506 
Sant'Agata Li Battiati      10.856 39.664.506 
Ramacca      10.383 39.664.506 
Militello in Val di Catania      10.185 39.664.506 
Mascali      9.779 39.664.506 
Mirabella Imbaccari      9.434 39.664.506 
San Gregorio diCatania      9.169 39.664.506 
Fiumefreddo diSicilia      9.049 39.664.506 
Motta Sant'Anastasia      8.716 39.664.506 
Vizzini      8.698 39.664.506 
Pedara      8.034 39.664.506 
Zafferana Etnea      7.361 39.664.506 
Santa Maria di Licodia      7.096 39.664.506 
Santa Venerina      6.972 39.664.506 
Trecastagni      6.960 39.664.506 
Mineo      5.888 39.664.506 
Valderde      5.717 39.664.506 
Calatabiano      5.713 39.664.506 
Viagrande      5.688 39.664.506 
Linguaglossa      5.393 39.664.506 
Nicolosi      5.365 39.664.506 
Castel di Judica      5.219 39.664.506 
San Michele di Ganzaria      4.766 39.664.506 
Castiglione di Sicilia      4.551 39.664.506 
Maletto      4.254 39.664.506 
Raddusa      4.191 39.664.506 
San Pietro Clarenza      4.025 39.664.506 
Piedimonte Etneo      3.886 39.664.506 
San Cono      3.780 39.664.506 
Mazzarrone      3.542 39.664.506 
Maniace      3.101 39.664.506 
Licodia Eubea      3.056 39.664.506 
Ragalna      2.591 39.664.506 
Aci Bonaccorsi      2.360 39.664.506 
Camporotondo Etneo      2.066 39.664.506 
Sant'Alfio      1.666 39.664.506 
Milo      1.126 39.664.506 

Provincia: Catania
Tutti i comuni      1.035.667 
Comuni < = 15.000 abitanti (40)      262.302 1.586.580.247 


PROVINCIA DI ENNA

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Enna      28.273 — 
Piazza Armerina      22.355 — 
Leonforte      15.147 — 
Nicosia      15.029 — 
Barrafranca      13.667 39.664.506 
Troina      10.406 39.664.506 
Valguarnera Caropepe      9.171 39.664.506 
Agira      9.150 39.664.506 
Pietraperzia      8.015 39.664.506 
Regalbuto      7.981 39.664.506 
Aidone      7.275 39.664.506 
Centuripe      6.615 39.664.506 
Villarosa      6.205 39.664.506 
Assoro      5.319 39.664.506 
Catenanuona      5.073 39.664.506 
Calascibetta      5.014 39.664.506 
Gagliano Castelferrato      4.173 39.664.506 
Nissoria      3.152 39.664.506 
Cerami      3.100 39.664.506 
Sperlinga      1.065 39.664.506 

Provincia: Enna
Tutti i comuni      186.182 
Comuni < = 15.000 abitanti (16)      105.378 634.632.099 


PROVINCIA DI MESSINA

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Messina      231.693 — 
Barcellona Pozzo di Gotto      40.544 — 
Milazzo      31.541 — 
Patti      12.959 39.664.506 
Sant'Agata Militello      12.796 39.664.506 
Capo d'Orlando      11.948 39.664.506 
Lipari      10.382 39.664.506 
Taormina      10.120 39.664.506 
Giardini Naxos      8.640 39.664.506 
Tortorici      8.484 39.664.506 
Santa Teresa di Riva      7.824 39.664.506 
Villafranca Tirrena      7.372 39.664.506 
Gioiosa Marea      6.867 39.664.506 
San Filippo del Mela      6.606 39.664.506 
Mistretta      6.195 39.664.506 
Rometta      6.113 39.664.506 
Torregrotta      6.052 39.664.506 
Terme Vigliatore      5.941 39.664.506 
Pace del Mela      5.471 39.664.506 
Santo Stefano diCamastra      5.194 39.664.506 
Acquedolci      5.122 39.664.506 
Spadafora      5.119 39.664.506 
Francavilla di Sicilia      5.096 39.664.506 
Brolo      5.072 39.664.506 
San Fratello      5.055 39.664.506 
Santa Lucia del Mela      4.858 39.664.506 
Naso      4.741 39.664.506 
Sant'Angelo di Brolo      4.376 39.664.506 
Caronia      4.116 39.664.506 
Roccalumera      4.050 39.664.506 
Saponara      3.945 39.664.506 
San Piero Patti      3.938 39.664.506 
Castell'Umberto      3.915 39.664.506 
Capizzi      3.797 39.664.506 
Piraino      3.734 39.664.506 
Tusa      3.630 39.664.506 
Nizza di Sicilia      3.539 39.664.506 
Venetico      3.497 39.664.506 
MontalbanoElicona      3.477 39.664.506 
Capri Leone      3.459 39.664.506 
Furnari      3.457 39.664.506 
Galati Mamertino      3.419 39.664.506 
Torrenova      3.414 39.664.506 
Furci Siculo      3.321 39.664.506 
Cesarò      3.280 39.664.506 
Monforte San Giorgio      3.226 39.664.506 
Sinagra      3.173 39.664.506 
Castroreale      3.126 39.664.506 
San Pier Niceto      3.122 39.664.506 
Alcara Li Fusi      3.079 39.664.506 
Falcone      2.856 39.664.506 
Scaletta Zanclea      2.677 39.664.506 
Alì Terme      2.425 39.664.506 
San Marco d'Alunzio      2.396 39.664.506 
Gaggi      2.384 39.664.506 
Gualtieri Sicaminò      2.357 39.664.506 
Rodì Milici      2.334 39.664.506 
Letojanni      2.283 39.664.506 
Novara di Sicilia      2.197 39.664.506 
Librizzi      2.161 39.664.506 
Oliveri      2.083 39.664.506 
Ficarra      2.020 39.664.506 
Merì      1.984 39.664.506 
San Salvatore Fitalia      1.954 39.664.506 
Mazzarrà Sant'Andrea      1.918 39.664.506 
Fiumedinisi      1.912 39.664.506 
Montagnareale      1.841 39.664.506 
Itala      1.813 39.664.506 
Longi      1.784 39.664.506 
Castel di Lucio      1.751 39.664.506 
Raccuja      1.692 39.664.506 
Pettineo      1.689 39.664.506 
San Teodoro      1.689 39.664.506 
Ucria      1.646 39.664.506 
Fondachelli Fantina      1.643 39.664.506 
Graniti      1.621 39.664.506 
Militello Rosmarino      1.552 39.664.506 
Savoca      1.518 39.664.506 
Casalvecchio Siculo      1.447 39.664.506 
Pagliara      1.428 39.664.506 
Sant'Alessio Siculo      1.352 39.664.506 
Valdina      1.292 39.664.506 
Antillo      1.279 39.664.506 
Roccavaldina      1.259 39.664.506 
Santa Domenica Vittoria      1.246 39.664.506 
Mirto      1.244 39.664.506 
Tripi      1.225 39.664.506 
Frazzanò      1.203 39.664.506 
Malvagna      1.190 39.664.506 
Motta d'Affermo      1.158 39.664.506 
Limina      1.141 39.664.506 
Castelmola      1.123 39.664.506 
Reitano      1.062 39.664.506 
Alì      1.050 39.664.506 
Roccella Valdemone      990 39.664.506 
Mongiuffi Melia      975 39.664.506 
Motta Camastra      965 39.664.506 
Forza d'Agrò      948 39.664.506 
Floresta      923 39.664.506 
Basicò      904 39.664.506 
Moio Alcantara      889 39.664.506 
Malfa      871 39.664.506 
Santa Marina Salina      848 39.664.506 
Mandanici      843 39.664.506 
Leni      682 39.664.506 
Condrò      519 39.664.506 
Gallodoro      474 39.664.506 
Roccafiorita      266 39.664.506 

Provincia: Messina
Tutti i comuni      646.871 
Comuni < = 15.000 abitanti (105)      343.093 4.164.773.148 


PROVINCIA DI PALERMO

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Palermo      698.556 — 
Bagheria      47.085 — 
Partinico      27.182 — 
Termini Imerese      26.571 — 
Monreale      26.256 — 
Carini      21.076 — 
Misilmeri      20.072 — 
Villabate      14.877 39.664.506 
Cefalù      13.882 39.664.506 
Corleone      11.261 39.664.506 
Capaci      10.610 39.664.506 
Terrasini      10.544 39.664.506 
Castelbuono      10.058 39.664.506 
Belmonte Mezzagno      9.601 39.664.506 
San Giuseppe Jato      9.460 39.664.506 
Cinisi      8.994 39.664.506 
Caccamo      8.636 39.664.506 
Santa Flavia      8.545 39.664.506 
Altofonte      8.276 39.664.506 
Ganci      8.176 39.664.506 
Casteldaccia      8.098 39.664.506 
Trabia      8.067 39.664.506 
Ficarazzi      8.005 39.664.506 
Lercara Friddi      7.602 39.664.506 
Marineo      6.654 39.664.506 
Prizzi      6.254 39.664.506 
Piana degli Albanesi      6.129 39.664.506 
Borgetto      5.873 39.664.506 
Montelepre      5.733 39.664.506 
Balestrate      5.651 39.664.506 
Bisacquino      5.484 39.664.506 
Cerda      5.431 39.664.506 
Campofelice diRoccella      5.328 39.664.506 
San Cipirello      5.048 39.664.506 
Caltavuturo      4.943 39.664.506 
Altavilla Milicia      4.789 39.664.506 
Polizzi Generosa      4.748 39.664.506 
Isola delle Femmine      4.697 39.664.506 
Valledolmo      4.689 39.664.506 
Collesano      4.589 39.664.506 
Alia      4.402 39.664.506 
Camporeale      4.371 39.664.506 
Montemaggiore Belsito      4.312 39.664.506 
Ciminna      4.251 39.664.506 
Castellana Sicula      4.164 39.664.506 
Petralia Soprana      3.903 39.664.506 
Petralia Sottana      3.770 39.664.506 
Chiusa Sclafani      3.677 39.664.506 
Castronuovo diSicilia      3.604 39.664.506 
Villafrati      3.404 39.664.506 
Vicari      3.400 39.664.506 
Mezzojuso      3.213 39.664.506 
Pollina      3.157 39.664.506 
Torretta      3.147 39.664.506 
Bolognetta      3.112 39.664.506 
Roccapalumba      3.092 39.664.506 
Trappeto      3.059 39.664.506 
Alimena      3.057 39.664.506 
Lascari      3.030 39.664.506 
Palazzo Adriano      2.767 39.664.506 
Sciara      2.730 39.664.506 
San Mauro Castelverde      2.565 39.664.506 
Giuliana      2.478 39.664.506 
Ventimiglia di Sicilia      2.340 39.664.506 
Geraci Siculo      2.282 39.664.506 
Isnello      2.136 39.664.506 
Roccamena      2.132 39.664.506 
Baucina      2.105 39.664.506 
Bompietro      2.055 39.664.506 
Contessa Entellina      2.052 39.664.506 
Giardinello      1.681 39.664.506 
Campofiorito      1.564 39.664.506 
Aliminusa      1.405 39.664.506 
Blufi      1.391 39.664.506 
Gratteri      1.226 39.664.506 
Ustica      1.188 39.664.506 
Godrano      1.142 39.664.506 
Cefalà Diana      1.031 39.664.506 
Scillato      806 39.664.506 
Santa Cristina Gela      800 39.664.506 
Campofelice di Fitalia      638 39.664.506 
Sclafani Bagni      609 39.664.506 

Provincia: Palermo
Tutti i comuni      1.224.778 
Comuni < = 15.000 abitanti (75)      357.980 2.974.837.963 


PROVINCIA DI RAGUSA

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Ragusa      67.535 — 
Vittoria      55.280 — 
Modica      50.529 — 
Comiso      28.906 — 
Scicli      25.255 — 
Pozzallo      17.176 — 
Ispica      14.629 39.664.506 
Chiaramonte Gulfi      8.424 39.664.506 
Acate      7.640 39.664.506 
Santa Croce Camerina      7.445 39.664.506 
Monterosso Almo      3.503 39.664.506 
Giarratana      3.411 39.664.506 

Provincia: Ragusa
Tutti i comuni      289.733 
Comuni < = 15.000 abitanti (6)      45.052 237.987.037 


PROVINCIA DI SIRACUSA

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Siracusa      125.941 — 
Augusta      34.189 — 
Avola      31.322 — 
Lentini      27.764 — 
Noto      21.704 — 
Pachino      21.394 — 
Rosolini      20.686 — 
Floridia      19.726 — 
Carlentini      16.946 — 
Francofonte      14.815 39.664.506 
Melilli      11.656 39.664.506 
Priolo Gargallo      11.466 39.664.506 
Sortino      9.245 39.664.506 
Palazzolo Acreide      9.097 39.664.506 
Canicattini Bagni      7.535 39.664.506 
Solarino      7.252 39.664.506 
Portopalo di Capo Passero      3.211 39.664.506 
Ferla      3.029 39.664.506 
Buccheri      2.755 39.664.506 
Buscemi      1.292 39.664.506 
Cassaro      989 39.664.506 

Provincia: Siracusa
Tutti i comuni      402.014 
Comuni < = 15.000 abitanti (12)      82.342 475.974.074 


PROVINCIA DI TRAPANI

      ï Abitanti ï Quota unitaria COMUNI ï residenti ï ad ogni comune     ï Istat 91 ï finanziato 
Marsala      80.177 — 
Trapani      69.497 — 
Mazara del Vallo      47.750 — 
Alcamo      42.621 — 
Castelvetrano      30.272 — 
Castellammare del Golfo      13.515 39.664.506 
Campobello di Mazara      12.570 39.664.506 
Salemi      12.321 39.664.506 
Partanna      11.741 39.664.506 
Paceco      11.348 39.664.506 
Valderice e Erice      10.613 39.664.506 
Calatafimi      7.636 39.664.506 
Pantelleria      7.484 39.664.506 
Petrosino      7.329 39.664.506 
Santa Ninfa      5.294 39.664.506 
Gibellina      5.027 39.664.506 
Custonaci      4.571 39.664.506 
Favignana      4.335 39.664.506 
San Vito Lo Capo      3.567 39.664.506 
Buseto Palizzolo      3.210 39.664.506 
Vita      2.701 39.664.506 
Salaparuta      1.889 39.664.506 
Poggioreale      1.822 39.664.506 

Provincia: Trapani
Tutti i comuni      397.290 
Comuni < = 15.000 abitanti (18)      126.973 713.961.111 
Comuni < = 15.000 abitanti base regionale (324)      1.616.589 12.851.300.000 



TAVOLA 2
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE SOMME ASSEGNATE PER ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO
Cap. 73752 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998


PROVINCIA  Popolazione residente in età lavorativa (*) Composizione percentuale (base 25%) Attribuzione di lire Iscritti nelle liste di collocamento media anno 1994 (*) Composizione percentuale (base 75%) Attribuzione di lire Totale attri buito ad enti diversi - lire 
  A B C D E F
Agrigento  366.364 10,55 96.843.725 108.036 11,08 305.126.580 401.970.305 
Caltanissetta  169.249 4,87 44.704.165 58.902 6,04 166.332.540 211.036.705 
Catania  755.616 21,75 199.654.125 176.618 18,11 498.722.235 698.376.360 
Enna  123.027 3,55 32.587.225 44.129 4,52 124.474.020 157.061.245 
Messina  475.465 13,69 125.667.355 136.891 14,03 386.365.155 512.032.510 
Palermo  815.592 23,48 215.534.660 237.960 24,39 671.664.015 887.198.675 
Ragusa  208.540 6,00 55.077.000 50.948 5,22 143.750.970 198.827.970 
Siracusa  285.174 8,21 75.363.695 73.505 7,54 207.640.290 283.003.985 
Trapani  274.339 7,90 72.518.050 88.501 9,07 249.774.195 322.292.245 
   Sicilia 3.473.366 100,00 917.950.000 975.490 100,00 2.753.850.000 3.671.800.000 

NOTA (modalità di ripartizione):
1) Finanziamento, per il 1998, al "Fondo siciliano": L. 18.359.000.000 sul cap. 73752 (ex art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3).
2)  Ripartizione preventiva di detto stanziamento in L. 12.851.300.000 pari al 70% dello stanziamento, a favore dei comuni e delle Amministrazioni provinciali dell'isola, mentre il restante importo di L.3.671.800.000, pari al 20% dello stanziamento, rimane a disposizione degli enti diversi (legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) per cantieri di lavoro, giusto il decreto assessoriale n. ...................... del ................................................................).
3)  La somma: L. 3.671.800.000 viene ripartita tra le nove province dell'isola attribuendone il 25% all'indice della popolazione attiva (colonna C - totale generale) ed il restante 75% all'indice di disoccupazione (colonna F - totale generale).
(*)  Fonte dei dati: Osservatorio del Ministero del lavoro - Roma - settembre 1994.
(98.43.2221)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità provvisoria per l'espropriazione di immobili siti nel comune di Monreale.
Con decreto n. 26853 del 29 settembre 1998 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stato determinato l'ammontare provvisorio dell'indennità da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti in comune di Monreale, qui di seguito elencate:
Lavori di sistemazione idraulico forestale nel bacino montano del fiume Iato a difesa dell'invaso Poma
1)  ditta Cordaro Vincenza, nata a Palermo il 23 novembre 1913 e Turco Domenico, nato a Villarosa il 31 dicembre 1915: partita 54506, foglio 75, particella 361, superficie occupata mq. 360, indennità provvisoria L. 72.000;
2)  ditta Capaci Anna, nata a Piana degli Albanesi il 6 gennaio 1936 3/8 e Traina Vito, nato a Piana degli Albanesi il 15 agosto 1930 3/8: partita 40097, foglio 75, particella 84, superficie occupata mq. 920, indennità provvisoria L. 184.000;
3) ditta Augello Calogero, nato a Menfi il 28 settembre 1924: partita 53977, foglio 75, particella 338, superficie occupata mq. 70, indennità provvisoria L. 14.000;
4)  ditta Albinelli Rosario, nato a San Giuseppe Iato il 5 febbraio 1936: partita 52863, foglio 75, particella 370, superficie occupata mq. 30, indennità provvisoria L. 9.660;
5) ditta Basile Giovanni, nato a San Giuseppe Jato il 16 gennaio 1922: partita 41316, foglio 75, particella 196, superficie occupata mq. 50, indennità provvisoria L. 10.000;
6)  ditta Santonocito Nicoletta, nata a Catania il 24 ottobre 1935: partita 52970, foglio 75, particella 352, superficie occupata mq. 200, indennità provvisoria L. 40.000;
7)  ditta Martello Francesco, nato a Palermo il 4 gennaio 1937: partita 43262, foglio 75, particella 252, superficie occupata mq. 150, indennità provvisoria L. 30.000;
8)  ditta Martello Francesco, nato a Palermo il 4 gennaio 1937: partita 43362, foglio 75, particella 253, superficie occupata mq. 700, indennità provvisoria L. 140.000;
9)  ditta Basile Giovanni, nato a San Giuseppe Jato il 16 gennaio 1922: partita 41316, foglio 75, particella 318, superficie occupata mq. 120, indennità provvisoria L. 24.000.
(98.43.2192)
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Determinazione dell'indennità provvisoria per l'espropriazione di immobili siti nel comune di S. Giuseppe Jato.
Con decreto n. 26855 del 29 settembre 1998 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stato determinato l'ammontare provvisorio dell'indennità da erogare alle ditte proprietarie degli immobili siti in comune di S. Giuseppe Jato, qui di seguito elencate:
Lavori di sistemazione idraulico forestale nel bacino montano del fiume Iato a difesa dell'invaso Poma
1)  ditta Ferrara Inglese Rosolino fu Gaetano: partita 4351, foglio 5, particella 33, superficie occupata mq. 500, indennità provvisoria L. 100.000;
2)  ditta Ferrara Inglese Rosolino fu Gaetano: partita 4351, foglio 5, particella 32, superficie occupata mq. 700, indennità provvisoria L. 140.000;
3)  ditta Ferrara Inglese Rosolino fu Gaetano: partita 4351, foglio 5, particella 23, superficie occupata mq. 1200, indennità provvisoria L. 240.000;
4)  Bono Pietro: foglio 5, particella 12ao, superficie occupata mq. 800, indennità provvisoria L. 488.800;
5)  Bono Pietro: foglio 5, particella 12ap, superficie occupata mq. 400, indennità provvisoria L. 244.400;
6)  Gangi Antonino fu Salvatore: foglio 5, particella 3278, superficie occupata mq. 200, indennità provvisoria L. 64.400;
7)  Ganci Antonino fu Gian Battista: foglio 5, particella 51abc, superficie occupata mq. 340, indennità provvisoria L. 109.480;
8)  Carrà Pietro: foglio 5, particella 12 am, superficie occupata mq. 100, indennità provvisoria L. 20.000.
(98.43.2191)
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Istituzione dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, anno 1997.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in attuazione del decreto legislativo n. 220/95, con decreto assessoriale dell'8 ottobre 1998, ha istituito l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica - anno 1997.
Copia del predetto elenco è consultabile presso l'Ufficio della biblioteca di questo Assessorato - Direzione regionale per gli interventi strutturali, viale Regione Siciliana.
(98.43.2176)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria.
Con decreto n. 826 del 2 ottobre 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, i signori Ventimiglia Paolo e Papponetti Paola sono stati nominati componenti del consiglio d'istituto dell'Istituto regionale d'arte di Bagheria, in sostituzione dei signori Raffa Rosolino e La Franca Antonella decaduti dalla carica.
(98.44.2304)
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Costituzione del consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Sicilia.
Con decreto n. 761 del 16 ottobre 1998 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stato costituito il consiglio direttivo di esperti dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Sicilia, per la durata di un quinquennio, come appresso indicato:
—  Zingale Lorenzo, preside - liceo classico Segusio - Caltagirone. Eletto in rappresentanza del personale direttivo o docente;
—  Orlando Giovanna, insegnante presso D.D. Borgo Ulivia - Palermo. Eletta in rappresentanza del personale direttivo o docente;
—  Zammataro Alessandro, docente presso scuola media Sammartino Pardo -Catania. Eletto in rappresentanza del personale direttivo o docente;
—  Catalano Giuseppa, direttrice didattica 1° circolo didattico di Favara. Eletta in rappresentanza del personale direttivo o docente;
—  Nicastro Lucio, direttore didattico 5° circolo didattico di Caltanissetta. Eletto in rappresentanza del personale direttivo o docente;
—  Gibilaro Chiara, preside presso S.M.S. Manzoni di Montelepre (PA), proposta dal Consiglio nazionale della P.I.;
—  Lo Re Pio, preside presso liceo classico La Farina di Messina, proposto dal Consiglio nazionale della P.I.;
—  Ricerca Emanno - docente presso I.T.C.G. diEnna proposto dal Consiglio nazionale della P.I.;
—  Giordano Lisania, docente presso l'Università diCatania, proposta dal Consiglio nazionale universitario;
—  Romeo Carmelo, docente presso l'Università di Messina, proposto dal Consiglio nazionale universitario;
—  Pepi Anna Maria, docente presso l'Università di Palermo, proposta dal Consiglio nazionale universitario;
—  Santangelo Giovanni Saverio, docente presso l'Università di Palermo, proposto dal Consiglio nazionale universitario.
(98.43.2185)
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Nomina del commissario ad acta della scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania.
Con decreto n. 772 del 16 ottobre 1998 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione il dott. Giuseppe Librizzi, dirigente amministrativo presso l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è stato nominato commissario ad acta della scuola magistrale ortofrenica regionale diCatania in sostituzione del dott. Salvatore LoMonaco, già commissario straordinario, il cui mandato è scaduto in data 6 giugno 1998.
L'incarico ha la durata di tre mesi a decorrere dalla data del decreto.
(98.43.2183)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo SS. Immacolata di Belpasso nella Banca agricola popolare di Ragusa.
Con decreto n. 296/98-9/F del 21 ottobre 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 57, 1° comma, della legge 1 settembre 1993, n. 385, ed in base all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata la fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo SS. Immacolata di Belpasso, società cooperativa a r.l., con sede in Belpasso (CT), nella Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Ragusa, che è stata, pertanto, autorizzata al subentro in tutti i rapporti attivi e passivi della "Banca di credito cooperativo di Belpasso", con decorrenza degli effetti contabili e fiscali a far tempo dall'1 gennaio 1999, ed all'assegnazione ai soci della "Belpasso", tenuto conto del rapporto di cambio fra le azioni delle due banche, di una azione della banca incorporante ogni 5,5 azioni dell'azienda incorporata.
(98.44.2264)
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Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo.
Con decreto n. 297/98-9/F del 21 ottobre 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Banca di Palermo S.p.A., con sede in Palermo, composto da n. 30 articoli, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 22 settembre 1998.
(98.44.2263)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo S. Nicola L'Arena, con sede in Trabia.
Con decreto n. 298/98-9/F del 21 ottobre 1998 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 – numero d'ordine 100 – della Banca di credito cooperativo S. Nicola L'Arena, con sede in Trabia (PA) a seguito della avvenuta liquidazione volontaria e successiva cessione delle attività e passività della stessa alla Banca di credito cooperativo G. Toniolo, con sede in S. Cataldo (CL).
(98.44.2262)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della Commissione regionale per il commercio.
Con decreto n. 2275 del 22 ottobre 1998 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, è stata nominata componente della Commissione regionale per il commercio la dott.ssa Rosaria Patisso in qualità di esperto della grande distribuzione, designata dalla FAID Federdistribuzione, in sostituzione del dott. Mario Pietrosi.
(98.44.2280)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Autorizzazione per la rimozione degli impianti del Primo centro raccolta olio.
Con decreto n. 1384 del 27 luglio 1998 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1998, reg. n. 1, fg. n. 62, ai sensi dell'art. 1 del disciplinare che regola la concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Gela Agip" dell'ENI S.p.A., di cui al decreto n. 555 del 7 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1958, reg. n. 1, fg. n. 26, è stata autorizzata la rimozione degli impianti del Primo centro raccolta olio ad eccezione della cabina elettrica e del manifold olio ed il rilascio dell'area su cui insistono gli impianti da rimuovere, nonché la conseguente cancellazione degli impianti rimossi dall'elenco delle pertinenze minerarie, in conformità al rapporto tecnico del Servizio idrocarburi del CO.RE.MI. n. 4018 del 22 giugno 1998.
(98.44.2273)
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Attribuzione temporanea delle funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta.
Con decreto n. 1497 dell'1 settembre 1998 dell'Assessore per l'industria, sono state attribuite, per un periodo di sei mesi, le funzioni di ingegnere capo dei distretti minerari di Palermo, Catania e Caltanissetta, rispettivamente, ai dirigenti tecnici, ingg. Corriere Maria, Trupia Angelo e Perrone Salvatore.
(98.39.1970)
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Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.
Con decreto n. 1694 del 7 ottobre 1998 dell'Assessore per l'industria, l'incarico conferito al sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con il decreto n. 1629 del 24 settembre 1998, è stato esteso all'esame e adozione dei seguenti atti:
—  stipula convenzione con Siciliana Gas ed incarico progettazione per metanizzazione agglomerato industriale di Milazzo;
—  incarico di collaudo statico per i lavori di manutenzione straordinaria acquedotto nell'agglomerato industriale di Milazzo;
—  incarico di collaudo statico per lavori di manutenzione straordinaria rete fognante nell'agglomerato industriale di Milazzo;
—  autorizzazione a rendere dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. relativamente ad atto di pignoramento AVEM nei confronti dell'impresa Durante;
—  autorizzazione ad essere presente alla dichiarazione di terzo innanzi al pretore di Messina, giudice delle esecuzioni, per contestare il pignoramento dei fondi, richiesto dagli architetti Giorgi ed Orlando con l'assistenza del legale;
—  autorizzazione all'ENEL ad accedere con i propri mezzi pesanti, dalla viabilità consortile, in S. Filippo del Mela.
(98.44.2282)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Finanziamento del progetto relativo alla realizzazione di lavori nel comune di Tortorici.
Con decreto n. 1191/B del 23 luglio 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di completamento del consolidamento della via Zappulla e zona Cappuccini nel comune di Tortorici, redatto dall'ing. Giuseppe Muscolino per conto del comune di Tortorici ed ha disposto il finanziamento di L. 4.900.000.000 sul cap. 70315, esercizio finanziario 1997.
(98.43.2189)
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Concessione del finanziamento per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Marianopoli.
Con decreto n. 1440 del 14 settembre 1998, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento dell'importo di L.4.450.000.000 per la realizzaizone dei lavori di consolidamento del centro urbano nel comune di Marianopoli - cap. 70315 esercizio finanziario 1994, ed ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.
Con il medesimo decreto sono stati stabiliti in anni uno e cinque i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori ed in anni uno e cinque i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori ed in anni uno e cinque i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni.
(98.43.2188)
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Conferma del finanziamento al comune di Cammarata per la realizzazione di lavori stradali.
Con decreto n.1650 dell'8 ottobre 1998, l'Assessore per lavori pubblici ha riconfermato il finanziamento di L. 2.380.000.000 concesso al comune di Cammarata per l'esecuzione dei lavori di consolidamento a valle della via Caduti in Guerra ed a difesa della strada di collegamento Cammarata - scalo ferroviario, provvedendo alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge, fissando altresì i termini per l'inizio e il compimento dei lavori e delle procedure espropriative.
I lavori dovranno avere inizio entro anni uno dalla data di emissione del presente decreto e compiersi entro anni cinque dalla stessa data.
Le procedure espropriative dovranno avere inizio entro anni uno dalla data di emissione del presente decreto e compiersi entro anni cinque dalla stessa data.
(98.43.2194)
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Occupazione temporanea e d'urgenza a favore della Provincia regionale di Palermo di beni immobili siti nei comuni di Caltavuturo e Scillato.
Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1665/14° del 12 ottobre 1998, la Provincia regionale diPalermo è stata autorizzata a occupare in via temporanea e d'urgenza i beni siti nei comuni diCaltavuturo e Scillato interessati dai lavori di sistemazione ed ammodernamento di un tratto della S.P. n. 24 "di Scillato", svincolo Scillato-bivio di Caltavuturo, compreso dallo svincolo di Scillato al Km. 4+850, di proprietà delle ditte elencate nell'elenco ditte che forma parte integrante del presente decreto:
Comune di Scillato:
1)  Fatta Del Bardo Giovanni, nato a Palermo l'8 dicembre 1932 (1364): foglio 7, particella 113, coltura pascolo arborato, superficie Ha. 11.32.00, reddito dominicale L. 869, reddito agrario L. 203,76, superficie da occupare mq. 1.200, indennità di occupazione L. 150, indennità totale L. 180.000;
2)  Fatta Del Bardo Giovanni, nato a Palermo l'8 dicembre 1932 (1364): foglio 7, particella 139, coltura ortofrutteto 3ª, superficie Ha. 0.67.20, reddito dominicale L. 572, reddito agrario L. 63,84, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 1.250, indennità totale L. 625.000;
3)  Fatta Del Bardo Giovanni, nato a Palermo l'8 dicembre 1932 (1364): foglio 7, particella 73, coltura ortofrutteto 2ª, superficie Ha. 3.01.26, reddito dominicale L. 4.970,79, reddito agrario L. 346,70, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 1.250, indennità totale L. 250.000
4)  Fatta Del Bardo Giovanni, nato a Palermo l'8 dicembre 1932 (1364): foglio 7, particella 166, coltura ortofrutteto 3ª, superficie Ha. 0.00.37, reddito dominicale L. 16,74, reddito agrario L. 5,02, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 1.250, indennità totale L. 125.000;
5)  Fallone Angelo, nato a Caltavuturo il 3 novembre 1923 (1398): foglio 7, particella 167, coltura seminativo arborato 4ª, superficie Ha. 0.00.37, reddito dominicale L. 16,74, reddito agrario L. 5,02, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 460, indennità totale L. 46.000;
6)  Fallone Angelo, nato a Caltavuturo il 3 novembre 1923 (1398): foglio 7, particella 199, coltura seminativo arborato 4ª, superficie Ha. 0.33.44, reddito dominicale L. 66,88, reddito agrario L. 20,06, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 450, indennità totale L. 230.000;
7)  Crelagiori Beatrice Franca, nata a Castelbuono il 4 ottobre 1934 (1196): foglio 7, particella 276, uliveto 3ª, superficie Ha. 0.17.60, reddito dominicale L. 79,20, reddito agrario L. 12,32, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 910, indennità totale L. 182.000;
Comune di Caltavuturo
8)  Miciancio Antonino fu Giuseppe usufruttuaria e figlie Giuseppa e Rosalia, proprietarie (5467): foglio 12, particella 38, coltura seminativo arborato, superficie Ha. 0.50.45, reddito dominicale L. 100,90, reddito agrario L. 27,75, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 250.000;
9)  Miciancio Antonino fu Giuseppe usufruttuaria e figlie Giuseppa e Rosalia, proprietarie (5467): foglio 7, particella 208, coltura seminativo arborato, superficie Ha. 0.01.02, reddito dominicale L. 204,60, reddito agrario L. 56,26, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 250.000;
10)  Micciancio Rosaria, maritata Fullone, nata a Caltavuturo il 13 settembre 1900 (art. 10839): foglio 12, particella 285, coltura seminativo arborato 3ª, superficie Ha. 0.22.40, reddito dominicale L. 44,80, reddito agrario L. 12,32, superficie da occupare mq. 600, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 300.000;
11)  Crescimanno Laura, nata a Palermo il 13 novembre 1962, proprietaria, livellaria a Berbasi Michele, nato a Monreale il 4 gennaio 1900 (12769): foglio 12, particella 42, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.02.00, reddito dominicale L. 4,60, reddito agrario L. 1,00, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
12)  Mogavero Luigi, Michele, rosario lielalria alla chiesa di S. Rosalia diCaltavuturo (2807): foglio 12, particella 8, coltura uliveto 3ª, superficie Ha. 0.13.22, reddito dominicale L. 44,95, reddito agrario L. 9,25, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 40.000;
13)  Micciancio Carmela di Giuseppe, maritata Cuti Giovanni (5194): foglio 12, particella 25, coltura seminativo 4ª, superficie Ha. 01.04.89, reddito dominicale L. 131,10, reddito agrario L. 38,81, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
14)  Micciancio Carmela di Giuseppe, maritata Cuti Giovanni (5194): foglio 12, particella 209, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 01.50.24, reddito dominicale L. 345,46, reddito agrario L. 75,12, superficie da occupare mq. 1.200, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 696.000;
15)  Micciaccio Carmela di Giuseppe, maritata Cuti Giovanni (5194): foglio 12, particella 253, coltura seminativo 3ª, superficie Ha.0.25.20, reddito dominicale L. 57,96, reddito agrario L. 57,96, superficie da occupare mq. 700, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 406.000;
16)  Merendino Michele, nato a Palermo il 5 luglio 1970, proprietario, livellario a Gerbasi Michele, nato a Monreale il 4 gennaio 1900 (12.773): foglio 12, particella 198, coltura agrumeto, superficie Ha. 0.69.20, reddito dominicale L. 1.660,80, reddito agrario L. 103,80, superficie da occupare mq. 20, indennità di occupazione L. 2.200, indennità totale L. 44.000;
17)  Spampinato Rosa fu Salvatore (7671): foglio 12, particella 524, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.04.95, reddito dominicale L. 11,38, reddito agrario L. 2,48, superficie da occupare mq. 150, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 87.000;
18)  Spampinato Rosa fu Salvatore (7671): foglio 12, particella 210, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.63.50, reddito dominicale L. 146,28, reddito agrario L. 31,90, superficie da occupare mq. 1.200, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 696.000;
19)  Spampinato Rosa fu Salvatore (7671): foglio 12, particella 51, coltura vigneto 3ª, superficie Ha. 0.40.31, reddito dominicale L. 100,78, reddito agrario L. 48,37, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 910, indennità totale L. 45.500;
20)  Spampinato Rosa fu Salvatore (7671): foglio 12, particella 211, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.11.20, reddito dominicale L. 25,76, reddito agrario L. 5,60, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
21)  Andifro Gesualdo fu Girolamo (5444): foglio 12, particella 259, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.44.98, reddito dominicale L. 103,46, reddito agrario L. 22,48, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 290.000;
22)  Conti Antonino, nato a Valledolmo il 20 ottobre 1923, calogera, nata a Caltavuturo il 17 maggio 1926; Orsola, nata a Catavuturo il 25 febbraio 1936; Salvatore, nato a Caltavuturo il 15 aprile 1939; Teresi Maria, nata a Caltavuturo il 17 marzo 1939, usufruttuaria in parte (5981): foglio 12, particella 64, coltura seminativo 3, superficie Ha. 0.07.85, reddito dominicale L. 15,70, reddito agrario L. 4,32, superficie da occupare mq. 785, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 392.500;
23)  Andino Gernaldo (5454): foglio 12, particella 212, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.53.60, reddito dominicale L. 123,28, reddito agrario L. 26,80, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 290.000;
24)  Mogavero Angela, nata l'1 settembre 1903, usufruttuaria; Quaglione Antonino, Calogero e Giuseppe, proprietari, livellari amministrazione fondo per il culto (6437): foglio 12, particella 218, coltura seminativo arborato 3ª, superficie Ha. 1.18.00, reddito dominicale L. 236, reddito agrario L. 64,90, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 100.000;
25)  Micciancio Giulia, nata a Messina il 22 settembre 1985 proprietaria per 2/4 e usufruttuaria per 1/2, De Pasquale Paolo; ,ato a Messina per 1/4; Abbate Maria per 1/4: foglio 12, particella 205, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.78.80, reddito dominicale L. 453,10, reddito agrario L. 66,98, superficie da occupare mq. 1.000, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 800.000;
26)  Allegra Giuseppe fu Melchiorre: foglio 12, particella 35, coltura uliveto 3ª, superficie Ha. 0.07.45, reddito dominicale L. 25,33, reddito agrario L. 5,21, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 160.000;
27)  Renna Carmela fu Rosario vedova Muscarella (3567): foglio 12, particella 203, coltura uliveto, superficie Ha. 0.16.25, reddito dominicale L. 10,56, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 400.000;
28)  Ruggirello Giuseppa e Sebastiana sorelle fu Giuseppe, per 2/3; Ruggirello Giuseppe, Genualdo e Santa Maria, Agnese e Maria fu Gesualdo per 1/2 proprietari, Taravella Domenica fu Gesualdo usufruttuario in parte (3824): foglio 12, particella 204, coltura uliveto 2ª, superficie Ha. 0.01.40, reddito dominicale L. 8,05, reddito agrario L. 1,199, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 80.000;
29)  Andino Gesualdo: foglio 12, particella 263, coltura uliveto, superficie Ha. 0.01.00, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 80.000;
30)  Sireci Calogero, nato il 7 marzo 1928 (6082): foglio 11, particella 387, coltura seminativo 4ª, superficie Ha. 0.02.40, reddito dominicale L. 3, reddito agrario L. 0,88, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 116.000;
31)  Calderone Agostina fu Antonino (9028): foglio 11, particella 95, coltura uliveto 3ª, superficie Ha. 0.23.68, reddito dominicale L. 80,52, reddito agrario L. 16,58, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 160.000;
32)  Giannopolo Giuseppa, nata a Caltavuturo l'1 gennaio 1928 (11242): foglio 11, particella 94, coltura seminativo arborato 2ª, superficie Ha. 0.25.67, reddito dominicale L. 92,41, reddito agrario L. 19,25, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 100.000;
33)  Di Laura Calogero, nato a Caltavuturo il 3 febbraio 1927 (5985): foglio 11, particella 379, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.00.60, reddito dominicale L. 1,38, reddito agrario L. 0,30, superficie da occupare mq. 60, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 34.800;
34)  Di Laura Calogero, nato a Caltavuturo il 3 febbraio 1927 (5985): foglio 11, particella 86, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.06.61, reddito dominicale L. 15,20, reddito agrario L. 3,30, superficie da occupare mq. 150, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 87.000;
35)  Siragusa Guggino Bartolo fu Bartolomeo (6619): foglio 11, particella 4, coltura incolto produttivo, superficie Ha. 0.02.08, reddito dominicale L. 0,38, reddito agrario L. 0,08, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 70, indennità totale L. 3.500;
36)  Mendola Salvatore, livellario fondo per il culto (9828): foglio 11, particella 3, coltura seminativo arboreo 1ª, superficie Ha. 0.43.85 reddito dominicale L. 230,21, reddito agrario L. 37,27, superficie da occupare mq. 350, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 175.000;
37)  Teresi Carmela e Giuseppina, livellari al fondo per il culto (9041): foglio 11, particella 397, coltura ficodindieto 3ª, superficie Ha. 0.06.30, reddito dominicale L. 12,50, reddito agrario L. 3,46, superficie da occupare mq. 30, indennità di occupazione L. 200, indennità totale L. 60.000;
38)  Sireci Calogero, nato a Caltavuturo il 7 marzo 1928 (6082): foglio 11, particella 386, coltura seminativo 4ª, superficie Ha. 0.09.17, reddito dominicale L. 11,46, reddito agrario L. 3,39, superficie da occupare mq. 917, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 531.860;
39)  Scentuzzo Maria, Agnese, Di Stefano usufruttuari e Alesi Giuseppe fu Francesco proprietari 7370): foglio 11, particella 388, coltura seminativo arborato, superficie Ha. 0.10.10, reddito dominicale L. 9,59, reddito agrario L. 2,02, superficie da occupare mq. 300, indennità di occupazione L. 165, indennità totale L. 49.500;
40)  Mendola Salvatore di Giuseppe e Laura Maria (9828): foglio 11, particella 372, coltura uliveto 1ª, superficie Ha. 0.37.60, reddito dominicale L. 310,20, reddito agrario L. 43,24, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 400.000;
41)  Teresi Giuseppe fu Francesco (9039): foglio 11, particella 401, coltura uliveto 1ª, superficie Ha. 0.01.53, reddito dominicale L. 12,62, reddito agrario L. 1,76, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 40.000;
42)  Teresi Francesco, Giuseppe e benedetto, nati a Caltavuturo, proprietari e Prinzivalli Maria usufruttuaria (10671): foglio 11, particella 423, coltura uliveto 1ª, superficie Ha. 0.01.40, reddito dominicale L. 11,55, reddito agrario L. 1,61, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 40.000;
43)  Brucato Innocenza: art. 1133, foglio 11, particella 390, coltura uliveto 1ª, superficie Ha. 0.38.20, reddito dominicale L. 315,15, reddito agrario L. 43,93, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 400.000;
44)  Cipolla Mariano Brigida e Lucrezia fu Leonardo: foglio 11, particella 375, coltura seminativo 5ª, superficie Ha. 0.10.42, reddito dominicale L. 17,75, reddito agrario L. 5,25, superficie da occupare mq. 400, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 232.000;
45)  Quagliana Angelo fu Pasquale (5522): foglio 11, particella 11, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.51.20, reddito dominicale L. 30, reddito agrario L. 72, superficie da occupare mq. 300, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 174.000
46)  Di Carlo Chiappone Paolina (5228): foglio 11, particella 10, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.34.08, reddito dominicale L. 102,84, reddito agrario L. 20,45, superficie da occupare mq. 120, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 69.600;
47)  Calderone Antonina, nata il 9 luglio 1913 (12521): foglio 11, particella 9, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.17.00, reddito dominicale L. 51, reddito agrario L. 10,20, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
48)  Prinzivalli Giovanna fu Giuseppe (7865): foglio 11, particella 77, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.31.13, reddito dominicale L. 93.39, reddito agrario L. 18,68, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
49)  Prinzivalli Giovanna di Giuseppe, livellaria per il culto (7864): foglio 11, particella 6, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 1.12.80, reddito dominicale L. 339,40, reddito agrario L. 67,68, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 29.000;
50)  Calderone Antonina, nata a Caltavuturo il 9 luglio 1913 (12522): foglio 11, particella 8, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.19.72, reddito dominicale L. 59,16, reddito agrario L. 11,83, superficie da occupare mq. 80, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 46.400;
51)  Rubino Antonino, nato il 22 novembre 1926, livellario al comune di Caltavuturo (13511): foglio 6, particella 79, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.27.80, reddito dominicale L. 63,94, reddito agrario L. 13,90, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
52)  Rubino Antonino, nato il 22 novembre 1926, livellario al comune di Caltavuturo (13511): foglio 6, particella 73, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.03.14, reddito dominicale L. 7,22, reddito agrario L. 1,57, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
53)  Di Carlo Angelo, Di Maria Maria, livellario al comune di Palermo (12520): foglio 6, particella 82, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.04.15, reddito dominicale L. 9,54, reddito agrario L. 2,08, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 29.000;
54)  Di Carlo Angelo, nato il 14 maggio 1913 e Di Maria Maria, livellaria al comune di Caltavuturo: foglio 6, particella 77, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.69.75, reddito dominicale L. 160,42, reddito agrario L. 34,88, superficie da occupare mq. 1.500, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 870.000;
55)  Cirrito Giuseppe, nato il 15 maggio 1908, usufruttuario e Prinzivalli Cirrito Giuseppe, proprietario (12481): foglio 6, particella 22, coltura seminativo, superficie Ha. 3.71.50, reddito dominicale L. 854,68, reddito agrario L. 185,80, superficie da occupare mq. 300, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 174.000;
56)  Di Carlo Angelo, Di Maria Maria, livellari al comune di Caltavuturo (12520): foglio 6, particella 55, coltura semiantivo 3ª, superficie Ha. 0.55.80, reddito dominicale L. 128,34, reddito agrario L. 27,90, superficie da occupare mq. 20, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 11.600;
57)  Cipolla Mariano, Brigida e Lucrezia fratello e sorella fu Leonardo (8327): foglio 6, particella 81, coltura seminativo 4ª, superficie Ha. 0.33.60, reddito dominicale L. 42, reddito agrario L. 12,43, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 290.000;
58)  Cipolla Mariano, Brigida e Lucrezia fratello e sorella fu Leonardo (8327): foglio 6, particella 75, coltura seminativo 5ª, superficie Ha. 0.20.35, reddito dominicale L. 46,80, reddito agrario L. 10,18, superficie da occupare mq. 20, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 11.600;
59)  Graziano Antonino fu Antonino e Guagliana Giuseppe e Antonino e Mogavero Angelo usufruttuari in parte (8814): foglio 10, particella 380, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.17.80, reddito dominicale L. 40,94, reddito agrario L. 8,90, superficie da occupare mq. 30, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 17.400;
60)  Graziano Antonino fu Antonino e Guagliana Giuseppe e Antonino e Mogavero Angelo usufruttuari in parte (8814): foglio 10, particella 416, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.52.45, reddito dominicale L. 120,62, reddito agrario L. 26,23, superficie da occupare mq. 450, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 261.000;
61)  Guagliana Antonino e Giuseppe e Mogavero Angela (art. 8814): foglio 10, particella 32, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.73.75, reddito dominicale L. 169,63, reddito agrario L. 36,88, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 290.000;
62)  Bruno Gaspare, nato il 26 novembre 1941 (12905): foglio 10, particella 417, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.21.15, reddito dominicale L. 48,64, reddito agrario L. 10,58, superficie da occupare mq. 150, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 87.000;
63)  Pillitteri Francesco, nato il 23 marzo 1914: foglio 10, particella 141, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.28.00, reddito dominicale L. 64,40, reddito agrario L. 14, superficie da occupare mq. 300, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 174.000;
64)  Granata Salvatore e Anna Maria Meto (12075): foglio 10, particella 33, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.19.65, reddito dominicale L. 45,19, reddito agrario L. 9,83, superficie da occupare mq. 50, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 29.000;
65)  Baiardi Giuseppe e Giuseppa, Vincenzo, Ugo, Eleonora, Teresa (12042): foglio 10, particella 144, superficie Ha. 0.01.38, superficie da occupare mq. 138, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 87.000;
66)  Grecomoro Giacomo fu Giuseppe (8124): foglio 10, particella 35, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 34,85, reddito dominicale L. 72,79, reddito agrario L. 15,83, superficie da occupare mq. 100, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 58.000;
67)  Grecomoro Giuseppe, nato a Caltavuturo il 6 marzo 1933 (11204): foglio 10, particella 418, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.67.15, reddito dominicale L. 159,45, reddito agrario L. 33,58, superficie da occupare mq. 300, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 174.000;
68)  Mora Martino e Francesca, proprietari e Caruano Gaetano e Giuseppe, usufruttuari (2752): foglio 10, particella 39, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.20.40, reddito dominicale L. 46,92, reddito agrario L. 10,20, superficie da occupare mq. 120, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 69.600;
69)  Mora Martino e Francesca, proprietari e Caruano Gaetano e Giuseppe, usufruttuari (2752): foglio 10, particella 419, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 0.44.56, reddito dominicale L. 102,49, reddito agrario L. 22,27, superficie da occupare mq. 120, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 69.600;
70)  Cuccia Nicolò fu Pietro per 1/2: foglio 10, particella 40, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 1.57.55, reddito dominicale L. 472,65, reddito agrario L. 94,53, superficie da occupare mq. 500, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 290.000;
71)  Di Laura Angelo Giuseppina, Rosa, proprietari; Cirrito Gesualda, usufruttuaria (art. 13408): foglio 10, particella 420, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 1.05.88, reddito dominicale L. 317,64, reddito agrario L. 63,53, superficie da occupare mq. 30, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 17.400;
72)  Di Laura Angelo Giuseppina, Rosa, proprietari; Cirrito Gesualda, usufruttuaria (art. 13408): foglio 10, particella 421, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.55.70, reddito dominicale L. 167,10, reddito agrario L. 33,42, superficie da occupare mq. 600, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 348.000;
73)  Scaccia Nicolò, per 1/2 e Carmela Maria Rosa, per 1/2 e Cuccia Angela Giuseppa, usufruttuaria (11012): foglio 10, particella 310, coltura seminativo 3ª, superficie Ha. 2.72.50, reddito dominicale L. 817,50, reddito agrario L. 163,50, superficie da occupare mq. 250, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 145.000;
74)  Scaccia Nicolò, per 1/2 e Carmela Maria Rosa, per 1/2 e Cuccia Angela Giuseppa, usufruttuaria (11012): foglio 10, particella 448, coltura seminativo 3ª, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 116.000;
75)  Guagliana Giuseppe e Vincenzo fu Filippo proprietari e Serio Santa fu Vincenzo, usufruttuaria (9716): foglio 10, particella 68, coltura seminativo 2ª, superficie Ha. 0.91.02, reddito dominicale L. 273,06, reddito agrario L. 54,51, superficie da occupare mq. 80, indennità di occupazione L. 580, indennità totale L. 46.400;
76)  Quagliana Antonino fu Antonino (6422): foglio 12, particella 54, coltura seminativo arborato 3ª, superficie Ha. 0.71.25, reddito dominicale L. 142,50, reddito agrario L. 39,19, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 100.000;
77)  Quagliana Gesualdo Filippo di Antonino (64,36): foglio 12, particella 215, coltura seminativo arborato 3ª, superficie Ha. 0.96.75, reddito dominicale L. 193,50, reddito agrario L. 53,20, superficie da occupare mq. 200, indennità di occupazione L. 500, indennità totale L. 100.000;
78)  Moavero Vincenzo (4009): foglio 12, particella 206, coltura uliveto 3ª, superficie Ha. 0.01.60, reddito dominicale L. 5,44, reddito agrario L. 1,11, superficie da occupare mq. 160, indennità di occupazione L. 800, indennità totale L. 128.000.
Somma d'indennità di esproprio L. 13.642.260.
I prezzi unitari sono quelli riportati nell'elenco dei valori agricoli medi per la regione agraria n. 3 e per tipo di cultura nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 16 luglio 1988 ed ai sensi dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 14, cosniderando tutti i proprietari coltivatori diretti, salvo idonea documentazione, per cui si ha : L.13.642.260 x 3 = L. 40.926.780;
L'indennità di occupazione temporanea per 5 anni = 1/2 della indennità di espropriazione per ogni anno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865, modificata dall'art. 14 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, pari a 5/12 di L. 13.642.250 = L. 5.684.255;
Per liti, spese giudiziarie, frutti pendenti e imprevisti L. 3.388.645.
Totale L. 50.000.000.
(98.43.2198)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Proroga dell'incarico al commissario ad acta del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nel-l'industria (CIAPI) di Priolo.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 641/98/V/F.P. del 7 ottobre 1998, si è provveduto a prorogare l'incarico di commissario ad acta del Centro CIAPI di Priolo (SR) al dr. Fileti Carmelo.
Il suddetto rimarrà in carica fino alla data di scadenza e, pertanto, fino al 30 ottobre 1998.
(98.47.2217)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto 484/DRU dell'8 ottobre 1998, ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Palma di Montechiaro, relativa al progetto per la costruzione di un mercato alla produzione, adottata con la deliberazione di C.C. n.08 del 2 febbraio 1998.
(98.43.2206)
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Nulla osta al progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Ucria.
L'Assessore per il territorio e ambiente, con decreto n.517/V.I.A. del 12 ottobre 1998, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, per il progetto dei lavori di consolidamento del versante di via P. Bernardino nell'abitato di Ucria (ME), nell'omonimo territorio comunale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 10 gennaio 1995, n.10.
(98.43.2213)
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Nulla osta alla ditta Carfì Mario, con sede in Mirabella Imbaccari, per l'apertura di una cava nel comune di Aidone.
Con decreto n. 535/41 del 15 ottobre 1998, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Carfì Mario, con sede legale in Mirabella Imbaccari, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Toscano nel territorio del comune di Aidone (EN).
(98.43.2214)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Fratello.
Con decreto n. 528/D.R.U. del 22 ottobre 1998 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di San Fratello relativa alla realizzazione di un galoppatoio con attrezzature connesse, adottata con delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 1998.
(98.43.2220)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.
Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 522/17 del 12 ottobre 1998, è stata concessa alla ditta Stabiloil di Falcone (ME) l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di estrazione oli dalle sanse e raffinazione svolta in Falcone, via Nazionale n. 1.
(98.43.2212)


Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 523/17 del 12 ottobre 1998, è stata concessa alla ditta F.lli La Guidara s.n.c. diValdina (ME) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera dell'attività di produzione laterizi e ceramica svolta in Valdina, via Valdina.
(98.43.2209)


Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 524/17 del 12 ottobre 1998, è stata concessa alla ditta Calcestruzzi Lauricella Donisi Gioacchino l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera dell'attività di produzione centralizzata di calcestruzzi svolta in Canicattì, contrada Ricotta.
(98.43.2210)


Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 525/17 del 12 ottobre 1998, è stata concessa alla ditta S.I.L.M.A.C. di Torrenova (ME) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera dell'attività di produzione manufatti in cemento, svolta in Torrenova, via Pietra diRoma - S.S. 113, Km. 115.
(98.43.2211)


Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 526/17 del 12 ottobre 1998, è stata concessa alla ditta Sola Rocco di Ribera (AG) l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di produzione di calcestruzzi svolta in Ribera, contrada Strasatti.
(98.43.2207)


Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 527/17 del 12 ottobre 1998, è stata concessa alla ditta Nuova Peloritana Laterizi l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera dell'attività di produzione di laterizi svolta in Valdina, via Torrente Senia.
(98.43.2207)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.
Con decreto n.1292/XI del 5 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è stato nominato commissario ad acta dell'E.A.O.S.S. il dott. Orazio Sciacca per l'adempimento degli atti aventi requisiti di urgenza e indifferibilità.
(98.43.2204)
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Iscrizione dell'associazione turistica AS.I.TUR.S. nell'albo regionale del turismo sociale.
Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n.1331/VII TUR. del 15 ottobre 1998, l'associazione turistica AS.I.TUR.S. con sede inPalermo, via Isidoro La Lumia, 52, è stata iscritta all'albo regionale del turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(98.43.2175)
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Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Capo d'Orlando.
Con decreto n.1332/VII del 16 ottobre 1998, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Capo d'Orlando, che è così costituito:
—  dott. Corrado Gentile, nominato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
—  dott. Carmelo Maiuri, designato dall'Assessorato regionale degli enti locali;
—  dott.  Marcello Bonincontro, designato dall'Assessorato regionale del bilancio e finanze.
(98.43.2178)
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Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto n.1353/XI del 19 ottobre 1998 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è stato nominato commissario ad acta dell'E.A.O.S.S. il dott. Orazio Sciacca per l'adempimento degli atti aventi requisiti di urgenza e indifferibilità.
(98.43.2203)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 15 ottobre 1998, n. 321.
Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per l'occupazione.
Alle Amministrazioni comunali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione –  Gabinetto –  Segreteria generale 

All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Atti Assessorato del lavoro
Al Collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati
Al coordinamento regionale per gli interventi in materia di politica attiva del lavoro
Al Gruppo XI/L - Cantieri di lavoro
Al Gruppo IX/L - Interventi per l'occupazione
Al Gruppo XII/L - Contabilità del Fondo siciliano
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro
Con decreto assessoriale n. 1214/98 del 30 settembre 1998, pubblicato in questa Gazzetta (pag.  20) sono state dettate, in via generale, le modalità attuative della norma in oggetto, che prevede, come è noto, l'assegnazione ed erogazione agli enti locali territoriali ed il versamento in "Fondi per l'occupazione" appositamente istituiti nei rispettivi bilanci, di quote degli stanziamenti di pertinenza del "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati", da destinare alla realizzazione delle iniziative previste dalla medesima norma.
Tenuto conto del carattere innovativo degli interventi sopra cennati, si ravvisa l'opportunità di fornire, con la presente, alcune prime indicazioni operative, evidenziandosi che, come stabilito con il succitato decreto, si è ritenuto, nella fase di prima attuazione della norma, di circoscrivere la sfera, in via sperimentale, ai comuni con popolazione non superiore a n. 15.000 abitanti, riservando, nel contempo, agli stessi una quota complessiva pari al 70% delle disponibilità, da suddividere in misura paritaria e ciò, anche, in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili.
1)  Tipologia e caratteristiche degli interventi
Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98 prevede che le somme assegnate, da appostarsi da parte degli enti locali interessati nell'apposito "Fondo per l'occupazione", possono essere utilizzate per le seguenti iniziative e finalità:
a)  interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo, nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni, da realizzarsi sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio. I limiti delle agevolazioni non potranno superare quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1985, n. 85 per le varie tipologie e precisamente:
—  contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività: 40% delle spese ammissibili di importo non superiore a lire 100 milioni; misure elevate, rispettivamente, al 50% ed a lire 200 milioni, per le attività espletate in forma associata;
—  mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto ed avvio dell'attività, al tasso annuo del 3% e per la durata massima di 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni;
—  contributi decrescenti inerenti i primi tre anni di esercizio dell'attività, per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto, nelle seguenti misure: per il primo anno, 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di lire 100 milioni, elevati, rispettivamente, al 60% ed a 150 milioni per attività espletate in forma associata, di cui è erogabile un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso; per il secondo e terzo anno: 1/3 delle spese sostenute, con un tetto massimo di lire 50 milioni, misure elevabili, rispettivamente, al 50% ed a lire 80 milioni per attività espletate in forma associata.
In tale ambito dovrà darsi precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e precisamente:
—  lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei liberi professionisti;
—  lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della medesima legge n. 223/91.
E' chiaro, al riguardo, l'intendimento di favorire iniziative di autoimpiego da parte di categorie di soggetti che il legislatore nazionale ha individuato come "fasce deboli" del mercato del lavoro, in quanto non inserite nel mondo del lavoro, o espulse dai processi produttivi, cui vengono riservate particolari forme di sostegno e tutela;
b)  istituzione e gestione diretta di cantieri di lavoro per disoccupati (per i quali si veda il punto 3);
c)  cofinanziamento dei contratti di diritto privato, stipulati ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, le Amministrazioni interessate potranno utilizzare le disponibilità del loro "Fondo per l'occupazione", al fine di fare fronte agli oneri occorrenti al pagamento delle spettanze da corrispondere al personale assunto ai sensi dell'art. 12 sopra richiamato, in attuazione dei progetti ivi previsti, entro i limiti percentuali posti a loro carico dal medesimo articolo (comma 6) e cioè del 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno e del 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale.
2)  Modalità procedurali
Ai sensi del decreto attuativo sopra citato, gli enti interessati, al fine di ottenere il finanziamento, adotteranno i seguenti adempimenti:
—  approvazione, con apposito atto deliberativo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, del programma delle attività previste, per l'anno 1998, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate ed in coerenza con le stesse, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto attuativo (art. 2, comma 1);
—  nel contesto del medesimo atto deliberativo, determinazione ed impegno, a carico dei propri bilanci, della quota cofinanziamento di cui al comma 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 3/98 (art. 2, comma 2), che confluirà, per la realizzazione delle iniziative previste, nel "Fondo per l'occupazione" appositamente istituito.
Si ricorda che ai sensi delle superiori disposizioni il cofinanziamento non potrà essere inferiore al 5% dell'onere complessivo per i comuni fino a 10.000 abitanti ed al 20% dell'onere complessivo per i comuni con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti. Ai fini del cofinanziamento, gli enti potranno utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale n. 6 del 1997;
—  inoltro di detti atti deliberativi a questo Assessorato - gruppo XI - Cantieri di lavoro, che, a seguito dell'esame degli stessi e sulla scorta della ripartizione precedentemente effettuata, provvederà alla adozione dei provvedimenti per l'assegnazione ed il versamento agli enti interessati delle quote di pertinenza (art. 3).
Si evidenzia, con l'occasione, che, in tale prima fase, si è proceduto al riparto delle somme iscritte nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario 1998, al cap. 73752; mentre in un momento successivo si potrà fare luogo all'eventuale assegnazione di ulteriori somme ai comuni interessati, previa modifica dei programmi di attività già deliberati, a seguito dell'accertamento, in sede di approvazione del bilancio consuntivo del "Fondo siciliano" per l'anno 1997, delle economie derivanti dalla gestione ordinaria dei cantieri di lavoro, sempreché si tratti di oneri imputabili al corrente esercizio e nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento sopra indicate;
—  presentazione a questo Assessorato, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, di una relazione dettagliata contenente la descrizione analitica delle iniziative realizzate, anche sotto il profilo dei mezzi finanziari utilizzati, così da consentire un adeguato monitoraggio degli interventi e la verifica dei risultati conseguiti.
Ovviamente resta fermo ogni altro adempimento amministrativo-contabile, richiesto dalla vigente normativa.
3)  Disposizioni riguardanti i cantieri di lavoro per disoccupati
Per quanto concerne l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di lavoro da parte degli enti destinatari dei succitati finanziamenti, si evindenzia quanto segue:
a)  salve le innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 3/98 (di cui infra b), i cantieri di lavoro "potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali".
Pertanto, nelle more di eventuali, possibili innovazioni, da introdursi, in via generale, anche a seguito di proposte formulate dagli enti interessati, si confermano, in linea di massima, le istruzioni emanate, sulla scorta della normativa vigente, con circolare n. 212 del 14 gennaio 1995 e n. 222 del 12 febbraio 1996.
Il citato decentramento gestionale comporta che sono rimessi agli enti territoriali anche gli adempimenti concernenti la nomina dei collaudatori, iscritti all'albo regionale di cui alla lettera-circolare n. 697 del 23 aprile 1993 e successive modifiche, nonché l'approvazione dei verbali di collaudo e la liquidazione delle relative parcelle, cui si farà fronte con le disponibilità dell'apposito "Fondo per l'occupazione".
In dipendenza di quanto sopra, si fa riserva di disciplinare, con successiva circolare, le modalità di tenuta dell'albo regionale, al fine di strutturarlo in sezioni provinciali da istituire presso gli UPLMO, cui gli enti locali territoriali potranno attingere per le nomine dei collaudatori di loro competenza.
Nel contempo, si richiama la normativa vigente e segnatamente quella che disciplina l'incidenza della manodopera sul costo del cantiere, che viene dalla nuova legge specificatamente confermata;
b)  il richiamo alla "vigente legislazione in materia di cantieri", comporta, altresì, che, in particolare, restano demandati alla competenza di questo Assessorato:
—  i provvedimenti concernenti l'indicizzazione dell'ammontare dell'importo massimo del cantiere e degli assegni da corrispondere al personale ed ai disoccupati, di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 25/93;
—  la revisione, di intesa con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, del prezziario vigente in atto per i cantieri, relativamente alle previsioni specifiche introdotte in materia in via sussidiaria rispetto al prezziario regionale delle OO.PP., espressamente richiamato dall'art. 4 della legge regionale n. 3/98 ed i cui importi non possono, in ogni caso, essere superati;
—  la vigilanza ispettiva di carattere amministrativo.
Restano, inoltre, fermi i poteri di vigilanza tecnica e le competenze di carattere tecnico rimesse agli organi a ciò preposti dalla legge;
c)  relativamente alle cennate innovazioni, con riserva di più puntuali istruzioni, anche alla luce dei risultati della fase di prima attuazione della nuova normativa, si evidenzia:
—  quanto all'acquisto ed alla fornitura dei materiali e dei noli, gli enti locali territoriali vi provvederanno con riferimento ai prezzi correnti del mercato locale, che, come s'è detto, non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezziario regionale vigente per le opere pubbliche;
—  la gestione totale o parziale, dei cantieri di lavoro può essere affidata da parte dei medesimi enti, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte da almeno i 2/3 da soggetti appartenenti alle categorie sopra esplicitate, di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Si fa, comunque, riserva di un'ulteriore approfondimento, in ordine alla sussistenza del vincolo riguardante l'incidenza della manodopera rispetto al finanziamento del cantiere (almeno il 50%), quando alla gestione dello stesso si provvederà con l'affidamento a cooperative di cui sopra.
Nulla è, invece, innovato per quanto attiene all'istituzione ed al finanziamento di cantieri di lavoro promossi da enti diversi dagli enti locali territoriali.
Si ritiene, tuttavia, per un principio di uniformità di indirizzo, suscettibile di tradursi anche nella realizzazione di economie gestionali, che, quanto all'acquisto ed alla fornitura dei materiali e dei noli, possa seguirsi il principio dettato, per gli EE.LL. dall'art. 4 della legge regionale n. 3/98 (di cui al punto a).
Restano, comunque, salve le determinazioni che gli enti locali interessati, ovviamente nel rispetto delle norme di legge e dei propri ordinamenti ed in coerenza con le direttive emanate dalle competenti amministrazioni regionali, adotteranno al fine di disciplinare le modalità ed i criteri concernenti l'esame istruttorio e la valutazione delle richieste di intervento, la concessione dei relativi benefici e le connesse attività di controllo, nonché gli strumenti per l'affidamento dei servizi attinenti specificatamente alle iniziative di carattere creditizio.
Analoghe determinazioni e direttive si ritiene debbano valere in ordine alla gestione del "Fondo per l'occupazione" istituito nei bilanci degli enti, anche per quanto concerne gli adempimenti e le verifiche di carattere amministrativo-contabile.
In tale ambito, tenuto conto anche della natura composita delle iniziative realizzabili con il ricorso alle disponibilità dei "Fondi per l'occupazione", sembra vada, in particolare, precisata la destinazione delle quote, a titolo di sorte principale e di interessi, restituite via via dai beneficiari a fronte di interventi creditizi ottenuti sotto forma di mutuo agevolato.
Su quanto precede, si manifesta, comunque, piena disponibilità per la soluzione, nelle sedi opportune, di tutte quelle problematiche che richiedano un esame congiunto da parte delle competenti Amministrazioni regionali.
  L'Assessore: BRIGUGLIO 

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 25 settembre 1998, n. 2.
Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della documentazione.
Ai sindaci dei comuni della Regione
Ai capi degli uffici tecnici dei comuni della Regione
Ai segretari comunali dei comuni della Regione
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale diSicilia di Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale diSicilia di Catania
Alle Province regionali
Alle Prefetture
AgliIspettorati ripartimentali delle foreste
Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali
Agli Uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli ingegneri Consulta regionale
All'Ordine professionale degli architetti Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi
La formazione, o rielaborazione, del piano regolatore generale del territorio comunale è uno dei processi di governo del territorio che più rifluisce sui modi e sulla qualità della vita dei cittadini.
I tempi di questo processo, secondo il dettato delle leggi e delle disposizioni urbanistiche, dovrebbero essere concentrati all'interno di un arco molto breve.
L'esperienza pratica, al contrario, dice che parecchi anni sono spesso necessari per giungere all'adozione e, indi alla trasmissione per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente.
L'acquisizione del piano regolatore da parte dell'Assessorato consente di porre una data certa dalla quale partire per calcolare il termine di legge oltre il quale il piano diventa efficace a tutti gli effetti.
Tuttavia, affinché si possa cominciare a calcolare il tempo necessario perché il piano diventi efficace, occorre che l'ente locale dia luogo ad una trasmissione completa sotto il profilo documentale e regolare sotto il profilo formale degli atti ed elaborati tutti dello strumento urbanistico.
Spesso, invece, gli atti ed elaborati trasmessi non possiedono requisiti di completezza e regolarità; perciò l'Assessorato è obbligato a richiedere le necessarie integrazioni, comunicando la non decorrenza dei termini dalla data di acquisizione della documentazione incompleta.
Ciò comporta, naturalmente, una dilatazione dei tempi reali della fase formativa del piano avente luogo in sede regionale, con un ritardo nell'approvazione dello strumento che, sommandosi ai precedenti ritardi, di per sè si costituisce come lesione dell'interesse pubblico diffuso ad avere previsioni urbanistiche valide ed efficaci.
Le istruzioni che seguono hanno la finalità di consentire agli enti locali di produrre già in prima istanza la documentazione del piano regolatore generale in maniera completa e in forma regolare.
Accanto ad ogni singola istruzione viene indicata – ove possibile – la norma o disposizione da cui l'istruzione stessa discende. Ove esistessero più norme o disposizioni, ci si limiterà ad indicare la norma fondante nazionale e/o regionale.
Ove, invece, in riferimento ad un'istruzione, non esistessero norme o disposizioni espresse, viene chiarita la motivazione logica che all'istruzione stessa presiede.
Inoltre, accanto alle istruzioni volte alla finalità di cui si è detto, le quali sono indirizzate ai comuni che hanno pressocché completato l'iter procedimentale che precede la trasmissione, opportunamente differenziate nell'impaginazione del testo, vengono fornite ulteriori istruzioni.
A questo secondo tipo di istruzioni, indirizzate a tutti i comuni, ciascun comune aderirà in relazione allo stato del procedimento che, salvo gravissimi, imprevedibili e giustificati motivi (eventi catastrofici di origine naturale o artificiale), non consente la replica di atti già compiuti.
  L'Assessore: LOGIUDICE 


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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