REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 9 GENNAIO 1999 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 gennaio 1999, n.1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999  pag.


LEGGE 5 gennaio 1999, n. 2.
Variazioni di bilancio per l'attuazione delle riserve sulle entrate della Regione a favore dell'erario dello Stato ed interventi in materia di Agricoltura e Foreste.  pag.


LEGGE 5 gennaio 1999, n. 3.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Assestamento  pag. 10 


LEGGE 5 gennaio 1999, n. 4.
Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie  pag. 19 


DECRETO PRESIDENZIALE 9 novembre 1998.
Graduatoria dei progetti di ricerca relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c del POP Sicilia 1994/99, Misura 3.3  . pag. 43 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 15 dicembre 1998.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Messina ed elenco degli esclusi  pag. 54 

Assessorato della sanità

DECRETO 2 dicembre 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel I semestre 1998 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa attribuibili per trasferimento  pag. 54 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 30 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani  pag. 55 


DECRETO 30 ottobre 1998.
Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani  pag. 56 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 25 novembre - 4 dicembre 1998, n. 397.
  pag. 57 

Assessorato dell'industria:
Rilascio all'Ente minerario siciliano della concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Noto"  pag. 59 
Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'ASI di Messina  pag. 59 
Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'ASI di Messina  pag. 59 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione alla Provincia regionale di Catania per il pagamento delle indennità di espropriazione di beni immobili per lavori di ampliamento curve pericolose sulla S.P. 191 nei comuni di Acireale e S. Venerina  pag. 59 
Occupazione temporanea di beni immobili siti nei comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula per lavori di sistemazione della strada regionale Castellana-S. Giorgio Tudia  pag. 60 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 9 novembre 1998, n. prot. 49357/D6.
Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998» diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998  pag. 60 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 dicembre 1998, n. 328.
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - Art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Attivazione delle strutture periferiche  pag. 63 


CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. 329.
Categorie professionali cui conferire l'incarico di collaudatore di cantieri di lavoro per disoccupati. Estensione alla categoria professionale degli agrotecnici  pag. 63 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






ALEGGE 5 gennaio 1999, n.1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 31 marzo 1999, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanzia- rio 1999, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la Nota di variazioni, presentati all'Assemblea regionale.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1999.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 gennaio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO  

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 854
"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 24 dicembre 1999.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 24 dicembre 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 123 del 24 dicembre 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 211 del 24 dicembre 1998.
(98.53.2848)
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LEGGE 5 gennaio 1999, n. 2.
Variazioni di bilancio per l'attuazione delle riserve sulle entrate della Regione a favore dell'erario dello Stato ed interventi in materia di Agricoltura e Foreste.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1.  Per l'attuazione delle riserve all'erario dello Stato delle entrate della Regione, secondo le modalità stabilite con decreto del 23 dicembre 1997 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro per l'anno 1998, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa

1.  Per fare fronte alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3.
Modifiche all'elenco n. 5 allegato al bilancio

1. In dipendenza dell'articolo 2, all'elenco 5 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 sono apportate le modifiche di cui al prospetto seguente:



ELENCO N. 5



Anno 1998

      Importo Totali     (milioni di lire) 
   
Capitolo 21257  1004 65.000 
  1005 198.800 
  1007 25.000 
  1009 1.500 
  1013 500 
  1015 1.800 
  1016 900 
  Codice Importo Totali     (milioni di lire)  
  1017 250 
  1018 500 
  1020 3.000 
  1021 2.300 
  1025 3.300 
  Totale capitolo 21257     302.850 
Capitolo 60751  2006 8.000 
  2007 524 
  2008 2.500 
  2009 5.000 
  2010 5.000 
  2011 3.000 
  2015 5.000 
  Totale capitolo 60751     29.024 
Capitolo 60791  5001 55.000 
  5002 5.000 
  5007 6.000 
  5008 15.000 
  5009 6.000 
  5010 18.000 
  5018 50.000 
  Totale capitolo 60791     155.000 
  Totale generale     486.874 


Art. 4.
Variazioni alle previsioni di cassa

1.  In dipendenza degli articoli 1 e 2, il quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 5.
Incremento stanziamento capitolo 16602

1.  Lo stanziamento del capitolo 16602 è incrementato per l'esercizio 1998 di lire 17.000 milioni cui si provvede per lire 2.700 milioni con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 56754 e per lire 14.300 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate dagli articoli della legge regionale 6 aprile 1996, 16 e successive modifiche ed integrazioni per gli importi riportati a fianco degli stessi:

art. 29, lett. b)  lire 1.000 milioni (cap. 56753) 
art. 43  lire 4.400 milioni (cap. 56771) 
art. 26  lire 400 milioni (cap. 56786) 
art. 29, lett. a)  lire 1.500 milioni (cap. 56851) 
art. 29, lett. c)  lire 7.000 milioni (cap. 56852) 
  Totale lire 14.300 milioni 


Art. 6.
Incremento stanziamenti capitoli 15002 e 15003

1.  Per l'anno 1998 gli stanziamenti di cui ai capitoli 15002 e 15003, destinati alle spese di funzionamento e di gestione del consorzio produttori di manna della Regione siciliana, sono elevati, rispettivamente, di lire 17 milioni e 33 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo, della spesa autorizzata dall'art. 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 (cap. 55042).

Art. 7.
Termini per l'assunzione degli impegni di spesa

1.  Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere i relativi impegni di spesa entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 gennaio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO  


QUADRO SINTENTICO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1998
ENTRATA
(milioni di lire)


      Residui presunti all'1 gennaio 1998 Competenza Previsione di cassa 1998 


Titolo 1 – ENTRATE TRIBUTARIE

Cat.    1  -  Imposte sul patrimonio e sul reddito      2.296.998 6.669.450 6.372.000 
Cat.    2  -  Tasse e imposte sugli affari      3.919.580 3.852.900 2.898.000 
Cat.    3  -  Imposte sui consumi e dogane      16.475 92.400 86.000 
Cat.    4  -  Altri tributi propri      12.465 3.475.000 3.472.000 
  Totale Titolo 1     6.245.518 14.089.750 12.828.000 

Titolo 2 – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Cat.    5  -  Vendita di beni e servizi      1 37.680 34.000 
Cat.    6  -  Proventi speciali      66 10.310 10.300 
Cat.    7  -  Proventi dei servizi pubblici minori      126.209 42.370 31.000 
Cat.    8  -  Rendite patrimoniali e proventi del demanio      22.507 65.131 85.000 
Cat.    9  -  Utili di enti e di aziende a partecipazione regionale      —000. —000. —000. 
Cat.  10  -  Trasferimenti correnti      2.185.319 2.136.676 2.756.000 
Cat.  11  -  Recuperi e rimborsi      301.184 427.430 460.000 
Cat.  12  -  Partite che si compensano nella spesa      3.934 10.793 4.000 
  Totale Titolo 2     2.639.220 2.730.390 3.380.300 
  Titolo 3 – ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RIMBORSO DI CREDITI 
Cat.  13  -  Vendita di beni immobili      —000. 500 500 
Cat.  14  -  Trasferimenti di capitali      8.492.228 2.027.549 2.617.000 
Cat.  15  -  Rimborso di crediti e di anticipazioni      173.511 109.825 115.000 
  Totale Titolo 3     8.665.739 2.137.874 2.732.500 
  Totale entrate finali     17.550.477 18.958.014 18.940.800 
Titolo 4 – ACCENSIONE DI PRESTITI      000. 2.700.000 1.700.000 
  Totale entrate finali e accensione di prestiti     17.550.477 21.658.014 20.640.800 
Avanzo finanziario      —000. 4.189.504 —000. 
  Totale entrate di bilancio     17.550.477 25.847.518 20.640.800 
Crediti di tesoreria      —000. —000. —000. 
  Totale     17.550.477 25.847.518 20.640.800 
Fondo di cassa all'1 gennaio 1998      —000. —000. 184.121 
  Totale generale entrate     17.550.477 25.847.518 20.824.921 


Visto: CAPODICASA

QUADRO SINTENTICO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 1998
SPESA
(milioni di lire)


      Residui presunti all'1 gennaio 1998 Competenza Previsione di cassa 1998 


Titolo 1 – SPESE CORRENTI

Presidenza della Regione      48.684 1.204.207 1.015.000 
Agricoltura e foreste      143.131 580.003 470.000 
Enti locali      202.399 2.023.691 1.700.000 
Bilancio e finanze (escluso fondi)      405.517 1.555.326 1.459.240 
Industria      3.756 128.791 102.000 
Lavori pubblici      31.548 154.208 110.000 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, emigrazione      578.886 788.531 710.000 
Cooperazione, commercio, artigianato, pesca      131.113 104.355 115.000 
Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione      196.807 614.010 547.000 
Sanità      110.154 8.754.807 8.010.000 
Territorio e ambiente      10.714 66.028 48.000 
Turismo, comunicazioni e trasporti      210.691 307.551 338.000 
Fondi di riserva di competenza      —000. 1.064.925 —000. 
Fondi speciali di competenza      —000. 31.620 —000. 
Fondo di riserva di cassa      —000. —000. 1.281.600 
  Totale Titolo 1     2.073.400 17.378.053 15.905.840 

Titolo 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Presidenza della Regione      369.804 122.061 240.000 
Agricoltura e foreste      1.577.573 865.983 770.000 
Enti locali      76.627 1.615 17.000 
Bilancio e finanze (escluso fondi)      146 374 330 
Industria      255.791 359.240 277.000 
Lavori pubblici      1.334.462 464.783 420.000 
Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale, emigrazione      5.382 42.226 40.000 
Cooperazione, commercio, artigianato, pesca      507.081 485.829 300.000 
Beni culturali e ambientali e pubblica istruzione      394.559 168.159 125.000 
Sanità      577.087 14.837 111.000 
Territorio e ambiente      327.543 209.349 94.000 
Turismo, comunicazioni e trasporti      610.597 374.427 265.000 
Fondi di riserva di competenza      —000. 4.268.350 —000. 
Fondi speciali di competenza      —000. 487.797 —000. 
  Totale Titolo 2     6.036.652 7.865.030 2.659.330 
  Totale spese finali     8.110.052 25.243.083 18.565.170 
Rimborso di prestiti      —000. 259.751 259.751 
  Totale spese finali e rimborso prestiti     8.110.052 25.502.834 18.824.921 
Disavanzo finanziario      —000 344.684 —000 
  Totale spese di bilancio     8.110.052 25.847.518 18.824.921 
Debiti di tesoreria      5.779.726 —000. 2.000.000 
  Totale generale spese     13.889.778 25.847.518 20.824.921 


Visto: CAPODICASA

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 698
"Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Primo provvedimento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 6 maggio 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 19 maggio 1998.
D.D.L. n. 834
"Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Primo provvedimento - Modifiche a stanziamenti".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 12 novembre 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 18 novembre 1998.
D.D.L. n. 837
"Variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle somme necessarie all'impinguamento del capitolo 16602".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) il 25 novembre 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 3 dicembre 1998.
Esaminati congiuntamente e licenziato per l'Aula il testo unificato nella seduta n. 120 del 10 dicembre 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 204 del 17 dicembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 211 del 24 dicembre 1998.
(98.53.2849)
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LEGGE 5 gennaio 1999, n. 3.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Assestamento.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Variazioni all'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.
Variazioni alla spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

Art. 3.
Variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle «C» e «D».

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 gennaio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 


TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998  –  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Titolo 00  –  Avanzo finanziario presunto
Categoria 00  –  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  0002 Quota avanzo finanziario relativa alle assegnazioni 
dello Stato e di altri enti.      1.110.556


  0003 Quota avanzo finanziario relativa al fondo sanitario 
regionale.  22.938


  0004 Quota avanzo finanziario relativa al fondo di solida- 
rietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto.  29.783
Totale variazioni avanzo           1.057.835 


TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998  –  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Titolo 02  –  Entrate extra-tributarie
Categoria 11  –  Recuperi e rimborsi
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  3742 Rimborsi dallo Stato di parte del maggiore onere, posto a carico della Regione, relativo al cofinanzia- 
mento del servizio sanitario.  152.198
Totale variazioni Titolo 02 - Categoria 11       152.198 
Totale variazioni entrata           905.637 


Visto: CAPODICASA

TABELLA B
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998  –  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  –  Disavanzo finanziario presunto
Titolo 00  –  Disavanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  00001 Quota relativa ai fondi ordinari della Regione. 152.198
Totale variazioni disavanzo       152.198 


Amministrazione 04  –  Bilancio e finanze
Titolo 01  –  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. 
(Interventi dello Stato).      300.000


  21255 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. 
(Fondo sanitario regionale).  22.938
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01           277.062 


Amministrazione 04  –  Bilancio e finanze
Titolo 02  –  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. 
(Interventi dello Stato).      810.556


  60764 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. 
(Fondo solidarietà nazionale).  29.783
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02           780.773 
Totale variazioni spesa           905.637 


Visto: CAPODICASA

TABELLA C
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998  –  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  –  Azienda foreste demaniali
Titolo 00  –  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  0001 Avanzo finanziario presunto.     7.686 
Totale variazioni avanzo           7.686 
Totale variazioni entrata           7.686 


Visto: CAPODICASA

TABELLA D
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1998  –  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  –  Azienda foreste demaniali
Titolo 02  –  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  1603 Fondo di riserva per nuove e maggiori spese nonché 
per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.      2.686 
Totale variazioni spesa corrente           2.686 


Amministrazione 00  –  Azienda foreste demaniali
Titolo 02  –  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Natura fondi 
  2203 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.     5.000 
Totale variazioni spese c/capitale           5.000 
Totale variazioni spesa           7.686 


Visto: CAPODICASA

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 726
«Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 - Assestamento».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Drago) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Tricoli) il 18 giugno 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 23 giugno 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 117 del 29 settembre 1998.
Relatore: Petrotta.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 200 del 9 dicembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 211 in data 24 dicembre 1998.
(98.53.2850)
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LEGGE 5 gennaio 1999, n. 4.
Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
INTEGRAZIONE DEI FONDI PER LE AUTONOMIE LOCALI


Art. 1.
Integrazione del fondo per i comuni per l'esercizio finanziario 1998

1.  Il fondo per i comuni previsto dall'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 18712) è incrementato per l'anno 1998 di lire 45.131 milioni, di cui lire 30.000 milioni sono riservati ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ad integrazione della quota ordinaria attribuita.
2.  Una quota di lire 1.000 milioni è attribuita al comune di Siracusa quale contributo per i lavori di restauro del Teatro comunale.
3.  Una ulteriore quota di 1.600 milioni è attribuita ai comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 per le stesse finalità di cui al comma 4 dell'articolo 144 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. La ripartizione delle somme da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali avverrà proporzionalmente al fabbisogno accertato e documentato dagli stessi comuni.
4.  All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

  Capitolo Importo     (in milioni di lire) 
21707      1.000 
50379      2.256 
54006      2.001 
54105      586 
64994      1.876 
70805      21.633 
75001      360 
76003      1.474 
76101      315 
85657      1.101 
85807      2.064 
87003      9.436 
87101      1.029 
  Totale 45.131 

5.  Per l'esercizio finanziario 1998 le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e degli articoli 4 e 10 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, nonché dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli di cui al comma 4.

Art. 2.
Destinazione ai comuni di somme affluite in entrata al bilancio della Regione

1.  Per l'esercizio finanziario 1998 le somme affluite in entrata al bilancio della Regione siciliana per effetto del comma 9, dell'articolo 11, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, esclusa la quota pari al 10 per cento che deve essere ripartita tra le camere di commercio, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.227 milioni, confluiscono al fondo per i comuni previsto dall'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 (capitolo 18712).

Art. 3.
Ulteriore integrazione del fondo per i comuni

1.  Il fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è altresì incrementato per l'esercizio finanziario in corso della somma di lire 16.685 milioni cui si provvede, quanto a lire 3.423 milioni, con le somme già affluite in entrata al bilancio della Regione ai sensi del comma 9, dell'articolo 45, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, quanto a lire 2.127 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 60783, quanto a lire 7.760 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21160 e quanto a lire 3.375 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21162, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 4.
Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1999

1.  Per l'esercizio finanziario 1999, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1997 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1999.
2.  Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.
3.  Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ad integrazione della quota ordinaria attribuita, e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 15.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici.
4.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1998 ed in conformità alle previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
6.  In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.

Art. 5.
Autorizzazione di spesa da destinare alla provincia di Ragusa

1.  Al fine di consentire il soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dalla sentenza del TAR di Catania del 25 ottobre 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.016 milioni per l'esercizio finanziario 1998 da destinare alla provincia regionale di Ragusa per il pagamento al personale delle spettanze dovute con riferimento agli anni 1991 e 1992 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21. Al relativo onere si fa fronte con pari riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

Art. 6.
Benefici ex articolo 5 legge 27 dicembre 1985, n. 816

1.  I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 27 di-cembre 1985, n. 816 come recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO


Art. 7.
Realizzazione di progetti di utilità collettiva

1.  Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 33720), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, l'ulteriore spesa di lire 63.090 milioni, cui si fa fronte per lire 46.100 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate per il medesimo esercizio dai sottoindicati articoli della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per gli importi segnati a fianco degli stessi:
  (milioni di lire) 
art.    3      L. 40.000 (cap. 33735) 
art.  24      L. 4.000 (cap. 33732) 
art.  28      L. 2.100 (cap. 33713) 

e per lire 16.990 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate per il medesimo esercizio dai sottoindicati articoli della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, per gli importi segnati a fianco degli stessi:
  (milioni di lire) 
artt.  3-16      L. 1.000 (cap. 73758) 
artt.  5-16      L. 1.400 (cap. 73759) 
artt.  6-16      L. 4.990 (cap. 73760) 
artt.  8-16      L. 2.400 (cap. 73761) 
artt.  3-16      L. 2.400 (cap. 73902) 
artt.  5-16      L. 2.400 (cap. 73903) 
artt.  8-16      L. 2.400 (cap. 73904) 


Art. 8.
Disposizioni finanziarie in favore dei soggetti impegnati nei progetti per lavori socialmente utili

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad impegnare la somma di lire 50.000 milioni a favore dell'INPS per fare fronte al pagamento dei soggetti utilizzati fino al 28 febbraio 1999 nei progetti per lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego in forza della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'onere di lire 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00 - cod. 1003.

Art. 9.
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1.  Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente: «I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2.  All'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 15bis.

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale l'emigrazione, previa intesa con gli istituti previdenziali, secondo le modalità previste all'articolo 15 e con i limiti di cui all'articolo 18, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro agli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso».
3.  Ai lavoratori impegnati nei piani di inserimento professionale, progetti di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, per quanto concerne i permessi e le aspettative ottenibili per le loro attività istituzionali si applicano le disposizioni vigenti per tutti i lavoratori che ricoprono cariche elettive negli enti locali, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
4.  I permessi e le aspettative di cui al comma 3 sono estesi ai consulenti o consiglieri di parità per l'esercizio dei compiti di istituto.
5.  Nel territorio della Regione siciliana le funzioni e le attribuzioni del consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, sono quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalle altre disposizioni statali in materia.

Art.  10.
Contributo in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di polizia

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad erogare in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello regionale, per l'anno 1998, un contributo complessivo di lire 350 milioni. All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

Art.  11.
Piani interregionali

1.  Le disposizioni contenute nel comma 6, dell'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b)  ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c)  l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a promuovere e finanziare i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d)  i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e)  i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000.

Art.  12.
Interventi a favore dell'occupazione

1.  Al fine di consentire la prosecuzione a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 5.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui al comma 1 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni.
3.  Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 13.000 milioni (cap. 33738). Al relativo onere si provvede con il rientro di pari importo al bilancio della Regione (cap.5683) delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 13.
Servizi di custodia, conservazione e fruizione di beni culturali

1.  Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 30.000 milioni.
2.  L'onere di 30.000 milioni per il 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00 - codice 1003.

Art.  14.
Cofinanziamento finalità decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1.  Per le finalità previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 600 milioni per il cofinanziamento regionale degli interventi finanziati dall'articolo 45 del citato decreto legislativo.
2.  All'onere di lire 600 milioni previsto dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata nell'esercizio finanziario 1998 dall'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (capitolo 33713).

Art.  15.
Interventi in materia di agricoltura

1.  Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55630), è autorizzata, per l'esercizio 1998, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni, cui si fa fronte con pari riduzione della spesa autorizzata dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

Art.  16.
Interventi in materia di cooperazione

1.  Per consentire il pagamento dei premi di esportazione previsti dall'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, cui l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è tenuto in forza di pronunce in sede giurisdizionale o amministrativa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 30 milioni cui si provvede con uguale riduzione dello stanziamento del capitolo 35163 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio.

Art.  17.
Parco d'Orleans

1.  Per provvedere al saldo del contributo regionale a favore della ditta ragioniere Lauricella Salvatore previsto dall'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 309 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10627 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

Art.  18.
Incremento stanziamento capitolo amministrazione Presidenza

1.  Per l'esercizio finanziario 1998 lo stanziamento del capitolo di spesa 10649 dell'amministrazione Presidenza è incrementato di lire 8 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10325 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art.  19.
Interventi in materia di lavori pubblici

1.  Per l'esercizio finanziario 1998 gli stanziamenti dei capitoli di spesa sottoelencati dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono incrementati degli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
—  capitolo 69451  + 1.600 milioni; 
—  capitolo 68351  + 1.120 milioni; 
—  capitolo 68352  + 1.295 milioni. 

2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli sottoelencati dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'esercizio in corso:
—  capitolo 69902  – 1.115 milioni; 
—  capitolo 70315  – 1.500 milioni; 
—  capitolo 70314  – 1.400 milioni. 


Art.  20.
Personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela

1. Per consentire al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, transitato tutto a far data dall'1 ottobre 1997 nel Consorzio per le autostrade siciliane, di percepire il saldo degli emolumenti relativi agli stipendi dei mesi di agosto e settembre 1997, ai ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità dell'anno 1997, agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto per i dipendenti dei consorzi autostradali a partire da gennaio 1997, nonché ai ratei dell'indennità di liquidazione ed all'adeguamento degli scatti maturati, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 782 milioni.
2.  Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 69902 del bilancio della Regione.

Art.  21.
Proroga termini in materia di edilizia residenziale pubblica

1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, e dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

Art.  22.
Acquisizione al demanio regionale delle sede dell'EMS

1.  I beni immobili sede dell'Ente minerario siciliano sono acquisiti al demanio regionale al valore stimato congruo dall'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, per essere utilizzati dall'Amministrazione regionale quale sede dei propri uffici.
2.  Il valore dei beni immobili indicati nel comma 1, al netto dell'importo del debito residuo del mutuo ipotecario contratto dall'Ente minerario siciliano con l'Irfis in data 5 dicembre 1993, nonché del credito vantato dalla Regione nei confronti dell'Ente minerario siciliano, per effetto della decisione della Comunità Economica Europea del 2 febbraio 1994, relativa alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, ed all'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, è decurtato dal fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  La Regione siciliana è autorizzata a subentrare all'Ente minerario siciliano nel mutuo ipotecario stipulato con l'Irfis per la residua somma valutata in lire 64.000 milioni con le seguenti modalità:
a)  fino a lire 45.300 milioni per rate di ammortamento scadute e a scadere a tutto il 31 dicembre 1998 comprensive degli oneri per interessi moratori, l'Irfis è autorizzato ad avvalersi per lire 21.940 milioni delle disponibilità del fondo di rotazione ex articolo 5, legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 riferite sia all'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, che all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e, per lire 23.360 milioni, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, che vengono ridotte di pari importo.
b)  per lire 9.000 milioni e lire 9.700 milioni per rate di ammortamento a scadere rispettivamente negli anni 1999 e 2000 con onere a carico del bilancio della Regione.
4.  Agli oneri di cui al comma 3, lett. b), per gli esercizi finanziari 1999 e 2000 si provvede con la riduzione, rispettivamente di lire 9.000 milioni e lire 9.700 milioni, della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42.

Art.  23.
Aree artigianali

1.  Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato ad accreditare ai comuni di Alia, Petralia Soprana e San Cipirello, le somme occorrenti per l'acquisizione definitiva degli immobili su cui insistono le opere relative alle aree artigianali attrezzate la cui realizzazione era stata affidata alla SIRAP S.p.A., nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 e oggetto di procedure espropriative non ancora concluse.
2.  I comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a procedere al pagamento delle somme dovute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 3, secondo periodo, della citata legge n. 46 del 1997 e sempre che detti soggetti non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.A. o che, ove tale richiesta sia stata già avanzata, ne recedano.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998, cui si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme assegnate alla Regione ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, per l'attuazione del piano indicato al comma 1.

Art.  24.
Interventi in materia di sanità

1.  Per le finalità dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, è autorizzata a carico dell'esercizio 1999, l'ulteriore spesa di lire 197.938.000 cui si provvede mediante riduzione di pari importo nello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale della Regione - progetto 05.05.01. (cap. 42840).

Art.  25.
Liquidazione prestazioni ospedaliere

1.  Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, relative ad istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, l'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni (cap. 42806).
2.  All'onere di lire 1.100 milioni derivante dal comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo di spesa 42730 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art.  26.
Integrazione del Fondo sanitario

1.  La quota del Fondo sanitario nazionale – parte corrente – a carico della Regione, per l'anno finanziario 1998, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, in lire 3.510.091 milioni è incrementata di lire 26.846 milioni e si inscrive al capitolo 41724.
2.  Al relativo onere si fa fronte con le riduzioni degli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli sotto elencati:
—  cap. 10325  – lire 15.000 milioni; 
—  cap. 21160  – lire  2.638 milioni; 
—  cap. 21162  – lire  1.625 milioni; 
—  cap. 60759  – lire  7.583 milioni. 


Art.  27.
Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori

1.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiate, aventi sede nelle isole minori.
2.  L'indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'AUSL competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.
3.  Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

Art.  28.
Modifiche all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33

1.  Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, le parole "retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico", sono sostituite dalle seguenti: "a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza".
2.  Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole: "integrate ai sensi della presente legge".

Art.  29.
Differimento limite di impegno

1.  Il limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1998 dall'articolo 1, comma 14, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è differito all'anno 1999 (cap. 21110, lire 200 milioni).

Art.  30.
Convenzione SIAE

1.  La convenzione stipulata il 4 luglio 1988 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la Società italiana autori ed editori, concernente l'affidamento dei servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi, approvata con decreto assessoriale 5 luglio 1988, n. 216, prorogata di un anno con atto aggiuntivo del 6 marzo 1988, con scadenza 31 dicembre 1997, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1998, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.

Art.  31.
Mantenimento in bilancio di stanziamenti

1.  Gli assessori regionali, mediante decreti possono mantenere in bilancio, quali residui, le somme stanziate per interventi previsti da leggi sottoposte all'esame di cui all'articolo 93 del Trattato CEE.
2.  Sui decreti di cui al comma 1 non possono essere emessi mandati di pagamento fino a quando non siano concluse favorevolmente le procedure previste dall'articolo 93 del Trattato CEE.

Art.  32.
Quadro sintetico di cassa

1.  Al bilancio della Regione per l'anno 1999 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo, articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate, e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.
2.  Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.
3.  Nella parte della spesa del quadro sintetico delle previsioni di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva di cassa da utilizzare, su proposta dell'Assessore del competente ramo di amministrazione, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di cassa fra le previsioni delle singole amministrazioni nonché fra titoli; lo stesso è inoltre autorizzato ad apportare alle previsioni di cassa le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, nonché quelle conseguenti all'applicazione di leggi.
5.  Entro il limite delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, e secondo le seguenti priorità: spese per gli organi; stipendi, pensioni ed altri assegni obbligatori al personale; interessi e quote di ammortamento mutui e altre spese aventi natura obbligatoria; spese per calamità naturali; spese connesse a finanziamenti statali e comunitari; annualità relative a limiti di impegno; residui perenti reiscritti in bilancio; competenze accessorie al personale; spese di funzionamento dei servizi; trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende.

Art.  33.
Regolazione contabile di tributi di spettanza regionale

1.  Per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, imputati dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo medesimo al netto delle compensazioni per rimborsi dovuti ai contribuenti e delle altre poste negative a norma del decreto del Ministro delle finanze 15 ottobre 1998, tenuto conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie realizzato, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione della entrata


  Capitolo Importo     (in milioni di lire) 
1023      203.492 
1024      31.965 
1025      100 
1026      8.636 
1027      2.468 
1028     
1032      145 
1035      14 
1041      63 
1171      14 
1178     
1203      333.069 
  Totale 579.975 


Stato di previsione della spesa


  Capitolo Importo     (in milioni di lire) 
21657      26.851 
21801      235.474 
22201      317.650 
  Totale 579.975 


Art.  34.
Termini per l'assunzione degli impegni di spesa

1.  Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Limitatamente all'esercizio 1998 il termine di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti di impegno di spesa da emettere in esecuzione dell'articolo 31.

Art.  35.
Contributo in favoredel Club mediterraneo delle ustioni

1.  Il contributo a favore del Club mediterraneo delle ustioni per il conseguimento dei propri scopi statutari ed in considerazione del suo recente ingresso nella Organizzazione mondiale della sanità è incrementato di lire 75 milioni nell'esercizio finanziario 1998.
2.  All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1, della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, per l'esercizio finanziario 1998 (cap. 21707).

Art.  36.

1.  In dipendenza delle disposizioni recate dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le variazioni riepilogate nell'annessa tabella.

Art.  37.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 gennaio 1999.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 
Assessore regionale per gli enti locali  BARBAGALLO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n.5, recante: «Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali» è il se guente:
«Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1998. – 1.  Per l'esercizio 1998, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1996 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 di cembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998.
2.  Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.
3.  E' ripristinata la validità dei commi 11, 12 e 13 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
4.  Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, un'aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ad integrazione della quota ordinaria attribuita e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 15.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed am ministrativa.
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1997 ed in conformità alle previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
6.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
7.  In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio regionale, ai commi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
8.  L'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, è abrogato.
9.  L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è così sostituito: «Il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 apri le 1985, n. 21, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dai seguenti commi:
«14.  Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5 bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
14 bis. Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni».
10.  I commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono abrogati.
11.  Per la costituzione e la partecipazione dei comuni e delle province regionali e società di capitali per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.
12.  Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
13.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza, alla tutela ed al controllo della Regione, nonché gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica nelle società di gestione, che operano in settori economici liberalizzati dalla normativa comunitaria, con esclusione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di cassa, dopo aver avviato le procedure di dismissione delle loro partecipazioni azionarie».
Nota all'art. 1, comma 3:
Il comma 4 dell'articolo 144 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia», è il seguente: «In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 19, ultimo comma, della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, individuati dal D.P.C.M. del 16 gennaio 1991, sono autorizzati ad utilizzare i fondi per i servizi, assegnati ai sensi del 2° comma del medesimo art. 19, per la prosecuzione degli interventi contributi previsti dalla disposizione n. 22 del 22 dicembre 1990 del Commissario coordinatore degli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale».
Note all'art. 1, comma 5:
—  L'art. 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è il seguente:
«Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. – 1.  I lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non sia stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non sia stato stipulato il contratto, sono affidati ed eseguiti secondo le norme della suddetta legge regionale, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2.  Per le perizie di variante e suppletive disposte direttamente dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 5 del suddetto articolo 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'ingegnere capo dei lavori.
3.  Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ai sensi del comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzate, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, entro il limite complessivo di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
4.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti sono tenuti ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori di cui al comma 1 o, nel caso di trattativa privata senza gara, alla stipula dei relativi contratti, dandone immediata comunicazione all'ente finanziatore. In caso di inottemperanza quest'ultimo provvede, senza diffida, alla nomina di commissari ad acta per i suddetti adempimenti e per quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
5.  E' abrogato il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
6.  Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è cosi sostituito:
«1.  Il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite agli organi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».
7.
8.  Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:
«2.  La garanzia è costituita nelle forme previste dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348».
9.  L'articolo 22 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, inserito dall'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 1993, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 bis. (Responsabilità dei progettisti). – 1.  Il risarcimento dei danni arrecati all'ente appaltante dai privati professionisti che operano in qualità di progettisti di un'opera pubblica per responsabilità in cui siano incorsi nell'espletamento dell'incarico, così come le forme e le modalità delle relative garanzie, anche assicurative, sono regolati dalle leggi dello Stato».
—  Gli articoli 4 e 10 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000», sono i seguenti:
«Art. 4. (Variazioni di bilancio). – 1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2.  Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli della Regione, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione, tenuto conto delle unità di personale in servizio presso le medesime.
5.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato per l'anno finanziario 1998 ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi ai limiti pluriennali di impegno le somme occorrenti per il pagamento dei residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, dal conto consuntivo del bilancio, mediante prelevamento dal Fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativo ai limiti poliennali di impegno.
6.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a)  ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni;
b)  ad iscrivere nei capitoli di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;
c)  ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le somme che affluiranno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata numeri 3737, 3739, 3740 e 3741;
d)  ad iscrivere nel capitolo di spesa 37669, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le somme che affluiranno nel corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata n. 3553;
e)  ad iscrivere nello stato di previsione della spesa, capitolo 87005, istituito ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, le somme che affluiranno nel capitolo 3743 dello stato di previsione dell'entrata;
f)  ad iscrivere, ai sensi dell'articolo 45, comma 9, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le somme che affluiranno nei capitoli 3734 e 3735 dello stato di previsione dell'entrata, rispettivamente nei capitoli 18712 e 18713 dello stato di previsione della spesa;
g)  ad iscrivere, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le somme che affluiranno al capitolo 3744 dello stato di previsione dell'entrata nel capitolo 35104 dello stato di previsione della spesa.
7.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale».
«Art. 10. Reiscrizione di somme. – 1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione, istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), e quelle non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 nel capitolo di spesa 87005, istituito in applicazione della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono reiscritte nell'esercizio finanziario 1998 e riassegnate ai medesimi capitoli di provenienza con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2.  Le predette somme interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1997 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso».
—  L'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, recante: «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia», è il seguente:
«1.  Le somme dovute dalla Regione siciliana alla Montepaschi SERIT S.p.A. per l'attività svolta quale Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate nei nove ambiti territoriali della Sicilia, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono complessivamente determinate in via eccezionale, per gli anni dal 1991 al 1996 incluso, in lire 635.800,2 milioni.
2.  La somma indicata al comma 1 deve intendere comprensiva di quelle già erogate al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.A. nonché di quelle già determinate ed in corso di erogazione.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è pertanto autorizzato ad erogare al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.A. una somma che, secondo il criterio di cui al comma 2, per gli anni 1991, 1992, 1995 e 1996 si aggiunge a quelle già erogate o determinate ed in corso di erogazione, e per gli anni 1993 e 1994 sostituisce quelle a determinarsi, fino a concorrenza dell'im por to indicato al comma 1.
4.  Al fine di ripartire nel tempo l'ulteriore onere finanziario di scendente dalle precedenti disposizioni, quantificato in lire 411.793 milioni, l'erogazione avverrà nel quinquennio 1997-2001 con pagamento annuale posticipato in base ad un piano di ammortamento a rate costanti in linea capitale ed a tasso variabile, che preveda l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di un interesse calcolato in misura pari alla media aritmetica, per anno solare, del tasso interbancario sui conti liberi diminuito di 1,5 punti percentuali.
5.  L'erogazione è subordinata alla rinuncia, da parte della Montepaschi SERIT S.p.A., di tutte le azioni intraprese nei confronti della Regione siciliana ed all'assunzione da parte della medesima dell'impegno di non intraprenderne altre sulla base di eventuali pretese nascenti dalla gestione del servizio di riscossione in regime commissariale».
Nota all'art. 2:
Per l'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, vedi nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art.3:
—  Per l'art.11 della legge regionale 30 marzo 1998, n.5, vedi nota all'art.1, comma 1;
—  Il comma 9 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione», è il seguente:
"Le disponibilità dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1."
Nota all'art.4, comma 1:
L'art.27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulla attività produttiva, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è il seguente:
"Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta. — 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144.
2.  Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale, anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3.  L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4.  Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'importo regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5.
6.  Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto."
Note all'art. 4, comma 4:
—  L'art.43 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, è il seguente:
"Conferenza Regione - Autonomie locali
1.  E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle province.
2.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana."
—  Per l'art.11 della legge regionale 30 marzo 1998, n.5, vedi nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art.4, comma 5:
Il comma 6 dell'art.45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n.16 e dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 5 luglio 1997, n.23, è il seguente:
"Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di L.15.500 milioni (cap. 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n.93, 10 agosto 1985, n. 37,15 maggio 1986, n.26, 9 agosto 1988, n.21, 6 luglio 1990, n.11, 15 maggio 1991, n.21, 15 maggio 1991, n.22, 12 gennaio 1993, n.9, 15 aprile 1993, n.14, 11 maggio 1993, n.15, 1 settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n.6, 10 gennaio 1995, n. 7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n.85, 25 marzo 1996, n.7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma."
Nota all'art.5:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n.21, recante: «Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione delle leggi regionali 19 febbraio 1988, n.2 e 9 agosto 1988, n.21, e successive modificazioni, relative all'accellerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali», sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 dicembre 1996, n.41, è il seguente:
"1.  Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n.1, 6 marzo 1986, n.9, e 9 maggio 1986, n. 22, gli enti locali istituiscono nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, un apposito "Fondo" finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi.
2.  La dotazione finanziaria del "Fondo" di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al "Fondo" medesimo di una quota pari al 4 per cento di tutte le risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della regione nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi. A tal uopo, gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al "Fondo" di cui al comma 1.
3.  L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma 1 dovrà essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del personale.Il piano è unico, deve comprendere la previsione della spesa e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalità e trasparenza.
4.  Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da realizzarsi attraverso il suddetto piano, potrà riguardare altresì la formazione, la qualificazione e l'arricchimento professionale dei dipendenti, con l'individuazione di incentivi direttamente connessi ai risultati conseguiti.
5.  Gli enti locali che, a seguito di contrazione decentrata, abbiano adottato il piano di cui al comma 3 sono autorizzati ad erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del suddetto piano, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n.17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato, rispettivamente, al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.
6.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali fissa, con proprio decreto e con cadenza biennale, le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia.
Nota all'art. 6:
La legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, recante:
"Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere", ha sancito l'applicazione nel territorio della Regione siciliana delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, con le modifiche e integrazioni disposte dalla stessa legge regionale.
In particolare, per quanto concerne l'indennità di carica degli assessori comunali disciplinata dal richiamato art.5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, l'art.2, ultimo comma, della legge regionale 24 giugno 1986, n.31, ha così disposto:
"Agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco."
Nota all'art.7:
L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: «Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art.23 della legge 11 marzo 1988, n.67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro», disciplina le modalità di realizzazione dei progetti di utilità collettiva.
Nota all'art. 9, comma 1:
L'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, a seguito della sostituzione disposta dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«Disposizioni in materia di lavori socialmente utili – 1.  Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.
2.  I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.
3.  All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla commissione regionale per l'impiego.
4.  I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5.  Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.
6.  Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7.  Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
8.  I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451».
Nota all'art. 9, comma 2:
L'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1977, n. 30, così dispone:
«Modalità di erogazione del contributo – 1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2.  I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.».
Nota all'art. 11:
Il comma 6, dell'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così dispone:
«I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.».
Nota all'art. 12, comma 1:
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, così dispone:
«Ai benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 sono ammessi i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa.».
Nota all'art. 12, comma 3:
L'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
«Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione – 1.  Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223.».
Nota all'art. 13:
Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, recante: «Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali», è il seguente:
"Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali, è autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 60.000 milioni da ripartire in ragione di lire 20.000 milioni per ciascun anno.".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è il seguente:
"Fondo nazionale per le politiche migratorie. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione dei contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3.  Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, recante: «Interventi per il settore agricolo», come modificato dall'art. 84 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è il seguente:
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'art. 12, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, per la realizzazione o l'acquisizione nonché per l'ammodernamento e il potenziamento di impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Per le finalità del presente comma, relativamente ai contributi in conto capitale, sono autorizzati la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1991-93, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1991, e, relativamente al concorso negli interessi, i limiti quindicennali di impegno di lire 100 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati in conformità alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7.
3.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a concedere il contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1991.".
Nota all'art. 16:
L'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante: «Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana», modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 105, è il seguente:
"Esportazione nei mercati esteri. – Allo scopo di favorire il collocamento all'estero dei materiali lapidei di pregio della Sicilia, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per gli anni finanziari dal 1983 al 1989, alle imprese singole o associate, premi di esportazione dei predetti materiali nei mercati esteri in misura del 6 per cento del valore delle esportazioni da accertarsi attraverso i documenti di esportazione.
Le domande per la concessione dei premi, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca al termine di ogni semestre solare con riferimento alle operazioni effettuate nel semestre medesimo. I decreti di concessione dei premi devono essere emanati nel termine di novanta giorni dalla presentazione delle relative istanze.".
Nota all'art. 17:
L'art. 47 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale» è il seguente:
"Parco d'Orleans. – 1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.
2.  All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1997.".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, recante: «Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela. Abrogazione di norme.», è il seguente:
"1. A domanda da presentarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte del personale di cui all'art. 1, gli enti partecipanti al consorzio sono inoltre autorizzati ad utilizzare il predetto personale. Alla copertura finanziaria si provvederà utilizzando parte dei fondi di cui all'art. 9.».
Note all'art. 23, comma 1:
—  L'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, recante: «Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali realizzate a cura della SIRAP S.p.A. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale delle Camere di commercio.» è il seguente:
"Aree artigianali SIRAP. – 1. Le opere relative alle aree artigianali attrezzate, finanziate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la cui realizzazione, affidata alla SIRAP S.p.A., non è stata portata a termine a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate, a cura dell'Ispettorato regionale tecnico, alle amministrazioni dei comuni dove insistono le aree dopo la chiusura della contabilità e la effettuazione delle operazioni di collaudo delle opere eseguite.".
—  La legge 1 marzo 1986, n. 64, reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».
Nota all'art. 23, comma 2:
Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, sono i seguenti:
«Art. 2. Creditori SIRAP. – 1. Completate le operazioni di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento dei crediti vantati da:
a)  liberi professionisti per competenze tecniche relative alla progettazione delle opere principali e di quelle incluse in successive perizie debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
b) liberi professionisti per le competenze relative alla direzione e contabilità e a quelle di ingegnere capo per i lavori eseguiti non in difformità a previsioni progettuali debitamente approvate in linea tecnica ai sensi della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
c) imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili ovvero rientranti tra quelli indicati agli articoli 102, comma 1, lettere b) e c), e 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
d) proprietari od altri aventi titolo per indennità di espropriazione degli immobili su cui insistono le opere.
2. Nel caso di insufficienza delle somme di cui al comma 1 i pagamenti dei crediti sono proporzionalmente ridotti con espressa rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dei creditori.»
«Art. 3. Condizioni per il pagamento dei creditori SIRAP. – 1. Ai pagamenti di cui all'art. 2 può provvedersi a condizione che i soggetti ivi indicati non abbiano proposto richiesta di insinuazione al passivo fallimentare della SIRAP S.p.A. o, nel caso che tale richiesta sia stata già avanzata, che ne recedano. In ogni caso non potrà darsi corso ai pagamenti suddetti ove in ragione della stessa causa del credito venisse avanzata analoga richiesta da parte della curatela fallimentare.»
Nota all'art. 23, comma 3:
Per la legge 1 marzo 1986, n. 64, vedi note all'art. 23, comma 1.
Nota all'art. 24:
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, recante: "Disposizioni di carattere finanziario per l'anno 1995", è il seguente:
«1. Gli assegni e le indennità previste dall'art. 18 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, sono prorogati di altri due anni scolastici.».
Note all'art. 25, comma 1:
—  La legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, reca: "Norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera".
—  La legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, recante: "Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, e alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202.", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 gennaio 1991, n. 2, ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Nota all'art. 26, comma 1:
L'articolo 9 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante: "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.", è il seguente:
«Art. 9. Integrazione fondo sanitario. – 1. La quota del fondo sanitario nazionale – parte corrente – a carico della Regione per l'anno 1998 è prevista in L. 3.590.091 milioni e si iscrive al capitolo 41724.
2. La quota del fondo sanitario nazionale – parte corrente – a carico della Regione per l'anno 1997, prevista in lire 2.638.287 milioni con l'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, incrementata di L. 436.000 milioni con l'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, è ulteriormente incrementata di L. 436.953 milioni per consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario 1997 dalle Aziende unità sanitarie locali nonché dalle aziende ospedaliere.
3. L'Amministrazione regionale erogherà la somma di lire 436.953 milioni dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati dalle singole aziende.
4. E' abrogato l'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 145 del 23-24 dicembre 1997 concernente "Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997".
5. Le spese correnti di amministrazione che alla data del 31 ottobre 1998 non risultano impegnate per almeno dieci dodicesimi dello stanziamento di competenza possono essere destinate all'incremento della quota integrativa del fondo sanitario a carico della Regione fino alla concorrenza dell'ammontare della quota medesima determinata dal CIPE. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.»
Nota all'art. 27, comma 4:
L'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, recante: "Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia", è il seguente:
«Art. 1. –  1. Le somme dovute dalla Regione siciliana alla Montepaschi SERIT S.p.A. per l'attività svolta quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate nei nove ambiti territoriali della Sicilia, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono complessivamente determinate in via eccezionale, per gli anni dal 1991 al 1996 incluso, in lire 635.800,2 milioni.
2.  La somma indicata al comma 1 deve intendersi comprensiva di quelle già erogate al commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.A. nonché di quelle già determinate ed in corso di erogazione.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è pertanto autorizzato ad erogare al commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.A. una somma che, secondo il criterio di cui al comma 2, per gli anni 1991, 1992, 1995 e 1996 si aggiunge a quelle già erogate o determinate ed in corso di erogazione, e per gli anni 1993 e 1994 sostituisce quelle a determinarsi, fino a concorrenza dell'importo indicato al comma 1.
4.  Al fine di ripartire nel tempo l'ulteriore onere finanziario discendente dalle precedenti disposizioni, quantificato in lire 411.793 milioni, l'erogazione avverrà nel quinquennio 1997-2001 con pagamento annuale posticipato in base ad un piano di ammortamento a rate costanti in linea capitale ed a tasso variabile, che preveda l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di un interesse calcolato in misura pari alla media aritmetica, per anno solare, del tasso interbancario sui conti liberi diminuito di 1,5 punti percentuali.
5.  L'erogazione è subordinata alla rinuncia, da parte della Montepaschi SERIT S.p.A., di tutte le azioni intraprese nei confronti della Regione siciliana ed all'assunzione da parte della medesima dell'impegno di non intraprenderne altre sulla base di eventuali pretese nascenti dalla gestione del servizio di riscossione in regime commissariale.»
Nota all'art. 28:
L'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, recante: "Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca.Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme", per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le provincie regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Nella sua interezza».
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.
3.  Le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1, integrante ai sensi dalla presente legge.».
Nota all'art. 29:
Il comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante: «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998», è il seguente:
«Per mantenere un assortimento librario adeguato alla domanda di consumi culturali, è consentito il finanziamento alla formazione di scorte delle imprese librarie siciliane per un importo, documentato con fatture, non inferiore a lire 200 milioni e non superiore a lire 400 milioni per ciascuna impresa, attraverso un finanziamento bancario da parte degli istituti di credito operanti in Sicilia da estinguersi in 5 anni, compreso l'anno di preammortamento, con rate semestrali. La Regione siciliana interviene con un contributo in conto interessi pari al 40% del totale degli interessi pagati dalle imprese librarie, con esclusione degli eventuali interessi di mora e di ogni altro onere. Prima di concedere il finanziamento gli istituti di credito devono richiedere preventivo nulla osta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze indicando l'importo del contributo in conto interessi. L'autorizzazione viene infatti concessa, nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di nulla osta pervenute. Il contributo in conto interessi viene corrisposto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze direttamente agli istituti di credito su richiesta degli stessi corredata dagli estratti conto controfirmati dai titolari delle imprese librarie. Per le finalità del presente comma è autorizzato, per l'anno finanziario 1998, il limite quinquennale di impegno di lire 200 milioni.».
Nota all'art. 33:
L'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è il seguente:
«Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari. – 1.  Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2.  Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3.  La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4.  La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 840
"Integrazione del fondo dei comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva e disposizioni finanziarie urgenti".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 27 novembre 1998.
Trasmesso alla Commissione Bilancio il 3 dicembre 1998.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n.121 del 16 dicembre 1998.
Relatore: Di Martino.
Discusso dall' Assemblea nelle sedute n. 207 del 21 dicembre; n. 208 del 22 dicembre; n. 209 del 22 dicembre; n. 210 del 23 dicembre 1998.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 211 del 24 dicembre 1998.
(98.53.2846)
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DECRETO PRESIDENZIALE 9 novembre 1998.
Graduatoria dei progetti di ricerca relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c del POP Sicilia 1994/99, Misura 3.3.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Regolamento U.E. n. 2081/93 del Consiglio delle Comunità europee del 31 luglio 1993, che modifica ilRegolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale;
Visto il Regolamento U.E. n. 2082/93 del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1993, che modifica il Regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;
Visto il Regolamento U.E. n. 2083/93 del 20 luglio 1993, che modifica il Regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;
Vista la deliberazione n. 519 del 7 dicembre 1995, con la quale la Giunta di governo ha preso atto e recepito la decisione n. C(95)2194 del 20 settembre 1995 della Commissione europea con la quale è stato approvato il Programma operativo plurifondo (P.O.P.) 1994/99;
Visto il proprio decreto n. 459-XIV S.G. del 21 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996, con il quale è stato approvato il P.O.P. Sicilia 1994/99;
Visto il P.O.P. Sicilia 1994/99, il quale prevede il sottoprogramma 3 "Interventi di supporto per lo sviluppo economico" e la Misura 3.3 "Ricerca scientifica e innovazione tecnologica per lo sviluppo regionale";
Considerato che nella scheda tecnica della Misura 3.3 per le sottomisure 3.3.b e 3.3.c sono previste apposite circolari (bandi) che determinano le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c;
Visto il parere favorevole della Giunta regionale nella seduta dell'11 giugno 1997 sugli schemi delle circolari relative alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c;
Vista la nota n. 159 del 25 luglio 1997 del gruppo VI CE, con la quale si trasmette l'estratto del verbale della riunione del Comitato di sorveglianza per gli interventi strutturali e comunitari in Sicilia del 9 luglio 1997 dal quale risulta che lo stesso Comitato ha espresso il proprio assenso sui contenuti delle circolari (bandi) delle sottomisure 3.3.b e 3.3.c;
Visto il D.P. n. 49 dell'1 agosto 1997, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1997, reg. n. 2, foglio 1, con il quale si sono approvate le circolari (bandi) relative al Programma operativo plurifondo Sicilia 1994/99, sottomisure 3.3.b e 3.3.c, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55, parte prima, del 7 ottobre 1997;
Visto il D.P. n. 85 del 27 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti l'1 dicembre 1997, reg. 2, foglio 102, con il quale il termine di scadenza per la presentazione dei progetti relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c veniva prorogato sino al 5 gennaio 1998;
Visto il D.P. n. 425 Direzione rapporti extraregionali del 18 dicembre 1997, con il quale, in relazione a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 268 del 2 luglio 1997 relativa alla semplificazione delle procedure di selezione e finanziamento dei progetti nell'ambito delle misure FESR del POP 1994-99, si è proceduto alla costituzione della Commissione tecnica interassessoriale per i progetti FESR;
Vista la nota prot. n. 381 del 9 settembre 1998, con la quale la Direzione programmazione ha trasmesso al gruppo VI CEE - DRE, per l'esame da parte della suddetta Commissione tecnica interassessoriale, la scheda per gli adempimenti di cui al suddetto D.P. n. 425/97, relativa alle informazioni sulla istruttoria seguita e la graduatoria provvisoria dei progetti per le tipologie di intervento previsto nella circolare (bando) relativo alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c del POP Sicilia '94/'99;
Vista la nota prot. n. 2701 del 20 ottobre 1998 della DRE, Gruppo VI CEE, con la quale si comunica l'approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c, da parte della Commissione tecnica interassessoriale, nel corso della seduta del giorno 14 ottobre 1998.
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione delle graduatorie di cui all'allegato;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria dei progetti di ricerca relativi alle sottomisure 3.3.b e 3.3.c del POP Sicilia 94-99 Misura 3.3 di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, prevista nella circolare (bando) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 parte prima del 7 ottobre 1997.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 1998.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 13 novembre 1998, al n. 4782.

(Si omette l'Allegato)



(98.52.2836)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 15 dicembre 1998.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Messina ed elenco degli esclusi.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della provincia di Messina, approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Agliozzo Biagio, collocata al posto n. 79, è effettiva beneficiaria del contributo de quo;
Considerato, che, per mero errore, in sede di esame dell'istanza di partecipazione al concorso di che trattasi, la suddetta ditta è stata inserita tra la categoria privilegiata "giovane coppia";
Considerato che, a seguito di richiesta da parte di questo Assessorato del certificato di matrimonio, la ditta suindicata, tramite il proprio legale, ha fatto presente di non appartenere alla categoria "giovane coppia" in quanto nello schema di domanda non risulta barrata la casella corrispondente e pertanto chiede l'inserimento in graduatoria tra la categoria "varie";
Ritenuto di dovere accogliere la citata osservazione in quanto dall'esame della domanda di richiesta contributo non risulta barrata la casella "giovane coppia" e che pertanto occorre rettificare la graduatoria;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, è accolta l'osservazione della ditta Agliozzo Biagio e la relativa istanza è inserita nella graduatoria ex art. 2, 10° comma, relativa alla concessione di contributi in conto capitale, al posto n. 150 bis.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 dicembre 1998.
  LO MONTE 

(98.51.2774)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 dicembre 1998.
Zone carenti di medici addetti alla medicina dei servizi nel I semestre 1998 nell'ambito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa attribuibili per trasferimento.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alla medicina dei servizi, allegato "N" al D.P.R. n. 484/96 ed in particolare l'art. 9, nella parte in cui disciplina l'istituto del trasferimento dei medici tra aziende della stessa Regione;
Viste le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1694 del 5 novembre 1996 e prot. n. 1N10/1904 del 31 dicembre 1996, n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/483 del 22 giugno 1998, con le quali sono state emanate direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 9;
Vista la nota prot. n. 3028 del 4 novembre 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa ha comunicato i posti di medicina dei servizi che si sono resi vacanti nel I semestre 1998;

Decreta:


Art. 1

Fermo restando quanto rappresentato con le circolari assessoriali prot. n. 1N10/1904 del 30 dicembre 1996 e prot. n. 1N10/931 del 6 settembre 1997 e n. 1N10/1483 del 22 giugno 1998, le procedure per i trasferimenti dei medici addetti alla medicina dei servizi sono disciplinati dall'art. 9 del D.P.R. n. 484/96, allegato "N".

Art. 2

Per quanto sopra indicato sono di seguito specificate, ai soli fini di trasferimento, distinte per ex unità sanitarie locali e per servizi, le sedi resesi vacanti nel I semestre 1998, nell'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa.
Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa

  Ex U.S.L. Servizio Posti N. ore 
N. 22 di Vittoria  Igiene pubblica 4 24 Medicina di base 2 24 Medicina legale 1 24 
N. 23 di Ragusa  Medicina di base 2 24 Medicina del lavoro 2 24 


Art. 3

L'istanza di trasferimento dovrà pervenire all'Azien-da unità sanitaria locale di destinazione entro 30 gior-ni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 1998.
  SANZARELLO 

(98.51.2743)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 30 ottobre 1998.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 188 del 9 luglio 1980, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Acquaviva Platani;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Acquaviva Platani n. 12 del 24 marzo 1998, avente per oggetto «Approvazione in sanatoria dei progetti di costruzione delle strade panoramiche a monte del centro abitato in variante al P.R.G. vigente»;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del segretario del comune di Acquaviva Platani datata 16 giugno 1998, con la quale si attesta che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Vista la nota con la quale il sindaco ed il capo dell'U.T. del comune di Acquaviva Platani, dichiarano che l'area di che trattasi non è gravata da nessun vincolo;
Visti gli atti ed elaborati relativi alla variante di cui sopra;
Visto il parere n. 15/96 del 9 giugno 1997, espresso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Visto il parere n. 16 del 2 ottobre 1998 del gruppo 31°/D.R.U., che così recita:
«Omissis...
Con l'atto deliberativo n. 12 del 24 marzo 1998, esecutivo, avente per oggetto "Approvazione in sanatoria dei progetti di costruzione delle strade panoramiche a monte del centro abitato in variante al P.R.G. vigente", il consiglio comunale di Acquaviva Platani ha deliberato di:
—  approvare, ora per allora, in variante al P.R.G. i progetti di costruzione delle due strade panoramiche di cui alle delibere di G.M. n. 185 del 2 ottobre 1985 e n. 163 del 23 giugno 1989, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5°;
—  prendere atto delle effettive localizzazioni delle aree resesi necessarie per la costruzione delle strade di che trattasi come risulta negli allegati (A, B, C, D, E, F) alla deliberazione in questione.
Dall'esame del citato atto deliberativo di C.C. n. 12/88 risulta che:
—  con la delibera consiliare n. 10 del 4 marzo 1997, esecutiva, veniva approvato in variante al P.R.G. il progetto per la realizzazione di un parco sub urbano;
—  con nota sindacale n. 3898 dell'1 luglio 1997, integrata con nota n. 6151 del 23 ottobre 1997, veniva trasmessa la delibera di cui sopra per l'emanazione del relativo decreto di approvazione in variante al P.R.G. dello stesso;
—  questo Assessorato, in riscontro alla nota di cui sopra, con assessoriale n. 2521 del 24 febbraio 1998, faceva rilevare che il progetto di parco risultava ricadente tra due strade panoramiche realizzate dall'amministrazione comunale con precedenti interventi e che dette strade non risultavano previste nel vigente P.R.G. e che occorreva, pertanto, preliminarmente, procedere all'approvazione in variante delle strade di che trattasi al fine dell'emissione del decreto di variante richiesto;
—  per quanto sopra, l'amministrazione comunale ha:
–  preso atto del progetto di costruzione della strada panoramica approvato con atto di G.M. n. 185 del 2 ottobre 1985;
–  preso atto del progetto di costruzione della strada panoramica approvato con atto di G.M. n. 163 del 23 giugno 1989;
–  preso atto dei lavori effettivamente eseguiti inerenti i progetti di cui sopra e delle perizie successivamente redatte;
–  preso atto che i lavori inerenti le due strade panoramiche, quelli del primo progetto sono stati realizzati completamente, mentre quelli del secondo progetto sono da completare;
—  che i progetti di cui avanti, relativi alle due strade panoramiche, ricadono in parte su strade vicinali ed in parte in zone destinate a verde agricolo, tranne che per la prima che in parte ricade anche in zona di rispetto per caduta massi ed in parte anche in zona "B1" (centro abitato);
—  visto che le strade di che trattasi non risultano nel P.R.G. vigente anche se previste nel P.R.G. revisionando;
—  visto che il Genio civile nell'esame del progetto per la realizzazione del parco sub urbano, ove le strade risultano previste, nel parere ex art. 13, legge n. 64 nulla ha avuto da ridire in merito;
ha ritenuto di procedere all'approvazione in variante al P.R.G., ora per allora, dei progetti sopra citati e alla nuova localizzazione delle predette strade, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, comma 5°.
Le aree interessate dalle varianti di cui all'oggetto risultano individuate catastalmente così come appresso:
a)  per quanto attiene al progetto di cui alla delibera G.M. n. 185 del 2 ottobre 1985 le stesse ricadono ai fogli di mappa 6, 6/A, 9;
b)  per quanto attiene al progetto di cui alla delibera G.M. n. 166 del 23 giugno 1989 le stesse ricadono al foglio di mappa n. 6.
Considerato che il presente parere viene reso anche con riferimento a quanto previsto dalla circolare assessoriale 20 gennaio 1993 n. 1/93-D.R.U., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, che con riferimento alla problematica inerente anche opere realizzate in assenza della necessaria conformità urbanistica così recita: "..., qualora, nonostante l'esperimento dei rimedi amministrativi, l'opera dovesse confliggere con interessi urbanistici o ambientali tali da non consentirne la sanatoria amministrativa.";
Visti gli atti ed elaborati allegati alla richiesta di varianti ed elencati nel corpo del presente parere;
Vista la delibera del consiglio comunale di Acquaviva Platani n. 12 del 24 marzo 1998, con la quale sono stati approvati i progetti in argomento;
Vista la circolare n. 27733 dell'1 giugno 1990, con la quale si impartiscono direttive ai comuni dell'isola relativamente alla necessità che le varianti urbanistiche relative a strade debbano seguire le procedure ordinarie di variante e non quelle di cui alla legge n. 1/78;
Considerato che la previsione urbanistica delle stra-de risulta compatibile con l'assetto viario complessivo del piano;
Visto che l'amministrazione comunale ha dato corso alle procedure di pubblicazione relative alle varianti ordinarie ai piani regolatori generali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Visto che nessuna opposizione è stata presentata;
Ritenuto che possa procedersi all'esame dell'istanza presentata dal comune di Acquaviva Platani limitatamente alla sola variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree interessate dalle opere, escludendo l'esame della stessa da effettuare ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78;
Considerato che risulta completato l'iter amministrativo della variante stessa; si è del parere che possa essere approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante urbanistica per la localizzazione delle aree resesi necessarie per la costruzione delle strade di che trattasi come risulta negli allegati (A, B, C, D, E, F) alla deliberazione del C.C. di Acquaviva Platani n. 12 del 24 marzo 1998.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, è approvata ai fini urbanistici la variante al P.R.G. del comune di Acquaviva Platani adottata dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 12 del 24 marzo 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguen-ti atti:
1)  delibera C.C. n. 12 del 24 marzo 1998 con gli allegati A, B, C, D, E, F;
2)  parere n. 16 del 2 ottobre 1998 del gruppo 31°/D.R.U.;
3)  parere ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 15/96 del 9 giugno 1997.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Acquaviva Platani per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 30 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.45.2384)
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DECRETO 30 ottobre 1998.
Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Acquaviva Platani.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, nn. 1404 e 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia dell'urbanistica;
Visto il decreto n. 188 del 9 luglio 1980, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Acquaviva Platani;
Vista la nota sindacale prot. n. 3326 del 16 giugno 1998, con la quale il comune di Acquaviva Platani ha richiesto a questo Assessorato l'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi della legge regionale n. 71/78, inerente a delle modifiche al regolamento comunale per l'edilizia;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Acquaviva Platani n. 44 del 27 novembre 1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Caltanissetta con decisione n. 11962/11933 nella seduta del 17 dicembre 1997, avente per oggetto «Modifica regolamento comunale per l'edilizia - Modifica norme di attuazione P.R.G.»;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e rilevata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del segretario del comune di Acquaviva Platani, con la quale si certifica che durante il periodo di pubblicazione e nei dieci giorni successivi non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Rilevato che la variante al P.R.G. adottata dal comune di Acquaviva Platani, non è stata sottoposta al parere del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Considerato che, trattandosi di variante riguardante soltanto il R.E. e le N. di A. e non l'assetto del territorio o la destinazione d'uso dei suoli, il ricorso al N.O. prescritto dall'art. 13 della citata legge n. 64/74, non si appalesa necessario;
Visto il parere n. 15 del 2 ottobre 1998, espresso dal gruppo 31° della D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95, che così recita:
«Omissis...
Con l'atto deliberativo n. 44 del 27 novembre 1997, esecutivo, avente per oggetto "Modifica regolamento comunale per l'edilizia - Modifica norme di attuazione del P.R.G.", il consiglio comunale di Acquaviva Platani ha deliberato:
—  per quanto riguarda il regolamento edilizio, modificare l'art. 35 dettante norme in materia di piani terreni nel seguente modo:
–  al primo comma ridurre da cm. 25 a cm. 15 l'altezza minima del rialzo dei piani terreni;
–  dopo il secondo comma dello stesso articolo aggiungere il seguente comma: "i piani terreni preesistenti alla data del 27 novembre 1997 adibiti ad attività commerciali, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a metri 2,80 salvo diverse prescrizioni di norma specifica";
–  sostituire infine l'ultimo comma con il seguente: "i piani terreni adibiti ad autorimessa, a deposito motocicli o carrozzine, possono avere altezza utile netta di metri 2,30";
—  per quanto riguarda invece le norme di attuazione, aggiungere nella parte relativa alla zona "E" il seguente periodo: "sono ammessi spazi destinati a portico coperto sempre che la loro superficie non superi la metà della superficie utile all'alloggio".
Dall'esame di detto atto deliberativo risulta che l'esigenza di procedere alle modifiche di cui trattasi nasce in quanto durante i lavori della commissione edilizia si sono evidenziate delle difficoltà in merito a questi pun-ti specifici, e inoltre, facendo il raffronto con altri co-muni, l'amministrazione comunale si è resa conto che il regolamento edilizio di Acquaviva Platani in merito ai punti oggetto di modifica era molto restrittivo e che quindi si è resa necessaria la proposta di modifica in tal senso.
Per quanto attiene i pareri sotto il profilo tecnico e di legittimità, gli stessi risultano essere resi in modo favorevole, fatte salve eventuali prescrizioni da parte degli organi sanitari competenti.
Tutto quanto sopra premesso:
Visti gli atti ed elaborati allegati alla richiesta di variante ed elencati nel corpo del presente parere;
Visto che risulta completato l'iter amministrativo della variante stessa;
Visto che nessuna opposizione è stata presentata;
Ritenuto di poter condividere la variante proposta con la prescrizione di cui al parere sulla regolarità tecnica, e cioè "fatte salve eventuali prescrizioni da parte degli organi sanitari competenti";
Ritenuto che la modifica richiesta in ordine al 2° comma dell'art. 35 del REC debba essere riferita ai soli fabbricati realizzati preesistenti alla data del 27 novembre 1997; si è del parere che possa essere approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante di cui all'atto deliberativo di consiglio comunale n. 44 del 27 novembre 1997, con le seguenti modifiche per come appresso riportate:
—  per quanto riguarda il regolamento edilizio, modificare l'art. 35 dettante norme in materia di piani terreni nel seguente modo:
–  al primo comma ridurre da cm. 25 a cm. 15 l'altezza minima del rialzo dei piani terreni;
–  dopo il secondo comma dello stesso articolo, aggiungere il seguente comma: "i piani terreni preesistenti alla data del 27 novembre 1997 adibiti ad attività commerciali, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a metri 2,80 salvo diverse prescrizioni di norma specifica";
–  sostituire, infine, l'ultimo comma con il seguente: "i piani terreni adibiti ad autorimessa, a deposito motocicli o carrozzine, possono avere altezza utile netta di metri 2,30";
—  per quanto riguarda invece le norme di attuazione, aggiungere nella parte relativa alla zona "E" il seguente periodo: "sono ammessi spazi destinati a portico coperto sempre che la loro superficie non superi la metà della superficie utile all'alloggio".
Rimangono fatte salve eventuali prescrizioni da parte degli organi sanitari competenti.»;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Per le ragioni espresse nel parere n. 15 del 2 ottobre 1998 del gruppo 31°, sono approvate le modificazioni ed integrazioni al regolamento edilizio comunale ed alle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Acquaviva Platani, deliberate con atto consiliare n. 44 del 27 novembre 1997 ed espressamente richiamate nel parere succitato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti:
1)  delibera C.C. n. 44 del 27 novembre 1997;
2)  parere n. 15 del 2 ottobre 1998.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso al comune di Acquaviva Platani per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 30 ottobre 1998.
  LO GIUDICE 

(98.45.2385)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 25 novembre - 4 dicembre 1998, n. 397.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
—  dott. Renato Granata, presidente;
—  prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Piero Alberto Capotosti, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1997 dalla Corte d'appello di Palermo, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Leone Vincenzo e Palermo Mariano, nonché l'atto di intervento della Regione siciliana.
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore Valerio Onida.
Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Leone Vincenzo e Palermo Mariano e l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione siciliana.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 14 luglio 1997, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 3 della Costituzione, dell'art. 23 della legge della Regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme).
Che la disposizione impugnata sostituisce il testo originario dell'art. 67 della legge regionale n. 29 del 1951 sull'elezione dei deputati all'Assemblea regionale, ai cui sensi, per le violazioni della stessa legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali della legge per l'elezione della Camera dei deputati, ciò che comportava l'applicazione del termine ordinario di prescrizione dei reati. Il nuovo testo prevede invece che per le violazioni della legge elettorale si osservano le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge (statale) n. 108 del 1968 sull'elezione dei consigli delle Regioni ordinarie, ai cui sensi, salvo quanto disposto dalla stessa legge, per le elezioni dei Consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570 del 1960, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre cinquemila abitanti: il che comporterebbe l'applicazione, in forza dell'art. 100 del medesimo testo unico, di un termine speciale di prescrizione di due anni, prolungabile al massimo a tre.
Che, secondo il giudice a quo, il testo dell'art. 67 della legge regionale n. 29 del 1951, come sostituito dall'art. 23 della legge regionale n. 41 del 1996, contrariamente al testo precedente, non si limiterebbe a richiamare, per le violazioni delle norme della stessa legge, il «corrispondente complesso delle disposizioni penali» previste per l'elezione della Camera dei deputati, ma prevederebbe l'applicazione, alle violazioni delle norme stabilite per le elezioni regionali (che sarebbero elezioni politiche), delle disposizioni penali stabilite dal legislatore statale in materia di elezioni comunali. Con ciò sarebbe violata la riserva di legge statale in materia penale, sancita dagli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione.
Che, sotto altro profilo, la Corte remittente ritiene che la norma denunciata contrasti, altresì, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, nel prevedere un termine di prescrizione massimo di tre anni, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in presenza delle medesime violazioni aventi rilevanza penale, fra i candidati e gli elettori della Regione siciliana e quelli di altre Regioni a statuto speciale, per i quali, attraverso il richiamo all'apparato sanzionatorio della legge elettorale per la Camera dei deputati, varrebbe il termine ordinario di prescrizione.
Che si sono costituiti, con memorie di identico contenuto, i signori Mariano Palermo e Vincenzo Leone, parti del giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Che, secondo le parti, la norma regionale impugnata non ha introdotto un regime penale differenziato, ma, al contrario, ha sottoposto i candidati e gli elettori siciliani al medesimo regime giuridico previsto per quelli di tutte le Regioni ordinarie, onde sarebbero infondate le censure di violazione del principio di eguaglianza.
Che, a maggior ragione, ad avviso delle parti, andrebbero respinte le censure fondate sulla asserita esclusività della potestà legislativa statale in materia penale, poiché nella specie la Regione si sarebbe limitata ad "esplicitare" che trova applicazione anche in Sicilia la normativa statale applicabile alle violazioni della disciplina sulle elezioni nelle Regioni ordinarie, normativa che resterebbe quella predisposta dal legislatore statale.
Che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, sostenendo in primo luogo che la questione sarebbe priva di rilevanza, poiché, dovendosi nel giudizio a quo applicare sempre e comunque la disposizione più favorevole al reo, l'eventuale pronuncia della Corte non potrebbe esercitare in esso alcuna influenza, neppure con riguardo alla formula di proscioglimento.
Che, secondo l'interveniente, sarebbe comunque infondata la censura di violazione della riserva di legge statale in materia penale, la quale sarebbe rispettata quando la Regione, nel disciplinare una materia di propria competenza, rimandi alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile; d'altra parte, avendo la Regione, in materia di elezione dell'Assemblea regionale, competenza legislativa primaria, vincolata al solo rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia elettorale, non potrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima una disposizione mirante ad adeguare sul punto la legislazione regionale a quella statale prevista per le Regioni a statuto ordinario.
Che, ad avviso dell'interveniente, parimenti infondata sarebbe la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché si dovrebbe escludere un sindacato di uguaglianza mediante raffronto tra normative di diversi statuti speciali, ed inoltre in materia elettorale non sussisterebbe parità di situazioni fra le Regioni speciali, in quanto la Regione siciliana godrebbe di una potestà legislativa primaria particolarmente ampia.
Considerato che la questione, come proposta dalla Corte remittente, si appalesa intrinsecamente contraddittoria.
Che, infatti, si denuncia, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, la disposizione legislativa regionale che ha novellato il testo dell'art. 65 della legge elettorale, implicitamente ritenendosi che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale darebbe luogo, nel processo a quo all'applicazione della norma legislativa preesistente (cui si collegherebbe il termine ordinario di prescrizione): senza tener conto che la disposizione originaria, sostituita dalla novella del 1996, era contenuta anch'essa in una legge regionale e interveniva nella materia penale, attraverso il rinvio ad una legge statale (quella per l'elezione della Camera dei deputati) di per sé inapplicabile alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana: sicché lo stesso vizio di incompetenza denunciato a proposito della disposizione impugnata non potrebbe non riguardare anche quella da essa sostituita.
Che, peraltro, nella prospettazione del giudice a quo, si censura, contraddittoriamente, non già l'esistenza in quanto tale di una norma regionale incriminatrice, viziata da incompetenza (a cui dovrebbe conseguire, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità, il venir meno della stessa norma incriminatrice e quindi del reato per cui si procede), ma la sostituzione, attraverso il rinvio alla legge sulla elezione dei Consigli regionali ordinari anziché, come nella norma antecedente, alla legge sulla elezione della Camera dei deputati, di un regime penale ad un altro per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana: regime, quello introdotto, considerato dallo stesso giudice remittente come ingiustificatamente differenziato rispetto a quello in vigore in altre Regioni a statuto speciale, e per questa ragione in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Che la rilevata contraddittorietà della questione ne comporta la manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regionale siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.
  Granata, presidente Onida, redattore Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(98.52.2835)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Rilascio all'Ente minerario siciliano della concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Noto".
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 885 del 3 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998, reg. 1, fg. 60, registrato all'Ufficio del registro di Gela il 21 ottobre 1998, n. 2289 serie 3ª - all'Ente minerario siciliano, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, codice fiscale 00118680826, ai sensi delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 30 e 11 gennaio 1963, n. 2 e dell'art. 7 del disciplinare allegato al decreto n. 542 del 17 luglio 1981 di conferimento del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi "Rosolini EMS", è accordata la concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata convenzionalmente "Noto", ricadente nei territori di Noto (SR) ed Ispica (RG), dell'estensione di Ha. 2140, per la durata di anni venti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(98.46.2449)
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Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'ASI di Messina.
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1751 del 15 ottobre 1998, l'incarico conferito al sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta presso ilConsorzio per l'A.S.I. di Messina con i decreti assessoriali n. 1629 del 24 settembre 1998 e n. 1694 del 7 ottobre 1998, è stato esteso all'esame e adozione dei seguenti atti:
—  affidamento incarico di ing. capo per i lavori di realizzazione 1° lotto arteria Ponte Niceo - Valdina;
—  assunzione impegni obbligatori;
—  pagamenti emolumenti al personale ed oneri previdenziali ed assistenziali, spese obbligatorie derivanti da contratti, rendiconti spese economato, missioni al collegio dei revisori ed al commissario;
—  pagamento rendiconti Messina Sviluppo;
—  approvazione bando di gara per completamento arteria Ponte Niceo-Valdina;
—  approvazione bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria impianto depurazione;
—  revoca suolo industriale alla coop. Idea Sud;
—  firma della corrispondenza ordinaria.
La durata in carica del commissario come sopra individuato è stata prorogata per ulteriori giorni 30 ed allo stesso è stata altresì attribuita la legale rappresentanza dell'ente per i superiori atti nonché il potere di firma limitatamente all' ordinaria e minuta corrispondenza.
(98.44.2282)
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Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Consorzio per l'ASI di Messina.
Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1869 del 29 ottobre 1998, l'incarico conferito al sig. Mario Sindoni, dirigente in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Messina con il decreto n. 1751 del 29 ottobre 1998, è stato esteso all'esame e adozione dei seguenti atti:
—  citazione alla Corte d'appello di Messina Savoia - ASI, incarico legale;
—  citazione Calderone e Di Paola -ASI, incarico legale;
—  citazione Ruggeri Nicolino e Francesco - ASI, incarico legale;
—  citazione Campagna Giovanni e Daniele + 1 - ASI, incarico legale;
— rimodulazione assestamento del bilancio di previsione 1998 in conformità alla nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze prot. n. 39155/02009, datata 8 ottobre 1998.
Al commissario come sopra individuato è stata attribuita altresì la legale rappresentanza dell'ente per i superiori atti nonché il potere di firma limitatamente all'ordinaria e minuta corrispondenza.
(98.45.2362)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione alla Provincia regionale di Catania per il pagamento delle indennità di espropriazione di beni immobili per lavori di ampliamento curve pericolose sulla S.P. 191 nei comuni di Acireale e S. Venerina.
Con ordinanza dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1782/14° del 23 ottobre 1998, la Provincia regionale di Catania è stata autorizzata, in relazione ai lavori di cui sopra, al pagamento diretto del residuo 20% dell'indennità di espropriazione a favore delle seguenti ditte:
1)  Caramma Orazio: particella 358, indennità residua L. 123.200;
2)  Caramma Rosaria: particella 74, indennità residua L. 1.018.950;
3)  Lo Faro Pietro e Gulisano Venera: particella 76, indennità residua L. 251.500;
4)  Rapisarda Giuseppa e Venera: particella 165, indennità residua L. 351.600; particella 248, indennità residua L. 633.950;
5)  Messina Sebastiano: particella 249, indennità residua L. 136.000;
6)  Raciti Filippo e Pennisi Giuseppa: particella 250, indennità residua L. 71.850.
Con la stessa ordinanza è stato, altresì, autorizzato il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle indennità provvisorie di espropriazione spettanti alle ditte appresso elencate:
1)  Fichera Rosa: particella 246, indennità non accettata L. 1.680.000;
2)  Rizzo Santo e Grasso Giuseppe: particella 450, indennità non accettata L. 30.000;
3)  ditta non trascritta nei registri U.T.E.: particella 451, indennità L. 229.650;
4)  Trovato Orazio e Messina Carmela: particella 251, indennità residua L. 35.900.
(98.47.2472)
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Occupazione temporanea di beni immobili siti nei comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula per lavori di sistemazione della strada regionale Castellana-S. Giorgio Tudia.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1781/14° del 23 ottobre 1998, la Provincia regionale di Palermo è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d'urgenza i beni siti nei comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula, interessati dai lavori in oggetto, di proprietà delle ditte appresso elencate:
Comune di Polizzi Generosa
1)  ditta Fatta Corrado, nato a Palermo l'1 agosto 1903, concedente; Fatta Orazio, nato a Polizzi Generosa il 3 luglio 1905, livellario: partita 12498, foglio 50, particella 13, seminativo, superficie da occupare mq. 390;
2)  ditta Fatta Orazio, nato a Polizzi Generosa il 3 luglio 1905: partita 12078, foglio 50, particella 10, seminativo, superficie da occupare mq. 660; partita 12078, foglio 50, particella 19, seminativo, superficie da occupare mq. 2.970; partita 12078, foglio 50, particella 294, seminativo, superficie da occupare mq. 270; partita 12078, foglio 50, particella 295, seminativo, superficie da occupare mq. 4.700; partita 12078, foglio 50, particella 296, seminativo, superficie da occupare mq. 150;
3)  ditta Fatta Corrado, nato a Palermo l'1 agosto 1903, concedente; Fatta Orazio, nato a Polizzi Generosa il 3 luglio 1905, livellario; Fatta Virginia vedova Fatta fu Orazio, usufruttuaria parziale di livello: partita 12497, foglio 47, particella 44, seminativo, superficie da occupare mq. 6.090; partita 12497, foglio 47, particella 15, pascolo, superficie da occupare mq. 590;
Comune di Castellana Sicula
1)  ditta Troina Giuseppino, nato a Castellana Sicula il 19 settembre 1908: partita 6361, foglio 25, particella 153, seminativo, superficie da occupare mq. 1.310.
(98.47.2474)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 9 novembre 1998, n. prot. 49357/D6.
Variazioni al «Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998» diramato con circolare n. 1 del 13 gennaio 1998.
  Alla Presidenza della Regione 
  All'Assessorato regionale 
  del territorio e dell'ambiente 
  Gruppo XIII 
  Alla Ragioneria centrale 
  della Presidenza della Regione 
  Alla Ragioneria centrale del bilancio e delle finanze 
  Alla Ragioneria centrale 
  del territorio e dell'ambiente 
  Alla Direzione finanze e credito 
  Alla Direzione regionale delle entrate in Sicilia 
  Alla Ragioneria regionale dello Stato 
  Alle Ragionerie provinciali dello Stato in Sicilia 
  Alle Direzioni provinciali del tesoro in Sicilia 
  Agli Uffici del registro 
  Alle Conservatorie dei registri immobiliari 
e, p.c.  Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana 
  Alla Corte dei conti Sezione di controllo 
  Al Banco di Sicilia S.p.A. 
  Ufficio centrale di cassa regionale 
  Al Ministero del tesoro 
  Ragioneria generale dello Stato 
  –  I.G.B. 
  –  I.G.F., divisione IX 
  –  I.G.S.S.M., divisione V 
  –  I.G.E.S.P.A. 
  Al Ministero delle finanze 
  Dipartimento delle entrate 
  Centro informativo 
  Divisione XVIII 


Il decreto legislativo 5 luglio 1997, n. 237 ha disposto, dal 1° gennaio 1998, la soppressione dei servizi autonomi di cassa.
Con il decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del 9 dicembre 1997, si sono stabilite le modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi autonomi di cassa.
A seguito di richiesta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 14154 del 24 luglio 1998 si è provveduto con decreto assessoriale n. 649 del 9 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1998, reg. n. 8, fg. n. 214, alla modifica di denominazione del capitolo 2871.
Con lo stesso decreto si è istituito il nuovo capitolo di entrata 2401, al fine di consentire l'imputazione dei versamenti relativi ad indennità ed interessi di mora per entrate demaniali, previste dal citato decreto del Direttore generale delle entrate del 9 dicembre 1997 al codice tributo 809T.
Ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e in analogia a quanto praticato dallo Stato, su proposta della Direzione finanze e credito di questo Assessorato di cui alla nota n. 305845 del 23 luglio 1998, si è altresì provveduto con il decreto assessoriale n. 667 del 12 ottobre 1998, in corso di registrazione alla Corte dei conti, ad istituire il nuovo capitolo di entrata 1053 al fine di consentire l'imputazione dei versamenti concernenti le sanzioni pecuniarie relative alle imposte sostitutive, previste dal decreto del Direttore generale delle entrate dell'11 giugno 1998, con il codice tributo 687T.
Inoltre si rende necessario articolare il citato capitolo di entrata 2871 per consentire l'imputazione delle entrate di cui al codice tributo 885T (art. 1), nonché per l'imputazione dei versamenti relativi agli indennizzi dovuti per l'utilizzo di beni e pertinenze demaniali marittime in assenza o in difformità del titolo concessorio, ed eventuali interessi di mora, rivalutazioni monetarie ed altri oneri accessori sui canoni concessori (art. 2) il cui relativo codice tributo è in corso di attribuzione.
Infine, con vari decreti assessoriali sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata: 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 4855, nonché trasformati da aggiunti in competenza, i capitoli 3228, 3251, 4828 e 4841.
In conseguenza di quanto precede, si rende pertanto necessario apportare al quadro di classificazione delle entrate per l'anno in corso le variazioni riportate nell'annessa tabella.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo di volere provvedere alla diffusione della presente nota presso i dipendenti uffici cui spetta curare l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.
Si fa presente che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Direttore regionale: SAPIENZA 


(Si omette la tabella allegata)

(98.47.2511)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 11 dicembre 1998, n. 328.
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - Art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - Attivazione delle strutture periferiche.
      All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale 
      All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione 
      Alla Direzione regionale lavoro - Gruppi I, II, III, VI, VIII, IX, X 
      All'Ispettorato regionale del lavoro 
      Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione 
e, p.c.      All'Assemblea regionale siciliana - V Commissione legislativa permanente 
      Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
      Agli Ispettorati provinciali del lavoro 
      Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro 



L'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 istituisce il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro:
—  affidando alla predetta struttura l'attivazione, il coordinamento, la progettazione, il monitoraggio e comunque ogni iniziativa volta a facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro previste nel titolo I della legge regionale n. 30/97;
—  disponendo che il predetto coordinamento si avvale anche di personale in servizio presso gli uffici periferici di questo Assessorato, che dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore regionale delle misure di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici periferici ove prestano servizio.
L'attività del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro rientra nel più ampio contesto delle incombenze istituzionali dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale (cfr. art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36). Infatti, la predetta struttura è stata organicamente inserita nel corpo dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
Essendo stati già emanati alcuni decreti di assegnazione del personale, ma essendo intendimento procedere ad un ulteriore potenziamento della predetta struttura, si emanano le seguenti direttive.
Va ricordato che la ratio della succitata norma è quella di realizzare un razionale ed efficace impiego delle risorse umane, teso a centrare obiettivi volti a fronteggiare la contingenza occupazionale, ancorando l'impegno delle risorse pubbliche ed obiettivi di lotta alla disoccupazione.
La realizzazione delle iniziative che di seguito si richiameranno necessitano di una ramificazione nel territorio voluta dal legislatore regionale con la disposizione normativa in parola.
In dipendenza di ciò si ravvisa la necessità dell'attivazione dell'organizzazione periferica del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro articolato in:
—  un coordinamento provinciale istituito presso ogni UPLMO;
—  un coordinamento circoscrizionale istituito presso ogni SCICA.
I predetti coordinamenti svolgeranno le seguenti funzioni:
1.  supportare le politiche attive del lavoro attraverso attività di informazione, la progettazione ed il monitoraggio delle stesse;
2.  dispensare consulenze, tutoraggio e supporto agli enti locali, ai datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali ed ai lavoratori;
3.  erogare misure di orientamento ai lavoratori, al fine di far lievitare processi che conducano alla formazione di professionalità richieste dal mercato del lavoro.
Essendo intendimento di questo Assessorato facilitare processi di trasferibilità di conoscenze e metodologie dagli uffici dell'Assessorato a quelli periferici, strutturati in modo da consentire un graduale approfondimento delle tematiche in questione, si invitano gli uffici periferici del lavoro, effettuate le necessarie procedure contrattuali, ad individuare e segnalare a questo Assessorato il personale ritenuto più idoneo, affinché per il medesimo possa darsi luogo ad ulteriori attività seminariali, nonché procedere all'elaborazione di progetti speciali.
  L'Assessore: PAPANIA 

(98.52.2775)
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CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. 329.
Categorie professionali cui conferire l'incarico di collaudatore di cantieri di lavoro per disoccupati. Estensione alla categoria professionale degli agrotecnici.
  Al Collegio professionale degli agrotecnici 
e, p.c.  Agli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi 
  Ai Collegi professionali dei geometri e periti agrari 
  A tutte le amministrazioni ed enti pubblici operanti in Sicilia 

L'Avvocatura distrettuale dello Stato, su richiesta di parere formulata da questa Amministrazione, ha ritenuto che ai fini dell'espletamento dell'attività di collaudo di cantieri di lavoro per disoccupati, operi l'equipollenza tra il titolo di perito agrario e quello di agrotecnico.
Conseguentemente questa Amministrazione, a modifica ed integrazione di quanto previsto in merito dalle circolari n. 697 del 23 aprile 1993, n. 212 del 14 febbraio 1995 e n. 304 del 26 marzo 1998, ritiene di includere gli agrotecnici tra le categorie professionali cui potranno essere conferiti i predetti incarichi.
Pertanto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cantieri di lavoro per disoccupati, gli agrotecnici potranno presentare l'istanza con la relativa documentazione prevista dalla circolare n. 697 del 23 aprile 1993 citata, dal 2 gennaio al 28 febbraio conformemente alle altre categorie professionali.
Si richiamano con la presente tutte le disposizioni riguardanti l'affidamento e lo svolgimento degli incarichi di collaudo previste dalle circolari sopra citate e le normative in esse richiamate.
La liquidazione delle spettanze degli incarichi di collaudo conferiti agli agrotecnici verrà effettuata secondo quanto previsto dalla circolare n. 304 citata ed in conformità all'allegato "C" previsto per i tecnici diplomati.
  L'Assessore: PAPANIA 

(98.53.2840)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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