REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 MARZO 2000 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 febbraio 2000, n. 7.
Proroga dei termini di legge e di regolamento previsti per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Alberti Achille per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Milazzo  pag.


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Farina Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo  pag.


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Gobbo Fausto per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Marettimo  pag.


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Matranga Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo  pag.


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Noto La Deca Andrea per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo  pag.


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Salamò Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Termini Imerese  pag.


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Salamone Gaetano per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo  pag.

DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Visconti Giuseppe per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 20 dicembre 1999.
Attribuzione di finanziamenti a centri di riabilitazione visiva delle aree metropolitane della Regione e relative province  pag.


DECRETO 26 gennaio 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2000.   pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Lui Licia ed altro  pag. 24 
Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Sacco Iolanda  pag. 24 
Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Lo Pinto Maria  pag. 25 
Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Dioguardi Rosario ed altro  pag. 26 
Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Chinnici Igea ed altra  pag. 27 

Presidenza:
Integrazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Catania  pag. 29 
Turno elettorale amministrativo 16-30 aprile 2000. Elezione di sindaci, consigli comunali e consigli circoscrizionali. Indizione dei comizi elettorali  pag. 29 
Riconferma del Prezziario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 29 
Riconferma dell'elenco prezzi unitari per la redazione dei progetti di cantieri di lavoro  pag. 29 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Ribera e Cattolica Eraclea per la realizzazione della distribuzione idrica alle zone dipendenti dal serbatoio Castello - IV lotto. Alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platani  pag. 29 

Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirente di latte bovino ed iscrizione al relativo albo regionale.
  pag. 46 
Riconoscimento dell'Associazione regionale allevatori zootecnici A.R.A.ZOO., con sede in Enna  pag. 46 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Contributi straordinari alle direzioni didattiche statali per l'esercizio finanziario 1999  pag. 47 
Piano annuale di edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica"  pag. 47 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1999  pag. 50 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 52 
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Misterbianco per la formazione del piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici  pag. 52 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 16-30 aprile 2000. Elezione dei sindaci e dei consigli comunali di Cammarata, Milazzo e Patti. Indizione dei comizi elettorali  pag. 52 

Assessorato dell'industria:
Proroga alla società Italkali S.p.A., con sede in Palermo, della concessione mineraria di salgemma denominata "Salinella" e unificazione con la concessione Petralia, con denominazione convenzionale "Petralia-Salinella"  pag. 52 
Integrazione del decreto 9 gennaio 1997, concernente proroga alla società Italkali S.p.A., con sede in Palermo, della concessione mineraria di salgemma denominata "Salinella" e unificazione con la concessione "Petralia", con denominazione convenzionale "Petralia-Salinella"  pag. 52 

Assessorato dei lavori pubblici:
Occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185, compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia, nei comuni di Acireale e Acicatena  pag. 53 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Nomina di esperti tecnici in seno al comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51  pag. 53 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 18 febbraio 2000, n. 6.
Disciplina per l'accesso ai fondi a carico del cap. 37660 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2000  pag. 54 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 febbraio 2000, n. 5.
Formazione all'autoimpiego - Borse formative - Modalità di erogazione del contributo - Rendicontazione.
  pag. 54 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 30 dicembre 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Carini, scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario  pag. 55 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 29 febbraio 2000, n. 7.
Proroga dei termini di legge e di regolamento previsti per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Proroga di termini

1.  I termini previsti da leggi e da regolamenti regionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in scadenza nel periodo 31 dicembre 1999 - 31 marzo 2000, sono sospesi per 90 giorni.

Art. 2.
Ricorso alla trattativa privata

1. Per provvedere alle urgenti necessità relative alla funzionalità dell'edificio sede dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a ricorrere alla trattativa privata entro i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della predetta legge, a condizione che per l'affidamento dei lavori sia data pubblicità anche attraverso l'utilizzazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 febbraio 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  MARTINO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2:
-  Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, recante: «Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici - Disposizioni varie in materia di lavori pubblici», così dispone:
«E' altresì consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di lavori pubblici e di fornitore di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 Ecu. I lavori in economia da realizzare in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario sono ammessi fino all'importo di 200.000 Ecu».
-  L'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: «Misura di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo.Disposizioni varie aventi riflessi in natura finanziaria», dispone la "razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1025
"Proroga dei termini di legge e di regolamento previsti per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa), su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente (Martino) il 17 gennaio 2000.
D.D.L. n. 1024
"Norme transitorie in materia di territorio ed ambiente".
Iniziativa parlamentare: presentato dall'onorevole Drago il 14 gennaio 2000.
Trasmessi alla Commissione legislativa permanente "Ambiente e territorio" (IV) rispettivamente il 26 gennaio 2000 e il 17 gennaio 2000.
Richiesta la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1025 nella seduta d'Aula n. 283 del 18 gennaio 2000.
Votata la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1025 nella seduta d'Aula n. 284 del 2 febbraio 2000.
Esaminati, abbinati ed esitati per l'Aula dalla Commissione nella seduta n. 125 del 16 febbraio 2000.
Relatore: Adragna.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 291 del 17 febbraio 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 291 del 17 febbraio 2000.
(2000.8.528)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Alberti Achille per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Milazzo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Alberti Achille, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 2121 del 9 luglio 1999;
Considerato che il sig. Alberti Achille è già titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina n. 4 del 2 dicembre 1994 ai sensi dell'art. 48 dell'ormai abrogata legge n. 37/1981;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15535 del 29 ottobre 1999 effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Alberti Achille, nato a Messina il 10 giugno 1935 ed ivi residente in via Tenete Minniti n. 23, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato nell'edificio sito a Milazzo in contrada Botteghelle.

Art. 2

Il sig. Alberti Achille è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.97)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Farina Salvatore per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Farina Salvatore, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1698 del 14 luglio 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15532 del 29 ottobre 1999 effettuata ai sensi del-l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Farina Salvatore, nato a Palermo il 4 maggio 1937 ed ivi residente in via Val Platani n. 6, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato al piano terra di un edificio sito in Palermo in via della Libertà (angolo viale Lazio).

Art. 2

Il sig. Farina Salvatore è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.95)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Gobbo Fausto per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Marettimo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Gobbo Fausto, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1703 del 15 luglio 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15392 del 27 ottobre 1999 effettuata ai sensi del-l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Gobbo Fausto, nato a S.Agata Bolognese (BO) il 13 agosto 1948 e residente in Crevalcore, via Persicetana n. 1387, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato nel fondo sito nell'isola di Marettimo, località Spatarello, ubicato in catasto al foglio 6, particella 67, di Ha 00.24.63.

Art. 2

Il sig. Gobbo Fausto è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.93)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Matranga Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Matranga Giovanni, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1275 del 20 maggio 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15755 del 4 novembre 1999 effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Matranga Giovanni, nato a Palermo il 4 luglio 1950 ed ivi residente in via Imperatore Federico n. 11, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato al piano settimo dell'edificio sito in Palermo in via Imperatore Federico n. 11.

Art. 2

Il sig. Matranga Giovanni è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.98)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Noto La Deca Andrea per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Noto La Deca Andrea, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1095 del 29 aprile 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15534 del 29 ottobre 1999 effettuata ai sensi del-l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Noto La Deca Andrea, nato a Palermo il 22 maggio 1970 ed ivi residente in via Tommaso Lo Cascio n. 26, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato in un terrazzo a cielo aperto ubicato al piano secondo di un edificio sito in Palermo in via Tommaso Lo Cascio n. 26.

Art. 2

Il sig. Noto La Deca Andrea è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.96)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Salamò Giovanni per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Termini Imerese.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Salamò Giovanni, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1699 del 14 luglio 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15533 del 29 ottobre 1999 effettuata ai sensi del-l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Salamò Giovanni, nato ad Addis Abeba (Somalia) il 29 luglio 1940 e residente in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato nel comune di Termini Imerese in un edificio sito in contrata Rocca Superiore.

Art. 2

Il sig. Salamò Giovanni è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.92)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Salamone Gaetano per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Salamone Gaetano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 2040 del 25 agosto 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15754 del 4 novembre 1999 effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Salamone Gaetano, nato a Palermo il 18 febbraio 1959 ed ivi residente in via Pietro Scaglione n. 87, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato in un locale a piano terra sito in Palermo in via Pietro Scaglione n. 87.

Art. 2

Il sig. Salamone Gaetano è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.99)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione al sig. Visconti Giuseppe per l'allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Visconti Giuseppe, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 1697 del 14 luglio 1999;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo prot. n. 15531 del 29 ottobre 1999 effettuata ai sensi del-l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Visconti Giuseppe, nato a Palermo il 3 febbraio 1964 ed ivi residente in via Montepellegrino n. 61, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica alloctona ubicato in un piano cantinato di un edificio sito in Palermo in via Alaimo da Lentini n. 7.

Art. 2

Il sig. Visconti Giuseppe è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.94)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 dicembre 1999.
Attribuzione di finanziamenti a centri di riabilitazione visiva delle aree metropolitane della Regione e relative province.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto la legge 28 agosto 1997, n. 284;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1997, che stabilisce i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284;
Preso atto che alla Regione siciliana è stata attribuita la somma di L. 1.331.547.000 per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 per le finalità di cui all'art. 2 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
Visto il decreto n. 763/99 del 29 ottobre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stata apportata per l'esercizio finanziario in corso la necessaria variazione;
Visto il decreto n. 808/99 dell'8 novembre 1999, con il quale è stata disposta la necessaria variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso;
Considerata la necessità di provvedere ad interventi di prevenzione degli stati di cecità e di ipovisione nell'ambito delle aree metropolitane di Palermo, Catania, Messina e relative province;
Vista l'esperienza documentata nelle suddette aree dagli enti richiedenti;
Ravvisata la necessità di dare piena applicazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1997 sopra richiamato;

Decreta:


Art. 1

Al fine di porre in essere interventi finalizzati alla prevenzione degli stati di cecità e di ipovisione e riabilitazione meglio descritti nell'allegato A), che fa parte integrante del presente decreto, vengono attribuiti i seguenti finanziamenti:
-  Unione italiana ciechi, sezione provinciale di Catania L. 415.847.000 per interventi da realizzarsi nell'area metropolitana di Catania e provincia;
-  Unione italiana ciechi, sezione provinciale di Palermo L. 415.700.000 per interventi da realizzarsi nell'area metropolitana di Palermo;
-  Unione italiana ciechi, sezione provinciale di Messina L. 350.000.000 per interventi da realizzarsi nella provincia di Messina;
-  Associazione dei retinopatici ed ipovedenti siciliani, con sede in Palermo, via Principe di Belmonte, L. 150.000.000 per interventi da realizzarsi nella provincia di Palermo (esclusa l'area metropolitana).

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà stipulata la prevista convenzione con i suddetti centri di prevenzione e riabilitazione visiva, previo accertamento dei requisiti da parte di questo Assessorato.

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 1 è impegnata la somma di L. 1.331.547.000 che graverà sul capitolo 42482 del bilancio della Regione siciliana, rubrica servizi sociali, per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 4

Questo Assessorato provvederà ad acquisire i dati di attività che saranno trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero della sanità per la valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità, per la registrazione, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 4 gennaio 2000, con nota n. 66.
Allegato A

Onde porre in essere gli interventi destinati alla prevenzione e riabilitazione visiva, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 e successivo decreto ministeriale 18 dicembre 1997, questo Assessorato istituisce, previo accertamento dei requisiti, quattro centri di riabilitazione visiva nella Regione siciliana e ripartisce la somma di L. 1.331.547.000 ai centri sottoelencati e per le finalità appresso specificate:
-  Unione italiana ciechi, sezione diCatania - L. 415.847.000, per iniziative nell'area metropolitana diCatania e provincia;
-  Unione italiana ciechi, sezione diPalermo - L. 415.700.000, per iniziative nell'area metropolitana diPalermo;
-  Unione italiana ciechi, sezione provinciale di Messina - L. 350.000.000, per interventi da realizzarsi nella provincia di Messina;
-  Associazione dei retinopatici ed ipovedenti siciliani, con sede in Palermo, via Principe di Belmonte - L. 150.000.000, per iniziative nella provincia di Palermo esclusa l'area metropolitana.
Questo Assessorato avvia i seguenti interventi finalizzati alla prevenzione secondaria tramite:
a)  accertamenti diagnostici precoci con screening, onde prevenire gli effetti dannosi sulla funzionalità visiva, tramite protocollo di screening oftalmologico da attuarsi negli asili nido da parte di medici oftalmologi e protocollo di screening visivo per i soggetti compresi tra i 3 e i 5 anni da realizzarsi nelle scuole materne da parte di tecnici ortottisti con la supervisione di medici oftalmologi, altro protocollo di screening da effettuarsi per i soggetti di età compresa fra i 6 e i 14 anni presso le scuole elementari e medie con la stessa metodologia adottata nel caso precedente;
b)  campagna informativa con l'utilizzo dei mass-media per raggiungere la popolazione individuata ed informare capillarmente l'opinione pubblica; si ritiene che l'informazione debba raggiungere medici e pediatri di base.
Iprotocolli da adottare negli screening dovranno essere informatizzati o informatizzabili, cioè cartacei ma con possibilità di assumere i dati mediante scanner onde poter essere utilizzati per valutazioni epidemiologiche e statistiche.
Le somme di cui sopra verranno erogate attraverso l'emissione di ordini di accreditamento intestati ai legali rappresentanti degli enti destinatari dei finanziamenti, che dovranno successivamente rendicontare nei termini di legge.
(2000.4.267)
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DECRETO 26 gennaio 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimen-to di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima Azienda unità sanitaria locale e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Considerato che il comitato zonale n. 3 di Catania ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 diCatania per l'anno 2000;
Preso atto che con delibere n. 4857 del 17 dicembre 1999 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2000, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania con delibera n. 4857 del 17 dicembre 1999.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 gennaio 2000.
  LO MONTE 


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(2000.4.275)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Lui Licia ed altro.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 66/2000
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Francesco Rapisarda - presidente f.f.;
-  dott. Luciana Savagnone - consigliere;
-  dott. Diana Calaciura Traina - consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
ordinanza n. 385/99/ORD

nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. 1018/R del registro di segreteria, proposto da Licia Lui e Vittorio Rampulla, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fazio e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Palermo, nella via Antonio Lo Bianco n. 8, avverso la Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale dei servizi di quiescenza.
Uditi alla pubblica udienza del 7 luglio 1999 il relatore consigliere Diana Calaciura Traina e l'avv. Giuseppe Fazio;
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 1° aprile 1994 i signori Licia Lui e Vittorio Rampulla, difesi dall'avv. Giuseppe Fazio, hanno chiesto alla Presidenza della Regione siciliana il riconoscimento dell'indennità di contingenza sulla pensione in relazione al periodo in cui hanno prestato attività retribuita presso altra amministrazione.
Il difensore lamenta la violazione delle norme che disciplinano il trattamento pensionistico della ricorrente, tra le quali si collocava la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989.
All'udienza, l'avv. Fazio ha reiterato le domande.
Considerato in diritto

Le domande dei ricorrenti sono dirette alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione erogata dalla Regione siciliana, in costanza di trattamento di attività retribuita.
Nella fattispecie trova applicazione non la disposizione dell'art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973, bensì la normativa emanata nell'ambito della competenza esclusiva della Regione siciliana ed, in particolare, il disposto della tabella O, lettera B, 3° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge.
Secondo tale norma, al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizi o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni.
In base a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile, le domande dei ricorrenti non possono quindi essere accolte.
Osserva tuttavia il collegio che, secondo i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale - ed in particolare con gli artt. 3 e 36 della Costituzione - in quanto la prestazione pensionistica e retributiva sia di ammontare tale da giustificare tale misura. In assenza quindi della fissazione del limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico, le norme che prevedono la sospensione dell'indennità risultano contrastanti con i precetti della Costituzione.
Dall'accoglimento della questione potrebbe conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di contingenza sui trattamenti pensionistici in godimento.
P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tab. O, lett. B, 3° comma, della legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 1999.
  Il presidente: RAPISARDA 

Depositata in segreteria il 25 ottobre 1999.
  Il funzionario di cancelleria: VACCARINO 

(2000.8.542)
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Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Sacco Iolanda.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 67/2000
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Francesco Rapisarda - presidente f.f.;
-  dott. Luciana Savagnone - consigliere;
-  dott. Diana Calaciura Traina - consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
ordinanza n. 422/99/ORD

nel giudizio in materia di pensione iscritto al n. 1017/R del registro di segreteria, proposto da Iolanda Sacco vedova Di Fatta, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fazio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Antonio Lo Bianco n. 8, avverso la Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale dei servizi di quiescenza.
Uditi alla pubblica udienza del 7 luglio 1999 il relatore consigliere Diana Calaciura Traina e l'avv. Giuseppe Fazio;
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 1° aprile 1994 la signora Iolanda Sacco, difesa dall'avv. Giuseppe Fazio, ha chiesto alla Presidenza della Regione siciliana il riconoscimento dell'indennità di contingenza sulla pensione di reversibilità di cui gode in quanto vedova del dipendente regionale F. Paolo Di Fatta, dapprima in costanza di attività retribuita e poi quale titolare di trattamento pensionistico diretto.
Il difensore lamenta la violazione delle norme che disciplinano il trattamento pensionistico della ricorrente, tra le quali si collocava la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989.
L'Amministrazione si costituiva con memoria del 1° luglio 1999 nella quale, richiamandosi a sentenza delle Sezioni riunite, affermava che il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali deve intendersi ancora vigente nell'ordinamento giuridico.
All'udienza, l'avv. Fazio ha reiterato le domande.
Considerato in diritto

Le domande della ricorrente sono dirette al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità erogata dalla Regione siciliana, corrisposta invece dall'amministrazione dapprima sul trattamento di attività e poi sulla pensione diretta.
Nella fattispecie trova applicazione non la disposizione dell'art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973, bensì la normativa emanata nell'ambito della competenza esclusiva della Regione siciliana ed, in particolare, il disposto della tabella O, lettera B, 3° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge.
Secondo tale norma, al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni.
In base a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile, le domande della ricorrente non possono quindi essere accolte.
Osserva tuttavia il collegio che, secondo i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale, ed in particolare con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto la prestazione pensionistica e retributiva sia di ammontare tale da giustificare tale misura. In assenza quindi della fissazione del limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico, le norme che prevedono la sospensione dell'indennità risultano contrastanti con i precetti della Costituzione.
Dall'accoglimento della questione potrebbe conseguire il riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di contingenza sul trattamento pensionistico in godimento.
P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tab. O, lett. B, 3° comma, della legge della Regione siciliana n. 41 del 29 ottobre 1985, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 1999.
  Il presidente: RAPISARDA 

Depositata in segreteria l'8 novembre 1999.
  Il funzionario di cancelleria: VACCARINO 

(2000.8.542)
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Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Lo Pinto Maria.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 68/2000
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Francesco Rapisarda - presidente f.f.;
-  dott. Luciana Savagnone - consigliere;
-  dott. Diana Calaciura Traina - consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
ordinanza n. 387/99/ORD

nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al n. 1037/R del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Lo Pinto Maria, vedova Arnone, elettivamente domiciliata a Palermo, presso lo studio dell'avv. Giacomo D'Asaro che la rappresentanza e difende contro la Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale dei servizi di quiescenza.
Uditi alla pubblica udienza del 7 luglio 1999 il relatore consigliere dott.ssa Luciana Savagnone e l'avv. Giacomo D'Asaro.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Fatto

Con ricorso depositato il 23 giugno 1994 la signora Lo Pinto Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo D'Asaro, ha chiesto alla Presidenza della Regione siciliana il riconoscimento del diritto all'indennità di contingenza, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, non pagata dall'Amministrazione regionale sull'assegno vitalizio a lei concesso dalla medesima amministrazione quale vedova del sig. Ciro Arnone, in quanto titolare di pensione diretta regionale. In proposito il difensore lamenta la violazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali, assumendo che sarebbe stata applicata alla sua assistita la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n.566 del 1989.
Nel ricorso ha chiesto, altresì, che sia sulla pensione diretta che sull'assegno vitalizio siano calcolati i miglioramenti fissi e continuativi previsti dalla legge regionale n. 41/85.
Con successiva memoria depositata il 30 giugno 1998, il difensore ha integrato le domande proposte, chiedendo l'estensione in favore della ricorrente del miglioramento ex art. 5, 4° e 6° comma, della legge regionale n. 19/91, secondo cui deve essere attribuita una somma fissa annuale per i dipendenti privi di aumenti periodici o con aumenti periodici inferiori all'importo previsto dalla legge.
Con ordinanza n. 56/99 questa sezione giurisdizionale ha disposto l'acquisizione di tutti i provvedimenti emessi in favore della ricorrente ed una relazione in cui l'amministrazione specificasse l'ammontare degli aumenti periodici percepiti.
Espletata l'istruttoria, all'udienza dibattimentale l'avv. Giacomo D'Asaro ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Diritto

Rileva il collegio che con la prima domanda proposta l'interessata ricorre nella qualità di pensionata regionale e di titolare di assegno vitalizio a lei concesso dalla medesima amministrazione quale vedova del sig. Ciro Arnone, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire anche su tale assegno l'indennità di contingenza, corrisposta, invece, sulla pensione diretta.
Osserva, anzitutto, il collegio che nella fattispecie trova applicazione il disposto della tabella O, lettera B, 3° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge.
Secondo tale norma, al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni.
In base a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile, le domande della ricorrente non possono quindi essere accolte.
Osserva tuttavia il collegio che, secondo i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale, ed in particolare con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto la prestazione pensionistica e retributiva sia di ammontare tale da giustificare tale misura. In assenza, quindi, della fissazione del limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico, le norme che prevedono la sospensione dell'indennità risultano contrastanti con i precetti della Costituzione.
Dall'eventuale accoglimento della questione potrebbe conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di contingenza sui trattamenti pensionistici in godimento.
Circa le altre domande proposte nel ricorso, non sussistendo profili di illegittimità costituzionale, si provvede con separata sentenza.
P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tab. O, lett. B, 3° comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 1999.
  Il presidente: RAPISARDA 

Depositata in segreteria il 25 ottobre 1999.
  Il funzionario di cancelleria: VACCARINO 

(2000.8.542)
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Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Dioguardi Rosario ed altro.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 70/2000
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Francesco Rapisarda - presidente f.f.;
-  dott. Luciana Savagnone - consigliere relatore;
-  dott. Diana Calaciura - consigliere,
ha pronunciato la seguente
ordinanza n. 386/99/ORD

nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al n. 1016/R del registro di segreteria, proposto dai sigg.ri Rosario Dioguardi e Michele Giordano, elettivamente domiciliati a Palermo presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Fazio che li rappresenta e difende, contro la Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale dei servizi di quiescenza.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 7 luglio 1999 il relatore consigliere dott.ssa Luciana Savagnone e l'avv. prof. Giuseppe Fazio;
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Fatto

Con ricorso depositato il 1° aprile 1994 i sigg.ri Dioguardi Rosario e Giordano Michele, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giuseppe Fazio, hanno chiesto alla Presidenza della Regione siciliana il riconoscimento del diritto all'indennità di contingenza, oltre la rivalutazione monetaria e gli interesse legali, non pagata dall'Amministrazione regionale sulla pensione loro attribuita, in quanto titolari di altra pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato, sulla quale, invece, percepivano l'indennità integrativa speciale.
Il difensore lamenta la violazione delle norme che disciplinano il trattamento pensionistico dei ricorrenti, tra le quali si collocava la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989.
Travolta dalla medesima sentenza della Corte costituzionale deve ritenersi la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, che ha esteso ai titolari di trattamento pensionistico regionale la medesima disciplina prevista per i dipendenti statali. Sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 204 del 1992, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità delle norme che, nell'ipotesi di un doppio trattamento pensionistico, implichino una sostanziale decurtazione dello stesso senza stabilire il limite dell'emolumento dell'attività esplicata oltre il quale tale decurtazione diviene operante.
Con memoria depositata il 16 giugno 1999, si è costituita la Regione siciliana affermando che il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali deve ritenersi ancora vigente nell'ordinamento giuridico, come affermato nelle sentenze delle SS.RR. n. 100 del 13 luglio 1994 e n. 39/40 del 16 luglio-11 agosto 1997. Ha rilevato, ancora, che i trattamenti regionali in godimento da parte dei ricorrenti superano il minimo INPS previsto per il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti.
All'udienza dibattimentale il prof. Giuseppe Fazio ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando il disposto dell'art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed osservando che la Corte costituzionale si è già più volte espressa per la incostituzionalità delle norme dettate in materia sia dal legislatore statale che da quello regionale.
Diritto

Rileva il collegio che gli interessati ricorrono nella qualità di pensionati regionali e di titolari di trattamento pensionistico privilegiato statale, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire anche sulla pensione erogata dalla Regione siciliana l'indennità di contingenza, corrisposta, invece, quale indennità integrativa speciale sulla pensione statale.
Osserva, anzitutto, il collegio che nella fattispecie trova applicazione non la disposizione dell'art. 99, D.P.R. n. 1092 del 1973, impropriamente richiamata nel ricorso, ma la normativa emanata nell'ambito della competenza esclusiva della Regione siciliana ed in particolare il disposto della tab. O, lett. B, 3° comma, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge. Secondo tale norma al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni.
In base a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile, le domande dei ricorrenti non possono, quindi, essere accolte.
Osserva tuttavia il collegio che, secondo i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale, ed in particolare con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto la prestazione pensionistica o retributiva sia di ammontare tale da giustificare tale misura. In assenza, quindi, della fissazione del limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico, le norme che prevedono la sospensione dell'indennità risultano contrastanti con i precetti della Costituzione.
Dall'eventuale accoglimento della questione potrebbe conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di contingenza sui trattamenti pensionistici in godimento.
P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tab. O, lett. B, 3° comma, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 7 luglio 1999.
  Il presidente: RAPISARDA 

Depositata in segreteria il 25 ottobre 1999.
  Il funzionario di cancelleria: VACCARINO 

(2000.8.542)
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Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale l'1 febbraio 2000) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Chinnici Igea ed altra.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Reg. ord. n. 69/2000
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Francesco Rapisarda - presidente f.f. - rel.;
-  dott. Mariano Grillo - consigliere;
-  dott. Diana Calaciura - consigliere,
ha pronunciato la seguente
ordinanza n. 384/99/ORD

nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al n. 1019/R del registro di segreteria, proposto dai sigg.ri Igea Chinnici ved. Buccheri e Lucia Arnao, elettivamente domiciliati a Palermo, presso lo studio dell'avv. prof. Giuseppe Fazio che li rappresenta e difende, contro la Presidenza della Regione siciliana, Direzione regionale dei servizi di quiescenza.
Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 1999 il relatore consigliere Francesco Rapisarda e l'avv. prof. Giuseppe Fazio;
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Fatto

Con ricorso depositato il 1° aprile 1994 i sigg.ri Igea Chinnici ved. Buccheri e Lucia Arnao, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giuseppe Fazio, hanno chiesto alla Presidenza della Regione siciliana il riconoscimento del diritto all'indennità di contingenza, oltre la rivalutazione monetaria e gli interesse legali, non pagata dall'Amministrazione regionale sulla pensione loro attribuita, in quanto titolari di altra pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato, sulla quale, invece, percepivano l'indennità integrativa speciale.
Il difensore lamenta la violazione delle norme che disciplinano il trattamento pensionistico dei ricorrenti, tra le quali si collocava la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989.
Travolta dalla medesima sentenza della Corte costituzionale deve ritenersi la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, che ha esteso ai titolari di trattamento pensionistico regionale la medesima disciplina prevista per i dipendenti statali. Sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 204 del 1992, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità delle norme che, nell'ipotesi di un doppio trattamento pensionistico, implichino una sostanziale decurtazione dello stesso senza stabilire il limite dell'emolumento dell'attività esplicata oltre il quale tale decurtazione diviene operante.
Con memoria depositata il 5 luglio 1999, si è costituita la Regione siciliana affermando che il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali deve ritenersi ancora vigente nell'ordinamento giuridico, come affermato nelle sentenze delle SS.RR. n. 100 del 13 luglio 1994 e n. 39/40 del 16 luglio-11 agosto 1997. Ha rilevato, ancora, che i trattamenti regionali in godimento da parte dei ricorrenti superano il minimo INPS previsto per il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti. Aggiunge l'amministrazione che si deve tenere conto di quanto stabilito dalla tabella O lettera B della legge regionale n. 41/85 tutt'ora vigente, che così recita «Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre forme di adeguamento al costo della vita connessa a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.».
All'udienza dibattimentale il prof. Giuseppe Fazio ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando il disposto dell'art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed osservando che la Corte costituzionale si è già più volte espressa per la incostituzionalità delle norme dettate in materia sia dal legislatore statale che da quello regionale.
Diritto

Rileva il collegio che gli interessati ricorrono nella qualità di pensionati regionali e di titolari di trattamento pensionistico privilegiato statale, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire anche sulla pensione erogata dalla Regione siciliana l'indennità di contingenza, corrisposta, invece, quale indennità integrativa speciale sulla pensione statale.
Osserva, anzitutto, il collegio che nella fattispecie trova applicazione non la disposizione dell'art. 99, D.P.R. n. 1092 del 1973, impropriamente richiamata nel ricorso, ma la normativa emanata nell'ambito della competenza esclusiva della Regione siciliana ed in particolare il disposto della tab. O, lett. B, 3° comma, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, richiamato nell'art. 34 della medesima legge. Secondo tale norma al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni.
In base a tale norma regionale, tuttora vigente ed applicabile, le domande dei ricorrenti non possono, quindi, essere accolte.
Osserva tuttavia il collegio che, secondo i principi più volte espressi dalla Corte costituzionale, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale, ed in particolare con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto la prestazione pensionistica o retributiva sia di ammontare tale da giustificare tale misura. In assenza, quindi, della fissazione del limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico, le norme che prevedono la sospensione dell'indennità risultano contrastanti con i precetti della Costituzione.
Dall'eventuale accoglimento della questione potrebbe conseguire il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di contingenza sui trattamenti pensionistici in godimento.
P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tab. O, lett. B, 3° comma, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione siciliana ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 1999.
  Il presidente: RAPISARDA 

Depositata in segreteria il 25 ottobre 1999.
  Il funzionario di cancelleria: VACCARINO 

(2000.8.542)
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PRESIDENZA

Integrazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Catania.


Con il D.P. n. 651/Gr.VII/SG del 27 dicembre 1999, il consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Catania, ricostituito con il D.P. n. 578/Gr.VII/SG del 21 ottobre 1999 per la durata di 5 anni, è stato integrato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, dai sigg.ri: arch. Orazio Amantia, nato a S. Pietro Clarenza (CT) il 13 luglio 1951, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, e dott. Angelo Mattone, nato a Catania il 6 settembre 1951, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Gli stessi cesseranno dalla rispettiva carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione ricostituito con il D.P.Reg. n. 578/Gr.VII/SG del 21 ottobre 1999.
(2000.1.21)
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Turno elettorale amministrativo 16-30 aprile 2000. Elezione di sindaci, consigli comunali e consigli circoscrizionali. Indizione dei comizi elettorali.

Con decreto del Presidente della Regione n. 37/V/S.G. del 16 febbraio 2000, è stata indetta per domenica 16 aprile 2000 l'elezione:
a)dei consigli comunali e dei sindaci dei seguenti comuni:
-  provincia di Agrigento: Canicattì, Realmonte;
-  provincia diCaltanissetta: Villalba;
-  provincia di Catania: Acireale, Adrano, Catania, Maniace, Milo, San Giovanni La Punta;
-  provincia diEnna: Enna, Pietraperzia;
-  provincia di Messina: Basicò, Graniti, Limina, Malvagna, San Filippo del Mela;
-  provincia di Palermo: Aliminusa, Carini, Collesano, Godrano, Lascari, Partinico, Pollina, San MauroCastelverde,Santa Cristina Gela, Scillato, Trabia;
-  provincia diSiracusa: Avola, Carlentini;
-  provincia di Trapani: Gibellina.
b)  dei consigli circoscrizionali di:
-  provincia di Catania: comune diCatania, circoscrizioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;
-  provincia di Palermo: comune di Palermo, II circoscrizione;
-  provincia di Siracusa: comune di Carlentini, circoscrizione frazione Carlentini nord, circoscrizione frazione Pedagaggi.
Per domenica 30 aprile 2000 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei sindaci.
(2000.7.482)
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Riconferma del Prezziario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

Con decreto presidenziale n. 46 del 22 febbraio 2000 è stato riconfermato per ulteriori mesi 6, con decorrenza dalla predetta data, il Prezziario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana, pubblicato nel S.O. n. 1 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, parte I, con la variazione alla sola voce 18.9.1. la cui nuova descrizione, fermi restando i prezzi, è la seguente:
18.9 - Gruppo quadro comando e controllore di potenza
18.9.1.  Gruppo (integrato) certificato CE impianti I.P. 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione mediante autotrasformatori a rampa progressiva con variazioni non superiori a 2 V/min., stabilizzazione della tensione di tolleranza ±IV. Microprocessore con display visualizzazione dati e tastiera per programmazione personalizzabile per singola fase di cicli di riduzione, parametri funzionali, allarmi. Memorizzazione delle ore di funzionamento/black-out/by-pass, energia consumata e risparmio energetico. Quadro comando con interruttore magnetotermico generale, relè differenziale a risparmio automatico con logica a microprocessore, protezione linee con n. 3 interruttori magnetotermici o magnetotermici differenziali compreso di armadio stampato in vetroresina IP 44 per l'alloggiamento di tutte le apparecchiature, di dimensione adeguata alla potenza del sistema e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
(2000.8.545)
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Riconferma dell'elenco prezzi unitari per la redazione dei progetti di cantieri di lavoro.

Con decreto presidenziale n. 47 del 22 febbraio 2000 è stato riconfermato per ulteriori mesi 6, con decorrenza dalla predetta data, l'elenco dei prezzi unitari per la redazione dei progetti di cantieri di lavoro, di cui alla legge regionale n. 17/68 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, parte I.
(2000.8.546)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Ribera e Cattolica Eraclea per la realizzazione della distribuzione idrica alle zone dipendenti dal serbatoio Castello - IV lotto. Alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platani.

Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti


(99.53.2443)

(99.53.2447)


(99.53.2445)


(99.53.2446)


(99.53.2444)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di acquirente di latte bovino ed iscrizione al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 4651/Gr. 8° - Dir. I del 28 dicembre 1999, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Biologica s.r.l., con sede legale in viale Ionio n. 98, Catania e stabilimento in contrada Scioltabino, Catania, in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 86 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4652/Gr. 8° - Dir. I° del 28 dicembre 1999, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta La Montanara s.r.l., con sede legale in via Roma n. 91, Chiusa Sclafani (PA) e stabilimento in via San Vito, Chiusa Sclafani (PA), in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 87 dell'albo regionale degli acquirenti con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4653/Gr. 8° - Dir. I° del 28 dicembre 1999, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Consorzio Realformaggi, con sede legale in via Cagnina n. 3, Santo Stefano Quisquina (AG), in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 85 dell'albo regionale degli acquirenti con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4460/Gr. 8° - Dir. I° del 28 dicembre 1999, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta società cooperativa Progresso e Natura a r.l. di Scuderi Francesco, con sede legale in via Salvo d'Acquisto n. 12, Castel di Lucio (ME) e stabilimento in contrada Valle Cuba,Castel di Lucio (ME), in applicazione dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 84 dell'albo regionale degli acquirenti con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2000.1.72)
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Riconoscimento dell'Associazione regionale allevatori zootecnici A.R.A.ZOO., con sede in Enna.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 4694/Gr.9° - Direzione del 28 dicembre 1999, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 81/81, dell'Associazione regionale allevatori zootecnici A.R.A.ZOO., con sede in Enna.
(2000.1.1)
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Piano annuale di edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica".

In esecuzione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e sulla base del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 6 settembre 1999, n. 212, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti per il primo piano annuale, è stato formulato un piano di interventi per l'edilizia scolastica, che è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 321 del 6 dicembre 1999.
Data l'esiguità dello stanziamento assegnato pari a L. 40.839.260.000, in rapporto all'enorme numero di richieste pervenute, il piano annuale 1999 è stato finalizzato per la quasi totalità, con eccezione per le province regionali della Sicilia, all'adeguamento alle norme di sicurezza di opere per le quali i comuni hanno dichiarato di essere dotate di progettazione esecutiva.
Detto programma ha ottenuto il nulla osta da parte del Ministero della pubblica istruzione con nota del 31 gennaio 2000, n. 4381 Div. XI, e, pertanto, si provvede alla pubblicazione del piano annuale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli enti beneficiari per la prima annualità, risultanti dagli elenchi di cui appresso, dovranno attivare le procedure per l'ottenimento del mutuo presso la Cassa DD.PP. e provvedere all'affidamento dei lavori nei tempi e nei modi previsti dai commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Dell'avvio del procedimento dovrà darsi immediata comunicazione a questo Assessorato.
Si rammenta, in proposito, che per la realizzazione degli interventi programmati, la Cassa DD.PP. è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico delloStato.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 4, commi estratti:
Omissis
5.  Entro 180 giorni dalla pubblicazione del piano generale del Bollettino ufficiale delle Regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione mediante invio dei relativi atti deliberativi alla Regione.
6.  Entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle Regioni.
7.  Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8.  Omissis...
9.  I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio.
10. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le Regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente.


(Si omettono gli elenchi allegati)


(2000.7.480)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Contributi straordinari alle direzioni didattiche statali per l'esercizio finanziario 1999.


Con decreto n. 804 del 17 dicembre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il 21 dicembre 1999 al n. 3, è stata impegnata la somma di L. 575.580.800 sul capitolo 36955 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999, quale contributo straordinario per il funzionamento amministrativo e didattico in favore delle direzioni didattiche statali, concesso in ragione del numero delle classi funzionanti.
Allegato
DIREZIONI DIDATTICHE STATALI

Provincia di Catania
 1)  1° circolo didattico statale "C. Battisti"  Catania L. 8.520.000 
 2)  Istituto scolastico statale comprensivo (materna, elementare, media)  Mazzarone L. 10.000.000 
 3)  Circolo didattico statale  Militello in Val di Catania L. 10.840.000 
 4)  Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di 1° grado  Mirabella Imbaccari L. 4.500.000 
 5)  Direzione didattica 3° circolo  Giarre L. 46.000.000 

Provincia di Enna
 1)  Direzione didattica statale 2° circolo "G. Falcone"  Piazza Armerina L. 10.000.000 

Provincia di Messina
 1)  Direzione didattica  Letojanni L. 3.000.000 
 2)  Direzione didattica governativa "Carlo Meo"  Messina L. 21.300.000 
 3)  Direzione didattica statale "Principe di Piemonte"  Messina L. 13.500.000 

Provincia di Palermo
 1)  Direzione didattica statale  Bisacquino L. 12.000.000 
 2)  Istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media  Cerda L. 33.000.000 
 3)  Direzione didattica statale 2° circolo "G. Rodari"  Villabate L. 86.498.000 
 4)  Direzione didattica statale del circolo "Boccadifalco"  Palermo L. 29.000.000 
 5)  Direzione didattica statale del circolo "Luigi Capuana"  Palermo L. 4.750.000 
 6)  Direzione didattica statale del circolo "De Amicis"  Palermo L. 22.000.000 

Provincia di Ragusa
 1)  Direzione didattica 4° circolo  Ragusa L. 1.200.000 
 2)  Direzione didattica 1° circolo  Vittoria L. 3.200.000 

Provincia di Siracusa
 1)  Direzione didattica statale 1° circolo  Avola L. 17.447.000 
 2)  Direzione didattica statale 2° circolo  Avola L. 13.822.000 
 3)  Direzione didattica statale 1° circolo "E. De Amicis"  Floridia L. 35.122.800 
 4)  Direzione didattica statale 2° circolo "A. Volta"  Floridia L. 7.000.000 
 5)  Direzione didattica statale "Dante Alighieri"  Francofonte L. 11.857.000 
 6)  Direzione didattica 2° circolo "F. Majore"  Noto L. 8.976.000 
 7)  2° circolo  Siracusa L. 35.640.000 
 8)  Direzione didattica 4° circolo "E. De Amicis"  Siracusa L. 39.172.000 
 9)  Direzione didattica statale "L. Capuana"  Siracusa L. 3.500.000 
10)  9° circolo  Siracusa L. 18.380.000 
11)  Direzione didattica 10° circolo "V. Brancati"  Belvedere L. 46.381.000 
12)  Direzione didattica  Sortino L. 13.975.000 

Provincia di Trapani
 1)  Direzione didattica statale  Pantelleria L. 5.000.000 

(2000.1.25)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1999.

(Si omettono le tabelle allegate)


(2000.8.498)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2253/I/VII del 23 novembre 1999, il sig. Matteo Bonanno, nato a Ciminna (PA) il 18 luglio 1947 e residente in Avola (SR) contrada Pantanello scala "G", è nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.M.I. con sede nel comune di Chiaramonte Gulfi in sostituzione del commissario liquidatore dott. Pietro Gallo.
(2000.1.17)


Con decreto n. 2416 del 15 dicembre 1999 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, la gestione straordinaria della cooperativa Il Casolare con sede in Sommatino è stata prorogata fino al 29 febbraio 2000 ed è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario il rag. Nicola Gennuso, nato il 17 luglio 1969 a Gela e ivi residente via Formide n. 68.
(2000.1.16)
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Nomina del commissario ad acta presso il comune di Misterbianco per la formazione del piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici.

Con decreto n. 2531 del 29 dicembre 1999, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Cernigliaro Salvatore commissario ad acta presso il comune di Misterbianco per la formazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.
(2000.1.70)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 16-30 aprile 2000. Elezione dei sindaci e dei consigli comunali di Cammarata, Milazzo e Patti. Indizione dei comizi elettorali.


Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 2 del 21 febbraio 2000, sono state indette per domenica 16 aprile 2000 le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Cammarata (AG), Milazzo e Patti (ME).
Per domenica 30 aprile 2000 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei sindaci.
(2000.8.540)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Proroga alla società Italkali S.p.A., con sede in Palermo, della concessione mineraria di salgemma denominata "Salinella" e unificazione con la concessione Petralia, con denominazione convenzionale "Petralia-Salinella".

Con decreto n. 2 del 9 gennaio 1997 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997, reg. 1, foglio 66, la concessione mineraria di salgemma denominata "Salinella", sita in territorio del comune di Petralia Soprana, in atto intestata alla società Italkali S.p.A., con sede in Palermo, via P.pe Granatelli, 46, è stata prorogata sino al 18 marzo 2002 e unificata con la concessione "Petralia", intestata alla S.p.A. Italkali, con denominazione convenzionale "Petralia-Salinella", la cui superficie complessiva misura Ha. 196.2.
(2000.7.456)
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Integrazione del decreto 9 gennaio 1997, concernente proroga alla società Italkali S.p.A., con sede in Palermo, della concessione mineraria di salgemma denominata "Salinella" e unificazione con la concessione "Petralia", con denominazione convenzionale "Petralia-Salinella".

Con decreto n. 1581 del 10 novembre 1997 dell'Assessore per l'industria, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997, reg. 1, foglio 67, è stato integrato il decreto n. 2 del 9 gennaio 1997, relativo alla unificazione delle concessioni di salgemma "Petralia" e "Salinella" entrambe intestate alla S.p.A. Italkali, dando atto che il concessionario, giusta accertamento tecnico del distretto minerario di Palermo, ha adempiuto agli obblighi derivantigli dal rapporto di concessione ed ha eseguito i lavori compresi nei programmi annuali relativi al periodo di vigenza precedente.
(2000.7.456)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185, compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia, nei comuni di Acireale e Acicatena.


Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1982/14° del 14 dicembre 1999, è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizza l'occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Guerrera Emilia, nata a Librizzi il 9 febbraio 1926: art. 15718, foglio 59, particella 429, superficie occupata mq. 116; art. 15716, foglio 59, particella 430, superficie occupata mq. 18, indennità L. 3.126.630 pagata con mandato n. 3618 del 29 agosto 1996 di L. 2.501.330 e con quietanza n. 118 del 26 aprile 1999 di L. 625.300;
2)  Raciti Nicola, nato in Acireale il 2 maggio 1922: art. 3357, foglio 56, particella 74, superficie occupata mq. 145, indennità L. 4.108.365 pagata con mandato n. 4252 dell'1 settembre 1997 di L. 3.286.665 e quietanza n. 119 del 26 aprile 1999 di L. 821.700;
3)  Fichera Venera, nata in Acicatena il 4 settembre 1941, proprietaria in ragione del 62,5%; Castorina Giovanna, nata in Acicatena il 17 dicembre 1959, proprietaria in ragione del 12,5%; Castorina Giovanni, nato in Acicatena il 30 agosto 1961, proprietario in ragione del 12,5%; Castorina Michele, nato in Catania l'8 ottobre 1975, proprietario nella misura del 12,5%: art. 567, foglio 1, particella 153, superficie occupata mq. 50, indennità L. 612.500 pagata con mandato n. 4607 del 18 ottobre 1996 di L. 490.000 e quietanza n. 120 del 26 aprile 1999 di L. 122.500;
4)  Immobiliare Pigno con sede in Acicatena, via M. Buonarroti n. 2: art. 826, foglio 1, particella 131, superficie occupata mc. 800 e mq. 270, indennità L. 22.666.630 pagata con mandato n. 3921 del 7 agostro 1997 di L. 18.133.330 e quientanza n. 121 del 26 aprile 1999 di L. 4.533.300;
5)  comune di Acacatena: art. 222, foglio 1, particella 309, superficie occupata mq. 92, indennità di L. 2.606.630 pagata con mandato n. 4256 del 2 settembre 1997 di L.2.058.330 e quietanza n. 122 del 26 aprile 1999 di L. 521.300;
6)  Società Acque di Casalotto S.p.A.: art. 30, foglio 1, particella 169, superficie occupata mq. 25, indennità L. 88.500 versata nella cassa Depositi e prestiti con quietanza n. 117 del 26 aprile 1999;
7)  Pavone Giovanni, nato il 14 settembre 1929 in Acireale; Pavone Francesco, nato l'8 febbraio 1932 in Acireale; Pavone Sebastiano, nato il 14 settembre 1934 in Acireale; Pavone Antonino, nato il 18 luglio 1950 in Acireale; Pavone Venera, nata il 9 luglio 1941 in Acireale; Cusmano Maria Agata, nata il 18 febbraio 1908 in Catania; Gulisano Venera, nata il 19 marzo 1934 in Acicatena: art. 524, foglio 1, particella 306, superficie occupata mq. 65; particella 304, superficie occupata mq. 40; particella 429, superficie occupata mq. 15; particella 425, superficie occupata mq. 6; particella 112 fabbricato rurale, superficie occupata mc.400, indennità complessiva L. 13.023.345 pagata con mandato n. 2773 del 4 giugno 1997 di L. 10.419.045 e quietanza n. 123 del 2.604.300;
8)  Monaco Agata, nata in Acireale il 28 aprile 1926; Cristaudo Salvatore, Pennisi Francesco, Castorina Luciano, nato in Acireale il 24 maggio 1954, Manara Carmelo, Grancaldo Camillo: art. 469, foglio 1, particella 377, superficie occupata mq. 160, indennità L. 566.600 versata nella Cassa depositi e prestiti con quietanza n. 134 del 26 aprile 1999;
9)  Monaco Agata, nata in Acireale il 28 aprile 1926: foglio 1, particella 112/a, volume occupato mc. 130; art. 469, foglio 1, particella 411, superficie occupata mq. 38; particella 378, superficie occupata mq. 210, indennità complessiva pagata con mandati n. 805 del 21 febbraio 1996, n. 4309 del 5 settembre 1997 di L. 2.946.665 e quietanza n. 124 del 26 aprile 1999 di L. 1.361.150;
10)  Pavone Carmelo, nato in Acireale il 17 marzo 1940: art. 529, foglio 1, particella 300, supeficie occupata mq. 20; particella 301, superficie occupata mq. 6, indennità complessiva L. 327.346 pagata con mandato n. 805 del 21 febbraio 1996 e quietanza n. 125 del 26 aprile 1999 di L. 65.450;
11)  Palazzolo Giovanni, nato in Acireale il 13 febbraio 1949; Palazzolo Orazio, nato in Acireale il 26 febbraio 1954; Palazzolo Alfio, nato in Acicatena il 2 marzo 1960; Palazzolo Sebastiana, nata in Acireale l'1 luglio 1951: art. 1911, foglio 1, particella 80, superficie occupata mq. 55, indennità L. 692.465 pagata con mandato n. 805 del 21 febbraio 1996 e quietanza n. 126 del 26 aprile 1999 di L. 138.500;
12)  Musumeci Giovanni, nato in Acireale il 15 luglio 1938, proprietario per 13/14 e Musumeci Giuseppe, nato in Acicatena il 31 luglio 1945: art. 2247, foglio 1, particella 328, superficie occupata mq. 234; particella 329, superficie occupata mq.445; particella 69, superficie occupata mq. 315, indennità L. 22.447.800 pagata con mandati n. 2631 del 9 luglio 1996 di L. 17.229.320, n. 2632 del 9 luglio 1996 di L. 728.920 e quietanza n. 127 del 26 aprile 1999 di L. 4.489.550;
13)  Dacca s.r.l.: art. 2643, foglio 1, particella 44, superficie occupata mq. 655; art. 2711, foglio 1, particella 392, superficie occupata mq. 640, indennità L. 16.619.080 pagata con mandato n. 2633 del 9 luglio 1996 di L. 13.295.080 e quietanza n. 128 del 26 aprile 1999 di L. 3.323.800;
14)  Fisichella Concetta, nata in Acicatena il 28 giugno 1937: art. 611, foglio 1, particella 31, superficie occupata mq. 116, indennità L. 1.786.350, pagata con mandato n. 2630 del 9 luglio 1996 di L. 1.190.920 e quietanza n. 129 del 26 aprile 1999 di L. 297.700;
15)  Enel immobiliare e servizi generali: art. 2103, foglio 1, particella 23, superficie occupata mq. 84, indennità L. 402.500 pagata con mandato n. 1581 del 30 marzo 1998 di L. 322.000 e quietanza n. 133 del 26 aprile 1999 di L. 80.5000;
16)  Sciacca Rosaria, nata in Acicatena il 16 gennaio 1928: art. 1565, foglio 1, particella 406: superficie occupata mq. 380, indennità L. 4.784.305 pagata con mandato n. 805 del 21 febbraio 1996 e quietanza n. 130 del 26 aprile 1999;
17)  Sciacca Sebastiana oggi Cutuli Antonino, nato in Acicatena l'8 ottobre 1948 e Cutuli Rosario, nato in Acicatena il 21 gennaio 1953: art. 1565, foglio 1, particella 407, superficie occupata mq. 123, indennità L. 1.548.600 pagato con mandato n. 805 del 21 febbraio 1996 e quietanza n. 131 del 26 aprile 1999;
18)  Sciacca Alfio, nato in Acicatena il 22 marzo 1938: art. 1564, foglio 1, particella 298, superficie occupata mq. 100, indennità L. 1.341.666 pagata con mandato n. 1863 del 9 aprile 1997 di L. 1.073.331 e quietanza n. 132 del 26 aprile 1999 di L. 268.300;
19)  Sciacca Vita, nata in Acicatena il 24 novembre 1932, Torre Camillo, nato ad Acicatena l'8 febbraio 1960, Torre Salvatore, nato in Acicatena il 16 novembre 1961, Torre Sebastiana, nata in Acicatena il 3 gennaio 1968: art. 1564, foglio 1, particella 438, superficie occupata mq. 5, indennità L. 49.600 versata nella Cassa depositi e prestiti con quietanza del 116 del 26 aprile 1999.
(2000.1.28)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Nomina di esperti tecnici in seno al comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.


Con decreto n. 1/6° del 14 gennaio 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dirigente superiore dott. Aldo Greco ed il dirigente tecnico dott.ssa Anna Maria Manzo, quali esperti tecnici in seno al comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 per la gestione del Fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.
(2000.7.439)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 18 febbraio 2000, n. 6.
Disciplina per l'accesso ai fondi a carico del cap. 37660 del bilancio della Regione siciliana - Esercizio finanziario 2000.
Ai Magnifici Rettori delle Università degli studi di Palermo, Catania, Messina
Ai direttori degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici
Capitolo 37660 - Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento.
I contributi a carico di detto capitolo concorrono ad integrare i finanziamenti che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga a carico del bilancio statale.
L'utilizzo di detto contributo è stato regolamentato con la circolare n. 28 del 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998.
Poiché è intendimento di questo Assessorato modificarne i contenuti, la circolare n. 28 del 6 maggio 1998 sopracitata, nonché le precedenti circolari che hanno regolamentato le modalità di utilizzo del capitolo 37660, per l'esercizio finanziario 2000, sono sospese.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MORINELLO 

(2000.8.531)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 24 febbraio 2000, n. 5.
Formazione all'autoimpiego - Borse formative - Modalità di erogazione del contributo - Rendicontazione.

Agli enti promotori dei soggetti di utilità collettiva
Al Coordinamento delle misure di politica attiva del lavoro
Al gruppo X/L
Ai gruppi di lavoro della Direzione I e II
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al fine di garantire maggiormente la regolarità della gestione delle risorse pubbliche destinate alla concessione del contributo in oggetto, il punto 4 della circolare assessoriale 2 aprile 1998, n. 309, nella parte riferentesi alle modalità di erogazione del contributo ex art. 2 della legge regionale n. 3/98 viene così modificato:
«Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a positiva conclusione dell'istruttoria e della valutazione nonché approvazione della Commissione regionale per l'impiego, viene concesso il contributo al soggetto richiedente.
Nel medesimo decreto verranno contenute le modalità di erogazione del contributo in due soluzioni, nonché le istruzioni per gli adempimenti successivi».
In particolare l'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti misure e modalità:
-  ottanta per cento, contestualmente all'emissione del decreto di finanziamento;
-  venti per cento, a presentazione della documentazione di spesa, che dovrà essere prodotta a questo Assessorato - Direzione lavoro - Gruppo IX "Interventi promozionali per l'occupazione", entro sessanta giorni dal termine delle attività formative, giusta il successivo punto.
Il punto 7) Rendicontazione della circolare assessoriale n. 309/98 viene annullato e sostituito dal seguente:
7)  Rendicontazione
Entro sessanta giorni dal termine delle attività i soggetti titolari delle azioni formative dovranno produrre:
-  il rendiconto delle attività corredato dai giustificativi di spesa in originale per la cui produzione valgono le seguenti indicazioni;
- la richiesta di erogazione del saldo del contributo; il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'obbligo dell'immediata restituzione di quanto erogato a titolo di anticipo.
1)  per la lettera a) (cfr. punto 6 circolare assessoriale n. 309/98):
-  ricevuta redatta nei modi di legge quietanzata con firma autenticata del soggetto che ha percepito il contributo;
2)  per la lettera b) (cfr. punto 6 circolare assessoriale n. 309/98):
I - fattura quietanzata delle attrezzature e strumenti materiali e immateriali inerenti esclusivamente all'attività formativa ovvero prospetto di ammortamento (estratto dal registro dei cespiti ammortizzabili) secondo la normativa fiscale vigente corredato dalla fattura originaria;
II - fatture quietanzate dei canoni di leasing dei beni utilizzati per le attività con esclusione della rata di riscatto nonché degli oneri amministrativi, bancari e fiscali;
3)  per la lettera c) (cfr. punto 6 circolare assessoriale n. 309/98):
-  fattura quietanzata delle spese necessarie alle attività formative.
Si precisa che:
-  per "fatture quietanzate" si intende la fattura già pagata, accompagnata da dichiarazione liberatoria da parte del fornitore;
-  non sono ammissibili spese sostenute anteriormente alla data del decreto di concessione del contributo.
In caso di verifica positiva l'erogazione del saldo avverrà entro il termine di 60 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione.
In caso di inadempienza o qualora dovesse risultare la partecipazione del soggetto beneficiario alle misure di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 o la fruizione di altri contributi previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale, comunitaria per azioni di formazione questa Amministrazione procederà alla revoca del provvedimento di concessione del contributo ed attiverà il recupero delle somme erogate.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PAPANIA  

(2000.9.558)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 30 dicembre 1999.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Carini, scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2000, pag. 5, seconda colonna, l'intestazione reca erroneamente : «... comune di Carini...» mentre deve correttamente leggersi: «... comune di Enna...».
(2000.2.115)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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