REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - LUNEDÌ 20 MARZO 2000 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 marzo 2000, n. 8.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000  pag.


SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGE 17 marzo 2000, n. 9.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 17 marzo 2000, n. 8.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


Art. 1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 miliardi.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.
3.  In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari rispettivamente per lire 548 miliardi e per lire 921 miliardi, destinati al cofinanziamento del P.O.R. 2000-2006 e ad altre spese di investimento della Regione.
4.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

Art. 2.
Fondi globali e tabelle

1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.
3.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, sono quelle indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE


Art. 3.
Cartolarizzazione di crediti

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e maturandi, ivi compresi gli interessi, vantati dalla Regione nei confronti di terzi.
2.  Per le operazioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.
3.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le altre disposizioni statali in materia.

Art. 4.
Recupero fondi

1.  Il fondo costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto dell'ammontare di lire 200.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.  Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ridotto della somma di lire 58.900 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.  Il fondo di rotazione presso l'IRFIS di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, confluito nella gestione separata presso l'IRFIS di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 3 della medesima legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 11.100 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.  Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti erogati in favore di operatori del settore commerciale residenti in Sicilia, previsto dall'articolo 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 30.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1998 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.
2.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
3.  Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE


Art. 6.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1991 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1999. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.
3.  Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi dei commi 1 e 2; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1999.
4.  Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.  I commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 7.
Reiscrizione di somme perente

1.  Le somme perente di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 (capitolo 85368), escluse quelle per la concessione di contributi relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità previste dall'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999.
2.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato dal Ministro dell'interno per gli interventi previsti dalla citata ordinanza ministeriale.

Art. 8.
Rinegoziazione mutui

1.  Le  amministrazioni regionali procedono alla rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e relative disposizioni attuative.

Art. 9.
Personale dell'occupazione giovanile

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 cessa il rimborso da parte della Regione delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale assunto da enti, aziende ed istituti pubblici ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, relativamente alle somme che gravano sul capitolo 10749.
2.  Per l'esercizio finanziario 2000 il rimborso è ridotto del 50 per cento rispetto alle somme erogate nell'anno 1999 a tale fine.

Art. 10.
Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1.  Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 non si applicano alle spese per missioni effettuate per conto della Regione dal personale dello Stato per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 11.
Rinnovi contrattuali

1.  Il fondo destinato ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, è determinato in lire 20.000 milioni, in lire 22.000 milioni e in lire 24.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 12.
Affitti e fitti figurativi

1.  Il Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione.
2.  Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
3.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 valutano i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito.

Art. 13.
Interventi a sostegno delle autonomie locali

1.  Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.
2.  La quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali secondo gli importi specificati nella tabella C allegata alla presente legge.
3.  Le assegnazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base percentuale calcolata sulle dotazioni contabili relative ai capitoli di spesa ed in rapporto alle assegnazioni per l'anno 1999.
4.  Una aliquota pari al 7,5 per cento è assegnata agli enti locali sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed una ulteriore aliquota pari al 2,5 per cento resta a disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere destinata agli enti locali che versino in particolari situazioni di necessità. Una ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali pschiatrici.
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
6.  In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione della Regione, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
7.  Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.
8.  In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,5 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale degli enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
9.  Fermo restando l'importo complessivo del fondo, viene altresì determinata una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni agli enti locali, in relazione ad indicatori che facciano riferimento ed incentivino lo sforzo tariffario, lo sforzo fiscale e la capacità di riscossione dimostrati dagli stessi nell'anno precedente, nonchè a parametri che incentivino la economicità di gestione di servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
10.  Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

Art. 14.
Enti locali. Personale in mobilità

1.  All'articolo 46 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti "nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti".

Art. 15.
Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali

1.  Le assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 per i comuni e le province regionali che detengono partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali, vengono decurtate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, di un importo pari al valore nominale delle partecipazioni detenute.
2.  Su istanza motivata, con provvedimento del Presidente della Regione, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato sino all'esercizio finanziario 2002.

Art. 16.
Enti locali. Uffici stampa

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, così come modificato ed integrato dall'articolo 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile.
2.  Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri  o  compensi,  ad  uno dei componenti dell'ufficio stampa,  le funzioni  di  coordinamento del medesimo.

Art. 17.
Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione

1.  I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

Art. 18.
Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione

1.  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto.

Art. 19.
Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'esecuzione delle operazioni censuarie relative al "quinto censimento generale dell'agricoltura", previsto dall'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a provvedere alle spese di carattere generale connesse alle predette operazioni, compresi gli oneri derivanti dalla rilevazione, dall'analisi e dall'elaborazione dei dati statistici di interesse regionale nonchè quelli relativi ai compensi dovuti ai soggetti che eseguono o collaborano allo svolgimento delle attività censuarie o che comunque curano il coordinamento tecnico delle relative attività, ivi compresi quelli inerenti al funzionamento della Commissione tecnica di censimento.
2.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad erogare parte delle somme trasferite dall'ISTAT o da altri enti per specifici compensi al personale regionale impiegato per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Art. 20.
Importi da corrispondere all'agente della riscossione

1.  L'importo globale da corrispondere all'agente della riscossione per il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non può essere superiore a lire 213.640 milioni.
2.  L'importo annuo da corrispondere ai sensi del comma 1 non può essere superiore a lire 30.520 milioni, a decorrere dall'anno 2000. L'erogazione per ciascun anno deve avvenire entro il 31 dicembre per la quota massima stabilita dal presente comma (capitolo 21657).
3.  Al pagamento delle somme derivanti dalla definizione automatica delle domande di rimborso si provvede mediante emissione di ordine di accreditamento a favore della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, che emette apposito ordinativo di pagamento a favore dell'agente della riscossione.

Art. 21.
Somme da corrispondere al concessionario della riscossione

1.  Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti del capitolo 21657 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.  Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 22.
Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale

1.  Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI, il limite percentuale previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativamente agli anni 1999 e 2000, è determinato nella misura dell'80 per cento.

Art. 23.
Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini

1.  In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 2000 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2000.

Art. 24.
Interventi relativi alle reti idriche. Progetto zone interne

1.  Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne - Interventi relativi alle reti idriche", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 7.533 milioni, da iscrivere al capitolo 69929 del bilancio della Regione.

Art. 25.
Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini

1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e dall'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2000.
2.  Il termine di cui al comma 1 non è ulteriormente prorogabile.

Art. 26.
Interventi a favore dell'artigianato

1.  La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.

Art. 27.
Disposizioni per la CRIAS

1.  All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
«3.  Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.  Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
5.  La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso».

Art. 28.
Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani Progetto zone interne

1.  Per  soddisfare  le  obbligazioni  relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 2.714 milioni da iscrivere al capitolo 78129 del bilancio della Regione.

Art. 29.
Autonomia scolastica. Interventi finanziari

1.  All'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
7.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
8.  Gli  interventi  finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto».
2.  All'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
«2 bis.  Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto».

Art. 30.
Consultori familiari

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, gli oneri previsti per far fronte alle spese di funzionamento dei consultori familiari, istituiti ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, sono posti a carico delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale di parte corrente.
2.  Per l'esercizio finanziario 2000, il relativo onere è determinato in lire 11.370 milioni.

Art. 31.
Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere

1.  Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le aziende sanitarie ed ospedaliere adottano la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.

Art. 32.
Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali

1.  Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 200.000 milioni (capitolo 48629), per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le modalità determinate dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 68 del 1983.
2.  Una quota di lire 170.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1999. La rimanente quota di lire 30.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2000.
3.  I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per l'anno 2000.

Art. 33.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  L'articolo 47 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 4 è abrogato.
2.  Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è così modificato:
«3.  Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50 per cento e per il restante 50 per cento a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca».
3.  Il secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, è così sostituito:
«Con il fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per riparazione e manutenzione di beni mobili, immobili, apparecchiature e attrezzature, delle spese di trasporto, postali, di letture, di giornali, nonchè per pubblicazioni periodiche e mensili, di spese di natura operativa ciascuna di importo non superiore a 500 euro oltre IVA».
4.  Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 13, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'


Art. 34.
Quadro sintetico di cassa

1.  Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, con le modifiche di cui al comma 2.
2.  Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dopo le parole "all'applicazione di leggi" aggiungere "e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili".

Art. 35.
Fondi a gestione separata e fondi di rotazione

1.    L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:
«1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le banche».

Art. 36.
Variazioni di bilancio

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
a)  per l'attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
b)  per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c)  compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d)  compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione e compensative fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficenza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi in relazione a quanto previsto dal relativo contratto di lavoro, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26;
e)  compensative fra i capitoli delle spese correnti di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle di cui alla precedente lettera d), con esclusione di quelle in diminuzione dai capitoli relativi a spese obbligatorie;
f)  compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g)  per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare  i  principi stabiliti  dall'articolo 11 del Regolamento  CE  n. 1260/1999 del  Consiglio del 21 giugno 1999;
h)  per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
i)  per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonchè delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro il termine di definizione delle operazioni di chiusura del rendiconto generale consuntivo della Regione.
2.  Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3.  Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1, della leg-ge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.

Art. 37.
Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato

1.  I titoli di spesa relativi al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione, emessi in favore di istituti ed aziende di credito, sono operati con valuta obbligatoria corrispondente alla data di scadenza delle singole rate, sempreché la data di effettivo pagamento non si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle rate medesime.
2.  Nel caso in cui la data di effettivo pagamento si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle relative rate, i titoli di spesa sono operati con valuta corrispondente alla data di effettivo pagamento; in tal caso agli istituti ed aziende di credito interessati sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del Codice civile, previa comunicazione, anche per via telematica o fax, dell'istituto cassiere della Regione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze da cui risulti la data certa di presa in carico dei titoli di spesa; detti interessi non sono capitalizzabili.
3.  Alla corresponsione degli interessi agli istituti ed aziende di credito interessati provvede l'istituto cassiere con anticipazioni di cassa, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, trasmesso anche per via telematica o fax, da regolarizzare con mandati di pagamento emessi a carico di apposito capitolo di spesa della rubrica bilancio e finanze del bilancio della Regione.
4.  Le operazioni di pagamento del presente articolo, effettuate oltre la data di scadenza delle singole rate, sono comunicate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze alle competenti amministrazioni regionali per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
5.  I pagamenti relativi alle operazioni di concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione sono disposti esclusivamente mediante ruoli di spesa, salvo quelli riguardanti rate di pre-ammortamento, rate di prestiti a tasso variabile e rate scadute che possono disporsi con mandati diretti.
6.  Le nuove operazioni di concorso interessi non possono prevedere scadenze di rate nei mesi di gennaio e di dicembre.
7.  L'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, l'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30 e l'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, modificato dall'articolo 28 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati.

Art. 38.
Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998

1.  Le variazioni di bilancio disposte nell'esercizio finanziario 1999 con i decreti e per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli elencati nella seguente tabella, per reiscrizioni effettuate a fronte di corrispondenti somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, cui corrispondevano obbligazioni nei confronti di terzi, sono da considerare in aumento delle dotazioni di competenza dei capitoli medesimi:
  Amministrazione Capitolo Importo Decreto 
Presidenza      10629 38.015.740 10070/1999 
Bilancio e finanze      60655 355.820.845 20001/1999 60655 13.438.708 20002/1999 
Lavori pubblici      68933 4.216.972 33177/1999 70790 1.413.135 33267/1999 28501 2.260.035 33288/1999 29051 15.564.252 33310/1999 
Lavoro      34104 22.359.700 36131/1999 
Beni culturali      38077 5.000.000 42772/1999 


Art. 39.
P.O.R. 2000-2006

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, amministrazione Assessorato bilancio e finanze, sono istituiti due fondi cui far confluire, rispettivamente, i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti dello Stato in uno e i cofinanziamenti regionali nell'altro, relativi al programma operativo regionale 2000-2006.
2.  Mediante variazioni di bilancio disposte dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta della Presidenza della Regione, sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta o delle decisioni del Comitato di sorveglianza in caso di riprogrammazione, le somme sono iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle amministrazioni di pertinenza, mediante prelevamento dai fondi di cui al comma 1 del presente articolo. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
3.  Contestualmente alle variazioni di competenza di cui al comma 2, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze predispone le conseguenti variazioni di cassa.
4.  Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R. la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
5.  L'Assessorato del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R.

Art. 40.
Fondi strutturali comunitari

1.  I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti nel bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della Presidenza della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786.
2.  Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 60786 si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nei limiti ed alle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3.  Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2000.
4.  Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Presidenza della Regione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni da parte dell'amministrazione regionale responsabile della misura, una valutazione negativa sull'affidabilità dello stesso ente, in base alla quale, per un anno, a parità di condizioni nel confronto con altri progetti nella fase di valutazione e selezione, l'ente viene escluso dal finanziamento degli interventi imputati al Programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006.

Art. 41.
Effetti della manovra finanziaria

1.  Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2.  Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Art. 42.

1.    La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 marzo 2000.
  CAPODICASA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PIRO 


Prospetto allegato
(articolo 41 legge finanziaria)
EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2000-2002
(importi in milioni di lire)


  OGGETTO 2000 2001 2002 

A - RISORSE

A1.  Maggiori entrate finali 

Art. 1, comma 3, legge finanziaria - Contributo di solidarietà naziona- le ex art. 38 Statuto (limiti di impegno autorizzati dall'art. 55 della
legge n. 488/99)      -00.000 56.000 150.000 

Art. 1, comma 3, legge finanziaria - Attualizzazione limiti di impegno
ex art. 55, legge n. 488/99      548.000 921.000 -00.000 
Art. 4 legge finanziaria - Recupero fondi      300.000 -00.000 -00.000 

A2.  Minori spese finali
Art. 1, commi 1 e 2, legge finanziaria - Minori oneri per interessi su
prestiti      7.227 -00.000 -00.000 
Art. 9 legge finanziaria - Occupazione giovanile      2.977 6.477 6.477 
Art. 11 legge finanziaria - Rinnovi contrattuali      11.000 9.600 8.200 

Tab. A - Fondo globale di parte corrente (differenza in meno rispetto
a legislazione vigente)      668.292 1.106.411 1.359.035 
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa      13.250 10.750 3.050 

Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (escluso cap. 91703 del Tito-
lo III)      291.835 21.740 -00.000 
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa      23 23 23 
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)      1.842.604 2.132.001 1.526.785 

B - ONERI

B1.  Minori entrate finali      -00.000 -00.000 -00.000 

B2.  Maggiori spese finali
Art. 1, commi 1 e 2, legge finanziaria - Maggiori oneri per interessi su
prestiti      -00.000 74.947 100.934 
Art. 1, comma 3, legge finanziaria - Cofinanziamento P.O.R. 2000-2006      288.623 295.712 303.021 

Art. 1, comma 3, legge finanziaria - Ammortamento dell'attualizzazione
dei limiti di impegno ex art. 55 legge 488/99      -00.000 56.000 150.000 
Tab. C - Rifinanziamento leggi di spesa      2.407.232 1.824.041 1.708.555 

Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (escluso cap. 91703 del Ti-
tolo III)      -00.000 -00.000 6.385 
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)      2.695.855 2.250.700 2.268.895 
SALDO NETTO DA COPRIRE (C) = (A-B)      - 853.251 - 118.699 - 742.110 


SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE
DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)      - 495.928 - 121.602     805.769 

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A SEGUITO
DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C+D)      - 1.349.179 - 240.301     63.659 
RIMBORSO PRESTITI (F) (*)      - 550.821 - 759.699 - 863.659 

RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MA-
NOVRA FINANZIARIA (G) = (E+F)      - 1.900.000 - 1.000.000 - 800.000 


(*) Al netto della rimodulazione della spesa di cui al cap. 91703 - tit. III, inserito nelIa tab. E per lire -  98.578 milioni anno 2000, lire - 88.000 milioni anno 2001 e lire + 10.000 milioni anno 2002.

Visto: CAPODICASA

Tabella A
IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE
(importi in milioni di lire)


  OGGETTO 2000 2001 2002 

Attività e interventi conformi agli indirizzi del Documento di program-
mazione economico-finanziaria (DPEF) o collegati all'emergenza      41.019 605.607 87.512 
Interventi per il disastro di via Pagano a Palermo      3.000      
Interventi per l'imprenditoria femminile      1.000 


Provvedimenti per la pesca      20.000      
Centro regionale di riferimento per la fenilchetonuria di Catania      500      

Interventi a seguito del dissesto idrogeologico della collina di Vam-
polieri in Acicatena      2.000      

Provvedimenti per la protezione e il miglioramento dell'uva da tavola
di Canicattì      2.000      

Interventi per la valorizzazione della zona sicana della provincia di
Agrigento      1.000      

Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria eliporti isole
Egadi, Eolie, Ustica ed altre isole minori      1.500      
Interventi per la realizzazione dell'atlante linguistico      1.000      
Interventi per gli eventi franosi di Marsala (Timpone d'Oro)      2.500      
Interventi a sostegno di manifestazioni di grande rilevanza      3.000      
Attuazione legge 3 agosto 1999, n. 265      3.000      
Interventi per Eraclea Minoa      100 3.000  
Interventi per le isole Pelagie      100 3.000  

Interventi in favore degli impianti di tonnara (legge regionale n. 26/87,
art. 12)      970      

Copertura finanziaria della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, con-
cernente "Interventi in favore dei consorzi di bonifica"      1.500 6.500  
TOTALE      84.189 618.107 87.512 
FONDO GLOBALE A LEGISLAZIONE VIGENTE      752.481 1.724.518 1.446.547 
RECUPERO RISORSE      668.292 1.106.411 1.359.035 


Visto: CAPODICASA

Tabella B
IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI CONTO CAPITALE
(importi in milioni di lire)


  OGGETTO 2000 2001 2002 

Attività e interventi conformi agli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) o collegati all'emer-
genza      0 0
TOTALE      0 0


Visto: CAPODICASA

Tabella C
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO PER IL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI DI SPESA
(Articolo 3, comma 2, lett. C), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10)
(importi in milioni di lire)


  ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI Capitolo 2000 2001 2002 


Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 4:
Interventi a sostegno delle autonomie locali:
-  Comuni      18712 1.393.777 1.393.777 1.314.810 
-  Province      18713 371.223 371.223 350.190 
-  Comunità alloggio minori      18956 30.000 30.000 30.000 

Legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, art. 7:
Aree artigianali      75643 2.000      

Legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, art. 3:
Attività integrativa di insegnamento del dialetto      38092 300 300 300 

Legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, art. 16:
Quartiere Ortigia del comune di Siracusa      68588 3.000      

Legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, art. 6:
Proprietari di immobili del comune di Altofonte danneggiati
dalle piogge alluvionali del gennaio 1995      29906 1.000      

Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 10, comma 1:
Convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi per la prote-
zione civile      10622 2.000      

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, art. 5:
Servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza      48632 1.000      

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, art. 15:
Vigilanza siti minerari      25306 1.000      

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, art. 29:
Associazione per le categorie imprenditoriali meridionali      35375 200      

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, art. 50:
Consorzio universitario per la formazione turistica internazio-
nale di Taormina      47728 300      

Legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, art. 1:
Interventi per la zootecnia      42207 3.000      

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22:
Imprenditoria giovanile      50491 10.000      

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, art. 14:
Vittime Moby Prince      10784 50      

Legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, art. 7:
Proprietari di immobili delle province di Enna e Caltanissetta
danneggiati dal nubifragio del 31 luglio 1995      29907 2.000      

Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1, comma 19:
Occupazione      33708 65.000      

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 12:
Progetti di utilità collettiva      33720 190.000      

Legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, art. 4, comma 1:
Custodia, manutenzione e fruizione di beni ambientali e cul-
turali      38460 15.000 15.000  

Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2:
Autoimpiego      33732 30.000      

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 15, comma 1:
Fondo occupazione lavoratori aziende in crisi      33714 10.000      

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 19:
Contributi alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico  48629 200.000      

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 15, comma 2:
Contributi agli enti promotori di progetti di lavori socialmente
utili      33738 30.012      

Legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, art. 7 e legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 5, comma 3:
Rilievi aerofotogrammetrici      16616 6.000      

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 68:
Corsi di aggiornamento      14246 500      

Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, art. 18:
Contingente Arma dei Carabinieri      33657 2.000      

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, art. 36:
Progetto zone interne - recupero beni architettonici centri storici      78128 6.844      

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 26:
Progetto zone interne - recupero beni architettonici fuori dai
centri storici      78129 2.714      

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 26:
Progetto zone interne - reti idriche      69929 7.533      

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, art. 48:
Scuola regionale di sport      48310 300 300 300 

Decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, art. 45:
Cofinanziamento piano per le politiche migratorie      33038 724      

Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 27:
Farmacie rurali con sede nelle isole minori      42484 455 455 455 

Legge regionale 23 maggio 1994, n. 8, art. 4:
Personale assegnato alle auto blindate      10506 100      

Legge regionale 28 dicembre 1996, n. 52, art. 14 Legge regionale 18 dicembre 1979, n. 256, art. 10:
Attività di bilancio      20013 500      

Legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, art. 1:
Iniziative turistico-alberghiere (limite ventennale impegno)      87503 2.000 2.000 2.000 

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16, comma 1:
Stutture turistico-ricettive rurali e montane (cofinanziamento
delibera CIPE 5 agosto 1998)      87523     4.986 4.000 

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 41, comma 2:
Limite d'impegno diciottennale anno 2000      68575 5.000 5.000 5.000 

Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, art. 15:
Gestione di corsi di laurea da parte delle provincie      37672 7.000      

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 21, art. 1:
Completamento funzionale presidio Villa delle ginestre      81505 4.200      

Legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, art. 14:
Mutui edilizia abitativa per gli emigrati      74603 500 1.000 1.500 
TOTALE          2.407.232 1.824.041 1.708.555 


Visto: CAPODICASA

Tabella D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(Articolo 3, comma 2, lett. d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10)
(importi in milioni di lire)


  ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI Capitolo 2000 2001 2002 RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI 


Presidenza della Regione

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 15, art. 1:
Giornata annuale dei donatori di organi      10529 -    1.0028 -    1.0032 -    1.0032 

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 1:
Contributo alle imprese - sovracosto di trasporto      10904 -    10.000 -  107.500

Agricoltura e foreste

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 45:
Difesa dagli incendi      56881 -  11.000 0

Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione

Legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, art. 1:
Istituti per ciechi di Palermo e Catania      37352 -    1.0250 -    1.0450 -    1.0450 

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 16:
Società Dofin di Roma      37997 0 -  200

Legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, art. 17:
Ente autonomo Teatro di Messina      38117 -    11.885 -    12.470 -    12.470 

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 108:
Arte moderna di Bagheria      38459 -  87 -  98 -  98 
TOTALE          -    13.250 -    10.750 -    3.050 


Visto: CAPODICASA

Tabella E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLEAUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE
(Articolo 3, comma 2, lett. E), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10)
(importi in milioni di lire)


  ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI     Importo 1999             2003 Anno     Capitolo complessivo e prece- 2000 2001 2002 e succes- termi- RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI     autorizzato denti             sivi nale 


Presidenza della Regione

Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 6:
Protezione civile      10621 1.100 400 350 350 0 0  

Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 10:
Protezione civile      10622 9.500 6.446 2.054 1.000 0 0  

Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 7-9:
Protezione civile      10704 2.820 1.420 700 700 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 11:
Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive      *10707 7.250 5.250 1.000 1.000 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, artt. 2-5:
Solidarietà alle vittime di atti criminosi      *10734 1.200 200 700 300 0 0  

Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1:
Calamità naturali - Provincia di Agrigento      10742 12.100 6.800 5.300 0 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, artt. 3-5:
Solidarietà alle vittime di atti criminosi      *10743 700 100 300 300 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, artt. 4-5:
Assunzione dei familiari delle vittime di atti criminosi      *10744 235 35 100 100 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 6:
Antiracket      *10745 1.050 50 700 300 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 10:
Antiracket      *10746 900 300 300 300 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 12:
Antiracket      *10747 475 75 200 200 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 17:
Associazioni antiracket      *10750 1.400 200 600 600 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 20:
Indennizzi ai familiari dei dirigenti politici e sindacali
vittime della mafia      10756 2.600 1.500 1.100 0 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 16:
Antiracket      *10757 3.090 0 1.545 1.545 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 9:
Fondo per le parti civili nei processi contro la mafia      *10777 800 200 300 300 0 0  

Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 22:
Acquisizione beni immobili sede dell'Ente minerario si-
ciliano      50387 18.700 9.000 9.700 0 0 0  

Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 10:
Protezione civile      50410 1.500 1.000 500 0 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 22:
Imprenditoria giovanile      50491 89.000 79.000 10.000 0 0 0  

Legge regionale 7 agosto 1990, n. 22, art.1; legge regionale 29 dicembre 1992, n. 10, art. 7:
Conferimento al fondo di rotazione a gestione separata
presso l'I.R.C.A.C.      50502 231.000 209.000 0 14.000 0 8.000 2003 

Agricoltura e foreste

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art. 31:
Cooperative agricole e loro consorzi      *14716 6.500 5.000 0 500 1.000 0  

Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 43:
Cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi -
Esodo del personale      *14727 20.500 19.500 0 1.000 0 0  

Legge regionale 5 marzo 1997, n. 5:
Valorizzazione delle produzioni agrumarie tramite l'E.S.A.  15031 4.800 1.600 0 0 0 3.200 2003 

Legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, art. 1:
Difesa produzioni agricole      *15715 47.000 40.100 5.000 1.900 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, artt. 8-22-51:
Ripartizioni faunistico-venatorie      *16261 5.500 4.100 1.000 400 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, artt. 9-51:
Osservatorio faunistico siciliano      *16270 450 250 0 200 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, artt. 43-51:
Aggiornamento guardie volontarie associazioni venato-
rie ambientaliste      *16271 200 100 0 100 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, artt. 40-51:
Aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie      *16309 2.875 2.175 0 700 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, artt. 7-51:
Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori      *16316 760 560 200 0 0 0  

Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, artt. 36-51:
Associazioni venatorie ed ambientaliste      *16323 2.540 2.240 300 0 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 5:
Rilievi aereofotogrammetici per l'inventario forestale
regionale      16616 700 493 207 0 0 0  

Legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, art.2:
Programmi di sviluppo per i consorzi      54108 600 462 138 0 0 0  

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art. 21:
Adeguamento capitale sociale cooperative agricole e
loro consorzi      54579 19.000 16.230 1.385 1.385 0 0  

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art. 23:
Sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi      54580 15.000 13.000 1.000 1.000 0 0  

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art. 23:
Adeguamento aziendale delle cooperative agricole e
loro consorzi      54582 4.000 3.000 500 500 0

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, artt. 25-26-27; legge regionale 1 settembre 1993, n.25:
Commercializzazione prodotti agricoli      54584 24.000 21.739 1.131 1.130 0 0  

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art.34; legge regionale 12 gennaio 1993, n. 6:
Aiuti alle associazioni di produttori agricoli      54589 18.100 15.720 1.380 1.000 0

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 17:
Attività agrituristica      *54596 27.800 12.700 0 12.100 3.000 0  

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 17:
Attività agrituristica      *54597 8.200 4.200 0 2.000 2.000 0  

Legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, art. 12:
Riconversione produttiva dei vivai agumicoli      54598 3.000 1.000 1.000 1.000 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, art. 1:
Allevamenti di struzzi      54606 3.300 1.694 803 803 0 0  

Legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, art. 36:
Stabilizzazione dei mercati agricoli e valorizzazione dei
prodotti      55040 6.000 4.750 0 0 1.250 0  

Legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, art. 4:
Interventi per l'apicoltura      55041 3.000 1.900 1.100 0 0 0  

Legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, art. 19:
Interventi per la bachicoltura      55042 950 700 250 0 0 0  

Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, art. 13; legge regionale 4 aprile 1995, n. 27:
Acquisto attezzature agricole      55681 139.000 126.670 6.000 6.330 0 0  

Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, art. 17:
Gestione aziende agrarie      55688 14.900 14.543 0 0 357 0  

Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, art. 27; legge regionale 4 aprile 1995, n.27:
Miglioramento fondiario ed agrario      55690 254.050 217.700 8.500 7.850 10.000 10.000 2003 

Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, art. 30; legge regionale 4 aprile 1995, n.27:
Miglioramento efficienza aziende agricole      55691 72.000 66.430 2.785 2.785 0 0  

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 18:
Credito agrario di esercizio e di miglioramento fondiario      55770 6.000 5.330 370 300 0 0  

Legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6:
Reti di distribuzione delle acque      55937 815.426 486.936 25.000 50.000 0 253.490 2003 

Legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, art. 15:
Acquisto di bestiame      56488 17.100 15.620 480 1.000 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 29:
Sistemazione bacini imbriferi montani      56753 39.000 26.000 12.000 1.000 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 14:
Impianti di essenze arboree      56755 5.000 3.730 770 500 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 31:
Acquisizione di terreni e boschi      *56760 37.300 25.040 9.260 3.000 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 26:
Interventi in terreni detenuti dall'amministrazione fore-
stale      *56786 20.100 16.100 3.000 1.000 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 29:
Difesa e conservazione del suolo      56851 28.500 21.500 6.000 1.000 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 29:
Rimboschimento e costituzione di fasce boschive      56852 33.000 28.000 5.000 0 0 0  

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, art. 5:
Servizio antincendio      56859 15.000 5.000 5.000 5.000 0 0  

Enti locali

Legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, art. 1:
Comuni-vigilanza spiagge      18715 6.000 500 2.000 2.000 1.500 0  

Legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, art. 13, comma 4:
Comuni-edifici per anziani      58801 50.000 43.500 5.000 1.500 0 0  

Legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, art. 13, comma 5:
Comuni-centri assistenza anziani      58802 50.000 42.500 5.000 2.500 0 0  

Bilancio e finanze

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 13:
Garanzie in favore delle vittime dell'usura      21111 310 10 100 200 0 0  

Legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, art. 1:
Servizo di riscossione dei tributi      21707 487.428 312.785 85.743 88.900 0 0  

Legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, art. 5:
Rimborso anticipazione - legge regionale n. 4/92, art. 14      91703 226.578 20.000 10.000 10.000 10.000 176.578 2003 

Industria

Legge regionale 28 agosto 1997, n. 32, art. 1:
Raccolta rifiuti industriali      25012 7.000 6.000 0 1.000 0 0  

Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, art. 12:
Soppressione enti economici      25014 343.300 173.300 170.000 0 0 0  

Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, art. 12:
Personale ex fondo legge regionale n. 42/75      25305 130.000 65.000 65.000 0 0 0  

Lavori pubblici

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, art. 5:
Ecosistemi fluviali      29553 34.000 18.000 4.000 7.000 0 5.000  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, art. 2:
Interessi per il mutuo contratto dall'E.A.S.      29613 86.875 41.578 10.143 9.153 8.039 17.962 2006 

Legge regionale 6 luglio 1990, n. 10:
Risanamento aree degradate di Messina      68597 477.766 255.766 24.000 198.000 0 0 2003 

Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 5:
Inchieste infortuni sul lavoro      32219 300 100 100 100 0

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 3, comma 1; legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 2:
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      33716 19.050 2.550 1.000 8.500 4.000 3.000 

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 5, comma 1; legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 2:
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      33717 18.550 2.050 1.000 8.500 4.000 3.000 

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 8, comma 1; legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 2:
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      33718 10.550 5.050 1.000 1.500 2.000 1.000 

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 10; legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 2:
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      33719 26.857 15.857 1.000 6.000 3.000 1.000 

Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 27, comma 7:
Fondo per l'occupazione      33739 8.700 2.900 2.900 2.900 0

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 16:
Formazione professionale portatori di handicap      34111 11.000 6.000 5.000 0 0

Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, artt. 1, 3, 4:
Formazione professionale laureati e diplomati      34118 204.000 166.500 5.600 6.500 23.400 2.000 

Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, artt. 5, 28:
Formazione professionale gestione impianti pubblici      34119 35.000 31.500 1.000 1.500 1.000

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 3, comma 1, lett. a):
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      73758 8.500 100 1.400 4.000 3.000

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 5, comma 1, lett. a):
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      73759 2.600 100 1.000 1.000 500

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 66:
Costituzione di società a partecipazione pubblica      73760 9.510 10 500 5.000 4.000

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 8, comma 1, lett. a):
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      73761 2.600 100 500 1.000 1.000

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 3, comma 1, lett. b):
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      73902 2.100 600 500 500 500

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 5, comma 1, lett. b):
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      73903 2.100 600 500 500 500

Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, art. 8, comma 1, lett. b):
Inserimento lavorativo soggetti ex art. 23, legge regio-
nale n. 67/88      73904 3.100 600 500 500 1.500

Cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 27, comma 5:
Riequilibrio bilanci camere di commercio      35104 4.800 1.600 600 1.600 1.000 0

Legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, artt. 2, 5:
Equipaggi imprese di pesca      35663 75.450 15.450 60.000 0 0 0

Legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, art. 1, 5:
Imprese di pesca      35664 40.000 20.000 20.000 0 0 0

Legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, artt. 2, 3:
Cooperative agricole      75301 2.500 2.250 0 250 0 0  

Legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, art. 6:
Prestiti di gestione a operatori commerciali      75429 15.000 12.000 0 1.500 1.500 0  

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, artt. 37, 38:
Imprese artigiane      75629 40.000 38.500 0 750 750

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, art. 9, comma 1:
Imprese artigiane      75632 9.000 6.122 0 2.000 878 0  

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, artt. 1, 2, 3, 4, 8:
Cooperative di artigiani      75645 1.000 0 500 500 0 0  

Beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, comma 5:
Acquisto strumenti musicali      38139 300 200 100 0 0 0  

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, art. 14:
Borse di studio      *38148 2.700 700 1.000 1.000 0 0  

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, art. 17:
Catalogatori      38379 27.000 5.500 21.500 0 0 0  

Legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, art. 4, comma 3; legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 13:
Custodia e manutenzione beni culturali      38460 78.000 56.000 11.000 11.000 0

Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 65:
Parco archeologico Valle dei templi      78132 30.000 26.000 0 2.500 1.500 0  

Legge regionale 28 marzo 1996, n. 11, art. 2:
Mulini a vento      78206 12.000 5.839 2.000 3.161 1.000 0  

Sanità

Legge regionale 12 novembre 1996, n. 42, art. 6:
Servizi socio-sanitari      *42485 73.200 52.200 21.000 0 0 0  

Territorio ed ambiente

Legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, art. 7:
Bonifica e recupero discariche      85370 15.000 10.000 2.500 2.500 0 0  

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, art. 10:
Sistemi di depurazione delle aziende ittico-conserviere      85372 5.000 4.200 800 0 0 0  

Legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, art. 12:
Impianti e sistemi fogniari nei comuni sedi di stabili-
menti termali      85373 42.000 7.000 0 17.500 0 17.500 2003 

Turismo, comunicazioni e trasporti

Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, art. 1, comma 7:
Manifestazioni turistiche 1994      47724 10.000 6.500 3.500 0 0 0  

Legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, art. 5, comma 3:
Strutture turistiche universiadi      87521 2.530 1.050 1.480 0 0 0  

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16, comma 1:
Imprese turistico-ricettive      87523 38.168 28.168 10.000 0 0 0  
TOTALE                  695.474 538.992 92.174 501.730  

*  Riguarda solo l'importo interessato dalla nota b.
NOTE:
-  Importi da iscrivere in bilancio a legislazione vigente (a)      1.085.887 648.732 75.789 17.962 
-  Nuovi importi da iscrivere in bilancio a seguito rimodulazione (b)      695.474 538.992 92.174 501.730 
Recupero risorse o maggiori oneri (-)      390.413 109.740 - 16.385 - 483.768 
EFFETTI RIMODULAZIONE CAP. 91703 (Tit. III)      98.578 88.000 - 10.000 - 176.578 
Recupero risorse o maggiori oneri (-) al netto degli effetti del cap. 91703      291.835 21.740 - 06.385 - 307.190 


Visto: CAPODICASA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria" così dispone:
«Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto da 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana».
Nota all'art. 1, comma 3:
L'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" così dispone:
«Disposizioni per la Regione siciliana. - 1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002».
Note all'art. 2:
-  L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«Fondi globali. - Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi.
L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa».
-  L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è riportato integralmente alla nota all'articolo 1, comma 1, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 4, comma 1:
L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" così dispone:
«1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n.28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n.24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n.96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n.12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n.12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n.29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente».
Nota all'art. 4, commi 2 e 4:
-  Gli articoli 4 e 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca" sono i seguenti:
«E' costituito presso l'IRFIS, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, a carico del bilancio della Regione un "Fondo di rotazione" di lire 15.000 milioni con un versamento iniziale di L. 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.
Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive ivi compresi i servizi reali di cui all'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n.64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive modifiche e integrazioni.
Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'art. 9, comma quattordicesimo, della legge 1° marzo 1986, n.64, e del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 75/IX/88 del 4 febbraio 1988.
L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 12 ter della legge 29 marzo 1979, n.91.
L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90% del l'am montare del contributo in conto capitale dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo dell'anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni».
«E' istituito, altresì, presso gli istituti di credito gestori, in misura paritaria, un fondo a gestione separata di lire 12.000 milioni per la concessione di un contributo in conto interessi sui prestiti di cui al precedente art. 47.
I prestiti, erogati anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 100 milioni, possono avere durata massima non superiore a quarantotto mesi ed essere rimborsati in rate mensili o trimestrali al tasso di interesse annuo al 4% comprensivo di ogni altro onere ac cessorio.
Ai fini dell'applicazione del tasso di interesse agevolato, il contributo, da porre a carico del fondo di cui al primo comma e con le modalità di cui all'art.50, sarà pari alla differenza tra il prime rate ABI vigente al momento del perfezionamento contrattuale delle operazioni ed il tasso di interesse agevolato come sopra fissato.
Al fondo di cui al primo comma del presente articolo affluirà un versamento iniziale di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanzia rio 1981, un versamento di lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e un residuo versamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983».
Note all'art. 4, comma 3:
-  L'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale", è il seguente:
«Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'articolo 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia.
La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori dal territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia.
L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.
Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, numero 96».
-  L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, recante "Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave", è il seguente:
«Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, dell'art. 17 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, del l'art. 48 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dell'art. 21 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e degli articoli 10 e 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è indifferentemente utilizzato per gli scopi di cui al citato art. 5 della legge regionale n. 51 del 1957 e dell'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38.
Ai fini del calcolo della quota del fondo da destinare agli scopi di cui alla lettera b dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, non va tenuto conto dell'incremento previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 38 del 1976».
Note all'art. 6, comma 1:
-  Gli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Ri forma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", rispettivamente così dispongono:
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono tasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".
Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso».
-  La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", all'articolo 47 così dispone:
«Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'ac celerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti am ministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2. Iprovvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze».
Nota all'art. 6, comma 4:
L'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così di spone:
«Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. - 1. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'eser cizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede al l'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
a)  i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimo nio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n.2;
b)  salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'articolo 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
c)  per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.
2.  Le disposizioni dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.
3.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo non si applicano agli impegni di spesa che alla data di entrata in vigore della presente legge rispondano, indipendentemente dalla legge regionale che ha previsto il finanziamento, ai seguenti requisiti:
a)  il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto;
b)  ovvero vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a)».
Nota all'art. 6, comma 5:
L'articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, recante: "Norme per il bilancio pluriennale della Regione ed altre norme di carattere finanziario", a seguito delle disposte abrogazioni è il seguente:
«Le spese relative a limiti di impegno e quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse che risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio 1978, sono riportate nel conto dei residui del l'esercizio 1979.
Gli impegni assunti a valere su limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni dell'Amministrazione regionale scadenti entro l'esercizio finanziario 1979 sono eliminati dal bilancio alla chiusura dell'esercizio medesimo. Al rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979 è allegato un elenco degli impegni eliminati a norma del presente comma, distintamente per capitolo.
Le annualità ricadenti nell'anno finanziario 1979 relative ai limiti di impegno autorizzati per gli anni finanziari 1973 e 1974 per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1965, n.42, sono soppresse.
Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n.1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 1.000.000, il cui termine iniziale è di lire 99.000.000».
Nota all'art. 7, comma 1:
L'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, recante: "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento", così dispone:
«Ai comuni, consorzi di comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, ed a consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino all'85% della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto, ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro il primo trimestre di ciascun anno, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere».
Nota all'art. 8:
L'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", così dispone:
«Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati. - 1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50% ed al 20% del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.
3.  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo».
Nota all'art. 10:
L'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, così dispone:
«1.  Alla Regione e a tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione si applica il comma 2 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La percentuale del 12,01% prevista dal predetto comma 2 è elevata al 13,50%».
Nota all'art. 11:
L'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, così dispone:
«1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, Assessorato bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione triennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge di bilancio.
2.  Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3.  Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, previsto per l'esercizio finanziario medesimo.
4.  Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5.  Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo triennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale cui si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1, autorizzata per gli esercizi medesimi.
6.  Nella relazione al bilancio della Regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività, sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte».
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" disciplina la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta.
Nota all'art. 13, comma 5:
L'art. 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche, così dispone:
«6.  Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, perché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di L. 15.500 milioni ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 93; 10 agosto 1985, n. 37; 15 maggio 1986, n. 26; 9 agosto 1988, n. 21; 6 luglio 1990, n. 11; 15 maggio 1991, n. 21; 15 maggio 1991, n. 22; 12 gennaio 1993, n. 9; 15 aprile 1993, n. 14; 11 maggio 1993, n. 15; 1 settembre 1993, n. 25; 15 marzo 1994, n. 6; 10 gennaio 1995, n. 7; 25 maggio 1995, n. 46; 21 dicembre 1995, n. 85; 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996, corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma».
Nota all'art. 13, comma 8:
La legge 1 giugno 1977, n. 285, reca: "Provvedimenti per l'occupazione giovanile"; la legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'A.R.S. nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Nuove norme per la formazione professionale", la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, reca: "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive".
Nota all'art. 13, comma 10:
L'art. 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così dispone:
«15.  Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996».
Nota all'art. 14:
L'art. 46 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 a seguito della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
«1.  Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale».
Nota all'art. 16:
L'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, come modificato ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, così dispone:
«1.  I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Nella sua interezza.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.
3.  Le procedure concorsuali per la copertura dei posti negli uffici stampa si svolgono con le modalità previste dalla vigente normativa regionale per le assunzioni negli enti di cui al comma 1, integrante ai sensi della presente legge.».
Nota all'art. 18:
Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, disciplinano rispettivamente il collocamento in aspettativa, l'indennità di carica del sindaco e i permessi per gli amministratori locali.
Nota all'art. 19:
L'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione, e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", è rubricato: "Disposizioni in materia di censimenti".
Nota all'art. 20:
L'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", è rubricato: "Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni".
Nota all'art. 21:
-  Il comma 3 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657", così dispone:
«La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
a)  una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b)  un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c)  un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d)  un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT».
-  L'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1997, n.42, recante: "Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia" determina per il restante periodo del decennio 1995-2004 di gestione la misura annuale del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito differenziato per ogni ambito territoriale.
-  L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, reca norme inerenti i diritti del concessionario e più specificatamente la remunerazione del servizio.
Nota all'art. 22:
-  Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, recante: "Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale" è il seguente:
«All'articolo 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984, n.1 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: "in misura comunque non superiore al 50% delle spese di funzionamento e di organizzazione" e alla lettera d) le parole "60%" sono sostituite con le seguenti: "50%"».
Nota all'art. 23:
L'articolo 3, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
«Gli enti di cui all'art.1, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare, adottano, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, un programma triennale delle opere pubbliche che intendono realizzare. Per le opere di competenza dell'Amministrazione re gionale, la Presidenza e ciascun Assessore predispongono il programma tenendo conto di quanto proposto dagli uffici periferici».
Note all'art. 26:
-  L'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n.27, recante: "Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n.25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", è il seguente:
«1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 mag gio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga con tributi, a titolo di concorso, sugli oneri contrattuali parametrati a quelli previsti dal contratto intercategoriale regionale e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti. Per contratto intercategoriale regionale s'in tende quello stipulato tra le associazioni delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2.  Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70% degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30% degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata".
2.  Per provvedere all'erogazione dei contributi in favore dei titolari di imprese artigiane che abbiano avuto lavoratori apprendisti, le cui richieste non sono state soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilità finanziaria, è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 133.750 milioni, di cui li re 3.750 milioni per il 1994 e lire 65.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.
3.  All'erogazione dei benefici di cui al comma 2, la cui concessione è subordinata all'applicazione delle prescrizioni di cui al l'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151, provvedono i presidenti delle Camere di commercio a cui favore saranno disposte le relative aperture di credito, determinate, nel loro ammontare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, adottato sulla base del fabbisogno segnalato dalla Camere di commercio».
-  L'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante: "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", è il seguente:
«I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
Detti contributi sono determinati nella misura del 40% degli oneri di cui al comma precedente.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica per un biennio dalla data di assunzione, purché questa sia immediatamente successiva al periodo di apprendistato.
Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1986-1988, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988.
Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47».
Nota all'art. 27:
L'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così come integrato dall'articolo 55, comma 4, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per effetto dell'aggiunta apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«1. I fondi a gestione separata, istituti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.
3. Per l'attività di gestione ed il recupero dei crediti è riconosciuta alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) una commissione pari all'1,50% rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.  Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40% rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio.
5.  La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati suo fondo stesso».
Nota all'art. 29, comma 1:
Il testo dell'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che si annota, è il seguente:

«Art. 7.
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa.
2. Tale dotazione finanziaria è attribuita senz'altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.
3. L'assegnazione ordinaria comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola. Detta dotazione ordinaria è comunque stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La dotazione ordinaria è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L'assegnazione perequativa è determinata in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. In sede di prima applicazione la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sul fondo relativo all'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico, non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, della Comunità europea, della Regione, degli enti locali, di altri enti o di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
4.  Restano a carico degli enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.
5.  Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
7.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.
8.  Gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali, dell'istituto tecnico regionale delle attività sociali di Catania, degli istituti professionali regionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Catania e di Palermo e degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse confluiscono in un unico fondo che viene ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione e posti a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto».
Nota all'art. 29, comma 2:
Il testo dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che si annota, è il seguente:

«Art. 17.
Scuole materne regionali

1.  Gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e piccola manutenzione delle scuole materne regionali sono posti a carico delle amministrazioni comunali.
2.  Sono abrogati l'articolo 17 ed il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della medesima legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.
"2bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto".
3.  Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000».
Nota all'art. 30, comma 1:
La legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 reca: "Istituzione dei consultori familiari in Sicilia".
Nota all'art. 31, comma 1:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è il seguente:
«5.  Patrimonio e contabilità. - 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2.  Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3.  Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4.  Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
5.  Qualora non vi abbiano già provveduto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a)  la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b)  l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c)  la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d)  la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e)  l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
f)  il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissione e conferimenti.
6.  Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7.  Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa».
Nota all'art. 32:
-  La legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, reca: "Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone".
-  Gli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori", compongono il titolo II, concernente il "Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio".
-  L'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, (come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33, dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 29, dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31 e dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16), così dispone:
«La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.
A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.
L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.
Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio.A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà all'erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Il cap. 88851 "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20».
Nota all'art. 33, comma 2:
-L'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante: "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione", per effetto della modifica al terzo comma apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«1.  Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, dovranno versare un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
2.  Tale contributo non potrà essere superiore a quello fissato in sede nazionale dal Ministero de lavoro.
'3.  Il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è a carico delle cooperative per un 50% e per il restante 50% a carico della Regione siciliana, Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".
4.  Le cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute verseranno tale contributo alle rispettive associazioni.
5. Le relative modalità di accertamento e riscossione saranno determinate dagli organismi regionali delle associazioni con atti deliberativi che devono essere preventivamente approvati entro trenta giorni dalla data di presentazione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che può disporre controlli sull'applicazione delle stesse.
6. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 16.
7.  Le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza verseranno il contributo di loro pertinenza in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione, le cui risorse saranno destinate dall'incremento delle spese per l'effettuazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie a cooperative e loro consorzi».
Nota all'art. 33, comma 3:
-  L'articolo 36 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, recante: "Norme sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali", per effetto della sostituzione del secondo comma apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
«Il cassiere può essere dotato dall'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del comitato di gestione, di un fondo stabilito nel regolamento di economato disposto dallo stesso comitato ed approvato dall'assemblea generale, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
"Con il fondo si può provvedere al pagamento e delle minute spese di ufficio, delle spese per riparazione e manutenzione di beni mobili, immobili, apparecchiature e attrezzature delle spese di trasporto, postali, di letture, di giornali, nonché per pubblicazioni periodiche e mensili, di spese di natura operativa ciascuna di importo non superiore a 500 euro oltre IVA".
Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria.
I cassieri interni provvedono ai pagamenti su ordini scritti dei responsabili degli uffici di provveditorato e di economato.
Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce mediante versamento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria il fondo di cui al primo comma.
Il cassiere non può ottenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo e nell'art. 19.
Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'Amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.
I cassieri tengono le scritture relative alle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo in modo da consentire un agevole riscontro da parte del competente servizio economico-finanziario e da poter predisporre il rendiconto bimestrale, da trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del bimestre, al predetto servizio per il successivo discarico».
Nota all'art. 33, comma 4:
Il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, recante disposizioni finanziarie di varie natura, è il seguente:
«13.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza alla tutela ed al controllo della Regione, nonché gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica nelle società di gestione, che operano in settori economici liberalizzati dalla normativa comunitaria, con esclusione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di cassa, dopo aver avviato le procedure di dismissione delle loro partecipazioni azionarie».
Nota all'art. 34:
L'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, recante: "Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie" a seguito della disposta modifica risulta il seguente:
«Quadro sintetico di cassa. - 1. Al bilancio della Regione per l'anno 1999 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo, articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate, e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.
2.  Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.
3.  Nella parte della spesa del quadro sintetico delle previsioni di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva di cassa da utilizzare, su proposta dell'Assessore del competente ramo di amministrazione, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di cassa fra le previsioni delle singole amministrazioni nonché fra titoli; lo stesso è inoltre autorizzato ad apportare alle previsioni di cassa le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, nonché quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili.
5.  Entro il limite delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, e secondo le seguenti priorità: spese per gli organi; stipendi, pensioni ed altri assegni obbligatori al personale; interessi e quote di ammortamento mutui e altre spese aventi natura obbligatoria; spese per calamità naturali; spese connesse a finanziamenti statali e comunitari; annualità relative a limiti di impegno; residui perenti reiscritti in bilancio; competenze accessorie al personale; spese di funzionamento dei servizi; trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende».
Nota all'art. 36, comma 1, lett. c):
L'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
«Assegnazioni di bilancio. - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, Euratom, Ceca) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo».
Nota all'art. 36, comma 1, lett. d):
L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n.26, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998, 2001", così dispone:
«Fondo efficienza servizi. - Dall'1 gennaio 2000 gli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R.S. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.
A decorrere dall'1 gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione siciliana un Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione di pari importo di quello previsto per l'anno 1999.
Tale importo potrà essere alimentato anche, a far data dall'1 gennaio 2000, dai risparmi di spesa derivanti dalle somme destinate, a qualsiasi titolo, al personale e non utilizzate nell'esercizio finanziario precedente».
Nota all'art. 36, comma 1, lett. e):
L'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi - contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così come modificato a seguito della abrogazione disposta dall'articolo 36, comma 3, del testo che qui si annota, è il seguente:
«Obiettivi dell'attività amministrativa. - 1. La Giunta regionale definisce gli obiettivi, formula gli indirizzi operativi dell'attività amministrativa e ne verifica i risultati.
2.  Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.
3.  Annualmente con la legge di bilancio sarà approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione.
4.  I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie».
Nota all'art. 36, comma 1, lett. g):
Il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, reca disposizioni generali sui Fondi Strutturali.
Nota all'art. 36, comma 1, lett. h):
Il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
«In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15% del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza».
Note all'art. 36, comma 1, lett. i):
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca: "Istituzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".
Nota all'art. 36, comma 2:
La legge 31 dicembre 1991, n. 433, reca: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".
Nota all'art. 36, comma 3:
L'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998", è rubricata "Utilizzo dei fondi globali".
Nota all'art. 40, comma 1:
Il regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.
Nota all'art. 40, comma 2:
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così dispongono:
«Programmazione e gestione dei fondi extraregionali. - 1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
«La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera:
a)  sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;
b)  sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione europea;
c)  sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari".
2.  Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.
3.  Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30% del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dal l'Unione europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 981
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 20 ottobre 1999.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 19 novembre 1999.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 164 del 14 dicembre 1999; n. 165 del 15 dicembre 1999; n. 169 del 18 gennaio 2000; n. 171 del 20 gennaio 2000; n. 172 del 25 gennaio 2000; n. 173 del 27 gennaio 2000; n. 174 del 1° febbraio 2000; n. 175 del 2 febbraio 2000; n. 177 del 3 febbraio 2000; n. 179 del 10 febbraio 2000; n. 180 del 16 febbraio 2000; n. 181 del 17-18 febbraio 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 181 del 17-18 febbraio 2000.
Relatore di maggioranza: Di Martino.
Relatore di minoranza: Tricoli.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 292 del 24 febbraio 2000; n. 293 del 29 febbraio 2000; n. 294 del 2 marzo 2000; n. 295 del 2 marzo 2000; n. 296 del 3 marzo 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 297 dell'8 marzo 2000.
(2000.11.675)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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