REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 28 MARZO 2000 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2000.
Approvazione dell'accordo di programma relativo alla variante urbanistica del piano regolatore generale di Catania per il completamento dell'attuazione delle iniziative del patto territoriale per l'occupazione "Catania Sud"  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 20 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione nel comune di Castellammare del Golfo  pag.


DECRETO 24 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Industria siciliana cementi S.p.A., con sede legale in Modica, all'esercizio di operazioni di recupero dei fanghi di trattamento acque reflue industriali per la produzione di cemento presso il proprio cementificio sito in Modica  pag.


DECRETO 24 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Industria siciliana cementi S.p.A., con sede legale in Modica, all'esercizio di operazioni di recupero dei fanghi di trattamento acque reflue industriali per la produzione di cemento presso il proprio cementificio sito in Ragusa  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2000.
Approvazione dell'accordo di programma relativo alla variante urbanistica del piano regolatore generale di Catania per il completamento dell'attuazione delle iniziative del patto territoriale per l'occupazione "Catania Sud".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Vista la delibera del consiglio comunale di Catania n. 30 del 16 settembre 1999 di approvazione della variante al P.R.G. per il completamento dell'attuazione delle iniziative del patto territoriale per l'occupazione "Catania Sud";
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 17 novembre 1999 dal Presidente della Regione siciliana e dal sindaco del comune diCatania relativo alla variante urbanistica del piano regolatore generale del comune di Catania per il completamento dell'attuazione delle iniziative del patto territoriale per l'occupazione "Catania Sud";
Visto il voto n. 236 del 17 febbraio 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha reso parere favorevole con prescrizione sulla variante urbanistica al P.R.G. del comune diCatania;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 17 novembre 1999 dal Presidente della Regione siciliana e dal sindaco del comune di Catania relativo alla variante urbanistica del piano regolatore generale di Catania per il completamento dell'attuazione delle iniziative del patto territoriale per l'occupazione "Catania Sud".

Art. 2

Il presente decreto determina le variazioni allo strumento urbanistico del comune di Catania, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito con modifiche dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2000.
  CAPODICASA 

(2000.13.734)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 dicembre 1999.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione nel comune di Castellammare del Golfo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 3765/85, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di attuazione del P.U.C. n. 3 (decreto n. 66/A) di cui fa parte il comune di Castellammare del Golfo i cui vincoli preordinati all'esproprio ed all'inedificabilità sono decaduti;
Vista la nota n. 14265 del 19 luglio 1998, con la quale il comune diCastellammare del Golfo ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, il progetto per lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona di espansione: via S. Paolo della Croce via da denominarsi tra la via S. Paolo della Croce e via Molinello;
Vista la delibera del consiglio comunale di Castellammare del Golfo n. 28 del 4 aprile 1998, con la quale è stato approvato il progetto per lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, legge regionale n. 1/78, in variante alla strumentazione urbanistica vigente nel comune;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione a firma del segretario generale del 13 luglio 1998, con la quale si certifica che avverso la variante non sono state presentate né osservazioni, né opposizioni;
Considerato che il comune di Castellammare del Golfo non ha ancora provveduto a dotarsi di un nuovo piano regolatore che sostituisse le previsioni urbanistiche generali contemplate dal P.U.C. n. 3 e, pertanto, le previsioni di detto strumento in linea generale devono ritenersi vigenti salvo la impossibilità di assoggettare ad espropriazioni le aree indicate quali servizi nel P.U.C. sopra richiamato;
Considerato che in relazione a ciò le opere pubbliche necessarie all'assetto del territorio comunale possono essere realizzate con le procedure di cui all'art. 1, comma 5°, legge regionale n. 1/78;
Visto il parere n. 186 del 20 settembre 1999 della D.R.U., reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, favorevole a condizione che vengano seguite le cautele raccomandate nella relazione geologica e le eventuali prescrizioni espresse dall'ufficio del Genio civile in sede di esame dello strumento urbanistico vigente;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 209 del 21 ottobre 1999, che così recita:
Il Consiglio, condividendo il parere del gruppo XXIX (con tutte le prescrizioni e condizioni riportate nella nota prot. n. 186 del 20 settembre 1999), è del parere che la variante proposta, nella sua localizzazione e consistenza, sia meritevole di approvazione;
Ritenuto di poter condividere il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 209 del 21 ottobre 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto di cui in premessa, in variante al P.P. di attuazione del P.U.C. n. 3 nel comune di Castellammare del Golfo, con le prescrizioni nascenti dalle superiori considerazioni.

Art. 2

L'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo e per essa gli organi comunali a ciò competenti restano onerati a controllare durante l'esecuzione dei lavori che vengano rispettate le prescrizioni riportate in premessa.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  parere D.R.U. n. 186 del 20 settembre 1999;
-  delibera consiliare n. 28 del 4 aprile 1998;
-  voto C.R.U. n. 209 del 21 ottobre 1999;
-  tav.  A  - relazione tecnica; 
-  tav.  B  - cartografia; 
-  tav.  C1  - rilievo stato esistente; 
-  tav.  C2  - planimetria di progetto, sezione muri di sostegno; 
-  tav.  C3  - profilo sede stradale; 
-  tav.  C4  - sezioni stradali; 
-  tav.  C5  - calcolo aree e volumi; 
-  tav.  C9  - particolari costruttivi; 
-  tav.  D1  - planimetria di progetto (rete fognante); 
-  tav.  D2  - profilo di progetto (rete fognante); 
-  tav.  D3  - particolari; 
-  tav.  F1  - piano particellare d'esproprio; 
-  tav.  H1  - relazione geologica; 
-  tav.  H2  - relazione geotecnica. 


Art. 4

Il comune diCastellammare delGolfo resta onerato, altresì, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessarie per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Castellammare del Golfo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.7.449)
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DECRETO 24 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Industria siciliana cementi S.p.A., con sede legale in Modica, all'esercizio di operazioni di recupero dei fanghi di trattamento acque reflue industriali per la produzione di cemento presso il proprio cementificio sito in Modica.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.P.R. n. 203/88 ed il punto 21 del D.P.C.M. 21 luglio 1989 esplicativo del campo di applicazione dell'art. 15, lettera a), del medesimo D.P.R. n. 203/88;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994, dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994, contenente norme tecniche per il riutilizzo di rifiuti in un processo produttivo;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97 che, tra l'altro, ha abrogato le norme tecniche del decreto ministeriale 5 settembre 1994 relativamente ai rifiuti non pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, relativo all'approvazione del modello di registro di carico e scarico dei rifiuti;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97 e della normativa regionale di settore, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti compete a questo Assessorato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 22/97, le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti di propria titolarità non sono sottoposte all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82, e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Vista la propria autorizzazione provvisoria prot. n. 69584 del 20 novembre 1993, con la quale, previo parere favorevole espresso dal C.R.T.A. nella seduta del 28 agosto 1992, si autorizzava in via sperimentale e per due mesi l'utilizzo dei fanghi prodotti dal depuratore biologico consortile di Priolo Gargallo come carica nei cementifici di Augusta, Modica e Ragusa;
Visto il parere favorevole con prescrizioni reso dal C.R.T.A. nelle sedute del 13 e 28 gennaio 1994, relativamente ai risultati dei due mesi di sperimentazione;
Vista la propria autorizzazione prot. n. 52620/93 del 14 aprile 1994, con la quale si prorogava di un anno il periodo della suddetta sperimentazione;
Vista la propria nota prot. n. 68374 del 6 ottobre 1994, con la quale si precisava che l'attività di riutilizzo di rifiuti in questione era sottoposta alle procedure semplificate ai sensi della sopravvenuta normativa tecnica ex decreto ministeriale 5 settembre 1994;
Considerato che il recupero dei fanghi prodotti dal depuratore consortile di Priolo Gargallo come carica nei cementifici è quindi proseguito in forza delle procedure semplificate sopracitate;
Considerato che il punto 12.16 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, prevede il recupero dei fanghi in questione anche in cementifici;
Considerato, tuttavia, che la sommatoria diAs+Hg+Cd presente nei fanghi in questione risulta superiore ai limiti previsti nel suddetto decreto ministeriale;
Considerato quindi che l'attività di recupero nei cementifici dei fanghi in questione non è più sottoposta alle procedure semplificate di recupero ex artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97, ma necessita di autorizzazione ex art. 28 dello stesso decreto legislativo;
Vista l'istanza n. 13/UF/oc del 17 aprile 1998, la relazione tecnica allegata e le successive integrazioni, assunta al prot. n. 28996 del 6 maggio 1998, con la quale l'Industria siciliana cementi S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, all'esercizio dell'attività di recupero del rifiuto speciale non pericoloso denominato "fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali" cod. CER 19.08.04, prodotti dall'impianto di depurazione consortile di Priolo Gargallo per la produzione di cemento;
Considerato che l'Industria siciliana cementi S.p.A., in virtù del sopracitato art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che, per gli impianti autorizzati a svolgere attività non rientranti nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di svolgere anche operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, si applicano solo le procedure di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, semprecché non vengano adottate varianti sostanziali agli impianti in esercizio;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Vista l'autocertificazione del 25 ottobre 1999, redatta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, con la quale il legale rappresentante della ditta dr. Ugo Filì, nato a Calvi dell'Umbria (TR) il 30 luglio 1941 e residente a Ragusa in viale Sicilia n. 6, ha attestato di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche, sia nei propri confronti sia nei confronti dei propri conviventi;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'Industria siciliana cementi S.p.A., con sede legale a Modica (RG) in contrada Fargione, è autorizzata ad effettuare, per il periodo di 5 anni dalla data del presente decreto, l'esercizio delle operazioni di recupero dei fanghi di trattamento acque reflue industriali (cod. CER 19.08.04) provenienti dall'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo Gargallo (SR), per la produzione di cemento nelle forme usualmente commercializzate, presso il proprio cementificio sito in Modica, contrada Fargione.

Art. 2

La percentuale massima di rifiuto impiegabile nel recupero resta fissata al 2% della carica, riferita al fango secco.
Nei primi due mesi di avvio al recupero occorrerà stabilire un sistema di correlazione che permetta di predire, in funzione della concentrazione di arsenico, mercurio e cadmio sui fanghi in arrivo, la concentrazione degli stessi elementi sul prodotto.
Conseguentemente la società, inizialmente, dovrà stoccare il quantitativo utile settimanale, dovrà estrarne un campione significativo (miscelando i campioni prelevati da ogni carico in arrivo) e su tale campione dovrà determinare i predetti metalli. I dati relativi alle caratteristiche del fango andranno riferiti al fango secco.
Successivamente, sul cemento prodotto con il predetto quantitativo settimanale, dovrà procedersi alla determinazione dei suddetti elementi, in modo da creare la funzione per la correlazione sopracitata.
Nel caso di utilizzo di strumentazione in grado di determinare in tempo reale i predetti metalli, la prescrizione relativa allo stoccaggio settimanale potrà essere eliminata o ridotta in funzione del tempo tecnico per l'analisi.
I risultati dei controlli dovranno essere tempestivamente trasmessi al L.I.P. di Ragusa.

Art. 3

Per la messa in riserva del rifiuto da recuperare devono essere rispettate almeno le seguenti condizioni:
-  il rifiuto deve essere stoccato separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto;
-  ove la messa in riserva avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti impermeabili che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;
-  i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.

Art. 4

Il prodotto ottenuto dall'attività di recupero dovrà avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, alle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalla lavorazione di materie prime vergini.

Art. 5

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Art. 6

I limiti di emissione in atmosfera per le sostanze di cui sia ipotizzabile la presenza nelle emissioni (arsenico, mercurio e cadmio) sono:
-  mercurio 0,05 mg./m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
-  cadmio 0,05 mg./m3 come valore medio della somma delle concentrazioni di tallio e cadmio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
-  arsenico 0,5 mg./m3 come valore medio della somma delle concentrazioni di antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio, stagno rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

Art. 7

Preventivamente all'avvio dell'attività di recupero dovrà essere valutato dalla competente C.P.T.A. di Ragusa se sussistano o meno le condizioni previste al punto 21 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, esplicativo del campo di applicazione dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88.
Qualora sussistano le superiori condizioni dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 203/88.
Nel caso in cui, ad avviso del predetto organo, non sussistano le condizioni per l'applicazione del citato art. 15 comma a) del D.P.R. n. 203/88, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività di recupero la ditta dovrà presentare - a questa Amministrazione, alla C.P.T.A., alla provincia ed al L.I.P. di Ragusa, nonché al comune di Modica - apposita perizia giurata che attesti le suddette condizioni, supportata da idonea documentazione tecnica nella quale vengano anche precisate le condizioni operative in cui è stato eseguito il controllo delle emissioni.

Art. 8

La società dovrà tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97, al decreto ministeriale n. 148 dell'1 aprile 1998 ed alla circolare ministeriale del 4 agosto 1998.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione conformi al modello approvato con decreto ministeriale n. 145 dell'1 aprile 1998.

Art. 9

Il direttore tecnico responsabile dell'attività di recupero è il sig. Bennardello Mario, responsabile di stabilimento.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione del nominativo dello stesso.

Art. 10

La società, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi della lettera h) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria uniformemente a quanto sarà stabilito in attuazione dell'art. 18, lettera g), del medesimo decreto legislativo per l'attività di gestione dei rifiuti.

Art. 11

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel decreto legislativo n. 22/97, nella normativa di attuazione dello stesso e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 12

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 13

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 14

La presente autorizzazione provvisoria potrà essere rinnovata a richiesta della società interessata e la relativa istanza dovrà pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per conoscenza alla provincia ed al comune competenti per territorio, almeno 180 giorni prima della scadenza stessa.

Art. 15

La Provincia regionale di Ragusa ed il comune di Modica eserciteranno con periodicità almeno semestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
Il L.I.P. di Ragusa, sulla base dei dati trasmessi dalla società o della propria attività di controllo sul produttore e sul recuperatore, è autorizzato ad imporre modalità di campionamento, analisi e controllo e/o prescrizioni anche più restrittive, informandone questo Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.7.488)
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DECRETO 24 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Industria siciliana cementi S.p.A., con sede legale in Modica, all'esercizio di operazioni di recupero dei fanghi di trattamento acque reflue industriali per la produzione di cemento presso il proprio cementificio sito in Ragusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Vista la legge regionale n. 39 del 13 giugno 1977, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 78 del 4 agosto 1980, n. 181 del 29 dicembre 1981, n. 57 del 19 giugno 1982, n. 48 del 30 maggio 1983, n. 67 del 21 agosto 1984, n. 40 del 21 aprile 1995 e n. 71 del 3 ottobre 1995, recante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento;
Vista la delibera del C.I. del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.P.R. n. 203/88 ed il punto 21 del D.P.C.M. 21 luglio 1989 esplicativo del campo di applicazione dell'art. 15, lettera a), del medesimo D.P.R. n. 203/88;
Visto il proprio decreto n. 288 del 3 marzo 1989, così come modificato dai decreti del 29 giugno 1993, 8 marzo 1994, 22 settembre 1995, 6 agosto 1996, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali del 26 luglio 1993 e del 30 marzo 1994, dai decreti legislativi n. 22 del 5 febbraio 1997 e n. 389 dell'8 novembre 1997 ed, in ultimo, il decreto ministeriale n. 406 del 28 aprile 1998, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti che effettuano la gestione dei rifiuti;
Vista la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994, contenente norme tecniche per il riutilizzo di rifiuti in un processo produttivo;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97 che, tra l'altro, ha abrogato le norme tecniche del decreto ministeriale 5 settembre 1994 relativamente ai rifiuti non pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, relativo all'approvazione del modello di registro di carico e scarico dei rifiuti;
Vista la circolare interministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 22/97 e della normativa regionale di settore, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti compete a questo Assessorato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 22/97, le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti di propria titolarità non sono sottoposte all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che l'art. 56 del predetto decreto legislativo ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. n. 915/82, e che il successivo art. 57, comma 1, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo, e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
Vista la propria autorizzazione provvisoria prot. n. 69584 del 20 novembre 1993, con la quale, previo parere favorevole espresso dal C.R.T.A. nella seduta del 28 agosto 1992, si autorizzava in via sperimentale e per due mesi l'utilizzo dei fanghi prodotti dal depuratore biologico consortile di Priolo Gargallo come carica nei cementifici di Augusta, Modica e Ragusa;
Visto il parere favorevole con prescrizioni reso dal C.R.T.A. nelle sedute del 13 e 28 gennaio 1994, relativamente ai risultati dei due mesi di sperimentazione;
Vista la propria autorizzazione prot. n. 52620/93 del 14 aprile 1994 con la quale si prorogava di un anno il periodo della suddetta sperimentazione;
Vista la propria nota prot. n. 68374 del 6 ottobre 1994, con la quale si precisava che l'attività di riutilizzo di rifiuti in questione era sottoposta alle procedure semplificate ai sensi della sopravvenuta normativa tecnica ex decreto ministeriale 5 settembre 1994;
Considerato che il recupero dei fanghi prodotti dal depuratore consortile di Priolo Gargallo come carica nei cementifici è quindi proseguito in forza delle procedure semplificate sopracitate;
Considerato che il punto 12.16 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, prevede il recupero dei fanghi in questione anche in cementifici;
Considerato, tuttavia, che la sommatoria diAs+Hg+Cd presente nei fanghi in questione risulta superiore ai limiti previsti nel suddetto decreto ministeriale;
Considerato quindi che l'attività di recupero nei cementifici dei fanghi in questione non è più sottoposta alle procedure semplificate di recupero ex artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97, ma necessita di autorizzazione ex art. 28 dello stesso decreto legislativo;
Vista l'istanza n. 13/UF/oc del 17 aprile 1998, la relazione tecnica allegata e le successive integrazioni, assunta al prot. n. 28996 del 6 maggio 1998, con la quale l'Industria siciliana cementi S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, all'esercizio dell'attività di recupero del rifiuto speciale non pericoloso denominato "fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali" cod. CER 19.08.04, prodotti dal-l'impianto di depurazione consortile di Priolo Gargallo per la produzione di cemento;
Considerato che l'Industria siciliana cementi S.p.A., in virtù del sopracitato art. 30 del decreto legislativo n. 22/97, è esclusa per le fasi di smaltimento in oggetto dall'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Considerato che, per gli impianti autorizzati a svolgere attività non rientranti nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di svolgere anche operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, si applicano solo le procedure di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, semprecché non vengano adottate varianti sostanziali agli impianti in esercizio;
Considerato che devono essere ancora emanate norme integrative relative alle garanzie finanziarie da prestare per le tipologie di rifiuti speciali e speciali pericolosi non precedentemente classificati come tossico-nocivi;
Vista l'autocertificazione del 25 ottobre 1999, redatta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, con la quale il legale rappresentante della ditta dr. Ugo Filì, nato a Calvi dell'Umbria (TR) il 30 luglio 1941 e residente a Ragusa in viale Sicilia n. 6, ha attestato di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche, sia nei propri confronti sia nei confronti dei propri conviventi;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97, anche se più restrittive;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'Industria siciliana cementi S.p.A., con sede legale a Modica (RG) in contrada Fargione, è autorizzata ad effettuare, per il periodo di 5 anni dalla data del presente decreto, l'esercizio delle operazioni di recupero dei fanghi di trattamento acque reflue industriali (cod. CER 19.08.04) provenienti dall'impianto di depurazione biologico consortile di Priolo Gargallo (SR), per la produzione di cemento nelle forme usualmente commercializzate, presso il proprio cementificio sito in Ragusa, contrada Tabuna.

Art. 2

La percentuale massima di rifiuto impiegabile nel recupero resta fissata al 2% della carica, riferita al fango secco.
Nei primi due mesi di avvio al recupero occorrerà stabilire un sistema di correlazione che permetta di predire, in funzione della concentrazione di arsenico, mercurio e cadmio sui fanghi in arrivo, la concentrazione degli stessi elementi sul prodotto.
Conseguentemente la società, inizialmente, dovrà stoccare il quantitativo utile settimanale, dovrà estrarne un campione significativo (miscelando i campioni prelevati da ogni carico in arrivo) e su tale campione dovrà determinare i predetti metalli. I dati relativi alle caratteristiche del fango andranno riferiti al fango secco.
Successivamente, sul cemento prodotto con il predetto quantitativo settimanale, dovrà procedersi alla determinazione dei suddetti elementi, in modo da creare la funzione per la correlazione sopracitata.
Nel caso di utilizzo di strumentazione in grado di determinare in tempo reale i predetti metalli, la prescrizione relativa allo stoccaggio settimanale potrà essere eliminata o ridotta in funzione del tempo tecnico per l'analisi.
I risultati dei controlli dovranno essere tempestivamente trasmessi al L.I.P. di Ragusa.

Art. 3

Per la messa in riserva del rifiuto da recuperare devono essere rispettate almeno le seguenti condizioni:
-  il rifiuto deve essere stoccato separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto;
-  ove la messa in riserva avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti impermeabili che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;
-  i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.

Art. 4

Il prodotto ottenuto dall'attività di recupero dovrà avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, alle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalla lavorazione di materie prime vergini.

Art. 5

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Art. 6

I limiti di emissione in atmosfera per le sostanze di cui sia ipotizzabile la presenza nelle emissioni (arsenico, mercurio e cadmio) sono:
-  mercurio 0,05 mg./m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
-  cadmio 0,05 mg./m3 come valore medio della somma delle concentrazioni di tallio e cadmio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;
-  arsenico 0,5 mg./m3 come valore medio della somma delle concentrazioni di antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio, stagno rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

Art. 7

Preventivamente all'avvio dell'attività di recupero dovrà essere valutato dalla competente C.P.T.A. di Ragusa se sussistano o meno le condizioni previste al punto 21 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, esplicativo del campo di applicazione dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88.
Qualora sussistano le superiori condizioni dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 203/88.
Nel caso in cui, ad avviso del predetto organo, non sussistano le condizioni per l'applicazione del citato art. 15 comma a) del D.P.R. n. 203/88, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività di recupero la ditta dovrà presentare - a questa Amministrazione, alla C.P.T.A., alla provincia ed al L.I.P. di Ragusa, nonché al comune di Ragusa - apposita perizia giurata che attesti le suddette condizioni, supportata da idonea documentazione tecnica nella quale vengano anche precisate le condizioni operative in cui è stato eseguito il controllo delle emissioni.

Art. 8

La società dovrà tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97, al decreto ministeriale n. 148 dell'1 aprile 1998 ed alla circolare ministeriale del 4 agosto 1998.
La società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 22/97 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione conformi al modello approvato con decreto ministeriale n. 145 dell'1 aprile 1998.

Art. 9

Il direttore tecnico responsabile dell'attività di recupero è l'ing. Rodiano Semboloni, responsabile di stabilimento.
La società è tenuta a comunicare ogni variazione del nominativo dello stesso.

Art. 10

La società, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi della lettera h) dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, dovrà presentare idonea garanzia uniformemente a quanto sarà stabilito in attuazione dell'art. 18, lettera g) del medesimo decreto legislativo per l'attività di gestione dei rifiuti.

Art. 11

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle altre norme contenute nel decreto legislativo n. 22/97, nella normativa di attuazione dello stesso e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
In particolare la società dovrà effettuare l'attività in essere con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Art. 12

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 13

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organi.

Art. 14

La presente autorizzazione provvisoria potrà essere rinnovata a richiesta della società interessata e la relativa istanza dovrà pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per conoscenza alla provincia ed al comune competenti per territorio, almeno 180 giorni prima della scadenza stessa.

Art. 15

La Provincia regionale di Ragusa ed il comune di Ragusa eserciteranno con periodicità almeno semestrale l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
Il L.I.P. di Ragusa, sulla base dei dati trasmessi dalla società o della propria attività di controllo sul produttore e sul recuperatore, è autorizzato ad imporre modalità di campionamento, analisi e controllo e/o prescrizioni anche più restrittive, informandone questo Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.7.489)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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