REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 MARZO 2000 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato degli enti locali

DECRETO 26 novembre 1999.
Nuovi criteri e parametri di riparto per le assegnazioni alle Province regionali ed ai comuni ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.  pag.


DECRETO 10 febbraio 2000.
Decadenza del consiglio della II circoscrizione del comune di Palermo e nomina del commissario  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 22 dicembre 1999.
Stagione balneare 2000  pag.


DECRETO 16 marzo 2000.
Esenzione dal ticket per le attività dei consultori.
  pag. 16 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 20 dicembre 1999.
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di 54 alloggi sociali nel comune di Villabate.
  pag. 17 


DECRETO 23 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune diCastronovo diSicilia  pag. 18 


DECRETO 28 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Villarosa  pag. 26 


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per la realizzazione di opere nel comune di Barrafranca.  pag. 33 


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per la realizzazione di opere nel comune di Messina.  pag. 34 

DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per la costruzione di un elettrodotto nei comuni di Sortino e Me- lilli  pag. 35 


DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A., Direzione distribuzione Sicilia, del progetto per la realizzazione di opere nei comuni di Francavilla di Sicilia e Novara di Sicilia.  pag. 36 


DECRETO 14 febbraio 2000.
Modifica del decreto 13 febbraio 1998, recante direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel l'area industriale di Gela  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 29 novembre 1999.
Approvazione del piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati  pag. 38 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari diEnna  pag. 40 
Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96  pag. 41 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'ac quedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Modica e Ragusa per la realizzazione dei lavori di utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio, 4° lotto  pag. 50 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1999  pag. 83 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche  pag. 85 
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per la formazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici  pag. 85 

Assessorato degli enti locali:
Turno elettorale amministrativo 16-30 aprile 2000 - Sospensione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Patti  pag. 86 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del consiglio di disciplina del personale dell'Azienda trasporti urbani Agrigento s.r.l., con sede in Agrigento  pag. 86 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo  pag. 86 
Autorizzazione al Centro di solidarietà F.A.R.O. di Messina per la riduzione del numero dei posti in regime semiresidenziale ed iscrizione della medesima struttura all'albo regionale degli enti ausiliari per gli interventi in regime residenziale  pag. 87 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla ditta Industria alimentare Puccio s.r.l., con sede in Capaci, per la realizzazione di un nuovo stabilimento di produzione di prodotti caseari  pag. 87 
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 87 
Rinnovo dell'autorizzazione alla società Wyeth Lederle S.p.A., con sede in Catania, per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi  pag. 87 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 17 marzo 2000.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Galati Mamertino.
Statuto del comune di Campobello di Mazara - Modifiche.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 26 novembre 1999.
Nuovi criteri e parametri di riparto per le assegnazioni alle Province regionali ed ai comuni ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, che, al fine di garantire alle Province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite, prescrive che l'Assessore regionale per gli enti locali assegni con propri decreti alle Province regionali ed ai comuni una quota pari al 20% delle entrate tributarie della Regione, accertate con il rendiconto generale consuntivo 1997;
Rilevato che l'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 stabilisce che:
1)  nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, un'aliquota pari all'1,50% è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ed un'aliquota pari allo 0,80% è riservata ai comuni delle isole minori, mentre una somma pari a L. 30.000 milioni, così come modificato dal comma 12, art. 57, della legge regionale n. 10/99, resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici;
2)  le assegnazioni alle Province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali;
Visto l'art. 47 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 10, il quale, ad integrazione dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, dispone che "una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza";
Sentita la Conferenza Regione-autonomie locali che ha proposto l'adozione dei seguenti criteri:
A)  nella destinazione delle somme occorre avere riguardo prioritariamente alla spesa relativa al trattamento economico del personale ed ai servizi sociali e che occorre particolare attenzione per i comuni di piccole e media dimensione, risultando i comuni di grande dimensione, quali Palermo, Catania e Messina, dotati di strutture e mezzi adeguati e tali da consentire il reperimento integrale delle risorse tributarie previste dalle leggi e di accedere ai numerosi finanziamenti di settore e di provenienza extra regionale e ai benefici previsti da leggi speciali;
B)  ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti va assegnata, per l'anno 1999 (fatta eccezione per le assegnazioni relative al personale addetto agli asili nido per l'anno 1998), una somma non inferiore a quella trasferita per il 1998, tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibattono e del conseguente rischio di dissesto;
C)  per il 1999 il costo del personale può essere coperto all'85% del costo documentato, fatta eccezione per i comuni dissestati ai quali va invece corrisposto il 100% del costo, in quanto il Ministero dell'interno, in sede di approvazione dei loro bilanci, nel relativo decreto fa espresso divieto di utilizzare somme per la copertura degli oneri del personale assunto in applicazione di leggi regionali;
D)  poiché al costo del personale degli asili nido, sino al 1998, si è fatto fronte, sempre nella percentuale del l'85%, a consuntivo, con la conseguenza che nell'esercizio di competenza sono state corrisposte le somme relative all'esercizio precedente e che, per evidenti ragioni di natura contabile e per una migliore razionalizzazione della spesa, occorre regolarizzare sin dal corrente esercizio l'erogazione delle somme, imputando sull'esercizio 1999 il costo del 1998 e del 1999, per consentire per l'avvenire che su ciascun esercizio gravi soltanto l'onere di competenza;
E)  la restante somma destinata ai comuni sarà assegnata come segue:
a)  66% sulla base della popolazione residente;
b)  17% sulla base della superficie territoriale;
c)    8% sulla base degli alunni della scuola dell'obbligo;
d)    9% sulla base delle presenze turistiche ai soli comuni interessati;
F)  dalle somme destinate ai comuni vanno accantonate L. 1.000 milioni per impegni connessi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e L. 8.000 milioni per il comune di Ragusa in applicazione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, se ed in quanto spettanti;
G)  restano a disposizione dell'Assessorato regionale degli enti locali:
g.1)  L. 30.000 milioni, che vengono dallo stesso gestiti per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, nonché le somme per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
g.2)  L. 25.000 milioni, quale contributo asili nido per la gestione con personale a carico del bilancio comunale o in convenzione;
g.3)  L. 4.000 milioni per attività di assistenza, mediante ricoveri;
H)  in relazione al precedente punto A) ai comuni di Palermo, Catania e Messina va applicata una riduzione del 10% sulle somme risultanti dalla ripartizione effettuata secondo i criteri generali;
Ritenuto di potere applicare per l'esercizio finanziario 1999 i criteri, sopra riportati, proposti dalla Conferenza Regione-autonomie locali;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999, il quale prevede al cap. 18712 - comuni - la somma di L. 1.369.348.000.000 ed al cap. 18713 - province - la somma di L. 364.716.000.000;

Decreta:


Art. 1

L'ammontare complessivo delle dotazioni contabili dei cap. 18712 e 18713 del bilancio regionale, pari a L. 1.734.064.000.000, così come disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 4/99 e successive integrazioni, è ridotto:
a)  dell'1,50% pari a L. 26.010.960.000;
b)  dello 0,80% pari a L. 13.872.512.000;
c)  dell'ammontare relativo alla spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
d)  nonché della somma di L. 30.000 milioni.

Art. 2

In conseguenza delle detrazioni di cui all'articolo precedente ed in attuazione del 3° comma dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, la dotazione contabile del cap. 18713 va destinata alle Province regionali per L. 339.565.185.000 ed ai comuni per L. 25.150.815.000.

Art. 3

Le somme destinate alle Province regionali sono assegnate: per il 50% sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali Istat, e per il 50% sulla base della superficie territoriale, detratti la spesa per il personale, che viene coperta all'85%, e L. 15.000.000.000 da distribuire alle Province che gestiscono licei linguistici e musicali ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 15/93, sulla base dello stesso criterio di popolazione e territorio, con riferimento ai dati Istat.

Art. 4

Dalle somme destinate ai comuni vanno accantonate L. 1.000 milioni per impegni connessi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e L. 8.000 milioni per il comune di Ragusa in applicazione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, se ed in quanto spettanti.

Art. 5

Restano a disposizione dell'Assessorato regionale degli enti locali L. 30.000 milioni che vengono dallo stesso gestiti per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, nonché le somme per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori.

Art. 6

Ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti va assicurata, in ogni caso, un'assegnazione almeno pari a quella disposta per l'esercizio finanziario 1998 (oltre alle assegnazioni relative al personale addetto agli asili nido per l'anno 1998).

Art. 7

Il costo per il personale è coperto all'85%, fatta eccezione per i comuni dissestati, per i quali detto costo è coperto, per le motivazioni di cui in premessa, al 100%.

Art. 8

Il trasferimento ai comuni per il costo del personale degli asili nido dovrà coprire i costi dell'esercizio 1998 e dell'esercizio 1999.

Art. 9

Ai servizi socio-assistenziali è destinata una somma pari a L. 283.438.340.000 che sarà assegnata come segue:
1)  comuni con popolazione non superiore a 12.000 abitanti: L. 62.000 per abitante pari a L. 85.892.320.000;
2)  comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti e sino a 65.000: L. 50.000 per abitante pari a L. 100.101.300.000;
3)  comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti L. 40.000 per abitante pari a L. 68.444.720.000;
4)  attività di assistenza mediante ricoveri L. 4.000.000.000;
5)  contributo asili nido: per la gestione con personale a carico del bilancio comunale o in convenzione L. 25.000.000.000.

Art. 10

La restante somma destinata ai comuni sarà assegnata come segue:
a)  66% sulla base della popolazione residente;
b)  17% sulla base della superficie territoriale;
c)    8% sulla base degli alunni della scuola dell'obbligo;
d)    9% sulla base delle presenze turistiche ai soli comuni interessati.

Art. 11

Le quote spettanti, in conformità dei criteri di cui al presente decreto, ai comuni di Palermo, Catania e Messina, saranno decurtate, per le motivazioni di cui alle premesse, del 10%.

Art. 12

Le somme accantonate e non corrisposte in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, saranno assegnate dall'Assessore regionale per gli enti locali in conformità dei criteri di cui sopra.
Palermo, 26 novembre 1999.
  BARBAGALLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 22 dicembre 1999, con nota n. 1024.
(2000.7.455)
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DECRETO 10 febbraio 2000.
Decadenza del consiglio della II circoscrizione del comune di Palermo e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che n. 9 consiglieri su 15 assegnati della II circoscrizione del comune di Palermo hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, le dimissioni della metà dei consiglieri comporta la decadenza dell'intero consiglio, da pronunciarsi a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario dovere avviare le procedure previste dalla predetta norma, in ordine alla dichiarazione di decadenza del citato consiglio di circoscrizione ed alla contestuale nomina del commissario;
Preso atto che il consiglio comunale di Palermo con delibera n. 4 dell'11 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole in ordine alla decadenza del consiglio della II circoscrizione;
Vista la proposta di decadenza prot. n. 624 del 27 gennaio 2000 formulata dal sindaco del comune di Palermo e la contestuale richiesta di nomina del commissario presso il consiglio della predetta II circoscrizione;
Ritenuto, pertanto, dovere procedere alla dichiarazione di decadenza del consiglio della II circoscrizione del comune di Palermo ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio;

Decreta:


Articolo unico

Il consiglio della II circoscrizione del comune di Palermo è dichiarato decaduto.
Il sig. Mascellino Calogero Paolo, cittadino elettore della II circoscrizione, residente a Palermo, via Michele Cipolla n. 72 - Palermo, è nominato commissario del consiglio della II circoscrizione di Palermo con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.
Il predetto decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 10 febbraio 2000.
  BARBAGALLO 

(2000.7.458)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 dicembre 1999.
Stagione balneare 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 26 della legge n. 319/76 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione";
Visto l'art. 2, l'art. 4 e l'art. 6 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982;
Vista la legge regionale n. 27/86;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Atteso che il Ministero della sanità - Italsiel - con nota n. SA-084-92-C-1073 del 28 dicembre 1992 ha individuato un nuovo iter procedurale "che dovrà regolamentare le comunicazioni delle Regioni verso il sistema e viceversa" specificando che nelle delibere regionali occorre tra l'altro individuare e distinguere le zone di divieto di balneazione in permanenti e temporanee;
Vista la nota assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e successive, con le quali si chiedeva ai direttori dei laboratori di igiene e profilassi l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi, nonché la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di igiene e profilassi provinciali della Regione Sicilia effettuate nel periodo di campionamento dell'anno 1999;
Viste le note di riscontro all'assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e successive trasmesse dai laboratori di igiene e profilassi;
Ritenuto di dover individuare i tratti di mare e di costa permanentemente o temporaneamente preclusi alla balneazione, per motivi di inquinamento o per altri motivi;
Ritenuto, altresì, di dover condizionare la revoca del divieto temporaneo di balneazione al rispetto di quanto stabilito all'art. 6, comma 10, del D.P.R. n. 470/82 ed al verificarsi delle condizioni analitiche di cui al comma 11 del già citato art. 6 D.P.R. n. 470/82;
Considerato opportuno di dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d", del D.P.R. n. 470/82 che la stagione balneare per l'anno 2000 abbia inizio l'1 maggio 2000 e termine il 30 settembre 2000;

Decreta:


Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2000 e ha termine il 30 settembre 2000.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2000 e ha termine il 30 settembre 2000.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma b, del D.P.R. n. 470/82, per la stagione 2000 sono classificate "non idonee alla balneazione" le acque marine e le relative coste indicate negli allegati da 1 ad 8, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione, per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

Viene fatto obbligo ai sindaci dei comuni della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma A e comma D, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento, dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità, al capo settore igiene pubblica dell'Azienda S.L. ed ai direttori reparto medico e chimico dei L.I.P.

Art. 6

I laboratori di igiene e profilassi hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, qualora non abbiano già provveduto, ai signori sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al capo settore igiene pubblica, al capo servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., competente per territorio.

Art. 7

Le ordinanze di cui all'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche, e devono essere trasmesse al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica e al capo servizio igiene pubblica dell'Azienda S.L. ed al L.I.P.
Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2000.

Art. 8

I direttori dei laboratori di igiene e profilassi, secondo programmi concordati con il capo settore igiene pubblica dell'Azienda S.L., potranno avvalersi per l'esecuzione e il trasporto dei campioni di acqua di mare, dei servizi di igiene pubblica delle ex AA.SS.LL. o distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e comunque entro il mese di riferimento.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 2000, i responsabili del settore igiene pubblica dell'Azienda S.L. ed i responsabili del servizio igiene pubblica delle ex AA.SS.LL. dei distretti, hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, D.P.R. n. 470/82, i direttori dei laboratori dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di tale comunicazione la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati.

Art. 12

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione in parte prima alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 1999.
  MARTINO 

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(2000.12.712)
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DECRETO 16 marzo 2000.
Esenzione dal ticket per le attività dei consultori.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981;
Viste la legge n. 405 del 29 luglio 1975 e la legge regionale n. 21 del 24 luglio 1978;
Vista la legge n. 194 del 22 maggio 1978;
Vista la circolare n. 112 dell'8 marzo 1983 dell'Assessore regionale per la sanità su "Consultori familiari";
Vista la circolare n. 603 del 23 luglio 1991 dell'Assessore regionale per la sanità su "Protocollo di comportamento per gli operatori che effettuano servizio di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge n. 194/78";
Visto il decreto del Ministro della sanità dell'1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991, avente come oggetto la "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria", che all'art. 5 recita: "sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni";
Visto il decreto n. 6969 del 24 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993;
Visto il decreto n. 14128 del 28 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995;
Visto il decreto n. 24608 del 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 1998;
Visti i dati sull'attività dei servizi IVG e dei consultori familiari elaborati dall'Osservatorio epidemiologico regionale;
Considerato che, allo stato, non può considerarsi del tutto raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione significativa del ricorso ripetuto alla IVG, sebbene si osservi una tendenza alla diminuzione;
Considerato che il ricorso all'IVG può essere ridotto anche incentivando l'uso di una corretta metodica contraccettiva;
Considerato che è di interesse della collettività incentivare l'utilizzazione dei consultori da parte della popolazione per l'assistenza e la guida ad una maternità consapevole, nonché favorire ulteriormente l'attività di aggancio dell'utenza da parte dei consultori familiari per prevenire il ricorso all'IVG ripetuta;

Decreta:


Art. 1

Tutte le donne e le coppie che richiederanno all'équipe dei consultori familiari prestazioni inerenti la pianificazione familiare e la guida ad una maternità consapevole sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale relativa alle prestazioni diagnostiche ritenute necessarie per il controllo della contraccezione, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, a far data dal presente decreto fino al 31 marzo 2003.

Art. 2

Tutte le donne che richiederanno all'équipe dei consultori familiari la certificazione per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale relativa alle prestazioni diagnostiche previste per tale intervento, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, a far data dal presente decreto fino al 31 marzo 2003. In tale data sarà effettuata la valutazione di efficacia di tali provvedimenti attraverso l'uso di indicatori messi a punto dall'Osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 marzo 2000.
  LO MONTE 

(2000.12.714)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 dicembre 1999.
Approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di 54 alloggi sociali nel comune di Villabate.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il decreto n. 772 del 10 novembre 1995, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Villabate;
Vista l'istanza prot. n. 5010 del 14 ottobre 1999, di richiesta di approvazione di un programma costruttivo per la realizzazione di 54 alloggi sociali della cooperativa Fiamme Oro;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 89 del 12 agosto 1999 del comune di Villabate, con la quale è stata adottato un programma costruttivo per la realizzazione di 54 alloggi sociali, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il parere favorevole del Genio civile prot. n. 7887/98, 25629/98, 562/9912131 del 10 marzo 1999;
Visto il parere favorevole n. 33 del 14 dicembre 1999, reso dal gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. che in merito così si è espresso:
«...Omissis...
Per tutto quanto sopra rappresentato e rilevato che le aree destinate alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie risultano conformi al decreto ministeriale n. 1444/68; che a seguito delle pubblicazioni non sono state presentate osservazioni ed opposizioni; che il programma costruttivo è assistito da finanziamenti regionali del quale la cooperativa è destinataria, questo gruppo di lavoro è del parere che il progetto sia assentibile...»;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con delibera del commissario regionale n. 89 del 12 agosto 1999, presentato dal comune di Villabate e trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'approvazione, fermo restando che l'area dovrà essere espropriata ed utilizzata entro il termine di anni due, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 16 maggio 1981.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera della commissione straordinaria n. 89 del 12 agosto 1999;
 1)  relazione tecnica sulla localizzazione dell'area a firma del responsabile dell'urbanistica dell'U.T.C. di Villabate;
 2)  relazione tecnica a firma del progettista;
 3)  progetto contenente: stralci urbanistici, dati tecnici, planimetria scala 1:1.000, planimetria scala 1:500, cellula tipo scala 1:500;
 4)  stralcio del P.R.G. vigente;
 5)  piano particellare d'esproprio;
 6)  norme di attuazione;
 7)  schema di convenzione;
 8)  atti di pubblicazione:
a)  manifesto murale affisso il 10 settembre 1999;
b)  stralcio Giornale di Sicilia del 10 settembre 1999;
c)  avviso all'albo pretorio del comune diVillabate a partire dal 10 settembre 1999;
d)  stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 (parte seconda e terza) del 10 settembre 1999;
 9)  attestazione di regolare pubblicazione degli atti relativi alla localizzazione dell'area, comprensiva della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
10)  relazione geologica;
11)  parere del Genio civile n. 7887, 25629/98, 562/99 del 10 marzo 1999;
12)  attestazione del sovraordinato servizio urbanistico prot. n. 6176/99 del 7 dicembre 1999, relativa all'esistenza del vincolo ex decreto assessoriale lavori pubblici 15 giugno 1983; schemi idrici;
13)  planimetria scala 1:10.000 di visualizzazione dello schema idrico 32, dell'area P3 e dell'area del programma costruttivo;
14)  parere n. 33 del 14 dicembre 1999 espresso dal gruppo di lavoro XXVI.

Art. 3

Il comune di Villabate resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Villabate per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 20 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.407)
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DECRETO 23 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune diCastronovo diSicilia.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.6.398)
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DECRETO 28 dicembre 1999.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Villarosa.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.6.420)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per la realizzazione di opere nel comune di Barrafranca.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 261 del 14 ottobre 1980, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Barrafranca;
Visto il foglio n. 9106 del 5 marzo 1999, con il quale, nel trasmettere il piano tecnico delle opere nonché copia della precedente richiesta n. 9575 del 9 marzo 1998, l'Enel ha avanzato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, alla costruzione dei raccordi a 150 KV s.t. per collegare in e.e. la C.P. Barrafranca con l'elettrodotto C.P. Terrapelata-C.P. Caltagirone;
Vista la deliberazione n. 74 del 7 agosto 1998, trasmessa con foglio sindacale n. 11583 del 26 agosto 1998, con la quale il consiglio comunale di Barrafranca ha espresso il proprio nulla osta al progetto in argomento "a condizione che l'impianto non sia inquinante dal punto di vista dei campi magnetici prodotti dalle linee elettriche ad alta tensione";
Vista la nota prot. n. 1142/II dell'1 giugno 1998, con cui la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Enna - Sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici comunica che il sito interessato dal progetto non risulta sottoposto ai vincoli discendenti dalle leggi n. 1497/39, n. 431/85 e n. 1089/39;
Vista la nota prot. n. 10720 del 17 agosto 1998, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna, gruppo IV 3/A, ha rilasciato il relativo nulla osta esclusivamente ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, a condizione che:
«-  il terreno proveniente dagli scavi venga opportunamente sistemato e compattato con quello circostante, in modo da non ostruire il normale deflusso delle acque, o venga trasportato in luoghi all'uopo destinati;
-  nelle zone con elevata pendenza i terrapieni creati dai lavori di sbancamento per la messa in opera delle basi di fondazione, vengano realizzate opere di contenimento (muri, palizzate, gabbioni ecc.);
-  a fine lavori lo stato dei luoghi venga ripristinato a regola d'arte»;
Vista la nota prot. n. 2787 del 2 marzo 1999, con la quale l'ufficio tecnico V settore servizio urbanistica ed edilizia privata di Barrafranca comunica "che l'area interessata dalle opere in oggetto non è soggetta ai vincoli di cui alla legge n. 67/74";
Visto il parere n. 6 dell'1 ottobre 1999 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il progetto di che trattasi consente di collegare la costruenda C.P. Barrafranca all'esistente elettrodotto a 150 KV Terrapelata-Caltagirone; prevedente la demolizione di un tratto dell'esistente elettrodotto aereo a 150 KV Terrapelata-Caltagirone per circa 0,350 Km. e la costruzione dei raccordi sopra detti per una lunghezza complessiva di circa 0,450 km. interessando il territorio del comune di Barrafranca (EN);
-  il progetto di massima è stato realizzato in conformità dell'unificazione Enel per la linea a 132-150 KV e nel rispetto delle norme contenute nel D.M. n. 28 del 21 marzo 1988 e successive modifiche e del D.P.C.M. 23 aprile 1912.
Ritenuto:
-  che la costruzione dell'elettrodotto rientra nei programmi di ampliamento e potenziamento della rete elettrica ad alta tensione presente nel circondario, e che il tracciato è stato individuato tenendo in debito conto tutti gli aspetti ambientali e territoriali della zona.
Per tutto quanto precede, questo gruppo della D.R.U. è del parere che la variante al piano di fabbricazione del comune di Barrafranca per la costruzione dei raccordi a 150 KV s.t. per collegare in entra-esce la C.P. Barrafranca con l'elettrodotto C.P. Terrapelata-C.P. Caltagirone, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, sia condivisibile in quanto compatibile con l'assetto territoriale a condizione e nel rispetto di tutto quanto visto, rilevato e considerato che precedono nel presente parere.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. e constatata la regolarità del procedimento;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successiva modifica ed integrazione, è autorizzato, in conformità al parere n. 6 dell'1 ottobre 1999 espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni poste dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste sopra riportate, il progetto per la costruzione dei raccordi a 150 KV s.t. per collegare in e.e. la C.P. Barrafranca con l'elettrodotto C.P. Terrapelata-C.P. Caltagirone, in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Barrafranca.

Art. 2

L'Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati sottoelencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  piano tecnico delle opere contenente corografia, relazione tecnica e particolari costruttivi.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed il comune di Barrafranca sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.413)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per la realizzazione di opere nel comune di Messina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 27113 del 18 luglio 1996, con il quale l'Enel ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, l'autorizzazione per la costruzione dei raccordi a 150 KV per collegare la C.P. Messina Riviera all'elettrodotto Sorgente-Torrebianca 1;
Vista la delibera n. 60/c del 30 settembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Messina esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modificazioni, parere favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota sezione II prot. n. 1548 del 22 febbraio 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 2212 del 22 luglio 1996, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali sezione beni archeologici di Messina sul progetto di che trattasi esprime parere favorevole a condizione che venga preventivamente comunicata la data di inizio dei lavori;
Vista la nota sezione II prot. 5656/cc del 22 ottobre 1996, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina esprime, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parere favorevole;
Visto il parere n. 28 del 29 ottobre 1999 del gruppo XXX/D.R.U. reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con foglio n. 27113 del 18 giugno 1996:
«Premesso che
-  l'Enel ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla costruzione dei raccordi a 150 KV a semplice terna per la cabina primaria Messina Riviera all'elettrodotto esistente stazione Sorgente Torrebianca 1;
-  il consiglio comunale di Messina con riferimento alle relazioni tecniche della Ripartizione urbanistica n. 3260 del 2 maggio 1997 e n. 1979 del 5 febbraio 1998, con delibera n. 60/c del 30 settembre 1998, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
-  nella considerazione che con le superiori relazioni tecniche è stato rappresentato che l'intervento in oggetto ricade "in minima parte in fascia di rispetto" e su un'area interessata dal vincolo imposto con D.P. n. 705 del 6 luglio 1967, questo Assessorato ha richiesto chiarimenti alla Ripartizione urbanistica in ordine ai superiori vincoli;
-  la Ripartizione urbanistica, con fogli n. 128 del 24 febbraio 1999, n. 7140 del 6 aprile 1999, ha sostanzialmente rappresentato che:
a)  "l'intervento ricade in un'area posta all'interno della parte di territorio comunale dichiarato di notevole interesse pubblico con D.P. n. 705 del 6 luglio 1967 e quindi con l'obbligo di presentare il progetto alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali per la preventiva approvazione ai sensi della legge 28 giugno 1939 n. 1497";
b)  "la fascia di rispetto interessata dall'intervento in oggetto, discende dalla previsione stralciata con D.A. n. 106/78 di una larga fascia di territorio connessa con il manufatto di attraversamento stabile dello Stretto di Messina, e pertanto era posizionata in prossimità dell'allora presumibile attacco del "ponte";
-  il progetto di massima del "ponte" dello stretto, oggi all'esame degli organi di governo" invece prevede tale attacco più a nord ed inoltre la previsione di fascia di rispetto di cui sopra viene disattesa dalla variante generale al piano regolatore generale già adottata e pubblicata.
Rilevato che
-  le opere in progetto che si svilupperebbero in due tratte ciascuna di 0,5 km., interessano alcune zone che il vigente strumento urbanistico, destina in massima parte in zona E agricola, in minima parte a "fascia di rispetto" ed in zona C4 ricettiva; la medesima porzione di territorio comunale risulta invece destinata dalla adottata variante generale al piano regolatore generale in parte zona E1 - verde agricolo, mentre in maniera marginale a zona F1 - servizi territoriali e C1 espansione;
-  secondo quanto contenuto nella relazione tecnica la realizzazione dei raccordi a 150 KV, la cui progettazione sarebbe in linea con le norme contenute nel D.M. n. 28 del 21 marzo 1988 e nel D.P.C.M. del 23 aprile 1992, costituirebbe l'indispensabile collegamento tra la C.P. Messina Riviera all'elettrodotto Sorgente Torrebian-ca 1;
-  il progetto è stato sottoposto all'esame dell'ufficio del Genio civile di Messina che, con parere n. 1548 del 22 febbraio 1999, si è espresso favorevolmente;
-  lo stesso progetto è stato sottoposto all'esame della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina che, vista la legge n. 1497/39 nonché il D.P.R.S. n. 705/67, ha espresso parere favorevole allo stesso.
Considerato che
-  la società Enel è istituzionalmente competente a richiedere l'attivazione della procedura indicata dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, e che le opere in progetto risultano dirette al soddisfacimento del prevalente interesse pubblico a potenziare l'elettrificazione sul territorio nazionale;
-  il consiglio comunale ha condiviso la scelta progettuale proposta dalla società Enel;
E' del parere che il progetto in esame, per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale, sia condivisibile e, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia autorizzabile.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 28 del 29 ottobre 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere n. 28 del 29 ottobre 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U. e con le condizioni poste dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina sopra riportate, il progetto per la costruzione dei raccordi a 150 KV per collegare la C.P. Messina Riviera all'elettrodotto Sorgente-Torrebianca 1.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  delibera consiliare n. 60/c del 30 settembre 1998;
2.  stralcio della variante generale al piano regolatore generale;
3.  stralcio piano regolatore generale scala 1:4.000;
4.  relazione tecnica descrittiva;
5.  corografia con attraversamenti disegno n. 081/EA tavola Ia, scala 1:25.000.

Art. 3

L'Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Enel S.p.A. e il comune di Messina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.417)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A. del progetto per la costruzione di un elettrodotto nei comuni di Sortino e Melilli.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la lettera prot. n. 15368 del 22 aprile 1998, con la quale, nel trasmettere il piano tecnico delle opere, l'Enel ha avanzato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, per la ricostruzione di una parte dell'esistente elettrodotto aereo a 150 KV s.t. C.P. Sortino-C.P. Melilli (tratto dal sostegno n. 21 alla C.P. Sortino);
Vista la deliberazione n. 90 del 12 novembre 1998, trasmessa con foglio sindacale prot. n. 90016 del 23 novembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Sortino ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la deliberazione n. 65 del 12 novembre 1998, trasmessa con foglio sindacale prot. n. 25996 del 24 dicembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Melilli ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota, sez. III, prot. n. 1725 del 12 agosto 1998, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - sezione beni archeologici di Siracusa non ritiene di dovere sollevare obiezioni, sotto il profilo della tutela archeologica, alla realizzazione delle opere di che trattasi;
Vista la nota, sez. II, prot. n. 7860 del 5 novembre 1998, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sezione P.A.U. di Siracusa, sul progetto di che trattasi ha espresso parere favorevole a condizione che vengano dismesse le strutture di sostegno della linea in disuso ripristinando lo stato originario dei luoghi;
Vista la nota gruppo IV prot. n. 6546 del 16 settembre 1998, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, sul progetto in argomento esprime parere favorevole ai soli fini di tutela del vincolo idrogeologico;
Vista la nota sez. 1/6 prot. n. 5011/9673/99 del 2 giugno 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, esprime ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole riguardo la fattibilità delle opere;
Visto il parere n. 32 dell'11 ottobre 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 del gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
-  L'istanza per l'autorizzazione dell'opera è stata presentata dall'Enel ai sensi dell'art. 7 della legge n. 65 in quanto l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
-  l'opera è stata assentita da tutti gli enti interessati sia territorialmente, sia sotto il profilo della tutela di vincoli;
-  Può ritenersi compatibile con l'assetto territoriale dei comuni di Sortino e Melilli.
Per quanto sopra previsto e considerato, il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. è del parere che la richiesta formulata dall'Enel per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere proposte dall'Enel, ricadenti in territorio dei comuni di Sortino e Melilli, meglio individuate sull'elaborato grafico n. 209/A tavola I scala 1:25.000, facente parte del documento denominato "Piano tecnico delle opere" possa essere accolta prescrivendo che siano rispettate le condizioni poste dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - sezione beni P.A.U. di Siracusa - con nota sez. II, prot. n. 7860 del 5 novembre 1998, che ha espresso parere favorevole ai lavori purché vengano dismesse le strutture di sostegno della linea in disuso, ripristinando lo stato originario dei luoghi;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. e constatata la regolarità del procedimento;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, in conformità al parere n. 32 dell'11 ottobre 1999 espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. di questo Assessorato e alle condizioni poste dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali sezione P.A.U. di Siracusa, il progetto per la costruzione dell'elettrodotto aereo a 150 KV di collegamento alle Cabine Primarie C.P. Sortino-C.P. Melilli (tratto dal sostegno n. 21 alla C.P. Sortino) in variante alle previsioni urbanistiche del comune di Sortino e Melilli.

Art. 2

L'Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati sottoelencati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  piano tecnico delle opere costituito da: corografia scala 1:25.000, relazione tecnica descrittiva e particolari costruttivi;
2.  relazione geologica.

Art. 4

L'Enel S.p.A. e i comuni di Sortino e Melilli sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.416)
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DECRETO 29 dicembre 1999.
Autorizzazione all'Enel S.p.A., Direzione distribuzione Sicilia, del progetto per la realizzazione di opere nei comuni di Francavilla di Sicilia e Novara di Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 40;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. 21027, del 4 giugno 1998, con il quale la società Enel S.p.A.,Direzione distribuzione Sicilia, nel trasmettere il piano tecnico delle opere, ha avanzato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione di una variante all'elettrodotto aereo a 150 Kv s.t. per collegare la ricevitrice sorgente alla cabina primaria Giardini, ricadente nei territori dei comuni di Francavilla diSicilia e Novara diSicilia;
Vista la deliberazione n. 55 del 30 luglio 1998, con la quale il consiglio comunale di Novara di Sicilia ha concesso il nulla osta di massima al progetto per la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di cui sopra, ma con l'onere per l'Enel di smantellare le palificazioni e le linee disattivate entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
Vista la deliberazione n. 60 del 29 dicembre 1998, con la quale il consiglio comunale di Francavilla diSicilia ha espresso il proprio nulla osta di massima alla costruzione della variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 4376 del 22 ottobre 1998, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici in merito alla variante riguardante le opere relative all'elettrodotto, ha espresso ai sensi dell'art. 7 della legge 19 giugno 1939, n. 1497, così come applicato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 parere favorevole all'approvazione, a condizione: "che venga completamente demolita la linea dismessa; ripristinando lo stato dei luoghi";
Vista la nota prot. n. 11545 del 23 giugno 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sezione 2, ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, a condizione che:
«-  nelle aree interessate dalla posa in opera dei piloni vengano effettuate accurate indagini geognostiche, al fine di verificare l'esatta natura litologica dei terreni;
-  vengano effettuate, per i piloni A e B ricadenti in prossimità di linee di impluvio, opere di salvaguardia e protezione da eventuali fenomeni erosivi»;
Visto il parere n. 30 del 15 novembre 1999, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dal gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato, che parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
-  l'elettrodotto in variante si sviluppa per una lunghezza di circa 8,300 Km. interessando il territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia e Novara di Sicilia;
-  l'elettrodotto verrà costruito utilizzando parte dell'elettrodotto 70 Kw. esistente tra la C.P. Castroreale e la C.P. Giarre (tratto B-C della corografia mediante la trasformazione a 150 Kv. e la costruzione di due nuove tratte (A-B e C-D) consentendo la demolizione dell'esistente elettrodotto a 150 Kv. Ric. Sorgente - C.P. Giardini (A-D);
-  il progetto in variante è stato realizzato, come si evince dalla relazione tecnica, in conformità dell'unificazione Enel per le linee a 132-150 Kv e nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 28 del 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni anche con riferimento ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici;
Considerato che:
-  la società Enel è ente istituzionalmente competente a richiedere l'attivazione della procedura indicata dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni e che le opere in progetto risultano di rilevante interesse pubblico in quanto dirette a potenziare l'elettrificazione sui territori comunali;
-  i consigli comunali interessati hanno condiviso le scelte progettuali della società Enel;
-  il tracciato proposto, da quanto risulta nella relazione tecnica nonché dalle deliberazioni dei consigli comunali di Francavilla di Sicilia e Novara diSicilia, ricade in zona classificata "agricolo" dagli strumenti urbanistici di detti comuni, non interferisce con nuclei abitati e tiene conto della orografia, della idrografia e della vegetazione dei luoghi;
-  il progetto di variante in argomento è munito dei pareri favorevoli resi dall'ufficio del Genio civile, ex art. 13 della legge n. 64/74 e del parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, ex legge n. 431/85;
-  la realizzazione delle opere, come fa rilevare l'Enel, dovrà essere assoggettata ai parere di tutti gli enti di cui all'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- come risulta dalle attestazioni a firma dei tecnici comunali dei suddetti comuni il territorio interessato dall'elettrodotto non risulta soggetto al vincolo di cui all'art. 15, lett. e, della legge regionale n. 78/76.
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, è del parere che la variante proposta, relativa alla realizzazione del tracciato così come individuato nel piano tecnico delle opere allegato, per quanto concerne la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale, sia condivisibile e, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, sia autorizzabile».
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXX/D.R.U. e constatata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere n. 30 del 15 novembre 1999, espresso dal gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni soprariportate poste dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina e dal Genio civile di Messina, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Francavilla di Sicilia e Novara di Sicilia, il progetto relativo alla variante dell'esistente elettrodotto a 150 Kv. s.t. per collegare la ricevitrice sorgente alla cabina primaria Giardini.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto gli elaborati sottoelencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera C.C. n. 55 del 30 luglio 1998;
2)  delibera C.C. n.60 del 29 dicembre 1998;
3)  piano tecnico delle opere contenente corografia, relazione tecnica e particolari costruttivi;
4)  relazione geologico-tecnica con allegata carta geomorfologica.

Art. 3

L'Enel S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed i comuni di Francavilla di Sicilia e Novara di Sicilia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(2000.6.414)
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DECRETO 14 febbraio 2000.
Modifica del decreto 13 febbraio 1998, recante direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel l'area industriale di Gela.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 24 novembre 1997 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1998, recante "Proroga dei termini di adeguamento delle emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela";
Visto il decreto n. 66/17 del 13 febbraio 1998, recante direttive per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'area industriale di Gela;
Visti i verbali delle riunioni svoltesi fra rappresentanti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della Provincia e del L.I.P. - reparto chimico di Caltanissetta nonché della società AgipPetroli S.p.A. - stabilimento di Caltanissetta per l'attuazione di quanto previsto dal predetto decreto n. 66/17 del 13 febbraio 1998;
Viste le note della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Caltanissetta nn. 764, 777, 786, 787 del 12 ottobre 1998;
Vista la nota del comitato di coordinamento del piano di disinquinamento per il risanamento della provincia di Caltanissetta protocollo n. 161/99 del 12 luglio 1999;
Ritenuto quindi di dovere apportare modifiche al citato decreto n. 66/17 del 13 febbraio 1998 al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area industriale di Gela;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 66/17 del 13 febbraio 1998 in premessa specificato è così modificato:
A)  Il punto 1 dell'allegato 1 è così modificato:
«Il gestore delle fonti di emissione, oggetto del presente decreto, ha l'obbligo di mettere in atto autonomamente le procedure di intervento di cui all'allegato 2 tutte le volte che si verificheranno le condizioni previste dal presente allegato in almeno una delle stazioni di rilevamento della intera rete di rilevamento».
B)  Al punto 3 dell'allegato 1 è aggiunto il seguente comma:
«I dati saranno trasmessi alla C.P.T.A. sotto forma di medie giornaliere».
C)  Al punto 4 dell'allegato 1 è aggiunto il seguente comma:
«Le operazioni di intercalibrazione, in caso di mancata disponibilità del laboratorio di igiene e profilassi di Caltanissetta, potranno essere effettuate con la medesima periodicità anche dall'AgipPetroli S.p.A. previo congruo preavviso alla Provincia regionale ed al laboratorio medesimo».
D)  Al punto 7 lett. a) dell'allegato 1 relativo allo stato di allarme è soppresso: «polveri=200 µg/mc».
E)  Al punto 7 è aggiunto il seguente comma:
«Il valore limite per il parametro SO2 di cui alle lett. a) - allarme e b) - emergenza deve essere considerato sia quale valore istantaneo sia quale media oraria, per cui il programma di interventi di cui all'allegato 2 dovrà essere attuato al raggiungimento di ciascuna delle due condizioni».
F)  E' soppresso il punto 8 dell'allegato 1.
G)  Il secondo comma del punto 10 dell'allegato 1 è così sostituito:
«Il ripristino delle condizioni normali, per lo stato di allarme, dovrà avvenire allorquando il valore di SO2 si normalizza stabilmente per almeno 2 ore e per lo stato di emergenza dopo 4 ore dalla normalizzazione del valore di soglia del parametro SO2».
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2000.
  MARTINO 

(2000.7.487)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 29 novembre 1999.
Approvazione del piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge n. 537/93, che a decorrere dall'1 gennaio 1994 ha trasferito alle regioni, tra l'altro, le competenze relative agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, già disciplinati con la legge n. 208/91;
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;
Visto, in particolare, l'art. 11, con il quale vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;
Considerato che alle regioni è stato affidato il compito di redigere i piani di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, sulla base dei progetti presentati dai comuni limitatamente alla viabilità comunale e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni;
Considerato, in particolare, che l'art. 8 della richiamata legge n. 366/98, prevede che l'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili demandando alle regioni il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine;
Vista la nota prot. n. 859 del 3 novembre 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, con la quale vengono resi noti i criteri e le procedure applicative relative alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 366/98 deliberati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome nella riunione del 27 maggio 1999;
Considerato che tra i criteri deliberati in riferimento alle risorse dell'art. 11 il 60% sarà attribuito alle singole regioni secondo i parametri percentuali già utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/91 inerente le piste ciclabili;
Considerato che il parametro, già utilizzato per l'attuazione della legge n. 208/91 per la Regione siciliana, è del 9,24, così come deliberato dalla Conferenza Stato/Regioni del 9 ottobre 1997, repertorio n. 337;
Vista la propria circolare n. 492 del 4 novembre 1999 approvata con decreto n. 301 del 5 novembre 1999 in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte prima, del 12 novembre 1999, con la quale vengono richiesti i progetti sia ai comuni che alle province regionali al fine di poter predisporre il predetto piano di riparto;
Considerato che l'obbligo del cofinanziamento nella misura del 50% è assolto da parte degli enti locali, comuni e province regionali;
Ritenuto opportuno, altresì, da parte di questa Amministrazione, al fine di potere programmare il maggior numero di interventi, procedere all'accensione di un mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, finanziabile con le risorse assegnabili ex art. 11 della legge n. 366/98, ammontanti a L. 9.147.600.000;
Considerato che, applicando l'attuale tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti del 4,60, la spesa complessiva programmabile per il finanziamento del piano di riparto di che trattasi si riduce a circa 6.500.000.000;
Vista l'istanza n. 60253 del 15 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41252 in data 19 novembre 1999 della Provincia regionale di Ragusa, relativa al progetto di L. 3.000.000.000 di una pista ciclabile turistica di ml. 5.500 nella S.P. Marina di Ragusa-Donnalucata;
Vista la deliberazione di giunta municipale n. 988 del 12 novembre 1999, con la quale il comune di Ragusa si impegna a finanziare con risorse di bilancio provinciale la quota parte del 50% non coperta con la legge n. 366/98;
Vista l'istanza n. 42343 del 19 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41348 in data 22 novembre 1999 della Provincia regionale di Messina, relativa agli interventi per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati nell'area metropolitana di Messina, dell'importo complessivo di lire 9 miliardi;
Vista la delibera di giunta municipale n. 1550 del 19 novembre 1999, con la quale la suddetta provincia impegna a carico del proprio bilancio un importo pari a lire 5.580.000.000 (62%) del costo complessivo preventivato di lire 9.000.000.000;
Vista l'istanza n. 41879 del 18 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41378 in data 22 novembre 1999 della Provincia regionale di Palermo, con la quale viene trasmesso il progetto preliminare di riconversione ad uso ciclabile delle ex ferrovie a scartamento ridotto della provincia di Palermo per un importo di L. 4.000.000.000;
Vista la nota prot. n. 3189 del 22 novembre 1999 dell'assessore per il turismo della predetta provincia, con la quale, in considerazione del limitato tempo a disposizione per la predisposizione degli atti richiesti dalla circolare n. 412 del 4 novembre 1998, è stato comunicato che l'approvazione del previsto cofinanziamento è stato inserito nella prossima seduta utile della giunta provinciale;
Vista l'istanza n. 3693 del 19 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41289 in data 22 novembre 1999 del presidente della Provincia regionale di Trapani, con la quale si trasmettono i progetti preliminari relativi agli itinerari di percorsi ciclabili nel territorio della Provincia, e con la quale si assume impegno a porre a carico del proprio bilancio la quota non coperta da contributo ex legge n. 366/98;
Vista l'istanza prot. n. 4700 del 18 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41293 in data 22 novembre 1999 della città metropolitana di Catania, con la quale viene trasmessa la documentazione relativa alla realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati urbani;
Vista la delibera di giunta municipale n. 2148 del 16 novembre 1999 del comune di Catania, con la quale viene assunto l'impegno finanziario per la quota del 50% della spesa ammissibile non coperta dalla legge n. 366/98 anche mediante accensione di mutuo;
Vista l'istanza n. 16246 del 18 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41251 in data 19 novembre 1999 del comune di Menfi (AG), relativa alla trasmissione del progetto preliminare per la riconversione extraurbana della rete ferroviaria Menfi-Porto Palo dell'importo di L. 1.560.000.000;
Vista la delibera di giunta municipale n. 248 del 17 novembre 1999 del predetto comune, con la quale il suddetto comune assume impegno finanziario a carico del proprio bilancio per la quota del 50% non coperta dalla legge n. 366/98;
Vista l'istanza prot. n. 14750 del 19 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41273 in data 22 novembre 1999 del comune di Castiglione di Sicilia (CT), con la quale vengono trasmessi due progetti preliminari di itinerari ciclabili per un importo complessivo di L. 450.000.000;
Vista la delibera di giunta municipale n. 414 del 19 novembre 1999 del predetto comune, con la quale si assume impegno della copertura finanziaria della quota del 50% della spesa ammissibile non coperta con la legge n. 366/98, con fondi propri o mediante accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti;
Vista l'istanza n. 23637 del 19 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41337 in data 22 novembre 1999 del comune di Giardini Naxos (ME), con la quale si trasmette la perizia progettuale di un tratto di pista ciclabile nella strada di servizio alberghiero a completamento di una parte già cantierata, dell'importo di L. 123.393.580;
Vista la delibera di giunta municipale n. 359 del 18 novembre 1999 del suddetto comune, con la quale il suddetto comune assume l'impegno finanziario della quota del 50% non coperta dalla legge n. 366/98;
Vista l'istanza n. 31373 del 22 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41377 in data 22 novembre 1999 del comune di Noto (SR), con la quale si trasmette la documentazione relativa al progetto per la realizzazione della pista ciclabile Noto-Vendicari mediante il recupero della linea ferroviaria dismessa dell'importo complessivo di L. 5.991.212.000;
Vista la delibera di giunta municipale n. 598 del 22 novembre 1999 del suddetto comune, con la quale si assume l'impegno a porre a carico del bilancio comunale la quota parte di L. 2.995.606.000 (50%) per la realizzazione della pista ciclabile di cui sopra;
Vista l'istanza prot. n. 1399 del 19 novembre 1999 assunta al protocollo generale al n. 41358 in data 22 novembre 1999 del comune di Marsala (TP), relativa alla trasmissione del progetto di massima di itinerari ciclabili urbani nella via Bosco e nella via Colonnello Maltese, dell'importo di L. 936.768.540;
Vista la delibera di giunta municipale n. 626 del 22 novembre 1999 del suddetto comune, relativa all'assunzione a carico del bilancio comunale della quota parte (50%) non coperta dalla legge n. 366/98, di L. 468.384.270, anche mediante accensione di mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti;
Considerato che l'ammontare dei contributi richiesti supera l'effettiva disponibilità delle risorse assegnabili ex legge n. 366/98;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla selezione dei progetti sulla base delle priorità e criteri di selezione fissati nella circolare n. 492 del 4 novembre 1999, di cui in premessa;
Considerata la priorità prevista per gli interventi delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina;
Ritenuto che gli interventi presentati dalla provincia di Messina possano rientrare in tale priorità in quanto previsti nell'area metropolitana;
Ritenuto, tuttavia, di potere ammettere al finanziamento, come fissato nella circolare, soltanto un itinerario del programma presentato cui venisse dallo stesso ente assegnata priorità 1);
Considerato che la suddetta provincia ha rappresentato di avere già interamente finanziato il primo itinerario di cui al programma;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'ammissione al finanziamento del secondo itinerario, cui la provincia si obbliga al cofinanziamento del 50% come da delibera di cui in premessa;
Considerato per quanto concerne le province di Palermo, Ragusa e Trapani di dovere procedere alla riduzione del contributo concedibile nella misura del 35%, per un contributo complessivo destinato alle province di L. 3.080.000.000, più prossimo alla previsione della circolare di destinazione di L. 3.000.000.000;
Considerato, altresì, di potere ammettere al finanziamento i comuni di Marsala e Noto, in considerazione del più alto numero di abitanti;
Considerato che le residue disponibilità consentono di poter ammettere al finanziamento il progetto del comune di Noto, per la somma di L. 1.457.615.730;
Considerato di dovere escludere il progetto del comune di S. Michele di Ganzaria in quanto non prevede la quota obbligatoria di cofinanziamento;
Considerato, altresì, di dovere escludere il progetto della Provincia regionale di Caltanissetta per l'importo di L. 3.000.000.000, in quanto pervenuto fuori termine;
Considerato, altresì, di dovere escludere il comune di Nicosia in quanto fatta pervenire istanza fuori termine e priva di qualsiasi documentazione;
Ritenuto, tuttavia, che a seguito di un eventuale rifinanziamento della legge n. 366/98, possa procedersi ad un riesame delle suddette istanze, in questa fase escluse;
Ritenute, per tutto quanto sopra esposto, di potere procedere all'approvazione del piano di riparto di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge n. 366/98, è approvato il piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, nell'ordine di priorità che segue:
1)  città metropolitana di Catania (comune di Ca tania) - realizzazione di una pista ciclabile nel tratto da piazza Abramo Lincoln a viale Africa. Costo pre - visto L. 1.788.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 894.000.000, cofinanziamento L. 894.000.000;
2)  città metropolitana di Messina (provincia di Messina) - realizzazione di una pista ciclabile nel tratto Pa ce-Granatari. Costo previsto L. 1.200.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 600.000.000, cofinanziamento L. 600.000.000;
3)  Provincia regionale di Palermo - riconversione in piste ciclabili delle linee ferroviarie dismesse a scartamento ridotto della provincia di Palermo. Costo previsto L. 4.000.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 1.400.000.000, cofinanziamento L. 2.600.000.000;
4) Provincia regionale di Ragusa - realizzazione di una pista ciclabile turistica nella S.P. Marina di Ragusa - Donnalucata. Costo previsto L. 3.000.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 1.050.000.000, cofinanziamento L. 1.950.000.000;
5)  Provincia regionale di Trapani - realizzazione di una pista ciclabile nella tratta Trapani-Nubia-Mo- zia-Marsala. Costo previsto L. 1.800.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 630.000.000, cofinanziamento L. 1.170.000.000;
6)  comune di Marsala - realizzazione di una pista ciclabile nel tratto da via Boeo - Col. Maltese a piazza Mameli. Costo previsto L. 936.768.540, contributo ex lege n. 366/98 L. 468.384.270, cofinanziamento L. 468.384.270;
7)  comune di Noto - realizzazione di una pista ciclabile nella sede della vecchia ferrovia dismessa Noto - Pachino. Costo previsto L. 5.991.212.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 1.457.615.730, cofinanziamento L. 4.433.596.270;
8)  comune di Menfi - riconversione ciclabile extraurbana della sede ferroviaria Menfi - Portopalo. Costo previsto L. 1.560.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 780.000.000, cofinanziamento L. 780.000.000;
9)  comune di Giardini Naxos - realizzazione di una pista ciclabile lungo la via di servizio alberghiero. Costo previsto L. 123.393.580, contributo ex lege n. 366/98 L. 61.696.790, cofinanziamento L. 61.696.790;
10)  comune di Castiglione di Sicilia - realizzazione piste ciclabili ex circumetnea e Pantano. Costo pre- visto L. 450.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 225.000.000, cofinanziamento L. 225.000.000.

Art. 2

In considerazione delle limitate disponibilità finanziarie ed in riferimento alle priorità ed ai criteri di selezione previsti nella circolare n. 492 del 4 novembre 1999, sono ammesse a contributo ex lege n. 366/98, con obbligo di cofinanziamento da parte degli enti locali, comuni e province regionali, i seguenti interventi:
1)  città metropolitana di Catania (comune di Catania) - realizzazione di una pista ciclabile nel tratto da piazza Abramo Lincoln a viale Africa. Costo previsto L. 1.788.000.000, contributo ex lege n. 366/98 lire 894.000.000, cofinanziamento L. 894.000.000;
2)  città metropolitana di Messina (provincia di Messina) - realizzazione di una pista ciclabile nel tratto Pa ce-Granatari. Costo previsto L. 1.200.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 600.000.000, cofinanziamento L. 600.000.000;
3)  Provincia regionale di Palermo - riconversione in piste ciclabili delle linee ferroviarie dismesse a scartamento ridotto della provincia di Palermo. Costo previsto L. 4.000.000.000, contributo ex lege n. 366/98 lire 1.400.000.000, cofinanziamento L. 2.600.000.000;
4) Provincia regionale di Ragusa - realizzazione di una pista ciclabile turistica nella S.P. Marina di Ragusa - Donnalucata. Costo previsto L. 3.000.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 1.050.000.000, cofinanziamento L. 1.950.000.000;
5)  Provincia regionale di Trapani - realizzazione di una pista ciclabile nella tratta Trapani-Nubia-Mozia-Marsala. Costo previsto L. 1.800.000.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 630.000.000, cofinanziamento lire 1.170.000.000;
6)  comune di Marsala - realizzazione di una pista ciclabile nel tratto da via Boeo - Col. Maltese a piazza Mameli. Costo previsto L. 936.768.540, contributo ex lege n. 366/98 L. 468.384.270, cofinanziamento lire 468.384.270;
7)  comune di Noto - realizzazione di una pista ciclabile nella sede della vecchia ferrovia dismessa Noto - Pachino. Costo previsto L. 5.991.212.000, contributo ex lege n. 366/98 L. 1.457.615.730, cofinanziamento lire 4.433.596.270.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - per l'assegnazione delle risorse finanziarie del fondo ex art. 11 della legge n. 366/98. A seguito della conferma del trasferimento delle risorse statali, si procederà all'attivazione delle procedure per l'accensione del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale per il turismo e successivamente per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 1999.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 14 dicembre 1999, al n. 433.
(2000.6.423)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari diEnna.

Con decreto presidenziale n. 30/Gr. VII/SG del 7 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71 è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna, per la durata di cinque anni, con i seguenti componenti: sig. Fadda Sigfrido, nato a Sorradile (Oristano) il 14 maggio 1946; sig. Fuclo Francesco Paolo, nato ad Ans (Belgio) il 29 marzo 1956, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; sig. Leonforte Antonino, nato a Leon-forte (EN) il 25 aprile 1951 in rappresentanza delle organizzazio-ni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Fanno, altresì, parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari diEnna, i sigg.ri: Costa Alessandro, nato a Barrafranca (En) il 9 maggio 1957; Zuccalà Antonio, nato a Barrafranca (EN) il 16 maggio 1953; D'Anna Giovanni, nato a Leonforte (EN) il 22 ottobre 1952; come già nominati con il decreto presidenziale n. 346/VII del 18 maggio 1999, rispettivamente in qualità di presidente, vice presidente e componente, in rappresentanza della Provincia regionale diEnna.
(2000.6.422)
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Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2000.11.672)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'ac quedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili siti nei comuni di Modica e Ragusa per la realizzazione dei lavori di utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio, 4° lotto.

Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti

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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Dati sintetici del conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1999.

(Si omettono le tabelle)

(2000.11.676)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.

Con decreto n. 51 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Bracco Antonino commissario ad acta presso il comune di Leni (ME) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.6.396)


Con decreto n. 52 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Pollicino Salvatore commissario ad acta presso il comune di Letojanni (ME) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.6.394)


Con decreto n. 53 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Pollicino Salvatore commissario ad acta presso il comune di Lipari (ME) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.6.395)


Con decreto n. 85 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Cacocciola Francesco commissario ad acta presso il comune di Licodia Eubea (CT) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.6.392)


Con decreto n. 86 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Peritonno Nicolò commissario ad acta presso il comune di Tremestieri Etneo (CT) per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.6.393)
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Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per la formazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

Con decreto n. 82 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Chines Augusto commissario ad acta presso il comune di Lampedusa e Linosa per la formazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.
(2000.6.389)


Con decreto n. 83 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Peritonno Nicolò commissario ad acta presso il comune di Tremestieri Etneo per la formazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.
(2000.6.391)


Con decreto n. 84 del 24 gennaio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato l'arch. Tornabene Dario commissario ad acta presso il comune di Riposto per la formazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.
(2000.6.390)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Turno elettorale amministrativo 16-30 aprile 2000 - Sospensione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Patti.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 8 del 21 marzo 2000, è stata sospesa l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Patti.
(2000.12.728)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del consiglio di disciplina del personale dell'Azienda trasporti urbani Agrigento s.r.l., con sede in Agrigento.

Con decreto n. 22/2000/VII/L del 28 gennaio 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stato costituito il consiglio di disciplina del personale dell'Azienda T.U.A. - Trasporti urbani Agrigento s.r.l., con sede in Agrigento, così composto:
IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIENDA
Membri effettivi
1)  Lumia Maria Carmela, nata ad Agrigento il 19 luglio 1953;
2)  Baglio Anna Maria, nata a S. Caterina Villarmosa il 2 settembre 1965;
3)  Mastrosimone Anna Angela, nata a S. Cataldo il 15 novembre 1950.
Membri supplenti
1) Gallo Umberto, nato a Palermo il 26 febbraio 1963;
2)  Gerbino Rosalba, nata a Caltanissetta il 26 dicembre 1952;
3)  Sanfilippo Giuseppe, nato ad Enna il 13 aprile 1968.
IN RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE
Membri effettivi
1)  Piazza Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 14 giugno 1957, designato dalla FIT-CISL;
2)  Avanzato Calogero, nato ad Agrigento il 9 aprile 1957, designato dalla UIL Trasporti;
3)  Megna Gaetano, nato a Palermo il 21 giugno 1959, designato dalla FAISA-CISAL.
Membri supplenti
1)  Gallo Carrabba Lorenzo, nato ad Agrigento il 22 agosto 1959, designato dalla FIT-CISL;
2)  Avenia Giuseppe, nato ad Agrigento il 10 giugno 1958, designato dalla UIL Trasporti;
3)  Giannilivigni Emanuele, nato Castelvetrano l'1 ottobre 1950, designato dalla FAISA-CISAL.
Il presente consiglio di disciplina ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto.
(2000.6.410)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti nomina di componenti di commissioni di collaudo.

Con decreto n. 30313 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza del presidio sanitario di via S. Maria La Grande di Catania, dell'importo a base d'asta di L. 4.556.225.000, ha nominato l'ing. Sebastiano Ribaudo, nato a Mistretta (ME) il 24 dicembre 1946.

Con decreto n. 30314 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di completamento del poliambulatorio del comune di Misterbianco (CT), dell'importo a base d'asta di L. 2.180.000.000, ha nominato l'arch. Alfonso Cardinale, nato a Mussomeli il 18 settembre 1952.

Con decreto n. 30315 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di manutenzione ed adeguamento del poliambulatorio ex INAM di Acireale (CT), dell'importo a base d'asta di L. 2.027.179.000, ha nominato l'arch. Rosalia Di Gregorio, nata a Lercara Friddi il 17 giugno 1953.

Con decreto n. 30316 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti alle vigenti norme di igiene e sicurezza del P.O. di Militello diVal diCatania, dell'importo a base d'asta di L. 1.085.000.000, ha nominato l'ing. Giuseppe Parisi, nato a Nicosia il 2 gennaio 1954.

Con decreto n. 30318 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di completamento e rifunzionalizzazione in lungodegenza del P.O. di Randazzo (CT) dell'importo a base d'asta di L.1.885.081.000, ha nominato l'ing. Calogero Ceraso, nato a San Fratello (ME) il 27 marzo 1954.

Con decreto n. 30319 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti alle vigenti normative di igiene e sicurezza del P.O. di Giarre dell'importo a base d'asta di L.1.253.608.000, ha nominato l'ing. Dimaggio Domenico, nato a Tusa il 18 marzo 1950.

Con decreto n. 30322 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento degli impianti alle vigenti normative di igiene e sicurezza del P.O. di Linguaglossa (CT), dell'importo a base d'asta di L. 2.244.270.000, ha nominato l'arch. Michele Piazza, nato a Mussomeli il 23 agosto 1959.

Con decreto n. 30323 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento del complesso operatorio del P.O. di Bronte, dell'importo a base d'asta di L. 1.446.469.493, ha nominato l'ing. Franco Basile, nato a Bronte il 23 gennaio 1955.

Con decreto n. 30324 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento impianti alla legge n. 64/90 del P.O. di Paternò (CT), dell'importo a base d'asta di L. 2.100.000.000, ha nominato l'ing. Francesco Alberti, nato aCastel di Lucio il 30 marzo 1955.

Con decreto n. 30325 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di completamento ed adeguamento alla legge n. 818/84 del P.O. di Biancavilla (CT), dell'importo a base d'asta di L. 1.267.183.000, ha nominato l'arch. Rosario Laudani, nato a Catania il 2 dicembre 1958.

Con decreto n. 30326 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento alle norme CEI del P.O. di Bronte 1° stralcio, dell'importo a base d'asta di L. 1.973.266.000, ha nominato l'arch. Emanuele Maratta, nato a Casteltermini (AG) il 15 luglio 1959.

Con decreto n. 30327 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di completamento e sistemazione esterna del nuovo P.O. di Acireale (CT), dell'importo a base d'asta di L. 1.588.000.000, ha nominato il geom. Gaetano Sanfilippo, nato a Capo d'Orlando il 23 dicembre 1962.

Con decreto n. 30332 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di realizzazione dei servizi di rianimazione e pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo, dell'importo a base d'asta di L. 4.433.476.605, ha nominato l'arch. Liuzzo Giuseppe, nato a Mistretta l'11 novembre 1962.

Con decreto n. 30520 del 20 ottobre 1999, l'Assessore per la sanità, per l'incarico di collaudo definitivo dei lavori di adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza del poliambulatorio di via Monti Arsi diGravina di Catania, dell'importo a base d'asta di L. 1.397.316.000, ha nominato l'ing. Antonino Marchese, nato a Castellammare il 22 marzo 1952.
(2000.6.424)
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Autorizzazione al Centro di solidarietà F.A.R.O. di Messina per la riduzione del numero dei posti in regime semiresidenziale ed iscrizione della medesima struttura all'albo regionale degli enti ausiliari per gli interventi in regime residenziale.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 8 febbraio 2000, n. 31168, la sede operativa, ubicata in Messina, via S. Jachiddu, gestita dal Centro di solidarietà F.A.R.O., è stata autorizzata a ridurre il numero dei posti in regime semiresidenziale da trentacinque a quindici.
Con il medesimo provvedimento la citata struttura è stata iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari anche per gli interventi in regime residenziale, con una capacità ricettiva pari ad 8 posti, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e del punto 3 (soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali), paragrafo B, capo "enti ausiliari e volontariato" della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64.
(2000.6.431)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla ditta Industria alimentare Puccio s.r.l., con sede in Capaci, per la realizzazione di un nuovo stabilimento di produzione di prodotti caseari.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 694/9 del 27 dicembre 1999, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, con prescrizioni, alla ditta Industria alimentare Puccio s.r.l., con sede in Capaci (PA), contrada Costa Passaggio delloScoiattolo, per la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di prodotti caseari da realizzarsi in via Monsignor Siino, 52, Capaci (PA) ed ubicato in locali prima occupati dallo stabilimento enologico Sines.
(2000.6.405)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.

Con decreto n. 695/41 del 28 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Causarano Michele, con sede legale in Scicli, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di sabbia in contrada Lenze Molino nel territorio del comune di Gela (CL).
(2000.6.403)


Con decreto n. 702/41 del 29 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Gratino Pietro, con sede legale in Bivona, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Casino nel territorio del comune di Bivona (AG).
(2000.6.406)
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Rinnovo dell'autorizzazione alla società Wyeth Lederle S.p.A., con sede in Catania, per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi.

Con decreto n. 691/18 del 24 dicembre 1999, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla società Wyeth Lederle S.p.A. con stabilimento pubblico in Z.I. di Catania, per il periodo di cinque anni dalla data del suddetto decreto, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti dalla società medesima, ubicato all'interno dello stesso stabilimento produttivo.
(2000.6.404)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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