REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 MAGGIO 2000 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Gaggi  Pag.
Statuto del Comune di Letojanni  pag. 18 
Statuto del Comune di San Cipirello. Modifiche  pag. 30 





Statuto del Comune di Gaggi

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Comune

1.  Il Comune di Gaggi (Provincia regionale di Messina) è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3.  Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.
4.  Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.
5.  Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
Art. 2
Territorio, sede, stemma

1.  Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali, confinanti a nord con il Comune di Mongiuffi Melia, a nord-ovest con il Comune di Graniti, a ovest con il Comune di Castiglione di Sicilia, ad est con il Comune di Castelmola e a sud-est con il Comune di Taormina ed è composto da un capoluogo e da un nucleo abitato denominato "Cavallaro".
2.  La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3.  La sede del Comune è nel capoluogo. Presso di essa si riuniscono la giunta, il consiglio e le commissioni. Solo per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.
4.  Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono quelle storiche.
Art. 3
Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. La loro tenuta è disciplinata dall'ap posito regolamento. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
Art. 4
Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1.  Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne delimitano la realizzazione.
2.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3.  Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4.  Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
Art. 5
Funzioni del Comune

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative seguenti:
a)  pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)  viabilità, traffico e trasporti
c)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e del l'am biente;
d)  difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e va lorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
f)  servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
g)  altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
h)  polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
2.  Al Comune competono le tasse, le imposte, le ta riffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
Art. 6
Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità sociale. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Art. 7
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1.  Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
3.  Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4.  Competono al Comune e vengono affidate al sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite il corpo dei vigili urbani coadiuvato da personale tecnico-amministrativo.
Art. 8
Programmazione

1. Il Comune, per quanto di propria competenza:
a)  determina gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b)  assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
c)  concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2.  Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dal la legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, ASSOCIAZIONISMO, TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Art. 9
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dal presente statuto.
Art. 10
Valorizzazione delle associazioni

1.  La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, vol ti a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2.  Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari.
Art. 11
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2.  Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3.  Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto.
Art. 12
Situazioni giuridiche soggettive

1.  Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2.  L'informazione è d'obbligo in materia di piani ur banistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali in materia di am biente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3.  Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4.  Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5.  I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono ricorrere nelle forme di legge.
Art. 13
Partecipazione popolare, diritti di udienze

1.  Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.  Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in segreteria da parte degli organi collegiali in base alle competenze relative alla richiesta avanzata.
3.  Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta semplificata di tutela degli interessi della collettività. Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita. Con apposito regolamento sono disciplinate le mo dalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trat tazione, e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni, organismi vari.
Art. 14
Istanze, proposte e petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2.  Esse debbono essere indirizzate al sindaco del Comune ed il petitum deve essere di competenza giuridica del Comune stesso.
3.  Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4.  Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o suo delegato.
5.  Le risposte sono note per lettera agli interessati.
6.  La giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7.  Delle istanze, proposte, petizioni e relative decisio ni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
Art. 15
Referendum consultivo

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi, le tariffe ed opere pubbliche di carattere igienico-sanitario, nonché gli atti inerenti i regolamenti, la disciplina del personale e le relative piante organiche.
2.  E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno quattrocento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3.  La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma precedente deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. Sulla ammissibilità dei referendum sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione, dovrà pronunciarsi il consiglio comunale entro sessanta giorni dalla richiesta.
4.  Lo svolgimento dei referendum consultivi è disciplinato dalle procedure regolamentari da stabilire in armonia con la normativa regionale emanata al riguardo. Sul medesimo argomento è consentita una sola tornata referendaria.
5.  Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei ri sultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
6.  All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.
Art. 16
Difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale ove possibile o in apposita sede messa a disposizione dall'amministrazione.
2.  Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento in materia approvato dal consiglio comunale, il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le mancanze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 17
Nomina, durata in carica, ineleggibilità, incompatibilità Decadenza e revoca del difensore civico

1.  L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
2.  Il difensore civico deve possedere i requisiti stabiliti nell'apposito regolamento di cui all'art. 16, comma 2, ed è un funzionario onorario con la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
3.  Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giu ra davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 1 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.
4.  Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.
5.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
6.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
7.  L'incompatibilità, originaria e sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro venti giorni.
8.  Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
Art. 18
Funzione del difensore civico

1.  Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a)  interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e nei termini stabiliti: disfunzioni, abusi, mancanze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
b)  agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c)  segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nel l'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d)  ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
2.  Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3.  I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le mancanze ed i ritardi degli uffici.
4.  Il difensore civico, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
5.  Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco.
6.  Trascorso inutilmente tale termine il difensore civi co comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
7.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 19
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 20
Diritto di informazione e di accesso

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento co munale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministravi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare la vita amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo disposizioni di legge.
5.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
6.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
7.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
8.  Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
9.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'acces so sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
10.  Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Art. 21
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio, ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamen to stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazio ni e le cautele necessarie.
2.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria so ciale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi di interesse generale;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi e de li berazioni.
3.  Eccezionalmente e limitatamente a problemi di no tevole valenza di politica generale, è consentito anche ai singoli gruppi consiliari regolarmente costituiti di chiedere la disponibilità delle strutture comunali per i fini sopracitati.
Titolo III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Sezione I
Organi elettivi
Art. 22
Gli organi del Comune

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2.  Il consiglio è organo d'indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
3.  Il sindaco è organo di gestione amministrativa.
4.  Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente. E' capo dell'amministrazione co munale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria.
Art. 23
Il consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  Per quanto riguarda le modalità di elezione, tenuto conto dell'attuale consistenza demografica del comune (e cioè popolazione inferiore a 10.000 abitanti), si applica il sistema maggioritario di cui all'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
3.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. Il consiglio comunale dura in carica 4 anni e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed improrogabili. Coloro che nel corso del quadriennio siano eletti in surrogazione di altri rimangono in carica solo sino a quando vi sarebbero rimasti i surrogati.
4.  I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto stabilito nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista.
Art. 24
Cessazione dalle cariche

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decaden za, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e rispettivi consigli.
2.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti (formalizzate in un unico documento ed aventi la medesima finalità di pervenire allo scioglimento del consiglio stesso) o per altra causa, comporta la nomina da parte dell'Assessorato regionale per gli enti locali di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
Art. 25
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio (consiglieri in carica).
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4.  Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 11, comma IV della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Art. 26
Prima adunanza del consiglio

1.  La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2.  La convocazione è disposta dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora lo stesso non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali ed in caso di parità di voti dal più anziano di età, al quale spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea sino all'elezione del presidente.
Art. 27
Giuramento

1.  Il consigliere anziano, appena assunta la presiden za provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
2.  Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3.  I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
4.  Del giuramento si redige processo verbale.
5.  I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6.  La decadenza è dichiarata dal consiglio.
Art. 28
Adempimenti della prima adunanza

1.  Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella im mediatamente successiva, il consiglio procede alla convalida ed alla eventuale surroga degli eletti; quindi passa alla elezione nel suo seno del presidente dell'assemblea, il quale viene eletto in prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti del collegio ed in seconda votazione con la maggioranza semplice. Il consiglio elegge altresì il vice presidente.
Art. 29
 Riunioni del consiglio

1  Il consiglio comunale è convocato dal presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri.
2.  Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria quando si ravvisano ragioni di ne cessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinate proposte.
3.  Si riunisce, altresì, in sessione straordinaria:
a)  per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica; a tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta da discutere;
b)  per determinazione del sindaco.
In tali casi la riunione del consiglio comunale deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della domanda o dalla determinazione del sindaco.
4.  Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio. Il sindaco e membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 30
Presidenza

1.  La presidenza del consiglio spetta al presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente; in caso di assenza o impedimento di questo al consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 31
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente mediante avviso contenente gli affari da trattare da consegnare almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
2.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere co municati ai consiglieri con avviso da consegnarsi in modi e termini stabiliti dal comma precedente.
3.  Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima; in tal caso ogni delibera su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti può essere differita al giorno seguente.
4.  La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
5.  L'elenco degli affari posti all'ordine del giorno è pubblicato a cura del segretario comunale all'albo pretorio nei termini di cui ai commi precedenti.
6.  Le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno devono essere messe a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza completi di pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con integrazioni e modifiche dalla legge regionale n. 48/91 e, ove occorra, dal revisore del conto.
7.  L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al presidente ed ai relativi componenti del collegio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
8.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno.
Art. 32
Pubblicità delle sedute, numero legale

1.  Il consiglio delibera in seduta pubblica, salvo che non si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle persone. Tutte le deliberazioni sono as sunte di regola con votazione palese. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti l'elezione a cariche o quando venga esercitata facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  La seduta è legale con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tranne che la legge non disponga altrimenti. La mancanza del numero legale com porta la sospensione di un'ora della seduta.
3.  Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
5.  Non si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza i componenti che prima della votazione si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.
6.  Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti salvo che la legge non prescriva maggioranza speciale.
Art. 33
I diritti dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3.  Il consiglio può avvalersi del supporto di apposite commissioni costituite nel proprio seno, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.
4.  L'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
5.  La richiesta di accesso agli atti può riguardare semplicemente la visione o il rilascio di copie degli atti in possesso dell'amministrazione, restando esclusa ogni elaborazione dei medesimi sia sotto forma di relazione che di statistica. La visione degli atti non necessita di particolari formalità, deve essere rivolta al responsabile del servizio presso il quale l'atto è custodito. Il consigliere dovrà indicare la motivazione per la quale viene richiesto l'accesso e della stessa verrà fatta annotazione sull'apposito registro di accesso agli atti, sotto diretta responsabilità del funzionario. La richiesta di copia, sempre motivata, dovrà essere presentata al protocollo generale e necessita di preventiva autorizzazione da parte del segretario comunale. Di norma deve essere evasa entro 5 giorni dalla presentazione e solo per motivata e comprovata esigenza di servizio (difficoltà di ricevuta, particolare voluminosità degli atti, guasti a fotoriproduttori in coincidenza con particolari e perentorie scadenze di termini, assenza di personale per malattia e/o ferie etc.) può essere rinviata. Dell'avvenuta consegna il richiedente dovrà rilasciare ricevuta mediante apposizione della propria firma sull'apposito registro. Del medesimo atto non è consentito nel corso della stessa copiatura di chiedere più di una copia da parte di ciascun consigliere. La richiesta di accesso deve essere esercitata nell'orario di apertura al pubblico degli uffici.
Art. 34
Le competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e controllo politico amministrativo.
2.  Il consiglio ha competenze limitatamente ai se guenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi con esclusione dell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento de gli uffici e dei servizi, la cui competenza è attribuita alla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e program matiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi me diante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.
Art. 35
Dimissioni del consigliere

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio comunale e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto da parte del consesso.
2.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 36
Sospensione, scioglimento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che, se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le se guen ti cause:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b)  quando non corrisponda all'invito dell'autorità di revocare il sindaco e la giunta che abbiano compiuto analoghe violazioni;
c)  mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
d)  ed in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
2.  Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
Art. 37
Decadenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale decade:
a)  nel caso di fusione di due o più comuni;
b)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione;
c)  negli altri casi previsti dalla legge.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente nomina una terna di commissari.
3.  Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art. 38
La composizione della giunta

1.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione del consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
2.  La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dal suo insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secon do grado del sindaco.
4.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere che sia nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale carica intende optare. La mancata opzione entro il suddetto termine comporta la decadenza dalla carica di assessore.
5.  In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 39
Revoca degli assessori, cessazione, sostituzione

1  Il sindaco può in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consesso può esprimere valutazioni rilevanti ai fini dell'esistenza di gravi inadempienze programmatiche per la promozione di mozione di sfiducia di cui all'art. 10, com ma 2, della legge n. 35/97.
2.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
3.  Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
4.  I provvedimenti relativi alla nomina, revoca e decadenza adottati dal sindaco sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.
5.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'in tera giunta.
6.  Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 40
Funzionamento della giunta

La giunta é convocata e presieduta dal sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, e delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono ed a maggioranza assoluta di voti prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del sindaco o di chi presiede la seduta.
2.  La convocazione deve avvenire per iscritto da consegnarsi almeno 3 giorni o in caso di urgenza 24 ore prima, salvo che la giunta non stabilisca di convocarsi un giorno stabilito della settimana ed in tal caso non c'è bisogno della convocazione ma solo della comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 41
Attribuzioni della giunta

1.  Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nella competenza esclusiva del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.
2.  Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali di gestione e di indirizzo politico-amministrativo. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi con relazione, da presentarsi in sede di approvazione di consuntivo.
3.  La giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
a)  propone al consiglio il progetto di bilancio, la re lazione programmatica e il programma delle opere pubbliche, approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
b)  adotta provvedimenti di assunzione di personale relativamente alla programmazione ed alla copertura finanziaria già deliberata dal consiglio comunale nonché della loro cessazione e di sospensione dalle funzioni del personale comunale;
c)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
d)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come at tore o convenuto ed approva transazioni;
e)  fissa la data di convocazione dei comizi per referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
f)  prende atto degli accordi di contrattazione decentrata;
g)  nel limite delle disponibilità finanziarie del bilancio e del contingente prescritto dalle norme vigenti adotta i provvedimenti di assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato;
h)  incarichi professionali mediante convenzione;
i)  somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
i)  acquisti e alienazioni immobiliari, le concessioni e le modalità di scelta del contraente.
k)  approva il PEG da assegnare a ciascun responsabile dei servizi.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà di screzionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5.  Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle sedute della giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto, nonché tutti i responsabili dei servizi interessati ai provvedimenti da adottarsi.
Art. 42
Decadenza dalla carica di sindaco o di assessore

1.  La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a)  accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco o di assessore;
c)  negli altri casi previsti dalla legge.
d)  in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi i componenti il consiglio.
2.  La decadenza dalla carica di assessore è pronunciata dal sindaco con proprio provvedimento immediatamente esecutivo.
3.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata secondo le modalità descritte nel precedente art. 25.
Art. 43
Le competenze del sindaco come capo dell'amministrazione

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 6 della legge n. 97 recepito dall'art. 2, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti le attività del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
2.  Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
3.  Restano riservate alla giunta le delibere in materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.
4.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
5.  Il numero degli incarichi di cui al comma precedente non può essere superiore a due.
6.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio co munale una dettagliata relazione sull'attività degli esper ti nominati.
7.  Il sindaco nomina il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Salvo il caso di re voca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione dello stesso, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima dei sessanta giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco. Il sindaco previa deliberazione della giunta, con provvedimento motivato, può revocare il segretario per violazione dei doveri di ufficio.
8.  Il sindaco provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.
9.  Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'amministrazione comunale nonché quelli ce duti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.
10.  Nell'inventario deve essere specificato: l'ubicazio ne dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'im mobi le circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
11.  Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.
12.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.
Art. 44
Distintivo e giuramento del sindaco

1.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
2.  Il sindaco presta giuramento nella seduta di insediamento, davanti il consiglio comunale.
Art. 45
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco , quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli legge;.
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio del l'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5.  Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6.  Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, in ordine di preferenza, ad un assessore, un consigliere, un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune che sia eleggibile a consigliere. La scelta deve essere fatta fra le persone residenti nel Comune.
Art. 46
Rimozione e sospensione di amministratori comunali Obbligo di astensione

1.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali il sindaco, i componenti del consiglio e/o della giunta possono essere i rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
2.  In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori qualora sussistano mo tivi di grave ed urgente necessità.
3.  Parimenti la sospensione è disposta nelle ipotesi previste dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 15 bis introdotto dalla legge n. 221/91.
4.  La rimozione è disposta dal Presidente della Re gione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore per gli enti locali.
5.  I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti gli interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componen ti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, al vice segretario e altro funzionario, che assista ai lavori dell'organo.
Art. 47
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri in carica, un revisore scelto o tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2.  Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4.  Il revisore del conto partecipa di diritto a tutte le sedute della giunta e del consiglio comunale.
5. Il revisore, in conformità al presente statuto ed al regolamento, svolge le funzioni seguenti:
a)  collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
b)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6.  Nella stessa relazione il revisore può esprimere ri lievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7.  Il revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nel la gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
8.  Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti la materia.
Art. 48
Bilancio e programmazione finanziaria Conto consuntivo

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene defini ta e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
I relativi schemi vengono predisposti dalla giunta.
Tali atti devono essere redatti in modo che la lettura e l'attuazione delle previsioni sia realizzata per i programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, os servando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le riversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2.  Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi e costi sostenuti.
3.  L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato salvo quanto previsto nel presente statuto e nell'apposito regolamento di contabilità.
Art. 49
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità al presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2.  Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione ai funzionari titolari di competenza in unità organizzative ed amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
3.  Spetta ai funzionari responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spet tano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.
4.  Spettano ai funzionari responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo l'elencazione contenuta nell'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97, come recepito dall'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 23/98.
5.  I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6.  Gli incarichi di direzione di aree funzionali ovvero di settori di attività possono essere conferiti a tempo determinato con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e comunque a condizione che se ne ravvisino l'opportunità e la convenienza. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionario nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi del settore da lui diretto. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello previsto dagli accordi di comparto che sarà definito nel contratto a tempo determinato e che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico stesso.
7.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termi ne, il regolamento può prevedere  collaborazioni ester ne, ad alto contenuto di professionalità.
 8.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato  dai contratti collettivi nazionali e integrativi previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Il regolamento sull'ordinamento  degli uffici e dei servizi disciplina, oltreché le dotazioni organiche, le mo dalità di  assunzione agli impieghi, i requisiti di ac cesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei  principi stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni. Sempre sulla  base delle leggi vigenti, rimane inoltre riservata alla potestà regolamentare del Comune  la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla  determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.
 9.  La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione  d'ufficio e la riammis sione in servizio sono regolati dalle norme previste per gli  impiegati civili dello Stato.
Art. 50
Il segretario comunale

1.  Il comune ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75, dell'art. 17 della legge n. 127197.
2.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nel l'in teresse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3.  Il regolamento può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4.  Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/97. Salvo il caso della revoca, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione dello stesso, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco.
5.  Il segretario può essere revocato con provvedimen to motivato del sindaco, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
6  Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
Art. 51
Attribuzioni gestionali

1.  Al segretario comunale può essere attribuita l'adozione di atti di gestione con provvedimento motivato del sindaco, anche a rilevanza esterna, nelle materie previste dall'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97, come recepito dall'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 23/98.
2.  In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a)  predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b)  organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c)  ordinazione di beni e servizi nelle materie ad esso attribuite ai sensi del i comma;
d)  liquidazione delle spese di cui alla precedente lett. c);
e)  adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
f)  verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
g)  verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;
h)  liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge, per regolamento o in base ai provvedimenti degli organi elettivi;
i)  sottoscrizione mandati di pagamento o reversali d'incasso;
l)  rogito degli atti e dei contratti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale.
Art. 52
Attribuzioni consultive

1.  Il  segretario comunale partecipa, se richiesto, a com missioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2.  Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3.  Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
Art. 53
Attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento

1.  Il  segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2.  Autorizza le missioni, dispone le prestazioni straordinarie, autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3.  Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
Art. 54
Attribuzioni di legalità e garanzia

1.  Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2.  Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
3.  Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
4.  Il segretario, nell'ipotesi di dimissioni del sindaco, riceve l'atto formale e cura la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato re gionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
5.  Il segretario, altresì, nell'ipotesi di omissione degli atti di cui agli artt. 24, 25 e 26 del presente statuto, ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale de gli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art. 55
Funzioni di direttore generale

1.  E' consentito procedere alla nomina del direttore ge nerale previsto dall'art. 51 bis della legge n. 142/90, co me introdotto dall'art. 6, comma 10 della legge n. 127/97, previa stipula di convenzione tra comuni limitrofi le cui popolazioni raggiungono la soglia dei 15.000 abitanti.
2. Nel caso in cui non sia possibile o non risultano stipulate le convenzioni di cui al 1° comma, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
Art. 56
Il vice segretario comunale

1.  E' istituita la figura professionale apicale del vice segretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.  Può ricoprire tale qualifica un funzionario in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente, scelto dalla giunta municipale secondo le modalità disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 57
Responsabilità del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.  Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze, o dal vicesegretario in caso di assenza del segretario.
3.  I pareri dei responsabili dei servizi sono atti dovuti. Non hanno rilevanza esterna, ma sono resi a supporto della funzione consultiva demandata al segretario, in ordine alla legittimità del provvedimento.
4.  I segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, unitamente al funzionario proposto.
Art. 58
Servizi pubblici locali, forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge
2.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepito con legge della Regione siciliana n. 48/91;
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le ca ratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni teoriche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai propri statuti e regolamenti. L'espletamento dei servizi sociali attraverso la costituzione di una o più istituzioni è stabilito dal consiglio comunale che ne regola il funzionamento attraverso l'ap posito regolamento. L'affidamento dei servizi pubblici in concessione è stabilito dal consiglio comunale che ne approva apposita convenzione.
4.  La gestione dei servizi pubblici attraverso la costituzione di società per azioni è demandata al consiglio comunale e le stesse sono disciplinate secondo le norme contenute nell'atto costitutivo e nel proprio statuto.
Art. 59
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 60
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spetta al consiglio comunale.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 61
Servizi sociali, istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevan za imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
2.  L'istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  nomina il direttore;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
3.  Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti del la comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
5.  Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori i requisiti specifici richiesti ai componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art. 62
Modalità, nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1.  Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, nel testo recepito con legge regionale n. 48/91, sulla base di un documento, formato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e le cariche ricoperte nel l'ambito del consiglio di amministrazione.
2.  Il documento proposto, sottoscritto dal almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3.  Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su motivata relazione del sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede alla loro sostituzione.
Art. 63
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini uten ti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dal l'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 64
Società per azioni

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di in teresse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Co mune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art. 65
Convenzioni

1.  Alfine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni e/o con la Provincia apposite convenzioni.
2.  Tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, il loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e/o la Regione, nella materia di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e/o Provincie, previa attuazione di un disciplinare tipo.
4.  L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia.
Art. 66
Consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previ ste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito con legge della Regione siciliana n. 48/91 e di cui all'art. 60 del presente statuto, in quanto compatibili.
2.  I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3.  Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
4. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
5.  Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e Provincia regionale.
6.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per le funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
7.  Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 gior ni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 67
Unione dei comuni

1.  Per l'erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso l'unione del Comune con due o più comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
2.  Tale unione è prodromica alla fusione ed è regola ta secondo gli schemi civilistici di un atto che stabilisca i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione del l'unione e del regolamento.
Art. 68
Accordi di programma

1.  Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2.  Detti accordi, che costituiscono un modello di cooperazione, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
3.  Possono assumere valenza programmatoria, invece gli accordi che riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
4.  Lo scopo dell'accordo di programma è coordinare ed integrare l'azione di più soggetti (Stato, Regioni, comuni ed altri enti pubblici) tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa rea lizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5.  Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accor di di programma, anche su richiesta degli interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
7.  L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
11.  Nell'ipotesi in cui l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.
12.  La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità al disposto del 60 comma dell. 3 della legge regionale 30 apri le, n. 15.
13.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali poteri sostitutivi sono svolti da un collegio composto dal Presidente della Regione o Provincia o dal sindaco nonché dai rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Art. 69
Controllo

1.  Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalle disposizioni delle leggi regionali e statali in materia.
Art. 70
Deliberazione dello statuto, entrata in vigore

1.  Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.
3.  Lo statuto dopo l'approvazione dell'organo di controllo è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4.  Esso è altresì affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità presso l'Assessorato re gionale degli enti locali.
5.  Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 51 del 14 ot tobre 1999, esitato dal CO.RE.CO. con provvedimento n.9/10151 dell'11 gennaio 2000.
(2000.13.753)
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Statuto del Comune di Letojanni

ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Letojanni è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, è dotato di podestà limitata alla emanazione di norme regolamentari che vincolano i soggetti sottoposti all'imperio del Comune medesimo.
Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
L'autogoverno della comunità si realizza attraverso il presente statuto.
Art.2
Finalità

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati.
Nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo il Comune persegue i seguenti obiettivi:
1)  riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, riconoscendoli come essenziali alla comunità ed assumendone la tutela quale obiettivo primario;
2)  promuove attraverso la pianificazione territoriale un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi, commerciali e turistici;
3)  promuove, favorendone un ruolo attivo, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare privilegiando altresì centri di aggregazione sociale;
4)  valorizza la funzione sociale ed educativa delle attività culturali e sportive, realizzando le necessarie strutture al fine pure di favorire l'associazionismo dilettantistico;
5)  promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile, concorrendo al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione, riconoscendo altresì la specificità della questione giovanile.
Art. 3
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune si estende per ha 660, confinante a nord con il Comune di Forza D'Agrò, a nord ovest con il Comune di Gallodoro, ad ovest con il Comune di Mongiuffi Melia, a sud ovest con il Comune di Castelmola, e a sud con il Comune di Taormina.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Vittorio Emanuele, ove si tengono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
Per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.4
Albo pretorio

Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare al "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al I comma, avvalendosi di un messo o vigile comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 5
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma: Inquartato; nel primo di rosso, all'albero di limone naturale, fruttato d'oro; nel secondo d'azzurro all'olivo d'oro fruttato di verde; nel terzo di verde al mandorlo d'argento, fruttato d'azzurro; nel quarto d'oro alla vite naturale fruttata di sei di bianco; sul tutto d'oro alla corona marchionale di rosso, accompagnata in punta dal mare azzurro a quattro pesci d'argento natanti in fascia. Ornamenti esteriori da Comune.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia simile all'emblema.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco, vice sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI ELETTIVI
Art.6
Organi

Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.
Art.7
Consiglio comunale

Il consiglio comunale è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico amministrativo.
Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
L'elezione del consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare, espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali.
Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 8
Competenze ed attribuzioni

Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità stabilite dallo statuto e nelle forme regolamentari.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Il consiglio individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
1)  atti istituzionali: statuto, costituzione e modificazione di forme associative convenzione fra comuni e quelle fra Comune e Provincia, l'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
2)  atti di normazione: regolamenti, ordinamento degli uffici e servizi, piante organiche e relative variazioni;
3)  atti di programmazione e di indirizzo: programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici compresi i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi nonché i pareri da rendere nelle dette materie, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
4)  atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'ente a società di capitale, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
5)  atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: bilanci annuali e pluriennali; variazione di bilancio e storni di fondi, conti consuntivi, istituzione ed ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, contrazione di mutui ed emissione dei prestiti obbligazionali, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con l'esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo, acquisti ed alienazioni immobiliari e le relative permute, concessioni, modalità di scelta del contraente e di bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n. 8 dell'art.51 dell'ordinamento regionale degli enti locali, moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.
6)  Le deliberazioni riguardanti gli argomenti sopraelencati non possano essere adottate in via d'urgenza dalla giunta municipale.
Art.9
Norme di funzionamento del consiglio

L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie regolate dalla legge.
Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Qualora risulti assente od impedito anche il vice presidente ne fa le veci il consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente con avviso che comprende all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, gli altri argomenti dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.
La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.
Allorché questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Il presidente del consiglio presiede le sedute e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri.
Dirama altresì gli avvisi di convocazione del consiglio.
La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche ad 1/5 dei consiglieri in carica ed in tale ipotesi il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro 20 giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste.
A tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta da discutere.
A detto ordine del giorno può comunque seguire un ordine del giorno suppletivo.
Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alle deliberazioni del consiglio se non iscritto all'ordine del giorno e se i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi d'urgenza, 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.
La sedute del consiglio sono pubbliche ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, su i meriti e demeriti e sulle capacità stesse.
La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al 2° comma.
Art.10
Commissioni

Al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo sui programmi e i metodi del l'azione amministrativa il consiglio comunale può istituire nel proprio seno delle commissioni.
Il regolamento disciplina il numero dei componenti, il loro funzionamento, la materia di competenza, attribuita dal consiglio.
Le commissioni hanno il ruolo di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al consiglio.
Art.11
Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

I consiglieri comunali rappresentano la comunità senza vincoli di mandato.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
L'indennità spettante a ciascun consigliere è stabilita dalla legge.
Il consigliere comunale esercita il diritto d'iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato.
Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinate d'apposito regolamento.
Nell'esercizio del diritto d'iniziativa può chiedere, unitamente ad 1/5 dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità o l'opportunità.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili, immediatamente operative e non necessitano di presa d'atto.
La decadenza dalla carica di consigliere, per mancata partecipazione senza giustificato motivo alle sedute consigliari, è regolata dall'art. 175 dell'ordinamento regionale enti locali.
I consiglieri comunali sono tenuti, al fine della carica, ad eleggere domicilio nel Comune.
A detto domicilio saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.
I consiglieri comunali non possono essere eletti per incarico in altri centri anche se in rappresentanza del Comune.
Art.12
Convocazione e seduta del consiglio comunale

L'avviso di convocazione, che va notificato e pubblicato all'albo pretorio almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, per i casi d'emergenza almeno 24 ore prima, deve contenere con puntualità gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
La votazione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il consiglio si riunisce validamente e, quindi, il collegio può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non richieda di una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori e della seduta per un'ora; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può avere luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa al fine di determinare la prosecuzione.
Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione.
La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
Per la seduta di prosecuzione e per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:
a)  i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;
b)  coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c)  il sindaco e i componenti della giunta municipale; gli stessi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
Il consiglio delibera solo su proposte scritte all'O.D.G. nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale.
Le sedute del consiglio sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
In tal caso, oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determina la segretezza assoluta della seduta, oppure nei casi in cui di ordine pubblico o nella trattazione d'argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattasi pubblicamente.
La votazione avviene di norma a voto palese tranne quando si voti su persone.
Art.13
I gruppi consiliari i capigruppo

I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione all'assemblea consiliare.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
La giunta mantiene rapporti con i gruppi consiliari ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del consiglio.
Art.13/bis
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali e previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta per le seguenti cause:
1)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
2)  quando non approvi il bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale agli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
3)  quando non provvede entro il termine di 60 giorni dalla fissazione dell'O.d.G., a deliberare in ordine agli acquisti e le alienazioni immobiliari le relative permute le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture di valore superiore a quello di cui al n. 8 dell'art. 51 del l'O.R.EE.LL., moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;
4)  in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Il consiglio comunale decade:
1)  nel caso di fusione di due Comuni;
2)  nel caso di separazione o aggregazione di uno o più borgate o frazioni che diano luogo a variazioni del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione;
3)  nel caso in cui per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiliari assegnati al Comune.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente nomina uno o più commissari straordinari.
Il decreto di scioglimento o di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art.14
La giunta municipale - Ruolo

La giunta è l'organo di governo del Comune.
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità all'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Esercita attività di proposizione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e d'amministrazione coeren te men te all'indirizzo amministrativo determinato dallo stes so consiglio.
Riferisce al consiglio comunale sulla propria attività con idonea relazione da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.
Art.15
Elezioni e composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori.
Il sindaco eletto al primo turno entro 10 giorni dalla proclamazione nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alla carica di sindaco e di consigliere.
Il sindaco eletto al secondo turno entro 10 giorni nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura.
La composizione della giunta entro 10 giorni dall'insediamento viene comunicata, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere le proprie valutazioni.
La durata in carica della giunta nonché le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti della stessa sono fissate dalla legge.
In ogni caso non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, gli assessori, alla presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Gli assessori non possono essere nominati per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del Comune.
Art.16
Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza dal vice sindaco), che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
L'attività della giunta è collegiale.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale ed, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il sindaco, inoltre, conferisce a uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di garantire la propria sostituzione, in caso d'assenza o impedimento.
In caso d'assenza del sindaco e del vice sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano per età.
Il sindaco comunica tempestivamente al consiglio comunale le deleghe conferite ed ogni successiva modifica alle stesse.
Le deleghe possono essere modificate e/o ritirate dal sindaco con atto motivato.
La cessazione dalla carica di sindaco per qualsiasi motivo comporta la decadenza della rispettiva giunta.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta al giudice dall'art. 140 codice penale.
In ordine all'attribuzione della giunta municipale, la stessa ha una sfera di competenza più ampia rispetto a quella del consiglio, con conseguente snellimento dell'attività dell'ente.
La giunta compie tutti gli atti d'amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino per legge nelle competenze del sindaco e degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti.
Oltre ad una competenza generale d'amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione, d'indirizzo politico-amministrativo.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili solo se adottate con il voto della maggioranza degli assessori in carica.
Art.17
Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non disponga una maggioranza speciale.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza assoluta dei voti salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge.
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono d'assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
Le sedute del consiglio sono pubbliche.
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente il collegio nominato dal presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano per voti, fra i presenti.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente al responsabile del servizio interessato ed al responsabile di ragioneria, nonché al segretario comunale sotto il profilo della legittimità.
I pareri sono obbligatori e di essi deve esserne fatta mensione nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Art.18
Sindaco - Attribuzioni

Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e d'am mi nistrazione.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture ge stio nali-esecutive.
Il sindaco ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi.
Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale.
Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto di delega di competenze agli assessori.
La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e soprintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale a coordinare gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo d'armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso d'assenza o impedimento, può delegare il vice sindaco o un assessore a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e regolamenti.
Quale ufficiale di governo adotta provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità e d'igiene edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
In questi casi assume i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto.
Il sindaco nomina la giunta.
Può revocare, in ogni tempo, uno o più assessori, fornendo in tal caso, entro sette giorni, al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di morte, decadenza o morte di un componente della giunta.
Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti d'amministrazione che dalla legge non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario e dei funzionari dirigenti.
Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
La nomina non può ricadere sul proprio coniuge ovvero su parenti ed affini entro il secondo grado.
Per l'espletamento d'attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione trasmettendo annualmente al consiglio dettagliata relazione sull'attività dei medesimi.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato d'attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.
Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo d'armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.
Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione il sindaco quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dagli artt. 10 e 38 della legge n. 142/90 nei servizi di competenza statale.
Art.19
Vice sindaco

Il sindaco nomina un assessore a sostituirlo in caso d'assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Al predetto assessore viene attribuita la qualifica di vice sindaco.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità, in mancanza di assessori, dal consigliere anziano.
Art.20
Assessore anziano

Svolge le funzioni di assessore anziano l'assessore indicato nel più anziano d'età.
Egli sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di temporanea assenza o impedimento degli stessi.
In caso d'assenza o d'impedimento dell'assessore anziano, si segue l'ordine di cui all'ultimo comma del precedente articolo, n.19.
Art.20/bis
Rimozione del sindaco

Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.
Ove il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
Per le modalità di svolgimento della consultazione si rinvia alla legge.
L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
Il mancato accoglimento della proposta determina, invece, la decadenza del consiglio che viene anch'essa dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I
Segretario comunale
Art.21

Nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica ed indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, l'attività gestionale dell'ente è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici e delle strutture e del personale dell'ente, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta e delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.
1  -  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settore e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile del l'istrut toria delle deliberazioni, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, esprime il parere di legittimità e provvede, avvalendosi degli uffici, ai relativi atti esecutivi.
2  -  Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico cui compete la direzione tecnico-amministra tiva degli uffici e dei servizi.
3  -  Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, sottoponendo i risultati al sindaco che ne riferisce alla giunta.
4  -  Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme di legge e del presente statuto.
5  -  Dirime i conflitti di competenza tra i vari settori ed interviene nei casi d'inerzia, inefficienza o inefficacia della gestione amministrativa affidata agli uffici, sollecitandone ogni forma d'attività e ne segnala le disfunzioni al sindaco che ne riferisce alla giunta municipale.
6  -  Esamina, avvalendosi della collaborazione dei funzionari-capi settore, i problemi organizzativi e formula al sindaco soluzioni proposte.
7  -  Assiste alle riunioni del consiglio e della giunta con il compito di sovraintendere alle stesure del processo verbale.
8  -  Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
9  -  Il segretario comunale esercita funzioni di coordinamento, direzione e controllo dei confronti degli uffici e del personale.
10  -  Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
11  -  Al segretario comunale è attribuita l'esclusiva competenza di erogare i contratti del comune.
Capo II
Uffici
Art.22
Principi strutturali ed organizzativi

L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e per programmi;
b)  analisi ed individuazione delle produttività sulla base dei carichi funzionali di lavoro e del grado d'efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individualizzazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito d'autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.
Art.23
Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme di regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art.24
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
Il regolamento dello statuto giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità d'assunzione e cessazione dal servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  modalità organizzative della commissione di disciplina;
f)  trattamento economico.
Titolo III
SERVIZI
Art.25
Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune e le loro forme di gestione sono stabilite dalla legge.
Il consiglio comunale sceglie la forma di gestione e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati all'utenza sulla base delle disposizioni di legge.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire fra affidamento di concessione, costituzione d'aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione d'istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
Art.26
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati d'appositi regolamenti.
Art.27
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e dai regolamenti interni deliberati dal consiglio comunale.
Il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal suo seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze d'amministrazione.
Art.28
Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può istituire una o più istituzioni.
L'istituzione, che è priva di responsabilità giuridica ma in possesso d'autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina la finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitolo in dotazione;
d)  il ricorso ed eventuale personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione ed il presidente ed il direttore, la cui nomina e revoca spettano al consiglio comunale.
Il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali.
Il regolamento disciplina il numero, gli ulteriori eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta municipale con le modalità previste dal regolamento.
Art.29
Nomina e revoca

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato da curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario comunale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio d'amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art.30
La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
La scelta del contraente deve avvenire secondo le disposizioni di legge.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art.31
Società per azioni

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori d'attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consigliere comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico delle stesse e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune, e, nel caso di gestione di servizi d'interesse pluricomunale, ai Comuni che fruiscono dei servizi stessi.
Il Comune può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto delle società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art.32
Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo, individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
b)  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
Art.33
Consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni, con altri enti pubblici o con la Provincia regionale, un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dell'art. 25, legge n.142/90, introdotte dalla legge regionale n. 49/91 e dall'art. 27 del presente statuto, in quanto compatibili.
L'ordinamento e il funzionamento del consorzio è regolato dalla legge.
Titolo IV
CONTROLLO INTERNO
Art.34
Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finan ziaria dell'ente.
E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordini agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, proposta, garanzia con l'osservanza delle leggi, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato accordo operativo funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
Art.35
Revisore del conto

Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità, fissati dalla legge per l'elezione a consiglio comunale, e non ricadere nei casi d'incompatibilità previsti dalla stessa.
Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause d'incompatibilità, al fine di garantire la posizione d'imparzialità ed indipendenza.
Saranno disciplinate altresì con regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile ai sindaci delle S.p.A.
Nell'esercizio delle sue funzioni, con le modalità e i limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ISTITUZIONE DI PARTECIPAZIONE
Art.36
Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine d'assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di partecipazione per favorire il loro intervento nella formazione degli atti a tutela dei propri interessi.
L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parare dei cittadini e di soggetti economici su specifici problemi.
Capo I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA
Art.37
Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà d'intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che collettivi rappresentativi d'interessi superindividuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie d'atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi d'individuazione del responsabile del procedimento.
Art.38
Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con la quale si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita, entro il termine massimo previsto dal regolamento, dal sindaco o dal segretario comunale o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale prevede i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art.39
Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 38 determinerà la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga d'aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo del l'esame da parte dell'organo competente deve essere espres samente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine massimo fissato dal regolamento.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art.40
Proposte

I cittadini, in numero non inferiore a 300, possono avanzare proposte per l'adozione d'atti amministrativi che il sindaco trasmette nei termini fissati dal regolamento all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal segretario, nonché del l'at testazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve consentire i proponenti del l'iniziativa entro il termine che verrà fissato dal regolamento.
Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art.41
Diritto d'udienza

Ai cittadini è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme dei precedenti articoli pure attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità le forme dell'esercizio di tale diritto.
Art.41/bis
Difensore civico

1  -  Al fine di garantire il buon funzionamento e l'im par zialità dell'amministrazione comunale, è istituito il difensore civico.
2  -  Il difensore civico è eletto dal consiglio nell'ambito di un elenco formato in seguito ad avviso pubblico, emanato dal presidente.
Le singole candidature possono essere proposte da ciascun consigliere o almeno da 100 cittadini elettori, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
3  -  L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nelle prime votazioni e a maggioranza assoluta nelle successive votazioni.
4  -  Il difensore civico dura in carica per un periodo di cinque anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore, e non può essere rieletto.
5  -  Il difensore civico è eletto tra i cittadini laureati preferibilmente in giurisprudenza, scienze politiche, economica e commercio, o equipollenti, che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico amministrativa.
Non possono essere nominati difensore civico:
a)  coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali e circoscrizionali, i componenti delle Unità sanitarie locali;
c)  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica del l'or di namento comunale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevono da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)  coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune;
e)  coloro che sono stati amministratori nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime elezioni.
6  -  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvento di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma 5.
La decadenza è pronunziata dal consiglio comunale, su proposta di uno dei consiglieri.
Nella stessa seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla surroga, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione.
Il mensionato subentrante cessa allo scadere del quinquennio del difensore sostituito, ma può essere rieletto.
7  -  Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri.
La mozione deve essere approvata dal consiglio a maggioranza assoluta.
8  -  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento del l'uf ficio stesso.
Esso si avvale di una segreteria composta da personale del Comune, scelto su un elenco proposto da consiglio.
9  -  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di singoli cittadini.
Egli può intervenire presso l'amministrazione comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
Il difensore civico può convocare, tramite il segretario comunale, i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.
10  -  Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro un certo periodo di tempo, segnala agli ordini sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrate, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
11  -  Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi la presenza dei vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e delle disparità del trattamento.
12  -  Il difensore civico presenta al consiglio comunale, tramite il presidente, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
13  -  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento farne relazione al consiglio.
14  -  Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori.
Capo II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art.42
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme d'incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione d'idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.
Art.43
Associazioni

La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art.44
Organismi di partecipazione

Il Comune promuove e tutela e varie forme di partecipazione dei cittadini.
Tutte le aggregazioni hanno i poteri d'iniziativa previsti negli articoli precedenti.
Il Comune favorisce la costituzione di organismi su base territoriale o tematica tendenti a stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'ente, tali organismi possono costituirsi secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.
Art.45
Incentivazione

Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione.
Capo III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art.46
Referendum

Sono previsti i referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
Non possono essere indetti referentum su:
a)  bilancio, conto consultivo, mutui ed emissioni di prestiti;
b)  provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
c)  regolamenti interni e relative modifiche ed integrazioni;
d)  disciplina del personale e relative piante organiche;
e)  provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f)  attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.
Oggetti promotori del referendum possono essere:
a)  un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;
b)  il consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati.
Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti d'ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art.47
Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, in caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
Art.48
Diritto d'accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà d'accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento, oltre che ad enucleare gli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito a detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.49
Diritto d'informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
L'ente si avvale, oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, pure dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurarne il massimo di conoscenza degli atti.
Il regolamento sul diritto d'accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e della normativa vigente.
Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA
Art.50
Statuto

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
E' ammessa l'iniziativa di almeno 1/3 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto.
Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data d'esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
Art.51
Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto della normativa vigente, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove norme disposizioni e deve essere approvato con le stesse modalità dell'approvazione dello statuto.
Art.51/bis
Trasparenza e lotta all'attività criminale

I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto:
-  attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose, che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione sull'ordine cronologico di trattazione degli appalti;
-  la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi;
-  la concessione di contributi o di interventi assistenziali;
-  la scelta dei componenti la commissione edilizia;
-  la programmazione e la priorità delle opere da eseguire;
-  l'istituzione di albi permanenti d'appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia;
-  l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art.52
Ordinanze

Il sindaco emena ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi e di regolamenti.
Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
Art.53
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
Il consiglio approva, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti previsti dallo stesso.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con le leggi e lo statuto.
Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 50 del 31 agosto 1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, con decisione n. 784628/7149 del 28 dicembre 1993.
(2000.15.824)
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Statuto del Comune di San Cipirello. Modifiche



Allo statuto del Comune di San Cipirello, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 novembre 1993, sono state apportate le seguenti modifiche:
Art. 12
Elezione - Composizione Consigliere anziano - Competenze

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, sono regolati dalla legge.
Sono regolate, altresì, dalla legge la sospensione e lo scioglimento del consiglio comunale.
Le competenze del consiglio sono disciplinate dalla legge.
Art. 13
Competenze del consiglio

1)  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo poli tico-amministrativo.
Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribui sce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
1)  atti istituzionali: statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra Comuni e quelle fra Comune e Provincia; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento o di partecipazione;
2)  atti di normazione: regolamenti;
3)  atti di programmazione e di indirizzo: program mi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione; eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
4)  atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi; costituzione di istituzioni e di aziende speciali; concessioni di pubblici servizi; la parteci pazione dell'ente a società di capitale; l'affidamento d'attività o servizi mediante convenzione; 
5)  atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio; i bilanci annuali e pluriennali; variazioni di bilancio e storni di fondi; i conti consuntivi; istituzione e ordinamento dei tributi; la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo; l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture. 

Art. 14
Norme di funzionamento del consiglio

Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.
Art. 15
Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale, dopo il giuramento e la verifica dell'eleggibilità dei suoi membri, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Il consiglio comunale elegge a maggioranza semplice un vice presidente.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Le competenze del presidente del consiglio sono stabilite dal regolamento del funzionamento del consiglio comunale.
Art. 16
Il consigliere comunale

1)  Il consigliere comunale entra in carica all'atto della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena viene adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2)  Il consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato in piena libertà di opinione di voto.
3)  Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottopo sti alla competenza deliberativa del consiglio e di presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
4)  Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dalla carica nelle forme previste dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al presidente del consiglio comunale che le comunica al consiglio nella prima seduta utile.
Art. 17
Gruppi consiliari

1)  I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2)  Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicati alla presidenza del consiglio la costituzione, la denomina zione e la composizione dei gruppi.
Art. 18
Commissioni consiliari

1)  Il consiglio comunale può costituire, al suo interno, una o più commissioni permanenti, stabilendone il numero dei membri e le competenze.
2)  Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione d'interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non entrano nella competenza delle commissioni permanenti.
3)  Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere composte da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica degli schieramenti di maggioranza e di minoranza.
4)  Il regolamento stabilisce la nomina e il funzionamento delle commissioni consiliari.
5)  Alle sedute delle commissioni possono partecipare su invito del presidente, senza diritto di voto, il sindaco o un suo delegato, nonché funzionari dell'ente.
Art. 19
Commissione d'indagine

1)  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'as sem blea consiliare.
2)  La commissione, nominata dal presidente del consiglio, su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza numerica degli schieramenti di maggioranza e minoranza.
3)  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto del l'in chiesta.
4)  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'og getto dell'indagine.
5)  Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
6)  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
7)  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazio ne al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile al l'in dagine stessa.
8)  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 20
Il sindaco

Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante del Comune.
I casi d'incompatibilità, lo status e le cause di cessazione della carica sono disciplinate dalla legge.
Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di ammini strazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei servizi.
Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Il sindaco, per l'espletamento d'attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad un esperto estraneo all'amministra zione, dotato almeno di laurea.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto dai lui nominato.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture ge stio nali-esecutive.
Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il sindaco nomina la giunta, tra gli assessori il vice sindaco e può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue attribu zioni, delega che, comunque, non attribuisce la rappresentanza esterna dell'ente.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'am ministrazione, il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso d'assenza o impedimento, può delegare il vice sindaco o un assessore per sostituirlo nell'esercizio del funzioni relative.
Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
Art. 21
Elezione e durata in carica del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Presta giuramento dinanzi al Prefetto della Provincia.
La durata in carica e le modalità d'elezione del sindaco hanno luogo secondo le disposizioni dettate dalla legge in materia.
Art. 22
Dimissioni e cessazioni del sindaco e degli assessori

1)  Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta di giunta. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
2)  In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte, si applicano le norme previste dalle leggi ultime vigenti.
Art. 23
Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamenti.
Quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e d'igiene, edilizia e polizia locale, al fine di preveni re ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Assume, in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali del l'ordinamento giuridico.
Art. 24
Vice sindaco

Il sindaco nomina, fra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età, in mancanza, uno degli assessori secondo l'ordine di anzianità.
Art. 25
Assessore anziano

Svolge le funzioni di assessore anziano, l'assessore indicato nel documento programmatico più anziano di età.
Egli sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di contemporanea assenza o impedimento degli stessi.
In caso di assenza o impedimento dell'assessore an zia no, si segue l'ordine di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.
Art. 26
Nomina e composizione della giunta

La giunta è l'organo esecutivo del Comune.
Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da 6 assessori e dura in carica 4 anni.
Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune, ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consi gliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discenden ti, parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art. 27
Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, e in caso di assenza anche del vice sindaco o impedimento, fa le veci in successione il componente della giunta più anziano di età), che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta.
L'attività della giunta è collegiale. Il sindaco può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue funzioni, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazio ne, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il sindaco, inoltre, conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 codice penale.
Per quanto concerne le sue attribuzioni, la giunta municipale è competente limitatamente agli atti che le sono espressamente attribuiti dalla legge e dal presente statuto.
La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del sindaco o di chi presiede la seduta.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale.
Art. 28
Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia, rispettivamente a quanto già riportato per il consiglio comunale, per la giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al responsabile del servizio interessato ed al responsabile di ragioneria, nonché al segretario comunale sotto il profilo della legittimità.
I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un responsabile, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alla sua competenza.
Per quanto concerne l'obbligo di astensione, questo comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.
Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguar danti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti, devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, e del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, al vice segretario e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'organo.
Art. 29
Principi dell'attività amministrativa

1)  Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, economicità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsa bilità, e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli o associati, così come previsto nell'apposito regolamento.
2)  Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 30
Attribuzioni del segretario

1)  Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2)  Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
3)  La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
4)  Al segretario comunale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997 come recepito dalla legge regionale.
5)  Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a)  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministra tiva nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione am mi nistrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
c)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;
d)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
e)  decide sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei servizi;
f)  segnala al responsabile del servizio personale i fatti che potrebbero costituire illecito disciplinare commessi dai responsabili dei servizi ed è competente per l'ap plicazione delle sanzioni del rimprovero verbale e della censura; sostituisce il responsabile del servizio personale nell'esercizio delle sue funzioni in materia di procedimen ti disciplinari nel caso d'incompatibilità o conflitto d'interessi dello stesso;
g)  indice i concorsi e le prove di selezione per l'as sunzione del personale posto in posizione apicale ivi compresa l'approvazione del bando di concorso e la nomina del segretario della commissione di concorso;
h)  presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di qualunque categoria;
i)  adotta gli atti di gestione e d'amministrazione del personale a cui sia stata attribuita la responsabilità del servizio;
l)  ha potere sostitutivo su tutti gli atti di competenza dei responsabili dei servizi in caso di loro inerzia e/o negligenza;
m)  esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
6)  Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
Tra le funzioni di cui alla lettera m) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997, come recepito dalla legge regionale.
Art. 31
Organizzazione della struttura burocratica

L'articolazione della struttura comunale sarà definita dal regolamento degli uffici e dei servizi che sarà approvata entro 6 mesi dall'approvazione del presente statuto.
Gli uffici e i servizi saranno organizzati in base a criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il regolamento degli uffici e dei servizi prevederà un responsabile per ogni servizio funzionale che sarà istituito in ossequio alle legge; i servizi funzionali non potranno essere superiori a cinque.
Art. 32
Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
Art. 33
Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 34
Funzioni di direzione

Al personale inquadrato nella categoria D possono essere attribuite la titolarità e le posizioni organizzative secondo la disciplina contrattuale.
Art. 35
Responsabili degli uffici e dei servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con agli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente, quelli previsti dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 51, legge n. 142/90, come recepito.
Art. 36
Forma di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
-  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
-  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;
-  a mezzo d'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
-  a mezzo d'istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
-  a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituito o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Art. 37
Avocazione

Gli atti di competenza del responsabile dei servizi sono soggetti ad avocazione da parte del segretario comunale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
Art. 38
Incarichi esterni

1)  La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2)  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il tratta mento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrat tuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
3)  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimen to motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso d'inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta e dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art. 39
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1)  Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori d'attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40
Pareri del segretario e dei responsabili degli uffici

Oltre alle attribuzioni, competenze e responsabilità del segretario comunale riportate all'art. 29, lo stesso deve esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio un parere sotto il profilo di legittimità, che va inserito nella deliberazione.
Detto parere, classificabile tra gli atti preparatori del procedimento amministrativo cui è finalizzato, è obbligatorio ma non vincolante nell'ipotesi di pareri negativi del segretario comunale e/o del responsabile del servizio, l'organo deliberante che assume la decisione di adottare l'atto anche in presenza di un parere negativo inserito in deliberazione, deve motivare adeguatamente le ragioni per le quali l'organo dell'ente ha ritenuto di scostarsi.
Nella fattispecie che l'ente non abbia funzionari re spon sabili dei servizi, compete al segretario esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine anche alla regolarità tecnica e contabile.
I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio, sono contestati con atto scritto dal sindaco, il quale, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte propone alla giunta l'irrorazione delle sanzioni previste con regolamento.
Gli articoli sopra riportati sono stati modificati dal consiglio comunale con atto n. 4 del 12 gennaio 2000, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO., sezione centrale con decisione n. 1185/1032 del 23 marzo 2000.
(2000.19.1002)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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