REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 GIUGNO 2000 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

Torna al Sommariohome

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 aprile 2000.
Approvazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Mascalucia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 73 del 6 febbraio 1992, con il quale veniva approvato, con stralci, modifiche e prescrizioni, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Mascalucia;
Visto il foglio prot. n. 30774 del 21 ottobre 1997, con il quale il sindaco pro-tempore del comune di Mascalucia trametteva, per l'approvazione prevista dalle vigenti norme, il piano regolatore generale adottato con delibera della commissione straordinaria n. 999 del 17 novembre 1995;
Visto i fogli prot. 2933 del 29 gennaio 1998 e prot. n. 15097 del 28 maggio 1998, con cui, in riscontro alle precedenti assessoriali n. 13865/DRU del 26 novembre 1997 e n. 14379 del 12 dicembre 1997, il comune di Mascalucia integrava la precedente documentazione trasmettendo, inoltre, gli atti ed elaborati concernenti le prescrizioni esecutive adottate dal consiglio comunale con la deliberazione n. 73 del 27 maggio 1997;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 20490 del 16 luglio 1998, con il quale il comune dava seguito alle richieste operate da questo Assessorato con la nota n. 7759/28° del 26 giugno 1998;
Vista la deliberazione n. 999 del 17 novembre 1995 della commissione straordinaria, riscontrata dalla commissione provinciale di controllo di Catania con provvedimento n. 713/290 nella seduta del 18 gennaio 1996, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, corredato dagli studi geologico ed agricolo forestale;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, del piano adottato con la deliberazione n. 999/95;
Viste le certificazioni, datate 13 ottobre 1997, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestanti la presenza di n. 133 osservazioni nei termini di legge e n. 10 fuori termini, avverso il piano adottato con deliberazione n. 999/95;
Viste le sottoelencate osservazioni:
-  nei termini:
1) Tosto Giuseppe;
2)  Cooperativa 167;
3)  Leanza Carlo;
4)  Distefano Vincenzo;
5)  Distefano Orazio;
6)  Motta Salvatore;
7)  Rapisarda Vittorio;
8)  Nicosia Giuseppe;
9)  Lucio Traina & C.;
10)  Piano Agata;
11)  Russo Antonino;
12)  Carbonaro Orazio & C.;
13)  Catania Girolamo;
14)  Landolina Salvatore;
15)  Edilsud s.r.l.;
16)  Arcidiacono Letizia;
17)  Musumeci Antonino;
18)  Carmeni Antonino;
19)  Cunsolo Antonino;
20)  Licandro Sebastiano & C.;
21)  P.I.M.E.;
22)  D'Urso Angelo & C.;
23)  Sorbello Gaetana;
24)  Pezzino Francesco & C.;
25)  Platania Giovanna;
26)  Consoli Rosa;
27)  Reina Vito;
28)  Budano Filippo;
29)  Sicilcase e Fasano Costr.;
30)  Munzone Pietro;
31)  Pizzino Nicola;
32)  Rizzo Carmelo;
33)  Consoli Michele;
34)  Bonajuto Mario & C.;
35)  Passionisti;
36)  Lo Giudice Paolo & C.;
37)  Crisafulli Pietro;
38)  Longo Vito;
39)  Di Stefano Rita;
40)  De Pietro Renato;
41)  Siclari Francesco;
42)  D'Urso Angelo & C.;
43)  Paternò Elena;
44)  Delia Antonino;
45)  Montagna Agata;
46)  Aloisio Paolo;
47)  Tripoli Rosario;
48)  Pappalardo Vito;
49)  Mantegna Francesca;
50)  Nicolosi Carmelo;
51)  Finocchiaro Giovanni;
52)  Cardulo Giovanni & C.;
53)  Cuscunà Alfio & C.;
54)  Squillaci Angelina;
55)  Muni Salvatore;
56)  Valenti Gaetano & C.;
57)  Reina Salvatore;
58)  Nicotra Rosario;
59)  Terzo Caterina & C.;
60)  Torrisi Vito;
61)  Torrisi Giuseppa;
62)  Giuffrida Concetto;
63)  Giuffrida Concetto;
64)  Giuffrida Concetto;
65)  Giuffrida Francesca;
66)  Giuffrida Francesca;
67)  Vicari Salvatore;
68)  Remer Anna Maria & C.;
69)  Rapisardi Caterina;
70)  Palermo Gaetano & C.;
71)  Barbagallo Annamaria & C.;
72)  Caragliano Salvatore & C.;
73)  Palmeri Vito;
74)  Siciliano Rosario & C.;
75)  Cocco Marisa & C.;
76)  Gangemi Giuseppe & C.;
77)  Lo Vecchio Giuseppe & C.;
78)  Vicari Salvatore;
79)  Guarini Maria & C.;
80)  Bonanno Antonio & C.;
81)  Lazzaro Concetta;
82)  Maugeri Concetto;
83)  Riccioli Marcello;
84)  Di Tora Vittorio;
85)  Di Martino Santa & C.;
86)  Montalto Sebastiano & C.;
87)  Fasano Costr. s.r.l.;
88)  Massimino Ottavio;
89)  Pappalardo Giovanni;
90)  Torrisi Genoveffa;
91)  Musumeci Mario;
92)  Tempesta Mario & C.;
93)  Tempesta Pietro;
94)  Fasano e Sicilcase Costr.;
95)  Rapisarda Francesco & C.;
96)  Carlino Rosalba;
97)  Giuffrida Angelo & C.;
98)  Leonardi Vincenzo;
99)  Piscione Vincenzo & C.;
100)  Nicotra Francesco & C.;
101)  La Piana Agatina & C.;
102)  Caponetto Maria Teresa & C.;
103)  Reina Placida & C.;
104)  abitanti di Mascalucia;
105)  Marletta Caterina;
106)  Consoli Vita;
107)  Lombardo Turiddu;
108)  Pappalardo Vito & C.;
109)  Cocco Alvaro;
110)  Giuffrida Francesco;
111)  Massimino Salvatore & C.;
112)  Lo Presti Aldo;
113)  Bonaccorso Agata;
114)  D'Amico Salvatore;
115)  Fargione Antonino;
116)  Reina Concetta;
117)  Gulisano Aurora;
118)  Sardo Marcella;
119)  Consoli Cettina & C.;
120)  Caruso Giulia;
121)  Biuso Donato;
122)  Mangano Alfio;
123)  Cristaldi Francesco;
124)  Cristaldi Giuseppe;
125)  Scuderi Anna;
126)  Torrisi Alfio & C.;
127)  abitanti di Mascalucia;
128)  Chenari Giuseppe;
129)  Associazione Radio del Bosco;
130)  Associazione Terra S. Lucia;
131)  Distefano Pasqualino Arm.;
132)  Faro Marianna;
133)  Arancio Domenico & C.;
-  fuori termini:
1) Pistorio Nicola;
2)  cittadini di Mascalucia;
3)  Castorina Angelina;
4)  Lebe s.r.l.;
5)  Ruello Gianfranco & C.;
6)  Guglielmino Nicolina & C.;
7)  Sciacca Sebastiano & C.;
8)  Distefano Salvatore;
9)  Crispo Mario & C.;
10)  Giuffrida Giuseppe e Vito;
Viste le delibere n. 86 del 19 novembre 1996, n. 90 del 26 novembre 1996, n. 93 del 30 novembre 1996, n. 94 del 3 dicembre 1996, n. 95 del 6 dicembre 1996, n. 96 del 18 dicembre 1996, n. 99 del 28 dicembre 1996, n. 1 dell'11 gennaio 1997, n. 3 dell'11 gennaio 1997, n. 4 dell'11 gennaio 1997, n. 5 del 15 gennaio 1997, tutte sottoposte al riscontro tutorio del CO.RE.CO., con le quali il consiglio comunale ha dedotto le osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale adottato con la delibera n. 999/95;
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 97 del 23 dicembre 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 20 febbraio 1997 ai nn. 2087/1511, di modifica parziale al piano regolatore generale adottato avente ad oggetto «Riproposizione della zona C4 in località Pompeo per l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata e della viabilità ed urbanizzazioni secondarie secondo il testo approvato con D.A.R.T.A. n. 73/92 del 6 febbraio 1992, in esecuzione al D.A.R.T.A. n. 960 dell'8 novembre 1996»;
Vista la delibera n. 73 del 27 maggio 1997, riscontrata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 24 luglio 1997 ai nn. 8934/8124, con la quale il consiglio comunale di Mascalucia ha adottato le prescrizioni esecutive annesse al piano regolatore generale, corredate degli studi geologico ed agricolo-forestale;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, delle prescrizioni esecutive adottate con la deliberazione n. 73/97;
Viste le certificazioni, datate 4 maggio 1998, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestanti la presenza di n. 11 opposizioni nei termini di legge e n. 3 fuori termini;
Viste le sottoelencate opposizioni:
-  nei termini:
1) Cunsolo Antonino;
2)  Ottone Andrea;
3)  Longo Filippo;
4)  amministrazione comunale Mascalucia;
5)  Briganti D. e Carani A.
6)  Rapisarda Alfia Maria;
7)  Spampinato Giuseppina;
8)  Di Stefano Pasqualino e altri;
9)  Parrocchia S. Maria della Consacrazione e C.;
10)  Valenti Francesco;
11)  Caruso Lucia;
-  fuori termini:
1) Vacirca e Roccuzzo;
2)  Brunetto Giuseppa;
3)  Crispo M. e Maugeri G.
Viste le delibere n. 17 dell'11 febbraio 1998 e n. 18 del 17 febbraio 1998, rispettivamente riscontrate dal competente CO.RE.CO., con le quali il consiglio comunale di Mascalucia ha esaminato le opposizioni relative alle prescrizioni esecutive annesse al piano regolatore generale adottate con la citata delibera n. 73/97;
Vista la nota prot. n. 34156 dell'8 novembre 1995 con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole sulle scelte urbanistiche del piano regolatore generale alle condizioni di seguito riportate:
«...Omissis...
-  che vengano recepite le limitazioni all'edificio dettate dalle norme di attuazione (art. 36) e con le suddette prescrizioni riferite alla tavola n. 6 dello studio geologico e geofisico;
-  che le prescrizioni edificatorie siano comunque compatibili con quanto prescritto dal punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986 (altezza degli edifici in relazione alle larghezze stradali);
-  che sia fatta salva la possibilità di porre nuovi limiti all'uso del territorio, non contemplati in questa fase, qualora lo imponesse il manifestarsi di nuove condizioni geodinamiche.»;
Vista la nota prot. n. 17115 dell'8 ottobre 1996, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole in ordine alle prescrizioni esecutive;
Vista la dichiarazione, datata 7 gennaio 1998, resa dal tecnico progettista congiuntamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale in ordine alla situazione delle aree destinate dal piano regolatore generale ad attrezzature pubbliche;
Viste le note n. 687 del 12 dicembre 1997, n. 24 del 27 gennaio 1998, n. 102 del 9 marzo 1998, n. 289 del 22 giugno 1998 e n. 458 del 28 settembre 1998, con le quali il gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 112 del 22 aprile 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato
1. Procedure
Relativamente agli aspetti formali e procedurali in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  il piano regolatore generale, trasmesso per l'esame del Consiglio, è completo delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, benché l'adozione del piano e delle connesse prescrizioni esecutive non sia stata contestuale;
-  il piano regolatore generale è corredato dello studio geologico generale e particolareggiato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dello studio agricolo-forestale, prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91;
-  la pubblicazione del piano e delle prescrizioni esecutive è avvenuta secondo le procedure dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate sono state formulate le deduzioni da parte del consiglio comunale;
-  il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive sono state sottoposte al preventivo parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
2. Aspetti geologici
Il territorio del comune di Mascalucia costituisce un lembo di territorio collinare del basso versante sud-orientale dell'edificio vulcanico dell'Etna e presenta una forma moderatamente regolare prevalentemente allungata in direzione NNO-SSE ed estendentesi tra le quote 325 m. e 694 m. sul livello del mare comprendendo un'area esclusivamente interessata dalla presenza di terreni di natura vulcanica.
Si tratta di un settore delle pendici del vulcano caratterizzato da una moderata uniformità sotto il profilo geolitologico e da un assetto orografico blandamente collinare, in cui prevalgono morfologie caratterizzate da pendii in genere scarsamente acclivi o sub-pianeggianti soggetti a luoghi a moderate accentuazioni delle pendenze in corrispondenza di irregolarità morfologiche localizzate riconducibili per lo più a fronti e/o fianchi di colate laviche.
In relazione alla elevata permeabilità dei litotipi vulcanici presenti in affioramento, mancano del tutto le forme del drenaggio superficiale ed i relativi fenomeni erosivi per cui gli unici elementi di rischio sotto il profilo geologico e geomorfologico sono rappresentati dal pericolo di invasione lavica e dal rischio sismico.
In tal senso, lo studio geologico eseguito ha suddiviso il territorio in due aree con differente grado di attività geodinamica entro le quali si distinguono zone e subzone rispettivamente date dalle diverse combinazioni di scuotibilità sismica e di rischio di invasione lavica.
In particolare, nell'area caratterizzata da maggior attività geodinamica si rileva la presenza di strutture lineari quali fratture eruttive e faglie legate a processi geodinamici attivi in tempi storici (eruzione del 1381: frattura eruttiva del Cavolo) od attivi ancor oggi come evidenziato dagli eventi sismici verificatisi tra il 1980 ed il 1986 lungo la direttrice ad andamento NNO-SSE presente lungo il confine orientale del territorio comunale (in corrispondenza del confine con il territorio comunale di Tremestieri Etneo) e proseguente verso nord interessando l'intero territorio comunale sino al suo confine settentrionale per poi proseguire entro il territorio del comune di Nicolosi, così come ben documentato nello studio geologico a supporto del piano.
Detti elementi strutturali sono stati evidenziati in apposito elaborato cartografico in scala 1:10.000 (tav. 6) unitamente ad elementi litologici ai quali sono state associate «condizioni di potenziale instabilità».
Con nota n. 34156 dell'8 novembre 1995 l'ufficio del Genio civile di Catania, nell'ambito del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, prescriveva vincoli di inedificabilità assoluta e vincoli di edificabilità condizionata ad ulteriori accertamenti geologici e geognostici in corrispondenza delle aree delimitate in rosso comprese tra la c.da Ombra e c.da Pizzo Carammo.
Tuttavia, mancando una cartografia di dettaglio delle aree interessate da detti elementi di pericolosità, nella trasposizione di tali vincoli nella cartografia di piano urbanistico, detti vincoli non risultano esattamente delineati ed addirittura a luoghi non presenti.
Pertanto, risulta opportuno procedere allo stralcio delle aree in cui ricadono detti elementi strutturali e litologici cui sono associabili «condizioni potenziali di instabilità» da sottoporre ad uno studio geologico di dettaglio da restituirsi graficamente anche alla stessa scala del piano urbanistico (1:2.000) che ne dovrà recepire i contenuti.
Dette aree stralciate da ristudiare dovranno estendersi come di seguito indicato:
a)  per tutti gli elementi strutturali lineari (faglie, fratture creep asismici) sino a costituire una fascia della larghezza di 100 m. il cui asse mediano sia costituito dalla traccia grafica dell'elemento strutturale considerato come evidenziato nella tav. 6 dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale, alla quale tavola dovrà essere aggiunta la faglia presente in adiacenza al relitto di apparato eruttivo ricadente nell'estremità centro orientale del territorio comunale; tale faglia, infatti, è evidenziata in tav. 1 (carta geologica) ma non risulta riportata in tav. 6;
b)  per le aree instabili per cause litologiche, l'area stralciata dovrà avere un'estensione pari all'area di affioramento cartografata, estesa tutt'intorno per una fascia di larghezza di 10 m.
Nello studio, per gli elementi di cui al punto a) dovranno definirsi:
1)  la puntuale ubicazione della struttura, l'estensione dell'area entro cui risultano ipotizzabili fenomeni di instabilità e la loro natura, nonché, conseguentemente, l'estensione della fascia di rispetto di inedificabilità assoluta il cui valore dovrà, tuttavia essere ampiamente motivato e documentato anche quando si ritenga che possa essere non inferiore a quello indicato dall'ufficio del Genio civile che dovrà essere, in ogni caso, considerato come vincolo minimo di riferimento;
2)  l'eventuale individuazione di un'area di edificabilità condizionata a margine delle aree di vincolo assoluto, con esplicitazione dei motivi di vincolo, delle condizioni di edificabilità e delle soluzioni tecniche e/o le verifiche progettuali eventualmente da adottarsi.
Per gli elementi di cui al punto b) dovranno indicarsi gli effettivi limiti di estensione delle aree di instabilità, la natura dei potenziali fenomeni di instabilità e l'estensione dell'area da assoggettare eventualmente a vincolo di inedificabilità e la relativa motivazione; qualora la definizione degli effettivi limiti (litologici) di estensione dell'area di instabilità sia eccessivamente onerosa, dovrà essere indicata l'ampiezza dell'area entro cui, preliminarmente alla richiesta della concessione edilizia, dovrà essere accertata la condizione di "non instabilità» e la natura dei preventivi accertamenti geognostici in sito da eseguire (senza, tuttavia, dover necessariamente indicare le metodiche più adatte) che dovranno essere lasciate alla libera scelta dei professionisti incaricati dai committenti privati.
Infine, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano (e non solo, quindi, per quelle soggette a prescrizioni) della relazione geologica a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Per quanto sopra dovrà valutarsi l'opportunità, da parte del comune, di aggiungere il geologo tra i componenti della commissione edilizia.
Nella redazione di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, lo studio geologico, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà essere supportato da uno studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 integrando, in tal modo, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati alla tabella A di detta circolare per ciascun piano successivamente progettato e secondo quanto riportato al punto 5.2 della predetta circolare, in quanto, lo studio geologico a supporto del presente piano non risulta supportato da carta geologico-tecnica o litotecnica a scala 1:2.000 per tutte le aree e centri urbanizzati e zone di futura espansione insediativa ed infrastrutturale di cui alla predetta tabella A.
3. Il progetto di piano
Esso tende a razionalizzare ed a conferire un ordine al sistema insediativo del territorio di Mascalucia che, come giustamente osservato dal progettista, è "da considerare come un quartiere di un sistema insediativo più ampio coincidente con l'area metropolitana di Catania».
L'impostazione progettuale si orienta a dare organicità all'assetto del territorio, riorganizzando gli esiti insediativi dei precedenti strumenti urbanistici generali riconnettendoli ad una struttura gerarchizzata viaria che enuclea isolati e contesti edificatori. In essi gli insediamenti esistenti e quelli di previsione si integrano con le attrezzature pubbliche e di interesse collettivo previste secondo le regole dello standard urbanistico, anche se il carattere distintivo del piano, di ricucitura progettuale del tessuto residenziale disperso e di riqualificazione dell'esistente attraverso una distribuzione più uniforme possibile delle attrezzature e servizi, pone evidenti problematiche sia per l'attuazione funzionale del piano (lottizzazione di minima estensione) sia per la possibile sperequazione degli oneri urbanizzativi da porre a carico dei privati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91, le cui disposizioni sono state concepite per rispondere alle necessità di copertura finanziaria nella attuazione di nuovi insediamenti organici nella logica delle prescrizioni esecutive delineate dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78, difficilmente adattabili alle problematiche più generali poste dagli interventi di riqualificazione urbana a vasta scala, tema dominante dell'odierno dibattito urbanistico.
Il dimensionamento del piano è in linea generale condivisibile, tenuto conto che il comune di Mascalucia è dotato di una dinamica demografica relativamente alta all'interno dell'area metropolitana catanese, soprattutto per effetto di flussi migratori interni all'area che privilegiano i paesi della cintura etnea più vicini al capoluogo, preferiti per la migliore qualità della vita e per le attrattive territoriali, nonostante la "villettizzazione" a tappeto abbia parzialmente obnubilata, come nel caso di Mascalucia, l'originaria bellezza dei luoghi, che fu motivo del vincolo paesaggistico apposto sull'intero territorio comunale con D.P.R. del 10 dicembre 1975.
Non si può fare a meno di rilevare, infine, che la modifica al piano regolatore generale, adottato dalla commissione straordinaria, a seguito dell'intervento sostitutivo disposto dall'A.R.T.A. per la localizzazione del programma costruttivo in località "Pompeo" ha incrementato le capacità insediative del progetto di piano in direzione dei fabbisogni di edilizia residenziale pubblica.
Tale programma costruttivo attivato con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è in corso di realizzazione, come accertato in sede di sopralluogo.
Questo Consiglio ritiene che tale previsione non altera in modo rilevante l'equilibrio dimensionale complessivo del piano, anche se è modificata la quota percentuale di fabbisogno di edilizia residenziale pubblica complessivamente soddisfatta con l'aggiunta del programma costruttivo in argomento che comunque non supera la soglia di legge del 70% del fabbisogno di edilizia abitativa nel decennio considerando gli abitanti-vani insediabili nelle zone C1 e C3 oggetto delle prescrizioni esecutive e quelli insediabili nel predetto programma costruttivo.
Inoltre il rapporto tra spazi di standard previsti nel piano e popolazione insediabile, tenuto conto anche della capacità aggiuntiva derivante dal predetto programma costruttivo, si mantiene intorno a 21 mq/ab., superiore al minimo prescritto di 18 mq/ab. ai sensi dell'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
4. La zonizzazione
La zonizzazione del territorio contenuta nel piano all'esame si ritiene in linea di massima condivisibile e rispondente ai criteri fissati dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Occorre, tuttavia, osservare che l'enucleazione della zona A, proposta nel piano, ridotta rispetto alle previsioni del precedente piano regolatore generale, appare insufficiente rispetto ai criteri di cui all'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 nell'accezione più ampia definita dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Rilevare in sede di piano generale la consistenza di un centro storico, e quindi le parti di tessuto sostituite, quelle ancora integre, le emergenze storico-architettoniche è una operazione senz'altro utilissima, che può, però, rilevarsi insufficiente se tende a sostituirsi agli strumenti di pianificazione particolareggiata, che sono i soli strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, di norma abilitati a disciplinare gli interventi attuativi, specie nei centri storici, che necessitano ovviamente di indagini ed analisi ben più approfondite e complesse.
Per questo non si può condividere il passaggio successivo proposto nel piano che assoggetta le varie parti del tessuto storico a diversa zonizzazione (zona B1), con evidente distorsione del sistema normativo che per legge deve essere coerente in ciascuna zona omogenea territoriale.
Questo non significa disconoscere la complessità dei tessuti storici ed il loro attuale stato di manomissione o degrado per la presenza di edilizia di sostituzione. Ma è proprio questa consapevolezza, chiaramente presente negli indirizzi normativi dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 in tema di centri storici, che deve orientare il piano verso l'obiettivo della conservazione e del recupero sia della tipologia edilizia che dell'organizzazione tipo-morfologica spaziale e degli elementi qualificanti e caratterizzanti il centro storico, a prescindere dalle attuali condizioni d'uso e di degrado edilizio.
Nel territorio di Mascalucia sono presenti due nuclei storici consolidati: il centro storico principale con l'appendice di S. Rocco e quello di Massanunziata.
Uno dei caratteri distintivi del centro principale, come per altro riconosciuto dallo stesso progettista, è dato dalla presenza di numerose chiese ed edifici nobiliari e borghesi, di grande interesse storico-architettonico lungo le strade principali, mentre lungo la viabilità secondaria e i vicoli, si sviluppa un tessuto morfologicamente irregolare, di case contadine terrane o rialzate che presentano grande interesse sia per la spazialità creata e per l'identità specifica di ogni angolo e luogo urbano, che per gli elementi materici tipologici e decorativi di grande pregio: archi, portali, mascheroni, intonaci, cromie, cortili, arredi e verde, pavimentazioni, ecc. Il nucleo storico di Massannunziata, invece è caratterizzato dal sistema insediativo lineare con prevalenza di case terrane contadine aggregate con cortili ed orti retrostanti, che costituiscono un esempio ancora ben conservato di edilizia rurale generatasi attorno alla chiesa e che proprio per tale caratteristica possono a ben ragione coniugare un'ipotesi di sviluppo endogena, rafforzando il carattere distintivo, e mantenendone l'aspetto, tramite opportuni usi compatibili, "caratteristico" di architettura vernacolare.
Il nucleo di S. Rocco, invece, presenta i caratteri propri dell'agglomerato rurale, sorte per esigenze di conduzione agricola, attorno alla piccola chiesa di S. Rocco, e viene contraddistinto soprattutto dall'uso dei materiali tipici e delle forme rurali, che connotano l'identità del luogo.
Per quanto precede si ritiene necessario prescrivere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 71/78, a tutela dell'identità culturale dell'insediamento storico (centro e nuclei minori), di estendere la perimetrazione delle zone A al tessuto di matrice storica desumibile dalle mappe catastali d'impianto, così come per altro correttamente evidenziate nella relazione di progetto, che riporta il catasto con l'appendice di S. Rocco, ma che evidentemente è estensibile al nucleo storico di Massannunziata.
Il comune resta onerato, pertanto, di visualizzare la delimitazione delle zone A, secondo l'accennato criterio, sulle planimetrie del piano regolatore generale in sede di controdeduzione, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 71/78.
5. Le prescrizioni esecutive
Il piano regolatore generale è corredato di prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, come integrato dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 15/91.
Esse riguardano i soli fabbisogni di edilizia residenziale pubblica e privata, nonché quelli a carattere produttivo commerciale.
Non sono state oggetto di prescrizioni esecutive, invece, le zone produttive a carattere artigianale e turistico, benché il piano regolatore generale preveda zone D1 artigiani ed una zona turistico alberghiera.
Appare necessario, pertanto, obbligare il comune di Mascalucia a dotarsi delle prescrizioni relative a tali fabbisogni al fine di conferire al piano quei contenuti di operatività anche per fabbisogni, certamente non secondari, quali sono quelli relativi al produttivo artigianale e turistico.
Riguardo alla prescrizione esecutiva relativa al cosiddetto comprensorio n. 3 ricadente in una parte del centro storico, si richiamano le osservazioni formulate a proposito della delimitazione della zona A di cui al precedente considerato n. 4.
A prescindere da ciò, va ulteriormente rilevato che il contenuto progettuale di detta prescrizione esecutiva appare insufficiente rispetto alla elaborazione progettuale richiesta per la redazione di un piano particolareggiato relativo ad un centro storico come indicato nella circolare A.R.T.A. n. 3/79 e come sancito con l'approvazione del disciplinare tipo per la redazione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati con decreto n. 91/79, che i comuni sono obbligati ad adottare per il conferimento di incarichi di progettazione urbanistica (infatti mancano: i rilievi particolareggiati di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici; per ogni unità edilizia mancano: il rilievo fotografico, rilievo del piano terreno e della sezione tipologia con l'indicazione delle soprastrutture, le analisi delle condizioni igieniche generali, le condizioni statiche e di conservazione, stato della proprietà e destinazione d'uso dei vari piani, individuazione e documentazione dei valori architettonici, ambientali o monumentali).
Per quanto sopra la prescrizione esecutiva relativa al cosiddetto comprensorio n. 3 non può essere ritenuta meritevole di approvazione.
L'attuazione del centro storico per zona omogenea va rinviata alla disciplina normativa prevista per la zona A unitariamente intesa, in base alle considerazioni espresse al precedente punto 4.
Riguardo alla prescrizione esecutiva relativa al cosiddetto comprensorio n. 1 si esprime una valutazione positiva unitamente alla specifica normativa attuativa.
Per quanto riguarda la prescrizione esecutiva relativa al comprensorio n. 2, anch'essa condivisibile, va precisato che l'attuazione della zona D2 per insediamenti commerciali, se intesa come piano per insediamenti produttivi (P.I.P.), ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/71 e s.m.i., e quindi con esproprio generalizzato delle aree, compresi quindi i lotti edificabili, va subordinata al nulla osta dell'A.R.T.A. come indicato al punto 11 della circolare n. 1/79. Inoltre trattandosi di insediamenti commerciali deve essere rispettato il rapporto massimo di cui al punto 2) dell'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
6. Norme di attuazione - Regolamento edilizio
Le norme di attuazione del piano regolatore generale si ritengono in linea di massima condivisibili introducendo le seguenti prescrizioni:
-  Artt. 10, 11 e 12: essi andrebbero correttamente unificati nell'unica zona omogenea A, ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
La normativa per la sostituzione e/o la trasformazione del patrimonio edilizio "privo di valore storico-architettonico" dovrebbe tendere al recupero dei valori tipologici e delle caratteristiche ambientali (vedi art. 55, comma 3, della legge regionale n. 71/78), per cui non appare valutabile la preventiva determinazione dei parametri edificatori per la redazione dei piani di recupero in zona di centro storico, se non nel rispetto delle prescrizioni poste dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 e dalla legislazione regionale in materia;
-  Art. 21: aggiunge le seguenti prescrizioni di salvaguardia: «La zona E dovrà continuare ad essere segnata e contraddistinta dalla partitura del paesaggio agrario, i cui valori paesistici sono da riconoscere, salvaguardare e potenziare.
Dovranno quindi essere mantenuti:
-  i terrazzamenti esistenti e i muri e muretti di pietrame lavico che connotano la trama paesaggistica;
-  il sitema di canalette (le saje, le chiusure, ecc.) che rappresentano un'antica testimonianza di irrigazione, consolidata nella costra cultura;
-  le scalette, le rampe e i percorsi di raccordo (rasole);
-  gli esemplari arborei di alto fusto appartenenti alla vegetazione originaria e cioè alla fascia del "Quercion Ilicis - Oleo Ceraton". Ogni trasformazione dettata da esigenze funzionali e produttive dovrà in ogni modo tenere conto degli elementi costitutivi sopraddetti al fine di proporre modelli in analogia e non in dissonanza. Le recinzioni dovranno utilizzare la tipologia tradizionale, con muri in pietrame lavico non squadrato a faccia vista e rete metallica su paletti in ferro o castagno. Le superfici di servizio (stradelle, piazzuole, ecc.) non dovranno in alcun modo essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti (asfalto, cemento, ecc.), ma dovranno essere in terra battuta, prato, inerti vulcanici o pietra»;
-  Art. 30: questa zona, a prescindere dal vincolo di immodificabilità assoluta, ex art. 5 della legge regionale n. 15/91, in atto decaduto, individua un'area di boscaglia di rilevante interesse naturalistico. Essa va pertanto destinata come zona di salvaguardia dell'ambiente naturale per favorire la conservazione delle sue caratteristiche. Costituisce specifico oggetto di tutela la morfologia del suolo e della vegetazione e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela;
-  Art. 31: aggiungere «le fasce di rispetto boschivo ai sensi della vigente legislazione».
Per quanto riguarda il regolamento edilizio, anch'esso in linea di massima condivisibile, si reputa opportuno precisare che, essendo il contenuto e i limiti dello stesso fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42 e s.m.i., contenuti di altra natura, specie se l'oggetto di essi è regolamentato dalla legge, vanno rinviati, evidentemente, alle disposizioni di questa ultima.
Ciò anche al fine di evitare discrasie lessicali o riferimenti non più aggiornati che possono ingenerare confusioni interpretative e quindi applicazioni non corrette delle norme.
Ciò premesso va precisato che l'art. 10 del regolamento edilizio va coordinato con le disposizioni relative alla composizione della commissione edilizia, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 25/97.
7. Osservazioni e opposizioni
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale nell'ordine di numerazione seguito negli atti deliberativi consiliari relativi all'esame delle stesse, si propone quanto segue:
-  Osservazioni nn. 1, 11, 117: si concorda con la proposta comunale di accoglimento limitando però la deroga alle aree effettivamente intercluse; tale proposta si intende automaticamente estensibile alle istanze di analogo contenuto anche se inserite in osservazioni a carattere più generale non accolte;
-  Osservazione n. 2: è superata;
-  Osservazioni nn. 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 1ft, 2ft, 4ft, 5ft, 6ft, 7ft: si concorda con la proposta comunale di rigetto;
-  Osservazioni nn. 5, 13, 25, 38, 51, 58, 86: in diverso avviso del consiglio comunale, si concorda con la proposta di rigetto del progettista;
-  Osservazioni nn. 6, 12, 33, 81, 120: si concorda con la proposta comunale di accoglimento;
-  Osservazioni nn. 10, 57, 67, 3ft: non si concorda con la proposta comunale di accoglimento, in quanto l'area in questione è parte integrante del tessuto storico, così come rilevato nel precedente considerato n. 3;
-  Osservazioni nn. 22, 104, 8ft: si concorda con la proposta comunale di accoglimento parziale;
-  Osservazione n. 34: si ritiene accoglibile, considerato che la destinazione urbanistica richiesta a "verde privato vincolato" sia la più idonea a conciliare l'interesse privato al mantenimento dell'azienda agricola e l'interesse pubblico al mantenimento dei valori naturalistici e storico-culturali del fondo agricolo, che la stessa azienda ha dimostrato di saper salvaguardare nel tempo;
-  Osservazioni nn. 80, 88, 97, 126: si concorda con la controdeduzione formulata dal progettista;
-  Osservazione n. 49: l'osservazione non risulta decisa dal consiglio comunale; si concorda comunque con la proposta di rigetto del progettista;
-  Osservazione n. 103: non si concorda con la proposta comunale di accoglimento parziale tendente a consentire l'edificazione negli spazi liberi degli immobili ricadenti in zona A; per il resto si concorda con la proposta comunale di rigetto;
-  Osservazione n. 114: non si concorda con la proposta comunale di accoglimento; per la parte dell'osservazione relativa all'estensione minima di lottizzazione si richiama quanto proposto per l'osservazione n. 1;
-  Osservazione n. 121: si concorda con la proposta comunale di accoglimento parziale, richiamando la precisazione di cui all'osservazione n. 1.
Riguardo alle osservazioni-opposizioni presentate avverso alle prescrizioni esecutive, si propone quanto segue:
-  Opposizione-osservazione nn. 1, 5, 2ft: si concorda con la proposta comunale di rigetto;
-  Opposizione-osservazione nn. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1ft: sono superate per quanto considerato a proposito del comprensorio n. 3;
-  Osservazione n. 4: è superata per quanto attiene alla prescrizione esecutiva relativa al comprensorio n. 3; fondata appare l'osservazione in ordine all'elevato costo urbanizzativo indicato nelle prescrizioni esecutive che dovrebbe essere relazionato perequativamente ai servizi strettamente connessi ai soli nuovi insediamenti previsti con le prescrizioni esecutive; si demanda pertanto al comune il compito di determinare l'esatta incidenza dei costi urbanizzativi ai fini del rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/91;
-  Opposizione-osservazione n. 3ft: si rinvia a quanto proposto sull'osservazione al piano regolatore generale cui fa riferimento l'opposizione-osservazione in argomento.
Riguardo alle osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A. o al Consiglio regionale dell'urbanistica, eccetto quelle che sono duplicato delle osservazioni-opposizioni sopra trattate ed esaminate dal consiglio comunale, si ritiene necessario che siano restituite al comune di Mascalucia al fine di acquisire la preventiva valutazione del consiglio comunale in sede di controdeduzione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ove non siano superate dalle considerazioni formulate nel precedente parere.
Tutto ciò premesso e considerato, esprime parere che il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, adottato dalla commissione straordinaria con deliberazione n. 999 del 17 novembre 1995, successivamente modificato con deliberazione del commissario ad acta n. 97 del 23 dicembre 1996, e le prescrizioni esecutive dello stesso relative ai comprensori n. 1 e n. 2, adottate con deliberazione consiliare n. 73 del 27 maggio 1997, siano meritevoli di approvazione con l'introduzione delle modifiche indicate nei precedenti considerata.
Si reputa opportuno segnalare la necessità di invitare il comune di Mascalucia a revisionare lo studio agricolo-forestale allegato al piano regolatore generale alla luce dell'intervenuta legge regionale n. 16/96, emanata successivamente all'adozione del piano regolatore generale, ai fini di un eventuale adeguamento del piano regolatore generale.»;
Vista la nota n. 6725 del 20 maggio 1999, con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Mascalucia di adottare le controdeduzioni previste dal 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione n. 82 del 18 giugno 1999, pervenuta unitamente agli allegati in essa richiamati con il foglio sindacale n. 17294 del 21 giugno 1999, con la quale il consiglio comunale ha formulato le proprie controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 112/99;
Vista la nota prot. n. 456 dell'8 novembre 1999, con cui il gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica, unitamente al documento prodotto dalla ditta Vicari Salvatore, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica, al fine di ottenere il previsto parere, gli atti relativi alle controdeduzioni formulate dal comune;
Visto il voto n. 222 del 16 dicembre 1999 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
Rilevato che con la predetta deliberazione viene fatta propria dal consiglio comunale la relazione del progettista e relativi elaborati grafici, modificando il testo dell'art. 28bis, comma 1, elaborato dal progettista a seguito della verifica di compatibilità del nuovo studio agricolo-forestale con il piano regolatore generale;
Considerato, relativamente alle controdeduzioni comunali, quanto segue:
1.  si condivide la perimetrazione della zona A effettuata dal progettista in ottemperanza alle prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, come indicata con linea rossa sugli elaborati planimetrici contrassegnati come fogli nn. 6, 9, 11, estendendola, come chiaramente suggerisce il progettista:
-  in località S. Rocco, alla casa a due piani a ponente della via Pulet ed all'agglomerato composto da quattro villini lungo la via dei Villini già perimetrata a zona A1 nel piano regolatore generale adottato;
-  a Mascalucia-centro, al santuario della Madonna Mompilieri, alla casa Giuffrida fra via Pulet e via Ombra ed alla casetta rurale con terrazzamenti in fondo a via S. Tommaso (foglio 7 del piano regolatore generale a nord della casa Giuffrida);
Va tuttavia osservato che dalla perimetrazione della zona A sono escluse alcune porzioni di zona classificate inizialmente come zona A2, per le quali, evidentemente, risulta necessario conferire una appropriata destinazione urbanistica. Tale adempimento potrà essere effettuato, successivamente all'approvazione del piano a mezzo di apposita variante urbanistica da approvarsi secondo le procedure di legge;
2.  nel prendere atto della verifica effettuata dal progettista in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche contenute nel piano regolatore generale con il nuovo studio agricolo forestale (legge regionale n. 16/96) predisposto dall'amministrazione comunale, va, tuttavia, precisato che l'intervenuta legge regionale n. 13/99, recante modifiche alla legge regionale n. 16/96, ripropone l'esigenza di verificare ancora una volta lo studio agricolo forestale di supporto al piano regolatore generale adottato, ai fini di un eventuale adeguamento cartografico del piano medesimo, che potrà essere effettuato dopo l'approvazione formale del piano; resta, ovviamente, inteso che le previsioni di attuazione del piano regolatore generale vanno comunque subordinate alle prescrizioni della legge regionale n. 16/96, come modificata dalla legge regionale n. 13/99, relativamente alle aree interessate dai boschi e dalle fasce forestali nonché dalle connesse zone di rispetto; l'inserimento dell'art. 28bis nelle norme di attuazione, inerente alla materia, secondo il testo modificato dal consiglio comunale appare pleonastico e va pertanto cassato;
3.  non si ritiene accoglibile la proposta di modifica del tracciato stradale relativo alla via Torricelli per effetto del mero accoglimento da parte del consiglio comunale delle osservazioni nn. 38 e 58 e pertanto si conferma la proposta di rigetto delle predette osservazioni, come contenuta nel precedente voto n. 112/99; occorre per altro osservare che la modifica del tracciato viario inevitabilmente comporta la variazione del regime urbanistico delle aree direttamente interessate rispetto al piano adottato e come tale dovrebbe seguire la procedura di adozione di una variante urbanistica, ivi compresa la fase di pubblicizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
4.  le prescrizioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 112 del 22 aprile 1999, non oggetto di specifiche controdeduzioni comunali, devono intendersi come accettate dal comune di Mascalucia;
Rilevato che la questione di legittimità sollevata nell'esposto Vicari Salvatore, datato 12 luglio 1999, si ritiene superata essendo stata la deliberazione consiliare di controdeduzioni n. 82 del 18 giugno 1999 ritenuta legittima dal Comitato regionale di controllo di Catania;
Per quanto sopra considerato esprime parere che possa procedersi all'approvazione:
-  del piano regolatore generale del comune di Mascalucia, con annesso regolamento edilizio, adottato con deliberazione della commissione straordinaria n. 999 del 17 novembre 1995;
-  delle prescrizioni esecutive del piano regolatore generale adottate con deliberazione consiliare n. 73 del 27 maggio 1997;
-  della modifica parziale al piano regolatore generale adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 97 del 23 dicembre 1996;
Con l'introduzione delle modifiche e prescrizioni di cui al voto n. 112 del 22 aprile 1999, salvo quanto considerato con il presente voto.»;
Ritenuto di potere condividere i suddetti pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 112 del 22 aprile 1999 e n. 222 del 16 dicembre 1999;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità e con le modifiche di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti nn. 112/99 e 222/99, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con nota n. 34156 dell'8 novembre 1995, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 999/95 e successivamente modificato con delibera del commissario ad acta n. 97/96, e le prescrizioni esecutive, adottate con delibera consiliare n. 73/97.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti nn. 112/99 e 222/99.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  delibera della commissione straordinaria n. 999 del 17 novembre 1995;
2.  delibera del commissario ad acta n. 97 del 23 dicembre 1996;
3.  deliberazione consiliare n. 73 del 27 maggio 1997;
4.  deliberazione consiliare n. 86 del 19 novembre 1996;
5.  deliberazione consiliare n. 90 del 26 novembre 1996;
6.  deliberazione consiliare n. 93 del 30 novembre 1996;
7.  deliberazione consiliare n. 94 del 3 dicembre 1996;
8.  deliberazione consiliare n. 95 del 6 dicembre 1996;
9.  deliberazione consiliare n. 96 del 18 dicembre 1996.
10.  deliberazione consiliare n. 99 del 28 dicembre 1996;
11.  deliberazione consiliare n. 1 dell'11 gennaio 1997;
12.  deliberazione consiliare n. 3 dell'11 gennaio 1997;
13.  deliberazione consiliare n. 4 dell'11 gennaio 1997;
14.  deliberazione consiliare n. 5 del 15 gennaio 1997;
15.  deliberazione consiliare n. 17 dell'11 febbraio 1998;
16.  deliberazione consiliare n. 18 del 17 febbraio 1998;
17.  deliberazione consiliare n. 82 del 18 giugno 1999;
Piano regolatore generale
 1) relazione del piano regolatore generale;
 2)  regolamento edilizio;
 3)  norme di attuazione;
 4)  n. 12 tavole del progetto di piano regolatore generale:
  a) foglio  1; 
  b) foglio  2; 
  c) foglio  3; 
  d) foglio  4; 
  e) foglio  5; 
  f) foglio  6; 
  g) foglio  7; 
  h) foglio  8; 
  i) foglio  9; 
  l) foglio 10; 
  m) foglio 11; 
  n) foglio 12; 

 5)  n. 12 tavole delle analisi dello stato di fatto:
  a) foglio  1; 
  b) foglio  2; 
  c) foglio  3; 
  d) foglio  4; 
  e) foglio  5; 
  f) foglio  6; 
  g) foglio  7; 
  h) foglio  8; 
  i) foglio  9; 
  l) foglio 10; 
  m) foglio 11; 
  n) foglio 12; 

 6)  schema regionale;
Studio geologico e geofisico del piano regolatore generale - Prescrizioni esecutive
 7)  relazione tecnica;
 8)  tav. 1  -  carta geologica, geomorfologica e litotecnica; 
 9)  tav. 2  -  carta geologica, geomorfologica e litotecnica; 
10)  tav. 3  -  zonazione dell'attività geodinamica con indicazione degli elementi di pericolosità geologica; 
11)  tav. 4  -  zonazione dell'attività geodinamica con indicazione degli elementi di pericolosità geologica; 
12)  tav. 5  -  carta della rigidità sismica; 
13)  tav. 6  -  carta della rigidità sismica; 
14)  tav. 7  -  delimitazione delle aree a differente classe di rigidità sismica; 

Studio geologico e geofisico del piano regolatore generale
15)  relazione tecnica;
16)  allegati grafici ed elaborati S.E.V. (sondaggi elettrici verticali);
17)  tav. 1  -  carta geologica; 
18)  tav. 1a  -  profili geologoci e sezione stratigrafica; 
19)  tav. 2  -  carta geomorfologica; 
20)  tav. 2a  -  carta clivometrica; 
21)  tav. 3  -  carta idrogeologica; 
22)  tav. 3a  -  carta delle isobate del tetto della falda acquifera; 
23)  tav. 4  -  carta degli eventi macrosismici tra il 1980 e il 1986; 
24)  tav. 5  -  carta dei flussi lavici potenziali; 
25)  tav. 6  -  zonazione dell'attività geodinamica con indicazione degli elementi di pericolosità geologica; 

Studio agricolo e forestale
26)  stratificazione del territorio;
27)  stratificazione del territorio "Il Bosco di Monte Ceraulo";
28)  studio agricolo-forestale e prescrizioni esecutive;
Piano regolatore generale - prescrizioni esecutive
29)  relazione - piano particellare di esproprio e relazione finanziaria;
30)  norme di attuazione;
31)  tav. 1.1  -  stralcio piano regolatore generale (comprensorio 1); 
32)  tav. 1.2  -  planimetria su mappa catastale; 
33)  tav. 1.3  -  planivolumetrico; 
34)  tav. 1.4  -  edifici soggetti a demolizione e aree di risposta sismica omogenea; 
35)  tav. 1.5  -  rete elettrica e rete telefonica; 
36)  tav. 1.6  -  rete idrica e rete fognaria; 
37)  tav. 1.7  -  profili regolari, sezioni stradali tipo - vista assometrica schema edifici 167; 
38)  tav. 2.1  -  stralcio piano regolatore generale (comprensorio 2); 
39)  tav. 2.2  -  planimetria su mappa catastale; 
40)  tav. 2.3  -  planivolumetrico; 
41)  tav. 2.4  -  edifici soggetti a demolizione e aree di risposta sismica omogenea; 
42)  tav. 2.5  -  rete elettrica e rete telefonica; 
43)  tav. 2.6  -  rete idrica e rete fognaria; 
44)  tav. 2.7  -  profili regolatori e schema edifici commerciali; 
45)  tav. 3.1  -  datazione storica consistenza volumetrica profili dello stato di fatto; 
46)  tav. 3.2  -  stralcio del piano regolatore generale, edifici soggetti a demolizione, aree di risposta sismica omogenea, planimetria su mappa catastale e planimetria delle reti; 
47)  tav. 3.3  -  planimetria dello stato di fatto, planimetria di progetto e profili di progetto; 

Visualizzazione delle osservazioni al piano regolatore generale allegate alla delibera n. 82 del 18 giugno 1999
48)  tavole nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Visualizzazione delle osservazioni al piano regolatore generale allegate alle delibere nn. 86, 90, 93, 94, 95, 96 e 99 del 1996 e nn. 1, 3, 4 e 5 del 1997
49)  relazione sulle osservazioni ed opposizioni del piano regolatore generale;
50)  tavole nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
51)  relazione sulle osservazioni ed opposizioni avverso le prescrizioni esecutive allegata alle delibere di consiglio comunale nn. 17/98 e 18/98;
52)  tavole nn. 2.3 e 3.3 allegate alle delibere di consiglio comunale nn. 17/98 e 18/98.

Art.  4

Il comune di Mascalucia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Il comune di Mascalucia, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà provvedere ad adottare le prescrizioni esecutive, ex art. 2 della legge regionale n. 71/78, relative al fabbisogno del 1° decennio di edilizia produttiva artigianale e turistica, così come indicato dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 112/99.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art.  8

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art.  9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2000.
  MARTINO 

Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 61 -  52 -  62 -  80 -  56 -  87 -