REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GENNAIO 2000 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 9 novembre 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la costituzione di un Parco letterario "Luigi Pirandello" nel comune di Agrigento  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 1999.
Sostituzione temporanea del commissario straordinario del comune di Partinico  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 29 dicembre 1999.
Sospensione temporanea di decreti in esecuzione di ordinanza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, dell'11-16 novembre 1999  pag.


DECRETO 13 gennaio 2000.
Divieto di cacciabilità del combattente e della beccaccia e fissazione del limite massimo di carniere giornaliero per l'allodola, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, del 15 dicembre 1999  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 28 dicembre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Pozzallo  pag.


DECRETO 28 dicembre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Ispica  pag. 13 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 18 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno finanziario 1999  pag. 19 

DECRETO 19 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 20 


DECRETO 23 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999  pag. 20 


DECRETO 23 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa, per l'esercizio finanziario 1999  pag. 21 


DECRETO 23 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 22 


DECRETO 24 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 23 


DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 25 


DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 26 


DECRETO 30 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 26 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Altariva 2000, con sede in Riesi, e nomina del commissario liquidatore  pag. 27 

DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Spiga, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore  pag. 27 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 novembre 1999.
Individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF (Commissione unica del farmaco)  pag. 28 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 marzo 1999.
Istituzione della riserva naturale Bosco di S. Pietro, ricadente nei territori dei comuni di Mazzarrone e Caltagirone  pag. 31 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione di modifiche allo statuto dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia, con sede in Palermo.  pag. 39 
Approvazione del piano di ripartizione n. 373 Suppl. relativo a terreni conferiti dalla ditta Testasecca in agro di Gela  pag. 39 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Intitolazione del Museo archeologico regionale eoliano di Lipari al prof. Luigi Bernardò Brea  pag. 40 
Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina  pag. 40 
Sostituzione di un componente del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag. 40 
Rideterminazione delle tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali. Disposizioni per l'ingresso gratuito e ad importo ridot-to  pag. 40 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Modifica del decreto 20 settembre 1999, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa S. Leonardo, con sede in Licata, e nomina del commissario liquidatore  pag. 41 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 41 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Siracusa  pag. 41 
Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Ragusa  pag. 42 

Assessorato degli enti locali:
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla fondazione Gesù Liberatore, con sede in Palermo.   pag. 42 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Lipari  pag. 43 
Autorizzazione al pagamento di una somma a favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. per lavori di somma urgenza nel comune di Lascari  pag. 43 
Autorizzazione al trasferimento del beneficio costruttivo di cui alla legge n. 457/78, dall'impresa Mela s.r.l. di Siracusa all'impresa Edil Company s.r.l. diAvola  pag. 43 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Rettifica della data di nascita di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 43 
Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Agrigento.   pag. 43 

Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna.
  pag. 43 

Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Messina.
  pag. 43 

Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Palermo.
  pag. 44 

Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Ragusa.
  pag. 44 

Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Siracusa.
  pag. 44 

Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Trapani.
  pag. 44 
Nulla osta al Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa - per il progetto bonifica idraulica Marina Marza in agro di Ispi-ca  pag. 45 
Nulla osta al Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa - per il progetto bonifica idraulica Marina Marza in agro di Ispi-ca  pag. 45 
Approvazione di variante al programma costruttivo del comune di Ganci  pag. 45 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione di Favignana  pag. 45 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scordia  pag. 45 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 14.
Attività musicali (legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti  pag. 45 


CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 15.
Attività teatrali (legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6, lett. a). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti  pag. 51 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dei lavori pubblici

Autorizzazione alla Provincia regionale di Ragusa all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Modica e Ragusa  pag. 55 

SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 13 gennaio 2000, n. 370.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Approvazione.

CIRCOLARE 14 gennaio 2000, n. 371.
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - Piano straordinario di lavori di pubblica utilità. Proroga dei progetti.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 9 novembre 1999.
Approvazione dell'accordo di programma per la costituzione di un Parco letterario "Luigi Pirandello" nel comune di Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la nota n. 4024 dell'1 settembre 1999, con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza trasmette l'accordo di programma al gruppo V Programmazione per gli adempimenti conseguenti;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme in materia di ordinamento delle autonomie locali;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che recepisce con modifiche ed integrazioni la predetta legge n. 142/90;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 19 luglio 1999 tra:
-  on.le Angelo Capodicasa, nella qualità di Presidente della Regione;
-  dott. Luigi Gentile, nella qualità di Assessore alla cultura del comune di Agrigento;
-  dott. Vincenzo Milioto, nella qualità di vice presidente della Provincia regionale di Agrigento;
-  rag. Orazio Guarraci, nella qualità di sindaco del comune di Porto Empedocle;
-  dott. Antonino Perniciaro, nella qualità di direttore Biblioteca Museo L. Pirandello;
-  ing. Bernardo Barone, nella qualità di presidente dell'Associazione culturale Il Cerchio;
Considerato che i rappresentanti legali dei rispettivi enti e associazione concordano di sottoscrivere il seguente accordo di programma per l'attivazione e gestione del Parco letterario Luigi Pirandello;
Considerato che lo stesso accordo non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione regionale;
Ritenuto di dover dare seguito, per quanto di competenza della Regione siciliana, agli impegni assunti con il protocollo d'intesa siglato in data 26 marzo 1999 tra i rappresentanti della Provincia regionale e dal comune di Agrigento, dal comune di Porto Empedocle e dall'associazione Il Cerchio;
Ritenuto di approvare il predetto accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 19 luglio 1999, che fa parte integrante del presente decreto, volto alla costituzione di un Parco letterario "Luigi Pirandello" nel comune di Agrigento, avente la connotazione di "Città-Teatro" permanente, al fine di valorizzare l'opera di Luigi Pirandello creando nel territorio della Provincia di Agrigento interessato dagli interventi il fulcro di una rinnovata e continua attività culturale e scientifica.

Art. 2

Il collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 27, comma 3 quater, della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, è costituito dal presidente della Provincia regionale di Agrigento che lo presiede e dai sindaci dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, o da loro delegati.
Esso si avvarrà della presenza del Presidente della Regione o da un suo delegato, ogni volta che decisioni riguarderanno specifiche competenze regionali.

Art. 3

L'accordo di programma ed il presente decreto saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, previa registrazione del competente organo di controllo.
Palermo, 9 novembre 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 23 novembre 1999, al n. 3787.
Allegato
ACCORDO PROGRAMMA

L'anno 1999, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 10,00, in Palazzo d'Orleans a Palermo, sede della Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti del comma terzo dell'art. 27 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91, su convocazione del Presidente della Regione siciliana, si sono riuniti in conferenza i rappresentanti della medesima Regione, della Provincia regionale di Agrigento, dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle e dell'Associazione culturale Il Cerchio di Agrigento, al fine di sottoscrivere il presente accordo di programma volto all'attuazione e gestione del Parco letterario "Luigi Pirandello: nel Cerchio del Caos".
Sono presenti:
1)  on. Angelo Capodicasa, Presidente della Regione siciliana;
2)  dott. Vincenzo Milioto, vice presidente della Provincia regionale di Agrigento;
3)  dott. Luigi Gentile, assessore alla cultura del comune di Agrigento;
4)  rag. Orazio Guarraci, sindaco del comune di Porto Empedocle;
5)  dott. Antonino Perniciaro, direttore Biblioteca Museo "L. Pirandello" di Agrigento;
6)  ing. Bernardo Barone, presidente dell'Associazione culturale Il Cerchio di Agrigento.
I predetti, nella qualità di rappresentanti legali dei rispettivi enti e dell'associazione, sulla scorta degli incontri precedentemente avuti, e sulla base del protocollo d'intesa siglato in data 26 marzo 1999 tra i rappresentanti della Provincia regionale e del comune di Agrigento, del comune di Porto Empedocle, e dell'associazione Il Cerchio, presa visione del progetto esecutivo, elaborato dalla SAI Consulting con la collaborazione della succitata associazione Il Cerchio, concordano di sottoscrivere il seguente accordo di programma per l'attuazione e gestione del Parco letterario "Luigi Pirandello".
Premesso

-  che i tre progetti di Parco letterario su Luigi Pirandello, presentati dalla Provincia regionale di Agrigento, dal comune di Agrigento e dal comune di Porto Empedocle unitamente all'associazione culturale Il Cerchio, sono risultati ammessi alla fase di progettazione esecutiva del concorso di idee relativo alla sovvenzione globale "Parchi letterari" dei fondi europei strutturati i cui destinatari sono la Imprenditorialità giovanile S.p.A., la Fondazione Ippolito Nievo e il Touring Club Italia;
-  che i proponenti sono stati invitati a redigere e presentare un progetto unitario, sintesi dei tre precedenti elaborati;
-  che, in data 8 maggio 1999, la SAI Consulting, società incaricata di redigere il progetto esecutivo del Parco di che trattasi, ha consegnato a tutti i proponenti la bozza di progetto e che in pari data l'associazione Il Cerchio si è fatta carico di completare e rielaborare graficamente;
-  che il predetto progetto, nella stesura esecutiva, è stato approvato da tutti i soggetti proponenti;
-  che lo stesso progetto è stato successivamente, sulla base di alcune indicazioni del comitato tecnico-scientifico della "Sovvenzione globale", rivisto ed integrato in alcune parti dagli stessi progettisti ed attualmente è pronto per essere riesaminato dallo stesso comitato;
-  che si rende necessario ed auspicabile, sulla base delle indicazioni dello stesso comitato tecnico-scientifico, il coinvolgimento massimo delle istituzioni, nonché dei proprietari, enti e privati, della casa natale e degli spazi attigui in località Caos;
-  che la Regione siciliana manifesta il suo interesse per l'iniziativa, attese le sue valenze culturali e di sviluppo dell'economia locale;
-  che l'Assessorato dei beni culturali della Regione siciliana ha dimostrato pieno appoggio all'iniziativa anche attraverso i propri uffici periferici, in quanto proprietario dei luoghi pirandelliani e titolare della loro tutela e salvaguardia nonché del patrimonio culturale ad esso riconducibile;
-  che si rende necessario attivare uno strumento giuridico che consenta l'attuazione e gestione del progetto Parco letterario in un quadro di snellimento delle procedure, e di coordinamento e mobilitazione di risorse professionali, organizzative e tecniche, assicurando altresì il reperimento delle relative risorse finanziarie;
-  che tale strumento giuridico viene individuato nell'accordo di programma il quale, ai sensi dell'art.2, comma 203, della legge n. 662/96 ha come finalità propria quella di consentire l'attuazione di iniziative integrate e coordinate di enti pubblici e altri soggetti pubblici e privati;
-  che obiettivo del presente accordo di programma è quello di assicurare il coordinamento delle azioni, determinarne i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento, per svolgere un efficace e coerente programma di interventi che fanno riferimento alla realizzazione del Parco letterario Luigi Pirandello e ai comparti e servizi ad esso coordinati;
-  che il raggiungimento di tale obiettivo, unitamente al coinvolgimento dei vari settori economici ed alla sinergia di tutti gli interventi di competenza pubblica funzionali allo stesso obiettivo, è ritenuto fondamentale per lo sviluppo occupazionale e socio-economico dell'area territoriale interessata dal Parco;
-  che l'accordo di programma è disciplinato dall'art. 27 della legge n.142/90, come recepito con legge regionale n.48/91.
Tutto ciò premesso sottoscrivono ai sensi delle sopra citate norme il seguente accordo di programma:

Art. 1

Scopo del presente accordo è quello di attuare e gestire il Parco letterario "Luigi Pirandello" con ciò concorrendo a promuovere condizioni favorevoli allo sviluppo socio-economico della Provincia di Agrigento attraverso:
-  la valorizzazione dell'opera di Luigi Pirandello, creando nel territorio della Provincia di Agrigento interessato dagli interventi, il fulcro di una rinnovata e continua attività culturale e scientifica;
-  la realizzazione nel territorio di una "Città-teatro" permanente;
-  l'incremento dell'economia turistica, aumentando le presen ze e prolungando il soggiorno dei visitatori;
-  la creazione di un indotto di aziende nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo;
-  lo sviluppo di imprenditorialità nel campo dei servizi di accoglienza e di intrattenimento;
-  il rilancio del settore dell'artigianato, attraverso la produzione, e di quello commerciale con la distribuzione e la vendita di prodotti locali;
-  la valorizzazione dell'attività edilizia per il recupero paesaggistico, del restauro e del riuso (anche di vecchie masserie o edifici rurali);
-  il recupero e la valorizzazione dei centri storici attraverso il risanamento conservativo di quartieri e aree periferiche (quale contrada Caos) di rilevante interesse culturale, storico o paesaggistico;
-  la diffusione della tipologia "case-albergo" quale nuova of fer ta turistica della nostra realtà territoriale.

Art. 2

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
La Regione siciliana, direttamente interessata dal progetto, perché titolare dei luoghi natali di Luigi Pirandello e proprietaria della Biblioteca pirandelliana, manifesta la propria adesione all'iniziativa, valutandone positivamente le finalità culturali ed economiche, garantendo ad essa il suo appoggio ed il suo patrocinio. Lo stesso potrà evidenziarsi a titolo gratuito o con specifici sostegni per interventi di coordinamento e di promozione.

Art.3

Il Parco letterario "Luigi Pirandello", Viaggio nei luoghi fisici e non dell'Autore, si articola in una serie di percorsi fondamentali che sostanzialmente coinvolgono sette elementi del territorio agrigentino: la zona Caos, il mare e la costa, il centro storico di Agrigento, il centro storico di Porto Empedocle, la valle dei Templi, il paesaggio rurale, le miniere ed i paesi.

Art. 4

L'operatività del Parco letterario si realizzerà attraverso i se guenti strumenti:
-  l'ente attuatore che successivamente al periodo di avvio del Parco si trasformerà in ente gestore;
-  il collegio di vigilanza.

Art.5

I sottoscrittori del presente accordo individuano come soggetto attuatore e gestore del Parco letterario "Luigi Pirandello" l'associazione culturale "Il Cerchio" che, quale unico soggetto privato proponente dell'idea progetto di Parco letterario, può garantire snellezza procedurale e decisionale.
Il soggetto attuatore e gestore è l'unico responsabile della sovvenzione globale (soggetto beneficiario) ed al fine di assicurare l'ente intermediario in ordine alla capacità economica, finanziaria e professionale, gli enti pubblici sottoscrittori del progetto si dichiarano garanti dell'ente attuatore manifestando fin d'ora la volontà chiara di vigilare ed operare per il raggiungimento delle finalità sancite, attraverso l'organismo interno del collegio di vigilanza di cui al seguente art. 6.
Nella fase attuativa le attività culturali inerenti il Parco saranno realizzate dal Centro nazionale studi pirandelliani, con il quale l'ente attuatore stipulerà apposita convenzione.
Le attività culturali del Parco saranno curate dallo stesso centro sopracitato, anche nella fase gestionale.
La Biblioteca museo L. Pirandello è soggetto coinvolto nella promozione ed attuazione dei programmi culturali del Parco letterario.
L'ente attuatore dovrà utilizzare il finanziamento, esclusivamente, nei tempi e nei modi stabiliti dal progetto esecutivo, così come approvato dal soggetto intermediario della sovvenzione globale, e dovrà provvedere alla rendicontazione dello stesso, individuando le professionalità che, attraverso rapporti contrattuali, do vranno operare per il raggiungimento degli obiettivi del Parco.

Art. 6

Il collegio di vigilanza, ai sensi dell'art. 27, comma 3 quater della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, è costituito dal presidente della Provincia regionale di Agrigento, che lo presiede, e dai sindaci dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, o da loro delegati.
Il collegio si riunirà almeno due volte nel corso dell'anno, su convocazione del presidente, nonché tutte le volte che ne verrà ri chiesta la convocazione da uno dei membri o dall'ente attuatore, per urgenti motivi formalizzati per iscritto. Esso si avvarrà della presenza del Presidente della Regione o di un suo delegato, ogni volta che le decisioni riguarderanno specifiche competenze regionali.

Art. 7

Compiti del collegio di vigilanza sono:
a)  vigilare nella fase di attuazione che l'ente attuatore rispetti il progetto approvato dall'organismo intermediario, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda i tempi di realizzazione e le previsioni di spesa;
b)  approvare il programma annuale delle attività di gestione del Parco, sulla scorta della proposta presentata dall'ente attuatore e gestore e verificarne periodicamente la realizzazione.

Art. 8

L'ente attuatore e gestore favorirà, nel periodo di avvio, la formazione di un indotto di imprese finalizzate allo sfruttamento economico delle risorse rappresentate dal Parco letterario coordinandone, successivamente, le attività per garantire una uniformità di azione.

Art. 9

Il soggetto beneficiario della sovvenzione globale nella fase di attuazione e in quella di gestione programmerà tutte le attività per la realizzazione del Parco letterario secondo il progetto esecutivo e gestirà il Parco letterario "Luigi Pirandello", predisponendo l'attuazione degli interventi e garantendo il coordinamento, la coerenza sostanziale e l'unitarietà formale.
L'ente attuatore e gestore, entro il mese di maggio di ogni anno, presenterà al collegio di vigilanza una bozza di programma delle attività da svolgere nel successivo anno solare.
Il collegio di vigilanza dovrà provvedere all'approvazione del programma, nel rispetto delle finalità del Parco letterario e secondo i principi sanciti dalla sovvenzione globale, entro i successivi 60 giorni. Ove il collegio di vigilanza non riuscisse ad approvare il programma nei tempi previsti, per evitare il blocco delle attività del Parco, lo stesso si intenderà approvato così come proposto.
L'ente attuatore e gestore potrà autonomamente reperire fondi (sponsorizzazioni e contributi da enti pubblici e privati) da destinare alla realizzazione di attività integrative al programma annuale purché con esso compatibili. Gli eventuali ricavi saranno devoluti alle attività del Parco.
Gli stessi enti locali firmatari di questo accordo potranno deliberare anche singolarmente, d'intesa con l'attuatore e gestore, iniziative di supporto al Parco letterario, trovando copertura finanziaria nei rispettivi bilanci. A tal fine gli enti locali promotori del Parco letterario si impegnano ad attivare appositi capitoli di bilancio.
Per l'anno in corso i predetti enti sosterranno la campagna promozionale di cui al progetto esecutivo.

Art. 10

Il collegio di vigilanza, in caso di reiterate violazioni da parte dell'ente attuatore e gestore degli obblighi dallo stesso assunti per l'attuazione e gestione del Parco, potrà, previa formale contestazione con assegnazione di un congruo termine per presentare le proprie deduzioni, revocare l'incarico affidato con il presente accordo ed assumerlo direttamente o affidarlo ad un nuovo soggetto.

Art. 11

L'eventuale coinvolgimento di altri enti locali e/o soggetti pubblici e privati potrà essere formalizzato in appositi protocolli d'intesa, specificandone le forme e le modalità di partecipazione.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
  CAPODICASA 
  GENTILE MILIOTO GUARRACI PERNICIARO BARONE 

(99. 50.2339)
Torna al Sommariohome




DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 1999.
Sostituzione temporanea del commissario straordinario del comune di Partinico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 15;
Visto il D.P. n. 607 del 19 novembre 1999, con il quale il dott. Buscemi Lino è stato nominato commissario straordinario dell'amministrazione comunale di Partinico per l'esercizio delle attribuzioni del sindaco, della giunta e del consiglio;
Visto il tele del 23 novembre 1999, con il quale il segretario comunale ha comunicato l'insediamento del commissario straordinario, avvenuta in data 22 novembre 1999;
Vista l'istanza datata 17 dicembre 1999, con la quale il dr. Buscemi chiede di essere sostituito per il periodo 3-18 gennaio 2000 per motivi strettamente personali ed inderogabili;
Ritenuto di potere accogliere l'istanza prodotta dal dr. Buscemi;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali effettuata con nota prot. n. 1026/I del 22 dicembre 1999;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il dr. Buscemi Lino, commissario straordinario per la gestione del comune di Partinico in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale per il periodo 3-18 gennaio 2000 è sostituito nelle funzioni dal dott. Di Cara Giovanni.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario che sostituisce il titolare dr. Buscemi il cui onere sarà a carico dell'amministrazione comunale.
Palermo, 23 dicembre 1999.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

(99.53.2453)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 29 dicembre 1999.
Sospensione temporanea di decreti in esecuzione di ordinanza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, dell'11-16 novembre 1999.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 1 settembre 1997, n. 33, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 1736/Dir. I gr. XI del 15 giugno 1999, reso esecutivo dal decreto n. 2344/Dir. I gr. XI del 26 luglio 1999, che regolamenta, con le disposizioni contenute negli allegati A e B parte integrante del citato decreto n. 1736, l'annata venatoria 1999/2000;
Visti i decreti n. 1744/Dir. I gr. XI, n. 1745/Dir. I gr. XI, n. 1746/Dir. I gr. XI tutti del 17 giugno 1999, con i quali sono state costituite rispettivamente l'oasi di protezione e rifugio della fauna denominata "Priolo Gargallo" in agro di Priolo Gargallo, l'oasi denominata "Saline di Augusta" in agro di Augusta e Melilli, l'oasi denominata "Pantani Longarini Cuba e Morghella", in agro di Pachino, Noto ed Ispica;
Visto il decreto n. 2420/Dir. I gr. XI del 6 agosto 1999, con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni agli allegati A e B parte integrante del citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999;
Vista l'ordinanza del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, sezione III, n. 2535 reg. ord. (n. 4204 reg. ric.) dell'11-16 novembre 1999, comunicata a questo Assessorato a mezzo raccomandata pervenuta il 15 dicembre 1999 ed incamerata al prot. al n. 8311/XI del 20 dicembre 1999, con la quale è stata sospesa, a seguito di ricorso presentato da Federazione siciliana della caccia - sezione provinciale diSiracusa, Federazione italiana della caccia - sezione provinciale di Siracusa, e Associazione nazionale libera caccia - Segreteria regionale della Sicilia, l'esecuzione del sopra menzionato decreto di modifica ed integrazione al decreto n. 2420 del 6 agosto 1999 nella parte in cui modifica la scheda relativa alla Provincia regionale diSiracusa e dei citati decreti n. 1744/Dir. I gr. XI, n. 1745 Dir. I gr. XI, n. 1746/Dir. I gr. XI del 17 giugno 1999;
Atteso che risulta inoltrata all'Avvocatura distrettua-le dello Stato di Palermo apposita richiesta finalizzata alla impugnativa della predetta ordinanza avanti ilConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Ritenuto che nelle more della decisione dell'appello e con esplicita riserva di ulteriori eventuali determinazioni in ordine all'esito dello stesso, occorre comunque procedere alla esecuzione della menzionata ordinanza delT.A.R.;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premesso specificato, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania sezione III, n. 2535 reg. ord. (n. 4204 reg. ric.) dell'11-16 novembre 1999, il primo alinea dell'art. 2 del decreto n. 2420/Dir. I gr. XI del 6 agosto 1999 ed i decreti n. 1744/Dir. I gr. XI, n. 1745 Dir. I gr. XI, n. 1746/Dir. I gr. XI, tutti del 17 giugno 1999, sono temporaneamente sospesi con effetto immediato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CUFFARO 

(2000.2.102)


DECRETO 13 gennaio 2000.
Divieto di cacciabilità del combattente e della beccaccia e fissazione del limite massimo di carniere giornaliero per l'allodola, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, del 15 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 1736/Dir. I gr. XI del 15 giugno 1999, con cui è stato emanato il calendario venatorio 1999/2000 e le relative norme regolamentari contenute negli allegati A e B, parti integranti di detto decreto;
Visto il successivo decreto n. 2344/Dir. I gr. XI del 26 luglio 1999 con il quale è stato reso esecutivo il predetto decreto n. 1736 del 15 giugno 1999;
Visto il decreto n. 2420/Dir. I gr. XI del 6 agosto 1999, con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni agli allegati A e B, parti integranti del già citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999;
Vista l'ordinanza del T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania, sezione III n. 2860/99 del reg. ord., n. 4945/99 del reg. ric., del 15 dicembre 1999, depositata in segreteria il 16 dicembre 1999, di cui questoAssessorato è venuto a conoscenza a seguito di irrituale comunicazione presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo e alla seguente trasmissione avvenuta con nota n. 43 del 10 gennaio 2000 ed assunta al protocollo del gruppo di lavoro XI in data 12 gennaio 2000 al n. 51, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione dei decreti n. 1736 del 15 giugno 1999, n. 2344 del 26 luglio 1999, a seguito di ricorso presentato da L.A.V. - Lega antivivisezione, corrente in Roma, via Sommacampagna n. 29, Legambiente - Comitato regionale siciliano, corrente in Palermo, via Genova n. 7, W.W.F. - Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Delegazione Sicilia, corrente in Palermo, via Enrico Albanese n. 98, limitatamente agli aspetti concernenti la non cacciabilità del combattente, all'introduzione del tetto massimo di carniere di n. 10 capi di allodola, alla chiusura anticipata al 31 dicembre 1999 del prelievo della beccaccia;
Atteso che risulta inoltrata all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo apposita richiesta finalizzata alla impugnativa della predetta ordinanza davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Ritenuto che, nelle more della decisione dell'eventuale appello e con esplicita riserva di ulteriori, eventuali determinazioni in ordine all'esito dello stesso, occorre, comunque, procedere all'esecuzione della menzionata ordinanza del T.A.R.;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione III del 15 dicembre 1999, n. 2860/99 del reg.ord., n. 4945/99 del reg. ric., depositata in data 16 dicembre 1999, sono modificati i decreti nn. 1736 del 15 giugno 1999, e 2344 del 26 luglio 1999 nei limiti e nei termini che seguono:
-  la cacciabilità del combattente e della beccaccia è vietata con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto;
-  il limite massimo di carniere giornaliero per l'allodola viene fissato con effetto dalla data di pubblicazione del presente atto, nella misura di n. 10 capi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 gennaio 2000.
  CUFFARO 

(2000.3.139)
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 28 dicembre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Pozzallo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
Esaminati i verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo;
Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo del comune di Pozzallo dall'1 ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Vista la nota n. 8426/848/98/1 dell'11 novembre 1998 dell'Ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1497/39, bensì ricadono le pertinenze demaniali appresso indicate:
Beni patrimoniali dello Stato
1) Scheda n. 77: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq. 8.380,60. Ubicato in località Raganzino è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particelle 210, 211, 212, 234, 236, ed aree già destinate a sedi stradali.
Utilizzato in parte dal comune di Pozzallo, unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, è in atto sistemato a viabilità, piazzette pavimentate con mattonelle di asfalto ed alberate e bambinopoli. Sulla predetta area patrimoniale insiste, altresì, un chiosco in muratura della superficie di circa mq. 20.
2) Scheda n. 62: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq. 760. Ubicato in località Raganzino, via Studi, è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particella 235.
Il predetto compendio è utilizzato dal comune di Pozzallo unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, ed in atto sistemato a piazzetta, pavimentata con mattonelle di asfalto ed alberata ai lati.
3) Scheda n. 156: arenile ad est dell'abitato, della superficie di mq. 1.233. Ubicato lungo il litorale Pietre Nere a fronte della via Mario Rapisardi è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 16, particella 593 e foglio 14, particella 982; quest'ultima interessata solo in parte dalla proposta di vincolo de quo.
Utilizzato dal comune di Pozzallo per ampliamento di sedi stradali, è in atto sistemato a marciapiede e verde pubblico.
Demanio pubblico marittimo
Arenile demaniale riportato in catasto alla partita n. 227 in ditta:
-  Demanio dello Stato ramo marina mercantile
- foglio 14, particella 522 - porzione;
- foglio 16, particella 562;
- foglio 17, particelle 945, 947, 978;
- foglio 18, particella 46 - porzione;
Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, che sono pervenute nei termini e precisamente:
1) osservazioni presentate da alcuni consiglieri nella seduta del consiglio comunale di Pozzallo del 10 dicembre 1998, nel corso della quale è stato osservato che la nuova proposta di vincolo sulle aree urbane di Pozzallo ha accolto in parte le osservazioni e opposizioni presentate dal comune in occasione della prima proposta di vincolo, ma la commissione BB.NN.PP., pur diminuendo l'area da vincolare, ha "ingabbiato" ancora gran parte del centro urbano di Pozzallo.
Inoltre si manifestano perplessità circa la composizione dell'attuale commissione BB.NN.PP., alle riunioni della quale dovrebbe partecipare di diritto il sindaco, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/39.
A questo riguardo, nel dibattito è stato affermato che la composizione della commissione è legittima, perché conforme al dettato del D.P.R. n. 805/75, che ha modificato l'art. 2 della legge n. 1497/39. E' stato anche sostenuto che la nuova proposta di vincolo paesaggistico è abbastanza razionale, in quanto la Soprintendenza ha in tal modo cercato di recepire le reali esigenze del paese, dell'Amministrazione e delle forze sociali e politiche, che in occasione della precedente proposta di vincolo, poi rigettata dall'Amministrazione regionale, si erano fatte portavoce di una vibrata protesta; è quindi preferibile instaurare un dialogo schietto e sereno con la Soprintendenza, perché il vero problema da affrontare non è tanto quello del vincolo in sè, quanto la sua gestione, che va regolamentata. In tal senso bisognerebbe stilare un protocollo di intesa con la Soprintendenza che disciplini la gestione del vincolo paesaggistico.
Su tale protocollo di intesa è intervenuto anche il sindaco di Pozzallo, che con nota n. 25065 del 30 dicembre 1998 ha articolatamente rappresentato le modalità di un rapporto comune finalizzato alla gestione della tutela paesistica dell'area in esame e i contenuti della stessa, riportati alle varie tipologie edilizie degli interventi da realizzare;
2) sig. Gerratana Giuseppe, che con nota dell'11 dicembre 1998 fa presente di essere proprietario di un'area urbana, ancora inedificata, annotata in catasto al foglio 13, particella 12, posta in fregio alla via Sila e confinante, tra l'altro, anche con l'area interessata dalla ex distilleria Giuffrida. Detta area, normata come z.t.o. "B" del vigente P.R.G. di Pozzallo, è esattamente posta a confine con l'antico muro di cinta da sempre esistente a delimitazione della predetta fabbrica di alcool.
Secondo l'opponente, nell'indicazione del perimetro del vincolo allegata alla proposta di cui in epigrafe, si afferma che è sottoposta a vincolo paesaggistico "la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini", mentre nella tavola di visualizzazione del vincolo, in difformità a quanto sopra spiegato, la linea verde identificativa del perimetro dell'area in questione non segue il muro di cinta originario, ma ingloba, per evidente errore materiale, anche l'area sopra descritta. Stante la divergenza riscontrabile tra la descrizione del perimetro e la sua visualizzazione si fa anche osservare che la prima, laddove fa riferimento all'andamento del muro di cinta della distilleria appare logica e razionale, mentre la seconda che ricomprende all'interno dell'area da assoggettare a vincolo anche un'area diversa ed estranea appare oltretutto non sorretta da alcuna ragione.
Per quanto sopra, non essendo l'area di proprietà dell'esponente, così come descritta, una pertinenza della fabbrica di alcool, né trovandosi ubicata all'interno del muro di cinta originario della fabbrica stessa, si chiede che si provveda alla correzione degli elaborati grafici, così che risulti anche graficamente l'estraneità dell'area in esame alla zona per la quale è stato proposto il vincolo ex legge n. 1497/39.
Viste le controdeduzioni alle opposizioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1977 del 21 giugno 1999, ha rilevato che le argomentazioni dell'amministrazione comunale di Pozzallo non sono una formale opposizione al vincolo, ma si risolvono in un dibattito del consiglio comunale del comune di Pozzallo circa la proposta della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa.
Il consiglio comunale di Pozzallo ha auspicato migliori momenti di dialogo con la Soprintendenza riconducibili alla stipula di un apposito protocollo di intesa, che disciplini (con i contenuti esplicitati dal Sindaco di Pozzallo) la gestione del vincolo paesaggistico, la cui legittimità non viene in sostanza revocata in dubbio.
In realtà, nel sistema della legge n. 1497/39, l'imposizione del vincolo paesaggistico non si risolve nella proibizione assoluta di qualsiasi attività nella zona interessata, ma determina soltanto l'onere di sottoporre il progetto all'esame della Soprintendenza per la necessaria preventiva autorizzazione, onde far verificare all'autorità a ciò deputata la compatibilità o meno di una determinata iniziativa con la conservazione del patrimonio ambientale tutelato dalla legge (T.A.R. Toscana, 24 dicembre 1982, n° 414, T.A.R., 1983, I, 613,; T.A.R. Umbria, 18/4/85, n° 90, T.A.R., 1985, I, 2341).
Da ciò discende che è la stessa legge a porre le basi di un dialogo tra l'ente preposto alla gestione del vincolo e tutti coloro che sono interessati alla sua pratica applicazione, attuando, per quanto possibile, quel contemperamento previsto dall'art. 9, 1° comma, del R.D. n. 1357/40. Per tale motivo le preoccupazioni manifestate dai consiglieri comunali di Pozzallo appaiono del tutto prive di fondamento.
Si conferma che con l'entrata in vigore dell'art. 31, 6° comma, del D.P.R. n. 805/75, non ha più ragione di essere la convocazione del sindaco alle riunioni della commissione BB.NN.PP., precedentemente prevista dal-l'art. 2 della legge n. 1497/39.
Per quanto concerne l'osservazione presentata dal sig. Giuseppe Gerratana si rappresenta che l'area proprietà del Gerratana è ricompresa nella zona da assoggettare a vincolo, perché da un sopralluogo recentemente effettuato da parte del personale tecnico della Soprintendenza, è emerso chiaramente che la proprietà in questione costituiva una via d'accesso laterale al cortile interno della fabbrica, come ben può evincersi dalla planimetria catastale, e dall'esistenza di un muro in blocchi di calcare a chiusura del varco, di recente realizzazione, che non fa venir meno il rapporto pertinenziale tra la fabbrica e i corpi di fabbrica perimetrali, che sono realizzati con la stessa tecnica costruttiva e gli stessi materiali del muro di cinta della fabbrica;
Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono congrue e sufficienti e testimoniano pienamente la sussistenza di un ambiente urbano singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di mirate forme di tutela che impediscano all'area in questione e ai suoi valori di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità della proposta medesima;
Rilevato, altresì che dall'esame dei verbali delle sedute della suddetta commissione contenenti la proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo, si sono riscontrate alcune incongruenze che, però, non invalidano la proposta medesima così come esplicitata nei verbali della commissione anzidetta datati 1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, i quali, insieme alla relazione tecnica, formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Rilevato, in particolare, che nella descrizione della perimetrazione di cui al verbale del 23 luglio 1998 si legge che è sottoposta, altresì, al vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza..." senza che sia specificata alcuna motivazione che sorregga detta proposta;
Rilevato, altresì, che nel verbale di sopralluogo del 26 giugno 1998 la commissione ha manifestato la volontà di non sottoporre a vincolo paesaggistico la zona circostante la "Villa Tedeschi", mentre nella successiva seduta del 23 luglio 1998 viene espressa al contrario la volontà di dichiarare il notevole interesse paesaggistico della stessa area, dando luogo, pertanto, ad un'evidente contraddizione interna del deliberato, in quanto non è dato, senza un'espressa specifica motivazione (assente nei verbali delle sedute suddette), assumere determinazioni contrastanti con l'iter logico procedimentale, seguito dall'organo collegiale, così come risulta dall'insieme delle sedute tenute dalla commissione bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
Ritenuto, pertanto, che l'assenza di motivazioni e la contraddizione interna sopra rilevate viziano di eccesso di potere per difetto di motivazione la proposta della commissione nelle parti sopra specificate;
Ritenuto che tali vizi non si riverberano sul resto delle determinazioni assunte nella proposta, che sono sorrette da autonoma, specifica e idonea motivazione (vitiantur sed non vitiant);
Ritenuto, per le superiori ragioni, di dovere integrare e rettificare la proposta di vincolo paesistico in questione formulata dalla commissione, eliminando dalla stessa quelle parti che si palesano viziate e confermando per il resto la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle aree urbane di Pozzallo;
Ritenuto dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione dell'area suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresì, l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera A il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale, prosegue fino all'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere. Percorre via dell'Arno e poi via Torino in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, il cui percorso segue in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Prosegue in direzione sud, comprendendo tutte le costruzioni sul confine destro della spiaggia Raganzino fino alla battigia;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l'osservazione sollevata dal sig. Giuseppe Gerratana rimane assorbita e accolta dalla modifica apportata dalla proposta di vincolo in esame non essendo tra l'altro possibile integrare la motivazione di un atto amministrativo, qual è la proposta di vincolo paesaggistico, mediante strumenti formati o prodotti dopo la data dell'atto, così come sono il sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza nell'area della fabbrica di alcool o la planimetria catastale rilasciata; mentre gli argomenti forniti dal Consiglio comunale di Pozzallo e dalla sua amministrazione comunale non incidono sulla legittimità della proposta, anche se contengono motivate istanze rivolte ad una migliore applicazione della tutela paesistica nell'area urbana, alle quali la competente Soprintendenza non mancherà di apprestare la dovuta attenzione;
Considerato, quindi, nel confermare, con le modifiche sopra esplicitate, la proposta di vincolo in argomento e di dovere, quindi, fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub B, C e D;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta, che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub A;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, descritta come in premessa la cui perimetrazione è riportata nella planimetria sub A, che insieme ai verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla copia dei verbali redatti nelle sedute dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Pozzallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Pozzallo ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Pozzallo.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n° 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  MORINELLO 


Allegato A
(OMESSO)



Allegato B
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO
Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta dell'1 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 1 giugno, alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà, 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Ragusa, nominata con decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, convocata dal presidente dr. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 2833/Amm del 21 maggio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario diCatania, quali membri aggregati.
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:
-  dr. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;
-  prof. Filippo Garofalo - componente;
-  arch. Giovanni Cintolo - componente;
-  ing. Angelo Trupia - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania;
-  sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della Sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.
Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
1)  presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Ispica;
2)  presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo;
3)  varie ed eventuali.
In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo nel presentare il vincolo alla commissione informa la stessa del fatto che si tratta della riproposizione di un vincolo che, per irregolarità nella formazione della commissione, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali non ha approvato, invitando la Soprintendenza a riconvocare la Commissione ed a ripresentare il vincolo nel rispetto delle procedure di formazione della commissione.
Il vincolo viene, quindi, riproposto, sic et simpliciter, alla nuova commissione nella sua formulazione originaria e l'arch. Caffo, dopo aver esibito la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di vincolo e ne spiega le finalità.
A conclusione della lettura della relazione prende la parola il dott. Voza il quale afferma che i due componenti della commissione, essendo nuovi al problema, nel valutare la proposta di vincolo potrebbero consigliare al Presidente degli aggiustamenti rispetto alla proposta originaria.
(Omissis)
Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede il vincolo di parte delle aree urbane di Pozzallo.
L'arch. Caffo, che introduce l'argomento, dopo aver esibito ai membri della commissione la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica in cui sono esposte le ragioni giustificative del vincolo.
Il vincolo del centro urbano di Pozzallo ha avuto lo stesso iter di quello relativo al comune di Ispica: anche in questo caso si è avuta una proposta di vincolo non approvata dall'Assessorato per le stesse motivazioni del vincolo di Ispica.
Anche per Pozzallo la commissione ritiene che sia necessario visitare i luoghi da sottoporre a vincolo per determinarne la perimetrazione, valutando se sia possibile ed opportuna una revisione della proposta della Soprintendenza, senza per questo lasciare impregiudicate le ragioni della tutela del sito.
Il sopralluogo si svolgerà, per decisione unanime dei membri della commissione, il 16 giugno p.v. a conclusione della visita in comune di Ispica.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto
  dr. Voza - presidente prof. Garofalo - componente arch. Cintolo - componente ing. Trupia - membro aggregato sig.ra La Ferla - segretario 


Allegato C
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DI ISPICA E POZZALLO (RG)
Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto in data 26 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 26 giugno, alle ore 9,30, presso il loggiato del Sinatra in comune di Ispica, a seguito di convocazione del presidente dr. Giuseppe Voza con nota prot. n. 3323/Amm del 19 giugno 1998, inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della commissione:
-  dr. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;
-  prof. Filippo Garofalo - componente;
-  arch. Giovanni Cintolo - componente;
-  dott. Antonino Sallemi - rappresentante Distretto ripartimentale foreste di Ragusa - membro aggregato;
-  ing. Angelo Trupia - rappresentante Distretto minerario di Catania - membro aggregato;
-  sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Partecipano, inoltre, al sopralluogo l'arch. Fulvia Caffo, direttore della Sezione II/PAU della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa e l'arch. C. Criscione, dirigente tecnico della Soprintendenza, per eventuali chiarimenti alla commissione.
(Omissis)
Conclusa la visita ad Ispica, la commissione prosegue alla volta di Pozzallo per continuare il sopralluogo così come stabilito in sede di riunione.
A Pozzallo la commissione si porta nelle zone di periferia, lungo cui è stato segnato il perimetro del vincolo proposto per il centro urbano, per valutare se la presenza di esempi di fabbricati liberty nell'area sia così pregnante da giustificarne l'inclusione nel vincolo.
Si percorre, così, via Cattaneo, via Napoli, via Mazzini, via dell'Arno, via Galilei (in cui sporadici esempi di liberty sono presenti solo lungo il lato destro del percorso), fino a giungere a Villa Tedeschi, dove la commissione si ferma a tirare le conclusioni del sopralluogo.
Anche in questo caso il presidente, confortato dal parere degli altri membri della commissione, propone di rideterminare il perimetro del vincolo, fermandolo al percorso effettuato fino a via Galilei. Infatti, allargare la perimetrazione fino a ricoprendervi Villa Tedeschi è azzardato, perché mancano nell'area gli elementi giustificativi del vincolo paesaggistico, in quanto ormai periferia integralmente degradata in cui non insistono elementi architettonici di pregio da sottoporre a tutela.
Villa Tedeschi, soggetta a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39, non può essere inserita in un contesto paesaggistico ambientale, anche episodio, perché in questo caso, come commenta il prof. Garofalo, c'è solo l'oggetto della tutela mentre manca il contorno, il contesto paesaggistico in cui possa essere inserita come uno degli elementi di caratterizzazione e di qualificazione di questa parte del territorio cittadino.
Completata la visita, alle ore 12,00, il presidente ringrazia e saluta gli intervenuti al sopralluogo e fa rientro in sede.
Letto, approvato e sottoscritto
  dr. Voza - presidente prof. Garofalo - componente arch. Cintolo - componente ing. Trupia - membro aggregato dott. Sallemi - membro aggregato sig.ra La Ferla - segretario 

Allegato D
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO
Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 23 luglio 1998

L'anno 1998, il giorno 23 luglio alle ore 10.00, si e riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, cosl come ricostituita per il quadriennio 1995/99, convocata dal presidente dr. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 3583/Amm del 14 luglio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della Commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:
- dr. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;
-  prof. Filippo Garofalo - componente;
-  arch. Giovanni Cintolo - componente;
- ing. Gaetano Maltese - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania - delegato;
-  m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa - delegato;
- sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Assiste alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti.
Alle ore 10,00, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame del I punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Ispica.
(Omissis)
La commissione passa, quindi, all'esame del 2° punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Pozzallo, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 26 giugno 1998.
Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo ed è allegata al presente verbale. Copia di essa e delle planimetrie con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli Uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.
A conclusione della suddetta lettura l'arch. Caffo si allontana dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione sulla proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

Proposta dl vincolo di alcune aree del centro urbano di Pozzallo: il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale ad est dell'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere si percorre via dell'Arno in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, questa si percorre in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Si prosegue in direzione sud comprendendo tutte le costruzioni sul confine sinistro della spiaggia Raganzino fino alla battigia.
Si sottopone, altresì, alla tutela prevista dalla legge n. 1497/39 l'area residua di pertinenza della Villa Tedeschi, definita tra via Rapisardi, via Cavour lo slargo o "piazza Tedeschi" retrostante alla stessa villa, il muro di cinta di Villa Tedeschi ivi compreso l'area dell'orto botanico definita dal muro di cinta confinante con la stradella senza nome e via Martiri della Libertà, la perimetrazione comprende un tratto di via Scaro che si percorre in direzione sud, fino alla prima stradella che congiungendosi con via Rapisardi separa l'area delle case popolari con quella dell'area di servizio e delle costruzioni immediatamente prospicienti Villa Tedeschi.
E' sottoposta, altresì, a vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini.
Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, così come descritto nella perimetrazione sopra riportata.
Il presidente, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13.00, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto
  dr. Voza - presidente prof. Garofalo - componente arch. Cintolo - componente ing. Maltese - membro aggregato m.llo Cilio - membro aggregato sig.ra La Ferla - segretario 

REGIONESICILIANA

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
RAGUSA
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree del centro urbano di Pozzallo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Il patrimonio storico-architettonico-ambientale della città di Pozzallo, necessita di un immediato strumento di tutela in considerazione della gravità della situazione edificatoria che mal governata, rischia di stravolgere l'aspetto paesaggistico ed urbanistico della città, prima che venga ulteriormente distrutta, come in atto sta avvenendo, parecchia di quella architettura che rappresenta la memoria storica dell'insediamento, per lasciare posto a nuove unità edilizie prive di qualunque connotazione architettonica.
In conseguenza di tale situazione, questa Soprintendenza, ritiene improcrastinabile l'esigenza di sottoporre il centro abitato di Pozzallo, nella perimetrazione qui appresso indicata, a vincolo ai sensi della legge n. 1497/39, indispensabile strumento di tutela e salvaguardia sia dei valori panoramici, sia della qualità dell'architettura tradizionale, per la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture di tale patrimonio.
L'estensione del vincolo riguarda quella parte urbana che ha inizio dalle umili residenze dei pagliari che costituiscono il primitivo insediamento nel luogo, e continua con quella parte di città sorta in attuazione del piano di rifondazione del paese ordinato all'ingenere Picardi, dalla monarchia borbonica per incrementare lo sviluppo del centro commerciale e portuale di Pozzallo, per continuare ancora in quell'altra parte di città sorta attorno alla torre Cabrera ed ai magazzini per opera delle famiglie più ricche del paese, quelle legate ai commerci e proprietarie dei bastimenti, che non trovando nel piano Picardi uno spazio in cui oggettivare le loro ambizioni urbanistiche fanno costruire i loro palazzi a partire dal 1860 in quello spazio enorme, metafisico, allora aperto sul mare che è l'odierna piazza Rimembranza.
Quest'ultima parte di città sorta attorno alla torre e ai magazzini, fino a pochi anni fa definita zona di completamento nel P.R.G. vigente, quindi oggetto di numerosi interventi di sostituzione di quegli edifici con anonimi condomini, oggi, è stata perimetrata zona omogenea A, mentre, il nucleo originario del paese, quello dei "pagliari" con aggregazioni del tipo a sacco disposti in maniera organica, è stato perimetrato come zona omogenea Ba da integrare con piano particolareggiato non ancora affidato.
Appaiono evidenti i danni irreversibili al patrimonio storico, urbanistico e paesaggistico di cui è stato oggetto l'ambiente in questione, qui il concetto di ambiente, quello che individua nei complessi di cose immobili la doppia istanza: quella estetica e quella storica è stato già tradito una volta, e la stessa sorte si ravvisa per la parte rimanente del patrimonio architettonico.
L'ambiente urbano di Pozzallo presenta ancora, per la sua storia, delle valenze paesaggistiche degne di grande rispetto e di rigorosa tutela.
Il benessere derivante dai commerci, la ricca marineria locale, le industrie esistenti e l'occupazione che ne scaturivano, avevano determinato un continuo rimodellamento di interi edifici, a volte di semplici facciate in stile liberty od ecclettico nei quali la capacità tecnica degli operatori si sposò con una esuberanza formale tipicamente meridionale dando luogo a pregevolissimi lavori degni di conservazione e della più attenta salvaguardia, così come necessita della conservazione degli impianti tipologici dei suoi edifici proprio nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.
La perimetrazione del vincolo viene qui appresso descritta e indicata con la linea continua rossa e campitura gialla nelle allegate planimetrie 1:2.000 e 1:25.000.

Perimetro di vincolo

Il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale ad est dall'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere si percorre via dell'Arno in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli; questa si percorre in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Si prosegue in direzione sud comprendendo tutte le costruzioni sul confine sinistro della spiaggia Raganzino fino alla battigia.
Si sottopone, altresì, alla tutela prevista dalla legge n. 1497/39 l'area residua di pertinenza della Villa Tedeschi, definita tra via Rapisardi, via Cavour lo slargo o "piazza Tedeschi" retrostante alla stessa villa, il muro di cinta di Villa Tedeschi ivi compreso l'area dell'orto botanico definita dal muro di cinta confinante con la stradella senza nome e via Martiri della Libertà; la perimetrazione comprende un tratto di via Scaro che si percorre in direzione sud, fino alla prima stradella che congiungendosi con via Rapisardi separa l'area delle case popolari con quella dell'area di servizio e delle costruzioni immediatamente prospicienti Villa Tedeschi.
E' sottoposta altresì a vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini.
(99.53.2462)
Torna al Sommariohome





DECRETO 28 dicembre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Ispica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
Esaminati i verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Ispica;
Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ispica dal 29 settembre 1998 al 28 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Vista la nota n. 8427/849/98/1 del 31 ottobre 1998 dell'Ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497/39, bensì ricade la pertinenza demaniale appresso indicata:
Beni patrimoniali dello Stato
Scheda n. 225: fabbricato urbano (ex eredità giacente di Foca Giovanna).
Compendio ubicato in via S. Martino n. 11-13, angolo via dei Mille, località semicentrale dell'abitato, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 1005342 in ditta:
-  Demanio patrimoniale dello Stato foglio 93
-  particella 754/1, via S. Martino n. 11, cat. C/6 cl. 3 mq. 21 RC. L. 136.500;
-  particella 754/2, via S. Martino n. 13, cat. A/4 cl. 1 vani 2 RC. L. 146.000;
Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Ispica, che sono pervenute nei termini e precisamente:
1)  consiglio comunale di Ispica che, con nota n. 21006 del 6 ottobre 1998, osserva che:
-  la proposta di vincolo in questione riproduce un provvedimento che si ritiene generico ed indiscriminato, che ingabbia in modo punitivo l'assetto urbanistico di Ispica, provocandovi immotivate conseguenze di blocco di qualsiasi attività edilizia;
-  la decisione di vincolo è stata adottata senza alcun coinvolgimento del comune di Ispica;
-  il patrimonio storico-architettonico ed ambientale della città di Ispica è ben tutelato dallo strumento urbanistico;
-  il Liberty Ispicese deve essere tutelato non ingabbiando indiscriminatamente l'intera città, ma con un attento lavoro di classificazione e catalogazione da operare mediante la redazione di piani particolareggiati del centro storico previsti nel P.R.G.
Il vincolo ex legge n. 1497/39 può essere apposto solo attraverso un procedimento di descrizione, classificazione e catalogazione, attuato di concerto con l'amministrazione di Ispica e nell'interesse della collettività;
2) sindaco del comune di Ispica che, con nota n. 25291 del 28 novembre 1998, osserva che l'adottando strumento vincolistico si manifesta decisamente inopportuno e, riproponendo pedissequamente il vincolo precedente, riversa nuovamente sull'amministrazione comunale i problemi della precedente proposta. L'apposizione di un vincolo di estensione generale e indiscriminata comporta una consistente menomazione delle potestà pianificatorie dell'ente, pregiudicando la possibilità di attuare la determinazione dell'assetto urbanistico del paese, istituzionalmente demandata al comune.
Le esigenze di difesa e valorizzazione delle bellezze del paese possono essere invece assolte attraverso gli strumenti urbanistici vigenti.
Inoltre il sindaco lamenta la sua mancata partecipazione alle riunioni della commissione, in quanto l'amministrazione comunale non è stata informata dell'inizio del procedimento così come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/39, ed esprime delle perplessità circa alcune incongruenze rilevate nei verbali: in particolare, nel verbale di sopralluogo il presidente della commissione ha proposto di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, mentre poi nella successiva seduta della commissione viene deliberata una perimetrazione diversa.
L'autorità sindacale evidenzia infine che nella proposta di vincolo non vengono indicati "i punti di vista o belvedere", dai quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica del luogo;
Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1979 del 7 giugno 1999, ha rilevato che vanno respinte le opposizioni presentate dal comune di Ispica, nella parte in cui si asserisce che l'adottando strumento vincolistico riproporrebbe pedissequamente i termini del vincolo precedente. Infatti, la nuova proposta di vincolo ha apportato rettifiche alla perimetrazione riducendola e coniugando la valenza con altre forme di vincolo: e ciò soprattutto nelle zone di margine, come si legge nel verbale della commissione dell'1 giugno 1998.
La commissione bellezze naturali e panoramiche ha inteso apportare le suddette riduzioni alla perimetrazione dell'area da vincolare proprio per contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale della zona e, quindi, il loro primario interesse pubblico, con le preoccupazioni degli abitanti del comune di Ispica. Ciò significa che l'adottando strumento vincolistico non contiene valutazioni arbitrarie nè svincolate da un analitico esame del paese; al contrario esso intende proporre una tutela paesaggistica collegata alle esigenze della popolazione di Ispica.
Si respinge anche l'affermazione secondo la quale l'apposizione del vincolo ex legge n. 1497/39 comporterebbe un generale e indiscriminato divieto di edificabilità, pregiudicando il controllo dell'assetto urbanistico del paese istituzionalmente demandato all'ente comunale; il vincolo paesaggistico non preclude di per sè l'attività edilizia, ma determina soltanto l'obbligo di sottoporre i progetti degli interventi che si intendono realizzare all'esame della Soprintendenza, affinché essa ne autorizzi l'esecuzione e detti le prescrizioni opportune (T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341).
Detta tutela fondata sulla legge n. 1497/39 non comporta alcun divieto assoluto di edificabilità (C.d.S., VI, 13 febbraio 1976, n. 87, Cons. Stato, 1976, I, 239).
Per quanto concerne poi i rapporti tra vincolo paesistico e pianificazione urbanistica, si può affermare che in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze l'esercizio dei poteri del soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica. Le due funzioni tutelano interessi affini ma non identici, configurandosi il potere di controllo del soprintendente quale "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S., VI, 1 agosto 1986, n. 605, Cons. Stato 1986, I, 1273).
Con ciò si vuole significare che l'Amministrazione dei beni culturali, con l'apposizione del vincolo, non ha assolutamente inteso sottrarre al comune di Ispica l'indirizzo della programmazione urbanistica.
Da quanto sopra detto si evince che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare la propria competenza urbanistica nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico.
Riguardo, poi, al punto in cui il comune di Ispica contesta una presunta mancata convocazione del sindaco alle riunioni della commissione, va rilevato che l'art. 2 della legge n. 1497/39 e, di conseguenza, il citato art. 4 del R.D. n. 1357/40, che ne regolamenta l'applicazione, è stato modificato dall'art. 31, 6° comma del D.P.R. n. 805/75, che non prevede più la convocazione del sindaco e la sua presenza nelle riunioni della commissione bellezze naturali e panoramiche.
Per quanto attiene le opposizioni dell'autorità sindacale in cui viene fatto riferimento alle incongruenze che emergerebbero nei verbali della commissione, va detto che le rilevate discrasie non sussistono: ciò che fa testo, e che diventa il reale contenuto della proposta, è infatti quello che risulta dalla perimetrazione deliberata, dalla commissione la quale scaturisce da tutta una serie di verifiche e di valutazioni da parte dei componenti della commissione, verbalizzate nella stessa proposta di vincolo; per cui può anche accadere che un componente della commissione esprima, nel corso dei lavori dell'organo collegiale, il proprio pensiero, il quale, potrebbe anche non coincidere con quanto deliberato dalla commissione, senza che ciò rappresenti un'incongruenza o una contraddizione, dal momento che la proposta deriva dal parere univocamente reso dall'intera commissione.
E' da respingere anche l'accusa secondo la quale nella proposta di vincolo non si farebbe alcun cenno o menzione dei punti di vista o belvedere da cui si può godere il panorama della città di Ispica; infatti, a tal proposito, si può affermare che "l'imposizione del vincolo di bellezza naturale non è subordinata all'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere la bellezza panoramica, dal momento che la legge n. 1497/39 intende tutelare anche il godimento estetico del visitatore che si trovi all'interno del quadro naturale".
Inoltre, il vincolo panoramico può essere legittimamente imposto anche se manchi l'indicazione del punto di vista (belvedere) dal quale può essere goduto il panorama (C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n. 425, Foro Amm. 1981, I, 1723);
Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti e valide e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima;
Ritenuto, dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresì l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera A:
-  il perimetro del vincolo parte a nord, dalla via Capri dal punto di intersezione di tale via con il confine del centro storico, lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto a vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G. e prosegue in direzione nord-est lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Quindi percorre tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso sud fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso ovest fino all'incrocio con via Neghelli, che si percorre fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Da qui prosegue, lungo tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare la strada statale n. 115 (Modica-Spaccaforno) che si percorre in direzione nord-ovest comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Si percorre, quindi, via V. Veneto in direzione est sino all'incrocio con via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione nord per un breve tratto fino all'incrocio con via Pietro Micca, che si segue in direzione ovest fino ad incrociare via Capri. Tale via viene percorsa dal perimetro del vincolo verso nord fino a raggiungere il confine del Parco Forza;
Considerato, quindi, nel confermare con le modifiche sopra esplicitate la proposta di vincolo in argomento, di dovere fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. B, C e D;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico "parte delle aree urbane del comune di Ispica" in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub A;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente "parte delle aree urbane del comune di Ispica" descritta come in premessa, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria sub. A, che insieme ai verbali dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla copia dei verbali redatti nelle sedute dell'1 giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui sopra e cenno ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ispica perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ispica ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ispica.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  MORINELLO 


Allegato A
Allegato B
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO
Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta dell'1 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 1 giugno, alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Ragusa, nominata con decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, convocata dal presidente dr. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 2833/Amm del 21 maggio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:
-  dr. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;
-  prof. Filippo Garofalo - componente;
-  arch. Giovanni Cintolo - componente;
-  ing. Angelo Trupia - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania;
-  sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della Sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.
Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
1)  presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Ispica;
2)  presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo;
3)  varie ed eventuali.
In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo nel presentare il vincolo alla commissione informa la stessa del fatto che si tratta della riproposizione di un vincolo che, per irregolarità nella formazione della commissione, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali non ha approvato, invitando la Soprintendenza a riconvocare la commissione ed a ripresentare il vincolo nel rispetto delle procedure di formazione della commissione.
Il vincolo viene, quindi, riproposto, sic et simpliciter, alla nuova commissione nella sua formulazione originaria e l'arch. Caffo, dopo aver esibito la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di vincolo e ne spiega le finalità.
A conclusione della lettura della relazione prende la parola il dott. Voza il quale afferma che i due componenti della commissione, essendo nuovi al problema, nel valutare la proposta di vincolo potrebbero consigliare al presidente degli aggiustamenti rispetto alla proposta originaria.
L'arch. Cintolo fa rilevare che sarebbe opportuno tenere presente le preoccupazioni degli abitanti di Ispica per l'imposizione del vincolo esteso all'intero centro urbano che, a loro avviso, produrrebbe una stasi nell'attività edilizia, con conseguenze negative sui già precari livelli occupazionali della città. Pertanto, propone di tenere presente per la perimetrazione la scheda I.P.C.E. (Inventario di protezione del patrimonio culturale europeo) del Consiglio d'Europa di concerto con il Ministero della pubblica istruzione (scheda n. I-19-88-005 redatta dal prof. G. Gangemi in data 11 febbraio 1979).
Ciò darebbe più forza all'imposizione del vincolo e potrebbe fugare, così, le preoccupazioni dei cittadini, preoccupazioni, peraltro, infondate, continua Cintolo, come dimostra la situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'imposizione di analoghi vincoli nei comuni di Ragusa e Modica, dove non si è avuta alcuna riduzione dell'occupazione, ma anzi la creazione di nuovi posti di lavoro.
L'arch. Caffo conferma, infatti, che a seguito dell'azione di concerto con la commissione per il terremoto, la verifica fatta sui luoghi ha dato esiti positivi, nel senso che sono state rispettate le direttive impartite dalla Soprintendenza nell'esecuzione dei lavori, con buoni ed apprezzabili risultati.
Il prof. Garofalo concorda con l'arch. Cintolo sull'opportunità di ridurre il perimetro del vincolo urbano, coniugandolo con altre forme di vincolo di tipo paesaggistico, soprattutto nelle zone di margine. Ritiene che, per evitare una nuova opposizione al vincolo, bisogna cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica al problema della tutela, magari anche con dibattiti sulla stampa che coinvolgano le forze intellettuali; infatti, afferma Garofalo, è encomiabile l'opera della Soprintendenza di proteggere le ultime manifestazioni del liberty ispicese, che si sviluppò dopo la prima guerra mondiale, che ha come conseguenza di portare l'attenzione sulla piccola artigianalità, promuovendone la professionalità. Infatti, il liberty non è stato ancora molto pubblicizzato come il barocco, per cui è interessante l'idea di uscire dai grandi esempi monumentali focalizzando l'attenzione sulla salvaguardia di una architettura minore, dotata di una peculiarità propria, che ha il pregio di mettere in rilievo il lavoro certosino delle maestranze artigiane locali.
Anche l'ing. Trupia conviene sul fatto che determinate iniziative che in un primo momento vengono osteggiate, in quanto ritenute pregiudizievoli degli interessi di determinate categorie di lavoro, alla fine finiscono per valorizzarle.
Il presidente della commissione, dott. Voza, chiede a questo punto all'arch. Caffo se ritiene che la perimetrazione proposta possa essere confermata o, eventualmente, in determinati punti, previa verifica sui luoghi, possa essere modificata.
L'arch. Caffo pur dichiarando di essere disponibile ad una revisione del perimetro del vincolo, dopo un'attenta visita dei luoghi insieme ai componenti della commissione, ritiene che il vincolo possa essere confermato nella sua estensione originaria e che, anzi, la proposta potrà essere rafforzata con ulteriori motivazioni, soprattutto per le aree che si trovano lungo i limiti del vincolo, che sono limiti naturali a forte connotazione ambientale. Commenta l'arch. Caffo, ancora, che mentre prima molti si interessavano al problema della tutela del liberty ispicese e ne auspicavano la conservazione, dopo l'intervento della Soprintendenza con la proposta di vincolo paesaggistico, a causa delle polemiche che ne sono seguite, tutti si sono defilati e non hanno mostrato solidarietà con l'azione della Soprintendenza.
La commissione, alla luce delle sopra esposte motivazioni, stabilisce concordemente di approfondire le tematiche sviluppate in occasione del sopralluogo che viene fissato per il giorno 16 giugno p.v., con incontro alle ore 9,00 presso il loggiato del Sinatra ad Ispica, per valutare sui luoghi la proposta di perimetrazione del vincolo.
(Omissis) ...
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, alle ore 12,30 dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto
  dr. Voza - presidente prof. Garofalo - componente arch. Cintolo - componente ing. Trupia - membro aggregato sig.ra La Ferla - segretario 


Allegato C
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DI ISPICA E POZZALLO (RG)
Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto in data 26 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 26 giugno, alle ore 9,30, presso il loggiato del Sinatra in comune di Ispica, a seguito di convocazione del presidente dr. Giuseppe Voza con nota prot. n.3323/Amm del 19 giugno 1998, inviato a ciascuno dei componenti della commissione bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della commissione:
-  dr. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;
-  prof. Filippo Garofalo - componente;
-  arch. Giovanni Cintolo - componente;
-  dott. Antonino Sallemi - rappresentante distretto ripartimentale foreste di Ragusa - membro aggregato;
-  ing. Angelo Trupia - rappresentante Distretto minerario di Catania - membro aggregato;
-  sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Partecipano, inoltre, al sopralluogo l'arch. Fulvia Caffo, direttore della Sezione II/PAU della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa e l'arch. C. Criscione, dirigente tecnico della Soprintendenza, per eventuali chiarimenti alla commissione.
Dopo aver visionato sulla planimetria il perimetro del vincolo così come proposto, considerato che esso non può essere messo in discussione dalla parte della cava, che ne costituisce un limite naturale, l'attenzione viene focalizzata sulla parte del perimetro che corre attraverso la nuova zona di espansione del centro abitato, per meglio valutarlo a seguito di attenta visita dei luoghi.
Percorrendo a piedi via Galiano, il presidente osserva che la zona a sud di tale via è totalmente interessata da fabbricati di recente costruzione che hanno ulteriormente e quasi integralmente occupato le poche aree libere e, pertanto, considerato che ormai l'edificato non presenta più elementi di pregio, mette in discussione la proposta di attestare il limite del vincolo su questa via fino al punto in cui si ricongiunge con la via Statale. Si continua, poi, la visita percorrendo alcune vie della periferia: via Statale, via Ragusa, via Vittorio Veneto, via M. Rapisardi e via Bandiera, fino a giungere al percorso pedonale che si affaccia su cava Mortella, limite naturale del vincolo.
A questo punto, ultimata la visita ad Ispica, la commissione fa il punto della situazione. Facendosi interprete anche del pensiero degli altri membri della commissione, così come ha avuto modo di cogliere dalle osservazioni fatte e dalle argomentazioni svolte durante la visita, il presidente, dott. Voza, ritiene che la perimetrazione del vincolo presentata, studiata in occasione della prima proposta di vincolo, possa subire delle modifiche nel senso che non si ravvisano le condizioni di sei anni fa, quando la perimetrazione poteva includere alcune zone di margine della città, dove c'erano ancora delle aree libere, e dare un senso alla tutela di una parte di edificato di una certa qualità.
Oggi, invece, che le aree sono state occupate integralmente da fabbricati che hanno una tipologia priva di qualsiasi caratterizzazione, l'apposizione del vincolo paesaggistico è svuotata di significato.
Pertanto, il presidente propone di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, all'interno del quale si trovano gli esempi di maggiore pregio del liberty ispicese, a tutela del quale il vincolo viene proposto, escludendo le zone di margine del centro urbano.
Conclusa la visita ad Ispica, la commissione prosegue alla volta di Pozzallo per continuare il sopralluogo ...
(Omissis) ...
Completata la visita, alle ore 12,00, il presidente ringrazia e saluta gli intervenuti al sopralluogo e fa rientro in sede.
Letto, approvato e sottoscritto.
  dr. Voza - presidente prof. Garofalo - componente arch. Cintolo - componente ing. Trupia - membro aggregato dott. Sallemi - membro aggregato sig.ra La Ferla - segretario 


Allegato D
COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO
Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 23 luglio 1998

L'anno 1998, il giorno 23 luglio, alle ore 10,00, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà, 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Ragusa, nominata con decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, convocata dal presidente dr. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 3583/Amm del 14 luglio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:
-  dr. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente.
-  prof. Filippo Garofalo - componente;
- arch. Giovanni Cintolo - componente;
-  ing. Gaetano Maltese - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania - delegato;
-  m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa - delegato;
- sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.
Assiste alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della Sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti.
Alle ore 10,00, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame del I punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Ispica, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 26 giugno 1998.
Il presidente, prima di procedere alla delibera, da lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo ed è allegata al presente verbale. Copia di essa e delle planimetrie con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.
A conclusione della suddetta lettura l'arch. Caffo si allontana dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione sulla proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

Proposta dl vincolo di alcune aree del centro urbano di Ispica: la perimetrazione di tale vincolo viene qui appresso definita e meglio indicata con linea continua rossa e campitura in giallo nelle allegate planimetrie in scala 1:4.000 e in scala 1:25.000.
Il perimetro del vincolo segue il confine est della perimetrazione del centro storico lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto al vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G., prosegue lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico e prosegue percorrendola verso nord (comprendendo anche le costruzioni prospicienti il lato ovest di tale via), fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso ovest fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso nord fino all'incrocio con via Neghelli che si percorre fino all'incrocio con via S. Pellico, che si percorre in direzione ovest fino ad incrociare la strada provinciale Modica Spaccaforno. Da questo punto si percorre in direzione nord-est comprendendone anche le unità del lato ovest, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Percorrendo quindi via V. Veneto in direzione sud si incrocia via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione est per un breve tratto, fino all'incrocio con via P. Micca; percorre poi in direzione nord per un breve tratto fino ad incontrare via Capri che si percorre in direzione est fino a richiudersi col confine del Parco Forza.
Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte delle aree urbane del comune di Ispica, così come descritto nella primetrazione sopra riportata.
(Omissis)
Il presidente, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13,00, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto.
  dr. Voza - presidente prof. Garofalo - componente arch. Cintolo - componente ing. Maltese - membro aggregato m.llo Cilio - membro aggregato sig.ra La Ferla - segretario 

REGIONESICILIANA

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
RAGUSA
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree del centro urbano di Ispica ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Il patrimonio storico-architettonico-ambientale della città di Ispica necessita di un immediato strumento di tutela in considerazione della gravità della situazione edificatoria che mal governata, rischia di stravolgere l'aspetto paesaggistico ed urbanistico della città, prima che venga ulteriormente distrutta, come in atto sta avvenendo, parecchia di quella architettura che caratterizza buona parte del liberty ispicese, per lasciare posto a nuove unità edilizie prive di qualunque connotazione architettonica, o ad interventi di "maquillage" estetico di dubbio gusto.
In conseguenza di tale situazione, questa Soprintendenza, ritiene improcrastinabile l'esigenza di sottoporre il centro abitato di Ispica, nella perimetrazione qui appresso indicata, con una linea rossa e campitura in giallo nella allegata planimetria a vincolo ai sensi della legge n. 1497/39, indispensabile strumento di tutela e salvaguardia sia dei valori panoramici, sia della qualità dell'architettura tradizionale, per la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture di tale patrimonio.
L'estensione del vincolo riguarda il centro storico e quella parte urbana che si è sviluppata nella terza fase di espansione della città, successivamente a quella che riguardò la ricostruzione post-terremoto del 1693.
Nella fase di ricostruzione del dopo terremoto, la cittadinanza obbedendo alla cessata esigenza di difesa dell'abitato, aveva abbandonato il fortilitium di Cava d'Ispica e aveva individuato sul pianoro a nord del vecchio sito i requisiti morfologici idonei ai lunghi allineamenti viari e agli sfondi prospettici tipici del periodo barocco.
La terza fase è caratterizzata da un inurbamento spinto dalla forte esigenza di terziarizzazione che pertiene alla contemporaneità, e che ha portato Ispica a continuare la sua espansione sul pianoro del periodo barocco, risolvendola in maniera prettamente lineare ed in continuità con quella fase genetica iniziata nella Ispica barocca post-terremoto, e che ancora oggi può dirsi non completamente esaurita.
Fase tesa alla riappropriazione dell'ambiente urbano, che si contrappone alla tendenza barocca di un inurbamento prettamente simbolico (Ispica, infatti era soprattutto una piazza, con tutti i suoi elementi caratteristici, ma senza città attorno, in quanto i massari continuavano a svolgere una vita prettamente rurale) e che fin dai primi del novecento, accanto alle inestimabili realizzazioni del periodo barocco, S. Bartolomeo, S. Maria Maggiore, il Loggiato del Sinatra, Chiesa Convento del Carmine ecc., ha visto nascere splendidi esempi di edifici in stile liberty, vedi Palazzo Bruno progettato dall'arch. Ernesto Basile, grande esponente del liberty nazionale, l'edificio del mercato, palazzo Modica, palazzo Bruno, palazzo Miceli ecc., ed inoltre ha reso ricche le sue strade di quell'edilizia cosiddetta "elencale" che caratterizza buona parte del liberty ispicese la cui valenza, se pure non riveste nella generalità dei casi un carattere di monumentalità, ha dato luogo ad una interventualità rivolta a dare compiutezza all'ambiente urbano.
Gli elementi formali caratterizzanti le facciate, manifestano i segni di una pratica artigiana di scalpellini che nelle soluzioni formali degli intagli di stipiti, di cornicioni, di frontespizi, ecc., hanno dato prova di pregevoli prestazioni d'opera, e che costituiscono raro esempio di concetrazione ed omogeneità, sia dal punto di vista stilistico che da quello ambientale, favorendo una componente estetico-architettonica di indubbio valore.
Ed è proprio nel concetto di ambiente che individua nei complessi di cose immobili la doppia istanza quella estetica e quella storica, che occorre considerare il centro di città oggetto della proposta di vincolo. Quindi il bene architettonico-monumentale non più individuato in modo circoscritto e puntiforme, ma esteso ad intere aree urbane che se pur caratterizzate da una "istanza estetica" non fortemente tipicizzata, hanno un valore storico sicuramente indiscusso.
L'ambiente urbano di Ispica presenta infatti dei manufatti e delle proporzioni talmente omogenee ed originali da costituire di per sè valenza paesaggistica di forte caratterizzazione estetica assolutamente degna di salvaguardia e di rigorosa tutela da conseguire attraverso il rispetto dell'impianto tipologico-strutturale e degli elementi formali degli edifici, la riqualificazione dell'arredo urbano (pavimentazioni, reti aeree, illuminazione, pubblicità, verde pubblico), nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.

Perimetro di vincolo

La perimetrazione di tale vincolo viene qui appresso definita e meglio indicata con linea continua rossa e campitura in giallo nell'allegata planimetria in scala 1:4.000 e 1:25.000.
Il perimetro del vincolo segue il confine est della perimetrazione del centro storico lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto a vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G.; prosegue lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico e prosegue percorrendola verso nord (comprendendo anche le costruzioni prospicienti il lato ovest di tale via), fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso ovest fino ad incontrare via N. Sauro, la quale si segue verso nord fino all'incrocio con via Neghelli che si percorre fino all'incrocio con via S. Pellico, che si percorre in direzione ovest fino ad incrociare la strada provinciale Modica-Spaccaforno. Da questo punto si percorre in direzione nord-est comprendendone anche le unità del lato ovest, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Percorrendo quindi via V. Veneto in direzione sud si incrocia via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione est per un breve tratto fino, all'incrocio con via P. Micca. Percorre poi in direzione nord per un breve tratto fino ad incontrare via Capri che si percorre in direzione est fino al richiudersi con confine del ParcoForza.
(99.53.2462)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 18 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il prospetto riepilogativo delle richieste delle Amministrazioni regionali concernenti l'aumento delle dotazioni di cassa;
Visti i fax nn. 34433 e 34701 del 16 novembre 1999 di questo Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro - gr. V, con cui si invitano i direttori delle Ragionerie centrali a fornire i dati relativi alle urgenti ed indifferibili necessità di cassa al fine di provvedere, mediante variazione compensativa, alle esigenze rappresentate, tenuto conto che l'attuale disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente di provvedere interamente alle richieste suddette;
Visti i fax con cui le Ragionerie centrali Presidenza (n. 105399 del 15 novembre 1999), agricoltura (n. 136521 del 16 novembre 1999), enti locali (n. 197643 del 17 novembre 1999), industria (n. 216774 del 16 novembre 1999), lavori pubblici (n. 203347 del 16 novembre 1999), lavoro (n. 253795 del 16 novembre 1999), cooperazione (nn. 192808 e 192809 del 17 novembre 1999), beni culturali (n. 164444 del 16 novembre 1999), sanità (n. 262818 del 16 novembre 1999), territorio (n. 272764 del 17 novembre 1999), turismo (n. 285137 del 16 novembre 1999) forniscono i dati richiesti;
Considerato che la disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente di soddisfare interamente le richieste suddette;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del titolo I della rubrica bilancio e finanze presenta in atto una disponibilità che consente di essere parzialmente utilizzata per soddisfare in parte le predette richieste;
Considerato, pertanto, di potere accogliere le richieste suddette per un importo complessivo di lire 587.700 milioni per il titolo I e lire 340.800 milioni per il titoloII;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni:

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese in     | correnti | conto capitale 
Presidenza          47.000     65.000 
Agricoltura          32.000     54.000 
Industria          3.700     13.300 
Lavori pubblici          10.000     83.000 
Lavoro          216.000    
Cooperazione          30.000     30.000 
Beni culturali          171.000    
Sanità          46.000     20.000 
Territorio          12.000     45.000 
Turismo          20.000     30.500 
Totali          587.700     340.800 
Bilancio e finanze      - 741.500 
Fondo di riserva di cassa      - 187.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 novembre 1999.
  PIRO 

(99.49.2316)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 19 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la nota n. 4528 del 9 novembre 1999, con cui l'Assessorato regionale agricoltura e foreste chiede la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo I di lire 3.700 milioni per consentire il pagamento dell'I.R.A.P.;
Vista la nota n. 136346 del 9 novembre 1999 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento di lire 3.700 milioni al plafond di cassa del titolo I della Rubrica agricoltura e foreste;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I Assessorati regionali | Spese     | correnti 
Agricoltura e foreste      + 3.700 
Fondo di riserva di cassa      - 3.700 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 1999.
  PIRO 

(99.49.2278)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 23 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 33997 del 10 novembre 1999 di questo Assessorato regionale bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - gr. 7°, con cui si rappresenta la necessità di impinguare il plafond di cassa del titolo II di lire 500.000.000, per provvedere al pagamento di residui perenti reiscritti in bilancio, prelevando pari importo dal plafond di cassa del titolo III;
Vista la nota n. 171522 del 15 novembre 1999 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa la suindicata nota direzionale;
Considerato che il plafond di cassa del titolo III della rubrica bilancio e finanze presenta una disponibilità che può essere in parte utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 la variazione in aumento di lire 500 milioni al plafond di cassa del titolo II;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II     Titolo III Assessorato regionale | Spese in | Rimborso     | conto capitale | di prestiti 
Bilancio e finanze      + 500 - 500 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso all'Amministrazione interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 1999.
  PIRO 

(99.49.2280)
Torna al Sommariohome




   


DECRETO 23 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa, per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 1, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1999, fino al 31 marzo 1999;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante tra l'altro disposizioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extracomunitari;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione e norma sulle condizioni dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce il fondo nazionale per le politiche migratorie;
Visto il decreto del 28 settembre 1998, con il quale il Presidente del Consiglio ha provveduto a ripartire, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, parte dello stanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie;
Vista la nota n. DAS/I/1261 del 25 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che comunica l'erogazione della quota di L. 773.504.000 destinata a favore della Regione siciliana;
Vista la nota n. 2077 del 4 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 773.504.000 per gli interventi relativi alle politiche migratorie;
Vista la nota della Ragioneria centrale n. 253554 dell'8 novembre 1999, con la quale viene trasmessa la citata nota assessoriale n.2077 del 4 novembre 1999;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 3 maggio 1999 L. 773.504.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi statali sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3219 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi a favore degli immigrati extracomunitari e per il fondo nazionale per le politiche migratorie. 
112310210012)      + 773.504.000  

AMMINISTRAZIONE 7
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA 3 - PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  32954 Finanziamenti per gli interventi relativi alle politiche migratorie. 
(Interventi dello Stato)      + 773.504.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 3219, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999, corrispondente al capitolo 3219 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 1999 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3219 di nuova istituzione.
Art. 3

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo II -Categoria 10      + 773.504.000 

Spesa
Fondo di riserva di cassa      + 773.504.000 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 1999.
  PIRO 

(99.49.2315)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 23 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n.11 del 18 maggio 1999, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 del decreto legge 26 marzo 1997, n. 67, convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997, recante il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 11634 dell'8 luglio 1999, con il quale viene autorizzato il trasferimento a favore della Regione Sicilia della somma complessiva di L. 5.387.500.000, pari al 25% dell'importo relativo al "Progetto dell'integratore delle opere igienico-sanitarie nella frazione diS. Leone" inserito nel piano triennale per la tutela ambientale 94/96 ed in particolare nella tabella A del "Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi e collettamento e depurazione";
Vista la nota prot. n. 19200 del 22 ottobre 1999, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di L. 5.387.500.000;
Vista la nota prot. n. 272547 del 3 novembre 1999 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente, con la quale trasmette la citata nota assessoriale;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 6 della legge n. 135/97;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali
RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti in conto capitale

  4863 Assegnazioni dello Stato per il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depu- 
razione      + 5.387.500.000 L. n. 135/97, art.6 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  85387 Trasferimenti per il piano straordinario di completamento e razio- 
nalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione      + 5.387.500.000 L. n. 135/97, art.6 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III -Categoria 14          5.387.500.000 

Spesa
Fondo di riserva di cassa          5.387.500.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 1999.
  PIRO 

(99.49.2279)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 24 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, concernente: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n.11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 28 febbraio 1995, concernente: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e il 28 dicembre 1994";
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n.11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 7 della citata legge regionale n. 11/1999, con il quale viene fissato per l'anno 1999 in lire 36.000 milioni l'ammontare del fondo destinato alla copertura degli oneri discendenti dalla contrattazione riguardante il personale regionale (cap. 21262);
Visto il decreto presidenziale 11 novembre 1999, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 19 novembre 1999, concernente: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001";
Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del contratto collettivo regionale di lavoro, recepito dal D.P.Reg. n.26/99, che disciplinano rispettivamente le decorrenze e le misure incrementali degli stipendi tabellari, disposizioni transitorie relativi al personale assunto in vigenza del D.P.Reg. n. 11/95 e del personale assunto ai sensi dell'art.7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e degli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, gli incrementi dell'indennità di amministrazione e l'attribuzione di nuove posizioni economiche orizzontali (P.E.O.);
Visti gli articoli 2 e 3 del precitato D.P.Reg. n. 26/99, relativi alla quantificazione della spesa e alla sua copertura finanziaria;
Vista la nota n. 16555 del 23 novembre 1999, con cui la Presidenza della Regione - Direzione regionale del personale e dei servizi generali - chiede la variazione di bilancio per l'esercizio in corso per la ripartizione fra i capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale dell'Amministrazione regionale della sommadi lire 31.875.849.369 destinata al pagamento degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale per l'anno 1999;
Vista la nota n. 105539 del 23 novembre 1999, con cui la Ragioneria centrale competente trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Constatato che l'onere complessivo di lire 31.875.849.369 riportato nella nota della Presidenza della Regione rientra nei limiti di spesa previsti dall'art.3 del citato D.P.Reg. n. 26/99;
Visto il comma 3 dell'art. 3 del D.P.Reg. n. 26/99, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1999, le occorrenti variazioni per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del contratto collettivo regionale di lavoro recepito dal D.P.Reg. n. 26/99;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21262 Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed econo- 
mico del personale dell'Amministrazione regionale      - 31.875.849.369  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  10301 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc...     + 2.879.135.044  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI

  14001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 5.464.434.196  
  14003 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale del Corpo fo- 
restale della Regione      + 3.573.883.487  

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

  18001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 1.097.373.505  

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  20001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 797.446.512  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

  24001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 355.836.402  

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

  28001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 3.132.434.406  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

  32001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 4.281.905.874  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

  35001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 450.085.300  

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBICA ISTRUZIONE

  36001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 7.177.885.639  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

  41001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 771.113.696  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO ED DELL'AMBIENTE

  44001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 862.262.979  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

  47001 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale, ecc.     + 1.032.052.329  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 1999.
  PIRO 

(99.49.2275)
Torna al Sommariohome



   



DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto il decreto n. 900 del 24 novembre 1999 di questo Assessorato, con cui si apportano allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999 le variazioni in attuazione delle finalità di cui D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999, concernente: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998-1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001";
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I Assessorati regionali | Spese     | correnti 
Presidenza          2.880 
Agricoltura e foreste          9.039 
Enti locali          1.098 
Bilancio e finanze          798 
Industria          356 
Lavori pubblici          3.133 
Lavoro          4.282 
Cooperazione          451 
Beni culturali          7.178 
Sanità          772 
Territorio          863 
Turismo          1.033 
Fondo di riserva di cassa      - 31.883 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2347)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 1576 del 22 novembre 1999 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con cui si chiede una variazione di lire 112.823 milioni del plafond di cassa del titolo I e di lire 274.285 milioni del plafond di cassa del titolo II;
Vista la nota n. 136606 del 22 novembre 1999 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota assessoriale;
Considerato che la disponibilità del fondo di riserva di cassa consente di soddisfare parzialmente la predetta richiesta;
Ritenuto di dover contenere la variazione richiesta entro il limite massimo di lire 90.000 milioni per il titolo I e lire 10.000 milioni per il titolo II al fine di garantire il pagamento delle spese ritenute necessarie ed indifferibili;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/capitale 
Agricoltura e foreste      + 90.000 + 10.000 
Fondo di riserva di cassa      - 100.000    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2349)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Vista la deliberazione del 6 agosto 1999, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, in via provvisoria, la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1999;
Considerato che, in attuazione della predetta deliberazione CIPE, con decreto di variazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 932 del 29 novembre 1999, emesso ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, vengono apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa le seguenti variazioni, al fine di adeguare gli stanziamenti previsti nel bilancio della Regione siciliana 1999 alle effettive assegnazioni statali:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10  lire 6.381.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti  lire 6.381.000.000 

Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10  lire 6.381.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti  lire 6.381.000.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2354)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Altariva 2000, con sede in Riesi, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1014, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Altariva 2000, con sede in Riesi;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2428, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Altariva 2000, con sede in Riesi, costituita il 3 dicembre 1980 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta, in data 22 gennaio 1981, iscritta al n. 2769 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 2920, ric. B.U.S.C. n. 1214, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Nicoletti Giuseppe, nato a Gela il 12 ottobre 1948 ed ivi residente in via Pirenei, 3, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.50.2321)
Torna al Sommariohome





DECRETO 22 novembre 1999.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Spiga, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1018, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa La Spiga, con sede in Caltanissetta;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2423, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Spiga, con sede in Caltanissetta, costituita il 25 marzo 1975 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta, in data 14 novembre 1975, iscritta al n. 2119 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 12858, ric. B.U.S.C. Fasc. 878, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Gennuso Nicola, nato a Gela il 17 luglio 1969 ed ivi residente in viale Cortemaggiore, 45, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 1999.
  BATTAGLIA 

(99.50.2322)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 novembre 1999.
Individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF (Commissione unica del farmaco).

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n.502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539/92, art. 8;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica l'art. 8, comma 10;
Vista la legge regionale n. 30/93, riguardante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali su base provinciale;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93;
Vista la legge regionale n. 33/94, riguardante provvedimenti urgenti in materia sanitaria, in particolare, l'art. 6 "determinazione del numero delle sedi delle Aziende Unità sanitarie locali nella Regione siciliana in numero di 9 su base provinciale";
Vista la legge regionale n. 34/95, riguardante l'individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione nonché di modifica alle leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94;
Visto il decreto n. 25035 del 2 aprile 1998;
Visto il verbale dalla conferenza di servizio cui hanno partecipato i responsabili dei gruppi 37°, 38°, 40°, 46° dell'I.R.S. e 52° dell'O.E.R.;
Visto il provvedimento CUF del 7 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana supplemento ordinario n. 239 del 13 ottobre 1998, riguardante la revisione delle "note CUF" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni;
Visto il provvedimento CUF del 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 275 del 24 novembre 1998, recante modificazioni ed integrazioni al provvedimento CUF del 7 agosto 1998 di revisione delle note CUF;
Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 1998, recante modificazioni del regime di fornitura delle specialità medicinali a base di eritropoietina;
Visto il decreto del Ministero della sanità 4 febbraio 1999 di integrazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1998, recante modificazione del regime di fornitura delle specialità medicinali a base di eritropoietina;
Considerato l'aziendalizzazione delle Unità sanitarie locali che ha determinato un nuovo assetto della sanità nella Regione siciliana con l'accorpamento delle ex Unità sanitarie locali in 9 Aziende unità sanitarie locali provinciali suddivise in distretti;
Ritenuto di dover impartire alle Aziende unità sanitarie locali provinciali direttive univoche per tutto il territorio della Regione siciliana sulle modalità di prescrizione, dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci di cui alle "note CUF" sottoposte a restrizione prescrittiva con l'istituzione di appositi registri per patologie, nonché dei farmaci che ai fini dell'assunzione a carico del servizio sanitario nazionale oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritti solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle Regioni ai sensi dei provvedimenti ministeriali 7 agosto 1998, 10 novembre 1998, 22 dicembre 1998 e 4 febbraio 1999;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del provvedimento CUF 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni di cui in premessa, riguardante la revisione delle note CUF, i centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati per la diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) dei farmaci soggetti a note CUF, di cui al provvedimento citato, sono le unità operative ospedaliere con o senza posti letto indicati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Allegati che fanno parte integrante del presente decreto:
Allegato 1 - Elenco dei centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati per la diagnosi e piano terapeutico inerenti a farmaci soggetti a note CUF di cui ai provvedimenti CUF 7 agosto 1998, 10 novembre 1998, 22 dicembre 1998, 4 febbraio 1999 e dispensazione ai sensi del decreto n. 25035/98.
Allegato 2 -  Scheda ministeriale di segnalazione, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94/94 e decreto n. 25035/98, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32/98 da utilizzarsi per:
-  diagnosi e piani/programmi terapeutici con attivazione registri USL;
-  diagnosi e piani/programmi terapeutici senza l'attivazione registri USL;
-  attivazione dei soli registri USL;
-  quanto altro previsto dalla normativa.
Il presente decreto dovrà ritenersi automaticamente integrato o modificato da eventuali successivi provvedimenti ministeriali o della commissione unica del farmaco.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al Ministero della sanità.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 




(Si omettono gli allegati)


(99.49.2317)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 marzo 1999.
Istituzione della riserva naturale Bosco di S. Pietro, ricadente nei territori dei comuni di Mazzarrone e Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata Bosco di S. Pietro ricadente nei territori dei comuni di Mazzarrone e Caltagirone, provincia di Catania, così come riportata sulla cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000, fg. 272 III N.E. e II S.E.; 273 III N.O. e III S.O.;
Considerato che i comuni di Mazzarrone e Caltagirone hanno avanzato richieste di modifica al perimetro e al regolamento della R.N. Bosco di S. Pietro;
Visti i rapporti istruttori del gruppo di lavoro XLIV n. 318 del 17 novembre 1993, n. 177 del 13 maggio 1994 e n. 252 del 29 luglio 1994;
Visti i pareri resi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nelle sedute del 15 aprile 1997 e del 4 novembre 1998 che approvano e riconfermano la modifica al perimetro della riserva naturale Bosco di S. Pietro così come segue:
-  vengono escluse dall'area protetta il plesso ospedaliero e il borgo di Santo Pietro nel territorio del comune di Caltagirone, così come meglio evidenziato nello stralcio in scala 1:2.000 allegato alla cartografia della riserva nonché l'insediamento rurale di contrada Cucchi nella parte sud-orientale della riserva nel territorio del comune di Mazzarrone;
Visti i pareri del C.R.P.P.N., espressi nelle sedute del 22 giugno 1998 e del 4 novembre 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area della riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S. in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a "svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'Azienda";
Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva Bosco diS. Pietro, ricadente nei territori dei comuni di Mazzarrone e Caltagirone, provincia diCatania.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000, fg. 272 II N.E. e II S.E.; 273 III N.O. e III S.O., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine della salvaguardia del più importante relitto di sughereta mista a lecceta esistente nella Sicilia centrale, valorizzata da aspetti di macchia e di gariga che ospitano importanti elementi floristici e faunistici.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro - silvo - pastorali;
-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
-  individuare il responsabile della gestione della riserva;
-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento;
-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva.L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.
L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e fruizione delle riserve.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D, comma II, art. 34 della legge regionale n. 16/96 ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 marzo 1999.
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 4 aprile 1999, con nota n. 69.
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO E DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA BOSCO SANTO PIETRO


Titolo I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare per tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali.Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermi restando i divieti di cui al successivo art. 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva.Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie.Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore;
i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l)  praticare l'escursionismo.Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna.E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica, di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete.La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linea telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino, potrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lett. g). E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento.La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento.La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t)  praticare il campeggio o il bivacco. E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
u)  accendere fuochi all'aperto, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dell'ente gestore e delle autorità competenti.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

Titolo II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo;
3.2  Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possano modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione rispetto alla cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione e che non potrà, comunque, essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N. con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore.
E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto agli artt. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre. L'utilizzazione di eventuali apprestamenti protettivi alle colture dovrà essere preventivamente comunicata all'ente gestore;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento.La raccolta di funghi, frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

Titolo III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti, specifiche, nominative e a termine.
Irisultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6
Colture agricole biologiche

6.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
6.2  Iproprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
6.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 7
Patrimonio faunistico domestico

7.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.
7.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
7.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

8.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agrosilvopastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
8.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 9
Gestione della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico - venatorie, aziende agrituristico - venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico - venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possono recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 11
Attività di controllo e sanzioni

11.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
11.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88, con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.
11.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
11.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta, e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 12
Norma finale

Nelle riserve naturali è, inoltre, vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(99.49.2310)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia, con sede in Palermo.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 479 del 23 marzo 1999, sono state approvate le modifiche statutarie resesi necessario per adeguare lo statuto dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 406/97.
L'Associazione suddetta esplica la propria attività nella Regione siciliana.
(99.49.2289)
Torna al Sommariohome





Approvazione del piano di ripartizione n. 373 Suppl. relativo a terreni conferiti dalla ditta Testasecca in agro di Gela.

Si rende noto che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 1005/98/3 del 29 novembre 1999, è stato approvato il piano di ripartizione n. 373 Suppl. relativo ai terreni conferiti alla ditta Testasecca Ignazio fu Vincenzo in agro di Gela.
Detto decreto unitamente al piano di ripartizione è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Gela.
(99.49.2301)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Intitolazione del Museo archeologico regionale eoliano di Lipari al prof. Luigi Bernardò Brea.

Si comunica che, con decreto n. 7179 dell'1 ottobre 1999 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il Museo archeologico regionale di Lipari ha assunto la denominazione di Museo archeologico regionale eoliano Luigi Bernabò Brea.
(99.49.2303)
Torna al Sommariohome





Nomina del commissario ad acta dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto n. 7208 del 7 ottobre 199 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il dr. Gioacchino Barbera, dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è nominato commissario ad acta dell'E.A.R. Teatro di Messina.
(99.49.2302)
Torna al Sommariohome





Sostituzione di un componente del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Con decreto n. 681/Gr. II organizzazione e metodo, Direzione regionale istruzione, del 5 novembre 1999 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, registrato alla Ragioneria centrale al n. 2397 del 12 novembre 1999, è stato nominato quale componente del consiglio di direzione il sig. Bello Salvatore, nato a Caltanissetta il 29 gennaio 1955, operatore archivista, in servizio presso la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, designato dalla Fist-Cisl Sicilia, 1999, in sostituzione del sig. Borrelli Giovanni, assistente amministrativo.
(99.49.2291)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome





Rideterminazione delle tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali. Disposizioni per l'ingresso gratuito e ad importo ridotto.

Si comunica che, in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del comitato per i biglietti d'ingresso, istituito, ai sensi del medesimo art. 9, con decreto n. 6316 del 2 giugno 1999 ha, con propri decreti, rideterminato gli importi delle tariffe d'ingresso ad alcuni musei, gallerie ed aree archeologiche regionali.
In particolare, con decreto n. 8499 del 31 dicembre 1999, a partire dal 15 gennaio 2000, è stato così rideterminato l'importo del biglietto d'ingresso a:
1)  area archeologica di Segesta - L. 8.000;
2)  area archeologica di Selinunte - L. 8.000;
3)  area archeologica della Neapolis e dell'Orecchio di Dioniso a Siracusa - L. 8.000;
4)  area archeologica della Villa delCasale a Piazza Armerina - L. 8.000;
5)  teatro Antico di Taormina - L.8.000.

Con decreto n. 8500 del 31 dicembre 1999, a partire dal 15 gennaio 2000, è stato così rideterminato l'importo dei biglietti d'ingresso a:
1)  museo regionale della Ceramica di Caltagirone - L. 5.000;
2)  museo archeologico regionale di Camarina - L. 5.000;
3)  galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa - L. 5.000;
4)  museo regionale A. Pepoli di Trapani - L. 5.000.
Con decreto n. 8517 del 31 dicembre 1999, a partire dall'1 aprile 2000, è stato così rideterminato l'importo dei biglietti d'ingresso a:
1)  museo archeologico regionale di Gela e zone archeologiche urbane ed extraurbane annesse dell'Acropoli, di Bosco Littorio, di Capo Soprano ed alla zona monumentale di Castelluccio - L. 6.000;
2)  area archeologica di Morgantina ed Antiquarium diAidone - L. 6.000.
Sono stati, altresì, aboliti i singoli biglietti previsti per le zone archeologiche annesse dell'Acropoli, di Bosco Littorio, di Capo Soprano e per la zona monumentale diCastelluccio;

Con decreto n. 8503 del 31 dicembre 1999, a partire dalla data di attivazione delle nuove biglietterie, è stato rideterminato, in L. 8.000, l'importo del biglietto d'ingresso unico alle aree archeologiche del Tempio di Giove, della Collina dei templi e dell'abitato ellenistico romano e in L. 4.000 il biglietto d'ingresso unico agli Antiquaria di Casa Pace,Casa Barbadoro e Villa Aurea ad Agrigento.

Con decreto n. 8502 del 31 dicembre 1999; a partire dal 15 giugno 2000, è stato così rideterminato l'importo dei biglietti d'ingresso a:
1)  castello della Zisa di Palermo - L. 5.000;
2)  palazzo Mirto a Palermo - L. 5.000;
3)  chiostro di S. Giovanni degli Eremiti - L. 8.000;
4)  chiostro di Monreale - L. 8.000.

Con decreto n. 8501 del 31 dicembre 1999, a partire dall'1 aprile 2000, sono stati istituiti i sottoelencati biglietti cumulativi d'ingresso per i musei, le gallerie, le aree archeologiche e monumentali di seguito elencate, con le modalità e gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
1) aree archeologiche del Tempio di Giove, della Collina dei Templi e dell'abitato ellenistico romano e gli Antiquaria diCasa Pace, Casa Barbadoro e Villa Aurea ad Agrigento - biglietto cumulativo di L. 10.000;
2) aree archeologiche del Tempio di Giove, della Collina dei Templi e dell'abitato ellenistico romano e museo archeologico regionale di Agrigento - biglietto cumulativo di L. 12.000;
3)  teatro Antico e per l'Anfiteatro romano di Catania - biglietto cumulativo di L. 6.000;
4)  area archeologica di Tindari (ME) e villa romana di Patti (ME) - biglietto cumulativo di L. 6.000, con validità di due giorni;
5)  galleria regionale della Sicilia di palazzo Abatellis di Palermo e palazzo Mirto - biglietto cumulativo di L.10.000;
6)  museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo e per palazzo Mirto - biglietto cumulativo di L. 10.000;
7)  galleria regionale della Sicilia di palazzo Abatellis di Palermo e museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo - biglietto cumulativo, con validità di due giorni di L. 12.000;
8) galleria regionale della Sicilia di palazzo Abatellis, museo archeologico regionale A. Salinas e Palazzo Mirto a Palermo - biglietto cumulativo, con validità di due giorni di L. 15.000;
9)  chiostro di Monreale, il castello della Cuba, il castello della Zisa ed chiostro di S. Giovanni degli Eremiti a Palermo - biglietto cumulativo, con validità di due giorni, di L. 15.000;
10)  museo archeologico regionale di Camarina ed area archeologica di Caucana (RG)) - biglietto cumulativo, con validità di due giorni, di L. 6.000;
11)  museo archeologico regionale Paolo Orsi e galleria regionale di palazzo Bellomo a Siracusa - biglietto cumulativo, con validità di due giorni, di L. 10.000;
12) museo archeologico regionale Paolo Orsi ed area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dioniso a Siracusa - biglietto cumulativo, con validità di due giorni, di L. 12.000;
13) museo archeologico regionale Paolo Orsi, galleria regionale di palazzo Bellomo ed area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dioniso a Siracusa - biglietto cumulativo, con validità di due giorni, di L. 15.000;
14)  area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dioniso a Siracusa, castello Eurialo, area archeologica di Megara Hyblea, di Palazzolo Acreide e di Lentini - biglietto cumulativo, con validità di due giorni, di L. 15.000.
Sono rimasti invariati gli importi dei biglietti unici che consentono l'accesso ad uno solo dei luoghi sopra descritti, fissati con precedenti decreti, ivi compresi quelli sopra riportati.
Con gli stessi decreti sono state, altresì, rideterminate le ipotesi in cui, a partire dal 15 gennaio 2000, sarà consentito l'ingresso gratuito a:
a)  ai cittadini italiani e degli altri Stati dell'Unione europea che non abbiano compiuto il 18° o che abbiano superato il 65° anno di età;
b)  a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali, e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti e previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo d'istituto;
c)  ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico della facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito verrà rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
d)  ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito verrà rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
e)  alle guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorità;
f)  agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
g)  ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
h)  al personale dell'Amministrazione regionale e statale dei beni culturali ed ambientali.
E' stata, altresì, disposta la riduzione alla metà dell'importo del biglietto per i cittadini italiani e degli altri Stati dell'Unione europea di età comprese tra 18 e 25 anni nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali e non statali.
Infine, è stato previsto che i Soprintendenti ed i direttori dei musei e delle gallerie regionali possano autorizzare l'ingresso gratuito in occasione delle visite di autorità politiche, militari o burocratiche o in altre occasioni eccezionali di particolare rilevanza sociale e culturale, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.
Potranno essere, altresì, concessi, permessi per l'ingresso gratuito ai rappresentanti della stampa per l'esercizio della loro attività professionale.
Le disposizioni sull'ingresso gratuito e sulle riduzioni, sopra riportate, si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea.
(2000.2.118)


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Modifica del decreto 20 settembre 1999, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa S. Leonardo, con sede in Licata, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto n. 2089/I/VII dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a parziale modifica a quanto contenuto nell'art. 2 del decreto n. 1339 del 20 settembre 1999, il nominativo del commissario liquidatore è: sig. Stefano Spampinato, nato ad Agrigento il 29 novembre 1958 ed ivi residente in via Isola d'Elba, 6 - Monserrato.
(99.49.2271)
Torna al Sommariohome





Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n. 1341 del 20 settembre 1999, dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, vengono revocati gli OO.SS. della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina, e viene nominato quale commissario straordinario e per la durata di mesi dalla notifica l'avv. Francesco Antonio Rotondo, nato a Sidney il 20 agosto 1949 e residente in Messina, via Pola n. 33.
(99.49.2294)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2090/I/VII del 5 novembre 1999, il dott. Giuseppe Giuffrida, nato a Cattolica Eraclea il 12 giugno 1952 e residente in Cattolica Eraclea, via R. Livatino, 30, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa CE.ME.DI., con sede nel comune di Ribera, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Calogero Cicero.
(99.49.2296)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2128/I/VII del 15 novembre 1999, il dott. Leonardo Pipitone, nato ad Alcamo il 16 gennaio 1949 e residente in Alcamo, via Narici, 32, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Allevamenti Fattoria S. Silvestro, con sede nel comune di Marsala, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Calogero Cicero.
(99.49.2295)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2203/I/VII del 22 novembre 1999, il rag. Anna D'Ignoti, nata a Palermo il 13 agosto 1961 e residnte in Palermo, via alla Falconara, 43, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa La Primula, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Roberto Anzà.
(99.49.2298)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2204/I/VII del 22 novembre 1999, il dott. Colomba Antonino, nato a Palermo il 6 settembre 1967 e residente in Palermo, via Tintoretto, 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agriflor, con sede nel comune di Mezzojuso, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Giulio Arcara.
(99.49.2297)
Torna al Sommariohome





Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Siracusa.

Con decreto n. 2334 del 26 novembre 1999, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Siracusa per la copertura di seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      ï Grado di ï Settore     rappresentatività     N. seggi     ï (%) ï  
Agricoltura  3 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

   
Industria  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

-  Assindustria  75,58% 2+1 
-  A.P.I.  24,42%
Artigianato  3 seggi 
   
Commercio  4 seggi 

di cui 1 seggio per le PMI

   
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Agci, Confcooperative u.p.  100%
Turismo  1 seggio 
   
Credito e assicurazioni  1 seggio 
-  Abi, Ania  100%
Servizi alle imprese  1 seggio 
   
Commercio estero      1 seggio 
   
Rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  Camera del lavoro CGIL  100
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consuma- tori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Unione nazionale consumatori  39,75
-  Federconsumatori  60,25
Rappresentanti della Provincia regio- nale  2 seggi 

I rappresentanti saranno designati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.32 del 20 agosto 1994.
(99.49.2300)
Torna al Sommariohome





Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Ragusa.

Con decreto n. 2337 del 26 novembre 1999, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha individuato, ai sensi dell'art. 5 del D.P. n. 45/97, le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i propri rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio diRagusa per la copertura dei seggi a ciascuna spettanti nei termini che seguono:
      ï Grado di ï Settore     rappresentatività     N. seggi     ï (%) ï  
Agricoltura  5 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Industria  2 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

-  Assindustria  66,03% 1  PI 
-  Associazione provinciale impren- ditori edili  33,97%
Artigianato  3 seggi 
   
Commercio  5 seggi 

di cui 1 seggio per le PI

   
Cooperazione  1 seggio 
-  Lega, Agci, Confcooperative, Unci  100%
Turismo  1 seggio 
   
Trasporti e spedizioni  1 seggio 
   
Servizi alle imprese  1 seggio 
   
Altri servizi alle persone  1 seggio 
   
Rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori  punti 1seggio 
-  CISL  100
Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi dei consuma- tori e degli utenti  punti 1 seggio 
-  Lega consumatori Acli  100
Rappresentanti della Provincia regio- nale      2 seggi 

I rappresentanti saranno designati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.32 del 20 agosto 1994.
(99.49.2299)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla fondazione Gesù Liberatore, con sede in Palermo.

Con decreto n. 2250/XI del 24 novembre 1999 dell'Assessore per gli enti locali, la fondazione Gesù Liberatore, con sede in Palermo, fondo Mangiafaraci nn. 16/20, costituita con atto pubblico del 26 febbraio 1999, repertorio n. 113894, ai rogiti del dott. E. Rocca, notaio in Palermo, registrato a Palermo il 15 marzo 1999 al n. 16552 di raccolta, è riconosciuta come personalità giuridica privata.
(99.49.2269)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Lipari.

Con decreto n. 1363/13 del 16 settembre 1999, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 24 maggio 1999 redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per caduta massi dal costone roccioso soprastante lo scalo Pertuso nella frazione Ginostra dell'isola di Stromboli nel comune di Lipari, ed ha disposto il finanziamento di L. 287.946.000 sul cap. 70314, esercizio 1999.
(99.49.2266)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione al pagamento di una somma a favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. per lavori di somma urgenza nel comune di Lascari.

Con decreto n. 1533 del 18 ottobre 1999, in esecuzione della sentenza del 10 maggio 1999 del tribunale di Palermo, sezione I civile, l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha autorizzato il pagamento della somma di L. 538.792.450 sul cap. 70301, esercizio finanziario 1999, in favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria dei lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del torrente Piletto nel comune di Lascari.
(99.49.2265)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione al trasferimento del beneficio costruttivo di cui alla legge n. 457/78, dall'impresa Mela s.r.l. di Siracusa all'impresa Edil Company s.r.l. diAvola.

Si comunica che con decreto n. 1557 del 20 ottobre 1999 dell'Assessore per i lavori pubblici è stato autorizzato il trasferimento del beneficio costruttivo di cui godeva l'impresa Mela s.r.l. diSiracusa, inserita al 2° posto della graduatoria delle imprese dei comuni della provincia di Siracusa, resa nota con decreto n. 1065 del 22 luglio 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, all'impresa Edil Company s.r.l. diAvola.
(99.49.2267)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Rettifica della data di nascita di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Con decreto n. 493/6 del 21 ottobre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato al n. 252 del 22 novembre 1999, è stata rettificata la data di nascita del sig. Tilaro Francesco, nato a Gela il 2 settembre 1945, nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente con decreto n. 305/6 del 12 luglio 1999, vistato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato al n. 181 del 21 luglio 1999.
(99.49.2308)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Agrigento.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 506/9 del 27 ottobre 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Agrigento.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott. ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Agrigento - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Agrigento - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  dott. Spoto Vittorio, rappresentante nominato dalla A.U.S.L.. n. 1 di Agrigento - componente;
-  sig. Baldanza Vincenzo, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  sig. Maraventano Giuseppe, rappresentante U.I.L. - componente;
-  sig. Volpe Calogero rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  dott. Pecoraro Stefano, rappresentante Federazione degli industriali della Sicilia - componente;
- d.ssa Di Benedetto Elena, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Agrigento - componente;
-  arch. Tricoli Antonino, ing. Tatano Stefano e dott. Motta Carmelo quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Agrigento - componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla d.ssa Di Giovanni Anna Maria, supplente la sig.ra Curaba Michela, designate dall'ufficio della C.P.T.A. di Agrigento.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 507/9 del 27 ottobre 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Enna.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott. Giovanni Salamone - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Enna - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Enna - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  dott. Picone Giuseppe, rappresentante nominato dalla A.U.S.L.. n. 4 di Enna - componente;
-  Garaffo Salvatore, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. di Catania - componente;
-  sig. Rabiolo Giovanni, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  sig. Bombara Salvatore, rappresentante U.I.L. - componente;
-  sig. Scinardo Tenghi Michele, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  ing. Cascio Enrico, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Enna - componente;
-  arch. Mogiovino Paolo, dott. Aveni Antonio e sig. Pauledda Salvatore quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Enna - componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal rag. Castagna Stefano, supplente la sig.ra Mineo Francesca, designati dall'ufficio della C.P.T.A. di Enna.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Messina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 508/9 del 27 ottobre 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Messina.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott. ing. Giuseppe Latteo - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Messina - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Messina - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  dott. Conti Santo, rappresentante nominato dalla A.U.S.L.. n. 5 di Messina - componente;
-  ing. Platania Giuseppe, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. di Messina - componente;
-  dott. Santagati Gaetano, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  sig. Crimi Vittorio Maria, rappresentante U.I.L. - componente;
-  sig. Crupi Silvio, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  dott. La Spada Francesco, rappresentante Federazione degli industriali della Sicilia - componente;
-  prof. Munaò Fortunato, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Messina - componente;
-  d.ssa Genovese Anna Maria, prof. Chillè Pietro e prof. Dugo Giovanni quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Messina - componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dott. Merlino Giuseppe, supplente il sig. Monastra Santo, designati dall'ufficio della C.P.T.A. di Messina.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Palermo

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 509/9 del 27 ottobre 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Palermo.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott. Antonio Mira - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Palermo - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Palermo - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  dott. Di Blasi Vito, rappresentante nominato dalla A.U.S.L.. n. 6 di Palermo - componente;
-  ing. Bellissimo Maurilio, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. di Palermo - componente;
-  sig. Grippi Filippo, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  sig. Aprile Giovanni, rappresentante U.I.L. - componente;
-  sig. Celesia Filippo, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  sig. Scarpaci Angelo, rappresentante Federazione degli industriali della Sicilia - componente;
-  sig. Tomasello Vincenzo, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Palermo - componente;
-  dott. Castiglia Nunzio, dott. Farinella Gioacchino e ing. Rubino Giovan Battista quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Palermo - componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal sig. Sipala Sebastiano, supplente la sig. Giacinto Salvatore, designati dall'ufficio della C.P.T.A. di Palermo.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Ragusa.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 510/9 del 27 ottobre 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Ragusa.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott. ing. Alberto Tinnirello - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Ragusa - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  ing. Vinci Corrado, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. di Catania - componente;
-  sig. Gentiluomo Calogero, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  sig. Giavatto Giuseppe, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  dott.ssa Salmè Maria, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Ragusa - componente;
- dott. Berretta Giovanni, dott. Ferrera Giuseppe e dott.ssa Portelli Anita quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Ragusa - componenti;
-  sig. Rocca Francesco, rappresentante U.I.L. Sicilia - componente;
-  dott. Cassarino Santo, rappresentante Confindustria - componente.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla dott.ssa Livia Giovanna designata dall'ufficio della C.P.T.A. di Ragusa.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Siracusa.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 511/9 del 27 ottobre 1977, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Siracusa.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott.ssa Minacapilli Patrizia - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Siracusa - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Siracusa - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  ing. De Simone Luigi, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. di Catania - componente;
-  sig. Gennaro Carnevale, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  sig. Adamo Sergio, rappresentante U.I.L. - componente;
-  sig. Getullio Gesualdo, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  dott. Ansaldi Giuseppe, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Siracusa - componente;
-  dott. Stoli Angelo, rappresentante dell'A.U.S.L. n. 8 diSiracusa - componente;
-  dott. Bivona Diego, rappresentante della Confindustria - componente;
-  ing. Giovanni Fidone, ing. Antonino Amato e ing. Ruscica Marco quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Siracusa - componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla sig. Pisasale Sebastiano, supplente il sig. Oliva Corrado, designati dall'ufficio della C.P.T.A. di Siracusa.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nomina della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Trapani.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 512/9 del 27 ottobre 1999, ha nominato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale del 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di Trapani.
La commissione, che dura in carica un quinquennio, è così composta:
-  dott. ing. Paola Pendino - presidente;
-  direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trapani - componente;
-  direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Trapani - componente;
-  responsabile del servizio veterinario della A.U.S.L. competente - componente;
-  dott. Gucciardi Baldassare, rappresentante della A.U.S.L. n. 9 di Trapani - componente;
-  sig. Pisciotta Leonardo, rappresentante C.G.I.L. - componente;
-  sig. Sardo Giovanni, rappresentante U.I.L. - componente;
-  sig. Pizzimenti Giovanni, rappresentante C.I.S.L. - componente;
-  ing. Bresciani Marzio, rappresentante Federazione degli industriali della Sicilia - componente;
-  sig. Maurici Giuseppe, rappresentante del Consorzio A.S.I. di Trapani - componente;
-  ing. Nastasi Vincenzo, rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. - componente;
-  avv. Bosco Biagio, sig. Donato Antonino, rag. Vinci Vito Antonio quali esperti di ecologia rappresentanti la Provincia regionale di Trapani - componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dott. D'Amico Enrico, supplente il dott. Grammatico Vito, designati dall'ufficio della C.P.T.A. di Trapani.
(99.49.2307)
Torna al Sommariohome





Nulla osta al Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa - per il progetto bonifica idraulica Marina Marza in agro di Ispica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 625/VIA del 25 novembre 1999, ha concesso al Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa il nulla osta in materia d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, per il progetto bonifica idraulica Marina Marza in agro di Ispica (RG), lavori di sistemazione del canale D, rami dal Pantano Arezzi alla foce.
(99.49.2311)
Torna al Sommariohome





Nulla osta al Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa - per il progetto bonifica idraulica Marina Marza in agro di Ispica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 626/VIA del 25 novembre 1999, ha concesso al Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa il nulla osta in materia d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, per il progetto bonifica idraulica Marina Marza in agro di Ispica (RG), lavori di sistemazione del canale D, rami dall'inizio al Pantano Arezzi.
(99.49.2312)
Torna al Sommariohome




Approvazione di variante al programma costruttivo del comune di Ganci.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 475/DRU del 25 novembre 1999, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al programma costruttivo, coincidente con il piano particolareggiato Pp2, del comune di Ganci adottato dal C.C. con deliberazione n. 45 del 28 luglio 1999.
(99.49.2304)
Torna al Sommariohome





Approvazione di variante al programma di fabbricazione di Favignana.

Con decreto n. 482/D.R.U. del 29 novembre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata approvata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, così come recepito dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la variante al programma di fabbricazione di Favignana, adottata con deliberazione consiliare n. 5 dell'11 gennaio 1999, per la realizzazione delle opere descritte negli elaborati allegati al provvedimento e relative a "itinerario di riutilizzazione delle risorse storico-archeologiche dell'isola di Favignana e riorganizzazione della sentieristica per il miglioramento della fruibilità del territorio Cava S. Anna, ecomuseo e teatro all'aperto, 2° lotto, realizzazione del giardino in cava ed interventi per la fruizione".
(99.49.2306)
Torna al Sommariohome





Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scordia.

Con decreto n. 486/DRU del 30 novembre 1999 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato approvato, con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 ed art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto strada esterna collegante la S.P. n.29 in contrada Rasoli con la S.P. Scordia-Lentini, in variante al programma di fabbricazione del comune di Scordia, ed è stato, altresì, concesso, con prescrizioni, il nulla osta ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93.
(99.49.2305)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 14.
Attività musicali (legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti.

L'Assessorato regionale dei i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di seguito definito "l'Amministrazione", eroga contributi alle attività musicologiche e musicali, per favorire la diffusione e conoscenza della cultura musicale nel proprio territorio.
Le attività sovvenzionate sono quelle dirette alla produzione di spettacoli musicali relativi al genere sinfonico, vocale, cameristico, jazz, popolare, corale e bandistico nonché al restauro di strumenti musicali antichi e/o di valore storico, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 44/85.
A tal fine l'azione dell'Amministrazione si atterrà ai seguenti principi:
1 - Creazione e produzione:
a) sostegno alla qualità, all'innovazione, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, con particolare riguardo alle nuove generazioni di interpreti e compositori;
b) conservazione e valorizzazione del repertorio classico, delle tradizioni etno-musicali e dei repertori jazz.
2 - Distribuzione e diffusione:
a) incentivazione all'ampliamento di pubblico, con particolare riguardo ai giovani e alle categorie meno favorite nella frequenza a manifestazioni musicali;
b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative e la circuitazione di manifestazioni nelle aree meno servite;
c) sostegno alle associazioni musicali, ai complessi bandistici, e ai gruppi corali, in ambito locale.
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91 sono di seguito esplicitati le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Soggetti beneficiari

Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attività considerate sono quelle realizzate e promosse da organizzazioni concertistiche siciliane di produzione e/o distribuzione a carattere privato, collettivo, autogestito, costituiti in forma di associazione senza scopo di lucro e/o cooperativa.

Art. 2
Stagione concertistica

L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alla stagione concertistica consistente nel periodo di attività svolta, il cui inizio può ricadere anche nell'anno solare precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 3
Presupposti per l'ammissione ai contributi

1.  Costituiscono presupposti per l'ammissione ai contributi:
1.1 costituzione in associazione nella forma dell'atto pubblico;
1.2  iscrizione al registro prefettizio e omologazione presso il competente tribunale per i soggetti costituiti in forma cooperativa.
2.  Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto d'in gresso o di tessera e/o a titolo gratuito.
3.  Non possono essere assegnati contributi ad associazioni e cooperative concertistiche all'interno delle quali operino legali rappresentanti, responsabili amministrativi, direttori artistici che ricoprono, in altre associazioni e/o cooperative concertistiche, medesima carica ovvero funzioni direttive come sopra elencate.
Gli interessati attesteranno, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle suddescritte condizioni.
Capo II
CRITERI E MODALITA'


Art. 4
Modalità per la presentazione delle domande e dei consuntivi

1.  Le domande di ammissione ai contributi previsti per la stagione 2000 devono essere redatte in tre esemplari, dei quali uno in regola con l'imposta di bollo, direttamente o a mezzo del servizio postale all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione dei beni culturali ed ambientali ed E.P. - gruppo XI/BC - via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo. Termine perentorio per la presentazione delle domande per l'anno 2000 è il 29 febbraio 2000. Per gli anni successivi il termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno.
2.  Esse devono essere corredate da:
2.1  copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati sulle variazioni statutarie e delle cariche sociali qualora tali atti presentino variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;
2.2  Certificato di iscrizione al registro prefettizio e certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla Camera di commercio (solo per i soggetti costituiti in cooperativa);
2.3  dettagliato programma dell'attività da svolgersi comprensivo delle opere da rappresentare con le presumibili date e la località di svolgimento;
2.4  scheda di rilevamento dati allegato A;
2.5  disciplinare allegato B;
2.6  dettagliato preventivo finanziario della spesa comprendente gli eventuali altri interventi al finanziamento dell'attività oggetto della richiesta di contributo;
2.7  attestazione della veridicità del preventivo prodotto e della sua conformità a quello approvato dagli organi statutari;
2.8  modalità di pagamento;
2.9  dichiarazione di apposizione dicitura: "realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" su ogni documentazione pubblicitaria e promozionale;
2.10  le associazioni bandistiche dovranno produrre anche copia autenticata del diploma del maestro direttore della banda rilasciato da un conservatorio o liceo musicale.
3.  La documentazione richiesta deve essere improrogabilmente perfezionata, ove incompleta, pena la ricusazione dell'istanza, entro e non oltre il 15 marzo per l'anno 2000 ed il 31 gennaio per gli anni successivi.
4.  Il consuntivo dell'attività svolta deve essere presentato entro il termine di 90 gg. dalla cessazione dell'attività di cui al contributo.
5.  Esso deve essere corredato da:
5.1  consuntivo finanziario da cui risultino le singole voci delle spese effettuate per l'attività di cui al contributo e delle entrate a qualsiasi titolo;
5.2  dichiarazione in bollo attestante:
a)  se l'organismo abbia o meno ricevuto altri contributi per la medesima attività con indicazione dell'entità e della provenienza;
b)  di avere assolto agli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;
c)  che le voci di bilancio per quanto non prodotto a questa Amministrazione trovano riscontro nella documentazione agli atti, regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
d)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa presentata a questa Amministrazione non verrà utilizzata per la concessione di altri contributi;
e)  che il consuntivo prodotto è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutari;
f)  il regime di imposta I.V.A. ai sensi della normativa vigente (eventuale detrazione);
5.3  certificato di agibilità E.N.P.A.L.S.;
5.4  borderaux S.I.A.E. intestati all'organismo beneficiario, vistati e timbrati dai competenti uffici S.I.A.E., unitamente a distinta degli incassi.
In caso di manifestazioni gratuite saranno sufficienti i permessi rilasciati dalla S.I.A.E. unitamente a mod. 107/C S.I.A.E. o dichiarazione di pubblica autorità attestante l'effettuazione gratuita delle manifestazioni;
5.5  documentazione giustificativa della spesa in originale e due copie, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo.
Eventuali esenzioni di imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione di spesa unitamente alla normativa dalla quale discendono;
5.6  dettagliata relazione dell'attività svolta con indicazione degli spettacoli, dei luoghi e delle date di svolgimento;
5.7  per i soli soggetti costituiti in cooperativa: certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale da cui risulti che gli stessi non sono stati dichiarati falliti o si trovino in amministrazione controllata.
6.  In presenza di difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'Amministrazione può rispettivamente, previo parere dei propri uffici, procedere alla revoca del contributo, ovvero, ad una riduzione corrispondente alla somma oggetto di documentazione inidonea.
Per l'art. 11, contributi in favore degli enti morali ed ecclesiastici per la riparazione e il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore storico, l'istanza di ammissione a detto contributo, in applicazione dell'intesa stipulata 1'11 giugno 1997 tra l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e il presidente della Regione Ecclesiastica siciliana, dovrà pervenire munita del nulla osta del Vescovo della diocesi nella quale è ubicato lo strumento antico e/o di valore storico.
La stessa dovrà, altresì, pervenire corredata della documentazione, in duplice copia, come sottoindicata:
1.  Progetto di restauro e preventivo di spesa prodotto da ditta specializzata nel settore, corredato di relazione sull'attuale stato di conservazione dello strumento.
2.  Documentazione fotografica attestante l'attuale stato di conservazione dello strumento da restaurare.
3.  Visto di antichità e/o di valore storico dello strumento, rilasciato dalla competente Soprintendenza.
4.  Nulla-osta reso dalla competente Soprintendenza sul progetto di restauro.
5.  Aggiornamento del preventivo di spesa relativo al progetto di restauro eventualmente già presentato in anni precedenti e non finanziato, necessariamente vistato dalla competente Soprintendenza.
6.  Disciplinare allegato B.
7 - Al fine di ampliare i criteri di valutazione di priorità di interventi, si ritiene utile la presentazione di un progetto di utilizzazione dello strumento che preveda l'uso ulteriore dello stesso, rispetto alle funzioni liturgiche, da parte di organisti stabilmente operanti nelle chiese, ovvero per concerti.
Documentazione per l'erogazione dell'anticipazione da produrre in duplice copia:
1)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previa ammonizione ai sensi dell'art. 26, legge n. 15/68, a firma congiunta del legale rappresentante dell'ente proprietario e della ditta di restauro, attestante la data di inizio dei lavori e la loro durata.
Documentazione consuntiva per l'erogazione del saldo da produrre in duplice copia:
1)  collaudo del restauro eseguito rilasciato dalla competente Soprintendenza;
2)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art.  5
Criteri per l'intervento finanziario

L'Amministrazione interviene finanziariamente in base ai criteri di seguito enunciati.
1.  Elabora il piano triennale delle attività musicali che dovrà prevedere la misura degli interventi destinati al raggiungimento, nel triennio, dei principi e finalità della legge, nonché l'elenco delle associazioni concertistiche suddividendole:
-  in associazioni di interesse regionale quando, operanti in Sicilia da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 30 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico;
-  in associazioni di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da un triennio, abbiano organizzato almeno 10 cicli di manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico;
-  in associazioni di interesse locale quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.
A tale finalità dovrà essere trasmessa in copia idonea documentazione S.I.A.E.
Il piano nonché l'elenco delle associazioni concertistiche saranno approvati con decreto e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  Formula il programma annuale di interventi finanziari tenendo conto:
2.1  del livello artistico dei programmi presentati; della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli di concerti che si intendono svolge- re; dell'offerta di produzioni finalizzate alla promozione di operatori culturali locali; della continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'organismo; dell'attività svolta in zone non adeguatamente servite; della presenza e della professionalità di elementi artistici e tecnici, riferita ai requisiti desumibili dalle disposizio-ni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
L'eventuale possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, nelle forme di legge.
Per quanto riguarda la qualificazione dei concerti, sarà considerato di alto livello artistico ogni concerto che preveda:
-  la partecipazione di uno o più esecutori di acclarata rilevanza almeno nazionale;
-  la presenza di un programma musicale avente una coerente impaginazione culturale.
La capacità organizzativa delle associazioni sarà valutata in base alle seguenti caratteristiche:
-  uso di adeguata struttura dove effettuare i concerti, sufficiente ad ospitare un pubblico proporzionato all'evento, con caratteristiche di buona acustica, ubicata in zona dell'abitato facilmente raggiungibile, corredata di servizi di biglietteria - botteghino ed assistenza in sala;
-  ottenimento di un adeguato riscontro da parte del pubblico documentabile attraverso la vendita di abbonamenti e di biglietti;
-  effettuazione di pubblicità sugli eventi concertistici da operarsi a mezzo stampa, affissione, strumenti di radiotelediffusione, ecc.;
-  fornitura di strumenti musicali da mettere a disposizione degli artisti (con particolare riferimento a quelli a tastiera e a percussione);
-  redazione di programmi di sala corredati di note illustrative che forniscano utile e qualificata guida all'ascolto;
-  uso di una sede funzionale al buon andamento dell'associazione e in grado di consentire rapidi contatti con gli enti pubblici, le segreterie artistiche e con il pubblico;
-  presenza di una direzione artistica affidata a persona di riconosciuta cultura musicologica e di comprovata esperienza nel settore della organizzazione musi cale.
Posto che per ciclo di concerti deve intendersi un insieme di manifestazioni che abbia coerenza artistica e culturale, l'organicità dei cicli di concerti sarà valutata sulla base di alcuni fattori essenziali quali:
1)  l'arco di tempo in cui vengono svolte le iniziative, che dovrà essere preferibilmente esteso e comunque connaturato alle caratteristiche dei luoghi di svolgi mento;
2)  la scansione delle manifestazioni all'interno del l'arco temporale prescelto, che dovrà essere preferibilmente regolare;
3)  la scelta, da parte della direzione artistica, di una programmazione che, all'interno di una coerenza culturale, privilegi la varietà dei programmi sia per quanto attiene le scelte musicali, sia per quanto attiene gli organici vocali e strumentali.
I programmi di attività dovranno svolgersi anche in zone non adeguatamente servite del territorio della Regione. Tali zone sono da intendersi tra quelle in cui non viene svolta stabilmente ed organicamente alcuna attività musicale con particolare riferimento all'attività concertistica.
I cicli di concerti dovranno prevedere la partecipazione di musicisti siciliani di comprovato buon livello artistico.
Per quanto riguarda l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 44/85, contributi in favore delle associazioni bandistiche, saranno privilegiate le associazioni e le cooperative i cui programmi prevedono un consistente svolgimento dell'attività didattica e formativa e in cui sia prevista ampia attività di recupero di opere scritte appositamente per banda e sia curata l'esecuzione di trascrizioni di alto livello musicale.
L'intervento finanziario dell'Amministrazione ha ca rattere integrativo di altri apporti finanziari e non può eccedere l'80% delle uscite rappresentate nel bilancio consuntivo.
Per il restauro di strumenti musicali non può eccedere il 95% della spesa effettuata.
L'Amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione alla disponibilità di fondi sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 6
Costi presi in considerazione

1.  Per le attività di produzione di rassegne e festivals i costi dell'iniziativa finanziata che vengono presi a riferimento riguardano:
-  gli oneri fiscali e assistenziali versati;
-  gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S.;
-  noleggio strumenti musicali;
-  affitto e gestione locali sede delle manifestazioni;
-  promozione e pubblicità;
-  costi di ospitalità agli artisti (vitto e alloggio), compensi e rimborsi spese viaggio.
2.  Per le spese relative all'organizzazione ed alla gestione dello stesso soggetto istante i costi presi in considerazione, per un ammontare non superiore al 30% del contributo, riguardano:
-  affitto e gestione locale sede dell'associazione;
-  compensi per consulenze fiscali, assistenziali e previdenziali;
-  spese postali per attività promozionale, con esclusione di raccomandate, posta celere ecc...;
-  spese di segreteria.
3.  L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio XI/BC, al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato nei bilanci e negli altri atti relativi all'attività musicale, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.
4.  L'Amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
Nei casi di particolare gravità, la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre anni.

Art. 7
Acconti

1.  L'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, allo scopo di equilibrare i flussi reali di cassa, ha introdotto, in allegato al bilancio di competenza della Regione siciliana, il quadro delle previsioni di cassa relative alla spesa che ha posto come limite per le autorizzazzioni di pagamento. Al fine di dare esecuzione alla normativa sopra citata, di carattere generale e modificativa della precedente, ed al fine di non provocare un rapido esaurimento della dotazione di cassa penalizzando i pagamenti da disporre in epoca cronologicamente successiva, a partire dall'esercizio finanziario 2000, gli acconti verranno versati fino ad un massimo del 50%, in favore dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 8
Disposizioni finali

1.  Il legale rappresentante in carica del soggetto beneficiario dell'intervento finanziario, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi e ai programmi di attività.
Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si applicano la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  La liquidazione dei contributi è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.
Non saranno liquidate somme relative a contributi concessi qualora non sia stata definita la documentazione relativa a contributi di anni precedenti.
3.  L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari ai soggetti costituiti in forma cooperativa sono comunque subordinate al nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale della cooperazione ai sensi della legge regionale n. 36/91, art. 4.
4.  L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari sono comunque subordinate alle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
5.  La presente circolare ha validità per l'anno 2000 e resta in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione o sostituzione.
  L'Assessore: MORINELLO 

Allegato A
SCHEDA RILEVAMENTO DATI ATTIVITA' ASSOCIAZIONI CONCERTISTICHE
Allegato alla richiesta di contributo per l'anno ....................... legge regionale n. 44/85

11)  Denominazione organismo    
12)  Natura giuridica e sede    
13)  Codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico e conto corrente bancario e/o postale    
14)  Presidente e/o legale rappresentante in carica    
15)  Data fondazione/scadenza e giorno, mese, anno inizio attività    
16)  Direttore artistico e direttore amministrativo    

17)  Elementi amministrativi artistici e tecnici utilizzati in via continuativa e loro professionalità:
  a)         d)      
  b)         e)      
  c)         f)      
18)  Sede attività musicali, specificando se di proprietà, in locazione annuale, in affitto occasionale e indicando capienza posti e caratteristiche delle attrezzature stabili utilizzate    

19)  Spettacoli quinquennio precedente: 199.......... 199.......... 199.......... 199.......... 199..........
10)  Manifestazioni di maggior rilievo realizzate nel quinquennio:
  a)         d)         g)      
  b)         e)         h)      
  c)         f)         i)      

11)  Periodo attività stagione: dal mese di ............................................ al mese di ............................................
12)  Manifestazioni triennio precedente: totale n........................., gratuite n. ........................, a pagamento n. ........................, presenze paganti (dati S.I.A.E.) n. ...................., totale presenze n. ........................
13)  Contributo statale richiesto (eventuale)  L.  
14)  Contributo regionale richiesto (eventuale)  L.  
15)  Contributo comunale richiesto (eventuale)  L.  
16)  Contributo provinciale richiesto (eventuale)  L.  

17)  Agevolazioni offerte ai giovani studenti, lavoratori al fine di favorire la loro partecipazione alle iniziative promosse e da promuovere:
a)  costo normale abbonamento:   L.
b)  prezzo abbonati agevolati:   L.
c)  -  altre eventuali agevolazioni:  ; -  (spettacoli gratuiti ecc.)  
18)  Attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione    
19)  Documentazione utile per la valutazione (da allegare):    
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
       

Allegato B
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SCHEDA RILEVAMENTO DATI ATTIVITA' ASSOCIAZIONI E COMPLESSI BANDISTICI - Capitolo 38110
Allegato alla richiesta di contributi per l'anno ....................

11)  Denominazione dell'associazione    
12)  Denominazione del complesso bandistico    
13)  Codice fiscale e/o partita I.V.A.   indirizzo  
14)  Presidente dell'associazione e/o legale rappresentante    
15)  Data di fondazione dell'associazione    
16)  Data di costituzione del complesso bandistico    
17)  Numero dei componenti    
18)  Anno e mese di inizio dell'attività   19........... 
19)  E' dotato di una propria sede?  SI    o          NO    o 
10)  Nel caso positivo indirizzo della sede    
11)  Nome e cognome del maestro direttore    
12)  Titolo posseduto    
13)  Concerti effettuati nell'anno precedente    
14)  Viene svolta attività didattica formativa?  SI    o          NO    o 
15)  In caso affermativo: n. degli allievi  insegnamenti impartiti: 
  a)         d)         g)      
  b)         e)         h)      
  c)         f)         i)      

16)  Elenco delle opere scritte appositamente per banda eventualmente recuperate:
  a)   ; 
  b)   ; 
  c)    

17)  Indicazione eventuale trascrizioni di alto livello musicale:
  a)  
  b)  
  c)    
18)  Ogni altra notizia che si ritiene utile    

Data, lì ......................................................................................
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
   


Allegato C
All'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE GRUPPO XI/BC
Via delle Croci, n. 8 - 90141 Palermo
(in duplice copia, di cui una in bollo)
Il sottoscritto   nato a ....................................................................................................................................... il  
quale rappresentante legale del   sita in , partita IVA o codice fiscale ....................................................................................... dell'Associazione in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dalla legge regionale n. 44/85 

DICHIARA

1) di accettare il contributo concesso sul cap.  
2) di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 44/85, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale n. .............................. del  

3) che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà carico dell'ente dichiarante;
4) che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata esclusivamente all'ente dichiarante;
5) che resta a carico dell'ente, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale assistenziale e di collocamento;
6) che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
7) che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi;
8) di accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla circolare assessoriale n. ......................... del  e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati; 

9) che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
10) che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi, etc...) dovrà risultare il patrocinio dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  FIRMA AUTENTICATA 
   


Allegato D
All'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Via delle Croci, n. 8 - 90141 Palermo
(in duplice copia, di cui una in bollo)
Il Sig.   nato il ....................................................................................................................................... a  
quale rappresentante legale del   in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare dell'accreditamento della somma per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 sul capitolo 38078 del bilancio della Regione siciliana rubrica Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 

DICHIARA

1)  di essere a piena conoscenza della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
2)  che la parte della spesa non coperta dall'accreditamento regionale sarà a carico dell'ente proprietario;
3)  di accettare le modalità di erogazione del finanziamento regionale stabilite dalla legge 10 dicembre 1985, n. 44 e la clausola che qualora l'Assessorato non riconoscesse raggiunte le finalità per le quali il finanziamento è stato concesso potrà revocare in tutto o in parte lo stesso e che a tal fine l'Assessorato potrà incaricare propri funzionari ed esperti per i relativi accertamenti;
4)  di essere a conoscenza di dover integrare, qualora non lo avesse già fatto, la documentazione mancante e già richiesta nella fase istruttoria, la pratica amministrativa già agli atti di codesto Assessorato;
5)  di accettare la condizione che presso l'immobile dove è collocato l'organo da restaurare dovrà essere installato apposito cartello di adeguata resistenza e di decoroso aspetto, dal quale si evinca l'intervento dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  , lì ................................................ 
  FIRMA AUTENTICATA 
   

(2000.1.26)
   


CIRCOLARE 31 dicembre 1999, n. 15.
Attività teatrali (legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, artt. 5 e 6, lett. a). Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi per l'anno 2000 e seguenti.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di seguito definito "l'Am ministrazione", eroga contributi alle attività teatrali di prosa e di arte drammatica per favorire la diffusione e la conoscenza della cultura teatrale e per consentire ad un pubblico il più possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.
Le attività sovvenzionate sono quelle dirette alla produzione e distribuzione di spettacoli teatrali relativi al dramma antico, al teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica nonché al teatro dialettale di autori siciliani del teatro d'arte, delle tradizioni popolari e dell'opera dei pupi, ai sensi degli articoli 5 e 6, lett. a), della legge regionale n. 16/79.
A tal fine l'azione dell'Amministrazione si atterrà ai seguenti principi:
1 - Creazione e produzione:
a) sostegno alla qualità, all'innovazione, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, con particolare riguardo alle nuove generazioni di drammaturghi;
b) sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio contemporaneo con particolare riguardo a drammaturghi siciliani;
c) conservazione e valorizzazione del repertorio classico e delle tradizioni popolari con particolare riguardo al recupero del teatro dialettale e del teatro dell'opera dei pupi.
2 - Distribuzione e diffusione:
a) incentivazione all'ampliamento di pubblico, con particolare riguardo ai giovani e alle categorie meno favorite sulla frequenza a manifestazioni teatrali;
b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite;
c) sostegno alla proiezione internazionale in particolare in ambito europeo di associazioni e cooperative teatrali operanti in Sicilia, anche mediante scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91 sono di seguito esplicitati le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Soggetti beneficiari

Ai fini dell'intervento finanziario dell'Amministrazione, le attività considerate sono quelle realizzate e promosse da organizzazioni siciliane soggetti teatrali di produzione e/o distribuzione a carattere privato, collettivo, autogestito, costituiti in forma di associazione senza scopo di lucro e/o cooperativa.

Art. 2
Stagione teatrale

L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alla stagione teatrale consistente nel periodo di attività svolta, il cui inizio può ricadere anche nell'anno solare precedente all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 3
Presupposti per l'ammissione ai contributi

1.  Costituiscono presupposti per l'ammissione ai contributi:
1.1 costituzione in associazione nella forma dell'atto pubblico;
1.2  iscrizione al registro prefettizio e omologazione presso il competente tribunale per i soggetti costituiti in forma cooperativa.
2.  Ai fini degli interventi finanziari sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto d'in gresso o di tessera e/o a titolo gratuito.
3.  Non possono essere assegnati contributi ad associazioni e cooperative teatrali all'interno delle quali operino legali rappresentanti, responsabili amministrativi, direttori artistici che ricoprono, in altre associazioni e/o cooperative teatrali, medesima carica ovvero funzioni direttive come sopra elencate.
Gli interessati attesteranno, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle suddescritte condizioni.
4.  Non possono essere sovvenzionati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/79 soggetti che beneficiano di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ai sensi dell'art. 6, lett. a), della legge regionale n. 16/79.
Capo II
CRITERI E MODALITÀ


Art. 4
Modalità per la presentazione delle domande e dei consuntivi

1.  Le domande di ammissione ai contributi previsti per la stagione 1999-2000 devono essere redatte in tre esemplari, dei quali uno in regola con l'imposta di bollo, direttamente o a mezzo del servizio postale all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione dei beni culturali ed ambientali ed E.P. - gruppo XI/BC - via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo. Termine perentorio per la presentazione delle domande per l'anno 2000 è il 29 febbraio 2000. Per gli anni successivi il termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno.
2.  Esse devono essere corredate da:
2.1  copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati sulle variazioni statutarie e delle cariche sociali qualora tali atti presentino variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;
2.2  certificato di iscrizione al registro prefettizio e certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla Camera di commercio (solo per i soggetti costituiti in cooperativa);
2.3  dettagliato programma dell'attività da svolgersi comprensivo delle opere da rappresentare, delle presumibili date e delle località di svolgimento;
2.4  scheda di rilevamento dati allegato A;
2.5  disciplinare allegato B;
2.6  dettagliato preventivo finanziario della spesa comprendente gli eventuali altri interventi al finanziamento dell'attività oggetto della richiesta di contributo;
2.7  attestazione della veridicità del preventivo prodotto e della sua conformità a quello approvato dagli organi statutari;
2.8  modalità di pagamento;
2.9  dichiarazione di apposizione dicitura: "realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" su ogni documentazione pubblicitaria e promozionale.
3.  La documentazione richiesta deve essere improrogabilmente perfezionata, ove incompleta, pena la ricusazione dell'istanza, entro e non oltre il 15 marzo 2000.
4.  Il consuntivo dell'attività svolta deve essere presentato entro il termine di 90 gg. dalla cessazione dell'attività di cui al contributo.
5.  Esso deve essere corredato da:
5.1  consuntivo finanziario da cui risultino le singole voci delle spese effettuate per l'attività di cui al contributo e delle entrate a qualsiasi titolo;
5.2  dichiarazione in bollo attestante:
a)  se l'organismo abbia o meno ricevuto altri contributi per la medesima attività con indicazione dell'entità e della provenienza;
b)  di avere assolto agli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento;
c)  che le voci di bilancio per quanto non prodotto a questa Amministrazione trovano riscontro nella documentazione agli atti, regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
d)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa presentata a questa Amministrazione non verrà utilizzata per la concessione di altri contributi;
e)  che il consuntivo prodotto è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutari;
f)  il regime di imposta I.V.A. ai sensi della normativa vigente (eventuale detrazione);
5.3  certificato di agibilità E.N.P.A.L.S.;
5.4  borderaux S.I.A.E. intestati all'organismo beneficiario, vistati e timbrati dai competenti uffici S.I.A.E., unitamente a distinta degli incassi.
In caso di manifestazioni gratuite saranno sufficienti i permessi rilasciati dalla S.I.A.E. unitamente a mod. 107/C S.I.A.E. o dichiarazione di pubblica autorità attestante l'effettuazione gratuita delle manifestazioni;
5.5  documentazione giustificativa della spesa in originale e due copie, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo.
Eventuali esenzioni di imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione di spesa unitamente alla normativa dalla quale discendono;
5.6  dettagliata relazione dell'attività svolta con indicazione degli spettacoli, dei luoghi e delle date di svolgimento;
5.7  per i soli soggetti costituiti in cooperativa: certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale da cui risulti che gli stessi non sono stati dichiarati falliti o si trovino in amministrazione controllata (per i soli soggetti costituiti in cooperativa).
6.  In presenza di difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'Amministrazione può rispettivamente, previo parere dei propri uffici, procedere alla revoca del contributo, ovvero, ad una riduzione corrispondente alla somma oggetto di documentazione inidonea.

Art.  5
Criteri per l'intervento finanziario

L'Amministrazione interviene finanziariamente in base ai criteri di seguito enunciati.
1.  Elabora il piano annuale delle attività teatrali che dovrà prevedere la misura degli interventi, nonché l'elenco delle associazioni teatrali suddividendole:
-  in associazioni di interesse regionale quando, operanti in Sicilia da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 15 manifestazioni teatrali annue di alto livello artistico;
-  in associazioni di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da un triennio, abbiano organizzato almeno 10 manifestazioni teatrali annue di alto livello artistico;
-  in associazioni di interesse locale quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere teatrale.
A tale finalità dovrà essere trasmessa in copia idonea documentazione S.I.A.E.
Il piano nonché l'elenco delle associazioni teatrali saranno approvati con decreto e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  Formula il programma di interventi fi nanziari tenendo conto:
2.1  del livello artistico dei programmi presentati; della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli di rappresentazioni, dell'offerta di produzioni finalizzate alla promozione di operatori culturali locali, della continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'organismo; dell'attività svolta in zone non adeguatamente servite; della presenza e della professionalità di elementi artistici e tecnici, riferita ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
L'eventuale possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, nelle forme di legge;
2.2  per quanto riguarda la qualificazione dei programmi, saranno privilegiate:
-  la partecipazione di una o più compagnie di interpreti di acclarata rilevanza almeno nazionale;
-  la presenza di un programma teatrale avente una coerente impaginazione culturale;
2.3  la capacità organizzativa delle associazioni sarà valutata in base alle seguenti caratteristiche:
-  disponibilità di adeguata struttura dove effettuare gli spettacoli, sufficiente ad ospitare un pubblico proporzionato all'evento, con caratteristiche di buona acustica, ubicata in zona dell'abitato facilmente raggiungibile, corredata di servizi di biglietteria - botteghino ed assistenza in sala;
-  ottenimento di un adeguato riscontro da parte del pubblico documentabile attraverso la vendita di abbonamenti e di biglietti;
-  effettuazione di pubblicità sugli eventi teatrali da operarsi a mezzo stampa, affissione, strumenti di radiotelediffusione, ecc.;
-  fornitura di attrezzature e servizi da mettere a disposizione degli artisti;
-  redazione di programmi di sala corredati di note illustrative che forniscano utile e qualificata guida alla fruizione delle rappresentazioni;
-  uso di una sede funzionale al buon andamento dell'associazione e in grado di consentire rapidi contatti con gli enti pubblici, le segreterie artistiche e con il pubblico;
-  presenza di una direzione artistica affidata a persona di riconosciuta cultura e di comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione teatrale;
2.4  posto che per ciclo di spettacoli deve intendersi un insieme di manifestazioni che abbia coerenza artistica e culturale, l'organicità dei cicli di spettacoli sarà valutata sulla base di alcuni fattori essenziali quali:
-  l'arco di tempo in cui vengono svolte le iniziative, connaturato alle caratteristiche dei luoghi di svolgi mento;
-  la scansione preferibilmente regolare delle manifestazioni all'interno del l'arco temporale prescelto;
-  la scelta, da parte della direzione artistica, di una programmazione che, all'interno di una coerenza culturale, privilegi la varietà dei programmi sia per quanto attiene le scelte teatrali, sia per quanto attiene le compagnie;
-  i programmi di attività anche in zone non adeguatamente servite del territorio della Regione. Tali zone sono da intendersi tra quelle in cui non viene svolta stabilmente ed organicamente alcuna attività teatrale;
-  i cicli di spettacoli che prevedano la partecipazione di operatori siciliani di comprovato buon livello artistico;
2.5  nel caso in cui le iniziative prevedano la circuitazione anche fuori dall'ambito regionale, saranno privilegiate quelle che prevedono scambi di spettacoli con compagnie e produzioni di altre regioni;
2.6  le proposte di gruppi folkloristici che si risolvono in spettacoli di mero intrattenimento saranno escluse, trovando peraltro accoglimento in altro capitolo del bilancio della Regione siciliana;
2.7  saranno altresì escluse tutte quelle iniziative ai fini prevalentemente turistici e/o che presentino finalità culturali solo in via incidentale in quanto possono trovare fonti di finanziamento più pertinenti su capitoli gestiti da altri Assessorati regionali e/o E.E.LL..
3.  L'intervento finanziario dell'Amministrazione ha ca rattere integrativo di altri apporti finanziari. Esso non può eccedere l'80% delle uscite rappresentate nel bilancio consuntivo dell'attività svolta.
4.  Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, l'Amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione alla disponibilità di fondi sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 6
Costi presi in considerazione

1.  Per le attività di produzione di rassegne e festivals i costi dell'iniziativa finanziata che vengono presi a riferimento riguardano:
-  gli oneri fiscali e assistenziali versati;
-  gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S.;
-  costi di allestimento (tranne che per riproposizioni di spettacoli già finanziati);
-  affitto attrezzature e noleggio costumi;
-  affitto e gestione locali sede delle manifestazioni;
-  promozione e pubblicità;
-  costi di ospitalità di formazioni teatrali (vitto e/o alloggio), compensi e rimborsi spese viaggio corrisposti alle formazioni teatrali ospiti.
2.  Per le spese relative all'organizzazione ed alla gestione dello stesso soggetto istante i costi presi in considerazione, per un ammontare non superiore al 30% del contributo, riguardano:
-  affitto e gestione locale sede dell'associazione;
-  compensi per consulenze fiscali, assistenziali e pre videnziali;
-  spese postali per attività promozionale, con esclusione di raccomandate, posta celere ecc...;
-  spese di segreteria.
3.  L'Amministrazione può procedere a verifiche am ministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio XI/BC, al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato nei bilanci e negli altri atti relativi all'attività teatrale, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, in base alle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare il contributo dopo l'effettuazione di ispezione che accerti l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.
4.  L'Amministrazione esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
Nei casi di particolare gravità, la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre anni.

Art. 7
Acconti

1.  L'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, allo scopo di equilibrare i flussi reali di cassa, ha introdotto, in allegato al bilancio di competenza della Regione siciliana, il quadro delle previsioni di cassa relative alla spesa che ha posto come limite per le autorizzazzioni di pagamento. Al fine di dare esecuzione alla normativa sopra citata, di carattere generale e modificativa della precedente, e dal fine di non provocare un rapido esaurimento della dotazione di cassa penalizzando i pagamenti da disporre in epoca cronologicamente successiva, a partire dall'esercizio finanziario 2000 gli acconti verranno versati fino ad un massimo del 50%, in favore dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
2.  In mancanza o in caso di inadeguatezza e/o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso infruttuosamente un anno dalla richiesta di integrazione è disposta la revoca o la riduzione del contributo e, conseguentemente, il recupero dell'eventuale acconto.
In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di tre anni e, comunque, fino a restitutzione delle somme percepite.

Art. 8
Disposizioni finali

1.  Il legale rappresentante in carica del soggetto beneficiario dell'intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi e ai programmi di attività.
Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si applicano la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  La liquidazione dei contributi è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.
Non saranno liquidate somme relative a contributi concessi qualora non sia stata definita la documentazione relativa a contributi di anni precedenti.
3.  L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari ai soggetti costituiti in forma cooperativa sono comunque subordinate al nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale della cooperazione ai sensi della legge regionale n. 36/91, art. 4.
4.  L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari sono, comunque, subordinate alle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
5.  La presente circolare ha validità per l'anno 2000 e resta in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione o sostituzione.
  L'Assessore: MORINELLO 

Allegato A
SCHEDA RILEVAMENTO DATI ATTIVITA' ASSOCIAZIONI TEATRALI
Allegato alla richiesta di contributo per l'anno ....................... legge regionale n. 16/79, art. .............

11)  Denominazione organismo    
12)  Natura giuridica e sede    
13)  Codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico e conto corrente bancario e/o postale    
14)  Presidente e/o legale rappresentante in carica    
15)  Data fondazione/scadenza e giorno, mese, anno inizio attività    
16)  Direttore artistico e direttore amministrativo    

17)  Elementi amministrativi artistici e tecnici utilizzati in via continuativa e loro professionalità:
  a)         d)      
  b)         e)      
  c)         f)      
18)  Sede attività teatrali, specificando se di proprietà, in locazione annuale, in affitto occasionale e indicando capienza posti e caratteristiche delle attrezzature stabili utilizzate    

19)  Spettacoli quinquennio precedente: 199.......... 199.......... 199.......... 199.......... 199..........
10)  Manifestazioni di maggior rilievo realizzate nel quinquennio:
  a)         d)         g)      
  b)         e)         h)      
  c)         f)         i)      

11)  Periodo attività stagione: dal mese di ............................................ al mese di ............................................
12)  Manifestazioni triennio precedente: totale n........................., gratuite n. ........................, a pagamento n. ........................, presenze paganti (dati S.I.A.E.) n. ...................., totale presenze n. ........................
13)  Contributo statale richiesto (eventuale)  L.  
14)  Contributo regionale richiesto (eventuale)  L.  
15)  Contributo comunale richiesto (eventuale)  L.  
16)  Contributo provinciale richiesto (eventuale)  L.  

17)  Agevolazioni offerte ai giovani studenti, lavoratori al fine di favorire la loro partecipazione alle iniziative promosse e da promuovere:
a)  costo normale abbonamento:   L.
b)  prezzo abbonati agevolati:   L.
c)  -  altre eventuali agevolazioni:  ; -  (spettacoli gratuiti ecc.)  
18)  Attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione    
19)  Documentazione utile per la valutazione (da allegare):    
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
      Allegato B 

All'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE GRUPPO XI/BC
Via delle Croci, n. 8 - 90141 Palermo
(in duplice copia, di cui una in bollo)
Il sottoscritto   nato a ....................................................................................................................................... il  
quale rappresentante legale del   sita in , partita IVA o codice fiscale dell'Associazione in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dalla legge regionale n. 16/79. 

DICHIARA

1) di accettare il contributo concesso sul cap.  
2) di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 16/79, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale n. .............................. del  

3) che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà carico dell'ente dichiarante;
4) che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata esclusivamente all'ente dichiarante;
5) che resta a carico dell'ente, l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale assistenziale e di collocamento;
6) che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
7) che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi;
8) di accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla circolare assessoriale n. ......................... del  e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati; 

9) che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
10) che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi, etc.) dovrà risultare il patrocinio dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  FIRMA AUTENTICATA 
   


(00.1.27)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO DI RETTIFICA

Autorizzazione alla Provincia regionale di Ragusa all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Modica e Ragusa.


Nell'intestazione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 29 novembre 1999, parte I, anziché: "Autorizzazione alla Provincia regionale di Trapani all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Modica e Ragusa", leggasi: "Autorizzazione alla Provincia regionale di Ragusa all'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Modica e Ragusa".
A seguire, nel testo, anzichè: "Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1269/14 del 24 agosto 1999, la Provincia regionale di Trapani...", leggasi: "Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 1269/14 del 24 agosto 1999, la Provincia regionale di Ragusa...".
(99.49.2268)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 12 -  79 -  61 -  47 -  30 -  87 -