REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2000 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2000.
Approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana.

Allegati
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/1991 PER CONTO DELLA REGIONE SICILIANA

Nome e cognome   ................................................................... (di seguito denominato "soggetto autorizzato"), codice fiscale ..................................... nato/a  ....................................................il ..................................residente in ....................................................................(comune, provincia, indirizzo) esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione rilasciata dalla provincia di   .......................................... in data .........................titolare dell'impresa ............................................................. con sede in ...................................................(comune, provincia, indirizzo)  
ovvero la società .................................................(di seguito denominata "soggetto autorizzato"), con sede in ...............................................(comune, provincia, indirizzo) codice fiscale ............................................................... esercente attività  di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge n. 264/1991, secondo autorizzazione, rilasciata dalla provincia di   .................................. in data ................ rappresentata da (nome e cognome)............................................................................ nella sua qualità di ......................................................................
e la Regione siciliana - Assessorato bilancio e finanze - Direzione finanze e credito (di seguito denominata "Amministrazione"), con sede in Palermo - via Notarbartolo, n. 17, rappresentata da Francesco Piro, nella sua qualità di Assessore pro-tempore per il bilancio e le finanze.

Premesso:

-  che l'art. 31 comma 42, della legge n. 448 del 1998 ha riconosciuto ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione alla apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
-  che il decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998 ha previsto, all'art. 5, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche;
-  che il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze del 22 giugno 2000 ha approvato lo schema di convenzione, in base al quale i soggetti autorizzati possono riscuotere le tasse automobilistiche in Sicilia;
Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 264 del 1991, in seguito denominato "soggetto autorizzato" e la Regione siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, in seguito denominata "Amministrazione", finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio di quest'ultima, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 2.
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto.
2. Il soggetto autorizzato ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione all'Amministrazione, anche per il tramite di associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3
Garanzie

1. Il soggetto autorizzato, che intende riscuotere le tasse automobilistiche, presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, presso gli uffici competenti dell'Amministrazione, apposita domanda di stipula della convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e autenticata ai sensi di legge, nella quale sono riportati:
a) il nome e il cognome del titolare o la denominazione della società;
b) il comune e la data di nascita del titolare;
c) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
d) l'indirizzo in cui è sita l'impresa o la sede della società (comune, via e numero civico);
e) il codice fiscale del titolare o della società;
f) la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza e la provincia competente all'adozione del provvedimento;
g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento di cui all'art. 4;
h) l'istituto bancario presso il quale elegge domiciliazione bancaria ai fini del riversamento di cui all'art. 6 nonché il numero del proprio conto corrente ivi aperto.
2. Il soggetto autorizzato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fidejussione bancaria o assicurativa di L.100.000.000 a favore dell'Amministrazione. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione.
3. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in L. 1.000.000.000 di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa regionale - Banco di Sicilia con vincolo a favore dell'Amministrazione. A decorrere dal secondo anno, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.
4. Dopo il primo anno di applicazione, è in facoltà dell'Amministrazione adeguare l'importo della fideiussione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario regionale.
5. La prestazione della garanzia secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 in favore dell'Amministrazione condiziona la stipula della presente convenzione.
6. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione riportati in allegato.

Art. 4.
Collegamento

1. Il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le modalità del collegamento stesso.
2. Il soggetto autorizzato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5.
Modalità per la riscossione

1. Il soggetto autorizzato assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
2. Il soggetto autorizzato richiede al soggetto che effettua il versamento per un autoveicolo la targa dell'autoveicolo stesso, la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per tutte le altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, il soggetto autorizzato richiede i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.
3. Il soggetto autorizzato trasmette i dati al sistema informatico di cui all'art. 4, comma 1, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.
4. E' fatto obbligo al soggetto autorizzato di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa allunivoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del soggetto autorizzato ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al soggetto autorizzato da chi effettua il versamento, come stabilito dall'art. 7 della presente convenzione.
5. E' fatto divieto al soggetto autorizzato di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta.
6. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adottare idonee misure in grado di garantire la riservatezza dei dati comunicati dal versante.

Art. 6.
Modalità di riversamento

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il soggetto autorizzato autorizza l'Amministrazione a richiedere, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il soggetto autorizzato indica la banca presso la quale detiene il conto.
2. Settimanalmente il soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal soggetto autorizzato secondo le modalità descritte al primo comma entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.
3. A fine giornata, il soggetto autorizzato riceve un riepilogo dettagliato dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.
4. Sulle somme non riversate dal soggetto autorizzato alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine di cinque giorni, l'Amministrazione procede alla escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale nonché alla risoluzione del rapporto con il soggetto autorizzato, prevista dal successivo articolo 8, comma 2, in entrambi i casi su istruttoria della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

Art. 7.
Corrispettivo per il servizio

Il soggetto autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione la somma prevista per tale operazione dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.

Art. 8.
Poteri di controllo e di risoluzione del rapporto

1. La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui la Regione siciliana istituzionalmente si avvale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 26 luglio 1965, n. 1074, provvederà all'esercizio della vigilanza sui soggetti autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi ove occorra degli organi di Polizia tributaria, che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalle istruzioni ministeriali e/o regionali che interverranno in materia.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dalla presente convenzione e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine della conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza, compresa la revoca della concessa autorizzazione in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari preventivi pareri istruttori.
2. L'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ai sensi del comma 1, riscontri la falsità delle dichiarazioni di cui alle lettere da a) ad f) e la mancata attuazione degli impegni di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1. Il rapporto è altresì risolto nel caso di reiterate irregolarità riscontrate nello svolgimento delle operazioni di riscossione, ovvero di mancata prestazione della garanzia per gli anni successivi al primo anno nel corso del quale la presente convenzione produce i suoi effetti, o nell'eventualità che sia stata rilasciata al contribuente una ricevuta diversa da quella automaticamente prodotta dal sistema o alterata nei dati riportati in quest'ultima.

Art. 9.
Eventi eccezionali

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il soggetto autorizzato abbia ripreso la normale attività.
2. Qualora il sistema informatico di cui all'art. 4 non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo comma, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è attestata con propria dichiarazione dal gestore del sistema informatico, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10
Trasferimento a titolo universale o a titolo particolare del complesso aziendale

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'avente causa può sostituirsi al dante causa nel rapporto oggetto della presente convenzione, a partire dal momento in cui è rilasciata a suo favore l'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 264 del 1991. Ai fini dell'avvio dell'attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 11.
Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale

Nei casi di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale disciplinati dal comma 4 dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, gli eredi o gli aventi causa del titolare medesimo possono sostituirsi a quest'ultimo nel rapporto oggetto della presente convenzione per il periodo e alle condizioni individuati dal citato art. 4. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento, il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 12.
Decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale

Nei casi di decesso o incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, altro socio o altro amministratore possono sostituirsi al precedente nel rapporto oggetto della presente convenzione, secondo le condizioni indicate dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificato dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11. Ai fini dell'avvio delle attività di riscossione e di riversamento il nuovo esercente è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti all'art. 3.

Art. 13.
Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione disposta in base alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, determina anche la cessazione dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 14.
Controversie

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell'art. 808 e seguenti c.p.c.
2. Il predetto collegio arbitrale è composto da tre membri nominati uno dall'Amministrazione parte della controversia, uno dal soggetto autorizzato ed il terzo in accordo tra le parti.
3. Nel caso uno dei membri di cui al comma 2 non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti si applicano le disposizioni di cui all'art. 810 c.p.c.
4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.
Il soggetto autorizzato

(ove non abbia prodotto domanda autenticata di cui all'art. 3)
   

L'Assessore

       

Luogo e data della stipulazione

SCHEMA FIDEIUSSIONE IN FORMA SOLIDALE E COLLETTIVA A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA


Premesso

-  che la Regione siciliana (di seguito denominata "Beneficiario") affida il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche ai soggetti autorizzati ex lege n. 264/91 (di seguito denominati "soggetti autorizzati"), con i quali ha stipulato la convenzione (di seguito denominata "Convenzione"), approvata con decreto n. 169 del 22 giugno 2000;
-  che i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione;
-  che l'importo della fidejussione prestata dal singolo soggetto autorizzato è fissato per il primo anno in lire 100.000.000;
-  che essendo la fidejussione prestata in forma solidale e collettiva, l'importo massimo complessivo iniziale per il primo anno è fissato in lire 1.000.000.000;
-  che a decorrere dal secondo anno la cauzione dovrà essere adeguata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche effettuate in Sicilia nell'esercizio precedente, ridotto ad un ventesimo;
-  che a decorrere dal secondo anno è in facoltà della Regione siciliana adeguare l'importo della fideiussione, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario;
che ....................................................(di seguito denominato "contraente") intende costituire la cauzione dovuta collettivamente e solidalmente dai propri associati a mezzo fidejussione. 
Tutto ciò premesso

la compagnia di assicurazione/istituto di credito (di seguito denominata/o "fidejussore")  .......................................................................................
si costituisce fidejussore nell'interesse dei soggetti autorizzati e a favore del Beneficiario fino alla concorrenza dell'importo massimo prescritto per ciascun soggetto autorizzato, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
La presente garanzia, nei limiti sopra distinti, si riferisce a tutti i soggetti autorizzati per i quali il contraente abbia inviato al Beneficiario apposita attestazione. La presente garanzia è valida sino a liberazione da parte del Beneficiario.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Soggetti autorizzati per i quali è prestata la cauzione. La cauzione è prestata per tutti i soggetti autorizzati per i quali il contraente abbia inviato apposita attestazione sia al Beneficiario che al fidejussore. Ad ogni scadenza annuale il contraente, previ gli eventuali adeguamenti richiesti dal Beneficiario, emette nuove attestazioni che identificano i soggetti autorizzati e gli importi garantiti.
Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della fidejussione il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata a.r. al soggetto autorizzato, nonché al contraente della garanzia ed al fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso.
Decorso inutilmente il termine assegnato il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione di tale lettera il fidejussore provvederà a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del soggetto autorizzato e del contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per il Beneficiario, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato.
Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiano, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni. Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria ordinaria di Palermo.
SCHEMA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATA DAL SOGGETTO AUTORIZZATO DI CUI ALLA LEGGE 264/91 PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE


Premesso

che la Regione siciliana (di seguito denominata "Beneficiario") affida il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche al soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 264/91 ....................................................................... (di seguito denominato "Con traente"), con il quale ha stipulato la convenzione approvata con decreto n. 169 del 22 giugno 2000 (di seguito denominata "Convenzione -  che il Contraente è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
-  che l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in Lit.100.000.000;
-  che a decorrere dal secondo anno, la cauzione deve essere adeguata all'ammontare medio mensile del totale delle riscossioni delle tasse automobilistiche nell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo;
-  che a decorrere dal secondo anno è in facoltà della Regione siciliana adeguare l'importo della fideiussione, qualora lo stesso non sia idoneo a garantire gli interessi dell'Erario.

Tutto ciò premesso, con la presente

Art. 1 - Fideiussore. La compagnia di assicurazione / Istituto di credito (di seguito denominato "Fideiussore") costituisce fidejussione nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo prescritto, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della garanzia, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Contraente della garanzia ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il Fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
Art. 3 - Premi, spese, imposte e oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri ed eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.
Art. 4 - Durata. La presente garanzia ha la durata di un anno.
Art. 5 - Liberazione. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al Fidejussore l'originale di garanzia restituito dal Beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione del Beneficiario che liberi il Fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria ordinaria di Palermo.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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