REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 LUGLIO 2000 - N. 33
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 aprile 2000.
Istituzione della riserva naturale Monte Cammarata, ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e S. Stefano di Quisquina.

ALLEGATO 1








Allegato n. 2


REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "MONTE CAMMARATA"




TITOLO I
NORME PER LA ZONA A




Art. 1
Attività consentite

1.1. Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio Regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purchè condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazioni delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.
L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
g) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo articolo 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N.. L'Assessorato al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti.
h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fascie antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso e di interventi preventivi strutturali.
Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e bo-schivi.
Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore.
i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
l) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. È fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;
m) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
n) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

Art. 2
Divieti

2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni, eccettuato quanto previsto dalla lett. g) art. 1, ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonchè le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art.1, lettera g. È inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle abitazioni esistenti in zona A, previo nullaosta dell'ente gestore;
f) esercitare qualsiasi attività industriale;
g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonchè scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m) esercitare la caccia e l'uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
p) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
t) praticare il campeggio o il bivacco;
u) accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agrosilvo pastorali, previa comunicazione all'ente gestore;
v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
aa) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
bb) usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
cc) trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. È fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
dd) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'ente gestore, nonchè di difesa antincendio.
2.2. Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo devono essere specifiche, nominative e a termine.

TITOLO II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1. Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto dalla lett. b) del presente articolo.
3.2. Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;
b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N.. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Nuove costruzioni rurali con finalità abitativa potranno essere previste solo dal piano di utilizzazione. Esse dovranno in ogni caso essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata dal piano di utilizzazione la quale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti.
c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore;
e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 4
Divieti

4.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.. È altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonchè la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2 lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b) impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l' uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
q) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

TITOLO III
NORME PER LA ZONA B1


Art. 5
Attività consentite

5.1. Nella zona B1 della riserva fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in considerazione dell'impiantistica preesistente e della particolare vocazione del sito, è consentito:
a) costruire opere ed impianti tecnici, necessari per la realizzazione di ponti-radio, trasmissioni radiotelevisive e simili previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N., qualora il soggetto richiedente dimostri di essere possessore di concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e che quest'ultimo preveda, senza alternativa possibile, in questa zona l'ubicazione dell'opera o dell'impianto.
L'ente gestore è onerato, previamente al rilascio di qualunque ulteriore autorizzazione, di eseguire apposito censimento degli impianti presenti al momento dell'istituzione segnalando alle autorità competenti gli impianti eventualmente abusivi e chiedendo, ed eventualmente attuando, l'eliminazione di quelli non più in funzione ed inutilizzati.
La nuova impiantistica dovrà in ogni caso essere realizzata in maniera tale da:
-  ridurre al minimo l'impatto ambientale e visivo;
-  prevedere l'istallazione nelle cime dei tralicci antenna le apposite luci di ingombro;
-  prevedere sulla stessa l'apposizione di targhetta metallica con indicazione della proprietà, numero, data e scadenza della concessione e recapito del responsabile dell'impianto;
-  prevedere il collegamento con presa di terra di tutte le masse metalliche e in special modo di tralicci e recinzioni.

Art. 6
Divieti

6.1. Per la zona B1 vigono i divieti previsti per la zona B (titolo II, art. 4).

TITOLO IV
NORME COMUNI


Art. 7
Attività di ricerca scientifica

7.1. In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 8
Colture agricole biologiche

8.1. È incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonchè la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
8.2. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
8.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 9
Patrimonio faunistico domestico

9.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.
9.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.
9.3. L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 10
Indennizzi

10.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.
10.2. L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale 14/88.

Art. 11
Gestione della fauna selvatica

11.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
11.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
11.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
11.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
11.5. L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 12
Misure speciali

12.1. A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria 92/43 "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possono recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 13
Attività di controllo e sanzioni

13.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
13.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).
13.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonchè alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
13.4. L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.   


Art. 14
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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