REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2000 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Costituzione del comitato direttivo dell'ARANSici- lia  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 2000.
Nomina di un componente del comitato direttivo dell'ARANSicilia  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 23 maggio 2000.
Modifica del decreto 25 ottobre 1999, concernente ap posizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Judica  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag.


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag.


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag.


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.  pag.


DECRETO 22 maggio 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

DECRETO 23 maggio 2000.
Autorizzazione a tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 10 


DECRETO 23 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 


DECRETO 23 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 13 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Camst, società cooperativa a r.l., con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.   pag. 14 


DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Tutto Ristoro, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore  pag. 14 

ORDINANZE ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

ORDINANZA ASSESSORIALE 4 luglio 2000.
Trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 2000/2001  pag. 15 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 8-22 giugno 2000, n. 225   pag. 30 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva e/o servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili per la realizzazione delle reti irrigue di distribuzione delle zone idriche dipendenti dal serbatoio Castello, lotto IV, alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platania - comuni di Cattolica Eraclea e Ribera  pag. 30 
Provvedimenti concernenti determinazione d'indennità provvisoria d'espropriazione per la realizzazione della rete irrigua dello schema Cavazzini III, 2° stralcio, dei beni immobili siti nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca.  pag. 46 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla circolare n. 10 del 6 luglio 2000, concernente: "Attività di educazione permanente: interventi in favore dei distretti scolastici, anno 2000/2001"  pag. 53 

Assessorato dei lavori pubblici:
Cancellazione dell'impresa Catalanotto Guglielmo dalla graduatoria delle imprese richiedenti i benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ammissione a finanziamento dell'impresa Venturini Gaspare per la costruzione di n. 20 alloggi in Paceco  pag. 53 
Cancellazione delle imprese Robino Francesco e Bianco Giuseppe dalla graduatoria delle imprese richiedenti i benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ammissione a finanziamento dell'impresa Miceli Mariano per la costruzione di n. 20 alloggi in Paceco   pag. 53 

Assessorato della sanità:
Composizione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento dell'Assessorato regionale della sanità  pag. 53 
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Villa Salvador s.r.l., con sede sociale in Milo  pag. 54 

Ricostituzione della Commissione oncologica regionale.
  pag. 54 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Sperlinga  pag. 54 
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di S. Venerina  pag. 54 
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina  pag. 54 
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Calatabiano  pag. 54 
Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Modica  pag. 54 

Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Modica.
  pag. 54 
Nulla osta alla Somicem S.p.A., con sede in Ragusa, per l'esecuzione di modifiche e nuove installazioni nel centro di raccolta olio di Ragusa  pag. 54 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in conces sione.
  pag. 55 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 29 maggio 2000, n. 15.
Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni - Articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20  pag. 55 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 15 giugno 2000, n. 18.
Disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (PUC) di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori disposizioni e modifiche della circolare assessoriale n. 351/99.  pag. 56 


CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 19.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 - Disciplina dell'utilizzo nelle attività - Applicazione art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Lavoratrici madri impegnate nei progetti per "lavori socialmente utili", "lavori di pubblica utilità", "cantieri scuola"  pag. 56 


CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 20.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 - Ulteriori chiarimenti  pag. 57 


CIRCOLARE 6 luglio 2000, n. 3/FP.
Integrazione alla circolare n. 2/FP dell'8 giugno 2000.   pag. 57 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 23 maggio 2000, n. 1025.
Registro regionale dei mesoteliomi - Definizione delle procedure di segnalazione e registrazione dei casi e modalità applicative del decreto 24 giugno 1998.  pag. 58 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1999.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana  pag. 63 


DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1999.
Approvazione dell'elenco prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17  pag. 63 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 4 luglio 2000.
Piano straordinario per l'assetto idrogeologico.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Mazzarrone.
Statuto del comune di Montevago.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Costituzione del comitato direttivo dell'ARAN Sicilia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 art. 50, comma 16°;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della citata legge regionale n. 10 del 2000, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) con le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Considerato che l'art. 25, comma 3°, della citata legge regionale 15 febbraio 2000, n. 10 dispone che il comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ed è costituito da cinque componenti di cui tre designati dallo stesso Presidente della Regione, uno dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e uno dall'Unione regionale province siciliane (URPS);
Vista la deliberazione n. 134 dell'1 giugno 2000 della Giunta regionale con la quale vengono nominate, ai sensi dell'art. 25, comma 3°, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 i tre componenti dell'ARAN Sicilia scelti dal Presidente della Regione:
-  dott. Orazio Aleo, Direttore regionale del personale e dei servizi generali, con funzioni di presidente;
-  dott. Filippo Gambino, dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze;
-  dott. Raimondo Di Salvo, dirigente superiore coordinatore della Segreteria generale della Presidenza della Regione;
Vista la nota dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) di protocollo n. 452 del 19 giugno 2000, con la quale viene designato, quale componente in seno al predetto comitato direttivo in rappresentanza della suddetta Associazione, il sig. Pietro Puccio, nato a Capaci il 24 luglio 1954 ed ivi residente in via Lazio n. 5;
Considerato che in oggi non risulta pervenuta la designazione del componente in seno al predetto Comitato da parte dell'Unione regionale province siciliane (URPS) richiesta con nota assessoriale n. 1646 del 18 maggio 2000 e sollecitata con nota assessoriale n. 1782 del 26 maggio 2000;
Considerato che può procedersi alla nomina dei componenti già designati in quanto rappresentano i 2/3 dei componenti l'organo collegiale, che sarà integrato non appena interverrà la designazione della predetta Unione regionale province siciliane;
Decreta:


Art. 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 25, comma 3°, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il comitato direttivo dell'ARAN Sicilia in seno al quale vengono nominati:
-  dott. Orazio Aleo, Direttore regionale del personale e dei servizi generali, con funzioni di presidente;
-  dott. Filippo Gambino, dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze, con funzioni di componente;
-  dott. Raimondo Di Salvo, dirigente superiore coordinatore della Segreteria generale della Presidenza della Regione, con funzioni di componente;
-  sig. Pietro Puccio in rappresentanza dell'ANCI, con funzioni di componente.

Art. 2

Il comitato di cui all'art. 1 sarà integrato non appena interverrà la designazione da parte dell'Unione regionale province siciliane del proprio rappresentante.

Art. 3

Ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN Sicilia), di cui al precedente art. 1, spetta il trattamento economico previsto per i componenti del comitato direttivo dell'ARAN Nazionale.

Art. 4

Con successivo provvedimento sarà disposto l'impegno della somma occorrente a tal fine.

Art. 5

Dalla data di esecuzione del presente decreto, al dott. Orazio Aleo, Direttore regionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 6° dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e diverrà esecutivo dalla medesima data di pubblicazione.
Palermo, 28 giugno 2000.
  CAPODICASA 

(2000.29.1623)
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DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 2000.
Nomina di un componente del comitato direttivo dell'ARAN Sicilia.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 art. 50, comma 16°;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della citata legge regionale n. 10 del 2000, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) con le funzioni e i compiti attribuibili all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Considerato che l'art. 25, comma 3°, della citata legge regionale 15 febbraio 2000, n. 10 dispone che il comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale ed è costituito da cinque componenti di cui tre designati dallo stesso Presidente della Regione, uno dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e uno dall'Unione regionale province siciliane (URPS);
Visto il proprio D.P.Reg. n. 3301 del 28 giugno 2000, con il quale è stato costituito il comitato direttivo dell'ARAN Sicilia in seno al quale sono stati nominati:
-  dott. Orazio Aleo, Direttore regionale del personale e dei servizi generali, con funzioni di presidente;
-  dott. Filippo Gambino, dirigente superiore tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e finanze;
-  dott. Raimondo Di Salvo, dirigente superiore coordinatore della Segreteria generale della Presidenza della Regione;
-  sig. Pietro Puccio in rappresentanza dell'ANCI, con funzioni di componente;
Considerato che all'art. 2 del predetto D.P.Reg. è stata disposta l'integrazione del comitato direttivo dell'ARAN Sicilia non appena intervenuta la designazione da parte dell'Unione regionale province siciliane del proprio rappresentante;
Vista la designazione da parte dell'Unione regionale province siciliane di protocollo n. 387 del 4 luglio 2000, con la quale viene indicato il prof. Michele Galvagno, presidente della Provincia regionale di Enna, in rappresentanza dell'Unione regionale province siciliane;
Decreta:


Articolo unico

Il prof. Michele Galvagno è nominato componente del comitato direttivo dell'ARAN Sicilia in rappresentanza dell'Unione regionale province siciliane.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e diverrà esecutivo dalla medesima data di pubblicazione.
Palermo, 13 luglio 2000.
  CAPODICASA 

(2000.29.1623)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 23 maggio 2000.
Modifica del decreto 25 ottobre 1999, concernente ap posizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Judica.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il proprio decreto n. 3951 del 25 ottobre 1999, con cui è stata vincolata la zona rifugio all'interno della zona di ripopolamento e cattura di Castel di Judica;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania di richiesta di modifica del confine della zona rifugio costituita con il sopracitato decreto;
Vista la relazione tecnica del 21 marzo 2000 prot. n. 18 allegata alla nota sopra riportata, da cui si rileva che la ditta esecutrice dei lavori di tabellazione della zona rifugio in argomento ha comunicato che i lavori in contrada Lavina sono stati interrotti perché il sig. Ingrassia Vittorio non ha consentito il passaggio e la posa in opera delle tabelle sul fondo di sua proprietà e che pertanto si è reso necessario effettuare una modifica del perimetro dei luoghi da destinare a zona rifugio per la fauna selvatica, inglobando una nuova superficie di Ha. 250 circa a quella già individuata;
Considerato che necessita apportare la modifica del confine della zona rifugio in argomento;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Il confine della zona rifugio in territorio di Castel di Judica, vincolata con decreto n. 3951 del 25 ottobre 1999, viene come di seguito modificato: all'altezza della contrada Censabella, anzicché proseguire per contrada S. Lucia devia sulla destra imboccando la strada comunale Judica-San Nicola proseguendo su quella bretella si attraversa contrada S. Nicola, Schifignani ex Cocimano ora Parasiliti casa Foti fino a reinnestarsi in contrada Campanarello, con il precedente tracciato perimetrale chiudendo la poligonale.

Art. 2

La modifica del confine comporta l'ampliamento della zona rifugio con l'aggiunta di una superficie di Ha. 250 circa evidenziata in rosso nell'allegata planimetria, che fa parte integrante del presente decreto. Detta superficie sommata alla precedente individuata in planimetria con il colore giallo, amplia la zona rifugio ad Ha. 1.500 circa.

Art. 3

Restano valide le disposizioni impartite col decreto n. 3951 del 25 ottobre 1999.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo, 23 maggio 2000.
  CUFFARO 

(2000.22. 1177)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale bilancio e finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 1070 del 12 maggio 2000, con la quale l'Assessorato regionale della cooperazione chiede l'incremento di lire 20 miliardi del plafond di cassa del titolo II;
Vista la nota 191168 del 15 maggio 2000 della Ragioneria centrale per la cooperazione, con la quale è stata trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della rubrica cooperazione di lire 20 miliardi;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo II Amministrazione | (in milioni     | di lire) 
Cooperazione       + 20.000 
Fondo di riserva di cassa      - 20.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1150)
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DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale bilancio e finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Viste le note nn. 618 del 21 aprile 2000 e 625 del 28 aprile 2000, con le quali l'Assessorato regionale del turismo chiede l'aumento di lire 12.160 milioni del plafond di cassa del titolo II, per far fronte a pagamenti derivanti da residui anni precedenti e da reiscrizioni in bilancio;
Vista la nota della Ragioneria centrale per il turismo n. 281644 dell'8 maggio 2000, con la quale sono state trasmesse, corredate del prescritto parere, le suindicate note assessoriali;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della rubrica turismo di lire 12.160 milioni;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo II Amministrazione | (in milioni     | di lire) 
Turismo      + 12.160 
Fondo di riserva di cassa      - 12.160 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1149)
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DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale bilancio e finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Viste le note nn. 441, 442, 443 e 444 del 9 maggio 2000, con le quali l'Assessorato regionale del turismo chiede l'incremento di lire 4.099 milioni del plafond di cassa del titolo II;
Vista la nota n. 281746 dell'11 maggio 2000 della Ragioneria centrale turismo con la quale sono state trasmesse, corredate del prescritto parere, le suindicate note assessoriali;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della rubrica turismo di lire 4.099 milioni;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo II Amministrazione | (in milioni     | di lire) 
Turismo      + 4.099 
Fondo di riserva di cassa      - 4.099 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1148)
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DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000;
Visto l'art. 36, comma 1, lettera g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura;
Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 36 e 40, del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1997, n. 81, che prevede la realizzazione di una banca dati per l'identificazione e registrazione degli animali;
Visto il decreto del Ministero della sanità del 28 luglio 1999 che assegna alla Regione siciliana la somma di lire 42.314.000 come rimborso spese sostenute dalla Regione per l'anno 1998 in materia di identificazione e registrazione dei bovini e della banca dati informatizzata;
Viste le note nn. 3N31.0228 del 31 gennaio 2000 e 3N31.0776 del 15 marzo 2000, con le quali l'Ispettorato regionale veterinario ha trasmesso la richiesta e la relativa documentazione concernente l'istituzione di un capitolo di spesa per il funzionamento della banca dati sulla identificazione e registrazione degli animali di cui al l'art. 1, commi 36 e 40, della legge 28 marzo 1997, n. 81;
Vista la nota n. 260077 del 2 febbraio 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la nota assessoriale n. 3N31.0228 del 31 gennaio 2000;
Vista la nota n. 9755 del 5 aprile 2000, con la quale il gruppo 6° dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ha invitato l'Ispettorato regionale veterinario a comunicare il capitolo di spesa a suo tempo utilizzato per effettuare i pagamenti, trattandosi di spese anticipate dalla Regione;
Vista la nota n. 3N31.1091 del 27 aprile 2000, con la quale l'Ispettorato regionale veterinario ha precisato che il finanziamento è stato approvato a valere su uno stanziamento del capitolo 81505 del bilancio della Regione;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Considerato che la predetta somma di lire 42.314.000 è stata interamente accreditata in data 19 agosto 1999 sul conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e di conseguenza accertata al capitolo di entrata 3214 nell'esercizio finanziario 1999 contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Considerato che il comma 1, lettera g), dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni;
Considerato che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad emettere mandato verde sul capitolo di spesa n. 21207 con relativa quietanza di entrata sul capitolo 4233 per lire 42.314.000 per destinare l'assegnazione dello Stato di pari importo all'originario capitolo di fondi regionali sul quale sono anticipate le spese;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 42.314.000  

CATEGORIA 6 - Poste correttive e compensantive delle entrate

(Nuova istituzione)
  21207 Somme da versare in entrata del bilancio della Regione corrispondenti alle disponibilità non vincolate di assegnazioni extraregionali. 
11  183  2  12.32  010699  V      + 42.314.000  

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA12 -  Partite che si compensano nella spesa

(Nuova istituzione)
  4233 Somme derivanti dal versamento di disponibilità non vincolate di assegnazioni extraregionali. 
11  372  021202      + 42.314.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
TITOLO II  -  Spese in conto capitale
RUBRICA 3  -  ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA11 -  Trasferimenti in conto capitale

  81505 Contributi per il completamento delle opere edilizie connesse all'ampliamento, rinnovo e restauro delle sedi degli enti ospedalieri e delle istituzioni di assistenza sanitaria, nonché per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento delle attrezza- 
ture delle istituzioni di assistenza sanitaria      + 42.314.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1146)
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DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1999, n. 39 recante "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998/2000";
Visto il decreto legge 10 novembre 1999, n. 411 convertito nella legge 22 dicembre 1999, n. 498, recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale";
Vista la nota prot. n. 18608 del 15 marzo 2000, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica che con provvedimento del 29 febbraio 2000, n. 17646 è stato erogato alla Regione siciliana l'importo di lire 998.000.000 per il parziale ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie degli anni 1995, 1996, 1997 - saldo;
Vista la quietanza mod. 80 T del 9 marzo 2000, con la quale viene versata nel conto corrente infruttifero di tesoreria centrale n. 20414 intestato "Regione siciliana - Disavanzi sanitari" la somma di lire 998.000.000;
Visto, in particolare, il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Entrate extra-tributarie 

RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3216 Finanziamento per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria. 
11  231  02.10.01 V       + 998.000.000 L. n. 456/87; L. n. 498/99. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 2  -  ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  41718 Somme da erogare alle Unità sanitarie locali ed altri enti che erogano assistenza sanitaria, per il ripiano dei disavanzi di eser- 
cizio       + 998.000.000 L. n. 456/87; L. n. 498/99. 


Art. 2

Il capitolo aggiunto 3216 compreso nell'annesso n. 1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 3216 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3216 di nuova istituzione.

Art. 3

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo II - Categoria 10  + L. 998.000.000 

Spesa
Assessorato regionale sanità - Titolo I - Spese correnti  + L. 998.000.000 


Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1141)
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DECRETO 22 maggio 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Nor- me di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria Asso Tabaccai, con nota di accompagnamento, n. 563.11/99 CN/a del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati all'Asso Tabaccai, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'Asso Service, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Unipol Assicurazioni, n. 1886-96-23697350, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 acquisita da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota dell'Asso Tabaccai n. 721.11/00 CN/cs del 3 febbraio 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente, alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Unipol S.p.A. n. 1886/96/23697350;
Vista la nota della Asso-Tabaccai n. 802.11/00 EM/ac dell'11 aprile 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso i moduli RID dei tabaccai Stefano Martino Barraco, Pietro Chiofalo e Ginex Carmela, unitamente alla "richiesta di attivazione" della sig.ra Ginex Carmela;
Considerato che i nominativi, trasmessi dalla Asso Tabaccai, trovano riscontro nella nota dell'Asso Service n. 101/p del 13 aprile 2000;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai di cui sopra che, successivamente alla presentazione dell'istanza, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Ritenuto che non si possa procedere alla autorizzazione dei sottoelencati nominativi perché non in regola con tutti i requisiti richiesti:
-  Stefano Martino Barraco PA1107 Trapani TP;
-  Ginex Carmela PA1170 Agrigento AG;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Chiofalo Pietro, codice lottomatica PA 1093, n. ricevitoria 1098, via Vittorio Emanuele, 149 - Castelvetrano.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del tabaccaio, autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1144)
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DECRETO 23 maggio 2000.
Autorizzazione a tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n.11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n.449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 6622 del 21 febbraio 2000, con la quale la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni eslcusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt.5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n.418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati 4° e 5° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 9660 del 20 marzo 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 e 21 febbraio 2000 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note della ECOMAP n. 4255 del 18 febbraio 2000 e n. 7402 del 22 marzo 2000, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2000, a mezzo della polizza Zurich international Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti pervenute a questa Regione direttamente e/o per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Ritenuto che non si possa procedere all'autorizzazione del sottoelencato nominativo perché non in regola con tutti i requisiti richiesti:
-  Guastella Enzo PA1217 Ragusa(RG);
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 23 maggio 2000.
  PIRO 


Allegato
ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA



  Cod. lottomatica N. Ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune Provincia 
  PA1159 19 Amato Antonio viale della Vittoria, 58 Canicattì AG 
  PA1188 1193 Di Benedetto Domenica via Rosario,4 Raffadali AG 
  PA1286 1291 Longhitano Francesco piazza Stazione Bronte CT 
  PA0840 845 Messina Rosaria via Vittorio Emanuele III, 46 Acireale CT 
  PA0536 541 Vallone Vincenzo via Vittorio Emanuele III, 4 Valledolmo PA 
  PA1282 1287 Battaglia Emanuela via Carducci, 111 Ragusa RG 
  PA1262 1267 Profetto Vincenzo corso Umberto I, 36 Modica RG 
  PA1338 1343 Chiofalo Vincenzo piazza De Gasperi, 11 Mazara del Vallo TP 

(2000.22.1143)
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DECRETO 23 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), della predetta legge 5 giugno 1990, n. 135, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la deliberazione del 21 dicembre 1999, con la quale il Cipe ha assegnato alle regioni, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1998, la somma di lire 35.000 milioni, per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
Considerato che con la predetta deliberazione il Cipe ha assegnato alla Regione siciliana la somma di lire 2.087 milioni per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO I - Entrate extra tributarie 

RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 -  Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese 
correnti      + 2.087.000.000 L. n. 833/78 



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 

TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 6  -  FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  42867 Finanziamento spese relative allo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricove- 
rano ammalati di Aids       + 2.087.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1145)
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DECRETO 23 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. 28 dicembre 1998, n. 450, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 39;
Vista la deliberazione del 6 agosto 1999, con la quale il Cipe ha provveduto a ripartire, in via provvisoria, la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1999;
Vista la deliberazione del 15 febbraio 2000, con la quale il Cipe ha provveduto ad assegnare in favore delle Regioni interessate la somma complessiva di lire 4.950 miliardi ad integrazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1999;
Vista la tabella allegata al D.M. n. 23191 del 12 aprile 2000, relativa al finanziamento del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, dalla quale si evince l'integrazione del Fondo sanitario nazionale 1999 di lire 267.468 milioni e la definizione del saldo della mobilità sanitaria interregionale 1998 e retro per lire 43.463 milioni;
Visto l'articolo 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che nella tabella allegata alla predetta delibera Cipe del 15 febbraio 2000 vengono evidenziate in complessive lire 267.468 milioni le somme attribuite alla Regione siciliana rispettivamente per integrazione del Fondo sanitario regionale 1999 lire 267.466 milioni e quale conguaglio ex art. 3, comma 5, della legge n. 39/99 lire 2 milioni;
Considerato che la somma di lire 267.468 milioni è stata accertata al capitolo 3222 nell'esercizio finanziario 1999 contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO I - Spese correnti 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21208 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 267.468.000.000  

CATEGORIA 6 - Poste correttive e compensative delle entrate

  21208 Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria interre- 
gionale      + 43.463.000.000 L. n. 833/78. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42891 Integrazione del finanziamento del Fondo sanitario relativo ad anni precedenti. 
1.1 157 2 08. 08.01.04.03 V      + 224.005.000.000 L. n. 833/78. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1147)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Camst, società cooperativa a r.l., con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale del 1998 della Lega regionale siciliana cooperative, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2540 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Camst società cooperativa a r.l., con sede in Catania;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2418, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Vista la nota n. 789, con la quale questo Assessorato ha chiesto alla Lega regionale siciliana la segnalazione di una terna di nominativi, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, per la nomina del commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;
Considerato che, a tutt'oggi, la predetta Associazione non ha provveduto a segnalare la terna richiesta;
Visto l'art. 2540 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Camst società cooperativa a r.l., con sede in Catania, costituita il 25 gennaio 1979, con atto omologato dal tribunale di Catania in data 16 marzo 1979, iscritta al n. 11039 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 4666/81, ric. B.U.S.C. n. 2796, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Prestana Dario, nato a Ragusa il 25 febbraio 1968 ed ivi residente in via Archimede n. 21/G, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.22.1134)
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DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Tutto Ristoro, con sede in Ragusa, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria - effettuata il 25 gennaio 1995 dall'Associazione di appartenenza nei confronti della cooperativa Tutto Ristoro, con sede in Ragusa, dal quale risulta che la stessa è impossibilitata a raggiungere gli scopi sociali, in quanto le gravi difficoltà economiche in cui si trova hanno provocato un sempre maggiore disinteresse della compagine sociale. Emerge, altresì, una grave situazione finanziaria consistente in debiti nei confronti dell'I.N.P.S., dell'Erario e di fornitori vari. Risultano, infine, numerose azioni di natura giudiziaria (presumibilmente ancora non definite) promosse da alcuni creditori per il recupero dei propri crediti. Pertanto il revisore propone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente in questione;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2479, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2540 codice civile;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Tutto Ristoro, con sede in Ragusa, costituita il 7 novembre 1986, con atto omologato dal tribunale di Ragusa, in data 13 gennaio 1987, iscritta al n. 3171 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 296 del 29 gennaio 1988, ric. B.U.S.C. n. 1060 del 26 gennaio 1987, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Cilia Giorgio, nato a Ragusa il 29 giugno 1959 ed ivi residente in via G. Di Vittorio n. 55, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.22.1155)
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ORDINANZE ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA ASSESSORIALE 4 luglio 2000.
Trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 2000/2001.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge regionale 16 agosto 1975, n. 67;
Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 85;
Vista la legge regionale n. 15 del 1990;
Visto il ruolo degli insegnanti e degli assistenti delle scuole materne regionali di cui alla legge regionale n. 67/75 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 26 del 2 febbraio 2000;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 10 dell'11 gennaio 2000;
Considerato che occorre procedere ai trasferimenti degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole materne regionali per l'anno scolastico 2000/2001;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
Ritenuto di dover procedere ai trasferimenti;
Ordina:

per l'anno scolastico 2000/2001 i trasferimenti a domanda degli insegnanti e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali sono effettuati secondo le disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con O.M. n. 26 del 2 febbraio 2000 per quanto compatibili.
Il recepimento dell'ordinanza ministeriale n. 26/2000 comporta, ovviamente, che tutti i trasferimenti al Ministero della pubblica istruzione contenuti nell'ordinanza ministeriale n. 26 del 22 febbraio 2000, debbano essere intesi, in sede regionale, come riferenti all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo scuole materne regionali.
Le domande di trasferimento devono essere prodotte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le domande di trasferimento nell'ambito del comune o della provincia di attuale appartenenza devono essere dirette al provveditore agli studi della provincia di titolarità per il tramite della direzione didattica presso cui si presta servizio nell'anno scolastico 1999/2000.
Le domande di trasferimento interprovinciale, redatte su apposito modulo di domanda a parte, pure trasmesse per il tramite della direzione didattica presso cui si presta servizio, devono essere dirette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo 7° - Scuole materne regionali.
Le eventuali istanze di rinuncia, vistate dal capo di istituto, dovranno pervenire al Provveditorato agli studi o, per i trasferimenti interprovinciali, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo 7°, entro il 15 agosto 2000.
Le disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate in ciascuna provincia dal provveditore agli studi all'albo dell'ufficio scolastico.
Il provveditore agli studi avrà cura di trasmettere immediatamente copia dell'ordinanza ai direttori didattici della provincia per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.
Il termine ultimo per la notifica dei movimenti effettuati dal provveditore agli studi è fissato al 31 agosto 2000.
Copia del decreto relativo ai movimenti di competenza del provveditore sarà tempestivamente trasmesso all'Assessorato regionale della pubblica istruzione e pubblicata all'albo del Provveditorato stesso.
L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo 7°, ricevuta la copia del decreto di cui sopra, in relazione alla eventuale disponibilità, procederà al movimento interprovinciale e successivamente a quello per compensazione.
Per i trasferimenti del personale con qualifica di assistente di scuola materna regionale valgono le norme relative al personale insegnante.
Gli allegati della presente ordinanza ne fanno parte integrante.
La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 luglio 2000.
  MORINELLO 


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(2000.28.1484)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 8-22 giugno 2000, n. 225.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana, approvata il 16 ottobre 1998, recante «Interventi urgenti per il settore della pesca», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Valerio Onida;
Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 ottobre 1998 e depositato il successivo 29 ottobre, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'art. 4 della legge regionale recante «Interventi urgenti per il settore della pesca» (disegno di legge nn. 368, 662, 675, secondo stralcio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 ottobre 1998.
L'art. 4 impugnato autorizza l'erogazione di sussidi ai familiari delle vittime di naufragi o incidenti relativi a natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia (commi 1 e 2), e in particolare ai familiari dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio di due individuati motopescherecci (commi 3 e 4), stabilendo che per le finalità dello stesso articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1998.
Il ricorrente osserva che la spesa minima a carico del bilancio regionale, per i sussidi ai familiari dei marittimi deceduti nei due naufragi di cui al comma 3, è di 450 milioni, onde il legislatore regionale sarebbe incorso in un errore di valutazione nel quantificare la spesa, con conseguente inidoneità della copertura finanziaria.
Successivamente il ricorrente ha precisato che il ricorso non investe il comma 5 dell'art. 4 della legge, comma che reca una modifica ad una preesistente disposizione, e riguardo al quale il ricorso non svolge alcuna censura: il Commissario dello Stato comunicava infatti, con atto del 18 novembre 1998, che, per mero errore materiale di dattiloscrittura, nella parte finale del ricorso si erano omesse, dopo l'indicazione della disposizione impugnata, le parole "commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7".
2.  -  La Regione siciliana non si è costituita.
3.  -  Con memoria depositata in vista dell'udienza il Commissario ricorrente, ricordata l'esclusione dall'im-pugnazione del comma 5 dell'art. 4, ritenuto peraltro "oggettivamente estraneo ai motivi" che sorreggono l'impugnazione medesima, ha reso noto che la legge è stata prolungata e pubblicata con l'omissione di tutti i commi dell'art. 4 ad eccezione del comma 5 (legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 12 dicembre 1998).
Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerato in diritto

La legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 ottobre 1998 ed impugnata dal Commissario dello Stato limitatamente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, è stata successivamente promulgata e pubblicata come legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, con omissione dei commi dell'art. 4, oggetto dell'impugnazione.
Poiché l'intervenuta promulgazione parziale preclude definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni impugnate ed omesse in sede di promulgazione, va dichiarata, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 6 e n. 162 del 2000), la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
  Presidente: Mirabelli Redattore: Onida Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.28.1463)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva e/o servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili per la realizzazione delle reti irrigue di distribuzione delle zone idriche dipendenti dal serbatoio Castello, lotto IV, alimentazione e distribuzione distretti Borgo Bonsignore e Fondovalle Platania - comuni di Cattolica Eraclea e Ribera.

Cliccare qui per visualizzare i provvedimenti
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Provvedimenti concernenti determinazione d'indennità provvisoria d'espropriazione per la realizzazione della rete irrigua dello schema Cavazzini III, 2° stralcio, dei beni immobili siti nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca


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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla circolare n. 10 del 6 luglio 2000, concernente: "Attività di educazione permanente: interventi in favore dei distretti scolastici, anno 2000/2001".

Si dà avviso che, in esecuzione alla legge regionale n. 16 del 5 marzo 1979, è stata diramata la circolare n. 10 del 6 luglio 2000 relativa ad "Attività di educazione permanente: interventi in favore dei distretti scolastici, anno 2000/2001".
La data di scadenza per la presentazione dei progetti all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione beni culturali, gruppo XII/BC, è il 10 agosto 2000.
(2000.28.1485)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione dell'impresa Catalanotto Guglielmo dalla graduatoria delle imprese richiedenti i benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ammissione a finanziamento dell'impresa Venturini Gaspare per la costruzione di n. 20 alloggi in Paceco.

L'impresa Catalanotto Guglielmo, inserita al 2° posto della graduatoria definitiva delle imprese della provincia di Trapani, comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti fascia C, approvata con decreto n. 1065 del 22 luglio 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, ammessa a finanziamento di cui alla legge n. 457/78 per la costruzione di n. 20 alloggi nel comune di Salemi, ha rinunciato alla realizzazione del citato programma costruttivo. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 213 del 23 marzo 2000 l'impresa Catalanotto Guglielmo è stata depennata dalla suddetta graduatoria e l'impresa Venturini Gaspare, inserita al 12° posto della medesima graduatoria, è stata ammessa ai benefici di cui alla legge n. 457/78 per la costruzione di n. 20 alloggi in Paceco (TP).
(2000.21.1095)
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Cancellazione delle imprese Robino Francesco e Bianco Giuseppe dalla graduatoria delle imprese richiedenti i benefici dell'edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ammissione a finanziamento dell'impresa Miceli Mariano per la costruzione di n. 20 alloggi in Paceco.

L'impresa Robino Francesco, inserita al 3° posto della graduatoria definitiva delle imprese della provincia di Trapani, comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, approvata con decreto n. 1065 del 22 luglio 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 12 agosto 1989, ha rinunciato alla realizzazione del programma costruttivo di n. 16 alloggi nel comune di Salemi.
L'impresa Bianco Giuseppe, inserita al 13° posto della stessa graduatoria, ha cessato ogni attività.
Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 214 del 23 marzo 2000 le imprese Robino Francesco e Bianco Giuseppe sono state depennate dalla graduatoria e l'impresa Miceli Mariano, inserita al 14° posto, è stata ammessa al finanziamento di cui alla legge n. 457/78 per la costruzione di n. 20 alloggi in Paceco (TP).
(2000.21.1096)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Composizione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento dell'Assessorato regionale della sanità.

Con decreti n. 31041 del 29 dicembre 1999, n. 31508 del 5 aprile 2000 e n. 31757 dell'8 maggio 2000 dell'Assessore per la sanità, l'Osservatorio di valutazione e coordinamento, previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999, per l'Assessorato regionale della sanità è così composto:
-  Assessore regionale per la sanità;
-  Direttore I direzione;
-  Direttore II direzione;
-  dirigente coordinatore del gruppo personale;
-  Giovanni Scoma, in rappresentanza della FIST CISL Sicilia;
-  Francesco Perrera, in rappresentanza della UIL Enti locali Sicilia - Palermo;
-  Benedetto Saputo, in rappresentanza della CISAS-SADiRS;
-  Santo Russo, in rappresentanza della FP CGIL.
(2000.21.1108)
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Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Villa Salvador s.r.l., con sede sociale in Milo.

Con decreto dell'Assessore per la sanità 9 maggio 2000, n. 31778, la Villa Salvador s.r.l., con sede sociale in Milo, via Bellini n. 74, nella persona della sig.ra Mancuso Silvana, nata ad Alessandria il 3 dicembre 1941, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Milo, corso Italia n. 21, per numero 40 posti.
(2000.21.1094)
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Ricostituzione della Commissione oncologica regionale.

Con decreto n. 31819 del 18 maggio 2000 dell'Assessore per la sanità, è stata ricostituita la Commissione oncologica regionale, così composta:
Presidente
-  dr. Biagio Agostara, dirigente oncologia medica presidio ospedaliero M. Ascoli.
Componenti
-  dr. Vito Amari, coordinatore gruppo 43° - IRS;
-  dr. Giuseppe Failla, dirigente oncologia medica presidio ospedaliero S. Luigi Currò;
-  prof. Pietro Di Marco, docente Azienda policlinico Palermo;
-  prof. Nicolò Gebbia, docente Azienda policlinico Palermo;
-  dr. Carmelo Jacono, dirigente oncologia medica A. Civile OMPA;
-  prof. Francesco Lemma, docente Azienda policlinico Messina;
-  prof. Giuseppe Palazzotto, direttore sanitario presidio ospedaliero M. Ascoli;
-  prof. Sergio Palmeri, docente Azienda policlinico Palermo;
-  dr. Vincenzo Panebianco, dirigente chirurgia generale Azienda ospedaliera Taormina;
-  dr. Giorgio Trizzino, dirigente sanitario presidio ospedaliero G. Di Cristina;
-  dr. Marco Fiorella, assistente amministrativo gruppo 42° - IRS;
Segretario
-  Giovanni Di Paola, dipendente gruppo 53° - OER.
(2000.23.1232)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Sperlinga.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 165/IX del 10 maggio 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento al comune di Sperlinga (EN)" DN150 (6") 75 bar ricadente nel territorio del predetto comune.
(2000.21.1098)
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Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di S. Venerina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 166/IX del 10 maggio 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento La Spiga DN100" (4") 24 bar ricadente nel territorio del comune di S. Venerina (CT).
(2000.21.1100)
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Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 167/IX del 10 maggio 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento al comune di Piazza Armerina (EN)" DN150 (6") 75 bar ricadente nel territorio del predetto comune.
(2000.21.1101)
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Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Calatabiano.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 168/IX del 10 maggio 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento al comune di Calatabiano (CT)" DN100 (4") 75 bar ricadente nel territorio del predetto comune.
(2000.21.1103)
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Nulla osta alla Snam S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto ricadente nel territorio del comune di Modica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 169/IX del 10 maggio 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento G.I.A.P. s.r.l. nel comune di Modica (RG)" DN100 (4") 75 bar ricadente nel territorio del suddetto comune.
(2000.21.1099)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Modica.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 171/V.I.A. del 10 maggio 2000, ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di rimodellamento dell'incrocio al km. 2+750 della S.P. Rocciola-Scrofani nel comune di Modica (RG).
(2000.21.1091)
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Nulla osta alla Somicem S.p.A., con sede in Ragusa, per l'esecuzione di modifiche e nuove installazioni nel centro di raccolta olio di Ragusa.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 172/IX del 10 maggio 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla Somicem S.p.A., con sede legale in Ragusa, via Ducezio n. 2, per eseguire modifiche e nuove installazioni nel centro di raccolta olio di Ragusa sito in contrada Colombardo, con prescrizioni.
(2000.21.1092)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in conces sione.

Con decreto n. 82/2TR del 16 maggio 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla Autoservizi Federico di Nicolò Federico, con sede in Caltagirone, della A.E. di gran turismo Caltagirone-Gole Alcantara.

Con decreto n. 86/2 TR del 16 maggio 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria, la società F.lli Lattuca s.r.l., con sede in Aragona (AG), ad istradare via Raffadali, nell'esercizio della A.E. S. Angelo Muxaro-S. Elisabetta-Aragona-Agrigento, le due c.c. scol. sul tratto S. Angelo Muxaro-Agrigento e sul tratto S. Elisabetta-Agrigento.
(2000.21.1097)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 29 maggio 2000, n. 15.
Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni - Articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
Ai Rettori delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo
La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 all'art. 14, al fine di contribuire all'educazione alla legalità e consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, prevede la concessione di contributi a scuole, istituti o facoltà per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche.
I predetti contributi, nella misura massima di 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, mostre e raccolte di documenti.
Per la richiesta dei contributi per l'anno scolastico/accademico 2000/2001, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2000, direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione regionale pubblica istruzione, gruppo X - via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo - apposita domanda (di cui si allega schema esemplificativo).
Alla domanda va allegato un preventivo di spesa ed una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere.
Detta iniziativa deve essere preventivamente approvata per le scuole di ogni ordine e grado dal consiglio di circolo o di istituto su proposta del collegio dei docenti e per l'università dal competente consiglio di facoltà.
La trasmissione della domanda oltre il termine del 31 ottobre (fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o la mancanza del preventivo di spesa o della relazione illustrativa costituisce motivo di esclusione.
Il contributo sarà concesso a quelle iniziative che risultino più rispondenti per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte e le metodologie suggerite alle finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 richiamate nella presente circolare e di norma dovrà essere utilizzato nel corso dell'anno 2000/2001.
I fondi assegnati saranno introitati nel bilancio di ciascuna istituzione come finanziamento a destinazione vincolata, la cui gestione, secondo le normali regole, sarà sottoposta al controllo da parte dei revisori dei conti e dell'organo deputato all'approvazione del conto consuntivo.
I provveditori agli studi sono pregati di diramare la presente circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado sia statali che non statali della provincia.
Parimenti i rettori sono pregati di dare ampia diffusione della presente circolare all'interno dei rispettivi atenei.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: MORINELLO 


Allegato
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Direzione istruzione, gruppo X via Notarbartolo, 17
90141 PALERMO
OGGETTO:  Art. 14, legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Istanza di contributo per l'anno scolastico/accademico 2000/2001. 
Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 13 settembre 1999, il sottoscritto    
nella qualità di   della scuola media/isti- 
tuto/direzione didattica/facoltà    
chiede la concessione di un contributo di L.    

relativamente all'anno scolastico/accademico 2000/2001 per l'attuazione di iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insiste l'istituzione scolastica.
A tal fine allega una dettagliata relazione illustrativa delle iniziative programmate ed un preventivo di spesa, facendo presente che le iniziative stesse sono state approvate dal consiglio di circolo/istituto/facoltà nella seduta del    
Indirizzo completo della scuola/facoltà    
Via   n. ........ Cap ........................... 
Codice fiscale    
Conto corrente bancario n.    
Banca       Conto corrente postale n.  

Data ...............................................
  Firma ................................................................ 

(2000.22.1178)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 15 giugno 2000, n. 18.
Disposizioni in materia di finanziamento e avviamento dei progetti di utilità collettiva (PUC) di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori disposizioni e modifiche della circolare assessoriale n. 351/99.

Agli Enti promotori dei progetti di utilità collettiva
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro e della massima occupazione
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Al Coordinamento delle misure di politiche attive del lavoro
Al fine di permettere il rapido espletamento delle procedure connesse alla stipula dei contratti di diritto privato previsti per l'attuazione dei progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per esplicitare ulteriormente alcuni punti della circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999 su cui erano sorte perplessità interpretative ed applicative, si emanano le seguenti disposizioni:
a)  la disposizione contenuta nella circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999, nella parte in cui recita "la mancata richiesta entro il termine suddetto costituisce volontà di recesso da parte dell'Ente" è cassata a motivo della inopportuna previsione di una facoltà unilaterale di recesso in un procedimento, che dovrà condurre alla stipula di un contratto con dei soggetti che hanno effettuato una opzione ad un progetto in un'epoca anteriore a quella del possibile recesso, al verificarsi del quale, pertanto, verrebbe ad essere privati, unilateralmente e senza possibilità di farvi opposizione alcuna, della possibilità di stipula del contratto medesimo;
b)  alla disposizione contenuta nella circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999, dopo la parte che recita "entro il termine di 10 giorni dalla data di accredito, gli enti promotori provvederanno alla stipula dei contratti, dando comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i termini di legge" occorre aggiungere "i quali contratti avranno decorrenza dal 1° giorno al 15° giorno del mese successivo a quello di stipula se avvenuta dal 1° al 15° giorno del mese precedente, ovvero dal 16° all'ultimo giorno del mese successivo a quello di stipula se avvenuta dal 16° giorno all'ultimo giorno del mese precedente";
c)  occorre aggiungere alla circolare assessoriale n. 351/99 del 30 giugno 1999, le ulteriori seguenti disposizioni:
1)  "tutti gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ricadenti in province ove le procedure per le assegnazioni hanno avuto termine, a prescindere dallo stato in cui si trova la procedura per le assegnazioni presso altre province, potranno attivare le procedure per la richiesta di accreditamento delle risorse a carico della Regione siciliana necessarie per la stipula dei contratti di che trattasi ai sensi e secondo le previsioni della circolare medesima;
2)  si applica al rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni la disciplina prevista dalle norme per i rapporti di lavoro di diritto privato. In particolare per quanto concerne l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro (singolo e/o collettivo), anche se dovuto ad anticipata interruzione dell'attività progettuale decisa unilateralmente da parte dell'ente proponente, assunta in assenza di giusta causa e senza il preventivo ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione presso il competente organo all'interno dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comporterà l'obbligo di restituzione integrale delle somme conferite all'ente relative al lavoratore (per stipendi già erogati e da erogare) colpito dall'atto unilaterale di recesso senza giusta causa da parte dell'ente proponente".
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.28.1487)
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CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 19.
Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 - Disciplina dell'utilizzo nelle attività - Applicazione art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Lavoratrici madri impegnate nei progetti per "lavori socialmente utili", "lavori di pubblica utilità", "cantieri scuola".

A tutti gli enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - divisione II
Agli Uffici di Gabinetto degli onorevoli Assessori regionali
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
Ad integrazione della circolare assessoriale 9 giugno 2000, n. 14, a seguito della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione VI, 26 maggio 2000, n. 32/2000, ed in conformità alla predetta direttiva ministeriale, si impartiscono gli ulteriori chiarimenti in merito all'applicabilità del beneficio previsto dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, alle lavoratrici madri impegnate nelle attività progettuali di cui all'oggetto.
A tale proposito occorre premettere che, benché l'utilizzazione dei lavoratori in tali attività non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro, la normativa vigente ha già previsto la parziale estensione di alcune tutele tipiche di tale rapporto (riposi, malattie, infortuni) alle categorie di soggetti impegnati nelle suddette attività.
Con particolare riferimento all'applicazione della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, si osserva che l'art. 1 della predetta legge stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo primo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché di pubbliche amministrazioni e di società cooperative.
Dall'espressione letterale della norma sembra potersi dedurre che rientrano nella tutela tutte le situazioni contemplate allorché la lavoratrice si trovi in una posizione di subordinazione nello svolgimento dell'attività lavorativa, e ciò indipendentemente dal fatto che tale prestazione comporti l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro.
Sulla base di tale considerazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è dell'avviso che l'interdizione anticipata dal lavoro prevista dall'art. 5 trovi applicazione anche alle fattispecie rappresentate.
Il suddetto orientamento appare peraltro comprovato dal disposto dell'art. 8, comma 15, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, il quale ha disciplinato la corresponsione del trattamento economico di maternità per tutti i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro alle lavoratrici madri impegnate in lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
In tal modo è stata sancita, a parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la validità della tutela di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/71, anche nei casi di attività subordinata che non sia propriamente configurabile quale oggetto della tipica obbligazione di lavoro.
In relazione a quanto sopra, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rassegnato l'avviso che anche per le fattispecie in esame debbano essere emanati i provvedimenti di interdizione dal lavoro di cui all'art. 5, ai fini della corresponsione della relativa indennità di maternità.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.26.1347)
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CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 20.
Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 - Ulteriori chiarimenti.

Alle Associazioni dei datori di lavoro
Agli Ordini e/o collegi professionali
Alle Imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale per l'impiego - divisione VII
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Ai gruppi delle Direzioni lavoro e formazione professionale
Con circolare del 22 ottobre 1998, n. 322, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 14 novembre 1998, a seguito di conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 22 ottobre 1998, in materia di piani di inserimento professionale (PIP), sono state impartite istruzioni circa l'applicabilità di taluni istituti, sulla scorta di precise direttive emanate con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII, n. 120/98 del 12 ottobre 1998.
Con nota prot. n. 8850/AG-26 del 30 maggio 2000, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII, con particolare riguardo agli istituti relativi a malattia e ferie, ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni che di seguito vengono illustrati.
1.  Malattia
Fermo restando quanto impartito con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n. 322, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 14 novembre 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha precisato che, nell'ipotesi in cui il giovane maturi il diritto alla corresponsione dell'indennità in misura intera, il relativo onere deve essere ripartito come per l'indennità ordinaria.
2.  Ferie
Relativamente a detto istituto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sempre con la nota cui sopra è cenno, ha precisato che la legge n. 451/94, all'art. 15, comma 6, stabilisce che l'utilizzazione dei giovani nei suddetti piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Tuttavia, configurandosi nel caso dei piani suddetti una situazione in cui il giovane è impegnato in formazione e attività assimilabili sul piano della durata a un rapporto part-time, si reputa necessario riconoscere al giovane un periodo di recupero psicofisico al fine di far usufruire al giovane stesso detto periodo di riposo e possono essere allo stesso attribuite delle ferie secondo le stesse modalità previste dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore.
Nell'ipotesi, invece, di un piano di durata inferiore, sia per quanto attiene l'orario di lavoro mensile (100 ore), sia per quanto attiene la periodicità del piano medesimo (10 mesi, 6 mesi, ecc.), il periodo di ferie viene proporzionalmente ridotto.
Per le fattispecie previste dall'art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si dovrà tenere conto del contratto collettivo in vigore presso il soggetto utilizzatore per il rapporto a tempo pieno.
Si raccomanda a tutti i soggetti utilizzatori il rispetto dei sopra citati chiarimenti e precisazioni ministeriali.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.26.1348)
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CIRCOLARE 6 luglio 2000, n. 3/FP.
Integrazione alla circolare n. 2/FP dell'8 giugno 2000.

Agli Uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti gestori
Alle Amministrazioni provinciali
Alla Sovrintendenza scolastica per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Alla CISL USR Sicilia
Alla CGIL Comitato regionale
Alla UIL Segreteria regionale
Alla UGL Segreteria regionale
Alla CISAL. MOBAS Segreteria regionale
Alla Federazione regionale industria Sicilia
All'Associazione piccole industrie Sicilia
Alla Federazione regionale commercio e turismo
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla CLAAI
Alla Federazione regionale artigianato
Alla Confesercenti regionale
Alla Federazione regionale dirigenti d'Azienda
Alla Federazione regionale autonoma regionale artigianato siciliano
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Federazione regionale agricoltori di Sicilia
All'Alleanza coltivatori siciliani
Alla C.C.I.A.A.
Alla Presidenza della Regione siciliana
All'Assessorato regionale alla Presidenza
Alla Direzione regionale per la programmazione economica
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e e delle foreste
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale dell'industria
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale del turismo
Agli Ispettorati provinciali agricoli
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti di prevenzione e pena - Uff. VI, rep. III
Agli Ispettorati distrettuali degli istituti di prevenzione e pena per adulti
Alla Direzione dei centri di rieducazione per minorenni per la Sicilia
Alla Sezione di sorveglianza presso le Corti d'appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Al Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap
Agli Enti bilaterali regionali del turismo, industria e artigianato
All'ANCI Sicilia
All'Unione regionale delle province siciliane (URPS)
All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP)
Il termine indicato al punto 1 del capitolo X "Modalità e termini per la presentazione degli interventi e servizi formativi" è prorogato alle ore 12,00 del 15 luglio 2000.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.28.1488)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 23 maggio 2000, n. 1025.
Registro regionale dei mesoteliomi - Definizione delle procedure di segnalazione e registrazione dei casi e modalità applicative del decreto 24 giugno 1998.

Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione siciliana
Agli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri della Regione siciliana
e, p.c.  All'ISPESL - Dipartimento medicina del lavoro 

Con decreto assessoriale del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998, nel richiamo della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è stato istituito il registro regionale siciliano dei mesoteliomi che prevede la registrazione dei dati relativi ai casi di mesotelioma diagnosticati in cittadini residenti nella Regione.
Per le sue caratteristiche operative ed organizzative il registro si pone nell'ambito dei sistemi di rilevazione attiva dei casi di mesotelioma, già presenti in alcune regioni nonché come possibile destinatario delle competenze che in futuro potranno essere attribuite al COR, Centro operativo regionale del Registro nazionale dei mesoteliomi asbesto correlati.
A seguito dell'attività finora svolta, al fine di consentire l'ottimale gestione dei flussi informativi e la massima accuratezza del sistema si definiscono, di seguito, insieme alle caratteristiche fondamentali , le varie fasi e le modalità di segnalazione e registrazione dei singoli casi.
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL REGISTRO
1.1. Obiettivi
L'istituzione e la gestione del Registro regionale dei mesoteliomi comporta la creazione di un sistema informativo inteso come struttura organizzativa e di lavoro formata da più parti interdipendenti e operanti per obiettivi comuni.
Sulla base di tali elementi e al fine di determinare i requisiti del sistema informativo gli obiettivi del registro possono considerarsi i seguenti:
-  stima dell'incidenza dei casi di mesotelioma maligno in Sicilia;
-  raccolta d'informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto;
-  valutazione degli effetti dell'avvenuto uso industriale dell'amianto al fine di analizzare l'impatto e la diffusione della patologia sulla popolazione e di pianificare interventi prevenzionali
-  riconoscimento di inattese fonti di contaminazione;
-  promozione di progetti di ricerca sul rapporto tra esposizione ambientale ad amianto ed insorgenza del mesotelioma;
1.2. Informazioni-base
In funzione dei suddetti obiettivi le informazioni-base che, per ciascun caso di mesotelioma, devono essere riportate sul Registro regionale dovranno essere:
-  dati anagrafici;
-  sede del tumore;
-  data e modalità della diagnosi;
-  storia lavorativa;
-  notizie sui congiunti con esposizione certa o probabile;
-  notizie su stabilimenti per la produzione c/o la lavorazione di manufatti in amianto ubicati in prossimità dell'abitazione
-  fonti dell'informazione.
1.3. Unità statistiche di rilevazione
Le unità statistiche di rilevazione, intese come input primario della procedura, sono tutti i casi, anche sospetti, di mesotelioma maligno della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo.
2.  ARCHITETTURA DEL SISTEMA, CENTRI OPERATIVI E FONTI INFORMATIVE
2.1. Organizzazione centrale
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto del 24 giugno 1998, ai fini della organizzazione del sistema, è prevista la collaborazione tra l'Osservatorio epidemiologico regionale - Gruppo 48°, presso cui ha sede il registro, ed il registro tumori della provincia di Ragusa con compiti di verifica della qualità e della completezza dei dati.
Una volta completate tali procedure, ai fini della registrazione dei casi, il registro tumori di Ragusa provvederà a trasmettere all'Osservatorio epidemiologico l'ag giornamento dei dati in suo possesso.
L'Osservatorio epidemiologico regionale manterrà i contatti con l'ISPESL per le attività connesse alla gestione del registro e, dopo gli adempimenti di competenza, provvederà quindi al periodico aggiornamento delle informazioni trasmesse al suddetto istituto di tutti i casi la cui anamnesi avrà evidenziato la possibile esposizione lavorativa.
2.2. Fonti
Fonti idonee per la produzione di informazioni utili per la registrazione dei casi sono da ritenersi:
-  servizi di anatomia patologica;
-  reparti ospedalieri di diagnosi e cura;
-  sistema degli archivi ospedalieri pubblici, cliniche private, reparti universitari (cartelle cliniche);
-  sistema delle dimissioni ospedaliere;
-  registro tumori di Ragusa;
-  registri di mortalità delle Aziende sanitarie locali;
-  servizi di medicina del lavoro.
2.3. Obbligo di segnalazione
Si sottolinea l'obbligo per i servizi e le divisioni di diagnosi e cura, sancito dall'art. 5 del citato decreto d'istituzione, di comunicare tempestivamente al registro tumori di Ragusa i singoli casi rilevati.
Tale segnalazione, di norma, dovrà pervenire al registro tramite i referenti provinciali dello stesso per ciascuna Azienda unità sanitaria locale che a tal fine sono stati già opportunamente individuati e formalmente designati.
Si ricorda che la suddetta segnalazione deve intendersi limitata ai soli fini epidemiologici, istituzionalmente previsti dal decreto 24 giugno 1998, e non esime pertanto ciascun sanitario che accerti la malattia professionale o ritenga di porre fondato sospetto diagnostico in tal senso, dal procedere contestualmente agli obblighi di carattere legale, preventivo e assicurativo previsti dalla normativa vigente nella fattispecie.
2.4. Referenti provinciali
Con nota n. 5N48/0102 dell'8 febbraio 1999 è stato richiesto ai direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione di nominare un referente provinciale di azienda, scelto tra gli operatori dei servizi di epidemiologia.
Inoltre, a seguito della successiva richiesta di cui alla nota 5N45/0556 del 23 aprile 1999 è stato altresì individuato dalle Aziende unità sanitarie locali, un medico dei servizi di medicina del lavoro che collabori il referente provinciale per gli aspetti più strettamente specialistici dell'attività di rilevazione delle informazioni relative all'anamnesi lavorativa.
Tutti gli operatori individuati hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato dall'Osservatorio epidemiologico in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ed opportunamente progettato per migliorare le capacità d'uso e somministrazione dell'intervista.
L'elenco ed i recapiti degli attuali referenti provinciali e dei medici individuati nell'ambito dei servizi di medicina del lavoro costituisce parte integrante della presente circolare all'allegato 1.
I referenti provinciali sopra individuati avranno il compito di:
-  raccogliere le segnalazioni provenienti dai servizi del territorio di competenza e trasmetterli al registro tumori di Ragusa;
-  effettuare, con cadenza bimestrale una ricerca attiva dei casi al fine di integrare e verificare la completezza delle segnalazioni (come specificato al successivo punto 3.1B);
-  curare i rapporti con i medici curanti e/o con i comuni per quanto attiene agli aspetti di ricerca dei soggetti da sottoporre all'inchiesta epidemiologica prevista per i casi certi o probabili di mesotelioma;
-  condurre l'indagine anamnestica sui soggetti affetti da mesotelioma, residenti o domiciliati nell'area di competenza della loro Azienda sanitaria avvalendosi contestualmente della collaborazione dei medici del lavoro referenti, soprattutto per quanto attiene l'anamnesi lavorativa.
A tal fine si precisa che gli operatori sopra citati dovranno svolgere tale compito nell'ambito delle loro attività istituzionali. Sarà quindi cura dei responsabili dei servizi di appartenenza tenere conto di tale onere d'impegno al momento della determinazione dei compiti e dei carichi di lavoro, al fine di assicurare a tali operatori la possibilità di effettuare quanto loro richiesto rispettando le scadenze periodiche.
3. ACQUISIZIONE, IMPLEMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
3.1. Schema operativo per la rilevazione dei casi
A) SEGNALAZIONE DEI CASI (ricerca passiva)
Tutte le fonti interessate sono tenute a segnalare tempestivamente ciascun caso , anche sospetto, di mesotelioma maligno, al referente provinciale della Azienda unità sanitaria locale del territorio di competenza.
Si ricorda che il Registro regionale dei mesoteliomi ha già provveduto ad informare dell'istituzione del registro:
-  le direzioni sanitarie;
-  le Aziende unità sanitarie locali;
-  i reparti di pneumologia, oncologia, chirurgia toracica;
-  i servizi di anatomia patologica;
-  l'Archivio regionale delle schede di dimissione ospedaliera.
Dato che i flussi informativi a tutt'oggi appaiono insoddisfacenti si rammenta a tutti i responsabili delle divisioni e/o servizi sopra richiamati, stante il già sottolineato obbligo di segnalazione di cui all'articolo n. 5 del decreto del 24 giugno 1998, l'importanza della tempestività della segnalazione alla luce anche dell'estrema rapidità di evoluzione della malattia.
B)  RICERCA ATTIVA
Oltre alla raccolta delle segnalazioni provenienti dalle suddette fonti, i referenti del registro, con cadenza bimestrale, dovranno effettuare una ricerca attiva dei casi al fine di integrare e verificare la completezza delle segnalazioni, contattando le fonti informative e richiedendo l'estrazione dai propri archivi delle informazioni relative ai casi di tumore della pleura, del peritoneo, del pericardio, e della tunica vaginale del testicolo.
In sede di prima applicazione delle presenti direttive la ricerca attiva dovrà essere svolta retrospettivamente ai casi diagnosticati a partire dall'1 gennaio 1999.
Fonti principali di informazione per la ricerca attiva sono costituite in atto da:
a)  Archivi dei servizi di anatomia patologica pubblici e privati
Tale fonte rappresenta il principale canale informativo cui fare riferimento per la rilevazione dei casi di mesotelioma. Si ricorda comunque che i servizi di anatomia patologica sono in ogni caso tenuti alla segnalazione dei casi al referente del registro presente all'interno dell'azienda sanitaria territoriale di appartenenza di cui al precedente punto.
b)  Sistema degli archivi ospedalieri pubblici, cliniche private, reparti universitari (cartelle cliniche)
Di regola la consultazione delle cartelle cliniche sarà limitata alla conferma ed al completamento delle notizie per i casi segnalati da altre fonti. La potenzialità informativa delle cartelle è infatti spesso insufficiente e per tale motivo potrà essere implementata l'informazione attraverso la consultazione, per precisazioni e chiarimenti, dei medici curanti dei soggetti colpiti da mesotelioma.
Ulteriori fonti di verifica del dato sono le seguenti:
c)  Il sistema delle dimissioni ospedaliere
La ricerca sulle schede SDO sarà effettuata periodicamente, a livello periferico, dai referenti provinciali presso gli archivi aziendali del territorio di competenza. In ogni caso l'Osservatorio epidemiologico, sede del registro, effettuerà la verifica generale sui dati annuali disponibili a livello regionale.
d) I registri tumori
Le informazioni provenienti dal registro tumori di Ragusa, unico nella regione, sono utilizzabili all'interno del principio della pluralità delle fonti. Il registro tumori costituirà anche uno strumento per la valutazione della qualità e completezza dei dati in possesso al Registro regionale dei mesoteliomi.
e)  Registri di mortalità delle unità sanitarie locali
Le schede di morte non possono essere considerate una fonte di primaria importanza. Tuttavia l'utilizzazione di questa fonte informativa può consentire di:
-  recuperare casi persi alla rilevazione attiva presso le fonti principali. Questi casi dovranno essere verificati con la raccolta di notizie presso il medico di base e l'eventuale esame della cartella clinica;
-  approntare indicatori standard del grado di completezza e di documentazione dei casi. Un elevato numero di casi individuati tramite le schede di morte può indicare un deficit di segnalazione da parte di altre fonti.
Sarà quindi compito dei referenti:
-  prendere contatto con i gestori dell'archivio schede di morte di ciascuna Azienda unità sanitaria locale in modo che vengano estratti tutti i casi accertati o sospetti di decesso per mesotelioma;
-  per ogni caso trasmettere la segnalazione al registro tumori di Ragusa per gli adempimenti di competenza.
f)  I servizi di medicina del lavoro
Per l'attività istituzionale propria tali servizi costituiscono una delle fonti principali di conoscenza dei casi di mesotelioma . Il responsabile del servizio segnalerà al referente provinciale il singolo caso per i consequenziali adempimenti previsti dalla presente circolare.
3.2. Trasmissione dell'informazione
Il referente provinciale, una volta rilevata in maniera passiva o attiva una nuova segnalazione provvederà a trasmetterla tempestivamente al registro tumori di Ragusa utilizzando la scheda Meso 1, già in possesso dei referenti, previa attribuzione di un codice identificativo progressivo per anno e per provincia. Il registro tumori di Ragusa procederà a sua volta alla verifica della qualità e della completezza del dato preliminare alla registrazione del caso.
3.3.  Archivio informatico
Presso l'Osservatorio epidemiologico, sede del registro, e presso il registro tumori di Ragusa verrà costituito l'archivio informatico ove saranno inseriti tutti i casi. Tale archivio sarà organizzato in campi che dovranno includere tutte le voci previste dal Registro nazionale dei mesoteliomi al fine di uniformare la procedura di raccolta delle informazioni e consentire il successivo utilizzo e scambio con la/le strutture affini che vorranno utilizzare i dati rilevati a livello regionale.
Per ogni caso ricevuto il registro tumori di Ragusa applicherà la seguente procedura:
-  ricerca nel sistema meccanizzato sia per nome che per cognome che per data di nascita;
-  se il caso è nuovo si accende una nuova posizione utilizzando il numero progressivo assegnato dal programma e si immettono le informazioni acquisite. Si costituisce temporaneamente una cartella di documen tazione del caso, nella quale viene inserita la scheda Meso 1;
-  se il caso è già noto il documento cartaceo andrà archiviato nella cartella;
-  verranno modificate le informazioni anagrafiche e/o cliniche in modo che nel sistema meccanizzato siano presenti sempre dati più validi ed aggiornati.
Tutte le procedure ed i sistemi utilizzati ai fini della gestione del registro dovranno essere compatibili con le norme di cui alla legge n. 675/96 e successive modifiche.
Nell'ambito del suddetto sistema dovranno inoltre essere previste modalità di individuazione dei casi asbesto-correlati.
4. INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA
Il registro tumori di Ragusa, una volta effettuate le prime verifiche sulla diagnosi del caso, provvederà a far pervenire ai referenti l'elenco dei nominativi dei soggetti affetti o loro congiunti, se deceduti, residenti nella provincia di appartenenza, da sottoporre ad indagine anamnestica con le modalità per cui sono stati già formati. Tale indagine verrà condotta dai referenti provinciali in collaborazione con i medici del lavoro all'uopo individuati ed opportunamente formati, avendo cura comunque di evitare la duplicazione degli accessi. Viste le caratteristiche di particolare invasività e progressione della patologia sarà necessario sottoporre ad intervista tutti i casi rientranti nei punti A, B, C di cui al paragrafo successivo.
La rilevazione dell'anamnesi professionale di ciascun caso sarà effettuata tramite la somministrazione di un questionario standard (già distribuito ai referenti) direttamente al soggetto o ai suoi familiari, che tramite l'adozione di criteri omogenei accerti la presenza o meno di esposizione ad amianto assegnando a ciascun caso una diversa fascia di probabilità.
Il questionario dovrà quindi essere tempestivamente trasmesso al registro tumori di Ragusa per il completamento dei dati archiviati su supporto informatico.
5.  CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA DIAGNOSI
La grande variabilità di aspetti ha provocato notevoli problemi di diagnosi differenziale nei confronti di neoplasie provenienti per contiguità da altri organi toracici o provenienti da altri organi o strutture più o meno distanti. Per tale motivo si rende necessario che la diagnosi istologica sia effettuata sulla base del protocollo diagnostico convalidato dall'orientamento scientifico aggiornato in materia (in atto riferito al protocollo Mollo-Dini 1998).
In dipendenza dell'assenza o meno della diagnosi istopatologica e di altri accertamenti, si possono avere gradi diversi di certezza della diagnosi.
A)  MESOTELIOMA MALIGNO CERTO 

La diagnosi è avvalorata da esame istologico o citoincluso con conferma immunoistochimica e dalla cartella clinica con esami Rx. La diagnosi deve essere espressa in termini di certezza e buona probabilità. I casi dubbi prevedono l'intervento di un panel di anatomo-patologi.
B) TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA
Non si ha diagnosi istologica, solo clinicamente e radiologicamente si parla di tumore maligno primitivo della pleura o comunque compatibili con un mesotelioma maligno. Si identificano due livelli di probabilità:
-  livello superiore: casi con TAC;
-  livello inferiore: casi in cui non è disponibile la TAC ma la diagnosi è fondata su agoaspirato, esami citologici, esami radiologici.
C) TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA SOSPETTO
I casi sono fondati su:
-  diagnosi clinica;
-  certificato di morte.
D) NON MESOTELIOMA
I casi di sospetto, i tumori maligni della pleura, i casi in cui si hanno diagnosi discordanti dovranno essere approfonditi dal panel di patologi.
6. VERIFICA
Ai fini della registrazione definitiva dei singoli casi è richiesta naturalmente la verifica continua dell'accuratezza diagnostica sulla base delle informazioni disponibili, il cui livello dovrà essere specificatamente indicato nell'archivio informatico predisposto.
Si richiamano i Servizi di anatomia patologica operanti nella Regione ad una fattiva collaborazione anche nella eventuale disponibilità per approfondimenti istopatologici ed immunoistochimici necessari per dirimere dubbi di classificazione diagnostica ai fini della corretta registrazione dei casi.
L'Osservatorio epidemiologico regionale, d'intesa con il registro tumori di Ragusa, promuoverà incontri periodici e cadenzati con i referenti provinciali per la verifica e l'eventuale aggiornamento delle procedure operative adottate.
Conclusioni
Si evidenzia la necessità di corretta e puntuale attuazione del decreto 24 giugno 1998 alla luce delle indicazioni sopra esplicitate da parte di tutti i soggetti richiamati, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le Direzioni generali delle Aziende sanitarie avranno cura di garantire la massima diffusione delle presenti direttive presso le strutture pubbliche e private negli ambiti di rispettiva competenza e vigileranno sulla corretta attuazione delle stesse, adottando i provvedimenti più opportuni per il superamento di eventuali disfunzioni che dovessero manifestarsi ostacolando nei rispettivi ambiti di competenza l'adeguatezza del flusso informativo istituito.
  L'Assessore: LO MONTE 


Allegato 1
REGISTRO REGIONALE DEI MESOTELIOMI OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE - GRUPPO 48° OER



ELENCO DEI REFERENTI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE DEI MESOTELIOMI


Azienda  Referente Servizio Indirizzo Telefono Fax 
Azienda U.S.L. 1 (AG)  Parrinello Liliana Medicina del lavoro Via Manzoni, 140 0922/402808 0922/402808 
          92100 Agrigento 
Azienda U.S.L. 2 (CL)  Alecci Nunzio Igiene pubblica Vico Jacona, 5 - 93012 Gela (Cl) 0933/918688 0933/926410 
Azienda U.S.L. 3 (CT)  Di Stefano Patrizia U.O. epidemiologia e demografia sanitaria Via D'Annunzio, 60 - 95100 Catania 095/441782 095/553160 
Azienda U.S.L. 4 (EN)  L'Episcopo Giuseppe Medicina dei servizi Via IV Novembre, 40 - 94100 Enna 0935/520712 0935/520711 
Azienda U.S.L. 5 (ME)  Bruno Massimo Medicina del lavoro Via Gaggini, 29 Is. 383 - 90800 Messina 090/40463 - 090/360104 090/340411 
Azienda U.S.L. 6 (PA)  Casuccio Nicolò Sispe Az. Usl n. 6 Via Siracusa, 45 - 90141 Palermo 091/6237399 091/347241 
Azienda U.S.L. 7 (RG)  Gafà Riccardo Ufficio biostatistica Via G. Di Vittorio, 57 - 97100 Ragusa 0932/657157 0932/657175 
Azienda U.S.L. 8 (SR)  Lucia Scaglione Medicina del lavoro Viale Epipoli, 74 - 96100 Siracusa 0931/484515 0931/484516 
Azienda U.S.L. 9 (TP)  Candura Ranieri Igiene Pubblica Via Ammiraglio Staiti, 95 - 91100 Trapani 0923/543017-18 0923/26363 



IPOTESI DI FLUSSO DEL REGISTRO REGIONALE DEI MESOTELIOMI

(2000.22.1129)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISI DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1999.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, vanno apportate le seguenti rettifiche:

  Numero identificativo voce Descrizione valore pubblicato Pagina Posizione nella voce Descrizione o valore corretto 
  8.1 40x20  cm. 155 rigo 2 40x20 mm. 
  8.2 40x20  mmq. 155 rigo 4 40x20 mm. 
  8.6 45x25 155 rigo 5 45x25 mm. 
  8.7 45x25 155 rigo 4 45x25 mm. 
  8.19 slantung 157 rigo 1 shantung 
  8.19 12-15 m. 157 rigo 1 12-15 cm. 
  10.10 20x60 161 rigo 3 20x60 cm. 
  18.8.1.1 cm. 180 105 rigo 5 180 mm. 
  18.8.1.2 cm. 110 105 rigo 7 110 mm. 
  18.8.2.1 cm. 180 105 rigo 5 180 mm. 
  18.8.2.2 cm. 110 105 rigo 7 110 mm. 
  18.8.3.1 cm. 180 105 rigo 5 180 mm. 
  18.8.3.2 cm. 110 105 rigo 7 110 mm. 
  6.3.4 di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.3 145 rigo 1 di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2 

(2000.28.1499)
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DECRETO PRESIDENZIALE 23 marzo 1999.
Approvazione dell'elenco prezzi unitari per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, pag. 3, vanno apportate le seguenti rettifiche:

  Numero identificativo voce Descrizione valore pubblicato Pagina Posizione nella voce Descrizione o valore corretto 
  II.21 Kn 4 rigo 1 kW 
  II.31 Kn 4 rigo 1 kW 
  II.16 Casseformi 5 rigo 1 Casseforme 
  II.17 Casseformi 5 rigo 1 Casseforme 

(2000.28.1499)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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