REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 LUGLIO 2000 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 luglio 2000.
Piano regionale faunistico venatorio 2000/2004.   pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2000.
Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale  pag. 24 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 35 


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 36 


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 37 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gibesi, con sede in Canicattì, e nomina del commissario liquidatore  pag. 38 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 22 giugno 2000.
Disposizioni relative al conferimento della titolarità e della reggenza delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura  pag. 39 


DECRETO 22 giugno 2000.
Nomina dei componenti della Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro  pag. 39 

Assessorato della sanità

DECRETO 26 giugno 2000.
Disposizioni per l'organizzazione dell'attività di day surgery nelle strutture private in regime libero professionale  pag. 40 


DECRETO 11 luglio 2000.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999  pag. 43 


DECRETO 20 luglio 2000.
Integrazione del decreto 30 giugno 2000, concernente graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2000  pag. 47 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 maggio 2000.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di S. Agata di Militello  pag. 49 


DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.  pag. 51 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 21 aprile 2000.
Approvazione, in via definitiva, dell'elenco delle ditte ammesse ai contributi previsti dal l'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27  pag. 52 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Approvazione del protocollo d'intesa per l'individuazione di forme e procedure di programmazione e di interventi congiunti per la ricerca, il recupero dei beni archeologici sommersi  pag. 55 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili ubicati al piano terra di palazzo De Spuches nel comune di Galati Mamertino  pag. 55 
Avviso relativo alla circolare n. 16 del 30 maggio 2000, concernente la concessione di sussidi alle scuole speciali del-l'obbligo statali o parificate per l'anno scolastico 1999/2000.   pag. 55 
Avviso relativo alla circolare n. 17 del 30 maggio 2000, concernente la concessione di contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti per l'anno scolastico 1999/2000.   pag. 55 
Avviso relativo alla circolare n. 18 del 30 maggio 2000 concernente la concessione ai cittadini non vedenti di apparecchiature Optacon o di altro più avanzato strumento.   pag. 55 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 55 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di San Co- no  pag. 55 
Riapprovazione del progetto dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Caltanissetta  pag. 55 
Concessione di un finanziamento per l'esecuzione di lavori nel comune di Maletto  pag. 56 

Assessorato della sanità:
Iscrizione della comunità terapeutica residenziale di Valderice, gestita dall'associazione Saman, con sede in Milano, nell'albo regionale degli enti ausiliari  pag. 56 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione dello schema di convenzione fra la Regione Basilicata, capofila delle regioni Ob. 1, e la Regione siciliana per l'attuazione dell'Accordo sul sistema cartografico di riferimento.  pag. 56 
Nulla osta alla ditta Compagnia internazionale Ruby prodotti agricoli s.r.l., con sede in Catania, per l'ampliamento dello stabilimento sito in Catania  pag. 56 
Nulla osta alla Provincia regionale di Siracusa per la realizzazione di opere stradali nel territorio del comune di Rosolini  pag. 56 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 14 luglio 2000, n. 12.
Decreto n. 6688 del 24 giugno 1999, attivazione sperimentale delle banche dati bibliografici provinciali ex lege n. 17/1991, capitolo 37965, esercizio finanziario 2000.
  pag. 56 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 5 luglio 2000, n. 6.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Rifor- ma della disciplina del commercio - Art. 13, comma 3.   pag. 62 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 20 luglio 2000, prot. n. 1528.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento generale sui lavori pubblici - Applicabilità in Sicilia  pag. 63 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 28 giugno 2000, n. 21.
Nomina dei dirigenti delle S.C.I.C.A. - Criteri e modalità procedurali  pag. 63 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 4 luglio 2000, prot. n. 365.
Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Procedure per il rilascio dell'attestato d'idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame  pag. 65 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 7 luglio 2000.
Piano regionale faunistico venatorio 2000/2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 ed, in particolare, l'art. 15;
Visto il decreto presidenziale n. 303/Gr.XVI/SGR dell'8 ottobre 1998, con il quale è stato emanato il "Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2000";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 133 dell'1 giugno 2000, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è stata approvata la nuova rielaborazione del suddetto piano faunistico-venatorio, per il periodo 2000/2004;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formalizzazione, mediante l'emanazione di apposito provvedimento, del medesimo piano;
Decreta:


Articolo unico

E' emanato il piano regionale faunistico-venatorio per il periodo 2000/2004, nel testo rielaborato allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 133 dell'1 giugno 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 2000.
  CAPODICASA 


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(2000.28.1492)
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DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2000.
Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e, in particolare, l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, con il quale si dispone che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;
Preso atto del parere favorevolmente espresso dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 28/99, nelle riunioni del 14 e del 29 giugno 2000;
Sulla proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Considerato che occorre provvedere nel merito;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale e sono fissati i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

Fanno, altresì, parte integrante del presente decreto gli allegati: 2, codici ATECO rilevanti ai fini di quanto stabilito dagli articoli 7 e 11 del presente provvedimento; 3, delibera tipo relativa ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28; e 4, norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 11 luglio 2000.
  CAPODICASA 
  BATTAGLIA 


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(2000.28.1596)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l'erogazione di contributi per il finanziamento delle modifiche agli strumenti di guida a favore dei titolari di patente A, B, C affetti da incapacità motorie permanenti;
Vista la nota prot. n. 1N1/1482 dell'8 maggio 2000, con la quale l'Assessorato regionale della sanità trasmette copia della nota del Ministero della sanità con la quale si informa dell'accreditamento di lire 32.159.560 ai sensi dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Considerato che, in data 29 novembre 1999, sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato è stato accreditato l'importo di lire 32.159.560 come contributo 20% legge n. 104/92 e che tale importo è stato accertato al capitolo 3246 nell'esercizio finanziario 1999, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
 
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 

TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 32.159.560  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42477 Contributi per il finanziamento delle modifiche degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente A, B e C speciali affetti da incapacità motorie permanenti. 
11  157  2  0807  010403 V      + 32.159.560 L. n. 104/92, art. 27. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 42477, istituito con decreto n. 109 del 29 febbraio 2000 corrispondente al capitolo 42477 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti all'1 gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 42477 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1140)
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DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 4 marzo 1987, n. 88, recante provvedimenti a favore dei tubercolitici;
Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge 4 marzo 1987, n. 88, che prevede contributi ai cittadini colpiti da tubercolosi;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Considerato che, sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulti accreditato in data 30 novembre 1999 l'importo di L. 516.126.810 per contributi T.B.C. e che tale importo è stato accertato sul capitolo di entrata 3214 nell'esercizio finanziario 1999, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
 
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 

TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrati- 
va, ecc.      - 516.126.810  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42475 Prestazioni economiche previste dall'art. 5 della citata legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS. 
11  161  2  0807  010405 V      + 516.126.810 L. n. 88/87, art. 5. 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1138)
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DECRETO 19 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'Aids;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), della predetta legge 5 giugno 1990, n. 135 che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale il Cipe ha assegnato alle regioni, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1997, la somma di lire 35.000 milioni, per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
Considerato che con la predetta deliberazione il Cipe ha assegnato alla Regione siciliana la somma di lire 2.109 milioni per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
Considerato che la predetta somma è stata interamente accreditata in data 14 ottobre 1999 sul conto corrente n. 22945, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e di conseguenza accertata al capitolo di entrata 3222 nell'esercizio finanziario 1999 contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
 
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 

TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 2.109.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42867 Finanziamento spese relative allo svolgimento di corsi di formazione e d'aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di Aids. 
1.1  162  2  08.08  010406 V      + 2.109.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.22.1139)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gibesi, con sede in Canicattì, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1039 - repertorio scioglimento - dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento dal quale è emersa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Gibesi, con sede in Canicattì;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 10 giugno 1999, con parere n. 2449, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina del liquidatore della cooperativa Gibesi;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2554 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Gibesi società a r.l., con sede in Canicattì in via Monsignor Ficarra n. 7, costituita il 24 novembre 1980, con atto omologato dal tribunale di Agrigento l'8 gennaio 1981, iscritta al n. 2626 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n.992 del 13 giugno 1981, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Bilotta Antonio, nato a Licata il 19 agosto 1956 ed ivi residente in via S. Francesco n. 1, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.22.1154)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 22 giugno 2000.
Disposizioni relative al conferimento della titolarità e della reggenza delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 36/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto del 26 marzo 1993, con il quale si è proceduto all'istituzione, nel territorio della Regione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (S.C.I.C.A.);
Visti i propri decreti del 21 febbraio 1996 e dell'1 marzo 1996, con i quali sono disciplinati, rispettivamente, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento delle predette S.C.I.C.A.;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto in data 1 marzo 1996, di dovere procedere al conferimento della titolarità o della reggenza delle medesime S.C.I.C.A.;
Ritenuto, al riguardo, di dovere adottare nuovi criteri meglio aderenti alle attuali esigenze funzionali, in sostituzione di quelli previsti dai commi 1° e 2° dell'art. 3 del decreto in data 21 febbraio 1996;
Decreta:


Art. 1

1.  La titolarità delle S.C.I.C.A. è conferita a funzionari dell'Amministrazione regionale del lavoro, in possesso della qualifica di dirigente appartenente all'VIII fascia funzionale, in servizio presso gli U.P.L.M.O., le S.C.I.C.A., l'U.R.L.M.O. ed uffici centrali della medesima Amministrazione.
2.  In carenza di funzionari aventi i requisiti previsti dal comma 1, la reggenza delle S.C.I.C.A. sarà affidata a funzionari in servizio presso gli uffici ivi previsti, con qualifica di dirigente e di assistente, appartenente alla VII fascia funzionale, i quali, all'atto della selezione di cui all'art. 2, abbiano la titolarità, la reggenza o la responsabilità con provvedimenti di data certa, continuativamente e complessivamente da almeno 2 anni, di gruppi di lavoro, settori, reparti, S.C.I.C.A., ovvero in subordine, da almeno 3 anni, di uffici degli U.P.L.M.O. e di servizi delle S.C.I.C.A.
Gli incarichi relativi ad uffici degli U.P.L.M.O. ed a servizi delle S.C.I.C.A. sono computati al 20%, ai fini del raggiungimento del biennio di cui sopra.
I periodi di espletamento dei predetti incarichi, nell'ambito di gruppi di lavoro, settori, reparti, S.C.I.C.A., antecedenti alla data di indizione della medesima selezione, o, comunque inferiori al biennio, sono computati interamente ai fini del raggiungimento del triennio sopra considerato.
3.  A parità di qualifica e di requisiti, posseduti ai sensi dei commi 1 e 2, trovano applicazione, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
a)  possesso del titolo di studio superiore;
b)  maggiore anzianità effettiva nella qualifica di appartenenza;
c)  maggiore anzianità anagrafica.
4.  Nei confronti dei funzionari da nominare non dovranno sussistere elementi ostativi, desunti dalla documentazione agli atti del fascicolo personale.

Art. 2

1.  Con successive direttive attuative saranno emanate le disposizioni concernenti l'espletamento delle procedure di selezione valevoli ai fini delle nomine, in modo da garantire alle stesse, attraverso la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti e la predisposizione di apposite graduatorie, per ambiti territoriali determinati, il dovuto grado di certezza, obiettività, imparzialità, trasparenza, pubblicità.
Qualora la selezione vada deserta, si provvederà alla nomina di ufficio, con i criteri di cui all'art. 1, nell'ambito dei funzionari in servizio presso le S.C.I.C.A. mancanti di titolare.
2.  Con provvedimento assessoriale potrà essere conferita delega ai direttori degli U.P.L.M.O., in conformità alle vigenti disposizioni, per l'adozione degli atti di attribuzione della titolarità e della reggenza delle S.C.I.C.A., nonché di quelli connessi e conseguenziali.
3.  Restano fermi i provvedimenti assessoriali di conferimento della titolarità di S.C.I.C.A. adottati anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 3

1.  I commi 1° e 2° dell'art. 3 del decreto assessoriale in data 21 febbraio 1996, di cui in premessa, sono abrogati.

Art. 4

1.  Il presente decreto sarà trasmesso per il visto ai competenti organi e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PAPANIA 

(2000.27.1453)
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DECRETO 22 giugno 2000.
Nomina dei componenti della Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76;
Visto il decreto n. 685/2000/GAB/L del 5 maggio 2000, con il quale è stata istituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la nota del 16 giugno 2000, prot. n. 00605/GAB, con la quale l'Assessore regionale per la sanità ha designato i nominativi di pertinenza dell'Assessorato medesimo quali componenti della Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata l'urgenza di procedere alla nomina dei componenti della predetta Commissione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto n. 685/2000/GAB/L del 5 maggio 2000, al fine di assicurare tempestivamente una migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza, approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi in materia contributiva e perseguire l'obiettivo della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreta:


Art. 1

La Commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione o dal Direttore regionale preposto alla Direzione regionale I lavoro, dallo stesso delegato, è composta nel modo seguente:
Per l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
-  Direttore regionale del lavoro;
-  direttore, o vice direttore, dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  dirigente coordinatore del gruppo VII/L "rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza";
-  direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
-  capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
-  comandante nucleo regionale dei carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro;
Per l'INPS
-  direttore della sede regionale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Per l'INAIL
-  direttore della sede regionale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;
Per l'Assessorato regionale della sanità
-  dott. Francesco Garufi, ispettore sanitario - Assessorato regionale della sanità;
-  dott. Lorenzo Maniaci, ispettore sanitario - Assessorato regionale della sanità;
-  dott. Luigia Alicata, dirigente superiore - Assessorato regionale della sanità;
-  dott. Sebastiano Bonventre - A.S.L. c/o policlinico di Palermo;
-  ing. Natale Aiello - Servizio prevenzione e tutela ambiente di vita e di lavoro - A.S.L. n. 3;
-  sig. Regina Francesco, dipendente A.S.L. n. 9 di Trapani.

Art. 2

Per determinate specifiche problematiche la Commissione potrà essere di volta in volta integrata dai competenti dirigenti degli enti pubblici interessati o da un loro delegato.
La Commissione si riunisce presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed i compiti di segreteria sono svolti da un dipendente del predetto Assessorato.

Art. 3

La partecipazione dei membri ai lavori della Commissione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Gli oneri derivanti dalle eventuali spese di missione sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Il presente decreto non è soggetto al controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti ai sensi della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PAPANIA 

(2000.29.1622)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 26 giugno 2000.
Disposizioni per l'organizzazione dell'attività di day surgery nelle strutture private in regime libero professionale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto assessoriale n. 13306 del 18 novembre 1994;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e, in particolare, l'art. 8/ter;
Considerato che lo sviluppo dell'attività chirurgica di giorno (day surgery) è favorito dalla introduzione di nuove tecniche chirurgiche e che i più recenti indirizzi assistenziali hanno ridimensionato il ruolo della degenza pre e post operatoria a favore della deambulazione precoce e del tempestivo ritorno del paziente alle proprie abitudini di vita;
Visto il proprio decreto assessoriale n. 30836 del 10 dicembre 1999, con il quale sono state approvate le linee guida per l'organizzazione delle attività di day surgery in ambito ospedaliero, pubblico o privato;
Considerato che da parte di Aziende unità sanitarie locali sono stati formulati quesiti a questo Assessorato della sanità, con i quali viene richiesta l'emanazione di direttive volte a chiarire quale debba essere l'amministrazione tenuta al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio, in favore di centri privati che intendano svolgere attività di day surgery in regime libero professionale e senza alcun rapporto di preaccreditamento con il Servizio sanitario regionale;
Ritenuto che, in base al combinato disposto dell'art. 194 del T.U.L.S. (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), dell'art. 40 della legge regionale n. 30/93 e dell'art. 6 del decreto n. 13306/94, tale competenza autorizzativa debba essere attribuita al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio intende operare il soggetto richiedente;
Ritenuto, altresì, indispensabile procedere all'emanazione di apposite linee guida nelle quali vengano precisati i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi cui dovranno adeguarsi i centri privati che richiedono l'autorizzazione sanitaria per esercitare attività di day surgery;
Ritenuto che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno provvedere ad effettuare controlli, con cadenza almeno semestrale, sull'attività dei centri privati di day surgery autorizzati e che tali controlli dovranno evidenziare, oltre che la tipologia delle prestazioni erogate, anche il persistere dei requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e che sono indispensabili per il mantenimento della stessa;
Decreta:


Art. 1

In base al combinato disposto dell'art. 194 del T.U.L.S. (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), dell'art. 40 della legge regionale n. 30/93 e dell'art. 6 del decreto n. 13306/94, al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale è demandata la competenza in materia di autorizzazione sanitaria all'esercizio in favore di centri privati che intendano svolgere attività di day surgery in regime libero professionale e senza alcun rapporto di preaccreditamento con il Servizio sanitario regionale.

Art. 2

Per le motivazioni in premessa citate, sono approvate le allegate linee guida per l'organizzazione delle attività di day surgery nei centri privati che intendano svolgere tali attività in regime libero professionale e senza alcun rapporto di preaccreditamento con il Servizio sanitario regionale.

Art. 3

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno provvedere ad effettuare controlli, con cadenza almeno semestrale, sull'attività dei centri privati di day surgery autorizzati; tali controlli dovranno evidenziare, oltre che la tipologia delle prestazioni erogate, anche il persistere dei requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e che sono indispensabili per il mantenimento della stessa.

Art. 4

Le autorizzazioni sanitarie all'esercizio, rilasciate dai direttori generali ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto, non potranno costituire per nessun motivo titolo preferenziale o diritto per i centri privati, in caso di avvio delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 229/99.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione comprensiva dell'allegato.
Palermo, 26 giugno 2000.
  LOMONTE 


Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(2000.27.1445)
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DECRETO 11 luglio 2000.
Zone carenti di medicina generale al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 16 del 31 marzo 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 1999;
Preso atto che il Ministero della sanità, con parere n. 1200/SRC/MG/253 del 25 febbraio 1998, ha espresso l'av-viso che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 484/96, possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti, per trasferimento, i medici che risultano iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche in altra regione;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione relativamente alle carenze di medicina generale rilevate nei rispettivi ambiti territoriali per il 2° semestre 1998 e per il 1° semestre 1999;
Considerato che in relazione al disposto della norma finale n. 5, inserita nel vigente accordo collettivo nazionale di medicina generale, gli incarichi di cui trattasi, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 484/96, vanno conferiti nella misura del 50% a favore, rispettivamente, dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, e del 50% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato che il titolo di cui sopra, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati, alla data del 31 gennaio 1998, quale termine utile per la presentazione dell'istanza di inclusione nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1999;
Vista la nota protocollo n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti in questione, ed in particolare sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dover individuare nell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina l'Azienda che proceda agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;
Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di medicina generale, accertate al 2° semestre 1998 ed al 1° semestre 1999 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati:
a)  i medici che risultino iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgono altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmata nei servizi territoriali.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b)  i medici inclusi nella graduatoria regionale valevole per il 1999 approvata in via definitiva.
I medici interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, via La Farina n. 243 (ME), indicando le località carenti per le quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti inoltre ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 403/98.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare, nella domanda, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 1999 specificando il punteggio conseguito.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato.

Art. 5

Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti, i medici di cui alla lett. b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per il 1999;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nella località carente per la quale concorrono risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1996;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione Sicilia almeno dal 31 gennaio 1996.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 403/98.

Art. 6

I medici in possesso alla data del 31 gennaio 1998 dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91, per potere partecipare alla riserva di posti secondo le percentuali di cui alle premesse del presente decreto devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato o apposita dichiarazione.

Art. 7

L'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), riserva una percentuale del 50% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici che, alla data del 31 gennaio 1998, risultino in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 50% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 luglio 2000.
  LO MONTE 


Allegati
ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE AL 2° SEMESTRE 1998

Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento
  Ambito territoriale | Posti 
Agrigento  n.  2 
Favara  n.  2 
Raffadali  n.  2 
Cattolica Eraclea  n.  1 
Sciacca  n.  1 
Canicattì  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
  Ambito territoriale | Posti 
  -

Azienda U.S.L. n. 3 - Catania
  Ambito territoriale | Posti 
Misterbianco  n.  1 
Catania  n.  3 con obbligo di apertura del-lo studio medico nei distretti carenti di ambulatorio di me dicina generale; 
Acireale  n.  1 
Aci S. Antonio  n.  1 
Zafferana Etnea  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 4 - Enna
  Ambito territoriale | Posti 
Troina  n.  1 
Valguarnera  n.  1 
Cerami  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 5 - Messina
  Ambito territoriale | Posti 

Taormina - Castelmola - Letojan-
ni - Mongiuffi M. - Gallodoro  n.  2 
Messina  n.  4 

Rometta - Saponara - Villafran-
ca Tirrena  n.  1 

Torregrotta - Roccavaldina - Monforte S. Giorgio - Condrò - Gualtieri Sicaminò - S. Pier
Niceto  n.  1 
Panarea  n.  1 

Barcellona Pozzo di Gotto - Me-
rì - Castroreale  n.  2 

Acquedolci - San Fratello - Ca-
ronia  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
  Ambito territoriale | Posti 
Bagheria  n.  2 
Altavilla  n.  1 
Casteldaccia  n.  1 
Roccamena  n.  1 
Partinico  n.  6 
Montelepre  n.  1 
Capaci  n.  1 
Isola delle Femmine  n.  1 
Terrasini  n.  1 
Torretta  n.  1 
Ciminna  n.  1 
Palermo  n.  18 
Monreale  n.  1 
Altofonte  n.  1 
Carini  n.  2 

Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
  Ambito territoriale | Posti 
Modica  n.  1 
Vittoria  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 8 - Siracusa
  Ambito territoriale | Posti 
Siracusa  n.  1 
Floridia  n.  1 
Augusta  n.  1 
Lentini - Carlentini  n.  1 con obbligo di apertura dello studio medico a Carlentini; 

Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani
  Ambito territoriale | Posti 
Trapani - Erice  n.  2 
Marsala  n.  4 
Alcamo  n.  3 

ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE AL 1° SEMESTRE 1999

Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento
  Ambito territoriale | Posti 
Alessandria della Rocca  n.  1 
Montallegro  n.  1 
Licata  n.  2 

Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
  Ambito territoriale | Posti 
San Cataldo  n.  1 
Mussomeli  n.  1 
Caltanissetta  n.  2 
Mazzarino  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 3 - Catania
  Ambito territoriale | Posti 
Caltagirone  n.  1 
Mirabella Imbaccari  n.  2 
Mazzarrone  n.  1 
Vizzini  n.  2 
Grammichele  n.  1 
Ragalna  n.  1 
Adrano  n.  4 
Biancavilla  n.  1 
Nicolosi  n.  1 
Pedara  n.  1 
San Giovanni La Punta  n.  1 
Catania  n.  15 con obbligo di apertura dello studio nei distretti carenti di ambulatorio di medicina generale; 
Acireale  n.  1 
Acicastello  n.  1 
Acicatena  n.  3 
Aci S. Antonio  n.  1 
Zafferana  n.  2 
Calatabiano  n.  1 
Linguaglossa  n.  1 
Castiglione di Sicilia  n.  1 
Fiumefreddo  n.  1 
Bronte  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 4 - Enna
  Ambito territoriale | Posti 
Nicosia - Sperlinga  n.  1 
Piazza Armerina  n.  1 

Azienda U.S.L. n. 5 - Messina
  Ambito territoriale | Posti 
Gaggi - Graniti - Giardini Naxos  n.  1 

Taormina - Castelmola - Le tojanni - Mongiuffi Melia - Gal-
lodoro  n. 1 

Pace del Mela - S. Filippo del
Mela - S. Lucia del Mela  n.  1 

Mistretta - Reitano - Castel di
Lucio - S. Stefano di Camastra  n. 1 

S. Agata Militello - Militello Rosmarino - Alcara Li Fusi - S.
Marco d'Alunzio - Torrenova  n. 2 

Acquedolci - S. Fratello - Caro-
nia  n. 1 

Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
  Ambito territoriale | Posti 
Cefalù  n. 2 
Giuliana  n. 1 
Castronovo di Sicilia  n. 2 

Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
  Ambito territoriale | Posti 
Scicli  n. 1 
Vittoria  n. 1 

Azienda U.S.L. n. 8 - Siracusa
  Ambito territoriale | Posti 
Solarino  n. 1 
Canicattini  n. 2 
Avola  n. 2 
Augusta  n. 2 

Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani
  Ambito territoriale | Posti 
Trapani - Erice  n. 2 
Pantelleria  n. 1 
Marsala  n. 2 
Partanna  n. 1 
Alcamo  n. 1 

DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto dott.    
nato a   il ........................... residente 
in   via/piazza ................................................................. 
n. ............... iscritto all'Albo dei    
della Provincia di   ai sensi e agli effetti 

dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato e integrato dall'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante il regolamento di attuazione degli artt 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. l27, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
Dichiara formalmente di

 1)  essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto   ore sett. ......... 
Via   Comune di ................................. 
Tipo di rapporto di lavoro    
Periodo: dal    
 2)  essere/non essere titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R.  con massimale di 
n.   scelte e con n. ................. scelte in carico 
con riferimento al riepilogo mensile del mese di    
Azienda    
 3)  essere/non essere titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R.    

con massimale di n. .............................. scelte:
Periodo: dal    

 4)  essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda    
branca   ore sett. ......... 
Azienda    
branca   ore sett. ......... 

 5)  essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni:
Provincia   branca .................................................. 
Periodo: dal    

 6)  avere/non avere un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 502/92:
Azienda  Via ............................................. Tipo di attività  
Periodo: dal    
 7)  essere/non essere titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato nella Regio- ne   o in altra Regione: 
Regione   Azienda ........................... 

ore sett. ......... in forma attiva - in forma di disponibilità (1)
 8)  essere/non essere iscritto a corso di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corso di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91: 
Denominazione del corso    
Soggetto pubblico che lo svolge    
Inizio: dal    
 9)  operare/non operare, a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 legge n. 833/78: 
Organismo   ore sett. ......... 
Via   Comune di ............................ 
Tipo di attività    
Tipo di rapporto di lavoro    
Periodo: dal    

10)  operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43, legge n. 833/78:
Organismo   ore sett. ......... 
Via  Comune di ............................ 
Tipo di attività    
Tipo di rapporto di lavoro    
Periodo: dal    

11)  svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
Azienda   ore sett. ......... 
Via  Comune di ............................ 
Periodo: dal    

12)  svolgere/non svolgere per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda   Comune di .................................... 
Periodo: dal    

13)  avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
   
   
Periodo: dal    

14)  essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:
   
   

15) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Periodo: dal    

16) svolgere/non svolgere altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna):
   
   
Periodo: dal    

17)  essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato:
Azienda   Comune ................................ ore sett. ......... 
Tipo di attività    
Periodo: dal    

18) operare/non operare a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7):
Soggetto pubblico    
Via  Comune di ..................................... 
Tipo di attività:    
Tipo di rapporto di lavoro:    
Periodo:   dal .................................. 

19)  essere/non essere titolare di trattamento di pensione a carico di:
   
   
Periodo: dal    

20)  fruire/non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento    
Periodo: dal    

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Luogo e data ...................................
Firma del dichiarante (2) ................................................................

(1) Ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
(2 ) Ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
(2000.28.1610)
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DECRETO 20 luglio 2000.
Integrazione del decreto 30 giugno 2000, concernente graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 32257 del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria di medicina generale valida per l'anno 2000;
Considerato che per cause tecniche da imputare al funzionamento dell'apposito software non risultano presenti nella già citata graduatoria provvisoria alcuni sanitari che avevano presentato regolare istanza di inserimento nella stessa;
Ritenuto di dover provvedere all'inclusione di detti sanitari nella graduatoria unica regionale provvisoria di medicina generale valida per l'anno 2000;
Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant'altro disposto con il decreto n. 32257 del 30 giugno 2000 in premessa citato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 luglio 2000, la graduatoria provvisoria dei medici di medicina generale valida per il 2000 viene integrata con gli inserimenti di cui agli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

I medici di cui all'allegato A) andranno ad occupare nella graduatoria provvisoria di medicina generale valida per l'anno 2000 la posizione che compete loro in base al punteggio conseguito e, nell'ordine, al voto di laurea, all'anzianità di laurea ed alla maggiore età.

Art. 3

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici di cui all'art. 1, nonché quelli inseriti nella graduatoria pubblicata in data 7 luglio 2000, possono inoltrare all'Assessorato regionale della sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, così come previsto dall'art. 2, comma 9, D.P.R. n. 484/96.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 luglio 2000.
  LO MONTE 


Allegato A
INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA REGIONALE VALIDA PER L'ANNO 2000


  N. COGNOME E NOME Data di nascita INDIRIZZO Data laurea Voto laurea   Pun-teggio
  1 Dolcimascolo Vincenza 19-05-1956 via Michelangelo, 64 - Enna 23-07-1982 110     35,10
  2 Di Martino Claudio 18-02-1956 c.le Pirato Lombardo Quartella, 2 - Modica (RG) 13-11-1981 110 L 33,60 
  3 Di Maggio Edoardo 9-07-1959 c.da Itria - Nicosia (EN) 5-11-1985 110 L 32,55 
  4 Brigandì Stefano 18-11-1956 c.da Citola coop. Mata - Messina 30-10-1984 102     29,50
  5 Distefano Giovanni 29-11-1959 via Formide, 15 - Siracusa 8-11-1985 110     29,05
  6 Dragà Domenica 26-09-1959 via XXI Ottobre, 123 - Torregrotta (ME) 3-07-1985 110 L 27,90 
  7 Di Marco Cesare 28-01-1963 via Giuseppe La Villa, 15 - Palermo 28-07-1988 110     26,90
  8 Di Marco Tarcisio 14-08-1956 via Cairoli, 13B - Mascalucia (CT) 28-10-1986 110 L 24,80 
  9 Laganà Olivia 5-12-1959 via Salandra is. 34/A, 30 - Messina 15-11-1983 110 L 24,80 
  10 Di Maggio Andrea 24-02-1956 via Dante, 16 - Sant'Agata Li Battiati (CT) 12-04-1983 110 L 24,70 
  11 Grasso Giuseppina 30-04-1963 via Matteotti, 81 - Giarre (CT) 4-11-1988 110 L 23,70 
  12 Restivo Silvana 2-05-1960 via Garibaldi, 1 - Villarosa (EN) 7-07-1986 110 L 23,40 
  13 Di Vita Giovanni 11-03-1953 via Ciano, 1 - Chiaramonte Gulfi (RG) 3-11-1983 106     23,30
  14 Grasso Grazia 13-09-1963 via Pasubio, 33 - Catania 7-07-1988 110 L 22,90 
  15 Domicoli Carmelo 27-06-1954 corso Delle Provincie, 197 - Catania 3-07-1985 100     22,85
  16 Di Mari Giuseppe 22-01-1954 via Termini, 6 - Lentini (SR) 6-04-1988 106     22,50
  17 Di Marco Giandomenico 2-11-1950 via Gramsci, 15 - Gravina (CT) 10-07-1986 102     21,90
  18 Di Marca Giuseppe 27-02-1954 via Gela, 188 - Licata (AG) 29-03-1982 92     21,60
  19 Briguglio Santa 25-03-1959 via R. Margherita, 130 - S. Teresa Riva (ME) 8-04-1991 110 L 21,40 
  20 Brancè Antonio 21-06-1958 via Nunzio, 30 - Leonforte (EN ) 25-03-1985 110 L 20,65 
  21 Doria Giacoma 8-09-1954 via cap. Maltese, 8 - Trapani 3-04-1992 105     20,30
  22 Drago Enrico 28-03-1953 via Vittorio Emanuele, 10 - Capaci (PA) 7-02-1989 85     20,00
  23 Di Luca Giuseppe 10-06-1960 via Indirizzo, 2B - Viagrande (CT) 7-04-1986 110     19,50
  24 Brigandì Amalia 3-07-1960 via Q. Mollica, 14 - Messina 2-07-1985 110 L 19,25 
  25 Brancato Gaetano Giuseppe 28-10-1960 via Soldato Cunsolo, 6 - Palagonia (CT) 2-07-1987 110 L 18,80 
  26 Domini Cateno 25-05-1958 via Umberto, 131 - Catania 5-11-1985 104     18,30
  27 Branciforte Giuseppe 28-01-1964 via S. Catania, 154 - Catania 12-07-1989 110 L 17,80 
  28 Domingo Stefano 31-07-1951 via Sperone, 9 - Custonaci (TP) 22-12-1983 85     17,70
  29 Ditta Leonardo 23-05-1957 via Enrico Toti, 26 - Castelvetrano (TP) 6-11-1985 94     17,40
  30 Di Pasquale Raffaela 26-04-1965 via Dei Frassini, 5 - Comiso (RG) 2-04-1992 110 L 17,00 
  31 Martorana Vincenzo 15-01-1961 via Roma, 34 - Ficarazzi (PA) 22-03-1989 95     16,50
  32 Briganti Luigi 1-04-1958 c.da Bongiovanni - Augusta (SR) 14-11-1985 105     15,50
  33 Distefano Concetta 10-10-1966 via Roma, 61 - San Pietro Clarenza (CT) 25-03-1991 110 L 15,10 
  34 Brancato Gaetano 15-04-1959 via Abruzzi, 69 - Palermo 23-12-1985 106     14,45
  35 Durante Marco 5-08-1960 via Vaccarini, 1 - Palermo 5-11-1987 110 L 14,10 
  36 Di Maria Piera 16-03-1965 via B. Bonaiuto, 6 - Palermo 11-03-1991 110 L 14,00 
  37 Di Marco Giuseppe 25-08-1960 via Zappulla, 119 - Tortorici (ME) 5-11-1985 110 L 12,40 
  38 Di Marco Vincenza 8-12-1956 via Boccaccio, 9 - San Giovanni Gemini (AG) 26-07-1988 93     12,10
  39 Dotto Lucia 3-02-1962 salita G. Melivia, 6 - Taormina (ME) 18-07-1989 110 L 11,60 
  40 Di Salvo Antonino 9-11-1955 via Lincon, 74 - Lercara Friddi (PA) 3-11-1993 90     11,40
  41 Di Mare Salvatore 31-01-1956 via Dessiè, 24 - Augusta (SR) 21-03-1985 104     11,00
  42 Brighina Ettore Filippo 8-05-1952 via Papa Pacelli, 2 - Piazza Armerina (EN) 29-10-1990 110     10,40
  43 D'Alessandro Maria Michela 20-05-1961 via S. Antonio, 23 - Bagheria (PA) 28-07-1986 107     10,40
  44 Branciforte Fabrizio 15-02-1961 via Passo Signore, 82 - Enna 11-04-1989 104     9,95
  45 Drago Erminio 20-02-1962 via Roma, 213 - Aidone (EN) 31-10-1989 110 L 9,65 
  46 Di Maio Giovanni 10-05-1959 via S. Elia, 41 - S. Angelo di Brolo (ME) 15-07-1987 105     8,30
  47 Di Marco Carmela Cons. 1-02-1958 via Pasubio, 21 - Paternò (CT) 14-04-1989 104     8,05
  48 Grasso Giuseppa 14-05-1961 via Caltabiano, 45 - Catania 11-07-1989 110 L 7,90 
  49 Di Marco Giuseppe 15-07-1957 via Sciarelle, 26 - Paternò (CT) 7-04-1994 102     7,90
  50 Di Pietro Arcangelo 15-10-1965 via Colombo, 19 - Tusa (ME) 21-07-1993 105     7,80
  51 Dugo Giuseppe 5-02-1960 via Adua, 75 - Ispica (RG) 26-03-1991 101     7,70
  52 Di Marco Maria 1-11-1967 corso Umberto, 563 - Roccalumera (PA) 28-01-1994 110 L 7,10 
  53 Di Marco Annunziata 3-12-1959 via Passaggio mp1, 9 - Palermo 13-11-1989 94     7,00
  54 Sadry Abdollah 3-08-1957 via Galilei, 79 - Palermo 25-07-1990 91     6,20
  55 Briguglio Giuseppe 11-05-1964 via Umberto I°, 264 - Roccalumera (ME) 29-06-1992 100     5,55
  56 Di Marco Tiziana 15-02-1965 via dei Cantieri, 29 - Palermo 8-11-1990 110     5,50
  57 Di Luciano Michele 5-01-1959 via Acireale, 16 - Siracusa 7-07-1993 88     5,00
  58 Di Mari Annamaria 11-06-1964 via Camarina, 10 - Lentini (SR) 10-04-1989 107     5,00
  59 Brischetto Scacciante Salvatore 9-01-1958 c.da Santuzza - Grammichele (CT) 7-04-1984 110 L 4,40 
  60 Di Maida Calogero 19-08-1958 via Mazzini, 76 - Ravanusa (AG) 25-07-1990 100     4,10
  61 Di Maria Franco 2-04-1966 via Gramsci, 6 - Alcara Li Fusi (CT) 12-07-1991 110 L 4,10 
  62 Branciforti Giacomo 29-11-1962 piazza Sciuti, 13 - Catania 8-07-1987 110 L 3,90 
  63 Briglia Francesco 3-12-1965 via XX Luglio, 20 - Milazzo (ME) 16-07-1991 110 L 3,75 
  64 Di Mattea Carmelo 20-01-1965 via Cremona, 41 - Paternò (CT) 27-03-1991 110     3,45
  65 Briguglio Bruno 18-02-1954 via F. Crispi, 58 - Alì Terme (ME) 15-07-1986 102     3,40
  66 Briguglia Giovanfranco 24-09-1956 via E. Bellia, 312 - Paternò (CT) 12-11-1983 110 L 3,30 
  67 Di Marzo Maurizio 8-09-1965 via V. Gambara, 6 - Palermo 7-11-1990 108     3,30
  68 Di Martino Marcello 9-01-1969 via Antonio Longo, 76 - Catania 7-04-1994 110 L 2,95 
  69 Bricconcello Natale Giuseppe 16-02-1967 via Cimabue, 34 - Gela (CL) 7-04-1994 110 L 2,75 
  70 Distefano Maria Emanuela 29-12-1966 via Gramsci, 8 - Gravina (CT) 4-11-1991 110 L 2,40 
  71 Bringheli Ennio 14-09-1965 via XXIV Maggio, 106 - Messina 15-07-1992 110     2,00
  72 Di Marco Domenica 29-09-1962 via Sturzo, 12 - Acicastello (CT) 22-10-1990 109     2,00
  73 Di Pasquale Rosanna 28-06-1965 via L. Capuana, 47 - Comiso (RG) 2-07-1992 110 L 1,60 
  74 Donato Silvana 28-06-1963 via Consolare Pompea Paradiso, 209 - Messina 27-01-1992 110 L 1,60 
  75 Grasso Marinella 26-01-1967 via Pietro Scuderi, 3 - Linguaglossa (CT) 4-07-1991 110 L 1,50 
  76 Distefano Maria Concetta 16-11-1963 via Fallica, 14 - Biancavilla (CT) 12-07-1988 110 L 1,50 
  77 Di Marco Giuseppe 12-10-1962 via M. Rubellino, 11 - Mazara del Vallo (TP) 4-11-1992 110 L 1,40 
  78 Ducato Giuseppe 1-08-1968 via L 24, 12 - Misilmeri (PA) 4-11-1993 110     1,40  
  79 Donato Giuseppina 15-10-1958 via Gesù e Maria in S. Leone is. 431/A - Messina 4-02-1985 110     1,20
  80 Brancato Giovanna 21-01-1960 via F.do Cosentino, 15 - Catania 3-11-1989 110 L 1,00 
  81 Bruguglio Mario 3-03-1967 via Roma, 402 - Scaletta Zanclea (ME) 24-10-1991 110 L 1,00 
  82 Di Maggio Rosalia 4-05-1960 via Serve della divina Provvidenza, 18 - Catania 29-09-1994 110 L 1,00 
  83 Di Marco Daniela 25-06-1967 via Garibaldi, 10 - Spadafora (ME) 11-07-1994 110 L 1,00 
  84 Di Martino Massimo Giuseppe 18-07-1956 viale Europa, 32 - Erice (TP) 25-07-1980 110 L 1,00 
  85 Distefano Nunzio Antonino 22-11-1959 via Pergolesi, 22 - Ragusa 23-10-1990 110     1,00
  86 Distefano Patrizia 4-02-1961 via Carrubella, 15B - Gravina (CT) 1-07-1987 110 L 1,00 
  87 Duci Adriana 24-10-1965 via Remo Sandron, 59 - Palermo 10-07-1991 110 L 1,00 
  88 Dominici Roberto 1-12-1965 piazza G. Bruno, 26/A - Vittoria (RG) 15-07-1992 108     0,50
  89 Domianello Dario 27-06-1960 via W. Cusina, 10 - Bagheria (PA) 7-11-1991 104     0, 30 
  90 Brischetto Giuseppe 21-11-1962 corso P. Pisani, 193 - Palermo 5-11-1993 98     0,10 
  91 Di Marco Leonardo 22-01-1958 corso Provincie, 3 - Catenanuova (EN) 7-07-1992 90     0,00 


Allegato B
INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA REGIONALE VALIDA PER L'ANNO 2000


  N. COGNOME E NOME Data di nascita CAUSA DI ESCLUSIONE 
  1 Branciforti Salvatore 1-01-1965 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  2 Breli Luciano 24-01-1963 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  3 Brignone Cinzia 9-02-1966 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  4 Briguglio Maria Concetta 3-02-1969 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  5 Gangemi Salvatore 23-02-1951 Mancato inoltro certificato di Laurea 
  6 Giammanco A. Maria 8-09-1968 Mancato inoltro certificato di Laurea 
  7 Gulino Venerando 10-07-1957 Mancato inoltro certificato di Laurea 
  8 Iannì Francesco 6-05-1969 Timbro illeggibile 
  9 Imperatore Enea 29-06-1952 Timbro illeggibile 
  10 Insalaco Giuseppe 17-06-1958 Timbro illeggibile 
  11 Palmisano Anna 16-04-1968 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  12 Pulvirenti Salvatore 26-04-1961 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  13 Pupillo Maurizio 3-06-1968 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 
  14 Quattrocchi Carmelo 31-03-1972 Abilitazione conseguita dopo il 31/12/94 

(2000.29.1646)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 maggio 2000.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di S. Agata di Militello.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 21/98;
Vista la circolare assessoriale n. 1/99-D.R.U., prot. n. 5443 del 23 aprile 1999;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 1354 del 2 novembre 1988, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Agata di Militello;
Visto il foglio prot. n. 17293 del 9 settembre 1998, con il quale il comune di S. Agata di Militello ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 71 del 26 maggio 1998 - riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 23 luglio 1998, con decisione n. 5457/5185 - avente per oggetto «Modifica dell'art. 4 del vigente regolamento edilizio comunale»;
Visto il foglio prot. n. 23824 del 17 dicembre 1998, con il quale il comune di S. Agata di Militello ha trasmesso a questo Assessorato la delibera consiliare n. 137 del 17 novembre 1995 - riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 21 marzo 1996, con decisione n. 3521/2833 - avente per oggetto «Modifica ed integrazione degli artt. 4 e 5 del regolamento edilizio comunale»;
Vista la delibera commissariale n. 484/290cs del 30 novembre 1998, riscontrata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 29 dicembre 1998, con decisione n. 9315/8917, avente per oggetto «Integrazione commissione edilizia ai sensi dell'art. 10 comma 1, legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, art. 4;
Vista la proposta n. 22 dell'1 dicembre 1999, resa dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis
La proposta di modifica viene avanzata poiché l'attuale composizione della commissione edilizia comunale prevede la presenza di consiglieri comunali che, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 7/92, art. 12, "sistematicamente non partecipano alle riunioni della commissione facendo così mancare il numero legale per la validità della stessa".
Il consiglio comunale ha "ritenuto opportuno sia per esigenze di carattere squisitamente tecnico che scientifico-amministrativo aumentare ulteriormente i componenti della C.E.C., tenuto conto dell'elevato numero dei progetti da esaminare e delle problematiche ad essi con nesse".
Il suddetto art. 4, che riguarda la composizione della commissione edilizia, così recita:
La commissione edilizia è composta:
a)  dal sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;
b)  dal coordinatore della 7ª ripartizione;
c)  dal coordinatore della 8ª ripartizione;
d)  dall'ufficiale sanitario;
e)  da un architetto iscritto all'albo professionale;
f)  da un ingegnere iscritto all'albo professionale;
g)  da un geometra iscritto all'albo professionale;
h)  da due consiglieri comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza, designati dal consiglio comunale;
i)  da due membri esperti nelle varie materie inerenti l'urbanistica e l'edilizia, con preferenza di laureati o diplomati in una disciplina che abbia rapporto con l'edilizia ed il territorio;
l)  dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
I commissari di cui alle lett. e), f), g), sono designati dal consiglio comunale e scelti nell'ambito di terne segnalate dai corrispettivi ordini e collegi professionali provinciali.
I membri elettivi durano in carica 5 anni e vengono designati dal consiglio comunale mediante elezione con voto limitato in modo da garantire la presenza del consigliere di minoranza.
Qualora uno dei commissari elettivi sia dimissionario, il consiglio comunale provvederà alla sostituzione ed il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza della commissione.
I componenti elettivi sono considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificati motivi.
Per affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.
La modifica è la seguente:
Art. 4
Composizione della commissione edilizia

La commissione edilizia è composta:
a)  dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede;
b)  dal coordinatore della 7ª ripartizione;
c)  dal coordinatore dell'8ª ripartizione;
d)  dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale o dal medico dello stesso servizio da lui delegato;
e)  da 2 architetti iscritti all'albo professionale;
f)  da 2 ingegneri iscritti all'albo professionale;
g)  da 2 geometri iscritti all'albo professionale;
h)  da 2 membri esperti laureati o diplomati in materie scientifiche e/o amministrative supportati da valido curriculum;
i)  dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
La commissione edilizia è di nomina del sindaco e dura in carica 5 anni.
I commissari di cui alle lett. e), f), g), sono nominati dal sindaco e scelti nell'ambito di professionisti iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali provinciali.
Qualora uno dei commissari sia dimissionario, il sindaco provvederà alla sostituzione ed il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza della commissione.
I componenti di cui alle lett. d), e), f), g), h), sono considerati dimissionari e sostituibili se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificati motivi.
Per affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.
Con successiva delibera n. 484/290/98 il commissario straordinario ha integrato la commissione edilizia, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 25/97 e dell'art. 4 della legge regionale n. 21/98, nel seguente modo:

Art. 4bis

La commissione edilizia viene integrata con un perito industriale ed i funzionari dei seguenti enti: Genio civile, Ispettorato agricoltura e foreste, Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e Ferroria dello Stato, i quali esprimeranno parere ciascuno per la propria competenza.
Considerato che: la modifica proposta relativa all'art. 4 vigente del R.E. è finalizzata a garantire la funzionalità della commissione edilizia e che l'integrazione dell'art. 4bis discende dall'entrata in vigore delle leggi regionali nn. 25/97 e 21/98.
Propone che la modifica relativa all'art. 4 del vigente R.E. del comune di S. Agata di Militello adottata con D.C. n. 71 del 26 maggio 1998 e l'integrazione di cui alla delibera commissariale n. 484/290/98 inserita con l'art. 4 bis siano meritevoli di approvazione»;
Visto il parere reso con il voto n. 234 dell'1 marzo 2000, con il quale il Consiglio regionale ha inteso valido, ai fini dell'approvazione delle modifiche al vigente regolamento edilizio, il parere reso dal gruppo 30/D.R.U.;
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri del gruppo 30° e del C.R.U. integrando la formulazione del predetto art. 4bis con le esplicitazioni contenute nella circolare assessoriale n. 1/99-D.R.U. del 23 aprile 1999, in ordine alla competenza della commissione edilizia così costituita limitatamente alle opere di progetto riguardanti l'edilizia economica e popolare, come peraltro riportato nella delibera commissariale di adozione;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata, così come riportata nel parere del gruppo 30/D.R.U. di cui in premessa, e con l'integrazione di cui al suddetto ritenuto, la variante al regolamento edilizio del comune di S. Agata di Militello, di cui alla delibera consiliare n. 71 del 26 maggio 1998 e delibera commissariale n. 484/290 del 30 novembre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 71 del 26 maggio 1998;
2)  delibera commissariale n. 484/290 del 30 novembre 1998.

Art. 3

Il comune di S. Agata di Militello è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.22.1142)
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DECRETO 30 maggio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli prot. n.024236 del 7 giugno 1999 e prot.n.047612 del 4 novembre 1999, con i quali il comune di Caltagirone ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al P.R.G., area di ingresso a nord della città, posta sul lato ovest della strada statale n. 124 siracusana;
Vista la delibera n. 128 del 14 ottobre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 5 novembre 1998, prot. n. 7677/7506, con la quale il consiglio comunale di Caltagirone ha adottato la variante urbanistica al vigente P.R.G., area di ingresso a nord della città, posta sul lato ovest della strada statale n. 124 siracusana;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71;
Vista la certificazione del 6 maggio 1999 a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso la stessa;
Vista la nota prot. n. 22625 del 18 settembre 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, in relazione al livello progettuale ad oggi esaminato, esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizioni che il progetto delle aree in argomento dovrà essere concepito in modo integrato e rispettoso della dinamicità geomorfologica delle aree al contorno di quella di stretto interesse: prevedendo cioè tutte le opere di bonifica idrogeologica e geomorfologica nelle aree al contorno, i cui limiti sono dettati dalla logica della conservazione geomorfologica, che assicurino la stabilità dell'area di stretto interesse e la conservazione dei suoi manufatti nel tempo;
Vista la nota prot. n. 543 del 24 dicembre 1999, con cui il gruppo XXVIII/D.R.U., nel sottoporre gli atti e gli elaborati all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1999, propone che possa essere meritevole di approvazione la variante al P.R.G. su descritta, a condizione che il poligono di tiro, che nell'ipotesi progettuale trovasi a ridosso dell'area in cui dovrà sorgere il planetario civico, venga ubicato, ove possibile, in altro sito, e che, ovviamente, vengano rispettate le prescrizioni imposte dal Genio civile nel parere n. 22625/98;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 238 dell'1 marzo 2000 che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato per gli aspetti geologici quanto segue:
La zona interessata dalla variante è ubicata in un contesto parzialmente edificato dalla morfologia per lo più pianeggiante fatta eccezione di limitate aree di bordo da cui si dipartono pendii con pendenze talora accentuate, così come documentato dallo studio geologico a supporto della variante.
Tuttavia, detto studio, se da un lato ha identificato e perimetrato un'area caratterizzata da condizioni geologico-tecniche favorevoli alla realizzazione di eventuali opere, dall'altro si limita ad indicare per le rimanenti aree le relative condizioni litotecniche senza tuttavia esplicitarne i caratteri di pericolosità geologica e sismica, così come prescritto anche per le varianti dal punto 1 della vigente circolare ARTA n. 2222/95. La pericolosità sismica, inoltre, risulta non compiutamente esplicitata anche nell'area favorevole all'edificazione.
Pertanto, la variante proposta deve intendersi ammissibile distinguendo all'interno dell'area interessata un settore destinabile a nuove edificazioni, come individuato nella tavola costituente l'allegato 4 della relazione geologica, ed escludendo per le rimanenti parti, già per altro per gran parte edificate, nuovi interventi edilizi; si osserva, tra l'altro, che le porzioni di area interessate dalla variante, esterne a quella qualificata come edificabile, non risultano del tutto ricomprese nella cartografia geologica, mancando quindi l'estrema porzione occidentale del l'area esaminata del relativo supporto cartografico che a norma dell'allegato A della circolare n. 2222/95 deve essere esteso ad un suo "intorno significativo".
Pertanto, attesa la validità della localizzazione del l'area sotto il profilo urbanistico, l'attuazione della variante rimane subordinata, in via cautelativa, alla predisposizione di apposito studio, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988 volto a verificare l'assetto geotecnico dei terreni interessati dalla variante e le condizioni di edificabilità da porre a base delle ulteriori progettazioni esecutive, secondo quanto specificato ai punti H.2 ed H.3 di detto D.M., indicando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. In detto studio, da sottoporre alla preventiva valutazione dell'ufficio del Genio civile di Catania, si dovrà rielaborare la tavola costituente l'allegato 4 della relazione geologica, ampliandone i rilievi geologici ad un intorno significativo dell'area ed integrando gli elaborati geologici di dettaglio secondo quanto stabilito dall'allegato A della circolare n. 2222/95.
Riguardo alla carta di pericolosità sismica, in relazione a quanto sottolineato nello studio geologico a supporto della variante, circa l'esistenza di uno strato superficiale dalle caratteristiche fisiche degradate della potenza di 5 m, a norma del comma 4 del punto H2 del predetto D.M. 11 marzo 1988, le indagini da eseguire do vranno essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa sismica e dalla circolare n. 2222/95.
Infine, ai sensi del punto H3 del citato D.M. 11 marzo 1988, prima della progettazione esecutiva delle singole opere, per cui valgono le norme specifiche di piano, occorre verificare e documentare la fattibilità del l'insieme in progetto dal punto di vista geologico e geotecnico.
Pertanto, in coerenza con quanto sottolineato con voto n. 61 del 24 febbraio 1983 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni intervento dovrà essere supportato da uno studio geologico che evidenzi, in generale, la fattibilità dello stesso sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; in particolare, nelle aree interessate dalla variante, occorrerà inoltre procedere alle verifiche geologico-geotecniche in prospettiva sismica come prescritte dalla norma. Nelle aree non servite dalla fognatura, lo studio dovrà, altresì, accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 del CITAI 4 febbraio 1977.
Ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole all'approvazione della variante in oggetto in conformità all'avviso espresso dalla Direzione regionale dell'urbanistica, gruppo 28° con la nota prot. n. 543 del 24 dicembre 1999 ed alle condizioni di cui al superiore considerato";
Ritenuto di condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 238 dell'1 marzo 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 238 dell'1 marzo 2000 e alle condizioni sopra riportate, poste dall'ufficio del Genio civile di Catania, è approvata la variante al piano regolatore del comune di Caltagirone, adottata con delibera consiliare n. 128 del 14 ottobre 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 128 del 14 ottobre 1998;
2)  relazione tecnica;
3)  stralcio P.R.G. scala 1:2.000, assetto attuale;
4)  stralcio P.R.G. scala 1:2.000, assetto in variante;
5)  stralcio planimetrico con individuazione area planetario civico area poligono di tiro;
6)  stralcio N.A. zona F e parco attrezzato;
7)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2000
  MARTINO 

(2000.23.1222)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 21 aprile 2000.
Approvazione, in via definitiva, dell'elenco delle ditte ammesse ai contributi previsti dal l'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell'11 aprile 1996, che prevede all'art. 16 la concessione dei contributi alle aziende turistico - ricettive destinati alla ristrutturazione per l'adeguamento al fine di garantire la sicurezza degli impianti e le condizioni igienico sanitarie delle strutture già esistenti, nonché di quelle di nuova costruzione;
Visto il decreto n. 1513/VI/Tur del 10 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998, reg. 1, foglio 2, con il quale sono state stabilite le procedure per la concessione dei contributi previsti dal succitato art. 16;
Visto il decreto n. 989/VI/Tur del 10 novembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale turismo l'11 novembre 1999, reg. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 54 del 19 novembre 1999, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96;
Visto il decreto n. 1441/VI/Tur del 31 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale il 31 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 25 febbraio 2000, con il quale è stata approvata l'elencazione dei soggetti che saranno ammessi ai benefici dell'art. 16 della legge regionale n. 27/96;
Considerato che con l'art. 4 del succitato decreto si è fatto riserva d'integrare l'elencazione con le istanze pervenute a mezzo servizio postale;
Ritenuto di dovere integrare l'elencazione di cui al decreto n. 1441/VI/Tur del 31 dicembre 1999 con le istanze pervenute a mezzo servizio postale con raccomandata effettuata nei termini previsti dal decreto n. 989/VI/Tur del 10 novembre 1999, tenendo conto delle priorità di cui al 3° comma e dell'ordine cronologico;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, a modifica dell'art. 2 del decreto n. 1441/VI/Tur del 31 dicembre 1999, è approvata, in via definitiva, la seguente elencazione dei soggetti che saranno ammessi ai benefici dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, riformulata tenendo conto anche delle domande pervenute per mezzo del servizio postale con raccomandata effettuata nei termini previsti dal decreto n. 1441/VI/Tur del 31 dicembre 1999, dell'ordine cronologico e delle priorità di cui al 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27:




Art. 2

Alla concessione dei contributi si provvederà previa istruttoria ai sensi del decreto n. 1513/VI/Tur del 10 ottobre 1997, con successivi decreti, utilizzando lo stanziamento di cui all'art. 1 del decreto n. 1441/VI/Tur del 31 dicembre 1999, le economie di spesa che si renderanno disponibili, nonché lo stanziamento previsto al capitolo 87523 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale turismo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 aprile 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 12 maggio 2000 al n. 195.

(2000.22.1153)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Approvazione del protocollo d'intesa per l'individuazione di forme e procedure di programmazione e di interventi congiunti per la ricerca, il recupero dei beni archeologici sommersi.

Con decreto presidenziale n. 121 del 26 maggio 2000, è stato approvato il protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 aprile 2000 tra il Presidente della Regione siciliana, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da un lato e il Comandante regionale della Guardia di finanza in Sicilia dall'altro, con il quale sono state individuate forme e procedure di programmazione e di interventi congiunti per la ricerca, il recupero dei beni archeologici sommersi e per la relativa tutela.
(2000.22.1176)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili ubicati al piano terra di palazzo De Spuches nel comune di Galati Mamertino.

Con decreto n. 5679 del 2 maggio 2000, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria degli immobili ubicati al piano terra di palazzo De Spuches di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Emanuele Claudio, Gaetano, Giuseppe, Concettina Nunzia, Brigida: foglio 7, particella 1055, sub. 1 e sub. 3, indennità provvisoria complessivamente L. 52.000.000;
2)  Franchina Salvatore: foglio 7, particella 1055, sub. 12, complessivamente L. 45.000.000.
(2000.22.1158)
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Avviso relativo alla circolare n. 16 del 30 maggio 2000, concernente la concessione di sussidi alle scuole specia- li dell'obbligo statali o parificate per l'anno scolastico 1999/2000.
Si dà avviso che, in attuazione del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, in materia di assistenza educativa agli alunni svantaggiati psico-fisici delle scuole speciali dell'obbligo statali o parificate, è stata diramata la circolare assessoriale n. 16 del 30 maggio 2000, concernente la concessione di sussidi alle scuole di cui sopra per l'anno scolastico 1999/2000 (cap. 38819 - esercizio finanziario 2000).
Le istanze dovranno pervenire per il tramite dei Provveditorati agli studi entro il termine perentorio dell'1 settembre 2000, corredate dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'anno scolastico 1999/2000.
(2000.23.1195)
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Avviso relativo alla circolare n. 17 del 30 maggio 2000, concernente la concessione di contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti per l'anno scolastico 1999/2000.

Si dà avviso che è stata diramata la circolare assessoriale n. 17 del 30 maggio 2000, concernente la concessione di contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti per l'anno scolastico 1999/2000, cap. 37003 - esercizio finanziario 2000.
Le istanze dovranno pervenire per il tramite dei Provveditorati agli studi entro e non oltre il 15 ottobre 2000, corredate dalla documentazione delle spese sostenute nell'anno scolastico 1999/2000.
(2000.23.1195)
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Avviso relativo alla circolare n. 18 del 30 maggio 2000, concernente la concessione ai cittadini non vedenti di apparecchiature Optacon o di altro più avanzato strumento.
Si dà avviso che, in esecuzione alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è stata diramata la circolare assessoriale n. 18 del 30 maggio 2000, concernente la concessione ai cittadini non vedenti, residenti da almeno tre anni nella Regione siciliana, di contributi per l'acquisto di apparecchiature Optacon o di altro più avanzato strumento.
Le domande dovranno essere presentate ai Centri regionali di servizio culturale per non vedenti di Palermo, Catania e Messina dagli interessati entro e non oltre l'1 settembre 2000.
Si dà comunicazione che tutti gli interessati potranno rivolgersi per maggiori chiarimenti ai suddetti Centri.
(2000.23.1195)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 537/I/VII dell'11 maggio 2000, l'avv. Irene Vitale, nata a Palermo il 28 dicembre 1966 e residente in Palermo, viale Lazio n. 116, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Terra Nostra, con sede nel comune di Favara, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Domenico Lombardo.
(2000.22.1157)
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Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 540/I/VII dell'11 maggio 2000, il dott. Francesco Liardo, nato a Gela il 4 giugno 1967 e residente in Gela, corso Vittorio Emanuele n. 307, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa S. Nicola, con sede nel comune di Caltanissetta, in sostituzione del commissario liquidatore, dr.ssa Rosa Pulvirenti.
(2000.22.1156)

   

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Catania relativa a lavori urgenti nel comune di San Cono.
Con decreto n. 212 del 23 marzo 2000, l'Assessore per i lavori pubblici, ha approvato la perizia in data 22 dicembre 1999, redatta dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per stabilità pendii sovrastanti la strada comunale Mira per la S.S. 117 intersezione, via Cairoli nel comune di San Cono, ed ha disposto il finanziamento di L. 410.360.400 sul capitolo 70314, esercizio 1999.
(2000.22.1152)
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Riapprovazione del progetto dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Caltanissetta.

Con decreto n. 235/13 del 24 marzo 2000, l'Assessore per i lavori pubblici, ai soli fini espropriativi, ha riapprovato il progetto redatto dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta in data 13 maggio 1986, già approvato e finanziato con decreto n. 864/13 del 24 giugno 1989 per l'importo di L. 590.000.000 per l'esecuzione dei lavori urgenti di consolidamento delle vie Vancheri, Guarneri e Saraceni nel comune di Caltanissetta, ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ed ha stabilito in anni 2, decorrenti dalla data del decreto medesimo, i termini per il compimento delle espropriazioni.
(2000.22.1136)
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Concessione di un finanziamento per l'esecuzione di lavori nel comune di Maletto.

Con decreto n. 713/13 del 10 maggio 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso il finanziamento di L. 87.000.000 per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del pendio a protezione della caserma dei carabinierinel comune di Maletto ed ha disposto l'accreditamento della somma al netto del ribasso d'asta a favore del legale rappresentante dello stesso comune, cap. 70315, esercizio finanziario 2000.
(2000.22.1179)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione della comunità terapeutica residenziale di Valderice, gestita dall'associazione Saman, con sede in Milano, nell'albo regionale degli enti ausiliari.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 31860 del 23 maggio 2000, la comunità terapeutica residenziale ubicata in Valderice, contrada Lenzi, Baglio Quartana, gestita dall'associazione Saman, con sede legale in Milano, è iscritta all'albo regionale degli enti ausiliari per l'intervento indicato al punto 3 ("soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali") paragrafo B, capo "enti ausiliari e volontariato" della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64.
(2000.22.1151)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione dello schema di convenzione fra la Regione Basilicata, capofila delle regioni Ob. 1, e la Regione siciliana per l'attuazione dell'Accordo sul sistema cartografico di riferimento.

Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 5/D.R.U. del 2 febbraio 2000, sul quale la Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio ha apposto il proprio visto al n. 5 del 29 febbraio 2000, è stato approvato lo schema di convenzione fra la Regione Basilicata, capofila delle regioni Ob. 1, e la Regione siciliana per l'attuazione dell'"Accordo sul sistema cartografico di riferimento".
L'Accordo di cui si dà attuazione è stato sottoscritto a Roma in data 30 dicembre 1998 dai Ministri dell'ambiente, della difesa, delle finanze e del tesoro, dal presidente di turno della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, dal Presidente della Regione Veneto, capofila delle regioni del centro-nord, dal Presidente della Regione Basilicata capofila delle regioni Ob. 1, in base all'"Intesa per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale" di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha preso atto il 26 settembre 1996 e che è stata successivamente sottoscritta dalle amministrazioni centrali e locali interessate. Finalità dell'"Intesa" e del successivo "Accordo" è l'individuazione delle azioni prioritarie e delle caratteristiche tecniche di base dei prodotti da realizzare con l'obiettivo di conseguire la realizzazione coordinata di DB geografici ed il loro aggiornamento e gestione nel tempo, attraverso la collaborazione fra i soggetti pubblici che operano nel settore, le Amministrazioni e gli Enti centrali, le Regioni e gli Enti cartografici dello Stato.
Con lo stesso decreto n. 5/D.R.U. è stato delegato il Direttore regionale dell'urbanistica dott. Antonino Scimemi alla sottoscrizione della convenzione ed è stato nominato il dirigente superiore arch. Maria Donatella Borsellino, quale responsabile del procedimento.
Con successivo atto sarà istituito un capitolato di entrata per le somme che verranno trasferite all'Assessorato del territorio e dell'ambiente dalla Regione Basilicata per la realizzazione dei DB.
(2000.22.1172)
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Nulla osta alla ditta Compagnia internazionale Ruby prodotti agricoli s.r.l., con sede in Catania, per l'ampliamento dello stabilimento sito in Catania.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 185/9 del 17 maggio 2000, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Compagnia internazionale Ruby prodotti agricoli s.r.l., con sede in Catania, stradale A. Maserati, blocco Palma n. 1, per l'ampliamento dello stabilimento sito in Catania, stradale A. Maserati, blocco Palma n. 1, con prescrizioni.
(2000.22.1174)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Siracusa per la realizzazione di opere stradali nel territorio del comune di Rosolini.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 205/VIA del 25 maggio 2000, ha concesso il nulla osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Siracusa per il progetto relativo ai "lavori di completamento del cavalcaferrovia a servizio della S.P. Rosolini-Pachino", da realizzarsi nel territorio del comune di Rosolini (SR).
(2000.22.1173)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 14 luglio 2000, n. 12.
Decreto n. 6688 del 24 giugno 1999, attivazione sperimentale delle banche dati bibliografici provinciali ex lege n. 17/1991, capitolo 37965, esercizio finanziario 2000.

Ai Direttori delle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Al Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana, Palermo
Ai Direttori delle Biblioteche regionali di Catania, Messina ed Agrigento
Ai Direttori delle biblioteche comunali di capoluogo di provincia
Ai Direttori del sistema bibliotecario circoscrizionale di Agrigento
Al Direttore della Biblioteca Fardelliana di Trapani
Ai Presidenti delle Province regionali
e p.c.  Ai Sindaci dei comuni capoluogo di provincia 

Ai Soprintendenti per i beni culturali ed ambientali
Ai Rettori degli Atenei di Catania, Messina e Palermo
Con il decreto n. 6688 del 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 30 luglio 1999, questo Assessorato ha definito, in attuazione della convenzione stipulata con il Ministero dei beni culturali ed ambientali in data 4 maggio 1984, l'organizzazione necessaria per l'attuazione del Servizio bibliotecario nazionale - S.B.N. - nel territorio dell'Isola.
Il decreto in parola si prefigge, utilizzando il metodo tecnico-scientifico della cooperazione interbibliotecaria di livello interprovinciale, di promuovere e supportare un coordinamento tra le biblioteche siciliane interessate, nel rispetto dell'autonomia dei singoli compiti istituzionali; tale coordinamento, denominato "Servizio bibliotecario regionale" - S.B.R. -, si avvarrà di sistemi informatizzati di gestione dei cataloghi e dei servizi, e dovrà consentire agli utenti di una qualsiasi delle biblioteche partecipanti, l'accesso - in termini di informazione bibliografica nonché di prestito interbibliotecario - al patrimonio di tutte le altre biblioteche cooperanti nonché a quello delle biblioteche italiane collegate alla rete informatizzata nazionale di S.B.N.
Tale "accesso", in particolare, dovrà avvenire mediante la localizzazione e la circolazione integrata dei documenti tra i livelli locale, provinciale e regionale, promuovendo nel contempo la più ampia cooperazione all'interno di ciascuno di tali livelli, al fine anche di contenere i costi della circolazione fisica dei documenti.
1.  SITUAZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERBIBLIOTECARIA IN SICILIA
A fronte dell'obiettivo che si prefigge il decreto, la situazione attuale in Sicilia, in riferimento alle possibilità di accesso al patrimonio delle biblioteche siciliane tramite la consultazione di cataloghi multibiblioteche (strumento di base per attuare la cooperazione), è la seguente.
1.1.  Patrimonio delle biblioteche siciliane di enti locali, di istituzioni, scolastiche, etc.: come riportato nel prospetto a seguire (riepilogativo per province e per tipologie di ente proprietario, e tratto dalla banca dati S.I.Bi.S. - Schedario informatizzato delle biblioteche siciliane, gestita dall'Assessorato) secondo l'ultimo censimento delle biblioteche siciliane (comunali, di associazioni, di ac ca demie, di enti e di istituzioni scolastiche, universitarie, ecclesiastiche, ecc.) nell'Isola risultano individuati n. 1688 istituti bibliotecari di svariata tipologia e consistenza, con un patrimonio complessivo di circa n. 15.985.799 documen-ti; di essi, 933, alla data del 24 marzo 2000, hanno di- chiarato le proprie condizioni di funzionamento, con un patrimonio complessivo stimato di n. 12.390.926 documenti.
Dal censimento in parola non sono emerse attività di cooperazione interbibliotecaria di livello intercomunale finalizzate alla costituzione ed aggiornamento di cataloghi informatizzati comuni, ad eccezione di quella condotta dal Sistema bibliotecario circoscrizionale di Agrigento inerente circa 130.000 documenti, e fatta salva la realtà bibliotecaria universitaria, per la quale ci si riserva di fornire ulteriori informazioni in materia. Per quanto inerente gli O.P.A.C. (On-line Public Access Catalogue: cataloghi informatizzati mono o multiblioteche, consultabili anche tramite Internet) attivati in Sicilia, essi risultano alla data in totale n. 15, di cui uno del Sistema bibliotecario circoscrizionale di Agrigento, uno della biblioteca dell'Istituto di formazione politica Centro studi sociali "Pedro Arrupe" di Palermo, i rimanenti delle Università di Palermo e di Catania, e del C.N.R. operante a Palermo (vedi "Repertorio dei cataloghi O.P.A.C. di biblioteche italiane disponibili via Internet", consultabi-le all'indirizzo http://opus.cilea.it/java/html/cbvoi/repertorio/elenco.htm).
1.2. Patrimonio delle Biblioteche regionali di Palermo, Messina, Catania e Agrigento: le quattro biblioteche regionali in atto "cooperano" fra di loro nell'ambito del polo S.B.N. Sicilia e, in regime di catalogazione "partecipata" on line, con le altre biblioteche italiane aderenti al Servizio bibliotecario nazionale - S.B.N. (vedi p. 1.3); del patrimonio complessivo delle biblioteche regionali pari a 1.262.994 documenti, è stata catalogata per la banca-dati di S.B.N. prevalentemente la parte di più recente acquisizione, per un totale di n. 435.563 descrizioni; esse sono consultabili tramite l'apposito O.P.A.C. di S.B.N. all'indirizzo Internet http://www.opac.sbn.it, sia presso postazioni per il pubblico di recente allestite presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana, sia presso altre biblioteche ove dotate di servizi Internet per il pubblico, sia, ovviamente, presso terminali privati, o di istituzioni (scuole, uffici, ...); è da segnalare che la Biblioteca centrale di Palermo ha già dato avvio alle attività per la costituzione di un O.P.A.C. delle proprie banche dati, anche non S.B.N., con partecipazione aperta alle altre tre biblioteche regionali e con previsione di raccordo con gli O.P.A.C. provinciali di cui al punto 3.1; le biblioteche regionali, nonché altre biblioteche siciliane interessate, partecipano anche ad altre attività e progetti di cooperazione in S.B.N. ( S.B.N. musica, Edizioni del XVI secolo, progetto BIBMAN, censimento per l'anagrafe delle biblioteche italiane in raccordo con la banca dati S.I.Bi.S.., progetto per la costituzione di un authority file di S.B.N.).
1.3. Patrimonio delle biblioteche italiane: nel resto d'Italia ad S.B.N. in atto aderiscono n. 1092 biblioteche (aggregate in 39 poli), le quali, come si è detto, costituiscono ed aggiornano (congiuntamente alle quattro biblioteche del polo siciliano) il catalogo collettivo nazionale di S.B.N relativo, per i documenti moderni (pubblicazioni successive al 1830) a n. 3.383.192 monografie, catalogo consultabile via Internet (v. punto 1.2). I rapidi e continui sviluppi delle tecnologie informatiche nonché della trasmissione dei dati stanno incidendo anche sull'assetto organizzativo di S.B.N. al fine di assicurare al meglio la cooperazione interbibliotecaria a livello nazionale; il consolidamento e la diffusione di Internet determinano altresì, specialmente in area regionale, l'apertura e la connessione di S.B.N. verso altre reti bibliotecarie informatizzate (locali, universitarie, specialistiche, etc.); pertanto l'Istituto centrale per il catalogo unico - I.C.C.U. del Ministero dei beni culturali ed ambientali, a seguito della delibera del 12 dicembre 1996 del Comitato nazionale di S.B.N., è stato incaricato di avviare l'analisi e la certificazione, nei confronti delle biblioteche automatizzate con sistemi non S.B.N., ove interessate ad interagire con S.B.N. stesso, al fine di assicurare, nel rispetto delle necessarie metodologie catalografiche comuni, la più ampia diffusione o interoperabilità del Servizio bibliotecario nazionale (per i risultati di detta attività di certificazione v. punto 3.1).
In conclusione, alla data, l'utente di ciascuna biblioteca dell'Isola può avere "accesso" solo al patrimonio della biblioteca in cui si trova (fatta salva la possibilità di consultazione dei 15 O.P.A.C. siciliani citati), ma non può accedere ai documenti, che costituiscono nel loro insieme la "biblioteca virtuale" siciliana, composta da circa n. 17.180.675 documenti (n. 1.192.876 delle biblioteche regionali, n. 15.985.799 delle altre biblioteche); l'utente di ciascuna delle quattro biblioteche "regionali" siciliane, può accedere, in via informatica, a parte del patrimonio delle stesse tramite la rete nazionale di S.B.N., ma non può accedere alle raccolte delle rimanenti biblioteche dell'Isola.
2.  ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO N. 6688 MEDIANTE L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DELLE BANCHE DATI BIBLIOGRAFICI PROVINCIALI
A fronte dello scenario illustrato, numerose biblioteche pubbliche dell'Isola hanno avanzato richiesta di adesione ad S.B.R.; questo Assessorato ha preso atto delle esigenze rappresentate in materia da talune Sezioni beni bibliografici nonché da parte della Biblioteca centrale, ed è venuto nella determinazione di promuovere la sperimentazione di attività di cooperazione interbibliotecaria di livello intercomunale nel contesto dell'articolo 5 del decreto n. 6688, e nelle more dell'emanazione della circolare attuativa prevista dall'art. 8, lettera e, del decreto stesso, tramite la costituzione e l'aggiornamento delle banche dati bibliografici provinciali previste dall'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.
L'articolo in parola cosi recita: «E' istituito presso ciascuna delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione e di aggiornamento del catalogo regionale di cui al l'art. 18, lettera d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Il gruppo di lavoro provvede, anche con il concorso della provincia regionale competente, a costituire ed aggiornare presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia la banca comune dei dati bibliografici anche automatizzata delle biblioteche del territorio provinciale utile all'incremento del catalogo regionale.».
3.  ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI BENI BIBLIOGRAFICI
3.1.  Caratteristiche delle banche dati provinciali e dei relativi SW. Le banche dati di cui trattasi, della cui istituzione e gestione sono titolari le Sezioni beni bibliografici, devono essere attivate ed aggiornate presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia (nel caso di Trapani, priva - come è noto - di biblioteca comunale, le banche dati saranno attivate presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani) e possono sviluppare la loro attività con il concorso della Provincia regionale interessata.
L'attività catalografica inerente sarà da condursi, nella fase sperimentale, prevalentemente sulle acquisizioni correnti delle biblioteche partecipanti, utilizzando al meglio la connessione Internet, al fine di evitare, ove possibile, la movimentazione dei volumi propria del metodo della "catalogazione centralizzata"; dovrà svolgersi secondo norme comuni, in quanto i singoli cataloghi provinciali via via prodotti dovranno essere in prosieguo organicamente cumulati ed interconnessi per costituire, a cura della Biblioteca centrale della Regione siciliana, il Catalogo regionale dei beni librari; tale catalogo, a sua volta, dovrà integrarsi con la rete del S.B.N., per espressa previsione di legge nonché in attuazione della richiamata convenzione stipulata con il Ministero dei beni culturali ed ambientali.
Si precisa, per completezza di esposizione, che l'architettura informatica e le funzioni operative di detto catalogo regionale, fermo restando il requisito funzionale dell'integrazione con S.B.N e in raccordo con il progetto di evoluzione di S.B.N. stesso, potranno essere compiutamente identificate solo a seguito dell'esito di apposito studio di fattibilità, cofinanziato al 50% dal C.I.P.E. con delibera 30 giugno 1999, n. 106 e con procedura in corso di affidamento da parte della Biblioteca centrale.
Stante quanto sopra e considerata inoltre la limitatezza dei fondi disponibili, questo Assessorato non ritiene di dovere indirizzare, in atto, la configurazione del l'architettura "esterna" delle banche dati provinciali in termini di collegamento diretto, tramite linea telefonica dedicata, con il polo S.B.N. Sicilia, né ritiene, per il momento, di configurare dette banche dati quali nuovi poli da collegare ad S.B.N..
Tenuto conto di quanto espresso, le Sezioni per i beni bibliografici, per poter adeguatamente operare, dovranno procedere all'individuazione di valido SW di catalogazione, corredato di congrue funzionalità per il più rapido sviluppo della cooperazione interbibliotecaria in ambito provinciale, ma comunque dotato di idonee e inequivocabili caratteristiche di interoperabilità con il SW di S.B.N., al fine di non pregiudicare, fin dall'attivazione delle banche dati, la prevista integrazione tra il Catalogo regionale dei beni librari, allorquando costituito, e la rete nazionale di S.B.N..
I SW in parola dovranno pertanto essere dotati di un formato di scambio dati UNIMARC; di O.P.A.C. interrogabili tramite Internet al fine di garantire la più ampia visibilità alla sperimentazione, nonché immediatezza di risultati con possibilità di ricadute certe in termini di servizi al pubblico (localizzazione dei documenti e prestito interbibliotecario), nonché, infine, con potenzialità di utilizzo per attività catalografiche derivate o riprodotte tramite Internet. I SW medesimi dovranno inoltre prevedere di garantire l'interoperabilità con S.B.N.; l'I.C.C.U, all'uopo interpellato, ha, con nota n. 1999 dell'11 maggio 2000, già trasmessa a codeste sezioni e a codeste Biblioteche regionali con nota assessoriale n. 4092 del 2 giugno 2000, fornito ogni utile informazione sui vari livelli di interoperabilità con S.B.N. in riferimento, rispettivamente, ai SW certificati compatibili con S.B.N., al progetto di evoluzione dell'indice di S.B.N. per favorire il colloquio con altri SW, nonché al progetto di cooperazione per il prestito interbibliotecario aperto anche a biblioteche non S.B.N..
3.2. Relazione-Progetto. Le Sezioni beni bibliografici, sulla scorta degli indirizzi generali sopra evidenziati, e ove ricorrano le condizioni per lo svolgimento della sperimentazione in parola nell'ambito del territorio di competenza, nonché sentiti i direttori delle biblioteche comunali del capoluogo di provincia o il direttore del sistema bibliotecario di Agrigento, trasmetteranno entro e non oltre trenta giorni dalla data della circolare, ai fini del conseguente eventuale impegno a carico del capitolo 37965, esercizio finanziario 2000, una relazione-progetto, corredata da una richiesta di finanziamento e dalle lettere di adesione (v. punti 4, 5, 7) da parte delle biblioteche interessate e della Provincia regionale, ove disponibile ad intervenire.
La relazione-progetto dovrà contenere:
3.2.1. Illustrazione generale degli obiettivi della sperimentazione, nonché delle procedure di cooperazione interbibliotecaria che si intendono attivare, con particolare riferimento alla catalogazione ed al prestito.
3.2.2. Caratteristiche del SW prescelto sulla base delle indicazioni della nota n. 1999 dell'11 maggio 2000 I.C.C.U.
3.2.3.  Numero indicativo di descrizioni che si presume di immettere in O.P.A.C. a conclusione della sperimentazione con l'indicazione del metodo o dei metodi di catalogazione da utilizzare (catalogazione centralizzata, catalogazione partecipata, catalogazione derivata, catalogazione riprodotta, conversione di banche dati preesistenti).
3.2.4.  Elenco delle biblioteche individuate da codeste sezioni, con l'indicazione dei criteri di scelta adottati; si raccomanda di indicare, oltre la biblioteca del capoluogo di provincia, almeno altre due biblioteche, di cui una ubicata nello stesso capoluogo, al fine di conferire alla sperimentazione ogni opportuna diversificazione tipologica, istituzionale e geografica; onde esplicare al meglio il necessario coordinamento si raccomanda inoltre di contenere il numero complessivo di adesioni, avuto riguardo sia alla limitatezza dei finanziamenti disponibili (fatti salvi eventuali oneri assumibili da parte delle stesse biblioteche o da parte della provincia regionale), sia alle garanzie di efficacia della sperimentazione. In ordine alla eventuale adesione da parte delle biblioteche regionali, la stessa è da ritenere estremamente valida ed utile, in quanto esse, vuoi per la competenza in materia di catalogazione informatizzata, vuoi per la consistenza delle banche dati già prodotte, vuoi per il carattere delle collezioni possedute, possono costituire un nucleo di riferimento di sicuro interesse per lo sviluppo e la fruizione delle banche dati provinciali, nonché per il concorso in eventuali attività formative e di aggiornamento.
3.2.5.  Motivata richiesta di finalizzare alla sperimentazione, nell'ambito della disponibilità dei capitoli 38053 e 38061 esercizio finanziario 2000, o tramite apposita variazione di bilancio, gli eventuali finanziamenti proposti in favore delle biblioteche partecipanti e di cui al punto 5, ai sensi della circolare assessoriale n. 12 dell'8 novembre 1999.
3.2.6.  Indicazione degli importi e delle destinazioni degli eventuali oneri assumibili da parte della Provincia regionale, ove interessata a partecipare alla sperimentazione, come risulterà dalla lettera di adesione.
La relazione-progetto sarà accompagnata da una richiesta complessiva di finanziamento a carico del cap. 37965, esercizio finanziario 2000, corredata da un prospetto analitico di spesa distinto per singoli istituti destinatari (Sezioni beni bibliografici, biblioteca comunale del capoluogo di provincia, altre singole biblioteche aderenti), con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli interventi specifici proposti per forniture, servizi, attività, etc. e dei relativi importi presunti.
La richiesta di finanziamento dovrà essere contenuta per l'importo ritenuto necessario per condurre una sperimentazione di livello "minimo", ma comunque adeguata a qualificare l'intervento sia in termini di effettivo avvio della cooperazione interbibliotecaria in ambito provinciale, sia in termini di efficacia strutturale tale da garantire il potenziamento e lo sviluppo negli esercizi futuri; ad integrazione di detta richiesta, le LL.SS., ove lo ritengano utile, proporranno, separatamente, anche un importo medio presunto per singola biblioteca "aggiuntiva" oltre quelle previste per condurre la sperimentazione di livello "minimo"; qualora dovessero risultare disponibilità di bilancio dopo la ripartizione per assicurare detto livello, le stesse saranno suddivise per il finanziamento di una o più biblioteche "aggiuntive".
Attesa la limitata disponibilità del capitolo 37965 si raccomanda di contenere le previsioni di spesa, anche al fine di consentire l'avvio della sperimentazione in un congruo numero di province. Tale contenimento dovrà essere perseguito, nello spirito proprio della cooperazione interbibliotecaria, anche utilizzando al massimo le risorse già esistenti presso le Sezioni beni bibliografici e le biblioteche interessate, nonché promovendo (v. punto 7.2) ogni utile intervento finanziario da parte delle province regionali disponibili a partecipare alla sperimentazione.
4. ADEMPIMENTI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
Le biblioteche interessate, a seguito di apposito incontro informativo da organizzarsi da parte della Sezione beni bibliografici competenti per territorio, trasmetteranno alla stessa una richiesta di adesione alla sperimentazione, a firma del legale rappresentante, impegnandosi a:
4.1. consentire l'allocazione e l'uso da parte della Sezione beni bibliografici ed a spese della stessa, del materiale (ivi compreso l'HW ed il SW) necessario alla costituzione e all'aggiornamento della banca dati corredata di apposita linea telefonica e del relativo O.P.A.C., nonché di una stazione informatica di consultazione per il pubblico della banca dati stessa e di altre banche dati, da assegnare in regime di comodato d'uso alla biblioteca stessa; la stessa ne garantirà con proprio personale l'assistenza agli utenti;
4.2.  assicurare la custodia del materiale di cui al punto 4.1 in assenza del personale della sezione e durante i periodi di chiusura della biblioteca;
4.3.  interconnettere, ove interessate, a proprie spese, altre stazioni di consultazione della banca dati, in aggiunta a quella presso la propria sede prevista al punto 4.1;
4.4.  consentire la catalogazione - nella banca dati - delle acquisizioni correnti della biblioteca, ove possibile con il concorso di proprio personale, nonché il loro prestito interbibliotecario, in regime di reciprocità, con le altre biblioteche della provincia aderenti alla sperimentazione;
4.5.  consentire al proprio personale di partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dalla sezione e dalla Biblioteca centrale, con oneri a carico del bilancio del comune;
4.6.  proporre un elenco di pubblicazioni per lo sviluppo del prestito interbibliotecario, con finanziamento a carico della perizia, tenuto conto anche delle esigenze di accrescimento e di potenziamento delle proprie raccolte, da riceversi e custodirsi in regime di comodato d'uso;
4.7.  consentire di utilizzare, in alternativa al punto 4.1, il proprio sistema informatico, ove S.B.N. compatibile, per la costituzione della banca dati, o di interfacciarlo, ove possibile ed a spese della Sezione beni bibliografici, con il sistema della banca dati di cui al punto 4.1, favorendo, altresì, la conversione con onere a carico della sezione stessa, sia corrente che retrospettiva, delle banche dati o dei cataloghi cartacei prodotti dalla biblioteca;
4.8.  la biblioteca inoltre dovrà dare atto che:
4.8.a.  la sperimentazione impegna le parti all'attivazione e gestione della banca dati presso la biblioteca fino all'adozione di formale e definitiva convenzione fra le parti cointeressate all'attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 17/91;
4.8.b. la banca dati prodotta nonché i materiali di cui ai punti 4.1, 4.6 e 4.7 permarranno di proprietà della Regione siciliana fino alla stipula della convenzione di cui al punto precedente, e che eventuali usi impropri o difformi dalle finalità previste dal decreto n. 6688 del 24 giugno 1999 e dall'art. 10 della legge regionale n. 17/91 saranno perseguite, da parte della sezione, con diritto di rivalsa o di risarcimento in caso di danno, e con proposta all'Assessorato di sospensione della sperimentazione della biblioteca, ove responsabile di inadempimenti o del danno stesso.
5. ADEMPIMENTI DELLE ALTRE BIBLIOTECHE ADERENTI ALLA SPERIMENTAZIONE
Le altre biblioteche individuate dalle sezioni al fine di partecipare alla sperimentazione invieranno alle stesse sezioni una richiesta di adesione, a firma del legale rappresentante, contenente:
5.1.  l'impegno a:
5.1.a. in caso di catalogazione centralizzata, a inoltrare presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia, secondo le procedure previste dalle sezioni e con onere a carico delle sezioni stesse, le acquisizioni correnti da catalogare ed immettere in O.P.A.C., nonché a consentire il relativo prestito interbibliotecario, in regime di reciprocità, con le altre biblioteche della provincia aderenti alla sperimentazione;
5.1.b. in caso di catalogazione partecipata o derivata, ad utilizzare il proprio sistema, ove compatibile con quello della banca dati provinciale, o ad interfacciarlo con lo stesso a spese della Sezione beni bibliografici, ove tecnicamente realizzabile, consentendo la conversione, sia corrente che retrospettiva, delle banche dati prodotte dalla biblioteca.
5.2.  L'impegno a ricevere ed utilizzare, in regime di comodato d'uso, una stazione informatica di consultazione da parte del pubblico, dell'O.P.A.C. provinciale, nonché di altre banche dati assegnandovi un'unità di personale per la relativa assistenza, con oneri per le connessioni telefoniche a carico del bilancio della biblioteca; per l'attivazione di eventuali ulteriori stazioni, vale la condizione di cui al precedente punto 4.3.
5.3.  L'assunzione degli impegni e delle prese d'atto di cui ai precedenti punti 4.5. e 4.8.
5.4.  Nel caso in cui la biblioteca aderente fosse una delle quattro Biblioteche regionali (Palermo, Catania, Messina e Agrigento), la stessa sottoscriverà gli impegni e le prese d'atto di cui ai punti 4.5., 4.8., 5.1.b. e 5.2.; tutti gli eventuali relativi oneri saranno posti a carico della dotazione del capitolo 37965 dell'istituto interessato, che produrrà apposita richiesta a questo Assessorato, entro e non oltre trenta giorni dalla data della circolare.
6.  ADEMPIMENTI DELLA BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA
La B.C.R.S., al fine di garantire alla sperimentazione il necessario raccordo interprovinciale a livello regionale, fornirà ogni utile assistenza e consulenza tecnico-scientifica alle sezioni interessate; in particolare assicurerà:
6.1.  lo svolgimento di una apposita riunione per fornire ogni eventuale utile chiarimento ed informazione tecnico-scientifica in merito alla presente circolare;
6.2.  i rapporti di interesse comune: con l'A.I.S.I. (gruppo XIV - Coordinamento sistemi informatici regionali - Assessorato bilancio e finanze, Direzione bilancio e tesoro) per la più adeguata allocazione degli O.P.A.C. provinciali; con l'I.C.C.U. e con altri organismi per le attività di aggiornamento, ivi comprese eventuali visite congiunte presso sistemi bibliotecari e banche dati multibiblioteche con O.P.A.C. provinciali già operanti presso altre regioni, nonché con le istituzioni che hanno stipulato convenzioni con l'I.C.C.U. per la certificazione dei SW non S.B.N.;
6.3.  la diffusione dei dati dell'indagine sullo stato dell'informatizzazione delle biblioteche siciliane, in corso di svolgimento presso l'ufficio del Catalogo regionale dei beni librari;
6.4.  il coordinamento dei lavori del comitato misto di cui al successivo punto 8;
6.5.  la consulenza, sia nel corso della progettazione, sia nella fase della sperimentazione, tramite la ricognizione, presso la propria sede, dei SW posseduti dalla stessa B.C.R.S. - con particolare riferimento a quelli certificati dall'I.C.C.U. - nonché tramite visite presso le banche dati provinciali;
6.6.  la diffusione, in raccordo con le Sezioni beni bibliografici, anche attraverso attività di aggiornamento, degli standards catalografici nazionali.
7. ADEMPIMENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
7.1. Riferimenti normativi. Dall'esame dell'articolo 10 della legge regionale n. 17/91, si rileva che il legislatore mdividua la Sezione beni bibliografici competente per territorio quale responsabile e titolare primario dell'attività di costituzione ed aggiornamento delle banche dati provinciali. Per l'ente Provincia regionale viene identificato invece il compito, non obbligatorio, di "concorso" nelle attività in parola.
Ciò in quanto se da un lato dette attività sono finalizzate ad un obiettivo di valenza regionale (costituzione del Catalogo regionale dei beni librari), dall'altro indubbiamente le medesime offrono un ritorno di servizio pubblico di natura intercomunale e sovracomunale che coincide con l'interesse istituzionale dell'ente Provincia regionale; e ciò in misura tale da prevedere per esse la possibilità di intervento in regime di "concorso", cioè con proprie risorse e strumenti purché parimenti finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo voluto dal legislatore.
Si fa osservare al riguardo che la presente circolare, rivolta a disciplinare la fase sperimentale per l'attivazione delle banche dati provinciali, costituisce esplicitazione delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione in materia di catalogazione interbibliotecaria in esecuzione dell'articolo 2 del D.P.R. 30 agosto 1975 (Osservanza delle norme statali concernenti il catalogo unico delle biblioteche e le informazioni bibliografiche). La presente circolare pertanto fornisce alle province il necessario quadro di riferimento previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 6 marzo 1986, n. 9, affinché le stesse possano correttamente operare nelle attività di concorso di cui trattasi. Si precisa infine che il "concorso" potrà essere esercitato in riferimento alla competenza attribuita alla provincia e prevista dal comma 1, lettera d, del citato articolo 13, in materia di "iniziative e proposte agli organi competenti (le Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze) in ordine all'individuazione ed al censimento di beni culturali, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali".
Ulteriori eventuali interventi correlati alle altre funzioni previste per la Provincia all'articolo 13 in parola (comma 1, lett. b - con particolare riferimento alle biblioteche degli istituti di istruzione media di secondo grado; lett. c - iniziative ed attività di formazione professionale per gli addetti alle biblioteche; lett. e - iniziative culturali di interesse sovracomunale) potranno essere proposti alle Sezioni per i beni bibliografici ai fini dell'inserimento nella sperimentazione, purché riconosciuti dalle sezioni stesse, finalizzati agli obiettivi della presente circolare.
7.2. Adesione alla sperimentazione. Stante quanto sopra, i direttori delle sezioni sono incaricati di rappresentare, in raccordo con i soprintendenti che leggono per conoscenza, nonché con i direttori delle biblioteche comunali del capoluogo di provincia o del direttore del Sistema bibliotecario di Agrigento, in apposito incontro, alle rispettive Province regionali, il progetto di sperimentazione, non appena adeguatamente delineato, affinché le province stesse siano messe in grado di esprimere formalmente la propria eventuale adesione per lo svolgimento del "concorso", nelle forme ritenute più valide per il territorio di competenza e con l'identificazione degli oneri assumibili a carico del proprio bilancio.
8. COMITATO MISTO PER LA SPERIMENTAZIONE
Al fine di assicurare alla cooperazione un proficuo scambio di esperienze e per individuare adeguatamente le esigenze comuni alle diverse tipologie di biblioteche e di enti cointeressati alla sperimentazione, sarà costituito presso la B.C.R.S. un comitato misto tecnico-scientifico, i cui lavori saranno coordinati dal direttore della B.C.R.S..
Al comitato parteciperà un rappresentante, con funzione di responsabilità o direzione, di ciascuna delle seguenti tipologie di istituzioni, scelto dallo stesso direttore della B.C.R.S., in base alle competenze possedute in materia, tra i nominativi proposti (entro dieci giorni dalla data della presente circolare) dalle Sezioni beni bibliografici:
a)  sezioni beni bibliografici;
b)  biblioteche comunali capoluogo di provincia;
c)  sistemi bibliotecari;
d)  biblioteche aderenti alla sperimentazione;
e)  biblioteche universitarie;
f)  ufficio o assessorato delle province regionali competente in materia;
g)  biblioteche regionali.
Ai lavori del comitato parteciperanno il dirigente coordinatore del gruppo X/B.C. dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed il funzionario del medesimo gruppo addetto alla trattazione della materia inerente S.B.R. ed S.B.N.. Il comitato potrà articolarsi in sottocomitati, formati da un componente ed aperti, per l'approfondimento di particolari problematiche, ad altri funzionari competenti in materia.
Il comitato avrà anche il compito, nei confronti dell'Assessorato, di:
8.1. redigere, a cadenza semestrale, anche a seguito di visite presso le banche dati provinciali, una relazione documentata sull'andamento generale della sperimentazione, nonché di avanzare proposte per la conduzione e per l'eventuale proseguimento della sperimentazione stessa;
8.2. fornire, in fase istruttoria, consulenza per l'esame delle richieste avanzate dalle Sezioni beni bibliografici e di cui al punto 3.
9. ADEMPIMENTI DELL'ASSESSORATO
L'Assessorato, a seguito di esame comparativo delle richieste avanzate dalle Sezioni interessate, procederà all'impegno ed all'accreditamento delle somme in favore delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, con onere a carico del capitolo 37965, esercizio finanziario 2000, e secondo le norme di contabilità vigenti, fornendo apposita comunicazione alla provincia interessata, affinché possa dar corso, in raccordo con la Sezione beni bibliografici, agli impegni assunti con la lettera di adesione di cui al punto 7.1.
L'Assessorato curèra, in raccordo con la B.C.R.S., l'aggiornamento dei dati statistici utili alla sperimentazione, nonché la promozione e la diffusione, anche attraverso il proprio sito Internet (www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult), delle attività delle banche dati provinciali.
  L'Assessore: MORINELLO 




(2000.29.1626)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

CIRCOLARE 5 luglio 2000, n. 6.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Riforma della disciplina del commercio - Art. 13, comma 3.
Ai Comuni
Alle Province
Alle Camere di commercio
La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 prevede, all'art. 13, comma 3, che gli esercizi di vendita al dettaglio ubicati in zone commerciali e/o in aree connotate da requisiti specificatamente indicati possano avvalersi di deroghe agli orari di apertura e chiusura nonché agli obblighi di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della legge stessa.
La disposizione sopra richiamata stabilisce, altresì, che sulle istanze volte al riconoscimento delle deroghe "... l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, ...".
Ciò premesso, si ritiene opportuno, al fine di assicurare la corretta e puntuale applicazione della norma, fornire talune precisazioni in ordine a quanto segue:
1) istanza e documentazione allegata;
2) soggetti legittimati a partecipare alla conferenza di servizi;
3) termini e svolgimento della conferenza di servizi;
4) modalità di partecipazione alla conferenza.
Istanza e documentazione
1. Il comune competente per territorio trasmette all'Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'ar tigianato e della pesca, alla Provincia regionale, alla Camera di commercio, istanza nella quale indica le zone commerciali e/o le aree per le quali viene richiesta la concessione delle deroghe. Contestualmente, devono essere dettagliatamente descritti i requisiti delle zone e/o aree medesime che, ad avviso del comune richiedente, rendono applicabile alla fattispecie in esame il comma 3 dell'art. 13.
2. All'istanza trasmessa dal comune deve essere allegato in triplice copia uno stralcio cartografico con l'esatta individuazione grafica dei confini delle aree o delle zone oggetto dell'eventuale deroga.
Deve essere, altresì, allegata una descrizione dettagliata, con riferimento ai punti cardinali, delle aree o zone confinanti, nonché ogni altro atto idoneo a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla suddetta norma.
Soggetti partecipanti alla conferenza di servizi
1.  Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al comune procedente, soltanto i soggetti previsti dal 3° comma del l'art. 9 della legge regionale n. 28/99 e cioè: la Provincia regionale, la Camera di commercio e la Regione.
2.  Per la Regione è legittimato a partecipare l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ovvero un suo delegato; per la Provincia regionale, il presidente della giunta provinciale o un suo delegato; per la Camera di commercio, il presidente o un suo delegato; per il comune il sindaco o un suo delegato.
3.  Qualora ricorra una delle ipotesi di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del c.p.c., il rappresentante designato è tenuto a comunicare tempestivamente al l'amministrazione di appartenenza la propria rinuncia all'incarico.
Adempimenti regionali
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ricevuta l'istanza, fissa la data di svolgimento della conferenza di servizi entro i termini di cui all'art. 9, comma 3, della legge (60 giorni), dandone comunicazione al comune competente il quale provvederà a convocare la conferenza di servizi.
2.  Qualora venga rilevata l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione ricevuta, gli uffici regionali provvedono a richiedere gli atti integrativi.
3.  La richiesta di cui sopra interrompe i termini di cui al punto 1; pertanto, il termine di 60 giorni comincerà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
4.  Copia di tale documentazione deve essere contestualmente trasmessa anche alla Camera di commercio e alla Provincia regionale.
Convocazione della conferenza
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di fissazione della data della conferenza di servizi, provvede alla convocazione della stessa.
2.  Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti i soggetti partecipanti.
3.  Le spese relative ai partecipanti sono a carico degli enti dagli stessi rappresentati.
Svolgimento della conferenza
1.  La conferenza di servizi non è valida se non è presente il rappresentante della Regione siciliana.
2.   La conferenza si apre alla data stabilita nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte delle amministrazioni partecipanti.
3.  Il rappresentante del comune ricopre la carica di presidente della conferenza.
4.  Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione comunale procedente.
5.  Il segretario verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.
6.  La conferenza di servizi, acquisiti gli atti di rito, si svolge con le seguenti modalità:
a)  il responsabile del procedimento illustra il contenuto dell'istanza e della documentazione allegata;
b)  i soggetti partecipanti espongono il parere per conto delle rispettive amministrazioni. Il rappresentante dell'Amministrazione regionale esprimerà il proprio parere dopo che si sono pronunciati gli altri soggetti.
Deliberazione della conferenza di servizi
1.  La deliberazione della conferenza di servizi è adottata a maggioranza dei componenti; la deroga in argomento è subordinata al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
2.  La deliberazione finale deve essere adottata co munque entro 90 giorni dalla data di convocazione della prima seduta.
Processo verbale
1. Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario.
2. Dal processo verbale di cui al punto 1 devono risultare:
a)  l'indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti con menzione della relativa presenza, ovvero assenza;
b)  l'oggetto in riferimento al quale la conferenza è stata convocata;
c)  il contenuto degli interventi dei partecipanti;
d)  le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni;
e)  l'allegazione degli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti.
3.  Il verbale deve essere sottoscritto dai soggetti partecipanti.
  L'Assessore: BATTAGLIA 

(2000.28.1609)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 20 luglio 2000, prot. n. 1528.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento generale sui lavori pubblici - Applicabilità in Sicilia.

Alle Amministrazioni comunali
Alle Province regionali
Agli Uffici del Genio civile
All'Ufficio del Genio civile OO.MM.
Agli Istituti autonomi case popolari
All'Ente acquedotti siciliani
Alle Unità sanitarie locali
All'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Ispettorato regionale tecnico
Ai gruppi di lavoro amministrativi e tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2000, è stato emanato il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
Il suddetto regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 109/94 cit., il 28 luglio p.v.
Detto regolamento, secondo le indicazioni acquisite in sede consultiva, non trova applicazione in Sicilia ad eccezione delle disposizioni di attuazione della legge che disciplinano materie che non sono di competenza del legislatore regionale o che la legislazione regionale non ha normato (p. es., gli artt. 93-97 sulle riunioni di imprese, sui consorzi stabili di imprese, etc.; gli artt. 149-151 sull'accordo bonario e la definizione delle controversie.
Non trovano, altresì, applicazione in Sicilia le abrogazioni di norme di leggi o di regolamenti statali che trovano applicazione nell'ordinamento giuridico siciliano in quanto richiamati da norme di leggi regionali tuttora vigenti. In particolare, trovano tuttora applicazione sia il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche sia il D.M. 23 maggio 1895 che, pur abrogati nel resto d'Italia, dall'art. 231, lett. b) e c), del D.P.R. n. 554/99, trovano tuttora applicazione in Sicilia facendo parte dell'ordinamento giuridico siciliano per effetto del rinvio operato dalle disposizioni di leggi regionali (cfr. artt. 5bis, comma 4; 6; 22, comma 2; 23, commi 4 e 6; 25 e 39 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche e integrazioni).
Identiche considerazioni vanno formulate in ordine al regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge quadro, emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 2000 (che entrerà in vigore il 23 luglio p.v. ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge).
Invero neanche quest'ultimo trova applicazione in Sicilia atteso che con legge regionale, tuttora vigente (cfr. art. 9, legge regionale n. 21/73), in Sicilia è stato recepito il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 recante il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici che, quindi, fa parte integrante del vigente ordinamento giuridico siciliano.
Pertanto, fino a quando non interverrà una legge regionale di recepimento dei principi della legge quadro e quindi dei regolamenti dinanzi citati, continueranno ad essere applicate le norme di legge regionale, ivi compresi i superiori atti normativi statali da queste richiamati, anche se abrogati nel resto d'Italia.
Giova in proposito ricordare che la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno u.s. ha approvato il D.D.L. "Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi", con il quale, appunto, si recepiscono le disposizioni della legge quadro con modifiche ed integrazioni e le relative norme regolamentari.
  L'Assessore: LOGIUDICE 

(2000.29.1647)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 28 giugno 2000, n. 21.
Nomina dei dirigenti delle S.C.I.C.A. - Criteri e modalità procedurali.

Alla Direzione formazione professionale e orientamento
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Al Coordinamento regionale per le misure di politica attiva del lavoro
Ai gruppi di lavoro della Direzione lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale - Ufficio per la trasparenza 

All' Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Con decreto n. 1036 del 22 giugno 2000, sono stati fissati i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità e della reggenza delle S.C.I.C.A.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 38/91, secondo quanto ribadito recentemente dalla Giunta regionale, la materia del conferimento della titolarità degli uffici rientra tra quelle sottratte alla sfera della contrattazione sindacale e che, pertanto, in mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento, spetta all'Amministrazione, anche nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, provvedere, attraverso l'emanazione di atti amministrativi generali, all'individuazione di criteri che oltre ad essere forniti dei requisiti della generalità, preventività ed astrattezza, assicurino il dovuto grado di certezza, imparzialità, obiettività.
Al riguardo, anche al fine di consentire il rapido espletamento delle relative procedure nella fase della prima attuazione del decreto, si impartiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso, le seguenti direttive applicative.
1.  I competenti direttori degli U.P.L.M.O., entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del citato decreto, provvederanno alla emissione di apposito bando di selezione per la copertura delle sedi vacanti, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, dell'art. 2 (ed al successivo punto 9), da pubblicarsi presso le sedi degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro (direzioni, agenzia, U.R.L.M.O., U.P.L.M.O., S.C.I.C.A.), - in cui saranno indicate le sedi da coprire.
Analogamente si provvederà relativamente alle sedi che dovessero successivamente risultare carenti di titolare o reggente, procedendosi alla pubblicazione del bando entro 30 giorni dal verificarsi della scopertura.
2.  Gli aspiranti al conferimento dell'incarico, in possesso dei requisiti richiesti, avanzeranno all'U.P.L.M.O. competente apposita istanza di partecipazione alla selezione, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione del bando, indicando la S.C.I.C.A., o le S.C.I.C.A. per le quali intendono ottenere l'incarico stesso.
Ai fini del computo del termine utile per la presentazione dell'istanza, si terrà conto dell'ultimo giorno di pubblicazione del bando presso l'ufficio che indice la selezione.
I bandi dovranno essere pubblicati per il periodo di 10 giorni.
Gli estremi di pubblicazione del bando saranno apposti in calce allo stesso, nella copia originale o autenticata da conservare agli atti.
Le istanze presentate dovranno essere immediatamente protocollate e corredate del timbro indicante la data di presentazione ed il numero di protocollo.
3.  I direttori degli U.P.L.M.O., verificato il possesso dei requisiti degli aspiranti, avvalendosi delle risultanze degli atti di ufficio, nonché della documentazione eventualmente prodotta dagli interessati ed allegata alla istanza, procederanno alla formazione di apposita graduatoria, unica per tutte le sedi da coprire, sulla base dei criteri di priorità fissati dall'art. 1 del decreto.
Il possesso dei requisiti richiesti sarà accertato con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle istanze.
Le graduatorie, da approvarsi con apposito provvedimento da parte dell'organo competente all'adozione degli atti di nomina, recanti l'indicazione degli elementi di valutazione presi in esame, saranno affisse all'albo degli U.P.L.M.O. e rimesse in copia ai competenti uffici dell'amministrazione, che ne disporranno la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
I provvedimenti di approvazione delle graduatorie, come pure quelli di nomina, qualora siano adottati, per delega, dai direttori degli U.P.L.M.O. basandosi su criteri preventivamente e rigidamente predeterminati, sono da considerare definitivi e, pertanto, avverso gli stessi sono ammessi esclusivamente il ricorso giurisdizionale o quello straordinario, nei modi e termini di legge.
4.  Qualora la procedura concorsuale riguardi l'assegnazione di più sedi, gli aspiranti collocati utilmente in graduatoria saranno invitati ad optare per la sede o una delle sedi indicate nella domanda, secondo la posizione di precedenza rivestita nella medesima graduatoria.
Le graduatorie come sopra formulate non potranno essere utilizzate per la copertura di sedi la cui vacanza si verifichi successivamente all'emanazione del bando che indice la selezione.
5.  Sulla scorta delle risultanze delle procedure eseguite si farà luogo, con provvedimento assessoriale, all'adozione dei provvedimenti di nomina, secondo l'ordine di graduatoria, su proposta dei direttori degli U.P.L.M.O., salva restando la facoltà del conferimento di apposita delega ai medesimi direttori, in conformità alla normativa vigente.
I provvedimenti di nomina saranno notificati agli interessati ed affissi all'albo dell'ufficio che ha effettuato la selezione, nonché trasmessi, per gli adempimenti di pertinenza, ai competenti uffici dell'amministrazione centrale.
Qualora la nomina abbia ad oggetto uffici diversi da quelli in cui l'interessato presta servizio, l'organo competente alla stessa nomina provvederà contestualmente a disporre il relativo trasferimento di sede.
6.  Nella prima applicazione dei presenti criteri, valevoli ai fini del conferimento della titolarità e della reggenza per tutte le S.C.I.C.A., ad eccezione di quelle di cui al successivo punto 9, i funzionari in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare esclusivamente alla selezione indetta dall'U.P.L.M.O. della provincia nel cui ambito ricade la sede di servizio.
7.  Ai fini della copertura di vacanze di sedi che si verificassero successivamente alla fase della prima applicazione, potranno partecipare alle selezioni provinciali anche i funzionari, in possesso dei requisiti richiesti, in servizio presso uffici ricadenti in altre province.
Le istanze dei predetti funzionari dovranno essere inoltrate all'U.P.L.M.O. che indice la selezione e, per conoscenza, all'ufficio di appartenenza.
I direttori degli U.P.L.M.O. competenti all'espletamento della procedura selettiva, provvederanno, per tali funzionari, alla verifica dei titoli posseduti sulla base della documentazione prodotta dall'ufficio di appartenenza dei funzionari stessi, o da essi trasmessa in allegato all'istanza ed al loro inserimento nella graduatoria, secondo la posizione spettante.
I provvedimenti di conferimento della titolarità o della reggenza a detti funzionari saranno comunque adottati dal capo dell'amministrazione.
Gli U.P.L.M.O. che indicono le selezioni e gli uffici di appartenenza provvederanno a scambiarsi le dovute informazioni in ordine ai provvedimenti adottati ed alle opzioni effettuate dagli interessati, indispensabili ai fini dell'adozione dei provvedimenti di nomina, dandone nel contempo conoscenza ai competenti uffici centrali, per la predisposizione degli atti loro demandati.
8.  Qualora la selezione vada deserta per mancanza di aspiranti, i funzionari cui conferire la titolarità o la reggenza delle S.C.I.C.A. vacanti saranno individuati d'ufficio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto, nell'ambito dei dipendenti in servizio presso le medesime S.C.I.C.A., come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto.
Valgono anche in tale ipotesi, le disposizioni sulla competenza per l'adozione dei provvedimenti di nomina.
9.  Nella fase della prima attuazione dei suddetti criteri, restano fermi i provvedimenti di conferimento di titolarità di S.C.I.C.A. precedentemente adottati dal capo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto.
10.  Nelle more dell'espletamento delle previste procedure, nella fase della prima applicazione, i funzionari cui è, in atto, affidata la responsabilità della S.C.I.C.A. continueranno a svolgere i propri compiti fino alla nomina del titolare o del reggente, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.
11.  Nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura delle singole sedi che si renderanno successivamente vacanti, la responsabilità della S.C.I.C.A. sarà affidata provvisoriamente, per periodi non superiori a 3 mesi, eccezionalmente prorogabili per altri 3 mesi, con provvedimento del direttore dell'U.P.L.M.O., a funzionari in servizio presso la S.C.I.C.A. interessata, in possesso della qualifica più elevata tra quelle di dirigente e assistente, dando priorità, a parità di qualifica, al funzionario con maggiore anzianità nella qualifica e, a parità di tale requisito, al più anziano di età.
Analogamente si provvederà in caso di mancanza del titolare o del reggente, a causa di assenze o impedimenti temporanei.
Con l'occasione, si ritiene opportuno evidenziare, anche in relazione a prassi invalse quali quelle delle "dimissioni" o della "autosospensione" dall'incarico rivestito - comportamenti che non trovano fondamento nella normativa e negli istituti vigenti -, che la vacanza delle sedi di servizio si verifica soltanto in presenza di cause oggettive e permanenti di impedimento ad esercitarne la titolarità o la reggenza, costituendo tale esercizio un preciso ed ineludibile dovere d'ufficio.
Qualora il funzionario chieda di essere sollevato dall'incarico rivestito, i competenti organi, valutate le motivazioni addotte e le esigenze di funzionalità degli uffici, provvederanno, ove ne ravvisino la necessità o l'opportunità, ad accogliere la richiesta medesima disponendo il trasferimento del funzionario ad altro ufficio.
In tale ipotesi potrà nominarsi un responsabile temporaneo secondo i criteri sopra enunciati, anche in servizio presso altri uffici, ovvero confermarsi provvisoriamente l'incarico all'attuale titolare per un periodo di tempo delimitato, comunque non superiore a 3 mesi, occorrenti per l'espletamento delle procedure di nomina del nuovo titolare o reggente, al fine di garantire comunque la continuità nell'espletamento del servizio.
12.  Si ritiene, infine, di dovere precisare che il presupposto dell'affidamento degli incarichi in questione è costituito dall'insussistenza, a carico degli aspiranti, di: provvedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari non inferiori alla censura e/o di pronunce di condanna emesse dai competenti organi di giurisdizione contabile, nell'ultimo quinquennio; sospensioni cautelari dal servizio, adottate ai sensi delle disposizioni vigenti; condanne penali, misure di prevenzione, patteggiamenti intervenuti o adottati nelle competenti sedi giudiziarie per reati di particolare gravità; procedimenti penali, disciplinari, contabili in corso; altri elementi negativi risultanti dagli atti del fascicolo personale, da valutarsi caso per caso da parte dell'organo competente alla formazione della graduatoria ed alla nomina.
E' appena il caso di rilevare che eventuali provvedimenti di esclusione dalle selezioni, dalle graduatorie e dalle nomine, dovute alla presenza degli elementi negativi sopra indicati, dovranno essere esplicitamente ed analiticamente motivati, in conformità alle norme generali in materia.
Si raccomanda ai direttori degli U.P.L.M.O. ed agli altri funzionari competenti la puntuale e scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, indispensabile per assicurare il necessario grado di funzionalità ed efficienza degli uffici.
  L'Assessore: PAPANIA 

(2000.27.1453)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 4 luglio 2000, prot. n. 365.
Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Procedure per il rilascio dell'attestato d'idoneità professionale a seguito di superamento di apposito esame.

Alla Direzione compartimentale M.C.T.C.
Alla Sezione compartimentale M.C.T.C. di Catania
Agli Uffici provinciali M.C.T.C. della Sicilia
Alle Province regionali di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e Palermo
All'Unione regionale province siciliane
L'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 subordina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto al possesso di apposito attestato di idoneità professionale.
Fatti salvi i casi particolari previsti dall'art. 10 della stessa legge, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dagli uffici provinciali della M.C.T.C. previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita commissione istituita su base regionale.
Per la Regione siciliana tale commissione è stata istituita con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 303 del 7 agosto 1997.
Per potere accedere al predetto esame, gli interessati debbono:
A)  essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché residenti in Italia;
-  avere raggiunto la maggiore età;
-  non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lett. c), dell'art. 3, 1° comma, della legge n. 264/91;
-  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
-  non essere stati interdetti ed inabilitati;
-  non essere stati dichiarati falliti o essere sottoposti a procedure fallimentare;
B)  avere conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado (od equiparato);
C)  rivolgere domanda in bollo (con firma non autenticata), compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1. Si considerano valide le domande presentate prima dell'emanazione della presente circolare purché non riferite alla precedente sessione d'esame ed integrate con eventuale documentazione mancante;
D)  provvedere al versamento di £. 100.000 (dovuto a titolo di "diritti di segreteria") sul conto corrente postale n. 003002901 intestato al Banco di Sicilia, ufficio provinciale Cassa regionale di Palermo.
Sul retro del predetto versamento dovrà essere riportata la seguente causale: esame di idoneità di cui all'art. 5 della legge n. 264/91, imputazione sul bilancio della Regione siciliana, capo 10, cap. 3724. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame di idoneità.
L'esame di idoneità si svolge a Palermo secondo calendari che verranno definiti dalla commissione d'esame e consiste in una prova scritta articolata in quesiti a risposta multipla predeterminata predisposti dalla stessa commissione esaminatrice, vertenti sulle materie di cui all'allegato 2.
L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, a mezzo di affissione in luogo accessibile al pubblico individuato dalla commissione d'esame stessa.
Superato l'esame di idoneità, ciascun interessato deve rivolgere domanda (da prodursi in bollo) per il rilascio dell'attestato conseguito, secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
La domanda indirizzata al capo dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di Palermo, dev'essere inoltrata per il mezzo della commissione d'esame.
La segreteria che coadiuva la commissione esaminatrice, verificata la regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame ricevuti dalla commissione, compilerà gli attestati di idoneità.
Gli interessati potranno ritirare personalmente gli attestati in parola presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Palermo o servizi di terzi, purché muniti di specifica delega recante la firma autenticata del delegante.
  L'Assessore: ROTELLA 


Allegato 1
  (in carta da bollo) 

Al Presidente della commissione d'esame di cui alla legge n. 264/91 c/o Ufficio provinciale M.C.T.C. via Fonderia Oretea, 52
90139 PALERMO
OGGETTO: Legge n. 264/91 - Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Il sottoscritto   nato a il ................... residente in .................... via/piazza  

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), del comma 1, dell'art. 3 della legge n. 264/91.
Allega la seguente documentazione:
1)  ricevuta di pagamento del diritto di segreteria;
2)  copia autenticata del diploma/diploma equiparato di   rilasciato da .....................................; 

3)  certificato generale del casellario;
4)  certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
5)  certificato di residenza;
6)  certificato di cittadinanza.
Data, ..............................................................
  Il richiedente 
   

Allegato 2
DISCIPLINE D'ESAME

A)  La circolazione stradale
-  veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
-  nozione di veicolo;
-  classificazione e caratteristiche dei veicoli;
-  masse e sagome limiti;
-  traino di veicoli;
-  norme costruttive e di equipaggiamento;
-  accertamenti tecnici per la circolazione;
-  destinazione ed uso dei veicoli;
-  documenti di circolazione ed immatricolazione;
-  estratto dei documenti di circolazione e di guida;
-  circolazione su strada, macchine agricole ed operatrici;
-  guida dei veicoli;
-  formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
-  formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
B)  Il trasporto di merci
-  albo nazionale degli autotrasportatori di cose conto terzi;
-  comitati dell'albo e loro attribuzioni;
-  iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
-  iscrizioni delle imprese estere;
-  fusioni e trasformazioni;
-  abilitazioni per trasporti speciali;
-  variazioni dell'albo;
-  sospensioni dall'albo;
-  cancellazione dall'albo;
-  sanzioni disciplinari;
-  effetti delle condanne penali;
-  reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
-  omissione di comunicazione all'albo;
-  autorizzazioni;
-  tariffa a forcella per il trasporto di merci;
-  documentazione obbligatoria per il trasporto di cose conto terzi;
-  trasporto merci in conto proprio;
-  licenze;
-  commissioni per le licenze, esame e parere;
-  elencazione delle cose trasportabili;
-  revoca delle licenze;
-  ricorsi;
-  servizi di piazza e di noleggio;
-  esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
-  trasporti internazionali.
C)  Navigazione
-  accenni delle norme che regolano la navigazione in generale;
-  acque marittime entro ed oltre 6 miglia dalla costa;
-  navi e galleggianti;
-  unità di diporto;
-  costruzioni delle imbarcazioni da diporto;
-  accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
-  iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
-  rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
-  visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
-  collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
-  competenze del R.I.N.A.;
-  iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, 1ª iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri;
-  trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
-  autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
-  noleggio e locazione;
-  importazione ed esportazione di imbarcazioni, navi e motori;
-  regime fiscale ed assicurativo;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
-  validità e revisione delle patenti nautiche;
-  norme per l'esercizio dello sci nautico.
D)  Il P.R.A.
-  legge del P.R.A.;
-  legge istitutiva I.E.T.;
-  compilazione delle note;
-  iscrizioni;
-  trascrizioni;
-  annotazioni;
-  cancellazioni.
E)  Il regime tributario
-  le imposte dirette ed indirette in generale;
-  l'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impo sitivo;
-  fatturazione delle operazioni;
-  fatturazioni delle prestazioni occasionali;
-  ricevuta fiscale: forma e contenuti;
-  il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazioni ed intercomunitarie;
-  registri di contabilità I.V.A.;
-  dichiarazione annuale I.V.A.;
-  regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A.;
-  imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
Allegato 3
SCHEMA DI DOMANDA
(per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale conseguito a seguito d'esame)

Direttore Ufficio provinciale M.C.T.C.
via Fonderia Oretea, 52
90139  PALERMO


Il sottoscritto ....................................................................................................................................nato a .................................................................. il ................... e residente in ................... ..............................via/piazza ...................................................................................................
CHIEDE

il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conseguito a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto innanzi alla commissione regionale (costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 264) di ...........................................................in ............................................................................ data ...............................
Data, ..............................................................
Il richiedente
...................................................................................

(2000.27.1427)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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