REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 AGOSTO 2000 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 1 agosto 2000.
Preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali e destinazione di un Assessore alla Presidenza della Regione  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 1 agosto 2000.
Delega di alcune attribuzioni del Presidente della Regione all'Assessore destinato alla Presidenza  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 12 luglio 2000.
Revoca del decreto 27 dicembre 1999 ed approvazione della nuova graduatoria dei progetti di istruzio- ne e formazione tecnica superiore per l'anno 1999/2000.   pag. 17 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 maggio 2000.
Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli ed elenco degli iscritti all'albo che hanno cessato l'attività  pag. 22 


DECRETO 15 giugno 2000.
Calendario venatorio 2000/2001  pag. 24 


DECRETO 13 luglio 2000.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Sciara - Gurghi - Giumenta in agro di Sperlinga e Gangi.
  pag. 27 

DECRETO 13 luglio 2000.
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 giugno 2000, concernente calendario venatorio 2000/2001  pag. 28 


DECRETO 21 luglio 2000.
Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio sita in agro di Caltagirone  pag. 28 


DECRETO 26 luglio 2000.
Revoca del decreto 22 febbraio 1991, concernente riconoscimento di allevamento contadino del coniglio selvatico e della coturnice nel territorio del comune di Floridia  pag. 29 


DECRETO 27 luglio 2000.
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 giugno 2000, concernente calendario venatorio 2000/2001  pag. 30 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 1 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 31 


DECRETO 1 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 31 


DECRETO 1 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 31 marzo 2000.
Costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione  pag. 33 

Assessorato della sanità

DECRETO 28 giugno 2000.
Accorpamento in unico ambito territoriale dei comuni di Mussomeli e Acquaviva Platani, ai fini dell'acquisizione delle scelte di medicina generale  pag. 34 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 27 aprile 2000.
Costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente nel comune di Acireale.   pag. 35 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 11-19 luglio 2000, n. 305  pag. 37 

Presidenza:
Concessione al comune di Casteldaccia di deroga per l'istallazione di una cabina Enel in contrada Fondachello.
  pag. 37 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani  pag. 38 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo  pag. 38 
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna  pag. 38 
Istituzione dell'Osservatorio della Presidenza  pag. 38 

Istituzione dell'Osservatorio regionale di vigilanza.
  pag. 38 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 - Assessorato regionale degli enti locali  pag. 39 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 - Assessorato regionale dei lavori pubblici e dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata (ex Gescal)  pag. 39 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Istruzioni per le operazioni di rilascio del tesserino regionale di caccia  pag. 40 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo  pag. 41 
Avviso di modifica di scadenze indicate nella circolare n. 12 del 14 luglio 2000  pag. 41 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del-l'artigianato e della pesca:
Revoca degli organi statutari della società cooperativa S. Francesco di Lentini  pag. 41 
Ampliamento dei poteri del commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane di Catania  pag. 41 

Assessorato degli enti locali:
Bando per l'istituzione dei centri di servizio per il volontariato  pag. 41 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione al comune di S. Teresa Riva di un fi- nanziamento per l'esecuzione di lavori e fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori stessi.
  pag. 42 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Calascibetta  pag. 42 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Contessa Entellina  pag. 42 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Bisacquino  pag. 43 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Recepimento dell'accordo sindacale concernente la definizione di alcune modalità di attuazione degli articoli 14 e 15 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 per l'anno in corso e l'assegnazione di un budget finanziario agli uffici periferici M.C.T.C. Sicilia  pag. 43 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9, 2° comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 2914 del 12 gennaio 1999, con cui il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato fino al 30 giugno 1999 per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 2994 del 29 luglio 1999, con cui tale delega è stata prorogata fino al 31 dicembre 1999;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 3043 del 26 febbraio 2000, che proroga ulteriormente fino al 30 giugno 2000 le funzioni del Presidente della Regione quale commissario delegato;
Vista la nota n. 1047 del 9 marzo 2000, con cui il Presidente della Regione, per dare attuazione alla citata ordinanza ministeriale n. 3043/2000, chiede l'impinguamento del capitolo 10640 Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari e Ustica per L. 3.000.000.000;
Vista la proposta al Presidente della Regione con cui, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'Assessore per il bilancio e le finanze predispone il presente decreto;
Visto l'elenco n. 2 annesso alla tabella B relativa allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000;
Considerato che il capitolo 21253 Fondo di riserva per la spese impreviste dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma di lire 3.000.000.000 in aumento alla dotazione di competenza del capitolo 10640 Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari e Ustica dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 
  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA  2  -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  10640 Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Li- 
nosa, Lipari e Ustica       + 3.000.000.000

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA  2  -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8  -  Somme non attribuibili

  21253 Fondo di riserva per le spese impreviste     - 3.000.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la pubblicazione e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 2000.
Palermo, 30 maggio 2000.
  CAPODICASA 
  PIRO 

(2000.24.1250)
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 agosto 2000.
Preposizione degli Assessori agli Assessorati regionali e destinazione di un Assessore alla Presidenza della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche ed, in particolare, gli articoli 2 e 6;
Rilevato che occorre procedere alla preposizione degli Assessori regionali eletti dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 313 del 26 luglio 2000 agli Assessorati regionali di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla destinazione dell'Assessore alla Presidenza della Regione;
Decreta:


Art. 1

Sono preposti agli Assessorati regionali di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, gli Assessori:
-  on.le Salvatore Cuffaro - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  on.le Benedetto Fabio Granata - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
-  on.le Nicolò Nicolosi - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-  on.le Bartolo Speranza - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
-  on.le Girolamo Turano - Assessorato regionale degli enti locali;
-  on.le Giovanni Ricevuto - Assessorato regionale dell'industria;
-  on.le Vincenzo Lo Giudice - Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  on.le Benedetto Adragna - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  on.le Giuseppe Provenzano - Assessorato regionale della sanità;
-  on.le Carmelo Lo Monte - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  on.le Domenico Rotella - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 2

E' destinato alla Presidenza della Regione l'on.le Giuseppe Drago.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2000.
  LEANZA 


Vistato della Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 3 agosto 2000 al n. 1865.
(2000.31.1776)
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 agosto 2000.
Delega di alcune attribuzioni del Presidente della Regione all'Assessore destinato alla Presidenza.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche ed, in particolare, gli articoli 2 e 6;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e le successive modifiche;
Visto il proprio decreto n. 184/Gr. I-S.G. dell'1 agosto 2000 con cui, tra l'altro, l'Assessore Giuseppe Drago è stato destinato alla Presidenza della Regione;
Ritenuta l'opportunità di delegare all'Assessore predetto alcune attribuzioni del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Decreta:


Art. 1

L'Assessore regionale destinato alla Presidenza, on.le Giuseppe Drago coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento delle relative funzioni ed è delegato alla trattazione degli affari ricompresi nella competenza della Direzione regionale del personale e dei servizi generali, della Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale e della Direzione regionale della programmazione, fatte salve le competenze relative alla tenuta dei rapporti istituzionali del Presidente della Regione con gli organi istituzionali dello Stato e dell'Unione europea, nonché ovviamente, le funzioni di coordinamento generale allo stesso spettanti, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, anche con specifico riguardo all'attuazione delle leggi di riforma.
Sono delegate, altresì, le attribuzioni concernenti la Protezione civile, comprese quelle relative alla rinascita economica delle zone terremotate.
Lo stesso Assessore è delegato, inoltre, alla trattazione delle competenze previste dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e successive modifiche.
Resta salva la competenza attribuita dalla medesima legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Resta salva, altresì, ogni altra attribuzione conferita allo stesso Assessore regionale destinato alla Presidenza dalla legislazione vigente, ferme restando in capo al Presidente le competenze relative alla tenuta dei rapporti istituzionali e le funzioni di coordinamento generale di cui al primo comma.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2000.
  LEANZA 


Vistato dalla Regione centrale per la Presidenza della Regione il 3 agosto 2000 al n. 1866.
(2000.31.1776)
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DECRETO COMMISSARIALE 26 luglio 2000.
Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella Regione siciliana, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi di emergenza;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla Protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, recanti nuove disposizioni ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2983/99;
Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede che i comuni disciplinino la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti;
Visto l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che il Commissario delegato dispone la realizzazione della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno, frazione umida, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti, nonché dei rifiuti beni durevoli di uso domestico;
Considerato che risulta che molti comuni non hanno provveduto ad adeguare i regolamenti per la gestione dei rifiuti alla normativa dettata dal predetto decreto legislativo n. 22/97, con negativi riflessi sul riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti;
Considerato che occorre che i comuni adeguino i regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani al fine di non porre ostacoli al raggiungimento degli obiettivi fissati con le predette ordinanze di protezione civile e per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei principi e delle norme dettate dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo schema di regolamento tipo per la gestione dei rifiuti predisposto dalla struttura commissariale;
Decreta:


Art. 1

E' approvato il regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti, nel testo che si allega al presente decreto per farne parte integrante.

Art. 2

E' fatto obbligo ai comuni, che non abbiano già provveduto, di adottare apposito regolamento per la gestione dei rifiuti adeguato alle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

In caso di inottemperanza da parte dei comuni, l'Assessorato regionale degli enti locali interverrà in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CAPODICASA 


Allegato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Redatto ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni
Approvato con atto del consiglio comunale n. ...........del ................................

A.  DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
A.1.  Finalità del presente regolamento
A.1.1.  Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità stabilisce:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
A.2.  Campo di applicazione del presente regolamento
A.2.1.  Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonchè al perseguimento degli obiettivi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'intero territorio comunale.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99 e successive modificazioni;
e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
f) agli esplosivi.
A.3. Estensione del diritto di privativa
A.3.1 Il diritto di privativa di cui all'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è esteso all'intero territorio del comune.
A.4. Oggetto e contenuti del presente regolamento
A.4.1. Il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo B, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
c) i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del decreto legislativo n. 22/97, fintanto che lo Stato non determini i criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, lett. D), del decreto legislativo n. 22/97;
d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;
e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri entro cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del presente regolamento;
f) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei RUP;
g) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;
h) le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
i) le norme per garantire la tutela dell'ambiente, nonché la tutela della salute della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.
A.5. Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal comune
A.5.1. Il comune, in osservanza agli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90, eroga i seguenti servizi:
1)  Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo capitolo B del presente regolamento:
a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
b) servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;
c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti nel successivo capitolo B del presente regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;
e) servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
f) raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;
g) raccolta dei rifiuti cimiteriali.
2. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:
a) smaltimento dei residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane;
b) smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.
c) smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;
d) raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.).
A.6. Definizioni
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:
1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
2) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
3) raccolta differenziata: insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali ed energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza;
4) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;
5) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
6) cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
7) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;
8) trattamento finale: le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.
A.7 Classificazione dei rifiuti
A.7.1 Classificazione.
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in "urbani" e "speciali assimilabili agli urbani".
A.7.2  I rifiuti urbani si distinguono in:
A.7.2.1 rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purché la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza.
A.7.2.2 I rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, qualora la loro superficie sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, o qualora i rifiuti siano costituiti da potature di alberi.
A.7.2.3  Nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che classifica rifiuti urbani pericolosi:
-  pile e batterie;
-  prodotti farmaceutici;
-  contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) e/o "F" (facilmente o estremamente infiammabile) (legge 24 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927);
-  altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'ambiente, purché provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione.
Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:
-  tutti i rifiuti etichettati col simbolo "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo) "C" (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che siano classificati come urbani per provenienza;
-  le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);
-  le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico.
A.7.2.4  Sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
A.7.3  Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se e in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:
-  rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d) del decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del decreto legislativo n. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.
A.7.3.1  Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:
-  ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
-  ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 22/97 derivanti da lavorazioni industriali.
A.7.3.2  I predetti rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto:
-  rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi,
e:
-  derivino dalle attività individuate con il presente regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;
ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività, previa verifica che:
-  rispondano al criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento.
A.7.3.3  Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
-  i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
-  i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 22/97;
-  i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 22/97, diversi da quelli specificati nel presente articolo.
A.7.3.4  I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengano la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore, pertanto le relative superfici di formazione non sono assoggettabili alla tassa R.S.U.
A.8 Divieti ed obblighi
E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
Il medesimo divieto vige per gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le rive, le sponde.
In caso di inadempienza, il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine per provvedere.
E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.
B. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
B.1.1  CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE
Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:
a)  i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e relativi allegati;
b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
-  rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
-  rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
-  oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
-  rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
-  rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
-  rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22/97;
-  rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, al sensi dell'art. 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 22/97.
B.1.2  ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUALITA'
Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:
a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
f) servizi scolastici e loro pertinenze;
g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
h) pubblici esercizi;
i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.
B.1.3  ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBNI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA
B.1.3.1  Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.2, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui al successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:
a)  attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
b)  attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
c)  attività di autotrasporto e simili;
d)  attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
e)  attività di vendita di autoveicoli e simili.
B.1.3.2  Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
B.1.3.3  Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg./mq. anno.
B.1.3.4  I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
B.1.4  RIFIUTI DA ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI ALL'INGROSSO, DI SERVIZIO E SIMILI: CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE
B.1.4.1  I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo punto B.1.5.
B.1.4.2  I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione della tassa R.S.U.
B.1.4.3  Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3, una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.
B.1.4.4 Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1.
B.1.4.5 Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg./mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3, accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5.
B.1.4.6  I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto B.1.3 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa R.S.U., con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.
B.1.5  ENTITA' PONDERALI E/O VOLUMETRICHE ASSOLUTE E VALORI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA COMPORTANTI L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO B.1.3.
Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione
B.1.5.1  Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore: Q tot. = 12 ton/anno.
B.1.5.2  Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.
B.1.5.3  Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 Kg. = 1 mc.
Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione
B.1.5.4  Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5 e 6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.
B.1.5.5 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1, lett. a), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo:

5 Kg./mq.anno < q < 15 Kg./mq. anno

B.1.5.6 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B1.3.1, lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica compresi nell'intervallo:

2,5 Kg./mq. anno < q < 5 Kg./mq. anno

B.1.5.7  Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U.
B.1.5.8  Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 Kg. = 1 mc.).
B.1.5.9  E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.
B.1.5.10  E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.
B.1.6  AGGIORNAMENTO E/O MODIFICA DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' ASSOGGETTATE AI CRITERI QUANTITATIVI E DEI RISPETTIVI VALORI
B.1.6.1 Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:
a)  gli elenchi di attività di cui al punto B.1.2 e di cui al punto B.1.3;
b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1;
c)  gli intervalli di produttività specifica relativa di cui ai precedenti punti B.1.5.5 e 6;
d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui al punto B.1.5.3 e 8.
B.1.7  EFFETTI DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE
B.1.7.1 Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.
B.1.7.2  Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.
B.1.7.3  Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.
B.1.7.4  Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
B.1.8  REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITA': PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
B.1.8.1 In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
B.1.8.2  L'iscrizione nei ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.3  Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con ente o impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
B.1.8.4 L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente regolamento, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui al punto B.1.2, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui al punto B.1.3;
b)  su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
b.1)  ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
b.2)  specificazione dell'attività svolta;
b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del codice CER;
b.4)  quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
b.5)  dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto.
B.1.8.5  La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
B.1.8.6 Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al comune presso l'ufficio tributi o l'ufficio tutela ambientale.
B.1.8.7 Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente regolamento, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.
B.1.8.8  Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del soggetto affidatario del pubblico servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.
B.1.8.9  L'ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (ufficio tutela ambientale e ufficio tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e contestualmente la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa R.U. e comunque non oltre la data del 31 dicembre immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'ente gestore il mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.
B.1.8.10  I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui al punto B.1.3, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente regolamento.
B.1.8.11  La certificazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'affidatario del pubblico servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.
B.1.8.12 In esito alla procedura di che trattasi l'ufficio tutela ambientale del comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al responsabile del tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.U.
B.1.8.13  Domande non complete della sopra riportata documentazione sono dichiarate improcedibili con provvedimento esplicito, comunicato all'interessato.
B.1.9  IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI AL PUNTO B.1.2
B.1.9.1  Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate al punto B.1.2, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui al punto A.7.3.3.
B.1.9.2  La classificazione a rifiuti speciali in deroga al punto B.1.2 del presente regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al comune, completa degli allegati e delle documentazioni descritte al punto B.1.8.
B.1.9.3  La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui al punto B.1.2, diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui al punto B.1.5 e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguardi il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.
B.1.9.4 Alla classificazione in deroga provvede con propria ordinanza l'amministrazione comunale, sentito l'ente gestore, nei termini previsti dal precedente punto AB.1.8, coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.
B.1.10  EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA
B.1.10.1 Nel caso in cui le procedure di cui ai punti B.1.8 e 9 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri enti o imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.
B.1.10.2  Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio tutela ambientale del comune.
B.1.10.3 Le date di inoltro delle convenzioni all'Ufficio tutela ambientale e, se dovuta, della dichiarazione dell'ente o impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente punto B.1.8, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.
B.1.10.4  In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.
B.1.10.5  Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, gestito dall'affidatario del pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il gestore.
B.1.10.6  Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.
B.1.11  OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO
B.1.11.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto B.1.9, sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.
B.1.11.2  Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore comunicherà ai competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto B.1.8, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.
B.1.11.3  Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.
B.1.11.4  Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.
B.1.11.5  Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario del pubblico servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.
C.  RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI
C.1.  Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati
C.1.1  Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.
C.1.2.  I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.
C.2.  Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio
C.2.1  La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello stato della viabilità.
C.2.2  La raccolta nella zona urbana viene principalmente effettuata mediante l'impiego di cassonetti da 1700l dotati di pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori monoperatore a presa laterale.
C.2.3  Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'ente gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:
-  200 m. nel centro urbano;
-  500 m. negli agglomerati extraurbani.
Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di una circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m., misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.
Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
C.2.4 Il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento garantiscono mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o festive.
C.3.  Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia
C.3.1 L'ubicazione dei punti di raccolta può venire cambiata dall'ente gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico.
La cartografia allegata è da intendersi come uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell'approvazione del consiglio comunale.
C.4.  Competenze dell'ente gestore
C.4.1 L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'ente gestore.
C.4.2 In tal senso l'ente gestore:
a)  provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle modalità indicate dal contratto di servizio, con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani interni ingombranti;
- rifiuti urbani interni non ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del comune e delle esigenze dell'utenza;
d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;
e)  promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
C.5.  Caratteristiche e collocazione dei contenitori per RU e allestimento delle relative piazzole
C.5.1 Nel caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'ente gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti, semprechè venga reso entro trenta giorni.
C.6. Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
C.6.1  Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall'ente gestore.
C.6.2  Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall'ente gestore.
C.6.3  I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
C.6.4 Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
C.6.5  E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
C.6.6  Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
C.6.7  E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'ente gestore, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.
C.6.8  E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'ente gestore.
C.6.9  E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
C.6.10  E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
C.6.11  E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'ente gestore motivata richiesta in tal senso.
C.6.12  L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso.
C.6.13  E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
C.7. Usi vietati dei contenitori
C.7.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:
a)  di rifiuti classificati tossici e nocivi;
b)  di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
c)  di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
d)  rifiuti liquidi;
e)  oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
f)  materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
g)  rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
h) rifiuti urbani ingombranti.
C.8. Trasporto e pesatura dei rifiuti
C.8.1 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
C.8.2  I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione ecc.).
C.8.3  La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento verrà effettuata mediante adeguato bilico collegato a un sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.
C.8.4  La pesata dei rifiuti recuperati verrà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salvo la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'amministrazione comunale.
C.9.  Smaltimento finale
C.9.1  Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'ente gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.
C.10. Accesso agli impianti di smaltimento
C.10.1  L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale e ai mezzi dell'ente gestore.
C.10.2  Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'ente gestore:
a)  mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
b)  mezzi e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo stipulato tra l'ente gestore e il comune;
c)  mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'ente gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi, che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l'ente gestore;
d) privati, nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione con l'ente gestore;
f) mezzi dell'amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo.
D.  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
D.1. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali
D.1.1 E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.
D.1.2  L'ente gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1.
D.1.3  I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme vigenti.
L'ente gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'ente gestore e l'amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.
Rifiuti speciali inerti
Sono classificati rifiuti speciali inerti:
-  sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
-  materiali ceramici cotti;
-  vetri di tutti i tipi;
-  rocce e materiali litoidi da costruzione.
Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate dal comune a norma della legislazione vigente.
Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili
I veicoli a motore, rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.
Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti
Compete all'ente gestore lo smaltimento di:
a)  acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
b) residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).
Rifiuti tossici e nocivi
Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.
Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al comune. Chiunque intenda installare un'attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
D.2. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
D.2.1 Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l'ente gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.
D.3. Rifiuti urbani pericolosi
D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.
D.3.2  Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
D.3.3  La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini seguenti:
-  pile e batterie esauste: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie;
-  farmaci scaduti o non utilizzati: l'ente gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
-  prodotti tossici e/o infiammabili: sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione.
D.3.4  Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1 anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso e simili).
D.3.5  Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.
D.3.6  Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.
D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.
D.4.  Rifiuti da esumazione ed estumulazione
D.4.1 Con l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:
-  rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. f);
-  rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2 lett. e);
-  rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del citato 7/2 (art. 7/2 lett. b) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;
-  rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (art. 7/2 lett. c).
D.4.2  I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.
D.4.3  Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonchè lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.
Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico.
E.  INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN SICUREZZA.
E.1.  Modalità' di esercizio delle competenze del comune in materia di recupero di materiali e/o di energia
E.1.1  Il comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del decreto legislativo n. 22/97.
E.1.2 Il comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al decreto legislativo n. 22/97, fermo restando che in nessun caso l'ente gestore o la ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera di cui all'art.4 del decreto legislativo n. 22/97.
E.2. Finalità
E.2.1  La raccolta differenziata è finalizzata a:
-  diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
-  favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
-  migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
-  ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
-  favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
E.3. Indirizzi generali
E.3.1 L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto anche in relazione ai criteri di economicità:
-  delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
-  delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;
-  del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
-  del sistema di conferimento e raccolta;
-  dei sistemi di recupero;
-  dei sistemi di smaltimento finale;
-  della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
-  delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
-  della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
-  dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
E.3.2  L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
-  un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
-  la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
-  l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 22/97;
-  la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.
E.4. Raccolte differenziate ai fini economico produttivi
E.4.1  Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto E.3, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.
E.5. Raccolte differenziate ai fini conoscitivi
E.5.1 Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
E.6. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
E.6.1 Gli enti o imprese che, per conto dell'ente gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti:
-  alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
-  ad inoltrare trimestralmente all'ente gestore ed al comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.
E.7. Stazioni ecologiche
E.7.1 Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'ente gestore.
Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:
E.7.1.1 Il centro zonale di raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:
-  aree già occupate da campane e cassonetti;
-  aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc.;
-  aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.
Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.
Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.
Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.
Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.
Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.
E.7.1.2  Il centro comunale di raccolta (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2.000 a 3.000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:
1)  conferiti dalle utenze domestiche;
2)  conferiti dalle utenze commerciali e da piccole utenze produttive;
3)  provenienti dallo svuotamento dei CZR;
4) provenienti dalla RD porta a porta.
I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.
Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:
-  materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
-  materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc);
-  rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile, farmaci, contenitori etichettati);
-  rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
-  rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);
-  batterie auto e oli.
Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR., dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.
E.7.1.3 I centri sovracomunali di raccolta (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).
E.7.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:
-  l'accesso all'interno degli stessi;
-  il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.
E.8.  Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata
E.8.1  Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'ente gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:
1) obbligo di ridurre convenientemente i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dall'ente gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche;
2)  ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate;
3)  in particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta;
4)  è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
5)  è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'ente gestore.
6) è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
E.8.2 Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:
E.8.2.1 per i CZR:
-  obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
-  divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
-  divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
-  divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
-  divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
-  obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.
E.8.2.2 per i CCR:
-  divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
-  divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
-  divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
-  divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
-  obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
-  divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati " e/o "F" , "C", "Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).
E.8.3 I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:
-  imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".
E.9. Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate
E.9.1  Le raccolte differenziate che l'amministrazione comunale attiverà saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allegato E.
Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:
-  raccolta carta;
-  raccolta vetro, lattine in allumino, banda stagnata;
-  raccolta bottiglie in plastica;
-  raccolta rifiuti urbani pericolosi;
-  raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;
-  raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche, così come descritto al precedente punto E.8 del presente regolamento;
-  raccolta per appuntamento.
Il rapporto contenitore - utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ente gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L'ente gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.
Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai CCR avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.
E.10.  Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili
E.10.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino qualora l'ingombro non superi quello fissato dall'ente gestore; nel caso contrario viene applicata una tariffa.
E.10.2  I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'ente gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'ente gestore per il ritiro.
E.10.3 L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
E.10.4  E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
E.10.5  I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:
a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
b) mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei CCR quando allestiti dall'ente gestore.
E.11. Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati
E.11.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:
-  la raccolta, da parte dell'ente gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'ente gestore;
-  i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto E.8, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.
E.12.  Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati
E.12.1  E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.
In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:
-  rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;
-  bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.
E.13.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali
E.13.1 Ai sensi dell'art. 6, punti 3 e 5 del decreto legislativo n. 95/92 e dell'art. 2 punto 4 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 16 maggio 1996 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:
-  mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
-  ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
-  consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
E.13.2  Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.12.1.
E.13.3  Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.
E.14.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli
E.14.1 I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'ente gestore.
E.14.2  Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'ente gestore.
E.15.  Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori
E.15.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del decreto n.476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'ente gestore.
E.15.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
E.15.3  Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.
E.16. Incentivi
E.16.1  Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati;
-  attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
-  premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
-  sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.
F. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
F.1.  Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento
F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
F.1.2 I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
a)  le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;
b)  le strade vicinali di uso pubblico;
c)  i tratti urbani delle strade statali e provinciali.
F.2.  Spazzamento e raccolta
F.2.1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento.
Esso riguarda:
a)  le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata al gestore;
b)  le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
c)  le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
-  aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
-  dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
-  dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
e)  i marciapiedi delle strade sopraelencate;
f)  aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
g) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.
Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.
La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.
La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal comune, sentito l'ente gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
Il comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'ente gestore.
F.3.  Organizzazione del servizio di spezzamento
F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.
F.4.  Installazione e uso di cestini portarifiuti
F.4.1 A completamento del servizio di spazzamento, l'ente gestore provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
F.4.2  E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
F.5. Carico e scarico di merci e materiali
F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.
F.6. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi
F.6.1 E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
F.6.2 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
F.7.  Manifestazioni pubbliche
F.7.1  Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.
F.7.2  Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'ente gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
F.8.  Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
F.8.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.
Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'ente gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della competente autorità sanitaria.
F.9. Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali
F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
F.9.4 All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
F.10.  Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario
F.10.1  Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
F.10.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
F.10.3  Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.
F.11. Pulizia dei mercati
F.11.1 I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
F.11.2  In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
F.12. Esercizi stagionali
F.12.1  Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
F.12.2  E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'ente gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.
F.13. Pulizia dei terreni non edificati
F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cura e spese all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
F.14.  Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
F.14.1  Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
F.14.2  Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1 non rientrano nei compiti dell'ente gestore. L'ente gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione comunale che determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.
F.15.  Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie
F.15.1  Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni per colpire:
a)  l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;
b)  l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.
F.16.  Altri servizi
F.16.1  Rientrano fra i compiti affidati all'ente gestore i seguenti:
-  pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;
-  diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
-  cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, con rimborso da parte del comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
-  pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
-  pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.
F.17.  Aree sosta nomadi
F.17.1  L'ente gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
G. DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
G.1.  Disposizioni finali
G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.
G.1.2  Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.
G.2.  Sanzioni
G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/97.
I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 1
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Elenco rifiuti speciali assimilati agi urbani

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
Paglia e prodotti di paglia.
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
Feltri e tessuti non tessuti.
Pelle e simil-pelle.
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da questi materiali.
Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82.
Imbottiture, isolanti termici e acustici di sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
Nastri abrasivi.
Cavi e materiale elettrico.
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria, della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili).
Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura ecc.).
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
Accessori per l'informatica.
(2000.31.1766)
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DECRETI ASSESSORIALI





DECRETO 12 luglio 2000.
Revoca del decreto 27 dicembre 1999 ed approvazione della nuova graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 1999/2000.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il bando della Presidenza della Regione siciliana per la presentazione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 1999/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 29 ottobre 1999;
Visto il decreto n. 705/VII D.R.P. del 19 novembre 1999 con il quale, nell'ambito della Direzione della programmazione, è stata costituita una commissione per la valutazione dei progetti IFTS formata da funzionari interni all'Amministrazione regionale ed esterni;
Visto il decreto n. 834 del 27 dicembre 1999 con il quale, in base all'attività della suddetta Commissione, è stata approvata la graduatoria di 62 progetti IFTS ammissibili a finanziamento;
Considerato che a seguito di controlli effettuati d'ufficio sulla documentazione relativa ai progetti IFTS è emersa l'esigenza di ricostituire la Commissione al fine di procedere ad una verifica complessiva dei lavori già svolti, nonché all'esame di due progetti che, poiché ritenuti più copie di altri, sono sfuggiti all'attenzione della Commissione e, pertanto, non figuravano negli elenchi già approvati;
Ritenuto di dover sottoporre alla Commissione anche le osservazioni pervenute alla Direzione della programmazione da parte dei soggetti proponenti i cui progetti IFTS non sono stati ammessi a valutazione;
Visto il decreto n. 73/VII DRP del 3 aprile 1999, con il quale è stata ricostituita la precedente Commissione per le finalità suesposte;
Visti i verbali dei lavori della suddetta Commissione;
Considerato, in particolare, che con l'inserimento dei due progetti di cui sopra il numero dei progetti contenuti nell'elenco generale è passato da 169 a 171;
Considerato che dagli esiti dell'attività istruttoria della Commissione i suddetti due progetti non sono stati ammessi a successiva valutazione poiché carenti rispetto alle previsioni del bando;
Considerato che la Direzione della programmazione ha ritenuto di dover annullare il provvedimento di esclusione del progetto IFTS impugnato dal Centro regionale siciliano studi e formazione cooperativa presso il T.A.R. in quanto, a seguito del controllo effettuato d'ufficio sul progetto e sulla documentazione allegata, è venuto a decadere il motivo di esclusione;
Considerato che la Commissione ha proceduto alla valutazione del suddetto progetto del Centro regionale siciliano studi e formazione cooperativa cui ha attribuito un punteggio pari a 50;
Considerato che con il nuovo progetto valutato il numero dei progetti ammissibili è passato da 62 a 63;
Considerato che la nuova graduatoria dei progetti ammissibili è stata predisposta secondo un ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, secondo un ordine crescente di importo, in base alle previsioni del bando di privilegiare i progetti di minor costo;
Considerato che la nuova graduatoria dei progetti IFTS 1999/2000 sostituisce quella già approvata con il citato decreto n. 834 del 27 dicembre 1999;
Ritenuto di dover revocare il suddetto decreto n. 834 del 27 dicembre 1999;
Visto il piano di riparto dei finanziamenti stanziati per il 1999 per l'attivazione dei piani IFTS nell'anno 1999/2000, deliberato all'unanimità dal Comitato nazionale di progettazione FIS, in base al quale vengono assegnate alla Sicilia risorse finanziarie pari a L. 14.349.502.654;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della nuova graduatoria dei progetti IFTS 1999/2000 di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:


Art. 1

E' revocato il decreto n. 834 del 27 dicembre 1999.

Art. 2

E' approvata la nuova graduatoria dei progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'anno 1999/2000, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto, presentati a seguito del bando della Presidenza della Regione siciliana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 14 del 29 ottobre 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale Presidenza per la registrazione e sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2000.
  CRISAFULLI 


Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 31 luglio 2000 al n. 1851.

Allegato
ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI IN ORDINE DECRESCENTE DI PUNTEGGIO AL 7 GIUGNO 2000

Tabella A
(Si omette l'elenco allegato)


(2000.31.1722)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 31 maggio 2000.
Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli ed elenco degli iscritti all'albo che hanno cessato l'attività.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 42 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, che ha previsto l'istituzione in Sicilia dell'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Visto il decreto n. 115 del 4 febbraio 1993, che ha istituito in Sicilia l'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli, con cui sono state approvate le disposizioni concernenti l'istituzione e la tenuta del suddetto albo;
Considerato che il punto 5 delle suddette disposizioni ha previsto che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvederà periodicamente a pubblicare in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco nominativo degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Considerato che con il decreto n. 1550 del 26 maggio 1999 si è provveduto alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, degli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 31 dicembre 1998;
Ritenuta l'esigenza di integrare gli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 31 dicembre 1999, nonché l'elenco degli iscritti all'albo che hanno cessato attività;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell' art. 2 del decreto n. 115 del 4 febbraio 1993, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana degli elenchi nominativi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli, nonché l'elenco degli iscritti all'albo che hanno cessato attività.

Art. 2

L'iscrizione all'albo di cui sopra costituisce requisito indispensabile per l'accesso a qualsiasi provvidenza contributiva o creditizia prevista dalla legislazione regionale.
Palermo, 31 maggio 2000.
  CUFFARO 


Allegati
ALBO REGIONALE DEI VIVAISTI ORTO-FLORICOLI E VITICOLI
Sezione albo vivaisti orticoli



  Denominazione della ditta Sede Aut. N. del 


Fontana Murata società cooperativa a r.l.  via Brennero, 4 - Campobello di Licata AG0040 2-6-1998 
Manitta Nicola  via Liguria, 49 - Francavilla di Sicilia CT0175 1-7-1998 
Star Flora di Vasta Santa  via Oberdan, 78 - Fiumefreddo di Sicilia CT0186 9-4-1999 
Isola Verde di Maugeri Alfio  via Cristoforo Colombo, 50 - Acireale C10221 11-10-1999 
Inghilleri Girolamo  via A. Manzoni, 41 PA0059 29-7-1998 
Fertigean cooperativa a r.l.  contrada Bellavilla Case Ragona - Partinico PA0064 29-7-1998 
Coop. S.A.I. TUR. a r.l.  via Montegrappa, 6 - Montelepre PA0073 15-12-1999 
Aienda agricola Gerace e Russotto & C. soc. sem.  via G. Amendola, 94 - Vittoria RG0046 23-4-1998 
Gela Plant ss.  via Empedocle, 22 - Ragusa RG0139 11-3-1998 
Azienda agricola Tecno Vivai ss.  via Empedocle, 22 - Ragusa RG0144 19-3-1998 
Società cooperativa Cooplant a r.l.  contrada Bosco Rotondo - Scicli RG0193 18-3-1998 
Calabrese Gaetano  via Vittorio Veneto, 98 - Ispica RG0196 13-3-1998 
Hortus Vivaio di Fontana Salvatore & C. s.s.  S.P. Scoglitti -Vittoria (presso Fontana 1° Maggio) RG0213 15-9-1998 
Campisi Gaetano  contrada S. Elia - Siracusa SR0009 11-3-1998 
Cooperativa "Area Verde" a r.l.  via F. Garrano, 208 SR0011 12-12-1996 
Azienda Agricola "Area Verde" di Di Martino Maria  via Settembrini, n. 127/A - Pachino SR0017 15-9-1998 
Azienda agricola Bosco Vecchio Floricoltura  contrada Bosco Vecchio, 563 - Campobello di Ma- zara TP0036 22-4-1999 
Parrinello Girolamo  contrada Pispisia, 71 - Marsala TP0101 27-8-1998 
Ferracane Antonino  contrada Dammusello, 537/A - Marsala TP0164 27-8-1998 


Sezione albo vivaisti floricoli



  Denominazione della ditta Sede Aut. N. del 


Fretto Luigi  piazza Modena, 37 - Raffadali AG0034 21-10-1996 
Fontana Murata società cooperativa a r.l.  via Brennero, 4 - Campobello di Licata AG0040 2-6-1998 
Salerno Maria Josè  via Xiboli, 356/A - Caltanissetta CL0006 4-9-1998 
Az. agr. viv. Il Pricopo di Caterini Roberto e C. s.n.c.  S.S. Gela-Catania Km. 87,700 - Gela CL0008 19-3-1999 
Azienda agricola Cav. Ettore Paternò & C.  viale Kennedy, 66 - Catania CT0034 4-6-1998 
Il Giardino delle Orchidee di Di Benerdetto M.G.  via dello Ionio, 40 - Acireale CT0072 15-1-1998 
Vivai Etna di Gaetani Maria  via Gramsci, 192 - Gravina di Catania CT0084 13-1-1998 
S.M.S. Sungold Mangoes Sicilia s.r.l.  via Finocchiaro Aprile, 78 - Catania C10156 17-1-1998 
Az. agr. vivaistica Il Germoglio s.r.l.  via Montevago, 1 - Capo Mulini fraz. Acireale C10159 12-1-1998 
Star Flora di Vasta Santa  via Oberdan, 78 - Fiumefreddo di Sicilia CT0186 9-4-1999 
Cooperativa agricola La Stella soc. coop. a r.l.  via della Regione, 92 - Giarre CT0202 12-7-1999 
Az. agr. Feotto s.r.l.  via Spiaggia, 6 - Fiumefreddo di Sicilia CT0210 13-5-1999 
Isola Verde di Maugeri Alfio  via Cristoforo Colombo, 50 - Acireale CT0221 11-10-1999 
Flora Agricola "Zancle" di Giordano Giuseppe  contrada Tarantonio - Vill. Rodia - Messina ME0048 16-5-1997 
Carbone Lorenzo  via Salicà, 84 ME0264 24-6-1996 
Scimone Elena  contrada Minaio e Fosse Canali - Messina ME0640 12-7-1999 
Real Geen di Casale Eduardo  via Catania, 2 - Furci Siculo ME0713 24-4-1998 
La Franca Filippo s.r.l  via Conte Federico, 90-B - Palermo PA0019 16-12-1998 
De Gregorio Giangaetano  via Pietro Bonanno, 26 - Palermo PA0053 23-9-1999 
Coop. S.A.I. TUR. a r.l.  via Montegrappa, 6 - Montelepre PA0073 15-12-1999 
Azienda agricola Gerace e Russotto & C. soc. sem.  via G. Amendola, 94 Vittoria RG0046 23-4-1998 
Gela Plant ss.  via Empedocle, 22 - Ragusa RG0139 11-3-1998 
Azienda agricola Tecno Vivai s.s.  via Empedocle, 22 - Ragusa RG0144 19-3-1998 
Società cooperativa Cooplant a r.l.  Contrada Bosco Rotondo - Scicli RG0193 18-3-1998 
Calabrese Gaetano  via Vittorio Veneto, 98 - Ispica RG0196 13-3-1998 
Azienda Orticola Cuba  via Tagliamento, 7- Siracusa SR0006 27-5-1998 
Azienda agricola "Area Verde" di Di Martino Maria  via Settembrini,127 - Pachino SR0017 15-9-1998 
Frazzitta Giuseppa Vincenza  via Segesta, 101 - Castellammare del Golfo TP0002 13-11-1998 
Az. agr. Bosco Vecchio Floricoltura  contrada Bosco Vecchio, 563 - Campobello di Ma- zara TP0036 22-4-1999 
Angileri Vincenzo  contrada Bufalata, 355 - Marsala TP0093 2-6-1998 
Vivai del Sole di Zizzo Giulia  contrada Bosco, 285 - Marsala TP0095 29-7-1998 
Stabile Antonino  contrada Ponte Fiumarella, 25/A - Marsala TP0129 30-3-1999 
Saladino Vito Salvatore  contrada Rakalia, 203 - Marsala TP0146 1-9-1998 
Ferracane Antonino  contrada Dammusello, 537/A - Marsala TP0164 27-8-1998 
Zichittella Antonio  via D, 201 - Petrosino TP0165 11-12-1998 
Vivai Pavia di Benedetto Pavia  contrada San Silvestro, 10 - Marsala TP0172 7-6-1999 
Stabile Vito  contrada Ponte Fiumarella, 46 - Marsala TP0173 30-3-1999 


Sezione albo vivaisti viticoli



  Denominazione della ditta Sede Aut. N. del 


Formica Giovanni  via Scaccia, 21/A ME0585 4-12-1998 
Loria Tommaso  via Inghilleri, 11 - Partinico PA0071 4-8-1999 
La Rosa Giovanni  via San Giuseppe, 9 - Comiso RG0112 8-11-1997 
Li Volsi Rosario  via A. Regolo, 47 - Comiso RG0163 13-3-1998 
Giacalone Giuseppe  via Firenze, 37 - Mazara del Vallo TP0019 12-5-1998 
Genna Giovanni  contrada San Giuseppe Tafalia, 290 - Marsala TP0023 11-12-1998 
Bilardello Alberto  via B, 284 - Petrosino TP0037 11-12-1998 
Lombardo Nicolò  via M, 26 - Petrosino TP0043 11-12-1998 
Ampola Vincenzo  via F, 72 - Petrosino TP0056 15-6-1998 
Indelicato Meichorre  via F. 191 - Petrosino TP0057 30-10-1998 
Parrinello Andrea  contrada San Giuseppe Tafalia, 278- Marsala TP0064 11-12-1998 
Accardo Vincenzo  contrada Dammusello, 64 - Marsala TP0065 13-11-1998 
Morsello Vincenzo  contrada Giardinello, 13 - Marsala TP0070 6-10-1998 
Di Bernardo Antonino  contrada Dammusello, 37 - Marsala TP0079 6-10-1998 
Stella Simone  contrada Cuore di Gesù, 220 Marsala TP0081 1-6-1998 
Vivai del Belice di Salvatore Caradonna  contrada Vado - Salemi TP0130 2-7-1998 
Az. Agr. Rornanie Vites di Baldi e Donegaglia  via Paradosso, 2 - Bagnacavallo (RA) TP0144 7-7-1998 
Gandolfo Pietro  via San Martino, 37 - Mazara del Vallo TP0155 27-8-1998 
Parrinello Salvatore  contrada Tabaccaro, 225 - Marsala TP0163 2-6-1998 
Signorello Francesco  via Sebastiano Conca, 23 - Mazara del Vallo TP0166 2-6-1998 
Caracausi Salvatore  via Francesco Bascone, 10 - Mazara del Vallo TP0168 4-11-1998 


Elenco ditte che hanno cessato attività



  Denominazione della ditta Sede Aut. N. Cessato il 


Cappello Emanuele  via Strada per Acate, 27 - Vittoria RG0183 21-9-1999 

(2000.25.1302)
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DECRETO 15 giugno 2000.
Calendario venatorio 2000/2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Considerato che tale legge, a seguito della sentenza della Corte costituzionale decisa in data 10 gennaio 2000 e depositata presso la cancelleria il 12 gennaio 2000, è stata dichiarata illegittima in alcune sue parti perché incostituzionali per cui il legislatore dovrà apportare le necessarie modificazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 10 giugno 2000;
Viste le notizie e proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2000/2001 inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie;
Ravvisata la necessità di determinare il temporaneo esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Considerato che, comunque, la norma prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste debba provvedere all'emanazione del calendario venatorio 2000/2001 entro e non oltre il 15 giugno 2000;
Considerato che il 1° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 3/97 è stato dichiarato incostituzionale per la parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'I.N.F.S. e che la necessaria modifica di legge non è stata apportata dal legislatore regionale, per cui si prevede per l'anno in corso, considerato il perentorio termine per l'emanazione del calendario venatorio, di acquisire il predetto parere successivamente alla sua emanazione, di cui comunque l'Amministrazione terrà conto per eventuali modifiche e/o integrazioni;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, di elevare, per il notorio aumento delle popolazioni del coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria, il numero di capi abbattibili nel rispetto delle normative vigenti e del calendario venatorio;
Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento di allenamenti, di addestramenti e gare di cani in attesa che venga emanato l'apposito regolamento regionale;
Considerato, altresì, quanto disposto dal 2° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta del 7 giugno 2000 ha espresso il proprio parere alla proposta di calendario venatorio 2000/2001 ed alle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione e preso atto dei contenuti del verbale relativo alla predetta riunione di Comitato regionale faunistico-venatorio;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 2000/2001 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato B, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2000.
  CUFFARO 


Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2000/2001


Art. 1

Il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 individua i seguenti 23 ambiti territoriali di caccia:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 1 (AG1)
-  costituito dai territori comunali di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Menfi, Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago e Calamonaci.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 2 (AG2)
-  costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 3 (AG3)
-  comprende le isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 1 (CL1)
-  costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 2 (CL2)
-  costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscerni e Riesi.
Ambito territoriale di caccia di Catania 1 (CT1)
-  costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
Ambito territoriale di caccia di Catania 2 (CT2)
-  costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini.
Ambito territoriale di caccia di Enna 1 (EN1)
-  costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga, Nissoria e Troina.
Ambito territoriale di caccia di Enna 2 (N2)
-  costituito dai territori comunali di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 1 (ME1)
-  costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 2 (ME2)
-  costituito dai territori comunali di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.
Ambito territoriale di caccia di Messina 3 (ME3)
-  comprende le isole Eolie, costituite dalle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 1 (PA1)
-  costituito dai territori comunali di Altofone, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate, Villafrati.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 2 (PA2)
-  costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Scafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Resuttano.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3)
-  costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 1 (RG1)
-  costituito dai territori comunali di Acate, Chiaromonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 2 (RG2)
-  costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 1 (SR1)
-  costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 2 (SR2)
-  costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 1 (TP1)
-  costituito dai territori comunali di S. Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco, Calatafimi e Vita.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 2 (TP2)
-  costituito dai territori comunali di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 3 (TP3)
-  comprende le isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 4 (TP4)
-  comprende il territorio dell'isola di Pantelleria.

Art. 2

Negli ambiti di cui all'art. 1 l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  dal 2 settembre 2000 al 16 dicembre 2000 incluso:
-  mammiferi: coniglio selvatico;
-  uccelli: tortora e merlo;
b)  dal 2 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 incluso:
-  uccelli: colombaccio;
c)  dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 incluso:
-  uccelli: gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone, alzavola, fischione, codone, moriglione, beccaccino, beccaccia, pavoncella;
-  fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie; mammiferi: volpe;
d)  dal 10 settembre 2000 al 15 novembre incluso:
-  uccelli: quaglia;
e)  dal 1° ottobre 2000 al 27 novembre 2000 incluso:
-  uccelli: coturnice.
La caccia alla coturnice è vietata negli ambiti territoriali di AG1, AG2, AG3, CT1, CT2, EN1, EN2, PA1, PA2, PA3 nonché nei seguenti comuni ricadenti nella provincia di Siracusa: Sortino (SR1), Melilli (SR1), Priolo (SR1) e Noto (SR2);
f)  dal 21 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 incluso:
-  uccelli: allodola;
g)  dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000 incluso: 

-  mammiferi: cinghiale, in questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di EN1, EN2, CL1 e CL2.

Art. 3

Il cacciatore residente è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.
I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22 , comma 5°, lettera d) della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 4

Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 1 è consentita dal 30 settembre 2000. Solo per il coniglio la chiusura della caccia verrà postergata al 31 dicembre 2000. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia nelle ex zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale (PA1), Prizzi (PA1), Lampedusa (AG3), Licata (AG2), Caltanissetta (CL1), Montalbano Elicona (ME2), Enna (EN2) e Villarosa (EN2) è consentito dal 22 ottobre 2000.
Dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:
  Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero 
Quaglia  5 con il tetto massimo di 50 capi annui 
Beccaccia  3 con il tetto massimo di 20 capi annui 
Tortora e allodola  10 
"Palmipedi" e/o "Trampolieri" 

(germano reale, alzavola, fischione, codone, moriglione, gallinella d'acqua, folaga, pavoncella, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone e beccaccino)
  Selvaggina stanziale | Limite massimo giornaliero 
Coniglio 
Coturnice  1  con un tetto massimo di 4 capi annui 
Cinghiale 


Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a tre, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia e nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici.

Art. 6

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni-faunistico venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 7

L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può essere svolta, secondo le direttive dell'I.N.F.S. nel territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.

Art. 8

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico munito di idonea ed efficiente museruola è consentito nel periodo compreso fra il 2 settembre e il 29 novembre 2000 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti sub provinciali territoriali di caccia sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
-  ambiti territoriali di caccia di AG1, AG2 e AG3: è consentito in tutto il territorio;
-  ambiti territoriali di caccia di CL1 e CL2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei seguenti comuni: Gela (CL2) Mazzarino (CL2) e Villalba (CL1);
-  ambiti territoriali di caccia di CT1 e CT2: è consentito in tutto il territorio con esclusione dei comuni di Caltagirone (CT2), Mineo (CT1) e Mirabella Imbaccari (CT2);
-  ambiti territoriali di caccia di PA1, PA2 e PA3: è consentito solo nei comuni di Caccamo (PA2), Roccamena (PA1), Sclafani Bagni (PA2) e Ustica (PA3);
-  ambiti territoriali di caccia di TP1, TP2, TP3 e TP4: è consentito nel territorio dei seguenti comuni: Buseto Palizzolo (TP1), Campobello di Mazara (TP2), Castellammare del Golfo (TP1), Castelvetrano (TP2), Custonaci (TP1), Erice (TP1), Faavignana (TP3), Gibellina (TP2), Marsala (TP2) (tranne nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino), Mazara del Vallo (TP2), Paceco (TP1), Pantelleria (TP4), Partanna (TP2), Petrosino (TP2), Poggioreale (TP2), Salaparuta (TP2), Salemi (TP2), Santa Ninfa (TP2) (consentito esclusivamente nelle località: Molo, Mostra, Castellaccio, Buturro, Menta, Biviere, Mondura, Rampinzeri, Musuta, Mannirazzi e Zafferana), San Vito Lo Capo (TP1), Trapani (TP1) e Valderice (TP1).
L'uso del furetto è invece vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia: di EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, RG1, RG2. SR1 ed SR2.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 9

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2000 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero distintivo, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di dieci ed un massimo di trentacinque cacciatori, fra cui devono essere previsti:
1)  il caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2) i cacciatori di cinghiale in squadra, i quali non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia, i quali sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 10

Per la stagione venatoria 2000/2001 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1) Foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:
per la provincia di Catania
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127, attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
per la provincia di Messina
-  nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due province;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
-  est: con la stradella che dal km. 54 della S.S. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
2)  invaso ed area di pertinenza del bacino del lago di Piana degli Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi (PA1) e di S. Cristina Gela (PA1) per la parte delimitata dalla linea di confine che parte dalla diga Guadalami, percorrendo verso la direzione nord il tratto della ex strada ferrata fino ad incontrare la nuova strada comunale, nella località Chiramita, si innesta nella S.P. 5 (Km. 25,5) nei pressi della segheria dei marmi, percorrendola fino al Fosso Maganoce (Km. 28,3) ed innestandosi con la stradella privata dell'ENEL fino alla suddetta diga (punto di partenza) avente un perimetro di Km. 12;
3)  invaso idrico Faustina, contrada Faustina del comune di Castronovo di Sicilia (PA1), per una superficie di ettari 13 circa;
4)  località denominata Castellaccio, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo). Località Bacino Lago Arancio ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive.
5)  zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia, ricadenti nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
6)  zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica, ricadenti nel territorio del comune di Forza d'Agrò (ME2);
7)  contrade San Nicola, Bunazzu e Nasca ricadenti nel territorio del comune di Villalba (CL1) dal 2 settembre 2000 al 2 novembre 2000 per motivi di sicurezza pubblica.
Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio regionale, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 - dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì. Sul tesserino il cacciatore deve registrare i capi abbattuti nei modi previsti dall'art. 31, comma 10, della legge regionale n. 33/97.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento; nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della selvaggina migratoria, se previsto nel programma di massima di utilizzo delle specie, è ammesso secondo le prescrizioni del presente calendario venatorio; in dette aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
(2000.31.1721)
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DECRETO 13 luglio 2000.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Sciara - Gurghi - Giumenta in agro di Sperlinga e Gangi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Mocciaro Francesco, nato a Palermo il 28 novembre 1961, residente a Nicosia, via Nazionale, 114, di istituzione di un'azienda faunistico-venatoria in agro di Sperlinga e Gangi, contrade Sciara, Gurghi e Giumenta;
Visto il piano pluriennale di attività ed il piano di abbattimento;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. diEnna, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Sciara, Gurghi e Giumenta;
Vista la proposta della predetta ripartizione faunistico-venatoria di Enna datata 8 febbraio 2000, prot. n. 560;
Vista la nota n. prot. 1563/T-B87a del 3 maggio 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 4419/2000 del 7 giugno 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni:
Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda faunistico-venatoria Sciara - Gurghi - Giumenta in agro di Sperlinga e Gangi, contrade omonime, estesa complessivamente Ha. 299.00.00, comprendente le particelle 1, 10 e 11 del foglio di mappa n. 26 del comune di Sperlinga per ettari 215.86.23; le particelle 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54 del foglio di mappa n. 65; le particelle 2 (in parte per Ha. 33.78.82), 8 e 28 del foglio n. 72 del comune di Gangi per ettari 83.13.77.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Mocciaro Francesco, nato a Palermo il 28 novembre 1961, residente in Nicosia, via Nazionale, 114, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998, degli impegni assunti e di cui al precedete articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2000.
  CUFFARO 

(2000.32.1787)
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DECRETO 13 luglio 2000.
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 giugno 2000, concernente calendario venatorio 2000/2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il decreto n. 1770 del 15 giugno 2000, con i relativi allegati A e B, che regolamenta l'annata venatoria 2000/2001;
Considerato che detto decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 è stato emanato nelle more dell'acquisizione del parere dell'I.N.F.S., richiesto con nota n. 905 del 9 giugno 2000;
Considerato che, come già previsto nel predetto decreto, l'Amministrazione ha ritenuto di verificare le disposizioni recate dallo stesso decreto alla luce del parere espresso dall'I.N.F.S., reso con nota n. 3546/T-A11 del 19 giugno 2000;
Viste le risultanze del Comitato regionale faunistico-venatorio (verbale n. 18 del 29 giugno 2000), relativamente alla discussione posta all'ordine del giorno riguardante la valutazione del parere dell'I.N.F.S. e le eventuali, conseguenti, modificazioni da apportare al calendario venatorio già emanato;
Ritenuto di dovere modificare il calendario venatorio 2000/2001 in coerenza alle predette risultanze;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta


Art.  1

Il decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 nell'allegato A è modificato ed integrato secondo quanto appresso indicato:
-  all'art. 2, lettera a), viene aggiunto il seguente periodo: «solo per la tortora, nell'arco temporale 2 settembre-16 settembre, l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 2, 3, 9 e 10 settembre»;
-  all'art. 2, lettera e), il periodo: «La caccia alla coturnice è vietata... Noto (SR2)» è sostituito dal seguente: «Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato dalle singole Ripartizioni faunistico-venatorie che, con apposito provvedimento da emanarsi entro il 15 settembre 2000, individueranno le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C. di propria competenza, i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili per singola giornata e nell'intera stagione venatoria»;
-  all'art. 5, nella parte relativa alla selvaggina stanziale, il limite massimo di prelievo venatorio relativo alla coturnice «1 con tetto massimo di 4 capi annui» va sostituito con: «secondo le disposizioni della Ripartizione faunistico-venatoria competente».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2000.
  CUFFARO 

(2000.31.1721)
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DECRETO 21 luglio 2000.
Rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio sita in agro di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 25 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 40/21 del 10 ottobre 1988, di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio nel territorio di Granieri frazione del comune di Caltagirone scaduto il 10 ottobre 1998;
Visto il proprio decreto n. 2106 del 6 ottobre 1995 di voltura dell'intestazione della predetta concessione dalla sig.ra Silvestri M. Concetta al figlio di questa sig. Riccobono Michele;
Vista la domanda presentata dal predetto sig. Riccobono Michele, nato a Palermo il 9 giugno 1962 ed ivi residente in via Ruggero Settimo, 68, titolare concessionario responsabile dell'anzidetta azienda faunistico-venatoria, tendente al rinnovo della concessione ed alla ristrutturazione della stessa a seguito dell'istituzione della riserva naturale Bosco di Santo Pietro, che con la fascia B (preriserva) ha interessato una parte dei terreni già assoggettati al regime di azienda faunistico-venatoria;
Vista la relazione tecnica e la documentazione tecnica ed amministrativa di parte sullo stato attuale dell'azienda e su quello futuro a seguito dello scorporo dei terreni inclusi nella fascia B della predetta riserva naturale, nonché sui programmi di miglioramento degli ambienti naturali finalizzati al potenziamento della fauna;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, dal quale si evince tra l'altro il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in parola e vengono forniti i dati relativi al territorio da scorporare pari ad Ha. 28.06.82;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania formulata originariamente con nota n. prot. 193 del 14 gennaio 1999 alla quale ha fatto seguito la nota del medesimo ufficio n.prot. 501 del 23 febbraio 2000;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, che nella seduta dell'11 luglio 2000 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo, prot. n. 13108/2000 del 5 aprile 2000, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria Insolio sita in agro di Caltagirone di cui al decreto n. 40/21 del 10 ottobre 1988 per anni 10 a far data dal presente decreto con esclusione di una porzione della particella n. 36 del foglio di mappa n. 248 e di una porzione delle particelle n. 38, 4, 49, 86 e 51 del foglio di mappa n. 267 per una superficie di Ha. 20.00.00 circa e delle particelle intere n. 33 e 34 del foglio di mappa n. 248 e n. 40, 45, 69, 39, 41, 91, 43 e 44 del foglio di mappa n. 267 per una superficie di Ha. 8.06.82; del catasto terreni del comune di Caltagirone per una superficie complessiva di Ha. 28.06.82 poiché ricadenti nella fascia B (preriserva) della riserva naturale Bosco diSanto Pietro. Per l'effetto la superficie complessiva dell'azienda faunistico-venatoria Insolio ammonta a complessivi Ha. 200.44.97.

Art. 2

Per la durata del presente decreto che andrà a scadere il 31 gennaio 2009, restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto di costituzione n. 40/21 del 10 ottobre 1988 citato nelle premesse.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998 di cui alle premesse, agli obblighi a suo tempo assunti e di cui al decreto di costituzione n. 40/21 del 10 ottobre 1988, nonché l'inadempienza alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prendere visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 200.
  CUFFARO 

(2000.31.1741)
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DECRETO 26 luglio 2000.
Revoca del decreto 22 febbraio 1991, concernente riconoscimento di allevamento contadino del coniglio selvatico e della coturnice nel territorio del comune di Floridia.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 81 del 22 settembre 1991 di riconoscimento dell'allevamento contadino Lo Giudice Antonino in agro di Floridia;
Vista la nota n. prot. 1702 del 22 giugno 2000 della Ripartizione faunistico venatoria di Siracusa con la quale viene proposta la revoca del predetto decreto per inadempienza agli impegni a suo tempo assunti con il disciplinare;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta della predetta Ripartizione e di revocare il decreto n. 81 del 22 febbraio 1991;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è revocato il decreto n. 81 del 22 febbraio 1991 di riconoscimento dell'allevamento contadino all'iniziativa del sig. Lo Giudice Antonino di produrre il coniglio selvatico a scopo di ripopolamento in agro di Floridia.

Art. 2

Il terreno interessato dall'iniziativa viene restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria, ove non esistano divieti per motivi diversi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CUFFARO 

(2000.31.1720)
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DECRETO 27 luglio 2000.
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 giugno 2000, concernente calendario venatorio 2000/2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 con i relativi allegati A e B, che regolamenta l'annata venatoria 2000/2001;
Visto il decreto n. 2573 del 13 luglio 2000, che modifica ed integra in alcune parti l'art. 2 e l'art. 5 dell'allegato A del suddetto decreto;
Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'allegato A nonché all'allegato B del decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 per alcuni errori materiali negli stessi riportati e per l'avvenuta emanazione di nuovi provvedimenti;
Considerato che è in fase di definizione la pratica relativa all'istanza del sig. Evola Giuseppe, nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria Cacciatori di Sperlinga, presentata entro i termini previsti dall'art. 50 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, per la trasformazione in azienda faunistico-venatoria di una parte del territorio della ex gestione sociale Cacciatori di Sperlinga e che non è stato ancora possibile concludere la fase istruttoria in quanto in attesa del previsto parere dell'I.N.F.S.;
Considerato che, nelle more dell'acquisizione del suddetto parere e dell'eventuale emanazione del provvedimento richiesto, si rende necessario sospendere ogni attività venatoria all'interno dell'area interessata alla trasformazione in azienda faunistico-venatoria, al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico presente, costituitosi nel tempo;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art.  1

Il decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 è modificato ed integrato nel modo appresso indicato:
-  l'art. 4 dell'allegato A, tranne l'ultimo comma, è sostituito dal seguente:
«Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 è consentita dal 30 settembre 2000.
Solo per il coniglio selvatico la chiusura della caccia verrà postergata al 31 dicembre 2000. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia nelle ex zone di ripopolamento e cattura (con eccezione delle zone di rifugio dove l'attività venatoria è vietata) ricadenti nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale (PA1), Prizzi (PA1), Lampedusa (AG3), Licata (AG2), Caltanissetta (CL1), Montalbano Elicona (ME2), Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino (SR1) è consentito dal 22 ottobre 2000.»;
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Catania, dopo la frase «5) A.F.V. Diana ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini (CT2) e Mineo (CT1)» va inserito «6) A.A.V. Insolio, ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2); 7) A.A.V. El Condor ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1).»;
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Enna, dopo la frase «6) A.A.V. Carrangiaro Scioltabino, ricadente nel territorio del comune di Ernia (EN2)» va inserito «7) A.F.V. Sciara, Gurghi e Giumenta, porzione ricadente nel territorio comunale di Sperlinga (EN1).»; inoltre, va inserito: «L'esercizio venatorio è vietato nella parte del territorio dell'ex gestione sociale Cacciatori di Sperlinga per la quale è stata richiesta la trasformazione in azienda faunistico-venatoria. L'area in questione, ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1), sarà tabellata con "Divieto di caccia" a cura e spese della ditta richiedente la trasformazione.»;
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Messina, il periodo «A.F.V. Paotto - Piano Margi, ricadente nel territorio dei comuni di Monforte San Giorgio (ME2) e San Pier Niceto (ME2)» viene sostituito con «A.F.V. Casazza ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1)»;
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Palermo, al punto 2) Riserve naturali, va inserito: «q) riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina e Casteldaccia (PA)»; inoltre, dopo la frase «3) A.F.V. Cirrito (porzione), ricadente nel territorio del comune di S. Mauro Castelverde (PA)» va inserito «4) A.F.V. Sciara, Gurghi e Giumenta porzione ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA); 5) A.A.V. Cannavera ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1).»;
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Ragusa, la lettera a) del punto 2) «Z.R.C. ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1)» è sostituito da «Z.R.C. ricadente nei territori dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2)», inoltre le parole «A.F.V. Ricignolo» sono sostituite da «A.A.V. Montesano».
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Siracusa, il periodo «3) Zone di ripopolamento e cattura: Z.R.C. ricadente nei territori dei comuni di Palazzolo Acreide (SR1), Cassaro (SR1) e Sortino (SR1)», viene sostituito da: «3) Zone di rifugio: a) zona di rifugio ricadente nel territorio del comune di Palazzolo Acreide (SR1)», inoltre viene cassato il seguente periodo: «L'esercizio venatorio è altresì vietato nei seguenti centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento: 1) Lo Giudice Antonino, ricadente nel territorio del comune di Floridia (SR1), contrada Monasteri.»;
-  nell'allegato B - Provincia regionale di Trapani, al punto 1, riserve naturali, lettera g), le parole «Monto Soro» sono sostituite da «Monte Cofano»; inoltre le parole «A.F.V. SS. Trinità» sono sostituite da «A.A.V. SS. Trinità.».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 luglio 2000.
  CUFFARO 

(2000.31.1721)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 1 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n. 6470 del 30 marzo 2000, con cui la Direzione finanze e credito di questo Assessorato chiede l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso del capitolo 1034 ai sensi dell'art. 3, commi 160, 161 e 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
Vista la nota n. 170519 dell'11 aprile 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota direzionale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 la variazione per l'istituzione del capitolo in entrata 1034 corrispondente ad analogo capitolo del bilancio dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO I - Entrate tributarie 

RUBRICA 1 -  FINANZE
CATEGORIA 1 - Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito

(Nuova istituzione)
  1034 Imposte sostitutive previste dall'art. 3, commi 160, 161 e 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
6  111  010199          p.m.  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.24.1253)
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DECRETO 1 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n. 8610 del 16 maggio 2000, con cui la Direzione finanze e credito di questo Assessorato chiede l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso del capitolo 1190 ai sensi dell'art. 7, comma 11, lett. b) e comma 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in analogia a quanto operato dallo Stato;
Vista la nota n. 170967 del 19 maggio 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota direzionale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 la variazione per l'istituzione del capitolo in entrata 1190 corrispondente ad analogo capitolo del bilancio dello Stato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO I - Entrate tributarie 

RUBRICA 1  -  FINANZE
CATEGORIA 1 - Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito

(Nuova istituzione)
  1190 Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dagli esercenti attività di impresa che hanno proceduto alla regolarizzazione delle strut-ture contabili per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino. 
6  111  010199           p.m.  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.24.1251)
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DECRETO 1 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Visto l'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, concernente "Modifiche al sistema sanzionatorio";
Viste le note n. 7319 del 14 aprile 2000 e n. 3933 del 24 febbraio 2000, con cui la Direzione finanze e credito di questo Assessorato richiede, fra l'altro, l'istituzione di un capitolo di entrata cui far affluire specificamente le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal predetto art. 28 della legge regionale n. 10/99 ed in atto imputate al capitolo 2301: "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giudiziaria ed amministrativa con esclusione di quelle inerenti materia tributaria";
Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del capitolo di entrata al fine di agevolare l'assegnazione nel corrispondente capitolo di spesa 85385 delle quote di gettito delle medesime sanzioni, da trasferire alle province regionali, come prescritto dal predetto articolo 28;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le variazioni per l'istituzione del capitolo di entrata in attuazione dell'articolo 28 della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 12 - TERRITORIO ED AMBIENTE
CATEGORIA 7 - Proventi erariali dei servizi pubblici minori

(Nuova istituzione)
  2564 Sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, escluse le sanzioni per le violazioni commesse nei parchi, nelle riserve naturali e nelle aree sottoposte a vincolo di cui al comma 9 del medesimo articolo 28. 
21  311  020701  85385           p.m. L.R. n. 10/99, art. 28; 

(Modifica nomenclatore)
  2301 Multe, ammende e sanzioni amministrative, ecc.         - L. n. 554/40. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.24.1252)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 31 marzo 2000.
Costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 55/80, modificato dagli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 38/84, che determinano la composizione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;
Visto l'art. 1 della legge regionale n. 35/88, che regolamenta la condizione di emigrato;
Vista la circolare 29 marzo 1985, n. 12/450;
Visto il decreto n. 516/95/13/L del 26 luglio 1995, registrato alla Ragioneria centrale il 14 settembre 1995, e le successive modifiche, con la quale è stata costituita per un periodo di 4 anni dalla data di insediamento la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;
Viste le designazioni pervenute da parte delle associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno 3 anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 25/75, nonché dai patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupano dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero;
Viste le note n. 2733/Gab del 20 settembre 1999, n. 107/a/Gab del 18 gennaio 2000, n. 102/b/Gab dell'8 marzo 2000;
Considerato che l'Assemblea regionale siciliana non ha ancora provveduto all'elezione dei nove sindaci ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 55/80;
Considerato che il Ministero per gli affari esteri non ha ancora provveduto alla designazione del proprio rappresentante;
Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha ancora provveduto alla designazione del proprio rappresentante;
Ritenuto di dovere procedere alle nomine di cui al sopra citato art. 2, lett. e), (25 emigrati all'estero) tra gli emigrati designati da parte delle associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno 3 anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 25/75, nonché dai patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupano dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero;
Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione dell'organo con riserva di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenziali integrazioni;
Decreta:


Art. 1

E' costituita per un periodo di anni 4 dalla data di insediamento la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, così composta:
1)  Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione - presidente.
2)  In rappresentanza degli istituti di patronato a carattere nazionale legalmente riconosciuti:
-  Giovanna Ilde Patrizia Cento (INCA-CGIL);
-  Riccardo Curatolo (INAS-CISL);
-  Giuseppe Pristia (ACLI).
3)  In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative:
-  Aldo Amoretti (CGIL);
-  Carmelo Barbagallo (UIL).
4)  In rappresentanza degli emigrati designati dalle associazioni aventi sede in Sicilia:
-  Giovanni Allegra (AITAE-AITEF);
-  Vittorio Anastasi (Siracusani nel Mondo);
-  Salvatore Augello (USEF);
-  Domenico Azzia (Sicilia Mondo);
-  Paolo Genco (ANFE);
-  Emanuela La Rocca (COES);
-  Luciano Luciani (Istituto Regionale Siciliano F. Santi).
5)  Emigrati nell'Italia centro-settentrionale designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative:
-  Gaetano Curcuruto (CGIL);
-  Riccardo Caminiti (UIL).
6)  25 emigrati all'estero da almeno 3 anni:
FRANCIA
-  Luigi Malandrino, nato a Siracusa il 30 marzo 1946, residente a Prissè - Francia;
-  Angelo Campanella, nato a Montedoro (CL) il 19 luglio 1952, residente a Meyzieu (Lyon) - Francia;
-  Giovanna Palermo, nata a Ragusa l'1 ottobre 1946, residente a Vileneuve St. Georges - Francia;
-  Salvatore Tabone, nato a Serradifalco (CL) il 28 giugno 1954, residente a Metz - Francia.
GERMANIA
-  Salvatore Cataudo, nato a Francofonte (SR) il 3 maggio 1942, residente a Wiesbaden - Germania;
-  Giuseppe Sortino, nato a Riesi (CL) il 3 novembre 1949, residente a Koeln - Germania;
-  Emiliano Graziano, nato ad Alcamo (TP) il 4 agosto 1941, residente a Stuttgart - Germania;
-  Gioacchino Gueli, nato a Santa Elisabetta (AG) l'8 febbraio 1944, residente a Schwarzenbruck - Germania.
BENELUX
-  Angelo Mantione, nato a Montedoro (CL) il 21 giugno 1955, residente a S. Nicolas - Belgio;
-  Giacoma Pollina, nata a Trapani il 20 febbraio 1946, residente a Liegi - Belgio;
-  Antonio Ferraro, nato a Marianopoli (CL) l'11 dicembre 1934, residente a Veenendaal - Olanda.
SVIZZERA
-  Antonio Sutera, nato a Favara (AG) il 15 maggio 1937, residente a Schmitten - Svizzera;
-  Teresa Tumminello, nata a Cefalù il 3 novembre 1954, residente a Ecublens - Svizzera;
-  Paolo Cannova, nato a S. Cipirello (PA) l'1 maggio 1951, residente a Neuenhof - Svizzera;
-  Cirino Caltabiano, nato ad Adrano (CT) il 29 ottobre 1932, residente ad Avanchet Parc - Ginevra.
INGHILTERRA e IRLANDA
-  Enzo Farinella, nato a Gangi (PA) l'1 gennaio 1949, residente a Dublino - Irlanda;
-  Anna Di Stefano, nata a Palermo il 30 settembre 1951, residente a Oxford - Gran Bretagna.
AMERICA DEL NORD
-  Angelo Siciliano, nato ad Aidone (EN) il 2 gennaio 1933, residente a New York (USA);
-  Graziella Bivona, nata a Mirto (ME) il 27 dicembre 1954, residente a Waine (USA).
AMERICA CENTRALE e del SUD
-  Adriano Corallo, nato a Comiso (RG) il 27 aprile 1948, residente a San Justo (Buenos Aires) - Argentina;
-  Antonia Recupero, nata a Tripi (ME) il 16 giugno 1943, residente a Mendoza - Argentina;
-  Francesco Spina, nato a Palermo il 21 giugno 1944, residente a Valencia - Venezuela.
AUSTRALIA
-  Eugenio Casamassima, nato a Palermo il 24 febbraio 1940 e residente a Sidney - Australia;
-  Giuseppe Cannata, nato a Francofonte (SR), il 24 maggio 1949 e residente a Reservoir-Melbourne - Australia.
7)  Direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
8)  7 esperti in materia di emigrazione all'estero:
-  Giovanni Bologna, nato a Castelvetrano (TP) il 24 aprile 1955 e residente a Trapani;
-  Sebastiano D'Angelo, nato a Chiaramonte Gulfi il 24 aprile 1955 e residente a Chiaramonte Gulfi (RG);
-  Ernesto Contatore, nato a Giarratana (RG) il 29 settembre 1937 e residente a Melbourne - Australia;
-  Leonardo Bellafiore, nato a Vita (TP) l'1 luglio 1953 e residente a Palermo;
-  Francesco La Porta, nato a Buseto Palizzolo (TP) il 26 dicembre 1937 e residente a Trapani;
-  Gaspare Noto, nato a Castelvetrano il 16 febbraio 1958 e residente ad Alcamo;
-  Santo Tortorici, nato a Ribera il 14 agosto 1925 e residente a Ribera.
9)  Rappresentanti delle associazioni di rappre sentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale:
-  Ruggero Del Vecchio (AGCI);
-  Vincenza Cascio (Legacoop);
-  Martino Giuffrida (UNCI).
10)  Segretario: dott. Pio Guida, dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato.
11)  Rappresentanti di associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia:
-  Antonino Guccione (ACLI);
-  Filippo Bonasera (SERES);
-  Beltempo Gaetano (CRASES);
-  Paolo Russitto (Sicilia Mondo);
-  Giovanni Franco Antoci (Ragusani nel Mondo);
-  Angelo Lauricella (USEF).
12)  Esperti in materie specifiche da chiamare a partecipare alle sedute in numero non superiore a 4 per le sedute plenarie e di 2 per le commissioni:
-  Tony Noiosi, nato a Cerami (EN) il 28 settembre 1936, residente a West Hoxton-Sidney (Australia);
-  Salvatore Cristaudi, nato a Giarre (CT) il 2 maggio 1961, residente a Excom-Johannesburg (Sud Africa);
-  Annunciada Lattuca, nata a Rosario (Argentina) il 7 luglio 1936, residente a Rosario (Argentina).

Art. 2

All'integrazione del presente decreto si provvederà con successivi provvedimenti assessoriali così come all'impegno delle somme necessarie per le riunioni ed il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Art. 3

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, nelle more dell'acquisizione della documentazione personale relativa a ciascun componente, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 marzo 2000.
  PAPANIA 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 16 maggio 2000 con nota n. 221.
(2000.24.1279)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 giugno 2000.
Accorpamento in unico ambito territoriale dei comuni di Mussomeli e Acquaviva Platani, ai fini dell'acquisizione delle scelte di medicina generale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto del 5 giugno 1985, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di medicina generale e successive modificazioni;
Vista la nota prot. 1N8/4597 del 18 novembre 1999, con la quale questo Assessorato invitava le Azien- de unità sanitarie locali a formulare eventuali propo- ste di modifica della suddivisione in ambiti territoriali di medicina generale al fine di garantire al meglio l'assistenza sanitaria primaria sul territorio di rispettiva competenza, indicando criteri e parametri di riferimento;
Vista la delibera n. 788 del 31 marzo 2000, con la quale il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 diCaltanissetta, in applicazione della so- pracitata circolare assessoriale del 18 novembre 1999, propone l'accorpamento in un unico ambito territoriale di comuni di Mussomeli e Acquaviva Platani, ricaden-ti nel distretto sanitario della ex Unità sanitaria locale n. 15;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato consultivo regionale di medicina generale nella seduta dell'8 giugno 2000;
Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, i comuni di Mussomeli e di Acquaviva Platani vengono accorpati in un unico ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte di medicina generale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  LO MONTE 

(2000.27.1416)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 27 aprile 2000.
Costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente nel comune di Acireale.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la Costituzione italiana;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 2359 del 25 giugno 1865;
Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19; 12 giugno 1976, n. 78; 10 agosto 1978, n. 35; 17 maggio 1984, n. 31, art. 7; 29 aprile 1985, n. 21; 30 dicembre 1986, n. 35, art. 3; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 22; 28 aprile 1997, n. 14; 30 marzo 1998, n. 5, art. 11; 2 settembre 1998, n. 21;
Visto il decreto n. 207/VIII del 2 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992, reg. 2, fg. 56, con il quale è stato disposto il finanziamento dell'importo complessivo di L. 1.500.000.000, per la realizzazione dei lavori di costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente;
Considerato che il suddetto decreto, in data 9 agosto 1991, è stato oggetto di rilievo al n. 165, in quanto il comune risultava sprovvisto di strumento urbanistico e successivamente registrato dalla stessa Corte dei conti a seguito del decreto n. 1094/91 del 9 luglio 1991 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che autorizzava il progetto in argomento;
Visto il decreto n. 1094/91 del 9 luglio 1991 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente;
Visto il parere dell'ufficio tecnico del comune di Acireale n. 108 del 3 dicembre 1990, richiesto in sede di conferenza di servizio svoltasi presso questo Assessorato il giorno 15 febbraio 2000 e successivamente trasmesso dallo stesso comune con nota prot. n. 1143 del 29 febbraio 2000;
Vista la nota del Comando dei vigili del fuoco di Catania, priva di data e trasmessa a questo Assessorato con nota n. 1143 del 29 febbraio 2000, con la quale viene dato parere favorevole a condizione, per la realizzazione dei lavori in parola;
Vista la nota n. 1344 del 24 febbraio 2000 del Comando dei vigili del fuoco di Catania;
Visto il progetto redatto dall'ing. Angelo Di Mauro, privo di data, relativo ai sopracitati lavori, vistato favorevolmente dall'ufficio tecnico comunale con provvedimento n. 108 del 3 dicembre 1990 per l'importo complessivo di L. 1.500.000.000 così ripartito:
a) lavori a base d'asta      L. 929.960.630 

b)  somme a disposizione dell'amm.ne:
1)  espropriazioni      L. 202.413.250 
2)  revisione prezzi      » 42.000.000 
3)  imprevisti      » 15.916.169 
4)  competenze tecniche  » 111.779.354 
5)  IVA 19% su A+B4      » 197.930.597 
Sommano      L. 570.039.370 L. 570.039.370 
Totale              L. 1.500.000.000 

Vista la delibera n. 288 dell'11 dicembre 1990, con la quale il consiglio comunale di Acireale approva il progetto suddetto e, inoltre, invita il sindaco a richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 65/81;
Visto il progetto dei lavori di cui sopra, aggiornato al prezziario regionale 1993 ed al parere n. 108 del 3 dicembre 1990 redatto dall'ing. Angelo Di Mauro ed approvato dall'ing. capo settore lavori pubblici dell'ufficio tecnico del comune di Acireale in data 9 maggio 1994, per l'importo complessivo di L. 1.800.000.000, così ripartito:
a) lavori a base d'asta      L. 1.152.221.802 

b)  somme a disposizione dell'amm.ne:
1)  espropriazioni      L. 202.413.250 
2)  imprevisti circa 5%      » 64.678.860 
3)  competenze tecniche  » 135.936.088 
4)  IVA 19% su A+B3      » 244.750.000 
Sommano      L. 647.778.198 L. 647.778.198 
Totale .              L. 1.800.000.000 

Visto il progetto stralcio redatto dall'ing. Angelo Di Mauro, privo di data, relativo ai lavori suddetti in merito al quale ha espresso parere favorevole il capo dell'ufficio tecnico comunale in data 9 maggio 1994, e con riferimento al parere tecnico n. 108 del 3 dicembre 1990, per l'importo complessivo di L. 1.500.000.000 così ripartito:
a) lavori a base d'asta      L. 940.736.739 

b)  somme a disposizione dell'amm.ne:
1)  espropriazioni      L. 202.413.250 
2)  imprevisti circa 2%      » 14.100.297 
3)  competenze tecniche  » 137.823.306 
4)  IVA 19% su A+B3      » 204.926.409 
Sommano      L. 559.263.261 L. 559.263.261 
Totale              L. 1.500.000.000 

Vista la delibera n. 184 del 17 marzo 1995, con la quale la giunta municipale del comune di Acireale approva il progetto stralcio di cui sopra;
Visto il bando di gara approvato con delibera n. 184 del 23 marzo 1995;
Vista la deliberazione di giunta municipale n. 520 del 3 settembre 1998, con la quale i sopracitati lavori sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
Vista la nota n. 6332 del 22 ottobre 1996, con la quale il sindaco pro tempore del comune di Acireale dichiara, tra l'altro, che a tutt'oggi nessuna procedura espropriativa è stata attivata per i lavori di costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente e, inoltre, chiede la rifissazione dei termini espropriativi e la riconferma delle somme finanziate;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, con il quale è stato disposto che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto o all'emissione del decreto di finanziamento dell'opera;
Considerato che i lavori di che trattasi non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'emissione del decreto di finanziamento dell'opera;
Considerato che, ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse;
Ritenuto di confermare il finanziamento di L. 1.500.000.000 già concesso al comune di Acireale con il citato decreto n. 207/8 del 2 marzo 1991, per la realizzazione dei lavori di costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente;
Considerato che, con rendiconto al 31 dicembre 1992 - O.A. n. 3/92 - cap. 87379, il comune di Acireale ha rendicontato la somma di L. 76.627.013 per pagamento competenze tecniche e che, pertanto, a quella data risultavano ancora disponibili L. 1.423.372.987;
Considerato che la suddetta somma risulta perenta alla data del 31 dicembre 1993 e che, pertanto, occorre provvedere alla reiscrizione delle somme necessarie alla realizzazione dell'opera;
Considerato che eventuali maggiori spese che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'opera resteranno a carico del comune di Acireale;
Ritenuto di dovere esprimere atto di riconnessione della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e di dovere provvedere a fissare un nuovo termine per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Decreta:


Art. 1

Si prende atto del progetto rielaborato - a seguito di P.V.S. aggiornamento prezzi come nelle premesse specificato - relativo ai lavori di costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente, alla realizzazione del quale si provvederà mediante l'utilizzo della somma di L. 1.423.372.987, residuo del finanziamento di L. 1.500.000.000, concesso con il decreto n. 207/VIII del 2 marzo 1991 - cap. 87379, esercizio finanziario 1990.

Art. 2

La somma residua sarà reiscritta e successivamente accreditata al sindaco pro-tempore del comune di Acireale, a seguito di opportuna richiesta ai sensi della circolare n. 1260, con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e dallo stesso rendicontata nei modi e nei termini previsti in materia di contabilità pubblica.

Art. 3

Il comune di Acireale (CT) provvederà all'esecuzione dell'opera in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

E' riconnessa la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere relative ai lavori di costruzione di un capannone per carri allegorici e riattazione di quello esistente, nel comune di Acireale.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del presente decreto e compiersi entro 60 mesi dalla stessa data. I lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data di registrazione del presente decreto e compiersi entro 36 mesi dalla stessa data.

Art. 6

Eventuali maggiori spese eccedenti l'importo del finanziamento, che si rendessero a qualsiasi titolo necessarie per la realizzazione e funzionalità dell'opera, resteranno a carico del comune di Acireale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per l'annotazione ai sensi della normativa vigente.
Palermo, 27 aprile 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 16 maggio 2000, con nota n. 212.
(2000.24.1278)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 11-19 luglio 2000, n. 305.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1999 (n. 2 ordinanze), il 25 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 751 e 752 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 196, 197, 198 e 254 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 19, 21, prima serie speciale, dell'anno 2000;
Visti gli atti di costituzione di Gaetano Cancemi e di Vito Manuele, nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Andrea Scuderi per Gaetano Cancemi, Sergio Agrifoglio per Vito Manuele e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per la Regione siciliana;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo per la Sicilia - sezione staccata di Catania - prima sezione, nel corso di diversi procedimenti instaurati per l'annullamento delle deliberazioni dei consigli comunali di sei comuni della Sicilia recanti approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dei sindaci in carica, con sei ordinanze del 12 novembre 1999, 25 gennaio e 22 febbraio 2000, di contenuto pressoché identico, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione;
-  che la norma impugnata, ad avviso dei giudici rimettenti, stabilendo che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il principio della sovranità popolare, poiché, all'interno del sistema elettorale vigente nella Regione siciliana, nel quale l'elettore - secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto - ha facoltà di attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la mozione di sfiducia altererebbe ingiustificatamente;
-  che la disposizione impugnata, secondo il Tar per la Sicilia, contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, consentendo che la mozione di sfiducia venga utilizzata quale strumento di condizionamento nei confronti dell'esecutivo, con ripercussioni negative sul "valore della stabilità delle istituzioni pubbliche", secondo il quale "il patto tra corpo elettorale ed organi eletti" deve esplicarsi nei tempi prefissati, "senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche";
-  che, sempre secondo il giudice a quo, la disciplina contestata neanche potrebbe trovare fondamento nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dato che, in quest, a differenza che in quella impugnata, l'istituto della sfiducia consiliare al Presidente della Regione sarebbe connesso ad un sistema elettorale nel quale l'elettore "opera una scelta nella lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista", creandosi così un "necessario collegamento" fra i due organi, che "deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia";
-  che in quattro dei sei giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione in quanto la scelta dello strumento di controllo sull'operato del sindaco ha carattere politico, e, come tale, è riservata alla discrezionalità del legislatore, mentre, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, rilevando che la relazione fiduciaria fra il sindaco ed il consiglio comunale trova "il suo fondamento nella corretta attuazione di quegli indirizzi che il consiglio ha approvato all'inizio del mandato e che hanno la base nel programma che gli elettori stessi hanno avallato eleggendo un particolare sindaco";
-  che, secondo la difesa regionale, il meccanismo del voto disgiunto "comporta proprio la possibilità che vi sia in consiglio comunale una maggioranza contropposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio fra consiglieri eletti in altre liste", con la conseguenza che il sindaco "dovrà assicurarsi la governabilità in consiglio proprio perché gli elettori non gliela hanno garantita con il sistema del voto disgiunto" e che l'art. 97 della Costituzione non avrebbe violato, in quanto detta disposizione non è riferibile al comune come ente po litico, e comunque la mozione di sfiducia sarebbe rivolta "a sanzionare la mancata attuazione degli indirizzi politici in base ai quali gli elettori hanno eletto il sindaco";
-  che, ad avviso della difesa regionale, nel vigente sistema elettorale siciliano sindaco e consiglio comunale costituiscono "interdipendente espressione di sovranità popolare", con la conseguenza che, in caso d'incompatibilità insuperabile fra i due organi, l'esigenza fondamentale della governabilità viene assicurata sia dallo strumento delle dimissioni del sindaco, sia da quello della sfiducia consiliare, con conseguente ricorso a nuove elezioni;
-  che si è costituito in giudizio Vito Manuele, ricorrente in uno dei giudizi principali quale sindaco del comune di Leonforte, ricordando che la attuale disciplina regionale consente la rimozione del sindaco ad opera del consiglio comunale "escludendo la necessità di motivazione alcuna", senza possibilità di sindacato giurisdizionale e quindi con violazione, a suo avviso, degli articoli 1, 24, 48, 97 e 113 della Costituzione,
-  che si è altresì costituito Gaetano Cancemi, ricorrente in uno dei giudizi principali quale sindaco del comune di Avola, svolgendo argomentazioni a favore dell' accoglimento della questione di costituzionalità;
Considerato che il Tribunale amministrativo per la Sicilia - sezione staccata di Catania - prima sezione - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 35 del 1997, perché ritiene contrastante con il principio della sovranità popolare e del buon andamento della pubblica amministrazione la previsione che la approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio coimunale comporti la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale;
-  che l'identità della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale e delle norme costituzionali invocate come parametro, nonché la sostanziale coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta dei giudizi;
-  che l'articolo 1 della Costituzione non può dirsi violato dalla norma impugnata in quanto detta disposizione costituzionale, nel prevedere che la sovranità appartiene al popolo, ne dispone l'esercizio nelle forme e nei limiti della Costituzione, cosicché da essa nulla può direttamente desumersi "in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti" (sentenza n. 109 del 1968);
-  che la Costituzione, difatti, non impone al legislatore, per quanto attiene alla forma di governo dell'ente locale, la scelta fra modelli astrattamente predefiniti e rigidi nella loro tipicità, bensì gli consente, nell'esercizio della sua discrezionalità, di scegliere forme e strumenti articolati di distribuzione fra i diversi organi del comune della funzione di governo dell'ente locale, onde il principio della elezione diretta del sindaco non comporta necessariamente un rapporto di rigida separazione con il consiglio comunale, bensì è compatibile, secondo la discrezionalità del legislatore, con la previsione che intercorra con il predetto organo rappresentativo un rapporto di coesa collaborazione e di ininterrotto coordinamento;
-  che non può comunque dirsi in contrasto con il principio che la sovranità appartiene al popolo la previsione che il consiglio comunale, mediante voto di sfiducia, possa far cessare dalla carica il sindaco direttamente eletto, quando, all'approvazione della relativa mozione, consegue non solo la rimozione del sindaco, bensì anche lo scioglimento del consiglio comunale ed il ricorso ad una nuova consultazione popolare, che ristabilisca le forme della necessaria collaborazione fra i due organi di governo del comune;
-  che la compatibilità di tale procedimento con i principi costituzionali relativi alla forma di governo delle autonomie locali può trovare anche conferma - restando impregiudicata ogni questione relativa ai rapporti tra legislazione ordinaria e norme costituzionali sopravvenute - nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la quale, modificando gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, ha stabilito, per quanto attiene ai rapporti fra gli organi della Regione, che qualora il Presidente sia eletto a suffragio diretto dal corpo elettorale regionale, l'istituto della sfiducia consiliare non è precluso, ma all'espressione della sfiducia consegue lo scioglimento del consiglio regionale (art. 126, quarto comma, della Costituzione);
-  che la disposizione impugnata neppure viola l'art. 97 della Costituzione, non soltanto perché in un sistema nel quale è consentito il voto disgiunto "la governabilità dell'ente locale non è assunta come un valore assoluto" (sentenza n. 107 del 1996), ma anche perché detta previsione non può essere riferita ai rapporti fra gli organi di governo del comune, i quali assumono, relativamente all'ambito proprio dell'ente locale, valenza intrinsecamente politica e quindi non possono essere valutati alla luce di un principio che si riferisce invece all'attività dell'amministrazione, che si svolge senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento" (sentenza n. 453 del 1990);
-   che infine la censura di costituzionalità della norma impugnata formulata dal Tribunale in riferimento all'art. 48 della Costituzione è priva di qualsiasi pur minima motivazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
  Presidente: Mirabelli Redattore: Capotosti Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.31.1743)
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PRESIDENZA

Concessione al comune di Casteldaccia di deroga per l'istallazione di una cabina Enel in contrada Fondachello.

Con decreto presidenziale n. 122/Gr.IV/S.G. del 29 maggio 2000, è stata concessa al comune di Casteldaccia la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1°, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78 per l'istallazione di una cabina Enel in contrada Fondachello.
(2000.23.1199)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 128/Gr. VII/SG del 5 giugno 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani, ricostituito con il D.P. n. 109/Gr. VII/SG dell'8 maggio 2000, è stato integrato dal dott. Baldassare Guarnotta, nato a Trapani il 17 ottobre 1937, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
(2000.23.1231)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 129/Gr. VII/SG del 5 giugno 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo, ricostituito con il D.P. n. 345/Gr. VII/SG del 18 maggio 1999, è stato integrato dal dott. Giorgio Di Stefano, nato a S. Ninfa (TP) il 27 maggio 1940, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
(2000.23.1230)
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Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna.

Con decreto presidenziale n. 130/Gr. VII/SG del 5 giugno 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Enna, ricostituito con il D.P. n. 30/Gr. VII/SG del 7 febbraio 2000, è stato integrato dal dott. Enrico Patrinicola, nato a Enna l'1 gennaio 1950, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
(2000.23.1229)
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Istituzione dell'Osservatorio della Presidenza.

Con decreto n. 1954 del 4 aprile 2000 a firma dell'Assessore destinato alla Presidenza, on.le Vladimiro Crisafulli, è stato istituito l'Osservatorio della Presidenza, previsto dall'art. 10 del D.P.R. 11 novembre 1999, n. 26, così composto:
-  on.le Vladimiro Crisafulli - Assessore delegato alla Presidenza - presidente;
-  dott. Gaetano Scaravilli - Segretario generale;
-  dott. Orazio Aleo - Direttore regionale della Direzione del personale e dei servizi generali;
-  dott.ssa A. Maria Ammannato - Direttore regionale dell'Ufficio legislativo e legale;
-  dott. F. Paolo Busalacchi - Direttore regionale programmazione;
-  dott. Stefano Impastato - Direttore regionale servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale;
-  dott. Gaspare Sinatra - dirigente superiore coordinatore gruppo I Direzione personale e servizi generali.
Per la delegazione sindacale:
-  Morabito Salvatore - FIST-CISL;
-  Scavone Aurelio - SADIRS/CISAS;
-  Piletto Salvatore - UIL - Enti locali.
(2000.23.1208)
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Istituzione dell'Osservatorio regionale di vigilanza.

Con decreto n. 1955 del 4 aprile 2000 a firma dell'Assessore destinato alla Presidenza, on.le Vladimiro Crisafulli, è stato istituito l'Osservatorio regionale di vigilanza, previsto dall'art. 10 del D.P.R. 11 novembre 1999, n. 26, così composto:
-  on.le Vladimiro Crisafulli - Assessore delegato alla Presidenza - presidente;
-  dott. Gaetano Scaravilli - Segretario generale;
-  dott. Orazio Aleo - Direttore regionale della Direzione del personale e dei servizi generali;
-  ing. Sebastiano Lio - responsabile del C.E.D. della Presidenza;
-  dott. Gaspare Sinatra - dirigente superiore coordinatore gruppo I Direzione personale e servizi generali.
Tre componenti nominati dall'Assessore delegato alla Presidenza:
-  dott. Filippo Gambino - dirigente superiore tecnico;
-  dott. Pier Carmelo Russo - dirigente amministrativo;
-  Sebastiano Messina - assistente amministrativo.
Quattro rappresentanti sindacali:
-  Santo Russo - C.G.I.L.-F.P.;
-  Luigi Caracausi - CISL-FIST Sicilia;
-  Piletto Salvatore - UIL - Enti locali - Sicilia;
-  Fulvio Pantano - S.A.DI.R.S./C.I.S.A.S.
(2000.23.1208)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 - Assessorato regionale degli enti locali.

Con deliberazione n. 150 dell'1 giugno 2000, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, secondo la nota n. 1264 del 25 maggio 2000.
La ripartizione territoriale dei fondi iscritti ai capitoli 58801 e 58802 di L. 5.000 milioni ciascuno, ancorché di modesta entità, avviene su base provinciale in rapporto alla popolazione residente (ISTAT '95).
All'interno di tale ripartizione si individuano quegli enti (comuni ed IPAB) che per bacini serviti e per attività svolta rispondano agli obiettivi programmatici di riequilibrio territoriale dei servizi e di razionalizzazione della spesa.
Appare, tuttavia, necessario assicurare una ragionevole flessibilità nell'assegnazione delle risorse ove queste non siano interamente impiegabili a vario titolo in ciascuna provincia a beneficio di quelle province che presentino un maggiore numero di strutture e siano bisognevoli di completamento, ristrutturazione ed adeguamento per una piena ed immediata funzionalità dei servizi e/o dimostrino un elevato numero di soggetti assistibili.
Per quanto riguarda il cap. 58905, di soli 475 milioni, per la concessione di contributi agli enti assistenziali diretti al descritto adeguamento agli standards non si effettua ripartizione territoriale su base provinciale stante l'esiguità degli stanziamenti.
Sarà, tuttavia, necessario nell'esame delle richieste presentate verificare la congruità dell'intervento regionale rispetto alla funzionalità delle strutture assistenziali, ai fini statutari, alle attività realmente erogate, all'utenza servita, con l'ulteriore accortezza di garantire comunque interventi in ogni provincia dell'Isola.
(2000.23.1239)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 - Assessorato regionale dei lavori pubblici - e dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata (ex Gescal).

Con deliberazione n.148 dell'1 giugno 2000, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 - secondo la nota n.1069 del 12 maggio 2000.
Non viene effettuata la ripartizione territoriale per tutti i capitoli le cui rispettive leggi di finanziamento ne disciplinano le modalità di utilizzazione come quelli, ad esempio, riguardanti i contributi per annualità costanti relativi a mutui per alloggi popolari già definiti e localizzati; non viene effettuata ripartizione territoriale per i capitoli il cui impiego dipende dal sopravvenire di condizioni non determinabili a priori, come le spese per eventi calamitosi e per fenomeni geologici.
Per quanto riguarda il capitolo 69451, relativo ad opere marittime, data l'esiguità del corrispondente stanziamento nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso, non si procede alla ripartizione territoriale.
Analoghe considerazioni vanno fatte per il capitolo 69901 in quanto parte dello stanziamento relativo allo stesso sarà utilizzato dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3052 del 31 marzo 2000.
Si procede alla ripartizione territoriale dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, cosiddetti "fondi ex Gescal" stante l'ingente stanziamento destinato per i bienni 1992/1993 e 1994/1995 e maggiori oneri anno 1995 e triennio 1996/1998 (pari a circa 1.000 miliardi), nonché la tipologia degli interventi da finanziare con i suddetti fondi che va assoggettata alla normativa sui lavori pubblici.
Sono sottoposti a ripartizione territoriale i capitoli 68355 e 68356.
(2000.24.1264)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Istruzioni per le operazioni di rilascio del tesserino regionale di caccia.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio in base alla richiesta del fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta indicando il numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie.
Unitamente ai tesserini regionali la Ripartizione faunistico-venatoria fornirà un numero di calendari venatori tascabili 2000/2001 pari al numero dei tesserini consegnati aumentati del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni sia ai cacciatori sia a quanti ne facciano richiesta.
Consegna ai cacciatori
1)  I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente a cacciatori residenti nel comune previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2000/2001 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori Regione.
2)  Gli uffici del comune dovranno:
A) farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
-  licenza di porto d'armi per uso caccia;
-  attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
-  attestazione o ricevuta del versamento della addizionale di L. 10.000, recante la causale "Art. 24 legge n. 157/92". Tale addizionale può essere versata sul medesimo conto corrente postale della tassa di concessione governativa di cui al punto precedente specificandone comunque a tergo la causale;
-  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97) effettuato sul conto corrente postale n. 10575900 intestato "Banco di Sicilia - cassiere della Regione siciliana".
Nota bene - La tassa è fissata nella misura di L. 125.000 per l'ambito territoriale di residenza del cacciatore, nella misura complessiva di L. 156.250 se il cacciatore risulta ammesso ad un altro ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza, nella misura complessiva di L. 187.500 se il cacciatore risulta ammesso a due ambiti territoriali di caccia oltre quello di residenza. Gli indicati importi possono essere pagati anche mediante distinti versamenti, sempre sullo stesso numero di conto corrente postale, come di seguito specificato:
-  in caso di ammissione ad un altro ambito L. 125.000 + L. 31.250;
-  in caso di ammissione a due ambiti: L. 125.000 + L. 31.250 + L. 31.250; ovvero L. 125.000 + L. 62.500; ovvero L. 156.250 + L. 31.250.
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di conto corrente postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore è tenuto a cedere la predetta "Attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di conto corrente postale recante la dicitura "Ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di L. 125.000, decorre dalla data di rilascio della licenza.
Attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dal comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio;
B) ritirare l'originale della/e comunicazione/i dell'avvenuta am missione ad ulteriori ambiti territoriali di caccia;
C)  compilare a macchina o in stampatello e con grafia chiara, il tesserino completandolo in ogni sua parte, ed in particolare, indicando con sigla automobilistica e con il corrispondente numero l'ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, gli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nelle tre sezioni o riquadri di tesserino, la prima delle quali recante la dicitura "Parte da trasmettere alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio" deve essere trasmessa entro il termine appresso indicato, la seconda delle quali recante la dicitura "Parte per il comune" deve essere conservata agli atti del comune, la terza deve restare incorporata nel tesserino;
D) annullare con barre le caselle e gli spazi rimasti inutilizzati.
3.  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, nell'apposito spazio, deve obbligatoriamente dichiarare:
1)  di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2)  gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3)  di consegnare l'originale della/e comunicazione/i di avvenuta ammissione al/agli ulteriori ambiti territoriali di caccia ricevuta/e dalla/e competente/i Ripartizione/i faunistico-venatoria/e.
Il numero del tesserino consegnato deve essere riportato, a cura degli uffici del comune, nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini rilasciati.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla Ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza non oltre la data del 7 febbraio 2001 il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2000/2001 unitamente alle sezioni o riquadri di cui è cenno nel superiore paragrafo al punto 2.
In caso di deterioramento o perdita del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "Duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avuta cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario. Il "Duplicato" verrà consegnato dopo avere depennate le giornate di caccia trascorse, barrando le corrispondenti caselle di giorno e mese a partire dalla n. 1 senza interruzione, tenendo presente che le giornate di caccia sono tre per settimana e che la settimana decorre dal lunedì alla domenica successiva. Quando si tratta di deterioramento, il tesserino deteriorato deve essere riconsegnato al comune che lo conserverà e rimetterà alla Ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di perdita il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia all'autorità di P.S., ed indicare anche sommariamente le giornate di caccia usufruite. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 15 aprile 2001 i tesserini restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, nel termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il 1° aprile 2001.
In caso di mancata o ritardata restituzione del tesserino il comune notificherà al cacciatore che nella stagione venatoria 2001/2002 non gli verrà consegnato alcun tesserino.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2000.31.1719)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo.


Con decreto n. 194/12 del 31 maggio 2000, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha integrato il consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo con il prof. Gianfranco Cupidi, componente in rappresentanza dell'Università degli studi di Palermo, quale esperto in materia tiflopsicopedagogica, per la durata dell'intero consiglio di amministrazione e fino alla scadenza dello stesso.
(2000.23.1218)
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Avviso di modifica di scadenze indicate nella circolare n. 12 del 14 luglio 2000.


Si dà avviso che le sottonotate scadenze relative ad adempimenti previsti dalla circolare dell'Assessorato regionale di beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 12 del 14 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 35 del 28 luglio 2000 e recante per oggetto "Decreto n. 668 del 24 giugno 1999, attivazione sperimentale delle banche dati bibliografici provinciali ex legge regionale n. 17/91, capitolo 37965, esercizio finanziario 2000", sono modificate come segue:
A) paragrafo 3.2, presentazione, da parte delle Sezioni beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambien- tali, della relazione-progetto: entro e non oltre il 15 settembre 2000;
B) paragrafo 5.4, richiesta, da parte delle Biblioteche regionali, di finanziamento: entro e non oltre il 15 settembre 2000;
C)  paragrafo 8, proposta, da parte delle Sezioni beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali, dei nominativi per la costituzione del comitato misto tecnico-scientifico: entro e non oltre il 18 agosto 2000.
(2000.31.1739)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Revoca degli organi statutari della società cooperativa S. Francesco di Lentini.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commer- cio, l'artigianato e la pesca n. 564 del 17 maggio 2000 sono sta-ti revocati gli OO.SS. della società cooperativa S. Francesco di Lentini.
E' stato nominato per due mesi commissario straordinario l'avv. Manzella Pietro, nato il 18 agosto 1950 a Palermo ed ivi residente in piazza V.E. Orlando n. 33.
(2000.23.1226)
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Ampliamento dei poteri del commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane di Catania.

Con decreto n. 645/I/XV del 29 maggio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati ampliati i poteri del commissario ad acta della CRIAS dott. Salvatore Lanzetta, nominato con decreto n. 446 del 17 aprile 2000, specificatamente per proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania nel giudizio promosso dalla dipendente Todaro Lucilla.
(2000.23.1197)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Bando per l'istituzione dei centri di servizio per il volontariato.


Il comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione siciliana, nel corso della seduta del 26 luglio 2000 ha deliberato di indire il seguente bando per l'istituzione dei Centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266/91 e disciplinati dal D.M. 8.10.1997 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1997).
I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare, fra l'altro:
a)  approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b)  offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c)  assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d)  offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 22/94 i Centri di servizio da istituire sono tre, con sede nelle città di Palermo, Catania e Messina.
Modalità di presentazione delle domande
Le istanze per la costituzione dei Centri di servizio sono avanzate al comitato di gestione per il tramite del comune - ufficio servizi sociali - ove il Centro deve essere istituito.
Copia per conoscenza deve essere indirizzata direttamente anche al Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso l'Assessorato regionale enti locali - via Trinacria n. 34/36 - 90145 Palermo, corre data dall'attestazione di ricevimento da parte del comune interessato.
L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve riportare l'indicazione degli estremi dell'atto con il quale l'organo direttivo ha deliberato la relativa autorizzazione.
Soggetti abilitati a presentare l'istanza
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 8 ottobre 1997 possono presentare richiesta di costituzione di un Centro di servizio:
a)  le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266/91, in numero di almeno 5, anche in forma associata;
b)  gli enti di cui all'art. 12, comma I, del decreto legislativo n. 356/90 e le Casse di risparmio;
c)  le federazioni di volontariato di cui all'art. 12 della legge  n. 266/91;
d)  gli enti locali.
Documentazione
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
a)  copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore del centro;
b)  progetto dettagliato nel quale siano specificati:
-  obiettivi del centro;
-  servizi offerti;
-  tempi di realizzazione;
-  sistema di verifica;
-  spesa prevista;
c)  regolamento di funzionamento del centro di servizio da costituire;
d)  dichiarazione di assunzione  della  responsabilità amministrativa del  centro  da  parte  del  legale rappresentante  sottoscrittore dell'istanza.
Nella considerazione che non tutti i soggetti abilitati a presentare l'istanza possono altresì gestire il centro, nell'ipotesi di non coincidenza tra il soggetto richiedente e quello gestore, è necessario che venga prodotto l'atto formale con il quale il gestore si impegna a rispettare le norme vigenti, gli accordi stabiliti con il soggetto richiedente e le direttive emanate dal comitato di gestione.
Il  comitato di gestione si riserva di richiedere, all'occorrenza, chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa delle istanze presentate.
Termini
Le istanze dovranno pervenire entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le istanze inviate tramite posta farà fede il timbro di spedizione.
L'ordine di arrivo non è considerato elemento di priorità.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 8 ottobre 1997, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza, il comune interessato dovrà trasmettere il proprio motivato parere. Qualora lo stesso non provveda entro il suddetto termine, il comitato di gestione potrà procedere in assenza di detto parere. E' compito del comitato verificare che i tre centri offrano alle associazioni tutti i servizi necessari.
Servizi
Il  progetto presentato deve prevedere che il centro assicuri uno o più dei seguenti servizi:
-  consulenza fiscale e amministrativo-contabile (regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, aiuto alla compilazione dei bilanci, ecc...);
-  consulenza legale (costituzione e funzionamento delle associazioni di volontariato; legislazione italiana, regionale e direttive dell'Unione europea in materia; convenzioni e rapporto con gli enti pubblici e locali);
-  consulenza su organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato;
-  formazione alla cultura della solidarietà (alle attività di carattere locale, nazionale e internazionale di volontariato), che interagisce con i diversi settori di intervento (analisi dei bisogni, attività sperimentali, attività di formazione);
-  ricerca, documentazione e informazione sui settori di intervento delle associazioni di volontariato (ricerche sui principali campi di intervento del volontariato, banche dati, ecc...);
-  informazione sulle associazioni di volontariato esistenti nella Regione, in Italia e in Europa (per settori, consistenza, esperienze, possibili scambi di esperienze, collaborazioni e confronti);
-  biblioteca ed emeroteca delle principali pubblicazioni ri guardanti il volontariato;
-  informazione-formazione su finanziamento, autofinanziamento e programmi della Commissione europea;
-  aiuto alla realizzazione di progetti, programmi e iniziative delle associazioni di volontariato;
-  pubblicazioni di documenti, ricerche e manuali su aspetti fiscali e legali nonché sostegno a pubblicazioni e ricerche delle associazioni di volontariato;
-  supporti organizzativi e consulenze alla realizzazione di convegni e seminari delle organizzazioni di volontariato nonché promozione di seminari tematici e di altre iniziative culturali relative al settore.
Criteri di priorità
Il  comitato di gestione nella valutazione delle istanze pervenute si atterrà ai seguenti criteri determinati con D.P.Reg. n. 528/V S.G. del 13 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999:
1)  Offerta dei servizi
Vengono  preferiti  i  progetti  che  maggiormente  garantiscono l'universalità dell'offerta dei servizi e, conseguentemente, la possibilità da parte delle diverse realtà di volontariato (iscritte o non iscritte nel Registro generale regionale) di usufruirne.
2)  Coincidenza fra organo richiedente e organo gestore
Vengono preferite le domande in cui siano coincidenti il soggetto proponente e il soggetto gestore del Centro di servizio.
3)  Rappresentatività
Tale criterio tiene conto del maggior numero delle organizzazioni di volontariato coinvolte nella gestione del Centro di servizio.
4)  Articolazione dei servizi nel territorio
   Nella considerazione che l'art.  14 della legge regionale n. 22/94 prevede  l'istituzione di tre centri di  servizio con sede nelle città di Palermo, Catania e Messina - al  fine di una funzionale copertura di tutto il territorio regionale -  vengono preferiti i progetti che maggiormente garantiscono il  soddisfacimento di una utenza sovraprovinciale o, comunque, di un'area che comprenda oltre 100 comuni.
5)  Modalità gestionale
Vengono preferiti i progetti con minore incidenza dei costi di gestione della struttura, possibilmente già esistente, che impieghino le somme del Fondo speciale regionale - annualmente ripartite dal comitato di gestione - nell'acquisto di attrezzature e nella produzione di servizi per il volontariato.
6)  Ottimizzazione delle risorse
A parità di condizioni sarà particolarmente valutato il progetto che prevede la collaborazione operativa con gli altri Centri di servizio, agenzie formative, banche dati, istituzioni ed altri soggetti presenti a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati in attività che interessano il volontariato.
Istituzione dei centri ed erogazione delle risorse
Valutate le istanze pervenute nei termini il comitato di gestione, con deliberazione motivata da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, istituisce i Centri di servizio e provvede alla ripartizione della somma destinata al Fondo per il primo biennio, stabilendo l'ammontare dell'importo da erogare globalmente a ciascun centro.
Una quota di tale importo verrà erogata all'atto stesso della costituzione del centro, onde consentire l'attivazione del progetto; le erogazioni successive avverranno per tranches previa verifica dello stato di attuazione del progetto stesso.
Il finanziamento dei Centri di servizio non copre necessariamente il 100% della cifra richiesta.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. c) del D.M. 8 ottobre 1997, i Centri di servizio istituiti saranno iscritti in un apposito elenco istituito dal comitato di gestione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e su un quotidiano a diffusione regionale.
Gli effetti del presente bando decorrono dalla pubblicazione di cui sopra.
(2000.30.1693)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione al comune di S. Teresa Riva di un finanziamento per l'esecuzione di lavori e fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori stessi.
Con decreto n. 356/13 del 31 marzo 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di S. Teresa Riva il finanziamento di L. 500.000.000 (cap. 70301) per l'esecuzione dei lavori di consolidamento a protezione della parte meridionale dell'abitato di Misserio, strada comunale Chiesa Nuova ed ha altresì fissato i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative.
Sia i lavori che le procedure espropriative dovranno avere inizio entro anni uno dalla data di emissione del presente decreto e compiersi entro anni 5 dalla medesima data.
(2000.23.1200)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Calascibetta.

Con decreto n. 84/D.R.U. del 10 maggio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la variante al programma di fabbricazione del comune di Calascibetta, adottata con deliberazione consiliare n. 36 del 23 aprile 1998, per la realizzazione delle opere descritte negli elaborati allegati al provvedimento e relative a "Allontanamento acque meteoriche strada S. Michele e realizzazione strada di Piano".
(2000.23.1223)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Contessa Entellina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 110/DRU del 26 maggio 2000, ha approvato la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio vigente con annesso programma di fabbricazione del comune di Contessa Entellina, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 39 del 12 aprile 1999.
(2000.23.1220)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Bisacquino.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 111/DRU del 26 maggio 2000, ha approvato la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio vigente con annesso programma di fabbricazione del comune di Bisacquino, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 68 del 27 settembre 1999.
(2000.23.1224)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Recepimento dell'accordo sindacale concernente la definizione di alcune modalità di attuazione degli articoli 14 e 15 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 per l'anno in corso e l'assegnazione di un budget finanziario agli uffici periferici M.C.T.C. Sicilia.


Con decreto n. 1499/III Tur del 30 maggio 2000, il Direttore regionale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha recepito l'accordo sindacale, stipulato in data 24 maggio 2000, concernente la definizione di alcune modalità di attuazione degli articoli 14 e 15 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 per l'anno in corso, nonché l'assegnazione di un budget finanziario agli uffici periferici M.C.T.C. Sicilia.
(2000.23.1201)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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