REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 AGOSTO 2000 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 9 giugno 2000.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Siracusa  pag.


DECRETO 9 giugno 2000.
Annullamento dell'autorizzazione edilizia e dell'ordinanza sindacale rilasciate alla ditta Queen di Merenda Tarciso e Porto Agata, per la realizzazione di un fabbricato da adibire a sala da ballo e conferenze in zona destinata a verde agricolo dallo strumento urbanistico vigente nel comune di Pace del Mela  pag.


DECRETO 12 giugno 2000.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa Orchidea per la realizzazione di alloggi nel comune di Augusta  pag.

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 7 aprile 2000.
Rimodulazione del Programma re gionale dei parcheggi della Regione siciliana.  pag.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 12 luglio 2000, n. 350  pag. 13 

Presidenza
Nomina del presidente della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta  pag. 15 
Integrazione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Agrigento.  pag. 16 
Estensione della competenza territoriale dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale  pag. 16 
Integrazione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case popolari di Siracusa  pag. 16 
Sostituzione di un componente dell'Osservatorio della Presidenza della Regione siciliana e dell'Osservatorio regionale di vigilanza  pag. 16 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea per la realizzazione della rete di distribuzione idrica delle zone dipendenti dal serbatoio Castello, lotto IV  pag. 16 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigiaanto e della pesca:
Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione  pag. 20 

Assessorato dell'industria:
Conferimento del permesso di ricerca di acque termali denominato Segesta, in territorio dei comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi, alla ditta Cassarà Francesco, con sede in Alcamo  pag. 20 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione alla SAIS Viaggi S.p.A. per l'istradamento di una corsa giornaliera Siracusa - Catania - A/19 - Palermo.
  pag. 21 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 21 luglio 2000, n. 6.
Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13, com-ma 8  pag. 21 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
Visto l'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, che modifica l'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, recante la definizione di bosco;
Visto il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16, così come modificato dal citato art. 1 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, il qual prevede che vengano determinati con apposito provvedimento i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea;
Vista la nota n. 2361 del 9 dicembre 1999 della Direzione regionale delle foreste, con cui è stato dato incarico ad apposita commissione di elaborare una proposta in merito ai cennati criteri;
Vista la nota n. 14840 datata 25 maggio 2000, con cui la suddetta commissione ha trasmesso alla Direzione regionale delle foreste la proposta riguardante i criteri di che trattasi;
Considerato che la proposta formulata è coerente con le prescrizioni legislative sopra richiamate;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Definizione di macchia mediterranea

Per le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni (Quercetea ilicis), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.
Le specie guida più espressive sono rappresentate da:
-  Alaterno (Rhamnus Alàternus);
-  Alloro (Laurus nobilis);
-  Bupleuro fruticoso (Bupleurum fruticosum);
-  Caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa);
-  Caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca);
-  Carrubbazzo (Anagyris foetida);
-  Carrubo (Ceratonia siliqua);
-  Citiso delle Eolie (Cytisus aeolicus);
-  Corbezzolo (Arbutus unedo);
-  Efedra distachia (Ephedra distachya);
-  Efedra maggiore (Ephedra maior)
-  Erica (Erica ss.pp.);
-  Ginepro feniceo (Juniperus phoenicea, incl. J. turifera);
-  Ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa);
-  Ginestra delle Madonie (Genista madoniensis);
-  Ginestra delle Eolie (Genista tyrrhena);
-  Ginestra dell'Etna (Genista aetnensis);
-  Ilatro comune (Phillyrea latifoglia, incl. P. media);
-  Ilatro sottile (Phillyrea angustifolia);
-  Lentisco (Pistacia lentiscus);
-  Mirto (Mirtus communis);
-  Olivastro (Olea europaea var. sylvestris);
-  Palma nana (Chamaerops humilis);
-  Periploca minore (Periploca laevigata subsp. angustifolia);
-  Quercia di Solunto (Quercus x soluntina);
-  Quercia spinosa (Quercus calliprinos);
-  Ranno con foglie d'Olivo (Rhamnus oleoides);
-  Salvione giallo (Phlomis fruticosa);
-  Terebinto (Pistacia terebinthus);
-  Viburno (Viburnum tinus).
Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion.
La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.
Art. 2
Definizione di formazione rupestre

Per le finalità del presente decreto, si definisce formazione rupestre una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'abitat rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno.
Le specie guida più espressive sono rappresentate da:
-  Adenocarpo (Adenocarpus complicatus);
-  Atamanta siciliana (Athamanta sicula);
-  Camomilla delle Madonie (Anthemis cupaniana);
-  Cappero (Capparis spinosa);
-  Cavolo biancastro (Brassica incana);
-  Cavolo delle Egadi (Brassica macrocarpa);
-  Cavolo rupestre (Brassica rupestris s.l.);
-  Cavolo villoso (Brassica villosa s.l.);
-  Centaurea (Centaurea tauromenitana);
-  Centaruea eolica (Centaurea aeolica);
-  Ciombolino siciliano (Cymbalaria pubescens);
-  Coronilla (Coronilla emerus);
-  Erba perla mediterannea (Lithodora rosmarinifolia);
-  Euforbia di Bivona (Euphorbia bivonae);
-  Finocchiella di Boccone (Seseli bocconi ssp. bocconi);
-  Fiordaliso delle scogliere (Centaurea ucriae s.l.)
-  Garofano rupicolo (Dianthus rupcola);
-  Iberide florida (Iberis semper florens);
-  Inula (Inula crithmoides);
-  Kochia (Kochia saxicola);
-  Ortica rupestre (Urtica rupestris);
-  Pepetuini delle scogliere (Helicrysum rupestre s.l.);
-  Perlina di Boccone (Odontites bocconei);
-  Putoria delle rocce (Putoria calabrica);
-  Ruta (Ruta chalepensis);
-  Scabiosa (Scabiosa cretinica);
-  Senecio (Senecio bicolor);
-  Silene fruticosa (Silene fruticosa);
-  Stellina diSicilia (Asperula rupestris);
-  Teucrio (Teucrium fruticosus);
-  Trachelio siciliano (Trachelium lanceolatum);
-  Valeriana rossa (Centranthus ruber);
-  Vedovina delle scogliere (Lomelosia cretica);
-  Vilucchio turco (Convolvulus cneorum);
-  Violaciocca rossa (Matthiola incana s.l.).
Art. 3
Definizione di formazione ripariale

Per le finalità del presente decreto, si definiscono formazioni ripariali le formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone dei generi Salix, Populus, Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e Vitex.
Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  CAPODICASA 
  CUFFARO 

(2000.27.1420)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 giugno 2000.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40;
Visto il decreto n. 167/76 del 9 giugno 1976, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Siracusa relativamente ad una porzione minore del territorio comunale;
Visti i decreti n. 1611 del 16 novembre 1989 e n. 723 del 3 giugno 1989, con i quali questo Assessorato ha approvato il piano regolatore generale parte ovest, con l'onere a carico del comune di procedere alla rielaborazione di talune parti stralciate e alla visualizzazione di specifiche prescrizioni riguardanti in particolare i punti di riferimento al decreto n. 723 del 3 giugno 1989;
Visto il decreto n. 265 del 6 luglio 1999, con il quale questo Assessorato ha approvato il progetto di rielaborazione delle zone stralciate dal piano regolatore generale di Siracusa adottato con delibera consiliare n. 48 del 2 giugno 1992 e successiva delibera n. 190 del 19 ottobre 1993;
Premesso:
-  che con i fogli prot. n. 11198 del 27 ottobre 1994 e prot. n. 100313 del 28 ottobre 1994 il comune di Siracusa trasmetteva a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante alle previsioni urbanistiche per la sistemazione della viabilità principale nell'ambito della zona di piano regolatore generale approvato con decreto n. 167 del 9 giugno 1976;
-  che con nota assessoriale prot. n. 1707 del 14 febbraio 1995 questo Assessorato restituiva gli atti trasmessi, rilevando la mancata trasmissione dell'elaborato di piano regolatore generale su cui venivano riportate e visualizzate le varianti di che trattasi;
-  che, con i fogli prot. n. 110432 e n. 113216 del l'ottobre 1995, il comune di Siracusa trasmetteva a questo Assessorato gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, ad integrazione di quanto inviato con il foglio prot. n. 100313 del 28 febbraio 1994;
-  che con nota assessoriale prot. n. 11329/U del 28 settembre 1996, veniva richiesta l'integrazione degli atti relativi alla variante di che trattasi;
-  che con foglio prot. n. 57508 del 31 luglio 1998 il comune di Siracusa trasmetteva a questo Assessorato gli atti e gli elaborati di cui alla variante in argomento;
Vista la delibera n. 146 del 20 marzo 1990, riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo nella seduta del 7 agosto 1990 con decisione n. 29794, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha adottato la variante alle previsioni urbanistiche relativa alla sistemazione della viabilità principale nell'ambito della zona di piano regolatore generale approvato con decreto n. 167 del 9 giugno 1976;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione a firma del sindaco relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante di che trattasi, con la quale inoltre si attesta che sono state presentate n. 5 osservazioni ed opposizioni;
Viste le cinque osservazioni ed opposizioni presentate dalle seguenti ditte:
1)  Vinti Vera e Risi Ferdinando;
2)  Orefice Sebastiano;
3)  Lega per l'ambiente;
4)  Esso italiana;
5)  Società Tecnica Costruzioni s.r.l.;
Vista la delibera n. 40 del 28 febbraio 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11 giugno 1994 con decisione prot. n. 8072, con la quale il consiglio comunale di Siracusa ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso alla variante in argomento;
Vista la delibera n. 129 del 6 luglio 1995, riscontrata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 9 agosto 1995 con decisione n. 10997, con la quale il consiglio comunale di Siracusa precisa in ordine alla delibera consiliare n. 146 del 20 marzo 1990;
Vista la proposta n. 34 del 16 novembre 1999 del gruppo XXVII/D.R.U. resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1999, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Siracusa con i fogli prot. n. 11198 del 27 ottobre 1994, n. 100313 del 28 ottobre 1994, n. 110432 e n. 113216 dell'ottobre 1995 e n. 57508 del 31 luglio 1998, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
2.  Descrizione della variante: il procedimento in parola, per come prima indicato, ha avuto inizio nel lontano 1990. Ciò consente di comprendere come parte della documentazione trasmessa, che faceva capo ad altri procedimenti avviati dal comune di Siracusa e poi sortiti ad esiti vari, non sia più oggi di attualità.
Tale carattere ha, per esempio, la planimetria indicata al superiore punto 1.2.B)5, dal momento che si riferisce a studio di variante che non ha avuto seguito e la planimetria indicata al superiore punto 1.2.B)4, dovendosi assumere invece come riferimento le previsioni non già quali adottate bensì quali approvate con il D.A. n. 265/DRU del 6 luglio 1999.
La variante alla viabilità adottata viene motivata negli atti trasmessi dal comune con l'esigenza di evitare il contenzioso con i privati nascente dalla incerta ubicazione degli elementi della rete viaria quale operata con il piano approvato nel 1976.
In realtà, le previsioni contenute nella variante adottata si possono raggruppare secondo 4 distinte tipologie:
1)  previsioni che ricadono all'interno delle aree del territorio comunale di Siracusa normate dal piano regolatore generale approvato con i DD.AA. n. 1611/88, n. 723/89 e, in ultimo, con D.A. n. 265/DRU del 6 luglio 1999;
2)  previsioni che ricadono all'interno delle aree del territorio comunale di Siracusa normate dal piano regolatore generale approvato con D.A. n. 167/76 del 9 giugno 1976 ed atte a meglio dettagliare scelte di fatto già effettuate o lo stato di fatto;
3)  previsioni che ricadono all'interno delle aree del territorio comunale di Siracusa normate dal piano regolatore generale approvato con D.A. n. 167/76 del 9 giugno 1976 e tali da modificare le scelte già in quella sede dettagliate;
4)  previsioni che, per la difficoltà di lettura (comparata) delle rappresentazioni non possono essere ascritte con certezza a nessuno dei due tipi precedenti e pertanto, a garanzia della trasparenza amministrativa, vengono ascritte a tipo 3.
I 4 tipi di previsione superiormente indicati, nonché le previsioni connesse agli aspetti generali dello studio di variante che non ha avuto seguito, vengono indicate con diversi colori e con numerazione corrispondente ai tipi (si userà lo 0 per le previsioni prive di attualità) sulla planimetria indicata al superiore punto 1.3., n. 1.
Delle previsioni di tipo 0, tuttavia, talune ricalcano previsioni già contenute nello strumento urbanistico approvato con D.A. n. 167/76 e pertanto appaiono ascrivibili al tipo 2. Questo tipo di situazione sarà, ove necessario, evidenziata.
3.  Relativamente alle previsioni come sopra individuate, questo gruppo considera:
3.0.  Le previsioni connesse allo studio di variante che non ha avuto seguito, indicate sulla allegata planimetria con segno di colore giallo, sono porzioni di un disegno della viabilità non più valutabile nel suo insieme e nei suoi effetti e per ciò non possono essere assentite, non rispondendo neanche alla motivazione fornita dall'ente locale di meglio dettagliare le poco leggibili previsioni dello strumento vigente.
Tuttavia a questa esigenza risponde il tratto di viabilità est-ovest compreso tra la via S. Panagia e via A. Specchi già previsto dal piano regolatore generale approvato con D.A. n. 167/76.
Risulta dalle conformi dichiarazioni rese dai tecnici del comune, che il tratto terminale ad est della viabilità trasversale (da via Specchi a via Servi di Maria) è stata di fatto realizzata.
In considerazione del fatto che l'asse, ove completato, costituirebbe, in ogni caso, un collegamento rapido tra la parte est della città e l'asse di via Scala Greca, a sua volta riconnesso alla viabilità extra-urbana, questo gruppo XXVII reputa che sia meritevole di approvazione la viabilità trasversale est-ovest ricompresa tra viale Scala Greca e via Servi di Maria, come sopra descritta quanto allo stato di fatto e previsionale delle aree interessate, e di cui l'ultimo tratto ad ovest (viale S. Panagia-viale Scala Greca) costituisce previsione in variante al vigente piano regolatore generale.
La realizzazione dell'opera dovrà tuttavia avvenire nel rispetto di quanto dettato dal parere della Soprintendenza citato al superiore punto 1.1., n. 12, che in toto si condivide e che deve intendersi richiamato e condiviso per ogni fattispecie oggetto del presente parere.
3.1.  Le previsioni di modifiche della viabilità ricadenti all'interno delle aree del territorio comunale di Siracusa normate dal piano regolatore generale approvato con DD.AA. nn. 1611/88 e 723/89 ed ora, anche dal D.A. n. 265/99, sono state oggetto di esame e parere da parte di questo Assessorato nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con l'ultimo atto citato.
Riguardo a tali previsioni il parere di questo gruppo si conferma a quello già reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i propri voti n. 2 del 29 luglio 1998 e n. 116 del 13 maggio 1999, voti che il citato D.A. n. 265/99 ha fatto propri.
3.2.  Le previsioni di viabilità, o porzioni di viabilità, ricadenti all'interno del piano regolatore generale approvato con decreto n. 167/76, individuate come colà presenti a seguito di un confronto tra gli elaborati originali dello strumento e la planimetria di adeguamento agli standards per ultima trasmessa, e tuttavia individuate con non assoluto livello di dettaglio, non necessitano, per la loro realizzazione, di variante allo strumento urbanistico.
Tanto in quanto in tal senso si è espressa la sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 146/96 del 16 aprile 1996 (che si allega) che l'On.le Assessore ha fatto proprio con nota gruppo XXII prot. n. 203 del 26 giugno 1996.
La viabilità in questione potrà pertanto essere realizzata previo l'espletamento delle procedure indicate nello stesso parere dal Consiglio di giustizia amministrativo.
Il comune dovrà comunque avere riguardo al fatto che i vincoli preordinati all'espropriazione dello strumento in parola sono da tempo privi di efficacia, per cui la procedura appare applicabile solo ove le aree della sede stradale siano state in prevalenza già acquisite dal comune.
Sulla allegata planimetria la viabilità o tratti di viabilità predetti sono stati individuati con segno di colore verde e numerati da 2.1. a 2.9.
3.3.  Le previsioni non ricomprese all'interno del piano regolatore generale, approvato nel 1976 o quelle che non è possibile individuare come tali, che sono rispettivamente in numero di 7 (da 3.1. a 3.7.) e di 2 e indicate con segno di colore rosso e di colore blu, hanno varia natura e consistenza.
Tuttavia esse, al pari delle previsioni indicate al superiore n. 2, sono caratterizzate dalla comune matrice della necessità di porre ordine ad incongruenze e irrazionalità originate dal metodo stesso da cui pare abbia avuto origine la rete viaria, nata come sommatoria di aree residuali lasciate libere per il transito in sede di edificazione da parte dei titolari di licenze edilizie prima e di concessioni poi.
In tal senso le nuove previsioni adottate non sembrerebbero punto partecipare della natura della disciplina dell'urbanistica e le stesse vengono esaminate solo in quanto pare comunque opportuno alleviare condizioni di palese disagio dell'esistente.
Più specificatamente:
3.3.1.  Viene previsto l'allargamento della sezione stradale di via C. Oliveri, per il tratto ricompreso tra la metà all'incirca dell'intero tracciato e la via C. Bruno (numerato in planimetria come 3.1.).
L'intervento appare ammissibile, essendo orientato a drenare componenti di traffico da viale Teracati;
3.3.2.  Viene prevista una bretella di collegamento tra viale Teocrito, lo slargo dove confluiscono via Padova, via Taranto, via Bari e, in ultimo, via Torino, in alternativa all'esiguo passaggio che in atto si apre su viale Teocrito (indicata in planimetria come 3.2.).
L'intervento, che andrebbe ad incidere su un'area di verde consolidato di pertinenza di un istituto di religiose, non appare nodale quanto ai risultati e la sua attuazione comporterebbe l'aggravarsi dell'intersezione di correnti di traffico in un'area di non regolari confini.
Questo gruppo XXVII esprime pertanto parere contrario all'approvazione della bretella;
3.3.3.  Viene previsto l'allargamento della via Puglia tra largo Campania e largo Latomia dei Cappuccini e viene, in connessione, destinata ad area di parcheggio un'area classificata quale zona B6/1 interposta tra la stessa via Puglia e la sede ferroviaria (previsioni indicate in planimetria rispettivamente con segno di colore verde, e con segno di colore rosso e il n. 3.3.).
Premesso che la previsione di allargamento della sede viaria è da valutare in dipendenza di quanto esplicitato al superiore n. 3.2., per ciò che attiene il parcheggio, preliminarmente si rileva la non omogeneità della previsione con le altre in discussione.
Peraltro la effettiva destinazione d'uso dell'area non viene esaustivamente chiarita negli atti comunali, stante che, a fronte di reiterate indicazioni dell'area come destinata a parcheggio, in sede di controdeduzioni alle osservazioni (delibera consiliare n. 40 del 28 febbraio 1994), viene dichiarata irrinunciabile l'attuazione della piazza prevista e ciò ai fini della tutela ambientale e pubblica fruibilità del paesaggio.
Sulla previsione in argomento sono state presentate due osservazioni (ditta Esso Standard italiana e ditta S.T.C. - Società tecnica costruzioni).
L'ufficio si è determinato per il sostanziale accoglimento delle osservazioni, laddove il consiglio comunale ha respinto la prima ed accolto, con limitazioni, la seconda.
Poiché la previsione non appare esattamente determinata e motivata; poiché non risultano determinati gli esiti finali, quanto a funzionalità dell'intervento, discendenti dall'accoglimento di una delle due osservazioni questo gruppo XXVII è del parere che debba procedersi a stralcio della previsione del parcheggio, in quanto non esattamente determinata salvo restando, per quanto prima motivato, l'allargamento della sede viaria;
3.3.4.  Viene previsto l'allargamento di sedi e l'apertura di nuovi tratti di viabilità nel pettine di strade che collega via Tisia con viale Tica e con viale Zecchino.
Parte di detta viabilità (i tronchi individuati in planimetria con colore verde) risulta ricadere nella fattispecie evidenziata al superiore punto 3.2. e pertanto, per quanto colà espresso, non è necessario procedere a variante.
Ulteriori tronchi del sistema, non previsti dallo strumento urbanistico vigente (indicati in planimetria con il n. 3.4.) si trovano di fatto ad essere realizzati e provvisti di toponomastica cittadina (via Damone, da viale Tica a largo G.B. Bozzanca; via Polibio, da largo G.B. Bozzanca a viale Zecchino; Ronco a via Damone).
Questo gruppo XXVII ritiene, in considerazione anche della sostanziale irreversibilità del processo, che la previsione di rettifica ed ampliamento delle esistenti sedi stradali in parola, possa essere assentita.
Risulta infine previsto un ulteriore collegamento tra viale Tica e largo Dicone, con diramazione verso il Ronco a via Damone.
Avverso quest'ultima previsione sono state presentate n. 3 osservazioni delle seguenti ditte:
1)  Vinti Vera e Risi Ferdinando, coniugi;
2)  Orefice Sebastiano e Veneziano Donatella, coniugi;
3)  Centro di azione giuridica della Lega per l'am biente.
L'ufficio tecnico comunale si è determinato per l'accoglimento delle osservazioni, "tenuto conto che effettivamente l'area interessa una zona di particolare pregio e di oasi di verde privato ben tenuto"; il consiglio comunale, in difformità del parere dell'ufficio, ha rigettato le osservazioni "perché incompatibili con le finalità della viabilità disegnata".
Questo gruppo XXVII è del parere che la previsione in parola non sia assentibile, per le motivazioni rese nella determinazione dell'ufficio tecnico comunale ed in considerazione della necessità di procedere, nella materia dell'urbanistica, a scelte che tengano conto di tutti i valori insistenti sul territorio.
Ai fini del collegamento con l'ultimanda palestra latistante la zona in discussione, potrà essere studiata dal comune di Siracusa una soluzione che tenga conto dei tracciati preesistenti.
3.3.5.  Viene previsto l'allargamento e la rettifica di un tronco su viale Zecchino (indicato in planimetria con il n. 3.5.).
Si tratta di viabilità a fondo cieco, ad esclusivo servizio degli edifici latistanti, che riproduce condizione assai frequente nelle aree di edificazione recente, per cui questo gruppo XXVII non ravvisa alcun interesse urbanistico all'approvazione della variante.
3.3.6.  Viene previsto l'allargamento, la rettifica e il completamento di un pettine di strade insistenti tra via Specchi, viale Zecchino e via Servi di Maria (sostanzialmente via Filitto, via Scilla, via Montorsoli, indicate in planimetria con il n. 3.6.).
La viabilità in questione - tranne che per un breve tratto - è di fatto esistente.
Analogamente a quanto evidenziato al superiore n. 3.3.4., avendo riguardo alla sostanziale irreversibilità del processo, questo gruppo XXVII ritiene che possano essere assentite la previsione del tratto di completamento nonché le previsioni di rettifica ed ampliamento delle esistenti sedi stradali.
3.3.7.  Ancora, questo gruppo XXVII ritiene doversi espressamente pronunciare riguardo a due particolari previsioni che partecipano di più di una delle specie prima individuate.
Si tratta dello svincolo di via Paolo Orsi che, nella rappresentazione effettuatane sulla planimetria di adeguamento agli standards, risulta, in parte ricadere nella zona ovest del piano, in parte conforme alle previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto n. 167/76 nonché del nuovo svincolo da via Columba verso il porto a monte di via Elorina, in parte costituente nuova previsione (indicata in planimetria con il n. 3.7.) in parte ricadente su viabilità consolidata già prevista dal vigente piano regolatore generale.
In considerazione del fatto che entrambe le due opere costituiscono elementi di più ampio disegno dell'assetto del territorio e che ricadono su un'area nodale ai fini dello sviluppo futuro di Siracusa, si ritiene che non esistano elementi sufficienti e ragionevoli per pronunciarsi sulla congruità delle previsioni.
L'avviata rielaborazione delle previsioni di piano concernenti l'intero territorio comunale appare in atto l'unico momento idoneo per ricucire in un contesto più significativo e rendere più intellegibile il progetto sotteso alle previsioni in parola.
3.4.1.  Viene inoltre previsto l'allargamento del pettine di strade circostante e attraversante l'area di spazi pubblici ad est di via Torino a valle della via Politi Lauden (indicato in planimetria con il n. 4.1.).
L'intervento mira, da un lato, a raccordare la viabilità minuta del quartiere con quella principale mediante un asse nord-sud di maggiore sezione e dall'altro, a consentire lo sbocco in via Torino della già esistente ed interrotta via Pordenone.
Pur se lo stato complessivo dei luoghi non sembra possa consentire il primo degli esiti sperati, poiché già esistono di fatto due sedi viarie, di cui una è, per l'appunto, la via Pordenone, questo gruppo XXVII reputa potersi assentire all'intervento, arrestando tuttavia l'asse nord-sud previsto all'altezza di via Genova ed escludendo la realizzazione del collegamento di tale asse con l'area del previsto parcheggio su via Torino.
3.4.2.  Viene infine previsto l'allargamento e la rettifica della via F. Laurana, da viale Tica a largo Papa Giovanni (previsione indicata in planimetria con il n. 4.2.).
Il canale viario in questione si trova per caso ad essere oggi di fatto realizzato con disomogeneità di sezione dipendenti dall'accidentalità dell'esecuzione.
Per le motivazioni chiarite ai superiori punti 3.3.4. e 3.3.6., questo gruppo XXVII ritiene potersi assentire all'ampliamento ed alla rettifica della sede viaria limitatamente al tratto ricompreso tra largo Papa Giovanni e l'accesso a nord al largo Leonardo da Vinci.
Tanto al fine di non agevolare ulteriori innesti a velocità sostenuta sull'asse veicolare veloce di viale Tica.
Nei termini superiormente espressi è la proposta di parere di questo gruppo XXVII.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 254 del 15 marzo 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato
Sulla variante relativa alla sistemazione alla viabilità principale nell'ambito delle zone di piano regolatore generale, di cui alla delibera consiliare n. 146 del 20 marzo 1990, si osserva innanzitutto che agli atti manca la relazione geologica ed il parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. Tuttavia le proposte progettuali non comportano sostanziali modifiche su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e cioè sugli elementi indicati nell'art. 4 della legge n. 64/74, in quanto trattasi di sistemazioni viarie in ambito urbano o incluse in precedenti strumenti urbanistici. Pertanto il consiglio ritiene per la fattispecie che possa procedersi ad esprimere un parere nonostante il superiore rilievo.
Considerato:
Il gruppo XXVII, tramite la Direzione regionale dell'urbanistica, ha trasmesso la relazione istruttoria e proposta di parere n. 34 del 16 novembre 1999 relativa alla variante in oggetto, adottata dal consiglio comunale di Siracusa con deliberazione n. 146 del 20 marzo 1990 e trasmessa all'A.R.T.A. con nota n. 57508 del 31 luglio 1998.
Nei paragrafi 3.0. e seguenti (pagg. 6-12) della suddetta relazione sono dettagliatamente e motivatamente esposti, per ciascun intervento previsto, i pareri del gruppo: pareri che in larga misura il consiglio condivide e fa propri.
In seguito alla visita sui luoghi, effettuata dalla commissione istruttoria il giorno 6 marzo 2000, si ritiene di apportare alcune limitate modificazioni nei seguenti paragrafi:
3.3.3.  In connessione con l'allargamento della via Puglia, tra largo Campania e largo Latomia dei Cappuccini, è prevista un'area di parcheggio che può essere consentita senza coinvolgere l'esistente stazione di servizio e con una sistemazione che consenta la pubblica fruibilità del paesaggio e tutelando l'ambiente.
3.3.5.  L'allargamento e la rettifica di una traversa del viale Zecchino (indicata con il n. 3.5. nella planimetria) costituisce, un modesto tassello del riordino urbanistico della viabilità che, essendo richiesto dall'amministrazione comunale, si ritiene possa essere assentito.
3.3.7.  Lo svincolo di via Paolo Orsi è finalizzato a risolvere un importante ed intricato nodo di traffico per il collegamento della città con l'autostrada per Catania e con l'esteso comprensorio posto a sud-ovest della città stessa. L'ufficio tecnico comunale ha inoltre fatto presente che è stato redatto il progetto di tale svincolo e che esso è inserito nel piano regolatore generale attualmente in corso di definizione; pertanto, per consentirne l'attuazione si esprime parere favorevole alla variante proposta.
In conclusione, il consiglio nei riguardi della variante al piano regolatore generale richiesta dall'amministrazione comunale di Siracusa per la sistemazione della viabilità principale nell'ambito urbano, conferma di condividere il parere espresso del gruppo XXVII con la relazione n. 34 del 16 novembre 1999, con le modificazioni ed aggiunte sopra riportate; inoltre su proposta della Soprintendenza, che il consiglio condivide, si osserva che la viabilità, oltre a soddisfare le esigenze ineludibili deve diventare oggetto qualificante del contesto paesaggistico in cui essa si colloca, pertanto il progetto di variante è assentibile, a condizione che l'inserimento dei tratti di viabilità sia frutto di una progettazione esecutiva integrata che preveda misure di riqualificazione ed inserimento paesaggistico tramite apposite aree di ambientazione, fasce alberate, ecc. da realizzarsi contemporaneamente all'infrastruttura.
Nelle suesposte considerazioni è il parere del consiglio.»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 254 del 15 marzo 2000 che, con modifiche ed aggiunte, conferma la proposta del gruppo XXVII n. 34 del 16 novembre 1999;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 254 del 15 marzo 2000, la variante allo strumento urbanistico del comune di Siracusa adottata con delibera consiliare n. 146 del 20 marzo 1990.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 146 del 20 marzo 1990;
2)  delibera consiliare n. 40 del 28 febbraio 1994;
3)  delibera consiliare n. 129 del 6 luglio 1995;
4)  relazione tecnica datata 9 febbraio 1990;
5)  relazione integrativa datata 12 giugno 1995;
6)  planimetria con indicazione della variante scala 1:5.000;
7)  planimetria scala 1:5.000 datata 9 febbraio 1990;
8)  planimetria scala 1:1.000 datata 29 marzo 1990;
9)  planimetria del territorio comunale scala 1:5.000 contenente le previsioni adottate con delibera di consiglio comunale n. 146 del 20 marzo 1990 in variante al piano regolatore generale approvato con decreto n. 167/76.

Art.  3

Il comune di Siracusa resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.24.1277)
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DECRETO 9 giugno 2000.
Annullamento dell'autorizzazione edilizia e dell'ordinanza sindacale rilasciate alla ditta Queen di Merenda Tarciso e Porto Agata, per la realizzazione di un fabbricato da adibire a sala da ballo e conferenze in zona destinata a verde agricolo dallo strumento urbanistico vigente nel comune di Pace del Mela.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il D.P.R.S. n. 17 del 28 gennaio 1969, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Pace del Mela;
Visti gli atti assunti in relazione a quanto contenuto nell'esposto a firma dei consiglieri comunali di Pace del Mela, datato 19 agosto 1996, ed, in particolare, l'assessoriale prot. n. 1837 del 22 febbraio 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, è stata contestata la legittimità dell'autorizzazione edilizia n. 38/96 del 10 luglio 1996 e del successivo provvedimento sindacale n. 1671 del 12 febbraio 1998, rilasciati alla ditta Queen di Merenda Tarcisio e Porto Agata, per la realizzazione di un fabbricato da adibire a sala da ballo e conferenze in zona destinata a verde agricolo dallo strumento urbanistico vigente;
Vista la proposta prot. n. 2 del 10 febbraio 2000, resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo di lavoro XXX della D.R.U., che di seguito parzialmente si riporta:
«...Omissis...
Considerato che:
-  l'opera edilizia risulta attualmente in parte realizzata e più precisamente risultano parzialmente costruiti i muri perimetrali e l'intelaiatura della copertura mentre la struttura è priva di infissi e tramezzature interne;
-  dall'esame degli elaborati pervenuti si rileva che l'opera in oggetto risulta in contrasto con le norme urbanistiche che regolano l'attività edilizia in verde agricolo;
-  le contestazioni formulate dall'A.R.T.A., con nota n. 1837 del 22 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, sono fondate e pertanto l'autorizzazione n. 38/96 e la successiva ordinanza sindacale n. 1671 del 12 febbraio 1998, sono da ritenersi illegittima in quanto autorizzative di un'opera non prevista nello strumento urbanistico;
-  per quanto premesso e considerato, si propone l'annullamento dell'autorizzazione n. 38/96 e della successiva ordinanza sindacale n. 1671 del 12 febbraio 1998, nonché di tutti gli eventuali atti conseguenziali.»;
Visto il voto n. 266 del 17 maggio 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel considerare la fondatezza delle illegittimità contestate, conferma l'annullamento dell'autorizzazione n. 38/96 e della successiva ordinanza sindacale n. 1671 del 12 febbraio 1998, nonché di tutti gli eventuali atti conseguenziali, secondo la proposta del gruppo XXX sopra richiamata;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso del Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 266 del 17 maggio 2000 e di dovere quindi procedere all'annullamento dei contestati provvedimenti comunali;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 266 del 17 maggio 2000, in premessa richiamato, sono annullate l'autorizzazione edilizia n. 38/96 del 10 luglio 1996 e l'ordinanza sindacale n. 1671 del 12 febbraio 1998, nonché tutti gli eventuali atti conseguenziali rilasciati alla ditta Queen per la realizzazione di un fabbricato da adibire a sala da ballo e conferenze, in zona destinata "verde agricolo" dallo strumento urbanistico vigente nel comune di Pace del Mela.

Art. 2

Il comune di Pace del Mela, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, dovrà adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente decreto ed, in particolare, quanto previsto dalla legge n. 47 del 27 febbraio 1985 e successive modifiche, ai fini della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.24.1273)
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DECRETO 12 giugno 2000.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa Orchidea per la realizzazione di alloggi nel comune di Augusta.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi urbanistiche nazionali vigenti;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/86 del 28 gennaio 1986 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge regionale n. 22/96 del 6 maggio 1996 ed, in particolare, l'art. 25;
Vista la legge regionale n. 25/97 del 24 luglio 1997 ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il piano regolatore generale del comune di Augusta, approvato con stralci con decreto n. 172 del 1971 e decreto n. 171 del 1975 per le zone stralciate;
Considerato che, con delibera commissariale n. 1/98 del 12 maggio 1998, è stato adottato, con emendamenti, il piano regolatore generale rielaborato parzialmente secondo quanto considerato nel voto C.R.U. n. 290 del gennaio 1990;
Vista l'istanza prot. n. 10964 del 3 maggio 1999, con la quale il sindaco del comune di Augusta ha richiesto l'approvazione a questo Assessorato del programma costruttivo della cooperativa Orchidea per la realizzazione di n. 28 alloggi in contrada Monte Tauro, giusta delibera consiglio comunale n. 25 del 2 marzo 1999;
Visti i fogli prot. n. 1050 del 3 aprile 1990 e prot. n. 1609 del 19 maggio 2000, con i quali, a seguito dell'assessoriale prot. n. 7539 del 10 giugno 1999, sono stati trasmessi gli atti ed elaborati integrativi;
Visti gli atti ed elaborati sottoelencati:
 1)  delibera consiglio comunale n. 25 del 2 marzo 1999, vistata dal Comitato regionale di controllo centrale nella seduta del 4 novembre 1999 al n. 9065/8631, con allegati la proposta di deliberazione n. 2 del 26 gennaio 1999 e lo schema di convenzione per l'assegnazione di aree per l'edilizia economica e popolare tra il comune e la cooperativa Orchidea;
 2)  parere ex art. 13, legge n. 64/74, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, prot. n. 18168/99 del 10 gennaio 2000;
 3)  verbale n. 68 del 14 dicembre 1998 della CEC;
 4)  relazione illustrativa e norme tecniche di attuazione;
 5)  piano particellare d'esproprio;
 6)  preventivo sommario di spesa;
 7)  tav.  1  -  inquadramento urbanistico, comprendente estratto aerofotogrammetrico del 1991 in scala 1:2.000, estratto foglio di mappa 36 del nuovo catasto terreni in scala 1:2.000, estratto piano regolatore generale vigente in scala 1:10.000 e sezione tipo fabbricato in scala 1:100;
 8)  tav.  2  -  planimetria dell'intervento, comprendente la zonizzazione dell'area in scala 1:500, la planimetria con l'indicazione delle reti ed impianti in scala 1:500 e la sezione stradale tipo;
 9)  relazione geognostica;
10)  relazione geologico-geotecnica;
11)  delibera di giunta municipale n. 89 del 23 febbraio 2000, avente per oggetto la rettifica e integrazione della convenzione urbanistica;
12)  schema di convenzione urbanistica rettificata;
13)  stralcio del piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 1 del 12 maggio 1998;
Visto il parere prot. n. 45 del 23 maggio 2000 del gruppo XXVII/DRU, con il quale il programma costruttivo della cooperativa Orchidea è stato considerato meritevole di approvazione;
Ritenuto di condividere integralmente il citato parere n. 45/2000 del gruppo XXVII/DRU che si riporta per stralcio:
«Premesso:
Il comune di Augusta in atto è dotato di piano regolatore generale approvato con stralci con decreto n. 172 del 1971 e con decreto n. 171 del 1975 per le parti stralciate.
Con delibera commissariale n. 1/98 del 12 maggio 1998, è stato adottato, con emendamenti, il piano regolatore generale rielaborato parzialmente secondo quanto considerato nel voto C.R.U. n. 290 del gennaio 1990.
Si premette ancora che dagli atti risulta che il comune di Augusta aveva adottato con atto n. 76/97 un P.C. per la realizzazione di n. 33 alloggi sociali della cooperativa Orchidea.
Il piano in questione era stato oggetto di parere del Genio civile di Siracusa, prot. n. 22665/26363 del 30 dicembre 1996.
Con delibera consiliare n. 25 del 2 marzo 1999, è stato approvato un nuovo programma costruttivo della stessa cooperativa Orchidea ridimensionato, per motivi di finanziamento, a 28 alloggi in contrada Monte Tauro in variante al vigente piano regolatore generale e in conformità al piano regolatore generale in salvaguardia.
Il Genio civile, con parere prot. n. 18168/99 del 10 gennaio 2000, ha espresso parere favorevole sull'intervento.
L'area in argomento è classificata EC2, zona agricola preferenziale per l'edilizia stagionale, dal vigente strumento urbanistico i cui vincoli risultano decaduti.
Il piano regolatore generale adottato dal commissario con atto n. 1/98, classifica detta area C2.
In adiacenza a tale area questo Assessorato ha approvato con decreto n. 644/95, altro programma costruttivo e, pertanto, l'area risulta suscettibile di immediata urbanizzazione come del resto si evince dallo stralcio del piano regolatore generale in salvaguardia.
Dall'esame della documentazione pervenuta risulta che la superficie complessiva dell'intervento è di mq. 7.791, di cui mq. 6.677 di proprietà della cooperativa Orchidea e circa mq. 1.114 da acquisire attraverso le procedure di esproprio per pubblica utilità.
La superficie coperta per le residenze è di mq. 3.417 per un totale di n. 28 alloggi dislocati in 6 fabbricati in linea e, precisamente, 3 fabbricati da sei appartamenti ciascuno su quattro elevazioni, 2 fabbricati da quattro appartamenti su tre elevazioni, e 1 fabbricato da due appartamenti su tre elevazioni.
L'altezza massima consentita di m. 11,80, prevede la realizzazione al piano terra di locali destinati a garage e servizi condominiali. La volumetria è pari a mc. 10.780 e il numero degli abitanti da insediare negli appartamenti è di 135.
Il programma costruttivo prevede mq. 2.385 di verde pubblico, mq. 408 di parcheggio pubblico e mq. 1.105 per scuole ed attrezzature sociali.
Per quanto sopra, sono da ritenersi verificati i parametri urbanistici di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
Considerato che:
1)  Il procedimento amministrativo in linea di massima appare regolare.
2)  Con decreto n. 7876 del 21 novembre 1994 dell'Assessore regionale per la cooperazione, cooperativa Orchidea è stata inclusa nel programma 1991, per la realizzazione di n. 28 alloggi sociali con i benefici di cui alla legge regionale n. 79/75.
3)  L'area, ricadente in zona EC2, destinata dal vigente strumento urbanistico a zona agricola preferenziale per l'edilizia stagionale e a zona C2 dal piano regolatore regionale in salvaguardia, risulta contigua ad aree già urbanizzate.
4)  Il programma costruttivo soddisfa i requisiti di cui agli standards fissati dall'art. 3 del D.I. n. 1444/68.
5)  La compatibilità dell'intervento edilizio con le condizioni geomorfologiche del sito è stata accertata dal Genio civile di Siracusa con parere prot. n. 18168/99 del 10 gennaio 2000.
Per tutto quanto sopra considerato, il gruppo XXVII/DRU è del parere che il programma costruttivo per la realizzazione di n. 28 alloggi sociali in contrada Monte Tauro in comune di Augusta della cooperativa Orchidea adottato con delibera consiliare n. 25 del 2 marzo 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, sia meritevole di approvazione.»;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo della cooperativa Orchidea per la realizzazione di n. 28 alloggi in contrada Monte Tauro in variante al vigente strumento urbanistico generale e in conformità al piano regolatore generale in salvaguardia del comune di Augusta, adottato con delibera consiliare n. 25 del 2 marzo 1999.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante gli atti ed elaborati in premessa citati.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di 2 anni.

Art. 4

Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.24.1274)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 7 aprile 2000.
Rimodulazione del Programma re gionale dei parcheggi della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programmi triennali per le aree urbane maggiormente popolate;
Visto, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge n. 122/89, che prevede l'individuazione da parte delle Regioni dei comuni tenuti alla realizzazione del Programma urbano parcheggi;
Visto il decreto del Ministero delle aree urbane di concerto con il Ministero del tesoro n. 41 del 14 febbraio 1990, approvativo del regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge n. 122/89;
Visto l'art. 12 della legge n. 537/93, che, a decorrere dall'1 gennaio 1994, ha trasferito alle Regioni le competenze in ordine all'attuazione della legge n. 122/89, demandando alla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'onere di indicare i criteri direttivi relativamente anche al riparto territoriale delle somme disponibili per l'attuazione della legge n. 122/89;
Considerato che la legge n. 122/89 prevedeva l'assunzione a carico del bilancio dello Stato di limiti quindicennali di impegno per la corresponsione dei contributi sulle rate dei mutui da accendersi da parte dei comuni beneficiari e che in relazione a tale circostanza il regolamento approvato con il suddetto decreto ministeriale n. 41 del 14 febbraio 1990 prevedeva l'accensione di mutui quindicennali da parte dei comuni ammessi al contributo;
Considerato che il trasferimento delle somme dallo Stato alla Regione, in relazione alle decisioni assunte dalla Conferenza Stato/Regioni nelle sedute del 24 novembre 1994 e del 24 novembre 1997, avrà termine al 2004 e che, pertanto, ai fini di garantire la copertura finanziaria dei contributi da erogarsi alla scadenza delle rate di mutuo risulta indifferente l'accensione di mutui decennali o quindicennali;
Visto il proprio decreto n. 280 del 4ottobre 1999, con il quale è stato modificato il precedente decreto n. 92 del 30 giugno 1999, relativo all'approvazione della rimodulazione del Programma regionale parcheggi, limitatamente all'accensione di mutui da quindicennali a decennali, con un tasso allora vigente rispettivamente del 4,35% e 4%;
Visto il decreto del Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica del 19 febbraio 2000, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2000, con il quale sono stati fissati i nuovi saggi di interesse sui mutui praticati dalla Cassa depositi e prestiti, rispettivamente del 5,45 per la durata decennale e 5,65 per la durata quindicennale;
Considerato che entro la scadenza del 30 ottobre 1999, prevista con il decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, poi prorogata con nota assessoriale prot. n. 481 del 2 novembre 1999, al 31 dicembre 1999, non sono pervenuti i seguenti progetti di massima:

  Località | Spesa ammissibile     | lire 
Barcellona (ME) zona Calderà      231.000.000 
Partinico (PA) viale Kennedy      2.353.550.000 
Erice (TP) Pizzolungo      150.000.000 
Lentini (SR) Stazione F.S.      324.000.000 
Patti (ME) via XX Settembre      38.000.000 
Taormina (ME) Terminal bus      159.500.000 

Ritenuto, pertanto, di dovere escludere dal Programma regionale finanziamenti i suddetti progetti;
Visto il progetto di massima del comune di Nicolosi, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Firenze, tipologia a raso per n. posti auto 23;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 11 del 17 febbraio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Nicolosi, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Dusmet, tipologia a raso per n. posti auto 30;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 11 del 17 febbraio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Bagheria, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Città di Palermo, via Libertà, tipologia a raso per n. posti auto 100;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 180 del 31 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Bagheria, che prevede la realizzazione di un parcheggio in contrada Monaco PEEP, tipologia a raso per n. posti auto 20;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 180 del 31 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Bagheria, che prevede la realizzazione di un parcheggio via Mattarella, via Puleo, tipologia a raso per n. posti auto 45;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 180 del 31 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione de decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Acireale, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Galatea, tipologia a raso per n. posti auto 293;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 42 del 28 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Milazzo, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via XXV Aprile, tipologia elevazione + sottosuolo per n. posti auto 184 + 105;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 59 del 14 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Erice, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Università, tipologia a raso per n. posti auto 150 + 3 autobus;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 392 del 29 ottobre 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Patti, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via A. De Gasperi, tipologia a raso per n. posti auto 203 + 30 posti moto;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 21 del 24 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Castelvetrano, che prevede la realizzazione di un parcheggio in via Amari, tipologia a raso per n. posti auto 19;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 27 del 25 marzo 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Visto il progetto di massima del comune di Partinico, che prevede la realizzazione di un parcheggio Nuova Pretura, tipologia in elevazione per n. posti auto 192 + 36 posti moto + 36 posti bici;
Ritenuto di dovere procedere alla riduzione della spesa ammissibile programmata per il suddetto intervento, di cui al decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, predisposto sulla base delle previsioni del programma urbano parcheggi del comune approvato con delibera n. 72 del 27 maggio 1999, in considerazione del numero minore di posti auto che verrebbero realizzati ed in applicazione del decreto ministeriale n. 41/90;
Vista la nota del comune di Siracusa n. 12051 del 29 ottobre 1999, con la quale viene richiesta la rimodulazione del Programma regionale parcheggi, giusti i decreti n. 92 del 30 giugno 1999 e n. 280 del 4 ottobre 1999, per la sostituzione dei parcheggi di viale P. Orsi e di via Cimitero con altri già previsti in sede di programma urbano parcheggi approvato dal comune, in considerazione della incompatibilità della loro realizzazione con la natura archeologica delle aree;
Vista la nota della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sezione beni archeologici, di Siracusa prot. n. 3335 del 26 novembre 1999;
Vista la nota del comune di Siracusa prot. n. 13335/UT del 29 novembre 1999, con la quale vengono trasmessi i progetti di massima per la realizzazione dei parcheggi di via Augusta e via Algeri, di tipologia a raso, per un totale di posti auto n. 360, per la spesa complessiva ammissibile di L. 915.000.000; e di via A. Specchi, di tipologia a raso per numero posti auto 310, della spesa ammissibile di L. 775.000.000;
Considerato di potere accogliere la suddetta richiesta, procedendo quindi alla sostituzione dei parcheggi di via P. Orsi della spesa ammissibile di L. 1.275.000.000 e di via Cimitero della spesa ammissibile di L. 1.750.000.000;
Visto il progetto di massima del comune di Castelvetrano, via Mazzini, di tipologia a raso per n. posti auto 92 + n. posti moto 10, non conforme a quanto approvato in sede di programma urbano parcheggi con delibera consiliare n. 27 del 25 marzo 1999;
Vista la propria nota n. 72 del 2 febbraio 2000;
Viste le note a riscontro del suddetto comune prot. n. 5731 del 22 febbraio 2000, prot. n. 7718 del 10 marzo 2000, prot. n. 7719 del 10 marzo 2000, con le quali vengono esposte le motivazioni che avevano indotto alla progettazione di una diversa tipologia di parcheggio, richiedendo la restituzione del progetto di massima di che trattasi ed assicurando di uniformarsi, in sede di trasmissione del progetto esecutivo, a quanto programmato ed approvato in sede di programma urbano parcheggi;
Ritenuto di potere accogliere la suddetta richiesta, demandando alla successiva istruttoria del progetto esecutivo l'eventuale riduzione della spesa ammissibile, ove non conforme il progetto pervenuto a quanto approvato in sede di programmazione, per la conseguente autorizzazione alla stipula del mutuo;
Considerate le economie derivanti dalla mancata presentazione dei progetti di massima entro il termine di scadenza nonché dalla riduzione delle spese ammissibili in conseguenza della contrazione dei numeri posti auto previsti in sede di progettazione o della diversa tipologia di parcheggio progettata;
Ritenuto, pertanto, atteso la superiore disponibilità finanziaria di potere ammettere al finanziamento i parcheggi classificati di riserva con il precedente decreto n. 280 del 4 ottobre 1999, per i quali i comuni hanno provveduto alla trasmissione dei rispettivi progetti di massima e specificamente il progetto del comune di Piazza Armerina - piazza Europa, e del comune di Nicolosi - via Firenze;
Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla rimodulazione del decreto n. 280 del 4 ottobre 1999 per l'attuazione della legge n. 122/89, mediante l'accensione di mutui decennali al tasso attuale vigente del 5,45% e, conseguentemente, fissare il contributo regionale massimo concedibile nella misura della 90% della rata di ammortamento corrispondente, assumendo ciascun comune beneficiano a carico del proprio bilancio comunale ogni maggiore onere derivante dall'eventuale variazione del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della stipula del mutuo, fermo rimanendo l'attuale obbligo ad assumere a carico del proprio bilancio sia la quota corrispondente al 10% della rata semestrale nonché la differenza tra la spesa ammissibile e il costo effettivo del progetto;
Visto il decreto n. 730 del 22 dicembre 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 13.867.400.000 sul cap. 88884, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 122/89;
Visto il decreto n. 306 del 23 dicembre 1998, con il quale ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 9.244.400.000 sul cap. 88884, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 122/89;
Visto il decreto n. 471 del 30 novembre 1999, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 4.622.400.000 sul cap. 88884, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge n. 122/89;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica del decreto n. 280/99, ai sensi della legge n. 122/89, art. 3, è approvata la rimodulazione del Programma regionale dei parcheggi della Regione siciliana di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivi provvedimenti a presentazione da parte dei comuni beneficiari dei progetti esecutivi, si provvederà all'emissione delle autorizzazioni alla stipula dei mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 3

Il contributo regionale massimo concedibile rimane fissato nella quota corrispondente al 90% della rata semestrale, dell'attuale saggio di interesse del 5,45%, per mutui decennali, praticato dalla Cassa depositi e prestiti di cui al decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 19 febbraio 2000.
Ogni maggiore onere derivante dalla variazione del suddetto saggio di interesse, all'atto della stipula del mutuo, graverà sui comuni beneficiari, la cui quota a proprio carico, pertanto, varierà in proporzione all'eventuale aumento del tasso praticato.
Quanto sopra, fermo rimanendo l'attuale obbligo della copertura finanziaria da parte dei comuni per la differenza fra il costo effettivo del progetto e il contributo regionale in conto rata ammortamento.

Art. 4

Alle spese di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con gli impegni assunti con i decreti in premessa richiamati negli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 sul cap. 88884 e con le ulteriori somme che verranno trasferite dal Ministero del bilancio in attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 13 novembre 1994.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 7 aprile 2000.
  ROTELLA 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 1 giugno 2000 al n. 345.


Allegato

Comune  Denominazione Spesa ammissibile Rata semestrale al tasso del 5,45 % Contributo regionale al 90% Aliquota rata carico comune Totale contributo regionale Totale a carico del comune 
Bagheria  via Città Palermo 787.500.000 51.595.736 50.289.481 1.306.255 1.005.789.629 26.125.100 
Acicastello  via Cesare Battisti V. Crispi 2.378.000.000 155.802.744 151.858.269 3.944.475 3.037.165.382 78.889.508 
Bagheria  via Mattarella Chiesa S. Pietro 362.500.000 23.750.418 23.149.126 601.292 462.982.528 12.025.840 
Bagheria  via Mattarella V. Puleo 112.500.000 7.370.819 7.184.212 186.608 143.684.233 3.732.157 
Bagheria  via Citta di Palermo V. Libertà 250.000.000 16.379.599 15.964.915 414.684 319.298.295 8.293.683 
Bagheria  contrada Monaco PEEP 50.000.000 3.275.920 3.192.983 82.937 63.859.659 1.658.737 
Bagheria  Cimitero 240.000.000 15.724.415 15.326.318 398.097 306.526.363 7.961.935 
Ragusa  piazza Stazione Ospedale Civico 8.010.000.000 524.802.348 511.515.869 13.286.479 10.230.317.372 265.729.587 
Marsala  via G. Omodei 2.190.421.105 143.512.876 139.879.545 3.633.331 2.797.590.897 72.666.629 
Gela  Arena 2.903 000.000 190.199.902 185.384.590 4.815.312 3.707.691.802 96.306.241 
Vittoria  p.le Stazione, V. G. Cascino 533.000.000 34.921.305 34.037.198 884.107 680.743.965 17.682.131 
Acireale  via Galatea 730.000.000 47.828.429 46.617.551 1.210.878 932.351.021 24.217.553 
Paternò  via Italia, Convento, l.go Assisi 1.083.000.000 70.956.422 69.160.011 1.796.412 1.383.200.214 35.928.233 
Alcamo  piazza Repubblica 4.397.500.000 288.117.144 280.822.850 7.294.294 5.616.457.009 145.885.875 
Caltagirone  Circonvallazione di Ponente 8.005.250.000 524.491.136 511.212.535 13.278.600 10.224.250.704 265.572.007 
Milazzo  via S. Giovanni 527.500.000 34.560.954 33.685.970 874.984 673.719.402 17.499.670 
Castelvetrano  via Amari 47.500.000 3.112.124 3.033.334 78.790 60.666.676 1.575.800 
Comiso  via Saffi 1.240.500.000 81.275.570 79.217.907 2.057.663 1.584.358.140 41.153.253 
Partinico  Nuova Pretura 2.789.400.000 182.757.012 178.130.133 4.626.880 3.562.602.656 92.537.592 
Niscemi  Cimitero 2.333.000.000 152.854.417 148.984.584 3.869.832 2.979.691.689 77.396.645 
Giarre  Cimitero 1.000.000.000 65.518.396 63.859.659 1.658.737 1.277.193.180 33.174.730 
Termini Imerese  via Mazzarino e Mattarella 1.042.500.000 68.302.927 66.573.695 1.729.233 1.331.473.890 34.584.656 
Scicli  via Cleopatra 380.500.000 24.929.749 24.298.600 631.149 485.972.005 12.622.985 
Piazza Armerina  piazza Umberto 903.000.000 59.163.111 57.665.272 1.497.839 1.153.305.442 29.956.781 
Patti  via De Gasperi 510.500.000 33.447.141 32.600.356 846.785 652.007.118 16.935.700 
Taormina  Villagonia 176.200.000 11.544.341 11.252.072 292.269 225.041.438 5.845.387 
Nicolosi  via Dusmet 75.000.000 4.913.880 4.789.474 124.405 95.789.489 2.488.105 
Ragusa  Autostazione c.da Tabuna 1.510.000.000 98.932.777 96.428.085 2.504.692 1.928.561.702 50.093.842 
Gela  Ospedale Sud 7.656.000.000 501.608.836 488.909.549 12.699.287 9.778.190.986 253.985.733 
Vittoria  via Caruano P.P. Pasolini 448.000.000 29.352.241 28.609.127 743.114 572.182.545 14.862.279 
Acireale  via L. da Vinci 337.500.000 22.112.458 21.552.635 559.824 431.052.698 11.196.471 
Alcamo  piazza Bagolino 2.250.000.000 147.416.390 143.684.233 3.732.157 2.873.684.655 74.643.143 
Caltagirone  Circonvallazione di Levante 129.500.000 8.484.632 8.269.826 214.806 165.396.517 4.296.128 
Milazzo  piazza XXV Aprile 5.202.500.000 340.859.453 332.229.876 8.629.577 6.644.597.519 172.591.533 
Castelvetrano  via Mazzini 1.060.000.000 69.449.499 67.691.239 1.758.261 1.353.824.771 35.165.214 
Erice  Università 397.500.000 26.043.562 25.384.214 659.348 507.684.289 13.186.955 
Comiso  Arena Sicilia 341.500.000 22.374.532 21.808.074 566.459 436.161.471 11.329.170 
Lentini  Corderia 204.000.000 13.365.753 13.027.370 338.382 260.547.409 6.767.645 
Giarre  via Trieste 72.500.000 4.750.084 4.629.825 120.258 92.596.506 2.405.168 
Scicli  via Merano 569.500.000 37 312.726 36.368.076 944.650 727.361.516 18.893.009 
Piazza Armerina  piazza Europa 3.053.000.000 200.027.661 194.963.539 5.064.123 3.899.270.779 101.282.451 
Nicolosi  via Firenze 57.500.000 3.767.308 3.671.930 95.377 73.438.608 1.907.547 
Siracusa  via Algeri V. Augusta 915.000.000 59.949.332 58.431.588 1.517.744 1.168.631.760 30.354.878 
Siracusa  via Specchi 775.000.000 50.776.757 49.491.236 1.285.521 989.824.715 25.710.416 
  Totale 68.037.271.105 4.457.692.837 4.344.836.932 112.855.905 86.896.738.641 2.257.118.099 

(2000.24.1260)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 luglio 2000, n. 350.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Francesco Guizzi, presidente;
-  Cesare Mirabelli, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", nonché dell'intera medesima legge, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 31 dicembre 1997, depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Francesco Torre per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1.  -  Con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 e depositato il 9 gennaio 1998, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione; dell'art. 13, comma 2, della stessa legge per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; nonché dell'intera legge predetta, per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Il ricorrente, premesso che il provvedimento ha lo scopo di dare idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio regionale derivanti dall'incremento della quota a carico della Regione della spesa sanitaria per l'anno 1997, osserva che esso contiene "madornali errori materiali, non formalmente rimediabili", che nel loro complesso non consentirebbero di ritenere rispettato il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione in relazione alla integrale copertura dell'onere finanziario che ne deriva.
Infatti l'art. 16 della legge dispone che alla maggiore spesa di 456.604 milioni di lire, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14 e 15, commi 1 e 2, si provvede quanto a 371.604 milioni con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui all'annessa tabella B, e per la differenza di 85 miliardi con l'aumento del mutuo a pareggio del disavanzo di bilancio, autorizzato dall'art. 21 della legge regionale n. 14 del 1997. Orbene, dall'esame della tabella B emergerebbero divergenze con l'articolato e imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.
In particolare, un capitolo verrebbe portato in decremento per un importo inferiore a quello previsto dall'art. 5; non sarebbero riportate nella tabella le diminuzioni disposte dall'art. 5 su due capitoli di spesa; sarebbero omessi tre capitoli di spesa di cui l'art. 10, comma 2, dispone l'incremento, dando così luogo ad una alterazione dei risultati differenziali; per un capitolo si indicherebbe nella tabella un incremento inferiore a quello disposto dall'art. 10, comma 2; si riporterebbero nella tabella, in assenza di precise disposizioni normative, variazioni in diminuzione su stanziamenti il cui ammontare era predeterminato con legge; si prevederebbe per un capitolo una diminuzione superiore all'entità del relativo stanziamento.
Infine, soprattutto, si prevederebbe un incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio, senza però prevedere le spese per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del capitale del maggiore mutuo, omettendo quindi la copertura di detti oneri a carico dei bilanci futuri.
E' censurata poi, come manifestamente irragionevole, la disposizione dell'art. 13, comma 2, la quale prevede che le economie verificatesi nello stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell'anno in corso: sarebbe infatti un assurdo contabile prevedere l'utilizzazione di somme non impegnate nel 1995, che hanno costituito economie di spesa e contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di amministrazione del medesimo esercizio, già oggetto di rendicontazione.
In terzo luogo è censurato l'art. 12, che autorizza il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, con esclusione di oneri e spese aggiuntive.
Secondo il ricorrente la disposizione, che autorizza il rimborso di spese sostenute per manifestazioni legittimate solo ex post dall'approvazione tardiva del relativo calendario, travalicherebbe la ratio della legge che prevede i contributi, consentendo lrimborso delle spese sostenute anziché contributi ad esse parametrati; e si configurerebbe come indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati, intervenendo dopo che l'Assessore regionale per il turismo è stato condannato in un giudizio di responsabilità contabile per aver disposto pagamenti senza che il calendario delle manifestazioni fosse stato approvato entro l'anno, e ciò in assenza dei requisiti di presenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati con la specifica peculiarità del caso, nonché di rispetto dell'art. 3 della Costituzione e di salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale di cui all'art. 103 della Costituzione.
2.  -  Si è costituita la Regione siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso.
Secondo la Regione, la censura relativa alle discrepanze fra il testo normativo e la tabella B, che sarebbero ascrivibili ad errori materiali, sarebbe inammissibile, o comunque infondata, in quanto dette discrepanze non inciderebbero sulla copertura delle spese recate dalla legge impugnata, ma semmai sulla manovra finanziaria di assestamento del bilancio prevista dall'art. 16, non specificamente censurato.
Infondata sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla mancata copertura degli oneri conseguenti all'aumento del mutuo a pareggio, poiché tale aumento non sarebbe che una modifica del livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge regionale modellata sul tipo della legge finanziaria statale, limite fissando il quale il legislatore non sarebbe tenuto ad indicare i mezzi di copertura degli oneri di ammortamento, provvedendosi ad essi normalmente con la legge di bilancio.
Quanto alle censure relative all'art. 13, comma 2, la Regione eccepisce la inammissibilità per genericità di quella riferita all'art. 3 Cost., non avendo il ricorrente specificato sotto quale profilo la norma confliggerebbe con il principio di eguaglianza, e afferma la infondatezza di quella riferita all'art. 97 Cost., poiché l'utilizzo di eventuali economie non potrebbe considerarsi arbitrario né abnorme dal punto di vista contabile; del resto non sarebbe implausibile supporre che si tratti di somme impegnate nell'esercizio di provenienza.
In ordine, infine, all'art. 12, la Regione afferma che i soggetti presi in considerazione dalla norma di sanatoria rientrano fra i destinatari della normativa vigente, anche se non poterono fruire dei benefici da essa previsti a causa della tardiva approvazione del calendario delle manifestazioni turistiche. L'intervento del legislatore regionale sarebbe perciò sorretto da un interesse pubblico legislativamente rilevante, quale quello di promuovere manifestazioni la cui utilità è stata riconosciuta dall'Amministrazione, sia pure dopo il loro svolgimento. Sarebbe infine da escludere ogni interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale, atteso il carattere non retroattivo della norma, mentre resterebbe intangibile il giudicato eventualmente formatosi nel giudizio di responsabilità contabile instaurato nei confronti dell'Assessore regionale.
Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato sia l'intero testo della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante "Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l'anno 1997", per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997; sia, specificamente, l'art. 12 (relativo ad una autorizzazione per il rimborso di spese per manifestazioni turistiche), per contrasto con gli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione, e l'art. 13, comma 2 (relativo all'utilizzazione di stanziamenti per contributi a favore di imprese agricole), della stessa legge, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento legislativo, adottato pochi giorni prima dello scadere dell'esercizio 1997, tendeva a realizzare un'ampia e articolata manovra di assestamento del bilancio per detto esercizio, operando sul versante della spesa, sia in aumento che in diminuzione. Il risultato complessivo derivante dalle modifiche disposte era un aumento del disavanzo per 85.000 milioni di lire, la cui copertura era data dall'incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio (art. 16, comma 1 e art. 2, comma 1).
La voce più consistente di maggiore spesa era costituita dall'incremento, per 436.953 milioni, della quota del fondo sanitario di parte corrente assunta a carico della Regione (art. 1), in attuazione di quanto disposto dal legislatore statale con l'art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996.
Degli ulteriori incrementi di spesa, alcuni erano accompagnati dall'indicazione di specifiche coperture costituite dalla riduzione dello stanziamento di altri capitoli di spesa (art. 10, commi 1 e 2, e comma 3 per la copertura; art. 11, comma 1, e comma 2 per la copertura; art. 12, commi 1 e 2, e commi 3 e 4 per la copertura; art. 14, comma 2, e comma 3 per la copertura; art. 15, comma 3, e comma 4 per la copertura); altri erano coperti, nel loro complesso, in parte con riduzioni di altri capitoli di spesa elencati nella tabella B allegata alla legge (art. 16, commi 1 e 2), in parte, come si è detto, con l'aumento del mutuo a pareggio del bilancio. L'art. 5, a sua volta, disponeva direttamente la riduzione degli stanziamenti di numerosi capitoli di spesa.
La tabella A allegata riportava la variazione allo stato di previsione dell'entrata derivante dall'aumento del mutuo a pareggio; la tabella B riportava le variazioni sia in aumento che in diminuzione allo stato di previsione della spesa: ma non sempre vi era concordanza fra le variazioni indicate in tabella e quelle disposte negli articoli della legge.
In correlazione con tale complesso assestamento del bilancio - disposto, come si è visto, ad esercizio pressoché concluso - l'art. 2, comma 2, della legge prevedeva che il mutuo autorizzato per il 1997 potesse essere contratto entro il 30 aprile 1998; e l. 7, comma 1, prevedeva che sugli stanziamenti autorizzati con la stessa legge le amministrazioni regionali competenti fossero autorizzate ad assumere impegni di spesa entro il 20 gennaio 1998.
2.  -  Successivamente alla proposizione del ricorso - cui non ha fatto seguito l'esercizio, da parte del Presidente della Regione, del potere di promulgare la legge in pendenza dell'impugnazione, previsto dall'art. 29, secondo comma, dello statuto speciale - il legislatore regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo provvedimento legislativo la disposizione (di portata, come si è visto, predominante, dal punto di vista finanziario, nel quadro del provvedimento per cui è giudizio) concernente l'aumento della quota del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, al fine di "consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario 1997 dalle aziende unità sanitarie locali nonché dalle aziende ospedaliere" (art. 9, comma 2, della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000"), prevedendo che l'erogazione della predetta somma avvenga "dopo l'approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati dalle singole aziende" (art. 9, comma 3, della stessa legge). Contestualmente si è disposta l'"abrogazione" dell'art. 1 della legge impugnata (art. 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7 del 1998).
Per questa parte, dunque, è venuto meno certamente l'oggetto del presente giudizio. Ma poiché l'operazione finanziaria in questione è stata spostata sull'esercizio 1998, anche il previsto aumento dell'importo del mutuo a pareggio per il 1997, destinato a coprire parzialmente l'aumento della spesa, in gran parte relativo all'incremento della quota del fondo sanitario a carico della Regione, non ha più alcuna possibilità né ragione di divenire operativo: senza dire che il termine del 30 aprile 1998, che l'art. 2, comma 2, della legge impugnata stabiliva per la contrazione di detto mutuo, non potrebbe più essere osservato. Dunque anche per questa parte deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.
3. -- Parimenti, l'autorizzazione all'Assessore regionale per il turismo a rimborsare le spese sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, già contenuta nell'art. 12 della legge impugnata, oggetto di specifica censura, è stata riprodotta, con formula in parte corretta, nell'art. 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), autorizzandosi la relativa spesa per gli anni dal 1998 al 2000.
A sua volta, l'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 (Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura), ha nuovamente disposto l'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata per erogazioni a favore di aziende agricole a titolo di "contributo perequazione costi energia elettrica", senza più riprodurre, invece, l'autorizzazione, già disposta con il comma 2 dell'art. 13, specificamente impugnato, ad utilizzare per le stesse finalità le eventuali economie su di uno stanziamento di spesa dell'esercizio 1995. Si deve pertanto intendere che, anche a questo proposito, il legislatore regionale, disciplinando la materia con un nuovo provvedimento, abbia definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione oggetto del giudizio.
4.  - Resta l'impugnazione dell'intera legge approvata il 24 dicembre 1997, per contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione. Ma sta di fatto che il provvedimento - almeno per quanto riguarda il suo contenuto fondamentale di variazione del bilancio del 1997, a cui si riferisce la censura, salvo il profilo, di cui si è già detto, relativo alla copertura degli oneri per il maggior mutuo a pareggio - non potrebbe più acquistare alcuna efficacia, né per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove o maggiori spese, essendo ormai chiuso l'esercizio e largamente oltrepassato il termine entro il quale si prevedeva la possibilità di assumere i relativi impegni (art. 7, comma 1, della legge impugnata); né per quanto riguarda le riduzioni compensative di altre spese, destinate ad incidere su stanziamenti, sempre relativi al bilancio del 1997, ormai definitivamente fissati nella loro entità a seguito della chiusura dell'esercizio: mentre le eventuali minori spese, rispetto alle previsioni, che di fatto si siano verificate nel medesimo esercizio, sono ormai destinate a riflettersi sull'assetto finanziario della Regione solo attraverso il risultato complessivo - di avanzo o di minore disavanzo - di un bilancio che ha esaurito i suoi effetti autorizzativi.
5. - Può dunque concludersi che la materia del contendere è cessata sotto ogni profilo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
  Il Presidente: Guizzi Il relatore: Onida Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.31.1750)
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PRESIDENZA

Nomina del presidente della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta.


Con D.P. Reg. n. 102/Gr. VII/S.G. del 20 aprile 2000 e successivo D.P.Reg. n. 127/Gr. VII/S.G. del 5 giugno 2000, il dott. Giuseppe Santoiemma è stato nominato presidente della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta (legge 28 gennaio 1977, n. 10; legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, art. 3).
(2000.24.1280)
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Integrazione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case poplari di Agrigento.

Con il D.P. n. 131/Gr. VII/S.G. del 5 giugno 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/71, il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. di Agrigento, ricostituito con il D.P. n. 503/Gr. VII/S.G. del 28 luglio 1999, è stato integrato dal dott. Salvatore Zammuto, nato a Comitini (AG) il 18 luglio 1946, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione dell'istituto.
(2000.24.1281)
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Estensione della competenza territoriale dell'Istituto autonomo case popolari di Acireale.


Con D.P.Reg. n. 134/Gr. IV/S.G. del 12 giugno 2000, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 30 dicembre 1999, la competenza territoriale dell'Istituto autonomo case popolari diAcireale è stata estesa al territorio dei seguenti comuni: Acireale, Acibonaccorsi, Acicastello, Acicatena, Aci S. Antonio, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, S. Alfio, S. Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
(2000.24.1283)
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Integrazione del consiglio di amministrazione del l'Istituto autonomo case poplari di Siracusa.

Con il D.P. n. 136/Gr. VII/S.G. del 12 giugno 2000, il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. di Siracusa, ricostituito con il D.P. n. 115/Gr. VII/S.G. del 17 maggio 2000, dell'art. 6, della legge n. 865/71, è stato integrato dal sig. Accolla Sebastiano, nato a Siracusa il 27 luglio 1950, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Lo stesso cesserà dalla carica alla data di scadenza del consiglio di amministrazione dell'istituto.
(2000.24.1282)
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Sostituzione di un componente dell'Osservatorio della Presidenza della Regione siciliana e dell'Osservatorio regionale di vigilanza.


Con i decreti n. 2722 e n. 2723 del 24 maggio 2000 dell'Assessore alla Presidenza, il dott. Amato Giuseppe, dirigente coordinatore del gruppo I - Direzione del personale e dei servizi generali, è stato nominato componente dell'Osservatorio della Presidenza della Regione siciliana e dell'Osservatorio regionale di vigilanza, in sostituzione del dott. Sinatra Gaspare.
(2000.24.1257)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea per la realizzazione della rete di distribuzione idrica delle zone dipendenti dal serbatoio Castello, lotto IV.

Con decreto n. 522 del 12 maggio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata pronunciata l'espropriazione permanante e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
-  Codice CE2A 2 - Agnello Giuseppe, nato ad Agrigento l'1 maggio 1945: foglio di mappa 41, particella 197, superficie espropriata mq. 4, indennità L. 1.705. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 630 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE1A 2 - Agnello Giuseppe c/o Marcello Damiata, nato ad Agrigento l'1 maggio 1945: foglio di mappa 41, particella 196, superficie espropriata mq. 1.318, indennità L. 577.780. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 660 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 3 - Agnello Giuseppe c/o Marcello Damiata, nato ad Agrigento l'1 maggio 1945: foglio di mappa 42, particella 71, superficie espropriata mq. 78; foglio di mappa 42, particella 280, superficie espropriata mq. 70, totale superficie espropriata mq. 148, indennità L. 59.389. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 662 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE2A 4 - Amodeo Gaetano, nato a Cattolica Eraclea il 5 ottobre 1954: foglio di mappa 43, particella 19, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 5.112. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 631 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE1A 10 - Armenio Antonino, nato a Cattolica Eraclea l'8 settembre 1926: foglio di mappa 41, particella 190, superficie espropriata mq. 356, indennità L. 208.835. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 663 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 11 - Armenio Antonino c/o Tutino Nicolina, nato a Cattolica Eraclea l'8 settembre 1926: foglio di mappa 41, particella 35, superficie espropriata mq. 5; particella 191, superficie espropriata mq. 5; particella 192, superficie espropriata mq. 3, totale superficie espropriata mq. 13, indennità L. 9.730. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 664 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 12 - Armenio Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea il 12 dicembre 1958: foglio di mappa 41, particella 190, superficie espropriata mq. 356, indennità L. 208.835. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 665 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 13 - Armenio Giuseppa c/o Tutino Nicolina, nata a Cattolica Eraclea il 12 dicembre 1958: foglio di mappa 41, particella 192, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 2.051. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 666 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 14 - Armenio Giuseppa c/o Tutino Nicolina, nata a Cattolica Eraclea il 12 dicembre 1958: foglio di mappa 41, particella 35, superficie espropriata mq. 5; particella 191, superficie espropriata mq. 5, totale superficie espropriata mq. 10, indennità L. 6.838. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 667 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 17 - Bentivegna Angela, nata a Ribera il 18 gennaio 1932: foglio di mappa 43, particella 15, superficie espropriata mq. 10, indennità L. 16.470. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 668 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE2A 5 - Bona Anna, nata a Siculiana il 14 luglio 1902: foglio di mappa 42, particella 124, superficie espropriata mq. 555, indennità L. 207.501. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1179 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 11 - Briuccia Antonina, nata a Cattolica Eraclea il 2 agosto 1925: foglio di mappa 42, particella 271, superficie espropriata mq. 334, indennità L. 233.871. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 898 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 14 - Briuccia Caterina, nata a Palermo l'8 febbraio 1895: foglio di mappa 42, particella 271, superficie espropriata mq. 334, indennità L. 233.871. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 899 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 28 - Briuccia Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea l'11 giugno 1927: foglio di mappa 42, particella 271, superficie espropriata mq. 334, indennità L. 240.909. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 900 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 29 - Briuccia Nicolò, nato a Siculiana il 16 novembre 1892: foglio di mappa 42, particella 271, superficie espropriata mq. 334, indennità L. 233.871. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 901 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 30 - Briuccia Provvidenza, nata a Palermo il 20 ottobre 1930: foglio di mappa 42, particella 271, superficie espropriata mq. 334, indennità L. 233.871. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 92 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 32 - Caro Concetta, nata a Montallegro l'8 dicembre 1939: foglio di mappa 40, particella 7, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 1.122. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 636 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE1A 222 - Caro Giuseppe, nato a Montallegro il 6 giugno 1942: foglio di mappa 40, particella 7, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 1.122. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1180 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 19 - Caro Pasquale, nato a Montallegro il 18 settembre 1945: foglio di mappa 40, particella 7, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 1.122. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 637 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE2A 20 - Caruana Pietro, nato a Cattolica Eraclea il 27 gennaio 1962: foglio di mappa 1, particella 47, superficie espropriata mq. 59, indennità L. 121.446. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 857 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 21 - Ciulla Giuseppe, nato a Montallegro il 18 settembre 1945: foglio di mappa 41, particella 74, superficie espropriata mq. 2, indennità L. 959. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 637 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 37 - Costanza Italia, nata a S.Angelo Muxaro il 31 luglio 1905: foglio di mappa 42, particella 44, superficie espropriata mq. 453, indennità L. 92.645. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1182 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 24 - Cucuzzella Paola di Nicolò, nata a Cattolica Eraclea il 10 aprile 1950: foglio di mappa 1, particella 250, superficie espropriata mq. 70, indennità L. 119.245. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 904 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 33 - Galletto Alfonso, nato a Montallegro l'11 novembre 1956: foglio di mappa 42, particella 155, superficie espropriata mq. 0, indennità L. 61.425. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 905 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 36 - Gallo Carmelo fu Calogero, nato a Cattolica Eraclea il 21 gennaio 1965: foglio di mappa 1, particella 137, superficie espropriata mq. 52, indennità L. 88.582. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 906 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 103 - Gambino Calogero, nato a Cattolica Eraclea l'1 giugno 1946: foglio di mappa 43, particella 3, superficie espropriata mq. 12, indennità L. 8.731. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1191 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 106 - Gracioppo Liborio, nato a Cattolica Eraclea il 5 marzo 1921: foglio di mappa 41, particella 176, superficie espropriata mq. 182; foglio di mappa 42; particella 274, superficie espropriata mq. 175, totale superficie espropriata mq. 357, indennità L. 302.086. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 578 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE2A 39 - Guddemi Matteo, nato a Ribera l'8 gennaio 1925: foglio di mappa 41, particella 139, superficie espropriata mq. 3; particella 142, superficie espropriata mq. 3, totale superficie espropriata mq. 6, indennità L. 4.242. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 644 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE2A 46 - Iacono Maria, nata a Montallegro il 18 dicembre 1960: foglio di mappa 42, particella 155, superficie espropriata mq. 0, indennità L. 61.425. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 706 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE2A 47 - Indelicato Annina, nata a Cattolica Eraclea il 31 ottobre 1927: foglio di mappa 1, particella 148, superficie espropriata mq. 220, indennità L. 53.379. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 908 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 132 - Lucia Liborio, nato a Cattolica Eraclea il 28 febbraio 1920: foglio di mappa 42, particella 24, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 5.112. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 647 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE2A 50 - Lucia Raimondo fu Emanuele, nata a Cattolica Eraclea il 2 febbraio 1967: foglio di mappa 1, particella 199, superficie espropriata mq. 136, indennità L. 203.388. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 910 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 55 - Lumia Maria, nata a Cattolica Eraclea il 25 giugno 1951: foglio di mappa 1, particella 202, superficie espropriata mq. 127, indennità L. 189.930. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 571 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 153 - Magazzù Liborio, nato a Cattolica Eraclea il 28 febbraio 1920: foglio di mappa 1, particella 265, superficie espropriata mq. 12, indennità L. 9.657. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 573 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 158 - Marmina Francesco fu Filippo, nato a Cattolica Eraclea il 30 marzo 1920: foglio di mappa 1, particella 58, superficie espropriata mq. 67, indennità L. 114.136. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 580 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 172 - Mazza Pietro Salvatore, nato a Cattolica Eraclea il 4 ottobre 1965: foglio di mappa 40, particella 83, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 5.112. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 850 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 173 - Miceli Vincenza, nata a Cattolica Eraclea il 20 gennaio 1956: foglio di mappa 43, particella 19, superficie espropriata mq. 128, indennità L. 206.016. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 583 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 178 - Platania Giuseppe fu Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 13 dicembre 1931: foglio di mappa 1, particella 112, superficie espropriata mq. 23, indennità L. 89.404. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 914 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 57 - Puma Sebastiana, nata a Montallegro il 12 marzo 1913: foglio di mappa 41, particella 74, superficie espropriata mq. 2, indennità L. 959. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1184 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 203 - Rini Maria Rosa, nata a Santa Margherita Belice il 4 luglio 1937: foglio di mappa 43, particella 5, superficie espropriata mq. 104; particella 58, superficie espropriata mq. 872; particella 197, superficie espropriata mq. 10; totale superficie espropriata mq. 986, indennità L. 1.086.321. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 591 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 211 - Rizzuto Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 7 luglio 1930: foglio di mappa 23, particella 68, superficie espropriata mq. 4, indennità L. 6.814. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 650 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE2A 64 - Salvaggio Antonina c/o Tutino Nicolina, nata a Cattolica Eraclea il 30 ottobre 1950: foglio di mappa 41, particella 35, superficie espropriata mq. 5; particella 191, superficie espropriata mq. 5; particella 192, superficie espropriata mq. 3; totale superficie espropriata mq. 13, indennità L. 5.199. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 594 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 220 - Salvaggio Leonardo, nato a Cattolica Eraclea il 25 giugno 1943: foglio di mappa 41, particella 190, superficie espropriata mq. 356, indennità L. 347.894. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 599 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 224 - Salvaggio Leonardo c/o Tutino Nicolina, nato a Cattolica Eraclea il 25 giugno 1943: foglio di mappa 41, particella 35, superficie espropriata mq. 5; particella 191, superficie espropriata mq. 5; particella 192, superficie espropriata mq. 3; totale superficie espropriata mq. 13, indennità L. 14.883. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 612 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 226 - Scalia Bartolo c/o Sciascia Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 18 dicembre 1945: foglio di mappa 1, particella 67, superficie espropriata mq. 185, indennità L. 160.210. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 601 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE2A 68 - Scalia Bartolo fu Alfonso, nato a Cattolica Eraclea il 18 dicembre 1945: foglio di mappa 1, particella 57, superficie espropriata mq. 90, indennità L. 124.335. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 602 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 230 - Scalia Pietro, nato a Cattolica Eraclea il 18 luglio 1904: foglio di mappa 1, particella 113, superficie espropriata mq. 20, indennità L. 41.175. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 604 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 231 - Scalia Rosario fu Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 25 luglio 1948: foglio di mappa 1, particella 65, superficie espropriata mq. 123, indennità L. 205.060. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 916 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 234 - Schembrè Francesco fu Calogero, nato a Cattolica Eraclea il 7 novembre 1932: foglio di mappa 1, particella 89, superficie espropriata mq. 8, indennità L. 13.628. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 917 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 235 - Schembri Antonina fi Giuseppe, nata a Metz il 6 maggio 1972: foglio di mappa 1, particella 79, superficie espropriata mq. 59, indennità L. 100.508. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 918 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 238 - Sciascia Calogero c/o Sciascia Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 28 luglio 1946: foglio di mappa 1, particella 67, superficie espropriata mq. 185, indennità L. 26.692. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 607 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 239 - Sciascia Concetta c/o Sciascia Giuseppe, nata a Cattolica Eraclea il 4 settembre 1950: foglio di mappa 1, particella 67, superficie espropriata mq. 185, indennità L. 106.827. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 608 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 241 - Sciascia Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea l'1 gennaio 1921: foglio di mappa 1, particella 67, superficie espropriata mq. 185, indennità L. 26.692. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 609 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 242 - Sciortino Maria, nata a Cattolica Eraclea il 3 settembre 1911: foglio di mappa 1, particella 83, superficie espropriata mq. 5, indennità L. 7.479. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 656 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE1A 243 - Sicurella Giuseppa, nata a Ribera il 26 giugno 1944: foglio di mappa 41, particella 120, superficie espropriata mq. 574, indennità L. 110.687. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 920 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 70 - Siracusa Giacomo, nato a Ribera il 13 agosto 1910: foglio di mappa 40, particella 103, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 12.354. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1185 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 251 - Siracusa Grazia, nata a Montallegro il 17 novembre 1931: foglio di mappa 40, particella 102, superficie espropriata mq. 30, indennità L. 51.105. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 657 del 25 novembre 1999;
-  Codice CE2A 74 - Spagnolo Francesca, nata a Cattolica Eraclea il 15 aprile 1913: foglio di mappa 40, particella 152, superficie espropriata mq. 70, indennità L. 64.594. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 615 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE2A 75 - Spagnolo Santa di Pasquale, nata a Cattolica Eraclea il 24 agosto 1941: foglio di mappa 1, particella 132, superficie espropriata mq. 40, indennità L. 68.140. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 921 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 258 - Spagnolo Stefania e Spagnolo Diana, nate in USA il 13 luglio 1970 e il 4 guigno 1973: foglio di mappa 40, particella 30, superficie espropriata mq. 90; particella 79, superficie espropriata mq. 557, totale superficie espropriata mq. 647, indennità L. 181.408. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 661 del 29 novembre 1999;
-  Codice CE1A 261 - Spagnolo Vincenza, nata a Cattolica Eraclea il 30 ottobre 1932: foglio di mappa 40, particella 152, superficie espropriata mq. 70, indennità L. 64.594. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 617 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE2A 78 - Spoto Libertino, nato a Cattolica Eraclea il 17 giugno 1944: foglio di mappa 42, particella 44, superficie espropriata mq. 45, indennità L. 30.887. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1186 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 79 - Spoto Maddalena, nata a Cattolica Eraclea il 8 marzo 1942: foglio di mappa 42, particella 44, superficie espropriata mq. 45, indennità L. 30.887. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1187 del 22 dicembre 1999;
-  Codice CE2A 80 - Tortorici Rosa Maria, Tortorici Stefano, nati a Cattolica Eraclea il 22 febbraio 1960 e il 30 luglio 1957: foglio di mappa 40, particella 38, superficie espropriata mq. 335, indennità L. 2.095.425. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 623 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE2A 81 - Tutino Nicolina, nata a Cattolica Eraclea il 6 novembre 1928: foglio di mappa 41, particella 35, superficie espropriata mq. 5; particella 191, superficie espropriata mq. 5; particella 192, superficie espropriata mq. 3; particella 190, superficie espropriata mq. 356; totale superficie espropriata mq. 369, indennità L. 239.217. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 624 del 24 novembre 1999;
-  Codice CE1A 275 - Vasarella Francesco, nato a Cattolica Eraclea il 3 marzo 1936: foglio di mappa 42, particella 106, superficie espropriata mq. 51, indennità L. 72.866. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 923 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 278 - Vella Giuseppe, nato a Montallegro il 17 gennaio 1940: foglio di mappa 40, particella 40, superficie espropriata mq. 351, indennità L. 1.445.244. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 924 del 14 dicembre 1999;
-  Codice CE1A 281 - Zambino Giovanna, nata a Cattolica Eraclea il 20 gennaio 1967: foglio di mappa 1, particella 99, superficie espropriata mq. 37, indennità L. 27.371. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 925 del 14 dicembre 1999.
(2000.22.1164)


Con decreto n. 523 del 15 maggio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata pronunciata l'espropriazione permanante e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
- Codice CE1E 3 - Armenio Antonino, nato a Cattolica Eraclea l'8 settembre 1926: foglio mappale 41, particella 190, superficie espropriata mq. 6, indennità L. 3.089. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 442 del 22 novembre 1999;
- Codice CE1E 4 - Armenio Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea il 12 dicembre 1958: foglio mappale 41, particella 190, superficie espropriata mq. 6, indennità L. 3.089. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 441 del 22 novembre 1999;
- Codice CE1E 54 - Salvaggio Leonardo, nato a Cattolica Eraclea l'8 settembre 1926: foglio mappale 41, particella 190, superficie espropriata mq. 6, indennità L. 5.146. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 467 del 22 novembre 1999.
(2000.22.1163)


Con decreto n. 524 del 12 maggio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata pronunciata l'espropriazione permanante e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
-  Codice RI2A 4 - Amorano Virgilio, nato a Ribera il 30 gennaio 1935: foglio di mappa 100, particella 80, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 6.393. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1061 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 17 - Bruno Vincenzo, nato a Ribera il 25 agosto 1944: foglio di mappa 102, particella 370, superficie espropriata mq. 20; particella 401, superficie espropriata mq. 12; totale superficie espropriata mq. 32, indennità L. 64.432. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1059 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 82 - Caronia Giuseppe, nato a Ribera il 18 agosto 1923: foglio di mappa 100, particella 118, superficie espropriata mq. 82, indennità L. 211.847. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1040 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 24 - Caronia Nicolò, nato a Ribera il 23 febbraio 1936: foglio di mappa 100, particella 10, superficie espropriata mq. 60, indennità L. 127.860. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1062 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 87 - Castagna Liborio -2, nato a Ribera il 20 luglio 1931: foglio di mappa 86, particella 64, superficie espropriata mq. 59, indennità L. 125.729. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1000 del 15 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 105 - Cocchiara Sebastiano, nato a Ribera il 26 settembre 1950: foglio di mappa 100, particella 27, superficie espropriata mq. 32, indennità L. 45.416. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1004 del 15 dicembre 1999.
-  Codice RI1A 122 - Cooperativa agricola San Giuseppe, codice fiscale 02405040849: foglio di mappa 87, particella 197, superficie espropriata mq. 70; foglio di mappa 100, particella 2, superficie espropriata mq. 26; particella 4, superficie espropriata mq. 100; particella 76, superficie espropriata mq. 84; particella 77, superficie espropriata mq. 86; particella 82, superficie espropriata mq. 357; particella 83, superficie espropriata mq. 256; particella 97, superficie espropriata mq. 96; particella 98, superficie espropriata mq. 4; totale superficie espropriata mq. 1.079, indennità L. 2.167.398. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 770 del 10 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 132 - D'Aleo Luigi, nato a Ribera il 6 novembre 1907: foglio di mappa 102, particella 6/av, superficie espropriata mq. 406, indennità L. 871.481. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1010 del 15 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 61 - Graci Leonardo, nato a Ribera il 27 luglio 1945: foglio di mappa 98, particella 160, superficie espropriata mq. 35, indennità L. 74.585. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 545 del 23 novembre 1999;
-  Codice RI1A 241 - Imbromiani Pietro fu Domenico, nato a Ribera il 23 novembre 1925: foglio di mappa 98, particella 32, superficie espropriata mq. 2, indennità L. 324. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1045 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 46f - Borsellino Pietro, nato a Ribera il 20 ottobre 1910: foglio di mappa 100, particella 252, superficie espropriata mq. 3; foglio di mappa 99, particella 460, superficie espropriata mq. 80; particella 462, superficie espropriata mq. 3; particella 479, superficie espropriata mq. 20; particella 601, superficie espropriata mq. 25; totale superficie espropriata mq. 131, indennità L. 1.633.570. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1057 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 65 - Lo Presti Seminerio Oddina, nata a Firenze il 22 febbraio 1938: foglio di mappa 99, particella 153, superficie espropriata mq. 5, indennità L. 41.568. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1068 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 263 - Lo Raso Luciano, nato a Ribera l'8 novembre 1943: foglio di mappa 102, particella 6/br, superficie espropriata mq. 224, indennità L. 2.793.280. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1047 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 66 - Mandese Nicolò, nato a Ribera l'11 dicembre 1942: foglio di mappa 100, particella 47, superficie espropriata mq. 420, indennità L. 702.030. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 547 del 23 novembre 1999;
-  Codice RI1A 288 - Marrone Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 5 marzo 1942: foglio di mappa 102, particella 6/do, superficie espropriata mq. 84, indennità L. 179.004. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1048 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 293 - Matinella Giuseppe, nato a Ribera il 5 settembre 1917: foglio di mappa 102, particella 6/cm, superficie espropriata mq. 120, indennità L. 241.620. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1049 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 342 - Omobono Virgilio, nato a Ribera il 16 luglio 1930: foglio di mappa 100, particella 96, superficie espropriata mq. 110, indennità L. 234.410. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1050 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 46e - Ospedale civico S.Margherita - Sciacca, codice fiscale e partita Iva 01965970849: foglio di mappa 99, particella 111, superficie espropriata mq. 6, indennità L. 74.820. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1067 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI2A 82b - Ospedale civico S.Margherita - Sciacca, codice fiscale e partita Iva 01965970849: foglio di mappa 102, particella 168, superficie espropriata mq. 15; particella 225, superficie espropriata mq. 3; particella 231, superficie espropriata mq. 520; particella 324, superficie espropriata mq. 140; particella 417, superficie espropriata mq. 3; foglio di mappa 99, particella 579, superficie espropriata mq. 55; totale superficie espropriata mq. 739, indennità L. 8.646.685. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1056 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 344 - Ospedale civico S.Margherita - Sciacca, codice fiscale e partita Iva 01965970849: foglio di mappa 99, particella 133, superficie espropriata mq. 8, indennità L. 17.048. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1051 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 345h - Ospedale civico S.Margherita - Sciacca, codice fiscale e partita Iva 01965970849: foglio di mappa 102, particella 466, superficie espropriata mq. 40; particella 465, superficie espropriata mq. 42; particella 413, superficie espropriata mq. 442; particella 190, superficie espropriata mq. 28; particella 183, superficie espropriata mq. 56; particella 62, superficie espropriata mq. 20; particella 151, superficie espropriata mq. 48; particella 148, superficie espropriata mq. 148; particella 147, superficie espropriata mq. 337; particella 144, superficie espropriata mq. 90; particella 142, superficie espropriata mq. 139; foglio di mappa 99, particella 579, superficie espropriata mq. 56; particella 546, superficie espropriata mq. 2; particella 502, superficie espropriata mq. 86; particella 490, superficie espropriata mq. 128; particella 489, superficie espropriata mq. 56; particella 371, superficie espropriata mq. 152; particella 356, superficie espropriata mq. 56; particella 349, superficie espropriata mq. 19; particella 348, superficie espropriata mq. 2; particella 347, superficie espropriata mq. 160; particella 343, superficie espropriata mq. 22; particella 340, superficie espropriata mq. 92; particella 339, superficie espropriata mq. 76; particella 327, superficie espropriata mq. 70; particella 325, superficie espropriata mq. 58; particella 324, superficie espropriata mq. 60; particella 225, superficie espropriata mq. 140; particella 80, superficie espropriata mq. 40; particella 38, superficie espropriata mq. 241; totale superficie espropriata mq. 2.906, indennità L. 25.434.464. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1030 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 346f - Ospedale civico S.Margherita - Sciacca, codice fiscale e partita Iva 01965970849: foglio di mappa 102, particella 150, superficie espropriata mq. 36; particella 157, superficie espropriata mq. 116; particella 200, superficie espropriata mq. 32; particella 205, superficie espropriata mq. 10; particella 233, superficie espropriata mq. 4; particella 284, superficie espropriata mq. 44; particella 299, superficie espropriata mq. 52; particella 301, superficie espropriata mq. 52; particella 305, superficie espropriata mq. 16; particella 399, superficie espropriata mq. 130; totale superficie espropriata mq. 550, indennità L. 5.645.546. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1031 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 358 - Parlapiano Antonio, nato a Ribera il 5 marzo 1915: foglio di mappa 99, particella 692, superficie espropriata mq. 143; particella 693, superficie espropriata mq. 112; particella 694, superficie espropriata mq. 148; totale superficie espropriata mq. 403, indennità L. 1.256.354. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1032 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 360 - Parlapiano Gaetano, nato a Ribera il 25 giugno 1918: foglio di mappa 99, particella 692, superficie espropriata mq. 143; particella 693, superficie espropriata mq. 112; particella 694, superficie espropriata mq. 148; totale superficie espropriata mq. 403, indennità L. 1.256.354. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1033 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 361 - Parlapiano Giovanni, nato a Ribera il 30 maggio 1912: foglio di mappa 99, particella 692, superficie espropriata mq. 143; particella 693, superficie espropriata mq. 112; particella 694, superficie espropriata mq. 148; totale superficie espropriata mq. 403, indennità L. 1.256.354. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 932 del 15 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 362 - Parlapiano Maria, nata a Ribera il 4 aprile 1920: foglio di mappa 99, particella 692, superficie espropriata mq. 143; particella 693, superficie espropriata mq. 112; particella 694, superficie espropriata mq. 148; totale superficie espropriata mq. 403, indennità L. 1.256.354. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1034 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 366b - Puma Anna, nata a Ribera il 27 ottobre 1938: foglio di mappa 102, particella 223, superficie espropriata mq. 104; particella 227, superficie espropriata mq. 160; particella 229, superficie espropriata mq. 624; totale superficie espropriata mq. 884, indennità L. 2.768.370. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 777 del 10 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 406b - Ragusa Leonardo -2, nato a Ribera il 12 febbraio 1940: foglio di mappa 102, particella 314, superficie espropriata mq. 200, indennità L. 2.494.000. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 969 del 15 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 450a - Scaturro Girolamo, nato a Ribera il 21 novembre 1925, Giordano Vincenzo nato a Ribera il 13 marzo 1927, Giordano Filippo, nato a Ribera il 28 luglio 1937, Giordano Concetta, nata a Ribera il 25 aprile 1929, Chetta Filippo, nato a Ribera l'1 marzo 1930, Chetta Calogera, nata a Ribera il 14 dicembre 1925, Triolo Filippo, nato a Ribera il 24 novembre 1931, Triolo Leonardo, nato a Ribera il 18 settembre 1931, Scorsone Felicia, nata a Ribera il 22 ottobre 1935: foglio di mappa 102, particella 340, superficie espropriata mq. 516, indennità L. 1.072.420. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1090 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 463 - Sicurella Gaetano, nato a Cattolica Eraclea il 3 dicembre 1938: foglio di mappa 100, particella 26, superficie espropriata mq. 96; particella 88, superficie espropriata mq. 145; particella 89, superficie espropriata mq. 171; particella 90, superficie espropriata mq. 82; particella 204, superficie espropriata mq. 14; totale superficie espropriata mq. 508, indennità L. 655.681. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1074 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 463 - Siggia Domenico, nato a Ribera il 17 luglio 1925: foglio di mappa 83, particella 79, superficie espropriata mq. 120, indennità L. 310.020. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1055 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 483 - Spinelli Giuseppa, nata a Ribera il 27 settembre 1930: foglio di mappa 102, particella 149, superficie espropriata mq. 16, indennità L. 199.520. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1094 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 499 - Terrasi Giuseppe Antonio di Giuseppe, nato a Ribera il 25 giugno 1940: foglio di mappa 100, particella 74, superficie espropriata mq. 74, indennità L. 151.139. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1099 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 523 - Tramuta Vincenzo, nato a Ribera il 11 maggio 1937: foglio di mappa 102, particella 6/ah, superficie espropriata mq. 66, indennità L. 182.028. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1099 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 531 - Turano Filippa di Paolo, nata a Ribera il 29 marzo 1950: foglio di mappa 86, particella 63, superficie espropriata mq. 68, indennità L. 144.908. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1103 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 123 - Turano Francesco, nato a Ribera l'1 aprile 1914: foglio di mappa 102, particella 318, superficie espropriata mq. 3, indennità L. 6.042. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1070 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 532 - Vassarella Domenico fu Antonino, nato a Ribera il 18 ottobre 1944: foglio di mappa 98, particella 31, superficie espropriata mq. 2, indennità L. 324. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1104 del 20 dicembre 1999;
-  Codice RI1A 544 - Virone Giuseppe di Pasquale, nato a Ribera il 21 agosto 1919: foglio di mappa 86, particella 60, superficie espropriata mq. 8, indennità L. 2.208. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 1107 del 20 dicembre 1999.
(2000.22.1165)


Con decreto n. 525 del 12 maggio 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata pronunciata l'espropriazione permanante e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Cattolica Eraclea di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
-  Codice RI2E 10 - Guarino Antonina, nata a Ribera il 27 maggio 1957: foglio di mappa 85, particella 16, superficie espropriata mq. 48, indennità L. 234. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 797 del 10 dicembre 1999;
-  Codice RI2E 90 - Ospedale civico S.Margherita - Sciacca, codice fiscale e partita Iva 01965970849: foglio di mappa 102, particella 5, superficie espropriata mq. 7, indennità L. 67.095. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 774 del 10 dicembre 1999;
-  Codice RI2E 94 - Palmisano Giovanni, nato ad Agrigento il 26 marzo 1924: foglio di mappa 100, particella 13, superficie espropriata mq. 7, indennità L. 553.7505. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 771 del 10 dicembre 1999;
-  Codice RI2E 13 - Renda Serafina, nata a Ribera il 4 gennaio 1912: foglio di mappa 86, particella 24, superficie espropriata mq. 48, indennità L. 11.712. Pagamento in deposito. Mandato Cassa depositi e prestiti n. 473 del 22 novembre 1999.
(2000.22.1162)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 672/I/VI del 5 giugno 2000, l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art.15 della legge n. 59/92, è così aggiornato:
 1)  società Mazzara Consultng s.r.l., sede a Trapani, via G. Errante n. 11, scadenza biennio 30 settembre 2000;
 2)  società A & B Revisioni e certificazioni s.a.s., sede a Palermo, via L. Ariosto n.16/C, scadenza biennio 31 gennaio 2001;
 3)  società Ria & Partners s.a.s., sede a Roma, via G. Fracastoro n. 3/A, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 4)  società COM.FI.RE.S. s.r.l., sede a Palermo, via Sammartino n. 55, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 5)  società SO.RE.SI. s.n.c., sede a Sciacca (AG), via Cappuccini n. 154/b, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 6)  società Coopers & Lybrand S.p.A. sede a Milano, via Vittor Pisani n. 20, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 7)  società Eurcarm s.r.l., sede a Roma, via Goito n. 46, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 8)  società GDA Revisori indipendenti s.a.s., sede a Milano, via G. B. Morgagni n. 11, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 9)  società Bompani Audit s.a.s., sede a Roma, via Nazionale n. 172, scadenza biennio 30 giugno 2001;
10)  società Sala Scelsi Farina BDO s.a.s., sede a Milano, piazza del Liberty n. 4, scadenza biennio 30 giugno 2001;
11)  società Price Waterhouse S.p.A., sede a Roma, via G. B. De Rossi n. 32/B, scadenza biennio 30 giugno 2001;
12)  società KPMG S.p.A., sede a Milano, via Vittor Pisani n.25, scadenza biennio 30 giugno 2001;
13)  società Neutra s.r.l., sede a Milano, via Amedei n. 8, scadenza biennio 30 giugno 2001.
14)  società Triveri s.r.l., sede a Trapani, via C. Romej n. 85, scadenza biennio 30 settembre 2001;
15)  società Revintouch s.a.s., sede a Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri n. 107, scadenza biennio 30 settembre 2001;
16)  società C & P. I s.r.l., sede a Brolo (ME), via L. da Vinci n. 5, scadenza biennio 30 settembre 2001;
17)  società Grant Thornton S.p.A., sede a Brolo, largo Augusto n. 7, scadenza biennio 30 settembre 2001;
18)  società Arthur Andersen S.p.A., sede a Milano, via della Moscova n. 3, scadenza biennio 30 settembre 2001;
19)  società Uniaudit S.p.A., sede a Bologna, viale Aldo Moro n. 16, scadenza biennio 30 settembre 2001;
20)  società Mazars & Guerard S.p.A., sede a Milano, via Morigi n. 5, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
21)  società Reconta Ernst & Young, sede a Roma, via Romagnosi n. 18/A, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
22)  società Deloitte & Touche S.p.A., sede a Roma, via Flaminia n.495, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
23)  società SO.C.RE.A. s.r.l., sede a Siracusa, via S. Metodio n. 26, scadenza biennio 31 maggio 2002;
24)  società Somed s.r.l., sede a Trapani, corso Italia n. 66, scadenza biennio 31 maggio 2000;
25)  società REVI.CON. s.a.s., sede a Calatafimi (TP), via Segesta n. 19, scadenza biennio 31 maggio 2002;
26)  società Eurekon di G. Crimì, sede a Caltanissetta, via S. Giuliano n. 36/F, scadenza biennio 31 maggio 2002.
(2000.24.1261)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Conferimento del permesso di ricerca di acque termali denominato Segesta, in territorio dei comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi, alla ditta Cassarà Francesco, con sede in Alcamo.

Con decreto n. 121 dell'1 marzo 1999 dell'Assessore per l'industria, visto e annotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 16 marzo 1999, al n. 9, è stato accordato alla ditta Cassarà Francesco, con sede in Alcamo, via S. Nicolò 1, il permesso di ricerca di acque termali, denominato Segesta, in territorio dei comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi (TP), per la durata di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
(2000.30.1654)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla SAIS Viaggi S.p.A. per l'istradamento di una corsa giornaliera Siracusa-Catania-A/19-Palermo.

Con decreto n. 210/2 TR del 31 maggio 2000 l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accolto la richie- sta della SAIS Viaggi S.p.A. (oggi Interbus) di istradamento della coppia di corsa giornaliera Siracusa-Catania-A/19-Palermo, sul percorso diretto via asse attrezzato di Catania senza transito per Catania, ad integrazione del decreto n. 254/2 TR del 6 ottobre 1988.
(2000.23.1215)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 21 luglio 2000, n. 6.
Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13, comma 8.
Ai sensi dei Comuni della Sicilia
Ai presidenti delle Provincie regionali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale 

Agli Assessori regionali
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali
Al CO.RE.CO. - Sezione centrale
Ai CO.RE.CO. - Sezioni provinciali
Alla Presidenza dell'A.N.C.I. - Sezione Sicilia
Alla Presidenza dell'Unione regionale province siciliane
Alle Prefetture della Sicilia
Alla Corte dei conti -  Sezione di controllo per la Regione -  Ufficio controllo atti Assessorato degli enti locali
Alla Procura regionale della Corte dei conti
I - Premessa
La circolare n. 3 del 28 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, ha fatto cenno alla disposizione contenuta al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000 concernente i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.
Sull'argomento si è formulata espressa riserva di fornire più dettagliate istruzioni.
Preliminarmente va precisato che la disposizione sopra citata è da riferire a:
1)  rimborso oneri stipendiali ed accessori;
2)  liquidazione indennità di buonuscita.
II - Mancati trasferimenti
La norma in esame non necessita, in verità, di più dettagliate delucidazioni risultando, infatti, di estrema chiarezza. Si ritiene, comunque, opportuno precisare che gli enti locali interessati dovranno avanzare nuova espressa istanza di rimborso per la copertura finanziaria degli oneri del personale, ivi comprendendo gli oneri stipendiali e gli oneri accessori conseguenti al mancato trasferimento regionale che al superiore titolo erano stati richiesti alle competenti amministrazioni regionali (Presidenza della Regione e Assessorato del territorio e dell'ambiente, rispettivamente per le leggi regionali n. 8/81 e n. 37/85 e nella legge regionale n. 26/86).
Alla domanda dovrà, altresì, allegarsi la documentazione utile alla dimostrazione del mancato trasferimento regionale e, pertanto, copia dell'istanza prodotta alle amministrazioni regionali competenti nel periodo e copia del riscontro della stessa amministrazione.
III - Liquidazione indennità di buonuscita
Come è noto, il diritto al riconoscimento dell'indennità di buonuscita spettante al personale non di ruolo è stato riconosciuto con la nota sentenza della Corte costituzionale n. 108/86, con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità dell'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947 nella parte in cui dispone che le indennità di fine rapporto non erano dovute in caso di passaggio in ruolo.
Il Ministero degli interni ha già provveduto al riconoscimento di tale indennità relativamente al personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Spetta quindi all'Amministrazione regionale analogamente riconoscere il medesimo diritto per il personale assunto in base alle disposizioni regionali sull'assunzione giovanile per il periodo di servizio prestato fino alla data dell'1 giugno 1985, nella quale è avvenuta l'immissione in ruolo.
Poiché le amministrazioni comunali, come sopra ricordato, hanno provveduto in ordine al personale occupato ai sensi della legge regionale n.285/85 secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli interni con la circolare finanza locale n. 7/98 del 25 febbraio 1998, si ritiene per la connessione sopra rilevata di dover far riferimento alle medesime istruzioni che risultano esaustive anche ai fini del riconoscimento per il personale assunto in base alle leggi regionali.
Le amministrazioni degli enti locali prima di rivolgere le istanze a questo Assessorato dovranno porre particolare attenzione ai termini prescrizionali eventualmente intervenuti nella presentazione delle istanze da parte del personale ed a tal fine dare documentata dimostrazione che le istanze siano state prodotte entro il termine dell'1 agosto 1996; termine questo conseguente al decennio intercorso dalla data di pubblicazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 agosto 1986) della citata sentenza n. 108/86 della Corte costituzionale.
IV - Modalità presentazione delle istanze
Le istanze di assegnazione, per quanto trattato ai punti 2 e 3, dovranno pervenire all'Assessorato regionale enti locali, gruppo VI finanza locale e interventi finanziari, via Trinacria n. 34 - 90145 Palermo, entro e non oltre giorni 45 dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, utilizzando la modulistica (n. 2 fogli che alla presente si allegano) già utilizzati per le istanze rivolte al Ministero degli interni, ma ovviamente adattate alla casistica regionale.
Si è costretti a precisare che al fine di consentire un corretto e completo riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,50%, nella quale rientrano i rimborsi nella presente circolare trattata, non potranno essere prese in esame istanze incomplete o tardive.
  L'Assessore: BARBAGALLO 







(2000.31.1778)



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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