REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 AGOSTO 2000 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 agosto 2000, n. 16.
Norme finanziarie concernenti la campagna antincendio 2000 e interventi in favore dei consorzi di bonifica  pag.


LEGGE 22 agosto 2000, n. 17.
Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 1 marzo 2000, n. 18.
Regolamento di attuazione della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31  pag. 16 


DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 2000.
Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
  pag. 20 


DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 2000.
Aggiornamento del minimo monetario garantito in favore degli equipaggi dei natanti che hanno effettuato l'interruzione tecnica della pesca nell'anno 1999.
  pag. 23 

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 7 giugno 2000.
Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine  pag. 24 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 13 luglio 2000.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Montesano in agro di Modica e Ragusa  pag. 25 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 13 luglio 2000.
Piano promozionale definitivo per l'anno 2000.
  pag. 25 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 11 maggio 2000.
Progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammessi a finanziamento.
  pag. 26 


DECRETO 11 maggio 2000.
Direttive per la presentazione di programmi di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104  pag. 27 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 12-27 luglio 2000, n. 381  pag. 29 
ORDINANZA 12-27 luglio 2000, n. 382  pag. 30 

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 30 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzioni regionali interventi strutturali ed infrastrutturali  pag. 36 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Riconoscimento di personalità giuridica alla fondazione Centro assistenza sociale O.N.L.U.S., con sede in Palermo.
  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 37 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 28 giugno 2000, prot. n. 18878.
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Circolare applicativa dell'art. 18 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 e dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  pag. 37 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 26 luglio 2000, n. 13.
Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, art. 11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia  pag. 39 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 13 giugno 2000, prot. n. 8509.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 "Riforma della disciplina del commercio". Art. 22, modalità di versamento delle sanzioni irrogate in materia di commercio.
  pag. 42 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 25 luglio 2000, n. 7.
Legge regionale 28 agosto 1997, n. 31  pag. 42 


CIRCOLARE 3 agosto 2000, prot. n. 4087.
Programma promozionale annuo 2000  pag. 50 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune diFavara.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 22 agosto 2000, n. 16.
Norme finanziarie concernenti la campagna antincendio 2000 e interventi in favore dei consorzi di bonifica.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Campagna antincendio 2000

1.  Per le esigenze connesse alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, anche in riferimento alle garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 (cap. 56756), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 40.000 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 60799 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
Art. 2.
Interventi in favore dei consorzi di bonifica

1.  Gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, prorogati al 31 dicembre 1999 dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (cap. 16008) sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 2001.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni nel biennio 2000-2001, di cui lire 1.500 milioni relativi all'esercizio finanziario 2000 e lire 6.500 milioni relativi all'esercizio finanziario 2001.
3.  Agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto a lire 1.500 milioni relativi all'esercizio finanziario 2000 mediante utilizzo del capitolo 21257, codice 1017. Gli oneri di lire 6.500 milioni relativi all'esercizio finanziario 2001 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1017.
Art. 3.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 22 agosto 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 


TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 02  -  Agricoltura e foreste
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  16008 (N.I.) Somma destinata ai consorzi di bonifica e di bonifica montana per la stipula di rapporti di lavoro ai sensi della legge regionale 18 aprile  
1962, n. 230.      1.500 B Rubrica 05 - Categoria 04 (1115821010010404) 
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 01           1.500 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 02  -  Agricoltura e foreste
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  56756 Spese per la prevenzione e gli interventi per il  
controllo degli incendi boschivi,...      40.000 
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 02           40.000 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso  
- Spese correnti (codice 1017).  - 1.500 
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01       - 1.500 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  60799 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del  
P.O.R. per la Sicilia 2000-2006.  - 40.000 
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02       - 40.000 


(*): V = Fondi vincolati
Visto: LEANZA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
La l.r. 6 aprile 1996, n. 16, reca: «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione».
Note all'art. 2:
-  La l.r. 30 ottobre 1995, n. 76: «Norme per il personale dell'assistenza tecnica dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura», all'articolo 3 così dispone:
«1.  A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45».
-  La l.r. 6 agosto 1999, n. 12, reca: «Interventi in favore dei consorzi di bonifica».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1096
«Norme finanziarie concernenti la campagna antincendio 2000».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) in data 15 giugno 2000.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" in data 12 luglio 2000.
Esaminato in Commissione nella seduta n. 136 del 1° agosto 2000.
Inviato in Commissione Bilancio nella seduta n. 136 del 1° agosto 2000.
Relatore: Cintola.
Parere reso dalla Commissione Bilancio della seduta n. 199 del 2 agosto 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 137 del 4 agosto 2000.
Discusso in Aula nelle sedute n. 317 dell'8 agosto 2000 e n. 318 del 9 agosto 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 318 del 9 agosto 2000.
(2000.32.1808)
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LEGGE 22 agosto 2000, n. 17.
Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della Regione

1.  Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità previste dal capitolo 10633 e lire 300 milioni per le finalità previste dal capitolo 10655.
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione dell'accantonamento di cui al codice 1001.
Art. 2.
Manutenzione opere di bonifica

1.  Lo stanziamento del capitolo 15952 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 è incrementato di lire 10.000 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione dell'accantonamento di cui al codice 1001.
Art. 3.
Consorzi di bonifica

1.  Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 5.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio dellaRegione per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione dell'accantonamento di cui al codice 1001.
Art. 4.
Gestione condotte

1.  Per la gestione delle condotte adduttrici a valle delle dighe di cui l'Ente di sviluppo agricolo ha l'esercizio, lo stanziamento del capitolo 56003 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 1.000 milioni.
2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 60799 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 5.
Convenzione AIMA

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sottoscrivere apposita convenzione con l'Azienda interventi mercato agricolo (AIMA) per l'ulteriore ritiro di agrumi dal mercato e la loro successiva trasformazione in succhi da destinare ad aiuti alimentari in favore di paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) nonché a fini assistenziali.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede quanto a lire 9.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56760) e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 (legge finanziaria 2000 - tabella C), per le finalità dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 (capitolo 50491).
Art. 6.
Corsi di formazione ed addestramento professionale

1.  Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 (capitolo 34109), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 30.000 milioni.
2.  Per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 (capitolo 34109) - piano annuale 2000-2001 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 20.000 milioni.
3.  All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede quanto a lire 19.500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti per l'esercizio finanziario medesimo del capitolo 33708 per lire 5.000 milioni, del capitolo 33735 per lire 5.000 milioni e del capitolo 21161 per lire 9.500 milioni; quanto a lire 5.000 milioni mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 9 (legge finanziaria 2000 - tabella C), per le finalità dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 50491); quanto a lire 25.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione delldi cui al codice 1001 per lire 15.500 milioni e dell'accantonamento di cui al codice 1001 per lire 15.500 milioni e dell'accantonamento di cui al codice 1003 per lire 10.000 milioni.
Art. 7.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 22 agosto 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  NICOLOSI 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  ADRAGNA  


TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 01  -  Presidenza della Regione
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  10633 Spese per l'acquisto, manutenzione e riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento  
della segreteria generale,...      100 
  10655 Spese per missioni del personale che presta ser-vizio presso gli uffici della segreteria gene- 
rale,...      300 
Totale variazioni Amministrazione 01 - Titolo 01           400 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 01  -  Presidenza della Regione
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  50491 Contributi in favore dell'imprenditoria giova- 
nile,....  - 6.000
Totale variazioni Amministrazione 01 - Titolo 02       - 6.000 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 02  -  Agricoltura e foreste
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  15952 Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica,...     10.000 
  15032 (N.I.) Somma destinata al ritiro di agrumi dal mercato per la successiva trasformazione in succhi da destinare ad aiuti alimentari in favore di paesi dell'Europa centrale ed orientale non- 
ché a fini assistenziali.      10.000 Rubrica 03 - Categoria 04 (1116321010010407) 
  15954 (N.I.) Spesa per le finalità previste dall'articolo 31  
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.      5.000 

Rubrica 05 - Categoria 03 (1114821010010404)
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 01           25.000 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 02  -  Agricoltura e foreste
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  56003 Somma da versare all'ESA per l'attuazione dei  
compiti istituzionali.      1.000 
  56760 Spese per l'acquisto di terreni destinati agli interventi di cui all'art. 28 della legge regio- 
nale 6 aprile 1996, n. 16.  - 9.000
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 02       - 8.000 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso  
- Spese correnti.  - 40.900 codice 1001: lire 30.900 milioni 

codice 1003: lire 10.000 milioni
  21161 Interessi e spese sui mutui contratti per la provvista dei fondi finalizzati a spese di investi- 
mento,...  - 9.500 
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01       - 50.400 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  60799 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del  
P.O.R. per la Sicilia 2000-2006.  - 1.000 
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02       - 1.000 


(*): V = Fondi vincolati

Amministrazione 07  -  Lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni Note (*) 
  33708 Contributi alle imprese per assunzioni di lavo- 
ratori a tempo indeterminato.  - 5.000 
  33735 Contributi ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,  
etc.  - 5.000 
  34109 Finanziamento di corsi di formazione ed adde- 
stramento professionale.      50.000 
Totale variazioni Amministrazione 07 - Titolo 01          40.000 


(*): V = Fondi vincolati
Visto: LEANZA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
L'art. 16, comma 4, della l.r. 15 maggio 2000, n.10 «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzionari e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento», così dispone:
4.  All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, oltre che l'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime, nonché per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale, fermi restando i capitoli di spesa già attribuiti alla medesima.
Nota all'art. 3:
-  L'art. 31 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, «Misure di finanza regionale e norme in materia d programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria» è rubricato: «Consorzi di bonifica».
Note all'art. 5:
-  L'art. 31 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione» è rubricato: «Piano per l'occupazione dei terreni».
-  L'art. 2 della l.r. 17 aprile 2000, n. 8, «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000» è rubricato: «Fondi globali e tabelle».
-  L'art. 22 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» è rubricato: «Ulteriori disposizioni in favore dell'impreditoria giovanile».
Nota all'art. 6, comma 1:
La l.r. 6 marzo 1976, n. 24, «Addestramento professionale dei lavoratori», all'art. 3 così dispone:
«L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, istituisce e finanzia:
a)  corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all'obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, volti ad assicurare una cultura di base polivalente, l'apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione civica e sociale degli allievi;
b)  corsi di qualificazione, rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale, riservati a:
-  lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione, anche usufruendo degli istituti contrattuali per il diritto allo studio;
-  lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nell'attività lavorativa;
-  lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell'impresa individuale;
c) corsi di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi al raggiungimento di un'approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;
d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente, anche come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti;
e)  corsi di recupero sociale per disadattati, invalidi, minorati;
f)  corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale;
g)  corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alle attività di formazione professionale;
h)  ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze formative particolari e rientranti nelle finalità della presente legge;
i)  convegni di studio, attività di sperimentazione e di ricerche sui problemi tecnico-didattici e metodologici della formazione professionale».
Nota all'art.6, comma 2:
L'art. 17 della l.r. 15 maggio 1991, n.27, «Interventi in favore dell'occupazione» è rubricato: «Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale».
Nota all'art. 6, comma 3:
Si veda la nota all'art. 5 del testo che qui si annota.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1112
«Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000. Assestamento».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente dellaRegione (Capodicasa) su proposta dall'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 12 luglio 2000.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 26 luglio 2000.
Esaminato dalla Commissione - norme stralciate - nella seduta n. 199 del 2 agosto 2000.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 200 del 4 agosto 2000.
Relatore: Giannopolo.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 318 del 9 agosto 2000.
(2000.32.1809)
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DECRETO PRESIDENZIALE 1 marzo 2000, n. 18.
Regolamento di attuazione della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, recante: "Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa" ed, in particolare, l'art. 5;
Udito il parere n. 1421/99 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 12 ottobre 1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 dell'8 febbraio 2000;
Considerata l'opportunità di fissare mediante regolamento le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, nonché i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da annettere alle agevolazioni e quant'altro necessario per l'attivazione del sistema di intervento determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a)  legge: la legge regionale 28 agosto 1997, n. 31;
b)  Assessorato: l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
c)  Assessore: l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
d)  IRFIS: l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.;
e)  CRIAS: la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane;
f)  GURS: la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
g)  GURI: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
Requisiti soggettivi

1.  Le imprese di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della legge, aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione siciliana, possono accedere agli interventi previsti dalla stessa legge solo se rientrano nella definizione comunitaria di piccola impresa, eccezione fatta per il numero dei dipendenti che non deve essere superiore a cinque, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con un contratto di formazione lavoro.
2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), della legge, sono altresì ammessi ai benefici previsti:
a) i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione dell'istanza, residenti in un comune della Sicilia;
b) i disoccupati, residenti nel territorio della Regione siciliana, per i quali alla data di presentazione dell'istanza risulti permanere, dalle liste di collocamento, lo stato di disoccupazione da almeno un anno;
c)  gli emigrati che risultano residenti in un comune siciliano che siano rientrati in Italia da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge.
Art. 3.
Benefici

1. I benefici previsti dalla legge devono essere diretti alla realizzazione, nel territorio siciliano, di programmi di investimento per nuove iniziative, per l'ampliamento e/o ammodernamento di attività nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.
2.  S'intende per ampliamento di un'attività economica l'acquisizione aggiuntiva di impianti, di attrezzature e di altri beni duraturi capaci di determinare, unitamente ad un adeguato incremento occupazionale, un aumento della produzione o un miglioramento qualitativo dei prodotti.
3.  Si intende per ammodernamento l'introduzione nell'azienda di tecnologie e processi produttivi innovativi, idonei a determinare un incremento di produttività degli impianti e delle attrezzature esistenti.
4. In particolare, i benefici consistono nella concessione:
a) di finanziamenti a tasso agevolato;
b) di contributi in conto capitale.
Art. 4.
Finanziamenti a tasso agevolato

1. A favore dei soggetti beneficiari individuati dalla legge può essere concesso un finanziamento non superiore a lire 500 milioni, se trattasi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), della legge, o a lire 600 milioni, se trattasi dei soggetti di cui alla successiva lettera b), della durata massima di dieci anni, di cui due di preammortamento, con l'applicazione di un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa.
2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi sulle spese, al netto di IVA, necessarie per la realizzazione di programmi che abbiano per oggetto:
a) l'acquisto o la realizzazione di impianti, attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, inclusi il costo del franchising ad utilità pluriennale, brevetti ed opere di ingegno, nonché opere murarie per l'adattamento dei locali destinati all'attività aziendale;
b) l'acquisto di scorte tecniche e di magazzino in misura adeguata all'attività dell'impresa;
c) l'acquisto di servizi reali di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706, pubblicato nella GURI n. 95 del 24 aprile 1997, recante il regolamento attuativo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e di servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto;
d) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere.
3. I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati sia "nuovi di fabbrica" che "usati" purché in ottimo stato di conservazione e non superati tecnologicamente.
4.  Le spese relative alle lettere b) e c) del precedente comma 2 non possono, in ogni caso, superare, complessivamente considerate, il 20 per cento delle spese di cui alla lettera a) dello stesso comma.
5.  Non sono, comunque, ammissibili le spese relative all'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività di impresa e quelle per stipendi e salari.
Art. 5.
Contributi in conto capitale

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 della legge che hanno ottenuto il beneficio di cui all'articolo precedente possono essere concessi contributi in conto capitale:
a) se intendono iniziare una attività di impresa, sulle spese di costituzione e su quelle di gestione in misura non superiore al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno, e al 50 per cento per il terzo anno, e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni;
b) se intendono ampliare e/o ammodernare la loro attività, sulle spese di gestione in misura non superiore al 40 per cento per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo anno, e per un importo annuo, comunque, non eccedente lire 60 milioni.
2. Non possono, in ogni caso, accedere al contributo in conto capitale le imprese che abbiano operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.
3. Le spese di gestione ammissibili al contributo in conto capitale sono soltanto quelle espressamente previste nel programma aziendale (business plan) di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c), nei limiti ritenuti congrui dall'istituto erogante.
4. Le imprese che fruiscono del contributo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non possono accedere, per il relativo triennio di fruizione, al contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma.
5.  L'importo dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo non può superare complessivamente nel triennio quello del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.
Art. 6.
Rispetto della normativa comunitaria

1.  Sono esclusi dalla legge i benefici classificabili come aiuti all'esportazione.
2.  Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto, direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione.
3. Sono, altresì, esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dalla legge gli investimenti relativi a:
a) settore delle costruzioni e delle riparazioni navali;
b) settori disciplinati dal Trattato 18 aprile 1951 "CECA" e, in particolare quelli riguardanti i prodotti del "carbone" e dell'"acciaio", compresi nell'elenco riportato nell'allegato I del predetto Trattato;
c) settore dei trasporti;
d) settori concernenti i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4.  L'applicazione delle misure di aiuto previste dalla legge, valutate in equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.) o in equivalente sovvenzione netta (E.S.N.), non possono in ogni caso superare il limite degli aiuti "de minimis" così come definito dalla Commissione delle Comunità europee.
Art. 7.
Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge deve essere trasmessa apposita domanda di ammissione agli interventi, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, se trattasi d'impresa già esistente, o da uno dei soggetti interessati alla realizzazione di nuova impresa, redatta secondo lo schema che sarà predisposto dall'Assessorato e pubblicato nella GURS e diretta alla CRIAS per gli interventi nel settore artigiano e all'IRFIS per quelli nei settori del commercio o dei servizi.
2.  Alla domanda devono essere allegati:
a)  un progetto di massima, redatto secondo gli schemi che saranno pubblicati unitamente allo schema di domanda, nel quale siano indicate, fra l'altro, le finalità generali dell'iniziativa, le previsioni di sviluppo, le modalità di attuazione, la descrizione delle spese che si intendono effettuare con la somma concessa in prestito ed il numero di addetti che potranno essere assunti per realizzare il progetto proposto;
b)  una perizia, sottoscritta da uno o più liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali, esterni alla struttura dell'impresa richiedente, con la quale questi, secondo le rispettive competenze professionali, attestano la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi esposti per la realizzazione del progetto proposto e la validità dei beni acquistati già usati secondo le prescrizioni indicate al comma 3 del precedente articolo 4;
c)  un programma aziendale contenente le spese che si presume di dover sostenere nell'esercizio in cui si ritiene di potere avviare l'investimento e nei due successivi e, comunque, negli esercizi per i quali viene richiesto il contributo in conto capitale.
3.  Copia della domanda e dei documenti indicati al precedente comma 2 devono essere inviati all'Assessorato.
4.  Le domande e i documenti sono trasmessi al-l'IRFIS o alla CRIAS in originale e copia, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
5.  In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. del presente regolamento. Le domande eventualmente pervenute prima della prescritta data di pubblicazione non saranno prese in considerazione.
6.  Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate entro il termine che sarà stabilito con apposito decreto dell'Assessore da pubblicare nella G.U.R.S..
7. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Art. 8.
Procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni

1.  L'IRFIS o la CRIAS, allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle istanze, redigono la graduatoria delle domande ritenute ammissibili prese in considerazione e deliberano la concessione del finanziamento e del contributo, determinandone l'importo, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze e, comunque, entro 60 giorni dallo scadere del termine stabilito per la presentazione delle stesse.
2.  Sono prese in considerazione le domande relative alla concessione di un finanziamento non inferiore a 30 milioni di lire, complete di tutti gli elementi necessari a permettere una completa valutazione dell'iniziativa, accompagnate dagli allegati previsti al comma 2 del precedente articolo 7 ovvero che, mancanti di uno o più elementi o documenti, vengano integrate, su specifica ed analitica richiesta dell'Istituto erogatore entro 30 giorni dalla richiesta di questo, da inoltrare, anch'essa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda.
3.  Sono ritenute ammissibili le domande per le quali l'IRFIS o la CRIAS hanno valutato positivamente la fattibilità tecnica e la validità dell'iniziativa.
4.  Dell'ammissione o dell'esclusione dai benefici previsti dalla legge dovrà essere data comunicazione ai soggetti richiedenti entro il termine di 15 giorni de correnti dalla data della deliberazione comunicando contestualmente ai soggetti ammessi l'elenco della documentazione necessaria per l'ulteriore prosieguo delle procedure.
5.  Ai fini della formalizzazione e dell'erogazione del finanziamento trovano applicazione le disposizioni già vigenti presso l'IRFIS e la CRIAS per analoghe operazioni creditizie.
6.  La graduatoria di cui al comma 1 è redatta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7.  Nel caso in cui occorra collocare in graduatoria istanze presentate in pari data si procederà nel modo seguente:
-  se, avuto riguardo alle disponibilità assegnate ad ogni Provincia, le istanze "ex quo" dovessero rientrare tutte quante nella parte della graduatoria coperta dalle disponibilità, queste verranno elencate secondo l'ordine alfabetico della denominazione dell'azienda o del cognome del soggetto promotore;
-  se, invece, la parte utile della graduatoria interessa soltanto alcune delle istanze "ex quo", queste verranno ricollocate in graduatoria secondo l'ordine decrescente del rapporto investimento/occupazione aggiuntiva. Se permangono situazioni di parità vengono privilegiate le istanze che in assoluto prevedono un maggior numero di nuovi occupati e, infine, in caso di persistente parità, preferendo quelle che comportano un minore intervento finanziario, quale sommatoria del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale nei tre anni.
Art. 9.
Procedure per la erogazione dei contributi

1. L'importo del finanziamento è erogato direttamente all'impresa beneficiaria o, su richiesta di questa, alle imprese fornitrici, previa presentazione delle fatture, accompagnate da copia autenticata dei contratti e degli atti conseguenti dai quali possa rilevarsi l'acquisizione parziale o totale dei beni o dei servizi previsti nel progetto ammesso a finanziamento.
2.  I contributi in conto capitale sono erogati dopo la chiusura del periodo fiscale, se trattasi di impresa individuale o società di fatto o di persone, e dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per le società di capitale, previa presentazione dei documenti giustificativi delle relative spese.
3.  Possono essere concessi anticipi del contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento dell'aliquota prevista relativamente alle spese trimestralmente sostenute.
4.  In tal caso alla richiesta di anticipo dovrà essere allegata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia delle erogazioni in acconto.
5.  Le spese sulle quali il contributo in conto capitale è erogabile sono quelle incluse nel programma aziendale e ritenute ammissibili dall'istituto erogante.
Art. 10.
Garanzie e privilegi in favore degli enti erogatori

1.  Le garanzie da costituire in favore dell'ente erogatore consisteranno esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fidejussioni bancarie o assicurative.
2.  Le attrezzature e gli altri beni materiali ad utilità pluriennale sono vincolati all'esercizio dell'attività di impresa per almeno cinque anni, decorrenti dalla data dell'erogazione finale del finanziamento, salva la facoltà, in caso di obsolescenza tecnologica degli stessi, di procedere alla loro sostituzione previa autorizzazione dell'ente finanziatore.
Art. 11.
Verifiche ed accertamenti

1. L'Assessorato, facoltativamente in ogni fase del procedimento ed obbligatoriamente completata la realizzazione dei progetti che prevedono acquisizione o realizzazione di opere concernenti beni immobili, impianti o altri beni duraturi, dispone apposite ispezioni volte a verificare la veridicità dei fatti dichiarati e l'esatto adempimento delle prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2.  Le spese previste per le superiori ispezioni, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono a carico dei beneficiari i quali provvedono al loro rimborso secondo le modalità fissate con il decreto assessoriale n. 2282 del 17 ottobre 1994, pubblicato nella GURS n. 57 del 19 novembre 1994.
Art. 12.
Sanzioni

1. L'IRFIS e la CRIAS, di concerto con l'Assessorato, provvedono alla pronuncia di decadenza dell'agevolazione quando:
a) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti nei cinque anni successivi la erogazione finale del finanziamento, ovvero sostituiti nello stesso periodo senza l'autorizzazione dell'ente finanziatore;
b) gli investimenti e le spese di gestione oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ammessi anche ad altre agevolazioni;
c)  i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge e dal presente regolamento;
d)  l'impresa non stipula ovvero rescinde o risolve il contratto di finanziamento.
2. Nei casi in cui si proceda a pronuncia di decadenza delle agevolazioni concesse, dopo l'avvenuta erogazione anche parziale delle stesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire, entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente concedente ed in unica soluzione, le somme percepite maggiorate dagli interessi legali calcolati dalla data di riscossione a quella di effettivo versamento.
Art. 13.
Norma finanziaria

1.  L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge è posto a carico, secondo le rispettive competenze, del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del fondo a gestione separata istituito presso l'IRFIR ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni, entro i limiti di finanziamento previsti dalla legge e secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, nonché dei successivi rifinanziamenti a carico di fondi regionali o extraregionali.
Art. 14.
Criteri per la scelta dei settori specifici

1.  In sede di prima applicazione sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge, fino alla concorrenza dei finanziamenti disponibili, tutti gli interventi rientranti nei settori indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della stessa legge.
2.  Per gli anni successivi l'Assessore determinerà, con il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del presente regolamento, i settori nell'ambito esclusivo dei quali potranno essere ammessi a beneficio i progetti proposti, avendo cura di privilegiare i settori che utilizzano prevalentemente materie prime, beni o servizi prodotti nel territorio siciliano.
Art. 15.
Verifica stato di attuazione

1.  Anche al fine di consentire all'Assessorato di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 4 della legge, l'IRFIS e la CRIAS sono tenuti a produrre allo stesso Assessorato entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario una dettagliata relazione contenente i dati e le notizie sullo stato di attuazione della legge, nonché l'elenco di tutte le istanze ammesse ai benefici.

Art. 16.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 1 marzo 2000
  CAPODICASA 
Assessore regionale per la cooperazione,  BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca 


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 luglio 2000.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 131.
NOTA

Il punto 3.2 della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 213 del 23 luglio 1996, così dispone:

«Definizione delle PMI

Ai fini della presente disciplina, le "PMI" sono definite conformemente alla raccomandazione concernente la definizione delle PMI adottata dalla Commissione il 3 aprile 1996. Secondo la definizione attualmente in vigore, i cui massimali relativi al fatturato e al totale dello stato patrimoniale possono essere sottoposti a revisione ogni quattro anni in base all'art. 2 dell'allegato della raccomandazione, le PMI sono imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti (1);
-  aventi: o un fatturato annuo (2) non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni diECU;
-  e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:
-  avente meno di 50 dipendenti;
-  avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
- e in possesso del requisito dell'indipendenza quale definito in appresso.
Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
-  se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola imprese, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Il requisito dell'indipendenza, secondo il quale il 25% o più del capitale della PMI non può essere detenuto da una grande impresa, è derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota è considerata come la soglia che può dar luogo al controllo. Per selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è quindi necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto».

(1)  Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durate un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
(2)  Per fatturato s'intende ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva n. 78/660/CEE delConsiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (Gazzetta Ufficiale n. L.222 del 14 agosto 1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (Gazzetta Ufficiale n. L82 del 25 marzo 1994, pag. 33), l'importo netto del volume d'affari che comprende «gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari».
(2000.31.1723)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 2000.
Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e, in particolare, l'art. 9, comma 5, che demanda al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di adottare, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 198 dell'11 luglio 2000;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Considerato che occorre provvedere nel merito;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, art. 9, comma 5, di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CAPODICASA 

Allegato
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Art. 1
Oggetto e finalità

1.  Le disposizioni che seguono, adottate in attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 28/99, disciplinano, al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, ai sensi del titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e come specificato all'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale n. 28/99:
a)  la modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita;
b)  le procedure istruttorie preliminari alla convocazione della conferenza di servizi, come definitiva al successivo art. 2;
c)  i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita;
d)  le modalità di partecipazione alla conferenza;
c)  le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intendono:
a) per responsabile del procedimento, il dipendente, individuato dall'amministrazione comunale nel proprio organico, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi;
b)  per rappresentante delle amministrazioni partecipanti, colui che è formalmente legittimato a deliberare in nome e per conto dell'amministrazione convocata;
c)  per relatore tecnico, colui o coloro che sono incaricati dall'amministrazione di appartenenza di redigere una relazione tecnica istruttoria per ciascuna delle valutazioni di settore afferenti alla richiesta di autorizzazione;
d)  per rappresentanti dei comuni contermini, i rappresentanti dei comuni direttamente confinanti con il comune procedente alla conferenza d servizi;
e)  per rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, i rappresentanti designati dalle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale;
f)  per legge regionale, la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 3
Soggetti partecipanti alla conferenza di servizi

1.  Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre al comune procedente, la Provincia regionale, la Camera di commercio e la Regione.
2.  Per la Regione è legittimato a partecipare l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ovvero un suo delegato; per la Provincia regionale, il presidente della giunta provinciale o un suo delegato; per la Camera di commercio, il presidente o un suo delegato; per il Comune procedente il sindaco o un suo delegato.
3.  Ciascun rappresentante di Regione, Provincia regionale, Camera di commercio e Comune potrà essere accompagnato da relatori tecnici, i quali non hanno, però, diritto di voto.
4.  Alla riunione della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto:
a)  i sindaci dei comuni contermini o loro delegati;
b)  i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale, individuati ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4
Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori

1.  Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), possono partecipare a titolo consultivo alla conferenza di servizi le organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, ovvero operanti nell'ambito del territorio della Regione siciliana da almeno due anni prima della pubblicazione della legge regionale.
2.  I soggetti di cui al comma precedente faranno pervenire richiesta di accreditamento presso la conferenza di servizi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca trasmetterà ai comuni le istanze di accreditamento di cui al comma 2, previa verifica dei requisiti richiesti dal comma 1.
4.  Possono partecipare alla conferenza di servizi, senza obbligo di invito, anche associazioni e organizzazioni non rientranti fra quelli di cui al comma 1, purché dimostrino di avere un interesse alla partecipazione alla conferenza.
5.  E' consentita una dichiarazione congiunta di due o più organizzazioni o associazioni dalla quale risulti l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento.
6.  La procedura di cui ai commi precedenti viene attivata per una sola volta per ciascun periodo di validità della programmazione della rete distributiva, di cui all'art. 5 della legge regionale.

Art. 5
Istanza di autorizzazione

1.  Il richiedente presenta al comune, competente per territorio, istanza di autorizzazione utilizzando allo scopo l'apposita modulistica che sarà approvata con separato provvedimento.
2.  L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede per l'eventuale priorità il timbro dell'ufficio postale accettante, ovvero a mano: in quest'ultimo caso l'ufficio comunale competente a ricevere l'istanza rilascia ricevuta con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione.
3.  Copia della superiore istanza e della relativa documentazione di cui al successivo art. 6, dovrà essere trasmessa a cura del richiedente nel medesimo giorno anche all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché alla Provincia regionale e alla Camera di commercio competenti per territorio.
4.  Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale:
a)  il settore o i settori merceologici;
b)  il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del-l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale;
c)  l'ubicazione dell'esercizio;
d)  la superficie di vendita dell'esercizio;
e)  l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art.5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5.  In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera b) è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.
6.  L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 6
Documentazione

1. All'istanza di autorizzazione presentata al comune competente per territorio, deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  uno studio d'impatto avente i contenuti di cui alle direttive di attuazione dell'art. 5 della legge regionale;
b)  documentazione cartografica: planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa alle diverse zone d'intervento interessate al progetto (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi); un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione degli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela; un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate alla domanda di autorizzazione;
c)  documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia con le modalità e formalità richieste in base all'ordinamento comunale, tranne nel caso di cui al successivo comma 2, lettera a), ovvero quantomeno copia del progetto tecnico di massima, contenente, tra l'altro la documentazione cartografica di cui alla precedente lettera b).
2.  All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autorizzazione, la seguente documentazione:
a)  dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commerciale in oggetto, qualora il richiedente ne sia già in possesso;
b)  ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto all'istanza di autorizzazione;
c)  ogni atto utile a dimostrare il possesso delle condizioni ai fini delle priorità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale.
3. La documentazione di cui al comma 1, lettera c), e comma 2 va prodotta in copia unica; la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) va prodotta in triplice copia con specifico ri ferimento ad elaborati non riproducibili nei consueti formati A4 o A3.

Art. 7
Adempimenti regionali

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, fissa la data di svolgimento della conferenza di servizi entro i termini di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale, e comunque, non prima di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune competente, il quale provvederà, senza indugio, a convocare la conferenza di servizi nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 9.

Art. 8
Adempimenti comunali

1.  Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, comunica all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, anche tramite fax, la data di ricevimento della stessa istanza.
2.  Il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, provvede ai seguenti adempimenti:
a)  verifica la sussistenza dei requisiti essenziali richiamati dell'art. 5, comma 4 e della sottoscrizione dell'istanza;
b)  accerta la completezza della documentazione di competenza comunale e provvede alla relativa trasmissione agli uffici comunali di settore;
c)  qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione di cui all'art. 6, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il 30° giorno successivo alla richiesta. Il responsabile del procedimento, una volta acquisita la documentazione integrativa, convoca la conferenza di servizi, con le modalità di cui al successivo art.9, previi accordi con i rappresentanti della Regione, della Provincia regionale e della Camera di commercio.
3.  La richiesta di cui alla precedente lettera c) interrompe i termini di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale. Il termine di 60 giorni comincerà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Copia di tale documentazione dovrà essere contestualmente trasmessa all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, alla Provincia regionale e alla Camera di commercio.
4.  Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'in terruzione dei termini all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale fisserà la nuova data di convocazione della conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui all'art. 7, successivamente al ricevimento della comunicazione dal comune di cui al precedente comma.

Art. 9
Convocazione della conferenza

1.  Il responsabile del procedimento, ricevuta la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di fissazione della data della conferenza di servizi, provvede immediatamente alla convocazione della stessa.
2.  Il responsabile del procedimento dovrà tenere a disposizione dei componenti la conferenza di servizi di cui all'art. 3, nei dieci giorni antecedenti la data di convocazione della conferenza medesima, l'istanza, nonché la documentazione allegata e le conclusioni istruttorie cui è pervenuto lo stesso responsabile del procedimento.
3.  Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi a mezzo fax indirizzato a tutti i soggetti partecipanti di cui all'art. 3.
4.  Le spese relative allo svolgimento della conferenza di servizi sono a carico degli enti partecipanti.
5.  La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche nei confronti degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 10
Svolgimento della conferenza

1.  La conferenza di servizi si svolge in pubblica seduta ed è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti tra cui il rappresentante della Regione. La conferenza si chiude con la sottoscrizione del processo verbale della seduta da parte dei rappresentanti di cui all'art. 9, comma 3, della legge.
2.  Il rappresentante del comune ricopre la carica di presidente della conferenza.
3.  Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione comunale procedente.
4.  Il presidente della conferenza verifica la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
5.  La conferenza di servizi, acquisti gli atti di rito, si svolge con le seguenti modalità:
a)  i rappresentanti delle amministrazioni presenti esprimono la propria valutazione, anche sulla base delle illustrazioni dei relatori tecnici;
b)  i soggetti partecipanti a norma dell'art. 3 possono intervenire al termine dell'illustrazione delle superiori relazioni;
c)  esaurita la discussione, la conferenza delibera in merito nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 11, con decisione motivata.

Art. 11
Deliberazione della conferenza di servizi

La deliberazione della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione commerciale è adottata a maggioranza dei componenti; si considera acquisto l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
La deliberazione, che deve essere adottata entro 90 giorni dalla convocazione della conferenza, costituisce il presupposto del rilascio delle relative autorizzazioni commerciali.
Se entro 120 giorni dalla convocazione della conferenza di servizi non viene comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono ritenersi accolte così come previsto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale.

Art. 12
Processo verbale

1.  Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario.
2.  Dal processo verbale di cui al comma 1 devono risultare:
a)  l'indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria nonché degli altri soggetti convocati o presenti senza convocazione, con menzione della relativa presenza, ovvero assenza, e degli eventuali supplenti;
b)  l'oggetto in riferimento al quale la conferenza è stata convocata;
c)  il contenuto degli interventi dei rappresentanti a partecipazione obbligatoria;
d)  le eventuali osservazioni dei soggetti partecipanti a titolo consultivo;
e)  le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni;
f)  l'allegazione degli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti;
3.  Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria.

Art. 13
Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

In caso di esito positivo della conferenza, il comune provvede al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla base della deliberazione della conferenza di servizi nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale.
Il responsabile del procedimento provvede, altresì, alla tempestiva comunicazione del provvedimento, sia esso positivo ovvero negativo al richiedente.
Il provvedimento di cui al precedente comma 2 va trasmesso per estratto alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Copia del processo verbale nonché del provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione commerciale viene inviata dal responsabile del procedimento a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza.

Art. 14
Accesso alla documentazione

1.  Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi.
2.  A tale scopo, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione comunale competente non disponga diversamente, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza presso l'ufficio comunale che ha proceduto all'indizione della conferenza.
3.  L'istanza deve contenere o comunque rendere evidenti le generalità del richiedente, nonché le motivazioni della richiesta e tutte le possibili indicazioni utili ad un celere reperimento del documento.
4.  Il responsabile del procedimento, valutate le motivazioni dell'istanza, invita i richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a prendere visione della documentazione afferente allo specifico procedimento nonché, se richiesto, ad estrarne copia.
Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in un fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.
6.  Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dall'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 15
Istituzione di una commissione di esperti per il monitoraggio dell'attività delle conferenze di servizi

1.  Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce presso il proprio Assessorato una commissione di esperti incaricata di esaminare l'attività e le risultanze delle conferenze di servizi. La commissione resta in vigore per 2 anni e potrà essere prorogata con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2.  Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la commissione di cui al presente articolo presenta una relazione in cui valuta la coerenza delle valutazioni effettuate nel semestre precedente dalle conferenze di sevizi. La relazione è resa pubblica.
3.  La commissione di esperti è composta da 5 membri, uno dei quali eletto presidente. I membri della commissione sono scelti tra personalità che abbiano competenze giuridiche e commerciali e che non ricoprano incarichi presso enti, istituzioni o aziende che possano configurare un conflitto di interessi.
(2000.31.1726)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 2000.
Aggiornamento del minimo monetario garantito in favore degli equipaggi dei natanti che hanno effettuato l'interruzione tecnica della pesca nell'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30;
Vista la legge regionale 28 settembre 1999, n. 24;
Visto il decreto presidenziale 18 febbraio 2000, n. 38, con il quale sono state approvate le procedure ed i parametri per le misure di accompagnamento sociale in caso di interruzione tecnica, di cui all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30 e seguenti;
Visto il decreto presidenziale 10 maggio 2000, n. 110, con il quale il termine di cui all'art. 10 del summenzionato decreto presidenziale n. 38/2000 è stato prorogato;
Vista la nota n. 1654 del 13 luglio 2000, con la quale l'Assessore al ramo, nel comunicare che la Commissione europea ha dichiarato compatibile la legislazione regionale con le norme comunitarie, ha richiesto alle Camere di commercio la previsione del fabbisogno finanziario per il riconoscimento delle misure sociali in argomento, per gli anni di "interruzione tecnica" 1998 e 1999;
Considerata la necessità di aggiornare il minimo monetario garantito, determinato dall'art. 4 (tabella E) del decreto presidenziale n. 38/2000 in favore dell'equipaggio, secondo la tabella contrattuale in vigore dall'1 maggio 1999, relativamente all'interruzione tecnica effettuata nell'anno 1999;
Decreta:


Articolo unico

Il minimo monetario garantito, determinato dall'art. 4 del decreto presidenziale n. 38/2000 (tabella E), in favore degli equipaggi dei natanti che hanno effettuato l'interruzione tecnica 1999 - ai sensi della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, è aggiornato secondo la tabella allegata, la quale costituisce parte integrante del presente decreto.
Palermo, 26 luglio 2000.
  CAPODÌCASA 


Allegato
PESCA COSTIERA LOCALE, RAVVICINATA, MEDITERRANEA O DI ALTURA RETRIBUZIONI MINIMO MONETARIO GARANTITO E PREVIDENZIALE DAL 1° MAGGIO 1999

Costiera locale
  Qualifiche | Com.te-Mot. | Marinaio | Giovanotto | Mozzo 
Parametro      115 101,5 101 100 
Importo fisso      1.158.924 1.022.876 1.017.838 1.007.760 
13ª e 14ª      256.154 233.479 232.640 230.960 
Ferie      149.423 136.196 135.706 134.727 
Tfr      132.821 121.063 120.628 119.757 
M.M. garantito      1.697.322 1.513.616 1.506.812 1.493.204 
Val. conv.      378.000 378.000 378.000 378.000 
Totale prev.      1.942.501 1.770.552 1.764.184 1.751.447 
Totale arrotondato      1.943.000 1.771.000 1.764.000 1.751.000 

Costiera ravvicinata
  Qualifiche | Com.te-Mot. | Marinaio | Giovanotto | Mozzo 
Parametro      129 115 103 100 
Importo fisso      1.300.010 1.158.924 1.037.993 1.007.760 
13ª e 14ª      279.668 256.154 235.999 230.960 
Ferie      163.140 149.423 137.666 134.727 
Tfr      145.013 132.821 122.370 119.757 
M.M. garantito      1.887.832 1.697.322 1.534.027 1.493.2O4 
Val. conv.      378.000 378.000 378.000 378.000 
Totale prev.      2.120.819 1.942.501 1.789.658 1.751.447 
Totale arrotondato      2.121.000 1.943.000 1.790.000 1.751.000 

Mediterranea o di altura
  Qualifiche | Com.te-Mot. | Marinaio | Giovanotto | Mozzo 
Parametro      143 129 107 104 
Importo fisso      1.441.097 1.300.010 1.078.303 1.048.070 
13ª e 14ª      303.183 279.668 242.717 237.678 
Ferie      176.857 163.140 141.585 138.646 
Tfr      157.206 145.013 125.853 123.241 
M.M. garantito      2.078.341 1.887.832 1.588.459 1.547.635 
Val. conv.      378.000 378.000 378.000 378.000 
Totale prev.      2.299.136 2.120.819 1.840.605 1.802.395 
Totale arrotondato      2.900.000 2.121.000 1.841.000 1.802.000 

(2000.31.1725)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 7 giugno 2000.
Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1;
Visto l'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18;
Vista la legge n. 513/77;
Vista la delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 1995, modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996, contenente, tra l'altro, i nuovi criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Visto il decreto n. 1112/Gab del 23 luglio 1999, con il quale sono stati fissati i criteri di determinazione dei canoni di locazione degli alloggi popolari, in attuazione della sopracitata delibera CIPE;
Visti i pareri nn. 7147 del 10 aprile 1998 e 13544 del 6 luglio 1998 dell'Ufficio legislativo e legale, con i quali si afferma che i criteri di determinazione dei canoni previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale vanno estesi anche agli utenti degli alloggi di proprietà regionale acquistati ai sensi delle leggi regionali n. 54/85 e n. 8/94;
Considerato, pertanto, che occorre integrare il sopracitato decreto n. 1112/Gab del 23 luglio 1999 con riguardo ai succitati assegnatari;
Visto l'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, laddove recita: «...ai fini dell'applicazione del canone sociale, si prescinde dall'accertamento dei requisiti e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari»;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 1153 nel 21 gennaio 2000, che evidenzia la necessità che la Presidenza della Regione proceda alla determinazione delle misure dei nuovi canoni mediante la previsione di un'autonoma categoria che prescinda dall'accertamento del reddito, anche di stabilire la decorrenza dei canoni stessi;
Considerato che gli alloggi assegnati alle forze dell'ordine appartengono alle categorie catastali A2 e A3 anziché alla categoria A4, valevole per gli alloggi di E.R.P., e che quindi il relativo equo canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n.392, artt. da 12 a 24, risulta particolarmente oneroso;
Ritenuto di dovere adottare il predetto equo canone come di seguito riportato:
-  categoria D - alloggi assegnati alle forze dell'ordine:
- fascia D1 - nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone, artt. da 12 e 24, comma 1) ridotto del 40%;
-  fascia D2 - nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 45%;
-  fascia D3 - nucleo familiare composto da 6 a più persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 50%;
Restando invariati i criteri di adeguamento all'indice Istat previsti dal contratto di locazione;
Ritenuto che i canoni così determinati rispecchino i criteri previsti dalla legge per la fissazione del canone sociale;
Ritenuto, altresì, di stabilire la decorrenza di applicazione dei canoni succitati con i seguenti criteri:
-  per i conduttori titolari di contratto di locazione in corso di validità, dal giorno successivo alla sua scadenza;
- per i conduttori non titolari di contratto di locazione in corso di validità, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento;
Decreta:


Art. 1

Nell'ambito della Regione siciliana, i canoni di locazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine (ex legge regionale n. 54/85 e n. 8/94) vengono così determinati:
-  categoria D - alloggi assegnati alle forze dell'ordine:
- fascia D1 - nucleo familiare composto da 1 a 3 persone: il canone è fissato con le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone, artt. da 12 e 24, comma 1) ridotto del 40%;
-  fascia D2 - nucleo familiare composto da 4 a 5 persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 45%;
-  fascia D3 - nucleo familiare composto da 6 a più persone: il predetto equo canone viene ridotto nella misura del 50%.
Restando invariati i criteri di adeguamento all'indice Istat previsti dal contratto di locazione.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'art. 1 verranno applicate agli assegnatari titolari di un contratto di locazione semplice dal giorno successivo alla scadenza del contratto vigente mentre verranno applicate, agli assegnatari non titolari di contratto di locazione vigente, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza per il visto di registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2000.
  CRISAFULLI 


Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 19 giugno 2000, al n. 1357.
(2000.31.1713)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 luglio 2000.
Istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Montesano in agro di Modica e Ragusa.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 agosto 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Adamo Martello Antonino, nato a Modica il 6 settembre 1944 ed ivi residente in via Vanella Albarcara, 3, di istituzione di un'azienda agro-venatoria in agro di Modica e Ragusa contrada Montesano-Albarcara;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. di Ragusa, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Montesano;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa datata 21 febbraio 2000, prot. n. 410;
Vista la nota n. prot. 1562/T-B87b del 21 marzo 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda agro-venatoria;
Vista la comunicazione della prefettura di Palermo, prot. n. 3426/2000 del 27 aprile 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Montesano in agro di Modica e Ragusa, contrada Montesano-Albarcara, estesa complessivamente Ha. 224.37.50, comprendente le particelle 11, 16, 18, 19, 42, 43, 50, 53, 54, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 100, 101, 108, 109, 110, 113, 115 del foglio di mappa n. 176; le particelle 8, 63, 74, 104, 146, 194, 255 del foglio n. 177 del comune di Modica per ettari 149.07.64; le particelle 11, 12, 74, 75, 76, 103 del foglio n.104; le particelle 15, 42, 45, 47, 48, 49, 84, 175, 176, 177, 178, 179, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 321, 322 del foglio n. 105 del comune di Ragusa per ettari 75.29.86.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Adamo Martello Antonino, nato a Modica il 6 settembre 1944 ed ivi residente in via Vanella Albarcara, 3, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale unitamente ai relativi atti sarà depositato presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2000.
  CUFFARO 

(2000.33.1830)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E LA PESCA


DECRETO 13 luglio 2000.
Piano promozionale definitivo per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 14/66 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la propaganda dei prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2000;
Visto il decreto n. 270 del 9 marzo 2000, registrato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato il 7 aprile 2000, con il quale è stato approvato il piano promozionale per l'anno 2000 per lo svolgimento del quale è stato presunto un costo pari a L. 5.350 milioni;
Considerato che lo stanziamento definitivo del capitolo 35312 ammonta a L. 8.000 milioni e che, pertanto, risulta una maggiore disponibilità di spesa rispetto a quanto programmato nel già citato piano promozionale 2000;
Considerato che, per alcune iniziative comprese nel predetto piano promozionale 2000, è stata impegnata una somma inferiore a quella inizialmente prevista nel piano stesso;
Viste le nuove proposte pervenute da parte di soggetti ed organismi specializzati in manifestazioni fieristiche e pubblicitarie;
Considerato che, nel piano promozionale approvato con il già citato decreto n. 270 del 9 marzo 2000, è stata prevista la prenotazione dell'area di alcune fiere e che occorre prevedere quanto necessario per il completo svolgimento di alcune di esse, nonché quanto necessario per la partecipazione di questo Assessorato ad altre importanti manifestazioni fieristiche che avranno svolgimento nel corso del primo semestre dell'anno 2001;
Viste le nuove proposte relative a campagne pubblicitarie da effettuare tramite pubblicazioni su periodici, settimanali, riviste etc., attraverso il mezzo televisivo e tramite la cartellonistica esterna;
Ritenuto di non dover provvedere, come previsto nel decreto n. 270 del 9 marzo 2000, all'accantonamento di un fondo di riserva da destinare ad azioni collaterali e a spese non prevedibili in fase preventiva;
Ritenuto, pertanto, in relazione alla maggiore di sponibilità di bilancio, di dovere provvedere alla riformulazione del piano promozionale definitivo - anno 2000;
Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il piano promozionale definitivo per l'anno 2000, così come indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 luglio 2000.
  BATTAGLIA 


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 24 luglio 2000 con nota n. 222.

Allegato
PIANO PROMOZIONALE DEFINITIVO Anno 2000

Stanziamento previsto L. 8.000 milioni
Accordo di programma      L. 300 milioni 

Pubblicizzazione piano promozionale ed iniziative pubblicitarie di sostegno alla promozione
dei prodotti      L. 250 milioni 

Accordo con il Comune di Palermo e la Camera
di commercio di Palermo      L. 30 milioni 

Campagna pubblicitaria attraverso stampa su periodici settimanali, riviste specializzate, etc. e attraverso il mezzo televisivo ( compresa la realizzazione del materiale necessario, anche
audiovisivo e cd room)       L. 300 milioni 

Campagna pubblicitaria tramite cartellonistica esterna (aeroportuale, metropolitana, strada-
le, buste pensiline)       L. 500 milioni 

ATTIVITA' PROMOZIONALE IN ITALIA

      L. 2.313 milioni 

Settore agroalimentare
SANA - Bologna, 15-18 settembre 2000      L. 250 milioni 
Salone del gusto - Torino, 25-29 ottobre 2000      L. 250 milioni 
MIA - Rimini, 19-23 febbraio 2001      L. 223 milioni 

Missione in Sicilia operatori stranieri (settore lat-
tiero-caseario) - maggio 2000      L. 150 milioni 
Promozione marchio D.O.P pescato siciliano      L. 30 milioni 

Progetto Goletta Verde
La Grande Festa dell'enogastronomia siciliana
(Roma)      L. 270 milioni 

Settore artigianato
GIFT - Firenze 15-18 settembre 2000      L. 180 milioni 
Abitare il tempo - Verona, ottobre 2000      L. 100 milioni 
MACEF - Milano, 8-11 settembre 2000      L. 230 milioni 
MACEF - Milano, primavera 2001      L. 230 milioni 

Settore lapideo
Mostra internazionale marmi - Verona, 28 set-
tembre - 1 ottobre 2000      L. 300 milioni 

Fiera internazionale marmi - Carrara, maggio
2001      L. 100 milioni 

Prenotazione area
ATTIVITA' PROMOZIONALE ALL'ESTERO

      L. 4.307 milioni 

Settore agroalimentare
Summer Fancy Food - New York, 9-11 luglio
2000      L. 250 milioni 
IFE 2001 - Londra, 25-28 marzo 2001      L. 280 milioni 
SIAL - Parigi, 22-26 ottobre 2000      L. 250 milioni 

Manifestazione eno-gastronomica in Germania -
Dresda, ottobre 2000      L. 200 milioni 

Missione economica operatori in Svezia, settem-
bre 2000      L. 140 milioni 

Azione presso la ristorazione (Londra e Man-
chester)       L. 13 milioni 
ISM - Colonia, gennaio 2001 (settore dolciario)      L. 200 milioni 

BBC - Good food show - Birmingham, 29 no-
vembre - 3 dicembre       L. 220 milioni 
Biofach - Norimberga, febbraio 2001      L. 200 milioni 

Settore artigianato (Pesca)
Fishing 2000 - Gasgow, 30 marzo-1 aprile 2000      L. 130 milioni 

Expopesca 2000 - Santiago del Cile, 29 novem-
bre - 2 dicembre      L. 160 milioni 
Maison & Objet - Parigi, 8-12 settembre 2000      L. 250 milioni 
Ambiente Japan - Tokyo, 21-23 giugno 2000      L. 180 milioni 
Museum Expression - Parigi, gennaio 2001      L. 200 milioni 
Heim Handwerk - Monaco, 9-17 dicembre 2000      L. 100 milioni 

Settore lapideo
Interbuild/Tilex - Melbourne, 16-19 luglio 2000      L. 204 milioni 
Missione di operatori - Pechino, novembre 2000      L. 250 milioni 

I.T:S.E. - Covering - Orlando, giugno 2001 (Pre-
not. area)       L. 50 milioni 

Iniziative multisettoriali
Partecipazione all'evento Italia Matsuri - Tokyo,
aprile-maggio 2001      L. 100 milioni 

Partecipazione all'evento Italia - Polska crescen-
do - Varsavia, 21-28 ottobre 2000      L. 240 milioni 
BYT-Italia - Mosca, 30 ottobre - 2 novembre 2000      L. 300 milioni 
SHOW ROOM- Buenos Aires      L. 260 milioni 

Sportello informatico presso la Camera di Com-
mercio Italo-brasiliana      L. 10 milioni 

(2000.31.1776)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 11 maggio 2000.
Progetti di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ammessi a finanziamento.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92, che autorizza la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1998, lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e L. 59.000 per ciascuno degli anni successivi, da ripartire tra le regioni per l'attuazione dei programmi e piani personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "h" di particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. 1/bis) ed 1/ter) della legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 22 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1998, reg. n. 2, fg. 373, con il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 1998 dello stanziamento profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98, con assegnazione alla Regione Sicilia di lire 2.661 milioni e successivo accredito sul c/c infruttifero n. 22721/526 B.I. con obbligo di impiego nel biennio successivo;
Visto il decreto dell'Assessorato del bilancio e delle finanze n. 145 del 12 marzo 1999, reg. 2, fg. 112, con il quale la superiore disponibilità è stata iscritta nel bilancio regionale, esercizio 1999, al cap. 19051;
Visto il decreto 10 agosto l999, con il quale sono state dettate le direttive per la presentazione di programmi d'intervento a sostegno dei portatori di handicap gravi ai sensi del sopracitato art. 39, comma 2°, della legge n. 104/92, nonché i criteri di valutazione per l'ammissione al finanziamento;
Viste le risultanze istruttorie;
Ritenuto d'ammettere a finanziamento, relativamente alla prima annualità, i progetti indicati nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a finanziamento e per gli importi indicati, relativamente alla prima annualità, i progetti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di L. 2.660.836.000.

Art. 2

Alla spesa di L. 2.660.836.000 si farà fronte con il fondo conservato sul cap. 19051 per l'anno 1999, ai sensi del comma 8°, lett. c), dell'art. 64 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999.

Art. 3

Si autorizza la contestuale emissione dei titoli di spesa.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria.
Palermo, 11 maggio 2000.
  BARBAGALLO 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali l'8 giugno 2000.

Allegato

-  comune di Caccamo      L. 281.111.000 
-  comune di Bagheria      L. 414.783.000 
-  comune di S. Angelo Muxaro      L. 181.573.000 
-  comune di Aci Catena      L. 318.130.000 
-  comune di Misterbianco      L. 286.154.000 
-  comune di Biancavilla      L. 118.520.000 
-  comune di Motta S. Anastasia      L. 360.351.000 
-  comune di Palazzolo Acreide      L. 124.842.000 
-  comune di Alcamo      L. 455.937.000 
-  comune di Roccalumera      L. 52.110.000 
-  comune di Furci Siculo      L. 34.100.000 
-  comune di Trapani      L. 33.225.000 
Totale      L. 2.660.836.000 

(2000.25.1290)
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DECRETO 11 maggio 2000.
Direttive per la presentazione di programmi di intervento a sostegno di portatori di handicap gravi ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo 1986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92, che autorizza la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1998, lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e lire 59.000 per ciascuno degli anni successivi, da ripartire tra le regioni per l'attuazione dei programmi e piani personalizzati d'intervento a favore dei soggetti con "h" di particolare gravità e dei familiari, nella tipologia riportata dall'art. 39, 2° comma, lett. 1/bis) ed 1/ter), della legge n. 104/92 ad integrazione delle prestazioni già erogate dagli enti locali;
Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 4 maggio 1999, con il quale è stata effettuata la ripartizione per l'anno 1999 dello stanziamento profferto dall'art. 3, 1° comma, legge n. 162/98;
Visto il decreto n. 11 del 24 gennaio 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il cap. 19051 in cui sono state iscritte le disponibilità trasferite dal Ministro della solidarietà sociale per l'anno 1999 pari a L. 5.562.930.280;
Visto il decreto 10 agosto l999, con il quale sono state emanate le direttive per l'impiego delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà sociale per il 1998;
Ritenuto di dovere programmare l'utilizzazione delle disponibilità assegnate dal Ministro della solidarietà sociale per il 1999 apportando talune modifiche alle direttive di cui al sopracitato decreto 10 agosto 1999;
Decreta:


Articolo unico

Sono approvate, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, le direttive per la presentazione ed il finanziamento dei programmi di sostegno delle persone handicappate gravi per l'erogazione delle prestazioni, di cui all'art. 39, 2° comma, lett. 1/bis) ed 1/ter), della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 con accesso agli stanziamenti assegnati alla Regione Sicilia del Ministro della solidarietà sociale per l'anno 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 maggio 2000.
  BARBAGALLO 


Vistato della Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 26 maggio 2000, al n. 339.

Allegato
DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI AI SENSI DELL'ART. 39, 2° COMMA, LEGGE N. 104/92

Requisiti
I programmi e/o piani d'intervento, di durata annuale, debbono riportare i seguenti elementi:
a) l'analisi delle condizioni e dei bisogni espressi nel territorio dai soggetti portatori di handicap riconosciuto grave, compresi i soggetti con minorazione sensoriale;
b)  le risorse pubbliche e private operanti nelle aree di riferimento con indicazione dei servizi e delle attività prestate a sostegno dei medesimi soggetti e delle rispettive famiglie di natura sociale e sanitaria, nonché il livello d'integrazione dei programmi proposti con i servizi sociali e sanitari di base, con le agenzie scolastiche, formative e lavorative;
c) le attività e l'aiuto che nelle previsioni di cui all'art. 39, 2° comma, lett. 1/bis ed 1/ter si intendono attivare in rapporto alla specificità della domanda di aiuto ad integrazione ed innovazione dei servizi già assicurati, nonchè la descrizione dei piani personalizzati di intervento (per le tipologie A-C);
d) indicazione delle strutture per i progetti di cui alla tipologia B;
e) gli obiettivi specifici, i tempi, le modalità e gli strumenti operativi, professionali ed organizzativi che si intendono impiegare, con indicazione delle istituzioni, associazioni, Onlus ed organizzazioni del volontariato che hanno partecipato alla progettazione e che si ritiene possano partecipare alla loro attuazione;
f) dettagliate previsioni di spesa per ciascun progetto e per l'intero programma con indicazione dei livelli retributivi applicati per le prestazioni lavorative e/o professionali assicurate in rapporto libero convenzionale od altro titolo, e per oneri generali e strumentali, con indicazione delle fonti di finanziamento e delle eventuali risorse, a compartecipazione messe a disposizione dai medesimi enti locali, con riparto dei costi complessivi su base annuale; con applicazione del C.C.N.L. per gli operatori impiegati, tariffario per il personale professionale in convenzione, ed a rimborso delle spese documentate per il personale volontario;
g) gli strumenti di verifica in itinere e finali del progetto;
h) il protocollo d'intesa con l'Azienda unità sanitaria locale che dovrà contenere:
-  approvazione della specifica iniziativa;
-  l'indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare in relazione ai singoli soggetti portatori di handicap ammessi, di cui dovrà attestare la condizione di gravità;
-  le relative figure professionali da impiegare sia a domicilio che presso i servizi diurni e ambulatoriali;
-  l'impegno a garantire quanto previsto specificando se in via diretta o in convenzione ovvero a rimborso dell'ente gestore;
--  l'impegno a verificare con i servizi sociali locali e con cadenza semestrale i risultati del progetto in termini di riabilitazione socio-sanitaria;
i) indicazione dell'ambito territoriale;
l) immediata esecutività.
Tipologia
Sono ammissibili programmi e/o progetti rientranti tra le previsioni dell'art. 39, 2° comma, lettere L/bis e L/ter della legge n. 104/92, introdotti dall'art. 1 della legge n. 162/98 e segnatamente a titolo semplificativo i seguenti interventi:
A) servizi alle persone attraverso la predisposizione di piani personalizzati:
a) assistenza domiciliare nella forma di prestazione integrativa all'assistenza domiciliare di base che l'ente locale dovrà garantire con il proprio bilancio (legge n. 104/92), anche nell'arco delle 24 ore, per soggetti privi di adeguato nucleo familiare;
b) aiuto alla persona, mediante prestazioni che mirano a garantire una vita indipendente alla persona con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici;
B) istituzione servizi di accoglienza nelle tipologie di comunità alloggio (8-10 p.l.) e casa famiglia (4-6 p.l.) e strutture analoghe, per accoglienza di breve periodo e per situazione di emergenza, a causa della temporanea indisponibilità od assenza della famiglia naturale e/o affidataria, allo scopo di fruire di un ambiente di vita adeguata alla propria condizione ed al bisogno di protezione, di guida e di assistenza.
Le strutture vanno collocate nei centri abitati per una più agevole socializzazione ed in costante collegamento con i servizi sanitari ed i centri occupazionali-riabilitativi, possibilmente debbono occupare appartamenti di civile abitazione situati in contesto condominiale al piano terreno con adeguati spazi esterni compatibilmente con le dimensioni richieste di mq. 150/200.
Le residenze debbono garantire ambienti e servizi personalizzati con spazi di vita ed attività collettiva diurna degli ospiti; cucina e servizi debbono rispondere alle prescrizioni in materia di igienicità, sicurezza e superamento barriere architettoniche alla luce delle più recenti prescrizioni; l'apertura di tali servizi rimane, pertanto, subordinata all'acquisizione di ogni autorizzazione.
Il numero e la qualifica degli operatori impiegati è definito, (ad eccezione delle comunità alloggio) di concerto, dal servizio sociale e sanitario in proporzione al numero ed alla condizione dei soggetti ospiti, con l'ausilio di addetti al riordino degli alloggi e di personale di cucina. Aperti alla collaborazione delle associazioni e del volontariato in aggiunta al personale dipendente, le comunità alloggio e le case famiglia "per gravi" integrano servizi residenziali di tipo familiare in alternativa ai per gravi" già istituiti dalla normativa regionale ex legge regionale n. 16/86, coniugando il bisogno di protezione e recupero di qualsiasi capacità residuale con l'obiettivo di reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito familiare e sociale con frequenza e/o cadenza periodica, ove possibile, in costante collegamento con i servizi del territorio ed in particolare con i centri occupazionali e riabilitativi.
Anche i progetti di istituzione e gestione dei servizi di accoglienza in presidi residenziali di tipo familiare possono essere promossi e gestiti in convenzione da enti, associazioni, coop. sociali, I.P.A.B. ed organizzazioni di volontariato previa iscrizione negli appositi albi regionali;
C)  rimborso parziale spese documentate: mediante la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di programmi di assistenza, aiuto personale e riabilitazione sociale, come individuati in precedenza, sulla scorta di preventiva autorizzazione degli enti locali, ed attuati dalle famiglie, enti, associazioni, Onlus, etc. L'approvazione dei programmi di assistenza è subordinata all'acquisizione di certificazione sanitaria sulla gravità dell'"h", sulle capacità residuali e funzionali, sulle condizioni familiari e reddituali, sentito il competente servizio dell'Azienda unità sanitaria locale sull'idoneità dell'iniziativa a sostegno degli obiettivi di prevenzione dell'aggravamento delle disabilità, sul recupero delle capacità ai fini riabilitativi e sul reinserimento delle persone handicappate nel contesto familiare e sociale. Il rimborso non potrà comunque riguardare prestazioni di ordinaria fruizione del servizio sociale locale e delle strutture ambulatoriali ed ospedaliere del servizio sanitario; di norma il rimborso non potrà superare l'80% della spesa ammessa e documentata dalle famiglie il cui reddito complessivo si attesta in misura non eccedente il limite previsto dalla legge regionale n. 16/86 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto al 50% della spesa autorizzata per redditi familiari superiori a tale limite. Ove il rimborso documentato riguardi i programmi attuati dagli enti del privato sociale, la misura del contributo non potrà eccedere l'80% della spesa ammessa.
E' facoltà comunque degli enti locali prevedere nei superiori limiti misure diverse di contribuzione alle spese, purchè a parziale rimborso, in rapporto all'entità del numero di soggetti da assistere in via indiretta ed alle condizioni reddituali accertate. Anche per detti programmi le famiglie potranno ricorrere ad enti, associazioni ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche di volontariato, per l'elaborazione ed attuazione del progetto.
Valutazione
Nella valutazione dei progetti si tiene altresì conto dei seguenti elementi:
a)  valenza sovracomunale del progetto;
b)  partecipazione di istituzioni pubbliche-private nella ricerca ed analisi della domanda sociale proveniente dalle famiglie e nella progettazione dei programmi di intervento, anche personalizzati, con eventuale disponibilità dei medesimi enti all'attuazione per la credibilità delle esperienze maturate e per la radicata territorialità conseguita;
c) idoneità del progetto alla prosecuzione oltre la fase di avvio a finanziamento;
d) livello professionale del personale.
Soggetti proponenti
Sono autorizzati alla presentazione di programmi e progetti d'intervento i comuni, singoli ed associati, e le province regionali d'intesa con i comuni interessati.
Modalità di presentazione
I comuni e le province regionali debbono, pena l'esclusione, presentare il progetto proposto nel termine massimo di giorni 30 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente atto d'indirizzo in busta chiusa ed in triplice copia all'Assessorato regionale degli enti locali, Direzione AA.SS. G.L. XIV S.S., tramite inoltro postale ed a mezzo raccomandata con avviso ritorno od altro mezzo. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale ovvero del bollo di ricevimento in caso di consegna diretta.
Il programma/progetto dovrà essere corredato da:
1) istanza di finanziamento a firma del legale rappresentante dell'ente;
2) delibera di approvazione del programma e di richiesta del finanziamento;
3)  protocollo d'intesa, convenzione od accordo di programma, stipulato con l'Azienda unità sanitaria locale od Azienda ospedaliera competente e riportante quanto previsto dalla precedente lett. g l'approvazione dell'iniziativa e l'impegno ad assicurare le prestazioni sanitarie attraverso i servizi di base e di 2° livello ovvero ospedalieri ad integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con contestuale impegno a verificarne i risultati e l'efficacia;
4)  per progetti a valenza sovracomunale è necessario accompagnare la superiore documentazione con l'atto d'intesa dei comuni aderenti e l'individuazione dell'ente capofila deputato alla realizzazione del progetto ed alla gestione dei fondi.
(2000.25.1289)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 12-27 luglio 2000, n. 381.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana approvata il 6 agosto 1999, recante «Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il Commissario delloStato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 13 agosto e depositato il successivo 20 agosto 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana approvata il 6 agosto 1999 (disegno di legge n. 475), recante «Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava»;
Che l'art. 1 della legge, modificando la precedente legge regionale n. 19 del 1995, dopo aver riaperto e prorogato per 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per richiedere la prosecuzione dell'esercizio di cave non regolarmente autorizzate, dispone al comma 6, denunciato con il ricorso, che le sanzioni previste dall'art. 7 della legge regionale n. 19 del 1995 - articolo che modificava l'art. 29, secondo comma, della legge regionale n. 127 del 1980 - sinora irrogate per lo svolgimento di attività estrattive in difetto di autorizzazione, o per la loro prosecuzione dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, siano ridotte del 60%, e che, in ogni caso, non possano superare l'importo di 30 milioni di lire;
Che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata è in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, poiché la decurtazione delle sanzioni irrogate dal 1995 ad oggi priva l'Amministrazione di notevoli risorse finanziarie senza alcuna utilità per la collettività; dà vita ad una disparità di trattamento, in quanto premia una ristretta categoria di contravventori, senza esplicita connessione con la sanatoria disposta; è in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto non prevede alcuna copertura finanziaria per gli oneri che comporta sotto il profilo delle minori entrate;
Che nel giudizio si è costituita la Regione siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Che con successiva memoria del 30 novembre 1999 il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato come legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 dell'8 ottobre 1999) la delibera legislativa oggetto del ricorso, omettendo la disposizione dell'art. 1, comma 6, impugnata, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1999, recante «Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava», è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione del comma 6 dell'art. 1 oggetto di censura, sicchè risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;
Che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio;
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
  Cesare Mirabelli, presidente Valerio Onida, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.33.1826)
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ORDINANZA 12-27 luglio 2000, n. 382.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5 e 28, della legge della Regione siciliana approvata il 23 novembre 1999, recante «Riforma della disciplina del commercio», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 1° dicembre 1999, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1999;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 1° dicembre 1999 e depositato il successivo 9 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale approvata il 23 novembre 1999 (d.d.l. nn. 909, 920, 830, 706), recante «Riforma della disciplina del commercio», e segnatamente dell'art. 3, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale, e dell'art. 28, limitatamente all'inciso "anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1", in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
Che la prima delle disposizioni censurate prescrive per l'esercizio dell'attività di vendita relativa al settore merceologico non alimentare i medesimi requisiti professionali previsti per il settore alimentare, introducendo, sia pure transitoriamente, una limitazione, non prevista in ambito nazionale, per lo svolgimento di un'attività professionale, mentre l'art. 28 della legge, introducendo un inciso nell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 99 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in tema di "assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale", ad avviso del ricorrente produrrebbe l'effetto di una ingiustificata sanatoria in favore di soggetti che esercitano attività commerciali, in difetto di un comprovato interesse pubblico;
Che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
Che con memoria dell'8 maggio 2000 il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999), con omissione delle disposizioni impugnate, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 novembre 1999, recante «Riforma della disciplina del commercio», è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 5, comma 5, nonché dell'inciso dell'art. 28 "anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1", entrambi oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute;
Che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio;
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
  Cesare Mirabelli, presidente Valerio Onida, redattore Giuseppe Di Paola, cancelliere 

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.33.1825)
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PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 1998 e 1999 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Ente Parco dell'Etna.
-  Azieda autonoma soggiorno e turismo di Capo d'Orlando;
-  Azieda autonoma soggiorno e turismo di Patti.
(Si omettono le tabelle allegate)



(2000.24.1275)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Direzioni regionali interventi strutturali ed infrastrutturali.


Con deliberazione n. 139 dell'1 giugno 2000, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 secondo la proposta contenuta nella nota n. 417 del 17 aprile 2000 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Spese a carattere promozionale per lo sviluppo agricolo
Sono in genere trasferimenti di risorse alle imprese agricole per aiutarle nel processo di crescita ed ammodernamento.
Le effettive esigenze delle singole province sono determinate dall'esistenza di richieste di contributi avanzate dagli operatori agricoli per attivare opere ed interventi ed alle quali la P.A. deve dare, in forza delle leggi in vigore, una risposta in termini di aiuto finanziario, tenendo anche conto della superficie agricola utilizzata per provincia (S.A.U.).
Inoltre vi sono condizioni socio-economiche diverse nelle varie provincie, che rendono opportuna una modifica della destinazione dei finanziamenti in modo da compensare le provincie che denunciano un più alto grado di disoccupazione e di emigrazione nonché per aiutare la crescita delle provincie più in ritardo, rispetto ad altre dal punto di vista del reddito pro-capite.
Bisogna, altresì, tenere in considerazione particolari esigenze di settore che si dovessero manifestare a livello provinciale per cui si rende opportuno riservare una percentuale dei finanziamenti per compensazioni ed integrazioni.
Nel prospetto seguente sono riportati i vari indici relativi al grado di disoccupazione provinciale, al grado di emigrazione e al l'indice di ritardo nel reddito medio pro-capite separatamente rilevati, che vengono poi sintetizzati in un unico indice:
      | Indice |     | Ritardo | Indice Provincia | disoccup. | Emigraz. | reddito | unificato     | provinciale |     | pro-capite
Agrigento      11,38 17,5 15,94 14,94 
Caltanissetta      13,46 17,2 11,45 14,04 
Catania      9,32 8,8 12,53 10,22 
Enna      12,78 21,1 12,96 15,61 
Messina      9,68 9,2 7,91 8,93 
Palermo      11,38 5,1 9,12 8,53 
Ragusa      8,69 6,9 13,20 9,60 
Siracusa      10,71 7,6 5,10 7,80 
Trapani      12,60 6,6 11,79 10,33 
Totale      100,00 100,00 100,00 100,00 

Pertanto, al fine di conciliare le diverse necessità si propone di ripartire gli stanziamenti di cui appresso destinando:
-  una quota del 70% alla giacenza delle domande al 31 dicembre 1999;
-  una quota del 10% all'indice unificato relativo al grado di disoccupazione provinciale, di emigrazione e di ritardo nel reddito medio pro-capite;
-  una quota del 10% alla superficie agricola utilizzata;
-  una quota del 10% riservata alle compensazioni ed integrazioni.
Qui di seguito sono riportati i capitoli di spesa alla cui ripartizione si provvederà sulla base delle sopradette percentuali, qualora la Comunità europea dovesse consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti revocando l'impugnativa:
-  55681  -  Contributi in conto capitale a favore di coltivatori diretti singoli o associati per l'acquisto di macchine ed attrezzature per attività agricole, legge regionale n. 13/86, art. 13.
-  55690  -  Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario. Una quota dello stanziamento è destinata all'intervento previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, e sarà ripartita sulla base delle istanze dei soggetti interessati, legge regionale n. 13/86, art. 27.
-  55691  -  Contributi in conto capitale per il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole, legge regionale n. 13/86, art.30.
Per quanto riguarda, invece, i rimanenti capitoli di competenza della Direzione regionale interventi strutturali ed infrastrutturali recati dalla Rubrica agricoltura del bilancio regionale 2000, non si ritiene di dovere procedere alla ripartizione territoriale secondo i superiori criteri per le seguenti motivazioni:
-  54108  -  Contributi a favore dei consorzi di cui all'art. 1 e art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 di nuova istituzione per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo, gestionale e di consulenza.
-  54355 - Lo stanziamento è destinato al Vivaio governativo di viti americane.
-  54505 - Il capitolo dispone di fondi destinati ad assicurare una più estesa e razionale difesa fitosanitaria delle colture agrarie. Il programma di lotta non è predeterminabile, in quanto molte fitopatie sono strettamente legate all'andamento stagionale. Pertanto, lo stanziamento sarà utilizzato per attuare, stendere e razionalizzare la difesa delle colture agrarie da attacchi, di interessante rilievo, accertati di volta in volta.
-  54549  -  Il capitolo dispone di fondi da destinare agli Osservatori per le malattie delle piante che operano nel territorio dell'Isola per i compiti di istituto.
-  54563-54565 - Gli stanziamenti sono destinati a favorire il passaggio ad altri indirizzi produttivi di impianti agrumicoli gia esistenti; gli interventi saranno deliberati in relazione alle richieste degli operatori e nelle zone agrumetate.
-  54577 - L'utilizzazione dello stanziamento sarà effettuata sulla base delle domande inoltrate dai soggetti interessati, per le quali non è possibile in via preventiva predeterminare l'ambito provinciale.
-  54579  -  54580  -  54582  -  Gli interventi sono destinati alla concessione delle varie provvidenze previste dagli artt. 20, 21 e 22, 23 della legge regionale n. 32/91, sulla base delle domande che saranno presentate dagli organismi associativi interessati, per cui non è possibile predeterminare l'ambito provinciale.
-  54584  -  55039  -  Trattasi di spese relative ad interventi finalizzati alla promozione di agrumi e produzioni tipiche regionali a favore di organismi associativi dopo che questi abbiano ottenuto un precedente riconoscimento.
-  54587 - Non è possibile determinare un ambito provinciale di ripartizione, trattandosi di interventi integrativi a favore di organismi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 21 della legge regionale n. 32/91.
-  54589  -  Trattasi di un fondo di anticipazione delle assegnazioni dello Stato per la concessione degli aiuti di cui alla legge regionale n. 81/81, in favore delle associaziooni agricole che abbiano ottenuto il riconoscimento, pertanto non è possibile determinare l'ambito provinciale.
-  54598  -  Contributi in favore di vivaisti agrumicoli che realizzano la riconversione dei loro vivai, a tutt'oggi esiste una sospensiva comunitaria che blocca l'utilizzo di tali somme.
-  54606  -  Riguarda sovvenzioni ad aziende agricole per l'impianto, l'ampliamento ed il miglioramento di allevamenti di struzzi. In atto non vi sono richieste presentate presso gli I.P.A.
-  54619  -  Tali somme, previste dal Piano agrumicolo nazionale, saranno ripartite sulla base delle istanze sulla base delle istanze dei soggetti interessati.
-  55001-55201 - Gli stanziamenti sono destinati esclusivamente al Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
-  55041  -  La ripartizione non si può effettuare in quanto non sono prevedibili gli eventi calamitosi né tantomeno la loro distribuzione nel territorio regionale.
-  55042  -  Non sono presenti in atto richieste di contributi per le finalità previste dall'art. 19, legge n. 65/95.
-  55319  -  Gli interventi sono destinati alla realizzazione e al completamento funzioonale di strutture commerciali specializzate, in zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche di particolare rilevanza economica.
-  55457 - La ripartizione a livello provinciale sarà effettuata sulla base della giacenza delle domande introitate alla data del 31 dicembre 1999.
-  55485 - Lo stanziamento è destinato al rinnovo della plastica in impianti serricoli esistenti; pertanto gli interventi saranno deliberati in relazione alle richieste di operatori e nelle zone a serricoltura già affermate.
-  56301  -  56302 - Gli stanziamenti verranno utilizzati con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 della legge regionale n. 33/97 e dal Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002, punto 3.2 - programmi gestionali faunistici.
-  56453 - Lo stanziamento è destinato all'attuazione di mercati-concorsi zootecnici di interesse regionale che si svolgono ogni anno ad Enna, Catania, Messina e Ragusa.
-  56488  -  Trattasi di contributi per i quali tutt'ora non vi sono richieste presso gli uffici periferici.
-  54003 - Il relativo stanziamento verrà utilizzato per le finalità previste dal capitolo.
-  54004 - Il relativo stanziamento verrà utilizzato per il finanziamento delle perizie di revisione prezzi contrattuali, redatte a norma delle vigenti disposizioni.
-  55676 - Il relativo stanziamento verrà utilizzato per l'accoglimento delle richieste di contributo presentate dalle aziende agricole singole ed associate.
-  55904 - Il relativo stanziamento è vincolato al finanziamento di interventi per urgenti necessità che emergeranno nel corso dell'esercizio, con priorità per quelle inerenti le espropriazioni e i danni di forza maggiore.
-  55937 - Il relativo stanziamento dovrà essere accreditato all'ESA per il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione delle acque invasate dalle dighe di cui alla legge regionale n. 24/86.
-  56003 - Il relativo stanziamento dovrà essere versato all'ESA per l'attuazione di compiti istituzionali.
-  56037 - Il relativo stanziamento dovrà essere versato all'ESA per la campagna di meccanizzazione agricola.
I sottoelencati capitoli si riferiscono a spese per obbligazioni dell'Amministrazione relative ad annualità di spese poliennali già impegnate:
-  capitoli: 54507, 55004, 55461, 55466, 55467, 55468, 55470, 55472, 55473, 55475, 55476, 55482, 55571, 55575, 55617, 55632, 55647, 55648, 55660, 55672, 55673, 55680, 55689, 55692, 55693, 55699, 55700, 55714, 55715, 55720, 55721, 55726, 55730, 55731, 55734, 55736, 55745, 55770, 56002, 56004, 56036, 56486.
(2000.24.1265)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Riconoscimento di personalità giuridica alla fondazione Centro assistenza sociale O.N.L.U.S., con sede in Palermo.


Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 1344/Gab/2000 del 25 luglio 2000, la fondazione Centro assistenza sociale O.N.L.U.S. con sede di Palermo, costituita con atto pubblico del 12 maggio 1959, rep. 15653 ai rogiti del dott. Rosario Giallombardo, notaio in Bagheria, registrato a Bagheria il 10 marzo 1959, modificato con verbale raccolto con atto pubblico del 30 giugno 1998, rep. 7463, ai rogiti del dott. Francesco La Rocca, notaio in Marsala, registrato a Marsala il 6 luglio 1998, e con verbale raccolto con atto pubblico del 25 maggio 1999, rep. 175, ai rogiti del dott. Francesco La Rocca, notaio in Marsala, registrato a Marsala il 2 giugno 1999 e con l'atto di pubblicazione di testamento olografo di cui all'atto del 14 marzo 1997, rep. 55840, ai rogiti del dott. Bianca Barbera, notaio in Palermo, registrato alla pretura di Bagheria in data 8 aprile 1997, è stata riconosciuta come persona giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.
(2000.31.1767)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.


Con decreto n. 80/2 Tr del 16 maggio 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, l'A.S.T., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'A.E. Catania - San Giovanni La Punta - Viagrande - Zafferana con diramazione Viagrande - Viscalori alla modifica del percorso fra Catania e San Giovanni La Punta sostituendo all'itinerario Catania - Barriera del Bosco - Sant'Agata quello costituito dall'itinerario Catania - Canalicchio - Trappeto - San Giovanni La Punta.
Con decreto n. 81/2 Tr del 16 maggio 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, l'A.S.T. con sede in Palermo, nell'esercizio dell'A.E. Catania - San Giovanni La Punta - Trecastagni - Pedara - S. Agata Li Battiati - Catania diramazione Pedara e Tardaria, alle seguenti modifiche:
-  arretramento del capolinea delle corse diramate fra Tardaria e contrada Difeso; alla modifica del percorso fra Catania e San Giovanni La Punta con itinerario Catania - Canalicchio - Trappeto - San Giovanni La Punta;
-  modifica del percorso all'interno del comune di Trecastagni per collegare la contrada Tremonti percorrendo dai campi sportivi la via Firenza e la S.P. 174.
Con decreto n. 83/2 Tr del 16 maggio 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, l'A.S.T. con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea Cassaro - Ferla - Pedagaggi - Lentini - Agnone - Catania alle seguenti modifiche:
-  eliminazione dei tratti Cassaro - Pedagaggi ed Agnone - Catania;
-  alla modifica del percorso tra Carlentini e Lentini percorrendo la S.P. 47 e la S.P. 95;
-  modifica del percorso da Lentini ad Agnone Bagni mediante\ l'utilizzo della S.S. 194;
Con decreto n. 84/2 Tr del 16 maggio 2000, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, l'A.S.T., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'A.E. Catania - Zafferana - S. Alfio, alla seguenti modifiche:
-  modifica del percorso tra Catania e San Giovanni La Punta con itinerario raccordo autostradale - bivio S. Gregorio di Catania - S.P. 3 - San Giovanni La Punta;\
-  prolungamento della cc. feriale Zafferana - Fornazzo a S. Alfio; all'intensificazione con una cc. scolastica sul tratto Zafferana e Catania.
Con decreto n. 85/2 Tr del 16 maggio 2000 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, l'A.S.T., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'A.E. Melilli - Catania alle seguenti modifiche:
-  prolungamento da Melilli a Cassaro via Sortino Ferla;
-  all'indentificazione con una cc. feriale in senso inverso.
(2000.25.1316)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE 28 giugno 2000, prot. n. 18878.
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Circolare applicativa dell'art. 18 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 e dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Alla Presidenza della Regione siciliana -  Ufficio di Gabinetto on.le Presidente
Alla Presidenza della Regione siciliana -  Segreteria generale
A tutti gli Assessorati regionali -  Uffici del personale e contabilità
A tutte le Direzioni regionali
A tutte le Ragionerie centrali degli Assessorati regionali
e, p.c.  Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 

Alla Corte dei conti - Sezione di controllo
Alle Organizzazioni sindacali regionali
Com'è noto l'art. 42, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ha introdotto, nell'ordinamento regionale, il rapporto di lavoro a tempo parziale e previsto condizioni e modalità, rinviando per quanto non previsto dallo stesso articolo al vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.
Il D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26, all'art. 18, intervenuto a seguito di contrattazione regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 33, ha stabilito ulteriori condizioni e modalità, anche con riguardo all'iter procedimentale da prevedere per l'applicazione di tale nuovo istituto.
In ultimo la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, all'art. 23, comma 4, ha sancito la remissione alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal modo il legislatore regionale ha inteso definitivamente delegificare la disciplina giuridica del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tuttavia con lo stesso comma 4 citato ha denegato la possibilità, per la contrattazione collettiva, di costituire tale rapporto per "profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominate o l'obbligo di resa del conto giudiziale".
Il personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione che non ricopra le sopra specificate funzioni ed abbia svolto almeno sei mesi di effettivo servizio può fare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
Si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 - attuazione della direttiva n. 97/81/CE (del Consiglio) - relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Tale decreto legislativo precisa che per "tempo pieno" si intende l'orario normale di lavoro di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.
Per "tempo parziale" si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello a "tempo pieno".
Per "rapporto di lavoro a parziale di tipo orizzontale" si intende quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.
Infine per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" si intende quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Individuati i destinatari, in ambito regionale, per espressa disposizione del legislatore regionale, che con il citato comma 4 dell'art. 23 ha inteso escludere espressamente coloro che ricoprono nell'ambito dell'esercizio di funzioni direttive, compiti ispettivi e di coordinamento di strutture comunque denominate o che sono obbligati alla resa del conto giudiziale, si possono considerare legittimati ad esercitare la facoltà di richiedere il rapporto a tempo parziale tutti i dipendenti con qualifica fino ad assistente, con l'esclusione di coloro che sono tenuti alla resa dei conto giudiziale, a ciò incaricati con provvedimento formale. Possono altresì esercitare tale facoltà i dirigenti e dirigenti superiori, che pur in possesso, secondo l'ordinamento regionale (legge regionale n. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni), di qualifiche in carriera direttiva e che saranno inseriti nel ruolo unico della dirigenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non svolgano al momento della presentazione della domanda funzioni ispettive (ad es. non appartengano all'ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali o ad altro ufficio che svolga prevalentemente tale attività), né coloro che con provvedimento formale ricoprono le funzioni di direzione di ufficio o di coordinamento di uffici o gruppi di lavoro, o che abbiano l'obbligo di resa del conto giudiziale.
Il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può superare, per ciascuna qualifica, il 30% del personale in servizio nella stessa qualifica presso l'Amministrazione regionale, entro i limiti della spesa annua prevista per la dotazione organica medesima.
Le istanze degli interessati al lavoro a tempo parziale vanno trasmesse dagli uffici al rispettivo ramo di Amministrazione (Ufficio del personale), affinché entro il 30 giugno l'Amministrazione regionale determini, d'intesa con le OO.SS., il contingente di personale per qualifica che potrà fruire del rapporto di lavoro a tempo parziale.
In sede di prima applicazione, limitatamente all'anno in corso, il predetto contingente sarà fissato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Le domande già presentate dovranno, pertanto, essere riproposte con le modalità previste dalla presente circolare.
Per gli anni successivi, chiunque abbia interesse potrà presentare istanza durante tutto il corso dell'anno e l'Amministrazione provvederà ad aggiornare, previa preventiva informazione le OO.SS., il relativo contingente entro il 30 giugno (per l'anno successivo).
L'Amministrazione regionale può, entro il predetto termine, per l'ipotesi di prima applicazione entro il 30 settembre 2000, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
Il dipendente appartenente alle qualifiche sopra individuate e, se dirigente superiore o dirigente, non addetto alle funzioni individuate dall'art. 23, comma 4, della legge regionale n. 10/2000, con almeno 6 mesi di effettivo servizio può fare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo normale in rapporto di lavoro a tempo parziale presentando la stessa al ramo di Amministrazione di appartenenza.
Nella domanda il dipendente dovrà indicare i seguenti elementi:
-  l'incarico assolto in relazione alla mansione prevista dalla qualifica di appartenenza;
-  le modalità di svolgimento della prestazione (tempo parziale di tipo verticale o orizzontale, specifica modulazione dell'orario in relazione a quello ordinario e predeterminazione dei periodi: giorni della settimana, settimane, mesi);
-  la sussistenza di condizioni che diano diritto di precedenza, secondo quanto previsto dal D.P.Reg. n. 26/99 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con l'aggiunta alla seconda alinea dei titoli di precedenza, indicati nel D.P.Reg. n. 26/99, di quanto previsto dal comma 64 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
-  l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che si intenda svolgere.
In questo caso, contestualmente alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il richiedente deve proporre, all'Ufficio del personale dal quale è amministrato, istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma.
Il dipendente, che abbia optato per il tempo parziale, può svolgere altra attività di lavoro subordinato o autonomo qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno e purché l'attività da svolgere non sia in contrasto o comunque in conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale.
Gli uffici competenti di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, che ricevono le istanze di lavoro a tempo parziale, le istruiscono e ne trasmettono tempestivamente (entro 30 giorni) copia alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali - Gruppo I personale, allegando dichiarazione del Direttore regionale del ramo dalla quale si rilevi che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non inficia la funzionalità dell'ufficio o del servizio.
L'Amministrazione regionale può rinviare, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso (che si ricorda è di 60 giorni) nei casi in cui il tempo parziale comporti, in relazione agli incarichi assolti per le mansioni del dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio o del servizio.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nel regime ordinario dei contingenti che si individueranno negli anni successivi (a quello in corso), si determinerà comunque, nel silenzio dell'Amministrazione, la trasformazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di diniego il provvedimento motivato dell'Amministrazione dovrà essere adottato entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini per la trasformazione del rapporto di lavoro.
Se entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e della documentazione da parte del gruppo I personale della Presidenza della Regione, di cui si darà immediata notizia all'interessato, non è adottato un provvedimento di diniego allo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa, la domanda si intende accolta. Detto termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di precisazioni e/o documentazione all'interessato e decorre nuovamente dal giorno della presentazione di quanto richiesto, dando comunicazione della ricezione all'interessato.
Nel caso in cui il dipendente, già autorizzato al rapporto di lavoro a tempo parziale, intenda svolgere altra attività lavorativa subordinata o autonoma, deve parimenti chiedere autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna. Analoga procedura deve essere seguita per eventuali successive variazioni.
In considerazione degli effetti sanzionatori che possono derivare da comportamenti omissivi o non veritieri si richiama l'attenzione dei dipendenti sulla necessità di richiedere la prescritta autorizzazione anche quando si intenda svolgere altri lavori occasionali.
Costituisce violazione del dovere di esclusività anche la mancata comunicazione di imminente inizio di nuova attività da parte di chi sia già in regime di orario ridotto, fatta salva la richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dall'inizio della nuova attività.
Le modalità di svolgimento della prestazione a tempo parziale devono essere concordate per iscritto dal dipendente e dall'Amministrazione presso la quale presta servizio. L'impegno a non svolgere attività che possano confliggere con quelle istituzionali dell'Amministrazione regionale deve, parimenti, essere formalizzato nel contratto individuale.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto a tempo pieno previa richiesta, da inoltrare all'Ufficio dal quale è amministrato, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di ritorno a tempo pieno e previa cessazione dell'eventuale attività esterna.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti ispettivi sui dipendenti che beneficiano del rapporto di lavoro a tempo parziale, con particolare riguardo al regime generale delle incompatibilità.
Per quanto concerne il trattamento economico riservato al personale con rapporto a tempo parziale si rammenta il rispetto rigoroso del principio di proporzionalità fra trattamento economico e prestazione lavorativa, sia per quanto riguarda la retribuzione che il trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico e gli assegni per il nucleo familiare.
Il diritto alle ferie, nel caso di tempo parziale orizzontale, viene riconosciuto su base proporzionale in relazione alla durata della prestazione svolta.
Nel caso del tempo parziale verticale non viene maturato alcun diritto alle ferie durante i periodi di intervallo non lavorativi.
Per quanto non espressamente previsto dal vigente C.C.R.L. e non contemplato nella presente circolare, purché non in contrasto con l'art. 23, comma 4, della legge regionale n. 10/2000 e con il D.P.Reg. n. 26/99, si fa riferimento alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in quanto applicabili.
La presente circolare sarà pubblicata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e gli Assessorati regionali in indirizzo ne daranno massima diffusione fra tutto il personale degli uffici centrali e periferici.
  L'Assessore: CRISAFULLI 

(2000.31.1709)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 26 luglio 2000, n. 13.
Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, art. 11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.


In attesa del riordino della normativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dall'art. 18 della legge n. 482 del 15 novembre 1999, tenuto conto della disponibilità finanziaria sul cap. 38146 per l'esercizio finanziario 2000, con la presente circolare si dettano disposizioni per l'accesso ai contributi su tale capitolo da parte degli enti in oggetto indicati.
Da un'attenta lettura del testo della legge regionale n. 26/98, compresa la relazione introduttiva alla stessa, si evince con inequivocabile certezza che il legislatore regionale ha voluto riferirsi nel predisporre provvidenze, anche di natura economica, non genericamente a tutte le minoranze linguistiche, bensì a quelle la cui presenza è consolidata storicamente e convalidata da lunga tradizione scritta ed orale.
D'altra parte la legge n. 482/99, al cui dettato anche la Regione siciliana deve uniformarsi individua le minoranze storiche delle quali tutelare la lingua e la cultura, nelle popolazioni: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Emerge quindi, dal combinato disposto delle normative statali e regionali, che, allo stato attuale, le sole minoranze linguistiche che, nella Regione siciliana, possono accedere ai finanziamenti previsti per legge sono quelle di origine albanese e dunque le associazioni, enti, università ed enti religiosi che per la tutela della lingua e delle tradizioni di tali popolazioni operano.
Per ottenere i contributi gli organismi suddetti dovranno presentare istanza in duplice copia, di cui una in bollo per quegli enti che non siano riconosciuti come O.N.L.U.S. o che non siano enti pubblici, a firma del legale rappresentante, nella quale devono essere dichiarati:
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  le esatte generalità del legale rappresentante;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo;
-  l'impegno ad apporre il marchio della Regione siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su tutti gli atti ufficiali delle iniziative che si intendono svolgere.
Per l'autenticazione della firma e le dichiarazioni richieste successivamente si fa riferimento alle modalità previste dall'art. 2 della legge n. 191/98.
L'istanza dovrà pervenire, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo XII BC - via delle Croci, 8 - 90139 Palermo. Le istanze, corredate dalla documentazione preventiva completa in duplice copia, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato (farà fede, in ogni caso, il timbro postale). Quest'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di documenti, dipendente dall'uso di altro mezzo di spedizione o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
All'istanza devono essere allegati:
1)  programma dell'attività in corso di svolgimento o che si intende realizzare nell'anno 2000, corredata da realistico preventivo delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione, all'equipe responsabile della progettazione e della direzione della stessa. Se il contributo viene richiesto per più iniziative, esse dovranno essere dettagliatamente specificate singolarmente ed il preventivo di spesa dovrà consentire di distinguere con chiarezza a quale iniziativa siano attribuibili le spese programmate. Qualora si tratti di convegni o seminari, etc. dovranno essere indicati i nomi dei relatori e si dovrà provvedere alla pubblicazione degli atti. Se le attività vengono svolte in concorso con altri enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. Si dovrà altresì evidenziare chi sono i destinatari della o delle iniziative e l'eventuale attività promozionale nei confronti degli utenti. Si ricorda che eventuali successive variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate a quest'Assessorato che, in caso di ammissione al contributo, si riserva la facoltà di autorizzare tali variazioni;
2)  atto di costituzione e statuto redatto da notaio (compresi gli eventuali atti modificativi) da cui risulti che non vengono perseguiti fini di lucro, nonché la situazione aggiornata delle cariche sociali;
3)  bilancio di previsione per l'anno 2000 approvato dagli organi statutari;
4)  verbale di approvazione del bilancio preventivo;
5)  i soggetti costituiti in forma cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla camera di commercio;
6)  dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta dall'ente, negli ultimi 5 anni, relativamente alla materia oggetto del contributo;
7)  numero di codice fiscale o di partita IVA;
8)  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
La documentazione prevista ai punti 2, 3, 4, 5 può essere trasmessa in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia e non deve essere inoltrata da parte degli enti pubblici.
Verificata la regolarità della documentazione e sentito il parere tecnico del collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, quest'Amministrazione, nei limiti della disponibilità della somma stanziata sul capitolo, procederà all'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
-  rilevanza del programma proposto, compresa l'attività editoriale e di ricerca;
-  efficacia dei mezzi e delle iniziative intraprese per la tutela, nello spirito delle leggi nazionale e regionale succitate, della lingua e delle tradizioni delle minoranze linguistiche cui la presente circolare è diretta;
-  rapporto qualità-costo dell'iniziativa, nel senso che, a corrispondenza di argomenti, di servizi e di mezzi utili al conseguimento degli stessi, verranno selezionati i progetti la cui spesa è contenuta e l'attività non viene penalizzata dalla limitata disponibilità delle risorse.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni, apposito schema di dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che disciplina l'accettazione del contributo previa adesione alle disposizioni e clausole nello stesso contenute (alegato A). Si fa presente che il mancato inoltro di detto disciplinare equivarrà a rinuncia del contributo e, pertanto, si procederà d'ufficio alla revoca dello stesso.
L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni, cioè con un'anticipazione dell'80% della somma assegnata contestualmente all'emanazione del decreto d'impegno e un saldo del 20% a conclusione e rendicontazione dell'attività. A tale proposito, nella considerazione che la concessione del contributo si riferisce all'attività ed alle iniziative programmate per l'anno ed esercizio finanziario 2000 è necessario che le somme comprese nel contributo siano impegnate dagli istituti oggetto della circolare nel corso del corrente anno 2000 e che le iniziative vengano concluse entro il seguente anno, al fine di consentire il pagamento del saldo in conto residui.
Pertanto il saldo verrà erogato a seguito della presentazione, entro il 31 ottobre 2001, della seguente documentazione in originale e copia, ad esclusione degli enti pubblici per i punti 2 e 3:
1)  dettagliata relazione dell'attività svolta a firma del legale rappresentante;
2)  documentazione giustificativa della spesa, in orIginale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni d'imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione unitamente all'indicazione normativa da cui discendono;
3)  bilancio consuntivo dell'anno 2000, in copia conforme, dal quale si evinca con chiarezza la destinazione e l'impegno dei contributi regionali;
4)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2000 in copia conforme;
5)  dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'ente ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza); che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a quest'Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede in originale; che tutta la documentazione giustificativa della spesa effettuata con il contributo regionale non è stata utilizzata per fini diversi.
I soggetti beneficiari che non abbiano, nei tempi e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate, sono obbligati alla restituzione delle eventuali somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo, ma non quelle di investimento. Inoltre si avverte che:
a)  per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, ospitalità alberghiera, affissione manifesti) il contributo andrà a concorso per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b)  per i relatori non residenti dei convegni il contributo andrà a concorso nella misura di cui alla lettera a) per l'eventuale ospitalità. Il rimborso spese di viaggio dovrà essere analiticamente documentato. I compensi ai relatori verranno considerati a carico dell'ente o associazione o istituto.
c)  sono escluse dal contributo spese a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente, associazione o istituto.
Relativamente alla produzione di manifesti, inviti a stampa, pubblicazioni, video o CD e CD Rom, se realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
Il 20% delle pubblicazioni, video, CD, CD Rom prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. E' indispensabile altresì mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo, tel. 091/6967642, al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in publication) che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si invita infine a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it.beni culturali.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai nn. 091/6961812, 091/6961742-3, o inviare una E-mail all'in dirizzo: GruppoXIIbca@regione.sicilia.it.
  L'Assessore: MORINELLO 


Allegato A
All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente Gruppo XII BC Via delle Croci, 8 - 90141 Palermo
(in duplice copia, di cui una in bollo nei casi previsti dalle vigenti norme)

Il sottoscritto   nato a il ........................................................................... quale rappresentante legale del n. di codice fiscale o di partita I.V.A. in relazione all'istanza presentata all'Assessorato in indirizzo, ai fini di beneficiare del contributo previsto sul cap. 38146 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000 ed in seguito alla comunicazione della concessione di un contributo di L. per l'esercizio finanziario 2000. 


Dichiara

1)  di accettare il contributo di L.   sul cap. 38146 per l'anno 2000; 
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni normative dalle quali tale capitolo discende e del contenuto della circolare assessoriale n.   del ...........................................................................................; 

3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata unicamente all'ente dichiarante;
5)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
6)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta Amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
7)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo le disposizioni impartite con circolare n.   del e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle attività finanziate, potrà revocare tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati; 

8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, inviti, pubblicità, programmi...) dovrà risultare il patrocinio di quest'Assessorato.
Firma

   

(art. 2, legge n. 191/98)

(2000.30.1683)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 13 giugno 2000, prot. n. 8509.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 "Riforma della disciplina del commercio". Art. 22, modalità di versamento delle sanzioni irrogate in materia di commercio.

Ai Comuni della Sicilia
Alle Camere di commercio
Alle Prefetture della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Alle Questure della Sicilia
Al Comando della zona sicula della Guardia di finanza
Al Comando legione Carabinieri di Palermo
Al Comando legione Carabinieri di Messina
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio", ha emanato la circolare 7 aprile 2000, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 20 del 28 aprile 2000.
Tale circolare, nella parte esplicativa l'art. 22, intitolato "Sanzioni e revoca", dopo avere evidenziato la spettanza alla Regione siciliana dei proventi delle sanzioni irrogate per le violazioni in materia di commercio ed il successivo trasferimento, pari al 15 per cento del gettito dei proventi delle sanzioni, ai comuni ha rinviato a questoAssessorato regionale del bilancio e delle finanze l'emanazione di apposite direttive in ordine alle modalità di versamento delle stesse sanzioni.
Tutto ciò premesso, si espongono qui di seguito le modalità di versamento delle sanzioni pecuniarie irrogate per le infrazioni in materia di commercio.
Modalità di versamento
I soggetti sanzionati devono effettuare il versamento di quanto dovuto nel capitolo n. 2591 - capo 23, titolo 2 (entrate extratributarie), categoria 7 (proventi erariali dei servizi pubblici minori) e rubrica 14 (cooperazione, commercio, artigianato e pesca), dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, appositamente istituito, giusto decreto 10 maggio 2000, n. 247 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e intestato al competente Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, avente la seguente denominazione:
«Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio».
I versamenti, oltre che presso gli uffici provinciali di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che provvederà al rilascio di apposita quietanza di entrata, potranno, anche, essere effettuati mediante versamento i conto corrente postale intestato a «Banco di Sicilia...................................... (indicare la provincia) - Ufficio di Cassa della Regione siciliana», utilizzando i numeri di conto corrente postale che appresso si riportano a secondo della provincia in cui ha sede il soggetto sanzionato tenuto al versamento della sanzione di che trattasi:
-  c.c. postale n. 229922 intrattenuto ad Agrigento;
-  c.c. postale n. 217935 intrattenuto a Caltanissetta;
-  c.c. postale n. 12202958 intrattenuto ad Catania;
-  c.c. postale n. 11191947 intrattenuto ad Enna;
-  c.c. postale n. 11669980 intrattenuto a Messina;
-  c.c. postale n. 302901 intrattenuto a Palermo;
-  c.c. postale n. 10694974 intrattenuto a Ragusa;
-  c.c. postale n. 11429966 intrattenuto a Siracusa;
-  c.c. postale n. 221911 intrattenuto a Trapani.
Nella causale del versamento dovrà essere indicato: «Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio», legge regionale n. 28/99, capitolo 2591 - capo 23.
Gli uffici e gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare, nonché a vigilare sull'esatto versamento della sanzione di che trattasi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PIRO 

(2000.25.1308)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 25 luglio 2000, n. 7.
Legge regionale 28 agosto 1997, n. 31.


Con decreto del Presidente della Regione n. 16 dell'1 marzo 2000 è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale in oggetto.
Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge di che trattasi i soggetti interessati dovranno trasmettere, entro il termine di gg.60 decorrenti dalla data di pubblicazione del D.P.Reg. suddetto (art. 7 del regolamento), alla CRIAS - Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane - con sede in Catania o all'IRFIS Mediocredito per la Sicilia con sede in Palermo e per conoscenza a questo Assessorato, apposita istanza redatta secondo lo schema che alla presente circolare viene allegato.
Alla domanda occorre allegare gli atti indicati nello stesso art. 7 del regolamento redatti secondo gli schemi anch'essi allegati alla presente circolare.
La domanda ed i documenti devono essere trasmessi in originale e copia soltanto a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Si ricorda che non saranno prese in considerazione istanze pervenute prima della pubblicazione del regolamento.
L'art. 2 del decreto presidenziale individua i soggetti legittimati a presentare istanza. Mentre non sembra possano sorgere dubbi interpretativi per ciò che riguarda i giovani, i disoccupati e gli emigrati, appare opportuno precisare che le imprese ammesse ai benefici di che trattasi sono soltanto quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa.
I requisiti che deve possedere una piccola impresa, secondo la definizione comunitaria, sono contenuti nella comunicazione 96/C 213/04 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C213 del 23 luglio 1996.
Si richiama, infine, l'attenzione di tutti i soggetti interessati sulle disposizioni recate dall'art.6 del re-golamento concernente il "rispetto della normativa comunitaria".
Tale articolo precisa i settori di attività non ammessi ai benefici previsti dalla legge in oggetto e definisce i limiti finanziari cui l'intervento deve soggiacere.
Con riguardo ai settori di intervento è opportuno precisare che a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 1 della legge in questione, operata con il comma 23 dell'art. 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, non sono più ammissibili ai benefici i programmi di investimento che prevedono, isolatamente o in abbinamento ad altri investimenti, la realizzazione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti.
Il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento, in particolare, stabilisce che le intensità delle misure di aiuto, valutate in equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.) o in equivalete sovvenzione netta (E.S.N.), non possono in ogni caso superare il limite degli aiuti "de minimis" così come definito dalla Commissione delle Comunità europee.
Per intensità dell'aiuto s'intende la sommatoria del contributo in conto capitale e degli abbuoni di interesse sui mutui agevolati.
Gli abbuoni di interesse sono calcolati sottraendo dal totale degli interessi che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere in assenza dell'agevolazione, l'ammontare degli interessi che invece egli corrisponderà dopo l'applicazione dell'agevolazione.
Il totale del beneficio così determinato (contributo in conto capitale + abbuono di interessi) dovrà essere valutato in equivalente sovvenzione lorda (cioè al lordo delle eventuali imposte che il beneficiano è tenuto a corrispondere all'Erario) o in equivalente sovvenzione netta (cioè al netto della imposte).
Per il calcolo della E.S.N. e della E.S.L. può farsi ricorso alla metodologia riportata nello schema allegato alla presente circolare.
Precisato quanto sopra, si rappresenta che la regola "de minimis" stabilisce che l'intensità dell'aiuto, come sopra calcolato, sommato ad altri eventuali aiuti classificabili anch'essi "de minimis", non deve superare nell'arco di un triennio, decorrente dalla data di percezione del primo aiuto "de minimis", l'importo di 100.000 Euri (circa 200.000.000 di lire).
L'IRFIS e la CRIAS sono invitate, tenuto conto dell'alta valenza sociale della disciplina in esame, a prestare la massima collaborazione possibile acchè l'iter istruttorio delle istanze che saranno prodotte risulti il più celere possibile.
L'Assessore: BATTAGLIA

Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 1)

Raccomandata A.R.                  
Alla CRIAS
Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane
Corso Italia, 104 - Catania
ovvero
All'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.
Via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo
e,p.c. All'Assessorato regionale della cooperazione,del commercio, dell'artigianato e della pesca
Gruppo IX - Credito Agevolato
Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo
OGGETTO: Legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 - Domanda di ammissione alle agevolazioni.
......l...... sottoscrit........ Cognome ............................................................................ Nome ............................................................................
nella qualità di ............................................................................ (1)
CHIEDE

l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, in relazione al programma di investimento in seguito descritto.
A tal fine
DICHIARA

A)     Notizie sull'impresa richiedente
     A1) Denominazione:
A2)      Natura giuridica:      
     A3)      Sede legale    .................................................  Comune:  .................................................   prov.  ....     CAP  .....    
Via e n. civico  ................................................. .................................................    
     (*) A4)      Numero di iscrizione nel registro delle imprese:    .................................................  
     (*) A5)      Codice fiscale:    .................................................  
     (*) A6)      Partita IVA:    .................................................  
     A7)      Telefono:  ...............................     Telex:    ................................   Telefax:  ......................    
     (*) A8)      Data di costituzione    .................................................  
     (**) A9)      Soggetti interessati:
     A9.1      Nome  .................................................     Cognome    .................................................  
Luogo e data di nascita        .................................................      .................................................    
Luogo di residenza (città)  .................................................    
(via)       (n. civ.)       (cap)    .................................................  
Codice fiscale    .................................................   Telefono  .................................................    
     A9.2      Nome  .................................................     Cognome    .................................................  
Luogo e data di nascita        .................................................      .................................................    
Luogo di residenza (città)  .................................................    
(via)       (n. civ.)       (cap)    .................................................  
Codice fiscale    .................................................   Telefono  .................................................    

     A9.3      Nome  .................................................     Cognome    .................................................  
Luogo e data di nascita        .................................................      .................................................    
Luogo di residenza (città)  .................................................    
(via)       (n. civ.)       (cap)    .................................................  
Codice fiscale    .................................................   Telefono  .................................................    

     A9.4      Nome  .................................................     Cognome    .................................................  
Luogo e data di nascita        .................................................      .................................................    
Luogo di residenza (città)  .................................................    
(via)       (n. civ.)       (cap)    .................................................  
Codice fiscale    .................................................   Telefono  .................................................    

     A9.5      Nome  .................................................     Cognome    .................................................  
Luogo e data di nascita        .................................................      .................................................    
Luogo di residenza (città)  .................................................    
(via)       (n. civ.)       (cap)    .................................................  
Codice fiscale    .................................................   Telefono  .................................................    

     A10)      Firmatario del progetto di massima allegato alla presente domanda ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) del regolamento:
Cognome:  .................................................     Nome:    .................................................  
Qualifica:  .................................................     Data del progetto:      ...............................
     A11)      Firmatario della perizia redatta ai sensi dell'art. 7 comma 2, lett. b), del regolamento:
Cognome:  .................................................     Nome:    .................................................  
Qualifica:  .................................................     Data della perizia:    ............................  
     A12)      Settore di appartenenza o settore cui appartiene l'iniziativa proposta (commercio, artigianato, servizi o realizzazione di impianti):  .................................................    
     (*)A13)      Attività esercitata dall'impresa:    .................................................  
     (*)A14)      Area territoriale di appartenenza:    .................................................  
     (*)A15)      Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro:  N. ..............................
     (*)A16)      Stato patrimoniale (L./migliaia):  .................................................    
     (*)A17)      Fatturato annuo    (L./migliaia):    .................................................  
     (*)A18)      Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale:   SI ................ NO ...............
B)      Notizie relative agli investimenti
     B1)      Tipo di programma che si intende realizzare:
a)      avvio di nuove attività:
costo L.    .................................................  
sintetica descrizione:    .................................................  
................................................. .................................................      
agevolazione richiesta:
- finanziamento agevolato  .................................................        L.  .................................................    
- contributo e/o capitale presunto    .................................................  1° anno  .....................................          L.    .................................................  2° anno    .................................................        L.    .................................................   3° anno      .................................................      L.  .................................................    
Totale            L.    .................................................  
     (*)      b)      ampliamento e/o ammodernamento di attività preesistenti:
costo L.  .................................................    
sintetica descrizione:    .................................................  
................................................. .................................................
agevolazione richiesta:
- finanziamento agevolato      .................................................      L.  .................................................    
- contributo e/o capitale presunto      1° anno    .................................................        L. ................................................. 2° anno  .................................................          L.    .................................................3° anno  .................................................        L. .................................................
Totale            L. .................................................
     B2)      Tempo di realizzazione degli investimenti (in mesi): ..............................
     B3)      Coordinate bancarie per l'accreditamento del contributo in conto capitale:
     Denominazione Istituto:  .................................................    
     Sportello:  .............................     n. c/c:      .................................................
C)      Ulteriori dichiarazioni
     ......l...... sottoscrit...... .................................................
DICHIARA INOLTRE

     C1)      che non sono state, nè verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere su altre leggi statali o regionali a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente domanda, fatta salva la possibilità di rinunciare alle agevolazioni concesse in relazione alla domanda medesima
Ovvero

(nel caso in cui le agevolazioni richieste non superino il livello "de minimis" di 100.000 ECU) di aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", per un importo di lire ................................       (importo che deve essere inferiore a 100.000 ECU), e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di 100.000 ECU di agevolazioni "de minimis" complessive;
     C2)      che i beni oggetto del programma:
-  saranno installati esclusivamente in unità locali ove opera l'impresa richiedente;
-  saranno di nuova fabbricazione ovvero, se usati, in ottimo stato di conservazione e non superati tecnologicamente;
-  non verranno ceduti, alienati o distratti dall'uso per un periodo di cinque anni dalla data dell'erogazione finale del finanziamento, salva la facoltà in caso di obsolescenza tecnologica degli stessi di procedere alla loro sostituzione previa autorizzazione dell'ente finanziatore;
     C3)      che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale (per le imprese già esistenti);
     C4)      di impegnarsi a trasmettere copia della presente domanda all'Assessorato;
     C5)      di allegare alla presente domanda:
-  la descrizione dettagliata dell'iniziativa (redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato B);
-  la perizia prevista dall'art. 7, comma 2, lett. b), del regolamento;
     (**)      -  scheda notizie sull'idea di impresa di cui all'allegato B.3;
     (**)      -  dichiarazione resa da ciascun soggetto interessato all'iniziativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato A.1 (per i disoccupati) o A.2 (per gli emigrati);
     C6)      di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in caso di mendaci dichiarazioni;
     C7)      di non avere operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti la data della presente istanza (solo nel caso in cui viene chiesto il contributo in c/capitale).
Data            Firma       (1)
(allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità - art. 3, legge n. 127/97)
N.B.      *(1)      o di legale rappresentante della ditta, se trattasi di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento o di promotore dell'iniziativa imprenditoriale, se trattasi di soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento.
     *(*)      Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento.
     (**)      Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento.
Allegato A.1
DICHIARAZIONE

......l...... sottoscritt....... Cognome    .................................................   Nome    .................................................  
nat........ a  .................................................     prov.  .....     il  .................................................    
e residente a    .................................................   via  .................................................     C.A.P.  .....    
codice fiscale       consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 c.p., nonché ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA

di trovarsi nella condizione di disoccupato ininterrottamente da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.
Data .................................................  Firma .................................................
(allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità - art. 3, legge n. 127/97).
Allegato A.2
DICHIARAZIONE

......l...... sottoscritt....... Cognome.................................................   Nome  .................................................
nat........ a ................................................. prov.  .. il .................................................
e residente a ................................................. via  ................................................. C.A.P. ......
codice fiscale ................................................. consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 496 c.p., nonché ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA

di essere rientrato in Italia da non oltre un anno dalla data della domanda e precisamente in data      .
Data .................................................Firma .................................................
(allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità - art. 3, legge n. 127/97).
Allegato B
(previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a)
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA

11.  Descrizione dell'attività svolta o che s'intende intraprendere.
12.  Obiettivo che s'intende raggiungere.
13.  Strategie: indicare in particolare le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale e produttivo; descrivere i processi produttivi e gli investimenti che s'intendono effettuare.
14.  Descrizione analitica degli investimenti.
15.  Prospetto riassuntivo dei costi.
16.  Numero dei nuovi occupati che l'azienda utilizzerà a regime (suddiviso per livelli: dirigenti, impiegati, operai, altri); tra gli occupati sono compresi anche:
-  il titolare, nel caso di ditte individuali;
-  i partecipi familiari, nel caso di imprese familiari;
-  i soci lavoratori, nel caso di cooperative.
17.  Tempi di realizzazione del progetto: indicare la durata, la data di avvio degli investimenti (reale o presunta), la data prevista di completamento, nonché quella di entrata a regime.
18.  Mezzi propri: indicare se per la realizzazione dell'iniziativa è previsto l'utilizzo di mezzi propri ed in che misura.
19.  Piano finanziario per la copertura degli investimenti del programma e del capitale di esercizio, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.1.
10.  Stato patrimoniale e conto economico, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.2, (da compilarsi soltanto a cura delle imprese preesistenti).
N.B. -  Per l'individuazione dei costi da riportare nel programma attenersi alle seguenti istruzioni:
a)  il costo degli investimenti dovrà essere indicato al netto dell'IVA. Fa fede l'indicazione di congruità del relativo costo contenuta nella perizia di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), del regolamento;
b)  la voce "progettazione e direzione lavori" comprende la progettazione tecnica degli investimenti, la direzione lavori e i relativi collaudi di legge, nonché eventuali valutazioni dell'impatto ambientale. Tale voce non può eccedere il 5% della spesa complessiva prevista;
c)  la voce "progettazione e studi di fattibilità" (nei progetti aziendali innovativi) comprende progettazione tecnica degli investimenti e studi di fattibilità economico-finanziaria del progetto innovativo. Sono escluse le spese di consulenza relative alla predisposizione della domanda di agevolazioni.








Allegato B.3
SCHEDA NOTIZIE SULL'IDEA D'IMPRESA
(da compilare soltanto per i progetti di avvio o acquisto di attività)


DESCRIVERE:
1.  Attività svolta precedentemente all'idea;
2.  Eventuali esperienze di impresa precedenti (proprie o in famiglia);
3.  Principali motivazioni che hanno determinato la decisione d'impresa;
4.  Collocazione del progetto nel contesto territoriale socio-economico ed in particolare:
a) indicare quali sono i bisogni che il prodotto o servizio dovrebbe soddisfare;
b) descrivere la tipologia della clientela cui il prodotto o servizio è rivolto;
c) indicare la dimensione territoriale del proprio mercato (locale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
d) evidenziare l'eventuale interazione con altre imprese;
e) descrivere i canali di vendita prescelti;
f) indicare se il progetto si inquadra nell'ambito di specifici programmi regionali di sviluppo.
5.  Prospettive di successo e motivazioni;
6.  Iniziative finora intraprese ed eventuali relazioni avviate per verificare le possibilità di realizzazione del progetto (allegare idonea documentazione probatoria).
A)  MODALITA' PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI INTENSITÀ DEGLI AIUTI IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA
Per la verifica dei limiti di intensità degli aiuti, entro i quali devono rientrare le agevolazioni determinate in base alla legge, si procede secondo le modalità che seguono:
1) Attualizzazione degli investimenti
Gli investimenti, se realizzati in più anni, sono attualizzati alla data di avvio del programma agevolato, mediante calcolo basato su anno solare.
A tal fine si precisa:
-  per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni;
-  per l'attuazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali.
Qualora l'avvio del programma sia previsto in epoca successiva a quella della domanda, il tasso da prendere in considerazione è quello del momento della domanda;
-  il tasso di attualizzazione che entra in vigore il primo gennaio di ciascun anno, è pari alla media dei tassi di riferimento per i finanziamenti agevolati nel settore interessato registrati nel trimestre settembre-novembre dell'anno precedente; esso è soggetto a variazioni nel corso dell'anno ciò si verifica allorché la differenza tra il tasso di attualizzazione in vigore e la media dei tassi di riferimento del precedente trimestre superi il 15% dello stesso tasso di attualizzazione in vigore.
La formula per l'attualizzazione è la seguente:


Dove:
IA  = valore attualizzato degli investimenti; 
= ammontare degli investimenti relativi ad un determinato anno solare; 
ia  = tasso di attualizzazione; 
= numero di anni solari che intercorrono tra quello relativo a I e quello in cui il programma di investimenti è iniziato; 
k   = numero di anni richiesti per la realizzazione del programma. 

2) Attualizzazione del contributo
Gli importi delle singole erogazioni previste in applicazione delle procedure stabilite dalla legge e dal regolamento sono attualizzati alla data di avvio del programma.
La formula per il calcolo dell'attualizzazione del contributo è la seguente:



Dove:
CA  = valore attualizzato del contributo; 
Ct  = ammontare del contributo erogato in ciascun anno solare "t"; 
ia  = tasso di attualizzazione; 
= numero di anni solari che intercorrono tra quello in cui è ipotizzata l'erogazione del contributo e quello in cui il programma di investimenti è iniziato; 
= numero delle erogazioni. 

Per l'individuazione dei tassi di attualizzazione si applicano i criteri di cui al punto 1).
Per l'attualizzazione del contributo si fa riferimento al piano di erogazione previsto nel progetto senza anticipazioni.
3) Attualizzazione del finanziamento agevolato
Le differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quello a tasso agevolato, sono attualizzate alla data di avvio del programma.
La formula per il calcolo del valore attualizzato del contributo interessi è la seguente:



n=i   

Dove:
Va  = valore attualizzato delle differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quello a tasso agevolato; 
= numero degli anni che intercorrono tra la data di inizio degli investimenti e la scadenza delle singole rate di ammortamento (massimo 10); 
= numero degli anni che intercorrono tra la data di inizio degli investimenti e l'anno in cui il programma viene completato (massimo 2); 
= numero delle rate (pari a 8); 
= ammontare del prestito agevolato; 
TR  = tasso di riferimento; 
TA  = tasso agevolato (50% o 40% del TR); 
= durata dell'ammortamento (pari a 8); 
ia  = tasso di attualizzazione. 


Per l'individuazione dei tassi di attualizzazione si applicano i criteri di cui al punto I). Per il calcolo vengono assunti i seguenti dati:
-  durata: anni 10;
-  rate: annuali;
-  scadenza della prima rata di ammortamento: nell'anno solare successivo a quello in cui il programma viene completato;
-  tasso di riferimento: quello vigente, per il settore di appartenenza dell'impresa, al momento della presentazione della domanda;
- tasso agevolato: vedasi art. 4 del regolamento.
4) Calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda
L'equivalente sovvenzione lorda (ESL) è pari alla somma delle agevolazioni lorde attualizzate, in percentuale dell'investimento attualizzato.
La formula per il calcolo è la seguente:


Dove:
CA  = contributo attualizzato (vedi punto 2); 
Va  = valore attualizzato delle differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato (vedi punto 3); 
IA  = investimento attualizzato (vedi punto I); 

Il valore dell'ESL così ottenuto deve risultare inferiore ai livelli massimi soprariportati.
Qualora le agevolazioni richieste calcolate in ESL dovessero superare tali massimali si procederà alla riduzione dell'intervento in misura tale da riportare l'intervento globale nei limiti consentiti.
B) VERIFICA DEL LIMITE DEGLI AIUTI "DE MINIMIS"
Sulla base della comunicazione della Commissione delle Comunità Europee nella regola "de minimis" l'importo massimo, pari a 100.000 ECU, è espresso sotto forma di una sovvenzione.
Quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in danaro essi devono essere convertiti in equivalente sovvenzione. Inoltre qualsiasi aiuto da erogarsi a data futura deve essere scontato al valore attuale.
1) Calcolo dell'equivalente sovvenzione del contributo
Gli importi delle singole erogazioni previste sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto, che si presuppone sia quello dell'anno solare successivo alla presentazione della domanda.
La formula per il calcolo dell'attualizzazione del contributo è la seguente:


Dove:
CA  = valore attualizzato del contributo; 
Ct  = ammontare del contributo erogato in ciascun anno solare "t"; 
ia  = tasso di attualizzazione; 
= numero di anni solari che intercorrono tra quello in cui è ipotizzata l'erogazione del contributo e quello successivo alla presentazione della domanda; 
= numero delle erogazioni. 


Per l'individuazione dei tassi di attualizzazione si applicano i criteri di cui al punto A.l), tenendo conto che deve essere preso in considerazione sempre quello dell'anno della presentazione della domanda.
Per l'attualizzazione del contributo si fa riferimento al piano di erogazione previsto nel progetto senza anticipazioni.
2) Calcolo dell'equivalente sovvenzione del contributo interessi
L'equivalente sovvenzione del prestito agevolato per un dato anno è pari alla differenza tra gli interessi che sarebbero dovuti al tasso di interesse di riferimento e quello effettivamente pagato.
Tutti gli interessi risparmiati devono essere scontati al valore attuale al momento dell'erogazione del prestito e sommati.
La formula per il calcolo dell'attualizzazione del contributo è la seguente:


Dove:
Va  = valore attualizzato delle differenze tra le rate di ammortamento a tasso di riferimento e quelle a tasso agevolato; 
= numero degli anni che intercorrono tra l'anno di erogazione del prestito e la scadenza delle singole rate di ammortamento; 
= ammontare del prestito agevolato; 
TR  = tasso di riferimento; 
TA  = tasso agevolato; 
ia  = tasso di attualizzazione. 


Per l'individuazione dei tassi di attualizzazione si applicano i criteri di cui al punto A1), tenendo conto che deve essere preso in considerazione sempre quello dell'anno della presentazione della domanda.
Per il calcolo vengono assunti i seguenti dati:
-  durata: anni 10;
-  rate: annuali;
-  anno di erogazione del prestito: nell'anno in cui gli investimenti sono ultimati;
-  scadenza della prima rata di ammortamento: nell'anno solare successivo a quello in cui il programma viene ultimato;
-  tasso di riferimento: quello vigente, per il settore di appartenenza dell'impresa, al momento della presentazione della domanda;
-  tasso agevolato: vedasi art. 4 del regolamento.
Calcolo dell'equivalente sovvenzione
L'equivalente sovvenzione è pari alla somma delle singole agevolazioni e cioè:
equivalente sovvenzione "de minimis" = CA+Va
tale somma deve essere inferiore o pari a 100.000 ECU.
(2000.31.1747)
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CIRCOLARE 3 agosto 2000, prot. n. 4087.
Programma promozionale annuo 2000.

Alle Camere di commercio dell'Isola
Alle commissioni provinciali dell'artigianato c/o le Camere di commercio dell'Isola
Alle Associazioni industriali dell'Isola
Alle Associazioni piccoli industriali dell'Isola
Alle Organizzazioni cooperative dell'Isola -  C.C.I. -  LEGA -  A.G.C.I. -  U.N.C.I.
All'UCI - Unione coltivatori italiani dell'Isola
Alle Federazioni regionali coltivatori diretti dell'Isola
Alla Confagricoltura regionale dell'Isola
All'Istituto regionale vite e vino
Alla Confederazione italiana agricoltori dell'Isola
Alle Organizzazioni artigianali di categoria dell'Isola -  C.N.A. -  C.A.S.A. -  C.L.A.A.I. -  Confartigianato
Al Distretto minerario di Catania
Al Distretto minerario di Palermo
All'I.C.E
.
Con decreto n. 989 del 13 luglio 2000 è stato approvato il programma promozionale definitivo per l'anno 2000.
Nella considerazione che parte delle iniziative comprese nel suddetto programma sono già state inserite nel programma promozionale di cui al decreto n. 270 del 9 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 7 aprile 2000, le manifestazioni per le quali è possibile presentare istanza di partecipazione sono le seguenti:
Settore agroalimentare
-  BBC - Good food show - Birminghan, 29 novembre 2000;
-  Biofach - Norimberga, febbraio 2001.
Settore artigianato (pesca)
-  Expopesca 2000 - Santiago del Cile, 29 novembre - 2 dicembre 2000.
Settore lapideo
-I.T.S.E. - Covering - Orlando, giugno 2001.
Le aziende interessate a partecipare alle iniziative innanzi indicate dovranno compilare unica istanza di partecipazione, redatta secondo l'allegato modello.
Le istanze dovranno essere inviate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, allo scrivente Assessorato regionale della cooperazione, del com mercio, dell'artigianato e della pesca - Gruppo XI - Attività promozionali - Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo.
In armonia con le vigenti disposizioni, le ditte dovranno allegare all'istanza di partecipazione la seguente documentazione:
-  certificato di iscrizione nel registro delle Imprese, recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di commercio competente per territorio.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale 5 maggio 1999, n. 9, le ditte dovranno integrare la predetta documentazione, per ciascuna manifestazione alla quale verranno ammesse, con copia della ricevuta del deposito di L. 1.000.000 effettuato presso il Banco di Sicilia - Cassa regionale a favore di questo Assessorato.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alle disposizioni di cui al già citato decreto presidenziale n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
La presente circolare ed il suddetto decreto n. 989 del 13 luglio 2000 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
      Il dirigente superiore coordinatore: Pintus 


Allegato
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE A MANIFESTAZIONE

Da inviare a:  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Gruppo XI - Attività promozionale
Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo
Tel. 091/6969437
Il sottoscritto ............................................................................ rappresentante legale della ditta ............................................................................ avente sede a ............................................................................ in via ............................................................................ C.A.P ............... tel. ......................................... fax .................................................... P. Iva/Codice fiscale ............................................................................ chiede di partecipare alle seguenti manifestazioni incluse nel programma promozionale definitivo approvato con decreto assesoriale n. 989 del 13 luglio 2000.
(indicate in ordine di preferenza):
Italia ............................................................................ (indicare altra eventuale preferenza).
Estero ............................................................................ (indicare altra eventuale preferenza).
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
Tipologia dettagliata della produzione ............................................................................ ............................................................................
Livello qualitativo ............................................................................
Capacità produttiva dell'azienda in termini di volume potenziale di affari ............................................................................
Volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma specificando la parte di esso relativo alle vendite effettuate fuori dal territorio isolano ed a quelle effettuate all'estero: ............................................................................
Numero dei dipendenti: ............................................................................
Eventuali disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazioni stabili all'estero: ............................................................................ ............................................................................
Dichiara inoltre:
-  di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
-  di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
-  di impegnarsi a non essere comunque presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'impresa verrà, eventualmente, ammessa a partecipare;
-  di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigenti negli Stati esteri dove si intende esportare;
-  di avere preso visione del decreto presidenziale n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998;
-  di non avere subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali e fallimentari.
Per il settore agroalimentare:
-  di non essere incorsa nell'ultimo quinquennio in condanne per reati in ordine a frodi alimentari o contro leggi e normative sanitarie vigenti in materia.
Timbro e firma legale rappresentante
............................................................................


Da compilare in ogni sua parte a macchina o stampatello chiaro e leggibile ed inviare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare di riferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2000.31.1776)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Michele Arcadipane

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