REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 GENNAIO 2000 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 dicembre 1999.
Scioglimento delle Cantine sperimentali di Milazzo e Noto, incorporazione delle stesse da parte dell'Istituto regionale della vite e del vino e trasformazione in sezioni operative periferiche  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 29 dicembre 1999.
Modifica del decreto presidenziale 21 luglio 1994, concernente compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 21 gennaio 2000.
Sospensione parziale del decreto 15 giugno 1999 relativo al calendario venatorio 1999/2000  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 28 dicembre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa, ricadente nel territorio dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.  pag. 19 


DECRETO 26 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999.   pag. 19 

DECRETO 26 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999.   pag. 20 


DECRETO 29 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999  pag. 20 


DECRETO 30 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa, per l'anno 1999  pag. 22 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 31 dicembre 1999.
Autorizzazione ai titolari dei progetti di formazione continua ammessi a finanziamento ad avviare le attività di formazione aziendale  pag. 23 

Assessorato della sanità

DECRETO 9 novembre 1999.
Direttive relative al riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica ai singoli sport  pag. 23 


DECRETO 1 dicembre 1999.
Integrazione del Comitato regionale del Centro regionale per i trapianti  pag. 24 


DECRETO 21 dicembre 1999.
Graduatoria definitiva regionale dei biologi ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione  pag. 24 


DECRETO 21 dicembre 1999.
Graduatoria definitiva regionale dei chimici ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione  pag. 27 


DECRETO 21 dicembre 1999.
Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione  pag. 28 

DECRETO 10 gennaio 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sani- taria locale n. 4 di Enna, valida per l'anno 2000.  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 dicembre 1999.
Autorizzazione per la localizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Torrenova  pag. 38 


DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Alì Terme  pag. 39 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 14-23 dicembre 1999, n. 456  pag. 41 
SENTENZA 15-30 dicembre 1999, n. 465  pag. 42 
SENTENZA 15-30 dicembre 1999, n. 466  pag. 43 
SENTENZA 15-30 dicembre 1999, n. 467  pag. 44 
SENTENZA 10-12 gennaio 2000, n. 4  pag. 45 
SENTENZA 10-12 gennaio 2000, n. 6  pag. 54 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 7 gennaio 2000, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2000 - Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 5.
  pag. 55 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 14 gennaio 2000, n. 1.
Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22  pag. 56 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 19 gennaio 2000, n. 1.
Formazione all'autoimpiego - Borse formative, circolare n. 309/98, circolare n. 360/99 - Precisazioni e integrazione documentazione per l'ammissione al beneficio  pag. 57 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali
ERRATA CORRIGE

LEGGE 4 gennaio 2000, n. 3.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento.  pag. 58 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Terrasini.
Statuto del comune di Trabia.
Statuto della Provincia regionale diEnna - Modifiche.
Statuto del comune di Cassaro - Modifiche.
Statuto del comune di Castel di Lucio - Modifiche.
Statuto del comune di San Piero Patti - Modifiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 13 dicembre 1999.
Scioglimento delle Cantine sperimentali di Milazzo e Noto, incorporazione delle stesse da parte dell'Istituto regionale della vite e del vino e trasformazione in sezioni operative periferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 24, punto 5, che dispone l'incorporazione delle Cantine sperimentali di Milazzo e Noto da parte dell'Istituto regionale della vite e del vino;
Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi del punto 6 del citato art. 24 della richiamata legge regionale n. 10/99, all'emanazione delle disposizioni attuative dell'incorporazione delle Cantine sperimentali di Milaz-zo e Noto da parte dell'Istituto regionale della vite e del vino;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per l'industria, di cui alle note prot. n. 1872 del 5 novembre 1999 e prot. n. 22193/3240 del 29 novembre 1999;

Decreta:


Art. 1

Gli enti morali consorziali autonomi denominati Cantine sperimentali di Milazzo e Noto vengono sciolti, incorporati dall'Istituto regionale della vite e del vino e trasformati in sezioni operative periferiche dallo stesso ente, con sedi in Milazzo e Noto.
Al medesimo Istituto, cui sono devoluti i patrimoni degli enti incorporati sulla base dei rispettivi bilanci, libri di inventario, libri contabili ed ogni altro documento pertinente, vengono, altresì, trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti alle cantine predette da concessioni, convenzioni, da contratti attivi, da contratti passivi in essere alla data del presente decreto, nonché le controversie in atto pendenti.

Art. 2

Le sezioni operative periferiche dell'Istituto regionale della vite e del vino continuano a svolgere le specifiche funzioni già esercitate dalle cantine incorporate e presteranno, altresì, assistenza tecnica e normativa in favore degli operatori vitivinicoli siano essi pubblici o privati, presso le sedi indicate al precedente art. 1.

Art. 3

L'Istituto regionale della vite e del vino, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, garantirà l'espletamento e la prosecuzione da parte delle sezioni operative periferiche delle attività di ricerca e sperimentazione, in corso alla data del presente decreto, presso le strutture delle cantine incorporate.

Art. 4

Il personale appartenente ai ruoli delle Cantine sperimentali di Milazzo e Noto, in servizio alla data del presente decreto, verrà inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento che saranno istituiti presso l'Istituto regionale della vite e del vino, con provvedimento del relativo consiglio di amministrazione.
Il personale inquadrato, ai sensi del precedente comma, manterrà la qualifica ed il livello posseduti e conserverà l'anzianità maturata e conseguita all'atto dell'incorporazione.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, il suddetto personale godrà dello stesso trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Istituto predetto.

Art. 5

Ai fini di quiescenza il personale di cui al precedente art. 4 continuerà ad essere iscritto all'INPS.
L'indennità di fine rapporto, in misura pari all'ultima mensilità aumentata di 1/12 della 13ª mensilità, goduta all'atto del licenziamento o collocamento a riposo per ogni anno di servizio prestato, continuerà ad essere garantita per ciascun dipendente dalla polizza aziendale assicurativa cumulativa a suo tempo stipulata con l'INA dalle disciolte cantine.

Art. 6

Le disciolte cantine, all'atto del trasferimento, da effettuarsi mediante redazione di formale verbale di consegna, presenteranno il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 1999.
  CAPODICASA 

(99.51.2397)
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DECRETI ASSESSORIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 29 dicembre 1999.
Modifica del decreto presidenziale 21 luglio 1994, concernente compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il D.P. n. 186/Gr.I/S.G. del 21 luglio 1994, con relativa tabella A, che di esso fa parte integrante, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 1994, registro 1, foglio 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 46 del 24 settembre 1994, con il quale, in esecuzione a prodromica deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 209 del 23 maggio 1994, si è proceduto alla rideterminazione della misura dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti di consigli di amministrazione o di organi le cui funzioni sono riconducibili a quelle attribuite agli stessi consigli di amministrazione di enti sottoposti al controllo della Regione;
Vista la deliberazione n. 120 del 6 aprile 1998, con la quale la Giunta regionale siciliana ha modificato la propria tabella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 23 maggio 1994, resa quest'ultima esecutiva dal D.P. n. 186/94, inserendo il Consorzio per le autostrade siciliane tra gli enti di classe A con il compenso già attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'autostrada ME-CT-SR, e sopprimendo dalla classe B i Consorzi per le autostrade ME-CT-SR, ME-PA e SR-Gela;
Vista la deliberazione n. 131 del 9 aprile 1998, con la quale la Giunta regionale siciliana - a modifica di precedente deliberazione n. 209/94, resa quest'ultima esecutiva dal citato D.P. n. 186/94 -, ha provveduto, con decorrenza 1 maggio 1998, a rideterminare i compensi da attribuire ai presidenti, ai vice presidenti ed ai componenti di consigli di amministrazione di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione di cui alla classe A, della tabella allegata alla propria deliberazione n. 120/98;
Vista la deliberazione n. 234 del 4 agosto 1998, integrativa delle due precedenti deliberazioni nn. 120/98 e n. 131//98 sopra citate, con la quale la Giunta regionale ha evidenziato le ragioni per le quali si è provveduto all'inserimento del Consorzio per le autostrade siciliane tra gli enti di classe A della tabella A del su menzionato D.P. n. 186 del 21 luglio 1994, ed ha esplicitato le motivazioni, correlate a ragioni di pubblico interesse, per le quali si è proceduto alla maggiorazione della misura del compenso fissato con il predetto D.P. n. 186 del 21 luglio 1994;
Vista la deliberazione n. 270 dell'11 ottobre 1999, con la quale la Giunta di Governo, per le motivazioni nella stessa riportate, nella considerazione che a seguito del ritiro del decreto attuativo delle predette deliberazioni, oggetto di rilievo dell'organo di controllo, si ren-de opportuna una riconsiderazione globale della problematica dei compensi, atteso che l'ultimo incremento risale al 1° gennaio 1989, e condivisa la proposta dell'Assessore per la sanità di modificare la misura del compenso spettante al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, atteso che gli stessi sono affiancati dal direttore generale cui sono attribuiti numerosi ed importanti compiti di gestione, ha deliberato:
-  di ritirare le proprie deliberazioni n. 131 del 9 aprile 1998 e n. 234 del 4 agosto 1998;
-  di confermare la deliberazione n. 120 del 6 aprile 1998;
-  di modificare la deliberazione n. 209 del 23 maggio 1994, rideterminando i compensi da attribuire ai presidenti, ai vice presidenti e componenti di consigli di amministrazione, nonché di organi di controllo di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione di cui alla tabella A, classi A e B, allegata alla predetta delibera n. 209/94, con un incremento del 30% dei compensi attualmente previsti ferme restando le disposizioni di cui al decreto presidenziale 21 luglio 1994, nonché, per gli enti di classe B, il rispetto del limite massimo del 75% dell'indennità prevista per i sindaci e assessori comunali e per i presidenti e assessori provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della richiamata legge regionale n. 15/93;
-  di prevedere a decorrere dall'1 gennaio 2003 un aumento periodico triennale nella misura non superiore al 10% dei compensi di che trattasi al pari di quanto avviene per gli amministratori degli enti locali territoriali;
-  di attribuire il compenso al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia nella misura del 75% del compenso come sopra rideterminato:
-  di non rideterminare i compensi per gli organi degli enti per i quali la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 nonché ogni altra normativa regionale ha previsto la soppressione l'incorporazione o la trasformazione;
Vista la deliberazione n. 304 del 5 novembre 1999, con cui la Giunta di Governo, per le motivazioni nella stessa indicate, nella considerazione che la deliberazione n. 270 dell'11 ottobre 1999 non è altro che la conclusione di un iter già iniziato con la citata deliberazione n. 131/98 che fissava all'1 maggio 1998 la rideterminazione dei compensi di che trattasi, ha deliberato di attribuire i compensi rideterminati con la predetta deliberazione n. 270 dell'11 ottobre 1999 a far data 1 maggio 1998;
Ritenuto di dover dare esecuzione alle predette deliberazioni della Giunta regionale n. 120 del 6 aprile 1998, n. 270 dell'11 ottobre 1999 e n. 304 del 5 novembre 1999;
Decreta:


Art. 1

La tabella A di cui al decreto presidenziale n. 186/Gr.I/S.G. del 21 luglio 1994, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1994, registro 1, foglio 260, che di esso fa parte integrante, è modificata secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
Tra gli enti di classe A della predetta tabella è inserito il Consorzio per le autostrade siciliane, con il compenso già attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio per le autostrade Messina-Catania-Siracusa.
Sono soppressi dagli enti di classe B della tabella A di cui al citato D.P. n. 186/Gr.I/S.G. del 21 luglio 1994 i Consorzi per le autostrade Messina-Catania-Siracusa, Messina-Palermo e Siracusa-Gela.

Art. 2

I compensi da attribuire ai presidenti, ai vice presidenti e componenti di consigli di amministrazione, nonché di organi di controllo di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione di cui alla tabella A classi A e B allegata al D.P. n. 186/Gr.I/S.G. del 21 luglio 1994, sono rideterminati con un incremento del 30% dei compensi ivi previsti.

Art. 3

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 186 del 21 luglio 1994, nonché, per i presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli enti di classe B il limite massimo del 75% dell'indennità prevista per i sindaci ed assessori comunali e per i presidenti e assessori provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ove la predetta misura, come sopra incrementata, superi tale limite.

Art. 4

E' previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento periodico triennale nella misura non superiore al 10% dei compensi di che trattasi, al pari di quanto avviene per gli amministratori degli enti locali territoriali.

Art. 5

Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è attribuito un compenso nella misura del 75% del compenso come sopra rideterminato.

Art. 6

I compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti per i quali la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nonché ogni altra normativa regionale ha previsto la soppressione, l'incorporazione o la trasformazione, non vengono rideterminati.

Art. 7

I compensi da attribuire ai presidenti, ai vice presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, nonché di organi di controllo di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione di cui alla tabella A classi A e B, allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 23 maggio 1994, come rideterminati con il presente decreto, saranno corrisposti a far data del 1° maggio 1998.

Art. 8

Gli Assessori regionali provvederanno all'esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la Presidenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 1999.
  CAPODICASA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 31 dicembre 1999 con nota n. 4431.
(2000.1.22)

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 21 gennaio 2000.
Sospensione parziale del decreto 15 giugno 1999 relativo al calendario venatorio 1999/2000.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 303/gr. XVI/SGR. dell'8 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. 2, fg. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, di esternazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con la quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002;
Visti i propri decreti nn. 2479 e 928, rispettivamente del 14 novembre 1997 e del 30 aprile 1999, con il primo dei quali è stato definito l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99-2002/03, e con il secondo l'indice massimo di densità venatoria per singolo ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1999/2000;
Visto il proprio decreto n. 1736 del 15 giugno 1999, che con l'allegato "A" regolamenta l'annata venatoria 1999/2000 e con l'allegato "B" indica le zone del territorio agro-silvo-pastorali precluse all'esercizio venatorio, quelle riservate alla gestione programmata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata;
Visto il proprio decreto n. 2344 del 26 luglio 1999, con il quale il citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999 è stato reso esecutivo, nonché i decreti nn. 2420 del 6 agosto 1999, 3166 del 31 agosto 1999, con i quali sono state introdotte modifiche ai citati allegati "A" e "B" del più volte menzionato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999;
Visto, inoltre, il proprio decreto n. 4696 del 29 dicembre 1999, con il quale sono state sospese alcune modifiche apportate al menzionato allegato "B" del decreto n. 1736 del 15 giugno 1999;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 4, anno 2000, del 10-12 gennaio 2000, notificata all'Ufficio di Roma della Presidenza della Regione siciliana;
Ritenuto che la dichiarata incostituzionalità dell'art. 22, commi II e VII e comma V, lett. a), seconda parte e dell'art. 17, comma VI, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificata della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, ha refluenza anche sull'attuale regolamentazione dell'annata venatoria 1999/2000 nella parte in cui consente l'esercizio venatorio in ambiti territoriali di caccia coincidenti con il territorio agro-silvo-pastorale delle province regionali e nella parte in cui consente nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento di fagiani e quaglie di allevamento durante tutto l'anno sicché il citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999 deve essere conseguentemente sospeso;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, il decreto n. 1736 del 15 giugno 1999 e successivi decreti di esecuzione e di modifica ed integrazione sono sospesi con effetto immediato.
Restano salve le disposizioni emanate con il citato decreto n. 1736 del 15 giugno 1999 e successivi decreti di esecuzione, di integrazione e di modifica, limitatamente all'esercizio venatorio da svolgersi nelle aziende faunistico-venatorie e nel territorio affidato in gestione sociale.
Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento di quaglie da allevamento è vietato e l'abbattimento di fagiani di allevamento è consentito fino alla data del 30 gennaio 2000.

Art. 2

Fermo restando la riserva espressa nel proprio decreto n. 4696 del 29 dicembre 1999, resta confermata la sospensione dei decreti nn. 1744/Dir. Gr. 11, 1745/Dir. Gr. 11 e 1746/Dir. Gr. 11, tutti del 17 giugno 1999, con i quali sono state istituite rispettivamente le oasi di protezione e rifugio della fauna denominate:
-  "Priolo Gargallo" in agro di Priolo Gargallo;
-  "Saline di Augusta" in agro di Augusta e Melilli;
-  "Pantani Longarini, Cuba e Morghella" in agro dei comuni di Pachino, Noto ed Ispica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 gennaio 2000.
  CUFFARO 

(2000.4.217)

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 28 dicembre 1999.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa, ricadente nel territorio dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visti i decreti n. 5007 del 7 gennaio 1995 e n. 6365 del 12 maggio 1995, con i quali è stata ricostituita, per il quadriennio 1995/99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;
Esaminato il verbale e le allegate relazioni tecniche della seduta del 25 marzo 1998, nonché di quelle precedenti del 20 ottobre 1997 e del 29 novembre 1997 nelle quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa ricadente nei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 25 marzo 1998, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Siracusa dal 24 aprile 1998 al 24 luglio 1998, del comune di Canicattini Bagni dal 29 aprile 1998 al 28 luglio 1998, del comune di Noto dal 27 aprile 1998 al 27 luglio 1998 e del comune di Avola dal 7 maggio 1998 al 7 agosto 1998 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 25 marzo 1998 e in quello delle sedute del 20 ottobre 1997 e del 29 novembre 1997 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n. 6689 del 7 settembre 1993 contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio, ex art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ampliando, peraltro, la perimetrazione della zona descritta in quel decreto;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 e correttamente approfondite nelle relazioni tecniche e negli stralci planimetrici ivi allegati, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa ricadente nei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nelle sedute del 20 ottobre 1997, 29 novembre 1997 e 25 marzo 1998;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa ricadente nel territorio dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola descritta nei verbali delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata con linea continua nera nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali citati forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/39 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siracusa, Canicattini, Bagni, Noto e Avola ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 1999.
  MORINELLO 


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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 25 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 32 della succitata legge regionale n. 4/99;
Vista la nota n. 35828 del 23 novembre 1999 di questo Assessorato - Direzione bilancio e tesoro - gr. 7°, con cui si dà comunicazione alla competente Ragioneria centrale delle disposizioni trasmesse al Banco di Sicilia con nota n. 35729 di pari data per il versamento in entrata del bilancio regionale, cap. 5664, della somma di lire 146.000 milioni a deconto dell'attuale saldo del Fondo di rotazione ex legge regionale n. 15/86;
Vista la nota n. 171587 del 23 novembre 1999 di questo Assessorato regionale - Ragioneria bilancio e finanze, con cui si dà conferma delle evidenze contabili del capitolo 5664 dell'entrata del bilancio della Regione, in relazione alle quali risulta un nuovo accertamento di lire 146.000 milioni a seguito del richiesto versamento da parte del citato gr. 7° - tesoro - a deconto dell'attuale saldo del Fondo di rotazione ex legge regionale n. 15/86;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Entrata
Titolo  3  -  Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimbor- so di crediti
Categoria  15  -  Rimborso di crediti ed anti- cipazioni      + 146.000 

Spesa
Fondo di riserva di cassa      + 146.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2350)
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DECRETO 26 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 01-GAB/b del 25 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con cui si chiede una variazione del plafond di cassa del titolo I di lire 90.000 milioni;
Considerato che la disponibilità del fondo di riserva di cassa non consente di soddisfare la richiesta suddetta;
Considerato, altresì, che il plafond di cassa del titolo I della rubrica bilancio e finanze presenta in atto una disponibilità che consente di essere parzialmente utilizzata per soddisfare la predetta richiesta;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/capitale 
Bilancio e finanze      - 90.000    
Lavoro, previdenza sociale, for- mazione professionale ed emi- grazione      + 90.000    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2348)
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DECRETO 26 novembre 1999.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la nota n. 105414 del 16 novembre 1999 della Ragioneria centrale competente, con cui vengono rappresentate le esigenze di cassa, per il plafond del titolo I della Direzione programmazione - gr. 14° di lire 8.000 milioni e per il plafond del titolo II, delle Direzioni: programmazione - gr. 1° e gr. 13° e protezione civile, Genio civile di Catania per un importo complessivo di lire 77.500 milioni;
Considerato che con decreto n. 862 del 18 novembre 1999 è già stata autorizzata una variazione del plafond di cassa del titolo I pari a lire 47.000 milioni e una variazione del plafond di cassa del titolo II pari a lire 65.000 milioni;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla variazione di lire 12.500 milioni per il titolo II, quale differenza tra l'importo già autorizzato con il citato decreto n. 862/99 e il maggiore importo richiesto di cui alla suddetta nota n. 105414/99 della Ragioneria centrale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 1999, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo I     Titolo II Assessorato regionale | Spese | Spese     | correnti | in c/capitale 
Presidenza della Regione          - + 12.500 
Fondo di riserva di cassa      - 12.500    


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2351)
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DECRETO 29 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, delibera annualmente l'assegnazione, in favore delle Regioni, a titolo di acconto, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale di imposta sul reddito delle persone fisiche (introdotto dall'art. 50 del medesimo decreto legislativo) e della quota del gettito d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella misura del 90% del gettito della stessa, al netto delle quote attribuite allo Stato secondo quanto disposto dall'art. 26;
Visto il comma 3 del medesimo art. 39, in base al quale è previsto che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 e quanto effettivamente riscosso dalle Regioni, si provvede mediante specifica integrazione del fondo sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del 6 agosto 1999, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, in via provvisoria, la quota di parte corrente del fondo sanitario nazionale 1999;
Considerato che nella tabella allegata alla predetta delibera CIPE del 6 agosto 1999 vengono evidenziate in complessive lire 8.674.139 milioni le somme attribuite alla Regione siciliana per le finalità del fondo sanitario 1999 - parte corrente, di cui lire 243.279 milioni inerenti entrate proprie, lire 3.686.508 milioni quale a carico della Regione, lire 2.063.000 milioni inerenti IRAP, lire 276.000 milioni inerenti addizionale regionale IRPEF e lire 2.405.352 milioni quale quota a carico dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 le necessarie variazioni al fine di adeguare le somme nello stesso previste, per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli importi attribuiti con la citata deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, così come di seguito indicato;

  ENTRATA (importi in milioni di lire) 



  Somme previste Delibera CIPE Variazione Previsione Collegamento         da apportare di bilancio nel bilancio 1999 del 6 agosto 1999 al bilancio aggiornata capitoli di spesa 
  a b c = (b-a)


Cap. 3222/parte (quota Stato finanzia-                      Capp. 42840 - 42802 mento aziende ospedaliere e sanita-                        ed altri fondo sa- rie)     1.909.971 2.405.352 495.381 2.405.352    nitario 
Cap. 3222/parte (quota finanziamento Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia)      11.644 - - 11.644 Cap. 42831 
Cap. 3581 (contributo alle farmacie)      10 - - 10 Cap. 42856 (parte) 
  Totale fondo sanitario     1.921.625 2.405.352 495.381 2.417.006 
Cap. 1608/parte (quota IRAP destinata alla sanità)      2.558.000 2.063.000 -    495.000 2.063.000 Cap. 42888 
Cap. 1609 (addizionale IRPEF destina- ta alla sanità)      270.000 276.000 6.000 276.000 Cap. 42888 
  Totale capitoli 1608/parte e 1609     2.828.000 2.339.000 -    489.000 2.339.000 
  Totale entrata     4.749.625 4.744.352 6.381 4.756.006 


SPESA



  Somme previste Variazione Previsione Collegamento     da apportare di bilancio nel bilancio 1999 al bilancio aggiornata capitoli di entrata 
  a b c = (a+b) 


Cap. 42840 (finanziamento aziende ospedalie- re e sanitarie)      1.513.474 495.381 2.008.855 Cap. 3222 
Cap. 42831 (finanziamento Istituto zooprofilat- tico sperimentale della Sicilia)      11.644 - 11.644 Cap. 3222 
Altri capitoli della rubrica fondo sanitario      396.507 - 396.507 Capp. 3222 - 3581 
  Totale assegnazione iscritte in bilancio     1.921.625 495.381 2.417.006 
Cap. 42888 (IRAP + Add. IRPEF destinato al- la sanita)      2.828.000 -    489.000 2.339.000 Capp. 1608 - 1609 
  Totale Spesa     4.749.625 6.381 4.756.006 

Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni  
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore 
          di lire) 

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti (Fondo sanitario regionale)      + 495.381  
  1608 Imposta regionale sulle attività produttive     - 495.000 D.L. n. 446/97 
  1609 Addizionale IRPEF     + 6.000 D.L. n. 446/97 
  Totale variazione entrate     + 6.381 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 -  FONDO SANITARIO REGIONALE

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle Aziende ospedaliere      + 495.381  
  42888 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 38 del decreto  
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446      - 489.000 D.L. n. 446/97 
  Totale variazioni delle spese     + 6.381 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2353)
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DECRETO 30 novembre 1999.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa, per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n.11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, ed in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie;
Visto l'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale, la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti in base a criteri e parametri fissati dal medesimo piano;
Vista la nota prot. n. 11474/1 del 26 aprile 1999, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la spesa sociale comunica, tra l'altro, l'erogazione in favore della Regione siciliana della somma di L. 63.164.000.000 per obiettivi prioritari a rilievo nazionale P.S.N. 1998-2000;
Vista la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale il CIPE ha assegnato alle Regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998, la somma di lire 1.190 miliardi per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato, tra l'altro, per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, alla Regione Sicilia la somma di lire 63.164 milioni;
Vista la nota prot. n. 2N21/5354 del 16 novembre 1999, con la quale l'Assessorato regionale della sanità chiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa dove allocare la somma di lire 63.164 milioni per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;
Vista la nota prot. n. 262858 del 26 novembre 1999, con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che la predetta somma è stata interamente accreditata in data 15 aprile 1999 sul c/c n. 22945/1034, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e di conseguenza accertata al capitolo di entrata 3222 nell'esercizio finanziario 1999;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 1999, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti (Fondo sanitario regionale)      + 63.164.000.000 L. n. 833/78 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42889 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale. 
1.1-148-2-V-08.08-050506)      + 63.164.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo II - Categoria 10      + 63.164.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo I - Spese correnti      + 63.164.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 1999.
  PIRO 

(99.50.2355)
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ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 31 dicembre 1999.
Autorizzazione ai titolari dei progetti di formazione continua ammessi a finanziamento ad avviare le attività di formazione aziendale.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente addestramento professionale di lavoratori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27, parte I, del 25 maggio 1996;
Visto l'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente la promozione di interventi di formazione continua;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 139/98 del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1999;
Vista la circolare assessoriale n. 2 del 10 marzo 1999, recante ulteriori direttive per la richiesta di finanziamento di progetti di formazione continua ai sensi del precitato art. 9 della legge n. 236/1993, azioni 1C;
Considerata la specificità degli interventi di formazione continua ed al fine di rendere più flessibile e dinamico l'avvio delle attività formative aziendali da svolgere secondo le esigenze dei cicli produttivi delle aziende;

Decreta:


Art. 1

Si autorizzano i soggetti titolari dei progetti di formazione continua ammessi a finanziamento ai sensi della normativa sopra citata e con i decreti n. 418/IFP del 31 agosto 1999, n. 507/IFP del 18 ottobre 1999, n. 547/IFP del 26 ottobre 1999, n. 724/IFP del 16 dicembre 1999 ad avviare le attività di formazione aziendale.

Art. 2

I soggetti di cui all'art. 1 devono preventivamente presentare la documentazione di rito prevista e comunicare il luogo di svolgimento delle attività formative e la loro calendarizzazione agli uffici di questa Amministrazione secondo quanto previsto nel decreto 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27, parte I, del 25 maggio 1996.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la dovuta pubblicazione.
Palermo, 31 dicembre 1999.
  PAPANIA 

(2000.2.119)

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 novembre 1999.
Direttive relative al riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica ai singoli sport.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge n. 724 del 23 dicembre 1994;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ed, in particolare, le tabelle A e B dell'allegato 1 nella quale sono elencati gli accertamenti sanitari previsti per conseguire l'idoneità per l'accesso alle singole attività sportive;
Visto che tali accertamenti sanitari si distinguono in accertamenti generali ed accertamenti specialistici integrativi specifici per singolo sport;
Vista la circolare del Ministero della sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643 "Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica";
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, che approva le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 11 dicembre 1997, n. 24059 ed, in particolare, l'allegato 3 nel quale sono elencate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale secondo le branche specialistiche al fine dell'applicazione dei limiti di prescrivibilità per ricetta e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
Considerato che sia nel nomenclatore tariffario nazionale (decreto ministeriale 22 luglio 1996) che nel nomenclatore tariffario regionale (decreto n. 24059/97) non è stata individuata la branca specialistica di medicina dello sport;
Considerato che, al fine del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport, gli accertamenti sanitari di cui alle tabelle A e B del precitato allegato 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 sono afferenti a diverse branche specialistiche e che, pertanto, i soggetti interessati ricorrono alla prescrizione di diversi specialisti con una spesa a carico degli stessi, derivante dalla somma dei ticket per singola branca specialistica superiore alle L. 70.000, limite massimo previsto per singola branca;
Visto il protocollo d'intesa per il riordino dei servizi di medicina dello sport tra il C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) e la F.N.O.M.C. e O. (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) reso noto dal Ministero della sanità in data 6 febbraio 1995 con prot. n. 5003/MSP/E/497, con il quale è stata stabilita la tariffa massima di L. 50.000 per gli atleti minori di 18 anni e di L. 70.000 per gli ultra diciottenni che si recano presso le strutture della (F.M.S.I.) Federazione medico sportiva italiana per gli accertamenti sanitari sopra citati;
Visto il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 724/94, che conferma l'esenzione per le prestazioni, indicate in appositi protocollo, atte ad accertare il possesso dei requisiti d'idoneità da parte dei giovani, di età inferiore ai diciotto anni, che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;
Ritenuto di dover provvedere con atto formale;

Decreta:


Art. 1

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità sportiva agonistica ai singoli sport, gli accertamenti sanitari previsti nelle tabelle A e B dell'allegato 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 sono considerati come appartenenti ad una unica branca specialistica e come tali soggette ad una partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) fino ad un massimo di L. 70.000.

Art. 2

L'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria è limitata esclusivamente agli atleti minori di diciotto anni.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 novembre 1999.
  SANZARELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 2 dicembre 1999 al n. 935.
(99.50.2356)
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DECRETO 1 dicembre 1999.
Integrazione del Comitato regionale del Centro regionale per i trapianti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le normative nazionali e regionali vigenti nel settore dell'assistenza sanitaria e ospedaliera;
Visto il decreto n. 30206 del 6 ottobre 1999, con il quale è stato costituito il Comitato regionale del Centro regionale per i trapianti;
Ritenuto opportuno integrare la composizione del predetto Comitato con i legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni regionali di volontariato operanti nel settore della trapiantologia pubblica e maggiormente presenti nel territorio, identificandoli nelle associazioni AIDO, ADMO, ASTRAFE, ANED;
Per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Articolo unico

La composizione del Comitato regionale del Centro regionale per i trapianti è integrata dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni regionali di volontariato AIDO,ADMO, ASTRAFE, ANED, organismi operanti nel settore della trapiantologia pubblica e maggiormente presenti nel territorio.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 1 dicembre 1999.
  MARTINO 

(99.50.2320)
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DECRETO 21 dicembre 1999.
Graduatoria definitiva regionale dei biologi ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il proprio decreto n. 27924 del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 3 del già citato D.P.R. n. 458/98, all'emanazione del bando con il quale sono state disciplinate le modalità relative alla presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2000 distinte per categorie professionali per il conferimento di incarichi come sostituti;
Visto il proprio decreto n. 29981 del 16 settembre 1999, con il quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 458/98 ed alla relativa pubblicazione per 30 giorni presso le sedi dell'Assessorato regionale della sanità, dei relativi ordini professionali e delle OO.SS. a far data dal 20 settembre 1999;
Viste le istanze di richiesta degli interessati relative al riesame della propria posizione in graduatoria pervenute entro i termini di legge;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei biologi ambulatoriali valevole per l'anno 2000;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria definitiva regionale dei biologi ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 28 dicembre 1999, con nota n. 987.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(2000.2.110)



DECRETO 21 dicembre 1999.
Graduatoria definitiva regionale dei chimici ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il proprio decreto n. 27924 del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 3 del già citato D.P.R. n. 458/98, all'emanazione del bando con il quale sono state disciplinate le modalità relative alla presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2000 distinte per categorie professionali per il conferimento di incarichi come sostituti;
Visto il proprio decreto n. 29982 del 15 settembre 1999, con il quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 458/98 ed alla relativa pubblicazione per 30 giorni presso le sedi dell'Assessorato regionale della sanità, dei relativi ordini professionali e delle OO.SS. a far data dal 20 settembre 1999;
Viste le istanze di richiesta degli interessati relativi al riesame della propria posizione in graduatoria pervenute entro i termini di legge;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei chimici ambulatoriali valevole per l'anno 2000;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria definitiva regionale dei chimici ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 28 dicembre 1999, con nota n. 988.

Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(2000.2.110)



DECRETO 21 dicembre 1999.
Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il proprio decreto n. 27924 del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 3 del già citato D.P.R. n. 458/98, all'emanazione del bando con il quale sono state disciplinate le modalità relative alla presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2000 distinte per categorie professionali per il conferimento di incarichi come sostituti;
Visto il proprio decreto n. 29983 del 15 settembre 1999, con il quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 458/98 ed alla relativa pubblicazione per 30 giorni presso le sedi dell'Assessorato regionale della sanità, dei relativi ordini professionali e delle OO.SS. a far data dal 20 settembre 1999;
Viste le istanze di richiesta degli interessati relativi al riesame della propria posizione in graduatoria pervenute entro i termini di legge;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva degli psicologi ambulatoriali valevole per l'anno 2000;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali valida per l'anno 2000 per l'affidamento di incarichi di sostituzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 1999.
  MARTINO 



Vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 28 dicembre 1999, con nota n. 989.

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(2000.2.110)



DECRETO 10 gennaio 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96 ed, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto n. 20293 del 5 ottobre 1996, con il quale sono state impartite le direttive per la formulazione delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi provvisori dei medici specialisti ambulatoriali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 aprile 1998, n. 82 ed, in particolare, l'art. 43, comma 4, che ha abrogato i commi 23 e 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi della quale non era possibile instaurare più di due rapporti di lavoro a tempo determinato nell'arco di un anno con la medesima azienda U.S.L. e per un periodo superiore a tre mesi;
Visto l'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 500/96, ai sensi del quale l'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi;
Considerato che il comitato zonale dell'Azienda U.S.L. n. 4 diEnna ha predisposto la graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna per l'anno 2000;
Preso atto che con delibera n. 3551 del 23 dicembre 1999 il direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna ha approvato la suddetta graduatoria;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda U.S.L. n. 4 di Enna, valida per l'anno 2000, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale dell'Azienda U.S.L. n. 4 diEnna con delibera n. 3551 del 23 dicembre 1999.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, nonché per l'assegnazione di incarichi trimestrali per per la copertura dei turni resisi vacanti e non di nuova istituzione.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 gennaio 2000.
  LO MONTE 

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(2000.3.163)

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 dicembre 1999.
Autorizzazione per la localizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Torrenova.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, nonché l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 1884 del 24 febbraio 1999, con cui il sindaco del comune di Torrenova, nel trasmettere gli elaborati tecnici e la relativa delibera consiliare n. 13 del 28 gennaio 1999, ha richiesto l'autorizzazione alla localizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Rocca di Caprileone e della frazione Zappulla del comune di Torrenova, in quanto non previsto dallo strumento urbanistico generale;
Vista la nota n. 9419 del 27 agosto 1999, con la quale questo Assessorato ha restituito gli atti inerenti la richiesta del comune, in conseguenza che, con voto n. 174 del 29 luglio 1999, il C.R.U. ha espresso il parere di non autorizzare la localizzazione del depuratore per la carenza della documentazione, peraltro richiesta e non pervenuta;
Visto il foglio n. 8880 del 7 settembre 1999, con il quale, in riscontro alla suddetta assessoriale e ad integrazione del precedente foglio n. 1884 del 24 febbraio 1999, il sindaco del comune di Torrenova ha trasmesso gli atti e gli elaborati necessari;
Vista la sindacale del comune di Caprileone n. 6271 del 13 settembre 1999, pervenuta per il tramite del comune di Torrenova con foglio n. 9177 del 14 settembre 1999, con la quale, nell'evidenziare l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'impianto di depurazione, entrambe le amministrazioni, in conformità alla previsione del PARF approvato con decreto n. 782/89 del 20 giugno 1989, manifestano concorde volontà alla localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Caprileone in territorio del comune di Torrenova;
Vista la delibera n. 13 del 28 gennaio 1999, con la quale il consiglio comunale di Torrenova ha approvato, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale, la localizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Caprileone e della frazione Zappulla del comune di Torrenova, individuata negli elaborati tecnici elaborati dall'ing. Vincenzo Clemente;
Vista la proposta del gruppo XXX della D.R.U. di questo Assessorato, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, con la quale, nel considerare che:
«-  il comune di Torrenova è in atto dotato di P. di F. approvato con decreto n. 168 del 10 giugno 1980;
-  l'impianto di depurazione previsto ricade in un'area classificata a "verde agricolo";
-  come si evince dalla relazione tecnica trattasi di un impianto di 1° livello;
-  la variante proposta prevede anche la realizzazione della strada di accesso al depuratore che in parte ricade entro la fascia dei 150 metri dalla battigia;
-  per quanto attiene gli aspetti urbanistici il sito prescelto per la localizzazione dell'impianto risulta compatibile con l'assetto territoriale;
-  l'opera prevista risulta di rilevante interesse pubblico ed ambientale atteso che in atto la località di Rocca di Caprileone è del tutto sprovvista di impianto di depurazione delle acque fognarie;
-  l'opera è conforme alle previsioni del P.A.R.F. del comune di Caprileone approvato con decreto n. 782/89 del 20 giugno 1989;
-  per quanto riguarda la compatibilità con le condizioni geomorfologiche del sito non si esprime alcuna valutazione in quanto tale aspetto esula dalle competenze di questo gruppo».
Viene proposto "...che la localizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Rocca di Caprileone, sita nella frazione Zappulla del comune di Torrenova, approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 28 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, sia autorizzabile con esclusione della strada di accesso al depuratore per la quale dovrà essere acquisita la deroga di cui al combinato dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 212 del 18 novembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Ritenuto di potere condividere la proposta resa dal gruppo di lavoro XXX della D.R.U. in merito alla localizzazione dell'impianto di depurazione per tutte quante le considerazioni in essa contenute; verificato, altresì, in sede di sopralluogo che l'area d'impianto in atto è raggiungibile da viabilità di uso pubblico, la programmata strada di accesso è autorizzabile a condizione che sia concessa la deroga di cui al combinato art. 57 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76;
Ritenuto, inoltre, che sotto il profilo geologico, le opere in progetto dovranno essere compatibili con la presenza di una falda idrica a bassa profondità come segnalata nello studio geologico a supporto della localizzazione.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che la localizzazione dell'impianto di depurazione di cui alla delibera consiliare n. 13 del 28 gennaio 1999 del comune di Torrenova, sia autorizzabile con le prescrizioni di cui sopra».
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa propria ed integra la proposta del gruppo XXX della D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, in conformità ed alle prescrizioni del suddetto voto del C.R.U. n. 212/99, è autorizzata la localizzazione dell'impianto di depurazione approvata dal consiglio comunale di Torrenova con delibera n. 13 del 28 gennaio 1999, rinviando le determinazioni in ordine alla relativa strada di accesso allo stesso impianto, comunque raggiungibile, agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78 e dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 13 del 28 gennaio 1999;
2)  stralcio del P. di F. approvato con decreto n. 168 del 10 giugno 1980;
3) relazione tecnica;
4) stralcio aereofogrammetria;
5)  stralcio planimetria catastale;
6) stralcio PARF;
7)  relazione geologica a firma dott. S. Armeli.

Art. 3

Il comune di Torrenova resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.50.2340)
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DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Alì Terme.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visti i fogli prot. n. 11109/194-1 dell'8 febbraio 1999 e prot. n. 3897 del 5 luglio 1999, con i quali il comune di Alì Terme ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati della variante al piano regolatore generale, relativa ai lavori per la realizzazione di un serbatoio idrico;
Vista la delibera n. 12 del 7 febbraio 1996, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 7 marzo 1996, prot. n. 7305/7910 U.O.6., con la quale il consiglio comunale di Alì Terme ha localizzato, in variante allo strumento urbanistico, la realizzazione del serbatoio idrico in località Recupero;
Vista la delibera n. 58 del 22 dicembre 1997, con la quale il consiglio comunale diAlì Terme ha approvato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, il progetto per la costruzione del serbatoio idrico in località Recupero in variante allo strumento urbanistico generale;
Vista la delibera n. 30 del 24 maggio 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 24 giugno 1999 prot. n. 5823/5480, con la quale il consiglio comunale di Alì Terme, al fine di sottoporla al controllo del succitato organo, ha riapprovato la delibera consiliare n. 58 del 22 dicembre 1997;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art.3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione dell'8 febbraio 1999 a firma del sindaco e del segretario comunale relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Vista la certificazione del 5 luglio 1999 a firma del capo dell'ufficio tecnico, con la quale si attesta che l'area su cui è prevista la variante di che trattasi non è gravata da vincolo paesaggistico ambientale;
Vista la nota sezione 2 prot. n. 34623 del 18 gennaio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione che:
-  in fase esecutiva vengano eseguite indagini geognostiche e geotecniche al fine di acquisire gli elementi occorrenti per lo studio del tipo di fondazione da adottare;
-  venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo;
- venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
-  non vengano eseguiti manufatti assorbenti o disperdenti che, immettendo acque nel sottosuolo, possano compromettere la stabilità dei terreni;
Vista la nota prot. n. 3065/CS del 128 novembre 1997, con la quale l'A.U.S.L. n.5 di Messina esprime, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85, parere favorevole, come segue, sotto il profilo igienico sanitario, evidenziando che lo stesso «...è da ritenersi nullo in mancanza degli altri requisiti di legge il cui controllo spetta alla ripartizione urbanistica, che dovrà verificare prima del rilascio della concessione edilizia l'esistenza delle altre condizioni previste dalle leggi, ed in particolare per quanto attiene l'impatto ambientale dell'opera e nella costruzione dovranno essere rispettati i dettami della C.d.M. 4 febbraio 1977»;
Visto il parere n. 27 del 27 ottobre 1999, prot. n. 596 del 28 ottobre 1999, reso dal gruppo XXX/D.R.U. sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Alì Terme relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40:
«...Omissis...
Considerato che:
-  il comune di Alì Terme è in atto dotato di un P.R.G., adottato con D.C. n. 101 del 23 dicembre 1993, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini in data 29 novembre 1995 e parzialmente annullato con decreto n. 118 del 5 marzo 1998;
-  la variante di che trattasi riguarda la costruzione di un serbatoio idrico in contrada Recupero, in seno al progetto per l'adeguamento ed il completamento della rete idrica interna del comune e del sistema acquedottistico esterno;
-  l'area in esame è destinata dallo strumento urbanistico a zona agricola E1 e pertanto, limitatamente al serbatoio, occorre procedere in variante al P.R.G. destinando l'area interessata a zona F - serbatoio rete idrica;
-  il serbatoio è posto ad una quota di m. 136,70 s.l.m. ed è costituito da due vasche seminterrate in cemento armato di 1.000 mc., di forma pressocchè rettangolare aventi una superficie di circa 200 mq. ciascuna;
-  sull'area oggetto della variante non sussistono vincoli paesaggistico-ambientali, come da attestazione dell'U.T.C.;
Ritenuto che:
-  la variante non altera l'assetto territoriale previsto dal vigente P.R.G.;
-  la variante proposta è di rilevante interesse pubblico;
-  la localizzazione del serbatoio, in parte seminterrata, ricade in zona agricola esterna all'abitato;

è del parere che la variante proposta dal comune di Alì Terme, approvata con delibere consiliari n. 58 del 22 dicembre 1997 e n. 30 del 24 maggio 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, relativa al progetto per la realizzazione di un serbatoio idrico in contrada Recupero sia meritevole di approvazione con le prescrizioni e le condizioni di cui ai citati pareri espressi dal Genio civile e dalla A.U.S.L. n. 5 di Messina.»;
Rilevato che la procedura è conforme alla legge;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 27 del 27 ottobre 1999, reso dal gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge 1 gennaio 1978, n. 1, 5° comma, e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere n. 27 del 27 ottobre 1999 reso dal gruppo XXX/D.R.U. ed alle condizioni di cui al parere del Genio civile e dell'A.U.S.L. n. 5 di Messina soprariportate, la variante allo strumento urbanistico del comune diAlì Terme relativa ai lavori per la realizzazione di un serbatoio idrico in località Recupero, adottata con delibera consiliare n. 58 del 22 dicembre 1997 e n. 30 del 24 maggio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 12 del 7 febbraio 1996;
2)  delibera consiliare n. 58 del 22 dicembre 1997;
3) delibera consiliare n. 30 del 24 maggio 1999;
4)  tav. A relazione tecnica;
5)  stralcio catastale, scala 1:2.000;
6)  stralcio P.R.G., scala 1:2.000;
7)  relazione geomorfologica di massima;
8)  tav. 8 serbatoio, piante, prospetti e sezioni, scala 1:100.

Art. 3

Il comune di Alì Terme resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 1999.
  LO GIUDICE 

(99.50.2343)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI



CIRCOLARI





CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14-23 dicembre 1999, n. 456.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale in relazione al disegno di legge n. 203, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52». La questione investe, in particolare: gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, per violazione dell'art. 6 della Costituzione; l'art. 3 per violazione dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione); e l'art. 12 per violazione dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto speciale di autonomia (r.d. legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché dell'art. 6 della Costituzione.
Il ricorrente - premesso che il provvedimento legislativo prevede una serie di iniziative intese a promuovere la salvaguardia e il recupero della lingua albanese nonché di quella delle minoranze etniche esistenti in Sicilia, disponendo interventi finanziari a favore delle scuole materne e prevedendo l'obbligo dei comuni e di altre istituzioni pubbliche e private di realizzare attività didattiche e di studio e approfondimento storico-culturale di tali realtà etniche minoritarie - osserva che le norme impugnate, con il riferimento alla lingua delle minoranze etniche e al suo insegnamento, nonché con la previsione della facoltà del bilinguismo negli atti pubblici e dell'uso della lingua locale nelle attività pubbliche degli enti locali, si pongono in contrasto con l'art. 6 della Costituzione, che affida alla Repubblica, e quindi allo Stato, la tutela delle minoranze linguistiche. La materia trattata nelle norme impugnate non sarebbe riconducibile a nessuna delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli artt. 14 e 17 dello Statuto e l'intervento regionale sarebbe intempestivo dal momento che è in corso di esame al Senato (già approvato dalla Camera) il disegno di legge n. 3366 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche), contenente una normativa generale e di indirizzo, in attuazione della quale soltanto le Regioni potranno adottare misure idonee a promuovere e tutelare i caratteri storico-culturali di quelle minoranze esistenti nel rispettivo territorio.
Censure specifiche sono poi mosse all'art. 3 del disegno di legge siciliano, il quale, prevedendo l'obbligo dell'insegnamento della lingua e della cultura di dette minoranze, si porrebbe in violazione del D.P.R. n. 246 del 1985 e della riserva allo Stato in esso prevista per la determinazione dei programmi scolastici; e all'art. 12, che, affidando all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali l'adozione del regolamento di attuazione, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 12, terzo comma, dello Statuto di autonomia, che attribuisce al Governo regionale nel suo complesso la competenza a emanare i regolamenti.
2.  -  Successivamente all'instaurazione del giudizio, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998 - omettendone gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.
All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52», per violazione degli artt. 6 della Costituzione, 4 del D.P.R. n. 246 del 1985 e 12, terzo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
Successivamente all'instaurazione del giudizio, come accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa è stata promulgata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, con l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di promulgazione del Presidente della Regione si esercita in modo unitario e una volta per tutte rispetto al testo legislativo e quindi, essendo esso ormai esaurito in riferimento alla legge in esame, è preclusa la possibilità di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate. Risultando il presente giudizio ormai privo di oggetto, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
  Presidente: Vassalli Redattore: Zagrebelsky Cancelliere: Fruscella 

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
  Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA 

(2000.3.129)

SENTENZA 15-30 dicembre 1999, n. 465.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge della Regione siciliana, approvata il 23 dicembre 1997, recante «Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operanti in Sicilia», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 31 dicembre 1997, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 2 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 114 della Costituzione.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'art. 11, comma 6, della predetta legge nella parte in cui proroga, ulteriormente, al 31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla data del 31 dicembre 1997.
Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di organicità nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate.
2.  -  Con memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale delloStato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art. 11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contenere.
Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia).
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente dellaRegione siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
  Presidente: Vassalli Redattore: Chieppa Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 


(2000.3.129)
SENTENZA 15-30 dicembre 1999, n. 466.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana, approvata il 20 agosto 1998, recante «Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 agosto 1998, depositato in cancelleria il 4 settembre 1998 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 37 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26), per violazione degli artt. 3, 97 e 103 - recte, 113 - della Costituzione.
La norma impugnata si autodefinisce di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, il quale determinava la misura dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai consiglieri delle province della Regione ricomprendenti aree metropolitane e dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane, costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, incrementando l'ordinaria indennità del cinquanta per cento. La corresponsione di detta indennità, osserva il ricorrente, non potrebbe che essere subordinata, in ossequio all'art. 97 della Costituzione, all'effettivo svolgimento di funzioni pubbliche. Ed invece, la disposizione impugnata attribuisce l'incremento in questione a decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale. Pertanto, l'art. 3 impugnato sembrerebbe introdotto con l'unico reale scopo di attribuire effetti retroattivi ad una disciplina, che si intenderebbe inserire, prescindendo, ai fini della corresponsione dell'indennità, dall'accennato presupposto indispensabile dell'esercizio effettivo di funzioni pubbliche. La norma censurata, inoltre, per l'asserita natura interpretativa, e la conseguente efficacia retroattiva, assumerebbe i caratteri di una generalizzata ed ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni, determinando, tra l'altro, in tal modo, indebite interferenze nei confronti della funzione giurisdizionale.
2.  -  Il Presidente della Regione ha promulgato la legge impugnata (legge 7 settembre 1998, n. 23), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.45 del 10 settembre 1998, con l'omissione della norma censurata dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 agosto 1998 (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26).
La legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente dellaRegione siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 10 settembre 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
  Presidente: Vassalli Redattore: Chieppa Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 


(2000.3.128)
SENTENZA 15-30 dicembre 1999, n. 467.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, comma 1, e 7 della legge della Regione siciliana, approvata il 22 settembre 1998, recante «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998). In particolare, il ricorrente ha impugnato, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 5 della predetta legge, che dispone l'autorizzazione all'assunzione di personale presso gli enti locali, prevedendo che, nell'ipotesi di delibere, adottate entro il 31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate dall'organo di controllo, ma successivamente reiterate e divenute esecutive, gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di finanziamento (ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) nello stesso anno di esecutività dell'atto deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati ad assumere detto personale. Ad avviso del ricorrente, le motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale disposizione, non sarebbero sufficienti a rendere legittimo l'intervento legislativo de quo, adottato in assenza di una previa valutazione della disponibilità dei posti in organico, né in sede di discussione in aula, né attraverso i chiarimenti richiesti all'Amministrazione regionale. Sono, altresì, oggetto di censura gli artt. 6, comma 1, e 7 della stessa legge. Il primo, impugnato in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, contiene una disposizione di sanatoria delle situazioni di illegittimità facenti capo ai lavoratori dipendenti da società operanti nel settore zolfifero dismesse, che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la facoltà di opzione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, tra un'indennità mensile di prepensionamento ovvero un'indennità "una tantum", ma, anziché effettuare tale scelta all'atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto l'indennità "una tantum" durante il periodo di prepensionamento. Di qui il sospetto di contrasto della norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione.
Quanto all'art. 7 della legge, esso viene impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per l'illegittima posposizione dell'interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe operata attraverso l'autorizzazione all'EMS - Ente minerario siciliano -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con fissazione, peraltro, di limiti all'esercizio di tale facoltà di transazione.
2. -  In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998), con l'omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3.  -  Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione siciliana, una memoria con la quale deduce che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e chiede, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6, comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998).
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente dellaRegione siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
  Presidente: Vassalli Redattore: Chieppa Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.3.128)
SENTENZA 10-12 gennaio 2000, n. 4.
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge regionale siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), nonché dei seguenti altri articoli della stessa legge: combinato disposto degli artt. 19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, e 18, comma 1; degli artt. 17, comma 6; 18, comma 3; 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998; 22, come modificato dall'art. 8 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, e 26, comma 4, come modificato dall'art. 11 della legge regionale siciliana n. 15 del 1998, promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1997 ed il 16 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti da Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri contro l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana, iscritte al n. 312 del registro ordinanze 1998 e al n. 298 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Legambiente - comitato regionale siciliano ed altri nonché l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Girolamo Calandra e Alessio Petretti per Legambiente - Comitato regionale siciliano ed altri e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Silvana Oddo per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 27 novembre 1997 (R.O. n. 312 del 1998), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, nel corso di un giudizio fra Legambiente - comitato regionale siciliano e Associazione italiana per il World Wildlife Found (WWF) - Delegazione Sicilia contro l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), denunciando violazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dell'art. 10 della Costituzione, in relazione alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
1.2.  -  In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che il giudizio principale ha ad oggetto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 2 settembre 1997, con il quale si è provveduto a regolamentare l'esercizio del prelievo venatorio nella Regione, per la stagione 1997-1998. Atteso che il gravame proposto dalle parti ricorrenti si fonda, in modo esclusivo, sulla asserita incostituzionalità della norma denunciata, di cui il decreto assessoriale costituisce puntuale applicazione, il giudice rimettente richiama quella giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale "la dedotta incostituzionalità di una norma può costituire l'unico motivo su cui può validamente fondarsi l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di un'eventuale pronuncia cautelare" (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367 del 1991).
Si conclude, pertanto, per la sussistenza della rilevanza, dato che soltanto la declaratoria di illegittimità costituzionale consentirà al collegio di pronunciarsi definitivamente e positivamente sia sulla domanda cautelare (che nella specie risulta temporaneamente accolta, con separata ordinanza, sino alla prima camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del presente giudizio), sia sul merito del ricorso.
1.3.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rammenta che la legge statale n. 157 del 1992 contiene prescrizioni che comportano per la Regione l'obbligo:
1)  di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio, delimitando le zone da destinare alla protezione della fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia, nonché le aree in cui la Regione medesima può promuovere forme di gestione programmata della stessa caccia (art. 10);
2)  di approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo regolamento di attuazione, ripartendo il territorio destinato alla caccia programmata in ambiti "di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali" (art. 14, commi 1 e 7, della stessa legge).
L'ordinanza ricorda, altresì, che il già menzionato art. 14 della legge n. 157 del 1992 stabilisce, al comma 16, che, a partire dalla stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le aree nelle quali l'attività di caccia è consentita in forma programmata ovvero è riservata alla gestione privata, oppure non è consentita.
Rilevato che non solo tale pianificazione non è avvenuta, ma non sono stati neppure istituiti quegli organismi tecnici previsti dalla predetta normativa, il cui apporto è necessario per l'attuazione dei piani, l'ordinanza osserva che la legge regionale n. 33 del 1997, mentre "non ha sostanzialmente recepito alcuna prescrizione del legislatore statale" ha, invece con la disposizione denunciata, autorizzato l'Assessore regionale ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente, con relativo ampliamento dell'arco temporale della stagione faunistica. E ciò apportando i necessari aggiornamenti, "nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio" e "prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico-venatorio".
Nel sottolineare la violazione operata dal legislatore siciliano del termine perentorio ("a partire dalla stagione venatoria 1995-1996") posto dalla legge n. 157 del 1992 per l'indicazione, da parte dei calendari venatori, delle zone nelle quali ammettere, in forme diverse, l'attività venatoria nonché di quelle nelle quali tale attività è da considerare vietata, il rimettente osserva che la legge statale viene a caratterizzarsi come legge di riforma economico-sociale, suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa è dato identificare, la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province a speciale autonomia. Donde la lamentata violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale, non superabile in virtù della qualificazione di disposizione transitoria data alla norma impugnata.
Quest'ultima si porrebbe in contrasto anche con l'art. 10 della Costituzione, sotto il profilo della violazione degli obblighi internazionali, atteso che l'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992, recepisce integralmente le direttive CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e costituisce adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi posti dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.
1.4.  -  Si è costituito in giudizio il comitato regionale siciliano della Legambiente, unitamente all'Associazione italiana per il World Wildlife Found (WWF), chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.
Sotto il profilo della rilevanza, la memoria, ricordata la giurisprudenza costituzionale secondo la quale la rilevanza stessa va valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale, afferma che le parti sono non solo titolari di un preciso interesse morale alla salvaguardia ed integrità del patrimonio faunistico, ma anche di un interesse dalle evidenti connotazioni patrimoniali e materiali alla pronunzia di merito, alla luce della possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 349 del 1986.
Anche il fatto che la legge n. 157 del 1992 costituisca ricezione di diverse direttive CEE in tema di prelie-vo venatorio rafforzerebbe - secondo le prospettazioni della memoria di costituzione - l'interesse patrimoniale delle associazioni deducenti ad ottenere una pronuncia del TAR.
Nel merito, le associazioni sostengono "l'evidente incompatibilità" tra quanto previsto nella norma denunciata e l'intero complesso normativo statale, relativamente alla gestione programmata della caccia, di cui agli artt. 10 e seguenti della legge n. 157 del 1992.
Ci si troverebbe in presenza, secondo le parti costituite, di una vanificazione dell'intero impianto di detta legge da parte del legislatore siciliano ed, in particolare, delle finalità di bilanciamento tra interessi legati all'attività venatoria ed interessi legati alla protezione della fauna, che proprio nella pianificazione, devono trovare adeguata composizione e soddisfacente punto di equilibrio (cfr. sentenza n. 448 del 1997).
Nè si può giungere a conclusioni diverse, considerando "transitoria" la previsione dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 33 del 1997.
Al riguardo, viene fatto osservare come non uno degli adempimenti previsti dall'art. 36 della legge n. 157 del 1992 sia stato realizzato dalla Regione siciliana, che si è limitata a porre in essere la criticata norma "transitoria", senza considerare che il rispetto dei termini previsti dal predetto art. 36, per l'adeguamento della legislazione regionale, esigeva che si provvedesse, anteriormente all'emanazione del calendario venatorio, non solo ad effettuare l'attività pianificatoria, ma anche a predisporre le strutture a ciò deputate.
Quanto poi all'art. 10 della Costituzione, tale ulteriore profilo di illegittimità, secondo la memoria, si impone in tutta la sua evidenza, ove si consideri la particolare natura della legge n. 157 del 1992, quale espresso atto di recepimento e di attuazione delle direttive comunitarie, specificamente indicate al comma 4 dell'art. 1 della stessa legge.
2.1. -  Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1998 (R.O. n. 298 del 1999), lo stesso TAR ha sollevato, nel corso di un giudizio promosso da Legambiente - comitato regionale siciliano, dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found (WWF) - Delegazione Sicilia e dalla Lega anti vivisezione (LAV), questione di legittimità costituzionale di altre varie disposizioni della già menzionata legge regionale.
2.2.  -  In punto di rilevanza, il collegio rimettente, nel sottolineare come il ricorso introduttivo del giudizio principale (richiesta di annullamento dei seguenti decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: decreto del 15 giugno 1998, avente ad oggetto il calendario venatorio 1998-1999; decreto 7 agosto 1998, recante modifiche allo stesso calendario venatorio e, ove occorra, decreto 30 aprile 1998, con il quale si sono stabiliti l'indice massimo di densità venatoria ed il numero di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia per la stagione venatoria 1998-1999) sia esclusivamente affidato alla dedotta incostituzionalità di alcune disposizioni della legge impugnata, svolge argomenti analoghi a quelli contenuti nell'ordinanza di promovimento del primo giudizio in epigrafe (R.O. n. 312 del 1998), osservando, anche in questo caso, che soltanto la declaratoria di illegittimità delle disposizioni denunciate consentirà al collegio di pronunziarsi definitivamente e positivamente sulla doman-da di sospensiva (temporaneamente accolta fino alla re-stituzione degli atti da parte della Corte) e sul merito del giudizio.
2.3.  -  sulla non manifesta infondatezza, il rimettente, nell'affermare che la competenza legislativa esclusiva o primaria del legislatore siciliano va esercitata "nei limiti derivanti dai principi dell'ordinamento giuridico statale, dalla riserva di legge statale (in campo penale, processuale e nella regolamentazione dei rapporti interprivati)" come pure dal "rispetto delle c.d. grandi rifor-me introdotte con leggi statali", nonché dal "rispetto degli obblighi internazionali", osserva che l'art. 36, ulti-mo comma, della legge n. 157 del 1992 imponeva alle Regioni a statuto speciale di adeguare - entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge - la propria legislazione ai principi ed alle norme in essa contenu-ti, sia pure nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Ad avviso del rimettente, la formula dell'art. 36 - confermata dall'art. 14, comma 17, della stessa legge - porrebbe limiti particolarmente stringenti all'autonomia legislativa della Regione, prevedendo un adeguamento non solo ai principi ma anche alle norme poste dalla legge statale, con esclusione soltanto di quelle c.d. di dettaglio, da intendersi come "quelle che riguardano aspetti veramente marginali della disciplina considerata".
2.4.  -  Quanto ai singoli articoli della legge denunciata, l'ordinanza censura, in primo luogo, le disposizioni che disciplinano la formazione del calendario venatorio, omettendo di prevedere la necessaria acquisizione del parere dell'organo tecnico-scientifico a carattere nazionale (Istituto nazionale per la fauna selvatica), individuato dall'art. 7, comma 3, della legge statale n. 157 del 1992 come consulente istituzionale dello Stato e di tutte le Regioni e Province autonome; organo che dovrebbe essere sentito dalle Regioni prima della pubblicazione del calendario medesimo, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della predetta legge-quadro.
Secondo il rimettente, alla norma che contempla la partecipazione del menzionato Istituto al procedimento di emanazione del calendario deve essere riconosciuta la qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale, in grado di vincolare anche il legislatore di autonomia speciale.
Viene, pertanto, considerata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della menzionata legge regionale n. 33 del 1997 (come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 1998) e dell'art. 18, comma 1, della stessa legge, per violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale e per contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge statale n. 157 del 1992.
2.5. -  La seconda questione riguarda la disciplina regionale degli ambiti territoriali di caccia nonché del diritto di accesso dei cacciatori agli ambiti stessi, contenuta nell'art. 22 della legge censurata, come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 15 del 1998, in relazione all'art. 14 dello Statuto speciale, nonché alle disposizioni degli artt. 10 e 14 della legge n. 157, alle quali andrebbe riconosciuto il carattere di grande riforma economico-sociale.
Sotto tale profilo, il rimettente censura la mancata adozione dei piani faunistico-venatori ed, al tempo stesso, la scelta del legislatore regionale di: identificare gli ambiti territoriali di caccia con le province; consentire ai cacciatori il diritto di accesso non soltanto nell'ambito territoriale coincidente con la provincia di residenza, ma anche in due diversi ambiti ed, a partire da un certo momento della stagione venatoria, in tutti gli ambiti; consentire l'accesso anche ai cacciatori provenienti da altre Regioni, senza subordinarlo al consenso degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
2.6.  -  La terza questione ha ad oggetto l'art. 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 1998, per violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale e per contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del 1992; nonché per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Sarebbe, in particolare, incostituzionale l'inclusione tra le specie cacciabili elencate all'art. 19 predetto, della lepre comune, in quanto surrettiziamente idonea, anche in conseguenza della confusione che si può ingenerare, a fungere da copertura per l'abbattimento della lepre appenninica, specie protetta per la quale è esclusa la caccia, con grave interferenza della Regione nella materia penale.
2.7.  -  La quarta questione di legittimità costituzionale concerne gli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, quest'ultimo come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1998.
Quanto alla prima disposizione, il rimettente ritiene contrastanti con i principi e con le norme di grande riforma economico-sociale contenute negli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, l'omissione di limiti temporali all'attività di abbattimento nelle aziende agro-venatorie, come pure l'esonero di coloro che esercitano la caccia in dette aziende dall'obbligo di rispettare i limiti di abbattimento - giornalieri e stagionali - che normalmente valgono per il prelievo venatorio.
Tale soluzione legislativa, contrastante con le norme della legge-quadro, che non distinguono l'attività venatoria svolta nelle aziende sopra ricordate da quella svolta in altri luoghi, realizzerebbe, altresì, una "deroga" al divieto penalmente sanzionato di cacciare al di fuori dei periodi fissati dalla legge, si dà invadere la sfera riservata alla legge statale in materia penale, con violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Del pari incostituzionale sarebbe la "delega in bianco" conferita, dall'art. 26, comma 4, alle ripartizioni faunistico-venatorie per la regolamentazione delle modalità di esercizio della caccia nelle suddette aziende e per la fissazione del numero massimo di capi da abbattere; delega che verrebbe non solo a violare i principi della legge-quadro, ma a rendere impossibile l'adozione di criteri omogenei ed uniformi in tutto il territorio regionale.
2.8.  - Viene denunciato, infine, l'art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale, in relazione agli artt. 13 e 30 della legge n. 157 del 1992; nonché per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Il rimettente ritiene che l'aver ammesso la caccia con il furetto leda la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione tassativa dei mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria; competenza che si impone anche al legislatore delle Regioni speciali. Risulterebbe violata anche la riserva di legge statale in materia penale, essendo prevista dall'art. 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992 un sanzione penale per l'utiliz-zazione di mezzi diversi da quelli elencati dall'art. 13 della stessa legge (e tra i quali il furetto non è compreso).
2.9.  -  Si è costituito in giudizio il comitato regionale siciliano della Legambiente, unitamente alla delegazione Sicilia dell'Associazione italiana per il World Wildlife Found (WWF), concludendo per l'accoglimento delle questioni.
2.10. -  Sotto il profilo della rilevanza, vengono svolte considerazioni analoghe a quelle di cui alla memoria depositata nell'altro giudizio (R.O. n. 312 del 1998).
2.11.  -  Nel merito, la memoria, soffermandosi, in primo luogo, sull'art. 19, comma 1, denunciato dal TAR in combinato disposto con l'art. 18, comma 1, osserva che ulteriore riprova della illegittimità della soluzione adottata dal legislatore siciliano, in tema di emanazione del calendario venatorio, senza prevedere l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è data dalla circostanza che il denunciato art. 19, comma 1, era stato omesso in sede di promulgazione della legge, in quanto impugnato dal Commissario dello Stato. E' evidente, pertanto, che, attraverso la norma di cui si lamenta l'incostituzionalità, il legislatore regionale ha di fatto reiterato le proprie precedenti illegittime determinazioni.
Quanto all'art. 22, si osserva come il principio ispiratore della legge-quadro sia quello di stabilire - attraverso la dimensione data agli ambiti territoriali di caccia e la disciplina dell'accesso agli stessi - un preciso legame del cacciatore con il proprio territorio di residenza, fissando al tempo stesso, limiti di circolazione, sì da evitare il massiccio depauperamento della fauna selvatica, provocato dal c.d. nomadismo venatorio.
Tali obiettivi vengono perseguiti, tra l'altro, statuendo che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) siano di estensione sub-provinciale, in aderenza al criterio secondo cui "quanto più si fraziona un territorio, tanto più diminuisce e diventa omogenea la pressione venatoria" (cfr. art. 14 legge n. 157 del 1992).
In merito alla disciplina della caccia alla lepre comune, le parti richiamano, aderendovi, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione.
A proposito delle norme poste dall'art. 17, comma 6, e dell'art. 26, comma 4, si osserva, invece, che anche l'attività esercitata all'interno delle aziende agro-venatorie, costituisce, ai sensi e per gli effetti della legge-quadro, "prelievo venatorio", con conseguente assoggettamento alla disciplina prevista per la caccia dalla legge-quadro stessa.
Quanto, infine, all'art. 18, comma 3, che attribuisce all'Assessore regionale il potere di disciplinare l'uso del furetto, come strumento per la caccia al coniglio selvatico, si osserva che la norma regionale - oltre ad istituzionalizzare l'uso di un mezzo dotato di elevatissima capacità distruttiva - si pone in contrasto con il principio, posto dall'art. 13 della legge n. 157 del 1992, in tema di tassativa elencazione dei mezzi di caccia consentiti.
2.12.  -  E' intervenuta nel giudizio anche la Regione siciliana, sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancanza di incidentalità.
La Regione sostiene, infatti, che l'eventuale pronunzia di accoglimento coinciderebbe con la tutela richiesta innanzi al giudice amministrativo (cfr. sentenza n. 127 del 1998).
2.13.  -  Nel merito, viene, in primo luogo, precisato come, in materia di caccia, il limite delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" comporti che la disciplina statale (legge n. 157 del 1992) vincoli il legislatore siciliano "solo nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel quale deve includersi - accanto alla elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia". Tra queste modalità, sono da annoverare la delimitazione del periodo venatorio (cfr. sentenze n. 323 del 1998, n. 272 del 1996, n. 35 del 1995, n. 577 del 1990 e n. 1002 del 1988) e la determinazione delle deroghe al generale regime di protezione (cfr. sentenza n. 168 del 1999).
La Regione intervienente nega, invece, che possa attribuirsi il carattere di principio ovvero di norma fondamentale di riforma economico-sociale alla disciplina del procedimento di adozione del calendario venatorio (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992).
Identiche considerazioni vengono svolte con riferimento agli artt. 10 e 14 della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui disciplinano gli ambiti territoriali di caccia e regolamentano il diritto di accesso dei cacciatori. Ne conseguirebbe l'infondatezza della censura rivolta all'art. 22 della legge regionale n. 33 del 1997.
Infondata viene considerata anche la censura sollevata in ordine all'art. 19, comma 1, relativo all'inclusione della lepre tra le specie cacciabili.
La Regione contesta, in primo luogo, le argomentazioni, svolte nell'ordinanza, circa "supposte intenzioni occulte del legislatore" volte a consentire l'abbattimento della lepre appenninica, non senza rilevare che, ai sensi della normativa vigente, tale attività, essendo vietata, comporterebbe comunque l'applicazione delle previste sanzioni.
Del pari infondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, essendo la disposizione contenuta nel primo articolo analoga a quella contenuta nell'art. 12, comma 7, della legge n. 157 del 1992 ed essendo, altresì, la disposizione contenuta nel secondo articolo conforme ai principi scaturenti dall'art. 16, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992.
In ordine all'ultima censura, relativa all'art. 18, comma 3, della legge regionale, in tema di mezzi utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria, la Regione non ritiene che il principio espresso nell'art. 13 della legge n. 157 del 1992 vincoli il legislatore siciliano.
2.14.  -  Con memoria 28 settembre 1999, relativa sempre al giudizio iscritto al R.O. n. 298 del 1999, la Regione siciliana, oltre a ribadire le considerazioni già svolte, ha rappresentato quanto segue.
Quanto all'art. 19, comma 1, la Regione torna a ribadire che non sussiste per la Regione l'obbligo di sentire l'Istituto nazionale per la fauna selvatica anche sui contenuti complessivi del calendario venatorio.
A proposito dell'art. 22 della legge censurata, si sostiene che il legislatore regionale - nell'esercizio dell'autonomia in materia riconosciuta dall'art. 14, comma 17, della legge n. 157 del 1992 - ha ritenuto omogenea la dimensione provinciale degli ambiti territoriali di caccia (ATC), prevedendo, comunque, il potere dell'Assessore regionale di riorganizzare l'estensione dei suddetti ambiti, allorché si presenti l'esigenza di un riequilibrio della gestione faunistica e dell'esercizio venatorio sul territorio regionale.
Per quanto riguarda i criteri adottati per disciplinare il diritto di accesso dei cacciatori agli ATC, la Regione sottolinea l'avvenuta definizione di un indice molto basso di densità venatoria, per il quadriennio 1998-2002 (un cacciatore per 34,53 ettari, da confrontare con l'indice fissato, con decreto ministeriale, per le Regioni ordinarie, di un cacciatore per ogni 19,10 ettari, per il quinquennio 1993-1998).
Si osserva, inoltre, che la possibilità di ammettere cacciatori aventi residenza in province diverse da quella coincidente con l'ATC è possibile solo nel numero consentito dall'indice massimo di densità venatoria.
La Regione difende, poi, la scelta operata con l'art. 19, comma 1, di includere la lepre comune tra le specie cacciabili, richiamando i risultati di una ricerca recentemente condotta dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla sistematica del genere Lepus, a seguito della quale è stato richiesto al Presidente del Consiglio l'emanazione di un provvedimento di modifica dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, con l'inserimento della lepre italica nell'elenco delle specie cacciabili, limitatamente alla Sicilia.
Quanto agli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, la Regione assume la legittimità della norma che non considera esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola, nei limiti previsti dalla normativa regionale.
Nel precisare, inoltre, che il prelievo da effettuare nelle aziende agricole è limitato alle specie del fagiano e della quaglia di allevamento, alle quali, trattandosi di specie riprodotte e cresciute in allevamento, non può attribuirsi connotazione di fauna selvatica, si conclude osservando che si tratta di una disposizione che opera un ragionevole bilanciamento di interessi diversi (ambiente, libertà di iniziativa imprenditoriale, diritto al lavoro dei dipendenti delle aziende agricole), tutti di rilevanza costituzionale.
Infine, a proposito dell'art. 18, comma 3, la Regio-ne sottolinea come il furetto munito di museruola non sia, di per sé, riconducibile alla nozione di mezzo per l'esercizio dell'attività venatoria, potendosi ritenere, viceversa, un aiuto del cacciatore alla stessa stregua del cane.
Considerato in diritto

1.  -  Con le due ordinanze in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 (parzialmente modificata dalla successiva legge regionale 31 agosto 1998, n. 15), il cui capo I contiene norme relative alla salvaguardia della fauna selvatica ed alla disciplina dell'attività venatoria.
Comune a entrambe le ordinanze è la denuncia del contrasto delle predette disposizioni con lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (in particolare, con l'art. 14) e, in taluni casi, anche con gli artt. 10 e 25 della Costituzione. E questo, segnatamente, a cagione del mancato rispetto delle prescrizioni della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale, considerato il carattere unitario degli interessi ad essa sottesi, sarebbe, secondo il rimettente, suscettibile di vincolare anche la legislazione esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in virtù di diverse sue disposizioni qualificabili come principi ovvero come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
2.  -  I due giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse, possono essere riuniti per essere decisi con una unica sentenza.
2.1.  -  Preliminarmente, deve osservarsi che non osta alla trattazione del merito delle questioni la circostanza che le stesse siano state sollevate in sede di esame delle domande di sospensiva dei provvedimenti impugnati, alla luce dell'orientamento della Corte secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensiva stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (sentenze n. 444 del 1990 e n. 367 del 1991).
2.2.  -  Anche la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce - contrariamente a quanto assume la difesa della Regione - di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum, separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze n. 263 del 1994 e n. 128 del 1998); ipotesi, questa, senz'altro ricorrente nei casi in esame, nei quali si chiede al TAR per la Sicilia di pronunciare l'annullamento dei provvedimenti assunti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in tema di disciplina venatoria.
3  -  Con la prima ordinanza (R.O. n. 312 del 1998) emessa il 27 novembre 1997, il rimettente censura l'art. 50, comma 4, della legge regionale, il quale prevede che, "in sede di prima applicazione" della legge stessa e nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sia autorizzato ad applicare, per la stagione venatoria 1997-1998, "il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista, apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico-venatorio".
Nel richiamare il generale quadro normativo della predetta legge n. 157 del 1992 (con particolare riguardo agli artt. 1, commi 1 e 4; 10, 14, commi 1, 7 e 16; 18, commi 1 e 2; 36), l'ordinanza si sofferma sull'obbligo per la Regione:
1)  di procedere alla pianificazione faunistico-ve-natoria del territorio, delimitando le zone da destinare alla protezione della fauna selvatica ed alla gestione privata della caccia, nonché le aree in cui promuovere forme di gestione programmata della stessa caccia (art. 10);
2)  di approvare e pubblicare il piano faunistico-venatorio ed il relativo regolamento di attuazione, definendo ambiti di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, del- le aree destinate all'attività venatoria (art. 14, commi 1 e 7);
3)  di indicare, a partire dalla stagione 1995-1996, nei calendari venatori, le aree nelle quali l'attività di caccia è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito (art. 14, comma 16).
Facendo riferimento a detto contesto legislativo, il rimettente sostiene che la mancata rispondenza ad esso dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 33 del 1997, ne determina l'illegittimità costituzionale, senza che possa giungersi a diversa conclusione in considerazione dell'asserita natura transitoria della norma emanata dal legislatore regionale, non avendo quest'ultimo "alcun potere di ritardare l'attuazione delle norme fondamentali poste dal legislatore statale". Donde la violazione, in particolare, dell'art. 14 dello Statuto speciale ed, al tempo stesso, anche dell'art. 10 (rectius: 11) della Costituzione, sotto il profilo del mancato adeguamento agli obblighi internazionali derivanti dalle direttive comunitarie in materia.
3.1.  -  La questione non è fondata.
Va premesso, in linea generale, con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 11 della Costituzione, come l'ordinanza non specifichi quali disposizioni comunitarie sarebbero state di volta in volta disattese, soffermandosi, invece, in modo esclusivo, sulle norme della legge n. 157 del 1992, da considerare - quali norme fondamentali di riforma economico sociale - interposte rispetto a quelle costituzionali. Di talché la generica censura relativa alla violazione del diritto comunitario, a tacer del problema dei limiti in cui, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, possono reputarsi ammissibili questioni aventi ad oggetto il contrasto fra norme appartenenti al diritto comunitario stesso e quelle di diritto interno, deve ritenersi assorbita nell'altro profilo di denuncia.
Quanto, poi, all'evocato vincolo derivante dalle norme di grande riforma economico-sociale, non è dubbio che esse si impongano, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche alla competenza legislativa primaria delle Regioni e Province autonome (vedi, per una delle tante applicazioni, sentenza n. 153 del 1995).
Senonché, nel caso in esame, il suddetto vincolo non è stato violato.
Infatti, il quadro normativo in cui si inscrivono gli adempimenti gravanti, secondo l'ordinanza, sulla Regione, non porta assolutamente a ritenere che quest'ultima, per il solo fatto di avere autorizzato con l'art. 50, comma 4, l'adozione di un calendario venatorio transitoriamente ispirato alle vecchie regole, abbia disatteso norme della legislazione statale qualificabili nei termini sopra precisati.
A fronte dell'articolata disciplina della materia contenuta nella legge statale n. 157 del 1992, quel che occorre, in particolare, stabilire è il carattere tassativo o meno della previsione dell'art. 14, comma 16, circa le indicazioni che, a partire dalla stagione 1995-1996, dovevano essere inserite nei calendari venatori. Trattandosi di adempimento il cui presupposto era l'avvenuto esercizio, da parte della Regione, dei propri poteri normativi in tema, tra l'altro, di pianificazione faunistico-venatoria, non può trascurarsi che la legge-quadro aveva fissato, per l'adeguamento della legislazione anche delle Regioni a statuto speciale, un termine (vedi, in particolare, art. 36, commi 6 e 7, della legge n. 157 del 1992) che, originariamente stabilito in un anno a partire dall'entrata in vigore della medesima legge, è stato successivamente differito al 31 luglio 1997, per effetto dell'art. 11 bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 659). Non essendosi contestualmente provveduto alla necessaria conseguente modificazione della disposizione concernente il contenuto dei calendari venatori, si è in presenza, dunque, di un mancato coordinamento tra le disposizioni dello stesso atto normativo, dal quale non può che inferirsi l'esclusione della tassatività, sotto il profilo temporale, della prescrizione di cui all'art. 14, comma 16.
4.  -  Con la seconda ordinanza (R.O. n. 298 del 1999) emessa il 16 dicembre 1998, il medesimo TAR sottopone a scrutinio di costituzionalità molteplici altre disposizioni della stessa legge regionale, a partire dall'art. 19, comma 1, che viene denunciato in combinato disposto con l'art. 18, comma 1, con il quale concorre a regolare gli aspetti sostanziali e procedimentali del calendario venatorio. In particolare, mentre la prima disposizione (nel testo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 1998) affida all'Assessore regionale il compito di determinare le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, indicando nel contempo le specie ed i relativi periodi di caccia, la seconda dispone che il calendario stesso, con i contenuti di cui al predetto art. 19, è emanato, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio.
4.1.  -  Secondo il rimettente, il legislatore siciliano, violando l'art. 14 dello Statuto nonché la norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, avrebbe omesso di contemplare la necessaria acquisizione, in sede di emanazione del calendario venatorio, del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, organo chiamato a fornire, in virtù della sua alta specializzazione, le speciali conoscenze tecniche necessarie, alle Regioni e alle Province, per operare scelte conformi alle finalità protettive cui si ispira tutta la produzione normativa, statale e non statale, riferita all'ambiente.
4.2.  -  La censura, per i termini in cui è formulata, investe, in realtà, il solo art. 18, comma 1, della legge regionale - nel quale risulta disciplinato il profilo procedimentale che viene qui in considerazione - e non anche l'art. 19, comma 1, che attiene, invece, alla disciplina sostanziale del calendario. In ordine a quest'ultima disposizione - denunciata, oltretutto, in un testo, e cioè quello di cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 1° settembre 1998), successivo ai provvedimenti amministrativi oggetto di impugnazione innanzi al TAR - la censura stessa è da ritenere, pertanto, inammissibile, non avendo il rimettente argomentato in alcun modo e sotto alcun profilo in punto sia di non manifesta infondatezza che di rilevanza ai fini del decidere.
4.3.  -  Quanto all'art. 18, comma 1, della legge regionale, la questione è da ritenere, invece, fondata, alla stregua dell'espressa previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 18 della legge-quadro statale n. 157 del 1992, secondo il quale il calendario venatorio va emanato "sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica"; previsione significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a detto Istituto, qualificato dal precedente art. 7 della stessa legge-quadro, come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza" non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province.
Va, quindi, rilevata l'illegittimità costituzionale della soluzione normativa prescelta dal legislatore siciliano, che omettendo la previsione dell'intervento dell'Istituto anzidetto, viene a violare una prescrizione di grande riforma economico-sociale.
5.  -  Denunciando violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 10 e 14 della legge statale n. 157 del 1992, l'ordinanza dubita, poi, della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale, nel testo modificato dall'art. 8 della successiva legge 31 agosto 1998, n. 15.
Secondo il rimettente, la disciplina contenuta in detto art. 22 sarebbe incostituzionale, anzitutto, perché non risulterebbero osservate le prescrizioni dell'art. 10 della legge statale in tema di adozione del piano faunistico venatorio. Altre ragioni di incostituzionalità andrebbero, poi, ravvisate nel contrasto fra l'art. 14 della predetta legge statale n. 157 del 1992 e le scelte del legislatore regionale, in ordine alla coincidenza dell'estensione degli ambiti territoriali di caccia con il territorio delle Province, come pure in ordine ai criteri dettati in tema di accesso a tali ambiti, sia dei cacciatori residenti in Sicilia sia di quelli provenienti da altre Regioni.
5.1.  -  Per una compiuta valutazione delle riferite censure, giova premettere che la disposizione denunciata, dopo aver definito gli ambiti territoriali di caccia (ATC) quali "unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche", corrispondenti "a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee" (comma 1), stabilisce che dette zone "hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia" (comma 2).
Si precisa, altresì (comma 7), che, ai fini di cui sopra, "le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della Provincia cui esse appartengono".
La stessa disposizione, in vista di una equilibrata regolazione della pressione venatoria, assegna, poi, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste (comma 3) il compito di verificare periodicamente, sulla base dei dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale - costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia e il territorio agro-silvo-pastorale regionale - definendo, sulla base di questo, "l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali" della Regione.
Il medesimo articolo conferisce, inoltre, all'Assessore la facoltà di procedere alla riorganizzazione dell'estensione degli ambiti territoriali, "al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio" presso gli stessi (ultima parte del già citato comma 3).
In ordine al diritto di accesso, il comma 5, lettera a), della disposizione in esame prevede che il cacciatore possa esercitare l'attività venatoria, oltre che nell'ambito ricadente nella Provincia di residenza, in altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze, nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al precedente comma 3. L'ammissione negli ulteriori ambiti avviene sulla base di una delibera assunta dalle competenti ripartizioni faunistico-venatorie, "previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali" (art. 8, comma 2, lettera s, della legge regionale). Il già menzionato art. 22, comma 5, lettera a), autorizza, inoltre, a partire dalla prima domenica del mese di novembre, l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, non solo all'interno dell'ambito territoriale di residenza e di quelli prescelti, ma anche in tutti gli altri ambiti della Regione.
Quanto al numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito, esso - in base al comma 5, lettera b) - viene determinato e reso noto, periodicamente, dall'Assessorato regionale alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle Province, con "una riserva del 10%, a favore dei cacciatori provenienti da altre Regioni", nel rispetto del principio di reciprocità.
L'ammissione di questi ultimi, in uno degli ambiti territoriali di caccia, è disposta dall'Assessorato stesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (comma 5, lettera d).
5.2.  -  Così descritta, in breve sintesi, la disciplina portata all'esame di questa Corte, va, anzitutto, precisato che non osta all'ammissibilità delle sollevate questioni il fatto che l'ordinanza denunzi l'art. 22 nel testo risultante dalle modifiche ad esso addotte dall'art. 8 della legge regionale n. 15 del 1998. Tali modifiche concernono, infatti, una parte di detto articolo che rimane estranea al promosso giudizio di costituzionalità, riguardando le modalità attraverso le quali l'amministrazione dà seguito alle richieste, da parte dei cacciatori, di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria negli ambiti diversi da quello di residenza (lettera b), penultimo periodo, del comma 5).
5.3.  -  Nel merito, le censure sono parzialmente fondate.
Quanto a quella concernente la dimensione data dal legislatore regionale agli ambiti territoriali di caccia, è evidente, anzitutto, che non spetta in alcun modo alla Corte occuparsi del problema, segnalato dal rimettente, della mancata adozione da parte della Regione dei piani faunistico-venatori; problema che, riguardando atti presupposti rispetto a quelli impugnati innanzi al TAR, potrà eventualmente assumere rilievo nell'ambito di quest'ultimo giudizio.
Ne risulta, perciò, l'inconferenza dell'evocazione, a parametro della dedotta censura di incostituzionalità, delle prescrizioni poste dall'art. 10 (piani faunistico-venatori) della legge n. 157 del 1992, restando, invece, da esaminare se la dimensione data, con il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale, agli ambiti territoriali di caccia, accorpando, tra l'altro, alle rispettive province le isole (comma 7), collida o meno con le prescrizioni dell'art. 14 della medesima legge n. 157 del 1992.
Ciò posto, occorre osservare che il legislatore statale, con quest'ultima legge, ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse - pure considerato lecito e meritevole di tutela - all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia.
Momento qualificante di tale disciplina programmatoria è la valorizzazione - ogni qualvolta possibile - delle caratteristiche di omogeneità (anche da un punto di vista naturalistico) dei territori nei quali si esercita la caccia. Tali caratteristiche devono, infatti, essere adeguatamente considerate dalle Regioni, in vista della delimitazione degli ambiti territoriali di caccia, giusta l'art. 14, comma 1, della medesima legge, il quale dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
Come è dato evincere da quest'ultima previsione, aspetto rilevante, nel disegno del legislatore statale, è, perciò, quello della realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile agli interessati, in ragione, per l'appunto, della prevista dimensione sub-provinciale degli ambiti di caccia, valorizzando, al tempo stesso, il ruolo della comunità che, in quel territorio, è insediata e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, nella composizione di cui al comma 10 del medesimo art. 14, a gestire le risorse faunistiche.
Ora, gli aspetti di cui sopra non sono adeguatamente considerati dalla legislazione regionale.
Vero è che la disposizione censurata non ignora, come risulta dal comma 1 dell'art. 22, l'esigenza di far corrispondere gli ambiti territoriali a "zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee" e che l'opzione operata verso la dimensione provinciale degli ambiti (comma 2) non si presenta come rigida e definitiva, prevedendosi - come sopra ricordato - la possibilità, per l'Assessore regionale di riorganizzarne l'estensione, "al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio" (comma 3).
Ciò non vale, tuttavia, a superare l'evidente contrasto con il modello desumibile dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, posto che l'intervento affidato all'Assessore regionale, allo scopo di rendere omogenei gli ambiti, si presenta come futuro ed incerto, e ciò che più conta, finalizzato ad obiettivi che non sembrano puntualmente coincidere con quelli del legislatore statale, il quale non solo ha voluto, attraverso la più ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso, altresì, attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 7 del predetto art. 22.
5.4. -  Non fondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui investe la previsione del diritto di accesso del cacciatore, oltre che nell'ambito territoriale corrispondente alla Provincia di residenza, in altri due ambiti (art. 22, comma 5, lettera a). A parte il fatto che la stessa legge statale (art. 14, comma 5) non esclude la possibilità, per il cacciatore, di avere "accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori, anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione", la previsione censurata non si pone, comunque, in contrasto con le esigenze di programmazione dell'attività venatoria e di salvaguardia della fauna selvatica, attesa la presenza di un preciso - e ragionevole - limite all'ammissione, consistente nel mancato raggiungimento, negli ambiti ospitanti, della densità venatoria massima di cui al comma 3.
5.5.  -  Del pari, non fondata è la censura di violazione, da parte del medesimo art. 22 (vedi, in particolare, comma 5, lettera d), del criterio della legge statale che subordina l'accesso dei cacciatori non residenti al consenso degli organi di gestione dell'ambito territoriale. Non è dato, in realtà, comprendere quali sarebbero i principi di grande riforma economico-sociale che verrebbero lesi dall'avvenuta attribuzione all'Assessorato regionale, anziché agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, del potere di adozione dei provvedimenti di ammissione dei cacciatori non residenti.
E' decisiva, invece, la circostanza che si tratta di competenza rigorosamente delimitata, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art. 22, comma 5, lettera b).
5.6.  -  È, per contro, incostituzionale la disposizione contenuta nella seconda parte della lettera a) del comma 5 dell'art. 22, la quale, a partire dalla prima domenica del mese di novembre, consente l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti. E' evidente, infatti, che tale norma non garantisce minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992.
6.  -  Assumendo a parametro, oltre all'art. 14 dello Statuto, le norme interposte di cui all'art. 18 della legge statale ed, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, viene censurato, poi, l'art. 19, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 1998, che annovera fra le specie, di cui è consentita la caccia dal 1° ottobre al 30 novembre, la lepre comune (lepus europaeus).
Secondo il rimettente, l'inclusione, fra le specie cacciabili, della lepre comune (che non esiste in Sicilia) sarebbe incostituzionale, in quanto surrettiziamente idonea a fungere da copertura per l'abbattimento di una specie protetta quale la lepre appenninica (lepus corsicanus).
La questione - da ritenere più esattamente riferita al solo comma 1, giacché il comma 2 ha tutt'altro ogget-to - va dichiarata inammissibile, in quanto il rimettente, nel denunciare una norma contenuta in un testo legislativo emanato successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati, non adduce alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura.
7.  -  Il TAR per la Sicilia dubita, inoltre, della legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 6, e 26, comma 4, della legge regionale, ritenendo violati l'art. 14 dello Statuto, nonché gli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992 ed, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
La prima delle disposizioni denunciate stabilisce testualmente che "non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento".
La seconda disposizione aggiunta al precedente testo normativo dall'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1998, consente, invece, alle aziende agro-venatorie di utilizzare "le specie di fauna indicate all'articolo 19, purché le relative immissioni e modalità di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio".
Ad avviso del rimettente, la qualificazione data dall'art. 17 al prelievo di fauna selvatica, come attività non riconducibile all'esercizio venatorio, non solo consentirebbe, nell'ambito delle aziende agro-venatorie, di disattendere i limiti temporali e quantitativi di abbattimento della selvaggina - giornalieri e stagionali - fissati dalla legge-quadro, ma si risolverebbe in una indebita interferenza del legislatore regionale in materia sanzionata penalmente, con violazione, quindi, anche dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Nell'art. 26, comma 4, sarebbe, invece, ravvisabile, in contrasto sempre con le disposizioni sopra menzionate, una non consentita delega in bianco a favore delle ripartizioni faunistico-venatorie, con l'aggravante della mancanza di criteri omogenei ed uniformi validi per tutto il territorio regionale.
7.1.  -  Le censure sono l'una fondata e l'altra inammissibile.
Quanto alla prima, è da considerare che, nell'ambito delle differenziate destinazioni del territorio agro-silvo-pastorale previste dalla legge statale, vengono in rilievo, anche ai fini dei limiti all'attività venatoria, vari tipi di strutture: i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma d'azienda agricola (art. 10, comma 8, lettera d, della legge n. 157 del 1992); le aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, in cui "la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e d'abbattimento" (art. 16, comma 1, lett. a), della legge n. 157 del 1992) e le aziende agrituristico-venatorie, a fini di impresa agricola, "nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento" (art. 16, comma 1, lett. b), della stessa legge n. 157 del 1992).
La legge n. 157 del 1992 prevede, altresì, "l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale", autorizzato e disciplinato dalle Regioni (art. 17, comma 1).
In ordine ai centri privati di riproduzione, il legislatore statale ha stabilito (art. 12, comma 7), che "non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola", nei limiti di cui all'art. 10, comma 8, lett. d), e cioè il "prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate". Ha disposto, altresì (art. 16, comma 4), che, nella aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro e nelle aziende agrituristico-venatorie, a fini di impresa agricola, l'esercizio della caccia "è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con l'esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5".
Quanto, infine, all'esercizio "dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola", si prevede (art. 17, comma 4) che le Regioni possano "consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stacco di cattività con i mezzi di caccia contemplati all'art. 13".
A tale normativa statale fa riscontro, non senza talune peculiarità di disciplina, la legge regionale, la quale prevede, a sua volta, oltre ai centri privati di produzione di selvaggina ed agli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento (art. 38), le aziende faunistico-venatorie, di cui all'art. 25, e le aziende agro-venatorie, di cui all'art. 26.
7.2.  -  Ciò posto, è evidente che una previsione quale quella denunciata, considerando in modo del tutto indifferenziato, come attività non riconducibile all'esercizio venatorio, "il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio di attività di impresa agricola", finisce per infrangere il quadro di riferimento posto dalla legge statale, improntato a puntuali distinzioni circa i limiti di liceità dell'esercizio venatorio stesso, a seconda delle diverse strutture di volta in volta considerate.
Tale disposizioni è da ritenere, pertanto, incostituzionale, perché attraverso la definizione ivi accolta, si presta ad una sostanziale elusione dei vincoli posti dalla legislazione statale e, in specie, così come prospettato dall'ordinanza di rimessione, di quelli concernenti la caccia nelle aziende agro-venatorie.
7.3.  -  Per le ragioni già indicate sub. 6, è, invece, inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione concernente l'art. 26, comma 4, così come aggiunto dall'art. 11 della legge regionale n. 15 del 1998.
8.  -  Viene censurato, infine, l'art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello Statuto nonché degli artt. 13 e 30 della legge n. 157 del 1992 ed altresì dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
8.1.  -  Ad avviso del rimettente, la disposizione di cui trattasi - prevedendo che "in sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola" - si porrebbe in contrasto con l'elenco tassativo dei "mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria" previsto dall'art. 13 della legge n. 157 del 1992 (vedi, in particolare, comma 5), non senza realizzare, altresì, una indebita interferenza in materia riservata alla legge statale, per il fatto di rendere sostanzialmente lecita una condotta sanzionata penalmente.
8.2.  -  La questione non è fondata.
Occorre considerare, infatti, che l'uso del furetto nell'attività venatoria viene consentito dalla normativa regionale a condizione che l'animale sia fornito di museruola (art. 18, comma 3, legge regionale n. 33 del 1997). L'adozione di tale precauzione lo rende, infatti, configurabile come strumento che si può considerare ausiliario del cacciatore.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale:
-  dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica;
-  dell'art. 17, comma 6, della medesima legge;
-  dell'art. 22, commi 2 e 7, della medesima legge;
-  dell'art. 22, comma 5, lett. a), della medesima legge, nella parte in cui dispone che "a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica";
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui in epigrafe (R.O. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti disposizioni della legge della Regione siciliana 1 settembre 1997, n. 33:
-  art. 19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in materia di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio, per violazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché dell'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
-  del medesimo art. 19, comma 1, come modificato dall'art. 6 della legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 15, per violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
-  art. 26, comma 4, come modificato dall'art. 11 della legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 15, per violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, degli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della medesima legge, sollevata dal sopra richiamato Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza del 27 novembre 1997 (R.O. n. 312 del 1998) di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello Statuto siciliano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal sopra richiamato Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza del 16 dicembre 1998 di cui in epigrafe (R.O. n. 298 del 1999), concernenti le seguenti altre disposizioni della già menzionata legge regionale 1 settembre 1997, n. 33:
-  art. 18, comma 3, per violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, degli artt. 13 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
-  art. 22, comma 5, lett. a), nella parte in cui prevede che il cacciatore ha diritto di accesso "ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3", per violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, nonché degli artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
-  art. 22, comma 5, lett. d), per violazione dell'art. 14 dello Statuto siciliano, nonché degli artt. 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
  Presidente: Vassalli Redattore: Vari Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.3.179)

   

SENTENZA 10-12 gennaio 2000, n. 6.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  prof. Giuliano Vassalli, presidente;
-  prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernardo Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, avv. Fernanda Contri, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti, prof. Annibale Marini, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5, lettera b); 9, comma 6; 18, comma 6; 19, commi 1 e 5; 20, comma 4; 23, comma 3; 26, comma 4, della legge della Regione siciliana approvata il 14 agosto 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 22 agosto 1997, depositato in cancelleria il 1° settembre 1997 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni del disegno di legge nn. 456, 122, 373, 379, 393, 411, 431 dal titolo "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997.
2. - Prospettando violazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con varie norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano, formano, in particolare, oggetto di denuncia:
-  l'art. 4, comma 5, lettera b), che, nel disporre che le ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche di guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche senza che si preveda il possesso, da parte delle stesse, della licenza venatoria, contrasterebbe con l'art. 19, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992 ed altresì con l'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 18, comma 6, il quale protrae per mezz'ora dopo il tramonto l'esercizio della caccia, in violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992;
-  l'art. 19, comma 1, che, nel prevedere che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce i periodi di attività venatoria sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, anziché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica previsto dalla legge n. 157 del 1992, colliderebbe non solo con l'art. 18, comma 2, della predetta legge n. 157 del 1992, ma anche con l'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 19, comma 5, che, nel disciplinare la caccia al coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria, si porrebbe in contrasto anch'esso non solo con gli artt. 18, comma 1, e 19 della legge n. 157 del 1992, ma anche con l'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 20, comma 4, che consente l'uso del furetto quale mezzo di caccia, in violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 157 del 1992 e con interferenza nel campo penale;
-  l'art. 23, comma 3, relativo alla composizione del comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia, in quanto elusivo dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nonché contrastante con l'art. 3 della Costituzione;
-  l'art. 26, comma 4, che consente la caccia anche di specie non incluse nell'elenco di quelle cacciabili, in contrasto con gli artt. 2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, nonché con l'art. 97 della Costituzione, con interferenza della disciplina regionale in materia penale;
Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, nella parte in cui, violando l'art. 12 dello Statuto speciale, attribuisce all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il compito di emanare un regolamento di attuazione relativo all'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3.  -  Con memoria del 2 settembre 1999, depositata in prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in conseguenza della promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione siciliana del provvedimento legislativo oggetto del giudizio (cfr. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997), con omissione delle disposizioni denunciate di incostituzionalità.
Considerato in diritto

1.  -  Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di molteplici disposizioni del disegno di legge n. 456, 122, 373, 379, 393, 411, 431 dal titolo "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997.
Lamentando la violazione dell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con varie norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano vengono denunciati, in particolare:
-  l'art. 4, comma 5, lettera b), per violazione dell'art. 19, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 18, comma 6, per violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992;
-  l'art. 19, comma 1, per violazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 19, comma 5, per violazione degli artt. 18, comma 1, e 19 della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 20, comma 4, per violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 157 del 1992, nonché per interferenza in materia penale;
-  l'art. 23, comma 3, per violazione dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nonché dell'art. 3 della Costituzione;
-  l'art. 26, comma 4, per violazione degli artt. 2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione, nonché per interferenza in materia penale.
Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, limitatamente all'inciso "ed il regolamento di attuazione" per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale.
2.  Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 1° settembre 1997, n. 33 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 350 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
  Presidente: Vassalli Redattore: Vari Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.3.178)
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 7 gennaio 2000, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2000 - Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 5.

Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Direzione finanze e credito
Alle Ragionerie centrali
Ai gruppi di lavoro della Direzione bilancio e tesoro
All'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
Al Banco diSicilia S.p.A. -  Ufficio centrale diCassa regionale -  Servizio sistemi informativi e telecomunicazioni (S.S.I.T.)
e, p.c.  Alla Corte dei conti 

Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 1 del 7 gennaio 2000, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 fino al 29 febbraio 2000, sulla base del disegno di legge presentato dal Governo all'A.R.S. il 19 ottobre 1999 (d.d.l. n. 982) e della successiva nota di variazioni (d.d.l. n. 1013), che si allega alla presente.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, durante la gestione dell'esercizio provvisorio possono essere assunti impegni e disposti pagamenti fino ad un massimo di due dodicesimi dello stanziamento di ciascun capitolo, risultante dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2000 presentato all'Assemblea regionale siciliana, come integrato dalla nota di variazioni.
E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse e per quelle obbligatorie (comprese le spese d'ordine), nonché per le spese dervanti da obbligazioni contrattualmente assunte negli esercizi 1999 e precedenti.
Il citato art. 6 della legge regionale n. 47/77 non pone invece alcun limite per i pagamenti in conto residui.
  L'Assessore: PIRO 

(2000.3.124)

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 14 gennaio 2000, n. 1.
Revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Ai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati di assistenza
Ai comuni della Sicilia
e, p.c.  Alle Prefetture della Sicilia 

Alle Aziende UU.SS.LL.
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Associazione generale cooperative italiane - Federazione regionale
Al fine di provvedere alla revisione annuale dell'albo delle istituzioni assistenziali, prevista dall'art. 26, 4° comma, della legge regionale n. 22/86, gli enti iscritti al suddetto albo sono tenuti a trasmettere al gr. XIII/AA.SS. di questo Assessorato una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante quanto segue:
a)  il rispetto degli standards strutturali ed organizzativi previsti rispettivamente dai decreti presidenziali del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996;
b)  l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro previsti per le categorie di personale utilizzato nonché il rispetto delle norme assicurative e previdenziali vigenti;
c)  le eventuali modifiche strutturali intervenute successivamente al rilascio del parere da parte delle Aziende UU.SS.LL. competenti in ordine all'idoneità igienico sanitaria dei locali destinati all'attività;
d)  l'iscrizione alla competente Camera di commercio e al registro prefettizio (solo per le cooperative);
e)  l'ultimo verbale di revisione effettuato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (solo per le cooperative);
f)  l'assenza di soci e/o dipendenti che fanno parte di altri enti.
Alla suddetta dichiarazione dovrà, altresì, essere allegato l'elenco nominativo aggiornato degli operatori utilizzati con indicazione dei titoli professionali posseduti riferiti alle mansioni ricoperte.
Le amministrazioni comunali, ai sensi del citato art. 26, 3° e 4° comma, sono invitati ad effettuare i dovuti accertamenti nonché a compilare e trasmettere a questo Assessorato gli allegati modelli A e B sulla base dei quali si provvederà al mantenimento dell'iscrizione o alla cancellazione delle istituzioni che risulteranno non più in possesso dei prescritti requisiti strutturali ed organizzativi.
Sia la dichiarazione degli enti assistenziali, con l'elenco degli operatori, che l'esito degli accertamenti da parte dei comuni, dovranno pervenire a questo Assessorato entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si avverte, pertanto, che il mancato o ritardato invio, entro il suddetto termine, della documentazione suindicata, comporterà per le istituzioni assistenziali l'avvio della procedura di cancellazione dall'albo regionale prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 22/86 e per i comuni, trattandosi di adempimento obbligatorio previsto dalla legge, l'adozione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, dell'intervento sostitutivo.
Al fine di verificare le dichiarazioni di che trattasi, questo Assessorato si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento accertamenti ispettivi a campione.
  L'Assessore: BARBAGALLO 

Allegati
MOD. A
ATTESTAZIONE
Richiesta accertamenti previsti dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul possesso dei requisiti strutturali per la revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Visto il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
Visto il D.P.Reg. 29 giugno 1988, con il quale sono stati approvati gli standards strutturali ed organizzativi ai quali devono adeguarsi le strutture socio-assistenziali degli enti assistenziali per essere iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 29 marzo 1989, istitutivo del suindicato albo regionale;
Visto il D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, con il quale sono state approvate le convenzioni-tipo e contestualmente sono stati modificati gli standards organizzativi per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al precedente D.P.Reg. del 29 giugno 1988;
Visto l'art. 26 della legge regionale n. 22/86, che prevede l'istituzione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali;
Visto l'art. 26, 3° comma, della citata legge regionale n. 22/86, che subordina il rilascio dell'iscrizione all'albo regionale all'accertamento, tramite i comuni, del possesso da parte della struttura residenziale dei requisiti strutturali ed organizzativi;
A seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura assistenziale   (indicare tipologia 
e sezione) appartenente all'ente   (indicare la denominazione) con una capacità ricettiva di n. .............. unità, ubicata in via del comune di ................................................................. 


Si attesta che

La struttura è adeguata:
1)  allo standard strutturale regionale;
2)  alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
3)  alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
4)  alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti.
Pertanto è idonea per mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
  Il sindaco Il capo ufficio tecnico 
           

MOD. B
ATTESTAZIONE
Richiesta accertamenti previsti dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul possesso dei requisiti organizzativi per la revisione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Visto il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
Visto il D.P.Reg. 29 giugno 1988, con il quale sono stati approvati gli standards strutturali ed organizzativi ai quali devono adeguarsi le strutture socio-assistenziali degli enti assistenziali per essere iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 29 marzo 1989, istitutivo del suindicato albo regionale;
Visto il D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, con il quale sono state approvate le convenzioni-tipo e contestualmente sono stati modificati gli standards organizzativi per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al precedente D.P.Reg. del 29 giugno 1988;
Visto l'art. 26 della legge regionale n. 22/86, che prevede l'istituzione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali;
Visto l'art. 26, 3° comma, della citata legge regionale n. 22/86, che subordina il rilascio dell'iscrizione all'albo regionale all'accertamento, tramite i comuni, del possesso da parte della struttura residenziale dei requisiti strutturali ed organizzativi;
A seguito del sopralluogo effettuato presso la struttura assistenziale   (indicare tipologia 
e sezione) appartenente all'ente   (indicare la denominazione) con una capacità ricettiva di n. .............. unità, ubicata in via del comune di ................................................................. 


Si attesta che

a)  in rapporto alla capacità ricettiva gli operatori da impiegare sono conformi per numero e qualifica a quelli richiesti dallo standard regionale;
b)  gli operatori in atto utilizzati sono tutti in possesso dei titoli professionali richiesti per le qualifiche rivestite e per le mansioni svolte;
c)  per il personale utilizzato sono rispettati i CCNL di categoria o in assenza il CCN UNEBA e sono corrisposti i relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
d)  è stata predisposta apposita tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria e la stessa è esposta nei locali della cucina e sala da pranzo;
e)  è stata stipulata polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile;
f)  il personale addetto all'assistenza ed alla manipolazione-preparazione del cibo è in possesso di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente;
g)  è stato istituito ed aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti;
h)  sono state predisposte ed aggiornate le cartelle personali degli ospiti recanti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario;
i)  la struttura è ubicata nel contesto abitativo (se richiesto dallo standard).
Sulla scorta di quanto sopra riportato e verificato, la suindicata struttura è adeguata allo standard organizzativo regionale. Pertanto è idonea per mantenere l'iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22/86.
  Il sindaco Il responsabile dell'ufficio     di servizio sociale 
           

(2000.3.137)

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 19 gennaio 2000, n. 1.
Formazione all'autoimpiego - Borse formative, circolare n. 309/98, circolare n. 360/99 - Precisazioni e integrazione documentazione per l'ammissione al beneficio.

Agli enti promotori dei progetti di utilità collettiva
Al coordinamento delle misure di politiche attive del lavoro
Al gruppo X/L
Ai gruppi di lavoro della Direzione I e II
All'Ufficio regionale del lavoro e della M.O.
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

1)  Precisazione
In riscontro a numerosi quesiti posti in ordine alla fattispecie si ritiene necessario ribadire che l'istanza di finanziamento prevista dal punto 4 della circolare 2 aprile 1998, n. 309 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 25 del 16 maggio 1998) concernente l'oggetto può essere prodotta non solo singolarmente ma anche in forma associata dai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva, disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi.
2) Integrazione allegati previsti dal punto 4 della circolare 2 aprile 1998, n. 309.
Considerato che l'importo dell'aiuto in oggetto rientra nei limiti del cosiddetto "de minimis" e, pertanto, rende inapplicabile l'art. 87 part. 1 del trattato di Amsterdam, non essendo soggetto all'obbligo della notifica alla Commissione europea, è necessario che i soggetti interessati producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo l'allegato 1, in aggiunta agli allegati previsti dalla circolare n. 309/98 citata (a, b, c, d) punto 4.
Al fine, poi, di fruire della priorità prevista dall'ultimo capoverso della circolare assessoriale 23 settembre 1999, n. 360 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 47 dell'1 ottobre 1999) i soggetti interessati, per i quali ricorra la predetta condizione, dovranno presentare certificato rilasciato dalla S.C.I.C.A. competente o dall'ente utilizzatore attestante la "costanza di utilizzazione" alla data di presentazione dell'istanza.
Per maggior chiarezza si riassume la documentazione da allegare all'istanza del beneficio di cui trattasi formulata secondo l'allegato A (circolare n. 309/98):
a)  progetto in tre copie secondo allegato B (circolare n. 309/98);
b)  certificato del casellario giudiziale e certificati carichi pendenti per il soggetto o i soggetti richiedenti il beneficio;
c)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti per avere diritto al contributo di cui trattasi;
d) certificato rilasciato dalla S.C.I.C.A. competente attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3;
e)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in osservanza della regola del cosiddetto "de minimis" secondo l'allegato 1.
f)  se ne ricorrono le condizioni: certificato rilasciato dalla S.C.I.C.A. competente o dall'ente utilizzatore attestante che il soggetto interessato si trova "in costanza di utilizzazione" alla data della presentazione dell'istanza (cfr. ultimo capoverso circolare assessoriale n. 360/99).
Gli uffici e gli organismi in indirizzo avranno cura di dare massima diffusione alla presente circolare.
  L'Assessore: PAPANIA 

Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni)

Io sottoscritt.........    
nat......... a ............................................................................................................. il ........................................................... e residente a    
via/piazza   n. ................ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 

della legge 4 gennaio 1968, n. 15 cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace;

Dichiaro

che l'importo della agevolazione di cui al contributo ex art. 2, legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sommato all'importo delle altre eventuali agevolazioni ricevute a titolo di "de minimis" nel triennio di riferimento (a) non supera l'ammontare di 100.000 E.C.U.
(Luogo e data)    

Il dichiarante

(b)  
 

NOTE
(a)  Il triennnio di riferimento decorre dal momento in cui il beneficiario ha ricevuto la prima agevolazione a titolo di "de minimis".
(b)  Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante.
(2000.3.174)


RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
ERRATA CORRIGE


LEGGE 4 gennaio 2000, n. 3.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1999. Assestamento.


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 7 gennaio 2000, a pag. 8, la Tabella A va sostituita con la seguente:

TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1999  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Titolo 00  -  Avanzo finanziario presunto
Categoria 00  -  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  0001 (M.D.) Avanzo finanziario relativo ai fondi non vin- 
colati.      3.077 


  0002 (M.D.) Avanzo finanziario relativo ai fondi vincolati. 1.889.322


  0003 Quota avanzo finanziario relativa al Fondo sanitario - 300.000 
regionale.      Soppresso 


  0004 Quota avanzo finanziario relativa al fondo di solida- - 12.000 
rietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto.      Soppresso 
Totale variazioni avanzo           1.580.399 
Totale variazioni entrata           1.580.399 



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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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