REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2000 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 giugno 2000.
Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Integrazione del decreto 24 marzo 1995, concernente determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Torregrotta, scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 7 giugno 2000.
Comunicazioni riguardanti i richiedenti l'acquisto di alloggi destinati alle forze dell'ordine siti in Acicastello, via Vampolieri.  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 14 giugno 2000.
Autorizzazione a tabaccai, nuovi titolari, al subentro nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 14 giugno 2000.
Autorizzazione a tabaccai, nuovi titolari, al subentro nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.  pag.


DECRETO 16 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.  pag. 11 

DECRETO 19 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 12 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 16 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 17 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 18 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 19 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 20 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 21 


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 23 


DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 24 


DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 24 


DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 26 

DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag. 28 


DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 28 


DECRETO 27 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 29 


DECRETO 27 giugno 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.
  pag. 30 


DECRETO 7 luglio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 32 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 12 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Tignino, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore  pag. 33 


DECRETO 23 giugno 2000.
Proroga della data di cessazione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  pag. 33 


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Artivetro, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 34 


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Edil 78, con sede in Lascari, e nomina del commissario liquidatore  pag. 34 


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cima, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore  pag. 35 


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agricola nissena, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore  pag. 35 


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Azienda giovanile sommatinese, con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore.
  pag. 36 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 10 maggio 2000.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Caltanissetta ed elenco degli esclusi  pag. 36 


DECRETO 21 giugno 2000.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Enna ed elenco degli esclusi  pag. 37 

Assessorato della sanità

DECRETO 12 giugno 2000.
Revoca del decreto 12 gennaio 2000, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.
  pag. 37 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 maggio 2000.
Individuazione dell'autorità amministrativa alla quale trasmettere gli atti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in materia di demanio marittimo.  pag. 37 


DECRETO 20 giugno 2000.
Annullamento di concessioni edilizie relative alla costruzione di un fabbricato ad uso commerciale nel comune di Falcone  pag. 38 


DECRETO 21 giugno 2000.
Approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo centro di permanenza temporanea ed assistenza per stranieri nel comune di Trapani  pag. 39 


DECRETO 22 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Agrigento  pag. 40 


DECRETO 29 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Comitini  pag. 41 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 1 giugno 2000.
Modalità erogative per la concessione dei contributi sulle spese di gestione dell'autoveicolo ai titolari di licenza taxi o autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29  pag. 42 


DECRETO 20 giugno 2000.
Criteri e parametri per l'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa  pag. 44 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del presidente della commissione provinciale espropriazioni di Siracusa  pag. 48 
Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Ragusa  pag. 48 
Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Siracusa  pag. 49 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Parisi Zuppelli Santangelo di Augusta  pag. 49 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Salvatore Bellia di Paternò  pag. 49 
Nomina di un componente della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta  pag. 49 

Ricostituzione del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.
  pag. 49 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 49 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento all'organizzazione di produttori APAOS, con sede in Bagheria  pag. 62 
Espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Misilmeri, per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distretto irriguo Eleuterio  pag. 62 
Proroga dell'incarico conferito al commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Trapani.  pag. 62 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Piano annuale 2000 di edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica.
  pag. 62 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Recepimento dell'accordo di contrattazione decentrata concernente l'utilizzo per il 2000 del fondo efficienza servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e la flessibilità oraria presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze  pag. 66 
Integrazione dell'osservatorio per la valutazione ed il coordinamento dei piani di lavoro presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze, previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999  pag. 66 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative  pag. 66 
Scioglimento della società cooperativa S. Pietro, con sede in Raffadali  pag. 67 

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.
  pag. 67 
Revoca del decreto 12 dicembre 1989, relativo allo scioglimento della cooperativa La Redenzione, con sede in Sciacca  pag. 67 

Assessorato dell'industria:
Voltura della concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Irminio" alla società Irminio s.r.l., con sede legale in Palermo  pag. 67 
Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società San Marino Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Palermo  pag. 67 
Costituzione dell'osservatorio di valutazione e coordinamento presso l'Assessorato dell'industria, previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999  pag. 67 
Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Leonardo da Vinci S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa  pag. 67 

Assessorato dei lavori pubblici:
Sostituzione di un componente della Commissione re gionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
  pag. 67 
Finanziamento al comune di S. Domenica Vittoria per l'esecuzione di lavori di sistemazione di una strada comunale  pag. 67 

Finanziamento di un progetto relativo a lavori di consolidamento del centro abitato nel comune di Roccafiorita.
  pag. 68 
Finanziamento di un progetto relativo a lavori di consolidamento e drenaggio delle acque del centro abitato nel comune di Malvagna  pag. 68 
Finanziamento di un progetto relativo a lavori di consolidamento a valle del centro abitato del comune di Limina.  pag. 68 
Finanziamento di un progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Montalbano Elicona  pag. 68 

Riconferma della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di consolidamento della zona a valle della via Pari nel comune di Mussomeli e concessione di proroga per il compimento della procedura espropriativa.
  pag. 68 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Ragusa relativa a lavori urgenti nel comune di Ragusa.
  pag. 68 
Trasferimento di titolarità del beneficio costruttivo dal l'impresa individuale Gaetano Saccuzzo s.r.l., con sede in Siracusa, alla Società italiana costruzioni stradali s.r.l., con sede in Priolo Gargallo  pag. 68 
Autorizzazione per il pagamento di una somma in favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria di lavori di somma urgenza nel comune di Lascari  pag. 68 

Assessorato della sanità:
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Casa dei Nonni s.r.l., con sede legale in Gravina di Catania  pag. 68 
Autorizzazione al dott. Cagnone Vincenzo per l'apertura di un dispensario stagionale per il periodo estivo dell'anno 2000 nel comune di Giardini Naxos  pag. 68 
Autorizzazione alla dott.ssa Lamia Antonina per l'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina  pag. 69 
Autorizzazione alla dott.ssa Papa Teresa per l'apertura della farmacia succursale stagionale sita nella frazione Triscina di Selinunte del comune di Castelvetrano  pag. 69 
Iscrizione di un nominativo nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983  pag. 69 
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società J. F. Kennedy s.r.l., con sede in Adrano.  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione alla ditta Miscela d'Oro S.p.A., con sede legale in Messina, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di torrefazione di caffè  pag. 69 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in conces sione.
  pag. 69 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 3 luglio 2000, n. 4.
Direttive di indirizzo per l'utilizzo delle risorse stanziate nella legge finanziaria n. 8 del 17 marzo 2000 a favore dei comuni e delle province regionali  pag. 69 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 22 agosto 2000, n. 17.
Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale  pag. 71 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Calamonaci.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 19 giugno 2000.
Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica beneficenza e di opere pie;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali in Si cilia;
Visto il decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore regionale per gli enti locali, che fissa i limiti di reddito per l'accesso ai servizi socio-assistenziali;
Visto l'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente: «Definizioni dei criteri unificati di valu tazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare il suddetto decreto n. 867 del 25 giugno 1996 dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;
Decreta:


Articolo unico

Nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono approvati i criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2000.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

Allegato
DECRETO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE SUL TERRITORIO REGIONALE


Art. 1

In attuazione della legge finanziaria n. 449 del 27 dicembre 1997 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», con il presente provvedimento si stabiliscono per l'intero territorio regionale i criteri che danno luogo all'esenzione totale per il diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, nonché i criteri, gli ambiti e le modalità di partecipazione al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

Art. 2

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano ai fini IRPEF a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Art. 3

Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono assumere come unità di riferimento una composizione diversa del nucleo familiare.
A tal fine per i servizi di carattere domiciliare, l'anziano convivente di età superiore ai 65 anni, i disabili e i non autosufficienti, possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo.

Art. 4

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi di cui alla tabella 1, parte I.
Tale indicatore è combinato con quello della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come definiti nella tabella 1, parte II.
L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore del comma precedente ed il coefficiente della scala di equivalenza riferito al numero dei componenti il nucleo familiare. Tabella 2.

Art. 5

Per ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai 6 anni e di età compresa tra i 65 e i 75 anni dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni; oltre i 75 anni è detratto un ammontare pari a 7 milioni.

Art. 6

Il diritto all'esenzione totale dalla partecipazione totale al costo delle prestazioni socio-assistenziali è garantito quando l'indicatore della situazione economica equivalente è non superiore a 25 milioni.
Si ha diritto all'esenzione parziale quando l'ISE non supera i 38 milioni, prevedendo la compartecipazione al costo delle prestazioni secondo le gradualità di seguito indicate: dai 25 ai 30 milioni il 20% di compartecipazione; dai 30 ai 35 milioni il 30% di compartecipazione; dai 35 ai 38 milioni il 35% di compartecipazione.

Art. 7

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente.
E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire, per le prestazioni da essi erogati, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
La dichiarazione di cui al comma precedente va presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo n. 241/97, come modificato dal decreto legislativo n. 490/98, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione o alla sede INPS competente per territorio.
I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali di cui al presente decreto.
Gli enti erogatori, in attesa della costituzione presso l'I.N.P.S. della banca dati, prevista dal decreto legislativo del 14 marzo 2000, sono tenuti a conservare nelle proprie sedi le dichiarazioni sostitutive ricevute.
TABELLA I
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE


Parte I

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, come definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a)  il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b)  il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000.
In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II
Definizione del patrimonio

A)  Patrimonio immobiliare
Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.
Per nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il mutuo residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 110.000.000.
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.
B)  Patrimonio mobiliare
La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali.
Dal valore del patrimonio mobiliare così determinato si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.0000.000.
Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
TABELLA II
Scala di equivalenza

  Numero dei componenti | Parametro 
  1 1,00 
  2 1,57 
  3 2,04 
  4 2,46 
  5 2,85 

Maggiorazioni:
-  0,35 per ogni ulteriore componente;
-  0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
-  0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;
-  0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
(2000.26.1355)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Integrazione del decreto 24 marzo 1995, concernente determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto loStatuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ed, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto presidenziale n. 82 del 24 marzo 1995, attuativo della deliberazione n. 32 del 18 gennaio 1995, con la quale la Giunta regionale ha determinato i compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali rientranti nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 15/93, suddividendoli nelle classi A, B e C;
Vista la nota n. 2475 dell'1 giugno 1996, con la quale la Segreteria generale della Presidenza dellaRegione trasmetteva alla Segreteria della Giunta copia della nota n. 929 del 10 aprile 1996 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, relativa alla corresponsione del gettone di presenza ai componenti della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;
Vista la successiva nota n.3642 del 16 ottobre 1998, con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione rappresenta, tra l'altro, che relativamente al Commissione di che trattasi sembrerebbe congruo l'inserimento nella classe C della tabella allegata al richiamato decreto presidenziale n. 82/95, "equiparabile, quanto al compenso, ad una commissione di esami";
Vista la nota n. 663 del 30 marzo 1999, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione rappresenta, tra l'altro, di ritenere congruo e non eccessivamente oneroso l'inserimento in classe C della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista e la successiva nota di conferma n.907 del 12 aprile 2000;
Vista la deliberazione n. 108 del 27 aprile 2000, con cui la Giunta regionale ha deliberato, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di integrare la tabella allegata alla propria deliberazione n. 32 del 18 gennaio 1995, inserendo nella classe C la "Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista", di cui all'art. 2 della legge 29 marzo 1995, n. 113, fermi restando i limiti, le modalità e le misure fissati dal decreto del Presidente della Regione n. 82 del 24 marzo 1995, attuativo della predetta deliberazione n. 32/95;
Decreta:


Art. 1

La tabella allegata al decreto presidenziale n. 82 del 24 marzo 1995 è integrata, inserendo nella classe C la "Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista", di cui all'art. 2 della legge 29 marzo 1995, n.113.

Art. 2

Restano fermi i limiti, le modalità e le misure fissati dal citato decreto del Presidente della Regione n. 82 del 24 marzo 1995, attuativo della deliberazione della Giunta regionale n. 32/01/1995.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2000.
  CAPODICASA 

(2000.27.1459)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Torregrotta, scioglimento del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la nota datata 26 maggio 2000, n. 6868, con la quale il segretario del comune di Torregrotta ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 25 maggio 2000, ha approvato - con dodici voti favorevoli e tre voti contrari - la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 10, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, nonché lo scioglimento del consiglio comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.E.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Torregrotta e, contestualmente, sciogliere il consiglio comunale ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare la dott.ssa Bellia Grazia commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 28 giugno 2000.
  CAPODICASA 
  BARBAGALLO 

(2000.27.1423)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI






DECRETO 7 giugno 2000.
Comunicazioni riguardanti i richiedenti l'acquisto di alloggi destinati alle forze dell'ordine siti in Acicastello, via Vampolieri.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Vista la disposizione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998, con la quale viene disciplinata la procedura di vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96;
Considerato che la lettera del punto 7 "Avvertenze generali" della predetta disciplina così recita: «l'acquirente dovrà possedere i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio fino al giorno del pagamento del prezzo, se pagato in contanti, ovvero sino al giorno di stipula del contratto se il pagamento è rateale»;
Considerato che gli alloggi acquistati dalla Presidenza della Regione ai sensi della legge regionale n. 54/85 siti in Acicastello (CT) alla via Vampolieri, posti in vendita con disposizione pubblicata nella predetta Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono risultati gravati da ipoteca;
Considerato che questa Presidenza ha già attivato la procedura di escussione della fidejussione, allora prestata in favore della ditta venditrice, ed, altresì, d'accordo transattivo con i due istituti di credito (Banca nazionale del lavoro e Banco di Sicilia) creditori;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 7598 del 19 aprile 2000;
Ritenuta la necessità di una previa definizione delle problematiche concernenti la cancellazione dell'ipoteca affinché si possa procedere ad una cessione degli alloggi de quibus che non sia onerata da gravami ipotecari;
Decreta:


Articolo unico

Il possesso dei requisiti degli assegnatari degli alloggi siti in Acicastello, via Vampolieri, viene ancorato alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda d'acquisto e, cioè, 120 giorni dalla data di pubblicazione del piano di vendita nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nel primo numero utile della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2000.
  CRISAFULLI 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato alla Presidenza il 13 giugno 2000, al n. 1320.
(2000.28.1591)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 14 giugno 2000.
Autorizzazione a tabaccai, nuovi titolari, al subentro nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio», ed, in particolare, l'art. 28 re-lativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti il proprio decreto n. 197 del 28 dicembre 1999 e l'elenco anagrafico allo stesso allegato che ne costituisce parte integrante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Di Bella Rosario, Galuppo Francesco,Siragusa Liliana Italia Elvira e Scribano Giorgio, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Vista la nota n. 3684 del 27 gennaio 2000, con cui la Federazione italiana tabaccai ha comunicato la non attivazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per intervenuto cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:

Codice lottomatica  Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
PA0961  12 966 Di Bella Domenico Di Bella Rosario Milazzo 
PA1110  39 1115 Rubino Benedetta Galuppo Francesco Trapani 
PA0998  23 1003 Calabrese Bianca Siragusa Liliana Italia Elvira Gela 
PA1216  15 1221 Occhipinti Provvidenza Scribano Giorgio Ragusa 


Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 3684 del 27 gennaio 2000, n. 12479 del 14 aprile 2000, con le quali la stessa associazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fidejussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 2518 del 3 febbraio 2000 e la successiva del 29 maggio 2000, con le quali l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fidejussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che, in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per l'anno 2000;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati commi 4° e 5° dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto pertanto che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento dell'elenco anagrafico allegato al decreto 28 dicembre 1999, n. 197, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:


  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Cognome e nome Provincia Comune 
  PA0961 12 966 Di Bella Rosario Messina Milazzo 
  PA1110 39 1115 Galluppo Francesco Trapani Trapani 
  PA0998 23 1003 Siragusa Liliana Italia Elvira Caltanissetta Gela 
  PA1216 15 1221 Scribano Giorgio Ragusa Ragusa 



Art. 2

Al tabaccaio che non acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.26.1336)
Torna al Sommariohome





DECRETO 14 giugno 2000.
Autorizzazione a tabaccai, nuovi titolari, al subentro nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio», ed, in particolare, l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999 e gli elenchi anagrafici agli stessi allegati che ne costituiscono parte integrante, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Aiello Angelo, Turrisi Marco, Abbene Francesco, Pastorello Marzia Calogera e Pulvirenti Santa, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 11 gennaio 2000, 22 marzo 2000 e 18 aprile 2000, con cui la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite e i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:

  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
  PA0005 8 240 Di Paola Vincenza Abbene Francesco Sciacca 
  PA0872 2 877 Accornero Elda Pulvirenti Santa Gravina di Catania 
  PA0858 14 863 Turrisi Gaetano Turrisi Marco Caltagirone 
  PA0031 12 266 Pastorello Vincenzo Pastorello Marzia Calogera Caltanissetta 
  PA0987 9 992 Aiello Domenico Aiello Angelo Bagheria 


Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 11514 del 6 aprile 2000, n. 12862 del 18 aprile 2000, n. 14309 del 3 maggio 2000 e n. 15271 dell'11 maggio 2000, con le quali la stessa associazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fidejussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 9486 del 14 aprile 2000, n. 10686 del 26 aprile 2000, n. 11827 del 10 maggio 2000 e n. 12197 del 15 maggio 2000, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fidejussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che, in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per l'anno 2000;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati commi 4° e 5° dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto pertanto che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento degli elenchi anagrafici allegati al decreto 29 aprile 1999, n. 34, e al decreto 28 dicembre 1999, n. 197, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:

  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Cognome e nome Provincia Comune 
  PA0005 8 240 Abbene Francesco Agrigento Sciacca 
  PA0872 2 877 Pulvirenti Santa Catania Gravina di Catania 
  PA0858 14 863 Turrisi Marco Catania Caltagirone 
  PA0031 12 266 Pastorello Marzia Calogera Caltanissetta Caltanissetta 
  PA0987 9 992 Aiello Angelo Palermo Bagheria 



Art. 2

Al tabaccaio che non acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.
Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di so- pravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizio- ni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.26.1335)
Torna al Sommariohome






DECRETO 16 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, che recepisce le direttive nn. 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: «Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che prevede un programma di interventi finanziari, stanziando lire 60 miliardi nel 1998 per l'attuazione dei lavori d'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture ed attrezzature di produzione del latte;
Visto il programma di interventi finanziari prediposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni corredato dalla tabella di riparto delle risorse della legge n. 438/98 che ne costituisce parte integrante;
Visto il D.M. del MIPAF del 27 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1999 al conto n. 22/23 della Ragioneria centrale, con il quale viene attribuita alla Regine Sicilia la somma di L. 3.351.103.000 per l'attuazione delle azioni della legge n. 423/98;
Vista la nota n. 7225 SG(99)D del 6 settembre 1999 della Commissione europea, con cui le misure a favore del settore lattiero, che riguardano le disposizioni di applicazione dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 423/98, trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 26 febbraio 1999 e successiva integrazione del 13 maggio 1999 e del 27 luglio 1999, si considerano compatibili con il trattato CE;
Vista la nota prot. n. 549 del 5 giugno 2000, con la quale l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste chiede l'iscrizione in bilancio della somma di L. 3.351.103.000 con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 -  Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4875 Assegnazioni per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria, delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione del latte. 
11242031406V      + 3.351.103.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 6 - ZOOTECNICA E CACCIA
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  56496 Contributi per l'attuazione di lavori di adeguamento alla normativa comunitaria, delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione del latte. 
2124331010021107V      + 3.351.103.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.26.1357)
Torna al Sommariohome





DECRETO 19 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visti gli artt. 34 e 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8;
Vista la legge regionale 15 marzo 2000, n.10, riguardante: «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento»;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto, in particolare, l'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante l'organizzazione, le funzioni e le responsabilità di specifici uffici regionali;
Ritenuto, in attuazione del succitato art. 16, di dovere istituire i capitoli di spesa nn.10633 e 10655 e di inserire tali capitoli nell'apposito elenco n. 5 riguardante le spese correnti di amministrazione annesso al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le opportune variazioni per l'attuazione della citata legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Ravvisata, altresì, la necessità di apportare al quadro sintetico delle variazioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2000 la variazione in aumento alla rubrica Presidenza dellaRegione, titolo I, per lire 960 milioni con contestuale riduzione del fondo di riserva di cassa;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ENTRATA
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
Categoria 12 - Partite che si compensano nella spesa
RUBRICA 3 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA

(Nuova istituzione)
  4264 Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima, da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza. 
1237202129910304          P.M.  

SPESA
PRESIDENZADELLAREGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 2 -  Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  10302 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio alla Presidenza della Regione               

(Nuova istituzione)
  10304 Fondo per il trattamento accessorio della dirigenza dell'Amministrazione regionale. 
11121101010102014264          P.M.  

(Nuova istituzione)
  10333 Spese per il personale degli enti locali comandato presso il Dipartimento regionale della protezione civile. 
1112110101010201      + 200    

CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  10633 Spese per l'acquisto, manutenzione e riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento della Segreteria generale e degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime. 
1114310101010301          P.M.  

(Nuova istituzione)
  10636 Spese per gli esperti nominati dal Presidente della Regione per acquisire elementi istruttori e valutazioni sui costi contrattuali derivanti dalla contrattazione collettiva regionale, nonché dei portavoce di cui si avvalgono il Presidente della Regione e l'Assessore alla Presidenza. 
1114220101010399      + 107    

(Nuova istituzione)
  10655 Spese per missioni del personale che presta servizio presso gli uffici della Segreteria generale e presso l'Ufficio legislativo e legale, nonché al personale del servizio ispettivo centrale. 
1114110101010301          P.M.  

(Modificata denominazione)
  10675 Spese per missioni del personale in servizio alla Presidenza della Regione, escluso quello che presta servizio presso gli uffici della Segreteria generale, dell'Ufficio legislativo e legale e del servizio  
ispettivo centrale               

CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  10786 Contributo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) per le finalità di cui all'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 
1116210801010404      + 400    

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  14252 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per l'agricoltura e le foreste. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  18224 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per gli enti locali. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  20223 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per il bilancio e le finanze. 
1114220101010399      + 23    

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
Categoria 8 - Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso - Spese correnti      - 960 
  1262 Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed econo- 
mico del personale dell'Amministrazione regionale               

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  24222 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per l'industria. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  28230 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per i lavori pubblici. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  32220 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  35072 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  36236 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  41224 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per la sanità. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  44216 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per il territorio e l'ambiente. 
1114220101010399      + 23    

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO  I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
Categoria 3 - Acquisto di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  47218 Spese per il portavoce di cui si avvale l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti. 
1114220101010399      + 23    

Art. 2

All'elenco n. 5 dei capitoli riguardanti spese correnti di amministrazione (art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6), annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, sono aggiunti i capitoli 10633 e 10655 (Presidenza della Regione).
Art. 3

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
Spesa
Fondo di riserva di cassa      - 960 
  Amministrazione Titolo I 
Presidenza della Regione siciliana      + 960 

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1439)
Torna al Sommariohome





DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/98, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo, è posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;
Viste le deliberazioni del 21 aprile 1999 e del 15 febbraio 2000, con le quali il CIPE ha ripartito alle regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1998 e 1999, la somma di L. 120.000 milioni, per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale;
Considerato che con le predette deliberazioni il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana la somma di L. 2.561 milioni per l'anno 1998 e di L. 2.089 milioni per l'anno 1999 per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale;
Considerato che la somma di L. 2.561 milioni è stata interamente accreditata in data 14 ottobre 1999 sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e di conseguenza accertata al capitolo d'entrata 3222 nell'esercizio finanziario 1999 contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti      + 2.089.000.000 L. n. 833/78 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa, ecc.      - 2.561.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle aziende ospedaliere      + 4.650.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1434)
Torna al Sommariohome





DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 89, concernente provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;
Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari;
Vista la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale il CIPE ha assegnato alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996, la somma di L. 3.668.950.000 per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato, tra l'altro, per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari, alla Regione Sicilia la somma di L. 451.231.000, dopo che il Ministero della sanità ha acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1996;
Considerato che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 è stato previsto sul capitolo di spesa 42826 - Sussidio a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen - l'importo di L. 753.000.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996 ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 89;
Ritenuto di dover integrare il capitolo 42840 relativo al finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti      + 451.231.000 L. n. 833/78 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle aziende ospedaliere      + 451.231.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1432)
Torna al Sommariohome





DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è finalizzata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria;
Vista la deliberazione del 15 febbraio 2000, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire parte del F.S.N. 1997 e 1999 - parte corrente - per la formazione specifica in medicina generale dei medici del Servizio sanitario nazionale, la somma di L. 82.467.525.000 di cui L. 22.305.648.000 a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 e L. 60.161.877.000 sul medesimo fondo anno 1999;
Considerato che con la predetta delibera è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di L. 2.171.087.000 di cui L. 302.681.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 e L. 1.868.406.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999 per la formazione specifica in medicina generale;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti      + 2.171.087.000 L. n. 833/78 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42878 Finanziamento di corsi per la formazione specifica dei medici in 
medicina generale      + 2.171.087.000 L. n. 833/78; L. n. 109/88 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1431)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è finalizzata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale;
Vista la delibera dell'8 agosto 1995, con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire parte del F.S.N. 1991-1995, parte corrente, per la formazione specifica in medicina generale dei medici del Servizio sanitario nazionale, la somma di L. 95.000 milioni di cui L. 75.000 milioni a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991 e L. 20.000 milioni sul medesimo fondo anno 1995;
Considerato che con la predetta delibera è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di L. 13.513.707.000 di cui L. 11.013.220.000 destinata al conguaglio delle somme spettanti ai partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale di medici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e L. 2.500.487.000 destinata all'organizzazione dei corsi;
Considerato che la predetta somma di L. 13.513.707.000 è stata accreditata in data 3 aprile 1996 sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Vista la nota n. 5053/304 del 7 aprile 2000, con cui l'Assessorato regionale della sanità - gruppo 53° O.E.R. - chiede l'iscrizione in bilancio per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 468.800.000 sul cap. 42878 a valere sulla somma di L. 2.500.487.000 assegnata alla Regione con la citata delibera CIPE;
Considerato che, a fronte della predetta assegnazione di L. 2.500.487.000, risultano iscritte, ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, con decreti di variazione nn. 599 del 11 aprile 1996, 4309 del 27 novembre 1996, 796 del 10 novembre 1998 e 694 del 4 ottobre 1999, complessive L. 1.654.048.396;
Vista la nota n.260514 del 9 maggio 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ritenuto, per quanto procede, di dover provvedere all'integrazione dello stanziamento del capitolo 42878, con la contemporanea riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21254;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti asse- 
gnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 468.800.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42878 Finanziamento di corsi per la formazione specifica dei medici in 
medicina generale      + 468.800.000 L. n. 833/78; L. n. 109/88 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1435)
Torna al Sommariohome





DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 53 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833, che indica che le linee d'indirizzo e di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale vengano stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000" che prevede tra i suoi obiettivi di salute l'intervento integrato d'assistenza domiciliare;
Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti d'attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 39, che attribuisce alle regioni, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi L. 150.000.000.000, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Vista la deliberazione del 6 agosto 1999, con la quale il CIPE ha assegnato alle Regioni, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1999, la somma di L. 150.000.000.000 da destinare alla assistenza domiciliare;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato alla Regione siciliana la somma di L. 8.363 milioni per l'assistenza domiciliare;
Vista la nota n. 2N21/2973 del 22 maggio 2000, con la quale l'Assessorato della sanità chiede l'iscrizione della somma di L.8.363 milioni al fine di consentirne la ripartizione alle Aziende unità sanitarie locali;
Vista la nota n. 260876 del 24 maggio 2000, con la quale la Ragioneria centrale della sanità trasmette, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che il predetto importo di L. 8.363 milioni è stato accreditato in data 3 dicembre 1999 sul conto corrente n.22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e che tale importo è stato accertato sul capitolo di entrata 3222 nell'esercizio finanziario 1999, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti asse- 
gnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 8.363.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42892 Somme da trasferire alle aziende sanitarie da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. 
1.1157208.08010403v      + 8.363.000.000 L. n. 833/78; L. n. 39/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1433)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge n. 284 del 28 agosto 1997, recante: "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati";
Visto, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, della predetta legge 28 agosto 1997, n. 284, che autorizza un contributo annuo alle Regioni di L. 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998 per l'istituzione di appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1997, recante modalità e criteri di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale di programmi pluriennali d'intervento, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari sociali, del 15 dicembre 1999 che assegna alla Regione siciliana l'importo di L. 964.000.000 come finanziamento per l'anno 1999;
Viste le note prot. nn. DAS/I/1140/S.B. del 17 marzo 2000 e DAS/I/1430/S.B. del 10 aprile 2000, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari sociali, comunica l'emissione, in favore della Regione siciliana, rispettivamente, di L. 482.000.000 pari al 50% del contributo per l'anno 1999 e di L. 635.998.360 pari al saldo del 50% del contributo per l'anno 1998;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'mporto di L. 482.000.000 è stato accreditato nel conto corrente infruttifero n.22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 7 aprile 2000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione. per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni iscrivendo al capitolo di spesa 42482 l'importo complessivo di L. 1.117.998.360;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extratributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3260 Assegnazioni dello Stato per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilita-zione visiva.  
11231021003V      + 1.117.998.360 L. n. 284/97, art. 2 

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 3 -  Acquisto dei beni e servizi

(Nuova istituzione)
  42410 Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva. 
1.1148208.07010399V      + 1.117.998.360 L. n. 284/97, art. 2 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 3260 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 3260 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultati al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto e le riscossioni già imputate al predetto capitolo aggiunto si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3260 di nuova istituzione.
Art. 3

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo II - Categoria 10       + 482.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo I - Spese correnti       + 482.000.000 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1430)
Torna al Sommariohome



DECRETO 20 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l'art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996), il quale dispone, tra l'altro, che le somme relative al finanziamento degli oneri contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale sono ricomprese nella quota capitaria determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del 24 aprile 1996, con la quale il CIPE ha ripartito alle regioni e province autonome, tra l'altro, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996, la somma di lire 2.654.370 milioni per il finanziamento degli oneri contrattuali e delle convenzioni del personale del servizio sanitario;
Considerato che con la predetta deliberazione il CIPE ha assegnato, tra l'altro, per il finanziamento delle convenzioni, alla Regione Sicilia la complessiva somma di lire 35.245 milioni a carico del Fondo sanitario 1996;
Vista la nota prot. n. 0015433 del 30 maggio 2000, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'erogazione, in favore della Regione Sicilia, per il finanziamento delle convenzioni, dell'importo di lire 1.762.250.000, quale saldo dell'importo di lire 35.245 milioni a carico del Fondo sanitario 1996;
Visto il decreto n. 990 del 3 dicembre 1998, con il quale è stato iscritto in bilancio l'importo di lire 33.482.750.000 pari al 95% dell'importo assegnato;
Visto il 1° comma dell'art.8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3222 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese  
correnti      + 1.762.250.000 L. n. 833/78 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - FONDO SANITARIO REGIONALE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42840 Finanziamento delle spese correnti delle Aziende unità sanitarie lo- 
cali e delle aziende ospedaliere      + 1.762.250.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1429)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 39 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che prevede interventi di sostengo alle persone con handicap grave;
Vista la nota n. DAS/I/1573/SB del 26 aprile 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si assicurano le procedure di finanziamento della quota destinata a favore della Regione Sicilia pari a L. 5.221.006.000;
Vista la nota n. 2069 dell'11 maggio 2000 della Presidenza - Ufficio di Gabinetto, con la quale trasmette la sopracitata nota;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire le finalità della già citata legge n. 104 del 5 dicembre 1992;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entra extratributarie
RUBRICA 2 - SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3273 Assegnazioni per l'assistenza alle famiglie con portatori di handicap grave. 
11231021004V      + 5.221.006.000 L. n. 104/92, art. 39 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA 3 - AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  19051 Finanziamenti per l'assistenza alle famiglie con portatori di handi- 
cap grave      + 5.221.006.000 L. n. 104/92, art. 39 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.26.1358)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,Catania e Ragusa» e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata ulteriore spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il programma di interventi di immediata attuazione proposto dal Comitato interassessoriale, di cui al decreto presidenziale 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n.362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto programma di interventi di immediata attuazione per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con decreto presidenziale n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, foglio 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con decreto presidenziale n.329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n.1, foglio 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono state ripartite in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 145 del 4 giugno 1999, recepita con decreto presidenziale n.469 del 16 giugno 1999, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del piano di rifinanziamento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91, predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n.4612 del 31 maggio 2000 della Presidenza - Ufficio regionale di protezione civile, con la quale si richiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione per lire 72 miliardi, al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi previsti alla lettera i-bis) dell'art. 1 della legge n.433/91;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n.433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste lire 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa,Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n.433;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa,Catania e Ragusa. (Interventi dello Stato)      - 72.000.000.000 L. n. 433/91, art.1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50119 Trasferimenti ai comuni di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina per la realizzazione delle infrastrutture di protezione civile. 
2123231015021102V      + 72.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1441)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 21 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,Catania e Ragusa»;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ra- gione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, de stinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata ulteriore spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il programma di interventi di immediata attuazione proposto dal Comitato interassessoriale, di cui al decreto presidenziale 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n.362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto programma di interventi di immediata attuazione per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con decreto presidenziale n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, foglio 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con decreto presidenziale n.329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n.1, foglio 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono stati ripartiti in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, della legge n.228/97, che ha aggiunto alla lett. g) dell'art. 1 della legge n. 433/91 la dizione: "compresa la gestione sperimentale del sistema Poseidon";
Vista la delibera n. 4 del 9 gennaio 1997, recepita con decreto presidenziale n. 84 del 28 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti in data 26 febbraio 1998, reg. n.1, foglio 103, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, destinando la somma di lire 18.000.000.000 per un triennio per la gestione sperimentale del sistema Poseidon di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, del decreto legislativo 19 maggio 1997, n. 130, convertito nella legge n.228 del 16 giugno 1997, disponendo l'erogazione della terza annualità pari a lire 6.000.000.000;
Vista la nota prot. n. 4128 del 16 maggio 2000, con la quale la Presidenza della Regione - Ufficio regionale di protezione civile - chiede l'iscrizione della terza annualità di lire 6.000.000.000 necessaria alla gestione sperimentale del sistema Poseidon;
Vista la nota prot. n.103074 del 24 maggio 2000 della Ragioneria centrale Presidenza, con la quale viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n.433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste lire 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa,Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n.433;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa,Catania e Ragusa. (Interventi dello Stato)      - 6.000.000.000 L. n. 433/91, art.1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  50099 Realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca su precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195. 
2223231015020914V      + 6.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1440)
Torna al Sommariohome





DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visti il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la nota n. 3473 del 13 giugno 2000, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione chiede l'incremento di lire 80.000.000.000 del plafond di cassa del titolo II;
Vista la nota n. 162359 del 13 giugno 2000 della Ragioneria centrale beni culturali, con la quale è stata trasmessa, corredata del prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo II della rubrica cooperazione di lire 80 miliardi;
Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Amministrazione | (in milioni     | di lire) 

Beni culturali ed ambientali e pubblica
istruzione      + 80.000 
Fondo di riserva di cassa      - 80.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1438)
Torna al Sommariohome






DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Reg. CEE n. 458/80 del 18 febbraio 1980, così come modificato dai regolamenti CEE nn. 596/91 e 1036/92 relativi alla ristrutturazione di vigneti nel quadro di operazioni collettive;
Vista la legge del 16 aprile 1987, n. 183, e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Vista la delibera del 20 dicembre 1994, con la quale, in attuazione della citata legge n. 183/87, è stata autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'erogazione di premi relativi ai progetti presentati ai sensi del citato regolamento CEE n. 458/80;
Visto il decreto ministeriale n. 4472 del 31 maggio 1995, con il quale è stato approvato ai fini dell'intervento finanziario dello Stato italiano il progetto n. 87.23.IT.006 per un importo di premi pari a lire 1.414.703.000 concernente la ristrutturazione su base collettiva di vigneti;
Visto il decreto di variazione n. 2429 del 6 giugno 1997, con il quale si è provveduto ad iscrivere nel bilancio 1997 la somma di lire 891.718.282.
Visto il decreto di variazione n. 365 del 10 giugno 1999, con il quale si è provveduto ad iscrivere nel bilancio 1999 la somma di lire 242.642.309;
Vista la nota prot. n. 208659 del 2 marzo 2000, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica il versamento della somma di lire 237.586.645 quale saldo del contributo nazionale e comunitario concesso per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del Reg. CEE n. 458/80;
Vista la nota n. 1635 del 18 maggio 2000, con la quale l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste chiede l'iscrizione in bilancio della predetta somma;
Considerato che la somma di lire 237.586.645 risulta versata in data 8 marzo 2000 sul c/c 22923 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Visto il primo comma dell'art. 8 della citata legge regionale n. 47/77;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4772 Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie. 
114220314092      + 237.586.645 L. n.183/87; D.P.R. n. 568/88 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - PRODUZIONE AGRICOLA
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  54554 Concessione di aiuti per la ristrutturazione di vigneti nel quadro di operazioni collettive. 
2124331010021107V      + 237.586.645 Reg. CEE n. 458/80 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III - Categoria 14       + 237.586.645 

Spesa
Titolo II
Amministrazione - agricoltura e foreste      + 237.586.645 

Art. 3

I capitoli aggiunti 4772/E e 54554/S compresi nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondenti ai capitoli 4772/E e 54554/S istituiti con l'art. 1 del presente decreto sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sui predetti soppressi capitoli aggiunti s'intendono trasferiti a questi ultimi.
Le riscossioni ed i pagamenti, rispettivamente già imputati ai predetti capitoli aggiunti, si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47, effettuati sui corrispondenti capitoli 4772/E e 54554/S di nuova istituzione.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1436)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 27 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n.9 del 17 marzo 2000, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Vito l'art. 6 della legge n. 135 de 23 maggio 1997, recante il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 10860 del 9 novembre 1998, con il quale viene autorizzato il trasferimento a favore della Regione Sicilia della somma complessiva di lire 5.250.000.000 pari al 25% del finanziamento per la realizzazione del sistema fognario finalizzato al disinquinamento della Cala - comune di Palermo;
Vista la nota prot. n.2344 del 10 aprile 2000, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di lire 5.250.000.000;
Vista la nota prot. n. 270457 del 12 giugno 2000 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente, con la quale si trasmette la citata nota assessoriale;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 6 della legge n.135/97;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali
RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti in conto capitale

  4863 Assegnazione dello Stato per il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depu- 
razione      + 5.250.000.000 L. n. 135/97, art. 6 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  85387 Trasferimenti per il piano straordinario di completamento e razio- 
nalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione      + 5.250.000.000 L. n. 135/97, art. 6 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.27.1437)
Torna al Sommariohome



   



DECRETO 27 giugno 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in lottisti e non lottisti, consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria Asso Tabaccai, con nota di accompagnamento n. 563.11/99 CN/a del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati all'Asso Tabaccai, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Asso Service, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Unipol Assicurazioni, n. 1886-96-23697350, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con nota n. 52905 del 24 marzo 1999 acquisita da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota dell'Asso Tabaccai n. 721.11/00 CN/as del 3 febbraio 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente, alla presentazione delle istanza:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Unipol S.p.A. n. 1886/96/23697350;
Considerato che il nominativo del tabaccaio Barraco Stefano Martino dell'Asso Tabaccai trova riscontro nella nota dell'Asso Service n. 62/p del 2 marzo 2000;
Vista la delega RID del Barraco Stefano Martino, pervenuta a questa Regione per il tramite dell'Asso Tabaccai;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra che, successivamente alla presentazione dell'istanza, è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;
Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:

  Cognome e nome Codice lottomatica Ricevitoria numero Indirizzo Comune 
Barraco Stefano Martino  PA1107 1112 Via Virgilio, 4A/6 Trapani 



Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco diSicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del tabaccaio autorizzato, ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.26.1406)
Torna al Sommariohome






DECRETO 7 luglio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n. 9951 del 7 giugno 2000, con cui la Direzione finanze e credito di questo Assessorato chiede l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso dei capitoli 3210, 3312, 3313, 3314 e 3315 in analogia a quanto operato dallo Stato;
Vista la nota n. 1711226 del 15 giugno 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota direzionale;
Vista la proposta del Direttore regionale del bilancio e del tesoro formulata ai sensi dell'art. 155 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le opportune variazioni per l'istituzione dei capitoli di entrata 2601, 3703, 3704, 3705 e 3706 corrispondenti agli analoghi capitoli del bilancio dello Stato 3210, 3312, 3313, 3314 e 3315;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:

TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 1 -  FINANZE
CATEGORIA 8 - Rendite patrimoniali e proventi del demanio

(Nuova istituzione)
  2601 Interessi relativi alla riscossione delle imposte dirette (corrisponde all'analogo cap. 3210 dello Stato). 
632402.08.02          P.M. R.D. n.827/24; L. n. 41/86 

RUBRICA 1 - FINANZE
CATEGORIA 11 -  Recuperi e rimborsi

(Nuova istituzione)
  3703 Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette (corrisponde all'analogo cap. 3312 dello Stato). 
636202.11.02          P.M. R.D.n.827/24; L. n. 41/86 

(Nuova istituzione)
  3704 Sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette (corrisponde all'analogo cap. 3313 dello Stato). 
836202.11.02          P.M. R.D.n.827/24; L. n. 41/86 

(Nuova istituzione)
  3705 Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposte di consumo (corrisponde all'analogo cap. 3314 dello Stato). 
136202.11.02          P.M. R.D.n.827/24; L. n. 41/86 

(Nuova istituzione)
  3706 Indennità e interessi di mora concernenti le imposte sui consumi e le dogane (corrisponde all'analogo cap. 3315 dello Stato). 
236202.11.02          P.M. R.D.n.827/24; L. n. 41/86 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 2000.
  PIRO 

(2000.28.1482)
Torna al Sommariohome



   


L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA


DECRETO 12 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Tignino, con sede in Gela, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1226, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Tignino, con sede in Gela;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 28 settembre 1998, con parere n. 2473, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Tignino, con sede in Gela, costituita il 21 giugno 1984 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta in data 19 luglio 1984, iscritta al n. 3428 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione consumo con D.P. n. 9769/84, ric. B.U.S.C. n. 1549, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Gennuso Nicola, nato il 17 luglio 1969 a Gela ed ivi residente in viale Cortemaggiore, 45, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.26.1364)
Torna al Sommariohome





DECRETO 23 giugno 2000.
Proroga della data di cessazione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il proprio decreto n. 532/I/I del 9 maggio 2000, con il quale si prevede che, con decorrenza 1 giugno 2000, gli UU.PP.I.C.A. - uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - cessino di funzionare;
Visto il proprio successivo decreto n. 648/I/I del 31 maggio 2000, con il quale, a seguito e in adesione e specifiche richieste formulate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, veniva disposto il differimento di trenta giorni dalla data di cessazione dei predetti uffici;
Viste le ulteriori note dell'anzidetto Ministero n. 670687 in data 16 giugno 2000, con le quali viene comunicato e assicurato che, alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. emesso in data 26 maggio 2000 in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento delle funzioni degli UU.PP.I.C.A., e del relativo personale, alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, avverrà a decorrere dall'1 settembre 2000;
Stimando opportuno, alla luce di quanto ora esposto, tenuto conto anche dell'impegno assunto dal suddetto Ministero con nota n. 670520 del 29 maggio 2000, differire ulteriormente la data di cessazione degli uffici in parola allo scopo di allinearla a quella di cessazione di tutti gli altri uffici nazionali;
Decreta:


Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, la data di cessazione degli UU.PP.I.C.A. - uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - è differita all'1 settembre 2000 o ad altra eventuale data anteriore dalla quale dovesse trovare attuazione il D.P.C.M. 26 maggio 2000 del quale ha dato comunicazione il competente Ministero con le note citate in parte motiva.

Art. 2

E' confermata la disposizione di cui all'art. 2 del decreto n.648 del 31 maggio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.26.1371)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Artivetro, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vistala legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 138/99 del 28 ottobre 1999, con la quale il tribunale di Trapani - sezione civile - ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa Artivetro, con sede in Alcamo;
Visto l'art. 195, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Artivetro, con sede in Alcamo, costituita il 29 gennaio 1990 con atto omologato dal tribunale di Trapani in data 28 marzo 1990, iscritta al n. 5957 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 901 del 2 settembre 1994, ric. B.U.S.C. n. 2989 del 4 marzo 1993, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Tumbarello Rosa, nata a Marsala il 7 agosto 1970 ed ivi residente in via G.Italia 6, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del ministro del lavoro del 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.27.1454)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Edil 78, con sede in Lascari, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vistala legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale del 4 novembre 1994 l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento della società cooperativa Edil 78, con sede in Lascari, e il prof. G.Pedalino nominato liquidatore;
Vista la nota del liquidatore prof. G.Pedalino del 4 dicembre 1998, con la quale è stata richiesta allo scrivente Assessorato la messa in liquidazione cotta amministrativa e la relativa nomina di un commissario liquidatore in quanto l'assemblea dei soci non ha consentito l'approvazione e il deposito dei bilanci;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2461, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Ritenuto di dovere procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa e relativa nomina del commissario liquidatore;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Edil 78, con sede in Lascari, costituita il 9 settembre 1978 con atto omologato dal tribunale di Termini Imerese in data 10 novembre 1978, iscritta nel registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 19830, ric.B.U.S.C. n. 2383, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il ragioniere Silvana Faraone, nata a Palermo il 16 luglio 1969 e ivi domiciliata in via G.Besio, 7, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del ministro del lavoro del 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.27.1456)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cima, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1019, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Cima, con sede in Caltanissetta;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'11 febbraio 1999, con parere n. 2427, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa del sodalizio con nomina di un commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Cima, con sede in Caltanissetta, costituita il 5 marzo 1982 con atto omologato del tribunale di Caltanissetta in data 2 luglio 1982, iscritta al n. 3037 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto presidenziale n. 10707, ric. B.U.S.C. n. 1371/82, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Luigi Tricoli, nato a Sommatino il 20 ottobre 1953 e residente in S. Cataldo, via Aldo Moro, 20, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.28.1495)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agricola nissena, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 1114, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Agricola nissena, con sede in Caltanissetta;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2624, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa del sodalizio con nomina di un commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Agricola nissena, con sede in Caltanissetta, costituita il 29 giugno 1983 con atto omologato del tribunale di Caltanissetta in data 5 ottobre 1983, iscritta al n. 127171 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto presidenziale n. 11288/83, ric. B.U.S.C. n. 50, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Ginevra Fabio, nato a Caltanissetta il 29 gennaio 1959 ed ivi residente in via Messina, 44, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.28.1494)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 27 giugno 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Azienda giovanile sommatinese, con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 994, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta, è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Azienda giovanile sommatinese, con sede in Sommatino;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2474, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa del sodalizio in questione con nomina di un commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:


Art. 1

La cooperativa Azienda giovanile sommatinese, con sede in Sommatino, costituita il 18 aprile 1986 con atto omologato del tribunale di Caltanissetta in data 26 maggio 1986, iscritta al n. 4126 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione mista con decreto presidenziale n. 1501, ric. B.U.S.C. n. 1778, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Tricoli Luigi, nato a Sommatino il 20 ottobre 1953 e residente in S. Cataldo, via Aldo Moro, 20, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.28.1493)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 10 maggio 2000.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Caltanissetta ed elenco degli esclusi.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della provincia di Caltanissetta, approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Morgana Salvatore, collocata al posto n. 47, è effettiva beneficiaria del contributo de quo;
Considerato che, per mero errore, in sede di esame dell'istanza di partecipazione al concorso di che trattasi, la suddetta ditta è stata inserita tra la categoria privilegiata "sfrattati";
Ritenuto di dovere rettificare la graduatoria in quanto dall'esame della domanda di richiesta contributo la ditta suddetta non risulta essere appartenente alla categoria "sfrattati";
Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, la ditta Morgana Salvatore e la relativa istanza è inserita nella graduatoria ex art. 2, 10° comma, relativa alla concessione di contributi in conto capitale, al posto n. 126-bis della provincia di Caltanissetta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2000.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici in data 25 maggio 2000, con nota n. 384.
(2000.26.1338)
Torna al Sommariohome




DECRETO 21 giugno 2000.
Rettifica del decreto 10 settembre 1997, concernente graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Enna ed elenco degli esclusi.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della provincia di Enna, approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Romanello Salvatore, collocata al posto n. 108, è effettiva beneficiaria del contributo de quo;
Considerato che, per mero errore, in sede di esame dell'istanza di partecipazione al concorso di che trattasi, la suddetta ditta è stata inserita tra la categoria "varie";
Vista l'istanza della ditta suindicata, con la quale chiede l'inserimento in graduatoria con le modalità previste per le categorie privilegiate "giovane coppia", poiché nello schema di domanda allora presentata, già era stato indicato;
Considerato che dal riesame della domanda di richiesta contributo risulta effettivamente indicata tale categoria privilegiata "giovane coppia";
Ritenuto di dover accogliere l'istanza e conseguentemente rettificare la graduatoria;
Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, è accolta l'istanza della ditta RomanelloSalvatore che viene inserita nella graduatoria prevista dalla legge n.94/82, art. 2, 10° comma, al n.64-bis della provincia di Enna.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2000.
  LO GIUDICE 


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici in data 6 luglio 2000, con nota n. 512.
(2000.34.1840)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 giugno 2000.
Revoca del decreto 12 gennaio 2000, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996;
Visto il decreto n. 30472 del 5 novembre 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999;
Visto il decreto n. 30473 del 5 novembre 1999 e successive modifiche, con il quale sono state pubblicate le zone carenti di pediatria relative al 1° e al 2° semestre 1998;
Visto il decreto n. 31090 del 12 gennaio 2000, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza n. 1966 emessa dal TAR di Catania in data 16 settembre 1999, è stata disposta la pubblicazione con riserva di due posti di pediatria nell'ambito territoriale Gela-Butera riferiti al 1° semestre 1998;
Vista l'ordinanza n. 402/2000 del 2 maggio 2000, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa accoglie il ricorso in appello n. 469/2000 per l'annullamento della sopracitata ordinanza del TAR di Catania;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla precitata ordinanza del C.G.A., provvedendo alla revoca del decreto n. 31090 del 12 gennaio 2000;
Decreta:


Articolo unico

In ottemperanza all'ordinanza del C.G.A. n. 402 del 2 maggio 2000, è revocato il decreto n. 31090 del 12 gennaio 2000 di individuazione di due zone carenti di pediatria riferite all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, nell'ambito territoriale Gela-Butera relative al 1° semestre 1998.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 giugno 2000.
  LO MONTE 

(2000.26.1354)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 maggio 2000.
Individuazione dell'autorità amministrativa alla quale trasmettere gli atti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in materia di demanio marittimo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Ammnistrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. del 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Considerato che per le attribuzioni connesse all'am ministrazione dei beni demaniali marittimi la Regione si avvale delle Capitanerie di porto e degli uffici da essa dipendenti, ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R.;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;
Visti gli artt. 54, 55, 1161, 1162, 1163 e 1164 del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio»;
Considerato che, ai sensi degli artt. 100 e seguenti del predetto decreto, si rende necessario individuare gli uffici ai quali l'autorità giudiziaria e/o il pubblico ministero dovranno trasmettere gli atti necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative ed ai quali inoltrare i rapporti di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Decreta:


Articolo unico

L'autorità amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 102 e l'ufficio al quale, giusta art. 103, dev'essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Capitaneria di porto competente per territorio.
Le modalità applicative del presente decreto saranno regolate da apposita circolare.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 maggio 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1478)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 20 giugno 2000.
Annullamento di concessioni edilizie relative alla costruzione di un fabbricato ad uso commerciale nel comune di Falcone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 84 del 27 marzo 1980, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Falcone;
Visti gli atti assunti in relazione a quanto contenuto nell'esposto a firma Ciuffi Mario ed, in particolare, l'assessoriale prot. n. 8627 del 19 luglio 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, è stata contestata la legittimità delle concessioni edilizie nn. 18/96, 46/96 e 5/98 rilasciate dall'amministrazione comunale, rispettivamente, in data 11 aprile 1996, 22 ottobre 1996 e 5 giugno 1998 alla ditta Parisi per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale nella frazione Belvedere del comune di Falcone;
Vista la proposta prot. n. 24 del 13 dicembre 1999 resa, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dal gruppo di lavoro XXX della D.R.U., che di seguito parzialmente si riporta;
«...Omissis...
1.  -  con C.E. n. 18/96 dell'11 aprile 1996, veniva concessa alla ditta Parisi Francesco e Parisi Carmelo, l'esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio in c.a. ad uso attività commerciale di prima necessità; dalla relazione tecnica allegata alla concessione, a firma dell'arch. Nino Parisi, si evince che l'area in oggetto insiste sulle particelle 950 e 952 del foglio di mappa n. 6 del comune di Falcone, in frazione Belvedere, per una superficie complessiva di mq. 790 e ricadente in zona classificata B1 del piano regolatore generale, con un'altezza massima consentita di m. 11,00;
2.  -  l'edificio in questione consta di un piano seminterrato adibito a garage e locale scorta merci e di un piano terra adibito ad attività commerciale, la cui altezza totale desunta dagli elaborati progettuali allegati alla concessione risulta essere pari a m. 7,00;
3.  -  con successiva C.E. n. 46/96 del 22 ottobre 1996, veniva concessa alla medesima ditta l'esecuzione dei lavori di variante in corso d'opera al progetto per la costruzione di un edificio in c.a. ad uso attività commerciale; come si evince dalla relazione progettuale allegata, a firma dello stesso progettista, tale variante si rese necessaria per esigenze scaturenti dalla natura del sito con la conseguente necessità di abbassare la quota della fondazione ed il conseguente abbassamento dell'interpiano, del piano terra; dall'elaborato grafico allegato alla concessione si desume un'altezza totale di m. 7, suddivisa in m. 4,70 per il piano seminterrato e m. 2,30 per il piano terra.
4.  -  con successiva C.E. n. 5/98 del 5 giugno 1998, a seguito di istanza della ditta Parisi, veniva rilasciata concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 47/85, per le opere in difformità alla concessione già rilasciata, consistenti nell'avere realizzato il piano terra del fabbricato in questione con un'altezza maggiore di m. 1,40 rispetto a quella del progetto autorizzato;
5.  -  le presunte irregolarità denunciate riguardano le concessioni sopra indicate e più precisamente in ordine all'altezza del fabbricato il quale supererebbe di m. 1,50 l'altezza consentita, nella considerazione che, come afferma l'esponente, il piano regolatore generale del comune di Falcone, per la zona B1 ricadente in frazione Belvedere e più in particolare per la zona sottostante la piazza S. Quasimodo, impone un'altezza massima dei fabbricati pari a m. 7,50, al fine di non impedire la visione del panorama dalla citata piazza;
6.  -  di tale vincolo si trova menzione nel voto C.R.U. n. 292 del 7 marzo 1996, con il quale il piano regolatore generale del comune di Falcone è stato restituito per rielaborazione parziale e più precisamente dove, relativamente all'osservazione n. 4 presentata dall'ufficio tecnico del comune (nota n. 4665 del 16 agosto 1994), si accoglie la stessa relativamente all'inserimento di viabilità in frazione Belvedere in zona B1 "e per quanto concerne l'altezza massima di m. 7,50 per la zona B1 sottostante piazza Quasimodo";
7.  -  di tale osservazione, per ciò che concerne la zona B1, non si trova invece riscontro nella D.C. n. 87 del 19 settembre 1994, avente per oggetto le controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale.
Ciò premesso si rileva:
-  in ordine all'abuso denunciato, consistente nella realizzazione di una maggiore altezza per circa m. 1,40, è stata rilasciata dall'amministrazione comunale concessione in sanatoria:
-  tutte e tre le concessioni, nn. 18/96, 46/96 e 5/98, vengono rilasciate in attuazione del piano regolatore generale, adottato con D.C. n. 81 del 15 giugno 1994 e trasmesso a questo Assessorato con note sindacali nn. 5977 del 28 settembre 1994 e n. 306 del 14 gennaio 1995, per la conseguente approvazione;
-  quanto sopra, nella presunzione da parte dell'amministrazione comunale che risultava trascorso il termine di 270 giorni a disposizione di questo Assessorato, previsti ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  detto piano regolatore generale, invero, è stato successivamente restituito per rielaborazione parziale, con assessoriale n. 6947 del 17 maggio 1996, a seguito del citato voto C.R.U. n. 292/96;
-  tale nota di trasmissione risulta introitata dal comune di Falcone in data 24 maggio 1996 al numero di protocollo 3891, precedentemente quindi al rilascio della concessione edilizia n. 46/96;
-  è inoltre da rilevare che già precedentemente alla restituzione del piano, questo Assessorato, con nota prot. n. 1217 del 29 gennaio 1996, aveva richiesto atti integrativi provvedendo contestualmente a comunicare la non decorrenza dei termini di legge; tale nota assessoriale risulta assunta al protocollo dello stesso comune in data 9 febbraio 1996 al n. 977, precedentemente quindi alla data del rilascio della prima concessione edilizia n. 18/96;
-  non decorrendo i termini di legge, non era possibile per l'amministrazione comunale rilasciare la concessione n. 18/96 e successivamente rilasciare la concessione n. 46/96 in quanto all'epoca del rilascio delle suddette concessioni, per effetto della vigenza delle norme di salvaguardia, tale area era destinata a servizi dal programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 84 del 27 marzo 1980.
Considerato che:
-  in ordine alla C.E. n. 5/98 del 5 giugno 1998, per la stessa non era applicabile l'art. 13 della legge n. 47/85 in quanto tale sanatoria è ottenibile "quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda" e più precisamente la possibilità di sanatoria di cui all'art. 13 sussiste solo per gli abusi "formali" che non implicano una non conformità agli strumenti urbanistici pur se in difformità o in assenza di concessione;
-  nella fattispecie, essendo vigente il piano di fabbricazione sia al momento della domanda di sanatoria che al momento del rilascio della concessione in sanatoria n. 5/98, quest'ultima non poteva essere rilasciata;
-  le contestazioni formulate dall'A.R.T.A. con nota n. 8627 del 19 luglio 1999, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78, sono fondate e pertanto le sopracitate concessioni edilizie e tutti gli atti conseguenziali connessi all'esecuzione dell'opera sono da ritenersi illegittimi in quanto autorizzativi di un'opera non prevista nello strumento urbanistico;
-  tuttavia, il fabbricato in questione, allo stato attuale, si presenta con il piano seminterrato quasi completamente definito mentre, relativamente al piano fuori terra, risultano costruiti soltanto i pilastri ed il solaio di copertura, senza alcuna muratura;
-  per quanto premesso, rilevato e considerato, si propone che, pur rimanendo illegittime le concessioni edilizie nn. 18/96, 46/96 e 5/98 e tutti gli atti connessi all'esecuzione dell'opera in argomento, non sussistono motivi di interesse pubblico concreti ed attuali per l'annullamento degli stessi relativamente al piano seminterrato del manufatto, quasi del tutto ultimato e sottostante la piazza Quasimodo.
Di conseguenza debba procedersi all'annullamento degli atti autorizzativi inerenti la realizzazione del piano sovrastante il piano seminterrato in quanto le opere realizzate compromettono la funzione del belvedere realizzato.»;
Visto il voto n. 249 del 29 marzo 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel considerare la fondatezza delle contestate illegittimità in uno alla gravità dell'abuso per effetto dell'inapplicabilità dell'art. 13 della legge n. 47/85, conferma l'annullamento delle concessioni edilizie, secondo la proposta gruppo XXX sopra richiamata, "sussistendo in aggiunta un interesse pubblico al rispetto di un corretto ordine urbanistico ed edilizio, limitatamente alla parte edificata al di sopra del piano interrato" e in conseguenza rilevando la necessità di prescrivere una adeguata sistemazione dell'estradosso del piano di copertura del piano interrato;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 249 del 29 marzo 2000 e di dovere quindi procedere all'annullamento delle concessioni edilizie di cui sopra limitatamente alla parte edificata al di sopra del piano seminterrato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 249 del 29 marzo 2000 in premessa richiamato, sono annullate, limitatamente alla parte edificata al di sopra del piano seminterrato, le concessioni edilizie nn. 18/96, 46/96 e 5/98, rispettivamente, rilasciate in data 11 aprile 1996, 22 ottobre 1996 e 5 giugno 1998, alla ditta Parisi per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale nella frazione Belvedere del comune di Falcone, e, conseguentemente, dovrà procedersi alla sistemazione dell'estradosso del piano seminterrato da effettuarsi nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente decreto.

Art. 2

Il comune di Falcone resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.26.1387)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 21 giugno 2000.
Approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo centro di permanenza temporanea ed assistenza per stranieri nel comune di Trapani.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Premesso che il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero della solidarietà sociale, ha individuato quale sito per il nuovo centro di permanenza temporanea ed assistenza per stranieri l'area demaniale ex aeroporto di Milo, comune di Trapani, e che, con nota n. 8593/3° del 10 settembre 1999, ha demandato al Provveditorato OO.PP. di Palermo, tramite la locale prefettura, la redazione del progetto;
Vista la nota n. 15415 del 21 ottobre 1999, con la quale il Provveditorato OO.PP. di Palermo ha dato incarico all'ufficio del Genio civile, a competenza statale di Trapani, di redigere il progetto esecutivo;
Vista la nota n. 128/14 del 3 febbraio 2000, trasmessa dal predetto ufficio del Genio civile di Trapani, con la quale si chiede l'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 20 marzo 2000, con la quale il consiglio comunale di Trapani ha espresso il proprio avviso favorevole ex art. 15 della legge regionale n. 15/91;
Visto il provvedimento n. 644 del 19 maggio 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Trapani ha espresso parere favorevole ex art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere prot. n. 79 del 14 giugno 2000, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
...Omissis...
Il progetto
Il centro di accoglienza interessa l'area demaniale dell'ex aeroporto di Milo estesa mq. 27.617 circa, di forma rettangolare (ml. 105.00*263.00) servita da strada demaniale ed asfaltata che si immette sulla S.S. 113 (Trapani-Palermo) in prossimità del comando provv. VV.FF.
La suddetta area risulta in atto destinata a verde agricolo dal vigente programma di fabbricazione, mentre era stata destinata in parte a verde attrezzato e parte a verde di rispetto nel P.R.G. restituito da questo Assessorato al comune di Trapani per rielaborazione parziale.
Il complesso edilizio in progetto, che si sviluppa prevalentemente su un'elevazione fuori terra, ad esclusione del corpo di fabbrica pentagonale destinato ad alloggi e servizi ricreativi e direzionali, è distinto in tre settori indipendenti tra loro.
Al complesso si accede dalla strada demaniale attraverso due diversi ingressi: il primo per gli ospiti, il secondo per il personale di servizio, i magistrati e gli avvocati.
Sotto l'aspetto dei parametri urbanistici il complesso edilizio è caratterizzato dai seguenti indici:
-  superficie territoriale: mq. 27.615,00;
-  superficie a verde: mq. 9.402,30;
-  superficie coperta: mq. 4.370,50;
-  superficie a parcheggio: mq. 1.859,00;
-  volume totale: mc. 19.430,00;
-  rapporto di copertura: 6,32%;
-  indice di fabbricabilità fondiario: 1,42 mc./mq.
Conclusioni
In considerazione dell'interesse pubblico dell'opera in progetto che assume dimensioni comunitarie ed internazionali con decisioni, anche localizzative, che travalicano la mera sfera regionale ed in considerazione dell'avviso favorevole della comunità locale rappresentata dall'organo consiliare, si ritiene di non dover nulla eccepire in merito al complesso in argomento.
...Omissis...
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il progetto del nuovo centro di permanenza temporanea ed assistenza per stranieri nell'area dell'ex aeroporto Milo nel comune di Trapani.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare n. 38 del 20 marzo 2000;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani n. 644 del 19 maggio 2000;
3)  planimetrico - dati urbanistici;
4)  planimetrico: generale - area d'intervento;
5)  planimetria: attività ricreative;
6)  corpo uffici: planimetria;
7)  corpo uffici: prospetti e sezioni;
8)  corpo alloggi: prospetti e sezioni.

Art. 3

Il Provveditorato OO.PP. di Palermo, ufficio del Genio civile di Trapani a competenza statale, resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Provveditorato OO.PP. di Palermo, ufficio del Genio civile di Trapani a competenza statale, al comune di Trapani, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 21 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.26.1381)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 22 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Agrigento.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 374/89 del 13 gennaio 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Agrigento;
Vista l'istanza del comune di Agrigento n. 9331 del 23 febbraio 1999, con la quale, ai sensi della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante urbanistica di un lotto di terreno ricadente in zona F/AC (foglio 127, particelle 597 e 600), contrada S. Giusippuzzo, per la realizzazione di una chiesa evangelica con annessi servizi ausiliari;
Vista la delibera consiliare n. 115 del 3 ottobre 1997, resa esecutiva con provvedimento del 20 ottobre 1997, con la quale si adotta la variante su indicata;
Visto il parere favorevole n. 962 del 22 novembre 1999, reso dal Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del segretario generale datata 20 gennaio 1999;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 277 dell'1 giugno 2000, che così recita:
«...Omissis...
Ciò premesso e considerato esprime parere favorevole all'approvazione della variante in oggetto in conformità all'avviso espresso dalla Direzione urbanistica, gruppo XXXI, con la nota prot. n. 39 del 10 aprile 2000, a condizione che venga verificata la mancanza di pericolosità geologiche nel sito di progetto attraverso comparizione con la carta di suscettività all'uso del territorio allegata al P.R.G. vigente»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità alle previsioni espresse dal C.R.U. con voto n. 277 dell'1 giugno 2000 e al parere del Genio civile n. 962 del 22 novembre 1999, è approvata la variante al piano regolatore di Agrigento, adottata con delibera consiliare n. 115 del 3 ottobre 1997, relativa alla realizzazione di una chiesa evangelica con annessi servizi ausiliari.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 115 del 3 ottobre 1997;
2)  relazione geologica.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Agrigento per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 22 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.26.1378)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 29 giugno 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Comitini.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 734 dell'8 giugno 1969, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Comitini;
Visti i fogli prot. n. 204 del 18 gennaio 2000 e n. 1815 del 22 maggio 2000, con i quali il comune di Comitini ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati della variante al piano regolatore generale, relativa ai lavori di ampliamento della parte sud-ovest del cimitero e sistemazione dell'area antistante l'ingresso, ai sensi della legge regionale n. 35/78;
Vista la delibera consiliare n. 75 del 29 dicembre 1999 di approvazione del progetto anzidetto;
Vista la delibera consiliare n. 40 del 27 giugno 1999 di riduzione della fascia cimiteriale;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del 22 maggio 2000, a firma del segretario comunale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Vista la certificazione del 3 maggio 2000, a firma del sindaco, che attesta, oltre al vincolo idrogeologico, l'inesistenza di altri vincoli di qualsiasi natura;
Vista la nota prot. n. 11640 del 24 settembre 1999, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento ha concesso il "nulla osta" ai soli fini del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 1623 del 6 ottobre 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale di Agrigento autorizza la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale del comune di Comitini da mt. 135 a mt. 110, fascia che va misurata tenendo conto del previsto ampliamento del cimitero risultante dallo stralcio del piano regolatore generale e dalla delibera consiliare n. 40 del 27 giugno 1999;
Visto il parere favorevole reso dal servizio di igiene pubblica prot. n. 2182 del 20 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
Visti gli atti progettuali riguardanti il progetto da realizzare;
Visto il parere n. 05 del 26 maggio 2000, reso al gruppo 31°/DRU sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Comitini, relativi alla variante in argomento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 che in parte si trascrive:
«Considerato che il vigente piano regolatore generale prevede una fascia di rispetto cimiteriale, indicata come zona "R", di mt. 135,00 dai confini dell'attuale cimitero, sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, per la realizzazione del suddetto ampliamento, il comune ha previsto la riduzione della succitata fascia di rispetto da mt. 135,00 a mt. 110,00 dai confini del previsto ampliamento.
A tal riguardo, considerato che il vigente piano regolatore generale non prevede alcun ampliamento dell'attuale cimitero, l'amministrazione comunale ha richiesto a questo Assessorato, ai fini urbanistici, l'approvazione del succitato progetto in variante, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78.
Nel progetto in questione è previsto l'ampliamento dell'area del complesso cimiteriale di mq. 1.063 e la realizzazione di un'area di parcheggio di mq. 522 per n. 28 posti-auto antistante lo stesso cimitero; il suddetto parcheggio è stato previsto al fine di creare uno spazio di sosta e di manovra, attualmente inesistente.
La succitata riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a mt. 110,00, autorizzata dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, previo parere favorevole espresso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri prot. n. 1623 del 30 settembre 1999, determina la costituzione di una zona circolare a raggio costante, risultante dalla differenza delle predette misure dei due raggi (mt. 135,00 e mt. 110,00), priva di destinazione urbanistica; pertanto, considerato che la fascia di rispetto cimiteriale rimarrà delimitata come nel vigente piano regolatore generale, si prescrive che la riduzione a mt. 110,00 sia da considerarsi soltanto dal confine massimo del previsto ampliamento compreso il parcheggio, ad esclusione però della rimanente parte del perimetro cimiteriale, dove la fascia di rispetto dovrà essere mantenuta a mt. 135,00 (vedi campitura in giallo riportata sulla planimetria della tav. 1 degli allegati).
Pertanto, considerato quanto sopra, visti gli elaborati progettuali e gli atti, di cui all'elenco "A" allegato al presente decreto, questo gruppo di lavoro 31° è del parere che il progetto dei lavori di ampliamento della parte sud-ovest del cimitero con sistemazione a parcheggio dell'area antistante l'ingresso, in variante al piano regolatore generale, può essere ritenuto meritevole di approvazione con la prescrizione sopra specificata.»;
Ritenuto di potere condividere il parere espresso dal gruppo 31°/DRU n. 05 del 26 maggio 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 1 gennaio 1978, n. 1, 5° comma, e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 ed in conformità al parere n. 05 del 26 maggio 2000, reso con prescrizione dal gruppo 31°/DRU dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ed alle condizioni di cui al parere dell'I.R.F. e dell'Azienda unità sanitaria locale è autorizzata la variante al piano regolatore generale riguardante il progetto relativo ai lavori di ampliamento della parte sud-ovest del cimitero e sistemazione a parcheggio dell'area antistante l'ingresso, adottata con delibera consiliare n. 75 del 29 dicembre 1999.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante i seguenti atti vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera di C.C. n. 75 del 29 dicembre 1999;
2)  delibera di C.C. n. 40 del 27 giugno 1999;
3)  autorizzazione dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento prot. n. 1623 del 6 ottobre 1999;
4)  parere del servizio di igiene pubblica prot. n. 2182 del 20 dicembre 1999;
5)  Nulla osta dell'I.R.F. di Agrigento prot. n. 11640 del 24 settembre 1999 sul vincolo idrogeologico;
6)  elaborati di progetto:
 1)  tav.    1  -  corografia e planimetria piano regolatore generale;
 2)  tav.    2  -  relazione tecnica e dichiarazione ex art. 6, legge regionale n. 21/85;
 3)  tav.    3  -  relazione impatto ambientale;
 4)  tav.    4  -  computo metrico estimativo;
 5)  tav.    5  -  analisi prezzi;
 6)  tav.    6  -  elenco prezzi;
 7)  tav.    7  -  planimetria catastale;
 8)  tav.    8  -  piano particellare di esproprio;
 9)  tav.    9  -  planimetria individuazione campi;
10)  tav.  10  -  pianta stato di fatto;
11)  tav.  11  -  pianta stato progetto;
12)  tav.  12  -  particolari costruttivi;
13)  tav.  13  -  pianta quotata;
14)  tav.  14  -  prospetto dell'ingresso al nuovo cimitero;
15)  tav.  15  -  planimetria ubicazione profili regolatori;
16)  tav.  16  -  profili;
17)  tav.  17  -  computo movimenti terra;
18)  tav.  18  -  calcoli statici dei muri in cemento armato;
19)  tav.  19  -  disegni esecutivi dei muri in cemento armato;
20)  tav.  20  -  capitolato speciale di appalto;
21)  piano della sicurezza;
22)  relazione geologico-tecnica;
23)  competenze geologiche: spese per indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio.

Art. 3

Il comune di Comitini resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Comitini per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 29 giugno 2000.
  MARTINO 

(2000.28.1473)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 1 giugno 2000.
Modalità erogative per la concessione dei contributi sulle spese di gestione dell'autoveicolo ai titolari di licenza taxi o autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485, recanti: «Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti»;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, recanti: «Norme sul Governo e sull'Amministrazione della Regione siciliana»;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante: «Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea» che ha provveduto, tra l'altro, a disporre un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo (art. 5) in favore di tutti i titolari di licenza o autorizzazione in servizio di piazza (taxi) o di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente abilitante anche al servizio di piazza (art. 14, comma 3°, legge 15 gennaio 1992, n. 21);
Visto il decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 20, 1° comma, e tabella A nn. 13 e 14), concernente armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali e visto, altresì, il decreto legislativo 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (art. 18);
Visto il decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 1994 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1994), concernente «Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche e da piazza»;
Considerato che la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5, 3° comma) fa riferimento - per le modalità erogative del contributo sulla spese di gestione dell'autoveicolo - al decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 1994, nonché al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 17 e 20, nonché tab. A, nn. 13 e 14) e, conseguentemente, anche all'art. 18 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9 concernente: «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002»;
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione del procedimento per l'erogazione del contributo di che trattasi, nella puntuale applicazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo n. 200/1999;
Decreta:


Art. 1

Per la concessione dei contributi sulle spese di gestione dell'autoveicolo previsti dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5), il titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, apposita istanza in carta legale, conformemente allo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
La predetta istanza deve contenere, a pena di esclusione dall'istruttoria per l'erogazione del contributo, i seguenti dati e documenti allegati:
a)  le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale;
b)  la tipologia del servizio prestato;
c)  copia autentica dell'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio di noleggio con conducente o della licenza comunale all'esercizio del servizio taxi;
d)  copia autentica della carta di circolazione, da cui si possano riscontrare i dati identificativi del veicolo, ivi compreso il tipo di alimentazione (benzina, gasolio e/o G.P.L.), nonché la titolarità del mezzo di trasporto medesimo;
e)  fotocopia del codice fiscale;
f)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4) e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'interessato si impegni a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale competente ogni variazione ai dati ed ai documenti menzionati dalle lettere da a) a c).
Il richiedente dovrà, altresì, presentare entro i 15 giorni successivi alla scadenza del bimestre, ai fini del pagamento della rata di contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei giorni di effettivo servizio prestato nel bimestre di riferimento tenendo presente che il contributo verrà calcolato sulla base massima di 26 giorni lavorativi per ogni mese e che dalla predetta base verranno detratti mensilmente, in misura proporzionale, i giorni di assenza ovvero di durata della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione.
La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà contenere il visto del competente ufficio comunale dal quale debbono risultare:
1)  il possesso della licenza o dell'autorizzazione;
2)  l'inesistenza di provvedimenti di sospensioni o di revoca;
3)  gli eventuali periodi di interruzione del servizio o per malattia o per altra causa;
4)  la convalida di quant'altro inserito nella dichiarazione dell'interessato.

Art. 2

Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di L. 1.200.000 ed è pagato in 6 rate bimestrali (art. 5, 1° comma, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29).
Per l'anno 2000 tenuto conto che la pubblicazione della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 (tab. C) è intervenuta il 20 marzo 2000, gli interessati dovranno presentare - in via transitoria - l'elenco di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 contestualmente all'istanza di cui al 1° comma dell'art. 1 stesso.

Art. 3

L'Assessorato regionale del turismo procede, accertata la regolarità dell'istanza prodotta dal richiedente e della documentazione prescritta all'art. 1 del presente decreto, alla liquidazione ed al pagamento delle rate bimestrali del contributo sulla base dei parametri previsti dal decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (art. 18, 1° comma, lettere a), b), c), d), nonché del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 20 e tab. A n. 13 e 14).
L'importo del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (art. 5), non potrà dunque eccedere la misura annuale di L. 1.200.000 e quella bimestrale di L. 200.000.

Art. 4

Con successivo decreto si provvederà- nella puntuale osservanza delle condizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (art. 11, 2° comma) e successive modifiche ed integrazioni  - ad impegnare lo stanziamento previsto nel cap. 48632 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3, 1° comma, lett. c), sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 giugno 2000.
  ROTELLA 


Annotato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 11 luglio 2000 al n. 430.
Allegato A

(Domanda in carta legale e firma autenticata)
All'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - gruppo IV/TR via Notarbartolo n. 9
90100 PALERMO
.....l..... sottoscritto  nat....... il a ............................................................ (provincia ...........................................) e residente a (provincia ...........................................) in via/piazza n........., C.A.P. ..., codice fiscale................................................................., titolare di licenza per servizio di taxi o autorizzazione per servizio di noleggio con conducente n. rilasciata dal comune di (provincia.......................................) in data per l'autoveicolo fabbrica e tipo.................. targato alimentato mediante benzina/benzina verde/gasolio/GPL; 


Chiede

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'erogazione del contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo e, a tale scopo, allega i seguenti documenti:
a)  copia autentica dell'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio di noleggio con conducente o della licenza comunale all'esercizio del servizio di taxi;
b)  copia autentica della carta di circolazione, da cui si possano riscontrare i dati identificativi del veicolo, ivi compreso il tipo di alimentazione (benzina e/o G.P.L., gasolio), nonché la titolarità del mezzo di trasporto medesimo;
c)  fotocopia del codice fiscale;
d)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4) e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'interessato si impegni a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati ed ai documenti allegati.
(2000.29.1641)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 20 giugno 2000.
Criteri e parametri per l'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 289/89, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emenazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi;
Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 4 dicembre 1989, con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa;
Visti i decreti nn. 929/IX/Tur e 930/IX/Tur del 28 aprile 2000, con i quali si è provveduto alla revoca dei contributi concessi e non utilizzati;
Considerato che a seguito delle citate revoche il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato l'ammontare dello sviluppo degli investimenti come segue:
-rinvenientidal programma 1988:L.22.700.000.000;
-rinvenientidal programma 1989:L.40.600.000.000;
-salvo l'adeguamento del tasso di interesse praticato, in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3 della citata legge n. 289/89;
Considerato che, ai sensi della legge n. 289 del 7 agosto 1989, possono presentare istanza i comuni ed i loro consorzi e le province regionali e che ai comuni di Mistretta ed Ispica, risultando revocati interventi sia nel programma relativo al 1988 che al 1989, risulta preclusa la possibilità di un inserimento nel redigendo piano;
Ritenuto di dover procedere alla redazione di un nuovo programma di impianti sportivi da ammettere ai benefici di legge, con l'utilizzo delle somme rinvenienti dalle revoche citate in premessa;
Decreta:
Art. 1
Adozione dei criteri e parametri

Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai fini dell'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività sportivo-ricreative.
I progetti dovranno essere finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio ed all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi destinati a promuovere ldell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
Non saranno ammissibili lotti o stralci funzionali che non garantiscano la funzionalità e fruibilità dell'impianto sportivo.
Art. 2
Finalità prioritarie, criteri e parametri

In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge, tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, gli interventi contenuti nei programmi regionali dovranno uniformarsi alle seguenti finalità prioritarie, criteri e parametri:
Aspetti finanziari
Le somme rinvenienti dalle revoche dei contributi assegnati non utilizzati, pari ad oggi a complessive L. 63.300.000.000, saranno riassegnate secondo le seguenti riserve:
a) 50% per le nuove costruzioni;
b)  30% per i completamenti e/o adeguamenti;
c)  20% per gli altri interventi su strutture esistenti.
Qualora una o più delle suddette riserve non venga pienamente utilizzata, le maggiori somme saranno rimodulate a favore delle altre riserve, nel rispetto della ripartizione percentuale originale.
Il costo dell'opera (importo lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione) - fermo restando la piena realizzazione e funzionalità del progetto - non dovrà superare rispettivamente l'importo di L. 5.000.000.000 per le opere di cui alla lettera a), L. 2.000.000.000 per quelle di cui alla lettera b) e L.1.000.000.000 per quelle di cui alla lettera c).
Nel caso di progetti di importo superiore, le Amministrazioni, nella delibera di approvazione del progetto, dovranno assumere a carico del proprio bilancio la differenza oppure documentare con quali strumenti finanziari farvi fronte.
Finalità prioritarie (max 100 punti)
Riequilibrio territoriale e tipologico (max punti 40).
Promozione delle attività sportivo-ricreative con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse discipline sportive secondo l'ordinamento CONI (indispensabile punti 0).
Aggregazione e socializzazione sul territorio (max punti 30).
Miglioramento dell'offerta integrata turistica (max punti 30).
Criteri generali (max 100 punti)
Popolazione (max punti 10).
Dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio (max punti 40).
Proporzionalità al bacino d'utenza considerata anche l'esigenza della stagionalità (max punti 30).
Percentuale d'intervento sul massimale di costo (max punti 10).
Superamenti tipologici e normativi a base delle progettazioni (max punti 10).
Parametri di valutazione per singoli impianti (max 100 punti)
Polivalenza intesa sia come possibilità di impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa area di più impianti coordinati (max punti 50).
Economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee (max punti 10).
Gestibilità degli impianti e risparmi energetici (max punti 20).
Sicurezza e comfort per praticanti e pubblico (max punti 10).
Apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie (indispensabile punti 0).
I nuovi interventi dovranno dimostrare un adeguato bacino d'utenza e garantire una valenza comprensoriale o interprovinciale. In questi casi, che saranno ritenuti prioritari, dovranno essere prodotti dei protocolli d'intesa fra le amministrazioni pubbliche e/o associazioni sportive che individuino l'amministrazione comunale, dotata di un adeguato sistema viario di accesso da tutto il bacino di utenza, capace di promuovere e sviluppare quella specifica attività sportiva ricreativa.
Art. 3
Presentazione della domanda, termini e documentazione

La domanda per accedere al mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. o con l'istituto per il credito sportivo, presentate dai comuni - con esclusione dei comuni di Mistretta ed Ispica - da consorzi fra comuni e dalle province regionali, dovrà essere presentata all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Gr. IX Tur - via Notarbartolo n. 9 - Palermo e p.c. alla delegazione regionale del CONI, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se consegnata all'Assessorato entro il termine suindicato ovvero se spedita entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso farà fede il timbro postale.
Ciacuna amministrazione comunale potrà presentare, al massimo, un progetto e dovrà, altresì, essere allegato lo stralcio del piano triennale, al fine di evincere l'esigenza prioritaria nella realizzazione.
La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e conforme al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:
1) scheda meccanografica (da inviare anche alla delegazione regionale del CONI), dovrà essere compilata utilizzando una idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto, per farne parte integrante dello stesso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;
2)  relazione tecnica illustrativa (da inviare anche alla delegazione regionale del CONI), da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione, firmata dall'amministrazione comunale, dovrà contenere, altresì, per singoli punti le informazioni e la documentazione di cui all'art. 2 utili all'assegnazione dei punteggi e delle priorità; la mancanza, anche parziale, di dette informazioni e documentazione richieste - fermo restando l'ammissibilità della domanda - non consentirà l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 2;
3)  progetto di massima o esecutivo, così come definito dalla legislazione vigente, munito di parere e visto tecnico di approvazione, previa verifica ai sensi dell'art. 10 bis ed 11 della legge regionale n. 21/85, nonché del visto e parere rilaciato dalCONI competente;
4)  approvazione amministrativa del progetto;
5)  in caso di accoglimento, potranno avere seguito le domande degli enti che, ai sensi della legislazione vigente abbiano la possibilità di assumere mutui per investimenti di importo almeno pari a quello richiesto. In sede di presentazione della domanda, dovrà essere allegata una dichiarazione del dirigente dell'ufficio contabilità che - fermo restando la contribuzione statale - attesti la capacità di indebitamento dell'ente.
Art. 4
Ammissibilità delle domande

Non saranno ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:
1)  presentate fuori termine;
2)  non corredate dalla scheda meccanografica di cui all'art. 3, punto 1), del presente decreto o che abbiano allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente, delle indicazioni ivi previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;
3)  non corredate dalla documentazione di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.
Art. 5
Revoca dei benefici

L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 8 della legge n. 92 del 1988.
Palermo, 20 giugno 2000.
  ROTELLA 









 (1)  N. scheda.
 (2)  Regione: indicare la Regione di appartenenza.
 (3)  Provincia: indicare per esteso la provincia di appartenenza.
 (4)  Sigla provincia: indicare la sigla automobilistica della provincia (Roma=RM).
 (5)  Comune: riportare per esteso il nome del comune in cui è situato l'intervento.
 (6)  Popolazione: indicare la popolazione residente nel comune in cui è progettato l'intervento facendo riferimento a dati più recenti disponibili.
 (7)  Richiedente: indicare il nominativo del richiedente il mutuo.
 (8)  Natura del richiedente: per gli enti pubblici territoriali, barrare la casella corrispondente alla natura dell'ente, intendersi per [C] comune; [CC] consorzio di comuni; [P] provincia.
 (9)  Domanda: indicare la data riportata nella domanda di richiesta del mutuo.
(10)  Delibera approvativa: indicare gli estremi del provvedimento.
(11)  N. tipologie: se l'intervento è scomponibile in più tipologie (es.: palestra, piscina, campi polivalenti, campo di calcio, ecc.) facendo riferimento alla tabella allegata, indicare il numero di tipologie elementari.
(12)  N. tipologie per le quali si richiede il mutuo indicare il numero di tipologie elementari per le quali si richiede il mutuo. Di tali tipologie, una (la prima), dovrà essere indicata come tipologia principale.
(13)  indicare i costi preventivati per la realizzazione dell'intero progetto.
(14)  indicare i finanziamenti complessivamente richiesti per la realizzazione dell'intero progetto.
(15)  N.d'ordine: per ognuna delle tipologie nelle quali è scomponibile l'intervento e per le quali si richiede il finanziamento dovrà essere compilata una scheda meccanografica. La scheda relativa alla tipologia principale riporterà al presente punto il n. 1; le schede successive riporteranno numeri progressivi che corrisponderanno anche all'ordine di importanza che il richiedente intende attribuire alle tipologie stesse.
16)  Tipologia: riportare nell'ordine, il nome, per esteso, della tipologia desumendolo dalla tabella allegata ed in relativo codice numerico, desunto dalla stessa tabella.Alle righe successive indicare le caratteristiche dei principali spazi di attività (limitarsi ai primi 5) che costituiscono l'impianto; in particolare:
a)  n. spazi: riportare il numero di spazi uguali ai quali si riferiscono le informazioni successive;
b)  spazio coperto/scoperto: barrare la casella coperto se lo spazio è al chiuso o provvisto di copertura mobile; barrare la casella scoperto negli altri casi;
c)  n.  spettatori: riportare il numero di spettatori previsti per lo spazio di attività in esame;
d)  dimensioni: tutte le dimensioni lineari vanno indicate in metri e frazioni di metro; le superfici vanno espresse in metri quadrati.
Per gli spazi di attività caratterizzati in pianta da due dimensioni, dovrà esserne indicata la lunghezza (dimensione maggiore) e la larghezza (dimensione minore) con i seguenti criteri:
-  per i campi di gioco rettangolari le dimensioni dovranno comprendere anche le fasce di rispetto;
-  per le sale al chiuso (palestre, palazzetti, ecc.) si dovranno indicare le dimensioni della sala;
- per le piste (comprese quelle ad anello) si dovranno indicare la lunghezza e la larghezza (quella complessiva per le piste a più corsie; quella media per le piste di larghezza variabile);
-  per i campi di baseball indicare le dimensioni dell'asse del campo e della linea di foul;
-  per le piscine indicare le dimensioni della vasca.
Per gli spazi di attività non caratterizzati da due dimensioni (come ad esempio le aree naturali attrezzate, i campi per il golf, ecc.), in luogo della lunghezza e dalla larghezza dovrà essere indicata la superficie complessiva destinata alla pratica sportiva.
Per gli impianti di atletica leggera di cui al codice 011 (impianti minimi) se è prevista una pista rettilinea dovrà esserne indicata la lunghezza e la larghezza, inoltre dovrà essere indicata la superficie complessiva dell'area destinata alle varie attrezzature.
Per gli impianti di atletica di cui al codice 012 (impianti con pista ad anello) si dovranno indicare le sole dimensioni della pista.
Per gli impianti al chiuso, al coperto o con copertura mobile, dovrà essere indicata l'altezza netta minima al di sopra dello spazio di attività.
Per le vasche delle piscine dovranno essere indicate la profondità minima e massima.
(17)  Tipo di intervento: barrare le caselle corrispondenti al tipo di intervento previsto per la tipologia in esame.
(18)  Importo: indicare l'importo complessivo per realizzare la tipologia in esame.
(19)  Costi di gestione: riportare il costo di gestione annuo per la tipologia in esame.
(20)  Accorgimenti: barrare la casella SI se sono previsti accorgimenti per ridurre i consumi energetici, oppure la casella NO in caso contrario.
(21)  Barrare la casella SI se sono previsti accorgimenti (ad esempio recinzioni e spazi di sicurezza tra l'area di gioco ed il pubblico, accorgimenti per l'evacuazione rapida del pubblico, adeguate attrezzature per il pronto soccorso ecc.). In caso contrario, barrare la casella NO.
(22)  Barrare la casella SI se sono previsti accorgimenti per l'accesso dei portatori di handicap. In caso contrario barrare la casella NO.
(23)  Mutuo: riportare al punto a) l'importo del mutuo da richiedere alla CC.DD.PP. ai sensi della legge n.289/89; al punto b) l'importo del mutuo da richiedere all'I.C.S. ai sensi della legge n. 289/89;
(24)  Disciplina: riportare per la disciplina sportiva principale che si praticherà nella tipologia in esame, il nome della stessa ed il numero di tesserati residenti nel comune in cui è ubicato l'impianto.
(25)  Società: indicare i nomi delle società sportive che praticheranno la disciplina di cui al punto 24 riportando per ciascuna il numero di tesserati. Indicazione da compilare laddove esistono società sportive.
(26)  Altre attività: indicare nell'ordine per ciascuna delle altre attività sportive eventualmente praticabili nella tipologia in esame il nome della disciplina, il nome della società che la pratica, i tesserati.
Limitarsi ad indicare le prime 5 discipline più importanti. Indicazione da compilare laddove esistano società sportive.
(27)  altri impianti: riportare il numero di impianti esistenti nel territorio comunale aventi tipologia simile quella in esame, indicando, per ciascuno (facendo riferimento alla tabella allegata) la tipologia, il codice tipologico ed al numero di spettatori.
(28)  Allegati: rispondere barrando le caselle.


  Codice |CARATTERISTICHE 
  011 Atletica leggera - Impianti minimi dedicati solo all'atletica leggera, privi di pista da 400 metri. 
  012 Atletica leggera - Impianti o stadi completi per sola atletica leggera e con pista ad anello. 
  020 Calcio e atletica leggera - Impianti o stadi per il calcio e l'atletica leggera. 
  030 Calcio - Impianti o stadi dedicati alla sola pratica del calcio. 
  040 Calcetto - Campi per il calcetto. 
  050 Baseball/Sofball - Campi o stadi per il baseball-sofball. 
  060 Bocce - Campi per bocce o bocciodromi. 
  070 Caccia - Aree attrezzate per la caccia. 
  080 Canoa - Aree attrezzate per la canoa. 
  090 Canottaggio - Aree attrezzate per il canottaggio. 
  100 Golf - Campi per il golf. 
  110 Hockey e pattinaggio a rotelle - Impianti con piste e/o campi per hockey o il pattinaggio a rotelle. 
  120 Hochey su prato - Impianti o stadi per l'hockey. 
  130 Motonautica - Aree attrezzate per la motonautica. 
  140 Pesca sportiva e nuoto pinnato - Aree attrezzate per pesca sportiva e/o il nuoto pinnato. 
  150 Pallacanestro - Campi all'aperto dedicati solo alla pallacanestro. 
  160 Pallamano (Handball) - Campi all'aperto dedicati solo alla pallamano. 
  170 Pallavolo - Campi all'aperto dedicati solo alla pallavolo. 
  180 Polivalenti - Campi all'aperto per pallavolo, pallacanestro, ecc. 
  190 Palestre - Palazzetti e palazzi dello sport. 
  200 Piscine. 
  210 Rugby - Campi o stadi dedicati solo al rugby. 
  220 Sci nautico - Aree attrezzate per lo sci nautico. 
  230 Sport automobilistici - Piste di vario tipo. 
  240 Sport aerei - Piste e/o aree attrezzate per sport aerei. 
  250 Sport ciclistici - Velodromi o piste per sport ciclistici. 
  260 Sport equestri - Maneggi e/o aree attrezzate. 
  270 Sport ghiaccio - Impianti o stadi con piste e/o campi per sport sul giaccio, palazzi del ghiaccio. 
  280 Sport invernali - Piste di discesa e/o fondo e/o salto. 
  290 Sport motociclistici - Motodromi o piste di motocross. 
  300 Squash - Campi per lo squash. 
  310 Tamburello - Campi per il tamburello. 
  320 Tennis - Campi o stadi per il tennis. 
  330 Tiro con l'arco - Campi per il tiro con l'arco. 
  340 Tiro a segno - Campi o poligoni per il tiro a segno. 
  350 Tiro avolo - Campi per il tiro a volo. 
  360 Vela - Aree attrezzate per sport velici. 
  370 Altri impianti - Impianti non rientranti tra quelli prima indicati.  

(2000.28.1498)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del presidente della commissione provinciale espropriazioni di Siracusa.


Con D.P.Reg. n. 144/Gr. VII/SG del 20 giugno 2000, il dott. Carmelo Dimauro, dirigente amministrativo regionale, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, presidente della commissione provinciale espropriazioni di Siracusa.
(2000.26.1370)
Torna al Sommariohome




   

Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Ragusa.


Con D.P.Reg. n. 145/Gr. VII/S.G. del 20 giugno 2000, è stato costituito, per la durata di un quadriennio, il consiglio della Camera di commercio di Ragusa nella seguente composizione:
Agricoltura - 5 seggi
-  sig. Guastella Giuseppe, nato a Scicli il 21 novembre 1948; sig. Cirignotta Gianbattista, nato a Vittoria il 9 aprile 1940; sig. Gurrieri Carmelo, nato a Ragusa il 23 settembre 1958; sig.Arone di Valentino Francesco, nato a Palermo il 14 maggio 1942; sig. Gambuzza Sandro Maria, nato a Scicli il 25 aprile 1962: in rappresentanza di Coldiretti, CIA UPA.
Industria - 2 seggi
-  rag. Solarino Giovanni, nato a Modica il 25 agosto 1943: in rappresentanza dell'Assindustria;
-  geom. Cutrone Santo, nato a Chiaramonte il 28 ottobre 1955: in rappresentanza dell'Associazione provinciale imprenditori edili.
Artigianato - 3 seggi
-  sig. Cavallo Antonino, nato a Modica il 9 febbraio 1949; sig. Tumino Giuseppe, nato a Ragusa il 12 novembre 1948; sig. Cappello Giovanni, nato a Ragusa l'11 luglio 1938: in rappresentanza di C.A.S.A., C.N.A., Confcommercio.
Commercio - 5 seggi
- sig. Alfano Sergio, nato a Modica il 26 settembre 1961; sig. Cappello Giancarlo, nato a Ragusa il 12 luglio 1952; sig. Cavalieri Giovanni, nato a Ragusa il 26 ottobre 1955; sig. Gulino Giovanni, nato a Ragusa il 29 maggio 1956; sig. Sica Roberto, nato a Niscemi il 6 novembre 1953: in rappresentanza di Confcommercio, C.A.S.A., C.N.A.
Cooperazione - 1 seggio
-  rag. Sigona Salvatore, nato a Noto il 15 aprile 1947: in rappresentanza della Lega, Confcoop, AGCI e UNCI.
Turismo - 1 seggio
-  sig. Piccitto Giuseppe, nato a Ragusa il 7 ottobre 1946: in rappresentanza della Confcommercio, C.A.S.A. e C.N.A.
Trasporti e spedizioni - 1 seggio
-  sig. Brancati Giovanni, nato a Ispica il 27 maggio 1958: in rappresentanza della C.N.A., C.A.S.A. e Confcommercio.
Servizi alle imprese - 1 seggio
-  sig. Zago Giuseppe, nato a Comiso il 23 luglio 1944: in rappresentanza della Confcommercio, C.N.A. e C.A.S.A.
Servizi alle persone - 1 seggio
- sig. Roccella Riccardo, nato a Belpasso il 9 giugno 1946: in rappresentanza della Confcommercio, C.A.S.A. e C.N.A.
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori - 1 seggio
-  sig. Rizzone Ettore, nato a Modica il 20 gennaio 1940: in rappresentanza della CISL.
Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti - 1 seggio
-  sig. Cascone Giorgio Umberto, nato a Ragusa il 10 dicembre 1929, in rappresentanza della LEGA, CONS. ACLI.
Rappresentanti della Provincia regionale di Ragusa - 2 seggi
- sig. Cascone Giuseppe, nato a Ragusa il 6 gennaio 1951; sig. Baglieri Giovanni, nato a Ragusa il 2 ottobre 1956.
(2000.27.1458)
Torna al Sommariohome




Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Siracusa.

Con D.P.Reg. n. 146/Gr. VII/S.G. del 20 giugno 2000, è stato costituito, per la durata di un quadriennio, il consiglio della Camera di commercio di Siracusa nella seguente composizione:
Agricoltura - 3 seggi
-  sig. Gozzo Antonino, nato a Floridia il 19 dicembre 1948; sig. Giardina Salvatore, nato a Siracusa l'1 febbraio 1946; sig. Moschella Fabio, nato a Siracusa il 30 luglio 1954: in rappresentanza di UPA, Coldiretti, CIA.
Industria - 4 seggi
-  ing. Bigozzi Aldo, nato a Firenze l'8 luglio 1939; rag. Colajanni Ugo, nato a Caltanissetta il 25 gennaio 1937; sig. Di Stefano Alvaro, nato a Melilli il 7 gennaio 1930: in rappresentanza dell'Assindustria;
-  sig. Lentini Sebastiano, nato a Siracusa il 23 ottobre 1959: in rappresentanza dell'A.P.I.
Artigianato - 3 seggi
-  sig. Marchese Michele, nato a Catania l'1 giugno 1931; sig. Scifo Pietro, nato a Siracusa il 25 gennaio 1941; sig. Gianninoto Giuseppe, nato a Sortino il 7 giugno 1954: in rappresentanza di Confartigianato, C.A.S.A., C.N.A., C.L.A.A.I.
Commercio - 4 seggi
- sig. Mazza Roberto, nato a Siracusa il 12 aprile 1944; sig. Calabrese Francesco, nato a Siracusa l'8 giugno 1941; sig.ra Privitera Vincenza, nata a Catania il 3 febbraio 1950: in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo, dei servizi di Siracusa;
-  sig. Failla Salvatore, nato a Palermo il 18 settembre 1949: in rappresentanza della Confesercenti.
Cooperazione - 1 seggio
-  sig. Arcidiacono Guido, nato a Lentini il 26 luglio 1951: in rappresentanza della Lega, Confcoop e AGCI.
Turismo - 1 seggio
-  sig. Di Mauro Concetto, nato a Siracusa il 17 giugno 1950: in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo, dei servizi di Siracusa.
Trasporti e spedizioni - 1 seggio
-  sig. Speranza Pietro, nato a Rosolini l'1 marzo 1953: in rappresentanza della C.N.A., C.A.S.A., CLAAI e Confart.
Credito e assicurazioni - 1 seggio
-  rag. Savoca Rosario, nato a Castiglione di Sicilia il 26 aprile 1951: in rappresentanza dell'ABI e ANIA.
Servizi alle imprese - 1 seggio
-  dott. Formica Salvatore, nato a Siracusa il 21 aprile 1933: in rappresentanza della Confart., C.N.A., CLAAI e C.A.S.A.
Commercio estero - 1 seggio
- sig. Russo Pietro, nato a Lentini il 19 agosto 1943: in rappresentanza dell'ANEIOA.
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori - 1 seggio
-  sig. Tanasi Sebastiano, nato a Canicattini Bagni il 3 febbraio 1933: in rappresentanza della CGIL.
Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti - 1 seggio
-  avv. Cavarra Paolo, nato a Siracusa il 25 agosto 1953: in rappresentanza della Federconsumatori.
Rappresentanti della Provincia regionale di Siracusa - 2 seggi
- sig. Linquanti Arturo, nato a Siracusa il 15 gennaio 1939; sig. Lupo Salvatore, nato a Noto il 5 aprile 1955.
(2000.27.1457)
Torna al Sommariohome





Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Parisi Zuppelli Santangelo di Augusta.

Con decreto presidenziale n. 148 del 28 giugno 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Parisi Zuppelli Santangelo di Augusta, composto da n. 18 articoli.
(2000.27.1461)
Torna al Sommariohome




Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Salvatore Bellia di Paternò.

Con decreto presidenziale n. 149 del 28 giugno 2000, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Casa di ospitalità Salvatore Bellia di Paternò, composto da n. 43 articoli.
(2000.27.1460)
Torna al Sommariohome




   

Nomina di un componente della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta.

Con D.P.Reg. n. 157/Gr. VII/SG del 29 giugno 2000, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, l'arch. Santi Nicoletti, nato a Gela il 16 giugno 1965, è stato nominato componente della commissione provinciale espropriazioni di Caltanissetta quale esperto in materia di urbanistica ed edilizia.
(2000.27.1421)
Torna al Sommariohome




   

Ricostituzione del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con D.P. n. 158/Gr. VII/S.G. del 29 giugno 2000, il comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, previsto dall'art. 4, lett. A), dell'accordo di programma, redatto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. del 17 gennaio 1995 per l'attuazione del piano di risanamento dell'area a rischio di crisi ambientale nel territorio della provincia di Siracusa, è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, nella seguente composizione:
-  dott. Massimo Martinelli e dott.ssa Monica Loddoni, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;
-  ing. Gabriele Orsini, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, supplente dott. Lorenzo Montevecchi;
-  dott. Sebastiano Cortese, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, supplente dott. Onofrio Cipriani;
-  dott. Antonino Cuspilici e dott. Marcello Panzica La Manna, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  dott. Salvatore Ricco, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria, supplente dott. Maurizio Collalti;
-  dott.ssa Filippa Palagonia, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, supplente dott.ssa Rosalia Giambrone;
-  sig. Quartarone Giuseppe e sig. Palazzolo Giuseppe, in rappresentanza della Provincia regionale di Siracusa, supplente sig. Cappellani Enrico;
-  avv. Giovanni Amato, in rappresentanza del comune di Augusta;
-  dott.ssa Vincenza Gigliuto, in rappresentanza del comune di Floridia;
-  dott. Remo Sebastiano Ternullo, in rappresentanza del comune di Melilli, supplente sig. Antonio Bonifazio;
-  sig. Salvatore Cavalli, in rappresentanza del comune di Priolo Gargallo;
-  dott. Carmelo Burgio, in rappresentanza del comune di Solarino.
Al dott. Antonino Cuspilici è attribuita la funzione di presidente del comitato di coordinamento e coordinatore della segreteria tecnica di cui all'art. 5 dell'accordo di programma.
(2000.27.1422)
Torna al Sommariohome




   

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 1998 e 1999 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-  Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania -Catania.

(Si omettono le tabelle allegate)

(2000.25.1306)

(2000.26.1359)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento all'organizzazione di produttori APAOS, con sede in Bagheria.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 1639 del 31 maggio 2000, è stato revocato il riconoscimento, pre cedentemente concesso con decreto n. 3213 del 17 dicembre 1997, all'organizzazione di produttori APAOS, con sede in Baghe - ria (PA).
(2000.27.1451)
Torna al Sommariohome




   

Espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nel comune di Misilmeri, per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distretto irriguo Eleuterio.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 670 del 19 giugno 2000, è stata pronunciata l'espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Misilmeri di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
1)  ditta n. 76/15 Costa Giovanni, nato a Villabate il 9 novembre 1953, codice fiscale: CST GNN 53S09 L916R; Pandolfo Giuseppa, nata a Villabate il 22 gennaio 1958, codice fiscale PND GPP 58A62 L916Y, via Grimaldi n. 58, 90039 Villabate: partita 34454 (neo partita 1788), foglio 21, mappale 219, qualità seminativo irriguo, mq. espropriati 294, L./mq. 12.000, totale L. 3.528.000, indennità di occupazione L. 3.528.000x10%x4 anni L. 1.411.200, totale indennità liquidata il 10 maggio 2000 L. 4.939.200;
2)  ditta n. 263/15 Cerniglia Santo, nato a Misilmeri il 19 ottobre 1921, codice fiscale: CRN SNT 21R19 F246I, via Lincoln n. 61, 90036 Misilmeri: partita 25138 (neo partita 1007), foglio 22, mappale 177, qualità seminativo, mq. espropriati 73, L./mq. 10.000, totale L. 730.000, indennità di occupazione L. 730.000x10%x4 anni L. 292.000, totale indennità liquidata il 11 febbraio 2000 L. 1.022.000;
3)  ditta n. 4/16 Ramondo Angela, nata a Misilmeri il 16 dicembre 1928; Francesco, nato a Misilmeri l'11 settembre 1933; Giuseppe, nato a Misilmeri il 27 novembre 1941; Sebastiano, nato a Misilmeri il 3 gennaio 1903: partita 21665 (neo partita 1159), foglio 27, mappale 434, qualità agrumeto, mq. espropriati 436, L./mq. 5.500, totale L. 2.398.000, indennità di occupazione L. 2.398.0001/12x5 anni L. 999.100, totale indennità depositata L. 3.397.100, quietanza n. 1030 del 15 maggio 2000;
4)  ditta n. 8/16 Amodeo Angelo, nato a Misilmeri il 28 novembre 1928, codice fiscale: MDA NGL 28S28 F246G, via Tommaso De Vigilia n. 6, 90036 Misilmeri: partita 31907 (neo partita 1176), foglio 27, mappale 355, qualità agrumeto, mq. espropriati 35, L./mq. 15.000, totale L. 525.000, indennità di occupazione L. 525.000x10%x1 anno L. 52.500, totale indennità liquidata il 10 dicembre 1999 L. 577.500.
(2000.27.1414)
Torna al Sommariohome




   

Proroga dell'incarico conferito al commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Trapani.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 226/Dr. 2° - gr. 1 - del 29 giugno 2000, è stata prorogata di ulteriori due mesi alla d.ssa Annamaria Manzo la nomina di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Trapani.
(2000.27.1450)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano annuale 2000 di edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica".

In esecuzione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e sulla base del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 6 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88, con il quale sono stati fissati gli indirizzi e la ripartizione fra le Regioni dei finanziamenti per il secondo piano annuale, è stato formulato un piano di interventi per l'edilizia scolastica per l'anno 2000.
Inoltre, in esecuzione della legge n. 340/97, art. 1, comma 8, questo Assessorato ha apportato rettifiche e revoche di alcuni interventi inseriti nei piani di edilizia scolastica del 1997, 1998, 1999, formulati ai sensi della legge n. 23/96, e ha provveduto alla contestuale riassegnazione dei fondi.
Detti programmi, approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 181 del 5 luglio 2000 e n. 197 dell'11 luglio 2000, hanno ottenuto il nulla osta da parte del Ministero della pubblica istruzione con nota del 28 luglio 2000, n. 4770, divisione XI, e, pertanto, si provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gli enti beneficiari della seconda annualità, risultanti dagli elenchi di cui appresso, dovranno attivare le procedure per l'ottenimento del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti e provvedere all'affidamento dei lavori nei tempi e nei modi previsti dai commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Dell'avvio del procedimento dovrà darsi immediata comunicazione a questo Assessorato.
Si rammenta, in proposito, che per la realizzazione degli interventi programmati, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

(Si omettono gli allegati)

(2000.34.1831)
Torna al Sommariohome






ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Recepimento dell'accordo di contrattazione decentrata concernente l'utilizzo per il 2000 del fondo efficienza servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e la flessibilità oraria presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze.

L'Assessore per il bilancio e le finanze, con decreto n. 340 del 12 giugno 2000, ha recepito l'accordo decentrato sottoscritto in data 18 febbraio 2000 con le organizzazioni sindacali, concernente l'utilizzo per il 2000 del fondo efficienza servizio (FES) di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.Reg. n. 26/99, nonché l'articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e la flessibilità oraria.
In particolare, lo stanziamento complessivo di bilancio al capitolo 20002 di L. 2.672.010.000 viene destinato:
-  quanto a L. 365.000.000 alle prestazioni di lavoro straordinario;
-  quanto a L. 269.000.000 per compensi revocabili al personale inquadrato nell'Ufficio di Gabinetto e nel gruppo di supporto;
-  quanto a L. 2.038.010.000 ai piani di lavoro per l'incremento della produttività, di cui L. 614.120.000 per indennità varie compresa mensa; L. 180.000.000 per compensi revocabili ai Direttori ed agli autisti dei medesimi; L. 1.243.890.000 per quote individuali di produttività al restante personale compresi i dirigenti coordinatori.
(2000.26.1367)
Torna al Sommariohome




   

Integrazione dell'osservatorio per la valutazione ed il coordinamento dei piani di lavoro presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze, previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999.

Con decreto n. 341 del 12 giugno 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze è stato integrato l'osservatorio assessoriale per la valutazione ed il coordinamento dei piani di lavoro presso l'Assessorato bilancio, costituito con decreto n. 31 del 9 febbraio 2000, di cui ai sensi dell'art. 10 del D.P.Reg. n. 26/99 fanno parte:
Presidente
-  Assessore per il bilancio e le finanze pro-tempore;
Componenti di diritto, ai sensi dell'art. 10, D.P.Reg. n. 26/99
-  Direttore della Direzione bilancio e tesoro pro-tempore;
-  Direttore della Direzione finanze e credito pro-tempore;
-  coordinatore del gruppo 3° - personale - pro-tempore;
Componenti designati dalle organizzazioni sindacali
-  FIST-CISL - Aiello Cosimo;
-  UIL-EE.LL. - Lo Piccolo Carmelo;
-  SADIRS - Calabrese Antonio;
-  CGIL - Russo Santo.
In osservanza dell'art. 30 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997 ed ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 15 dell'11 marzo 1993, ai componenti dell'osservatorio dell'Assessorato bilancio e finanze per la valutazione ed il coordinamento dei piani di lavoro non compete alcun compenso.
(2000.26.1360)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 571/I/VII del 17 maggio 2000, l'avv. Caterina Catalanotti, nata ad Alcamo il 19 gennaio 1957 e residente in Alcamo, via V. Bongiovanni n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Comunità Alloggio S. Francesco d'Assisi, con sede nel comune di Alcamo, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Michele Minissale.
(2000.26.1363)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 572/I/VII del 17 maggio 2000, l'avv. Giovan Battista Di Pasquale, nato a Palermo il 3 maggio 1949 ed ivi residente in viale Michelangelo n. 1004, l'avv. Giuseppe Mandalà, nato a Palermo il 17 aprile 1969, ivi residente in via C. Monteverdi n. 43 e il rag. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967 ed ivi residente in via G. Di Giovanni n. 14, sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa Monti Iblei, con sede in Vittoria (RG), in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Buscema.
(2000.26.1365)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 573/I/VII del 17 maggio 2000, il rag. Filippo Lo Franco, nato a Palermo il 25 settembre 1969 e residente in Palermo, via Carini n. 42, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Primula, con sede nel comune di Palermo, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Anna Maria D'Ignoti.
(2000.26.1362)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 816/I/VII del 27 giugno 2000, l'avv. Franco Spinoso, nato a Floridia il 6 marzo 1943 e residente in Floridia, viale Vittorio Veneto, 101, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Lombrifert, con sede nel comune di Floridia, in sostituzione del commissario liquidatore, dott. Giuseppe Davide Caruso.
(2000.27.1455)
Torna al Sommariohome




   

Scioglimento della società cooperativa S. Pietro, con sede in Raffadali.


Con decreto n. 654/I/VII del 2 giugno 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati revocati i decreti n. 298 del 9 marzo 1977 e n. 1109 del 23 luglio 1999, con i quali la società cooperativa S. Pietro, con sede in Raffadali, è stata sciolta e messa in liquidazione e pertanto la suddetta cooperativa è da considerarsi sciolta ai sensi dell'art. 2544, 1° comma, del codice civile.
(2000.26.1361)
Torna al Sommariohome




   

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.


Con decreto n. 738/I/XV del 22 giugno 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sono stati ampliati i poteri conferiti al dott. Lanzetta Salvatore, commissario ad acta della Crias e specificatamente:
-  abilitazione telematica all'amministrazione finanziaria;
-  adempimenti fiscali e contributivi;
-  stipula atto pubblico relativo alla pratica di finanziamento n. 19470 del sig. Gulisano Salvatore di Acireale (CT) di L. 245.000.000 deliberata dal C.D.A. in data 23 febbraio 2000 e che per mero errore non è stata inserita nell'elenco che è parte integrante del decreto n. 682 del 12 giugno 2000.
(2000.27.1428)
Torna al Sommariohome




   

Revoca del decreto 12 dicembre 1989, relativo allo scioglimento della cooperativa La Redenzione, con sede in Sciacca.


Con decreto n. 742/I/V del 23 giugno 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato revocato il decreto n. 2227//89/12 del 12 dicembre 1989, con il quale la cooperativa La Redenzione, con sede in Sciacca, era stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.
(2000.26.1366)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Voltura della concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Irminio" alla società Irminio s.r.l., con sede legale in Palermo.


Con decreto dell'Assessore per l'industria n. 1473 dell'8 novembre 1999, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria l'11 novembre 1999 al n. 278 e registrato in data 21 marzo 2000 dall'ufficio registro di Ragusa al n. 836, la concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Irminio", accordata alla società Irminio S.p.A. n. 2017 del 27 luglio 1991, è stata volturata alla società Irminio s.r.l., con sede legale in via Principe di Villafranca n. 50 - Palermo.
(2000.26.1374)
Torna al Sommariohome




Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società San Marino Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.


Con decreto n. 523 del 22 giugno 2000 dell'Assessore per l'industria, l'avv. Luigi La Placa, nato a Menfi il 5 ottobre 1958, residente in Menfi (AG), via Roma Cortile 3 n. 19, è stato nominato componente il comitato di sorveglianza della S.p.A. San Marino in L.C.A. in sostituzione del dimissionario dott. Scardullo Giuseppe.
(2000.26.1373)
Torna al Sommariohome




   

Costituzione dell'osservatorio di valutazione e coordinamento presso l'Assessorato dell'industria, previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999.


Con decreto n. 537 del 26 giugno 2000 dell'Assessore per l'industria, l'osservatorio di valutazione e coordinamento, previsto dall'art. 10 del D.P.Reg. n. 26 dell'11 novembre 1999, per l'Assessorato dell'industria è stato così definitivamente costituito:
-  on.le Assessore per l'industria;
-  Direttore regionale - Direzione industria;
-  Ispettore regionale del Corpo regionale delle miniere;
-  dirigente coordinatore gruppo personale;
-  ingegnere capo Distretto minerario di Caltanissetta;
-  ingegnere capo Distretto minerario di Catania;
-  ingegnere capo Distretto minerario di Palermo;
-  dott. Russo Santo, signor Montalbano Giuseppe, signor Piletto Salvatore e signor Cusimano Vincenzo, in rappresentanza rispettivamente di funzione pubblica CGIL, FIST-CISL Sicilia, UIL - Enti locali Sicilia e S.A.DI.R.S./C.I.S.A.S.
(2000.26.1372)
Torna al Sommariohome




   

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Leonardo da Vinci S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.


Con decreto n. 566 del 30 giugno 2000 dell'Assessore per l'industria, l'avv. Giacomo Di Grado, nato a Ribera (AG) il 21 gennaio 1950, residente in Ribera (AG), viale Garibaldi n. 20, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della S.p.A. Leonardo da Vinci in L.C.A., in sostituzione del prof. Francesco Sanfilippo.
(2000.27.1462)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un componente della Commissione re gionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.


Con decreto n. 39/11 del 31 gennaio 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici, il dott. Carmelo Sturiale è stato nominato componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 23 maggio 1964, n.655, in sostituzione del dott.Filippo Viola.
(2000.26.1334)
Torna al Sommariohome




   

Finanziamento al comune di S. Domenica Vittoria per l'esecuzione di lavori di sistemazione di una strada comunale.


Con decreto n. 440/13 del 17 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di S. Domenica Vittoria il finanziamento di L. 889.000.000 (capitolo 70301) per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strada comunale Favara ed ha, altresì, fissato i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative.
Sia i lavori che le procedure espropriative dovranno avere inizio entro anni uno dalla data di emissione del presente decreto e compiersi entro anni cinque dalla medesima data.
(2000.26.1353)
Torna al Sommariohome




Finanziamento di un progetto relativo a lavori di consolidamento del centro abitato nel comune di Roccafiorita.


Con decreto n.441/13 del 17 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di consolidamento del centro abitato limitato al tratto del quartiere Cancello nel comune di Roccafiorita, redatto dall'ing. Gaetano Lilla ed ha disposto il finanziamento di L. 600.000.000 sul capitolo 70315 esercizio finanziario 1999.
(2000.26.1350)
Torna al Sommariohome




   

Finanziamento di un progetto relativo a lavori di consolidamento e drenaggio delle acque del centro abitato nel comune di Malvagna.


Con decreto n. 442/13 del 17 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di consolidamento e drenaggio delle acque del centro abitato, contrada Manganelli, lato valle, nel comune di Malvagna, redatto dall'ing. Sebastiano Mazza ed ha disposto il finanziamento di L. 443.000.000 sul capitolo 70315, esercizio finanziario 1999.
(2000.26.1351)
Torna al Sommariohome




   

Finanziamento di un progetto relativo a lavori di consolidamento a valle del centro abitato del comune di Limina.


Con decreto n. 443/13 del 17 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di consolidamento delle contrada Monaco-Creta-Fontana a valle del centro abitato, 1° stralcio, nel comune di Limina, redatto dall'arch. Antonello Briguglio, ed ha disposto il finanziamento di L. 499.000.000 sul capitolo 70315, esercizio finanziario 1999.
(2000.26.1352)
Torna al Sommariohome




   

Finanziamento di un progetto relativo alla realizzazione di opere nel comune di Montalbano Elicona.


Con decreto n. 444/13 del 17 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha finanziato il progetto relativo ai lavori di consolidamento a valle del quartiere Serro lungo il viadotto e tra le vie F. Crispi e S. Sebastiano, 1° lotto funzionale, nel comune di Montalbano Elicona, redatto dagli ingegneri V. Iacopino e A.F. Di Dio, ed ha disposto il finanziamento di L. 1.070.000.000 sul cap. 70315, esercizio finanziario 1999.
(2000.27.1448)
Torna al Sommariohome




   

Riconferma della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di consolidamento della zona a valle della via Pari nel comune di Mussomeli e concessione di proroga per il compimento della procedura espropriativa.


Con decreto n. 526/13 del 21 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici, ai soli fini espropriativi, ha riconfermato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge dei lavori relativi al consolidamento della zona a valle della via Pari nel comune di Mussomeli finanziati con decreto n. 1810/13 del 7 dicembre 1989, ha concesso una proroga per il compimento della procedura espropriativa di anni 2 ed ha impegnato la somma di L. 5.496.275 sul capitolo 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario in corso.
(2000.26.1329)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Ragusa relativa a lavori urgenti nel comune di Ragusa.


Con decreto n. 529/13 del 21 aprile 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 10 febbraio 2000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Ragusa ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per il consolidamento ed il ripristino degli argini del torrente "Cava Mistretta" tratto terminale a valle del ponte sulla strada provinciale in località Punta Braccetto nel comune di Ragusa ed ha disposto il finanziamento di L. 565.400.000, giusta impegno assunto sul capitolo 70301 con decreto n.2117/13 del 24 dicembre 1999.
(2000.26.1331)
Torna al Sommariohome




   

Trasferimento di titolarità del beneficio costruttivo dal l'impresa individuale Gaetano Saccuzzo s.r.l., con sede in Siracusa, alla Società italiana costruzioni stradali s.r.l., con sede in Priolo Gargallo.


Con decreto n. 539 del 2 maggio 2000 del l'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato il trasferimento del beneficio costruttivo di cui godeva l'impresa individuale Gaetano Saccuzzo s.r.l. di Siracusa, inserita al 1° posto della graduatoria delle imprese dei comuni della provincia di Siracusa, resa nota con decreto n. 1065 del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.39 del 12 agosto 1989, così come modificato dal decreto n.43 del 2 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 2 marzo 1991, alla Società italiana costruzioni stradali s.r.l. (S.I.C.S.), con sede in Priolo Gargallo, via strada provinciale n.25 - Priolo-Floridia al Km. 2.
(2000.26.1349)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione per il pagamento di una somma in favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria di lavori di somma urgenza nel comune di Lascari.


Con decreto n. 681 dell'8 maggio 2000, in esecuzione della sentenza del 10 maggio 1999 del tribunale di Palermo - sezione I civile, l'Assessore per i lavori pubblici ha autorizzato il pagamento della somma di L. 81.176.740, quale I.V.A. sulla sorte capitale di L. 405.882.340, per revisione prezzi sul cap. 70301, esercizio finanziario 2000, in favore dell'impresa S.I.C.O.P. s.r.l. aggiudicataria dei lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica del torrente Piletto nel comune di Lascari.
(2000.27.1449)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Casa dei Nonni s.r.l., con sede legale in Gravina di Catania.


Con decreto dell'Assessore per la sanità 20 giugno 2000, n. 32160, la Casa dei Nonni s.r.l., con sede legale in Gravina di Catania, via S. Tomaselli n. 7, nella persona della sig.ra Minardi Concetta, nata a Catania il 18 giugno 1954, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Gravina di Catania, via S. Tomaselli n. 7, per numero quaranta posti.
(2000.27.1419)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione al dott. Cagnone Vincenzo per l'apertura di un dispensario stagionale per il periodo estivo dell'anno 2000 nel comune di Giardini Naxos.


Con decreto n. 32184 del 20 giugno 2000 dell'Assessore per la sanità, il dott. Cagnone Vincenzo è stato autorizzato all'apertura del dispensario stagionale sito in via Vulcano n. 7 nella frazione "Naxos" del comune di Giardini per il periodo estivo dell'anno 2000.
La direzione tecnica è affidata al dott. Caprio Giuseppe.
(2000.26.1407)
Torna al Sommariohome




Autorizzazione alla dott.ssa Lamia Antonina per l'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina.


Con decreto 26 giugno 2000, n. 32208, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la dott.ssa Lamia Antonina, titolare dell'11ª sede farmaceutica urbana della "Farmacia Lamia Antonina Francesca & C. s.n.c." del comune di Alcamo, dell'apertura della farmacia succursale stagionale sita in Alcamo Marina, S.S. 187 n. 2725 per il periodo estivo dell'anno 2000, affidando la direzione tecnica al dott. Stallone Baldassarre, nato a Salemi il 14 ottobre 1930.
(2000.26.1376)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione alla dott.ssa Papa Teresa per l'apertura della farmacia succursale stagionale sita nella frazione Triscina di Selinunte del comune di Castelvetrano.


Con decreto 26 giugno 2000, n. 32209, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la dott.ssa Papa Teresa, titolare della 1ª sede farmaceutica urbana del comune di Castelvetrano, all'apertura della farmacia succursale stagionale sita in via Uno n. 23 nella frazione Triscina di Selinunte del comune di Castelvetrano, per il periodo estivo dell'anno 2000, affidando la direzione tecnica alla dott.ssa Angela Leone, nata a Castelvetrano l'11 luglio 1953.
(2000.26.1375)
Torna al Sommariohome




   

Iscrizione di un nominativo nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana, al 1° gennaio 1983.


Con decreto n. 32258 del 30 giugno 2000, a firma dell'Assessore per la sanità, a parziale modifica del decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, il dott. Lotronto Giuseppe, nato il 15 ottobre 1920, che prestava servizio presso l'ex Unità sanitaria locale n. 41 di Messina ed in quiescenza dall'1 novembre 1985, già nella posizione funzionale di veterinario coadiutore, è iscritto nel ruolo amministrativo del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana nel profilo professionale di veterinari e nella posizione funzionale di veterinario dirigente a far data dell'1 gennaio 1983.
(2000.27.1446)
Torna al Sommariohome




   

Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società J. F. Kennedy s.r.l., con sede in Adrano.


Con decreto dell'Assessore per la sanità del 4 luglio 2000, n. 32160, la J. F. Kennedy s.r.l., con sede legale in Adrano, contrada Vituro s.n., nella persona della sig.ra Randazzo Catena Concetta, nata a Biancavilla (CT) il 4 giugno 1958, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Adrano, contrada Vituro s.n., per numero quaranta posti.
(2000.27.1444)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Miscela d'Oro S.p.A., con sede legale in Messina, per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di torrefazione di caffè.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 250/17 del 15 giugno 2000, è stata concessa alla ditta Miscela d'Oro S.p.A., con sede legale in Messina, via Trento n. 2, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di torrefazione di caffè da realizzare in via Fermi del comune di Messina.
(2000.26.1379)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
Con decreto n. 232/2 TR del 20 giugno 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla società Etna Trasporti S.p.A., con sede in Catania, delle seguenti autolinee di gran turismo:
-  S. Croce C. - Ragusa - Catania - Giardini Taormina;
-  Giro della Sicilia nastro d'oro.
Con decreto n. 233/2 TR del 20 giugno 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato per l'anno 2000 il rinnovo della concessione alla società Interbus, con sede in Enna, delle seguenti autolinee di gran turismo:
 1)  Taormina - Catania - Palermo e giro città;
 2)  Taormina - Siracusa e giro città;
 3)  Taormina - Valle dell'Etna - Taormina;
 4)  Taormina - Etna Sud - Taormina;
 5)  Taormina - Milazzo - Tindari con escursione alle isole (Vulcano);
 6)  Enna - Catania - Taormina;
 7)  Catania - A18 - Giardini - Taormina;
 8)  Messina - A18 - Taormina;
 9)  Taormina - Agrigento - Templi;
10)  Taormina - Scavi del Casale - Taormina;
11)  Taormina - Villaggio Ragabo;
12)  Taormina - Gole Alcantara - Taormina;
13)  Messina - A18 - Enna;
14)  Siracusa - S.S. 114 - Catania - A19 - Palermo e giro città;
15)  Palermo - A19 - Catania - S.S. 114 - Siracusa e giro città;
16)  Caltanissetta - Piano Battaglia;
17)  Caltanissetta - S. Cataldo - Serradifalco - Agrigento - Templi.
(2000.27.1410)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 3 luglio 2000, n. 4.
Direttive di indirizzo per l'utilizzo delle risorse stanziate nella legge finanziaria n. 8 del 17 marzo 2000 a favore dei comuni e delle province regionali.

A tutti i comuni della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
e, p.c.  Alle Aziende U.S.L. 

Alle Prefetture della Sicilia
Con la presente circolare si intendono indicare direttive di indirizzo per l'utilizzazione dei trasferimenti regionali di cui ai capitoli nn. 18712 e 18713 della legge 9 del 17 marzo 2000 che ammontano complessivamente a 1.393 ml e 777 milioni per i comuni e 371 ml e 229 milioni per le Province regionali siciliane e che nell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000 vengono prioritariamente destinati al pagamento degli stipendi e all'espletamento dei servizi socio-assistenziali.
In armonia, pertanto, con la normativa ed a seguito delle continue sollecitazioni che a questo Assessorato pervengano da parte di enti, associazioni ed OO.SS. confederali e di categoria circa l'abbassamento delle prestazioni socio-assistenziali che si registra in diversi comuni della Regione, si sottolinea la necessità di utilizzare una cospicua parte delle risorse trasferite per il mantenimento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali.
In particolare, si ritiene di dover proporre, come indirizzo di lavoro, l'indicazione secondo la quale un ammontare almeno pari a quello previsto dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 di una quota del fondo globale assegnato ai comuni venga destinato ai servizi socio-assistenziali, con particolare riferimento a quelli previsti dalle leggi di settore e dalla legge regionale n. 22/86.
Va, inoltre, richiamata l'attenzione sulla necessità di funzionamento delle commissioni consultive per gli anziani, previste dalla legge regionale n. 27/90 e rese obbligatorie per tutti i comuni dalla legge regionale n. 30/93, che sono chiamate a dare parere obbligatorio, anche se non vincolante, sui programmi relativi ai servizi socio-assistenziali diretti agli anziani.
Una tale sollecitazione si rende necessaria anche alla luce della prossima approvazione del decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali: sull'introduzione dell'ISE (indicatore della situazione economica) in Sicilia, strumento che introduce i nuovi limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.
A tal riguardo poiché nella prima fase di attuazione del suddetto decreto potranno sorgere difficoltà circa il calcolo della situazione economica dei singoli cittadini che intendono richiedere le prestazioni agevolate, questa Amministrazione suggerisce di stipulare nel rispetto della vigente legislazione convenzioni tipo con centri autorizzati di assistenza fiscale in grado di svolgere tali servizi secondo il modello che in copia si allega.
  L'Assessore: BARBAGALLO 


Allegato

Art. 1
Oggetto della convenzione

Il comune di ......................................... affida al centro autorizzato di assistenza fiscale, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ed avente per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dal medesimo articolo della predetta legge, provvederà all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, all'attestazione provvisoria e alla certificazione di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del medesimo decreto.

Art. 2
Elenco dei servizi e adempimenti del CAF

a)  Il CAF curerà l'attività di raccolta e scambio di comunicazioni e documentazione con gli utenti al fine di prestare l'assistenza prevista sulle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 109/98, rese dai titolari delle prestazioni a carico del comune di .........................................., ovvero di altre pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sociali.
b)  Il CAF acquisirà fotocopia del documento di riconoscimento con a calce firma autografa dell'interessato al fine di convalidare la documentazione presentata, nonché la completezza e la correttezza formale dei dati riportati.
c)  Il CAF attenderà all'acquisizione e memorizzazione informatica dei dati contenuti nelle dichiarazioni, secondo le caratteristiche di cui all'allegato B del decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 29 luglio 1999, nonché a rendere disponibili i dati medesimi al comune ed alle altre amministrazioni erogatrici di prestazioni sociali agevolate, che ne facciano richiesta, come da dettato dell'art. 5, comma 2, del PCM 305.
d)  Il CAF provvederà direttamente a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una sarà custodita nei suoi archivi e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.
e)  Il CAF custodirà per un periodo non inferiore ad un anno negli appositi archivi da esso tenuti la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dai cittadini prevista dal punto a) e b) nonché la conservazione e custodia, presso i locali predisposti ed attrezzati, dei supporti cartacei e magnetici previsti dal punto c) e terrà conto di tutte le attività comunque propedeutiche, successive, complementari e/o necessarie all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo.
f)  Il CAF provvederà ad acquisire i documenti in formato immagine utilizzando strumenti elettronici, supporti magnetici ed apparecchiature di lettura e scrittura ottica automatica, compatibili alle esigenze di conservazione del supporto cartaceo su supporto digitale, per la conservazione dei documenti per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3
Obblighi del CAF

a)  Il CAF attenderà alle attività di assistenza tecnica agli utenti che allo stesso liberamente si rivolgeranno, nel rispetto delle normative in materia, attenendosi altresì agli standards di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori particolarmente a tanto qualificati, tenendo nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il comune.
b)  Il caso di richiesta del cittadino, il CAF provvederà al rilascio della certificazione attestante la situazione economica dichiarata, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109/98, curandone la riproduzione in copia, l'archiviazione e la successiva trasmissione al comune. I relativi dati saranno, inoltre, memorizzati con le norme di cui all'allegato B del D.M. del 29 luglio 1999.
c)  Con riferimento agli assegni sociali di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il CAF acquisirà, altresì, le relative istanze, rilasciandone ricevuta di cittadini.
d)  Il CAF è tenuto a provvedere al calcolo necessario al fine di determinare la sussistenza del diritto all'assegno di maternità ovvero all'assegno per il nucleo familiare, nonché la misura ed il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio.
e)  Il CAF è tenuto a provvedere al calcolo necessario al fine di determinare la sussistenza del diritto all'accesso gratuito alle prestazioni sociali o alla compartecipazione ai costi in rapporto al reddito.
f)  Eseguiti i suddetti adempimenti il CAF provvederà ad inviare le istanze pervenute corredate delle dichiarazioni, delle eventuali relative certificazioni, nonché, in mancanza di queste ultime, degli esiti dei calcoli effettuati, al comune di ...................................... o previa intesa direttamente all'INPS. La trasmissione dovrà avvenire con periodicità settimanale e, ove possibile, in formato elettronico secondo le caratteristiche definite nell'allegato B del D.M. del 29 luglio 1999 o, comunque, su supporto magnetico in formato ASCII.
g)  Il CAF curerà, a richiesta degli interessati, la gestione degli aggiornamenti delle liste degli aventi diritto agli assegni sociali, derivanti da variazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero della relativa situazione economica, nonché gli aggiornamenti relativi alle dichiarazioni e alle certificazioni.
h)  Il CAF provvederà alla comunicazione delle variazioni medesime nonché, a richiesta dell'Amministrazione, alle elaborazioni statistiche dei relativi dati.
i)  Al momento dell'acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, il CAF dovrà rendere noto agli interessati, ai sensi e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi al comune, per il raggiungimento delle finalità previste dal decreto legislativo n. 109/98 e dalla presente convenzione.
j) Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi della legge n. 675/96.
k) Il CAF è tenuto a rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'amministrazione finanziaria, chiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 4
Organizzazione del lavoro e del territorio

a)  Il CAF farà pervenire al comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza ad opera del comune.
b)  Il CAF utilizzerà il marchio CAAF per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente, non fornita dal comune.
c)  Il CAF non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali.
d)  Il CAF per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 del presente contratto potrà espletarlo in proprio o attraverso terze strutture societarie, regolarmente convenzionate, che non si porgano in concorrenza con quelli regolati dalla presente convenzione. Gli eventuali terzi non svolgeranno, né in proprio, né attraverso terzi, nessun tipo di attività che possa recare danno o pregiudizio a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 5
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione di entrambe le parti contraenti. E' escluso il rinnovo tacito. L'amministratore comunale con deliberazione motivata, entro tre mesi prima della sua scadenza, dispone il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi tempi comunicazione all'ente ed acquisire formale accettazione.

Art. 6
Corrispettivi

a)  Per i servizi di cui all'art. 2 del presente contratto, il comune corrisponderà al CAF un corrispettivo fisso per ognuna delle dichiarazioni trasmessa o certificazione rilasciata. A tal fine, i CAF effettuati i calcoli per definire se i richiedenti hanno o no diritto agli assegni sociali o l'accesso gratuito alle prestazioni sociali, trasmetteranno al comune, per la relativa controprestazione, le sole certificazioni con esito positivo.
b)  Il pagamento della controprestazione sarà effettuato dal comune con presentazione di fattura mensile, a fine mese ed a consuntivo delle pratiche consegnate.
c) Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto saranno a carico del CAF, salvo diversa previsione di legge.
d)  Il comune nell'ambito delle proprie prerogative stabilisce annualmente il corrispettivo da pagare al CAF, nella misura non inferiore al 50% dell'importo corrisposto dall'amministrazione finanziaria ai CAF per le campagne fiscali. Tutti i CAF che aderiscono alla convenzione elaborata dai comuni possono sottoscrivere la suddetta convenzione.

Art. 7
Controversie

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, che saranno nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di giorni quindici dall'invito espresso da una delle parti in tal senso. In mancanza di designazione nei termini, la stessa sarà definita al presidente del tribunale di Palermo. I due arbitri, come sopra designati, nomineranno il presidente, d'accordo tra loro, o in mancanza lo stesso sarà nominato dal presidente del tribunale di Palermo. Gli arbitri deliberano secondo diritto e con il rispetto del contraddittorio.
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di appalto di servizi.
Comune di    

C.A.A.F.
(2000.27.1452)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 22 agosto 2000, n. 17.
Norme finanziarie per il funzionamento della segreteria generale della Presidenza della Regione ed in materia di agricoltura e formazione professionale.


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto 2000, a pag. 8, art. 6, comma 3, 4° rigo, anziché: "legge regionale 17 marzo 2000, n. 9", leggasi correttamente: "legge regionale 17 marzo 2000, n. 8".
All'8° rigo dello stesso comma devono essere cassate le parole: "e dell'accantonamento di cui al codice 1001 per lire 15.500 milioni".
(2000.32.1809)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 53 -  32 -  67 -  81 -  61 -  14 -