REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2000 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 8 settembre 2000.
Programma assistenziale per l'anno 2000 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 26 luglio 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito della Cava Scardina,Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio, ricadente nei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide  pag. 13 

Assessorato dei lavori pubblici

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 24 maggio 2000.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani  pag. 32 

Assessorato della sanità

DECRETO 14 settembre 2000.
Individuazione nell'ambito del territorio regionale delle Unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 luglio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta  pag. 34 


DECRETO 24 luglio 2000.
Approvazione di variante urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione nel comune di Castellammare del Golfo  pag. 36 

DECRETO 26 luglio 2000.
Autorizzazione della localizzazione per la realizzazione dell'impianto di depurazione nel comune di Naso.  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 20 giugno 2000.
Rimodulazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina  pag. 38 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Recepimento dell'accordo decentrato per la realizzazione del piano di lavoro 2000 della Direzione del personale e dei servizi generali per il mese di agosto  pag. 40 
Procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti in società per azioni, scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario e del vice commissario  pag. 40 
Recepimento di accordo decentrato relativo alla possibilità di fruizione aggiuntiva di permessi sindacali.   pag. 40 
Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96  pag. 41 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva e costituzione di servitù di acquedotti a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Campofelice di Roccella, Cerda e Collesano per i lavori di costruzione della rete idrica del comprensorio S. Leonardo Est - III lotto.
  pag. 44 
Riconoscimento alla ditta Caseificio Ingardia di Abita Maria Antonietta quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale  pag. 49 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Rettifica di decreti relativi alla Banca di credito cooperativo SOFIGE Gela società cooperativa a r.l., con sede in Gela  pag. 49 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio Golfo di Patti  pag. 49 
Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera di Messina  pag. 49 

Assessorato dell'industria:
Nomina del commissario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna  pag. 50 
Approvazione dello statuto del Consorzio regionale Fidimpresa, società cooperativa a r.l. di Siracusa..  pag. 50 
Nomina del commissario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa  pag. 50 

Assessorato dei lavori pubblici:
Assunzione di impegno di somma per lavori di sistemazione viaria nel comune di Rosolini  pag. 50 
Nomina di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.   pag. 50 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Enna  pag. 50 
Modifica della circolare 16 settembre 1999, n. 8, concernente disposizioni in materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art. 16  pag. 50 

Assessorato della sanità:
Iscrizione nell'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Centro La Grazia s.a.s. di Carmela Muscarà, con sede legale in Caltagirone  pag. 50 
Trasferimento dell'unità operativa cardiologica pediatrica del presidio ospedaliero Casa del Sole al presidio ospedaliero Civico di Palermo  pag. 51 
Autorizzazione al dott. Meccio Giuseppe per l'apertura del dispensario farmaceutico nell'isola di Alicudi del comune di Lipari  pag. 51 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Sostituzione di un componente del Comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco delle Madonie  pag. 51 
Nomina del presidente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Agrigento  pag. 51 
Provvedimenti concernenti cave  pag. 51 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice  pag. 51 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Brolo  pag. 51 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Calascibetta  pag. 51 
Nulla osta alla ditta Costa degli Ulivi S.p.A., con sede legale in Palermo, per l'estrazione di acque termali nell'isola di Vulcano  pag. 51 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Favignana  pag. 51 

Approvazione del progetto per l'ampliamento della cantina sociale Trenta Salme nel comune di Buseto Palizzolo.
  pag. 52 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino per la costruzione della caserma dei carabinieri.  pag. 52 
Nulla osta alla società ENI S.p.A., con sede legale in Roma, per la realizzazione di un gasdotto in territorio del comune di Gagliano Castelferrato  pag. 52 
Nulla osta alla ditta Terme Gorga s.r.l., con sede legale in Calatafimi, per l'estrazione di acque termali  pag. 52 

Autorizzazione alla ditta Salermo Poligrafico S.p.A., oggi Salerno Packaging, con sede legale nel comune di Palermo, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto per la produzione di imballaggi metallici litografati.
  pag. 52 
Autorizzazione alla società CO.V.AG., con sede in Menfi, all'utilizzo dei fanghi di depurazione dell'impianto per trattamento di liquami  pag. 52 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 18 settembre 2000, prot. n. 1335.
Articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio Nicholas Green. Anno scolastico 2000/2001.   pag. 52 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 11 luglio 2000, n. 2-DRU.
Indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi  pag. 53 


CIRCOLARE 11 luglio 2000, n. 3-DRU.
Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici  pag. 57 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione e di asservimento di beni immobili siti nei comuni di Campofelice di Roccella e Collesano per i lavori di costruzione della rete idrica di distribuzione del comprensorio S. Leonardo est - lotto 3°.

DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 8 settembre 2000.
Programma assistenziale per l'anno 2000 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2;
Vista la legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 ed, in particolare, l'art. 15, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed, in particolare, l'art. 68, comma 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 30 dicembre 1999, che non ha previsto tra gli organi collegiali da mantenere il comitato istituito dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, il quale, pertanto, è da ritenersi soppresso ai sensi della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che ha approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000, prevedendo per il capitolo 10726 - programma assistenziale a favore del personale in servizio e in quiescenza e dei loro familiari a carico - uno stanziamento di lire 950 milioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma assistenziale per l'anno 2000 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori allegato al presente decreto di cui è parte integrante;

Art. 2

Per le spese di cui al programma assistenziale, quantificate come indicato nella tabella A allegata al programma stesso, è impegnata sul capitolo 10726 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 la somma di L. 950.000.000.
Palermo, 8 settembre 2000.
  DRAGO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 14 settembre 2000, al n. 4186.
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(2000.38.2043)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 26 luglio 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito della Cava Scardina,Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio, ricadente nei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale n. 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale n. 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 5007 del 7 gennaio 1995, parzialmente rettificato con decreto n. 6365 del 12 maggio 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;
Visto il decreto n. 8296 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale la zona limitrofa al fiume Tellaro e ai torrenti Tellesimo e Prainito ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Palazzolo, Modica e Ragusa è stata dichiarata temporaneamente immodificabile ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il decreto n. 5048 del 18 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell' 1 febbraio 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;
Visto il decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, con il quale l'area della Cava Scardina, Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio e Cava Candelaro ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Modica e Ispica è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Visto il decreto n. 5201 del 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;
Esaminati i verbali redatti nelle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della Cava Scardina, Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio, ricadente nei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 22 dicembre 1998, a cui si rimanda e che insieme agli altri verbali sopra citati fa parte integrante del presente decreto;
Rilevato che nell'intestazione delle planimetrie sub "A" e "B" allegate ai verbali sopra detti è stato scritto, per un mero errore materiale, che peraltro non inficia la validità del vincolo: "Vincolo ex legge n. 1497/39 bacino del fiume Tellaro, Cava Scardina, Cava Bombello, vallone Tre Fontane", anzicché "Vincolo ex legge n. 1497/39 della valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della Cava Scardina, Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio" così come riportato nei verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;
Accertato che i verbali del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998 contenenti la suddetta proposta sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Rosolini dal 31 dicembre 1998 al 12 aprile 1999, del comune di Noto dal 15 febbraio 1999 al 17 maggio 1999, del comune di Palazzolo Acreide dall'8 gennaio 1999 al 7 aprile 1999 e sono stati depositati nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito della Cava Scardina, Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio, che sono pervenute nei termini e precisamente: sindaco del comune di Noto (nota prot. n. 13176 del 14 maggio 1999), Confederazione italiana agricoltori di Siracusa (lettera spedita il 17 maggio 1999), Unione provinciale degli agricoltori di Siracusa (nota del 14 maggio 1999), Federazione provinciale coltivatori diretti di Siracusa (nota prot. n. 469 del 14 maggio 1999). Le opposizioni presentate con le note sopra citate presentano argomentazioni simili. Gli opponenti lamentano che in sede di istruttoria sono stati tenuti all'oscuro dell'iniziativa i comuni interessati, le forze politiche e le organizzazioni sindacali. Tale circostanza ha di fatto impedito una seria ed approfondita valutazione degli interessi del territorio attraverso il confronto e la concertazione con le legittime rappresentanze del territorio stesso. L'estensione indiscriminata del vincolo ad un'area così consistente, già sottoposta ad un esteso reticolo di tutele (fiumi, boschi, cave, siti archeologici etc.), determina condizioni di assoluta inagibilità per gli operatori economici (agricoltori, allevatori) con conseguenze sicuramente in contrasto con le esigenze di sviluppo economico ed occupazionale. Si verrà a creare una sostanziale musealizzazione del territorio, che mortificherà il dinamismo delle imprese agricole ed alla lunga le espellerà dalle campagne, creando in tal modo risultati di degrado ambientale contrastanti con le finalità stesse del vincolo.
E', infatti, noto che le politiche di forestazione o, comunque, di gestione dell'ambiente agrario in assenza delle relative imprese hanno dato risultati deludenti. Un territorio abbandonato dagli operatori agricoli è esposto al degrado molto più di quanto non lo sia quello in cui continuano ad esserci le imprese.
Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, che, con nota prot. n. 1623 del 17 febbraio 2000 ha rilevato che vanno respinte le opposizioni sopra citate per i seguenti motivi. Le opposizioni avanzate contestano l'assenza di concertazione in sede di istruttoria della proposta di vincolo e la mancata convocazione del sindaco alle riunioni della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Siracusa. L'originario disposto dell'art. 2 della legge n. 1497/39 e dell'art. 4 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, che prevedeva la partecipazione del sindaco del comune interessato, è stato modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, ai sensi del quale il sindaco non fa più parte della suddetta commissione. Inoltre è da respingere l'osservazione degli opponenti in merito alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di imposizione del vincolo paesaggistico. Infatti, "a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 10/91 sono escluse determinate categorie di atti, tra le quali quella attinente agli atti di pianificazione, nei cui confronti non trovano applicazione le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, ma le particolari norme che regolano la relativa formazione" (T.A.R. Sicilia 13 maggio 1997, n. 1182). Ora non vi è dubbio che tra gli atti di pianificazione rientrino anche gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 1497/39. La commissione, peraltro, propone all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'assoggettamento a vincolo paesaggistico di un'area, in applicazione della legge n. 1497/39, poiché il paesaggio è riconosciuto patrimonio di interesse collettivo già nella stessa Carta costituzionale che all'art. 9 recita: "La Repubblica tutela il paesaggio". Esso è inteso non soltanto naturale, ma anche agricolo, poiché insieme di elementi tra di loro in relazione dinamica e soggetta a continue trasformazioni ad opera sia delle leggi naturali che antropiche. Paesaggio come processo creativo, continuo, incapace di per sè stesso di essere configurato come realtà immobile statica, bensì forma dell'intero paese e soggetto alla dinamica dei processi viventi, biotici ed abiotici.
In tal senso è compito dello Stato e dunque dei suoi istituti periferici, provvedere alla sua tutela, accompagnandone gli inevitabili processi di trasformazione.
La legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio ha specificato che il sistema di protezione in essa contenuto, completamente ed esclusivamente affidato all'Amministrazione dei beni culturali, presuppone come motivo della tutela giuridica dei beni stessi, l'interesse pubblico, nonché la presenza di valori estetici, ambientali, architettonici, urbanistici, tradizionali ecc. ossia del paesaggio. La commissione provinciale bellezze naturali ha deliberato la proposta di vincolo in oggetto, avendo lo scopo di non interferire con le previsioni urbanistiche dei centri urbani, escludendo appositamente le previste zone di espansione edilizia. Il vincolo paesaggistico opera in virtù di criteri di compatibilità paesaggistica del territorio e non di musealizzazione di un paesaggio proprio in virtù della definizione dinamica del paesaggio stesso. La proposta non riporta infatti condizioni prescrittive prefiguranti un'unica modalità di intervento nelle trasformazioni del territorio, proprio perché in alcun modo non assimilabile ad una perimetrazione di immodificabilità.
Anzi la proposta così contestata dalle Associazioni di categoria risulta migliorativa rispetto alle possibilità di intervento dei privati che negli anni precedenti non avevano potuto eseguire costruzioni edilizie, in quanto risultava operante il vincolo di immodificabilità assoluta ex art. 5, legge regionale n. 15/91, che la proposta di vincolo invece sostituisce e modifica, assoggettando le opere di modifica permanente dello stato dei luoghi all'acquisizione della preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza competente. Procedura questa che non esclude, dunque, l'edificabilità dei suoli, nel rispetto delle norme del piano regolatore vigente.
Si precisa inoltre che gli interventi inerenti la normale conduzione del fondo agricolo vengono consentiti senza che si renda necessario il parere della Soprintendenza, ad eccezione di quelle opere, quali recinzioni, cancelli, ristrutturazioni edilizie, comunque inoltrate dai privati agli Ispettori agrari competenti in ordine ai regimi di aiuto previsti, che in ogni caso vengono trasmessi alla Soprintendenza preventivamente all'ammissione al contributo. Ne consegue che il previsto regime normativo non risulta immobilizzare l'attività agricola della zona sottoposta a vincolo paesaggistico, bensì, come spesso accade nei territori sottoposti a riserva naturale, attribuisce un reale vantaggio per il privato, al cui intervento verrà assegnata priorità nella concessione dei finanziamenti della Comunità economica europea. Infatti le misure di finanziamento n. 2078 e n. 2080, i piani leader, ecc. prevedono contributi allo scopo di realizzare interventi nel settore agricolo, zootecnico e forestale a tutela del paesaggio, allo scopo di incentivare quegli interventi ecosostenibili sul territorio che contribuiscono a mantenerlo nella sua integrità: è la qualità ecologica dell'agricoltura che va sostenuta ed incentivata proprio grazie agli indirizzi sinergicamente operati dalle Istituzioni pubbliche. Le linee guida al piano paesistico territoriale regionale prevedono nell'indicazione di indirizzi normativi generali, nel caso di individuazione di specifici paesaggi agrari con prevalenza di colture arboree come nel territorio oggetto del vincolo, fortemente caratterizzato dalla presenza di carrubi, proprio ai fini della conservazione del paesaggio, interventi di mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione e ripristino dei terrazzamenti.
D'altra parte la vocazione agricola di questo territorio, sin dall'antichità, è ampiamente dimostrata dalle numerose tracce di frequentazione archeologica descritte nel vincolo, discendenti da insediamenti agricoli, favoriti dalla particolare mitezza del clima e dalla facilità di approvvigionamento dell'acqua. L'ubertosità delle campagne che ancora oggi circondano la valle del fiume Tellaro, l'antico ed ampiamente celebrato fiume Eloro, sono garantiti proprio grazie al mantenimento di un'attività agricola ancora presente sul territorio, che la commissione bellezze naturali ha inteso valorizzare e tutelare e non deprimere, come diffusamente enunciato nella relazione di proposta.
Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998 sono esaustive e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito, per quanto riguarda l'area delle cave ricadenti nella provincia di Siracusa, il vincolo paesaggistico di tale zona già dichiarato, giusto decreto n. 5029 del 12 gennaio 1995, contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità, ex art. 5, legge regionale n. 15/91, ampliando, peraltro, la perimetrazione dell'area delle cave sopra dette descritta in quel decreto;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera esaustiva e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998, nelle relazioni tecniche e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. "A" e sub. "B" ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico "l'area comprendente la valle del Fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della Cava Scardina, Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nelle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della Cava Scardina, Cava Grande, Cava Lazzaro, Cava Croce Santa, Cava Scalarangio ricadente nei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide descritta nei verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme ai verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998, 22 dicembre 1998 e alle relazioni tecniche formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lett. "C" e "D", del T.U. approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, alle relazioni tecniche ed alla planimetria sub "A" di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, lì 26 luglio 2000.
  MORINELLO 


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(2000.31.1694)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 24 maggio 2000.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.C.M. 5 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato sino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta,Enna, Palermo e Trapani;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, recante gli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nei territori delle province siciliane sopracitate;
Considerato che, in esecuzione del secondo comma dell'art. 1, il Commissario delegato per l'espletamento dell'incarico ha nominato con disposizione commissariale n. 1 del 18 aprile 2000 l'Assessore regionale per i lavori pubblici, on.le Vincenzo Lo Giudice, Vice Commissario con le competenze afferenti al Commissario delegato, relative agli artt. 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2), 6, 7 (commi 1 e 3 e comma 2 previa intesa con il Commissario delegato), 8, 9, 10, 11 e 12 e a tutte le funzioni amministrativo-contabili scaturenti dalla medesima ordinanza;
Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 3 della predetta ordinanza che prevede, da parte del Commissario delegato, la formazione di una struttura tecnica di supporto al Commissario medesimo, nel limite di quindici unità di personale della pubblica amministrazione;
Ritenuto necessario procedere, ai sensi del predetto art. 3 dell'ordinanza, alla formale costituzione della suddetta segreteria tecnica per consentire l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione dell'ordinanza medesi-ma con l'individuazione del funzionario preposto al coordinamento ed a cui affidare la responsabilità della struttura;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione del secondo comma dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n 3052 del 31 marzo 2000, è istituita la segreteria tecnica di supporto all'attività del Vice Commissario delegato per l'attuazione dei compiti connessi all'esecuzione dell'ordinanza medesima, con sede in Palermo presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 2

L'ing. Salvatore Iacono, dirigente tecnico, è preposto al coordinamento della segreteria tecnica di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Il lavoro straordinario e il trattamento di missione sono regolati dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000.
Palermo, 24 maggio 2000.
  LO GIUDICE 

(2000.33.1828)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 settembre 2000.
Individuazione nell'ambito del territorio regionale delle Unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il P.S.N. 1998/2000;
Visto il P.S.R. 2000/2002, che individua, tra l'altro, fra gli obiettivi prioritari il rafforzamento della tutela dei soggetti deboli;
Visto il documento del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità del 4 maggio 2000 di proposta di un protocollo terapeutico per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer che invita le Regioni ad individuare le strutture idonee alla diagnosi ed al trattamento di detta malattia in modo da garantire la massima accessibilità a tutti i pazienti interessati, le strutture così identificate sono qualificate come unità di valutazione per il monitoraggio dei piani di trattamento di detta malattia;
Vista la nota a protocollo congiunto n.4N37/0157 e 5N48/243 del 3 maggio 2000, con cui si invitano le Aziende sanitarie dell'Isola all'identificazione delle unità di valutazione di cui sopra;
Vista la nota 5N48/0330 del 14 giugno 2000 sulle stime epidemiologiche e sulle risultanze dell'indagine conoscitiva avviata dall'Assessorato sulla capacità diagnostico-assistenziale per la malattia di Alzheimer nel territorio regionale e successive integrazioni;
Vista la nota ministeriale prot. n. 800/DG/A4/708 del 13 luglio 2000, con la quale il Ministero della sanità ha impartito ulteriori disposizioni nella materia di che trattasi;
Visto il decreto Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco - del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 204 dell'1 settembre 2000 che principalmente: approva ed avvia il progetto CRONOS protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologio per la malattia di Alzheimer; procede alla riclassificazione ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N. delle specialità medicinali a base di Donepezil Cloridrato e di Rivastigmina e più precisamente "classe a) su diagnosi e piano terapeutico da effettuarsi dalle Unità di valutazione Alzheimer (UVA)", con regime di fornitura "Medicinale soggetto a prescrizione medica specialistica (art. 8, decreto legislativo n.539/92)"; assegna, in particolare all'art. 1, comma 2°, alle Regioni e alle province autonome il compito di identificare le Unità di valutazione per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per le malattie di Alzheimer (UVA) secondo le indicazioni contenute nello stesso;
Ritenuto di dover individuare le Unità valutative in questione allo scopo di attivare in ambito regionale il piano assistenziale per la diagnosi del morbo di Alzheimer e per la definizione del piano terapeutico dei nuovi farmaci annessi al rimborso;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito del territorio regionale le Unità valutative Alzheimer (UVA) individuate per la diagnosi e la cura, nonché per il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti di morbo di Alzheimer sono quelle indicate nell'elenco allegato sotto la lettera A) al presente decreto.

Art. 2

Le UVA individuate dovranno operare secondo le direttive ed indicazioni del decreto Ministero della sanità, Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.204 dell'1 settembre 2000).

Art. 3

Copia delle schede, di cui all'art. 4, comma 2°, del sopra citato decreto ministeriale 20 luglio 2000, dovranno essere trasmesse da parte delle UVA ai settori farmaceutici delle AUSL di residenza dei pazienti; a loro volta i settori farmaceutici delle AUSL provvederanno ad inviare quadrimestralmente al Ministero della sanità il previsto "prospetto riepilogativo" del numero dei pazienti ammessi al trattamento e del numero dei pazienti che lo interrompono così come previsto dal decreto ministeriale di cui sopra.

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 14 settembre 2000.
  PROVENZANO 


Allegato A
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Azienda unità sanitaria locale n. 1 -Agrigento
-  Dipartimento salute mentale Agrigento 1: ex Ospedale psichiatrico, tel0922/407442, viale della Vittoria, 231 - Agrigento;
-  Dipartimento salute mentale Agrigento 2: CSM (Centro salute mentale), tel0925/81729, via Pompei, 32 - Sciacca (AG);
-  Dipartimento salute mentale Agrigento 3: CSM (Centro salute mentale), tel0922/733596-7, via E. Medi - Canicattì (AG).
Azienda ospedaliera S. Giovanni diDio di Agrigento
- Ospedale S. Giovanni diDio - Dipartimento di Medicina - Unità operativa: neurologia, tel. 0922/492346 - Agrigento.
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Azienda unità sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta
-  Dipartimento salute mentale Caltanissetta 2, tel. 0933/822255, via Parioli, 29 - Gela.
Azienda ospedaliera S. Elia - Caltanissetta
-  Ospedale S. Elia - Unità operativa: neurologia, tel. 0934/ 559374-8, via L.Russo, 36 - Caltanissetta.
PROVINCIA DI CATANIA

Azienda ospedaliera Garibaldi - Catania
-  Ospedale Garibaldi - Unità operativa: neurologia, tel. 095/ 7594287-90 - Unità operativa: geriatria, tel. 095/7594161, piazza S. Maria di Gesù - Catania.
Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania
-  Ospedale Cannizzaro - Unità operativa: geriatria, tel. 095/ 7262502, via Messina, 829 - Catania.
Azienda universitaria policlinico
-  Policlinico diCatania - Unità operativa: clinica neurologica, tel. 095/256771, via S. Sofia, 78 - Catania.
Azienda ospedaliera Gravina diCaltagirone
-  Ospedale Gravina - Unità operativa: neurologia, tel. 0933/ 39465, via Porto Salvo - Caltagirone.
PROVINCIA DIENNA

Azienda unità sanitaria locale n. 4 - Enna
-  Dipartimento salute mentale Enna 1, c/o SPDC, tel. 0935/ 45263-57, via Trieste - Enna;
-  Dipartimento salute mentale Enna 2, CSM (Centro salute mentale), tel. 0935/671325-4, via S. Giovanni, 18 - Nicosia (EN).
Azienda ospedaliera Umberto I
-  Ospedale Umberto I - Unità operativa: neurologia, tel. 0935/ 45270-3, via Trieste - Enna.
I.R.C.C.S.
-  OasiM.SS. - Unità operativa: geriatria, tel. 0935/936111, Cittadella Dell'Oasi - Troina (EN).
PROVINCIA DIMESSINA

Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina
-  Dipartimento salute mentale Messina 1, CSM (Centro salute mentale), tel. 090/9290460-459, c/o Ospedale Civico Milazzo, contrada Grazia - Milazzo (ME);
-  Dipartimento salute mentale Messina 5, ambulatorio, tel. 0941/244622-23, via Garibaldi - Patti (ME).
Azienda ospedaliera Piemonte
-  Ospedale Piemonte - Unità operativa: neurologia, tel. 090/ 2224302, viale Europa - Messina.
Azienda ospedaliera Papardo
-  Ospedale Papardo - Unità operativa: neurologia, tel.090/3991, contrada Papardo - Messina.
Azienda universitaria Policlinico
-  Policlinico di Messina - Unità operativa: neurologia 1, tel. 090/2212301, via Consolare Valeria, padiglione B - Messina.
PROVINCIA DIPALERMO

Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo
-  Dipartimento salute mentale Palermo 5, CSM (Centro salute mentale), tel. 091/7037524, via Perni, 17 - Palermo;
-  Ospedale G.F. Ingrassia - Unità operativa: geriatria, tel. 091/7033332, via La Loggia, 3 - Palermo;
-  Centro territoriale valutazione geriatria, poliambulatorio, tel. 091/7036660, via Leotta, 1 - Palermo.
Azienda universitaria Policlinico
-  Policlinico di Palermo - Unità operativa: neurologia I e neurofisiopatologia, tel. 091/6555101 - Unità operativa: neurologia II e riabilitazione neurologica, tel. 091/6555112, via La Loggia, 1 - Palermo;
-  Unità operativa: medicina interna e geriatria, tel. 091/ 6552952, via del Vespro, 141 - Palermo.
Azienda ospedaliera Villa Sofia
-  Ospedale V. Sofia - Unità operativa: geriatria, tel. 091/ 7808013, piazza Salerno - Palermo.
ARNAS (Azienda rilievo nazionale alta specializzazione) Civico
-  Ospedale civico - Unità operativa: neurologia, tel. 091/ 6663010-00, tel. 091/6662984, via C. Lazzaro - Palermo.
PROVINCIA DIRAGUSA

Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa
-  Ospedale Guzzardi - Unità operativa: neurologia, tel. 0932/ 999111-327, contrada Celle - Vittoria (RG).
Azienda ospedaliera Maria Paternò Arezzo
-  Ospedale Maria Paternò Arezzo (O.M.P.A.), tel0932/600597 - Unità operativa: neurologia - Ragusa.
PROVINCIA DISIRACUSA

Azienda unità sanitaria locale n. 8 - Siracusa
-  Ambulatorio di neurologia e neurodiagnostica, c/o ex ospedale neuropsichiatrico, tel. 0931/484632, contrada Pizzuta - Siracusa.
Azienda ospedaliera Umberto I
-  Ospedale Umberto I - Unità operativa: geriatria - medicina, tel. 0931/724122-724041, via Testaferrata n. 1 - Siracusa.
PROVINCIA DITRAPANI

Azienda unità sanitaria locale n. 9 - Trapani
-  Dipartimento salute mentale Trapani 1 Trapani, c/o Cittadella della salute ex O.P., tel0923/472309, viale della Provincia - Trapani;
-  Dipartimento salute mentale Trapani 2 Marsala, tel. 0923/ 737116, via Trapani, 322 - Marsala;
-  Dipartimento salute mentale Trapani 3 Alcamo, tel. 0924/ 599616, viale Europa, 69 - Alcamo;
-  Ospedale Vittorio Emanuele II -Castelvetrano - Unità operativa: neurologia, tel. 0924/930309 - Castelvetrano.
(2000.38.2032)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 luglio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Augusta.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli prot. n. 6226 del 10 marzo 2000, n. 9545 del 12 aprile 2000, n. 1290 del 27 aprile 2000, n. 1642 del 22 maggio 2000, con i quali il sindaco del comune di Augusta ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, gli atti e gli elaborati relativi al progetto per la costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera n. 31 del 30 settembre 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Augusta ha localizzato l'area per la costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re nell'ambito della parrocchia Santa Maria del Soccorso Padri Cappuccini;
Vista la delibera n. 107 del 18 novembre 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11 gennaio 2000, prot. n. 132/10120, con la quale il consiglio comunale di Augusta approva il progetto per la costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re nell'ambito della parrocchia Santa Maria del Soccorso Padri Cappuccini in zona Terravecchia, ai sensi del V comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in variante al piano regolatore generale vigente;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito di cui al l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativi alla delibera consiliare n. 107 del 18 novembre 1999;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 12 aprile 2000, attestante l'espletamento delle procedure di deposito e pubblicazione relative alla delibera consiliare n. 107 del 18 novembre 1999, con la quale inoltre si attesta la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 13333 del 23 luglio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, sul progetto di che trattasi esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la proposta n. 47 dell'1 giugno 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, dal gruppo XXVII della D.R.U. sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune di Augusta, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
Il comune di Augusta è ad oggi dotato di piano regolatore generale approvato con stralci con decreto n. 172 del 1971 e con decreto n. 171 del 1975 per le zone stralciate:
Con delibera commissariale n. 1 del 12 maggio 1998 è stato adottato, con emendamenti, il piano regolatore generale rielaborato parzialmente in adeguamento al voto C.R.U. n. 290 del 24 gennaio 1990; dal 23 luglio 1999 il piano è stato sottoposto alle procedure di pubblicità ex art. 13 della legge regionale n. 71/78.
Il progetto approvato con delibera n. 107 del 18 novembre 1999 prevede la realizzazione di un complesso parrocchiale intitolato Cristo Re da sorgere in un'area di circa 8.500 mq. in contrada Terrevecchie in Augusta.
Riguardo lo strumento urbanistico vigente l'area è destinata a parco pubblico e nello strumento urbanistico in itinere è classificata F2 attrezzature di interesse collettivo e in minima parte B2.
Il nuovo complesso è stato progettato in area di proprietà dei Padri Cappuccini nell'ambito della parrocchia di S. Maria del Soccorso al fine di soddisfare le esigenze dei fedeli che negli anni risultano aumentati anche a seguito di nuovi insediamenti limitrofi.
La progettazione prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica a due elevazioni così composte:
-  livello 1: chiesa, atta ad accogliere circa 500 fedeli, con annessi sacrestia e uffici parrocchiali anche da rampe di accesso per portatori di handicap; sono previsti servizi igienici adeguati alla legge n. 13/89;
-  livello 2: casa-canonica e sala regia auditorium.
Tra l'aula ecclesiale e l'auditorium è posto il campanile, dell'altezza di circa 16 mt.
Oltre ai materiali tradizionali usati nelle costruzioni di cemento armato, all'interno sono previsti travertino per la pavimentazione e il rivestimento delle pareti laterali e legno lamellare per la copertura.
A completamento del complesso risultano previsti campi di gioco quali bocce, tennis e calcetto con tribuna con sottostanti spogliatoi e docce. I due locali esistenti (magazzini) saranno ristrutturati e destinati a servizi.
L'accesso al complesso parrocchiale e ai campi di gioco avviene tramite un sagrato di modeste dimensioni, la cui realizzazione, verificata a seguito di sopralluogo dello scrivente gruppo, sarà resa possibile dalla disponibilità del comune di cedere una porzione di area residua tra la limitrofa zona B2 e la viabilità esistente (v. tav. 1 integrativa). Altresì risultano a servizio della zona due parcheggi a raso.
Considerato:
1)  Dalla delibera consiliare n. 107/99 di approvazione del progetto del complesso parrocchiale risulta che "l'opera potrà essere finanziata con canali di finanziamento già individuati (Assessorato regionale lavori pubblici, Fondi europei e C.E.I.) percorribili dopo avere acquisito i visti necessari per l'esecuzione del progetto in oggetto".
2)  Il progetto interessa un'area, di proprietà dei Padri Cappuccini, che nello strumento urbanistico vigente è destinata a parco pubblico e nel piano regolatore generale in itinere, già adottato, l'area è classificata F2 per attrezzature e accessori di interesse collettivo e, in minima parte a zona B2 e, pertanto, viene confermata con l'approvazione comunale una previsione del nuovo piano regolatore generale ad eccezione della suddetta zona B2.
3)  Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, la progettazione dell'opera, di pubblica utilità, di sicura rilevanza sociale e di notevole dimensione, non prevede in sede propria spazi da destinare a parcheggio a servizio del complesso, tuttavia dalla verifica sui luoghi e, come si evince dal carteggio integrativo trasmesso, si è rilevata l'esistenza di due parcheggi a raso in area adiacente della capienza di circa 200 posti auto, che si ritengono più che sufficienti a soddisfare i fabbisogni locali. Inoltre, dallo stralcio del piano regolatore generale in itinere risulta prevista la realizzazione di un parcheggio sotterraneo di cui comunque non è resa l'effettiva capacità di posti.
4)  Risulta graficamente proposta la sistemazione di viabilità esterna all'intervento al fine di consentire sia l'accesso centrale, a mezzo del Sagrato, che quelli laterali al complesso parrocchiale, sia all'auditorium.
Detta sistemazione per come già descritta in premessa interessa una porzione di area residua di proprietà comunale tra la zona classificata B2 e la viabilità esistente ad oggi senza alcuna destinazione specifica.
Per le considerazioni sopra espresse, il gruppo XXVII/D.R.U. è del parere che il progetto per la costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re nell'ambito della parrocchia S. Maria del Soccorso Padri Cappuccini in zona Terrevecchie, giusta delibera consiliare n. 107/99 del 18 novembre 1999, sia meritevole di approvazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 290 del 29 giugno 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Considerato che:
La variante è munita di parere, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Siracusa giusta nota del 23 luglio 1999 prot. n. 13333;
Ritenuto che:
-  la proposta prot. n. 47 dell'1 giugno 2000 di approvazione del progetto per la costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re resa dal gruppo di lavoro XXVII della D.R.U. per tutte quante le considerazioni in essa contenute possa ritenersi integralmente condivisibile;
Per tutto quanto sopra, il Consiglio

E' del parere

Che il progetto per la costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re nell'ambito della parrocchia S. Maria del Soccorso - Padri Cappuccini in zona Terrevecchie di cui alla delibera consiliare n. 107 del 18 novembre 1999 del comune di Augusta sia da ritenersi meritevole di approvazione, in conformità al parere reso dal gruppo XXVII della D.R.U.";
Ritenuto di poter condividere il superiore di parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 290 del 29 giugno 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 290 del 29 giugno 2000 in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale del comune di Augusta conseguente all'approvazione del progetto relativo alla costruzione del complesso parrocchiale Cristo Re nell'ambito della parrocchia S. Maria del Soccorso - Padri Cappuccini in zona Terrevecchie, adottata dal consiglio comunale di Augusta con delibera n. 107 del 18 novembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera di consiglio comunale n. 31 del 30 settembre 1998;
 2)  delibera di consiglio comunale n. 107 del 18 novembre 1999;
 3)  all. A  -  relazione tecnica illustrativa; 
 4)  tav.  1  -  stralcio I.G.M., stralcio piano regolatore vigente, stralcio aerofotogrammetria - scale 1:25.000, 1:10.000, 1:2.000; 
 5)  tav.    2  -  planimetria generale - scala 1:500; 
 6)  tav.    3  -  pianta piano terra - scala 1:100; 
 7)  tav.    4  -  pianta piano primo - scala 1:100; 
 8)  tav.    5  -  pianta piano copertura - scala 1:100; 
 9)  tav.    6  -  prospetto sud-est - scala 1:100; 
10)  tav.    7  -  prospetto sud - scala 1:100; 
11)  tav.    8  -  prospetto nord - scala 1:100; 
12)  tav.    9  -  prospetto est - scala 1:100; 
13)  tav.  10  -  prospetto ovest - scala 1:100; 
14)  tav.  11  -  sezione A-A' e B-B' - scala 1:100; 
15)  all. C  -  piano regolatore generale - scala 1:10.000; catastale - scala 1:1.000; 
16)  tav.Z.9  -  scala 1:5.000; 

17)  elemento n. 23 - scala 1:5.000;
18)  tav. 1  -  stralcio aerofoto - scala 1:1.000; stato di fatto di progetto; 
19)  all. A  -  relazione integrativa; 

20)  voto C.R.U. n. 290 del 29 giugno 2000.

Art. 3

Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2000.
  MARTINO 

(2000.31.1729)
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DECRETO 24 luglio 2000.
Approvazione di variante urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione nel comune di Castellammare del Golfo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 66/A del 16 aprile 1976, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 3, di cui fa parte il comune diCastellammare del Golfo;
Visto il piano particolareggiato approvato con decreto n. 376185 del 28 settembre 1985;
Visti i fogli sindacali prot. n. 1463 del 27 luglio 1998 e prot. n. 22938 del 25 maggio 1999, con i quali il comune di Castellammare del Golfo ha trasmesso, all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per l'approvazione, il progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione in via Duchessa, via V.E. Orlando, via L. da Vinci, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge regionale n. 1/78, recepito con legge regionale n. 35/78;
Vista la delibera consiliare n. 29 del 4 aprile 1998 di approvazione del progetto su indicato;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante è stata presentata una sola opposizione da come risulta da attestazione a firma del segretario generale datata 13 luglio 1998;
Vista la delibera consiliare n. 13 del 12 marzo 1999 di controdeduzioni all'opposizione su citata;
Visti gli atti progettuali riguardanti l'opera da realizzare;
Visto il parere n. 232 del 15 novembre 1999 reso dal gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 2 aprile 1999, n. 10, che così recita: "Ai sensi dell'U.C. dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, il parere di questo gruppo di lavoro è favorevole all'approvazione della pratica a condizione che vengano seguite le eventuali prescrizioni espresse dall'ufficio del Genio civile di Trapani in sede di esame del piano particolareggiato approvato con decreto n. 376/85 e che si raccomandi al comune di operare l'aggiornamento delle previsioni di tale P.P. evitando il ricorso ad interventi puntuali in variante urbanistica. Non si ritiene condivisibile l'opposizione del sig. Asaro non rilevando, ragionevolmente, sostanziali illegittimità nell'operato del comune la cui autonomia decisionale va vista in funzione dell'interesse pubblico prevalente che è chiamato a tutelare istituzionalmente".
Visto il parere n. 288 del 17 maggio 2000, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo 29° in allegato alla nota n. 232 di cui sopra, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che lo strumento urbanistico vigente è il piano particolareggiato (decreto assessoriale n. 376/85) di attuazione del P.U.C. n. 3 (decreto assessoriale n. 66/A) i cui vincoli preordinati all'esproprio od all'indedificabilità sono decaduti e che l'Amministrazione comunale con delibera n. 29 del 4 aprile 1998, ha approvato il progetto in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge nazionale n. 1/78 (recepita con legge regionale n. 35/78);
Rilevato che con il primo intervento si prevede il completamento delle strade: via Duchessa (compresa tra la via Leonardo da Vinci e il tratto finale della via Fleming); tratto finale di via Fleming (compresa tra via Duchessa e via Vittorio Veneto); via Vittorio Veneto (compresa tra via Fleming e via Leonardo da Vinci);
Rilevato che nel secondo intervento in via Leonardo da Vinci si prevede, soltanto, la realizzazione del marciapiede destro in direzione Trapani, nel tratto compreso tra l'Istituto professionale di Stato per le attività marinare e l'incrocio con la via Segesta;
Rilevato che la variante urbanistica per via V.E. Orlando, prevista nel terzo intervento, è stata approvata con decreto n. 215/96, nell'ambito della variante ordinaria al P.U.C. n. 3 a z.t.o. "C" a z.t.o. "B", in contrada Bocca della Carrubba;
Rilevato che il gruppo XXIX ha esitato con parere favorevole la variante in esame "a condizione che vengano seguite le eventuali prescrizioni espresse dall'ufficio del Genio civile di Trapani in sede di esame del piano particolareggiato, approvato con decreto n. 376/85 e che si raccomandi al comune di operare l'aggiornamento delle previsioni di tale P.P. evitando il ricorso ad interventi puntuali in variante urbanistica";
Rilevato che il gruppo XXIX non ha condiviso l'opposizione presentata dal sig. Asaro per via Duchessa, in quanto non ha riscontrato "sostanziali illegittimità nell'operato del comune, la cui autonomia decisionale va vista in funzione dell'interesse pubblico prevalente che è chiamato a tutelare istituzionalmente";
Considerato che dal sopralluogo effettuato in data 10 marzo 2000, con i tecnici del comune, non sono emerse controindicazioni per il tracciato stradale, già esistente in via Duchessa, proposto in variante, che si vuole completare;
Considerato che la variante per via V.E. Orlando è già stata approvata con decreto n.215/96;
Considerato che il nuovo P.R.G. in formazione recepisce al suo interno la variante in oggetto nell'ambito delle prescrizioni esecutive per la località "viale Leonardo da Vinci, Gemma d'Oro";
Considerato che in data 11 aprile 2000 il Genio civile di Trapani ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 (compatibilità geomorfologica), sul nuovo P.R.G.;
Considerato che la destinazione ad attrezzatura pubblica dell'area di testa, compresa tra le vie Duchessa - Fleming - Vittorio Veneto, prevista nel vecchio P.P. viene confermata del nuovo P.R.G.;
Tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato, il Consiglio, condividendo il parere del gruppo XXIX (con tutte le prescrizioni e condizioni riportate nella nota prot. n. 232 del 15 novembre 1999), è del parere di ritenere meritevole di accoglimento la variante proposta";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 288 del 17 maggio 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1, nonché della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 288 del 17 maggio 2000 e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella nota prot. n. 232 del 15 novembre 1999 del gruppo XXIX dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, è approvata la variante urbanistica concernente la realizzazione di opere di urbanizzazione in via Duchessa, via V.E. Orlando, via Leonardo da Vinci, comune di Castellammare del Golfo.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1) delibera consiliare n. 29 del 4 aprile 1998;
2) delibera consiliare n. 13 del 12 marzo 1999;
3)  progetto di variante costituito da:
  a) tav.  O; 
  b) tav.  S.1; 
  c) tav.  S.1.1; 
  d) tav.  S.2; 
  e) tav.  S.3; 
  f) tav.  S.4; 
  g) tav.  S.6; 
  h) tav.  S.10; 
  i) tav.  F.2; 
  j) tav.  F.3; 
  k) tav.  F.4; 
  l) tav.  I.2; 
  m) tav.  I.3. 


Art. 3

Il comune di Castellammare del Golfo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2000.
  MARTINO 

(2000.31.1701)
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DECRETO 26 luglio 2000.
Autorizzazione della localizzazione per la realizzazione dell'impianto di depurazione nel comune di Naso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 582/90 del 19 giugno 1990, con il quale questo Assessorato ha approvato il programma di attuazione della rete fognaria del comune di Naso;
Vista la nota prot. n. 2787 dell'1 marzo 1999, con la quale il sindaco del comune di Naso ha trasmesso a questoAssessorato per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, gli atti e gli elaborati relativi alla localizzazione dell'area per l'impianto di depurazione in località S. Filippo nella frazione Malò;
Vista la deliberazione del C.C. diNaso n. 4 del 14 gennaio 1999, divenuta esecutiva il 10 febbraio 1999, avente ad oggetto: "Riadozione delibera di C.S. n. 31/97 avente ad oggetto: approvazione atti tecnici per la localizzazione dell'impianto di depurazione in località S. Filippo relativo alla costruzione del collettore fognante della frazione Malò";
Vista la nota prot. n.10606 del 17 aprile 1998, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, a condizioni che:
- venga eseguita la verifica del pendio nelle condizioni naturali e di progetto;
-  vengano osservati i consigli espressi dal geologo;
-  venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
Visto il parere favorevole, reso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina con nota prot. n.2329 del 12 novembre 1998;
Visto il voto n.161 del 23 luglio 1999, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, vista la documentazione di cui sopra, trasmessa dal gruppo XXX/D.R.U. con nota prot. n.232 del 13 aprile 1999, ha espresso il prescritto parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
-  La variante in argomento è inerente la localizzazione di un'area per un impianto comunale di depurazione acque reflue ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86;
-  Nel vigente piano di fabbricazione, approvato con decreto n. 190 del 13 gennaio 1979, non è prevista la localizzazione dell'impianto di depurazione in argomento;
-  Nel P.A.R.F. approvato con decreto n.582/90 del 19 giugno 1990 è prevista in detta area l'ubicazione di un impianto di trattamento delle acque reflue nella frazione Malò del comune di Naso.
Considerato che:
-  l'area localizzata per impianto comunale di depurazione è ubicata lungo il versante destro del vallone Piscittina in prossimità del suo coronamento di testata;
-  dalla visione dei luoghi, nonché dallo stralcio dello studio agricolo forestale redatto a supporto del P.R.G. in itinere, emergerebbe che detta area ricada all'interno della fascia di rispetto della zona boscata;
-  è vietata la realizzazione di nuove costruzioni all'interno delle zone di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei boschi a meno di specifica deroga di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/96.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che la localizzazione dell'area in argomento non sia autorizzabile alla luce dei superiori considerata".
Visto il foglio prot. n. 1188 del 2 febbraio 2000, pervenuto all'A.R.T.A. il 15 febbraio 2000, con il quale il comune di Naso, nel trasmettere duplice copia degli atti e degli elaborati richiesti con nota assessoriale prot. n. 12227 del 29 novembre 1999, chiede il riesame della pratica in argomento;
Vista la nota prot. n. 107 del 19 aprile 2000, con la quale il gruppo XXX/D.R.U. ha trasmesso al C.R.U. per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto in argomento, accompagnati dalla proposta n. 06 del 10 aprile 2000 formulata dal medesimo gruppo in applicazione dell'art. 68 della legge regionale n.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  nel P.A.R.F. approvato con decreto n. 582/90 del 19 giugno 1990 è prevista in detta area l'ubicazione di un impianto di trattamento delle acque reflue nella frazione Malò del comune di Naso;
-  il comune intende realizzare la costruzione mediante richiesta di finanziamento a questo Assessorato, come previsto dalla circolare A.R.T.A. del 18 luglio 1997, attuativa del P.O.P. 94/99 e conseguentemente viene richiesta l'approvazione della localizzazione urbanistica prima dell'appalto dell'opera;
-  il progetto è dotato di pareri favorevoli del Genio civile e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina;
-  l'art. 10, comma 8°, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, consente all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro la zona di rispetto del bosco la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse;
-  con l'entrata in vigore della superiore norma risulta superato il rilievo antecedentemente formulato dal C.R.U. con voto n. 161 del 23 luglio 1999.
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, questo gruppo XXX, per quanto attiene l'aspetto urbanistico propone di autorizzare la localizzazione dell'impianto di depurazione con relativa fascia di rispetto ai sensi degli artt. 45 e 46 della legge regionale n. 27/86 in località S. Filippo della contrada Malò del comune di Naso".
Visto il voto n. 295 del 29 giugno 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, considerando che la proposta del gruppo XXX/D.R.U. di questo Assessorato, viene resa in assenza delle specifiche valutazioni di carattere geo-morfologico, demandate al successivo esame da parte del C.R.U., e visti gli atti relativi nonché lo studio geologico-tecnico ed il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n.64/74; è del parere "di condividere la proposta del gruppo XXX di approvazione dell'opera in argomento. L'approvazione, dal punto di vista geologico-geotecnico, è subordinata alla preliminare approvazione dello studio geotecnico corredato dalla verifica di stabilità del pendio ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, come peraltro prescritto nel parere del Genio civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica che richiama la proposta del gruppo XXX della D.R.U.;
Rilevato che la procedura eseguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzata, ai sensi degli artt. 45 e 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 295 del 29 giugno 2000, in variante allo strumento urbanistico, la localizzazione per la realizzazione dell'impianto di depurazione in località S. Filippo della frazione Malò del comune di Naso di cui alla delibera consiliare n. 4 del 14 gennaio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, gli atti e gli elaborati di seguito elencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato;
1)  delibera di C.C. n. 4 del 14 gennaio 1999;
2)  relazione tecnica;
3)  stralcio strumento urbanistico vigente con la localizzazione dell'impianto depurazione, in scala 1:4.000;
4)  planimetria catastale in scala 1:1.000;
5)  planimetria, in scala 1:1.000, dalla quale si rileva la fascia di rispetto intorno all'impianto di depurazione;
6)  studio geologico, tecnico esecutivo.

Art. 3

Il comune di Naso resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  MARTINO 

(2000.31.1697)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 20 giugno 2000.
Rimodulazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni di materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
Visti gli artt. 6 e 7 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore, tra gli altri, del comune di Messina per l'attuazione di programmi urbani parcheggi;
Visto il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana in data 2 marzo 1990, n. 51;
Visto il decreto del Ministero delle aree urbane del 16 luglio 1991, registrato alla Corte di conti l'11 settembre 1991, reg. 12, fg. 77, con il quale sono stati ammessi al contributo di cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1989, n. 122, gli interventi del comune di Messina relativi alla 2ª annualità;
Visto l'art. 12, comma 1°, della legge n.537/93, con il quale sono state trasferite alle Regioni le competenze in ordine all'attuazione della legge n. 122/89, demandando alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, l'onere di indicare i criteri direttivi relativamente anche al riparto territoriale delle somme disponibili per l'attuazione della legge n. 122/89;
Viste le indicazioni della Conferenza Stato/Regioni della seduta del 24 novembre 1994, nella quale, tra l'altro, sono state ripartite tra le Regioni le disponibilità finanziarie stanziate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 122/89;
Vista la nota assessoriale n. 292 del 27 maggio 1998, con la quale sono state impartite ai comuni di Palermo, Catania e Messina direttive in ordine alla rimodulazione dei relativi programmi urbani dei parcheggi al fine di renderli coerenti con le attuali esigenze ed alle nuove linee di sviluppo tracciate dai relativi strumenti urbanistici;
Visto il decreto n. 91/6 Tr. del 30 giugno 1999, con il quale è stato approvato il programma urbano parcheggi del comune di Messina, come deliberato con provvedimento consiliare n. 19/c del 10 maggio 1999, prevedendo l'autorizzazione all'accensione di mutui quindicennali al tasso allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti del 4,35, di cui al decreto ministeriale del tesoro e della P.E. del 16 febbraio 1999;
Considerato che il trasferimento delle somme dallo Stato alla Regione, in relazione alle decisioni assunte dalla Conferenza Stato/Regioni nelle sedute del 24 novembre 1994 e del 13 novembre 1997, avrà termine il 2004, e, che, pertanto, ai fini di garantire la copertura finanziaria dei contributi da erogarsi alla scadenza delle rate di mutuo, risulta indifferente l'accensione di mutui decennali o quindicennali;
Visto il decreto del Ministero del bilancio, tesoro e P.E. del 16 febbraio 2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2000, con il quale sono stati fissati i nuovi saggi di interesse sui mutui praticati dalla Cassa depositi e prestiti, rispettivamente, del 5,45 per la durata decennale e del 5,65 per la durata quindicennale;
Vista la propria nota n. 173/6 Tr. del 27 aprile 2000, con la quale, al fine della rimodulazione del decreto n. 91 del 30 giugno 1999, a seguito del sopravvenuto aumento del saggio di interesse praticato dalla C.DD.PP., è stato richiesto al comune di Messina di comunicare le eventuali variazioni del numero dei posti auto dei parcheggi intervenute in sede di elaborazione esecutiva dei progetti;
Vista la nota, a riscontro, del comune di Messina prot. n. 747 del 7 giugno 2000, con la quale vengono comunicate le variazioni dei posti auto, dei parcheggi a raso, complessivamente in riduzione rispetto a quelli indicati in sede di P.U.P., rimanendo invece immutati i posti auto per i rimanenti parcheggi di diversa tipologia;
Considerato, pertanto, di dovere rideterminare il contributo, commisurato alla spesa ammissibile secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 41/90, art. 4, limitatamente ai suddetti parcheggi a raso, in riferimento alle variazioni dei posti auto, così come comunicate con la nota di cui sopra;
Considerato che il decreto n. 91 del 30 giugno 1999, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, prevedeva una disponibilità finanziaria per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti, dalla progettazione esecutiva, nella fattispecie, in riferimento ad un maggior numero di posti auto realizzabili individuati in sede di progetti esecutivi;
Considerato opportuno mantenere la suddetta previsione fino al completamento della trasmissione di tutti i progetti esecutivi dei parcheggi di che trattasi;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dovere procedere alla rimodulazione del decreto n. 91 del 30 giugno 1999 per l'attuazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina, ex legge n. 122/89, art. 6, mediante l'accensione di mutui decennali al tasso attuale vigente del 5,45% e conseguentemente fissare il contributo regionale massimo concedibile nella misura del 90% della rata di ammortamento corrispondente, assumendo il comune beneficiario di Messina, a carico del proprio bilancio comunale, ogni maggiore onere derivante dall'eventuale ulteriore aumento del saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. all'atto della stipula dei mutui, fermo rimanendo l'attuale obbligo ad assumere a carico del proprio bilancio sia la quota corrispondente al 10% delle rate semestrali per ciascun parcheggio, nonché le differenze tra le spese ammissibili ed i costi effettivi dei progetti;
Visto il decreto n. 731 del 22 dicembre 1997, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 13.867.400.000 sul cap. 88885, per gli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 122/89;
Visto il decreto n. 305 del 23 dicembre 1998, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 18, lett. c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 9.244.400.000 sul cap. 88885, per gli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 122/89;
Visto il decreto n. 470 del 30 novembre 1999, con il quale, ai sensi della legge regionale n.6/97, art. 18, lett. c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 4.622.400.000 sul cap. 88885, per gli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 122/89;
Visto il decreto n. 71 del 20 aprile 2000, con il quale, ai sensi della legge n. 10/99, art. 64, comma 8, lett.c), si è provveduto ad impegnare la somma di L. 3.719.400.000 sul cap. 88885, per gli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 122/89;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica del decreto n. 91/6 Tr. del 30 giugno 1999, ai sensi della legge n. 122/89, art. 6, è approvata la rimodulazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina di cui all'allegato elenco facente parte integrante dei presente decreto.

Art. 2

Con successivi provvedimenti a presentazione da parte del suddetto comune dei progetti esecutivi, si provvederà all'emissione delle autorizzazioni alla stipula dei mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 3

Il contributo regionale massimo concedibile rimane fissato nella quota corrispondente al 90% delle rate semestrali, dell'attuale saggio di interesse del 5,45%, per mutui decennali, praticato dalla Cassa depositi e prestiti di cui al decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2000.
Ogni maggiore onere derivante dall'aumento del suddetto saggio di interesse, all'atto della stipula del mutuo, graverà sul predetto comune, la cui quota a proprio carico, pertanto, varierà in proporzione all'eventuale aumento del tasso praticato.
Quanto sopra, fermo rimanendo, l'attuale obbligo della copertura finanziaria da parte del comune di Messina per le eventuali differenze fra costi effettivi dei progetti e spese ammissibili a contributo.

Art. 4

Alle spese di cui al presente decreto si farà fronte con gli impegni assunti con i decreti in premessa richiamati, negli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 sul cap 88885, ai sensi della legge n. 122/89, art. 6.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il turismo per la registrazione e per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2000.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, in data 5 luglio 2000 al n. 418.

Allegato
PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI MESSINA



Denominazione  Tipologia N. piani Posti auto Spesa ammissibile Rata semestrale al tasso del 5,45% Contributo regionale al 90% Aliquota rata a carico comune Totale contributo regionale Totale a carico del comune 
Annunziata est  A raso - 298 745.000.000 48.811.205 47.575.446 1.235.759 951.508.919 24.715.174 
Annunziata ovest  A raso - 257 642.500.000 42.095.569 41.029.831 1.065.738 820.596.618 21.314.764 
Regina Margherita  Sottosuolo + 2 150 
  elevazione 4 300 7.350.000.000 481.560.207 469.368.494 12.191.713 9.387.369.873 243.834.266 
Vettovaglie  A raso - 118 295.000.000 19.327.927 18.838.599 489.327 376.771.988 9.786.545 
La Farina  Sottosuolo 2 180 3.600.000.000 235.866.224 229.894.772 5.971.451 4.597.895.448 119.429.028 
Del Popolo  Sottosuolo 3 570 11.400.000.000 746.909.709 728.000.113 18.909.596 14.560.002.252 378.191.922 
Zaera nord  Sottosuolo + 2 220 
  elevazione 4 200 7.300.000.000 478.284.287 466.175.511 12.108.776 9.323.510.214 242.175.529 
Zaera sud  Sottosuolo 1 200 4.000.000.000 262.073.582 255.438.636 6.634.946 5.108.772.720 132.698.920 
Gazzi nord  Sottosuolo + 2 130 
  elevazione 5 325 7.312.500.000 479.103.267 466.973.756 12.129.511 9.339.475.129 242.590.213 
Gazzi sud  A raso - 261 652.500.000 42.750.753 41.668.427 1.082.326 833.368.550 21.646.511 
Totali          1.884 43.297.500.000 2.836.782.729 2.764.963.586 71.819.144 55.299.271.711 1.436.382.872 
              Quota di riserva ex art. 19 legge regionale             6.623.228.289 
              Totale programmato             61.922.500.000 

(2000.31.1749)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







PRESIDENZA

Recepimento dell'accordo decentrato per la realizzazione del piano di lavoro 2000 della Direzione del personale e dei servizi generali per il mese di agosto.


Con D.P.R. n. 3653-Gr. 1/767 del 25 luglio 2000, è stato recepito l'accordo sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL-F.P.S. e SADIRS-CISAS, nella contrattazione decentrata del 25 luglio 2000, relativa ai criteri per l'attribuzione delle indennità ex art. 13, comma 11, D.P.R.S. n. 26/99, per la realizzazione del piano di lavoro 2000 e la flessibilità dell'orario di lavoro della Direzione del personale e dei servizi generali per il mese di agosto.
(2000.31.1704)
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Procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti in società per azioni, scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario e del vice commissario.


Con decreto presidenziale n. 182/VII/SG del 26 luglio 2000, ai sensi del 3° comma dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono state attivate le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti in società per azioni ed a tal fine è stato sciolto il consiglio di amministrazione e, conseguentemente, sono stati nominati il commissario straordinario ed il vice commissario nelle persone dei sigg.ri: prof. Dario Lo Bosco e dott. Alfredo Gurrieri, in atto rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda siciliana trasporti.
(2000.31.1724)
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Recepimento di accordo decentrato relativo alla possibilità di fruizione aggiuntiva di permessi sindacali.


Con decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 3661-Gr. I/769 del 26 luglio 2000, è stato recepito l'accordo sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nella contrattazione del 27 giugno 2000, relativa alla possibilità di una fruizione aggiuntiva di permessi sindacali per la partecipazione a convegni, congressi, contrattazioni sindacali, rispetto ai previsti 12 giorni trimestrali e, comunque, nel limite delle 3.654 giornate di permessi sindacali retribuiti spettanti a ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.
(2000.31.1710)
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Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2000.37.2001)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti espropriazione permanente e definitiva e costituzione di servitù di acquedotti a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Campofelice di Roccella, Cerda e Collesano per i lavori di costruzione della rete idrica del comprensorio S. Leonardo Est - III lotto.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
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Riconoscimento alla ditta Caseificio Ingardia di Abita Maria Antonietta quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2698/Gr. 7°-Dir. I del 21 luglio 2000, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Caseificio Ingardia di Abita Maria Antonietta, con sede legale e stabilimento a Paceco (TP), via Campo Sportivo n. 3, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 93 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2000.31.1742)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Rettifica di decreti relativi alla Banca di credito cooperativo SOFIGE Gela società cooperativa a r.l., con sede in Gela.

Con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 184/2000-9/F del 19 luglio 2000, si è provveduto alla rettifica del dispositivo dei decreti di cui infra.
-  L'articolo unico del decreto n. 174/99-9/F del 20 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:
Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo SOFIGE Gela società cooperativa a r.l., con sede sociale in Gela (CL), composto da n. 51 articoli e che in allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
-  L'articolo unico del decreto n. 25/2000-9/F del 20 marzo 2000 è sostituito dal seguente:
La Banca di credito cooperativo SOFIGE Gela società cooperativa a r.l., con sede in Gela (CL), è iscritta al n. 126 dell'albo regionale degli Istituti ed aziende di credito di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 "Norme di attuazione in materia di credito e risparmio".
(2000.31.1706)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio Golfo di Patti.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1155/Gab del 25 luglio 2000, il dott. Leonardo Pipitone, nato il 6 giugno 1948 ad Alcamo, è stato nominato commissario straordinario del Consorzio Golfo di Patti in sostituzione del sig. Riccardo Visigoti.
(2000.31.1736)
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Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. 1232 del 26 luglio 2000 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato ricostituito il collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera di Messina Campionaria internazionale, con sede in Messina.
Il collegio, che durerà in carica 4 anni decorrenti dalla data del decreto, è costituito da: d.ssa Mendolia Giuseppa, nata a Palermo il 21 dicembre 1949, e dr. Sciortino Pietro, nato a Palermo il 16 marzo 1964, componenti effettivi, e rag. Lavardera Giuseppe e d.ssa Rubino Antonina, componenti supplenti.
(2000.31.1777)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nomina del commissario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna.

Con decreto n. 590 dell'11 luglio 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Cesare Lo Brutto, dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana, commissario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna, per un periodo di 60 giorni, con l'incarico specifico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili ed adottare gli atti necessari ed improrogabili di ordinaria amministrazione.
(2000.31.1734)
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Approvazione dello statuto del Consorzio regionale Fidimpresa, società cooperativa a r.l. di Siracusa.

Con decreto n. 605 del 12 luglio 2000 dell'Assessore per l'industria, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che sostituisce l'art. 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è stato approvato, con condizioni, il testo dello statuto del Consorzio regionale Fidimpresa delle piccole e medie imprese, società cooperativa a r.l. in sigla Fidimpresa società cooperativa a r.l. di Siracusa, viale Terecati n. 75, codice fiscale 01279350894, così come approvato dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 18 aprile 2000 registrato ad Augusta il 3 maggio 2000 al n. 847 e depositato presso la cancelleria del tribunale di Siracusa in data 23 maggio 2000.
(2000.31.1733)
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Nomina del commissario presso il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa.

Con decreto n. 614 del 20 luglio 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Gioacchino Di Salvo, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana, commissario presso il Consorzio A.S.I. di Siracusa, per un periodo di 60 giorni, con lspecifico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili ed adottare gli atti necessari ed improrogabili di ordinaria amministrazione.
(2000.31.1735)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Assunzione di impegno di somma per lavori di sistemazione viaria nel comune di Rosolini.

Per gli effetti del disposto di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, con decreto n. 1185 del 23 giugno 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha assunto l'impegno di L. 1.802.620 sul capitolo 70301 - esercizio finanziario 2000 - per il pagamento della rata di saldo all'impresa aggiudicataria dei lavori di sistemazione della strada di prolungamento della via Solferino-Granati Nuovi nel comune di Rosolini, affidati all'ufficio del Genio civile di Siracusa e precedentemente finanziati sul capitolo 70322 con decreto n. 964 del 20 giugno 1986.
(2000.31.1765)
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Nomina di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Con decreto n. 1245 del 3 luglio 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici, il dr. Giovanni Falletta è stato nominato componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, in sostituzione del dr. Francesco Paolo Castaldo.
(2000.33.1829)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per la manodopera agricola di Enna.


Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza so ciale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 1259/2000/VIII/L del 25 luglio 2000, è stata ricostituita la commissione provinciale per la manodopera agricola di Enna, che risulta così composta:
-  direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
-  rag. Giuseppe Prestifilippo Cirimbolo, nato a Capizzi il 25 aprile 1945, rappresentante I.N.P.S. - componente effettivo;
-  sig. Cucci Carmelo, nato a Calascibetta il 12 settembre 1950 rappresentante I.N.P.S. - componente supplente;
-  geom. Coppola Ettore, nato a Enna il 19 maggio 1948, rappresentante I.N.A.I.L. - componente effettivo;
-  sig.ra Cammarata Lucia Anna, nata a Enna l'11 giugno 1954, rappresentante I.N.A.I.L. - componente supplente;
Componenti effettivi
-  Castellano Giuseppe, nato a Pietraperzia il 31 gennaio 1944;
-  Bubbo Massimo, nato a Enna il 5 agosto 1962;
-  Savarino Vincenzo, nato a Gallarate il 6 agosto 1965;
-  Cantoni Armando, nato a Enna l'11 giugno 1956;
-  Mancia Carmela, nata a Nicosia il 21 novembre 1961;
-  Costa Alessandro, nato a Barrafranca il 9 maggio 1957;
-  Rocca Pietro Maria, nato a Villarosa il 2 luglio 1960;
-  Ferrarello Vincenzo, nato ad Alimena il 21 marzo 1953;
-  Pergola Giuseppe, nato a Enna il 27 luglio 1932.
Componenti supplenti
-  Di Vincenzo Rocco, nato a Barrafranca il 12 marzo 1970;
-  Di Venti Sebastiano, nato a Enna il 30 novembre 1932;
-  Laterra Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi il 2 aprile 1950;
-  Tilaro Giuseppina, nata a Enna il 13 marzo 1978;
-  Corvo Michele, nato a Pietraperzia il 12 settembre 1957;
-  Gulizia Maria, nata a Delia il 23 maggio 1951;
-  Panascì Nicolò, nato a Catenanuova il 14 gennaio 1957;
-  Castro Roberto, nato a Enna l'1 gennaio 1936;
-  Cutietta Filippo, nato a Enna il 27 febbraio 1945.
(2000.31.1705)
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Modifica della circolare 16 settembre 1999, n. 8, concernente disposizioni in materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art. 16.


L'ultimo comma del punto "1) personale" della circolare n. 8 del 16 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'1 ottobre 1999, è così modificato:
"Se ancora necessita personale e l'ente non può fare ricorso alle due precedenti possibilità, lo stesso potrà ricorrere a nuove assunzioni a tempo determinato, con esclusione delle figure professionali di psicologo e assistente sociale per i quali dovrà prevedersi, esclusivamente, il rapporto di lavoro a prestazione professionale, così come per tutto il personale da utilizzare per i corsi di aggiornamento degli operatori socio-assistenziali".
(2000.31.1703)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Iscrizione nell'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Centro La Grazia s.a.s. di Carmela Muscarà, con sede legale in Caltagirone.

Con decreto dell'Assessore per la sanità del 21 luglio 2000, n. 32565, la Centro La Grazia s.a.s. di Carmela Muscarà, con sede legale in Caltagirone, contrada La Grazia, nella persona della sig.ra Muscarà Carmela, nata a Catania il 4 gennaio 1946, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Caltagirone, contrada La Grazia, per numero 40 posti.
(2000.31.1744)
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Trasferimento dell'unità operativa cardiologica pediatrica del presidio ospedaliero Casa del Sole al presidio ospedaliero Civico di Palermo.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 32573 del 24 luglio 2000, è stata trasferita l'unità operativa di cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero Casa del Sole di Palermo al presidio ospedaliero Civico dell'ARNAS di Palermo.
(2000.31.1780)
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Autorizzazione al dott. Meccio Giuseppe per l'apertura del dispensario farmaceutico nell'isola di Alicudi del comune di Lipari.

Con decreto n. 32625 del 26 luglio 2000, l'Assessore per la sanità ha autorizzato il dr. Meccio Giuseppe, titolare della sede farmaceutica unica rurale del comune di Malfa, all'apertura del dispensario farmaceutico nell'isola di Alicudi del comune di Lipari nelle more dell'assegnazione della sede farmaceutica a mezzo di pubblico concorso.
(2000.31.1695)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sostituzione di un componente del Comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco delle Madonie.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 326/11 dell'11 luglio 2000, ha nominato la prof.ssa Anna Scialabba componente del Comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco delle Madonie, designata dall'Università di Palermo - facoltà di scienze MM.FF.NN. - in sostituzione della prof.ssa Maria Giovanna Dia, dimissionaria.
(2000.31.1758)
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Nomina del presidente della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente di Agrigento.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 315/9 del 12 luglio 2000, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato in data 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 39/77, ha nominato alla presidenza della commissione provinciale tutela ambiente di Agrigento il dott. Alfonso Sanfilippo.
(2000.31.1757)
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Provvedimenti concernenti cave.

Con decreto n. 317/41 del 13 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 12 aprile 1996, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione siciliana del 17 maggio 1999, relativamente all'ampliamento di una cava di calcare in località Casal Monaco del comune di Trapani, esercita dalla ditta S.E.L.P.A. s.r.l. con sede in Trapani.
(2000.31.1761)


Con decreto n. 345/41 del 26 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, e reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, alla ditta I.N.C.A.S. s.r.l., con sede legale in Montelepre, per il rinnovo all'autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare in contrada Saraceno nel territorio del comune di Carini (PA).
(2000.31.1702)


Con decreto n. 348/41 del 26 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Miranda Nunzio, con sede legale in Comiso, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Fondo Monaci-Piano Guastella nel territorio del comune di Vittoria (RG).
(2000.31.1763)


Con decreto n. 350/41 del 26 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Cuccia Angelo, con sede legale in Agira, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Terre Rosse nel territorio del comune di Agira (EN).
(2000.31.1770)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice.


Con decreto n. 1356 del 14 luglio 1992, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato una variante al programma di fabbricazione del comune di Valderice da zona omogenea E ad area per la costruzione di 30 alloggi di edilizia economica e popolare. La presente pubblicazione a seguito di dissequestro degli atti già sequestrati dall'autorità giudiziaria con decreto n. 1296/92 del 3 agosto 1992.
(2000.31.1698)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Brolo.


Con decreto n. 205/D.R.U. del 21 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Brolo, relativa alla realizzazione di un Acquapark, adottata con delibera consiliare n. 24 del 26 maggio 1999.
(2000.31.1696)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Calascibetta.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 241/D.R.U. del 25 luglio 2000, è stato approvato ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto relativo alla strada di collegamento tra via Maddalena I e via Maddalena II, in variante al programma di fabbricazione del comune di Calascibetta e descritto negli elaborati allegati al provvedimento.
(2000.31.1772)
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Nulla osta alla ditta Costa degli Ulivi S.p.A., con sede legale in Palermo, per l'estrazione di acque termali nell'isola di Vulcano.

Con decreto n. 344/41 del 25 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Costa degli Ulivi S.p.A., con sede legale in Palermo, per l'estrazione di acque termali dal pozzo Faraglione 1 nell'isola di Vulcano del comune di Lipari.
(2000.31.1762)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Favignana.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 254/D.R.U. del 26 luglio 2000, è stata approvata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la variante al programma di fabbricazione di Favignana, adottata con deliberazione consiliare n. 69 del 25 novembre 1999, per la realizzazione delle opere descritte negli elaborati allegati al provvedimento e relative al progetto di realizzazione del presidio sanitario di Levanzo.
(2000.31.1773)
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Approvazione del progetto per l'ampliamento della cantina sociale Trenta Salme nel comune di Buseto Palizzolo.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 255/D.R.U. del 26 luglio 2000, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, in variante al piano regolatore generale del comune di Buseto Palizzolo, il progetto relativo all'ampliamento della cantina sociale Trenta Salme, descritto negli elaborati allegati al provvedimento.
(2000.31.1774)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Bisacquino per la costruzione della caserma dei carabinieri.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 258/D.R.U. del 26 luglio 2000, ha approvato la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Bisacquino, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, di cui alla delibera consiliare n. 76 del 18 novembre 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. con decisione n. 9703/9217 del 9 dicembre 1999, con la quale è stata approvata la localizzazione dell'area, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78 per la costruzione della caserma dei carabinieri.
(2000.31.1764)
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Nulla osta alla società ENI S.p.A., con sede legale in Roma, per la realizzazione di un gasdotto in territorio del comune di Gagliano Castelferrato.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 347/IX del 26 luglio 2000, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 alla società ENI S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei, 1, per la realizzazione della nuova flow-line acqua di strato Centrale gas Gagliano-Pozzo G.A.26 e nuovo gasdotto ø6 dalla cameretta C da realizzarsi nel territorio comunale del comune di Gagliano Castelferrato.
(2000.31.1768)
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Nulla osta alla ditta Terme Gorga s.r.l., con sede legale in Calatafimi, per l'estrazione di acque termali.

Con decreto n. 349/41 del 26 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Terme Gorga s.r.l., con sede legale in Calatafimi, per l'estrazione di acque termali dalla sorgente Gorga in territorio dei comuni di Calatafimi e Castellammare del Golfo.
(2000.31.1754)
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Autorizzazione alla ditta Salermo Poligrafico S.p.A., oggi Salerno Packaging, con sede legale nel comune di Palermo, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto per la produzione di imballaggi metallici litografati.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 358/17 del 26 luglio 2000, è stata concessa alla ditta Salerno Poligrafica S.p.A., oggi Salerno Packaging, con sede legale nel comune di Palermo in via Salvatore Corleone n. 4, l'autorizzazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.Reg. n. 203 del 24 maggio 1988 per le emissioni in atmosfera derivanti da un impianto per la produzione di imballaggi metallici litografati che si intende svolgere nel comune di Palermo.
(2000.31.1769)
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Autorizzazione alla società CO.V.AG., con sede in Menfi, all'utilizzo dei fanghi di depurazione dell'impianto per trattamento di liquami.

Con decreto n. 363/XV del 26 luglio 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, per un periodo limitato ad anni 3 dalla data del presente decreto, la società CO.V.AG., con sede a Menfi in contrada Fiori Mandrazzi, all'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dall'impianto destinato al trattamento dei liquami prodotti dalla medesima società.
(2000.31.1756)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 18 settembre 2000, prot. n. 1335.
Articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 - Premio Nicholas Green. Anno scolastico 2000/2001.

Ai Provveditori agli studi della Sicilia
L'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 15 istituisce nove premi annuali intitolati a Nicholas Green da assegnare, per ogni provincia siciliana, ad altrettanti studenti delle scuole elementari, medie superiori per lo svolgimento di temi attinenti la solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto.
In particolare, i premi saranno tre da un milione ciascuno per gli studenti della scuola elementare, tre da due milioni ciascuno per gli studenti della scuola media di primo grado e tre da tre milioni per gli studenti della scuola media di secondo grado.
Le SS.LL. vorranno, in concomitanza con la "Giornata dei donatori di organi" che, ai sensi dell'art. 1 della legge, cade quest'anno domenica 1 ottobre, pubblicizzare, in tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di propria competenza, il presente concorso mediante affissione di appositi bandi che dovranno riportare la data di effettuazione della prova.
Copia dei predetti bandi dovrà essere tempestivamente inviata a questo Assessorato che provvederà conseguentemente ad accreditare a ciascuna delle SS.LL. l'importo di L. 18.000.000.
La partecipazione al concorso è libera; gli studenti interessati dovranno però inoltrare apposita domanda al capo dell'Istituto.
Alle SS.LL. è affidato, inoltre, il compito di nominare una commissione provinciale per l'esame degli elaborati la quale, al termine dei propri lavori, redigerà tre distinte graduatorie che verranno successivamente trasmesse a questo Assessorato unitamente a copia dei temi prescelti.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di cerimonie conclusive per le quali quest'ufficio si riserva la facoltà di nominare 9 rappresentanti regionali.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, comunicare a questo Assessorato la data e la sede di dette cerimonie con congruo anticipo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: GRANATA 

(2000.38.2042)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 11 luglio 2000, n. 2-DRU.
Indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

Ai sindaci dei comuni dell'Isola
Ai capi degli uffici tecnici dei comuni dell'Isola
Ai segretari comunali dei comuni dell'Isola
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia -  Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia -  Catania
Alle Province regionali
Alle Prefetture
Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Agli uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli architetti - Consulta regionale
All'Ordine professionale degli ingegneri - Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi - Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi
In seguito all'emanazione del decreto del 22 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 21 aprile 2000, avente come oggetto le "Modifiche del disciplinare di incarico tipo per la redazione del piano regolatore generale, delle relative prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare di incarico per la redazione del piano particolareggiato", sono pervenute a questo Assessorato motivate richieste da parte degli ordini professionali, dell'ambiente universitario, di associazioni culturali e ambientaliste di ritornare sull'argomento, con l'obiettivo di precisare il contenuto degli atti amministrativi e delle procedure introdotte dalla legge regionale 30 novembre 1991, n. 15 dopo circa dieci anni di applicazione e di mettere meglio a fuoco le finalità della pianificazione generale e attuativa nel terzo millennio.
Le recenti iniziative poste in essere da questo Assessorato per la formazione del "Piano urbanistico regionale" (art. 70 della legge regionale n. 71/78), quelle avviate da alcune province per pervenire alla formazione dei "piani territoriali provinciali" (legge regionale n. 9/86), l'ap provazione con decreto del 21 maggio 1999 delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, consigliano di non aspettare i risultati della tradizionale sequenza dei piani "a cascata" ma di approfittare di ogni livello di pianificazione per pervenire al riordino e alla riqualificazione del territorio regionale, come per altro esplicitamente suggerito nel primo documento di lavoro redatto dal Comitato tecnico scientifico, da poco rinnovato, con il compito di redigere il citato piano urbanistico regionale.
L'obbligatorietà della pianificazione comunale e la necessità di aggiornare periodicamente gli strumenti urbanistici generali consigliano quindi di utilizzare al meglio anche l'occasione della pianificazione locale.
La formazione di nuovi strumenti urbanistici è originata infatti dall'obbligo, indicato dalla legge regionale n. 15/91, del rinnovo degli strumenti urbanistici generali i cui vincoli (di durata decennale) ex art. 1 della legge regionale n. 38/73, preordinati all'esproprio di aree necessarie alla realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse pubblico o che comportano inedificabilità, hanno perso efficacia.
I nuovi piani si situano in un ciclo di rinnovo dei precedenti strumenti urbanistici generali e sono destinati a sostituirsi ai piani approvati negli anni '70-'90.
La normativa vigente per la formazione dei piani regolatori generali
La formazione degli strumenti urbanistici è disciplinata essenzialmente dalla legge regionale n. 71/78 e dalla legge regionale n. 15/91.
Le leggi regionali nn. 15/91, 9/93, 4/94 e 17/94 hanno apportato modifiche relative al processo di formazione e adozione dei piani regolatori generali da parte degli organi consiliari comunali. La legge regionale n. 17/94 è di particolare rilievo perché dispone "l'assorbimento" degli agglomerati abusivi e dei piani particolareggiati di recupero dell'abusivismo, approvati e non, all'interno dei nuovi piani regolatori generali, portando a conclusione la vicenda della pianificazione varata con la legge regionale n. 37 del 1985, finalizzata al recupero degli insediamenti abusivi in variante alla pianificazione ordinaria.
In particolare, l'art. 3 della legge regionale n. 15/91 ha modificato le procedure di formazione dei piani regolatori comunali, introducendo in sequenza la fase delle direttive generali impartite dal consiglio comunale e l'approntamento dello schema di massima della progettazione urbanistica e, contestualmente, l'individuazione delle zone da assoggettare a prescrizioni esecutive.
Questa circolare ha la scopo di:
-  sottolineare gli elementi innovativi culturali e tecnici che devono essere contenuti nella pianificazione locale;
-  strutturare le modalità di definizione delle direttive generali;
-  precisare i contenuti dello schema di massima e la sua migliore collocazione nel processo di formazione del piano regolatore generale.
Contenuti e finalità della pianificazione locale
Le attuali condizioni del contesto territoriale e ambientale, le tendenze demografiche in atto, la necessità di ripensare globalmente il ruolo delle risorse naturalistiche, ambientali e culturali del territorio dovrebbero strutturare il processo di riqualificazione e di recupero del territorio regionale e dei centri urbani, nel quadro di un nuovo progetto di sviluppo sostenibile per l'intera regione da spendere in sede nazionale ed europea.
In altri termini, le attuali condizioni socio-economiche del territorio siciliano, con particolare riferimento ai processi di urbanizzazione, all'opportunità di utilizzare il sovrabbondante patrimonio edilizio esistente (storico, legale e abusivo) e alle problematiche della tutela e della salvaguardia ambientale, suggeriscono oggi la redazione di piani regolatori miranti alla riqualificazione urbana e territoriale, basati sulla razionalizzazione degli insediamenti esistenti, in grado di assicurare la necessaria dotazione di attrezzature e servizi, senza previsioni di ulteriori espansioni residenziali non giustificate, come confermato dall'andamento degli ultimi censimenti.
Dalla consapevolezza di questi problemi hanno avuto origine le linee guida del Piano paesistico territoriale regionale e l'attività da questo Assessorato per la formazione del piano urbanistico regionale.
La filosofia di fondo delle linee guida, pur costituendo un approccio innovativo e aggiornato al tema della riqualificazione dell'assetto del territorio regionale, non è ancora diventata un riferimento sistematico per la pianificazione urbanistica ordinaria, ed ha comunque bisogno di essere tradotta in strumentazione urbanistica.
Ricognizione sulla qualità della pianificazione locale e sulle forme dell'urbanizzazione
La pianificazione locale, in linea generale, è stata caratterizzata finora da non adeguata attenzione nei confronti delle risorse territoriali, dei caratteri naturalistici e ambientali del territorio, della consistenza e stato d'uso del patrimonio edilizio esistente.
Infatti, spesso si è verificato che in vaste superfici destinate all'edificazione ed all'urbanizzazione dai piani regolatori generali, non sono state avviate procedure attuative né di iniziativa pubblica né di iniziativa privata e parte di esse sono state tuttavia edificate in maniera non del tutto razionale ed a volte illegale. Tali zone risultano in genere prive di adeguate aree per attrezzature e servizi.
Per altri versi, zone a destinazione agricola sono state trasformate in maniera difforme dalle previsioni degli stessi piani regolatori generali e dalle norme che regolano le trasformazioni del territorio agricolo.
La scarsa attenzione ai problemi della qualità urbana e ambientale delle aree edificate, tra cui in particolare i centri storici, ha condotto ad una sottovalutazione delle possibilità di soddisfare parte della domanda di residenze e servizi attraverso interventi di manutenzione, recupero edilizio, riqualificazione urbanistica e ambientale, con conseguente artificiosa creazione di domanda di nuove aree per espansioni a scopo prevalentemente residenziale.
Criteri e procedure per il dimensionamento dei piani regolatori generali
Al fine di definire gli aspetti dimensionali dei piani regolatori generali, fin dall'impostazione dello schema di massima, occorre utilizzare due criteri derivanti dall'analisi dello stato di fatto.
Da una parte un'attenta valutazione dei fenomeni demografici in atto, in relazione:
1)  alle tendenze naturali e migratorie della popolazione del luogo e del complessivo contesto territoriale;
2)  all'evoluzione delle consuetudini abitative (ampliamento dei nuclei familiari e progressiva riduzione dei componenti delle famiglie);
3)  ad effettive situazioni di disagio (affollamento, convivenze), da stimare per il periodo ventennale di vigenza del nuovo piano regolatore generale. Nel caso di comuni che abbiano significative capacità di attrazione turistica sarà quantificata anche la popolazione stagionale eventualmente distinta in: a) turistica stanziale; b) fluttuante; c) escursionistica).
Dall'altra, la valutazione della capacità strutturale insediativa del territorio comunale in relazione:
1)  alle capacità di accoglimento di popolazione residente e stagionale, dei servizi e delle attività nelle zone già totalmente o parzialmente edificate (classificate secondo i criteri indicati dal D.I. n. 1444/68), stimando di conseguenza le capacità insediative utilizzate e quelle residue.
2)  all'effettiva necessità di ulteriori aree edificabili che in ogni caso non siano gravate da vincoli di inedificabilità o di edificabilità limitata o da altri vincoli sovraordinati.
Dal confronto tra i dati così determinati, già in sede di progettazione di massima, si formuleranno previsioni di trasformazione urbanistica che siano coerenti con l'obiettivo programmatico di assicurare preliminarmente la piena utilizzazione:
a)  delle risorse edilizie esistenti e sottoutilizzate e di quelle recuperabili a vario titolo;
b)   delle aree edificabili interne alle zone omogenee perimetrate, parzialmente urbanizzate e non del tutto utilizzate. 

Pertanto nello schema di massima sarà indicata la capacità insediativa residenziale prevista dal piano regolatore generale secondo le seguenti priorità:
-  la quota del patrimonio edilizio esistente da assoggettare ad opere di manutenzione e/o ammodernamento;
-  la quota ulteriore derivante da interventi diretti di recupero e/o di nuova edificazione nelle aree parzialmente edificate;
-  la localizzazione di ulteriori previsioni residenziali o di residenza speciale (es. alberghi, residenza stagionale) in altre parti del territorio.
L'obiettivo di fondo è comunque il contenimento delle aree da urbanizzare ex-novo fino a quando non siano state pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle aree già parzialmente o totalmente edificate esistenti nel territorio comunale e completate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il reperimento delle aree da destinare ad attrezzature e servizi di carattere locale e di interesse generale
Particolare attenzione sarà posta nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione delle attrezzature e servizi per la residenza, e di quelle di interesse generale che debbono essere dimensionate in conformità alle prescrizioni contenute nel D.I. n. 1444 del 1968. La riserva di aree da destinare ad attrezzature e servizi, indicata dal piano regolatore generale, deve corrispondere all'intera capacità insediativa del piano regolatore generale, dovendosi considerare che il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e di progetto sia in futuro completamente utilizzato.
Il calcolo del fabbisogno complessivo di aree per attrezzature e servizi sarà dunque riferito al calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale in sede di formazione del progetto di massima. Esso conterrà le seguenti voci:
-  aree ed immobili destinati ad attrezzature e servizi ed effettivamente utilizzati e funzionanti, in sede propria e in sede impropria;
-  aree ed immobili già destinati a servizi, ancorché non utilizzati, di cui si conferma o meno la destinazione;
-  aree ulteriori destinate dal nuovo piano regolatore generale al soddisfacimento del fabbisogno calcolato in riferimento al dimensionamento del piano regolatore generale.
Criteri per il soddisfacimento della domanda di aree per attività produttive
Nel quadro degli indirizzi fin qui esposti si porrà particolare attenzione al problema dell'urbanizzazione di aree da destinare alle attività produttive.
La determinazione del fabbisogno farà riferimento alla domanda di aree proveniente da imprese già insediate nel territorio comunale che abbiano necessità di essere rilocalizzate (messa a norma, ampliamento, ecc.) e alla domanda prevedibile di insediamento di nuove imprese.
Anche per questi bisogni il criterio preliminare da adottare è quello già raccomandato relativo alla verifica della piena utilizzazione di aree già infrastrutturate e/o comunque già individuate da strumenti urbanistici previgenti.
Circa il reperimento di nuove aree si avrà cura di verificare l'opportunità di provvedervi in forma consortile con i comuni confinanti, evitando sovradimensionamenti locali e favorendo l'uso sinergico di risorse per l'infrastrutturazione e la gestione.
Per il reperimento di nuove aree per attività produttive si renderà altresì necessario tenere conto delle indicazioni dettate dalla delibera di Giunta regionale n. 185 del 3 luglio 2000 adottata ai sensi dell'art. 37, comma 2°, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
L'individuazione delle aree da sottoporre a prescrizioni esecutive
Nella individuazione delle aree da assoggettare a prescrizioni esecutive, da redigere contestualmente al nuovo piano regolatore generale, la legge n. 15/91 indica che occorre far riferimento ai fabbisogni di un decennio.
Secondo gli indirizzi enunciati in precedenza, occorre che si proceda alla prioritaria utilizzazione degli immobili esistenti e recuperabili e delle aree situate in zona di completamento non ancora utilizzate. Molto spesso tali immobili ed aree sono trasformabili senza il ricorso preventivo allo strumento attuativo perché ricadenti solitamente in zone classificabili come "B" di cui al D.I. n. 1444/68.
Pertanto, nel determinare il fabbisogno abitativo del decennio, bisognerà calcolare il contributo apportato dall'intervento diretto nelle zone "B".
In secondo luogo, saranno determinati gli abitanti insediabili nelle aree soggette a pianificazione esecutiva di iniziativa pubblica e privata; già approvate o in corso di approvazione all'atto di approvazione dello schema di massima, ma non ancora eseguite od in corso di attuazione. Anche queste quantità si aggiungeranno al calcolo del fabbisogno da soddisfare nel primo decennio.
Infine, saranno individuate le aree da assoggettare a prescrizioni esecutive, collegate all'approvazione del nuovo piano regolatore generale, fino a concorrere alla copertura del fabbisogno complessivo decennale, non soddisfatto altrimenti.
La scelta delle aree da assoggettare a prescrizioni esecutive dovrà in ogni caso essere fatta in vista del raggiungimento dei seguenti obbiettivi concorrenti:
-  recupero di alloggi non occupati e/o non completati;
-  recupero e/o ripristino di alloggi già occupati, al fine di contenere ed arrestare processi di espulsione originati da carenza di interventi di manutenzione e ammodernamento;
-  creazione di nuovi alloggi ove ammissibile secondo la normativa del nuovo piano regolatore generale;
-  recupero e trasformazione di immobili e aree al fine di adeguare la dotazione di attrezzature e servizi.
L'individuazione dei caratteri invarianti del territorio comunale
In vista della formazione, rielaborazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici, anche in mancanza ed in attesa di specifiche prescrizioni della pianificazione sovraordinata, occorre preliminarmente effettuare la ricognizione delle risorse culturali, territoriali e ambientali esistenti e provvedere alla definizione degli indirizzi di tutela e valorizzazione delle stesse.
Alcuni criteri importanti per la loro individuazione sono già, di fatto, contenuti nella legislazione e nelle disposizioni regionali vigenti, laddove:
a) con lo studio geologico sono perimetrate le zone a rischio che sono precluse a trasformazioni urbanistiche ed altre in cui tali trasformazioni sono soggette a prescrizioni;
b)  con lo studio agricolo-forestale sono individuate le aree agricole non utilizzabili per le urbanizzazioni e quelle boschive soggette a vincoli di legge.
Inoltre, il decreto di adozione delle linee guida del Piano paesistico regionale riporta i vincoli paesaggistici e fornisce indirizzi per la tutela delle diverse categorie di beni esistenti.
Le prescrizioni delle linee guida debbono considerarsi come sovraordinate e debbono pertanto essere recepite dai piani regolatori generali. Esse saranno riportate sia sulle tavole di analisi che su quelle di progetto del piano regolatore generale.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai beni indicati a: artt. 13. Archeologia; 14. Centri e nuclei storici; 15. Beni isolati; 16. Viabilità.
Nel citato decreto, le categorie di beni indicati sono soltanto elencati e sommariamente localizzati, mentre ne viene rinviata la precisa individuazione cartografica ad un procedimento di cooperazione tra soprintendenze ed enti locali, in sede di formazione dei piani paesistici.
In attesa che questi procedimenti vengano attivati dalle Soprintendenze, i piani regolatori generali, in sede di studi preparatori e ricognitivi, provvederanno all'individuazione e localizzazione cartografica di tali beni.
Per queste categorie di beni sono indicati specifici indirizzi di tutela di cui si dovrà tenere conto nella formulazione del testo delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale laddove saranno indicate le trasformazioni e gli usi ammissibili.
Al raggiungimento di tali obiettivi offrono un notevole contributo anche le indicazioni contenute nelle schede "CSU" redatte dalle Soprintendenze e gli elenchi allegati.
Perimetrazione delle zone A
Conformemente a quanto riportato nel paragrafo precedente, i piani regolatori generali dovranno provvedere alla preliminare perimetrazione delle zone A comprendenti i centri e i nuclei storici.
Parafrasando gli indirizzi delle linee guida del Ptpr in termini urbanistici, è indispensabile affermare che la perimetrazione del centro storico deve essere considerata come invariante e non come scelta di progetto.
Si perviene all'individuazione e alla perimetrazione del centro storico come zona A con un'apposita ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento che tenga conto anche della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio. Un ulteriore fonte di documentazione è costituita dalle mappe del catasto grafico di epoca borbonica (1830-1850 circa), in possesso dell'Assessorato regionale dei beni culturali, da integrare con la documentazione costituita dalle prime planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello Stato unitario (fine '800, primi decenni del '900). In ogni caso, non si possono escludere la consultazione degli archivi locali e i riscontri sul campo.
L'individuazione del perimetro della zona storica e la sua classificazione come zona omogenea A dovrà avvenire a prescindere dalla valutazione sulla qualità architettonica e storicità dell'edilizia in essa contenuta attualmente. Un centro urbano che abbia mantenuto il contesto viario e degli spazi pubblici di origine storica - in sostanza l'assetto urbanistico originario preunitario con le eventuali significative addizioni postunitarie ottocentesche - pure in presenza di processi, anche consistenti, di alterazione tipologica e/o di sostituzione delle unità edilizie, sarà in ogni caso classificato come zona A.
Un'eventuale sottozona zona A includerà e disciplinerà anche gli spazi inedificati adiacenti al centro storico (pendici collinari, parchi e orti infra o extra-murali, ecc.) che costituiscono complemento urbanistico, paesaggistico, ambientale essenziale del complesso urbano storico.
Perimetrazione e individuazione di altri beni culturali e ambientali
Analoga istruttoria e classificazione di zona A sarà effettuata al fine della individuazione cartografica dei beni culturali e ambientali, delle aree archeologiche, dei beni e complessi isolati, delle strade storiche, elencati nella stessa documentazione delle citate "linee guida" avendo cura di includere nei perimetri individuati gli spazi esterni di pertinenza fondiaria e/o territoriale e le eventuali relative recinzioni.
I nuclei storici o insediamenti storici puntuali sono rilevabili e perimetrabili mediante lo studio dei processi di antropizzazione del territorio, documentati attraverso planimetrie a carattere territoriale contenute nel catasto grafico di epoca borbonica di cui sopra e la consultazione della cartografia storica IGM in scala 1:50.000 o in scala 1:25.000 redatta in epoca post-unitaria.
Direttive generali del piano regolatore generale
Le direttive generali dovrebbero costituire lo scenario entro cui ogni comune colloca il proprio ruolo e definisce il proprio progetto di sviluppo e di riassetto territoriale in armonia con il quadro di assetto territoriale sovracomunale e con il programma delle opere pubbliche.
Tale adempimento, che già presenta difficoltà in sé, è ulteriormente reso più difficile dall'assenza della pianificazione provinciale o di "area vasta". Pertanto, specie i piccoli comuni o quelli rientranti di fatto negli ambiti metropolitani delle grandi città come Palermo e Catania e Messina, non trovano indicazioni adeguate per definire un loro ruolo e un loro progetto di sviluppo, ivi compreso il dimensionamento e la localizzazione di impianti e attrezzature di interesse sovracomunale.
La mancanza di un piano di assetto regionale e di previsioni di scala provinciale rende più difficile organizzare il futuro di molti piccolissimi comuni, con preziosi centri storici, immersi in contesti naturali di grande pregio, ma spesso isolati in aree montane mal collegate e lontani dalle tradizionali direttrici di sviluppo.
Le direttive saranno redatte sulla base di un'istruttoria comprendente le informazioni disponibili presso l'A.C. a cura dell'ufficio tecnico comunale su:
a) disciplina urbanistica vigente e principali vincoli sovraordinati;
b) stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
c) stato dell'urbanizzazione;
d) principali tendenze della domanda di abitazioni, servizi, strutture produttive, direzionali, commerciali e turistiche;
e) fenomeni di abusivismo edilizio.
Le direttive riporteranno tale istruttoria e conterranno l'indicazione delle principali opzioni di trasformazione e riqualificazione del territorio (opzioni ed indirizzi di trasformazione territoriale, di tutela e valorizzazione delle risorse esistenti, di razionalizzazione dei sistemi viari; opzioni relative alla domanda di insediamento di attività produttive, opzioni di soddisfacimento della domanda abitativa e dei relativi servizi).
La costruzione dello stato di fatto
Contestualmente alla delibera contenente le direttive generali il comune dovrà consegnare al progettista del piano regolatore generale:
-  lo studio geologico redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
-  lo studio agricolo-forestale redatto ai sensi delle leggi regionali nn. 15/91, 16/96 e 13/99;
-  la cartografia aggiornata (anche digitale) in scala 1:10.000 relativamente a tutto il territorio comunale; in scala 1:2.000 relativamente all'insediamento urbano e alle frazioni; in scala 1:500 relativamente al centro storico ove ne sia dotato. I rilievi aerofotogrammetrici da fornire per la progettazione del piano regolatore generale dovrebbero essere dotati di "carte volumetriche", in scala adeguata con le quote al piede e alla gronda degli edifici, accompagnate dai relativi tabulati, dalle quali risulti in maniera oggettiva e inequivocabile la volumetria realizzata in ogni singola area e l'altezza dell'edificio;
-  il programma triennale delle opere pubbliche;
-  il comune fornirà altresi al progettista elaborati grafici redatti sulla cartografia aggiornata sia in scala 1:10.000 che in scala 1:2.000, con l'esatta ubicazione delle opere pubbliche non ancora realizzate di cui si voglia che il progettista tenga conto; eventuali previsioni derivanti da patti territoriali, contratti d'area, previsioni derivanti da agenda 2000; le concessioni rilasciate dopo la redazione della nuova cartografia; le previsioni dei vari piani attuativi, da evidenziarsi con campiture diverse a seconda della fase di attuazione in cui si trovano (presentati, approvati, convenzionati, etc.);
-  su altra copia della cartografia aggiornata il comune deve fornire anche il mosaico delle varianti al vigente strumento urbanistico succedutesi nel tempo.
Risulta infatti che la cartografia del precedente strumento urbanistico e delle diverse varianti non coincide con quella con cui si deve lavorare per il nuovo piano regolatore generale e c'è il rischio di riportare erroneamente su di essa quella parte del precedente strumento urbanistico che rimane inalterata e le varianti nel tempo apportate;
-  monografie e studi riguardanti l'insediamento dal punto di vista storico, urbanistico, sociale ed economico.
Schema di massima
Dopo la legge regionale n. 15/91 non si parla più di "studio di massima" ma di "schema di massima".
Nonostante non sia stata diffusa finora la puntualizzazione dei contenuti del medesimo, esso è stato inteso generalmente come una sorta di pre-piano, redatto sulla base dei supporti geologico ed agricolo-forestale oltre che della cartografia aggiornata e degli altri elementi che deve fornire l'Amministrazione.
Deve inoltre contenere elaborazioni abbastanza avanzate al fine di pervenire a proposte sufficientemente definite, tali da mettere il consiglio comunale in condizione di scegliere gli ambiti delle prescrizioni esecutive.
Il progetto definitivo di piano regolatore generale risulta, di conseguenza, essere un approfondimento dello schema di massima.
Lo schema di massima sarà elaborato su cartografia in scala 1:10.000 e/o superiore e conterrà in ogni caso:
a)  la ricognizione del sistema dei vincoli e prescrizioni sovraordinati di natura ambientale e territoriale;
b)  la ricognizione della disciplina urbanistica vigente e degli strumenti attuativi approvati e vigenti, con l'indicazione dello stato di attuazione alla data di consegna della documentazione da parte del comune;
c)  la quantificazione dei volumi residenziali realizzati, classificati per tipologie insediative, finalizzate alla individuazione delle zone omogenee e la ricognizione sullo stato dell'urbanizzazione primaria e secondaria;
d)  la ricognizione sulle zone produttive;
e)  il quadro infrastrutturale generale con l'indicazione delle connessioni col sistema infrastrutturale territoriale;
f)  il dimensionamento preliminare del nuovo piano regolatore generale effettuato con i criteri di cui sopra;
g)  indicazione degli ambiti da sottoporre a prescrizioni esecutive.
Gli elaborati dello schema di massima devono essere, di regola, i seguenti:
-  relazione sullo stato di fatto e sulle strategie di piano con indicazioni:
-  sulla quantità del costruito esistente;
-  sul fabbisogno abitativo;
-  sul deficit di attrezzature e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
-  sul ruolo economico e produttivo del territorio comunale;
-  su una possibile gerarchia delle problematiche urbanistiche da sottoporre a prescrizioni esecutive;
-  rappresentazione in scala adeguata del territorio comunale in riferimento alla localizzazione nel territorio regionale, ai rapporti con i comuni contermini e alle vie di comunicazione;
-  planimetrie in scala 1:10.000 che riportino le indicazioni dello studio geologico e quelle dello studio agricolo-forestale;
-  planimetrie in scala 1:10.000 che riportino gli usi del suolo, il regime dei vincoli, i beni culturali, naturalistici e ambientali, e le previsioni discendenti da eventuale pianificazione sovraordinata, tra cui piani provinciali, i piani ASI, etc...
-  planimetrie in scala 1:10.000 che riportino lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche, delle opere pubbliche e di eventuali programmi speciali (es. programmi di irrigazione, patti territoriali, contratti d'area, etc....);
-  planimetrie in scala 1:5.000 o 1:2.000 del centro urbano e delle frazioni con l'individuazione del centro storico, del centro urbano consolidato, delle zone residenziali di recente formazione realizzata dall'iniziativa pubblica e privata, di eventuali zone di edificazione abusiva, delle zone destinate ad insediamenti speciali (produttive, turistiche, etc.....).
Questo Assessorato provvederà successivamente agli opportuni adeguamenti del vigente disciplinare d'incarico tipo per la redazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare d'incarico per la redazione del piano particolareggiato.
  L'Assessore: MARTINO 

(2000.31.1727)
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CIRCOLARE 11 luglio 2000, n. 3-DRU.
Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici.

Ai sindaci dei comuni dell'Isola
Ai capi degli uffici tecnici dei comuni dell'Isola
Ai segretari comunali dei comuni dell'Isola
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia - Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia - Catania
Alle Province regionali
Alle Prefetture
Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Agli uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli architetti Consulta regionale
All'Ordine professionale degli ingegneri Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi
1.  La legislazione nazionale
Le parti storiche delle città (di seguito denominate centri storici) hanno sempre costituito per la legislazione nazionale e regionale un contesto da disciplinare con norme specifiche.
La legge urbanistica del '42 (la legge n. 1150 del 17 agosto 1942) enuncia infatti che si deve assicurare, nel rinnovamento e ampliamento edilizio della città, il rispetto dei caratteri tradizionali (1). Successivamente, per effetto dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 la legge urbanistica dispone (art. 41 quinquies) che quando l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi (...) fino all'approvazione del piano regolatore generale.
Nella stessa legge l'art. 33 dispone opportunamente che il regolamento edilizio può essere distinto in due parti: una riguardante il nucleo edilizio esistente (tra cui il centro storico) e una riguardante la zona di ampliamento ed il restante territorio comunale.
Con una successiva integrazione dovuta all'art. 1 della legge 11 novembre 1968, n. 1187, la stessa legge precisa che tra i contenuti essenziali del piano regolatore generale debbono esservi i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico.
A partire dal decreto n. 1444 del 2 aprile 1968 nel quale sono definite le zone territoriali omogenee, i centri storici si sono fatti coincidere con le zone A individuate come le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Il titolo IV della legge n. 457 del 5 agosto 1978, riporta l'attenzione sulle aree degradate dei centri storici, ai fini del loro recupero a mezzo di piani particolareggiati (di iniziativa anche da parte dei privati), e la definizione delle categorie di intervento introdotte dall'art. 31 della medesima legge (del tutto identiche a quelle descritte poi dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78) ha costituito per decenni l'unica normativa applicata a livello nazionale per l'intervento nei centri storici(2).
Negli anni '90, nel tentativo di agevolare l'attuazione degli interventi di recupero e di coinvolgere l'iniziativa privata, il Parlamento nazionale ha generato nuovi tipi di strumenti urbanistici, per lo più riconducibili ai piani particolareggiati, come i programmi integrati di(3) intervento o i programmi di recupero urbano(4) che propongono sostanzialmente la concertazione tra l'intervento pubblico e quello privato.
2. Leggi speciali e leggi regionali
Il tema dell'intervento nei centri storici viene esplorato con maggiore ampiezza e profondità nell'elaborazione di alcune leggi speciali, riferite a particolari città (con appositi canali finanziari per gli interventi) o a particolari contesti territoriali colpiti da gravi calamità (per lo più terremoti), e in alcune leggi regionali. Tra le prime ricordiamo la legge speciale per Venezia(5), quella per i Sassi di Matera(6) e la normativa sul recupero emanata in attuazione della legge n. 219 del 1981(7). Ci limitiamo a citare queste leggi perché sono quelle che contengono il più notevole avanzamento metodologico e normativo dell'intervento nei centri storici derivante dall'evoluzione e dalla maturazione culturale del tema in riferimento agli aspetti progettuali, economici e gestionali.
Un posto di rilievo, nel panorama nazionale, merita la legge regionale siciliana n. 70 del 1976, dedicata al recupero dei centri storici di Siracusa (l'isola di Ortigia) e di Agrigento, nella quale i primi due articoli hanno finalità fortemente innovative e valenza di carattere generale(8).
Nelle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario per operare all'interno dei centri storici si fa ricorso costantemente ai piani particolareggiati.
Si differenzia la Regione Emilia Romagna che già nel 1978 con la propria legge urbanistica fondamentale(9) stabilisce che il piano regolatore generale relativamente agli insediamenti storici debba contenere una disciplina di dettaglio, direttamente operativa, basata sul metodo dell'analisi e della classificazione tipologica delle unità edilizie(10). A queste vengono associate le categorie di intervento ottenute da una rivisitazione e da un ampliamento di quelle proposte dalla legge n. 457/78. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca la Regione Toscana che con l'ultima legge urbanistica(11) assegna al regolamento urbanistico, che costituisce l'elaborato immediatamente prescrittivo e operativo del piano regolatore generale, il compito di dettare la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.
Anche le recenti disposizioni della Provincia autonoma di Trento(12), le norme urbanistiche della Regione Veneto(13) e della Regione Valle d'Aosta(14) si muovono in questa direzione. Infine, dalla legge urbanistica della Regione Liguria(15) si evince che gli insediamenti storici debbano essere inclusi nei piani urbanistici comunali tra gli ambiti di conservazione e riqualificazione da individuare e debbano essere soggetti a una normativa adeguata stabilita dal piano generale.
L'innovazione sostanziale di queste norme consiste nell'individuazione di una fase di oggettiva conoscenza delle caratteristiche fisiche del patrimonio edilizio storico da cui far scaturire le trasformazioni possibili e le destinazioni d'uso compatibili e nella proposta dell'intervento diretto in luogo dei piani particolareggiati al fine di accelerare l'operatività dei soggetti pubblici e privati. E' evidente che l'intervento diretto deve essere previsto all'interno del piano regolatore generale e deve comunque essere preceduto dalla costruzione della conoscenza oggettiva e sistematica delle origini e delle trasformazioni della città storica e delle caratteristiche del patrimonio edilizio sotto l'aspetto storico, tipologico, tecnologico, funzionale e statico.
In questa direzione si muove il piano regolatore per il centro storico di Napoli in corso di definizione, che comunque non esclude il ricorso ai piani particolareggiati per situazioni di particolare complessità e degrado(16).
3. La legislazione siciliana
3.1. La normativa di riferimento
In Sicilia l'attività urbanistica ed edilizia all'interno dei centri storici è integrata dalle disposizioni della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 (e dalla circolare n. 4 del 1979 emanata in applicazione della legge), la quale dedica al recupero dei centri storici due articoli: l'art. 20 (categorie di intervento) e l'art. 55 (centri storici).
L'art. 20 ripropone essenzialmente le categorie di intervento della legge n. 457/78.
L'art. 55 richiama i primi due articoli della legge regionale n. 70 del 1976 e successivamente sottolinea "che le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche".
Il contenuto di questo articolo si riferisce esplicitamente ai casi di progettazione di nuovi edifici all'interno dei centri storici, disponendo che essa deve rispettare le caratteristiche dell'ambiente circostante. A maggior ragione tale prescrizione deve riguardare il carattere del recupero del patrimonio edilizio storico.
Nel prescrivere una progettazione all'interno dei centri storici che abbia come matrice culturale l'analisi e l'interpretazione delle regole costitutive della città storica, si fa riferimento esplicito al concetto di "tipologia dell'ambiente circostante" ascrivibile senza equivoci alla tipologia del patrimonio edilizio storico, alle forme di aggregazione di tale patrimonio (morfologia) e alla tipologia degli spazi inedificati (percorsi pubblici primari e secondari, piazze, slarghi, etc...).
3.2.  Le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale
Recentemente, con l'elaborazione e l'approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale (decreto assessoriale beni culturali ed ambientali del 21 maggio 1999) la Regione ha messo a fuoco con maggiore ampiezza e sistematicità il tema dell'intervento di recupero dei "Centri e nuclei storici" consolidando e ampliando l'orientamento culturale espresso succintamente nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e nelle leggi speciali.
Il Piano territoriale paesistico regionale, infatti "individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico- urba ni sti che-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico- ambientali".
Per essi il Piano territoriale paesistico regionale indica:
-  criteri oggettivi di perimetrazione come zone A, ai sensi del D. I. n. 1444 del 2 aprile 1968 al fine di evitare metodologie prive di fondamento scientifico;
-  indirizzi per la pianificazione territoriale che deve tendere a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei nell'ambito dell'intero sistema insediativo regionale;
-  indirizzi per l'attività urbanistica all'interno dei centri storici che deve essere basata sulla conservazione e valorizzazione dei caratteri spaziali, architettonici e tipologici esistenti, limitando le trasformazioni ad ambiti privi di valore storico-testimoniale o al miglioramento della qualità urbana e delle condizioni abitative(17).
Questa nuova attenzione nei confronti del ruolo dei centri storici, espressa in maniera sistematica nel Piano territoriale paesistico regionale, contribuisce a definire strategie regionali di assetto del territorio finalizzate alla conservazione e alla qualificazione del patrimonio d'interesse storico, archeologico, artistico, culturale o documentario, che sono state inserite nel corpo dei contributi per il complemento di programmazione della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato nell'ambito del POR 2000-2006.
Per raggiungere le finalità di cui sopra la Direzione regionale dell'urbanistica ha elaborato anche una valutazione di massima dei costi degli interventi, tra i quali è prevista una spesa per la redazione di piani di recupero dei centri storici e per interventi articolati di carattere strategico.
Per altro, si sottolinea che i programmi di intervento contenuti nel programma Agenda 2000 relativi al recupero e alla riutilizzazione del patrimonio edilizio storico sono stati criticati in sede europea per la mancanza di quadri urbanistici di riferimento.
3.3. Le linee guida e gli strumenti urbanistici per il recupero dei centri storici
Come si evince da quanto sopra, l'intervento di recupero dei centri storici, viene finalmente promosso anche in Sicilia come obiettivo irrinunciabile e qualificante per conseguire un assetto del territorio regionale culturalmente ed economicamente aggiornato, per il quale si sollecita un'adeguata attenzione da parte delle amministrazioni locali e si comincia ad assegnare risorse.
Per raggiungere pienamente l'obbiettivo è necessario però aggiornare tecnicamente e culturalmente anche gli strumenti e cioè la natura e il contenuto dei piani urbanistici finalizzati al recupero dei centri storici, a partire dalla legislazione e dalla normativa esistente e in base ai nuovi indirizzi culturali espressi dalla Regione (linee guida del Piano territoriale paesistico regionale e documenti successivi di implementazione delle stesse).
E' indispensabile che il contenuto culturale del Piano territoriale paesistico regionale, espresso attualmente nelle forme delle linee guida in maniera programmatica e descrittiva, innervi e aggiorni il contenuto dei piani urbanistici generali e attuativi.
Sarà necessario quindi rivedere anche i contenuti della citata circolare n. 4 del 1979 sulla base della sperimentazione attuata in Italia e in Sicilia e valutare se il recupero dei centri storici debba essere demandato obbligatoriamente alla redazione di un piano attuativo o se non sia possibile attivare forme di intervento adeguate anche attraverso la pianificazione generale.
3.4. Perimetrazione dei centri e nuclei storici
In verità, la disciplina degli interventi all'interno dei centri e nuclei storici dovrebbe essere correttamente inquadrata all'interno degli strumenti di pianificazione generale, a partire da una'oggettiva individuazione e perimetrazione degli stessi all'interno dei piani regolatori generali.
Succede invece che essi vengano perimetrati con criteri arbitrari, o riducendo al minimo la superficie della zona A o prevedendo zone A discontinue, escludendo le aree che hanno subito le più vistose sostituzioni, negando più o meno consapevolmente il concetto di unità e organicità dell'impianto urbano.
Ancora più misconosciuti, sono in generale, nella prassi della pianificazione comunale, i nuclei storici diffusi nel territorio, dei quali andrebbero identificate e tutelate anche le aree di pertinenza inedificate.
Parafrasando gli indirizzi delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale in termini urbanistici, è indispensabile affermare che la perimetrazione del centro storico deve essere considerata come "invariante" e non come scelta di progetto.
Si perviene all'individuazione e alla perimetrazione del centro storico come zona A con un'apposita ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento che tenga conto anche della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio. Unfonte di documentazione è costituita dalle mappe del catasto grafico di epoca borbonica (1830-1850 circa), in possesso dell'Assessorato regionale dei beni culturali, da integrare con la documentazione costituita dalle prime planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello Stato unitario (fine '800, primi decenni del '900). In ogni caso, non si possono escludere e la consultazione degli archivi locali e i riscontri sul campo.
I nuclei storici o insediamenti storici puntuali sono rilevabili e perimetrabili mediante lo studio dei processi di antropizzazione del territorio documentati attraverso planimetrie a carattere territoriale, contenute nel catasto grafico di epoca borbonica di cui sopra, e la consultazione della cartografia storica IGM in scala 1:50.000 o in scala 1:25.000 redatta in epoca post-unitaria.
Al raggiungimento di tali obiettivi offrono un notevole contributo anche le indicazioni contenute nelle schede CSU redatte dalle Soprintendenze e gli elenchi allegati.
3.5. Strumenti urbanistici
Il recupero dei centri storici è stato tradizionalmente affidato alla redazione dei piani particolareggiati o piani di recupero da redigere ai sensi della circolare n. 4 del 1979.
I comuni che si sono avvalsi della facoltà di redigere piani particolareggiati sono comunque pochissimi.
In linea generale, si può dire che la pianificazione attuativa all'interno dei centri storici è stata poco praticata e, tranne qualche caso, i piani pervenuti all'esame di questo Assessorato sono stati redatti con metodi disomogenei.
La redazione del piano particolareggiato, tra l'altro, non contribuisce minimamente ad affrettare la soluzione di uno dei problemi più importanti ai fini dell'attuazione del recupero, e cioè la mobilitazione dei soggetti attuatori pubblici e privati. Tale obiettivo può essere messo a fuoco adeguatamente anche nell'ambito della pianificazione generale. In conclusione, i piani particolareggiati di recupero, anche se hanno fatto crescere la conoscenza e l'esperienza nel merito, non sono da considerare strumenti irrinunciabili e gli obiettivi del recupero si possono raggiungere anche con tecniche più rapide e più efficaci, come dimostrano le esperienze nazionali in atto.
In campo nazionale, infatti, in base alle considerazioni già accennate, si è affermata la scelta di disciplinare il recupero dei centri storici attraverso l'intervento diretto, previsto in sede di pianificazione generale, demandando alla redazione di piani particolareggiati la progettazione relativa ad aree campione o ad aree rappresentative di problematiche particolari.
3.6.  Varianti generali per i centri storici
Ciò non vuol dire che la disciplina urbanistica da prevedere tramite l'intervento diretto debba essere il risultato di un approccio progettuale approssimativo.
Si sottolinea invece l'opportunità di prevedere l'intervento diretto attraverso la pianificazione generale in corso di redazione o attraverso apposite varianti generali che abbiano come campo di applicazione le zone A, opportunamente perimetrate.
Tali varianti devono essere redatte sulla base di una conoscenza approfondita della storia urbana, della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio storico e degli spazi inedificati, su analisi e valutazioni di tipo socio-economico, sulla verifica degli aspetti funzionali (accessibilità, mobilità, dotazione di attrezzature e servizi) della città storica, sulla riutilizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico sia in termini residenziali che in riferimento ad altre attività e funzioni compatibili.
Le analisi, riferite al contesto fisico-spaziale e al contesto socio-economico, devono essere finalizzate a ridefinire il ruolo del centro storico nel contesto urbano e territoriale e a individuare i soggetti (o attori) pubblici e privati che possono concretamente attuare gli interventi di recupero.
La variante generale di cui sopra deve essere redatta su una cartografia base aggiornata di tipo aerofotogrammetrico, commissionata per una restituzione in scala 1:500, contenente le quote al piede e alla gronda degli edifici. Non si può prescindere dalla documentazione cartografica costituita da rilievi delle strutture edilizie eseguiti in scala 1:500 (comprendenti tutti i piani in elevazione) che consenta di ipotizzare la classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico. I rilievi possono essere estesi all'intera zona A o possono essere limitati ad aree campione opportunamente selezionate, in grado però di apportare un contributo di conoscenze da riversare nell'ambito generale. La cartografia di base deve essere integrata da un adeguato repertorio di immagini fotografiche.
Con l'occasione si precisa che la classificazione tipologica non è un dato a-priori: si possono fare alcune ipotesi di classificazione degli edifici e delle invarianti tipologiche da preservare che devono però essere verificate e integrate da un'approfondita conoscenza della storia urbana e della configurazione del patrimonio edilizio.
L'ambito delle destinazioni d'uso e delle attività compatibili o incompatibili con i caratteri del patrimonio edilizio storico e della struttura urbana costituisce un tema di particolare rilevanza progettuale.
In considerazione della durata dei vincoli del piano e della mutevolezza delle situazioni, per quanto attiene alla riutilizzazione del patrimonio edilizio storico più eminente, conviene indicare non una destinazione d'uso specifica ma una gamma di destinazioni compatibili (v. l'allegato, alla voce destinazioni d'uso).
Un altro tema di notevole delicatezza è quello del l'accessibilità, della mobilità e dei parcheggi pubblici e privati. Per questa tipologia di problemi è quasi impossibile dare indicazioni di carattere generale. Tuttavia, sarebbe opportuno, nel caso di centri storici ad altimetria complessa, non escludere a-priori percorsi meccanizzati di vario tipo (ascensori, scale mobili, funivie) da realizzare dopo un'analisi costi-benefici o con lo strumento del project financing. Sarebbe opportuno, ove possibile, prevedere aree di parcheggio tangenti all'abitato e infine regolamentare il ricovero delle automobili private con la consapevolezza che la mancanza di regole non elimina il problema.
3.7. Elenco degli elaborativi costitutivi le varianti generali per le zone A
Gli elaborati da presentare non possono essere inferiori ai seguenti:
a)  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:10.000;
b) stralcio del piano regolatore generale in scala 1:2.000
c)  relazione illustrativa dell'analisi e del progetto articolata nei seguenti paragrafi:
-  cenni sullo strumento urbanistico e sul sistema di vincoli vigente;
-  dati geografici;
-  ipotesi sullo sviluppo storico dell'insediamento (documentato da "riveli" ove esistenti);
-  dati sulla popolazione;
-  caratteri della struttura urbana;
-  dati qualitativi/quantitativi e stato di conservazione del patrimonio edilizio;
-  aspetti funzionali: attrezzature e servizi di cui al D.Int. n. 1444 del 2 aprile 1968; attrezzature di interesse generale e di ambito sovracomunale;
-  ricognizione sulle reti infrastrutturali e sugli impianti tecnici urbani;
-  criteri progettuali in riferimento ai sistemi funzionali di cui alla lettera l);
-  quantificazione di massima della popolazione insediabile in funzione dell'ottimizzazione dell'indice di affollamento delle abitazioni;
-  definizione dell'ambito dell'intervento diretto e degli ambiti su cui redigere eventualmente i piani particolareggiati;
-  programma, fasi di attuazione e ipotesi sui principali soggetti attuatori degli interventi.
d)  planimetria o planimetrie che rappresentano le fasi dello sviluppo storico dell'insediamento con l'indicazione degli edifici specialistici o residenziali relazionati alle varie fasi dello sviluppo urbano. Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1:5.000 o 1:2.000 in relazione all'ampiezza del centro storico;
e)  planimetria contenente il perimetro del centro storico e i sistemi generatori della forma urbana costituiti dal sistema del patrimonio edilizio e dal sistema della rete viaria e degli spazi pubblici inedificati. Deve essere sempre riportata la denominazione delle strade. Il patrimonio edilizio deve essere analizzato e classificato mediante il metodo dell'analisi tipologica(18). Devono essere evidenziate anche le aree libere di pertinenza degli edifici di cui sopra, gli assi viari di interesse storico e lurbano storico.
Ogni edificio o elemento tipologicamente classificato deve essere denominato in un'apposita legenda e deve essere individuabile nella planimetria. Su ogni edificio o elemento tipologicamente classificato deve essere annotato il livello di utilizzazione (abbandonato, sottoutilizzato, etc...).
Nella stessa planimetria devono essere individuati gli edifici di totale sostituzione realizzati nel XX secolo.
Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1:2.000 o 1:1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico;
f) planimetria contente il perimetro del centro storico e i perimetri delle sezioni censuarie ricadenti all'interno del centro storico.
Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1:2.000 o 1:1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico;
g)  ridisegno della planimetria catastale. Scala di rappresentazione: 1:2.000 o 1:1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico;
h)  planimetria contenente l'indicazione delle attrezzature e dei servizi di cui al D. Int. n. 1444 del 2 aprile 1968, delle attrezzature di interesse generale e di ambito sovracomunale, specificati alla lettera h); l'indicazione degli assi o delle piazze a spiccata vocazione commerciale o a attività commerciali periodiche; un giudizio sulla compatibilità o incompatibilità delle attrezzature e dei servizi esistenti che preveda la conferma dell'attività o della funzione o la variazione con relativo trasferimento dell'attività o funzione ritenuta non compatibile; l'indicazione degli edifici e delle aree di proprietà pubblica (statale, regionale, comunale).
Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1:2.000 o 1:1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico;
i)  planimetria contenente l'indicazione del programma triennale delle opere pubbliche ricadenti nel centro storico; l'indicazione di interventi di recupero in corso da parte di soggetti pubblici e privati con relative destinazioni d'uso di progetto; l'indicazione di eventuali programmi integrati di intervento(19); l'indicazione di eventuali programmi di recupero urbano(20); l'indicazione di altri eventuali cosiddetti programmi complessi (contratti di quartiere, prusst); l'indicazione di parti del tessuto urbano storico di particolare complessità e degrado, da sottoporre a pianificazione particolareggiata, con carattere di interventi pilota per i quali devono essere ipotizzati contestualmente i soggetti attuatori pubblici e privati.
Cartografia di base: rilievo aerofotogrammetrico. Scala di rappresentazione: 1:2.000 o 1:1.000 in relazione all'ampiezza del centro storico;
l)  planimetrie di progetto contenenti l'indicazione dell'ambito di intervento diretto, l'indicazione degli ambiti di pianificazione particolareggiata, delle categorie di intervento e le nuove destinazioni d'uso riferite almeno ai seguenti sistemi funzionali:
-  il sistema residenziale e della residenza speciale (alberghi diffusi, residences, case per studenti, case per anziani, case per categorie protette, etc.....);
-  il sistema dell'istruzione;
-  il sistema delle attrezzature e dei servizi culturali;
-  il sistema delle attrezzature e dei servizi socio-assistenziali il sistema delle attrezzature per lo spettacolo;
-  il sistema della pubblica amministrazione e degli uffici di uso pubblico;
-  il sistema delle attività produttive artigianali e commerciali;
-  il sistema dell'accessibilità, della mobilità e dei parcheggi;
-  il sistema del verde pubblico;
-  il sistema delle aree tangenti al centro storico;
m)  norme di attuazione;
n)  regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1150 del 1942.
3.8.  Elenco degli elaborativi costitutivi i piani particolareggiati di recupero per ambiti urbani ricadenti nelle zone A
Fermo restando che gli elaborati costituenti il piano particolareggiato sono quelli in atto previsti dal disciplinare tipo approvato con decreto del 17 maggio 1979, si auspica che il progetto di piano venga costituito dagli elaborati appresso elencati, oltre che da un'esauriente documentazione fotografica delle facciate esterne ed interne degli edifici interessati dal piano medesimo:
a)  relazione descrittiva dello stato di fatto e dei criteri progettuali, strutturata nel modo che segue:
-  i confini e l'altimetria dell'area;
-  i principali processi storici di trasformazione del patrimonio edilizio e del disegno urbano;
-  i caratteri e la classificazione tipologica del patrimonio edilizio;
-  la tipologia della rete viaria storica e degli spazi pubblici inedificati;
-  lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e dei percorsi, i processi di degrado e gli interventi di recupero in corso;
-  la qualità e la quantità di attrezzature e servizi presenti;
-  le condizioni abitative e i processi in atto (spopolamento, ripopolamento, abitanti transitori come studenti, immigrati di colore, etc....);
-  il ruolo attuale e potenziale dell'area nel contesto urbano;
-  quantificazione di massima della popolazione insediabile in funzione dell'ottimizzazione dell'indice di affollamento delle abitazioni;
-  la proposta progettuale;
-  la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;
b)  planimetrie, sezioni (longitudinali/trasversali) e profili delle strutture edilizie in scala 1:500, comprese le coperture;
c)  analisi tipologica del patrimonio edilizio e degli spazi inedificati ricadenti nell'area. Individuazione delle unità edilizie.
L'indagine è finalizzata a individuare la classificazione tipologica degli edifici; la perimetrazione delle unità edilizie funzionali; la coincidenza o la differenza tra tipo edilizio e unità edilizia funzionale. Contemporaneamente bisognerà esaminare la tipologia delle aree libere, degli spazi inedificati e della rete viaria storica, riportando la denominazione delle strade e i numeri civici.
Devono essere individuati anche gli edifici di sostituzione realizzati nel XX secolo.
L'analisi tipologica deve essere riportata su una base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1:500.
La perimetrazione delle unità edilizie deve essere riportata sui piani terreni dei rilievi in scala 1:500;
d)  consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio, delle aree libere di pertinenza degli edifici (corti, giardini privati, orti urbani) e della rete viaria.
Si intende per consistenza il numero delle elevazioni fuori terra. Lo stato di conservazione deve essere esaminato dal punto di vista statico, funzionale ed igienico e deve essere aggiornato mediante apposita verifica sul campo. Si dovrà verificare l'esistenza di sopraelevazioni recenti e di sopraelevazioni storicizzate. Deve essere evidenziato anche lo stato di conservazione delle aree libere di pertinenza degli edifici (corti, giardini privati, orti urbani).
L'indagine deve essere riportata sui piani terreni dei rilievi in scala 1:500. La rete viaria può presentare vari elementi di degrado:
-  l'inaccessibilità temporanea o permanente per crolli, demolizioni, processi di privatizzazione;
-  l'alterazione della pavimentazione storica;
-  l'inesistenza o l'eccesso di allineamenti commerciali e depositi;
e) destinazioni d'uso dei piani terreni e dei piani superiori (in percentuale), utilizzazione degli edifici specialistici, attività incompatibili con le strutture edilizie e con il contesto urbano di cui si prevede il trasferimento, presenza di attrezzature pubbliche.
Per le attrezzature pubbliche bisognerà valutare se hanno una sede propria o una sede impropria e i bacini di utenza.
L'indagine deve essere riportata sui piani terreni dei rilievi in scala 1:500;
f)  articolazione della proprietà (pubblica/privata), livello di utilizzazione delle strutture edilizie (abbandono, sottoutilizzazione, etc...), titolo di occupazione delle unità edilizie in percentuale (proprietà, affitto, altro titolo).
L'indagine deve essere riportata su una base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1:500;
g)  planimetria di progetto con l'indicazione delle categorie d'intervento, le nuove destinazioni d'uso per ogni tipo edilizio e/o unità edilizie e l'eventuale indicazione dei comparti da sottoporre a recupero unitario.
La planimetria deve essere redatta su una base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1:500;
h)  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare. Planimetria riportata sulla sovrapposizione della planimetria catastale e della planimetria aerofotogrammetrica;
i)  norme di attuazione con l'indicazione degli interventi previsti per ogni tipo edilizio e/o unità edilizia;
l)  progetti tipo esemplificativi in scala 1:200.
4.  L'allegato
Ai fini di una corretta comprensione ed univoca utilizzazione della terminologia usata si rende necessario rinviare all'allegato "Terminologia".
Questo Assessorato provvederà successivamente agli opportuni adeguamenti del vigente disciplinare d'incarico tipo per la redazione della variante generale relativa alla zona "A" e del piano particolareggiato di recupero.
  L'Assessore:  MARTINO 



(1)  Art. 1, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
(2) Le categorie di intervento sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica. I lavori parlamentari modificarono le proposte formulate dagli esperti, associando la categoria del risanamento conservativo che era riferita agli interventi urbanistici con il restauro che era riferito agli edifici monumentali.
(3)  Art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono stati dichiarati per altro costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale con la sentenza del 17 febbraio 1992, n. 393.
(4) Art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
(5)  Legge n. 798/84.
(6)  Legge n. 771/86.
(7)  Legge promulgata dopo il terremoto del 1980 in Campania.
(8)  L'art. 1 della la legge regionale siciliana n. 70 del 1976 recita: I centri storici dei comuni dell'Isola sono beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo..... L'art. 2 recita: I comuni, nella redazione dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, debbono perseguire:
a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale;
b) il recupero edilizio ai fini sociali ed economici, anche applicando la legislazione regionale in materia, nonché le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e loro successive modifiche ed integrazioni;
c) la permanenza degli attuali abitanti.
(9)  Legge regionale del 7 dicembre 1978, n. 47.
(10)  Non riteniamo di doverci soffermare sull'utilità dell'analisi e della classificazione tipologica del patrimonio edilizio che riteniamo essere l'unica via percorribile per intervenire con adeguata consapevolezza all'interno dei centri storici, a condizione che tale classificazione risulti a posteriori dall'esame accurato delle caratteristiche spaziali, organizzative e statiche degli edifici di ciascun centro storico e a condizione, quindi, che non si pensi di importare o di esportare tipi e norme valevoli per tutti i centri storici d'Italia.
(11)  Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.
(12)  Art. 24 del T.U. delle leggi provinciali inerenti l'ordinamento urbanistico e tutela del territorio, legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 del B. U. 8 febbraio 1994.
Legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 e indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, approvati con delibera di G. P: n. 20116 del 30 dicembre 1992.
(13) Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.
(14)  Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
(15)  Legge regionale 4 settembre1997, n. 36.
(16) Ci si riferisce alla variante per il centro storico proposta all'inizio del 1996 dall'amministrazione di Napoli elaborata dagli uffici comunali sotto la guida dell'assessore Vezio De Lucia.
(17)  In particolare, per i centri ed i nuclei storici il Piano territoriale paesistico regionale individua i seguenti indirizzi:
a)  per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di un'equilibrata distribuzione delle funzioni. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri;
b)  per i centri storici "di nuova fondazione" (C) e per quelli della ricostruzione del Val di Noto (D) si raccomanda particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui si innestano;
c)  per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione;
d)  per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano;
e)  per i centri storici abbandonati (H) si propone lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.
(18) La classificazione tipologica minima deve comprendere almeno: gli edifici specialistici per il culto (chiese, cappelle, oratori, etc..), gli edifici specialistici per la vita associata dei religiosi (complessi conventuali, seminari etc....), gli edifici specialistici civili (municipio, ospedali, etc....), gli edifici specialistici difensivi (castelli, torri, mura, etc....), gli edifici residenziali a carattere monumentale (palazzi a corte, palazzi, palazzetti, etc....), gli edifici residenziali che formano il tessuto "di base" che può essere articolato in case a schiera monoaffaccio, case a schiera con doppio affaccio, case plurifamiliari di tipo processuale, case plurifamiliari di impianto, etc....
(19)  Art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
(20) Art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Allegato
TERMINOLOGIA

Tipologia
La classificazione tipologica non è un dato a-priori; vi si perviene dopo un'analisi accurata dei caratteri del patrimonio edilizio di ogni centro storico, da eseguire sul rilievo geometrico delle strutture edilizie.
Si propone un approccio al metodo dell'analisi tipologica connessa ad aspetti di tipo funzionale perché più comprensibile e più utilizzabile da parte degli operatori di ogni livello. Inoltre, data la processualità delle configurazioni edilizie, specie degli edifici residenziali, è preferibile utilizzare come riferimento il tipo edilizio consolidato.
Tipi edilizi
Il patrimonio edilizio storico urbano dei comuni siciliani è catalogabile in due famiglie tipologiche principali: edifici specialistici ed edifici residenziali.
Gli edifici specialistici sono a loro volta classificabili in edifici specialistici per il culto (chiese, cappelle, oratori, etc..), edifici specialistici per la vita associata dei religiosi (complessi conventuali, seminari etc..), edifici specialistici civili (municipio, ospedali, etc..), edifici specialistici difensivi (castelli, torri, mura, etc...).
I tipi residenziali comprendono gli edifici residenziali a carattere monumentale (palazzi a più corti, palazzi a corte, corte, palazzi, palazzetti, etc....), gli edifici residenziali che formano il tessuto "di base" che può essere articolato in case a schiera monoaffaccio, case a schiera con doppio affaccio, case plurifamiliari di tipo processuale, case plurifamiliari di impianto, etc...
Vi sono poi i tipi di sostituzione e cioè gli edifici realizzati nel XX secolo attraverso la demolizione del tessuto storico preesistente.
Il patrimonio edilizio storico può essere dotato di aree libere di pertinenza degli edifici come giardini privati, corti, orti urbani, chiostri, che fanno parte integrante del tipo edilizio.
Tipologie della rete viaria storica e degli spazi inedificati pubblici
La rete viaria storica comprende gli assi viari di primo impianto connessi alla formazione e allo sviluppo della città storica; i percorsi relazionati alla progressiva occupazione edilizia delle aree che generalmente coincidono con gli spazi di aggregazione e di distribuzione della residenza, come corti o cortili pubblici, vicoli ciechi o passanti, scalinate, rampe, ballatoi urbani.
Il sistema degli spazi inedificati pubblici comprende le piazze, i larghi, i giardini pubblici.
Unità edilizia
L'unità edilizia si individua attraverso l'analisi tipologica del patrimonio edilizio. L'unità edilizia consiste in un organismo edilizio costituito generalmente da un insieme di più unità immobiliari; essa si sviluppa in tre dimensioni e gode di autonomia funzionale, statica e figurativa. E' caratterizzata da un ingresso su strada o su altro spazio di uso pubblico e da un sistema, anche disorganico, di distribuzione verticale (scale, ballatoi, etc....) dal quale si accede alle unità immobiliari.
Nel caso di centri storici di media e grande dimensione, dove si sono verificati maggiori trasformazioni delle strutture edilizie, accade frequentemente che il patrimonio edilizio storico non derivi dalla realizzazione di edifici ex-novo, ma da processi di trasformazione di tipi edilizi molto più antichi.
Tali processi, che riguardano prevalentemente gli edifici residenziali, avvengono in genere in due modi: per rifusione, accorpamento e ampliamento di tipi edilizi monocellulari, con un percorso di crescita dell'organismo edilizio; per frazionamento di tipi edilizi pluricellulari, o comunque di notevole dimensione, con un percorso di frammentazione dell'organismo edilizio. Poiché tali processi spesso sono fortemente consolidati sul piano fisico e corrispondono a una precisa articolazione della proprietà edilizia, è necessario rintracciare, oltre i tipi edilizi, la configurazione delle attuali unità edilizie che possono quindi non corrispondere con i tipi edilizi.
Unità immobiliare
L'unità immobiliare consiste in un organismo spaziale di dimensione minima, censito o censibile dal catasto urbano, in grado di assolvere autonomamente le funzioni per le quali è censita o censibile. Essa può coincidere con un alloggio, con un negozio, con un deposito, etc.
Superfetazioni
Le superfetazioni costituiscono alterazioni planimetriche e/o volumetriche più o meno recenti dei tipi edilizi consolidati o delle unità edilizie funzionali consolidate.
Esse sono di due tipi:
-  orizzontali;
-  verticali.
Le superfetazioni orizzontali derivano dall'edificazione progressiva di spazi inedificati o di aree libere pubbliche o private, finalizzata ad aumentare la superficie dell'unità edilizia o dell'unità immobiliare. Esse spesso pregiudicano l'areazione e il soleggiamento degli edifici contigui.
Sopraelevazioni
Le sopraelevazioni coincidono con le soprastrutture citate nel D. I. n. 1444 del 2 aprile 1968 e nella circolare n. 4/1979. Consistono in superfetazioni verticali realizzate al di sopra della copertura. Possono presentare problemi di disorganicità strutturale con il corpo di fabbrica sottostante. Nella normativa sopra citata vi si attribuisce una connotazione negativa con l'evidente intento di prevederne la rimozione. Esse non devono essere confuse con le sopraelevazioni storicizzate staticamente compatibili con gli edifici sottostanti.
Unità minima di intervento
L'unità minima di intervento, per la quale individuare una o più categorie di intervento, coincide con l'unità edilizia, quando quest'ultima è dotata di autonomia funzionale, statica e figurativa.
Quando manca uno di questi requisiti, o perché le unità edilizie sono comunque inglobate in organismi più complessi e più ampi, o perché le unità edilizie si sovrappongono in maniera difforme da un piano all'altro, l'unità minima di intervento, da sottoporre a intervento unitario, è costituita dall'organismo edilizio di dimensione maggiore, compreso tra le fondazioni e la copertura, oppure dal numero di unità edilizie funzionali necessario ad assicurare autonomia figurativa, statica e funzionale all'intervento di recupero.
Entro il perimetro dell'unità minima di intervento possono coesistere una o più categorie di intervento.
DESTINAZIONI D'USO

I centri storici svolgono una funzione prevalentemente residenziale e ospitano per lo più attrezzature e servizi connessi alla residenza permanente o temporanea.
Dovrebbe essere abolita la residenza dai piani terreni, salvo particolari condizioni favorevoli di comfort ambientale.
E' consentita la residenza speciale, come case-albergo per studenti, alloggi comunitari per singoli, per anziani e per altre categorie assistite individuate dalla vigente legislazione regionale e nazionale.
Nei centri storici è consentito ubicare attrezzature collettive e servizi pubblici, compatibili con il carico urbanistico tollerabile dall'impianto urbano, con le caratteristiche spaziali e distributive (classificazione tipologica) degli edifici storici, con la soglia di accessibilità e che, in linea generale, non comportino la presenza di un grande numero di addetti.
E' consentita l'ubicazione di attrezzature culturali e per lo spettacolo, quali biblioteche pubbliche, musei, centri culturali, accademie, istituti di alta cultura, cinema e teatri.
E' consentita l'ubicazione di attrezzature scolastiche e per l'infanzia, quali asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, istituti universitari, centri di ricerca, corsi di laurea. E' consentita l'ubicazione di attrezzature socio-sanitarie, quali farmacie, centri socio-sanitari e di assistenza, day-hospital, consultori, sedi periferiche di associazioni culturali, sindacali, politiche, studi professionali.
E' consentita l'ubicazione di attrezzature ricettive e turistiche, quali pensioni, alberghi, trattorie e ristoranti.
E' consentita l'ubicazione di attrezzature ricreative quali nuclei elementari di verde e campetti di gioco per bambini.
E' consentita l'ubicazione di attrezzature commerciali e attività artigianali, quali negozi di uso quotidiano e di uso saltuario, botteghe artigianali di tipo tradizionale, mercati al dettaglio anche all'aperto, agenzie bancarie, centri di servizio alle imprese, attività produttive di beni immateriali.
Tra le attrezzature e i servizi pubblici è consentito ubicare autorimesse pubbliche e autorimesse private sotterranee o a raso, parcheggi sotterranei o a raso destinati alla residenza, parcheggi scambiatori in aree tangenti al centro abitato.
Sono, in linea generale, incompatibili con le strutture edilizie e con l'impianto urbano del centro storico le seguenti destinazioni d'uso: commercio all'ingrosso; complessi commerciali; depositi a cielo aperto; artigianato di produzione; industrie.
(2000.31.1727)


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