REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2000 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 26 luglio 2000.
Modifica del decreto 12 dicembre 1997, concernente Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.
  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 11 ottobre 2000.
Graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001  pag. 17 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 luglio 2000.
Modifica della perimetrazione e del regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale integrale Macalube di Aragona  pag. 24 


DECRETO 26 luglio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela  pag. 29 


DECRETO 26 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, ricadente nei comuni di Marineo, Monreale, Godrano, Corleone e Mezzojuso  pag. 30 


DECRETO 26 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Monte San Calogero (Kronio), ricadente nel territorio del comune di Sciacca  pag. 39 


DECRETO 26 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel territorio del comune di Tortorici  pag. 43 


DECRETO 22 agosto 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realiz-zazione di un metanodotto ricadente nel comune di Noto  pag. 48 


DECRETO 22 agosto 2000.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Randazzo  pag. 49 


DECRETO 22 agosto 2000.
Approvazione della scheda tecnica da compilarsi da parte degli uffici tecnici dei comuni in materia di violazioni urbanistico-edilizie  pag. 50 


DECRETO 24 agosto 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Buscemi  pag. 51 


DECRETO 28 agosto 2000.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di opere nel comune di Cinisi  pag. 56 


DECRETO 4 settembre 2000.
Approvazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Pachino  pag. 58 


DECRETO 5 settembre 2000.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Castellammare del Golfo per la realizzazione di un insediamento industriale  pag. 62 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 12 ottobre 2000.
Modifiche al decreto 20 giugno 2000, concernente criteri e parametri per l'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa.
  pag. 63 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti la determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento per l'esecuzione di opere irrigue - S. Leonardo Ovest - IV lotto - Comprensorio Villabate nei comuni di Ficarazzi, Misilmeri, Villabate e Palermo  pag. 65 
Approvazione del piano di ripartizione n. 301 rettificato, modifica borghi rurali in agro di Butera, relativo ai terreni conferiti dalle ditte Chiaramonte Bordonaro Gabriele e Luigi fu Gabriele, Carlo e Maria di Amedeo  pag. 92 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche  pag. 92 
Proroga della gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina  pag. 93 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Siracusa  pag. 93 
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo  pag. 93 
Fissazione delle epoche e delle sedi per le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Anno 2001  pag. 93 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti iscrizione di alcune società nell'albo regionale degli enti privati che intendono concor rere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 93 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione del progetto relativo alla ristrutturazione di una scuola media nel comune di Palma di Montechiaro.
  pag. 94 
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio ma rit ti mo di porzioni di aree demaniali marittime site in località Giummarella del comune di Licata  pag. 94 
Esclusione dal demanio ma rit ti mo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Porto Empedocle  pag. 94 
Approvazione di variante al regolamento edilizio del co mune di Taormina  pag. 94 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Capaci  pag. 94 
Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave  pag. 94 
Nulla osta alla ditta Oranfrizer s.r.l., con sede in Scordia, per l'ampliamento del proprio stabilimento per la selezione e la lavorazione di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli  pag. 94 

CIRCOLARI
Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 9 ottobre 2000, prot. n. 4301.
Revoca della circolare n. 6/Gab. del 16 luglio 1999. Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 -Art. 2. Fidejussione provvisoria  pag. 95 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 26 luglio 2000.
Modifica del decreto 12 dicembre 1997, concernente Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Visto il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
Visto il Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998;
Vista la nota n. 2699 del 9 aprile 1999, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha rilevato la necessità di chiarire alcune disposizioni contenute nel P.T.P. e di emendare alcuni errori materiali del testo;
Ritenuto, in conformità a detta richiesta, di correggere l'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, alla dizione "di piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate dimensioni" quella "di piccoli servizi igienici o di pertinenze di limitate dimensioni";
Per quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

All'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, si sostituisce alla dizione "di piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate dimensioni" quella "di piccoli servizi igienici o di pertinenze di limitate dimensioni".

Art. 2

Le norme di attuazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, così come approvato con il decreto n. 8102/97 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998 e corrette con il presente provvedimento sono quelle risultanti nel testo allegato sub a) al presente decreto.

Art. 3

E' integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998, nonché la sua vigenza ed efficacia, ferme restando le correzioni e le integrazioni come sopra apportate.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della legge n. 1497/39, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente agli elaborati correttamente integrati.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Pantelleria, perché venga depositata presso gli uffici del comune, ove gli interessati potranno prenderne visione.

Art. 5

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Palermo, 26 luglio 2000.
  MORINELLO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 14 agosto 2000, con nota n. 838.

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(2000.37.1994)
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ASSESSORATO DELLA SANITÀ


DECRETO 11 ottobre 2000.
Graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613;
Dato atto che i medici in possesso dei requisiti previsti e che aspirano all'inserimento nella graduatoria regionale valida dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 dovevano inviare con plico raccomandato, entro il 31 gennaio 2000, all'Assessorato regionale della sanità domanda in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e conforme allo schema;
Dato atto ancora che, ai fini della graduatoria, così come previsto dal comma 5 del citato art. 2, sono stati valutati i titoli posseduti dagli aspiranti alla data del 31 dicembre 1999, utilizzando i criteri espressamente previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.613/96;
Dato atto che la graduatoria di che trattasi è stata elaborata avvalendosi della propria procedura informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri fin qui enunciati;
Ritenuto di dovere approvare con provvedimento formale la graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta valida per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613, è approvata l'allegata graduatoria provvisoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Art. 2

Entro venti giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono inoltrare all'Assessorato regionale della sanità motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2000.
  PROVENZANO 


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(2000.41.2172)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 luglio 2000.
Modifica della perimetrazione e del regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale integrale Macalube di Aragona.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981, n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 290/44 del 16 maggio 1995, di istituzione della riserva naturale integrale Macalube di Aragona con relativi allegati recanti la perimetrazione ed il regolamento della riserva;
Vista la nota prot. n. 149 del 30 ottobre 1998 della Legambiente - ente gestore della riserva naturale, recante proposta di modifica dell'attuale perimetro e del regolamento della riserva;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XLIV n. 197 del 22 marzo 1999;
Visto il parere espresso in data 21 luglio 1999 dalC.R.P.P.N., il quale condivide la proposta di parere formulata dalla Commissione II in data 7 luglio 1999, che si riporta in stralcio: "La Commissione, condividendo in toto le proposte di modifica del perimetro, della zonizzazione e del regolamento formulate dall'ente gestore..., propone al Consiglio di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte dall'ente gestore";
Ritenuto di condividere il sopra citato parere;

Decreta:


Art. 1

La perimetrazione della R.N.I. Macalube di Aragona, allegata al decreto n. 290/44, è sostituita dalla cartografia in allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 2

Il regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale integrale Macalube diAragona, allegato al decreto n. 290/44, è sostituito dall'allegato n. 2 del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 luglio 2000.
  MARTINO 


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(2000.36.1950)
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DECRETO 26 luglio 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 171 del 18 luglio 1971, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gela;
Vista l'istanza del comune di Gela n.43514 del 7 luglio 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante al piano regolatore generale per la "realizzazione di una struttura alberghiera denominata Daniela Garden Hotel in contrada Borgo Manfria, ditta Villa Daniela s.r.l.";
Vista la delibera consiliare n. 36 del 22 marzo 1999, approvata dal CO.RE.CO. sez. centrale di Palermo in data 29 aprile 1999 decisione n. 3356/3142, con la quale si adotta la variante su indicata;
Visto il parere favorevole n. 6/98 del 17 marzo 1998 reso dal Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere negativo n. 4304/sez. II, del 22 gennaio 1999 reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, che rimarca la necessità di conservare le percezioni visive tutelate dal vincolo apposto con decreto n. 15 del 21 gennaio 1987;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del segretario generale datata 6 luglio 1999;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 268 del 24 maggio 2000 che integralmente si trascrive:
"-  Visto il contratto per l'area di Gela, sottoscritto il 27 maggio 1998 ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, perfezionato con la relazione ricognitiva del Ministero industria, commercio ed artigianato del 17 marzo 1999;
-  la variante urbanistica del comune di Gela, deliberazione n. 36 del 22 marzo 1999, in attuazione delle parti in variante del precitato contratto d'area;
-  il protocollo aggiuntivo al contratto d'area sottoscritto il 30 marzo 1999, che rende esecutivi gli atti precedenti;
-  Premesso che, con nota prot. n. 15 dell'8 marzo 2000 la D.R.U., gruppo XXXI, (prodotta in allegato e facente parte integrante del presente voto) proponeva di condividere la variante al P.R.G. adottata dal comune di Gela con delibera consiliare n.36 del 22marzo 1999 "fatte salve le decisioni che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta vorrà assumere in sede di consiglio relativamente alla tutela del vincolo di sua competenza";
-  che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta con nota prot. 1106 del 28 aprile 2000 (prodotta in allegato e facente parte integrante del presente voto) si esprimeva nel merito con il parere appresso citato;
-  Considerato che "dall'esame dei suddetti elaborati d'inquadramento territoriale si evince che l'area in questione ricade in zona di verde agricolo, prossima ad una zona C3. I parametri urbanistici di progetto, ..., risultano inferiore a quelli previsti nella vicina zona C3 e sono coerenti con quelli previsti dalla normativa e dagli standard per le aree a destinazione specifica";
-  che lo ius variandi, quale espressione del potere di programmazione urbanistica, non incontra limiti nell'ampiezza dell'area presa in considerazione, bensì nella necessità che la nuova destinazione impressa all'area, quali che siano le dimensioni di questa, sia la risultante di una scelta di carattere generale.
Il procedimento di variante in esame si concretizza in una scelta globale programmata, riferibile ad avviso del C.R.U. a un quadro globale di valutazioni ed obiettivi finali da raggiungere nell'ambito dello sviluppo del turismo del comune di Gela.
Inoltre, a prescindere dal singolo insediamento produttivo, l'atto di pianificazione in esame appare inquadrato in un contesto più ampio, correlato all'apprezzamento degli obiettivi finali di sviluppo degli insediamenti produttivi del territorio di Gela, anche con riferimento ad intese programmatiche in corso o realizzande.
Alla stregua di quanto precede, la variante appare meritevole di accoglimento, fermo restando le disposizioni dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78. Tuttavia, il progetto non appare condivisibile per le motivazioni diffusamente espresse nella relazione prodotta dalla Soprintendenza di Caltanissetta (n. 1106 del 28 aprile 2000) ed illustrata in sede d'adunanza C.R.U. Pertanto, dovrà essere redatto un nuovo "progetto che, attraverso una totale rielaborazione, forte ridimensionamento dei corpi di fabbrica e dei rapporti plano-volumetrici, nonché attraverso un'analisi dei riferimenti tipologici caratteristici del territorio rurale della Piana di Gela e delle aree limitrofe, si inserisca in modo compatibile nel paesaggio tutelato". L'efficacia della variante resta subordinata alla realizzazione dell'intervento proposto nel più vasto contesto delle intese di programma in corso o realizzande";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità alle prescrizioni espresse dal C.R.U. con voto n. 268 del 24 maggio 2000 ed in conformità a quanto espresso nella nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 1106 del 28 aprile 2000, è approvata, esclusivamente per quanto attiene la classificazione urbanistica dell'area, la variante al piano regolatore di Gela, adottata con delibera consiliare n. 36 del 22 marzo 1999, relativa al cambio di destinazione da zona agricola "E" a zona per attrezzature turistico-alberghiere, per la realizzazione di un albergo denominato "Daniela Garden Hotel" ubicato in contrada Borgo Manfria, foglio di mappa 105, particelle 104 e 63.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato;
A)  delibera consiliare n. 36 del 22 marzo 1999:
 1)  analisi territoriale del comprensorio di Gela - ambito patti territoriali e contratti d'area;
 2)  linee guida del piano paesistico regionale dei territori di Gela, Niscemi, Mazzarini, Riesi, Butera;
Livello territoriale comunale
 3)  piano regolatore generale allegato n. 3 - destinazione d'uso del territorio, scala 1:25.000 (copia conforme);
 4)  tav. 2 - centro urbano pianificato e varianti, scala 1:25.000;
 5)  tav. 3 - centro urbano consolidato, scala 1:25.000;
 6)  tav. 4 - localizzazione variante villa Daniela, scala 1:25.000;
 7)  tav. 5 - vincoli paesaggistici, scala 1:25.000;
 8)  tav. 6 - viabilità, scala 1:25.000;
 9)  relazione geologica;
10)  relazione tecnica illustrativa;
11)  valutazione d'impatto ambientale - relazione tecnica;
12)  stralcio IGM, scala 1:25.000;
13)  viabilità primaria e secondaria linee pubbliche trasporti urbani, scala 1:10.000;
14)  viabilità primaria e secondaria rete raccolta RSU, scala 1:10.000;
15)  planimetria con gli insediamenti nella zona;
16)  planimetria con gli insediamenti nella zona (post operam);
17)  stralcio catastale, scala 1:4.000;
18)  stralcio planimetrico con curve di livello;
19)  profilo AB;
20)  veduta fotografia da poggio Arena;
21)  veduta fotografica dalla torre di Manfria;
22)  vedute fotografiche dal monte Zinglino.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 26 luglio 2000.
  MARTINO 

(2000.36.1964)
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DECRETO 26 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, ricadente nei comuni di Marineo, Monreale, Godrano, Corleone e Mezzojuso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, ricadente nei comuni di Marineo, Monreale, Godrano, Corleone e Mezzojuso, provincia di Palermo;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 9 dicembre 1998, in ordine alla perimetrazione e al regolamento della riserva in questione, ha espresso il parere di rinviare ogni decisione nelle more di conoscere se il progetto relativo alla realizzazione del Centro vivaistico regionale in contrada Oliva Valle Maria, ricadente nella riserva, citato nella nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, prot. n. 495 del 17 maggio 1997, sia quello già esaminato nel 1993 ovvero uno nuovo;
Vista la nota del Centro vivaistico regionale prot. n. 995/VII-1-1 del 19 luglio 1999, con la quale si informa che il progetto in questione verrà rielaborato e ripresentato a cura di un gruppo di studio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
Considerato che a tutt'oggi nulla è pervenuto in merito alla realizzazione del citato Centro vivaistico;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'istituzione della riserva confermando la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91 nonché il regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserve e preriserva, sul quale comunque il C.R.P.P.N. si era espresso favorevolmente nella seduta del 31 maggio 1996;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Considerato, altresì, che il C.R.P.P.N. nella seduta del 9 luglio 1999 ha confermato il proprio parere reso nella citata seduta del 16 febbraio 1993;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa e dal C.R.P.P.N. in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a "svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite un "contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'Azienda";
Considerato, altresì, che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, ricadente nei comuni di Marineo, Monreale, Godrano, Corleone e Mezzojuso, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, ff.gg.259 IV S.O., N.O.; III N.O.; 258 I N.E., II N.E.; I S.O., N.O.; II N.O. di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare:
-  la Rocca Busambra: un massiccio isolato costituito da Flysch numidico, calcari e dolomi triassici. Per la sua peculiare struttura ed esposizione rappresenta una classica zona di rifugio di paleo e neo-endemismi rupestri quali: centaurea busambarensis, Gagea bohemica var. busambarensis, Cerastium scaranü, Anthemis punetata var. sicula, etc.
-  il bosco sottostante (Ficuzza, Cappelliere, zona del Gorgo del Drago): la più ricca zona boschiva della Sicilia occidentale: in esso oltre a numerose specie di quercus vegeta il Fraxinus excelsior, Acer campestre e castanea sativa;
-  alcune delle poche stazioni siciliane di Antropa belladonna ai piedi della Rocca Busambra;
-  ambienti di particolare interesse naturalistico quali i laghetti naturali Gorgo Tondo, Gorgo del Drago, Gorgo lungo;
-  le interessanti popolazioni faunistiche altamente diversificate. Di particolare rilievo: l'Aquila reale, il Falco pellegrino, il Capovaccaio, colonie di Falco grillaio, Nibbio bruno e reale e Gracchio corallino.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art.5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato);
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica, sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazione utili per l'eleborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d)  individuare il responsabile della gestione della riserva;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22, legge regionale n.14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22, legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34, legge regionale n.16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  MARTINO 



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DECRETO 26 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Monte San Calogero (Kronio), ricadente nel territorio del comune di Sciacca.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Monte San Calogero (Kronio), ricadente nel comune di Sciacca, provincia di Agrigento;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91, giusta parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale reso nella seduta del 9 luglio 1999;
Visto il parere del C.R.P.P.N., espresso nella seduta del 9 luglio 1999, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserve e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana in data 3 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Considerato, altresì, che il C.R.P.P.N. nella seduta del 9 luglio 1999 ha confermato il proprio parere reso nella citata seduta del 16 febbraio 1993;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dalla Commissione legislativa e dal C.R.P.P.N. in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Ritenuto, altresì, di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla perimetrazione e al regolamento;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a "svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite un "contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'Azienda";
Considerato, altresì, che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Monte San Calogero (Kronio), ricadente nel comune di Sciacca, provincia di Agrigento.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, f.g.266 IV S.E. di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di tutelare il complesso ipogeo costituito da 5 grotte principali, Stufe di San Calogero, Grotta del Lebbroso, Grotta di Mastro, Grotta Cucchiara (labirinto aspirante) e Grotta di Gallo, interessato dalla circolazione di aria e vapori legati a fenomeni termali.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art.5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato);
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica, sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Agrigento, le indicazione utili per l'eleborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d)  individuare il responsabile della gestione della riserva;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22, legge regionale n.14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22, legge regionale n. 14/88, alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34, legge regionale n.16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  MARTINO 



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DECRETO 26 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel territorio del comune di Tortorici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve;
Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel territorio del comune di Tortorici, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 12 giugno 2000, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nell'area di riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite un "contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato, altresì, che le somme da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel territorio del comune di Tortorici, provincia di Messina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg.252 II S.O., di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale integrale al fine di tutelare gli interessanti aspetti di vegetazione mesoigrofila fisionomicamente caratterizzati dall'eccezionale presenza di Sanicula europea.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana (ente gestore).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art.5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (da ora in poi Assessorato);
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifica, sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazione utili per l'elaborazione del piano di sistemazione delle riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d)  individuare il responsabile della gestione della riserva;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;
f)  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22, legge regionale n.14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti, l'Assessorato promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al p. 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n.16/96 provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41, legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  MARTINO 





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DECRETO 22 agosto 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto ricadente nel comune di Noto.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. area sud-G.R./294/nov. del 31 marzo 1999, con la quale la Snam, gruppo realizzazioni Catania, ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la realizzazione del metanodotto denominato "allacciamento al pozzo Agip di Noto" DN150 (6") 75 bar;
Vista la delibera n. 83 del 29 settembre 1999, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Noto ha espresso parere favorevole alla realizzazione del metanodotto in argomento;
Vista la nota prot. sez. 1/6 n. 6692/99, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1774, n. 64, parere favorevole ai "fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato";
Vista la nota prot. n. 791/III del 5 maggio 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, sez. archeologica, sul metanodotto in argomento, ha rilasciato parere favorevole, invitando la Snam a comunicare l'inizio dei lavori;
Vista la nota prot. n. 2900, sez. II, del 26 maggio 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, sez. P.A.U., sul metanodotto di che trattasi ha espresso parere favorevole, ai sensi del l'art. 11 della legge n. 1497/39;
Vista la nota prot. n. P14394 del 6 dicembre 1999, con la quale l'Ufficio prevenzioni incendi del Comando provinciale vigili del fuoco di Siracusa ha rilasciato parere favorevole, con condizioni, alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 3154 del 22 aprile 1999, con la quale l'Ispettorato dipartimentale della foreste di Siracusa, sul progetto in argomento, non esprime alcun parere per difetto di competenza;
Visto il parere n. 2/2000 prot. n. 36 del 20 luglio 2000, con il quale il gruppo XXIII della D.R.U., presa in esame la richiesta della società citata e l'unita documentazione, ha espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta alle condizioni contenute nei pareri degli organi competenti;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIII della D.R.U. e constatata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n.15 del 30 aprile 1991 in conformità al parere reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal gruppo XXIII della D.R.U. con relazione n. 2/2000 prot. n. 36 del 2 luglio 2000 ed alle condizioni contenute nei pareri resi dagli organi in premessa citati, il progetto relativo alla realizza zione del metanodotto denominato "allacciamento pozzo Agip di Noto" DN150 (6") 75 bar, finalizzato a collegare il pozzo Agip di Noto all'esistente metanodotto "Ragusa-Avola" DN300 (12") 75, interessante il comune di Noto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato;
 1)  delibera consiliare n. 83 del 29 settembre 1999;
 2)  relazione tecnica particolareggiata, costituita da n. 20 facciate;
 3)  carta litologica ad uso del suolo, scala 1:10.000;
 4)  piano generale, scala 1:100.000;
 5)  planimetria, scala 1:25.000, Dis. LB-4E-82000;
 6)  planimetria, scala 1:10.000, con P.R.G. e punti di ripresa fotografica, Dis. LB-5E-82051;
 7)  profilo altimetrico, scala 1:10.000/1:1.000, Dis. LB-3D-82101;
 8)  allegato A, dimensione e pista di lavoro;
 9)  allegato B, sezione tipo di scavo;
10)  allegato C, distanze di sicurezza da fabbricati e nuclei abitati;
11)  allegato D, segnaletica per gasdotti;
12)  allegato E, attraversamento tipo strade di categoria B;
13)  documentazione fotografica con n. 6 fotografie a colori, numerate, con il tracciato di progetto del metanodotto riportato in giallo.

Art. 3

La Snam S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Snam S.p.A. ed il comune di Noto sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 agosto 2000.
  LO MONTE 

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DECRETO 22 agosto 2000.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Randazzo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 850 del 6 giugno 1987, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Randazzo;
Visto il foglio prot. n. 2352/UT del 23 novembre 1999, con il quale il sindaco del comune di Randazzo ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti relativi alla modifica degli artt. 19 e 40 del regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 3 del 13 gennaio 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale di Catania con provvedimento n.860/534 del 12 febbraio 1998, con la quale il consiglio comunale di Randazzo ha adottato le modifiche agli artt.19 e 40 del regolamento edilizio;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, della delibera consiliare n. 3/98;
Vista la certificazione del 23 novembre 1998, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale attestante la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n.3/98, nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la stessa;
Visto il parere n. 7 del 7 luglio 2000, reso dal gruppo XXVIII della D.R.U. ai sensi dell'art.9 della legge regionale n. 40/95 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
-  il comune di Randazzo è dotato di piano regolatore generale con annesse PP.EE. e R.E. approvato con decreto n.850 del 6 giugno 1987;
-  con delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 1998 sono state adottate modifiche al R.E. vigente di cui agli allegati "A" e "B", concernenti in particolare: art. 19, "tipi edilizi" nella parte relativa alle z.t.o. "B4"; art. 40, "decoro degli edifici";
-  le modifiche in specie riguardano rispettivamente l'arretramento dei fabbricati, in z.t.o. "B4", che dovrà uniformarsi al costruito preesistente per le motivazioni espresse dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, richiamate nella delibera consiliare suindicata, e la regolamentazione dell'installazione di antenne paraboliche, sia negli immobili con più unità abitative di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione che negli immobili del centro storico, a seguito della normativa di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997;
Considerato che le modifiche al R.E. vigente, sopra descritte, sono condivisibili, è del parere che le modifiche agli artt. 19 e 40 del R.E. vigente, adottate con delibera consiliare n. 3/98 siano meritevoli d'approvazione";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. ed atteso che la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXVIII/D.R.U. con parere n. 7 del 7 luglio 2000 in premessa riportato, la variante riguardante le modifiche agli artt. 19 e 40 del regolamento edilizio vigente nel comune di Randazzo, di cui alla delibera consiliare n. 3 del 13 gennaio 1998.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n.3 del 13 gennaio 1998, che viene timbrata e vistata da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 agosto 2000.
  LO MONTE 

(2000.36.1961)
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DECRETO 22 agosto 2000.
Approvazione della scheda tecnica da compilarsi da parte degli uffici tecnici dei comuni in materia di violazioni urbanistico-edilizie.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed, in particolare, l'art. 2, comma ultimo, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed, in particolare, l'art. 1, comma 2°;
Vista la legge 31 maggio 1994, n. 17 ed, in particolare, l'art. 13;
Vista la legge 21 giugno 1985, n. 298, art.9, comma 3°, con il quale è disposto che "il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato d'attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'attuazione ed all'efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio";
Vista la nota di prot. U.T./1 del 4 gennaio 1999, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto anche a questo Assessorato regionale di fornire le informazioni e gli elementi necessari agli adempimenti di legge discendenti dall'art. 9 della citata legge n. 298/85;
Ritenuto di dover adempiere a quanto richiesto dal Ministero attraverso l'acquisizione da parte dei comuni dell'Isola di una serie d'informazioni utili a riguardo;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, di predisporre apposita scheda tecnica;

Decreta:


Art. 1

E' approvata l'allegata scheda tecnica da compilarsi da parte dei responsabili degli uffici tecnici dei comuni della Regione.

Art. 2

E' fatto obbligo a tutti i comuni dell'Isola di far pervenire all'Assessorato regionale del territorio e dell'am bien te, Direzione regionale urbanistica, gruppo XL, la scheda di cui all'art. 1 debitamente compilata, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 agosto 2000.
  LO MONTE 


Allegato
SCHEDA TECNICA

Legge n. 47/85 (situazione al 31 dicembre 1999)
Concessioni rilasciate  n.  
Autorizzazioni rilasciate  n.  
Provvedimento di diniego  n.  
Eventuali ricorsi avverso diniego concessioni  n.  
Eventuali ricorsi avverso diniego autorizzazioni  n.  
Ordinanze di demolizione e/o remissione in pristino  n.  
Eventuali ricorsi avverso ordinanze  n.  
Accertamenti di inottemperanza  n.  
Acquisizioni  n.  
a)  demolizioni d'ufficio  n.  
b)  utilizzazioni per pubblica utilità  n.  

Legge n. 724/94
Concessioni rilasciate  n.  
Autorizzazioni  n.  
Provvedimento di diniego  n.  
Eventuali ricorsi avverso diniego concessioni  n.  
Eventuali ricorsi avverso diniego autorizzazioni  n.  
Ordinanze di demolizione e/o remissione in pristino  n.  
Eventuali ricorsi avverso ordinanze  n.  
Accertamenti di inottemperanza  n.  
Acquisizioni  n.  
a)  demolizioni d'ufficio  n.  
b)  utilizzazioni per pubblica utilità  n.  

Dotazione di personale complessiva dell'U.T.C.
Personale assunto ai sensi dell'art. 14, legge regionale n. 26/86  n.  
Personale ex art. 14, legge regionale n. 26/86, in servizio al 31 dicembre 1999  n.  
Personale ex art. 14, legge regionale n. 26/86, in mobilità  n.  

Personale ex art. 14, legge regionale n. 26/86, che svolga o ha svolto compiti d'istituto diversi da quelli della sanatoria (indicare i periodi).
   
   
   
   

Il responsabile dell'U.T.C.

 
 

(2000.36.1956)
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DECRETO 24 agosto 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Buscemi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i D.D.I.I. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 120 del 26 giugno 1977, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione attualmente vigente nel comune di Buscemi;
Vista la deliberazione n. 27 del 29 maggio 1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. nella seduta dell'8 luglio 1997 ai nn. 7817/7388, con la quale il consiglio comunale di Buscemi ha adottato il piano regolatore generale con le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;   

Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano regolatore generale di Buscemi adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 29 maggio 1997, dai quali si evince che il piano è stato depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico a partire dal 14 giugno 1997 e per 20 giorni consecutivi;
Vista la certificazione, datata 28 agosto 1998, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presenza di n. 6 osservazioni e/o opposizioni nei termini di legge;
Viste le sottoelencate osservazioni ed opposizioni:
1)  atto di opposizione alla delibera del consiglio comunale n. 27/97 presentato da Trigila Smeria, prot. n. 3557 del 22 luglio 1997;
2)  osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale presentate da Genovese Carmelo, prot. n. 3565 del 22 luglio 1997;
3)  ricorso al piano regolatore generale presentato da Italia Salvatore, prot. n. 3561 del 22 ottobre 1997;
4)  osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale presentate da Navanteri Salvatore, prot. n. 3562 del 22 luglio 1997;
5)  ricorso avverso il piano regolatore generale presentato da Navanteri Salvatore, prot. n. 3523 del 21 luglio 1997;
6)  osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale presentate da Bellomo Salvatore, prot. n. 3528 del 21 luglio 1997;
Vista la delibera del consiglio comunale di Buscemi n. 57 del 17 novembre 1997, avente per oggetto: "esame ricorsi ed osservazioni nonché controdeduzioni dei progettisti e proposte ed emendamenti al piano regolatore generale";
Visto il parere favorevole sul piano regolatore generale prot. n 8761 del 6 maggio 1997 reso dall'ufficio del genio civile di Siracusa ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Viste le note prot. n. 258 del 19 gennaio 1998 e prot. n. 4158 del 28 agosto 1998, con le quali il sindaco del comune di Buscemi ha trasmesso a questo Assessorato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive e al regolamento edilizio;
Vista la nota prot. n. 189/99 del 30 luglio 1999, integrata con le determinazioni della D.R.U. conseguenti alla riunione del 7 settembre 1999, con la quale il gruppo di lavoro XXVII di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, la proposta di parere n. 29 del 30 luglio 1999, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
4.  Considerazioni
Gli elementi costitutivi del centro abitato di più antica datazione si presentano frammisti in maniera tale da non rendere possibile, di regola, cesure nette tra una "zona" e l'altra.
Gli interventi edilizi più recenti sono in numero tale da non costituire pregiudizio per l'unitarietà dell'insieme.
Come si è detto, la gran parte del centro abitato è stata classificata zona B, consentendosi interventi di demolizione e ricostruzione, con gli indici delle leggi regionali n. 19/72 e 21/73, temperati solo in parte dalla normativa antisismica.
Tale scelta in sede locale è stata motivata come appresso:
a) l'ente locale non dispone dei mezzi per la predisposizione di un P.P. esteso ad una zona "A" vasta, solo strumento che consente gli interventi di necessaria sostituzione degli immobili - assolutamente degradati;
b) molte delle unità residenziali del tipo più modesto sono di altezza utile interna non confacente alle esigenze di vita attuale e al di sotto dei minimi di legge.
Le motivazioni addotte appaiono non prive di fondamento.
Tuttavia, consentire gli interventi previsti dalle norme dello strumento in esame per gran parte del centro abitato comporterebbe la distruzione dello stesso e del l'immagine complessiva del luogo come consegnata dal tempo.
Questo gruppo è del parere, quindi, che le aree in atto zonizzate quali B possano mantenere la loro destinazione; ciò tuttavia vincolando le volumetrie realizzabili in caso di demolizione e ricostruzione alle volumetrie preesistenti, con la sola eccezione degli immobili la cui altezza utile interna è inferiore ai 3 ml. Tali immobili possono, nel caso di demolizione e ricostruzione, esorbitare dalla preesistente volumetria al fine di ottenere altezza utile interna pari a quella sopradetta.
Rimane, ovviamente, esclusa dal sistema di norme prefigurato per la zona B la possibilità di applicazione delle agevolazioni previste per i "lotti interclusi" dalle citate leggi regionali nn. 19/72, 21/73, 71/78.
Le norme d'attuazione relative alla zona territoriale B saranno conseguentemente modificate.
Finalità del sistema di norme che questo gruppo è del parere doversi applicare al centro abitato di Buscemi è rendere indifferente la zonizzazione grazie al mantenimento delle volumetrie esistenti (gli effetti negativi delle "trasformazioni" sono evidenziati nelle immagini nn. 17, 22, 24 e 26), consentendo con ciò la salvaguardia dell'immagine complessiva (vedasi allegato 2, immagine n. 25) e, al contempo, la possibilità di un uso a breve termine del bene "casa" nel centro urbano o ai fini propri o ridestinato ad attività economiche compatibili con la residenza (turismo, artigianato, servizi, ecc.).
Relativamente alla specifica porzione di zona B, sottostante la chiesa di Sant'Antonio, individuata con colore rosso nella planimetria n. 3/b su cui insistono in atto solo ruderi (vedasi allegato 2, immagini nn. 23, 24 e 27), poiché il sito si è rinaturalizzato costituendo continuità d'immagine con la contigua zona A1, questo gruppo è del parere che non debba essere consentita la ricostruzione degli immobili preesistenti, rimanendo destinate le aree a verde privato.
Analogamente è da sopprimere la classificazione di zona B e l'eventuale possibilità edificatoria per gli orti e giardini urbani superstiti di cui l'immagine n. 27 dell'allegato 2 offre un esempio e che si richiede all'ente locale di puntualmente individuare sulle planimetrie di piano.
Riguardo alle zone B1, B2, B3 di cui questo gruppo riconosce in linea di massima la natura in aderenza al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, salvo che per la zona B3 ad est del centro abitato, si considera che da una stima sommaria sembrerebbero idonee ad accogliere gran parte del fabbisogno ventennale ipotizzato dagli estensori del progetto di piano.
La loro presenza, quindi, renderebbe superflua ogni ulteriore previsione di zone C di espansione.
Tuttavia le zone di espansione C1 e C3 previste replicano analoga e - anzi - più ampia previsione contenuta nel vigente programma di fabbricazione approvato, come si è detto, nell'anno 1977.
Tale previsione ha trovato, nel corso degli anni passati, attuazione per quanto riguarda la gran parte dei servizi a rete. Tale circostanza, che non onera, quindi, il comune di costi per le urbanizzazioni, unitamente al fatto che non si ravvisano, nell'andamento delle trasformazioni recenti, caratteri che rinviano a tensioni speculative, fa esprimere allo scrivente gruppo parere che sia ammissibile - pur in presenza di evidente sovradimensionamento - il mantenimento della previsione in parola.
Questo gruppo è del parere che non sia - invece - ammissibile avere assoggettato la totalità delle zone C1 e C3 a prescrizioni esecutive, il cui ambito temporale deve essere limitato al decennio.
Pertanto non possono essere assentite le prescrizioni esecutive della zona C1 individuata con perimetro di colore verde nella tav. 3/b.
Riguardo alla previsione di zona F per attrezzature d'interesse comune "Fic" questo gruppo rileva che risultano eccessive e non giustificate dall'analisi del contesto le aree di progetto destinate ad attrezzature di interesse comune (Fic) estese 15.800 mq. da sommare agli esistenti 6.200 mq. con un totale di 22.000 mq. a fronte di un minimo inderogabile di 3.000 mq. e pertanto è del parere che debba essere soppressa la previsione della zona FIC individuata con colore verde attigua alla zona C1 a nord-ovest del territorio comunale.
Relativamente al regolamento edilizio, questo gruppo considera che lo stesso appare, in linea di massima, conforme a quanto dettato dalla vigente normativa. Devono tuttavia essere modificati, in aderenza alle leggi e disposizioni vigenti e alle definizioni correnti i seguenti articoli e capitoli:
-  art. 4: per ciò che riguarda la "definizione della 'superficie' e del 'volume' delle costruzioni" nonché la definizione di "volumi tecnici";
-  art. 5: per ciò che riguarda il punto 3, membri elettivi;
-  art. 9: per ciò che riguarda la lettera b), n. 1, risultando compiutamente normata la materia nella parte III del R.E. stesso, art. 84 e seguenti. Lo stesso art. 84 va più correttamente intestato "richiesta d'approvazione di piano di lottizzazione";
-  artt. 22 e 102: agli articoli, che trattano la stessa materia devono dar luogo ad un unico articolo di regolamento, indicante l'insieme, delle procedure. Si suggerisce inoltre - così come previsto dalla norma di legge - l'introduzione della facoltà di derogare anche dalle norme attuative del piano regolatore generale;
-  art. 75: per ciò che riguarda le modalità di computo delle cubature in base alla quale va determinata la superficie da destinarsi a parcheggi (tanto in riferimento a quanto già notato relativamente all'art. 4);
-  art. 89: per ciò che riguarda i campeggi organizzati dovrà farsi esplicito riferimento alle norme dettate della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;
-  parte IV, cap. I: controlli e sanzioni, va adeguato al disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
-  art. 103: la norma transitoria va riformulata in aderenza al dettato della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche e integrazioni.
5.  Correzioni di errori e integrazioni
Il comune di Buscemi dovrà:
5.1.  omogeneizzare, negli elaborati di piano, la zonizzazione dell'area A1 relativa ai ruderi del castello;
5.2.  indicare omogeneamente negli elaborati di piano come "parchi suburbani" le aree in atto zonizzate come "parchi urbani" o indicate come "parchi pubblici destinati a parchi urbani e sub-urbani".
5.3.  uniformare la zonizzazione delle zone C2 e C3 quale rappresentata nella tavola 3c a quanto rappresentato nella tavola 3b e nelle norme di attuazione;
5.4.  visualizzare sulla tavola 2b, rappresentativa dei vincoli, il vincolo idrogeologico insistente su vaste aree a sud-est del centro abitato.
6.  Osservazioni
Sono state presentate n. 6 osservazioni:
6.1.  ditta Trigilia e Magro: i progettisti avevano proposto che il consiglio comunale respingesse l'opposizione. L'organo si è in tal senso determinato.
Questo gruppo condivide, per le motivazioni recate dai progettisti, il deliberato dell'organo consiliare e pertanto l'opposizione è respinta;
6.2.  ditta Genovese Carmelo: i progettisti avevano proposto che il consiglio comunale accogliesse l'opposizione limitando l'utilizzazione dell'area ora sottratta alla pubblica destinazione di belvedere. L'organo consiliare ha accolto l'osservazione ridestinando l'area a verde privato inedificabile.
Questo gruppo condivide il deliberato del consiglio e pertanto l'opposizione è accolta;
6.3.  ditta Italia Salvatore: i progettisti avevano proposto che il consiglio comunale respingesse l'osservazione e l'organo consiliare ha in tal senso deliberato.
Questo gruppo condivide, per la motivazione recata dai progettisti, il deliberato del consiglio e pertanto l'osservazione è respinta;
6.4.  ditta Navateri Salvatore (prot. n. 3523 e prot. n. 3562);
6.5.  i progettisti avevano proposto che il consiglio comunale respingesse le opposizioni e l'organo consiliare ha in tal senso deliberato.
Questo gruppo, condivide, per quanto recato dal progettista e per quanto espresso al superiore punto 4, il deliberato del consiglio e pertanto le opposizioni sono respinte;
6.6.  ditta Bellomo Salvatore: i progettisti avevano proposto che il consiglio comunale respingesse l'osservazione-opposizione e l'organo consiliare ha in tal senso deliberato.
Questo gruppo condivide quanto recato dai progettisti relativamente ai profili propriamente oppositivi del l'atto della ditta. Rinvia, per gli aspetti di carattere generale, a quanto considerato al superiore punto n. 4 della presente proposta di parere.
Per quanto sopra considerato lo scrivente gruppo è del parere che il piano regolatore generale del comune di Buscemi con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio sia meritevole d'approvazione previa l'introduzione delle modifiche conseguenti alle considerazioni sopra formulate.
(...Omissis...)
A seguito della discussione nella riunione del 7 settembre 1999 dei gruppi di lavoro affari urbanistici (di cui alla convocazione di prot. n. 327 del 6 settembre 1999), in considerazione di quanto emerso dalla relazione istruttoria del G.L. XXVII, la D.R.U. condivide il parere espresso dallo stesso G.L. sul piano regolatore generale del comune di Buscemi, fatta eccezione per la previsione della strada interna di via Praga e della zona "C" di espansione perimetrata con colore verde, che si ritiene di disattendere destinandone le relative aree a verde agricolo. Si ritiene altresì possa individuarsi nell'ambito della zona "B" il nucleo storico da classificarsi come zona territoriale omogenea "A"
(...Omissis...)"
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, che richiama la sopracitata proposta del gruppo XXVII, reso con il voto n. 215 del 18 novembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere prot. n. 189/99 reso dalla D.R.U. sviluppa considerazioni condivisibili, tuttavia nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1)  per quanto riguarda la perimetrazione di zona "A" proposta si deve rilevare che l'aggregato originario, che coincide con la quasi totalità del centro edificato nonostante la presenza di sostituzioni edilizie, ha comunque mantenuto inalterate le sue caratteristiche, conservando una elevata concentrazione di emergenze storiche-artistiche, nonché la struttura viaria originaria.
Pertanto l'individuazione del centro storico deve essere ampliata secondo la perimetrazione fornita dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali - allegato 2 - al fine di rendere leggibile, nella sua unitarietà, il tessuto urbano della città antica.
Si prescrive inoltre che gli interventi consentiti nelle more della redazione del P.P. siano limitati alle lettere a), b), c) dell' art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Inoltre il piano non ha individuato masserie e manufatti con caratteristiche storico-ambientali sparsi nel territorio comunale.
Tali manufatti dovranno essere individuati e visualizzati negli elaborati secondo l'elenco di cui alle linee guida del P.T.R.P. e per essi dovrà prevedersi la stessa normativa della zona "A";
2)  le zone B3 devono essere soggette in sede di controdeduzioni alla verifica dei requisiti di cui al D.I. n. 1444/68 relativamente ai comparti edificatori.
In mancanza dei requisiti fissati dal decreto le stesse saranno classificate zone "C";
3)  in considerazione di quanto detto nella proposta d'ufficio in merito alle zone di espansione non si condivide la previsione di zona C1 e le zone per attrezzature F1c e Fu che prospettano sulla strada di previsione a nord del centro abitato;
4)  la previsione di zona Fs e la previsione della discarica ubicate ad est del centro abitato non vengono condivise in quanto incompatibili con l'assetto del territorio di interesse paesaggistico;
5)  in considerazione di quanto detto nella proposta d'ufficio per le zone C2, C3, e Ft1 ad ovest del centro abitato si prescrive una fascia di rispetto di 30 mt. dal limite del parco urbano al fine della tutela paesaggistica delle aree suddette che insistono nella valle dell'Anapo;
6)  la previsione di zona "D" con relativa viabilità di contorno, individuata in un'area ad alto valore paesaggistico ed a chiara vocazione agricola non viene condivisa in quanto appare sovradimensionata rispetto alle reali esigenze e in ogni caso le previsioni suddette comporterebbero una radicale trasformazione dei luoghi incompatibile con l'attuale assetto territoriale e paesaggistico.
Ove si dovesse comprovare la necessità di una previsione di zona artigianale la stessa potrà trovare soluzione nelle aree per attrezzature non condivise con questo parere;
7)  la zona Ft1 prevista fuori dall'abitato, non si condivide in quanto la previsione appare rilevante e non motivata da esigenze concrete.
Tra l'altro la previsione non risulta visualizzata nella cartografia di zonizzazione bensì nella planimetria di vincoli;
8)  non si condivide la nuova viabilità prevista a nord dell'abitato in quanto risulta una riproposizione dei tracciati viari esistenti e alla luce delle considerazioni fatte per le aree "C1" e per le attrezzature ad est del paese;
9)  riguardo le aree archeologiche si prescrive l'ag gior namento della carta dei vincoli territoriali da concordare con la sezione archeologica della Soprintendenza ai beni beni culturali ed ambientali;
10)  tenuto anche conto della rigidità dei terreni di substrato fondale, si prescrive vincolo di inedificabilità assoluto lungo una fascia della larghezza di 10 m. con asse mediano corrispondente alla linea di faglia che attraversa l'abitato così come evidenziata dallo studio geologico a supporto del piano regolatore generale, e vincolo di edificabilità condizionata ad ulteriori accertamenti geologici e geognostici in due fasce di ulteriori 30+30 m. esterne alla prima ed a questa giustapposte.
Tali accertamenti dovranno definire la puntuale ubicazione della struttura tramite indagine geologica d'elevato dettaglio, caratteristiche geologico-strutturali della associata fascia di disturbo, l'estensione dell'area entro cui risultano ipotizzabili fenomeni di amplificazione locale degli effetti sismici anche in caso di mobilizzazione passiva della stessa struttura sotto regime di lavoro sismico, le condizioni di edificabilità e le soluzioni tecniche e/o le verifiche progettuali eventualmente da adottarsi.
Inoltre l'edificabilità delle aree di piano urbane ed extraurbane ricadenti lungo pendii e/o in prossimità degli stessi deve essere subordinata alla puntuale verifica di stabilità in regime sismico di detti pendii in assenza di carico ed in presenza del carico relativo all'edificato di piano in progetto, così come richiesto al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 e ciò sia relativamente alle aree di piano che a quelle destinate a servizi ed infrastrutture.
Dovranno, altresì, essere rispettate le direttive della circolare ARTA 2222/95 nella stesura di studi geologici a supporto di varianti allo strumento urbanistico sia generali che per la localizzazione di eventuali nuove opere non previste nello strumento urbanistico approvato. In particolare in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione;
11)  per quanto riguarda le N.A. occorre modificare la normativa per la zona "A" come prescritto al punto 1) dei considerata.
Per gli edifici del centro urbano individuati nell'elenco di cui alla scheda del C.S.U., per le categorie di opere consentite dovrà prescriversi l'inoltro alla Soprintendenza dei seguenti elaborati:
-  una adeguata documentazione di studio ed analisi storica con individuazione delle fonti bibliografiche e d'archivio;
-  una precisa e circostanziata descrizione dello stato di fatto, con la specificazione delle tecniche costruttive, le caratteristiche dei materiali, l'individuazione delle parti strutturali e della tipologia degli orizzonamenti e delle coperture;
-  individuazione delle trasformazioni e della storia costruttiva dell'edificio;
-  documentazione grafica di rilievo in scala 1/50 comprensiva dei particolari decorativi in opportuna scala;
-  relazione sullo stato di degrado degli elementi costruttivi e allegato specifico sulle parti strutturali;
-  rilievo fotografico;
-  schede di analisi (tipo di murature, caratteristiche orizzonamenti, intonaci, materiali lapidei, ecc..);
-  scheda specifica sugli apparati di rivestimento, di finitura e decorazioni interne.
Gli interventi dovranno sempre prevedere materiali e tecniche analoghi a quelli originari determinati anche attraverso prove, analisi materiche ed indagini non invasive, in relazione al tipo di intervento ed alla particolare valenza del manufatto;
12)  occorre infine inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa e secondo quanto sottolineato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977.
Detto studio geologico dovrà, altresì, essere seguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sul l'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, nonché per i piani di lottizzazione.
Per tutto quanto sopra è del parere:
1) che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Buscemi adottato con la deliberazione consiliare n. 27 del 29 maggio 1997 siano condivisibili, in conformità alla proposta formulata dall' ufficio con la nota prot. n. 189/99 del 30 luglio 1999 che si intende qui integralmente riportata, e con le prescrizioni e modifiche contenute nei superiori considerata;
2)  le osservazioni e le opposizioni sono determinate in conformità alla proposta dell'ufficio più volte citata".
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 123 del 17 febbraio 2000 con la quale è stato trasmesso al comune di Buscemi, per le controdeduzioni ai sensi dell'art. 4 comma 5° della legge regionale n. 71/78, il condiviso parere del C.R.U. n. 215/99 di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 1376 del 16 marzo 2000 con la quale il sindaco del comune di Buscemi ha trasmesso a questo Assessorato delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000 relativa alle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 215 del 18 novembre 1999 sul piano in argomento;
Vista la delibera del consiglio comunale di Buscemi n. 10 del 14 marzo 2000 avente per oggetto "piano regolatore generale - controdeduzioni voto C.R.U.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 273 dell'1 giugno 2000, riguardante le controdeduzioni comunali al voto C.R.U. n. 215 del 18 novembre 1999 e che parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
Il consiglio comunale di Buscemi, con atto n. 10 del 14 marzo 2000, ha controdedotto di approvare la relazione di controdeduzioni redatta dai tecnici progettisti del piano regolatore generale allegata al medesimo atto che di seguito si riporta:
1)  zona A: si condivide quanto espresso nel voto in merito alla perimetrazione del centro storico e alla individuazione dei manufatti con caratteristiche storico-ambientali sparsi nel territorio comunale;
2) zona B3: si condivide quanto espresso nel voto C.R.U. in quanto la zona in oggetto, sottoposta a verifica dei requisiti di cui al D.I. n. 1444/68 deve essere classificata "zona C";
3)  zona C1: non si condivide l'eliminazione della zona C1 a nord del territorio comunale in quanto sia l'arteria principale che le strade interne all'area risultano già di proprietà comunale e fornite di opere di urbanizzazione; si richiede pertanto la conferma della suddetta area;
4)  zone F1c e Fu: si condivide quanto espresso nel voto C.R.U. in merito all'eliminazione delle zone per attrezzature F1c e Fu che prospettano a nord del centro abitato, si propone in alternativa di localizzare in grandi aree la zona D, in considerazione del fatto che le stesse confinano con la strada comunale urbanizzata e che la zona D non è stata condivisa dal voto C.R.U. insistendo in aree di interesse paesaggistico;
5)  zona Fs e previsione per discarica: si condivide quanto espresso nel voto C.R.U.;
6)  fascia di rispetto zone C2, C3 e Ft1 prospettanti sulla valle dell'Anapo: si condivide la prescrizione della fascia di rispetto ma si ritiene congrua una fascia di 15 mt. e non dei 30 mt. prescritti nel voto C.R.U. in considerazione della limitata altezza degli edifici;
7)  zona D: si condivide quanto espresso nel voto C.R.U. e si rimanda a quanto detto in precedenza in merito alla nuova localizzazione.
Inoltre si condividono integralmente tutte le prescrizioni contenute nel voto C.R.U. riguardante la zonizzazione e il regolamento edilizio.
Considerato
In ordine alle controdeduzioni si decide quanto segue:
-  zona C1 - punto 3: questo consiglio, valutate le motivazioni contenute nella delibera ritiene di condividere la controdeduzione trattandosi di un'area, oggetto di prescrizioni esecutive, già attuata per quanto riguarda i servizi a rete (acqua, fognature) e l'espropio delle aree interessate dalla viabilità;
-  zone F1c e Fu - punto 4: la controdeduzione non può essere accolta in quanto ipotizza nuove previsioni urbanistiche che esulano dal procedimento in questione. Per cui si confermano le considerazioni svolte nel precedente voto. Le aree relative sono classificate verde agricolo;
-  fascia di rispetto zone C2, C3 e Ft1 - punto 6 - ad ovest del C.U.: la controdeduzione non è condivisibile in quanto prescritta ai fini della tutela e fruibilità di una zona che prospetta su una zona di pregio ambientale. Pertanto si confermano le considerazioni svolte nel precedente voto.
Per le rimanenti controdeduzioni si conferma il parere del precedente voto.
Per quanto premesso e considerato è del parere di accogliere le controdeduzioni del consiglio comunale limitatamente alla zona Cs con relative P.E.
Per le restanti controdeduzioni si conferma quanto contenuto nel voto n. 215/99, ritenendo meritevole di approvazione il piano regolatore generale e relative P.E., il regolamento edilizio e le norme di attuazione, così come modificati con il precedente voto e con il presente, nel rispetto dei considerata di cui al voto n. 215/99 e ai considerata del presente voto".
Vista la delibera n. 23 del 19 maggio 2000, pervenuta in data 15 giugno 2000 con sindacale n. 2662 del 23 maggio 2000, con la quale il consiglio comunale di Buscemi nella, presunta, considerazione dell'avvenuta decorrenza dei termini assegnati, ai sensi degli artt. 4 e 19 della legge regionale n. 71/78 e successive integrazioni, per le determinazioni di questo Assessorato in ordine al piano regolatore generale, ha assunto di revocare la precedente delibera n. 10 del 14 marzo 2000 dichiarando esecutivo il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 3427 del 21 giugno 2000, con cui questo Assessorato ha provveduto a contestare quanto deliberato dal consiglio comunale atteso che, dal riscontro degli atti, le determinazioni assessoriali in ordine al piano in argomento risultano effettuate, con nota n. 123 del 15 febbraio 2000 acquisita dal comune a mezzo fax in data 15 febbraio 2000, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
Considerato che nell'ambito della procedura di approvazione indicata dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78 risulterebbero non assunte le controdeduzioni comunali in quanto è stata revocata la delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000;
Ritenuto, tuttavia, di potere assumere quale atto conoscitivo, ai fini di maggiore approfondimento di quanto espresso con precedente voto C.R.U. n. 215 del 18 novembre 1999, la citata deliberazione consiliare n. 10 del 14 marzo 2000 nonché il conseguente voto C.R.U. n. 273 dell'1 giugno 2000;
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 215 del 18 novembre 1999 e n. 273 dell'1 giugno 2000;
Rilevata a regolarità della procedura seguita anche in relazione a quanto sopra considerato e ritenuto;

Decreta


Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con voti n. 215 del 18 novembre 1999 e n. 273 dell'1 giugno 2000 in premessa riportati, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Buscemi, adottato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 maggio 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio sono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal gruppo XXVII/DRU con nota 189/99 e richiamate dal C.R.U. con il voto n. 215 del 18 novembre 1999.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 27 del 29 maggio 1997;
 2)  delibera consiliare n. 57 del 9 novembre 1997;
 3)  delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000;
 4)  relazione tecnico illustrativa;
 5)  regolamento edilizio;
 6)  norme di attuazione urbanistico edilizie;
 7)  tav.  1  - schema regionale; 
 8)  tav.  2/a  - planimetria stato di fatto, scala 1:10.000; 
 9)  tav.  2/b  - planimetria generale con riportati i vincoli idrogeologici, archeologici e forestali; 
10)  tav.  3/a  - planimetria stato di fatto, scala 1:2.000; 
11)  tav.  3/b  - zonizzazione, scala 1:2.000; 
12)  tav.  3/c  - schema zonizzazione, scala 1:2.000; 
13)  tav.  4/a  - zonizzazione su planimetria catastale, fo glio n.  19, scala 1:1.000; 
14)  tav.  4/b  - zonizzazione su planimetria catastale, fo gli nn. 16 e 17, scala 1:2.000; 
15)  tav.  4/c  - zonizzazione su planimetria catastale, fo glio n.  20, scala 1:2.000; 
16)  tav.  4/d  - zonizzazione su planimetria catastale, fo glio n. 25, scala 1:2.000; 
17)  tav.  5  - emergenze architettoniche, scala 1:2.000; 
18)  tav.  6  - vincolo paesaggistico, scala 1:10.000; 

19)  relazione geologico tecnica;
20)  relazione;
21)  all. n. 2  - norme tecniche di attuazione zone C/1 e C/3; 
22)  all. n. 2/a  - norme tecniche di attuazione zone C/1a e C/1b; 
23)  all. n.2/b  - norme tecniche di attuazione zone C/1c; 
24)  all. n.2/c  - norme tecniche di attuazione zone C/3; 
25)  all. n. 3  - espropriazioni; 
26)  all. n. 4  - parametri urbanistici dei lotti edificabili; 
27)  tav.  1  - stralcio del piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
28)  tav.  2  - zonizzazione, scala 1:1.000; 
29)  tav.  2/a  - zonizzazione, scala 1:2.000; 
30)  tav.  3/a  - zonizzazione su mappa catastale, scala 1:2.000; 
31)  tav.  3/b  - individuazione lotti, 1:1.000; 
32)  tav.  4  - profili stradali e opere di urbanizzazione primaria, scala 1:2.000; 

33)  relazione di commento alla carta delle unità di paesaggio;
34)  relazione di commento alle carte delle infrastrutture - d'uso del suolo - clivometrica - altime trica;
35)  carta delle unità di paesaggio del territorio comunale, scala 1:25.000;
36)  relazione geologica;
37)  relazione geologico-tecnica;
38)  carta geolitologica;
39)  carta idrogeologica;
40)  carta di suscettività d'utilizzazione del territorio;
41)  sezioni geolitologiche, scala 1:10.000.

Art. 4

Il comune di Buscemi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive approvate con il presente decreto dovranno essere attuate entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni ese cutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 agosto 2000.
  LO MONTE 

(2000.36.1963)
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DECRETO 28 agosto 2000.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di opere nel comune di Cinisi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interassessoriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile l968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1998, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso che:
1) con decreto n. 279 dell'8 luglio 1983 è stata autorizzata l'esecuzione del progetto di raddoppio del trat to della linea ferroviaria compresa tra la stazione di Tommaso Natale e Carini e l'aerostazione di Punta Raisi;
2) a seguito di istanza di deroga avanzata, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 78/76, dal comune di Cinisi per la realizzazione del progetto in argomento, su richiesta dell'Assessorato alla Presidenza, questo Assessorato si è pronunciato con provvedimento assessoriale n. 3001 del 6 marzo 1998 a seguito voto C.R.U. n. 597 del 26 febbraio 1998, il quale ha ritenuto il progetto di rilevante interesse pubblico, fattibile nei limiti dell'intervento;
3) con provvedimento del Presidente della Regione del 17 giugno 1998, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, il progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 251 del 27 ottobre 1999, con la quale le Ferrovie dello Stato, gruppo CO.SA.VI.D., concessionaria di prestazione integrata, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dalla legge regionale n. 15/91, art. 6, del progetto riguardante la realizzazione di alcune opere relative al suddetto collegamento ferroviario, in variante a quello già approvato con il decreto sopra richiamato ed in variante, altresì, allo strumento urbanistico vigente nel comune di Cinisi;
Vista la nota assessoriale n. 12023 del 26 novembre 1999, con la quale è stato richiesto al comune di Cinisi il prescritto avviso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera n. 20 del 21 marzo 2000, con la quale il consiglio comunale di Cinisi ha reso parere negativo in ordine ai lavori di costruzione del sottovia in località Fondo Orsa così come proposto nel progetto in argomento per le seguenti motivazioni:
1) il notevole impatto ambientale, in una zona di notevole interesse turistico-paesistico;
2) un considerevole pericolo per la pubblica incolumità a causa delle frequenti inondazioni marine e meteoriche dei luoghi, in specie per il sottopasso;
3) il notevole onere di gestione dell'opera per l'amministrazione comunale: l'esorbitante divario costo-beneficio dell'opera;
nel contempo lo stesso consiglio ha avanzato le seguenti proposte:
-  la realizzazione di in collegamento viario con relative opere di urbanizzazione primaria a monte della ferrovia...;
-  sottopasso pedonale nella stazione Metropolitana...;
-  di fare proprio il progetto di viabilità alternativa (allegato in copia) per l'accesso alla Torre dell'Orsa con il solo attraversamento della sede autostradale con sottopasso di circa mt. 2,70 in altezza e mt. 7,50 in larghezza;
-  allargamento della sede stradale di accesso che si diparte dal dosso Siino Orsa fino al sottopasso summenzionato;
-  la creazione di un parcheggio nello spazio antistante la strada di accesso al sottopasso che si provvede a segnare sul progetto presentato;
-  la realizzazione, con un preciso impegno da parte delle F.S., di detto passo prima della fase in opera....;
-  la sistemazione viaria del dosso Siino-Orsa Pozzillo;
-  l'abbattimento del pilone esistente;
Visto il parere n. 74 del 17 aprile 2000, reso dal gruppo XXVI/D.R.U. che, sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dalla CO.SA.VI.D., così si esprime:
"...Omissis...
Per tutto quanto sopra premesso, pur rilevando la consistenza delle motivazioni addotte dal consiglio comunale in ordine alle problematiche legate più alla gestione che alla realizzazione del sottopasso carrabile e nella misura in cui sul progetto viene espresso avviso contrario soltanto sul sottopasso medesimo, mentre non si fa menzione delle restanti opere, questo gruppo è del parere che si debba dare corso all'istanza, concedendo autorizzazione del progetto in variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come presentato, in quanto una nuova previsione inciderebbe ulteriormente sui tempi di attuazione di un'opera che ha già subito notevoli ritardi, legati anche alle diverse valutazioni delle varie amministrazioni alternatesi alla guida dei comuni interessati, nella fattispecie del comune di Cinisi, dovendosi nuovamente seguire le procedure di deroga, trattandosi di nuove opere da realizzarsi sempre all'interno della fascia dei mt. 150 dalla battigia. Detta valutazione scaturisce tra ldal fatto che il progetto è risultato compatibile sotto il profilo urbanistico così come emerge dalla pronuncia del Consiglio regionale dell'urbanistica sopra richiamato.";
Visto il voto n. 301 del 13 luglio 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il seguente parere che di seguito parzialmente si trascrive.
"...Omissis...
Rilevato:
1) che nella seduta del 29 giugno 2000, previa convocazione sono stati sentiti i funzionari delle Ferrovie ed ITALFER, della CO.SA.VI.D. concessionaria dei lavori ed il sindaco del comune di Cinisi, funzionari delle Ferrovie e della concessionaria, riconoscendo le motivazioni espresse dal consiglio comunale di Cinisi nella deliberazione n. 20 del 21 marzo 2000, ed al fine di sbloccare i lavori relativi al collegamento metropolitano con l'aeroporto di Punta Raisi, su specifica indicazione dettata dal consiglio comunale di Cinisi nel suddetto atto deliberativo n. 20, hanno presentato una proposta progettuale che prevede la realizzazione di un sottopasso pedonale in luogo di quello carrabile originariamente previsto, che consentirebbe il collegamento tra l'area ferroviaria e la tonnara dell'Orsa che nelle previsioni del comune dovrà essere adibita a struttura pubblica;
Considerato:
2) che la soluzione proposta riduce notevolmente i costi di realizzazione e gestione del sottopasso, ottenendo nel contempo un minore impatto ambientale;
3) che la soluzione di attraversamento dell'autostrada A29 a mezzo del sottopasso pedonale ora proposto in sostituzione dell'attraversamento veicolare, può ritenersi compresa nelle opere autorizzate con la deroga concessa con D.P.R.S. n. 207 del 17 giugno 1998, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, in quanto la nuova proposta, ubicata nello stesso ambito delle opere assentite con la suddetta deroga, è senz'altro riduttiva sotto il profilo dell'impatto ambientale rispetto alle previsioni originarie, ritenute peraltro compatibili con l'assetto territoriale nel voto n. 597 del 26 febbraio 1998 espresso da questo Consiglio;
Ritenuto di condividere la proposta dell'ufficio relativamente alle opere riguardanti la fermata ferroviaria "Orsa" e la viabilità di servizio alla sopracitata fermata;
Ritenuto inoltre di condividere per le superiori considerazioni la proposta del sottopasso pedonale in località "Fondo Orsa" in sostituzione di quello veicolare originariamente previsto in base al progetto, presentato in sede di audizione ...Omissis...;
Per quanto sopra visto, premesso, rilevato, considerato e ritenuto, il Consiglio è del parere che possa condividersi il progetto segnato in oggetto, presentato dalla CO.SA.VI.D., ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, riguardante la realizzazione delle seguenti opere ricadenti nel territorio comunale di Cinisi.
Fermata ferroviaria "Orsa".
Viabilità di servizio alla sopracitata fermata;
Sottopasso pedonale che consentirà il superamento dell'autostrada A29 in sostituzione del sottopasso carrabile originariamente previsto.
Per tali opere dovranno essere acquisiti tutti i prescritti pareri di legge prima dell'inizio dei lavori.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Ritenuto di condividere il superiore parere n. 301 del 13 luglio 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 301 del 13 luglio 2000, il progetto per la realizzazione delle opere relative alla fermata Orsa e pertinente viabilità di servizio ricadente nel comune di Cinisi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati progettuali, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
Lavori di costruzione del sottopasso pedonale in località "fondo Orsa"
 1) relazione tecnica;
 2) planimetria dello stato di fatto, scala 1:500;
 3) planimetria di inquadramento, scala 1:500;
 4) planimetria di progetto, scala 1:250;
 5) profilo longitudinale asse strada pedonale "A", scala 1:250/25;
 6) profilo longitudinale asse "B", sottopasso pedonale, scala 1:250/25;
 7) profilo longitudinale asse strada pedonale "C", scala 1:250/25,
 8) sezioni tipo e carpenteria delle opere d'arte, scala 1/50/20;
 9) sezioni traversali asse strada pedonale "A", scala 1:100;
10) sezioni traversali asse "B", sottopasso pedonale, scala 1:100;
11)  sezioni traversali asse strada pedonale "C", scala 1:100;
Fermata "Orsa" a Cinisi
12) planimetria generale;
13) pianta, prospetto e sezione.

Art. 3

La CO.SA.VI.D., concessionaria di prestazione integrata, resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari all'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La CO.SA.VI.D. e il comune di Cinisi sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 agosto 2000.
  LO MONTE 

(2000.36.1955)
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DECRETO 4 settembre 2000.
Approvazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Pachino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale vigente;
Vista la legge regionale n. 71/78 ed, in particolare, l'art. 12;
Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Vista la sindacale prot. n. 17860 del 5 luglio 1990, con la quale si chiedeva l'approvazione del piano particolareggiato del c.s., zona A1;
Vista l'assessoriale prot. n. 58963 del 16 novembre 1991, con la quale veniva restituito al comune di Pachino, per la rielaborazione totale, il piano suddetto;
Vista la sindacale prot. n. 18810 del 19 luglio 1994, con la quale veniva trasmesso a questo Assessorato il piano rielaborato;
Vista l'assessoriale prot. n. 9379/U del 18 agosto 1995, con la quale il piano rielaborato veniva nuovamente restituito al comune di Pachino per la rielaborazione par ziale;
Vista la sindacale prot. n. 8053 del 20 marzo 2000, con la quale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, il comune ha chiesto l'approvazione del piano rielaborato parzialmente in adeguamento alla citata assessoriale prot. n. 9379/95;
Visti gli atti ed elaborati in triplice copia:
1)  delibera commissariale n. 25 del 24 ottobre 1997, avente per oggetto l'adozione del piano regolatore particolareggiato di recupero del centro storico, zona A1, di Pachino;
2)  elaborati di progetto:
-  tav.  0  - previsioni di P.R.G., scala 1:2.000; 
-  tav.  1  - planimetria catastale delle aree interessate, scala 1:1.000; 
-  tav.  2  - delimitazione dei quartieri ed isolati, scala 1:1.000; 
-  tav.  3  - individuazione degli edifici costruiti antecedentemente il 1945, scala 1:2.000; 
-  tav.  3a  - destinazione delle superfici, scala 1:1.000; 
-  tav.  4  - servizi esistenti, scala 1:1.000; 
-  tav.  5a-5b  - planimetria con la visualizzazione dello stato di consistenza degli edifici, scala 1:500; 
-  tav.  P1  - schema urbano, scala 1:2.000; 
-  tav.  P2  - previsioni urbanistiche, scala 1:500; 
-  tav.  P3.1  - scheda degli isolati A1, A2, A7, A8, A11, A12, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.2  - scheda degli isolati A15, A16, A19, A20, A25, A26, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.3  - scheda degli isolati A21, A22, A23, A24, A27, A28, A29, A30, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.4  - scheda degli isolati A17, A18, A13, A14, A9, A10, A5, A6, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.5  - scheda degli isolati A3, A4, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.6  - scheda degli isolati B1, B2, B3, B11, B12, B13, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.7  - scheda degli isolati B4, B5, B14, B21, B22, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.8  - scheda degli isolati B6, B7, B17, B23, B24, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.9  - scheda degli isolati B8, B9, B10, B18, B19, B20, B25, B26, B27, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.10  - scheda degli isolati C1, C2, C3, C4, C5, C6, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.11  - scheda degli isolati C7, C8, C9, C10, C11, C12, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.12  - scheda degli isolati D1, D2, D3, D4, D5, D6, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.13  - scheda degli isolati D7, D8, D9, D10, D14, D15, D16, D17, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.14  - scheda degli isolati D11, D12, D13, D18, D19, D20, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.15  - scheda degli isolati E1, E2, E3, E4, E5, E6, scala 1:2.000; 
-  tav.  P3.16  - scheda degli isolati E7, E8, E9, E10, E11, E12, scala 1:2.000; 
-  tav.  P4  - schema impianti tecnologici, scala 1:500; 
-  tav.  P5  - particolare impianto di illuminazione e tecnologico, scala 1:50; 
-  tav.  P6  - particolari sede stradale, scala 1:20; 
-  tav.  P7  - particolari piazza mercato, scala 1:100; 
-  tav.  P8a  - particolari piazza, scala 1:250; 
-  tav.  P8b  - particolare parcheggio sotterraneo, scala 1:250; 
-  tav.  P8c  - impianti tecnologici parcheggio sotterraneo, scala 1:250; 
-  tavv.  P9a e P9b  - planimetria con la visualizzazione degli interventi previsti, scala 1:500; 
-  tavv.  10a e 10b  - ipotesi di sistemazione dei cortili a forma quadrangolare, scala 1:100; 
-  tav.  11  - ipotesi di ristrutturazione edifici, scala 1:200; 
-  tav.  12  - ipotesi di demolizione e ricostruzione, scala 1:200; 
-  tav.  13  - sezioni A-A, B-B, C-C, scala 1:500; 

-  relazione tecnica;
-  norme di attuazione;
-  elenco dei materiali da usare per il restauro;
3)  atti di pubblicità:
-  avviso di deposito del 28 ottobre 1997;
-  stralcio quotidiano del 30 ottobre 1997;
-  manifesto murale;
-  stralcio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 22 novembre 1997;
4)  fascicolo contenente n. 11 tra osservazioni ed opposizioni di cui n. 9 pervenute entro i termini di legge;
5)  attestazione a firma del segretario sugli adempimenti effettuati relativamente alla pubblicità del piano e al numero delle osservazioni ed opposizioni presentate;
6)  tav. 2 contenente la visualizzazione delle 11 osservazioni ed opposizioni e relazione del progettista;
7)  delibera n. 163 del 28 luglio 1999 del commissario straordinario di deduzioni alle osservazioni ed opposizioni, con la quale si adottano le determinazioni assunte in merito dal progettista;
Visto il parere n. 53 del 25 luglio 2000, con il quale il gruppo XXVII/D.R.U. si è così espresso:
"...Omissis...
Premesso:
Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, compete ai gruppi di lavoro di questo Assessorato rendere sui singoli provvedimenti proposta di parere.
Situazione urbanistica comunale:
Il comune di Pachino è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 176 del 12 febbraio 1988.
Ad oggi il comune sta procedendo alla revisione dello strumento urbanistico avendo affidato l'incarico al progettista e l'incarico per lo studio agricolo-forestale. Non risulta conferito incarico per lo studio geologico in quanto il comune intende utilizzare quello allegato al vi gente P.R.G.
Il sopra citato decreto n. 176/88, ai punti 2.1) e 2.2), considerando le peculiari caratteristiche storico-ambientali del centro storico di Pachino ha prescritto che la zona A1 fosse ampliata secondo talune indicazioni contenute nel decreto stesso e che fosse redatto un piano particolareggiato che evidenziasse gli interventi ammissibili per ogni singolo edificio.
Riguardo all'oggetto si premette che:
Con nota prot. n. 17860 del 5 luglio 1990, il comune di Pachino trasmetteva per l'approvazione il piano particolareggiato del centro storico, zona A1.
A seguito di istruttoria dello scrivente gruppo il piano è stato giudicato non meritevole di approvazione e pertanto restituito al comune per la rielaborazione totale con assessoriale prot. n. 58963 del 16 novembre 1991.
Con sindacale prot. n. 18810 del 19 luglio 1994, il comune di Pachino trasmetteva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78, il piano particolareggiato del centro storico rielaborato.
A seguito di istruttoria, con assessoriale prot. n. 9379/U del 18 agosto 1995, il piano particolareggiato veniva nuovamente restituito al comune per la rielaborazione parziale secondo le prescrizioni e le osservazioni contenute nell'assessoriale stessa.
In particolare si rilevava:
A) Carenza della seguente documentazione prevista dalle disposizioni vigenti:
-  rilevamenti socio-economici;
-  indicazione delle sovrastrutture in edifici costituenti l'antica struttura (dai dati di P.R.G. risultano essere gli immobili antecedenti il 1945) di cui devono essere forniti oltre al rilievo del P.T. e della sezione tipologica con l'indicazione delle sovrastrutture, lo stato della proprietà e la destinazione d'uso dei vari piani:
-  progetti tipo di riferimento relativi alle varie tipologie edilizie;
-  calcolo di massima della popolazione prevedibile in funzione dell'ottimizzazione degli indici di affollamento e dell'ambito di ristrutturazione degli alloggi;
-  piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare (ove previsti);
-  relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano, da avvenire entro 10 anni dall'approvazione di questo Assessorato.
B)  Incompatibilità tra testo scritto delle norme e testo disegnato.
C)  Previsioni di interventi incompatibili:
-  interventi di sopraelevazione su immobili preesistenti;
-  elevata percentuale di demolizione e ricostruzione e richiesta di attuare tale previsione solo sugli immobili dichiarati inagibili.
D)  Verifica degli standards urbanistici secondo quanto indicato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
E)  Richiesta chiarimenti alla Soprintendenza relativi al parere prot. n. 698 del 24 aprile 1993 e osservanza delle prescrizioni in merito a:
-  redazione di progetto tipo di riqualificazione dei cortili;
-  inammissibilità di interventi di cambio di destinazione d'uso dei p.t. su strada per realizzazione dei garages, modificando le preesistenti aperture;
-  necessità per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di mantenimento del lotto preesistente con gli indici fondiari e le altezze consentite dalle leggi vigenti;
- sviluppo di proposte progettuali tipo...;
Considerato che
A)  Sotto il profilo procedurale:
-  il piano particolareggiato è stato adottato con delibera commissariale n. 25 del 24 ottobre 1997 ed è stato pubblicato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78;
-  il piano è stato oggetto di esame da parte dell'ufficio del Genio civile che, con foglio prot. n. 3280 del 21 marzo 1990, ha espresso parere favorevole;
-  il piano è stato esaminato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa che, in ultimo, con foglio prot. n. 2946 del 30 luglio 1996, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
-  il piano risulta corredato della relazione istruttoria dell'U.T.C. datata 6 marzo 1997, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni;
- il piano è corredato dal verbale n. 12 del 3 aprile 1997 della commissione edilizia che si è espressa favorevolmente a condizione.
B)  Verifica degli adempimenti richiesti con assessoriale prot. n. 9379 del 18 agosto 1995.
Rilevamenti socio-economici
I capitoli IV e V della relazione tecnica riportano valori e dati sulla popolazione e sui relativi settori produttivi dell'agglomerato urbano dal dopoguerra agli anni 90, nonché l'analisi dei dati statistici e della possibilità di riutilizzo del patrimonio edilizio dell'attuale centro storico.
Il centro storico ha una superficie fondiaria di circa 260.000 mq.
Il piano si propone, a mezzo del recupero abitativo del patrimonio esistente, il mantenimento del tessuto sociale presente in detta area. Viene riportato il numero degli edifici occupati e liberi sia del centro urbano che del centro storico con la distinzione delle costruzioni antecedenti il 1945 che risultano evidenziali nella tav. 3.
Sovrastrutture
Le tavole P3, relative alle situazioni allo stato degli edifici del centro storico, rendono ragione degli elementi studiati (condizioni statiche, caratteristiche architettoniche ed ambientali, destinazione d'uso dei piani terra, prescrizioni particolari e planivolumetria) nonché le previsioni progettuali (tipi di interventi ammessi, destinazione d'uso ammessa al piano terra).
Sono, altresì, individuate, oltre alle planimetrie degli isolati, i prospetti, le sezioni degli edifici antecedenti al 1945 e le superfetazioni.
Progetti tipo
Nelle tavv. P10a e P10b sono state formulate le ipotesi di sistemazione dei cortili esistenti e nelle tavv. P11 e P12 sono sviluppati i progetti tipo.
Calcolo di massima della popolazione
La relazione tecnica al capitolo V, oltre a stimare e a programmare gli interventi da effettuare nel centro storico, fissa come traguardo da raggiungere la ristrutturazione di almeno 370 abitazioni. Sarebbe in questo modo consentito nel centro storico l'insediamento complessivo di circa 1.030 famiglie.
Piano particellare di esproprio
Non risultano in progetto immobili da espropriare.
Criteri di impostazione del piano
Il centro storico, zona A, di Pachino è stato perimetrato seguendo, per come detto in premessa, le indicazioni contenute nel decreto n. 176/88 di approvazione del P.R.G. secondo il parere espresso dal C.R.U. in merito.
Detto centro storico è stato suddiviso in cinque quartieri all'interno dei quali sono stati individuati gli isolati.
I quartieri sono stati indicati con lettere alfabetiche dalla A alla E:
QUARTIERE A - Zona centro:
Detto quartiere è costituito da 12 isolati e comprende aree circostanti la piazza V. Emanuele. I fabbricati che fanno corona alla piazza costituiscono il polo commerciale e direzionale di Pachino. In detto quartiere sono presenti edifici di pregio architettonico-ambientale.
QUARTIERE B - Zona stazione:
E' costituito da 27 isolati e comprende l'area prospiciente la stazione ferroviaria in zona periferica di c.s. La destinazione d'uso degli immobili (in gran parte disabitati a causa del degrado strutturale e igienico-sanitario) è prevalentemente residenziale.
Risultano presenti pochi edifici di pregio architettonico-ambientale.
QUARTIERE C  -  Zona Basalata:
E' costituito da 12 isolati compresi tra la zona centrale e il centro urbano in direzione di Ispica.
In questo quartiere la destinazione d'uso prevalente degli immobili è di tipo residenziale; parte degli edifici risulta disabitato a causa del degrado strutturale e igienico-sanitario degli stessi.
QUARTIERE D -  Zona Pianette:
Il quartiere D è costituito da 20 isolati e comprende aree tra la zona centro e la periferia sud del centro storico in direzione Noto. Nel quartiere si riscontra una forte presenza di edifici caratterizzanti l'impianto architettonico di Pachino. La zona presenta un forte degrado strutturale a causa della vetustà degli edifici e aggravata dal terremoto del dicembre 1990.
QUARTIERE E  -  Zona Municipio:
E' costituito da 12 isolati compresi tra la zona centro e le aree periferiche in direzione Marzamemi. In questo quartiere, prevalentemente con edifici destinati a residenza, si riscontra una forte presenza di edifici caratterizzanti l'impianti architettonico di Pachino.
Gli obiettivi essenziali del piano sinteticamente risultano essere quelli dettati dalle N. di A. del piano regolatore generale vigente che prevede, oltre al mantenimento della popolazione attuale, l'insediamento di ulteriori 370 famiglie a mezzo degli interventi previsti dall'art.31 della legge n. 457/78, quali manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
Per gli edifici considerati privi di caratteristiche storico-architettoniche particolari o per quelli danneggiati dal sisma del 1990, sono altresì previsti interventi di demolizione e ricostruzione con le seguenti prescrizioni: mantenimento della superficie del lotto preesistente, uso di materiali e intonaci secondo quanto contenuto nell'elaborato avente pari contenuto. La densità massima prevista è di 5 mc./mq. con altezza massima assentita in mt. 8.
Rispondenza tra elaborati grafici e previsioni normative:
La tav. P3, schede degli isolati, la tav. P9, planimetria con la visualizzazione degli interventi previsti, e la tav. P12, ipotesi di demolizione e ricostruzione, chiariscono l'applicabilità delle norme consentite per singolo edificio.
Previsione di interventi di sopraelevazione...:
Dalla relazione tecnica risulta che per gli edifici antecedenti al 1945 non è previsto tale intervento.
Interventi di demolizione e ricostruzione
Dagli elaborati di piano e dal sopralluogo effettuato dallo scrivente gruppo la possibilità di intervenire mediante demolizione e ricostruzione è estesa agli edifici realizzati in epoca successiva al 1945, riguardando in particolare quelli realizzati sul sedime di precedenti edifici e che, in generale, si pongono in evidente contrasto con l'ambiente circostante e con le caratteristiche costruttive.
Pur consapevoli che l'applicazione di tale norma appare di difficile attuazione trattandosi di edifici realizzati in c.a. e recentemente, tuttavia si rende necessario prescrivere che per tali interventi dovranno mantenersi la superficie del lotto preesistente e il rispetto degli indici fondiari e delle altezze secondo la vigente normativa. Le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia, le altezze e le caratteristiche ai sensi e per gli effetti dell'art.55 della legge regionale n.71/78.
Servizi previsti in progetto
Per come superiormente detto, al fine di rendere vivibile il centro storico, il progettista prevede interventi sugli edifici esistenti.
All'interno del centro storico risultano presenti servizi in generale quali: edifici di culto (mq. 2.485), municipio (mq.1.548) e biblioteca (mq.378) oltre alla previsione di un parcheggio sotterraneo alla piazza V. Emanuele con una capienza di circa 600 auto.
Ulteriori attrezzature risultano, dal piano regolatore generale vigente, previste sia in aree limitrofe al centro storico sia al di fuori del centro abitato quali: attrezzature scolastiche (Ha 6.84.809), attrezzature sportive (Ha 20.79.50) e attrezzature di interesse comune (Ha 14.37.50).
Dai dati contenuti nella relazione, escludendo ancora una volta aree computate per servizi quali gabinetti pubblici, piazza e parchi urbani di superficie complessiva di circa Ha 27.80.00 le attrezzature sopra riportate sembrerebbero soddisfare i parametri di cui agli standards urbanistici relativamente a una popolazione pari a circa 21.400 abitanti.
Prescrizioni relative al parere della Soprintendenza prot. n.698/93:
Riguardo al parere richiamato il progettista si è adeguato alle prescrizioni impartite.
Infatti, con parere prot. n.2946 del 1996, quell'organo esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
-  dovranno essere esclusi, anche per gli edifici per i quali non è previsto il mantenimento dei prospetti originari, interventi di modificazione d'uso dei piani terra che comportino lo stravolgimento delle dimensioni e del disegno delle aperture preesistenti;
-  per le operazioni di restauro conservativo dovrà essere prevista la riproposizione dei materiali e delle tecnologie costruttive originarie, escludendo la possibilità di sostituzione degli orizzontamenti e delle coperture con strutture in cemento armato.
La Soprintendenza infine, con il parere citato, ribadisce, per come già precedentemente espresso, con parere prot. n. 698/93, la necessità di predisporre la redazione di un piano del colore che contempli anche la regolamentazione dell'inserimento delle insegne pubblicitarie.
Norme di attuazione:
Nulla si ha da rilevare essendo stato soppresso il punto 4) dell'art.7 relativo alla possibilità di sopraelevazione in adeguamento al rilievo posto da questo Assessorato.
Opposizioni ed osservazioni:
Sono decise in conformità alle determinazioni assunte dal commissario con atto deliberativo n.163 del 28 luglio 1999.
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, il gruppo XXVII/DRU è del parere che il piano particolareggiato del centro storico di Pachino, adottato con delibera commissariale n.25 del 24 ottobre 1997, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa n.2946 del 30 luglio 1996".
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 53 del 25 luglio 2000 espresso dal gruppo XXVII/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo con le prescrizioni poste dal parere prot. n. 53 del 25 luglio 2000 del gruppo XXVII/DRU, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, il piano particolareggiato del centro storico di Pachino adottato con deliberazione del commissario provvisorio n. 25 del 24 ottobre 1997.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano approvato vengono decise in conformità al citato parere n. 50 del 27 giugno 2000 del gruppo XXVII/DRU.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli elaborati in premessa citati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Pachino dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano.;

Art. 5

Il piano particolareggiato del centro storico di Pachino, zona A1, dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto ed entro il predetto termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.36.1970)
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DECRETO 5 settembre 2000.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Castellammare del Golfo per la realizzazione di un insediamento industriale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n.1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n.35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il P.U.C.n. 3, approvato con decreto n.66/a del 16 aprile 1976 di cui fa parte il comune di Castellammare del Golfo;
Visto il foglio prot. n.2430 del 17 aprile 2000, a firma del capo settore dell'ufficio tecnico comunale del comune di Castellammare del Golfo, con il quale si chiede l'approvazione della variante urbanistica adottata contestualmente al progetto per la realizzazione di un insediamento industriale per la lavorazione del marmo, ditta GER.SA. s.r.l., da sorgere in contrada Celso su di un'area destinata dal P.U.C. n.3 verde agricolo da destinarsi a zona "D" (artigianale-industriale) ai sensi della legge n. 1/78 e legge regionale n.35/78;
Vista la delibera n.113 del 17 dicembre 1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO. sezione centrale con decisioone n. 20091 del 22 dicembre 1999;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art.3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71;
Vista la certificazione, datata 11 aprile 2000, a firma del segretario generale relativa alla procedura di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate opposizioni o osservazioni;
Vista la certificazione, datata 5 maggio 2000, con la quale si dichiara che l'area interessata alla variante è soggetta esclusivamente al vincolo sismico;
Vista la nota prot. n.10848 del 29 ottobre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani esprime, ai sensi dell'art.13 della legge 2 febbraio 1974, n.64, parere, con prescrizioni, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Che, in linea di massima, l'elaborato prodotto dall'ufficio tecnico del comune di Castellammare del Golfo relativo al progetto di variante urbanistica relativa alla realizzazione di un insediamento industriale per la prelavorazione e confezionamento di materiale lapideo ornamentale e materiale marmoso in generale, da realizzare in contrada Celso del comune di Castellammare del Golfo, foglio di mappa n.22, particelle 1, 2, 3, 197 di cui in oggetto, appare compatibile ai soli fini sismici con l'attuale stato geomorfologico delle zone, con la specifica che il progetto di cui sopra deve ottemperare alle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996 con particolare riferimento ai punti C2 e C3, e con la prescrizione che in fase esecutiva lo studio geologico dovrà essere corredato da rigorose indagini geognostiche e geotecniche nel rispetto del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 e successive, per verificare la stabilità dei suoli ai fini progettuali.
Tuttavia il presente parere favorevole non esime sia i privati che la pubblica amministrazione dall'obbligo di richiedere a quest'ufficio, di volta in volta, le preventive autorizzazioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n.64 per la realizzazione di opere di insediamento a carattere privato a pubblico (urbanizzazioni).
Si raccomanda sin d'ora di limitare al massimo le opere di sbancamento, sia nel caso che queste attengano ad insediamenti edilizi, sia che riguardino l'adeguamento e la creazione di infrastrutture varie.
In ogni caso dovrà essere operato in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale configurazione morfologica.";
Vista la proposta prot. n.78 del 13 giugno 2000, resa dal gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato quanto sopra detto, questo gruppo di lavoro ritiene assentibile la proposta di variante di che trattasi a condizione che venga rilasciato il parere favorevole del C.P.T.A. di Trapani relativo all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti procurati dall'insediamento in esame.";
Visto il parere n.298 del 29 giugno 2000, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo competente in allegato alla proposta di cui sopra, che così si esprime:
"...Omissis...
Considerato che, sulla base di quanto espresso nel parere prot. n.78 reso dall'ufficio, il progetto approvato dal consiglio comunale di Castellammare del Golfo con la deliberazione n.113 del 17 dicembre 1999, in variante al P.U.C. n.3, ai sensi della legge n.1/78, recepita dalla legge regionale n.35/78, è finalizzato alla realizzazione di un insediamento produttivo destinato alla prelavorazione e confezionamento di materiale lapideo ornamentale e materiale marmoreo in generale;
Considerato che in base a quanto risulta dalla documentazione, la ditta GER.SA. s.r.l. titolare dell'intervento, proprietaria dell'area oggetto della variante, è beneficiaria di un finanziamento pubblico ai sensi della legge n. 488/92.
Nell'atto deliberativo n.113 di approvazione del progetto viene richiamato l'art. 36, comma 2°, della legge regionale n.30/97, avendo il comune di Castellammare aderito ai patti territoriali.
Il succitato art.36, al secondo comma, consente infatti l'applicazione delle procedure previste dagli artt. 1 e 4 della legge regionale n.35/78 e successive modifiche ed integrazioni ai fini della localizzazione e autorizzazione di insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei comuni che aderiscono ai patti territoriali ed ai contratti d'area finanziati dallo Stato o dalla Regione;
Considerato che l'attività che dovrà svolgere l'impianto, e cioè la prelavorazione e confezionamento di materiale lapideo, è compatibile con le risorse naturali presenti nella zona, atteso che l'impianto stesso ubicato in contrada Celso del comune di Castellammare del Golfo ricade nell'ambito di un bacino marmifero.
L'area oggetto della variante, destinata dal vigente strumento urbanistico a zona agricola E, è ubicata in prossimità della S.S. 187 e della strada comunale Celso;
Ritenuto che per il progetto in argomento possano condividersi le motivazioni contenute nel parere dell'ufficio prot. n. 78 già citato.
Per quanto sopra, il Consiglio è del parere che il progetto di realizzazione di un sedimento industriale per la prelavorazione e confezionamento di materiale lapideo ornamentale e materiale marmoreo in generale da sorgere in contrada Celso del comune di Castellammare del Golfo, individuato nel foglio di mappa n.22, particelle nn.1, 2, 3, 197, ditta GER.SA. s.r.l., approvato dal consiglio comunale di Castellammare del Golfo con la deliberazione n.113 del 17 dicembre 1999, ai sensi della legge n.1/78, recepita dalla legge regionale n.35/78, possa essere condiviso con le prescrizioni riportate nel parere dell'ufficio prot. n. 78 più volte citato, e con le prescrizioni contenute nel parere prot. n.10848 del 29 ottobre 1999, reso dal competente ufficio del Genio civile ai sensi dell'art.13 della legge n.64/74.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 298/2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art.1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n.1 e dell'art.4 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35, è approvata, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n.298 del 29 giugno 2000 e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri gruppo 29°/DRU prot. n.78 del 16 giugno 2000 e dell'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n.10848 del 29 ottobre 1999, la variante allo strumento urbanistico concernente la realizzazione di un insediamento industriale per la prelavorazione e confezionamento di materiale lapideo ornamentale e materiale marmoreo in generale, da realizzare in contrada Celso, comune di Castellammare del Golfo, ditta GER.SA. s.r.l., adottata con delibera consiliare n.113 del 17 dicembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera del consiglio comunale n.113 del 17 dicembre 1999;
2)  relazione tecnica illustrativa;
3)  tav.  n.  1-corografia 1:25.000, stralcio del P.U.C. n. 3; catastale 1:2.000; catastale 1:1.000;
4)  tav.  n.  2-piante 1:100;
5)  tav.  n.  3-prospetti e sezioni 1:100;
6)  tav.  n.  4-schema di smaltimento dei liquami;
7)  relazione geologica.

Art.3

Il comune di Castellammare del Golfo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.36.1993)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 12 ottobre 2000.
Modifiche al decreto 20 giugno 2000, concernente criteri e parametri per l'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n.92;
Visto il decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1879/IX/TUR del 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell'8 settembre 2000, con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la realizzazione, con contribuzione statale, di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa;
Vista la nota del C.O.N.I. prot. n. 970 del 5 ottobre 2000, con la quale, in buona sostanza, viene richiesto di valutare la possibilità che, nell'attuale fase di programmazione, al fine di uno snellimento delle procedure, i progetti vengano muniti esclusivamente, di una valutazione preventiva effettuata direttamente dai comitati provinciali del C.O.N.I., fermo restando il parere da esprimersi da parte dei competenti organi del C.O.N.I., ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 526, sui progetti esecutivi da ammettere a contribuzione statale;
Considerato che nel citato decreto all'art. 2, fra i parametri di valutazione dei singoli impianti, al punto economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee è stato attribuito erroneamente il punteggio massimo di 10 punti invece di 20 punti e che, all'art. 3, insieme alle amministrazioni comunali possono presentare al massimo un progetto anche le province regionali e che, infine, fra i documenti previsti per l'ammissibilità dell'art. 4, le amministrazioni comunali e provinciali dovranno presentare copia conforme dello stralcio del piano triennale delle opere pubbliche vigente;
Ritenuto di dover provvedere alle conseguenti rettifiche e modifiche;

Decreta:


Art. 1

Al decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1879/IX/TUR del 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell'8 settembre 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
All'art.2 al punto Parametri di valutazione per singoli impianti: (max 100 punti)
-  polivalenza intesa sia come possibilità di impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa area di più impianti coordinati (max punti 50);
- economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi) per tipologie omogenee (max punti 20);
-  gestibilità degli impianti e risparmi energetici (max punti 20);
-  sicurezza e comfort per praticanti e pubblico (max punti 10);
-  apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie (indispensabile punti 0).
I nuovi interventi dovranno dimostrare un adeguato bacino d'utenza e garantire una valenza comprensoriale o interprovinciale. In questi casi, che saranno ritenuti prioritari, dovranno essere prodotti dei protocolli d'intesa fra le amministrazioni pubbliche e/o associazioni sportive che individuino l'amministrazione comunale, dotata di un adeguato sistema viario di accesso da tutto il bacino di utenza, capace di promuovere e sviluppare quella specifica attività sportivo-ricreativa.
All'articolo 3 Presentazione della domanda, termini e documentazione
Ciascuna amministrazione comunale e provinciale potrà presentare, al massimo, un progetto e dovrà, altresì, essere allegato lo stralcio del piano triennale, al fine di evincere l'esigenza, prioritaria, nella realizzazione.
La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e conforme al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrate dello stesso, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:
1)  scheda meccanografica, (da inviare anche alla delegazione regionale del CONI), dovrà essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto, per farne parte integrante dello stesso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;
2)  relazione tecnica illustrativa, (da inviare anche alla delegazione regionale delCONI), da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione, firmata dall'amministrazione comunale, dovrà contenere, altresì, per singoli punti le informazioni e la documentazione di cui all'art. 2 utili all'assegnazione dei punteggi e delle priorità; la mancanza, anche parziale, di dette informazioni e documentazioni richieste - fermo restando l'ammissibilità della domanda - non consentirà l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 2;
3)  progetto di massima o esecutivo, così come definito dalla legislazione vigente, munito di parere e visto tecnico di approvazione, previa verifica ai sensi degli artt. 10 bis ed 11 della legge regionale n. 21/85, nonché di una valutazione preventiva rilasciata dal comitato provinciale del CONI competente;
4)  approvazione amministrativa del progetto;
5)  in caso di accoglimento, potranno avere seguito le domande degli enti che, ai sensi della legislazione vigente, abbiano la possibilità di assumere mutui per investimenti di importo almeno pari a quello richiesto. In sede di presentazione della domanda, dovrà essere allegata una dichiarazione del dirigente dell'ufficio contabilità che - fermo restando la contribuzione statale - attesti la capacità di indebitamento dell'ente.
6)  copia conforme dello stralcio del piano triennale delle opere pubbliche vigente.
All'art. 4 Ammissibilità delle domande
Non saranno ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:
1)  presentate fuori termine;
2)  non corredate dalla scheda meccanografica di cui all'art. 3, punto 1), del presente decreto o che abbiano allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente, delle indicazioni ivi previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;
3)  non corredate dalla documentazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2

Tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate con il presente decreto, il termine perentorio fissato dall'art. 3 del decreto del 20 giugno 2000 viene prorogato al 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le amministrazioni provinciali e comunali che avessero già provveduto alla trasmissione della domanda dovranno uniformarsi - pena l'inammissibilità della domanda - alle disposizioni del presente decreto.
Palermo, 12 ottobre 2000.
  ROTELLA 

(2000.42.2185)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti la determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento per l'esecuzione di opere irrigue - S. Leonardo Ovest - IV lotto - Comprensorio Villabate nei comuni di Ficarazzi, Misilmeri, Villabate e Palermo.


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Approvazione del piano di ripartizione n. 301 rettificato, modifica borghi rurali in agro di Butera, relativo ai terreni conferiti dalle ditte Chiaramonte Bordonaro Gabriele e Luigi fu Gabriele, Carlo e Maria di Amedeo.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 264/2 dell'1 settembre 2000, è stato approvato il piano di ripartizione n. 301 rettificato, modifica borghi rurali in agro di Butera, relativo ai terreni conferiti dalle ditte Chiaramonte Bordonaro Gabriele e Luigi fu Gabriele, Carlo e Maria di Amedeo.
Detto decreto unitamente al piano di ripartizione è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Butera.
(2000.36.1968)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.


Con decreto n. 1018 del 18 luglio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Mangano Antonino commissario ad acta presso il comune di Pagliara per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.36.1943)

Con decreto n. 1019 del 18 luglio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Bonanno Raffaele commissario ad acta presso il comune di Frazzanò per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.36.1942)


Con decreto n. 1020 del 18 luglio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il sig. Bonanno Raffaele commissario ad acta presso il comune di Furnari per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.36.1941)


Con decreto n. 1021 del 18 luglio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Pecoraino Giovanni commissario ad acta presso il comune di Militello Rosmarino per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.36.1940)


Con decreto n. 1022 del 18 luglio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Pecoraino Giovanni commissario ad acta presso il comune di Mirto per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.36.1939)


Con decreto n. 1023 del 18 luglio 2000, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato il dott. Pecoraino Giovanni commissario ad acta presso il comune di Basicò per la programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.
(2000.36.1938)
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Proroga della gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina.


Con decreto n. 1255 del 31 agosto 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata ulteriormente prorogata fino al 28 febbraio 2001 la gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina, avviata con decreto n.1341 e prorogata con decreto n.440 del 14 aprile 2000.
Viene confermato nell'incarico quale commissario straordinario l'avv. Francesco Rotondo con i compiti definiti nel decreto di nomina.
(2000.36.1944)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Siracusa.


Con decreto n. 339/II/2000/F.P. del 24 luglio 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, la dott.ssa Rita Maccarrone, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con un'anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni, è stata nominata componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Siracusa, in sostituzione del dott. Salvatore D'Alessandro, dimissionario.
(2000.36.1949)
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Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria di Palermo.


Con decreto n. 340/II/2000/FP del 24 luglio 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il dott. Pio Guida, nato a Palermo il 21 novembre 1964, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del la vo ro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con un'anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Palermo, in sostituzione del dott. Lucio Oieni, dimissionario.
(2000.36.1948)
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Fissazione delle epoche e delle sedi per le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Anno 2001.


Con decreto n. 1430/2000/VII/L del 26 settembre 2000 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sono state fissate le epoche e le sedi delle sessioni di esami per il conseguimento di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore per l'anno 2001 come segue:
-  gennaio-febbraio: Trapani;
-  marzo-aprile: Catania;
-  maggio-giugno: Palermo;
-  luglio-agosto: Caltanissetta;
- settembre-ottobre: Messina;
-  novembre-dicembre: Siracusa.
(2000.40.2128)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti iscrizione di alcune società nell'albo regionale degli enti privati che intendono concor rere all'attività riabilitativa in regime residenziale.


Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n.32709, la "Villa Verde s.r.l.", con sede legale in Catania, via Milano n. 20, nella persona del sig. Galasso Riccardo, nato a Catania il 21 agosto 1929, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n.23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Catania, via Nuovalucello n. 57, per numero quaranta posti.
(2000.36.1990)


Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n.32710, la Villa Elce di Pietro Rizzo & Co. s.a.s., con sede legale in Augusta, contrada Samperi di Brucoli, nella persona del sig. Pietro Rizzo, nato a Catania il 14 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n.23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Augusta, contrada Samperi di Brucoli, per numero trentaquattro posti.
(2000.36.1991)


Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n.32711, la Villa S. Antonio s.r.l., con sede legale in Tremestieri Etneo, via Novaluce n.73, nella persona del sig. Stancanelli Ernesto, nato a Centuripe (EN) l'8 giugno 1926, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n.23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Aci S. Antonio, via Lavina n. 129, per numero quaranta posti.
(2000.36.1987)

Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n.32712, il Centro San Paolo s.a.s., con sede legale in Militello Val di Catania, via Cappuccini n. 11/A, nella persona del sig. Romano Nicolò, nato a Catania l'1 gennaio 1944, in qualità di legale rappresentante, è stato iscritto all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n.23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Militello Val di Catania, via Cappuccini n. 11/A, per numero quaranta posti.
(2000.36.1988)


Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n.32713, la Villa Salvador s.r.l., con sede legale in Milo (CT), via Bellini n. 74, nella persona della sig.ra Mancuso Silvana, nata ad Alessandria il 3 dicembre 1941, in qualità di legale rappresentante, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n.23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Milo (CT), via Caselle n.50, per numero venti posti.
(2000.36.1989)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione del progetto relativo alla ristrutturazione di una scuola media nel comune di Palma di Montechiaro.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 250/DRU del 26 luglio 2000, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, così come introdotto nell'ordinamento regionale dall'art. 4 della legge regionale n.35/78, ha approvato il progetto in variante al vigente P.R.G. del comune di Palma di Montechiaro, relativo alla ristrutturazione dell'edificio scuola media Sillitti.
(2000.36.1971)
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Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio ma rit ti mo di porzioni di aree demaniali marittime site in località Giummarella del comune di Licata.


Con decreto interassessoriale n.251/13 del 15 giugno 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 500 sita in località Giummarella del comune di Licata, distinta dalla particella 278 del foglio di mappa 121, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.36.1953)


Con decreto interassessoriale n.253/13 del 15 giugno 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 846,44 sita in località Giummarella del comune di Licata, distinta dalle particelle 278/c e 318/b del foglio di mappa 121, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.36.1952)


Con decreto interassessoriale n.254/13 del 15 giugno 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 1.772 sita in località Giummarella del comune di Licata, distinta dalle particelle 383/a del foglio di mappa 121, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.36.1951)
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Esclusione dal demanio ma rit ti mo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Porto Empedocle.


Con decreto interassessoriale n.252/13 del 15 giugno 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 832 sita in località Punta Piccola del comune di Porto Empedocle, distinta dalle particelle 578 e 579 del foglio di mappa 20, meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.36.1954)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del co mune di Taormina.


Con decreto n. 263/D.R.U. del 21 agosto 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante all'art. 62 del regolamento edilizio comunale di Taormina, adottata con delibera consiliare n.82 del 23 novembre 1999.
(2000.36.1972)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Capaci.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 267 del 22 agosto 2000, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al programma di fabbricazione del comune di Capaci per la realizzazione di una strada d'accesso al santuario S. Rosalia, adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 16 luglio 1999.
(2000.36.1965)
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Provvedimenti concernenti nulla osta per impianti di cave.


Con decreto n. 398/41 del 28 agosto 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.181/81, alla ditta La Mastra Mariano, con sede legale in Raddusa, per l'apertura di una cava di quarzarenite in contrada Mendola nel territorio del comune di Aidone (EN).
(2000.36.1958)


Con decreto n.399/41 del 28 agosto 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha reso positivamente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, relativo al progetto per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di calcarenite in contrada Vincenzella nel territorio del comune di Porto Empedocle (AG), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Italcementi S.p.A., con sede legale in Bergamo.
(2000.36.1957)
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Nulla osta alla ditta Oranfrizer s.r.l., con sede in Scordia, per l'ampliamento del proprio stabilimento per la selezione e la lavorazione di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli.


Con decreto n.401/IX del 31 agosto 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla ditta Oranfrizer s.r.l., con sede in Scordia, contrada Cittadino, strada provinciale n. 99, per l'ampliamento del proprio stabilimento per la selezione e la lavorazione di prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli, sito in Scordia, contrada Gagliola, strada provinciale n. 28/1.
(2000.36.1959)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 9 ottobre 2000, prot. n. 4301.
Revoca della circolare n. 6/Gab. del 16 luglio 1999. Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 -Art. 2. Fidejussione provvisoria.

Ai Comuni
Alle Province regionali
Agli uffici del Genio civile
All'ufficio del Genio civile OO.MM.
Agli Istituti autonomi case popolari
All'Ente acquedotti siciliani
Alle A.U.S.L.
Alle università di Palermo, Catania, Messina
All'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici
All'Ispettorato regionale tecnico
Ai gruppi di lavoro amministrativi dei lavori pubblici
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Al Comitato regionale di controllo
Alle Prefetture della Regione
Riconsiderata la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, per quanto attiene la fidejussione provvisoria resa a mezzo di polizza bancaria da parte di imprese partecipanti a gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici, tenuto conto della giurisprudenza amministrativa siciliana prevalente e su conforme parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, è revocata la circolare assessoriale 16 luglio 1999, n. 6/Gab, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 luglio 1999, n. 36.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(2000.41.2151)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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