REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 OTTOBRE 2000 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 19 settembre 2000.
Revoca del decreto presidenziale 20 luglio 2000, concernente rinnovo della dichiarazione di decadenza del consiglio comunale di Mongiuffi Melia e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Belmonte Mezzagno e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Forza d'Agrò e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 5 luglio 2000.
Approvazione del protocollo d'intesa stipulato fra l'Assessore alla Presidenza delegato alla Protezione civile, il direttore del Sistema Poseidon ed il commissario del comune diAcireale  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 settembre 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Capitone in agro di Enna  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 29 agosto 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.

DECRETO 8 settembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.
  pag.


DECRETO 15 settembre 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 15 settembre 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 luglio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Astra a r.l., con sede in Enna  pag. 11 


DECRETO 25 luglio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa I.CO.CE. a r.l., con sede in Enna  pag. 11 


DECRETO 26 luglio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Mobil Flex, con sede in Mussomeli, e nomina del commissario liquidatore  pag. 12 


DECRETO 21 settembre 2000.
Delega ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per l'emanazione di provvedimenti di scioglimento di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore  pag. 12 

Assessorato della sanità

DECRETO 21 settembre 2000.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Caterina Villarmosa fino al 31 dicembre 1997  pag. 13 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 agosto 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Acate  pag. 14 


DECRETO 11 settembre 2000.
Autorizzazione alla società TIM del progetto di variante per l'installazione di antenne per telefonia mobile nel comune di Calatafimi  pag. 27 


DECRETO 14 settembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Vita  pag. 28 


DECRETO 18 settembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino  pag. 33 


DECRETO 18 settembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sutera  pag. 34 


DECRETO 18 settembre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base mobile della rete cellulare GSM nel comune di San Cataldo  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Catania.
  pag. 43 

Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Noto del piano di ripartizione riguardante l'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n.10 alloggi popolari.
  pag. 43 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e la Congregazione domenicane del Sacro Cuore di Gesù per il funzionamento in Messina di una scuola magistrale denominata "Sacro Cuore" e per il rilascio da parte della stessa del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne  pag. 43 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del nuovo testo dell'art.1 dello statuto sociale dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede legale in Palermo  pag. 43 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.
  pag. 43 

Assessorato dei lavori pubblici:
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre maggio-giugno 2000.  pag. 44 
Provvedimenti concernenti impegni di somme per il pagamento di rate di saldo per l'esecuzione di lavori nel comune di Zafferana Etnea  pag. 47 

Assessorato della sanità:
Conferimento temporaneo delle funzioni di direttore dell'Osservatorio epidemiologico regionale  pag. 47 
Conferimento temporaneo delle funzioni di ispettore dell'Ispettorato regionale veterinario  pag. 47 
Conferimento temporaneo delle funzioni di ispettore dell'Ispettorato regionale sanitario  pag. 47 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio ma rit timo di porzioni di aree demaniali marittime ed inclusione delle stesse fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 47 
Nulla osta alla ditta Oleificio Sarullo, con sede in Calamonaci, per la realizzazione di un oleificio, con annesso impianto di imbottigliamento, in agro di Ribera  pag. 48 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 48 
Autorizzazione alla ditta Costa degli Ulivi S.p.A., con sede in Palermo, per lo scarico di acque termali  pag. 48 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore  pag. 48 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.
  pag. 48 

STATUTI

Statuto del comune diAcicatena - Modifiche.   pag. 48 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 10 ottobre 2000, n. 22.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica - Rilevazione anno 2001  pag. 49 


CIRCOLARE 13 ottobre 2000, n. 16.
Cap. 37952 - Spese per attività di educazione permanente  pag. 50 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Piano annuale 2000 di edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica".
  pag. 51 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9, 2° comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 2914 del 12 gennaio 1999, con cui il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato fino al 30 giugno 1999 per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 2994 del 29 luglio 1999, con cui tale delega è stata prorogata fino al 31 dicembre 1999;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 3043 del 26 febbraio 2000, che proroga ulteriormente fino al 30 giugno 2000 le funzioni del Presidente dellaRegione quale Commissario delegato;
Vista l'ordinanza ministeriale n.3061 del 30 giugno 200, che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2000 le funzioni del Presidente della Regione quale Commissario delegato;
Vista la nota n. 2963 del 12 luglio 2000, con cui il Presidente della Regione, per dare attuazione alla citata ordinanza ministeriale n. 3061/2000, chiede l'impinguimento del capitolo 10640 "Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari e Ustica" per L. 8.500.000.000;
Vista la proposta al Presidente della Regione, con cui, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'Assessore per il bilancio e le finanze predispone il presente decreto;
Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge regionale n. 9 del 2000, con il quale viene approvato l'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000;
Considerato che il cap. 21253 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta una disponibilità residua di L.2.000.000.000;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma di L. 2.000.000.000 in aumento alla dotazione di competenza del capitolo 10640 "Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari e Ustica" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 mediante prelevamento dall'apposito fondo di riserva per le spese impreviste;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  10640 Spese per far fronte all'emergenza idrica nel territorio di comuni di Favignana, Santa Maria Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Li- 
nosa, Lipari e Ustica      + 2.000.000.000 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21253 Fondo di riserva per le spese impreviste     - 2.000.000.000 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 2000.
Palermo, 13 settembre 2000.
  LEANZA 
  NICOLOSI 

(2000.38.2037)
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DECRETO PRESIDENZIALE 19 settembre 2000.
Revoca del decreto presidenziale 20 luglio 2000, concernente rinnovo della dichiarazione di decadenza del consiglio comunale di Mongiuffi Melia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 26 agosto 1992, n. 7 e 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto dell'8 novembre 1999, n. 597, con il quale è stato dichiarato decaduto il consiglio comunale di Mongiuffi Melia e, contestualmente, nominato il commissario straordinario per gestirne le competenze;
Rilevato che il T.A.R./Sicilia - sezione I di Catania, con ordinanza n. 12/2000 del 15 gennaio 2000, ha accolto la sospensiva di detto decreto su ricorso giurisdizionale proposto da quattro consiglieri e che con successive ordinanze nn. 455, 456 e 457/2000 del 3 maggio decorso il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto impugnative avverso detta sospensiva;
Visto il proprio decreto n. 166 del 20 luglio 2000, con il quale è stata rinnovata la decadenza del consiglio comunale di Mongiuffi Melia sulla base di elementi che, alla data del provvedimento, risultavano non rispondenti alla realtà. Ed invero, risultava che il consiglio comunale aveva proceduto all'unica surroga possibile con le deliberazioni nn. 2, 3 e 4 del 5 marzo 2000, annullate dalla sezione provinciale del CO.RE.CO. di Messina e quindi, a seguito del decesso di un consigliere, si era determinata la perdita della metà più uno dei consiglieri assegnati;
Considerato, però, che alla luce delle recenti ordinanze del T.A.R. di Catania (ordinanze nn. 1688 e 1689 dell'11 luglio 2000, emesse sui ricorsi di n. 5 consiglieri) è stato sospeso il provvedimento di annullamento delle sopracitate deliberazioni e conseguentemente il consiglio comunale è ritornato ad essere composto da 7 consiglieri;
Considerato, altresì, che nelle more dell'emissione delle su menzionate ordinanze, si è verificato il decesso di un consigliere comunale per cui il consiglio comunale è ritornato ad essere composto da n. 6 unità, con impossibilità di surroghe;
Considerato, che dall'esame, degli avvenimenti verificatisi in atto, il consiglio comunale di Mongiuffi Melia non è nelle condizioni volute dalla legge per poter funzionare avendo perduto la metà dei consiglieri assegnati senza possibilità di alcuna ulteriore surroga;
Ritenuto, pertanto, che il consiglio comunale di Mongiuffi Melia deve essere necessariamente dichiarato decaduto ai sensi del 3° comma dell'art. 53 dell'O.R.E.L.;
Vista la relazione di proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Visti gli artt. 53 e 55 del menzionato ordinamento e l'art. 11 della legge regionale n. 35/97;

Decreta:


Art. 1

Il decreto presidenziale n. 166 del 20 luglio 2000 è revocato.

Art. 2

E' rinnovata la dichiarazione di decadenza del consiglio comunale di Mongiuffi Melia per i motivi in premessa specificati.

Art. 3

La dott.ssa Genova Giacomo Silvana, dirigente, è nominata commissario straordinario del predetto comune con le attribuzioni del consiglio, nelle more del rinnovo dell'elezione congiunta degli organi elettivi dell'ente.

Art. 4

Con successivo decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 19 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2051)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Belmonte Mezzagno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n.35;
Vista la nota n. 8723 del 5 settembre 2000, con cui il segretario generale del comune di Belmonte Mezzagno ha comunicato che il sindaco geom. MaurizioMilone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 4 settembre 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. che sostituisca gli organi ordinari fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Belmonte Mezzagno.

Art. 2

Nominare il dott. Calogero Di Carlo commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2078)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2000.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Forza d'Agrò e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la sentenza n. 1003/2000, emessa dal Tribunale di Messina - sezione per il contenzioso elettorale, in data 2 maggio 2000, con la quale viene dichiarata la incompatibilità del sig. Lombardo Carmelo a ricoprire la carica di sindaco del comune di Forza d'Agrò;
Vista la sentenza emessa dalla Corte d'appello del Tribunale di Messina in data 31 luglio 2000, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dal sig. Lombardo Carmelo e lo stesso è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco del comune di Forza d'Agrò;
Ritenuto, conseguentemente, che la citata sentenza del Tribunale di Messina n. 1003/2000 è divenuta esecutiva;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale del comune di Forza d'Agrò, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97.

Art. 2

Nominare la dott.ssa Di Benedetto Marcella commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 26 settembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.39.2072)
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DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 5 luglio 2000.
Approvazione del protocollo d'intesa stipulato fra l'Assessore alla Presidenza delegato alla Protezione civile, il direttore del Sistema Poseidon ed il commissario del comune diAcireale.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 31 agosto 1998, n. 14;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale n.404 del 26 novembre 1998, con cui all'Assessore delegato alla Presidenza è stata attribuita anche la delega all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile;
Vista l'intesa istituzionale di programma 4 maggio 1998 fra il Ministro dei lavori pubblici delegato per i servizi tecnici nazionali, il Ministro dell'Interno delegato alla Protezione civile ed il Presidente della Regione siciliana, con cui le suddette amministrazioni si sono impegnate a completare la realizzazione del Sistema Poseidon utilizzando le risorse stanziate con la legge n. 433 del 31 dicembre 1991;
Visto il successivo accordo di programma quadro 22 settembre 1998, firmato dal capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dal capo del Dipartimento della Protezione civile, dal presidente dell'Istituto nazionale di geofisica, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, con cui, tra l'altro, viene prevista l'integrazione delle reti di monitoraggio sismiche e vulcaniche presenti nel territorio della Regione;
Visto il protocollo d'intesa del 29 maggio 2000, stipulato fra l'Assessore regionale alla Presidenza delegato alla Protezione civile, il direttore del Sistema Poseidon ed il commissario del comune di Acireale, con il quale, tra l'altro, viene integrata la rete sismica del comune di Acireale nel dispositivo globale di monitoraggio del "Sistema Poseidon" e trasformato l'Osservatorio sismologico di protezione civile di quel comune in uno dei centri operativi del sistema Poseidon;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il protocollo d'intesa del 29 maggio 2000 stipulato fra l'Assessore alla Presidenza della Regione siciliana, delegato alla Protezione civile, il direttore del Sistema Poseidon ed il commissario del comune di Acireale.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2000.
  CRISAFULLI 

(2000.38.2045)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 15 settembre 2000.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Capitone in agro di Enna.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Savarese Angelo, nato a Enna il 31 maggio 1980 e ivi residente in via S. Biagio, 6, di istituzione di un'azienda agro-venatoria in agro di Enna, contrada Capitone;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della R.F.V. di Enna, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Capitone;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna datata 6 luglio 2000, prot. n. 1775;
Vista la nota n. prot. 4731/T-B87b del 9 agosto 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 6787/2000 del 16 agosto 2000, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Capitone in agro di Enna, contrada omonima, estesa complessivamente Ha. 80.72.35, comprendente la particella 9 del foglio di mappa n. 160; le particelle 36, 37, 38, 44, 46, 659, 660 del foglio di mappa n. 170, la particella 1 del foglio di mappa n. 205 e le particelle 1, 2, 3, 4 e 6 del foglio di mappa n. 206.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Savarese Angelo, nato a Enna il 31 maggio 1980 e ivi residente in via S. Biagio, 6, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.38.2046)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 29 agosto 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n.9770 del 22 giugno 2000, con cui la Direzione finanze e credito di questo Assessorato chiede l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso del capitolo 1054 in analogia a quanto operato dallo Stato;
Vista la nota n. 171309 del 4 luglio 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota direzionale;
Vista la proposta del direttore regionale del bilancio e del tesoro, formulata ai sensi dell'art. 155 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, la variazione per l'istituzione del capitolo di entrata 1054 in analogia a quanto operato dallo Stato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO I -  Entrate tributarie
RUBRICA 1 -  FINANZE
CATEGORIA 1 - Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito

(Nuova istituzione)
  1054 Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla società di gestione dei fondi di investimento immobiliari chiusi, di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86. 
6111010199          P.M. L. n.86/94, art. 15. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 agosto 2000.
  NICOLOSI 

(2000.38.2036)
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DECRETO 8 settembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista le note n. 1782 del 29 agosto 2000 e n. 2087 del 30 agosto 2000, con cui l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rappresenta la necessità di un incremento del plafond di cassa del titolo II dell'importo complessivo di lire 74.000 milioni;
Vista la nota n. 137871 del 30 agosto 2000 della Ragioneria centrale competente, con la quale vengono trasmesse, con parere favorevole, le suindicate note assessoriali;
Vista la nota n. 1221 del 6 settembre 2000, con cui l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - Ufficio di Gabinetto, chiede l'immediato aumento del plafond di cassa del titolo II di lire 5.000 milioni da assegnare all'Ente sviluppo agricolo per consentire il pagamento dei salari nel settore della meccanizzazione agricola ed evitare pertanto eventuali turbative dell'ordine pubblico;
Considerato che le attuali disponibilità del fondo di riserva di cassa non sono sufficienti a soddisfare integralmente le richieste di cui alle succitate note assessoriali n. 1782/2000 e 2087/2000;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione della problematica relativa alle varie richieste di incremento dei plafond di cassa provenienti da tutte le Amministrazioni, di dovere provvedere alla variazione del plafond di cassa del titolo II per l'importo di lire 5.000 milioni per il pagamento all'Ente sviluppo agricolo dei salari relativi a mensilità pregresse di cui alle succitate note assessoriali n. 2087/2000 e n. 1221/2000;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento alla rubrica agricoltura e foreste di lire 5.000 milioni al titolo II;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
          Titolo II Assessorato regionale | Spese     | in c/capitale 
Agricoltura e foreste      + 5.000 
Fondo di riserva di cassa      - 5.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.38.2044)
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DECRETO 15 settembre 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n.11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n.449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 15339 dell'11 maggio 2000, con la quale la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 25417 del 29 agosto 2000, con la quale la stessa federazione ha precisato gli indirizzi delle tabaccherie con codice lottomatica PA1207 e PA1241;
Considerato che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt.5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati 4° e 5° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 19288 del 19 giugno 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999 e 11 maggio 2000 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note della ECOMAP n. 4258 del 21 febbraio 2000 e n. 10699 del 26 aprile 2000 e n. 16434 del 28 giugno 2000, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2000, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 15 settembre 2000.
  NICOLOSI 


Allegato
ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA





  Cod. lottomatica N.Ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune Provincia 
  PA0819 824 Fantauzzo Paola Corso Garibaldi, 250 Racalmuto AG 
  PA1181 1186 Licata Paolo Via Figuli, 6 Sciacca AG 
  PA0965 970 Di Luca Luigi Via Garibaldi, 74-78 Patti ME 
  PA1292 1297 Mazzeo Carmela Piazza Gramsci (stazione FS) Patti ME 
  PA0921 926 Opinto Annunziata Via Giostra, 4 Messina ME 
  PA1241 1246 Fiderio Clara Corso Vittorio Veneto, 616 Ragusa RG 
  PA1207 1212 Garofalo Girolama Via Statale 115, 172/a Ispica RG 

(2000.38.2034)
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DECRETO 15 settembre 2000.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 24683 dell'11 agosto 2000, con la quale la stessa federazione ha trasmesso l'istanza di adesione del tabaccaio Guastella Enzo;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i ta baccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999 acquisite da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 9660 del 20 marzo 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai per i quali ha accertato che hanno provveduto:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che il nominativo del tabaccaio Guastella Enzo della Federazione italiana tabaccai, trova riscontro nella nota dell'ECOMAP n. 7402 del 22 marzo 2000;
Vista la delega RID del tabaccaio Guastella Enzo, pervenuta a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra poiché è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Guastella Enzo, codice lottomatica PA 1217, n. ricevitoria 122, via Roma, 170 - Ragusa.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.38.2035)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 luglio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Astra a r.l., con sede in Enna.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1478 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Enna, dal quale è emersa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Astra, con sede in Enna;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2484, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina di un liquidatore della cooperativa;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Astra società a r.l., con sede in Enna in via Roma n. 176, costituita il 5 dicembre 1988 con atto omologato dal tribunale di Enna in data 7 febbraio 1989, iscritta al n. 1558 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 1948 del 6 maggio 1989, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Gaetano Marino, nato a Leonforte il 13 novembre 1967 ed ivi residente in corso Umberto n. 546, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.37.2019)
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DECRETO 25 luglio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa I.CO.CE. a r.l., con sede in Enna.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 405 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Enna, dal quale è emersa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa I.CO.CE., con sede in Enna;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2466, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa I.CO.CE. società a r.l., con sede in Enna in via Bellini n.7, costituita il 7 marzo 1988 con atto omologato dal tribunale di Enna l'8 aprile 1988, iscritta al n. 1459 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 5232 del 12 novembre 1988, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott.Bruno Apollonio, nato ad Enna il 18 giugno 1960 ed ivi residente in via delle Acacie n. 2, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.37.2018)
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DECRETO 26 luglio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Mobil Flex, con sede in Mussomeli, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dalla relazione del 19 novembre 1999 concernente l'ispezione straordinaria effettuata in data 22 ottobre 1999 da due funzioni di questo Assessorato nei confronti della cooperativa Mobil Flex, con sede in Mussomeli (CL), è emerso "che la cooperativa non ha mai realizzato utili d'esercizio mentre le perdite che invero hanno costituito una costante nella storia sociale sin da prima dell'accesso ai benefici di legge, sono risultate sempre in aumento e mai ripianate". E' emerso, altresì, che la struttura della cooperativa versa nel totale abbandono da anni e "non si intravede alcuna possibilità di avvio dell'attività produttiva". Pertanto gli ispettori hanno proposto la liquidazione coatta amministrativa dell'ente ai sensi degli artt. 2541 e 2544 codice civile;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 24 febbraio 2000, con parere n. 2509, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visti gli artt. 2540 e 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Mobil Flex, con sede in Mussomeli (CL), costituita il 9 ottobre 1985 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta in data 28 ottobre 1985, iscritta al n. 3886 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto prefettizio n. 10670 del 5 dicembre 1985, ric. B.U.S.C. n. 1687 del 20 novembre 1985, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott.Pipitone Leonardo, nato ad Alcamo il 6 giugno 1948 ed ivi residente in via Tre Santi n. 19, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2000.
  BATTAGLIA 

(2000.37.2015)
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DECRETO 21 settembre 2000.
Delega ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per l'emanazione di provvedimenti di scioglimento di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145;
Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;
Visto l'art. 18, 1° comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato presso il competente registro delle imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;
Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nella Regione siciliana con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Ravvisata l'opportunità, nell'ottica tendente ad accogliere le istanze dell'utenza e, nell'ambito del vigente sistema normativo, operare il massimo decentramento possibile;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 7/71, che riconosce all'Assessore regionale per la cooperazione, la facoltà di delegare la trattazione di affari ai funzionari con qualifica di dirigente;
Considerata la necessità di decentrare ai competenti Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c., primo comma;
Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta:


Art. 1

Dalla data del presente decreto, i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono delegati all'emanazione di provvedimenti dirigenziali di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 c.c., 1° comma, e dell'art. 18 della legge n. 59/92.

Art. 2

Per le cooperative edilizie ed i loro consorzi, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione volgeranno le relative istruttorie di scioglimento avendo cura di accertare, in particolare, il mancato deposito dei bilanci degli ultimi due anni, nonché l'assenza di patrimonio da liquidare. Poiché tali cooperative, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 59/92, sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica, gli Uffici provinciali, una volta terminata l'istruttoria, non dovranno acquisire il preventivo parere della Commissione regionale cooperazione previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e potranno autonomamente provvedere allo scioglimento d'ufficio tramite l'emanazione del decreto dirigenziale.

Art. 3

Lo svolgimento delle procedure relative agli scioglimenti d'ufficio delle cooperative appartenenti ai rimanenti settori continua ad essere regolato dalla circolare n. 30/81 del Ministero del lavoro e della massima occupazione. In particolare, si richiama l'attenzione sul carattere discrezionale del provvedimento di scioglimento in esame.
Per acquisire il prescritto parere della Commissione regionale cooperazione, gli Uffici provinciali dovranno inviare l'elenco delle cooperative rientranti nelle fattispecie rappresentate nell'art. 2544 c.c., all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Sarà cura dell'Amministrazione regionale restituire agli Uffici provinciali il predetto elenco corredato del parere espresso dalla C.R.C. per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 4

Il provvedimento in questione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a cura degli Uffici provinciali emananti e comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione.
Lo stesso provvedimento, inoltre, sarà notificato agli interessati, al tribunale competente, alla Prefettura, all'Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 21 settembre 2000.
  SPERANZA 



Non soggetto a registrazione da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 200 del 18 giugno 1999.
(2000.41.2166)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 settembre 2000.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Santa Caterina Villarmosa fino al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1984, n. 33;
Visto il decreto n. 11238 del 3 giugno 1994, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 1991 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Caltanissetta;
Visto l'art. 1 della legge n. 362/91, secondo il quale, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinatesi dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni; la popolazione eccedente rispetto ai predetti parametri è computata per l'istituzione di una nuova sede qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa al 31 dicembre 1997, pari a 6.260 abitanti;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1N13/1936 del 26 giugno 2000, con la quale è stato chiesto il parere di merito all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ed all'ordine provinciale dei farmacisti della provincia di Caltanissetta, per la linea di demarcazione individuata sulla scorta delle indicazioni fornite dal comune di Santa Caterina Villarmosa con nota prot. n. 735 del 27 gennaio 2000;
Viste le note prot. n. 2274 del 25 luglio 2000 e prot. n. 4099 del 19 luglio 2000, rispettivamente dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta, con le quali esprimono parere favorevole all'individuazione del limite tra le n. 2 sedi farmaceutiche esistenti;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possono essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Caterina Villarmosa è così determinata fino al 31 dicembre 1997:
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1997: 6.260 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 1;
d)  sedi farmaceutiche soprannumerarie: n. 1.
1ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dr. Falzone Calogero, piazza Garibaldi;
-  confini: via Matarazzo esclusa, prosegue per via Hugo esclusa, prosegue per piazza Marconi esclusa fino a raggiungere via Roma, tratto di via Roma esclusa fino all'incrocio con piazza Garibaldi, piazza Garibaldi inclusa fino a raggiungere l'incrocio con via Papa Giovanni XXIII incluso, tratto di via Papa Giovanni XXIII incluso fino all'incrocio con via Verga, tratto di via Verga incluso fino all'incrocio con via Bandiera, tratto di via Bandiera incluso fino all'incrocio con via Nazario Sauro, prosegue per via Nazario Sauro esclusa fino a raggiungere l'incrocio con via Francesco Crispi esclusa, prosegue per via Francesco Crispi esclusa fino all'incrocio con via Roma, dall'incrocio con via Roma prosegue per via Caltanissetta inclusa fino al suo prolungamento ideale;
2ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dr.ssa Di Benedetto Giuseppina, via Roma;
-  confini: via Matarazzo inclusa, prosegue per via Hugo inclusa, prosegue per piazza Marconi inclusa fino a raggiungere la via Roma inclusa fino all'incrocio con piazza Garibaldi, piazza Garibaldi esclusa fino a raggiungere l'incrocio con via Papa Giovanni XXIII escluso, prosegue per tratto di via Papa Giovanni XXIII escluso fino all'incrocio con via Verga, tratto di via Verga escluso fino all'incrocio con via Bandiera, tratto di via Bandiera escluso fino all'incrocio con via Nazario Sauro, prosegue per via Nazario Sauro inclusa, tratto di via Nazario Sauro inclusa fino all'incrocio con via Francesco Crispi, prosegue per tratto di via Francesco Crispi incluso fino all'incrocio con via Roma, dall'incrocio con via Roma prosegue per via Caltanissetta, via Caltanissetta esclusa fino al suo prolungamento ideale.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Santa Caterina Villarmosa per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.39.2061)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 agosto 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Acate.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.36.1962)
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DECRETO 11 settembre 2000.
Autorizzazione alla società TIM del progetto di variante per l'installazione di antenne per telefonia mobile nel comune di Calatafimi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 66/A del 16 aprile 1977, con il quale è stato approvato il piano comprensoriale n. 3 di cui fa parte il comune di Calatafimi;
Vista la nota prot. n.02933 del 2 marzo 2000, con la quale, la società TIM, concessionaria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico, ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, l'autorizzazione per l'installazione di antenne per telefonia mobile nel comune di Calatafimi, contrada Calamici in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera n. 43 del 5 luglio 2000, con la quale il consiglio comunale di Calatafimi ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la nota prot. n. 11757 del 10 luglio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota n. 4297 del 19 aprile 2000, con la quale l'Ispettorato delle foreste di Trapani esprime parere favorevole a condizioni;
Visto il parere n. 115 del 31 luglio 2000 del gruppo XXIX/D.R.U. reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
1)  l'intervento oggetto di variante urbanistica prevede la realizzazione di una stazione radio base e delle relative vie d'accesso;
2)  la stazione è costituita da:
3)  n. 1 shelter tipo SIMM 4500 per l'alloggio delle apparecchiature, fissato ad un basamento di fondazione di opportuna dimensione;
4)  n. 1 traliccio d'altezza 30 mt., per il supporto del sistema radiante, fissato ad una fondazione a platea in c.a. indipendente dal basamento dello shelter;
5)  l'accesso al sito avviene dalla S.P. Vita - Calatafimi, che per il futuro utilizzo della stazione sarà soggetta ad interventi in alcuni tratti per l'accessibilità al sito;
Considerazioni
6)  le opere in progetto, nel loro insieme, rivestono carattere di preminente interesse pubblico in quanto finalizzate all'ampliamento del servizio radio mobile della TIM, nel piano di sviluppo della telefonia cellulare;
Conclusioni
7)  per le superiori considerazioni, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n.65/81 e successive modifiche, si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto, con le condizioni contenute nei pareri su indicati";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 115 del 31 luglio 2000 reso dal gruppo XXIX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. n. 115 del 31 luglio 2000 ed alle condizioni e prescrizioni poste dal Genio civile di Trapani e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, è autorizzato il progetto di variante per l'installazione di antenne per telefonia mobile nel comune di Calatafimi, contrada Calamici.

Art. 2

Fanno parte integrante de presente decreto i seguenti atti ed elaborati, vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  progetto di massima costituito dai seguenti elaborati:
-  scheda di validazione radioelettrica e "antenne tipo" da installare;
-  ubicazione del sito proposto;
-  foto ingresso del sito e foto del sito;
-  planimetria generale dei luoghi 1:2.000 "ante operam";
-  planimetria 1:2.000 strada d'accesso al sito e sito, planimetria 1:5.00 sito, particolare planimetrico 1:50 e sezione 1:200 zona container SRB e traliccio porta-antenne "post operam";
-  dati generali e dati geografici;
-  dati sulla proprietà e dati catastali;
-  copia estratto di mappa;
-  relazione tecnica illustrativa;
-  stima economica sommaria;
2)  stralcio del piano regolatore generale;
3)  stralcio del piano comprensoriale n. 3.

Art. 3

La società TIM, concessionaria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La società TIM e il comune di Calatafimi sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.37.2011)
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DECRETO 14 settembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Vita.

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(2000.38.2027)
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DECRETO 18 settembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 4072 del 7 aprile 2000, con la quale il sindaco del comune di Solarino ha trasmesso a questoAssessorato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 e della legge regionale n. 35/78, gli atti e gli elaborati relativi al progetto dei lavori di prolungamento del viale Ragusa in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la deliberazione consiliare del comune di Solarino n. 37 del 18 agosto 1998, avente ed oggetto: "localizzazione intervento per la realizzazione del prolungamento del viale Ragusa";
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000, con la quale il consiglio comunale di Solarino ha approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto per i lavori di prolungamento del viale Ragusa;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62, della variante adottata con la delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di Solarino a libera visione del pubblico dal 28 febbraio 2000 al 6 aprile 2000;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 7 aprile 2000, attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o ricorsi;
Vista la nota sez. 1/6 prot. n. 6369-9635/99 del 3 marzo 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole ai soli fini di fattibilità dell'opera;
Vista la nota prot. n. 19548/IG del 23 dicembre 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 diSiracusa ha espresso, a condizione, il proprio parere in ordine al progetto in argomento nonché la successiva nota dello stesso ente di presa d'atto delle integrazioni prodotte;
Visto il decreto n. 558/VIA del 28 ottobre 1998, con il quale questo Assessorato ha concesso, ai sensi dell'art. 30, legge regionale n.10/93, al comune di Solarino il nulla osta per i lavori di prolungamento del viale Ragusa;
Visto il parere n. 55 del 3 agosto 2000 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXVII della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Con decreto n. 405/DRU del 18 agosto 1998, è stato approvato con prescrizioni e modifiche il piano regolatore generale del comune di Solarino e che lo stesso decreto, a seguito della sentenza n. 554 del 14 marzo 2000 del T.A.R., sezione diCatania, accogliendo il ricorso del comune, è stato annullato nella considerazione della presunta decorrenza dei termini di cui all'art. 19 della legge regionale n.71/78 e successive modifiche;
-  L'A.R.T.A. con assessoriale prot. n. 4611 del 26 luglio 2000 tuttavia ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, di interporre appello alla stessa, nella considerazione che i termini prescritti per le determinazioni dell'Assessorato sul piano regolatore generale non risultavano decaduti;
-  Il comune in data anteriore alla citata sentenza del T.A.R., con le deliberazioni consiliari n. 37 del 18 agosto 1998 e n. 9 del 23 febbraio 2000 ha rispettivamente localizzato e approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, come recepito con l'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto per i lavori di prolungamento del viale Ragusa, redatto dall'Ufficio tecnico comunale, per l'importo complessivo di L. 161.000.000;
-  Tale variante si è resa necessaria in quanto il progetto ha previsto una larghezza stradale comprensiva dei marciapiedi lateriali, da un minimo di mt. 15,75 a un massimo di mt. 17,30 in difformità a quella prevista dal piano regolatore generale.
-  Dagli atti ed elaborati progettuali si evince che la strada ha una lunghezza di circa 50 ml. con una carreggiata di ml. 10 e marciapiedi da un lato di ml. 2,15 e dall'altro con superficie di forma trapezoidale con larghezza variabile a partire da ml. 2,15 a ml; 3, con la funzione di raccordare l'interrotto viale Ragusa con il già realizzato prolungamento di via Sella;
Considerato che:
-  Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  Il progetto è stato approvato con prescrizioni in linea tecnica ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;
-  La compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 del 2 febbraio 1974 con il parere favorevole reso in data 1 giugno 1999, prot. n. 6369-9635/99;
-  E' stato rilasciato dall'A.U.S.L. n. 8 dal punto di vista igienico-sanitario parere favorevole prot. n. 19548/IG del 23 dicembre 1998 ed integrato con la presa d'atto prot. n. 3645/IG del 20 aprile 1999 della relazione integrativa prodotta dal comune;
-  Con decreto n. 558/VIA del 28 ottobre 1998 è stato concesso al comune di Solarino, ai sensi dell'art. 30 legge regionale n. 10/93 sul progetto, il nulla osta con prescrizioni;
-  La variante, resasi necessaria ed opportuna per evitare un restringimento della carreggiata e quindi di un nodo critico della circolazione, non incide sostanzialmente sulle previsioni dello strumento urbanistico ad oggi vigente, in conseguenza della sopravvenuta sentenza del T.A.R., stante che non risultano modificati nell'ambito dell'intervento le soluzioni progettuali previste in sede di pianificazione urbanistica.
Per quanto premesso e considerato, questo gruppo 27° è del parere di ritenere meritevole d'approvazione il progetto di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000 con le prescrizioni contenute negli atti autorizzatori sopra citati";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII della D.R.U. n. 55 del 3 agosto 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXVII con parere n. 55 del 3 agosto 2000 soprariportato, la variante al piano regolatore generale del comune di Solarino conseguente all'approvazione del progetto per i lavori di prolungamento del viale Ragusa, di cui alla delibera consiliare n. 9 del 23 febbraio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera di C.C. n. 37 del 18 agosto 1998;
 2)  delibera di C.C. n. 9 del 23 febbraio 2000;
 3)  dichiarazione di fattibilità;
 4)  relazione generale + dichiarazione dei vincoli;
 5)  relazione sui materiali;
 6)  relazione e calcolo dalla V.I.A.;
 7)  relazione geomorfologica;
 8)  relazione e calcolo elettrico;
 9)  relazione di stima e piano particellare di esproprio;
10)  corografia, scala 1:25.000;
11)  tav.  1  -  planimetrie generali e stralci di zona;
12)  tav.  2  -  planimetria idrico-fognaria e particolari costruttivi;
13)  tav.  3  -  planimetria rete elettrica;
14)  tav.  4  -  profilo longitudinale e sezioni trasversali;
15)  tav.  5  -  particolari impianto elettrico;
16)  relazione integrativa a riscontro parere n. 19548/IG del 23 dicembre 1998.

Art. 3

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.38.2029)
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DECRETO 18 settembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sutera.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.38.2031)
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DECRETO 18 settembre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base mobile della rete cellulare GSM nel comune di San Cataldo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto legge n. 64/74;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 2071 del 24 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Cataldo;
Viste le note del 31 agosto 1999 e del 23 giugno 2000, assunte al protocollo generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente rispettivamente al n. 45983 dell'1 settembre 1999 e n. 30980 del 23 giugno 2000, con le quali la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha inoltrato a questo Assessorato la richiesta di autorizzazione per le opere relative alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel territorio del comune di San Cataldo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991;
Vista l'assessoriale prot. n. 12765 del 22 dicembre 1999, con la quale è stato invitato il comune di San Cataldo ad esprimere il proprio avviso, a mezzo di delibera consiliare, ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la deliberazione consiliare n. 16 dell'1 marzo 2000, con la quale il consiglio comunale di San Cataldo ha espresso parere favorevole all'installazione della stazione radio base di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 10246 del 2 giugno 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta autorizza l'esecuzione dei lavori previsti per il progetto su indicato, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Vista l'attestazione rilasciata dal sindaco del comune di San Cataldo, datata 26 aprile 2000, relativamente all'inesistenza di vincoli;
Vista la nota prot. n. 623/SP del 23 maggio 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, distretto di San Cataldo, esprime parere igienico-sanitario favorevole alla realizzazione della stazione radio base su indicata;
Vista la nota del 25 luglio 2000, con la quale la Omnitel Pronto Italia ha trasmesso, ad integrazione della richiesta di autorizzazione, una copia del certificato di destinazione urbanistica, dalla quale si evince che l'area oggetto d'intervento ricade nel vigente piano regolatore generale del comune di San Cataldo nella zona agricola "E";
Visto il parere n. 11 del 6 settembre 2000 del gruppo 31° della Direzione regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con note nn. 45983, 30980 e 36574 dell'1 settembre 1999, 23 giugno 2000 e 25 luglio 2000, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto da cui si evince:
-  che il terreno scelto per la realizzazione della stazione radio base in argomento è situato in contrada Giorgibello ed è censito all'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta, comune di San Cataldo, al foglio di mappa 41, particelle 105/209;
-  che tale terreno, compreso in un lotto di proprietà dell'E.A.S., stato concesso in locazione, con regolare contratto stipulato tra le parti, alla Omnitel Pronto Italia S.p.A.;
-  che, sul sito interessato, sorge una torre piezometrica, alta m. 26, che serve per la distribuzione dell'acqua nel comune di San Cataldo;
-  che la stazione radio base sarà delimitata da una recinzione d'acciaio zincato e sarà posta ad est della torre piezometrica suddetta, dalla quale sarà distaccata di m. 3,50 e avrà le dimensioni di m. 8,00x4,80;
-  che la stazione radio base sarà composta di un locale "apparati", che sarà posto all'interno della recinzione di acciaio zincato e dalle antenne, che saranno poste sulla torre piezometrica;
-  che il locale "apparati" (shelter) consiste in un prefabbricato in lamiera grecata di alluminio, avente le dimensioni di m. 3,50x2,50x3,00 di altezza, e poggia, tramite n. 4 supporti angolari, su di una piastra in c.l.s. armato, avente le dimensioni di m. 4,50x3,50x0,30 di spessore: esso conterrà alcuni armadi per le apparecchiature elettroniche, uno stabilizzatore di tensione e alcune batterie stagne a servizio delle antenne;
-  che le antenne, poste ad una quota di m. +26, rispetto al piano di posa dello shelter, saranno sorrette da pali di acciaio del diametro di cm. 7 circa, ben ancorati al muretto d'attico presente sul terrazzo praticabile della torre piezometrica (in altezza, le antenne si distaccheranno da detto muretto cm. 30 circa): si prevedono n. 1 antenna per settore e n. 2 settori;
Considerato:
-  che quanto previsto in progetto non comporta la creazione di alcun volume urbanistico;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, poiché la rete cellulare GSM è in corso di realizzazione e completamento, sul territorio nazionale, da parte della Omnitel Pronto Italia S.p.A., senza trascurare gli sviluppi occupazionali che essa determina, direttamente o indirettamente;
è del parere  che il progetto di realizzazione di una stazione radio base mobile della rete cellulare GSM in contrada Giorgibello del comune di San Cataldo (CL), per opera della Omnitel Pronto Italia S.p.A., può essere autorizzato in variante, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995, e ciò giacché è compatibile con l'assetto del territorio circostante, con la prescrizione di limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare i fabbricati circostanti da eventuali esposizioni a campi elettromagnetici, nocivi alla salute.
Inoltre, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme tecniche contenute nella legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal D.M. 11 marzo 1988, ed anche le norme urbanistico-edilizie ed igieniche, di cui ai regolamenti locali vigenti.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 11 del 6 settembre 2000 reso dal gruppo XXXI/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, ed in conformità al parere espresso dal gruppo 31°/DRU, prot. n. 11 del 6 settembre 2000, il progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base mobile della rete cellulare GSM, in contrada Giorgibello del comune di San Cataldo, per opera della Omnitel Pronto Italia S.p.A.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare del comune di San Cataldo n. 16 dell'1 marzo 2000;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta prot. n. 10246 del 2 giugno 2000;
3)  parere igienico-sanitario prot. n. 623/SP del 23 maggio 2000 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, distretto di San Cataldo;
4)  relazione tecnica 15 giugno 1998;
5)  elaborati grafici;
6)  relazione tecnica del 20 luglio 2000;
7)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

L'Omnitel Pronto Italia S.p.A. è onerata, prima delle esecuzioni delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Omnitel per l'esecuzione, al comune di San Cataldo, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 18 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.38.2030)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Catania.

Con decreto presidenziale n. 191/Gr.VII/SG dell'11 settembre 2000, il dott. Francesco De Martino, nato a Catania il 15 marzo 1954, è stato nominato componente dell'Istituto autonomo case popolari di Catania in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, giusta previsione normativa di cui all'art. 6, 3° comma, punto 4), della legge n. 865/71, in sostituzione del dott. Angelo Mattone, dimissionario.
(2000.38.2026)
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Avviso di deposito presso l'albo pretorio del comune di Noto del piano di ripartizione riguardante l'area d'impianto di proprietà regionale del plesso di n.10 alloggi popolari.

Si rende noto che presso l'albo pretorio del comune di Noto (SR) è depositato il piano di ripartizione riguardante l'area d'im pian to di proprietà regionale del plesso di n. 10 alloggi popolari costruito ai sensi della legge regionale 31 marzo 1952, n. 7, sito in Noto, via Firenze nn. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 e raffigurante le porzioni di area d'assegnare in proprietà agli aventi diritto.
Gli atti ed elaborati relativi resteranno depositati alla libera visione di chiunque possa averne interesse, per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Entro 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, chi ne avesse interesse, può presentare, su carta legale, osservazioni od opposizioni al predetto piano di riparto a questa Presidenza D.P. e SS.GG. gruppo IV - U.O. III ed in copia, all'ufficio del Genio civile competente per provincia.
(2000.37.2000)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione della convenzione tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e la Congregazione domenicane del Sacro Cuore di Gesù per il funzionamento in Messina di una scuola magistrale denominata "Sacro Cuore" e per il rilascio da parte della stessa del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del 4 luglio 2000, n. 255/8, vistato dalla Ragioneria centrale il 7 settembre 2000 col n. 952, è stata approvata la convenzione, stipulata a Messina il 10 marzo 2000 ed ivi registrata all'Ufficio del registro - atti civili - il 13 aprile 2000 al n. 2304, tra l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, rappresentato dal dott. Gustavo Ricevuto, in atto Provveditore agli studi di Messina e l'ente gestore Congregazione domenicane del Sacro Cuore di Gesù, rappresentato da suor Concetta Trombatore, nata a Rosolini (SR) il 28 settembre 1940, per il funzionamento in Messina, via Sacro Cuore n. 3, di una scuola magistrale denominata "Sacro Cuore" e per il rilascio da parte della stessa del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, ai sensi e per effetto degli artt. 137, 141 e 144 del R.D. del 26 aprile 1928, n. 1297, con durata fino all'anno scolastico 2002/2003.
(2000.38.2025)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del nuovo testo dell'art.1 dello statuto sociale dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede legale in Palermo.

Con decreto n. 190/2000-9/F del 5 settembre 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi del disposto dell'art.56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lettera a) del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è approvato, in sanatoria, il nuovo testo dell'art. 1 dello statuto sociale dell'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede sociale in Palermo, che qui di seguito integralmente si riporta:
"Art. 1 - L'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A., in breve denominato anche IRFIS S.p.A., deriva dalla trasformazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) - Ente di diritto pubblico costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, disciplinato con legge 11 aprile 1953, n. 298, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23 - effettuata nell'ambito ed in attuazione dell'operazione di ristrutturazione eseguita in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356.
La società fa parte del gruppo bancario Bancaroma. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per le esecuzioni delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni".
(2000.37.2013)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1225/I/VII del 25 luglio 2000, l'avv. Antonino Oliveri, nato a Ribera il 29 aprile 1955 e residente in Ribera, via Atene n. 29, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S. Giuseppe, con sede nel comune di Cattolica Eraclea, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Calogero Burgio.
(2000.37.2016)

   

Con decreto n. 1229 del 26 luglio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca vengono revocati gli OO.SS. della cooperativa Nuova Umanità, con sede in Adrano, e viene nominato quale commissario straordinario dalla data di notifica del decreto e fino al 31 gennaio 2001 il dott. Luigi Falanga, nato a Paternò il 25 settembre 1959 e residente a Catania in via C.F. Gambino n. 44.
(2000.37.2017)

   

Con decreto n. 1256 del 31 agosto 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa S. Francesco di Lentini, già avviata con decreto n. 564 del 17 maggio 2000.
L'avv. Manzella Pietro è stato confermato commissario straordinario.
(2000.37.2020)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle provincie siciliane per il bimestre maggio-giugno 2000.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.41.2175)
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Provvedimenti concernenti impegni di somme per il pagamento di rate di saldo per l'esecuzione di lavori nel comune di Zafferana Etnea.

Con decreto n. 1501/13° del 19 luglio 2000 l'Assessore per i lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 526.720 per il pagamento della rata di saldo dei lavori di riparazione dei muri pericolanti e dei danni nella strada comunale Bosco-Algerazzi nel comune di Zafferana Etnea sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000.
(2000.38.2041)


Con decreto n. 1503/13° del 19 luglio 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 490.350 per il pagamento della rata di saldo dei lavori di riparazione della via Rocca D'api nel comune di Zafferana Etnea sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000.
(2000.38.2040)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Conferimento temporaneo delle funzioni di direttore dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

Con decreto n. 32670 del 16 agosto 2000 dell'Assessore per la sanità, al fine di assicurare la funzionalità dell'Osservatorio epidemiologico regionale, al dott. Salamone Giovanni, ispettore sanitario superiore, sono conferite le funzioni di direttore regionale del l'Osservatorio epidemiologico regionale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per un periodo limitato a tre mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del presente decreto.
(2000.37.2022)
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Conferimento temporaneo delle funzioni di ispettore dell'Ispettorato regionale veterinario.

Con decreto n. 32671 del 16 agosto 2000 dell'Assessore per la sanità, al fine di assicurare la funzionalità dell'Ispettorato regionale veterinario, al dott. Vario Ambrogio, ispettore veterinario superiore, sono state conferite le funzioni di ispettore regionale veterinario, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per un periodo limitato a tre mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del presente decreto.
(2000.37.2022)
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Conferimento temporaneo delle funzioni di ispettore dell'Ispettorato regionale sanitario.

Con decreto n. 32672 del 16 agosto 2000 dell'Assessore per la sanità, al fine di assicurare la funzionalità dell'Ispettorato regionale sanitario, al dott. Ciriminna Saverio, ispettore sanitario superiore, sono state conferite le funzioni di ispettore regionale sanitario, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per un periodo limitato a tre mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del presente decreto.
(2000.37.2022)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio ma rit timo di porzioni di aree demaniali marittime ed inclusione delle stesse fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 339/13 del 25 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 49,35 sita in località Seccagrande del comune di Ribera, distinta dalla particella n. 1 del foglio di mappa n.79, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.37.2006)

Con decreto n. 340/13 del 25 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 33,40 sita in località Seccagrande del comune di Ribera, distinta dalla particella n. 1 del foglio di mappa n.79, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.37.2003)


Con decreto n. 341/13 del 25 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 2.290 sita in località Giummarella del comune di Licata, distinta dalla particella n. 278 del foglio di mappa n.121, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.37.2005)


Con decreto n. 342/13 del 25 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 900 sita in località Giummarella del comune di Licata, distinta dalla particella n. 383c del foglio di mappa n.121, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.37.2004)


Con decreto n. 343/13 del 25 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 310 sita in località Giummarella del comune di Licata, distinta dalla particella n. 278 del foglio di mappa n.121, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.37.2007)


Con decreto n. 369/13 del 26 luglio 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla presidenza, la porzione di area demaniale marittima distinta dalla particella n. 793 del foglio di mappa n.1, sita in località Mongerbino del comune di Bagheria, estesa mq. 81,85 di cui mq. 55,44 di fabbricato e mq. 26,41 di corte ed inoltre mt. 2,10 di area antistante il citato fabbricato, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.37.2008)
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Nulla osta alla ditta Oleificio Sarullo, con sede in Calamonaci, per la realizzazione di un oleificio, con annesso impianto di imbottigliamento, in agro di Ribera.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 402/IX del 31 agosto 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla ditta Oleificio Sarullo, con sede in Calamonaci, via Belvedere n. 53, per la realizzazione di un oleificio con annesso impianto d'imbottigliamento in agro di Ribera (AG), contrada Sciriuda.
(2000.37.2012)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 427/17 del 4 settembre 2000, è stata concessa alla ditta individuale La Piana S.p.A., con sede legale nel comune di Misterbianco, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavanderia che si intende svolgere nel comune di Misterbianco.
(2000.37.2010)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 428/17 del 4 settembre 2000, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Impresa Torrefazione Ionia S.p.A. del comune di S. Venerina, ai sensi dell'art. 15, lettera a), del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per l'attività di produzione caffè tosato da svolgere nell'impianto sito nel comune di S. Venerina.
(2000.37.2009)
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Autorizzazione alla ditta Costa degli Ulivi S.p.A., con sede in Palermo, per lo scarico di acque termali.

Con decreto n. 450/7 dell'8 settembre 2000, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 40, 7° comma, lett. d), della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, la ditta Costa degli Ulivi S.p.A., con sede in Palermo, via Mariano Stabile n. 179, ad effettuare lo scarico delle acque termali emunte dal pozzo "Faraglione 1", sito nell'isola di Vulcano, comune di Lipari, ed usate nel complesso alberghiero Eolian Hotel di proprietà della stessa ditta, in un pozzo denominato "PAS", ubicato nell'area dello stesso complesso alberghiero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 della stessa legge regionale n. 27/86.
(2000.38.2028)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore.

Con decreto n. 294/DRU dell'11 settembre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore, adottata con delibera di CC. n. 64 del 30 settembre 1999 e relativa all'ampliamento del cimitero.
(2000.37.2002)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto n. 263/2 TR del 6 settembre 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha rinnovato all'A.M.A.T. di Palermo concessione dell'autolinea di Gran Turismo "Giro della città di Palermo e dintorni".
Con decreto n. 264/2 TR del 6 settembre 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha approvato in via definitiva le cessioni delle sottoelencate autolinee extraurbane dell'A.S.T., con sede a Palermo, alla società Jonica Trasporti e Turismo con sede in Messina:
a)  Antillo - Santa Teresa Riva - A18 - Messina prol. Mandanici e dev. Casalvecchio - Santa Teresa Riva;
b)  Casalvecchio - Santa Teresa Riva - Messina dir. Teresa Barracca;
c)  Misserio - Santa Teresa Riva - A18 - Messina;
d)  Rina - Santa Teresa Riva - Alì Terme;
e)  Roccafiorita - Limina - Santa Teresa Riva - Messina;
f)  Roccafiorita - Sant'Alessio Siculo - Taormina;
g)  Roccalumera - Santa Teresa Riva.
(2000.37.2014)
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STATUTI

Statuto del comune diAcicatena (provincia diCatania) - Modifiche.
Nello statuto del comune di Acicatena, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 gennaio 1994, in seguito alle delibere consiliari n.46 del 4 luglio 2000 vistata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 7 settembre 2000 prot. n. 5325/5130, n. 47 del 4 luglio 2000 vistata dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 7 settembre 2000 prot. n. 5324/5132 e n. 48 del 4 luglio 2000 vistata in parte dal CO.RE.CO. centrale di Palermo nella seduta del 7 settembre 2000, prot. n. 5326/5131, vanno apportate le seguenti modifiche:
-  sostituire il I periodo del comma 1° dell'art. 47 "E' istituito nel comune diAcicatena l'ufficio del difensore civico" con "Nel comune diAcicatena può essere istituito l'ufficio del difensore civico";
-  sopprimere, al comma 1, ultimo capoverso, dell'art. 50 "...e una età superiore ai 45 anni";
-  sostituire l'art.52 "Durata in carica" con:
"Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
Il consiglio comunale procede alla nomina del difensore civico entro 45 giorni dal suo insediamento.
Il difensore civico esercita le sue funzioni durante i 45 giorni necessari per l'elezione del sostituito. Tali funzioni cessano, comunque, decorsi 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
Nel caso di dimissioni o di vacanza della carica nel corso della legislatura il consiglio comunale, esperite le procedure di cui all'art. 51, provvede alla nuova elezione alla prima adunanza utile".
(2000.41.2149)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 10 ottobre 2000, n. 22.
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica - Rilevazione anno 2001.

Ai Sindaci dei comuni della Sicilia
Ai Presidenti delle province regionali della Sicilia
Ai Provveditori agli studi della Sicilia
Al Sovrintendente scolastico regionale
In attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", è stato predisposto, ai sensi dell'art. 4 e sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dalle provincie in ossequio alla circolare assessoriale n. 14 del 31 marzo 1999, un piano per il triennio 1999-2001, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 321 del 6 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 7 aprile 2000.
In base alle somme precedentemente assegnate alla Regione, l'Assessorato ha predisposto un piano annuale per il 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.10 del 3 marzo 2000 e un piano per il 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.41 dell'8 settembre 2000, entrambi i piani sono in corso di attuazione.
A conclusione del triennio 1999-2001 e in previsione del futuro stanziamento per l'anno 2001 da parte del Ministero della pubblica istruzione, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione intende procedere ad una verifica e ad un aggiornamento delle opere comprese nel piano triennale.
Pertanto, ciascun ente, già inserito nel piano triennale di cui sopra e che intende ora apportare delle variazioni a interventi compresi nel predetto piano sia al livello di progettazione o alle priorità richieste, dovrà compilare ed inoltrare la scheda allegata alla presente circolare.
Nella scheda non dovranno essere inserite nuove richieste.
Poiché la limitatezza dello stanziamento alla Regione Sicilia non consentirà di soddisfare tutte le richieste avanzate, gli enti che nel piano triennale sono stati inseriti per più di un'opera, dovranno limitarsi, in questa sede, ad indicare nelle schede la priorità di soli tre interventi scelti fra quelli a suo tempo richiesti ed inseriti nel piano.
Le schede dovranno essere inviate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, via Notarbartolo n. 17 - Palermo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella presente Gazzetta Ufficiale della Regione.
Eventuali chiarimenti, inerenti alla compilazione delle schede, possono essere richiesti al gruppo 13° dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, tel. 091/6966607 - 6966561.
  L'Assessore: GRANATA 




(2000.41.2164)
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CIRCOLARE 13 ottobre 2000, n. 16.
Cap. 37952 - Spese per attività di educazione permanente.

Ai Provveditori agli studi nella Regione siciliana
Ai Capi degli istituti scolastici nella Regione siciliana
All'Ufficio regionale scolastico in sperimentazione
All'Istituto regionale ricerca educativa nella Regione siciliana
Al Presidente dell'ANCI-Sicilia
Al Presidente dell'UPPI-Sicilia
Com'è noto, alle SS.LL. per effetto dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le funzioni dei distretti scolastici, soppressi nella Regione siciliana, sono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali. Conseguentemente, si ritiene di dover disporre che gli interventi finanziari in materia di educazione permanente, gravanti sul cap. 37952 del bilancio regionale, fino allo scorso anno scolastico attribuiti ai distretti scolastici in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, lett. d), della legge regionale n. 66/75 e dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79, vengano concessi alle scuole dotate di autonomia giuridica che ne faranno richiesta nelle modalità prescritte dalla presente circolare.
Nella considerazione che il sistema educativo non formale, espresso dalla legge regionale n. 66/75 e successive modifiche, si coniuga perfettamente con l'ampliamento dell'offerta formativa e con il raccordo ed il coinvolgimento del territorio propri delle norme sull'autonomia scolastica, si evidenzia come i tempi siano ormai maturi per costruire un sistema educativo integrale e pertanto non limitato all'età scolare.
Pertanto, i progetti da trasmettere per accedere ai contributi dovranno, pur partendo dal mondo della scuola, essere strutturati in modo tale da coinvolgere, nelle forme ritenute più idonee, tutta la popolazione. A tale proposito si ritiene particolarmente utile e rilevante l'apporto delle istituzioni scolastiche presso le quali operano i Centri E.D.A. territoriali permanenti, nella considerazione dell'allargato bacino d'utenza sul quale questi ultimi incidono e del necessario rapporto con gli EE.LL., le altre agenzie formative, le infrastrutture culturali, le imprese, le associazioni presenti nelle zone di pertinenza.
Per quanto riguarda la tematica dei progetti, quest'Assessorato, già da tempo impegnato nell'educazione permanente al patrimonio culturale ed ambientale, sia mediante il progetto "scuola-museo", che attraverso le attività realizzate nel corso degli anni dai distretti scolastici, alla luce dei risultati finora conseguiti, in aderenza agli indirizzi espressi nella Recommandation n. 5/98 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa, intende continuare a proporre argomenti che portino a considerare la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali come parte integrante del processo educativo espresso nelle premesse. Si ricorda che, a tale riguardo, alcune indicazioni di massima sono già state fornite nella circolare n. 12, prot. n. 662 del 24 ottobre 1995, indirizzata a tutti gli istituti scolastici della Sicilia, cui, ad ogni buon conto, si fa riferimento.
Di conseguenza, per l'anno scolastico 2000/2001, le iniziative devono essere rivolte alla diffusione della conoscenza e dei modi di tutela, di conservazione e di valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali individuati nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali" agli artt. 139 e 146, con riferimento sia ad un quadro generale d'insieme sia alla disamina, in particolare, degli enti e delle associazioni locali deputati alla tutela, alla conservazione e valorizzazione di tali beni: Assessorati regionali, provinciali e comunali istituzionalmente preposti, Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, Centro regionale per il restauro, musei, enti-parco, Azienda foreste demaniali, associazioni protezionistiche attive nel settore.
Tale attività, non estemporanea o episodica dovrà, mediante una fattiva collaborazione tra gli enti succitati e le istituzioni scolastiche, prevedere la realizzazione di iniziative che comprendano:
a) momenti didattici teorici: lezione frontale, seminari, conferenze etc.;
b) momenti esperienziali:
1) visite guidate finalizzate alla fruizione didattica dei luoghi;
-  tempi e luoghi di attuazione dell'iniziativa, che deve svolgersi e concludersi entro il corrente anno scolastico;
-  attività che riescano a coinvolgere la popolazione in concrete esperienze di educazione ambientale (adozione di giardini e verde pubblico, orto didattico, proposte di fruizione dei centri storici e di recupero e riuso di spazi urbani degradati, adozione di misure di protezione dai danni causati dall'inquinamento...);
c)  verifica finale complessiva delle iniziative realizzate e dei risultati conseguiti e divulgazione degli stessi.
A tale fine codesti istituti sono invitati a far pervenire a questo Assessorato, Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo XII B.C., via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, entro e non oltre il 20 novembre 2000, progetti, uno per istituto, completi di:
2) caratteristiche e finalità dell'iniziativa che si intende realizzare;
3) indicazione dei destinatari del progetto;
4) metodologia dei lavori;
5) indicazione dell'equipe degli esperti responsabili della conduzione dell'attività, che andranno individuati, preferibilmente, fra i docenti della scuola/e proponente/i, con i quali, in ogni caso, eventuali esperti esterni dovranno concordare le modalità di intervento;
6) preventivo analitico delle spese. Qualora l'attività venga realizzata in concorso con altre scuole o enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione;
7) copia del verbale di approvazione da parte del consiglio d'istituto;
8) nome, cognome e dati anagrafici del legale rappresentante dell'istituto;
9) codice fiscale;
10) numero di conto corrente bancario o postale, con relativo bollettino di versamento.
I progetti possono essere elaborati in concorso fra più scuole dello stesso territorio. In tal caso occorre tuttavia individuare preliminarmente la scuola capofila presentatrice del progetto e quindi destinataria dell'eventuale contributo, la quale provvederà a ripartire la somma fra le scuole partecipanti come da preventivo.
Copia del progetto deve essere trasmessa, a cura degli istituti scolastici, all'I.R.R.E. per la Sicilia, che è invitato ad esprimere il parere prescritto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79 e a darne comunicazione a quest'Ufficio entro e non oltre il 27 novembre 2000.
I progetti che saranno ritenuti da quest'Assessorato rispondenti alle finalità della legge e meritevoli di approvazione potranno essere ammessi a contributo nella misura massima di L. 10.000.000, tenuto conto della limitata disponibilità del capitolo di spesa.
Di conseguenza risulta evidente che i preventivi di spesa, oltre che misurati, devono opportunamente prevedere l'intervento di partners al fine di reperire le risorse necessarie al completamento del progetto nella sua interezza.
Si fa presente che sono escluse dal contributo le spese per acquisto di attrezzature e di rappresentanza per le manifestazioni promozionali (servizi fotografici, premi...).
Verranno esclusi i progetti che:
a) non saranno pervenuti entro il termine stabilito;
b) siano privi della delibera del consiglio d'istituto, del parere dell'I.R.R.E, della relazione illustrativa, del preventivo di spesa analitico.
Nell'attribuzione dei contributi, alla luce del parere dell'I.R.R.E e sentito il collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente ci si atterrà ai seguenti criteri:
-  progetti più rispondenti alla tematica proposta nella presente circolare;
-  progetti strutturati in modo tale da coinvolgere il più possibile le altre istituzioni scolastiche, i centri E.D.A e la popolazione del territorio, dalla cui analisi pertanto emergano sia le finalità didattiche che divulgative così come espresso nelle premesse;
-  progetti che, pur manifestando uno standard qualitativo elevato, siano contenuti nei costi;
-  infine, a parità di requisiti, i progetti saranno ammessi a contributo in quote proporzionali uguali per ogni provincia, al fine di assicurare il più possibile la diffusione delle iniziative su tutto il territorio regionale.
Esaminati i progetti e stabiliti quelli da ammettere a contributo si procederà all'impegno delle somme e, a registrazione del relativo decreto da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato, all'erogazione del contributo.
Le modalità di pagamento verranno rese note nella comunicazione di assegnazione dei fondi.
Gli istituti che hanno accesso al contributo dovranno riferire minutamente in corso d'opera sullo stato dell'iniziativa.
Eventuali manifesti, inviti a stampa, pubblicazioni, video o CD e CDRom, se realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
Il 20% delle pubblicazioni, video, CD, CDRom prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. E' indispensabile, altresì, mettersi in contatto prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo, tel.091/6967642, al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in publication), che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, consente on line la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si invita, infine, a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni pubbliche al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
I provveditori agli studi sono pregati di curare, con la massima sollecitudine, la diffusione della presente circolare presso i capi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Questa circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni eventuale comunicazione telefonare ai nn. 091/6961812, 091/6961742, o inviare una Email all'indirizzo: GruppoXIIbca@ regione.sicilia.it.
  L'Assessore: GRANATA 

(2000.41.2176)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano annuale 2000 di edilizia scolastica. Legge 11 gennaio 1996, n. 23: "Norme per l'edilizia scolastica".


Nel provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell'8 settembre 2000, a pag. 63 - Provincia di Messina - sotto la colonna Ente, anzichè "S. Stefano di Fitalia" come erroneamente riportato, leggasi correttamente "S. Salvatore diFitalia".
(2000.34.1831)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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