REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 4 NOVEMBRE 2000 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 novembre 2000, n. 20.
Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia  pag.


LEGGE 3 novembre 2000, n. 21.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000. Assestamento  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 25 ottobre 2000.
Sospensione del termine per la presentazione delle istanze di accreditamento previsto dal decreto 10 maggio 2000  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 settembre 2000.
Approvazione del programma costruttivo Fisicara adottato dal comune di Caltagirone  pag. 25 


DECRETO 29 settembre 2000.
Autorizzazione dei progetti per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Ramacca  pag. 26 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 3 novembre 2000, n. 20.
Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
TITOLO I
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

Art. 1.
Istituzione e finalità

1. E' istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue:
a)  l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
b)  la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
c)  la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
d)  la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
e)  la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.
3. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 2.
Perimetro e zone

1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2.  Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
a)  zona III - archeologica;
b)  zona III - ambientale e paesaggistica;
c)  zona  III - naturale attrezzata.
3. I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.
4.  Resta fermo quanto disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

Art. 3.
Zona I - archeologica

1.  La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
2.  Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.
3.  Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.
4.  Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'am biente archeologico e paesaggistico, soltanto:
a)  le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
b)  i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;
d)  gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
e)  le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente e, previo parere dell'ufficio del Genio civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;
f)  le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;
g)  le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;
h)  gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.

Art. 4.
Zona II - ambientale e paesaggistica

1.  La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all'articolo 1.
2.  Nella zona, oltre alle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:
a)  le modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere legalmente esistenti, a carattere temporaneo e provvisorio ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al piano di cui all'articolo 14 e purché non comportino aumenti di volume e di altezza;
b)  le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree.
3.  E' fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

Art. 5.
Zona III - naturale attrezzata

1.  La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.
2.  Nella zona, oltre alle opere di cui agli articoli 3 e 4, possono essere autorizzate, solo se previste dal piano di cui all'articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.
3. L'aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.
4.  E' fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

Art. 6.
Variazioni del perimetro del Parco

1. Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2.  La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, nonché del Consiglio comunale di Agrigento ed applicata la procedura di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione del piano e degli allegati prevista dall'articolo 14.

Art. 7.
Organi del Parco

1.  Sono organi del Parco:
a)  il Consiglio;
b)  il Direttore;
c)  il Collegio dei revisori.

Art. 8.
Consiglio del Parco. Composizione

1. Il Consiglio del Parco è composto:
a)  da un dirigente almeno di seconda fascia dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nominato dall'Assessore, con funzione di Presidente del Consiglio;
b)  dal Presidente della Provincia regionale di Agrigento;
c)  dal Sindaco del comune di Agrigento;
d)  dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento;
e)  dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali della Provincia regionale di Agrigento;
f)  da cinque docenti universitari delle discipline di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche, economia del turismo, geologia, scelti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra quelli indicati dai rettori delle Università italiane. Qualora le designazioni da parte delle Università non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
g)  da un esperto archeologo designato dall'UNESCO-IKOMOS;
h)  da un esperto designato dal Ministro dei beni culturali ed ambientali.
2.  Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
3.  Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.
4.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.
5.  L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6.  Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.
8.  I componenti di cui alle lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.
9.  I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Art. 9.
Compiti del Consiglio del Parco

1.  Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a) adotta il piano di cui all'articolo 14;
b) approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:
1) interventi di ricerca archeologica;
2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
3) il recupero ed il restauro dell'ambiente e del paesaggio;
4) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del Parco;
5)  il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio;
6) la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;
c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;
d) delibera sulla dotazione organica del Parco e sul regolamento di organizzazione. Per il primo triennio di applicazione della presente legge è utilizzato personale dell'Amministrazione regionale;
e)  delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;
f)  delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco;
g)  delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni.

Art. 10.
Direttore del Parco

1.  L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.
2.  L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3.  Il direttore del Parco:
a)  organizza l'attività amministrativa del Parco;
b)  sovraintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;
c)  attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;
d)  relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e al Consiglio del Parco.

Art. 11.
Vigilanza e controlli

1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2.  Tutte le deliberazioni del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3.  Le deliberazioni del Consiglio di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.
4.  La deliberazione di cui alla lettera f) dell'articolo 9 è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5.  La richiesta di chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i termini di cui ai commi 3 e 4.
6.  Gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione.
7.  Qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a mezzo di commissario ad acta.

Art. 12.
Collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dipendenti dell'Assessorato medesimo.
2.  Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 13.
Criteri di gestione

1.  Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori.
2.  I bilanci di previsione sono approvati dal Consiglio del Parco su proposta del direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Con le stesse procedure i bilanci consuntivi sono approvati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3.  Possono essere autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca, studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l'affidamento in concessione di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti, se ritenuti meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, sono ammessi ai piani di finanziamento che l'amministrazione del Parco appronta semestralmente per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.

Art. 14.
Redazione del piano del Parco

1.  Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale del comune di Agrigento.
2.  Il mancato conferimento dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito determina la decadenza degli organi gestionali del Parco.
3.  Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall'articolo 3, all'ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifico-archeologica nella Valle dei Templi, il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco e, considerato il particolare stato franoso della zona, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4.  Il piano può ampliare il perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.
5.  Per gli immobili dei quali sia prevista l'espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d'esproprio e relativo elenco. Fra gli immobili da espropriare devono altresì essere identificati nel piano quelli per i quali si rende opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di rifiuto di questi, a quegli altri soggetti che intendano praticare in detti immobili le attività indicate come possibili dal piano stesso.
6.  Il piano tiene conto del programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto organo.
7.  Il piano del Parco è adottato dal Consiglio del Parco, entro dodici mesi dall'affidamento dell'incarico di redazione dello stesso, sentiti la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ed il Consiglio comunale di Agrigento.
8.  L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
9.  Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono presentare opposizioni.
10.  Sulle osservazioni e opposizioni, che devono essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e osservazioni medesime.
11.  Il piano del Parco è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, entro quattro mesi dalla presentazione del piano all'Assessorato medesimo.
12.  Col decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.
13.  Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla entro quattro mesi.

Art. 15.
Vigilanza e sanzioni

1.  La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione siciliana.
2.  Chiunque, contravvenendo alle norme della presente legge nonché alle altre norme vigenti realizzi opere di qualsiasi natura e specie ed il proprietario o il committente se persona diversa, è oggetto di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva e comunque alla sua rimozione. Al contravventore può essere assegnato un tempo massimo di giorni trenta per provvedervi ed, in mancanza, nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo e luogo, il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali ordina l'immediata demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di cui all'articolo 16.
3.  Tutte le spese relative nonché le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del proprietario dell'area, se diverso dal primo. Per l'esecuzione si applica il regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.
4.  Alle norme sanzionatorie deve essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del comune di Agrigento. Deve essere costituito presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili sullo stato del territorio o della singola particella.

Art. 16.
Squadra di pronto intervento del Parco

1. Per i fini di cui all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una squadra di pronto intervento composta da guardie forestali con compiti di vigilanza sul territorio e di esecuzione delle ordinanze sanzionatorie del Sovrintendente ai beni culturali ed ambientali.

Art. 17.
Procedure coattive in corso

1.  Fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali in vigore nell'ambito del perimetro del Parco stesso.
2.  La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, anche nelle more dell'approvazione del prescritto piano del Parco, è autorizzata a procedere alla demolizione o acquisizione dei fabbricati realizzati in violazione delle norme edilizie e vincolistiche in vigore ed edificati nelle sole strutture portanti, non utilizzati a fini abitativi, in base ad un piano di individuazione degli stessi.
3.  Le disposizioni previste dall'articolo 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di opere edilizie abusive interessanti le aree protette, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 si estende all'intero manufatto abusivo preesistente, tranne se utilizzato effettivamente a scopo abitativo.

Art. 18.
Regime delle espropriazioni

1.  Con successiva legge e sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi necessari per garantire il diritto all'abitazione ed allo svolgimento di attività imprenditoriali di coloro le cui abitazioni e le cui attività attualmente insistono nell'area delimitata a Parco archeologico.

Art. 19.
Norme di salvaguardia

1.  Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'articolo 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991.
2. Dalla data di approvazione del piano del Parco la disciplina delle attività nel Parco è regolata dallo stesso.


TITOLO II
SISTEMA DEI PARCHI ARCHEOLOGICI REGIONALI

Art. 20.
Istituzione e finalità

1.  In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale.
3.  Entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede ad individuare con decreto le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.
4.  Entro 180 giorni dall'individuazione delle aree di cui al comma 2, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione la proposta di parco, sentiti i comuni interessati che debbono pronunziarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza.
5. La proposta di parco deve contenere la perimetrazione dell'area archeologica (zona A), la perimetrazione dell'area di rispetto (zona B) e l'eventuale perimetrazione dell'area di interesse paesaggistico (zona C).
6.  La proposta deve contenere, altresì, uno schema di regolamento che, per le aree nel parco individuate, indichi modalità d'uso, vincoli e divieti.
7.  Il parco archeologico è istituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali. La normativa del parco archeologico costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.
8.  Il parco ha autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio e non include le spese relative al personale.
9.  Il bilancio ed il conto consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
10. Le entrate del Parco sono costituite da:
a)  somme allo stesso assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il funzionamento dell'istituzione;
b) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal parco;
c)  contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati.
11. Al parco è assegnata la dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il direttore del Parco.
12.  Con apposito regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del parco.

Art. 21.
Organi del parco

1. Sono organi del parco:
a) il direttore;
b) il comitato tecnico-scientifico.

Art. 22.
Direttore del parco. Nomina e funzioni

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
2. Il direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:
a)  partecipa al comitato tecnico-scientifico;
b)  predispone lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco ed il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
c)  dà esecuzione ai medesimi programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
d)  sovrintende al corretto funzionamento del parco, vigilando sul rispetto del regolamento;
e) dirige il personale del parco;
f) formula proposte da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
g) provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco;
h)  esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

Art. 23.
Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni

1.  Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'As sessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto:
a)  dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
b)  dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati;
c)  da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
d) da un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale.
2.  Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.
3.  I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.
5.  Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali ed ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 24.
Abrogazione di norme

1.  L'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.


TITOLO III
NORME FINALI

Art. 25.
Oneri finanziari

1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui:
a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
c) 500 per le finalità dell'articolo 14.
2.  Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni di cui:
a)  100 per le finalità dell'articolo 8;
b)  50 per le finalità dell'articolo 12;
c)  1.500 per le finalità dell'articolo 14.
3.  All'onere complessivo di lire 650 milioni si fa fronte per l'esercizio 2000 con le disponibilità del capitolo 21257 - cod. 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
4.  L'onere complessivo di lire 1.650 milioni per l'esercizio 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002, progetto 01.08.02 (cod. 1001).
5.  Per le finalità del Titolo II della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.


Art. 26.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 novembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per i beni culturali ed  GRANATA ambientali e per la pubblica istruzione 



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", così dispone:
"Art. 146 - Beni tutelati per legge. - 1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b)  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c)  i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d)  le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e)  i ghiacciai e i circhi glaciali;
f)  i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g)  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h)  le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i)  le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l)  i vulcani;
m)  le zone di interesse archeologico.
2.  Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b)  limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3.  La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4.  La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.".
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 1 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante "Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento", così dispone:
"1.  Il confine del Parco archeologico di Agrigento coincide con il confine della zona "A" delimitata con l'art. 2 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971, richiamati in premessa.".
Note all'art. 2, comma 4:
-  Gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, così dispongono:
"3.  Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti, sono inoltre individuate le seguenti zone costituenti il territorio di completamento e di rispetto necessario all'esistenza ed al godimento del parco e dei suoi valori:
a)  il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona "B" delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con l'aggiunta del territorio compreso entro il confine esterno delle particelle appresso indicate che, partendo dall'incrocio tra la regia trazzera Mosè e la stradella che arriva nella Villa Giudice, racchiude le particelle nn. 245 - 16 - 54 - 63 - taglia la 20 - 52 - 436 - 437 - 125 - 75 - 126 - 127 - 165 - 169 - 170 - 130 - 60 - del foglio di mappa n. 160, partt. nn. 88 - 143 - 80 - 211 - 212 - 254 - 164 - 163, taglia la regia trazzera S. Biagio, continua includendo le particelle nn. 237 - 249 - 136 - 135 - 67 - 68 - 66 - 65 - 72 - 100 - 99 - 60 - 263 - 262 - 4 - del foglio di mappa n. 155, continua ancora includendo le particelle nn. 85 - 84 - 79 - 78 - 75 - 141 - 72 - 71 - 70 - 86 e, seguendo il confine attuale della zona "B" di cui sopra, arriva al punto di partenza, cioè alla particella n. 245 del foglio di mappa n. 160;
b)  il territorio compreso nel perimetro di cui alle zone "C" e "D" delimitate con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
c)  il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona "E" delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971.
4.  I territori di cui all'articolo precedente sono assoggettati ai vincoli di seguito indicati:
a)  nel territorio descritto alla lett. a) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "B" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con la modifica del limite massimo di fabbricabilità fondiaria, il cui indice viene elevato da due a tre centesimi di metro cubo per metro quadrato;
b)  nel territorio descritto alla lett. b) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "D" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
c)  nel territorio descritto alla lett. c) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "E" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;
d)  sono confermate le prescrizioni di vincolo assoluto previste nell'ambito del Parco pirandelliano nella zona del Caos e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, marini e forestali.
5.  Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli precedenti, restano ferme le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 3 e dell'art. 5 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971.".
-  L'art. 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale", così dispone:
"Art. 25.  Interpretazione autentica. - 1. Le disposizioni del de creto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreto 16 maggio 1968 e con decreto 7 ottobre 1971, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994.".
Nota all'articolo 3, comma 4, lettera d):
L'art. 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:
"Art. 20 - Definizione degli interventi. - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a)  interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)  interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
(Omissis).".
Nota all'art. 12, comma 2:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
Nota all'art. 14, comma 1:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
Nota all'art. 19, comma 1:
Il D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante "Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 27 luglio 1991, n. 37.
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", così dispone:
"Art. 1 - La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali ed ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.
Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.".
Note all'art. 23, comma 5:
Gli artt. 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", rispettivamente così dispongono:
-  "Art. 21 - Obblighi di conservazione. - 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
2.  Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3.  Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
4.  Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5.  Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.".
-  "Art. 151 - Alterazione dello stato dei luoghi. - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2.  I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3.  L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni.
4.  Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 453
"Norme di tutela e valorizzazione della Valle dei Templi di Agrigento".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Adragna, Capodicasa, Di Betta, il 22 maggio 1997;
D.D.L. n. 302
"Norme di salvaguardia per la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico della Valle dei Templi e per la costituzione dell'Ente Parco".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Scalia, Caputo, Catanoso, Formica, Granata, Grippaldi, La Grua, Ricotta, Stancanelli, Virzì, il 31 gennaio 1997.
D.D.L. n. 724
"Istituzione dell'Ente Parco della Valle dei Templi di Agrigento".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Vella, Martino, Forgione, La Corte, Liotta, Morinello, il 17 giugno 1998.
Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente il 29 maggio 1997, 14 febbraio 1997 e 23 giugno 1998.
Esaminati nelle sedute n. 58 del 18 giugno 1998, n. 60 del 23 giugno 1998, n. 61 e n. 62 del 24 giugno 1998; n. 64 e n. 65 del 7 luglio 1998, n. 66 dell'8 luglio 1998 e n. 67 del 9 luglio 1998.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) del testo coordinato nella seduta n. 67 del 9 luglio 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 116 del 22 settembre 1998.
Esaminato dalla Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 74 del 29 settembre 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 122 del 21 dicembre 1998.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 76 del 21 dicembre 1998.
Rinviato alla Commissione "Bilancio" (II) con nota n. 12853/ALCP del 25 giugno 1999.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 153 del 22 luglio 1999.
Riesitato per l'Aula dalla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) nella seduta n. 96 del 27 luglio 1999.
Relatore: Adragna Benedetto.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 261 del 3 agosto 1999; n. 322 del 17 ottobre 2000; n. 324 e n. 325 del 19 ottobre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 326 del 24 ottobre 2000.
(2000.44.2252)
Torna al Sommariohome





LEGGE 3 novembre 2000, n. 21.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000. Assestamento.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle A e B.

Art. 2.
Fondi globali

1. L'elenco relativo ai fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (capitolo 21257), annesso al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, è integrato con le seguenti voci: codice 1018 Adeguamento trattamento di quiescenza ex articolo 10 legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 +80.000 milioni; codice 1019 Interventi per la catalogazione dei beni culturali +4.250 milioni; codice 1020 Interventi in materia di lavoro e formazione professionale +262.220 milioni.

Art. 3.
Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni:
  Capitoli | Milioni di lire 
56753     
74603      68 
81357      444 
81505      8.479 
87503      26 

2. All'onere di lire 9.026 milioni previsto dal comma 1 si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 20602 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 4.
Riduzioni autorizzazioni di spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2000 le spese autorizzate dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuna legge:
-  legge regionale 25 giugno 1986, n. 13, articolo 13 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55681), lire 6.000 milioni;
-  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 29, comma 1, lettera a) (capitolo 56851), lire 6.000 milioni;
-  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 29, comma 1, lettera b) (capitolo 56753), lire 12.000 milioni;
-  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 29, comma 1, lettera c) (capitolo 56852), lire 5.000 milioni.

Art. 5.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle C e D.


Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 novembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio  NICOLOSI e le finanze 


TABELLA A
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Titolo 00  -  Avanzo finanziario presunto
Categoria 00  -  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  0001 Avanzo finanziario relativo ai fondi non vincolati. 926.986  


  0002 Avanzo finanziario relativo ai fondi vincolati. 1.225.318
Totale variazioni avanzo           2.152.304 
Totale variazioni entrata           2.152.304 


(*): V = Fondi vincolati

Visto: LEANZA

ATABELLA B
VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 01  -  Presidenza della Regione
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  10683 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc. 12.540 
Totale variazioni Amministrazione 01 - Titolo 01           12.540 


Amministrazione 01  -  Presidenza della Regione
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  50473 Finanziamento degli interventi in favore delle aree  
depresse  - 72.224
Totale variazioni Amministrazione 01 - Titolo 02       - 72.224 


Amministrazione 02  -  Agricoltura
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  16602 Manutenzione delle opere comprese nei bacini mon- 
tani, ecc.      129.000 
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 01           129.000 


Amministrazione 02  -  Agricoltura
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  55681 Contributi in conto capitale in favore di coltivatori di- 
retti L.A. 0/2000, art. 4  - 6.000 


  56753 Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione dei 
bacini, ecc. L.A. 0/2000, artt. 3-4  - 11.991 


  56851 Spese per l'esecuzione di opere di difesa e conserva- 
zione, ecc. L.A. 0/2000, art. 4  - 6.000 


  56852 Spese per l'esecuzione di nuove opere di rimboschi- 
mento, ecc. L.A. 0/2000, art. 4  - 5.000 
Totale variazioni Amministrazione 02 - Titolo 02       - 28.991 


Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  20214 Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche,  
ecc.      15 


  20602 Versamenti da effettuare allo Stato, ecc. - 400.000 


  21252 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,  
ecc.  - 12.540 


  21253 Fondo di riserva per le spese impreviste     2.000 


  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, ecc. (assegnazioni vincola- 
te dello Stato e di altri enti)      600.000


  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.     773.055 

(codice accantonamento 1001 "Attività e interventi conformi agli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria, ecc." lire +426.585 milioni;
codice accantonamento 1018 "Adeguamento trattamento di quiescenza ex L.R. n. 21/86, art. 10" lire +80.000 milioni;
codice accantonamento 1019 "Interventi per la catalogazione dei Beni culturali" lire +4.250 milioni;
codice accantonamento 1020 "Interventi in materia di lavoro e formazione professionale" lire +262.220 milioni)

  22052 Spese per il funzionamento dei comitati provinciali, 
ecc.     
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 01           962.539 


Amministrazione 04  -  Bilancio e finanze
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc. 
(assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti)      625.318


  60770 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree,  
ecc.      72.224
Totale variazioni Amministrazione 04 - Titolo 02           697.542 


Amministrazione 07  -  Lavoro
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  74603 Concorso nel pagamento degli interessi sui finanzia- 
menti, ecc. L.A. 0/2000, art. 3      68 
Totale variazioni Amministrazione 07 - Titolo 02           68 


Amministrazione 10  -  Sanità
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  41724 Quota integrativa, a carico della Regione, ecc.     442.881 
Totale variazioni Amministrazione 10 - Titolo 01           442.881 


Amministrazione 10  -  Sanità
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  81357 Piano di interventi per il rinnovamento, completa- 
mento, ecc. L.A. 0/2000, art. 3      444 


  81505 Contributi per il completamento delle opere edilizie,  
ecc. L.A.0/2000, art. 3      8.479 
Totale variazioni Amministrazione 10 - Titolo 02           8.923 


Amministrazione 12  -  Turismo
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni (*) 
  87503 Contributi sulle operazioni di mutuo, ecc. L.A. 0/2000,  
art. 3      26 
Totale variazioni Amministrazione 12 - Titolo 02           26 
Totale variazioni spesa           2.152.304 


(*): V = Fondi vincolati

Visto: LEANZA

TABELLA C
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000  -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  -  Azienda foreste demaniali
Titolo 00  -  Avanzo finanziario presunto
  Capitoli Denominazione Variazioni 
  0001 Avanzo finanziario presunto.     4.472 
Totale variazioni avanzo           4.472 
Totale variazioni entrata           4.472 


Visto: LEANZA

TABELLA D
VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 -  ASSESTAMENTO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(milioni di lire)


Amministrazione 00  -  Azienda foreste demaniali
Titolo 01  -  Spese correnti
  Capitoli Denominazione Variazioni  
  1603 Fondo di riserva per nuove e maggiori spese nonché 
per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.      2.000 
Totale variazioni Titolo 01           2.000 


Amministrazione 00  -  Azienda foreste demaniali
Titolo 02  -  Spese in conto capitale
  Capitoli Denominazione Variazioni  
  2203 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi, ecc.     2.472 
Totale variazioni Titolo 02          2.472 
Totale variazioni spesa           4.472 


Visto: LEANZA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2:
L'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante 'Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale' e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali", così dispone:
"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data d'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti d'indizione siano stati adottati alla data d'entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.".
Note all'art. 3:
-  L'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, recante "Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità", così dispone:
"1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali d'impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite d'impegno.".
-  L'art. 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone:
"1. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:
a)  i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali d'impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite d'impegno, a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;
b)  salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'art. 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica Assessorato territorio ed ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;
c)  per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.".
-  L'art. 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", così dispone:
"2.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio ed ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.".
Note all'art. 4:
-  L'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante "Interventi in materia di credito agrario", così dispone:
"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'art. 4, per i prestiti erogati, a norma dell'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti ed enti di credito agrario per l'acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature e nuove tecnologie per le attività agricole, ivi comprese le serre e le fungaie, l'allevamento del bestiame, e per le attività ad esse connesse.
I prestiti agevolati di cui al precedente comma, di durata non superiore a 5 anni, possono essere concessi per un importo sino all'integrale copertura della spesa riconosciuta ammissibile col nulla-osta rilasciato ai sensi dell'art. 6.
Il concorso negli interessi è liquidato direttamente agli istituti ed enti di credito sulla base di appositi attestati per singola operazione, trasmessi all'Amministrazione regionale dai predetti istituti ed enti di credito.
In alternativa alle agevolazioni creditizie, può essere accordato in favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2, un contributo in conto capitale, non superiore in ogni caso a 30 milioni di lire, corrispondente all'attualizzazione degli aiuti concedibili a norma degli artt. 4 e 5.
Il predetto limite contributivo può essere periodicamente aggiornato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Le provvidenze creditizie del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, richieste a norma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono integrate da un eventuale aiuto regionale in conto capitale, d'importo pari alla differenza tra il contributo in conto capitale disposto dall'art. 4 e l'attualizzazione dell'intervento del fondo di rotazione calcolata sulla base di un tasso convenzionale di riferimento, corrispondente a quello vigente in campo nazionale al momento del rilascio del nulla-osta.".
-  L'art. 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", così dispone:
"Specificazione degli interventi. - 1.  Gli interventi di cui all'art. 28 consistono in particolare in:
a)  opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b)  opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
c)  nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi, su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici e comunque su terreni da acquisire al demanio regionale o tramite esproprio o tramite offerte presentate da privati proprietari;
d)  interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
e)  interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1112
"Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000. Assestamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Piro) il 12 luglio 2000.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" II il 26 luglio 2000.
Esaminato ed esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 209 del 12 ottobre 2000.
Relatore: Giannopolo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 323 del 18 ottobre e n. 324 del 19 ottobre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 326 del 24 ottobre 2000.
(2000.44.2254)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 25 ottobre 2000.
Sospensione del termine per la presentazione delle istanze di accreditamento previsto dal decreto 10 maggio 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "Addestramento professionale dei lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede l'adozione di norme regolamentari costituenti la prima fase di un più generale ampio processo di riforma della formazione professionale;
Visto il decreto n. 67/I/F.P. del 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 18 del 14 aprile 2000, che stabilisce i criteri e le procedure per l'accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana e che fissa il termine ultimo per la presentazione delle richieste di accreditamento al giorno 20 maggio 2000 e la pubblicazione delle liste degli accreditati entro il 10 luglio 2000;
Visto il decreto n. 135/I/2000/F.P. del 10 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 24 del 19 maggio 2000, che rinvia il termine di presentazione delle istanze di accreditamento alle ore 12,00 del 29 novembre 2000;
Visto il ricorso al T.A.R., sezione di Catania, esperito dalla ditta Acustica Meloni avverso il predetto decreto n. 67/I/2000/F.P. del 23 marzo 2000;
Vista l'ordinanza di sospensione n. 1608/2000 dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Considerato che il Ministero del lavoro, come stabilito in sede di Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 18 febbraio 2000 ha avviato le procedure per la definizione del regolamento nazionale in materia di accreditamento;
Ritenuto, pertanto, opportuno sospendere il termine previsto dal decreto n. 135/I/2000/F.P. del 10 maggio 2000;

Decreta:


Art. 1

Il termine del 29 novembre 2000, concernente la presentazione delle istanze di accreditamento, previsto dal decreto n. 135/I/2000/F.P. del 10 maggio 2000, è sospeso.

Art. 2

Con successivo provvedimento verranno adottate le eventuali modifiche al regolamento in materia di accreditamento e verrà fissato contestualmente il termine per la presentazione delle istanze.
Il presente decreto, non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99, sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2000.
  ADRAGNA 

(2000.44.2255)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 settembre 2000.
Approvazione del programma costruttivo Fisicara adottato dal comune di Caltagirone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1986;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Vista l'istanza sindacale prot. n. 33511 del 2 agosto 2000, acquisita al protocollo di questo Assessorato in data 18 agosto 2000, con la quale è stato inoltrato da parte del comune diCaltagirone il programma costruttivo Fisicara per la costruzione di 193 alloggi sociali assistiti da finanziamenti regionali, legge regionale n. 79/95;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi, sotto elencati:
-  delibera consiliare n. 64 del 17 maggio 2000, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta dell'8 giugno 2000 prot. n. 3670/3529;
-  parere del Genio civile di Catania, prot. n. 31812 del 14 febbraio 2000 ex art. 13, legge n. 64/74;
-  parere C.E.C. del 30 marzo 2000;
 1)  relazione tecnica e norme tecniche di attuazione;
 2)  corografia con individuazione area di intervento R 1:5.000;
 3)  aerofotogrammetria con individuazione area di intervento R 1:5.000;
 4)  relazione geologica;
 5)  P.R.G. vigente con individuazione area di intervento R 1:5.000;
 6)  P.R.G. vigente con individuazione area di intervento R 1:2.000;
 7)  previsioni nuovo P.R.G. con individuazione area di intervento R 1:2.000;
 8)  stato di fatto su base aerofotogrammetrica R 1:2.000;
 9)  area di intervento su base catastale R 1:2.000;
10)  progetto su base aerofotogrammetrica con delimitazione lotti e servizi R 1:1.000;
11)  progetto di massima rete fognaria R 1:1.000;
12)  progetto di massima rete idrica R 1:1.000;
13)  progetto di massima impianto pubblica illuminazione R 1:1.000;
14)  progetto di massima impianto distribuzione metano R 1:1.000;
15)  planimetria piano quotato con indicazione dei profili regolatori e sezioni trasversali R 1:1.000;
16)  profili regolatori stradali R 1:1.000;
17)  sezioni trasversali R 1:500;
18)  particolari costruttivi sezioni stradali;
19)  progetto su base catastale con individuazione lotti R 1:2.000;
20)  piano particellare di esproprio ed elenco ditte da espropriare;
Visto il parere del gruppo XXVIII/D.R.U. n. 15 del 15 settembre 2000 che si riporta per stralcio:
"Premesso che:
-  il comune di Caltagirone è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  il programma costruttivo di che trattasi, beneficiario di finanziamenti da parte dell'Assessorato cooperazione ex legge regionale n. 79/75, costituisce variante al vigente P.R.G. in quanto ricade in zona destinata a "verde agricolo";
-  Tale programma prevede la realizzazione di otto lotti edificabili tali da consentire la costruzione di edifici in linea e a schiera, per un insediamento di n. 193 alloggi e di n. 1.030 abitanti. Nel particolare, su una superficie territoriale di mq. 76.797 è prevista una densità edilizia fondiaria di 3 mc./mq. per un volume insediabile di mc. 103.200; all'interno del programma costruttivo sono pure previste le aree da destinare a sede viaria (mq. 19.566) nonché gli spazi per attrezzature e servizi nelle misure consentite dal decreto ministeriale n. 1444/68 così distribuiti:
-  attrezzature scolastiche mq. 4.678;
-  attrezzature di interesse comune mq. 2.819;
-  verde attrezzato mq. 4.774;
-  verde sportivo mq. 4.655;
-  parcheggi mq. 2.640;
Considerato che:
-  Il procedimento amministrativo è regolare;
-  Non risultano pervenute avverso il piano osservazioni ed opposizioni giusta attestazione del segretario comunale datata 1 agosto 2000;
-  L'ufficio del Genio civile ha espresso parere favorevole sul programma costruttivo ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, salvo alcune raccomandazioni da seguire in fase esecutiva per la realizzazione dei lotti 6, 7, 8;
-  Dalla realizzazione tecnica si evince che il comune in atto non dispone all'interno del piano di zona di aree sufficienti per la realizzazione degli alloggi sociali di cui al programma costruttivo in esame, né di aree all'interno delle zone di espansione residenziale, e che lo stesso è stato localizzato in zona di verde agricolo contigua ad insediamenti abitativi e suscettibile di immediata urbanizzazione, ed altresì inserito in una zona residenziale oggetto di prescrizioni esecutive del nuovo P.R.G. con schema di massima già approvato;
-  Il programma costruttivo è stato approvato in conformità alla procedura prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il gruppo XXVIII/DRU è del parere che il programma costruttivo località Fisicara, adottato con delibera consiliare n. 64/2000 in variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere del Genio civile prot. n. 31812/2000 e le raccomandazioni espresse nello studio geologico";
Ritenuto di condividere integralmente il succitato parere n. 15/2000 del gruppo XXVIII/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo Fisicara, adottato in variante al vigente P.R.G. con delibera consiliare n. 64 del 17 maggio 2000, in conformità al parere n. 15 del 15 settembre 2000 del gruppo XXVIII/D.R.U.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, gli atti ed elaborati in premessa citati.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate al programma costruttivo approvato dovranno essere utilizzate ed espropriate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.40.2103)
Torna al Sommariohome





DECRETO 29 settembre 2000.
Autorizzazione dei progetti per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Ramacca.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visti i fogli prott. n. 975 e n. 975/A del 18 gennaio 2000, con i quali il sindaco del comune di Ramacca, nel trasmettere, rispettivamente, i progetti per la realizzazione del 1° e 2° tratto della strada congiungente il viale della Libertà e la contrada Cortina, ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981;
Vista la deliberazione n. 38 del 30 dicembre 1999, riscontrata dal CO.RE.CO. centrale con provvedimento n. 3716/3538 nella seduta del 15 giugno 2000, con la quale il consiglio comunale di Ramacca ha determinato la realizzazione delle opere di cui ai progetti di 1° e 2° tratto per il collegamento del viale della Libertà con la contrada Cortina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2°, legge regionale n. 65/81;
Visto il parere favorevolmente reso dall'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta n. 5 del 5 luglio 2000, prot. n. 117/XXVIII dell'11 luglio 2000, che di seguito parzialmente si trascrive, con la quale il gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato ha sottoposto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto in argomento:
"...Omissis...
Premesso:
- che il comune di Ramacca è sprovvisto di strumento urbanistico generale essendo stata annullata, con sentenza del T.A.R. n. 839 del 14 marzo 1989, la delibera commissariale di adozione del P.R.G. che ha reso inefficace il decreto n. 687 del 31 maggio 1989;
-  che attualmente è in corso la rielaborazione totale del P.R.G. a seguito del voto C.R.U. n. 170 del 29 luglio 1999;
Considerato:
-  che l'opera da realizzare consiste di due tratti viari di urbanizzazione in una zona di espansione con prevalente presenza di edilizia residenziale e pubblica (scuola media, palestra, case GESCAL) sia realizzata che da realizzare, scarsamente servita da infrastrutture;
- che contestualmente alla strada viene prevista la realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di illuminazione pubblica;
-  che l'opera riveste interesse pubblico;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, i progetti per la realizzazione della strada congiungente il viale Libertà e la contrada Cortina 1° e 2° tratto.";
Visto il voto n. 309 del 7 settembre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di potere condividere la proposta di parere n.5 del 5 luglio 2000 favorevole all'autorizzazione, che s'intende parte integrante del presente voto, con le prescrizioni formulate dall'ufficio del Genio civile di Catania, contenute nel parere prot. n. 030794 del 20 dicembre 1999, e con l'ulteriore prescrizione che, prima della fase esecutiva, venga verificata e documentata, ai sensi del punto H3 del decreto ministeriale 11 marzo 1988, con apposita relazione tecnica la fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnico; quanto sopra premesso, è del parere che possa procedersi all'autorizzazione dell'opera pubblica in oggetto, in base ai progetti deliberati dal consiglio comunale di Ramacca con deliberazione n. 38 del 30 dicembre 1999, con le prescrizioni di cui sopra.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del C.R.U. che fa proprio ed integra la proposta del gruppo XXVIII/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, ai sensi dell'art. 1, comma, 2°, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, in conformità ed alla condizione contenuta nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 309 del 7 settembre 2000, nonché alle prescrizioni formulate dall'ufficio del Genio civile diCatania con nota n. 30794/99, i progetti per la realizzazione del 1° e 2° tratto della strada congiungente il viale della Libertà e la contrada Cortina approvati con delibera consiliare n. 38 del 30 dicembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati tutti gli atti di seguito elencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  delibera del consiglio comunale n. 38 del 30 dicembre 1999;
Elaborati riguardanti il progetto di 1° tratto:
 2)  relazione tecnica;
 3)  planimetria di progetto e stralcio fotogrammetrico;
 4)  profilo longitudinale;
 5)  particolari costruttivi e sezioni tipo;
 6)  sezioni e computo volumi;
 7)  studio geomorfologico;
Elaborati riguardanti il progetto di 2° tratto
 8)  relazione tecnica;
 9)  planimetria di progetto e stralcio fotogrammetrico;
10)  profilo longitudinale;
11)  sezioni tipo e particolari costruttivi;
12)  sezioni trasversali;
13)  studio geomorfologico.

Art. 3

Il comune di Ramacca dovrà curare tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto, nonché acquisire ogni eventuale autorizzazione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 settembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.40.2106)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -