REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2000 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 9 ottobre 2000.
Revoca parziale del decreto 26 settembre 2000, concernente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Belmonte Mezzagno e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 27 settembre 2000.
Ampliamento dell'azienda agro-venatoria Montemele, ricadente nel territorio comunale di Agrigento e Realmonte  pag.


DECRETO 23 ottobre 2000.
Conferma fino al 31 dicembre 2000 dei valori medi dei terreni agricoli per l'acquisto dei fondi, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 21 settembre 2000.
Istituzione di una commissione di consulenza tecnico-scientifica presso l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per attività inerenti l'utilizzazione del cap. 37660 del bilancio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 12 ottobre 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente il centro antico e la circostante area rurale in agro di S. Margherita di Belice.  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 15 settembre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 18 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 10 

DECRETO 18 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 11 


DECRETO 18 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno finanziario 2000  pag. 12 


DECRETO 25 settembre 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 13 


DECRETO 25 settembre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 15 


DECRETO 25 settembre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 16 


DECRETO 3 ottobre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 17 


DECRETO 3 ottobre 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 18 

Assessorato della sanità

DECRETO 4 ottobre 2000.
Costituzione, presso l'Assessorato regionale della sanità, della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39  pag. 20 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 ottobre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea ferroviaria Bicocca-Messina  pag. 21 

Assessorato del tuirsmo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 3 novembre 2000.
Ulteriore modifica del decreto 20 giugno 2000, concernente criteri e parametri per l'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa  pag. 22 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del piano di ripartizione relativo ai terreni conferiti dalla ditta Modica Giuseppina e Maria Concetta in agro di Noto  pag. 23 
Approvazione del piano di ripartizione relativo ai terreni conferiti dalla ditta Gagliardo di Carpinello Giovanni in agro di Sclafani Bagni  pag. 23 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Nomina di componenti della commissione sezione speciale REC della Camera di commercio di Messina.  pag. 23 
Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Artigiancassa per la gestione dei conferimenti regionali  pag. 23 

Assessorato dell'industria:
Provvedimenti concernenti nomina di commissari presso i Consorzi A.S.I. di vari comuni  pag. 23 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali  pag. 23 
Nulla osta alla ditta Industria lattiero-casearia dott. Alfio Zappalà s.r.l., con sede in Zafferana Etnea, per la realizzazione di un caseificio nel comune di Ragusa.  pag. 23 
Provvedimenti concernenti cave  pag. 23 
Nulla osta alla Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, per l'adeguamento e miglioramento di uno stabilimento enologico  pag. 24 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali  pag. 24 
Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Etna Parco delle Madonie  pag. 24 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.
  pag. 24 
Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda di soggiorno e turismo di Agrigento  pag. 24 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. 288.
Disposizioni per la certificazione genetico-sanitaria di piante di agrumi  pag. 24 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 10.
Art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Soppressione organi collegiali  pag. 25 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 1029.
Dispensari farmaceutici  pag. 26 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato della sanità

Provvedimenti concernenti iscrizione di alcune società nell'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale  pag. 27 

ERRATA-CORRIGE

Statuto della Provincia regionale di Ragusa.  pag. 27 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Supplemento ordinario n.1
Assessorato della sanità

DECRETO 24 ottobre 2000.
Graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000.
Supplemento ordinario n.2
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 9 ottobre 2000.
Revoca parziale del decreto 26 settembre 2000, concernente cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Belmonte Mezzagno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Visto il decreto presidenziale n. 203 del 26 settembre 2000, con il quale il dott. Di Carlo Calogero è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Belmonte Mezzagno in sostituzione degli organi cessati dalla carica;
Vista la nota del 28 settembre 2000, con la quale il dott. Di Carlo Calogero informa di essere impossibilitato ad accettare l'incarico conferitogli con il sopra richiamato decreto;
Ritenuto di dovere sostituire il predetto dott. Di Carlo Calogero con altro funzionario;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Il decreto presidenziale n. 203 del 26 settembre 2000 è revocato limitatamente all'art. 2 concernente la nomina del dott. Di Carlo Calogero a commissario straordinario del comune di Belmonte Mezzagno.

Art. 2

Nominare la dott.ssa Bellia Grazia, dirigente del ruolo amministrativo della Regione in servizio commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile ed in sostituzione del dott. Di Carlo Calogero.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 9 ottobre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.41.2167)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 27 settembre 2000.
Ampliamento dell'azienda agro-venatoria Montemele, ricadente nel territorio comunale di Agrigento e Realmonte.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto la legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 15/98;
Visto il proprio decreto n. 116 del 22 gennaio 1999, di costituzione dell'azienda agro-venatoria Montemele in agro di Agrigento e Realmonte;
Vista la domanda ed i relativi documenti allegati, trasmessa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento con nota n. 1182 del 20 aprile 2000, presentata dalla sig.ra Schembri Santa, nata ad Agrigento il 10 dicembre 1961 e residente a Realmonte in via S. Calogero n. 124, titolare concessionaria della predetta azienda agro-venatoria tendente ad ottenere l'ampliamento della stessa al fine di adeguarne la superficie alle indicazioni fornite dall'I.N.F.S. con nota n. prot. 2218T-B87b del 14 aprile 1999;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dal quale si evince, tra l'altro, che il comprensorio interessato dall'ampliamento presenta pressoché le medesime caratteristiche di quello già assoggettato al regime di azienda agro-venatoria ed è di scarso interesse venatorio;
Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 4519/T-B87b del 14 agosto 2000, che si è espresso favorevolmente all'ampliamento fermo restando che l'esercizio venatorio potrà essere svolto nel 1° lotto con esclusione del 2°, 3° e 4° lotto;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Agrigento, prot. n. 12975/2000/CAG0027 dell'11 settembre 2000, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' ampliata l'azienda agro-venatoria denominata Montemele di cui al decreto n. 116 del 22 gennaio 1999 di costituzione, ubicata nel territorio comunale di Agrigento e Realmonte, contrada omonima, con le particelle nn. 124, 44, 45, 122, 121, 126, 127, 81, 46, 47, 16, 66, 69/a, 68/a, 40, 42, 85, 86, 50, 51, 17, 123, 29, 115, 14, 75, 77 del foglio di mappa n. 62, nn. 198, 203, 204, 217, 197, 200, 216, 239, 195, 182, 183, 185, 186, 215, 282, 283, 285, 212, 213, 284, 192, 190, 191, 196, 201, 202 del foglio di mappa n. 33; nn. 116, 102, 109, 1, 56, 103, 223, 224, 123, 121, 119, 122, 183, 182, 2, 55, 9 del foglio di mappa n. 64 del catasto terreni del comune di Agrigento estesi complessivamente Ha. 91.96.07.
In virtù del presente decreto la superficie complessiva dell'azienda agro-venatoria Montemele ammonta ad Ha. 123.36.63.
L'esercizio venatorio si dovrà praticare sulla parte aziendale individuata con le particelle nn. 81, 51, 50, 85, 86, 66, 47, 46, 127, 126, 122, 44, 45, 68/a, 69/a, 121, 42, 115 del foglio di mappa n. 62 e nn. 223, 224, 116, 119, 121, 122, 123, 183, 182, 65, 9, 2, del foglio di mappa n. 64 del comune di Agrigento estesa Ha. 50 circa, come delimitata con grafo bleu nella planimetria catastale allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 116 del 22 gennaio 1999 di costituzione dell'azienda. Il titolare concessionario, sig.ra Schembri Santa, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con la documentazione allegata all'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, citato nelle premesse, degli obblighi assunti e di cui al precedente art. 2, nonché delle eventuali norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ad eccezione degli allegati.
Palermo, 27 settembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.40.2101)
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DECRETO 23 ottobre 2000.
Conferma fino al 31 dicembre 2000 dei valori medi dei terreni agricoli per l'acquisto dei fondi, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, modificato dall'art. 41 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13;
Visto il decreto n. 4713 del 29 dicembre 1999, con il quale sono stati determinati, per ciascuna provincia, i valori medi dei terreni agricoli acquistabili, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover ulteriormente confermare sino al 31 dicembre 2000 i suddetti valori medi dei terreni agricoli;
Vista la nota prot. n. 1124 del 15 settembre 2000 della segreteria del Consiglio regionale dell'agricoltura, con la quale comunica che nella seduta del giorno 30 agosto 2000 il suddetto Consiglio regionale dell'agricoltura ha espresso parere positivo per la riconferma per il 2° semestre 2000 dei valori medi dei terreni agricoli approvati con il decreto n. 4713 sopracitato;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Sono confermati, sino al 31 dicembre 2000, i valori medi dei terreni agricoli acquistabili, ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, stabiliti con il decreto n. 4713 del 29 dicembre 1999 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2000.
  CUFFARO 

(2000.44.2260)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 settembre 2000.
Istituzione di una commissione di consulenza tecnico-scientifica presso l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per attività inerenti l'utilizzazione del cap. 37660 del bilancio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il capitolo 37660 del bilancio della Regione siciliana;
Visto il D.P.Reg. n. 193 del 2 luglio 1996, con il quale veniva istituita la commissione di consulenza tecnico-scientifica deputata, tra l'altro, ad esprimere proposte sui criteri per la ripartizione della spesa e per l'assegnazione di contributi alle singole strutture universitarie, di cui ai capitoli 37660, 77504 e 77644 del bilancio della Regione siciliana;
Vista la circolare assessoriale n. 28 del 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 dell'11 luglio 1998, con la quale si regolano le modalità di utilizzazione dei contributi dei suddetti capitoli 37660, 77504 e 77644;
Considerato che la predetta commissione è decaduta per decorrenza del termine di validità e, quindi, non può più svolgere le funzioni cui era deputata;
Considerato che si ritiene ancora utile per questa Amministrazione potersi avvalere di un'apposita commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione delle richieste di contributo relativamente al capitolo 37660, a partire da quelle relative all'esercizio finanziario 1999;
Considerato che sono state individuate le seguenti aree disciplinari universitarie:
-  area umanistico-economico-giuridica;
- area tecnico-scientifica;
-  area medico-biologica;
Ritenuto di dover limitare la presenza della componente scientifica a tre unità, una per ogni area sopra individuata per rendere più snella ed efficiente la composizione dell'organismo;
Viste le note di designazione prot. n. 14742 del 4 aprile 2000 del Magnifico Rettore dell'Università di Messina, prot. n. 62799 del 15 giugno 2000 del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, prot. n. 447/R del 6 giugno 2000 del Magnifico Rettore dell'Università di Catania;
Ritenuto di dover individuare sulla base delle suddette designazioni i seguenti componenti scientifici:
-  prof. Girolamo Cotroneo, ordinario di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Messina - area umanistico-economico-giuridica;
-  prof. Mario Alberghina, ordinario di biochimica presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Catania - area medico-biologica;
-  prof. Mario Santoro, ordinario di protezione idraulica del territorio presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Palermo - area tecnico-scientifica;
Visti il decreto n. 816 del 27 dicembre 1999 e il decreto n. 21 del 20 gennaio 2000, con i quali si è provveduto ad impegnare la somma disponibile sul capitolo 37660 per l'esercizio finanziario 1999;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in preambolo, di concerto con l'Assessore per il bilancio su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è istituita presso lo stesso Assessorato, per la durata di un triennio, una commissione di consulenza tecnico-scientifica per attività inerenti l'utilizzazione del cap. 37660 del bilancio della Regione siciliana.
Essa è composta:
a)  dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione pro-tempore che la presiede o, in sua assenza, da un delegato;
b)  dal Direttore regionale pro-tempore della pubblica istruzione;
c)  dal dirigente coordinatore pro-tempore della Direzione regionale istruzione, preposto al settore;
d)  dal dirigente coordinatore pro-tempore del gruppo programmazione della Direzione regionale istruzione;
e)  dai seguenti professori:
1)  prof. Girolamo Cotroneo - componente;
2)  prof. Mario Alberghina - componente;
3)  prof. Mario Santoro - componente.
Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Silvia Mancuso Marcello, funzionario amministrativo, in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 2

La commissione consultiva tecnico-scientifica formula proposte sui criteri per la ripartizione della spesa e per l'assegnazione di contributi relativamente al capitolo 37660, a partire da quelle relative all'esercizio finanziario 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 settembre 2000.
  GRANATA 

(2000.40.2088)
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DECRETO 12 ottobre 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente il centro antico e la circostante area rurale in agro di S. Margherita di Belice.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6010 del 10 maggio 1999, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1999/2003 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
Esaminato il verbale n. 55 redatto nella seduta del 4 agosto 1999, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area comprendente il centro antico e la circostante area rurale ricadente nel territorio comunale di S. Margherita di Belice delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale del 4 agosto 1999 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di S. Margherita di Belice dal 20 agosto 1999 al 20 novembre 1999 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Vista l'opposizione avanzata verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico dal sindaco del comune di S. Margherita di Belice che, con nota n. 18092 del 18 novembre 1999, pervenuta il 22 novembre 1999 presso gli uffici della Soprintendenza di Agrigento, rileva che le soluzioni scelte dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, pur valide nel contesto, costituiscono, se mantenute, un grave nocumento e un notevole disagio alla vita quotidianamente vissuta.
Cimitero comunale
Le aree nn. 1 e 2 ad est del primo nucleo (cimitero monumentale) presentano in modo pressoché uniforme tombe ad inumazione (a terra) prive di particolari rilevanze, mentre nelle restanti aree 3 e 4, in particolare solo lungo il viale principale, nel suo tratto tra l'ingresso cimiteriale e la chiesetta, si ergono cappelle gentilizie di apprezzabile rilievo architettonico.
Purtuttavia, a fronte di tale pur sintetica rappresentazione dello stato dei luoghi la necessità di adempiere, in tempi strettissimi, alle operazioni di tumulazione delle salme e alle peculiari e conseguenziali manifatture edili; la non infrequente difficoltà di aree disponibili per le sepolture ed il ricorso ad un'utilizzazione più intensiva delle tombe esistenti, ivi comprese quelle ricadenti nel primo nucleo cimiteriale, rende necessaria la sua esclusione dalla delimitazione del vincolo ex legge n. 1497/39, e dagli obblighi nascenti (art. 7, legge citata: richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori, tempi di pronunciamento della Soprintendenza) per evidente incompatibilità con le esigenze su espresse.
Le stesse aree di rispetto circostanti al primo nucleo del cimitero comunale, per il carico dei divieti delle misure previste dalle vigenti leggi, art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e per la loro stessa specifica funzione che inibiscono di fatto qualsiasi possibilità di pregiudizio del mantenimento delle loro caratteristiche peculiari, debbono essere sgravate del proponendo vincolo ex art. 1, legge n. 1497/39, per consentire anche le ipotesi di espansione del cimitero comunale, gli ampliamenti del quale comportano inevitabilmente lo spostamento dei limiti delle aree di rispetto. Fra l'altro è prossima la realizzazione di complessi edili contenenti loculi, che consentono di soddisfare, in alternativa, pressanti richieste di aree per sepolture. Il sopradetto intervento sarà realizzato in prosecuzione dei vecchi prospetti esistenti sul lato meridionale del cimitero monumentale in adiacenza al nuovo impianto cimiteriale.
Le cappelle gentilizie, altro elemento architettonico di particolare interesse, possono essere catalogate puntualmente in apposito elenco e assoggettati alla norma della legge n. 1497/39.
Serbatoio comunale
Sulla sommità del colle S. Calogero, a quota 460 s.l.m., che rappresenta il punto più elevato di tutto il territorio comunale, nessun altro sito escluso, sorge il serbatoio idrico comunale. In esso confluiscono da varie direzioni e fondi di approvvigionamento (sorgente Garra e acquedotto Montescuro - diretto per gravità - pozzi Gorghi, Senia - diretto per sollevamento) e sotto diverse competenze amministrative (stesso comune E.A.S.); gli apporti idrici con i quali si coprono le esigenze della comunità.
E' da questo serbatoio, e solo da questo, che, dopo i necessari trattamenti igienico-sanitari dell'acqua, si di parte la rete di distribuzione dell'acqua potabile verso l'intero centro abitato-baraccopoli, nuovo e vecchio centro e, attraverso quest'ultimo anche verso l'edilizia abitativa e non, sparsa nelle zone rurali. Lo stesso secondo serbatoio comunale, lungo la strada Luni in prossimità del colle S. Antonio, anch'esso facente parte del sistema di distribuzione generale, non gode di una propria autonomia di approvvigionamento diretto dalle fonti, risultando rifornito esclusivamente dal serbatoio S. Calogero. Per l'evidente posizione di privilegio del serbatoio S. Calogero, che consente la distribuzione idrica - a caduta per gravità - con una gestione a costi nulli (energia elettrica), verso l'intero bacino di utenza dell'intero territorio comunale, per la convenienza di non stravolgere l'assetto generale esistente, ormai consolidato e verificato positivamente, appare ovvio come siano di notevole importanza la salvaguardia e il mantenimento di queste funzioni specifiche del luogo e del suo immediato contesto senza l'apposizione del vincolo di cui si tratta. Ciò anche nell'ipotesi di ammodernamento del serbatoio esistente o in alternativa di un nuovo serbatoio per la cui costruzione sarebbe opportuno comunque, e sempre, indicare un'allocazione lievemente discosta verso valle, nella considerazione che la coincidenza dell'ubicazione del serbatoio esistente con il limite della rupe possa essere riconosciuta come pregiudizievole (rottura, frana).
Pertanto, viene auspicato lo stralcio dal progettato provvedimento vincolistico delle aree sopra specificate;
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento che, con la nota n. 471 del 4 febbraio 2000, ha rilevato che, per quanto riguarda il cimitero comunale, l'area dell'ampliamento moderno è stata esclusa dalla perimetrazione del vincolo e si precisa che l'obbligo della preventiva autorizzazione all'interno del cimitero monumentale non riguarda certamente le operazioni di tumulazione, bensì esclusivamente quelle opere che possono introdurre modificazioni all'aspetto esteriore dei beni.
Inoltre, in ragione del fatto che i probabili futuri ampliamenti dell'attuale area cimiteriale possano determinare l'alterazione di quegli esteriori aspetti individuati nella proposta di vincolo di cui al verbale in oggetto, si ritiene irricevibile la richiesta di stralcio.
Infine, per quanto riguarda il serbatoio comunale, si rileva che la sommità del colle, su cui sorge l'antico abitato, costituisce elemento di primaria rilevanza per l'identità dei luoghi, a parere della commissione non si pone alcuna incompatibilità tra lfunzionale del serbatoio comunale posto sulla sommità del colle S. Calogero e l'imposizione del vincolo paesaggistico.
Pertanto, fermo restando la necessità della verifica della compatibilità delle eventuali trasformazioni edificatorie con le esigenze della conservazione delle caratteristiche del sito individuate dalla proposta di vincolo, si ritiene irricevibile la richiesta di stralcio;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 4 agosto 1999 a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 4 agosto 1999 e correttamente approfondite nella planimetria allegata al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del centro antico e la circostante area naturale ricadenti nel territorio comunale di S. Margherita di Belice, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 4 agosto 1999;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del centro antico e la circostante area rurale in agro di S. Margherita di Belice descritta nel verbale n. 55 del 4 agosto 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nella planimetria allegata, che insieme al verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lett. C e D, del testo unico approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 4 agosto 1999 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di S. Margherita di Belice, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di S. Margherita di Belice, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di S. Margherita di Belice.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 ottobre 2000.
  GRANATA 

Allegati
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO


Verbale n. 55

L'anno 1999, alle ore 10,30, del giorno 4 del mese di agosto, facendo seguito alla determinazione effettuata nel corso della precedente seduta, in S. Margherita di Belice, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, per l'effettuazione di un sopralluogo presso l'area dell'antico centro abitato.
Sono presenti: il presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, arch. Domenico Fontana e sig. Angelo Napoli, il segretario, arch. Agostino Marrella.
Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della riunione, si apre la discussione sulla proposta di vincolo dell'area summenzionata la cui istruttoria con relativi sopralluoghi era stata avviata da precedenti commissioni (verbali n. 1 del 17 settembre 1987, n. 4 del 9 luglio 1988, n. 5 del 19 luglio 1988, n. 6 del 20 maggio 1989, n. 25 del 24 febbraio 1992 e n. 26 del 14 marzo 1992) e la cui emanazione era stata richiesta dal sindaco di Santa Margherita di Belice il 19 maggio 1998 con nota n. 283.
E', inoltre, presente, invitato dal presidente, l'arch. Pietro Meli, nella qualità di direttore della sezione ai beni paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici della Soprintendenza di Agrigento.
I convenuti dalla piazza Matteotti, delimitata dal palazzo Cutò-Filangeri e dalla Palazzata, muniti di tutta la documentazione agli atti, si recano dapprima lungo la via del Collegio e successivamente, risalendo la via del Calvario, sulla parte sommitale dell'antico centro abitato, ormai in completo abbandono, prendendo visione dell'area a settentrione occupata dall'ottocentesco giardino pubblico o "Belvedere", nonché del vasto panorama godibile da quel sito. In seguito, dopo l'effettuazione della visita lungo il viale interno del giardino sino al tempietto ottocentesco, si percorre la sottostante strada provinciale S. Margherita-Sambuca da cui è possibile apprezzare le caratteristiche dell'area limitrofa all'antico abitato, sino a risalire lungo le strade comunali Dannato e Tre fontane. Infine, i convenuti, dopo aver sostato presso il cimitero monumentale percorrendone il viale interno, si spostano a visitare le aree di confine tra il centro antico con le aree interessate da lottizzazioni recenti e oggetto di riedificazione dopo il terremoto, giungendo di nuovo presso la piazza Matteotti.
Ritenendo di aver raccolto sufficienti informazioni, sia dalla visita odierna che da quanto relazionato dal direttore della sezione al beni paesistici, naturalistici e urbanistici circa le caratteristiche essenziali del territorio in esame, preso visione della documentazione agli atti, la commissione, riunitasi presso la sala del municipio messa cortesemente a disposizione dal sindaco, propone la seguente motivazione di vincolo.
Il colle su cui sorgeva l'antico abitato di S. Margherita di Belice si colloca al centro della cresta che a settentrione delimita il vastissimo altipiano dei feudi di Cannitello, Gulfotta, Gipponeri e S. Margherita, dal quale prese il nome la città.
Le pendici meridionali del colle del Calvario accolsero nel sec. XVI il quartiere di S. Vito edificato da Antonio Corbera, mentre a settentrione, al di sotto della cresta rocciosa a picco che si affaccia sulla suggestiva vallata del Belice, nei primi anni dell'800 fu costruito da Alessandro Filangeri il Belvedere, attuale villa comunale. Quest'ultimo sito è caratterizzato da una folta vegetazione, tra la quale spiccano degli imponenti pini e querce secolari, e da ampi resti di macchia mediterranea.
All'estremità orientale del viale che attraversa la villa, su un masso proteso sulla valle, fu edificato alla fine dell'800 il cafè house, un tempietto a pianta circolare dal quale la vista spazia fino a Sambuca e Monte Genuardo, il vecchio abitato di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta.
Altri elementi di pregio all'interno della villa comunale sono alcune statue allegoriche, sempre del secolo scorso.
Tutti questi elementi, dal costone roccioso al tempietto agli alberi secolari, a loro volta, si pongono all'attenzione di chi percorre lo scorrimento veloce Sciacca-Palermo e la strada statale S. Margherita-Sambuca a nord del sito, oppure le strade del nuovo centro, a sud, ed indicano e individuano in modo inequivocabile i luoghi sottolineandone le pregevolissime peculiarità, sia quelle naturali che quelle caratterizzate e determinate dall'intervento dell'uomo.
Il versante opposto, quello meridionale, sul quale sorgono i quartieri di S. Vito e di S. Calogero, degrada con una pendenza notevole fino alla piazza Matteotti, in cui è posta la settecentesca palazzata che separava i suddetti quartieri dal complesso palazzo Cutò-chiesa Madre e dal parco che li circonda.
I due quartieri di S. Vito e S. Calogero con la piazza Matteotti, il palazzo baronale e il parco sono i soli elementi superstiti dell'antica città. San Vito, il quartiere occidentale dell'altura del calvario, risale al sec. XVI e costituì il primo nucleo dell'abitato. Esso conserva un impianto urbano caratterizzato da ampi isolati delimitati da una maglia viaria con gli assi disposti nel senso della maggiore pendenza ed ortogonalmente ad essa. Gli isolati sono a loro volta organizzati in cortili attorno ai quali si affacciavano le abitazioni unifamiliari. Tale organizzazione, nonostante i guasti subiti dal sisma e dai crolli successivi, è ancora perfettamente leggibile: il cortile, spazio semipubblico privilegiato delle relazioni sociali, costituisce la caratteristica preminente dei due quartieri e ne esprime la radice culturale.
Percorrendo le strade del vecchio quartiere è ancora possibile cogliere le stratificazioni e i segni impressi al territorio e la memoria e i valori di una tradizione e di una cultura che si rischia di cancellare per sempre. I resti monumentali delle chiese che sorgevano lungo la via del Collegio, l'imponente ed austero palazzo Scaminaci lungo la medesima strada, i cosiddetti casalini, costruzioni di origine cinque-secentesca, i cortili con i loro selciati e i loro pozzi, le cordonate, gli archi attraverso i quali si accede ai cortili, la lunga palazzata che racchiude e delimita a sud il quartiere di S. Vito e lo separa dalla monumentale facciata del palazzo Cutò e dal suo magnifico parco, costituiscono momenti diversi della medesima realtà che si concretizzava nella vecchia S. Margherita. Monumenti di diverso valore e di diversa suggestione nei confronti di chi percorre quei luoghi, ma tutti egualmente testimoni della storia compiuta di quel paese. E considerato che costituiscono gli ultimi elementi superstiti di quella città, ancor maggiormente risulta la loro suggestione derivante dall'intrinseco e diverso valore dei vari elementi che quel paesaggio compongono: dal Belvedere con i suoi elementi naturali, quali gli alberi secolari, e artistici, quali il tempietto circolare e le statue che lo ornano, e dal quale si gode della visione dell'ampia vallata del Belice e dei paesi che la circondano; dal costone roccioso che sovrasta il Belvedere e si presenta ricco di vegetazione spontanea e che si pone come baluardo della città arroccata sul colle del Calvario; dai quartieri di S. Vito e S. Calogero con le loro caratteristiche costruzioni e i loro cortili, espressione di una forma di aggregazione sia urbanistica che sociale e culturale, e con gli elementi architettonici di grande pregio costituiti dai residui monumentali dei palazzi e delle chiese, dalla palazzata settecentesca che si pone a limite dei quartieri suddetti e li proietta verso il centro rappresentativo costituito dalla piazza principale su cui sorge il palazzo baronale; dal palazzo Cutò-Filangeri con la magnificenza del suo parco che conserva essenze esotiche di gran pregio quali altissime araucane, querce secolari e iucche lussureggianti; ai resti imponenti della chiesa Madre con la fittissima e ricchissima decorazione. Tutto ciò concorre a rendere i siti descritti un unicuum nel quale interessi e valori diversi si amalgamano perfettamente: il paesaggio del costone, la villa comunale, il parco del palazzo Cutò, i resti monumentali dello stesso palazzo e della matrice, la palazzata, gli stessi ruderi della via Collegio ed infine le rovine dei quartieri di S. Vito e di S. Calogero. L'unico elemento di palese dissonanza è costituito dalla presenza di una struttura in cemento armato a più piani, emergente su tutto il contesto urbano, interferendo brutalmente con la visione unitaria dell'intero quartiere di S. Vito ed in particolare modo con la prospettiva frontale della Palazzata.
Per i quartieri di S. Vito e S. Calogero, la commissione auspica la conservazione di tutti quegli elementi che possono ancora testimoniare la storia e la vita del centro fino al sisma del '68. Conservazione che può essere perseguita in duplice modo: con la conservazione del tessuto viario ancora esistente e dei resti recuperabili all'uso o non di maggiore pregio come i casalini, i resti delle chiese e dei palazzi, dei cortili e degli elementi architettonici ancora recuperabili.
Qui sarebbe auspicabile la creazione di un parco urbano nel quale si potrebbe mantenere l'intero tessuto viario e le emergenze edilizie ancora recuperabili, attraverso una sistemazione a raso degli spazi già edificati, sgombri dalle macerie e liberati dalle parti non recuperabili e privi d'interesse ambientale.
Anche le caratteristiche morfologiche dei siti contribuiscono a rendere ancora netta la distinzione tra l'area urbana del vecchio centro e la campagna circostante. Il mantenimento di questa pecularietà viene auspicato dalla commissione in tutta l'area interessata dal vincolo, ma soprattutto nella vallata a nord del cimitero verso l'abitato antico e nella fascia compresa tra il limite meridionale del Belvedere e le pendici del colle di S. Vito su cui sorge l'antico abitato. In tali aree è preminente l'esigenza della conservazione del compatto fronte edificato contrapposto ad un paesaggio rurale ancora poco o niente interessato da edificazione se non da quella minima per l'uso agricolo del suolo o addirittura in corso di spontanea rinaturalizzazione, come nel caso della fascia a monte del Belvedere.
Perimetro della zona da sottoporre a vincolo nel territorio comunale di S. Margherita Belice: iniziando dall'angolo tra la via Umberto I° e la via Tito Minniti, si percorre quest'ultima fino alla piazza Matteotti. Si continua verso nord-ovest seguendo il prolungamento del prospetto di Palazzo Cutò sino all'incrocio con via Libertà. Da questo punto, verso la piazza Madonna delle Grazie, si giunge alla strada provinciale n. 44 S. Margherita-Sambuca attraverso la non più esistente porta Nuova o Reale. Si percorre la suddetta strada provinciale fino all'incrocio tra la strada vicinale Isabella e la strada comunale Dannato. Si percorre quest'ultima costeggiando i confini del foglio catastale n. 31 verso ovest fino all'incrocio con la strada comunale Tre fontane. Si segue questa in direzione nord, includendovi l'area del cimitero monumentale, ma escludendone l'ampliamento moderno, lungo il suo perimetro orientale e meridionale, chiaramente distinguibile planimetricamente. Passando oltre il cimitero si raggiunge la via Ugo Foscolo, proseguimento della via Onofrio Abbruzzo sino ad incontrare l'area denominata, nel piano di ricostruzione post-sisma, comparto n. 48. Si segue il confine superiore di tale area già riedificata, proseguendo, verso nord, lungo i confini superiori dei comparti n. 47, n. 46 e n. 45. Si giunge dunque alla via del Calvario, che si scende per un breve tratto sino ad incontrare il limite superiore del comparto n. 44, la cui superficie si lascia interamente all'esterno percorrendone il perimetro sino alla via Onofrio D'Abbruzzo. Si segue questa fino al prolungamento verso est della via Generale Maglioccio, che si segue fino all'incrocio con la via Umberto I°. Si percorre quest'ultima fino all'incrocio con la via Tito Minniti, dove si chiude il perimetro della zona da sottoporre a vincolo.
Per i motivi di cui sopra e in considerazione del valore variamente espresso dagli innumerevoli elementi che compongono e caratterizzano i siti, la commissione all'unanimità indica la località come sopra delimitata di notevole interesse pubblico e ne propone il vincolo ai sensi della legge n. 1497/39, art. 1.
(Omissis).
Il presidente: FIORENTINI I componenti: FONTANA-NAPOLI Il segretario: MARRELLA




(2000.41.2174)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 15 settembre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, il sig. Busacca Emanuele nella qualità di titolare della ricevitoria n. 324, via Forcone n. 42/A, Vittoria (RG), codice lottomatica n. PA0368, associato alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione regionale finanze e credito - inoltrate al predetto sig. Busacca Emanuele nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, con le quali si contestava al predetto soggetto l'esistenza di disposizioni RID insolute, a valere sul conto corrente bancario indicato dal soggetto stesso, contenenti nel contempo l'invito al pronto versamento del dovuto, c.s.:
Data intimazione  Data valuta Importo lire 
           
19-10-1999  17-9-1999 2.003.200 
19-10-1999  24-9-1999 1.782.600 
21-10-1999  30-7-1999 177.100 
21-10-1999  30-7-1999 805.800 
21-10-1999  6-8-1999 473.500 
21-10-1999  13-8-1999 37.000 
21-10-1999  20-8-1999 115.000 
21-10-1999  27-8-1999 177.400 
25-11-1999  1-10-1999 4.977.800 
25-11-1999  8-10-1999 5.673.300 
25-11-1999  15-10-1999 615.300 

Viste le note prot. n. 307498 dell'1 ottobre 1999, prot. 312439 del 3 dicembre 1999, prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000, prot. n. 5346 del 17 marzo 2000, prot. n. 6382 del 30 marzo 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza di fondi;
Viste le note raccomandate di seguito elencate, indirizzate al sig. Busacca Emanuele nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ha ulteriormente intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
Numero protocollo  Data intimazione Importo lire Importo con penale lire 
11212  15-2-2000 20.014.300 21.015.015 
20950  27-3-2000 13.486.900 14.161.245 
22749  3-4-2000 9.691.600 10.176.180 

dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme;
Viste le raccomandate prot. n. 22603 del 31 marzo 2000, n. 26461 del 17 aprile 2000, n. 28611 del 28 aprile 2000 e n. 33677 del 18 maggio 2000, con cui la DRES ha indotto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99, per complessive lire 45.352.440 comprensive di penale;
Vista la nota n. 11212 del 10 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota del 14 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 15 marzo 2000;
Vista la nota n. 2000/30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore Busacca Emanuele;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 19199 del 21 marzo 2000, ha proposto che nei confronti del predetto sig. Busacca Emanuele, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 21 marzo 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Busacca Emanuele con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse alla escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2143)
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DECRETO 18 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
Vista la nota prot. n. 336/01319 del 12 aprile 2000, con la quale l'Assessorato della sanità chiede l'istituzione di n. 2 capitoli relativi agli accrediti sul c/c n. 22721/526 di L. 104.825.580 del 15 settembre 1999 e di L. 220.000.000 del 21 settembre 1999;
Vista la nota prot. n. 260803 del 19 maggio 2000, con la quale la Ragioneria sanità trasmette, corredata del prescritto parere, la suddetta nota assessoriale;
Vista la nota prot. n. 17442 del 13 giugno 2000, con la quale l'Assessorato del bilancio e delle finanze chiede la documentazione necessaria per l'iscrizione delle somme predette;
Vista la nota prot. n. 336/02582 del 24 luglio 2000, con la quale l'Assessorato della sanità invia la documentazione richiesta;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DC 01010A1386 del 5 giugno 1998, dalla quale si evince l'esistenza di un finanziamento di L. 440.000.000 "Progetto n. 1/bis. Potenziamento dei laboratori di analisi chimiche per l'accertamento dello stato di tossicodipendenza con finalità terapeutiche e medico-legali";
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. AC9503189 del 31 gennaio 2000, dalla quale si evince che il Ministero ha autorizzato il pagamento dei primi acconti, pari al 50% del finanziamento concesso di lire 353.412.880 per i seguenti programmi: L. 209.651.160 per la ristrutturazione della Casa famiglia Rosetta di Palermo, L. 43.770.720 per la ristrutturazione dell'immobile e L. 100.000.000 per l'acquisto di arredi e attrezzature CenacoloCristo Re di Biancavilla (CT);
Viste le quietanze n. 21709 del 12 giugno 1998 di L. 21.885.360, pari al 50% del finanziamento di L. 43.770.720 per la ristrutturazione della casa alloggio di Biancavilla; n. 34348 del 25 agosto 1998 di L. 50.000.000, pari al 50% del finanziamento di L. 100.000.000 per l'acquisto di arredi e attrezzature della casa alloggio di Biancavilla; n. 235 del 15 settembre 1999 di L. 104.825.580, pari al 50% del finanziamento di L.209.651.160 per la ristrutturazione della casa famiglia Rosetta e n. 241 del 21 settembre 1999 di L. 220.000.000, pari al 50% del finanziamento di L. 440.000.000 per il potenziamento del laboratori di analisi chimiche per l'accertamento dello stato di tossicodipendenza con finalità terapeutiche e medico-legali;
Considerato che i suddetti importi, per un totale di L. 396.710.940, sono stati accreditati sul c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato e di conseguenza accertati nei rispettivi esercizi finanziari contribuendo a determinare il risultato degli esercizi stessi;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concer- 
nenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 396.710.940 L. n. 135/90 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  81509 Contributi per la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero malattie infettive comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia ed immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
2.1237308.08050506V      + 396.710.940 L. n. 135/90 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2116)
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DECRETO 18 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 436 del 14 luglio 2000, con il quale sono stati iscritti gli importi di L. 1.103.300.000, relativo al 1° S.A.L., e L. 2.866.435.164, relativo al 2° e 3° S.A.L.per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del P.O. Civico di Palermo;
Vista la nota prot. n. 68175 del 2 agosto 2000, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'erogazione in favore della Regione Sicilia dell'importo di L. 1.973.691.350 per il pagamento del 4° S.A.L. e svincolo ritenute garanzia, per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del P.O. Civico di Palermo, ai sensi della legge n. 67/88;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitale

  4828 Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed ospe- 
daliera      + 1.973.691.350  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  81361 Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammoderna- 
mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico      + 1.973.691.350 L. n. 67/88, art. 20 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2117)
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DECRETO 18 settembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 maggio 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante istituzione e disciplina del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
Visto, in particolare, l'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Visto il decreto del 24 marzo 2000, con il quale il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce alle regioni l'importo di L.139.275.000.000, pari al 75% dello stanziamento complessivo assegnato, per l'esercizio finanziario 2000, al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Considerato che il predetto decreto assegna alla Regione siciliana L. 10.265.000.000 quale quota del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 2000;
Considerato che il predetto importo di L. 10.265.000.000 è stato accreditato in data 3 luglio 2000 sul c/c n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II -  Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3223 Assegnazioni dello Stato per la prevenzione e riabilitazione degli stati tossici dipendenti dall'uso di stupefacenti e sostanze psico- 
trope      + 10.265.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42481 Trasferimenti dello Stato per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze  
e dall'alcoldipendenza correlata      + 10.265.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      + 10.265.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      + 10.265.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 settembre 2000
  NICOLOSI 

(2000.40.2118)
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DECRETO 25 settembre 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed, in particolare, l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i propri decreti n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 24 del 13 marzo 2000 e gli elenchi anagrafici agli stessi allegati che ne costituiscono parte integrante, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 21 del 5 maggio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Caleca Giuseppa, Parisi Giuseppa e Pesce Salvatore, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 3 maggio 2000, 6 luglio 2000 e 2 giugno 2000 della società Lottomatica e n. 19661 del 23 giugno 2000, n.24413 del 9 agosto 2000 e n. 23118 del 26 luglio 2000 della Federazione italiana tabaccai, con le quali le predette società hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:


Codice lottomatica  Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
PA1129  8 1134 Falzone Filippo Parisi Giuseppa Niscemi 
PA0849  18 854 Pesce Gaetano Pesce Salvatore Adrano 
PA1206  16 1211 Caleca Vito Caleca Giuseppa Castellammare del Golfo 


Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 19661 del 23 giugno 2000, n. 23118 del 26 luglio 2000 e n. 24413 del 9 agosto 2000, con le quali la stessa associazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 19387 del 9 agosto 2000, n. 18827 del 31 luglio 2000 e n. 16434 del 28 giugno 2000, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per l'anno 2000;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto pertanto che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento degli elenchi anagrafici allegati al decreto 28 dicembre 1999, n. 197, e al decreto 13 marzo 2000, n. 24, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:

Codice lottomatica  Rivendita numero Ricevitoria numero Nuovo titolare Provincia Comune 
PA1129  8 1134 Parisi Giuseppa Caltanissetta Niscemi 
PA0849  18 854 Pesce Salvatore Catania Adrano 
PA1206  16 1211 Caleca Giuseppa Trapani Castellammare del Golfo 





Art. 2

Al tabaccaio che non acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.40.2120)
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DECRETO 25 settembre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, il sig. Morello Nunzio nella qualità di titolare della ricevitoria n. 44, via Cappuccini n. 160, Palermo, codice lottomatica n. PA0246, associato alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione regionale finanze e credito - inoltrate al predetto sig. Morello Nunzio nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, con le quali si contestava al predetto soggetto l'esistenza di disposizioni RID insolute, a valere sul conto corrente bancario indicato dal soggetto stesso, contenenti nel contempo l'invito al pronto versamento del dovuto, c.s.:
Data intimazione  Data valuta Importo lire 
           
19-10-1999  24-9-1999 200.300 
19-10-1999  8-10-1999 4.483.200 
19-10-1999  1-10-1999 3.555.000 
21-10-1999  3-9-1999 606.900 
21-10-1999  13-8-1999 390.600 
21-10-1999  30-7-1999 291.500 
21-10-1999  6-8-1999 37.000 

Viste le note prot. n. 307498 dell'1 ottobre 1999, prot. 312439 del 3 dicembre 1999 e prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza fondi;
Vista la nota raccomandata indirizzata al sig. Morello Nunzio nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha ulteriormente intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento degli importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
Numero protocollo  Data intimazione Importo lire Importo con penale lire 
11318  15-2-2000 10.632.500 11.164.125 

dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme;
Viste le raccomandate prot. n. 22610 del 31 marzo 2000 e n. 33699 del 18 maggio 2000, con cui la DRES ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99, per complessive lire 11.164.125 comprensive di penale;
Vista la nota n. 11318 del 10 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota del 14 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato che la tabaccheria "è disattivata dal 5 ottobre 1999";
Vista la nota n. 30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia, ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore Morello Nunzio;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 19205 del 21 marzo 2000, ha proposto che nei confronti del predetto sig. Morello Nunzio, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 21 marzo 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Morello Nunzio con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse all'escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2144)
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DECRETO 25 settembre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, alla sig.ra Mancuso Orsola nella qualità di titolare della ricevitoria n. 595, via Roma n. 69 - San Michele di Ganzaria (CT), codice lottomatica n. PA0590, associata alla Federazione italiana tabaccai, è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione regionale finanze e credito - inoltrate alla predetta sig.ra Mancuso Orsola nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, con le quali si contestava al predetto soggetto l'esistenza di disposizioni RID insolute, a valere sul conto corrente bancario indicato dal soggetto stesso, contenenti nel contempo l'invito al pronto versamento del dovuto, c.s.:
Data intimazione  Data valuta Importo lire 
           
25-11-1999  8-10-1999 7.080.000 
2-12-1999  5-11-1999 2.727.900 
19-1-2000  27-12-1999 171.200 
24-3-2000  3-3-2000 7.124.000 

Viste le note prot. n. 307498 dell'1 ottobre 1999, prot. 312439 del 3 dicembre 1999, prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000 e prot. n. 6081 del 23 marzo 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza fondi;
Viste le note raccomandate di seguito elencate, indirizzate alla sig.ra Mancuso Orsola nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha ulteriormente intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
Numero protocollo  Data intimazione Importo lire Importo con penale lire 
  11311 15-2-2000 12.276.100 12.889.905 
  20960 27-3-2000 7.124.000 7.480.200 

dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme;
Viste le raccomandate prot. n. 22608 del 31 marzo 2000, n. 26465 del 17 aprile 2000 e n. 33698 del 18 maggio 2000, con cui la DRES ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99, per complessive lire 20.370.105 comprensive di penale;
Vista la nota n. 15548 del 10 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota del 14 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 15 marzo 2000;
Vista la nota n. 2000/30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore sig.ra Mancuso Orsola;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 19203 del 21 marzo 2000, ha proposto che nei confronti della predetta sig.ra Mancuso Orsola, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 21 marzo 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Mancuso Orsola con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e, comunque, connesse all'escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2145)
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DECRETO 3 ottobre 2000.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, il sig. Zummo Giuseppe nella qualità di titolare della ricevitoria n. 741, via Cipressi n. 114, Palermo, codice lottomatica n. PA0736, associato alla Federazione italiana tabaccai, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'articolo 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione regionale finanze e credito - inoltrate al predetto sig. Zummo Giuseppe nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, con le quali si contestava al predetto soggetto l'esistenza di disposizioni RID insolute, a valere sul conto corrente bancario indicato dal soggetto stesso, contenenti nel contempo l'invito al pronto versamento del dovuto, c.s.:
Data intimazione  Data valuta Importo lire 
           
9-3-2000  11-2-2000 3.114.000 
9-3-2000  18-2-2000 4.285.000 
13-4-2000  10-3-2000 513.400 

Viste le note prot. n. 3934 del 25 febbraio 2000, prot. n. 4586 del 9 marzo 2000, prot. n. 5346 del 17 marzo 2000 e prot. n. 6382 del 30 marzo 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per motivi tecnici e quelle insolute per insufficienza fondi;
Viste le note raccomandate di seguito elencate indirizzate al sig. Zummo Giuseppe, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha ulteriormente intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il suddetto titolare di ricevitoria non ha adempiuto all'obbligo del versamento dei seguenti importi indebitamente trattenuti senza addurre giustificazione alcuna, né ha corrisposto le penali del 5% c.s.:
Numero protocollo  Data intimazione Importo lire Importo con penale lire 
17807  14-3-2000 3.939.000 4.135.950 
20969  27-3-2000 4.285.000 4.499.250 
22770  3-4-2000 513.400 539.070 

dando, altresì, incarico ai destinatari medesimi del connesso calcolo degli interessi legali dovuti sulle predette somme;
Viste le raccomandate prot. n. 23345 del 4 aprile 2000, n. 26470 del 17 aprile 2000, n. 28619 del 28 aprile 2000 e n. 33704 del 18 maggio 2000, con cui la DRES ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A. - agenzia gerenza di Roma, a favore della Regione siciliana a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99, per complessive lire 9.174.270 comprensive di penale;
Vista la nota n. 17807 del 20 marzo 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota del 22 marzo 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 23 marzo 2000;
Vista la nota n. 30374 dell'8 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, preposta all'accertamento delle violazioni in materia ha comunicato all'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - gli atti competentemente posti in essere nei confronti del rivenditore Zummo Giuseppe;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con la nota prot. n. 21309 del 28 marzo 2000, ha proposto che nei confronti del predetto sig. Zummo Giuseppe, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 28 marzo 2000, a termini degli articoli 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata al sig. Zummo Giuseppe con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzet ta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
La stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata dell'esecuzione in generale del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e, comunque, connesse all'escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2142)
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DECRETO 3 ottobre 2000.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visto il proprio decreto n. 197 del 28 dicembre 1999 e l'elenco anagrafico allo stesso allegato che ne costituisce parte integrante, pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Limetti Andrea e Marino Cesare, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 25 maggio 2000 e 16 giugno 2000 della società Lottomatica e n. 24413 del 9 agosto 2000 della Federazione italiana tabaccai, con le quali le predette società hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:

Codice lottomatica  Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
PA0970  137 975 Limetti Gustavo Limetti Andrea Messina 
PA1069  6 1074 Valenti Carmela Marino Cesare Sortino 


Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 24413 del 9 agosto 2000, con la quale la stessa associazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 19387 del 9 agosto 2000, con la quale l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che, in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, per l'anno 2000;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto pertanto che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento degli elenchi anagrafici allegati al decreto 28 dicembre 1999, n. 197 e al decreto 13 marzo 2000, n. 24, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1


Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:



Codice lottomatica  Rivendita numero Ricevitoria numero Nuovo titolare Provincia Comune 
PA0970  137 975 Limetti Andrea Messina Messina 
PA1069  6 1074 Marino Cesare Siracusa Sortino 




Art. 2

Al tabaccaio che non acceda alla procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.41.2141)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 4 ottobre 2000.
Costituzione, presso l'Assessorato regionale della sanità, della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visti i decreti 30 giugno 1975, 22 luglio 1983, 27 giugno 1986, 16 giugno 1990 del Ministero della sanità;
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge n. 421/91;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private;
Vista la legge n. 419/98;
Visto il decreto legislativo n. 229/99, artt. 8/bis, 8/ter, 8/quater;
Visto il decreto 9 marzo 1994, n. 10000 e successive integrazioni, con il quale è stata nominata la Commissione ex art. 2, legge regionale n. 39/88;
Considerato che diversi componenti della suindicata Commissione hanno rassegnato le proprie dimissioni;
Viste le designazioni dei rappresentanti regionali AIOP e ARIS, così come previsto dalla legge regionale n. 39/88;
Considerato che, per effetto dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 6/97, non si rende necessario acquisire il parere della commissione igiene e sanità, assistenza sociale dell'Assemblea regionale;
Visto l'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Visto il D.P.R. 24 marzo 1995;
Visto il D.P.R. 29 giugno 1998, n. 28;
Ritenuto per le motivazioni in precedenza esposte di dovere procedere alla ricostituzione della Commissione;
Ritenuto di dover revocare il decreto n. 10000/94 per i motivi di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

E' costituita, presso l'Assessorato regionale della sanità, la Commissione consultiva regionale di esperti prevista all'art. 2 della legge regionale n. 39/88, alla quale sono attribuite anche le competenze di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, in materia di possesso dei requisiti da questi ultimi previsti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle case di cura private, e di quanto previsto dagli artt. 8/bis, ter e quater del decreto legislativo n. 229/99 in materia di autorizzazione ed accreditamento.

Art. 2

La Commissione consultiva regionale di esperti di cui all'art. 1 è così composta:
-  dott. Vito Amari, presidente;
-  ing. Filippo Russo, componente;
-  ing. Vincenzo Pluchino, componente;
-  dott. Lorenzo Maniaci, componente;
-  prof. Salvatore Sciacca, componente;
-  dott. Marco Fiorella, componente;
-  dott. Ignazio Tozzo, componente;
-  avv. Vito Sabbino, componente - Presidente regionale AIOP o suo delegato;
-  dott. Marco Ferlazzo, componente - Vice presidente regionale AIOP;
-  mons. Antonino Calanna, componente - rappresentante Aris regionale o suo delegato;
-  sig. Paolo Ciranni, segretario.

Art. 3

La Commissione esprimerà i propri pareri su proposta istruita e motivata dei competenti uffici dell'Assessorato, previo sopralluogo ove necessario presso le case di cura private.

Art. 4

Ai componenti ed al segretario della predetta Commissione, tenuto conto della qualificata esperienza professionale dagli stessi maturata nella materia di che trattasi, spettano il trattamento di missione ed i compensi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/93 e dei successivi decreti presidenziali regionali applicativi del 24 marzo 1995 e del 29 giugno 1998.

Art. 5

Il decreto 9 marzo 1994, n. 10000 è revocato.

Art. 6

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare sul capitolo 42701 del bilancio della Regione, rubrica sanità, la somma spettante per i compensi ed indennità ai componenti ed al segretario della Commissione di cui all'art. 1 del presente provvedimento.

Art. 7

Il presente decreto, infine, sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 4 ottobre 2000.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 9 ottobre 2000, con nota n. 602.
(2000.42.2208)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 ottobre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla soppressione di un passaggio a livello della linea ferroviaria Bicocca-Messina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. RE/PE.PL/PA316 del 26 marzo 1999, con il quale la società Ferrovie dello Stato, divisione infrastrutture, trasmetteva la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto per la "soppressione del passaggio a livello al km. 281+601 della linea ferroviaria Bicocca-Messina mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 281+631 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente";
Visto l'ulteriore foglio, prot. n. DDI/SR.CI.PL/PA358 del 17 febbraio 2000, con cui la stessa società ha trasmesso, unitamente al N.O. rilasciato dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, gli elaborati progettuali definitivi muniti del visto dell'ufficio del Genio civile di Catania con riferimento al parere, anch'esso allegato, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Vista la deliberazione n. 4 del 28 luglio 2000, con la quale la commissione prefettizia insediata presso il comune di Calatabiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n.65/81, ha determinato d'approvare il progetto delle FF.SS. per la soppressione del P.L. in argomento;
Vista la nota prot. n. 29365 del 25 gennaio 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso "... parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, a condizione";
Visto il nulla-osta rilasciato, ai sensi dell'art. 7 del-la legge n. 1497/39, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con nota prot. n. 7501del 28 luglio 1999;
Vista la proposta n. 12 dell'1 agosto 2000, che di seguito parzialmente si trascrive, con la quale il gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato ha sottoposto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, al Consiglio regionale dell'urbanistica per il parere di competenza gli atti e gli elaborati relativi al progetto in argomento:
... "(Omissis)...
Premesso
-  il comune di Calatabiano è sprovvisto di strumento urbanistico ed in atto risulta dotato di schema di massima adottato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, con delibera commissariale n. 1 del 25 novembre 1999;
-  dalla relazione tecnico illustrativa emerge che, a seguito della legge n. 354/98, la cui normativa ha disposto la progressiva soppressione dei passaggi a livello del l'intera rete, l'ente di cui sopra ha presentato il progetto di un cavalcavia al km. 281+631 con annesse rampe stradali di collegamento, in sostituzione del passaggio a livello indicato in oggetto;
-  tale fattispecie è riconducibile nel caso in esame, essendo il comune in argomento sprovvisto di strumento urbanistico, alla normativa di cui all'art. 1 legge regionale n. 65/81;
-  la commissione prefettizia del comune in oggetto, in riscontro alla richiesta assessoriale prot. n. 329 del 28 febbraio 2000, ha espresso avviso favorevole sul progetto mediante delibera n. 4 del 28 luglio 2000;
-  il progetto di che trattasi concerne, in particolare, l'opera d'arte principale (cavalcavia a due campate di luci nette m. 21,00 e m. 19,50) da realizzare con travi in c.a.p. e soletta in c.a., la cui larghezza è pari a m. 9,50 distinta in due carreggiate di m. 3,50, due banchine di m. 1,25 e due cordoli di m. 0,50. Le rampe stradali da realizzare hanno larghezza complessiva della sede pari a m. 9,50 e lunghezza complessiva di m. 454 circa con pendenza longitudinale massima del 9% circa. Inoltre il suddetto progetto prevede il collegamento con lo stadio comunale, mediante viabilità di larghezza complessiva di m. 6,00, che si svilupperà sull'attuale sede della strada provinciale e la continuità della viabilità secondaria lato valle tramite la realizzazione di una strada di larghezza complessiva di m. 6,00. Per tale intervento progettuale è previsto il rivestimento di muri, spalle e pila del cavalcavia con pietra lavica; gli impalcati verranno protetti da pannelli prefabbricati in calcestruzzo ed i rilevati stradali verranno ricoperti con uno strato di terra vegetale;
-  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, con nota del 28 luglio 1999, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7, legge n. 1497/39, relativamente alla compatibilità dell'intervento proposto con le esigenze di tutela del paesaggio;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania, con provvedimento n. 29365 del 25 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio, a condizione che:
"-  siano effettuate, in fase esecutiva, delle prove in situ e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione del cavalcavia e del misto granulare costituente il rilevato;
-  siano realizzate opere di raccolta e di smaltimento delle acque reflue e meteoriche.";
Considerato
-  la soppressione del passaggio a livello riveste carattere di pubblica utilità poiché si configura come intervento necessario sia sotto l'aspetto della sicurezza per l'eliminazione dell'interferenza strada - rotaia che sotto l'aspetto funzionale poiché la realizzazione del cavalcavia costituisce viabilità d'accesso idonea al collegamento con il centro urbano;
-  l'intervento progettuale appare compatibile con il contesto territoriale e con la viabilità esistente;
-  il progetto in argomento ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza beni culturali ed ambientali ed il parere favorevole a condizioni dell'ufficio del Genio civile succitati.
Per quanto sopra premesso e considerato, si propone che il progetto d'opera pubblica di cui in oggetto sia da autorizzare, ai sensi dell'art. 1, legge regionale n. 65/81, con le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di cui al parere n. 2965/2000.";
Visto il voto n. 310 del 7 settembre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si riporta:
"... (Omissis)...
Ritenuto di potere condividere la proposta di parere n. 12 dell'1 agosto 2000 favorevole all'autorizzazione, che s'intende parte integrante del presente voto, con le prescrizioni formulate dall'ufficio del Genio civile di Catania, contenute nel parere prot. n. 29365/pos. 366 del 25 gennaio 2000, e con l'ulteriore prescrizione che, prima della fase esecutiva, venga verificata e documentata, ai sensi del punto H3 del D.M. 11 marzo 1988, con apposita relazione tecnica la fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnico;
Quanto sopra premesso è del parere che possa procedersi all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, dell'opera pubblica in oggetto, in base al progetto deliberato dalla commissione prefettizia presso il comune di Calatabiano con deliberazione n. 4 del 28 luglio 2000, con le prescrizioni di cui sopra.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del C.R.U. che fa proprio ed integra la proposta del gruppo XXVIII/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, in conformità ed alla condizione contenuta nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 310 del 7 settembre 2000, nonché alle prescrizioni formulate dall'ufficio del Genio civile di Catania con nota n. 29365/2000, il progetto relativo alla "soppressione del passaggio a livello al km. 281+631 della linea ferroviaria Bicocca-Messina mediante la costruzione di un cavalcavia al km. 281+631 circa e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente", approvato dalla commissione prefettizia del comune di Calatabiano con deliberazione n. 4 del 28 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati tutti gli atti di seguito elencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera della commissione prefettizia n.4 del 27 luglio 2000;
2)  relazione tecnico-illustrativa;
3)  tavola contenente: corografia in scala 1:25.000, planimetria in scala 1:2000, profilo longitudinale e sezione tipo (elaborazione giugno 1998);
Elaborati vistati dall'ufficio del Genio civile di Catania:
4)  relazione tecnico-illustrativa;
5)  tavola contenente: corografia in scala 1:25.000, planimetria in scala 1:2.000, profilo longitudinale e sezione tipo (elaborazione giugno 1999);
6)  relazione geologica.

Art. 3

La società FF.SS. ed il comune di Calatabiano dovranno curare tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto ed, in particolare, la citata società dovrà acquisire ogni eventuale autorizzazione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 ottobre 2000.
  LO MONTE 

(2000.41.2171)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTIE


DECRETO 3 novembre 2000.
Ulteriore modifica del decreto 20 giugno 2000, concernente criteri e parametri per l'elaborazione del programma di impianti sportivi destinati all'attività sportivo-ricreativa.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Visto il decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1879/IX/TUR del 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 dell'8 settembre 2000, con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la realizzazione, con contribuzione statale, di impianti sportivi destinati all'attività sportiva-ricreativa;
Visto il decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 3116/IX/TUR del 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 20 ottobre 2000, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto del 20 giugno 2000;
Vista la disposizione assessoriale apposta in calce al promemoria prot. n. 1043 del 24 ottobre 2000;
Ritenuto di dover provvedere alle conseguenti rettifiche e modifiche;

Decreta:


Articolo unico

A modifica di quanto inizialmente previsto nel decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 1879/IX/TUR del 20 giugno 2000, così come modificato dal decreto n. 3116/IX/TUR del 12 ottobre 2000 e nel rispetto dei termini imposti, la facoltà di presentare la domanda di cui all'art. 3 del citato decreto è concessa a tutti i comuni della Regione siciliana.
Palermo, 3 novembre 2000.
  ROTELLA 

(2000.45.2293)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano di ripartizione relativo ai terreni conferiti dalla ditta Modica Giuseppina e Maria Concetta in agro di Noto.

Si rende noto che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 1572/2 del 4 ottobre 2000, è stato approvato il piano di ripartizione n. 1174 mod. ter. relativo ai terreni conferiti dalla ditta Modica Giuseppina e Maria Concetta in agro di Noto. Detto decreto, unitamente al piano di ripartizione, è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Noto.
(2000.41.2140)
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Approvazione del piano di ripartizione relativo ai terreni conferiti dalla ditta Gagliardo di Carpinello Giovanni in agro di Sclafani Bagni.

Si rende noto che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 1575/2 del 4 ottobre 2000, è stato approvato il piano di ripartizione n. 91 suppl. mod. rett. bis relativo ai terreni conferiti dalla ditta Gagliardo di Carpinello Giovanni in agro di Sclafani Bagni. Detto decreto, unitamente al piano di ripartizione, è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Sclafani Bagni.
(2000.41.2139)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina di componenti della commissione sezione speciale REC della Camera di commercio di Messina.

Con decreto n. 1137 del 20 luglio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'arch. Giovanni Gullotta e il dott. Antonio Gargano sono stati nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione sezione speciale REC della Camera di commercio di Messina.
(2000.40.2111)
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Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Artigiancassa per la gestione dei conferimenti regionali.

Con decreto n. 1218/I/IX del 25 luglio 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione, stipulata il 3 dicembre 1987 tra l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., sottoscritto il 24 giugno 2000 per la gestione dei conferimenti regionali.
(2000.40.2110)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Provvedimenti concernenti nomina di commissari presso i Consorzi A.S.I. di vari comuni.

Con decreto n. 753 del 22 settembre 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Gioacchino Di Salvo - dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana - commissario, presso il Consorzio A.S.I. di Siracusa, per un periodo di 60 giorni, con l'incarico specifico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili ed adottare gli atti necessari ed improrogabili di ordinaria amministrazione.
(2000.40.2123)

Con decreto n. 754 del 22 settembre 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Callari Ugo - dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana - commissario, presso il Consorzio A.S.I. di Enna, per un periodo di 60 giorni, con l'incarico specifico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili ed adottare gli atti necessari ed improrogabili di ordinaria amministrazione.
(2000.40.2124)


Con decreto n. 755 del 22 settembre 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Francesco Lala - dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana - commissario, presso il Consorzio A.S.I. di Catania, per un periodo di 60 giorni, con l'incarico specifico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili ed adottare gli atti necessari ed improrogabili di ordinaria amministrazione.
(2000.40.2125)


Con decreto n. 756 del 22 settembre 2000, l'Assessore per l'industria ha nominato il dott. Salvatore Marinaro - dirigente superiore del ruolo amministrativo della Regione siciliana - commissario, presso il Consorzio A.S.I. di Caltagirone, per un periodo di 60 giorni, con l'incarico specifico di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili ed adottare gli atti necessari ed improrogabili di ordinaria amministrazione.
(2000.40.2126)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Fondachello del comune di Mascali.

Con decreto interassessoriale n. 280/XIII del 26 giugno 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 110 sita in località Fondachello del comune di Mascali, antistante il fabbricato contraddistinto nel foglio di mappa n. 28 del predetto comune dalla particella n. 185, comunque meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2000.40.2130)
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Nulla osta alla ditta Industria lattiero-casearia dott. Alfio Zappalà s.r.l., con sede in Zafferana Etnea, per la realizzazione di un caseificio nel comune di Ragusa.


Con decreto n. 460/IX del 26 settembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla ditta Industria lattiero-casearia dott. Alfio Zappalà s.r.l., con sede in Zafferana Etnea (CT), contrada Architetto, S.P. 99, per la realizzazione di un caseificio con produzione di oltre 200 tonnellate annue di prodotto, nel comune di Ragusa, zona industriale II fase.
(2000.40.2094)
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Provvedimenti concernenti cave.

Con decreto n. 464/41 del 26 settembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Tornatore Domenico, con sede legale in Cianciana, per l'apertura di una cava di calcarenite in contrada Millaga, nel territorio del comune di Bivona (AG).
(2000.40.2104)

Con decreto n. 466/41 del 28 settembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Russello Rosalia, con sede legale in Caltanissetta, per ampliamento di una cava di sabbia in contrada Cuticchiaro nel territorio del comune di Caltanissetta.
(2000.40.2134)


Con decreto n. 506/41 del 2 ottobre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha approvato il progetto di recupero ambientale della cava sita in località Lo Presti nel territorio del comune di Monreale, con onere di esecuzione della ditta I.F.I. di Valsellini Francesco e C. s.a.s., con sede in San Giuseppe Jato.
(2000.40.2131)
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Nulla osta alla Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, per l'adeguamento e miglioramento di uno stabilimento enologico.

Con decreto n. 465/IX del 27 settembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla Cantine Foraci s.r.l., con sede in Mazara del Vallo, contrada Serroni, per l'adeguamento e miglioramento delle tecnologie di trasformazione dello stabilimento enologico dell'ex Cantina sociale Vigna d'Oro, sita in contrada Serroni del comune di Mazara del Vallo.
(2000.40.2093)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali.

Con decreto n. 325/D.R.U. del 29 settembre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, la variante al programma di fabbricazione del comune di Mascali di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 20 novembre 1997, concernente il progetto per la realizzazione della strada denominata Amerigo Vespucci.
(2000.40.2105)
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Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco delle Madonie.
L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 505/XI del 2 ottobre 2000, ha nominato il sig. Dimarca Angelo Maurizio componente del comitato tecnico scientifico dell'Ente Parco delle Madonie, designato dall'Associazione Legambiente, in sostituzione del dott. Paolo Madonia, dimissionario.
(2000.40.2133)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.


Con decreto n. 279/2Tr del 22 settembre 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato alla società Lombardo & Glorioso, con sede in Cefalù, la concessione dell'autolinea di gran turismo Cefalù (stazione) - SS 113 - svincolo Buonfornello - A.19 diramazione Catania - svincolo Caltanissetta - SS 640 - Valle dei Templi - Agrigento.
Con decreto n. 280/2Tr del 22 settembre 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha accordato alla società Lombardo & Glorioso, con sede in Cefalù, la concessione dell'autolinea di gran turismo Cefalù (stazione) - SS 113 - svincolo Buonfornello - A.19 diramazione Catania - tangenziale Catania diramazione Messina - SS 121 - S.P. Piano Tavola - Belpasso - Rifugio Sapienza/Etna.
Con decreto n. 281/2Tr del 22 settembre 2000, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la s.r.l. f.lli Camilleri & Agrigento, con sede in Raffadali, nell'esercizio dell'A.E. Cammarata - Agrigento per il solo periodo scolastico a prolungare n. 1 c.c. dell'attuale capolinea di Agrigento - piazza Russelli, in contrada Bonamorone sede dell'istituto E. Maiorana.
(2000.40.2129)


Con decreto n. 289/2 TR del 2 ottobre 2000, l'Assessore per il turismo, comunicazioni ed i trasporti ha revocato all'impresa Autolinee Platani s.a.s. con sede in Castronovo di Sicilia la concessione sull'autolinea scolastica Castronovo di Sicilia-Agrigento.
(2000.41.2135)
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Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda di soggiorno e turismo di Agrigento.

Con decreto n. 2928/VII/Tur del 29 settembre 2000 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il sig. Lauretta Antonino, nato ad Agrigento il 19 maggio 1954, funzionario regionale in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ufficio Genio civile di Agrigento, è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dott. Maurizio Giannone, dimissionario, nominato con decreto n. 1859/VII/Tur del 20 giugno 2000, per assicurare l'ordinaria amministrazione, presso l'Azienda di soggiorno e turismo di Agrigento fino alla soppressione dell'Azienda.
(2000.40.2092)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 30 ottobre 2000, n. 288.
Disposizioni per la certificazione genetico-sanitaria di piante di agrumi.

Alle Associazioni vivaistiche
Alle Organizzazioni professionali
Al Ministero per le politiche agricole
Agli Osservatori per le malattie delle piante
All'Ente di sviluppo agricolo
Alle Sezioni operative per l'assistenza tecnica
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
I vivaisti che intendano produrre piante di agrumi certificate per l'annata 2001-2002 dovranno presentare all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, entro il 15 dicembre 2000, apposita domanda secondo l'allegato modello A, prenotando le marze necessarie al loro fabbisogno presso le associazioni che gestiscono le sezioni incrementali che in atto sono:
-  AS.PRO.VI.FLOR. Associazione produttori vivaisti e florovivaisti della Sicilia, via VI Censimento n. 48 - 98050 Terme Vigliatore (ME);
-  FLOR.AS.R.S. Florovivaisti associati Regione Sicilia, via Nuova Russo, contrada S. Filippo - 95054 Furnari (ME);
-  Mediterranea Vivai società cooperativa s.r.l., via Maceo n. 338 - 98050 Terme Vigliatore (ME);
-  V.A.R.S. Vivaisti associati Regione Sicilia, via Umberto n. 7 - 98056 Mazzarà S. Andrea (ME).
Le associazioni vivaistiche che intendano costituire per l'anno 2001 le sezioni incrementali dovranno produrre, entro il 30 novembre 2000, apposita domanda indirizzata all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, secondo l'allegato B.
Si precisa che le domande inoltrate, all'ufficio competente, oltre i termini previsti (per quelle spedite via posta fa fede il timbro postale) non saranno accolte mentre il mancato rispetto degli impegni sottoscritti nella domanda comporterà l'esclusione dalla certificazione.
La presente sostituisce la circolare n. 278 del 3 agosto 1999.
  L'Assessore: CUFFARO 



Allegato


Mod. A (compilare in stampatello)
                                                                                                                                         All'Osservatorio per le malattie delle piante
                                                                                                                                           di .........................................................................................

OGGETTO: Richiesta controllo in attuazione delle norme transitorie (circolare n. 7 del 7 ottobre 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1998) per la produzione di materiale di moltiplicazione relativo al D.M. 29 ottobre 1993 (certificazione volontaria).

Il/La sottoscritt..... ........................................................................................................................... nat..... a ................................................................... e residente a .......................................................................... via ...................................................................... titolare/rappresentante legale dell'azienda vivaistica .....................................................................................con sede legale nel comune di ......................................................................... c.a.p. ..................... n. tel. ........................... in possesso dell'autorizzazione regionale all'attività vivaistica n. (cod. reg.) ..................... del ...../..../..... e iscritta al registro produttori al n. ..................., al fine di poter commercializzare nell'annata ............ piante di agrumi certificate

CHIEDE

il controllo dei portinnesti e delle marze da utilizzare per la costituzione di piante di agrumi come di seguito specificato.
A tal fine dichiara di utilizzare i seguenti portinnesti:
  Specie Provenienza (1) N. piante 
  ........................ ........................... ....................... 


e allega la seguente documentazione che attesta l'origine del seme.
Inoltre comunica che il proprio fabbisogno di marze, prenotate presso la sezione incrementale specificata, per l'innesto dell'anno 2001 è il seguente:
  Specie Varietà Sezione increm. N. marze 
  ........................ ........................... ....................... ....................... 


Il/La sottoscritt..... si impegna a:
a)  osservare i regolamenti e sottoporsi a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare rendendo disponibili i portinnesti in lotti omogenei presso la propria azienda entro il 15 dicembre;
b)  comunicare per iscritto (anche via fax) all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio le date delle operazioni d'innesto, reinnesto e cartellinatura con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo;
c)  fornire ai funzionari incaricati dei controlli la mappa orientata del vivaio con l'indicazione dei lotti delle piante certificabili, distinti per specie e varietà, e copia della fattura d'acquisto del materiale certificato.


(1)  Indicare se provenienti da semine effettuate in azienda o acquistati presso altre aziende autorizzate (allegare il passaporto).
Data ..................................................
Il richiedente

          ..................................................................................... 



Mod. B (compilare in stampatello)

                                                                                                                                         All'Osservatorio per le malattie delle piante
                                                                                                                                           di .........................................................................................

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento delle strutture della sezione incrementale e di controllo in attuazione delle norme transitorie (circolare ministeriale n. 7 del 7 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1998) per la produzione di materiale di moltiplicazione di agrumi relative al D.M. 29 ottobre 1993 (certificazione volontaria).
Il/La sottoscritt..... ..................................................................................... nat..... a ..................................................................................... e residente a ..................................................................................... titolare/rappresentante legale dell'associazione/azienda vivaistica .....................................................................................con sede legale in via ..................................................................................... del comune di ..................................................................................... c.a.p. ................... n. tel. ..................................................., in possesso dell'autorizzazione regionale all'attività vivaistica n................... (cod. reg.) ....................................................del ..................................................................................... e iscritta al registro ufficiale dei produttori al n............................................., al fine di poter produrre marze certificate di agrumi nell'annata ....................... e di commercializzazione nell'annata ..........................piante di agrumi certificate

CHIEDE

la verifica dell'idoneità delle strutture e il controllo dei portinnesti e delle marze da utilizzare per la costituzione di piante di agrumi come appresso specificato.
A tal fine dichiara di utilizzare i seguenti portinnesti:
  Specie N. piante Provenienza (1) 
  ........................ ........................... ....................... 


e allega la seguente documentazione che attesta l'origine del seme.
Inoltre comunica che il proprio fabbisogno di marze per l'innesto dell'anno 2001 è il seguente:

  Specie Varietà Fonte di approvvig.to N. marze 
  ........................ ........................... ....................... ....................... 



Il/La sottoscritt..... si impegna a:
a)  sottoporsi ai regolamenti e a tutti i controlli previsti dalla vigente normativa in particolare rendendo disponibili presso la propria azienda i portinnesti in lotti omogenei entro il 30 novembre;
b)  comunicare per iscritto (anche via fax) all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio le date delle operazioni di innesto, reinnesto e cartellinatura con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo e per le operazioni di taglio, conservazione e frigoconservazione con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo;
c)  fornire ai funzionari incaricati del controllo, la mappa orientata del vivaio con l'indicazione dei lotti delle piante certificabili distinti per specie e varietà e copia della fattura d'acquisto del materiale certificato.


(1)  Indicare se provenienti da semine effettuate in azienda o acquistati presso altre aziende autorizzate (allegare il passaporto).
Data ..................................................
Il richiedente

.....................................................................................
(2000.44.2271)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 20 ottobre 2000, n. 10.
Art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Soppressione organi collegiali.

Ai Comuni dell'Isola
L'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 30 dicembre 1997), ha disposto che gli organi di direzione politica degli enti, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dell'inizio di ogni esercizio finanziario, avrebbero dovuto individuare i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, ragion per cui gli organismi identificati non indispensabili sarebbero stati soppressi.
Con successiva circolare n. 1 dell'11 gennaio 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venivano indicati modi e tempi di esecuzione delle norme di legge citate.
Conseguentemente, diversi comuni dell'Isola si sono attivati per la soppressione di alcuni organi collegiali, fra i quali anche la commissione comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 7 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.
Con parere n. 16622 del 22 settembre 2000, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, su espressa richiesta dell'Assessorato regionale degli enti locali, dopo ampia disamina della questione posta, esprimeva l'avviso secondo il quale l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, risulta inapplicabile nell'ambito del territorio della Regione siciliana.
Tuttavia, ciò non toglie, sempre secondo l'Ufficio legislativo e legale, che gli enti locali dell'Isola, in virtù della propria autonomia, effettuino discrezionalmente l'individuazione di cui in narrativa, che trova, però, dei limiti, alcuni invalicabili, come quelli posti, per esempio, dalle leggi speciali relative agli organi collegiali. Nel presente caso, rientrano le commissioni comunali commercio aree pubbliche istituite con legge regionale su materia di esclusiva competenza della Regione (art. 14, lett. d), dello Statuto).
Ciò posto, questa Amministrazione è dell'avviso, seguendo il parere dell'Ufficio legislativo e legale, che le commissioni in parola non possono essere sciolte e, qualora già sciolte, debbano essere ripristinate.
Si invitano, pertanto, i comuni che avevano provveduto alla soppressione delle commissioni comunali commercio su aree pubbliche a ripristinarle e a darne tempestiva comunicazione allo scrivente Assessorato.
  L'Assessore: SPERANZA 

(2000.43.2239)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 23 giugno 2000, n. 1029.
Dispensari farmaceutici.

Ai Sindaci dei comuni della Regione siciliana
Alle Aziende UU.SS.LL. della Regione siciliana
Agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana
Al Movimento federativo democratico Tribunale per i diritti del malato - Noto (SR)
La legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino nel settore farmaceutico, ha ridefinito, all'art. 6, la disciplina relativa all'apertura dei dispensari farmaceutici, già regolata dall'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
L'innovazione attiene alle due diverse fattispecie di intervento previste, rispettivamente, dai commi 3°, 4° e 5° dell'art. 1 della legge n. 221/68, nel testo sostituito dal surrichiamato art. 6, legge n. 362/91.
Relativamente alla prima ipotesi appare opportuno puntualizzare che, rispetto al pregresso regime, che consentiva l'apertura dei dispensari in argomento nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sia "ove manchi la farmacia" che nel caso in cui "non sia aperta la farmacia prevista dalla pianta organica", la nuova normativa ne ha limitato l'istituzione tassativamente a tale ultima ipotesi. Talché, come anche affermato dalla recente giurisprudenza, i dispensari si configurano come un'anticipazione di una sede prevista ma non ancora attivata e ne è, pertanto, consentita l'apertura nelle more del conferimento della sede per pubblico concorso.
In carenza del presupposto suindicato, si precisa, anche alla luce del recente parere reso in proposito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, che resta preclusa allo scrivente ogni possibilità di autorizzarne l'apertura, non essendo consentito alcun margine di discrezionalità, ad avviso del predetto organo consultivo, neppure per quelle situazioni particolari che potrebbero far propendere per un intervento favorevole, nell'intento di assicurare, in modo più capillare, il pubblico servizio di assistenza farmaceutica.
Risultano, tuttavia, istituiti alcuni dispensari, con riferimento alla precedente normativa, in ordine ai quali non potranno che essere adottati i provvedimenti di revoca, al fine di conformare gli atti alla sopravvenuta disciplina.
Per le situazioni particolari sopra accennate, sarà valutata la possibilità del ricorso all'apertura dei dispensari stagionali, di cui al richiamato 5° comma dell'art. 6, legge n. 362/91, oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, all'istituzione di sedi farmaceutiche in applicazione del criterio della distanza ed in deroga a quello della popolazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 362/91.
Per i comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, l'eventuale richiesta di attivazione del servizio farmaceutico verrà valutata alla luce della normativa prevista dall'art. 116 del T.U.LL.SS. (farmacie succursali), qualora non sia possibile assicurare altrimenti il pubblico servizio, salvo diversa indicazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, all'uopo interpellata in ordine all'applicazione della predetta normativa.
La fattispecie prevista dal suindicato 5° comma dell'art. 1, legge n. 221/68, modificato dall'art. 6, legge n. 362/91 (dispensari farmaceutici), trova applicazione nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo o comunque nelle località climatiche o di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti.
L'autorizzazione all'apertura dei predetti dispensari, in aggiunta alle farmacie esistenti, dovrà essere richiesta dai sindaci e supportata da dati attestanti la media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Aziende di promozione turistica, dai quali possa evincersi il periodo di maggior afflusso di popolazione (utenza).
Si precisa, infine, che, per entrambe le fattispecie previste dal surrichiamato art. 6, legge n. 362/91, la gestione del dispensario deve essere affidata al titolare della farmacia, pubblica o privata, della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, ed, in caso di rinuncia, è a carico del comune.
Per quanto sopra rappresentato, si chiede agli organi in indirizzo di volere segnalare le situazioni che necessitano di particolare attenzione, anche in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, per la quale è già stato avviato l'iter procedurale.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2000.40.2107)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti iscrizione di alcune società nell'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale.


Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 20 ottobre 2000, a pag. 93, anziché: "Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n. 32709, la Villa Verde s.r.l. ...", leggasi: "Con decreto dell'Assessore per la sanità del 6 settembre 2000, n. 32708, la Villa Verde s.r.l. ...".
(2000.44.2261)
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ERRATA CORRIGE

Statuto della Provincia regionale di Ragusa.


Nello statuto della Provincia regionale di Ragusa, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 13 ottobre 2000, vanno apportate le seguenti correzioni:
-  pag. 6, prima colonna, rigo 40, anziché: 5), leggasi: s);
-  pag. 8, art. 26, comma 3, anziché: "...e quella dei...", leggasi: "...e quella del...";
-  pag. 9, art. 34, comma 3, anziché: "...le esigenze comuni e ogni...", leggasi: "...le esigenze comuni a ogni...";
-  pag. 12, art. 45, comma 5, lett. v), anziché: "...a personale della qualifica...", leggasi: "...a personale dell'8ª qualifica...", inoltre anziché: "...art. 56, comma 40, ...", leggasi: "...art. 56, comma 4°,...";
-  pag. 13, art. 47, comma 5, anziché: "...scadenza dei termine...", leggasi: "...scadenza del termine...".
(2000.43.2247)

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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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