REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2000 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 2000.
Riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 13 ottobre 2000.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica nel comune di Chiaramonte Gulfi  pag.


DECRETO 22 novembre 2000.
Calendario venatorio 2000/2001  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 19 ottobre 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel comune di Menfi  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 13 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 15 


DECRETO 17 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 16 


DECRETO 18 ottobre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag. 17 


DECRETO 24 ottobre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.  pag. 17 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 20 ottobre 2000.
Attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio  pag. 17 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 25 febbraio 2000.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2000  pag. 20 


DECRETO 22 marzo 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000  pag. 22 


DECRETO 22 marzo 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000  pag. 22 


DECRETO 7 giugno 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000  pag. 23 


DECRETO 3 novembre 2000.
Elenchi relativi ai corsi di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27  pag. 24 

Assessorato della sanità

DECRETO 17 ottobre 2000.
Modifiche al decreto 12 ottobre 1999, concernente quantificazione del costo orario del servizio veterinario.
  pag. 56 


DECRETO 17 ottobre 2000.
Parziale modifica del decreto 18 febbraio 2000, concernente nuove tariffe per l'erogazione dei dispositivi di prestazioni di assistenza protesica  pag. 58 


DECRETO 26 ottobre 2000.
Dichiarazione di zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini del territorio di alcuni comuni della Regione  pag. 58 


DECRETO 2 novembre 2000.
Costituzione di un tavolo tecnico per l'attuazione nel territorio regionale delle disposizioni del D.P.R. 14 gennaio 1997  pag. 59 


DECRETO 14 novembre 2000.
Sostituzione della tabella A relativa all'elencazione di tutti i presidi ed ausili prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito, di cui al decreto 15 marzo 2000.  pag. 59 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 ottobre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Campobello di Licata  pag. 60 


DECRETO 25 ottobre 2000.
Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta GE.S.P.I. s.r.l., con sede in Augusta, per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e pericolosi, di residui e carcasse animali  pag. 68 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 23-27 ottobre 2000, n. 446  pag. 73 

Presidenza:
Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96  pag. 74 
Piano di vendita relativo a n. 48 alloggi popolari di proprietà regionale siti nel comune di Modica, costruiti ai sensi della legge regionale n. 30 del 21 aprile 1953  pag. 77 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Sostituzione di un componente del consiglio di direzione della Direzione foreste  pag. 80 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta del Convitto nazionale G. Falcone di Palermo  pag. 80 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili ubicati nella zona archeologica di Megara Hyblaea nel comune di Siracusa  pag. 80 
Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo  pag. 80 
Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi  pag. 80 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Enna  pag. 81 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Santa Marina Salina  pag. 81 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e successiva distribuzione di specialità medicinali per uso umano  pag. 81 
Autorizzazione alla ditta AIR Liquide Sanità s.r.l., con sede legale in Catania, per la riduzione del numero dei locali di deposito  pag. 81 
Autorizzazione alla ditta Carlisi s.r.l. per il trasferimento dei locali, della sede legale e deposito, in Palermo  pag. 81 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nomina del collegio dei revisori dell'Ente Parco dei Nebrodi  pag. 81 

Nomina del collegio dei revisori dell'Ente Parco dell'Etna.
  pag. 81 

Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto di lavori stradali nel comune di Santa Croce Ca merina.
  pag. 81 
Nulla osta al comune di Palermo per il progetto relativo alla sistemazione di una strada  pag. 81 
Aggiornamento dell'autorizzazione alla ditta Squatrito s.r.l. "Servizi Ecologici", con sede nel comune di Nicolosi, per lo stoccaggio provvisorio di R.U.P.  pag. 82 
Nulla osta al Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'A.S.I. della Sicilia orientale per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Augusta  pag. 82 
Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per la realizzazione di lavori di somma urgenza nel comune di Niscemi  pag. 82 
Autorizzazione alla ditta Deflair s.r.l., con sede in Trapani, per l'attività di produzione di presidi medico-chirurgici  pag. 82 
Approvazione del progetto integrato "Borgo delle vacanze e del tempo libero" del comune di Collesano  pag. 82 

Nulla osta al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa per l'esecuzione di lavori in Marina di Melilli.
  pag. 82 
Rilascio alla ditta Ragaglia Brunella, con sede in Noto, del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava in territorio del comune di Noto  pag. 82 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 21 settembre 2000, n. 1032/S-287/A.
Riproduzione animale  pag. 82 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






aDECRETO PRESIDENZIALE 21 novembre 2000.
Riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ed, in particolare, l'art. 15;
Visto il decreto presidenziale n. 303/GR.XVI/SGR. dell'8 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998, reg. 2, fg. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 1999, di esternazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 settembre 1998, con il quale è stato approvato il Piano regionale faunistico-venatorio 1998-2002;
Visto il decreto presidenziale n. 160/IV/SGR.del 7 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 28 luglio 2000, con il quale è stato emanato il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;
Vista l'ordinanza n. 2387/2000 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione distaccata di Catania - sulla domanda di sospensione per l'annullamento del decreto presidenziale del 7 luglio 2000 con cui è stato emanato il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e descrizione degli ambiti territoriali di caccia, con la quale ordinanza viene accolta la domanda di sospensione del provvedimento citato, con divieto di esercitare la caccia su tutto il territorio della Regione Sicilia e viene datato ordine all'Amministrazione di riprovvedere dando congrua motivazione in ordine all'istituzione di ambiti territoriali di caccia che superano l'estensione indicata dall'INPS nel documento orientativo del febbraio 1994;
Considerato che gli ambiti territoriali di caccia contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004 sono stati individuati in base alle seguenti motivazioni:
"Il documento dell'INFS, peraltro orientativo e relativo ad un periodo abbastanza lontano nel tempo, indicherebbe per l'Italia un limite massimo di estensione dell'A.T.C. di 10.000 - 15.000 ettari.
Tale generalizzazione, in un paese come l'Italia in cui le regioni si differenziano profondamente sotto i profili abiotici e biotici, dalle Alpi occidentali e orientali alle pianure settentrionali e centrali, all'Appennino abruzzese e calabrese, alle coste meridionali ed occidentali della Sicilia ed alle isole minori, molto più vicine alla costa settentrionale dell'Africa di quanto non lo sia il Piemonte dal Friuli Venezia Giulia, non è giustificabile e quindi non applicabile sotto i profili ambientali e socio-economici. Infatti le caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio siciliano sono estremamente disomogenee e l'ampiezza dei territori comunali è estremamente variabile essendo compresa tra poco più di 1.000 ettari ad oltre 40.000, con una densità di popolazione residente di cacciatori molto difforme.
E' inoltre da considerare l'estrema diffusione degli insediamenti agricoli ed extragricoli sparsi all'interno di aree costituite da piccoli appezzamenti intensamente coltivati; la grande estensione delle colture intensive specializzate in asciutto ed in irriguo quali agrumeti, frutteti, vigneti, oliveti, mandorleti, pistaccheti, noccioleti, orticole da pieno campo e serre, dove di fatto è preclusa l'attività venatoria.
Nelle situazioni sopra descritte, una moltiplicazione eccessiva del numero degli ambiti avrebbe reso difficile o impossibile equilibrare il rapporto tra i cacciatori residenti e la superficie fruibile all'attività venatoria, con pregiudizio per la fauna e per l'ambiente in tutte quelle zone in cui la pressione venatoria sarebbe risultata molto elevata.
Non è, altresì, da trascurare la circostanza che per i molti comuni con superfici superiori a 15.000 ettari si sarebbe posto il problema di dover suddividere il territorio comunale in più parti costituenti diversi ambiti, in qualcuno dei quali la diffusione delle colture intensive non avrebbe di fatto consentito l'esercizio venatorio.
Va precisato che la delimitazione degli ambiti sub-provinciali è stata eseguita a seguito di un approfondito studio per assicurare una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sulle diverse tipologie di territorio, mantenendo l'indice di densità venatoria quanto più vicino possibile all'indice medio regionale peraltro risultato largamente inferiore a quello medio delle altre regioni italiane.";
Vista la delibera della Giunta regionale n. 278 del 21 novembre 2000, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono state approvate le motivazioni prescritte dalla citata ordinanza n. 2387/2000 del T.A.R. di Catania in ordine all'istituzione nell'ambito del Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, di ambiti territoriali di caccia che superano l'estensione indicata dall'INFS nel documento orientativo del febbraio 1994;
Ritenuto, pertanto, di dovere emanare apposito provvedimento di riapprovazione del Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, in forza delle motivazioni già approvate dalla Giunta regionale;

Decreta:


Articolo unico

Si riapprova il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e descrizione degli ambiti territoriali di caccia (punto 2.5, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 parte I del 28 luglio 2000), in forza delle motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  LEANZA 

(2000.47.2367)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 ottobre 2000.
Autorizzazione ad un allevamento di fauna selvatica nel comune di Chiaramonte Gulfi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Zisa Pino Maurizio tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare in cattività fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della R.F.V. di Ragusa;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. n. 440 del 25 febbraio 2000;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo prot.n. 2553 del 29 marzo 2000, effettuata ai sensi del l'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Zisa Pino Maurizio, nato a Scicli (RG) il 9 maggio 1956 ed ivi residente in Chiaramonte Gulfi, via Sanzone n.3, è autorizzato all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo ornamentale ed amatoriale nei locali siti in Chiaramonte Gulfi in località Coste Grazia.

Art. 2

Il sig. Zisa Pino Maurizio è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 ottobre 2000.
  CUFFARO 

(2000.43.2219)
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DECRETO 22 novembre 2000.
Calendario venatorio 2000/2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 33 del 1° settembre 1997, co-me modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;
Visto il decreto presidenziale n. 160/IV/SGR del 7 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 28 luglio 2000 con il quale è stato emanato il "Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004";
Visto il decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 con i relativi allegati "A" e "B" che regolamenta l'annata venatoria 2000/2001;
Visti i decreti n. 2573 del 13 luglio 2000 e n. 2750 del 27 luglio 2000 che modificano ed integrano in alcune parti gli allegati "A" e "B" del D.A. n. 1770 del 15 giugno 2000, anche alla luce delle risultanze del Comitato regionale faunistico-venatorio (verbale n. 18 del 29 giugno 2000) relativamente alla discussione riguardante la valutazione del parere dell'I.N.F.S. sul calendario venatorio 2000/2001 e le eventuali, conseguenti modificazioni da apportare al suddetto calendario venatorio;
Vista l'ordinanza del T.A.R. di Catania n. 2387/2000 con la quale è stato stabilito che l'Amministrazione regionale "deve provvedere con la massima tempestività ad approvare il calendario venatorio e delimitare gli ambiti territoriali di caccia, dando conto in modo puntuale e ragionato del proprio diverso avviso rispetto al parere ed ai criteri dell'I.N.F.S. onde impedire una situazione di stallo che si traduca in un pregiudizio grave ed irreparabile per i cacciatori e le associazioni controinteressate";
Visto il decreto presidenziale n. 250/GRIV/SGR del 21 novembre 2000 con il quale è stato riapprovato il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004 nella parte relativa all'individuazione, delimitazione e descrizione degli ambiti territoriali di caccia;
Vista la nota 3546/T-A11 del 19 giugno 2000 con cui l'I.N.F.S. esprime il proprio parere sul calendario venatorio per la stagione 2000/2001;
Ritenuto di dover motivare, come prescrive la sopra menzionata sentenza n. 2387/2000 del T.A.R. di Catania le disposizioni contenute nel calendario venatorio in difformità al parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'I.N.F.S.;
Considerato che le disposizioni contenute nel Calendario Venatorio si discostano, in alcuni casi, da quanto indicato dall'I.N.F.S. per le seguenti motivazioni:
Le attuali condizioni di fatto giustificano tuttora le diverse determinazioni assunte anche negli anni precedenti in ordine al parere reso dall'I.N.F.S. che si ripete puntualmente, pressocchè invariato, ad ogni stagione venatoria. In particolare, l'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre è stata consentita per quelle specie e con le modalità previste nel "Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004", che fornisce giustificazioni adeguate e scientificamente valide e che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica.
Lo stesso I.N.F.S. con la nota n. 2133 del 14 aprile 2000 suggeriva di autorizzare le preaperture della stagione venatoria solo se previste nel Piano in questione. L'apertura anticipata della caccia per alcune specie migratorie quali colombaccio e merlo (apertura 2 settembre) è ampiamente supportata dal fatto che per le dette specie è stato registrato un notevole incremento negli ultimi anni, con una copertura faunistica in Sicilia quasi del 100%, come rilevato dalla relazione predisposta dal prof. Bruno Massa, docente della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo.
Per quanto riguarda la quaglia (apertura 10 settembre), non essendosi modificate le condizioni climatiche e la consistenza di detta specie dal 1998 ad oggi, l'anticipo di una decina di giorni del prelievo venatorio avviene a carico soprattutto delle popolazioni nidificanti in Sicilia, che si sono mantenute numericamente stabili, e quindi non compromette lo stato della specie, come si ricava dal parere reso dal prof. Angelo Messina del Dipartimento di biologia animale dell'Università degli studi di Catania datato 20 luglio 1998 e riconfermato attualmente dal prof. Giuseppe Asciuto della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo.
In ordine al coniglio selvatico l'Amministrazione ha stabilito l'anticipo della caccia al 2 settembre in base al parere espresso dal sopra citato prof. Messina e riconfermato dal prof. Asciuto con le stesse relazioni menzionate per la quaglia. A questo si aggiunge il parere della prof.ssa A. Bonanno della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo, formulato nel 1998 e riconfermato dalla stessa quest'anno. Risulta, infatti, che l'attività riproduttiva del coniglio, per le caratteristiche climatiche dell'isola, cessa nei mesi estivi, ragione per cui ai primi di settembre gli ultimi nati avranno un'età di 60 giorni ed avranno acquisito una completa autonomia; pertanto, in correlazione al ciclo riproduttivo, il prelievo venatorio può essere anticipato.
Per quanto riguarda la caccia alla selvaggina migratoria nell'ambito delle aziende agro-venatorie, all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 è prevista "un'attività venatoria anche di tipo alternativo mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna da allevamento". La legge regionale non intende quindi vietare la caccia alla selvaggina migratoria in tali aziende, ma, piuttosto, intende regolamentare quella alla fauna immessa.
Per quanto riguarda i suggerimenti dell'I.N.F.S. all'accoglimento dei quali, però, non veniva subordinato il parere favorevole dello stesso si evidenzia che:
- per la beccaccia non si è ritenuto di anticiparne la chiusura della caccia per la dimostrata stabilità delle popolazioni svernanti nella regione (vedi simposio di biologia e conservazione della beccaccia - 1995 - dal quale emerge che la chiusura della caccia al 31 gennaio non reca pregiudizio allo stato della specie);
- per quanto riguarda la caccia vagante con l'ausilio del cane, non si è ritenuto di limitarla alla data del 31 dicembre essendo la stessa consentita dall'art. 20 della legge regionale n. 33/97 anche oltre tale data, sia pure alle condizioni contenute nello stesso articolo;
- per quanto riguarda la caccia alla coturnice che l'I.N.F.S. consiglia di effettuare sulla base di piani di abbattimento per distretti nell'ambito del singoli A.T.C., subordinata e commisurata ai censimenti, l'Amministrazione ha accolto tale suggerimento, demandando alle Ripartizioni faunistico-venatorie la regolamentazione di detta caccia sulla base dei censimenti effettuati, censimenti resi obbligatori dalla legge regionale n. 33/97;
- per quanto riguarda l'indicazione di stabilire giornate fisse di caccia, questa non è stata accolta in quanto la legge regionale n. 33/97 prevede la formula delle giornate di caccia a libera scelta del cacciatore.
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

Decreta:


Art. 1

I decreti n. 1770 del 15 giugno 2000, n. 2573 del 13 luglio 2000, n. 2750 del 27 luglio 2000 ed il calendario venatorio allegato al citato decreto n. 1770 del 15 giugno 2000 e successive modifiche sono annullati.

Art. 2

Con le valutazioni e le considerazioni contenute nella parte motiva e che si intendono qui integralmente trascritte, l'annata venatoria 2000/2001 è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato, con l'esclusione dell'allegato "B", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2000.
  CUFFARO 


Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2000/2001


Art. 1

Il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 individua i seguenti 23 ambiti territoriali di caccia:
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 1 (AG1)
-  costituito dai territori comunali di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Menfi, Bivona, Lucca Sicula, Cianciana, Villafranca Sicula, Burgio, Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, S. Margherita Belice, Montevago e Calamonaci.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 2 (AG2)
-  costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani, S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina.
Ambito territoriale di caccia di Agrigento 3 (AG3)
-  comprende le isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 1 (CL1)
-  costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.
Ambito territoriale di caccia di Caltanissetta 2 (CL2)
-  costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscerni e Riesi.
Ambito territoriale di caccia di Catania 1 (CT1)
-  costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
Ambito territoriale di caccia di Catania 2 (CT2)
-  costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini.
Ambito territoriale di caccia di Enna 1 (EN1)
-  costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga, Nissoria e Troina.
Ambito territoriale di caccia di Enna 2 (N2)
-  costituito dai territori comunali di Enna, Calascibetta, Valguarnera Caropepe, Aidone, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia e Villarosa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 1 (ME1)
-  costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S. Marco d'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa.
Ambito territoriale di caccia di Messina 2 (ME2)
-  costituito dai territori comunali di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.
Ambito territoriale di caccia di Messina 3 (ME3)
-  comprende le isole Eolie, costituite dalle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 1 (PA1)
-  costituito dai territori comunali di Altofone, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate, Villafrati.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 2 (PA2)
-  costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Scafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Resuttano.
Ambito territoriale di caccia di Palermo 3 (PA3)
-  costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 1 (RG1)
-  costituito dai territori comunali di Acate, Chiaromonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
Ambito territoriale di caccia di Ragusa 2 (RG2)
-  costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 1 (SR1)
-  costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
Ambito territoriale di caccia di Siracusa 2 (SR2)
-  costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 1 (TP1)
-  costituito dai territori comunali di S. Vito Lo Capo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco, Calatafimi e Vita.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 2 (TP2)
-  costituito dai territori comunali di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 3 (TP3)
-  comprende le isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo.
Ambito territoriale di caccia di Trapani 4 (TP4)
-  comprende il territorio dell'isola di Pantelleria.

Art. 2

Negli ambiti di cui all'art. 1 l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a)  dal 2 settembre 2000 al 16 dicembre 2000 incluso:
-  mammiferi: coniglio selvatico;
-  uccelli: tortora e merlo;
solo per la tortora, nell'arco temporale 2 settembre - 16 settembre, l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 2, 3, 9 e 10 settembre;
b)  dal 2 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 incluso:
-  uccelli: colombaccio;
c)  dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 incluso:
-  uccelli: gazza, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone, alzavola, fischione, codone, moriglione, beccaccino, beccaccia, pavoncella;
-  fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
-  mammiferi: volpe;
d)  dal 10 settembre 2000 al 15 novembre incluso:
-  uccelli: quaglia;
e)  dal 1° ottobre 2000 al 27 novembre 2000 incluso:
-  uccelli: coturnice.
Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato dalle singole Ripartizioni faunistico-venatorie che, con apposito provvedimento da emanarsi entro il 15 settembre 2000, individueranno le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C. di propria competenza, i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili per singola giornata e nell'intera stagione venatoria;
f)  dal 21 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 incluso:
-  uccelli: allodola;
g)  dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000 incluso: 

-  mammiferi: cinghiale, in questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nel giorno di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di EN1, EN2, CL1 e CL2.

Art. 3

Il cacciatore residente è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.
I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22 , comma 5°, lettera d) della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione.

Art. 4

Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 1 è consentita dal 30 settembre 2000. Solo per il coniglio la chiusura della caccia verrà postergata al 31 dicembre 2000. Nella stessa isola, l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia nelle ex zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale (PA1), Prizzi (PA1), Lampedusa (AG3), Licata (AG2), Caltanissetta (CL1), Montalbano Elicona (ME2), Palazzolo Acreide, Cassaro e Sortino (SR1) è consentito dal 22 ottobre 2000.
Dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate:
  Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero 
Quaglia  15 con il tetto massimo di 50 capi annui 
Beccaccia  13 con il tetto massimo di 20 capi annui 
Tortora e allodola  10 
"Palmipedi" e/o "trampolieri"  15 

(germano reale, alzavola, fischione, codone, moriglione, gallinella d'acqua, folaga, pavoncella, canapiglia, moretta, porciglione, mestolone e beccaccino)
  Selvaggina stanziale | Limite massimo giornaliero 
Coniglio 

Coturnice (secondo le disposizioni della Ripartizione faunistico-venatoria competente
Cinghiale 

Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a tre, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia e nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 6 conigli selvatici.

Art. 6

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 7

L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può essere svolta, secondo le direttive dell'I.N.F.S. nel territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata.

Art. 8

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico munito di idonea ed efficiente museruola è consentito nel periodo compreso fra il 2 settembre e il 29 novembre 2000 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti sub provinciali territoriali di caccia sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati:
-  ambiti territoriali di caccia AG1, AG2 e AG3: è consentito in tutto il territorio;
-  ambiti territoriali di caccia CL1 e CL2: è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei seguenti comuni: Gela (CL2) Mazzarino (CL2) e Villalba (CL1);
-  ambiti territoriali di caccia CT1 e CT2: è consentito in tutto il territorio con esclusione dei comuni di Caltagirone (CT2), Mineo (CT1) e Mirabella Imbaccari (CT2);
-  ambiti territoriali di caccia PA1, PA2 e PA3: è consentito solo nei comuni di Caccamo (PA2), Roccamena (PA1), Sclafani Bagni (PA2) e Ustica (PA3);
-  ambiti territoriali di caccia TP1, TP2, TP3 e TP4: è consentito nel territorio dei seguenti comuni: Buseto Palizzolo (TP1), Campobello di Mazara (TP2), Castellammare del Golfo (TP1), Castelvetrano (TP2), Custonaci (TP1), Erice (TP1), Favignana (TP3), Gibellina (TP2), Marsala (TP2) (tranne nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino), Mazara del Vallo (TP2), Paceco (TP1), Pantelleria (TP4), Partanna (TP2), Petrosino (TP2), Poggioreale (TP2), Salaparuta (TP2), Salemi (TP2), Santa Ninfa (TP2) (consentito esclusivamente nelle località: Molo, Mostra, Castellaccio, Buturro, Menta, Biviere, Mondura, Rampinzeri, Musuta, Mannirazzi e Zafferana), San Vito Lo Capo (TP1), Trapani (TP1) e Valderice (TP1).
L'uso del furetto è invece vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia: di EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, RG1, RG2. SR1 ed SR2.
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio.

Art. 9

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2000 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero distintivo, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di dieci ed un massimo di trentacinque cacciatori, fra cui devono essere previsti:
1)  il caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2) i cacciatori di cinghiale in squadra, i quali non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia, i quali sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 10

Per la stagione venatoria 2000/2001 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:
1) Foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania con quella di Messina e che è così delimitata:
per la provincia di Catania
-  nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
-  est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della S.P. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest;
-  sud: dal castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P. 127, attraversando la S.S. 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano e, percorrendo le vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un irto sentiero che circoscrive la base di una collina sulla cui sommità si ergono il castello Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
-  ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara;
per la provincia di Messina
-  nord: con la S.S. 114 che da Messina porta a Catania;
-  ovest: con il limite di confine delle due province;
-  sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare Ionio;
-  est: con la stradella che dal km. 54 della S.S. 114 attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e porta a mare;
2)  invaso ed area di pertinenza del bacino del lago di Piana degli Albanesi, ricadente nei territori comunali di Piana degli Albanesi (PA1) e di S. Cristina Gela (PA1) per la parte delimitata dalla linea di confine che parte dalla diga Guadalami, percorrendo verso la direzione nord il tratto della ex strada ferrata fino ad incontrare la nuova strada comunale, nella località Chiramita, si innesta nella S.P. 5 (Km. 25,5) nei pressi della segheria dei marmi, percorrendola fino al Fosso Maganoce (Km. 28,3) ed innestandosi con la stradella privata dell'Enel fino alla suddetta diga (punto di partenza) avente un perimetro di Km. 12;
3)  invaso idrico Faustina, contrada Faustina del comune di Castronovo di Sicilia (PA1), per una superficie di ettari 13 circa;
4)  località denominata Castellaccio, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per Km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo). Località Bacino Lago Arancio ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive.
5)  zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia, ricadenti nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
6)  zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica, ricadenti nel territorio del comune di Forza d'Agrò (ME2);
7)  contrade San Nicola, Bunazzu e Nasca ricadenti nel territorio del comune di Villalba (CL1) dal 2 settembre 2000 al 2 novembre 2000 per motivi di sicurezza pubblica.
Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio regionale, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 - dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì. Sul tesserino il cacciatore deve registrare i capi abbattuti nei modi previsti dall'art. 31, comma 10, della legge regionale n. 33/97.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento; nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della selvaggina migratoria, se previsto nel programma di massima di utilizzo delle specie, è ammesso secondo le prescrizioni del presente calendario venatorio; in dette aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
(2000.47.2368)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 19 ottobre 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n.116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n.431;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art.1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n.1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357;
Visto il decreto n.5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita, per il quadriennio 1995/99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
Visto il decreto n.5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, e i successivi decreti di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel comune di Menfi è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Esaminato il verbale n.48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto de scritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Viste le opposizioni avanzate verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare:
1)  ricorso in opposizione datato 27 marzo 1998, a firma Sutera Leonardo ed altri, pervenuto il 30 marzo 1998, presso gli uffici della Soprintendenza di Agrigento, tramite il quale gli opponenti, proprietari di terreni ricadenti nell'area denominata "Serrone Cipollazzo", affermano che la stessa non può definirsi bellezza d'insieme, avente interesse pubblico, e ciò né sotto il profilo naturalistico, né sotto quello faunistico-floristico, né sotto quello panoramico, essendo i fondi de quibus siti in un tratto di campagna in cui il dato squisitamente naturalistico ha al contrario da tempo ceduto il passo agli edificati ed all'opera dell'uomo.
Gli immobili dei ricorrenti, tutti ubicati nella parte sud-est dell'area vincolata, a ridosso del lato perimetrale orientale (che si fa coincidere con una strada, la regia trazzera Maragani), non integrano una realtà che ignora la presenza dell'uomo.
Si tratta in vero di fondi che fino a non molti anni addietro erano destinati all'agricoltura e coltivati prevalentemente a vigneto, come testimoniato dai dati catastali.
Tali terreni oggi serviti da stradelle mantengono traccia visibile delle colture che vi insistevano.
A fianco delle aree dei ricorrenti (lato ovest) sorge poi un complesso di edifici, denominato "Villaggio Greco"; trattasi di una lottizzazione convenzionata ad alto grado di cementificazione dalla quale si diparte, in direzione del mare e fino a lambire la battigia, una strada in asfalto, che arriva fino ad uno spiazzale ove si rinviene un vecchio fortilizio del periodo bellico ed altro manufatto in cemento. Gli immobili che appartengono agli opponenti si trovano tra quella lottizzazione e la "regia trazzera Maragani"; non si riesce a comprendere da parte degli opponenti medesimi come dette proprietà possano essere dichiarate di interesse paesaggistico, elemento quest'ultimo che verrebbe messo subito di fronte al cemento di quegli edificati, e non invece come ritenuto nella proposta di vincolo, dopo gli immobili degli opponenti e cioè di fronte alla "regia trazzera Maragani".
Inoltre alle spalle delle aree degli opponenti insiste un altro consistente nucleo di fabbricati, e dietro il villaggio Greco, c'è un'altra imponente schiera di fabbricati. Per quanto sopra esposto, gli opponenti negano che possano essere considerati di notevole interesse paesaggistico dei terreni agrari che sono attraversati da stradelle, che trovano alla propria sinistra una lottizzazione convenzionata (Villaggio Greco), alla propria destra una strada (regia trazzera Maragani) ed ancora alle proprie spalle un'altra schiera di fabbricati. Si aggiunge che il litorale, le cui peculiarità sono state decantate nel provvedimento di vincolo di immodificabilità temporanea, è stato abbandonato per diversi anni ad un fenomeno di graduale erosione, probabilmente a cagione della costruzione del vicino porto e del conseguente sconvolgimento dei moti e delle correnti.
Il popolamento vegetale insediato nell'area esaminata, avrebbe poi un valore fitogeografico piuttosto limitato: si tratterebbe, infatti, di specie ad ampia distribuzione (alcune diffuse in tutto il mondo), le quali concorrono alla costituzione di espressioni di vegetazione piuttosto frequenti nei litorali del Mediterraneo. In particolare le entità rilevate in prossimità del mare sono quelle tipiche delle spiagge sabbiose di tutto il Mediterraneo.
Nella parte retrostante, alcune specie, come la vite, rappresentano traccia degli impianti colturali che in un passato certamente non lontano si trovavano in questo tratto di campagna. Ciò è peraltro rafforzato dalla constatazione che nel tratto in esame, a parte alcuni esemplari di tamerice, propria degli ambienti litorali mediterranei, e di pioppo di chiara origine colturale, non è stata rilevata alcuna specie arbustiva od arborea nativa della Sicilia. Del resto anche le piante spontanee appartengono alle comunità sinantropiche dei coltivi abbandonati e specialmente dei vigneti. In questo contesto assume particolare rilievo una specie di canna di probabile origine esotica che utilizzata in passato come pianta frangivento, con l'abbandono del vigneto si è diffusa in tutto il litorale di Porto Palo come anche lungo le coste della Sicilia meridionale.
Pertanto, concludendo, per tutti i motivi sopra esposti, gli opponenti affermano che l'area denominata "Serrone Cipollazzo" sia una zona ormai compromessa che non possiede alcun particolare aspetto di notevole interesse pubblico paesistico;
2)  opposizione presentata dalla sig.ra Lia Bongiovanni spedita il 30 marzo 1998 e pervenuta presso la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento l'1 aprile 1998, tramite la quale la ricorrente fa presente che con atto in notar Palermo, rep. 28/9/47 del 2 febbraio 1978, ha acquistato un lotto di suolo edificatorio sito in Menfi partita 14804, foglio 83, particelle 205 e 226, facente parte di un villaggio turistico residenziale denominato urbanizzazione Torrenova nel quale è distinto con il numero 6. La lottizzazione relativa al predetto villaggio è stata regolarmente autorizzata anche dall'Assessorato regionale dello sviluppo economico e con atto rep. n. 205 dell'8 giugno 1977, rogato dal segretario comunale di Menfi, è stata stipulata la relativa convenzione con il comune di Menfi. Con la convenzione sono stati tra l'altro poste a carico del lottizzante tutte le spese di urbanizzazione primaria ed è stata imposta la volumetria e la tipologia unica dei fabbricati da realizzare nel costruendo villaggio.
Quest'ultimo è stato realizzato da tempo, quasi interamente, e cioè 23 case su 25, e sono rimaste da edificare soltanto due lotti tra cui quello della ricorrente, per il quale è stata rilasciata dal comune di Menfi la concessione edilizia prot. n. 5191 del 20 ottobre 1978.
Si fa presente che l'indice di edificabilità è stato concesso nella misura di 0,75 mc./mq. per come è disposto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, lettera B. Per quanto precede, l'opponente rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della legge e per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza dei presupposti legitti manti.
Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, all'Amministrazione competente è dato individuare anche al di fuori delle specifiche zone di cui all'articolo 82, D.P.R. n. 616/77, le aree di interesse paesistico in cui sono vietate modificazioni del territorio ed attività edilizie fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici. Assolvendo la predetta attività provvedimentale ad una specifica funzione preventiva di salvaguardia, presupposto essenziale della stessa è che l'interesse paesistico sia evidente e specifico rispetto ai suoli da vincolare.
Nell'ipotesi in esame è stata individuata un'ampia zona di possibile interesse paesaggistico ed ambientale nella quale è stato compreso l'intero villaggio (urbanizzazione Torrenova) da tempo realizzato legittimamente e di cui due lotti sono ancora da edificare. L'esistenza del villaggio, regolarmente autorizzato e di già realizzato, esclude di per sé che sul suolo in cui lo stesso è insediato sussista l'asserito interesse paesaggistico ed am bientale che si intende tutelare con il provvedimento impugnato. Quest'ultimo si riferisce infatti a dune di sabbia e selvaggi canneti certamente non rinvenibili nel sito del villaggio che è sorto su un terreno argilloso, sul quale erano impiantati vigneti come risulta da certificati catastali del 1977, e che mai ha avuto le caratteristiche descritte nei provvedimenti impugnati.
Il provvedimento impugnato pertanto, oltre che contraddittorio, è erroneo e carente di presupposti legittimanti. Dall'imposizione del vincolo deriva danno grave e irreparabile alla ricorrente che vede bloccata per anni l'edificazione del proprio lotto;
3)  opposizione datata 30 marzo 1998, a firma di Marco Bursi, pervenuta il 2 aprile 1998 presso gli uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite la quale l'opponente premesso che:
-  è proprietario di un appezzamento di terreno (particella 25 del foglio di mappa 83) sito nel c.d. Serrone Cipollazzo, ricadente nel territorio costiero del comune di Menfi;
-  con verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha approvato la proposta di sottoporre a vincolo paesaggistico il Serrone Cipollazzo, sito nel territorio comunale di Menfi;
-  in detto atto, viene espressamente richiamato il decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, avente ad oggetto: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero del comune di Menfi, denominato "Serrone Cipollazzo", con il quale è stato divieto, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione di detto decreto, di porre in essere qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia;
-  la sopra citata commissione provinciale, sulla scorta delle motivazioni poste a base del citato decreto, ha sottoposto a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/39, la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Menfi, ivi compresa l'area denominata Serrone Cipol lazzo;
-  con il verbale n. 48 si sono, di fatto, superati i limiti posti dal decreto sopra citato, che ha posto un temporaneo divieto di modificabilità dello stato dei luoghi della fascia costiera in esame a causa delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della stessa, tant'è che, come sopra cennato, la detta misura è stata adottata nelle more dell'approvazione, da parte delle competenti autorità, del piano territoriale paesistico e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del decreto.
Si sono, pertanto, in ogni caso, caducati gli effetti di cui al più volte citato decreto, sia perché nessun piano paesistico è stato adottato dalla data di pubblicazione dello stesso ad oggi, sia soprattutto, perché è abbondantemente scaduto il termine di due anni fissato nel decreto del 23 febbraio 1993 richiamato nel verbale n. 48;
-  anche tale verbale, redatto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, è inficiato dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento del fatto, avendo ritenuto le aree in esso indicate sottoposte a tutela per effetto del decreto n. 5563/93 mentre, come già detto, i vincoli temporanei imposti dal decreto, al momento della redazione del verbale, erano abbondantemente caducati e, quindi, non erano idonei a sottoporre l'area a regime di salvaguardia;
-  invero, lo stato dei luoghi, benché nessun intervento sia mai stato eseguito sul fondo, è ben diverso, dal punto di vista naturalistico, rispetto a quanto prospettato con il decreto anzidetto non rivestendo il fondo de quo, né quelli circostanti, alcuna peculiarità natura listica;
-  il vincolo imposto va a comprimere il già limi tato diritto di proprietà dell'opponente, atteso che grava, altresì, sul fondo un vincolo di inedificabilità ex art. 15, legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che prevede che le costruzioni devono arretrarsi di m. 150 dalla battigia;
-  da ultimo, il verbale in oggetto è viziato da una grave irregolarità formale, dal momento che lo stesso porta la data del 2 dicembre 1997 ed incredibilmente risulta depositato e protocollato al comune di Menfi in data 29 novembre 1997 (ben tre giorni prima di essere stato scritto!);
-  infine, l'opponente non ha mai usufruito dello speciale contributo, a cui avrebbe diritto, previsto dall'art. 16 della legge n. 1497/39 per i casi di divieto assoluto di costruzione, né ha mai utilizzato il terreno di sua proprietà secondo la destinazione urbanistica dello stesso (attività agricola).
Tutto ciò premesso, chiede che il terreno (particella 25, foglio 83) di sua proprietà sia escluso dai vincoli di cui al richiamato verbale e, in via subordinata, ove si volesse imporre tale vincolo, che questo sia limitato alla fascia dei 150 metri dalla battigia, essendo il resto del terreno privo di pregio paesaggistico e naturalistico e, per sua stessa vocazione, di interesse turistico-alberghiero;
4)  opposizioni presentate dai sigg.ri Barbera Leonardo+3, Cacioppo Giuseppe+4, Barbera Leonardo e Barbera Caterina, Lo Dico Vito+3, tutti spediti il 31 marzo 1998, tramite i quali gli opponenti affermano la nullità del verbale in argomento per:
-  mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo agli interessati;
-  mancato rispetto delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Sotto il primo profilo va evidenziato che gli odierni opponenti non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione che era stato avviato il procedimento amministrativo inerente l'apposizione del vincolo amministrativo ex legge n. 1497/39.
Considerato che tale vincolo produce effetti nei confronti dei privati fin dalla compilazione dell'elenco e dalla correlativa pubblicazione negli albi comunali, la Soprintendenza avrebbe avuto l'obbligo di effettuare tale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91. Ne discende la violazione degli obblighi di legge circa la partecipazione del privato al procedimento amministrativo per la tutela dei propri interessi legittimi e, conseguentemente, il vizio del verbale.
Ancora, sia la legge n. 241/90 sia la legge regionale n. 10/91 prescrivono l'obbligo generale di motivare il provvedimento amministrativo.
Nel caso di specie, l'adozione del vincolo da parte della Soprintendenza e l'inclusione nel perimetro di tale vincolo delle proprietà degli opponenti non sono motivati, apparendo assolutamente insufficiente e approssimativo il generico richiamo nel verbale per relationem a quanto contenuto in altri provvedimenti amministrativi di natura generale ed emessi, per giunta, da altro or gano.
Pertanto, il verbale si appalesa non motivato e, conseguentemente, viziato.
Il verbale cui ci si oppone nel merito, appare viziato, altresì, da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e carenza dei presupposti legittimanti l'adozione di provvedimenti di vincolo.
L'area del Cipollazzo, invero, è largamente urbanizzata ed antropizzata.
Vi si riscontra la presenza di insediamenti a basso impatto ambientale, stagionali, con un flusso turistico di media densità, ma costante nel tempo. Tale circostanza impedisce di considerare il Serrone Cipollazzo un'area vergine sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in quanto antropizzata da diversi decenni.
Il comune di Menfi, da tempo, ha avviato, inoltre, una ferma e decisa azione di recupero degli agglome rati abusivi che pure insistono nella zona e che necessitano - per il loro recupero - della realizzazione di opere di urbanizzazione già previste ed in parte pure presenti sul territorio.
Inoltre, la quasi totalità delle aree libere del Serrone Cipollazzo sono asservite ad un'agricoltura di tipo intensivo, che ha a servizio insediamenti residenziali ed opere di bonifica, presenti sul territorio da diversi decenni. L'aspetto di tali aree risulta obiettivamente soggetto alla rotazione delle colture ed alla destinazione produttiva impressa con buona pace dell'"immodificabilità dell'aspetto esteriore".
Ancora, va sottolineata l'assoluta assenza sulla porzione di territorio interessata di peculiarità morfologiche, archeologiche, faunistiche e di vegetazione.
Nell'area del Serrone Cipollazzo, anticamente coltivata a viti, ha preso presto il sopravvento la c.d. cannuccia infestante che originariamente era stata impiantata dai proprietari dei terreni (non si tratta dunque di una vegetazione autoctona) per riparare le vigne dal forte vento di scirocco.
Con la cannuccia hanno trovato il loro habitat ideale alcuni piccoli roditori (topi comuni di campagna) ed altre piante che stentano nella crescita a causa del parassita vegetale principale costituito proprio dalla "can nuccia".
La Soprintendenza si è sempre rifiutata di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i proprietari della zona interessata, proprio perché ha palese difficoltà di sostenere le assurde e fantasiose motivazioni che ha posto a base dei provvedimenti di vincolo, quali ad es. la presunta esistenza di ville romane o siti archeologici e, con l'apposizione del vincolo, intende solo soddisfare le pressanti richieste indebite di alcune frange ambientalistiche locali che, da tempo hanno impedito ed impediscono ogni tentativo di recupero urbanistico e paesaggistico del litorale menfitano, che versa da decenni in condizioni di degrado, paralizzando volutamente ogni iniziativa economica volta a valorizzare dal punto di vista turistico le risorse naturali menfitane;
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento prodotte con le note nn. 296, 297, 298 e 299 del 23 giugno 1998;
Ritenuto che le osservazioni e opposizioni sopra menzionate non sono supportate da congrue e legittime motivazioni.
In ordine all'opposizione di cui al punto 1) si rileva che la proposta della commissione costituisce espressione della c.d. discrezionalità tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, pertanto, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logico-motivazionale del provvedimento (T.A.R., Lazio, I sezione, 6 maggio 1995, n. 389), tanto più che le peculiarità relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, richiamato in premessa e nella proposta di vincolo.
La presenza di sporadici episodi edificatori entro l'area complessiva della quale si propone il vincolo non inficia con anzi ancor più legittimità la richiesta che sia tutelata tale zona, affinché siano garantite le migliori condizioni di salvaguardia che valgano ad impedire ulteriori trasformazioni a danno delle limitrofe zone di particolare e specifico pregio paesaggistico.
La proposta di vincolo riguarda il riconoscimento della bellezza panoramica considerata come quadro naturale d'insieme, in cui gli aspetti storico-culturali si fondono con quelli naturalistici. A nulla dunque può valere la constatazione del degrado a seguito della forte pressione antropica presente in una ristretta zona d'influenza e dell'inesistenza, in un'area limitata, di particolari singolarità naturalistiche. La giurisprudenza ha al riguardo affermato che la tutela ambientale è coessenzialmente tutela d'insieme e non esclusivamente dei singoli elementi maggiormente caratterizzanti che compongono l'ambiente, per cui la mancanza di questi in alcune parti di un'area complessivamente considerata per il suo carattere unitario non esclude l'estensione di tale forma di tutela anche a queste parti. (Cons. di Stato, IV sezione, 6 maggio 1996, n. 566).
In ordine all'opposizione di cui al punto 2), si può affermare che l'esigenza della tutela ambientale scaturisce proprio dal riconoscimento del rischio di trasformazioni urbanistiche non compatibili con le valenze naturalistiche, la bellezza e la suggestione del paesaggio nell'area di cui si propone il vincolo. Né va sottaciuto che attraverso l'imposizione del vincolo previsto ai sensi della legge n. 1497/39, non si vieta ogni uso del suolo, ma si pone solo la necessità della verifica della compatibilità dei progettati interventi di trasformazione del territorio con quello pubblico alla conservazione delle risorse estetico-ambientali del territorio medesimo.
In riferimento, poi, all'opposizione di cui al punto 3) si evidenzia che il riconoscimento dell'esigenza di tutela ambientale del territorio in oggetto, con la conseguente proposta di vincolo ex legge n. 1497/39, non può essere inficiato dalla decadenza della misura cautelare prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91, misura questa del tutto distinta funzionalmente. Il fatto che nel timbro di ingresso, al comune di Menfi della proposta di vincolo, sia riportata una data palesamente errata è un vizio che non si riverbera in alcun modo sul verbale effettivamente formato il 2 dicembre 1997 né sulla sua pubblicazione. Il verbale n. 48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale BB.NN.PP. di Agrigento è stato trasmesso al comune di Menfi in data 16 dicembre 1997 ed affisso all'albo comunale dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1997, così come si deduce dalla copia contenente la certificazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo comunale, prodotta dal comune di Menfi, che si conserva agli atti d'ufficio.
Infine, riguardo alle opposizioni di cui al punto 4) si rileva che, ai sensi delle norme che regolamentano l'attività di tutela delle bellezze naturali e panoramiche, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo consiste nella pubblicazione della proposta della commissione BB.NN.PP. all'albo del comune interessato, che consente ai privati proprietari, possessori o detentori di are oggetto della proposta di vincolo di potere, entro i limiti temporali prescritti, opporsi e presentare proposte in merito. Sarà successivamente l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, esaminata tutta la documentazione relativa alla proposta di vincolo ex legge n.1497/39, nonché le controdeduzioni rimesse dalla Soprintendenza in merito alle opposizioni dei privati, a valutare se esistano le condizioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area oggetto della proposta di vincolo.
E' stato al riguardo osservato che l'imposizione del vincolo di bellezza naturale è atto generale, e non plurimo, in quanto rivolto ad una pluralità di soggetti indeterminati, aventi una qualsivoglia relazione con la parte di territorio vincolato; pertanto, non è applicabile al relativo procedimento la disciplina in tema di partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 febbraio 1995, n.159).
Inoltre, il piano territoriale paesistico, come pure i vincoli paesaggistici, costituisce un atto a contenuto generale e, pertanto, si sottrae già solo per tale aspetto al generale obbligo di motivazione (C.G.A. Trento, 14 dicembre 1992, n.456; Cons. di Stato, sezione IV, 15 marzo 1992, n.511).
E' noto, altresì, che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art.7 della legge 29 giugno 1939, n.1497. Ed è proprio in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che è dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (Cons. di Stato, IV sezione, 10 marzo 1965, n.276);
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilità, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n.5563 del 23 febbraio 1993 contestualmente al divieto di temporanea immodificabilità di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub "A", "B" e "C" allegate al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area denominata "Serrone Cipollazzo", in agro di Menfi, descritta nel verbale n.48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub "A", "B" e "C" allegate, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.139, lett. c) e d), del T.U., approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n.1497 e dell'art.9 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli artt.142, comma 1, del T.U. n.490/99 e 12 del regio decreto n.1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 2000.
  GRANATA 


Allegati












COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n.48
L'anno millenovecentonovantasette, alle ore 10,30, del giorno 2 del mese di dicembre, presso gli uffici della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, siti in Villa Genuardi, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, giusta nota di convocazione n.243 del 30 ottobre 1997, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1)  proposta di vincolo paesaggistico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi;
2)  proposta di vincolo paesaggistico del "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi;
3)  varie.
Sono presenti: il presidente, dott.Graziella Fiorentini, i componenti, prof. Giuseppe Gangemi e dott. Giuseppe Lo Pilato, il segretario, arch. Agostino Marrella. E' presente, altresì, l'arch. Calogero Carbone, invitato dal presidente, in qualità di direttore della sezione P.A.U.
Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i relativi lavori con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Si premette che le aree in oggetto risultano attualmente essere tutelate, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge regionale n.15/91, con decreti n.5686 del 16 marzo 1993, 5563 del 23 febbraio 1993, ed una loro consistente porzione è, per una profondità di 300 metri dalla battigia, vincolata ai sensi della legge n.431/85.
Si da lettura delle motivazioni che hanno determinato l'emissione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, delle misure di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio costiero compreso tra la foce del torrente Cavarretto e la foce del fiume Carboj, visionando la cartografia allegata al decreto n.5686 del 16 marzo 1993, la relazione descrittiva dei luoghi, redatta, a suo tempo per proposta d'immodificabilità temporanea, dalla sezione ai beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici, nonché la documentazione fotografica d'ufficio e quella eseguita durante il sopralluogo di questa commissione effettuato il 20 settembre 1997 ed infine la cartografia in scala 1:5.000.
La medesima procedura viene ripetuta per il territorio relativo alla contrada Cipollazzo, visionando la documentazione istruttoria ed il relativo decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993 con allegata cartografia.
Facendo seguito, dunque, alla precedente visita della commissione direttamente lungo l'intera fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj e presso l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadenti nel territorio comunale di Menfi, considerato che sono largamente condivisibili, per la parte descrittiva delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche dei siti, le motivazioni che hanno determinato la formale dichiarazione di notevole interesse pubblico di quei territori, concordando con la necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela, si ritiene di dover vincolare ai sensi della legge n. 1497/39 la fascia costie ra ricadente nel territorio comunale di Menfi secondo le perimetrazioni descritte nell'art.2 dei citati decreti e segnate nelle cartografie riportate nelle rispettive Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Perimetro nel territorio comunale di Menfi.
1)  dalla foce del vallone Cavarretto, si sale sino al limite nord della particella 40 del foglio di mappa n.94. Da questo punto si prosegue verso nord-est, inglobando per intero le particelle nn.40, 39 e 17 del suddetto foglio di mappa n.94. Si prosegue sempre verso est sul foglio di mappa n.95, inglobando per intero le particelle nn. 34 e 46, fino ad incontrare il torrente Bertolino. Quindi, nel foglio n.96, attraversando il suddetto torrente, si prosegue verso sud-est, seguendo superiormente il confine delle particelle n.50 e n.2 sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle. Da questo punto, attraversando la linea ferrata, si prosegue sino ad incontrare il canale che divide la particella n.84. Da qui si continua verso est lungo il suddetto canale sino ad incontrare la strada vicinale Lagano. Da questo punto si prosegue sempre in direzione sud, lungo la suddetta stradella fino ad intersecare la trazzera (al confine tra le particelle n.70 e n.113), per poi salire verso nord lungo la detta trazzera. Continuando poi sul foglio di mappa n.99 e inglobando interamente le particelle nn.54, 15, 14, 13, 12, 11 e 43, si prosegue lungo la trazzera che delimita superiormente le particelle nn.58 e 59, e tagliando la particella n.53, si incontra nuovamente la strada vicinale Lagano. Da qui si procede verso sud-est, percorrendo la detta vicinale, sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, che si percorre sino all'incontro con il fiume Carboj. Da questo punto, in direzione sud, si costeggia l'alveo del fiume sino alla foce.
2)  l'altra area, denominata "Serrone Cipollazzo", è come di seguito perimetrata.
Partendo dalla foce del vallone "foce Porto Paolo", si sale sino ad incontrare l'estremo punto superiore della particella n.26 del foglio di mappa n.77, da questo punto, percorrendo il limite superiore della detta particella, si prosegue lungo il confine nord della part. n.37 sino ad incontrare il confine occidentale della particella 59, e, proseguendo in linea retta lungo tale confine verso nord-ovest, inclusa la particella n. 91, si raggiunge la strada provinciale Porto Palo.Da questo punto si prosegue in direzione nord-est sino ad incontrare il confine settentrionale della particella n.22, che si include. Si prosegue lungo tale confine e, costeggiando il limite nord delle particelle nn.7, 9, 12, 35, 95, 18 e 53 del foglio di mappa n.83, si raggiunge la regia trazzera Maragani. Da questo punto si scende, percorrendo detta trazzera, verso sud sino al mare.
(Omissis)
Il presidente: Fiorentini I componenti: Gangemi - Lo Pilato Il segretario: Marrella
(2000.43.2231)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 13 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n.8;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n.15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
Visto, in particolare, l'art.26 che disciplina le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di cui alla medesima legge;
Ritenuto di dovere provvedere all'istituzione di apposito capitolo di entrata per consentire di imputarvi i proventi derivanti dalle citate sanzioni amministrative tenuto conto che gli stessi debbono essere destinati per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 15/2000 citata;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le variazioni occorrenti per l'istituzione del capitolo di entrata in attuazione dell'art. 26 della richiamata legge regionale 3 luglio 2000, n.15;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
 
TITOLO II - Entrate extra-tributarie 

RUBRICA 11 -  SANITA'
CATEGORIA 5 - Vendita di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  1923 Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. 
20 311 020501          p.m. L.R. n. 15/2000, art. 26. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.43.2222)
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DECRETO 17 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n.21397 del 5 luglio 2000, con cui la Direzione bilancio e tesoro di questo Assessorato chiede l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso di un capitolo sul quale fare affluire gli introiti connessi alle operazioni finanziarie effettuate dall'Amministrazione regionale;
Vista la nota n. 171368 del 13 luglio 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota direzionale;
Vista la proposta del Direttore regionale del bilancio e del tesoro formulata ai sensi dell'art. 155 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 la variazione per l'istituzione del capitolo di entrata 3796 per l'imputazione dei versamenti connessi ad operazioni finanziarie effettuate dall'Amministrazione regionale;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Entrate extra-tributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Recuperi e rimborsi

(Nuova istituzione)
  3796 Recuperi ed entrate varie derivanti da operazioni finanziarie. 
10 362 021102          p.m. L.R. n. 47/77, art. 18. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.43.2220)
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DECRETO 18 ottobre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, ag giun to con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che ap prova il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n. 374 del 22 settembre 2000, con cui l'Assessore regionale per i lavori pubblici, in qualità di Vice-Commissario delegato per l'emergenza idrica, chiede la disponibilità della somma di L. 2.500 milioni per consentire il pagamento di lavori relativi alla risoluzione di problematiche legate all'emergenza idrica;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 la variazione in aumento alla rubrica lavori pubblici di L. 2.500 milioni al titolo II per consentire l'emissione dei titoli relativi ai lavori di cui alla succitata nota assessoriale;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Assessorato regionale | Titolo II         Spese in c/ capitale 
Lavori pubblici      + 2.500 
Fondo di riserva di cassa      - 2.500 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.43.2246)
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DECRETO 24 ottobre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, ag giun to con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che ap prova il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota n. 105735 del 16 ottobre 2000, con cui la Ragioneria centrale Presidenza fa presente che sono giacenti presso la medesima titoli di spesa tratti in favore dell'Assemblea regionale per complessive lire 27.166 milioni nonché, n.1 schema di titolo di spesa per il pagamento dell'I.R.A.P. del mese di settembre per lire 538 milioni;
Considerata l'attuale limitata disponibilità del fondo di riserva di cassa, si può accogliere la predetta richiesta per l'importo di lire 17.538 milioni al fine di consentire il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000, la variazione in aumento alla rubrica Presidenza per l'importo di lire 17.538 milioni di cui lire 17.000 milioni per far fronte al pagamento delle spese dell'Assemblea regionale e lire 538 milioni per il pagamento dell'I.R.A.P.;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:
  Assessorato regionale | Titolo I         Spese correnti 
Presidenza della Regione      + 17.538 
Fondo di riserva di cassa      - 17.538 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.43.2244)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 20 ottobre 2000.
Attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le Province regionali, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
Viste le istanze presentate dalle amministrazioni comunali;
Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nelle sedute del 5 ottobre 2000 e dell'11 ottobre 2000;
Sentite le Province regionali nella riunione del 12 ottobre 2000;
Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 28/99, i sottoelencati comuni sono individuati come comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente all'ambito territoriale ed al periodo temporale indicati:
Provincia di Agrigento:
-  Lampedusa e Linosa, intero territorio comunale, periodo maggio-ottobre;
-  Palma di Montechiaro, intero territorio comunale, periodo maggio-ottobre;
-  Agrigento, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Menfi, intero territorio comunale, periodo maggio-ottobre;
-  Licata, intero territorio comunale, periodo giugno-settembre.
Provincia di Caltanissetta:
-  Gela, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre.
Provincia di Catania:
-  Calatabiano, intero territorio comunale, aprile-settembre;
-  Trecastagni, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Nicolosi, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Catania, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Pedara, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  San Gregorio di Catania, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Mascali, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre;
-  Acireale, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Belpasso, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Acicastello, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Tremestieri Etneo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Mascalucia, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Vizzini, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre;
-  Zafferana Etnea, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Viagrande, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Milo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Randazzo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Caltagirone, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Sant'Alfio, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Giarre, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre;
-  Aci Bonaccorsi, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre.
Provincia diEnna:
-  Piazza Armerina, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Enna, limitatamente a Enna Bassa e Villaggio Pergusa, periodo intero anno;
-  Nicosia, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre.
Provincia di Messina:
-  Messina, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Basicò, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Brolo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Roccalumera, intero territorio comunale, periodo aprile-ottobre;
-  Montalbano Elicona, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Lipari, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Tusa, intero territorio comunale, periodo aprile-ottobre;
-  Taormina, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Malfa, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Alì Terme, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Gioiosa Marea, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Spadafora, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Capo d'Orlando, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Oliveri, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Patti, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Furci Siculo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Giardini Naxos, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Palermo:
-  Ficarazzi, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Misilmeri, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Polizzi Generosa, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Cefalù, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Isnello, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Palermo, limitatamente a: Tommaso Natale - Sferracavallo; Partanna - Mondello; Arenella - Vergine Maria; Foro Umberto I; via Messina Marine; fascia costiera antistante il porticciolo turistico di Acquasanta (piazza Acquasanta e piazzetta Altavilla); fascia delimitata dal mare da una parte e dalla piazza Tumminello, via Tiro a Segno fino alla via Archirafi, prolungamento in linea d'aria fino al viale dei Picciotti, via Amedeo d'Aosta (tratto), via S. 35, via Portella della Ginestra, via Sperone, piazza Grandi, viale Di Vittorio e suo prolungamento ideale con la via S.T. 12 e la via Galletti, fino all'ingresso nell'autostrada ed il territorio di Villabate dall'altra parte; via Simone Gulì, periodo intero anno;
-  Casteldaccia, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Petralia Soprana, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Cinisi, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Bagheria, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Ustica, intero territorio comunale, periodo aprile-ottobre;
-  Carini, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Castellana Sicula, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Petralia Sottana, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  GeraciSiculo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Lascari, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Monreale, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Baucina, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Santa Flavia, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Marineo, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Collesano, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Ciminna, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Blufi, limitatamente al centro abitato e frazione Ferrarello, periodo intero anno;
-  Pollina, limitatamente a Pollina centro e Finale, periodo maggio-settembre;
-  Gangi, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Campofelice di Roccella, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Trabia, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Capaci, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Torretta, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Isola delle Femmine, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre;
-  Balestrate, intero territorio comunale, periodo maggio settembre;
-  Sciara, intero territorio comunale, periodo settembre-novembre, gennaio-marzo;
-  Termini Imerese, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Ragusa:
-  Ragusa, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Ispica, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Scicli, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Modica, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Vittoria, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Trapani:
-  San Vito Lo Capo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Erice, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Favignana, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre;
-  Castelvetrano, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Custonaci, intero territorio comunale, periodo giugno-settembre;
-  Valderice, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre;
-  Castellammare del Golfo, intero territorio comunale, periodo aprile-settembre.
Provincia diSiracusa:
-  Avola, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Sortino, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Siracusa, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Noto, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Palazzolo Acreide, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Portopalo di Capo Passero, intero territorio comunale, periodo maggio-settembre.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 ottobre 2000.
  SPERANZA 

(2000.43.2240)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 25 febbraio 2000.
Approvazione del bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'anno finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Viste la legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che dettano norme per la gestione dei cantieri di lavoro;
Vista la legge regionale n. 5 del 4 gennaio 2000, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione siciliana per i mesi di gennaio e febbraio per l'anno finanziario 2000;
Ravvisata la necessità di approvare il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000 in modo da consentire la continuità della gestione, atteso il carattere di particolare interesse sociale che rivestono gli interventi del Fondo stesso in favore dei lavoratori disoccupati;
Visto il capitolo 73752 di spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2000, che fissa in lire 13.000 milioni la somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per il finanziamento dei cantieri di lavoro e per il Fondo per l'occupazione (ex art. 4, legge regionale n. 3/98) da affidare agli enti locali;
Considerato che è necessario destinare quota parte del finanziamento 2000 per le spese di gestione del Fondo nella misura di lire 256.526.000;
Vista la legge regionale 18 agosto 1999, n. 18, art. 15, che con il comma 1, al fine di consentire la prosecuzione , a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, autorizza, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 4.000 milioni;
Ritenuto di poter iscrivere all'attivo del bilancio del Fondo siciliano i suddetti stanziamenti;
Considerato che è possibile, alla data odierna, poter determinare per la gestione ordinaria un presunto avanzo di amministrazione così come da prospetto allegato; mentre si ritiene di potere iscrivere parte del presunto avanzo di amministrazione relativo alla gestione speciale determinato in lire 16.950.689.287;
Considerato che possono iscriversi in entrata del bilancio del suddetto Fondo la quota degli interessi attivi a maturati, così come comunicato dal cassiere, sul conto di cassa del Fondo per un importo di lire 551.148.000;
Ritenuto di dover iscrivere la somma di lire 1.000.000.000 sull'art. 120 Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti del bilancio per far fronte alle richieste di pagamento di somme perenti;
Vista la relazione del collegio dei revisori del Fondo siciliano al bilancio di previsione per l'esercizio 2000;
Considerato che dovranno essere apportate al bilancio di previsione del Fondo siciliano le necessarie variazioni dopo che sarà determinato l'avanzo di gestione con il bilancio consuntivo dell'anno 1999;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'anno finanziario 2000, come di seguito riportato:
AVANZO DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art.  001  -  Avanzo della gestione ordinaria       L. 1.000.000.000 
Art.  002  -  Avanzo della gestione speciale       " 16.950.689.287 
  Totale avanzo di gestione     L. 17.950.689.287 

ENTRATE

TITOLO  I  -  Entrate della gestione ordinaria
Art.  101  -  Contributi della Regione di cui al D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 (art. 8, lett. A), al D.L.P.R.S. 31
ottobre 1951, n. 31 ed alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni       L. 13.000.000.000 
Art.  107  -  Interessi attivi sui fondi di cassa del Fondo siciliano       " 551.148.000 

Art.  109  -  Somma da versare alFondo siciliano destinata all'istituzione di speciali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di interesse comunale (art. 29, legge regionale n. 24/87, integrata dalle leggi
regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88)       p.m. 

Art.  110  -  Interessi attivi maturati sui fondi versati da enti gestori di cantieri di lavoro (legge regionale 13 di-
cembre 1983, n. 120)       p.m. 
  Totale entrate gestione ordinaria     L. 13.551.148.000 

TITOLO  II  -  Entrate della gestione speciale
Art.  200  -  Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa della gestione speciale       p.m. 
Art.  201  -  Somma da versare al Fondo siciliano in dipendenza di speciali disposizioni legislative       L. 4.000.000.000 
  Totale entrate gestione speciale     " 4.000.000.000 
  Totale generale delle entrate     L. 17.551.148.000 

SPESE

TITOLO I - Spese della gestione ordinaria
Art.  101  -  Indennità e rimborso spese per il collegio dei revisori       L. 35.000.000 
Art.  102  -  Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa del Fondo siciliano      " 55.675.000 

Art.  103  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni ed alle province regionali dell'Isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge
regionale n. 25/93)       p.m. 

Art.  106  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale
n. 25/93 e decreto n. 1214/98/IL)       " 3.823.042.000 
Art.  107  -  Spese di cancelleria, postali e telegrafiche       " 50.000.000 
Art.  108  -  Spese per collaudi dei cantieri di lavoro       " 300.000.000 

Art.  109  -  Spese per l'istituzione di speciali cantieri di lavoro previsti dall'art. 29, legge regionale n. 24/87, in-
tegrata dalle leggi regionali n. 35/87, n. 8/88 e n. 9/88       p.m. 
Art.  110  -  Restituzione e rimborsi       " 200.000.000 
Art.  111  -  Fondo di riserva ordinaria       p.m. 
Art.  112  -  Spese per indennità di missione e per prestazioni in favore del Fondo       L. 50.000.000 
Art.  113  -  Spese per attrezzature degli uffici del Fondo siciliano       " 50.000.000 
Art.  114  -  Spese per il fondo per l'occupazione enti locali       " 8.920.431.000 
Art.  115  -  Quota riserva per interventi emergenza valore soc.       " 67.000.000 
Art.  120  -  Fondo di riserva reiscrizione somme perenti       " 1.000.000.000 
  Totale spesa gestione ordinaria     L. 14.551.148.000 

TITOLO  II  -  Spese della gestione speciale
Art.  200  -  Fondo di riserva speciale per la riassegnazione ai relativi articoli di spesa dei residui perenti passivi      L. 5.573.755.825 

Art.  201  -  Fondo di riserva speciale destinato alla copertura finanziaria di leggi riguardanti interventi nuovi o integrativi di quelli rilevatisi insufficienti ed alla riassegnazione di entrate non dovute, nonché alla
riassegnazione di economie di spesa accertate negli esercizi precedenti       " 9.732.326.222 

Art.  334  -  Spese per l'apertura di cantieri di lavoro per l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità di competenza dei comuni dell'isola, con particolare riferimento ai comuni di Pa-
lermo,Catania e Messina (legge regionale n. 12/86, artt. 1 e 4 e legge regionale n. 27/91, art. 27)       p.m. 
Art.  360  -  Finanziamento progetti per LSU (ex legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, art. 34, comma 2°)       " 5.306.767.843 
Art.  362  -  Interventi a favore dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25       " 5.713.174 
Art.  363  -  Restituzione e rimborsi gestione speciale       " 34.244.000 

Art.  364  -  Corresponsione del trattamento integrativo di indennità di cui all'art. 2, legge regionale 19 dicembre
1995, n. 84       " 297.882.223 

Art.  365  -  Somma da versare sul capitolo 5683 del bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio 1999
(ex legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 12, comma 3°)        
  Totale della spesa della gestione speciale     L. 20.950.689.287 
  Totale della spesa della gestione ordinaria     L. 14.551.148.000 
  Totale generale della spesa     L. 35.501.837.287 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 febbraio 2000.
  PAPANIA 
  PIRO 

(2000.43.2214)
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DECRETO 22 marzo 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n.1/2000/XII/FS del 25 febbraio 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, art. 26, che autorizza per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 1.400.000.000 per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 11/200/XII/F.S. del 19 gennaio 2000, registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 21 gennaio 2000 al progr. n.141 che impegna sul cap. 33715 la predetta somma;
Considerato che occorre assegnare all'art. 364 - Corresponsione del trattamento integrativo di indennità di cui all'art. 2, legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84 - del bilancio del Fondo siciliano dell'anno finanziario in corso la somma di L. 1.400.000.000;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano la necessaria variazione;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, è introdotta la seguente variazione:
TITOLO  II  -  Entrate della gestione speciale
Art.  201  -  Somma da versare al Fondo siciliano in dipendenza di speciali disposizioni legislative      L. 400.000.000 
  Variazioni delle entrate     L. 400.000.000 

TITOLO  II  -  Spese della gestione speciale
Art.  364  -  Corresponsione del trattamento integrativo di indennità di cui all'art. 2, legge regionale 19 dicembre
1995, n.84       L. 400.000.000 
  Variazioni delle spese     L. 400.000.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubbicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2000.
  PAPANIA 
  PIRO 

(2000.43.2214)
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DECRETO 22 marzo 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n.1/2000/XII/FS del 25 febbraio 1999, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000;
Visto che l'attuale disponibilità dell'art. 120 - Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti - di spesa del bilancio di previsione 2000 del Fondo, per l'erogazione di saldi per cantieri di lavoro, relativi all'anno 1996 e pregressi, assomma a L.1.000.000.000;
Considerato che occorre assegnare agli artt. 103 e 106 in maniera proporzionale, rispettivamente, 70% e 30%, la suddetta somma, sufficiente a far fronte al fabbisogno per la liquidazione di saldi per cantieri di lavoro ai comuni e agli enti morali per l'anno 1996 e pregressi;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO  I  -  Spese della gestione ordinaria
Art.  120  -  Fondo di riserva reiscrizione somme perenti      - L. 1.000.000.000 

Art.  103  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per l'esecuzione di opere, di interesse comunale e provinciale, affidati in gestione ai comuni ed alle provincie regionali dell'Isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge
regionale n. 25/93)      + " 700.000.000 

Art.  106  -  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ad enti pubblici o giuridicamente riconosciuti (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 e art. 12, legge regionale n. 25/93
e decreto n. 1214/98/IL)      + " 300.000.000 
  Variazioni delle spese         L.


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2000.
  PAPANIA 
  PIRO 

(2000.43.2214)
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DECRETO 7 giugno 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n.1/2000/XII/FS del 25 febbraio 2000, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000;
Visto che la legge regionale n. 9/2000 destina al cap. 33714 - Somma da versare al Fondo siciliano per la prosecuzione dei progetti di cui all'art. n. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 ed all'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni - la somma di L. 10.000.000.000;
Considerato che per le finalità delle leggi regionali di cui sopra nel bilancio del Fondo siciliano erano stati assegnati rispettivamente due articoli di spesa distinti art. 360 ed art. 364 della gestione speciale;
Ritenuto che trattandosi di finanziamento cumulativo si rende necessario istituire un nuovo articolo di spesa nel bilancio del Fondo siciliano per far fronte ai finanziamenti di cui alle leggi regionali n. 3/93 e n. 14/94, denominato art. 366 della gestione speciale;
Ritenuto di dover iscrivere all'attivo del bilancio del Fondo siciliano la somma di L. 10.000.000.000 disposta con la legge regionale n. 9 del 17 marzo 2000 di bilancio di previsione della Regione siciliana;
Considerato che dovranno essere apportate al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO  II  -  Entrate della gestione speciale
Art.  201  -  Somma da versare al Fondo siciliano in dipendenza di speciali disposizioni legislative      L. 10.000.000.000 
  Totale delle entrate     L. 10.000.000.000 

TITOLO  II  -  Spesa della gestione speciale
Art.  366  -  (N.I.) Prosecuzione progetti di cui all'art. 4 della legge regionale n.3/93 ed art. 1 della legge regio-
nale n.14/94 e successive modifiche ed integrazioni      L. 10.000.000.000 
  Totale delle spese     L. 10.000.000.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubbicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2000.
  PAPANIA 
  PIRO 

(2000.43.2214)
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DECRETO 3 novembre 2000.
Elenchi relativi ai corsi di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, artt. 1 e 5;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Visto il decreto n. 715/95/VII/FP del 22 dicembre 1995 e relativi allegati;
Visto il decreto n. 967/VII/98/FP del 30 dicembre 1998 e relativi allegati;
Visto il decreto n. 215/99/VII/FP del 24 giugno 1999 e relativi allegati;
Visto il decreto n. 725/I/1999/FP del 17 dicembre 1999, con il quale è stato istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il comitato di selezione per la valutazione dei progetti presentati ai sensi del decreto 24 giugno 1999;
Visti i verbali del sopracitato comitato, nonché le schede relative all'istruttoria formale e di merito dei progetti presentati ai sensi del decreto 24 giugno 1999;
Viste le risultanze dell'istruttoria formale e di merito, compiuta dal sopracitato comitato, successivamente raccolte dall'Amministrazione negli allegati A, B, C, D, E ed F;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione degli allegati A, B, C, D, E ed F al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli organismi proponenti;
Visto l'estratto del verbale della seduta del 19 ottobre 2000 della Commissione regionale per l'impiego, con la quale la stessa prende atto delle graduatorie predisposte dall'ufficio sulla scorta delle valutazioni del comitato di selezione;

Decreta:


Art. 1

Sono formati gli elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto:
-  allegato A - Elenco degli organismi proponenti, i cui progetti non sono stati ammessi alla valutazione di merito per vizi formali, di cui ne viene riportato almeno uno;
-  allegato B - Elenco degli organismi proponenti, i cui progetti sono stati valutati nel merito, con i relativi punteggi ottenuti;
-  allegato C - Elenco degli organismi proponenti, i cui progetti sono stati valutati nel merito, con i relativi punteggi in ordine di priorità;
-  allegato D - Elenco dei progetti valutati, distinti per profili professionali, con l'indicazione della sede provinciale di assegnazione dei corsi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 27/91;
-  allegato E - Elenco dei progetti valutati con indicazione della sede provinciale di assegnazione dei corsi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 27/91;
-  allegato F - Elenco dei progetti finanziabili a seguito di eventuali rinunce degli organismi, utilmente assegnatari dei corsi.

Art. 2

Gli elenchi D ed E, allegati al presente decreto, sono stati formati avuto riguardo alla posizione dell'organismo in seno all'elenco di cui all'allegato C nonché alla preferenza espressa dallo stesso in ordine alla provincia.
Conseguentemente, non sono stati assegnati i corsi agli organismi che, ancorché utilmente collocatisi nella graduatoria di cui all'elenco C, secondo le previsioni di cui ai rispettivi statuti, non possono svolgere attività formative al di fuori del territorio provinciale.

Art. 3

Nei dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto è ammesso l'accesso agli atti e/o la presentazione di eventuali osservazioni presso gli uffici della Direzione formazione professionale.

Art. 4

Successivamente all'esame delle eventuali osservazioni si procederà alla formazione e all'approvazione delle graduatorie definitive nonché all'assegnazione dei corsi di cui ai piani ex artt. 1 e 5 della legge regionale n. 27/91.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 novembre 2000.
  ADRAGNA 


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(2000.45.2294)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 ottobre 2000.
Modifiche al decreto 12 ottobre 1999, concernente quantificazione del costo orario del servizio veterinario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, concernente l'attuazione delle direttive nn. 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva n. 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;
Visto l'art. 4 del sopra citato decreto legislativo n. 432/98 che, in particolare, prevede che le Regioni determinano i costi del servizio prestato, tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni;
Visto il decreto 13 aprile 1999, relativo al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale e modalità tecniche di determinazione e di versamento dei relativi contributi, emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero della sanità;
Viste le circolari assessoriali nn. 986 del 4 marzo 1999 e 996 del 27 maggio 1999, con le quali sono state impartite istruzioni operative connesse all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;
Vista la nota prot. n. 114883, divisione 8ª del 24 febbraio 1999, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che "resta fermo il diritto alla riscossione, fin dal 1° gennaio 1999, dei predetti contributi da parte degli organismi pubblici che effettuano le attività ispettive di controllo, risultando soltanto differita, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dal menzionato comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 432/98, l'effettiva esigibilità dei nuovi contributi recati da quest'ultimo";
Visto il proprio decreto n. 30251 del 12 ottobre 1999, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità al n. 793 del 12 ottobre 1999, con il quale si è proceduto, tra l'altro, a determinare in L. 76.300, il "costo orario" del servizio veterinario, reso ai sensi del decreto legislativo n. 432/98;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 17 dicembre 1999, relativa all'applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;
Vista la nota del Ministero della sanità protocollo n. 600.8/24471/88G/790 del 17 marzo 2000 da cui risulta, tra l'altro, che il costo orario del servizio può variare in relazione alle variazioni contrattuali degli oneri salariali del personale addetto alle ispezioni ed ai controlli veterinari;
Vista la nota del Ministero della sanità protocollo n. 600.8/24471/AG88/1357 del 27 aprile 1999, con la quale comunica che il tasso di conversione Ecu/Lire - Euro/Lire è fissato in 1.936,27;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 1998/2001 della dirigenza del servizio sanitario nazionale - area medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo stipulato in data 8 giugno 2000, che prevede un aumento medio della retribuzione annua del personale veterinario pari a L. 19.842.000, che maggiorato del 38% del costo dei contributi a carico dell'ente portano ad un importo complessivo di L. 27.382.000;
Considerato che tale importo, sulla base delle indicazioni ministeriali, deve essere aumentato del 15% per la copertura delle spese amministrative e quindi l'importo complessivo annuo si determina in L. 31.489.000;
Considerato, pertanto, che è necessario modificare l'importo relativo al "costo orario" determinato con decreto n. 30251/99;
Ritenuto, infine, che il nuovo "costo orario" ammonta a L. 92.235 (76.300+15.935);

Decreta:


Art. 1

Il comma 1, dell'art. 1 del decreto n. 30251 del 12 ottobre 1999, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità al n. 793 del 12 ottobre 1999, è così modificato:
Il costo orario del servizio veterinario, reso ai sensi del decreto legislativo n. 432/98, sulla base dei criteri citati nelle premesse, viene quantificato in L. 92.200, pari a 47,61 Euro.

Art. 2

L'art. 6 del decreto n. 30251 del 12 ottobre 1999, è così modificato:
I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno utilizzare le somme incamerate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 432/98, per le dotazioni strumentali e l'adeguamento tecnologico dei servizi veterinari, sulla base delle esigenze rappresentate dal responsabile dell'area veterinaria.

Art. 3

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la relativa registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Palermo, 17 ottobre 2000.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 19 ottobre 2000 al n. 623.
(2000.44.2262)
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DECRETO 17 ottobre 2000.
Parziale modifica del decreto 18 febbraio 2000, concernente nuove tariffe per l'erogazione dei dispositivi di prestazioni di assistenza protesica.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 27 agosto 1999, n. 332;
Visto il decreto n. 31216 del 18 febbraio 2000;
Vista la nota prot. n. 22307 del 5 giugno 2000, con la quale l'Azienda sanitaria locale n. 7 di Ragusa trasmette la dichiarazione rilasciata dal Centro protesi di Vigoroso di Budrio in cui viene precisato che lo stesso è in grado di potere accettare, anche per la propria ubicazione rispetto alla Regione siciliana, soltanto parzialmente alcuni punti previsti dal decreto n. 31216 del 18 febbraio 2000;
Considerato che il Centro protesi di Vigoroso di Budrio è la struttura, in ambito nazionale, che più di altre è in grado di fornire un'assistenza qualitativamente molto elevata, non soltanto per la fornitura delle protesi e dei presidi ortopedici ma per la successiva relativa attività di riabilitazione e addestramento per il recupero psicologico e per il reinserimento sociale del soggetto;
Accertato che, per l'ubicazione del Centro e per le motivazioni addotte dallo stesso, possono essere accolte le eccezioni alle condizioni previste dai punti 5, 10 e 11 del decreto n. 31216 del 18 febbraio 2000;
Ritenuto, per le considerazioni sopra elencate, di poter accogliere le eccezioni di cui ai punti 5, 10 e 11 previste dal decreto n. 31216 del 18 febbraio 2000, avanzate dal sopracitato Centro;

Decreta:


Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 31216 del 18 febbraio 2000 e nella considerazione dell'ammissibilità delle eccezioni di cui ai punti 5, 10 e 11 avanzate dal Centro protesi di Vigoroso di Budrio, le tariffe per l'erogazione delle protesi e dei presidi ortopedici saranno liquidate al 100% delle misure previste dal D.M. 27 agosto 1999, n. 332.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 ottobre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.44.2270)
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DECRETO 26 ottobre 2000.
Dichiarazione di zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini del territorio di alcuni comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Vista la nota prot. n. 013897/11/1 del 10 ottobre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo ha avanzato il sospetto di Blue Tongue nell'allevamento ovino di proprietà della sig.ra Sapienza Antonina Maria, contrada Montagnella, comune di Giardinello (PA);
Vista la scheda SBT01, con la quale il settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n.6 di Palermo in data 13 ottobre 2000, comunica il sospetto su base clinica per Blue Tongue nell'allevamento ovino di proprietà del sig. Caruso Giovan Battista, contrada Bracco, comune di Partinico (PA);
Vista la nota prot. n. 10803 del 18 ottobre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise comunica la reattività sierologica per Blue Tongue nell'allevamento ovino di proprietà del sig. Caruso Giovan Battista, contrada Bracco, comune di Partinico (PA);
Vista la nota prot. n. 10691 del 20 ottobre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise comunica la reattività sierologica per Blue Tongue nell'allevamento ovino di proprietà della sig.ra Sapienza Antonina Maria, contrada Montagnella, comune di Giardinello (PA);
Vista l'ordinanza n. 330 del 14 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Partinico dichiara "zona di protezione da febbre catarrale degli ovini" alcune contrade del comune di Partinico;
Viste le ordinanze nn. 36 e 37, rispettivamente del 16 e 17 ottobre 2000, con le quali il sindaco del comune di Giardinello dichiara "zona di protezione da febbre catarrale degli ovini" alcune contrade del comune di Giardinello;
Vista la nota prot. n. 3705 del 24 ottobre 2000, con la quale il settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo trasmette l'elenco dei comuni e delle relative contrade da inserire nel provvedimento di zona di sorveglianza;
Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia e di dovere, pertanto, delimitare una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri attorno alle aziende infette secondo la perimetrazione fornita dal settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo con nota prot. n. 3705 del 24 ottobre 2000;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/119/CE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini" il territorio dei comuni e le relative contrade di seguito indicati:
-  Cinisi - intero territorio comunale;
-  Carini - intero territorio comunale;
-  Terrasini - intero territorio comunale;
-  Trappeto - intero territorio comunale;
-  Balestrate - intero territorio comunale;
-  Partinico - intero territorio comunale;
-  Borgetto - intero territorio comunale;
-  Giardinello - intero territorio comunale;
-  Montelepre - intero territorio comunale;
-  Torretta - intero territorio comunale;
-  Palermo - contrade: Chiesetta, Puntaloro, Bellolampo, Costa di Cuncumello, Serro di Montecuccio;
-  Monreale - contrade: Pietrelunghe, Giardinelli, Vausi Palumba, Cresta, Caculla, Barone, Cannavera, Bommarito, Marzuso, Guastella e Giancaldara.
Ai confini della zona di sorveglianza sulle vie di accesso e nei luoghi ritenuti più idonei, le amministrazioni comunali cureranno l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la dicitura: "zona di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini".

Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza il servizio veterinario del distretto territorialmente competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:
-  identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
-  divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;
-  divieto di transito, salvo deroga concessa dalla autorità competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
-  trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;
-  mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione di necessità ed urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvertito dell'invio degli animali.

Art. 3

Le misure di cui all'art. 2 restano in vigore fino a quando, dopo attenta valutazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, interverrà apposita revoca mediante decreto assessoriale.
I sindaci, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, stante l'urgenza di adottare provvedimenti per evitare la diffusione della malattia "febbre catarrale degli ovini", è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I trasgressori sono puniti a norma di legge.
Palermo, 26 ottobre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.44.2269)
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DECRETO 2 novembre 2000.
Costituzione di un tavolo tecnico per l'attuazione nel territorio regionale delle disposizioni del D.P.R. 14 gennaio 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge n. 421/91;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private;
Vista la legge n. 419/98;
Visto il decreto legislativo n. 229/99, artt. 8/bis, 8/ter, 8/quater;
Visto il Piano sanitario regionale per la Regione siciliana 2000/2002;
Ritenuta la necessità di costituire all'interno dell'Assessorato un tavolo tecnico con il compito di formulare una proposta per l'attuazione nel territorio regionale del D.P.R. 14 gennaio 1997 e di tutta la successiva produzione normativa in materia e ciò tenuto conto delle previsioni del Piano sanitario regionale 2000/2002;
Considerato che l'applicazione delle riferite fonti investe la competenza di molteplici gruppi di lavoro;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di assicurare all'istituendo tavolo tecnico una struttura flessibile, integrandolo di volta in volta "ratione materiae" col funzionario competente dell'Assessorato e/o con funzionari del S.S.R. o Università, nonché con le rappresentanze sociali e le associazioni di categoria interessate;
Ritenuto di dover revocare il decreto n. 31059 del 30 dicembre 1999, allo scopo di assicurare il coinvolgimento anche di professionalità esterne all'Amministrazione;
Visto l'art. 30 della legge regionale n. 6/97;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di quanto in premessa, è costituito un tavolo tecnico con il compito di predisporre una proposta di attuazione delle disposizioni del D.P.R. 14 gennaio 1997, definendo i processi di adeguamento ai requisiti minimi delle strutture sanitaria pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio, individuando i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture sanitarie e valutando la loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

Art. 2

Il predetto tavolo è composto da:
-  dr. Vito Amari;
-  dr. Lorenzo Maniaci;
-  dr. Antonio Colucci;
-  dr.ssa Antonietta Bullara;
-  dr. Giuseppe Cartaino;
-  ing. Filippo Russo;
-  dr. Roberto Piazza, segretario.
Al dr. Vito Amari è affidato il compito di coordinare i lavori del presente gruppo, mentre il dr. Roberto Piazza ne curerà gli adempimenti di segreteria. Il tavolo tecnico, in rapporto funzionale con i direttori e gli ispettori regionali, procederà all'attività anche con l'intervento dei medesimi.

Art. 3

Il tavolo tecnico, in relazione alla complessità dell'attività da svolgere, avrà una struttura flessibile, nel senso che sarà integrato di volta in volta "ratione materiae" con i funzionari competenti dell'Assessorato e/o con funzionari esperti del S.S.R. e dell'Università, nonché con le rappresentanze sociali e le associazioni di categoria interessate.

Art. 4

E' revocato il decreto sanità n. 31059 del 30 dicembre 1999.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nessun onere potrà gravare sul bilancio della Regione per l'espletamento delle attività del tavolo tecnico come sopra distinto.

Art. 6

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 novembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.45.2302)
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DECRETO 14 novembre 2000.
Sostituzione della tabella A relativa all'elencazione di tutti i presidi ed ausili prescrivibili ai soggetti affetti da diabete mellito, di cui al decreto 15 marzo 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito;
Visto il decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 1988, n. 23;
Viste le direttive emanate con le circolari assessoriali n. 469 e n. 529, rispettivamente del 19 gennaio 1989 e 17 marzo 1990, concernenti i prodotti, presidi ed ausili per diabetici ammessi alla fornitura gratuita tramite le farmacie della Regione convenzionate, e le modalità di erogazione degli stessi;
Visto il proprio decreto n. 31350 del 15 marzo 2000, con il quale sono stati determinati i presidi e gli ausili erogabili ai soggetti diabetici, nonché le tariffe da corrispondere alle farmacie per le forniture, in regime di assistenza diretta, dei suddetti presidi ed ausili;
Visto il decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, con il quale la fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito può essere effettuata, oltre che direttamente dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e dalle farmacie private, anche per il tramite delle aziende commerciali di articoli sanitari;
Viste le note con le quali le ditte interessate hanno provveduto a richiedere l'inserimento in elenco dei nuovi prodotti, presidi ed ausili, nonché confermare i prezzi per quelli in esso già esistenti;
Visti i pareri favorevoli espressi dal gruppo 38° I.R.S. con note n. 4N38/864 dell'11 luglio 2000, n. 4N38/1127 del 19 settembre 2000 e n. 4N38/1217 del 10 ottobre 2000, circa l'opportunità dell'introduzione dei prodotti di cui sopra nell'elenco dei presidi sanitari prescrivibili ed erogabili ai soggetti affetti da diabete mellito;
Considerato che la dispensazione dei prodotti, presidi ed ausili di cui in precedenza non comporta consumi supplementari né produce effetti economici aggiuntivi per la spesa del S.S.R., così come si è espresso il gruppo 21° della II Direzione con nota 2N21/4980 del 3 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

Ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità e i limiti di erogazione dei presidi e degli ausili destinati ai soggetti diabetici, la tabella A, concernente l'elencazione di tutti i presidi ed ausili erogabili ai soggetti anzidetti secondo le vigenti disposizioni, allegata al decreto del 15 marzo 2000 in premessa citato, è sostituita da quella acclusa al presente decreto per formarne parte integrante ed inscindibile.
Le autorizzazioni rilasciate da parte delle Aziende UU.SS.LL. competenti per il prelievo dei presidi sopra descritti non devono riguardare presidi o ausili di altro genere anche se destinati allo stesso soggetto e anche se analoghe risultano le procedure per ottenere l'autorizzazione.
Le Aziende UU.SS.LL. dovranno provvedere a liquidare nei tempi previsti dalla normativa vigente alle farmacie ed alle aziende commerciali di articoli sanitari gli importi contabilizzati nelle distinte secondo i prezzi della tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2000.
  PROVENZANO 

Tabella A
LISTINO PREZZI DEI PRODOTTI PRESCRIVIBILI AI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO

  N. | Descrizione prodotto | Prezzo     |     | compreso IVA 
  1 Reattivi per la determinazione estemporanea della glicemia epatica: 

Confezione da 25 strisce
-  tipo Optimac Imaco      L. 25.000 
-  tipo Glucostik      " 33.000 
-  tipo Haemoglukotest 20/80      " 32.000 
-  tipo Haemoglukotest 20/800      " 32.000 
-  tipo Glucoscan e One Touch      " 36.000 
-  tipo Glucofilm      " 33.000 
-  tipo Glucopat      " 36.000 
-  tipo Glucocard Strips      " 38.500 
-  tipo Medisense      " 33.000 
-  tipo Glucometer elite      " 36.500 
-  tipo Gluco Card memory strips      " 38.500 
-  tipo Glucotrend Plus Glucose      " 34.000 
-  tipo Euroflash - Strips      " 38.500 
-  tipo Precision Plus Electrodes      " 38.500 
-  tipo Uni-Check      " 38.500 

Confezione da 50 strisce
-  tipo Glucotrend Plus glucose      " 67.000 
-  tipo Optimac Imaco      " 50.000 
-  tipo Sensimac      " 69.000 
-  tipo Glucopat      " 62.000 
-  tipo Glucofilm      " 63.500 
-  tipo Glucocard Strips      " 69.500 
-  tipo Accutrend Glucose      " 63.500 
-  tipo Gluco Card memory strips      " 69.500 
-  tipo Glucometer Esprit      " 69.500 
-  tipo Medisense      " 69.500 
-  tipo Medisense Optium Blood Glucose Electrodes      " 69.500 
-  tipo Precision Plus Electrodes      " 69.500 
-  tipo Uni-Check      " 69.500 
-  tipo One Touch      " 69.500 
  2 Reattivi per la determinazione della glicosuria e chetonuria: 

Confezione da 25 strisce
-  tipo Glucurtest      L. 7.000 
-  tipo Keturtest      " 7.500 
-  tipo Chroma 1 glucose      " 8.500 
-  tipo Chroma 1 Ketones      " 8.500 

Confezione da 50 strisce
-  tipo Clinistix      L. 12.500 
-  tipo Diastix      " 15.000 
-  tipo Ketostix      " 12.500 
-  tipo Tes - tape 100      " 9.000 

Confezione da 25 strisce a due aree reattive
-  tipo Chroma 2 glucose/Ketones      L. 11.250 

Confezione da 50 strisce a due aree protettive
-  tipo Keta-Diastix      L. 22.000 
-  tipo Gluketurtest      " 20.500 
-  tipo Keta-diabur 5000      " 23.000 
  3 Siringhe da insulina monouso 1 CC 25 G     " 300  
  4 Siringhe da insulina monouso 2 CC 25 G     " 300 
  5 Siringhe da insulina monouso spazio zero ago 27-28-29-30     " 380 
  6 Set per microinfusione con siringa tipo Pharmaplast ago 27 G x 15 mm. lunghezza tubo cm. 55 circa     " 7.000 
  7 Cerotto anallergico - rocchetti cm. 2,5 x 5 m.     " 4.500 
  8 Lancette pungidito - varie marche     " 100 
  9 Aghi monouso - varie marche     " 100 
  10 Sistema portatile per la somministrazione di insulina (tipo Novopen 2)     " 47.500 
  11 Aghi monouso per sistema portatile (tipo Novopen 2) x 100     " 30.600 
  12 Sistema portatile per la somministrazione di insulina BD PEN     " 74.000 
      Sistema portatile per la somministrazione di insulina BD PEN - mini     " 82.000  
      Sistema portatile per la somministrazione di insulina BD PEN - ultra     " 120.000 
  13 Aghi monouso micro-fine per sistema portatile BD PEN per 100 pz. (varie misure)     " 36.000 
  14 Sistema portatile per la somministrazione di insulina Novopen 1,5     " 120 .000 
      Sistema portatile per la somministrazione di insulina Novopen 3 Demi         69.000 
  15 Aghi Novofine G30 0,3x8 mm. per sistema portatile Novopen 1,5 e G30 TM TW 6 mm.         36.000 
      Aghi Novofine per insulina 31G 6 mm. confeziozione da 100         36.000 
  16 Aghi a farfalla - varie marche         500 
  17 Lancette per dispositivo puntura pungidito indolore - tutte le marche         240 

(2000.46.2333)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 ottobre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Campobello di Licata.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.43.2233)
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DECRETO 25 ottobre 2000.
Rinnovo dell'autorizzazione alla ditta GE.S.P.I. s.r.l., con sede in Augusta, per l'esercizio di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e pericolosi, di residui e carcasse animali.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.44.2249)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 23-27 ottobre 2000, n. 446.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da S.O. contro il comune di Patti ed altri, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione del consiglio comunale di Patti recante approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, con ordinanza del 15 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione;
Che la norma impugnata, ad avviso del giudice rimettente, stabilendo che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale determina la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il principio della sovranità popolare, poiché, all'interno del sistema elettorale vigente nella Regione siciliana, nel quale l'elettore - secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto - ha facoltà di attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la mozione di sfiducia altererebbe ingiustificatamente;
Che la disposizione impugnata, secondo il TAR per la Sicilia, contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, consentendo che la mozione di sfiducia venga utilizzata quale strumento di condizionamento nei confronti dell'esecutivo, con ripercussioni negative sul "valore della stabilità delle istituzioni pubbliche", secondo il quale "il patto tra corpo elettorale ed organi eletti" deve esplicarsi nei tempi prefissati, "senza interruzioni che si ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche";
Che, sempre secondo il giudice a quo, la disciplina contestata neanche potrebbe trovare fondamento nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dato che, in quest'ultima, a differenza che in quella impugnata, l'istituto della sfiducia consiliare al Presidente della Regione sarebbe connesso ad un sistema elettorale nel quale l'elettore "opera una scelta nella lista dei candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista", creandosi così un "necessario collegamento" fra i due organi, che "deve permanere durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia".
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana n. 35 del 1997, perché ritiene contrastante con il principio della sovranità popolare e del buon andamento della pubblica amministrazione la previsione che la approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale;
Che questa Corte, con ordinanza n. 305 del 2000, ha dichiarato manifestamente infondata una identica questione di costituzionalità, sollevata dal medesimo giudice rimettente, sul presupposto che la scelta del legislatore regionale rientra nell'ambito della discrezionalità attribuitagli dalla Costituzione nella disciplina della forma di governo dell'ente locale;
Che non sono stati prospettati, a conforto delle censure, argomenti ulteriori, rispetto a quelli esaminati dalla Corte con l'ordinanza n. 305 del 2000, i quali possano indurre ad una modifica del giudizio formulato con la predetta decisione;
Che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
  Il presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.46.2327)
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PRESIDENZA

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell'ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.


Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2000.45.2286)
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Piano di vendita relativo a n. 48 alloggi popolari di proprietà regionale siti nel comune di Modica, costruiti ai sensi della legge regionale n. 30 del 21 aprile 1953.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2000.45.2287)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente del consiglio di direzione della Direzione foreste.

Con decreto n. 1068 del 10 ottobre 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, registrato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 11 ottobre 2000, al n. 1519, ad integrazione del decreto n. 1531 del 23 ottobre 1998, il sig. Antonino D'Alia, nato il 2 gennaio 1958 a Valguarnera (EN) ed in servizio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Caltanissetta con la qualifica di guardia forestale, è stato nominato componente del consiglio di direzione della Direzione foreste, in sostituzione del componente dimissionario d.ssa Alfonsa Montalbano.
(2000.44.2263)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta del Convitto nazionale G. Falcone di Palermo.

Con decreto n. 378 del 2 settembre 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stato nominato commissario ad acta presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo il dott. Vincenzo Gandolfo per il conferimento dei seguenti atti indifferibili ed urgenti:
-  aggiudicazione e dell'asta pubblica per la mensa a.s. 2000/2001;
-  provvedimenti urgenti e indifferibili necessari per fronteggiare le inadempienze dell'Amministrazione provinciale di Palermo ai sensi della legge n. 23/56;
-  la sospensione dell'attività convittuale per l'anno scolastico 2000/2001 per carenze igienico-sanitarie e per mancato adeguamento della struttura alle norme di sicurezza e prevenzione a salvaguardia della salute;
-  attività didattiche-formative previste dal P.O.F. per l'anno scolastico 2000/2001 per i semiconvittori;
-  vertenza immobile San Lorenzo;
-  agibilità locali anno scolastico 2000/2001;
-  incarichi personale esterno per le attività previste per l'anno scolastico 2000/2001.
(2000.43.2238)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili ubicati nella zona archeologica di Megara Hyblaea di Siracusa.
Con decreto n. 6976 del 12 ottobre 2000, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha determinato l'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili ubicati nella zona archeologica Megara Hyblaea di Siracusa di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Iwanoska Maria, nata in Germania il 18 luglio 1941: partita 118977, foglio 84, particella 53, superficie totale esproprianda mq. 323, prezzo unitario L./mq. 6.200, indennità provvisoria d'espropriazione L. 2.002.600; particella 73, qualità pascolo, superficie totale esproprianda mq. 951, prezzo unitario L./mq. 340, indennità provvisoria d'espropriazione L. 323.340; particella 83, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 36, indennità provvisoria d'espropriazione L. 500.000; particella 85, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 74, indennità provvisoria d'espropriazione L. 600.000; particella 86, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 123, indennità provvisoria d'espropriazione L. 1.000.000; particella 91, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 81, indennità provvisoria d'espropriazione L. 650.000; particella 88, qualità terreno perti nenza fabbricati rurali, superficie totale esproprianda mq. 117, prezzo unitario L./mq. 6.200, indennità provvisoria d'espropriazione L. 725.400;
2)  Aresco Alfio, nato a Melilli il 21 maggio 1916, comproprietaria per 1/2 Iwanoska: partita 3886, foglio 84, particella 81, qualità terreno pertinenza caseggiato, superficie totale esproprianda mq. 282, prezzo unitario L./mq. 6.200, indennità provvisoria d'espropriazione L. 1.748.400; particella 54, qualità fabbricato rurale (vasca), superficie totale esproprianda mq. 921, indennità provvisoria d'espropriazione L. 5.500.000;
3)  Aresco Alfio, nato a Melilli il 21 maggio 1916: partita 2717, foglio 88, particella 1, qualità pascolo, superficie totale esproprianda mq. 21.780, prezzo unitario L./mq. 770, indennità provvisoria d'espropriazione L. 16.770.600; particella 216, qualità seminativo, superficie totale esproprianda mq. 8.689, prezzo unitario L./mq. 770, indennità provvisoria d'espropriazione L. 6.690.530; particella 70, qualità uliveto, superficie totale esproprianda mq. 9.570, prezzo unitario L./mq. 1.200, indennità provvisoria d'espropriazione L. 11.484.000;
4)  Aresco Alfio, nato a Melilli il 21 maggio 1916: partita 3885, foglio 84, particella 80, qualità pascolo, superficie totale esproprianda mq. 9.050, prezzo unitario L./mq. 340, indennità provvisoria d'espropriazione L. 3.077.000; particella 212, qualità agrumeto, superficie totale esproprianda mq. 117.959, prezzo unitario L./mq. 6.200, indennità provvisoria d'espropriazione L. 111.345.800; particella 93, qualità pascolo, superficie totale esproprianda mq. 990, prezzo unitario L./mq. 340, indennità provvisoria d'espropriazione L. 336.600; particella 82, qualità pascolo, superficie totale esproprianda mq. 282, prezzo unitario L./mq. 340, indennità provvisoria d'espropriazione L. 95.880; particella 84, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 69, indennità provvisoria d'espropriazione L. 500.000; particella 87, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 84, indennità provvisoria d'espropriazione L. 2.000.000; particella 90, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 115, indennità provvisoria d'espropriazione L. 2.000.000; particella 89, qualità fabbricato rurale, superficie totale esproprianda mq. 167, indennità provvisoria d'espropriazione L. 8.000.000; particella 56, qualità fabbricato rurale, su perficie totale esproprianda mq. 178, indennità provvisoria d'espropriazione L. 1.000.000.
Totale indennità L. 176.350.150; C.V. 50% L. 77.300.075; totale indennità espropriativa provvisoria L. 253.650.225.
(2000.43.2232)
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Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo.

Con decreto n. 476 del 18 ottobre 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il dott. Domenico Giubilaro è stato nominato commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo per la durata di tre mesi per l'espletamento dei seguenti atti indifferibili ed urgenti:
-  predisposizione della bozza di un nuovo statuto dell'ente;
-  nomina dei docenti per l'anno accademico 2000-2001;
-  adempimento di tutti quegli atti amministrativi che possano assicurare la funzionalità dell'Istituto.
(2000.43.2223)
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Espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati nella zona archeologica "A" della Valle dei Templi.

Con decreto n. 7078 del 24 ottobre 2000, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha pronunziato l'espropriazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, degli immobili ubicati nella zona archeologica "A" Valle dei Templi, di proprietà delle seguenti ditte:
1)  Melisenda Luigi;
 2) Pedicini Alfredo;
 3)  Contino Calogero;
 4) Contino Antonino;
 5)  Buggea Calogero;
 6) Buggea Calogero di Salvatore;
 7) Amico Anna in Micciché;
 8)  Vella Nicolò;
 9) Nobile Giuseppe;
10) Grassadonio Teresa;
11) Grassadonio Marianna;
12) Grassadonio Francesca;
13) Grassadonio Domenico;
14) Restivo Calogero;
15) Cantone Angelo;
16) Paci Raimondo;
17) Paci Alfonsa;
18) Paci Emanuele;
19) Paci Salvatore e aventi causa;
20) Navarra Rosa ved. Trupia;
21) Navarra Rosa (usufruttuaria);
22) Franco Angelo;
23) Trupia Giuseppa;
24) Zambuto Piero;
25)  Zambuto Maria;
26) Pitruzzella Armando;
27)  Taibi Concetta;
28) Caruso Vincenza;
29) Notonica Calogero;
30) Piazza Salvatore;
31) Argento Nicolò;
32) Vella Alfonso;
33) Greco Rosa in Pitruzzella.
(2000.43.2242)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'artigianato istituita presso la Camera di commercio di Enna.

Con decreto n. 1771/I/XIII del 26 ottobre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dr. Vincenzo Vitrano, nato a Trapani il 9 aprile 1943, è nominato, quale rappresentante dell'I.N.P.S., componente della commissione provinciale per l'artigianato, istituita presso la Camera di commercio di Enna, in sostituzione del dr. Gaetano Cannino.
(2000.44.2668)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Santa Marina Salina.

Con decreto n. 2005/4 del 4 ottobre 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza per la realizzazione di una scogliera radente a protezione dell'abitato in località Pozzo d'Agnello, nel comune di Santa Marina Salina, dell'importo di L. 510.000.000.
(2000.43.2229)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e successiva distribuzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 32969 del 17 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, la ditta Salvia Farmaceutica di L.G. Salvia & C. s.n.c., con sede legale in Catania, via Francesco Riso n. 39 e magazzino in Valverde (CT), via Tosto n. 3, è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione siciliana e Calabria con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92, fatti slavi gli accordi intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.
(2000.43.2225)

   

Con decreto n. 32970 del 17 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, la ditta Orazio Billeci e Figli di A.M. Billeci s.a.s., con sede legale e magazzino in Palermo, via Pasculli n. 2/a - 2/b, è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Sicilia Occidentale, fatti slavi gli accordi intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.
(2000.43.2227)


Con decreto n. 32971 del 17 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, la ditta Gierrepi s.r.l., con sede legale in Messina, via Nino Bixio isolato 115, scala B, n. 33 e magazzini in Vittoria (RG), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 45, è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione Siciliana, fatti slavi gli accordi intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.
(2000.43.2228)
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Autorizzazione alla ditta AIR Liquide Sanità s.r.l., con sede legale in Catania, per la riduzione del numero dei locali di deposito.

Con decreto n. 32972 del 17 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, è stata autorizzata la riduzione da due ad uno dei locali di deposito della ditta AIR Liquide Sanità s.r.l., con sede legale in via Acquicella Porto n. 23 e magazzino in via Giovanni Aguelli n. 10 - Catania.
(2000.43.2226)
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Autorizzazione alla ditta Carlisi s.r.l. per il trasferimento dei locali, della sede legale e deposito, in Palermo.

Con decreto n. 33009 del 23 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, la ditta Carlisi s.r.l. è stata autorizzata al trasferimento dei locali, della sede legale e deposito, dalla via Mario Rutelli n. 32 al viale delle Magnolie n. 60 in Palermo, fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nei precedenti decreti già autorizzati.
(2000.44.2267)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nomina del collegio dei revisori dell'Ente Parco dei Nebrodi.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 159/11 del 27 aprile 2000, ha nominato il nuovo collegio dei revisori dell'Ente Parco dei Nebrodi. I nuovi componenti sono: dott. Gabriele Miosi, dott.ssa Elisa Concetta Gumina, dott. Gaetano Alaimo.
(2000.44.2265)
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Nomina del collegio dei revisori dell'Ente Parco dell'Etna.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 160/11 del 2 maggio 2000, ha nominato il nuovo collegio dei revisori dell'Ente Parco dell'Etna. I nuovi componenti sono: dott. Domenico Gueli, dott.ssa Crocetta Maida, rag. Carmela Catania.
(2000.44.2264)
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Nulla osta alla Provincia regionale di Ragusa per il progetto di lavori stradali nel comune di Santa Croce Ca merina.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 468/VIA del 28 settembre 2000, ha concesso il nullaosta, con prescrizioni, alla Provincia regionale di Ragusa, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, al progetto dei lavori di sistemazione della S.P. Santa Croce - Marina di Ragusa dal Km. 1+450 al Km. 1+750 nel comune di Santa Croce Camerina.
(2000.44.2250)
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Nulla osta al comune di Palermo per il progetto relativo alla sistemazione di una strada.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 518/VIA del 4 ottobre 2000 ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Palermo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto dei lavori si sistemazione della via Pecori Giraldi nel comune di Palermo.
(2000.44.2258)
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Aggiornamento dell'autorizzazione alla ditta Squatrito s.r.l. "Servizi Ecologici", con sede nel comune di Nicolosi, per lo stoccaggio provvisorio di R.U.P.


Con decreto n. 533/X del 10 ottobre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha aggiornato l'autorizzazione, già rilasciata con decreto n. 789/10 del 14 novembre 1996 alla ditta Squatrito s.r.l. "Servizi Ecologici", con sede legale sita in via Mompelluso, 25 nel comune di Nicolosi (CT), per lo stoccaggio provvisorio di R.U.P.
(2000.44.2256)
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Nulla osta al Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'A.S.I. della Sicilia orientale per il progetto relativo a lavori stradali nel comune di Augusta.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 536/VIA del 13 ottobre 2000, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al Consorzio della provincia diSiracusa per la zona sud dell'A.S.I. della Sicilia orientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto "Strada di penetrazione ad Augusta con raccordo sulla strada statale 193 - viadotto corso Sicilia (tratto SMA - campo sportivo)" da realizzarsi nel comune di Augusta (SR).
(2000.43.2216)
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Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per la realizzazione di lavori di somma urgenza nel comune di Niscemi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 537/VIA del 13 ottobre 2000, ha concesso il nulla-osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, al progetto dei lavori di somma urgenza per il prolungamento dei collettori fognari e per l'allontanamento delle acque bianche dal corpo di frana - zona sud del comune di Niscemi.
(2000.43.2215)
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Autorizzazione alla ditta Deflair s.r.l., con sede in Trapani, per l'attività di produzione di presidi medico-chirurgici.


Con decreto n. 549/17 del 19 ottobre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Deflair s.r.l. del comune di Trapani, ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.Rep. n. 203 del 24 maggio 1988, per l'attività di produzione di presidi medico-chirurgici che si intende svolgere negli impianti da costruire nel comune di Trapani, via Libica lotto 20 ASI.
(2000.43.2217)
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Approvazione del progetto integrato "Borgo delle vacanze e del tempo libero" del comune di Collesano.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 356/DRU del 20 ottobre 2000, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2°, della legge regionale n. 30 del 7 agosto 1997, il progetto integrato di Borgo delle vacanze e del tempo libero, in variante al vigente programma di fabbricazione, di cui alla deliberazione consiliare n. 29 del 29 febbraio 2000 del comune di Collesano, resa esecutiva dal segretario il 22 marzo 2000, con le prescrizioni contenute nei pareri sia del Genio civile di Palermo che della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e con la condizione che le unità residenziali in contrada Bertucelli siano destinate esclusivamente all'attività ricettiva di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96.
(2000.43.2236)
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Nulla osta al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa per l'esecuzione di lavori in Marina di Melilli.


Con decreto n. 554/VIA del 25 ottobre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è stato concesso il nulla osta ambientale al progetto di massima dei lavori di escavazione dei fondali antistanti la testata del pontile esistente presso Marina di Melilli, datato 23 maggio 2000 e redatto dall'ing. Francesco Giordano e dall'ing. Giuseppe Marineo, per conto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa.
(2000.44.2257)
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Rilascio alla ditta Ragaglia Brunella, con sede in Noto, del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava in territorio del comune di Noto.


Con decreto n. 555/41 del 25 ottobre 2000, l'Assessore per il territorio e ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, alla ditta Ragaglia Brunella, con sede legale in Noto, finalizzato al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di tufo calcareo in contrada Porcari nel territorio del comune di Noto (SR).
(2000.44.2266)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA SANITA' ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 21 settembre 2000, n. 1032/S-287/A.
Riproduzione animale.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
All'Istituto incremento ippico
Ai Settori sanità pubblica veterinaria Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
All'Istituto sperimentale zootecnico
Alla Direzione foreste dell'Assessorato dell'agricoltura
All'Unione operatori fecondazione artificiale animale
e, p.c.  Al Ministero della sanità Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria 

Al Ministero per le politiche agricole e forestali
Alla facoltà di medicina veterinaria di Messina
Ai Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
Agli Ordini provinciali dei medici veterinari
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Confagricoltura
Con decreto presidenziale 6 marzo 2000, n. 11 (di seguito D.P.Reg.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 2 giugno 2000, è stato emanato il regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale in applicazione del regolamento di esecuzione della legge n. 30/91 approvato con decreto ministeriale n. 172/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Ravvisata l'opportunità di dettare le norme procedurali per l'attuazione degli adempimenti di competenza della Regione siciliana previsti dalla citata legge n.30/91 e dal decreto ministeriale n.172/94, si rende necessario, così come previsto dall'art. 15 del D.P.Reg., la predisposizione di una apposita circolare contenente le modalità operative non specificate nello stesso.
Come è noto la normativa in argomento prevede la regolamentazione delle varie pratiche fecondative così come appresso descritte:
-  monta naturale privata;
-  monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovi-caprina, suina;
-  monta naturale pubblica o privata per la specie equina;
-  inseminazione artificiale;
-  centri di produzione dello sperma;
- recapiti di materiale seminale;
-  produzione, raccolta, conservazione, distribuzione degli embrioni e degli oociti.
Tutto ciò, oltre a una serie di adempimenti che vanno dalla identificazione dei soggetti, all'autorizzazione dei centri di fecondazione sia naturale, che artificiale, all'autorizzazione della pratica dell'inseminazione, alla regolamentazione del flusso delle informazioni, alla vigilanza ed ai controlli veterinari e qualitativi.
Alla luce di quanto sopra si ritiene necessaria una disamina dell'articolato che agevoli la consultazione e l'applicazione delle norme in argomento.
1) Monta naturale privata
L'art. 1 del D.P.Reg. prevede che tutti i possessori di riproduttori della specie bovina, bufalina, suina, nonché ovi-caprina appartenenti al libro genealogico, registro anagrafico, registro dei suini ibridi e registro dei meticci, devono comunicare, utilizzando l'apposito modulo in allegato 1, entro il 31 dicembre di ogni anno all'Associazione regionale allevatori della Sicilia (di seguito A.R.A.S.) l'elenco dei soggetti adibiti alla monta naturale privata.
I soggetti maschi riproduttori per potere essere destinati alla monta naturale privata devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del citato D.P.Reg.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 30/91, esclusivamente per i riproduttori maschi delle specie ovina e caprina l'obbligo di essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico si applica soltanto a quegli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico.
Così come previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto ministeriale n. 172/94, tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale che deve contenere il numero di codice aziendale attribuito ai sensi del D.P.R. n. 317/96, la data di monta, il numero della marca auricolare del riproduttore fecondatore.
Una attenta considerazione merita l'utilizzazione dei riproduttori maschi in aziende che operano in condizioni di allevamento allo stato brado o semibrado. Nel registro previsto dall'art. 28 sopra citato in luogo della data di monta, devono essere annotate le date di entrata e di uscita del maschio e/o della fattrice dal gruppo di monta, nonché le matricole di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.
Appare necessario ribadire l'opportunità che gli allevatori provvedano ad intraprendere tutti gli accorgimenti strutturali ed organizzativi indispensabili per rendere possibile l'identificazione sia del gruppo di monta (ossia delle fattrici presenti) che dei riproduttori maschi inclusi nel gruppo di monta stesso.
In caso di pascoli promiscui in particolari situazioni, quali pascoli destinati alla monticazione o altri casi in cui vengono a coesistere sullo stesso territorio mandrie diverse, i proprietari dei riproduttori maschi devono garantire quegli accorgimenti strutturali ed organizzativi di cui sopra al fine di evitare accoppiamenti indesiderati tra le diverse mandrie.
Inoltre per le fattrici vendute gravide l'allevatore deve rilasciare un certificato di atto fecondativo utilizzando il modello allegato 4, mentre per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali il registro o la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.
Si sottolinea infine, che mentre la monta brada è così consentita e disciplinata dalla normativa in vigore, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga rimane invece vietato.
2)  Monta naturale pubblica delle specie bovina, ovi-caprina, suina e bufalina
L'art. 2 del D.P.Reg. prevede che gli interessati a gestire una stazione di monta pubblica per le specie bovina, ovi-caprina e bufalina devono presentare istanza in duplice copia, utilizzando il modello di domanda in allegato 2, di cui una in carta legale ed autenticata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (di seguito I.P.A.) ed una in copia autenticata all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio allegando sempre in duplice copia una planimetria dei locali con l'ubicazione delle attrezzature utilizzate e relativa relazione tecnica.
L'Azienda unità sanitaria locale, espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'IPA, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita dichiarazione attestante:
a) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
b)  che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati alla specie e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
c)  che i riproduttori maschi adibiti alla monta siano identificati ai sensi del D.P.R. n. 317/96;
d)  che i riproduttori maschi adibiti alla monta rispondano ai requisiti sanitari prescritti dall'allegato 6 del decreto ministeriale n.172/94.
L'Azienda unità sanitaria locale in caso di esito negativo degli accertamenti sopra citati ne darà comunicazione all'I.P.A.
Il capo dell'I.P.A., viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dai propri uffici per verificare che siano rispettati tutti i requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 172/94, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta avendo cura altresì di attribuire un numero di codice univoco a livello nazionale con le modalità di seguito meglio specificate al punto 8.
Tale autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile, è rinnovabile e può essere revocata qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi per cui si è impegnato nella domanda così come previsto dall'art. 6 decreto ministeriale n. 172/94, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
Si rappresenta altresì che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 30/91, la monta naturale pubblica per la specie suina non è più consentita in quanto sono trascorsi i 5 anni previsti dal citato articolo.
Si rappresenta altresì che tutte le fattrici da sottoporre alla monta naturale pubblica devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme di polizia veterinaria.
3)  Monta naturale pubblica o privata per la specie equina
Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 172/94, per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta pubblica.
I possessori di riproduttori equini appartenenti al repertorio del libro genealogico - sezione riproduttori, o al registro anagrafico o di interesse locale approvati, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto per l'incremento ippico di Catania il quale provvederà annualmente alla convalida o meno dell'autorizzazione alla monta naturale, rilasciando entro il 15 febbraio di ogni anno l'apposito modello CIF.
L'art. 3 del D.P.Reg. prevede che gli interessati a gestire una stazione di monta pubblica o privata per la specie equina devono presentare istanza in duplice copia, utilizzando il modello di domanda in allegato 2, di cui una in carta legale ed autenticata all'Istituto per l'incremento ippico di Catania ed una in copia autenticata all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, allegando sempre in duplice copia una planimetria dei locali con l'ubicazione delle attrezzature utilizzate e relativa relazione tecnica.
Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività.
L'Azienda unità sanitaria locale, espletate le verifiche di propria competenza, trasmette all'Istituto per l'incremento ippico di Catania, entro trenta giorni della data di ricezione della domanda, una apposita dichiarazione attestante:
a)  che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
b)  che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati alla specie e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
c)  che i riproduttori maschi adibiti alla monta rispondano ai requisiti sanitari prescritti dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 172/94.
Il direttore dell'Istituto per l'incremento ippico diCatania, viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dai propri uffici per verificare che siano rispettati tutti i requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 172/94, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta avendo cura altresì di attribuire un numero di codice univoco a livello nazionale con le modalità di seguito meglio specificate al punto 8.
Tale autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile, è rinnovabile e può essere revocata qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi per cui si è impegnato nella domanda così come previsto dall'art.6, decreto ministeriale n. 172/94, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
Igestori delle stazioni di monta sono tenuti a presentare istanza di rilascio del bollettino CIF specificando il numero di bollette richieste all'Istituto per l'incremento ippico di Catania entro il 15 settembre di ogni anno antecedente a quello di inizio dell'attività, e contestualmente comunicare le tariffe di monta e l'elenco dei riproduttori maschi impiegati. Tale istanza dovrà essere inoltrata anche all'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio che espleterà le verifiche di propria competenza e trasmetterà all'Istituto per l'incremento ippico diCatania, entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, apposita certificazione attestante che i riproduttori rispondono ai requisiti sanitari prescritti dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 172/94.
Per la monta privata brada valgono le stesse regole previste per le altre specie al precedente punto 1.
L'art.4 delD.P.Reg. prevede che in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali l'Istituto per l'incremento ippico diCatania su richiesta dei proprietari e secondo le modalità previste nello steso articolo, possa autorizzare l'impiego per la riproduzione di monta naturale, di cavalli ed asini stalloni (con l'esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri) che rispondano per razza e produzione tipica all'esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti in Italia il libro genealogico o il registro anagrafico.
Poiché nel nostro Paese sono stati attivati i libri genealogici di razze sia cosmopolite (puro sangue inglese, trottatore, arabo, anglo-arabo) che autoctone (sella italiano, maremmano, lipizzano, avelignese, bardigiano, agricolo da T.P.R.) e di registri anagrafici delle popolazioni equine locali a limitata diffusione (cavalline: cavallo di Ventasso, Norico, cavallo della Catria, Pony diEsperia, Salernitano, Persano, Calabrese, Siciliano, Sanfratellano, Sardo, Cavallino della Giara, Murgese, Samolaco, Tolfettano, Cavallino di Monterufoli, Napoletano, Pugliese; asinine: asino dell'Amiata, asino Ragusano, asino dell'Asinara, asino Sardo, asino di Martina Franca), la deroga in parola non può che riguardare le razze il cui libro genealogico, seppure non approvato in Italia è invece operante in paesi esteri (ad es.: Quarter Horse, Camargue, Franches Montagnes, Appaloosa) e la cui utilizzazione è ormai diffusa o almeno consolidata nell'area regionale, nonché quegli stalloni che per caratteristiche particolari rispondano agli indirizzi zootecnici della Regione e approvati dalla commissione prevista dal citato articolo 4.
Si rappresenta, altresì, che tutte le fattrici equine da sottoporre alla monta naturale pubblica devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme di polizia veterinaria.
4)  Inseminazione artificiale, centri di produzione e recapiti di materiale seminale
Così come specificato dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 172/94, gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:
a)  centri di produzione dello sperma;
b)  recapiti.
I centri di produzione dello sperma provvedono alla raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, conservazione e distribuzione ai recapiti di materiale seminale.
Esclusivamente per il materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta ai medici veterinari e agli operatori pratici di inseminazione artificiale.
Solamente nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, solo su richiesta regolarmente autorizzata, anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto.
I recapiti invece provvedono alla conservazione e alle ridistribuzione del materiale seminale e degli embrioni congelati forniti dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.
L'art. 5 delD.P.Reg. sancisce le modalità operative alle quali devono attenersi gli operatori del settore nonché le procedure da seguire da parte degli uffici per il rilascio delle relative autorizzazioni.A tal fine si rimanda agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 del decreto ministeriale n. 172/94 per quanto riguarda i requisiti sanitari dei riproduttori e i requisiti strutturali, delle attrezzature e del personale che devono essere presenti all'atto del rilascio delle autorizzazioni medesime.
Al fine di uniformare le procedure si allegano modelli di domanda che gli interessati devono produrre (allegato 3).
Inoltre l'art. 6 del citato D.P.Reg. prevede la possibilità di effettuare il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti nelle aziende suinicole per l'esclusiva inseminazione delle scrofe delle aziende medesime. Le modalità operative sono specificate nello stesso art. 6.
Altra eccezione riguarda la raccolta di materiale seminale per la razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione che sono previste all'art. 7 del D.P.Reg.
Per quanto riguarda la pratica dell'inseminazione artificiale va altresì specificato che la stessa può essere effettuata esclusivamente da:
-  medici veterinari iscritti all'albo professionale;
-  operatori pratici di inseminazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni.
Le Aziende unità sanitarie locali devono istituire un apposito registro in cui devono essere iscritti sia i medici veterinari sia gli operatori pratici che intendono esercitare l'inseminazione artificiale. Le stesse attribuiranno a ciascun iscritto uno specifico codice univoco a livello nazionale con le modalità di seguito meglio specificate al punto 8.
Le procedure relative all'iscrizione di tali figure sono fissate dall'art. 8 del D.P.Reg.
5)  Embrioni
Il capo terzo del decreto ministeriale n. 172/94 prevede le norme relative alla produzione di embrioni distinguendo due diverse organizzazioni per la raccolta e per la produzione di embrioni e di oociti previste dall'art. 20 e di seguito meglio specificate:
1)  gruppi di raccolta;
2)  centri di produzione.
Entrambe le strutture, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dagli artt. 21 e 22 del decreto ministeriale n. 172/94, devono attenersi alle disposizioni previste dall'art. 9 del D.P.Reg. ed essere in possesso di tutti i requisiti sanitari, strutturali e di personale previsti dagli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del citato decreto ministeriale.
Data la particolarità del modello organizzativo in cui si trovano ad operare i gruppi di raccolta risulta necessario un chiarimento in proposito. Infatti i gruppi di raccolta possono svolgere prestazioni professionali diverse in rapporto alle richieste dell'allevatore e precisamente:
-  prelievo di embrioni e trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso allevamento: in questo caso il gruppo di raccolta deve provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale n. 172/94, nonché alla certificazione di ogni intervento di trasferimento embrionale così come previsto dal già citato art. 25, comma 1, lettera h;
-  prelievo di embrioni e trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti: in questo caso il gruppo di raccolta deve provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale n. 172/94, alla certificazione a favore dell'allevatore delle fattrici riceventi di ogni intervento di impianto embrionale così come previsto dal già citato art. 25, comma 1, lettera h;
-  prelievo e congelamento di embrioni: in questo caso il gruppo di raccolta deve provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale n. 172/94, al rilascio di un documento di accompagnamento di cui al modello allegato 5, nonché a rilasciare qualora richiesto un certificato attestante, oltre ai dati identificativi dell'embrione, anche le caratteristiche qualitative rilevate al momento del congelamento così come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera i), del decreto ministeriale n. 172/94. La responsabilità dello stoccaggio resta a carico del proprietario degli embrioni.
In considerazione del fatto che il prelievo ed il trapianto embrionale si presentano come un servizio fornito agli allevatori e che la produzione riguarda, solitamente, soggetti di elevato o discreto valore genetico, la commercializzazione degli embrioni medesimi da parte degli allevatori può paragonarsi in tutto alla commercializzazione di animali vivi e, pertanto, non è necessario che detta commercializzazione si attui attraverso i recapiti.
Di contro gli embrioni prodotti tramite la tecnica di fecondazione in vitro da parte dei centri di produzione devono essere commercializzati tramite gli stessi centri o attraverso i recapiti. Nel primo caso i centri di produzione devono sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti nonché disporre della relativa autorizzazione.
6)  Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi
Gli interventi fecondativi effettuati nelle stazioni di monta naturale pubblica o con inseminazione artificiale o con impianto embrionale devono essere certificati attraverso la registrazione negli appositi moduli e riportati negli appositi registri ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto ministeriale n.172/94.
Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:
- il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso di inseminazione artificiale;
-  il gestore della stazione di monta, nel caso della monta naturale pubblica;
-  l'allevatore solo nel caso della monta naturale privata e per la fattrici vendute gravide.
Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e la matricola del riproduttore maschio.
Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate al posto della data di monta le date di entrata e di uscita del maschio e/o delle fattrici dal gruppo di monta, nonché le matricole di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.
Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo.
Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali, il registro o la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituite il registro aziendale.
I modelli di seguito riportati:
a)  modello CIF - Certificato di intervento fecondativo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 18, comma 3, lettera d);
b)  modello CIE - Certificazione di impianto embrionale di cui all'art. 25, comma 1, lettera h);
devono essere conformi agli allegati 4 e 5 della presente circolare.
I sottoelencati registri:
c) registro di carico e scarico per i centri di produzione dello sperma, di cui all'art. 10, comma 1, lettera l);
d)  registro di carico e scarico per i recapiti, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b);
e)  registro di carico e scarico per i centri di produzione di embrioni ed oociti, di cui all'art. 25, comma 1, lettera f);
devono almeno contenere le indicazioni previste dall'allegato 5 del decreto ministeriale n. 172/94.
In allegato 6 e 7 alla presente circolare vengono riportati i modelli di certificato:
a)  certificato di accompagnamento materiale seminale congelato;
b)  certificato accompagnamento embrioni congelati.
Così come previsto dall'art. 10 del D.P.Reg., i moduli CIF e CIE verranno distribuiti tramite ARAS, Istituto per l'incremento ippico di Catania e IPA.
E' opportuno ricordare che per ogni CIF/CIE dovranno corrispondere tutti gli atti fecondativi effettuati nell'ambito di un unico calore e con lo stesso riproduttore maschio.
Nei modelli CIF/CIE, è previsto un campo per la numerazione progressiva del singolo certificato, indispensabile per l'archiviazione. Qualora, in sede di stampa, non fosse stato materialmente possibile numerare in modo progressivo ogni singolo CIF/CIE, tale operazione potrà essere effettuata dagli enti incaricati alla distribuzione.
Nei modelli CIF/CIE, previsti dal decreto ministeriale n. 172/94, inoltre, sono state eliminate e semplificate alcune informazioni che con un efficiente sistema di automazione risultano direttamente ottenibili dagli archivi. Anche per l'identificazione della partita del materiale seminale congelato è sufficiente che il responsabile della certificazione riporti nell'apposito spazio l'identificativo della partita (data, oppure anno e numero progressivo del giorno nell'anno, di raccolta).
In allegato sono riportate le codifiche relative alle diverse razze animali. Inoltre i modelli di CIF/CIE prevedono un apposito spazio per l'apposizione da parte del responsabile della certificazione di un proprio timbro contenente i seguenti dati:
a) cognome e nome del fecondatore;
b)  codice fecondatore attribuito dalla Regione;
c)  partita IVA o codice fiscale.
L'utilizzazione del predetto timbro con superficie di impatto di cm. 2x5 permette ai responsabili della certificazione di omettere la compilazione degli omologhi spazi previsti sul CIF/CIE.
Tale timbro può essere sostituito con altro sistema di identificazione quale ad esempio etichetta adesiva prestampata o con codici a barre.
E' utile ricordare, infine, che per le parti di certificato in cui è indispensabile la compilazione manuale (matricola riproduttore maschio, identificativo di partita della dose, data di inseminazione) questa deve risultare chiara e facilmente leggibile.
Nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, la puntuale compilazione dei certificati di intervento fecondativo o di impianto embrionale può essere sostituita da opportuna documentazione riepilogativa, completa di tutti gli elementi previsti dal decreto ministeriale n. 172/94 e rispondente alle esigenze di gestione e trasmissione dati previsti dallo stesso.
Per gli equini il modello di CIF sostituisce il vecchio bollettario di monta e nascita, l'istituto per l'incremento ippico di Catania che gestisce i libri genealogici e i registri anagrafici per le razze di interesse locale dovrà, pertanto, prevedere un apposito sistema di denuncia delle nascite da parte dell'allevatore e di certificazione di nascita da parte dell'Ispettore ufficiale del libro genealogico stesso che consenta la normale gestione delle informazioni legate agli eventi riproduttivi.
7)  Flusso delle informazioni
L'art. 11 del D.P.Reg. prevede e codifica il flusso delle informazioni necessarie alla gestione dei dati relativi alle attività svolte in applicazione della normativa in questione. Tali dati aggregati a livello centrale saranno messi a disposizione di tutte le strutture interessate ai procedimenti autorizzativi nonché agli organi di vigilanza e controllo. Appare opportuno richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del decreto ministeriale n. 172/94, così come riportato all'art. 11 in argomento.
I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i centri di produzione di oociti ed embrioni, devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, relativamente a ciascun semestre dell'anno e entro i 30 giorni successivi, i dati riassuntivi di cui ai registri richiamati alle lettere c) d) ed e) del precedente punto 6, così come previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto ministeriale n. 172/94. Al riguardo si fa presente che al comma 3, dell'art. 11, del D.P.Reg., per errore materiale è stato richiamato l'art. 14, comma 3, del decreto ministeriale n. 172/94 e non il suddetto art. 29, comma 1, del decreto ministeriale n. 172/94 a cui si deve fare obbligatoriamente riferimento.
8)  Identificazione e codifica delle stazioni di monta pubblica, dei centri di produzione di materiale seminale e di embrioni e dei recapiti e dei fecondatori
Il D.P.Reg. prevede l'attribuzione di un codice univoco a livello nazionale così come previsto dal decreto ministeriale n. 172/94 e dalla circolare MI.R.A.A.F. n.22 del 21 dicembre 1994 per:
-  stazioni di monta pubblica;
-  stazioni di monta naturale equina;
-  stazioni di inseminazione artificiale equina;
-  centri di produzione dello sperma;
-  centri di produzione degli embrioni;
-  gruppi di raccolta degli embrioni;
-  recapiti.
A tal fine per le tipologie degli impianti sopra citati è stata predisposta la seguente codifica:
  nn nnnn
  1 2 3 4 5 6

dove:
1-2:  codice della provincia;
3-6:  numero progressivo provinciale
 7:  identificativo:
= stazione di monta naturale per gli equini; 
= stazione di monta pubblica; 
= centro di produzione di materiale seminale o di embrioni; 
= gruppo di raccolta embrioni; 
= recapito; 
= stazione di inseminazione artificiale equina. 

Per le stazioni di monta naturale per gli equini (identificativo E) e per le stazioni di inseminazione artificiale equina (identificativo H) per ogni singola provincia dovrà essere attribuito per ogni singola struttura un numero progressivo provinciale che inizia con numero 0101.
Alcuni esempi di codifica sono riportati nell'allegato.
Per quanto riguarda l'identificazione e codifica dei fecondatori in considerazione che già esiste una identificazione univoca rappresentata rispettivamente dal numero di iscrizione all'albo provinciale dei veterinari e dal numero di identificazione a registro dell'Unione operatori di fecondazione artificiale (U.O.F.A.), la codifica è la seguente:
  nn nnnn
  1 2 3 4 5 6

dove:
1-2:  codice della provincia;
3-6:  numero di iscrizione all'albo provinciale dei medici veterinari o numero di identificazione a registro dei fecondatori dell'U.O.F.A.A.
 7:  identificativo:
= medico veterinario; 
= operatore pratico. 

Per una corretta applicazione e per un agevole consultazione della normativa in argomento si allegano in allegato copia della legge n. 30/91, così come novellata dalla legge n. 280/1999, nonché del decreto ministeriale n. 172/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli uffici competenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento confidando in una esatta applicazione della normativa.
L'Assessore regionale per la sanità: PROVENZANO
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO


N.B. - Gli allegati alla circolare sono disponibili presso il gruppo 33° dell'Assessorato della sanità - piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo.
(2000.42.2211)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
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Michele Arcadipane

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