REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 DICEMBRE 2000 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 1/AG.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Approvazione  pag.


CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 2/AG.
Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 26. Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro - Art. 6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Prosecuzione dei progetti  pag. 256 



CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 3/AG.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - Art. 4, comma 3 e art. 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24  pag. 259 



CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 28.
Articolo 9, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Borse formative all'autoimpiego  pag. 266 




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 1/AG.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Approvazione.

Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana - Ufficio di Presidenza 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'I.N.P.S. Direzione centrale entrate contributive
Alla sede I.N.P.S. della Regione Sicilia
Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
1) Piani straordinari di inserimento professionale
Si comunica che la Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 34 e 38 adottate rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 2000 e 21 luglio 2000, ha approvato n. 69 convenzioni (allegato 1), stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli ordini e collegi professionali, relative ai Piani straordinari di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, per l'utilizzazione di n. 5.500 giovani, che comportano alla conclusione del piano, da parte dei soggetti utilizzatori, l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
L'utilizzazione dei giovani nei piani straordinari di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento ma comporta per il datore di lavoro alla conclusione del piano, l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti, così come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
In caso di inadempienza a tale obbligo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, ed il recupero delle somme erogate.
Inoltre, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 21 luglio 2000, ha preso atto che l'Ordine dei consulenti del lavoro di Caltanissetta, con nota n. 317 del 20 luglio 2000, ha manifestato la volontà di rinunciare al piano straordinario, e che l'Ordine dei consulenti del lavoro di Ragusa e l'U.C.I.C.T. sede provinciale di Agrigento non si sono presentati per la stipula della relativa convenzione e si è riservata di approvare, queste ultime, al momento della eventuale stipula delle stesse.
La LegaCoop, ha inoltre comunicato, con nota prot. n. 251 del 27 luglio 2000, di non essere interessata all'attivazione della misura in oggetto.
La Commissione regionale per l'impiego, ha approvato le convenzioni stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli ordini e collegi professionali, assegnando a tali enti, il numero di giovani riportato nella finca "Assegnazione definitiva", sulla scorta dei criteri adottati nella seduta del 17 maggio 2000, del 29 giugno 2000 e del 21 luglio 2000.
Il numero dei giovani da assegnare ai singoli soggetti utilizzatori, sarà determinato dagli enti convenzionati, nei limiti di quanto assegnato complessivamente a ciascun ente, esclusivamente ai soggetti di cui all'allegato 2) alla presente circolare, e comunque in numero non superiore al numero massimo dei soggetti assegnabili riportato nello stesso allegato.
Appare pleonastico precisare che tale assegnazione è possibile solo nei confronti dei soggetti utilizzatori la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di ammissibilità e sarà operata, sulla base di criteri oggettivi che saranno deliberati da ciascun ente convenzionato.
Tale delibera, dovrà essere notificata all'Agenzia regionale per l'impiego - Coordinamento regionale delle misure di politica del lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro, all'Ispettorato provinciale del lavoro, alla sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, competenti per territorio, unitamente all'elenco delle imprese effettivamente beneficiarie della misura in parola, con a fianco indicato il numero dei giovani che possono essere assegnati.
Nessun giovane potrà essere assegnato ai singoli soggetti utilizzatori, di cui all'allegato 3) alla presente circolare, la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di non ammissibilità.
Le relative motivazioni sull'esclusione sono indicate nella predetto allegato.
2) Assegnazione dei giovani
L'assegnazione dei giovani avviene, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per i soggetti privati tramite chiamata nominativa in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 settembre 1997.
A tal proposito i soggetti utilizzatori che risultano assegnatari di giovani da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale, faranno richiesta formale alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio ove si svolgerà l'attività lavorativa e formativa, utilizzando l'apposita modulistica allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n. 370 (allegati 5, 6 e 7).
Sulla richiesta di assegnazione l'Associazione datoriale, l'ordine o il collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata.
Giusto quanto stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare dell'1 giugno 1998, n. 74, per quanto concerne i vincoli di parentela, i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono essere attivati nei confronti del coniuge, nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del soggetto utilizzatore.
E', altresì, esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.
Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani di inserimento professionale da parte di soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.
La competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, verificherà scrupolosamente, che il soggetto utilizzatore rientri effettivamente nell'elenco di cui all'allegato 2) alla presente circolare e tra quelli di cui all'elenco trasmesso dall'ente convenzionato.
Verificherà, altresì, che non venga superato il numero massimo di giovani assegnati al soggetto utilizzatore ricompreso nell'elenco rimesso dall'ente convenzionato.
Provvederà, pertanto, all'assegnazione dei soggetti interessati, utilizzando l'apposita modulistica, sulla scorta del titolo di studio o qualifica professionale indicata nella richiesta di assegnazione, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della legge n. 451/94, alla data della comunicazione del soggetto utilizzatore, e cioè:
1) età dei giovani da inserire nel piano;
2) stato di disoccupazione dei giovani;
3) possesso del titolo di studio richiesto. A tal proposito, in nessun caso si potrà derogare all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Contestualmente alla richiesta di assegnazione il soggetto utilizzatore chiederà alla sezione circoscrizionale per l'impiego la vidimazione di apposito registro delle presenze.
Al fine di agevolare i soggetti utilizzatori onde consentire l'immediata esecutività dei piani, nella considerazione della semplicità delle verifiche da effettuare, le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono invitate a rilasciare il nulla osta all'assegnazione ed a vidimare i registri di presenza a vista.
I soggetti utilizzatori, ricevuto il nulla osta dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, provvederanno a dare corso all'utilizzazione dei giovani, previa apertura di apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento ai rischi connessi all'impiego delle macchine, attrezzature e materiali utilizzati dai giovani.
Si invitano i soggetti utilizzatori a valutare l'opportunità di aprire apposita posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
I soggetti utilizzatori dovranno tenere presso ogni luogo ove si svolge l'attività l'apposito registro delle presenze giornaliere dei giovani utilizzati, progressivamente numerato e vidimato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, con i giovani nominativamente indicati, sul quale verranno apposte le firme di presenza con a fianco indicato l'orario di entrata e di uscita.
Nel predetto registro dovrà essere indicata l'articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione, sulla scorta del programma dei lavori articolato per mese, del quale si dovrà dare comunicazione preventiva all'U.P.L.M.O. e all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
Dell'inizio dell'utilizzazione e dell'articolazione dei lavori dovrà essere informato l'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato Provinciale del lavoro competente per territorio.
Qualora nella fase di realizzazione del P.I.P. dovesse rendersi necessaria una diversa articolazione, il soggetto utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici suindicati.
Tale comunicazione sulla partecipazione dei giovani al P.I.P. va data all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente pur non configurandosi per i giovani inseriti un rapporto di lavoro, stante che comunque viene svolta un'attività presso il soggetto utilizzatore per un numero di ore massimo di 100. Va, quindi, comunque osservata da parte del soggetto attuatore la normativa attualmente vigente in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.
Il soggetto utilizzatore dovrà altresì trasmettere, contestualmente all'inizio dell'utilizzazione, l'elenco dei soggetti utilizzati, alla propria Associazione datoriale o all'ordine/collegio professionale utilizzando la scheda pubblicata sulla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n. 370 (allegato 7).
E' appena il caso di ricordare l'obbligo dell'Ente convenzionato e del soggetto utilizzatore di conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.
Le procedure di assegnazione ai P.I.P. dovranno esperirsi entro e non oltre 45 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena l'esclusione dal piano medesimo.
Gli Enti convenzionati comunicheranno, entro 30 giorni dalla scadenza delle procedure di assegnazione, suddivisi per provincia e per titolo di studio, a questo Coordinamento ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, tempestivamente, l'elenco dei soggetti utilizzatori con a fianco indicato il numero dei giovani assegnati ai P.I.P. straordinari e le relative generalità.
3) Sostituzioni
Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'Associazione datoriale o l'ordine o il collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della Sezione circoscrizionale per l'impiego, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.
Si precisa che il punto 11 della convenzione sottoscritta le Associazioni datoriali, gli ordini ed i collegi professionali e l'Agenzia regionale per l'impiego viene specificato che "Relativamente all'obbligo di assunzione dei giovani utilizzati nei predetti piani, dopo la conclusione degli stessi, per la percentuale di cui ogni soggetto utilizzatore si è impegnato, il datore di lavoro calcolerà il numero dei soggetti da trasformare in rapporto di lavoro subordinato sulla base di coloro che hanno portato a termine l'esperienza raggiungendo almeno il 70% del monte ore programmato".
Pertanto alla luce di quanto su esposto, non possono essere effettuate sostituzioni, se, a seguito di dimissioni, il monte ore restante del piano di inserimento risulta inferiore al 70%.
4) Modalità di pagamento ed applicazione di determinati istituti
Per quanto attiene le modalità di pagamento delle indennità spettanti ai giovani, occorre precisare che i soggetti utilizzatori sono tenuti a corrispondere con cadenza mensile l'indennità spettante ai giovani in base alle ore di presenza effettuate nell'arco di ogni mese.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo, l'obbligo della corresponsione dell'indennità spettante ai giovani neo inseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente. Pertanto, anche ai fini di una semplificazione e uniformità di adempimenti, l'I.N.P.S. provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/94 e n. 52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.
Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod. F24. Le stesse anticipate dagli enti utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, saranno rimborsate trimestralmente all'istituto, a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione.
Ai fini di una più efficace azione amministrativa nelle modalità di pagamento, questo Assessorato ha stipulato in data 20 gennaio 2000 una convenzione (allegato 4) con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la Direzione generale dell'I.N.P.S., per snellire le procedure ed adeguare le stesse alla normativa regionale.
Relativamente alle modalità operative relative al conguaglio delle somme anticipate dai soggetti utilizzatori, restano valide, pertanto, le direttive emanate dall'I.N.P.S. - Direzione centrale entrate contributive, con circolare n. 13 del 27 gennaio 1999, e n. 60 del 7 marzo 2000.
Considerato il contenuto della norma, si sottolinea l'esigenza che le S.A.P.-I.N.P.S. attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.
Per quanto attiene al regime fiscale delle indennità liquidate, le attività formative ed il monitoraggio degli interventi, nonché quant'altro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n. 322, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 14 novembre 1998, punto 6) e circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998, punti 5) e 6) e successive modifiche ed integrazioni.
Per l'applicazione di determinati istituti, quali ferie, malattia e maternità, nonché quant'altro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 336, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 1999, punto 7), e dalla circolare assessoriale 23 giugno 2000, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000.
Per le procedure e le modalità di realizzazione dei suddetti piani, a cura dei soggetti utilizzatori, si farà riferimento alla modulistica allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n. 370 (allegati 5, 6 e 7).
5) Attività di vigilanza e controllo
Restano valide le direttive impartite con circolare assessoriale 27 aprile 1998, n. 306.
  L'Assessore: ADRAGNA 


Allegato 1
P.I.P.. STRAORDINARI. LEGGE REGIONALE N. 18/99


                              Assegn. 
Ente convenzionato  Indirizzo Comune         A B Premio defi-Convenzione 
                              nitiva 
A.P.I. - Catania  Piazza Falcone, 12 Catania 85 50 64 48 9 56 Si 
A.P.I. - Enna  Via L. da Vinci, 7 Enna 15 17 11 8 3 11 Si 
A.P.I. - Messina  Via Ghibellina, 21 - Is. 296 Messina 144 23 86 65 4 69 Si 
A.P.I. - Siracusa  Viale Teracati, 75 Siracusa 10 - 8 6 - 6 Si 
AGCI - Federazione Regionale  Via S. Cuccia, 1 Palermo 88 13 66 49 2 52 Si 
Assindustria - Agrigento  Via Artemide, 3 Agrigento 71 6 53 40 1 41 Si 
Assindustria - Palermo  Via XX Settembre, 64 Palermo 119 46 71 53 8 61 Si 
Assindustria - Trapani  Via Virgilio (Quartiere Portici), 28 Trapani (TP) 160 64 96 72 11 83 Si 
Associazione Artigiani C.A.S.A. Fed. reg.le  Via Pignatelli Aragona, 56 Palermo 376 38 226 169 7 175 Si 
Associazione Artigiani C.A.S.A. Palermo  Via Pignatelli Aragona, 46 Palermo 278 12 167 125 2 127 Si 
C.I.D.E.C. - Comitato provinciale Caltanissetta  Via della Regione, 54 Caltanissetta (CL) 92 4 69 52 1 52 Si 
C.I.D.E.C. - Comitato provinciale Palermo  Via Principe Belmonte, 16 Palermo 7 - 5 4 - 4 Si 
C.I.D.E.C. - Comitato provinciale Trapani  Corso Italia, 58 Trapani (TP) 122 14 73 55 2 57 Si 
C.I.L.A. - Sede Regionale  C.so Tukory, 256 Palermo 298 1 179 134 - 134 Si 
C.L.A.A.I. - Unione prov.le  C.so Camillo Finocchiaro Aprile, 98 Palermo 57 8 43 32 1 33 Si 
C.N.A. - Sede provinciale Ragusa  Centro Direzionale ASI Ragusa - - - - - - Si 
C.N.A. Comitato Regionale Siciliano  Via F. Crispi, 72 Palermo 964 87 482 361 15 376 Si 
Collegio dei geometri Messina  Viale San Martino, 261 Is. 79 Messina 3 5 2 2 1 3 Si 
Collegio dei geometri Ragusa  Via Archimede, 183 Ragusa 23 - 17 13 - 13 Si 
Collegio dei ragionieri e periti comm.li - B.P. Gotto  Via Luigi Sturzo, 24 Barcellona P.G. (ME) 36 2 27 20 - 21 Si 
Collegio dei ragionieri e periti comm.li - Catania  Via Grotte Bianche, 150 Catania - - - - - - Si 
Confartigianato - Sede prov.le Agrigento  Via Empedocle, 85 Agrigento 153 10 92 69 2 70 Si 
Confartigianato - Sede prov.le Catania  Via Pietro Toselli, 37 Catania 67 1 50 38 - 38 Si 
Confartigianato - Sede prov.le Enna  Via Val d'Aosta Enna 247 5 148 111 1 112 Si 
Confartigianato - Sede prov.le Palermo  Via Francesco Laurana, 5 Palermo 201 20 121 90 3 94 Si 
Confartigianato - Sede prov.le Ragusa  Via Roma, 216 Ragusa 15 - 11 8 - 8 Si 
Confartigianato - Sede prov.le Ragusa 1  Corso Italia, 86 Ragusa - - - - - - Si 
Confartigianato - Sede prov.le Siracusa  Corso Gelone, 68 Siracusa - 2 - - - - Si 
Confartigianato - Sede prov.le Trapani      Trapani (TP) - - - - - - Si 
Confcommercio - Sede provinciale Agrigento  Via S. Vito, 23 Agrigento 214 14 128 96 2 99 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Caltanissetta  Via Messina, 69 Caltanissetta 249 13 149 112 2 114 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Catania  Via Mandrà, 8 Catania 488 43 293 219 7 227 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Enna  Piazza Garibaldi, 1 Enna 171 21 103 77 4 80 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Messina  Via G. Bruno, 1 Messina 484 85 290 217 15 232 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Palermo  Via Emerico Amari, 11 Palermo 290 58 174 130 10 140 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Ragusa  Via Roma, 212 Ragusa 584 81 292 219 14 233 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Siracusa  Via Laurana, 4 Siracusa 344 41 206 155 7 162 Si 
Confcommercio - Sede provinciale Trapani  Via Marino Torre, 171 Trapani (TP) 389 57 233 175 10 185 Si 
Confcooperative Sicilia  Via Pietro Nenni, 24 Palermo 558 95 279 209 16 225 Si 
Confcooperative Trapani  Via A. Pepoli, 68 Trapani (TP) 26 - 20 15 - 15 Si 
Confesercenti - Comitato reg.le siciliano  Piazza Castelnuovo, 26 Palermo 590 25 295 221 4 225 Si 
Confesercenti - Fed. prov.le Palermo  Via Guido Cavalcanti, 5 Palermo 245 33 147 110 6 116 Si 
Confimpresa - Agrigento  Via S. Vito, 25 Agrigento 36 17 27 20 3 23 Si 
Fe.N.A.P.I. - Segreteria Regionale  Via Garibaldi, 118/A Messina 2513 138 1.005 753 24 776 Si 
Fed.Ar.Com. - Alcamo  Via Anime Sante, 10 Alcamo (TP) 1186 61 534 400 10 410 Si 
Fed.Ar.Com. - Sede prov.le Messina  Via Ugo Bassi, 34 Messina 37 1 28 21 - 21 Si 
Fed.Ar.Com. Sede prov.le Agrigento  Via Giovanni XXIII, 106 Agrigento 6 - 5 3 - 3 Si 
Legacoop  Via A. Borrelli, 3 Palermo 37 14 28 21 2 23 Si 
Legacoop - Sede prov.le      Messina 1 - 1 1 - 1 Rinuncia 
Ordine degli Avvocati - Barcellona P.G.  Via Roma, 157/F Barcellona P.G. (ME) 12 - 9 7 - 7 Si 
Ordine degli Avvocati - Messina  Via T. Cannizzaro Messina 24 5 18 13 1 14 Si 
Ordine degli Avvocati - Modica  C.so Umberto I, 454 - Pal. di Giustizia Modica (RG) - - - - - - Si 
Ordine degli Avvocati - Patti  Via Molino Croce Patti (ME) - - - - - - Si 
Ordine degli Avvocati - Ragusa  Via Natalelli, 2 Ragusa 9 1 7 5 - 5 Si 
Ordine degli Ingegneri - Palermo  Via Francesco Crispi, 120 Palermo 64 2 48 36 - 36 Si 
Ordine degli Ingegneri - Ragusa      Ragusa - - - - - - Si 
Ordine degli Ingegneri - Trapani  Largo Madonna, 4 Trapani (TP) 24 2 18 13 - 14 Si 
Ordine dei Chimici - Ragusa  Via Archimede, 183 Ragusa 3 - 2 2 - 2 Si 
Ordine dei Consulenti del Lavoro - Palermo  Via Redipuglia, 6 Palermo 17 10 13 10 2 11 Si 
Ordine dei Consulenti del Lavoro - Caltanissetta  Via E. Medi, 1 Caltanissetta (CL) 6 - 5 3 - 3 Rinuncia 
Ordine dei consulenti del lavoro - Ragusa      Ragusa 2 - 2 1 - 1 No 
Ordine dei Dottori agronomi e forestali - Ragusa  Via Archimede, 183 Ragusa 1 - 1 1 - 1 Si 
Ordine dei Dottori commercialisti - Agrigento  Viale della Vittoria Agrigento 4 - 3 2 - 2 Si 
Ordine dei Dottori commercialisti - Barcellona P.G.  Via Roma, 170 Barcellona P.G. (ME) - - - - - - Si 
Ordine dei Dottori commercialisti - Messina  Via Maddalena, 42 Messina 61 6 46 34 1 35 Si 
Ordine dei Dottori commercialisti - Palermo  Via Ruggero Settimo, 55 Palermo - - - - - - Si 
Ordine dei Dottori commercialisti - Ragusa  Via Archimede, 183 Ragusa 12 1 9 7 - 7 Si 
Ordine dei Farmacisti - Ragusa  Via Archimede, 183 Ragusa 1 1 1 1 - 1 Si 
Ordine dei Medici Odontoiatri - Caltanissetta  Via Leone XIII Caltanissetta (CL) 1 - 1 1 - 1 Si 
Ordine dei Medici Odontoiatri - Palermo  Piazza Sturzo, 4 Palermo 7 - 5 4 - 4 Si 
Ordine dei Medici Odontoiatri - Trapani      Trapani (TP) 4 2 3 2 - 3 Si 
Ordine dei Veterinari - Ragusa  Via Archimede, 183 Ragusa 1 - 1 1 - 1 Si 
Ordine Nazionale dei Biologi  Via Massimo D'Azeglio Palermo 51 8 38 29 1 30 Si 
S.A.D.A. C.A.S.A.   Via Ghibellina, 179 Messina 53 11 40 30 2 32 Si 
U.C.I.C.T. - Sede prov.le Agrigento  Via De Gasperi, 5 Agrigento 4 - 3 2 - 2 No  
U.C.I.C.T. - Sede regionale  C.so C.llo Finocchiaro Aprile, 98 Palermo 54 3 41 30 1 31 Si 
U.N.C.I. - Federazione regionale  Via Ventura, 5 Palermo 90 7 68 51 1 52 Si 
U.P.L.A. C.L.A.A.I. - Unione prov.le Messina  Via degli Angeli, 20 Is. 185/B Messina 435 25 261 195 4 200 Si 
Unione provinciale agricoltori - Palermo  Via Mariano Stabile, 142 Palermo 2 - 2 1 - 1 Si 
Unione provinciale agricoltori - Trapani  Via Vespri, 31 Trapani (TP) - - - - - - Si 
  TOTALI     13021 1309 7.045 5.275 225 5.500 



(A) Abbattimento percentuale previsto dalla decisione della C.R.I. del 17 maggio 2000; (B) Ripartizione proporzionale a seguito dell'abbattimento percentuale.

Allegato 2
ELENCO DELLE AZIENDE CHE HANNO PRESENTATO LA SCHEDA DI ADESIONE LA CUI ISTRUTTORIA SI È' CONCLUSA CON IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'
(Si omette l'allegato)



Allegato 3
ELENCO DELLE AZIENDE CHE HANNO PRESENTATO LA SCHEDA DI ADESIONE LA CUI ISTRUTTORIA SI È' CONCLUSA CON LA NON AMMISSIBILITÀ
(Si omette l'allegato)



Allegato 4
INTESA
tra la REGIONE SICILIANA Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione rappresentata dall'Assessore pro-tempore on.le Antonino Papania
la DIREZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e il MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'attuazione dell'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha regolamentato le modalità di pagamento relative ai Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato ed integrato con l'art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, con l'art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, con l'art. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con l'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e con l'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
1. Piani di inserimento professionale art. 15 legge n. 451/94
1.1. Nella Regione Siciliana, in esecuzione dell'art. 19, comma 1 lett. b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai giovani impegnati nei progetti di cui all'art. 15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, è erogata una indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi.
1.2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nell'ambito della Regione Siciliana, i soggetti utilizzatori corrispondono per intero le indennità spettanti ai giovani utilizzati nei piani di inserimento professionale, di cui al comma 1 lett. b), dell'art. 15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451. Le somme anticipate, con esclusione di quelle a carico del soggetto utilizzatore, saranno conguagliate in sede di versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S da parte dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'I.N.P.S., da parte dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
1.3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, comunicherà alla Direzione regionale dell'I.N.P.S., copia dei Piani regionali, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, con ldelle risorse finanziarie con cui si farà fronte.
2. Piani di inserimento professionale interregionali art. 11, legge regionale n. 4/99
2.1. Ai giovani residenti nella Regione Siciliana, utilizzati nei cosiddetti Piani interregionali con gemellaggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4. L'erogazione delle indennità avverrà con le modalità previste dall'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2.2. Per i Piani di cui al superiore punto, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, comunicherà, a seguito dell'avvenuta presa d'atto dei Piani approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego delle Regioni ospitanti, alle Direzioni Regionali dell'I.N.P.S. competenti per territorio, copia dei Piani con l'indicazione delle risorse finanziarie con cui si farà fronte.
3. Piani di inserimento professionale art. 15, lett. a), legge n. 451/94
3.1. L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, ha apportato alcune modifiche ai piani di inserimento di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 15, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
I suddetti piani non rientrano nella sfera di applicazione della presente convenzione.
3.2. L'Assessorato Regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, trasmetterà comunque alla Direzione regionale dell'I.N.P.S., copia dei progetti approvati.
4. Piani di inserimento professionale autofinanziati, art. 10, legge regionale n. 18/99
4.1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, trasmetterà alla Direzione regionale dell'I.N.P.S., copia dei piani regionali autofinanziati dai soggetti utilizzatori, ai sensi dell'art. 10 comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, con l'indicazione delle imprese o dei liberi professionisti beneficiari della misura.
Roma, 20 gennaio 2000.
(2000.48.2402)
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CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 2/AG.
Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 26 - Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro - Art. 6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 - Prosecuzione dei progetti.
A tutti gli enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Divisione II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
L'art. 6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, autorizza la spesa di L. 22.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di L. 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fino al 30 aprile 2001.
Si impartiscono le seguenti direttive, a seguito dell'esame della Commissione regionale per l'impiego, nel corso della seduta del 27 novembre 2000.
1. Prosecuzione dei progetti del Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro
L'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferiva delega al Governo della Repubblica ad emanare un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro.
Tale delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Con la nuova norma regionale sopra richiamata è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2000 e 2001, complessivamente, la spesa di L. 26.000 milioni, al fine di consentire la prosecuzione dei predetti interventi fino al 30 aprile 2001.
Il legislatore regionale, nell'emanare la predetta disposizione, ha ritenuto di dover consentire la prosecuzione degli interventi in parola, fino al 30 aprile 2001, in considerazione delle difficoltà di attuazione dei piani di impresa, allegati ai progetti, nonché per la mancanza di una disposizione derogatoria che consentisse alle pubbliche amministrazioni promotrici degli interventi di poter attuare l'impegno all'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei predetti interventi.
Al riguardo, si richiama il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale in oggetto segnata che estende le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica, per l'allocazione lavorativa dei soggetti destinatari del regime transitorio lsu (art. 10 decreto legislativo n. 468/97), ai giovani impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità del piano straordinario di cui al decreto legislativo n. 280/97 e a quelli impegnati nei PIP "a", purché i predetti progetti siano stati approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000.
La predetta disposizione facilita la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei predetti progetti pur non erogando alcuna agevolazione economica prevista per i lavoratori destinatari del regime transitorio dei LSU. Resta, in ogni caso, applicabile la disciplina statale e regionale degli incentivi all'occupazione, ove i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti richiesti dalle specifiche norme di settore.
Ciò premesso, i soggetti attuatori degli interventi in parola possono richiedere a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, la prosecuzione dei predetti interventi.
Le richieste, formulate sulla base dell'allegata modulistica (allegati A e A/1) e corredate dal necessario provvedimento approvativo del competente organo dell'ente, esecutivo nelle forme di legge, debbono pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena la decadenza.
Nel corpo del provvedimento che dispone la prosecuzione degli interventi, va confermato l'impegno all'occupazione stabile nel tempo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché vanno, altresì, assunti - a carico del soggetto attuatore - gli oneri relativi alle coperture assicurative per INAIL e RCT.
A seguito della necessaria favorevole istruttoria delle richieste, per l'autorizzazione alla prosecuzione degli interventi non necessiterà un'ulteriore approvazione da parte della Commissione regionale per l'impiego.
Risulterà, invece, indispensabile l'adozione del preventivo provvedimento assessoriale di finanziamento.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, territorialmente competenti, provvederanno alla riassegnazione dei giovani, verificando scrupolosamente che i soggetti interessati siano in possesso dei prescritti requisiti nonché che le procedure di assegnazione siano avvenute in conformità alle disposizioni impartite.
Sono in corso le necessarie interlocuzioni con l'INPS al fine di sottoscrivere la convenzione per il pagamento delle competenze, ivi compresi gli ANF. Si riserva di impartire successive direttive al riguardo.
2. Piano straordinario di lavori di pubblica utilità - Status
Si conferma, comunque, il contenuto della circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n. 371, nella parte in cui precisa che i lavoratori impegnati nei progetti in parola non rientrano tra i soggetti destinatari nella disciplina transitoria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, così come integrato e modificato dall'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale in oggetto segnata.
Conseguentemente, i giovani utilizzati in progetti ricadenti nell'ambito del Piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, non possono essere impegnati nelle attività socialmente utili, disciplinate dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
3. Piano straordinario di lavori di pubblica utilità - Sostituzioni
Al fine di consentire le sostituzioni nell'ambito dei progetti in parola, rimodulati ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è stato richiesto a tutte le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, su disposizione della Commissione regionale per l'impiego resa nella seduta del 15 giugno 2000, di verificare l'avvenuta assegnazione di tutti i giovani tutelati dalla previsione di cui all'ultimo periodo del richiamato art. 48, comma 3, della legge regionale n. 10 del 1999.
Al riguardo, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 24 ottobre 2000 si è determinata nel senso che gli Uffici periferici, alla luce della vigente normativa e delle disposizioni assessoriali impartite, devono effettuare gli approfondimenti necessari per i provvedimenti conseguenti, che gli stessi Uffici dovranno adottare, non necessitando ulteriore valutazione da parte della Commissione.
Per quanto sopra, con assessoriale prot. n. 7389/Coord. reg. del 14 novembre 2000 è stato dato mandato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di verificare l'avvenuta assegnazione di tutti i giovani tutelati dalla previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 48, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e, nel rispetto della normativa vigente, autorizzare eventuali sostituzioni con altri giovani, in possesso dei requisiti di legge, ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di assegnazione ai progetti, senza preventiva valutazione di questo Coordinamento regionale e della Commissione regionale per l'impiego.
4. Vigilanza e controlli
Gli ispettorati del lavoro vorranno attivare ogni necessaria iniziativa volta al controllo ed alla vigilanza delle predette attività.
  L'Assessore: ADRAGNA 


ALLEGATO A





ALLEGATO A2




(2000.48.2403)


CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 3/AG.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 - art. 4, comma 3 e art. 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c.,  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana - Ufficio di Presidenza 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'I.N.P.S. - Direzione centrale entrate contributive
Alla sede I.N.P.S. della Regione Sicilia
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ha emanato norme concernenti i piani di inserimento professionale. Su conforme parere della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 27 novembre 2000, si impartiscono le seguenti direttive.
1. Proroga dei termini di applicazione dei PIP regionali ed interregionali
Il primo comma dell'art. 8 dispone, nell'ambito della Regione, che le norme inerenti i piani di inserimento professionale regionali dei giovani privi di occupazione, ivi compresi i piani straordinari di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 2002.
A tal fine, i piani di inserimento professionale, relativi al piano, istituito con decreto n. 3569/VI/C.R.I./L. del 29 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 31 dicembre 1999, al n. 1551, allegato alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n. 370, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, e relativi al piano istituito con decreto n. 12/X/L. del 19 gennaio 2000 e decreto n. 18/VI/C.R.I. del 26 gennaio 2000, allegato alla circolare assessoriale 15 febbraio 2000, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2000, possono concludersi anche oltre il 31 dicembre 2000, e comunque non oltre i 12 mesi dal loro inizio.
Il secondo comma dell'art. 8 dispone, altresì, che le norme inerenti i piani di inserimento professionale interregionali si applicano, ai giovani residenti nel territorio della Regione, fino al 31 dicembre 2002.
2. Computo dei giovani impegnati nei PIP che i soggetti utilizzatori debbono assumere
Il terzo comma dell'articolo 8 si concreta nell'interpretazione delle modalità di computo (all'unità inferiore per difetto in caso di frazione) del numero dei giovani impegnati nei PIP che i soggetti utilizzatori debbono trasformare in rapporti lavorativi.
Tale obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso soggetto utilizzatore abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti. Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
Ad esempio, un'azienda che ha utilizzato 12 giovani nei PIP, assolverà l'obbligo instaurando 7 rapporti lavorativi e non già 8 (60% di 12 = 7,2).
3. PIP di tipo "A"
Il comma 4 dell'art. 8 disciplina le modalità di attuazione dei lavori socialmente utili nell'ambito dei PIP di tipo "A" approvati dalla Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, mutuando le disposizioni già recate dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo n. 468/97.
Emerge chiara la volontà del legislatore di limitare la possibilità di attivare tale misura soltanto ai piani approvati antecedentemente alla data del 31 luglio 2000, e pertanto di non consentire l'approvazione di ulteriori progetti.
Peraltro, la Commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 30 marzo 2000, si era già determinata di attivare tale misura soltanto in quei casi in cui si prevede l'utilizzazione di soggetti già inseriti nel bacino dei lavori socialmente utili, finalizzando tale intervento al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla loro stabilizzazione, evitando l'ampliamento dell'area del cosiddetto "precariato".
4. Deroga alle procedure di evidenza pubblica
Il comma 3 dell'articolo 4 estende le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica, per l'allocazione lavorativa dei soggetti destinatari del regime transitorio L.S.U. (art. 10 decreto legislativo n. 468/97), ai giovani impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità del piano straordinario di cui al decreto legislativo n. 280/97 e a quelli impegnati nei PIP di tipo "A", purché i predetti progetti siano stati approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000.
La predetta disposizione facilita la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei predetti progetti pur non erogando alcuna agevolazione economica.
Al riguardo, si precisa che, a tali soggetti si applicano tutti i benefici contributivi previsti dalla normativa statale e dalla normativa regionale in atto vigente, purché in possesso dei requisiti previsti.
5. Piani straordinari di inserimento professionale - Nuove istanze
Con circolare assessoriale 3 settembre 1999, n. 358, sono state impartite direttive circa l'attuazione della misura in parola, premettendo che, al punto 3, della predetta circolare, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali, nazionali o comunitari, - previa approvazione di apposita convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego - i piani straordinari di inserimento professionale, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro, o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei predetti piani, così come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
In caso di inadempienza a tale obbligo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, ed il recupero delle somme erogate.
Fermo restando l'impegno di cui sopra è cenno, per i predetti piani, non trova applicazione il rapporto numerico determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 451/94, per il ricorso all'istituto, mentre non possono essere attivati piani nel caso in cui i soggetti utilizzatori non abbiano proceduto all'assunzione di almeno il 60% dei giovani utilizzati in analoghi precedenti progetti.
Premesso quanto sopra, si porta a conoscenza che è intendimento di questo Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, promuovere un piano per l'utilizzazione di circa 2.000 giovani con i piani straordinari di inserimento professionale.
L'istruttoria delle richieste pervenute sarà operata in base all'ordine cronologico di presentazione.
Al fine di determinare i piani da ammettere a finanziamento si avrà riguardo:
a) dei vari soggetti convenzionati, sulla scorta dei criteri che verranno adottati dalla Commissione regionale per l'impiego;
b) dell'occupabilità dimostrata dai soggetti, nei precedenti piani realizzati;
c) della maggiore percentuale d'impegno all'occupazione dichiarata.
Le associazioni datoriali, gli ordini e i collegi professionali, nonché le imprese e i liberi professionisti interessati alla misura in parola, potranno fare pervenire la propria richiesta, all'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, entro e non oltre 10 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione della presente circolare assessoriale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo le modalità appresso indicate:
a) Richieste avanzate dalle Associazioni datoriali, dagli Ordini o Collegi professionali.
Le associazioni datoriali, gli Ordini ed i Collegi professionali, interessati alla misura, potranno fare pervenire all'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, la richiesta di stipula di convenzione con l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, con allegate le schede di adesione al progetto per singola impresa/libero professionista (All. 1), ed elenco delle imprese/liberi professionisti, (All. 3) debitamente compilato. Tale elenco dovrà, altresì, essere inviato su supporto informatico in "Excel", secondo il formato già in uso per i precedenti piani.
Resta inteso che non saranno prese in considerazione le schede di adesione al progetto che saranno compilate parzialmente, o difformi da quelle di cui all'allegato "1" alla presente circolare, presentate dalle singole imprese o liberi professionisti all'associazione datoriale, Ordine o Collegio professionale d'appartenenza, che recano data anteriore a quella del giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare assessoriale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si fa presente che la mancanza di uno solo degli elementi sopra citati, comporterà l'automatica esclusione dell'istanza presentata, pertanto non saranno prese in considerazione gli enti che avanzeranno richiesta generica, omettendo di allegare le schede di adesione al progetto per singola impresa/libero professionista (All. 1).
b) Richieste avanzate da singole imprese o liberi professionisti.
Le singole imprese o i liberi professionisti, interessati alla misura potranno fare pervenire, direttamente all'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, la scheda di adesione al progetto (All. 2), debitamente compilata in ogni sua parte, dal legale rappresentante/titolare dell'impresa/dello studio professionale, conforme all'allegato 2, pena l'esclusione.
La stessa scheda di adesione deve essere trasmessa, per conoscenza, all'Associazione datoriale/ordine/collegio professionale, cui l'impresa/libero professionista aderisce.
Si fa presente che, ai fini dell'eventuale successiva convocazione per la stipula della convenzione, è essenziale l'esatta indicazione, sulla scheda stessa, dell'Associazione datoriale/Ordine/Collegio professionale d'appartenenza.
La mancanza di uno solo degli elementi sopra indicati comporterà l'automatica esclusione, dall'eventuale piano, dell'impresa/libero professionista.
Non si terrà conto, altresì, delle richieste presentate in data antecedente al giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare, nonché di quelle pervenute oltre il termine di 10 giorni.
Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, al termine dell'istruttoria delle schede di adesione al progetto pervenute, sottoporrà le risultanze istruttorie alla Commissione regionale per l'impiego per le determinazioni di competenza.
6. Informazioni
Si fa presente che questo ufficio ha appreso che la Commissione europea - Direzione generale concorrenza ha autorizzato gli aiuti di Stato inerenti il regime di premio per l'utilizzazione di giovani impegnati con i piani d'inserimento professionale (art. 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 18) sino al 31 dicembre 1999, con decisione trasmessa alle autorità italiane con lettera SG (98) D/2242 del 17 marzo 1998 (aiuti di Stato N 692/97).
Pertanto, in attesa che la Commissione europea esprima il proprio parere in ordine all'applicazione del suddetto regime oltre il 31 dicembre 1999, le agevolazioni in questione potranno essere concesse soltanto nei limiti stabiliti dalla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis".
La suddetta comunicazione dispone, in particolare, che gli aiuti pubblici che non superino un importo di 100.000 ECU in tre anni, non esplicando un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati, non sono soggetti alla procedura di controllo comunitario ai sensi dell'articolo 93 del trattato.
Va, altresì, precisato che la sopracitata comunicazione prevede che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e carbonifera (CECA), della costruzione navale e dei trasporti.
Pertanto, le imprese appartenenti ai settori sopra citati, e nelle more che la problematica venga definita da parte della Commissione europea - Direzione generale concorrenza, questo ufficio ritiene, in via cautelativa, di sospendere dal beneficio, di attivare piani d'inserimento professionale, le imprese interessate.
La presente circolare, nonché i relativi allegati potranno essere consultati, con possibilità di scaricare, l'allegato 1 e l'allegato 2 in formato "Word" e l'allegato 3 in formato "Excel", sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico n. 52.
  L'Assessore: ADRAGNA 








Il sottoscritto .................................................................................. nato a .................. Il ......................., legale rappresentante/titolare dell'impresa/dello studio professionale .................................................................................. con sede a .................................................................................. in via .................................................................................. n. ........., a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, e sotto la propria personale responsabilità (1),
dichiara

-  che negli ultimi dodici mesi non ha provveduto a licenziamenti di personale, se non per motivi espressamente previsti dalla legge;
-  di impegnarsi a provvedere a propria cura e spese ad accendere apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L., ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
-  di essere a conoscenza delle modalità di pagamento previste dall'art.81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
n  di non avere utilizzato giovani in precedenti interventi di analoga natura (2);
n  di avere utilizzato n. .......... giovani in precedenti analoghi progetti (P.I.P.,Borse di lavoro, L..S.U., L.P.U.), e di avere trasformato con rapporto di lavoro (apprendistato, C.F.L., altro .................................) , un numero di giovani paria a ....................... (2);
-  di avere posto in essere tutte le procedure che portano all'assunzione dei giovani impegnati, e che per cause non dipendenti dalla propria volontà non ha potuto dare luogo all'assunzione, e di cui si allega documentazione (3);
n  di non avere lavoratori dipendenti (2);
n  di avere un numero di lavoratori dipendenti pari a ....................... (2);
-  di impegnarsi, alla conclusione del piano, all'assunzione a tempo indeterminato/contratto di formazione e lavoro/apprendistato, di almeno il 60% dei giovani impegnati nel presente piano, e più precisamente n. ____ giovani, così come previsto dall'art.10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18;
-  di impegnarsi a porre in essere tutte le procedure che portano all'assunzione dei giovani utilizzati;
-  di essere a conoscenza, in caso di inadempienza a tale obbligo, della decadenza dai benefici concessi ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18;
n  di non avere ricevuto, nel triennio di riferimento, agevolazioni a titolo di "de minimis" , da parte di alcun ente pubblico (Stato, Regione, Provincia etc.) (2);
n  di avere ricevuto, nel triennio di riferimento, agevolazioni ricevute a titolo di "de minimis", e che comunque, l'importo delle agevolazioni afferenti all'utilizzo dei/del soggetti/o richiesti/o con la presente istanza, sommato all'importo delle altre agevolazioni ricevute a titolo di "de minimis" nel triennio di riferimento (4), non supera l'ammontare complessivo di 100.000 ECU; (2)
-  che i dati contenuti nella presente scheda corrispondono al vero;
-  di delegare l'associazione/ordine/collegio in indirizzo, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, a rappresentarmi per la sottoscrizione della convenzione straordinaria con l'Agenzia regionale per l'impiego.
Relativamente alle attività formative si farà riferimento alla circolare assessoriale 5 novembre 1997, n. 285 e alla circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n. 29.
Per le finalità previste dalla normativa inerente i P.I.P, si autorizza l'Agenzia regionale per l'impiego al trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della legge n. 675/96.
.................................................................. li, ..................................................................
FIRMA

..................................................................................


(1) Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
(2) Segnare l'ipotesi che ricorre.
(3) Solo nel caso in cui non sia stato rispettata la percentuale di assunzione prevista dal comma 5 dell'art. 15 della legge 451/94.
(4) Il triennio di riferimento decorre dal momento in cui il beneficiario ha ricevuto la prima agevolazione a titolo di "de minimis".


Allegato 3


(2000.48.2404)
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CIRCOLARE 28 novembre 2000, n. 28.
Articolo 9, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Borse formative all'autoimpiego.

Agli Enti promotori di progetti L.S.U.
All'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Ai gruppi di lavoro della Direzione I e II
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c.,  Alla Presidenza della Regione-Ufficio di Gabinetto 

L'art. 9, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 dispone l'erogazione nell'importo di lire 80 milioni del contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente a favore di quei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 31 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, i quali presentino l'istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore (29 novembre 2000) della legge regionale n. 24/2000.
Al fine di consentire l'efficace attuazione della norma predetta si rende necessario impartire le seguenti direttive.
1) Soggetti beneficiari - Modalità e termini di presentazione delle istanze
Preliminarmente si avverte che le istanze devono essere prodotte direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi farà fede il timbro postale di spedizione.
I soggetti che in forza delle circolari assessoriali n. 309 del 2 aprile 1999, n. 360 del 23 settembre 1999, n. 1 del 19 gennaio 2000 e n. 5 del 24 febbraio 2000, abbiano avanzato richiesta del contributo per le borse formative all'autoimpiego e per i quali non si è concluso l'iter procedimentale con l'adozione del provvedimento finale di concessione, e che non presentano , entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, formale revoca della richiesta del medesimo contributo potranno ricevere il finanziamento secondo le disposizioni delle circolari assessoriali sopra specificate.
Qualora i soggetti di cui sopra ritengano di voler revocare la precedente istanza e ripresentarla per usufruire del maggior importo eccezionalmente stabilito dal comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 dovranno manifestare tale volontà, presentando entro il termine sopra specificato, in carta legale o resa legale formale revoca della precedente istanza. La nuova istanza da presentarsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della norma in oggetto (entro il 27 febbraio 2001) dovrà essere compilata su carta legale o resa legale, secondo quanto previsto dalle circolari assessoriali succitate, con la sostituzione delle parole "70 milioni" con le parole "80 milioni" anche nelle note dell'allegato B della circolare n. 309/98. Alle nuove istanze sarà attribuito un nuovo numero di istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Si avverte, altresì, che l'attività prevista nel connesso progetto di formazione all'autoimpiego dovrà avere durata di otto mesi per 800 ore e che, relativamente alla documentazione da allegare in forza delle succitate disposizioni assessoriali, potrà essere fatto espresso riferimento alla documentazione già allegata alla precedente richiesta, se non soggetta a termini di scadenza, fermo restando che le voci di costo del finanziamento dovranno prevedere l'articolazione percentuale prevista dal punto 6 della circolare assessoriale 2 aprile 1998, n. 309.
I soggetti aventi diritto, in possesso dei requisiti in premessa specificati che intendano per la prima volta avanzare richiesta del contributo in questione e fruire dell'agevolazione di finanziamento (lire 80 milioni) prevista dalla norma in oggetto, dovranno presentare entro il termine perentorio dalla stessa fissato (27 febbraio 2001) la relativa istanza da compilare su carta legale o resa legale, attenendosi alle procedure stabilite dalle citate circolari assessoriali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni progettuali sopra specificate.
2) Priorità
Ai sensi dell'art. 4 - 6° comma della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 verrà data priorità alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale dagli aventi diritto, che risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione dello stesso.
A tal fine, se ne ricorrono le condizioni, in aggiunta alla documentazione prescritta dalle predette circolari assessoriali dovrà essere prodotta in sostituzione del certificato previsto dalla lettera g) della circolare assessoriale 19 gennaio 2000, n.1, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo l'allegato 1, da trasmettere, altresì, per debita conoscenza all'U.P.L.M.O. e alla S.C.I.C.A. di competenza ed all'ente utilizzatore.
3) Efficacia dell'art. 9, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24
Trattandosi di norma "temporanea", appare necessario rilevare che la norma in oggetto esaurisce la propria efficacia allo spirare del termine dalla stessa stabilito , trascorso il quale permane, ovviamente, la possibilità dei soggetti aventi diritto di richiedere il contributo per un importo massimo di settanta milioni, in conformità all'art. 2 della legge regionale n. 3/98 e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure previste dalle circolari già citate, con la modifica, ai fini del l'acquisizione della priorità, concernente la dichiarazione di cui all'allegato 1 sopra specificato.
Gli uffici e gli organismi in indirizzo avranno cura di dare massima diffusione alla presente circolare, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale del lavoro.
(www.regione.sicilia.it/lavoro).
L'Assessore: ADRAGNA

Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Io sottoscritt..... .................................................................. nato a .................................................................. il ...................................... e residente a ............................. via/piazza .................................................................. n. ...... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai fini dell'acquisizione della priorità prevista dall'art .4, 6° comma della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
DICHIARO

che l'istanza di concessione del contributo ex art. 2 legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni datata .................................................................., è presentata in costanza di effettiva utilizzazione nel progetto di L.S.U. attivato dall'ente (a)................................................................. .................................................................. e che l'effettiva utilizzazione in lavori socialmente utili sarà mantenuta anche all'atto della fruizione del predetto beneficio, riservandomi fin da ora di comunicare l'eventuale sospensione dell'impegno in progetti di L.S.U. o la cessazione dall'attività di lavoro socialmente utile.
(Luogo e data) ..................................................................
Il dichiarante
..................................................................

NOTE
(a)  Specificare l'Ente utilizzatore.
(b)  Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante.

(2000.48. 2405)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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