GURS Parte I n. 57 del 2000
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 DICEMBRE 2000 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 7 novembre 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj in agro di Menfi  pag.


DECRETO 17 novembre 2000.
Nuova denominazione di alcuni istituti regionali d'istruzione secondaria superiore  pag.


ORDINANZA 17 novembre 2000.
Integrazione dell'ordinanza 7 luglio 1997, concernente supplenze da conferire al personale docente con contratto a tempo determinato negli istituti regionali d'arte con scuole medie annesse, nell'Istituto tecnico femminile regionale diCatania o negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi T. Ardizzone Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo, per il triennio scolastico 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e seguenti  pag. 10 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 6 novembre 2000.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 10 


DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 12 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 13 novembre 2000.
Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 28 novembre 2000.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Librizzi al 31 dicembre 1997.   pag. 19 

DECRETO 1 dicembre 2000.
Revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania al 31 dicembre 1997  pag. 20 


DECRETO 6 dicembre 2000.
Revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Trapani al 31 dicembre 1997  pag. 27 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 25 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira.  pag. 31 


DECRETO 10 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena  pag. 38 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 14 settembre 2000.
Disposizioni relative alle tessere di servizio del settore dei trasporti pubblici  pag. 39 


DECRETO 8 novembre 2000.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68  pag. 42 


DECRETO 8 novembre 2000.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.   pag. 43 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ricostituzione del consiglio della Camera di commercio di Palermo  pag. 44 
Rettifica dei dati anagrafici del vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa  pag. 44 
Revoca della nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Ragusa  pag. 44 
Sostituzione di componenti dell'Osservatorio regionale di vigilanza  pag. 44 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento dell'associazione di organizzazione di produttori Consorzio AOP Sicilia, con sede in Bagheria.
  pag. 44 
Riforma del decreto 18 gennaio 1991, concernente occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione - ramo agricoltura e foreste - di beni immobili siti nei comuni di Bronte e Randazzo  pag. 45 
Approvazione del piano di ripartizione n. 1174 mod. quater, relativo ai terreni conferiti dalla ditta Modica Giuseppina e Maria Concetta in agro di Noto  pag. 45 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Corelli di Messina  pag. 45 
Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani  pag. 45 

Assessorato dei lavori pubblici:
Autorizzazione alla Provincia regionale di Enna per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Leonforte e Assoro  pag. 45 
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per lavori urgenti nel comune di Licata  pag. 46 
Ordinanza relativa al deposito presso la Cassa depositi e prestiti di indennità di espropriazione da parte della Provincia regionale di Agrigento  pag. 46 
Ordinanza relativa al deposito presso la Cassa depositi e prestiti di indennità di espropriazione da parte della Provincia regionale di Agrigento  pag. 46 

Assessorato della sanità:
Modifica del decreto 21 settembre 2000, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico sito nel comune di Santa Croce Camerina  pag. 46 
Nomina del comitato dei garanti ex art. 23 del C.C.N.L. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale  pag. 46 
Autorizzazione al sindaco del comune di Grammichele per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 47 
Sostituzione del segretario della commissione di disciplina ex D.P.R. n. 120/88  pag. 47 
Voltura dell'autorizzazione sanitaria per il pubblico macello di Mussomeli  pag. 47 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE  pag. 47 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Spadafora  pag. 49 
Autorizzazione alla ditta Fincantieri - Cantieri navaliitaliani S.p.A., con sede in Trieste, per il proseguimento di emissioni in atmosfera  pag. 49 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione per il pagamento di una somma in favore dell'azienda Eredi Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, quale rata di saldo contributo di esercizio per il 1998  pag. 49 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 16 ottobre 2000, n. 1033.
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Direttive.
  pag. 50 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 7 novembre 2000.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj in agro di Menfi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n.116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n.431;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art.1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n.1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357;
Visto il decreto n.5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita, per il quadriennio 1995/99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
Visto il decreto n.5686 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, e i successivi decreti di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel comune di Menfi è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Esaminato il verbale n.48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto de scritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;
Vista l'opposizione avanzata verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, dalla società agricola Caparrina s.r.l. spedita il 7 marzo 1998, con la quale l'opponente, proprietaria di una grande estensione di terreno ricadente all'interno della zona vincolata con il verbale di cui sopra è cenno, sostiene che il limite di inedificabilità nella fascia di terreni prospicienti il mare dall'ex torrente Cavarretto (ora orrido canale cementificato con regolare autorizzazione) al fiume Carboj presenta uno strano percorso soltanto nella zona Caparrina; infatti il limite è (casualmente) identico al confine di proprietà della partita catastale n. 8748 del comune di Menfi, mentre nelle zone immediatamente limitrofe segue le curve di livello e non i confini particellari.
Per quanto sopra detto la linea di demarcazione della zona di inedificabilità sembra più frutto di una semplicistica scelta di carattere topografico per individuare un territorio, che non una scelta dettata da una motivata presa visione delle peculiarità paesaggistiche e naturali del luogo. Pertanto viene auspicata una visita della commissione provinciale di Agrigento nei terreni di prorietà dell'opponente società Caparrina al fine di segnalare, nell'interesse primario del territorio e dell'ambiente, quali e quanti appezzamenti di terreno all'interno del l'Azienda siano veramente meritevoli di tutela;
Viste le controdeduzioni della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento prodotte con la nota n. 519 del 13 settembre 2000;
Ritenuto che l'opposizione sopra menzionata non è supportata da congrue e legittime motivazioni, in quanto il vincolo paesaggistico proposto non è di inedificabilità; esso lungi dal musealizzare un territorio è atto propeutico alla fase della pianificazione paesistica; costituisce infatti contenuto obbligatorio del piano la disciplina delle porzioni territoriali sottoposte a tutela. D'altra parte il vincolo paesaggistico non preclude di per sé, qualsiasi attività edilizia, ma semplicemente comporta il controllo da parte della Soprintendenza degli interventi che si intendono eseguire nell'area protetta. Quindi la legge n. 1497/39 è uno strumento che serve a migliorare e non deprimere l'aspetto dei luoghi protetti. Attraverso la sua imposizione si pone esclusivamente la necessità della verifica della compatibilità degli interessi privati alla trasformazione edificatoria con quelli pubblici della conservazione delle risorse estetico-ambientali del territorio.
Per quanto concerne poi l'auspicata visita della commissione provinciale di Agrigento all'interno dell'area di proprietà della opponente società Agricola Caparrina s.r.l., la Soprintendenza afferma che è stato effettuato un sopralluogo in data 20 settembre 1997, così come si può evincere dal verbale n. 48 del 2 dicembre 1997;
Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilità, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;
Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n.5686 del 16 marzo 1993 contestualmente al divieto di temporanea immodificabilità di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub A, B, C, D ed E allegate al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj in agro di Menfi, descritta nel verbale n. 48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub A, B, C, D ed E allegate, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.139, lett. C e D, del T.U., approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n.1497 e dell'art.9 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli artt.142, comma 1, del T.U. n.490/99 e 12 del regio decreto n.1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi allpretorio del comune stesso.
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2000.
  GRANATA 


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(2000.46.2336)
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DECRETO 17 novembre 2000.
Nuova denominazione di alcuni istituti regionali d'istruzione secondaria superiore.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto n. 343/Dir. del 31 agosto 2000, vistato alla Ragioneria generale al n. 2380 del 15 settembre 2000, con il quale è stato redatto il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali e, conseguentemente, sono stati effettuati i seguenti accorpamenti:
a)  l'Istituto professionale per ciechi Florio e Salamone di Palermo all'Istituto regionale d'arte di Bagheria;
b)  l'Istituto regionale d'arte di San Cataldo all'Istituto regionale d'arte di Enna;
c)  l'Istituto professionale per ciechi T. Ardizzone Gioeni di Catania all'Istituto tecnico regionale per le attività sociali di Catania;
Considerato che, ai sensi del comma 10° dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2000, tali istituzioni devono assumere la denominazione di Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, l'Istituto regionale d'arte di Bagheria, con accorpato l'Istituto professionale per ciechi Florio e Salamone di Palermo, assume la seguente nuova denominazione: Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria; l'Istituto regionale d'arte di Enna, con accorpato l'Istituto regionale d'arte di San Cataldo, assume la seguente nuova denominazione: Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna; l'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania, con accorpato l'Istituto professionale per ciechi T. Ardizzone Gioeni di Catania, assume la seguente nuova denominazione: Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2000.
  GRANATA 

(2000.47.2365)
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ORDINANZA 17 novembre 2000.
Integrazione dell'ordinanza 7 luglio 1997, concernente supplenze da conferire al personale docente con contratto a tempo determinato negli istituti regionali d'arte con scuole medie annesse, nell'Istituto tecnico femminile regionale diCatania o negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi T. Ardizzone Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo, per il triennio scolastico 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e seguenti.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza assessoriale n. 37 del 7 luglio 1997, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1997, reg. n. 1, foglio 87, concernente le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato negli istituti regionali pareggiati con scuole medie annesse per il triennio 1998/2001 e seguenti;
Visti i decreti interassessoriali nn. 36 e 37 del 4 febbraio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con i quali sono state modificate ed approvate le piante organiche degli Istituti professionali per ciechi T.A. Gioeni di Catania e Florio e Salamone di Palermo;
Considerato che nelle predette piante organiche sono stati introdotti nuovi insegnamenti appartenenti alle classi di concorso sottoelencate:
- classe di concorso 42/A - informatica gestionale;
- classe di concorso 76/A - trattamenti testi;
Considerato che per il triennio scolastico 2001/2004 la Sovrintendenza scolastica regionale dovrà formulare le graduatorie per supplenze annuali sulla scorta delle domande di aggiornamento e/o nuova inclusione da presentarsi dal 2 novembre al 2 dicembre 2000;
Ritenuto di dovere consentire, al personale docente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso a dette materie di insegnamento, l'inserimento nelle relative graduatorie mediante la presentazione di apposita istanza entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto di dovere integrare l'ordinanza assessoriale n. 37/97;
Considerato che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000, il 3° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 53/76 è stato sostituito;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere annullare il comma 25 dell'art. 14 della suddetta ordinanza assessoriale n. 37/97, in quanto non più in vigore;

Ordina:


Art. 1

L'ordinanza assessoriale n. 37 del 7 luglio 1997, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1997, reg. 1, foglio 87 è integrata come segue:
Gli aspiranti alla nomina a supplenze con contratto di lavoro a tempo determinato per il triennio scolastico 2001/2004, possono presentare domanda in carta semplice alla Sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia, via Fattori, 60 - 90100 Palermo, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti per supplenze annuali appartenenti alle sottoelencate classi di concorso, il cui insegnamento è previsto negli Istituti professionali per ciechi T.A. Gioeni di Catania e Florio e Salamone diPalermo, già accorpati rispettivamente con l'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania e Istituto regionale d'arte di Bagheria:
1)  classe di concorso 42/A - informatica gestionale;
2)  classe di concorso 76/A - trattamenti testi.

Art. 2

Il comma 25 dell'art. 14 dell'O.A. n. 37/97 è annullato.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2000.
  GRANATA 

(2000.47.2361)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 6 novembre 2000.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 6622 del 21 febbraio 2000 e n. 15339 dell'11 maggio 2000, con la quale la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di adesione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria, e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto dei citati 4° e 5° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676, ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 22532 del 20 luglio 2000, prot. n. 24428 del 9 agosto 2000, prot. n. 26296 del 6 settembre 2000, prot. n. 27369 del 19 settembre 2000 e prot. n. 28209 del 27 settembre 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che, avendo già in data 28 gennaio 1999, 11 maggio 2000 e 21 febbraio 2000 presentato istanza, hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a) a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note della ECOMAP n. 16434 del 28 giugno 2000, n. 18476 del 26 luglio 2000, n. 19396 del 9 agosto 2000 e n. 21298 del 25 settembre 2000, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2000, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa Amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che abbiano presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID, alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID, la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai, autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art.4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n.11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per laSicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 6 novembre 2000.
  NICOLOSI 


Allegato
ELENCO DEI TABACCAI LOTTISTI AUTORIZZATI A RISCUOTERE LE TASSE AUTOMOBILISTICHE ERARIALI IN SICILIA


Cod. lottomatica N.Ricevitoria RAGIONE SOCIALE Indirizzo Comune Provincia 
PA1347  1352 Russo Giuseppina via Roma, 60 Joppolo Giancaxio AG 
PA1497  1502 Mancuso Giuseppe via Roma, 12 Resuttano CL 
PA1532  1537 Plumeri Giuseppina via Nazario Sauro, 45 Villalba CL 
PA1525  1530 Sorce Maria via del Popolo, 12 Sutera CL 
PA1496  1501 Marino Agatina contrada Currone, 8 Ragalna CT 
PA1369  1374 Mordano Annunziata via Principe Umberto, 132 Mazzarrone CT 
PA0842  847 Pira Iolanda via Sciarelle, 6 Acireale CT 
PA1230  1235 Lo Cascio Concetta corso Umberto, 454 Leonforte EN 
PA1231  1236 Lombardo Antonino piazza Carella, 7 Leonforte EN 
PA1541  1546 Bucca Domenica via Nazionale, 45 Fondachello di Valdina ME 
PA1465  1470 Campochiaro Tindara Maria via Nasidi, 38 Librizzi ME 
PA1445  1450 Donato Giovanna via Nazionale, 288 Falcone ME 
PA1516  1521 Pittalà Rosina Emilia via Vittorio Emanuele, 73 San Teodoro ME 
PA1464  1469 Ruggeri Carmela via Vittorio Emanuele, 113 Letojanni ME 
PA1520  1525 Santoro Mario Carmelo via San Francesco di Paola, 13 Savoca ME 
PA1448  1453 Sciacca Antonino via IV Novembre, 6 Ficarra ME 
PA1490  1495 Torcivia Salvatore via Roma, 24 Pettineo ME 
PA1463  1468 Catanese Maria Angela via Indipendenza, 75 Lascari PA 
PA1456  1461 D'Aiuto Concetta via Roma, 11 Giuliana PA 
PA1407  1412 Serafino Innocenzo via Lorenzo Caruso, 18 Camporeale PA 
PA1334  1339 Di Pietro Biagio Stazione FF.SS. Vittoria RG 
PA1446  1451 Bellofiore Rosa via Vittorio Emanuele, 47 Ferla SR 


(2000.46.2321)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3030 del 18 dicembre 1999, concernente: "Interventi urgenti di protezione civile per la Regione Sicilia";
Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 5 della predetta ordinanza con la quale per il ripristino delle infrastrutture nei comuni della provincia di Catania danneggiati dagli eventi eruttivi dell'Etna del giorno 4 settembre 1999 è assegnato alla Regione siciliana un contributo di L. 2.000.000.000 che verrà erogato sulla base di stati di avanzamento;
Viste la nota prot. n. 20883 del 6 luglio 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
Vista la nota prot. n. 9209 del 18 ottobre 2000, con la quale la Presidenza della Regione - Ufficio regionale di protezione civile - chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso di un apposito capitolo di spesa intestato alla Rubrica Presidenza per l'iscrizione della somma di L. 2.000.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata ordinanza del Ministro dell'interno n. 3030 del 18 dicembre 1999;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione dell'intervento statale;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4878 Assegnazioni dello Stato per interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture nei comuni della provincia diCatania danneggiati dagli eventi eruttivi dell'Etna. 
11232031406V       + 2.000.000.000  

ASSESSORATO DELLA PRESIDENZA
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  50391 Spese per il ripristino delle infrastrutture nei comuni della provincia diCatania danneggiati dagli eventi eruttivi dell'Etna. 
2121030815020999      + 2.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 21 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2463)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 13 novembre 2000.
Determinazione del limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che all'art. 33 prevede la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;
Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il proprio decreto del 14 aprile 1998, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1998, con il quale il limite massimo di intervento ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in L. 127.800.000, elevato ulteriormente a L. 134.700.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa e a L. 141.600.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Visto il proprio decreto 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, con il quale è stato rideterminato il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione;
Vista la propria circolare 30 dicembre 1998, prot. n. 4519, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 1999, con la quale sono state impartite prescrizioni tecniche relative ai nuovi massimali di costo;
Visto il decreto del 10 agosto 1999 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale il limite massimo di intervento previsto per le agevolazioni da concedere ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77 è stato elevato a L. 160.000.000 per ogni alloggio da elevare ulteriormente a L. 168.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 176.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Ritenuto di applicare il sopracitato limite massimo d'intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78, in misura proporzionale alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);
Considerato che, in relazione alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95), il limite massimo d'intervento è determinato in L. 138.000.000 da elevare ulteriormente a L. 145.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 152.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;
Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo di intervento ammissibile a contribuito previsto per i benefici delle agevolazioni delle leggi statali sulla casa;

Decreta:


Art. 1

Per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di intervento è determinato in L. 138.000.000, da elevare ulteriormente a L. 145.000.000 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a L. 152.000.000 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori. A tali limiti di intervento non si applica alcuna maggiorazione.

Art. 2

L'entità dei mutui integrativi da concedere agli operatori che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare alla data del 31 ottobre 1998.

Art. 3

Il mutuo concedibile, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 1, non potrà superare l'importo relativo al costo effettivo dell'opera o il prezzo di prima cessione convenzionato con l'amministrazione comunale interessata.

Art. 4

Le istanze formulate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84, per la determinazione o rideterminazione del limite massimo d'intervento dovranno essere inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - gruppo X/A, corredate dai seguenti allegati:
1)  certificato rilasciato dal direttore dei lavori con firma autenticata a norma di legge, attestante che i lavori di costruzione degli alloggi di cui si chiede il finanziamento integrativo, sono in corso alla data di presentazione dell'istanza, nonché le opere eseguite e quelle da eseguire;
2)  documentazione relativa alle erogazioni effettuate dall'Istituto mutuante sino alla data dell'istanza;
3)  nell'ipotesi di lavori in corso d'esecuzione oltre il termine fissato per le cooperative nel contratto di appalto e per le imprese nella concessione edilizia, una relazione dell'operatore istante, con firma autenticata a norma di legge, contenente le motivazioni della ritardata ultimazione dei lavori con allegata la documentazione comprovante le giustificazioni addotte per tale ritardo;
4)  (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi con gli estremi di registrazione fiscale per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse interessi di preammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);
5)  (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;
6)  quadro tecnico aggiuntivo;
7)  quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 5

La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contestualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.

Art. 6

Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata alla data del 31 ottobre 1998, occorre produrre:
1)  relazione sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, da cui si evinca lo stato d'avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;
2)  documentazione giustificative (stati d'avanzamen to, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).

Art. 7

L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dei lavori pubblici per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2000.
  LO GIUDICE 



Vistato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici in data 28 novembre 2000 al n. 938.


Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(2000.49.2488)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 novembre 2000.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Librizzi al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 63428 del 22 luglio 1987 ed i relativi decreti attuativi, con il quale è stata, tra l'altro, approvata al 31 dicembre 1983 la pianta organica delle farmacie del comune di Librizzi;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo il quale, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, può stabilirsi, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge n. 475/68 e successive modificazioni, sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi e che tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate in soprannumero;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Librizzi al 31 dicembre 1997, pari a 2.074 abitanti;
Visto il decreto del 14 dicembre 1999, n. 56 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con il quale è stato autorizzato il trasferimento dei locali della farmacia afferente alla sede unica rurale del comune di Librizzi, dai locali siti in Librizzi centro, via Umberto I n. 16, ai nuovi locali siti in via Libera Russia n. 1 nella frazione Colla Maffone del medesimo comune, ricadenti anch'essi nell'ambito della circoscrizione territoriale di pertinenza della stessa farmacia;
Considerato che per effetto del provvedimento autorizzativo suindicato, la popolazione residente in Librizzi centro e nelle frazioni poste a monte di detto centro è venuta a trovarsi in notevoli difficoltà per quanto attiene alla fruizione del servizio di assistenza farmaceutica, stante le insufficienti vie di collegamento tra detti centri abitativi e la località Colla Maffone, ove insiste l'unica farmacia, che non consentono di garantire alla popolazione locale un regolare approvvigionamento di farmaci;
Vista la nota del 10 giugno 2000, n. 4556, con la quale il sindaco del comune di Librizzi chiede, per le ragioni che precedono, l'istituzione, in deroga al criterio della popolazione, di un ulteriore servizio farmaceutico in Librizzi centro, sussistendone i presupposti di fatto e di legge;
Vista la nota del 30 giugno 2000 dell'ufficio tecnico del comune di Librizzi, ove viene indicata la linea di demarcazione tra la sede istituenda e quella esistente, come da relativa documentazione planimetrica;
Viste le note del 10 settembre 2000 e 23 settembre 2000 del comune di Librizzi, recanti rispettivamente la distanza intercorrente tra Librizzi centro e la farmacia sita in frazione Colla Maffone pari a km. 4,2 e le condizioni di viabilità tra i due agglomerati;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 362/91 dell'ordine provinciale dei farmacisti, giusta nota del 21 settembre 2000, prot. n. 900;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 362/91, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, giusta nota del 24 ottobre 2000 prot. n. 3349/F/52842;
Ritenuto di dovere intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e di dover recepire eventuali trasferimenti di titolarità e/o di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV 25 settembre 1992, n. 970;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Librizzi è così determinata fino al 31 dicembre 1997:
a) dati ISTAT popolazione residente al 31 dicembre 1997: 2.074 abitanti;
b) sedi farmaceutiche esistenti: n. 1 rurale
c)  è istituita la 2ª sede farmaceutica rurale ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 362/91.
Delimitazione delle sedi:
Sede I
-  titolare dr. Sgroi Giuseppe, via Libera Russia n. 1, frazione Colla Maffone;
-  tratto della linea di demarcazione comprendente la strada comunale Ronco - Marurà ed il tratto della strada provinciale 126 Colla - Librizzi, sino al torrente Enzio, con annesso tutto il territorio posto a valle sino al confine. Nella sede ricadono le frazioni di Colla Maffone, Murmari, parte della frazione San Pancrazio, Piana e nuclei abitati sparsi;
Sede II (da istituire)
-  tratto della linea di demarcazione comprendente il rimanente tratto della strada provinciale 126 Colla - Librizzi, con inizio dal torrente Enzio e per intero la strada comunale Castegnazza - Antona - Trombettina - S. Nicoletta con annessa tutta la parte a monte del territorio comunale sino al confine. Nella zona ricadono Librizzi centro e le frazioni Nasini, S. Venera, Acquaverni, Acquapalumbo, Vallonevina inferiore, Vallonevina superiore, restante parte San Pancrazio, nonché nuclei abitati sparsi.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Librizzi ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso ed agli organi provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.49.2487)
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DECRETO 1 dicembre 2000.
Revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 78999 del 13 gennaio 1990, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1987 la pianta organica delle farmacie del comune di Catania;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e, conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1, comma 2°, della legge n. 362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380 del T.U.LL.SS.;
Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 362/91;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Catania al 31 dicembre 1997, pari a 342.275;
Rilevato che sulla base dei suddetti dati ISTAT, quattordici delle cento sedi farmaceutiche esistenti, risultano eccedenti il parametro di corrispondenza proporzionale della popolazione e quindi in soprannumero, rimanendo tali fino al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge per il loro riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito dalla pianta organica;
Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania anche in relazione agli intervenuti mutamenti nel tempo della popolazione nel comune;
Preso atto dell'attuale distribuzione, nel territorio urbano delle 100 farmacie effettivamente aperte al pubblico, dei dati demografici delle diverse zone della città, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti e delle direttrici di traffico;
Preso atto dell'incremento demografico rilevato nel periodo intercorrente tra il censimento del 1991 ed il 31 dicembre 1997 in talune delle 10 municipalità in cui è suddiviso il territorio della città di Catania, ove in particolare il rapporto residenti / farmacia risulta maggiore rispetto al coefficiente di legge: San Giovanni Galermo, Trappeto - Cibali, S. Giorgio Librino e S. Leone Rapisardi;
Preso atto che nelle ulteriori seguenti municipalità, ove pure si è registrato nel periodo di tempo sopra considerato un incremento demografico, il rapporto per municipalità, tra i residenti e le farmacie risulta prossimale al rapporto legale di 4.000: 1 per cui il servizio farmaceutico è soddisfatto dalle farmacie ivi operanti: Ognina, Barriera, Monte Po', Sud;
Preso atto che nelle restanti municipalità Centro e Borgo il rapporto per municipalità, tra il dato demografico e le farmacie ivi operanti, è inferiore al coefficiente di legge con conseguente esubero di esercizi farmaceutici rispetto al quorum;
Considerato che, a seguito delle valutazioni che precedono, sono state individuate e proposte dal comune nove zone carenti di esercizi farmaceutici così distribuite nelle seguenti municipalità: San Giovanni Galermo (2), Trappeto - Cibali (2), San Leone Rapisardi (1) e S. Giorgio Librino (4);
Preso atto che nella municipalità S. Leone Rapisardi il servizio di assistenza farmaceutica risulta soddisfatto dalle farmacie ivi operanti, tenuto conto peraltro che in detta municipalità insiste di fatto anche la sede farmaceutica n. 82 a seguito del trasferimento dei locali del relativo esercizio nell'ambito territoriale di pertinenza, autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania con delibera del direttore generale del 14 marzo 2000, n. 673;
Vista la propria nota del 18 settembre 2000, n. 1N13/2693;
Considerato che, sulla base della popolazione residente nel comune di Catania, nelle zone carenti di cui sopra, il servizio farmaceutico deve essere assicurato con l'assegnazione ad esse di esercizi farmaceutici per decentramento a norma dell'art. 5 comma 1, della legge n. 362/91, restando invariato il numero complessivo di sedi farmaceutiche del comune;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 10 maggio 2000 dagli organi ed enti istituzionalmente coinvolti nel procedimento, di cui al relativo verbale;
Visto il decreto del 22 aprile 1998, n. 25295, con il quale vengono indicate le fasi endoprocedimentali e fissati i criteri per l'espletamento delle procedure di decentramento di cui al comma 1, art. 5, legge n. 362/91;
Vista la nota assessoriale del 26 giugno 2000, n. 1N13/1921, con la quale è stata portata a conoscenza dei farmacisti titolari, i cui esercizi insistono nelle municipalità ove si registra un esubero di farmacie, l'esigenza di assicurare il servizio nelle zone carenti proposte dal comune ed è stato al contempo, rivolto agli stessi, l'invito a voler manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio in una di dette zone carenti, al fine anche di consentire l'indicazione di preferenza, stante che l'unico interesse pubblico attiene a che in ogni zona carente venga garantito un adeguato servizio farmaceutico;
Viste le accettazioni espresse dai farmacisti titolari, pervenute in esito alla nota assessoriale n. 1N13/1921/00 sopracitata, entro i termini nella stessa indicati;
Visti i verbali del 20 settembre 2000 e del 26 ottobre 2000, dai quali è scaturito che soltanto i titolari delle sedi farmaceutiche 38, 41 e 49, hanno manifestato concreta espressione di volontà al decentramento del proprio esercizio, con preferenza rispettivamente per le zone ricadenti nelle seguenti municipalità: Trappeto (perim. 0601), Trappeto (perim. 0603) e San Giovanni Galermo (perim. 0502);
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 30 ottobre 2000 di cui al relativo verbale;
Vista la relazione tecnica del sistema informativo territoriale del comune di Catania, facente parte integrante del predetto verbale;
Acquisito il parere favorevole del comune di Catania, reso ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, reso ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Catania;
Ritenuto di dovere, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Catania di cui al presente provvedimento, attribuire alle farmacie sopra citate propri ambiti territoriali opportunamente delimitati mantenendo le originarie numerazioni di 39, 41 e 49;
Ritenuto di dovere modificare le delimitazioni territoriali delle sedi farmaceutiche insistenti nella municipalità centro, limitrofe a quelle da decentrare a norma del 1° comma, art. 5, legge n. 362/91 e specificatamente le sedi farmaceutiche nn. 13, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
Ritenuto di dovere modificare altresì le delimitazioni territoriali delle sedi farmaceutiche insistenti nelle municipalità S. Giovanni Galermo, Trappeto - Cibali e S. Giorgio Librino, confinanti con le nuove circoscrizioni territoriali da assegnare per decentramento a norma del 1° comma, art. 5, legge n. 362/91 e, rispettivamente, le sedi farmaceutiche nn. 49 e 60, 14, 38, 41, 83, 84 e 85, 57, 68, 78 e 99;
Ritenuto di dovere ridelimitare i confini della sede farmaceutica n. 82, di fatto ricadente nella municipalità S. Leone Rapisardi a seguito del trasferimento dei locali di cui in premessa, rideterminando al contempo le circoscrizioni territoriali delle sedi confinanti, ricadenti nella medesima municipalità;
Ritenuto di dovere riperimetrare, conseguentemente allo spostamento di cui sopra, i confini delle sedi farmaceutiche 58, 79 e 81 della municipalità Monte Pò da cui la stessa sede 82ª proveniva;
Ritenuto, nella ridelimitazione delle sedi farmaceutiche sopra menzionate, di dovere assegnare le strade di confine, convenzionalmente, alle sedi con minor numero di abitanti, come da relazione tecnica del sistema informativo territoriale del comune di Catania, di cui in premessa;
Ritenuto di dovere confermare le sedi farmaceutiche non interessate dai decentramenti, nei loro attuali con fini;
Ritenuto di dovere intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e di dovere recepire eventuali trasferimenti di titolarità e/o di locali che potranno essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania l'adozione dei provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici afferenti alle sedi nn. 39, 41 e 49 nelle circoscrizioni territoriali assegnate;
Visti gli atti d'ufficio,

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Catania, il cui numero è fissato in complessive n. 100 sedi farmaceutiche, di cui n. 99 urbane ed una rurale:
a)  dati ISTAT popolazione residente al 31 dicembre 1997: n. 342.275 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 99 urbane ed una rurale;
c)  delimitazione delle sedi:
1ª sede
-  Coffa Antonina, via Cristoforo Colombo n. 25;
-  confini: dal mare via Grimaldi, via Plebiscito, via C. Colombo, via Dusmet, via Porticello, piazza S. Placido, via Museo Biscari, piazza Duca di Genova, via Vecchia Dogana, via Dusmet, piazza Alcalà, via Alcalà, via Jonica fino al mare;
2ª sede
-  Rizzo Nervo Maria, via Plebiscito n. 116;
-  confini: via Plebiscito, via Reitano, via S. Chiara, via Transito, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Grimaldi, via Stella Polare, via Plaia, piazza Caduti del Mare, via della Concordia, via Mulino a Vento;
3ª sede
-  Zinno Schifani Antonino, via Plaja n. 117;
-  confini: dal mare per via Stella Polare, via Plaja, Rotonda Plaja e sul prolungamento di via Acquicella Porto fino al mare;
4ª sede
-  Fisichella Antonino, via Plebiscito n. 224;
-  confini: via Garibaldi, via Quartiere Militare, via Naumachia, via Abate Ferrara, via Plebiscito, via De Lorenzo, via delle Calcare, via Mulino a Vento, via Plebiscito, via Reitano, via S. Chiara, via Consolato della Seta, via Sapuppo, via SS. Trinità, via Garibaldi;
5ª sede
-  Monciino Salvatore, via Garibaldi n. 74;
-  confini: via Auteri, piazza Mazzini, via della Lettera, via Vittorio Emanuele, via SS. Trinità, via Sapuppo, via Consolato della Seta, via S. Chiara, via del Transito;
6ª sede
-  Gerbino Massimo, via Plebiscito n 329;
-  confini: via della Concordia, via Belfiore, via Plebiscito, via De Lorenzo, via delle Calcare, via Mulino a Vento;
7ª sede
-  Farinato Eredi, via Plebiscito n. 391;
-  confini: via della Concordia, via Belfiore, via Plebiscito, via Abate Ferrara, via Naumachia, piazza S. Cristoforo, via Plebiscito, via Velis, via Mauro, via Plebiscito, via Piombai, via Costantino, via Paulet;
8ª sede
-  Scalia Paolo, via Garibaldi n. 230;
-  confini: via SS. Trinità, via Vittorio Emanuele, via Quartarone, via Teatro Greco, via Ospedale Vecchio, piazza Machiavelli, via Bellia, via Garibaldi, via Velis, piazza S. Cristoforo, via Naumachia, via Quartiere Militare, via Garibaldi;
9ª sede
-  Nicolosi Gaetano, via Garibaldi n. 328;
-  confini: via Teatro Greco in linea d'aria alla via Dionisio Motta, via Campisano, via Case Sante, via V. Emanuele, via Pittà, via Sacchero, via Bonaccorsi, via Fortino Vecchio, via Costantino, via Piombai, via Plebiscito, via Mauro, via Velis, via Garibaldi, via Bellia, piazza Machiavelli, via Ospedale Vecchio;
10ª sede
-  Carbone Francesco, via Garibaldi n. 376;
-  confini: via Paulet, via Costantino, via Fortino Vecchio, via Bonaccorsi, via Sacchero, via Pittà, via Abba, piazza Palestro, via Palermo, via A. Giusti in linea d'aria fino al vicolo della Vigna, via Acquicella Porto, via della Concordia;
11ª sede
-  Barbagallo Rosario, via Vitt. Emanuele II n. 631;
-  confini: via Pittà, via Vitt. Emanuele, via Case Sante, via S.M. della Catena, via Medaglie d'Oro, piazza Risorgimento, via Aurora, via Palermo, piazza Palestro, via Abba;
12ª sede
-  Totaro Angela, viale Mario Rapisardi n. 61;
-  confini: via C. Forlanini, via Ofelia, via F. Filzi, via Consoli, via Lago di Nicito, piazza S. Maria di Gesù, via Cifali, via A. Cosmi, via dello Stadio;
13ª sede
-  Merlo Gaetano, piazza S. Maria di Gesù n. 4;
-  confini: via Moscatello, piazza V. Lanza, via Ficarazzi, piazza S. Maria di Gesù, via Lago di Nicito, via Dottor Consoli, via Androne, via S. Tomaselli, piazza Roma;
14ª sede
-  Zappalà Carlo, via Cibele n. 57;
-  confini: via S. Martelli Castaldi, via dell'Oro, piazza S. Luigi, via delle Rose, via Bezzecca, via S. Martelli Castaldi, via Fazzello, piazza I. Roberto, via Torresino, via P. Carrera, via Casagrandi, via Merlino, via Galermo, via Chiesuola, via Pettinato, via Cibele, via Scala, via Strano, via Cantone, via Cristaldi, via Stazzone, via Medina, via Susanna, via Stazzone, viale M. Rapisardi;
15ª sede
-  Pantano Antonio, via Cesare Beccaria n. 79;
-  confini: via Ficarazzi, piazza Lanza, via Muscatello, via A. Longo, via Consolazione, confine sud della Caserma, via Cappuccini Vecchi, via Chisarà, via Cifali, via Cristaldi, via Stazzone, via Maratona, piazza Spedini, via dello Stadio, via De Cosmi, via Lavaggi, via Lombroso, via Cifali;
16ª sede
-  Spampinato Francesco, via del Bosco n. 282;
-  confini: via Passo Gravina, via Vitaliti, via del Bosco, via Novelli, via Leucatia, via de Logu, via Zacco;
17ª sede
-  Ronsisvalle Luigi, via Etnea n. 591;
-  confini: via Caronda, viale O. da Pordenone, piazza Gioieni, viale A. Doria, via Passo Gravina, via Etnea, Circumetnea;
18ª sede
-  Lanza Luisa, via Etnea n. 520;
-  confini: via Rodi, via Vallone, via Consolazione, via A. Longo, piazza Roma, viale Regina Margherita, via Etnea, via Puleo, via N. Fabrizi, via Amore, via Monserrato, via Etnea, piazza Cavour, via Etnea, via Empedocle, via Filocamo, via Orto dei Limoni;
19ª sede
-  Caffo Angela, via Etnea n. 322;
-  confini: piazza Roma, viale Regina Margherita, viale XX Settembre, via Redentore, via Carbone, via G. De Felice, via F. Agnini, via Umberto, via Argentina, via S. Euplio, villa comunale V. Bellini, via D. Cimarosa, via S.S. Tomaselli;
20ª sede
-  Consoli Salvatore, via Etnea n. 400;
-  confini: via Etnea, via Puleo, via N. Fabrizi, via Rindone, via Papale, largo Rosolino Pilo, via M. R. Imbriani, via Monaca Santa, via Grotte Bianche, viale XX Settembre;
21ª sede
-  Balsamo Giuseppe, via Umberto n. 125;
-  confini: via Umberto, via Oberdan, piazza Trento, via Musumeci, via F.sco Riso, via Grotte Bianche, via XX Settembre, largo dei Vespri, via Redentore, via Carbone, via Amantea, via De Felice, via Agnini;
22ª sede
-  La Falce Marina, via Umberto n. 155;
-  confini: via Umberto, via F. Crispi, via Conte Ruggero, via Ventimiglia, via Toselli, via Musumeci, piazza Trento, via Oberdan;
23ª sede
-  Battiati Marilena, via F.sco Crispi n. 195;
-  confini: via Umberto, via Oberdan, via Verdi, piazza Bovio, via Francesco Crispi;
24ª sede
-  Di Stefano Carmelo, piazza Cavour n. 39;
-  confini: via Monserrato, via Etnea, Circumetnea, via R. Imbriani;
25ª sede
-  Salvia Giuseppe, corso Italia n. 12;
-  confini: via Musumeci, via Toselli, via Ventimiglia, via Conte Ruggero, via G. Carnazza, via Albero Mario, viale Libertà, corso delle Province, via Ramondetta, via Vitt. Emanuele Orlando, via Firenze;
26ª sede
-  Sgalambro Francesco, via D'Annunzio n. 45;
-  confini: via Musumeci, via D'Annunzio, via Giuffrida, via Canfora, via Genova, via Padova, via D'Annunzio, corso delle Province, via Ramondetta, via Vitt. Emanuele Orlando, via Firenze;
27ª sede
-  Squadrito Vincenzo, via Duca degli Abruzzi n. 215;
-  confini: via Macaluso, via Petrella, via Caduti del Lavoro, via Grasso Finocchiaro,- via Savasta, via Timoleone, via Acitrezza, via Regina Bianca, via Cavallaro, via Picanello, via M. Scammacca, via Fontanelle, via N. Giannotta, via Menza, via Duca degli Abruzzi, via Nuovalucello, fino alla linea d'aria di via Pidatella;
28ª sede
-  Gibiino Giovanni e Maria Carmela s.n.c., via Caduti del Lavoro n. 136;
-  confini: via Villa Glori, viale Ulisse, via Barraco, via Acireale, via Policastro, via Re Martino, via Grasso Finocchiaro, via Piccinini, via Galatioto;
29ª sede
-  Lo Castro Giuseppe e Angiola s.n.c., piazza Nettuno n. 34;
-  confini: dal mare via Villini a mare, via Acicastello, via Barraco, viale A. De Gasperi fino all'incrocio col viale Ruggero di Lauria e da qui in linea retta con via Guerrera fino al mare;
30ª sede
-  Li Volsi Paolo, via Messina n. 447/E;
-  confini: via Acireale, via Policastro, via Re Martino, via Grasso Finocchiaro, via P.pe Nicola, via Virzì, via Guerrera, via Alcide De Gasperi, via Barraco;
31ª sede
-  Impellizzeri Antonino, via Duca degli Abruzzi n. 95;
-  confini: via Acitrezza, via Regina Bianca, via Cavallaro, via Picanello, via Michele Scammacca in linea d'aria al largo Bordighera, via Morgia, via Cavaliere, piazza Corsica, via S. Angelo Fulci, via Re Martino, via Regina Bianca, via P.pe Nicola, via Grasso Finocchiaro, via Savasta, via Timoleone;
32ª sede
-  Recca Giacinta, corso Italia n. 111;
-  confini: corso delle Province, viale Libertà, via Asilo Sant'Agata, via M. Cilestri, piazza Corsica, via G. D'Annunzio;
33ª sede
-  Palermo Teresa Serafina, via Duca degli Abruzzi n. 4;
-  confini: dal mare via Guerrera, via Urzì, via P. Nicola, via G. Leopardi, via Messina, corso Italia, piazza Europa;
34ª sede
-  Guarnaccia Concetta & C., via Umberto n. 254;
-  confini: viale della Libertà, via A. Mario, via G. Carnazza, via Conte Ruggero, via F.sco Crispi, via Conte Torino;
35ª sede
-  Lodi Roberta, viale delle Libertà n. 57;
-  confini: corso martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII, costa mare, p.le Asia, viale Africa, via Raffineria, viale delle Libertà, via Conte di Torino, via F.sco Crispi, via D'Amico, via Monsignor Ventimiglia, via Archimede, via Fischetti;
36ª sede
-  Fonso Franca, via Vittorio Emanuele II n. 54;
-  confini: piazza A. Gandolfo, via A. di Sangiuliano, via VI Aprile, piazza dei Martiri, via Dusmet, via Porta di Ferro, piazza Cutelli, via Cali, via Teatro Massimo, piazza P. Lupo, via Gravina, via Rabbordone;
37ª sede
-  Brunetto Maria Angela, Via Etnea n. 39;
-  confini: via Teatro Greco, via Crociferi, via Alessi, via Bicocca, via La Piana, piazza dell'Università, via Etnea, via G. Clementi, via Crociferi, via Gesuiti, via Bambino, vicolo Villermosa, piazza A. Riccò, via Osservatorio, via G.B. Vaccarini, retro Monastero dei Benedettini.;
38ª sede
-  Palermo M. Grazia;
-  confini: via S. Zenone, via Carrubella, via A. Boito, via Tirreno, via Galermo, via Capopassero, via S. Zenone, via Peloritani, via C. Naselli, via Nebrodi, via C. Naselli, via Galermo;
39ª sede
-  De Gaetani Antonio, via Vittorio Emanuele II n. 114;
-  confini: piazza V. Bellini, via Teatro Massimo, via Calì, piazza M. Cutelli, via Porta di Ferro, via Dusmet, via Vecchia Dogana, via del Vecchio Bastione, piazza Duca di Genova, via Museo Biscari, via Lanolina;
40ª sede
-  Bellomo Carmela, via Garibaldi n. 24;
-  confini: via C. Colombo, via Plebiscito, via Grimaldi, piazza Federico di Svevia, via Castello Ursino, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via della Lettera, via Vittorio Emanuele, via Spadaro Grassi, via Garibaldi, via Pardo, via C. Colombo;
41ª sede
-  Sangiorgio Gaetana;
-  confini: confine comunale, via S. Catania, via F. Gualandi, viale Tirreno, confine comunale, via S. Sofia, piazza Bonasdies, via Galermo, via S. Paolo, via S. Nullo, via S. Catania, confine comunale;
42ª sede
-  eredi Nicosia, via Vittorio Emanuele n. 248;
-  confini: via Vittorio Emanuele, via S. Giuseppe al Duomo, via Roccaforte, piazza Università, via La Piana, via Alessi, via Crociferi, via Teatro Greco, via Quartarone;
43ª sede
-  Catalano Ernestina, via della Concordia n. 211;
-  confini: via della Concordia, via Acquicella, via Zia Lisa, via Dogali, via Officina Ferroviaria, via Acquicella Porto, via Plaia, piazza Caduto del Mare.
44ª sede
-  Palermo Antonino, corso Indipendenza n. 99;
-  confini: corso Amedeo Duca d'Aosta, via Umbria, corso Indipendenza, via Venezia Giulia, via C. Pisacane, via La Marmora, via E. Cialdini, via G. Di Gregorio, corso Indipendenza, via Nervesa della Battaglia, corso IV Novembre, via della Bainsizza;
45ª sede
-  Raciti Rosario, via Etnea n. 274;
-  confini: via D. Cimarosa, via Pacini, largo Paisiello, via Pacini, piazza Carlo Alberto, via G. Verdi, via G. Oberdan, via Umberto, via Argentina, via Euplio, Villa comunale V. Bellini, via D. Cimarosa;
46ª sede
-  Buccheri Carmelo, via Plebiscito n. 534;
-  confini: via Raciti, via Formiche, via Nastasio, via Giudice, via Mauri, via Bernardo Zanghì, via S. Maria della Catena, via Case Sante, via Campisano, via Dionisio Motta ed in linea d'aria, escludendo la chiesa di S. Nicolò, alla via Osservatorio, via Plebiscito, deposito AMT in linea d'aria alla via Raciti;
47ª sede
-  Costa Maria Lucia, piazza S. Domenico n. 28;
-  confini: via dottor Consoli, via Androne, via Roccaromana, via Beato Bernardo, piazza S. Domenico, via S. Maddalena, via del Plebiscito, via Bambino, vicolo Villermosa, piazza A. Riccò, via Osservatorio, via del Plebiscito, via N. Martoglio, via Reclusorio del Lume, via Orto S. Clemente;
48ª sede
-  Stracuzzi Concetta, Via Etnea n. 107;
-  confini: piazza Stesicoro, via C. F. Gambino, piazza Spirito Santo, via Montesano, via Minoriti, via A. Manzoni, Salita S. Camillo, via S. Elena, via Monte Vergine, via Bambino, via del Plebiscito, via S. Maddalena, via P. Garofano, piazza S. Carcere, via del Colosseo, via A. Manzoni;
49ª sede
-  Recca Maria Angela;
-  confini: confine comunale, via Galermo, via Carrubella, confine comunale, vicolo Barriera, via del Fasano, via Pozzo dell'Oro, via Galermo, via della Montagna, piazza Chiesa Madre, via S. Pietro Clarenza, via S. Matteo, largo G. Meli, via Mariani, confine comunale;
50ª sede
-  Consalvo Francesca, Via Etnea n. 23;
-  confini: via Pacini, via al Carmine, via Galvagna, via S. Gaetano alla Grotta, via Gemellaro, via Costarelli, via Monte S. Agata, via S. Euplio.
51ª sede
-  Motta Daniela, via Etnea n. 79;
-  confini: via Gesuiti, via Crociferi, via G. Clementi, via A. di San Giuliano, via Biondi, piazza Spirito Santo, via Montesano, Via Minoriti, via A. Manzoni, salita S. Camillo, via S.Elena, via Montevergine, via Bambino;
52ª sede
-  Catalabiano Mauro, piazza Stesicoro n. 36;
-  confini: piazza Stesicoro, via C. F. Gambino, via S. M. di Betlem, via S. Gaetano alla Grotta, via Gemellaro, via Costarelli, via Monte S. Agata, largo Paisiello, via Beato Bernardo, piazza S. Domenico, via P. Garofano, piazza Santo Carcere, via del Colosseo, via A. Manzoni, piazza Stesicoro.
53ª sede
-  Vacirca Rosa, via Gambino n. 52;
-  confini: corso Sicilia, via delle Finanze, via Antonio di Sangiuliano, via Biondi, piazza Spirito Santo, via C. F. Gambino, via S. M. di Betlem;
54ª sede
-  Barbagallo Concetta & C. s.n.c., corso Martiri della Libertà n. 16;
-  confini: corso Martiri della Libertà, piazza Papa Giovanni XXIII, via Marchese di Casalotto, piazza G. Falcone, via A. De Curtis, via Monsignor Ventimiglia, via A. di Sangiuliano, via delle Finanze, corso Sicilia, piazza della Repubblica;
55ª sede
-  Sangiorgio Carmela, via A. di Sangiuliano n. 109;
-  confini: via A. di Sangiuliano, via Monsignor Ventimiglia, via A. De Curtis, piazza G. Falcone, via Marchese di Casalotto, via VI Aprile, via A. di Sangiuliano, via Rabbordone, via Gravina, piazza P. Lupo, via Teatro Massimo, piazza V. Bellini, via M. Rapisardi;
56ª sede
-  Vieni Donata, piazza Duomo n. 16;
-  confini: via A. di Sangiuliano, via M. Rapisardi, piazza V. Bellini, via Lanolina, via Museo Biscari, piazza S. Placido, via Porticello, via Dusmet, via Pardo, via G. Garibaldi, via Spadaro Grassi, via V. Emanuele, via S. Giuseppe al Duomo, via Roccaforte, piazza dell'Università, via Etnea;
57ª sede
-  Pagano Grazia Maria, via Bummacaro n. 6;
-  confini: viale S. Teodoro, stradale Librino, viale Nitta, strada rurale S. Teodoro, viale Moncada, viale Castagnola;
58ª sede
-  Aiello Vincenzo, via Pacinotti n. 104;
-  confini: confine comunale, largo Serafino Amabile Guastella, via Gaetano Di Giovanni, largo Alberto Favara, via Palermo, piazza Guglielmo Marconi, viale M. Rapisardi, piazza Eroi d'Ungheria, via Eugenio Barsanti, via T. Tasso, via Gen. Ameglio, via Bruno Monterosso, via Lorenzo Bolano, via Francesco Durante, viale S. Pio X, via Padre Angelo Secchi, via Felice Fontana, via Giovanni Mercurio, ferrovia Circumetnea, confine comunale;
59ª sede
-  Tuccari Antonina, via Pietra dell'Ova n. 123;
-  confini: via Nuovalucello (incrocio con viale Odorico da Pordenone), da questa in linea d'aria a via F.lli Mazzaglia - da via F.lli Mazzaglia all'incrocio con via Leocatia e in linea d'aria a via Capitanata ed all'incrocio di via Novelli con via Pietra dell'Ova e da questa fino al confine comunale via Canalicchio, via Ricci e via Nuovalucello;
60ª sede
-  Finocchiaro Giuseppa, via S.G. Battista n. 70;
-  confini: confine comunale, via del Fasano, via Pozzo dell'Oro, via Galermo, via della Montagna, piazza Chiesa Madre, via S. Pietro Clarenza, via S. Matteo, largo G. Meli, via Mariani, via della Comunità Europea, confine comunale;
61ª sede
-  Bellomo Giuseppe, via M. Rapisardi n. 320;
-  confini: via F. De Santis, via Partigiani d'Italia, via E. Patti, via Gen. Cantore, via A. Cadamosto, in linea d'aria via Monreale, via XXXI Maggio, via Sapri, via F. Gonfalonieri, viale M. Rapisardi, via S. Pellico, via Locatelli, via A. Diaz;
62ª sede
-  Sorbello Roberto, via Lago di Nicito n. 85;
-  confini: via Plebiscito, via N. Martoglio, via Reclusorio del Lume, via Orto San Clemente, via Dottor Consoli, piazza Montessori, via Giulia, via Forlanini fino a via Raciti ed in linea d'aria al deposito AMT;
63ª sede
-  Gulisano Rosa, via E. D'Angiò n. 43;
-  confini: via Consolazione, via Redi Vallone, via Orto dei Limoni, via Filocamo, via Passo Gravina, via Ingegnere, via Chiuse Lunghe, Circumetnea, via S. Sofia, via Cifali, via Chisari, confine sud Caserma, via Consolazione;
64ª sede
-  Marchesini Silvia, via V. Giuffrida n. 141;
-  confini: viale Raffaello Sanzio (incrocio con via Vitt. Emanuele Orlando), via V. Giuffrida, via Carducci, via Torino, piazza Lincoln, via Renato Imbriani, via Canfora, via Enna, via G. D'Annunzio, via V. Giuffrida, via Canfora, via Vitt. Emanuele Orlando fino al viale Raffaello Sanzio;
65ª sede
-  Guarnaccia Sossio, viale Vitt. Veneto n. 133;
-  confini: via G. d'Annunzio, via Padova, via Genova, via Vitt. Emanuele Orlando, via Raffaello Sanzio, piazza Michelangelo Buonarroti, via G. L. Bernini, via M. Scammacca a destra in linea d'aria fino al largo Bordighera, via Morgia, via Cavaliere, piazza Corsica;
66ª sede
-  Benanti Giuseppe, via G. Leopardi n. 27;
-  confini: corso Italia, via Teramo, via Trieste, via M. Cilestri, piazza Corsica, via S. A. Fulci, viale Re Martino, via Reg. Bianca, via P.pe Nicola, via G. Leopardi, via Messina;
67ª sede
-  Venuto Pietro, via S. Giuseppe alla Rena n. 98/H;
-  confini: dal mare via Acquicella Porto, Officina Ferroviaria, Linea ferrata, stradale Primo Sole e lungo questo fino al confine comunale ed il mare;
68ª sede
-  Russo Alfio & C., stradale S. Teodoro n. 6;
-  confini: stradale S. Teodoro, viale Nitta, via del Maggiolino, viale Grimaldi, stradale S. Giorgio, via della Lucciola, via del Daino, via del Papiro, via Dittaino, via Tellaro, via Fossa della Creta;
69ª sede
-  Luca Antonio, viale Ulisse n. 28;
-  confini: via Nuovalucello, strada Sgrappillo, via Ulisse, via Villa Gloria, via Vellestri, via Faraci, via Pidatella in linea d'aria alla via Nuovalucello;
70ª sede
-  Giuffrida Michele, via S. Gaetano alla Grotta n. 40;
-  confini: corso Sicilia, piazza S. Berillo, via Ventimiglia, via D'Amico, via Francesco Crispi, piazza Bovio, via Dei Paoli, via Ventimiglia, via G. Bruno, via Oberdan, via Cosentino, via S. G. alle Grotte, via S.M. di Betlem, corso Sicilia;
71ª sede
-  Bartolotta Giovanna, piazza C. Alberto n. 18;
-  confini: via Cosentino, via Oberdan, via G. Bruno, via Ventimiglia, via dei Paoli, piazza Bovio, via G.ppe Verdi, piazza C. Alberto, via Paoini, via Al Carmine, via Calvagna, piazza C. Alberto, via Cosentino;
72ª sede
-  Giuffrida Maria Rita, via Passo Gravina n. 127;
-  confini: viale A. Doria, via S. Sofia, Circumetnea, via Chiuse Lunghe, via Ingegnere, via Passo Gravina;
73ª sede
-  Fisichella Gianbattista, via Zacco n. 27;
-  confini: via S. Sofia, viale A. Doria, via del Bosco, via Zacco, via Passo Gravina, via Carrubella;
74ª sede
-  Francavilla Giovanna, viale Medaglie d'Oro n. 13;
-  confini: via A. Caracciolo, via A. Saffi, piazza G. Marletta, via delle Medaglie d'Oro, corso Indipendenza, prolungamento di via G. Pensabene con prolungamento di corso IV Novembre, corso A. Duca d'Aosta, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via T. Speri - via A. Saffi;
75ª sede
-  Lopes Agata, via E. Besana n. 7;
-  confini: via Palermo, via E. Leotta, via Calliope, via Fondo Romeo, via Fossa della Creta, confine municipalità, via G. Ungaretti, via G. Tomasi da Lampedusa, via Palermo, via F.lli Bandiera, corso Indipendenza, via Venezia Giulia, via C. Pisacane, via A. La Marmora, via E. Cialdini, via G. Di Gregorio, via Palermo;
76ª sede
-  Barletta Rino, villaggio S Agata
-  confini: zona B e C
77ª sede
-  Gallo Alessandra, villaggio S. Agata;
-  confini: zona A26 e D;
78ª sede
-  Cutuli Santa, stradale S. Giorgio n. 113;
-  confini: via Sosio, via Ciane, stradale Cravone, via dei Tigli, via dell'Aratro, via della Gardenia, via dell'Azalea, via del Faggio, fine di via Salso a fine di via dei Platani, confine municipalità, via Tellaro, via Dittaino, via del Papiro, via del Daino, via della Lucciola, stradale Cardinale, strada rurale S. Teodoro, viale Nitta, via del Maggiolino, viale Grimaldi, stradale S. Giorgio;
79ª sede
-  Di Grazia Giuseppe & C. s.n.c., via Leonardo Vigo n. 43;
-  confini: confine comunale, confine municipalità, via Palermo, largo Alberto Favara, via Gaetano Di Giovanni, largo Serafino Amabile Guastella, confine comunale;
80ª sede
-  Leanza Maria, viale Mario Rapisardi n. 349;
-  confini: via T. Speri, via XXXI Maggio, viale A. Cadamosto, prolungamento via Piratino fino a piazza S. Luigi, via dell'Oro, via S. Martelli Castaldi, via Caracciolo, via Balilla, via T. Speri;
81ª sede
-  Mollica Francesca, via Felice Fontana n. 3;
-  confini: confine comunale, ferrovia Circumetnea, via Giovanni Mercurio, via Felice Fontana, via Padre Angelo Secchi, viale S. Pio X, via Francesco Durante, viale Lorenzo Bolano, confine municipalità, via S. Giacomo, ferrovia Circumetnea, via Matteo Selvaggi, confine municipalità, confine comunale;
82ª sede
-  Zarba Cesare, via A. Diaz n. 17;
-  confini: via Vittime Civili di Guerra, via L. Negrelli, via P. Savi, viale M. Rapisardi, via S. Florio Isaia, via T. Tasso, via G. Ameglio, via U. La Malfa, via A. Diaz, via A. Locatelli, via S. Pellico, viale M. Rapisardi, via Sapri, via XXXI Maggio, via T. Speri, via Cavalieri di Vittorio Veneto, corso Amedeo Duca d'Aosta, via Umbria, corso Indipendenza;
83ª sede
-  Bellia Luciano, via Susanna n. 2;
-  confini: viale M. Rapisardi, via Stazzone, via Susanna, via Medina, via Stazzone, via Cristalli, via Cantone, via Strano, via Cifali, viale M. Rapisardi;
84ª sede
-  Marino Gaetanina, via S. Catania n. 186/A
-  confini: via Poggio Lupo, via M. Selvaggi, via S. Giacomo, attraversando via Lorenzo Bolano su via B. Monterosso, viale S. Pio X, via Ugo La Malfa, via F. Paradiso, via Partigiani d'Italia, via Adelia, via delle Rose, via S. Martelli Castaldi, via T. Fazzello, piazza De Roberto, via Torresino, via P. Carrera, via V. Casagrandi, via Merlino, via S. Paolo, via S. Nullo, via S. Catania, via Poggio Lupo;
85ª sede
-  Zerbo Maria, via Galermo n. 270;
-  confini: confine comunale, via Galermo, via C. Naselli, via Nebrodi, via C. Naselli, via Peloritani, via S. Zenone, via Capo Passero, via Galermo, via F. Gualandi, via S. Catania, confine comunale;
86ª sede
-  Raneri Angela, via del Bosco n. 401;
-  confini: dal confine comunale, via Passo Gravina, via Vitaliti, via del Bosco, via Novelli, via Leucatia al confine comunale;
87ª sede
-  La Corte Ignazio, via P. Novelli n. 104;
-  confini: dal confine comunale di via Leucatia fino all'incrocio con via F.lli Mazzaglia e da questa in linea d'aria attraverso via Capitanata all'incrocio di via Novelli con via Pietra dell'Ova e da questa fino al confine comunale;
88ª sede
-  Molina Anna & C. s.n.c., via Pidatella n. 132;
-  confini: via G. Finocchiaro, via Piccinini, via Galatioto, via Villa Glori, via Vellestri, via Faraci, via Pidatella, via Macaluso, via Petrella, via Caduti del Lavoro;
89ª sede
-  Parenti Filippo, corso Indipendenza n. 64;
-  confini: via Nervesa della Battaglia, corso IV Novembre, viale P. Querini, corso Indipendenza, via delle Medaglie d'Oro, via Curia, via Purgatorio, piazza Palestro, via G. Missori, via E. Leotta, via Palermo, via G. Di Gregorio, corso Indipendenza;
90ª sede
-  Guarnaccia Francesco & C. s.n.c., via del Bosco n. 70;
-  confini: viale A. Doria dalla via del Bosco con piazza Gioeni, viale O. da Pordenone fino all'inizio di via Nuovalucello e da questa in linea d'aria a via F.lli Mazzaglia, via Leucatia, via De Logu, via del Bosco;
91ª sede
-  Leone Giuseppina, via Gustavo Vagliasindi n. 25;
-  confini: via V. Giuffida, via Nuovalucello, via Duca degli Abruzzi, via Mensa, via Giannotta, via Fontanelle, via Scammacca, via G.L. Bernini, piazza M. Buonarroti, piazza R. Sanzio;
92ª sede
-  Faro Emilio, via Medea n. 11/B;
-  confini: dal confine comunale via Nuovalucello, strada Sgrappillo, via Acicastello, via Villini a Mare e subito ad est al mare;
93ª sede
-  Di Silvestri Giuseppe, via Torino n. 70;
- confini: viale O. da Pordenone, via Caronda, Circumetnea, via Torino, via Carducci, via V. Giuffrida;
94ª sede
-  Maggi Plinio, via G. D'Annunzio n. 1;
-  confini: via Canfora, via Enna, via Musumeci, via Francesco Riso, via Grotte Bianche, via Monaca Santa, via R. Imbriani, via Papale, via Rindone, via N. Fabrizi, via Amore, via Monserrato, via R. Imbriani;
95ª sede
-  Di Marco Maria Antonietta, via Citelli n. 33;
-  confini: via Medaglie d'Oro, via S.M. della Catena, via Zanghì, via Mauri, via Giudice, via Anastasio, via Formiche, via del Velo, via Raciti, via C. Forlanini, via Citelli, viale delle Viole;
96ª sede
-  Zappalà Maria Carmela, viale M. Rapisardi n. 229;
-  confini: via delle Viole, via Citelli, via C. Forlanini, via Giulia, via Francesco Filzi, via Ofelia, via C. Forlanini, viale Mario Rapisardi, via Amm. Caracciolo, via Medaglie d'Oro;
97ª sede
-  Longo Giuseppe, corso Italia n. 270;
-  confini: dal mare piazza Galatea, viale Ionio, via N. Cilestri, via Trieste, via Teramo, corso Italia, piazza Europa al mare;
98ª sede
-  Peluso Antonino, viale Ionio n. 62;
-  confini: dal mare piazza Galatea, viale Ionio, via M. Cilestri, via Asilo S. Agata, viale Libertà, via Raffineria e da questa al mare;
99ª sede
-  Palermo Maria Rita, via dei Sanguinelli n. 5 - rurale;
-  confini: confine comunale, confine municipalità, da fine di via dei Platani a fine di via Salso, a fine di via Salvia, via dell'Aratro, via dell'Azalea, via della Gardenia, via dell'Aratro, via dei Tigli, stradale Gravone, via Gela, via Ciane, stradale S. Teodoro, viale S. Teodoro, stradale Librino, confine municipalità.
100ª sede
-  Faranda Nunzia, corso Indipendenza n. 255;
-  confini: via Palermo, piazza G. Marconi, viale M. Rapisardi, via E. Barsanti, via S. Florio Isaia, viale M. Rapisardi, via P. Savi, via Negrelli, via Vittime Civili di Guerra, corso Indipendenza, via F. Bandiera, via Palermo, via G. Ungaretti,  confini municipalità.

Art. 3

Le strade a confine tra le sedi farmaceutiche, che hanno avuto modificate le circoscrizioni territoriali di cui nella premessa del presente provvedimento, vengono assegnate convenzionalmente alle sedi con minor numero di abitanti.

Art. 4

Le sedi farmaceutiche non interessate dai decentramenti vengono confermate nei loro attuali confini.

Art. 5

All'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania è fatto obbligo, per il seguito di competenza, dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici afferenti alle sedi nn. 39, 41 e 49 nelle nuove circoscrizioni territoriali assegnate, previo espletamento delle procedure di rito previste dalla normativa vigente nonché dell'adozione di ogni altro provvedimento finalizzato alla piena attuazione del presente decreto.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Catania ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania per la pubblicazione nei rispettivi all'albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 1 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.49.2498)
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DECRETO 6 dicembre 2000.
Revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Trapani al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 64833 del 26 ottobre 1987, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1984 la pianta organica delle farmacie del comune di Trapani;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto l'art. 1, comma 2°, della legge n. 362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto l'art. 104 del T.U.LL.SS., così come sostituito dall'art. 2 comma 2 della citata legge n. 362/91, che prevede, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della predetta normativa, che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti e requisiti di legge, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380 del T.U.LL.SS.;
Visto il 1° comma dell'art. 5 della legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Visti i dati Istat relativi alla popolazione residente nel comune di Trapani al 31 dicembre 1997, pari a 69.469 abitanti;
Rilevato che sulla base dei suddetti dati Istat, sei delle ventitrè sedi farmaceutiche esistenti risultano eccedenti il parametro di corrispondenza proporzionale della popolazione e quindi in soprannumero, rimanendo tali fino al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge per il loro riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito dalla pianta organica;
Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Trapani anche in relazione agli intervenuti mutamenti nel tempo della popolazione nel comune, a seguito di movimenti migratori della popolazione stessa del centro storico verso nuove zone della città, con conseguente esubero in detto centro di esercizi farmaceutici rispetto al quorum;
Preso atto dell'attuale distribuzione nel territorio urbano delle ventitrè farmacie aperte al pubblico, dei dati demografici delle diverse zone della città, del criterio urbanistico, dei nuovi insediamenti abitativi, delle distanze tra le farmacie esistenti e delle direttrici di traffico;
Considerato che la pianta organica vigente non realizza appieno l'obiettivo di garantire l'assistenza farmaceutica in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, atteso che ad oggi risultano zone carenti di servizio a fronte della sussistenza nel centro storico di tre sedi promiscue in ciascuna delle quali insistono due esercizi farmaceutici con il medesimo numero ed, in particolare, la 1ª, 4ª e 5ª sede urbana promiscua;
Preso atto della suddivisione del territorio della città di Trapani in complessivi otto quartieri, di cui cinque insistenti nel territorio urbano e tre coincidenti con il territorio delle frazioni di Marausa, Fulgatore e Rilievo;
Considerato che, a seguito delle valutazioni che precedono, sono state individuate e proposte dal comune di Trapani cinque zone carenti di esercizi farmaceutici sulla base, congiuntamente, del criterio demografico ed urbanistico, denominate rispettivamente zona A (via Virgilio), zona B (S. Alberto), zona C (Fontanelle sud), zona D (villa Rosina nord) e zona E (villa Rosina sud), ricadenti, la prima, nel quartiere n. 2 la seconda e la terza nel quartiere n. 4 e le restanti due nel quartiere n. 5;
Ritenuto, sulla base della popolazione residente nel comune di Trapani, di dovere garantire nelle zone carenti di cui sopra il servizio farmaceutico, con l'assegnazione ad esse di esercizi farmaceutici per decentramento a norma dell'art. 5, comma 1°, della legge n. 362/91, restando invariato il numero complessivo di sedi farmaceutiche del comune;
Visto il verbale di conferenza di servizi dell'8 maggio 2000, tenutasi con gli organi ed enti istituzionalmente coinvolti nel procedimento; annullato in sede di successiva conferenza di servizi del 5 luglio 2000 di cui al relativo verbale;
Viste le determinazioni assunte nella predetta conferenza di servizi del 5 luglio 2000 a seguito di uno studio maggiormente approfondito sulla base dei dati demografici, in tal sede forniti con riferimento alle zone carenti, per le quali si è ritenuto preminente assicurare un servizio farmaceutico più adeguato;
Visto il decreto del 22 aprile 1998, n. 25295, con il quale vengono indicate le fasi endoprocedimentali e fissati i criteri per l'espletamento delle procedure di decentramento di cui al comma 1, art. 5, legge n. 362/91;
Vista la nota assessoriale del 17 luglio 2000, n. 1N13/2146, con la quale è stata portata a conoscenza dei farmacisti titolari, i cui esercizi insistono nel centro storico ove si registra un esubero di farmacie, l'esigenza di assicurare il servizio nelle zone carenti proposte dal comune ed è stato al contempo, rivolto agli stessi, l'invito a voler manifestare l'eventuale disponibilità al decentramento del proprio esercizio in una di dette zone, al fine anche di consentire l'indicazione di eventuali preferenze, stante che l'unico interesse pubblico attiene a che in ogni zona carente venga garantito un adeguato servizio farma ceutico;
Viste le concrete manifestazioni di volontà espresse dai farmacisti titolari, pervenute in esito alla nota assessoriale n. 1N13/2146 del 17 luglio 2000 sopracitata, entro i termini nella stessa indicati;
Preso atto delle preferenze formulate, tra le zone carenti, da parte dei farmacisti titolari interpellati;
Preso atto delle risultanze derivate dall'applicazione dei criteri e dei relativi punteggi di cui al decreto 22 aprile 1998, n. 25295, dalle quali è scaturito che i titolari delle sedi farmaceutiche nn. 1 promiscua (dr. Vivona), 3 (dr.ssa F. Bianchi), 4 promiscua (dr.ssa R. Levante), 5 promiscua (dr. F. Saccà) e 7 (dr. B. Di Gaetano) sono risultati aventi diritto di priorità per l'assegnazione delle nuove zone, nell'ordine rispettivamente: zona A (ex sede n. 1 promiscua), zona B (ex sede n. 4 promiscua), zona C (sede n. 7), zona D (sede n. 3), zona E (ex sede n. 5 promiscua), giusta nota assessoriale n. 1N13/2962 del 16 ottobre 2000;
Viste le accettazioni espresse dai predetti titolari, pervenute in esito alla nota assessoriale prot. n. 1N13/2962/00 sopracitata;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi del 10 novembre 2000, 16 novembre 2000 e 23 novembre 2000, di cui ai relativi verbali;
Acquisito il parere favorevole del comune di Trapani, reso ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, reso ai sensi della legge n. 362/91 e legge regionale n. 10/91;
Sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani;
Ritenuto di dovere, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Trapani di cui al presente provvedimento, attribuire, alle farmacie risultate assegnatarie delle nuove zone, propri ambiti territoriali opportunamente delimitati;
Ritenuto di dovere altresì mantenere, per le sedi cui sono state assegnate le zone C e D le originarie numerazioni, rispettivamente di 7ª e 3ª sede urbana e di dovere attribuire alle restanti sedi, cui sono state assegnate le zone A, B ed E le nuove numerazioni, rispettivamente 22, 21 e 23, stabilite, nell'ordine progressivo di numerazione, sulla base dell'anzianità della titolarità, dovendo, le stesse, assumere un numero di riconoscimento distinto da quelle che insistono nel centro storico, ricadenti nella medesima sede urbana promiscua da cui queste provengono;
Ritenuto di dovere modificare conseguentemente le delimitazioni territoriali delle sedi farmaceutiche 8ª e 14ª, confinanti con le nuove circoscrizioni territoriali da assegnare per decentramento a norma del 1° comma art. 5 della legge n. 362/91, rispettivamente con le zone denominate A via Virgilio e B S. Alberto;
Ritenuto di dovere ridelimitare i confini territoriali della 17ª sede farmaceutica, atteso che la stessa, per carenza dei presupposti di legge, deve essere, con il presente provvedimento, riqualificata da rurale in urbana per continuità territoriale con la città ed in quanto inserita nel quartiere Xitta - Villa Rosina, nel cui contesto risiedono oltre 5.000 abitanti;
Ritenuto di dovere riperimetrare, a seguito dei previsti decentramenti ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge n. 362/91, le sedi farmaceutiche insistenti nel centro storico e, segnatamente, le sedi farmaceutiche nn. 1, 2, ex 4ª promiscua ed ex 5ª promiscua che manterranno le originarie numerazioni di 1ª, 2ª, 4ª e 5ª;
Ritenuto di dovere confermare le sedi farmaceutiche non interessate dai decentramenti, nei loro attuali confini come da decreto n. 64833/87;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani l'adozione dei provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici assegnatari delle nuove circoscrizioni territoriali;
Ritenuto di dovere intendere operanti, con il presente provvedimento, le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e di dovere recepire eventuali trasferimenti di titolarità e/o di locali che potranno essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie del comune di Trapani, il cui numero è fissato in complessive n. 23 sedi farmaceutiche, di cui n. 20 urbane e n. 3 rurali:
a) dati Istat popolazione residente al 31 dicembre 1997: n. 69.469 abitanti;
b) sedi farmaceutiche esistenti: n. 20 urbane e n. 3 rurali;
c) delimitazione delle sedi:
1ª sede urbana urbana
-  dr. Marini Vito, corso Vitt. Emanuele n. 117;
-  confini: parte della città compresa tra le estreme punte Torre Lignì e Lazzaretto e le vie Porta Ossuna e Serisso entrambe comprese, da mare a mare;
2ª sede urbana
-  dr. Zichichi Rosario, via N. Nasi n. 25;
-  confini: ad ovest via Porta Ossuna e via Serisso da mare a mare entrambe escluse. A nord via Mura di Tramontana ovest compresa fino alla direttrice che dal mare va al punto d'incrocio tra via Roma e via Libertà. Ad est dal mare fino al punto d'incrocio tra via Roma e via Libertà, breve tratto di via Libertà fino all'incrocio con via Torrearsa, via Torrearsa, compresa fino al mare lato sud. A sud viale Regina Elena e Molo Sanità incluse;
3ª sede urbana
-  dr. Bianchi Floriana;
-  confini: ad ovest via Villa Rosina compresa. A nord via Marconi esclusa confine con il comune di Erice fino all'incrocio con regia trazzera Mazara - Erice. Ad est regia trazzera Mazara - Erice compresa fino all'incrocio con la strada scorrimento veloce. A sud tratto di strada scorrimento veloce fino all'incrocio con via Villa Rosina;
4ª sede urbana (ex 4ª promiscua)
-  dr. Giglio Ruggiero, via Cuba n. 37;
-  confini: ad ovest via Torrearsa esclusa dall'incrocio con le vie Garibaldi e Libertà fino a mare lato sud a nord via Garibaldi dall'incrocio con via Torrearsa fino all'incrocio con la salita di piazza S. Domenico. Ad est scalinata S. Domenico, piazza S. Domenico, via Sette Dolori fino all'incrocio con via Crociferi e via S. Francesco di Paola, via Badiella compresa, largo Burgarella compreso attraversando corso Italia, via Quiete compresa attraversando via S. Pietro, via della Luce compresa, vicolo S. Cristoforo compreso e, attraversando la via Ammiraglio Staiti fino al mare lato sud. A sud tratto di via Ammiraglio Staiti compreso, dall'incrocio con vicolo S. Cristoforo fino all'incrocio con la via Torrearsa;
5ª sede urbana (ex 5ª promiscua)
-  dr. Occhipinti Giuseppe, corso Italia n. 67;
-  confini: ad ovest via Badiella esclusa, largo Burgarella esclusa, via Quiete esclusa, via della Luce esclusa, vicolo S. Cristoforo escluso fino al mare lato sud attraversando via Ammiraglio Staiti. A nord via S. Francesco di Paola, largo S. Francesco di Paola, via Mercè fino all'angolo con la via XXX Gennaio. Ad est tratto di via XXX Gennaio dall'incrocio con via Mercè fino al mare lato sud. A sud tratto di via Ammiraglio Staiti compreso tra l'incrocio con vicolo S. Cristoforo e via XXX Gennaio;
6ª  sede urbana
-  erede Cernigliaro Giuseppe, viale Regina Margherita n. 9;
-  confini: dal mare fino al punto d'incrocio tra via Roma e via Libertà, breve tratto di via Libertà, tratto di via Garibaldi da ovest ad est fino alla salita di S. Domenico, via Sette Dolori, via S. Francesco di Paola, largo S. Francesco di Paola, via Mercè, via Bastione, tratto di via Palmerio Abate fino allo sbocco in viale Regina Margherita e, attraversando piazza V. Emanuele, via F.sco Crispi fino al mare, a nord il mare;
7ª  sede urbana
-  dr. Di Gaetano Baldassarre;
-  confini: ad ovest via Tenente Alberti esclusa fino all'incrocio con via Canale Scalabrino. A nord via Canale Scalabrino, confine con il comune di Erice. Ad est via Villa Rosina esclusa fino all'incrocio con la strada scorrimento veloce. A sud tratto della strada scorrimento veloce fino all'incrocio con la via Salemi. Tratto di via Salemi incluso fino all'incrocio con via Ten. Alberti;
8ª  sede urbana
-  dr.ssa Aiuto Maria, piazza G. Ciaccio Montalto n. 15/A;
-  confini: ad ovest dal mare tratto di via XXX Gennaio fino all'incrocio con via Bastioni. A nord via Bastioni, tratto di via Palmerio Abate fino all'incrocio con viale Regina Margherita, viale Regina Margherita, piazza V. Emanuele. Ad est via Scontrino fino alla piazza Umberto I e, attraversando detta piazza, prosegue ad est verso la linea ferrata fino all'altezza di via Malta, via Malta inclusa fino al mare. A sud mare;
9ª  sede urbana
-  dr. Garraffa Vincenzo, via G. B. Fardella n. 95;
-  confini: ad ovest via F.sco Crispi, via Scontrino, piazza Umberto I. A sud costeggia verso est la linea ferrata fino all'altezza di via A. Tipa. Ad est via A. Tipa e via N. Riccio fino al mare. A nord mare;
1Oª  sede urbana
-  dr. Rizzi Giuseppe, via G. B. Fardella n. 181;
-  confini: ad ovest dal mare in linea retta via N. Riccio, via Tipa. A sud costeggia la linea ferrata fino all'altezza di via G. Ferro. Ad ovest via G. Ferro, via N. Fabrizio e proseguendo in linea retta fino al mare;
11ª  sede urbana
-  dr.ssa Gujana Giovanna, via G. B. Fardella n. 233;
-  confini: ad ovest dal mare in linea retta, via N. Fabrizio, via G. Ferro. A sud costeggia verso est la linea ferrata fino all'altezza di via Volturno. Ad est via Volturno, via Messina, via Tripoli fino al congiungimento con via Erice, tratto di via Erice fino all'incrocio con via della Pace, tratto di via della Pace fino al mare;
12ª  sede urbana
-  dr. Gallo Biagio, via G. B. Fardella n. 340;
-  confini: ad ovest dalla linea ferrata, via Volturno. A nord tratto di via G. B. Fardella da ovest ad est, piazza Martiri d'Ungheria, tratto del prolungamento di via G. B. Fardella fino all'altezza di via Formica. Ad ovest via Formica, via Milo prosegue per via Castellammare fino al congiungimento con la strada ferrata attraversando via Marsala. A sud linea ferrata;
13ª  sede urbana
-  dr. Favuzza Pietro - via Orti n. 94;
-  confini: ad ovest dal mare, tratto di via della Pace fino all'incrocio con via Erice, tratto di via Erice fino all'altezza di via Tripoli, via Tripoli, via Messina. A sud tratto di via G. B. Fardella da ovest ad est, piazza Martiri d'Ungheria, prolungamento di via G. B. Fardella fino all'altezza di via Pantelleria, via Pantelleria, breve tratto di via Madonna di Fatima da est ad ovest, piazza Cimitero, breve tratto di via Archi fino all'incrocio con via delle Rose, via delle Rose e proiezione della retta fino al mare. A nord mare;
14ª  sede urbana
-  dr. Marini Luigi, via F. De Roberto n. 5;
-  confini: ad ovest tratto della strada provinciale Trapani-Marsala dall'incrocio con cavalcavia fino all'incrocio con via Zir, via Libica fino a via Sieli, via Sieli lungo la strada ferrata fino all'altezza della via Castellammare. A nord via Castellammare, viale Regione Siciliana fino all'angolo della via Giuseppe Titolo. A sud-est via P. Novelli fino all'incrocio con la via L. Capuana, tratto di via L. Capuana fino all'incrocio con la via Platone, direttrice di continuazione per via retta della via Capuana fino al congiungimento con via Salemi. A sud dell'angolo di via Salemi per via Rieti esclusa fino alla strada ferrata. Tratto di strada ferrata da via Rieti fino all'altezza della sopraelevata Zir, tratto della sopraelevata fino all'incrocio con la strada provinciale Trapani-Marsala;
15ª  sede urbana
dr. Cammareri Stefano, via Madonna di Fatima n. 86;
-  confini: ad ovest dal mare proiezione della retta fino a via delle Rose, via delle Rose fino a via Archi, breve tratto di via Archi, piazza Cimitero, breve tratto di via Madonna di Fatima fino all'altezza di via Pantelleria, via Pantelleria, tratto del prolungamento di via G. B. Fardella da ovest ad est fino all'altezza di via S. Francesco di Paola, via S. Francesco di Paola lungo il confine del territorio con il comune di Erice fino al mare;
16ª  sede urbana
-  dr. Gianquinto Russo Michele, via Conte A. Pepoli n. 281;
-  confini: ad ovest via Formica, via Milo. A sud viale Regione Siciliana, via dell'Edera, via Scalabrino fino all'altezza di via Tenente Alberti. Ad est costeggiando il confine di Erice fino al congiungimento con il prolungamento di via G. B. Fardella dall'altezza di via S. Francesco di Paola fino a via Formica;
17ª  sede urbana
-  dr.ssa Barraco Maria, via Marsala n. 144;
-  confini: a nord dall'incrocio con la strada provinciale Trapani-Marsala lungo la mediana del cavalcavia fino all'incrocio della via Salemi. A nord-est via Salemi inclusa fino all'incrocio con la via Daneu, via Salemi esclusa dall'incrocio con la via Daneu fino al confine con il comune di Paceco. A sud-est confine con il comune di Paceco. Ad ovest strada provinciale Trapani-Marsala inclusa fino all'incrocio con il cavalcavia;
18ª  sede rurale
-  dr. Casuccio Giuseppe, strada Gen. E. Rinaldi n. 61, fraz. Marausa;
-  confini: dal mare in corrispondenza della contrada Piacentino, costeggia il territorio di Paceco fino alla strada provinciale Trapani-Marsala, strada provinciale Trapani-Marsala fino a Fontanasalsa, scende per le contrade Scarlata, Don Ignazia, Fiorame, Mazzasita, Casalvecchio e riprende la strada provinciale per Marsala all'altezza di Chinisia fino al limite del territorio comunale;
19ª  sede rurale
-  dr.ssa Sugamiele Anna, via Marsala n. 132, fraz. Rilievo;
-  confini: dal limite del territorio di Paceco, strada provinciale per Marsala fino a Fontanasalsa, scende verso Scarlata, Don Ignazia, Fiorame, Mazzasita, Corallovecchio e strada provinciale per Marsala fino al fiume della Marcanzotta, costeggia tale fiume fino al congiungimento del fiume Barrania e raggiunge il territorio di Paceco. A nord limite con il lato sud del territorio di Paceco.
20ª  sede rurale
-  Zichichi s.n.c. di Zichichi R. e C., via Cav. Rizzo n. 173, fraz. Fulgatore;
-  confini: a nord è delimitata dalla strada nazionale Trapani-Palermo fino a Domingo, scende dall'estremo limite del territorio comunale verso Borgo Fazio, Casal Monaco, Montagna Grande, contrada Burgarella, Marzì, Ponte Callura, Fardella Timpone Maro, Canale delle Guarine, Serra Rocche, contrade Zafferano, Falconara, Borrania, Fiume Borrania fino al territorio di Paceco nei pressi del ponte Bordino. Comprende le frazioni di Rilievo, Ummari, Scialotta, Bagliento, Chinca, Balata, Curdia, Bordino, Fumosa e Case Sparse;
21ª  sede urbana:
-  dr.ssa Levante Rosaria;
-  confini: a nord via dell'Edera, via Canale Scalabrino fino all'incrocio con via Ten. Alberti. Ad est via Ten. Alberti inclusa fino all'incrocio con via Salemi, tratto di via Salemi escluso fino all'incrocio con cavalcavia. A sud tratto di cavalcavia da via Salemi fino all'altezza della linea ferrata. Ad ovest linea ferrata fino all'altezza di via Rieti, via Rieti inclusa, direttrice di continuazione per via retta della via L. Capuana che decorre dall'incrocio con via Salemi verso via L. Capuana, tratto di via L. Capuana esclusa, via P. Novelli esclusa;
22ª  sede urbana
-  dr. Vivona Antonio;
-  confini: a nord strada ferrata dall'altezza di via Malta, decorre la strada ferrata in senso nord nord-est fino all'altezza di via Sieli, via Sieli fino all'incrocio con via Libica verso sud fino all'incrocio con via Zir, a sud via Zir fino all'incrocio con la direttrice che decorre in continuazione della via Malta. Ad ovest direttrice di continuazione della via Malta fino alla via Zir, via Malta esclusa fino all'incrocio con la strada ferrata;
23ª  sede urbana
-  dr. Saccà Francesco;
-  confini: a nord strada scorrimento veloce dall'in crocio con la via Salemi fino alla rotonda della regia trazzera Mazara - Erice. Ad est tratto di regia trazzera Mazara-Erice fino all'incrocio con la via Salemi. A sud-ovest via Salemi inclusa fino allcon la via Daneu esclusa e prosegue sulla via Salemi esclusa fino all'incrocio con la strada scorrimento veloce.

Art. 2

Le sedi farmaceutiche non interessate dai decentramenti vengono confermate nei loro attuali confini, come da decreto n. 64833/87.

Art. 3

All'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani è fatto obbligo, per il seguito di competenza, dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi al trasferimento degli esercizi farmaceutici assegnatari delle nuove circoscrizioni territoriali - tenendo conto anche delle nuove numerazioni attribuite - previo espletamento delle procedure di rito previste dalla normativa vigente nonché dell'adozione di ogni altro provvedimento finalizzato alla piena attuazione del presente decreto.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Trapani ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 6 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.49.2499)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 luglio 2000.
Istituzione della riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira, provincia di Enna;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale sopra citata;
Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;
Visti i pareri del Consiglio regionale per la protezio-ne del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) espressi nelle sedute del 31 maggio 1996 e del 4 novembre 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nelldi riserva e preriserva;
Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Università degli studi di Catania;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta da questo Assessorato in data 6 luglio 1998 e dall'Università degli studi di Catania, rappresentata dal - C.U.T.G.A.N.A. - Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi in data 23 luglio 1998;
Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997, resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine agli schemi delle convenzioni di affidamento in gestione delle riserve naturali, ove sono individuati:
1)  gli obblighi in capo all'affidatario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'area protetta;
2)  le voci di spesa riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 14, ammontanti a L.258.084.192, pari a 133.307,95 Euro;
Vista la convenzione di affidamento sottoscritta dall'Università degli studi di Catania rappresentata dal Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) e da questoAssessorato in data 23 luglio 1998;
Ritenuto, pertanto, di dovere affidare all'Università degli studi di Catania rappresentata dal CUTGANA la gestione della riserva naturale in parola;
Ritenuto di dovere impegnare la somma di L. 100.000.000 pari a 51.652,89Euro, riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della citata convenzione e occorrente per la gestione della riserva, mentre la somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata successivamente alla relativa assunzione;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Vallone di Piano della Corte nel territorio del comune diAgira, provincia di Enna.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, fg. 269 IV N.O., di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificatamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di conservare e tutelare un ambiente umido di particolare interesse botanico. La vegetazione è caratterizzata dalla presenza di molte fanerofite ed emicrittofite. Tra le prime rientrano Populus nigra, Populus canascens, Salix alba, Salix Caprea, Salix purpurea, Ulmus minor e Corylus avellana.
Tra le emicrittofite risultano invece Typha latifolia, Carex hispida, Epilobium montanum, Juncus articulatus, etc.
Nell'insieme questi elementi floristici determinano l'aspetto fisionomico di un relitto di bosco igrofilo, un tempo molto rappresentato nell'isola.Queste fitocenosi vengono inquadrate nell'alleanza Populion albae.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e preriserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Università degli studi di Catania rappresentata dalCentro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA), giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

E' impegnata sul capitolo 45905, esercizio finanziario 2000, del bilancio della Regione siciliana, rubrica 06 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, la somma di L. 100.000.000 pari a 51.652,89 euro, riportata nel quadro finanziario di cui all'art. 14 della convenzione occorrente per la gestione della riserva.
La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà impegnata e trasferita successivamente alla relativa assunzione.
Agli esercizi finanziari che seguiranno si provvederà, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche, con ulteriori provvedimenti.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 luglio 2000.
  MARTINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 8 agosto 2000.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2000.46.2349)
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DECRETO 10 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acicatena.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 1495/UT del 15 maggio 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 19493 del 18 maggio 2000, con il quale il sindaco del comune di Acicatena ha trasmesso, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n.35/78, gli atti relativi al progetto generale della strada di collegamento tra le vie Finocchiari e Barbagallo, approvato in variante allo strumento urbanistico generale;
Vista la deliberazione consiliare n. 83 del 31 dicembre 1999, riscontrata dal CO.RE.CO. con provvedimento n. 3589/3398 dell'8 giugno 2000, con la quale il consiglio comunale diAcicatena ha approvato, in variante allo strumento urbanistico generale, il progetto generale della strada di collegamento tra le vie Finocchiari e Barbagallo;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione del sindaco del 15 maggio 2000, attestante la regolarità delle procedure di deposito nonché la certificazione, dallo stesso prodotta alla stessa data, dalla quale si rileva che avverso gli atti depositati è stata avanzata n. 1 opposizione da parte della ditta Pennisi e Grasso;
Vista l'opposizione prodotta dalla ditta Pennisi Sebastiano e Grasso Violetta, assunta al prot. comunale n. 913/UT del 24 marzo 2000;
Vista la delibera n. 31 del 18 aprile 2000, con la quale il consiglio comunale controdeduce all'opposizione acquisita;
Vista la nota prot. n. 19318 del 13 dicembre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile diCatania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole di compatibilità tra il progetto e la locale situazione geomorfologica;
Vista la nota prot. n. 207 del 6 ottobre 2000, con la quale il gruppo 28° della D.R.U. ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, formulando contestualmente la proposta n. 23 del 6 ottobre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Acicatena è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 306/81 del 18 settembre 1981;
-  il collegamento stradale di che trattasi si sviluppa, nella previsione di progetto, in zona non destinata a pubblici servizi;
-  l'ufficio del Genio civile ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- l'opera da realizzare è stata inclusa nel piano triennale delle opere pubbliche 1999/2001, approvato con delibera consiliare n. 61 del 31 agosto 1999;
-  il comune di Acicatena è dotato di P.A.R.F. approvato con decreto n. 1819/89;
-  il progetto contempla la realizzazione della sede stradale vera e propria con relative opere di corredo (marciapiedi e muri) nonché l'impianto di illuminazione e la fognatura per acque bianche;
-  il tracciato stradale, lungo circa 500 metri, è composto da tre rettifili raccordati da due curve di raggio superiore a m. 80; la larghezza della carreggiata stradale è di m. 11 comprensiva dei marciapiedi larghi m. 1,25 ciascuno e delle due corsie di marcia di m. 4,25 ciascuna;
-  la strada in progetto è costituita da un'unica livelletta, con pendenza dell'8%, al fine di rispettare la situazione altimetrica della quota iniziale e finale di innesto e vengono previsti due svincoli di innesto con le strade esistenti (nella parte mediana a mezzo di rampe a raccordo di pendenza e di tipo a raso su via Barbagallo);
-  la rete fognante per le acque bianche è da realizzare, secondo quanto descritto nella relazione di progetto, in analogia con le previsioni del P.A.R.F. vigente;
Considerato che:
-  l'iter amministrativo appare regolare ai sensi di legge;
-  la realizzazione di tale strada consentirà di bypassare il centro abitato migliorando il flusso veicolare;
-  il progetto in esame appare compatibile, sotto l'aspetto urbanistico, con l'assetto territoriale del comune di Acicatena;
Ritenuto di poter condividere le controdeduzioni formulate dal comune di Acicatena con delibera consiliare n. 31 del 18 aprile 2000 all'opposizione presentata dalla ditta Grasso-Pennisi, che pertanto non viene accolta;
Pertanto, si esprime parere che il progetto per la realizzazione della strada di collegamento tra le vie Finocchiari e Barbagallo, approvato con delibera consiliare n. 83 del 31 dicembre 1999 e che costituisce adozione di variante al P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35";
Visto il voto n. 326 del 19 ottobre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di poter condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'aggiunta della seguente considerazione:
Sotto il profilo geologico, il territorio del comune di Acicatena è notoriamente interessato da un complesso quadro strutturale entro cui si evidenziano, quali elementi di pericolosità geologica, fenomeni di scorrimento di faglia asismico in superficie che comporta danni, talora anche gravi ai manufatti ivi realizzati così come anche evidenziato nello studio geologico a supporto del progetto. In sede di sopralluogo si è proceduto alla verifica dell'assenza di detti fenomeni di "creep" (scorrimento sismico) in corrispondenza delle aree di progetto. Tuttavia, non essendo escludibile a priori la presenza di strutture attuive lungo le aree di progetto, attesa la difficoltà della loro identificazione su basi esclusivamente morfologiche e/o dai rilievi geologici di superficie così come anche verificato in aree attigue interessate da analoghi interventi pianificatori, ancorché la previsione viaria sia da ritenersi compatibile con la dinamica dei luoghi, in corso di realizzazione dell'opera occorrerà procedere ad unverifica delle condizioni di dettaglio dei siti sotto il profilo strutturale, ponendo attenzione alle problematiche inerenti le eventuali possibili deformazioni delle strutture a rete ricadenti nelle aree di attraversamento di faglie, attuando gli opportuni accorgimenti tecnici di salvaguardia e di sicurezza finalizzati all'integrità degli impianti a rete;
Esprime parere favorevole, alle condizioni di cui sopra, all'approvazione della variante al vigente PRG de comune di Acicatena, adottata con deliberazione consiliare n. 83 del 31 dicembre 1999, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione della strada di collegamento tra le vie Finocchiari e Barbagallo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n.35/8. Si propone di non accogliere l'opposizione della ditta Grasso-Pennisi, in conformità alla delibera consiliare n. 31 del 18 aprile 2000";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 326 del 19 ottobre 2000, che fa propria ed integra la proposta n. 23 del 6 gennaio 2000 del gruppo 28° soprarichiamata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità ed alle condizioni espresse dalC.R.U. con il voto n. 326 del 19 ottobre 2000 in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Acicatena, conseguente all'approvazione del progetto per la realizzazione della strada di collegamento tra le vie Finocchiari e Barbagallo di cui alla deliberazione consiliare n. 83 del 31 dicembre 1999.

Art. 2

L'osservazione presentata dalla ditta Pennisi - Grasso è decisa in conformità a quanto espresso nel citato voto n. 326/00 del C.R.U.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
1)  delibera di C.C. n. 83 del 31 dicembre 1999;
2)  delibera di C.C. n. 31 del 18 aprile 2000;
3)  relazione tecnica;
4)  planimetria generale;
5)  planimetrie di progetto: 5a)  rete viaria, scala 1:1.000; 5b)  fognature acque bianche, scala 1:1.000; 5c)  impianto di illuminazione scala 1:1.000;
6)  profili longitudinali, scala 1:100 e 1:1.000: 6a)  rete viaria; 6b)  fognature acque bianche;
7)  sezioni trasversali;
8)  espropriazioni;
9)  relazione geologica.

Art. 4

Il comune di Acicatena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto compresa l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni eventuale nulla-osta o parere necessario.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.46.2352)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 14 settembre 2000.
Disposizioni relative alle tessere di servizio del settore dei trasporti pubblici.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 4 giugno 1964, n. 10;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti dell'1 agosto 1984;
Vista la legge regionale n. 18/87;
Ritenuto opportuno che l'Amministrazione regionale effettui controlli sullo svolgimento delle linee di navigazione ammesse a contributo ai sensi della legge regionale n. 18/87;
Ritenuto opportuno regolamentare il rilascio delle tessere di servizio e libera circolazione relative al settore dei trasporti pubblici locali inSicilia;

Decreta:


Art. 1

La concessione delle tessere di servizio in applicazione delle norme richiamate in narrativa, è regolamentata, a partire dalla data del presente decreto, nel seguente modo:
a)  tessera celeste con bordo azzurro, con validità intera rete Sicilia;
b)  tessera rosa con bordo amaranto, con validità intera rete Sicilia;
c)  tessera grigia, con validità intera rete Sicilia;
che in bozzetto sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La tessera di cui al punto a) dell'art. 1 del decreto autorizza la libera circolazione sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie, filovie, funicolari, funivie, slittovie, sciovie, servizi automobilistici, ascensori pubblici.
Tale tessera ha validità annuale e viene rilasciata dal Direttore regionale per i trasporti e le comunicazioni, ai dipendenti in attività di servizio presso l'Assessorato regionale del turimo, delle comunicazioni e dei trasporti e presso gli uffici della M.C.T.C. della Sicilia.

Art. 3

La tessera di cui al punto b) dell'art. 1 del presente decreto abilita alle funzioni di vigilanza, sindacato e tutela sugli enti ed istituti regionali - compresi quelli consorziali - sui concessionari di pubblici servizi di trasporto, sui noleggi da rimessa e sulle linee di navigazione sovvenzionate ai sensi della legge regionale n. 18/87.
Tale tessera - di validità annuale - consente anche la libera circolazione sui mezzi specificati all'art. 2 del presente decreto ed è rilasciata dal Direttore regionale per i trasporti e le comunicazioni, ai dirigenti ed assistenti di ruolo in attività in servizio presso i gruppi di lavoro della Direzione trasporti e comunicazioni e presso gli uffici della M.C.T.C. della Sicilia che si occupano di autolinee in concessione.
La predetta tessera abilita esclusivamente i funzionari della Direzione trasporti alla libera circolazione, nonché all'espletamento dell'attività di verifica e vigilanza sulle linee di navigazione sovvenzione ai sensi della legge regionale n. 18/87. Tale abilitazione è attestata da apposita timbratura aggiuntiva apposta sulla tessera con la seguente dicitura: "Abilitato al controllo sulle linee di navigazione sovvenzionate dalla Regione siciliana".

Art. 4

Per le finalità di cui al presente decreto, l'Assessore, i Direttori regionali, il Capo di Gabinetto dell'Assessorato regionale del turismo e dei trasporti dispongono di tessera grigia.

Art. 5

E' revocato il decreto n. 23 del 10 marzo 1999.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 2000.
  ROTELLA 

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(2000.49.2468)
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DECRETO 8 novembre 2000.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 parte I del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che, i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive da porre a base di calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Visto il decreto n. 264/2Tr del 6 settembre 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la "cessione delle concessioni provvisorie delle autolinee extraurbane":
a)  Antillo - S. Teresa Riva - A18 - Messina prol. Mandanici e dev. Casalvecchio-S. Teresa Riva;
b)  Casalvecchio-S. Teresa Riva-Messina dir. Teresa Barrancea;
c)  Misserio-S. Teresa Riva-A18-Messina;
d)  Rina-S. Teresa Riva-Alì Terme;
e)  Roccafiorita-Limina-S. Teresa Riva-Messina;
f)  Roccafiorita-S. Alessio Siculo-Taormina;
g)  Roccalumera-S. Teresa Riva;
dall'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, alla società Jonica trasporti e turismo s.r.l., con sede in Messina, via I Settembre, 156, partita I.V.A. e codice fiscale 02159830831 e che le sopra dette autolinee, giusto decreto n. 306 dell'11 agosto 1997, sono state a suo tempo trasferite dall'azienda STAT di Messina all'Azienda siciliana trasporti di Palermo;
Tenuto conto che per l'assegnazione delle percorrenze chilometriche all'azienda Jonica trasporti bisogna fare riferimento alle percorrenze dichiarate nell'apposito allegato 1 dall'allora azienda STAT in sede di consuntivo relativo al 1995;
Considerato che dal sopracitato consuntivo 1995 risulta che l'azienda STAT abbia percorso, per le autolinee sopra richiamate un totale complessivo di km. 525.129;
Ritenuto che a far data dal 6 settembre 2000, data di assegnazione definitiva della concessione, tale percorrenza chilometrica si deve considerare come valore da assumere a base di calcolo del contributo spettante all'Azienda Jonica trasporti e turismo di Messina per l'esercizio dei servizi sopra menzionati;
Ritenuto di dovere procedere all'attribuzione delle percorrenze in favore dell'Azienda Jonica trasporti e turismo, s.r.l. di Messina ed alla revoca di quelle originariamente assegnate alla STAT di Messina e cioè:
STAT
-  percorso urbano  da km. 0 a km.
-  percorso suburbano  da km. 0 a km.
-  percorso extraurbano  da km. 525.129 a km.

Jonica trasporti
-  percorso urbano  da km. 0 a km.
-  percorso suburbano  da km. 0 a km.
-  percorso extraurbano  da km. 0 a km. 525.129 

Ritenuto di dovere aggiornare il decreto n. 457/97 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzazione dei servizi di competenza comunale, sono modificati come segue relativamente alle ditte sotto elencate e costituiscono il limite delle percorrenze effettive ammesse a contributo:
Azienda STAT con sede in Messina
-  percorso urbano  da km. 0 a km.
-  percorso suburbano  da km. 0 a km.
-  percorso extraurbano  da km. 525.129 a km.

Azienda Jonica trasporti e turismo con sede in Messina
-  percorso urbano  da km. 0 a km.
-  percorso suburbano  da km. 0 a km.
-  percorso extraurbano  da km. 0 a km. 525.129 


Art. 2

Il contributo ex legge n. 68/83, artt. 4 e 10, sarà calcolato a far data dal 6 settembre 2000, data di emissione del decreto di concessione delle autolinee.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 novembre 2000.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 novembre 2000 al n. 537.
(2000.47.2378)
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DECRETO 8 novembre 2000.
Modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 parte I del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive;
Considerato che, ai sensi del 3° comma della legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Vista l'istanza n. 4065 del 15 ottobre 1999, inoltrata dall'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, con la quale la stessa rinuncia alla concessione delle autolinee urbane nel comune di Porto Empedocle;
Visto il disciplinare di concessione rep. n. 2 del 10 gennaio 2000, con il quale, a far data dall'1 febbraio 2000, l'amministrazione comunale di Porto Empedocle ha affidato la gestione del servizio urbano all'azienda VIFAN s.n.c. di Scimeca Fanny e Co., con sede in Porto Empedocle (AG), via Salvatore Quasimodo, 2, partita I.V.A. 01862020847;
Vista l'istanza prodotta del 27 luglio 2000, con la quale la summenzionata azienda VIFAN di Porto Empedocle chiede di essere ammessa a fruire del contributo di cui alla legge regionale n. 68/83 per l'esercizio del servizio di trasporto urbano nello stesso comune di Porto Empedocle e di avere assegnata la percorrenza chilometrica dichiarata nell'allegato 1 (prospetto delle percorrenze chilometriche) presentato dall'A.S.T. per il 1995;
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche trasmesso dall'A.S.T. per il 1995, dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno ammontano complessivamente a km. 145.104;
Considerato che, per effetto della richiesta sopra esposta, il quadro dei chilometri attribuiti all'Azienda siciliana trasporti di Palermo e all'azienda VIFAN s.n.c. di Porto Empedocle, si modifica come appresso:
Azienda siciliana trasporti con sede in Palermo
-  percorso urbano
da km.  4.608.075 a km. 4.462.971 

-  percorso suburbano
da km.  3.336.820 a km. 3.336.820 

-  percorso extraurbano
da km.  15.751.726 a km. 15.751.726 

Azienda VIFAN con sede in Porto Empedocle
-  percorso urbano  da km. 0 a km. 145.104 
-  percorso suburbano  da km. 0 a km.
-  percorso extraurbano  da km. 0 a km.

Ritenuto, dunque, di poter accogliere le summenzionate richieste di modifica e/o di attribuzione delle percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente alle aziende sopracitate, si debba procedere alla modifica delle percorrenze loro attribuite con il decreto n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzazione dei servizi di competenza comunale, sono modificati come segue relativamente alle aziende sotto elencate e costituiscono il limite massimo delle percorrenze chilometriche effettive ammesse a contributo:
Azienda siciliana trasporti con sede in Palermo
-  percorso urbano  km. 4.462.971 
-  percorso suburbano  km. 3.336.820 
-  percorso extraurbano  km. 15.751.726 
  Totale km. 23.696.621 

Azienda VIFAN con sede in Porto Empedocle
-  percorso urbano  da km. 0 a km. 145.104 
-  percorso suburbano  da km. 0 a km.
-  percorso extraurbano  da km. 0 a km.


Art. 2

Il contributo ex lege n. 68/83 sarà calcolato a far data dall'inizio del servizio e quindi dall'1 febbraio 2000.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 novembre 2000.
  ROTELLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 novembre 2000 al n. 536.
(2000.47.2378)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Ricostituzione del consiglio della Camera di commercio di Palermo.

Con D.P.Reg. n. 236/gr.VII/S.G. del 10 novembre 2000, è stato ricostituito per la durata di un quadriennio il consiglio della Camera di commercio di Palermo nella seguente composizione:
Agricoltura (3 seggi)
-  Campione Giuseppe, nato a Villafranca Sicula il 15 marzo 1965, in rappresentanza di UPA, Coldiretti, CIA;
-  dott. Gioia Giuseppe, nato a Valledolmo il 29 dicembre 1928, in rappresentanza di UPA, Coldiretti, CIA;
-  Inghilleri Salvatore, nato a Partinico il 18 dicembre 1955, in rappresentanza di UPA, Coldiretti, CIA;
Industria (4 seggi)
-  Albanese Giuseppe, nato a Polizzi Generosa il 9 giugno 1933, in rappresentanza dell'APMI;
-  dott. Lapis Giuseppe, nato ad Enna il 10 novembre 1934, in rappresentanza dell'Assindustria;
-  Seminara Giuseppe, nato a Palermo il 7 aprile 1951, in rappresentanza dell'Assindustria;
-  dott. Cascio Ingurgio Fabio, nato a Palermo il 26 dicembre 1959, in rappresentanza dell'Assindustria;
Artigianato (4 seggi)
-  Spanò Ignazio, nato a Ficarazzi il 3 agosto 1939, in rappresentanza di Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A e GLAAI;
-  Mancino Rosario, nato a Palermo il 25 luglio 1939, in rappresentanza di Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A e GLAAI;
-  Ferina Salvatore, nato a Chiusa Sclafani il 30 settembre 1939, in rappresentanza di Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A e GLAAI;
-  prof. Ferro Umberto, nato a Palermo il 18 gennaio 1948, in rappresentanza di Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A e GLAAI;
Commercio (6 seggi)
-  Helg Roberto, nato a Palermo il 5 maggio 1936, in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti e Cidec;
-  Chiriaco Vincenzo, nato a Palermo il 21 gennaio 1939, in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti e Cidec;
-  Corsale Silvio, nato a Palermo il 21 ottobre 1952, in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti e Cidec;
-  Genovese Nicolò, nato a Palermo il 30 aprile 1933, in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti e Cidec;
-  rag. Montalto Rosa Anna, nata a Palermo il 9 gennaio 1954, in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti e Cidec;
-  Fragale Vitale, nato a Villabate il 3 ottobre 1955, in rappresentanza di Confcommercio, Confesercenti e Cidec;
Cooperazione (1 seggio)
-  Taormina Gaspare, nato a Palermo il 7 agosto 1938, in rappresentanza della Lega, Confcoop., Agci e Unci;
Turismo (1 seggio)
-  Parlato Spadafora Alfonso, nato a Palermo l'11 marzo 1925, in rappresentanza della Confesercenti, Confcommercio e Cidec;
Trasporti e spedizioni (2 seggi)
-  Canzoneri Sebastiano, nato a Prizzi il 9 ottobre 1949, in rappresentanza della C.N.A., Casa, Claai e Confartigianato;
-  ing. Di Marco Giorgio, nato a Palermo il 3 gennaio 1949, in rappresentanza dell'Assindustria;
Credito (1 seggio)
-  dott. Francesco Robiglio, nato a Milano il 6 giugno 1962, in rappresentanza di Abi;
Servizi alle imprese (1 seggio)
-  Di Liberto Antonino, nato a Palermo il 29 gennaio 1965, in rappresentanza della Confesercenti, Confcommercio, Cicec e Confapi;
Pesca (1 seggio)
-  Sarcì Salvatore Filippo, nato a Palermo il 15 agosto 1943, in rappresentanza della Federpesca;
Servizi alle persone (1 seggio)
-  dott. Genuardi Luigi, nato a Palermo il 17 maggio 1951, in rappresentanza della Confesercenti, Confcommercio e Cidec;
Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (1 seggio)
-  Romano Benedetto, nato a Palermo il 22 dicembre 1953, in rappresentanza di Adiconsum;
Rappresentanti della Provincia regionale di Palermo (2 seggi)
-  dott. Calaciura Maurizio, nato a Palermo il 21 maggio 1964;
-  Puccio Giuseppe, nato a Palermo il 14 dicembre 1953.
Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione del consiglio con il rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori, in corso di individuazione da parte dell'Assessore per la cooperazione che cesserà dalla carica contemporaneamente ai componenti nominati con il presente decreto.
(2000.46.2338)
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Rettifica dei dati anagrafici del vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa.

Con il decreto presidenziale n. 247/Gr.VII/SG del 20 novembre 2000, sono stati rettificati i dati anagrafici del prof. Li Gioi Elia, nato ad Avola il 14 ottobre 1946 e non il 10 ottobre 1946 come erroneamente trascritto nel decreto presidenziale n. 115/Gr.VII/SG del 17 maggio 2000, ricostitutivo del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Siracusa, del quale lo stesso fa parte in qualità di vice presidente.
(2000.47.2374)
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Revoca della nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Ragusa.

Con il decreto presidenziale n. 249/Gr.VII/SG del 21 novembre 2000, la nomina dell'arch. Giorgio Battaglia, disposta con il decreto presidenziale n. 235/Gr.VII/SG del 7 novembre 2000, è stata revocata.
(2000.47.2375)
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Sostituzione di componenti dell'Osservatorio regionale di vigilanza.

Con decreto n. 4647/Gr.I/958 del 14 novembre 2000, sono stati nominati dall'Assessore destinato alla Presidenza tre componenti dell'Osservatorio regionale di vigilanza: dott. Belfiore Salvatore, dirigente superiore amministrativo; dott.ssa Nicoletti Maria Grazia, dirigente amministrativo; dott. Sferrazza Costantino, dirigente amministrativo; in sostituzione del dott. Gambino Filippo, dott. Russo Pier Carmelo e sig. Messina Sebastiano nominati dall'Assessore destinato alla Presidenza pro-tempore.
(2000.47.2372)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'associazione di organizzazione di produttori Consorzio AOP Sicilia, con sede in Bagheria.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 3437 - gruppo 8° - I Direzione del 14 settembre 2000, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 2200/96, del Consorzio AOP Sicilia, con sede in Bagheria, quale associazione di organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 31 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2000.46.2355)
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Riforma del decreto 18 gennaio 1991, concernente occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione - ramo agricoltura e foreste - di beni immobili siti nei comuni di Bronte e Randazzo.

Con decreto n. 1396 del 14 novembre 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato riformato il decreto n. 93 del 18 gennaio 1991, con cui era stata pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio regionale - ramo agricoltura e foreste - dei beni immobili siti nei comuni di Bronte e Randazzo.
Pertanto il decreto n. 93 del 18 gennaio 1991 viene riformato così come appresso specificato:
6)  ditta Meli Biagio e Nunzio entrambi nati a Bronte il 10 gennaio 1920 ed il 20 aprile 1923, codice fiscale MLE BGI 20A10 B202D e codice fiscale MLE NNZ 23D20 B202V: terreno sito in comune di Bronte località Macchia Fava esteso Ha. 3.34.64, foglio 75, particelle 97 di Ha. 0.81.40 e 160 di Ha. 00.81.54, foglio 105, particella 6 estesa Ha. 7.11.70 per complessivi Ha. 03.34.64. Ordinativo n. 17 del 27 marzo 1990 di L. 9.101.710.
(2000.46.2354)
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Approvazione del piano di ripartizione n. 1174 mod. quater, relativo ai terreni conferiti dalla ditta Modica Giuseppina e Maria Concetta in agro di Noto.

Si rende noto che, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2002/2 del 15 novembre 2000, è stato approvato il piano di ripartizione n. 1174 mod. quater, relativo ai terreni conferiti dalla ditta Modica Giuseppina e Maria Concetta in agro di Noto.
Detto decreto, unitamente al piano di ripartizione, è pubblicato nell'albo pretorio del comune di Noto.
(2000.47.2364)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Corelli di Messina.

Con decreto n. 415 del 9 ottobre 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica Corelli di Messina e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000, il dott. Vittorio Pennacchio è stato nominato commissario ad acta del predetto Conservatorio di musica per l'espletamento dei seguenti atti:
-  predisposizione e approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999;
-  predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
-  eventuali variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
-  impegno e pagamento di tutte le spese poste a carico dell'ente locale obbligato (Provincia regionale di Messina) ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
-  stipula di contratti di collaborazione e/o autorizzazione del personale del Conservatorio alla stipula di contratti di collaborazione con altri enti nei casi previsti dalla legge;
-  adempimenti inerenti la normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  spese in conto capitale per l'esercizio finanziario 2000 e spese per la multimedialità finanziata dal Ministero della pubblica istruzione;
-  gare per acquisti indifferibili di materiale d'ufficio e manutenzioni;
-  pagamento di utenze;
-  impegno e liquidazione delle spese inerenti il personale ed oneri riflessi, comprese spese per aggiornamento del personale secondo le disposizioni ministeriali;
-  adempimenti conseguenti l'attività artistica programmata dalla direzione;
-  liquidazione competenze al commissario ad acta ed ai revisori dei conti e liquidazione competenze arretrate agli organi gestionali e di controllo;
-  emissione di mandati conseguenti ad impegni formalmente assunti.
(2000.47.2362)
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Nomina del commissario ad acta del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani.

Con decreto n. 416 del 9 ottobre 2000 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica Scontrino di Trapani e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000, la dott.ssa Antonella Vallone è stata nominata commissario ad acta del predetto Conservatorio di musica per l'espletamento dei seguenti atti:
-  predisposizione e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
-  eventuali variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
-  impegno e pagamento di tutte le spese poste a carico dell'ente locale obbligato (Provincia regionale di Trapani) ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
-  stipula di contratti di collaborazione e/o autorizzazione del personale del Conservatorio alla stipula di contratti di collaborazione con altri enti nei casi previsti dalla legge;
-  adempimenti inerenti la normativa concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  spese in conto capitale per l'esercizio finanziario 2000 e spese per la multimedialità finanziata dal Ministero della pubblica istruzione;
-  gare per acquisti indifferibili di materiale d'ufficio e manutenzioni;
-  pagamento di utenze;
-  impegno e liquidazione delle spese inerenti il personale ed oneri riflessi, comprese spese per aggiornamento del personale secondo le disposizioni ministeriali;
-  adempimenti conseguenti l'attività artistica programmata dalla direzione;
-  liquidazione competenze al commissario ad acta ed ai revisori dei conti;
-  emissione di mandati conseguenti ad impegni formalmente assunti.
(2000.47.2363)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione alla Provincia regionale di Enna per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni siti nei comuni di Leonforte e Assoro.

Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2149/14° del 23 ottobre 2000, la Provincia regionale di Enna è stata autorizzata a occupare in via temporanea e d'urgenza i beni siti nei comuni Leonforte ed Assoro interessati dai lavori di sistemazione viaria lungo la S.P. 7/A "Bivio Pirato - Bivio Mulinello" tratto compreso dal Km. 4+600 al Km. 6+000, di proprietà delle seguenti ditte:
Comune di Leonforte
1)  Platania Salvatore, nato a Catania il 10 novembre 1952, proprietario: foglio 65, particella 96, mq. da occupare 200; foglio 65, particella 97, mq. da occupare 512;
2)  Demanio della Regione siciliana, proprietario: foglio 65, particella 150, mq. da occupare 24; foglio 65, particella 148, mq. da occupare 64;
3)  Barbera Antonietta, nata a Leonforte il 17 ottobre 1931, proprietaria: foglio 65, particella 57, mq. da occupare 1.104; foglio 65, particella 122, mq. da occupare 944;
4)  Anello Virgilio, nato a Cerami il 29 marzo 1928, proprietario: foglio 65, particella 39, mq. da occupare 1.500; foglio 65, particella 108, mq. da occupare 200;
Comune diAssoro:
5)  Vacalluzzo Salvatore, nato a Leonforte il 29 gennaio 1936, proprietario: foglio 54, particella 170, mq. da occupare 1.160;
6)  Risicato Marianna, nata a Leonforte il 18 settembre 1912, usufruttuaria; Vacalluzzo Salvatore, nato a Leonforte il 29 gennaio 1936, proprietario: foglio 54, particella 35, mq. da occupare 600;
7)  Risicato Marianna, nata a Leonforte il 18 settembre 1912, usufruttuaria; Vaccalluzzo Gaetana, nata a Leonforte il 14 luglio 1933, proprietaria: foglio 54, particella 181, mq. da occupare 550;
8)  Buscemi Angela, maritata Anello, nata a Badalucco il 14 gennaio 1934: foglio 54, particella 130, mq. da occupare 840; foglio 54, particella 132, mq. da occupare 1.760;
9)  Fichera Giuseppe, nato a Enna il 20 gennaio 1949, proprietario per 1/6; Fichera Rosa Maria, nata a Leonforte il 20 febbraio 1952, proprietaria per 1/6; Parco Santa, nata a Leonforte l'8 aprile 1921, proprietaria per 4/6: foglio 54, particella 60, mq. da occupare 1.000; foglio 54, particella 82, mq. da occupare 1.120;
10)  Cipolla Francesca, nata a Leonforte il 2 settembre 1921, proprietaria: foglio 54, particella 28, mq. da occupare 500.
(2000.46.2322)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per lavori urgenti nel comune di Licata.

Con decreto n. 2208 del 30 ottobre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 20 settembre 2000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per la disostruzione della foce del fiume Salso nel comune di Licata, ed ha disposto il finanziamento di L. 40.000.000 sul cap. 70314 - esercizio 2000.
(2000.46.2323)
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Ordinanza relativa al deposito presso la Cassa depositi e prestiti di indennità di espropriazione da parte della Provincia regionale di Agrigento.

Con ordinanza dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2254/14° del 7 novembre 2000, la Provincia regionale di Agrigento è stata autorizzata a depositare alla Cassa DD.PP.le indennità provvisorie di espropriazione spettanti alle seguenti ditte non concordatarie relative a lavori di costruzione di un ponte sul fiume Platani a servizio della S.P. 61:
Comune di Ribera
1)  Borsellino Giuseppe fu Francesco, proprietario e Borsellino Giovanna, usufruttuaria: art. 9401, foglio 87, particella 203, mq. 75, indennità non accettta L. 75.750;
Comune di Cattolica Eraclea
1)  Termini Carmela, nata il 29 settembre 1948 a Cattolica Eraclea, maritata Bentivegna: art. 6489, foglio 41, particella 69, mq. 50, indennità non accettata L. 41.500;
2)  Granata Francesco, nato il 18 agosto 1907; Vincenzo, nato il 13 gennaio 1909; Giuseppe, nato il 25 maggio 1924; Stefano, nato il 30 settembre 1927; Calogero, nato il 19 settembre 1929; Anna, nata il 16 novembre 1935 e Antonina, nata il 17 ottobre 1940, proprietari, e Sicurella Giuseppe, nato l'8 gennaio 1898, usufruttuario, tutti nati a Cattolica Eraclea: art. 5907, foglio 41, particella 120, mq. 875, indennità non accettata L. 726.250.
(2000.46.2343)
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Ordinanza relativa al deposito presso la Cassa depositi e prestiti di indennità di espropriazione da parte della Provincia regionale di Agrigento.

Con ordinanza dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2255/14° del 7 novembre 2000, la Provincia regionale di Agrigento è stata autorizzata a depositare alla Cassa DD.PP.le indennità provvisorie di espropriazione spettanti alle seguenti ditte non concordatarie per lavori di collegamento tra la S.P. 32 "Ribera -Cianciana" e la S.P. "Bivio Tamburello - Bivona" tratto della S.P. 32 al fiume Magazzolo:
Comune di Bivona
1)  D'Angelo Antonino: art. 3538, foglio 55, particella 12, mq. 552, indennità non accettata L. 336.720;
2)  D'Azzo Salvatore, nato il 14 novembre 1909, per 4/6; Vincenzo, nato l'1 settembre 1907, per 1/6 e Mariantonia, nata il 22 gennaio 1917, per 1/6, nati a Lucca Sicula: art. 3536, foglio 55, particella 10, mq. 176, indennità non accettata L. 107.360;
3)  D'Azzo Salvatore, nato il 14 novembre 1909, per 1/3; Vincenzo, nato l'1 settembre 1907, per 1/3 e Mariantonia, nata il 22 gennaio 1917, per 1/3, nati a Lucca Sicula: art. 6535, foglio 55, particella 6, mq. 496, indennità non accettata L. 302.560;
4)  Carubia Giuseppe diPietro: art. 3354, foglio 48, particella 1, mq. 1.822, indennità non accettata L. 1.111.420;
5)  Carubia Salvatore, nato l'8 gennaio 1924 a Cianciana: art. 5332, foglio 48, particella 18, mq. 72, indennità non accettata L. 70.560.
(2000.46.2344)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Modifica del decreto 21 settembre 2000, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del dispensario farmaceutico sito nel comune di Santa Croce Camerina.

Con decreto n. 32956 del 17 ottobre 2000, l'Assessore per la sanità ha sostituito l'art. 1 del decreto n. 32772 del 21 settembre 2000, nel seguente modo: "L'art. 2 del decreto n. 25757 del 12 giugno 1998 è revocato limitatamente all'autorizzazione del dispensario farmaceutico sito nella frazione Casuzze-Punta Secca nel comune di Santa Croce Camerina".
(2000.47.2370)
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Nomina del comitato dei garanti ex art. 23 del C.C.N.L. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

Con decreto n. 32999 del 19 ottobre 2000 dell'Assessore per la sanità, in applicazione dell'art. 23 del C.C.N.L. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, è stato nominato il comitato dei garanti, così composto:
Presidente
-  dr.ssa Romeo Palma, magistrato della Corte dei conti - titolare;
-  avv. Giorgio Mercatajo - supplente;
Componenti
-  dr. Ambrogio Mazzeo, direttore generale dell'Azienda ospedaliera Garibaldi S. Luigi S. Currò - titolare;
-  dr. Angelo Paino, direttore generale Azienda ospedaliera Papardo Messina - supplente;
-  dr. Livio Milone, F.P. CGIL Medici Sicilia - titolare;
-  dr. Silvio Morini, F.P. CGIL medici Sicilia - supplente.
Il comitato dei garanti esprimerà pareri obbligatori e vincolanti sulle proposte di recesso inviate dalle Aziende sanitarie al gr. 15°, 1ª Direzione dell'Assessorato regionale della sanità, che curerà l'attività di segreteria del citato organismo.
Il comitato durerà in carica tre anni.
(2000.43.2224)
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Autorizzazione al sindaco del comune di Grammichele per l'attivazione del pubblico mattatoio.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 33149 dell'8 novembre 2000, il sindaco del comune di Grammichele è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 0100/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca equina, bovina, suina, ovina e caprina.
(2000.46.2324)
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Sostituzione del segretario della commissione di disciplina ex D.P.R. n. 120/88.

Con decreto n. 33164 del 9 novembre 2000, l'Assessore per la sanità ha disposto che le funzioni di segretario della commissione di disciplina ex D.P.R. n. 120/88 siano attribuite alla dott.ssa Antonella Di Stefano in sostituzione del sig. Attilio Fiore.
(2000.46.2337)
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Voltura dell'autorizzazione sanitaria per il pubblico macello di Mussomeli.

Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 33251 del 14 novembre 2000, è stata volturata a nome della ditta CO.GI.S. Frutta società cooperativa a r.l. di Serradifalco (CL) l'autorizzazione sanitaria del pubblico macello di Mussomeli (CL), rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, con decreto n. 20861 del 5 dicembre 1996, con cui è stato attribuito anche il numero di identificazione 034/M.
(2000.46.2330)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Si informano gli enti, ognuno per quanto di propria competenza, che il Ministero dell'ambiente al fine di rendere noti gli elenchi delle zone di protezione speciale designate e proposte ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65, parte prima, del 22 aprile 2000 il decreto del 3 aprile 2000.
Per ogni opportuna conoscenza si pubblica l'elenco dei Z.P.S. (allegato sub A) e l'elenco deiS.I.C. (allegato sub B) relativi alla Regione siciliana.
Si informa, altresì, che allo stato attuale i formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle zone relative alla perimetrazione dei suddetti siti sono depositati e disponibili presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Allegato sub A
ELENCO ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA REGIONE SICILIA


  Codice sito Natura 2000 DENOMINAZIONE 
  ITA010001 Isole dello Stagnone di Marsala 
  ITA010002 Isola di Marettimo 
  ITA010003 Isola di Levanzo 
  ITA010006 Paludi diCapo Feto e Margi Spanò 
  ITA010007 Saline di Trapani 
  ITA010016 Monte Cofano e litorale 
  ITA010017 Capo San Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M. Sparacio 
  ITA010019 Isola di Pantelleria: montagna Grande e monte Gibele 
  ITA010020 Isola di Pantelleria: area costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua 
  ITA010021 Saline di Marsala 
  ITA020008 Rocca Busambra e Rocche di Rao 
  ITA020010 Isola di Ustica 
  ITA020016 M. Quacella, M. dei Cervi, Pizzo Carbonara, M. Ferro, Pizzo Otiero 
  ITA020021 Montagna Longa, Pizzo Montanello 
  ITA020025 Bosco di S. Adriano 
  ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino 
  ITA020028 Serra del Leone e Monte Stagnataro 
  ITA020030 M. Matassaro, M. Gradara e M. Signora 
  ITA020034 Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi 
  ITA020036 M. Traina e M. Colomba 
  ITA020037 Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del T. Corleone 
  ITA020042 Rocche diEntella 
  ITA030008 Capo Peloro - Laghi di Ganzirri 
  ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare 
  ITA030013 Rocche di Alcara Li Fusi 
  ITA030023 Isola di Alicudi 
  ITA030024 Isola di Filicudi 
  ITA030026 Isole di Stromboli e Strombolicchio 
  ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 
  ITA030038 Serra delRe, Monte Soro e Biviere diCesarò 
  ITA040001 Isola di Linosa 
  ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 
  ITA050001 Biviere e Macconi di Gela 
  ITA060002 Lago di Pergusa 
  ITA070001 Foce del fiume Simeto e Lago Gornalunga 
  ITA070003 La Gurna 
  ITA070015 Canalone del Tripodo 
  ITA070016 Valle del Bove 
  ITA070017 Sciare del Roccazzo della Bandiera 
  ITA070018 Piano dei Grilli 
  ITA090002 Vendicari 
  ITA090003 Pantani della Sicilia sud-orientale 
  ITA090004 Pantano Morghella 
  ITA090006 Saline di Siracusa e Fiume Ciane 
  ITA090013 Saline di Priolo 
  ITA090014 Saline di Augusta 
  ITA090025 Invaso di Lentini 

Allegato sub B
ELENCO SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA REGIONE SICILIA


  Codice sito Natura 2000 DENOMINAZIONE 
  ITA010004 Isola di Favignana 
  ITA010005 Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara 
  ITA010008 Complesso M. Bosco e Scorace 
  ITA010009 M. Bonifato 
  ITA010010 M. San Giuliano 
  ITA010011 Sistema dunale Capo Granitola, Portopalo e Foce del Belice 
  ITA010012 Marausa: Macchia a Quercus Calliprinos 
  ITA010013 Bosco di Calatafimi 
  ITA010014 Sciare di Marsala 
  ITA010015 Complesso monti diCastellammare del Golfo (TP) 
  ITA010018 Foce del torrente Calatubo e Dune 
  ITA010022 Complesso monti di S. Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa 
  ITA010023 Montagna Grande di Salemi 
  ITA010024 Fondali dell'isola di Favignana 
  ITA010025 Fondali del Golfo di Custonaci 
  ITA010026 Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala 
  ITA020001 Rocca diCefalù 
  ITA020002 Boschi di Gibilmanna e Cefalù 
  ITA020003 Boschi di San Mauro Castelverde 
  ITA020004 M.S. Salvatore, M. Catarineci, V.ne Mandarini, Ambienti umidi 
  ITA020005 Isola delle Femmine 
  ITA020006 Capo Gallo 
  ITA020007 Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso 
  ITA020009 Cala Rossa e Capo Rama 
  ITA020011 Rocche diCastronovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea 
  ITA020012 Valle del fiume Oreto 
  ITA020013 Lago di Piana degli Albanesi 
  ITA020014 Monte Pellegrino 
  ITA020015 Complesso calanchivo diCastellana Sicula 
  ITA020017 Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su Calcare 
  ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara 
  ITA020019 Rupi di Catalfano e Capo Zafferano 
  ITA020020 Queceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono 
  ITA020022 Calanghi, lembi bochivi e praterie di Riena 
  ITA020023 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana 
  ITA020024 Rocche di Ciminna 
  ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda 
  ITA020029 M. Rose e M. Pernice 
  ITA020031 M. D'Indisi, Montagna deiCavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone 
  ITA020032 Boschi di Granza 
  ITA020033 Monte SanCalogero (Termini Imerese) 
  ITA020035 Monte Genuardo e Santamaria del Bosco 
  ITA020038 Sugherete di contrada Serradaino 
  ITA020039 Monte Cane, Pizzo Selva a mare, Monte Trigna 
  ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) 
  ITA020041 Monte San Calogero (Gangi) 
  ITA020043 Monte Rosamarina (Cozzo Famò) 
  ITA020044 Monte Grifone 
  ITA020045 Rocca diSciara 
  ITA020046 Fondali dell'Isola di Ustica 
  ITA020047 Fondali di Isola delle Femmine, Capo Gallo 
  ITA030001 Stretta di Longi 
  ITA030002 Torrente Fiumetto e Pizzo d'Uncina 
  ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta 
  ITA030004 Bacino del torrente Letojanni 
  ITA030005 Bosco di Malabotta 
  ITA030006 Rocca di Novara 
  ITA030007 Affluenti del torrente Mela 
  ITA030009 Pizzo Mualio, Montagna di Vernà 
  ITA030010 Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi 
  ITA030012 Laguna di Oliveri-Tindari 
  ITA030014 Pizzo Fau, M. Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa 
  ITA030015 Valle del F. Caronia, Lago Zilio 
  ITA030016 Pizzo della Battaglia 
  ITA030017 Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi 
  ITA030018 Pizzo Michele 
  ITA030019 Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò 
  ITA030020 F. San Paolo 
  ITA030021 Torrente SanCataldo 
  ITA030022 Lecceta diS. Fratello 
  ITA030025 Isola di Panarea e scogli viciniori 
  ITA030027 Isola di Vulcano 
  ITA030028 Isola diSalina (Monte Fossa delle Felci e dei Poorri) 
  ITA030030 Isola di Lipari 
  ITA030031 Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea 
  ITA030032 Capo Milazzo 
  ITA030033 Capo Calavà 
  ITA030034 Rocche di Roccella Valdemone 
  ITA030035 Alta Valle del fiume Alcantara 
  ITA030036 Riserva naturale del fiume Alcantara 
  ITA030037 Fiumara di Floresta 
  ITA030039 Monte Pelato 
  ITA030040 Fondali di Taormina - Isola Bella 
  ITA030041 Foldali dell'Isola di Salina 
  ITA040003 Foce del Magazzolo, foce del Platani,Capo Bianco, Torre Salsa 
  ITA040004 Foce del fiume Verdura 
  ITA040005 M. Cammarata, contrada Salaci 
  ITA040006 Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza 
  ITA040007 Pizzo della Rondine, Bosco di S.Stefano Quisquina 
  ITA040008 Maccalube diAragona 
  ITA040009 Monte SanCalogero (Sciacca) 
  ITA040010 Litorale di Palma di Montechiaro 
  ITA040011 La Montagnola e Acqua Fitusa 
  ITA040012 Fondali diCapo San Marco - Sciacca 
  ITA050002 Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) 
  ITA050003 Lago Soprano 
  ITA050004 Monte Capodarso e Valle del fiume Imera meridionale 
  ITA050005 Lago Sfondato 
  ITA050006 M. Conca 
  ITA050007 Sughereta di Niscemi 
  ITA050008 Rupe di Falconara 
  ITA050009 Rupe di Marianopoli 
  ITA050010 Pizzo Muculufa 
  ITA050011 Torre Manfria 
  ITA060001 Lago Ogliastro 
  ITA060003 Lago di Pozzillo 
  ITA060004 Monte Altesina 
  ITA060005 Lago di Ancipa 
  ITA060006 Monte Sambuchetti, M. Campanito 
  ITA060007 Vallone di Piano della Corte 
  ITA060008 Contrada Giammaiano 
  ITA060009 Bosco di Sperlinga, Alto Salso 
  ITA060010 Vallone Rossomanno 
  ITA060011 Contrada Caprara 
  ITA060012 Boschi di Piazza Armerina 
  ITA060013 Serre di M. Cannarella 
  ITA060014 M. Chiapparo 
  ITA060015 Contrada Valanghe 
  ITA070002 Riserva naturale F. Fiumefreddo 
  ITA070004 Timpa diAcireale 
  ITA070005 Bosco diSanto Pietro 
  ITA070006 Isole deiCiclopi 
  ITA070007 Bosco del Flascio 
  ITA070008 Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi 
  ITA070009 Fascia Altomontana dell'Etna 
  ITA070010 Dammusi 
  ITA070011 Poggio S. Maria 
  ITA070012 Pineta diAdrano e Biancavilla 
  ITA070013 Pineta di Linguaglossa 
  ITA070014 M. Baracca, contrada Giarrita 
  ITA070019 Lago Gurrida e Sciare diS. Venera 
  ITA070020 Bosco di Milo 
  ITA070021 Bosco diS. Maria La Stella 
  ITA070022 Bosco di Linera 
  ITA070023 Monte Minardo 
  ITA070024 Monte Arso 
  ITA070025 Tratto di Pietralunga del F. Simeto 
  ITA070026 Forre laviche delF. Simeto 
  ITA070027 Contrada Sorbera e contrada Gibiotti 
  ITA070028 Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi) 
  ITA080001 Foce del fiume Irminio 
  ITA080002 Alto corso del fiume Irminio 
  ITA080003 Vallata delF. Ippari (Pineta di Vittoria) 
  ITA080004 Punta Braccetto, contrada Cammarana 
  ITA080005 Isola dei Porri 
  ITA080006 Cava Randello, Passo Marinaro 
  ITA080007 Spiaggia Maganuco 
  ITA080008 Contrada Religione 
  ITA080009 Cava d'Ispica 
  ITA080010 Fondali foce del fiume Irminio 
  ITA090001 Isola diCapo Passero 
  ITA090005 Pantano di Marzamemi 
  ITA090007 Cavagrande del Cassibile, C. Cinque Porte, cava e Bosco di Bauli 
  ITA090008 Capo Murro di Porco, penisola della Maddalena e Gotta Pellegrino 
  ITA090009 Valle del F. Anapo, Cavagrande del Calcinaro, Cugni Sortino 
  ITA090010 Isola Correnti, Pantani di P. Pilieri, Chiusa dell'Alga e Parrino 
  ITA090011 Grotta Monello 
  ITA090012 Grotta Palombara 
  ITA090015 Torrente Sapillone 
  ITA090016 Alto corso del fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello 
  ITA090017 Cava Palombieri 
  ITA090018 F. Tellesimo 
  ITA090019 Cava Cardinale 
  ITA090020 Monti Climiti 
  ITA090021 Cava Contessa - Cugno Lupo 
  ITA090022 Bosco Pisano 
  ITA090023 Monte Lauro 
  ITA090024 Cozzo Ogliastri 
  ITA090026 Fondali di Brucoli - Agnone 
  ITA090027 Fondali di Vendicari 
  ITA090028 Fondali dell'Isola di Capo Passero 
  ITA010001 Isole dello Stagnone di Marsala 
  ITA010002 Isola di Marettimo 
  ITA010003 Isola di Levanzo 
  ITA010006 Paludi di Capo Feto e Margi Spanò 
  ITA010007 Saline di Trapani 
  ITA010016 Monte Cofano e litorale 
  ITA010017 Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni diScopello, M. Sparacio 
  ITA010019 Isola di Pantelleria: montagna Grande e monte Gibele 
  ITA010020 Isola di Pantelleria: area costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua 
  ITA010021 Saline di Marsala 
  ITA020008 Rocca Busambra e Rocche di Rao 
  ITA020010 Isola di Ustica 
  ITA020016 M. Quacella, M. dei Cervi, Pizzo Carbonara, M. Ferro, Pizzo Otiero 
  ITA020021 Montagna Longa, Pizzo Montanello 
  ITA020025 Bosco di S. Adriano 
  ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino 
  ITA020028 Serra del Leone e Monte Stagnataro 
  ITA020030 M. Matassaro, M. Gradara e M. Signora 
  ITA020034 Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi 
  ITA020036 M. Traina e M. Colomba 
  ITA020037 Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del T. Corleone 
  ITA020042 Rocche diEntella 
  ITA030008 Capo Peloro - Laghi di Ganzirri 
  ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare 
  ITA030013 Rocche di Alcara Li Fusi 
  ITA030023 Isola di Alicudi 
  ITA030024 Isola di Filicudi 
  ITA030026 Isole di Stromboli e Strombolicchio 
  ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 
  ITA030038 Serra del Re, Monte Soro e Biviere diCesarò 
  ITA040001 Isola di Linosa 
  ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 
  ITA050001 Biviere e Macconi di Gela 
  ITA060002 Lago di Pergusa 
  ITA070001 Foce del fiume Simeto e lago Gornalunga 
  ITA070003 La Gurna 
  ITA070015 Canalone del Tripodo 
  ITA070016 Valle del Bove 
  ITA070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera 
  ITA070018 Piano dei Grilli 
  ITA090002 Vendicari 
  ITA090003 Pantani della Sicilia sud-orientale 
  ITA090004 Pantano Morghella 
  ITA090006 Saline di Siracusa e Fiume Ciane 
  ITA090013 Saline di Priolo 
  ITA090014 Saline di Augusta 
  ITA090025 Invaso di Lentini 

(2000.46.2350)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Spadafora.

Con decreto n. 382/D.R.U. del 31 ottobre 2000 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Spadafora, relativa alla strada congiungente la via Verdesca con la via Lavatoio e adottata con delibera di consiglio comunale n. 56 del 29 novembre 1999.
(2000.46.2353)
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Autorizzazione alla ditta Fincantieri - Cantieri navaliitaliani S.p.A., con sede in Trieste, per il proseguimento di emissioni in atmosfera.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 578/XVII del 7 novembre 2000, è stata concessa alla ditta Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.A., con sede legale nel comune di Trieste, via Genova n. 1, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera ed ai sensi dell'art. 15, lett. a), del suddetto D.P.R., per la modifica delle emissioni derivanti dall'attività di riparazione, trasformazione e costruzione di navi che si svolge nel comune di Palermo, via dei Cantieri n. 75.
(2000.46.2348)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione per il pagamento di una somma in favore dell'azienda Eredi Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, quale rata di saldo contributo di esercizio per il 1998.

Con decreto n. 295 del 26 ottobre 2000 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, registrato dalla Ragioneria centrale del turismo al n. 2385 in data 8 novembre 2000, in esecuzione dell'ordinanza n. 1534 del 15 giugno 2000 emessa dal TAR, sezione di Catania, è stato impegnato ed autorizzato il pagamento in favore dell'azienda Eredi Biagio Condorelli s.a.s., con sede in Catania, via Salvatore Frazzetta, 12, codice fiscale 03401730878, della somma di L. 35.849.677 spettante alla stessa azienda quale rata di saldo contributo di esercizio per il 1998.
Il pagamento delle suddette somme, effettuato in esecuzione dell'ordinanza del TAR n. 1534 del 15 giugno 2000, non costituisce acquiescenza alla medesima avverso la quale è stato, peraltro, disposto ricorso in appello al Consiglio di giustizia amministrativa.
(2000.47.2373)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 16 ottobre 2000, n. 1033.
Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Direttive.

Ai sindaci dei comuni della Sicilia
Ai settori di sanità pubblica veterinaria
Aziende unità sanitarie della Sicilia
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione siciliana Palazzo d'Orleans 

Al Ministero della sanità D.A.N.S.P.V. ufficio X
All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - gruppo caccia
All'Associazione regionale allevatori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione regionale coltivatori diretti
Alla Confagricoltura
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000 è stata pubblicata la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15: "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".
Tale norma emanata in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita degli animali domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo.
Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di esecuzione previsti nell'articolato della legge regionale, in corso di elaborazione, si riportano di seguito alcune istruzioni e suggerimenti circa l'immediata applicazione di alcune norme contenute negli articoli della legge.
Norme di tutela igienica della collettività
Al fine di evitare problemi di igiene urbana e di salute pubblica, per una limitazione delle malattie infettive e parassitarie derivanti da possibili contatti con le deiezioni dei cani, interrompendo i cicli oro-fecali di origine parassitaria, con l'articolo 17 è fatto obbligo a chi conduce cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico di munirsi di appositi mezzi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri cani.
In applicazione del citato articolo si invitano pertanto tutte le amministrazioni comunali ad attivarsi individuando e delimitando apposite aree da destinare alle funzioni fisiologiche e motorie degli animali.
Pertanto, le amministrazioni comunali disporranno con propria ordinanza quanto previsto dall'articolo di che trattasi e avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione della norma nonché sull'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni amministrative.
Come è noto, l'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 15/2000 ha individuato nel sindaco competente per territorio l'autorità ad emettere i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, in ordine alle violazioni ed agli illeciti previsti dalla citata legge regionale.
Pertanto, organo competente a ricevere "rapporto" è il sindaco del comune sul cui territorio è stato commesso l'illecito e che poi provvederà all'emissione della "ordinanza-ingiunzione" o alla "ordinanza di archiviazione".
Le somme relative alle "ordinanze-ingiunzioni" devono essere versate alla Regione attraverso la Cassa regionale competente sul territorio sul capitolo 2301, entrate bilancio regionale, cat. V, mediante versamento sul conto corrente postale della predetta Cassa regionale indicando la seguente causale: "Da accreditare sul capitolo 2301, entrate bilancio regionale, categoria V, articolo 17 legge regionale n. 15/2000".
Anche il pagamento spontaneo delle ammende dovrà avvenire presso la Cassa regionale con le modalità di cui sopra.
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti
Come è noto, accade spesso nelle campagne che branchi di cani randagi o inselvatichiti assalgano gli animali domestici causando non pochi problemi di carattere pubblico e determinando danni, anche ingenti, agli allevatori a causa delle perdite dei capi di bestiame che soccombono successivamente alle aggressioni.
Per tali motivi, allo scopo di andare incontro agli allevatori indennizzandoli per le perdite subite, all'articolo 21 sono state individuate le modalità per accedere agli indennizzi la cui spesa è prevista nella norma finanziaria di cui all'articolo 27.
Gli allevatori che hanno subito perdite, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2000, di capi di bestiame delle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine e caprine, o a seguito degli abbattimenti disposti a causa delle ferite inferte dai cani randagi o inselvatichiti, hanno diritto al rimborso del valore di mercato calcolato al momento della ordinanza sindacale di abbattimento e/o distruzione ridotto del 20%.
Documentazione per l'indennizzo
Ai fini della corresponsione dell'indennizzo dovrà essere prodotta la sotto elencata documentazione, in triplice copia, di cui una in originale:
1)  istanza, in carta libera, dell'interessato diretta all'Assessorato regionale della sanità, per il tramite del sindaco del comune di competenza (completa delle generalità, domicilio, codice fiscale);
2)  attestazione di un veterinario ufficiale della competente Azienda unità sanitaria locale, dalla quale si evinca la causa di morte e le eventuali proposte o disposizioni adottate;
3)  attestato del servizio veterinario della Unità sanità sanitaria locale dal quale risulti che l'allevamento è in regola con i relativi piani di eradicazione delle malattie infettive nonché con la registrazione di cui al D.P.R. n. 317/96; qualora trattasi di animali soggetti a vaccinazione obbligatoria, dovrà essere attestato altresì che gli animali abbattuti e distrutti erano stati vaccinati in conformità all'ordinanza della competente autorità sanitaria;
4)  ordinanza del sindaco con cui è stata disposta la distruzione dei capi morti, e/o l'abbattimento e la distruzione degli animali che, a parere del veterinario ufficiale, abbiano subito lesioni non compatibili con la vita; ordinanza di distruzione emessa per gli animali che hanno subito lesioni di piccola entità, sottoposti al periodo di osservazione di cui all'articolo 88 del regolamento di polizia veterinaria che, a causa delle ferite inferte dai cani randagi o inselvatichiti, vengono abbattuti o muoiono dopo il quinto giorno e che devono essere interamente distrutti con divieto di scuoiamento;
5)  attestato del sindaco da cui risulti la completa esecuzione dell'ordinanza di cui al punto 4) e che gli allevatori o detentori degli animali morti, abbattuti o distrutti hanno rispettato le norme stabilite dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;
6)  se trattasi di animali iscritti nei libri genealogici, un attestato rilasciato dall'Associazione allevatori, giuridicamente riconosciuta, da cui risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e foreste;
7)  provvedimento con cui il sindaco fissa la misura dell'indennità dovuta agli allevatori aventi diritto, che deve essere calcolata per gli animali riscontrati morti e per quelli successivamente abbattuti determinata ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 298/89 ridotta del 20%.
Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2000.46.2239)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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