REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 16 DICEMBRE 2000 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.
Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al Presidente della provincia regionale.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 novembre 2000.
Rinnovo di concessione per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Godrano  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 2 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 dicembre 2000, n. 4/AG.
Legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 - Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili - Prime direttive  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 16 dicembre 2000, n. 25.
Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:
"2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:
"2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni".
3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio.
4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001 si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001 è rinviato alla tornata elettorale successiva.
5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.

Art. 2.

1. L'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è sostituito dal seguente:
"1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale o del presidente e della giunta provinciale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35".
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è così modificato:
"1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile".

Art. 3.

1. L'articolo 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2.  Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni".

Art. 4.

1.  Nei comuni compresi nella fascia tra 5.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per gli enti locali  TURANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

Art. 1

1.  Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni.
3.  Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

Art. 1

1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.
2.  La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni.
3.  Abrogato.
4.  Abrogato.
5.  Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Nota all'art. 2, comma 2:
L'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, a seguito delle modifiche apportate dell'articolo che qui si annota è il seguente:

Art. 11

1.  La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2.  La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale.
3.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.
4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1078
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Ortisi il 5 maggio 2000.
D.D.L. n. 459
"Nuove norme concernenti le istituzioni di nuovi comuni e le modificazioni di denominazione e di territorio dei comuni".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Spagna, Adragna, Barbagallo Giovanni, Lo Monte, Papania, Zangara il 23 maggio 1997.
D.D.L. n. 487
"Nuove norme in materia di modifiche territoriali dei comuni, fusione e istituzioni di comuni, modificative delle disposizioni dell'ordinamento amminsitrativo degli enti locali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna il 16 giugno 1997.
D.D.L. n. 549
"Disposizioni relative all'istituzione di nuovi comuni ed alle modifiche territoriali comunali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Guarnera, Lo Certo, Mele, Ortisi il 1° agosto 1997.
D.D.L. n. 666
"Disposizioni varie in materia di enti locali".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Basile Filadelfio il 19 marzo 1998.
D.D.L. n. 783
"Norme in materia di trasparenza degli atti comunali. Istituzione dell'albo pretorio telematico in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 25 settembre 1998.
D.D.L. n. 811
"Nuove norme per la costituzione o l'unificazione di comuni".
Iniziativa paralamentare: presentato dal deputato Fleres il 16 ottobre 1998.
D.D.L. n. 823
"Previsione nei bilanci degli enti locali di spese concernenti consulenza, rappresentanza degli organi consiliari, spese di aggiornamento e formazione dei consiglieri".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 30 ottobre 1998.
D.D.L. n. 858
"Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente indennità di carica per gli organi dei comuni e delle province eletti o nominati".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Zanna il 12 gennaio 1999.
D.D.L. n. 905
"Istituzione presso i comuni siciliani dell'ufficio legislativo e legale".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 31 marzo 1999.
D.D.L. n. 911
"Nuove norme concernenti l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche di denominazione e di territorio relative".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione siciliana (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 13 aprile 1999.
D.D.L. n. 1091
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Stancanelli il 31 maggio 2000.
D.D.L. n. 1102
"Recepimento di disposizioni della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed altre modifiche dell'Ordinamento regionale degli enti locali".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione siciliana (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 21 giugno 2000.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 15 maggio 2000, 11 giugno 1997, 24 giugno 1997, 3 ottobre 1997, 31 marzo 1998, 30 settembre 1998, 22 ottobre 1998, 5 novembre 1998, 22 gennaio 1999, 8 aprile 1999, 23 aprile 1999, 15 giugno 2000, 12 luglio 2000.
Esame abbinato nelle sedute n. 211 (pomeridiana) del 19 settembre 2000, n. 214 (pomeridiana) del 26 settembre 2000, n. 222 del 16 ottobre 2000, n. 223 del 18 ottobre 2000 e n. 224 del 19 ottobre 2000.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 224 del 19 ottobre 2000.
Esaminato in Commissione ed esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 232 dell'8 novembre 2000.
Relatore: Aulicino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 340 del 5 dicembre e 343 del 6-7 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 7 dicembre 2000.
(2000.50.2512)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 20 novembre 2000.
Rinnovo di concessione per l'allevamento di fauna selvatica nel comune di Godrano.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e la disciplina per la loro gestione;
Visto il proprio decreto n. 55/21 del 14 novembre 1990, di riconoscimento di allevamento contadino all'iniziativa del sig. Barna Giampiero, nato a Palermo il 6 ottobre 1954 e residente in Campofelice di Fitalia, via Principe Amedeo, 81, di produrre fauna selvatica autoctona a scopo di ripopolamento allo stato naturale ed in cattività nel comune di Godrano, contrada Marosa che scade il 14 novembre 2000;
Vista la richiesta presentata dal predetto allevatore, tendente ad ottenere il rinnovo della concessione;
Vista la relazione della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, dalla quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria prot. n. 1681 del 6 giugno 2000 e n. 3051 del 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza avanzata dall'allevatore Barna Giampiero;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Palermo, prot. n. CER/33885/2000/CPA0001 del 3 novembre 2000, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovata la concessione dell'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento in testa al sig. Barna Giampiero, nato a Palermo il 6 ottobre 1954 e residente in Campofelice di Fitalia, via Principe Amedeo, 81.

Art. 2

Si confermano gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dal decreto di riconoscimento n. 55/21 del 14 novembre 1990 con le ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

Potranno essere allevati, allo stato naturale ed in cattività: coniglio selvatico autoctono siciliano, lepre italica (L. Corsicanus), coturnice di Sicilia (alectoris graeca whitakeri), fagiano e quaglia, fermo restando che in nessun caso potranno essere superati i parametri capo/Ha di spazi riservati all'inselvatichimento di ogni singola specie e di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999.

Art.  4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei requisiti di cui al decreto n. 239 del 19 febbraio 1999, degli impegni assunti a suo tempo e di cui ai precedenti articoli, nonché delle eventuali norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio a disposizione di coloro che saranno interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.48.2379)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 2 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
Visto, in particolare, l'art. 11 della citata legge;
Vista la nota n. 592 dell'8 marzo 2000, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio della somma di L. 35.406.000.000;
Vista la nota prot. n. 200409 del 6 aprile 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che nel conto corrente n. 526/22721, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata in data 29 ottobre 1999 la somma di L. 35.406.000.000;
Considerato, altresì, che la somma di L. 35.406.000.000 alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 ha contribuito alla determinazione dell'avanzo finanziario dei fondi dello Stato;


Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 - Somme non attribuibili

  21254 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernente assegnazioni vincolate dello Stato ad altri enti     - 35.406.000.000 L. n. 458/68; L.R. n. 40/77; L.R. n. 47/77; L.R. 2/79. 



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA 2 -  EDILIZIA
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  28706 Somme da trasferire ai comuni per l'erogazione di contributi integrativi per canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo). 
11 152  2  0726  010402  V      + 35.406.000.000 L. n. 431/98, art. 11. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.48.2460)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 7 dicembre 2000, n. 4/AG.
Legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 - Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili - Prime direttive.

A tutti gli enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
Alla Direzione regionale lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - Div. II
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al Coordinamento regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, reca, tra l'altro, disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, attraverso la predisposizione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi, di piani di fuoriuscita dal bacino. La predetta legge reca, altresì, ulteriori incentivi per la creazione di opportunità occupazionali.
Su conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 7 dicembre 2000, si impartiscono le seguenti direttive.
1. Soggetti destinatari del regime transitorio
L'art. 4 della legge in esame, nel recepire le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili, individua i soggetti destinatari della cosiddetta "disciplina transitoria":
a) confermando l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, nell'art.9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, e nell'art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) estendendo ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l'occupazione, l'applicazione delle disposizioni statali così come integrate dal superiore punto a).
In merito alla conferma operata dal legislatore regionale con l'art. 4, comma 1, della legge regionale in parola, ai fini dell'individuazione dei soggetti cui la stessa norma trova applicazione, si fa rinvio a quanto contenuto nel punto 2 della circolare assessoriale n. 357 del 3 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 21 settembre 1999.
Relativamente all'estensione operata dal legislatore regionale con l'art. 4, comma 2, della legge in esame, si precisa che tale disposizione amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili ed in particolare la previsione dell'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai soggetti impegnati in progetti LSU finanziati con risorse degli enti ovvero parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione (c.d. ex articolisti).
In dipendenza di ciò, ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili ed in particolare il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Conseguentemente ai predetti lavoratori trovano applicazione le direttive emanate con circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000 e circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 17 novembre 2000, cui si fa rinvio.
Va, altresì, precisato che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale in oggetto segnata, alla concessione dei benefici, derivanti dalla disposizione legislativa regionale, rivolti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse degli enti promotori o utilizzatori, provvedono i predetti enti, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente.
Per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, questo Assessorato è autorizzato a concedere i benefici in parola, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
Si precisa, altresì, che in forza delle disposizioni recate dall'art. 4, comma 6, della legge regionale in parola, le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili potranno applicarsi prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura siano effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.
Le misure previste dalla legge regionale in oggetto segnata, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della stessa, possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali, sia pur non destinatari del regime transitorio. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.
2.  Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili
L'art. 5 della legge regionale in esame onera gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari del c.d. "regime transitorio regionale", ad approvare, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili.
I lavoratori individuati al fine dell'inserimento nel programma complessivo di fuoriuscita sono:
a) i lavoratori prioritari di cui alla legge 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni;
b) i lavoratori destinatari del regime transitorio, così come definito dall'art. 4 della legge in parola, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale (ex circolare assessoriale n. 331/99);
c) i lavoratori destinatari del regime transitorio, così come definito dall'art. 4 della legge in parola, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, che, per effetto del l'art. 6, comma 2, della legge regionale in oggetto segnata, vanno posti a carico del bilancio regionale;
d) i lavoratori destinatari del regime transitorio, così come definito dall'art. 4 della legge in parola, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio degli enti promotori e/o attuatori.
Il programma, pertanto, va suddiviso in quattro sezioni distinte, in conformità alla modulistica, che può essere consultata, con possibilità di scaricare, sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
Per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, il piano di fuoriuscita è costituito dagli impegni assunti nel corpo della deliberazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Detta delibera, infatti, contenente, tra l'altro, l'indicazione degli sbocchi occupazionali prevedibili, secondo le forme stabilite dagli articoli 6 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 81/2000, è stata già adottata dagli enti per consentire la prosecuzione delle attività socialmente utili, già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili promossi ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
Va, inoltre, precisato che - in relazione all'art. 5, comma 6, della legge regionale in oggetto segnata - per le istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, gli organi deliberativi delle stesse possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Il programma in argomento dovrà prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente, come precedentemente richiamati, con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente.
Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (cfr. punto 3 circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000).
Per l'approntamento del programma in parola gli enti interessati potranno avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, che all'uopo istituirà anche sportelli periferici d'informazione.
Gli enti utilizzatori, onerati della presentazione del programma di fuoriuscita, dovranno valutare le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiranno la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in parola.
Pertanto, entro il predetto termine, gli enti consulteranno tutti i lavoratori interessati al programma ed acquisiranno le opzioni tra le varie misure di fuoriuscita previste dalle disposizioni vigenti.
Appare opportuno suggerire l'attivazione di tavoli concertativi a livello locale volti a promuovere azioni di allocazione lavorativa dei soggetti interessati, anche nel quadro delle iniziative che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000.
Il predetto programma di fuoriuscita deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, entro e non oltre il 31 gennaio 2001, in cinque copie, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili.
Il predetto programma dovrà essere approvato con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente, efficace nelle forme di legge, che va inoltrato, in copia, unitamente al programma in parola.
Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro istruirà i programmi pervenuti, richiedendo - ove necessario - chiarimenti e/o integrazioni.
La Commissione regionale per l'impiego approverà, entro il 31 marzo 2001, i programmi degli enti. Tale approvazione non comporta l'automatico finanziamento degli interventi inseriti in programma. Il legislatore regionale ha, infatti, disposto (art. 5, comma 3) che con successivi decreti assessoriali si provvederà all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Nel caso di inadempienza nella predisposizione dei programmi in parola da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnalerà detta inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvederà in via sostitutiva.
3. Elenco generale delle attività socialmente utili
L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo (cfr. anche il punto 5 della circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000).
4. Misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili
Le disposizioni contenute nella legge in esame sono aggiuntive rispetto alle misure già esistenti in materia di incentivi ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
Va, pertanto, ribadito che gli incentivi statali previsti in favore dei soggetti destinatari del c.d "regime transitorio" dei LSU ed in particolare dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, trovano applicazione - per effetto dell'estensione operata dall'art.4, comma 2, della legge regionale in esame - anche ai soggetti impegnati in interventi finanziati con risorse degli enti utilizzatori e/o promotori ovvero parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione
Si ribadisce, altresì, che soltanto per le misure rivolte ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale possono essere concessi i benefici in parola, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro (cfr. punto 1 della presente circolare).
Per le misure previste dalle disposizioni statali o regionali già in essere prima dell'entrata in vigore della legge in parola si rinvia alle direttive già emanate al riguardo. Con successive circolari potranno essere impartite istruzioni e chiarimenti in merito alle misure di fuoriuscita contenute nella legge regionale in oggetto segnata, ovvero in merito alle modificazioni dalla stessa apportate.
5. Decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, all'art. 2, reca "disposizioni in materia di lavori socialmente utili".
Al riguardo va, preliminarmente, rammentato che, per effetto dell'estensione operata dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche ai soggetti destinatari del c.d. "regime transitorio regionale" (cfr. punti 1 e 2 della presente circolare).
Il predetto decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, al comma 1, dispone che la data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
Va, infine, sottolineata la disposizione di cui al comma 5 che dispone che limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
Il predetto comma dispone, altresì, che l'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 (contributo di lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto a tempo pieno indeterminato) è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
6. Prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 30 aprile 2001
Pervengono numerosi quesiti in merito alla prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 30 aprile 2001.
Al riguardo - come chiaramente riportato nella circolare assessoriale 25 ottobre 2000, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 17 novembre 2000 - le attività in parola potranno proseguire per "un ulteriore periodo di sei mesi" (cfr. art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000).
In dipendenza di ciò gli enti che hanno proceduto ad adottare deliberazioni di prosecuzione degli interventi in parola per periodi inferiori a sei mesi a decorrere dal 1° novembre 2000, dovranno procedere a modificare in tal senso le predette deliberazioni.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2000.50.2511)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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