REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 23 DICEMBRE 2000 - N. 61
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 27.
Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori  pag.


LEGGE 23 dicembre 2000, n. 28.
Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.  pag.


LEGGE 23 dicembre 2000, n. 29.
Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.  pag.


LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull'ordinamento degli enti locali  pag.


LEGGE 23 dicembre 2000, n. 31.
Interventi a favore dell'imprenditoria femminile  pag. 18 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 20 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 19 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 10 novembre 2000.
Rideterminazione del contributo per le ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi per l'anno 2000.  pag. 20 


DECRETO 29 novembre 2000.
Modifica della data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell'anno 2001.  pag. 21 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 15-21 novembre 2000, n. 516  pag. 21 
ORDINANZA 15-23 novembre 2000, n. 540  pag. 23 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 23 dicembre 2000, n. 27.
Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è concesso un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000. L'indennizzo è concesso fino a totale copertura del danno subìto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di presentazione di istanza da parte degli interessati, corredata della documentazione giustificativa delle perdite subite, secondo le modalità individuate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. L'indennizzo, in ogni caso, non può essere sovracompensativo.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001.
3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (capitolo 10742) per l'esercizio medesimo.
4. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CUFFARO 

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1100
"Provvedimenti per l'emergenza idrica in agricoltura".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) il 20 giugno 2000.
D.D.L. n. 1171
"Proroga al 31 dicembre 2001 delle passività di carattere agricolo con scadenze negli anni 1998, 1999 e 2000".
Iniziativa parlamentare presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Catanoso, Ricotta, Scalia, Seminara, Sottosanti, Strano, Tricoli, Virzì il 9 novembre 2000.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) il 12 luglio 2000 ed il 9 novembre 2000.
Esaminati ed abbinati in Commissione nella seduta n. 173 del 9 novembre 2000.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 173 del 9 novembre 2000.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 217 del 15 novembre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 174 del 21 novembre 2000
Relatore: Oddo.
Discusso nella seduta n. 337 del 29-30 novembre 2000 e n. 339 del 5 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2515)
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 28.
Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Proroga delle cambiali agrarie

1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorchè già prorogate, purchè contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo.
2. E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22.
Art. 2.

Criteri di rivalutazione delle rendite erogate agli ex dipendenti
delle cantine sociali e soggetti assimilati

1. L'adeguamento degli importi della rendita erogata ai beneficiari di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, all'articolo 3 della legge regiona le 10 ottobre 1994, n. 35 e all'articolo 43 della legge re-gionale 7 agosto 1997, n. 30 decorre annualmente a far data dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello assunto per la determinazione dell'importo dell'indennità stessa.

Art. 3.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 4.
Proroga di termini per la campagna di meccanizzazione agricola dell'ESA

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.
Art. 5.
Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici

1. All'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:
"In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".
2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:
"2. La già avvenuta edificazione, purchè in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo".
3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità.
4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. La liquidazione degli usi civici su terre private deve essere commisurata al valore dell'immobile, calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ridotto della metà per i diritti di prima classe e ridotto di un terzo per i diritti di seconda classe.
5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CUFFARO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2:
-  L'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione", così dispone:
"1. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi è costituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste un fondo di lire 10 miliardi.
2. Il fondo è destinato ad incentivare interventi che consentano l'esodo del personale in servizio alla data del 30 marzo 1989 anche mediante forme di pensionamento anticipato.
2bis. Può beneficiare dei meccanismi incentivanti il personale in servizio alla suddetta data e successivamente licenziato anche prima dell'entrata in vigore della presente legge che non sia stato immesso nei processi produttivi, o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione a condizione che entro la data del 31 dicembre 1992 detto personale abbia maturato quindici anni di contribuzione a qualsiasi titolo utile ai fini del collocamento in pensione.
3. I benefici di cui al comma 2 sono estesi ai dipendenti dei consorzi agrari provinciali della Sicilia.
4. Le modalità di gestione del fondo saranno approvate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.".
-  L'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, ha sostituito il comma 2 dell'art. 12 sopra riportato.
-  L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Personale dei consorzi agrari. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di settori di attività.
2.  I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa del capitolo 55937 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.
4. La spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutata in lire 1.000 milioni annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.
Nota all'art. 4:
La legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura" all'articolo 1, rubricato "Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998", comma 4, così dispone:
"4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.".
Note all'art. 5:
-  L'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito della disposta modifica, è il seguente:
"Nuove norme in tema di legittimazione di terre comunali di uso civico - 1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2.  La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:
a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza;
b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo.
3.  Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.
4.  L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
5.  Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.
6.  Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:
a)  per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;
b)  per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.
7.  Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.
8.  Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.
9.  L'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato:
"1.  I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato".".
-  Gli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751", così dispongono:
"9. Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a)  che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b)  che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c)  che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.
10.  Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.
Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.
Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.".
-  L'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata", così dispone:
"16. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
"La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
"La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
"La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
"L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
"Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.
"Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
-  da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
-  da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
"Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.
"Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.
"Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'in cremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
"L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1100
"Provvedimenti per l'emergenza idrica in agricoltura".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell' Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) il 20 giugno 2000.
D.D.L. n.1171
"Proroga al 31 dicembre 2001 delle passività di carattere agricolo con scadenze negli anni 1998, 1999 e 2000".
Iniziativa parlamentare presentato dai deputati La Grua, Stancanelli, Briguglio, Catanoso, Ricotta, Scalia, Seminara, Sottosanti, Strano, Tricoli, Virzì il 9 novembre 2000
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) il 12 luglio 2000 ed il 9 novembre 2000
Esaminati ed abbinati in Commissione nella seduta n. 173 del 9 novembre 2000.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 173 del 9 novembre 2000.
Relatore: La Grua.
Discusso nelle sedute n. 337 del 29-30 novembre 2000 e n. 339 del 4 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2517)
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 29.
Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Completamento degli interventi in favore degli impianti di tonnare

1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1990 di contributi per gli investimenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 970 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1016, del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000.
Art. 2.
Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca

1. Alle imprese di pesca che hanno beneficiato per gli anni 1996 e 1997 dell'indennità per il fermo dell'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, così come modificato dall'articolo 49, comma 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e alle quali, in base a quanto disposto dal decreto assessoriale 11 giugno 1997, è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto, su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il relativo conguaglio.
2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1, alle imprese beneficiarie del contributo una tantum previsto dall'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, e dall'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, per le limitazioni delle attività di pesca nei golfi, alle quali è stato erogato un importo minore di quello dovuto, è corrisposto il relativo conguaglio su richiesta degli interessati e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 2.500 milioni, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il medesimo esercizio finanziario - codice 1001 (01.08.02).
Art. 3.
Contributo ai consorzi di ripopolamento ittico

1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico, di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così come integrata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso per l'anno 2000 un contributo di lire 200 milioni per ciascun consorzio.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.
3. Nelle more delle designazioni dei rappresentanti da parte di tutti gli enti consorziati e degli altri rappresentanti previsti dalla vigente normativa, gli organi statutari dei consorzi di cui al comma 1 possono comunque essere costituiti a condizione che sia stata designata la maggioranza dei predetti rappresentanti degli enti consorziati. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli organi di amministrazione straordinaria dei consorzi sono autorizzati a promuovere iniziative divulgative in materia di pesca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.
Art. 4.
Interventi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1. I sussidi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16.
2. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 300 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 1003 del capitolo 21257 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario.
Art. 5.
Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, dopo le parole "degli stessi" sono aggiunte le seguenti "o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento".
2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed attrezzature sia al pescato. La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001. Per gli anni successivi l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della commissione legislativa competente.
Art. 6.
Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca

1. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.
Art. 7.
Compatibilità comunitaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per la cooperazione, il com-  SPERANZA mercio, l'artigianato e la pesca 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante "Interventi nel settore della pesca", così dispone:
"1. Al fine di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque di compartimenti marittimi siciliani, possono essere concesse in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche e giuridiche, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, contributi a fondo perduto fino al 60 per cento della spesa complessiva per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti.
Per le stesse finalità possono essere altresì concessi contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1.
2. I contributi e i finanziamenti di cui al primo comma possono essere concessi anche al fine di acquisire nuove esperienze tecnologiche e gestionali utili alla conservazione ed al rilancio della pesca del tonno, con particolare riguardo al miglioramento dei sistemi di pesca con impianti fissi e allo studio di sistemi di riproduzione e di allevamento in zone di mare delimitate.
3. Gli operatori che hanno gestito impianti di tonnare fisse nell'arco dell'ultimo quinquennio, possono essere associati a progetti anche poliennali di ricerca applicata nell'ambito dei programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentale di cui all. 6.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 6.000 milioni da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 2.500 milioni per l'anno 1988 e lire 2.500 milioni per l'anno 1989.".
Note all'art. 2, comma 1:
-  L'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dall'1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.
1 bis. Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci.
2. Detto premio è determinato secondo la tabella sotto riportata, in ragione della stazza e della vetustà della nave, nonchè dei giorni di arresto supplementare:
      | Pescherecci | Pescherecci Stazza del1a nave | aventi meno | aventi 10 anni     | di10 anni | e più     | (in lire) | (in lire) 


meno di 12 ts1      60.000 50.000 
da 12 a meno di 30 tsl      120.000 100.000 
da 30 a meno di 70 tsl      290.000 220.000 
da 70 a meno di 100 tsl      445.000 370.000 
da 100 a meno di 200 tsl      885.000 590.000 
da 200 a meno di 300 tsl      1.400.000 1.035.000 
da 300 a meno di 500 tsl       1.775.000 1.500.000 
da 500 a meno di 1.000 tsl      2.200.000 1.850.000 

3. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile in corso, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno.
4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennità giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.
5. L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni.
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.
7. Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal capitolo 35655 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1987.
8. Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
-  L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante "Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca", così come modificato dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così dispone:
"1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.
2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.
3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.
4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.
5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.
6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.".
Note all'art. 2, comma 2:
-  L'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, recante "Misure di accompagnamento per interruzioni e limitazioni delle attività di pesca", così dispone:
"1. Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto1990, n. 25, è concesso, per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75 per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione del comma 2, dell'articolo 65, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 6.750 milioni, cui si provvede mediante riduzione quanto a lire 680 milioni del capitolo 35507, quanto a lire 320 milioni del capitolo 35510, quanto a lire 2.750 milioni del capitolo 75419, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75423, quanto a lire 1.000 milioni del capitolo 75617 e quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370).".
-  L'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, recante "Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi", così dispone:
"1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 ottobre 1998 n 30, si applicano per l'anno 1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.
2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2.
4. All'onere di lire 37.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).".
Nota all'art. 3, comma 1:
La legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".
Nota all'art. 3, comma 3:
La legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, reca: "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali".
Note all'art. 4, commi 1 e 2:
-  L'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, così dispone:
"1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.
2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
3. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.
4. Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nascituri, dei marittimi deceduti o dispersi.
5. Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre1998, n. 33 (capitolo 35663).".
-  Per l'articolo 2 della legge regionale n. 24/99 vedi nota all'art. 2 comma 2.
-  La legge regionale 1 agosto 1990, n. 16, reca: "Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco VI e Orione IV, sequestrati dalle autorità libiche".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca", per effetto dell'aggiunta apportata al comma 4 dal comma che qui si annota, risulta il seguente:
"L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.
2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi o delle imprese di pesca interessate che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento e previo parere reso dal Consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.".
Nota all'art. 6:
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, così dispone:
"3.  Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1081
"Interventi per soddisfare le richieste pregresse di contributi per impianti di tonnare".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Croce il 16 maggio 2000.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) l'1 giugno 2000.
Esaminato in Commissione nelle sedute n. 169 e 174 rispettivamente del 10 ottobre 2000 e 21 novembre 2000.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 169 del 10 ottobre 2000.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 217 del 15 novembre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 174 del 21 novembre 2000.
Relatore: Fleres.
Discusso nella seduta n. 337 del 29-30 novembre 2000 e n. 340 del 4 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2516)
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull'ordinamento degli enti locali.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:
TITOLO  I
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Capo I
Art. 1.
Autonomia statutaria e regolamentare

1.  Nella lettera a), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole "allo stesso articolo 4" sono sostituite dalle parole "agli stessi articoli 4 e 5".
2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti:
-  "01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
-  02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
3. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) è così modificato:
"3) Il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
"Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente"".
4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole "comma 2", "comma 3" e "comma 4" sono aggiunte le parole "dell'articolo 4".
5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.
6. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto, dopo il punto 3), il seguente:
"4) All'articolo 5, comma 1, le parole "della legge" sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge''".
Art. 2.
Principio di sussidiarietà

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3.
Partecipazione popolare e azione popolare

1.  La lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti:
"b) 6, con le seguenti modifiche:
-  al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";
-  al comma 2, dopo la parola "statuto" sono aggiunte le seguenti: "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10";
-  al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";
-  al comma 4, le parole "in coincidenza con altre operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali";
bb) 7, con le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8".
Art. 4.
Modifica dei soggetti al diritto di accesso

1.  L'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
"Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265".
Art. 5.
Rinnovo dei consigli di circoscrizione

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.
Capo II
Art. 6.
Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:
-  prima del punto 1) è aggiunto il seguente:
"1.  Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale"".
-  dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3 bis) e 3 ter):
3 bis) Alla fine del comma 1, dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".
3 ter) All'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione";
-  alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative";
-  dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:
"4 bis) Dopo il comma 7 dell'articolo 31, è inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio"";
-  il punto 9) è così sostituito:
"9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.
2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.";
-  dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:
13 bis) Al comma 7, dell'articolo 36, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".
2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.
3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.
Art. 7.
Autonomia organizzativa

1. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è aggiunto il seguente capoverso:
"Prima del comma 1 dell'articolo 51 è inserito il seguente comma:
"01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale"".
Art. 8.
Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:
a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.
2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.
3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.
4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.
5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.
7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.
Art. 9.
Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
a) alla Giunta regionale;
b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.
Art. 10.
Procedimento istruttorio

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:
a) relazione tecnica-illustrativa;
b) quadro di unione dei fogli di mappa;
c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
e) elenco delle particelle catastali.
2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.
Art. 11.
Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.

TITOLO II


Capo I
Art. 12.
Parere dei responsabili dei servizi

1.  Alla lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto il seguente punto:
"01) Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile"".
Art. 13.
Contratti

1.  All'inizio del punto 1), della lettera i), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto quanto segue:
"La rubrica dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente:
"Determinazioni a contrattare e relative procedure"; nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa"".
Art. 14.
Il commissario straordinario

1.  L'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo de gli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".
2. L'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è così sostituito:
"Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".
Capo II
DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 15.
Disposizioni generali

1.  La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.
Art. 16.
Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'articolo 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'Ente.
4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.
Art. 17.
Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. All'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986,
n. 31, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso".
Art. 18.
Aspettative

1. Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
2. Durante i periodi di aspettativa gli interessati, in caso di malattia, conservano il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.
3. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
Art. 19.
Indennità

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2. Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.
4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Art. 21.
Rimborsi spese e indennità di missione

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Presidente del consiglio, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.
3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
4. La liquidazione del rimborso delle spese o del l'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I consigli e le assemblee possono sostituire all'in dennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Art. 22.
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1.  L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.
5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.
7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.
Art. 23.
Occupazione d'urgenza di immobili

1.  L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 24.
Patrocinio legale

1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità.
Art. 25.
Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, nell'articolo 18, nell'articolo 20, commi 2 e 3, nell'articolo 21, comma 2, e nell'articolo 22.
Art. 26.
Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.
Art. 27.
Apertura domenicale

1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Capo III
PROVINCE REGIONALI


Art. 28.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 29.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per gli enti locali  TURANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1:
La lett. a) dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito con modifiche la legge 8 giugno 1990, n. 142, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, ha la seguente formulazione:
"a) 4 e 5, (articoli, n.d.r.) facendo salvi le potestà riconosciute alle province regionali dal Capo I del Titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche agli stessi articoli 4 e 5:
01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
1) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso.Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale".
2)  dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all'attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza".
3)  Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".
4) All'articolo 5, comma 1, le parole "della legge" sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge".
Nota all'art. 6:
La lett. e) dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, ha la seguente formulazione:
e)  22, 23, 24, 25, 26, 27, commi 1, 2 e 3; 31, commi 1, 2, 3 e 7; 32, 33, 34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35, 36, commi 1, 2, 3 e 7; 37, con le seguenti aggiunte e modifiche:
01.  Il comma 2 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:
"2.  L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".
1)  dopo il comma 3 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti:
"L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.
Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni".
2)  Il comma 7 dell'art. 25 è sostituito con il seguente:
"Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta".
3)  dopo il comma 3 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti:
"L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro i termini di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali".
3bis)  Alla fine del comma 1 dell'art. 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente".
3ter)  All'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli.Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione".
4)  dopo il comma 3 dell'art. 31 sono aggiunti i seguenti:
"Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni".
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative;
4 bis) Dopo il comma 7 dell'articolo 31, è inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".
5)  alla lett. b) del comma 2 dell'art. 32, dopo la parola: "variazioni", sono aggiunte le parole: "e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio".
6)  Le lett. l) ed m) nel comma 2 dell'art. 32 sono così modificate:
"l)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture".
7)  alla lett. n) del comma 2 dell'art. 32 le parole "In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5", sono sostituite con le seguenti: "Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti".
8)  al comma 3 dell'art. 32, le parole da "variazioni di bilancio" alla fine sono sostituite dalle seguenti: "variazioni di bilancio e storni, le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro sessanta giorni dall'adozione e non possono essere reiterate".
"9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.
2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti".
10)  Il comma 3 dell'art. 33 è così modificato:
"Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte dei rispettivi consigli in possesso dei requisiti di competenza determinati nello statuto medesimo nonché dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere".
11)  Il comma 5 dell'art. 34 é così modificato:
"La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificato la vacanza".
12)  Alla fine del comma 6 dell'art. 34 sono aggiunte le parole "per voti".
13)  Al comma 8 dell'art. 34 le parole "Le dimissioni" sono sostituite con le parole: "la cessazione dalla carica".
13bis) Al comma 7 dell'articolo 36, come sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".
Nota all'art. 7:
La lett. h) dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, ha la seguente formulazione:
h)  51, fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; 52, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.Lv. Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e del D.Lv. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
Prima del comma 1 dell'articolo 51 è inserito il seguente comma:
"01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale".
Nota agli artt. 12 e 13:
La lett. i) dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per effetto delle modifiche apportate dagli articoli che qui si annotano, ha la seguente formulazione:
i)  53, 54, 55, 56, comma 1 e 57, fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi e con le seguenti aggiunte e modifiche:
01)  Il primo periodo del comma dell'art. 53 è sostituito dal seguente:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
1)  La rubrica dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente: "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa".
Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 56 dopo le parole: "dello Stato", sono aggiunte le parole: "e della Regione"; e dopo le parole: "che ne sono alla base", sono aggiunte le parole: "in caso di deroga al pubblico incanto".
Nota all'art. 16, comma 2:
Il comma 6 dell'art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così dispone:
"Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione".
Nota all'art. 16, comma 3:
L'art. 46 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
"Enti locali - Personale in mobilità. -  1. Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale".
Nota all'art. 17:
L'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, per effetto dell'aggiunta apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Tempi e procedure. - Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere di due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consiglio a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi settore".
Nota all'art. 19, comma 11:
Il comma 3 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così dispone:
"3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura".
Nota all'art. 20, comma 3:
L'ultimo periodo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così recita:
"Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67".
Note all'art. 21, comma 1:
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così dispone:
"Ai dipendenti civili delloStato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge".
- I commi 1 e 2 dell'art.3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così dispongono:
"Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre arrotondate ad ora intera".
Nota all'art. 22, comma 7:
Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, così dispone:
"Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998".
Note all'art. 23:
-  Per la lett. e) del comma 1 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1991, n. 48, vedi nota all'articolo 6.
- L'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così dispone:
"Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea - Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 delD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di ammissione nel possesso.
Detto verbale deve essere redatto in contradditorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contradditorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso per almeno venti giorni all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili".
Nota all'art. 24:
L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, così dispone:
"Patrocinio legale. - Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
Nota all'art. 27:
L'art. 14, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, così dispone:
"Disposizioni speciali - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1078
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Ortisi il 5 maggio 2000.
D.D.L. n. 459
"Nuove norme concernenti le istituzioni di nuovi comuni e le modificazioni di denominazione e di territorio dei comuni".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Spagna, Adragna, Barbagallo Giovanni, Lo Monte, Papania, Zangara il 23 maggio 1997.
D.D.L. n. 487
"Nuove norme in materia di modifiche territoriali dei comuni, fusione e istituzioni di comuni, modificative delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna il 16 giugno 1997.
D.D.L. n. 549
"Disposizioni relative all'istituzione di nuovi comuni ed alle modifiche territoriali comunali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Guarnera, Lo Certo, Mele, Ortisi il 1° agosto 1997.
D.D.L. n. 666
"Disposizioni varie in materia di enti locali".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Basile Filadelfio il 19 marzo 1998.
D.D.L. n. 783
"Norme in materia di trasparenza degli atti comunali. Istituzione dell'albo pretorio telematico in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 25 settembre 1998.
D.D.L. n. 811
"Nuove norme per la costituzione o l'unificazione di comuni".
Iniziativa paralamentare: presentato dal deputato Fleres il 16 ottobre 1998.
D.D.L. n. 823
"Previsione nei bilanci degli enti locali di spese concernenti consulenza, rappresentanza degli organi consiliari, spese di aggiornamento e formazione dei consiglieri".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 30 ottobre 1998.
D.D.L. n. 858
"Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente indennità di carica per gli organi dei comuni e delle province eletti o nominati".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Zanna il 12 gennaio 1999.
D.D.L. n. 905
"Istituzione presso i comuni siciliani dell'ufficio legislativo e legale".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 31 marzo 1999.
D.D.L. n. 911
"Nuove norme concernenti l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche di denominazione e di territorio relative".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione siciliana (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 13 aprile 1999.
D.D.L. n. 1091
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Stancanelli il 31 maggio 2000.
D.D.L. n. 1102
"Recepimento di disposizioni della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed altre modifiche dell'Ordinamento regionale degli enti locali".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione siciliana (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 21 giugno 2000.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 15 maggio 2000; 11 giugno 1997; 24 giugno 1997; 3 ottobre 1997; 31 marzo 1998; 30 settembre 1998; 22 ottobre 1998; 5 novembre 1998; 22 gennaio 1999; 8 aprile 1999; 23 aprile 1999; 15 giugno 2000; 12 luglio 2000.
Esame abbinato nelle sedute nn. 211 (pomeridiana) del 19 settembre 2000; 214 (pomeridiana) del 26 settembre 2000; 222 del 16 ottobre 2000; 223 del 18 ottobre 2000; 224 del 19 ottobre 2000.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 224 del 19 ottobre 2000.
Esaminato in Commissione ed esitate per l'Aula norme stralciate nella seduta n. 232 dell'8 novembre 2000.
Relatore: Ortisi.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 330 del 14 novembre 2000; 334 del 22 novembre 2000; 336 del 29 novembre 2000; 338 del 30 novembre-1 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2514)
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 31.
Interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a cofinanziare gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, sull'imprenditoria femminile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante le disponibilità del capitolo 21257, codice 1002, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, l'Assessore per l'industria si avvale di un comitato composto da un dirigente per ciascuno degli Assessorati: dell'industria; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; dell'agricoltura e delle foreste; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; del bilancio; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
5. I dirigenti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi assessori.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per l'industria  RICEVUTO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 25 febbraio 1992, n. 215, reca "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisca".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 408
"Interventi per la promozione e l'innovazione in favore dell'imprenditoria femminile".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Fleres) il 6 maggio 1997.
D.D.L. n. 229
"Interventi per la promozione e l'innovazione in favore dell'imprenditoria femminile".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Vicari il 6 novembre 1996.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) l'8 maggio 1997 e il 13 novembre 1997.
Abbinati nella seduta n. 41 del 20 maggio 1997.
Esaminato in Commissione nelle sedute n. 41 e n. 42 del 20 maggio 1997.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 42 del 20 maggio 1997.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 63 dell'8 luglio 1997.
Rinviato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 57 del 9 luglio 1997.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 224 del 30 novembre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 175 del 5 dicembre 2000.
Relatore: Fleres
Discusso nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.
(2000.50.2518)
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DECRETI ASSESSORIALI






DECRETO 20 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visti i decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 436 del 14 luglio 2000, con il quale sono stati iscritti gli importi di L. 1.103.300.000, relativo al 1° S.A.L., e L. 2.866.435.164, relativo al 2° e 3° S.A.L., e n. 550 del 18 settembre 2000, con il quale è stato iscritto l'importo di L. 1.973.691.350 relativo al 4° S.A.L. per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del P.O. Civico di Palermo;
Vista la nota prot. n. 89991 del 27 ottobre 2000, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'erogazione in favore della Regione Sicilia dell'importo di L. 1.467.657.849 per il pagamento del 5° S.A.L. e svincolo ritenute garanzia, per la realizzazione di un Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione presso il complesso del P.O. Civico di Palermo, ai sensi della legge n. 67/88;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitale

  4828 Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed ospe- 
daliera       + 1.467.657.849  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALI
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  81361 Finanziamento di progetti relativi al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammoderna- 
mento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico      + 1.467.657.849 L. n. 67/88, art. 20 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2400)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 10 novembre 2000.
Rideterminazione del contributo per le ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
Visto l'art. 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991;
Visti gli artt. 15 (commi 4 e 5) e 20, lett. c, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il D.M. dell'8 gennaio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stato determinato l'ammontare dei contributi per le ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi per il biennio 1999/2000;
Visto il decreto n. 994/I/V del 25 giugno 1999, vistato dalla Ragioneria il 26 luglio 1999, n. 77, con il quale è stata determinata la misura del contributo per il biennio 1999/2000;
Visto l'art. 33, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che modifica il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, disponendo che il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie è a carico delle cooperative per un 50% e per il restante 50% a carico dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Visto il parere n. 6654 del 10 aprile 2000, con il quale l'Ufficio legislativo e legale, all'uopo interpellato, ha stabilito che la superiore norma debba applicarsi a decorrere dall'1 gennaio 2000;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del decreto n. 994/I/V del 25 giugno 1999 ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, a decorrere dall'1 gennaio 2000;
Visto il parere favorevole reso nella seduta del 17 ottobre 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione;

Decreta:


Art. 1

A far data dall'1 gennaio 2000 - conformemente a quanto disposto dall'art. 41, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 - il decreto n. 994/I/V del 25 giugno 1999 citato in premessa, disponente la determinazione del contributo per spese ispettive per il biennio 1999/2000, è revocato limitatamente agli effetti da esso contemplati per l'anno 2000.
A decorrere dalla stessa data il contributo in parola - in forza dell'art. 33, comma 2, della summenzionata legge regionale n. 8/2000 - gravante per un 50% a carico del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e per il restante 50% a carico delle cooperative, è rideterminato nella misura sotto indicata e con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il D.M. dell'8 gennaio 1999 citato in premessa:
a)  enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000: L. 200.000;
b)  enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000: L. 500.000;
c)  enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000: L. 1.000.000;
d)  enti cooperativi con un fatturato superiore a L. 30.000.000.000: L. 1.650.000.

Art. 2

Gli enti cooperativistici, che abbiano versato posteriormente all'1 gennaio 2000 il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie nella misura stabilita dal decreto n. 994/99, sono tenuti a corrispondere a favore dell'erario regionale le quote integrative, come appresso precisate:
-  L.  66.000 per la tipologia di cui alla lett. a), art. 1;
-  L. 166.000 per la tipologia di cui alla lett. b), art. 1;
-  L. 333.000 per la tipologia di cui alla lett. c), art. 1;
-  L. 550.000 per la tipologia di cui alla lett. d), art. 1.

Art. 3

Nella determinazione del contributo fra i parametri previsti dall'art. 15 della legge n. 59/92 prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 4

I contributi così determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% verrà applicato nel caso in cui gli stessi abbiano avviato o realizzato un programma edilizio nel corso del biennio 1999/2000 o in data antecedente.

Art. 5

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 verranno aumentati del 20% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 6

Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge n. 59/92, i contributi determinati ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e tale importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

Art. 7

Per le cooperative omologate dal tribunale nel 1998 o nel corso del biennio 1999/2000, il contributo è fissato nella misura minima di L. 200.000. Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Art. 8

Per quanto concerne le cooperative edilizie di abitazione, anziché al fatturato si fa riferimento al totale delle immobilizzazioni riportate in bilancio secondo le norme vigenti.

Art. 9

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo, devono versare la quota parte loro spettante, nonché la quota integrativa alle rispettive associazioni.
Le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali devono versare la quota parte dovuta nel cap. 4481/01 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione, tramite la Cassa regionale del Banco di Sicilia.

Art. 10

Il versamento dell'importo integrativo al contributo, così come determinato negli articoli precedenti, deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le cooperative costituite nel corso del biennio, il termine di cui sopra decorre dalla data di omologazione dell'atto costitutivo.

Art. 11

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza ulteriore diffida da adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Palermo, 10 novembre 2000.
  SPERANZA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 17 novembre 2000, al n. 406.
(2000.48.2428)
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DECRETO 29 novembre 2000.
Modifica della data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell'anno 2001.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Vista la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28 di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;
Visto l'art. 8 della succitata legge regionale n. 28, che prevede, per il periodo invernale, l'effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 marzo;
Visto, in particolare, l'ultimo comma dello stesso art. 8 della legge regionale n. 28, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria, di modificare le date delle vendite di fine stagione o saldi;
Considerato che le organizzazioni di categoria, in virtù dell'andamento del mercato, hanno manifestato l'opportunità di una modifica delle date di inizio delle vendite di fine stagione o saldi;
Sentite le stesse organizzazioni di categoria nella riunione del 29 novembre 2000 tenutasi nei locali dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio dell'artigianato e della pesca;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la proposta unanimamente avanzata dalle organizzazioni di categoria;

Decreta:


Art. 1

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell'anno 2001 si possono effettuare dal 20 gennaio al 22 marzo.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 novembre 2000.
  SPERANZA 

(2000.49.2476)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 15-21 novembre 2000, n. 516.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (nuove norme per il personale del l'Am ministrazione regionale), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Lui Licia, nonché gli atti d'intervento di Campisi Rosario e della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'avv. dello Stato Giuseppe Stipo per la Regione siciliana;
Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di vari giudizi diretti ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di contingenza, riguardanti pensionati che svolgono attività retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del 2000) e titolari di più pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con cinque ordinanze d'identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41.
Secondo tale disposizione, ai titolari di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti d'attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Il giudice rimettente prospetta la violazione delle norme costituzionali testé enunciate, nonché dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennità di contingenza, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento o del trattamento pensionistico in relazione al quale si giustifichi e possa divenire operante la decurtazione dell'indennità stessa; al con trario, essa potrebbe ritenersi compatibile con i principi costituzionali solo nell'ipotesi in cui le prestazioni pensionistica e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura.
Rileva, il giudice a quo, come alle fattispecie dedotte in giudizio non sia applicabile l'art. 99, 5° comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, bensì che esse sottostanno alla normativa emanata, nell'ambito della competenza esclusiva, dalla Regione siciliana, cioè al disposto della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che solo l'accoglimento della questione proposta potrebbe condurre a buon esito la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell'indennità di contingenza sui diversi trattamenti.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si è costituita Licia Lui, ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale si è già pronunziata su analoga disposizione (art. 4 della legge della Regione siciliana 24 luglio 1978, n. 17), dichiarandola incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994).
3. - In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra richiamate è intervenuta la Regione siciliana per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, per difetto di un'adeguata motivazione e per genericità dell'esposizione dei fatti, che non consentono di cogliere la rilevanza della questione nei giudizi a quibus.
4. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o. n. 70 del 2000) e, per quanto potesse occorrere anche negli altri giudizi iscritti ai nn. r.o. 66, 67, 68 e 69 del 2000, è stato prodotto intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di ottenere le indennità in questione su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento.
5. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la Regione siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per l'inammissibilità delle que stioni proposte.
Anche Campisi Rosario, interveniente nel giudizio iscritto al r.o. n. 70 del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le eccezioni d'inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo che il giudice a quo abbia fatto una adeguata esposizione dei fatti, con l'esatta individuazione delle Amministrazioni e degli interessati così come ha sufficientemente motivato.
Nel merito pone l'accento sulla illegittimità delle norme laddove non prevedono il tetto "dell'altra pensione pubblica o della concorrente retribuzione, al di sotto o al di sopra del quale sospendere o concedere l'indennità de qua".

Considerato in diritto

1.  -  La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera B), 3° comma, della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale del l'Amministrazione regionale) sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo trattamento pensionistico.
2. - La eccezione d'inammissibilità sollevata dalla Regione siciliana è priva di fondamento, in quanto dalle ordinanze di remissione risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della controversia, necessari per inquadrare e verificare la rilevanza della questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su pretese avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati dalla Regione siciliana, aventi a loro volta un contemporaneo trattamento per attività di servizio o di altra pensione e, dall'altro lato, sul problema della legittimità costituzionale della prescrizione di legge regionale (certamente applicabile alle fattispecie) secondo cui l'indennità di contingenza (o indennità similare caratterizzata da maggiorazione per adeguamento al costo della vita) compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di cumulo della stessa indennità, quale che sia il titolo di trattamento, d'attività di servizio o di pensione.
Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata è contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su cui è già intervenuta una dichiarazione d'illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, stante l'evidente connessione oggettiva per identità della questione sollevata che riguarda la medesima disposizione normativa.
4. - Quanto all'intervento spiegato da Campisi, che non è stato parte nel giudizio a quo, deve, in conformità di costante giurisprudenza di questa Corte, essere riaffermata l'inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale d'intervento di soggetti che non siano parte in causa nel giudizio a quo, a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi d'identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza n. 300 del 2000).
5. - La questione è fondata.
Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo d'indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia un'incompatibilità), non sia previsto (v. sentenze n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.
Giova chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione all'originaria funzione dell'indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità d'adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.
D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione dell'indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - dell'incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera B), 3° comma, della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
  Il presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.49.2496)
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ORDINANZA 15-23 novembre 2000, n. 540.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Mirabelli, presidente;
-  Francesco Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), promossi con tre ordinanze emesse il 9 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 126 e 219 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nn. 11 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Zulian Renato e di Sottile Sebastiano, nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avv. Francesco Castaldi per la Regione siciliana;
Ritenuto che nel corso di giudizi diretti all'annullamento del diniego di concessione edilizia (r.o. n. 125 del 1999), del diniego del nulla osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania (r.o. n. 126 del 1999) o di entrambi (r.o. n. 219 del 1999), il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con tre ordinanze, di identico contenuto, emesse il 9 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali;
Che il giudice a quo premette che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio di merito, essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi di ricorso; che la norma testé citata definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali, pone un limite di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi (comma 1) e infine, al comma 2, pone una deroga relativa alla possibilità per i piani regolatori generali di prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq;
Che il Tribunale amministrativo regionale rileva che il legislatore regionale ha inteso introdurre un vincolo di immodificabilità assoluta per i terreni boschivi, in quanto non ha escluso le zone A e B dall'ambito di operatività del divieto di edificabilità e ciò in contrasto con le previsioni della legge 8 agosto 1985, n. 431 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312);
Che la legge n. 431 del 1985, pur estendendo il vincolo paesaggistico a talune parti del territorio ritenute meritevoli di tutela e, per quanto qui interessa, ai territori coperti da foreste e boschi (art. 1, lettera g), ha tuttavia escluso il vincolo per le anzidette zone A e B;
Che - sempre secondo il giudice rimettente - pur dovendosi riconoscere al legislatore regionale, in forza della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 14, lettera f), dello Statuto, la facoltà di dettare deroghe rispetto alle normative nazionali, tuttavia la diversità della disciplina non dovrebbe essere né arbitraria né irrazionale, con la compromissione totale del diritto di proprietà;
Che ne consegue, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata determinerebbe la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto, contrariamente a quanto avviene per il territorio nazionale ed a fronte di quanto previsto per altri vincoli, ha la potenzialità di determinare il degrado di aree già garantite dall'ordinamento giuridico con misure limitative della facoltà di edificazione meno penalizzanti e, comunque, più compatibili nel bilanciamento degli interessi di pari valenza costituzionale;
Che verrebbe a determinarsi, inoltre, una ingiustificata discriminazione fra i proprietari di aree ricadenti nelle zone A e B del territorio regionale e quelli di aree analoghe ricadenti nel territorio nazionale, ovvero di aree ricadenti in zone A e B, ma limitrofe non a boschi, ma a laghi, fiumi, mare ecc.;
Che non apparirebbe rilevante - secondo il giudice a quo - al fine di mitigare il divieto di cui al primo comma, la previsione di cui al secondo comma del medesimo art. 10, in quanto la deroga in esso prevista sarebbe frutto di una discrezionalità dell'Amministrazione interessata, tenuto anche conto che l'indice di densità territoriale è estremamente basso (0,30 mc./mq.);
Che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 125 del 1999 si è costituita, con memoria depositata fuori termine, la parte privata del giudizio a quo Renato Zulian;
Che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 219 del 1999 si è costituita la parte privata Sottile Sebastiano, la quale, dopo aver puntualizzato che i terreni interessati ricadono in zona B e rilevata la contraddittorietà della definizione della zona, contemporaneamente ritenuta residenziale e definita come fascia pre-boschiva, svolge argomentazioni adesive circa la fondatezza della questione;
Che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuta la Regione siciliana che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando che la normativa regionale (art. 4), a differenza di quella statale, conterrebbe una puntuale e specifica definizione giuridica di "bosco", ancorandola a parametri ben definiti (estensione, specie e qualità delle piante presenti, densità di copertura del suolo) e considerando sinonimi i termini "boschi e foreste" e disponendo, al terzo comma, che "non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati...", con la conseguenza - secondo l'assunto della difesa regionale - che neppure se all'interno di un conglomerato urbano dovesse darsi una estensione di piante forestali rispondenti alla fattispecie giuridica di "bosco", essa non andrebbe qualificata come tale e, quindi, non andrebbero applicate nella relativa fascia di rispetto, le previsioni di cui alla norma impugnata;
Che nel corso della discussione all'udienza del 24 ottobre 2000 la difesa della Regione siciliana si è richiamata alla sopravvenuta legge 19 agosto 1999, n. 13, sottolineando che gli artt. 1 e 3 hanno sensibilmente modificato le norme censurate, ridefinendo il concetto di bosco ed innovando sull'ampiezza della fascia di rispetto e sulla relativa disciplina.
Considerato che, stante l'identità delle questioni sollevate, può essere disposta la riunione dei giudizi;
Che, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata (Bollettino ufficiale, 23 agosto 1999, n. 40) la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, con modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
Che il legislatore regionale, intendendo esercitare poteri d'intervento più rigoroso con maggiore o pari efficienza a protezione dei beni paesaggistici ambientali (v. sentenze n. 327 del 1990; n. 151 del 1986), ha disposto, tra l'altro, con la legge sopravvenuta, la sostituzione (nell'art. 3) del denunciato art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, comportante variazioni sia dell'ampiezza della zona di rispetto a seconda della superficie del bosco e sia del sistema di deroghe;
Che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento sia della disposizione denunciata sia del quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi pendenti avanti allo stesso giudice rimettente e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a base delle ordinanze di rimessione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
  Il presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2000.49.2495)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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