REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GENNAIO 2001 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 dicembre 2000.
Nomina del commissario straordinario del comune di Palermo  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 22 dicembre 2000.
Nomina dei vice commissari del comune di Pa-lermo  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 31 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 27 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag.


DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 10 


DECRETO 23 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 11 

DECRETO 17 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 12 


DECRETO 20 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 13 


DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 14 


DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 15 


DECRETO 28 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 17 


DECRETO 30 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 18 


DECRETO 4 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 19 

Assessorato della sanità

DECRETO 23 novembre 2000.
Dichiarazione di zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini del territorio di alcuni comuni della Regione  pag. 20 


DECRETO 24 novembre 2000.
Istituzione di un marchio supplementare di origine e provenienza regionale per le carni ovine e caprine.
  pag. 21 


DECRETO 24 novembre 2000.
Inserimento di un nominativo nell'elenco dei partecipanti ammessi alla nomina di revisore contabile nei collegi sindacali nelle aziende ed enti sanitari  pag. 22 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Campobello di Licata  pag. 22 


DECRETO 21 novembre 2000.
Approvazione del progetto concernente la realizzazione di un parcheggio pubblico nel comune di Castelbuono  pag. 23 


DECRETO 21 novembre 2000.
Autorizzazione della perizia tecnica riguardante la realizzazione di opere relative all'irrigazione San Leonardo Ovest, IV lotto, nel comune di Misilmeri  pag. 24 


DECRETO 22 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Belpasso  pag. 26 


DECRETO 22 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mascalucia  pag. 27 


DECRETO 22 novembre 2000.
Approvazione del piano particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo di Monreale  pag. 28 


DECRETO 22 novembre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un elettrodotto aereo in territorio dei comuni di Noto e Pachino  pag. 32 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 22 novembre 2000.
Integrazione del decreto 10 ottobre 1997, concernente procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27
  pag. 33 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000, recante: "Di sposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili"  pag. 34 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Concorso "Conosci il tuo Museo". Anno scolastico 2000/ 2001  pag. 35 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 24 novembre 2000, n. 11.
Funzioni di riscontro - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001  pag. 36 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 19 dicembre 2000, n. 1037.
Articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 - Avvio della contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere - Linee guida  pag. 37 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 20 dicembre 2000.
Nomina del commissario straordinario del comune di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota n. 13300 del 18 dicembre 2000, con la quale il segretario generale del comune di Palermo ha comunicato che il sindaco avv. Leoluca Orlando ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 16 dicembre 2000;
Rilevato che, per il combinato disposto dei commi 1, nel testo modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, 4 e 5 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., che sostituisca il sindaco e la giunta fino alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale di Palermo.

Art. 2

Nominare il prof. Guglielmo Serio commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino al rinnovo dell'elezione congiunta degli organi elettivi del comune, che avrà luogo nel turno stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario straordinario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 20 dicembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.52.2616)
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DECRETO PRESIDENZIALE 22 dicembre 2000.
Nomina dei vice commissari del comune di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Visto il D.P. n. 267/Gr. VII/S.G. del 20 dicembre 2000, con cui è stato nominato il commissario straordinario per la gestione del comune di Palermo, nella persona del prof. Guglielmo Serio;
Ritenuto di dovere supportare l'attività del commissario con la nomina di tre vice commissari, tenuto conto delle complesse funzioni che dovranno essere espletate;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

I dott.ri Diomede Nicola, Rocca Salvatore, Scimemi Antonino sono nominati vice commissari con funzioni di supporto all'attività del commissario straordinario per la gestione del comune di Palermo.

Art. 2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante ai predetti vice commissari con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 22 dicembre 2000.
  LEANZA 
  TURANO 

(2000.52.2616)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 6 aprile 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la deliberazione 21 aprile 1999, con il quale il CIPE attribuisce la somma di lire 2.914,58 milioni per il completamento di opere infrastrutturali, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 539,518 milioni di cui al punto 3 della citata delibera;
Visto il decreto n. 497 del 5 agosto 1999, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto;
Vista la citata tabella A, con la quale il CIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 99.663 milioni per l'anno 1999, di lire 124.428 milioni per l'anno 2000, di lire 82.711 milioni per l'anno 2001 e di lire 231.596 milioni per l'anno 2002;
Vista la nota prot. n. 1037 del 22 settembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione regionale per la programmazione - gruppo VII/3 chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 di un apposito capitolo di spesa, intestato alla Presidenza, nel quale fare confluire le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana con delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999 (completamento opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 35083 del 18 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze gruppo 6°, con la quale si specifica che l'iscrizione delle somme assegnate dal CIPE possa confluire in un apposito fondo - rubrica bilancio - e che le stesse possano essere preventivamente prelevate su richiesta della Presidenza ed iscritte negli appositi capitoli intestati ai singoli Assessorati competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse destinate per il completamento delle opere infrastrutturali;
Vista la nota prot. n. 762 del 10 gennaio 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze gruppo 6°, con la quale si ritiene opportuno segnalare alcune modifiche da apportare alle istruzioni per l'attuazione dei programmi statali di competenza della Presidenza della Regione - Direzione della programmazione - di cui alla delibera di Giunta n. 328 del 6 dicembre 1999;
Vista la nota n. 675 del 10 marzo 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII;
Ritenuto di dover procedere all'iscrizione delle quote relative agli anni 1999 e 2000 nell'apposito fondo - rubrica bilancio;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III -  Alienazione di beni patrimoniali trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4874 Assegnazioni dello Stato per il completamento delle opere infra-strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52 
11232031406V-60761      + 174.991.647.000 Delibera CIPE n. 52/99 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 -  Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concer- 
nenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 49.099.353.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 -  Somme non attribuibili

(Nuova istituzione)
  60761 Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52. 
212803123202.15.99V - 4874      + 224.091.000.000 Delibera CIPE n. 52/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 6 aprile 2000.
  PIRO 

(2000.48.2459)
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DECRETO 31 maggio 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91 che, per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di L. 3.870 miliardi, in ragione di L. 200 miliardi per l'anno 1991, L. 245 miliardi per l'anno 1992, L. 435 miliardi per l'anno 1993, L. 950 miliardi per l'anno 1994, L. 1.000 miliardi per l'anno 1995 e L. 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di L. 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di L. 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e L. 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive L. 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, fg. 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con D.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, fg. 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che, con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997", le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive L. 630.000 milioni, sono state ripartite in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (L. 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (L. 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 145 del 4 giugno 1999, recepita con D.P. n. 469 del 16 giugno 1999, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di rifinanziamento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91, predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 12921 del 3 maggio 2000 della Presidenza - ufficio del Genio civile di Catania - con la quale si richiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione per lire 38 miliardi, al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi previsti alla lettera i-ter) dell'art. 1 della legge n. 433/91;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste L. 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi dello Stato)      - 38.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1. 

PRESIDENZA DELLA REGIONE

  RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE 

CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50118 Trasferimenti ai comuni per la realizzazione o l'acquisto con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers. 
21 232 3 0726 021105 V      + 38.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2000.
  PIRO 

(2000.48.2451)
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DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 49 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale sono stati formulati i piani di riutilizzo delle somme assegnate dalCIPE ai sensi della legge n. 64/86 per L. 372.091.031.000;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.091.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Vista la nota prot. n. 685 del 13 marzo 2000 dell'Assessorato della Presidenza - Direzione della programmazione - gruppo XIII - con la quale si richiede di volere istituire un apposito capitolo di bilancio nella rubrica Presidenza per l'attivazione finanziaria della progettazione secondo la tabella A allegata al decreto n. 486 del 28 luglio 1999;
Considerato che le somme disimpegnate ammontano a L. 342.093.114.940 e non a L. 372.091.031.000 come da tabella allegata al decreto n. 486 del 28 luglio 1999, di cui L. 120.002.083.940 da iscrivere in un apposito capitolo - rubrica Presidenza - per la progettazione delle opere e L. 222.091.037.000 in un apposito fondo allocato alla rubrica Bilancio, per consentire la successiva attribuzione alle pertinenti Amministrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto  
capitale, eliminati negli esercizi precedenti      - 342.093.114.940  

(Nuova istituzione)
  60767 Fondo per l'assegnazione delle somme relative ai piani di utilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
2.1280.312.32021599V      + 222.091.037.000 L. n.64/86 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 9 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Nuova istituzione)
  50390 Spese per la progettazione delle opere relative agli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
2.1. - 210.3 - 10.15 - 02.09.99 - V      + 120.002.083.940 L. n. 64/86 


Palermo, 22 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2458)
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DECRETO 22 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la deliberazione 21 aprile 1999, con la quale il CIPE attribuisce la somma di L. 2.914,58 milioni per il completamento di opere infrastrutturali, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di L. 539,518 milioni di cui al punto 3 della citata delibera;
Visto il decreto n. 497 del 5 agosto 1999, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto;
Vista la citata tabella A, con la quale il CIPE assegna alla Regione siciliana la somma di L. 99.663 milioni per l'anno 1999, di L. 124.428 milioni per l'anno 2000, di L. 82.711 milioni per l'anno 2001 e di L. 231.596 milioni per l'anno 2002;
Vista la nota prot. n. 1037 del 22 settembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione regionale per la programmazione - gruppo VII/3 chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 di un apposito capitolo di spesa, intestato alla Presidenza, nel quale fare confluire le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana con delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999 (completamento opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 35083 del 18 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6°, con la quale si specifica che l'iscrizione delle somme assegnate dal CIPE possa confluire in un apposito fondo - rubrica bilancio - e che le stesse possano essere preventivamente prelevate su richiesta della Presidenza ed iscrive negli appositi capitoli intestati ai singoli Assessorati competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse destinate per il completamento delle opere infrastrutturali;
Vista la nota prot. n. 762 del 10 gennaio 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6°, con la quale si ritiene opportuno segnalare alcune modifiche da apportare alle istruzioni per l'attuazione dei programmi statali di competenza della Presidenza della Regione - Direzione della programmazione - di cui alla delibera di Giunta n. 328 del 6 dicembre 1999;
Vista la nota n. 675 del 10 marzo 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII -;
Vista la nota prot. n. 1513 del 6 giugno 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gr. XIII -, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale del turismo per "completamento piscina coperta" di L. 2.500.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma al capitolo 87404 relativo al completamento delle opere infrastrutturali di cui alla delibera CIPE n. 52/99 pertinente la rubrica turismo;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60761 Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infra- 
strutturali di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52      - 2.500.000.000 Del. CIPE n. 52/99. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  TURISMO
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

(Modificata denominazione)
  87404 Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla de- 
libera CIPE n. 52/99      + 2.500.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2442)
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DECRETO 27 giugno 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto il decreto n. 75784 del 4 giugno 1999 del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, con il quale è stata concessa la somma di L. 842.275.500 quale quota attribuita per l'anno 1999;
Visto il decreto n. 75580 del 2 giugno 2000 del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, con il quale è stata concessa la somma di lire 825.270.600 quale quota attribuita per l'anno 2000;
Considerato che risulta versata sul conto corrente n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 30 giugno 1999 la somma di L. 842.275.500, quale quota attribuita per l'anno 1999 con decreto 4 giugno 1999;
Considerato che la somma di L. 842.275.500 ha costituito avanzo alla chiusura dell'esercizio 1999;
Visto il primo comma dell'articolo 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni per L. 1.667.546.100 al fine di dare attuazione agli interventi statali;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4789 Assegnazione dello Stato per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la 
protezione della natura e delle rispettive zone      + 825.270.600 L. n. 1102/71; L. n. 93/81. 

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA - Somme non attribuibili

  60763 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale, concer- 
nenti assegnazioni dello Stato ed altri enti      - 842.275.500  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  50480 Fondo da ripartire alle Province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura. 
21 233 3 1133 0211025 V      + 1.667.546.100  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 27 giugno 2000.
  PIRO 

(2000.48.2444)
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DECRETO 10 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province diSiracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi lire è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priorità;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal Comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddetto "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte de conti in data 8 febbraio 1996, reg. 1, foglio 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita conD.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, foglio 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991/1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono stati ripartiti in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 154 del 19 giugno 2000, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di cui all'art. 1 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 6606 del 25 luglio 2000 della Presidenza - Ufficio regionale di protezione civile, con la quale si richiede l'iscrizione al capitolo 50109 del bilancio della Regione della somma di L. 30.000.000.000 per poter attivare la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 1 della legge n. 433/91;
Vista la nota prot. n. 104620 del 21 agosto 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che al capitolo 60784 relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione sono previste lire 300.000 milioni per il 2000;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al cap. 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili

  60784 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa. (Interventi delloStato)      - 30.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 1 - SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 -  Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  50109 Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello peri- 
ferico      + 30.000.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2435)
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DECRETO 23 ottobre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1997, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 28 del 22 febbraio 2000, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, della citata legge n. 28/2000, che prevede un rimborso da parte dello Stato, alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito;
Visto il decreto 22 marzo 2000, del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assegna alla Sicilia la somma di L. 1.827.806.193;
Vista la nota prot. n. 2283 del 28 settembre 2000 del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestata alla Presidenza della Regione - Titolo I spese correnti - rubrica 2 servizi generali della Presidenza della Regione - per L. 1.827.806.193, per le finalità di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla legge n. 28/2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO II - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3278 Assegnazioni dello Stato per rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. 
11 - 231 - 021099 - v      + 1.827.806.193  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  10722 Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. 
11-163-2-0932-010407-v      + 1.827.806.193  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2439)
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DECRETO 17 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
Visti, in particolare, gli artt. 3 e 6 della citata legge n. 122/89, concernente gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;
Vista la nota prot. n. 515 del 27 settembre 2000, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti chiede l'iscrizione in bilancio della somma complessiva di L. 28.617.711.900 di cui L. 8.350.611.900 sul cap. 88884 e L. 20.267.100.000 sul cap. 88885;
Vista la nota prot. n. 284133 del 4 ottobre 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Visti i decreti n. 91 del 30 giugno 1999 e n. 280 del 4 ottobre 1999, relativi alla rimodulazione degli interventi ex art. 3 della legge n. 122/89, e il decreto n. 92 del 30 giugno 1999, relativo alla rimodulazione del programma urbano parcheggi del comune di Messina ex art. 6 della legge n. 122/89;
Considerato che per le finalità della legge n. 122/89 risultano accreditate in data 28 febbraio 2000 sul c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto della Regione Sicilia presso la tesoreria centrale dello Stato L. 28.617.711.900;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia delle finalità previste dai citati artt. 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO DELLE FINANZE

  TITOLO III -  Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4848 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 24 marzo  
1989, n. 122      + 28.617.711.900 L. n. 122/89, artt. 3, 6 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
RUBRICA 5 - COMUNICAZIONI E TRASPORTI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  88884 Contributi ai comuni per la realizzazione del programma urbano dei  
parcheggi previsto dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122      + 8.350.611.900 L. n. 122/89, art. 3 
  88885 Contributi ai comuni di Messina, Catania e Palermo per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi previsto dall'art.  
6 della legge 24 marzo 1989, n. 122      + 20.267.100.000 L. n. 122/89, art. 6 

Art. 2

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 3 - Alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso crediti
Categoria 14 - Trasferimenti di capitali      + 28.617.711.900 

Spesa
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Assessorato regionale del turismo      + 28.617.711.900 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2394)
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DECRETO 20 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 34, recante "Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese delServizio sanitario nazionale";
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, della predetta legge 31 gennaio 1996, n. 34, che prevede finanziamenti per l'attivazione e la gestione dei nuovi consultori;
Vista la nota del Ministero del tesoro n. 210943 del 7 gennaio 2000, dalla quale si evince l'approvazione del progetto presentato dalla Regione siciliana di L. 8.115.128.917, di cui L. 2.714.909.956 per annualità 1997 e L. 5.400.218.961 per annualità 1998;
Vista la quietanza mod. 80T, n. 133 del 10 agosto 2000, con la quale il Ministero del tesoro ha accreditato sul c/c n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 2.714.909.956 pari all'annualità 1997;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO DELLE FINANZE
TITOLO II -  Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3279 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di progetti-obiettivo compresi nel piano sanitario nazionale. 
11231021104V      + 8.115.128.917 L. n. 34/96, art. 3, comma 4 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42488 Trasferimenti alle Aziende unità sanitarie locali per la realizzazione di progetti-obiettivo compresi nel piano sanitario nazionale. 
1.1157208.08010403V      + 8.115.128.917 L. n. 34/96, art. 3, comma 4 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      + 2.714.909.956 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      + 2.714.909.956 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2397)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590 recante: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura";
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che approva la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge, che prevede interventi a favore delle aziende agricole singole ed associate che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto il D.M. n. 101432 del 28 luglio 2000, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna alla Regione siciliana la somma complessiva di lire 4.113.000.000 per la concessione delle provvidenze contributive di cui al predetto art. 3;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 1795 del 5 ottobre 2000, con la quale si propone il riparto della somma di lire 4.113.000.000 per le seguenti finalità:
- lire 654 milioni per contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 185/92;
-  lire 872 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d) e art. 4 della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 2000 al 2004);
-  lire 1.856 milioni per contributi in conto capitale per il ripristino, la ricostituzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 185/92;
- lire 436 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi e contributo annuo costante sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la ricostituzione dei capitali di conduzione previsti dall'art. 3, comma 2, lett. c) della legge n. 185/92 (limite ddal 2000 al 2004);
-  lire 295 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui decennali, con preammortamento triennale per il ripristino, la ricostituzione e la riconversione delle strutture fondiarie danneggiate previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e), della legge n. 185/92 (limite d'impegno dal 2000 al 2012);
Considerato che la somma di lire 4.113.000.000 risulta versata in data 14 agosto 2000 sul conto corrente 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III -  Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4781 Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità atmosferiche nel settore del- 
l'agricoltura      + 4.113.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 4 - MIGLIORAMENTI FONDIARI
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti in conto capitale

  55474 Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati dagli eventi me- 
desimi      + 2.510.000.000  
  55475 Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai col- 
tivatori diretti, ecc.      + 872.000.000  
  55476 Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti od enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agri- 
cole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc.      + 436.000.000  
  55693 Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui decennali, con preammortamento triennale, concessi dagli istituti ed enti eser- 
centi il credito agrario, a favore delle aziende agricole, ecc.      + 295.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 3 - Categoria 14      + 4.113.000.000 

Spesa
Titolo 2
Amministrazione - Agricoltura e foreste      + 4.113.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2395)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Viste le convenzioni tra il Ministero della sanità e la Regione Sicilia relative alla gestione dei seguenti programmi: "Assistenza e sorveglianza sanitaria nelle collettività per cittadini indigenti italiani ed immigrati" finanziato per L. 600.000.000, "Validazione, trasferimento ed ampliamento a livello regionale dell'Osservatorio prezzi e tecnologie (OPT)" finanziato per L. 350.000.000, "Registro per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori: proposta per la messa a punto di un sistema nazionale di sorveglianza" finanziato per L. 700.000.000, "Sperimentazione di una modalità innovativa di assistenza nell'ambito dell'ADI: il case-management" finanziato per L. 500.000.000, "Sistema integrato per la gestione ottimizzata delle risorse nel campo delle malattie cardiovascolari Sperigest" finanziato per L. 500.000.000;
Vista la nota prot. n. 100/SCPS/4/13688 del 9 dicembre 1999, con la quale il Ministero della sanità comunica l'ammissione a finanziamento dei suddetti progetti;
Viste le quietanze mod. 80T, con le quali il Ministero della sanità ha accreditato in data 26 settembre 2000 sul c/c n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale delloStato i seguenti importi: L. 60.000.000, L. 35.000.000, L. 70.000.000, L.50.000.000 e L. 50.000.000 pari al 10% di ciascun progetto finanziato;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3276 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei  
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie      + 265.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42486 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con  
i cittadini, le tecnologiche e biotecnologie sanitarie      + 265.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      + 265.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      + 265.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2398)
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DECRETO 28 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
Vista la nota n. 22750 del 17 novembre 2000, con la quale l'Assessorato regionale dell'industria chiede l'iscrizione della somma di L. 1.868.542.270 nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario;
Vista la nota n. 216709 del 21 novembre 2000 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal prescritto parere, la suindicata nota assessoriale;
Considerato che nel conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 29 settembre 2000 la somma di L. 1.868.542.270;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione dei beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi crediti 

RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4759 Assegnazione per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
11 421 03 14 08 v      + 1.868.542.270 L. n. 64/86; L. n. 67/88. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 3 -  INDUSTRIA
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  65019 Spese per gli interventi del Fondo investimento occupazione 1986. 
21 232 3 10 28 021102 v      + 1.868.542.270 L. n. 64/86; L. n. 67/88. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 4759 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 4759 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di riscossione tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 4759 di nuova istituzione.
Art. 3

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
Categoria 14 - Trasferimenti di capitali      + lire 1.868.542.270 

Spesa
Titolo II - Spese in conto capitale
Assessorato regionale dell'industria       + lire 1.868.542.270 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.48.2441)
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DECRETO 30 novembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visti gli artt. 39 e 41 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che prevedono interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
Vista la nota n. 2371 del 9 novembre 2000 dell'Assessorato degli enti locali, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario delle somme di L. 1.543.800.000;
Considerato che nel c/c infruttifero 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 21 luglio 2000 L. 1.543.800.000;
Ritenuto necessario, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di consentire le finalità della già citata legge n. 104 del 5 dicembre 1992;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  SERVIZI DEL TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3273 Assegnazioni per l'assistenza alle famiglie con portatori di han- 
dicap grave      + 1.543.800.000 L. n. 104/92, artt. 39, 41 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA 3 - AFFARI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  19051 Finanziamenti per l'assistenza alle famiglie con portatori di han- 
dicap      + 1.543.800.000 L. n. 104/92, artt. 39, 41 

Art. 2

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Entrate extra-tributarie
Categoria 10 - Trasferimenti correnti      + 1.543.800.000 

Spesa
Titolo 1 - Spese correnti
Assessorato regionale degli enti locali      + 1.543.800.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.49.2506)
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DECRETO 4 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Vista la convenzione tra il Ministero della sanità e la Regione Sicilia relativa alla gestione del programma "Analisi valutativa e sperimentazione dei sistemi di remunerazione degli erogatori nelle regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia" finanziato per L. 550.000.000;
Vista la nota prot. n. 100/SCPS/4/13688 del 9 dicembre 1999, con la quale il Ministero della sanità comunica l'ammissione a finanziamento, tra l'altro, del suddetto progetto;
Vista la quietanza, mod. 80T, con la quale il Ministero della sanità ha accreditato in data 11 ottobre 2000 sul c/c n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 55.000.000 pari a 10% del progetto finanziato;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

  3276 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei  
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie      + 55.000.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 5 - SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

  42486 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli spetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con  
i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie      + 55.000.000  

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      + 55.000.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      + 55.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.49.2505)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 novembre 2000.
Dichiarazione di zona di sorveglianza da febbre catarrale degli ovini del territorio di alcuni comuni della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Vista la nota prot. n. 1411 del 9 novembre 2000, con la quale il settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento comunica il sospetto su base clinica per blue tongue negli allevamenti ovini Rizzuto Mattia e Caltagirone Amante Angelo presso il comune di Ribera (AG);
Vista la nota prot. n. 13118 del 20 novembre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise comunica la reattività sierologica per blue tongue nell'allevamento ovino di proprietà del sig. Rizzuto Mattia, contrada Cuci Cuci del comune di Ribera;
Vista la nota n. 13119 del 20 novembre 2000, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise comunica la reattività sierologica per blue tongue nell'allevamento bovino di proprietà del sig. Caltagirone Amante Angelo, contrada Cuci Cuci del comune di Ribera;
Vista l'ordinanza n. 20 del 15 novembre 2000, con la quale il commissario straordinario del comune di Ribera dichiara "Zona di protezione da febbre catarrale degli ovini" alcune contrade del comune diRibera;
Vista l'ordinanza n. 87 del 15 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune diCattolica Eraclea dichiara "Zona di protezione da febbre catarrale degli ovini" alcune contrade del comune di Cattolica Eraclea (AG).
Vista l'ordinanza n. 104 del 16 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Montallegro dichiara "Zona di protezione da febbre catarrale degli ovini" alcune contrade del comune di Montallegro (AG);
Vista la nota prot. n. 1632 del 15 novembre 2000, con la quale il settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento trasmette l'elenco dei comuni e delle relative contrade da inserire nel provvedimento di delimitazione ed istituzione di zona di sorveglianza;
Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia e di dovere, pertanto, delimitare una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri attorno alle aziende infette secondo la perimetrazione fornita dal settore veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento con nota prot. n. 1632 del 15 novembre 2000;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/119/CE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vesciclare dei suini";

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "Zona di sorveglianza da febbre catarrate degli ovini" l'area dei comuni e delle relative contrade di seguito indicati:
-  Ribera, intero territorio comunale;
-  Cattolica Eraclea, intero territorio comunale;
-  Montallegro, intero territorio comunale;
- Calamonaci, intero territorio comunale;
- Siculiana, contrade Garebici e Pantano;
- Agrigento, contrade Materano e Borangio;
-  Cianciana, contrade Cavallo e Bissana;
-  Bivona, contrade Millaga, Finocchio e Balata;
-  Sciacca, contrade Tranchina, Verdura superiore e Verdura inferiore;
-  Caltabellotta, contrade Giraffa e Martusa.
Ai confini della zona di sorveglianza sulle vie di accesso e nei luoghi ritenuti più idonei, le amministrazioni comunali cureranno l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la dicitura:
"Zona di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini"


Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza il servizio veterinario del distretto territorialmente competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:
- identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
- divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;
-  divieto di transito, salvo deroga concessa dalla autorità competente, nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
- trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;
- mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione di necessità ed urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvertito dell'invio degli animali.

Art. 3

Le misure di cui all'art. 2 restano in vigore fino a quando, dopo attenta valutazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, interverrà apposita revoca mediante decreto assessoriale.
I sindaci, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali della Regione, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, stante l'urgenza di adottare provvedimenti per evitare la diffusione della malattia "Febbre catarrale degli ovini", è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
I trasgressori sono puniti a norma di legge.
Palermo, 23 novembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.48.2383)
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DECRETO 24 novembre 2000.
Istituzione di un marchio supplementare di origine e provenienza regionale per le carni ovine e caprine.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare ministeriale del 14 agosto 1996, n. 11, contenente "Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317";
Vista la propria circolare del 24 marzo 1999, n. 988, contenente "Disposizioni in materia di registrazione, identificazione e movimentazione degli animali di interesse zootecnico";
Visto il proprio decreto n. 29359 del 5 luglio 1999, concernente "Criteri per il riconoscimento delle carni bovine prodotte da animali nati e allevati in Sicilia";
Visto il proprio decreto n. 31361 del 17 marzo 2000, contenente "Misure straordinarie per il controllo della brucellosi e di altre malattie dei ruminanti allevati in Sicilia";
Vista la nota del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità prot. n. 600.VII/24475/AG39/3975 del 29 maggio 1996, che prevede, tra l'altro, che i coloranti da utilizzare nella bollatura delle carni sono esclusivamente: E133 bleu brillante FCF, E129 rosso allura AC, E155 bruno HT, raccomandando di utilizzare l'E133 bleu brillante FCF;
Considerato che nel territorio della Regione siciliana l'allevamento degli ovini e dei caprini si realizza in prevalenza in forme estensive con l'impiego di alimenti autoctoni e naturali;
Considerato che si rende utile e necessario procedere ad una regolamentazione per individuare criteri di riconoscibilità, in sede di distribuzione al dettaglio, delle carni ovine e caprine prodotte da animali nati e allevati in Sicilia;
Ritenuto di potere individuare un meccanismo supplementare di bollatura delle carni macellate in Sicilia e provenienti da animali nati e allevati nella stessa regione mediante l'utilizzo di apposito marchio e del colorante E129 rosso allura AC;

Decreta:


Art. 1

Gli allevatori o i macellatori che introducono al macello ovini o caprini, compresi quelli di età inferiore a sessanta giorni, i cui contrassegni di identificazione e la cui documentazione di accompagnamento comprovino la nascita e l'allevamento in Sicilia, possono richiedere l'identificazione delle carni con un marchio supplementare di origine e provenienza regionale.

Art. 2

Il veterinario ufficiale, verificata la regolarità della documentazione di accompagnamento e dei contrassegni identificativi, fermo restando ogni obbligo previsto dalla normativa vigente, apporrà - anche ai fini della valorizzazione della produzione dell'Isola - un ulteriore marchio regionale rispondente alle caratteristiche di cui al successivo art. 3 del presente decreto.
Il veterinario ufficiale è tenuto a riportare nota nel registro delle macellazioni dell'avvenuta apposizione del marchio.
A richiesta del macellatore o dell'allevatore il veterinario ufficiale apporrà nel documento di trasporto copia, anche in formato ridotto, del marchio regionale apposto sulle carni.
Tale riproduzione potrà avvenire sotto controllo veterinario anche in forma prestampata.

Art. 3

La marchiatura supplementare sarà effettuata con un timbro di forma triangolare, con una lunghezza di cm. 4 per ciascun lato, che riporti internamente la scritta con carattere di altezza 0,4 cm. posta parallelamente ad ogni lato: Carni ovine siciliane o Carni caprine siciliane e utilizzando esclusivamente il colorante E129 rosso allura AC.

Art.  4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Palermo, 24 novembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.48.2425)
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DECRETO 24 novembre 2000.
Inserimento di un nominativo nell'elenco dei partecipanti ammessi alla nomina di revisore contabile nei collegi sindacali nelle aziende ed enti sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 17 del 7 aprile 2000, relativo all'elenco degli aspiranti alla nomina di revisori contabili presso le aziende ed enti sanitari;
Considerato che il rag. Cecca Nunzio, nato a Santeramo in Colle (BA) il 16 novembre 1940, risultato escluso dall'elenco dei revisori, in quanto la dichiarazione prevista nell'avviso di cui al decreto 1 marzo 1999 non risultava completa nell'indicazione di tutti i requisiti;
Vista l'istanza del 16 ottobre 2000, con la quale il rag. Cecca Nunzio chiede notizie in merito alla domanda di inserimento nell'elenco dei revisori contabili;
Riesaminati gli atti da cui risulta che i requisiti previsti nel suddetto decreto, anche se non indicati nella dichiarazione, sono stati allegati alla domanda e ritenuti gli stessi sostitutivi;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi suesposti, il rag. Cecca Nunzio, nato a Santeramo in Colle (BA) il 16 novembre 1940, è inserito nell'elenco dei partecipanti ammessi alla nomina di revisore contabile nei collegi sindacali nelle aziende ed enti sanitari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
  PROVENZANO 

(2000.48.2424)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Campobello di Licata.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso:
1)  che, con deliberazione n. 83 del 9 settembre 1993, il consiglio comunale di Campobello di Licata aveva adottato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
2)  che, con assessoriale n. 839/U del 20 gennaio 1996, il suddetto P.R.G. è stato restituito dal comune per la rielaborazione parziale, alla luce delle indicazioni esplicitate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 244 dell'8 novembre 1995;
3)  che, con delibera commissariale n. 15 del 3 aprile 1997, è stato adottato il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, così come rielaborato a seguito del voto C.R.U. n. 244 dell'8 novembre 1995;
Vista la delibera n. 40 del 7 aprile 1998, con la quale il consiglio comunale di Campobello di Licata ha adottato la variante urbanistica al suddetto P.R.G., destinando l'area individuata al foglio n. 28, particella n. 73 e foglio n. 27, particelle nn. 103, 101, 102, 406, 90, 405, 32, 139, 33, 27, di circa mq. 20.000, a strutture scolastiche, e ridestinando a verde agricolo l'area precedentemente individuata, ricadente nel foglio di mappa 20, particelle nn. 31, 17, 18, 32, 315, 302, 300, 19;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la delibera consiliare n. 56 del 6 luglio 1998, con la quale si prende atto dell'insussistenza di osservazioni ed opposizioni alla variante adottata con la suddetta delibera consiliare n. 40 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto n. 339 del 6 ottobre 2000, con cui è stato approvato il P.R.G. diCampobello di Licata con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la nota prot. n. 346 del 21 dicembre 1999, con cui il gruppo XXXI/DRU, nel sottoporre gli atti e gli elaborati all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, propone che la variante di che trattasi può essere meritevole di approvazione;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 262 del 29 marzo 2000, che qui di seguito parzialmente si riporta:
"Omissis...
Considerato che sulla base di quanto espresso nel parere reso dall'ufficio gli interventi previsti nel progetto in argomento sono finalizzati a migliorare le condizioni di accesso e uso del lotto scolastico, più vicino al centro urbanizzato e quindi dove le urbanizzazioni primarie sono più economiche.
Ritenuto che per il progetto in argomento possano condividersi le motivazioni nel parere dell'ufficio.
Per quanto sopra, il Consiglio è del parere che il progetto di variante allo strumento urbanistico per la scelta della nuova area per la scuola media superiore, adottato con delibera C.C. n.40 del 7 aprile 2000, è condivisibile.";
Ritenuto di condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 262 del 29 marzo 2000;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e della legge regionale n. 16/96 e s.m.i., ed in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 262 del 29 marzo 2000, ed alla proposta formulata dall'ufficio con nota prot. n. 346 del 21 dicembre 1999, è approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Campobello di Licata, adottata con delibera consiliare n. 40 del 7 aprile 1998, con cui l'area individuata al foglio n. 28, particella n. 73 e foglio n. 27, particelle nn. 103, 101, 102, 406, 90, 405, 32, 139, 33, 27, di circa mq. 20.000, viene destinata a strutture scolastiche, e l'area, precedentemente individuata, ricadente nel foglio di mappa 20, particelle nn. 31, 17, 18, 32, 315, 302, 300, 19, viene ridestinata a verde agricolo.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera consiliare n. 40 del 7 aprile 1998;
2)  allegato 9/a;
3)  allegato 9/b;
4)  allegato 19/b.

Art. 3

Il comune di Campobello di Licata resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2408)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Approvazione del progetto concernente la realizzazione di un parcheggio pubblico nel comune di Castelbuono.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e succesive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il P.U.C. n. 9, approvato con decreto n. 164/79 di cui fa parte il comune di Castelbuono;
Visti i fogli prot. n. 3413 del 23 febbraio 2000 e n. 6143 del 4 aprile 2000, con i quali il comune diCastelbuono ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati della variante al P.U.C. n. 9, relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel rione Rosario, ai sensi della legge regionale n. 35/78;
Vista la delibera n. 66 del 13 agosto 1996, riscontrata legittima dalCO.RE.CO. nella seduta n. 78 del 19 settembre 1996, con la quale è stata approvata la localizzazione dell'area per il progetto sopra menzionato in variante allo strumento urbanistico vigente e destinato nel nuovo P.R.G. adottato a zona di parcheggio;
Vista la delibera consiliare n. 88 del 16 ottobre 1997, di approvazione del progetto anzidetto;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante è stata presentata una sola opposizione;
Vista la delibera consiliare n.8 del 23 gennaio 1998, resa esecutiva ai sensi della legge regionale n. 23/97, di controdeduzione all'opposizione;
Visto il fax datato 3 luglio 2000, assunto al prot. dell'Assessorato in data 21 luglio 2000, n. 36076, con il quale il comune di Castelbuono ha trasmesso l'attestazione del dirigente del III settore sull'esistenza dei vincoli: paesaggistico, sismico e che inoltre le opere ricadono nelle vicinanze di un impluvio;
Visto il parere prot. n. 00705 del 17 gennaio 1997, reso con condizioni dalla Soprintendenza ai beni culturali di Palermo;
Visto il parere prot. n. 4721/99-11934/99 del 18 agosto 1999 rilasciato con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi della legge n. 64/74, art. 13;
Visto il parere favorevole reso dal servizio di igiene pubblica prot. n. 178 del 26 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
Visto il progetto dell'opera a firma dell'arch. Vincenzo Minutella e dell'arch. Salvatore Vignieri;
Vista la nota prot. n. 202 del 28 luglio 2000, con cui il gruppo 26°/DRU, nel sottoporre gli atti e gli elaborati all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n.40 del 27 aprile 1999, esprime il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
Che il parere reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 non è stato prodotto nei termini di cui alla circolare n. 1/98 ma che risulta conforme reso con prot. n. 31064 del 5 novembre 1997, inerente il P.R.G. e P.E. del comune diCastelbuono, pertanto si ritiene che la procedura di cui all'art. 1 della legge n. 1/78 si sia perfezionata con l'acquisizione di quest'ultimo;
Che si tratta in generale, sotto il profilo geologico, di area compatibile alla destinazione di progetto, come si rileva dalla relazione integrativa e come espresso dal Genio civile salvo acquisire il nulla osta idraulico essendoci nelle vicinanze un impluvio;
Che sul progetto è stata presentata un'opposizione e che con delibera n. 8 del 23 gennaio 1998 sono state prodotte le controdeduzioni;
Che l'opera in argomento è stata già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e che non interessa aree assoggettabili a quanto disposto dal comma 5° dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche, e quindi appare compatibile con l'assetto del territorio;
Che l'area individuata completa e definisce le attuali configurazioni urbanistiche di un tessuto urbano lungo la via S. Lucia;
Che il progetto di variante viene a servire la zona del rione S. Pietro priva di parcheggi ed anche le aree limitrofe al centro storico;
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. ritiene che la variante in esame sia meritevole di approvazione ...omissis...
Visto il parere n. 322 del 21 settembre 2000 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo competente in allegato alla proposta di cui sopra, così si esprime:
"...Omissis...
Considerato che sulla base di quanto espresso nel parere prot. n. 202 reso dall'ufficio la realizzazione del parcheggio, oltre a definire l'attuale configurazione urbanistica del tessuto urbano lungo la via S. Lucia, viene a servire la zona interessata (rione Rosario) priva di parcheggi pubblici, nonché a servire le aree limitrofe al centro storico;
Considerato che il progetto di che trattasi, approvato in variante al vigente strumento urbanistico generale PUC, n. 9, anticipa una previsione contenuta nel nuovo P.R.G. adottato e trasmesso all'Assessorato;
Considerato che l'opposizione presentata dalla ditta Failla Attilia e Failla Luigi avverso la deliberazione consiliare n. 88/978, sia da respingere condividendo le deduzioni contenute nella deliberazione consiliare n. 8/98;
Ritenuto che, sulla base di quanto esposto nei superiori considerata e sulla base di quanto rappresentato nel parere dell'ufficio prot. n. 202 già citato ed allegato al presente parere per formularne parte integrante, il progetto in argomento possa condividersi con le condizioni riportate nella nota prot. n. 705 del 17 gennaio 1997 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, e con le prescrizioni riportate nel parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo n. 4721/99-11934/99;
Per quanto sopra il Consiglio è del parere
1.  che il progetto riguardante: "la sistemazione a parcheggio pubblico del rione Rosario", approvato dal consiglio comunale diCastelbuono con la deliberazione n. 88 del 16 ottobre 1997, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 37/78, possa essere condiviso in base a quanto detto nel parere dell'ufficio n. 202 sopra citato, e con le prescrizioni sopra riportate;
2.  l'opposizione presentata dalla ditta Failla Attilia e Failla Luigi viene decisa in base a quanto detto nei superiori considerata;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 322 del 31 settembre 2000 del Consiglio regionale del l'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, è approvato, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 322 del 21 settembre 2000 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nei pareri della Sopraintendenza ai beni culturali ed ambientali e dell'ufficio del Genio civile di Palermo, il progetto concernente la realizzazione di un parcheggio pubblico nel rione Rosario del comune di Castelbuono, in variante allo strumento urbanistico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 88 del 16 ottobre 1997;
 2)  relazione tecnica illustrativa;
 3)  corografia con stralcio catastale e planimetria generale;
 4)  rilievo: planimetria;
 5)  rilievo: sezione e profili;
 6)  progetto: planimetria;
 7)  progetto: sezione e profili;
 8)  progetto esecutivo, planimetria;
 9)  progetto esecutivo, sezioni e particolari costruttivi;
10)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Castelbuono resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Castelbuono per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 21 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2418)
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DECRETO 21 novembre 2000.
Autorizzazione della perizia tecnica riguardante la realizzazione di opere relative all'irrigazione San Leonardo Ovest, IV lotto, nel comune di Misilmeri.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista l'istanza del 14 gennaio 1999, con la quale la ditta Vianini Lavori S.p.A. ha trasmesso, per l'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, la "perizia tecnica di adeguamento alle prescrizioni del CRU contenute nel voto n. 169 del 26 aprile 1995 ed al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 496/DRU del 16 giugno 1995";
Visto il decreto n. 496/DRU del 16 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il progetto esecutivo delle opere relative all'irrigazione San Leonardo Ovest, IVlotto;
Rilevato che le opere previste nella suddetta perizia, consistenti, tra l'altro, nella realizzazione di un edificio destinato a centro direzionale per la gestione del programma di irrigazione, ricadono nel territorio comunale di Misilmeri;
Visto il decreto n. 254 del 10 ottobre 1980, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Misilmeri;
Vista la delibera n. 49 del 2 luglio 1999, con la quale il consiglio comunale di Misilmeri ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, avviso contrario alla realizzazione del suddetto;
Visto il voto n. 646/a del 15 aprile 1998, con cui il C.T.A.R. ha espresso parere favorevole sulla perizia di che trattasi;
Vista la nota n. 434 del 22 dicembre 1999, con la quale il gruppo XXVI di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. il proprio parere n. 35 del 22 dicembre 1999, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista la nota n. 231 del 13 luglio 2000, con la quale la segreteria del C.R.U. ha restituito al gruppo XXVI la pratica, essendo decorsi i termini fissati dal medesimo art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il parere n. 35 del 22 dicembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive, con cui il gruppo XXVI così si esprime:
"...Omissis...
Il progetto esecutivo dell'opera prevede la realizzazione di un edificio da adibire alla gestione tecnico-amministrativa dell'opera comprendente gli uffici per la gestione dell'opera, il centro di controllo, i locali per la guardiania ed un magazzino.
...Omissis...
In considerazione delle difficoltà di reperire un immobile con idonee caratteristiche, fu ritenuto opportuno ripristinare le previsioni di progetto, ossia di costruire l'edificio secondo le caratteristiche del progetto esecutivo localizzandolo nello stesso sito della vasca B nel territorio del comune di Misilmeri.
Tale localizzazione tiene conto del fatto che la vasca B è adiacente ad una strada di transito e quindi facilmente accessibile e con buone possibilità di parcheggio e che dal momento che la vasca C verrà realizzata coperta ed interrata, la vasca B diventa la più grossa vasca scoperta, meritevole di guardiania.
Tale soluzione non comporta nessun aggravio economico, neppure da un punto di vista espropriativo impegnando una superficie minore con colture di minor pregio.
...Omissis...
Considerato che il progetto esecutivo del 4° lotto è stato autorizzato da questoAssessorato con decreto n. 496/95, già citato in premessa.
Nella considerazione che a seguito di avviso contrario al progetto espresso dal consiglio comunale di Misilmeri con atto n. 49 del 2 luglio 1999, non è stata sollecitata la concessionaria alla trasmissione dei pareri sugli eventuali vincoli gravanti sull'area, in quanto, ai sensi della legge regionale n. 40/95, art. 10, compete al C.R.U. adottare le proprie determinazioni e pertanto l'eventuale parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali può essere acquisito in sede di esame dallo stesso Consiglio.
Rilevato che il progetto ricade in area non interessata da espropri e che la realizzazione dell'edificio dei servizi è da ritenere necessaria, in quanto opera accessoria alla gestione del 4° lotto del comprensorio irriguo "San Leonardo Ovest";
Questo gruppo di lavoro della D.R.U., per quanto visto, considerato e rilevato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità urbanistica con l'assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e dall'art. 10 della legge regionale n.40/95, e pertanto autorizzabile.";
Vista la nota n. 2271 del 28 settembre 2000, con la quale il gruppo XXVI, nel fare presente che la perizia di che trattasi è stata approvata, con voto n. 646/A del 15 aprile 1998, al C.T.A.R. organo consultivo che comprendeva al suo interno anche la figura del soprintendente ai beni culturali ed ambientali e dell'ing. capo dell'ufficio del Genio civile e alla luce del parere C.G.A. n. 1201/99 del 9 settembre 1999, ritiene di non dovere acquisire ulteriori pareri;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 35 del 22 dicembre 1999, reso dal gruppo 26/D.R.U. ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 e dell'art.68 della legge regionale n. 10/99;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXVI/DRU n. 35 del 22 dicembre 1999, è autorizzata la perizia tecnica di adeguamento alle prescrizioni delCRU contenute nel voto n. 169 del 26 aprile 1995 ed al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 496/DRU del 16 giugno 1995, riguardante la realizzazione di un edificio da adibire alla gestione tecnico-amministrativa dell'opera, comprendente gli uffici per la gestione dell'opera, il centro di controllo, i locali per la guardiania ed un magazzino, nel territorio comunale di Misilmeri.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  relazione tecnica;
2)  D.1 - corografia;
3)  D.2 - planimetria;
4)  D.3.2 - planimetria con indicazione dei comizi;
5)  E.5 - edificio servizi.

Art. 3

La concessionaria Vianini Lavori S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Misilmeri è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2417)
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DECRETO 22 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Belpasso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 987/DRU del 22 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Belpasso;
Visti i fogli nn. 13873 e 9711, rispettivamente, del 24 giugno 1999 e del 26 aprile 2000, con i quali il comune di Belpasso ha trasmesso la documentazione inerente la variante alla destinazione urbanistica nel Villaggio del Pino da zona "E" a zona "F3" per la realizzazione di una chiesa;
Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999, riscontrata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 28 dicembre 1999 con decisione n. 10364/9788, con la quale è stata adottata la variante al vigente strumento urbanistico relativa al cambio di destinazione da zona agricola "E" a zona "F3" per attrezzature collettive (edificio di culto) di un'area sita in contrada Villaggio del Pino (partita 13431, foglio 44, particella 172);
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione a firma del segretario generale del 23 giugno 1999, attestante la regolarità delle procedure di pubblicazione nonché la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni nei termini previsti dalla legge;
Vista la nota prot. 34030/99 del 28 marzo 2000, con cui, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole, a condizione, alla destinazione urbanistica proposta;
Vista la nota prot. n. 198 del 3 ottobre 2000, con la quale il gruppo 28° della Direzione regionale dell'urbanistica ha trasmesso per il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica la documentazione relativa alla pratica in argomento, formulando contestualmente la proposta di parere dell'ufficio n. 21 del 29 settembre 2000, resa ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, della legge regionale n. 10/99, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
-  che il comune di Belpasso è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 987/DRU del 22 dicembre 1993;
-  che l'Arcidiocesi di Catania è proprietaria dell'area per la quale si richiede la modifica della destinazione da zona E a zona F3;
Considerato:
-  che nella contrada Villaggio del Pino, in cui si trova l'area individuata per la realizzazione della chiesa, è prevista una zona C4 "di edilizia da adibire a seconda residenza" scarsamente dotata di servizi collettivi;
-  che nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 843 del 23 giugno 1993 era stata rilevata, per le zone C4 anzidette, la totale carenza di attrezzature;
-  che la realizzazione della chiesa rientra tra i servizi di pubblica utilità;
-  che viene proposta, per la realizzazione della chiesa, la normativa assimilata alla zona F3, in coerenza con le previsioni del vigente piano regolatore generale;
-  che avverso la variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  che è regolare il procedimento amministrativo seguito;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo propone di approvare, ai sensi della legge re-gionale n. 71/78, la variante in oggetto, adottata con delibera del consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 1999, con le condizioni dettate dal Genio civile di Catania, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 332 del 19 ottobre 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere e fare propria la proposta del gruppo 28° n. 21 del 29 settembre 2000, ha espresso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Favorevole, in conformità al parere dell'ufficio n. 21 del 29 settembre 2000 contenuto nella nota del gruppo 28° prot. n. 198 del 3 ottobre 2000, all'approvazione della variante al vigente piano regolatore generale del comune di Belpasso, inerente alla modifica della destinazione urbanistica dell'area sita in contrada Villaggio del Pino (in catasto alla partita 13431, foglio 44, particella 172 di proprietà dell'Arcidiocesi di Catania) da zona E di verde agricolo a zona F3 attrezzature collettive (edificio di culto), adottata con deliberazione consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 332 del 19 ottobre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica reso in conformità alla proposta del gruppo 28°/DRU;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, in conformità al parere n. 332 del 19 ottobre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica in premessa riportato ed alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile soprarichiamata, la variante al piano regolatore generale del comune di Belpasso inerente alla modifica della destinazione urbanistica dell'area sita in contrada Villaggio del Pino (in catasto alla partita 13431, foglio 44, particella 172 di proprietà dell'Arcidiocesi di Catania) da zona E di verde agricolo a zona F3 attrezzature collettive (edificio di culto), adottata con deliberazione consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera di consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 1999;
2)  stralcio piano regolatore generale con l'indicazione dell'area;
3)  stralcio aerofotogrammetrico, scala 1:2.000;
4)  stralcio catastale, scala 1:2.000;
5)  studio geologico a supporto del piano regolatore generale riportante il visto dell'ufficio del Genio civile di Catania con riferimento al proprio parere n. 34030 del 28 marzo 2000;
6)  carta idrogeologica a supporto del piano regolatore generale riportante il visto dell'ufficio del Genio civile di Catania con riferimento al proprio parere n. 34030 del 28 marzo 2000.

Art. 3

Il comune di Belpasso resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2419)
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DECRETO 22 novembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mascalucia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 51/DRU del 10 aprile 2000, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il P.R.G. con annesso regolamento edilizio del comune di Mascalucia con le modifiche, gli stralci e le prescrizioni di cui ai voti del C.R.U. n. 112/99 e n. 222/99;
Viste le note prot. n. 4254 del 15 febbraio 2000 e n. 14621 del 14 giugno 2000, con le quali il sindaco del comune di Mascalucia ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 e legge regionale n. 35/78, gli atti relativi alla variante al piano regolatore generale riguardanti il progetto per la realizzazione del prolungamento della via Soccorso dal villaggio Freccia d'Oro alla S.P. variante 10 - tratto dalla S.P. 10 (incrocio via Soccorso) alla S.P. variante 10 (incrocio via Pulei);
Vista la deliberazione n. 1 del 7 gennaio 1999, con la quale il consiglio comunale di Mascalucia, al fine di attivare le procedure per l'ottenimento delle previste autorizzazioni, ha localizzato gli interventi di cui al progetto in esame;
Vista la deliberazione n. 129 del 14 ottobre 1999, riscontrata dal competente CO.RE.CO. con provvedimento n. 9408/9041 nella seduta del 25 novembre 1999, con la quale il consiglio comunale d Mascalucia ha approvato in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, il progetto di prolungamento della via Soccorso dal villaggio Freccia d'Oro alla S.P. variante 10 - tratto dalla S.P. 10 (incrocio via Soccorso) alla S.P. variante 10 (incrocio via Pulei);
Visti gli atti riguardanti la procedura di pubblicazione della variante in argomento espletata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione, datata 20 dicembre 1999, a firma congiunta del segretario comunale e del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione della variante nonché attestante che avverso la stessa e stata presentata una sola osservazione;
Vista l'osservazione prodotta dalla ditta Muni Salvatore e Platania Carmela, assunta al prot. comunale al n. 31611 dell'8 novembre 1999;
Vista la delibera consiliare n. 8 dell'11 gennaio 2000, con cui viene controdedotta la citata osservazione;
Vista la nota prot. n. 21872 del 13 ottobre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole di fattibilità;
Visto il nulla osta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania n. 14877/II dell'1 dicembre 1998, rilasciato alle condizioni del precedente parere prot. n. 5584/II del 12 ottobre 1998 espresso dallo stesso organo;
Vista la nota prot. n. 172 del 12 settembre 2000, con la quale il gruppo XXVIII di questo Assessorato ha sottoposto all'esame del C.R.U. gli atti ed elaborati relativi al progetto in argomento in ordine al quale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha formulato la proposta n. 14 dell'11 settembre 2000, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Considerato:
-  che la variante proposta riguarda una diversa sistemazione degli svincoli della via Soccorso con la via Etnea e con la via Pulei, prevedendo, la prima un più ampio raggio di curvatura rispetto alle previsioni del P.R.G. e la seconda un allungamento della rotatoria prevista, con conseguente incremento dell'area coinvolta dallo svincolo che, interessando un maggior numero di arterie, migliora e rende più sicura la circolazione veicolare;
-  che la variante appare urbanisticamente compatibile con l'assetto territoriale non comportando significative modifiche all'impianto viario esistente in quanto interessa solo piccole parti del territorio destinate a verde agricolo o, in un solo caso, pertinenze di fabbricati esistenti;
-  che avverso la variante è stata presentata una sola osservazione, che il consiglio comunale ha accolto con la delibera n. 8/2000;
-  che si ritiene accoglibile la predetta osservazione nei modi e nei termini oggetto delle controdeduzioni comunali;
- che va osservata la prescrizione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, inerente la sistemazione a verde con idonea piantumazione delle previste "isole" in corrispondenza degli svincoli alle estremità della progettata strada;
- che appare regolare il procedimento amministrativo.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo propone di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78, la variante in oggetto, adottata con delibera C.C. n. 129 del 14 ottobre 1999, con le prescrizioni di cui sopra, salvo il parere del C.R.U.";
Visto il voto n. 315 dell'11 ottobre 2000, cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere la proposta resa dal gruppo XXVIII ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha espresso il seguente parere che si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Favorevole all'approvazione della variante al vigente P.R.G. del comune di Mascalucia, adottata con deliberazione consiliare n. 129 del 14 ottobre 1999, relativa all'approvazione del progetto di prolungamento della via Soccorso dal villaggio Freccia d'Oro alla strada provinciale variante 10 - tratto dalla S.P. 10 (incrocio via Soccorso) alla S.P. variante 10 (incrocio via Pulei), in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 14 dell'11 settembre 2000, riportata nella nota gruppo 28° prot. n. 172 del 12 settembre 2000, che è parte integrante del presente voto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dalC.R.U. con voto n. 315 dell'11 ottobre 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, in conformità a quanto espresso dal C.R.U. con il voto n. 315 dell'11 ottobre 2000, nonché nei termini di quanto espresso dagli organi richiamati in premessa, la variante al P.R.G. del comune di Mascalucia, conseguente all'approvazione del progetto di prolungamento della via Soccorsodal villaggio Freccia d'Oro alla S.P. variante 10 - tratto dalla S.P. 10 (incrocio via Soccorso) alla S.P. variante 10 (incrocio via Pulei), di cui alla delibera consiliare n. 129 del 14 ottobre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera di C.C. n. 1 del 7 gennaio 1999;
 2)  delibera di C.C. n. 129 del 14 ottobre 1999;
 3)  delibera di C.C. n. 8 dell'11 gennaio 2000;
 4)  allegato A - relazione illustrativa;
Allegato B - grafici di progetto costituiti da:
 5)  tav.    1  -  corografia, scala 1:10.000;
 6)  tav.    2  -  stralcio P.R.G., scala 1:2.000;
 7)  tav.    3  -  planimetria di progetto, scala 1:1.000;
 8)  tav.    4  -  particolare innesto su via Pulei (rotonda), scala 1:250;
 9)  tav.    5  -  particolare innesto su via Etnea, scala 1:250;
10)  tav.    6  -  tronco stradale: profilo longitudinale, scala 1:100;
11)  tav.    7  -  tronco stradale: sezioni trasversali, scala 1:100;
12)  tav.    8  -  tronco stradale: poligonale di tracciamento, scala 1:1.000;
13)  tav.    9  -  innesto via Pulei: planimetria piano quotato, scala 1:500;
14)  tav.  10  -  innesto via Pulei: profili longitudinali, scala 1:500, 1:200;
15)  tav.  11  -  innesto via Pulei: poligonale tracciamento, scala 1:500;
16)  tav.  12  -  innesto via Etnea: planimetria piano quotato, scala 1:500;
17)  tav.  13  -  innesto via Etnea: profili longitudinali, scala 1:500, 1:200;
18)  tav.  14  -  innesto via Etnea: poligonale tracciamento, scala 1:500;
19)  tav.  15  -  sezione tipo muri di sostegno, scala 1:50;
Allegato F - espropriazioni costituiti da:
20)  tav.    1  -  piano particellare, scala 1:2.000;
21)  tav.    2  -  stima immobili, elenco particellare;
Allegato G - studio geologico costituiti da:
22)  tav.    1  -  relazione geologica e geotecnica;
23)  tav.    2  -  inquadramento geologico e tracciato stradale su base aerofotogrammetrica, scala 1:10.000.
24)  tav.    3  -  inquadramento geologico e tracciato stradale su base aerofotogrammetrica, scala 1:10.000;
25)  tav.    4  -  profilo geologico longitudinale di massima del tracciato, scala 1:1.000, 1:100;
26)  allegato H - relazione impatto ambientale.

Art. 3

Il comune di Mascalucia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, compresa l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni eventuale nulla-osta o parere necessario.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2421)
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DECRETO 22 novembre 2000.
Approvazione del piano particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo di Monreale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, gli artt. 3 e 12 nonché le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 213 del 9 agosto 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monreale;
Vista l'istanza commissariale del comune di Monreale n. 12023 del 27 giugno 1994, con la quale si chiede l'approvazione del piano particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo e delle sue pendici;
Vista la delibera consiliare n. 28 del 24 marzo 1992, riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Palermo con decisione n. 20245/21415 del 15 aprile 1992, avente per oggetto "Approvazione progetto del piano regolatore generale del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo e delle sue pendici";
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la relazione del 9 luglio 1993, con la quale i progettisti hanno controdedotto alle osservazioni ed opposizioni (n. 26);
Viste le delibere consiliari n. 152 del 16 dicembre 1993 e n. 155 del 30 dicembre 1993 di controdeduzioni alle opposizioni;
Visto il parere del 5 marzo 1997 espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 149 dell'1 luglio 1999 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che lo strumento attuativo in esame è relativo ad una parte significativa del territorio comunale nella quale risulta complessivamente insediabile, secondo le analisi effettuate sul patrimonio edilizio esistente, una popolazione pari a circa 4.000-4.500 abitanti negli ambiti ricadenti in centro storico; e a circa 1.100 abitanti nelle zone di edilizia rada. La dotazione di servizi prevista è stata articolata secondo i diversi contesti ambientali: per le aree di centro storico si è proceduto ad una verifica delle aree di parcheggio, ritenendo verificate le altre dotazioni nella considerazione che tali servizi fanno capo ad un'area più vasta di quella presa in esame e la cui determinazione era stata verificata in sede di piano regolatore generale. Nelle zone di edilizia rada è stata prevista una dotazione pro-capite di circa 21 mq. per abitante, con un leggero sottodimensionamento delle attrezzature scolastiche, giustificato dal ridotto peso insediativo delle aree in questione.
Per le aree relative al centro storico sono stati previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione del tessuto urbano, differenziati a seconda del contesto interessato e comunque finalizzati ad una efficace rivitalizzazione delle funzioni urbane.
Per quanto sopra gli interventi previsti nella zona A sono da condividere.
La zona F disciplina tramite le sue sottozone le aree del parco pubblico e delle attrezzature ad esso connesse. Si ritiene che possa essere condivisa la previsione di parco, in quanto in grado di raggiungere la finalità di salvaguardare la permanenza dei valori paesaggistici originari e di riordinare urbanisticamente gli interventi edilizi di trasformazione verificatisi nel corso degli anni. Tuttavia gli interventi proposti: circolo del tennis (F3), parco Robinson (F4), anfiteatro (F5), nelle varie sottozone, prevedendo un elevato grado di antropizzazione dell'ambiente, finiscono per compromettere le residue possibilità di recupero almeno parziale del contesto agricolo preesistente. Sembra invece opportuno che il parco valorizzi esclusivamente le valenze agricole del territorio al fine di inquadrare il contesto del Duomo in un ambiente il più possibile simile a quello originario. Pertanto gli interventi dovrebbero essere rivolti essenzialmente al recupero del paesaggio agricolo con il reimpianto degli agrumeti e degli orti e il ripristino delle percorrenze agricole, spostando più a valle le previsioni di servizi relativi al verde attrezzato per il tempo libero e lo sport.
Conseguentemente le zone di edilizia rada R1 e R2, il cui livello di elaborazione in ogni caso non è adeguato a quello della pianificazione attuativa come prevista dalle norme vigenti e relative ad aree destinate dal piano regolatore ad una edilizia di tipo stagionale determinatasi con caratteristiche diverse da quelle previste, vanno disattese. Per tali zone andranno quindi previsti solo interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio e di riordino della viabilità esistente che deve essere attestata sui tracciati originari e rispettosa dell'orografia di sedime.
Per quanto riguarda la zona Fs, relativa alla ristrutturazione dei servizi ecclesiastici esistenti, costituiti dal complesso della parrocchia Regina Apostolorum, al fine di mitigarne l'impatto sul contesto ambientale, si ritiene che la soluzione prevista dal piano particolareggiato non possa essere condivisa in quanto la necessità di realizzare ulteriore volumetria se da un lato tende a minimizzare la mole della chiesa verso monte, a valle consegue l'effetto opposto. Pertanto, si ritiene che pur confermando la destinazione urbanistica dell'area, la soluzione vada cercata nell'ambito di una riconfigurazione del complesso medesimo che attraverso un'analisi costi-benefici può comportare la demolizione e ricostruzione del complesso esistente in forme più consone al contesto ed all'orografia dei luoghi.
La zona D relativa agli insediamenti misti artigianali e commerciali che gravitano sulla circonvallazione, in quanto tendente alla razionalizzazione di attività già esistenti e non ulteriormente edificabile, può essere condivisa. Relativamente alla fascia di rispetto dell'impianto di depurazione che viene rideterminata in metri 50 è necessario, poiché tale riduzione non risulta essere stata autorizzata dagli organi competenti, il suo ripristino alla misura di 100 metri intorno all'impianto.
Ritenuto che per i motivi sopra esposti il piano possa essere condiviso limitatamente alle parti riguardanti il centro storico mentre per le parti relative alle previsioni di parco, alla zona di edilizia rada, al verde privato con edilizia rada, alla zona Fs per attrezzature religiose, alle zone G, R, e ai parcheggi debba procedersi ad un ristudio che tenga conto delle superiori considerazioni.
Per quanto riguarda le due zone D, pur se condivisibili in quanto tendenti al riordino di attività produttive esistenti, si ritiene che in ogni caso vadano riviste al fine di essere integrate nel nuovo assetto di piano derivante dalla rielaborazione delle predette zone.
Opposizioni
Avverso al piano particolareggiato di recupero in esame sono state presentate n. 26 opposizioni da parte dei cittadini interessati, esaminate dai progettisti con appositi elaborati e controdedotte dal consiglio comunale con le deliberazioni n. 152 del 16 dicembre 1993 e n. 155 del 30 dicembre 1993.
Le opposizioni al piano riferite ad ambiti territoriali non condivisi e però da rielaborare non vengono esaminate. Le opposizioni nn. 5, 7, 12 vengono respinte in quanto non tendono al miglioramento delle previsioni progettuali ma unicamente al soddisfacimento di interessi di tipo personale.
Per quanto attiene all'esposto anonimo pervenuto in Assessorato, sotto l'aspetto urbanistico, il solo di competenza di questo Consiglio, le fattispecie denunciate non hanno trovato riscontro in quanto le previsioni del piano particolareggiato appaiono essere finalizzate al recupero del contesto ambientale del Duomo e ad un razionale riordino delle aree investite dall'edificazione al fine di una loro auspicabile riqualificazione.
Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio è del parere che il piano particolareggiato in esame, adottato con la delibera consiliare n. 28 del 24 marzo 1992, possa essere condiviso limitatamente agli interventi previsti nella zona A, dovendosi procedere per le altre previsioni ad una rielaborazione che tenga conto delle considerazioni sopra espresse.
Le opposizioni sono decise in conformità a quanto sopra espresso.";
Vista l'assessoriale n. 9106 del 2 agosto 1999, con la quale il predetto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 149 dell'1 luglio 1999 è stato trasmesso al comune per le controdeduzioni ex art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera commissariale n. 308 dell'8 novembre 1999, avente per oggetto "Piano regolatore particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo di Monreale e delle sue pendici. Presa d'atto" che fa propria la relazione del 10 settembre 1999 di controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 149 dell'1 luglio 1999 sottoscritta dal capo del gruppo di progettazione;
Visto il voto del C.R.U. n. 287 dell'11 maggio 2000, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  Nelle suddette controdeduzioni vengono sviluppate considerazioni riguardanti le singole tematiche progettuali oggetto dei rilievi espressi nel voto n. 149/99;
-  Per quanto riguarda le attrezzature connesse al parco: circolo del tennis (F3) - Parco Robinson (F4) - si condividono le deduzioni contenute nel parere dei progettisti tendenti ad evidenziare che le relative aree ormai da tempo non sono più impegnate da attività agricole. Pertanto, operazioni di ripristino di attività agricole, in detti contesti, appaiono non più sostenibili economicamente se non vengono gestite direttamente dalla iniziativa pubblica. Di contro la proposta progettuale, nel l'intento di valorizzare le qualità ambientali dell'area, aveva previsto un grande parco pubblico integrato con attrezzature, fruibili per il tempo libero e lo sport.
La previsione dell'anfiteatro (F5), posta su un'area a forte pendenza, solcata da una incisione non viene condivisa e per essa viene confermato quanto già detto nel voto n. 149/99;
-  Vengono, altresì, confermate le considerazioni espresse nel voto n. 149/99 relativamente alle zone di edilizia rada (R1 e R2), ed alla zona "Fs" destinata a servizi ecclesiastici, poiché le rispettive deduzioni dei progettisti non fanno emergere nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame da questo Consiglio. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio esprime parere che le controdeduzioni al piano particolareggiato in oggetto, rese con la deliberazione n. 308 dell'8 novembre 1999 dal commissario straordinario, debbano essere valutate sulla scorta delle considerazioni sopra espresse".
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 149 dell'1 luglio 1999 e n. 287 dell'11 maggio 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 con le prescrizioni e le considerazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica espresse nei voti n. 149 dell'1 luglio 1999 e n. 287 dell'11 maggio 2000 sopra richiamati è approvato il piano particolareggiato del parco pubblico e delle aree che definiscono il contesto ambientale e storico del Duomo e delle sue pendici del comune di Monreale indicato in premessa, adottato con D.C. n. 28 del 24 marzo 1992, con la prescrizione che sono da disattendere le previsioni di zona R1-R2 (edilizia rada), F5 (antiteatro), Fs (servizi ecclesiastici).

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 28 del 24 marzo 1992;
 2)  delibera consiliare n. 152 del 16 dicembre 1993;
 3)  delibera consiliare n. 155 del 30 dicembre 1993;
 4)  delibera consiliare n. 308 dell'8 novembre 1999;
 5)  relazione generale illustrativa dei criteri di impostazione del piano, standard, costi, gradualità di attuazione;
 6)  relazione storica;
 7)  piano particellare di esproprio: elenco delle ditte;
 8)  documentazione fotografica;
 9)  norme tecniche di attuazione;
10)  schede normative per unità edilizie: stato di fatto e progetto;
11)  relazione tecnico-economica;
12)  tav. A1a - le trasformazioni urbane e territoriali: 1720 - 1850 (rapp. 1:10.000); 
13)  tav. A1b - le trasformazioni urbane e territoriali: 1912 - 1968 (rapp. 1:10.000); 
14)  tav. A2 - la struttura urbana dalla met. del XVII sec. al 1968 (rapp. 1:5.000); 
15)  tav. A3 - edifici monumentali e di valore architettonico del centro urbano di Monreale (rapp. 1:2.000); 
16)  tav. B1 - inquadramento territoriale (rapp. 1:25.000 - 1:50.000); 
17)  tav. B2 - planimetria del piano regolatore generale, relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato estese anche ai tratti adiacenti (rapp. 1:2.000); 
18)  tav. B3 - vincoli territoriali di tutela e salvaguardia (rapp. 1:25.000); 
19)  tav. B4 - schema della viabilità di stato di fatto e di progetto; 
20)  tav. C1 - area del parco ed edilizia rada; livelli d'uso (rapp. 1:2.000); 
21)  tav. C2 - area del parco ed edilizia rada;stato di conservazione (rapp. 1:2.000); 
22)  tav. C3 - area del parco ed edilizia rada; numero elevazioni (rapp. 1:2.000); 
23)  tav. C4 - area del parco ed edilizia rada; stato d'uso degli immobili (rapp. 1:2.000); 
24a/b)  tav. C5a/b - centro storico; uso dei piani terra, servizi, ingressi e corpi scala (rapp. 1:500); 
25a/b)  tav. C6a/b - centro storico; livello d'uso residenziale: condizioni di occupazione (rapp. 1:500); 
26a/b)  tav. C7a/b - centro storico: stato di conservazione: condizioni statiche ed igieniche (rapp. 1:500); 
27a/b)  tav. C8a/b - centro storico; numero dei piani utili superfetazioni e soprastrutture (rapp. 1:500); 
28)  tav. C9 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: Ciambra (rapp. 1:200); 
29)  tav. C10 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: Duomo arcivescovato (rapp. 1:200); 
30)  tav. C11 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: via dell'Odigidria, Orto Mangano (rapp. 1:200); 
31)  tav. C12 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: Carmine (rapp. 1:200); 
32)  tav. C13 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: via Novelli, via Archimede (rapp. 1:200); 
33)  tav. C14 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: Collegio di Maria (rapp. 1:200); 
34)  tav. C15 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: Pozzillo (rapp. 1:200); 
35)  tav. C16 - centro storico; planimetria generale della struttura edilizia al piano terra, tessuto urbano: via D'Acquisto-via Palermo (rapp. 1:200); 
36)  tav. C17 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via B. D'Acquisto (rapp. 1:500); 
37)  tav. C18 - centro storico; profili di stato di fatto lungo le vie principali e le piazze: via Palermo (rapp. 1:500); 
38)  tav. C19 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Roma, via P. Novelli, piazza Vaglica (rapp. 1:500); 
39)  tav. C20 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Torres (rapp. 1:500); 
40)  tav. C21 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Veneziano, corso Umberto I, via Miceli (rapp. 1:500); 
41)  tav. C22 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: piazza Vittorio Emanuele (rapp. 1:500); 
42)  tav. C23 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: piazza Guglielmo II (rapp. 1:500); 

43)  centro storico: edifici monumentali e di valore architettonico (rapp. 1:1.000);
44)  tav. D1 - planimetria corografica di progetto (il disegno di piano) (rapp. 1:2.000); 
45)  tav. D2 - planimetria delle zone di piano (destinazioni ed usi) (rapp. 1:2.000); 
46)  tav. D3 - planimetria del piano particellare di esproprio e progetto su base catastale (rapp. 1:2.000); 
47)  tav. D4a - planimetria di progetto della rete fognante (rapp. 1:2.000); 
48)  tav. D4b - planimetria di progetto della rete idrica (rapp. 1:2.000); 
49)  tav. D5a - planimetria di progetto della rete elettrica (rapp. 1:2.000); 
50)  tav. D5b - planimetria di progetto della rete di illuminazione pubblica (rapp. 1:2.000); 
51)  tav. D6 - centro storico; planimetria riassuntiva dei vari parametri di analisi; contesti e tessuti edilizi (rapp. 1:1.000); 
52a/b)  tav. D7a/b - centro storico, categorie di intervento per unità edilizie (rapp. 1:500); 
53)  tav. D8 - centro storico, profili normatori dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via B. D'Acquisto (rapp. 1:200); 
54)  tav. D9 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Palermo (rapp. 1:200); 
55)  tav. D10 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Roma, via P. Novelli, piazza Vaglica (rapp. 1:500); 
56)  tav. D11 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Torres (rapp. 1:200); 
57)  tav. D12 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Veneziano, corso Umberto I, via Miceli (rapp. 1:200); 
58)  tav. D13 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: via Vittorio Emanuele (rapp. 1:200); 
59)  tav. D14 - centro storico; profili di stato di fatto dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze: piazza Guglielmo II (rapp. 1:200); 
60a/b/c)  tav. D15 - centro storico; Abaco degli elementi architettonici e tipologie principali degli edifici: stato di fatto ed intervento (rapp. 1:200 - 1:100 - 1:50 - 1:20); 
61)  tav. D16 - area del parco - proposta per la sistemazione dell'area del Seminario arcivescovile: piante (rapp. 1:500); 
62)  tav. D17 - area del parco; proposta per la sistemazione dell'area delSeminario arcivescovile: planimetria generale e prospetti (rapp. 1:500); 
63)  tav. D18 - area del parco; proposta per la sistemazione dell'area del Seminario arcivescovile: visioni prospettiche ed assonometria (rapp. 1:500); 
64)  tav. D19 - area del parco: proposta per la sistemazione dell'area del parcheggio sotterraneo: pianta e sezioni (rapp. 1:500); 
65)  tav. D20 - area del parco; proposta per la sistemazione dell'area del teatro all'aperto: pianta, sezioni (rapp. 1:500); 
66)  tav. D21 - area del parco; proposta per la sistemazione dell'area del tennis: pianta, sezioni (rapp. 1:500); 
67)  tav. D22 - abaco delle sezioni tipo della viabilità e della sentieristica (rapp. 1:200); 
68)  tav. D23 - edilizia rada, proposta per la sistemazione delle aree destinate a verde pubblico (rapp. 1:500); 

69)  relazione geologico tecnica con allegati:
a)  carta geolitologica, geomorfologica in scala 1:10.000;
b)  carta idrogeologica in scala 1:10.000;
c)  carta geolitologica, geomorfologica, litotecnica in scala 1:2.000;
d)  carta della classificazione del territorio in classi di suscettività all'utilizzo.

Art. 3

Il comune di Monreale dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato in argomento e curare che nelle tavole progettuali vengano apportate le modifiche e le correzioni derivanti dal presente decreto in modo tale che per gli uffici e l'utenza risulti un testo definito e completo; con successiva delibera da trasmettere a questo Assessorato, per opportunità conoscenza, unitamente agli elaborati progettuali come sopra modificati, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano particolareggiato nella forma definitiva.

Art. 4

Il piano particolareggiato approvato con il presente decreto dovrà essere attuato entro dieci anni dalla data del presente atto ed entro lo stesso termine dovranno essere espletate le relative espropriazioni.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Monreale per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 22 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2423)
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DECRETO 22 novembre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un elettrodotto aereo in territorio dei comuni di Noto e Pachino.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 8296 dell'1 marzo 1999, con la quale l'E.N.E.L., nel trasmettere il piano tecnico delle opere ha avanzato a questo Assessorato richiesta di nulla osta sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la realizzazione dell'elettrodotto aereo a 150 KV a doppia terna per collegare la cabina primaria di Noto alla cabina primaria di Pachino;
Vista la nota assessoriale prot. n. 5591 del 27 aprile 1999, con la quale è stato richiesto ai comuni di Noto e Pachino, interessati territorialmente dal progetto E.N.E.L., di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in merito al progetto in argomento;
Vista la delibera n. 34 del 22 aprile 1999, con la quale il consiglio comunale di Noto ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto in progetto;
Vista la delibera n. 95 del 27 maggio 1999, con cui il commissario straordinario, nominato in sostituzione del consiglio comunale di Pachino, alla condizione rilevata dall'ufficio tecnico comunale con relazione del 16 aprile 1999 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto in argomento;
Vista la nota prot. n. 574/III del 20 aprile 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - Sezione beni archeologici - ha rilasciato parere favorevole di massima al progetto dell'elettrodotto;
Vista la nota prot. n. 2168 del 20 aprile 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - Sezione P.A.U. - ha espresso parere favorevole condizionato alla modifica del tracciato secondo quanto indicato dalla stessa ed evidenziato su planimetria 1:25.000;
Vista la successiva nota prot. n. DDSIC/P1999020811 del 21 giugno 1999, con la quale l'E.N.E.L. di Palermo, in relazione alle modifiche apportate al progetto dell'1 marzo 1999, ha trasmesso gli elaborati riguardanti il nuovo tracciato dell'elettrodotto in esame;
Vista la nota prot. n. 1502/III del 30 luglio 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - Sezione beni archeologici - ha rilasciato parere favorevole alla variante del progetto di massima, richiamando i contenuti della precedente nota del 20 aprile 1999, prot. n. 574/III;
Vista la nota prot. n. 22035/99 del 24 gennaio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, nel trasmettere gli elaborati relativi muniti del proprio visto, ha espresso, alle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella stessa nota, parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, relativamente al progetto acquisito in data 15 dicembre 1999;
Vista la nota prot. n. 2513 del 5 giugno 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione P.A.U., ha trasmesso la nota n. 91 del 22 settembre 1999 con cui ha espresso parere favorevole di massima, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, in merito al progetto proposto in variante;
Vista l'assessoriale n. 1223 dell'1 aprile 2000, con la quale è stato richiesto al comune di Noto il parere, ex art. 6 della legge regionale n. 15/91, in merito alla variante al tracciato in precedenza proposto dall'E.N.E.L.;
Vista la delibera n. 82 del 29 settembre 1999, pervenuta con foglio comunale prot. n. 715 del 14 giugno 1999, con la quale il consiglio comunale di Noto ha espresso parere favorevole, condizionato all'acquisizione di relazione tecnica attestante il rispetto della normativa in materia di inquinamento da onde elettromagnetiche alla variante al tracciato originario per la realizzazione dell'elettrodotto aereo da 150 KV a D.T.;
Visto il parere n. 56 del 18 settembre 2000, che parzialmente di seguito si riporta, con il quale il gruppo XXVII della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato, presa in esame la richiesta della società citata e l'unita documentazione, si esprime, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995;
..."Omissis...
Considerato che:
-  la realizzazione del progetto di massima dell'opera, il cui tracciato è rappresentato su cartografia in scala 1:25.000 e che è stato proposto dall'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, riveste carattere di pubblica utilità e interesse;
-  dalla relazione tecnica illustrativa di progetto si evince che l'elettrodotto ha lo scopo di migliorare la rete a 150 KW esistente, di potenziare il servizio di distribuzione di tutto il circondario e di far fronte alle crescenti richieste di energia da parte delle utenze civili ed industriali di zona;
-  l'opera è stata assentita dagli enti interessati sia territorialmente, sia sotto il profilo della tutela dei vincoli;
-  l'opera può ritenersi compatibile con l'assetto territoriale dei comuni di Noto e Pachino, così come dagli stessi deliberato;
Per quanto sopra visto e considerato il gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. è del parere che la richiesta formulata dall'E.N.E.L. per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere proposte, ricadenti in territorio dei comuni di Noto e Pachino, meglio individuate sull'elaborato grafico in scala 1:25.000, facente parte del documento denominato "Piano tecnico delle opere", possa ritenersi meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
...Omissis"...
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVII della Direzione regionale dell'urbanistica e constatata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, in conformità al parere n. 56 del 18 settembre 2000 reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995 dal gruppo XXVII della Direzione regionale dell'urbanistica ed alle condizioni contenute nei pareri resi dagli organi in premessa citati, il progetto relativo alla realizzazione dell'elettrodotto aereo a 150 KV a doppia terna per collegare la cabina primaria di Noto alla cabina primaria di Pachino.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 34 del 22 aprile 1999;
2)  delibera del commissario straordinario n. 95 del 27 maggio 1999;
3)  delibera consiliare n. 82 del 29 settembre 1999;
4)  piano tecnico delle opere;
5)  stralcio del piano tecnico delle opere in variante.

Art. 3

L'E.N.E.L. S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'E.N.E.L. S.p.A. ed i comuni di Noto e Pachino sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.48.2420)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 22 novembre 2000.
Integrazione del decreto 10 ottobre 1997, concernente procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 16;
Visto il decreto n. 1513/6° del 10 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9, parte I, del 21 febbraio 1998, con il quale sono state approvate le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96;
Considerato che nell'elencazione dei documenti da allegare all'istanza, al punto 7 è prevista la nota di trascrizione del vincolo di destinazione dell'impianto per un periodo di 15 anni dalla data del decreto di concessione contributo;
Considerato che il suddetto provvedimento nulla prevede nel caso in cui l'impianto ricettivo risulta già vincolato per avere usufruito di altre agevolazioni creditizie o contributive;
Considerato che in tali casi occorre prolungare il vincolo già trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari in modo che l'impianto risulti vincolato per 15 anni decorrenti dalla data del provvedimento concessivo del contributo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi citati in premessa, il punto 7 del decreto n. 1513/6° del 10 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9, parte I, del 21 febbraio 1998, viene integrato come segue:
Nel caso in cui l'impianto ricettivo, i cui lavori sono oggetto del contributo ex art. 16, legge regionale n. 27/96, risulti già vincolato per avere usufruito di altre agevolazioni creditizie o contributive, il vincolo già trascritto deve essere eventualmente prorogato in modo che la struttura stessa risulti vincolata per 15 anni decorrenti dalla data del provvedimento concessivo del contributo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 novembre 2000.
  ROTELLA 

(2000.48.2386)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000, recante: "Di sposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 21 depositato l'1 dicembre 2000
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 17 novembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1062 dal titolo "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 20 novembre 2000.
Con il provvedimento legislativo testè approvato, la Regione siciliana intende promuovere e favorire il graduale inserimento nel mercato del lavoro di oltre 60.000 disoccupati, in precipua parte attualmente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni dell'isola, finanziati con fondi regionali e statali.
L'adozione della legge, sollecitata dalle associazioni sindacali di categoria e dagli esponenti di tutte le forze politiche presenti in Assemblea, è stata accompagnata da pressanti manifestazioni di piazza cui hanno partecipato numerosissimi interessati ingenerando un clima di assillante urgenza che, verosimilmente, ha condotto all'approvazione di estemporanei emendamenti inficiati da evidenti vizi di illegittimità costituzionale.
Le norme introdotte nel testo definitivamente elaborato dalle competenti commissioni legislative non alterano, peraltro, l'impianto complessivo del provvedimento ed appaiono mirate a trovare soluzioni per particolari fattispecie di marginale rilievo rispetto alle ben più vaste e generali problematiche cui si è inteso dare adeguata risposta.
Oggetto del presente atto di gravame sono le disposizioni contenute negli articoli 3, 10 e 15, 1° comma, ultima parte.
L'art. 3, che di seguito si trascrive, configura una palese violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione:
"Al fine di disporre di una struttura tecnica di supporto e di coordinamento delle iniziative per l'occupazione e le politiche sociali, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione di una società con la partecipazione di Italia lavoro S.p.A. sottoscrivendo le quote di capitale di competenza della Regione".
In esso viene autorizzata la costituzione di una società mista e la conseguente sottoscrizione delle quote di capitale di competenza della Regione, senza provvedere al contempo né alla quantificazione dell'impegno a carico del bilancio regionale, né tantomeno alle risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri conseguenti.
A differenza, infatti, della legge regionale n. 26/95, il cui art. 3 contemplava la possibilità di costituire società a partecipazione pubblica con la finalità di promuovere l'assunzione di lavoratori disoccupati e a tal fine quantificava l'impegno della Regione e ne assicurava la copertura finanziaria, la disposizione che qui si censura omette tali elementi essenziali ai fini del rispetto delle prescrizioni poste dal 4° comma dell'art. 81 Cost.
E' innegabile, invero, che la norma oggetto di gravame, al di là di una generica autorizzazione al Presidente della Regione a condurre iniziative volte alla costituzione di una società per azioni, comporta un immediato onere per le finanze regionali, laddove dispone la sottoscrizione delle relative quote di capitale sociale.
L'art.10 che, interamente si riporta, viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione:
"Le disposizioni di cui all'art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, la spesa di lire 250 milioni. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. La spesa per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001".
La norma "de qua", infatti, dispone che le misure assistenziali, già previste dall'art. 12 della legge regionale n. 36/91 e successive modifiche ed integrazioni per il personale delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi interessati a processi di ristrutturazione ed ammodernamento, successivamente estese dall'art. 43 legge regionale n. 30/97 ai dipendenti dei consorzi agrari cessati dal servizio a seguito della chiusura definitiva dell'attività conseguente alla riforma degli stessi adottata in sede nazionale, siano applicate in favore del personale di non meglio definite associazioni dei produttori agricoli.
E' di tutta evidenza che l'adozione delle misure assistenziali, a carico del fondo appositamente costituito dalla Regione, era correlata a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero potuto condurre al rinserimento dei beneficiari nel mondo produttivo ovvero alla necessità di approntare idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di organismi di rilevanza pubblica.
Orbene, non solo nessuno di tali presupposti è rinvenibile nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata, ma addirittura l'attribuzione dei benefici non è subordinata ad alcuna condizione di precarietà occupazionale, risolvendosi pertanto in una immotivata ed ingiustificata erogazione di provvidenze.
La genericità dell'identificazione della platea dei destinatari, "id est", l'essere dipendenti a qualsiasi titolo da associazioni dei produttori agricoli dovunque localizzate, conduce inoltre all'impossibilità di quantificare puntualmente gli oneri introducendo una disposizione a regime dagli effetti verosimilmente destabilizzanti per il precario equilibrio in cui attualmente versano le finanze regionali, causando innegabili refluenze negative sul buon andamento dell'Amministrazione regionale in contrasto con l'art. 97 Cost.
La previsione configura, altresì, una lesione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti coloro i quali, versando in condizioni di precarietà occupazionale, possono soltanto accedere alle ordinarie forme di assistenza previste dalla vigente legislazio-ne nazionale, più limitate nel tempo e ridotte nell'ammontare.
L'art. 15 prevede l'erogazione di un contributo straordinario di dieci miliardi di lire al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcolismo inclusi nelle graduatorie dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo"".
La norma, ispirata dall'apprezzato intento di recupero e reinserimento sociale di soggetti a rischio, è purtroppo censurabile nell'ultima parte del comma 1, laddove prevede la rigida individuazione del personale di supporto in quello impegnato o già impegnato nei relativi cantieri.
Tale limitazione configura una illegittima compressione dell'autonomia organizzativa dell'ente gestore dei cantieri, che appare altresì immotivata perché non connessa né a finalità di recupero che chiaramente non riguardano il personale di supporto, né a specifiche professionalità acquisite, trattandosi di attività comuni a qualsiasi cantiere di lavoro indipendentemente dalla categoria di lavoratori negli stessi impegnati.
L'individuazione "ope legis" del personale di supporto sembra invero connotarsi come norma dettata "intuitu personae" in favore di ben precisi destinatari che non sarebbero in tal modo soggetti alla ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei lavoratori, in evidente violazione dell'art. 3 Cost.
P.Q.M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

i sottoelencati articoli del D.D.L. n. 1062 dal titolo "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili" approvato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 2000:
-  art. 3 per violazione dell'art. 81, 4° comma, Cost.;
-  art. 10 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;
-  art. 15, 1° comma, limitatamente all'inciso "impegnato o già impegnato negli stessi" per violazione degli articoli 3 e 128 Cost.
Palermo, 21 novembre 2000.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2000.51.2564)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso "Conosci il tuo Museo". Anno scolastico 2000/ 2001.

"La Regione siciliana - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione indice per l'anno scolastico 2000/2001 il primo concorso regionale per la promozione educativa del patrimonio museale siciliano "Conosci il tuo Museo" rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Sicilia per la realizzazione di elaborati divulgativi sulle istituzioni museali siciliane.
Agli istituti vincitori assegnati i seguenti premi:
-  un premio di L. 4.000.000 per la scuola elementare;
-  un premio di L. 6.000.000 per la scuola media inferiore;
-  un premio di L. 10.000.000 per la scuola media superiore.
Sono ammesse a concorso le classi delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori dotate di personalità giuridica operanti nella Regione siciliana.
Gli elaborati ammissibili a concorso dovranno appartenere, a scelta, alle seguenti tipologie:
-  manifesto;
-  depliant;
-  brochure;
-  CD-ROM;
-  video;
-  pagine WEB (su supporto magnetico: dischetto o CD-ROM);
-  spot.
Il termine per la presentazione degli elaborati è il 30 aprile 2001.
Copia del bando di concorso può essere richiesta all'Assessorato regionale dei beni culturali - Direzione beni culturali, gruppo XIIBC, via delle Croci n. 8 - Palermo o ottenersi mediante il sito Internet: www.regione.sicilia.it/beni culturali. Per ogni eventuale informazione telefonare ai numeri 091/6961812, 091/6961742, 091/6961743 o inviare una E-Mail all'indirizzo: gruppoXIIbca@regione.sicilia.it".
(2000.49.2497)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 24 novembre 2000, n. 11.
Funzioni di riscontro - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

Ai rappresentanti dell'Assessorato del bilancio e delle finanze nei collegi dei revisori di enti ed aziende regionali
e, p.c.  Al Presidente della Regione 

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
Agli Assessorati regionali
Dato l'approssimarsi della scadenza del termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, questa Amministrazione ritiene di dovere fornire precisi indirizzi in ordine alla predisposizione dello strumento finanziario previsionale anche al fine di rendere compatibile la politica di bilancio di enti e aziende regionali con il documento di programmazione economica e finanziaria relativo al triennio 2001-2003.
Detti indirizzi sono informati al principio dell'ottimizzazione della gestione finanziaria che tenga conto delle risorse effettivamente acquisibili quale valido strumento di programmazione delle spese in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle stesse.
In primo luogo è necessario - nelle more del riordino della normativa contabile regionale - che la predisposizione del documento contabile previsionale per l'anno 2001 sia caratterizzata da una riconsiderazione rigorosa degli interventi di spesa che si intendono porre in essere, finalizzata ad una concreta azione di adeguamento delle stesse alle reali esigenze. In questa direzione è necessario operare una generale riduzione delle spese di funzionamento con l'obiettivo di liberare risorse da destinare alle spese produttive che qualifichino la presenza delle istituzioni nel territorio su cui insistono.
La politica di bilancio per l'esercizio 2001 delle aziende e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, deve rispettare 3 condizioni ritenute essenziali, ovvero:
1)  la previsione delle entrate deve essere valutata sulla base delle risorse effettivamente acquisibili;
2)  le spese correnti, globalmente considerate, devono essere ridotte o, comunque, mantenute ai livelli raggiunti nel precedente esercizio;
3)  le spese in conto capitale non predeterminate dovranno finanziare interventi realmente attivabili nel corso dell'esercizio 2001.
Entrate
Per entrate effettivamente acquisibili devono intendersi le risorse derivanti da strumenti normativi già operanti, prescindendo dalle entrate aventi carattere aleatorio o, comunque, basate su valutazioni astratte. Al riguardo va precisato che le entrate provenienti da trasferimenti della Regione devono essere ridotte cautelativamente del 10% rispetto all'assegnazione relativa all'esercizio finanziario 2000.
Spese
Gli enti dovranno procedere ad un riesame puntuale delle effettive esigenze di spesa, con particolare riguardo a quelle flessibili o, comunque, non legislativamente predeterminate. Occorre, tuttavia, assicurare il mantenimento dell'attuale livello dei servizi escludendo sia nuovi interventi sia l'ampliamento dell'offerta di quelli esistenti. Nell'ambito dei principi sopra enunciati, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
a)  gli oneri per il personale devono essere previsti nel rispetto del vigente contratto collettivo di lavoro;
b)  le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere rigorosamente riconsiderate al fine di pervenire ad una loro riduzione;
c)  le spese di funzionamento devono essere complessivamente ridotte in relazione alla diminuzione del contributo regionale;
d)  le spese in conto capitale devono essere previste se ed in quanto le relative risorse siano effettivamente acquisibili e solo per interventi da effettuare nel corso dell'esercizio 2001.
Residui
Si è avuto modo di rilevare, in sede di esame dei bilanci di previsione, che non sempre i residui attivi e passivi sono riportati correttamente del documento contabile. Appare utile, pertanto, fornire alcune indicazioni al riguardo:
a)  nei capitoli di entrata riguardanti le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti ed operate dall'ente, non devono sussistere residui attivi, atteso che le modalità di erogazione delle relative spese non possono generarli;
b)  per quanto riguarda i residui passivi gli enti devono rispettare le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nonché le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, novellato dall'art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Fondo di riserva
Ove non sia stabilito da speciali norme di settore, il fondo di riserva deve essere previsto nella misura massima del 3% delle spese correnti.
Avanzo di amministrazione
Premesso che dall'esame degli elaborati contabili degli enti è emerso che non sempre gli stessi tengono conto del disposto normativo del comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, appare opportuno in questa sede ricordare che tale norma va intesa nel senso che l'ammontare della seconda semestralità dei contributi deve essere decurtato dell'importo dell'avanzo di amministrazione determinato con il conto consuntivo, depurato delle quote aventi specifica destinazione (fondi per la reiscrizione dei residui perenti, somme connesse ad accertamenti di entrata con vincolo di destinazione, ecc.), nonché dell'importo corrispondente a residui attivi di difficile o di dubbia esazione. Pertanto, sotto il profilo contabile nel bilancio di previsione 2001, gli enti dovranno indicare tra le entrate il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000 e, in contropartita nelle uscite, la sua destinazione, cioè i capitoli di spesa cui allocare prioritariamente gli stanziamenti delle obbligatorie riassegnazioni per le perenzioni e quant'altro sopra indicato; nell'ipotesi in cui residuasse ancora una disponibilità finanziaria, questa dovrà essere allocata nelle uscite di un apposito "Fondo avanzo", che coinciderà con l'importo della decurtazione della seconda semestralità e ne costituirà la copertura finanziaria.
Gli Assessorati che leggono per conoscenza, oltre a voler trasmettere la presente agli enti sottoposti alla propria vigilanza, vorranno impartire agli stessi le disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza degli indirizzi sopra delineati.
I signori revisori cui la presente è indirizzata vorranno fare osservare scrupolosamente le indicazioni sopra espresse avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione non esprimerà positivamente il proprio parere sui bilanci redatti in maniera difforme dagli indirizzi testé esplicitati.
  L'Assessore: NICOLOSI 

(2000.48.2384)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 19 dicembre 2000, n. 1037.
Articolo 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 - Avvio della contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere - Linee guida.

Ai Direttori generali
-  delle Aziende unità sanitarie locali
-  delle Aziende ospedaliere;
-  delle Aziende universitarie policlinico
-  dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
-  del CEFPAS
Com'è noto l'art. 31 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000, così come modificato dall'art. 51 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, prevede che le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende policlinico delle università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale ed il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario dovranno adottare obbligatoriamente e in via sperimentale la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione a decorrere dall'1 gennaio 2001.
La contabilità finanziaria dovrà essere tenuta, quale contabilità ufficiale delle sopracitate Aziende, in parallelo, per tutto l'esercizio 2001.
Infine, a decorrere dall'esercizio 2002 le Aziende sanitarie dovranno adottare unicamente la contabilità economico-patrimoniale quale contabilità ufficiale.
Al fine di rendere operativa già a decorrere dal primo gennaio 2001 la contabilità economico-patrimoniale, si emanano le seguenti direttive finalizzate a:
1)  regolamentare in maniera organica il passaggio dal sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale;
2)  definire le regole generali per l'introduzione della metodica del budget per il controllo di gestione e della contabilità analitica per centri di costo.
Relativamente all'applicazione in via sperimentale della contabilità economico-patrimoniale e alle necessarie correlazioni con la contabilità finanziaria le Aziende sanitarie dovranno uniformarsi in una prima fase di applicazione al rispetto delle seguenti disposizioni.
1.  CONTABILITA' FINANZIARIA
Per l'esercizio finanziario 2001, nulla è innovato in ordine alla contabilità finanziaria che rimane l'unica contabilità ufficiale.
Quindi le Aziende adotteranno, utilizzando i termini e le procedure previste dalla normativa vigente, il bilancio preventivo finanziario.
2.  CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE
Per l'esercizio finanziario 2001, la contabilità economico-patrimoniale verrà tenuta in parallelo con la contabilità finanziaria.
Conseguentemente, il bilancio preventivo economico-patrimoniale sarà inoltrato all'Assessorato regionale insieme al bilancio finanziario e sarà redatto secondo quanto di seguito previsto.
A tal fine, esclusivamente a soli fini contabili, in via sperimentale per l'esercizio 2001, può essere assunta come prima ipotesi, per la costruzione del bilancio economico-patrimoniale, che la quantificazione della quota di fondo assegnata per il 2001 è pari a quella dell'esercizio 2000. Successivamente in sede di riparto del fondo sanitario e quindi in sede di assegnazione della quota di bilancio 2001 le aziende adegueranno il bilancio economico alle nuove disposizioni.
Le aziende dovranno inoltre predisporre un prospetto di riconciliazione tra i dati del bilancio preventivo ed il mod. CE01.
Di seguito si riportano le disposizioni con le quali avviare, anche se in via sperimentale, la contabilità economico-patrimoniale.
2.1  Finalità delle rilevazioni contabili, extracontabili e dei bilanci
1.  L'esercizio finanziario delle Aziende sanitarie coincide con l'anno solare.
2.  Le Aziende sanitarie si dovranno dotare di sistemi di rilevazioni contabili ed extracontabili al fine di:
a)  rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'Azienda;
b)  soddisfare le esigenze informative di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  consentire l'adempimento delle disposizioni di cui al punto 9 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  consentire l'evidenziazione dei valori economici e finanziari relativi ai servizi sociali eventualmente assunti in gestione ai sensi del punto 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  consentire l'evidenziazione dei valori economici e finanziari relativi all'attività libero-professionale intramuraria ai sensi del punto 6 del paragrafo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2.2  Documenti pragrammatici e previsionali delle aziende sanitarie
Sono strumenti di programmazione e controllo delle Aziende sanitarie:
a)  il piano aziendale;
b)  il bilancio pluriennale di previsione;
c)  il bilancio economico preventivo annuale;
d)  il bilancio di esercizio.
2.3  Il piano aziendale
1.  Il piano aziendale è redatto in conformità agli atti di programmazione emanati dalla Regione, si articola in programmi e progetti e definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Azienda, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi generali di gestione.
2.  Il piano aziendale determina in modo particolare:
a)  i programmi di attività con riferimento ai livelli uniformi di assistenza;
b)  i progetti di organizzazione dei servizi;
c)  il programma pluriennale degli investimenti finalizzato all'attivazione di nuovi servizi e/o al potenziamento dei servizi già esistenti;
d)  le dinamiche del personale;
e) le fonti finanziarie ed economiche per la realizzazione dei programmi e dei progetti.
3.  Il piano aziendale ha la durata non inferiore a tre anni, ed è aggiornato annualmente entro il 10 ottobre, anche in relazione alla verifica dello stato di realizzazione dei programmi e dei progetti.
4.  Nella predisposizione del piano aziendale il direttore generale dovrà tenere conto dei risultati della conferenza dei servizi di cui al punto 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
2.4  Il bilancio pluriennale di previsione
1.  Il bilancio pluriennale di previsione è l'espressione, in termini economici e finanziari, delle scelte operate nel piano aziendale.Esso è articolato per esercizio finanziario e fornisce la rappresentazione in via presuntiva delle fonti e degli impieghi per ciascun anno di riferimento.
2.  Il bilancio pluriennale di previsione riguarda il medesimo periodo di riferimento del piano aziendale ed è aggiornato annualmente, contestualmente al piano aziendale.
3.  Entro il 10 ottobre il direttore generale trasmette il bilancio pluriennale di previsione ed il piano aziendale al collegio sindacale e al sindaco o, per le Aziende sanitarie unità sanitarie locali, alla conferenza dei sindaci. Il collegio sindacale, il sindaco o la conferenza dei sindaci, trasmettono al direttore generale le proprie osservazioni entro i quindici giorni successivi.
2.5  Il bilancio economico preventivo annuale
1.  Il bilancio economico preventivo annuale dà dimostrazione del previsto risultato economico finale dell'Azienda attraverso l'evidenziazione dei costi, dei ricavi e dei proventi, a qualsiasi titolo conseguibili, in rapporto ai programmi di attività per lfinanziario di riferimento.
2.  Il bilancio economico preventivo annuale è redatto in conformità alla struttura del bilancio d'esercizio di cui al successivo paragrafo 2.7, applicando i medesimi criteri di valutazione. Esso è corredato da una relazione illustrativa del direttore generale nella quale, in particolare, si fa menzione dei criteri di valutazione adottati nelle previsioni relative alle fonti e agli impieghi ed ai flussi di cassa.
3.  Entro il 10 ottobre il direttore generale trasmette il bilancio economico preventivo annuale al collegio sindacale e al sindaco o, per le Aziende sanitarie unità sanitarie locali, alla conferenza dei sindaci.
4.  Il collegio sindacale, il sindaco o la conferenza dei sindaci, trasmettono al direttore generale le proprie osservazioni entro i quindici giorni successivi.
2.6  Verifica dei documenti programmatici e previsionali delle aziende sanitarie
1.  L'Assessore regionale per la sanità verifica la coerenza del piano aziendale, del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico preventivo annuale rispetto alle linee programmatiche regionali. A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il direttore generale presenta all'Assessore regionale per la sanità gli atti in questione, corredati del parere del collegio sindacale e del parere del sindaco o, per le Aziende sanitarie U.S.L., del parere della conferenza dei sindaci. I predetti pareri devono essere resi entro i quindici giorni successivi al termine fissato per la trasmissione degli atti dal punto 3 del paragrafo 5 e dal punto 3 del paragrafo 6.
2.  In caso di ritardo o di mancata formulazione, nei termini prescritti, dei rispettivi pareri da parte del collegio sindacale, del sindaco o della conferenza dei sindaci, i pareri s'intendono favorevolmente resi.
3.  Il collegio sindacale che non renda nei termini prescritti i pareri di propria competenza per più di due esercizi, decade automaticamente dalla carica.
4.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 65 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed in ottemperanza ai principi ivi enunciati, la verifica di cui al punto 1 del presente paragrafo ha luogo entro e non oltre 40 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali s'intende, a tutti gli effetti, positivamente resa. Il termine può essere interrotto una sola volta se, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, l'Assessore regionale per la sanità richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che dovranno essere resi entro i venti giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta, trascorsi infruttuosamente i quali la verifica s'intende, a tutti gli effetti, negativamente riscontrata.
5.  Se il bilancio non è positivamente riscontrato entro il 31 dicembre, il direttore generale potrà gestire nei limiti delle risorse attribuite con il bilancio dell'anno precedente.
6.  L'Assessore regionale per la sanità, può rigettare con provvedimento motivato il piano aziendale, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo annuale qualora ravvisi incoerenze insanabili con la pogrammazione sanitaria o con le risorse finanziarie disponibili.
7.  La mancata presentazione del bilancio economico preventivo annuale entro il termine stabilito dal punto 1 del presente paragrafo, ovvero il suo negativo riscontro, costituiscono violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi del comma 7 dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
2.7  Il bilancio d'esercizio
1.  Le Aziende sanitarie redigono il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2.  Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.
3.  Nella redazione del bilancio si applicano, in quanto compatibili, i principi di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile.
4.  Entro 90 giorni dalla data della presente normativa, l'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio, emana direttive per l'armonizzazione degli schemi e dei criteri di valutazione da adottare per la stesura dello stato patrimoniale e del conto economico e in conformità ai principi in proposito stabiliti dal codice civile e dalla normativa nazionale e regionale di settore.
5.  La nota integrativa deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2427 del codice civile per quanto compatibile con le presenti disposizioni. In particolare, nella nota integrativa dovranno essere riportati separatamente costi proventi e ricavi riferibili a:
a) presidi ospedalieri di Azienda U.S.L.;
b)  attività libero professionale intramuraria;
c) servizi sociali eventualmente assunti in gestione ai sensi del punto 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione sulla gestione, redatta dal direttore generale, che descrive l'andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. In particolare, la relazione sulla gestione deve riportare:
a) le motivazioni di eventuali scostamenti del bilancio di esercizio rispetto al bilancio economico preventivo annuale;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici relativi a consulenze e gestioni di servizio affidati all'esterno dell'azienda;
e) l'analisi relativa alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria e alla gestione delle attività sociali eventualmente assunte in carico dall'azienda;
f) l'analisi dei flussi di cassa finalizzata all'individuazione del grado di liquidità dell'azienda, anche mediante il ricorso del calcolo della giacenza media e di altri indicatori.
2.8  Risultato dell'esercizio
1. Nel caso che il bilancio di esercizio evidenzi un risultato economico negativo (perdita), il direttore generale ne illustrerà le cause nella relazione di bilancio di cui al punto 6 del paragrafo 2.7. La perdita va iscritta in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell'anno in cui si è prodotta. In sede di adozione del bilancio preventivo economico relativo all'esercizio successivo, il direttore generale predisporrà un piano dettagliato per il recupero delle perdite accumulate, apportando le necessarie variazioni al piano aziendale ed al bilancio pluriennale di previsione.
2.  Nel caso che il bilancio di esercizio evidenzi un risultato economico positivo (utile) questo sarà iscritto in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell'anno in cui si è prodotto. Il risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite eventualmente registrate negli esercizi precedenti. Il direttore generale, in sede di adozione del bilancio di esercizio, formula proposte per l'utilizzazione dell'utile conseguito. L'Assessore regionale per la sanità valuta le proposte dei direttori generali e decide la destinazione degli utili di esercizio entro i termini previsti dal punto 4 del paragrafo 2.7 per l'approvazione del bilancio, nel rispetto delle linee programmatiche regionali.
2.9  Scritture obbligatorie
1.  Ogni azienda deve obbligatoriamente tenere, secondo le modalità previste dalla normativa societaria e fiscale vigente:
  a) libro delle deliberazioni del direttore generale; 
  b) libro delle adunanze e dei verbali del collegio sindacale; 
  c) libro giornale; 
  d) libro degli inventari; 
  e) registro della contabilità di magazzino; 
  f) mastro della contabilità generale; 
  g) partitario dei debitori; 
  h) partitario dei creditori; 
  i) libro dei cespiti ammortizzabili. 

2.  Il libro dei cespiti ammortizzabili può non essere tenuto allorquando le relative scritture elementari siano trascritte sul libro degli inventari.
2.10  Contabilità
E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie di adottare opportuni sistemi di rilevazione per la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo.
L'Assessore regionale per la sanità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, emana direttive per la diffusione e la pubblicità delle risultanze dell'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo.
2.11  Il controllo di gestione
1. Per consentire l'adeguata programmazione dell'utilizzo delle risorse con riferimento agli obiettivi di gestione, le aziende sanitarie adottano sistemi di gestione per budget.
2.  Il budget generale d'azienda è articolato per centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura organizzativa dell'azienda.
3.  Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di gestione le Aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, istituiscono un ufficio per il controllo di gestione. L'ufficio per il controllo di gestione verifica periodicamente e regolarmente il rispetto del budget da parte dei centri di responsabilità con valutazioni comparative dei costi e dei risultati, al fine di poter tempestivamente riorientare l'attività in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2000.52.2627)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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