REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 GENNAIO 2001 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 dicembre 2000.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Ficarra  pag.


DECRETO 7 dicembre 2000.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Mandanici  pag.


DECRETO 7 dicembre 2000.
Identificazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Siracusa  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 8 novembre 2000.
Attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001.
  pag.


DECRETO 15 novembre 2000.
Rettifiche al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana  pag.


DECRETO 15 novembre 2000.
Istituzione nel comune di Barrafranca di una sezione di istituto professionale ad indirizzo agroambientale.
  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 15 dicembre 2000.
Piano promozionale integrativo - Anno 2000.
  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 20 dicembre 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2001.
  pag.


DECRETO 20 dicembre 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2001.
  pag. 28 


DECRETO 22 dicembre 2000.
Nuove linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione per medici da adibire ai servizi di emergenza sanitaria territoriale  pag. 34 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 7 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela  pag. 37 


DECRETO 7 dicembre 2000.
Approvazione di varianti alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Serradifalco  pag. 38 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela  pag. 39 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ravanusa  pag. 40 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del piano regolatore generale del comune di S. Stefano di Quisquina  pag. 42 

DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Serradifalco  pag. 43 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Paceco  pag. 44 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani  pag. 45 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al P.U.C. n. 3 nel comune di Borgetto  pag. 46 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione del progetto di insediamento produttivo e commerciale della ditta Evola Motori S.p.A., con sede nel comune di Palermo  pag. 47 


DECRETO 12 dicembre 2000.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della nuova sede dell'edificio di polizia di frontiera marittima ed aerea-opere di edilizia nel comune di Trapani.
  pag. 50 


DECRETO 13 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Aci Catena  pag. 51 


DECRETO 13 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 52 


DECRETO 13 dicembre 2000.
Approvazione del piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale del comune di Troina.
  pag. 53 


DECRETO 13 dicembre 2000.
Revisione del piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano Tavola, ricadente nel territorio del comune di Belpasso  pag. 55 


DECRETO 13 dicembre 2000.
Annullamento parziale del decreto 24 giugno 1997, concernente approvazione dei programmi costruttivi adottati dal comune di Siracusa con deliberazione n. 104 del 12 settembre 1996  pag. 59 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2000, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali"  pag. 60 

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 61 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Attribuzione ad alcune ditte di codici di identificazione alfa numerici per gli impianti di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e per gli oli di oliva vergini.
  pag. 83 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti integrazione del decreto 14 settembre 2000, relativo all'individuazione nell'ambito del territorio regionale delle unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer.
  pag. 83 

CIRCOLARI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. 7372.
Programma promozionale anno 2000  pag. 83 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 9 gennaio 2001, n. 2.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione - Contributo anno 2000  pag. 84 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 5/AG.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Proroga dei termini per l'assegnazione dei giovani  pag. 86 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dei lavori pubblici

Programma di interventi di cui ai fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, fondi ex-Gescal, bienni 1992-1993 e 1994-1995 e maggiori oneri 1995 e triennio 1996-1998. Rimodulazione - Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 26 giugno 2000 - Revoche deliberazioni della Giunta regionale n. 439 del 20 dicembre 1996, n. 228 del 19 agosto 1999 e n. 387 del 30 dicembre 1999 - Rimodulazione 1ª tranche per un ammontare complessivo di L. 593.651.110.193.
  pag. 86 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E LE FORESTE


DECRETO 7 dicembre 2000.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Ficarra.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in "zona A" in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insiginificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 1844/Pos. IV A/11 del 13 giugno 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nonché la documentazione allegata con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territrio del comune di Ficarra in contrada S. Rosalia;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, dalla quale si rileva che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B", perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Viste le dichiarazioni di assenso dei proprietari del terreno;
Visto il verbale datato 24 marzo 1999 riguardante l'acquisito parere favorevole espresso all'unanimità dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste convocati ai sensi della circolare prot. n. 7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, prot. n. 4099, Pos. IV A/11 del 3 novembre 2000, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Ficarra per 15 giorni consecutivi e che nessuna opposizione è stata presentata ai sensi dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Verificata la rispondenza della proprosta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di dovere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo ricadente nel territorio comunale di Ficarra contrada S. Rosalia, identificato in catasto al foglio 21, particelle 384, 386, 396, 397, 401, 402, 403, 404, 405 esteso Ha. 12.85.60 è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata "zona B".

Art.2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera, che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Messina zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art.4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n.33/97, art.41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.51.2598)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 7 dicembre 2000.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Mandanici.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, in particolare, l'art.41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art.41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in "zona A" in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale;
Vista la nota prot. n.1022/Pos. IV A/11 del 27 marzo 2000 della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nonché la documentazione allegata con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Mandanici in contrada S.Leo;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, dalla quale si rileva che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B", perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dalla legge;
Visto l'atto di assenso prot. n.1459 del 22 aprile 2000 del comune di Mandanici, proprietario del terreno;
Visto il verbale datato 26 gennaio 2000, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso all'unanimità dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste convocati ai sensi della circolare prot. n.7321 del 15 dicembre 1998 e dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del Piano regionale faunistico-venatorio 1998/2002;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina prot. n. 5689 Pos. IV A/11 del 7 novembre 2000, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Mandanici per quindici giorni consecutivi e che nessuna opposizione è stata presentata ai sensi dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di dovere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art.41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel fondo ricadente nel territorio comunale di Mandanici contrada S.Leo, identificato in catasto al foglio 4, particelle 12, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 199, 200, esteso Ha. 12.41.84, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata "zona B".

Art.2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art.3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera, che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Ripartizione faunistico-venatoria di Messina zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art.4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n.33/97, art.41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2000.   
  CUFFARO 

(2000.51.2597)
Torna al Sommariohome




DECRETO 7 dicembre 2000.
Identificazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in particolare, l'art. 41, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, inoltre, il 4° comma dell'art. 41 della stessa legge che distingue le zone cinologiche stabili in "zona A" in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, nonché la documentazione allegata con la quale propone l'individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Siracusa zona Murro di Porco Maddalena (fascia costiera) di proprietà del comune, già costituita quale zona cinologica ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81 con decreto ripartimentale n. 1/97;
Vista la deliberazione tuttora vigente n. 696 del 6 aprile 1982 della giunta comunale di Siracusa approvata dalla C.P.C. nella seduta del 24 aprile 1982, n. 11923;
Vista la relazione di accertamento redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa in data 25 febbraio 1998, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B", perché in essa è stata riscontrata presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e che il territorio ha le caratteristiche faunistico- ambientali richieste dalla legge;
Visto il parere favorevole espresso sull'individuazione della zona cinologica dal Comitato regionale fauni stico-venatorio nella seduta del 19 maggio 1998 di cui il verbale n. 8;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa prot. n. 4039 del 14 settembre 2000, con la quale trasmette la proposta di individuazione della zona cinologica stabile B pubblicata all'albo pretorio del comune di Siracusa dall'11 agosto 2000 al 26 settembre 2000;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, prot. n. 4630 del 12 ottobre 2000, acquisita al gr. XV in data 1 dicembre 2000, prot. n. 2257, con la quale comunica che nessuna opposizione è stata presentata;
Ritenuto di dovere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al 7° comma dell'art. 41;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, nel fondo di proprietà del comune di Siracusa in zona Capo Murro di Porco Maddalena (fascia costiera) è identificata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata "zona B", nella stessa area già delimitata e costituita quale zona cinologica, ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81, n. 15, con decreto ripartimentale n. 1/97.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa, nelle more dell'eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2000.51.2599)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 8 novembre 2000.
Attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il proprio decreto n. 341 del 30 agosto 2000, con il quale è stato approvato il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali nella Regione siciliana;
Visto il proprio decreto n. 342 del 31 agosto 2000, con il quale alle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana comprese nel piano di dimensionamento è stata riconosciuta a decorrere dall'1 settembre 2000 l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa ed è stata attribuita alle stesse la personalità giuridica;
Vista l'assessoriale prot. n. 1725 del 30 agosto 2000, con la quale è stata richiesta al Ministero della pubblica istruzione - ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 - l'intesa ai fini dell'attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni;
Vista la ministeriale prot. n. D 11/5711 del 18 settembre 2000, con la quale è stata concessa l'intesa;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 sono attivati i nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni come di seguito elencati:
1)  sezione professionale per i servizi turistico-alberghieri presso l'Istituto tecnico agrario di Caltanissetta che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore diCaltanissetta;
2)  corso serale presso l'I.T.G. di Gela che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Majorana di Gela;
3)  sezione di operatore agro-ambientale presso l'IPSIA Fermi di Gela;
4)  sezione professionale di un indirizzo tessile per tecnico dell'abbigliamento e della moda in Riesi presso il liceo scientifico che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Vassallo diRiesi;
5)  sezione di istituto tecnico per il turismo presso l'Istituto tecnico per geometri di Acireale che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Brunelleschi diAcireale;
6)  sezione di istituto tecnico per il turismo presso l'ITCG di Adrano che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Branchina diAdrano;
7)  sezione per geometri presso l'ITC di Bronte che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Radice di Bronte;
8)  sezione di liceo scientifico presso l'ITG Vaccarini di Catania che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Vaccarini di Catania;
9)  sezione di liceo scientifico nel comune di Ramacca aggregato all'Istituto tecnico commerciale Russo di Paternò che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Russo di Paternò;
10)  sezione di Istituto tecnico per il turismo presso l'ITCG di San Giovanni La Punta che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore De Nicola di San Giovanni La Punta;
11)  sezione di IPSAR nel comune di Mineo come scuola coordinata dell'IPSAR diCatania;
12) sezione di liceo scientifico presso il liceo classico di Bronte che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Capizzi di Bronte;
13)  sezione di liceo scientifico presso l'ITCG di Troina che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Majorana di Troina;
14)  sezione di IPSAR presso l'ITC di Bisacquino che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Don Calogero Di Vincenti - Ballatore di Bisacquino;
15)  specializzazione per ragionieri programmatori presso l'ITCG di Ganci che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Salerno di Ganci;
16)  corso serale ad indirizzo giuridico-economico-aziendale, specializzazione per ragioniere programmatore e sezione per econome dietiste presso l'ITC di Partinico che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore C.A. Dalla Chiesa diPartinico;
17)  qualifica di operatore agroturistico presso la sede di Bisacquino e presso la sede coordinata di Corleone dipendente dall'IPAA diBisacquino che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Don Calogero Di Vincenti - Ballatore di Bisacquino;
18)  sezione di IPSAR nel comune di Carini presso il locale liceo scientifico che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Mursia diCarini con annesso l'IPSAR di Balestrate;
19)  corsi serali presso l'IPAA diCastelbuono che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Failla Tebaldi diCastelbuono;
20)  corsi serali presso la coordinata IPAAdiCastellana Sicula aggregato all'Istituto magistrale di Petralia Sottana che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Domina di Petralia Sottana;
21)  corso serale di qualifica per operatore agroindustriale presso l'IPAA diCastelbuono che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Failla Tebaldi diCastelbuono;
22)  corso serale di qualifica per operatore agroindustriale presso la coordinata IPAA diCastellana Sicula che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Domina di Petralia Sottana;
23)  corso serale presso il liceo scientifico di Castelbuono annesso all'IPAA diCastelbuono che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Failla Tebaldi diCastelbuono;
24)  sezione nel comune di Marineo di IPSIA dipendente dal liceo scientifico di Corleone che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Don Colletto di Corleone;
25)  corsi serali ad indirizzo economico-aziendale e ad indirizzo turistico presso l'IPSCT Salvemini di Palermo;
26)  sezione di istituto tecnico per il turismo con progetto ITER presso l'ITC diAugusta annesso all'ITI diAugusta che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore di Augusta;
27)  corso serale progetto Sirio presso l'ITG di Lentini e corso serale presso l'ITI diCarlentini dipendente dall'ITG di Lentini che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Nervi di Lentini;
28)  sezioni di istituto tecnico industriale in Melilli e Sortino staccate dell'ITI diAugusta che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore di Augusta;
29) sezione di istituto tecnico per il turismo con progetto ITER presso l'ITC Rizza diSiracusa che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Rizza diSiracusa;
30)  corso serale progetto Sirio presso l'ITG Juvara di Siracusa;
31)  sezione di IPSAR nel comune di Palazzolo Acreide annessa all'IPAA-ITI e sezione nel comune diSortino di IPAA a funzionamento diurno e serale annessa all'IPAA-ITI di Palazzolo Acreide che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore di PalazzoloAcreide;
32)  sezione nel comune di Rosolini di IPSCT annessa all'IPSCT diSiracusa che assume la denominazione di Istituto di istruzione secondaria superiore Principessa di Napoli diSiracusa.

Art. 2

Le attivazioni di cui al precedente art. 1 sono subordinate all'effettiva sussistenza delle condizioni di legge che saranno verificate dal competente Provveditore agli studi, con particolare riguardo alla presenza del prescritto numero di alunni, alle previste delibere di assunzione degli oneri di legge da parte della Provincia regionale competente, alla disponibilità di locali idonei nonché all'osservanza dei limiti indicati dal decreto ministeriale n. 200 del 10 agosto 2000 recante disposizioni concernenti le dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale.
Palermo, 8 novembre 2000.
  GRANATA 



Registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 23 novembre 2000 al n. 1224.
(2000.51.2585)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 novembre 2000.
Rettifiche al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, concernente provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali;
Visto il decreto n. 341 del 30 agosto 2000, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana;
Visto il decreto n. 342 del 31 agosto 2000, con il quale a decorrere dall'1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana, comprese nel piano di dimensionamento sopracitato, è stata riconosciuta l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa, ed è stata altresì attribuita dalla medesima data dell'1 settembre 2000 alle istituzioni che ne erano prive la personalità giuridica;
Vista la nota prot. n. 2127D del 30 ottobre 2000, con la quale questo Assessorato ha chiesto al Ministero della pubblica istruzione rettifiche al piano di dimensionamento approvato con decreto assessoriale n. 341 del 30 agosto 2000;
Vista la nota prot. n. D11/6730 del 4 novembre 2000, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha preso atto delle rettifiche da apportare al sopracitato piano di dimensionamento;
Ritenuto, pertanto, di dovere apportare rettifiche al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana;

Decreta:


Articolo unico:

Al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana, approvato con decreto n. 341 del 30 agosto 2000, vengono apportate le seguenti rettifiche:
comune di Aragona
La scuola materna Rione Mercede, facente parte dell'istituto comprensivo di Aragona, viene trasferita al circolo didattico dello stesso comune.
comune diCaltanissetta
Il corso completo dell'I.T.C. Rapisardi trasferito all'I.T.G. Leonardo da Vinci deve intendersi quale corso serale.
comune diCastell'Umberto
L'istituto comprensivo di Castell'Umberto è integrato con i plessi:
-  scuola elementare Sfaranda;
-  scuola elementare San Giorgio;
-  scuola materna Sfaranda;
-  scuola materna San Giorgio;
comune di Cesarò
L'istituto comprensivo diCesarò è integrato con il plesso di scuola elementare di via del Cimitero.
comune di Furnari
L'istituto comprensivo di Furnari è integrato con i plessi:
-  scuola media Tonnarelle;
-  scuola elementare Tonnarelle;
-  scuola materna Tonnarelle;
-  scuola elementare Tripi Campogrande;
-  scuola materna Tripi Campogrande.
comune di Letojanni
L'istituto comprensivo di Letojanni è integrato con il plesso di scuola elementare Mongiuffi Melia.
comune di Sant'Angelo di Brolo
L'istituto comprensivo di Sant'Angelo di Brolo è integrato con i plessi:
-  scuola elementare Calabrò;
-  scuola elementare Colantoni;
-  scuola elementare S. Silvestro.
comune di Terme Vigliatore
L'istituto comprensivo di Terme Vigliatore è integrato con i plessi:
-  scuola elementare Maceo;
-  scuola elementare San Biagio;
-  scuola elementare Vigliatore;
-  scuola media Vigliatore;
- scuola materna Maceo;
- scuola materna San Biagio;
- scuola materna Vigliatore.
comune di Tusa
L'istituto comprensivo di Tusa è integrato con i plessi:
-  scuola elementare Castel di Tusa;
- scuola materna contrada Torrazza;
-  scuola media Castel di Tusa.
La sede dell'istituto comprensivo è trasferita nella frazione diCastel di Tusa.
comune di Malvagna
La sede dell'istituto comprensivo è trasferita nel comune di Moio Alcantara.
comune di Siracusa
La sezione elettronica e telecomunicazioni aggregata all'I.T.N. G. Arezzo della Targià è restituita all'I.T.I.S. Fermi di Siracusa.
comune di Castelvetrano
L'istituto professionale per il commercio di Castelvetrano è aggregato all'I.T.C. Ferrigno dello stesso comune.
comune di Paceco
L'istituto comprensivo di Paceco è integrato con il plesso di scuola elementare di Nubia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 15 novembre 2000.
  GRANATA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 27 novembre 2000 al n. 1237.
(2000.51.2585)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 novembre 2000.
Istituzione nel comune di Barrafranca di una sezione di istituto professionale ad indirizzo agroambientale.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, concernente provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali;
Visto il decreto n. 341 del 30 agosto 2000, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella Regione siciliana;
Visto il decreto n. 342 del 31 agosto 2000, con il quale a decorrere dall'1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana, comprese nel piano di dimensionamento sopracitato, è stata riconosciuta l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa, ed è stata altresì attribuita dalla medesima data dell'1 settembre 2000 alle istituzioni che ne erano prive la personalità giuridica;
Vista la nota prot. n. 1725 del 30 agosto 2000, con la quale è stata chiesta al Ministero della pubblica istruzione l'intesa, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 246/85, per l'attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni;
Vista la nota prot. n. D11/5711 del 18 settembre 2000, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha espresso l'intesa;
Vista la nota prot. n. 2127D del 30 ottobre 2000, con la quale è stata chiesta al Ministero della pubblica istruzione l'intesa per rettifiche da apportare al piano regionale di dimensionamento e per l'istituzione nel comune di Barrafranca di una sezione di istituto professionale ad indirizzo agroambientale, dipendente dall'I.P.S.C. C. Magno di Valguarnera;
Vista la nota prot. n. D11/6730 del 4 novembre 2000, con la quale il Ministero della P.I. ha preso atto delle rettifiche da apportare al piano regionale di dimensionamento e dell'attivazione del nuovo indirizzo di studio nel comune di Barrafranca;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 all'istituzione nel comune di Barrafranca di una sezione di istituto professionale ad indirizzo agroambientale, come scuola coordinata del-l'I.P.S.C. C. Magno di Valguarnera;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 è istituita nel comune di Barrafranca la sezione di istituto professionale ad indirizzo agroambientale, quale scuola coordinata dell'I.P.S.C. C. Magno di Valguarnera.

Art. 2

L'attivazione di cui al precedente art. 1 è subordinata all'effettiva sussistenza delle condizioni di legge che saranno verificate dal competente Provveditore agli studi, con particolare riguardo alla presenza del prescritto numero di alunni, alle previste delibere di assunzione degli oneri di legge da parte della Provincia regionale competente, alla disponibilità di locali idonei, nonché all'osservanza dei limiti indicati dal decreto ministeriale n. 200 del 18 agosto 2000, recante disposizioni concernenti le dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 15 novembre 2000.
  GRANATA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 27 novembre 2000 al n. 1238.
(2000.51.2585)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 15 dicembre 2000.
Piano promozionale integrativo - Anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la propaganda dei prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2000;
Visti il decreto n. 989 del 13 luglio 2000, con il quale è stato approvato il piano promozionale definitivo per l'anno 2000, ed i successivi decreti nn. 1153 del 24 luglio 2000, 1265 del 13 settembre 2000, 1887 del 17 novembre 2000, 1920 del 23 novembre 2000, con i quali sono state apportate modifiche al predetto piano promozionale;
Considerato che le seguenti iniziative previste nel piano promozionale non saranno realizzate:
-  Accordo con il comune di Palermo e la Camera di commercio di Palermo;
-  campagna pubblicitaria tramite cartellonistica esterna etc.;
-  La Grande Festa dell'enogastronomia siciliana (Roma);
-  ISM (Colonia gennaio 2001);
-  partecipazione all'evento Italia-Matsuri (Tokyo aprile-maggio 2001);
-  sportello informatico presso la Camera di commercio italo-brasiliana, e che per la "Campagna pubblicitaria attraverso stampa su periodici etc..." può essere ridotto lo stanziamento previsto a L. 250.000.000, con una disponibilità complessiva di spesa pari a L. 1.075.992.000;
Considerato che per le seguenti manifestazioni fieristiche già realizzate le somme effettivamente impegnate sono state inferiori rispetto agli stanziamenti previsti per lo svolgimento delle stesse:
-  Sana (Bologna 15-18 settembre 2000);
-  Salone del gusto (Torino 25-29 ottobre 2000);
-  Mostra internazionale marmi (Verona 28 settembre-1 ottobre 2000);
-  Missione economica operatori in Svezia (settembre 2000);
-  Expopesca 2000 (Santiago del Cile 28 novembre-2 dicembre 2000);
-  Maison & Objet (Parigi 8-2 settembre 2000);
-  Ambiente Japan (Tokyo 21-23 giugno 2000);
-  Evento Italia-Polska Crescendo (Varsavia 21/28 ottobre 2000).
-  Byt Italia (Mosca 30 ottobre-2 novembre 2000);
con una disponibilità complessiva di spesa pari a L. 474.193.852;
Considerato che per alcune manifestazioni fieristiche sono stati previsti soltanto gli stanziamenti da destinare alle prenotazioni delle aree e che occorre prevedere l'intero stanziamento per la realizzazione delle iniziative;
Considerato che per due manifestazioni fieristiche (MIA - Rimini 19-23 febbraio 2001 e Biofach - Norimberga febbraio 2001) sono stati previsti stanziamenti insufficienti alla completa realizzazione delle stesse;
Vista la nota delle Messe Frankfurt, con la quale si evidenzia che, a causa di variazione nell'andamento della valuta, la stessa società è ancora creditrice di una somma equivalente a yen 592.441 per i servizi offerti per lo svolgimento della manifestazione "Ambiente Japan" - Tokyo giugno 2000;
Vista la nota dell'ICE di Roma, nella quale si comunica che la sede di svolgimento della manifestazione "I.T.S.E. Covering" sarà New Orleans (21-23 maggio 2001) e non Orlando - giugno 2001, come indicato nel decreto n. 989 del 13 luglio 2000;
Viste le nuove proposte pervenute a questo Assessorato da parte di soggetti ed enti organizzatori specializzati in manifestazioni fieristiche e promozionali;
Ritenuto, pertanto, in relazione alle predette disponibilità di spesa, di dover provvedere alla ripartizione della stessa;

Decreta:


Art. 1

Sono soppresse le seguenti iniziative previste nel piano promozionale 2000, approvato con decreto n. 989 del 13 luglio 2000:
-  Accordo con il comune di Palermo e la Camera di commercio di Palermo;
-  Campagna pubblicitaria tramite cartellonistica esterna etc.;
-  La Grande festa dell'enogastronomia siciliana (Roma);
-  ISM (Colonia, gennaio 2001);
-  Partecipazione all'evento Italia-Matsuri (Tokyo, aprile-maggio 2001);
-  sportello informatico presso la Camera di commercio italo-brasiliana.

Art. 2

Lo stanziamento, previsto con il succitato decreto n. 989 del 13 luglio 2000, per la realizzazione della "Campagna pubblicitaria attraverso stampe su periodici etc..." è ridotto a L. 250.000.000.

Art. 3

Relativamente alle manifestazioni per le quali è stata prevista soltanto la prenotazione dell'area, fermo restando quanto già destinato a ciascuna di esse con decreto n. 989 del 13 luglio 2000, così come modificato con decreto n. 1153 del 24 luglio 2000, gli stanziamenti sono incrementati come appresso indicato:
-  Fiera internazionale marmi (Carrara, maggio 2001) + L. 46.962.000;
-  IFE 2000 (Londra, 25/28 marzo 2001) + L. 150.000.000;
-  I.T.S.E. Covering (New Orleans, 21-23 maggio 2001) + L. 200.000.000.

Art.  4

Fermo restando lo stanziamento già previsto per le manifestazioni fieristiche "Mia" e "Biofach", con decreto n. 989 del 13 luglio 2000, la spesa da destinare a ciascuna di esse è così incrementata:
-  Mia (Rimini, 19-23 febbraio 2001) + L. 100.000.000;
-  Biofach (Norimberga, febbraio 2201) + L. 30.000.000.

Art. 5

Allo scopo di soddisfare il debito, relativo allo svolgimento della manifestazione fieristica "Ambiente Japan" (Tokyo giugno 2001) causato da variazioni nell'andamento della valuta, è destinata la somma di L. 12.000.000.

Art. 6

Ad integrazione del piano promozionale 2000, è approvato lo svolgimento delle seguenti iniziative promozionali:
Settore lapideo - estero
-  "Arabian Stone Fair" - Dubai, 5-8 febbraio 2001 L. 221.000.000;
-  Workshop in Australia - Sidney, giugno 2001 L. 150.000.000;
Settore agroalimentare - estero
-  Missione economica di operatori in Giappone - Tokyo, aprile 2001 L. 400.000.000;
Iniziative multisettoriali
-  Acquacoltura international 2001 (Verona, 26-28 aprile 2001) (settore pesca e agroalimentare) L. 140.000.000.
-  Workshop in Polonia (aprile 2001) (settore agroalimentare e lapideo) L. 100.000.000.
Il presente decreto sarà trasmesso per il competente visto alla Ragioneria centrale di questo Assessorato.
Palermo, 15 dicembre 2000.
  SPERANZA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 28 dicembre 2000 al n. 592.
(2001.2.19)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 dicembre 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che, con delibera n. 6000 del 9 novembre 2000, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha approvato la suddetta gradua toria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 6000 del 9 novembre 2000.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(2000.52.2626)
Torna al Sommariohome





DECRETO 20 dicembre 2000.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n. 271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che con delibera n. 3286 del 27 settembre 2000, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal Direttore generale della stessa con delibera n. 3286 del 27 settembre 2000.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(2000.52.2626)
Torna al Sommariohome




Decreto 22 dicembre 2000.
Nuove linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione per medici da adibire ai servizi di emergenza sanitaria territoriale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 33/78;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale 34/95;
Visto il D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 270/2000;
Visto il decreto n. 21750 dell'11 marzo 1997, con il quale sono state approvate le linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione per medici da adibire ai servizi di emergenza sanitaria territoriale;
Considerata la necessità che a livello regionale sia portata a compimento l'organizzazione del servizio territoriale di emergenza sanitaria al fine soprattutto di soddisfare il bisogno di tutela della salute della popolazione in eventi particolari;
Ritenuto necessario attivare i corsi di formazione professionale polivalente per i medici da adibire nei servizi di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi degli artt. 63 e 66 del D.P.R. n. 70/2000;
Ritenuto di dovere modificare le predette linee guida nel rispetto delle attuali esigenze dettate dal D.P.R. n. 270/2000;
Considerato che alle Regioni compete l'attività di programmazione di detti corsi che saranno organizzati e svolti dalle aziende sanitarie;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'allegato programma contenente le nuove linee guida per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di formazione per medici da adibire ai servizi di emergenza sanitaria territoriale.

Art. 2

E' fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali della Regione di organizzare e svolgere i corsi di formazione secondo le modalità stabilite nelle nuove linee guida allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto ed in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 63 e 66 del D.P.R. n. 270/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2000.
  PROVENZANO 


Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(2000.52.2629)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 171 del 18 luglio 1971, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gela;
Vista l'istanza del comune di Gela n. 50427 del 21 luglio 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante al P.R.G. per la realizzazione di una struttura alberghiera in contrada Medica ditta Pandolfo Salvatore;
Vista la delibera consiliare n. 35 del 22 marzo 1993, approvata dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo, in data 29 aprile 1999 decisione n. 3357/3140, con il quale si adotta la variante in oggetto;
Visto il parere favorevole n. 15/98 del 7 luglio 1998, reso dal Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 4302/Sez. II del 22 gennaio 1999 reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, sezione beni paesistici, architettonici ed urbanistici;
Visto il parere n. 5442/Sez. III del 13 dicembre 1999 reso dalla Soprintendenza peri beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, sezione beni archeologici;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del segretario generale datata 15 luglio 1999;
Visto il parere n. 98 del 7 luglio 2000 reso dal gruppo XXXI della D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 329 dell'11 ottobre 2000, che parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Questo Consiglio, acquisiti ulteriori elaborati cartografici nonché copia dello "schema di massima" del P.R.G. approvato dal comune, ha preso atto che l'area interessata ricade all'interno di una vasta area vincolata, a sensi della legge regionale n. 1497/39, giusto decreto n. 2681 del 10 agosto 1991, a tutela della zona del Castelluccio. L'area interessata dalla variante, localizzata in zona verde agricolo, comprende aree libere ed aree in parte occupate da una costruzione destinata a ristorante con relativo parcheggio ed area attrezzata a verde, già oggetto di sanatoria edilizia n. 3 del 16 aprile 1987.
Sempre all'interno della zona sottoposta a tutela risulta ubicato, altresì, il Centro direzionale dell'Agip, già in fase di realizzazione e poco distante, ma all'esterno del vincolo suddetto, è stato localizzato l'aeroporto.
Pertanto il procedimento di variante in oggetto appare inquadrato nell'ambito di una scelta programmata dall'amministrazione comunale tendente a dotare di necessarie attrezzature turistico-alberghiere un contesto territoriale facilmente raggiungibile sia dall'aeroporto, sia dal Centro direzionale sia dalla periferia della città.
La carenza di attrezzature turistico-ricettive, di cui notoriamente soffre la città di Gela a seguito della crescita disordinata, giustifica la proposta di variante nelle more della definizione dell'iter del nuovo P.R.G.
Alla stregua di quanto precede, la variante in oggetto appare funzionale e compatibile con l'assetto evolutivo dei luoghi e pertanto meritevole di approvazione.
Tuttavia per le motivazioni espresse dalla Soprintendenza con le note succitate, illustrate in sede di adunanza C.R.U., questo Consiglio sentito in merito il parere dellaSoprintendenza, volto ad ottenere un migliore inserimento paesaggistico delle opere nell'area tutelata, ritiene che la progettazione esecutiva, che dovrà essere trasmessa al suddetto ufficio per il nulla osta, dovrà tenere in debito conto il paesaggio tutelato, rispettando le tipologie caratteristiche del territorio rurale, con la prescrizione che il rapporto di copertura non potrà essere superiore a 10% comprese le costruzioni esistenti e H max pari a 10,70 m.".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità alle prescrizioni espresse dal C.R.U. con voto n. 329 dell'11 ottobre 2000, è approvata la variante al piano regolatore di Gela, adottata con delibera consiliare n. 35 del 22 marzo 1999, relativa al cambio di destinazione da zona agricola E a zona per attrezzature alberghiere, per la realizzazione di una struttura alberghiera in contrada Medica ditta Pandolfo Salvatore.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 35 del 22 marzo 1999;
2)  elaborati: corografia della zona, strumento urbanistico della zona catastale, planimetria dello strumento urbanistico della zona, planimetria lotto esistente e parametri urbanistici, planimetria lotto in progetto, planovolumetrico, pianta di massima di p.t., 1° e 2° piano;
3)  tav.  1  -  destinazione d'uso del territorio, scala 1:25.000;
4)  tav.  2  -  centro urbano pianificato e varianti approvata, scala 1:25.000;
5)  tav.  6  -  sistema delle infrastrutture viarie, scala 1:25.000;
6)  relazione geologica.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2570)
Torna al Sommariohome





DECRETO 7 dicembre 2000.
Approvazione di varianti alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Serradifalco.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 164/D.R.U. del 18 marzo 1996, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, del comune di Serradifalco;
Vista la nota n. 4500 del 20 giugno 2000, acquisita al protocollo generale di questo Assessorato al n. 32994 del 4 luglio 2000, con la quale il comune di Serradifalco ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alle varianti alle norme di attuazione del piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000, approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 6 aprile 2000 con decisione n. 1742/1561, di adozione delle varianti alle norme di attuazione annesse al piano regolatore generale vigente nel comune di Serradifalco;
Visti gli atti di pubblicazione delle varianti in argomento, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78, conseguenti alla delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000, dai quali si evince che gli stessi sono stati depositati nella segreteria comunale del comune di Serradifalco a libera visione del pubblico dal 12 maggio 2000 al 1° giugno 2000;
Vista la certificazione del segretario capo attestante che durante il periodo di pubblicazione della variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e/o ricorsi;
Visto il parere n. 15 dell'8 novembre 2000, reso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Le modifiche adottate, così come riportato nella proposta di deliberazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, nascono nell'intento di "rendere lo strumento urbanistico più agile, funzionale ed aderente alle esigenze estrinseche del territorio comunale, accogliendo, in tal modo, anche le istanze che pervengono dalla collettività ed, in particolare, dagli operatori tecnici ed economici.
A tale scopo, l'amministrazione comunale ha sottoposto le modifiche alla commissione edilizia comunale, che si è espressa, con verbali n. 30 del 17 maggio 1999 e n. 31 del 31 maggio 1999 e nella successiva seduta del 13 gennaio 2000, favorevolmente.
Le stesse modifiche possono essere così sintetizzate:
MODIFICA N. 01
Articolo 56.1 - Interventi consentiti nella zona "E"
Riduzione del lotto minimo da mq. 10.000 a mq. 5.000 e della distanza dai confini da mt. 10,00 a mt. 5,00.
MODIFICA N. 02
Articolo 56.1 - Interventi consentiti nella zona "E"
Si dispone l'aumento della superficie dei portici e tettoie dall'1% all'1,50% max.
MODIFICA N. 03
Articolo 56.5 - Interventi a servizio dell'agricoltura
Si dispone l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 56.5 riguardante la superficie fissata in mq. 15.000, per l'utilizzazione dello stesso lotto per interventi ad uso agricolo e residenziale.
MODIFICA N. 04
Inserimento di un nuovo articolo, dopo l'art. 68 delle N.d.A., così formulato:
"Art.  69
Asservimento di aree non contigue ai fini della formazione del lotto minimo edificatorio

Il volume di una costruzione esistente su una determinata area, calcolato in base alla densità fondiaria fissata dallo strumento urbanistico generale per ogni zona territoriale omogenea, non può scaturire dall'asservimento di altre aree non contigue alla prima.
Analogamente, la determinazione del lotto minimo necessario ai fini edificatori, non può scaturire dall'asservimento di altre aree non contigue, ancorché aventi la medesima destinazione urbanistica.
A quanto sopra può farsi eccezione solo nel caso in cui le aree siano separate da strade pubbliche o di uso pubblico".
MODIFICA N. 05
Sostituzione della parola "sindaco" con "responsabile della sezione urbanistica", così come riportato nel testo delle N.T.A. recante le variazioni adottate.
Tutte le modifiche proposte sono state approvate dal consiglio comunale con atto n. 10 del 14 marzo 2000, all'unanimità dei voti resi in forma palese.
Alla luce di quanto sopra riportato e dall'esame della documentazione qui pervenuta, questo gruppo di lavoro 31° è del parere che sia possibile assentire le richieste di modifiche delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Serradifalco, adottate dal consiglio comunale di Serradifalco con atto n. 10 del 14 marzo 2000, così come riportate nell'elaborato denominato "Varianti alle norme tecniche di attuazione adeguate al decreto n. 164/DRU del 18 marzo 1996, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive del territorio comunale di Serradifalco, adottato dal commissario ad acta con atto deliberativo n. 86 del 14 dicembre 1993.";
Ritenuto di condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica ed atteso che la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità a quanto esposto dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, con parere n. 15 dell'8 novembre 2000, le varianti alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Serradifalco, adottate con delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 10 del 14 marzo 2000;
2)  testo delle norme tecniche di attuazione recante le variazioni adottate.

Art.  3

Il comune di Serradifalco resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2569)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Gela.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vita la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il decreto n. 171 del 18 luglio 1971, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gela;
Vista la nota prot. n. 50426 del 21 luglio 1999, trasmessa dal comune di Gela a questo Assessorato, con la quale si chiede l'approvazione di una variante al P.R.G. di Gela per la realizzazione di una struttura sportiva in contrada Femminamorta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 22 marzo 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 29 aprile 1999 con decisione 3356-3142, con la quale il consiglio comunale di Gela ha adottato la variante al P.R.G., per il cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo ad attrezzatura sportiva a seguito istanza presentata dall'Associazione "parco sportivo Martinetti", per la realizzazione di una struttura sportiva in contrada Femminamorta;
Visti gli atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del segretario generale datata 15 luglio 1999 sull'avvenuto deposito degli atti dalla quale risulta che avverso la suddetta variante non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta n. 7/96 trasmesso con nota prot. n. 7222 del 30 maggio 1996 reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta n. 99 del 7 luglio 2000, resa dal gruppo XXXI/D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1999;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 328 dell'11 ottobre 2000 che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Considerato che
Questo Consiglio, dall'esame dello "schema di massima" del P.R.G. approvato dal comune, ha preso atto che l'area in oggetto è inserita in un contesto territoriale con destinazione a "Parco urbano attrezzato per la concentrazione dell'iniziativa privata, per lo sport, lo svago e il tempo libero", pertanto il procedimento di variante appare compatibile con le direttive dell'amministrazione comunale relative alla formazione del P.R.G.;
Tale area risulta, peraltro, ubicata nell'immediata periferia del centro abitato, in prossimità di due altri centri sportivi in fase di realizzazione;
Se pur da realizzarsi ad opera di privati, il fine sociale risulta garantito dalla relativa convenzione che il privato s'impegna a sottoscrivere con il comune;
Che la carenza di attrezzature di tal genere giustifica la proposta di variante nelle more della definizione del P.R.G.;
La viabilità di accesso all'area dovrà essere opportunamente migliorata in relazione al flusso di traffico;
Quando sopra premesso e considerato, è del parere che la variante urbanistica adottata con delibera consiliare n. 37/99 sia meritevole di approvazione a condizione che venga realizzata idonea strada di accesso all'area.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 328 dell'11 ottobre 2000;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità e con le prescrizioni di cui al citato parere n. 328 dell'11 ottobre 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, la variante al piano regolatore generale del comune di Gela, adottata con delibera consiliare n. 37 del 22 marzo 1999, per la realizzazione di una struttura sportiva in contrada Femminamorta.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 37 del 22 marzo 1999;
 2)  parere ufficio Genio civile di Caltanissetta n. 7/96 del 30 maggio 1996;
 3)  relazione tecnica illustrativa;
 4)  corografia (1:25.000);
 5)  stralcio zonizzazione P.R.G.;
 6)  stralcio catastale stato di fatto;
 7)  stralcio catastale formazione del lotto;
 8)  stralcio catastale destinazione urbanistica;
 9)  parametri urbanistici;
10)  schema di convenzione;
11) relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Gela resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui alla variante in oggetto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2578)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ravanusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 440 del 30 maggio 1994, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ravanusa;
Visto il foglio prot. n. 10822 del 18 maggio 2000, con il quale il segretario generale del comune di Ravanusa, ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi all'approvazione della delimitazione della zona omogenea territoriale "A" del P.R.G. proposta con delibera commissariale n. 67/99, in esecuzione della prescrizione di cui all'art. 2 del decreto n. 440/94;
Premesso che:
Il comune di Ravanusa è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 440 del 30 maggio 1994 con le seguenti prescrizioni scaturite dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 945 del 30 marzo 1994:
1)  il comune nell'ambito dell'area già delimitata del centro urbano deve procedere, in accordo con la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, all'individuazione di una zona territoriale omogenea "A" e alla prediposizione di opportune norme di attuazione;
2)  il comune deve provvedere all'esecuzione di uno studio geologico globale delle aree dissestate, a valle della delimitazione (in linea rossa) effettuata dal Genio civile sulla carta geologico-tecnica e condivisa dalC.R.U. da sottoporre all'approvazione dello stesso ufficio del Genio civile;
3)  il comune deve eseguire accertamenti e stralciare le aree B3/1, B3/11, B3/28, B3/5, B3/6, B2/27, B2/37 e B2/28, nonché verificare se le suddette aree hanno i requisiti di Z.T.O. "B" di cui alla lettera b) dell'art. 2 deldecreto interministeriale 2 aprile 1968.
...Omissis...
Vista la delibera n. 67 del 4 novembre 1999, con la quale il commissario ad acta ha ritenuto di disattendere le nuove norme di attuazione proposte per la Z.T.O. "A" agli artt. 7, 8, 10, 11 perché in contrasto con le prescrizioni del decreto assessoriale n. 440/94;
Rilevato che a seguito delle pubblicazioni degli atti di cui alla succitata delibera n. 67 venivano prodotte n. 2 osservazioni e n. 1 opposizione;
Vista la nota del 25 marzo 2000, indirizzata al commissario, con la quale i progettisti esprimevano i relativi pareri in ordine alle succitate osservazioni-opposizioni: accogliendo le due osservazioni e respingendo l'opposizione;
Vista la nota n. 105/Int del 14 luglio 2000, con cui il gruppo 31° della D.R.U. ha trasmesso al C.R.U., tramite la Direzione regionale dell'urbanistica la proposta di parere, insieme con gli atti e gli elaborati relativi, inerente alla delimitazione della zona omogenea "A", in esecuzione della prescrizione di cui all'art. 2 del decreto n. 440/94, per il parere di competenza;
Vista la proposta di parere n. 105/Int del 14 luglio 2000, formulata dal gruppo 31°, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato quanto sopra esposto, visti i documenti trasmessi e gli atti in possesso dell'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31°, condividendo le controdeduzioni espresse in merito alle osservazioni-opposizioni prodotte, è del parere che la delimitazione della zona omogenea "A" del P.R.G. di Ravanusa, prescrizione di cui all'art. 2 del decreto n. 440/94 di approvazione del P.R.G., possa essere meritevole di approvazione";
Visto il voto n. 315 dell'11 ottobre 2000 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
-  dato atto che per quella parte di Z.T.O. B1 stralciata e non inclusa nella delimitazione di zona "A" per i motivi esplicitati nella relazione istruttoria, in cui tra l'altro si condivide la proposta di perimetrazione avanzata dalla Soprintendenza allegata agli atti deve intendersi ripristinata la originaria destinazione urbanistica diZ.T.O. B1 nonché la normativa relativa, nel presupposto dell'avvenuta verifica delle condizioni di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già in sede di redazione di P.R.G., anche alla stregua del voto C.R.U.;
-  ritenuto di dover disattendere, e quindi eliminare, nelle "Norme transitorie per la zona "A" il comma 2 del punto 1 dell'art. 6, laddove si recita testualmente "Nella ristrutturazione totale del prospetto si possono utilizzare infissi in alluminio preverniciato del tipo a persiana di colore verde scuro o marrone scuro";
-  considerato che, a seguito della pubblicazione degli atti di cui alla succitata delibera n. 67/99, venivano prodotte n. 3 osservazioni-opposizioni, su cui hanno espresso parere di controdeduzioni i progettiti del P.R.G. con propria nota del 25 marzo 2000, accogliendo la prima (ing. M. Giuliana +5) e rigettando le altre due (Lauricella e altri Giordano e Scibetta);
- ritenuto di poter condividere il parere dei progettisti sulle ultime due, ma di non ritenere accoglibile la prima, in coerenza con le considerazioni del commissario ad acta in sede di delibera di adozione della delimitazione della zona "A" del P.R.G.;
-  considerato che una quarta osservazione (ing. M. Giuliana +8) è pervenuta fuori termine, ma può ugualmente essere oggetto di valutazione di questo C.R.U. che - nel merito specifico - ritiene non potersi accogliere in quanto in contrasto con la delibera commissariale n. 67/99 che - viceversa - si è condivisa.
- Tutto quanto sopra visto, rilevato, ritenuto e considerato, il Consiglio è del parere che la delimitazione della zona omogenea territoriale "A" del P.R.G. proposta con delibera commissariale n. 67/99, in esecuzione della prescrizione di cui all'art. 2 del decreto n. 440/94 di approvazione del P.R.G., con le relative "Norme" sia meritevole di approvazione alle condizioni e alle prescrizioni sopra specificate. Di conseguenza devono intendersi rigettate tutte le osservazioni-opposizioni prodotte".
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla normativa in materia;
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 315 dell'11 ottobre 2000;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle condizioni e alle prescrizioni di cui al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 315 dell'11 ottobre 2000, è approvata la variante al P.R.G. di Ravanusa relativa alla delimitazione della zona omogenea territoriale "A" del P.R.G. con le relative norme, di cui alla delibera commissariale n. 67/99, in esecuzione della prescrizione contenuta nell'art. 2 del decreto n. 440/94 di approvazione del P.R.G.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera commissariale n. 67 del 4 novembre 1999;
2)  norme transitorie per la zona "A" con le modifiche apportate;
3)  tavv. P2/1 di P.R.G.;
4)  tavv. P2/2 di P.R.G.

Art. 3

Le opposizioni e osservazioni vengono decise in conformità al voto del C.R.U. n. 315 dell'11 ottobre 2000.

Art. 4

Il comune di Ravanusa dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante in argomento e dovrà provvedere all'adeguamento delle tavole del P.R.G. secondo quanto discende dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e l'utenza risulti un testo definito e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2577)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del piano regolatore generale del comune di S. Stefano di Quisquina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 868 del 2 giugno 1992, con il quale è stato approvato il piano regolatore del comune di S. Stefano diQuisquina;
Vista la nota n. 1120 dell'11 aprile 2000, con la quale il comune di S. Stefano di Quisquina ha trasmesso la delibera consiliare n. 6 del 27 marzo 2000;
Vista la delibera del consiglio comunale di S. Stefano di Quisquina n. 6 del 27 marzo 2000 avente per oggetto: "Modifica art. 35 del Regolamento edilizio comunale del vigente P.R.G.";
Vista la nota n. 165 del 2 novembre 2000, con la quale è stato trasmesso il parere n. 13 del 2 novembre 2000 del gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che così si esprime:
"...Omissis...
Le modifiche al regolamento edilizio del P.R.G. vigente del comune di S. Stefano di Quisquina, approvato con decreto n. 868 del 2 giugno 1992, consistono nell'aggiungere al secondo ed ultimo comma dell'art. 35 relativo ai "piani terreni", che recita:
"(1) I piani terreni se adibiti ad abitazione o uffici, o se privi del sottostante piano seminterrato, devono essere rialzati almeno di 50 cm. dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna non deve essere inferiore a m. 2,75.
(2)  I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche", il seguente comma: "le predette norme non si applicano in caso di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del P.R.G.".
Le motivazioni principali della richiesta di variante in oggetto, riportate negli allegati alla succitata delibera n. 6 del 27 marzo 2000, sono di seguito riassunte:
- L'art. 35 senza modifica "pregiudicherebbe la trasformazione in autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione dei locali esistenti nelle zone omogenee compatibili, in quanto non può procedersi all'adeguamento per evidenti problemi strutturali che causerebbero l'alzamento del solaio del piano terra.
-  La modifica all'art. 35 necessita anche per "dare la possibilità ai cittadini, soprattutto nelle zone del centro storico, di poter avviare delle nuove attività o di ampliare quelle esistenti", eliminando gli ostacoli di natura tecnica che impediscono di operare a chi voglia realizzare laboratori di produzione artigianale.
Per quanto attiene i pareri sotto il profilo tecnico e di legittimità gli stessi risultano essere resi in modo favorevole, il primo a condizione che l'altezza interna utile netta non sia inferiore a mt. 3 anche per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del P.R.G.
Tutto quanto sopra premesso:
-  Visti gli atti allegati alla richiesta di variante;
-  Ritenuto di poter condividere la variante proposta dal comune diS. Stefano di Quisquina;
-  Ritenuto che la modifica richiesta in ordine al comma 3° dell'art. 35 del Regolamento edilizio comunale debba essere riferita anche ai fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del P.R.G., a condizione che l'altezza interna utile netta non sia inferiore a mt. 3, questo Gruppo è del parere che possa essere approvata con la superiore prescrizione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante di cui all'atto deliberativo del consiglio comunale n. 6 del 27 marzo 2000, con le seguenti modifiche per come appresso riportate:
- Aggiungere all'art. 35 del regolamento edilizio comunale il seguente 3° comma: "Le predette norme non si applicano in caso di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del P.R.G. a condizione che l'altezza interna utile netta non sia inferiore a mt. 3".
Rimangono fatte salve eventuali prescrizioni da parte degli organi sanitari competenti".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 è approvata la variante al regolamento edilizio del vigente P.R.G. del comune di S. Stefano diQuisquina, adottata con delibera consiliare n. 6 del 27 marzo 2000 in conformità e con le prescrizioni di cui al parere del gruppo 31°/DRU n. 13 del 2 novembre 2000.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) delibera consiliare n. 6 del 27 marzo 2000.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di S. Stefano di Quisquina per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2582)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Serradifalco.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 164/DRU del 18 marzo 1996, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, del comune di Serradifalco;
Vista la nota n. 3259 del 18 aprile 2000, acquisita al protocollo generale di questo Assessorato al n. 18553 del 10 maggio 2000, con la quale il comune di Serradifalco ha trasmesso a questo Assessorato la richiesta di approvazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, di varianti al vigente regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 7 del 28 febbraio 2000, approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 6 aprile 2000 con decisione n. 1744/1427, di adozione delle modifiche sopra menzionate;
Visto il parere n. 14 del 3 novembre 2000, reso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Le modifiche adottate, così come riportato nella proposta di deliberazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, nascono dall'esigenza di volere dare uno strumento urbanistico quanto più agile e funzionale possibile e nel contempo aderente alle esigenze intrinsiche del proprio territorio, accogliendo così, tra l'altro, anche i suggerimenti dell'utenza e nella fattispecie degli operatori tecnici, allo scopo di adeguarlo, ove possibile, alle avvertite esigenze manifestate dalla collettività e degli operatori. A tale scopo l'amministrazione comunale ha sottoposto le modifiche alla commissione edilizia comunale la quale, a sua volta, ha suggerito ulteriori modifiche successivamente recepite ed inserite tra quelle proposte.
Le stesse modifiche possono essere così sintetizzate:
MODIFICA N. 01
Art. 8 - Definizione degli interventi
Si dispone la modifica dei punti 8.2, 8.4, 8.5. Si dispone l'integrazione del punto 8 con l'inserimento di nuova voce "e", nonché del punto 8.4 con l'inserimento di nuova voce "g".
Tali modifiche sono intese a definire in maniera più dettagliata gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle definizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
MODIFICA N. 02
Si dispone la modifica del punto 10.5.1. La modifica riguarda la documentazione che accompagna le istanze di concessione e/o autorizzazione; in particolare si è inteso semplificare la produzione da parte dell'utenza dei seguenti atti: copia titolo di proprietà, estratto di mappa o tipo di frazionamento e certificazione catastale da asseverare come idonei dal progettista.
MODIFICA N. 03
Art. 15 - Compiti della commissione edilizia
Si dispone la modifica del punto 15.3 e la sua integrazione con il punto 15.3.bis.
La modifica è relativa ai pareri che la commissione edilizia è tenuta ad esprimere ed ai tempi alla stessa assegnati per l'esame delle pratiche, in allineamento alle prescrizioni dell'art. 2 della legge regionale n. 17/94.
MODIFICA N. 04
Art. 16 - Adunanze della commissione edilizia
Si dispone la modifica dei punti 16.1, 16.2, 16.6 e l'integrazione con il punto 16.3.bis. Gli articoli in questione che regolano le adunanze della commissione edilizia sono stati modificati per consentire il rilascio delle concessioni secondo i termini e le procedure previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94. Inoltre, la modifica di cui all'art. 16.2, ha lo scopo di consentire ai componenti della predetta Commissione di potere esaminare, con congruo anticipo, le pratiche edilizie inserite all'ordine del giorno.
MODIFICA N. 05
Art. 36 - Piani interrati, seminterrati, sottotetti e terreni
Si dispone la modifica del punto 36.3.b. Tale modifica, riguardante l'aumento della superficie finestrata dei locali sottotetto non abitabili da mq. 0,40 all'1% e dall'1% all'1,5% (modifica per ultimo suggerita dalla commissione edilizia) della superficie calpestabile, consente una migliore aerazione di tali locali senza però modificare la loro destinazione d'uso di locali agibili.
MODIFICA N. 06
Articolo 38 - Parametri edilizi
Si dispone la modifica dei punti 38.2, 38.4, e 38.10. La modifica ha lo scopo di precisare con maggiore chiarezza la definizione di superficie coperta (art. 38.2) e le modalità da seguire nel calcolo dell'altezza media e massima dei fronti di un edificio (art. 38.4). Per come proposto dalla commissione edilizia, la modifica all'art. 38.10 è riformata nei termini voluti dalla stessa commissione e congruenti alla vigente regolamentazione.
MODIFICA N. 07
Si dispone la sostituzione della parola "sindaco" con "responsabile della sezione urbanistica". Con tale modifica si intende adeguare la regolamentazione nei termini stabiliti dalla legge n. 127/97, recepita nell'ordinamento siciliano dalla legge regionale n. 23/98.
Tutte le modifiche proposte sono state approvate dal consiglio comunale con atto n. 7 del 28 febbraio 2000, all'unanimità dei voti resi in forma palese.
Alla luce di quanto sopra riportato e dall'esame della documentazione qui pervenuta, questo gruppo di lavoro XXXI è del parere che sia possibile assentire le richieste di modifiche ed integrazioni del regolamento edilizio comunale del vigente piano regolatore generale del comune di Serradifalco, adottate dal consiglio comunale di Serradifalco con atto n. 7 del 28 febbraio 2000, così come riportate nell'elaborato denominato "testo coordinato finale" che fa parte integrante del presente provvedimento e dove in legenda sono specificate le modifiche ed integrazioni apportate per come di seguito riportato:
-  caratteri in nero - testo originario approvato con decreto n. 164/DRU del 18 marzo 1996;
-  caratteri in magenta sbarrati - testo eliminato;
-  caratteri in verde - testo aggiunto e/o modificato.";
Ritenuto di condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica ed atteso che la procedura seguita dal comune appare conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere n. 14 del 3 novembre 2000 reso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, le modifiche al regolamento edilizio del comune di Serradifalco adottate con delibera consiliare n. 7 del 28 febbraio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 7 del 28 febbraio 2000 con i seguenti allegati:
-  proposta di deliberazione di competenza del consiglio comunale;
-  relazione integrativa prot. n. 105/99 del 31 dicembre 1999;
-  testo relativo al regolamento edilizio riportante il testo originario con caratteri in nero, il testo originario da modificare con caratteri in nero sottolineato, il testo modificato in variante con caratteri in rosso e le modifiche proposte dalla commissione edilizia con verbale n. 80 del 30 dicembre 1999 con caratteri in blu;
2) testo coordinato finale.

Art.  3

Il comune di Serradifalco resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2580)
Torna al Sommariohome




DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Paceco.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 45 della legge regionale n. 27/86;
Visto il decreto n. 65 del 20 febbraio 1970, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Paceco;
Vista la nota n. 12803 del 13 luglio 1999, con la quale il comune di Paceco ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, gli atti relativi alla variante al programma di fabbricazione per la realizzazione del progetto per la costruzione della rete fognate e impianto di depurazione in Dattilo;
Vista la delibera del consiglio comunale di Paceco n. 60 dell'11 maggio 1999 di adozione del progetto anzidetto;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del 12 luglio 1999 a firma del sindaco, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Vista la dichiarazione del 29 aprile 2000, a firma del sindaco, che attesta l'insussistenza di vincoli;
Vista la nota prot. n. 4798 del 6 maggio 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale di Trapani esprime parere favorevole a condizione;
Visto il parere n. 6901 del 5 maggio 1999, reso dal Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Visto il parere n. 109 del 21 luglio 2000, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, del gruppo 29° della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che così si esprime:
"...Omissis...
Considerato che:
Dalla relazione tecnica del progetto si evince, che con decreto n. 235 del 2 marzo 1996 è stato approvato il P.A.R.F. di Paceco e delle frazioni Dattilo e Nubia;
Le aree dove sono stati localizzati gli impianti di sollevamento 1 e 2 e l'impianto di depurazione ricadono nel piano di fabbricazione in Z.T.O. "E" (verde agricolo) si dovrà variare in Z.T.O. "F" (attrezzature pubbliche impianto di depurazione) con relativa fascia di rispetto di m. 50 di inedificabilità assoluta;
La superficie su cui insistono gli impianti di sollevamento e di depurazione è pari a mq. 3.067 circa, identificata nel N.C.T. del comune di Paceco come di seguito specificato:
-  foglio n. 24, particella n. 187 (mq. 263,77) area impianto di sollevamento n. 1;
-  foglio n. 28, particella n. 78 (mq. 346,62) area impianto di sollevamento n. 2;
-  foglio n. 28, particella n. 8 (mq. 2.060,79) area depuratore;
-  foglio n. 28, particella n. 288 (mq. 395,89) area depuratore;
Essendo la frazione comunale diDattilo totalmente sprovvista di impianto per la raccolta e smaltimento delle acque nere e bianche, il P.A.R.F. ha previsto in tale frazione, ai fini di provvedere ad un deciso risanamento igienico del sottosuolo, la realizzazione di un'adeguata rete fognante collegata ad un impianto di depurazione e relativi impianti di sollevamento, indipendente dal comune di Paceco, onde evitare soluzioni molto onerose e tecnicamente poco valide.
La rete fognaria per la frazione di Dattilo nel P.A.R.F., scelte di tipo misto, prevede la realizzazione di un collettore principale lungo la via Libertà fino al depuratore, situato a sud-ovest del centro abitato, con la realizzazione di canalizzazioni secondarie a ventaglio collegate al collettore principale. Il predimensionamento del P.A.R.F. ha consentito una previsione delle sezioni di tipo circolare dei collettori principali (pari a 40 cm) e secondari (pari a 30 cm.), nonché l'inserimento di 15 pozzetti per le acque bianche e nere e 20 pozzetti di ispezione. L'impianto di depurazione è stato inserito in prossimità del torrente Pozzo Salato, quale ricettore individuato.
Il tipo di impianto, secondo quanto previto dall'art. 8 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, prevede il secondo livello di depurazione, livello caratterizzato da sistemi di trattamento primario e cioè grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, sedimentazione primaria e disinfezione dei reflui prima dell'immissione nel corpo ricettore.
Le aree necessarie alla realizzazione degli impianti di sollevamento non previste nel P.A.R.F., oggetto di variante urbanistica, sono state invece individuate lungo i bordi delle relative strade e fuori dalla perimetrazione del centro edificato, scongiurando con ciò interferenze con futuri riassetti edificatori del territorio.
Per quanto sopra, vista la compatibilità con l'assetto territoriale, si ritiene che possa essere meritevole di approvazione la variante in oggetto".
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 337 del 26 ottobre 2000 che così recita:
"...Omissis...
Ritenuto di potere condividere quanto espresso nella relazione del 21 luglio 2000, n. 109 soprattutto nella parte in cui si accerta la compatibilità dell'opera da realizzare con l'assetto del territorio.
Per tutto quanto sopra il Consiglio è del parere di condividere la proposta n. 109 del 21 luglio 2000 del gruppo 29° di variante al piano di fabbricazione per la realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione "Dattilo" del comune di Paceco";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto per la costruzione della rete fognante e impianto di depurazione in Dattilo, comune di Paceco, in variante al programma di fabbricazione in conformità al parere del C.R.U. giusto voto n. 337 del 26 ottobre 2000.

Art. 2

Sono allgati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 60 dell'11 maggio 1999;
 2)  parere igienico-sanitario dell'A.U.S.L. n. 9 di Trapani n. 4798 del 6 maggio 1999;
 3)  parere Genio civile n. 6901 di Trapani del 5 maggio 1999;
 4)  tav.  A - stralcio progamma di fabbricazione vigente, scala 1:5.000; 
 5)  tav.  B - planimetria del progamma di fabbricazione vigente contenente la variante proposta, scala 1:2.000; 
 6)  tav.  1 - cartografie e vincoli (cartografia vincolo edologico, scala 1:25.000; schema planimetrico del PARF con indicazione delle zone omogenee del progamma di fabbricazione, scala 1:5.000, bacino idrografico di pertinenza con schema delle aree di invaso, scala 1:5.000); 
 7)  tav.  2 - planimetria della rete fognante, scala 1:2.000; 
 8)  tav. 2bis  - sviluppi planimetrici in scala 1:500; 
 9)  tav.  9 - espropri, stralci catastali, piano particellare di esproprio, scala 1:1.000; 

10)  stralcio dello schema di massima approvato del P.R.G., scala 1:10.000;
11)  relazione sull'esproprio;
12)  relazione generale;
13)  relazione tecnica del capo settore tecnici del comune di Paceco.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Paceco per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2579)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 138 del 5 giugno 1970, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Trapani;
Vista la nota n. 7011 del 20 dicembre 1999, con la quale il comune di Trapani ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, gli atti relativi alla variante al progamma di fabbricazione per la realizzazione della rete fognante e impianto di depurazione della frazione di Fulgatore;
Vista la delibera del consiglio comunale di Trapani n. 105 del 18 novembre 1999, avente per oggetto: "Realizzazione impianto acque reflue Fulgatore. Individuazione e localizzazione aree. Variante allo strumento urbanistico";
Visto il parere n. 8154 del 9 giugno 1995, reso dal Genio civile di Trapani ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni, né opposizioni giusta attestazione del segretario generale, datata 13 aprile 2000, prot. n. 3696;
Visto il parere n. 97 del 3 luglio 2000, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, del gruppo 29° della D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che così si esprime:
"...Omissis...
Per quanto sopra, vista la compatibilità con l'assetto territoriale, si ritiene che possa essere meritevole di approvazione la variante in oggetto";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 314 dell'11 ottobre 2000, che così recita:
"...Omissis...
Considerato che:
-  dalla relazione tecnica del progetto si evince, che con decreto n. 353 del 9 marzo 1989 è stato approvato il P.A.R.F. di Trapani, con la previsione di un impianto di depurazione a servizio esclusivo della frazione di Fulgatore e con decreto n. 1478/89 è stata concessa l'autorizzazione allo scarico nel torrente Canalotto, nei limiti stabiliti dalla tab. 3, legge regionale n. 27/86;
-  nel P.R.G. di Trapani, recentemente adottato dall'Amministrazione e restituito da questo Assessorato per la rielaborazione parziale a seguito del voto CRU n. 95 del 18 marzo 1999, è stata prevista l'area con la relativa zonizzazione per l'impianto di che trattasi;
-  l'area dove è stato localizzato l'impianto di depurazione ricade nel progamma di fabbricazione in Z.T.O. "E" (verde agricolo) si dovrà variare in Z.T.O. "F" (attrezzature pubbliche impianto di depurazione) con relativa fascia di rispetto di m. 50 di inedificabilità assoluta.
Per tutto quanto sopra, il Consiglio è del parere che, vista la compatibilità con l'assetto territoriale, si può condividere la proposta del dirigente coordinatore del gruppo 29° alla quale tuttavia ilConsiglio ritiene di dovere introdurre le seguenti prescrizioni:
1)  la zona di rispetto prevista nel progetto di variante dovrà essere allargata fino al congiungimento con zona esistente per la fascia autostradale e ciò al fine di garantire eventuali futuri ampliamenti dell'impianto di depurazione oggi previsto;
2)  ai sensi del punto H.3 del decreto ministeriale n.1173/88, prima della progettazione delle singole opere occorre verificare e documentare con apposita relazione tecnica, da sottoporre al competente ufficio del Genio civile, la fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnica, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.
In particolare trattandosi di zona sismica, dovranno essere valutate le condizioni di pericolosità sotto il profilo sismico ed anche sotto il profilo della suscettività alla liquefazione del deposito alluvionale e delle condizioni di incremento della sollecitazione sismica nel rispetto dei vincoli previsti per le zone sismiche.
Il rispetto di detti vincoli dovrà essere debitamente documentato".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto di cui in premessa, in variante al progamma di fabbricazione del comune di Trapani, in conformità e con le prescrizioni di cui al parere del C.R.U., giusto voto n. 314 dell'11 ottobre 2000.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
1)  delibera consiliare n. 105 del 18 novembre 1999;
2)  tav. 1 - stralcio programma di fabbricazione vigente, scala 1:5.000; stralcio P.R.G. adottato, scala 1:2.000; corografia della zona con indicazione della infrastruttura pubblica da realizzare, scala 1:2.000;
3)  studio geologico preliminare;
4)  studio geologico esecutivo;
5)  relazione tecnica;
6)  relazione sull'esproprio, elenco ditte da piano particellare di esproprio.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Trapani per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2583)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione di variante al P.U.C. n. 3 nel comune di Borgetto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. 1385 del 16 febbraio 2000, con la quale il comune di Borgetto ha trasmesso ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 la delibera n. 146 del 29 novembre 1999, con la quale il consiglio comunale ha adottato la variante al P.U.C. n. 3 ed al p.p. di Romitello, finalizzata all'ottenimento della specifica destinazione ad attrezzatura socio assistenziale di un'area su cui insiste un fabbricato, sanato con destinazione casa albergo per anziani, e delle sue pertinenze;
Vista la nota n. 7528 del 5 settembre 2000, con cui il comune di Borgetto ha trasmesso la documentazione integrativa alla suddetta istanza;
Visto il D.P.R.S. n. 66/A del 16 aprile 1975, con il quale è stato approvato il P.U.C. n. 3 del quale fa parte il comune di Borgetto;
Vista la sopra citata delibera consiliare n. 14649 del 2 luglio 1999, con la quale il consiglio comunale di Borgetto ha adottato la variante sopra specificata;
Visto il parere prot. n. 29631 del 28 febbraio 2000 reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. n.0772/I del 16 giugno 2000 reso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del segretario comunale sulla mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni a seguito delle pubblicazioni;
Visto il parere n. 346 del 10 novembre 2000, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive, con cui il gruppo XXVI così si esprime:
"...Omissis...
Occorre evidenziare che la variante così trasmessa può essere considerata soltanto quale variante al P.U.C. n. 3, strumento urbanistico vigente, mentre non può intendersi variante al p.p. di Romitello, citato nel corpo dell'atto deliberativo in trattazione, in quanto strumento attuativo i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano oggi scaduti.
La variante così come proposta scaturisce da un'istanza della società cooperativa sociale Cristo Pantocratore, che ha intenzione di utilizzare la struttura esistente e l'area annessa compreso le pertinenze esistenti, quale "centro terapeutico assistenziale", con un ritorno di tipo produttivo ed occupazionale per il comune.
Il comune ha inteso proporre detta variante in quanto, seppur la stessa non costituisca modifica sostanziale allo strumento vigente, trattandosi dell'utilizzo di un immobile esistente da destinare ad attrezzatura di carattere generale, quale può intendersi un "centro terapeutico assistenziale", che insiste su un'area prevista dal P.U.C. n. 3 con destinazione F.12 attrezzature di interesse generale, la stessa occorre alla possibile applicazione di norme dettate da leggi specifiche che ne regolano l'attuazione. Viene pertanto proposta la riconferma della destinazione, con gli indici previsti per la Z.T.O., dando però una specifica denominazione alla stessa zona, definendola "F.13 centro terapeutico assistenziale".
Tutto ciò premesso e rilevato che:
-  sulla stessa variante sono stati acquisiti i pareri del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, in quanto la zona è assoggettata a vincolo sismico e paesaggistico;
-  che a seguito delle pubblicazioni non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, che il progetto così come proposto non costituisce alcun incremento del carico urbanistico costituendo un mero cambio di destinazione d'uso;
-  e rilevato inoltre che i pareri del Genio civile e della Soprintendenza seppur acquisiti successivamente all'adozione della variante, non sono oggetto di prescrizioni particolari, questo gruppo 26° ritiene condivisibile la variante in trattazione adottata con l'atto deliberativo n. 146 del 29 novembre 1999 in quanto la stessa è da intendersi come integrazione della norma prevista dalla specifica destinazione della Z.T.O. F.12 che pertanto viene così integrato: all'interno della presente zona omogenea è possibile realizzare centri terapeutici assistenziali nel rispetto degli indici previsti dal presente articolo.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 346 del 10 novembre 2000 reso dal gruppo 26/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, è approvata la variante al P.U.C. n. 3 nel comune di Borgetto, adottata con delibera del consiglio comunale n. 146/99, finalizzata all'ottenimento della specifica destinazione ad attrezzatura socio assistenziale di un'area cui insiste un fabbricato, sanato con destinazione casa albergo per anziani, e delle sue pertinenze, in conformità al parere n. 346 del 10 novembre 2000 reso dal gruppo 26/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  D.C.C. n. 146 del 29 novembre 1999 trasmessi in Assessorato;
2.  allegato A - relazione tecnica illustrativa;
3.  tav. 1  -  stralcio P.U.C. n. 3 scala 1:10.000, corografia scala 1:10.000, aerofotogrammetria scala 1:2.000, estratto di mappa scala 1:3.000, planimetria del lotto con la previsione del p.p. scala 1:500; 
4.  tav. 2  -  estratto p.p. scala 1:1.000, variante al p.p. scala 1:1.000, planimetria del lotto (stato attuale) scala 1:500; 

5.  tav. 3 - planimetria generale scala 1:200.

Art. 3

Il comune di Borgetto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2574)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 12 dicembre 2000.
Approvazione del progetto di insediamento produttivo e commerciale della ditta Evola Motori S.p.A., con sede nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 30/97;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il D.P.R.S. n. 110/A del 28 giugno 1962, con cui è stato approvato il P.R.G. di Palermo;
Vista la nota prot. n. 2948 del 9 agosto 2000, con cui il capo della ripartizione urbanistica del comune di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato la deliberazione consiliare n. 99 del 6 aprile 2000 relativa all'approvazione del progetto, in variante al vigente strumento urbanistico, per la realizzazione di un'attività produttiva in carico alla ditta Evola Motori S.p.A. di Palermo;
Vista la suddetta delibera n. 99 del 6 aprile 2000 del 17 dicembre 1999;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione, datata 24 luglio 2000, a firma del segretario generale relativa alla procedura di deposito e pubblicazione del progetto di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate opposizioni o osservazioni;
Visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 12337 del 18 giugno 1999, con il quale l'ufficio del Genio civile di Palermo si esprime, ai sensi dell'art.13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la proposta prot. n. 32 del 27 ottobre 2000, resa dal gruppo 26° della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, con cui si esprime parere favorevole sulla variante di che trattasi;
Visto il parere n. 344 del 9 novembre 2000 espresso dalConsiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesse:
Come risulta dagli atti trasmessi, la ditta "Evola Motori S.p.A." ha richiesto al comune di Palermo, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, della legge regionale n. 30/97, l'approvazione del progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo finalizzato alla costruzione di meccanica fine e di precisione di motori, nonché accessori per motocicli e per la esposizione e le vendita dei prodotti. L'area interessata all'intervento in variante ha una estensione di mq. 3.061 ed ha accesso dalla via Regione Siciliana; l'area è di proprietà della ditta richiedente e ricade nel foglio del N.C.T. n. 53, particelle 2473, 400, 1143.
L'area in questione è destinata a Z.T.O. B2 nel vigente P.R.G. ed Z.T.O. A2 nel P.R.G. adottato con la delibera n. 45/97.
A seguito della pubblicazione del piano adottato, la ditta aveva presentato un'osservazione avverso la detta destinazione A2.
L'osservazione è stata accolta con delibera di Consiglio comunale.
I dati urbanistici del progetto sono i seguenti:
-  area d'intervento: mq. 3.061;
-  superficie da cedere a spazi pubblici (decreto ministeriale n. 1444/68 - 10% dell'area): mq. 306;
-  superficie lotto: mq. 2.755;
-  superficie coperta: mq. 859,25;
-  cubatura realizzata: mc. 8.377,68;
-  densità fondiaria: mc./mq. 3;
-  altezza dell'edificio: ml. 9,75;
Per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi il progetto prevede un parcheggio posto sulla copertura dell'edificio che si sviluppa su mq. 737 di superficie ed un parcheggio ricavato nel locale garage al primo piano interrato di mq. 107,44, i suddetti parcheggi concorrono a soddisfare la dotazione prevista dalla legge n. 765/67 e successive modifiche ed integrazioni che prevede mq. 10 la superficie da vincolare a parcheggio per ogni 100 mc. di costruzione realizzata fuori terra;
Il progetto prevede inoltre un'area pari a mq. 306 da adibire a parcheggio pubblico in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1444/68 art. 5, 1° comma, relativamente ai nuovi insediamenti industriali; tale area secondo quanto riportato nella deliberazione sarà ceduta al comune con atto di trasferimento di proprietà prima del rilascio della concessione edilizia;
Per quanto riguarda l'attività di vendita il progetto prevede una dotazione di parcheggi pari a mq. 575, in conformità all'art. 5, 2° comma, del decreto ministeriale n. 1444/68 che prescrive il reperimento di mq. 80 di attrezzature e parcheggi per ogni 100 mq. di superficie a destinazione commerciale. La suddetta area, sempre secondo quanto riportato nell'atto deliberativo, sarà vincolata con atto d'obbligo come area a parcheggio al momento del rilascio della concessione edilizia;
Rilevato:
-  che nella deliberazione del consiglio comunale di Palermo n. 99 del 6 aprile 2000, di localizzazione ed approvazione del progetto viene richiamato l'art. 36, 2° comma, della legge regionale n. 30/97, in quanto il comune di Palermo ha aderito al patto territoriale.
Il succitato art. 36, al comma 2°, consente infatti l'applicazione delle procedure previste dagli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della localizzazione ed autorizzazione di insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei comuni che aderiscono ai patti territoriali ed ai contratti d'area finanziati dallo Stato o dalla Regione;
-  che l'attività commerciale di vendita, secondo quanto evidenziato negli atti ed elaborati trasmessi è strettamente connessa con l'attività produttiva finalizzata alla costruzione di meccanica fine e di precisione di motori, nonché accessori per motocicli, sotto questo aspetto l'intervento di che trattasi rientra fra quelli volti a risolvere i problemi occupazionali che costituisce una delle finalità principali della legge regionale n. 30/97, e pertanto è possibile la procedura prevista dagli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78;
Considerato:
-  che in relazione alla previsione e cessione degli spazi pubblici di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444/68 occorre sottolineare che l'art. 36, comma 2°, della legge regionale n. 30/97 consente la "localizzazione" di insediamenti produttivi utilizzando le procedure previste dagli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78. L'art. 4 consente di potere applicare nella Regione siciliana le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge nazionale n. 1/78. Il 5° comma in particolare consente la contestuale approvazione dei progetti di opere pubbliche e della relativa variante urbanistica.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'esame debba essere condotto sul progetto edilizio di un insediamento produttivo non conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale, valutando la compatibilità urbanistica dell'intervento ai fini della contestuale approvazione della variante riguardante l'area di intervento di detto progetto.
Pertanto in questa sede occorre valutare, ai fini della compatibilità urbanistica, se per l'intervento in questione sono stati previsti adeguati spazi per servizi (parcheggi, etc.) che rendano il suddetto intervento autonomamente funzionale dal momento che l'ambito nel quale ricade non era originariamente destinato ad attività produttive, anche se attualmente l'accoglimento comunale dell'osservazione prodotta al nuovo P.R.G. adottato e trasmesso prefigura un regime urbanistico di zona D.
A tal fine si condivide il dimensionamento degli spazi da destinare a parcheggi e a verde alberato la cui estensione è ragguagliata per mera analogia parametrica a quella prevista dall'art. 5 del decreto n. 1444/68.
Non si condivide pertanto l'imposizione di un regime pubblicistico a detti spazi previsti in progetto, né di conseguenza l'obbligo della cessione di aree prevista in convenzione, in quanto non si ritiene che "gli elaborati presentati possono considerarsi come strumento urbanistico esecutivo".
Al contrario, poiché non si tratta di un piano attuativo o di lottizzazione ai fini di urbanizzare aree produttive in zona D, come normato dal 1° comma del medesimo art. 36 della legge regionale n. 30/97, bensì di "localizzazione e autorizzazione" del progetto di un manufatto in un singolo lotto di proprietà dell'istante esteso mq. 3.061, non si ravvisano neanche gli estremi dimensionali di estensione (minimo mq. 10.000) per potersi procedere ad una riserva di aree pubbliche significativa (unità minima funzionale) per la realizzazione di attrezzature e/o spazi pubblici a carico dell'amministrazione comunale.
Vale senza dirlo che la detta "localizzazione" è ubicata in area da tempo urbanizzata e che gli standards di quartiere di cui al decreto n. 1444/68 sono previsti, per obbligo di legge, nello strumento urbanistico generale adottato.
-  Ritenuto di poter condividere la prescrizione contenuta nella proposta di deliberazione riguardante il rispetto dell'indice di piantumazione nella misura del 20%, riferito a tutta l'area dell'intervento;
-  Ritenuto che i dati urbanistici del progetto, in ossequio alle superiori considerazioni, si prospettano come segue:
-  area d'intervento: mq. 3.061;
-  superficie coperta: mq. 859;
-  cubatura proposta: mc. 8.377;
-  altezza dell'edificio: ml. 9,75;
-  densità fondiaria: mc./mq. 2,73;
-  superficie di piantumazioni di arredo vegetale al 20% circa: mq. 600;
-  parcheggi:
a)  superficie parcheggi asserviti alla volumetria f.t. (1/10): mq. 737;
b)  superficie parcheggio funzionale all'attività misto a verde o ad attività collettive a disposizione del pubblico frequentante (10%, escluse le sedi viarie e/o pedonali di servizio): mq. 306;
c) superficie per attrezzature e parcheggi (escluse le sedi viarie e/o pedonali di servizio) funzionali all'attività (80 mq./100 mq. lordi di pavimento interno di cui almeno 40 mq./100 mq. per parcheggi): mq. 575, di cui a parcheggio almeno mq. 287,5;
Richiamato il parere reso dall'A.R.T.A. al comune di Palermo con nota prot. n. 5463 in data 14 settembre 2000, gruppo XXII;
-  Ritenuto inefficace lo schema di convenzione riportato in delibera per la cessione di aree a verde e parcheggio, posto che la realizzazione delle stesse compete all'istante, nelle misure sopra prescritte, all'interno della sua intera proprietà e ritenuto altresì che tutte le aree e spazi determinati come pubblici a qualunque titolo nella delibera comunale di adozione debbano essere rideterminati come pertinenza funzionale dell'attività produttiva in quanto alla estensione e ai parametri dimensionali come sopra prescritti, e di regime proprietario asservito in quanto all'appartenenza;
-  Vista la circolare dell'A.R.T.A. n. 4 del 17 agosto 2000, in ispecie per quel che concerne la indisponibilità urbanistica ad ubicazioni diverse per lo svolgimento dell'attività richiesta per carenza di strumenti urbanistici attuativi in zone D, oltre che per i motivi sopra esposti;
Ciò premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto di insediamento produttivo e commerciale della ditta Evola Motori S.p.A. a Palermo, in variante allo strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 36 della legge regionale n. 30/97, sia condivisibile alle condizioni e alle prescrizioni sopra specificate.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 344/2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, e dell'art. 36, comma 2°, della legge regionale n. 30/97, è approvato, in conformità e con le prescrizioni di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 344 del 9 novembre 2000, il progetto di insediamento produttivo e commerciale della ditta Evola Motori S.p.A. approvato dal consiglio comunale di Palermo con deliberazione n. 99 del 9 aprile 2000;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 99 del 6 aprile 2000;
 2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 12337 del 18 giugno 1999;
 3) relazione tecnica, planimetrie e dati tecnici;
 4)  tav.    2  -  pianta 2° cantinato;
 5)  tav.    3  -  pianta 1° cantinato;
 6)  tav.    4  -  pianta piano terra;
 7)  tav.    5  -  pianta piano primo;
 8)  tav.    6  -  pianta piano secondo;
 9)  tav.    7  -  pianta piano terzo;
10)  tav.    8  -  pianta piano copertura;
11)  tav.    9  -  prospetti;
12)  tav.  10  -  sezioni;
13)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2568)
Torna al Sommariohome




DECRETO 12 dicembre 2000.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della nuova sede dell'edificio di polizia di frontiera marittima ed aerea-opere di edilizia nel comune di Trapani.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il piano regolatore portuale (II categoria, I classe), approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1214 del 26 luglio 1962, di cui è dotato il comune di Trapani;
Vista la nota prot. n. 5703 del 16 maggio 2000, con la quale il Ministero dei lavori pubblici Genio civile per le opere marittime di Palermo ha inoltrato istanza per l'autorizzazione del progetto riguardante i lavori della nuova sede dell'edificio di polizia di frontiera marittima ed aerea-opere di edilizia, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, modificato dalla legge regionale n. 15/91, art. 6;
Vista la nota assessoriale n. 2969 del 13 giugno 2000, con il quale veniva invitato il comune di Trapani, interessato territorialmente alla realizzazione del progetto su indicato, ad esprimere il proprio parere di cui all'art. 6 della legge n. 15/91;
Vista la delibera consiliare n. 110 del 5 ottobre 2000, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della legge regionale n. 44/91, avente per oggetto: "Individuazione e localizzazione area per la costruzione della nuova sede dell'edificio di polizia di frontiera ed aerea", con la quale il consiglio comunale di Trapani ha espresso parere favorevole alla variante al piano regolatore del porto per la costruzione del progetto di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo datato 16 maggio 2000, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 1245 del 21 novembre 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo attesta che le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a vincoli di natura ambientale e paesaggistica;
Visto il parere n. 196 del 21 novembre 2000, del gruppo XXIX/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
1.  Considerato che la necessità e l'urgenza della realizzazione delle opere di che trattasi è stata segnalata all'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo dalla Prefettura di Trapani in quanto, a seguito dell'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen, la città di Trapani è diventata la più vicina frontiera marittima dell'Europa con i paesi dell'Africa;
2.  L'area secondo le indicazioni del vigente piano regolatore portuale è destinata a "zona industriale";
3.  Nella "Conferenza di servizi" tenutasi il 13 settembre 1999 è stata ufficializzata la scelta di realizzare gli edifici in parola su un lotto di terreno di forma trapezoidale della superficie di circa 5.800 mq. ubicato nella parte N-E dell'area demaniale marittima affidata in regime di concessione alla Snam;
4.  Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, da quanto si evince dalla nota prot. n. 5703 del 16 maggio 2000 di trasmissione del progetto di che trattasi, ha deliberato nella seduta del 12 aprile 2000 di acquisire apposita autorizzazione della Regione siciliana in ossequio alla normativa vigente, nelle more dell'approvazione della variante del piano regolatore portuale in corso di definizione;
5.  Il complesso edilizio sarà collegato alla rete viaria esistente del centro urbano tramite due strade di accesso, conformemente alle previsioni del piano regolatore portuale che l'area di progetto è suddivisa in due settori: un primo destinato all'area comando ed un secondo agli alloggi di servizio, l'intera area sarà opportunamente recintata conformemente agli standard di sicurezza previsti per le forze dell'ordine;
6.  Le opere da realizzare ricadono all'interno del demanio marittimo di competenza statale;
7.  Ritenuto che in considerazione dell'interesse pubblico dell'opera in progetto che assume dimensioni comunitarie ed internazionali con decisioni, anche localizzative che travalicano la mera sfera regionale ed in considerazione dell'avviso favorevole della comunità locale rappresentata dall'organo consiliare, e di non dover nulla eccepire in merito al complesso in argomento, per tutto quanto precede è del parere che, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche, il progetto per i lavori di realizzazione della nuova sede dell'edificio di polizia di frontiera marittima ed aerea, ricadente all'interno del piano regolatore portuale di Trapani, sia meritevole di autorizzazione. Tutto in quanto il progetto è compatibile con l'assetto territoriale.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 196 del 21 novembre 2000 reso dal gruppo XXIX/DRU;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXIX/DRU n. 196 del 21 novembre 2000, è autorizzato il progetto per la realizzazione della nuova sede dell'edificio di polizia di frontiera marittima ed aerea-opere di edilizia ricadente all'interno del piano regolatore portuale di Trapani.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1.  relazione tecnica;
 2.  tav. A.00  -  piano regolatore del porto; 
 3.  tav. A.01  -  planimetria generale; 
 4.  tav. A.02  -  profili; 
 5.  tav. A.03  -  caserma corpo "A": piante, prospetti e sezioni; 
 6.  tav. A.04  -  caserma corpo "B": piante, prospetti e sezioni; 
 7.  tav. A.05  -  autorimessa: piante, prospetti e sezioni; 
 8.  tav. A.06  -  edificio alloggi: piante, prospetti e sezioni; 
 9.  tav. A.07  -  sistemazione esterna: materiali e finiture; 
10.  tav. STR.01  -  strade di accesso, all'area, planimetria generale con indicazione delle sezioni; 
11.  tav. STR.03  -  planimetria impianti fognari; 
12.  tav. STR.04  -  strade di accesso all'area sezioni tipo sede stradale; 
13.  tav. SS.EST.01  -  planimetria generale sistemazione con indicazione delle sezioni; 

14.  relazione geotecnica.

Art. 3

Il Ministero dei lavori pubblici, ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo resta onorato a richiedere prima dell'inizio dei lavori ogni altra autorizzazione o concessione necessaria prima dell'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Art. 4

Il Ministero dei lavori pubblici ed il comune di Trapani sono onerati ciascuno per le proprie competenze per gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2576)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 13 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Aci Catena.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 1959/UT del 23 giugno 2000, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 31168 del 26 giugno 2000, con il quale il sindaco del comune di Aci Catena ha trasmesso, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78, gli atti relativi al progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto stradale tra la via Nizzetti e la via Calvario antistante la scuola elementare nella frazione di Aci San Filippo, approvato in variante allo strumento urbanistico generale;
Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 18 aprile 2000, riscontrata dal Comitato regionale di controllo con provvedimento n. 3591/3400 dell'8 giugno 2000, con la quale il consiglio comunale di Aci Catena ha approvato, in variante allo strumento urbanistico generale, il progetto esecutivo per la realizzazione di un tratto stradale tra la via Nizzetti e la via Calvario antistante la scuola elementare nella frazione di Aci San Filippo;
Visti gli atti di pubblicazione della variante in argomento, di cui all'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione del sindaco, prot. n. 1961/UT del 23 giugno 2000, attestante la regolarità delle procedure di deposito nonché la certificazione, prot. n. 1960/UT del 23 giugno 2000, in ordine all'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 3377 del 21 febbraio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole di fattibilità richiamando l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74 e dei DD.MM. 16 gennaio 1996 e 11 marzo 1998;
Vista la nota prot. n. 208 del 6 ottobre 2000 con la quale il gruppo XXVIII della D.R.U. ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento, formulando contestualmente la proposta n. 24 del 6 ottobre 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Aci Catena è dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto n. 306/81 del 18 settembre 1981;
-  il progetto in argomento modifica il tracciato previsto dal piano regolatore generale al fine di migliorare il flusso veicolare;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole con nota n. 3377 del 21 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
-  il tratto stradale da realizzare di m. 103,10 è caratterizzato da un'unica carreggiata composta da due corsie di m. 4,00 fiancheggiata da due banchine di m. 1,00 e la realizzazione di muri di sostegno in c.a. di altezza variabile da m. 1,00 a m. 6,00;
-  la realizzazione di tale tratto stradale è prevista in funzione del collegamento tra la via Finocchiari e la via Calvario, esistenti, in alternativa al percorso costituito dalla via Pizzetti;
-  la rete fognante è da realizzare, secondo quanto descritto nella relazione di progetto, in analogia con le previsioni del P.A.R.F.;
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo appare regolare ai sensi di legge;
-  il progetto in esame appare compatibile, sotto l'aspetto urbanistico, con l'assetto territoriale del comune di Aci Catena;
Pertanto si esprime parere:
-  il progetto per la realizzazione di un tratto stradale tra la via Pizzetti e la via Calvario, approvato con delibera consiliare n. 30 del 18 aprile 2000, che costituisce adozione di variante al piano regolatore generale vigente, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78.";
Visto il voto n. 325 del 19 ottobre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di poter condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con l'aggiunta della seguente considerazione:
Sotto il profilo geologico, il territorio del comune di Aci Catena è notoriamente interessato da un complesso quadro strutturale entro cui si evidenziano, quali elementi di pericolosità geologica, fenomeni di scorrimento di faglia asismico in superficie che comporta danni, talora anche gravi ai manufatti ivi realizzati così come anche evidenziato nello studio geologico a supporto del progetto. In sede di sopralluogo si è proceduto alla verifica dell'assenza di detti fenomeni di "creep" (scorrimento sismico) in corrispondenza delle aree di progetto. Tuttavia, poiché il tracciato viario di collegamento tra via Nizzetti e via Calvario interseca una faglia distensiva appartenente alle strutture della Timpa di Aci Catena resa evidente da un recente sbancamento ad essa trasversale ancorché non individuabile su base geomorfologica e/o dai dati di superficie, non potendosene escludere a priori una sua riattivazione, ancorché la previsione viaria sia da ritenersi compatibile con la dinamica dei luoghi, occorre porre attenzione in corso di realizzazione alla problematica delle eventuali possibili deformazioni delle strutture a rete nelle aree di attraversamento della faglia, attuando gli opportuni accorgimenti tecnici di salvaguardia e di sicurezza, finalizzati all'integrità degli impianti a rete.
Per quanto sopra esprime parere favorevole, alle condizioni di cui sopra, all'approvazione della variante al vigente piano regolatore generale del comune di Aci Catena, adottata con deliberazione consiliare n. 30 del 18 aprile 2000, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione di un tratto stradale tra la via Nizzetti e la via Calvario, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 325 del 19 ottobre 2000, che fa propria ed integra la proposta n. 24 del 6 ottobre 2000 del gruppo XXVIII soprarichiamata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, in conformità ed alle condizioni espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 325 del 19 ottobre 2000 in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale del comune di Aci Catena, conseguente all'approvazione del progetto per la realizzazione di un tratto stradale tra la via Nizzetti e la via Calvario, antistante la scuola elementare nella frazione di Aci San Filippo, di cui alla deliberazione consiliare n. 30 del 18 aprile 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1.  delibera di consiglio comunale n. 30 del 18 aprile 2000;
 2.  tav.   1  -  inquadramento urbanistico; 
 3.  tav.   2  -  planimetria generale, scala 1:1.000; 
 4.  tav.   3  -  planimetria di progetto, scala 1:100; 
 5.  tav.   4  -  planimetria di tracciamento, scala 1:100; 
 6.  tav.   5  -  profilo longitudinale; 
 7.  tav.   6  -  sezione tipo e particolare collocazione condotta idrica; 
 8.  tav.   8  -  planimetria dislocazione muri e arredo stradale; 
 9.  tav.   9  -  planimetria e profilo impianto fognario; 
10.  tav. 10  -  planimetria impianto di illuminazione; 

11.  piano particellare di esproprio;
12.  relazione tecnica generale;
13.  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Aci Catena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto compresa l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni eventuale nulla osta o parere necessario.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2573)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 13 dicembre 2000.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 143 del 14 luglio 1977, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Modica, i cui vincoli preordinati all'espropria zione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 38/73, sono scaduti a far data dal 31 dicembre 1993;
Visti i fogli n. 6056 del 6 aprile 2000 e n. 10355 del 13 giugno 2000, con i quali il dirigente dell'VIII settore dell'urbanistica del comune di Modica ha trasmesso la documentazione inerente la variante al piano regolatore generale riguardante la variazione di destinazione di un'area per la costruzione di un salone parrocchiale sul suolo della parrocchia S. Margherita da zona agricola a zona "S2" in contrada Catanzarello (S. Elena - Pizzilli);
Vista la deliberazione n. 78 del 28 giugno 1999, riscontrata legittima dal Comitato regionale di controllo centrale di Palermo nella seduta del 9 dicembre 1999, con decisione n. 9692/9197, con la quale il consiglio comunale di Modica ha adottato la variante al piano regolatore generale per destinare a zona "S2" l'area individuata al foglio 81, particelle 87 e 88, del catasto terreni del comune di mq. 9.379, in atto zona "E5" per consentire la realizzazione di opere per le attività pastorali in contrada Catanzarello;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, del piano adottato con deliberazione n. 78/99;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale del 5 aprile 2000, attestante l'avvenuta pubblicazione del progetto all'albo pretorio del comune dal 2 marzo 2000 al 31 marzo 2000 e la mancata presentazione di opposizioni;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Ragusa prot. n. 13097 del 24 giugno 1999, reso ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Vista la proposta n. 52 del 28 giugno 2000, resa ai sensi dell'art. 68 della legge n. 10/99 sulla scorta degli atti e degli elaborati trasmessi dal comune di Modica, dal gruppo XXVII/D.R.U., che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Il progetto per quanto desumibile dall'allegata relazione tecnica prevede la realizzazione di una struttura di servizio religioso di natura interparrochiale che si sviluppa su un unico livello a piano terra, costituita da un salone comunitario, 15 aule per catechismo ed associazione e servizi, con una superficie lorda totale di 1.208,47 mq., ed un volume di 6.898,60 mc.
La parrocchia di S. Margherita è proprietaria del terreno su cui dovrà realizzarsi il progetto. All'area vi si accede direttamente attraverso la carrabile S. Elena-Pizzilli.
Considerato che sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione ed al deposito della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  la compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in questione con le condizioni geomorfologiche dei luoghi, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con parere favorevole;
-  l'area interessata non è gravata da alcun vincolo, così come certificato dal dirigente dell'VIII settore - urbanistica in data 13 giugno 2000 ed è di proprietà della parrocchia di S. Margherita;
-  la variante per le specifiche finalità (a scopo sociale) riveste un rilevante interesse pubblico, contribuisce a migliorare gli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, conseguenzialmente, ai fabbisogni della comunità locale e non inficia i criteri informatori del vigente piano regolatore generale;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il gruppo XXVII è del parere che la variante al piano regolatore generale relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area da zona agricola a zona "S2" per la costruzione di un complesso per attività pastorale in contrada Catanzarello, adottata con delibera di consiglio comunale n. 78 del 16 novembre 1999, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.";
Ritenuto di poter condividere quanto sopra espresso dal gruppo XXVII/D.R.U. e di dovere assumere, in considerazione della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, quale parere quanto esposto dallo stesso gruppo;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, in conformità al parere n. 52 del 28 giugno 2000 del gruppo XXVII/D.R.U. in premessa riportato, la variante al piano regolatore generale del comune di Modica relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area da zona agricola a zona "S2" per la costruzione di un complesso per attività pastorale in contrada Catanzarello, adottata con delibera consiliare n. 78 del 16 novembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  delibera di consiglio comunale n. 78 del 16 novembre 1999;
2.  relazione tecnica;
3.  relazione geologica;
4.  tav. 1 contenente: -  planimetria catastale; -  rilievo aerofotogrammetrico; -  stralcio piano regolatore generale.

Art.  3

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2575)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 13 dicembre 2000.
Approvazione del piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale del comune di Troina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 4401/98 del 17 maggio 2000; con il quale il comune di Troina (EN) ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71/78, la documentazione relativa alla variante al piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale richiesta, in conseguenza delle determinazioni sugli atti inviati in precedenza dal comune con foglio n. 4401 del 14 aprile 1998, con assessoriale n. 8043 del 6 luglio 1998;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Troina n. 18 del 20 marzo 1997, riscontrata dal Comitato regionale di controllo con provvedimento n. 2402/2639 nella seduta del 22 aprile 1997, con la quale è stata adottata la variante al piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale quale prescrizione esecutiva di cui al decreto n. 596/88 del 26 aprile 1988;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 5 giugno 1997, a firma del sindaco di Troina, in ordine all'avvenuto deposito presso la segreteria comunale del piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 44/97 del 30 luglio 1997 di approvazione del piano particolareggiato in argomento che tuttavia, in considerazione della competenza di questo Assessorato in merito alla fattispecie in esame evidenziata con la citata nota n. 8043 del 6 luglio 1998, può ritenersi valida in termini di presa d'atto della mancanza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere del Genio civile di Enna espresso con nota prot. n. 12547 del 13 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con le prescrizioni e condizioni in esso contenuti;
Vista la nota prot. n. 122 del 4 agosto 2000, con la quale il gruppo di lavoro 29°/D.R.U. di questo Assessorato, nel trasmettere al Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi, ha proposto - alle prescrizioni indicate nella stessa nota, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, l'approvazione del piano particolareggiato - zona 4 del piano regolatore generale del comune di Troina;
Visto il voto n. 343 del 9 novembre 2000, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica riporta ed integra, condividendola nelle linee generali, la sopracitata proposta del gruppo 29°/DRU:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Il comune di Troina, in atto dotato di piano regolatore generale e regolamento edilizio con annesse prescrizioni esecutive approvato con decreto n. 596/88 del 26 aprile 1988;
-  Come descritto nella relazione tecnica di variante predisposta dall'ufficio tecnico comunale, il p.p. in oggetto viene proposto al fine di adeguare il corrispondente strumento attuativo delle prescrizioni esecutive a suo tempo approvato a talune prescrizioni decise dal consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore generale e per tener conto di alcune preesistenze edilizie oggetto di sanatoria (n. 4 abitazioni) e oggi "assorbite" nel piano particellare proposto;
-  Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica riportato nel decreto n. 596/88 aveva avallato le citate prescrizioni modificative del consiglio comunale riguardanti:
"Nella zona CA3, zona 4 del piano regolatore generale, il parere viene espresso favorevolmente a condizione che vengano eliminati i 5 elementi residenziali sul bivio per Gagliano e la S.P. n. 34 Troina-Gagliano; e ancora che vengano eliminati i 3 elementi residenziali che prospettano sulla S.S. 120";
-  Le preesistenze edilizie di cui il piano particellare proposto prevede il recupero in variante sono oggetto di istanze di sanatoria:
-  ai sensi della legge n. 47/85, come recepita con legge regionale n. 37/85:
1)  pratica n. 1162 in ditta Falco Luigi, prot. n. 3892 del 31 marzo 1987, fabbricato realizzato nel 1972;
2)  pratica n. 435 in ditta Fichera Margherita, prot. n. 3818 del 19 aprile 1986, fabbricato realizzato nel 1976;
-  ai sensi della legge n. 724/94:
3)  pratica n. 159 in ditta Ragusa Maria, prot. n. 2318 del 28 febbraio 1995 e prot. n. 161 in ditta Attardi Giuseppe, prot. n. 2320 del 28 febbraio 1995, fabbricato unico realizzato nel 1984;
4)  pratica n. 171 in ditta Attardi Salvatore, prot. n. 2330 del 28 febbraio 1995 e pratica n. 172 in ditta Polizzi Maria, prot. n. 2331 del 28 febbraio 1995, fabbricato unico realizzato nel 1984;
- Il piano particolareggiato ricade in zona destinata dallo strumento urbanistico generale ad insediamenti residenziali (CA3) e impegna una superficie di circa 38.400 mq., con una previsione insediativa di n. 307 abitanti in quattro isolati delimitati da una viabilità di attraversamento, realizzando un indice di edificabilità fondiaria di 1,07 mc/mq.;
-  la dotazione di standard, rispetto a quelle delle prescrizioni esecutive originarie, presenta delle minime modifiche, mantenendosi comunque leggermente superiore ai minimi di legge e distribuendosi secondo il prospetto di raffronto sotto riportato:
STANDARD PREVISTI NEL P.P. ORIGINARI

  Destinazione | Superficie | Dens. Fond. | Volume     | (mq.) | (mc/mq.) | (mc.) 
Residenza (1+2+3)      27.927 1,10 30.720 
Istruzione (4)      1.400 2,0 2.800 
Inter. Com. (5)      640 2,0 1.280 
Verde attrezz.(6)      2.770 0,30 831 
Parcheggio (7)       770 
Viabilità      4.893 
Totale      38.400 

STANDARD PREVISTI NELLA SITUAZIONE AGGIORNATA AL 5-1-1996

  Destinazione | Superficie | Dens. Fond. | Volume     | (mq.) | (mc/mq.) | (mc.) 
Residenza (R1+R2+R3+R4)      28.337 1,07 30.320 
Istruzione (A1)      1.385 2,00 2.770 
Inter. Com. (A1)       615 2,00 1.028 
Verde attrezz. (V1)      2.765 0,30 830 
Parcheggio (P1+P1)       809 
Viabilità      4.489 
Totale      38.400 

Rilevato che:
-  il p.p. è stato proposto dalla totalità dei proprietari riunitosi in consorzio;
-  il costo delle opere di urbanizzazioni primarie e la cessione delle aree per le secondarie, previsto a totale carico del detto consorzio, come da convenzione agli atti registrata e trascritta a Enna il 20 gennaio 1998 con rep. n. 2416, racc. n. 1063 del notaio Spina Alberto di Gaetano di Agira;
-  risulta acquisito il parere ex art. 13 della legge n. 64/74 da parte dell'ufficio del Genio civile di Enna con prot. n. 12547 del 13 dicembre 1996 ricevuto dal comune in data 30 dicembre 1996 al prot. n. 12551, e ciò prima dell'adozione comunale;
-  l'area non risulta sottoposta a vincoli territoriali o ambientali discendenti da leggi statali o regionali, come attestato dal sindaco, e non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni avverso il p.p. a seguito della pubblicazione degli atti;
Considerato che:
-  l'intervento attuativo, peraltro di limitata estensione, consentirà la definizione della situazione urbanistica delle aree interessate e non appare incompatibile rispetto al sistema dei rapporti territoriali della zona come prefigurati dallo strumento urbanistico generale;
-  l'iniziativa urbanistica adottata dall'amministrazione comunale è stata proposta da privati proprietari delle aree riuniti in consorzio con intero gravame dei costi del piano e delle opere in esso previste, a norma delle leggi vigenti in materia;
-  il rilascio delle concessioni edilizie dovrà essere subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e alla declaratoria di formazione del comparto, conformemente alla variante approvata, tramite apposita deliberazione consiliare ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 1150/42 e dell'art. 11 della legge regionale n. 71/78;
-  le opere di urbanizzazione secondaria relative all'insediamento dovranno essere inserite tra le priorità del prossimo piano triennale delle opere pubbliche del comune ovvero convenzionate a loro volta con privati ai fini della loro realizzazione;
-  la viabilità interna all'insediamento dovrà essere chiusa ad anello lungo il margine orientale a confine con la prevista area P.E.E.P., anche con percorso pedonale a rampa e/o gradonato di pubblica fruizione;
-  la regolarizzazione amministrativa degli immobili abusivi recuperati all'interno del p.p., riguardo alla quale è pervenuta relazione tecnica integrativa depositata agli atti da cui risulta per tutti e quattro i manufatti abitativi dichiarazione di sussistenza delle condizioni di ammissibilità al condono attualmente in corso, dovrà essere formalizzata sulla base della vigente normativa in materia, restando esclusa ogni ipotesi di conformità urbanistica dei medesimi dipendente dall'approvazione del p.p. in oggetto;
-  il comune di Troina resta onerato della verifica di compatibilità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 13/99, come integrata dal D.P.R.S. del 28 giugno 2000.
Ciò premesso, rilevato e considerato, è del parere che il piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale del comune di Troina sia meritevole di approvazione alle condizioni e alle prescrizioni sopra specificate.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 343 del 9 novembre 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - comma 7°, lett. b) - della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ed alle prescrizioni e modifiche di cui al parere formulato dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 343 del 9 novembre 2000 nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Enna in premessa richiamata, il piano particolareggiato della zona 4 del piano regolatore generale del comune di Troina adottato con la delibera consiliare n. 18 del 20 marzo 1997.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1.  delibera consiliare n. 18 del 20 marzo 1997;
 2.  A  -  planimetria delle previsioni di piano regolatore; 
 3.  B  -  planimetria a curve di livello dello stato di fatto; 
 4.  B1  -  sezioni dello stato di fatto; 
 5.  B2  -  planimetria generale quotata con indicazione dei principali parametri progettuali; 
 6.  B3  -  suddivisione delle aree fabbricabili; 
 7.  B4  -  suddivisione delle aree disegnate sulla mappa catastale; 
 8.  B5  -  schema planovolumetrico degli edifici previsti; 
 9.  C  -  norme tecniche di attuazione; 
10.  D  -  sezioni di progetto zona n. 4; 
11.  D1  -  sezione stradale tipo; 
12.  D2  -  tipi di alberature; 
13.  E  -  previsioni di massima delle spese necessarie per l'esecuzione del piano; 
14.  F  -  progetto di massima: rete elettrica, idrica, fognante, telefonica e della pubblica illuminazione; 
15.  G  -  piano particellare di esproprio ed elenco ditte da espropriare; 

16.  relazione geologica;
17.  stratigrafia sondaggi geognostici e prove di laboratorio;
18.  convenzione comune - Consorzio Castile.

Art. 3

Il comune di Troina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato in argomento.

Art. 4

Il presente decreto di approvazione dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi al piano particolareggiato, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, copia dello stesso decreto dovrà essere notificata, nelle forme delle citazioni, ad ogni proprietario di immobile vincolato dal piano.

Art.  5

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art.  6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2572)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 13 dicembre 2000.
Revisione del piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano Tavola, ricadente nel territorio del comune di Belpasso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 1958 del 28 aprile 2000 con cui il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia diCatania ha trasmesso, ai sensi della legge regionale n. 1/84, gli atti relativi alla revisione del piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano Tavola;
Vista la delibera n. 2 del 23 novembre 1999, con la quale ilconsiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia diCatania ha adottato, disponendo l'invio degli atti a questo Assessorato per l'approvazione, il piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano tavola ricadente nel territorio del comune di Belpasso;
Vista la documentazione richiamata nella sopracitata delibera ed in particolare costituita da:
-  nota dell'ufficio tecnico del comune di Belpasso, prot. n. 12817 con cui si comunica che la CEC nella seduta del 3 giugno 1999 con verbale n. 11390 ha espresso parere di compatibilità urbanistica con il vigente P.R.G.;
-  deliberazione n. 57 del 6 luglio 1999, con la quale il consiglio provinciale di Catania esprime parere favorevole sul piano, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 9/86;
-  la nota prot. n. 16350 pos. 280 bis del 19 ottobre 1999, con cui l'ufficio del Genio civile esprime parere favorevole sul piano, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
- progetto di revisione del piano redatto dallo stesso Consorzio, costituito dagli elaborati denominati "Rev. 1";
Vista la documentazione riguardante l'iter di pubblicazione costituita dall'avviso di deposito degli atti, presso la segreteria del comune di Belpasso e presso la sede delConsorzio ASI diCatania, reso dal Presidente dello stesso Consorzio nonché dalla nota dell'ufficio Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dalla quale si rileva che l'inserzione è contenuta nella Gazzetta n. 6 dell'11 febbraio 2000;
Vista la delibera n. 2 del 13 aprile 2000, con la quale il consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania ha determinato le osservazioni presentate, a seguito della pubblicazione del piano presso il comune di Belpasso dalle ditte Siciliana Gas s.a.s., LoCastro Filippo e AgipGas S.p.A. (ex Covengas S.p.A.) provvedendo, inoltre, ad approvare gli elaborati denominati "Rev. 2" e recanti la visualizzazione delle osservazioni accolte;
Vista la nota prot. n. 120 del 12 luglio 2000, con la quale la DRU - gruppo 28°, ha trasmesso per il parere del CRU la documentazione relativa al piano in oggetto, corredata dalla proposta dell'ufficio n. 9 in pari data, resa ai sensi dell'art. 68, u.c., della legge regionale n. 10/99, che di seguito si riporta in stralcio:
"...Omissis...
Premesso
Il piano regolatore generale per l'area di sviluppo industriale di Catania è stato approvato con D.P.C.M. del 27 febbraio 1968 e riguarda gli agglomerati di Pantano d'Arci (Catania), Piano Tavola (Belpasso), Tre Fontane (Paternò), oltre ad un'area di riserva in località Rotondella.
Gli agglomerati sono stati oggetto di varie varianti approvate dall'ARTA, ad esclusione dell'agglomerato di Piano Tavola nel frattempo interessato da intensi fenomeni di abusivismo edilizio.
In particolare con decreto n. 12/90 del 23 gennaio 1990 le varianti al piano regolatore generale dell'ASI, adottate con deliberazione consortile n. 11 del 28 dicembre 1988, sono state approvate ad esclusione della variante relativa agglomerato di Piano Tavola, la cui approvazione è stata subordinata alla definizione dei piani di recupero urbanistico nel comune di Belpasso, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85.
Con provvedimento assessoriale prot. n. 12261 del 2 dicembre 1991, previo parere del C.R.U. n. 502 del 5 giugno 1991, è stata concessa al Consorzio l'autorizzazione alla revisione del Piano regolatore generale dell'area industriale, che interessa i tre agglomerati di Pantano d'Arci, Piano Tavola e Tre Fontane.
In particolare l'esigenza di revisione del piano per l'agglomerato di Piano Tavola scaturiva dalla necessità di sistemazione urbanistica di una parte dell'area consortile, interessata da fenomeni di abusivismo edilizio, per la quale il comune di Belpasso aveva in corso la formazione di piani di recupero urbanistico, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85.
L'approvazione di detti piani, avvenuta con decreto n. 997 del 22 dicembre 1993, ha consentito al Consorzio, quindi, di superare questo passaggio obbligato al fine di procedere alla revisione del piano regolatore dell'ASI per l'agglomerato di Piano Tavola, il cui progetto è costituito dalla variante all'esame.
PROGETTO DI REVISIONE
Come si evince dalla relazione generale i criteri di elaborazione del piano sono basati essenzialmente sui seguenti punti:
-  aggiornamento della cartografia di piano;
-  definizione dei limiti dell'agglomerato, con particolare riferimento al confine sud e stralcio delle zone di recupero urbanistico;
-  inserimento viabilità esistente o in corso di realizzazione;
- definizione limiti delle aree edificabili industriali del vecchio piano;
-  individuazione aree edificabili industriali in ampliamento;
-  tracciamento della viabilità di servizio e di collegamento a nord con la viabilità provinciale;
-  individuazione aree per attrezzature collettive, a verde e per infrastrutture;
- visualizzazione aree di vincolo assoluto e per attrezzature ferroviarie.
Il progetto di piano nella stesura revisionale finale allegata alla deliberazione del consiglio generale del Consorzio n.2 del 13 aprile 2000 relative alle determinazioni assunte sulle osservazioni propone un riassetto urbanistico dell'area industriale entro i confini del precedente piano per una superficie di 348 ettari, in termini percentuali così suddivisa:
- aree destinate all'edificazione industriale      64,1% 
- aree destinate alla viabilità e pertinenze      11,5% 
-aree per attrezzature collettive      8,7% 
-aree a verde      3,2% 
-aree per infrastrutture      12,5% 
  Totale     100% 

Il nuovo assetto pianificatorio si caratterizza per un incremento delle aree edificabili industriali (circa il 50%), ottenuto con una espansione verso nord impegnando le aree a verde rurale del precedente piano, e delle aree per viabilità ed attrezzature, con l'intento di saturare ed ottimizzare tutta l'area disponibile del precedente piano regolatore relativo all'agglomerato industriale in oggetto, ad esclusione delle aree soggette al recupero urbanistico, ai sensi della legge regionale n. 37/85. Inoltre una porzione di area a nord-ovest, riconosciuta non utilizzabile a scopo industriale dalConsorzio viene esclusa dal piano ASI e quindi restituita alla pianificazione del comune di Belpasso.
Il sistema viario si caratterizza per la previsione di un asse viario principale nord-sud (in corso di completamento) che si collega a sud (tramite uno svincolo a livelli sfalsati) con la SS. 121 Catania-Paternò ed a nord con la provinciale 3/III, con funzione di alleggerimento del traffico, attualmente gravante sulla S.P. 14, che attraversa l'abitato oggetto di piano di recupero urbanistico e l'agglomerato industriale.
Le aree destinate ad attrezzature collettive ed a verde ammontano a circa 40 ettari, corrispondenti all'11,5% della superficie del piano.
Le norme di attuazione disciplinano l'uso dei suoli, inclusi entro il nuovo perimetro dell'agglomerato industriale, nelle seguenti aree:
Aree per industrie
Percentuale di copertura non superiore al 44% del lotto, indice di fabbricabilità massimo di 4 mc./mq., lotto minimo 5.000 mq. Sono consentiti alloggi per custodi, per addetti alla sorveglianza ed edifici per uffici fino a 2 piani fuori terra oltre seminterrato con rapporto di copertura massimo del 10%.
Aree per attrezzature collettive
Tali aree sono destinate alle attrezzature consortili dell'agglomerato, con percentuale di copertura ed indice di fabbricabilità uguali a quelli per le aree per industrie.
Aree per infrastrutture
Sono destinate agli impianti tecnologici a servizio dell'agglomerato.
Aree a verde
Sono destinate ad attrezzature ad uso sportivo o ricreativo.
Considerato
-  relativamente agli aspetti procedurali non si ha nulla da osservare;
-  la revisione del piano ASI, concernente l'agglomerato industriale in oggetto, è atto necessario a conferire vincolo giuridico di destinazione all'area industriale, rilevato che i vincoli di destinazione del precedente piano sono divenuti inefficaci, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, per la parte non ancora attuata;
-  il progetto di piano propone il riassetto dell'area industriale stralciando le zone abusive nel comune di Belpasso, oggetto dei piani di recupero urbanistico ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, superando con ciò le condizioni ostative all'approvazione della variante urbanistica relativa all'agglomerato di Piano Tavola, inizialmente poste con l'art. 2 del decreto n. 12/90, ed ottemperando alle finalità dell'autorizzazione concessa dal l'ARTA con il provvedimento prot. n. 12261 del 2 dicembre 1991;
-  il progetto di piano si reputa in linea di massima condivisibile in base al quadro previsionale indicato nella relazione, tenuto conto della realtà insediativa esistente, dell'incremento della domanda di aree per localizzazioni produttive e del fabbisogno tendenziale nel decennio;
-  sotto il profilo normativo attuativo occorre prescrivere che nell'ambito delle cosiddette "Aree per industrie" siano rese disponibili aree da destinare ad insediamenti artigianali in ottemperanza al disposto di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/84, nel rispetto dei parametri edificatori fissati per gli insediamenti industriali, nonché aree da destinare ad insediamenti commerciali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 29/95; inoltre occorre integrare, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, le aree per attrezzature collettive e a verde previste nel piano con gli spazi di parcheggio;
-  la suddivisione in lotti delle aree per industrie (vedi "Planimetria piano lotti" tavola D5) destina, erroneamente, a lotti industriali un'area ricadente nel blocco cosiddetto 2, che la zonizzazione di piano (vedi "Planimetria generale zonizzazioni: 2ª fase" tavola D4) individua come area per attrezzatura collettiva. Si prescrive pertanto che gli elaborati siano uniformati alla zonizzazione di piano, restando inteso che, nel caso di discrasie tra gli elaborati di piano, prevalgono le indicazioni contenute nella "Planimetria generale zonizzazioni; 2ª fase" tavola D4;
-  relativamente alle osservazioni presentate si propongono le seguenti determinazioni:
-  ditta Siciliana Gas s.a.s.: non accoglibile in conformità al deliberato dal Consorzio;
-  ditta Lo Castro Filippo: non accoglibile in conformità al deliberato dal Consorzio;
-  ditta AgipGas S.p.A. (ex Covengas S.p.A.): accoglibile in conformità al deliberato del Consorzio;
Ritenuto il rilevante interesse pubblico alla revisione del piano oggetto;
Per quanto sopra, questo gruppo esprime parere che il piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano Tavola revisionato, adottato con deliberazione del Consiglio generale n. 2 del 23 novembre 1999, definito con deliberazione del Consiglio generale n. 2 del 13 aprile 2000 relativa alle determinazioni sulle osservazioni presentate avverso al piano a seguito della pubblicazione, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 1/84, con l'introduzione delle superiori prescrizioni, salvo il parere del CRU.";
Visto il parere n. 323 dell'11 ottobre 2000, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo competente in allegato alla proposta di cui sopra, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuta condivisibile la proposta di parere della DRU-gruppo 28° n. 09 del 19 luglio 2000, con cui il piano in oggetto è ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni, salvo il parere del CRU;
Ritenuto necessario aggiungere alla proposta di parere dell'ufficio, che s'intende parte integrante del presente voto, la seguente precisazione e prescrizione:
Il piano è dotato di positiva valutazione delle condizioni geomorfologiche effettuata dall'ufficio del Genio civile diCatania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Tuttavia, non essendo stata riportata in planimetria l'interazione tra il regime vincolistico legato all'esistenza in prossimità dell'area di piano di alcuni pozzi idropotabili, si prescrive l'introduzione nel piano delle fasce di rispetto di detti pozzi, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, come modificato dall'art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152. In tali fasce saranno vietate le attività indicate nel predetto art. 6 e le relative destinazioni saranno soggette alla disciplina di cui al comma 2 del già citato art. 6.
Gli interventi edificatori ed infrastrutturali devono essere tali da non costituire elemento d'incremento di vulnerabiltà all'inquinamento della falda soggiacente.
Per quanto sopra esprime parere che il piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano Tavola revisionato, adottato con deliberazione del consiglio generale delConsorzio n. 2 del 23 novembre 1999, definito con successiva deliberazione n. 2 del 13 aprile 2000, relativa alla determinazioni sulle osservazioni presentate avverso al piano a seguito della pubblicazione, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 1/84, in conformità al parere con prescrizioni dell'ufficio n. 9 del 12 luglio 2000 e con la precisazione e prescrizione sopra specificata.
Relativamente alle osservazioni presentate avverso al piano si condivide la proposta di determinazione contenuta nel predetto parere dell'ufficio.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 323 dell'11 ottobre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica che richiama ed integra la proposta del Gruppo 28°/DRU n. 9 del 12 luglio 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è approvata, in conformità ed alle prescrizioni di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso - richiamando la proposta n. 9/28° del 12 luglio 2000 - con il voto n. 323/00 e nel rispetto delle condizioni contenute negli atti degli organi sopra richiamati, la revisione del piano regolatore dell'agglomerato industriale di Piano Tavola ricadente nel territorio del comune di Belpasso, adottata dal consiglio generale del Consorzio A.S.I. della provincia diCatania con deliberazione n. 2 del 23 novembre 1999 e definita con successiva deliberazione dello stesso organo n. 2 del 13 aprile 2000.

Art. 2

Le osservazioni presentate avverso il piano vengono determinate in conformità a quanto espresso nel sopracitato voto del C.R.U. n. 323 dell'11 ottobre 2000;

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1)  delibera del consiglio generale del Consorzio A.S.I. n. 2 del 23 novembre 1999; 
 2)  delibera del consiglio generale del Consorzio A.S.I. n. 2 del 13 aprile 2000; 

Elaborati denominati "Rev. 1"
 3)  R1 - relazione generale; 
 4)  R2 - relazione geologica; 
 5)  R3 - norme di attuazione; 
 6)  R4 - previsioni di spesa; 
 7)  D1 - corografia, 1:25.000; 
 8)  D2 - planimetria stralcio P.R.G. Belpasso, 1:10.000; 
 9)  D2.1 - planimetria stralcio PRASI (D.P.C.M. 27 febbraio 1968), 1:5.000; 
10)  D2.2 - planimetria stralcio P.R.G. Belpasso, 1:2.000; 
11)  D3 - planimetria generale zonizzazioni: 1ª fase, 1:4.000; 
12)  D4 - planimetria generale zonizzazioni: 2ª fase, 1:4.000; 
13)  D5 - planimetria piano lotti, 1:4.000; 
14)  D6 - planimetria viabilità, 1:4.000; 
15)  D7 - sezioni tipo, profili stradali tratti C, D, E1, F1, F2, 1:200, 1:10, 1:200, 1:2.000; 
16)  D8 - profili stradali tratti G, H, I, 1:200, 1:2.000; 
17)  D9 - profili stradali tratti L, M, N, O, P, 1:200, 1:2.000; 
18)  D10 - planimetria generale inquadramento sistema idrico, 1:10.000; 
19)  D11 - planimetria generale rete idrica potabile, 1:4.000; 
20)  D12 - planimetria generale rete idrica industriale, 1:4.000; 
21)  D13 - planimetria generale rete antincendio, 1:4.000; 
22)  D14 - planimetria generale inquadramento sistema fognario, 1:10.000; 
23)  D15 - planimetria rete fognante acque bianche, 1:4.000; 
24)  D16 - planimetria rete fognante acque nere, 1:4.000; 
25)  D17 - planimetria rete elettrica pubblica, 1:4.000; 
26)  C1.1 - piano particellare su foglio catastale 69, 1:4.000; 
27)  C1.2 - piano particellare su foglio catastale 70, 1:4.000; 
28)  C1.3 - piano particellare su foglio catastale 75, 1:4.000; 
29)  C1.4 - piano particellare su foglio catastale 76, 1:4.000; 
30)  C1.5 - piano particellare su foglio catastale 77, 1:4.000; 
31)  C2 - elenco ditte e stima; 

Elaboratori denominati "Rev. 2":
32)  R1 - relazione generale 
33)  R2 - relazione geologica; 
34)  R3 - norme di attuazione; 
35)  R4 - previsioni di spesa; 
36)  D1 - corografia, 1:25.000; 
37)  D2 - planimetria stralcio P.R.G. Belpasso, 1:10.000; 
38)  D2.1 - planimetria stralcio PRASI (D.P.C.M. 27 febbraio 1968), 1:5.000; 
39)  D2.2 - planimetria stralcio P.R.G. Belpasso, 1:2.000; 
40)  D3 - planimetria generale zonizzazioni: 1ª fase, 1:4.000; 
41)  D4 - planimetria generale zonizzazioni: 2ª fase, 1:4.000; 
42)  D5 - planimetria piano lotti, 1:4.000; 
43)  D6 - planimetria viabilità, 1:4.000; 
44)  D7 - sezioni tipo, profili stradali tratti C, D, E1, F1, F2, 1:200, 1:10, 1:200, 1:2.000; 
45)  D8 - profili stradali tratti G, H, I, 1:200, 1:2.000; 
46)  D9 - profili stradali tratti L, M, N, O, P, 1:200, 1:2.000; 
47)  D10 - planimetria generale inquadramento sistema idrico, 1:10.000; 
48)  D11 - planimetria generale rete idrica potabile, 1:4.000; 
49)  D12 - planimetria generale rete idrica industriale, 1:4.000; 
50)  D13 - planimetria generale rete antincendio, 1:4.000; 
51)  D14 - planimetria generale inquadramento sistema fognario, 1:10.000; 
52)  D15 - planimetria rete fognante acque bianche, 1:4.000; 
53)  D16 - planimetria rete fognante acque nere, 1:4.000; 
54)  D17 - planimetria rete elettrica pubblica, 1:4.000; 
55)  C1.1 - piano particellare su foglio catastale 69, 1:4.000; 
56)  C1.2 - piano particellare su foglio catastale 70, 1:4.000; 
57)  C1.3 - piano particellare su foglio catastale 75, 1:4.000; 
58)  C1.4 - piano particellare su foglio catastale 76, 1:4.000; 
59)  C1.5 - piano particellare su foglio catastale 77, 1:4.000; 
60)  C2 - elenco ditte e stima. 


Art. 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, i vincoli di destinazione del presente piano hanno efficacia per la durata di 10 anni dalla data del presente decreto.

Art. 5

Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Catania ed il comune di Belpasso sono onerati, rispettivamente per le competenze attribuite agli stessi dalla vigente normativa, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2567)
Torna al Sommariohome





DECRETO 13 dicembre 2000.
Annullamento parziale del decreto 24 giugno 1997, concernente approvazione dei programmi costruttivi adottati dal comune di Siracusa con deliberazione n. 104 del 12 settembre 1996.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali regolanti l'edilizia residenziale pubblica ed in particolare le leggi regionali n. 22 del 6 aprile 1996 e n. 25 del 24 luglio 1997;
Visto il decreto n. 285/DRU del 24 giugno 1997, con il quale, in esito alla richiesta avanzata dal comune diSiracusa con foglio n. 29691 del 14 aprile 1997, questo Assessorato ha approvato, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, i programmi costruttivi adottati dallo stesso comune con la deliberazione consiliare n. 104 del 12 settembre 1996;
Viste le diverse note prodotte dal gruppo XXVII della D.R.U., precipuamente la nota n. 310/98 del 9 dicembre 1998, con cui, nel manifestare l'opportunità di provvedere all'annullamento in autotutela del citato decreto, sono stati evidenziati i vizi formali e di legittimità da cui lo stesso risulta gravato tra i quali, in particolare, la violazione dell'art. 16, 3° comma, della legge regionale n. 71/78 nonché la violazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81;
Visti gli atti conseguenti ai citati rilievi e diretti all'accertamento degli effetti prodotti ai fini della valutazione dell'interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento del provvedimento n. 285/97 di approvazione dei programmi costruttivi del comune diSiracusa;
Vista la nota del gruppo XXVII prot. n. 130/99 del 20 maggio 1999, con la quale, in dipendenza degli esiti ispettivi, è stata formulata la proposta di annullamento del decreto in argomento con salvezza degli effetti alla data prodotti e rinviando ogni considerazione in ordine alle concessioni edilizie n. 28/98 e 29/98 in quanto oggetto di problematiche discendenti dall'apposizione di vincolo da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali ai sensi della legge n. 1497/39;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 7817 del 16 giugno 1999, con cui si è data comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento;
Vista l'ulteriore nota del gruppo XXVII, prot. n. 239 del 31 ottobre 2000, con cui, a seguito degli ulteriori accertamenti volti ad aggiornare lo stato di attuazione degli interventi costruttivi approvati con il citato decreto n. 285/97, viene proposto, stante l'interesse attuale e concreto al completamento delle opere in relazione allo stato dei lavori e comunque fino al completamento degli stessi interventi, di riconfermare le previsioni del decreto n. 285/97, in conseguenza del quale sono state rilasciate le concessioni edilizie di seguito elencate, con esclusione delle C.E. n. 24, 25, 26, 27 e 34 i cui lavori non risultano iniziati:
-  n. 19 del 16 dicembre 1997: impresa COE per n. 80 alloggi in via Lentini;
-  n. 20 del 24 dicembre 1997: impresa Mela per n. 15 alloggi frazione Cassibile, compr. C3/52;
-  n. 21 del 24 dicembre 1997: impresa Mela per n.32 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 22 del 24 dicembre 1997: impresa Mela per n. 33 alloggi frazione Cassibile;
-  n. 23 del 29 dicembre 1997: coop. Edil Primavera 87 per n.24 alloggi in Belvedere;
-  n. 24 del 29 dicembre 1997: soc. Saccuzzo Gaetano per n. 50 alloggi in Belvedere;
-  n. 25 del 29 dicembre 1997: soc. Saccuzzo Gaetano per n. 30 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 26 del dicembre 1997: coop. Terzocchio per n. 1 alloggio in contrada Pizzuta;
-  n. 27 del 30 dicembre 1997: coop.Calore Casa 90 per n. 26 alloggi in contrada Conigliaro;
-  n. 28 del 23 ottobre 1998: Il Gabbiano Residence per n. 37 alloggi in S. Panagia;
-  n. 29 del 23 ottobre 1998: impresa Mela ex Marsiglia per n. 23 alloggi in S. Panagia;
-  n. 31 del 6 aprile 1999: coop. Terzocchio n. 39 alloggi via Don L. Sturzo;
-  n.32 del 6 maggio 1999: coop. Oasi 84 per n. 12 alloggi in via Lentini;
-  n. 33 del 20 maggio 1999: coop. prof. Grillo per n. 30 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 34 del 20 maggio 1999: coop. Splendente per n. 24 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 35 del 24 giugno 1999: coop. La Fedelissima per n. 23 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 36 del 29 giugno 1999: coop. Horeb per n.20 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.37 del 2 luglio 1999: coop. Ugo La Malfa per n. 35 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.38 del 16 agosto 1999: coop. Casa Giovani per n. 37 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.39 del 24 settembre 1999: coop. S. Lucia per n. 16 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.40 del 24 settembre 1999: coop. Costa d'Oro per n. 16 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.41 del 22 novembre 1999: coop. Il Delfino per n. 40 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.42 del 23 novembre 1999: coop. Futura Speranza 2000 per n. 24 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.43 del 25 novembre 1999: coop. Calore Casa 90 per n. 36 alloggi in Belvedere;
Ritenuto, in considerazione dei gravami evidenziati con gli atti sopracitati, di dovere procedere all'annullamento parziale del decreto n. 285 del 24 giugno 1997 riconfermando, così come proposto dal gruppo XXVII con la nota n. 239 del 31 ottobre 2000, le previsioni dello stesso riguardo agli interventi iniziati in relazione allo stato degli effetti dagli stessi prodotti;

Decreta:


Art. 1

E' annullato parzialmente, per le violazioni rilevate negli atti in premessa citati, il decreto n. 285/DRU del 24 giugno 1997 con cui sono stati approvati i programmi costruttivi del comune diSiracusa adottati con delibera consiliare n. 104/96, riconfermando lo stesso, in ragione dell'interesse pubblico attuale e concreto, limitatamente agli interventi costruttivi di seguito elencati, e fino al completamento degli stessi, i cui lavori risultano iniziati:
-  n. 19 del 16 dicembre 1997: impresa COE per n. 80 alloggi in via Lentini;
-  n. 20 del 24 dicembre 1997: impresa Mela per n. 15 alloggi frazione Cassibile, compr. C3/52;
-  n. 21 del 24 dicembre 1997: impresa Mela per n.32 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 22 del 24 dicembre 1997: impresa Mela per n. 33 alloggi frazione Cassibile;
-  n. 23 del 29 dicembre 1997: coop. Edil Primavera 87 per n.24 alloggi in Belvedere;
-  n. 28 del 23 ottobre 1998: Il Gabbiano Residence per n. 37 alloggi in S. Panagia;
-  n. 29 del 23 ottobre 1998: impresa Mela ex Marsiglia per n. 23 alloggi in S. Panagia;
-  n. 31 del 6 aprile 1999: coop. Terzocchio n. 39 alloggi via Don L. Sturzo;
-  n.32 del 6 maggio 1999: coop. Oasi 84 per n. 12 alloggi in via Lentini;
-  n. 33 del 20 maggio 1999: coop. prof. Grillo per n. 30 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 35 del 24 giugno 1999: coop. La Fedelissima per n. 23 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n. 36 del 29 giugno 1999: coop. Horeb per n.20 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.37 del 2 luglio 1999: coop. Ugo La Malfa per n. 35 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.38 del 16 agosto 1999: coop. Casa Giovani per n. 37 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.39 del 24 settembre 1999: coop. S. Lucia per n. 16 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.40 del 24 settembre 1999: coop. Costa d'Oro per n. 16 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.41 del 22 novembre 1999: coop. Il Delfino per n. 40 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.42 del 23 novembre 1999: coop. Futura Speranza 2000 per n. 24 alloggi in contrada Pizzuta;
-  n.43 del 25 novembre 1999: coop. Calore Casa 90 per n. 36 alloggi in Belvedere.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato al comune diSiracusa per gli adempimenti conseguenziali nonché pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2000.51.2581)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2000, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 23 depositato il 21 dicembre 2000
ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1078, 459, 487, 666, 783, 811, 823, 858, 905, 911, 1091, 1102.2.XII - I stralcio dal titolo "Norme sull'ordinamento degli enti locali" pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 11 dicembre 2000.
Nel corpo del provvedimento legislativo, che introduce nell'ordinamento siciliano le norme innovative della legge n. 265/99 in materia di autonomie locali adeguandole e coordinandole al previgente sistema regionale, è stata introdotta, con emendamento d'aula, la disposizione dell'art. 28 che dà adito a censure di natura costituzionale.
La cennata norma, infatti, prevede che "Le aree metropolitane di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Regione di individuazione delle medesime".
Orbene, per una migliore intelligenza della disposizione, che a una prima lettura potrebbe ritenersi pleonastica e priva di incidenza rispetto a quanto già stabilito dall'art. 19 della legge regionale n. 9/86, occorre premettere un breve excursus sullo stato di attuazione delle aree metropolitane in Sicilia.
Com'è noto la legge regionale n. 9/86 ha interamente ed organicamente disciplinato l'istituzione e le funzioni delle Province regionali in conformità al dettato statutario degli articoli 14 lett. O) e 15.
Precorrendo gli orientamenti del legislatore nazionale, quello siciliano ha previsto la costituzione delle aree metropolitane, configurandole, però, non come enti a se stanti ed autonomi, bensì come semplici delimitazioni territoriali, individuate d'intesa con gli enti locali interessati, che comportano l'esercizio di ulteriori funzioni da parte delle province regionali comprendenti le aree, avvalendosi delle aziende municipalizzate esistenti ovvero promuovendo la costituzione di gestioni comuni con le amministrazioni comunali o stipulando con queste ultime apposite convenzioni.
Successivamente con l'art. 52 della legge regionale n. 26 del 1993, modificata dall'art. 1 della legge regionale n. 41/96, è stato disposto che "per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementati del 50 per cento".
Soltanto nell'agosto del 1995, dopo un complesso iter procedimentale, sono stati emanati tre decreti del Presidente della Regione con cui vengono individuate le aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
Medio tempore, tuttavia, alcune amministrazioni avevano provveduto a determinare la nuova misura dell'indennità di carica dei propri amministratori inducendo l'Assessore regionale per gli enti locali ad emanare la circolare del 30 marzo 1998, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 17 del 4 aprile 1998, sulla scorta dei pareri resi nel 1997 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
In detta circolare, nell'esplicitare che l'incremento delle indennità di carica e di presenza, previsto per le aree metropolitane dal citato art. 52, legge regionale n. 26/93, è subordinato alle due condizioni della costituzione della forma gestionale e dell'esercizio effettivo delle funzioni e che, pertanto, lo stesso non poteva essere riconosciuto agli amministratori degli enti locali interessati, si demandavano alle amministrazioni le determinazioni conseguenti.
Talune amministrazioni hanno proceduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte e sui relativi provvedimenti è sorto contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa.
Nell'intento di sanare siffatta situazione, il legislatore regionale ha approvato il 20 agosto del 1998, nel contesto del ddl. n. 743 dal titolo "Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente il rinnovo del Comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5, dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26", la norma dell'art. 3, definita di interpretazione autentica, che è stata impugnata da questo Commissariato per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione.
Tale disposizione riconduceva, infatti, al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, la decorrenza dell'incremento dell'indennità agli amministratori locali.
Su siffatta norma codesta Ecc.ma Corte non ha avuto modo di pronunciarsi in quanto il Presidente della Regione, a seguito di apposito ordine del giorno approvato dall'Assemblea, ha promulgato la legge con il n. 23, omettendo l'art. 3, impugnato.
Quanto premesso vale a dimostrare che l'intento sotteso all'attuale disposizione è quello di legittimare con una "fictio legis" la corresponsione dell'indennità maggiorata sin dal momento della individuazione delle aree metropolitane, venendo con ciò ad interferire in procedimenti giurisdizionali in corso che hanno già dato luogo al diniego di provvedimenti cautelari, stante l'assenza del fumus boni iuris.
L'individuazione del menzionato intento del legislatore consente di attribuire una ratio alla norma che altrimenti sarebbe affetta da illogicità manifesta.
Si ritiene invero priva di senso giuridico l'asserzione che le aree metropolitane "si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti di individuazione delle medesime.".
La determinazione delle aree, infatti, non comporta l'istituzione di un ente, non essendo questa come già detto la connotazione giuridica che la legislazione regionale attribuisce loro, ma costituisce soltanto il necessario presupposto per porre in essere le ulteriori attività decisionali in ordine alla forma di gestione che consentirà poi l'effettivo esercizio delle relative funzioni.
In conclusione la norma in esame, sia che la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non conformi alle vigenti leggi, sia che la si consideri quale affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente, è censurabile nel primo caso per violazione degli articoli 3, 97 e 103 Cost. e nel secondo per illogicità manifesta ex artt. 3 e 97 Cost.
Per questi motivi

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto
Impugna

l'art. 28 del disegno di legge n. 1078, 459, 487, 666, 783, 811, 823, 858, 905, 911, 1091, 1102.2.XII - I stralcio dal titolo "Norme sull'ordinamento degli enti locali" approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2000 per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  Il Commissario dello Stato 
  per la Regione siciliana: ROMAGNOLI 

(2001.2.77)
Torna al Sommariohome





PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che negli anni 1998 e 1999 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Presidenza della Regione siciliana;
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Ente siciliano per la promozione industriale;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino;
-  Istituto autonomo case popolari della Provincia di Agrigento;
-  Istituto autonomo case popolari della Provincia di Enna;
-  Istituto autonomo case popolari della Provincia di Ragusa;
-  Istituto autonomo case popolari della Provincia di Siracusa;
-  Ufficio del Genio civile di Caltanissetta;
-  Ufficio del Genio civile di Ragusa

(Si omettono gli allegati)

(2000.49.2494)
Torna al Sommariohome



- (2000.50.2559)


ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione ad alcune ditte di codici di identificazione alfa numerici per gli impianti di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e per gli oli di oliva vergini.


Con decreti nn. 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292 e 3293 del 12 settembre 2000 e con decreti nn. 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717 e 4718 del 24 novembre 2000 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste sono stati attribuiti alle ditte, che hanno presentato istanza ai sensi del Reg. (CE) n. 2815/98 e del decreto n. 1760 del 14 giugno 2000, i seguenti codici di identificazione alfanumerici per gli impianti di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e per gli oli di oliva vergini.
Provincia di Palermo
PA001 - Ditta Manfredi Barbera & F. S.p.A. (Palermo), decreto n. 3285.
PA002 - Azienda agricola Di Lorenzo Renato (Palermo - Monreale), decreto n. 4711.
PA003 - Azienda agricola Manzella e Iannello (Palermo - Caccamo), decreto n. 4712.
PA004 - Società cooperativa Il Frantoio (Palermo - Partinico), decreto n. 4717.
PA005 - Tomasello Oli s.r.l. (Palermo - Casteldaccia), decreto n. 4718.
PA006 - Oleificio Canzoneri Massimo (Palermo - Prizzi), decreto n. 4714.
Provincia di Messina
ME001 - Oli Meo di Meo F.sco & C. s.n.c. (Messina S. Filippo del Mela), decreto n. 3286.
ME002 - A.P.O.M. (Messina Torrenova), decreto n. 3287.
ME003 - Oleificio Bucca s.r.l. (Messina - S. Filippo del Mela), decreto n. 3288.
Provincia di Catania
CT001 - Oleificio dr. Natale Cuscunà (Catania - Biancavilla), decreto n. 3289.
Provincia di Siracusa
SR001 - Ditta Tarascio Antonino s.n.c. (Siracusa), decreto n. 3290.
Provincia di Enna
EN001 - Oleificio Minissale Caterina (Enna - Leonforte), decreto n. 4716.
Provincia di Caltanissetta
CL001 - Oleificio Polizzi Michela (Caltanissetta), decreto n. 3291.
Provincia di Agrigento
AG001 - Oleificio Bonolio s.a.s. (Agrigento - Sciacca), decreto n. 3292.
AG002 - Oleificio Valparadiso s.r.l. (Agrigento - Camastra), decreto n. 4713.
AG004 - Aziende agricole R.A.V. s.r.l. (Agrigento - Sciacca), decreto n. 4715.
Provincia di Trapani
TP001 - Azienda agricola Rizzo di Pennello Ignazia (Trapani - Custonaci), decreto n. 3293.
(2000.51.2593)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti integrazione del decreto 14 settembre 2000, relativo all'individuazione nell'ambito del territorio regionale delle unità valutative Alzheimer per la diagnosi, cura e monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico dei pazienti colpiti dal morbo di Alzheimer.


Con decreto n. 33655 del 27 dicembre 2000 dell'Assessore per la sanità è stato integrato l'allegato A del decreto n. 32752 del 14 settembre 2000 con l'individuazione dell'Unità di valutazione Alzheimer:
-  Dipartimento salute mentale Catania 6 Acireale - Giarre, via Piemonte, 13 - Acireale;
-  Dipartimento salute mentale Catania 2 Paternò-Gravina, via Livorno c/o Presidio ospedaliero S. Salvatore - Paternò.
(2001.3.114)


Con decreto n. 33791 dell'8 gennaio 2001 dell'Assessore per la sanità è stato integrato l'allegato A del decreto n. 32752 del 14 settembre 2000 con l'individuazione dell'Unità di valutazione Alzheimer:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 diSiracusa - Dipartimento salute mentale Siracusa 3 - Centro salute mentale di Noto, via Montessori, 1 - Tel0931/890613 - Noto.
(2001.3.115)


Con decreto n. 33792 dell'8 gennaio 2001 dell'Assessore per la sanità è stato integrato l'allegato A del decreto n. 32752 del 14 settembre 2000 con l'individuazione dell'Unità di valutazione Alzheimer:
-  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - Unità operativa di neurologia, piazzetta Salerno - Tel. 091/7808111 - Palermo.
(2001.3.117)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. 7372.
Programma promozionale anno 2000.

Alle Camere di commercio dell'Isola
Alle Commissioni provinciali dell'artigianato c/o le Camere di commercio dell'Isola
Alle Associazioni industriali dell'Isola
Alle Associazioni piccoli industriali dell'Isola
Alle Organizzazioni cooperative dell'Isola -  C.C.I. -  Lega -  A.G.C.I. -  U.N.C.I.
All'UCI - Unione coltivatori italiani dell'Isola
Alle Federazioni regionali coltivatori diretti dell'Isola
Alla Confagricoltura regionale dell'Isola
All'Istituto regionale vite e vino
Alla Confederazione italiana agricoltori dell'Isola
Alle Organizzazioni artigianali di categoria dell'Isola -  C.N.A. -  C.A.S.A. -  C.L.A.A.I. -  Confartigianato
Al Distretto minerario di Catania
Al Distretto minerario di Palermo
All'I.C.E.
Si comunica che con decreto n. 2184 del 15 dicembre 2000, ad integrazione e modifica del programma promozionale 2000, approvato con decreto n. 989/00, è stata prevista la partecipazione di questo Assessorato alle seguenti manifestazioni:
Settore lapideo estero
-  Arabian Stone Fair - Dubai - 5-8 febbraio 2001;
-  Workshop in Australia - Sidney - giugno 2001;
Settore agroalimentare estero
-  Missione economica di operatori in Giappone - Tokyo - aprile 2001.
Iniziative multisettoriali
-  Acquacoltura International 2001 - Verona - 26-28 aprile 2001 (settore pesca-agroalimentare);
-  Workshop in Polonia - aprile 2001 (settore agroalimentare e lapideo).
Le aziende interessate a partecipare alle iniziative suddette dovranno compilare l'istanza di partecipazione secondo l'allegato modello.
Fatta eccezione per la richiesta di adesione alla Fiera Arabian Stone Fair, per la quale, per l'imminenza della data di svolgimento, l'istanza dovrà essere presentata a mezzo fax al n. 091/6969553 entro e non oltre il 9 gennaio 2001, le altre istanze di partecipazione dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana allo scrivente Assessorato - gruppo XI - attività promozionali - via degli Emiri, 45 - Palermo.
In armonia alle vigenti disposizioni, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  certificato di iscrizione nel registro delle imprese, recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla Camera di commercio competente per territorio;
-  ricevuta del deposito di L. 1.000.000 per ciascuna manifestazione, effettuato presso il Banco di Sicilia - Cassa regionale a favore di questo Assessorato.
Contestualmente, con riferimenti all'iniziativa multisettoriale Show Room di Buenos Aires, inclusa nel decreto n. 989/00, nella considerazione che per la stessa è prevista una durata di mesi 8, le ditte, ove interessate, potranno trasmettere, entro i termini di cui sopra (30 giorni) e corredate della documentazione suddetta, le istanze di partecipazione.
La presente circolare ed il suddetto decreto n. 2184 del 15 dicembre 2000 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: SPERANZA 


Allegato
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
PROGRAMMA PROMOZIONALE 2000
FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE A MANIFESTAZIONE

Da inviare a:
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Gruppo XI - Attività promozionale via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo fax 091/6969553 - tel. 091/6969437
Il sottoscritto ................................................... rappresentante legale della ditta ................................................... ...................................................
avente sede a ................................................... in via ................................................... c.a.p. ..................................... tel. .......................................... fax................................................... P. IVA/Cod. fisc. ...................................................
chiede di partecipare alle seguenti manifestazioni incluse nel programma promozionale 2000 approvato con decreto n. 2184 del 15 dicembre 2000 a modifica ed integrazione del decreto n. 989/2000
(indicare in ordine di preferenza):
Italia ...................................................
......................................................................................................
(indicare altra eventuale preferenza)
Estero...................................................
............................................................................................................................................................................................................
(indicare altra eventuale preferenza)
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:

Tipologia dettagliata della produzione ...................................................
......................................................................................................
Livello qualitativo ...................................................
Capacità produttiva dell'azienda in termini di volume potenziale di affari ...................................................
...................................................
...................................................
Volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma specificando la parte di esso relativo alle vendite effettuate fuori dal territorio isolano ed a quelle effettuate all'estero ...................................................
...................................................
...................................................
Numero dei dipendenti ...........................................
Eventuali disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazioni stabili all'estero ...................................................
...................................................
dichiara inoltre:
-  di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
-  di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
-  di impegnarsi a non essere comunque presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'impresa verrà, eventualmente, ammessa a partecipare;
-  di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigenti negli Stati esteri dove si intende esportare;
-  di avere preso visione del decreto presidenziale n. 9 del 5 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998;
-  di non avere subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali e fallimentari.
Per il settore agroalimentare
-  di non essere incorsa nell'ultimo quinquennio in condanne per reati in ordine a frodi alimentari o contro leggi e normative sanitarie vigenti in materia.
Timbro e firma legale rappresentante
...................................................



Da compilare in ogni sua parte a macchina o stampatello chiaro e leggibile ed inviare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare di riferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2001.2.19)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 9 gennaio 2001, n. 2.
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione - Contributo anno 2000.

A tutti i comuni della Sicilia
Con la circolare n. 593 dell'8 marzo 2000, nonché con "la nota di precisazioni prot. n.1149 del 7 aprile 2000", sono state impartite alle amministrazioni comunali le necessarie disposizioni e fornite le informazioni utili per potere accedere all'assegnazione delle somme previste dal Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dette somme sono state utilizzate per il contributo integrativo ai canoni di locazione pagati dai conduttori di alloggi nel corso dell'anno 1999.
Per la medesima finalità è stato previsto in Sicilia, per l'anno 2000, secondo quanto deliberato dal C.I.P.E. su proposta del Ministero dei lavori pubblici, uno stanziamento di L. 41.307.000.000.
I requisiti minimi che i conduttori devono possedere per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle riserve assegnate al fondo nazionale ed i criteri per la determinazione degli stessi, nonché gli adempimenti da porre in essere da parte delle Regioni e dei comuni (ai sensi degli artt. 1 e 2 del del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999), sono invariati, e cioè:
Requisiti minimi per l'accesso al fondo
I requisiti minimi per beneficiare dei contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/98 sono stati fissati con l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 e sono:
a)  reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (per l'anno 2000 detto importo assomma a complessive L. 18.746.000);
b)  reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (per la Sicilia, per l'anno 2000 detto importo ammonta a L. 21.615.000 così determinato con decreto Assessorato dei lavori pubblici n. 217 del 23 marzo 2000).
Adempimenti
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente circolare, i comuni dovranno predisporre e rendere pubblico il bando per l'accesso al fondo da parte di coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi, così come sopra precisato.
L'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1999 ha fissato rispettivamente in L. 6.000.000 e L. 4.500.000 annui i limiti massimi del contributo annuo per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 1 del medesimo decreto.
Occorre precisare che il citato art. 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1999 al comma 4 prevede la possibilità che il contributo da assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25% nel caso in cui i nuclei familiari richiedenti includano ultra sessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.
In alternativa all'incremento di cui sopra, il limite di reddito annuo indicato alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 può essere innalzato fino ad un massimo del 25%.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando da parte dei comuni, gli aventi diritto dovranno far pervenire agli stessi comuni, le loro richieste corredate da contratto di locazione regolarmente registrato, nonché da apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109 in cui si autocertifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare da assumere a riferimento, tenendo presente che tale importo dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Deve essere altresì indicato che l'alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Tali informazioni dovranno essere raccolte ed elaborate tenendo conto che i richiedenti rientrino nella fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1, art. 1, oppure alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo del decreto 7 giugno 1999.
Entro ulteriori 30 giorni i comuni, raccolte le richieste di accesso al fondo ed elaborata la graduatoria, dovranno far pervenire a questo Assessorato regionale dei lavori pubblici delle schede sintetiche contenenti:
-  il numero complessivo delle domande pervenute;
-  l'incidenza media del canone sul reddito;
-  il reddito medio dei nuclei familiari.
Sulla base di dati forniti dai comuni e basandosi sui parametri di cui sopra potrà essere determinata la richiesta effettiva di accesso al Fondo, l'entità del fabbisogno e la gravità dello stesso.
Questo Assessorato, analizzati i dati, provvederà a ripartire tra tutti i comuni che faranno pervenire le comunicazioni contenenti le informazioni come sopra descritte, la disponibilità economica attualmente esistente entro i successivi 45 giorni.
Tale adempimento consentirà ai comuni di provvedere alla definizione della graduatoria ed alla erogazione dei contributi agli aventi diritto.
Si ricorda che le amministrazioni comunali possono concorrere con propri fondi alla realizzazione degli interventi finanziari relativi alla normativa in argomento così come previsto dall'art. 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tale evenienza dovranno dare comunicazione a questo Assessorato circa l'entità dell'impegno finanziario che intendono assumere.
Relativamente al calcolo materiale per la determinazione dei singoli contributi da erogare agli aventi diritto, anche per fugare perplessità manifestate da più amministrazioni comunali e ad interpretazione dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 7 giugno 1999, si ritiene opportuno chiarire che, ove l'amministrazione comunale non intervenga finanziariamente con propri fondi, la quota di canone equivalente al 14% o al 24% del reddito, a seconda che l'avente diritto rientri nella fascia a) o b) di cui all'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, rimane a carico del beneficiario stesso. Da ciò discende che, ove il reddito dichiarato sia nullo, e le somme messe a disposizione da questo Assessorato sufficienti, il finanziamento sarà equivalente all'intero canone di locazione, senza operare, pertanto, alcuna detrazione.
Le ulteriori precisazioni ed i chiarimenti contenuti nella nota n. 1149 del 7 aprile 2000, si intendono integralmente richiamati e facenti parte della presente circolare.Si invita pertanto a tenerne debito conto nell'espletamento delle procedure relative all'attuazione delle disposizioni di cui in oggetto.
  L'Assessore: LO GIUDICE 

(2001.3.155)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 5/AG.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1964, n. 451 e art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Proroga dei termini per l'assegnazione dei giovani.
Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego
e, p.c.  Alla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana - Ufficio di Presidenza 

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'I.N.P.S. Direzione centrale entrate contributive
Alla sede I.N.P.S. della Regione Sicilia
Ai gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell'Assessorato regionale del lavoro
1)  Piani straordinari di inserimento professionale
Con circolare assessoriale 28 novembre 2000, n. 1/AG, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 1° dicembre 2000 (n. 30), sono state impartite direttive circa l'attuazione di un piano per l'utilizzazione di n. 5.500 giovani con i piani di inserimento professionale, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego con delibere n. 34 e n. 38 adottate rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 2000 e 21 luglio 2000.
Al punto 2 della suddetta circolare veniva disposto, tra l'altro, che le procedure di assegnazione dei giovani da parte delle sezioni circoscrizionali per l'impiego dovevano espletarsi entro e non oltre 45 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare medesima nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Premesso quanto sopra, nella considerazione che pervengono da parte di alcuni enti convenzionati, rientranti nel piano cui sopra è cenno, richieste di proroga circa le procedure di assegnazione dei giovani, a parziale modifica di quanto stabilito al punto 2 della circolare assessoriale 28 novembre 2000, n. 1/AG, il termine per dette procedure è prorogato al 16 febbraio 2001.
Si ribadisce, altresì, che entro e non oltre il termine di cui sopra è cenno, ciascun ente convenzionato è onerato, pena la revoca della convenzione stipulata, di assolvere a quanto previsto al punto 1 della circolare assessoriale 28 novembre 2000, n. 1/AG, ovvero, trasmettere la delibera con la quale ciascun ente convenzionato procede all'individuazione, sulla base di criteri oggettivi, dei soggetti utilizzatori che risulteranno assegnatari di giovani, unitamente all'elenco delle imprese effettivamente beneficiarie della misura in parola, con a fianco indicato il numero dei giovani che possono essere assegnati all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro, all'Ispettorato provinciale del lavoro, alla sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, competenti per territorio.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2001.3.120)
Torna al Sommariohome





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Programma di interventi di cui ai fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, fondi ex-Gescal, bienni 1992-1993 e 1994-1995 e maggiori oneri 1995 e triennio 1996-1998. Rimodulazione - Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 26 giugno 2000 - Revoche deliberazioni della Giunta regionale n. 439 del 20 dicembre 1996, n. 228 del 19 agosto 1999 e n. 387 del 30 dicembre 1999 - Rimodulazione 1ª tranche per un ammontare complessivo di L. 593.651.110.193.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 22 settembre 2000 a pag. 56, vanno apportate le seguenti rettifiche:


(2000.3.142)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -