REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2001 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 21 dicembre 2000.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Sant'Elia Meti in agro di Avola e Noto  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania  pag.


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di Grammichele.
  pag.


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo  pag.


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di Santo Stefano di Camastra  pag. 10 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 5 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 11 


DECRETO 7 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 13 


DECRETO 11 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 14 


DECRETO 21 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 14 

DECRETO 22 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 17 


DECRETO 27 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 19 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 20 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 20 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 21 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 22 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000  pag. 22 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 24 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 25 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000  pag. 26 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cannarella, con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore  pag. 27 


DECRETO 18 gennaio 2001.
Individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte  pag. 27 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 9 gennaio 2001.
Modifica del decreto 15 gennaio 1999, concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi ad enti di culto  pag. 28 


DECRETO 9 gennaio 2001.
Modifica del decreto 8 febbraio 2000, concernente criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali  pag. 30 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 23 novembre 2000.
Reinserimento della ditta Scollo Vito nella graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Ragusa  pag. 31 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 16 gennaio 2001.
Integrazione del decreto 8 maggio 1996, relativo a misure e modalità di erogazione sulle quote F.S.E., F.D.R. e Fondo regionale - P.O.P. 1994/1999  pag. 31 

Assessorato della sanità

DECRETO 21 dicembre 2000.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Cerda fino al 31 dicembre 1997  pag. 32 


DECRETO 25 gennaio 2001.
Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999  pag. 32 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 13 dicembre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un elettrodotto ricadente nei comuni di Nicosia, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Castel di Lucio  pag. 33 


DECRETO 18 dicembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sambuca di Sicilia  pag. 35 


DECRETO 4 gennaio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera  pag. 38 


DECRETO 8 gennaio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo all'ampliamento dell'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato del complesso ospedaliero Nesima di Catania  pag. 39 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Bagheria e Misilmeri per lavori di distribuzione irrigua nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distretto Eleuterio.   pag. 41 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. 1.
Procedure per la richiesta di contributi ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c), e 5 maggio 1979, n. 16   pag. 56 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 2000.
Costituzione dell'azienda faunistico-venatoria Sant'Elia Meti in agro di Avola e Noto.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 50 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto il proprio decreto n. 571 del 5 marzo 1998, di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 64/21 del 22 dicembre 1988, di affidamento della gestione sociale del territorio "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto";
Vista la richiesta avanzata dal sig. Giovanni Raudino, nato a Noto il 21 novembre 1953, ivi residente in via San Corrado fuori le mura n. 16, nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto, con sede in Noto, via Silvio Spaventa n. 19, di trasformazione dell'ex gestione sociale Cacciatori di Avola e Noto in azienda faunistico-venatoria da denominare Sant'Elia Meti;
Visto il programma pluriennale di attività;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa datata 24 giugno 2000, prot. n. 2742, con la quale il predetto ufficio data l'assenza di collaboratori tecnici, chiede che l'istruttoria della pratica venga affidata a funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato a cura del competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Sant'Elia Meti;
Vista la nota prot. n. 6674/T-B87A del 13 dicembre 2000, con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso favorevolmente il proprio parere in ordine all'istituzione della predetta azienda faunistico-venatoria;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Siracusa, prot. n. 17658/2000 dell'1 dicembre 2000, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' costituita l'azienda faunistico-venatoria Sant'Elia Meti in agro di Avola e Noto, contrade Meti, Sant'Elia, Cozzo Tondo, Talibelli, Pagliarelli e Giordano del comune di Avola e contrada San Giovanni, Spineta, Baronazzo, Castagno e Meti del comune di Noto, estesa complessivamente Ha. 864.20.78, in catasto al foglio di mappa 24, particelle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 54, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 81, 84, 85, 86, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 138; foglio di mappa 25, particelle 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 95, 155, 156, 158, 159, 163, 164 e 165; foglio di mappa 37, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349; foglio di mappa 64, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 54, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 94, 95, 98, 99, 102, 103 e 104 del comune di Avola per una superficie di Ha. 695.34.86 e foglio di mappa 163, particelle 1, 2, 4, 5, 13, 27, 28, 29, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 e 65; foglio di mappa 164, particelle 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61 e 62; foglio di mappa 186, particelle 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 180 e 201; foglio di mappa 208, particelle 65, 102, 104, 105, 106, 107, 117, 118, 134, 135, 136 e 137; foglio di mappa 221, particelle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 54, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155, 165, 174 e 182 del comune di Noto per una superficie di Ha. 168.85.92.

Art. 2

La presente concessione ha la durata di anni 10 a far data dal presente decreto.

Art. 3

E' fatto obbligo al sig. Giovanni Raudino, nato a Noto il 21 novembre 1953, ivi residente in via San Corrado fuori le mura n. 16, nella qualità di presidente pro-tempore dell'associazione venatoria Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto, con sede in Noto via Silvio Spaventa n. 19, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 571 del 5 marzo 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  CUFFARO 

(2001.2.23)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, con il quale sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative;
Visto il decreto interassessoriale n. 35 del 4 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale è stata ristrutturata ed approvata la pianta organica dell'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania;
Visto il decreto interassessoriale n. 37 del 4 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale è stata ristrutturata ed approvata la pianta organica dell'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania;
Visto il decreto n. 243/DIR. del 31 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 2380 del 15 settembre 2000, con il quale è stato disposto il dimensionamento della rete scolastica regionale, e conseguentemente, l'Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania è stato accorpato all'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000, con il quale l'Istituto tecnico regionale per attività sociali di Catania, con sede aggregata Istituto professionale per ciechi T.A. Gioeni di Catania, assume la denominazione di Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania;
Considerato di dovere unificare le tabelle organiche degli istituti sopracitati, adeguandola all'organico del personale direttivo, docente e non docente determinatasi con l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, è approvata l'allegata tabella organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  GRANATA 


(Si omette la tabella)

(2001.1.4)
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i


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di Grammichele.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 34;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201del 10 agosto 2000, con il quale sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri ed i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle istituzioni scolastiche ed educative;
Visto il decreto presidenziale n. 65 del 3 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 19 maggio 2000, con il quale è stata ristrutturata ed approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele;
Visto il decreto n. 243/DIR del 31 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 2380 del 15 settembre 2000, con il quale è stato disposto il dimensionamento della rete scolastica regionale;
Considerato di dovere adeguare la pianta organica dell'istituto predetto all'organico del personale direttivo, docente e non docente determinatosi con l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001 in quanto, con l'entrata in vigore della nuova normativa in sede di dimensionamento le figure del preside e del responsabile amministrativo hanno assunto una nuova denominazione, mentre, l'organico del personale docente e non docente ha subito rispettivamente aumento e contrazione di posti;
Considerato di dovere mantenere in pianta organica massimo tre laboratori per ogni sezione funzionante, analogamente come avviene nelle istituzioni scolastiche statali;
Ritenuto di dovere mantenere in pianta organica il laboratorio di arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici (arte applicata per la decorazione ceramica), classe di concorso 8/D, sino a quando l'insegnante titolare resterà in servizio, dopo di che soppresso;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, è approvata la tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di Grammichele.
Il presente decreto non è soggetto a preventivo visto della Ragioneria centrale.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  GRANATA 

(Si omette la tabella)

(2001.1.4)
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DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 34;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201del 10 agosto 2000, con il quale sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri ed i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;
Visto il decreto interassessoriale n. 33 del 4 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale è stata ristrutturata ed approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo;
Visto il decreto n. 243/DIR del 31 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 2380 del 15 settembre 2000, con il quale è stato disposto il dimensionamento della rete scolastica regionale;
Considerato di dovere adeguare la pianta organica dell'istituto predetto all'organico del personale direttivo, docente e non docente determinatosi con l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001 in quanto, con l'entrata in vigore della nuova normativa in sede di dimensionamento le figure del preside e del responsabile amministrativo hanno assunto una nuova denominazione, mentre, l'organico del personale docente e non docente ha subito rispettivamente aumento e contrazione di posti;
Considerato di dovere mantenere in pianta organica massimo tre laboratori per ogni sezione funzionante, analogamente come avviene nelle istituzioni scolastiche statali;
Considerato di dover mantenere in pianta organica il laboratorio di arte per la forgiatura e tiratura, classe di concorso 1/D, fino a quando uno dei tre titolari non cesserà dal servizio;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, è approvata la tabella organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo.
Il presente decreto non è soggetto a preventivo visto della Ragioneria centrale.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  GRANATA 

(Si omette la tabella)


(2001.1.4)
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DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di Santo Stefano di Camastra.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 34;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, con il quale sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;
Visto il decreto interassessoriale n. 34 del 4 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale è stata ristrutturata ed approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano di Camastra;
Visto il decreto n. 243/DIR. del 31 agosto 2000, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 2380 del 15 settembre 2000, con il quale è stato disposto il dimensionamento della rete scolastica regionale;
Considerato di dovere adeguare la pianta organica dell'istituto predetto all'organico del personale direttivo, docente e non docente determinatosi con l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, in quanto, con l'entrata in vigore della nuova normativa in sede di dimensio-namento le figure del preside e del responsabile amministrativo hanno assunto una nuova denominazione, mentre, l'organico del personale docente e non docente ha subito rispettivamente aumento e contrazione di posti;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, è approvata la tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di Santo Stefano di Camastra.
Il presente decreto non è soggetto a preventivo visto della Ragioneria centrale.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  GRANATA 

(Si omette la tabella)

(2001.1.4)


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,
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 5 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, riguardante: "Disposizione per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 24/2000;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

TITOLO II
RUBRICA 9 -  LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
CATEGORIA 5 - Vendita di beni e servizi

(Nuova istituzione)
  1883 Sanzioni amministrative e contributi esonerativi di cui all'art. 5 del la legge 12 marzo 1999, n. 68 da destinare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
18.311.020502.33741          P.M.      

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso.      - 335.520 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 4 -  COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA
CATEGORIA 3 -  Acquisto di beni e servizi

  33651 Spese per il funzionamento della commissione regionale per l'im- 
piego e per la relativa segreteria tecnica, ecc. .      + 300    
  33652 Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici dell'Ammi- 
nistrazione regionale del lavoro .      - 100 

(Nuova istituzione)
  33658 Spese per l'organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia. 
11.148.2.0802.010399      + 100    

CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  33708 Contributi alle imprese per assunzioni di lavoratori a tempo inde- 
terminato      + 50.000    

(Modificata denominazione)
  33720 Prosecuzione e finanziamento dei progetti di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e delle relative misure di fuoriuscita, finanziamento della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché prosecuzione delle attività e relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, della  
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.      + 183.100    

(Modificata denominazione)
  33732 Interventi per promuovere e finanziare progetti di formazione al- 
l'autoimpiego, ecc.      + 10.000    

(Nuova istituzione)
  33733 Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dall'art. 6 all'art. 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.  
11.151.2.08.02.010401      + 100    
  33735 Contributi ai datori di lavoro di cui all'art. 3 della legge regionale 
7 agosto 1997, n. 30, ecc.      - 100 

(Nuova istituzione)
  33736 Interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, per finanziare progetti di lavori socialmente utili, nonché l'importo integrativo di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo n. 468/97. 
11.161.2.08.02.010405.1.      + 1.120    
  33738 Spese per le finalità previste dall'art. 70, comma 2, della legge re-  
gionale 7 marzo 1997, n. 6      + 68.000    

(Nuova istituzione)
  33740 Prosecuzione degli interventi di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001.  
11.161.2.0802.010405.1.      + 22.000    

(Nuova istituzione)
  33741 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.  
12.161.2.0802.010405.1883.      + 1.000    

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.64)
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DECRETO 7 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;
Visto l'art. 2 della predetta legge che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici;
Vista la delibera Cipe 21 dicembre 1999, di approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1999;
Visto il decreto d'impegno del 20 giugno 2000, con il quale il Ministero del tesoro autorizza l'impegno e il versamento alla Regione Sicilia della somma di L. 8.365.803.110;
Vista la nota n. 29481 del 24 ottobre 2000, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario della somma di L. 8.366.803.110, ridotta a L. 8.365.803.110, come da decreto ministeriale;
Considerato che la somma di L. 8.365.803.110 risulta versata in data 12 luglio 2000 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le opportune variazioni al fine di consentire l'attuazione dell'intervento statale;


Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4780 Assegnazioni varie dello Stato per investimenti da effettuare nel ter- 
ritorio della Regione per l'agricoltura e le foreste      + 8.365.803.110 L. n. 454/61; L. n. 404/64. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 7 -  FORESTE ED ECONOMIA MONTANA
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  56929 Trasferimenti agli enti locali per la salvaguardia e la valorizzazione 

delle zone montane.
21.232 - 3 - 10.11 - 02.11.02 - V      + 8.365.803.110  

Art. 2

Al quadro sintetico di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
Categoria 14 - Trasferimenti di capitali      + lire 8.365.803.110 

Spesa
Titolo II - Spese in conto capitale
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste      + lire 8.365.803.110 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.66)
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DECRETO 11 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 456 del 26 luglio 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 2.237.286.000 per il miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 796 del 21 novembre 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio la somma di L. 2.000.000.000 per il ripristino delle infrastrutture nei comuni della provincia di Catania danneggiati dagli eventi eruttivi dell'Etna;
Viste le quietanze, mod. 80T, nn. 162 del 19 settembre 2000 e 194 del 17 ottobre 2000, con le quali sono stati accreditati sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato rispettivamente gli importi di L. 447.457.200 per il miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva e L. 2.000.000.000 per il ripristino delle infrastrutture nei comuni della provincia di Catania danneggiati dagli eventi eruttivi;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 3 - Categoria 14      lire 2.447.457.200 

Spesa
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Titolo 2 - Spese in conto capitale      lire 447.457.200 

Presidenza della Regione
Titolo 2 - Spese in conto capitale      lire 2.000.000.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.65)
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DECRETO 21 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, concernente: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;
Visto il D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, concernente: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996, recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e il 28 dicembre 1994";
Visto il D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26, concernente: "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998-1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001";
Vista la legge regionale n. 26 del 18 dicembre 2000, che apporta variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e che incrementa il Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5099 del 12 dicembre 2000, che approva la proposta di utilizzare, nell'esercizio finanziario 2000, secondo il prospetto di cui all'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n.295 del 23 novembre 2000, le economie di spesa dell'anno finanziario 1999 relative a somme destinate al personale;
Visto il citato allegato "A" della predetta deliberazione di Giunta unita a quest'ultimo decreto del Presidente della Regione che, fra l'altro, prevede di ripartire la somma di L. 4.649.000.000 derivante da economie di spese realizzate nell'esercizio finanziario 1999 sui capitoli relativi al fondo efficienza servizi (F.E.S.), tra le seguenti Amministrazioni regionali e per gli importi a lato di ciascuna indicati:
-  Presidenza della Regione     L. 300.000.000 
-  Assessorato regionale del bilancio e delle finanze     L. 899.000.000 
-  Assessorato regionale dell'industria     L. 650.000.000 
-  Assessorato regionale della cooperazione     L. 500.000.000 
-  Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione     L. 2.000.000.000 
-  Assessorato regionale della sanità     L. 300.000.000 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5355 del 21 dicembre 2000 che integra il predetto decreto del Presidente della Regione n. 5099 del 12 dicembre 2000 ed approva la tabella "A" acclusa alla deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 18 dicembre 2000;
Constatato che alla data del 20 dicembre 2000 non risultano pervenute tutte le comunicazioni da parte delle Amministrazioni regionali delle somme pagate per indennità di mensa per il periodo gennaio-settembre 2000; la ripartizione della somma per l'indennità di mensa per l'anno 2000, pari a lire 9.000 milioni, viene effettuata in base alla tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Regione n.5355 del 21 dicembre 2000 e che forma parte integrante del presente decreto;
Tenuto conto che è stato già incrementato per lire 2.000 milioni il capitolo 36002: "Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 544 del 22 settembre 2000, la medesima variazione non è considerata nel presente;
Tenuto conto che la Giunta regionale nelle deliberazioni n. 295 del 23 novembre 2000 e n. 319 del 18 dicembre 2000 ha preso in considerazione la tabella "A" allegata alla circolare della Presidenza della Regione n. 32426 del 24 dicembre 1999, si scioglie la riserva espressa nelle premesse del decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 206 del 18 aprile 2000;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le occorrenti variazioni per dare attuazione al decreto presidenziale n. 5099 del 12 dicembre 2000 integrato con il D.P.Reg. n. 5355 del 21 dicembre 2000;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni  
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore 
          di lire) 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  10356 Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retri- 
buzione del personale      - 11.649 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  10302 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio alla Presidenza della Regione      + 1.080 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  14005 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste  
compreso quello del corpo forestale della Regione      + 2.548 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  18002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato degli enti locali      + 292 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  20002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato del bilancio e delle finanze      + 1.094 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  24003 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato dell'industria      + 748 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  28003 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato dei lavori pubblici      + 891 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  32002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato del lavoro, della previdenza so- 
ciale, della formazione professionale e dell'emigrazione      + 1.235 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  35002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato della cooperazione, del com- 
mercio, dell'artigianato e della pesca      + 619 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  36002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato dei beni culturali ed ambien- 
tali e della pubblica istruzione      + 2.117 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  41004 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato della sanità      + 513 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  44003 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al per- 
sonale in servizio all'Assessorato del territorio e dell'ambiente      + 220 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI
CATEGORIA 2 - Personale in attività di servizio ed in quiescenza

  47002 Fondo efficienza servizi destinato all'erogazione di compensi al personale in servizio all'Assessorato del turismo, delle comunica- 
zioni e dei trasporti      + 292 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.62)
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DECRETO 22 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 49 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, con cui si dispone che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 non saranno trasportati all'esercizio successivo;
Vista la nota n. 1505 del 16 ottobre 2000, con la quale l'Assessorato regionale della sanità rappresenta la necessità dell'incremento del plafond di cassa del Titolo I di lire 1.520.000 milioni per fronteggiare l'emergenza connessa alle assegnazioni da effettuare a favore delle Aziende sanitarie siciliane;
Vista la nota n. 261610 del 19 ottobre 2000 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole limitatamente all'importo di lire 1.360.000 milioni;
Visti i decreti n. 750 del 20 novembre 2000 e n. 902 del 28 novembre 2000 di questo Assessorato, con cui sono state apportate delle variazioni di impinguamento di plafond di cassa di talune amministrazioni per far fronte al pagamento di spese ritenute inderogabili ed indifferibili;
Viste le note n. 261910 del 13 dicembre 2000 e n. 261925 del 18 dicembre 2000 della Ragioneria centrale sanità, con le quali si comunica l'ammontare dei titoli giacenti, relativi al titolo I, presso la medesima e si rappresenta la possibilità di stornare dal plafond di cassa del Titolo II la somma di lire 3.590 milioni per soddisfare parzialmente le suddette richieste;
Vista la nota n. 203395 del 20 dicembre 2000 della Ragioneria centrale per i lavori pubblici con la quale si chiede lo storno di lire 3.000 milioni dal plafond di cassa del Titolo I al plafond di cassa del Titolo II;
Vista la situazione riepilogativa delle previsioni di cassa delle Amministrazioni regionali, così come risulta dal sistema informativo alla data del 21 dicembre 2000;
Rilevato dalla situazione suddetta che necessita regolarizzare contabilmente i plafond di cassa delle Amministrazioni agricoltura e foreste e bilancio e finanze;
Considerato che le attuali disponibilità non consentono di soddisfare integralmente le suddette richieste;
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta di storno della Ragioneria centrale per i lavori pubblici dal Titolo I al titolo II del plafond di cassa per l'importo di lire 500 milioni;
Ritenuto di dovere accogliere la richiesta dell'Assessorato della sanità limitatamente all'importo di lire 240.000 milioni per potere fronteggiare le urgenti ed indifferibili esigenze connesse alle assegnazioni da effettuare alle Aziende sanitarie siciliane per il mese di ottobre 2000;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'incremento dei plafond di cassa delle succitate Amministrazioni per un importo complessivo di lire 297.560 milioni mediante utilizzazione delle disponibilità residue di alcune Amministrazioni di lire 133.000 milioni e della gestione di tesoreria per lire 164.560 milioni, riservandosi di ripristinare quest'ultimo importo con parte delle eventuali disponibilità residue che si otterranno nei plafond delle varie Amministrazioni a seguito degli effetti del citato art. 49 della legge regionale n. 26/2000;

Decreta:
Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

      | TITOLO I | TITOLO II | TITOLO III AMMINISTRAZIONI     Spese correnti     Spese in conto capitale | Accensione     |     |     | e rimborso di prestiti 
  Variazioni in incremento 
Agricoltura e foreste                  16.714 
Bilancio e finanze          40.346 
Lavori pubblici                  500 
Sanità          240.000 
Totale variazioni          280.346     17.214 
  Variazioni in diminuzione 
Enti locali              - 12.000 
Bilancio e finanze                      - 51.401 
Industria      - 2.000 - 12.000 
Lavori pubblici      - 3.000 
Lavoro, formazione professionale ed emigrazione      - 17.000 - 8.599 
Sanità              - 3.590 
Turismo      - 17.410 _ 6.000 
Gestione di tesoreria      - 164.560 
Totale variazioni      - 203.970 - 42.189 - 51.401 

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2000.2.58)
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DECRETO 27 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 20 e la circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 22939 del 9 luglio 1999;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, riguardante: "Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi";
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le variazioni occorrenti per l'attuazione della citata legge regionale n. 29/2000;

Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, sono introdotte nel bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso. Spese correnti      - 1.870  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO I -  Spese correnti
RUBRICA 5 -  PESCA ED ATTIVITÀ MARINARE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  35666 Spese per le finalità degli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24. 
11.163.2.1014.010407 .      + 300    

TITOLO II -  Spese in conto capitale
RUBRICA 5 -  PESCA ED ATTIVITÀ MARINARE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti in conto capitale

  75802 Contributi in favore di consorzi di enti pubblici locali per il finanziamento d'iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico, mediante opere di ripopolamento, nonché per il loro funziona- 
mento.      + 600    

(Nuova istituzione)
  75826 Contributi a fondo perduto in favore dei titolari di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, per l'acquisto e la manutenzione d'imbarcazioni destinate alle tonnare, d'attrezzature e di reti, nonché per l'acquisizione di nuove esperienze tecnologiche e gestionali utili alla conservazio ne ed al rilancio della pesca del tonno. 
21.243.3.1014.021107.1.      + 970    

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.63)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 27, concernente: "Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasporti.";
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le opportune variazioni per l'attuazione della legge regionale n. 27/2000;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti

  10742 Contributo a fondo perduto a tutti coloro che hanno subito danni, 
ecc.       - 300    

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO  I  -  Spese correnti
RUBRICA 2  -  PRODUZIONE AGRICOLA
Categoria 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  14735 Somma da erogare alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quale indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale in Sicilia nel pe- 

riodo settembre-ottobre 2000.
11 163  2  1010  010407      + 300    

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.59)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Vista la quietanza, mod. 80T, con la quale il Ministero della sanità ha accreditato in data 2 ottobre 2000 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 456.347.800 come assegnazione alla Regione per i centri trapianti;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

 
TITOLO II  - Entrate extratributarie 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 10 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3282 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti . 
11  221  021104  V      + 456.347.800 L. n. 91/99. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I  -  Spese correnti
RUBRICA 5  -  SERVIZI SOCIALI
CATEGORIA 4  -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  42489 Somme da trasferire alle unità sanitarie locali in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. 
1.1  157  2  08.08  010403  V      + 456.347.800 L. n. 91/99. 

Art. 2

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana, per l'anno 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo II - Categoria 10      + 456.347.800 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo I - Spese correnti      + 456.347.800 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.55)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 363 del 20 giugno 2000, con il quale è stata iscritta in bilancio, tra l'altro, la somma di lire 302.681.000 per la formazione specifica in medicina generale;
Vista la quietanza, mod. 80T, n. 63 del 15 novembre 2000, con la quale è stato accreditato sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di lire 302.681.000 per la formazione specifica in medicina generale;
Ravvisata la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 le conseguenziali variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo 2 - Categoria 10      lire 302.681.000 

Spesa
Assessorato regionale della sanità
Titolo 1 - Spese correnti      lire 302.681.000 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.54)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il fax n. 253203 del 27 dicembre 2000 della Ragioneria lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, con cui si comunicano le disponibilità sul plafond di cassa pari a lire 44.987 milioni per il Titolo I e pari a lire 389 milioni per il Titolo II;
Considerato che il plafond di cassa del Titolo I della rubrica sanità non presenta in atto una disponibilità sufficiente per far fronte al pagamento della quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per il mese di novembre;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'incremento del plafond di cassa della rubrica sanità per un importo complessivo di lire 45.376 milioni mediante l'utilizzo delle disponibilità del plafond di cassa dell'Assessorato del lavoro per consentire il pagamento della quota integrativa regionale limitatamente ad una parte delle somme occorrenti alle Aziende sanitarie locali, per il mese di novembre;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo I     Titolo II Amministrazioni | Spese | Spese     | correnti | in c/capitale 
Sanità      + 45.376    
Lavoro      - 44.987 - 389 


Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.60)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche";
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 3, della citata legge n. 36/94, con il quale è stato istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 18 novembre 1997, concernente: "Finalizzazione e riparto delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche";
Visto il decreto n. 351 del 25 giugno 1998 del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo - che ha disposto l'impegno della somma di L. 517.132.614 a favore della Regione Sicilia per le finalità in argomento;
Visto il D.V.B. n. 722 del 15 ottobre 1999, con il quale si è provveduto ad iscrivere la somma di L. 499.598.985 nel bilancio regionale;
Considerato che risulta versata sul conto corrente n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 5 maggio 2000 la somma di L. 17.533.629 quale saldo dell'originaria assegnazione di L. 517.132.614;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni al fine di dare attuazione agli interventi statali;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           
  TITOLO III  - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimento di capitali

  4751 Assegnazioni varie dello Stato per investimenti da effettuare nel 
territorio della Regione      + 17.533.629 L.R. n. 47/77, art. 8. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA 7 -  OPERE VARIE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

(Nuova istituzione)
  70963 Interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque 
2.1  2.3.2  3  10.15  06.06.05  2      + 17.533.629 L. n. 36/94, art. 18. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 70963 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 70963, istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2000 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 70963 di nuova istituzione.
Art. 3

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000, in conseguenza a quanto disposto nei precedenti articoli, sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
Titolo III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
Categoria 14 - Trasferimenti di capitali      + lire 17.533.629 

Spesa
Assessorato regionale dei lavori pubblici
Titolo II - Spese in conto capitale      + lire 17.533.629 

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.57)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 17, comma 5, della legge 11marzo 1988, n. 67;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la delibera CIPE n. 186/97 del 25 settembre 1997, con la quale vengono destinati al Ministero dei lavori pubblici L. 300.000.000.000 per il finanziamento nel triennio 1997-1999, degli interventi previsti dall'art.17, comma 5, della citata legge n. 67/1988;
Vista la delibera CIPE n. 32/98 del 17 marzo 1998, con la quale è stata modificata la precedente assegnazione deliberata in data 25 settembre 1997, assegnando i predetti 300.000.000.000 quanto a lire 227,718 miliardi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 72,282 miliardi al Ministero dei lavori pubblici, punto 2.1 della delibera ed è stata effettuata la ripartizione relativa al periodo 1998/2001 nell'allegato 2 della stessa delibera;
Visto il decreto n. 205887 del 16 novembre 1998, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'impegnare la somma di L. 77.718.000.000 quale ulteriore finanziamento degli investimenti posti a carico del Ministero stesso per la ricostruzione della Valle del Belice colpita dal sisma del gennaio 1968, autorizza il pagamento in favore della Regione siciliana dell'importo di L. 38.859.000.000;
Visto il decreto n. 1041 del 21 dicembre 1998 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale si è iscritta nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 la somma di L. 38.859.000.000;
Visto il decreto n. 203887 del 23 dicembre 1999, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha provveduto ad assegnare a favore della Regione siciliana l'importo complessivo di L. 75.000.000.000, quale finanziamento d'attribuire per l'anno 1999 ai comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968, per gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata;
Visto il decreto n. 331 del 5 marzo 1999, con il quale il Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale edilizia statale e servizi speciali, ha predisposto la ripartizione delle somme d'attribuire ai comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, per l'importo complessivo di L. 75.000.000.000;
Visto il decreto n.152 del 27 marzo 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale si è iscritta nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso il restante 50% pari a L. 38.859.000.000, quale quota per l'anno 1998 e L. 75.000.000.000 d'attribuire per l'anno 1999;
Vista la nota prot. n. 97202 del 29 novembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale si è provveduto ad assegnare a favore della Regione siciliana l'importo complessivo di L. 69.706.453.715, quale finanziamento d'attribuire per l'anno 2000 ai comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968, per gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata;
Visto il primo comma dell'art.8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso le necessarie variazioni al fine di consentire l'immediato trasferimento delle somme ai comuni interessati;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4790 Assegnazioni dello Stato per la concessione, tramite i comuni interessati di contributi ai privati danneggiati dal sisma del gennaio 
1968      + 69.706.453.715  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 1 -  SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti in conto capitale

  50103 Somme da trasferire ai comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968 per la concessione dei contributi per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 e degli interventi di cui agli artt. 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di  
quelli lasciati liberi      + 69.706.453.715  

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.53)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, concernente: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", e specificatamente gli articoli 195 e 196;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le opportune variazioni per l'attuazione dei predetti articoli 195 e 196;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


          Variazioni      
  Capitolo DENOMINAZIONE (in milioni Nomenclatore Note 
          di lire) 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 3 - Acquisto di beni e servizi

  10616 Spese per la partecipazione della Regione siciliana all'associazione, 
ecc.                

(Nuova istituzione)
  10644 Spese per promuovere e finanziare iniziative per l'attività di cooperazione e di sviluppo, nonché per interventi di solidarietà internazionale. 
11 148 2 0807 010399       + 200    

RUBRICA 2 - SERVIZI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  10759 Contributo annuale alla Federazione regionale siciliana dell'AICCRE per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. 
11 162 2 0807 010404      + 300    

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 1 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 8 -  Somme non attribuibili

  21257 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso - Spese correnti      - 500 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.61)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l"appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visti, in particolare, gli artt. 2 e 3 della suddetta legge n. 183/87 relativi ai compiti del CIPE in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitatrie;
Visto, altresì, l'art. 5 della suddetta legge n. 183/87, che istituisce un fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Vista la decisione CEE n. 2011 del 17 luglio 2000, relativa all'approvazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2000 di cui al Regolamento CEE n. 2158/92, modificato dal Regolamento CEE n. 308/97;
Vista la tabella allegata alla suddetta decisione CEE nella quale viene programmata la somma di L. 154.888.046 da destinare alla Regione siciliana per le finalità del Regolamento CEE n. 2158/98 modificato dal Regolamento CEE n. 308/97;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 93027 del 7 novembre 2000 che assicura il cofinanziamento nazionale del programma degli interventi di cui al Regolamento CEE n. 2158/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la tabella allegata nella quale viene programmata la somma di L. 216.842.877 da destinare alla Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 37966 del 15 dicembre 2000, con la quale l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste chiede l'iscrizione in bilancio della somma complessiva di L. 371.730.920 per la realizzazione del "Progetto per l'acquisto di automezzi antincendio fuoristrada";
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2000, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III  - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 14 - Trasferimenti di capitali

  4832 Contributi per la realizzazione degli interventi previsti dal Regola- 
mento CEE n. 2158/92, per la protezione delle foreste      + 371.730.920  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLOII  -  Spese in conto capitale
RUBRICA 7 -  FORESTE ED ECONOMIA MONTANA
CATEGORIA 9 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

  56844 Spese per la prevenzione degli incendi boschivi e per la relativa campagna di informazione e sensibilizzazione, in attuazione del 
Regolamento CEE n. 2158/92      + 371.730.920  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  NICOLOSI 

(2001.2.56)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 maggio 2000.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cannarella, con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 483 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Enna dal quale è emersa l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Cannarella, con sede in Enna;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2489, si è espressa favorevolmente allo scioglimento con nomina di un liquidatore della cooperativa;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Cannarella società a r.l., con sede in Enna, in contrada Parasporino, costituita il 20 marzo 1981, con atto omologato dal Tribunale di Enna l'8 maggio 1981, iscritta al n. 833 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto prefettizio n. 2937 del 6 novembre 1981, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. La Porta Anna, nata a Gagliano Castelferrato (EN) l'8 gennaio 1962 e residente in Enna, via della Rinascita n. 1, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2000.
  BATTAGLIA 

(2001.2.15)
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DECRETO 18 gennaio 2001.
Individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 23 di riforma della disciplina del commercio;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
Visto il decreto n. 1746 del 20 ottobre 2000, con il quale sono stati individuati i comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
Viste le ulteriori istanze presentate dalle amministrazioni comunali;
Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta del 21 dicembre 2000;
Sentite le province regionali nella riunione del 16 gennaio 2001;
Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 28/99, i sottoelencati comuni sono individuati come comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente all'ambito territoriale ed al periodo temporale indicati:
Provincia di Agrigento
-  Sciacca, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Catania
-  Linguaglossa, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  San Pietro Clarenza, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Misterbianco, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  San Giovanni La Punta, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Riposto, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Messina
-  Francavilla di Sicilia, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Milazzo, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Piraino, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Villafranca Tirrena, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Furnari, intero territorio comunale, periodo marzo/settembre;
-  Cesarò, intero territorio comunale, periodo maggio/settembre;
-  Santo Stefano di Camastra, intero territorio co munale, periodo intero anno;
-  Castelmola, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  S. Agata Militello, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Naso, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Barcellona Pozzo di Gotto, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Monforte San Giorgio, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Falcone, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Nizza di Sicilia, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Palermo
-  Castelbuono, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Piana degli Albanesi, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Santa Cristina Gela, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Terrasini, intero territorio comunale, periodo maggio/settembre.
Provincia di Trapani
-  Trapani, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Siracusa
-  Pachino, intero territorio comunale, periodo intero anno;
-  Floridia, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Provincia di Ragusa
-  Comiso, intero territorio comunale, periodo intero anno.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2001.
  SPERANZA 

(2001.5.198)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 9 gennaio 2001.
Modifica del decreto 15 gennaio 1999, concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi ad enti di culto.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 5 del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 6 marzo 1999, per quanto attiene il capitolo 19004, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 5 del 15 gennaio 1999, per quanto attiene l'ex capitolo 19004 e il corrispondente capitolo 183705 (in parte) per l'esercizio 2001, vengono così modificati:
Ex capitolo 19004 e corrispondente capitolo 183705 (in parte) per l'esercizio 2001
"Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i contributi saranno concessi, quale partecipazione alla spesa, ad enti di culto o a ministri di culto che operano per finalità religiose, di beneficenza e di istruzione.
Per ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato un "riparto di fondi" per province in base alla popolazione in sintonia con la vigente legislazione per gli interventi in conto capitale.
L'istanza di richiesta di contributo, prodotta su carta intestata e con apposito timbro dell'ente culto per il quale si chiede il contributo, deve essere corredata:
a)  da n. 3 preventivi analitici di spesa rilasciati da ditte diverse vistati, ai fini della congruità dei prezzi, dall'ufficio tecnico comunale territorialmente competente. I preventivi devono essere intestati all'ente per il quale si chiede il contributo ed il materiale in ciascuno di essi deve essere omogeneo per natura, tipo, caratteristiche e quantità;
b)  da una dichiarazione dalle quale risulti che l'ente è aperto al pubblico culto, che il consiglio parrocchiale è stato informato della spesa da sostenere, nonché l'esigenza e la destinazione del materiale richiesto;
c)  da una dichiarazione da cui risulti che l'oggetto della spesa, per il quale si chiede il contributo, non sia stato finanziato in tutto od in parte dall'Assessorato regionale degli enti locali o da altri enti pubblici.
Nel caso in cui l'oggetto della spesa sia stato finanziato parzialmente dall'Assessorato regionale degli enti locali, è necessario che vengano elencati gli oggetti finanziati con il relativo contributo concesso e, conseguentemente, che venga elencato e sottoscritto il materiale non ammesso a finanziamento negli esercizi precedenti.
Qualora la richiesta di contributo si riferisca a materiale già finanziato, divenuto inservibile, occorre che ciò sia appositamente dichiarato;
d)  da una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti attinenti alle priorità stabilite nel presente de creto;
e)  dal codice fiscale e dall'esatta denominazione ed indirizzo dell'ente di culto.
L'istanza e le dichiarazioni allegate devono essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'ente di culto.
L'Assessorato si riserva di effettuare, attraveso propri funzionari o tramite il comune in cui l'ente di culto ha sede, accertamenti in ordine al possesso dei requisiti di legge ed alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
Le istanze, complete della documentazione anzidetta, dovranno pervenire inderogabilmente all'Assessorato regionale degli enti locali a mezzo raccomandata R.R. entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
A tal fine farà fede il timbro postale.
La documentazione non pervenuta entro tale data comporterà il rigetto dell'istanza che verrà conseguentemente non istruita e messa agli atti.
Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali in proporzione alla disponibilità finanziaria derivante dal riparto territoriale provinciale rispetto alle richieste di contributo ammesse a finanziamento dopo aver operato una riduzione del contributo richiesto in maniera inversamente proporzionale all'entità del contributo stesso e precisamente:
-  per richieste inferiori a 10 milioni è ammesso il 90%;
-  per richieste comprese tra 10 e 20 milioni è ammesso l'80%;
-  per richieste comprese tra 20 e 30 milioni è ammesso il 70%;
-  per richieste comprese tra 30 e 40 milioni è ammesso il 60%;
-  per richieste comprese tra 40 e 50 milioni è ammesso il 50%;
-  per richieste superiori ai 50 milioni è ammesso il 40%.
Il contributo massimo erogabile non può in ogni caso eccedere i 50 milioni tenuto conto della limitatezza delle risorse e della possibilità di accedere al contributo anche in anni successivi.
L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria, determinatasi a seguito del taglio a 50 milioni, verrà ridistribuita, in proporzione a tutte le richieste finanziate per un importo inferiore.
Qualora la percentuale media del contributo erogabile applicata agli importi corretti in maniera inversamente proporzionale all'entità delle richieste dovesse scendere al di sotto dell'80% sarà necessario introdurre dei criteri di priorità atti a riportare tale percentuale all'80%; nell'ordine avranno quindi titolo preferenziale per accedere alle contribuzioni:
1)  le chiese di nuova costruzione sprovviste di arredi;
2)  le chiese che non hanno ottenuto contributi nell'ultimo biennio;
3)  le chiese dislocate in quartieri popolari e nei quartieri a rischio, anche a sostegno di attività assistenziale;
4)  le chiese espressamente segnalate dalle autorità religiose preposte;
5)  l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Le istanze che non trovano copertura finanziaria nell'anno di competenza si considerano respinte e verranno anch'esse messe agli atti senza alcuna comunicazione agli enti interessati; il piano finanziario verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Non sono ammessi a contributo i lavori edili e di restauro o di adeguamento degli impianti (con esclusione di quelli di amplificazione ed automazione campane) in quanto gli stessi trovano copertura finanziaria da parte di altri Assessorati.
I preventivi afferenti alle seguenti categorie merceologiche non verranno presi in considerazione con conseguente archiviazione delle istanze se i loro importi saranno superiori a quelli sottoriportati ed in ogni caso se eccedenti i 200 milioni.

  Richieste Preventivo max     (lire) 
-  acquisto di computers con annesse periferiche      6.000.000 
-  acquisto attrezzature ufficio      10.000.000 
-  acquisto di arredi sacrestia      15.000.000 

-  acquisto di arredi sacri non indispensabili al
culto (statue ed oggetti artistici in genere)      30.000.000 
-  acquisto paramenti sacri      10.000.000 

-  acquisto o restauro arredi indispensabili al cul-
to (panche, altari etc.)      200.000.000 
-  acquisto o restauro infissi      50.000.000 
-  acquisto impianti amplificazioni      25.000.000 

-  acquisto campane ed attrezzature per relativa
automazione      40.000.000 

-  acquisto impianti di video proiezione ed attrez-
zature per saloni parrocchiali      15.000.000 
-  acquisto organi      150.000.000 
-  restauro organi a canne esistenti      120.000.000 
-  acquisto arredi ed attrezzature per istruzione      20.000.000 

-  acquisto o recupero di vetrate artistiche, di sta-
tue, di presepi e di via crucis      50.000.000 

La liquidazione del contributo è subordinata all'acquisizione:
1)  di fattura originale e quietanzata, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento.
La suddetta fattura dovrà rispecchiare fedelmente il preventivo ammesso a finanziamento; i beni acquistati dovranno quindi possedere caratteristiche tecniche uguali o superiori di quelle dei beni oggetto del preventivo. A tal fine la fattura dovrà riportare il visto dell'ufficio tecnico comunale che ha già vistato i preventivi di spesa;
2)  di attestazione rilasciata dalla competente Curia vescovile da cui risulti che il materiale acquistato è stato registrato nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.
L'Assessorato si riserva la facoltà di procedere ad eventuali ispezioni per accertare la rispondenza degli acquisti alle fatture presentate.
Possono essere accolte anche istanze provenienti da Ministri di culto di chiese di proprietà di collegi, di opere pie e di strutture ospedaliere.

Art. 2

Per quanto attiene all'esercizio finanziario 2001, le istanze già pervenute presso l'Assessorato degli enti locali dall'1 ottobre 2000 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno essere rimodulate alla luce delle nuove disposizioni ed inoltrate, complete in ogni loro parte e senza possibilità di ulteriori integrazioni, entro e non oltre il 31 marzo 2001, data ultima di presentazione per l'inserimento nel piano relativo all'anno 2001.
Dall'esercizio finanziario 2002, varranno le disposizioni di cui all'articolo precedente con particolare riferimento alla data ultima di presentazione delle istanze.

Art. 3

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 2001.
  TURANO 

(2001.5.203)
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DECRETO 9 gennaio 2001.
Modifica del decreto 8 febbraio 2000, concernente criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Viste le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1 e 30 dicembre 1986, n. 36;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed a enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 186 dell'8 febbraio 2000, relativamente al capitolo 19017, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da eseguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 186 dell'8 febbraio 2000, per quanto attiene il capitolo 19017 nonché il corrispondente capitolo 183705 (in parte) per l'anno 2001, vengono così modificati:
Capitolo 19017 "Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" (legge regionale n. 1/79, art. 30 e legge regionale n. 36/86, art. 22). Ad integrazione di quanto previsto nel decreto n. 186 dell'8 febbraio 2000 una quota pari al 20% dello stanziamento destinato alle finalità di cui al capitolo 19017 nonché per il corrispondente capitolo 183705 (in parte) per l'anno 2001 sarà messo a disposizione dell'Assessore per gli enti locali per situazioni di particolare rilevanza sociale nell'ambito della pubblica assistenza e beneficenza su segnalazione delle competenti prefetture e degli enti locali. Lo stanziamento del capitolo corrispondente (in parte 183705) per l'esercizio finanziario 2001 e successivi verrà ripartito con provvedimento interno all'inizio di ogni esercizio. L'Assessore interverrà in piena autonomia e discrezionalità previa disposizione scritta agli uffici che determini l'entità del contributo e ne autorizzi l'erogazione nei casi non previsti dal decreto n. 186/2000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 gennaio 2001.
  TURANO 

(2001.5.204)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 23 novembre 2000.
Reinserimento della ditta Scollo Vito nella graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione del contributo finalizzato all'acquisto della prima unità abitativa relativa alla provincia di Ragusa.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2, comma 10°, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (buoni casa);
Visto il bando di concorso per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa di cui alla citata legge n. 94/82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993;
Vista la graduatoria definitiva della provincia di Ragusa, approvata con decreto del 10 settembre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 settembre 1997, dalla quale risulta che la ditta Scollo Vito è collocata al posto n. 17;
Visto il decreto n. 263 del 17 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 1999, con il quale, tra l'altro, è stata dichiarata decaduta la suddetta ditta Scollo Vito, nato a Ragusa il 5 gennaio 1971, per mancata presentazione entro i termini della prescritta documentazione;
Considerato che da un riesame del carteggio si è rilevato che la suddetta ditta Scollo Vito è stata erroneamente dichiarata decaduta dal beneficio della suddetta legge n. 94/82;
Ritenuto, pertanto, di dovere reinserire la ditta Scollo Vito nella graduatoria definitiva prevista dall'art. 2, 10° comma, della legge n. 94/82;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi di cui in narrativa, la ditta Scollo Vito è reinserita nella graduatoria definitiva prevista dall'art. 2, comma 10°, della legge n. 94/82 al posto originario n. 17 della provincia di Ragusa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2000.
  LO GIUDICE 

(2001.4.169)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 16 gennaio 2001.
Integrazione del decreto 8 maggio 1996, relativo a misure e modalità di erogazione sulle quote F.S.E., F.D.R. e Fondo regionale - P.O.P. 1994/1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visti i Regolamenti CEE n. 2081/93, n. 2082/93 e n. 2084/93 del 20 luglio 1993, approvati dalla Commissione europea con decisione C/941835 del 29 luglio 1994;
Visto il decreto dell'8 maggio 1996, recante disposizioni sulle modalità di presentazione delle istanze di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del P.O.P. 94/99;
Ritenuto di dover stabilire la misura del secondo anticipo sulla quota a valere sul F.S.E. e degli anticipi sulla quota a carico del F.D.R. e Fondo regionale;
Tenuto conto che le modalità per l'ottenimento del secondo anticipo della quota sul F.S.E. sono state stabilite al capitolo IV del citato decreto 8 maggio 1996;
Visto il promemoria prot. n. 9250/gr. VI/F.P. dell'8 novembre 2000, in cui sono esplicitate le motivazioni e i criteri per disciplinare l'erogazione di cui al presente decreto;
Visto il bilancio regionale;

Decreta:


Art. 1

Il decreto 8 maggio 1996 al capitolo IV, comma 2°, è integrato, per la parte relativa alla misura di erogazione del 2° anticipo della quota a carico del F.S.E., attività formativa rientranti nel P.O.P. 1994/99, secondo il disposto di cui al successivo art. 2.

Art.  2

Sul finanziamento ammesso secondo le ripartizioni di cui alle lettere a), b), c) del cap. IV del citato decreto 8 maggio 1996, l'erogazione del secondo anticipo del cofinanziamento del F.S.E., sarà disposta per un importo pari al 20% della quota a carico del predetto fondo, contestualmente sarà erogato l'anticipo dell'importo pari al 50% della quota a carico del F.D.R.

Art. 3

La quota, ove prevista, a carico dell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale sarà erogata, a saldo delle spese riconosciute in sede di verifica di rendiconto, contestualmente alle rimanenti quote a carico del F.S.E. e del F.D.R.

Art. 4

Le erogazioni di cui ai precedenti articoli saranno disposte, ove spettanti, su istanza del legale rappresentante degli organismi interessati, che provvederanno a tal fine secondo le procedure stabilite ai cap. IV e XVIII, decreto 8 maggio 1996.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 gennaio 2001.
  ADRAGNA 

(2001.5.246)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 dicembre 2000.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Cerda fino al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1984, n. 33;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto n. 6927 del 14 luglio 1993, con il quale è stata confermata la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo al 31 dicembre 1989;
Visto l'art. 1 della legge n. 362/91, secondo il quale, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica, determinatesi dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni; la popolazione eccedente rispetto ai predetti parametri è computata per l'istituzione di una nuova sede qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel comune di Cerda al 31 dicembre 1997, pari a 5.413 abitanti;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 362/91;
Vista la nota prot. n. 7961 del 23 giugno 1999 del sindaco del comune di Cerda, con la quale viene individuata la linea di demarcazione che delimita le due zone per i predetti esercizi farmaceutici già aperti al pub blico;
Vista la nota del 29 settembre 2000, con la quale i farmacisti titolari delle sedi farmaceutiche 1ª e 2ª manifestano l'assenso alla proposta di delimitazione tra le due sedi di cui sopra;
Visto il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, espresso con nota dell'1 dicembre 2000, prot. n. 8050;
Sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Palermo;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possono essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, la pianta organica delle farmacie del comune di Cerda è così determinata fino al 31 dicembre 1997:
a)  popolazione residente al 31 dicembre 1997: 5.413 abitanti;
b)  sedi farmaceutiche esistenti: n. 2;
c)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 1;
d)  sedi farmaceutiche soprannumerarie: n. 1.
1ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dr.ssa La Marca Vincenza;
-  confini: ad ovest della linea di demarcazione che da nord di corso Roma incluso prosegue fino all'incrocio con via Vincenzo Rao inclusa, prosegue per piazza La Mantia esclusa fino a raggiungere via Leonardo Principale esclusa, prosegue per via Caltavuturo esclusa.
2ª sede farmaceutica urbana
-  titolare dr. Scaduto Nunzio;
-  confini: ad ovest della linea di demarcazione che da nord di corso Roma escluso prosegue fino all'incrocio con via Vincenzo Rao esclusa, prosegue per piazza La Mantia inclusa fino a raggiungere via Leonardo Principale inclusa, prosegue per via Caltavuturo inclusa.
All'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo è fatto obbligo, per il seguito di propria competenza, dell'adozione del provvedimento autorizzativo al trasferimento della 2ª sede farmaceutica dalla zona est della linea di demarcazione sopra citata, ove è attualmente ubicato l'esercizio, nella zona ovest di pertinenza, previo espletamento della procedura di rito ai sensi della vigente normativa.
Gli oneri derivanti dal trasferimento dell'attività dell'esercizio farmaceutico di che trattasi sono a carico dell'interessato.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Cerda per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ed agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  PROVENZANO 

(2001.2.28)
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DECRETO 25 gennaio 2001.
Modifica del decreto 17 marzo 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale, valida per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto n. 31362 del 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 16 del 31 marzo 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 1999;
Visto il ricorso n. 2494/2000 promosso dai dott.ri Campagna Sabrina, Catanzaro Salvatore e Romano Giuseppe Giancarlo per l'annullamento della sopracitata graduatoria nella parte in cui attribuisce ai ricorrenti, per la specializzazione in geriatria, ritenuta "affine" alla medicina generale, punti 0,50;
Vista l'ordinanza n. 2501 del 24 novembre 2000, con la quale il T.A.R. di Catania, pronunciandosi sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, obbliga l'Amministrazione regionale ad attribuire, con riserva, ai ricorrenti per la specializzazione in "geriatria" il punteggio previsto dalla normativa contrattuale per le discipline "equipollenti", ovvero punti 2,00;
Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sopracitata ordinanza del T.A.R. di Catania, rettificando con riserva il punteggio attribuito ai ricorrenti nella graduatoria regionale di medicina generale 1999;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, a parziale modifica della graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 1999, approvata con decreto n. 31362 del 17 marzo 2000, si attribuisce, con riserva, ai sanitari sotto elencati, il punteggio così rideterminato:
-  Campagna Sabrina  da p. 16,90 a p. 18,40 
-  Catanzaro Salvatore  da p. 21,70 a p. 23,20 
-  Romano Giuseppe Giancarlo  da p.   9,40 a p. 10,90 


Art.  2

I sanitari sopraindicati andranno ad occupare nella graduatoria di che trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed, infine, della maggiore età.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 gennaio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.5.243)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 dicembre 2000.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un elettrodotto ricadente nei comuni di Nicosia, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Castel di Lucio.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica, ed in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota prot. n. 1973 del 25 gennaio 1999, con la quale l'E.N.E.L., nel trasmettere il piano tecnico delle opere, ha avanzato a questo Assessorato richiesta d'autorizzazione sotto il profilo urbanistico, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per la realizzazione del raccordo a 150 Kv per collegare in derivazione la C.P. Nicosia con l'esistente elettrodotto C.P. Troina-C.P. Castelbuono;
Vista la nota assessoriale prot. n. 5945 del 4 maggio 1999, con la quale sono stati invitati i comuni di Nicosia (EN), Geraci Siculo e San Mauro Castelverde (PA), Castel di Lucio (ME), interessati territorialmente alla realizzazione del progetto di che trattasi, a trasmettere a questo ufficio le delibere con le quali i rispettivi organi consiliari esprimono, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il proprio parere sul progetto in variante agli strumenti urbanistici vigenti;
Viste le sottoelencate deliberazioni con le quali i co mu ni di Nicosia, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Castel di Lucio si sono espressi favorevolmente in merito alle previsioni progettuali riguardanti l'ambito territoriale d'interesse:
-  comune di Nicosia: delibera consiliare n. 49 del 28 maggio 1999 assunta a condizione che l'elettrodotto, in corrispondenza di fabbricati ed aziende agricole, venga interrato;
-  comune di Geraci Siculo: delibera consiliare n. 23 del 29 marzo 1999;
-  comune di San Mauro Castelverde: delibera commissariale n. 3 del 7 luglio 1999;
-  comune di Castel di Lucio: delibera consiliare n. 39 del 18 maggio 1999;
Viste le sottoelencate note con cui, in relazione agli am bi ti provinciali di competenza, i rispettivi uffici del Ge nio civile hanno espresso il parere, ai sensi dell'art. 13 della legge 64 del 2 febbraio 1974, in merito al progetto in argomento:
-  nota n.9765 del 30 novembre 1999 dell'ufficio del Genio civile di Enna - parere favorevole con la prescrizione che "i progetti esecutivi dovranno essere corredati da specifici studi ed indagini, al fine di un'esatta valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell'area interessata, e di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 11 marzo 1998";
-  nota n.20879/99 del 2 marzo 2000 dell'ufficio del Genio civile di Palermo - parere favorevole in conformità alle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988.
-  nota n.29776 del 3 gennaio 2000 dell'ufficio del Genio civile di Messina - parere favorevole a "condizione che i sostegni dell'elettrodotto non vadano ad interessare le aree limitrofe alle aste torrentizie, lungo le quali si verificano fenomeni erosivi da parte delle acque";
Vista la nota prot. n. 2262/T del 21 maggio 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso parere di massima favorevole alla costruzione dell'elettrodotto in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940;
Vista la nota prot. n. 258/I del 4 agosto 1999, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna ha espresso parere favorevole a condizioni alla costruzione dell'elettrodotto in oggetto, ai sensi della sopra citata legge n. 1497/39;
Viste le note prot. n. 813/99 del 2 luglio 1999 e prot. n. 414 del 24 febbraio 1999, con le quali, rispettivamente, la sez. P.A.U. - ai sensi della legge n. 1497/39 - e la sez. Beni archeologici - ai sensi della legge n. 1089/39 - della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, hanno espresso parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto in oggetto richiamando gli adempimenti conseguenti;
Visto il parere n.166 del 24 ottobre 2000, che parzialmente di seguito si riporta, con il quale il gruppo XXIX della D.R.U. di questo Assessorato, presa in esame la richiesta della società citata e l'unita documentazione, si esprime, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.40 del 10 aprile 1995:
"...Omissis...
Premesso che:
-  i comuni di Castel di Lucio (ME), Geraci Siculo e San Mauro Castelverde (PA) sono normati dallo stesso P.U.C. n. 9 approvato con D.P.R.S. n. 164 del 5 aprile 1979;
-  il comune di Nicosia (EN) è normato da P. di F. approvato con D.A. n. 80 del 26 febbraio 1983;
Considerato:
-  che il progetto di che trattasi si riferisce alla costruzione del raccordo aereo a 150 Kv a semplice terna che collegherà in derivazione la cabina primaria Nicosia con l'esistente elettrodotto "C.P. Troina-C.P. Castelbuono";
-  che il tracciato del costruendo raccordo aereo si svilupperà per una lunghezza complessiva di 10 km. circa, interessando il territorio del comune di Nicosia in provincia di Enna, il territorio dei comuni di Geraci Siculo e San Mauro Castelverde in provincia di Palermo ed il comune di Castel di Lucio in provincia di Messina; lungo il suo percorso attraverserà la strada intercomunale "Castel di Lucio-Ganci" in contrada Marocco ed il corso d'acqua "Valle Cuba";
-  che per il contenimento dell'intensità dei campi elettrici e magnetici l'altezza minima dei conduttori sul terreno, lungo tutto il tracciato è di mt. 6,50 arrotondamento in eccesso del minimo di mt. 6,40 stabilito dal D.M. 16 gennaio 1991, che garantisce il rispetto dei limiti per i campi elettrico e magnetico al suolo, inoltre la progettazione del tracciato dell'impianto è tale da rispettare la distanza minima di mt. 11,64 tra conduttori ed eventuali fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati, così come prescritto per linee di questa classe di tensione dall'art. 5 del D.P.C.M. 23 aprile 1992;
-  che i comuni di Nicosia, Castel di Lucio, San Mauro Castelverde e Geraci Siculo hanno favorevolmente reso il loro avviso alla realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  che gli uffici del Genio civile di Palermo, Messina e Enna hanno rilasciato i propri nulla-osta alla costruzione dell'elettrodotto di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  che le soprintendenze ai Beni culturali ed ambientali delle sezioni di Palermo, Messina e Enna hanno rilasciato i propri nulla-osta alla realizzazione dell'elettrodotto di cui sopra, ai sensi delle leggi statali e regionali;
Ritenuto
-  che la costruzione dell'elettrodotto in oggetto rientra nei programmi d'ampliamento e potenziamento della rete elettrica ad alta tensione presente nel circondario e che il tracciato è stato individuato tenendo in debito conto tutti gli aspetti ambientali e territoriali della zona.
Per tutto quanto precede, è del parere che sia meritevole d'approvazione il progetto E.N.E.L. per la realizzazione della costruzione dell'elettrodotto "Raccordo aereo a 150 Kv s.t. per collegare in derivazione la C.P. Nicosia con l'elettrodotto C.P. Troina-C.P. Castelbuono", per una lunghezza di circa 10 Km.
Detto progetto è in variante al P.U.C. n. 9, per la quale sono interessati i comuni di Castel di Lucio (ME), Geraci Siculo e San Mauro Castelverde (PA) ed in variante al P. di F. del comune di Nicosia (EN).
Tanto in quanto il progetto è compatibile con l'assetto territoriale. L'approvazione è condizionata al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di valutazione impatto ambientale, dei pareri degli enti interessati e delle condizioni imposte dagli uffici del Genio civile e Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali delle province di competenza";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXIX della D.R.U. e constatata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, in conformità al parere n. 166 del 24 ottobre 2000 reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995 dal gruppo XXIX della D.R.U. ed alle condizioni contenute nei pareri resi dagli organi in premessa citati, il progetto relativo alla realizzazione dell'elettrodotto "Raccordo aereo a 150 Kv s.t. per collegare in derivazione la C.P. Nicosia con l'elettrodotto C.P. Troina-C.P. Castelbuono", per una lunghezza di circa 10 Km.

Art. 2.

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  delibera del C.C. di Nicosia n. 49 del 28 maggio 1999;
2.  delibera del commissario straordinario presso il comune di San Mauro Castelverde n. 3 del 7 luglio 1999;
3.  delibera del C.C. di Geraci Siculo n. 23 del 29 marzo 1999;
4.  delibera del C.C. di Castel di Lucio n. 39 del 18 maggio 1999;
5.  piano tecnico delle opere comprendente i sottoelencati elaborati:
-  corografia scala 1:25.000;
-  relazione tecnica descrittiva;
-  conduttore a corda d'alluminio-acciaio diametro 22,80 mm.;
-  capacità di trasporto;
-  corda di guardia di acciaio rivestita di alluminio diametro 11,5 mm.;
-  corda di guardia d'acciaio diametro 10,5 mm.;
-  schema sostegno tipo "L" con mensole per catene in sospensione;
-  schema sostegno tipo "C" con mensole per catene in amarro;
-  campo elettrico al suolo;
-  induzione magnetica al suolo;
-  isolatori cappa e perno di tipo normale in vetro temprato;
-  isolatori cappa e perno di tipo antisale in vetro temprato;
-  armamento sospensione semplice conduttore all.-acc. diametro 22,80 mm.;
-  armamento amarro doppio conduttore all.-acc. diametro 22,80 mm.;
-  armamento sospensione corda di guardia;
-  fondazioni di classe "Cr" tipo 1,70;
-  fondazioni di classe "Cs" tipo 3,00;
-  fondazioni su pali trivellati.

Art. 3.

L'E.N.E.L. S.p.A. resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4.

L'E.N.E.L. S.p.A. ed i comuni di Nicosia, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Castel di Lucio sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2001.2.7)
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DECRETO 18 dicembre 2000.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Sambuca di Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso che:
-  con deliberazione del commissario provveditore n. 130 del 30 dicembre 1994, è stato adottato il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio di Sambuca di Sicilia;
-  con deliberazioni consiliari n. 29 del 29 aprile 1995, n. 30 del 15 maggio 1995, n. 34 del 15 maggio 1995, n. 35 del 15 maggio 1995, n. 36 del 2 giugno 1995 e n. 37 del 16 luglio 1995 il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni;
-  con voto n. 437 del 26 febbraio 1997 il consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio era da restituire al comune per la rielaborazione parziale;
Vista la nota assessoriale n. 2611/u del 21 marzo 1997, con la quale l'Assessorato del territorio e dell'ambiente restituisce al comune di Sambuca di Sicilia il piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive per la rielaborazione parziale;
Vista la nota n. 4268 del 23 marzo 1999, acquisita al protocollo generale di questo Assessorato al n. 1550 del 26 marzo 1999, con la quale il comune di Sambuca di Sicilia ha trasmesso a questo Assessorato il nuovo piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive rielaborato;
Vista la delibera consiliare n. 104 del 22 dicembre 1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO., sezione centrale, decisione n. 725/379 del 5 febbraio 1998 di adozione del piano regolatore generale parzialmente rielaborato;
Vista la nota prot. n. 752/V del 23 maggio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole a condizione;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione in data 23 febbraio 1999, a firma del segretario comunale del comune di Sambuca di Sicilia, nella quale si dichiara che avverso il piano rielaborato sono state presentate n. 26 osservazioni-opposizioni di cui n. 2 fuori termine;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 67/98 del 9 dicembre 1998 di riesame delle osservazioni ed opposizioni;
Vista la proposta di parere prot. n. 50 del 3 maggio 2000, resa dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto n. 283 dell'1 giugno 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che qui di seguito in parte si riporta:
"Omissis...
Considerato:
-  che nel citato parere dell'ufficio del Genio civile, tra l'altro si evince "Dalle indagini e studi geologici effettuati (aggiuntivi), per conoscere le caratteristiche meccanico elastiche dei terreni di substrato, anche se non sono emersi particolari scenari di pericolosità geologica, tutti gli edifici dovranno essere progettati con struttura sismoresistente" e si confermano le valutazioni e le prescrizioni del precedente parere, per cui appaiono superate le valutazioni principali di non condivisibilità formulate dal parere istruttorio;
-  che il Consiglio con delibere n. 50 del 20 giugno 1997 e n. 52 del 25 giugno 1997, adottava le direttive di rielaborazione in parte in coerenza al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 437 del 25 febbraio 1997 ed in parte controdeducendo a questo e confermando le originarie scelte di piano;
-  che il progettista trasmetteva il piano rielaborato il 29 luglio 1997 ed il Consiglio con delibera n. 67 dell'11 agosto 1997, esaminava il piano rielaborato rilevando che alcune direttive non erano state recepite e dando indicazione di investire l'ufficio tecnico comunale di una rielaborazione ulteriore finalizzata al recepimento integrale delle direttive formulate con le deliberazioni prima citate;
-  che a seguito dell'adeguamento alle direttive di parte dell'ufficio tecnico comunale il Consiglio adottava con deliberazione n. 109 del 22 dicembre 1997 il piano rielaborato;
Ritenuto che la rielaborazione disposta dal progettista in data 27 luglio 1997, arch. A. Sabatucci appare la più coerente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 437/97 e meritevole di condivisione con le successive prescrizioni:
-  sono stralciate le parti introdotte nella rielaborazione da parte dell'ufficio tecnico comunale ed in particolare:
a)  tutti gli interventi nelle zone A1 e A2 dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza.
Prioritario appare per Sambuca di Sicilia il mantenimento totale dell'architettura, sia quella a carattere monumentale che quella spontanea, specialmente quando assurge a testimonianza della stratificazione storico e urbanistica.
Ciò impone particolare cautela nell'accondiscendere richieste di demolizione e ricostruzione che, se è ovvio che non possono riguardare gli edifici di carattere monumentale già individuati, non sempre è ammissibile in certi contesti e di fronte a certe caratteristiche del manufatto architettonico. A titolo esemplificativo, non si potrà procedere a demolizione e ricostruzione di edifici, seppure di modesta fattura, pur se di età non remota, nei quali siano riscontrabili i caratteri tipici dell'architettura dei luoghi: scale, mensole, mostre e cornici in pietra, coperture in coppi, ringhiere o parapetti in ferro o in ghisa, etc...
In questi casi ed in condizioni di recuperabilità, dal punto di vista statico, dovrà essere impedita la demolizione.
In presenza di un edificio in condizioni statiche tale da rendere indispensabile la demolizione e la ricostruzione, quest'ultima dovrà riproporre esattamente l'edificio demolito, senza alterazioni volumetriche, di interpiano e con la collocazione degli elementi ai quali si faceva riferimento sopra. Ciò deve essere tassativamente imposto non solo nel corso principale, il corso Um berto, ma anche lungo tutto il perimetro che separa la zona A1 dalla zona A2. Questo al fine di impedire che lungo la stessa strada gli edifici che si fronteggiano possono essere, da una parte (perché in zona A1), totalmente conservati, e dall'altra (perché in zona A2), totalmente rinnovati.
La demolizione e ricostruzione dell'immobile, anche in condizioni statiche non precarie, potrà essere consentita solo in presenza di edifici con caratteristiche palesemente discordanti con l'architettura del luogo ed in questo caso la nuova opera dovrà tendere al recupero di esse.
Circa l'aspetto esteriore dei nuovi edifici, dovrà essere evitato l'uso di materiali estranei alla tradizione dei luoghi (anche, ad esempio, pietra tufacea a lastre che imitano il paramento a faccia vista);
b)  non è condivisa l'opposizione n. 7 per cui l'area torna ad essere destinata a verde attrezzato;
c)  non è condivisa la rielaborazione proposta dall'ufficio tecnico comunale in accoglimento delle osservazioni ed opposizioni nn. 31, 59, 60, 64, 74, 75, 87 e 99 per cui le destinazioni di piano sono quelle previste dall'arch. Sabatucci, parimenti non è condiviso il recepi mento delle opposizioni nn. 18, 40, 41, 102, 23, 27 e 88;
d)  non è condivisa la previsione della discarica per inerti Misilbesi;
e)  non è condivisa la previsione dell'impianto sportivo nella fascia di rispetto del bosco in contrada Guisinora;
f)  viene mantenuta la proposizione dei boschi così come individuata dall'arch. Sabatucci in sede di rielaborazione;
g)  si conferma la posizione dell'arch. Sabatucci in merito alle 16 note;
h)  non sono condivise le proposte formulate al punto 14 delle direttive del Consiglio;
i)  è confermata la previsione dell'arch. Sabatucci di mantenimento a verde dell'area oggetto delle osservazioni nn. 16 e 77.
Non è condivisa la zona turistico alberghiera e quindi le previsioni specifiche contenute nelle tavole progetto del territorio comunale e quelle previste nel progetto lago Arancio sud ed ovest. In tali aree si prescrive la destinazione agricola e sono ammissibili gli interventi previsti per le zone E comprese le norme specifiche per l'attività agrituristica.
Sulla scorta di quanto ritenuto, si prescrive l'adeguamento conseguente delle norme di attuazione con particolare riferimento alla soppressione dell'art. 18.
Per quanto attiene alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del piano così come rielaborato, esaminate dal Consiglio nelle sedute del 30 novembre e 9 dicembre 1998, delibere nn. 66 e 67/98, si confermano gli orientamenti espressi dal Consiglio con le citate deliberazioni ad eccezione delle osservazioni nn. 8, 12, 13, 15, 16, 19 e 23, che non vengono accolte.
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con delibera n. 104 del 22 dicembre 1997, sono da approvare con le superiori valutazioni ed adeguamenti a quanto ritenuto ed alle prescrizioni impartite nel parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento n. 752/V del 23 maggio 2000.";
Vista la nota assessoriale n. 3299 del 15 giugno 2000, con la quale l'Assessorato del territorio e dell'ambiente notifica al comune di Sambuca di Sicilia il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 283 dell'1 giugno 2000, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale, n. 29 del 12 luglio 2000, munita del riscontro tutorio del CO.RE.CO., sezione centrale, decisione n. 5007/4591 dell'8 agosto 2000, recante le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 283 dell'1 giugno 2000;
Vista la nota prot. n. 134 del 15 settembre 2000, con la quale il gruppo XXXI dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha espresso la propria proposta di parere ex art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alle controdeduzioni formulate dal comune con la sopra citata delibera del consiglio comunale n. 29 del 12 luglio 2000, che di seguito parzialmente si riporta:
"Omissis...
Le suddette controdeduzioni vertono sui seguenti punti:
Zone A1 e A2
Il comune controdeduce sull'opportunità del mantenimento dell'interpiano originario in caso di demolizione e ricostruzione nella zona A2 in quanto tale prescrizione comporta una generalizzazione di pochi casi particolari a tutto il patrimonio edilizio degradato, penalizzando gli interventi di ricostruzione sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale: viene proposto, pertanto di sottoporre al parere della Soprintendenza i progetti che comportino la modifica dell'interpiano.
Viste le motivazioni addotte dal comune a sostegno della propria tesi, pur concordando sulla necessità di mantenere i caratteri morfologici esistenti nella fascia di confine del centro storico, si propone di accogliere la controdeduzione comunale, ancorando il mantenimento dell'interpiano ad una verifica, da effettuare in sede di approvazione dei progetti, affidati alla Soprintendenza sulla base delle procedure previste dalle leggi speciali per la Valle del Belice.
Zona turistica alberghiera
Il comune giudica eccessivamente penalizzante, considerate le potenzialità turistiche del proprio territorio, la non condivisione delle zone turistico alberghiere, pertanto ripropone la localizzazione prevista nelle tavole del piano e nel progetto del lago Arancio, tuttavia, la generalità di tali previsioni si propone di mantenere la precedente decisione, indicando al comune la via della formazione di un piano di settore finalizzato ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali e storico-architettoniche presenti nel territorio."...;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 316 dell'11 ottobre 2000, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal gruppo XXXI/DRU, con nota n. 134 del 15 settembre 2000, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Considerati gli elementi emersi nell'ambito del so pralluogo ritiene:
-  in merito alle controdeduzioni formulate per la zona A2, di ribadire che per gli interventi che comportino la ristrutturazione edilizia, sugli edifici attenzionati dallo strumento urbanistico di cui al voto n. 283 dell'1 giugno 2000, nonché in tutti gli edifici che fronteggiano la zona A1 del quartiere Saraceno, quelli prospicienti lungo il corso Umberto, via Belvedere, via Marconi, via Concezione, via Telegrafo, via La Genca, via Puccio, così come evidenziato nell'apposita tavola di piano, deve intendersi obbligatoria la riproposizione dell'interpiano originario.
Mentre per gli altri edifici ricadenti all'interno del centro storico, si ritiene di accogliere la controdeduzione comunale, rimandando il mantenimento dell'interpiano ad una verifica, da effettuare in sede di approvazione dei progetti, ed affidata alla Soprintendenza secondo le procedure previste dalla legge speciale per il Belice;
-  di condividere parzialmente il parere d'ufficio relativamente alla zona turistica alberghiera, limitando l'accoglimento delle controdeduzioni alla zona a monte della foresteria con la prescrizione del dimezzamento della cubatura consentita e la previsione di un numero massimo di due piani fuori terra (m. 7,00);
-  di confermare il parere espresso nel precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 283 dell'1 giugno 2000, salvo quanto considerato con il presente voto.";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 283 dell'1 giugno 2000 e n. 316 dell'11 ottobre 2000 e la proposta di parere del gruppo XXXI/DRU resa con nota n. 134 del 15 settembre 2000, sopra riportati;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità alle prescrizioni e modifiche di cui i pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 283 dell'1 giugno 2000 e n. 316 dell'11 ottobre 2000 sopra richiamati e nel rispetto alla proposta formulata dal gruppo XXXI/DRU n. 134 del 5 settembre 2000, è approvato e reso esecutivo il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sambuca di Sicilia, adottato con delibera commissariale n. 130 del 30 dicembre 1994.

Art. 2

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità a quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 283 dell'1 giugno 2000.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da quest'Assessorato:
 1.  relazione generale;
 2.  schema regionale in scala 1:100.000;
 3.  centro urbano e zona di trasferimento: stato di fatto, scala 1:2.000;
 4.  territorio comunale: progetto, scala 1:10.000;
 5.  centro urbano e zona di trasferimento: progetto, scala 1:2.000;
 6.  Adragna: progetto, scala 1:2.000;
 7.  lago Arancio ovest: progetto, scala 1:2000;
 8.  lago Arancio sud: progetto, scala 1:2.000;
 9.  norme tecniche di attuazione;
10.  regolamento edilizio;
Elenco elaborati prescrizioni esecutive
11.  relazione illustrativa, finanziaria e programmatica;
12.  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:2.000;
13.  planimetria della suddivisione dei comparti in scala 1:2.000;
14.  allineamenti e quote; profili regolatori; aree per l'applicazione degli standards in scala 1:1.000;
15.  profili altimetrici in scala 1:500;
16.  allineamenti e quote degli spazi destinati alla viabilità, scala 1:1.000;
17.  sezione tipo delle strade, tipi di alberatura ed arbusti, scala 1:100;
18.  planimetria della rete fognante, scala 1:1.000;
19.  planimetria della rete idrica, scala 1:1.000;
20.  planimetria della rete di distribuzione d'energia elettrica, rete della pubblica illuminazione, rete telefonica, scala 1:1.000;
21.  particolari costruttivi, scala 1:2.000;
22.  piano particellare d'esproprio, scala 1:2.000;
23.  elenco catastale delle ditte da espropriare;
24.  norme tecniche di attuazione;
Studio agricolo forestale
25.  relazione;
26.  elaborato 1, scala 1:25.000;
27.  elaborato 2, scala 1:10.000;
28.  elaborato 2.1, scala 1:10.000;
29.  elaborato 2.2, scala 1: 10.000;
30.  elaborato 2.3, scala 1:10.000;
Studio geologico
31.  relazione;
32.  carta geologica in scala 1:10.000;
33.  carta idrogeologica in scala 1:10.000;
34.  carta di suscettività in scala 1:10.000;
35.  carta geologico-tecnica in scala 1:2.000;
36.  carta geologico-tecnica in scala 1:2.000;
37.  carta geologico-tecnica in scala 1:2.000;
38.  relazione di integrazione agli studi geologi;
39.  carta geomorfologia.

Art. 4

Il comune di Sambuca di Sicilia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio e dovrà entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto.
Con successiva delibera, da trasmettere a quest'Assessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma, dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro 1 mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni 10 ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2000.
  LO MONTE 

(2001.2.6)
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DECRETO 4 gennaio 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Butera.

L'ASSESSORE PER PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il decreto n. 192 del 18 giugno 1984, con cui è stato approvato il piano regolatore generale di Butera;
Vista la nota n. 7034 del 28 giugno 2000, con cui il sindaco di Butera ha richiesto l'approvazione della variante al piano regolatore generale per l'ampliamento di un'attività produttiva in contrada Santa Caterina, ditta Innocenzo Repollino;
Vista la deliberazione n. 19 del 17 marzo 2000, con cui il consiglio comunale di Butera ha adottato la suddetta variante al piano regolatore generale;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, n. 17/99 del 10 marzo 2000, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione a firma del segretario comunale, in data 23 giugno 2000, nella quale si dichiara che avverso la suddetta delibera n. 19 del 17 marzo 2000 non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 17 del 17 novembre 2000, reso dal gruppo di lavoro XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
La variante urbanistica di che trattasi interessa un'area di verde agricolo in contrada Santa Caterina sulla quale insiste attualmente una falegnameria, realizzata abusivamente ma successivamente sanata (C.E. n. 37/91 del 29 luglio 1991) e già ampliata una prima volta con concessione (C.E. n. 31/91 del 29 luglio 1991), rilasciata sulla base del disposto dell'art. 36 della legge regionale n. 37/85, che consente di effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30% della superficie in atto coperta.
Il nuovo ampliamento, per il quale sono stati richiesti finanziamenti ai sensi della legge n. 662/96 e che dalla documentazione trasmessa a seguito dell'emanazione della circolare n. 4/2000, risulta inserito nel contratto d'area del comprensorio di Gela, è previsto invece sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico adottato, che prevede relativamente all'insediamento produttivo di che trattasi la classificazione come zona D2 (zona mista artigianale) con un indice di edificabilità pari a 2,5 mc/mq., così come si evince dal disposto della delibera consiliare n. 19/2000 con la quale è stata adottata la variante in argomento.
Relativamente a tale zona i parametri urbanistici, desunti dalla tav. 16 del piano regolatore generale adottato e trasmesso a questo Assessorato, risultano essere i seguenti:
1)  densità fondiaria massima: mc/mq. 2,5;
2)  indice di copertura: max 40%;
3)  distanze minime tra fabbricati: m. 10,00;
4)  distanze minime dal confine: 0,5 altezza massima;
5)  distanze minime dal confine: magg. m. 10;
6)  numero massimo piani fuori terra: n. 1;
7)  altezza massima assoluta: m. 6,00;
8)  costruzioni accessorie: 10%.
Dall'esame degli schemi progettuali trasmessi dal comune si è rilevata tuttavia la non rispondenza degli stessi ai parametri urbanistici ed edilizi sopraelencati.
Alla luce di quanto sopra precede, si rileva:
1)  che la variante urbanistica è finalizzata all'ampliamento dell'esistente attività produttiva, in accordo a quanto previsto dal nuovo strumento urbanistico;
2)  che le opere da esse previste sono state inserite nel contratto d'area per il comprensorio di Gela;
3)  che ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso parere favorevole per la variante di che trattasi;
4)  che la procedura di adozione e pubblicazione della variante appare essere stata correttamente seguita, come attestato dal segretario comunale in data 23 giugno 2000;
5)  che l'ampliamento dell'impianto produttivo, secondo quanto si evidenzia dalle schede compilate dal responsabile dello sportello unico, non contrasta con il quadro di compatibilità territoriale e ambientale derivante dai criteri approvati con la delibera di giunta n. 185 del 5 luglio 2000, in quanto non insiste su aree tutelate e non richiede per la sua urbanizzazione ulteriori interventi da parte della collettività.
Pertanto, si esprime parere favorevole all'accoglimento della variante, adottata con la delibera di consiglio comunale n. 19 del 17 marzo 2000, relativa all'ampliamento di una attività produttiva preesistente, sita in contrada Santa Caterina, particelle 224, 225, 227 del foglio 108 del comune di Butera, da zona E del vigente piano regolatore generale a zona artigianale D2, a condizione che nel progetto definitivo vengano rispettati tutti i parametri urbanistici della zona artigianale D2 sopra riportati che si ritengono congrui, così come previsti dal piano regolatore generale adottato e trasmesso. Occorre inoltre che il comune si faccia carico di visualizzare con precisione sulle tavole di zonizzazione degli strumenti urbanistici, sia in quello vigente che in quello adottato, l'area di pertinenza dell'attività produttiva interessata dalla presente variante.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXXI della Direzione regionale dell'urbanistica n. 17 del 17 novembre 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata la variante urbanistica al piano regolatore generale di Butera, adottata con delibera di consiglio comunale n. 19 del 17 marzo 2000, relativa all'ampliamento di una attività produttiva preesistente, sita in contrada Santa Caterina, particelle 224, 225, 227 del foglio 108 del comune di Butera, da zona E del vigente piano regolatore generale a zona artigianale D2, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del gruppo XXXI/DRU n. 17 del 17 novembre 2000, sopra riportato.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 19 del 17 marzo 2000;
2)  parere ufficio Genio civile di Caltanissetta n. 17/99 del 15 febbraio 2000;
3)  stralcio piano regolatore generale vigente, stralcio adottato, stralcio catastale.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Butera per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 4 gennaio 2001.
  LO MONTE 

(2001.2.80)
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DECRETO 8 gennaio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo all'ampliamento dell'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato del complesso ospedaliero Nesima di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 21/04/1995, n. 40;
Visto il foglio n. 5416 del 7 maggio 1999, con il quale il rappresentante legale dell'Azienda ospedaliera Garibaldi, S. Luigi - Currò, Ascoli - Tomaselli di Catania, nel trasmettere la relativa documentazione, ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, del progetto di ampliamento dell'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato nell'ambito dei lavori di completamento del nuovo ospedale Garibaldi in Nesima - Catania;
Visti i successivi fogli prott. n. 7263 del 22 giugno 2000 e n. 9051 dell'8 agosto 2000, con i quali, in riscontro alle richieste di questo Assessorato, l'interessata Azienda ospedaliera ha trasmesso l'ulteriore documentazione utile ai fini istruttori;
Vista la delibera del commissario straordinario del comune di Catania n. 58 del 12 aprile 2000, riscontrata dal CO.RE.CO centrale nella seduta del 18 maggio 2000 con decisione n. 2927/2746, con la quale è stato espresso, alle condizioni di seguito riportate, parere favorevole in merito al progetto di ampliamento dell'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato:
"1) che venga ridotta a nord l'area richiesta, di cui al progetto (......), arretrando leggermente il suo confine nord, allineandolo alla strada preesistente (via L. Nobili - via S. Pio X) come da retta indicata con le lettere A1 - B1 sullo schema allegato alla relazione tecnica d'ufficio nell'all. B - Proposta di studio;
2) che non venga impegnata da costruzioni l'area triangolare a sud, indicata con i vertici A-B-C nello schema allegato alla relazione tecnica d'ufficio nell'all. B -Proposta di studio, affinché possa essere oggetto di futura cessione al demanio comunale per consentire la riorganizzazione della viabilità, già in corso di studio nell'ambito della redazione del nuovo piano regolatore generale;
3) la relazione tecnica d'ufficio in allegato faccia parte integrante della presente deliberazione.";
Vista la nota prot. n. 28734/99 del 28 gennaio 1999 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole alle condizioni riportate nella stessa nota;
Visto il parere n. 27 del 15 novembre 2000, integralmente riportato nella nota prot. 285 del 23 novembre 2000, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato sulla scorta degli atti trasmessi, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
-  che il comune di Catania è dotato di un piano regolatore generale adottato con D.P.R.S. n. 166/a del 28 giugno 1969 i cui vincoli espropriativi sono decaduti;
-  che il nuovo presidio ospedaliero, già in fase di avanzata realizzazione, ha necessità di essere dotato di ulteriori aree da destinare a spazi scoperti a corredo della struttura sanitaria;
-  che l'autorizzazione richiesta è limitata all'ampliamento di un'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato nella suddetta struttura;
-  che l'area individuata ricade parte in zona di verde pubblico e parte in zona di sede stradale, dell'area già attribuita ad attrezzatura sanitaria;
-  che l'area non è sottoposta a vincoli di tutela paesaggistica ed idrogeologica, per come dichiarato nella relazione dell'ufficio tecnico comunale;
Considerato:
-  che la variante, per cui si richiede l'autorizzazione, è difforme allo strumento urbanistico;
-  che l'area ospedaliera dispone di spazi liberi insufficienti in rapporto a quelli edificati;
-  che il reperimento di ulteriori aree da destinare ad attrezzature sanitarie soddisfa una esigenza di rilevante interesse pubblico;
-  che il progetto prevede la realizzazione di:
1) un parcheggio scoperto in adiacenza a quello già esistente;
2) un'area verde di rispetto in prossimità dell'eliporto;
3) una fascia di rispetto alberata in corrispondenza degli edifici del complesso ospedaliero;
-  che per la realizzazione del parcheggio viene soppressa la sede stradale vigente nelle previsioni del piano regolatore generale e non eseguita;
-  che tale cambiamento trova soluzione nella condizione di riorganizzazione del sistema di viabilità e di distribuzione viaria posta dall'ufficio tecnico comunale e condivisa nella delibera n.58/00 (...Omissis);
-  che il comune di Catania, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha reso parere favorevole, con le condizioni prima riportate, a mezzo di delibera commissariale n. 58 del 12 aprile 2000;
-  che sono condivisibili le condizioni poste dall'ufficio tecnico comunale, in merito all'allineamento con le strade preesistenti e alla perimetrazione di una porzione di area da destinare alla nuova organizzazione stradale;
-  che appare regolare il procedimento amministrativo;
Per quanto sopra premesso e considerato questo gruppo ritiene meritevole di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e e l'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il progetto di ampliamento dell'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato del complesso ospedaliero Nesima di Catania, con le prescrizioni e modifiche di cui alla delibera commissariale n.58 del 12 aprile 2000.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura adottata in relazione all'interesse statale e regionale che riveste l'opera;


Decreta:


Art.  1


Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 27 del 15 novembre 2000 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni contenute nella delibera commissariale n. 58 del 12 aprile 2000, nonché a quelle poste dall'ufficio del Genio civile di Catania con la nota soprarichiamata, è autorizzato in variante al vigente strumento urbanistico generale il progetto relativo all'ampliamento dell'area per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato del complesso ospedaliero Nesima di Catania.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto gli atti ed elaborati sottoelencati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
 1.  delibera commissariale n. 58 del 12 aprile 2000;
 2.  relazione tecnica d'ufficio;
 3.  tav.  A1  -  relazione tecnica illustrativa; 
 4.  tav.  A2  -  relazione geologica; 
 5.  tav.  A3  -  relazione geotecnica definitiva e verifiche di stabilità; 
 6.  tav.  A4  -  relazione di calcolo delle opere di sostegno; 
 7.  tav.  B1  -  stralcio piano regolatore generale e corografia; 
 8.  tav.  B2  -  planimetria generale - scala 1:1.000; 
 9.  tav.  B3  -  stato di fatto - rilievo plano-altimetrico - scala 1:500; 
10. tav.  B4  -  sistemazione in progetto - planimetria - scala 1:500; 
11.  tav.  B5  -  sezioni del terreno - scala 1:200; 
12.  tav.  B7  -  particolari costruttivi parcheggio scoperto - scala 1:10; 
13.  tav.  B8  -  particolari costruttivi recinzione esterna - scala 1:10; 
14.  tav.  B9  -  particolare costruzione dei rilevati - scala 1:10; 
15.  tav.  B10  -  strutture di sostegno muro tipo A; 
16.  tav.  B11/1  -  strutture di sostegno muro tipo B; 
17.  tav.  B11/2  -  strutture di sostegno - muro tipo B - particolare ancoraggi; 
18.  tav.  B12  -  strutture di sostegno - particolare drenaggio da realizzare a tergo dei muri. 


Art. 3

L'Azienda ospedaliera richiedente l'autorizzazione ed il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 gennaio 2201.
  LO MONTE 

(2001.3.135)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù d'acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Bagheria e Misilmeri per lavori di distribuzione irrigua nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distretto Eleuterio.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimenti

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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. 1.
Procedure per la richiesta di contributi ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c), e 5 maggio 1979, n. 16.


Al fine di consentire la programmazione dell'intervento regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, art. 1, lett. c), nonché della legge regionale 5 maggio 1979, n. 16, nei termini della presente circolare e fatta salva l'approvazione del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, i soggetti interessati, a pena esclusione, dovranno presentare istanza, corredando la stessa di allegati, secondo le modalità di seguito indicate.
Modalità di formulazione dell'istanza e relativi allegati
Nell'istanza, redatta in duplice copia della quale una in bollo, a firma del legale rappresentante dovrà essere dichiarato ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni:
1)  denominazione e ragione sociale del soggetto giuridico richiedente;
2)  sede del soggetto giuridico richiedente (con la specifica dell'indirizzo, numero civico, c.a.p., città, provincia e recapito telefonico);
3)  codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto giuridico richiedente;
4)  nominativo e data di nascita del legale rappresentante;
5)  data di costituzione del soggetto giuridico richiedente;
6)  descrizione dell'attività svolta nel biennio precedente corredata da eventuali allegati;
7)  attività per la quale viene richiesto il contributo con indicazione di:
A)  relazione descrittiva dell'iniziativa corredata da eventuali allegati con l'individuazione a se stante di ogni pubblicazione (libri, cataloghi, stampa atti, video, cd-rom, ecc.);
B)  indicazione dei destinatari e/o beneficiari dell'iniziativa;
C)  indicazione delle attività promozionali che si intendono realizzare nei confronti dei destinatari e/o beneficiari dell'iniziativa;
D)  nominativi e date di nascita delle persone che si prevede di impegnare per la realizzazione dell'iniziativa;
E)  luoghi e date di svolgimento previsti per ogni singola iniziativa;
F)  esatto ammontare del contributo richiesto;
8)  dichiarazione di apporre su tutti gli atti ufficiali, aventi rilevanza esterna, prodotti nell'interesse dell'iniziativa, la dicitura: realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
9)  richiesta delle eventuali modalità di pagamento individuabile tra le seguenti:
A)  vaglia cambiario non trasferibile intestato al soggetto giuridico richiedente;
B)  conto corrente bancario con indicazione delle coordinate;
C)  conto corrente postale con indicazione delle coordinate;
D)  quietanza del legale rappresentante;
10)  per le società cooperative (la cui assegnazione del contributo sarà subordinata al nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale della cooperazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 36/91):
A)  dichiarazione di iscrizione al registro prefettizio;
B)  dichiarazione di avvenuta omologazione presso il competente tribunale.
All'istanza dovrà essere allegata, pena nullità della stessa, la seguente documentazione:
-  atto costitutivo ed eventuali atti modificativi del soggetto giuridico richiedente in copia autentica;
-  bilancio preventivo riguardante l'iniziativa con la specifica, in presenza di differenti attività tematiche e/o di pubblicazioni, delle singole voci di spesa per ciascuna delle attività previste, corredate in calce dalla dichiarazione, a firma del legale rappresentante: il presente bilancio preventivo è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutariamente preposti e depositato presso la sede sociale.
Le istanze dovranno essere a firma autenticata del legale rappresentante o accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
Le istanze ed i relativi allegati, redatte e prodotte a pena di nullità secondo quanto descritto, dovranno pervenire, entro giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed educazione permanente, gruppo XI B.C., via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo.
Non saranno ammesse istanze pervenute oltre i termini suddetti.
Farà fede in tal senso la data del timbro in entrata apposto dall'ufficio ricevente.
Procedure per l'assegnazione dei contributi ed erogazione di somme (anticipazione)
Le istanze, ritenute in regola con le disposizioni di cui alla presente circolare, che saranno ammesse alla valutazione del collegio di tecnici istituito dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con o.d.s. n. 144/99, verranno dallo stesso valutate secondo i criteri riportati nell'allegato "A" facente parte integrante della presente circolare.
Il parere reso, non vincolante, verrà sottoposto all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che determinerà l'eventuale assegnazione dei contributi ai soggetti giuridici richiedenti.
Ai soggetti giuridici richiedenti cui sarà stato assegnato un contributo verrà inoltrata tramite raccomandata R.R. apposita comunicazione, cui dovrà far seguito apposita dichiarazione di accettazione secondo lo schema facente parte integrante della presente circolare.
In uno alla predetta dichiarazione, ove il soggetto giuridico richiedente risulti in regola con la presentazione dei rendiconti relativi a contributi gravanti sugli esercizi finanziari precedenti, potrà essere richiesta l'anticipazione del 50% del contributo concesso (percentuale subordinata all'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 5, legge regionale 30 marzo 1998, n. 5).
Nell'eventualità di richiesta di anticipazione del contributo assegnato, le società cooperative dovranno produrre, in uno alla predetta istanza, certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale da cui risulti che la società non sia stata dichiarata fallita né che si trovi in amministrazione controllata.
Modalità di rendicontazione del contributo
Il saldo dei contributi assegnati verrà erogato a seguito di presentazione della documentazione di seguito elencata prodotta dal legale rappresentante in triplice copia (originale e numero due copie semplici):
1)  dettagliata relazione sull'iniziativa svolta;
2)  documentazione giustificativa della spesa a copertura dell'ammontare dell'intero contributo concesso, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore, con indicazione dei riferimenti normativi riguardanti le eventuali esenzioni di imposta;
3)  numero di due copie di tutte le pubblicazioni realizzate con il contributo concesso (a stampa, audiovisive e multimediali);
4)  bilancio consuntivo (coincidente col bilancio preventivo presentato in uno all'istanza) riguardante l'iniziativa con la specifica, in presenza di differenti attività tematiche e/o di pubblicazioni, delle singole voci di spesa per ciascuna delle attività realizzate corredato in calce dalla dichiarazione, a firma del legale rappresentante, "il presente bilancio consuntivo è veritiero e conforme a quello approvato dagli organi statutariamente preposti e depositato presso la sede sociale";
5)  ove la documentazione giustificativa della spesa venga redicontata comprensiva di I.V.A., dichiarazione attestante che il soggetto giuridico richiedente non è soggetto alla detrazione dell'imposta I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche e integrazioni;
6)  dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva;
7)  dichiarazione circa il mancato utilizzo di copie della documentazione presentata in originale all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per la concessione di interventi finanziari da parte di enti pubblici e/o privati;
8)  (in aggiunta per le società cooperative) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale da cui risulti che la società non sia stata dichiarata fallita.
Le dichiarazioni suddette dovranno essere a firma autenticata del legale rappresentante o accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
Erogazione delle somme risultanti (saldo)
I soggetti giuridici richiedenti che avranno ottemperato alle disposizioni di cui alla presente circolare, con particolare riguardo alla comunicazione di avvenuta realizzazione dell'iniziativa ed alla successiva rendicontazione nei modi e nei termini su specificati, verrà erogata la somma a saldo dell'importo rendicontato decurtato dell'eventuale acconto corrisposto.
Ulteriori disposizioni
Non sarà autorizzata alcuna variazione al programma di iniziative proposte all'atto dell'istanza né ai tempi programmati per la realizzazione.
Nell'ambito della documentazione giustificativa inoltrata potranno essere fatte salve esclusivamente le spese effettuate nell'interesse dell'iniziativa, incluse le spese generali in misura non superiore al 30% del totale del contributo (telefono, spese postali, cancelleria) per le quali possa dimostrarsi e documentare il riferimento all'iniziativa realizzata.
Non verrà tenuta in considerazione la documentazione prodotta riguardante spese di investimento, indennità di carica, gettoni di presenza, compensi a qualsiasi titolo assegnati a persone che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione e di controllo del soggetto giuridico richiedente.
Ove la concessione del contributo riguardi la pubblicazione di atti relativi a convegni e/o manifestazioni propedeutici alla stampa degli stessi, l'esecuzione della relativa spesa dovrà realizzarsi entro e non oltre un anno dalla data di realizzazione dell'iniziativa.
Su tutte le pubblicazioni realizzate con il contributo di questa Amministrazione dovrà essere riportata la dicitura: pubblicazione realizzata con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.
Relativamente alle pubblicazioni a stampa realizzate con il contributo di questa Amministrazione dovranno essere inviate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed educazione permanente, gruppo X B.C., via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo, il 20% delle copie realizzate o in subordine, ove superiori a mille, numero 225 copie.
Su tutte le pubblicazioni a stampa dovrà altresì essere adottata la scheda C.I.P. (Cataloguing Internatonal Publication) da riportare sul verso del frontespizio.
Per la redazione della stessa sarà necessario raccordarsi con la Biblioteca centrale della Regione siciliana, corso Vittorio Emanuele - Palermo, cui si attesta, al riguardo, la responsabilità tecnico scientifica.
Relativamente alle pubblicazioni audiovisive e multimediali realizzate con il contributo di questa Amministrazione dovranno essere inviate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed educazione permanente, gruppo X B.C., via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo, il 10% delle copie realizzate (entro il limite massimo di 20 copie).
I soggetti giuridici beneficiari del contributo dovranno comunicare a questa Amministrazione l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo entro e non oltre giorni sette dalla data di conclusione della stessa, tramite raccomandata R.R. indirizzata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale dei beni culturali ed educazione permanente, gruppo XI B.C., via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo.
La rendicontazione relativa all'attività per la quale viene concesso il contributo, propedeutica all'erogazione del saldo eventualmente spettante, dovrà essere trasmessa entro e non oltre mesi tre dalla data di conclusione dell'iniziativa.
I soggetti giuridici beneficiari del contributo che non abbiano, nei tempi e nei modi suddetti, provveduto alla rendicontazione delle iniziative per le quali viene concesso contributo, o che, a seguito di accertamenti effettuati dall'Amministrazione, risultino avere sottoscritto dichiarazioni non veritiere, saranno obbligati alla restituzione delle eventuali anticipazioni corrisposte, comprensive degli interessi legali maturati.
  L'Assessore: GRANATA 


Allegato A
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1975, N. 66, ART. 1, LETT. C), E 5 MAGGIO 1979, N. 16

1)  Le iniziative aventi prevalente carattere turistico (anche se con contenuti incidentalmente culturali), socio-sanitario, socio-assistenziale, sportivo-sociale, produttivo-commerciale, formativo-professionale, sono finanziabili su capitoli di pertinenza di altri rami dell'Amministrazione regionale, quelle a carattere locale o localistico potranno trovare sostegno presso i comuni o altri enti locali.
2)  Si dovranno distinguere le attività culturali in senso lato da quelle specificatamente teatrali e musicali le quali andranno indirizzate ai pertinenti capitoli di spesa di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
3)  Le attività che si rivolgono alle scuole o si configurano come integrative scolastiche dovranno essere organizzate nell'ambito delle attività di educazione permanente dai distretti scolastici o promosse direttamente dalle scuole.
4)  Le richieste di finanziamento per convegni e congressi di carattere scientifico saranno prese in considerazione solo se prevedono la pubblicazione degli atti.
5)  Non rientrano nelle finalità previste dalla legge le borse di studio. Saranno altresì scoraggiati i premi, a meno che non siano inseriti in una manifestazione culturale valida per altri aspetti. L'entità dei premi non sarà comunque finanziata.
6)  Non possono gravare sui capitoli per attività culturali le spese di normale funzionamento di associazioni ed enti culturali, né può essere richiesto il sostegno di attività culturali generiche ed indiscriminate. Nel caso di più iniziative proposte dal medesimo ente, è indispensabile che ciascuna di esse sia specificamente definita nel suo progetto e nei suoi costi.
7)  Proposte di pubblicazioni saranno prese in considerazione soltanto se collegate ad attività istituzionali degli organismi richiedenti, o comunque valide sul piano scientifico o attinenti ai problemi culturali della Regione. Il sostegno alle ricerche può essere concesso soltanto per la pubblicazione dei risultati.
8)  Per le produzioni cinematografiche ed audiovisive si ritiene di distinguere tra la produzione di films e la produzione di audiovisivi o filmati documentari: in assenza di una legislazione regionale sulle produzioni cinematografiche, si ritiene di potere prendere in considerazione esclusivamente il secondo tipo di produzioni purché finalizzate ad un programma di attività comprendente anche altre iniziative.
Allegato

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
gruppo XI/B.C. via delle Croci n. 8

90141 PALERMO

Il sottoscritto ...........................................  nato a ........................................... il ....................... quale rappresentante legale del ......................................................................................sita in ..........................................., partita I.V.A. o codice fiscale dell'Associazione ........................................... in relazione all'istanza presentata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ai fini di beneficiare del contributo previsto dalla legge regionale n. 16/79. 

DICHIARA

1)  di accettare il contributo concesso sul cap.  

2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 16/79, nonché di quelle contenute nella circolare assessoriale n. ................. del ..............................................;
3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo regionale sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata esclusivamente all'ente dichiarante;
5)  che resta a carico dell'ente l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale assistenziale e di collocamento;
6)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
7)  di accettare la modalità di concessione ed erogazione del contributo regionale secondo quanto stabilito dalla circolare assessoriale n. ................. del .............................................. e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti.
  Firma autenticata 
   

(2001.5.195)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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